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DOTT. VINCENZO GIANNOCCARO ICQRF FIRENZE
CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO16 DICEMBRE 2019
PRECETTI NORMATIVI OLIO DI OLIVA:
INTERAZIONI NORMATIVA:
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
Conformità imballaggiPrecetti
L’olio d’oliva destinato al consumatore finale: capacitàmassima ≤ a 5 litri (art.2 Reg. UE 29/12)
L’olio d’oliva destinato ai ristoranti, agli ospedali, allemense o ad altre collettività simili per la preparazionedei pasti: capacità massima ≤ a 25 litri
(sennò ≤ a 5 litri)[art.2 Reg. UE 29/12 e art. 3, comma 2, DM 10/11/09]
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
Conformità imballaggiPrecetto
I contenitori venduti al consumatore finale e ai ristoranti,ospedali, mense e simili devono essere provvisti di unsistema di chiusura che perde la sua integrità dopola prima utilizzazione [art.2 Reg. UE 29/12 e art. 3, comma 3, DM
10/11/09]
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
RISTORAZIONEPrecetto
Legge 11 marzo 2006 - N°81
4-quater: “Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente”.
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
RISTORAZIONEPrecetto
Legge 11 marzo 2006 - N°81
4-quater: “Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente”.
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
RISTORAZIONE
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta.
TAPPO ANTIRABBOCCO
Legge 14-01-2013 N° 9 articolo 7 comma 2(Legge salva olio o legge Mongello)
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
Precetto
Conformità imballaggi
Circolare MISE/MiPAAF 15 dicembre 2014
Caratteristiche del tappo
1.Impedire il riempimento della confezione e comunque la modifica del contenuto; 2.Essere saldamente vincolato al collo del recipiente, in modo da impedire l’asportazione con un mero intervento manuale; 3.Mostrare, in caso di avvenuta effrazione, l’alterazione del dispositivo o degli elementi che lo rendono solidale al contenitore; 4.Le confezioni monodose assolvono all’obbligo della legge anche se non usano il tappo antirabbocco.
TAPPO ANTIRABBOCCO
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
Precetto
Informazione categoria olio
a) per l’olio extra vergine di oliva:
«olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamentedalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»
b) per l’olio di oliva vergine:
«olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamentemediante procedimenti meccanici»
Precetto (art. 3 Reg. UE n. 29/12)
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
Precetto
Informazione categoria olio
c) per L’OLIO DI OLIVA:
«olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subitoun processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalleolive»
Precetto (art. 3 Reg. UE n. 29/12)
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Informazione categoria olio
d) per L’OLIO DI SANSA DI OLIVA:
«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazionedel prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oliottenuti direttamente dalle olive»
oppure
«olio contenente esclusivamente oli provenienti daltrattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente
dalle olive»
Precetto (art. 3 Reg. UE n. 29/12)
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
L’origine
Precetto
Per gli extra vergini e vergini, l’indicazione dell’origine èobbligatoria:
- in etichetta (art. 4 del Reg. UE n. 29/12)
- nei documenti utilizzati per la movimentazione (art. 5 bis delDM 23/12/2013)
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
L’originePrecetto
Ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE n. 29/12, la «designazionedell’origine» può essere rappresentata da:
a) Un riferimento ad uno Stato membro o ad un Paeseterzo, o all’Unione
b) nel caso di miscele:1) « miscela di oli di oliva originari dell’Unioneeuropea» oppure un riferimento all’Unione;2) «miscela di oli di oliva non originari dell’Unioneeuropea» oppure un riferimento all’origine esternaall’Unione;3) «miscela di oli di oliva originari dell’Unioneeuropea e non originari dell’Unione» oppure unriferimento all’origine interna ed esterna all’Unione
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
L’originePrecetto
La «designazione dell’origine» può essere rappresentata da:
c) una denominazione di origine protetta o un’indicazionegeografica protetta ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/12, inconformità alle disposizioni del relativo disciplinare diproduzione.
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
L’originePrecetto
Nel caso di miscele, in base all’art. 4, comma 4, delDM 10/11/2009 la «designazione dell’origine» di cuial punto b) possono essere sostituite con altririferimenti che forniscono una informazione analoga,come, ad esempio, Unione europea, una lista di piùStati membri o Paesi terzi, un nome di unaregione geografica più grande di un Paese.
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L’origine
ATTENZIONE
NOME DEL MARCHIO O DELL’IMPRESA
NON INDICANO ORIGINE
registrazione entro il 31/12/1998 (Dir. 89/104/CEE)
o entro il 31/05/2002 (Reg.(CE) n. 40/94)
Precetto
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L’origine
Precetto
OLIO DI OLIVA
OLIO DI SANSA
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
(art. 4, par. 1, comma 2, del Reg. UE n. 29/12)
L’origine
Precetto
L’art. 5 bis, comma 4, del DM 23 dicembre 2013 dispone che:
ORIGINE VA RIPORTATA ANCHE SUI
DOCUMENTI COMMERCIALI DELLE OLIVE
PAESE…DOP o IGP…UNIONE EUROPEA
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
Le indicazioni facoltative
Precetto
Art. 5 del Reg. UE n. 29/12
PRIMA SPREMITURA A FREDDO
ESTRAZIONE PER SPREMITURA
ESTRATTO A FREDDO
ESTRAZIONE PER CETRIFUGAZIONE O PERCOLAZIONE
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
Le indicazioni facoltative
Precetto
(Art. 8 DM 10 novembre 2009)
Circolare n. 10662 del 27 luglio 2012
Dal 15 settembre 2012 è disponibile nel “Portale dell’Oliod’Oliva” la funzione per effettuare la comunicazionepreventiva per utilizzare la dicitura «a freddo»
I frantoi che avevano già effettuato la comunicazionepreventiva nelle modalità consuete prima di tale datadovevano entro il 1° marzo 2013 rinnovare lacomunicazione utilizzando la suddetta funzionalità
telematica
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
Le indicazioni facoltative
Precetto
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
SOLO SUGLI OLI VERGINI
IN CONFORMITA’ AL REG. CE 2568/91
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
Le indicazioni facoltativePrecetto
Art. 8, comma 3, DM 10 novembre 2009
È fatto obbligo agli operatori, per l’utilizzo delle indicazioni
di cui all’art. 5, lettere c) e d) del Reg. 29/12, di esibire agliorgani di controllo, idonea documentazione attestantel’effettuazione dell’esame organolettico o dell’analisichimica, a seconda dei casi, per partita di prodotto che siintende qualificare, conformemente ai metodi previsti dalReg. (CEE) n. 2568/91.
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Le indicazioni facoltative
Precetto
INDICAZIONE ACIDITA’ MAX
INDICE DEI PEROSSIDI
TENORE IN CERE
ASSORBIMENTO NELL'ULTRAVIOLETTO
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
(MODIFICA INTRODOTTA CON IL REG 1096/2019 IN VIGORE DAL FEBBRAIO 2019)
FINO AL TMC!!
Regolamento 1924/2006 e s.m. regolamenta l’uso dei claimsRegolamento 432/2012 elenco dei claim approvati
Le indicazioni facoltativePrecetto
GLI HEALTH CLAIMS
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POLIFENOLI
I polifenoli dell’olio di oliva contribuiscono alla protezione dei lipidi ematici dallo stress ossidativo
Le indicazioni facoltativePrecetto
GLI HEALTH CLAIMS
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Affinché siano assunti 5 mg di fenoli bioattivi in 20g di olio d’oliva è necessario che la concentrazione di bio-fenoli nel prodotto sia ≥
250 mg/kg (polifenoli totali almeno ≥ 300 mg/kg
FONTE DI VITAMINA ELa vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
Le indicazioni facoltativePrecetto
GLI HEALTH CLAIMS
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
Ciò significa che considerata la razione di 20 g/die e la percentuale del 15% dell’RDA, è necessario che la
concentrazione di vitamina E nel prodotto sia ≥ 90 mg/kg.
Le indicazioni facoltativePrecetto
RICCO DI ACIDI GRASSI INSATURI
La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con
grassi insaturi contribuisce al mantenimento di
livelli normali di colesterolo nel sangue.
L’acido oleico è un grasso insaturo
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
Si applica se almeno il 70% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano da grassi insaturi e a condizione che gli stessi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto.
Identificazione delle partite
Precetto
art. 5 bis del DM 23 dicembre 2013 ai commi 1 e 2 (introdotto dal DM 8luglio 2015, n. 4075)
SUI RECIPIENTI DI STOCCAGGIO VA INDICATA:
CAPACITA’
CODICE IDENTIFICATIVOASTA DI CRISTALLO
DISPOSITIVO DI MISURAZIONE
TARATURA RECIPIENTE
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
Identificazione delle partite
Precetto
art. 5 bis del DM 23 dicembre 2013 ai commi 1 e 2 (introdotto dal DM 8luglio 2015, n. 4075)
SUI RECIPIENTI DI STOCCAGGIO VA INDICATA:
CATEGORIA DELL’OLIO
ORIGINE
ESTRAZIONE A FREDDO (se utilizzata)
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
Identificazione delle partite
Precetto
OLIO CONFEZIONATO NON ETICHETTATO
LOTTO – NUMERO CONFEZIONI – CAPACITA’
CATEGORIA OLIO
ORIGINE
INDICAZIONI FACOLTATIVE
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
art. 5 bis del DM 23 dicembre 2013 ai commi 1 e 2 (introdotto dal DM 8luglio 2015, n. 4075)
Sanzioni piccoli e grandi quantitativi
SONO DIMEZZATE
se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive;
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
Sanzioni piccoli e grandi quantitativi
SONO RADDOPPIATE
se la violazione riguarda quantitativi di prodotto superiori a30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi diolive.
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
Autorità competente e pagamento
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LA DIFFIDA
Art. 1, comma 3, del DL n. 91/2014
convertito in legge n. 116/2014
Nota ICQRF prot. n. 1148 del 2 luglio 2014
Nota ICQRF prot. n. 1377 del 21 agosto 2014
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
LA DIFFIDA
DISPOSITIVO
Art. 3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali èprevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa
pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per laprima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato adadempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla datadi ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose opericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendonoerrori e omissioni formali che comportano una mera operazione diregolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolosesono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizionicontenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato,l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensidell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi èesclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
LA DIFFIDA
ALCUNI CHIARIMENTI
La diffida si applica qualora si accerti per la prima voltauna violazione sanabile.
Ai fini dell’individuazione della “prima volta” occorre fareriferimento alla violazione della medesima disposizione.
Le violazione di disposizioni diverse dovranno essere oggettodi autonoma diffida se ognuna di esse risulta accertata per laprima volta.
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
LA DIFFIDA
ALCUNI CHIARIMENTI
Qualora si dovessero accertare successive violazioni allafattispecie già oggetto di diffida, le stesse dovranno esserecontestate non essendo più diffidabili.
Si ritiene che la preclusione all’applicazione di un nuovadiffida per la medesima violazione è comunque limitataall’accertamento infraquinquennale delle stesse.
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
LA DIFFIDA
ALCUNI CHIARIMENTI
Per “ violazioni sanabili” si intendono errori e omissioniformali che comportano una mera operazione diregolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenzedannose o pericolose sono eliminabili.
E’ necessaria un’attenta valutazione che dovrà essere fattacaso per caso, con riguardo alle circostanze checaratterizzano il fatto illecito accertato e soprattuttoall’effettiva possibilità di regolarizzare l’infrazione commessao di eliminare le conseguenze dell’illecito.
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
LA DIFFIDA
ALCUNI CHIARIMENTI
La violazione non è sanabile qualora il prodotto, sia pure inparte, è già stato venduto al consumatore finale
non è più possibile eliminare
le conseguenze dannose
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
LA DIFFIDA
ALCUNI CHIARIMENTI
Nel caso di verifica ispettiva presso un eserciziocommerciale si possono verificare 2 casi:
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
LA DIFFIDA
ALCUNI CHIARIMENTI
1° caso il prodotto irregolare è stato venduto al consumatorefinale, anche solo in parte
la violazione non è sanabile
diffida
contestazione
sequestro amministrativo
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
LA DIFFIDA
ALCUNI CHIARIMENTI
2° caso il prodotto irregolare è stato posto in vendita, manon è stato ancora venduto al consumatore finale,nemmeno in parte
la violazione è sanabile
diffida
contestazione
sequestro amministrativo
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE
GRAZIEPER L’ATTENZIONE
Dott. Vincenzo Giannoccaro ICQRF FIRENZE