Upload
dangkhuong
View
220
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Distributori di carburanti
Sommario
1. ADEMPIMENTI IVA E CONTABILI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE .. 3
1.1. PREMESSA ............................................................................................................................ 3
2. IL REGIME CONTABILE DA ADOTTARE (ASPETTI GENERALI) .......................................... 4
3. L’ECCEZIONE AI FINI DEL REGIME CONTABILE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI
CARBURANTE................................................................................................................. 9
4. E SE NELL’IMPIANTO VENGONO ESERCITATE ALTRE ATTIVITÀ (BAR, AUTOFFICINA,
SHOP ECC..)? ............................................................................................................... 12
5. IL REGIME DI VERSAMENTO IVA DA ADOTTARE (ASPETTI GENERALI) .......................... 16
6. L’ECCEZIONE A FINI IVA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE ............. 22
7. IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI FRA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE ED ATTIVITÀ
COLLATERALI ............................................................................................................... 27
8. LA REGISTRAZIONE DEI CALI E DELLE ECCEDENZE DI CARBURANTE A FINI FISCALI E AI
FINI DELLE ACCISE (IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO) ............................................. 31
2
Distributori di carburanti
1. ADEMPIMENTI IVA E CONTABILI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI
CARBURANTE
1.1. PREMESSA
Nella gestione fiscale di un distributore di carburante occorre ben considerare che le normali regole IVA
abitualmente applicabili ai contribuenti ordinari, non risultano propriamente applicabili agli impianti di
distribuzione. Ciò non perché non siano corrette ma perché ad esse si intersecano le speciali norme di
riferimento destinate appositamente alle gestione fiscale, in particolar modo IVA, degli impianti di
distribuzione di carburante.
Si chiede al lettore di considerare un punto fondamentale, che costituisce la premessa cardine della
presente guida: l’impianto di distribuzione di carburanti segue regole particolari, le quali vanno a
complicarsi ulteriormente nel momento in cui, oltre alla normale attività di erogazione di carburanti, ad
essa si affiancano altre attività commerciali/collaterali quali il bar, lo shop, l’autolavaggio, la lottomatica
(ricariche, gratta e vinci, lotterie ecc…), le quali attività, al contrario seguono le ordinarie regole contabili e
IVA.
Vediamo nella presente breve guida, come districarsi fra i vari riferimenti normativi.
3
Distributori di carburanti
2. IL REGIME CONTABILE DA ADOTTARE (ASPETTI GENERALI)
I regimi contabili adottabili da un contribuente, fatta esclusione per i regimi minimi o forfetari di nuova
adozione i quali non rilevano in tale sede poiché esclusi per legge in caso di distribuzione di carburanti,
sono i seguenti:
• Regime di contabilità ordinaria.
• Regime di contabilità semplificata.
L’art. 18, DPR 633/72 impone i limiti di confine fra la contabilità ordinaria quella semplificata.
Infatti l’art. 18 citato, impone che i soggetti:
• I quali non hanno superato nell’anno solare precedente (1/1-31/12) il volume d’affari, al netto di
iva, di euro:
o 400.000 se prestano servizi,
o 700.000 se svolgono attività diverse dalle prestazioni di servizi
• e che non siano società di capitali;
possono optare per la tenuta della contabilità semplificata, rinunciando alla tenuta delle scritture contabili
imposte dalla contabilità ordinaria.
IL CHE SIGNIFICA:
Che se un contribuente (non societa’ di capitali) presenta nell’anno
fiscale precedente un volume d’affari a fini iva uguale o superiore ad
euro 400/700.000 è obbligato ad optare per il regime di contabilità
ordinaria, diversamente, in caso di volume d’affari inferiore ad euro
400/700.000 egli puo’ adottare due comportamenti diversi alternativi
fra loro:
esprimere l’opzione di voler adottare comunque il regime di
contabilità ordinaria, pur non essendone obbligato;
adottare senza opzione alcuna il regime di contabilità
semplificata
TUTTI I CONTRIBUENTI
I CONTRIBUENTI SOCIETÀ DI CAPITALI
4
Distributori di carburanti
La scelta effettuata l’anno successivo per l’anno precedente è corroborata dal fatto che
l’art. 1, DPR 442/1997 ammette che:
L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi
contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta
delle scritture contabili.
Pertanto, un contribuente che pur avendo conseguito un volume d’affari che lo rende idoneo all’adozione
della contabilità semplificata ma voglia optare per la contabilità ordinaria dovrà:
o Adottare un comportamento concludente comportandosi come un contribuente in contabilità
ordinaria,
o Effettuare la manifestazione della propria scelta, come evidenziato nell’immagine sopra riportata,
nella dichiarazione IVA dell’anno nel quale tale comportamento concludente è stato posto in essere.
Occorre, in merito a quanto espresso poc’anzi, osservare che:
L’opzione relativa al regime contabile adottato dal contribuente va espressa nella dichiarazione
IVA dell’anno nel quale la scelta è stata effettuata, pertanto in caso, ad esempio, di scelta del
regime contabile ordinario per opzione per l’anno 2014 andava effettuata nel quadro VO della
dichiarazione IVA/2015 (allegata ad Unico/2015).
NESSUNA OPZIONE DOVRA’ EFFETTUARE IL CONTRIBUENTE CHE PRESENTANDO I REQUISITI
PER ACCEDERE ALLA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA, ADOTTERA’ PROPRIO TALE REGIME
CONTABILE, VALENDO AD ESSA IL C.D. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE EX ART. 1, D.P.R.
442/97
5
Distributori di carburanti
RIASSUMIAMO CONTRIBUENTI CON PARTITA IVA
CONTABILITÀ ORDINARIA CONTABILITA SEMPLIFICATA CONTABILITÀ ORDINARIA
PER OPZIONE
VOLUME D’AFFARI MAGGIORE DI
400/700.000 EURO
OBBLIGO DI CONTABILITA’
ORDINARIA
VOLUME D’AFFARI INFERIORE A
400/700.000 EURO
OPZIONE CONTABILITÀ
ORDINARIA
VOLUME D’AFFARI INFERIORE A
400/700.000 EURO
REGIME NATURALE: CONTABILITÀ
SEMPLIFICATA
COMPORTAMENTO CONCLUDENTE
ESERCIZIO DELL’OPZIONE NEL QUADRO VO DELLA DICHIARAZIONE IVA
COMPORTAMENTO CONCLUDENTE
NESSUN OBBLIGO DI ESERCIZIO
DELL’OPZIONE NEL QUADRO VO DELLA DICHIARAZIONE IVA
6
Distributori di carburanti
Quanto detto fino ad ora si interseca con il caso particolare del contribuente che oltre a
svolgere prestazioni di servizi svolge anche l’attività di cessione di beni.
In questo caso occorre considerare due ipotesi, le quali costituiscono anche la discriminante
del limite di ricavi da poter applicare:
ESEMPIO 1:
Ricavi per la cessione di beni: euro 350.000
Ricavi per le prestazioni di servizi: euro 490.000
Attività che ha dato luogo ai maggiori ricavi annotati separatamente: prestazione di servizi, ergo: il
limite da prendere in considerazione sarà quello di euro 400.000
ESEMPIO 2:
Ricavi per la cessione di beni: euro 750.000
Ricavi per le prestazioni di servizi: euro 390.000
Attività che ha dato luogo ai maggiori ricavi annotati separatamente: cessione di beni, ergo: il limite da
prendere in considerazione sarà quello di euro 700.000
Prevalenza della
cessione di beni
Il contribuente adotta un’unica contabilità sia per le prestazioni di servizi
che per la cessione di beni, annotando contabilmente i ricavi in unica
soluzione: in tale caso sono da considerare prevalenti le attività di
cessione di beni, quindi occorrerà prendere in considerazione quale
limite di passaggio alla contabilità ordinaria l’importo di euro 700.000;
Il contribuente adotta contabilità separate tramite l’annotazione distinta
dei ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi rispetto a quella dei ricavi
derivanti dalle cessioni di beni: in tale caso ciò che determina l’insistere
del contribuente in contabilità ordinaria piuttosto che semplificata sarà
l’attività che ha dato origine ai maggiori ricavi.
Prevalenza dell’attività
che ha conseguito i
maggiori ricavi
7
Distributori di carburanti
QUALORA ENTRAMBE LE ATTIVITA’, CESSIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI, AVESSERO
DATO ORIGINE A RICAVI ANNOTATI SEPARATAMENTE, INFERIORI AI LIMITI DI
LEGGE(400/700.000), IL CONTRIBUENTE POTRA’ TRANQUILLAMENTE BENEFICIARE DEL REGIME
DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA.
8
Distributori di carburanti
3. L’ECCEZIONE AI FINI DEL REGIME CONTABILE DEGLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE
Come visto, i soggetti che nell’anno precedente hanno superato il livello limite dei ricavi delle prestazioni di
servizi (400.000 euro) o della cessione di beni (700.000 euro), sono obbligati a sottostare alle regole della
contabilità ordinaria.
Nel caso dei distributori di carburante tale regola subisce una diversa applicazione.
L’art. 1, comma 8, DPR n. 222/2001:
…per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audio
video magnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi
semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti
beni.
NELLA PRATICA:
In caso di attività svolta nel settore della distribuzione di carburanti occorrerà considerare quale dato da
parametrare al limite di euro 700.000 non tanto gli introiti derivanti dalla cessione al pubblico dei
carburanti, quanto il valore netto derivante dalla seguente operazione:
Ricavi delle cessioni di carburante
MENO
Costi sostenuti per acquisto del carburante
=
VALORE NETTO DA CONFRONTARE CON IL LIMITE DI EURO 700.000
ESEMPIO n. 1 (Relativamente all’ipotesi di sola distribuzione di carburanti):
Un impianto di distribuzione di carburanti ha erogato prodotti petroliferi nel 2014, al netto
dell’IVA per euro 1.576.000,00.
Per contro ha sostenuto acquisti, relativi al solo approvvigionamento di carburanti per euro
1.250.000,00.
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI: UN CASO PARTICOLARE
9
Distributori di carburanti
L’ammontare di tali corrispettivi, il quale costituisce volume d’affari a fini IVA, non è, nel caso di specie,
il parametro da considerare quale determinante per il passaggio alla contabilità ordinaria, bensì occorre
effettuare il seguente confronto
Ricavi delle cessioni di carburante = 1.576.000,00
MENO
Costi sostenuti per acquisto del carburante = 1.250.000,00
=
VALORE NETTO DA CONFRONTARE CON IL LIMITE DI EURO 700.000
(1.576.000,00-1.250.000,00) = 326.000
ESEMPIO n. 2 (Relativamente all’ipotesi di sola distribuzione di carburanti):
Un impianto di distribuzione di carburanti ha erogato prodotti petroliferi nel 2014, al netto
dell’IVA per euro 1.576.000,00.
Per contro ha sostenuto acquisti, relativi al solo approvvigionamento di carburanti per euro 750.000,00.
L’ammontare di tali corrispettivi, il quale costituisce volume d’affari a fini IVA, non è, nel caso di specie,
il parametro da considerare quale determinante per il passaggio alla contabilità ordinaria, bensì occorre
effettuare il seguente confronto.
Ricavi delle cessioni di carburante = 1.576.000,00
MENO
Costi sostenuti per acquisto del carburante = 750.000,00
=
VALORE NETTO DA CONFRONTARE CON IL LIMITE DI EURO 700.000
(1.576.000,00-750.000,00) = 826.000
L’importo di euro 326.000 risulta essere inferiore al limite di euro 700.000, di conseguenza il
contribuente può optare per il regime contabile semplificato.
10
Distributori di carburanti
L’importo di euro 826.000 risulta essere superiore al limite di euro 700.000, di conseguenza il
contribuente deve optare per il regime contabile ordinario.
11
Distributori di carburanti
4. E SE NELL’IMPIANTO VENGONO ESERCITATE ALTRE ATTIVITÀ (BAR,
AUTOFFICINA, SHOP ECC..)?
Qualora nell’impianto di distribuzione di carburanti venissero esercitate altre attività collaterali, ad
esempio le attività di bar, autolavaggio ecc…, occorrerà comportarsi come segue.
1. Stabilire se le attività collaterali svolte sono relative a cessione di beni o prestazione di servizi.
2. Determinare conseguentemente per esse il volume massimo d’affari (400/700.000)
3. Rapportare il volume d’affari effettivo per ciascuna attività con il limite massimo.
4. Determinare, come illustrato nel paragrafo precedente il volume netto di riferimento nel caso di
distribuzione di carburanti.
5. Comprendere successivamente se ci si trova in una di queste due ipotesi:
a. Il contribuente adotta un’unica contabilità sia per le prestazioni di servizi che per la
cessione di beni, annotando contabilmente i ricavi in unica soluzione;
b. Il contribuente adotta contabilità separate tramite l’annotazione distinta dei ricavi
derivanti dalle prestazioni di servizi rispetto a quella dei ricavi derivanti dalle cessioni di
beni.
A questo punto ci si troverà in due situazioni diverse.
Se il contribuente adotta un’unica contabilità sia per le prestazioni di servizi che per la cessione di beni,
annotando contabilmente i ricavi in unica soluzione (ipotesi 5.a)) sono da considerare prevalenti le
attività di cessione di beni, quindi occorrerà prendere in considerazione quale limite di passaggio alla
contabilità ordinaria l’importo di euro 700.000;
Se il contribuente adotta contabilità separate tramite l’annotazione distinta dei ricavi derivanti dalle
prestazioni di servizi rispetto a quella dei ricavi derivanti dalle cessioni di beni (ipotesi 5.b)): in tale caso
ciò che determina l’insistere del contribuente in contabilità ordinaria piùttosto che semplificata sarà
l’attività che ha dato origine ai maggiori ricavi.
ESEMPIO N. 1: ANNOTAZIONE UNICA DEI RICAVI
Distributore di carburanti strutturato come segue:
Tipologia di attività Volume d’affari
Erogazione carburanti (cessione beni)
Ricavi = 1.576.000,00
Costi = 1.250.000,00
1.576.000,00 – 1.250.000,00 = 326.000,00
Bar (prestazione servizi) Volume d’affari = 130.000,00
Autolavaggio (prestazione servizi) Volume d’affari = 80.000,00
12
Distributori di carburanti
ESEMPIO N. 2: ANNOTAZIONE UNICA DEI RICAVI
Distributore di carburanti strutturato come segue:
ESEMPIO N. 3: ANNOTAZIONE UNICA DEI RICAVI
Distributore di carburanti strutturato come segue:
Tipologia di attività Volume d’affari
Erogazione carburanti (cessione beni)
Ricavi = 1.576.000,00
Costi = 750.000,00
1.576.000,00 – 750.000,00 = 826.000,00
Bar (prestazione servizi) Volume d’affari = 130.000,00
Autolavaggio (prestazione servizi) Volume d’affari = 80.000,00
Tipologia di attività Volume d’affari
Erogazione carburanti (cessione beni)
Ricavi = 1.576.000,00
Costi = 1.250.000,00
1.576.000,00 – 1.250.000,00 = 326.000,00
Bar (prestazione servizi) Volume d’affari = 430.000,00
Autolavaggio (prestazione servizi) Volume d’affari = 80.000,00
In questo caso:
• Vige un’unica annotazione dei ricavi
• Prevale l’attività di cessione di beni, la quale essendo quella dei carburanti è calcolata come
illustrato
• Essendo l’ammontare dei “ricavi” prevalenti superiore ad euro 700.000 (826.000
dell’erogazione carburanti), il regime contabile da adottare dovrà essere quello ordinario.
In questo caso: • Vige un’unica annotazione dei ricavi • Prevale l’attività di cessione di beni, la quale essendo quella dei carburanti è calcolata come
illustrato • Essendo l’ammontare dei “ricavi” prevalenti inferiore ad euro 700.000 (326.000
dell’erogazione carburanti), il regime contabile da adottare potrà essere quello semplificato
13
Distributori di carburanti
ESEMPIO N. 4: ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI
Distributore di carburanti strutturato come segue:
Tipologia di attività Volume d’affari
Erogazione carburanti (cessione beni)
Ricavi = 1.576.000,00
Costi = 1.250.000,00
1.576.000,00 – 1.250.000,00 = 326.000,00
Bar (prestazione servizi) Volume d’affari = 130.000,00
Autolavaggio (prestazione servizi) Volume d’affari = 80.000,00
In questo caso:
• Vige un’unica annotazione dei ricavi
• Prevale l’attività di cessione di beni, la quale essendo quella dei carburanti è calcolata come
illustrato
• Essendo l’ammontare dei “ricavi” prevalenti inferiore ad euro 700.000 (326.000 dell’erogazione
carburanti), il regime contabile da adottare potrà essere quello semplificato
A NULLA RILEVA IL FATTO CHE IL BAR ABBIA CONSEGUITO RICAVI PER EURO 430.000, OSSIA
SOPRA IL LIMITE PREVISTO PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI PARI AD EURO 400.000
In questo caso:
• Vige una triplice annotazione dei ricavi (carburanti, bar ed autolavaggio)
• Prevale l’attività dei carburanti, la quale è quella dei carburanti è calcolata come illustrato ed è
quella che ha dato luogo ai maggiori ricavi, fra le tre
• Essendo l’ammontare dei “ricavi” prevalenti inferiore ad euro 700.000 (326.000
dell’erogazione carburanti), il regime contabile da adottare potrà essere quello semplificato
A NULLA RILEVA IL FATTO CHE IL BAR ABBIA CONSEGUITO RICAVI PER EURO 430.000, OSSIA
SOPRA IL LIMITE PREVISTO PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI PARI AD EURO 400.000
14
Distributori di carburanti
ESEMPIO N. 5: ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI
Distributore di carburanti strutturato come segue:
ESEMPIO N. 6: ANNOTAZIONE UNICA DEI RICAVI
Distributore di carburanti strutturato come segue:
Tipologia di attività Volume d’affari
Erogazione carburanti (cessione beni)
Ricavi = 1.576.000,00
Costi = 750.000,00
1.576.000,00 – 750.000,00 = 826.000,00
Bar (prestazione servizi) Volume d’affari = 130.000,00
Autolavaggio (prestazione servizi) Volume d’affari = 80.000,00
Tipologia di attività Volume d’affari
Erogazione carburanti (cessione beni)
Ricavi = 1.576.000,00
Costi = 1.250.000,00
1.576.000,00 – 1.250.000,00 = 326.000,00
Bar (prestazione servizi) Volume d’affari = 430.000,00
Autolavaggio (prestazione servizi) Volume d’affari = 80.000,00
In questo caso:
• Vige una triplice annotazione dei ricavi (carburanti, bar ed autolavaggio)
• Prevale l’attività dei carburanti, la quale è quella dei carburanti è calcolata come illustrato ed
è quella che ha dato luogo ai maggiori ricavi, fra le tre
• Essendo l’ammontare dei “ricavi” prevalenti superiore ad euro 700.000 (826.000
dell’erogazione carburanti), il regime contabile da adottare dovrà essere quello ordinario.
In questo caso:
• Vige un’unica annotazione dei ricavi
• Prevale l’attività di bar, la quale presenta euro 430.000 di ricavi
SARA’ PERTANTO NECESSARIO OPTARE PER LA CONTABILITÀ ORDINARIA
15
Distributori di carburanti
5. IL REGIME DI VERSAMENTO IVA DA ADOTTARE (ASPETTI GENERALI)
I limiti di volume d’affari pari a 400.000 per le prestazioni di servizi e 700.000 euro per le cessioni di beni,
come detto determinano o meno il passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, fatto salvo:
I casi particolari rappresentati dai distributori di carburante,
I più generici casi di contribuenti che pur avendo i requisiti per la contabilità semplificata, adottano il
regime contabile ordinario.
I medesimi limiti di ricavi determinano una periodicità di versamento IVA trimestrale o mensile, come da art.
33, DPR 633/72.
Infatti come da art. 33, DPR 633/72, i soggetti che nell’anno precedente hanno superato i già citati limiti di
ricavo sono obbligati al versamento dell’IVA con periodicità mensile, mentre coloro che non hanno superato
i predetti limiti, fatta salva la loro opzione di comportarsi diversamente, possono versare l’IVA con
periodicità trimestrale.
Inizialmente la norma di riferimento era l’art. 33, DPR 633/72, poi soppressa e sostituita tramite integrazione
dall’art. 7, DPR 542/99, il quale ora recita:
Ciò si evince dalla norma di riferimento riportata di seguito.
Art. 7. DPR 542/99
Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di
imposta sul valore aggiunto
(i limiti di 600 milioni ed 1 miliardo sono stati adeguati a 400/700.000 dall’ art. 14, co. 11, della legge 12
novembre 2011, n. 183 (c.d. “legge di stabilità 2012”) il quale ha stabilito che “i limiti per la liquidazione
trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”).
I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire 600
milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero
lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per:
a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del
secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di
lire 50.000 il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo;
Pertanto un contribuente che abbia conseguito nell’anno precedente, o presuma di conseguire nell’anno di
inizio dell’attività un volume d’affari non superiore ai limiti prestabiliti potrà optare, a mezzo del già citato
16
Distributori di carburanti
“comportamento concludente” per il calcolo delle liquidazioni IVA con periodicità trimestrale, ricordandosi
poi, di darne comunicazione nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stato posto in essere il
comportamento concludente.
Qualora un contribuente nell’anno 2014 avesse optato per il calcolo trimestrale dell’IVA,
nell’anno 2015, in sede di compilazione della dichiarazione IVA avrebbe dovuto enunciare la
propria opzione come segue:
Si fa notare al lettore una piccola particolarità.
Il contribuente che ha un volume d’affari inferiore a 400/700.000 euro è naturalmente classificato fra i
contribuenti in contabilità semplificata, pertanto per adottare la contabilità ordinaria deve esprimerne
l’opzione in dichiarazione IVA come più sopra evidenziato.
Per contro qualora il medesimo contribuente volesse beneficiare del regime di determinazione IVA
trimestrale, questo non è un regime naturale e per esso deve esprimerne opzione come da ultimo esempio
grafico proposto.
NELLA PRATICA UN SOGGETTO NATURALEMENTE SEMPLIFICATO NON E’ UN SOGGETTO
NATURALMENTE TRIMESTRALE A FINI IVA
Volume d’affari Regime contabile
ordinario/semplificato IVA mensile/trimestrale
Maggiore di 400/700.000 Ordinario obbligatorio Mensile obbligatorio
Minore di
400/700.000
Naturalmente semplificato
oppure
Opzione ordinario (quadro VO)
Naturalmente mensile
oppure
Opzione per trimestrale
(quadro VO)
17
Distributori di carburanti
E SE UN CONTRIBUENTE ESERCITA’ PIÙ’ ATTIVITA’, COME CI SI COMPORTA?
L’art. 7, co. 2, DPR 542/99 afferma che:
Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di
servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi
resta applicabile il limite di lire un miliardo (limite poi adeguato ad euro 700.00 n.d.r)
relativamente a tutte le attività esercitate.
L’art. 7 citato non deroga tuttavia alle norme tipiche dell’IVA, pertanto, se nel caso
di determinazione del volume d’affari in fase di decisione di quale regime contabile adottare, basta fare le
verifiche degli importi conseguiti nell’anno precedente o quelli che si presumono di conseguire nell’anno di
inizio dell’attività, nel caso di determinazione della periodicità di versamento IVA occorre mutuare l’art. 7,
con l’art. 36, DPR 633/72 per nulla modificato dalle sopraggiunte regole di riferimento.
Utile riferimento e base di appoggio circa quanto si sta per illustrare è la Circolare Ministeriale n. 7/1992.
Si premette, per completezza di dati e di informazioni fornite, che l’art. 36, DPR 633/72 prevede quanto
segue:
1. Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'IVA si applica unitariamente e cumulativamente
per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto segue.
2. Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'IVA si applica separatamente
per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con
riferimento al rispettivo volume d'affari.
3. I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o
professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'IVA relativamente ad alcune delle
attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o
nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni
caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale
ed ha effetto dall'anno in corso.
COME SI DESUME DAL PUNTO 3 APPENA CITATO, COLORO CHE SVOLGONO PIU’ ATTIVITA’ POSSONO
OPTARE PER LE C.D. CONTABILITA’ SEPARATE, NELLA MODALITA’ SEGUENTE:
• IN SEDE DI INIZIO ATTIVITA’ OPPURE DI VARIAZIONE TRAMITE I MODELLI AA7/10 E AA9/10
ESERCIZIO DI PIÙ’
ATTIVITA’
18
Distributori di carburanti
• IN DICHIARAZIONE IVA RELATIVA ALL’ANNO DELL’ESERCIZIO DELLA SCELTA:
La citata Circolare Ministeriale n. 7/1992, ancora attuale (superata solo per gli odierni limiti di 400/700.000
euro) illustra molto chiaramente le varie ipotesi.
a. Contabilità unificata con distinta annotazione dei corrispettivi
Nel caso in cui venga adottata ai fini Iva una contabilità unificata per tutte le attività esercitate, ma con
distinta annotazione dei corrispettivi relativi alle attività di servizi e alle altre attività, occorre - al fine di
fruire delle semplificazioni previste per i contribuenti minori - che non sia superato, per le prestazioni di
servizi, il limite di 400.000 euro e, per tutte le attività complessivamente esercitate, il limite di 700.000 euro.
Le condizioni per adottare un regime trimestrale in questo caso sono 2
1. Il volume d’affari delle prestazioni di servizi non deve superare euro 400.000
2. Tutte le attività esercitate, prestazioni e cessioni, non devono cumulativamente superare il limite
di euro 700.000
Se una sola di queste condizioni non è rispettata, vengono meno i benefici.
QUINDI I CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO PIU’ ATTIVITA’ POSSONO DECIDERE, A FINI IVA, AI SENSI
DELL’ART. 36, DPR 633/72 DI:
• LIQUIDARE L’IVA MANTENENDO UNICHE REGISTRAZIONI PER TUTTE LE ATTIVITA’ E
PRENDENDO A RIFERIMENTO QUALE LIMITE PER IL PASSAGGIO DA IVA TRIMESTRALE AD
IVA MENSILE, IL VOLUME D’AFFARI COMPLESSIVO, OPPURE
• APPLICARE UN REGIMEDI VERSAMENTO IVA TRIMESTARLE O MENSILE MANTENENDO
SEPARATE LE ANNOTAZIONI RELATIVE ALLE VARIE ATTIVITA’, SUBORDINATAMENTE
ALL’OPZIONE DA COMUNICARE A POSTERIORI ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. IL
CHE COMPORTA CHE IN BASE AL SINGOLO VOLUME D’AFFARI, ALCUNE ATTIVITA’ POSSO
AVERE PERIODIVITA’ DI VERSAMENTO IVA MENSILE ED ALTRE TRIMESTRALE.
19
Distributori di carburanti
*superato il limite di euro 700.000
**superato il limite di euro 400.000 per le prestazioni di servizi
b. Contabilità unificata senza distinta annotazione dei corrispettivi
Nel caso di contabilità unificata senza distinta annotazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi
e di quelli riguardanti le altre attività, il contribuente non può avvalersi della norma agevolativa di
ampliamento del limite previsto esclusivamente per le attività diverse dalle prestazioni e dall'esercizio di
arti e professioni e resta ancorato, ai fini in esame, al limite di 400.000 euro relativamente a tutte le
attività esercitate.
Riguardo invece all'ipotesi di contribuenti che, in presenza di esercizio di più attività, applicano l'imposta, a
norma dell'art. 36, con l'adozione della contabilità separata per talune attività esercitate, possono verificarsi
i seguenti casi:
1. Contabilità separata per l'obbligo di legge per attività costituite da sole prestazioni di servizi o da
sole cessioni di beni
Se il contribuente è tenuto, a norma dell'art. 36, commi 2 e 4, all'applicazione separata dell'imposta per
talune attività indicate dalla legge, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume d'affari
relativo alle singole attività svolte e dette attività siano ciascuna costituita esclusivamente da prestazioni di
servizi o da cessioni di beni, devono applicarsi autonomamente i limiti per esse rispettivamente previsti di
360 milioni e di 1 miliardo di lire. Può così verificarsi, come accadeva anche in passato, che il contribuente
sia tenuto a effettuare liquidazioni periodiche e versamenti sia mensili che trimestrali qualora, a esempio, il
volume d'affari relativo all'attività di prestazioni di servizi superi i 360 milioni e quello relativo all'attività di
cessioni di beni non superi 1 miliardo di lire.
Prestazioni
di servizi (A)
Cessioni di beni
(B)
A+B
IVA/regime
contabile
100.000 400.000 500.000 trimestrale-
semplificato
250.000 150.000 400.000 trimestrale-
semplificato
300.000 210.000 510.000 trimestrale
semplificato
380.00 330.000 710.000* mensile-ordinario
410.000** 130.000 540.000 mensile - ordinario
20
Distributori di carburanti
2. Contabilità separata per obbligo di legge per attività che comprendono sia prestazioni di servizi
che altre attività
Nella medesima ipotesi di cui al punto precedente, può invece accadere che una delle attività gestite con
contabilità separata per obbligo di legge sia costituita sia da servizi che da cessioni di beni. In tal caso
occorre distinguere se per tale attività "mista" sia stata adottata o meno la distinta annotazione dei
corrispettivi, ed effettuate le liquidazioni periodiche, i versamenti d'imposta e le registrazioni secondo i
criteri indicati nelle analoghe ipotesi illustrate ai punti a) e b).
21
Distributori di carburanti
6. L’ECCEZIONE A FINI IVA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI
CARBURANTE
Molto semplicemente, alla luce di quanto affermato circa la scelta della periodicità di versamento IVA, un
impianto di distribuzione di carburante dovrà comportarsi come segue.
• Per quanto riguarda la mera distribuzione di carburanti vige la particolare regola che deroga al
controllo del volume d’affari in base alla quale, ai sensi dell’art. 74, DPR 633/72: gli enti e le
imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da
comportare l’addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati,
con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all’art. 27 e i
relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere
concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.
• Per le altre attività esercitate vengono adottate le regole poco sopra esposte.
CIO’ APRE IL SEGUENTE SCENARIO:
• L’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI POTRA’ ESSERE TRIMESTRALE, SENZA ALCUNA
OPZIONE, IN FORZA DELLE DISPOSIZONI DI CUI ALL’ART. 74, DPR 633/72,
• LE ALTRE ATTIVITA’ EVENTUALMENTE ESERCITATE SARANNO SOGGETTE ALLE SEGUENTI
REGOLE, IN FUNZONE DELL’OPZIONE SCELTA:
A. IN FUNZIONE DELLA PRESENZA DI UNA CONTABILITA’ UNIFICATA, MA CON DISTINTA
ANNOTAZIONE DEI RICAVI, DOVRANNO SOTTOSTARE, PER PROCEDERE AL
VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA, ALLA DUPLICE CONDIZIONE CHE LE PREDETTE
ATTIVITA’, DEVONO RISPETTARE IL LIMITE DEI 400.00 EURO PER LE PRESTAZIONI DI
SERVIZI ED IL LIMITE CUMULATIVO DEI 700.000 PER TUTTE LE ATTIVITA’ NEL LORO
INSIEME CONSIDERATE.
B. IN FUNZIONE DELLA PRESENZA DI CONTABILITA’ UNIFICATA E SENZA DISTINTA
ANNOTAZIONE DEI RICAVI DOVRANNO SOTTOSTARE, PER PROCEDERE AL
VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA, AL LIMITE DEI 700.000 EURO.
C. IN FUNZIONE DELL’OPZIONE ALLA CONTABILITA’ SEPARATA EX ART. 36, DOVRANNO
SOTTOSTARE ALLE REGOLE DI TALE NORMA. CIO’ COMPORTA CHE IL LIMITE DEI
400/700.000 VERRA’ APPLICATO SEPARATAMENTE PER OGNI ATTIVITA’,
DETERMINANDO LA RELATIVA PERIODICITA’ DI VERSAMENTO IVA IN MODO DISTINTO.
IL CHE POTREBBE DARE LUOGO A VERSAMENTI SIA MENSILI CHE TRIMESTRALI IN
CAPO AL MEDESIMO SOGGETTO PASSIVO IVA.
22
Distributori di carburanti
IN RELAZIONE ALLA MERA ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI IL CONTRIBUENTE AVRA’ LA
FACOLTA’ DI PROCEDERE A LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI EX ART. 74, DPR 633/72,
INDIPENDNETEMENTE DAL VOLUME D’AFFARI CALCOLATO COME SOPRA SPECIFICATO (RICAVI –
COSTI DI ACQUISTO), DANDONE OPPORTUNA COMUNICAZIONE.
IN RELAZIONE ALLE ALTRE ATTIVITA’ ESERCITATE IL CONTRIBUENTE DOVRA’ ESPRIMERE
UN’ULTERIORE OPZIONE CIRCA I COMPORTAMENTI DI CUI AI PUNTI A), B) E C) APPENA ESPOSTI.
Quindi, proponendo l’esempio dell’impianto di distribuzione di carburanti che effettua anche
attività di bar e piccola rivendita di generi per l’autovettura (spazzole, deodoranti ecc..),
vediamo come esso può venire gestito.
ESEMPIO 1 – CARBURANTI, BAR, SHOP CON CONTABILITA’ UNIFICATA E DISTINTA ANNOTAZIONE
DEI RICAVI
ATTIVITA’ ESERCITATA VOLUME D’AFFARI VERSAMENTO IVA
DISTRIBUZIONE DI
CARBURANTI
IRRILEVANTE EX ART. 74, DPR
633/72
TRIMESTRALE PER OPZIONE (VEDI
IMMAGINE DI SEGUITO
RIPORTATA)
BAR (SERVIZI) 130.000 euro sono rispettate le condizioni del
non superamento del limite di
400.000 per il bar e di 700.000 euro
per entrambe le attività
(130.000+150.000=280.000), quindi
la periodicità IVA può essere
TRIMESTRALE
SHOP (CESSIONE DI BENI) 150.000 euro
23
Distributori di carburanti
ESEMPIO 2 – CARBURANTI, BAR, SHOP CON CONTABILITA’ UNIFICATA E DISTINTA ANNOTAZIONE
DEI RICAVI
ATTIVITA’ ESERCITATA VOLUME D’AFFARI VERSAMENTO IVA
DISTRIBUZIONE DI
CARBURANTI
IRRILEVANTE EX ART. 74, DPR
633/72
TRIMESTRALE PER OPZIONE (VEDI
IMMAGINE DI SEGUITO
RIPORTATA)
BAR (SERVIZI) 410.000 euro Non è rispettata la condizione del
non superamento del limite di
400.000 (410.000) per il bar mentre
lo è quella del non superamento di
700.000 euro per entrambe le
attività
(410.000+150.000=560.000), quindi
la periodicità IVA non può essere
TRIMESTRALE, ma dovrà essere
mensile
SHOP (CESSIONE DI BENI) 150.000 euro
ESEMPIO 3 – CARBURANTI, BAR, SHOP CON CONTABILITA’ UNIFICATA SENZA DISTINTA
ANNOTAZIONE DEI RICAVI
ATTIVITA’ ESERCITATA VOLUME D’AFFARI VERSAMENTO IVA
DISTRIBUZIONE DI
CARBURANTI
IRRILEVANTE EX ART. 74, DPR
633/72
TRIMESTRALE PER OPZIONE (VEDI
IMMAGINE DI SEGUITO
RIPORTATA)
BAR (SERVIZI) 130.000 euro E’ rispettata la condizione del non
superamento del limite di 700.000
(130.000+150.000=280.000), quindi
la periodicità IVA può essere
TRIMESTRALE.
SHOP (CESSIONE DI BENI) 150.000 euro
24
Distributori di carburanti
ESEMPIO 4 – CARBURANTI, BAR, SHOP CON CONTABILITA’ UNIFICATA SENZA DISTINTA
ANNOTAZIONE DEI RICAVI
ATTIVITA’ ESERCITATA VOLUME D’AFFARI VERSAMENTO IVA
DISTRIBUZIONE DI
CARBURANTI
IRRILEVANTE EX ART. 74, DPR
633/72
TRIMESTRALE PER OPZIONE (VEDI
IMMAGINE DI SEGUITO
RIPORTATA)
BAR (SERVIZI) 430.000 euro NON è rispettata la condizione del
non superamento del limite di
700.000
(430.000+350.000=780.000), quindi
la periodicità IVA NON può essere
TRIMESTRALE ma mensile
SHOP (CESSIONE DI BENI) 350.000 euro
ESEMPIO 5 – OPZIONE PER LE CONTABILITA’ SEPARATE EX ART. 36, DPR 633/72
ATTIVITA’ ESERCITATA VOLUME D’AFFARI VERSAMENTO IVA
DISTRIBUZIONE DI
CARBURANTI
IRRILEVANTE EX ART. 74, DPR
633/72
TRIMESTRALE PER OPZIONE
(VEDI IMMAGINE DI SEGUITO
RIPORTATA)
BAR (SERVIZI) 430.000 euro Periodicità MENSILE
SHOP (CESSIONE DI BENI) 350.000 euro Periodicità TRIMESTRALE*
*occorre esprimere opzione come di seguito specificato
25
Distributori di carburanti
LA PARTICOLARITA’ DEL’OPZIONE EX ART. 36 STA NEL FATTO CHE IL CONTRIBUENTE VERSA
SEPARATAMENTE L’IVA, IN BASE ALL’EFFETIVA PERIODICITA’ DI CIASCUNA ATTIVITA’.
E’ NECESSARIA LA SEGUENTE OPZIONE:
LA DICHIARAZIONE IVA
La dichiarazione IVA verrà compilata come segue:
Opzioni del quadro VO a parte, la compilazione della dichiarazione IVA segue le
regole che ora si enunciano.
A. In caso di contabilità unificata, con o senza indicazione distinta dei
ricavi, basterà compilare un unico modello, suddiviso fra acquisiti (VF), vendite (VE) e
liquidazione (VL e VH).
B. Nel caso di opzione ex art. 36, DPR 633/72 occorrerà attenersi alle seguenti regole:
a. Stabilire quale sia l’attività principale, solitamente per convenzione si adotta quella di
distribuzione di carburanti;
b. Compilare un quadro VE e VF per ciascuna delle attività,
c. Compilare un unico quadro VH e VL, il quale riassumerà in capo all’attività ritenuta
principale, le risultanze di tutte le liquidazioni.
LA DICHIARAZIONE
IVA
26
Distributori di carburanti
7. IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI FRA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE
ED ATTIVITÀ COLLATERALI
ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Ai sensi dell’art. 2 DPR. 696/96 gli esercenti distribuzione di carburante, in riferimento a tale specifica
attività, sono esonerati dalla certificazione del corrispettivo ricevuto, a mezzo di scontrino o ricevuta
fiscale. Ciò per il fatto che tale adempimento risulterebbe:
• Troppo gravoso per il soggetto emittente (si pensi ad esempio ad un gestore che oltre a fare
rifornimento ai clienti debba continuamente recarsi al registratore di cassa per emettere
scontrino o peggio, debba manualmente compilare una ricevuta fiscale)
• Privo di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria (a
tal uopo è comunque predisposto il registro dei corrispettivi, il quale svolge la funzione di
“memoria” degli incassi conseguiti).
COME DOCUMENTARE UN ACQUISTO DI CARBURANTE
A tal proposito la domanda sorge spontanea: come documentare l’acquisto di carburante se si svolge
un’attività commerciale o libero-professionale, quindi con partita IVA?
In tale ambito entra in gioco la scheda carburante, la quale costituisce idoneo mezzo di autocertificazione
del rifornimento effettuato e se opportunamente compilata costituisce anche valido documento fiscale ai
fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA.
La disciplina attuativa della c.d. “scheda carburante” è stata prevista con il D.M. 7 giugno 1977,
successivamente il DPR 444/97 ha dettato specifiche norme regolamentari che hanno modificato le
regole di redazione della scheda predetta, al quale si rimanda per le modalità di compilazione della
stessa.
Ciò che in tale sede appare opportuno sottolineare è che:
• Il cliente dell’impianto, se titolare di partita IVA, richiede l’effettuazione del rifornimento e compila
la scheda carburante facendola poi sottoscrivere al gestore dell’impianto stesso (si ricorda che
ampia giurisprudenza ha trattato il caso del gestore accondiscendente che sottoscrive
rifornimenti errati o inesistenti. Ad es. Cassazione, 21941/2007, Ctr Sicilia, 1/2002).
• Registra nelle proprie scritture contabili il documento, il quale può avere unicamente frequenza
mensile o trimestrale, ai fini della deducibilità dal reddito e detraibilità dell’IVA.
In alternativa alla compilazione della scheda carburante, il costo sostenuto diviene deducibile e detraibile
a fini IVA nel caso in cui si sia proceduto con rifornimenti saldati a mezzo di carta di credito. Infatti l’art. 7,
co.2, lett. p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 1
del richiamato D.P.R. n. 444 del 1997, prevedendo che “In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti
all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di
credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di
27
Distributori di carburanti
comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente 3 della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal
presente regolamento”.
per tale scopo basta semplicemente registrare l’estratto conto periodico prodotto dall’ente finanziario
emittente la carta di pagamento.
A quanto detto sin qui fanno eccezione gli autotrasportatori. Infatti la L. 266/2005 (c.d. legge finanziaria
2006) ha modificato il regolamento relativo al campo di applicazione della scheda carburanti (DM. 444/97)
introducendo, per gli AUTOTRASPORTATORI DI BENI PER CONTO TERZI, l'obbligo di richiedere al gestore
dell'impianto di distribuzione carburanti il rilascio della fattura, in luogo dell'annotazione dell'acquisto sulla
classica scheda carburante.
Sostanzialmente il comma 109 dell'art. 1 della L. 266/2006 prevede che le disposizioni in materia di scheda
carburante NON si applicano alle cessioni di carburante per autotrazione effettuate dai gestori degli
impianti di distribuzione carburanti nei confronti degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
La fattura emessa all’autotrasportatore, oltre a recare gli elementi essenziali indicati nell’art. 21, DPR
633/72, deve inoltre riportare obbligatoriamente la targa ed il tipo di mezzo al quale viene erogato il
rifornimento.
La fattura emessa ad autotrasportatori, richiesta entro e non oltre il momento del rifornimento, potrà
essere:
• Immediata
• Differita
Ciò apre lo scenario ad alcune considerazioni.
Nel caso specifico dell’emissione della fattura richiesta dal cliente, si richiama l’attenzione circa il fatto
che se quest’ultimo richiede la fattura, vi sono due ipotesi per registrare le fatture emesse.
1. Registrare solo il numero nell’apposita colonna del registro dei corrispettivi, ricomprendendo il
totale della fattura sia nella colonna relativa all’aliquota IVA scontata dalla cessione, sia nel
totale giornaliero dei corrispettivi,
2. Predisporre un apposito registro delle fatture vendita e registrare la documentazione
separatamente dai corrispettivi. In questo caso, il gestore dovrà avere l’accortezza di togliere
dai corrispettivi giornalieri l’erogato di carburante e certificato con fattura, poiché in caso
contrario si troverà a dover corrispondere due volte l’IVA sulla medesima erogazione (una nei
corrispettivi ed una nelle fatture).
Il gestore in presenza di tali soggetti, non farà altro che annotare l’ammontare giornaliero dei corrispettivi
conseguiti a fronte dell’erogazione di carburante, a nulla rilevando che in tale ammontare vi siano
erogazioni effettuate a fronte della compilazione della scheda carburante.
28
Distributori di carburanti
Nel caso n. 1, ipotizzando una fattura emessa per euro 500,00, la quale sia la n. 1, la registrazione di essa
sul registro dei corrispettivi avverrà come segue:
Se le fatture emesse nello stesso giorno fossero più di una, occorrerà indicare nella colonna relativa ai
numeri delle fatture, il numero della prima ed il numero dell’ultima. Pertanto se le fatture fossero dalla 1
alla 5, si procederà come indicato nell’esempio che segue:
A volte accade quanto segue.
In caso di emissione di fattura ed indicazione nei corrispettivi del numero di emissione della stessa, i
gestori spesso fanno molta confusione fra fattura e corrispettivi. Quello che è necessario sottolineare è
che il registro dei corrispettivi negli impianti di distribuzione di carburante ha una duplice valenza:
Fungere da riscontro fra gli incassi ed i litri erogati giornalmente in caso di controllo delle Autorità
(espressi sotto forma di incassi al lordo dell’IVA, i cui incassi, opportunamente sottoposti al
calcolo del prezzo del carburante del giorno e scorporata l’IVA determinano i litri erogati per
giorno e confrontati con le famigerate giacenze fisiche, infatti le Autorità non solo effettuano il
raffronto fra registro di carico e scarico e giacenze fisiche ma fanno a volte anche questo
confronto)
Fungere da “indicativo” dei corrispettivi giornalieri a fini IVA (che è solitamente il significato unico
che possiede il registro dei corrispettivi nelle altre attività).
Tale duplice funzione comporta, soprattutto per quel che riguarda la prima valenza attribuita al registro,
che OGNI giorno vadano registrati nei corrispettivi quelli conseguiti e corrispondenti all’erogato.
In presenza di emissione della fattura differita emessa come ad esempio a fine mese, alcuni gestori
sottraggono l’ammontare della fattura dai corrispettivi giornalieri in corrispondenza dei giorni di
erogazione e la sommano a quelli del giorno di emissione della fattura.
Vero è che a conti fatti la situazione non cambia, ma vero è anche che il conteggio dei litri erogati può
29
Distributori di carburanti
anche cambiare leggermente di giorno in giorno in funzione del prezzo del carburante, determinando in
questo modo delle differenze fra l’erogazione effettiva giornaliera e la giacenza materiale presente in
cisterna.
Ecco perché si consiglia di registrare correttamente, anche se non documentati da fattura, i corrispettivi e
si consiglia inoltre, nel giorno di registrazione della fattura di indicare sul registro dei corrispettivi stessi la
seguente dicitura:
Emessa fattura n…. riferita all’erogato nei seguenti giorni….; l’ammontare dei corrispettivi, corrispondenti
all’erogato è stato indicato in corrispondenza dei giorni di cui sopra”
L’art. 2, co. 2, n. 5) DPR 633/72 prevede quanto segue:
1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della
proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:
… omissis…
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o
della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i
quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;
Il gestore che eroga carburante nella propria auto o in quella dei famigliari, indipendentemente
dall’incasso o meno dei corrispondenti corrispettivi, deve sempre indicare nel registro dei
corrispettivi il rifornimento effettuato, come se lo avesse fatto ad un normale cliente del distributore,
ciò al fine di rendere imponibile a fini IVA l’operazione.
30
Distributori di carburanti
8. LA REGISTRAZIONE DEI CALI E DELLE ECCEDENZE DI CARBURANTE A
FINI FISCALI E AI FINI DELLE ACCISE (IL REGISTRO DI CARICO E
SCARICO)
Prima di affrontare la questione annosa dei cali e delle eccedenze di carburante, nonché le cause che li
determinano, analizziamo prima, l’adempimento obbligatorio per i gestori degli impianti, cioè la
compilazione del registro di carico e scarico.
A base di tale registrazione è posto il c.d. DAS, documento di accompagnamento semplificato, il quale
costituisce, per i carburanti, il corrispondente del documento di trasporto (DDT, ex DPR 472/96) per la
rimanente totalità delle merci.
Il gestore dell’impianto, quindi richiedendo il rifornimento di carburante riceverà il DAS, il quale si presenta
nel seguente formato:
I dati salienti e principali del DAS verranno poi riportati nel già citato registro di carico e scarico, il quale si
presenta con un formato seguente:
31
Distributori di carburanti
la parte di sinistra del registro (lato carico), dove indicare i carichi di carburante immessi nelle cisterne e
destinati poi all’erogazione al pubblico …
… e la parte destra del registro (lato scarico), dove indicare le erogazioni giornaliere di carburante
effettuate al pubblico.
Gli esercenti l’attività di distribuzione di carburanti, come detto, devono compilare il registro di carico e
scarico dei prodotti energetici, nel quale deve essere evidenziato il quantitativo di carburante, distinto per
tipologia, acquistato e venduto.
DESCRIVIAMO ORA BREVEMENTE LA FUNZIONE DEL DAS PER POI PASSARE ALLA
COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO.
Nella prima parte del DAS sono racchiusi i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nella consegna/carico del
carburante:
• Compagnia petrolifera,
IL DAS
I DOCUMENTI NECESSARI ALLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO SONO I
SEGUENTI:
REGISTRO DELL’ANNO PRECEDENTE;
DAS (DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO – DM 148/97)
32
Distributori di carburanti
• Gestore dell’impianto
• Trasportatore dei prodotti petroliferi
Nella seconda parte del DAS vengono riportati i dati relativi al quantitativo di carburante trasportato e
ceduto al gestore
DATI COMPAGNIA PETROLIFERA
DATI DEL GESTORE
DATI DEL TRASPORTATORE
DATI RELATIVI AL PESO
A) BENZINA B) GASOLIO
QUANTITA’ CONSEGNATA AL GESTORE
PESO IN KG
33
Distributori di carburanti
TORNANDO AL REGISTRO…
IPOTIZZIAMO QUANTO SEGUE:
la PetrolUp acquista in data 7/1/2015 2.000 litri di benzina e 1.000
litri di gasolio.
La parte del registro da compilare sarà quella di DI DESTRA indicata e denominata «carico» (LATO
CARICO)
…E I DATI REPERITI DAL DAS SARANNO QUELLI EVIDENZIATI IN GIALLO. PER SEMPLICCITA’
ESPOSITIVA SI E’ PENSATO DI SOVRAPPORRE IL DAS ALLA PARTE DEL REGISTRO DI CARICO E
SCARICO.
LA REGISTRAZIONE DELLO SCARICO, CIOE’ DELLE EROGAZIONI
GIORNALIERE, AVVIENE TRAMITE IL RIPORTO:
GIORNO PER GIORNO;
SUDDIVISO FRA BENZINA E GASOLIO;
REGISTRO- LATO CARICO - ESEMPIO
REGISTRO LATO SCARICO - ESEMPIO
34
Distributori di carburanti
DELLE RISULTANZE RIPORTATE NEI CONTATORI DELLE VARIE POMPE AL TERMINE DI OGNI
GIORNO.
IPOTIZZIAMO QUANTO SEGUE:
La PetrolUp eroga in data 8/1/2015 557 litri di benzina e 309 litri di gasolio.
La differenza fra le erogazioni
totali del 31/12 e quelle dell’1/1
corrisponde all’erogazione del
giorno 1/1
35
Distributori di carburanti
LA RILEVAZIONE DEI CARICHI E CARICHI EFFETTUATA COME IN PRECEDENZA DA’ LUOGO AL
CALCOLO DELLE GIACENZE DI TIPO CONTABILIE (SULLA CARTA).
E’ NECESSARIO TUTTAVIA CONFRONTARE, COME SI VEDRA’ IN SEGUITO, QUESTO DATO CON LE
GIACENZE EFFETTIVE, CIOE’ CON IL TOTALE DI LITRI CONTENUTI NELLE CISTERNE.
PER RILEVARE LE GIACENZE EFFETTIVE OCCORRE EFFETTUARE LA BATTUTA D’ASTA.
PER RILEVARE LE GIACENZE EFFETTIVE OCCORRE EFFETTUARE LA BATTUTA D’ASTA.
ALL’INTERNO DELLE CISTERNE CI SONO ASTE GRADUATE LE QUALI IN BASE AL LIVELLO RILEVATO
DEL CARBURANTE ED IN BASE ALLA CAPIENZA DEL SERBATOIO PERMETTONO DI DETERMINARE LA
QUANTITA’ DI LITRI PRESENTI ALL’INTERNO.
PER RENDERE PIU’ AGEVOLE IL LAVORO VENGONO PREDISPOSTE DELLE TABELLE (TABELLE
METRICHE) LE QUALI VENGONO VIDIMATE DALL’UTF. ESSE RIPORTANO IL LIVELLO RILEVATO
SULL’ASTA ED IL CORRISPONDENTE VOLUME IN LITRI NELLA CISTERNA.
La differenza tra la rimanenza contabile e la giacenza effettiva da un quantitativo che può essere
positivo o negativo. Se positiva siamo in presenza di un calo, se negativa di una eccedenza.
Rimanenza contabile > Giacenza effettiva → Calo Rimanenza contabile < Giacenza effettiva →
Eccedenza
36
Distributori di carburanti
LA DISCIPLINA DEI CALI E DELLE ECCEDENZE DI CARBURANTE DLgs 504/95 (TUA) e DM 55/2000
La disciplina delle citate norme si comporta come segue:
nel caso in cui le giacenze contabili siano maggiori di quelle effettive, si rileva un CALO DI PRODOTTO…
Nel momento in cui invece le giacenze contabili sono minori di quele effettive, si rileva un’ECCEDENZA
DI PRODOTTO
I CALI
Per vincere la presunzione di cessione occorrerà comportarsi come segue:
ANNOTARE L’AMMONTARE DEL CALO RILEVATO DOPO LA “BATTUTA D’ASTA” NEL REGISTRO
DI CARICO E SCARICO, IN CORRISPONDENZA DELLA DATA DI RILEVAZIONE;
IN QUESTO CASO OCCORRE VINCERE LA PRESUNZIONE DI VENDITA EX DPR 441/97, POICHE’
TUTTO CIO’ CHE NON E’ NEI SERBATOI DEL DISTRIBUTORE, SI PRESUME VENDUTO SENZA
ANNOTAZIONE FRA I CORRISPETTIVI.
37
Distributori di carburanti
EMETTERE FATTURA A SE STESSO O, IN CASO DI SOCIETA’, AD UNO DEI SOCI, AL FINE DI
RIMUOVERE L’OSTACOLO DEL CALO.
Supponendo che, come visto poco sopra il calo rilevato sia di 100 lt, il gestore dovrà emettere fattura a se
stesso valorizzando all’ultimo prezzo di acquisto tale calo ed esponendolo in fattura. La procedura
attuata si sostanzierà nella documentazione che segue.
100 litri di gasolio ad euro 0,89 (ultimo prezzo di acquisto del gasolio),
100 x 0,89 = euro 89,00
38
Distributori di carburanti
LE ECCEDENZE
In questo caso basta solo l’annotazione sul registro di carico e scarico.
IN QUESTO CASO OCCORRE VINCERE LA PRESUNZIONE DI ACQUISTO EX DPR 441/97, POICHE’
TUTTO CIO’ CHE E’ IN PIU’ NEI SERBATOI DEL DISTRIBUTORE, SI PRESUME ACQUISTATO SENZA
RELATIVA DOCUMENTAZIONE.
39