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Disciplinare di Produzione “GARANZIA BIOLOGICO AMAB”

Sede legale ed operativa:

Via F.lli Bandiera, 61 – 60019 Senigallia (AN) Tel. 071/7920056 Fax 071/7922786

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INTRODUZIONE Il seguente documento rappresenta il Disciplinare di Produzione e Trasformazione dell’AMAB, legato all’uso del marchio “GARANZIA BIOLOGICO AMAB”, è stato elaborato in conformità con gli Italian Organic Standards (IOS); il primo disciplinare nazionale condiviso da tutti gli enti di certificazione italiani accreditati IFOAM (Italian ACBs). Esso è stato accreditato da IOAS (International Organic Accreditation Service). Tale Disciplinare rappresenta le norme osservate da AMAB per la produzione animale e vegetale, nonché dei prodotti trasformati. Alcune di queste norme sono più restrittive di quelle definite dal Reg. CEE 2092/91. Tuttavia, dato che i requisiti minimi di detto regolamento debbono essere comunque osservati, per tutte le questioni non contemplate dal presente Disciplinare, si deve fare riferimento ai regolamenti comunitari in materia e alle leggi di carattere locale. L’uso del marchio “GARANZIA BIOLOGICO AMAB” è regolato da un’apposita normativa e da uno specifico manuale grafico riportato al termine del presente disciplinare.

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DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE VEGETALE IFOAM ACCREDITED ITALIA

Premessa.......................................................................................................................................... 4 1 Ambiente ................................................................................................................................... 4

1.1 Principi generali................................................................................................................. 4 1.2 Biodiversità........................................................................................................................ 4 1.3 Protezione del suolo e delle acque ................................................................................... 4 1.4 Protezione dall’inquinamento ambientale.......................................................................... 5

2 Scelta delle colture e delle varietà ........................................................................................... 5 2.1 Principi generali................................................................................................................. 5 2.2 Introduzione di materiale per la riproduzione .................................................................... 5 2.3 Criteri speciali.................................................................................................................... 5

3 Conversione all’ Agricoltura Biologica....................................................................................... 6 3.1 Principi generali................................................................................................................. 6 3.2 Criteri per la gestione della conversione ........................................................................... 6 3.3 Durata del periodo di conversione..................................................................................... 6

4 Tecniche colturali ...................................................................................................................... 7 4.1 Principi generali................................................................................................................. 7 4.2 Diversità delle colture ........................................................................................................ 7

4.2.1 Rotazione ed avvicendamento .................................................................................. 7 4.2.2 Consociazioni ............................................................................................................ 8

4.3 Irrigazione.......................................................................................................................... 8 4.4 Gestione del suolo e sua conservazione........................................................................... 9 4.5 Pacciamatura .................................................................................................................... 9 4.6 Colture protette.................................................................................................................. 9

5 Fertilità del suolo e fertilizzazione ........................................................................................... 10 5.1 Principi generali............................................................................................................... 10 5.2 Concimazione.................................................................................................................. 10

6 Parassiti, malattie.................................................................................................................... 11 6.1 Principi generali............................................................................................................... 11 6.2 Controllo dei parassiti...................................................................................................... 11 6.3 Controllo delle erbe infestanti.......................................................................................... 11 6.4 Potatura e sistemi di allevamento ................................................................................... 12 6.5 Tecniche di maturazione e conservazione ...................................................................... 12

7 Prevenzione della contaminazione ......................................................................................... 12 8 Raccolta di prodotti selvatici e spontanei ................................................................................ 12 9 Coltivazione dei funghi ............................................................................................................ 13 10 Giustizia sociale .................................................................................................................. 13 ALLEGATO I - Fertilizzanti.............................................................................................................. 13 ALLEGATO II - Protettori delle colture e regolatori della crescita................................................... 16

A- Sostanze di origine vegetale o animale.................................................................................. 16 B - Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti................................................ 17 C - Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici......................................... 17 D- Preparazioni da spargere in superficie tra le piante coltivate:................................................ 17 E- Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica ...................................................... 17

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Premessa L’agricoltura biologica è fondata sul rispetto della naturalità e della stagionalità delle aree produttive, sull’utilizzo delle energie rinnovabili e sulla valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali e naturali. L’agricoltura “biologica” è basata su tecniche colturali che escludono l'impiego di “input” chimici di sintesi e l'adozione di sistemi di forzatura delle produzioni agricole-alimentari. Nell'attuale contesto di precarietà dell’equilibrio ambientale, l'agricoltura biologica si propone quale possibilità concreta per il recupero degli ecosistemi compromessi, della fertilità della terra e del valore nutritivo degli alimenti, avvalendosi delle pratiche agricole tradizionali interpretate attraverso le moderne acquisizioni tecnico-scientifiche. In questo ambito l’uomo svolge un ruolo primario non più come esecutore di tecniche finalizzate alla mera produzione, ma inserito e attivo in modo cosciente nei confronti dei processi naturali studiandone e rispettandone i ritmi. In armonia con quanto stabilito dal Regolamento CEE 2092/91 e dall’International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), nel seguente disciplinare sono illustrati i mezzi tecnici e le tecniche consentite perché un alimento possa essere certificato come “IFOAM Accredited”.

Il presente documento verrà assoggettato annualmente ad aggiornamenti coordinati al fine di recepire eventuali modifiche successive all’entrata in vigore del documento stesso.

Tutto ciò che non è contemplato nelle presenti norme deve ritenersi vietato.

In caso di presenza di standard nazionali obbligatori per legge questi devono essere comunque applicati e verificati dagli Organismi di Controllo. In particolare, per quanto riguarda la situazione italiana, è obbligatoria la conformità al Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

1 Ambiente 1.1 Principi generali 1.1.1 Nell'azienda biologica vanno favorite la diversità e la complessità ambientale con la

presenza di siepi, macchie spontanee, specchi d'acqua, alberi sparsi. 1.1.2 Particolare attenzione deve essere posta nei confronti del terreno agrario, quale elemento e

risorsa indispensabile per la realizzazione dei cicli produttivi. 1.2 Biodiversità 1.2.1 E’ consigliato, al fine di preservare e favorire la biodiversità, mantenere e/o ripristinare tutte

le aree ad elevato contenuto e complessità ambientale quali ruscelli, torrenti, corsi d'acqua, aree umide, stagni, maceri, sorgenti, prati stabili, muretti a secco, canneti, ecc.

1.2.2 E’ consigliato mantenere e/o introdurre siepi e alberature utilizzando preferibilmente essenze e modalità di realizzazione tipiche del luogo ed idonee agli scopi per cui sono state impiantate. La manutenzione delle siepi e delle alberature deve avvenire nel rispetto delle specie animali che in esse trovano riparo e rifugio.

1.2.3 E’ vietato mettere a coltura aree di interesse e valore archeologico e storico o aree per le quali si renda necessario abbattere boschi e/o foreste primarie oppure aree di elevato interesse ambientale soggette a tutela. In linea generale, è proibito mettere a coltura aree che richiedano la distruzione di ecosistemi primari.

1.3 Protezione del suolo e delle acque 1.3.1 È vietato modificare l'orografia o intervenire con sbancamenti tali da compromettere

irreversibilmente la stabilità idrogeologica del territorio favorendo processi erosivi e mettendo a repentaglio gli equilibri biologici naturali oltre che il microclima stesso.

1.3.2 Le sistemazioni idraulico-agrarie devono rispettare le condizioni orografiche del territorio.

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1.3.3 Le bonifiche devono rispettare l'assetto naturale del territorio. 1.3.4 I metodi di coltivazione non devono compromettere la qualità delle acque superficiali e di

falda. 1.3.5 La risorsa idrica deve essere utilizzata in maniera efficiente e responsabile. 1.4 Protezione dall’inquinamento ambientale 1.4.1 Gli appezzamenti condotti secondo il metodo biologico devono essere sufficientemente

lontani da appezzamenti condotti secondo il metodo convenzionale oppure adeguatamente "protetti" da potenziali rischi dovuti ad effetto deriva mantenendo o ripristinando siepi, alberature e/o barriere naturali sufficientemente compatte e tali da contenere questi rischi.

1.4.2 L'azienda agricola biologica deve prevedere aree di compensazione ecologica che non devono ricevere alcun tipo di "input" esterno (prodotti per la fertilizzazione, la difesa, ecc.) e possono rivestire anche una funzione antideriva.

1.4.3 Nel caso in cui gli appezzamenti confinanti sono investiti a colture che possono causare contaminazioni dovute ad effetto deriva sulle colture condotte secondo il metodo biologico, i confini degli appezzamenti condotti secondo il metodo medesimo devono prevedere la presenza di "aree tampone" o aree di compensazione ecologica al fine di evitare la contaminazione con sostanze non ammesse.

1.4.4 Nell'azienda biologica le nuove costruzioni devono essere progettate in modo tale da provocare il minimo impatto ambientale sul territorio e sui suoi elementi naturali.

1.4.5 Qualora le aziende agricole siano situate nelle immediate vicinanze di fonti d'inquinamento (strade ad elevato traffico, industrie altamente inquinanti, aeroporti, discariche, ecc.), l'Organismo di Controllo e Certificazione valuta se ammettere l'azienda nel sistema di controllo oppure suggerire le soluzioni tecniche necessarie ad evitare o limitare gli inquinamenti ambientali.

2 Scelta delle colture e delle varietà 2.1 Principi generali 2.1.1 Le specie e le varietà coltivate nei sistemi in agricoltura biologica devono essere

selezionate in base alla loro adattabilità alla coltivazione biologica, alla natura del terreno, alle condizioni climatiche, alla resistenza ai parassiti e alle malattie, ed ai fini del mantenimento della diversità genetica.

2.1.2 Devono essere privilegiare gli ecotipi locali e le varietà che meglio si adattano alle condizioni colturali dell'area e presentano maggiori caratteri di tipicità riducendo i pericoli di "erosione genetica”.

2.2 Introduzione di materiale per la riproduzione 2.2.1 Le sementi e il materiale vegetale da impiegare per la riproduzione devono essere

certificati come biologici. 2.2.2 Per poter esser certificati come biologici, i semi e il materiale vegetale di riproduzione

devono essere ottenuti secondo le prescrizioni delle presenti norme per almeno una generazione nel caso di colture annuali, per almeno due cicli colturali nel caso di colture perenni e in ogni caso per un periodo di almeno 12 mesi.

2.2.3 Nel caso di specie per le quali sia stabilito che le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico non sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità Europea (Reg. CE 1452/03), possono essere utilizzati, previa autorizzazione dell’ENSE e sino al 31 dicembre 2007, materiali di riproduzione di origine convenzionale che non siano stati trattati con pesticidi o con sostanze vietate dal presente standard.

2.2.4 E’ vietato l'utilizzo di materiale di moltiplicazione convenzionale OGM e/o da esso derivato, di polline e di piante transgeniche.

2.3 Criteri speciali 2.3.1 Qualora si debba ricorrere alla concia, sono consigliati i trattamenti termici, mentre sono

ammessi esclusivamente i prodotti previsti all'allegato II.

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2.3.2 Le piantine utilizzate per l'ottenimento di ortaggi devono necessariamente essere state ottenute in conformità al metodo biologico.

2.3.3 Qualora si ricorra a piante perenni da agricoltura convenzionale, messe a dimora su appezzamenti che abbiano già terminato il periodo di conversione, i prodotti da esse ottenuti durante il primo ciclo vegetativo non possono essere commercializzati con i riferimenti al metodo di produzione biologico.

3 Conversione all’ Agricoltura Biologica 3.1 Principi generali 3.1.1 Per conversione si intende la transizione dall'agricoltura convenzionale a quella biologica

necessaria a favorire la costituzione di un sistema di gestione biologico, ripristinare la fertilità del terreno e ristabilire l’equilibrio dell’ecosistema.

3.1.2 Per il raggiungimento dello status biologico, l’operatore dovrà rispettare un periodo di conversione durante il quale deve applicare le prescrizioni del presente Standard prima che le proprie produzioni possano essere certificate come “IFOAM Accredited”.

3.1.3 La contaminazione OGM di un prodotto biologico, dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà dell’operatore, comporta la modifica dello status biologico dell’azienda e/o del prodotto.

3.2 Criteri per la gestione della conversione 3.2.1 E’ obbligatoria la conversione totale dell’azienda e delle produzioni vegetali all’agricoltura

biologica. 3.2.2 E’ consigliata la conversione simultanea di tutte le superfici aziendali e delle produzioni

vegetali. 3.2.3 E’ ammessa la conversione graduale dell’azienda e delle produzioni da compiersi in un

arco di tempo predefinito. 3.2.4 Qualora l’operatore intenda convertire gradualmente l’azienda, deve predisporre un piano,

da sottoporre all’approvazione dell' Organismo di Controllo e Certificazione, che preveda la realizzazione della conversione nell’arco di tre anni e che prenda in esame l'intera superficie aziendale, stabilendo adeguati tempi e modi di attuazione. Il piano di adeguamento può essere modificato motivando gli eventuali cambiamenti, e in tal caso, deve essere inviato tempestivamente all'Organismo di Controllo e Certificazione per la relativa approvazione. Il piano pluriennale deve riguardare anche la conversione delle produzioni animali presenti in azienda e prevedere le misure adottate dall’azienda per garantire la corretta separazione tra le pratiche colturali dedicate alle coltivazioni biologiche e a quelle convenzionali, in modo da evitare ogni pericolo di inquinamento. Nel caso l’azienda presenti anche indirizzo zootecnico, e utilizzi parte dell’azienda per il pascolo di bestiame è ammessa la presenza di animali non biologici su appezzamenti biologici aziendali, a condizione che lo stesso bestiame sia alimentato con alimenti non OGM ai sensi della normativa vigente e sottoposto a trattamenti veterinari conformi alle norme previste dallo standard disciplinare per la zootecnia biologica.

3.2.5 Sono vietate le produzioni parallele. Negli appezzamenti biologici e negli appezzamenti convenzionali o in conversione, non può essere coltivata la medesima varietà, o una varietà non facilmente distinguibile. L’utilizzazione di OGM non è permessa in nessuna attività produttiva dell’azienda.

3.2.6 Nelle aziende che non hanno completato la conversione totale e nelle quali uno o più appezzamenti siano ancora condotti con metodo convenzionale, vi deve essere una chiara e continua separazione nella gestione degli appezzamenti, delle strutture e delle attrezzature biologiche e convenzionali verificabili in sede di visita ispettiva da parte dell’Organismo di Controllo e Certificazione.

3.3 Durata del periodo di conversione 3.3.1 La durata del periodo di conversione deve essere determinata dall’Organismo di Controllo

e Certificazione anche in funzione di elementi quali:

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a) il precedente utilizzo del suolo; b) il contesto ecologico e ambientale; c) l’esperienza dell’operatore e le risorse tecniche a sua disposizione.

3.3.2 Le presenti norme devono essere applicate per un periodo di conversione di almeno a) due anni prima della semina nel caso di colture annuali e prati; b) due anni prima della loro utilizzazione come alimenti zootecnici biologici, nel caso di

pascoli; c) tre anni prima del primo raccolto certificabile nel caso delle colture perenni diverse

dai prati. 3.3.3 Il periodo di conversione decorre dalla data in cui il produttore ha notificato la propria

attività all'Autorità Pubblica competente (Regioni o Province Autonome competenti per territorio) ed all'Organismo di Controllo e Certificazione.

3.3.4 L'Organismo di Controllo e Certificazione può ridurre o prolungare il periodo di conversione in funzione dell'utilizzo precedente degli appezzamenti, delle tecniche colturali precedentemente adottate, delle capacità di gestione dell’operatore o di particolari situazioni ambientali che interessano l'area su cui insiste l'azienda o gli appezzamenti.

3.3.5 La riduzione del periodo di conversione può essere concessa dall’Organismo di Controllo e Certificazione, dietro richiesta dell’operatore, solo nei casi in cui sia possibile dimostrare e verificare, che il tipo di agricoltura praticato precedentemente alla data di notifica dell’azienda, era di fatto conforme. A tal fine si può ritenere verificabile, e quindi valida, l’indicazione fornita dall’autorità pubblica e/o da ente terzo.

3.3.6 In ogni caso il periodo di conversione deve prevedere un periodo di almeno 36 mesi dalla data dell’ultima applicazione di qualsiasi materiale o pratica vietata.

3.3.7 E’ vietato il passaggio sistematico, anche per singoli appezzamenti, dal metodo di produzione biologica a quello convenzionale e viceversa.

4 Tecniche colturali 4.1 Principi generali 4.1.1 Le tecniche colturali previste nell'ambito dei sistemi di produzione biologica devono

consentire l'ottenimento di prodotti in quantità adeguata e di elevata qualità nel rispetto degli equilibri biologici degli agroecosistemi che permettono di utilizzare nel miglior modo possibile e sostenibile le risorse naturali.

4.1.2 I sistemi di agricoltura biologica sono basati sulla gestione del suolo e sulla tutela dell’ecosistema, al fine di promuovere il ciclo dei nutrienti. Pertanto, le tecniche di coltivazione e di lavorazione devono mirare, per quanto possibile, alla riutilizzazione e rigenerazione della sostanza organica ed alla restituzione dei nutrienti al terreno.

4.1.3 La biodiversità dell’agroecosistema e delle produzioni vegetali deve essere assicurata da requisiti minimi di rotazione e/o varietà delle coltivazioni, alternando colture diversificate e versatili e prevedendo una appropriata copertura del terreno.

4.1.4 Sono vietate le tecniche fuori suolo, ad eccezione della coltivazione di piantine destinate al trapianto in contenitori con terriccio biologico.

4.1.5 La conservazione e l’arricchimento della fertilità del suolo, con particolare attenzione a prevenire qualsiasi fenomeno erosivo, rappresentano i presupposti fondamentali per l'applicazione del metodo biologico e l'ottenimento di prodotti conseguenti.

4.2 Diversità delle colture 4.2.1 Rotazione ed avvicendamento: 4.2.1.1 L’azienda deve adottare un piano di rotazione che preveda l'alternanza sullo stesso terreno

di colture caratterizzate da tecniche di coltivazione, esigenze nutritive e fitopatologiche differenti, con diversa interazione con il terreno e tipologia di residui colturali.

4.2.1.2 E’ vietata la monosuccessione. 4.2.1.3 Le rotazioni devono permettere di mantenere ed incrementare la fertilità del suolo ed il

contenuto di sostanza organica attraverso : a) la riduzione della perdita dei nutrienti del suolo, b) la gestione delle specie infestanti, degli insetti e delle patologie,

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c) la pratica del sovescio, d) la massima copertura vegetale nel tempo del terreno, e) la tutela delle falde acquifere, f) l’arricchimento della microfauna e microflora del terreno.

4.2.1.4 L’avvicendamento deve prevedere colture appartenenti a specie e famiglie diverse al fine di favorire un maggior grado di biodiversità, stagionalità e capacità di copertura del suolo.

4.2.1.5 Nell’attuazione del piano di successione si deve garantire l’inserimento di almeno una coltura di leguminose annuale o poliennale a seguire e/o a precedere una coltura depauperante al fine di equilibrare il bilancio dell’azoto e renderlo disponibile per le colture.

4.2.1.6 L’Organismo di Controllo e Certificazione può autorizzare il ripetersi di una coltura sullo stesso appezzamento per non più due anni consecutivi, qualora tale pratica agronomica non comprometta la fertilità intrinseca del suolo ed in considerazione del tipo di terreno e/o di precessione colturale che caratterizza l’appezzamento in cui si intende effettuare tale pratica.

4.2.1.7 Per i cereali, è consigliata la rotazione con leguminose. 4.2.1.8 Le colture orticole specializzate possono essere ripetute nello stesso anno sulla medesima

superficie al massimo per tre cicli consecutivi e in seguito intervallate per almeno un ciclo da una specie diversa a condizione che vi sia la presenza di una leguminosa e/o di un cereale (da raccolta o da sovescio) ogni due anni.

4.2.1.9 Nel caso di colture arboree, qualora non si attui un inerbimento perenne, i criteri della rotazione si applicano alla gestione dell’interfilare (es. semina di miscugli, inerbimento seguito da lavorazioni superficiali e sovesci ecc.).

4.2.2 Consociazioni 4.2.2.1 Sono consigliate le consociazioni, intese come la coltivazione contemporanea sul

medesimo appezzamento di più specie o varietà. 4.3 Irrigazione 4.3.1 L'acqua rappresenta un importante ed indispensabile fattore di crescita per le piante e nello

stesso tempo una risorsa ambientale limitata da salvaguardare sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Pertanto, ove possibile, l’operatore deve esercitare la dovuta vigilanza sull’uso dell’acqua e provvedere sistemi di raccolta e riutilizzo dell’acqua e che garantiscano l’assenza di contaminazione da agenti chimici, biologici e patogeni per l’uomo e gli animali.

4.3.2 I metodi irrigui utilizzati devono evitare qualsiasi effetto negativo sulla coltura e sulla struttura del suolo sia per la qualità delle acque utilizzate, per le modalità di somministrazione e per gli effetti negativi causati dal ruscellamento superficiale.

4.3.3 E’ consigliato l’impiego di impianti a bassa pressione che non provocano effetto battente, né compattano il terreno con un conseguente minore ruscellamento superficiale ed una maggiore efficienza della stessa che può più facilmente infiltrare; ciò consente di ridurre le quantità d'acqua necessarie in virtù della riduzione delle perdite.

4.3.4 Sono consigliati metodi a microportata (goccia, spray, spruzzo, ecc.) che consentono un risparmio d'acqua.

4.3.5 Sono ammessi materiali di costruzione degli impianti d'irrigazione in materiale plastico. In questo caso vige l'obbligo di recuperare tutto il materiale per un suo riutilizzo o per essere inviato ad un centro di riciclaggio autorizzato.

4.3.6 E’ vietato l’utilizzo del PVC. 4.3.7 Le acque utilizzate per l’irrigazione devono essere conformi a quanto previsto dalla

normativa vigente e non devono contenere inquinanti e contaminanti che potrebbero mettere a repentaglio l'integrità dei prodotti biologici.

4.3.8 L'Organismo di Controllo e Certificazione può predisporre controlli analitici per verificare l'idoneità qualitativa dell'acqua destinata all'irrigazione, relativamente alla presenza di contaminanti e di sali minerali che potrebbero influire sul profilo del suolo e sul livello della sua salinità.

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4.3.9 L’ammissibilità dell’utilizzo di acque reflue è subordinato ad una verifica analitica delle stesse che ne verifichi la qualità in termini di contenuto in metalli pesanti e altri inquinanti.

4.4 Gestione del suolo e sua conservazione 4.4.1 Per il mantenimento della fertilità del suolo e la sua conservazione sono consigliati i

seguenti interventi e/o accorgimenti : a) Lavorazioni del suolo; b) Incorporazione di sostanza organica proveniente da residui vegetali e lo animali; c) Sistemazioni idraulico-agrarie appropriate; d) Rotazione agronomica; e) Scelta di specie e varietà idonee; f) Impianto e lo mantenimento di siepi ed alberature lungo i margini degli appezzamenti

ed i corsi d'acqua; g) Terrazzamenti; h) Lavorazioni a ritochino o lungo le curve di livello nei terreni in pendenza; i) Uso di colture di copertura; j) Dimensioni degli appezzamenti appropriate; k) Rispetto del profilo del terreno; l) Introduzione di aree di compensazione ecologica.

4.4.2 È vietato ricorrere alla bruciatura delle stoppie, dei residui colturali e/o colture da biomassa, aree boscate e altro materiale vegetale ad eccezione delle misure di profilassi e cura sanitaria che comportano la bruciatura delle parti vegetali colpite da patogeni per i quali sono in vigore misure di "lotta obbligatoria". In questa circostanza la bruciatura deve avvenire in zone circoscritte ed in conformità alle norme vigenti in materia.

4.4.3 Al fine di preservare il suolo da possibili contaminazioni si possono apportare solo ed esclusivamente prodotti elencati negli allegati delle presenti norme.

4.4.4 Le lavorazioni devono creare e/o mantenere le migliori condizioni di crescita per le piante coltivate, devono consentire di incorporare al suolo i residui organici di origine vegetale ed animale, permettere la conservazione della sostanza organica e controllare lo sviluppo delle infestanti.

4.4.5 La scelta delle lavorazioni e degli attrezzi necessari deve essere fatta in ordine ai seguenti obiettivi: a) ridurre il compattamento del suolo; b) ridurre il numero di "passaggi" orientandosi verso la minima lavorazione; c) mantenere e/o migliorare la struttura del suolo.

4.4.6 Nella lavorazione del terreno è consigliato: a) evitare lavorazioni profonde (> 30 cm) con rivoltamento della zolla e con conseguenti

azioni dirompenti per l'equilibrio e la stabilità del suolo; b) limitare allo stretto necessario l'uso di macchinari ed attrezzi; c) evitare di interrare troppo profondamente i residui vegetali; d) limitare il calpestio adottando pneumatici a sezione larga ed a bassa pressione; e) evitare la creazione della "suola di lavorazione";

4.5 Pacciamatura 4.5.1 Per la pacciamatura è consigliato l’utilizzo di residui vegetali e/o altri materiali naturali. 4.5.2 E' ammesso l'uso di materiali sintetici quali PET ed EVA con obbligo di recupero integrale e

possibile riciclo. 4.5.3 Sono ammessi materiali basati sulla cellulosa purché non contenenti sostanze non

ammesse dalle presenti norme. 4.5.4 E’ vietato l'uso di film plastici a base di PVC, la bruciatura di qualsiasi altro materiale

plastico utilizzato e la loro incorporazione nel terreno anche solo parziale. 4.6 Colture protette 4.6.1 Fatto salvo il rispetto delle tecniche colturali fin qui esaminate, per questa tipologia di

colture si raccomanda che il materiale d'origine sintetica utilizzato venga recuperato al termine della coltivazione per essere riutilizzato o destinato al riciclaggio in centri autorizzati.

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4.6.2 Sono ammessi mezzi di semiforzatura per produzioni anticipate o ritardate a condizione che: a) il riscaldamento sia effettuato esclusivamente per la produzione di piantine; b) la copertura sia fatta ad un solo strato, in vetro o con altro materiale diverso dal PVC; c) venga prevista un'adeguata rotazione fra le colture, includendovi ogni due anni una

concimazione verde relativamente agli impianti fissi. 4.6.3 E’ ammesso il doppio strato isolante esclusivamente per la produzione di piantine da

trapianto; 4.6.4 Tutti i materiali mobili e/o semifissi devono essere allontanati dagli appezzamenti alla fine

del ciclo produttivo riutilizzati o, se possibile, riciclati. 5 Fertilità del suolo e fertilizzazione 5.1 Principi generali 5.1.1 Le risorse nutritive devono essere utilizzate in maniera sostenibile e responsabile. La

perdita di nutrienti dall’azienda nell’ambiente naturale dovrebbe essere minimizzata. 5.1.2 Il materiale di origine animale, microbica o vegetale, deve formare la base per il programma

di fertilità. 5.2 Concimazione 5.2.1 La concimazione organica è alla base della fertilità del terreno e le pratiche colturali devono

essere finalizzate al mantenimento e/o incremento del contenuto di humus e dell'attività biologica.

5.2.2 Gli interventi per mantenere ed aumentare la fertilità e l'attività del terreno devono basarsi su: a) coltivazioni di leguminose; b) scelta delle colture in successione; c) sovesci adeguati; d) incorporazione al terreno di materiale organico, preferibilmente compostato, anche in

superficie, e distribuito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e proveniente da aziende che operano nel rispetto delle normative di agricoltura biologica vigenti.

5.2.3 Solo nel caso in cui tali tecniche di fertilizzazione, non consentano di assicurare un nutrimento adeguato alle colture o un sufficiente condizionamento dell'attività biologica del terreno, sarà possibile l'integrazione della fertilizzazione con i prodotti indicati nell’ allegato I delle presenti norme.

5.2.4 Questi ultimi interventi non devono rappresentare una pratica ordinaria e sostitutiva del ciclo naturale dei nutrienti, ma necessità straordinaria nell’ambito di programmi indirizzati e finalizzati a soddisfare necessità di fertilità a lungo termine.

5.2.5 Il piano di fertilizzazione deve essere commisurato alle effettive esigenze delle coltivazioni e alle condizioni pedoclimatiche dell’azienda, in questo ambito è essenziale che ogni operatore valuti le caratteristiche del proprio suolo anche attraverso l’effettuazione di analisi chimiche-fisico per le quali si consiglia una periodicità di almeno 5 anni.

5.2.6 Sono vietati i fertilizzanti azotati di origine minerale e sintetica. 5.2.7 I fertilizzanti minerali saranno applicati nella forma nella quale sono naturalmente composti

ed estratti e non saranno resi maggiormente solubili attraverso trattamenti chimici eccetto l’aggiunta di acqua e il mescolamento con altri materiali di origine naturale contemplati nell’allegato I delle presenti norme.

5.2.8 Il quantitativo totale di azoto che può essere distribuito per ettaro e per anno non deve superare il limite di 170 kg/ha di azoto/anno.

5.2.9 L’impiego di liquami è ammesso a condizione che siano premiscelati con materiale ligneo cellulosico, e che la distribuzione non avvenga su terreno nudo.

5.2.10 E’ vietato l’uso di letame contenente escrementi umani su terreno e vegetali destinati sul consumo umano.

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6 Parassiti, malattie 6.1 Principi generali 6.1.1 L'insieme delle pratiche agronomiche e delle tecniche colturali adottate nella conduzione di

una azienda biologica deve tendere alla salvaguardia delle colture, creando le condizioni per una protezione preventiva ed integrata nel sistema di gestione aziendale.

6.1.2 L’operatore deve dare evidenza di una serie di meccanismi/processi concreti ed efficaci per la gestione delle principali problematiche relative ai parassiti, alle piante infestanti e alle fitopatologie in condizioni ordinarie di gestione.

6.2 Controllo dei parassiti 6.2.1 Per il controllo dei parassiti sono consigliate le seguenti pratiche:

a) difesa agronomica − fertilizzazione equilibrata, − inerbimenti controllati, − rotazioni agronomiche appropriate − densità di semina adeguata, − consociazioni, − adeguata regimazione idrica e lavorazioni oculate, − rimozione delle piante o loro parti ammalate o fonti d'infezione/infestazione; − controllo dello stato sanitario del materiale di propagazione; − scelta di adeguati periodi colturali in funzione della presenza dei principali patogeni; − adeguata pulizia dalle erbe infestanti in grado di ospitare patogeni di varia natura − gestione dei parametri ambientali (ventilazione, umidità, temperatura, ecc.)

all'interno delle serre; b) difesa genetica − scelta di varietà naturalmente resistenti. È vietato l'utilizzo di materiale OGM o da esso derivato; c) equilibrio dell'agroecosistema − salvaguardia dell'entomofauna utile con ripristino delle condizioni ambientali (siepi, alberature, aree di rifugio, biotopi, ecc.) per un suo insediamento; d) difesa diretta − diffusione di predatori e parassitoidi sia in pieno campo che in coltura protetta; − controllo meccanico tramite trappole, colture repellenti, getti d'acqua, barriere

fisiche, sonore e ad onde elettromagnetiche; 6.2.3 Sono ammessi

a) l’impiego di prodotti per la difesa, compresi nell'allegato II, in presenza di un pericolo o di un danno tale da compromettere il risultato economico della coltura e/o qualora le tecniche precedentemente elencate siano risultate insufficienti.

b) la solarizzazione del terreno, previa autorizzazione dell'Organismo di Controllo e Certificazione, in caso di forte infestazione parassitaria, sia animale che vegetale, qualora le tecniche di rotazione e le cure fitosanitarie non avessero prodotto gli effetti desiderati. Alla solarizzazione deve succedere una coltura da sovescio.

6.2.4 Sono vietate la disinfezione e la disinfestazione del terreno con mezzi chimici e fisici. 6.2.5 Qualora le attrezzature di distribuzione vengano utilizzate sia per le colture condotte con

metodo biologico che per quelle convenzionali, si dovrà procedere ad un'accurata pulizia e lavaggio delle stesse onde evitare che eventuali sostanze non ammesse nel sistema di produzione biologico o contaminanti possano contaminare le produzioni biologiche.

6.3 Controllo delle erbe infestanti. 6.3.1 Il controllo delle erbe infestanti in un sistema di produzione biologico è basato sulla corretta

applicazione di specifiche pratiche agronomiche e su un insieme combinato di interventi meccanici e fisici.

6.3.2 Sono consigliati interventi che possono esser realizzati per altri obiettivi ma che direttamente o indirettamente svolgano un ruolo di contenimento, fra i quali : a) rotazione agronomica;

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b) scelta di specie e varietà competitive nei confronti delle infestanti; preparazione anticipata del letto di semina (falsa semina); sovescio;

c) colture intercalari; consociazione; d) anticipo o ritardo nell'epoca di semina; inerbimento; e) pacciamatura; f) pulizia dei fossi di scolo; g) programmi di fertilizzazione bilanciati con impiego di sostanza organica matura; h) lavorazioni meccaniche; i) preparazioni biodinamiche; j) sfalcio, pascolo ed uso di animali erbivori; k) uso di sementi dotate di un'elevata purezza commerciale.

6.3.3 Sono ammessi : a) solarizzazione; b) pirodiserbo e termodiserbo; c) diserbo elettrico

6.3.4 Sono vietati i trattamenti con diserbanti chimici ed ormonici e qualsiasi sostanza non prevista nell'allegato II.

6.3.5 E’ vietata la bruciatura dei residui colturali. 6.4 Potatura e sistemi di allevamento 6.4.1 Sono vietati gli interventi di modificazione della forma della pianta con mezzi chimici. 6.4.2 Sono vietati i diradanti, gli alleganti, i prodotti anticascola e i fitoregolatori di sintesi chimica,

sia puri, sia miscelati con prodotti ammessi dalla presente normativa. 6.5 Tecniche di maturazione e conservazione 6.5.1 E’ vietato l’uso di sostanze chimiche di sintesi per anticipare la maturazione, per la

conservazione ed i trattamenti post raccolta, nonché l’utilizzo di radiazioni. 7 Prevenzione della contaminazione 7.1 Gli operatori devono adottare misure adatte ad identificare e prevenire potenziali

contaminazioni del terreno e dei prodotti ottenuti in conformità alle presenti norme, quali ad esempio, barriere e zone di protezione.

7.2 In caso di ragionevole sospetto, l’Organismo di Controllo e Certificazione disporrà un’analisi dei prodotti ottenuti, da valutare in termini di accettabilità/rifiuto sulla base dei limiti stabiliti dalla normativa vigente (Reg. CE 466/2001 e s.m.i), e delle possibili fonti di contaminazione (terreno, acqua, aria e inputs).

7.3 Per i materiali sintetici utilizzati per la copertura, pacciamatura, cattura degli insetti, copertura degli insilati, ecc. è consentito esclusivamente l’uso di prodotti a base di polietilene, polipropilene o altri policarbonati, da allontanare dal terreno subito dopo l’uso.

7.4 L’attrezzatura eventualmente utilizzata nella produzione convenzionale deve essere priva di materiali di contaminazione prima dell’impiego nelle aree gestite conformemente alle presente norme.

8 Raccolta di prodotti selvatici e spontanei 8.1 E’ consigliata la raccolta su appezzamenti biologici e/o su aree naturali che non hanno

subito trattamenti con sostanze non ammesse dalle presenti norme per un periodo di almeno tre anni precedenti la raccolta.

8.2 La raccolta non deve compromettere l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione della specie nella zona di raccolta.

8.3 Le aree non devono essere interessate da interventi con sostanze non ammesse dalle presenti norme.

8.4 L'area interessata dalla raccolta deve essere ad una distanza di almeno 100 m. da appezzamenti condotti in modo convenzionale e 200 m da strade ad alta densità di traffico. Per quanto riguarda la distanza da altre fonti di inquinamento, sarà l’OdC a stabilire di volta in volta la distanza minima necessaria.

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8.5 L'area di raccolta deve essere soggetta a controllo e verifica da parte dell'Organismo di Controllo e Certificazione.

8.6 L'area su cui si effettua questa attività deve essere chiaramente individuata così come devono essere registrate tutte le persone che effettuano la raccolta.

8.7 Deve essere data comunicazione all'Organismo di Controllo e Certificazione con un congruo (almeno 30 gg) periodo di preavviso prima che inizi la raccolta.

9 Coltivazione dei funghi 9.1 La coltivazione dei funghi può avvenire sia in luoghi naturali (es: boschi, prati, grotte) che in

ambienti protetti quali strutture in muratura, serre e tunnel. 9.2 La raccolta non deve compromettere l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione

della specie nella zona di raccolta. 9.3 Le strutture utilizzate per la coltivazione non devono essere trattate con sostanze non

ammesse dalle presenti norme, sia durante la coltivazione, come pure nei 12 mesi precedenti l'inoculazione del "mezzo di coltura".

9.4 Nella coltivazione in ambiente protetto, è ammesso il riscaldamento, limitatamente alla sola fase di incubazione, e l'uso di ventilatori per il ricambio d'aria.

9.5 Relativamente ai substrati è ammesso l'uso di prodotti provenienti da deiezioni animali compresi nell’allegato I.

9.6 E' ammessa la pastorizzazione e la sterilizzazione per la moltiplicazione del micelio. 10 Giustizia sociale 10.1 La giustizia e i diritti sociali sono parte integrante delle attività connesse all’agricoltura

biologica. 10.2 L’operatore è tenuto a rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di

diritto e di sicurezza sul lavoro nonché norme a carattere internazionale (ILO International Labour Organization e UN Charter of Rights for Children)

10.3 Tutti i lavoratori devono avere uguale opportunità indipendentemente dalla nazionalità, dal sesso, dalla razza e dal credo religioso.

10.4 Tutti i lavoratori debbono avere pari opportunità in termini di orario, retribuzione, libertà di associazione.

10.5 Tutti i lavoratori devono godere dei benefici basilari quali la maternità, la malattia, adeguati periodi di riposo dal lavoro e i contribuiti previdenziali previsti dalla normativa vigente.

10.6 Non ci debbono essere costrizioni di sorta verso i lavoratori e le retribuzioni debbono essere contrattate e non essere discriminatorie.

10.7 Le condizioni di lavoro non debbono arrecare danno fisico o psichico ai lavoratori. 10.8 È vietato il lavoro minorile. I giovani possono effettuare esperienze di lavoro presso

l’azienda familiare o aziende vicine purché la loro attività: − non sia pericolosa o dannosa per la salute e la sicurezza − sia supervisionata da un adulto. − non comprometta il diritto all’educazione scolastica, lo sviluppo morale, sociale e fisico.

10.9 Nel caso in cui la produzione sia ottenuta in violazione dei diritti umani, dei principi di giustizia sociale, di diritto e sicurezza sul lavoro e di tutto quanto prescritto nel presente paragrafo il prodotto non può essere certificato ai sensi del presente disciplinare.

ALLEGATO I - Fertilizzanti

Denominazione Descrizione Requisiti aggiuntivi Condizioni d’uso CONCIMI FOSFATICI Fosfato naturale tenero Fosfato naturale tenero Tenore in cadmio ≤ 90

mg/kg di P2O5

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CONCIMI POTASSICI Sale grezzo di potassio Sale grezzo di potassio necessità riconosciuta

dall’OdC; ottenuti attraverso procedimenti di carattere fisico e non chimico

Solfato di potassio contenente sale di magnesio

Solfato di potassio contenente sale di magnesio

necessità riconosciuta dall’OdC; ottenuti attraverso procedimenti di carattere fisico e non chimico

CONCIMI PK Concime PK Prodotto ottenuto

unicamente a partire dai concimi fosfatici e potassici del presente elenco.

necessità riconosciuta dall’OdC se il concime binario è prodotto a partire da almeno un concime semplice che prevede la medesima condizione d’uso.

CONCIMI A BASE DI CALCIO, MAGNESIO O ZOLFO Solfato di calcio Solfato di calcio (gesso) unicamente di origine

naturale

Soluzione di cloruro di calcio Soluzione di cloruro di calcio

trattamento su melo, dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio; necessità riconosciuta dall’OdC

Zolfo elementare Zolfo elementare necessità riconosciuta dall’OdC

Kierisite Solfato di magnesio (Kierisite)

necessità riconosciuta dall’OdC

Solfato di magnesio Solfato di magnesio (Kierisite)

unicamente di origine naturale

necessità riconosciuta dall’OdC

CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI Sono ammessi tutti i concimi a base di microelementi inclusi nell’allegato 1.A.5 - Legge 718/84

utilizzabili solo se la necessità è riconosciuta dall’OdC

CONCIMI ORGANICI AZOTATI SOLIDI Pennone Pennone necessità riconosciuta

dall’OdC Cornunghia torrefatta Polvere di corna

Polvere di zoccoli necessità riconosciuta

dall’OdC Cornunghia naturale Polvere di corna

Polvere di zoccoli necessità riconosciuta

dall’OdC Pelle e criini Pelli e crini necessità riconosciuta

dall’OdC Panelli Prodotti e sottoprodotti

organici di origine vegetale per la fertilizzazione (es. Farina di panelli di semi oleosi)

Borlanda essiccata Borlanda ed estratti di borlanda

Escluse le borlande eventualmente estratte con sali ammoniacali

necessità riconosciuta dall’OdC

Cascami di lana Lana Miscela di concimi organici azotati

Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi del presente elenco

necessità riconosciuta dall’OdC se la miscela contiene almeno un concime che preveda la medesima condizione d’uso

Letame essiccato Letame essiccato solo se ottenuto in conformità alla circolare

necessità riconosciuta dall’OdC

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Miraaf n. 9594661 del 10-10-95

Concime organico azotato di origine animale e vegetale

Lana, borlanda ed estratti di borlanda, prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali;

necessità riconosciuta dall’OdC

CONCIMI ORGANICI AZOTATI FLUIDI Borlanda fluida Borlanda ed estratti di

borlanda Escluse le borlande eventualmente estratte con sali ammoniacali

necessità riconosciuta dall’OdC

CONCIMI ORGANICI NP Guano Guano necessità riconosciuta

dall’OdC Farina di pesce Farina di pesce necessità riconosciuta

dall’OdC Pollina essiccata Deiezioni avicole disidratate,

pollina solo se ottenuto in conformità alla circolare Miraaf n. 9594661 del 10-10-95

necessità riconosciuta dall’OdC

Letame suino essiccato Deiezioni animali, composte, inclusa la pollina e il letame

solo se ottenuto in conformità alla circolare Miraaf n. 9594661 del 10-10-95

necessità riconosciuta dall’OdC

Concime organico NP di origine animale e vegetale

Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione.

E’ ammesso l’impiego di deiezioni animali esclusivamente se ottenute in conformità alla Circolare MiRAAF n . 9594661 del 10.10.95.

necessità riconosciuta dall’OdC

CONCIMI ORGANO - MINERALI Sono ammessi esclusivamente i concimi organo minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici citati nel presente elenco con uno o più concimi minerali citati nel presente elenco. La torba è ammessa quale matrice organica di concimi organo-minerali. Il concime organo-minerale dovrà presentare i medesimi requisiti aggiuntivi e le medesime limitazioni previste per ogni fertilizzante che lo compone, ad eccezione delle restrizioni alle condizioni d’uso previste per la torba. Utilizzabili solo se la necessità è riconosciuta dall’Organismo di Controllo e Certificazione se il concime organo-minerale è prodotto a partire da almeno un concime che prevede la medesima condizione d’uso.

Denominazione Descrizione Requisiti aggiuntivi Condizioni d’uso AMMENDANTI ORGANICI NATURALI Letame Letame solo se ottenuto in conformità

alla circolare Miraaf n. 9594661 del 10-10-95

necessità riconosciuta dall’OdC

Ammendante vegetale semplice non compostato

miscela composta di materiali vegetali, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate.

necessità riconosciuta dall’OdC; nell’eventualità che l’ammendante contenga torba il suo impiego dovrà essere limitato a colture orticole, floricole, arboricole e vivai

Ammendante compostato verde

miscela composta di materiali vegetali, borlande ed estratti

necessità riconosciuta dall’OdC

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di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate.

Acque di vegetazione e sanse di frantoi oleari

Solo se in conformità alla legge 574 dell’11 novembre 1996.

Preparazioni biodinamiche

miscela di polvere di roccia, letame o piante

Per l’attivazione del compost Non OGM

Preparazioni microbiche

Per l’attivazione del compost Non OGM

Vermicompost da letame

Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame.

Esclusivamente da letami ottenuti in conformità alla Circolare MiRAAF n . 9594661 del 10.10.95.

Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo.

Correttivo calcareo

Carbonato di calcio di origine naturale

Calce di defecazione

Fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici

Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo; inteso come sottoprodotto biodegradabile di lavorazione

Gesso agricolo

Solfato di calcio (gesso)

Anidrite

Solfato di calcio (gesso)

Solfato di magnesio per uso agricolo

Solfato di magnesio ( es. kieserite)

Correttivo calcico solfo-magnesiaco

Solfato di magnesio Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo o dall’autorità di controllo.

Sospensione di zolfo in acqua.

Zolfo elementare Necessità riconosciuta dall’organismo di controllo.

L’impiego dei reflui zootecnici è ammesso: - soltanto per i reflui ottenuti in conformità alla Circolare MiRAAF n . 9594661 del 10.10.95; - in conformità alle normativa nazionali e/o regionali in materia di impiego di reflui zootecnici e protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati ALLEGATO II - Protettori delle colture e regolatori della crescita A- Sostanze di origine vegetale o animale

i) Denominazione Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del Neem)

Insetticida Necessità riconosciuta dall'Organismo di Controllo e

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Certificazione. (*) Cera d'api Protezione potature Gelatina Insetticida Lecitina Fungicida Oli vegetali (ad es. olio di menta, olio di pino, olio di carvi)

Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germogliazione

Piretrine estratte da Chrysantemum cinerariaefolium

Insetticida Necessità riconosciuta dall'Organismo di Controllo e Certificazione.

Quassia estratta da Quassia amara Insetticida, repellente Rotenone estratto da Derris spp, Loncho carpus spp e Thephrosia spp.

Insetticida Necessità riconosciuta dall'Organismo di Controllo e Certificazione.

B - Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti

Descrizione Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

Microrganismi (batteri, virus e funghi), ad es. Bacillus thuringiensis, Granulosis virus

Solo prodotti non geneticamente modificati ai sensi della normativa vigente.

C - Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automatici Condizioni generali: - le trappole e/o i distributori automatici devono impedire la penetrazione delle sostanze

nell'ambiente e il contatto delle stesse con le coltivazioni in atto; - le trappole devono essere raccolte dopo l'utilizzazione e riposte al sicuro

Denominazione Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

Feromoni sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale; solo in trappole e distributori automatici

D- Preparazioni da spargere in superficie tra le piante coltivate: Nome Descrizione, requisiti di composizione,

condizioni per l'uso Ortofosfato di ferro (III)

Molluschicida

E- Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica Nome Descrizione, requisiti di composizione,

condizioni per l'uso Rame, nella forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso

Fungicida Fino al 31 dicembre 2005, nel limite massimo di 8 kg di rame per ettaro per anno e dal 1o gennaio 2006, nel limite massimo di 6 kg di rame per ettaro per anno, fatte salve disposizioni specifiche più restrittive previste dalla legislazione sui prodotti fitosanitari dello Stato membro in cui il prodotto sarà utilizzato. Per le colture perenni, gli Stati membri possono disporre, in deroga al disposto del paragrafo precedente, che i tenori massimi siano applicati come segue: — il quantitativo totale massimo utilizzato a decorrere dal 23

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marzo 2002 fino al 31 dicembre 2006 non deve superare 38 kg di rame per ettaro — a decorrere dal 1o gennaio 2007, il quantitativo massimo che può essere utilizzato ogni anno sarà calcolato detraendo i quantitativi effettivamente utilizzati nei quattro anni precedenti dal quantitativo totale massimo di, rispettivamente, 36, 34, 32 e 30 kg di rame per ettaro per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e per gli anni successivi Necessità riconosciuta dall'Organismo di Controllo e Certificazione.

Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle) Insetticida

Zolfo calcico (polisolfuro di calcio) Fungicida, insetticida, acaricida Necessità riconosciuta dall'Organismo di Controllo e Certificazione.

(ii) Olio di paraffina Insetticida, acaricida

Oli minerali Insetticida, fungicida Solo in alberi da frutta, viti, olivi e colture tropicali (ad esempio banani) Necessità riconosciuta dall'Organismo di Controllo e Certificazione.

Permanganato di potassio Fungicida, insetticida Solo in alberi da frutta, ulivi e viti

Sabbia di quarzo Repellente

Zolfo Fungicida, acaricida, repellente

Idrossido di calcio Fungicida Solo in alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la “Nectria galligena"

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DISCIPLINARE PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE IFOAM ACCREDITED ITALIA

SOMMARIO 1 PREMESSA .......................................................................................................................................20 2 GESTIONE DELL’ALLEVAMENTO ...................................................................................................20

2.1 Principi generali..........................................................................................................................20 2.2 Superfici aziendali e densità di bestiame ...................................................................................20 2.3 Allevamenti paralleli e aree comuni di pascolo ..........................................................................21 2.4 Stabulazione, aree di pascolo e edifici zootecnici ......................................................................21 2.5 Norme speciali............................................................................................................................23 2.5.1 Bovini......................................................................................................................................23 2.5.2 Suini .......................................................................................................................................23 2.5.3 Pollame ..................................................................................................................................23 2.6 Gestione delle deiezioni zootecniche.........................................................................................24

3 PERIODO DI CONVERSIONE ..........................................................................................................24 3.1 Principi generali..........................................................................................................................24 3.2 Criteri di conversione..................................................................................................................24 3.4 Conversione di superfici associate a produzioni animali biologiche...........................................25 3.5 Conversione di animali e prodotti animali...................................................................................25 3.6 Conversione simultanea.............................................................................................................25

4 ORIGINE ED INTRODUZIONE DEGLI ANIMALI ..............................................................................25 4.1 Principi generali..........................................................................................................................25 4.2 Criteri di introduzione degli animali ............................................................................................25

5 RAZZE ED INCROCI .........................................................................................................................27 5.1 Principi generali..........................................................................................................................27 5.2 Criteri per la riproduzione...........................................................................................................27

6 MUTILAZIONI ....................................................................................................................................27 6.1 Principi generali..........................................................................................................................27 6.2 Criteri per gli interventi sugli animali...........................................................................................27

7 ALIMENTAZIONE ..............................................................................................................................27 7.1 Principi generali..........................................................................................................................27 7.2 Criteri per l’alimentazione...........................................................................................................28 7.3 Alimentazione dei giovani animali ..............................................................................................29

8 TRATTAMENTI VETERINARI ...........................................................................................................29 8.1 Principi generali..........................................................................................................................29 8.2 Criteri per i trattamenti................................................................................................................29

9 TRASPORTO E MACELLAZIONE.....................................................................................................30 9.1 Principi generali..........................................................................................................................30 9.2 Criteri per il trasporto..................................................................................................................31 9.3 Criteri per la macellazione..........................................................................................................31

10. APICOLTURA ......................................................................................................................................31 Principi generali .........................................................................................................................................31 11 GIUSTIZIA SOCIALE .....................................................................................................................33 ALLEGATO I Numero massimo di animali per ettaro...........................................................................33 ALLEGATO II Superfici minime di stabulazione ................................................................................34 ALLEGATO III ............................................................................................................................................35 Parte A. Materie prime per mangimi .........................................................................................................35

1. Materie di origine vegetale per mangimi ........................................................................................35 2. Materie di origine animale per mangimi .........................................................................................36 3. Materie di origine minerale per mangimi ........................................................................................36

Parte B. Additivi alimentari, e ausiliari di fabbricazione nei mangimi .........................................................37 1. Additivi alimentari ...........................................................................................................................37 2. Alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale........................................................................38 3. Ausiliari di fabbricazione utilizzati per i mangimi ............................................................................39

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Parte C. Prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti .......................39 Parte D. Prodotti per l'eliminazione dei parassiti negli edifici zootecnici....................................................39 Parte E. Prodotti ammessi per la depurazione e l’arricchimento della lettiera..........................................40 ALLEGATO IV . ALLEVAMENTO DELLE SPECIE “MINORI” ...................................................................40

A. COLOMBI.......................................................................................................................................40 B. CONIGLIO......................................................................................................................................41 C. STRUZZI ........................................................................................................................................42

1 PREMESSA 1.1 Le produzioni animali rappresentano una componente fondamentale nell'attività delle

aziende agricole operanti secondo le norme del presente disciplinare. 1.2 Il sistema di allevamento regolamentato dal presente disciplinare è basato sui rapporti di

complementarietà tra terra, piante e animali. Le produzioni animali contribuiscono all'equilibrio dei sistemi di produzione agricola, attraverso l’impiego di risorse naturali rinnovabili (deiezioni zootecniche, colture di leguminose, colture foraggere), salvaguardando e migliorando la fertilità del suolo a lungo termine e contribuendo allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile.

1.3 Le produzioni così ottenute sono caratterizzate dal rispetto delle necessità fisiologiche e comportamentali degli animali unitamente ad una alimentazione di qualità.

1.4 Il presente disciplinare non si applica agli animali selvatici o riconosciuti tali dalla normativa nazionale vigente.

1.5 La contaminazione OGM di un prodotto biologico, dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà dell’operatore, comporta la modifica dello status biologico dell’azienda e/o del prodotto.

2 GESTIONE DELL’ALLEVAMENTO 2.1 Principi generali 2.1.1 L'allevamento conforme al presente disciplinare è una produzione legata alla terra e gli

animali devono disporre di un'area di pascolo qualora richiesto dalle loro esigenze. 2.1.2 La consistenza del patrimonio zootecnico sarà essenzialmente connessa alla superficie

disponibile al fine di consentire una gestione integrata delle produzioni animali e vegetali, ridurre al minimo ogni forma di inquinamento, in particolare del suolo e delle acque superficiali e sotterranee, evitare i problemi del sovra pascolo e dell'erosione e consentire un adeguato spargimento delle deiezioni animali.

2.1.3 I pascoli, devono all'occorrenza offrire, in funzione delle condizioni climatiche locali e delle razze allevate, un riparo sufficiente dalla pioggia, dal vento, dal sole e dalle temperature estreme, tuttavia nelle regioni aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto, non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione.

2.2 Superfici aziendali e densità di bestiame 2.2.1 L’allevamento senza terra è vietato. 2.2.2 Sono esclusi gli allevamenti che non hanno un collegamento funzionale con i terreni cui gli

stessi fanno riferimento nell’ambito di un programma produttivo aziendale o di comprensorio.

2.2.3 Tale collegamento funzionale è basato su : a) la densità di animali che insistono sulla superficie aziendale, UBA/Ha di SAU disponibile

(proprietà, affitto, concessione, comodato, terre civiche, etc.) in modo non superare il quantitativo di 170 kg di azoto per ettaro all'anno di superficie agricola utilizzata. Per determinare la densità degli animali si fa ricorso alla tabella riportata nell'allegato I. Lo spandimento delle deiezioni deve avvenire preferibilmente presso l’azienda medesima ma può avvenire anche presso altre aziende che praticano il metodo biologico secondo un programma opportunamente documentato ed approvato dall’Organismo di Controllo che preveda una cooperazione ai fini dello spargimento delle deiezioni in eccesso. Il

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limite massimo di 170 kg di azoto di effluenti/ha/anno di superficie agricola utilizzata sarà calcolato in base all'insieme delle unità di produzione biologica che partecipano alla cooperazione.

b) la produzione vegetale aziendale, in modo tale da garantire agli animali poligastrici che almeno il 50% ed a quelli monogastrici che almeno il 35% della sostanza secca della loro razione annuale provenga dall’azienda stessa o dal comprensorio in cui ricade. Per comprensorio si intende il rapporto tra aziende agricole, conformi al presente disciplinare e/o al Reg. CEE 2092/91 e/o altra normativa equivalente, che hanno stabilito un rapporto contrattuale per lo spargimento delle deiezioni animali.

2.2.4 Per ragioni pedoclimatiche o calamitose, opportunamente documentate, l’Organismo di Controllo può autorizzare per un periodo limitato di tempo, percentuale di autoproduzione inferiori al 35% a condizione che la totalità delle superfici agricole dell’azienda siano condotte le norme previste dal presente disciplinare.

2.3 Allevamenti paralleli e aree comuni di pascolo 2.3.1 Tutti gli animali appartenenti ad una stessa azienda devono essere allevati secondo le

norme del presente disciplinare. 2.3.2 È ammessa nell'azienda la presenza di animali convenzionali purché appartenenti a specie

diversa da quella allevata secondo il presente disciplinare ed allevati in un'unità distinta, provvista di stalle e pascoli nettamente separati da quelli adibiti all'allevamento biologico

2.3.3 E’ ammesso il pascolamento di animali convenzionali su superfici conformi al presente disciplinare. Tale pratica, previa autorizzazione dell’Organismo di Controllo, può esser concessa ogni anno per un periodo limitato di tempo, solo a condizione che animali convenzionali provengano da allevamenti estensivi, e che il numero totale di animali per ettaro non sia mai superiore all’equivalente di 170 kg di azoto per ettaro all'anno come definito nell'allegato I del presente disciplinare.

2.3.4 E’ ammesso che gli animali allevati secondo le norme del presente disciplinare, possano utilizzare un'area di pascolo comune e non condotta secondo le norme del presente regolamento. Tale pratica, previa autorizzazione dell’Organismo di Controllo può esser concessa solo a condizione che : a) l'area in oggetto non sia stata trattata con prodotti diversi da quelli previsti nel

disciplinare IFOAM Accredited per le produzioni vegetali, per un periodo di almeno tre anni;

b) qualsiasi animale che utilizzi il pascolo in questione e non sia soggetto alle prescrizioni del presente disciplinare provenga da allevamenti estensivi,

c) il numero totale di animali per ettaro non sia superiore all’equivalente di 170 kg di azoto per ettaro all'anno come definito nell'allegato I del presente disciplinare.

2.3.5 I prodotti derivanti da animali allevati secondo le disposizioni del presente disciplinare, nel periodo in cui utilizzavano il pascolo in comune con animali convenzionali, possono esser certificati “IFOAM Accredited” solo a condizione di poter dimostrare in modo soddisfacente all’Organismo di Controllo che essi siano stati tenuti nettamente separati dagli animali convenzionali.

2.3.6 Nel caso in cui il pascolo sia di uso comune con specie non menzionate nel presente regolamento, il numero di animali per ettaro non deve comunque superare l’equivalente a 170 kg di azoto per ettaro all'anno come definito nell'allegato I del presente disciplinare.

2.4 Stabulazione, aree di pascolo e edifici zootecnici 2.4.1 È vietata la stabulazione fissa. 2.4.2 Se gli animali vengono allevati in gruppo, la dimensione di quest'ultimo deve essere

commisurata alle fasi di sviluppo e alle esigenze comportamentali delle specie interessate. Salvo casi eccezionali, gli animali non devono essere tenuti in isolamento.

2.4.3 Tutti gli animali devono avere accesso ai pascoli o ad aree libere, anche parzialmente coperte e provviste di ripari dai predatori per le specie oggetto di predazione, ogniqualvolta le condizioni fisiologiche degli animali, le condizioni meteorologiche e lo stato del terreno lo

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permettano. In ogni caso, sia al chiuso che all’aperto, gli animali devono essere protetti dagli assalti dei predatori selvatici.

2.4.4 L'Organismo di Controllo può autorizzare la stabulazione fissa su un singolo animale e per un limitato periodo di tempo, su richiesta motivata dell’operatore per ragioni di sicurezza o benessere dell'animale (maschi, animali malati e femmine che devono partorire).

2.4.5 Gli animali possono essere temporaneamente confinati in caso di condizioni meteorologiche avverse o assenza di pascolo dovuta a condizioni temporanee o stagionali. Il numero massimo di ore di luce artificiale usata per prolungare il giorno naturale non deve oltrepassare un limite che tenga conto del comportamento naturale e della salute degli animali, nonché delle condizioni ambientali. Questi animali devono aver accesso ad aree aperte di movimento.

2.4.6 Gli animali possono essere alimentati con foraggio fresco solo quando questa modalità rappresenti una maniera più sostenibile di utilizzare le risorse della terra al pascolo. Il benessere degli animali non deve essere compromesso.

2.4.7 In deroga, e sino al 31 dicembre 2010, l’Organismo di Controllo può autorizzare la stabulazione fissa nelle aziende con edifici esistenti prima del 24 agosto 2000 e conformi alle norme nazionali, approvando e vigilando su un piano di adeguamento delle strutture aziendali, sottoscritto dall’operatore, secondo i parametri indicati nell’allegato II, della durata massima di sei anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 per le aziende che si assoggettano dopo il 2005) purché sia previsto regolare movimento fisico degli stessi e l’allevamento avvenga conformemente ai requisiti in materia di benessere degli animali con zone confortevoli provviste di lettiera. Tale piano dovrà prevedere l’adeguamento degli spazi esterni entro tre anni ed entro sei anni, l’adeguamento degli spazi interni. In ogni caso gli spazi disponibili potranno essere ridotti sino ad un massimo del 20% degli spazi richiesti dall’allegata nell’allegato II, ad eccezione per le aziende in zona montana, dove tali spazi possono essere ridotti fino ad un massimo del 50%.

Durante il periodo di adeguamento il pascolo non è obbligatorio nel caso di stabulazione libera (che prevede spazi interni ed esterni), mentre nel caso di posta fissa, compresa la catena, il pascolo è invece obbligatorio, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche.

2.4.8 Sono vietati i sistemi di allevamento che prevedano la stabulazione fissa se non per capi destinati all’autoconsumo. Nelle piccole aziende che comunque rispettano i requisiti in materia di benessere degli animali, l’Organismo di Controllo può autorizzare la stabulazione fissa e l’utilizzo della catena quando non sia possibile allevare gli animali in gruppi adeguati ai requisiti di comportamento, purché almeno due volte alla settimana abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all'aperto. Per piccola azienda si intende quella che alleva fino a 18 unità bovino adulto (UBA), misura questa che potrà essere ampliata fino ad un massimo di 30 UBA, nelle Regioni caratterizzate da particolari condizioni socio-economico-ambientali.

2.4.9 Le condizioni di stabulazione degli animali devono rispondere alle loro esigenze biologiche ed etologiche (per es. quelle di carattere comportamentale per quanto concerne libertà di movimento e benessere adeguati).

2.4.10 Gli animali devono disporre di un accesso agevole alle mangiatoie e agli abbeveratoi. 2.4.11 L'insolazione, il riscaldamento e l'aerazione dei locali di stabulazione devono garantire che

la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. I locali devono consentire un'abbondante ventilazione e illuminazione naturale. I materiali usati per i fabbricati e le attrezzature non devono essere nocivi per le persone e per gli animali.

2.4.12 La densità di bestiame nelle stalle deve garantire il massimo conforto e il benessere degli animali in funzione, in particolare, della specie, della razza, del sesso, dell'età e dell’entità del gruppo, per offrire loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali. Le superfici minime delle stalle e degli spiazzi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono riportate nell'allegato II.

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2.4.13 I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni e la proliferazione di organismi patogeni. Soltanto i prodotti elencati nell'allegato II, parte E, possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione delle stalle e degli impianti zootecnici. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di esso devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori.

2.4.14 Soltanto i prodotti elencati nell'allegato III, parte D, possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.

2.4.15 I locali di stabulazione devono avere i pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie totale del pavimento deve essere solida, il che significa né grigliato, né graticciato. Il 50 % di superficie grigliata o graticciata deve essere calcolata sulla base dell’area minima prevista nell’allegato II.

2.4.16 Nell’area di riposo deve essere presente una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti, eventualmente depurati e arricchiti con tutti i prodotti minerali autorizzati come concime elencati nell’allegato III parte E.

2.5 Norme speciali 2.5.1 Bovini 2.5.1.1 I tori di più di un anno di età devono avere accesso a pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti

all'aria aperta. 2.5.1.2 La fase finale di ingrasso dei bovini, dei suini e delle pecore per la produzione di carne può

avvenire in stalla, purché il periodo in stalla non superi un quinto della loro vita e comunque per un periodo massimo di tre mesi.

2.5.1.3 È vietato l'allevamento di vitelli in box individuali dopo una settimana di età. 2.5.2 Suini 2.5.2.1 Le scrofe devono essere tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e

durante l'allattamento. 2.5.2.2 I lattonzoli non possono essere tenuti in batterie “flat decks” o in gabbie apposite. 2.5.3 Pollame 2.5.3.1 Il pollame deve essere allevato all'aperto e non può essere tenuto in gabbie. 2.5.3.2 In deroga al punto precedente il pollame può essere tenuto al chiuso qualora determinate

restrizioni di carattere sanitario, introdotte sulla base della normativa comunitaria al fine di proteggere la salute pubblica o animale, vietino o limitino l’accesso del pollame a parchetti all’aperto. In questo caso, il pollame deve avere permanentemente accesso a quantità sufficiente di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le sue necessità etologiche

2.5.3.3 Gli uccelli acquatici devono avere accesso a un corso d'acqua, a uno stagno o a un lago ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano per rispettare le esigenze di benessere degli animali o le condizioni igieniche.

2.5.3.4 I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime: a) almeno un terzo deve essere solido, vale a dire non composto da assicelle o da

graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o torba;

b) nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficiente della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta degli escrementi;

c) devono disporre di un numero sufficiente di posatoi di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato II. B.

d) devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 mq della superficie utile disponibile per i volatili;

e) ciascun ricovero non deve contenere più di: - 4.800 polli, - 3.000 galline ovaiole, - 5.200 faraone,

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- 4.000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3.200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre, - 2.500 capponi, oche o tacchini.

f) la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1.600 mq.

2.5.3.5 Per le galline ovaiole la luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.

2.5.3.6 Il pollame deve poter accedere a parchetti all'aperto ogniqualvolta le condizioni climatiche lo consentano e, nei limiti del possibile, per almeno un terzo della sua vita. I parchetti devono essere in maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire agli animali un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie.

2.5.3.7 Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di volatili si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di volatili, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario.

2.5.3.8. Nell’allevamento dei volatili tra l’allevamento di un gruppo ed il successivo, il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo per un periodo non inferiore a 40 giorni a meno della messa in atto di tecniche che suggeriscono tempi diversi. Tale norma non si applica quando si tratta di pochi capi di bestiame con una superficie di pascolamento non definito.

2.6 Gestione delle deiezioni zootecniche 2.6.1 Gli impianti destinati allo stoccaggio di deiezioni zootecniche devono essere di capacità tale

da impedire l'inquinamento delle acque per scarico diretto o ruscellamento e infiltrazione nel suolo.

2.6.2 Al fine di garantire la corretta gestione della fertilizzazione, gli impianti per le deiezioni zootecniche devono avere una capacità di stoccaggio superiore a quella richiesta per il periodo più lungo dell'anno nel quale la concimazione del terreno non è opportuna, o è vietata, conformemente alle corrette prassi agricole nel caso in cui le unità di produzione siano situate in una zona definita vulnerabile per i nitrati.

3 PERIODO DI CONVERSIONE 3.1 Principi generali 3.1.1 I prodotti degli allevamenti possono essere certificati “IFOAM Accredited” solo dopo che è

terminato un adeguato periodo di conversione per il suolo e per gli animali. Tale periodo ha la funzione di favorire le difese immunitarie, le funzioni metaboliche e la comparsa di comportamenti naturali negli animali.

3.1.2 Tutti gli animali appartenenti ad una stessa azienda dovrebbero essere convertiti alla produzione biologica in un arco di tempo determinato.

3.2 Criteri di conversione 3.2.1 Il bestiame convenzionale presente all'interno dell'unità di produzione può essere

convertito. 3.2.2 L'intera superficie dell'unità utilizzata per l'alimentazione degli animali deve essere

convertita all'agricoltura biologica, secondo quanto previsto dal disciplinare IFOAM Accredited sulle produzioni vegetali.

3.2.3 L’inizio del periodo di conversione coincide, per convenzione, con la data di invio della notifica dell’allevamento all’Organismo di Controllo.

3.2.4 È vietato il passaggio dal biologico al convenzionale e poi di nuovo al biologico degli animali già convertiti.

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3.4 Conversione di superfici associate a produzioni animali biologiche 3.4.1 Le superfici o le unità utilizzate per l'alimentazione degli animali deve rispondere alle norme

del presente disciplinare e rispettare i periodi di conversione stabiliti nel Disciplinare per le produzioni vegetali IFOAM Accredited.

3.4.2 Il periodo di conversione può essere ridotto ad 1 anno per i pascoli, i parchetti all'aperto e gli spiazzi liberi utilizzati da specie non erbivore. Il periodo può essere ulteriormente ridotto da parte dell’Organismo di Controllo a 6 mesi se, attraverso adeguata documentazione, sia possibile dimostrare che le aree interessate non siano state sottoposte, negli ultimi tre (3) anni a trattamenti con prodotti diversi da quelli previsti dal disciplinare IFOAM Accredited sulle produzioni vegetali.

3.5 Conversione di animali e prodotti animali 3.5.1 Nel caso in cui la conversione degli animali inizi dopo la completa conversione delle

superfici vegetali, i prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se gli animali sono stati allevati secondo le norme del presente regolamento per un periodo di almeno:

a) 12 mesi per bovini, equidi, bubalus, e bison destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;

b) 6 mesi per suini e per piccoli ruminanti destinati alla produzione di carne e per animali destinati alla produzione di latte;

c) 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;

d) 6 settimane per le ovaiole 3.6 Conversione simultanea 3.6.1 Nel caso di conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi animali,

pascoli e/o area utilizzata per il foraggio, il periodo totale di conversione combinato per tutti questi elementi è di 24 mesi, alle seguenti condizioni: a) soltanto per gli animali esistenti e alla loro progenie e nel contempo anche all'area utilizzata per foraggio/pascolo prima dell'inizio della conversione; b) gli animali sono alimentati principalmente con prodotti di provenienza aziendale.

4 ORIGINE ED INTRODUZIONE DEGLI ANIMALI 4.1 Principi generali 4.1.1. Nella scelta delle razze o delle varietà si deve tener conto della capacità degli animali di

adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. E’ proibito introdurre intenzionalmente, o incautamente, animali geneticamente modificati.

4.1.2 Le razze e le varietà devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e varietà utilizzate nella produzione intensiva (ad es. sindrome da stress dei suini, PME, morte improvvisa, aborto spontaneo, nascita difficoltosa con taglio cesareo, ecc.), dando la preferenza a razze e varietà autoctone.

4.1.3 Gli animali devono provenire da unità di produzione che osservino le norme di produzione del presente disciplinare ed essere mantenuti per tutta la loro vita in questo sistema di produzione.

4.2 Criteri di introduzione degli animali 4.2.1 In caso di prima costituzione del patrimonio, in mancanza di un numero sufficiente di

animali allevati con metodo biologico, previa autorizzazione dell'Organismo di Controllo, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche, animali allevati con metodi non biologici alle seguenti condizioni: a) pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di 2 giorni di età, c) giovani bufali destinati alla riproduzione di meno di 6 mesi di età,

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d) vitelli e puledri destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 6 mesi di età,

e) agnelli e capretti destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e in ogni caso di meno di 60 giorni di età;

f) suinetti destinati alla riproduzione, allevati secondo le norme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg.;

g) conigli destinati alla riproduzione di meno di 10 settimane di età.” 4.2.2 Nel caso di rinnovo o ricostituzione del patrimonio, ed in mancanza di animali allevati con

metodo biologico, previa autorizzazione dell'Organismo di Controllo, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche, i seguenti animali :

a) pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di 2 giorni;

4.2.3 In deroga alle disposizione di cui al punto 4.2.1 e 4.2.2, in mancanza di pollastrelle allevate con metodi biologici, possono essere introdotte, previa autorizzazione dell’autorità competente, pollastrelle destinate alla produzione di uova, di età non superiore a 18 settimane e allevate con metodi non biologici ma conformemente alle disposizioni previste dal Reg. CE 2092/91 in materia di alimentazione e profilassi e cure veterinarie1.

4.2.4 In caso si verifichi una elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi, attestata dal veterinario responsabile della gestione sanitaria, l'Organismo di Controllo, in mancanza di animali allevati con metodo biologico, può consentire per il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio, l’introduzione di animali convenzionali.

4.2.5 Al fine di completare l'incremento naturale e di garantire il rinnovo del patrimonio, in mancanza di animali ottenuti con metodi biologici e unicamente con l'autorizzazione dell'Organismo di Controllo, possono essere introdotti annualmente, come quota di rimonta esterna, entro un massimo del 10% del bestiame adulto della stessa specie esistente in azienda, animali provenienti da allevamenti non biologici (ad esempio animali di sesso femminile nullipari). Tale percentuale, può essere incrementata, fino al 40 %, dietro parere favorevole dell'Organismo di Controllo nei seguenti casi particolari: a) estensione significativa dell'azienda, (incremento di superficie coltivabile che: se

superiore al 40% potrà consentire l’acquisizione del 40% di animali provenienti dalla zootecnica convenzionale, se dal 10 al 39% si potrà prevedere una percentuale di incremento proporzionale all’aumento della superficie)

b) cambiamento di razza, c) avviamento di un nuovo indirizzo produttivo, (cambiamento della specie allevata o

dell’orientamento produttivo) d) razze minacciate di abbandono; gli animali appartenenti a tali razze non devono

necessariamente essere nullipari. Tali percentuali non si applicano alle unità di produzione di meno di dieci equini o bovini, o di meno di cinque suini, ovini o caprini. Per tali unità qualsiasi rinnovo di cui sopra è limitato al massimo di un capo all'anno.

4.2.6 L’'introduzione di maschi riproduttori provenienti da allevamenti non biologici è ammessa a condizione che gli animali vengano successivamente allevati e nutriti per il resto della loro vita secondo le norme enunciate nel presente regolamento.

4.2.7 Nell’introduzione di animali convenzionali in unità conformi al presente disciplinare, si deve rivolgere particolare attenzione alle norme sanitarie. L'Organismo di Controllo può prescrivere, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena.

4.2.8 I prodotti ottenuti da animali provenienti da unità non conformi al presente disciplinare, secondo le condizioni e i limiti indicati ai punti precedenti, potranno essere certificati “IFOAM Accredited” soltanto se saranno stati rispettate le disposizioni previste dal presente disciplinare e trascorsi i relativi periodi di conversione.

1 Reg. CEE 2092/91 Allegato I.B Punto 3.7 e Circolare Mipaf 90202 del 09/02/06

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5 RAZZE ED INCROCI 5.1 Principi generali 5.1.1 Le razze devono essere adatte alle condizioni locali la riproduzione deve avvenire con

successo in condizioni naturali e senza l’intervento dell’uomo. 5.1.2 Gli incroci devono favorire e mantenere la buona salute e il benessere degli animali in base

ai loro comportamenti naturali. 5.2 Criteri per la riproduzione 5.2.1 La riproduzione deve basarsi su metodi naturali. 5.2.2 È tuttavia consentita l'inseminazione artificiale. 5.2.3 Sono invece vietate altre forme di riproduzione artificiale o assistita (ad es. il trapianto di

embrioni e la clonazione). 5.2.4 E’ proibito l’uso degli ormoni per indurre l’ovulazione e la nascita a meno della loro

applicazione su singoli animali per ragioni cliniche e sotto supervisione veterinaria. 6 MUTILAZIONI 6.1 Principi generali 6.1.1 Tutti i sistemi e le tecniche di allevamento devono rispettare le caratteristiche distintive e

morfologiche degli animali. 6.1.2 Gli operatori devono selezionare preferibilmente specie e razze che non richiedano

mutilazioni. 6.1.3 I trattamenti chirurgici devono comportare il minimo delle sofferenze ed essere utilizzati

esclusivamente per ragioni di sicurezza, riduzione di sofferenze, ai fini della salute e del benessere degli animali allevati.

6.2 Criteri per gli interventi sugli animali 6.2.1 E’ vietata la pratica sistematica di operazioni quali l’applicazione di anelli di gomma alle

code degli ovini, l’applicazione di anello al naso dei suini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione e ogni altro intervento mutilante a fini non terapeutici. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate dall’Organismo di Controllo per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l’igiene degli animali e se del caso effettuate sotto la responsabilità del veterinario aziendale, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. Sono ammesse le seguenti pratiche (previa autorizzazione dell’Organismo di Controllo) a condizione di ridurre al minimo la sofferenza degli animali, anche attraverso l’impiego di anestetici, finalizzate alla sicurezza, al miglioramento della salute, del benessere o dell'igiene degli animali, : a) la castrazione prima del raggiungimento della maturità sessuale (ai fini della qualità dei

prodotti e per il mantenimento di pratiche tradizionali di produzione nel caso di suini, manzi, capponi, ecc.

b) il taglio della coda negli agnelli c) la decornazione degli animali giovani (ai fini della sicurezza) d) l’inanellamento e) l’impastoiamento nelle razze che lo richiedono

6.2.2 E’ vietato mettere gli occhiali al pollame. 7 ALIMENTAZIONE 7.1 Principi generali 7.1.1 L'alimentazione è finalizzata a una produzione di qualità piuttosto che a massimizzare la

produzione stessa, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi fisiologici. Le pratiche di ingrasso sono autorizzate nella misura in cui sono reversibili in qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata.

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7.1.2 E’ vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia.

7.1.3 La pratica della transumanza e gli spostamenti degli animali verso i pascoli montani deve essere documentata dall’operatore all’atto della stesura del programma di reperimento degli alimenti per la necessaria autorizzazione da parte dell’Organismo di Controllo.

7.1.4 È obbligatorio, nei limiti consentiti dalle condizioni pedoclimatiche, tenuto conto delle disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno, garantire agli animali, nell’arco dell’anno, un’adeguata fruizione dei pascoli, anche limitatamente ad una fase produttiva.

7.1.5 L’acqua somministrata agli animali deve essere potabile ed igienicamente idonee ai sensi della normativa vigente ed essere a disposizione degli animali senza restrizioni

7.1.6 Nel caso di utilizzo di acqua clorata, l’impianto di distribuzione deve essere dotato di un decloratore in idoneo stato di manutenzione

7.1.7 L’organismo di controllo può richiedere analisi chimico, fisiche e microbiologiche per la valutazione qualitativa dell’acqua di bevanda

7.2 Criteri per l’alimentazione 7.2.1 Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici preferibilmente di provenienza

aziendale o comprensoriale per almeno il 35% della sostanza secca della razione annua per i monogastrici, e per almeno il 50% della sostanza secca della razione annua per i poligastrici (espresso in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola). Qualora ciò non sia possibile, previa autorizzazione dell’Organismo di Controllo, e per un periodo limitato di tempo, si può fare ricorso ad alimenti provenienti da altre aziende conformi alle disposizioni del presente disciplinare con le quali stabilire una cooperazione.

7.2.2 L’impiego di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30% (espresso in sostanza secca degli alimenti di origine agricola) in media della formula alimentare. Tale percentuale può arrivare al 60% nel caso di alimenti ottenuti da unità della propria azienda.

7.2.3 Gli alimenti prodotti in azienda nel corso del primo anno di applicazione del presente disciplinare, possono essere considerati conformi sotto il profilo dell’alimentazione, ma i loro prodotti non possono comunque esser certificati “IFOAM Accredited”.

7.2.4 Nella formulazione della razione giornaliera, almeno il 60% della sostanza secca deve essere costituito da foraggi freschi, essiccati o insilati. Detta percentuale può esser ridotta, previa autorizzazione dell’Organismo di Controllo, al 50 %, per soli animali da latte e limitatamente ai primi tre mesi di lattazione.

7.2.5 L'impiego di alimenti convenzionali è ammesso, qualora gli allevatori possano dimostrare, all'Organismo di Controllo, che non sono in grado di procurarsi alimenti esclusivamente ottenuti con metodo di produzione biologica.

7.2.6 Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e altri prodotti usati nell'alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

7.2.7 La percentuale massima annua autorizzata di alimenti convenzionali è del 5 % per gli erbivori e, sino al 31 dicembre 2007, del 15 % per le altre specie. Dette percentuali sono calcolate annualmente in rapporto alla sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

7.2.8 La percentuale massima autorizzata di alimenti convenzionali nella razione giornaliera, fatta eccezione per i periodi di transumanza, è pari al 25 %, calcolata in percentuale di sostanza secca.

7.2.9 Nei casi eccezionali di perdita della produzione foraggiera per avversità climatiche, di focolai di malattie infettive, di contaminazione ad opera di sostanze tossiche o in seguito a incendi, l’Organismo di Controllo, previo accertamento delle condizioni predette, può autorizzare, per un periodo di tempo limitato e per una zona determinata, una percentuale più alta di mangimi convenzionali sempreché tale autorizzazione sia giustificata.

7.2.10 Per le componenti di origine non biologica è obbligatorio produrre all’Organismo di Controllo, per ogni partita,

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• l’analisi che attesti che il prodotto o la miscela siano esenti da organismi geneticamente modificati (ogm) per i prodotti importati da Paesi Terzi

• la dichiarazione da parte del fornitore che attesti l’assenza di OGM per i prodotti di origine nazionale.

7.2.11 I prodotti ammessi per l’alimentazione degli animali, fatte salve le restrizioni quantitative del presente disciplinare, e solo se ottenuti senza uso di solventi chimici, sono elencati nell’allegato III.

7.2.12 Nella dieta alimentare non sono permesse le seguenti sostanze: • Aminoacidi isolati • Coloranti artificiali.

7.3 Alimentazione dei giovani animali 7.3.1 L'alimentazione di base dei mammiferi giovani è il latte naturale, di preferenza quello

materno. Tutti i mammiferi devono essere nutriti con latte naturale per un periodo minimo che dipende dalle varie specie: 3 mesi per bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) ed equini, 45 giorni per ovini e caprini, 40 giorni per i suini.

7.3.2 Gli operatori possono somministrare latte non biologico qualora questo non sia disponibile. Gli operatori possono somministrare sostituti del latte solo in caso di emergenza e purché questi non contengano antibiotici, additivi di sintesi o prodotti di macellazione.

8 TRATTAMENTI VETERINARI 8.1 Principi generali 8.1.1 Le pratiche di gestione devono promuovere e mantenere le condizioni di salute e

benessere degli animali attraverso l’alimentazione bilanciata di origine biologica, condizioni di vita non stressanti e la selezione delle razze sulla base della resistenza alle malattie, ai parassiti e alle infezioni.

8.1.2 Al fine di evitare inutili sofferenze, gli animali malati devono esser sottoposti ai necessari trattamenti farmacologici, anche se l’uso di un determinato principio attivo dovesse causare la perdita dello status di biologico per l’animale.

8.2 Criteri per i trattamenti 8.2.1 Gli operatori devono attuare tutte le misure per assicurare la salute e il benessere degli

animali e prevenire l’insorgenza di patologie anche attraverso pratiche preventive quali: - la selezione di razze e di linee appropriate; - l’adozione di pratiche di allevamento adatte a ciascuna specie, quali il regolare esercizio e l’accesso al pascolo e/o a spazi aperti che stimolino le difese immunitarie degli animali, evitino le infezioni e favoriscano un'elevata resistenza alle malattie; - la somministrazione di alimenti biologici di alta qualità; - appropriate densità di allevamento evitando il sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare; - la gestione e la rotazione dei pascoli.

8.2.2 Se un animale si ammala o si ferisce nonostante l’applicazione delle misure preventive, sarà trattato immediatamente in maniera adeguata, se necessario in isolamento e in condizioni di stabulazione adeguate.

8.2.3 Per la profilassi e le cure veterinarie devono essere utilizzati solo prodotti autorizzati secondo le normative vigenti che dovranno essere impiegati e dispensati nel rispetto delle norme sull’utilizzo e la distribuzione del farmaco veterinario.

8.2.4 Gli animali dovranno esser trattati preferibilmente con prodotti fitoterapici (ad es. estratti vegetali — esclusi gli antibiotici — essenze, ecc.), omeopatici (ad es. sostanze vegetali, animali o minerali), gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato III, parte A, sezione 3. Tali prodotti sono preferiti agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura. E’ proibito il deliberato o incauto uso di vaccini contenenti OGM o derivati.

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8.2.5 Qualora l'uso dei suddetti prodotti non sia efficace, o non si dimostri tale per la patologia in corso, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi inutili all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario.

8.2.6 Nel caso di impiego di medicinali veterinari, è necessario che il veterinario curante specifichi : - il tipo di prodotto (indicando anche i principi attivi in esso contenuti) e i dettagli della diagnosi; - la posologia; - il metodo di somministrazione; - la durata del trattamento e il tempo di sospensione stabilito dalla legge.

8.2.7 Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, singolarmente per il bestiame di grandi dimensioni, singolarmente o a gruppi per il pollame e il bestiame di piccole dimensioni. Tutte le informazioni devono essere dichiarate all'Organismo di Controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano certificati “IFOAM Accredited”.

8.2.8 Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici, in relazione alla produzione di derrate alimentari da agricoltura biologica, deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito dalla legge o, qualora tale tempo non sia precisato o pari a 0, di almeno 48 ore.

8.2.9 E’ vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica o degli antibiotici per trattamenti a carattere preventivo.

8.2.10 E’ vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita, la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o altre sostanze destinate al controllo della riproduzione (ad es. induzione o sincronizzazione degli estri) o alla inibizione della crescita naturale o ad altri scopi. Fanno eccezione i trattamenti ormonali su singoli animali nell'ambito di trattamenti terapeutici veterinari.

8.2.11 Sono autorizzate le cure veterinarie cogenti (nonché i trattamenti degli edifici, delle attrezzature e dei locali) compreso l'impiego di sostanze ad azione immunologica. In particolare le vaccinazioni sono consentite con le seguenti limitazioni: - qualora nella regione sia presente una patologia endemica o che possa rappresentare un problema per l’allevamento e tale patologia non possa essere controllata attraverso altre tecniche di gestione; - qualora la vaccinazione sia obbligatoria, o consigliata, nell’ambito di piani di profilassi; - il vaccino utilizzato non sia geneticamente modificato.

8.2.12 Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre (3) cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in un anno (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere certificati “IFOAM Accredited” e dovranno essere sottoposti ai relativi periodi di conversione con il consenso dell'Organismo di Controllo.

8.2.13 I trattamenti contro gli ectoparassiti ed endoparassiti, praticati con l’impiego di prodotti naturali consentiti dalla legislazione vigente, non sono soggetti a limitazioni.

8.2.14 Gli trattamenti antiparassitari, limitati a due nel corso dell’anno, devono comunque utilizzare molecole caratterizzate da un basso impatto ambientale, una rapida metabolizzazione, limitati effetti tossici e tempi di sospensione inferiori ai dieci giorni.

9 TRASPORTO E MACELLAZIONE 9.1 Principi generali 9.1.1 Il trasporto degli animali, deve avvenire in modo da ridurre al minimo lo stress e affaticare il

meno possibile gli animali, conformemente alla normativa cogente, anche per i trasporti inferiori ai 50 Km.

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9.1.2 Ai fini del benessere animale, nelle fasi di movimentazione, carico e scarico, trasporto e macellazione è vietato l’uso di stimolatori elettrici e di altri strumenti o tecniche che possano dare luogo a inutili sofferenze o lesioni negli animali.

9.2 Criteri per il trasporto 9.2.1 Per garantire un trasporto ottimale e ridurre lo stress degli animali, devono essere adottate

tutte le misure necessarie, quali: - la separazione degli animali appartenenti a gruppi e a sessi diversi, - l’ effettuazione di soste adeguate durante le quali verranno somministrati mangimi ed acqua agli animali, - il mantenimento dei gruppi esistenti e delle relazioni gerarchiche e sociali, - corrette condizioni di temperatura e di umidità, - il rispetto dei requisiti specifici per ogni specie e per ogni singolo animale.

9.2.2 È vietato l'uso di calmanti allopatici prima e nel corso del trasporto. 9.3 Criteri per la macellazione 9.3.1 L’abbattimento deve essere sempre effettuato previo stordimento tramite i metodi consentiti

dalla normativa nazionale in vigore. Eccezioni a questo principio sono ammesse in relazione alla macellazione effettuata secondo usi e costumi particolari.

9.3.2 Nel corso della macellazione occorre evitare il contatto (vista, rumori o odori) degli animali vivi con animali morti o in fase di abbattimento.

9.3.3 L’identificazione e la tracciabilità deve essere garantita in ogni fase del processo. Ciascun animale o gruppo di animali, dovrà essere identificabile in ogni fase del trasporto e del processo di macellazione.

9.3.4 In generale, sono definite le seguenti età minime di macellazione : -81 giorni per i polli, -150 giorni per i capponi, -49 giorni per le anatre di Pechino, -70 giorni per le femmine di anatra muta, -84 giorni per i maschi di anatra muta, -92 giorni per le anatre bastarde, -94 giorni per le faraone, -140 giorni per i tacchini e le oche,

10. APICOLTURA Principi generali L’apicoltura è un’attività importante che contribuisce alla produzione agroforestale attraverso l’azione pronuba delle api. 10.1 Norme per l’apicoltore 10.1.1 Le arnie devono essere costituite da materiali naturali che non presentino rischi di

contaminazione per l’ambiente o per i prodotti dell’apicultura. 10.1.2 Alle colonie può essere somministrato alimento biologico per sopperire a temporanee

carenze dovute alle condizioni climatiche o a circostanze calamitose. 10.1.3 Quando gli apiari sono ubicati in zone naturali incolte, si dovrà tener conto della sicurezza

della popolazione autoctona di insetti e delle necessità di impollinazione della flora spontanea.

10.1.4 Nella gestione degli apiari, si dovranno rispettare tutti i principi propri dell’allevamento biologico contenuti in questo disciplinare.

10.1.5 Si dovrà tener conto della capacità di adattamento delle api alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie.

10.1.6 Durante la smielatura e la lavorazione, il miele deve essere mantenuto alla più bassa temperatura possibile.

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10.1.7 Le aree di bottinaggio devono essere quanto più ampie e varie possibile al fine di assicurare alle api un nutrimento adeguato e l’accesso all’acqua.

10.1.8 La salute delle api deve essere basata sulla prevenzione delle malattie, mediante la scelta oculata delle razze, un ambiente favorevole, un’alimentazione bilanciata e tecniche di allevamento adeguate.

10.1.9 Le fonti naturali di nettare, melata e polline devono essere principalmente costituite da flora spontanea e/o piante coltivate con metodi biologici.

10.2 Requisiti generali 10.2.1 Gli apiari devono essere collocati in appezzamenti condotti con metodi biologici e/o aree

naturali selvagge. L’ubicazione degli apiari deve garantire fonti naturali di nettare, polline e melata che rispondano ai requisiti dell’agricoltura biologica e che siano sufficienti a soddisfare le necessità nutrizionali delle api.

10.2.2 Non si devono posizionare gli apiari in appezzamenti o aree che presentino, entro il raggio d’azione delle bottinatrici, alti rischi di contaminazione.

10.2.3 Alla fine della stagione produttiva, alle colonie dovranno essere lasciate scorte sufficienti di miele e di polline che permettano loro di superare il periodo invernale. La nutrizione artificiale dovrà essere esclusivamente effettuata nel periodo che intercorre fra l’ultima raccolta di miele e l’inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della melata. Essa dovrà essere costituita da miele o zucchero ottenuti con metodo biologico. Sono ammesse deroghe, per un periodo limitato di tempo, se lo zucchero biologico non è disponibile.

10.2.4 Le colonie di api devono essere convertite alla produzione biologica. Se possibile, le api introdotte devono provenire da aziende condotte con metodi biologici. I prodotti dell’apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo biologico solo quando le disposizioni del presente disciplinare sono state rispettate per almeno un anno. Durante il periodo di conversione, la cera deve essere sostituita con cera prodotta con metodi biologici. La sostituzione della cera non è necessaria se precedentemente non sono stati usati prodotti proibiti nelle arnie e non esiste rischio di contaminazione della cera.

10.2.5 Ogni arnia deve essere fabbricata con materiali naturali. E’ vietato l’uso di materiali con effetti tossici potenziali.

10.2.6 Le seguenti sostanze sono permesse per la difesa contro i parassiti e le malattie: • Acido lattico e acido formico • Acido ossalico e acido acetico • Oli essenziali naturali (es. mentolo, eucaliptolo, canfora) • Bacillus thuringiensis • Vapore, fiamma diretta e soda caustica per la disinfezione delle arnie.

10.2.7 Se le misure preventive non dovessero dare i risultati sperati, si potranno usare medicinali veterinari, scegliendo preferibilmente i prodotti fitoterapici e omeopatici. Nel caso vengano usati medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, i prodotti dell’apicoltura non potranno essere venduti con riferimenti al metodo biologico. Le arnie così trattate dovranno essere poste in isolamento per un periodo di conversione di un anno. E’ ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l’infestazione da Varroa jacobsoni.

10.2.8 La salute ed il benessere delle colonie di api devono essere assicurati principalmente grazie all’igiene ed alla corretta gestione degli apiari.

10.2.9 E’ vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltura.

10.2.10 Sono vietate le mutilazioni, come la spuntatura delle ali delle api regine. 10.2.11 E’ ammessa l’inseminazione artificiale delle api regine. 10.2.12 E’ vietato l’uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura. 10.2.13 L’uso del fumo deve essere limitato al massimo. Il materiale usato nell’affumicatore deve

essere naturale o conforme alle prescrizioni di questo disciplinare.

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11 GIUSTIZIA SOCIALE 11.1 La giustizia e i diritti sociali sono parte integrante delle attività connesse all’agricoltura

biologica. 11.2 L’operatore è tenuto a rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di

diritto e di sicurezza sul lavoro nonché norme a carattere internazionale (ILO International Labour Organization e UN Charter of Rights for Children)

11.3 Tutti i lavoratori devono avere uguale opportunità indipendentemente dalla nazionalità, dal sesso, dalla razza e dal credo religioso.

11.4 Tutti i lavoratori debbono avere pari opportunità in termini di orario, retribuzione, libertà di associazione.

11.5 Tutti i lavoratori devono godere dei benefici basilari quali la maternità, la malattia, adeguati periodi di riposo dal lavoro e i contribuiti previdenziali previsti dalla normativa vigente.

11.6 Non ci debbono essere costrizioni di sorta verso i lavoratori e le retribuzioni debbono essere contrattate e non essere discriminatorie.

11.7 Le condizioni di lavoro non debbono arrecare danno fisico o psichico ai lavoratori. 11.8 È vietato il lavoro minorile. I giovani possono effettuare esperienze di lavoro presso

l’azienda familiare o aziende vicine purché la loro attività: − non sia pericolosa o dannosa per la salute e la sicurezza − sia supervisionata da un adulto. − non comprometta il diritto all’educazione scolastica, lo sviluppo morale, sociale e fisico.

11.9 Nel caso in cui la produzione sia ottenuta in violazione dei diritti umani, dei principi di giustizia sociale, di diritto e sicurezza sul lavoro e di tutto quanto prescritto nel presente paragrafo il prodotto non può essere certificato ai sensi del presente disciplinare.

ALLEGATO I Numero massimo di animali per ettaro

SPECIE O CATEGORIA MASSIMO NUMERO DI ANIMALI PER HA

EQUINI > 6 MESI 2

VITELLI DA INGRASSO 5

ALTRI BOVINI < 1 ANNO 5

BOVINI MASCHI 1-2 ANNI 3.3

BOVINI FEMMINE 1-2 ANNI 3.3

BOVINI MASCHI >2 ANNI 2

GIOVENCHE DA ALLEVAMENTO 2.5

GIOVENCHE DA INGRASSO 2.5

VACCHE DA LATTE 2

VACCHE LATTIFERE DA RIFORMA 2

ALTRE VACCHE 2.5

CONIGLIE RIPRODUTTRICI 100

PECORE 13.3

CAPRE 13.3

SUINETTI 74

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SPECIE O CATEGORIA MASSIMO NUMERO DI ANIMALI PER HA

SCROFE RIPRODUTTRICI 6.5

SUINI DA INGRASSO 14

ALTRI SUINI 14

POLLI DA TAVOLA 580

GALLINE OVAIOLE 230

ALLEGATO II Superfici minime di stabulazione A. BOVINI, OVINI E SUINI SUPERFICI COPERTE

(superficie netta disponibile per gli animali)

SUPERFICI SCOPERTE

(spiazzi liberi, esclusi i pascoli)

Peso vivo minimo (kg)

mq/capo mq/capo

BOVINI ED EQUINI DA ALLEVAMENTO E

DESTINATI ALL'INGRASSO

Fino a 100 Fino a 200 Fino a 350 oltre 350

1.5 2.5 4.0

5 con un minimo di

1 m2/100 kg

1.1 1.9 3

3.7 con un minimo di 0.75 m2/100 kg

VACCHE DA LATTE 6 4.5 TORI 10 30

PECORE E CAPRE 1.5 pecora/capra

0.35 agnello/capretto

2.5 con 0.5 per

agnello/capretto

SCROFE IN ALLATTAMENTO CON SUINETTI FINO A 40 gg

7.5 per scrofa 2.5

SUINI DA INGRASSO fino 50 fino 85

fino 110 oltre 110

0.8 1.1 1.3 1,6

0.6 0.8 1 2

SUINETTI Oltre 40 giorni e fino a 30 kg

0.6 0.4

SUINI DA ALLEVAMENTO 2.5 per femmina

6.0 per maschio

1.9 8.0

B. POLLAME

SUPERFICI COPERTE SUPERFICI SCOPERTE

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N° animali/m2 cm di posatoio per animale

Per nido mq in rotazione di superficie disponibili per capo

GALLINE OVAIOLE

6 18 8 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm2 per volatile

4 purché non sia

superato il limite di 170 kg N/ha/anno

POLLAME DA INGRASSO

(IN RICOVERI FISSI)

10 con un

massimo di 21 kg di peso vivo

per m2

20 solo per faraone

4 polli da ingrasso e faraone

4.5 anatre 10 tacchini

15 oche Per tutte le specie elencate non deve essere superato il limite di 170 kg

N/ha/anno POLLAME DA INGRASSO IN

RICOVERI MOBILI

16 in ricoveri

mobili con un massimo di 30 kg di peso vivo

per m2

2.5 purché non sia

superato il limite di 170 kg N/ha/anno

CONIGLI ALLEVATI A

TERRA

5

20

PICCIONI 2 coppie 20 2 nidi 1 mq + 20 cm di posatoio

ALLEGATO III Parte A. Materie prime per mangimi

1. Materie di origine vegetale per mangimi 1.1. Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze: avena sotto forma di grani, fiocchi, cruschello e crusca; orzo sotto forma di grani, proteine e farinetta; riso sotto forma di panello di germe; miglio sotto forma di grani; segale sotto forma di grani e farinetta; sorgo sotto forma di grani; frumento sotto forma di grani, farinetta, crusca, farina glutinata, glutine e germe; spelta sotto forma di grani; triticale sotto forma di grani; granturco sotto forma di grani, crusca, farinetta, panello di germe e glutine; radichette di malto; borlande (trebbie) di birreria. 1.2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze: semi di colza sotto forma di semi, panello e buccette; semi di soia sotto forma di semi, semi tostati, panello e buccette; semi di girasole sotto forma di semi e panello; cotone sotto forma di semi e panelli; semi di lino sotto forma di semi e panelli; semi di sesamo sotto forma di panello; palmisti sotto forma di panelli; semi di zucca sotto forma di panello; olive, sansa di oliva; oli vegetali (ottenuti per estrazione fisica).

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1.3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze: ceci sotto forma di semi, cruschetta e crusca; vecciolo sotto forma di semi, cruschetta e crusca; cicerchia sotto forma di semi sottoposti a trattamento termico, cruschetta e crusca; piselli sotto forma di semi, cruschetta e crusca; fave da orto sotto forma di semi, cruschetta e crusca; fave e favette sotto forma di semi, cruschetta e crusca, veccia sotto forma di semi, cruschetta e crusca; lupini sotto forma di semi, cruschetta e crusca. 1.4. Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze: polpa di barbabietola da zucchero, patate, patata dolce come tubero, polpa di patate (residuo solido della fecola di patate), fecola di patate, proteina di patate e manioca. 1.5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze: carrube, semi e farina di carrube, zucche, pastazzo di agrumi; mele, melecotogne, pere, pesche, fichi, uva e relativo residuo; castagne, panelli di noci comuni, panelli di nocciole; gusci e panelli di cacao; ghiande. 1.6. Foraggi e foraggi grossolani. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze: erba medica, farina di erba medica, trifoglio, farina di trifoglio, graminacee (ottenute da piante da foraggio), farina di graminacee, fieno, insilato, paglia di cereali e ortaggi a radice da foraggio. 1.7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze: melassa, farina di alghe marine (ottenuta con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio), polveri ed estratti vegetali, estratti proteici vegetali (da somministrare esclusivamente ai giovani animali), spezie e aromi. 2. Materie di origine animale per mangimi 2.1. Latte e prodotti lattiero-caseari. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze: latte crudo, latte in polvere, latte scremato, latte scremato in polvere, latticello, latticello in polvere, siero di latte, siero di latte in polvere, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico), caseina in polvere, lattosio in polvere, cagliata e latte acido. 2.2. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze: pesce, olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato; autolisati, idrolisati e proteolisati di pesce, di molluschi e di crostacei ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente ai giovani animali; farina di pesce. 2.3. Uova e ovoprodotti destinati all'alimentazione del pollame, provenienti di preferenza dalla stessa azienda. 3. Materie di origine minerale per mangimi Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze: Sodio: - sale marino non raffinato - salgemma grezzo estratto da giacimenti - solfato di sodio - carbonato di sodio - bicarbonato di sodio

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- cloruro di sodio Potassio: - cloruro di potassio Calcio: - litotamnio e maerl - conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di seppia) - carbonato di calcio - lattato di calcio - gluconato di calcio Fosforo: - fosfato bicalcico defluorato - fosfato monocalcico defluorato - fosfato monosodico - fosfato di calcio e di magnesio - fosfato di calcio e di sodio Magnesio: - ossido di magnesio (magnesio anidro) - solfato di magnesio - cloruro di magnesio - carbonato di magnesio - fosfato di magnesio Zolfo: - Solfato di sodio Parte B. Additivi alimentari, e ausiliari di fabbricazione nei mangimi 1. Additivi alimentari 1.1. Elementi in tracce. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze: E1 Ferro: - carbonato ferroso (II) - solfato ferroso (II) monoidrato e/o eptaidrato - ossido ferrico (III) E2 Iodio: - iodato di calcio, anidro - iodato di calcio, esaidrato - ioduro di sodio E3 Cobalto: - solfato di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato - carbonato basico di cobalto (II) monoidrato E4 Rame: - ossido rameico (II) - carbonato basico di rame (II) monoidrato - solfato di rame (II) pentaidrato E5 Manganese: - carbonato manganoso (II) - ossido manganoso e ossido manganico - solfato manganoso (II) mono e/o tetraidrato E6 Zinco: - carbonato di zinco - ossido di zinco - solfato di zinco mono e/o eptaidrato E7 Molibdeno: - molibdato di ammonio, - molibdato di sodio

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E8 Selenio: - selenato di sodio - selenito di sodio. 1.2 Vitamine, provitamine 1.2.1. L’Organismo di Controllo può autorizzare l'uso di vitamine di sintesi e di sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite, agli operatori che ne facciano richiesta per garantire la salute e il benessere dei propri animali, sempre che le vitamine di sintesi siano identiche a quelle naturali e qualora queste ultime non siano disponibili in quantità e qualità sufficiente. Nella categoria sono incluse esclusivamente le seguenti sostanze:

— vitamine autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio: — vitamine derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi, — vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali per gli animali monogastrici, — vitamine di sintesi A, D ed E identiche alle vitamine naturali per i ruminanti (previa l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro).

1.3. Enzimi. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze: gli enzimi autorizzati ai sensi della normativa vigente. 1.4. Microrganismi. Sono incluse nella categoria unicamente i seguenti microrganismi: i microrganismi autorizzati ai sensi della normativa vigente. 1.5. Conservanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze: - E 200 Acido sorbico - E 236 Acido formico - E 260 Acido acetico - E 270 Acido lattico - E 280 Acido propionico - E 330 Acido citrico. L'impiego di acido lattico, formico, propionico e acetico per la produzione di insilati è autorizzato soltanto quando le condizioni meteorologiche non consentono una fermentazione sufficiente. 1.6. Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze: - E 470 Stearato di calcio di origine naturale - E 551b Silice colloidale - E 551c Kieselgur - E 558 Bentonite - E 559 Argilla caolinitica - E 560 Miscele naturali di steatiti e di clorite - E 561 Vermiculite - E 562 Sepiolite - E 599 Perlite. 1.7. Sostanze antiossidanti. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze: - E 306 Estratti d'origine naturale ricchi di tocoferolo. 1.8. Additivi per insilati. - gli enzimi, i lieviti e i batteri autorizzati dalla normativa vigente sugli additivi nell'alimentazione

animale, purchè non OGM. 2. Alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale

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Sono inclusi nella categoria unicamente i seguenti prodotti: - lieviti di birra. 3. Ausiliari di fabbricazione utilizzati per i mangimi 3.1. Ausiliari di fabbricazione di insilati. Sono incluse nella categoria unicamente le seguenti sostanze: - sale marino, salgemma grezzo estratto da giacimenti, siero di latte, zucchero, polpa di barbabietola da zucchero, farina di cereali e melassa. Parte C. Prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti

- Saponi a base di sodio e di potassio - Acqua e vapore - Latte di calce - Calce - Calce viva - Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina) - Soda caustica - Potassa caustica - Acqua ossigenata - Essenze naturali di vegetali - Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico - Alcole - Acido nitrico (attrezzatura da latteria) - Acido fosforico (attrezzatura da latteria) - Carbonato di sodio

Parte D. Prodotti per l'eliminazione dei parassiti negli edifici zootecnici - oli vegetali; - piretro; - rotenone e relativi preparati commerciali (se ne consiglia un uso limitato); - saponi molli; - polvere di diatomee (litotamnio); - anidride carbonica, azoto, ossigeno; - parassiti o predatori di insetti nocivi (es. Tricogramma, Encarsia, ecc.); - preparati a base di batteri, virus, funghi e nematodi; - feromoni per: a) lotta confusionale; b) monitoraggio; c) catture di massa; - trappole cromotropiche; - trappole luminose; - trappole alimentari; - zolfo e relativi preparati commerciali; - poltiglia bordolese (se ne consiglia un uso limitato); - silicato di sodio; - propoli e cera d'api; - bentonite; - preparati vegetali (decotti, macerati, infusi, ecc.); - preparati omeopatici, isopatici e biodinamici; - polveri di roccia; - bagnanti (saponi naturali, cenere di legna, ecc.); - estratto di tabacco, è vietato l'uso di nicotina e derivati.

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- oli minerali. Parte E. Prodotti ammessi per la depurazione e l’arricchimento della lettiera - cenere di legno; - fosforite naturale; - fosfato di alluminio calcinato; - calcare; - magnesio calcareo; - solfuro di calcio; - zolfo; - rocce macinate non trattate chimicamente; - argille; - borace; - solfato potassico; - scorie basiche; - solfato di magnesio - solfato di ferro. ALLEGATO IV . ALLEVAMENTO DELLE SPECIE “MINORI” Fatto salvo quanto previsto dalle norme generali del presente disciplinare, per le specie “minori” valgono le seguenti disposizioni A. COLOMBI Oltre alle norme generali e quelle previste per i volatili dal presente disciplinare, per i colombi valgono le seguenti disposizioni

1. Nel caso di conversione di allevamenti già esistenti i prodotti ottenuti dall’allevamento possono essere certificati solo quando l’allevamento è stato condotto nel rispetto del presente disciplinare a partire dalla nascita dei piccioni da destinare al mercato.

2. Nella scelta delle razze e nell’attività di selezione si deve tener conto delle seguenti caratteristiche: rusticità, resistenza alle malattie, lento accrescimento. Sono da preferire, oltre alle razze e alle varietà locali, le seguenti razze: Romano, Piacentino, Romagnolo, Sottobanca, Viaggiatore e Mondano.

3. Nell’acquisto di animali dall’esterno sono da preferire colombi provenienti da allevamenti biologici.

4. In deroga, in mancanza di animali ottenuti con tale metodo e unicamente con l’autorizzazione dell’organismo di controllo, possono essere introdotti animali acquistati presso allevamenti convenzionali ad un’età non superiore alle 2 settimane.

5. In questo caso il periodo di conversione sarà di 4 settimane. 6. L’alimentazione, che deve rispettare le esigenze nutrizionali degli animali nei vari stadi

fisiologici, deve essere finalizzata al mantenimento del benessere degli animali ed a una produzione di qualità. I colombi devono essere alimentati esclusivamente con granaglie e integratori minerali; non è ammesso l’impiego di mangimi.

7. L’alimentazione deve basarsi sull’impiego di alimenti biologici e in conformità con le norme del presente disciplinare.

8. Durante tutte le fasi dell’allevamento i colombi devono avere sempre a disposizione foraggi freschi o secchi: fieni o erbe. Almeno il 35% della sostanza secca annua deve essere di origine aziendale o comprensoriale.

9. La profilassi nell’allevamento del colombo è basata, oltre che sui principi generali già enunciati nel presente disciplinare, su:

− scelta di razze, linee o ceppi appropriati − applicazione di pratiche d’allevamento adeguate al fine di stimolare la resistenza alle

malattie ed evitare le infezioni;

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− uso di alimenti di alta qualità esclusivamente sotto forma di granaglie ed eliminazione dei fattori di stress al fine di stimolare le difese immunitarie naturali del colombo.

10. In caso di patologie, devono essere utilizzati prodotti fitoterapici, omeopatici, oligoelementi e altri prodotti previsti dal presente disciplinare.

11. Nel caso in cui i colombi riproduttori siano sottoposti, annualmente, a più di tre cicli di trattamenti i piccioni destinati al mercato della carne non possono essere certificati. Tali animali, prima di essere certificati, devono pertanto essere sottoposti ad un periodo di conversione (n. 4 settimane) con il consenso dell’Organismo di Controllo.

12. Il colombo può essere allevato in voliere costituite da due parti: una parte chiusa e una parte scoperta. L’accesso all’area scoperta deve essere sempre consentita in tutti i periodi dell’anno.

13. E’ tuttavia proibito l’uso di pavimentazione a rete e la dimensione delle voliere non deve essere inferiori a 0,5 mq.

14. La concentrazione dei capi, all’interno della parte chiusa della voliera, non deve superare le 2 coppie al mq. La dimensione della parte scoperta della voliera deve essere eguale a quella della parte coperta.

15. Il pavimento della parte coperta deve essere totalmente pieno (sabbia, truciolo, ecc) mentre nella parte scoperta il pavimento deve essere naturale in terra e possibilmente inerbito. Ogni coppia deve avere a disposizione le seguenti attrezzature: • n. 2 nidi con relativa area di sosta adiacente agli stessi; • 40 cm. di posatoio di cui metà all’interno della zona chiusa e metà nell’area scoperta.

16. Ogni voliera deve ospitare un numero massimo di 20 coppie. 17. Ai colombi deve essere sempre garantita la possibilità di effettuare bagni d’acqua e il bagno

di sabbia. 18. Per mantenere le pratiche tradizionali di produzione è consentita la macellazione dei

piccioni a 4 settimane di vita. 19. Le superfici minime di stabulazione per i colombi sono quelli previsti dall’Allegato II.B

B. CONIGLIO

1. Sono da preferire conigli provenienti da allevamenti biologici. 2. In deroga, in mancanza di animali ottenuti con tale metodo ed unicamente con

l’autorizzazione dell’organismo di controllo, possono essere introdotti animali riproduttori presso allevamenti convenzionali: in questo caso gli animali riproduttori devono essere acquistati ad un’età non superiore alle 10 settimane e delle razze previste dal presente disciplinare.

3. Nella scelta delle razze e nell’attività di selezione si deve tener conto delle seguenti caratteristiche: rusticità, resistenza alle malattie, lento accrescimento. Sono da preferire, oltre alle razze e alle varietà locali, le seguenti razze: Fulvo di Borgogna, Bianca di Vienna, Blu di Vienna, Argentata di Champagne, Rossa della Nuova Zelanda, Rex, ed altre razze purché in purezza o loro incroci di I generazione.

4. Sono da escludere i riproduttori con occhi rossi. 5. I conigli devono essere alimentati con alimenti biologici ed in conformità con le norme del

presente disciplinare. 6. L’alimentazione di base dei coniglietti è il latte materno e lo svezzamento non può essere

fatto prima di 35 giorni. 7. Durante tutte le fasi dell’allevamento i conigli devono avere sempre a disposizione foraggi

freschi o secchi in forma naturale: fieni o erbe. 8. La profilassi nell’allevamento del colombo è basata, oltre che sui principi generali già

enunciati nel presente disciplinare, su: − scelta di razze, linee o ceppi appropriati − applicazione di pratiche d’allevamento adeguate al fine di stimolare la resistenza alle

malattie ed evitare le infezioni; − uso di alimenti di alta qualità esclusivamente sotto forma di granaglie ed eliminazione dei

fattori di stress al fine di stimolare le difese immunitarie naturali del colombo.

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9. E’ vietato l’uso di mangime medicato. 10. Nel caso in cui un coniglio in fase di ingrasso sia sottoposto a più di un ciclo di trattamenti

(o a n. 2 per i riproduttori) non può essere certificato ai sensi del presente disciplinare. Tali animali devono essere sottoposti ad un periodo di conversione della durata di 8 (otto) settimane, previa autorizzazione dell’Organismo di Controllo.

11. Sono ammesse le vaccinazioni previste per legge e le cure antiparassitarie. Qualsiasi piano vaccinale, se non obbligatorio per legge o da un piano obbligatorio di eradicazione, deve essere autorizzato dall’Organismo di Controllo.

12. Il coniglio può essere allevato al pascolo, a terra e/o in ambienti chiusi. 13. E’ proibito l’allevamento in gabbie. 14. È ammessa, per i riproduttori, l’integrazione luminosa per aumentare il fotoperiodo solare

sino a 16 ore giornaliere e la sua riduzione sino ad 8 ore per i capi all’ingrasso. 15. Il numero di parti annui, mediamente per femmina in allevamento, non può superare il n. di

6. La consistenza massima per allevamento (unità di produzione) non può essere superiore a 1.000 femmine.

16. La riproduzione del coniglio allevato secondo le norme del presente disciplinare deve basarsi su metodi naturali. E’ vietata la fecondazione artificiale.

17. Considerata l’abitudine delle femmine di allattare i piccoli per una sola volta al giorno, e per pochi minuti, è ammesso l’allattamento programmato.

18. E’ vietata la castrazione. 19. Lo svezzamento deve avere una durata di almeno 5 settimane ed i conigli possono essere

destinati al macello solo dopo il compimento della 14^ settimana di vita. 20. Il numero massimo di coniglie riporduttrici per ettaro è quello previsto dall’Allegato I del

presente disciplinare. 21. Le superfici minime di stabulazione per i conigli allevati a terra sono quelli previsti

dall’Allegato II.B C. STRUZZI

1. E’ previsto un periodo di conversione di 6 settimane 2. Il numero di capi per ettaro va stabilito in base alla ricerca dell’azoto nelle feci e nell’urina

così da non superare i 170kg di azoto per ettaro. Eventuali riduzioni ulteriori potranno essere richieste dall’organismo di controllo in base al carico di calpestio del fondo erboso.

3. Gli animali devono disporre di recinti della larghezza minima 15m e lunghezza minima 60m, Il terreno all’interno del recinto deve essere asciutto e con costante disponibilità di sassi, prevedere una zona con sabbia e per il resto essere inerbito.

4. Nel recinto deve essere sempre presente una zona d’ombra. 5. I pulcini devono essere allevati a terra con costante disponibilità di uscire all’aperto. La

lettiera del ricovero deve essere in materiale vegetale. 6. Ogni due anni i recinti vanno spostati su terreno che per almeno due anni non abbia

ospitato la stessa specie. 7. Alla rete si preferisce l’uso di corde resistenti ma elastiche per evitare eventuali traumi agli

animali. 8. Al di fuori del periodo di ovodeposizione in cui i recinti possono essere multipli per il resto

dell’anno è da prevedersi un recinto unico per la vita in branco degli animali adulti. 9. Il concentrato non può superare la percentuale di 25% di sostanza secca giornaliera. 10. La proporzione della fibra e del concentrato nella formula della razione per gli struzzi deve

essere del 75% e del 25% della sostanza secca. E’ consigliabile l’uso di erba medica (fresca e tritata in estate, essiccata in inverno). Con l’aumento delle ore di luce (in gennaio) è permesso un aumento della percentuale di orzo, fino ad un massimo del 10% per due (2) mesi. Un aumento della percentuale di mais è permesso nella fase finale di ingrasso, fino ad uno scarto massimo del 20% della sostanza secca.

11. L’eventuale ricorso ad aminoacidi di sintesi quali lisina e metionina nelle prime fasi di vita del pulcino sono da ritenersi fatti eccezionali a cui ricorrere solo su autorizzazione dell’organismo di controllo.

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12. Alla schiusa è ammesso come disinfettante l’uso di steramina qualora le prove sperimentali con olii essenziali dessero risultati non sufficienti.

13. Dovranno essere rispettate tutte le idonee condizioni di temperatura, umidità e ventilazione oltre che igieniche nei locali di incubazione.

14. La schiusa non può durare più di 36-48 ore. Il fondo dei cestelli della schiusa non deve essere scivoloso.

15. Per la profilassi e le cure veterinarie valgono le disposizioni previste dal presente disciplinare.

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DISCIPLINARE PER LA LAVORAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, IL CONDIZIONAMENTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI

AGRO-ALIMENTARI IFOAM ACCREDITED ITALIA INDICE 1. Principi generali....................................................................................................................... 44 2. Requisiti generali ........................................................................................................................ 45 3. Requisiti strutturali degli stabilimenti e degli impianti .......................................................... 45 4. Materie prime ed ingredienti ....................................................................................................... 46 5. Gestione del processo ........................................................................................................ 46

5.1 Requisiti gestionali .......................................................................................................... 46 5.2 Trasformazione e stoccaggio .......................................................................................... 46

6. Confezionamento .................................................................................................................... 47 7. Sistema documentale e tracciabilità........................................................................................ 48 8. Controllo degli infestanti.......................................................................................................... 48 9. Pulizia ed igiene ..................................................................................................................... 49 10. Etichettatura ........................................................................................................................ 49 11 Giustizia sociale .................................................................................................................. 50 ALLEGATO I ................................................................................................................................... 50

A. Additivi e dei coadiuvanti tecnologici consentiti .................................................................. 50 B. Agenti aromatizzanti............................................................................................................ 52 C. Acqua e sali......................................................................................................................... 52 D. Preparazioni di microrganismi per l’uso nella produzione alimentare ................................. 52 E. Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati ..... 53 F. Ingredienti di origine agricola non prodotti biologicamente ................................................. 53

ALLEGATO II. NORME PER LA VINIFICAZIONE.......................................................................... 54 Provenienza delle uve................................................................................................................. 54 Vendemmia................................................................................................................................. 54 Pigiatura e pressatura dell’uva.................................................................................................... 54 Macerazione del pigiato .............................................................................................................. 54 Sono consigliati ........................................................................................................................... 54 Illimpidimento dei mosti............................................................................................................... 54 Aumento del contenuto alcolico naturale .................................................................................... 55 Correzione dell’acidità................................................................................................................. 55 Fermentazione alcolica e malo-lattica......................................................................................... 55 Solfitaggio ................................................................................................................................... 55 Conservazione ............................................................................................................................ 55 Additivi e tecniche utilizzabili durante la conservazione.............................................................. 55 Confezionamento........................................................................................................................ 55 Chiarificazione e filtrazione ......................................................................................................... 56 Stabilizzazione ............................................................................................................................ 56 Trattamento al confezionamento................................................................................................. 56 Chiusura...................................................................................................................................... 56

1. Principi generali

1.1 Le attività di lavorazione e di trasformazione dei prodotti da agricoltura biologica devono

mettere a disposizione del consumatore alimenti di elevata qualità organolettica e nutrizionale e garantire ai produttori modalità di commercializzazione che non compromettano l’integrità delle produzioni.

1.2 I prodotti da agricoltura biologica, freschi e trasformati, destinati all’alimentazione umana devono essere ottenuti nel rispetto delle seguenti linee guida.

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1.3 La contaminazione OGM di un prodotto biologico, dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà dell’operatore, comporta la modifica dello status biologico dell’azienda e/o del prodotto.

2. Requisiti generali 2.1 Per quanto riguarda gli aspetti relativi ad igiene e sicurezza alimentare, tutela della salute,

requisiti di responsabilità etica e sociale e sicurezza sul lavoro, sono considerate sufficienti le disposizioni normative di legge assoggettate alla vigilanza e controllo pubblico qualora presenti ed applicate in equivalenti agli standard di legge della Comunità Europea.

2.2 In ogni caso, particolare attenzione dovrà essere dedicata affinché non si verifichino contaminazioni tra produzioni da agricoltura biologica e convenzionali ottenute nella stessa unità produttiva.

2.3 Al momento dell’ingresso nel circuito di produzione biologica le unità di trasformazione e di condizionamento devono presentare all’Organismo di Controllo una notifica di produzione con allegati, oltre ai dati generali riferibili all’attività: - Individuazione e descrizione della/e unità produttive, dei flussi di produzione e delle

attrezzature utilizzate in ogni fase del processo produttivo, compreso lo stoccaggio e la commercializzazione;

- la descrizione delle misure precauzionali che si intendono adottare per garantire l’applicazione e il rispetto delle presenti linee guida, ed in particolare le misure per assicurare la separazione tra i cicli produttivi bio e quelli convenzionali

2.4 Le unità di trasformazione e di condizionamento devono adottare tecniche di lavorazione tali da garantire, oltre al mantenimento di elevati standard qualitativi, l’integrità e la sicurezza dei prodotti. Tutte le operazioni devono essere svolte nel rispetto delle buone pratiche igieniche (Codex, GMP, HACCP) ed in osservanza delle norme di riferimento vigenti in materia di igiene dei prodotti alimentari.

2.5 Le unità di trasformazione e di condizionamento devono individuare potenziali fonti di contaminazione e inquinamento dei prodotti lavorati e attuare adeguate misure di monitoraggio e di controllo, incluse l’adozione di un piano di pulizia e di sanificazione di ambienti, attrezzature e utensili utilizzati come pure di un piano di controllo degli animali infestanti.

2.6 L’alimento biologico deve essere di elevata qualità, sicuro per il consumatore ed esente da sostanze utilizzate per la pulizia, la disinfezione e la sanitizzazione degli ambienti di lavorazione, in particolare dovrà presentare caratteristiche rientranti nei limiti indicati nella tabella in allegato (allegato 1).

2.7 I prodotti trasformati biologici devono essere ottenuti esclusivamente a partire da materie prime di origine agricola ottenute in conformità alle presenti norme e/o certificate conformi a standard accreditati IFOAM.

2.8 L’impiego di additivi e coadiuvanti tecnologici è ammesso al solo fine di conservare e mantenere la qualità ed il valore nutrizionale del prodotto oltre a rendere efficace il processo di trasformazione e a garantirne la sicurezza per il consumatore.

2.9 L’attività di trasformazione e di condizionamento deve garantire e mantenere un efficace sistema documentale di controllo e adeguate registrazioni.

2.10 L’attività di trasformazione deve garantire il rispetto delle vigenti norme comunitari e nazionali in materia di raccolta, trasporto, deposito, manipolazione, trasformazione e eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, al fine di evitare ogni rischio per la salute pubblica e della salute degli animali.

3. Requisiti strutturali degli stabilimenti e degli impianti 3.1 Le unità di trasformazione e di condizionamento devono rispettare le disposizioni normative

cogenti inerenti l’igiene delle produzioni alimentari ed i requisiti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro oltre ad incorporare nella gestione requisiti di responsabilità etica e sociale.

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3.2 Le unità di trasformazione e condizionamento, ove necessario, devono essere dotate di procedure per lo stoccaggio, trattamento e gestione dei reflui in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione dell'inquinamento, come pure di un adeguato sistema di registrazioni.

3.3 I fabbricati, le attrezzature e gli impianti devono essere mantenuti e condotti in maniera tale da proteggere gli alimenti da contaminazioni e/o alterazioni.

3.4 Gli impianti e le attrezzature a contatto con gli alimenti devono adottare soluzioni tecnologiche e materiali conformi alle normative vigenti ed essere concepiti per favorire adeguati interventi di manutenzione e di pulizia onde evitare la contaminazione degli alimenti.

4. Materie prime ed ingredienti 4.1 Gli ingredienti utilizzati nella produzione di alimenti biologici devono essere di origine

biologica, ad eccezione degli additivi, dei coadiuvanti tecnologici e degli ingredienti di origine non biologica riportati negli allegati.

4.2 L’acqua e il sale possono essere utilizzati come ingredienti e non sono inclusi nei calcoli della percentuale degli ingredienti biologici.

4.3 Tutti gli enzimi, i fermenti e le colture starter impiegati nella produzione, così come altri prodotti di origine microbica, devono essere ottenuti su substrati di origine biologica e mantenuti in condizioni di vitalità su substrati composti da ingredienti biologici e dalle sostanze indicate negli allegati, se disponibili.

4.4 E’ vietato l’utilizzo di ingredienti o coadiuvanti tecnologici costituiti, contenenti e/o derivati da OGM. Al fine di verificare che gli ingredienti, coadiuvanti tecnologici ed additivi non derivino da OGM, si dovrà risalire nella catena biologica fino a rintracciarne l’organismo originario.

4.5 Sono ammessi esclusivamente gli additivi ed i coadiuvanti tecnologici indicati negli allegati 4.6 E’ ammesso l’utilizzo di minerali, vitamine ed altri ingredienti similari isolati esclusivamente

nel caso in cui il loro impiego sia richiesto obbligatoriamente per legge o la loro presenza sia dimostrata necessaria a contrastare gravi carenze della dieta o nutrizionali e/o fenomeni di intolleranza alimentari.

5. Gestione del processo 5.1 Requisiti gestionali 5.1.1 E’ammesso che presso la stessa unità possano essere lavorati e trasformati prodotti

ottenuti con metodi di produzione non biologica a condizione che: a) siano disponibili locali o aree distinte o separate, opportunamente identificate, per la conservazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti da agricoltura biologica; b) le operazioni siano eseguite in cicli completi e separati nel tempo e/o nello spazio da operazioni effettuate su prodotti non biologici e attuando tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto biologico. c) i prodotti biologici siano chiaramente identificati nel corso dell’intero processo in maniera tale da prevenire il contatto e la mescolanza con i prodotti non biologici; d) in fase di commercializzazione, qualora si renda necessario il trasporto promiscuo, questo venga effettuato esclusivamente con prodotti confezionati, etichettati ed opportunamente separati; e) la data delle operazioni di lavorazione sia comunicata tempestivamente all’Organismo di Controllo e comunque prima del loro inizio.

5.2 Trasformazione e stoccaggio 5.2.1 Le attività di trasformazione e di condizionamento devono rispettare le disposizioni

normative cogenti inerenti l’igiene delle produzioni alimentari e quelle specifiche di settore relative alle produzioni in oggetto.

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5.2.2 L’alimento biologico deve essere prodotto mediante l’applicazione di procedure e tecnologie di lavorazione basate su metodi biologici, fisici e meccanici e in maniera tale da mantenere inalterate le proprietà di ciascun ingrediente e del prodotto finito. Le attrezzature per la filtrazione non devono contenere amianto, o utilizzare tecniche o sostanze che possano influire negativamente sul prodotto. E’ consentito un uso limitato di tecniche di filtrazione che reagiscano chimicamente con gli alimenti biologici o li modifichino su base molecolare. Sono ammessi tutti i trattamenti fisici di chiarificazione (come la centrifugazione, la filtrazione, ecc.). E’ ammesso l’uso dei seguenti coadiuvanti di chiarificazione: caseinato di potassio, bentonite, gelatina in scaglie o polvere, ossidi di silicio, albumina d’uovo e isinglass. E’ vietato l’uso dei seguenti prodotti: polivinil-poli-pirolidone (PVPP) insolubile, sangue defibrinato in polvere, carbone animale o vegetale.

5.2.3 Per quanto possibile sotto il profilo tecnologico e della sicurezza alimentare, i prodotti biologici devono essere lavorati in maniera tale da mantenere integro il loro valore nutrizionale e le loro caratteristiche sensoriali.

5.2.4 Qualsiasi additivo, coadiuvante tecnologico, o qualsiasi altra sostanza che possa reagire o modificare gli alimenti biologici, dovrà essere conforme ai requisiti previsti dalle presente norme e compreso nello specifico allegato.

5.2.5 Il processo di estrazione deve avvenire solo mediante uso di solventi quali l’acqua, l’etanolo, gli oli vegetali e animali, l’aceto, l’anidride carbonica e l’azoto.

5.2.6 E’ vietato l’irradiamento. 5.2.7 Sono ammesse le seguenti procedure di conservazione:

a. controllo delle temperature b. cottura, pastorizzazione e sterilizzazione con il calore; c. essiccamento; d. salagione; e. affumicamento; f. utilizzo di olii e grassi; utilizzo di zuccheri; utilizzo di aceto; g. utilizzo di acido lattico; h. utilizzo di anidride solforosa e suoi derivati (limitatamente al vino) i. atmosfera controllata e modificata (C02, 02, 03, N2); j. concentrazione con il calore e sotto vuoto; crioconcentrazione; k. concentrazione per membrana; creazione del vuoto; l. raggi UV

5.2.8 Sono consentite le seguenti condizioni di stoccaggio: a. atmosfera controllata b. controllo delle temperature c. regolazione dell’umidità e della ventilazione

6. Confezionamento 6.1 L’attività di confezionamento degli alimenti biologici deve garantire il minimo impatto sui

prodotti e sull’ambiente. 6.2 Ove possibile, si deve evitare l’utilizzo di materiali e modalità di confezionamento inutili. 6.3 Per il confezionamento dei prodotti biologici sono ammessi tutte le modalità e i materiali

consentiti dalla legislazione vigente. Gli imballaggi e i materiali di confezionamento devono essere nuovi e/o puliti ed esenti da contaminanti.

6.4 E’ raccomandato l’utilizzo di materiali riutilizzabili, riciclabili, riciclati e biodegradabili. Nel caso dei contenitori riutilizzabili, questi devono essere costruiti con materiali non assorbenti, mantenuti in buone condizioni, puliti ed esenti da qualsiasi residuo indesiderato o contaminazione.

6.5 I materiali di confezionamento non devono influenzare negativamente le caratteristiche sensoriali dei prodotti o trasmettere a questi sostanze che ne compromettano l'integrità o, pericolose per la salute dei consumatori.

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6.6 I materiali di confezionamento e i contenitori per lo stoccaggio o le cassette che contengano fungicidi sintetici, conservanti o fumiganti sono vietati.

6.7 I materiali usati per il confezionamento e gli imballaggi devono essere conservati in maniera adeguata al riparo da qualsiasi fonte di contaminazione. La conservazione deve avvenire in un luogo non umido, pulito e sottoposto a monitoraggio periodico degli infestanti.

7. Sistema documentale e tracciabilità 7.1 L’unità di trasformazione deve rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in

materia di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni alimentari. 7.2 L’unità di trasformazione deve predisporre e mantenere un sistema documentale che

consenta di registrare tutte le informazioni relative alle materie prime, alle attività di trasformazione ed ai prodotti finiti e in particolare: a) l’origine, la natura e le quantità degli ingredienti, additivi e coadiuvanti di fabbricazione

presi in carico dall’unità; b) la composizione dei prodotti trasformati; c) l’origine, la natura e la quantità dei prodotti agricoli biologici che l’unità ha preso in

carico; d) la natura, le quantità e i destinatari dei prodotti ottenuti in conformità alle presenti

norme; 8. Controllo degli infestanti 8.1 Gli alimenti biologici devono essere protetti dall’azione degli animali infestanti attraverso

l’adozione di accorgimenti strutturali, meccanici e mediante l’applicazione di buone pratiche che comprendano misure di pulizia e di sanificazione e che escludano l’utilizzo di trattamenti chimici o di irradiazione.

8.2 L'unità di trasformazione e di condizionamento deve mettere a punto un piano per la prevenzione ed il controllo degli animali infestanti documentante le tecniche adottate, le procedure, l’attività di monitoraggio e le registrazioni (date di intervento o di installazione, quantitativi, prodotti, etc.) anche in conformità a quanto previsto dalle normative in vigore.

8.3 Per il controllo degli animali infestanti l’operatore dovrà utilizzare i seguenti metodi in ordine di priorità: a. metodi preventivi (es.: distruzione ed eliminazione dell’habitat, vie di accesso agli

edifici) b. metodi meccanici, fisici e biologici c. sostanze previste nell’Allegato II del Disciplinare per la produzione vegetale IFOAM

ACCREDITED ITALIA d. trappole a feromone o a cattura Gli interventi di controllo diretti con sostanze attive devono essere considerati come l'ultima risorsa disponibile.

8.4 Si consiglia l’utilizzo di barriere fisiche, suoni, ultrasuoni, raggi UV e trappole (comprese le trappole ormonali e le trappole fisse con esche) la cui azione è basata sul criterio di esclusione, il controllo delle temperature, l’utilizzo di gas per l’atmosfera controllata, le fumigazioni e la Terra di Diatomea.

8.5 E’ ammessa l'irrorazione con le sostanze attive elencate all'Allegato II del Disciplinare per la produzione vegetale IFOAM ACCREDITED ITALIA (Prodotti per la difesa), purché i formulati commerciali siano specificatamente registrati per il controllo degli insetti in post-raccolta. In ogni caso, prima di qualsiasi intervento, è necessario verificare la presenza degli insetti o di altri animali attraverso trappole cromotropiche, luminose o a feromoni o con esche.

8.6 Sono vietati: a. l’uso di pesticidi non compresi nell’Allegato II del Disciplinare per la produzione vegetale

IFOAM ACCREDITED ITALIA

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b. la fumigazione con ossido di etilene, bromuro di metile, fosfato di alluminio, o altre sostanze non indicate nell’Allegato II del Disciplinare per la produzione vegetale IFOAM ACCREDITED ITALIA

c. l’applicazione delle radiazioni ionizzanti 8.7 Qualora si utilizzino trappole rodenticide con sostanze non ammesse, queste ultime non

devono entrare in contatto con i prodotti biologici e devono essere poste in luoghi in cui non vi siano rischi di contaminazione per gli stessi. L’uso diretto o l’applicazione di un metodo o di un materiale proibito rende infatti il prodotto non certificabile.

8.8 L’applicazione di sostanze non ammesse su attrezzature ed edifici non compromette lo status di biologico del prodotto che viene in essi lavorato o manipolato. In questo caso però, l’operatore dovrà prendere le necessarie precauzioni per prevenire la contaminazione del prodotto, incluso la sua rimozione dai locali di lavorazione e di stoccaggio prima dei trattamenti, e l’adozione di adeguate misure per la decontaminazione degli ambienti e delle attrezzature trattate.

8.9 Qualsiasi sostanza utilizzata per il controllo degli animali infestanti deve essere etichettata e conservata in un locale/dispositivo separato per escludere ogni possibilità di contatto con i prodotti biologici.

9. Pulizia ed igiene 9.1 Gli edifici, gli impianti e le attrezzature devono essere progettati in maniera tale da

prevenire la contaminazione dei prodotti biologici a seguito delle attività di pulizia e sanitizzazione.

9.2 L'unità di trasformazione e di condizionamento deve mettere a punto un piano per la gestione delle operazioni di pulizia e di sanitizzazione al fine di prevenire la contaminazione dell’alimento e delle superfici di contatto da parte di sostanze vietate, ingredienti non biologici, infestanti, organismi patogeni, e materiali estranei. Tale piano deve documentare le tecniche adottate, le procedure, l’attività di monitoraggio e le registrazioni effettuate.

9.3 Al fine di prevenire la contaminazione microbica, è consigliato l’utilizzo di mezzi fisici e meccanici, quali il calore secco, il calore umido, misure di esclusione, e altre metodiche di tipo non chimico. Sono ammessi, quali prodotti per la pulizia e la sanitizzazione, solo l’acqua e le sostanze rispondenti alle caratteristiche indicate al punto 9.5 del presente disciplinare.

9.4 La detergenza e la sanitizzazione delle zone di produzione, degli impianti e delle attrezzature deve combinare l’ottenimento del massimo livello di igiene con il minimo impatto sull’ambiente.

9.5 Possono essere utilizzati detergenti, disinfettanti ed agenti sanitizzanti approvati dalla normativa per l’uso. negli stabilimenti alimentari. Nell’uso di tali prodotti devono essere messe in atto adeguate procedure che garantiscano che i residui non permangano sulle superfici di contatto. È vietato l’utilizzo di detergenti, disinfettanti ed agenti sanitizzanti persistenti e/o cancerogeni.

10. Etichettatura 10.1 I prodotti agricoli e le derrate alimentari possono essere venduti e qualificati con il marchio

“IFOAM Accredited” solo se: a. è ottenuto conformemente al presente disciplinare (o ad altri ritenuti equivalenti) b. almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola (acqua e sale aggiunti non devono

entrare nel calcolo) del prodotto è o proviene da prodotti conformi ai disciplinari IFOAM Accredited Italia (o ad altri ritenuti equivalenti);

c. tutti gli altri ingredienti di origine agricola sono indicati nell’allegato del presente disciplinare;

d. il prodotto contiene soltanto sostanze elencate nell’allegato come ingredienti di origine non agricola;

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e. il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti non ammessi dalle presenti norme;

f. il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti radiazioni ionizzanti;

g. non sono stati utilizzati microrganismi o preparazioni a base di microrganismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220/CEE;

h. la materia prima (ingrediente) “da agricoltura biologica” non è stata miscelata con la medesima sostanza di tipo convenzionale.

10.2 Nell’etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica devono, comunque, essere applicate tutte le disposizioni legislative che disciplinano l’etichettatura dei prodotti alimentari (D.L. 27 gennaio 1992, n° 109 – Attuazione delle direttive 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).

10.3 Nell'etichettatura, inoltre, non è possibile fare riferimento al fatto che si tratta di prodotti "OGM-free" o esenti da OGM.

10.4 Le etichette devono riportare la ragione sociale dell'operatore controllato responsabile della commercializzazione del prodotto.

10.5 Tutti gli ingredienti di un prodotto multi-ingrediente devono essere elencati in ordine di peso (%). Deve risultare chiaro quali ingredienti sono di origine biologica certificata e quali non lo sono. Tutti gli additivi devono essere indicati con il loro nome completo. Se le erbe e/o le spezie costituiscono meno del 2% del peso totale del prodotto, possono essere indicate come “spezie” e “erbe” senza bisogno di dichiarare il contenuto percentuale.

11. Giustizia sociale 11.1 La giustizia e i diritti sociali sono parte integrante delle attività connesse all’agricoltura

biologica. 11.2 L’operatore è tenuto a rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di

diritto e di sicurezza sul lavoro nonché norme a carattere internazionale (ILO International Labour Organization e UN Charter of Rights for Children)

11.3 Tutti i lavoratori devono avere uguale opportunità indipendentemente dalla nazionalità, dal sesso, dalla razza e dal credo religioso.

11.4 Tutti i lavoratori debbono avere pari opportunità in termini di orario, retribuzione, libertà di associazione.

11.5 Tutti i lavoratori devono godere dei benefici basilari quali la maternità, la malattia, adeguati periodi di riposo dal lavoro e i contribuiti previdenziali previsti dalla normativa vigente.

11.6 Non ci debbono essere costrizioni di sorta verso i lavoratori e le retribuzioni debbono essere contrattate e non essere discriminatorie.

11.7 Le condizioni di lavoro non debbono arrecare danno fisico o psichico ai lavoratori. 11.8 È vietato il lavoro minorile. I giovani possono effettuare esperienze di lavoro presso

l’azienda familiare purché la loro attività: - non sia pericolosa o dannosa per la salute e la sicurezza - sia supervisionata da un adulto. - non comprometta il diritto all’educazione scolastica, lo sviluppo morale, sociale e fisico.

11.9 Nel caso in cui la produzione sia ottenuta in violazione dei diritti umani, dei principi di giustizia sociale, di diritto e sicurezza sul lavoro e di tutto quanto prescritto nel presente paragrafo il prodotto non può essere certificato ai sensi del presente disciplinare.

ALLEGATO I A Additivi e dei coadiuvanti tecnologici consentiti

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Denominazione Prodotto Descrizione Additivi = A

Coadiuvante tecnologico

C.T.

Condizioni d’uso Limitazioni/note

E 170 Carbonato di calcio A /C.T. E 181 Tannino C.T. Solo nel vino E 184 Acido tannico C.T. Coadiuvante per la filtrazione nel

vino E 220 Biossido di zolfo A Solo nel vino E 224 Metabisolfito di

potassio A Solo nel vino

E 270 Acido lattico A /C.T. E 290 Anidride carbonica A /C.T. E 296 Acido l-malico A /C.T. E 300 Acido ascorbico A E 306 Tocoferoli, concentrati

naturali in miscela A Antiossidante per grassi e oli

E 322 lecitina A /C.T. E 330 Acido citrico A /C.T. E 331 Sodio Citrato A E 333 Calcio citrato A E 334 Acido tartarico A /C.T. Solo nel vino E 335 Tartrato di sodio A /C.T. E 336 Tartrato di potassio A /C.T. E 341 Fosfato monocalcico A Agente lievitante per farina

fermentante E 342 Ammonio fosfato A Limitato a 0,3 g/l nel vino E 400 Acido alginico A E 401 Sodio alginato A E 402 Potassio alginato A E 406 Agar A E 407 Carragenina A E 410 Farina di semi di

carrube A

E 412 Farina di semi di guar A E 413 Gomma adragante A E 414 Gomma arabica A Solo per prodotti di latte, prodotti

grassi, uova, dolci e pasticceria E 415 Gomma xanthan A Solo, grasso,frutta, verdure, torte e

biscotti E 440 Pectina A Non modificata E 500 Carbonato di sodio A /C.T. E 501 Carbonato di potassio A /C.T. E 503 Carbonato di ammonio A Solo per prodotti da cereali,

confetture, torte e biscotti E 504 Carbonato di magnesio A Solo nel vino E 508 Cloruro di potassio A E 509 Cloruro di calcio A /C.T. E 511 Cloruro di magnesio A /C.T. Solo per prodotti a base di soia E 513 Acido solforico C.T. Aggiustamento del pH nel corso

della lavorazione dello zucchero E 516 Solfato di calcio A Per i prodotti di soia, la pasticceria e

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Denominazione Prodotto Descrizione Additivi = A

Coadiuvante tecnologico

C.T.

Condizioni d’uso Limitazioni/note

nei lieviti per la panetteria E 517 Ammonio solfato A Solo nel vino, limitato a 0,3g/l E 524 Idrossido di sodio A /C.T. Per la lavorazione dello zucchero e

per il trattamento superficiale dei prodotti da forno

E 526 Idrossido di calcio A /C.T. Additivo alimentare per le tortilla di farina di mais

E 551 Biossido di silicio (amorfo)

C.T. Per il vino, la lavorazione della frutta e della verdura

E 553 Talco C.T. E 901 Cera d’api C.T. E 903 Cera di carrube C.T. E 938 Argon A E 941 Azoto A /C.T. E 948 Ossigeno A /C.T. Carbone attivo C.T. Bentonite C.T. Solo per prodotti di frutta e verdura Caseina C.T. Solo per il vino Cuore di diatomee C.T. Solo per i prodotti dolciari e il vino Albume bianco d’uovo C.T. Solo per il vino Etanolo C.T. Solvente Gelatina C.T. Solo per il vino, la frutta e la verdura Isinglass C.T. Solo per il vino Caolino C.T. Perlite C.T. Preparati di corteccia C.T. Solo per lo zucchero B. Agenti aromatizzanti

• Sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della Direttiva 88/388/CEE ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 lettera d) e paragrafo 2 della stessa direttiva, inclusi gli oli volatili (essenziali) prodotti mediante uso di solventi quali l’olio, l’acqua, l’etanolo, l’anidride carbonica e mediante procedimenti meccanici e fisici.

• Aroma naturale di fumo.

C. Acqua e sali • Acqua potabile • Sale (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzato

nella fabbricazione degli alimenti. D. Preparazioni di microrganismi per l’uso nella produzione alimentare

Le preparazioni a base di microrganismi normalmente impiegate nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microrganismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

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E. Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati sono autorizzati soltanto se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

F. Ingredienti di origine agricola non prodotti biologicamente

Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi ammessi dal presente disciplinare

F.1 Frutti e semi commestibili − Ghiande Quercus spp − Noci di cola Cola acuminata − Uva spina Ribes crispa − Frutti della passione Passiflora edulis − Lamponi (essiccati) Rubus idaeus − Ribes rosso (essiccato) Ribes rubrum

F.2 Spezie ed erbe commestibili − Pepe (del Perù) Schinus molle L. − Semi di rafano Armoracia rusticata − Alpinia o galanga minore Alpinia officinarum − Fiori di cartamo Carthamus tinctorius − Crescione acquatico Nasturtium officinale

F.3 Prodotti vari: Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali.

F.4 Prodotti vegetali trattati mediante processi ammessi dal presente disciplinare.

F.4.1 Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da: − Cacao Theobroma cacao − Cocco Cocos nucifera − Olivo Olea europaea − Girasole Helianthus annus − Palma Elaeis guineensis − Colza Brassica napus, rapa − Cartamo Carthamus tinctorius − Sesamo Sesamum indicum − Soia Glycine max

F.4.2 I seguenti zuccheri; fecola ed amido e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi: − Fruttosio − Cialde di riso − Sfoglie di pane azzimo − Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato

F.4.3. Prodotti vari − Proteina di piselli Pisum spp. − Rhum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero

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− Kirsch preparato a base di frutti e sostanze aromatiche ammesse dal presente disciplinare

F.5 Prodotti di origine animale − Organismi acquatici, diversi da prodotti dell’acquacoltura, autorizzati nella preparazione di

prodotti alimentari tradizionali − Gelatina − Siero di latte disidratato “herasuola”

ALLEGATO II. NORME PER LA VINIFICAZIONE Nel processo di vinificazione è ammesso solo l’impiego degli additivi e dei coadiuvanti tecnologici elencati nella lista positiva dell’allegato I del presente disciplinare. Tutte le pratiche e l’impiego di prodotti non esplicitamente citati sono da considerarsi vietati dal presente disciplinare. Provenienza delle uve Per ottenere vini biologici certificabili secondo il presente disciplinare è necessario partire da uve provenienti certificate IFOAM Accredited. È ammesso l’impiego di uve provenienti da vigneti condotti secondo il metodo biologico e certificati secondo il Reg.CE 2092/91, sino al 31/12/09. Vendemmia Le uve ottenute debbono essere condizionate in maniera tale da non comprometterne la qualità durante le fasi di raccolta. La vendemmia deve essere effettuata a mano con cernita in vigna dei grappoli guasti Il trasporto in cantina deve essere sollecito per evitare fermentazioni indesiderate ed effettuato in cassette, ceste e cassoni di limitata altezza. È ammessa la raccolta meccanica nel rispetto delle precauzioni sopra riportate. Pigiatura e pressatura dell’uva È vietato il ricorso a presse continue di vecchia concezione (es. doppia elica, elevata pressione di esercizio). Macerazione del pigiato Sezione 1.02 Sono consigliati − il controllo termico della macerazione per evitare arresti di fermentazione o sviluppi microbici

indesiderati; − L’ossigenazione dei mosti durante la macerazione per favorire le attività microbiche e la

stabilizzazione del colore; E’ ammesso l’impiego dei tannini Illimpidimento dei mosti Sono consigliate tutte le pratiche fisiche che non prevedano l’uso di solforosa: − illimpidimento statico a freddo; − illimpidimento dinamico con decanter; − centrifuga; − filtri; flottatori L’iperossigenazione dei mosti per aumentare la stabilità dei vini bianchi è vivamente consigliata; AMMESSO È ammesso l’utilizzo dei seguenti coadiuvanti di chiarificazione:

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− E 551 biossido di silicio, − gelatina in scaglie o polvere, − caseinato di potassio, − albumina d’uovo;

L’uso del carbone attivo solo nei casi di reale necessità (es. su mosti ottenuti dalla vinificazione in bianco di uve rosse); Aumento del contenuto alcolico naturale È consentito esclusivamente il taglio, la selezione delle uve, il diradamento delle uve ecc.; e le tecniche di autoarricchimento mediante concentrazione a temperature inferiori a 35°C di mosti aziendali o altri mosti conformi al presente disciplinare. È ammesso l’impiego di mosti provenienti da uve ottenute da vigneti condotti secondo il metodo biologico e certificati secondo il Reg.CE 2092/91, sino al 31/12/09. Correzione dell’acidità Sono consentiti trattamenti disacidificanti con tartrato di potassio e carbonato di calcio. È consentito il trattamento acidificante con acido tartarico. Fermentazione alcolica e malo-lattica Sono consigliati:

− Preparazione “pie de cuve”; − Innesco della fermentazione con aggiunta di mosti diversi già in attiva fermentazione; − Ossigenazione del mosto per favorire la moltiplicazione delle cellule del lievito; − Fermentazione senza uso di additivi e coadiuvanti tecnologici.

Sono ammessi − Uso di lieviti naturalmente presenti nel mosto d’uva; − Colture di lievito selezionato purché non ottenuto da OGM; − Uso dei seguenti nutrimenti per lieviti: fosfato biammonico,

• ammonio solfato (max 0.3 g/lit) • ammonio fosfato (max 0.3 g/lit)

− La fermentazione in presenza di coadiuvanti di chiarificazione ammessi. È vietato l’utilizzo di lieviti e di colture di batteri lattici derivanti da OGM. Solfitaggio Per il solfitaggio è ammesso l’impiego di:

• biossido di zolfo • metabisolfito di potassio

fino ad una concentrazione massima nel prodotto finito non superiore a 100 mg/l di SO2 totale Conservazione I locali adibiti alla vinificazione e alla conservazione del vino e tutte le attrezzature coinvolte nei processi di vinificazione devono poter essere perfettamente detersi e sanitizzati. È consigliato l’uso di botti in legno, contenitori in acciaio inox e, in generale costituiti da materiali per alimenti. Additivi e tecniche utilizzabili durante la conservazione Durante la conservazione è previsto esclusivamente: l’impiego di:

• l’anidride carbonica, • l’azoto, • miscele di anidride carbonica, azoto e argon; • il controllo delle temperature che devono mantenersi inferiori ai 15°C;

Confezionamento È consigliato esclusivamente il taglio con vini ottenuti conformante al presente disciplinare.

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È ammesso l’impiego di vini provenienti da uve ottenute da vigneti condotti secondo il metodo biologico e certificati secondo il Reg.CE 2092/91, sino al 31/12/09. Chiarificazione e filtrazione È consigliata la conservazione prolungata Sono ammessi tutti i trattamenti fisici che consentano l’ottenimento della limpidità: centrifugazione, filtrazione ecc. Sono ammessi i coadiuvanti di chiarificazione indicati nell’allegato I. Stabilizzazione È consigliato l’ottenimento naturale della stabilità per mezzo di una conservazione prolungata sulle fecce di fermentazione e per mezzo della fermentazione malo-lattica sistematicamente provocata. È ammessa:

• La refrigerazione artificiale del vino; • La filtrazione con filtri a membrana (microfiltrazione) a flusso frontale o tangenziale;

Trattamento al confezionamento È consigliato

• Il confezionamento in ambiente asettico con saturazione del vino con gas inerti (quelli citati precedentemente);

• Impianto di imbottigliamento con pre-evacuazione dell’aria dal contenitore. È ammesso l’impiego di

• L’aggiunta di acido citrico, • acido ascorbico (purché non provenienti da OGM)

Chiusura È consigliato l’impiego di tappi in sughero, non sottoposti a lavaggi con cloro, di colore naturale e non sottoposti a sbiancatura o colorati. Sono ammessi

• Chiusure di metallo a corona o a vite; • Tappi in sughero agglomerati purché la parte a contatto con il vino sia in sughero naturale e

di spessore non inferiore a 5mm; • Tappi in materiale polimerico.

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REGOLAMENTO PER L’USO DEL MARCHIO COLLETTIVO REGISTRATO “GARANZIA BIOLOGICO AMAB” Premesso che: • l’AMAB è un’associazione costituita tra agricoltori che adottano le tecniche di coltivazione

biologica e/o biodinamica, con sede a Senigallia (AN) in via F.lli Bandiera n° 61; • l’AMAB è titolare piena ed esclusiva del marchio collettivo registrato GARANZIA BIOLOGICO

AMAB (in seguito denominato anche “Marchio”), di cui alla domanda di brevetto depositata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma-Uff. prov. di Ancona in data 08.10.1997 con il n° AN97C000184, inerente la produzione ed il commercio dei prodotti di natura biologica indicati nelle classi 5-22-23-24-25-29-30-31-32-33, nonché i servizi della classe 41;

• ai sensi dell’art. 2 del R.D. 21.06.1942 n° 929 e successive modificazioni ed integrazioni il marchio suddetto può essere concesso in uso a produttori, trasformatori e commercianti che rispettano le norme previste dal regolamento per l’uso del Marchio;

• l’AMAB ha demandato la concessione in uso del marchio collettivo Garanzia Biologico AMAB all’Istituto Mediterraneo di Certificazione srl - IMC, demandando anche le attività di controllo e certificazione relative all’uso del detto Marchio;

• si rende opportuno modificare le attuali norme regolamentari che disciplinano l’uso del Marchio e che sono allegate alla menzionata domanda di brevetto.

Il Consiglio Direttivo dell’AMAB emana il presente regolamento per l’uso del marchio collettivo GARANZIA BIOLOGICO AMAB rappresentato dal seguente logo:

Questo regolamento annulla e sostituisce, a decorrere dalla data di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, qualsiasi altro precedente. 1. IMC è competente in via esclusiva a concedere l’uso del marchio collettivo registrato

GARANZIA BIOLOGICO AMAB ed a rilasciare la certificazione secondo il collegato disciplinare.

2. Per ottenere il diritto all’uso del marchio collettivo registrato GARANZIA BIOLOGICO AMAB, è necessario rispettare le presenti norme e quelle eventuali ulteriori fissate dall’organismo di controllo..

3. La licenza d’uso del marchio, stante la natura dello stesso, deve intendersi concessa senza diritto di esclusiva. L’uso del marchio non è ulteriormente cedibile da parte del concessionario, ne da questo possono essere concessi sub-usi, nemmeno parziali.

4. Il concessionario deve produrre e trasformare i prodotti destinati ad essere contrassegnati con il marchio collettivo registrato GARANZIA BIOLOGICO AMAB rispettando gli standards tecnici e qualitativi collegati con il marchio stesso ed indicati nel relativo disciplinare di produzione. Il mancato rispetto degli standards suddetti può essere motivo di ritiro della licenza d’uso del marchio.

5. La concedente ha demandato il controllo tecnico e qualitativo sulle attività del concessionario che ineriscono l’utilizzo del marchio collettivo GARANZIA BIOLOGICO AMAB ad IMC. Il concessionario deve quindi assoggettarsi ai rispettivi sistemi di controllo e certificazione secondo il predetto disciplinare di produzione del marchio, sostenendone i relativi costi.

6. In considerazione degli oneri derivanti dalla gestione e dall’attività di valorizzazione del marchio, la concessione della licenza d’uso del medesimo comporta a carico del concessionario l’obbligo di corrispondere una royalty compresa tra uno e dieci per mille,

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calcolata sul fatturato derivante dalla commercializzazione dei prodotti e dei servizi contrassegnati con il marchio. (*)

7. La licenza d’uso del marchio dura sino a rinuncia del concessionario, ovvero revoca da parte di IMC.

8. Il concessionario deve: - utilizzare il marchio per contraddistinguere prodotti e servizi per i quali è stata richiesta la

registrazione del medesimo; - ritirare immediatamente dal commercio quei prodotti che non rispettano i necessari requisiti

di qualità; - cessare di utilizzare il marchio al momento in cui l’uso verrà rinunciato o revocato; - provvedere, contestualmente alla rinuncia o revoca dell’uso del marchio, a cancellare

qualsiasi indicazione sulla propria carta intestata e su ogni altro materiale in cui si faccia riferimento al marchio;

- non utilizzare, successivamente alla rinuncia o revoca dell’uso del marchio, qualsiasi ditta, denominazione o ragione sociale in segno o marchio uguale o confondibile con il marchio collettivo registrato GARANZIA BIOLOGICO AMAB, ovvero comunque suscettibile di provocare inganno o confusione nel pubblico dei consumatori;

- attenersi a tutte le disposizioni che verranno rispettivamente impartite da IMC. (*) L’obbligo di corrispondere alla concedente le royalties è temporaneamente sospeso a seguito della delibera del Consiglio Direttivo dell’AMAB del 23.03.99 MANUALE GRAFICO DEL MARCHIO COLLETTIVO REGISTRATO “GARANZIA BIOLOGICO AMAB” 1. OGGETTO Il presente manuale grafico definisce le modalità d’uso del marchio “Garanzia Biologico AMAB” di proprietà dell’AMAB con sede a Senigallia (AN) – Italia – in Via F.lli Bandiera n° 61. Per la protezione nell’ambito del territorio italiano, il marchio “Garanzia Biologico AMAB” è depositato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma – Ufficio Provinciale di Ancona, con il n° 00802263 del 08.10.97 (servizi appartenenti alla classe 5 relativa alle sostanze dietetiche, alle classi 22, 23 e 24 relative alle fibre, fili e tessuti tessili, alla classe 25 relativa agli articoli di abbigliamento, alle classi 29, 30, 31 32 e 33 relative ai prodotti alimentari e alla classe 41 relativa ai servizi educativi e svaghi) 1. MODALITA’ DI USO Il presente manuale grafico definisce le modalità d’uso del marchio “Garanzia Biologico AMAB” di proprietà dell’AMAB con sede a Senigallia (AN) – Italia – in Via F.lli Bandiera n° 61. Il marchio “Garanzia Biologico AMAB” può essere utilizzato, dall’operatore la cui azienda risulta conforme ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione omonimo (cfr.cap. 23 del disciplinare di produzione “Garanzia Biologico AMAB”) esclusivamente nei seguenti casi:

- sull’etichetta dei prodotti e/o servizi certificati; - sulla carta intestata dell’azienda, ma solo con esplicito ed esclusivo riferimento ai prodotti

e/o servizi che rientrano nel campo della certificazione; - nella pubblicità dell’azienda (esempio: depliant, sito web, ecc.), ma solo con esplicito ed

esclusivo riferimento ai prodotti e/o servizi che rientrano nel campo della certificazione; - nella segnaletica aziendale, ma solo con esplicito ed esclusivo riferimento ai prodotti e/o

servizi che rientrano nel campo della certificazione. In tutti i casi l’utilizzo del marchio “Garanzia Biologico AMAB” da parte dell’Operatore deve essere preceduto dall’invio all’Organismo di Controllo di una bozza del progetto ed è subordinato all’approvazione da parte dell’Organismo di Controllo che deve verificare la compatibilità con i requisiti previsti dal disciplinare.

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3. CAMPO DI APPLICAZIONE Il marchio “Garanzia Biologico AMAB” si applica alla certificazione dei prodotti e servizi nei seguenti settori:

- agricoltura biologica; - zootecnia biologica; - acquacoltura biologica; - agriturismo biologico; - commercializzazione dei prodotti biologici; - artigianato ecosostenibile; - attività didattica.

4. CARATTERISTICHE DEL MARCHIO Il marchio è configurato come appresso e non è possibile alcuna modifica alla sua configurazione, fatti salvi i casi esplicitati nel paragrafo seguente.

5. ISTRUZIONI TECNICHE PER L’USO DEL MARCHIO 5.1. Tipo di fondo, colore ed eventuale cornice Il marchio potrà essere usato su fondo bianco (A)

su fondo colorato o nero in una cornice ellittica (B,C)

su fondo chiaro (D)

su fondo nero, a un colore, come da figura (E,F)

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in nero su fondo bianco (G).

5.2. Il testo “Garanzia Biologico AMAB” è composto con il carattere Futura Bold.

5.3. Il colore Il colore del marchio è il Pantone n.354

5.4. LE DIMENSIONI MINIME La dimensione minima di utilizzo del marchio è di 10 mm.

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6. TEMPI DI ADEGUAMENTO A tutti gli operatori già utilizzatori del marchio “Garanzia Biologico AMAB”, viene concesso un periodo necessario all’eventuale adeguamento secondo quanto previsto dal presente manuale grafico, pari al tempo necessario allo smaltimento delle etichette già stampate.