DIRITTO TRIBUTARIO

Embed Size (px)

Citation preview

CAP. III I SINGOLI REDDITISEZ. I I REDDITI FONDIARI1.NOZIONE DI REDDITO FONDIARIO REDDITO FONDIARIO: REDDITO di un TERRENO o FABBRICATO situato nel TERRITORIO dello STATO e ISCRITTO nel CATASTO. FONDIARIO se deriva da un IMMOBILE ISCRITTO o ISCRIVIBILE nel CATASTO e se situato nel territorio dello Stato. REDDITI DIVERSI: redditi degli IMMOBILI che non sono determinabili catastalmente e quelli situati all'ESTERO. PRODUTTIVI di REDDITO FONDIARIO: solo i TERRENI atti alla PRODUZIONE AGRICOLA. NON generano REDDITO FONDIARIO: terreni che costituiscono PERTINENZE di FABBRICATI URBANI; quelli dati in AFFITTO per USI NON AGRICOLI; quelli che appartengono a SOCIETA' COMMERCIALI. REDDITI FONDIARI: concorrono a formare il REDDITO COMPLESSIVO dei SOGGETTI che possiedono gli immobili in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale (in caso di USUFRUTTO, il reddito imputato all'usufruttuario). REDDITI FONDIARI: hanno carattere catastale e la TASSAZIONE prescinde dalla effettiva produzione o percezione del REDDITO (monetario o in natura) vi TASSAZIONE anche se un fabbricato non abitato o locato, o se un terreno non coltivato. 2.RENDITA CATASTALE. REDDITO dei TERRENI: determinato con il CATASTO.

CATASTO: costituito dall'insieme di documenti, mappe ed atti, che elencano e descrivono i beni immobili, con l'indicazione del luogo e del confine, con il nome dei loro possessori e le relative rendite, sulle quali debbano calcolarsi tasse e imposte. Il catasto vigente in Italia "geometrico", particellare e non "probatorio": sebbene fra le sue registrazioni vi siano cenni relativi alle mutazioni di propriet dei beni censiti, queste non hanno mai valore di piena prova della propriet. Il catasto ha una funzione fiscale: serve per accertare in modo uniforme il reddito imponibile sul quale verranno calcolate le tasse e le imposte sui beni immobili. Insenso lato il termine catasto pu essere usato per qualsiasi rilevamento sistematico di oggetti omogenei, tipicamente accompagnato da una

mappa e da un registro. Un esempio pu essere il catasto alberi.CATASTO DEI TERRENI: formato sulla serie di operazioni, in cui hanno ruolo le tariffe d'estimo e il classamento. TERRENI del TERRITORIO COMUNALE: sono divisi in PARTICELLE. PARTICELLA: PORZIONE CONTINUA di TERRENO, appartenente a uno STESSO POSSESSORE ed OMOGENEA per QUALITA' e CLASSE. TARIFFE D'ESTIMO: indicano la RENDITA attribuibile ai TERRENI divisi in particelle, in base alla loro QUALITA' e CLASSE. CLASSAMENTO: ATTRIBUZIONE ad ogni PARTICELLA di terreno, della qualit e classe di appartenenza, in modo che se ne possa calcolare la RENDITA, sulla base delle TARIFFE D'ESTIMO. 3.REDDITO DOMINICALE. REDDITO DELL'IMPRESA AGRARIA. REDDITO DEI TERRENI: si distingue in: REDDITO DOMENICALE; REDDITO AGRARIO. REDDITO DEI TERRENI: suddivisibile in 4 parti che remunerano: la TERRA nel suo STATO NATURALE; il CAPITALE di MIGLIORAMENTO che vi investito; il CAPITALE di ESERCIZIO; il LAVORO. REDDITO DOMENICALE: comprende le prime 2 parti: che corrispondono a PROPRIETA' del FONDO e ai CAPITALI STABILMENTE INVESTITI. REDDITO AGRARIO: remunera i CAPITALI D'ESERCIZIO e LAVORO di ORGANIZZAZIONE. 4.ATTIVITA' AGRICOLA E IMPRESA AGRARIA. REDDITO AGRARIO: REDDITO dell'IMPRESA AGRARIA = REDDITO derivante dall'ESERCIZIO di ATTIVITA' AGRICOLE e ATTIVITA' CONNESSE, nei limiti della potenzialit del terreno. ATTIVITA' AGRICOLE in senso stretto: coltivazione del terreno e silvicoltura; allevamento di animali e attivit dirette alla produzione di vegetali. REDDITI delle SOCIETA' COMMERCIALI: NON sono REDDITI AGRARI, ma REDDITI D'IMPRESA. REDDITO AGRARIO: determinato di regola con il sistema catastale, REDDITO D'IMPRESA COMMERCIALE quando prodotto da SOCIETA' COMMERCIALI o altri ENTI COMMERCIALI. 2 ECCEZIONI: IMPRENDITORI AGRICOLI: societ costituite da impenditori agricoli che svolgono esclusivamente attivit agricole; SOCIETA' con QUALIFICA di SOCIETA' AGRICOLE che optano per tale forma di tassazione.

5.DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEI TERRENI. REDDITO DEI TERRENI: non colpito nella sua misura effettiva, ma nella MISURA MEDIA ORDINARIA, risultante dalle TARIFFE D'ESTIMO CATASTALE. REDDITO CATASTALE: : un REDDITO ORDINARIO: REDDITO ottenuto da un COLTIVATORE di CAPACITA' NORMALE, che applichi le tecniche produttive generalmente adottate nella zona; un REDDITO MEDIO: perch calcolato per una MEDIA di PIU' ANNI, abbracciando un CICLO PRODUTTIVO che tenga conto di: rotazione colture, vicende favorevoli e sfavorevoli delle coltivazioni negli anni; TASSAZIONE del REDDITO MEDIO ORDINARIO: premia il coltivatore che ottiene un PRODOTTO SUPERIORE alla MEDIA epenalizza chi produce meno. 6.CATASTO EDILIZIO E REDDITO DEI FABBRICATI. REDDITO DEI FABBRICATI: un REDDITO MEDIO ORDINARIO, determinato secondo le TARIFFE D'ESTIMO del CATASTO URBANO, che distinguono le UNITA' IMMOBILIARI in CATEGORIE e CLASSI. CATASTO URBANO: le SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI sono contraddistinte per: ZONA CENSUARIA; CATEGORIA; CLASSE. Le CATEGORIE sono 5; ogni categoria ha pi SOTTOCATEGORIE: A: ABITAZIONI; (sottocategorie: abitazioni signorili, civili, economiche; studi porfessionali e uffici); B: EDIFICI a USO COLLETTIVO (caserme o scuole); C: COMMERCIALI (negozi); (sottocategorie: negozi, magazzini, laboratori, box e autorimesse); D: IMMOBILI INDUSTRIALI; E: IMMOBILI SPECIALI. TERRITORIO URBANO: diviso in ZONE CENSUARIE: zona censuaria, categoria catastale e classe sono i dati da cui scaturisce la TARIFFA o ESTIMO CATASTALE. RENDITA CATASTALE: attribuita mediante STIMA DIRETTA agli IMMOBILI del GRUPPO D. NUOVE COSTRUZIONI: i PROPRIETARI hanno obbligo di presentare all'AGENZIA DEL TERRITORIO una DICHIARAZIONE in cui si indicano caratteristiche dell'immobile e si propone categoria, classe e rendita. Gli ATTI che attribuiscono o modificano la rendita catastale di terreni o fabbricati devono essere notificati agli INTESTATARI delle partite e sono efficaci e impugnabili dal giorno della notificazione. REDDITO DEGLI IMMOBILI LOCATI DEI FABBRICATI: NON determinato in base alle tariffe catastali ma al CANONE DI LOCAZIONE, se SUPERIORE alla RENDITA CATASTALE. IMMOBILI NON CENSITI: il REDDITO determinato mediante COMPARAZIONE con quello CATASTALE delle UNITA' SIMILARI. REDDITO PRIMA CASA: della casa adibita a ABITAZIONE PRINCIPALE, NON TASSATO; il REDDITO CATASTALE delle SECONDE CASE MAGGIORATO di 1/3. 7.COSTRUZIONI RURALI E IMMOBILI STRUMENTALI. IMMOBILI che producono un REDDITO AUTONOMO, un reddito tassato come REDDITO FONDIARIO. IMMOBILI che NON producono un REDDITO AUTONOMO, STRUMENTALI: non lo producono i fabbricati rurali, che concorrono alla produzione del reddito dei terreni, incluso nel reddito catastale dei terreni; non sono produttivi gli immobili strumentali per la produzione del reddito d'impresa e del reddito di lavoro autonomo. IMMOBILI: possono essere STRUMENTALI: per DESTINAZIONE: sono gli IMMOBILI utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o impresa commerciale da parte del possessore; sono tali indipendentemente dalle loro caratteristiche, se sono utilizzati esclusivamente per un'attivit di lavoro autonomo o d'impresa commerciale e se sono usati da parte del possessore; per NATURA: sono gli IMMOBILI relativi ad imprese commerciali non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; sono strumentali anche se dati in locazione o comodato; derivano la loro STRUMENTALITA' da CARATTERISTICHE FISICHE; le CARATTERISTICHE dell'immobile lo rendono di per s STRUMENTALE anche se usato da un terzo.

SEZ. II I REDDITI DI CAPITALE1.REDDITI DI CAPITALE. REDDITI DI CAPITALE: CATEGORIA che il legislatore delimita con una ELENCAZIONE che comprende: INTERESSI; RENDITE; COMPENSI per prestazioni di FIDEIUSSIONE o ALTRE GARANZIE; UTILI dalle partecipazioni in societ e altri enti; UTILI da associazioni in partecipazione; PROVENTI derivanti da riposrti e pronti contro termine; REDDITI da contratti di assicurazione sulla vuta e di capitalizzazione; REDDITI imputati al beneficiario di trust trasparenti. spiccano INTERESSI e DIVIDENDI AZIONARI. DEFINIZIONE di REDDITI DI CAPITALE: va elaborata considerando anche le ipotesi escluse dall'area dei REDDITI DI CAPITALE, tra cui: PLUSVALENZE indicate come PROVENTI derivanti da rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

INTERESSI NON derivanti dall'impiego di capitale, ma di CREDITI di LAVOTO o D'IMPRESA. la CATEGORIA quella dei REDDITI che: derivano da rapporti aventi per oggetto l'impiego di un capitale; che sono certi dell'an anche se non del quantum. REDDITI DI CAPITALE: NON sono sempre tassati in VIA ORDINARIA, ma anche con FORME DIVERSE di TASSAZIONE, SOSTITUTIVE ed AGEVOLATE, per ragioni connesse al favor verso il risparmio e per evitare il trasferimento dei capitali verso ordinamenti fiscali pi favorevoli. 2.REDDITI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' CAPITALE. Tra i REDDITI DI CAPITALE vi sono i PROVENTI erogati da SOCIETA', cio: AZIONI: che rappresentano una FRAZIONE del CAPITALE SOCIALE, e conferiscono le qualit di SOCI e il DIRITTO di PARTECIPARE alla distribuzione degli UTILI-DIVIDENDI; OBBLIGAZIONI: NON rappresentano quote del c.s.ma un DIRITTO di CREDITO; chi detiene obbligazioni di una societ NON socio ma semplice CREDITORE. 1.CAPITALE PROPRIO-CAPITALE DI RISCHIO di una societ: remunerato con la DISTRIBUZIONE degli UTILI non deducibili dal reddito della societ; 2.CAPITALE DI TERZI-CAPITALE DI DEBITO: remunerato con INTERESSI passivi, deducibili dal REDDITO della SOCIETA' erogante. REGIME FISCALE dei DIVIDENDI: essendo TASSATA la SOCIETA' che li distribuisce, occorre tassare in modo pieno anche il SOCIO, altrimenti si ha DOPPIA IMPOSIZIONE ECONOMICA; di qui la TASSAZIONE RIDOTTA o NULLA dei DIVIDENDI a CARICO del SOCIO PARTICIPATION EXEMPTION. REGIME FISCALE degli INTERESSI: la SOCIETA' che li corrisponde li deduce come COSTO, cos la TASSAZIONE del SOCIO NON duplica quella della SOCIETA'. UTILI che derivano dalla PARTECIPAZIONE al CAPITALE o PATRIMONIO di SOCIETA' ed ENTI soggetti all'IRES. Assume rilievo il POSSESSO di AZIONI o ALTRI TITOLI, che rappresentano una FRAZIONE del CAPITALE o PATRIMONIO della SOCIETA' EMITTENTE; sono solo le SOCIETA' o ALTRI ENTI, SOGGETTI all'IRES (azioni e titoli similari), NON agli utili delle s.p.a. Gli UTILI che provengono da SOCIETA' DI PERSONE e enti assimilati, NON sono tassati come REDDITO della SOCIETA', ma solo come REDDITI dei SOCI in applicazione del regime di trasparenza; per i SOCI gli UTILI NON sono REDDITI di CAPITALI, ma REDDITI DI PARTECIPAZIONE. POSIZIONE del SOCIO: SOCIETA' DI CAPITALI: il SOCIO visto come INVESTITORE, che ha impiegato un CAPITALE per ricavarne un UTILE; SOCIETA' DI PERSONE: il SOCIO PARTECIPE della VITA della SOCIETA'. AZIONI emesse da S.P.A. E SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI-S.A.P.A.: sono tra i TITOLI che GENERANO REDDITI di CAPITALE; possono essere sia NOMINATIVE che AL PORTATORE ma una norma fiscale ne impone la NOMINATIVITA'. Il regime fiscale si applica agli UTILI derivanti dalla PARTECIPAZIONE in ALTRE SOCIETA' e ENTI SOGGETTI ad IRES. REDDITI dei TITOLI SIMILARI alle AZIONI: dal 2004 all'IRES NON pi collegato il CREDITO D'IMPOSTA del SOCIO: la TASSAZIONE della SOCIETA' e quella del SOCIO sono INDIPENDENTI. se il SOCIO una SOCIETA' soggetta ad IRES, i DIVIDENDI sono ESCLUSI da TASSAZIONE, per evitare doppia imposizione; l'ESCLUSIONE da IMPOSTA TOTALE se si applica il REGIME di TRASPARENZA; pari al 95% negli altri casi; se il SOCIO SOGGETTO PASSIVO IRPEF, il DIVIDENDO TASSATO in misura RIDOTTA; se il SOCIO una PERSONA FISICA che NON percepisce il dividendo come imprenditore, il TRATTAMENTO FISCALE VARIA in ragione della QUOTA di PARTECIPAZIONE posseduta. Si distingue tra: PARTECIPAZIONE QUALIFICATA: quando rappresenta una PERECENTUALE di DIRITTI DI VOTO esercitabili nell'ASSEMBLEA ORDINARIA SUPERIORE al 2 o 20%, oppure una PARTECIPAZIONE al CAPITALE o al PATRIMONIO SUPERIORE al 5 o 25%, secondo che si tratti di TITOLI NEGOZIATI in MERCATI REGOLAMENTATI o di altre PARTECIPAZIONI. La BASE IMPONIBILE costituita da una PERCENTUALE dei DIVIDENDI (in origine 40%, ora 49,72%); a questa BASE IMPONIBILE si applicano le ALIQUOTE NORMALI dell'IRPEF; per valutare l'ONERE FISCALE COMPLESSIVO bisogna SOMMARE l'IMPOSTA sugli UTILI della SOCIETA' all'IMPOSTA che GRAVA sulla PARTE IMPONIBILE del DIVIDENDO. Se il SOCIO un IMPRENDITORE-PERSONA FISICA o una SOCIETA' DI PERSONE si applica la stessa tassazione. PARTECIPAZIONE SEMPLICE-NON QUALIFICATA: sono quelle del PICCOLO RISPARMIATORE, che merita un TRATTAMENTO DI FAVORE; i DIVIDENDI distribuiti a PERSONE FISICHE che detengono PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE sono SOGGETTI ad una RITENUTA a TITOLO D'IMPOSTA del 12,50%.

3.REDDITI DEI TITOLI SIMILARI ALLE AZIONI. TITOLI SIMILARI alle AZIONI: TITOLI e STRUMENTI FINANZIARI la cui REMUNERAZIONE costituita totalmente dalla PARTECIPAZIONE ai RISULTATI ECONOMICI della SOCIETA' EMITTENTE o ALTRE SOCIETA' appartenenti allo STESSO GRUPPO o dell'AFFARE in relazione al quale titoli e strumenti finanziari sono stati EMESSI. Il REGIME FISCALE dei PROVENTI AZIONARI si applica anche ai PROVENTI dei TITOLI SIMILARI alle AZIONI. NUOVI STRUMENTI FINANZIARI introdotti con la riforma: TITOLI che differiscono dalle tradizionali categorie dei TITOLI DI DEBITOOBBLIGAZIONI e TITOLI DI PARTECIPAZIONE-AZIONI; sono STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI o IBRIDI, perch una via di mezzo fra AZIONI-OBBLIGAZIONI. AZIONI: corrispondono a una FRAZIONE del CAPITALE SOCIALE. Le SOCIETA' possono emettere anche STRUMENTI FINANZIARI a fronte dell'apporto di opere e servizi, che NON rappresentano una FRAZIONE del CAPITALE, ma ATTRIBUISCONO il DIRITTO di PARTECIPARE agli UTILI, o che danno tale diritto per gli UTILI derivanti da uno SPECIFICO AFFARE. Possono esservi anche TITOLI OBBLIGAZIONARI la cui REMUNERAZIONE NON FISSA, ma COLLEGATA all'ANDAMENTO

ECONOMICO della SOCIETA'. TITOLI o STRUMENTI SIMILARI alle AZIONI: sono considerati tali quando la loro REMUNERAZIONE costituita TOTALMENTE dalla PARTECIPAZIONE ai RISULTATI ECONOMICI della SOCIETA' EMITTENTE. I PROVENTI relativi a tali TITOLI o STRUMENTI FINANZIARI sono considerati UTILI e sono trattati come gli UTILI dei TITOLI AZIONARI. SOCIETA' EMITTENTE: la REMUNERAZIONE degli STRUMENTI FINANZIARI legata all'ANDAMENTO della SOCIETA' INDEDUCIBILE, come la DISTRIBUZIONE degli UTILI ai SOCI. Se la REMUNERAZIONE di un TITOLO VARIABILE, perch legata agli UTILI della societ emittente, la conseguenza duplice: la REMUNERAZIONE per il PERCETTORE TASSATA come i PROVENTI AZIONARI; per la SOCIETA' EMITTENTE INDEDUCIBILE. Sono ASSIMILATI alle AZIONI solo i TITOLI la cui REMUNERAZIONE DIPENDE TOTALMENTE dai RISULTATI ECONOMICI della SOCIETA' EMITTENTE. Se la DIPENDENZA PARZIALE il TITOLO va classificato tra i TITOLI ATIPICI: TITOLI che NON sono n AZIONI n OBBLIGAZIONI e NON sono riconducibili alle categorie dei TITOLI SIMILARI. PROVENTI dei TITOLI ATIPICI: sono soggetti ad un REGIME FISCALE SOSTITUTIVO. PARTECIPAZIONI: sono considerate SIMILARI alle PARTECIPAZIONI in una SOCIETA' ITALIANE le PARTECIPAZIONI al CAPITALE o PATRIMONIO delle SOCIETA' e ENTI NON RESIDENTI, qualora la REMUNERAZIONE sia TOTALMENTE INDEDUCIBILE nella determinazione del REDDITO IMPONIBILE nel PAESE ESTERO di RESIDENZA del SOGGETTO EMITTENTE. 4.DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI CAPITALE. REDDITO per i SOCI: lo costituisce ci che DERIVA dalla DISTRIBUZIONE di UTILI. NON costituisce REDDITO ci che i SOCI RICEVONO a TITOLO di RIPARTIZIONE di RISERVE di CAPITALE o ALTRI FONDI NON costituiti con UTILI, ma con: SOVRAPPREZZI di EMISSIONE di AZIONI o QUOTE; INTERESSI DI CONGUAGLIO versati dai sottoscritti di NUOVE AZIONI o QUOTE; VERSAMENTI fatti dai SOCI a FONDO PERDUTO o in CONTO CAPITALE; SALDI di RIVALUTAZIONE MONETARIA ESENTI da IMPOSTA. tali INTROITI NON hanno NATURA REDDITUALE ma NATURA PATRIMONIALE=RESTITUZIONI di CONFERIMENTI; la disposizione le ESCLUDE. NON pu esservi DISTRIBUZIONE di RISERVE DI CAPITALI se vi sono UTILI o RISERVE DI UTILI da DISTRIBUIRE. Per PRESUNZIONE LEGALE si considerano PRIORITARIAMENTE DISTRIBUITI l'UTILE dell'ESERCIZIO e le RISERVE DI UTILI, anche se la deliberazione assembleare dispone diversamente. ART.37-bis D.P.R.600/73: include tra le OPERAZIONI POTENZIALMENTE ELUSIVE: la DISTRIBUZIONE di SOMME PRELEVATE da VOCI del PATRIMONIO NETTO, diverso da quelle formate con utili. SOMME o VALORI distribuiti utilizzando RISERVE DI CAPITALE riducono per il SOCIO il COSTO fiscalmente riconosciuto di AZIONI o QUOTE possedute. 5.RECESSO, ESCLUSIONE. NON sono REDDITO: le RESTITUZIONI di CONFERIMENTI; il RECESSO; fattispecie simili. Le SOMME o il VALORE NORMALE dei BENI che il SOCIO RICEVE in CASO di RECESSO, ELUSIONE, RISCATTO, RIDUZIONE del CAPITALE ESUBERANTE o LIQUIDAZIONE delle SOCIETA' ed ENTI, NON costituiscono UTILI per la PARTE che CORRISPONDE al COSTO delle PARTECIPAZIONI: sono UTILI solo per la PARTE ECCEDENTE. NON REDDITO la RESTITUZIONE del CAPITALE INVESTITO. Il DIFFERENZIALE POSITIVO tra SOMMA RICEVUTA e CAPITALE INVESTITO trattato dal legislatore come REDDITO DI CAPITALE; se il DIFFERENZIALE NEGATIVO, la PERDITA NON DETRAIBILE; se il DIFFERENZIALE POSITIVO fosse trattato come REDDITO DIVERSO, la PERDITA sarebbe DETRAIBILE. 6.UTILI DELL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE. REGIMI FISCALI previsti per i DIVIDENDI: sono applicati anche agli UTILI PERCEPITI dall'ASSOCIATO (SOCIETA' o PERSONA FISICA) in virt di un CONTRATTO di ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE con APPORTO di CAPITALE o APPORTO MISTO (CAPITALE e LAVORO). APPORTO di solo LAVORO: il REDDITO dell'ASSOCIATO REDDITO di LAVORO AUTONOMO. UTILI dell'ASSOCIATO: che hanno NATURA di REDDITO DI CAPITALE, sono TASSATI in MISURA RIDOTTA solo se l'APPORTO dell'ASSOCIATO SUPERA determinati IMPORTI. APPORTO INFERIORE alle SOGLIE: in questo caso si applica il REGIME FISCALE SOSTITUTIVO. Per impedire l'UTILIZZO ELUSIVO dei CONTRATTI di ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE gli UTILI CORRISPOSTI all'ASSOCIATO NON sono DEDUCIBILI dal REDDITO dell'ASSOCIANTE, nei casi in cui l'APPORTO sia costituito da CAPITALI o sia MISTO; l'ASSOCIANTE NON pu DEDURRE la REMUNERAZIONE DOVUTA all'ASSOCIATO. 7.INTERESSI. ART.77 T.U., sono REDDITI DI CAPITALE: INTERESSI e ALTRI PROVENTI derivanti da MUTUI, DEPOSITI e CONTI CORRENTI; INTERESSI e ALTRI PROVENTI delle OBBLIGAZIONI e TITOLI SIMILARI, degli ALTRI TITOLI DIVERSI da AZIONI e TITOLI SIMILARI e dei CERTIFICATI DI MASSA.

INTERESSI: si distinguono: quelli TASSATI come COMPONENTI del REDDITO COMPLESSIVO; quelli TASSATI DIVERSAMENTE. NON tutti sono TASSATI come REDDITI DI CAPITALE e ve ne sono di TASSATI come REDDITI DI CAPITALE ma QUALIFICATI a fini fiscali come DIVIDENDI; 4 sono i REGIMI FISCALI: 1. INTERESSI che NON hanno NATURA di REDDITI DI CAPITALI; 2. INTERESSI TASSATI come tali e come REDDITI DI CAPITALI; 3. INTERESSI TASSATI come REDDITI DI CAPITALI ma QUALIFICATI come DIVIDENDI; 4. INTERESSI SOGGETTI a REGIMI FISCALI SOSTITUTIVI. 1.INTERESSI TRATTATI e TASSATI come INTERESSI e come COMPONENTI del REDDITO COMPLESSIVO: sono gli INTERESSI che derivano da MUTUI, DEPOSITI e C.C., e quelli che derivano da OBBLIGAZIONI e TITOLI SIMILARI, da ALTRI TITOLI e CERTIFICATI DI MASSA. 2.TITOLI SIMILARI alle OBBLIGAZIONI: i relativi PROVENTI sono trattati come PROVENTI delle OBBLIGAZIONI: TITOLI di MASSA che contengono l'OBBLIGAZIONE incondizionata di PAGARE alla scadenza una SOMMA NON inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che NON attribuiscono ai POSSESSORI alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla GESTIONE dell'IMPRESA EMITTENTE o dell'AFFARE in relazione al quale siano stati emessi, n di CONTROLLO sulla GESTIONE stessa. 3.TITOLI OBBLIGAZIONARI SIMILARI alle AZIONI: quelli la cui REMUNERAZIONE costituita TOTALMENTE dalla PARTECIPAZIONE ai RISULTATI ECONOMCI della SOCIETA' EMITTENTE o altra societ appartenenete allo stesso gruppo o a uno specifico affare PROVENTI delle OBBLIGAZIONI: NON sono TASSATI come INTERESSI ma come DIVIDENDI. Sono da assimilare alle AZIONI i TITOLI OBBLIGAZIONARI la cui REMUNERAZIONE DIPENDE in modo integrale dai RISULTATI ECONOMICI della SOCIETA' EMITTENTE. ART.2411c.c.: consente l'EMISSIONE di STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI o IBRIDI che civilisticamente sono OBBLIGAZIONI ma in sede fiscale sono equiparati a TITOLI AZIONARI. 4.TITOLI ATIPICI: STRUMENTI FINANZIARI che civilisticamente sono qualificati come OBBLIGAZIONI ma fiscalmente NON sono inqudrabili n tra i TITOLI SIMILARI alle OBBLIGAZIONI n alle AZIONI. TITOLI OBBLIGAZIONARI: attribuiscono agli OBBLIGAZIONISTI il DIRITTO incondizionato alla RESTITUZIONE del CAPITALE e alla PERCEZIONE degli INTERESSI. ART.2411 c.c.: prevede che: i DIRITTI degli OBBLIGAZIONISTI possono essere POSTERGATI rispetto ad ALTRI CREDITORI; TEMPI e MISURA del PAGAMENTO degli INTERESSI possono dipendere dall'ANDAMENTO ECONOMICO della SOCIETA' o da ALTRI PARAMENTRI OGGETTIVI; la DISCIPLINA delle OBBLIGAZIONI si applica anche agli STRUMENTI FINANZIARI, che condizionano tempi e entit del rimborso del capitale all'andamento economico della societ. TITOLI ATIPICI: sono SOGGETTI alla RITENUTA ALLA FONTE, a titolo d'imposta, del 27%. La SOCIETA' NON pu DEDURRE la REMUNERAZIONE che dipende dai RISULTATI ECONOMICI della SOCIETA' EMITTENTE; pu DEDURRE la REMUNERAZIONE che NON DIPENDE dai RISULTATI ECONOMICI. 5.INTERESSI ACCESSORI: NON sono REDDITI DI CAPITALE gli INTERSSI che hanno NATURA di ACCESSORI di REDDITI di ALTRA NATURA. INTRESSI MORATORI e per DILAZIONE DI PAGAMENTO costituiscono REDDITI della STESSA CATEGORIA di quelli da cui derivano i CREDITI su cui tali INTERSSI sono maturati. 8.PRESUNZIONI IN TEMA DI INTERESSI. 2 PRESUNZIONI LEGALI: 1. INTERSSI DERIVANTI da MUTUI: il T.U. Contiene una presunzione relativa alla PERCEZIONE, alle SCADENZE e alla MISURA degli INTERESSI. INTERESSI: si presumono PERCEPITI alla SCADENZA e nelle MISURE PATTUITE; se le SCADENZE NON sono PATTUITE, gli INTERESSI si presumono percepiti nell'AMMONTARE MATURATO nel PERIODO D'IMPOSTA. Se la MISURA NON DETERMINATA per ISCRITTO, gli INTERESSI si computano al SAGGIO LEGALE. 2. INTERESSI DERIVANTI da FINANZIAMENTI dei SOCI alla SOCIETA' ed ENTI COMMERCIALI SOGGETTI ad IRES: A) tra SOCIO e SOCIETA' pu esservi un RAPPORTO di MUTUO, con DIRITTO del SOCIO a PERCEPIRE degli INTERESSI e alla RESTITUZIONE del CAPITALE. Il SOCIO si pone nei confronti della SOCIETA' come un qualsiasi altro soggetto che abbia dato in MUTUO delle SOMME alla SOCIETA' e diviene operante la DISCIPLINA FISCALE dei MUTUI. ALTRI TIPI di RAPPORTO: B) VERSAMENTI in CONTO CAPITALE o A FONDO PERDUTO: il SOCIO NON ha diritto a REMUNERAZIONE, n alla restituzione del capitale a una SCADENZA predeterminata; per la SOCIETA' tali VERSAMENTI NON sono SOPRAVVENIENZE ATTIVE ma CONFERIMENTI. Il VERSAMENTO del SOCIO d vita ad un RAPPORTO SIMILE a quello dei CONFERIMENTI: si parla di VERSAMENTO A FONDO PERDUTO, VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE, di CONFERIMETO ATIPICO...ecc. ci che decide la NATURA del RAPPORTO il BILANCIO: le somme si presumono date a MUTUO se dal BILANCIO NON risulta che il VERSAMENTO stato fatto ad ALTRO TITOLO.

9.ALTRI REDDITI DI CAPITALE. Oltre agli INTERESSI, si indicano tra i RAPPORTI che danno vita a REDDITI DI CAPITALE: RENDITE PERPETUE e PRESTAZIONI ANNUE PERPETUE; COMPENSI per PRESTAZIONI di FIDEIUSSIONI e ALTRE GRANZIE; PROVENTI derivanti dalla GESTIONE, nell'INTERESSE COLLETTIVO di PLURALITA' di SOGGETTI, di MASSE PATRIMONIALI costituite con SOMME di DENARO o BENI AFFIDATI a TERZI o provenienti dai relativi INVESTIMENTI; PROVENTI derivanti da RIPORTI e pronti contro termine su TITOLI e VALUTE; PROVENTI derivanti dal MUTUTO DI TITOLI GARANTITO; REDDITI compresi nei CAPITALI corrisposti in dipendenza di CONTRATTI di ASSICURAZIONE sulla VITA e di CAPITALIZZAZIONE.

10.DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE. 2 REGOLE GENERALI in materia di DETERMINAZIONE dei REDDITI DI CAPITALE: 1. TASSAZIONE AL LORDO: la regola IMPEDISCE QUALSIASI DEDUZIONE sia di SPESE DI PRODUZIONE che di PERDITE. REGIME del RISPARMIO GESTITO: se viene instaurato, i REDDITI DI CAPITALE e ALCUNI REDDITI DIVERSI (plusvalenze da cessioni di azioni) fanno parte di un'UNICA MASSA IMPONIBILE, in cui hanno rilievo anche le PERDITE e le MINUSLVALENZE. 2. PRINCIPIO DI CASSA: si TASSA la SOMMA PERCEPITA nel PERIODO D'IMPOSTA, mentre NON rileva il CREDITO MATURATO. Al TERMINE del RAPPORTO, quando l'INVESTITORE riceve una SOMMA SUPERIORE a quella IMPIEGATA, la DIFFERENZA TASSATA come REDDITO di CAPITALE.

SEZ. III REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE1.NOZIONE DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE. ART.49 T.U.I.R.: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: sono quelli che derivano da RAPPORTI aventi per OGGETTO la PRESTAZIONE di LAVORO, con qualsiasi qualifica, alle DIPENDENZE e SOTTO la DIREZIONE da ALTRI, compreso il LAVORO A DOMICILIO quando considerato LAVORO DIPENDENTE secondo le norme della legislazione sul lavoro. ART.2094 c.c.: definisce LAVORATORE DIPENDENTE chi LAVORO alle DIPENDENZE e SOTTO la DIREZIONE dell'IMPRENDITORE. REDDITO di LAVORO DIPENDENTE: le SOMME che il DATORE di LAVORO DEVE PAGARE, a seguito di SENTENZA di CONDANNA pronunciata dal giudice del lavoro (ART.429 ultimo c. c.p.c.) per crediti di lavoro, interessi e danni di svalutazione. LAVORO A DOMICILIO: COMPRESO nella categoria quando considerato LAVORO DIPENDENTE secondo le norme della legilsazione sul lavoro, cio quando vi SUBORDINAZIONE TECNICA del LAVORATORE rispetto all'IMPRENDITORE. Rientrano nella categoria anche: le PENSIONI di ogni tipo: deve trattarsi di PENSIONI che si COLLEGHINO ad un PRECEDENTE RAPPORTO di IMPIEGO o SERVIZIO; sono ESCLUSE le PENSIONI che hanno NATURA RISARCITORIA; gli ASSEGNI ad esse equiparati. REDDITO di LAVORO DIPENDENTE: la definizione tributaria comprende anche il REDDITO dei PUBBLICI IMPIEGATI e le PENSIONI. Sono compresi: REDDITI di LAVORO DIPENDENTE, PUBBLICO e PRIVATO; SOMME che il DATORE di LAVORO deve CORRISPONDERE al LAVORATORE, a seguito di SENTENZA DI CONDANNA; REDDITI del LAVORO A DOMICILIO; PENSIONE e ASSEGNI ad esse equiparati. 2.PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITA'. ART.51 T.U.I.R.: il REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE costituito da TUTTE le SOMME e i VALORI in genere, a qualunque titolo percepiti nel PERIODO D'IMPOSTA, anche sotto forma di EROGAZIONI LIBERALI, in RELAZIONE al RAPPORTO DI LAVORO. RETRIBUZIONE IMPONIBILE: costituita da TUTTI i COMPENSI ONNICOMPRENSIVITA'. VALORI IN GENERE: sono TASSABILI NON solo i REDDITI MONETARI ma anche quelli IN NATURA. PRINCIPIO DI CASSA: la TASSAZIONE COLLEGATA alla PERCEZIONE. REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE: costituito da TUTTI i COMPENSI PERCEPITI in RELAZIONE al RAPPORTO DI LAVORO. REDDITO IMPONIBILE: NON solo quello DERIVANTE dal LAVORO EFFETTIVAMENTE SVOLTO ma anche quello che su collega al RAPPORTO, e prescinde dalle PRESTAZIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE. La RETRIBUZIONE FISCALMENTE IMPONIBILE un CONCETTO ONNICOMPRENSIVO, con le DEROGHE espressamente previste. RETRIBUZIONE: REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE; comprende: SLARIO o STIPENDIO; INDENNITA'; SCATTI DI ANZIANITA'; COMPENSI per LAVORO STRAORDINARIO; DIARIE; INTERESSI; RIVALUTAZIONE MONETARIA; T.F.R.; SOMME corrisposte in occasione di TRASFERIMENTO di SEDE; ...ecc. Sono in generale compresi tra i REDDITI IMPONIBILI di LAVORO DIPENDENTE TUTTI i PROVENTI PERCEPITI dal LAVORATORE, e CORRISPOSTI dal DATORE di LAVORO, che si collegano allo STTAUS di LAVORATORE, tra cui rimborsi, liberalit e indennit. NON sono TASSABILI gli ASSEGNI FAMILIARI dovuti per legge. INDENNITA' RISARCITORIE: sobo TASSATE quando il RISRACIMENTO SOSTITUISCE un REDDITO, ma NON quando il RISARCIMENTO NON ha NATURA RETRIBUTIVA. Sono state ritenute TASSABILI dalla giurisprudenza: l'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE dei DIPENDENTI STATALI; INDENNITA' DI CONTINGENZA dei LAVORATORI PRIVATI; INDENNITA' DI MALATTIA, MATERNITA', RISCHIO, RESIDENZA, TRASFERTA; RIVALUTAZIONE MONETARIA; INDENNITA' SOSTITUTIVA di FERIE NON GODUTE; PREMIO FEDELTA'; INCENTIVO alle DIMISSIONI; SOMME CORRISPOSTE in occasione di TRASFERIMENTI e CAMBIAMENTI DI SEDE...ecc.

Costituiscono reddito di lavoro dipendente le SOMME che il DATORE DI LAVORO corrisponde a TITOLO TRANSATTIVO. NON sono TASSATE le INDENNITA' che RISARCISCONO una PERDITA PATRIMONIALE. ONNICOMPRENSIVITA': comporta che fanno parte della BASE IMPONIBILE anche le LIBERALITA' che il LAVORATORE riceve dal DATORE DI LAVORO; sono LIBERALITA' REMUNERATORIE. COMPENSI RICEVUTI sotto FORMA di PARTECIPAZIONI agli UTILI: sono compresi poich COSTI per il DATORE DI LAVORO, che NON hanno per il LAVORATORE NATURA di UTILI, ma sono COMPENSI di LAVORO; gli UTILI dell'IMPRESA sono solo PARAMETRO per la loro DETERMINAZIONE. SOMME CORRISPOSTE da TERZI: e NON dal DATORE, possono far parte del REDDITO DI LAVORO; come le INDENNITA' PREVIDENZIALI DOVUTE dall'INPS. PRINCIPIO DI CASSA: dal punto di vista dell'IMPUTAZIONE TEMPORALE, i REDDITI DI LAVORO seguono tale principio; NON sono IMPONIBILI NON quando MATURANO, ma nel PERIODO D'IMPOSTA in cui sono PERCEPITI; per i REDDITI IN NATURA si tiene conto del MOMENTO in cui il LAVORATORE FRUISCE del SERVIZIO o RICEVE il BENE. DEROGA: rispetto alla SCADENZA del PERIODO D'IMPOSTA, i REDDITI percepiti ENTRO il 12/01 si imputano al periodo d'imposta PRECEDENTE. 3.RIMBORSO SPESE DI PRODUZIONE E TRASFERTA. DETERMINAZIONE del REDDITO IMPONIBILE: NON sono direttamente rilevanti le SPESE di PRODUZIONE: in luogo della DEDUZIONE delle SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE, il legislatore prevede una DETRAZIONE FORFETARIA dall'IMPOSTA LORDA. Le SOMME che il DATORE CORRISPONDE al LAVORATORE a TITOLO di RIMBORSO SPESE SOSTENUTE sono COMPRESE nella BASE IMPONIBILE del REDDITO del LAVORATORE, e le SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE dal LAVORATORE NON sono DEDUCIBILI. Si vuole EVITARE ai LAVORATORI ONERI di DOCUMENTAZIONE e CONTABILITA' E si vuole IMPEDIRE che vengano DEDOTTE SPESE NON INERENTI. MATERIA di INDENNITA' e SPESE DI TRASFERTA: quando il LAVORATORE OPERA al di FUORI del TERRITORIO COMUNALE, l'INDENNITA' di TRASFERTA NON IMPONIBILE fino ad un certo LIMITE; OLTRE IMPONIBILE. 4.REDDITI IN NATURA E FRINGE BENEFIT. RETRIBUZIONE IMPONIBILE: sono COMPRESI anche i COMPENSI IN NATURA. FRINGE BENEFIT: sono COMPENSI IN NATURA, VANTAGGI concessi in AGGIUNTA alla NORMALE RETRIBUZIONE in DENARO, attribuiti a CATEGORIE di LAVORATORI, per lo pi DIRIGENTI. una casistica ricca: alcuni sono stati ideati per FINI di ELUSIONE FISCALE; sono sorti per INCENTIVARE la PRODUTTIVITA' dei DIPENDENTI, per LEGARLI all'IMPRESA, per MOTIVI di PRESTIGIO dell'IMPRESA. Possono essere DATI al LAVORATORE sia dal DATORE che da TERZI, e possono FRUIRNE anche i FAMILIARI; sono sempre TASSATI come REDDITI del LAVORATORE. REDDITI IN NATURA: sono IMPONIBILI, e ai fini della DETERMINAZIONE dell'IMPONIBILITA', sono QUANTIFICATI in base al VALORE NORMALE. FRINGE BENEFIT:NON sono TASSATI quando di MODICO VALORE. 5.REDDITI NON TASSABILI. STOCK OPTION. REGOLA dell'ONNICOMPRENSIVITA': largamente DEROGATA. NON sono TASSATI: CONTRIBUTI che il DATORE VERSA per ASSISTENZA, PREVIDENZA e SANITA'; EROGAZIONI LIBERALI concesse in occasione di FESTIVITA'; PRESTAZIONI dI VITTO; PRESTAZIONI di SERVIZI di TRASPORTO COLLETTIVO. DISCIPLINA FISCALE dell'ATTRIBUZIONE di AZIONI ai DIPENDENTI: PIANI DI AZIONARIATO DIFFUSO: sono AZIONI ATTRIBUITE con FUNZIONE RETRIBUTIVA alla GENERALITA' dei DIPENDENTI: NON sono TASSATE e a condizione che NON siano RIACQUISTATE dalla SOCIETA' EMITTENTE o dal DATORE o comunque CEDUTE PRIMA che siano trascorsi almeno 3 ANNI dalla PERCEZIONE; se le AZIONI vengono CEDUTE PRIMA, l'IMPORTO che NON ha CONCORSO a FORMARE il REDDITO al MOMENTO dell'ACQUISTO ASSOGGETTATO a TASSAZIONE nel PERIODO d'IMPOSTA in cui avviene la CESSIONE. STOCK OPTION-DIRITTI DI OPZIONE: stata SOPPRESSA l'ESENZIONE; vengono dati dietro CORRISPETTIVO, a SPECIFICHE CATEGORIE di DIPENDENTI o a SINGOLI (di solito DIRIGENTI). 6.REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE. FATTISPECIE REDDITUALI ASSIMILATE a quelle TIPICHE, NON propriamente di LAVORO DIPENDENTE: in alcuni casi si tratta di PROVENTI DERIVANTI da ATTIVITA' LAVORATIVA, cui ESTRANEO il VINCOLO di SUBORDINAZIONE; in altri MANCA l'ATTIVITA' LAVORATIVA. Si tratta di ipotesi eterogenee. CASI di REDDITI ASSIMILTAI: COMPENSI perecpiti dai LAVORATORI SOCI delle COOP.DI PRODUZIONE e LAVORO, delle COOP.di SERVIZI e delle COOP.AGRICOLE; INDENNITA' e COMPENSI percepiti a carico di TERZI da PRESTATORI di LAVORO DIPENDENTE per INCARICHI SVOLTI in

relazione a tale qulit; SOMME corrisposte a titolo di BORSA DI STUDIO o per FINI DI STUDIO o di ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE; REMUNERAZIONI di SACERDOTI, CONGRUE e SUPPLEMENTI di CONGRUA; COMPENSI per l'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA del PERSONALE DIPENDENTE del SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE; INDENNITA', GETTONI di PRESENZA e ALTRI COMPENSI corrisposti da STATO, PROVINCE, REGIONI e COMUNI per l'ESERCIZIO di PUBBLICHE FUNZIONI, COMPENSI corrisposti ai MEMBRI delle COMMISSIONI TRIBUTARIE e ai GIUDICI DI PACE; INDENNITA' dei PARLAMENTARI, CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI e COMUNALI, GIUDICI della CORTE COST., e ASSEGNI VITALIZI corrisposti in dipendenza della CESSAZIONE di tali CARICHE; RENDITE VITALIZIE e RENDITE A TEMPO DETERMINATO, costituite a TITOLO ONEROSO; PRESTAZIONI erogate dai FONDI PENSIONE; ALTRI ASSEGNI PERIODICI, denominati, alla cui produzione NON concorrono attualmente n capitale n lavoro; COMPENSI percepiti dai SOGGETTI impegnati in LAVORI SOCIALMENTE UTILI in conformit a specifiche disposizioni normative.

L'ASSIMILAZIONE comporta applicazione delle REGOLE previste per i REDDITI di LAVORO DIPENDENTE, con alcune PARTICOLARITA': per taluni REDDITI, la BASE IMPONIBILE NON PARI all'IMPORTO PERCEPITO, perch sono accordati ABBATTIMENTI FORFETARI per le SPESE; REDDITI ASSIMILATI: sono SOGGETTI a RITENUTA, COMMISURATA all'IMPONIBILE, e il DATORE deve tenerne conto quando effettua il CONGUAGLIO ANNUALE; ad alcuni REDDITI ASSIMILATI NON si applicano le DETRAZIONI dall'IMPOSTA, previste per i redditi di lavoro dipendente. I REDDITI che NON rientrano nella definizione dei REDDITO di LAVORO DIPENDENTE e nella casistica dei REDDITI ASSIMILATI, sono REDDITI di LAVORO AUTONOMO o REDDITI DIVERSI. 7.REDDITI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. Sono assimilati ai REDDITI di LAVORO DIPENDENTE, e sono i REDDITI DERIVANTI da RAPPORTI di COLLABORAZIONE aventi per OGGETTO la PRESTAZIONE di ATTIVITA' SVOLTE SENZA VINCOLO di SUBORDINAZIONE, a FAVORE di un determinato SOGGETTO, nel quadro di un RAPPORTO UNITARIO e CONTINUATIVO, SENZA l'IMPIEGO di MEZZI ORGANIZZATI e con RETRIBUZIONE PERIODICA PRESTABILITA. Rientrano nella CATEGORIA: CARICHE di AMMINISTRATORE, SINDACO, REVISPRE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI e ALTRI ENTI con o senza personalit giuridica; COLLABORAZIONE a GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE e simili; PARTECIPAZIONI a COLLEGI e COMMISSIONI. A tali REDDITI si applicano tutte le REGOLE dei REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE.

SEZ. IV REDDITI DI LAVORO AUTONOMO1.NOZIONE DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO. ART.53 T.U. REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: quelli che derivano dall'ESERCIZIO di ARTI e PROFESSIONI; si intende l'ESERCIZIO per PROFESSIONE ABITUALE, ancorch non esclusiva, di ATTIVITA' di LAVORO AUTONOMO DIVERSE da quelle considerate nel cao IV, compreso l'ESERCIZIO in FORMA ASSOCIATA di cui alla lettera c) c.3 art.5. REDDITI DI LAVORO AUTONOMO sono definibili come REDDITI DERIVANTI da un'ATTIVITA' con 3 CONNOTATI: 1. ATTIVITA' svolta in MODO AUTONOMO; 2. ATTIVITA' ABITUALE; 3. ATTIVITA' di NATURA NON COMMERCIALE. Sono REDDITI DI LAVORO AUTONOMO anche i REDDITI delle ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI. 1.AUTONOMIA: lo SVOLGIMENTO in MODO AUTONOMO distingue i REDDITI DI LAVORO AUTONOMO da quelli di LAVORO DIPENDENTE. 2.ABITUALITA': i REDDITI DI LAVORO AUTONOMO sono REDDITI DERIVANTI da un'ATTIVITA' CONTINUATIVA; se l'ATTIVITA' OCCASIONALE, i REDDITI che ne derivano sono REDDITI DIVERSI. 3.NON COMMERCIALITA': disitngue i REDDITI DI LAVORO AUTONOMO da quelli d'IMPRESA. A) OGGETTO: il LAVORO AUTONOMO si distingue dall'ESERCIZIO di IMPRESA COMMERCIALE sotto il profilo dell'OGGETTO dell'ATTIVITA': se l'ATTIVITA' ha uno degli OGGETTI considerati dall'ART.2195 si ha IMPRESA COMMERCIALE; se l'ATTIVITA' esula dall'ART.si ha LAVORO AUTONOMO. B) ORGANIZZAZIONE: la PRESTAZIONE di SERVIZI NON rientrante nell'ART.2195 c.c.d origine a REDDITI D'IMPRESA se svolta con ORGANIZZAZIONE in FORMA di IMPRESA. I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO si distinguono da quelli derivanti da PRESTAZIONI di SERVIZI a TERZI organizzate in FORMA D'IMPRESA sotto il profilo dell'ORGANIZZAZIONE: se l'ORGANIZZAZIONE di TIPO IMPRENDITORIALE si ha REDDITO D'IMPRESA; se NON lo si ha REDDITO DI LAVORO AUTONOMO. REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: rientrano anche ALTRE ATTIVITA'; non sono disciplinati solo i CONTRATTI delle PROFESSIONI INTELLETTUALI ma TUTTI i CONTRATTI D'OPERA con cui una persona si obbliga a compiere un'OPERA o SERVIZIO con LAVORO prevalentemente PROPRIO, senza organizzazione d'impresa. 2.BASE IMPONIBILE. COMPENSI E PLUSVALENZE.

BASE IMPONIBILE dei REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: il PRINCIPALE COMPONENTE POSITIVO costituito dai COMPENSI; ma concorrono a formarla anche le PLUSVALENZE dei BENI STRUMENTALI e degli IMMOBILI. COMPENSI: sono CORRISPETTIVI PERCEPITI a TITOLO di REMUNERAZIONE dell'ATTIVITA'; sono comprese le SOMME ricevute a TITOLO di RIMBORSO SPESE e gli INTERESSI MORATORI o per DILAZIONE DI PAGAMENTO; sono ESCLUSI i RIMBORSI delle SPESE SOSTENUTE in NOME e PER CONTO del CLIENTE e i CONTRIBUTI PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI posti dalla legge a CARICO del CLIENTE. Concorrono a formare il REDDITO anche i CORRISPETTIVI percepiti a seguito da CESSIONE della CLIENTELA o di ELEMENTI IMMATERIALI riferibili all'ATTIVITA' ARTISTICA o PROFESSIONALE. PLUSVALENZE: sono rilevanti in caso di CESSIONE a TITOLO ONEROSO del BENE, RISARCIMENTO per PERDITA o DANNEGGIAMENTO, AUTOCONSUMO o DESTINAZIONE a FINALITA' ESTRANEE all'ESERCIZIO dell'ATTIVITA' PROFESSIONALE o artistica. PARI alla DIFFERENZA fra il CORRISPETTIVO-VENDITA, l'INDENNITA'-RISARCIMENTO o il VALORE NORMALEAUTOCONSUMO e il COSTO NON AMMORTIZZATO dele BENE. 3.SPESE E COSTI PLURIENNALI. SPESE DEDUCIBILI: sono le SPESE SOSTENUTE nell'ESERCIZIO dell'ARTE o PROFESSIONE o INERENTI a atle esercizio, nonch le MINUSVALENZE dei BENI STRUMENTALI. REQUISITI: I. INERENZA: primo requisitio in materia di SPESE DEDUCIBILI; II. PRINCIPIO DI CASSA: le SPESE si DEDUCONO secondo tale PRINCIPIO, nel PERIODO D'IMPOSTA in cui AVVIENE il PAGAMENTO. Di regola le SPESE INERENTI sono INTEGRALMENTE DEDUCIBILI. ECCEZIONI: COSTI PLURIENNALI deducibili secondo PRINCIPIO DI COMPETENZA; COSTI NON DEDUCIBILI affatto o per intero; COSTI FORFETIZZATI. PRINCIPIO DI COMPETENZA: si applica: ai CANONI di LEASING, all'AMMORTAMENTO dei BENI STRUMENTALI, e all'ACCANTONAMENTO al FONDO per il T.F.R.dei dipendenti maturate nel PERIODO D'IMPOSTA. NORME riguardo la DEDUZIONE dei COSTI D'ACQUISTO dei BENI STRUMENTALI: iL COSTO dei BENI MOBILI e IMMATERIALI DEDUCIBILE mediante QUOTE ANNUALI, con applicazione degli stessi COEFFICIENTI previsti per l'ammortamento ordinario dei beni delle imprese. Per i BENI STRUMENTALI data FACOLTA' di OPTARE per la DEDUZIONE INTEGRALE nell'ANNO di ACQUISTO, in luogo dell'ammortamento. LEASING di BENI STRUMENTALI: i CANONI sono AMMESSI in DEDUZIONE nell'ANNO in cui MATURANO secondo PRINCIPI DI COMPETENZA ECONOMICA, ed a condizione che la DURATA del CONTRATTO NON si INFERIORE alla META' del PERIODO di AMMORTAMENTO. In caso di CESSIONE di un BENE STRUMENTALE verso un CORRISPETTIVO INFERIORE al COSTO NON AMMORTIZZATO, la MINUSVALENZA DEDUCIBILE. Analogamente DEDUCIBILE la MINUSVALENZA in caso di RISARCIMENTO. Quelle originate da AUTOCONSUMO o dalla DESTINAZIONE del BENE a FINALITA' ESTRANEE NON possono essere DEDOTTE. COSTI DI ACQUISTO degli IMMOBILI: sono DEDUCIBILI mediante AMMORTAMENTO. Sono DEDUCIBILI per COMPETENZA anche i CANONI di LOCAZIONE FINANZIARIA-LEASING degli IMMOBILI, ma solo se il CONTRATTO DI LEASING abbia una DURATA NON INFERIORE alla META' del PERIODO di AMMORTAMENTO. CANONI di LOCAZIONE ORDINARIA: sono DEDUCIBILI per CASSA senza particolari limitazioni. SPESE relative all'AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE e MANUTENZIONE STRAORDINARIA di IMMOBILI: sono DEDUCIBILI nel LIMITE del 5%del COSTO COMPLESSIVO dei BENI AMMORTIZZABILI; l'ECCEDENZA DEDUCIBILE in QUOTE COSTANTI nei 5 periodi d'imposta successivi. INDENNITA' DI FINE RAPPORTO dovute ai DIPENDENTI: sono DEDUCIBILI ANNO PER ANNO, in base alla QUOTA MATURATA nel PERIODO D'IMPOSTA. SPLITTING dei REDDITI: per EVITARE COMPORTAMENTI ELUSIVI NON sono DEDUCIBILI i COMPENSI al CONIUGE o ai FIGLI o agli ASCENDENTI del LAVORATORE AUTONOMO per prestazioni di LAVORO DIPENDENTE, COLLABORAZIONI COORDINATE e CONTINUATIVE o OCCASIONALI, e NON sono TASSABILI acarico di chi li riceve. REGIME dei CONTRIBUTI MINIMI: si applica se il REDDITO di LAVORO AUTONOMO RIDOTTO. 4.REDDITI EQUIPARATI A QUELLI DI LAVORO AUTONOMO. IPOTESI PARTICOLARI: 1. DIRITTI D'AUTORE e CONSIMILI: sono i redditi derivanti dall'UTILIZZAZIONE ECONOMICA da parte dell'AUTORE o INVENTORE, di OPERE DELL'INGEGNO, BREVETTI IDNUSTRIALI e PROCESSI, FORMULE o INFORMAZIONI relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. 2. UTILI derivanti da CONTRATTI di ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE, quando sia costituito esclusivamente da PRESTAZIONI

DI LAVORO. UTILI spettanti ai PROMOTORI e ai SOCI FONDATORI di SOCIETA' DI CAPITALI; sono REDDITI inclusi tra quelli di LAVORO AUTONOMO anzich tra i redditi di capitale, perch DERIVANO dall'ATTIVITA' SVOLTA per la PROMOZIONE o COSTITUZIONE della SOCIETA'. 3. INDENNITA' per la CESSAZIONE dei RAPPORTI da AGENZIA: sono REDDITI di LAVORO AUTONOMO soggetti a TASSAZIONE SEPARATA.

In materia di DEDUZIONE dell'IMPONIBILE, a parte i COSTI DEDUCIBILI in MISURA FORFETARIA dai DIRITTI D'AUTORE, NON sono ammesse altre deduzioni di costi.

SEZ. V REDDITO D'IMPRESA1.NOZIONE DI REDDITO D'IMPRESA. La DISCIPLINA del REDDITO D'IMPRESA collocata all'interno della DISCIPLINA dell'IRES, ma le stesse norme valgono anche per gli IMPRENDITORI INDIVIDUALI e per le SOCIETA' DI PERSONE. T.U.-REDDITO D'IMPRESA: equivale a REDDITO D'IMPRESA COMMERCIALE; quando si parla di IMPRESA TOUT COURT, ci si riferisce all'IMPRESA COMMERCIALE, NON AGRARIA. SOGGETTI la cui INTERA ATTIVITA' ATTIVITA' D'IMPRESA: sono IMPRENDITORI ISTITUZIONALI; si tratta delle SOCIETA' COMMERCIALI, di CAPITALI o PERSONE; per tali SOGGETTI NON si pone il problema di QUALIFICARE il loro REDDITO, perch per definizione legislativa sempre e per intero REDDITO D'IMPRESA. 2 ECCEZIONI: 1. IMPRESE AGRICOLE: SOCIETA' DI PERSONE COMMERCIALI e SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA costituite da IMPRENDITORI AGRICOLI, quando svolgono esclusivamente ATTIVITA' di MANIPOLAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE di PRODOTTI AGRICOLI ceduti dai SOCI. 2. SOCIETA' AGRICOLE: SOCIETA' DI PERSONE COMMERCIALI, SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA e SOCIETA' COOP.che rivestono tale QUALIFICA e che optano per l'IMPOSIZIONE REDDITI ai sensi dell'ART.32 T.U.

ART.55 T.U.: racchiude la definizione di ESERCIZIO DI IMPRESA COMMERCIALE: la DEFINIZIONE FISCALE di IMPRESA costruita su quella civilistica di ATTIVITA' COMMERCIALE: "per ESERCIZIO DI IMPRESE COMMERCIALI si intende l'ESERCIZIO per PROFESSIONE ABITUALE, ancorch NON ESCLUSIVA, delle attivit indicate nell'ART.2195 c.c. Sono fiscalmente ATTIVITA' D'IMPRESA le ATTIVITA' definite COMMERCIALI dal C.C. DEFINIZIONE FISCALE di IMPRESA: si basa sulla NATURA dell'ATTIVITA' e NON su CARATTERISTICHE SOGGETTIVE. ART.2195 c.c.; sono COMMERCIALI: ATTIVITA' INDUSTRIALE diretta alla PRODUZIONE di BENI e SERVIZI; ATTIVITA' INTERMEDIARIA nella CIRCOLAZIONE dei BENI; ATTIVITA' di TRASPORTO; ATTIVITA' BANCARIA o ASSICURATIVA; ATTIVITA' AUSILIARIE. ESERCIZIO DI IMPRESA: lo costituiscono a fini fiscali alcune ATTIVITA' CONNESSE all'AGRICOLTURA: allevamento di animali, attivit di manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici. ATTIVITA' DI IMPRESA COMMERCIALE: lo sono anche l'ATTIVITA' di ALLEVAMENTO e MANIPOLAZIONE, TRASFORMAZIONE e ALIENAZIONE dei PORDOTTI AGRICOLI e ZOOTECNICI, quando superano determinate DIMENSIONI. REDDITI D'IMPRESA: lo sono i REDDITI DERIVANTI dallo SFRUTTAMENTO di MINIERE, CAVE, TORBIERE, SALINE, LAGHI, STAGNI e ACQUE INTERNE. ORGANIZZAZIONE: ATTIVITA' COMMERCIALI: sono tali anche se NON ORGANIZZATE in FORMA D'IMPRESA. Civilisticamente NON si ha IMPRESA se NON vi un MINIMO di ORGANIZZAZIONE; fiscalmente vi sono IMPRENDITORI SENZA ORGANIZZAZIONE di IMPRESA; essi sono IMPRENDITORI ai FINI FISCALI anche se NON OPERANO in FORMA ORGANIZZATA. 2.RILEVANZA DELL'ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA. IMPRENDITORE ai FINI FISCALI: SOGGETTO che ESERCITA un'ATTIVITA' COMMERCIALE anche se NON OPERA con ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA. ORGANIZZAZIONE: in tal caso NON ha RILIEVO ai FINI della QUALIFICAZIONE di un'ATTIVITA' come ATTIVITA' D'IMPRESA. QUALIFICA di IMPRENDITORE: IPOTESI in cui la FORMA ORGANIZZATIVA, ossia l'ORGANIZZAZIONE in FORMA d'IMPRESA, ATTRIBUISCE ad un SOGGETTO la QUALIFICA di IMPRENDITORE, sebbene l'ATTIVITA' SVOLTA NON sia COMMERCIALE secondo il c.c. Sono REDDITI D'IMPRESA: i REDDITI derivanti dall'esercizio di ATTIVITA' ORGANIZZATE in FORMA D'IMPRESA dirette alla PRESTAZIONE di SERVIZI che NON rientrano nell'ART.2195 del c.c. ART.2195 c.c.: definisce COMMERCIALE l'ATTIVITA' INDUSTRIALE di PRODUZIONE di SERVIZI. TRIPARTIZIONE in materia di SERVIZI: 1. PRODUZIONE di SERVIZI che genera REDDITO D'IMPRESA anche se NON ORGANIZZATA in FORMA d'IMPRESA; 2. PRESTAZIONE di SERVIZI, NON COMPRESI nell'ART.2195 c.c., che genera REDDITI D'IMPRESA SOLO se ORGANIZZATA in FORMA D'IMPRESA;

PRESTAZIONE di SERVIZI NON compresi nell'ART.e NON ORGANIZZATE in FORMA D'IMPRESA, che ATTIVITA' di LAVORO AUTONOMO. 1-2: generano REDDITI D'IMPRESA; 2: si ha REDDITO D'IMPRESA; 3: si ha REDDITO di LAVORO AUTONOMO. Il discrimine tra IMPRESA e LAVORO AUTONOMO dato dalla PRESENZA o ASSENZA di una ORGANIZZAZIONE in FORMA D'IMPRESA. PROFESSIONI INTELLETTUALI: la PRESENZA di un'ORGANIZZAZIONE anche complessa, NON vale a QUALIFICARE l'ATTIVITA' come IMPRESA, perch ha un RUOLO SERVENTE rispetto all'APPORTO INTELLETTUALE del PROFESSIONISTA; REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: il dato legislativo che caratterizza la categoria il TIPO di ATTIVITA' ESERCITATA, indipendentemente dall'organizzazione, i REDDITI PROFESSIONALI sono REDDITI di LAVORO AUTONOMO anche se ORGANIZZATI in FORMA d'IMPRESA. ORGANIZZAZIONE in FORMA D'IMPRESA: il legislatore non fornisce definizioni; si sono diffuse ipotesi interpetative disparate, sia per la definizione di CARATTERI QUALITATIVI dell'ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA, che per la INDIVIDUAZIONE del LIVELLO MINIMO di ORGANIZZAZIONE cher appare NECESSARIO per CONFIGURARE l'ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA. 3.REDDITO D'IMPRESA DEGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI e DELLA SOCIETA' DI PERSONE. REDDITO D'IMPRESA degli IMPRENDITORI INDIVIDUALI e SOCIETA' di PERSONE COMMERCIALI: determinato con le REGOLE dettate in ambito IRES, per le SOCIETA' e ENTI SOGGETTI all'IMPOSTA. ARTT.56-66: sono poste alcune REGOLE che valgono SOLO per il REDDITO D'IMPRESA TASSATO con IRPEF: tra i RICAVI si comprende il VALORE NORMALE dei BENI destinati al CONSUMO PERSONALE o FAMILIARE dell'IMPRENDITORE o assegnati ai SOCI o destinati a FINALITA' ESTRANEE all'ESERCIZIO dell'IMPRESA; viene EQUIPARATO ai RICAVI un COMPONENTE POSITIVO che da computare in quanto ai fini fiscali rileva tutto ci che si DISTACCA dalla SFERA dell'IMPRESA e anche ci che ne esce SENZA CORRISPETTIVO. BENI che GENERANO PLUSVALENZE: si ha un COMPONENTE POSITIVO di REDDITO ogni volta che un BEN CESSA di APPARTENERE all'IMPRESA, sia che avvenga verso o senza un CORRISPETTIVO. MINUSVALENZE: sono rilevanti quando il BENE destinato all'AUTOCONSUMO, o assegnato ai SOCI, o comunque DESTINATO a FINALITA' ESTRANEE all'IMPRESA. PLUSVALENZE che fruiscono del REGIME di PARTECIPATION EXEMPTION: in quanto sussistono i 4 PRESUPPOSTI di tale REGIME, NON sono ESENTI per INTERO (limitatamente al 50,28% dell'ammontare e sono tassate solo nella misura del 49,72%). MINUSVALENZE: NON sono DEDUCIBILI per INTERO (solo per il 49,72%). UTILI da PARTECIPAZIONE-DIVIDENDI: distribuiti da SOCIETA' DI CAPITALI sono tassati nella misura del 49,72%. PLUSVALENZE realizzate con la CESSIONE di AZIENDE: possono essere TASSATE SEPARATAMENTE (ART.17 c.II). TRASFERIMENTO di AZIENDE per CAUSA di MORTE o per ATTO GRATUITO: NON costituisce REALIZZO delle PLUSVALENZE dell'AZIENDA; NON si ha TASSAZIONE della PLUSVALENZA; per gli EREDI l'AZIENDA ha lo STESSO VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO che aveva per il DE CUIUS. NON sono AMMESSI in DEDUZIONE i COMPENSI per il LAVORO PRESTATO dallo stesso IMPRENDITORE o dai FAMILIARI: questo per impedire che vengano SIMULATI RAPPORTI di LAVORO tra familiari, allo scopo di ridurre il reddito dell'imprenditore. INTERESSI PASSIVI inerenti all'ESERCIZIO dell'IMPRESA: sono DEDUCIBILI SOLO per la PARTE CORRISPONDENTE al RAPPORTO fra l'AMMONTARE dei RICAVI e ALTRI PROVENTI che concorrono alla FORMAZIONE del REDDITO D'IMPRESA, o che NON vi concorrono in quanto ESCLUSI, e l'AMMONTARE COMPLESSIVO di TUTTI i RICAVI e PROVENTI. La PARTE di INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI corrisponde alla QUOTA dei RICAVI e PROVENTI ESENTI rispetto al TOTALE dei RICAVI e PROVENTI. SPESE sostenute per l'ACQUISTO o LOCAZIONE di BENI MOBILI: adibiti promiscuamente all'ESERCIZIO dell'IMPRESA e all'USO PERSONALE o FAMILIARE, sono AMMORTIZZABILI o DEDUCIBILI nella misura del 50%. IMMOBILI ad USO PROMISCUO: consentita la deduzione nella stessa misura della RENDITA CATASTALE o del CANONE DI LOCAZIONE anche finanziaria, a condizione che il CONTRIBUENTE NON disponga di ALTRO IMMOBILE ADIBITO esclusivamente all'ESERCIZIO dell'IMPRESA. RISULTATO NEGATIVO: se il risultato derivante dall'ATTIVITA' D'IMPRESA NEGATIVO, la PERDITA pu essere PORTATA in DIMINUZIONE del REDDITO COMPLESSIVO, ma al NETTO dei PROVENTI ESENTI da IMPOSTA. BENI RELATIVI ALL'IMPRESA delle IMPRESE INDIVIDUALI: si considerano tali i BEN-MERCE e quelli strumentali per l'ESERCIZIO dell'IMPRESA stessa, i CREDITI acquisiti nell'esercizio dell'impresa, i BENI appartenenti all'IMPRENDITORE che siano indicati tra le ATTIVITA' relative all'impresa nell'inventario tenuto (ART.2217 c.c.); gli IMMOBILI STRUMENTALI si considerano relativi all'impresa solo se INDICATI nell'INVENTARIO.

3.

4.IMPRESE MINORI. DISCIPLINA delle IMPRESE MINORI: una DISCIPLINA SPECIALE: dal punto di vista sostanziale: REGOLE di DETERMINAZIONE del REDDITO; dal punto di vista formale: OBBLIGHI CONTABILI e CRITERI di ACCERTAMENTO. IMPRESE MINORI: sono quelle esercitate da PERSONE FISICHE e SOCIETA' DI PERSONE, che avendo RICAVI NON SUPERIORI ad un DATO AMMONTARE, sono AMMESSE al REGIME di CONTABILITA' SEMPLIFICATA e NON hanno optato per il regime di contabilit ordinaria. possono OPTARE per il REGIME ORDINARIO (di contabilit e determinazione del reddito); in ASSENZA di tale OPZIONE, gli IMPRENDITORI MINORI possono tenere una CONTABILITA' SEMPLIFICATA: limitarsi a tenere REGISTI IVA, nei quali si devono essere annotati anche gli ELEMENTI rilevanti ai fini reddituali, compresi i valori delle RIMANENZE. REGOLE DI DETERMINAZIONE del REDDITO delle IMPRESE MINORI: sono state concepite tenendo conto che la CONTABILITA' SEMPLIFICATA e che NON viene redatto il BILANCIO di esercizio.

NON possono fruire del REGIME di PARTECIPATION EXEMPTION, perch NON dispongono di un BILANCIO in cui classificare le partecipazioni come immobilizzazioni; la determinazione analitica dei REDDITI delle IMPRESE MINORI viene effettuata mediante l'applicazione di alcune delle REGOLE in materia di REDDITO D'IMPRESA.

DISCIPLINA SPECIALE dettata per la DETERMINAZIONE ANALITICA del REDDITO delle IMPRESE MINORI-REGOLE: 1. REDDITO D'IMPRESA: costituito dalla DIFFERENZA tra COMPONENTI POSITIVI (ricavi, plusvalenze, sopravvenienze, proventi immobiliari, dividendi e interessi attivi, rimanenze di magazzino) e COMPONENTI NEGATIVI (spese documentate, perdite, minusvalenze, giacenze di magazzino...); 2. ACCANTONAMENTI CONSENTITI: gli unici sono quelli di QUIESCENZA e PREVIDENZA; gli altri NON sono consentiti perch presuppongono la REDAZIONE del BILANCIO; 3. AMMORTAMENTI dei BENI STRUMENTALI: sono consentiti a condizione che sia tenuto il REGISTRO dei CESPITI AMMORTIZZABILI; NON sono ammessi gli ammortamenti per beni immateriali e finanziari; 4. DEDUCIBILITA' DELLE SPESE: sono applicabili anche alle IMPRESE MINORI le NORME che limitano o regolano la deducibilit delle spese, ma NON vi sono previsioni in tema di LIMITI alla deducibilit degli interessi passivi. 5.CONTRIBUENTI MINORI. REGIME SEMPLIFICATO: previsto anche per i CONTRIBUENTI MINIMI. CONTRIBUENTI MINIMI: sono gli IMPRENDITORI e i LAVORATORI AUTONOMI di DIMENSIONI RIDOTTE, che possono comunque optare per il regime ordinario (nell'anno solare precedente hanno realizzato ricavi o percepito compensi non superiori a 30.000 euro). PRINCIPIO DI CASSA: il REDDITO IMPONIBILE determinato come DIFFERENZA tra COMPENSI PERCEPITI e SPESE SOSTENUTE nel PERIODO D'IMPOSTA, fermo restando il concorso alla formazione del reddito imponibile di sopravvenienze, plusvalenze e minusvalenze patrimoniali. Tale REDDITO ASSOGGETTATO ad una IMPOSTA SOSTITUTIVA dell'IRPEF e delle ADDIZIONALI con ALIQUOTE del 20%. IVA: i CONTRIBUTI MINIMI NON addebitano l'IMPOSTA a TITOLO DI RIVALSA n hanno diritto alla DETRAZIONE IVA A MONTE. IRAP: i CONTRIBUENTI MINIMI sono ESONERATI dal PAGAMENTO. DICHIARAZIONE DEI REDDITI: i CONTRIBUENTI MINIMI la devono presentare nei TERMINI e secondo le MODALITA' ORDINARIE, ma sono ESONERATI da OBBLIGHI di REGISTRAZIONE e di TENUTA delle SCRITTURE CONTABILI (vanno conservati documenti ricevuti e emessi), e anche dall'APPLICAZIONE degli STUDI di SETTORE. Il REGIME CESSA a partire dal PERIODO di IMPOSTA SUCCESSIVO a quello in cui vengono meno i requisiti previsti per l'accesso ovvero si verifica una causa di esclusione, con conseguente applicazione delle REGOLE ORDINARIE. SUPERAMENTO dell'ammontare dei 45.000 euro di ricavi o compensi: se si verifica in corso d'anno, il REGIME CESSA immediatamente, con conseguente transito nel REGIME ORDINARIO fin dall'INIZIO del PERIODO D'IMPOSTA. 6.IMPRESE DI ALLEVAMENTO-IMPRESE AGRARIE. IMPRESE DI ALLEVAMENTO: sono IMPRESE AGRARIE, il cui REDDITO determinato CATASTALMENTE (nei LIMITI dell'ART.32 c.II lett. b)), quando l'ATTIVITA' svolta con MANGIMI ottenibili per almeno dal TERRENO. REDDITO ECCEDENTE: se si SUPERANO i LIMITI, il REDDITO ECCEDENTE REDDITO d'IMPRESA COMMERCIALE, determinato in modo peculiare, moltiplicando cio CIASCUN CAPO ALLEVATO per un COEFFICIENTE DETERMINATO dal Ministero, salva la FACOLTA' di OPZIONE per la determinazione del reddito con le norme previste per le IMPRESE COMMERCIALI. Se l'ATTIVITIA' di ALLEVAMENTO esercitata da SOCIETA' o ENTI COMMERCIALI il REDDITO D'IMPRESA va determinato secondo CRITERI ORDINARI. 7.SOCIETA' DI COMODO. SOCIETA' DI COMODO: sono le SOCIETA' COMMERCIALI, i cui RICAVI sono INFERIORI ad un dato IMPORTO, determinato in una percentuale delle attivit patrimoniali; sono considerate SOCIETA' NON OPERATIVE, di COMODO, e sono soggette ad IMPOSTA sulla base di un IMPONIBILE MINIMO PRESUNTO, in rapporto al loro PATRIMONIO. PRESUNZIONE RELATIVA: la PROVA CONTRARIA idonea a vincere la presunzione se attiene a situazioni di carattere straordinario.

SEZ. VI REDDITI DIVERSI1.CATEGORIA DEI REDDITI DIVERSI. Il legislatore ha raggruppato una serie di IPOTESI REDDITUALI ETEROGENEE, NON riconducibili alle categorie tipiche, che sono caratterizzate dal fatto che i REDDITI COMPRESI in ciascuna di esse derivano da una PARTICOLARE FONTE PRODUTTIVA. La CATEGORIA presenta carattere di RESIDUALITA': comprende una serie di IPOTESI alle quali MANCA qualche TRATTO CARATTERISTICO dei REDDITI delle CATEGORIE TIPICHE. 2.PLUSVALENZE IMMOBILIARI. PLUSVALENZE ISOLATE: rientrano tra i REDDITI DIVERSI; sono dette tali perch NON sono realizzate nel contesto di un'ATTIVITA' ECONOMICA di TIPO CONTINUATIVO, come quella d'impresa. ART.67 T.U.: NON vi una regola generale in materia di plusvalenze, ma la specifica PREVISIONE di TASSABILITA' delle PLUSVALENZE: realizzate mediante LOTTIZZAZIONE di TERRENI o l'ESECUZIONE di OPERE intese a renderli EDIFICABILI, e la successiva VENDITA anche parziale di TERRENI o EDIFICI; realizzate mediante la CESSIONE A TITOLO ONEROSO di BENI IMMOBILI ACQUISTATI o COSTRUITI da NON pi di 5 anni, con ESCLUSIONE: d - degli IMMOBILI ACQUISITI per SUCCESSIONE; - delle UNITA' IMMOBILIARI URBANE che per la maggiorparte del periodo intercorso tra l'acquisto o costruzione e la cessione sono state adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE del CEDENTE o FAMILIARI; realizzate a seguito di CESSIONI A TITOLO ONEROSO di TERRENI suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

1. 2.

VENDITA di TERRENI LOTTIZATI o RESI EDIFICABILI e di EDIFICI: viene TASSATA una PLUSVALENZA che riconducibile all'ATTIVITA' SVOLTA per LOTTIZZARE o rendere EDIFICABILI i TERRENI; si assume come VALORE INIZIALE il PREZZO di ACQUISTO o quello NORMALE dei TERRENI nel V ANNO anteriore alla lottizzazione; nella seconda ipotesi: sono ESCLUSI gli IMMOBILI ACQUISITI MORTIS CAUSA e le ABITAZIONI USATE dal CONTRIBUENTE o FAMILIARI, in base al concetto che l'operazione non p stata effettuata con intento speculativo.

PLUSVALENZE realizzate a seguito di ESPROPRIO: sono soggette ad un'IMPOSTA SOSTITUTIVA, applicata mediante RITENUTA ALLA FONTE, A TITOLO D'IMPOSTA, sull'INDENNITA' dell'ESPROPRIO, con aliquota del 20%. 3.PLUSVALENZE DEI TITOLI AZIONARI E OBBLIGAZIONARI. REDDITI DIVERSI: vi rientrano le PLUSVALENZE realizzate con la CESSIONE di AZIONI o di ALTRE PARTECIPAZIONI SOCIALI, e con la CESSIONE di TITOLI OBBLIGAZIONARI o di ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE. Sono indicate come GUADAGNI DI CAPITALE-CAPITAL GAIN. 1. 2. 3. FRUTTI dei TITOLI AZIONARI o OBBLIGAZIONARI: sono REDDITO DI CAPITALE. CAPITAL GAIN:danno origine a REDDITI DIVERSI; sono le PLUSVALENZE che vengono realizzate quando un TITOLO viene VENDUTO ad un PREZZO SUPERIORE a quello d'ACQUISTO. AZIONI e ALTRE PARTECIPAZIONI SOCIALI: vi una differenza di base tra PARTECIPAZIONI QUALIFICATE e NON, che condiziona sia la TASSAZIONE dei FRUTTI che delle PLUSVALENZE. DIFFERENZA: dipende dal DIRITTO di VOTO o dalla QUOTA di CAPITALE POSSEDUTA: - PARTECIPAZIONI QUALIFICATE: quando attribuiscono rispettivamente una PERCENTUALE di DIRITTI di VOTO SUPERIORE al 2% o 5%, se si tratta di TITOLI NEGOZIATI in MERCATI REGOLAMENTATI; - ALTRI CASI: si richiede una percentuale SUPERIORE al 20% o 25%. PLUSVALENZE derivanti dalla CESSIONE di PARTECIPAZIONI QUALIFICATE: sono soggette ad imposizione per il 49,72% del loto ammontare, come i dividendi. Se sono state realizzate MINUSVALENZE, le PLUSVALENZE (49,72%) sono SOMMATE ALGEBRICAMENTE alla corrispondente QUOTA delle relative MINUSVALENZE; se le MINUSVALENZE sono SUPERIORI alle PLUSVALENZE, l'ECCEDENZA RIPORTATA in DEDUZIONE (fino a concorrenza del 49,72% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre ), a condizione che sia indicata nella DICHIARAZIONE DEI REDDITI relativa al PERIODO D'IMPOSTA nel quale le MINUSVALENZE sono state REALIZZATE. PLUSVALENZE che derivano dalla CESSIONE A TITOLO ONEROSO di PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE: sono soggette ad IMPOSTA SOSTITUTIVA (12,50%); il CONTRIBUENTE pu scegliere tra la TASSAZIONE ANALITICA, in base a dichiarazione, la TASSAZIONE secondo il REGIME del RISPARMIO AMMINISTRATO, o la TASSAZIONE secondo il REGIME del RISPARMIO GESTITO.

4.

5.

Tra i REDDITI DIVERSI rientrano le PLUSVALENZE realizzate con la CESSIONE dei TITOLI OBBLIGAZIONARI e di STRUMENTI FINANZIARI in genere. Sono REDDITI DIVERSI: PLUSVALENZE derivanti dalla CESSIONE di CONTRATTI di ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE con APPORTO DI CAPITALE; PLUSVALENZE realizzate mediante la CESSIONE di STRUMENTI FINANZIARI ASSIMILATI alle AZIONI, che sono compresi tra le PARTECIPAZIONI QUALIFICATE. 4.PLUSVALENZE DA CESSIONE DI CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE. CESSIONE dei CONTRATTI di ASSOCIAZIONE in PARTECIPAZIONE: EQUIPARATA alla CESSIONE di TITOLI AZIONARI, per cui le PLUSVALENZE DERIVANTI dalla CESSIONE di tali CONTRATTI sono EQUIPARATE alle PLUSVALENZE derivanti dalla CESSIONE di PARTECIPAZIONI SOCIALI. PLUSVALENZE: se sono realizzate su PARTECIPAZIONI SOCIETARIE QUALIFICATE sono TASSATE con una RIDUZIONE della BASE IMPONIBILE e concorrono come REDDITI DIVERSI a FORMARE il REDDITO COMPLESSIVO IMPONIBILE dell'IMPOSTA PROGRESSIVA; se NON sono QUALIFICATE, si applica il REGIME FISCALE SOSTITUTIVO stabilito per i REDDITI di NATURA FINANZIARIA. CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE; si distingue tra: casi in cui l'APPORTO SUPERA DETERMINATE SOGLIE; casi in cui le SOGLIE NON sono SUPERATE, e si applica la DISICPLINA delle PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE. Si distingue anche qui tra PLUSVALENZE DERIVANTI da PARTECIPAZIONI QUALIFICATE e NON. 5.ALTRI REDDITI DIVERSI. REDDITI DIVERSI: ipotesi reddituali indicate mettendo in rilievo la CATEGORIA TIPICA a cui sono ricollegabili ed in cui sono ricompresi per MANCANZA di UN ELEMENTO ESSENZIALE della definizione di categoria tipica. 1. 2. 3. 4. 5. REDDITI DI NATURA FONDIARIA: la QUANTIFICAZIONE NON data dal CATASTO; REDDITI delle SUBLOCAZIONI: tali redditi sono inseriti nella categoria dei redditi diversi perch la DETERMINAZIONE CATASTALE un ELEMENTO ESSENZIALE della categoria dei REDDITI FONDIARI. REDDITI dei BENI IMMOBILI SITUATI all'ESTERO: determinati in base alla valutazione reddituale effettuata dallo Stato estero. REDDITI derivanti da ATTIVITA' di LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATE ABITUALMENTE; REDDITI derivanti dall'UTILIZZAZIONE ECONOMICA di OPERE dell'INGENGO, BREVETTI INDUSTRIALI, PROCESSI, FORMULE e SIMILI: sono redditi diversi e NON di LAVORO AUTONOMO perch MANCA l'ABITUALITA'.

6. 7. 8.

REDDITI derivanti da ATTIVITA' COMMERCIALI NON esercitate ABITUALMENTE: MANCANZA di ABITUALITA'. REDDITO di chi, PROPRIETARIO DI AZIENDA, NON esercita ATTIVITA' DI IMPRESA ma d l'AZIENDA in AFFITTO: il reddito che ne deriva NON reddito d'impresa ma REDDITO DIVERSO ( vicino alla categoria del REDDITO D'IMPRESA); PLUSVALENZA realizzata in caso di VENDITA TOTALE o PARZIALE.

FATTISPECIE di VARIA NATUR: REDDITI derivanti dalla CONCESSIONE in USUFRUTTO e dalla SUBLOCAZIONE di BENI IMMOBILI, dall'AFFITTO, LOCAZIONE, NOLEGGIO, CONCESSIONE IN USO VEICOLI, MACCHINE e ALTRI BENI MOBILI, dall'AFFITTO e CONCESSIONE in USUFRUTTO di AZIENDE; VINCITE delle LOTTERIE, GIOCHI, CONCORSI A PREMIO... PREMI ricevuti come RICONOSCIMENTO di MERITI ARTISTICI, SCIENTIFICI e SOCIALI. Rientrano nella categoria anche i PROVENTI ILLECITI che sono classificabili in alcuna delle categorie di reddito previste. FORMULA DI CHIUSURA di PORTATA GENERALE riguardo i REDDITI che derivano dall'ASSUNZIONE di OBBLIGHI di FARE, NON FARE e PERMETTERE. REDDITI DIVERSI: vi sono REDDITI SIMILI o PROSSIMI a quelli FONDIARI, di CAPITALE, di LAVORO AUTONOMO, d'IMPRESA, ma PRIVI di un REQUISITO TIPICO della CATEGORIA, e perci ascritti al novero di redditi diversi. Il sistema tendenzialmente COMPRENSIVO di ogni IPOTESI di REDDITO PRODOTTO. Le REGOLE di DETERMINAZIONE NON sono UNIFORMI; vi sono REGOLE PARTICOLARI di determinazione. PRINCIPIO DI CASSA: i REDDITI DIVERSI sono TASSATI al MOMENTO della REALIZZAZIONE, ma sono TASSATI al NETTO delle SPESE e ONERI DI PRODUZIONE e NON sono SOGGETTI a RITENUTE alla FONTE.

CAP. VIII IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTOSEZ. I STRUTTURA1.LINEAMENTI GENERALI. IVA: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO: stata ideata in sede europea poi introdotta in tutti gli Stati membri della Comunit, in base ad un modello tracciato nel 1967 da 2 direttive comunitarie. ITALIA: IVA viene istituita con il D.P.R. 633/1972. IVA: appartiene alla CATEGORIA delle IMPOSTE sui CONSUMI; una SOTTOSPECIE di tali imposte data dalle IMPOSTE sugli SCAMBI, che possono assumere diverse FORME: IMPOSTE MONOFASE e PLURIFASE; IMPOSTE PLURIFASE CUMULATIVE o A CASCATA. RAGIONI per cui la CE ha imposto ai Paesi membri l'adozione dell'IVA: l'imposizione sul valore aggiunto ritenuta intrinsecamente preferibile a quella a cascata; l'IVA grava sul CONSUMATORE in proporzione al prezzo finale del bene ed neutrale rispetto al numero dei passaggi: quindi NON influisce sul prezzo finale dei beni, e non interferisce con la organizzazione delle imprese. Si sono aggiunte ragioni legate all'armonizzazione fiscale europea e alla liberalizzazione degli scambi. TRATTATO ISTITUTIVO CE vieta agli Stati: di applicare ai prodotti provenienti da altro Stato membro tributi superiori a quelli che gravano sui prodotti nazionali; di favorire le esportazioni accordando rimborsi dei tributi prelevati nello Stato in misura superiore all'ammontare effettivamente riscosso. IVA: con essa si riconosce il CARICO FISCALE di un BENE, per cui possibile determinare esattamente l'AMMONTARE dell'IMPOSTA sulle IMPORTAZIONI e la MISURA dei RIMBORSI dell'ESPORTAZIONE, senza porre in essere agevolazioni all'esportazione e aggravi all'importazione. IVA: ha sostituito nel nostro sistema fiscale l'IGE=IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA: era un'IMPOSTA PLURIFASE CUMULATIVA (A CASCATA) che colpiva il VALORE PIENO di beni e servizi scambiati ad ogni fase del processo produttivo e distributivo; l'imposizione di ciascuna fase si cumulava con le altre. IVA: un'IMPOSTA PLURIFASE ma NON CUMULATIVA; ad ogni passaggio l'imposta si applica al corrispettivo del bene o servizio, ma dall'imposta apllicata alla massa dei corrispettivi si detrae l'imposta dovuta sugli acquisti. L'IVA denominata talenon perch il VALORE AGGIUNTO costituisca la base imponibile del tributo, ma perch per effetto della detrazione il TRIBUTO ha come OGGETTO ECONOMICO il VALORE AGGIUNTO, il quid pluris che ogni operatore economico aggiunge al prezzo del bene o servizio. 4 CARATTERISTICHE ESSENZIALI dell'IV: 1) si applica in modo generale alle OPERAZIONI aventi ad oggetto beni o servizi; 2) PROPORZIONALE al CORRISPETTIVO dei beni e servizi forniti; 3) RISCOSSA in CIASCUNA FASE del procedimento di produzione e distribuzione, compresa la vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza; 4) gli IMPORTI PAGATI in occasione di PRECEDENTI FASI del processo sono DETRATTI dall'imposta dovuta, cosicch il tributo si applica in ciascuna fase solo al valore aggiunto e il PESO dell'IMPOSTA va solo a carico del CONSUMATORE FINALE. 2.SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE. IVA: IMPOSTA che per il suo SOGGETTO PASSIVO NEUTRALE.

SOGGETTO PASSIVO: RECUPERA l'IMPOSTA che assolve sugli acquisti, acquistando un CREDITO verso lo Stato; e RECUPERA l'IMPOSTA dovuta sulle vendite grazie al DIRITTO DI RIVALSA verso coloro che acquistano i suoi beni o servizi. IVA: NON NEUTRALE per i CONSUMATORI FINALI, che sono tenuti a pagare l'imposta in via di rivalsa a coloro presso cui acquistano beni o servizi, ma NON essendo soggetti passivi NON la recuperano nei confronti dello Stato. DIRITTO DI DETRAZIONE o CREDITO D'IMPOSTA: del SOGGETTO PASSIVO verso il FISCO una SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA che caratterizza l'IVA e la distingue da ogni altra imposta. SOGGETTI: 1) che hanno lo STATUS FORMALE di SOGGETTI PASSIVI: sono gravati da una serie di OBBLIGHI FORMALI e SOSTANZIALI, ma possono DETRARRE l'IMPOSTA pagata a monte; 2) CONSUMATORI FINALI: NON hanno DIRITTI DI DETRAZIONE. SOGGETTO PASSIVO IVA: nell'alternativa tra ASSOGGETTAMENTO ad IVA o ad IMPOSTA DI REGISTRO, ha in genere convenineza a che una prestazione sia soggetta al primo tributo quando l'imposta pu essere da lui recuperata. FRODE FISCALE: nell'IVA pu aversi un tipo di FRODE che NON si ha nelle altre imposte= ESERCIZIO INDEBITO del DIRITTO DI DETRAZIONE, connesso alla SIMULAZIONE di ACQUISTI NON EFFETTUATI; di qui il fenomeno delle CARTIERE= SOCIETA' che VENDONO FATTURE FALSE. 3.NATURA E GIUSTIFICAZIONE COSTITUZIONALE. IVA: un'IMPOSTA sul CONSUMO; il CONSUMO il fatto espressivo di CAPACITA' CONTRIBUTIVA, che giustifica l'imposta sul piano costituzionale. ASPETTO GIURIDICO-FORMALE DEL TRIBUTO: il TRIBUTO ha come PRESUPPOSTI determinate OPERAZIONI quando poste in essere da DETERMINATI SOGGETTI che sono anche i SOGGETTI PASSIVI in senso tecnico. Il tributo pur essendo applicato ai vari PASSAGGI del sistema produttivo-distributivo, COLPISCE alla fine solo i CONSUMATORI FINALI, quindi il CONSUMO il FATTO ESPRESSIVO di CAPACITA' CONTRIBUTIVA che legittima il tributo. DIRITTO DI DETRAZIONE: tratto peculiare che distingue l'IVA dalle altre imposte; insieme al DIRITTO DI RIVALSA rende NEUTRALE l'IMPOSTA per gli OPERATORI ECONOMICI. 4.SOGGETTI PASSIVI E CONSUMATORI FINALI. SOGGETTI PASSIVI: sono: IMPRENDITORI; LAVORATORI AUTONOMI. l'APPLICAZIONE dell'IVA coinvolge non solo lo Stato e il soggetto passivo, ma anche un TERZO SOGGETTO indicato come CONSUMATORE FINALE. 5.IMPRENDITORI E LAVORATORI AUTONOMI. SOGGETTI PASSIVI IVA: IMPRENDITORI; ESERCENTI ARTI o PROFESSIONI. SOGGETTE AD IVA: tutte le ATTVITA' svolte da SOGGETTI che hanno FORMA GIURIDICA di SOCIETA' COMMERCIALE o da ENTI che abbiano per OGGETTO PRINCIPALE o ESCLUSIVO l'ESERCIZIO di ATTIVITA' COMMERCIALI o AGRICOLE. ENTI PUBBLICI: sono SOGGETTI PASSIVI d'IMPOSTA quando pongono in essere ATTIVITA' ECONOMICHE di TIPO COMMERCIALE, NON lo sono per le ATTVITA' che esercitano in quanto PUBBLICHE AUTORITA'. ESERCENTI ARTI o PROFESSIONI: possono essere ai fini IVA: PERSONE FISICHE; SOCIETA' SEMPLICI; ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI. Questo presupposto soggettivo dell'Iva molto ampio e comprende qualsiasi attivit di lavoro. Si richiede: che l'ATTIVITA' sia svolta in modo AUTONOMO; che NON vi siano i CONNOTATI dell'IMPRENDITORIALITA'. 5.CAMPO DI APPLICAZIONE E OPERAZIONI ESCLUSE. OPERAZIONE ECONOMICA: perch sia RILEVANTE ai fini dell'IVA necessario: che sia posta in essere da un IMPRENDITORE o LAVORATORE AUTONOMO: PRESUPPOSTO SOGGETTIVO; che rientri nel CAMPO DI APPLICAZIONE del TRIBUTO: PRESUPPOSTO OGGETTIVO. CAMPO DI APPLICAZIONE dell'IVA: importante la distinzione tra operazioni INCLUSE e ESCLUSE dal CAMPO. 1.OPERAZIONI ESCLUSE: sono quelle che NON hanno alcun RILIEVO ai fini dell'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA; 2.OPERAZIONI INCLUSE: rientrano nel CAMPO e si distinguono in: OPERAZIONI IMPONIBILI; OPERAZIONI NON IMPONIBILI; OPERAZIONI ESENTI. OPERAZIONI IMPONIBILI: comportano il sorgere del DEBITO D'IMPOSTA e l'applicazione di tutto l'apparato di regole di cui formato il meccanismo attuativo del tributo. OPERAZIONI NON IMPONIBILI e ESENTI: NON fanno sorgere il DEBTIO D'IMPOSTA, ma comportano gli stessi ADEMPIMENTI FORMALI delle operazioni imponibili. Le OPERAZIONI ESENTI LIMITANO il DIRITTO DI DETRAZIONE, a differenza di quelle NON IMPONIBILI che NON incidono su tale diritto.

6.OPERAZIONI IMPONIBILI. CESSIONE DEI BENI. OPERAZIONI IMPONIBILI: sono definite da uno schema normativo composto da uan definizione generale, da un elenco di fattispecie assimilate e da un elenco di esclusioni. Nella categoria sono comprese 4 SPECIE di OPERAZIONI: CESSIONE DEI BENI (la cessione comprende trasferimento di propriet e anche costituzione di un diritto reale); PRESTAZIONI DI SERVIZI; ACQUISTI INTRACOMUNITARI; IMPORTAZIONI. Rientrano nella fattispecie non solo i CONTATTI ma tutti gli ATTI GIURIDICI che determinano EFFETTI TRASLATIVI o COSTITUTIVI di DIRITTI REALI. 7.CESSIONI ASSIMILATE E ESCLUSE; CONFERIMENTI E CESSIONI DI AZIENDE. Vi sono operazioni che NON presentano uno dei requisiti delle cessioni ma sono ASSIMILATE alle CESSIONI, ed OPERAZIONI che pur presentando i REQUISITI delle CESSIONI NON non sono considerate tale e vengono ESCLUSE. OPERAZIONI ASSIMILATE alla CESSIONE DI BENI: 1) VENDITA con RISERVA di PROPRIETA'; 2) LOCAZIONI con CLAUSOLA di TRASFERIMENTO della PROPRIETA' VINCOLANTE per AMBEDUE le PARTI; 3) i PASSAGGI fra COMMITTENTE e COMMISSIONARIO di BENI VENDUTI/ACQUISTATI in esecuzione di CONTRATTI di COMMISSIONE; 4) CESSIONI GRATUITE di BENI la cui produzione o commercio rientra nell'ATTIVITA' propria dell'IMPRESA; 5) DESTINAZIONE dei BENI DI CONSUMO PERSONALE o FAMILIARE dell'IMPRENDITORE o LAVORATORE AUTONOMO o ad altre FINALITA' ESTRANEE all'ESERCIZIO dell'IMPRESA o della PROFESSIONE= AUTOCONSUMO; 6) ASSEGNAZIONI delle SOCIETA' ai SOCI. OPERAZIONI ESCLUSE dal CAMPO DI APPLICAZIONE dell'IVA: alcune CESSIONI che NON si collocano nell'ambito dell'ordinaria attivit d'impresa ma delle ATTIVITA' STRAORDINARIE di ORGANIZZAZIONE dell'IMPRESA; sono ESCLUSI da IVA: le CESSIONI e i CONFERIMENTI di AZIENDA; le CESSIONI di TERRENI NON EDIFICABILI; le CESSIONI GRATUITE di CAMPIONI di MODICO VALORE. 7.PRESTAZIONI DI SERVIZI. PRESTAZIONI ASSIMILATE A QUELLE ESCLUSE. PRESTAZIONI DI SERVIZIO: sono le PRESTAZIONI che comportano OBBLIGAZIONI di FARE, NON FARE o PERMETTERE, dietro CORRISPETTIVO. richiesta la ONEROSITA'. SERVIZI: NON devono giungere al CONSUMATORE FINALE LIBERI da IMPOSTA, per ragioni di completezza del sistema e per bilanciare la detrazione degli acquisti a monte. ELENCO di PRESTAZIONI DI SERVIZIO ESLCUSE da IMPOSTA: CESSIONE di DIRITTI D'AUTORE effettuate dagli AUTORI; PRESTITI OBBLIGAZIONARI; CESSIONI di CONTRATTI che hanno per OGGETTO BENI la cui CESSIONE ESCLUSA da IMPOSTA. 8.OPERAZIONI ESENTI. OPERAZIONI ESENTI: NON comportano il sorgere dele DEBITO D'IMPOSTA ma sono OPERAZIONI rientranti nel CAMPO DI APPLICAZIONE dell'IVA e comportano ADEMPIMENTI FORMALI richiesti per le operazioni imponibili; NON consentono la DETRAZIONE dell'IVA a monte. RAGIONI dell'ESENZIONE: sono di vario genere; alcune operazioni sono esenti per RAGIONI SOCIALI, altre per ragioni di TECNICA TRIBUTARIA. SOGGETTO PASSIVO: che effettua OPERAZIONI ESENTI NON pu DETRARRE l'IVA sugli ACQUISTI; mncando la DETRAIBILITA', viene meno la NEUTRALITA' del TRIBUTO, che assume per il soggetto passivo natura economica di COSTO. L'esenzione non un vantaggio per il soggetto passivo; dovrebbe giovare al CONSUMATORE FINALE, che acquista il bene o il servizio ad un COSTO NON MAGGIORATO dall'IVA del PREZZO FINALE. 9.CESSIONI E LOCAZIONI DI IMMOBILI. CESSIONE DI IMMOBILI: di regola ESENTE da IVA, con alcune ECCEZIONI. Si distingue tra ABITAZIONI e IMMOBILI STRUMENTALI: 1.La CESSIONE di FABBRICATI ad USO ABITATIVO sono di regola ESENTI. 2.CESSIONI di FABBRICATI STRUMENTALI per NATURA: la regola quella dell'ESENZIONE; vi sono 4 IPOTESI di IMPONIBILITA', che riguardano: CESSIONI effettuate entro 4 ANNI dalla DATA di ULTIMAZIONE della COSTRUZIONE o dell'INTERVENTO; CESSIONI effettuate nei confronti di CESSIONARI SOGGETTI PASSIVI IVA che svolgono in via esclusiva o prevalente attivit che conferiscono il DIRITTO alla DETRAZIONE dell'IMPOSTA PAGATA sugli ACQUISTI in percentuale pari o inferiore al 25%; CESSIONI effettuate nei confronti di CESSIONARI che NON agiscono nell'esercizio d'impresa; CESSIONI per le quali nel relativo ATTO il CEDENTE abbia espressamente manifestato l'OPZIONE per l'IMPOSIZIONE. POSSIBILITA' di OPTARE per il REGIME di IMPONIBILITA': riguarda le CESSIONI di IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA effettuate nei confronti di SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA che NON subiscono limitazioni, se non in via marginale, all'esercizio della detrazione.

SEZ. II REGOLE IMPOSITIVE1.MOMENTO IMPOSITIVO.

Vi sono REGOLE che stabiliscono il MOMENTO TEMPORALE in cui un FATTO ECONOMICO concorre a formare il REDDITO. PRINCIPIO di COMPETENZA: presiede all'imputazione temporale dei fatti economici dell'impresa. REGOLE nell'IVA: stabiliscono il MOMENTO in cui un'OPERAZIONE si considera EFFETTUATA (MOMENTO IMPOSITIVO), ovvero la DATA in cui si determina la ESIGIBILITA' dell'IMPOSTA. ESIGIBILITA' dell'IMPOSTA: designa il MOMENTO in cui si attualizzano gli EFFETTI GIURIDICI legati alla SINGOLA OPERAZIONE. Quando un'OPERAZIONE si considera EFFETTUATA, determinando l'ESIGIBILITA' dell'IMPOSTA: CESSIONE DEI BENI: la regola che esse si considerano EFFETTUATE nel MOMENTO della STIPULAZIONE, se riguardano BENI IMMOBILI; nel MOMENTO della CONSEGNA o SPEDIZIONE se riguardano BENI MOBILI. PRESTAZIONI DI SERVIZI: si considerano EFFETTUATE quando PAGATO il CORRISPETTIVO; NON ha rilievo la CONCLUSIONE della PRESTAZIONE, ma il PAGAMENTO. FATTISPECIE ANTICIPATE di EFFETTUAZIONE delle OPERAZIONI: valgono sia per CESSIONI che per PRESTAZIONI: 1) EMISSIONE della FATTURA: quando la FATTURA EMESSA, l'OPERAZIONE si ha per EFFETTUATA; 2) PAGAMENTO del CORRISPETTIVO: vale come FATTISPECIE ANTICIPATA di EFFETTUAZIONE della OPERAZIONE per le CESSIONI DI BENI; il PAGAMENTO di ACCONTI deve essere FATTURATO e SOTTOPOSTO a IMPOSTA. Il MOMENTO in cui un'OPERAZIONE EFFETTUATA ai fini IVA pu essere diverso da quello a cui rileva ai FINI REDDITUALI: un RICAVO da computare in base al PRINCIPIO DI COMPETENZA , quando avviene la CESSIONE che lo genera, e non hanno rilievo fatturazione e pagamento. 2.BASE IMPONIBILE. BASE IMPONIBILE: costituita dall'AMMONTARE COMPLESSIVO dei CORRISPETTIVI CONTRATTUALI DOVUTI al CEDENTE o PRESTATORE secondo le CONDIZIONI CONTRATTUALI; NON ha rilievo il VALORE NORMALE o VENALE dell'OGGETTO del CONTRATTO, ma il CORRISPETTIVO PATTUITO. Sono COMPRESI nell'IMPONIBILE anche: ONERI e SPESE inerenti all'ESECUZIONE; DEBITI e ONERI verso TERZI ACCOLLATI al CESSIONARIO o COMMITTENTE; INTEGRAZIONI dovute da ALTRI SOGGETTI. NON concorrono a formare la BASE IMPONIBILE: INTERESSI MORATORI e PENALITA' in genere; VALORE NORMALE dei BENI CEDUTI a TITOLO di SCONTO, PREMIO o ABBUONO, in conformit alle condizioni contrattuali; IMPORTO degli IMBALLAGGI e RECIPIENTI che devono essere RESTITUITI. 3.PRESUNZIONI DI ACQUISTO E VENDITA. Si presumono CEDUTI i BENI ACQUISTATI, IMPORTATI o PRODOTTI che NON si trovano nei LUOGHI in cui il contribuente svolge le proprie operazioni. La PRESUNZIONE NON OPERA se DIMOSTRATO che i BENI: sono stati IMPIEGATI per la PRODUZIONE, PERDUTI o DISTRUTTI; sono stati CONSEGNATI a TERZI in LAVORAZIONE, DEPOSITO, COMODATO o in dipendenza di altri contratti non traslativi della propriet. 4.ALIQUOTE. ALIQUOTA NORMALE: 20%; ALIQUOTA RIDOTTA per i GENERI di LARGO CONSUMO: 10%; ALIQUOTA RIDOTTISSIMA per i GENERI di PRIMA NECESSITA': 4%. ALIQUOTA ZERO: per le operazioni a TASSO ZERO. L'IMPOSTA DOVUTA dal SOGGETTO PASSIVO all'ERARIO si QUANTIFICA applicando alle OPERAZIONI EFFETTUATE, le RELATIVE ALIQUOTE. 5.DIRITTO DI RIVALSA. Il SOGGETTO PASSIVO che EFFETTUA una CESSIONE DI BENI o una PRESTAZIONE di SERVIZI IMPONIBILE e che DEBITORE D'IMPOSTA verso l'ERARIO, ha il DIRITTO DI RIVALERSI nei confronti del CESSIONARIO o COMMITTENTE. DIRITTO DI RIVALSA: esercitarlo OBBLIGATORIO; il SOGGETTO PASSIVO deve esercitare la RIVALSA, ADDEBITANDO l'IMPOSTA al CESSIONARIO o COMMITTENTE. RIVALSA: un DIRITTO DI CREDITO, un CREDITO del SOGGETTO PASSIVO dell'IVA nei confronti della CONTROPARTE CONTRATTUALE, che si aggiunge per effetto di legge al CORRISPETTIVO PATTUITO. La fattispecie da cui scaturisce il diritto si compone di 2 ELEMENTI: la EFFETTUAZIONE di un'OPERAZIONE IMPONIBILE; l'EMISSIONE della FATTURA. SOGGETTO PASSIVO IVA: quando effettua un'OPERAZIONE IMPONIBILE, deve EMETTERE FATTURA ADDEBITANDO la relativa IMPOSTA a TITOLO DI RIVALSA al CESSIONARIO o COMMITTENTE. OBBLIGO: ha per OGGETTO NON la RIVALSA ma l'EMISSIONE della FATTURA, con ADDEBITO dell'IMPOSTA. All'OBBLIGO di far sorgere il CREDITO di RIVALSA corrisponde, dal lato del CESSIONARIO o COMMITTENTE, il DIRITTO di RICEVERE la FATTURA con ADDEBITO dell'IMPOSTA. Risvolto della previsione legislativa dell'obbligo la NULLITA' di PATTI che la ESCLUDONO. RIVALSA: pu essere esercitata anche in RITARDO, cio DOPO che DECORSO il TERMINE per la EMISSIONE della FATTURA. 6.DIRITTO DI DETRAZIONE. ESIGIBILITA' E INERENZA. DIRITTO DI DETRAZIONE: un DIRITTO dei SOGGETTI PASSIVI che deriva dall'IMPOSTA da essi assolta o dovuta o addebitata ad essi a TITOLO di RIVALSA in relazione a beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

IVA: per effetto della DETRAZIONE : NEUTRALE per i SOGGETTI PASSIVI; NON lo per i CONSUMATORI FINALI. DIRITTO DI DETRAZIONE: sorge nel momento in cui l'IMPOSTA A MONTE diviene ESIGIBILE ed SOGGETTO a DECADENZA. I CONTRIBUENTI devono annotare nel registro degli acquisti le fatture e le bollette doganali relative a beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, prima della liquidazione periodica, o prima della dichiarazione annuale nella quale effettuata la detrazione. L'IMPORTO della DETRAZIONE SPETTANTE risulta dalla SOMMA dell'IVA annotata nel REGISTRO degli ACQUISTI. DETRAZIONE IVA sugli ACQUISTI: richiede che vi sia INERENZA; occorre che l'ACQUISTO sia INERENTE all'ATTIVITA' del SOGGETTO PASSIVO. 7.INDETRAIBILITA' SPECIFICA. REGOLA della INDETRAIBILITA' ANALITICA o SPECIFICA: NON DETRAIBILE l'IMPOSTA relativa all'acquisto o importazione di beni e servizi che afferiscono ad OPERAZIONI ESENTI o NON soggette all'IMPOSTA. NON DETRAIBILE l'IMPOSTA relativa ad acquisti direttamente destinati al compimento di OPERAZIONI ESENTI, NON SOGGETTE o ESCLUSE dal CAMPO DI APPLICAZIONE dell'IVA. 8.PRO-RATA. PRO-RATA: CRITERIO FORFETARIO con cui viene calcolata la QUOTA dell'IVA DETRAIBILE, quando NON vi sono LEGAMI DIRETTI tra acquisti e specifiche operazioni attive che NON sono SOGGETTE ad IMPOSTA, e il SOGGETTO PASSIVOIVA esercita sia attivit che danno diritto, sia che non danno diritto alla DETRAZIONE. CRITERIO PRO-RATA: si applica quando NON APPLICABILE la REGOLA della INDETRAIBILITA' SPECIFICA, cio quando il CONTIRBUENTE ponga in essere OPERAZIONI ESENTI in MODO SISTEMATICO. Alcune OPERAZIONI ATTIVE NON devono essere considerate nel CALCOLO della PERCENTUALE di DETRAZIONE, tra cui CESSIONI di BENI AMMORTIZZABILI e OPERAZIONI ESENTI; LIMITANO il DIRITTO DI DETRAZIONE NON tutte le ESENZIONI, ma quelle relative alla'ATTIVITA' PROPRIA dell'IMPRESA; l'IMPRESA che effettua un'OPERAZIONE ESENTE in VIA OCCASIONALE o la effettua in AGGIUNTA ad un'OPERAZIONE IMPONIBILE, conserva INTATTO il DIRITTO DI DETRAZIONE; cos la NEUTRALITA' del TRIBUTO NON intaccata da operazioni sporadiche. 9.RETTIFICA DELLA DETRAZIONE. DETRAZIONE: viene fatta sulla base di una PREVISIONE dell'UTILIZZO che sar dato al bene o servizio acquistato; pu essere fatta al MOMENTO dell'ACQUISTO senza bisogno di attendere l'effettivo utilizzo. RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA: relativa all'acquisto di BENI AMMORTIZZABILI; il legislatore consente la DETRAZIONE in MISURA INTEGRALE nell'ANNO di ACQUISTO del BENE, ma la DETRAZIONE pu venir meno o essere modificata se negli ANNI SUCCESSIVI AUMENTA la PERCENTUALE delle OPERAZIONI ESENTI. PERCENTUALE di DETRAIBILITA': pu VARIARE di anno in anno per effetto del MUTAMENTO del RAPPORTO tra OPERAZIONI ESENTI e VOLUME di AFFARI= SISTEMA del PRO-RATA TEMPORIS. 10.INDETRAIBILITA' OGGETTIVA. NON INERENZA: vi sono beni e servizi i quali risulta difficile stabilire l'INERENZA e la loro utilizzazione nell'attivit esercitata dal contribuente, quindi il legislatore ne ESCLUDE la DETRAIBILITA' IVA relativa, in quanto presume in MODO ASSOLUTO la NON INERENZA. 11.INDETRAIBILITA' SOGGETTIVA. ENTI NON COMMERCIALI: possono detrarre solo l'IVA relativa agli ACQUISTI fatti nell'ESERCIZIO di ATTIVITA' AGRICOLE o COMMERCIALI; devono per GESTIRE tali attivit con CONTABILITA' SEPARATA. Il LIMITE giustificato dal fatto che i beni e servizi acquistati NON sono tutti INERENTI all'ATTIVITA' d'IMPRESA. 12.INDETRAIBILITA' DELL'IVA NON DOVUTA. 2 gruppi di IPOTESI: 1) caso in cui la FATTURA relativa ad OPERAZIONE INESISTENTE: NON vi SIMMETRIA fra chi EMETTE la FATTURA e DESTINATARIO. 2) caso in cui viene EMESSA FATTURA per un'OPERAZIONE NON SOGGETTA ad IMPOSTA o con IMPOSTA SUPERIORE a quella prevista: - chi ha EMESSO la FATTURA ha DIRITTO DI RIMBORSO nei confronti dell'ERARIO; - chi ha RICEVUTO una FATTURA che ADDEBITA un'IMPOSTA NON DOVUTA NON pu DETRARRE l'IMPOSTA INDEBITA e NON pu chiedere RIMBORSO all'ERARIO, MA pu agire solo nei confronti di chi ha EMESSO la FATTURA.

SEZ. III ADEMPIMENTI1.IDENTIFICAZIONE. PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE di INIZIO di ATTIVITA': il PRIMO ADEMPIMENTO IMPOSTO ai CONTRIBUENTI; i SOGGETTI hce intraprendono l'ESERCIZIO di impresa, arte o professione devono farne DICHIARAZIONE al FISCO, che attribuisce al NEOCONTRIBUENTE un NUMERO di PARTITA IVA. DICHIARAZIONE: deve contenere una serie di ELEMENTI (sede, tipo di attivit...), la cui variazione deve essere DENUNCIATA all'AGENZIA DELLE ENTRATE. Deve essere DICHIARATA anche la CESSAZIONE dell'ATTIVITA'. 2.FATTURA E REGISTRI. FATTURA: i SOGGETTI PASSIVI sono tenuti a EMETTERLA per le OPERAZIONI che effettuano. Pu essere EMESSA anche dal CESSIONARIO o dal COMMITTENTE o da TERZO.

NON OBBLIGATORIA, se NON RICHIESTA dal CLIENTE, per il COMMERCIO AL MINUTO e per le ATTIVITA' ASSIMILATE. Deve essere DATATA e NUMERATA in MODO PROGRESSIVO per ANNO SOLARE e deve INDICARE DIVERSI ELEMENTI. EMISSIONE della FATTURA: vale come EFFETTUAZIONE dell'OPERAZIONE IMPONIBILE e rende DOVUTA l'IMPOSTA in essa indicata, per il solo fatto che INDICATA in FATTURA. CEDENTE o PRESTATORE, per la sola circostanza che ha EMESSO FATTURAcon ADDEBITO IVA, OBBLIGATO nei confronti dell'ERARIO per l'IMPORTO INDICATO in FATTURA, anche se l'OPERAZIONE INDICATA INESISTENTE, e anche se l'IMPOSTA INDICATA in MISURA SUPERIORE a quella prevista dalla legge. 2 REGISTRI: ogni soggetto passivo deve tenerne: 1 per le OPERAZIONI ATTIVE (vendite...); 1 per gli ACQUISTI. Dal LIBRO delle OPERAZIONI ATTIVE risulta l'IVA A DEBITO; da quello delle OPERAZIONI PASSIVE l'IVA A CREDITO (ogni mese/trimestre deve essere LIQUIDATA la DIFFERENZA fra IVE). 3.AUTOFATTURA. IVA: dovuta in genere dal SOGGETTO PASSIVO che EFFETTUA una CESSIONE DI BENI o una PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPONIBILE, che deve anche EMETTERE FATTURA. AUTOFATTURAZIONE: CASI in cui il DEBITORE dell'IMPOSTA il CESSIONARIO e il COMMITTENTE, che deve provvedere alla FATTURAZIONE-AUTOFATTURAZIONE; in questi casi vi una INVERSIONE CONTABILE-REVERSECHARGE. AUTOFATTURA: prevista quando il SOGGETTO che CEDE un BENE o PRESTA un SERVIZIO OMETTE di FATTURARE la sua PRESTAZIONE; CESSIONARIO/COMMITTENTE: 1) se NON RICEVE la FATTURA entro 4 MESI dall'EFFETTUAZIONE della OPERAZIONE deve presentare all'UFFICIO un DOCUMENTO SOSTITUTIVO della FATTURA NON RICEVUTA e VERSARE la RELATIVA IMPOSTA 2) se RICEVE una FATTURA IRREGOLARE, deve PRESENTARE all'UFFICIO un DOCUMENTO che REGOLARIZZA la FATTURA RICEVUTA, e VERSARE l'IMPOSTA o la MAGGIORE IMPOSTA eventualmente DOVUTA. Deve essere formata quando un'OPERAZIONE EFFETTUATA nel TERRITORIO dello STATO da un NON RESIDENTE, che NON pu EMETTERE FATTURA perch NON ha una STABILE ORGANIZZAZIONE, n un RAPPRESENTANTE FISCALE in ITALIA, n si REGISTRATO in ITALIA. L'ACQUIRENTE ITALIANO, se SOGGETTO PASSIVO IVA, dovr REGISTRARE l'AUTOFATTURA sia tra le VENDITE che tra gli ACQUISTI.

4.NOTE DI VARIAZIONE. RETTIFICA: dopo che una FATTURA stata EMESSE e REGISTRATA pu risultare che debba essere APPORTATA una RETTIFICA, in AUMENTO o DIMINUZIONE, all'AMMONTARE dell'IMPONIBILE O dell'IMPOSTA. NOTA DI VARIAZIONE-FATTURA INTEGRATIVA: se per EVENTI SUCCESSIVI all'EMISSIONE della FATTURA o per INESATTEZZE, vengono MODIFICATI gli ESTREMI di una determinata OPERAZIONE IMPONIBILE, determinando un AUMENTO dell'IMPONIBILE o dell'IMPOSTA, il CEDENTE o PRESTATORE deve EMETTER la NOTA DI VARIAZIONE in AUMENTO. IPOTESI che dabbo adito a VARIAZIONI in DIMINUZIONE: se ci accade, resta FERMA la FATTURA GIA' EMESSA, ed al FATTO SOPRAVVENUTO pu essere data RILEVANZA TRBUTARIA con la EMISSIONE di una NOTA DI VARIAZIONE, di CONTENUTO UGUALE e di SEGNO CONTRARIO a quello della FATTURA originariamente EMESSA. una PROCEDURA FACOLTATIVA. NOTA DI VARIAZIONE: pu essere EMESSA anche come RIMEDIO all'INADEMPIENZA del DEBITORE, che sia stato ASSOGGETTATO ad una PROCEDURA CONCORSUALE o ad una PROCEDURA ESECUTIVA INDIVIDUALE. Ci consente che venga EMESSA una NOTA DI VARIAZIONE in DIMINUZIONE per MANCATO PAGAMENTO in tutto o in parte a CAUSA di PROCEDURE CONCORSUALI o di PROCEDURE ESECUTIVE rimaste INFRUTTUOSE. PROCEDURA DI VARIAZIONE: vi si ricorre anche per RIMEDIARE in AUMNETO ad INASETTEZZE della FATTURAZIONE o della REGISTRAZIONE. 5.VOLUME D'AFFARI, CONTRIBUENTI MINORI E REGIMI SPECIALI. VOLUME D'AFFARI: dato dall'AMMONTARE COMPLESSIVO delle OPERAZIONI EFFETTUATE nel corso di UN ANNO SOLARE, conteggiando tutte le OPERAZIONI che devono essere REGISTRATE. In ragione del volume d'affari pu variare il REGIME degli ADEMPIMENTI cui sono tenuti i SOGGETTI PASSIVI. Quando il VOLUME D'AFFARI NON SUPERA un DATO AMMONTARE, si APPLICA un REGIME SEMPLIFICATO; i CONTRIBUENTI possono: ADEMPIERE gli OBBLIGHI di FATTURAZIONE e REGISTRAZIONE mediante TENUTA di un BOLLETTARIO a madre e figlia; effettuare LIQUIDAZIONI PERIODICHE e i relativi VERSAMENTI con CADENZA TRIMESTRALE (anzich mensile). 6.DICHIARAZIONE ANNUALE ED OPZIONI. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA: vi l'OBBLIGO di presentarla annualmente; l'obbligo deve sempre essere ADEMPIUTO da parte di TUTTI i SOGGETTI PASSIVI del TRIBUTO, anche se nel corso dell'anno NON siano state effettuate operazioni rilevanti. DICHIARAZIONE: devono essere RIPORTATI, sulla scorta delle REGISTRAZIONI fatte: