Upload
giurisprudenzapisa
View
28
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Slides riassuntive sulla famiglia in generale
Citation preview
La famiglia e il diritto
La famiglia
Istituto storicamente e socialmente
condizionato su diversi piani:
1) Struttura
2) Fondamento
3) Assetto interno
4) Funzioni
5) Rapporto con il diritto
La famiglia tradizionale (codice del 1865 e del 1942)
1) struttura: patriarcale e ampia
2) Fondamento: matrimonio (indissolubile e separazione per colpa)
Sfavore per i figli concepiti al di fuori del matrimonio
3) Assetto interno: autoritarismo (potest e soggezione); dipendenza economica dei membri
4) Funzioni: Concezione istituzionale-pubblicistica ( cellula dello Stato, fondamento dellordine sociale)
5) Rapporto con il diritto: Chiusura allesterno
Obblighi sanzionati dal diritto (per interessi pubblici, non per interessi privati)
La famiglia moderna (sentenze corte costituzionale e riforma 1975)
Concezione comunitaria-privatistica formazione sociale
1) struttura: nucleare
2) Fondamento: matrimonio (dissolubile e separazione come rimedio per intollerabilit della convivenza)
Affacciarsi di unioni libere
Avvio della parificazione dei figli concepiti al di fuori del matrimonio a quelli nati tra coniugi.
3) assetto interno: affermazione della parit (diritti e obblighi reciproci e interesse legittimo dei minori)
Emancipazione economica (ma donna soggetto debole)
4) Funzioni: luogo della realizzazione individuale ma prevalenza delle esigenze della comunit su quelle del singolo membro
5) Rapporto con il diritto: Apertura allesterno (al diritto)
Degiuridicizzazione dei doveri (depenalizzazione adulterio)
La famiglia attuale (evoluzione e
riforme successive)
1) struttura: molteplicit di modelli
2) Fondamento: matrimonio e convivenza
Fragilit dei legami di base (solo affettivi) tranne quelli di filiazione
Piena equiparazione della condizione giuridica dei figli
3) assetto interno: realizzazione della parit: condivisione e diffusione di accordi (famiglia simmetrica)
Piena emancipazione femminile (diffusione della separazione)
4) Funzioni: luogo della realizzazione individuale anche a scapito della comunit
5) Rapporto con il diritto: Ricorso al diritto come strumento per frenare la deriva individualistica
Parentela
Parentela Rapporto tra persone legate
da una comune discendenza
Linea retta tra ascendente o stipite e
discendente (padre-figlio, avo-nipote)
Linea collaterale tra persone che
discendono per rami diversi da uno stesso
ascendente (fratelli, zio-nipote, cugini)
Parentela oltre il 6 grado irrilevante
Parentela fuori dal matrimonio
Art. 74 c.c. del codice civile del 1942
La parentela il vincolo tra le persone che discendono
da uno stesso stipite
Art. 258 c.c.
Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da
cui fu fatto
Art. 74 c.c. post riforma filiazione
La parentela il vincolo tra le persone che discendono
da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione
avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui
avvenuta al di fuori di esso ()
Affinit
Rapporto tra coniuge e parenti dellaltro
coniuge
Riflette nella linea e nel grado il rapporto di
parentela tra il coniuge e i suoi congiunti
in linea retta per i parenti in linea retta
del coniuge: nuora-genero e suoceri
in linea collaterale per i parenti in linea
collaterale del coniuge: cognati
Le famiglie
Modello privilegiato: fondato sul matrimonio e protetto dallart. 29 Cost.
Modelli ulteriori (mere convivenze, ricostituite, monogenitoriali, omosessuali):
regola dellaccordo
neutralit del diritto rispetto alle scelte compiute dai singoli
non imprescindibilit del matrimonio (v. distacco tra diritto di sposarsi e di costituire una famiglia )
Convenzione europea dei diritti
delluomo
ARTICOLO 12
Diritto al matrimonio
A partire dallet minima per contrarre
matrimonio, luomo e la donna hanno il
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia
secondo le leggi nazionali che regolano
lesercizio di tale diritto.
ARTICOLO 8
Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita
privata e familiare, del proprio domicilio e della propria
corrispondenza.
2. Non pu esservi ingerenza di una autorit pubblica
nellesercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia
prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una
societ democratica, necessaria alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere
economico del paese, alla difesa dellordine e alla
prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della
morale, o alla protezione dei diritti e delle libert altrui.
ARTICOLO 5
Parit tra i coniugi
I coniugi godono delluguaglianza di diritti
e di responsabilit di carattere civile tra di
essi e nelle loro relazioni con i loro figli
riguardo al matrimonio, durante il
matrimonio e in caso di suo scioglimento.
Il presente articolo non impedisce agli
Stati di adottare le misure necessarie
nellinteresse dei figli
Carta di Nizza
Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita
familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della
propria vita privata e familiare, del proprio
domicilio e delle sue comunicazioni
Carta di Nizza
Articolo 9
Diritto di sposarsi e di costituire una
famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire
una famiglia sono garantiti secondo le
leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
La famiglia di fatto
Art. 29 C.
Mutamento nellatteggiamento sociale
Elementi distintivi
Profili di progressiva parificazione non della
convivenza al matrimonio ma della tutela della
persona nella famiglia sia essa fondata o meno
sul matrimonio (responsabilit civile, locazione,
assegnazione casa familiare, violenza,
affidamento)
Fonti del diritto della famiglia
Fonti interne in ordine temporale:
Libro I Codice civile del 1942 (riforma del 1975, riforma del 2001, riforma del 2006, riforma del 2012)
Costituzione: art. 29 e 30 Cost.
Leggi speciali: divorzio, adozione, rettificazione di attribuzione di sesso, p.m.a
Fonti del diritto della famiglia
Fonti europee:
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali o CEDU (Roma 1950)
Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. (Carta di Nizza) proclamata nel 2000 a Nizza e poi nel 2007 a Strasburgo, dal 2009 (Tratt. di Lisbona) ha stesso valore giuridico dei Trattati
Fonti del diritto della famiglia
Convenzioni internazionali:
LAja del 1970 sul riconoscimento dei divorzi stranieri e
delle separazioni personali;
LAja del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e
lesecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni
alimentari, sostituita dalla Convenzione dellAja del 2007
LAja del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile ai regimi
matrimoniali;
LAja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale dei fanciulli;
Fonti del diritto della famiglia
Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia
approvata dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite nel 1989
Convenzione internazionale sulla
protezione dei diritti dei lavoratori migranti
e dei membri delle loro famiglie adottata
dallAssemblea Generale nel 1990
Convenzione dellAja del 1993 sulla
protezione dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale
Artefici dellevoluzione
Corte Costituzionale e poi riforma del
1975 eliminazione dei profili di contrasto
tra disciplina del Codice e principi
costituzionali
Interpretazione e interventi di
Dottrina
Giurisprudenza (anche Corte Edu e Corte
di Giustizia)
Legislatore
Impatto delle nuove tecnologie
Impatto sui rapporti familiari :
1) stratificazione di famiglie,
2) presenza di anziani non auto-sufficienti,
3) scissione tra sessualit e procreazione
4) responsabilit per la procreazione
5) accertamento della paternit
Riforme recenti della famiglia in
Europa
1) perfezionamento del divorzio-rimedio
con abbreviamento dei tempi e gestione
stragiudiziale
2) completa parificazione dei figli
3) disciplina della p.m.a.
4) disciplina delle convivenze
Principali interventi legislativi
settoriali - l. n. 154/ 2001 tutela (civilistica) delle vittime di violenza
nelle relazioni familiari
- riforme in materia di successioni e donazioni per circoscrivere i diritti dei legittimari e ampliare i margini di autonomia: patto di famiglia, vincoli di destinazione
- su convivenza come relazione personale rilevante
- l. n. 40/2004 sulla p.m.a. (quasi totalmente riscritta dalla giurisprudenza)
- l. n. 54/2006 (riforma art. 155 c.c. e introduzione di 155-bis sexies)
- l. n. 219/2012 (unificazione dello status di figlio)
Principali pronunce
Corte cost.:
su convivenze
su parificazione tutela figli minori legittimi e non
su accertamento di status di figlio
Cass. e corti di merito:
su addebito della separazione
sulla responsabilit per i danni da violazione dei doveri coniugali e genitoriali
Influenza del diritto europeo
- Incidenza indiretta per quei profili che
investono le finalit di regolazione dei
mercati e della concorrenza e cittadinanza
- avvicinamento sul piano delle evoluzioni
sociali e legislative per effetto
dellinterpretazione data alle norme
relative ai diritti fondamentali dellUnione
Europea
Rapporto con il diritto comune
A) Contratto: come strumento di espressione e esercizio dellautonomia e del consenso sia per i conflitti sia nella fase fisiologica (principio dellaccordo)
B) Responsabilit civile: come strumento per imporre la solidariet familiare dinanzi alle derive individualistiche.
Ma la disciplina di diritto comune deve essere adattata al rapporto
Il ruolo del giudice
problematiche di tipo patrimoniale
questioni relative ai rapporti personali tra coniugi
rapporti con i figli
competenze giudiziali in materia di famiglia sono ripartite tra una pluralit di giudici: il Tribunale ordinario, il Tribunale per i minorenni (v. art. 38 disp. Att.), il Giudice tutelare.
Esigenza di equilibrio tra rispetto dell'autonomia e privatezza dei rapporti familiari e tutela dei diritti individuali
Ruolo della mediazione