297
Giusella Finocchiaro DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre 1985, n.765 Rat.esecuz. N.U.contratti compravendita internaz. II. Il commercio elettronico. Il contratto come principale strumento di innovazione e di regolamentazione giuridica su Internet art. 1326, 1335, 1655, 1665, 1667, 2230, 2232, 2236 c.c. d.lgs. 9 aprile 2003, n.70 Attuazione della dir.2000/31/CE (commercio elettronico) l. 18 dicembre 1984, n.975 Conv.legge applicabile alle obbl.contrattuali d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 Codice del consumo Reg.CE 44/2001 Competenza giurisdiz.materia civile e commerciale Reg.CE 864/2007 Legge applicabile alle obbl.extracontrattuali III. Tecniche di imputazione della volontà negoziale: le firme elettroniche e la firma digitale d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 Codice dell’amministrazione digitale IV. Il diritto alla protezione dei dati personali. La tutela dei diritti della personalità su Internet: tutela cautelare e risarcimento del danno d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 Codice protezione dati personali V. La tutela giuridica dei beni informatici l. 22 aprile 1941, n.633 Protezione diritto d’autore d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 Codice della proprietà industriale VI. Il pagamento elettronico Racc.97/489/CE operaz.mediante strumenti di pagamento elettronici ecc. Dir.2000/46/CE esercizio e vigilanza attività ist.di moneta elettronica VII. I reati informatici l. 23 dicembre 1993, n.547 Criminalità informatica l. 18 marzo 2008, n.48 Ratifica ed esecuz. Convenzione Budapest criminalità informatica Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

Giusella Finocchiaro DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre 1985, n.765 Rat.esecuz.

N.U.contratti compravendita internaz. II. Il commercio elettronico. Il contratto come

principale strumento di innovazione e di regolamentazione giuridica su Internet

art. 1326, 1335, 1655, 1665, 1667, 2230, 2232, 2236 c.c.

d.lgs. 9 aprile 2003, n.70 Attuazione della dir.2000/31/CE (commercio elettronico)

l. 18 dicembre 1984, n.975 Conv.legge applicabile alle obbl.contrattuali

d.lgs. 6 settembre 2005, n.206 Codice del consumo Reg.CE 44/2001 Competenza giurisdiz.materia civile e commerciale Reg.CE 864/2007 Legge applicabile alle obbl.extracontrattuali

III. Tecniche di imputazione della volontà

negoziale: le firme elettroniche e la firma digitale

d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 Codice dell’amministrazione digitale

IV. Il diritto alla protezione dei dati personali. La

tutela dei diritti della personalità su Internet: tutela cautelare e risarcimento del danno

d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 Codice protezione dati personali

V. La tutela giuridica dei beni informatici l. 22 aprile 1941, n.633 Protezione diritto d’autore d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 Codice della

proprietà industriale VI. Il pagamento elettronico Racc.97/489/CE operaz.mediante strumenti di

pagamento elettronici ecc. Dir.2000/46/CE esercizio e vigilanza attività ist.di moneta elettronica

VII. I reati informatici l. 23 dicembre 1993, n.547 Criminalità

informatica l. 18 marzo 2008, n.48 Ratifica ed esecuz.

Convenzione Budapest criminalità informatica

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 2: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

VI. IL PAGAMENTO ELETTRONICO

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del30 luglio 1997. — Relativa alle operazionimediante strumenti di pagamento elet-tronici, con particolare riferimento alle re-lazioni tra gli emittenti ed i titolari di talistrumenti (Testo rilevante ai fini del SEE)(97/489/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EURO-

PEE,

visto il trattato che istituisce la Comunitaeuropea, in particolare l’art. 155, secondo trat-tino,

(1) considerando che uno dei principaliobiettivi della Comunita e di assicurare il pienofunzionamento del mercato interno, di cui isistemi di pagamento sono parte essenziale;che le operazioni effettuate mediante strumen-ti di pagamento elettronici rappresentano unaparte crescente, per volume e valore, dei paga-menti nazionali e transfrontalieri; che, dato ilcontesto attuale contraddistinto da innovazio-ne e progresso tecnologico rapidi, tale tenden-za alla crescita e destinata ad accelerare, qualecorollario dell’accresciuta gamma di imprese,mercati e attivita commerciali innovativi, gene-rati dal commercio elettronico;

(2) considerando che e importante che i sin-goli cittadini e le imprese possano utilizzare glistrumenti di pagamento elettronici in tutta laComunita; che lapresenteraccomandazione in-tende dar seguito ai progressi compiuti nel com-pletamento del mercato interno, in particolarealla luce del processo di liberalizzazione dei mo-vimentideicapitali,econtribuiraaltresıallarea-lizzazione dell’Unione economica e monetaria;

(3) considerando che la presente raccoman-dazione riguarda le operazioni effettuate me-diante strumenti di pagamento elettronici; cheai fini della presente disciplina detti strumenticomprendono fra l’altro quelli che consentonol’accesso, anche a distanza, ai conti della clien-tela, segnatamente le carte di pagamento e leapplicazioni relative alla banca telefonica ed adomicilio; che le operazioni svolte per mezzo diuna carta di pagamento comprendono il paga-mento elettronico e non elettronico effettuatomediante una carta di pagamento, compresi i

processi per cui occorre una firma e viene rila-sciata una ricevuta; che ai fini della presenteraccomandazione, gli strumenti di pagamentocomprendono inoltre gli strumenti di monetaelettronica ricaricabili aventi forma di cartecon valore immagazzinato e di memorie di ela-boratori elettronici collegati in rete; che glistrumenti di moneta elettronica del tipo ricari-cabile, date le loro caratteristiche ed in parti-colare il potenziale collegamento al conto deltitolare, sono quelli per i quali l’esigenza ditutela del cliente e piu sentita; che, quanto aglistrumenti elettronici di pagamento, la presenteraccomandazione riguarda pertanto solo glistrumenti del tipo ricaricabile;

(4) considerando che la presente raccoman-dazione intende contribuire all’avvento dellasocieta dell’informazione ed in particolare delcommercio elettronico, promuovendo la fidu-cia dei clienti e l’accettazione dei dettagliantiriguardo agli strumenti in questione; che, a talfine, la Commissione intende inoltre valutarela possibilita di un ammodernamento e di unaggiornamento della raccomandazione 87/598/CEE, al fine di stabilire un quadro di riferimen-to chiaro per le relazioni tra enti acquirenti edenti accettanti strumenti di pagamento elettro-nico; che conformemente agli obiettivi sopraenunciati, la presente raccomandazione fissanorme minime concernenti le informazioni dafornire in relazione alle modalita e alle condi-zioni applicate alle operazioni effettuate permezzo di strumenti di pagamento elettronici,nonche gli obblighi e le responsabilita minimidelle parti interessate; che dette modalita econdizioni dovrebbero essere espresse periscritto, se del caso anche elettronicamente,conservando un giusto equilibrio tra gli interes-si delle parti; che, secondo la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concer-nente le clausole abusive nei contratti stipulaticon i consumatori, dette modalita e condizionidovrebbero essere facilmente leggibili ed informa facilmente comprensibile;

(5) considerando che, al fine di assicurare latrasparenza, si raccomandano le norme mini-me necessarie per garantire un adeguato livellodi informazione della clientela dopo la conclu-

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 3: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

sione di un contratto e dopo l’esecuzione dioperazioni per mezzo di uno strumento di pa-gamento, comprese le informazioni sugli oneriimposti e sui tassi di cambio e di interesse ap-plicati; che, al fine di informare il cliente dellemodalita di calcolo del tasso d’interesse, si do-vrebbe far riferimento alla direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1987, re-lativa al ravvicinamento delle disposizioni legi-slative, regolamentari e amministrative degliStati membri in materia di credito al consumo,come modificata dalla direttiva 90/88/CEE;

(6) considerando che con la presente racco-mandazione si indicano norme minime concer-nenti gli obblighi e le responsabilita delle parti;che le informazioni fornite ai titolari degli stru-menti in questione devono precisare chiara-mente la portata degli obblighi dei clienti inquanto titolari di strumenti di pagamento elet-tronici i quali consentono loro di effettuare pa-gamenti a favore di terzi e di effettuare da solitalune operazioni finanziarie;

(7) considerando che al fine di agevolare ilricorso da parte della clientela, la presente rac-comandazione invita gli Stati membri a garan-tire procedure adeguate ed efficaci per la riso-luzione di eventuali controversie tra titolari edemittenti; che il 14 febbraio 1996 la Commis-sione ha pubblicato un piano di azione sull’ac-cesso dei consumatori ai mezzi di ricorso e sullacomposizione delle controversie concernenti iconsumatori nel mercato interno; che dettopiano di azione comprende iniziative specifi-che intese a promuovere le procedure stragiu-diziali; che al fine di garantire l’affidabilita ditali procedure si sono proposti criteri obiettivi(allegato II) e si e previsto l’impiego di modellidi reclamo (allegato III);

(8) considerando che la presente raccoman-dazione mira a garantire un alto livello di pro-tezione dei consumatori nel campo degli stru-menti di pagamento elettronici;

(9) considerando che e essenziale che le ope-razioni eseguite mediante strumenti di paga-mento elettronici siano registrate affinche pos-sano essere poi individuate e gli eventuali erro-ri possano essere corretti; che l’onere dellaprova deve essere a carico dell’emittente al finedi dimostrare che le operazioni in causa sonostate registrate e contabilizzate correttamentee che non hanno subito guasti tecnici od altriinconvenienti;

(10) considerando che, salvo eventuali diritticonferiti al titolare dalle leggi nazionali, leistruzioni di pagamento da questo impartiteriguardo alle operazioni eseguite medianteuno strumento di pagamento elettronico devo-no essere irrevocabili, tranne quando l’am-

montare dell’operazione non era noto al mo-mento del conferimento dell’istruzione;

(11) considerando che occorre fissare regoleprecise concernenti la responsabilita dell’emit-tente per l’inesecuzione o per l’esecuzione ine-satta delle istruzioni di pagamento impartite daun cliente e per le operazioni non autorizzateda un cliente, subordinatamente agli obblighipropri dei clienti in caso di perdita o di furto diuno strumento di pagamento elettronico;

(12) considerando che la Commissione con-trollera l’applicazione della presente racco-mandazione e, se la riterra insoddisfacente,proporra una opportuna disciplina cogente inmateria,

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

Sezione I. — Campo d’applicazione e defini-zioni

1. Campo d’applicazione. — 1. La presenteraccomandazione si applica alle operazioni se-guenti:

a) trasferimento di fondi mediante stru-menti di pagamento elettronici, ad eccezionedei trasferimenti conferiti su istruzione ed ese-guiti da istituzioni finanziarie;

b) ritiro di denaro contante mediantestrumenti di pagamento elettronici e carica-mento o scaricamento di tali strumenti pressoattrezzature come le casse automatiche e glisportelli automatici, nonche presso l’emittenteo presso un ente obbligato contrattualmente adaccettare detti strumenti di pagamento.

2. In deroga al par. 1, alle operazioni esegui-te mediante strumenti di moneta elettronica,non si applicano le disposizioni seguenti: l’art.4, par. 1, l’art. 5, lett. b), secondo e terzo tratti-no; l’art. 6, l’art. 7, par. 2, lett. c), l’art. 7, par. 2,lett. d), l’art. 7, par. 2, lett. e), primo trattino;l’art. 8, parr. 1, 2 e 3, e l’art. 9, par. 2. Cionono-stante, qualora lo strumento di moneta elettro-nica sia utilizzato al fine del caricamento e sca-ricamento di valore mediante accesso a distan-za al conto del titolare, la presente raccoman-dazione si applica interamente.

3. La presente raccomandazione non si ap-plica a quanto segue:

a) il pagamento per assegno;b) la funzione di garanzia svolta da talune

carte in relazione al pagamento per assegno.2. Definizioni. — Ai fini della presente rac-

comandazione valgono le seguenti definizioni:a) «Strumento di pagamento elettroni-

co»: uno strumento che consente al titolare dieffettuare le operazioni di cui all’art. 1, par. 1.

280 VI. Il pagamento elettronico, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 4: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

In questa definizione rientrano sia gli strumen-ti di pagamento mediante accesso a distanza,sia gli strumenti di moneta elettronica.

b) «Strumento di pagamento medianteaccesso a distanza»: uno strumento che con-sente al titolare di accedere ai fondi detenutisul proprio conto presso un ente, al fine di ef-fettuare un pagamento a favore di un benefi-ciario, di norma attraverso l’impiego di un co-dice di identificazione personale o ogni altraanaloga prova di identita. Tale definizionecomprende in particolare le carte di pagamen-to (carte di credito, di debito, di debito differitoe carte accreditive) e le applicazioni relativealla banca telefonica o a domicilio.

c) «Strumento di moneta elettronica»:uno strumento di pagamento ricaricabile chenon sia uno strumento di pagamento medianteaccesso a distanza, sia esso una carta con valoreimmagazzinato o una memoria di elaboratoreelettronico, sulla quale e caricato elettronica-mente il valore, affinche il titolare possa effet-tuare le operazioni di cui all’art. 1, par. 1.

d) «Istituzione finanziaria»; l’istituzionedefinita all’art. 4, par. 1 del regolamento(CE) n. 3604/93 del Consiglio.

e) «Emittente»: colui che, nello svolgi-mento delle proprie attivita, mette a disposizio-ne di un’altra persona uno strumento di paga-mento in applicazione di un contratto che han-no stipulato.

f) «Titolare»: colui che detiene uno stru-mento di pagamento in forza di un contrattoconcluso con un emittente.

Sezione II. — Trasparenza delle condizioni re-lative alle operazioni

3. Informazioni minime contenute nelle mo-dalita e condizioni contrattuali relative all’e-missione e all’impiego di uno strumento di pa-gamento elettronico

1. Prima della firma del contratto, o comun-que con sufficiente anticipo rispetto alla conse-gna di uno strumento di pagamento elettroni-co, l’emittente comunica al titolare le modalitae condizioni contrattuali (in prosieguo: «lecondizioni») relative all’emissione e all’impie-go di detto strumento. Le condizioni recanoindicazione della legge applicabile al contratto.

2. Le condizioni sono comunicate per iscrit-to, se opportuno anche per via elettronica, esono redatte con espressioni facilmente com-prensibili, in una forma facilmente leggibile,per lo meno nella lingua o nelle lingue ufficialidello Stato membro nel quale e offerto lo stru-mento di pagamento.

3. Le condizioni comprendono almenoquanto segue:

a) una descrizione dello strumento di pa-gamento elettronico, comprese, se del caso, lecaratteristiche tecniche delle attrezzature dicomunicazione il cui impiego e autorizzatodal titolare, nonche le modalita di tale impiego,compresi gli eventuali limiti finanziari applica-ti;

b) una descrizione degli obblighi e delleresponsabilita rispettivi del titolare e dell’emit-tente, comprese le ragionevoli precauzioni cheil titolare deve prendere per tenere al sicuro sialo strumento di pagamento elettronico sia glielementi (come un numero d’identificazionepersonale o un altro codice) che ne consentonol’impiego;

c) se del caso, il termine entro il qualeviene effettuato di norma l’addebito o l’accre-dito sul conto del titolare, compresa la data divaluta, oppure, ove quest’ultimo non abbia al-cun conto presso l’emittente, il termine entro ilquale di norma verra emessa la fattura;

d) il tipo di oneri eventualmente impostial titolare, in particolare i dettagli relativi aglioneri seguenti:

— l’importo di ogni eventuale tariffainiziale e annua;

— le spese di commissione e gli onerieventualmente imposti al titolare dall’emitten-te per particolari categorie di operazioni;

— il tasso d’interesse, compresa le mo-dalita di calcolo, eventualmente applicati;

e) il termine entro il quale un’operazionepuo essere contestata dal titolare, con l’indica-zione delle procedure di ricorso disponibili edelle modalita previste per accedervi.

4. Se lo strumento di pagamento elettronicopuo essere impiegato all’estero (al di fuori delpaese di emissione/affiliazione), vengono altre-sı comunicate al titolare le informazioni se-guenti:

a) l’indicazione dell’importo di ogni spesaod onere addebitato per le operazioni in valutaestera, compresi, se del caso, i tassi applicati;

b) il tasso di cambio di riferimento utiliz-zato per la conversione delle operazioni in va-luta estera, compresa la data presa a base perdeterminare tale tasso.

4. Informazioni successive a un’operazione. 1.L’emittente fornisce al titolare informazionirelative alle operazioni effettuate medianteuno strumento di pagamento elettronico. Taliinformazioni sono redatte per iscritto, even-tualmente anche per via elettronica, in una for-ma facilmente comprensibile, e comprendonoalmeno quanto segue:

a) un riferimento che consenta al titolare

Racc. 30.7.1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, ecc. 281

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 5: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

di identificare l’operazione, comprese, se delcaso, le informazioni relative all’accettantepresso o con il quale si e svolta l’operazionestessa;

b) l’importo dell’operazione addebitato altitolare nella moneta di fatturazione e, se delcaso, tale importo in moneta estera;

c) l’importo di ogni eventuale spesa edonere addebitati per particolari tipi di opera-zioni.

L’emittente comunica inoltre al titolare iltasso di cambio utilizzato per la conversionedelle operazioni in valuta estera.

2. L’emittente di uno strumento di monetaelettronica offre al titolare la possibilita di ve-rificare le ultime cinque operazioni eseguite,nonche il saldo residuale caricato sullo stru-mento.

Sezione III. — Obbligazioni e responsabilita deicontraenti

5. Obbligazioni del titolare. — Il titolare ha gliobblighi seguenti:

a) impiega lo strumento di pagamentoelettronico in conformita delle condizioni chedisciplinano l’emissione e l’uso di tale strumen-to; in particolare, prende tutte le ragionevoliprecauzioni utili al fine di tenere al sicuro lostrumento e gli elementi (come il numero diidentificazione personale o un altro codice)che ne consentono l’impiego;

b) notifica all’emittente o all’ente precisa-to da quest’ultimo, immediatamente dopo es-serne venuto a conoscenza, quanto segue:

— la perdita o il furto dello strumentodi pagamento elettronico o degli elementi chene consentono l’impiego;

— la registrazione sul suo conto diun’operazione non autorizzata;

— un errore o qualsiasi altra irregola-rita nella gestione del conto da parte dell’emit-tente;

c) non trascrive il proprio codice d’identi-ficazione personale od ogni altro codice in unaforma facilmente riconoscibile, in particolaresullo strumento di pagamento elettronico osu ogni altro oggetto che abitualmente conser-va o porta con tale strumento;

d) ad eccezione degli ordini per il qualel’ammontare dell’operazione non era noto almomento del conferimento, non puo revocareun ordine dato per mezzo del proprio strumen-to di pagamento elettronico.

6. Responsabilita del titolare. — 1. Fino almomento della notificazione, il titolare sostie-ne la perdita subita in conseguenza dello smar-

rimento o del furto dello strumento di paga-mento elettronico nei limiti di un massimalenon superiore ai 150 ECU. Detto massimalenon si applica ove il titolare abbia agito concolpa grave, in violazione dell’art. 5, letterea), b) e c), oppure in maniera fraudolenta.

2. Salvo il caso in cui abbia agito in manierafraudolenta, il titolare non e responsabile delleperdite derivanti dallo smarrimento o dal furtodello strumento elettronico di pagamento, do-po aver eseguito la notificazione in conformitadell’art. 5, lett. b).

3. In deroga ai parr. 1 e 2, l’uso dello stru-mento di pagamento senza che sia richiesta lapresentazione o l’identificazione elettronicadello strumento esclude la responsabilita deltitolare. Il solo impiego di un codice riservatoo di altra analoga prova d’identita esclude al-tresı la responsabilita del titolare.

7. Obblighi dell’emittente— 1. L’emittentepuo modificare le condizioni applicate, purcheil titolare disponga individualmente di unpreavviso sufficiente per poter risolvere il con-tratto se lo desidera. Viene indicato un terminenon inferiore ad un mese, trascorso il quale sipresume che il titolare abbia accettato le nuovecondizioni se non ha previamente risolto il con-tratto.

Ogni eventuale variazione significativa deltasso d’interesse effettivo non e soggetta, tut-tavia, alle disposizioni di cui al primo commaed ha effetto alla data precisata nella pubblica-zione di tale variazione. In tal caso, e salvo ildiritto del titolare di risolvere il contratto, l’e-mittente ne informa individualmente il titolarenon appena possibile.

2. L’emittente ha le seguenti obbligazioni:a) comunica il numero d’identificazione

personale o altro codice del titolare solo a que-st’ultimo;

b) non invia uno strumento di pagamentoelettronico non richiesto, salvo in sostituzionedi uno strumento gia in possesso del titolare;

c) tiene una contabilita interna per un pe-riodo di tempo sufficiente affinche le operazio-ni di cui all’art. 1, par. 1 possano essere indivi-duate e gli errori possano essere corretti;

d) si assicura che mezzi adeguati sianomessi a disposizione del titolare ai fini dellanotificazione di cui all’art. 5, lett. b). Qualorala notificazione venga eseguita mediante chia-mata telefonica, l’emittente o l’ente precisatoda quest’ultimo fornisce al titolare gli estremiprobanti l’avvenuta notificazione;

e) in ogni controversia con il titolare inrelazione a un’operazione di cui all’art. 1, par.1, salve eventuali prove contrarie addotte daltitolare, prova che l’operazione in causa:

282 VI. Il pagamento elettronico, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 6: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

— e stata correttamente registrata econtabilizzata;

— non e incorsa in alcun guasto tecni-co o altro inconveniente.

8. Responsabilita dell’emittente. — 1. Salvo ildisposto degli artt. 5 e 6, e dell’art. 7, par. 2,lettere a) ed e), l’emittente e responsabile diquanto segue:

a) inesecuzione o esecuzione inesatta del-le operazioni di cui all’art. 1, par. 1, iniziate daltitolare anche con attrezzature/terminali o me-diante apparecchiature che non sono sotto ilcontrollo diretto o esclusivo dell’emittente,purche tali operazioni non siano state iniziatecon attrezzature/terminali o mediante appa-recchiature il cui impiego non e stato autoriz-zato dall’emittente;

b) operazioni non autorizzate dal titolare,nonche ogni altro errore o irregolarita imputa-bile all’emittente nella gestione del conto deltitolare.

2. Salvo il disposto del par. 3, l’emittente eresponsabile a norma del par. 1 per gli importiseguenti:

a) l’importo dell’operazione non eseguitao eseguita in modo inesatto, maggiorato even-tualmente degli interessi;

b) la somma necessaria al fine di ripristi-nare il titolare nella situazione in cui si trovavaprima dello svolgimento dell’operazione nonautorizzata.

3. Qualsiasi altra conseguenza finanziaria, inparticolare quelle concernenti l’entita del dan-no da risarcire, e a carico dell’emittente secon-do il diritto applicabile al contratto conclusotra l’emittente e il titolare.

4. L’emittente e responsabile nei confrontidel titolare di uno strumento di moneta elet-tronica per la perdita dell’ammontare dei fondicaricati su detto strumento nonche per l’esecu-zione inesatta delle operazioni del titolare, ovela perdita o l’esecuzione inesatta siano imputa-bili ad un guasto dello strumento stesso, delterminale/attrezzatura o di qualsiasi altra ap-parecchiatura utilizzata per eseguire un’opera-zione, purche detto guasto non sia provocatodal titolare volontariamente o in violazionedell’art. 3, par. 3, lett. a).

Sezione IV. — Notificazione, soluzione dellecontroversie e disposizione finale

9. Notificazione. — 1. L’emittente o l’ente daesso precisato mette a disposizione i mezzi concui il titolare possa, in qualsiasi momento delgiornoedellanotte,notificarelaperditaoil furtodel suo strumento di pagamento elettronico.

2. Ricevuta la notificazione, l’emittente ol’ente da esso precisato ha l’obbligo di intra-prendere ogni azione ragionevolmente possibi-le per impedire ogni ulteriore uso dello stru-mento di pagamento elettronico in questione,anche se il titolare ha agito con colpa grave o inmodo fraudolento.

10. Soluzione delle controversie. — Gli Statimembri sono invitati ad assicurarsi che sussi-stano strumenti adeguati ed efficaci per la so-luzione delle controversie fra titolari ed emit-tenti.

11. Disposizione finale. — Gli Stati membrisono invitati a provvedere affinche che gli emit-tenti di strumenti elettronici di pagamentosvolgano le loro attivita conformemente agliartt. da 1 a 9, entro il 31 dicembre 1998.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.Per la Commissione

Mario MONTIMembro della Commissione

DIRETTIVA 2000/46/CE DEL PARLAMENTO EU-

ROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 settembre2000. — Riguardante l’avvio, l’esercizio e lavigilanza prudenziale dell’attivita degli isti-tuti di moneta elettronica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO

DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunitaeuropea, in particolare l’art. 47, par. 2, primae terza frase,

vista la proposta della Commissione,visto il parere del Comitato economico e so-

ciale,visto il parere della Banca centrale europea,deliberando secondo la procedura di cui al-

l’art. 251 del trattato,considerando quanto segue:(1) Le attivita degli enti creditizi di cui al-

l’art. 1, punto 1, primo comma, lett. b), delladirettiva 2000/12/CE, sono limitate nella loroportata.

(2) E necessario tener conto delle caratteri-stiche specifiche di tali enti e prevedere le op-portune misure necessarie al coordinamento eall’armonizzazione delle disposizioni legislati-ve, regolamentari e amministrative degli Statimembri riguardanti l’avvio, l’esercizio e la vigi-lanza prudenziale dell’attivita degli istituti dimoneta elettronica.

(3) Ai fini della presente direttiva, la monetaelettronica puo essere considerata un surroga-to elettronico di monete metalliche e bancono-te, memorizzato su un dispositivo elettronico,come una carta a microprocessore o una me-moria di elaboratore, e generalmente destinato

Racc. 30.7.1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, ecc. 283

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 7: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

a effettuare pagamenti elettronici di importolimitato.

(4) Il metodo seguito e adatto a realizzareunicamente l’armonizzazione essenziale ne-cessaria e sufficiente ai fini del mutuo ricono-scimento dell’autorizzazione e della vigilanzaprudenziale degli istituti di moneta elettronica,in modo da rendere possibile il rilascio diun’autorizzazione unica riconosciuta nell’inte-ra Comunita e in grado di garantire la fiduciadel detentore, nonche l’applicazione del prin-cipio della vigilanza prudenziale dello Statomembro di origine.

(5) Nel contesto piu ampio del commercioelettronico, in rapida evoluzione, e auspicabileprevedere un quadro giuridico che favorisca losviluppo di tutte le potenzialita positive dellamoneta elettronica e che non ostacoli, in parti-colare, l’innovazione tecnologica. La presentedirettiva introduce pertanto un quadro giuridi-co neutro dal punto di vista tecnologico chearmonizza la vigilanza prudenziale degli istitutidi moneta elettronica nella misura necessariaad assicurarne la sana e prudente operativita e,in particolare, l’integrita finanziaria.

(6) Gli enti creditizi, in forza del punto 5dell’allegato I della direttiva 2000/12/CE, sonogia autorizzati ad emettere e gestire mezzi dipagamento, tra i quali la moneta elettronica,nonche a svolgere tali attivita a livello comuni-tario in base al mutuo riconoscimento ed alsistema generale di vigilanza prudenziale cuisono soggetti a norma delle direttive bancarieeuropee.

(7) L’introduzione di un sistema di vigilanzaprudenziale separato per gli istituti di monetaelettronica, distinto dal sistema di vigilanzaprudenziale applicato per gli altri enti creditizi,pur se calibrato sul medesimo e, in particolare,sulla direttiva 2000/12/CE fatta eccezione per iltitolo V, capi 2 e 3, appare giustificata ed au-spicabile in quanto l’emissione di moneta elet-tronica, per la sua particolare natura di surro-gato elettronico di monete metalliche o banco-note, non costituisce in se attivita di raccolta didepositi a norma dell’art. 3 della direttiva 2000/12/CE, se i fondi ricevuti sono immediatamen-te cambiati in moneta elettronica.

(8) La ricezione di fondi dal pubblico incambio di moneta elettronica, che risulta inun saldo a credito in un conto presso l’ente diemissione, costituisce ricezione di depositi oaltri fondi rimborsabili ai fini della direttiva2000/12/CE.

(9) Per garantire la fiducia del detentore, enecessario che la moneta elettronica sia rim-borsabile. La rimborsabilita non implica diper se che i fondi ricevuti in cambio di moneta

elettronica siano considerati depositi o altrifondi rimborsabili ai fini della direttiva 2000/12/CE.

(10) La rimborsabilita dovrebbe sempre in-tendersi al valore nominale.

(11) Onde ovviare ai rischi specifici connessiall’emissione di moneta elettronica, questo re-gime di vigilanza prudenziale deve essere piuspecifico e, di conseguenza, meno complesso diquello applicato agli enti creditizi, in particola-re per quanto riguarda i requisiti patrimonialiiniziali ridotti e la non applicazione della diret-tiva 93/6/CEE(6) e del titolo V, capo 2, sezioneII e III della direttiva 2000/12/CE.

(12) Tuttavia e necessario mantenere paritadi condizioni tra gli istituti di moneta elettro-nica e gli altri enti creditizi che emettono mo-neta elettronica e, quindi, garantire una con-correnza leale in una piu vasta gamma di istitutia vantaggio dei detentori. Questo obiettivo eraggiunto dal momento che le succitate carat-teristiche, meno onerose, del regime di vigilan-za prudenziale applicabile agli istituti di mone-ta elettronica sono compensate da altre dispo-sizioni, piu severe rispetto a quelle che si ap-plicano agli altri enti creditizi, riguardanti inparticolare le restrizioni delle attivita che gliistituti di moneta elettronica possono svolgeree, specificatamente, le limitazioni prudenti deiloro investimenti allo scopo di assicurare che lepassivita relative alla massa di moneta elettro-nica siano sempre investite in attivita sufficien-temente liquide e a basso rischio.

(13) In attesa dell’armonizzazione della vi-gilanza prudenziale sulle attivita affidate all’e-sterno (outsourcing) degli enti creditizi, e op-portuno prevedere per gli istituti di monetaelettronica procedure sane e prudenti in mate-ria di gestione e controllo. Vista la possibilitache le funzioni operative e le altre funzioni ac-cessorie connesse all’emissione di moneta elet-tronica siano svolte da imprese non soggette avigilanza prudenziale, e essenziale che gli isti-tuti di moneta elettronica predispongano strut-ture interne commisurate ai rischi finanziari enon finanziari ai quali sono esposti.

(14) L’emissione di moneta elettronica po-trebbe pregiudicare la stabilita del sistema fi-nanziario ed il buon funzionamento dei sistemidi pagamento. E necessaria una stretta coope-razione nella valutazione dell’integrita deglischemi di moneta elettronica.

(15) E opportuno conferire alle autoritacompetenti la possibilita di concedere derogheper determinati o per tutti i requisiti previstidalla presente direttiva per gli istituti di mone-ta elettronica che operino soltanto all’internodel territorio dei rispettivi Stati membri.

284 VI. Il pagamento elettronico, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 8: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

(16) L’adozione della presente direttiva co-stituisce il mezzo piu idoneo per conseguire gliobiettivi prefissi. La presente direttiva si limitaal minimo indispensabile per conseguire taliobiettivi e non va al di la di quanto e necessarioa tal fine.

(17) Occorre prevedere la possibilita di revi-sione della presente direttiva alla luce dell’e-sperienza degli sviluppi del mercato e della tu-tela dei detentori di moneta elettronica.

(18) Il comitato consultivo bancario e statoconsultato sull’adozione della presente diretti-va,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

1. Campo di applicazione, definizioni e limi-tazione delle attivita. — 1. La presente direttivasi applica agli istituti di moneta elettronica.

2. La presente direttiva non si applica agliistituti di cui all’art. 2, par. 3, della direttiva2000/12/CE.

3. Ai fini della presente direttiva si intendeper:

a) ‘‘istituto di moneta elettronica’’: qual-siasi impresa, o altra persona giuridica diversadagli enti creditizi di cui all’art. 1, punto 1, pri-mo comma, lett. a), della direttiva 2000/12/CE,che emetta mezzi di pagamento in forma dimoneta elettronica;

b) ‘‘moneta elettronica’’: un valore mone-tario rappresentato da un credito nei confrontidell’emittente che sia:

i) memorizzato su un dispositivo elet-tronico;

ii) emesso dietro ricezione di fondi ilcui valore non sia inferiore al valore monetarioemesso;

iii) accettato come mezzo di pagamen-to da imprese diverse dall’emittente.

4. Gli Stati membri vietano alle persone oimprese che non sono enti creditizi secondola definizione di cui all’art. 1, punto 1, primocomma, della direttiva 2000/12/CE di svolgerel’attivita di emissione di moneta elettronica.

5. Le attivita degli istituti di moneta elettro-nica non consistenti nell’emissione di monetaelettronica sono limitate:

a) alla prestazione di servizi finanziari enon finanziari strettamente correlati, come lagestione di moneta elettronica attraverso losvolgimento di funzioni operative o altre fun-zioni accessorie connesse con l’emissione dimoneta elettronica, nonche l’emissione e la ge-stione di altri mezzi di pagamento, esclusa laconcessione di qualsiasi forma di credito; e

b) alla memorizzazione di dati su un di-

spositivo elettronico per conto di altre impreseo enti pubblici.

Gli istituti di moneta elettronica non debbo-no detenere partecipazioni in altre imprese,salvo che queste svolgano funzioni operativeo altre funzioni accessorie riguardanti la mo-neta elettronica da esso emessa o distribuita.

2. Applicazione delle direttive bancarie. — 1.Salvo espressa disposizione contraria, soltantoi riferimenti agli enti creditizi contenuti nelledirettive 91/308/CEE(7) e 2000/12/CE, fattaeccezione per il titolo V, capo 2 si applicanoagli istituti di moneta elettronica.

2. Agli istituti di moneta elettronica non siapplicano gli artt. 5, 11, 13, 19, 20, par. 7, 51 e 59della direttiva 2000/12/CE. Le disposizioni sulriconoscimento reciproco di cui alla direttiva2000/12/CE non si applicano alle attivita degliistituti di moneta elettronica diverse dall’emis-sione di moneta elettronica.

3. La ricezione di fondi ai sensi dell’art. 1,par. 3, lett. b), punto ii), non costituisce depo-siti o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’art. 3,della direttiva 2000/12/CE, se i fondi percepitisono cambiati immediatamente in moneta elet-tronica.

3. Rimborsabilita — 1. Il detentore di mone-ta elettronica puo, durante il periodo di validi-ta, esigere dall’emittente il rimborso al valorenominale in monete metalliche e banconote omediante versamento su un conto correntesenza altre spese che non siano quelle stretta-mente necessarie per l’esecuzione di tale ope-razione.

2. Il contratto tra emittente e detentore devecontenere indicazioni chiare sulle condizionidel rimborso.

3. Il contratto puo prevedere un limite mini-mo per il rimborso. Tale limite non puo esseresuperiore a 10 EUR.

4. Requisiti relativi al capitale iniziale e ai fon-di propri. — 1. Gli istituti di moneta elettronicadevono avere un capitale iniziale, ai sensi del-l’art. 34, par. 2, punti 1 e 2, della direttiva 2000/12/CE, non inferiore a 1 milione di EUR. No-nostante i parr. 2 e 3, i loro fondi propri, qualidefiniti nella direttiva 2000/12/CE, non devonomai essere inferiori a tale importo.

2. Gli istituti di moneta elettronica devonodisporre in qualsiasi momento di fondi propripari o superiori al 2 % dell’importo correntedelle passivita totali - o, se e superiore, dellamedia delle passivita totali dei sei mesi prece-denti - relative alla moneta elettronica in circo-lazione.

3. L’istituto di moneta elettronica che nonabbia completato sei mesi d’esercizio, ivi inclu-so il giorno d’inizio dell’attivita, deve possede-

Dir. 2000/46/CE, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attivita, ecc. 285

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 9: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

re fondi propri pari o superiori al 2 % dell’im-porto corrente delle passivita totali - o, se esuperiore, dell’importo previsto delle passivitatotali nei sei mesi - relative alla moneta elettro-nica in circolazione. L’importo previsto per isuccessivi sei mesi delle passivita totali relativealla moneta elettronica in circolazione verraindicato nel piano industriale, fatto salvo l’e-ventuale adeguamento del piano stesso a ri-chiesta delle autorita competenti.

5. Limitazione degli investimenti. — 1. Gliistituti di moneta elettronica investono esclusi-vamente, e per un importo non inferiore alleproprie passivita connesse alla moneta elettro-nica in circolazione, in:

a) voci dell’attivo alle quali, a norma del-l’art. 43, par. 1, lett. a), punti 1, 2, 3, 4 dell’art.44, par. 1, della direttiva 2000/12/CE, e attri-buita una ponderazione del rischio di creditopari a 0 e che sono sufficientemente liquide;

b) depositi a vista presso enti creditizi ap-partenenti alla zona A ai sensi della direttiva2000/12/CE e

c) strumenti di debito che siano:i) sufficientemente liquidi;ii) non contemplati dal par. 1, lett. a);iii) riconosciuti dalle autorita compe-

tenti come voci qualificate ai sensi dell’art. 2,punto 12, della direttiva 93/6/CEE e

iv) non emessi da imprese che abbianopartecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 1della direttiva 2000/12/CE nell’istituto di mo-neta elettronica, o da imprese che debbano es-sere incluse nei conti consolidati delle suddet-te.

2. Gli investimenti di cui al par. 1, lettere b) ec), non possono essere superiori a venti voltel’importo dei fondi propri dell’istituto di mo-neta elettronica e sono soggetti a limitazioninon meno rigorose di quelle vigenti per gli enticreditizi in forza del titolo V, capo 2, sezioneIII, della direttiva 2000/12/CE.

3. Per la copertura dei rischi di mercato de-rivanti dall’emissione di moneta elettronica edagli investimenti di cui al par. 1, gli istituti dimoneta elettronica possono utilizzare voci fuo-ri bilancio connesse ai tassi di interesse e dicambio sufficientemente liquide, aventi la for-ma di strumenti derivati negoziati sul mercatoufficiale (diversi da quelli negoziati fuori borsa- OTC), se soggetti alla costituzione di marginidi garanzia giornalieri, o se si tratta di transa-zioni in cambi con una durata iniziale non su-periore ai 14 giorni di calendario. L’utilizzo distrumenti derivati a norma della prima frase eammesso solo se si persegue la completa elimi-nazione dei rischi di mercato e per quanto pos-sibile la si ottiene.

4. Gli Stati membri stabiliscono adeguati li-miti ai rischi di mercato cui gli istituti di monetaelettronica possono esporsi a causa degli inve-stimenti di cui al par. 1.

5. Ai fini del par. 1 le voci dell’attivo sonovalutate in base al minor valore fra quello dicosto e quello di mercato.

6. Qualora il valore delle attivita di cui al par.1 sia inferiore alle passivita relative alla monetaelettronica in circolazione, le autorita compe-tenti provvedono affinche l’istituto di monetaelettronica in questione prenda le opportunemisure per ovviare prontamente alla situazio-ne. A questo scopo e solo in via temporanea, leautorita competenti possono consentire che lepassivita relative alla moneta elettronica in cir-colazione vengano investite in attivita diverseda quelle di cui al par. 1 fino ad un importo nonsuperiore al 5 % di dette passivita o all’importocomplessivo dei fondi propri dell’istituto, ovequesti siano inferiori rispetto alle passivita.

6. Verifica dei requisiti specifici ad opera delleautorita competenti. — Le autorita competentiassicurano che le verifiche contabili sulla con-formita agli artt. 4 e 5 siano effettuate, almenodue volte l’anno, dagli stessi istituti di monetaelettronica, che comunicano alle autorita com-petenti detti calcoli e i dati costitutivi richiesti,oppure dalle autorita competenti sulla scortadei dati forniti dagli istituti di moneta elettro-nica.

7. Gestione sana e prudente. — Gli istituti dimoneta elettronica garantiscono una gestionesana e prudente, nonche sane e prudenti pro-cedure amministrative e contabili e adeguatimeccanismi di controllo interno. Questi ultimidevono essere commisurati ai rischi finanziari enon finanziari ai quali l’istituto e esposto com-presi i rischi tecnici e procedurali e i rischi de-rivanti dalla cooperazione con imprese chesvolgono funzioni operative o accessorie con-nesse alla sua attivita.

8. Deroghe. — 1. Gli Stati membri possonoconsentire alle loro autorita competenti di di-spensare gli istituti di moneta elettronica dal-l’applicazione di alcune o di tutte le disposizio-ni della presente direttiva e dall’applicazionedella direttiva 2000/12/CE nei seguenti casi:

a) le attivita complessive del tipo indicatoall’art. 1, par. 3, lett. a), della presente direttivadell’istituto generano un importo complessivodi passivita finanziarie connesse alla monetaelettronica in circolazione che di norma nonsuperi 5 milioni di EUR e in nessun momentosuperi 6 milioni di EUR; oppure

b) la moneta elettronica emessa dall’isti-tuto e accettata in pagamento solo da control-late dell’istituto che svolgono funzioni operati-

286 VI. Il pagamento elettronico, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 10: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

ve o altre funzioni accessorie connesse con lamoneta elettronica emessa o distribuita dall’i-stituto, da controllanti dell’istituto emittente eda altre controllate del controllante; oppure

c) la moneta elettronica emessa dall’isti-tuto e accettata in pagamento solo da un nu-mero limitato di imprese, che possono chiara-mente essere individuate in base:

i) alla loro ubicazione negli stessi luo-ghi o in un’altra area locale circoscritta; oppure

ii) al loro stretto rapporto finanziario ocommerciale con l’istituto emittente, per esem-pio un sistema comune di commercializzazioneo di distribuzione.

Gli accordi contrattuali sottostanti devonoprevedere che il portafoglio elettronico messoa disposizione del detentore per l’effettuazionedei pagamenti e soggetto a un limite di carica-mento massimo di 150 EUR.

2. Un istituto di moneta elettronica al qualee stata concessa una deroga a norma del par. 1del presente articolo non beneficia delle dispo-sizioni per il mutuo riconoscimento di cui alladirettiva 2000/12/CE.

3. Gli Stati membri esigono che tutti gli isti-tuti di moneta elettronica ai quali e stata con-cessa una deroga dall’applicazione della pre-sente direttiva e della direttiva 2000/12/CE ri-feriscano periodicamente sulle loro attivita, in-dicando anche l’importo complessivo dellepassivita finanziarie relative alla moneta elet-tronica.

9. Diritti acquisiti. — Gli istituti di monetaelettronica soggetti alla presente direttiva,che abbiano iniziato la propria attivita, a normadelle disposizioni vigenti nello Stato membroin cui si trova la loro sede principale, anterior-mente alla prima data tra quella di entrata invigore delle disposizioni adottate in attuazionedella presente direttiva e quella di cui all’art.10, par. 1, si presumono autorizzati ai sensidella direttiva stessa. Gli Stati membri obbliga-no tali istituti a fornire alle autorita competen-ti, tutte le informazioni atte a consentire a que-ste ultime di valutare, entro sei mesi dalla datadi entrata in vigore delle disposizioni adottatein attuazione della presente direttiva se essiposseggono i requisiti di cui alla presente diret-

tiva, quali misure debbano essere adottate perconformarvisi, ovvero se sia opportuna la revo-ca dell’autorizzazione. Se i requisiti non sonorispettati entro sei mesi dalla data di cui all’art.10, par. 1, gli istituti di moneta elettronica nonbeneficiano del riconoscimento reciproco do-po tale termine.

10. Attuazione. — 1. Gli Stati membri metto-no in vigore le disposizioni legislative, regola-mentari ed amministrative necessarie per con-formarsi alla presente direttiva entro il 27 apri-le 2002. Essi ne informano immediatamente laCommissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membridevono contenere un riferimento alla presentedirettiva o essere corredate da siffatto riferi-mento all’atto della pubblicazione ufficiale.Le modalita del riferimento sono decise dagliStati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Com-missione il testo delle principali disposizioni didiritto interno che essi adottano nel settore di-sciplinato dalla presente direttiva.

11. Riesame. — Entro il 27 aprile 2005, laCommissione presenta al Parlamento europeoe al Consiglio una relazione sull’applicazionedella presente direttiva, segnatamente sulle:

— misure destinate a tutelare i detentoridi moneta elettronica, inclusa l’eventuale ne-cessita di introdurre un sistema di garanzia,

— i requisiti patrimoniali,— le deroghe, e— l’eventuale necessita di vietare il paga-

mento di interessi su fondi ricevuti in cambio dimoneta elettronica,

corredate, se del caso, di una proposta dieventuale modifica.

12. Entrata in vigore. — La presente direttivaentra in vigore il giorno della pubblicazionenella Gazzetta ufficiale delle Comunita euro-pee.

13. Gli Stati membri sono destinatari dellapresente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addı 18 settembre 2000.Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il PresidenteN. Fontaine H. Vedrine

Dir. 2000/46/CE, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attivita, ecc. 287

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 11: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 12: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

V. LA TUTELA GIURIDICA DEI BENI INFORMATICI

LEGGE 22 aprile 1941, n. 633. — Protezione deldiritto d’autore e di altri diritti connessi al suoesercizio. Testo aggiornato dal d.lg. 26 maggio1997, n. 154 (G.U., 13 giugno 1997, n. 136),dal d.lg. 6 maggio 1999, n. 169 (G.U., 15giugno 1999, n. 138), dalla l. 18 agosto 2000,n. 248 (G.U., 4 settembre 2000, n. 206) e dald.lg. 9 aprile 2003, n. 68 (G.U., 14 aprile 2003,n. 87).

TITOLO I

Disposizioni sul diritto d’autore

CAPO I

OPERE PROTETTE

1. 1. Sono protette ai sensi di questa legge leopere dell’ingegno di carattere creativo che ap-partengono alla letteratura, alla musica, allearti figurative, all’architettura, al teatro ed allacinematografia, qualunque ne sia il modo o laforma di espressione [c. 2575].

2. Sono altresı protetti i programmi per ela-boratore come opere letterarie ai sensi dellaConvenzione di Berna sulla protezione delleopere letterarie ed artistiche ratificata e resaesecutiva con l. 20 giugno 1978, n. 399, nonchele banche di dati che per la scelta o la disposi-zione del materiale costituiscono una creazio-ne intellettuale dell’autore.

2. 1. In particolare sono comprese nella pro-tezione:

1) le opere letterarie, drammatiche,scientifiche, didattiche, religiose, tanto se informa scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, cono senza parole, le opere drammatico-musicali ele variazioni musicali costituenti di per se operaoriginale;

3) le opere coreografiche e pantomimi-che, delle quali sia fissata la traccia per iscrittoo altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura,dell’arte del disegno, della incisione e dellearti figurative similari, compresa la scenogra-fia;

5) i disegni e le opere dell’architettura;6) le opere dell’arte cinematografica, mu-

ta o sonora, sempreche non si tratti di semplicedocumentazione protetta ai sensi delle normedel capo quinto del titolo secondo;

7) le opere fotografiche e quelle espressecon procedimento analogo a quello della foto-grafia sempre che non si tratti di semplice foto-grafia protetta ai sensi delle norme del capo Vdel titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qual-siasi forma espressi purche originali quale ri-sultato di creazione intellettuale dell’autore.Restano esclusi dalla tutela accordata dallapresente legge le idee e i principi che stannoalla base di qualsiasi elemento di un program-ma, compresi quelli alla base delle sue interfac-ce. Il termine programma comprende anche ilmateriale preparatorio per la progettazione delprogramma stesso;

9) le banche di dati di cui al secondo com-ma dell’art. 1, intese come raccolte di opere,dati o altri elementi indipendenti sistematica-mente o metodicamente disposti ed individual-mente accessibili mediante mezzi elettronici oin altro modo. La tutela delle banche di datinon si estende al loro contenuto e lascia impre-giudicati diritti esistenti su tale contenuto;

10) le opere del disegno industriale chepresentino di per se carattere creativo e valoreartistico.

3. 1. Le opere collettive, costituite dalla riu-nione di opere o di parti di opere, che hannocarattere di creazione autonoma, come risulta-to della scelta e del coordinamento ad un de-terminato fine letterario, scientifico, didattico,religioso, politico od artistico, quali le enciclo-pedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i gior-nali, sono protette come opere originali indi-pendentemente e senza pregiudizio dei dirittidi autore sulle opere o sulle parti di opere di cuisono composte.

4. 1. Senza pregiudizio dei diritti esistentisull’opera originaria, sono altresı protette leelaborazioni di carattere creativo dell’operastessa, quali le traduzioni in altra lingua, le tra-sformazioni da una in altra forma letteraria odartistica, le modificazioni ed aggiunte che co-

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 13: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

stituiscano un rifacimento sostanziale dell’ope-ra originaria, gli adattamenti, le riduzioni, icompendi, le variazioni non costituenti operaoriginale.

5. 1. Le disposizioni di questa legge non siapplicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato edelle amministrazioni pubbliche, sia italianeche straniere.

CAPO II

SOGGETTI DEL DIRITTO

6. 1. Il titolo originario dell’acquisto del di-ritto di autore, e costituito dalla creazione del-l’opera, quale particolare espressione del lavo-ro intellettuale [c. 2576].

7. 1. E considerato autore dell’opera collet-tiva chi organizza e dirige la creazione dell’o-pera stessa.

2. E considerato autore delle elaborazionil’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

8. 1. E reputato autore dell’opera, salvoprova contraria, chi e in essa indicato cometale, nelle forme d’uso, ovvero e annunciatocome tale nella recitazione, esecuzione, rap-presentazione o radiodiffusione, dell’operastessa.

2. Valgono come nome lo pseudonimo [c.9], il nome d’arte, la sigla o il segno convenzio-nale, che siano notoriamente conosciuti comeequivalenti al nome vero.

9. 1. Chi abbia rappresentato, eseguito o co-munque pubblicato un’opera anonima o pseu-donima, e ammesso a far valere i diritti dell’au-tore, finche questi non sia rivelato.

2. Questa disposizione non si applica allor-che si tratti degli pseudonimi indicati nel se-condo comma dell’articolo precedente.

10. 1. Se l’opera e stata creata con il contri-buto indistinguibile ed inscindibile di piu per-sone, il diritto di autore appartiene in comunea tutti i coautori.

2. Le parti indivise si presumono di valoreeguale, salvo la prova per iscritto di diversoaccordo.

3. Sono applicabili le disposizioni che rego-lano la comunione [c. 1100 ss.]. La difesa deldiritto morale puo peraltro essere sempre eser-citata individualmente da ciascun coautore el’opera non puo essere pubblicata, se inedita,ne puo essere modificata o utilizzata in formadiversa da quella della prima pubblicazione,senza l’accordo di tutti i coautori. Tuttavia incaso di ingiustificato rifiuto di uno o piu coau-tori, la pubblicazione, la modificazione o lanuova utilizzazione dell’opera puo essere auto-

rizzata dall’autorita giudiziaria, alle condizionie con le modalita da essa stabilite.

11. 1. Alle amministrazioni dello Stato, alleprovince ed ai comuni, spetta il diritto di autoresulle opere create e pubblicate sotto il loro no-me ed a loro conto e spese.

2. Lo stesso diritto spetta agli enti privatiche non perseguano scopi di lucro, salvo diver-so accordo con gli autori delle opere pubblica-te, nonche alle accademie e agli altri enti pub-blici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulleloro pubblicazioni.

CAPO III

CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO DI AUTORE

Sezione I. — Protezione della utilizzazione eco-nomica dell’opera

12. 1. L’autore ha il diritto esclusivo di pub-blicare l’opera [c. 25771].

2. Ha altresı il diritto esclusivo di utilizzareeconomicamente l’opera in ogni forma e mo-do, originale o derivato, nei limiti fissati daquesta legge, ed in particolare con l’eserciziodei diritti esclusivi indicati negli articoli se-guenti.

3. E considerata come prima pubblicazionela prima forma di esercizio del diritto di utiliz-zazione.

12-bis. 1. Salvo patto contrario, il datore dilavoro e titolare del diritto esclusivo di utilizza-zione economica del programma per elabora-tore o della banca di dati creati dal lavoratoredipendente nell’esecuzione delle sue mansionio su istruzioni impartite dallo stesso datore dilavoro [c.p.i. 64].

12-ter. 1. Salvo patto contrario, qualora l’o-pera di disegno industriale sia creata dal lavo-ratore dipendente nell’esercizio delle sue man-sioni, il datore di lavoro e titolare dei dirittiesclusivi di utilizzazione economica dell’opera.

13. 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha peroggetto la moltiplicazione in copie diretta oindiretta, temporanea o permanente, in tuttoo in parte dell’opera, in qualunque modo oforma, come la copiatura a mano, la stampa,la litografia, l’incisione, la fotografia, la fono-grafia, la cinematografia ed ogni altro procedi-mento di riproduzione.

14. 1. Il diritto esclusivo di trascrivere ha peroggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’o-pera orale in opera scritta o riprodotta con unodei mezzi indicati nell’articolo precedente.

15. 1. Il diritto esclusivo di eseguire, rappre-sentare o recitare in pubblico ha per oggetto la

178 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 14: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

esecuzione, la rappresentazione o la recitazio-ne, comunque effettuate, sia gratuitamente chea pagamento, dell’opera musicale, dell’operadrammatica, dell’opera cinematografica, diqualsiasi altra opera di pubblico spettacolo edell’opera orale.

2. Non e considerata pubblica la esecuzio-ne, rappresentazione o recitazione dell’operaentro la cerchia ordinaria della famiglia, delconvitto, della scuola o dell’istituto di ricovero,purche non effettuata a scopo di lucro.

15-bis. 1. Agli autori spetta un compensoridotto quando l’esecuzione, rappresentazio-ne o recitazione dell’opera avvengono nellasede dei centri o degli istituti di assistenza,formalmente istituiti nonche delle associazio-ni di volontariato, purche destinate ai soli socied invitati e sempre che non vengano effet-tuate a scopo di lucro. In mancanza di accordifra la Societa italiana degli autori ed editori(SIAE) e le associazioni di categoria interes-sate, la misura del compenso sara determina-ta con decreto del Presidente del Consigliodei ministri, da emanare sentito il Ministrodell’interno.

2. Con decreto del Presidente del Consigliodei ministri da emanare ai sensi dell’art. 17,comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, sentitele competenti Commissioni parlamentari, sonostabiliti i criteri e le modalita per l’individua-zione delle circostanze soggettive ed oggettiveche devono dar luogo alla applicazione delladisposizione di cui al primo periodo del comma1. In particolare occorre prescrivere:

a) l’accertamento dell’iscrizione da alme-no due anni dei soggetti ivi indicati ai registriistituiti dall’art. 6 della l. 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalita per l’identificazione dellasede dei soggetti e per l’accertamento dellaquantita dei soci ed invitati, da contenere inun numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia consegui-ta in forma documentabile e con largo anticiporispetto alla data della manifestazione di spet-tacolo;

d) la verifica che la manifestazione dispettacolo avvenga esclusivamente a titolo gra-tuito da parte degli artisti, interpreti o esecuto-ri, ed a soli fini di solidarieta nell’esplicazionedi finalita di volontariato.

16. 1. Il diritto esclusivo di comunicazioneal pubblico su filo o senza filo dell’opera ha peroggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusionea distanza, quali il telegrafo, il telefono, la ra-dio, la televisione ed altri mezzi analoghi ecomprende la comunicazione al pubblico viasatellite, la ritrasmissione via cavo, nonche lecomunicazioni al pubblico codificate con con-

dizioni particolari di accesso; comprende, al-tresı, la messa a disposizione del pubblico del-l’opera in maniera che ciascuno possa averviaccesso dal luogo e nel momento scelti indivi-dualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esauri-sce con alcun atto di comunicazione al pubbli-co, ivi compresi gli atti di messa a disposizionedel pubblico.

16-bis. 1. Ai fini della presente legge si in-tende per:

a) satellite: qualsiasi satellite operante subande di frequenza che, a norma della legisla-zione sulle telecomunicazioni, sono riservatealla trasmissione di segnali destinati alla rice-zione diretta del pubblico o riservati alla comu-nicazione individuale privata purche la ricezio-ne di questa avvenga in condizioni comparabilia quelle applicabili alla ricezione da parte delpubblico;

b) comunicazione al pubblico via satellite:l’atto di inserire sotto il controllo e la respon-sabilita dell’organismo di radiodiffusione ope-rante sul territorio nazionale i segnali portatoridi programmi destinati ad essere ricevuti dalpubblico in una sequenza ininterrotta di comu-nicazione diretta al satellite e poi a terra. Qua-lora i segnali portatori di programmi siano dif-fusi in forma codificata, vi e comunicazione alpubblico via satellite a condizione che i mezziper la decodificazione della trasmissione sianomessi a disposizione del pubblico a cura del-l’organismo di radiodiffusione stesso o di terzicon il suo consenso. Qualora la comunicazioneal pubblico via satellite abbia luogo nel territo-rio di uno stato non comunitario nel quale nonesista il livello di protezione che per il dettosistema di comunicazione al pubblico stabiliscela presente legge:

1) se i segnali ascendenti portatori diprogrammi sono trasmessi al satellite da unastazione situata nel territorio nazionale, la co-municazione al pubblico via satellite si consi-dera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dal-la presente legge, relativi alla radiodiffusionevia satellite, sono esercitati nei confronti delsoggetto che gestisce la stazione;

2) se i segnali ascendenti sono trasmes-si da una stazione non situata in uno Statomembro dell’Unione europea, ma la comuni-cazione al pubblico via satellite avviene su in-carico di un organismo di radiodiffusione situa-to in Italia, la comunicazione al pubblico siconsidera avvenuta nel territorio nazionalepurche l’organismo di radiodiffusione vi abbiala sua sede principale. I diritti stabiliti dallapresente legge, relativi alla radiodiffusione viasatellite, sono esercitati nei confronti del sog-

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 179

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 15: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

getto che gestisce l’organismo di radiodiffusio-ne;

c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissio-ne simultanea, invariata ed integrale, per il tra-mite di un sistema di ridistribuzione via cavo osu frequenze molto elevate, destinata al pub-blico, di un’emissione primaria radiofonica otelevisiva comunque diffusa, proveniente daun altro Stato membro dell’Unione europea edestinata alla ricezione del pubblico.

17. 1. Il diritto esclusivo di distribuzioneha per oggetto la messa in commercio o incircolazione, o comunque a disposizione, delpubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasititolo, dell’originale dell’opera o degli esem-plari di essa e comprende, altresı, il dirittoesclusivo di introdurre nel territorio degli Sta-ti della Comunita europea, a fini di distribu-zione, le riproduzioni fatte negli Stati extra-comunitari.

2. Il diritto di distribuzione dell’originale odi copie dell’opera non si esaurisce nella Co-munita europea, se non nel caso in cui la primavendita o il primo atto di trasferimento dellaproprieta nella Comunita sia effettuato dal ti-tolare del diritto o con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma 2 non si ap-plica alla messa a disposizione del pubblico diopere in modo che ciascuno possa avervi acces-so dal luogo e nel momento scelti individual-mente, anche nel caso in cui sia consentita larealizzazione di copie dell’opera.

4. Ai fini dell’esaurimento di cui al comma2, non costituisce esercizio del diritto esclusivodi distribuzione la consegna gratuita di esem-plari delle opere, effettuata o consentita daltitolare a fini promozionali, ovvero di insegna-mento o di ricerca scientifica.

18. 1. Il diritto esclusivo di tradurre ha peroggetto la traduzione dell’opera in altra linguao dialetto.

2. Il diritto esclusivo di elaborare compren-de tutte le forme di modificazione, di elabora-zione e di trasformazione dell’opera previstenell’art. 4.

3. L’autore ha altresı il diritto di pubblicarele sue opere in raccolta.

4. Ha infine il diritto esclusivo di introdurrenell’opera qualsiasi modificazione.

18-bis. 1. Il diritto esclusivo di noleggiareha per oggetto la cessione in uso degli originali,di copie o di supporti di opere, tutelate daldiritto d’autore, fatta per un periodo limitatodi tempo ed ai fini del conseguimento di unbeneficio economico o commerciale diretto oindiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito haper oggetto la cessione in uso degli originali, di

copie o di supporti di opere, tutelate dal dirittod’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico,per un periodo di tempo limitato, a fini diversida quelli di cui al comma 1.

3. L’autore ha il potere esclusivo di autoriz-zare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esaurisco-no con la vendita o con la distribuzione in qual-siasi forma degli originali, di copie o di supportidelle opere.

5. L’autore, anche in caso di cessione deldiritto di noleggio ad un produttore di fono-grammi o di opere cinematografiche o audio-visive o sequenze di immagini in movimento,conserva il diritto di ottenere un’equa remune-razione per il noleggio da questi a sua voltaconcluso con terzi. Ogni patto contrario e nul-lo. In difetto di accordo da concludersi fra lecategorie interessate quali individuate dall’art.16, primo comma, del regolamento detto com-penso e stabilito con la procedura di cui all’art.4 del d.lg.lgt. 20 luglio 1945, n. 440.

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in re-lazione a progetti o disegni di edifici e ad operedi arte applicata.

19. 1. I diritti esclusivi previsti dagli articoliprecedenti sono fra loro indipendenti. L’eser-cizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclu-sivo di ciascuno degli altri diritti.

2. Essi hanno per oggetto l’opera nel suoinsieme ed in ciascuna delle sue parti.

Sezione II. — Protezione dei diritti sull’opera adifesa della personalita dell’autore (Dirittomorale dell’autore)

20. 1. Indipendentemente dai diritti esclusi-vi di utilizzazione economica dell’opera, previ-sti nelle disposizioni della sezione precedente,ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’au-tore conserva il diritto di rivendicare la pater-nita dell’opera e di opporsi a qualsiasi defor-mazione, mutilazione od altra modificazione, ead ogni atto a danno dell’opera stessa, che pos-sano essere di pregiudizio al suo onore od allasua reputazione [c. 25772].

2. Tuttavia nelle opere dell’architettural’autore non puo opporsi alle modificazioniche si rendessero necessarie nel corso dellarealizzazione. Del pari non potra opporsi aquelle altre modificazioni che si rendesse ne-cessario apportare all’opera gia realizzata. Pe-ro se all’opera sia riconosciuta dalla competen-te autorita statale importante carattere artisti-co spetteranno all’autore lo studio e l’attuazio-ne di tali modificazioni.

21. 1. L’autore di un’opera anonima o pseu-

180 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 16: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

donima ha sempre il diritto di rivelarsi e di farconoscere in giudizio la sua qualita di autore.

2. Nonostante qualunque precedente pattocontrario, gli aventi causa dell’autore che si siarivelato ne dovranno indicare il nome nellepubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, ese-cuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffu-sioni o in qualsiasi altra forma di manifestazio-ne o annuncio al pubblico.

22. 1. I diritti indicati nei precedenti articolisono inalienabili.

2. Tuttavia l’autore che abbia conosciute edaccettate le modificazioni della propria operanon e piu ammesso ad agire per impedirne l’e-secuzione o per chiederne la soppressione.

23. 1. Dopo la morte dell’autore il dirittoprevisto nell’art. 20 puo essere fatto valere,senza limite di tempo, dal coniuge e dai figlie, in loro mancanza, dai genitori e dagli altriascendenti e dai discendenti diretti; mancandogli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli edalle sorelle e dai loro discendenti.

2. L’azione, qualora finalita pubbliche loesigano, puo altresı essere esercitata dal Mini-stro per i beni e le attivita culturali sentita l’as-sociazione sindacale competente.

24. 1. Il diritto di pubblicare le opere ineditespetta agli eredi dell’autore o ai legatari delleopere stesse, salvo che l’autore abbia espressa-mente vietata la pubblicazione o l’abbia affida-ta ad altri.

2. Qualora l’autore abbia fissato un termineper la pubblicazione, le opere inedite non pos-sono essere pubblicate prima della sua scaden-za.

3. Quando le persone indicate nel primocomma siano piu e vi sia tra loro dissenso, de-cide l’autorita giudiziaria, sentito il pubblicoministero. E rispettata, in ogni caso, la volontadel defunto, quando risulti da scritto.

4. Sono applicabili a queste opere le dispo-sizioni contenute nella sezione seconda del ca-po secondo del titolo terzo.

Sezione III. — Durata dei diritti di utilizzazioneeconomica dell’opera

25. 1. I diritti di utilizzazione economicadell’opera durano tutta la vita dell’autore e si-no al termine del settantesimo anno solare do-po la sua morte.

26. 1. Nelle opere indicate nell’art. 10, non-che in quelle drammatico-musicali, coreografi-che e pantomimiche, la durata dei diritti di uti-lizzazione economica spettanti a ciascuno deicoautori o dei collaboratori si determina sullavita del coautore che muore per ultimo.

2. Nelle opere collettive la durata dei dirittidi utilizzazione economica spettante ad ognicollaboratore si determina sulla vita di ciascu-no. La durata dei diritti di utilizzazione econo-mica dell’opera come un tutto e di settant’annidalla prima pubblicazione, qualunque sia laforma nella quale la pubblicazione e stata ef-fettuata, salve le disposizioni dell’art. 30 per leriviste, i giornali e le altre opere periodiche.

27. 1. Nelle opere anonime o pseudonime,fuori del caso previsto nel capoverso dell’art. 8,la durata dei diritti di utilizzazione economicae di settant’anni a partire dalla prima pubbli-cazione, qualunque sia la forma nella qualeessa e stata effettuata.

2. Se prima della scadenza di detto terminel’autore si e rivelato o la rivelazione e fatta dallepersone indicate dall’art. 23 o da persone auto-rizzate dall’autore nelle forme stabilite dall’ar-ticolo seguente, si applica il termine di duratadeterminato nell’art. 25.

27-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28. 1. Per acquistare il beneficio della dura-

ta normale dei diritti esclusivi di utilizzazioneeconomica, la rivelazione deve essere fatta me-diante denuncia all’ufficio della proprieta let-teraria, scientifica ed artistica presso la presi-denza del Consiglio, secondo le disposizionistabilite nel regolamento.

2. La denuncia di rivelazione e pubblicatanelle forme stabilite da dette disposizioni edha effetto a partire dalla data del deposito delladenuncia di fronte ai terzi che abbiano acqui-stati diritti sull’opera come anonima o pseudo-nima.

29. 1. La durata dei diritti esclusivi di utiliz-zazione economica spettanti, a termini dell’art.11, alle amministrazioni dello Stato, alle pro-vince, ai comuni, alle accademie, agli enti pub-blici culturali nonche agli enti privati che nonperseguano scopi di lucro e di vent’anni a par-tire dalla prima pubblicazione, qualunque siala forma nella quale la pubblicazione e stataeffettuata. Per le comunicazioni e le memoriepubblicate dalle accademie e dagli altri centripubblici culturali tale durata e ridotta a dueanni; trascorsi i quali, l’autore riprende inte-gralmente la libera disponibilita dei suoi scritti.

30. 1. Quando le parti o i volumi di unastessa opera siano pubblicati separatamente,in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizza-zione economica, che sia fissata da anni, decor-re per ciascuna parte o per ciascun volume dal-l’anno della pubblicazione. Le frazioni di annogiovano all’autore.

2. Se si tratta di opera collettiva periodica,quale la rivista o il giornale, la durata dei dirittie calcolata egualmente a partire dalla fine di

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 181

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 17: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fasci-coli o numeri.

31. 1. Nelle opere pubblicate per la primavolta dopo la morte dell’autore, che non rica-dono nella previsione dell’art. 85-ter, la duratadei diritti esclusivi di utilizzazione economica edi settant’anni a partire dalla morte dell’auto-re.

32. 1. Fermo restando quanto stabilito dal-l’art. 44, i diritti di utilizzazione economica del-l’opera cinematografica o assimilata durano si-no al termine del settantesimo anno dopo lamorte dell’ultima persona sopravvissuta fra leseguenti persone: il direttore artistico, gli auto-ri della sceneggiatura, ivi compreso l’autore deldialogo, e l’autore della musica specificamentecreata per essere utilizzata nell’opera cinema-tografica o assimilata.

32-bis. 1. I diritti di utilizzazione economi-ca dell’opera fotografica durano sino al termi-ne del settantesimo anno dopo la morte del-l’autore.

32-ter. 1. I termini finali di durata dei dirittidi utilizzazione economica previsti dalle dispo-sizioni della presente sezione si computano,nei rispettivi casi, a decorrere dal 1o gennaiodell’anno successivo a quello in cui si verifica lamorte dell’autore o altro evento consideratodalla norma.

CAPO IV

NORME PARTICOLARI AI DIRITTI DI UTILIZZA-

ZIONE ECONOMICA PER TALUNE CATEGORIE DI

OPERE

Sezione I. — Opere drammatico-musicali,composizioni musicali con parole, opere co-reografiche e pantomimiche

33. 1. In difetto di particolari convenzionitra i collaboratori, rispetto alle opere liriche,alle operette, ai melologhi, alle composizionimusicali con parole, ai balli e balletti musicali,si applicano le disposizioni dei tre successiviarticoli.

34. 1. L’esercizio dei diritti di utilizzazioneeconomica spetta all’autore della parte musi-cale, salvi tra le parti i diritti derivanti dallacomunione.

2. Il profitto della utilizzazione economica eripartito in proporzione del valore del rispetti-vo contributo letterario o musicale.

3. Nelle opere liriche si considera che il va-lore della parte musicale rappresenti la frazio-ne di tre quarti del valore complessivo dell’o-pera.

4. Nelle operette, nei melologhi, nelle com-posizioni musicali con parole, nei balli e ballettimusicali, il valore dei due contributi si conside-ra uguale.

5. Ciascuno dei collaboratori ha diritto diutilizzare separatamente e indipendentementela propria opera, salvo il disposto degli articoliseguenti.

35. 1. L’autore della parte letteraria nonpuo disporne, per congiungerla ad altro testomusicale, all’infuori dei casi seguenti:

1) allorche, dopo che egli ha consegnatocome testo definitivo il manoscritto della parteletteraria al compositore, questi non lo pongain musica nel termine di cinque anni, se si trattadi libretto per opera lirica o per operetta, e neltermine di un anno, se si tratta di ogni altraopera letteraria da mettere in musica;

2) allorche, dopo che l’opera e stata mu-sicata e considerata dalle parti come pronta peressere eseguita o rappresentata, essa non e rap-presentata o eseguita nei termini indicati nelnumero precedente, salvo i maggiori terminiche possono essere stati accordati per la esecu-zione o rappresentazione ai sensi degli artt. 139e 141;

3) allorche, dopo una prima rappresenta-zione od esecuzione, l’opera cessi di essere rap-presentata od eseguita per il periodo di diecianni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poemasinfonico od operetta o per il periodo di dueanni, se si tratta di altra composizione.

2. Il compositore nei casi previsti ai nn. 2 e 3puo altrimenti utilizzare la musica.

36. 1. Nel caso previsto dal n. 1 dell’articoloprecedente l’autore della parte letteraria neriacquista la libera disponibilita senza pregiu-dizio dell’eventuale azione di danni a carico delcompositore.

2. Nei casi previsti dai nn. 2 e 3, e senzapregiudizio dell’azione di danni prevista nelcomma precedente, il rapporto di comunioneformatosi sull’opera gia musicata rimane fer-mo, ma l’opera stessa non puo essere rappre-sentata od eseguita che con il consenso di en-trambi i collaboratori.

37. 1. Nelle opere coreografiche o pantomi-miche e nelle altre composte di musica, di pa-role e di danze o di mimica, quali le rivistemusicali ed opere simili, in cui la parte musica-le non ha funzione o valore principale, l’eserci-zio dei diritti di utilizzazione economica, salvopatto contrario, spetta all’autore della partecoreografica o pantomimica, e, nelle rivistemusicali, all’autore della parte letteraria.

2. Con le modificazioni richieste dalle nor-me del comma precedente sono applicabili aqueste opere le disposizioni degli artt. 35 e 36.

182 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 18: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

Sezione II. — Opere collettive, riviste e giornali

38. 1. Nell’opera collettiva, salvo patto incontrario, il diritto di utilizzazione economicaspetta all’editore dell’opera stessa, senza pre-giudizio del diritto derivante dall’applicazionedell’art. 7.

2. Ai singoli collaboratori dell’opera collet-tiva e riservato il diritto di utilizzare la propriaopera separatamente, con l’osservanza dei pat-ti convenuti, e, in difetto, delle norme seguenti.

39. 1. Se un articolo e inviato alla rivista ogiornale, per essere riprodotto, da personaestranea alla redazione del giornale o della ri-vista e senza precedenti accordi contrattuali,l’autore riprende il diritto di disporne libera-mente quando non abbia ricevuto notizia del-l’accettazione nel termine di un mese dall’invioo quando la riproduzione non avvenga nel ter-mine di sei mesi dalla notizia dell’accettazione.

2. Trattandosi di articolo fornito da un re-dattore, il direttore della rivista o giornale nepuo differire la riproduzione anche al di la deitermini indicati nel comma precedente. Decor-so pero il termine di sei mesi dalla consegna delmanoscritto, l’autore puo utilizzare l’articoloper riprodurlo in volume o per estratto separa-to, se si tratta di giornale, ed anche in altroperiodico, se si tratta di rivista.

40. 1. Il collaboratore di opera collettiva chenon sia rivista o giornale ha diritto, salvo pattocontrario, che il suo nome figuri nella riprodu-zione della sua opera nelle forme d’uso.

2. Nei giornali questo diritto non compete,salvo patto contrario, al personale della reda-zione.

41. 1. Senza pregiudizio della applicazionedella disposizione contenuta nell’art. 20, il di-rettore del giornale ha diritto, salvo patto con-trario, di introdurre nell’articolo da riprodurrequelle modificazioni di forma che sono richie-ste dalla natura e dai fini del giornale.

2. Negli articoli da riprodursi senza indica-zione del nome dell’autore, questa facolta siestende alla soppressione o riduzione di partidi detto articolo.

42. 1. L’autore dell’articolo o altra operache sia stato riprodotto in un’opera collettivaha diritto di riprodurlo in estratti separati oraccolti in volume, purche indichi l’opera col-lettiva dalla quale e tratto e la data di pubbli-cazione.

2. Trattandosi di articoli apparsi in riviste ogiornali, l’autore, salvo patto contrario, ha al-tresı il diritto di riprodurli in altre riviste o gior-nali.

43. 1. L’editore o direttore della rivista o delgiornale non ha obbligo di conservare o di re-

stituire i manoscritti degli articoli non ripro-dotti, che gli siano pervenuti senza sua richie-sta.

Sezione III. — Opere cinematografiche

44. 1. Si considerano coautori dell’opera ci-nematografica l’autore del soggetto, l’autoredella sceneggiatura, l’autore della musica edil direttore artistico.

45. 1. L’esercizio dei diritti di utilizzazioneeconomica dell’opera cinematografica spetta achi ha organizzato la produzione dell’operastessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

2. Si presume produttore dell’opera cine-matografica chi e indicato come tale sulla pel-licola cinematografica. Se l’opera e registrata aisensi del secondo comma dell’art. 103, prevalela presunzione stabilita dall’art. medesimo.

46. 1. L’esercizio dei diritti di utilizzazioneeconomica, spettante al produttore, ha per og-getto lo sfruttamento cinematografico dell’o-pera prodotta.

2. Salvo patto contrario, il produttore nonpuo eseguire o proiettare elaborazioni, trasfor-mazioni o traduzioni dell’opera prodotta senzail consenso degli autori indicati nell’art. 44.

3. Gli autori della musica, delle composizio-ni musicali e delle parole che accompagnano lamusica hanno diritto di percepire direttamenteda coloro che proiettano pubblicamente l’ope-ra un compenso separato per la proiezione. Ilcompenso e stabilito, in difetto di accordo fra leparti, secondo le norme del regolamento.

4. Gli autori del soggetto e della sceneggia-tura e il direttore artistico, qualora non venga-no retribuiti mediante una percentuale sulleproiezioni pubbliche dell’opera cinematografi-ca, hanno diritto, salvo patto contrario, quandogli incassi abbiano raggiunto una cifra da sta-bilirsi contrattualmente col produttore, a rice-vere un ulteriore compenso, le cui forme e lacui entita saranno stabilite con accordi da con-cludersi tra le categorie interessate.

46-bis. 1. Fermo restando quanto stabilitodall’art. 46, in caso di cessione del diritto didiffusione al produttore, spetta agli autori diopere cinematografiche e assimilate un equocompenso a carico degli organismi di emissio-ne per ciascuna utilizzazione delle opere stessea mezzo della comunicazione al pubblico viaetere, via cavo e via satellite.

2. Per ciascuna utilizzazione di opere cine-matografiche e assimilate diversa da quellaprevista nel comma 1 e nell’art. 18-bis, comma5, agli autori delle opere stesse spetta un equocompenso a carico di coloro che esercitano i

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 183

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 19: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

diritti di sfruttamento per ogni distinta utiliz-zazione economica.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cine-matografiche ed assimilate espresse originaria-mente in lingua straniera spetta, altresı, unequo compenso agli autori delle elaborazionicostituenti traduzione o adattamento della ver-sione in lingua italiana dei dialoghi.

4. Ciascun compenso tra quelli previsti daicommi 1, 2 e 3 non e rinunciabile e, in difetto diaccordo da concludersi tra le categorie interes-sate quali individuate dall’art. 16, primo com-ma, del regolamento, e stabilito con la proce-dura di cui all’art. 4 del d.lg.lgt. 20 luglio 1945,n. 440.

47. 1. Il produttore ha facolta di apportarealle opere utilizzate nell’opera cinematograficale modifiche necessarie per il loro adattamentocinematografico.

2. L’accertamento delle necessita o menodelle modifiche apportate o da apportarsi al-l’opera cinematografica, quando manchi l’ac-cordo tra il produttore e uno o piu degli autorimenzionati nell’art. 44 della presente legge, efatto da un collegio di tecnici nominato dalpresidente del Consiglio secondo le norme fis-sate dal regolamento.

3. Gli accertamenti fatti da tale collegiohanno carattere definitivo.

48. 1. Gli autori dell’opera cinematograficahanno diritto che i loro nomi, con l’indicazionedella loro qualita professionale e del loro con-tributo nell’opera, siano menzionati nellaproiezione della pellicola cinematografica.

49. 1. Gli autori delle parti letterarie o mu-sicali dell’opera cinematografica possono ri-produrle o comunque utilizzarle separatamen-te, purche non ne risulti pregiudizio ai diritti diutilizzazione il cui esercizio spetta al produtto-re.

50. 1. Se il produttore non porta a compi-mento l’opera cinematografica nel termine ditre anni dal giorno della consegna della parteletteraria o musicale, o non fa proiettare l’ope-ra compiuta entro i tre anni dal compimento,gli autori di dette parti hanno diritto di dispor-re liberamente dell’opera stessa.

Sezione IV. — Opere radiodiffuse

51. 1. In ragione della natura e dei fini dellaradiodiffusione, come servizio riservato alloStato, che lo esercita direttamente o per mezzodi concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffu-sione, direttamente o con qualsiasi mezzo in-termediario, e regolato dalle norme particolariseguenti.

52. 1. L’ente esercente il servizio della ra-diodiffusione ha la facolta di eseguire la radio-diffusione di opere dell’ingegno dai teatri, dal-le sale di concerto e da ogni altro luogo pub-blico, alle condizioni e nei limiti indicati nelpresente articolo e nei seguenti.

2. I proprietari, gli impresari e quanti con-corrono allo spettacolo sono tenuti a permet-tere gli impianti e le prove tecniche necessarieper preparare la radiodiffusione.

3. E necessario il consenso dell’autore, perradiodiffondere le opere nuove e le prime rap-presentazioni stagionali delle opere non nuo-ve.

4. Non e considerata nuova l’opera teatralerappresentata pubblicamente in tre diversi tea-tri, o altro luogo pubblico.

53. 1. Nelle stagioni di rappresentazioni o diconcerti di durata non inferiore a due mesi, ildiritto dell’ente indicato nel precedente artico-lo puo essere esercitato per le rappresentazioniuna volta la settimana e per i concerti ognicinque o frazione di cinque concerti.

2. Per durata della stagione teatrale o diconcerto s’intende quella risultante dai mani-festi o dai programmi pubblicati prima dell’ini-zio della stagione.

54. 1. L’accertamento della conformita del-le radiodiffusioni alle buone norme tecniche, edi esclusiva spettanza degli organi dello Statopredisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni,con i poteri stabiliti dall’art. 2, capoverso, dellal. 14 giugno 1928, n. 1352, e dell’art. 2 del r.d.l. 3febbraio 1936, n. 654, convertito nella l. 4 giu-gno 1936, n. 1552.

2. Il nome dell’autore ed il titolo dell’operadevono essere radiodiffusi contemporanea-mente all’opera.

55. 1. Senza pregiudizio dei diritti dell’au-tore sulla radiodiffusione della sua opera, l’en-te esercente e autorizzato a registrare su disco,o su altro supporto, l’opera stessa, al fine dellasua radiodiffusione differita per necessita, ora-rie o tecniche, purche la registrazione suddettasia, dopo l’uso, distrutta o resa inservibile.

2. E consentita la conservazione in archiviufficiali delle registrazioni di cui al comma 1che abbiano un eccezionale carattere docu-mentario, senza possibilita di ulteriore utilizza-zione a fini economici o commerciali salva, perquest’ultima, l’autorizzazione dell’autore del-l’opera e dei titolari di diritti connessi.

56. 1. L’autore dell’opera radiodiffusa, atermini degli articoli precedenti, ha il dirittodi ottenere dall’ente esercente il servizio dellaradiodiffusione il pagamento di un compensoda liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti,dall’autorita giudiziaria.

184 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 20: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

2. La domanda non puo essere promossadinanzi l’autorita giudiziaria prima che siaesperito il tentativo di conciliazione nei modie nelle forme che saranno stabiliti nel regola-mento.

57. 1. Il compenso e liquidato in base al nu-mero delle trasmissioni.

2. Il regolamento determina i criteri per sta-bilire il numero e le modalita delle trasmissionidifferite o ripetute.

58. 1. Per l’esecuzione in pubblici esercizi amezzo di apparecchi radioriceventi sonori, mu-niti di altoparlante, di opere radiodiffuse, e do-vuto all’autore un equo compenso, che e deter-minato periodicamente d’accordo fra la Socie-ta italiana degli autori ed editori (SIAE) e larappresentanza della associazione sindacalecompetente.

59. 1. La radiodiffusione delle opere dell’in-gegno dai locali dell’ente esercente il serviziodella radiodiffusione e sottoposta al consensodell’autore a norma delle disposizioni contenu-te nel capo terzo di questo titolo; ad essa nonsono applicabili le disposizioni degli articoliprecedenti, salvo quelle dell’art. 55.

60. 1. Qualora la presidenza del Consiglio lodisponga, l’ente esercente effettua trasmissionispeciali di propaganda culturale ed artisticadestinate all’estero, contro pagamento di uncompenso da liquidarsi a termini del regola-mento.

Sezione V. — Opere registrate su supporti

61. 1. L’autore ha il diritto esclusivo, ai sen-si delle disposizioni contenute nella sezioneprima del capo terzo di questo titolo:

1) di adattare e di registrare l’opera suqualunque supporto riproduttore di suoni, divoci o di immagini, qualunque sia la tecnologiautilizzata;

2) di riprodurre, di distribuire, di noleg-giare e di dare in prestito gli esemplari dell’o-pera cosı adattata o registrata;

3) di eseguire pubblicamente e di comu-nicare l’opera al pubblico mediante l’impiegodi qualunque supporto.

2. La cessione del diritto di riproduzione odel diritto di distribuzione non comprende, sal-vo patto contrario, la cessione del diritto diesecuzione pubblica o di comunicazione alpubblico.

3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, ildiritto d’autore resta regolato dalle norme con-tenute nella precedente sezione.

62. 1. I supporti fonografici, nei quali l’ope-ra dell’ingegno e riprodotta, non possono esse-

re distribuiti se non portino stabilmente appo-ste le indicazioni seguenti:

a) titolo dell’opera riprodotta;b) nome dell’autore;c) nome dell’artista interprete od esecu-

tore. I complessi orchestrali o corali sono indi-cati col nome d’uso;

d) data della fabbricazione.63. 1. I supporti devono essere fabbricati

od utilizzati in modo che venga rispettato ildiritto morale dell’autore, ai termini degli artt.20 e 21.

2. Si considerano lecite le modificazioni del-l’opera richieste dalle necessita tecniche dellaregistrazione.

64. 1. La concessione in uso a case editricifonografiche nazionali delle matrici dei dischidella discoteca di Stato, per trarne dischi dadiffondere mediante vendita sia in Italia cheall’estero, a termini dell’art. 5 della l. 2 febbraio1939, n. 467, contenente norme per il riordina-mento della discoteca di Stato, allorche sianoregistrate opere tutelate, e sottoposta al paga-mento dei diritti di autore, secondo le normecontenute nel regolamento.

Sezione VI. — Programmi per elaboratore

64-bis. 1. Fatte salve le disposizioni dei suc-cessivi artt. 64-ter e 64-quater, i diritti esclusiviconferiti dalla presente legge sui programmiper elaboratore comprendono il diritto di ef-fettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o tem-poranea, totale o parziale, del programmaper elaboratore con qualsiasi mezzo o inqualsiasi forma. Nella misura in cui opera-zioni quali il caricamento, la visualizzazione,l’esecuzione, la trasmissione o la memorizza-zione del programma per elaboratore richie-dano una riproduzione, anche tali operazionisono soggette all’autorizzazione del titolaredei diritti;

b) la traduzione, l’adattamento, la trasfor-mazione e ogni altra modificazione del pro-gramma per elaboratore, nonche la riproduzio-ne dell’opera che ne risulti, senza pregiudiziodei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pub-blico, compresa la locazione del programmaper elaboratore originale o di copie dello stes-so. La prima vendita di una copia del program-ma nella Comunita Economica Europea daparte del titolare dei diritti, o con il suo con-senso, esaurisce il diritto di distribuzione didetta copia all’interno della Comunita, ad ec-cezione del diritto di controllare l’ulteriore lo-

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 185

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 21: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

cazione del programma o di una copia dellostesso.

64-ter. 1. Salvo patto contrario, non sonosoggette all’autorizzazione del titolare dei di-ritti le attivita indicate nell’art. 64-bis, lett. a)e b), allorche tali attivita sono necessarie perl’uso del programma per elaboratore confor-memente alla sua destinazione da parte del le-gittimo acquirente, inclusa la correzione deglierrori.

2. Non puo essere impedito per contratto, achi ha il diritto di usare una copia del program-ma per elaboratore di effettuare una copia diriserva del programma, qualora tale copia sianecessaria per l’uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del pro-gramma per elaboratore puo, senza l’autorizza-zionedel titolaredeidiritti,osservare, studiareosottoporre a prova il funzionamento del pro-gramma, allo scopo di determinare le idee ed iprincipi su cui e basato ogni elemento del pro-gramma stesso, qualora egli compia tali atti du-rante operazioni di caricamento, visualizzazio-ne, esecuzione, trasmissione o memorizzazionedel programma che egli ha il diritto di eseguire.Le clausole contrattuali pattuite in violazionedel presente comma e del comma 2 sono nulle.

64-quater. 1. L’autorizzazione del titolaredei diritti non e richiesta qualora la riproduzio-ne del codice del programma di elaboratore ela traduzione della sua forma ai sensi dell’art.64-bis, lett. a) e b), compiute al fine di modifi-care la forma del codice, siano indispensabiliper ottenere le informazioni necessarie perconseguire l’interoperabilita, con altri pro-grammi, di un programma per elaboratorecreato autonomamente purche siano soddi-sfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attivita siano eseguite dallicenziatario o da altri che abbia il diritto diusare una copia del programma oppure, perloro conto, da chi e autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conse-guire l’interoperabilita non siano gia facilmen-te e rapidamente accessibili ai soggetti indicatialla lettera a);

c) le predette attivita siano limitate alleparti del programma originale necessarie perconseguire l’interoperabilita.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 nonconsentono che le informazioni ottenute in vir-tu della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conse-guimento dell’interoperabilita del programmacreato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva lanecessita di consentire l’interoperabilita delprogramma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la pro-duzione o la commercializzazione di un pro-gramma per elaboratore sostanzialmente simi-le nella sua forma espressiva, o per ogni altraattivita che violi il diritto di autore.

3. Le clausole contrattuali pattuite in viola-zione dei commi 1 e 2 sono nulle.

4. Conformemente alla convenzione di Ber-na sulla tutela delle opere letterarie ed artisti-che ratificata e resa esecutiva con l. 20 giugno1978, n. 399, le disposizioni del presente arti-colo non possono essere interpretate in mododa consentire che la loro applicazione arrechiindebitamente pregiudizio agli interessi legitti-mi del titolare dei diritti o sia in conflitto con ilnormale sfruttamento del programma.

Sezione VII. — Banche di dati

64-quinquies. 1. L’autore di una banca didati ha il diritto esclusivo di eseguire o auto-rizzare:

a) la riproduzione permanente o tempo-ranea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo ein qualsiasi forma;

b) la traduzione, l’adattamento, una di-versa disposizione e ogni altra modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pub-blico dell’originale o di copie della banca didati; la prima vendita di una copia nel territoriodell’Unione europea da parte del titolare deldiritto o con il suo consenso esaurisce il dirittodi controllare, all’interno dell’Unione stessa, levendite successive della copia;

d) qualsiasi presentazione, dimostrazioneo comunicazione in pubblico, ivi compresa latrasmissione effettuata con qualsiasi mezzo ein qualsiasi forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione,comunicazione, presentazione o dimostrazio-ne in pubblico dei risultati delle operazioni dicui alla lettera b).

64-sexies. 1. Non sono soggetti all’autoriz-zazione di cui all’art. 64-quinquies da partedel titolare del diritto:

a) l’accesso o la consultazione della bancadi dati quando abbiano esclusivamente finalitadidattiche o di ricerca scientifica, non svoltanell’ambito di un’impresa, purche si indichi lafonte e nei limiti di quanto giustificato dalloscopo non commerciale perseguito. Nell’ambi-to di tali attivita di accesso e consultazione, leeventuali operazioni di riproduzione perma-nente della totalita o di parte sostanziale delcontenuto su altro supporto sono comunquesoggette all’autorizzazione del titolare del di-ritto;

186 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 22: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

b) l’impiego di una banca di dati per fini disicurezza pubblica o per effetto di una proce-dura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all’autorizzazione del-l’autore le attivita indicate nell’art. 64-quin-quies poste in essere da parte dell’utente legit-timo della banca di dati o di una sua copia, setali attivita sono necessarie per l’accesso al con-tenuto della stessa banca di dati e per il suonormale impiego; se l’utente legittimo e auto-rizzato ad utilizzare solo una parte della bancadi dati, il presente comma si applica unicamen-te a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in viola-zione del comma 2 sono nulle ai sensi dell’art.1418 del codice civile.

4. Conformemente alla Convenzione diBerna per la protezione delle opere letterariee artistiche, ratificata e resa esecutiva con l. 20giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui aicommi 1 e 2 non possono essere interpretatein modo da consentire che la loro applicazionearrechi indebitamente pregiudizio al titolaredel diritto o entri in conflitto con il normaleimpiego della banca di dati.

CAPO V

ECCEZIONI E LIMITAZIONI

Sezione I. — Reprografia ed altre eccezioni elimitazioni

65. 1. Gli articoli di attualita di carattereeconomico, politico o religioso, pubblicati nel-le riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi omessi a disposizione del pubblico, e gli altrimateriali dello stesso carattere possono essereliberamente riprodotti o comunicati al pubbli-co in altre riviste o giornali, anche radiotelevi-sivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non estata espressamente riservata, purche si indi-chino la fonte da cui sono tratti, la data e ilnome dell’autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pub-blico di opere o materiali protetti utilizzati inoccasione di avvenimenti di attualita e consen-tita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca enei limiti dello scopo informativo, sempre chesi indichi, salvo caso di impossibilita, la fonte,incluso il nome dell’autore, se riportato.

66. 1. I discorsi su argomenti di interessepolitico o amministrativo tenuti in pubblicheassemblee o comunque in pubblico, nonchegli estratti di conferenze aperte al pubblico,possono essere liberamente riprodotti o comu-nicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo

scopo informativo, nelle riviste o nei giornalianche radiotelevisivi o telematici, purche indi-chino la fonte, il nome dell’autore, la data e illuogo in cui il discorso fu tenuto.

67. 1. Opere o brani di opere possono esse-re riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelleprocedure parlamentari, giudiziarie o ammini-strative, purche si indichino la fonte e, ove pos-sibile, il nome dell’autore.

68. 1. E libera la riproduzione di singoleopere o brani di opere per uso personale deilettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzio-ne non idonei a spaccio o diffusione dell’operanel pubblico.

2. E libera la fotocopia di opere esistentinelle biblioteche accessibili al pubblico o inquelle scolastiche, nei musei pubblici o negliarchivi pubblici, effettuata dai predetti organi-smi per i propri servizi, senza alcun vantaggioeconomico o commerciale diretto o indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzionedi spartiti e partiture musicali, e consentita, neilimiti del quindici per cento di ciascun volumeo fascicolo di periodico, escluse le pagine dipubblicita, la riproduzione per uso personaledi opere dell’ingegno effettuata mediante foto-copia, xerocopia o sistema analogo.

4. I responsabili dei punti o centri di ripro-duzione, i quali utilizzino nel proprio ambito omettano a disposizione di terzi, anche gratuita-mente, apparecchi per fotocopia, xerocopia oanalogo sistema di riproduzione, devono corri-spondere un compenso agli autori ed agli edi-tori delle opere dell’ingegno pubblicate per lestampe che, mediante tali apparecchi, vengonoriprodotte per gli usi previsti nel comma 3. Lamisura di detto compenso e le modalita per lariscossione e la ripartizione sono determinatesecondo i criteri posti all’art. 181-ter della pre-sente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAEe le associazioni delle categorie interessate, ta-le compenso non puo essere inferiore per cia-scuna pagina riprodotta al prezzo medio a pa-gina rilevato annualmente dall’ISTAT per i li-bri.

5. Le riproduzioni per uso personale delleopere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fat-te all’interno delle stesse con i mezzi di cui alcomma 3, possono essere effettuate liberamen-te nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3con corresponsione di un compenso in formaforfetaria a favore degli aventi diritto di cui alcomma 2 dell’art. 181-ter, determinato ai sensidel secondo periodo del comma 1 del medesi-mo art. 181-ter. Tale compenso e versato diret-tamente ogni anno dalle biblioteche, nei limitidegli introiti riscossi per il servizio, senza oneriaggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 187

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 23: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

degli enti dai quali le biblioteche dipendono. Ilimiti di cui al comma 3 non si applicano alleopere fuori dai cataloghi editoriali e rare inquanto di difficile reperibilita sul mercato.

6. E vietato lo spaccio al pubblico delle co-pie di cui ai commi precedenti e, in genere,ogni utilizzazione in concorrenza con i dirittidi utilizzazione economica spettanti all’autore.

68-bis. 1. Salvo quanto disposto in ordinealla responsabilita dei prestatori intermediaridalla normativa in materia di commercio elet-tronico, sono esentati dal diritto di riproduzio-ne gli atti di riproduzione temporanea privi dirilievo economico proprio che sono transitori oaccessori e parte integrante ed essenziale di unprocedimento tecnologico, eseguiti all’unicoscopo di consentire la trasmissione in rete traterzi con l’intervento di un intermediario, o unutilizzo legittimo di un’opera o di altri materia-li.

69. 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche ediscoteche dello Stato e degli enti pubblici, aifini esclusivi di promozione culturale e studiopersonale, non e soggetto ad autorizzazione daparte del titolare del relativo diritto e ha adoggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere, ec-cettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi conte-nenti opere cinematografiche o audiovisive osequenze d’immagini in movimento, siano essesonore o meno, decorsi almeno diciotto mesidal primo atto di esercizio del diritto di distri-buzione, ovvero, non essendo stato esercitato ildiritto di distribuzione, decorsi almeno venti-quattro mesi dalla realizzazione delle detteopere e sequenze di immagini.

2. Per i servizi delle biblioteche, discotechee cineteche dello Stato e degli enti pubblici econsentita la riproduzione, senza alcun vantag-gio economico o commerciale diretto o indiret-to, in un unico esemplare, dei fonogrammi edei videogrammi contenenti opere cinemato-grafiche o audiovisive o sequenze di immaginiin movimento, siano esse sonore o meno, esi-stenti presso le medesime biblioteche, cinete-che e discoteche dello Stato e degli enti pub-blici.

70. 1. Il riassunto, la citazione o la riprodu-zione di brani o di parti di opera e la loro co-municazione al pubblico sono liberi se effettua-ti per uso di critica o di discussione, nei limitigiustificati da tali fini e purche non costituisca-no concorrenza all’utilizzazione economicadell’opera; se effettuati a fini di insegnamentoo di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltreavvenire per finalita illustrative e per fini noncommerciali.

1-bis. E consentita la libera pubblicazioneattraverso la rete internet, a titolo gratuito, diimmagini e musiche a bassa risoluzione o de-gradate, per uso didattico o scientifico e solonel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo dilucro. Con decreto del Ministro per i beni e leattivita culturali, sentiti il Ministro della pub-blica istruzione e il Ministro dell’universita edella ricerca, previo parere delle Commissioniparlamentari competenti, sono definiti i limitiall’uso didattico o scientifico di cui al presentecomma.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la ripro-duzione non puo superare la misura determi-nata dal regolamento, il quale fissa la modalitaper la determinazione dell’equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzionedebbono essere sempre accompagnati dallamenzione del titolo dell’opera, dei nomi del-l’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzio-ne, del traduttore, qualora tali indicazioni figu-rino sull’opera riprodotta.

71. 1. Le bande musicali e le fanfare deicorpi armati dello Stato possono eseguire inpubblico brani musicali o parti di opere in mu-sica, senza pagamento di alcun compenso perdiritti di autore, purche l’esecuzione sia effet-tuata senza scopo di lucro.

71-bis. 1. Ai portatori di particolari handi-cap sono consentite, per uso personale, la ri-produzione di opere e materiali protetti o l’u-tilizzazione della comunicazione al pubblicodegli stessi, purche siano direttamente collega-te all’handicap, non abbiano carattere com-merciale e si limitino a quanto richiesto dall’-handicap.

2. Con decreto del Ministro per i beni e leattivita culturali, di concerto con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, sentito il comi-tato di cui all’art. 190, sono individuate le cate-gorie di portatori di handicap di cui al comma 1e i criteri per l’individuazione dei singoli bene-ficiari nonche, ove necessario, le modalita difruizione dell’eccezione.

71-ter. 1. E libera la comunicazione o lamessa a disposizione destinata a singoli indivi-dui, a scopo di ricerca o di attivita privata distudio, su terminali aventi tale unica funzionesituati nei locali delle biblioteche accessibili alpubblico, degli istituti di istruzione, nei musei enegli archivi, limitatamente alle opere o ad altrimateriali contenuti nelle loro collezioni e nonsoggetti a vincoli derivanti da atti di cessione oda licenza.

71-quater. 1. E consentita la riproduzionedi emissioni radiotelevisive effettuate da ospe-dali pubblici e da istituti di prevenzione e pena,per un utilizzo esclusivamente interno, purche i

188 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 24: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

titolari dei diritti ricevano un equo compensodeterminato con decreto del Ministro per i be-ni e le attivita culturali, sentito il comitato di cuiall’art. 190.

71-quinquies. 1. I titolari di diritti che ab-biano apposto le misure tecnologiche di cuiall’art. 102-quater sono tenuti alla rimozionedelle stesse, per consentire l’utilizzo delle ope-re o dei materiali protetti, dietro richiesta del-l’autorita competente, per fini di sicurezzapubblica o per assicurare il corretto svolgimen-to di un procedimento amministrativo, parla-mentare o giudiziario.

2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottareidonee soluzioni, anche mediante la stipula diappositi accordi con le associazioni di categoriarappresentative dei beneficiari, per consentirel’esercizio delle eccezioni di cui agli artt. 55, 68,commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bise 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiaried a condizione che i beneficiari stessi abbianoacquisito il possesso legittimo degli esemplaridell’opera o del materiale protetto, o vi abbia-no avuto accesso legittimo ai fini del loro uti-lizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizionidi cui ai citati articoli, ivi compresa la corre-sponsione dell’equo compenso, ove previsto.

3. I titolari dei diritti non sono tenuti agliadempimenti di cui al comma 2 in relazionealle opere o ai materiali messi a disposizionedel pubblico in modo che ciascuno vi possaavere accesso dal luogo o nel momento sceltoindividualmente, quando l’accesso avvengasulla base di accordi contrattuali.

4. Le associazioni di categoria dei titolaridei diritti e gli enti o le associazioni rappresen-tative dei beneficiari delle eccezioni di cui alcomma 2 possono svolgere trattative volte aconsentire l’esercizio di dette eccezioni. Inmancanza di accordo, ciascuna delle partipuo rivolgersi al comitato di cui all’art. 190perche esperisca un tentativo obbligatorio diconciliazione, secondo le modalita di cui all’art.194-bis.

5. Dall’applicazione della presente disposi-zione non derivano nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

Sezione II. — Riproduzione privata ad usopersonale

71-sexies. 1. E consentita la riproduzioneprivata di fonogrammi e videogrammi su qual-siasi supporto, effettuata da una persona fisicaper uso esclusivamente personale, purche sen-za scopo di lucro e senza fini direttamente oindirettamente commerciali, nel rispetto delle

misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater.2. La riproduzione di cui al comma 1 non

puo essere effettuata da terzi. La prestazionedi servizi finalizzata a consentire la riproduzio-ne di fonogrammi e videogrammi da parte dipersona fisica per uso personale costituisce at-tivita di riproduzione soggetta alle disposizionidi cui agli artt. 13, 72, 78-bis, 79 e 80.

3. La disposizione di cui al comma 1 non siapplica alle opere o ai materiali protetti messi adisposizione del pubblico in modo che ciascu-no possa avervi accesso dal luogo e nel momen-to scelti individualmente, quando l’opera eprotetta dalle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater ovvero quando l’accesso e consenti-to sulla base di accordi contrattuali.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3,i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che,nonostante l’applicazione delle misure tecno-logiche di cui all’art. 102-quater, la persona fi-sica che abbia acquisito il possesso legittimo diesemplari dell’opera o del materiale protetto,ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possaeffettuare una copia privata, anche solo analo-gica, per uso personale, a condizione che talepossibilita non sia in contrasto con lo sfrutta-mento normale dell’opera o degli altri materia-li e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai ti-tolari dei diritti.

71-septies. 1. Gli autori ed i produttori difonogrammi, nonche i produttori originari diopere audiovisive, gli artisti interpreti ed ese-cutori ed i produttori di videogrammi, e i loroaventi causa, hanno diritto ad un compenso perla riproduzione privata di fonogrammi e di vi-deogrammi di cui all’art. 71-sexies. Detto com-penso e costituito, per gli apparecchi esclusiva-mente destinati alla registrazione analogica odigitale di fonogrammi o videogrammi, da unaquota del prezzo pagato dall’acquirente finaleal rivenditore, che per gli apparecchi polifun-zionali e calcolata sul prezzo di un apparecchioavente caratteristiche equivalenti a quelle dellacomponente interna destinata alla registrazio-ne, ovvero, qualora cio non fosse possibile, daun importo fisso per apparecchio. Per i suppor-ti di registrazione audio e video, quali supportianalogici, supporti digitali, memorie fisse o tra-sferibili destinate alla registrazione di fono-grammi o videogrammi, il compenso e costitui-to da una somma commisurata alla capacita diregistrazione resa dai medesimi supporti. Per isistemi di videoregistrazione da remoto il com-penso di cui al presente comma e dovuto dalsoggetto che presta il servizio ed e commisura-to alla remunerazione ottenuta per la presta-zione del servizio stesso.

2. Il compenso di cui al comma 1 e determi-

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 189

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 25: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

nato, nel rispetto della normativa comunitariae comunque tenendo conto dei diritti di ripro-duzione, con decreto del Ministro per i beni ele attivita culturali, a adottare entro il 31 di-cembre 2008 sentito il comitato di cui all’art.190 e le associazioni di categoria maggiormen-te rappresentative dei produttori degli appa-recchi e dei supporti di cui al comma 1. Per ladeterminazione del compenso si tiene contodell’apposizione o meno delle misure tecnolo-giche di cui all’art. 102-quater, nonche delladiversa incidenza della copia digitale rispettoalla copia analogica. Il decreto e sottoposto adaggiornamento triennale.

3. Il compenso e dovuto da chi fabbrica oimporta nel territorio dello Stato allo scopodi trarne profitto gli apparecchi e i supportiindicati nel comma 1. I predetti soggetti devo-no presentare alla Societa italiana degli autoried editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiara-zione dalla quale risultino le cessioni effettuatee i compensi dovuti, che devono essere conte-stualmente corrisposti. In caso di mancata cor-responsione del compenso, e responsabile insolido per il pagamento il distributore degliapparecchi o dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al com-ma 3, e punita con la sanzione amministrativapecuniaria pari al doppio del compenso dovu-to, nonche, nei casi piu gravi o di recidiva, conla sospensione della licenza o autorizzazioneall’esercizio dell’attivita commerciale o indu-striale da quindici giorni a tre mesi ovverocon la revoca della licenza o autorizzazionestessa.

71-octies. 1. Il compenso di cui all’art. 71-septies per apparecchi e supporti di registrazio-ne audio e corrisposto alla Societa italiana de-gli autori ed editori (SIAE), la quale provvedea ripartirlo al netto delle spese, per il cinquantaper cento agli autori e loro aventi causa e per ilcinquanta per cento ai produttori di fonogram-mi, anche tramite le loro associazioni di cate-goria maggiormente rappresentative

2. I produttori di fonogrammi devono corri-spondere senza ritardo, e comunque entro seimesi, il cinquanta per cento del compenso loroattribuito ai sensi del comma 1 agli artisti inter-preti o esecutori interessati.

3. Il compenso di cui all’art. 71-septies pergli apparecchi e i supporti di registrazione vi-deo e corrisposto alla Societa italiana degliautori ed editori (SIAE), la quale provvede aripartirlo al netto delle spese, anche tramite leloro associazioni di categoria maggiormenterappresentative, per il trenta per cento a liautori, per il restante settanta per cento in partiuguali tra i produttori originari di opere audio-

visive, i produttori di videogrammi e gli artistiinterpreti o esecutori. La quota spettante agliartisti interpreti o esecutori e destinata per ilcinquanta per cento alle attivita e finalita di cuiall’art. 7, comma 2, della l. 5 febbraio 1992, n.93.

Sezione III. — Disposizioni comuni

71-nonies. 1. Le eccezioni e limitazioni di-sciplinate dal presente capo e da ogni altra di-sposizione della presente legge, quando sonoapplicate ad opere o ad altri materiali protettimessi a disposizione del pubblico in modo checiascuno possa avervi accesso dal luogo e nelmomento scelto individualmente, non devonoessere in contrasto con lo sfruttamento norma-le delle opere o degli altri materiali, ne arrecareun ingiustificato pregiudizio agli interessi deititolari.

71-decies. 1. Le eccezioni e limitazioni aldiritto d’autore contenute nel presente caposi applicano anche ai diritti connessi di cui aicapi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, aglialtri capi del titolo II, nonche al capo I del titoloII-bis.

TITOLO II

Disposizioni sui diritti connessi all’eserciziodel diritto di autore

CAPO I

DIRITTI DEL PRODUTTORE DI FONOGRAMMI

72. 1. Salvi i diritti spettanti all’autore a ter-mini del titolo I, il produttore di fonogrammiha il diritto esclusivo, per la durata e alle con-dizioni stabilite dagli articoli che seguono:

a) di autorizzare la riproduzione diretta oindiretta, temporanea o permanente, dei suoifonogrammi in qualunque modo o forma, intutto o in parte e con qualsiasi processo di du-plicazione;

b) di autorizzare la distribuzione degliesemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto di di-stribuzione non si esaurisce nel territorio dellaComunita europea, se non nel caso di primavendita del supporto contenente il fonogram-ma effettuata o consentita dal produttore inuno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestitodegli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale dirit-to non si esaurisce con la vendita o con la distri-buzione in qualsiasi forma degli esemplari;

190 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 26: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

d) di autorizzare la messa a disposizionedel pubblico dei suoi fonogrammi in manieratale che ciascuno possa avervi accesso dal luogoe nel momento scelti individualmente. Tale di-ritto non si esaurisce con alcun atto di messa adisposizione del pubblico.

73. 1. Il produttore di fonogrammi, nonchegli artisti interpreti e gli artisti esecutori cheabbiano compiuto l’interpretazione o l’esecu-zione fissata o riprodotta nei fonogrammi, in-dipendentemente dai diritti di distribuzione,noleggio e prestito loro spettanti, hanno dirittoad un compenso per l’utilizzazione a scopo dilucro dei fonogrammi a mezzo della cinemato-grafia, della diffusione radiofonica e televisiva,ivi compresa la comunicazione al pubblico viasatellite, nelle pubbliche feste danzanti, neipubblici esercizi ed in occasione di qualsiasialtra pubblica utilizzazione dei fonogrammistessi. L’esercizio di tale diritto spetta al pro-duttore, il quale ripartisce il compenso con gliartisti interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote diripartizione, nonche le relative modalita, sonodeterminate secondo le norme del regolamen-to.

3. Nessun compenso e dovuto per l’utilizza-zione ai fini dell’insegnamento e della comuni-cazione istituzionale fatta dall’Amministrazio-ne dello Stato o da enti a cio autorizzati dalloStato.

73-bis. 1. Gli artisti interpreti o esecutori eil produttore del fonogramma utilizzato hannodiritto ad un equo compenso anche quandol’utilizzazione di cui all’art. 73 e effettuata ascopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, talecompenso e determinato, riscosso e ripartitosecondo le norme del regolamento.

74. 1. Il produttore ha il diritto di opporsi ache l’utilizzazione dei fonogrammi, previstanegli artt. 73 e 73-bis, sia effettuata in condizio-ni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoiinteressi industriali.

2. Su richiesta dell’interessato, il Ministeroper i beni e le attivita culturali, in attesa delladecisione dell’autorita giudiziaria, puo nondi-meno autorizzare l’utilizzazione dei fonogram-mi previi accertamenti tecnici e disponendo, seoccorra, quanto e necessario per eliminare lecause che turbano la regolarita dell’utilizzazio-ne.

75. 1. La durata dei diritti previsti nel pre-sente capo e di cinquanta anni dalla fissazione.Tuttavia, se durante tale periodo il fonogram-ma e lecitamente pubblicato ai sensi dell’art.12, comma 3, la durata dei diritti e di cinquantaanni dalla data della sua prima pubblicazione.

76. 1. I supporti contenenti fonogramminon possono essere distribuiti se non portanostabilmente apposte le indicazioni di cui all’art.62, in quanto applicabili.

77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78. 1. Il produttore di fonogrammi e la per-

sona fisica o giuridica che assume l’iniziativa ela responsabilita della prima fissazione dei suo-ni provenienti da una interpretazione o esecu-zione o di altri suoni o di rappresentazioni disuoni.

2. E considerato come luogo della produ-zione quello nel quale avviene la diretta regi-strazione originale.

CAPO I-bis

DIRITTI DEI PRODUTTORI DI OPERE CINEMATO-

GRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IM-

MAGINI IN MOVIMENTO

78-bis. 1. L’utilizzazione dei fonogrammida parte di emittenti radiotelevisive e soggettaalle disposizioni di cui al presente capo.

78-ter. 1. Il produttore di opere cinemato-grafiche o audiovisive e di sequenze di imma-gini in movimento e titolare del diritto esclusi-vo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta oindiretta, temporanea o permanente, in qua-lunque modo o forma, in tutto o in parte, deglioriginali e delle copie delle proprie realizzazio-ni;

b) di autorizzare la distribuzione conqualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell’ori-ginale e delle copie di tali realizzazioni. Il di-ritto di distribuzione non si esaurisce nel terri-torio della Comunita europea se non nel casodi prima vendita effettuata o consentita dalproduttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestitodell’originale e delle copie delle sue realizza-zioni. La vendita o la distribuzione, sotto qual-siasi forma, non esauriscono il diritto di noleg-gio e di prestito;

d) di autorizzare la messa a disposizionedel pubblico dell’originale e delle copie delleproprie realizzazioni, in maniera tale che cia-scuno possa avervi accesso dal luogo e nel mo-mento scelti individualmente. Tale diritto nonsi esaurisce con alcun atto di messa a disposi-zione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 e dicinquanta anni dalla fissazione. Se l’opera ci-nematografica o audiovisiva o la sequenza diimmagini in movimento e pubblicata o comu-nicata al pubblico durante tale termine, la du-

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 191

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 27: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

rata e di cinquanta anni dalla prima pubblica-zione o, se anteriore, dalla prima comunicazio-ne al pubblico dell’opera cinematografica o au-diovisiva o della sequenza di immagini in mo-vimento.

CAPO I-ter

DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI

78-quater. 1. Ai diritti audiovisivi sportivi dicui alla l. 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decretilegislativi attuativi si applicano le disposizionidella presente legge, in quanto compatibili.

CAPO II

DIRITTI RELATIVI ALL’EMISSIONE RADIOFONICA

E TELEVISIVA

79. 1. Senza pregiudizio dei diritti sancitida questa legge a favore degli autori, dei pro-duttori di fonogrammi, dei produttori di operecinematografiche o audiovisive o di sequenzedi immagini in movimento, degli artisti inter-preti e degli artisti esecutori, coloro che eserci-tano l’attivita di emissione radiofonica o tele-visiva hanno il diritto esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle pro-prie emissioni effettuate su filo o via etere: ildiritto non spetta al distributore via cavo qua-lora ritrasmetta semplicemente via cavo leemissioni di altri organismi di radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta oindiretta, temporanea o permanente, in qua-lunque modo o forma, in tutto o in parte, dellefissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo ovia etere delle proprie emissioni, nonche la lo-ro comunicazione al pubblico, se questa avvie-ne in luoghi accessibili mediante pagamento diun diritto di ingresso;

d) di autorizzare la messa a disposizionedel pubblico in maniera tale che ciascuno possaavervi accesso nel luogo o nel momento sceltiindividualmente, delle fissazioni delle proprieemissioni, siano esse effettuate su filo o viaetere;

e) di autorizzare la distribuzione delle fis-sazioni delle proprie emissioni. Il diritto di di-stribuzione non si esaurisce nel territorio dellaComunita europea, se non nel caso di primavendita effettuata o consentita dal titolare inuno Stato membro;

f ) i diritti di cui alle lett. c) e d) non siesauriscono con alcun atto di comunicazione

al pubblico o di messa a disposizione del pub-blico.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresıil diritto esclusivo di utilizzare la fissazione del-le proprie emissioni per nuove trasmissioni oritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L’espressione radio-diffusione ha riguar-do all’emissione radiofonica e televisiva.

4. L’espressione su filo o via etere include leemissioni via cavo e via satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e dicinquanta anni dalla prima diffusione di unaemissione.

CAPO III

DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI E DEGLI AR-

TISTI ESECUTORI

80. 1. Si considerano artisti interpreti edartisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti,i ballerini e le altre persone che rappresentano,cantano, recitano, declamano o eseguono inqualunque modo opere dell’ingegno, siano es-se tutelate o di dominio pubblico.

2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutorihanno, indipendentemente dall’eventuale re-tribuzione loro spettante per le prestazioni ar-tistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro pre-stazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta oindiretta, temporanea o permanente, in qua-lunque modo o forma, in tutto o in parte, dellafissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la comunicazione al pubbli-co, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresala messa a disposizione del pubblico in manieratale che ciascuno possa avervi accesso dal luogoe nel momento scelti individualmente, delleproprie prestazioni artistiche dal vivo, nonchela diffusione via etere e la comunicazione viasatellite delle prestazioni artistiche dal vivo, ameno che le stesse siano rese in funzione di unaloro radiodiffusione o siano gia oggetto di unafissazione utilizzata per la diffusione. Se la fis-sazione consiste in un supporto fonografico,qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, ericonosciuto a favore degli artisti interpreti oesecutori il compenso di cui all’art. 73; qualoranon sia utilizzata a scopo di lucro, e riconosciu-to a favore degli artisti interpreti o esecutoriinteressati l’equo compenso di cui all’art. 73-bis;

d) autorizzare la messa a disposizione delpubblico in maniera tale che ciascuno possaavervi accesso dal luogo e nel momento scelti

192 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 28: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

individualmente, delle fissazioni delle proprieprestazioni artistiche e delle relative riprodu-zioni;

e) autorizzare la distribuzione delle fissa-zioni delle loro prestazioni artistiche. Il dirittonon si esaurisce nel territorio della Comunitaeuropea se non nel caso di prima vendita daparte del titolare del diritto o con il suo con-senso in uno Stato membro;

f ) autorizzare il noleggio o il prestito dellefissazioni delle loro prestazioni artistiche e del-le relative riproduzioni: l’artista interprete oesecutore, anche in caso di cessione del dirittodi noleggio ad un produttore di fonogrammi odi opere cinematografiche o audiovisive o disequenze di immagini in movimento, conservail diritto di ottenere un’equa remunerazioneper il noleggio concluso dal produttore con ter-zi. Ogni patto contrario e nullo. In difetto diaccordo da concludersi tra l’IMAIE e le asso-ciazioni sindacali competenti della confedera-zione degli industriali, detto compenso e stabi-lito con la procedura di cui all’art. 4 del d.lg.lgt.20 luglio 1945, n. 440.

3. I diritti di cui al comma 2, lett. c), non siesauriscono con alcun atto di comunicazione alpubblico, ivi compresi gli atti di messa a dispo-sizione del pubblico.

81. 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecu-tori hanno il diritto di opporsi alla comunica-zione al pubblico o alla riproduzione della lororecitazione, rappresentazione o esecuzione chepossa essere di pregiudizio al loro onore o allaloro reputazione [c. 25792].

2. Sono applicabili le disposizioni del com-ma secondo dell’art. 74.

3. Per quanto attiene alla radiodiffusione, lecontroversie nascenti dall’applicazione delpresente articolo sono regolate dalle normecontenute nel comma primo dell’art. 54.

82. 1. Agli effetti dell’applicazione delle di-sposizioni che precedono, si comprendono nel-la denominazione di artisti interpreti e di artistiesecutori:

1) coloro che sostengono nell’opera ocomposizione drammatica, letteraria o musica-le, una parte di notevole importanza artistica,anche se di artista esecutore comprimario;

2) i direttori dell’orchestra o del coro;3) i complessi orchestrali o corali, a con-

dizione che la parte orchestrale o corale abbiavalore artistico di per se stante e non di sem-plice accompagnamento.

83. 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecu-tori che sostengono le prime parti nell’opera ocomposizione drammatica, letteraria o musica-le, hanno diritto che il loro nome sia indicatonella comunicazione al pubblico della loro re-

citazione, esecuzione o rappresentazione evenga stabilmente apposto sui supporti conte-nenti la relativa fissazione, quali fonogrammi,videogrammi o pellicole cinematografiche.

84. 1. Salva diversa volonta delle parti, sipresume che gli artisti interpreti e esecutoriabbiano ceduto i diritti di fissazione, riprodu-zione, radiodiffusione, ivi compresa la comuni-cazione al pubblico via satellite, distribuzione,nonche il diritto di autorizzare il noleggio con-testualmente alla stipula del contratto per laproduzione di un’opera cinematografica o au-diovisiva o sequenza di immagini in movimen-to.

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nel-l’opera cinematografica e assimilata sostengo-no una parte di notevole importanza artistica,anche se di artista comprimario, spetta, perciascuna utilizzazione dell’opera cinematogra-fica e assimilata a mezzo della comunicazioneal pubblico via etere, via cavo e via satellite unequo compenso a carico degli organismi diemissione.

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cine-matografiche e assimilate diversa da quellaprevista nel comma 2 e nell’art. 80, comma 2,lett. e), agli artisti interpreti ed esecutori, qualiindividuati nel comma 2, spetta un equo com-penso a carico di coloro che esercitano i dirittidi sfuttamento per ogni distinta utilizzazioneeconomica.

4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 none rinunciabile e, in difetto di accordo da con-cludersi tra l’istituto mutualistico artisti inter-preti esecutori e le associazioni sindacali com-petenti della confederazione degli industriali, estabilito con la procedura di cui all’art. 4 deld.lg.lgt. 20 luglio 1945, n. 440.

85. 1. I diritti di cui al presente capo duranocinquanta anni a partire dalla esecuzione, rap-presentazione o recitazione. Se una fissazionedell’esecuzione, rappresentazione o recitazio-ne e pubblicata o comunicata al pubblico du-rante tale termine, i diritti durano cinquantaanni a partire dalla prima pubblicazione, o, seanteriore, dalla prima comunicazione al pub-blico della fissazione.

85-bis. 1. In aggiunta ai diritti gia discipli-nati nel presente capo e nei capi precedenti, aidetentori dei diritti connessi e riconosciuto ildiritto di autorizzare la ritrasmissione via cavosecondo le disposizioni di cui all’art. 110-bis.

CAPO III-bis

DIRITTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE O CO-

MUNICATE AL PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 193

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 29: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

SUCCESSIVAMENTE ALLA ESTINZIONE DEI DI-

RITTI PATRIMONIALI D’AUTORE

85-ter. 1. Senza pregiudizio dei diritti mo-rali dell’autore, a chi, dopo la scadenza dei ter-mini di protezione del diritto d’autore, lecita-mente pubblica o comunica al pubblico per laprima volta un’opera non pubblicata anterior-mente spettano i diritti di utilizzazione econo-mica riconosciuti dalle disposizioni contenutenella sezione I del capo III, del titolo I dellapresente legge, in quanto applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizza-zione economica di cui al comma 1 e di venti-cinque anni a partire dalla prima lecita pubbli-cazione o comunicazione al pubblico.

CAPO III-ter

DIRITTI RELATIVI AD EDIZIONI CRITICHE E

SCIENTIFICHE DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO

85-quater. 1. Senza pregiudizio dei dirittimorali dell’autore, a colui il quale pubblica,in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edi-zioni critiche e scientifiche di opere di pubblicodominio spettano i diritti esclusivi di utilizza-zione economica dell’opera, quale risulta dal-l’attivita di revisione critica e scientifica.

2. Fermi restando i rapporti contrattualicon il titolare dei diritti di utilizzazione econo-mica di cui al comma 1, spetta al curatore dellaedizione critica e scientifica il diritto alla indi-cazione del nome.

3. La durata dei diritti esclusivi di cui alcomma 1 e di venti anni a partire dalla primalecita pubblicazione, in qualunque modo e conqualsiasi mezzo effettuata.

85-quinquies. 1. I termini finali di duratadei diritti previsti dai capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del titolo II si compu-tano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1o gen-naio dell’anno successivo a quello in cui si ve-rifica l’evento considerato dalla norma.

CAPO IV

DIRITTI RELATIVI A BOZZETTI DI SCENE TEA-

TRALI

86. 1. All’autore di bozzetti di scene teatralichenoncostituisconooperadell’ingegnocoper-ta dal diritto di autore ai sensi delle disposizionidel titolo I, compete un diritto a compensoquando il bozzetto e usato ulteriormente in altriteatri, oltre quello per il quale e stato composto.

2. Questo diritto dura cinque anni a partiredalla prima rappresentazione nella quale ilbozzetto e stato adoperato.

CAPO V

DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE

87. 1. Sono considerate fotografie ai finidell’applicazione delle disposizioni di questocapo, le immagini di persone o di aspetti, ele-menti o fatti della vita naturale e sociale, otte-nute col processo fotografico o con processoanalogo, comprese le riproduzioni di operedell’arte figurativa e i fotogrammi delle pelli-cole cinematografiche. Non sono comprese lefotografie di scritti, documenti, carte di affari,oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti si-mili.

88. 1. Spetta al fotografo il diritto esclusivodi riproduzione, diffusione e spaccio della foto-grafia, salve le disposizioni stabilite dalla sezio-ne seconda del capo sesto di questo titolo, percio che riguarda il ritratto e senza pregiudizio,riguardo alle fotografie riproducenti opere del-l’arte figurativa, dei diritti di autore sull’operariprodotta.

2. Tuttavia se l’opera e stata ottenuta nelcorso e nell’adempimento di un contratto diimpiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggettoe delle finalita del contratto, il diritto esclusivocompete al datore di lavoro.

3. La stessa norma si applica, salvo pattocontrario, a favore del committente quando sitratti di fotografia di cose in possesso del com-mittente medesimo e salvo pagamento a favoredel fotografo, da parte di chi utilizza commer-cialmente la riproduzione, di un equo corri-spettivo.

4. Il presidente del Consiglio, con le normestabilite dal regolamento, puo fissare appositetariffe per determinare il compenso dovuto dachi utilizza la fotografia.

89. 1. La cessione del negativo o di analogomezzo di riproduzione della fotografia com-prende, salvo patto contrario, la cessione deidiritti previsti nell’articolo precedente, sem-preche tali diritti spettino al cedente.

90. 1. Gli esemplari della fotografia devonoportare le seguenti indicazioni:

1) il nome del fotografo, o, nel caso pre-visto nel primo capoverso dell’art. 88 della dittada cui il fotografo dipende o del committente;

2) la data dell’anno di produzione dellafotografia;

3) il nome dell’autore dell’opera d’artefotografata.

194 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 30: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

2. Qualora gli esemplari non portino le sud-dette indicazioni, la loro riproduzione non econsiderata abusiva e non sono dovuti i com-pensi indicati agli artt. 91 e 98, a meno che ilfotografo non provi la malafede del riprodut-tore.

91. 1. La riproduzione di fotografie nelleantologie ad uso scolastico ed in generale nelleopere scientifiche o didattiche e lecita, contropagamento di un equo compenso, che e deter-minato nelle forme previste dal regolamento.

2. Nella riproduzione deve indicarsi il nomedel fotografo e la data dell’anno della fabbrica-zione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

3. La riproduzione di fotografie pubblicatesu giornali od altri periodici, concernenti per-sone o fatti di attualita od aventi comunquepubblico interesse, e lecita contro pagamentodi un equo compenso.

4. Sono applicabili le disposizioni dell’ulti-mo comma dell’art. 88.

92. 1. Il diritto esclusivo sulle fotografie du-ra vent’anni dalla produzione della fotografia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CAPO VI

DIRITTI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA EPI-

STOLARE ED AL RITRATTO

Sezione I. — Diritti relativi alla corrispondenzaepistolare

93. 1. Le corrispondenze epistolari, gli epi-stolari, le memorie familiari e personali e glialtri scritti della medesima natura, allorche ab-biano carattere confidenziale o si riferiscanoalla intimita della vita privata, non possono es-sere pubblicati, riprodotti od in qualunque mo-do portati alla conoscenza del pubblico senza ilconsenso dell’autore, e, trattandosi di corri-spondenze epistolari e di epistolari, anche deldestinatario.

2. Dopo la morte dell’autore o del destina-tario occorre il consenso del coniuge o dei figli,o, in loro mancanza, dei genitori; mancando ilconiuge, i figli e i genitori, dei fratelli e dellesorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti edei discendenti fino al quarto grado.

3. Quando le persone indicate nel commaprecedente siano piu e vi sia tra loro dissenso,decide l’autorita giudiziaria, sentito il pubblicoministero.

4. E rispettata, in ogni caso, la volonta deldefunto quando risulti da scritto.

94. 1. Il consenso indicato all’art. preceden-te non e necessario quando la conoscenza dello

scritto e richiesta ai fini di un giudizio civile openale o per esigenze di difesa dell’onore odella reputazione personale o familiare.

95. 1. Le disposizioni degli articoli prece-denti si applicano anche alle corrispondenzeepistolari che costituiscono opere tutelate daldiritto di autore ed anche se cadute in dominiopubblico. Non si applicano agli atti e corrispon-denze ufficiali o agli atti e corrispondenze chepresentano interesse di Stato.

Sezione II. — Diritti relativi al ritratto

96. 1. Il ritratto di una persona non puo es-sere esposto, riprodotto o messo in commerciosenza il consenso di questa, salve le disposizio-ni dell’articolo seguente.

2. Dopo la morte della persona ritratta siapplicano le disposizioni del secondo, terzo equarto comma dell’art. 93 [c. 10].

97. 1. Non occorre il consenso della personaritratta quando la riproduzione dell’immaginee giustificata dalla notorieta o dall’ufficio pub-blico coperto, da necessita di giustizia o di po-lizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, oquando la riproduzione e collegata a fatti, av-venimenti, cerimonie di interesse pubblico osvoltisi in pubblico.

2. Il ritratto non puo tuttavia essere espostoo messo in commercio, quando l’esposizione omessa in commercio rechi pregiudizio all’ono-re, alla reputazione od anche al decoro dellapersona ritratta.

98. 1. Salvo patto contrario, il ritratto foto-grafico eseguito su commissione puo dalla per-sona fotografata o dai suoi successori o aventicausa essere pubblicato, riprodotto o fatto ri-produrre senza il consenso del fotografo, salvopagamento a favore di quest’ultimo, da parte dichi utilizza commercialmente la riproduzione,di un equo corrispettivo.

2. Il nome del fotografo, allorche figuri sullafotografia originaria, deve essere indicato.

3. Sono applicabili le disposizioni dell’ulti-mo comma dell’art. 88.

CAPO VII

DIRITTI RELATIVI AI PROGETTI DI LAVORI DEL-

L’INGEGNERIA

99. 1. All’autore di progetti di lavori di inge-gneria, o di altri lavori analoghi, che costitui-scano soluzioni originali di problemi tecnici,compete, oltre al diritto esclusivo di riprodu-zione dei piani e disegni dei progetti medesimi,

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 195

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 31: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

il diritto ad un equo compenso a carico di co-loro che realizzano il progetto tecnico a scopodi lucro senza il suo consenso [c. 2578].

2. Per esercitare il diritto al compenso l’au-tore deve inserire sopra il piano o disegno unadichiarazione di riserva ed eseguire il depositodel piano o disegno presso la presidenza delConsiglio, secondo le norme stabilite dal rego-lamento.

3. Il diritto a compenso previsto in questoarticolo dura venti anni dal giorno del depositoprescritto nel secondo comma.

CAPO VII-bis

TITOLARITA DEI DIRITTI CONNESSI.

99-bis. 1. E reputato titolare di un dirittoconnesso, salvo prova contraria, chi, nelle for-me d’uso, e individuato come tale nei materialiprotetti, ovvero e annunciato come tale nellarecitazione, esecuzione, rappresentazione ocomunicazione al pubblico.

CAPO VIII

PROTEZIONE DEL TITOLO, DELLE RUBRICHE,

DELL’ASPETTO ESTERNO DELL’OPERA, DEGLI

ARTICOLI E DI NOTIZIE-DIVIETO DI TALUNI AT-

TI DI CONCORRENZA SLEALE

100. 1. Il titolo dell’opera, quando individuil’opera stessa, non puo essere riprodotto sopraaltra opera senza il consenso dell’autore.

2. Il divieto non si estende ad opere che sia-no di specie o carattere cosı diverso da risultareesclusa ogni possibilita di confusione.

3. E vietata egualmente, nelle stesse condi-zioni, la riproduzione delle rubriche che sianoadoperate nella pubblicazione periodica in mo-do cosı costante da individuare l’abituale e ca-ratteristico contenuto della rubrica.

4. Il titolo del giornale, delle riviste o di altrepubblicazioni periodiche non puo essere ripro-dotto in altre opere della stessa specie o carat-tere, se non siano decorsi due anni da quando ecessata la pubblicazione del giornale.

101. 1. La riproduzione di informazioni enotizie e lecita purche non sia effettuata conl’impiego di atti contrari agli usi onesti in ma-teria giornalistica e purche se ne citi la fonte.

2. Sono considerati atti illeciti:a) la riproduzione o la radiodiffusione,

senza autorizzazione, dei bollettini di informa-zioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o diinformazioni, prima che siano trascorse sedici

ore dalla diramazione del bollettino stesso e,comunque, prima della loro pubblicazione inun giornale o altro periodico che ne abbia rice-vuto la facolta da parte dell’agenzia. A tal fine,affinche le agenzie abbiano azione contro co-loro che li abbiano illecitamente utilizzati, oc-corre che i bollettini siano muniti dell’esattaindicazione del giorno e dell’ora di diramazio-ne;

b) la riproduzione sistematica di informa-zioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a finedi lucro, sia da parte di giornali o altri periodici,sia da parte di imprese di radiodiffusione.

102. 1. E vietata come atto di concorrenzasleale, la riproduzione o imitazione sopra altreopere della medesima specie, delle testate, de-gli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di se-gni o caratteri di stampa e di ogni altra parti-colarita di forma o di colore nell’aspetto ester-no dell’opera dell’ingegno, quando detta ripro-duzione o imitazione sia atta a creare confusio-ne di opera o di autore [c. 2598 n. 1].

TITOLO II-bis

Disposizioni sui diritti del costitutore di unabanca di dati. Diritti e obblighi dell’utente

CAPO I

DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI

102-bis. 1. Ai fini del presente titolo si in-tende per:

a) costitutore di una banca di dati: chieffettua investimenti rilevanti per la costituzio-ne di una banca di dati o per la sua verifica o lasua presentazione, impegnando, a tal fine,mezzi finanziari, tempo o lavoro;

b) estrazione: il trasferimento permanen-te o temporaneo della totalita o di una partesostanziale del contenuto di una banca di datisu un altro supporto con qualsiasi mezzo o inqualsivoglia forma. L’attivita di prestito deisoggetti di cui all’art. 69, comma 1, non costi-tuisce atto di estrazione;

c) reimpiego: qualsiasi forma di messa adisposizione del pubblico della totalita o di unaparte sostanziale del contenuto della banca didati mediante distribuzione di copie, noleggio,trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo ein qualsiasi forma. L’attivita di prestito dei sog-getti di cui all’art. 69, comma 1, non costituisceatto di reimpiego.

2. La prima vendita di una copia della bancadi dati effettuata o consentita dal titolare inuno Stato membro dell’Unione europea esau-

196 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 32: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

risce il diritto di controllare la rivendita dellacopia nel territorio dell’Unione europea.

3. Indipendentemente dalla tutelabilita del-la banca di dati a norma del diritto d’autore o dialtri diritti e senza pregiudizio dei diritti sulcontenuto o parti di esso, il costitutore di unabanca di dati ha il diritto, per la durata e allecondizioni stabilite dal presente Capo, di vie-tare le operazioni di estrazione ovvero reimpie-go della totalita o di una parte sostanziale dellastessa.

4. Il diritto di cui al comma 3 si applica allebanche di dati i cui costitutori o titolari di dirittisono cittadini di uno Stato membro dell’Unio-ne europea o residenti abituali nel territoriodell’Unione europea.

5. La disposizione di cui al comma 3 si ap-plica altresı alle imprese e societa costituitesecondo la normativa di uno Stato membrodell’Unione europea ed aventi la sede sociale,l’amministrazione centrale o il centro d’attivitaprincipale all’interno dell’Unione europea;tuttavia, qualora la societa o l’impresa abbiaall’interno dell’Unione europea soltanto lapropria sede sociale, deve sussistere un legameeffettivo e continuo tra l’attivita della medesi-ma e l’economia di uno degli Stati membri del-l’Unione europea.

6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge almomento del completamento della banca didati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1o

gennaio dell’anno successivo alla data del com-pletamento stesso.

7. Per le banche di dati in qualunque modomesse a disposizione del pubblico prima delloscadere del periodo di cui al comma 6, il dirittodi cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsiquindici anni dal 1o gennaio dell’anno succes-sivo alla data della prima messa a disposizionedel pubblico.

8. Se vengono apportate al contenuto dellabanca di dati modifiche o integrazioni sostan-ziali comportanti nuovi investimenti rilevanti aisensi del comma 1, lett. a), dal momento delcompletamento o della prima messa a disposi-zione del pubblico della banca di dati cosı mo-dificata o integrata, e come tale espressamenteidentificata, decorre un autonomo termine didurata della protezione, pari a quello di cui aicommi 6 e 7.

9. Non sono consentiti l’estrazione o il reim-piego ripetuti e sistematici di parti non sostan-ziali del contenuto della banca di dati, qualorapresuppongano operazioni contrarie alla nor-male gestione della banca di dati o arrechinoun pregiudizio ingiustificato al costitutore dellabanca di dati.

10. Il diritto di cui al comma 3 puo essere

acquistato o trasmesso in tutti i modi e formeconsentiti dalla legge.

CAPO II

DIRITTI E OBBLIGHI DELL’UTENTE

102-ter. 1. L’utente legittimo della banca didati messa a disposizione del pubblico non puoarrecare pregiudizio al titolare del diritto d’au-tore o di un altro diritto connesso relativo aopere o prestazioni contenute in tale banca.

2. L’utente legittimo di una banca di datimessa in qualsiasi modo a disposizione delpubblico non puo eseguire operazioni che sia-no in contrasto con la normale gestione dellabanca di dati o che arrechino un ingiustificatopregiudizio al costitutore della banca di dati.

3. Non sono soggette all’autorizzazione delcostitutore della banca di dati messa per qual-siasi motivo a disposizione del pubblico le atti-vita di estrazione o reimpiego di parti non so-stanziali, valutate in termini qualitativi e quan-titativi, del contenuto della banca di dati perqualsivoglia fine effettuate dall’utente legitti-mo. Se l’utente legittimo e autorizzato a effet-tuare l’estrazione o il reimpiego solo di unaparte della banca di dati, il presente comma siapplica unicamente a tale parte.

4. Le clausole contrattuali pattuite in viola-zione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.

TITOLO II-ter

Misure tecnologiche di protezione. Informa-zioni sul regime dei diritti

102-quater. 1. I titolari di diritti d’autore edi diritti connessi nonche del diritto di cui al-l’art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulleopere o sui materiali protetti misure tecnologi-che di protezione efficaci che comprendonotutte le tecnologie, i dispositivi o i componentiche, nel normale corso del loro funzionamento,sono destinati a impedire o limitare atti nonautorizzati dai titolari dei diritti.

2. Le misure tecnologiche di protezione so-no considerate efficaci nel caso in cui l’uso del-l’opera o del materiale protetto sia controllatodai titolari tramite l’applicazione di un dispo-sitivo di accesso o di un procedimento di pro-tezione, quale la cifratura, la distorsione oqualsiasi altra trasformazione dell’opera o delmateriale protetto, ovvero sia limitato median-te un meccanismo di controllo delle copie cherealizzi l’obiettivo di protezione.

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 197

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 33: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

3. Resta salva l’applicazione delle disposi-zioni relative ai programmi per elaboratore dicui al capo IV sezione VI del titolo I.

102-quinquies. 1. Informazioni elettroni-che sul regime dei diritti possono essere inse-rite dai titolari di diritti d’autore e di diritticonnessi nonche del diritto di cui all’art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali pro-tetti o possono essere fatte apparire nella co-municazione al pubblico degli stessi.

2. Le informazioni elettroniche sul regimedei diritti identificano l’opera o il materialeprotetto, nonche l’autore o qualsiasi altro tito-lare dei diritti. Tali informazioni possono altre-sı contenere indicazioni circa i termini o le con-dizioni d’uso dell’opera o dei materiali, nonchequalunque numero o codice che rappresenti leinformazioni stesse o altri elementi di identifi-cazione.

TITOLO III

Disposizioni comuni

CAPO I

REGISTRI DI PUBBLICITA E DEPOSITO DELLE

OPERE

103. 1. E istituito presso il Ministero dei be-ni e delle attivita culturali un registro pubblicogenerale delle opere protette ai sensi di questalegge.

2. La Societa italiana degli autori ed editoricura la tenuta di un registro pubblico specialeper le opere cinematografiche.

3. In detti registri sono registrate le operesoggette all’obbligo del deposito con la indica-zione del nome dell’autore, del produttore,della data della pubblicazione e con le altreindicazioni stabilite dal regolamento.

4. Alla Societa italiana degli autori ed edi-tori e affidata, altresı, la tenuta di un registropubblico speciale per i programmi per elabo-ratore. In tale registro viene registrato il no-me del titolare dei diritti esclusivi di utilizza-zione economica e la data di pubblicazionedel programma, intendendosi per pubblica-zione il primo atto di esercizio dei dirittiesclusivi.

5. La registrazione fa fede, sino a provacontraria, della esistenza dell’opera e del fattodella sua pubblicazione. Gli autori e i produt-tori indicati nel registro sono reputati, sino aprova contraria, autori o produttori delle ope-re che sono loro attribuite. Per le opere cine-matografiche la presunzione si applica alle

annotazioni del registro indicato nel secondocomma.

6. La tenuta dei registri di pubblicita e disci-plinata nel regolamento.

7. I registri di cui al presente articolo posso-no essere tenuti utilizzando mezzi e strumentiinformatici.

104. 1. Possono, altresı, essere registrati nelregistro, sulla istanza della parte interessata,con le forme stabilite dal regolamento, gli attitra vivi che trasferiscono in tutto o in parte idiritti riconosciuti da questa legge, o costitui-scono sopra di essi diritti di godimento o digaranzia, come pure gli atti di divisione o disocieta relativi ai diritti medesimi.

2. Le registrazioni hanno anche altri effettidi carattere giuridico od amministrativo in basealle disposizioni contenute in questa legge o inaltre leggi speciali.

105. 1. Gli autori e i produttori delle opere edei prodotti protetti ai sensi di questa legge o iloro aventi causa devono depositare presso lapresidenza del Consiglio un esemplare o copiadell’opera o del prodotto, nei termini e nelleforme stabilite dal regolamento.

2. Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampatala partitura d’orchestra, bastera una copia oun esemplare della riduzione per canto e pia-noforte o per pianoforte solo.

3. Per i programmi per elaboratore la regi-strazione e facoltativa ed onerosa.

4. Per le fotografie e escluso l’obbligo deldeposito, salvo il disposto del secondo commadell’art. 92.

106. 1. L’omissione del deposito non pre-giudica l’acquisto e l’esercizio del diritto diautore sulle opere protette a termini delle di-sposizioni del titolo I di questa legge e delledisposizioni delle convenzioni internazionali,salva, per le opere straniere, l’applicazione del-l’art. 188 di questa legge.

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. Il presidente del Consiglio puo far proce-

dere al sequestro di un esemplare o di una co-pia dell’opera di cui fu omesso il deposito, nelleforme stabilite dal regolamento.

CAPO II

TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

Sezione I. — Norme generali

107. 1. I diritti di utilizzazione spettanti agliautori delle opere dell’ingegno, nonche i diritticonnessi aventi carattere patrimoniale, posso-

198 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 34: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

no essere acquistati, alienati o trasmessi in tuttii modi e forme consentiti dalla legge, salva l’ap-plicazione delle norme contenute in questo ca-po [c. 25811].

108. 1. L’autore che abbia compiuto sedicianni di eta ha la capacita di compiere tutti gliatti giuridici relativi alle opere da lui create e diesercitare le azioni che ne derivano.

109. 1. La cessione di uno o piu esemplaridell’opera non importa, salvo patto contrario,la trasmissione dei diritti di utilizzazione, rego-lati da questa legge.

2. Tuttavia la cessione di uno stampo, di unrame inciso o di altro simile mezzo usato perriprodurre un’opera d’arte, comprende, salvopatto contrario, la facolta di riprodurre l’operastessa, sempreche tale facolta spetti al cedente.

110. 1. La trasmissione dei diritti di utilizza-zione deve essere provata per iscritto.

110-bis. 1. L’autorizzazione alla ritrasmis-sione via cavo delle emissioni di radiodiffusio-ne e concessa mediante contratto tra i titolaridei diritti d’autore, i detentori di diritti connes-si ed i cablodistributori.

2. In caso di mancata autorizzazione per laritrasmissione via cavo di un’emissione di ra-diodiffusione, le parti interessate possono farricorso ad un terzo, scelto di comune accordo,per la formulazione di una proposta di contrat-to. In caso di mancato accordo la scelta vieneeffettuata dal presidente del tribunale ove ha laresidenza o la sede una delle parti interessate.

3. La proposta del terzo si ritiene accettatase nessuna delle parti interessate vi si opponeentro novanta giorni dalla notifica.

111. 1. I diritti di pubblicazione dell’operadell’ingegno e di utilizzazione dell’opera pub-blicata non possono formare oggetto di pegno[c. 2784 ss.], pignoramento [p.c. 491 ss.] e se-questro [p.c. 670 ss.], ne per atto contrattuale,ne per via di esecuzione forzata, finche spetta-no personalmente all’autore.

2. Possono invece essere dati in pegno o es-sere pignorati o sequestrati i proventi dell’uti-lizzazione e gli esemplari dell’opera, secondole norme del codice di procedura civile.

112. 1. I diritti spettanti all’autore, ad ecce-zione di quelli di pubblicare un’opera durantela vita di lui, possono essere espropriati perragioni di interesse dello Stato.

113. 1. L’espropriazione e disposta per de-creto del presidente della Repubblica, su pro-posta del presidente del Consiglio, di concertocon il ministro per la pubblica istruzione, sen-tito il Consiglio di Stato.

2. Nel decreto di espropriazione od in altrosuccessivo e stabilita l’indennita spettante all’e-spropriato.

3. Il decreto ha forza di titolo esecutivo neiriguardi sia degli aventi diritto, che dei terzidetentori delle cose materiali necessarie perl’esercizio dei diritti espropriati.

114. 1. Contro il decreto di espropriazioneper ragioni di interesse dello Stato, e ammes-so ricorso in sede giurisdizionale al Consigliodi Stato, tranne per le controversie riguar-danti l’ammontare delle indennita, le qualirimangono di competenza dell’autorita giudi-ziaria.

Sezione II. — Trasmissione a causa di morte

115. 1. Dopo la morte dell’autore, il dirittodi utilizzazione dell’opera, quando l’autorestesso non abbia altrimenti disposto, deve ri-manere indiviso fra gli eredi per il periodo ditre anni dalla morte medesima, salvo che l’au-torita giudiziaria, sopra istanza di uno o piucoeredi, consenta, per gravi ragioni, che la di-visione si effettui senza indugio.

2. Decorso il detto periodo, gli eredi posso-no stabilire, per comune accordo, che il dirittorimanga ancora in comunione per la durata chesara da essi fissata, entro i limiti indicati nelledisposizioni contenute nei codici [c. 1111].

3. La comunione e regolata dalle disposizio-ni del codice civile [c. 1100 ss.] e da quelle cheseguono.

116. 1. L’amministrazione e la rappresen-tanza degli interessi della comunione e confe-rita a uno dei coeredi od a persona estraneaalla successione.

2. Se i coeredi trascurano la nomina del-l’amministratore o se non si accordano sullanomina medesima, entro l’anno dall’aperturadella successione l’amministrazione e conferi-ta alla SIAE con decreto del tribunale delluogo dell’aperta successione, emanato su ri-corso di uno dei coeredi o della Societa me-desima.

3. La stessa procedura e seguita quando sitratti di provvedere alla nomina di un nuovoamministratore.

117. 1. L’amministratore cura la gestionedei diritti di utilizzazione dell’opera.

2. Non puo pero autorizzare nuove edizioni,traduzioni o altre elaborazioni, nonche l’adat-tamento dell’opera alla cinematografia, alla ra-diodiffusione ed alla incisione su apparecchimeccanici, senza il consenso degli eredi rap-presentanti la maggioranza per valore dellequote ereditarie, salvi i provvedimenti dell’au-torita giudiziaria a tutela della minoranza, se-condo le norme del codice civile in materia dicomunione [c. 1109].

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 199

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 35: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

Sezione III. — Contratto di edizione

118. 1. Il contratto con il quale l’autore con-cede ad un editore l’esercizio del diritto di pub-blicare per le stampe, per conto e a spese del-l’editore stesso, l’opera dell’ingegno, e regola-to, oltreche dalle disposizioni contenute neicodici, dalle disposizioni generali di questo ca-po e dalle disposizioni particolari che seguono.

119. 1. Il contratto puo avere per oggettotutti i diritti di utilizzazione che spettano all’au-tore nel campo dell’edizione, o taluni di essi,con il contenuto e per la durata che sono de-terminati dalla legge vigente al momento delcontratto.

2. Salvo patto contrario, si presume che sia-no stati trasferiti i diritti esclusivi.

3. Non possono essere compresi i futuri di-ritti eventualmente attribuiti da leggi posterio-ri, che comportino una protezione del diritto diautore piu larga nel suo contenuto o di mag-giore durata.

4. Salvo pattuizione espressa, l’alienazionenon si estende ai diritti di utilizzazione dipen-denti dalle eventuali elaborazioni e trasforma-zioni di cui l’opera e suscettibile, compresi gliadattamenti alla cinematografia, alla radiodif-fusione ed alla registrazione su apparecchimeccanici.

5. L’alienazione di uno o piu diritti di utiliz-zazione non implica, salvo patto contrario, iltrasferimento di altri diritti che non siano ne-cessariamente dipendenti dal diritto trasferito,anche se compresi, secondo le disposizioni deltitolo I, nella stessa categoria di facolta esclu-sive.

120. 1. Se il contratto ha per oggetto opereche non sono state ancora create si devono os-servare le norme seguenti:

1) e nullo il contratto che abbia per ogget-to tutte le opere o categorie di opere che l’au-tore possa creare, senza limite di tempo;

2) senza pregiudizio delle norme regolan-ti i contratti di lavoro o di impiego [c. 2096 ss.], icontratti concernenti l’alienazione dei dirittiesclusivi di autore per opere da crearsi nonpossono avere una durata superiore ai diecianni;

3) se fu determinata l’opera da creare, manon fu fissato il termine nel quale l’opera deveessere consegnata, l’editore ha sempre il dirittodi ricorrere all’autorita giudiziaria per la fissa-zione di un termine. Se il termine fu fissato,l’autorita giudiziaria ha facolta di prorogarlo.

121. 1. Se l’autore muore o si trova nell’im-possibilita di condurre l’opera a termine, dopoche una parte notevole ed a se stante e statacompiuta e consegnata, l’editore ha la scelta di

considerare risoluto il contratto, oppure diconsiderarlo compiuto per la parte consegnata,pagando un compenso proporzionato, salvoche l’autore abbia manifestato o manifesti lavolonta che l’opera non sia pubblicata se noncompiuta interamente, o uguale volonta siamanifestata dalle persone indicate nell’art. 23.

2. Se la risoluzione ha luogo a richiesta del-l’autore o dei suoi eredi, l’opera incompiutanon puo essere ceduta ad altri, sotto pena delrisarcimento del danno.

122. 1. Il contratto di edizione puo essere«per edizione» o «a termine».

2. Il contratto «per edizione» conferisce al-l’editore il diritto di eseguire una o piu edizionientro vent’anni dalla consegna del manoscrittocompleto.

3. Nel contratto devono essere indicati ilnumero delle edizioni e il numero degli esem-plari di ogni edizione. Possono tuttavia esserepreviste piu ipotesi, sia nei riguardi del numerodelle edizioni e del numero degli esemplari, sianei riguardi del compenso relativo.

4. Se mancano tali indicazioni si intende cheil contratto ha per oggetto una sola edizioneper il numero massimo di duemila esemplari.

5. Il contratto di edizione «a termine» con-ferisce all’editore il diritto di eseguire quel nu-mero di edizioni che stima necessario duranteil termine, che non puo eccedere venti anni, eper il numero minimo di esemplari per edizio-ne, che deve essere indicato nel contratto, apena di nullita del contratto medesimo. Taletermine di venti anni non si applica ai contrattidi edizione riguardanti:

enciclopedie, dizionari;schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fo-

tografie e simili, ad uso industriale;lavori di cartografia;opere drammatico-musicali e sinfoniche.

6. In entrambe le forme di contratto l’edito-re e libero di distribuire le edizioni nel numerodi ristampe che stimi conveniente.

123. 1. Gli esemplari dell’opera sono con-trassegnati in conformita delle norme stabilitedal regolamento.

124. 1. Se piu edizioni sono prevedute nelcontratto, l’editore e obbligato ad avvisare l’au-tore dell’epoca presumibile dell’esaurimentodell’edizione in corso, entro un congruo termi-ne, prima dell’epoca stessa.

2. Egli deve contemporaneamente dichiara-re all’autore se intende o no procedere ad unanuova edizione.

3. Se l’editore ha dichiarato di rinunciare aduna nuova edizione o se, avendo dichiarato divoler procedere ad una nuova edizione, non viprocede nel termine di due anni dalla notifica

200 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 36: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

di detta dichiarazione, il contratto si intenderisoluto.

4. L’autore ha diritto al risarcimento deidanni per la mancata nuova edizione se nonsussistono giusti motivi da parte dell’editore.

125. 1. L’autore e obbligato:1) a consegnare l’opera nelle condizioni

stabilite dal contratto e in forma che non nerenda troppo difficile o costosa la stampa;

2) a garantire il pacifico godimento deidiritti ceduti per tutta la durata del contratto.

2. L’autore ha altresı l’obbligo e il diritto dicorreggere le bozze di stampa secondo le mo-dalita fissate dall’uso.

126. 1. L’editore e obbligato:1) a riprodurre e porre in vendita l’opera

col nome dell’autore, ovvero anonima o pseu-donima, se cio e previsto nel contratto, in con-formita dell’originale e secondo le buone nor-me della tecnica editoriale;

2) a pagare all’autore i compensi pattuiti.127. 1. La pubblicazione o la riproduzione

dell’opera deve aver luogo entro il termine fis-sato dal contratto; tale termine non puo esseresuperiore a due anni, decorrenti dal giorno del-la effettiva consegna all’editore dell’esemplarecompleto e definitivo dell’opera.

2. In mancanza di termini contrattuali, lapubblicazione o la riproduzione dell’opera de-ve aver luogo non oltre due anni dalla richiestascritta fattane all’editore. L’autorita giudiziariapuo peraltro fissare un termine piu breve quan-do sia giustificato dalla natura dell’opera e daogni altra circostanza del caso.

3. E nullo ogni patto che contenga rinunciaalla fissazione di un termine o che contengafissazione di un termine superiore al terminemassimo sopra stabilito.

4. Il termine di due anni non si applica alleopere collettive.

128. 1. Se l’acquirente del diritto di pubbli-cazione o riproduzione non fa pubblicare o ri-produrre l’opera nel termine concordato o inquello stabilito dal giudice, l’autore ha dirittodi domandare la risoluzione del contratto.

2. L’autorita giudiziaria puo accordare al-l’acquirente una dilazione, non superiore allameta del termine predetto, subordinandola,ove occorra, alla prestazione di idonea garan-zia. Puo altresı limitare la pronuncia di risolu-zione soltanto ad una parte del contenuto delcontratto.

3. Nel caso di risoluzione totale l’acquirentedeve restituire l’originale dell’opera ed e obbli-gato al risarcimento dei danni a meno che proviche la pubblicazione o riproduzione e mancatamalgrado la dovuta diligenza.

129. 1. L’autore puo introdurre nell’opera

tutte le modificazioni che crede, purche nonne alterino il carattere e la destinazione, finoa che l’opera non sia stata pubblicata per lastampa, salvo a sopportare le maggiori spesederivanti dalla modificazione.

2. L’autore ha il medesimo diritto nei ri-guardi delle nuove edizioni. L’editore deve in-terpellarlo in proposito prima di procedere allenuove edizioni. In difetto di accordo tra le partiil termine per eseguire le modificazioni e fissa-to dall’autorita giudiziaria.

3. Se la natura dell’opera esige che essa siaaggiornata prima di una nuova edizione e l’au-tore rifiuti di aggiornarla, l’editore puo farlaaggiornare da altri, avendo cura, nella nuovaedizione, di segnalare e distinguere l’opera del-l’aggiornatore.

130. 1. Il compenso spettante all’autore ecostituito da una partecipazione, calcolata, sal-vo patto in contrario, in base ad una percentua-le sul prezzo di copertina degli esemplari ven-duti. Tuttavia il compenso puo essere rappre-sentato da una somma a stralcio per le edizionidi:

dizionari, enciclopedie, antologie, ed al-tre opere in collaborazione;

traduzioni, articoli di giornali o di riviste;discorsi o conferenze;opere scientifiche;lavori di cartografia;opere musicali o drammatico-musicali;opere delle arti figurative.

2. Nei contratti a partecipazione l’editore eobbligato a rendere conto annualmente dellecopie vendute.

131. 1. Nel contratto di edizione il prezzo dicopertina e fissato dall’editore, previo tempe-stivo avviso all’autore. Questi puo opporsi alprezzo fissato o modificato dall’editore, se siatale da pregiudicare gravemente i suoi interessie la diffusione dell’opera.

132. 1. L’editore non puo trasferire ad altri,senza il consenso dell’autore, i diritti acquistati,salvo pattuizione contraria oppure nel caso dicessione dell’azienda [c. 2558 ss.]. Tuttavia, inquesto ultimo caso i diritti dell’editore cedentenon possono essere trasferiti se vi sia pregiudi-zio alla reputazione o alla diffusione dell’ope-ra.

133. 1. Se l’opera non trova smercio sulmercato al prezzo fissato, l’editore prima disvendere gli esemplari stessi a sottoprezzo odi mandarli al macero, deve interpellare l’au-tore se intende acquistarli per un prezzo calco-lato su quello ricavabile dalla vendita sotto-prezzo o ad uso di macero.

134. 1. I contratti di edizione si estinguono:1) per il decorso del termine contrattuale;

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 201

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 37: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

2) per l’impossibilita di portarli a compi-mento a cagione dell’insuccesso dell’opera;

3) per la morte dell’autore, prima che l’o-pera sia compiuta, salva l’applicazione dellenorme dell’art. 121;

4) perche l’opera non puo essere pubbli-cata, riprodotta o messa in commercio per ef-fetto di una decisione giudiziaria o di una di-sposizione di legge;

5) nei casi di risoluzione contemplati dal-l’art. 128 o nel caso previsto dall’art. 133;

6) nel caso di ritiro dell’opera dal com-mercio, ai sensi delle disposizioni della sezionequinta di questo capo.

135. 1. Il fallimento dell’editore non deter-mina la risoluzione del contratto di edizione.

2. Il contratto di edizione e tuttavia risoltose il curatore, entro un anno dalla dichiarazio-ne del fallimento, non continua l’esercizio del-l’azienda editoriale o non la cede ad un altroeditore nelle condizioni indicate nell’art. 132.

Sezione IV. — Contratti di rappresentazione e diesecuzione

136. 1. Il contratto con il quale l’autore con-cede la facolta di rappresentare in pubblicoun’opera drammatica, drammatico-musicale,coreografica, pantomimica o qualunque altraopera destinata alla rappresentazione, e rego-lato, oltreche dalle disposizioni contenute neicodici, dalle disposizioni generali di questo ca-po e dalle disposizioni particolari che seguono.

2. Salvo patto contrario, la concessione didetta facolta non e esclusiva e non e trasferibilead altri.

137. 1. L’autore e obbligato:1) a consegnare il testo dell’opera qualora

questa non sia stata pubblicata per le stampe;2) a garantire il pacifico godimento dei

diritti ceduti per tutta la durata del contratto.138. 1. Il concessionario e obbligato:

1) a rappresentare l’opera senza appor-tarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentitedall’autore, e previo annuncio al pubblico, nel-le forme d’uso, del titolo dell’opera, del nomedell’autore e del nome dell’eventuale tradutto-re o riduttore;

2) a lasciare invigilare la rappresentazio-ne dall’autore;

3) a non mutare, senza gravi motivi, i prin-cipali interpreti dell’opera e i direttori dell’or-chestra e dei cori, se furono designati d’accor-do con l’autore.

139. 1. Per la rappresentazione dell’opera siapplicano le norme degli artt. 127 e 128, menoper quanto riguarda il termine fissato al secon-

do comma dell’art. 127 che viene elevato a cin-que anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.

140. 1. Se il cessionario del diritto di rappre-sentazione trascura, nonostante la richiestadell’autore, di ulteriormente rappresentare l’o-pera dopo una prima rappresentazione, od unprimo ciclo di rappresentazioni, l’autore dellaparte musicale o letteraria che dimostri la col-pa del cessionario, ha diritto di chiedere la ri-soluzione del contratto, con le conseguenzestabilite nel terzo comma dell’art. 128.

141. 1. Il contratto che ha per oggetto l’ese-cuzione di una composizione musicale e rego-lato dalle disposizioni di questa sezione inquanto siano applicabili alla natura ed all’og-getto del contratto medesimo.

Sezione V. — Ritiro dell’opera dal commercio

142. 1. L’autore, qualora concorrano graviragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dalcommercio, salvo l’obbligo di indennizzare co-loro che hanno acquistati i diritti di riprodurre,diffondere, eseguire, rappresentare o spacciarel’opera medesima.

2. Questo diritto e personale e non e tra-smissibile [c. 2582].

3. Agli effetti dell’esercizio di questo dirittol’autore deve notificare il suo intendimento allepersone alle quali ha ceduto i diritti ed allapresidenza del Consiglio, la quale da pubblicanotizia dell’intendimento medesimo nelle for-me stabilite dal regolamento.

4. Entro il termine di un anno a decorreredall’ultima data delle notifiche e pubblicazioni,gli interessati possono ricorrere all’autoritagiudiziaria per opporsi all’esercizio della pre-tesa dell’autore, o per ottenere la liquidazioneed il risarcimento del danno.

143. 1. L’autorita giudiziaria, se riconosceche sussistono gravi ragioni morali invocatedall’autore, ordina il divieto della riproduzio-ne, diffusione, esecuzione, rappresentazione ospaccio dell’opera, a condizione del pagamen-to di una indennita a favore degli interessati,fissando la somma dell’indennizzo e il termineper il pagamento.

2. L’autorita giudiziaria puo anche pronun-ciare provvisoriamente il divieto con decreto suricorso, se sussistono ragioni di urgenza, primadella decadenza del termine indicato nell’ulti-mo comma dell’articolo precedente, previo, oc-correndo, il pagamento di una idonea cauzione.

3. Se l’indennita non e pagata nel terminefissato dall’autorita giudiziaria cessa di pienodiritto l’efficacia della sentenza.

202 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 38: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

4. La continuazione della riproduzione, dif-fusione, esecuzione, rappresentazione o spac-cio dell’opera, dopo trascorso il termine perricorrere all’autorita giudiziaria, previsto nel-l’ultimo comma dell’articolo precedente, dopodichiarato sospeso il commercio dell’opera, esoggetta alle sanzioni civili e penali comminateda questa legge per le violazioni del diritto diautore.

Sezione VI. — Diritti dell’autore sulle venditesuccessive di opere d’arte e di manoscritti

144. 1. Gli autori delle opere d’arte e di ma-noscritti hanno diritto ad un compenso sulprezzo di ogni vendita successiva alla primacessione delle opere stesse da parte dell’auto-re.

2. Ai fini del primo comma si intende comevendita successiva quella comunque effettuatache comporta l’intervento, in qualita di vendi-tori, acquirenti o intermediari, di soggetti cheoperano professionalmente nel mercato del-l’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e,in generale, qualsiasi commerciante di opered’arte.

3. Il diritto di cui al comma 1 non si appli-ca alle vendite quando il venditore abbia ac-quistato l’opera direttamente dall’autore me-no di tre anni prima di tali vendite e il prezzodi vendita non sia superiore a 10.000,00 euro.La vendita si presume effettuata oltre i treanni dall’acquisto salva prova contraria forni-ta dal venditore.

145. 1. Ai fini dell’art. 144, per opere si in-tendono gli originali delle opere delle arti figu-rative, comprese nell’art. 2, come i quadri, i«collages», i dipinti, i disegni, le incisioni, lestampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, leceramiche, le opere in vetro e le fotografie,nonche gli originali dei manoscritti, purche sitratti di creazioni eseguite dall’autore stesso odi esemplari considerati come opere d’arte eoriginali.

2. Le copie delle opere delle arti figurativeprodotte in numero limitato dall’autore stes-so o sotto la sua autorita, sono consideratecome originali purche siano numerate, firma-te o altrimenti debitamente autorizzate dal-l’autore.

146. 1. Il diritto di cui all’art. 144 e rico-nosciuto anche agli autori e ai loro aventicausa di paesi non facenti parte dell’Unioneeuropea, solo ove la legislazione di tali paesipreveda lo stesso diritto a favore degli autoriche siano cittadini italiani e dei loro aventicausa.

2. Agli autori di paesi non facenti partedell’Unione europea non in possesso della cit-tadinanza italiana, ma abitualmente residentiin Italia, e riservato lo stesso trattamento pre-visto dalla presente sezione per i cittadini ita-liani.

147. 1. Il diritto di cui all’art. 144 non puoformare oggetto di alienazione o di rinuncia,nemmeno preventivamente.

148. 1. Il diritto di cui all’art. 144 dura pertutta la vita dell’autore e per settant’anni dopola sua morte.

149. 1. Il diritto di cui all’art. 144 spetta do-po la morte dell’autore agli eredi, secondo lenorme del codice civile; in difetto di successorientro il sesto grado, il diritto e devoluto all’En-te nazionale di previdenza e assistenza per ipittori e scultori, musicisti, scrittori ed autoridrammatici (ENAP) per i propri fini istituzio-nali.

150. 1. Il compenso previsto dall’art. 144 edovuto solo se il prezzo della vendita non einferiore a 3.000,00 euro.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1,i compensi dovuti ai sensi dell’art. 144 sono cosıdeterminati:

a) 4 per cento per la parte del prezzo divendita fino 50.000 euro;

b) 3 per cento per la parte del prezzo divendita compresa tra euro 50.000,01 e200.000,00 euro;

c) 1 per cento per la parte del prezzo divendita compresa tra euro 200.000,01 e350.000,00 euro;

d) 0,5 per cento per la parte del prezzo divendita compresa tra euro 350.000,01 e500.000,00 euro;

e) 0,25 per cento per la parte del prezzo divendita superiore a 500.000,00 euro.

3. L’importo totale del compenso non puoessere comunque superiore a 12.500,00 euro.

151. 1. Il prezzo della vendita, ai fini del-l’applicazione delle percentuali di cui all’art.150, e calcolato al netto dell’imposta.

152. 1. Il compenso di cui agli artt. 144 e150 e a carico del venditore.

2. Fermo restando quanto disposto nelcomma 1, l’obbligo di prelevare e di tratteneredal prezzo di vendita il compenso dovuto e diversarne, nel termine stabilito dal regolamen-to, il relativo importo alla Societa italiana degliautori ed editori (SIAE), e a carico dei soggettidi cui all’art. 144, comma 2.

3. Fino al momento in cui il versamento allaSocieta italiana degli autori ed editori (SIAE)non sia stato effettuato, i soggetti di cui al com-ma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effettodi legge, delle somme prelevate.

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 203

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 39: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

4. I soggetti di cui al comma 2, interve-nuti nella vendita quali acquirenti o interme-diari, rispondono solidalmente con il vendi-tore del pagamento del compenso da questidovuto.

153. 1. Le vendite delle opere e dei mano-scritti di cui alla presente sezione, il cui prezzominimo sia quello indicato al comma 1 dell’art.150, debbono essere denunciate, a cura delprofessionista intervenuto quale venditore ac-quirente o intermediario, mediante dichiara-zione alla Societa italiana degli autori ed edi-tori (SIAE), nel termine e con le modalita sta-bilite nel regolamento.

2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresı,l’obbligo di fornire alla Societa italiana degliautori ed editori (SIAE), su richiesta di que-st’ultima, per un periodo di tre anni successivialla vendita, tutte le informazioni atte ad assi-curare il pagamento dei compensi previsti dagliarticoli precedenti, anche tramite l’esibizionedella documentazione relativa alla venditastessa.

154. 1. La Societa italiana degli autori ededitori (SIAE) provvede, secondo quanto di-sposto dal regolamento, a comunicare agliaventi diritto l’avvenuta vendita e la percezionedel compenso ed a rendere pubblico, anchetramite il proprio sito informatico istituzionale,per tutto il periodo di cui al comma 2, l’elencodegli aventi diritto che non abbiano ancora ri-vendicato il compenso. Provvede, altresı, alsuccessivo pagamento del compenso al nettodella provvigione, comprensiva delle spese, lacui misura e determinata con decreto del Mi-nistro per i beni e le attivita culturali, sentita laSocieta italiana degli autori ed editori (SIAE).Il decreto e sottoposto ad aggiornamentotriennale.

2. Presso la Societa italiana degli autori ededitori (SIAE) sono tenuti a disposizione icompensi di cui al comma 1, che non sia statopossibile versare agli aventi diritto, per un pe-riodo di cinque anni, decorrente dalla data adecorrere dalla quale gli stessi sono divenutiesigibili secondo quanto disposto dal regola-mento. Decorso tale periodo senza che sia in-tervenuta alcuna rivendicazione dei compensi,questi ultimi sono devoluti all’Ente nazionaledi previdenza e assistenza per i pittori e sculto-ri, musicisti scrittori ed autori drammatici(ENAP) per i propri fini istituzionali, con gliinteressi legali dalla data di percezione dellesomme fino a quella del pagamento al nettodella provvigione di cui al comma 1.

155. 1. Le disposizioni di cui alla presenteSezione si applicano anche alle opere anonimee pseudonime.

CAPO III

DIFESE E SANZIONI GIUDIZIARIE

Sezione I. — Difese e sanzioni civili

§ 1. — Norme relative ai diritti di utilizzazioneeconomica

156. 1. Chi ha ragione di temere la violazio-ne di un diritto di utilizzazione economica a luispettante in virtu di questa legge oppure inten-de impedire la continuazione o la ripetizione diuna violazione gia avvenuta sia da parte del-l’autore della violazione che di un intermedia-rio i cui servizi sono utilizzati per tale violazio-ne puo agire in giudizio per ottenere che il suodiritto sia accertato e sia vietato il prosegui-mento della violazione. Pronunciando l’inibi-toria, il giudice puo fissare una somma dovutaper ogni violazione o inosservanza successiva-mente constatata o per ogni ritardo nell’esecu-zione del provvedimento.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui ald.lg. 9 aprile 2003, n. 70.

3. L’azione e regolata dalle norme di questasezione e dalle disposizioni del codice di pro-cedura civile.

156-bis. 1. Qualora una parte abbia fornitoseri elementi dai quali si possa ragionevolmen-te desumere la fondatezza delle proprie do-mande ed abbia individuato documenti, ele-menti o informazioni detenuti dalla contropar-te che confermino tali indizi, essa puo ottenereche il giudice ne disponga l’esibizione oppureche richieda le informazioni alla controparte.Puo ottenere altresı, che il giudice ordini allacontroparte di fornire gli elementi per l’identi-ficazione dei soggetti implicati nella produzio-ne e distribuzione dei prodotti o dei servizi checostituiscono violazione dei diritti di cui allapresente legge.

2. In caso di violazione commessa su scalacommerciale il giudice puo anche disporre, surichiesta di parte, l’esibizione della documen-tazione bancaria, finanziaria e commercialeche si trovi in possesso della controparte.

3. Il giudice, nell’assumere i provvedimentidi cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee agarantire la tutela delle informazioni riservate,sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dal-le risposte che le parti danno e dal rifiuto in-giustificato di ottemperare agli ordini.

156-ter. 1. L’autorita giudiziaria sia nei giu-dizi cautelari che di merito puo ordinare, suistanza giustificata e proporzionata del richie-dente, che vengano fornite informazioni sull’o-

204 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 40: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

rigine e sulle reti di distribuzione di merci o diprestazione di servizi che violano un diritto dicui alla presente legge da parte dell’autore del-la violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di mercioggetto di violazione di un diritto, su scalacommerciale; sia stata sorpresa a utilizzare ser-vizi oggetto di violazione di un diritto, su scalacommerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scalacommerciale servizi utilizzati in attivita di vio-lazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui allelett. a) o b) come persona implicata nella pro-duzione, fabbricazione o distribuzione di taliprodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 posso-no tra l’altro comprendere il nome e indirizzodei produttori, dei fabbricanti, dei distributori,dei fornitori e degli altri precedenti detentoridei prodotti o dei servizi, nonche dei grossisti edei dettaglianti, nonche informazioni sullequantita prodotte, fabbricate, consegnate, rice-vute o ordinate, nonche sul prezzo dei prodottio servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite trami-te interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l’indicazionespecifica delle persone da interrogare e dei fat-ti sui quali ognuna di esse deve essere interro-gata.

5. Il giudice, ammesso l’interrogatorio, ri-chiede ai soggetti di cui al comma 1 le informa-zioni indicate dalla parte; puo altresı rivolgereloro, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le do-mande che ritiene utili per chiarire le circostan-ze sulle quali si svolge l’interrogatorio.

6. Si applicano gli artt. 249, 250, 252, 255 e257, primo comma, del codice di proceduracivile.

157. 1. Chi si trova nell’esercizio dei dirittidi rappresentazione o di esecuzione di un’ope-ra adatta a pubblico spettacolo, compresa l’o-pera cinematografica, o di un’opera o compo-sizione musicale, puo richiedere al prefettodella provincia, secondo le norme stabilite dalregolamento, la proibizione della rappresenta-zione, o della esecuzione, ogni qualvolta man-chi la prova scritta del consenso da esso presta-to.

2. Il prefetto provvede sulla richiesta, in ba-se alle notizie e a documenti a lui sottoposti,permettendo o vietando la rappresentazione ol’esecuzione, salvo alla parte interessata di adi-re l’autorita giudiziaria, per i definitivi provve-dimenti di sua competenza.

158. 1. Chi venga leso nell’esercizio di undiritto di utilizzazione economica a lui spettan-

te puo agire in giudizio per ottenere, oltre alrisarcimento del danno che, a spese dell’autoredella violazione, sia distrutto o rimosso lo statodi fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato eliquidato secondo le disposizioni degli artt.1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucrocessante e valutato dal giudice ai sensi dell’art.2056, secondo comma, del codice civile, anchetenuto conto degli utili realizzati in violazionedel diritto. Il giudice puo altresı liquidare ildanno in via forfettaria sulla base quanto menodell’importo dei diritti che avrebbero dovutoessere riconosciuti, qualora l’autore della vio-lazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazio-ne per l’utilizzazione del diritto.

3. Sono altresı dovuti i danni non patrimo-niali ai sensi dell’art. 2059 del codice civile.

159. 1. La rimozione o la distruzione previ-sta nell’art. 158 non puo avere per oggetto chegli esemplari o copie illecitamente riprodotte odiffuse, nonche gli apparecchi impiegati per lariproduzione o diffusione che non sono preva-lentemente adoperati per diversa riproduzioneo diffusione.

2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchidi cui al comma 1 sono suscettibili, previa ade-guata modifica, di una utilizzazione legittimada parte dell’autore della violazione, puo esse-re disposto dal giudice il loro ritiro temporaneodal commercio con possibilita di un loro rein-serimento a seguito degli adeguamenti impostia garanzia del rispetto del diritto.

3. Se una parte dell’esemplare, della copia odell’apparecchio di cui al comma 1 puo essereimpiegata per una diversa riproduzione o dif-fusione, l’interessato puo chiedere, a sue spese,la separazione di questa parte nel proprio inte-resse.

4. Se l’esemplare o la copia dell’opera ol’apparecchio di cui si chiede la rimozione ola distruzione hanno singolare pregio artisticoo scientifico, il giudice ne puo ordinare di uffi-cio il deposito in un pubblico museo.

5. Il danneggiato puo sempre chiedere chegli esemplari, le copie e gli apparecchi soggettialla distruzione gli siano aggiudicati per un de-terminato prezzo in conto del risarcimento do-vutogli.

6. I provvedimenti della distruzione e dellaaggiudicazione non colpiscono gli esemplari ole copie contraffatte acquistati in buona fedeper uso personale.

7. L’applicazione delle misure di cui al pre-sente articolo deve essere proporzionata allagravita della violazione e tenere conto degliinteressi dei terzi.

160. 1. La rimozione o la distruzione non

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 205

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 41: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

puo essere domandata nell’ultimo anno delladurata del diritto. In tal caso, deve essere ordi-nato il sequestro dell’opera o del prodotto sinoalla scadenza della durata medesima. Qualorasiano stati risarciti i danni derivati dalla viola-zione del diritto, il sequestro puo essere auto-rizzato anche ad una data anteriore a quellasopraindicata.

161. 1. Agli effetti dell’esercizio delle azio-ni previste negli articoli precedenti, nonchedella salvaguardia delle prove relative alla con-traffazione, possono essere ordinati dall’Auto-rita giudiziaria la descrizione, l’accertamento,la perizia od il sequestro di cio che si ritengacostituire violazione del diritto di utilizzazione;puo inoltre farsi ricorso ai procedimenti d’i-struzione preventiva.

2. Il sequestro non puo essere concesso nel-le opere che risultano dal contributo di piupersone, salvo i casi di particolare gravita oquando la violazione del diritto di autore e im-putabile a tutti i coautori.

3. L’Autorita giudiziaria puo anche ordina-re, in casi particolarmente gravi, il sequestrodei proventi dovuti all’autore dell’opera o delprodotto contestato.

4. Le disposizioni della presente sezione siapplicano a chi mette in circolazione in qual-siasi modo o detiene per scopi commerciali co-pie non autorizzate di programmi e qualsiasimezzo inteso unicamente a consentire o facili-tare la rimozione arbitraria o l’elusione funzio-nale dei dispositivi applicati a protezione di unprogramma per elaboratore.

162. 1. Salvo quanto diversamente dispostodalla presente legge, i procedimenti di cui al-l’art. 161 sono disciplinati dalle norme del co-dice di procedura civile concernenti i procedi-menti cautelari di sequestro e di istruzione pre-ventiva per quanto riguarda la descrizione,l’accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengonoeseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, conl’assistenza, ove occorra, di uno o piu peritied anche con l’impiego di mezzi tecnici di ac-certamento, fotografici o di altra natura. Nelcaso di pubblici spettacoli non si applicano lelimitazioni di giorni e di ore previste per atti diquesta natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzatiad assistere alle operazioni anche a mezzo dipropri rappresentanti e ad essere assistiti datecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commisecondo e terzo dell’art. 693 del codice di pro-cedura civile. Ai fini dell’art. 697 del codice diprocedura civile, il carattere dell’eccezionaleurgenza deve valutarsi anche alla stregua del-

l’esigenza di non pregiudicare l’attuazione delprovvedimento. Si applica anche alla descrizio-ne il disposto degli artt. 669-octies, 669-unde-cies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all’art. 675 delcodice di procedura civile, possono essere com-pletate le operazioni di descrizione e di seque-stro gia iniziate, ma non possono esserne ini-ziate altre fondate sullo stesso provvedimento;resta salva la facolta di chiedere al giudice didisporre ulteriori provvedimenti di descrizioneo sequestro nel corso del procedimento di me-rito.

6. Descrizione e sequestro possono concer-nere oggetti appartenenti a soggetti anche nonidentificati nel ricorso, purche si tratti di ogget-ti prodotti, offerti, importati o distribuiti dallaparte nei cui confronti siano stati emessi i sud-detti provvedimenti e purche tali oggetti nonsiano adibiti ad uso personale, ovvero si trattidi opere diffuse con qualunque mezzo. Il ver-bale delle operazioni di sequestro e di descri-zione, con il ricorso ed il provvedimento, deveessere notificato al terzo cui appartengono glioggetti sui quali descrizione o sequestro sonostati eseguiti entro quindici giorni dalla conclu-sione delle operazioni stesse a pena di ineffica-cia.

162-bis. 1. Se il giudice, nel rilasciare ilprovvedimento cautelare, non stabilisce il ter-mine entro cui le parti devono iniziare il giudi-zio di merito, quest’ultimo deve essere iniziatoentro il termine di venti giorni lavorativi o ditrentuno giorni di calendario, qualora questirappresentino un periodo piu lungo.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dallapronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udien-za o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

3. Se il giudizio di merito non e iniziato neltermine perentorio di cui al comma 1 ovvero sesuccessivamente al suo inizio si estingue, ilprovvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non siapplicano ai provvedimenti di urgenza emessiai sensi dell’art. 700 del codice di proceduracivile ed agli altri provvedimenti cautelari ido-nei ad anticipare gli effetti della sentenza dimerito. In tali casi ciascuna parte puo iniziareil giudizio di merito.

162-ter. 1. Quando la parte lesa faccia vale-re l’esistenza di circostanze atte a pregiudicareil pagamento del risarcimento del danno, l’au-torita giudiziaria puo disporre ai sensi dell’art.671 del codice di procedura civile il sequestroconservativo di beni mobili e immobili del pre-sunto autore della violazione fino alla concor-renza del presumibile ammontare del danno,compreso il blocco dei suoi conti bancari e di

206 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 42: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni com-messe su scala commerciale, l’Autorita giudi-ziaria puo disporre la comunicazione delle do-cumentazioni bancarie, finanziarie o commer-ciali, o l’appropriato accesso alle pertinenti in-formazioni.

163. 1. Il titolare di un diritto di utilizzazio-ne economica puo chiedere che sia dispostal’inibitoria di qualsiasi attivita, ivi compresequelle costituenti servizi prestati da interme-diari, che costituisca violazione del diritto stes-so secondo le norme del codice di proceduracivile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice puofissare una somma dovuta per ogni violazione oinosservanza successivamente constatata o perogni ritardo nell’esecuzione del provvedimen-to.

3. Ove in sede giudiziaria si accerti la man-cata corresponsione del compenso relativo aidiritti di cui agli artt. 73 e 73-bis, oltre alla li-quidazione dello stesso puo essere dispostal’interdizione dall’utilizzo dei fonogrammi perun periodo da un minimo di quindici giorni adun massimo di centottanta giorni.

4. Ove in sede giudiziaria si accerti l’utiliz-zazione di fonogrammi che, ai sensi dell’art. 74,arrecano pregiudizio al produttore fonografi-co, oltre alla interdizione definitiva dal loroutilizzo, puo essere comminata una sanzioneamministrativa da un minimo di euro 260,00ad un massimo di euro 5.200,00.

164. 1. Se le azioni previste in questa sezio-ne e nella seguente sono promosse dall’ente didiritto pubblico indicato nell’art. 180 si osser-vano le regole seguenti:

1) i funzionari appartenenti agli enti so-pramenzionati possono esercitare le azioni dicui sopra nell’interesse degli aventi diritto sen-za bisogno di mandato, bastando che constidella loro qualita;

2) l’ente di diritto pubblico e dispensatodall’obbligo di prestare cauzione per la esecu-zione degli atti per i quali questa cautela e pre-scritta o autorizzata;

3) l’ente di diritto pubblico designa i fun-zionari autorizzati a compiere attestazioni dicredito per diritto d’autore nonche in relazionead altre funzioni attribuite all’ente; dette atte-stazioni sono atti aventi efficacia di titolo ese-cutivo a norma dell’art. 474 del codice di pro-cedura civile.

165. 1. L’autore dell’opera oggetto del dirit-to di utilizzazione, anche dopo la cessione ditale diritto, ha sempre la facolta di intervenirenei giudizi promossi dal cessionario a tutela deisuoi interessi.

166. 1. Sull’istanza della parte interessata, o

di ufficio, il giudice puo ordinare che la senten-za venga pubblicata per la sola parte dispositivain uno o piu giornali ed anche ripetutamente aspese della parte soccombente.

167. 1. I diritti di utilizzazione economicariconosciuti da questa legge possono anche es-sere fatti valere giudizialmente:

a) da chi si trovi nel possesso legittimo deidiritti stessi;

b) da chi possa agire in rappresentanzadel titolare dei diritti.

§ 2. — Norme particolari ai giudizi concernentil’esercizio del diritto morale

168. 1. Nei giudizi concernenti l’eserciziodel diritto morale sono applicabili, in quantolo consente la natura di questo diritto, le normecontenute nella sezione precedente, salva l’ap-plicazione delle disposizioni dei seguenti arti-coli.

169. 1. L’azione a difesa dell’esercizio deidiritti che si riferiscono alla paternita dell’ope-ra puo dar luogo alla sanzione della rimozionee distruzione solo quando la violazione nonpossa essere convenientemente riparata me-diante aggiunte o soppressioni sull’opera delleindicazioni che si riferiscono alla paternita del-l’opera stessa o con altri mezzi di pubblicita.

170. 1. L’azione a difesa dei diritti che siriferiscono all’integrita dell’opera puo condur-re alla rimozione o distruzione dell’esemplaredeformato, mutilato o comunque modificatodell’opera, solo quando non sia possibile ripri-stinare detto esemplare nella forma primitiva aspese della parte interessata ad evitare la rimo-zione o la distruzione.

Sezione II. — Difese e sanzioni penali

171. 1. Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’art. 171-ter, e punito con la multa dalire 100.000 [euro 51] a lire 4.000.000 [euro2.065] chiunque, senza averne diritto, a qual-siasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico,diffonde, vende o mette in vendita o pone al-trimenti in commercio un’opera altrui o ne ri-vela il contenuto prima che sia reso pubblico, ointroduce e mette in circolazione nello Statoesemplari prodotti all’estero contrariamentealla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico,immettendola in un sistema di reti telematiche,mediante connessioni di qualsiasi genere, un’o-pera dell’ingegno protetta, o parte di essa;

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 207

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 43: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

b) rappresenta, esegue o recita in pubbli-co o diffonde, con o senza variazioni od aggiun-te, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolood una composizione musicale. La rappresen-tazione o esecuzione comprende la proiezionepubblica dell’opera cinematografica, l’esecu-zione in pubblico delle composizioni musicaliinserite nelle opere cinematografiche e la ra-diodiffusione mediante altoparlante azionatoin pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedentilettere mediante una delle forme di elaborazio-ne previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari oesegue o rappresenta un numero di esecuzionio di rappresentazioni maggiore di quello cheaveva il diritto rispettivamente di produrre o dirappresentare;

e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;f ) in violazione dell’art. 79 ritrasmette su

filo o per radio o registra in dischi fonografici oaltri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritra-smissioni radiofoniche o smercia i dischi fono-grafici o altri apparecchi indebitamente regi-strati.

2. Chiunque commette la violazione di cui alprimo comma, lett. a-bis), e ammesso a pagare,prima dell’apertura del dibattimento, ovveroprima dell’emissione del decreto penale di con-danna,unasommacorrispondenteallameta delmassimo della pena stabilita dal primo commaper il reato commesso, oltre le spese del proce-dimento. Il pagamento estingue il reato.

3. La pena e della reclusione fino ad un an-no o della multa non inferiore a lire 1.000.000[euro 516], se i reati di cui sopra sono commessisopra un’opera altrui non destinata alla pubbli-cita, ovvero con usurpazione della paternitadell’opera, ovvero con deformazione, mutila-zione o altra modificazione dell’opera medesi-ma, qualora ne risulti offesa all’onore od allareputazione dell’autore.

4. La violazione delle disposizioni di cui alterzo ed al quarto comma dell’art. 68 comportala sospensione della attivita di fotocopia, xero-copia o analogo sistema di riproduzione da seimesi ad un anno nonche la sanzione ammini-strativa pecuniaria da due [euro 1.032] a diecimilioni [euro 5.164] di lire.

171-bis. 1. Chiunque abusivamente dupli-ca, per trarne profitto, programmi per elabora-tore o ai medesimi fini importa, distribuisce,vende, detiene a scopo commerciale o impren-ditoriale o concede in locazione programmicontenuti in supporti non contrassegnati dallaSocieta italiana degli autori ed editori (SIAE),e soggetto alla pena della reclusione da sei mesia tre anni e della multa da lire cinque milioni

[euro 2.582] a lire trenta milioni [euro 15.493].La stessa pena si applica se il fatto concernequalsiasi mezzo inteso unicamente a consenti-re o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusio-ne funzionale di dispositivi applicati a protezio-ne di un programma per elaboratori. La penanon e inferiore nel minimo a due anni di reclu-sione e la multa a lire trenta milioni [euro15.493] se il fatto e di rilevante gravita.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, susupporti non contrassegnati SIAE riproduce,trasferisce su altro supporto, distribuisce, co-munica, presenta o dimostra in pubblico il con-tenuto di una banca di dati in violazione delledisposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiegodella banca di dati in violazione delle disposi-zioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovverodistribuisce, vende o concede in locazione unabanca di dati, e soggetto alla pena della reclu-sione da sei mesi a tre anni e della multa da lirecinque milioni [euro 2.582] a lire trenta milioni[euro 15.493]. La pena non e inferiore nel mi-nimo a due anni di reclusione e la multa a liretrenta milioni [euro 15.493] se il fatto e di rile-vante gravita.

171-ter. 1. E punito, se il fatto e commessoper uso non personale, con la reclusione da seimesi a tre anni e con la multa da cinque [euro2.582] a trenta milioni di lire [euro 15.493]chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, tra-smette o diffonde in pubblico con qualsiasiprocedimento, in tutto o in parte, un’opera del-l’ingegno destinata al circuito televisivo, cine-matografico, della vendita o del noleggio, di-schi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni al-tro supporto contenente fonogrammi o video-grammi di opere musicali, cinematografiche oaudiovisive assimilate o sequenze di immaginiin movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette odiffonde in pubblico, con qualsiasi procedi-mento, opere o parti di opere letterarie, dram-matiche, scientifiche o didattiche, musicali odrammatico-musicali, ovvero multimediali, an-che se inserite in opere collettive o composite obanche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplica-zione o riproduzione, introduce nel territoriodello Stato, detiene per la vendita o la distribu-zione, distribuisce, pone in commercio, conce-de in noleggio o comunque cede a qualsiasititolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzodella televisione con qualsiasi procedimento,trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare inpubblico le duplicazioni o riproduzioni abusivedi cui alle lett. a) e b);

208 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 44: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

d) detiene per la vendita o la distribuzio-ne, pone in commercio, vende, noleggia, cede aqualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmettea mezzo della radio o della televisione conqualsiasi procedimento, videocassette, musi-cassette, qualsiasi supporto contenente fono-grammi o videogrammi di opere musicali, cine-matografiche o audiovisive o sequenze di im-magini in movimento, od altro supporto per ilquale e prescritta, ai sensi della presente legge,l’apposizione di contrassegno da parte dellaSocieta italiana degli autori ed editori (SIAE),privi del contrassegno medesimo o dotati dicontrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimodistributore, ritrasmette o diffonde con qual-siasi mezzo un servizio criptato ricevuto permezzo di apparati o parti di apparati atti alladecodificazione di trasmissioni ad accesso con-dizionato;

f ) introduce nel territorio dello Stato, de-tiene per la vendita o la distribuzione, distribui-sce, vende, concede in noleggio, cede a qualsia-si titolo, promuove commercialmente, installadispositivi o elementi di decodificazione spe-ciale che consentono l’accesso ad un serviziocriptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, ven-de, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizzaper la vendita o il noleggio, o detiene per scopicommerciali, attrezzature, prodotti o compo-nenti ovvero presta servizi che abbiano la pre-valente finalita o l’uso commerciale di eludereefficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati,prodotti, adattati o realizzati con la finalita direndere possibile o facilitare l’elusione di pre-dette misure. Fra le misure tecnologiche sonocomprese quelle applicate, o che residuano, aseguito della rimozione delle misure medesimeconseguentemente a iniziativa volontaria deititolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimie i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito diesecuzione di provvedimenti dell’autorita am-ministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le infor-mazioni elettroniche di cui all’art. 102-quin-quies, ovvero distribuisce, importa a fini di di-stribuzione, diffonde per radio o per televisio-ne, comunica o mette a disposizione del pub-blico opere o altri materiali protetti dai qualisiano state rimosse o alterate le informazionielettroniche stesse.

2. E punito con la reclusione da uno a quat-tro anni e con la multa da cinque [euro 2.582] atrenta milioni di lire [euro 15.493] chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffon-de abusivamente, vende o pone altrimenti in

commercio, cede a qualsiasi titolo o importaabusivamente oltre cinquanta copie o esempla-ri di opere tutelate dal diritto d’autore e dadiritti connessi;

a-bis) in violazione dell’art. 16, a fini dilucro, comunica al pubblico immettendola inun sistema di reti telematiche, mediante con-nessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’in-gegno protetta dal diritto d’autore, o parte diessa;

b) esercitando in forma imprenditorialeattivita di riproduzione, distribuzione, venditao commercializzazione, importazione di operetutelate dal diritto d’autore e da diritti connes-si, si rende colpevole dei fatti previsti dal com-ma 1;

c) promuove o organizza le attivita illecitedi cui al comma 1.

3. La pena e diminuita se il fatto e di parti-colare tenuita.

4. La condanna per uno dei reati previsti nelcomma 1 comporta:

a) l’applicazione delle pene accessorie dicui agli artt. 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in unoo piu quotidiani, di cui almeno uno a diffusionenazionale, e in uno o piu periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di unanno della concessione o autorizzazione di dif-fusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’atti-vita produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall’applicazionedelle sanzioni pecuniarie previste dai prece-denti commi sono versati all’Ente nazionaledi previdenza ed assistenza per i pittori e scul-tori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

171-quater. 1. Salvo che il fatto costituiscapiu grave reato, e punito con l’arresto sino adun anno o con l’ammenda da lire un milione[euro 516] a lire dieci milioni [euro 5.164]chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio o comunque con-cede in uso a qualunque titolo, originali, copieo supporti lecitamente ottenuti di opere tute-late dal diritto di autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio,video o audiovideo delle prestazioni artistichedi cui all’art. 80.

171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizionidi cui alla presente legge e equiparata alla con-cessione in noleggio la vendita con patto diriscatto ovvero sotto condizione risolutivaquando sia previsto che nel caso di riscatto odi avveramento della condizione il venditorerestituisca una somma comunque inferiore aquella pagata oppure quando sia previsto daparte dell’acquirente, al momento della conse-gna, il pagamento di una somma a titolo di

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 209

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 45: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

acconto o ad altro titolo comunque inferiore alprezzo di vendita.

171-sexies. 1. Quando il materiale seque-strato e, per entita, di difficile custodia, l’auto-rita giudiziaria puo ordinarne la distruzione,osservate le disposizioni di cui all’art. 83 dellenorme di attuazione, di coordinamento e tran-sitorie del codice di procedura penale, appro-vate con d.lg. 28 luglio 1989, n. 271.

2. E sempre ordinata la confisca degli stru-menti e dei materiali serviti o destinati a com-mettere i reati di cui agli artt. 171-bis, 171-ter e171-quater nonche delle videocassette, degli al-tri supporti audiovisivi o fonografici o informa-tici o multimediali abusivamente duplicati, ri-prodotti, ceduti, commerciati, detenuti o intro-dotti sul territorio nazionale, ovvero non prov-visti di contrassegno SIAE, ove richiesto, oprovvisti di contrassegno SIAE contraffatto oalterato, o destinato ad opera diversa. La con-fisca e ordinata anche nel caso di applicazionedella pena su richiesta delle parti a norma del-l’art. 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti com-mi si applicano anche se i beni appartengonoad un soggetto giuridico diverso, nel cui inte-resse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

171-septies. 1. La pena di cui all’art. 171-ter,comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supportinon soggetti al contrassegno di cui all’art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entrotrenta giorni dalla data di immissione in com-mercio sul territorio nazionale o di importazio-ne i dati necessari alla univoca identificazionedei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca piugrave reato, a chiunque dichiari falsamentel’avvenuto assolvimento degli obblighi di cuiall’art. 181-bis, comma 2, della presente legge.

171-octies. 1. Qualora il fatto non costitui-sca piu grave reato, e punito con la reclusionedaseimesia treanni econ lamulta da lirecinquemilioni [euro 2.582] a lire cinquanta milioni [eu-ro 25.822] chiunque a fini fraudolenti produce,pone in vendita, importa, promuove, installa,modifica, utilizza per uso pubblico e privato ap-parati o parti di apparati atti alla decodificazio-ne di trasmissioni audiovisive ad accesso condi-zionato effettuate via etere, via satellite, via ca-vo, in forma sia analogica sia digitale. Si inten-dono ad accesso condizionato tutti i segnali au-diovisivi trasmessi da emittenti italiane o esterein forma tale da rendere gli stessi visibili esclu-sivamente a gruppi chiusi di utenti selezionatidal soggetto che effettua l’emissione del segna-le, indipendentemente dalla imposizione di uncanone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non e inferiore a due anni direclusione e la multa a lire trenta milioni [euro15.493] se il fatto e di rilevante gravita.

171-octies.1. 1. Chiunque si rifiuti senzagiustificato motivo di rispondere alle domandedel giudice ai sensi dell’art. 156-ter ovvero for-nisce allo stesso false informazioni e punito conle pene previste dall’art. 372 del codice penale,ridotte della meta.

171-nonies. 1. La pena principale per i reatidi cui agli artt. 171-bis, 171-ter e 171-quater ediminuita da un terzo alla meta e non si appli-cano le pene accessorie a colui che, prima chela violazione gli sia stata specificatamente con-testata in un atto dell’autorita giudiziaria, ladenuncia spontaneamente o, fornendo tuttele informazioni in suo possesso, consente l’in-dividuazione del promotore o organizzatoredell’attivita illecita di cui agli artt. 171-ter e171-quater, di altro duplicatore o di altro distri-butore, ovvero il sequestro di notevoli quantitadi supporti audiovisivi e fonografici o di stru-menti o materiali serviti o destinati alla com-missione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo nonsi applicano al promotore o organizzatore delleattivita illecite previste dall’art. 171-bis, comma1, e dall’art. 171-ter, comma 1

172. 1. Se i fatti preveduti nell’art. 171 sonocommessi per colpa la pena e della sanzioneamministrativa fino a 1.032,00 euro.

2. Con la stessa pena e punito chiunqueesercita l’attivita di intermediario in violazionedel disposto degli artt. 180 e 183.

3. La violazione delle disposizioni di cui alcomma 2 dell’art. 152 e all’art. 153 comporta lasospensione dell’attivita professionale o com-merciale da sei mesi ad un anno, nonche lasanzione amministrativa da 1.034,00 euro a5.165,00 euro.

173. 1. Le sanzioni previste negli articoliprecedenti si applicano quando il fatto non co-stituisce reato piu grave previsto dal codice pe-nale o da altre leggi.

174. 1. Nei giudizi penali regolati da questasezione la persona offesa, costituitasi parte ci-vile, puo sempre chiedere al giudice penalel’applicazione dei provvedimenti e delle san-zioni previsti dagli artt. 159 e 160.

174-bis. 1. Ferme le sanzioni penali appli-cabili, la violazione delle disposizioni previstenella presente sezione e punita con la sanzioneamministrativa pecuniaria pari al doppio delprezzo di mercato dell’opera o del supportooggetto della violazione, in misura comunquenon inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non efacilmente determinabile, la violazione e puni-ta con la sanzione amministrativa da euro

210 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 46: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

103,00 a euro 1.032,00. La sanzione ammini-strativa si applica nella misura stabilita per ogniviolazione e per ogni esemplare abusivamenteduplicato o riprodotto.

174-ter. 1. Chiunque abusivamente utilizza,anche via etere o via cavo, duplica, riproduce,in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento,anche avvalendosi di strumenti atti ad eluderele misure tecnologiche di protezione opere omateriali protetti, oppure acquista o noleggiasupporti audiovisivi, fonografici, informatici omultimediali non conformi alle prescrizionidella presente legge, ovvero attrezzature, pro-dotti o componenti atti ad eludere misure diprotezione tecnologiche e punito, purche il fat-to non concorra con i reati di cui agli artt. 171,171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione ammini-strativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioniaccessorie della confisca del materiale e dellapubblicazione del provvedimento su un giorna-le quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per laquantita delle violazioni o delle copie acquista-te o noleggiate, la sanzione amministrativa eaumentata sino ad euro 1.032,00 ed il fatto epunito con la confisca degli strumenti e delmateriale, con la pubblicazione del provvedi-mento su due o piu giornali quotidiani a diffu-sione nazionale o su uno o piu periodici spe-cializzati nel settore dello spettacolo e, se sitratta di attivita imprenditoriale, con la revocadella concessione o dell’autorizzazione di dif-fusione radiotelevisiva o dell’autorizzazioneper l’esercizio dell’attivita produttiva o com-merciale.

174-quater. 1. I proventi derivanti dallesanzioni amministrative, applicati ai sensi degliartt. 174-bis e 174-ter, affluiscono all’entratadel bilancio dello Stato per essere riassegnati,con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze:

a) in misura pari al cinquanta per cento adun Fondo iscritto allo stato di previsione delMinistero della giustizia destinato al potenzia-mento delle strutture e degli strumenti impie-gati nella prevenzione e nell’accertamento deireati previsti dalla presente legge. Il Fondo eistituito con decreto adottato dal Ministro del-la giustizia, di concerto con il Ministro dell’in-terno, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. 23agosto 1988, n. 400;

b) nella restante misura, ad apposito ca-pitolo dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per la promozio-ne delle campagne informative di cui al comma3-bis dell’art. 26 della l. 23 agosto 1988, n. 400, esuccessive modificazioni.

174-quinquies. 1. Quando esercita l’azionepenale per taluno dei reati non colposi previstidalla presente sezione commessi nell’ambito diun esercizio commerciale o di un’attivita sog-getta ad autorizzazione, il pubblico ministerone da comunicazione al questore, indicando glielementi utili per l’adozione del provvedimen-to di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comu-nicazione di cui al comma 1, il questore, sentitigli interessati, puo disporre, con provvedimen-to motivato, la sospensione dell’esercizio o del-l’attivita per un periodo non inferiore a quindi-ci giorni e non superiore a tre mesi, senza pre-giudizio del sequestro penale eventualmenteadottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reatidi cui al comma 1, e sempre disposta, a titolo disanzione amministrativa accessoria, la cessa-zione temporanea dell’esercizio o dell’attivitaper un periodo da tre mesi ad un anno, compu-tata la durata della sospensione disposta a nor-ma del comma 2. Si applica l’art. 24 della l. 24novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva spe-cifica e disposta la revoca della licenza di eser-cizio o dell’autorizzazione allo svolgimentodell’attivita.

4. Le disposizioni di cui al presente articolosi applicano anche nei confronti degli stabili-menti di sviluppo e di stampa, di sincronizza-zione e postproduzione, nonche di masterizza-zione, tipografia e che comunque esercitinoattivita di produzione industriale connesse allarealizzazione dei supporti contraffatti e neiconfronti dei centri di emissione o ricezionedi programmi televisivi. Le agevolazioni di cuiall’art. 45 della l. 4 novembre 1965, n. 1213, esuccessive modificazioni, sono sospese in casodi esercizio dell’azione penale; se vi e condan-na, sono revocate e non possono essere nuova-mente concesse per almeno un biennio.

TITOLO IV

Diritto demaniale

175-176. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (abrogati).177-179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (abrogati).

TITOLO V

Enti di diritto pubblico per la protezione el’esercizio dei diritti di autore

180. 1. L’attivita di intermediario comun-que attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 211

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 47: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

di intervento, mediazione, mandato, rappre-sentanza ed anche di cessione per l’eserciziodei diritti di rappresentazione, di esecuzione,di recitazione, di radiodiffusione ivi compresala comunicazione al pubblico via satellite e diriproduzione meccanica e cinematografica diopere tutelate, e riservata in via esclusiva allasocieta italiana degli autori ed editori (SIAE).

2. Tale attivita e esercitata per effettuare:1) la concessione, per conto e nell’interes-

se degli aventi diritto, di licenze e autorizzazio-ni per l’utilizzazione economica di opere tute-late;

2) la percezione dei proventi derivanti dadette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimitra gli aventi diritto.

3. L’attivita della societa si esercita altresısecondo le norme stabilite dal regolamento inquei paesi stranieri nei quali essa ha una rap-presentanza organizzata.

4. La suddetta esclusivita di poteri non pre-giudica la facolta spettante all’autore, ai suoisuccessori o agli aventi causa, di esercitare di-rettamente i diritti loro riconosciuti da questalegge.

5. Nella ripartizione dei proventi prevista aln. 3 del secondo comma una quota parte deveessere in ogni caso riservata all’autore. I limiti ele modalita della ripartizione sono determinatidal regolamento.

6. Quando, pero, i diritti di utilizzazioneeconomica dell’opera possono dar luogo a per-cezione di proventi in paesi stranieri in favoredi cittadini italiani domiciliati o residenti nellaRepubblica, ed i titolari di tali diritti non prov-vedono per qualsiasi motivo alla percezione deiproventi, trascorso un anno dalla loro esigibi-lita, e conferito alla SIAE il potere di esercitarei diritti medesimi per conto e nell’interesse del-l’autore o dei suoi successori o aventi causa.

7. I proventi di cui al precedente comma,riscossi dalla SIAE, detratte le spese di riscos-sione, saranno tenuti a disposizione degli aven-ti diritto, per un periodo di tre anni; trascorsoquesto termine senza che siano stati reclamatidagli aventi diritto, saranno versati alla confe-derazione nazionale professionisti ed artisti,per scopi di assistenza alle categorie degli auto-ri, scrittori e musicisti.

180-bis. 1. Il diritto esclusivo di autorizzarela ritrasmissione via cavo e esercitato dai tito-lari dei diritti d’autore e dai detentori dei diritticonnessi esclusivamente attraverso la Societaitaliana degli autori ed editori. Per i detentoridei diritti connessi la Societa italiana degliautori ed editori agisce sulla base di appositeconvenzioni da stipulare con l’Istituto mutuali-

stico artisti interpreti esecutori per i diritti de-gli artisti interpreti esecutori ed eventualmentecon altre societa di gestione collettiva apposi-tamente costituite per amministrare, quale lo-ro unica o principale attivita, gli altri diritti con-nessi.

2. Dette societa operano anche nei confron-ti dei titolari non associati della stessa categoriadi diritti con gli stessi criteri impiegati nei con-fronti dei propri associati.

3. I titolari non associati possono far valere ipropri diritti entro il termine di tre anni dalladata della ritrasmissione via cavo che compren-de la loro opera o altro elemento protetto.

4. Gli organismi di radiodiffusione sonoesentati dall’obbligo di cui al comma 1 per lagestione dei diritti delle proprie emissioni siache si tratti di diritti propri sia che si tratti dititolarita acquisita.

181. 1. Oltre alle funzioni indicate nell’arti-colo precedente ed a quelle demandatele daquesta legge o da altre disposizioni la SIAEpuo esercitare altri compiti connessi con la pro-tezione delle opere dell’ingegno, in base al suostatuto.

2. La societa puo assumere per conto delloStato o di enti pubblici o privati servizi di ac-certamento e di percezione di tasse, contributi,diritti.

181-bis. 1. Ai sensi dell’art. 181 e agli effettidi cui agli artt. 171-bis e 171-ter, la Societa ita-liana degli autori ed editori (SIAE) appone uncontrassegno su ogni supporto contenente pro-grammi per elaboratore o multimediali nonchesu ogni supporto contenente suoni, voci o im-magini in movimento, che reca la fissazione diopere o di parti di opere tra quelle indicatenell’art. 1, primo comma, destinati ad essereposti comunque in commercio o ceduti in usoa qualunque titolo a fine di lucro. Analogo si-stema tecnico per il controllo delle riproduzio-ni di cui all’art. 68 potra essere adottato condecreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri, sulla base di accordi tra la SIAE e le asso-ciazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno e apposto sui supporti dicui al comma 1 ai soli fini della tutela dei dirittirelativi alle opere dell’ingegno, previa attesta-zione da parte del richiedente dell’assolvimen-to degli obblighi derivanti dalla normativa suldiritto d’autore e sui diritti connessi. In presen-za di seri indizi, la SIAE verifica, anche succes-sivamente, circostanze ed elementi rilevanti aifini dell’apposizione.

3. Fermo restando l’assolvimento degli ob-blighi relativi ai diritti di cui alla presente legge,il contrassegno, secondo modalita e nelle ipo-tesi previste nel regolamento di cui al comma 4,

212 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 48: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

che tiene conto di apposite convenzioni stipu-late tra la SIAE e le categorie interessate, puonon essere apposto sui supporti contenentiprogrammi per elaboratore disciplinati dald.lg. 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclu-sivamente mediante elaboratore elettronico,sempre che tali programmi non contenganosuoni, voci o sequenze di immagini in movi-mento tali da costituire opere fonografiche, ci-nematografiche o audiovisive intere, non rea-lizzate espressamente per il programma perelaboratore, ovvero loro brani o parti eccedentiil cinquanta per cento dell’opera intera da cuisono tratti, che diano luogo a concorrenza al-l’utilizzazione economica delle opere medesi-me. In tali ipotesi la legittimita dei prodotti,anche ai fini della tutela penale di cui all’art.171-bis, e comprovata da apposite dichiarazio-ni identificative che produttori e importatoripreventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazio-ne del contrassegno sono individuati da un re-golamento di esecuzione da emanare con de-creto del Presidente del Consiglio dei ministrientro centottanta giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione, sentite laSIAE e le associazioni di categoria interessate,nei termini piu idonei a consentirne la agevoleapplicabilita, la facile visibilita e a prevenirel’alterazione e la falsificazione delle opere. Fi-no alla data di entrata in vigore del predettoregolamento, resta operativo il sistema di indi-viduazione dei tempi, delle caratteristiche edella collocazione del contrassegno determina-tosi sotto la disciplina previgente. Le spese e glioneri, anche per il controllo, sono a carico deirichiedenti e la loro misura, in assenza di ac-cordo tra la SIAE e le categorie interessate, edeterminata con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, sentito il comitato con-sultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque,caratteristiche tali da non poter essere trasfe-rito su altro supporto. Deve contenere elemen-ti tali da permettere la identificazione del titolodell’opera per la quale e stato richiesto, delnome dell’autore, del produttore o del titolaredel diritto d’autore. Deve contenere altresı l’in-dicazione di un numero progressivo per ognisingola opera riprodotta o registrata nonchedella sua destinazione alla vendita, al noleggioe a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L’apposizione materiale del contrasse-gno puo essere affidata anche in parte al richie-dente o ad un terzo da questi delegato, i qualiassumono le conseguenti responsabilita a ter-mini di legge. I medesimi soggetti informanoalmeno trimestralmente la SIAE circa l’attivita

svolta e lo stadio di utilizzo del materiale con-segnato. Ai fini della tempestiva apposizionedel contrassegno, fuori dei casi in cui esistaapposita convenzione tra il produttore e laSIAE, l’importatore ha l’obbligo di dare allaSIAE preventiva notizia dell’ingresso nel terri-torio nazionale dei prodotti. Si osservano ledisposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e ilrichiedente possono concordare che l’apposi-zione del contrassegno sia sostituita da attesta-zione temporanea resa ai sensi del comma 2,corredata dalla presa d’atto della SIAE.

8. Agli effetti dell’applicazione della leggepenale, il contrassegno e considerato segno di-stintivo di opera dell’ingegno.

181-ter. 1. I compensi per le riproduzioni dicui al quarto e quinto comma dell’art. 68 sonoriscossi e ripartiti, al netto di una provvigione,dalla Societa italiana degli autori ed editori(SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE ele associazioni delle categorie interessate, lamisura e le modalita di pagamento dei detticompensi, nonche la misura della provvigionespettante alla Societa, sono determinate condecreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri, sentite le parti interessate e il comitatoconsultivo di cui all’art. 190. L’efficacia delledisposizioni di cui ai commi quarto e quintodell’art. 68 decorre dalla data di stipulazionedei detti accordi ovvero dalla data di entratain vigore del decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per iquali la SIAE non svolga gia attivita di inter-mediazione ai sensi dell’art. 180, puo avvenireanche tramite le principali associazioni dellecategorie interessate, individuate con propriodecreto dal Presidente del Consiglio dei mini-stri, sentito il comitato consultivo di cui all’art.190, in base ad apposite convenzioni.

182. 1. La SIAE e sottoposta alla vigilanzadella presidenza del Consiglio, secondo le nor-me del regolamento.

2. Il suo statuto e approvato con decreto delPresidente della Repubblica, su proposta delpresidente del Consiglio, di concerto con i mi-nistri per gli affari esteri, della giustizia, per lefinanze e per la pubblica istruzione.

182-bis. 1. All’Autorita per le garanzie nel-le comunicazioni ed alla Societa italiana degliautori ed editori (SIAE) e attribuita, nell’am-bito delle rispettive competenze previste dallalegge, al fine di prevenire ed accertare le viola-zioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull’attivita di riproduzione e duplica-zione con qualsiasi procedimento, su supportoaudiovisivo, fonografico e qualsiasi altro sup-

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 213

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 49: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

porto nonche su impianti di utilizzazione inpubblico, via etere e via cavo, nonche sull’atti-vita di diffusione radiotelevisiva con qualsiasimezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografi-che di opere e registrazioni tutelate dalla nor-mativa sul diritto d’autore e sui diritti connessial suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleg-gio, l’emissione e l’utilizzazione in qualsiasiforma dei supporti di cui alla lett. a);

d) sui centri di riproduzione pubblici oprivati, i quali utilizzano nel proprio ambito omettono a disposizione di terzi, anche gratui-tamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia oanalogo sistema di riproduzione;

d-bis) sull’attivita di fabbricazione, im-portazione e distribuzione degli apparecchi edei supporti di cui all’art. 71-septies;

d-ter) sulle case d’asta, le gallerie e in ge-nere qualsiasi soggetto che eserciti professio-nalmente il commercio di opere d’arte o di ma-noscritti.

2. La SIAE, nei limiti dei propri compitiistituzionali, si coordina, a norma del comma1, con l’Autorita per le garanzie nelle comuni-cazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicatinel comma 1, l’Autorita per le garanzie nellecomunicazioni puo conferire funzioni ispettivea propri funzionari ed agire in coordinamentocon gli ispettori della SIAE. Gli ispettori pos-sono accedere ai locali dove vengono svolte leattivita di riproduzione, duplicazione, vendita,emissione via etere e via cavo o proiezione ci-nematografica, nonche le attivita ad esse con-nesse; possono altresı accedere ai locali dovevengono svolte le attivita di cui alla lett. e) delcomma 1. Possono richiedere l’esibizione delladocumentazione relativa all’attivita svolta, aglistrumenti e al materiale in lavorazione, in di-stribuzione, in fase di utilizzazione attraversol’emissione o la ricezione via etere e via cavo ola proiezione cinematografica, nonche quellarelativa agli apparecchi e supporti di registra-zione di cui all’art. 71-septies. Nel caso in cui isuddetti locali non siano luoghi aperti al pub-blico, stabilimenti industriali o esercizi com-merciali o emittenti radiotelevisive, l’accessodegli ispettori deve essere autorizzato dall’au-torita giudiziaria.

182-ter. 1. Gli ispettori, in caso di accerta-mento di violazione delle norme di legge, com-pilano processo verbale, da trasmettere imme-diatamente agli organi di polizia giudiziaria peril compimento degli atti previsti dagli artt. 347e seguenti del codice di procedura penale.

183. 1. L’esercizio delle attivita per il collo-

camento presso le compagnie e le imprese tea-trali di opere drammatiche, non musicali, ita-liane, e sottoposto alla preventiva autorizzazio-ne del ministero del turismo e dello spettacolo,secondo le norme del regolamento.

2. A tale autorizzazione non e sottopostol’autore ed i suoi successori per causa di morte.

3. Vi sono peraltro soggetti i traduttori diopere straniere.

4. L’esercizio delle attivita di collocamentoe soggetto alla vigilanza del ministero del turi-smo e dello spettacolo, secondo le norme delregolamento.

184. 1. Chiunque collochi in paesi stranieriopere italiane drammatiche, non musicali, de-ve farne denuncia entro tre giorni all’ente ita-liano per gli scambi teatrali, il quale trasmettemensilmente l’elenco delle denunce ricevute alministero del turismo e dello spettacolo con lesue eventuali osservazioni e proposte.

2. L’ente italiano per gli scambi teatraliesercita inoltre altre funzioni che gli sono de-mandate dal suo statuto.

3. All’ente italiano per gli scambi teatrali siapplicano le disposizioni dell’art. 182.

TITOLO VI

Sfera di applicazione della legge

185. 1. Questa legge si applica a tutte le ope-re di autori italiani, dovunque pubblicate per laprima volta, salve le disposizioni dell’art. 189.

2. Si applica egualmente alle opere di autoristranieri domiciliati in Italia, che siano statepubblicate per la prima volta in Italia.

3. Puo essere applicata ad opere di autoristranieri, fuori delle condizioni di protezioneindicate nel comma precedente, quando sussi-stano le condizioni previste negli articoli se-guenti.

186. 1. Le convenzioni internazionali per laprotezione delle opere dell’ingegno regolanola sfera di applicazione di questa legge alle ope-re di autori stranieri.

2. Se le convenzioni contengono un pattogenerico di reciprocita o di parita di trattamen-to, detto patto e interpretato secondo le normedi equivalenza di fatto delle due protezioni sta-bilite negli articoli seguenti.

3. Salve le convenzioni internazionali per laprotezione dei fonogrammi, la formalita previ-sta quale condizione dell’esercizio dei dirittispettanti al produttore di fonogrammi chenon possono essere considerati nazionali, si ri-terra soddisfatta qualora su tutti gli esemplaridel supporto fonografico sia apposto in modo

214 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 50: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

stabile il simbolo (P) accompagnato dall’indi-cazione dell’anno di prima pubblicazione.

187. 1. In difetto di convenzioni internazio-nali, le opere di autori stranieri che non rien-trano nelle condizioni previste nel secondocomma dell’art. 185 godono della protezionesancita da questa legge a condizione che loStato di cui e cittadino l’autore straniero con-ceda alle opere di autori italiani una protezioneeffettivamente equivalente e nei limiti di dettaequivalenza.

2. Se lo straniero e apolide o di nazionalitacontroversa, la norma del comma precedente eriferita allo Stato nel quale l’opera e stata pub-blicata per la prima volta.

188. 1. L’equivalenza di fatto, osservate lenorme che seguono, e accertata e regolatacon decreto del Presidente della Repubblica.

2. La durata della protezione dell’operastraniera non puo in nessun caso eccederequella di cui l’opera gode nello Stato di cui ecittadino l’autore straniero.

3. Se la legge di detto Stato abbraccia nelladurata della protezione un periodo di licenzaobbligatoria, l’opera straniera e sottoposta inItalia ad una norma equivalente.

4. Se la legge di detto Stato sottopone laprotezione alla condizione dell’adempimentodi formalita, di dichiarazioni di riserva o di de-positi di copie dell’opera o ad altre formalitaqualsiasi, l’opera straniera e sottoposta in Italiaa formalita equivalenti determinate col decretodel Presidente della Repubblica.

5. Il decreto del presidente della Repubbli-ca puo altresı sottoporre la protezione dell’o-pera straniera all’adempimento di altre parti-colari formalita o condizioni.

189. 1. Le disposizioni dell’art. 185 si appli-cano all’opera cinematografica, al disco fono-grafico o apparecchio analogo, ai diritti degliinterpreti, attori o artisti esecutori, alla foto-grafia ed alle opere dell’ingegneria, in quantosi tratti di opere o prodotti realizzati in Italia oche possano considerarsi nazionali a termini diquesta legge o di altra legge speciale.

2. In difetto della condizione sopraindicatasono applicabili a dette opere, diritti o prodotti,le disposizioni degli artt. 186, 187 e 188.

TITOLO VII

Comitato consultivo permanente per il dirittodi autore

190. 1. E istituito presso la presidenza delConsiglio un comitato consultivo permanenteper il diritto di autore.

2. Il comitato provvede allo studio delle ma-terie attinenti al diritto di autore o ad esso con-nesse e da pareri sulle questioni relative quan-do ne sia richiesto dal presidente del Consiglioo quando sia prescritto da speciali disposizioni.

3. Il Comitato esperisce il tentativo di con-ciliazione di cui all’art. 71-quinquies, comma 4.

191. 1. Il comitato e composto:a) di un presidente designato dal presi-

dente del Consiglio;b) dei vice presidenti delle corporazioni

delle professioni e delle arti, dello spettacoloe della carta e stampa;

c) di un rappresentante del P.N.F.d) di un rappresentante dei ministeri de-

gli affari esteri, della giustizia, delle finanze,dell’industria e del commercio, e di due rap-presentanti del ministero della pubblica istru-zione;

e) del direttore generale dello spettacolodel ministero del turismo e dello spettacolo edei capi del servizio delle informazioni e del-l’ufficio della proprieta letteraria, artistica escientifica della presidenza del Consiglio;

f ) dei presidenti delle confederazioni deiprofessionisti ed artisti e degli industriali, e ditre rappresentanti per ciascuna delle confede-razioni suddette particolarmente competentiin materia di diritto di autore, nonche di unrappresentante della confederazione dei lavo-ratori dell’industria, designato dalla federa-zione nazionale dei lavoratori dello spettaco-lo;

g) del presidente della SIAE;h) di tre esperti in materia di diritto di

autore designati dal presidente del Consiglio.2. I membri del comitato sono nominati con

decreto del presidente del Consiglio e duranoin carica un quadriennio.

192. 1. Il comitato si riunisce in sessione or-dinaria ogni anno alla data stabilita dal presi-dente del Consiglio ed in via straordinaria tuttele volte che ne sara richiesto dal presidentestesso.

193. 1. Il comitato puo essere convocato: a)in adunanza generale; b) in commissioni spe-ciali.

2. Partecipano all’adunanza generale tutti imembri del comitato. Le commissioni specialisono costituite per lo studio di determinatequestioni, di volta in volta, con provvedimentodel presidente ovvero per l’effettuazione deltentativo di conciliazione di cui all’art. 71-quin-quies, comma 4. In tale caso la commissionespeciale e composta da tre membri, scelti tragli esperti in materia di diritto d’autore di cuiall’art. 191, primo comma, lett. h), ed i rappre-sentanti dei Ministeri. Il presidente della com-

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 215

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 51: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

missione e comunque scelto tra i rappresentan-ti dei Ministeri.

3. Il presidente del Consiglio, su propostadel presidente del comitato, puo invitare alleriunioni anche persone estranee al comitato,particolarmente competenti nelle questionida esaminare, senza diritto a voto.

194. 1. La segreteria e affidata al capo del-l’ufficio della proprieta letteraria, scientifica eartistica presso la presidenza del Consiglio.

194-bis. 1. La richiesta di conciliazione dicui all’art. 71-quinquies, comma 4, sottoscrittadall’associazione o dall’ente proponente, econsegnata al comitato di cui all’art. 190 o spe-dita mediante raccomandata con avviso di rice-vimento. Entro dieci giorni dal ricevimentodella richiesta, il presidente del comitato nomi-na la commissione speciale di cui all’art. 193,comma secondo. Copia della richiesta deve es-sere consegnata o spedita a cura dello stessoproponente alla controparte.

2. La richiesta deve precisare:a) il luogo dove devono essere fatte al

richiedente le comunicazioni inerenti alla pro-cedura;

b) l’indicazione delle ragioni poste a fon-damento della richiesta.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento dellarichiesta la parte convenuta, qualora non ac-colga la richiesta della controparte, depositapresso la commissione predetta osservazioniscritte. Entro i dieci giorni successivi al depo-sito, il presidente della commissione fissa ladata per il tentativo di conciliazione.

4. Se la conciliazione riesce, viene redattoseparato processo verbale sottoscritto dalleparti e dal presidente della commissione. Il ver-bale costituisce titolo esecutivo.

5. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti,la commissione formula una proposta per ladefinizione della controversia. Se la propostanon e accettata, i termini di essa sono riassuntinel verbale con l’indicazione delle valutazioniespresse dalle parti.

6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, an-che d’ufficio, i verbali concernenti il tentativodi conciliazione non riuscito. Il giudice valuta ilcomportamento tenuto dalle parti nella faseconciliativa ai fini del regolamento delle spese.

7. La domanda giudiziale diventa procedi-bile trascorsi novanta giorni dalla promozionedel tentativo di conciliazione.

8. Il giudice che rileva che non e stato pro-mosso il tentativo di conciliazione secondo ledisposizioni di cui ai precedenti commi o che ladomanda giudiziale e stata promossa primadella scadenza del termine di 90 giorni dallapromozione del tentativo, sospende il giudizio

e fissa alle parti il termine perentorio di 60giorni per promuovere il tentativo di concilia-zione. Espletato quest’ultimo o decorso il ter-mine di 90 giorni, il processo puo essere rias-sunto entro il termine perentorio di 180 giorni.Ove il processo non sia stato tempestivamenteriassunto, il giudice dichiara d’ufficio l’estin-zione del processo con decreto cui si applicala disposizione di cui all’art. 308 del codice diprocedura civile.

195. 1. Ai membri del comitato sono cor-risposti gettoni di presenza per ogni giornatadi adunanza ai sensi delle disposizioni in vi-gore.

TITOLO VIII

Disposizioni generali transitorie e finali

196. 1. E considerato come luogo di primapubblicazione, il luogo dove sono esercitati perla prima volta i diritti di utilizzazione previstinegli artt. 12 e seguenti di questa legge.

2. Nei riguardi delle opere dell’arte figura-tiva, del cinema, del disco fonografico o di altroapparecchio analogo riproduttore di suoni o divoci, della fotografia o di ogni altra opera iden-tificata dalla sua forma materiale, si consideracome equivalente al luogo della prima pubbli-cazione il luogo della fabbricazione.

197. 1. I contratti di edizione, di rappresen-tazione e di esecuzione sono sottoposti alla tas-sa graduale di registro dello 0,50 per cento.

198. 1. Nel bilancio di previsione del mini-stero del tesoro e stanziata, in apposito capito-lo della parte ordinaria, a cominciare dall’eser-cizio in cui questa legge andra in vigore, unasomma di lire centosessanta milioni [euro82.633,10], sui proventi del diritto previsto da-gli artt. 175 e 176, da erogarsi, con le modalitastabilite dal regolamento, in favore delle cassedi assistenza e di previdenza degli autori e scrit-tori e dei musicisti.

199. 1. La presente legge si applica anchealle opere comunque pubblicate prima e dopol’entrata in vigore della legge medesima.

2. Rimangono pienamente salvi e impregiu-dicati gli effetti legali degli atti e contratti fatti ostipulati prima di detta entrata in vigore in con-formita delle disposizioni vigenti.

199-bis. 1. Le disposizioni della presentelegge si applicano anche ai programmi creatiprima della sua entrata in vigore, fatti salvi glieventuali atti conclusi e i diritti acquisiti ante-riormente a tale data.

200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (omissis).201. 1. Riguardo alle opere pubblicate ed ai

216 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 52: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

prodotti gia fabbricati prima della entrata invigore di questa legge che vengono sottopostiper la prima volta all’obbligo del deposito o dialtre formalita, detto deposito e dette formalitadevono essere adempiute nei termini e secon-do le norme stabilite dal regolamento.

202. 1. Agli effetti dell’art. 147 non sonopresi in considerazione i prezzi conseguiti nellevendite effettuate anteriormente alla entrata invigore di questa legge.

203. 1. Con decreto del Presidente della Re-pubblica potranno essere emanate norme par-ticolari per regolare il diritto esclusivo di tele-visione.

2. Finche non saranno emanate le disposi-zioni previste nel precedente comma, la televi-sione e regolata dai princıpi generali di questalegge in quanto applicabili.

204. 1. A decorrere dall’entrata in vigore diquesta legge, la societa italiana autori ed edi-tori assume la denominazione di «Societa ita-liana degli autori ed editori (SIAE)».

205. 1. Sono abrogate la l. 18 marzo 1926, n.256, di conversione in legge del r.d.l. 7 novem-bre 1925, n. 1950, contenente disposizioni suldiritto di autore e le successive leggi di modifi-cazione della suddetta legge.

2. Sono altresı abrogate la l. 17 giugno1937, n. 1251, di conversione in legge delr.d.l. 18 febbraio 1937, contenente norme re-lative alla protezione dei prodotti dell’indu-stria fonografica e la l. 2 giugno 1939, n.739, di conversione del r.d.l. 5 dicembre1938, n. 2115, contenente provvedimenti perla radiodiffusione differita di esecuzioni arti-stiche, nonche ogni altra legge o disposizionedi legge contraria ed incompatibile con le di-sposizioni di questa legge.

206. 1. Il regolamento per la esecuzione del-la presente legge determina le sanzioni per laviolazione delle norme del regolamento stesso.

2. Dette sanzioni potranno comportarel’ammenda non superiore alle lire 40.000 [euro20].

3. La presente legge entra in vigore contem-poraneamente al regolamento, il quale dovraessere emanato entro sei mesi dalla pubblica-zione di essa.

4. Entro lo stesso termine sara altresı ema-nato un nuovo statuto della Societa italianadegli autori ed editori (SIAE).

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n.30. — Codice della proprieta industriale, anorma dell’art. 15 della l. 12 dicembre 2002,n. 273.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDA-

MENTALI

1. Diritti di proprieta industriale. — 1. Ai finidei presente codice, l’espressione proprieta in-dustriale comprende marchi ed altri segni di-stintivi, indicazioni geografiche, denominazio-ni di origine, disegni e modelli, invenzioni, mo-delli di utilita, topografie dei prodotti a semi-conduttori, informazioni aziendali riservate enuove varieta vegetali.

2. Costituzione ed acquisto dei diritti. — 1. Idiritti di proprieta industriale si acquistano me-diante brevettazione, mediante registrazione onegli altri modi previsti dal presente codice. Labrevettazione e la registrazione danno luogo aititoli di proprieta industriale.

2. Sono oggetto di brevettazione le inven-zioni, i modelli di utilita, le nuove varieta vege-tali.

3. Sono oggetto di registrazione i marchi, idisegni e modelli, le topografie dei prodotti aseminconduttori.

4. Sono protetti, ricorrendone i presuppostidi legge, i segni distintivi diversi dal marchioregistrato, le informazioni aziendali riservate,le indicazioni geografiche e le denominazionidi origine.

5. L’attivita amministrativa di brevettazionee di registrazione ha natura di accertamentocostitutivo e da luogo a titoli soggetti ad unregime speciale di nullita e decadenza sulla ba-se delle norme contenute nel presente codice.

3. Trattamento dello straniero. — 1. Ai citta-dini di ciascuno Stato facente parte della Con-venzione di Parigi per la protezione della pro-prieta industriale, testo di Stoccolma del 14luglio 1967, ratificato con l. 28 aprile 1976, n.424, ovvero della Organizzazione mondiale delcommercio ed ai cittadini di Stati non facentiparte delle suddette Convenzioni, ma che sianodomiciliati o abbiano uno stabilimento indu-striale o commerciale effettivo sul territoriodi uno Stato facente parte della Convenzionedi Unione di Parigi per la protezione della pro-prieta industriale, e accordato, per le materiedi cui al presente codice, lo stesso trattamentoaccordato ai cittadini italiani. In materia dinuove varieta vegetali, il trattamento accordatoai cittadini italiani e accordato ai cittadini diuno Stato facente parte della Convenzione in-ternazionale per la protezione delle novita ve-getali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo1991, ratificato con l. 23 marzo 1998, n. 110.In materia di topografie dei prodotti a semin-conduttori, il trattamento accordato ai cittadini

L. 22.4.1941, n. 633 (Protezione diritto d’autore) 217

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 53: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

italiani e accordato ai cittadini di un altro Statosolo se la protezione accordata da quello Statoai cittadini italiani e analoga a quella previstadal presente codice.

2. Ai cittadini di Stati non facenti parte nedella Convenzione di Unione di Parigi per laprotezione della proprieta industriale, ne dellaOrganizzazione mondiale del commercio, ne,per quanto attiene alle nuove varieta vegetali,della Convenzione internazionale per la prote-zione delle novita vegetali, e accordato, per lematerie di cui al presente codice, il trattamentoaccordato ai cittadini italiani, se lo Stato al qua-le il cittadino appartiene accorda ai cittadiniitaliani reciprocita di trattamento.

3. Tutti i benefici che le convenzioni inter-nazionali sottoscritte e ratificate dall’Italia ri-conoscono allo straniero nel territorio delloStato, per le materie di cui al presente codice,si intendono automaticamente estese ai citta-dini italiani.

4. Il diritto di ottenere ai sensi delle conven-zioni internazionali la registrazione in Italia diun marchio registrato precedentemente all’e-stero, al quale si fa riferimento nella domandadi registrazione, spetta al titolare del marchioall’estero, o al suo avente causa.

5. Ai cittadini sono equiparate le personegiuridiche di corrispondente nazionalita.

4. Priorita. — 1. Chiunque abbia regolar-mente depositato, in o per uno Stato facenteparte di una convenzione internazionale ratifi-cata dall’Italia che riconosce il diritto di prio-rita, una domanda diretta ad ottenere un titolodi proprieta industriale o il suo avente causa,fruisce di un diritto di priorita a decorrere dallaprima domanda per effettuare il deposito diuna domanda di brevetto d’invenzione, di mo-dello di utilita, di privativa di nuova varietavegetale, di registrazione di disegno o modelloe di registrazione di marchio, secondo le dispo-sizioni dell’art. 4 della Convenzione di Unionedi Parigi.

2. Il termine di priorita e di dodici mesi per ibrevetti d’invenzione ed i modelli di utilita e levarieta vegetali, di sei mesi per i disegni o mo-delli ed i marchi.

3. E riconosciuto come idoneo a far nascereil diritto di priorita qualsiasi deposito aventevalore di deposito nazionale regolare, cioe ido-neo a stabilire la data alla quale la prima do-manda e stata depositata, a norma della legi-slazione nazionale dello Stato nel quale e statoeffettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali,qualunque sia la sorte ulteriore di tale doman-da.

5. Esaurimento. — 1. Le facolta esclusiveattribuite dal presente codice al titolare di un

diritto di proprieta industriale si esaurisconouna volta che i prodotti protetti da un dirittodi proprieta industriale siano stati messi incommercio dal titolare o con il suo consensonel territorio dello Stato o nel territorio di unoStato membro della Comunita europea o delloSpazio economico europeo.

2. Questa limitazione dei poteri del titolaretuttavia non si applica, con riferimento al mar-chio, quando sussistano motivi legittimi percheil titolare stesso si opponga all’ulteriore com-mercializzazione dei prodotti, in particolarequando lo stato di questi e modificato o altera-to dopo la loro immissione in commercio.

3. Le facolta esclusive attribuite al costitu-tore di una varieta protetta e delle varieta es-senzialmente derivate dalla varieta protettaquando questa non sia, a sua volta, una varietaessenzialmente derivata, al costitutore delle va-rieta che non si distinguono nettamente dallavarieta protetta e al costitutore delle varieta lacui produzione necessita del ripetuto impiegodella varieta protetta, non si estendono:

a) al materiale di riproduzione o di molti-plicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;

b) al prodotto della raccolta, compresepiante intere e parti di esse;

c) a qualsiasi prodotto fabbricato diretta-mente a partire dal prodotto della raccolta e,

d) ad ogni altro materiale derivato daquelli indicati che siano stati venduti o com-mercializzati dallo stesso costitutore o con ilsuo consenso nel territorio dello Stato o diuno Stato membro della Comunita europea odello Spazio economico europeo, a meno che sitratti di atti che implicano una nuova riprodu-zione o moltiplicazione della varieta protettaoppure un’esportazione del materiale della va-rieta stessa che consenta di riprodurla in unoStato che non protegge la varieta del genere odella specie vegetale a cui appartiene, salvo cheil materiale esportato sia destinato al consumo.

6. Comunione. — 1. Se un diritto di proprie-ta industriale appartiene a piu soggetti, le fa-colta relative sono regolate, salvo convenzioniin contrario, dalle disposizioni del codice civilerelative alla comunione in quanto compatibili.

CAPO II

NORME RELATIVE ALL’ESISTENZA, ALL’AMBITO E

ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETA IN-

DUSTRIALE

Sezione I. — Marchi

7. Oggetto della registrazione. — 1. Possono

218 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 54: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

costituire oggetto di registrazione come mar-chio d’impresa tutti i segni suscettibili di essererappresentati graficamente, in particolare leparole, compresi i nomi di persone, i disegni,le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodottoo della confezione di esso, le combinazioni o letonalita cromatiche, purche siano atti a distin-guere i prodotti o i servizi di un’impresa daquelli di altre imprese.

8. Ritratti di persone, nomi e segni notori. —1. I ritratti di persone non possono essere regi-strati come marchi senza il consenso delle me-desime e, dopo la loro morte, senza il consensodel coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopola loro morte, dei genitori e degli altri ascen-denti, e, in mancanza o dopo la morte anche diquesti ultimi, dei parenti fino al quarto gradoincluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chichiede la registrazione possono essere registra-ti come marchi, purche il loro uso non sia taleda ledere la fama, il credito o il decoro di chi hadiritto di portare tali nomi. L’Ufficio italianobrevetti e marchi ha tuttavia la facolta di subor-dinare la registrazione al consenso stabilito alcomma 1. In ogni caso, la registrazione nonimpedira a chi abbia diritto al nome di farneuso nella ditta da lui prescelta.

3. Se notori, possono essere registrati comemarchio solo dall’avente diritto, o con il con-senso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1:i nomi di persona, i segni usati in campo arti-stico, letterario, scientifico, politico o sportivo,le denominazioni e sigle di manifestazioni equelli di enti ed associazioni non aventi finalitaeconomiche, nonche gli emblemi caratteristicidi questi.

9. Marchi di forma. — 1. Non possono co-stituire oggetto di registrazione come marchiod’impresa i segni costituiti esclusivamente dal-la forma imposta dalla natura stessa del pro-dotto, dalla forma del prodotto necessaria perottenere un risultato tecnico, o dalla forma cheda un valore sostanziale al prodotto.

10. Stemmi. — 1. Gli stemmi e gli altri segniconsiderati nelle convenzioni internazionali vi-genti in materia, nei casi e alle condizioni men-zionati nelle convenzioni stesse, nonche i segnicontenenti simboli, emblemi e stemmi che ri-vestano un interesse pubblico non possono co-stituire oggetto di registrazione come marchiod’impresa, a meno che l’autorita competentenon ne abbia autorizzato la registrazione.

2. Trattandosi di marchio contenente paro-le, figure o segni con significazione politica o dialto valore simbolico, o contenente elementiaraldici, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, pri-ma della registrazione, invia l’esemplare del

marchio e quantaltro possa occorrere alle am-ministrazioni pubbliche interessate, o compe-tenti, per sentirne l’avviso, in conformita aquanto e disposto nel comma 4.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha lafacolta di provvedere ai termini del comma 2 inogni caso in cui sussista dubbio che il marchiopossa essere contrario all’ordine pubblico o albuon costume.

4. Se l’amministrazione interessata, o com-petente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avvisocontrario alla registrazione del marchio, l’Uffi-cio italiano brevetti e marchi respinge la do-manda.

11. Marchio collettivo. — 1. I soggetti chesvolgono la funzione di garantire l’origine, lanatura o la qualita di determinati prodotti oservizi, possono ottenere la registrazione perappositi marchi come marchi collettivi ed han-no la facolta di concedere l’uso dei marchi stes-si a produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l’uso dei mar-chi collettivi, i controlli e le relative sanzionidevono essere allegati alla domanda di regi-strazione; le modificazioni regolamentari de-vono essere comunicate a cura dei titolari al-l’Ufficio italiano brevetti e marchi per essereincluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono ap-plicabili anche ai marchi collettivi stranieri re-gistrati nel Paese di origine.

4. In deroga all’art. 13, comma 1, un mar-chio collettivo puo consistere in segni o indica-zioni che nel commercio possono servire perdesignare la provenienza geografica dei pro-dotti o servizi. In tal caso, peraltro, l’Ufficioitaliano brevetti e marchi puo rifiutare, conprovvedimento motivato, la registrazionequando i marchi richiesti possano creare situa-zioni di ingiustificato privilegio o comunquerecare pregiudizio allo sviluppo di altre analo-ghe iniziative nella regione. L’Ufficio italianobrevetti e marchi ha facolta di chiedere al ri-guardo l’avviso delle amministrazioni pubbli-che, categorie e organi interessati o competen-ti. L’avvenuta registrazione del marchio collet-tivo costituito da nome geografico non auto-rizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel com-mercio del nome stesso, purche quest’uso siaconforme ai principi della correttezza profes-sionale e quindi limitato alla funzione di indi-cazione di provenienza.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte lealtre disposizioni del presente codice in quantonon contrastino con la natura di essi.

12. Novita. — 1. Non sono nuovi, ai sensidell’art. 7, i segni che alla data del depositodella domanda:

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 219

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 55: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

a) consistano esclusivamente in segni di-venuti di uso comune nel linguaggio corrente onegli usi costanti del commercio;

b) siano identici o simili ad un segno gianoto come marchio o segno distintivo di pro-dotti o servizi fabbricati, messi in commercio oprestati da altri per prodotti o servizi identici oaffini, se a causa dell’identita o somiglianza trai segni e dell’identita o affinita fra i prodotti o iservizi possa determinarsi un rischio di confu-sione per il pubblico, che puo consistere anchein un rischio di associazione fra i due segni. Siconsidera altresı noto il marchio che ai sensidell’art. 6-bis della Convenzione di Unione diParigi per la proprieta industriale, testo rivedu-to a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificato con l.28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente cono-sciuto presso il pubblico interessato, anche inforza della notorieta acquisita nello Stato attra-verso la promozione del marchio. L’uso prece-dente del segno, quando non importi notorietadi esso, o importi notorieta puramente locale,non toglie la novita, ma il terzo preutente hadiritto di continuare nell’uso del marchio, an-che ai fini della pubblicita, nei limiti della dif-fusione locale, nonostante la registrazione delmarchio stesso. L’uso precedente del segno daparte del richiedente o del suo dante causa none di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici o simili a un segno gianoto come ditta, denominazione o ragione so-ciale, insegna e nome a dominio aziendale,adottato da altri, se a causa della identita osomiglianza fra i segni e dell’identita o affinitafra l’attivita d’impresa da questi esercitata ed iprodotti o servizi per i quali il marchio e regi-strato possa determinarsi un rischio di confu-sione per il pubblico, che puo consistere anchein un rischio di associazione fra i due segni.L’uso precedente del segno, quando non im-porti notorieta di esso o importi notorieta pu-ramente locale, non toglie la novita. L’uso pre-cedente del segno da parte del richiedente odei suo dante causa non e di ostacolo alla regi-strazione;

d) siano identici ad un marchio gia da altriregistrato nello Stato o con efficacia nello Statoin seguito a domanda depositata in data ante-riore o avente effetto da data anteriore in forzadi un diritto di priorita o di una valida rivendi-cazione di preesistenza per prodotti o serviziidentici;

e) siano identici o simili ad un marchio giada altri registrato nello Stato o con efficacianello Stato, in seguito a domanda depositatain data anteriore o avente effetto da data ante-riore in forza di un diritto di priorita o di unavalida rivendicazione di preesistenza per pro-

dotti o servizi identici o affini, se a causa del-l’identita o somiglianza fra i segni o dell’iden-tita o affinita fra i prodotti o i servizi possadeterminarsi un rischio di confusione per ilpubblico, che puo consistere anche in un ri-schio di associazione fra i due segni;

f ) siano identici o simili ad un marchio giada altri registrato nello Stato o con efficacianello Stato, in seguito a domanda depositatain data anteriore o avente effetto da data ante-riore in forza di un diritto di priorita o di unavalida rivendicazione di preesistenza per pro-dotti o servizi anche non affini, quando il mar-chio anteriore goda nella Comunita, se comu-nitario, o nello Stato, di rinomanza e quandol’uso di quello successivo senza giusto motivotrarrebbe indebitamente vantaggio dal caratte-re distintivo o dalla rinomanza del segno ante-riore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

g) siano identici o simili ad un marchio gianotoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6-bisdella Convenzione di Unione di Parigi per laproprieta industriale, per prodotti o servizi an-che non affini, quando ricorrono le condizionidi cui alla lett. g);

h) nei casi di cui alle lett. d) ed e), nontoglie la novita il marchio anteriore che sia sca-duto da oltre due anni ovvero tre se si tratta diun marchio collettivo o possa considerarsi de-caduto per non uso ai sensi dell’art. 26 al mo-mento della proposizione della domanda o del-l’eccezione di nullita.

2. Ai fini previsti al comma 1, lett. d), e) e f ),le domande anteriori sono assimilate ai marchianteriori registrati, sotto riserva della conse-guente registrazione.

13. Capacita distintiva. — 1. Non possonocostituire oggetto di registrazione come mar-chio d’impresa i segni privi di carattere distin-tivo e in particolare quelli costituiti esclusiva-mente dalle denominazioni generiche di pro-dotti o servizi o da indicazioni descrittive chead essi si riferiscono, come i segni che in com-mercio possono servire a designare la specie, laqualita, la quantita, la destinazione, il valore, laprovenienza geografica ovvero l’epoca di fab-bricazione del prodotto o della prestazione delservizio o altre caratteristiche del prodotto oservizio.

2. In deroga al comma 1 e all’art. 12, comma1, lett. a), possono costituire oggetto di regi-strazione come marchio d’impresa i segni cheprima della domanda di registrazione, a segui-to dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acqui-stato carattere distintivo.

3. Il marchio non puo essere dichiarato oconsiderato nullo se prima della proposizionedella domanda o dell’eccezione di nullita, il

220 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 56: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

segno che ne forma oggetto, a seguito dell’usoche ne e stato fatto, ha acquistato caratteredistintivo.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell’at-tivita o dell’inattivita del suo titolare, sia dive-nuto nel commercio denominazione genericadel prodotto o comunque servizio o abbia per-duto la sua capacita distintiva.

14. Liceita. — 1. Non possono costituire og-getto di registrazione come marchio d’impresa:

a) i segni contrari alla legge, all’ordinepubblico o al buon costume;

b) i segni idonei ad ingannare il pubblico,in particolare sulla provenienza geografica,sulla natura o sulla qualita dei prodotti o servi-zi;

c) i segni il cui uso costituirebbe violazio-ne di un altrui diritto di autore, di proprietaindustriale o altro diritto esclusivo di terzi.

2. Il marchio d’impresa decade:a) se sia divenuto idoneo ad indurre in

inganno il pubblico, in particolare circa la na-tura, qualita o provenienza dei prodotti o ser-vizi, a causa di modo e del contesto in cui vieneutilizzato dal titolare o con il suo consenso, peri prodotti o servizi per i quali e registrato;

b) se sia divenuto contrario alla legge, al-l’ordine pubblico o al buon costume;

c) per omissione da parte del titolare deicontrolli previsti dalle disposizioni regolamen-tari sull’uso del marchio collettivo.

15. Effetti della registrazione. — 1. I dirittiesclusivi considerati da questo codice sonoconferiti con la registrazione.

2. Gli effetti della prima registrazione de-corrono dalla data di deposito della domanda.Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essadecorrono dalla data di scadenza della registra-zione precedente.

3. Salvo il disposto dell’art. 20, comma 1,lett. c), la registrazione esplica effetto limitata-mente ai prodotti o servizi indicati nella regi-strazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.

4. La registrazione dura dieci anni a partiredalla data di deposito della domanda, salvo ilcaso di rinuncia del titolare.

5. La rinuncia diviene efficace con la suaannotazione nel registro dei marchi di impresae di essa deve essere data notizia nel Bollettinoufficiale.

16. Rinnovazione. — 1. La registrazionepuo essere rinnovata per lo stesso marchio pre-cedente, con riguardo allo stesso genere di pro-dotti o di servizi secondo la classificazione in-ternazionale dei prodotti e dei servizi risultantedall’Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13maggio 1977, ratificato con l. 27 aprile 1982, n.243.

2. La rinnovazione si effettua per periodi didieci anni.

3. La rinnovazione della registrazione di unmarchio che e stato oggetto di trasferimentoper una parte dei prodotti o servizi e effettuataseparatamente dai rispettivi titolari.

4. Restano immutate la decorrenza e la du-rata degli effetti della registrazione per i mar-chi registrati presso l’Organizzazione mondialedella proprieta intellettuale di Ginevra.

17. Registrazione internazionale. — 1. Ri-mangono ferme, per la registrazione dei mar-chi presso l’Organizzazione mondiale dellaproprieta intellettuale di Ginevra (OMPI), ledisposizioni vigenti ai sensi delle convenzioniinternazionali.

2. I marchi internazionali registrati pressol’Organizzazione mondiale della proprieta in-tellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all’Ac-cordo di Madrid, concernente la registrazioneinternazionale dei marchi, testo di Stoccolmadel 14 luglio 1967, ratificato con l. 28 aprile1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottatoa Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con l. 12marzo 1996, n. 169, recanti la designazione del-l’Italia quale Paese in cui si chiede la protezio-ne, devono rispondere ai requisiti previsti per imarchi nazionali dal presente codice.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effet-tua l’esame dei marchi internazionali desi-gnanti l’Italia conformemente alle disposizioniapplicabili alle domande di marchi nazionali.

18. Protezione temporanea. — 1. Entro i li-miti ed alle condizioni indicate nel comma 2,puo essere accordata, mediante decreto delMinistro delle attivita produttive, una prote-zione temporanea ai nuovi marchi apposti suiprodotti o sui materiali inerenti alla prestazio-ne dei servizi che figurano in esposizioni nazio-nali o internazionali, ufficiali od ufficialmentericonosciute, tenute nel territorio dello Stato oin uno Stato estero che accordi reciprocita ditrattamento.

2. La protezione temporanea fa risalire lapriorita della registrazione, a favore del titolareo del suo avente causa, al giorno della consegnadel prodotto o del materiale inerente alla pre-stazione del servizio per l’esposizione, ed haeffetto sempre che la domanda di registrazionesia depositata entro sei mesi dalla data dellaconsegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesidalla data di apertura dell’esposizione.

3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Sta-to estero, se ivi e stabilito un termine piu breve,la domanda di registrazione deve essere depo-sitata entro questo termine.

4. Tra piu marchi identici o simili per pro-dotti o servizi identici o affini presentati per

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 221

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 57: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

l’esposizione nello stesso giorno, la prioritaspetta al marchio per il quale e stata depositataprima la domanda di registrazione.

5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devonoessere indicate dall’interessato e menzionatenell’attestato di registrazione, previa la loro ve-rifica da parte dell’Ufficio italiano brevetti emarchi.

19. Diritto alla registrazione. — 1. Puo otte-nere una registrazione per marchio d’impresachi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nellafabbricazione o commercio di prodotti o nellaprestazione di servizi della propria impresa o diimprese di cui abbia il controllo o che ne fac-ciano uso con il suo consenso.

2. Non puo ottenere una registrazione permarchio di impresa chi abbia fatto la domandain mala fede.

3. Anche le amministrazioni dello Stato,delle regioni, delle province e dei comuni pos-sono ottenere registrazioni di marchio.

20. Diritti conferiti dalla registrazione. — 1. Idiritti del titolare del marchio d’impresa regi-strato consistono nella facolta di fare uso esclu-sivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vie-tare ai terzi, salvo proprio consenso, di usarenell’attivita economica:

a) un segno identico al marchio per pro-dotti o servizi identici a quelli per cui esso estato registrato;

b) un segno identico o simile al marchioregistrato, per prodotti o servizi identici o affi-ni, se a causa dell’identita o somiglianza fra isegni e dell’identita o affinita fra i prodotti oservizi, possa determinarsi un rischio di confu-sione per il pubblico, che puo consistere anchein un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchioregistrato per prodotti o servizi anche non af-fini, se il marchio registrato goda nello stato dirinomanza e se l’uso del segno senza giustomotivo consente di trarre indebitamente van-taggio dal carattere distintivo o dalla rinoman-za del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolaredel marchio puo in particolare vietare ai terzi diapporre il segno sui prodotti o sulle loro confe-zioni; di offrire i prodotti, di immetterli in com-mercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrireo fornire i servizi contraddistinti dal segno; diimportare o esportare prodotti contraddistintidal segno stesso; di utilizzare il segno nella cor-rispondenza commerciale e nella pubblicita.

3. Il commerciante puo apporre il propriomarchio alle merci che mette in vendita, manon puo sopprimere il marchio del produttoreo del commerciante da cui abbia ricevuto i pro-dotti o le merci.

21. Limitazioni del diritto di marchio. — 1. Idiritti di marchio d’impresa registrato non per-mettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nel-l’attivita economica:

a) del loro nome e indirizzo;b) di indicazioni relative alla specie, alla

qualita, alla quantita, alla destinazione, al va-lore, alla provenienza geografica, all’epoca difabbricazione del prodotto o di prestazione delservizio o ad altre caratteristiche del prodotto odel servizio;

c) del marchio d’impresa se esso e neces-sario per indicare la destinazione di un prodot-to o servizio, in particolare come accessori opezzi di ricambio, purche l’uso sia conformeai principi della correttezza professionale.

2. Non e consentito usare il marchio in mo-do contrario alla legge, ne, in specie, in mododa ingenerare un rischio di confusione sul mer-cato con altri segni conosciuti come distintivi diimprese, prodotti o servizi altrui, o da indurrecomunque in inganno il pubblico, in particola-re circa la natura, qualita o provenienza deiprodotti o servizi, a causa del modo e del con-testo in cui viene utilizzato, o da ledere un al-trui diritto di autore, di proprieta industriale, oaltro diritto esclusivo di terzi.

3. E vietato a chiunque di fare uso di unmarchio registrato dopo che la relativa regi-strazione e stata dichiarata nulla, quando lacausa di nullita comporta la illiceita dell’usodel marchio.

22. Unitarieta dei segni distintivi. — 1. E vie-tato adottare come ditta, denominazione o ra-gione sociale, insegna e nome a dominio azien-dale un segno uguale o simile all’altrui marchiose, a causa dell’identita o dell’affinita tra l’atti-vita di impresa dei titolari di quei segni ed iprodotti o servizi per i quali il marchio e adot-tato, possa determinarsi un rischio di confusio-ne per il pubblico che puo consistere anche inun rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estendeall’adozione come ditta, denominazione o ra-gione sociale, insegna e nome a dominio azien-dale di un segno uguale o simile ad un marchioregistrato per prodotti o servizi anche non af-fini, che goda nello Stato di rinomanza se l’usodel segno senza giusto motivo consente di trar-re indebitamente vantaggio dal carattere di-stintivo o dalla rinomanza del marchio o recapregiudizio agli stessi.

23. Trasferimento del marchio. — 1. Il mar-chio puo essere trasferito per la totalita o peruna parte dei prodotti o servizi per i quali estato registrato.

2. Il marchio puo essere oggetto di licenzaanche non esclusiva per la totalita o per parte

222 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 58: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

dei prodotti o dei servizi per i quali e statoregistrato e per la totalita o per parte del terri-torio dello Stato, a condizione che, in caso dilicenza non esclusiva, il licenziatario si obblighiespressamente ad usare il marchio per con-traddistinguere prodotti o servizi eguali a quel-li corrispondenti messi in commercio o prestatinel territorio dello Stato con lo stesso marchiodal titolare o da altri licenziatari.

3. Il titolare del marchio d’impresa puo farvalere il diritto all’uso esclusivo del marchiostesso contro il licenziatario che violi le dispo-sizioni del contratto di licenza relativamentealla durata; al modo di utilizzazione del mar-chio, alla natura dei prodotti o servizi per iquali la licenza e concessa, al territorio in cuiil marchio puo essere usato o alla qualita deiprodotti fabbricati e dei servizi prestati dal li-cenziatario.

4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla li-cenza del marchio non deve derivare ingannoin quei caratteri dei prodotti o servizi che sonoessenziali nell’apprezzamento del pubblico.

24. Uso del marchio. — 1. A pena di deca-denza il marchio deve formare oggetto di usoeffettivo da parte del titolare o con il suo con-senso, per i prodotti o servizi per i quali e statoregistrato, entro cinque anni dalla registrazio-ne, e tale uso non deve essere sospeso per unperiodo ininterrotto di cinque anni, salvo che ilmancato uso non sia giustificato da un motivolegittimo.

2. Ai fini di cui al presente articolo sonoequiparati all’uso del marchio l’uso dello stessoin forma modificata che non ne alteri il carat-tere distintivo, nonche l’apposizione nello Sta-to del marchio sui prodotti o sulle loro confe-zioni ai fini dell’esportazione di essi.

3. Salvo il caso di diritti acquistati sul mar-chio da terzi con il deposito o con l’uso, la de-cadenza non puo essere fatta valere qualora frala scadenza del quinquennio di non uso e laproposizione della domanda o dell’eccezionedi decadenza sia iniziato o ripreso l’uso effetti-vo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua ipreparativi per l’inizio o per la ripresa dell’usodel marchio solo dopo aver saputo che sta peressere proposta la domanda o eccezione di de-cadenza, tale inizio o ripresa non vengono presiin considerazione se non effettuati almeno tremesi prima della proposizione della domandao eccezione di decadenza; tale periodo assumeperaltro rilievo solo se decorso successivamen-te alla scadenza del quinquennio di mancatouso.

4. Inoltre, neppure avra luogo la decadenzaper non uso se il titolare del marchio non uti-lizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri

marchi simili tuttora in vigore di almeno unodei quali faccia effettiva utilizzazione per con-traddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

25. Nullita. — 1. Il marchio e nullo:a) se manca di uno dei requisiti previsti

nell’art. 7 o se sussista uno degli impedimentiprevisti dall’art. 12;

b) se e in contrasto con il disposto degliartt. 9, 10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;

c) se e in contrasto con il disposto dell’art.8;

d) nel caso dell’art. 118, comma 3, lett. b).26. Decadenza. — 1. Il marchio decade:

a) per volgarizzazione ai sensi dell’art. 13,comma 4;

b) per illiceita sopravvenuta ai sensi del-l’art. 14, comma 2;

c) per non uso ai sensi dell’art. 24.27. Decadenza e nullita parziale. — 1. Se i

motivi di decadenza o di nullita di un marchiod’impresa sussistono soltanto per una parte deiprodotti o servizi per i quali il marchio e regi-strato, la decadenza o nullita riguardano soloquesta parte dei prodotti o servizi.

28. Convalidazione. — 1. Il titolare di unmarchio d’impresa anteriore ai sensi dell’art.12 e il titolare di un diritto di preuso che im-porti notorieta non puramente locale, i qualiabbiano, durante cinque anni consecutivi, tol-lerato, essendone a conoscenza, l’uso di unmarchio posteriore registrato uguale o simile,non possono domandare la dichiarazione dinullita del marchio posteriore ne opporsi all’u-so dello stesso per i prodotti o servizi in rela-zione ai quali il detto marchio e stato usatosulla base del proprio marchio anteriore o delproprio preuso, salvo il caso in cui il marchioposteriore sia stato domandato in mala fede. Iltitolare del marchio posteriore non puo oppor-si all’uso di quello anteriore o alla continuazio-ne del preuso.

2. La disciplina del comma 1 si applica an-che al caso di marchio registrato in violazionedegli artt. 8 e 14, comma 1, lett. c).

Sezione II. — Indicazioni geografiche

29. Oggetto della tutela. — 1. Sono protettele indicazioni geografiche e le denominazionidi origine che identificano un paese, una regio-ne o una localita, quando siano adottate perdesignare un prodotto che ne e originario e lecui qualita, reputazione o caratteristiche sonodovute esclusivamente o essenzialmente al-l’ambiente geografico d’origine, comprensivodei fattori naturali, umani e di tradizione.

30. Tutela. — 1. Salva la disciplina della con-

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 223

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 59: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

correnza sleale, salve le convenzioni interna-zionali in materia e salvi i diritti di marchioanteriormente acquisiti in buona fede, e vieta-to, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico,l’uso di indicazioni geografiche e di denomina-zioni di origine, nonche l’uso di qualsiasi mezzonella designazione o presentazione di un pro-dotto che indichino o suggeriscano che il pro-dotto stesso proviene da una localita diversadal vero luogo di origine, oppure che il prodot-to presenta le qualita che sono proprie dei pro-dotti che provengono da una localita designatada un indicazione geografica.

2. La tutela di cui al comma 1 non permettedi vietare ai terzi l’uso nell’attivita economicadel proprio nome o del nome del proprio dantecausa nell’attivita medesima, salvo che tale no-me sia usato in modo da ingannare il pubblico.

Sezione III. — Disegni e modelli

31. Oggetto della registrazione. — 1. Possonocostituire oggetto di registrazione come disegnie modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di unasua parte quale risulta, in particolare, dalle ca-ratteristiche delle linee, dei contorni, dei colo-ri, della forma, della struttura superficiale ov-vero dei materiali del prodotto stesso ovverodel suo ornamento, a condizione che sianonuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggettoindustriale o artigianale, compresi tra l’altro icomponenti che devono essere assemblati performare un prodotto complesso, gli imballag-gi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteritipografici, esclusi i programmi per elaborato-re.

3. Per prodotto complesso si intende unprodotto formato da piu componenti che pos-sono essere sostituiti, consentendo lo smontag-gio e un nuovo montaggio del prodotto.

32. La novita. — 1. Un disegno o modello enuovo se nessun disegno o modello identico estato divulgato anteriormente alla data di pre-sentazione della domanda di registrazione, ov-vero, qualora si rivendichi la priorita, anterior-mente alla data di quest’ultima. I disegni o mo-delli si reputano identici quando le loro carat-teristiche differiscono soltanto per dettagli ir-rilevanti.

33. Carattere individuale. — 1. Un disegno omodello ha carattere individuale se l’impres-sione generale che suscita nell’utilizzatore in-formato differisce dall’impressione generalesuscitata in tale utilizzatore da qualsiasi dise-gno o modello che sia stato divulgato primadella data di presentazione della domanda di

registrazione o, qualora si rivendichi la priori-ta, prima della data di quest’ultima.

2. Nell’accertare il carattere individuale dicui al comma 1, si prende in considerazione ilmargine di liberta di cui l’autore ha beneficiatonel realizzare il disegno o modello.

34. Divulgazione. — 1. Ai fini dell’applica-zione degli artt. 32 e 33, il disegno o modello siconsidera divulgato se e stato reso accessibileal pubblico per effetto di registrazione o in al-tro modo, ovvero se e stato esposto, messo incommercio o altrimenti reso pubblico, a menoche tali eventi non potessero ragionevolmenteessere conosciuti dagli ambienti specializzatidel settore interessato, operanti nella Comuni-ta, nel corso della normale attivita commercia-le, prima della data di presentazione della do-manda di registrazione o, qualora si rivendichila priorita, prima della data di quest’ultima.

2. Il disegno o modello non si considera re-so accessibile al pubblico per il solo fatto diessere stato rivelato ad un terzo sotto vincoloesplicito o implicito di riservatezza.

3. Ai fini dell’applicazione degli artt. 32 e33, non si considera reso accessibile al pubblicoil disegno o modello divulgato dall’autore o dalsuo avente causa oppure da un qualsiasi terzoin virtu di informazioni o di atti compiuti dal-l’autore o dal suo avente causa nei dodici mesiprecedenti la data di presentazione della do-manda di registrazione ovvero, quando si ri-vendichi la priorita, nei dodici mesi precedentila data di quest’ultima.

4. Non costituisce altresı divulgazione, ai fi-ni dell’applicazione degli artt. 32 e 33, il fattoche il disegno o modello sia stato reso accessi-bile al pubblico nei dodici mesi precedenti ladata di presentazione della domanda o la datadi priorita, se cio risulti, direttamente o indiret-tamente, da un abuso commesso nei confrontidell’autore o del suo avente causa.

5. Non e presa altresı in considerazione ladivulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali oufficialmente riconosciute ai sensi della Con-venzione concernente le esposizioni interna-zionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928,e successive modificazioni.

35. Prodotto complesso. — 1. Il disegno omodello applicato od incorporato nel compo-nente di un prodotto complesso possiede i re-quisiti della novita e del carattere individualesoltanto:

a) se il componente, una volta incorpora-to nel prodotto complesso, rimane visibile du-rante la normale utilizzazione e cioe durantel’utilizzazione da parte del consumatore finale,esclusi gli interventi di manutenzione, assisten-za e riparazione;

224 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 60: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

b) se le caratteristiche visibili del compo-nente possiedono di per se i requisiti di novita edi individualita.

36. Funzione tecnica. — 1. Non possono co-stituire oggetto di registrazione come disegni omodelli quelle caratteristiche dell’aspetto delprodotto che sono determinate unicamentedalla funzione tecnica del prodotto stesso.

2. Non possono formare oggetto di registra-zione per disegno o modello le caratteristichedell’aspetto del prodotto che devono essere ne-cessariamente riprodotte nelle loro esatte for-me e dimensioni per potere consentire al pro-dotto in cui il disegno o modello e incorporatoo al quale e applicato di essere unito o connes-so meccanicamente con altro prodotto, ovverodi essere incorporato in esso oppure intorno oa contatto con esso, in modo che ciascun pro-dotto possa svolgere la propria funzione. Tut-tavia possono costituire oggetto di registrazio-ne i disegni o modelli che possiedono i requisitidella novita e del carattere individuale quandohanno lo scopo di consentire l’unione o la con-nessione multipla di prodotti intercambiabili inun sistema modulare.

37. Durata della protezione. — 1. La registra-zione del disegno o modello dura cinque anni adecorrere dalla data di presentazione della do-manda. Il titolare puo ottenere la proroga delladurata per uno o piu periodi di cinque anni finoad un massimo di venticinque anni dalla data dipresentazione della domanda di registrazione.

38. Diritto alla registrazione ed effetti. — 1. Idiritti esclusivi sui disegni e modelli sono attri-buiti con la registrazione.

2. Il diritto alla registrazione spetta all’au-tore del disegno o modello ed ai suoi aventicausa.

3. Salvo patto contrario, la registrazione perdisegni e modelli, che siano opera di dipenden-ti, in quanto tale opera rientri tra le loro man-sioni, spetta al datore di lavoro, fermo restandoil diritto del dipendente di essere riconosciutocome autore del disegno o modello e di fareinserire il suo nome nell’attestato di registra-zione.

4. Gli effetti della registrazione decorronodalla data in cui la domanda con la relativadocumentazione e resa accessibile al pubblico.

5. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ponea disposizione del pubblico la domanda di re-gistrazione con le riproduzioni grafiche o icampioni e le eventuali descrizioni dopo il de-posito, purche il richiedente non abbia esclusonella domanda l’accessibilita per un periodoche non puo essere superiore a trenta mesi dal-la data di deposito o da quella di priorita.

6. Nei confronti delle persone alle quali la

domanda con la riproduzione del disegno omodello e l’eventuale descrizione e stata noti-ficata a cura del richiedente, gli effetti dellaregistrazione decorrono dalla data di tale noti-fica.

39. Registrazione multipla. — 1. Con una so-la domanda puo essere chiesta la registrazioneper piu disegni e modelli, purche destinati adessere attuati o incorporati in oggetti inseritinella medesima classe della classificazione in-ternazionale dei disegni e modelli, formata aisensi delle disposizioni di cui all’Accordo diLocarno dell’8 ottobre 1968, e successive mo-dificazioni, ratificato con l. 22 maggio 1974, n.348.

2. Salvo il disposto del comma 1 e dell’art.40, non e ammessa la domanda concernentepiu registrazioni ovvero una sola registrazioneper piu disegni e modelli. Se la domanda non eammissibile l’Ufficio italiano brevetti e marchiinvita l’interessato, assegnandogli un termine,a limitare la domanda alla parte ammissibile,con facolta di presentare, per i rimanenti dise-gni e modelli, altrettante domande che avran-no effetto dalla data della prima domanda.

3. La registrazione concernente piu modellio disegni puo essere limitata su istanza del ti-tolare ad uno o piu di essi.

4. La domanda o la registrazione concer-nente un disegno o modello che non presentai requisiti di validita, su istanza del titolare, puoessere mantenuta in forma modificata, se l’Uf-ficio italiano brevetti e marchi verifica che intale forma il disegno o modello conserva la suaidentita. La modificazione puo risultare altresıda parziale rinuncia da parte del titolare o dallaannotazione sull’attestato di registrazione diuna sentenza che dichiari la parziale nullitadella registrazione stessa.

40. Registrazione contemporanea. — 1. Se undisegno o modello possiede i requisiti di regi-strabilita ed al tempo stesso accresce l’utilitadell’oggetto al quale si riferisce, possono esserechiesti contemporaneamente il brevetto permodello di utilita e la registrazione per disegnoo modello, ma l’una e l’altra protezione nonpossono venire cumulate in un solo titolo.

2. Se la domanda di registrazione compren-de un oggetto la cui forma o disegno gli confe-risca carattere nuovo e individuale e nello stes-so tempo ne accresca l’utilita, e applicabile laprocedura di limitazione di cui all’art. 39, com-ma 2, apportando le necessarie modifiche.

41. Diritti conferiti dal disegno o modello. —1. La registrazione di un disegno o modelloconferisce al titolare il diritto esclusivo di uti-lizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza ilsuo consenso.

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 225

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 61: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

2. Costituiscono in particolare atti di utiliz-zazione la fabbricazione, l’offerta, la commer-cializzazione, l’importazione, l’esportazione ol’impiego di un prodotto in cui il disegno omodello e incorporato o al quale e applicato,ovvero la detenzione di tale prodotto per talifini.

3. I diritti esclusivi conferiti dalla registra-zione di un disegno o modello si estendono aqualunque disegno o modello che non producanell’utilizzatore informato una impressione ge-nerale diversa.

4. Nel determinare l’estensione della prote-zione si tiene conto del margine di liberta del-l’autore nella realizzazione del disegno o mo-dello.

42. Le limitazioni del diritto su disegno o mo-dello. — 1. I diritti conferiti dalla registrazionedel disegno o modello non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito privato eper fini non commerciali;

b) agli atti compiuti a fini di sperimenta-zione;

c) agli atti di riproduzione necessari per lecitazioni o per fini didattici, purche siano com-patibili con i principi della correttezza profes-sionale, non pregiudichino indebitamente l’u-tilizzazione normale del disegno o modello esia indicata la fonte.

2. I diritti esclusivi conferiti dalla registra-zione del disegno o modello non sono eserci-tabili riguardo:

a) all’arredo e alle installazioni dei mezzidi locomozione navale e aerea immatricolati inaltri Paesi che entrano temporaneamente nelterritorio dello Stato;

b) all’importazione nello Stato di pezzi diricambio e accessori destinati alla riparazionedei mezzi di trasporto di cui alla lett. a);

c) all’esecuzione delle riparazioni suimezzi di trasporto predetti.

43. Nullita. — 1. La registrazione e nulla:a) se il disegno o modello non e registra-

bile ai sensi degli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36;b) se il disegno o modello e contrario al-

l’ordine pubblico o al buon costume; il disegnoo modello non puo essere considerato contra-rio all’ordine pubblico o al buon costume per ilsolo fatto di essere vietato da una disposizionedi legge o amministrativa;

c) se il titolare della registrazione nonaveva diritto di ottenerla e l’autore non si siaavvalso delle facolta accordategli dall’art. 118;

d) se il disegno o modello e in conflittocon un disegno o modello precedente che siastato reso noto dopo la data di presentazionedella domanda o, quando si rivendichi la prio-rita, dopo la data di quest’ultima, ma il cui di-

ritto esclusivo decorre da una data precedenteper effetto di registrazione comunitaria, nazio-nale o internazionale ovvero per effetto dellarelativa domanda;

e) se il disegno o modello e tale che il suouso costituirebbe violazione di un segno distin-tivo ovvero di un’opera dell’ingegno protettadal diritto d’autore;

f ) se il disegno o modello costituisce uti-lizzazione impropria di uno degli elementielencati nell’art. 6-ter della Convenzione diUnione di Parigi per la protezione della pro-prieta industriale testo di Stoccolma del 14 lu-glio 1967, ratificato con l. 28 aprile 1976, n. 424,ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi daquelli contemplati da detto articolo e che rive-stono un particolare interesse pubblico nelloStato.

2. La nullita della registrazione del disegnoo modello che forma oggetto di diritti anterioriai sensi del comma 1, lett. d) ed e), puo esserepromosa unicamente dal titolare di tali diritti odai suoi aventi causa.

3. La nullita della registrazione del disegnoo modello che costituisce utilizzazione impro-pria di uno degli elementi elencati nell’art. 6-terdella Convenzione di Unione di Parigi per laprotezione industriale ovvero di segni, emble-mi e stemmi che rivestono un particolare inte-resse pubblico nello Stato, puo essere fatta va-lere unicamente dall’interessato alla utilizza-zione.

44. Durata del diritto di utilizzazione econo-mica per diritto d’autore. — 1. I diritti di utiliz-zazione economica dei disegni e modelli indu-striali protetti ai sensi dell’art. 2, primo comma,n. 10, della l. 22 aprile 1941, n. 633, duranotutta la vita dell’autore e sino al termine delsettantesimo anno solare dopo la sua morte odopo la morte dell’ultimo dei coautori.

2. Il Ministero per i beni e le attivita cultu-rali comunica, con cadenza periodica, all’Uffi-cio italiano brevetti e marchi i dati relativi alleopere depositate ai sensi dell’art. 103 della l. 22aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo,aula descrizione dell’oggetto ed all’autore, alnome, al domicilio del titolare dei diritti, alladata della pubblicazione, nonche ad ogni altraannotazione o trascrizione.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi anno-ta i dati di cui al comma 2 nel Bollettino uffi-ciale, pubblicato ai sensi dell’art. 189 del pre-sente codice.

Sezione IV. — Invenzioni

45. Oggetto del brevetto. — 1. Possono costi-

226 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 62: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

tuire oggetto di brevetto per invenzione le in-venzioni nuove che implicano un’attivita inven-tiva e sono atte ad avere un’applicazione indu-striale.

2. Non sono considerate come invenzioni aisensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e imetodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attivitaintellettuali, per gioco o per attivita commer-ciale ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.3. Le disposizioni del comma 2 escludono la

brevettabilita di cio che in esse e nominato solonella misura in cui la domanda di brevetto o ilbrevetto concerna scoperte, teorie, piani, prin-cipi, metodi, programmi e presentazioni di in-formazioni considerati in quanto tali.

4. Non sono considerati come invenzioni aisensi del comma 1 i metodi per il trattamentochirurgico o terapeutico del corpo umano oanimale e i metodi di diagnosi applicati al cor-po umano o animale. Questa disposizione nonsi applica ai prodotti, in particolare alle sostan-ze o alle miscele di sostanze, per l’attuazione diuno dei metodi nominati.

5. Non possono costituire oggetto di brevet-to le razze animali ed i procedimenti essenzial-mente biologici per l’ottenimento delle stesse.Questa disposizione non si applica ai procedi-menti microbiologici ed ai prodotti ottenutimediante questi procedimenti.

46. La novita. — 1. Un’invenzione e consi-derata nuova se non e compresa nello statodella tecnica.

2. Lo stato della tecnica e costituito da tuttocio che e stato reso accessibile al pubblico nelterritorio dello Stato o all’estero prima delladata del deposito della domanda di brevetto,mediante una descrizione scritta od orale, unautilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

3. E pure considerato come compreso nellostato della tecnica il contenuto di domande dibrevetto nazionale o di domande di brevettoeuropeo o internazionali designanti e aventieffetto per l’Italia, cosı come sono state depo-sitate, che abbiano una data di deposito ante-riore a quella menzionata nel comma 2 e chesiano state pubblicate o rese accessibili al pub-blico anche in questa data o piu tardi.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 nonescludono la brevettabilita di una sostanza odi una composizione di sostanze gia compresanello stato della tecnica, purche in funzione diuna nuova utilizzazione.

47. Divulgazioni non opponibili. — 1. Perl’applicazione dell’art. 46, una divulgazionedell’invenzione non e presa in considerazione

se si e verificata nei sei mesi che precedono ladata di deposito della domanda di brevetto erisulta direttamente o indirettamente da unabuso evidente ai danni del richiedente o delsuo dante causa.

2. Non e presa altresı in considerazione ladivulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali oufficialmente riconosciute ai sensi della Con-venzione concernente le esposizioni interna-zionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928,e successive modificazioni.

3. Per le invenzioni per le quali si e rivendi-cata la priorita ai sensi delle convenzioni inter-nazionali, la sussistenza del requisito della no-vita deve valutarsi con riferimento alla data allaquale risale la priorita.

48. Attivita inventiva. — 1. Un’invenzione econsiderata come implicante un’attivita inven-tiva se, per una persona esperta del ramo, essanon risulta in modo evidente dallo stato dellatecnica. Se lo stato della tecnica comprendedocumenti di cui al comma 3, dell’art. 46, que-sti documenti non sono presi in considerazioneper l’apprezzamento dell’attivita inventiva.

49. Industrialita. — 1. Un’invenzione e con-siderata atta ad avere un’applicazione indu-striale se il suo oggetto puo essere fabbricatoo utilizzato in qualsiasi genere di industria,compresa quella agricola.

50. Liceita. — 1. Non possono costituire og-getto di brevetto le invenzioni la cui attuazionee contraria all’ordine pubblico o al buon costu-me.

2. L’attuazione di un’invenzione non puoessere considerata contraria all’ordine pubbli-co o al buon costume per il solo fatto di esserevietata da una disposizione di legge o ammini-strativa.

51. Sufficiente descrizione. — 1. Alla doman-da di concessione di brevetto per invenzioneindustriale debbono unirsi la descrizione e idisegni necessari alla sua intelligenza.

2. L’invenzione deve essere descritta in mo-do sufficientemente chiaro e completo percheogni persona esperta del ramo possa attuarla edeve essere contraddistinta da un titolo corri-spondente al suo oggetto.

3. Se un’invenzione riguarda un procedi-mento microbiologico o un prodotto ottenutomediante tale procedimento e implica l’utiliz-zazione di un microrganismo non accessibile alpubblico e che non puo essere descritto in mo-do tale da permettere ad ogni persona espertadel ramo di attuare l’invenzione, nella doman-da di brevetto si dovranno osservare, quantoalla descrizione, le norme previste nel regola-mento.

52. Rivendicazioni. — 1. La descrizione deve

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 227

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 63: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

iniziare con un riassunto che ha solo fini diinformazione tecnica e deve concludersi conuna o piu rivendicazioni in cui sia indicato, spe-cificamente, cio che si intende debba formareoggetto del brevetto.

2. I limiti della protezione sono determinatidal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la de-scrizione e i disegni servono ad interpretare lerivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2 deve essereintesa in modo da garantire nel contempo un’e-qua protezione al titolare ed una ragionevolesicurezza giuridica ai terzi.

53. Effetti della brevettazione. — 1. I dirittiesclusivi considerati da questo codice sonoconferiti con la concessione del brevetto.

2. Gli effetti del brevetto decorrono dalladata in cui la domanda con la descrizione egli eventuali disegni e resa accessibile al pub-blico.

3. Decorso il termine di diciotto mesi dalladata di deposito della domanda oppure dalladata di priorita, ovvero dopo novanta giornidalla data di deposito della domanda se il ri-chiedente ha dichiarato nella domanda stessadi volerla rendere immediatamente accessibileal pubblico, l’Ufficio italiano brevetti e marchipone a disposizione del pubblico la domandacon gli allegati.

4. Nei confronti delle persone alle quali ladomanda con la descrizione e gli eventuali di-segni e stata notificata a cura del richiedente,gli effetti del brevetto per invenzione industria-le decorrono dalla data di tale notifica.

54. Effetti della domanda di brevetto euro-peo. — 1. La protezione conferita dalla doman-da di brevetto europeo ai sensi dell’art. 67, par.1, della Convenzione sul brevetto europeo del5 ottobre 1973, ratificata con l. 26 maggio 1978,n. 260, decorre dalla data in cui il titolare me-desimo abbia resa accessibile al pubblico, tra-mite l’Ufficio italiano brevetti e marchi, unatraduzione in lingua italiana delle rivendicazio-ni ovvero l’abbia notificata direttamente al pre-sunto contraffattore. Gli effetti della domandadi brevetto europeo sono considerati nulli dal-l’origine quando la domanda stessa sia stataritirata o respinta ovvero quando la designazio-ne dell’Italia sia stata ritirata.

55. Effetti della designazione o dell’elezionedell’Italia. — 1. La domanda internazionale de-positata ai sensi del Trattato di cooperazione inmateria di brevetti, ratificato con l. 26 maggio1978, n. 260, e contenente la designazione ol’elezione dell’Italia, equivale ad una domandadi brevetto europeo nella quale sia stata desi-gnata l’Italia e ne produce gli effetti ai sensidella Convenzione sul brevetto europeo del 5

ottobre 1973, ratificata con l. 26 maggio 1978,n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso.

56. Diritti conferiti dal brevetto europeo. — 1.Il brevetto europeo rilasciato per l’Italia confe-risce gli stessi diritti ed e sottoposto allo stessoregime dei brevetti italiani a decorrere dalladata in cui e pubblicata nel Bollettino europeodei brevetti la menzione della concessione delbrevetto. Qualora a seguito della procedura diopposizione esso sia mantenuto in forma mo-dificata, i limiti della protezione stabiliti con laconcessione e mantenuti sono confermati a de-correre dalla data in cui e pubblicata la men-zione della decisione concernente l’opposizio-ne.

2. Le contraffazioni sono valutate in confor-mita alla legislazione italiana in materia.

3. Il titolare deve fornire all’Ufficio italianobrevetti e marchi una traduzione in lingua ita-liana del testo del brevetto concesso dall’Uffi-cio europeo nonche del testo del brevetto man-tenuto in forma modificata a seguito della pro-cedura di opposizione.

4. La traduzione, dichiarata perfettamenteconforme al testo originale dal titolare del bre-vetto ovvero dal suo mandatario, deve esseredepositata entro tre mesi dalla data di ciascunadelle pubblicazioni di cui al comma 1.

5. In caso di inosservanza alle disposizionidi cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo econsiderato, fin dall’origine, senza effetto inItalia.

57. Testo della domanda o del brevetto euro-peo che fa fede. — 1. Il testo della domanda dibrevetto europeo o del brevetto europeo, re-datto nella lingua di procedura davanti l’Uffi-cio europeo dei brevetti, fa fede per quantoconcerne l’estensione della protezione, salvoil disposto dell’art. 70, par. 2, della Convenzio-ne sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973,ratificata con l. 26 maggio 1978, n. 260.

2. Tuttavia la traduzione in lingua italianadegli atti relativi al deposito della domanda edalla concessione del brevetto europeo e consi-derata facente fede nel territorio dello Stato,qualora conferisca una protezione meno estesadi quella conferita dal testo redatto nella linguadi procedura dell’Ufficio europeo dei brevetti.

3. La disposizione di cui al comma 2 non siapplica nel caso di azione di nullita.

4. Una traduzione rettificata puo esserepresentata, in qualsiasi momento, dal titolaredella domanda o del brevetto; essa esplica isuoi effetti solo dopo che sia stata resa accessi-bile al pubblico presso l’Ufficio italiano brevet-ti e marchi ovvero notificata al presunto con-traffattore.

5. Chiunque, in buona fede, abbia comin-

228 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 64: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

ciato ad attuare in Italia un’invezione ovveroabbia fatto effettivi preparativi a questo scoposenza che detta attuazione costituisca contraf-fazione della domanda o del brevetto nel testodella traduzione inizialmente presentata, puoproseguire a titolo gratuito lo sfruttamento del-l’invenzione nella sua azienda o per i bisogni diessa anche dopo che la traduzione rettificata hapreso effetto.

58. Trasformazione della domanda di brevet-to europeo. — 1. La domanda di brevetto euro-peo, nella quale sia stata designata l’italia, puoessere trasformata in domanda di brevetto ita-liano per invenzione industriale:

a) nei casi previsti dall’art. 135, par. 1, lett.a), della Convenzione sul brevetto europeo del5 ottobre 1973, ratificata con l. 26 maggio 1978,n. 260;

b) in caso di inosservanza del termine dicui all’art. 14, par. 2, della Convenzione sulbrevetto europeo, quando la domanda siastata originariamente depositata in lingua ita-liana.

2. E consentita la trasformazione in doman-da nazionale per modello di utilita di una do-manda di brevetto europeo respinta, ritirata oconsiderata ritirata o del brevetto europeo re-vocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevet-tabilita, previsti dalla legislazione italiana per imodelli di utilita.

3. A coloro che richiedano la trasformazio-ne di cui al comma 1 e consentito chiederecontemporaneamente l’eventuale trasforma-zione in domanda di modello di utilita ai sensidell’art. 84.

4. Se una regolare richiesta di trasformazio-ne ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e stata trasmessaall’Ufficio italiano brevetti e marchi, la doman-da di brevetto e considerata come depositata inItalia alla stessa data di deposito della doman-da di brevetto europeo; gli atti annessi a dettadomanda che sono stati presentati all’Ufficioeuropeo dei brevetti sono considerati come de-positati in Italia alla stessa data.

59. Preminenza del brevetto europeo in casodi cumulo delle protezioni. — 1. Qualora, per lamedesima invenzione un brevetto italiano edun brevetto europeo valido in Italia siano staticoncessi allo stesso inventore o al suo aventecausa con la medesima data di deposito o dipriorita, il brevetto italiano, nella misura incui esso tutela la stessa invenzione del brevettoeuropeo, cessa di produrre i suoi effetti alladata in cui:

a) il termine per promuovere l’opposizio-ne al brevetto europeo e scaduto senza che siastata fatta opposizione;

b) la procedura di opposizione si e defini-

tivamente conclusa con il mantenimento in vi-gore del brevetto europeo;

c) il brevetto italiano e stato rilasciato, setale data e posteriore a quella di cui alle lett. a)o b).

2. Le disposizioni del comma 1 rimangonovalide anche se, successivamente, il brevettoeuropeo venga annullato o decada.

3. Alla scadenza dei termini di cui al comma1, colui che ha promosso un azione a tutela delbrevetto italiano puo chiederne la conversionenella corrispondente azione a tutela del brevet-to europeo, fatti salvi i diritti che scaturisconodal brevetto italiano per il periodo anteriore.

60. Durata. — 1. Il brevetto per invenzioneindustriale dura venti anni a decorrere dalladata di deposito della domanda e non puo es-sere rinnovato, ne puo esserne prorogata ladurata.

61. Certificato complementare. — 1. Ai cer-tificati complementari di protezione concessi aisensi della l. 19 ottobre 1991, n. 349, si applica ilregime giuridico, con gli stessi diritti esclusivied obblighi, del brevetto. Il certificato comple-mentare di protezione produce gli stessi effettidel brevetto al quale si riferisce limitatamentealla parte o alle parti di esso relative al medi-camento oggetto dell’autorizzazione all’immis-sione in commercio.

2. Gli effetti del certificato complementaredi protezione, decorrono dal momento in cui ilbrevetto perviene al termine della sua duratalegale e si estendono per una durata pari alperiodo intercorso tra la data del deposito del-la domanda di brevetto e la data del decretocon cui viene concessa la prima autorizzazioneall’immissione in commercio del medicamen-to.

3. La durata del certificato complementaredi protezione, non puo in ogni caso essere su-periore a diciotto anni a decorrere dalla data incui il brevetto perviene al termine della suadurata legale.

4. Al fine di adeguare progressivamente ladurata della copertura brevettuale comple-mentare a quella prevista dalla normativa co-munitaria, le disposizioni di cui alla l. 19 otto-bre 1991, n. 349, ed al regolamento CEE n.1768/1992 del Consiglio del 18 giugno 1992,trovano attuazione attraverso una riduzionedella protezione complementare pari a sei mesiper ogni anno solare, a decorrere dal 1o gen-naio 2004, fino al completo allineamento allanormativa europea.

5. Le aziende che intendono produrre spe-cialita farmaceutiche al di fuori della coperturabrevettuale possono avviare la procedura diregistrazione del prodotto contenente il princi-

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 229

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 65: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

pio attivo in anticipo di un anno rispetto allascadenza della copertura brevettuale comple-mentare del principio attivo.

62. Diritto morale. — 1. Il diritto di esserericonosciuto autore dell’invenzione puo esserefatto valere dall’inventore e, dopo la sua morte,dal coniuge e dai discendenti fino al secondogrado; in loro mancanza o dopo la loro morte,dai genitori e dagli altri ascendenti ed in man-canza, o dopo la morte anche di questi, daiparenti fino al quarto grado incluso.

63. Diritti patrimoniali. — 1. I diritti nascentidalle invenzioni industriali, tranne il diritto diessere riconosciuto autore, sono alienabili etrasmissibili.

2. Il diritto al brevetto per invenzione indu-striale spetta all’autore dell’invenzione e aisuoi aventi causa.

64. Invenzioni dei dipendenti. — 1. Quandol’invenzione industriale e fatta nell’esecuzioneo nell’adempimento di un contratto o di unrapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attivitainventiva e prevista come oggetto del contrattoo del rapporto e a tale scopo retribuita, i dirittiderivanti dall’invenzione stessa appartengonoal datore di lavoro, salvo il diritto spettanteall’inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non e prevista e stabilita una retribu-zione, in compenso dell’attivita inventiva, el’invenzione e fatta nell’esecuzione o nell’a-dempimento di un contratto o di un rapportodi lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall’in-venzione appartengono al datore di lavoro, maall’inventore, salvo sempre il diritto di esserericonosciuto autore, spetta, qualora il datore dilavoro ottenga il brevetto, un equo premio perla determinazione del quale si terra conto del-l’importanza della protezione conferita all’in-venzione dal brevetto, delle mansioni svolte edella retribuzione percepita dall’inventore,nonche del contributo che questi ha ricevutodall’organizzazione del datore di lavoro.

3. Qualora non ricorrano le condizioni pre-viste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzioneindustriale che rientri nel campo di attivita deldatore di lavoro, quest’ultimo ha il diritto diopzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo del-l’invenzione o per l’acquisto del brevetto, non-che per la facolta di chiedere od acquistare, perla medesima invenzione, brevetti all’estero ver-so corresponsione del canone del prezzo, dafissarsi con deduzione di una somma corri-spondente agli aiuti che l’inventore abbia co-munque ricevuti dal datore di lavoro per per-venire all’invenzione. Il datore di lavoro potraesercitare il diritto di opzione entro tre mesidalla data di ricevimento della comunicazionedell’avvenuto deposito della domanda di bre-

vetto. I rapporti costituiti con l’esercizio del-l’opzione si risolvono di diritto, ove non vengaintegralmente pagato alla scadenza il corri-spettivo dovuto.

4. Ferma la competenza del giudice ordina-rio relativa all’accertamento della sussistenzadel diritto all’equo premio, al canone o al prez-zo, se non si raggiunga l’accordo circa l’am-montare degli stessi, anche se l’inventore e undipendente di amministrazione statale, alla de-terminazione dell’ammontare provvede un col-legio di arbitratori, composto di tre membri,nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzonominato dai primi due, o, in caso di disaccor-do, dal Presidente della sezione specializzatadel Tribunale competente dove il prestatored’opera esercita abitualmente le sue mansioni.Si applicano in quanto compatibili le normedegli artt. 806, e seguenti, del codice di proce-dura civile.

5. Il collegio degli arbitratori puo essereadito anche in pendenza del giudizio di accer-tamento della sussistenza del diritto all’equopremio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso,l’esecutivita della sua decisione e subordinata aquella della sentenza sull’accertamento del di-ritto. Il collegio degli arbitratori deve procede-re con equo apprezzamento. Se la determina-zione e manifestamente iniqua od erronea ladeterminazione e fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considerafatta durante l’esecuzione del contratto o delrapporto di lavoro o d’impiego l’invenzione in-dustriale per la quale sia chiesto il brevetto en-tro un anno da quando l’inventore ha lasciatol’azienda privata o l’amministrazione pubblicanel cui campo di attivita l’invenzione rientra.

65. Invenzioni dei ricercatori delle universita edegli enti pubblici di ricerca. — 1. In derogaall’art. 64, quando il rapporto di lavoro inter-corre con un universita o con una pubblica am-ministrazione avente tra i suoi scopi istituzio-nali finalita di ricerca, il ricercatore e titolareesclusivo dei diritti derivanti dall’invenzionebrevettabile di cui e autore. In caso di piu auto-ri, dipendenti delle universita, delle pubblicheamministrazioni predette ovvero di altre pub-bliche amministrazioni, i diritti derivanti dal-l’invenzione appartengono a tutti in parti ugua-li, salvo diversa pattuizione. L’inventore pre-senta la domanda di brevetto e ne da comuni-cazione all’amministrazione.

2. Le Universita e le pubbliche amministra-zioni, nell’ambito della loro autonomia, stabili-scono l’importo massimo del canone, relativo alicenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spet-tante alla stessa universita o alla pubblica am-ministrazione ovvero a privati finanziatori del-

230 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 66: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

la ricerca, nonche ogni ulteriore aspetto deirapporti reciproci.

3. In ogni caso, l’inventore ha diritto a nonmeno del cinquanta per cento dei proventi odei canoni di sfruttamento dell’invenzione. Nelcaso in cui le universita o le amministrazionipubbliche non provvedano alle determinazionidi cui al comma 2, alle stesse compete il trentaper cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rila-scio del brevetto, qualora l’inventore o i suoiaventi causa non ne abbiano iniziato lo sfrutta-mento industriale, a meno che cio non derivi dacause indipendenti dalla loro volonta, la pub-blica amministrazione di cui l’inventore era di-pendente al momento dell’invenzione acquisi-sce automaticamente un diritto gratuito, nonesclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti pa-trimoniali ad essa connessi o di farli sfruttareda terzi, salvo il diritto spettante all’inventoredi esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo nonsi applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate,in tutto o in parte, da soggetti privati ovverorealizzate nell’ambito di specifici progetti diricerca finanziati da soggetti pubblici diversidall’universita, ente o amministrazione di ap-partenenza del ricercatore.

66. Diritto di brevetto. — 1. I diritti di brevet-to per invenzione industriale consistono nellafacolta esclusiva di attuare l’invenzione e ditrarne profitto nel territorio dello Stato, entroi limiti ed alle condizioni previste dal presentecodice.

2. In particolare, il brevetto conferisce al ti-tolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto e un prodotto, ildiritto di vietare ai terzi, salvo consenso deltitolare, di produrre, usare, mettere in com-mercio, vendere o importare a tali fini il pro-dotto in questione;

b) se oggetto del brevetto e un procedi-mento, il diritto di vietare ai terzi, salvo con-senso del titolare, di applicare il procedimento,nonche di usare, mettere in commercio, vende-re o importare a tali fini il prodotto direttamen-te ottenuto con il procedimento in questione.

67. Brevetto di procedimento. — 1. Nel casodi brevetto di procedimento, ogni prodottoidentico a quello ottenuto mediante il procedi-mento brevettato si presume ottenuto, salvoprova contraria, mediante tale procedimento,alternativamente:

a) se il prodotto ottenuto mediante il pro-cedimento e nuovo;

b) se risulta una sostanziale probabilitache il prodotto identico sia stato fabbricato me-diante il procedimento e se il titolare del bre-

vetto non e riuscito attraverso ragionevoli sfor-zi a determinare il procedimento effettivamen-te attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersiconto del legittimo interesse del convenuto incontraffazione alla protezione dei suoi segretidi fabbricazione e commerciali.

3. Quando il titolare di un brevetto concer-nente un nuovo metodo o processo industrialesomministra ad altri i mezzi univocamente de-stinati ad attuare l’oggetto del brevetto, si pre-sume che abbia anche dato licenza di fare usodi tale metodo o processo, purche non esistanopatti contrari.

68. Limitazioni del diritto di brevetto. — 1. Lafacolta esclusiva attribuita dal diritto di brevet-to non si estende, quale che sia l’oggetto del-l’invenzione:

a) agli atti compiuti in ambito privato ed afini non commerciali, ovvero in via sperimen-tale ancorche diretti all’ottenimento, anche inpaesi esteri, di un’autorizzazione all’immissio-ne in commercio di un farmaco ed ai conse-guenti adempimenti pratici ivi compresi la pre-parazione e l’utilizzazione delle materie primefarmacologicamente attive a cio strettamentenecessarie;

b) alla preparazione estemporanea, e perunita, di medicinali nelle farmacie su ricettamedica ed ai medicinali cosı preparati, purchenon si utilizzino principi attivi realizzati indu-strialmente.

2. Il brevetto per invenzione industriale, lacui attuazione implichi quella di invenzioniprotette da precedenti brevetti per invenzioniindustriali ancora in vigore, non puo essere at-tuato, ne utilizzato, senza il consenso dei tito-lari di questi ultimi.

3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi an-teriori alla data di deposito della domanda dibrevetto o alla data di priorita, abbia fatto usonella propria azienda dell’invenzione puo con-tinuare ad usarne nei limiti del preuso. Talefacolta e trasferibile soltanto insieme all’azien-da in cui l’invenzione viene utilizzata. La provadel preuso e della sua estensione e a carico delpreutente.

69. Onere di attuazione. — 1. L’invenzioneindustriale che costituisce oggetto di brevettodeve essere attuata nel territorio dello Stato inmisura tale da non risultare in grave spropor-zione con i bisogni del Paese.

2. Le invenzioni riguardanti oggetti che perla prima volta figurano in una esposizione uffi-ciale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nelterritorio dello Stato, si considerano attuateda quando gli oggetti vi sono introdotti fino allachiusura della medesima, purche siano stati

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 231

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 67: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

esposti almeno per dieci giorni o, in caso diesposizione di piu breve durata, per tutto ilperiodo di essa.

3. L’introduzione o la vendita nel territoriodello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi daquelli membri della Unione europea o delloSpazio economico europeo ovvero da quellimembri dell’Organizzazione mondiale delcommercio non costituisce attuazione dell’in-venzione.

70. Licenza obbligatoria per mancata attua-zione. — 1. Trascorsi tre anni dalla data di rila-scio del brevetto o quattro anni dalla data dideposito della domanda se questo termine sca-de successivamente al precedente, qualora iltitolare del brevetto o il suo avente causa, di-rettamente o a mezzo di uno o piu licenziatari,non abbia attuato l’invenzione brevettata, pro-ducendo nel territorio dello Stato o importan-do oggetti prodotti in uno Stato membro dellaUnione europea o dello Spazio economico eu-ropeo ovvero in uno Stato membro dell’Orga-nizzazione mondiale del commercio, ovverol’abbia attuata in misura tale da risultare ingrave sproporzione con i bisogni del Paese,puo essere concessa licenza obbligatoria perl’uso non esclusivo dell’invenzione medesima,a favore di ogni interessato che ne faccia richie-sta.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1puo ugualmente venire concessa, qualora l’at-tuazione dell’invenzione sia stata, per oltre treanni, sospesa o ridotta in misura tale da risul-tare in grave sproporzione con i bisogni delPaese.

3. La licenza obbligatoria non viene conces-sa se la mancata o insufficiente attuazione edovuta a cause indipendenti dalla volonta deltitolare del brevetto o del suo avente causa.Non sono comprese fra tali cause la mancanzadi mezzi finanziari e, qualora il prodotto stessosia diffuso all’estero, la mancanza di richiestanel mercato interno del prodotto brevettato odottenuto con il procedimento brevettato.

4. La concessione della licenza obbligatorianon esonera il titolare del brevetto o il suoavente causa dall’onere di attuare l’invenzione.Il brevetto decade, qualora l’invenzione non siastata attuata entro due anni dalla data di con-cessione della prima licenza obbligatoria o losia stata in misura tale da risultare in gravesproporzione con i bisogni del Paese.

71. Brevetto dipendente. — 1. Puo essereconcessa licenza obbligatoria se l’invenzioneprotetta dal brevetto non possa essere utilizza-ta senza pregiudizio dei diritti relativi ad unbrevetto concesso in base a domanda prece-dente. In tale caso, la licenza puo essere con-

cessa al titolare del brevetto posteriore nellamisura necessaria a sfruttare l’invenzione, pur-che questa rappresenti, rispetto all’oggetto delprecedente brevetto, un importante progressotecnico di considerevole rilevanza economica.

2. La licenza cosı ottenuta non e cedibile senon unitamente al brevetto sull’invenzione di-pendente. Il titolare del brevetto sull’invenzio-ne principale ha diritto, a sua volta, alla con-cessione di una licenza obbligatoria a condizio-ni ragionevoli sul brevetto dell’invenzione di-pendente.

72. Disposizioni comuni. — 1. Chiunque do-mandi la concessione di una licenza obbligato-ria ai sensi degli artt. 70 e 71, deve provare diessersi preventivamente rivolto al titolare delbrevetto e di non avere potuto ottenere da que-sti una licenza contrattuale ad eque condizioni.

2. La licenza obbligatoria puo essere con-cessa soltanto contro corresponsione, da partedel licenziatario ed a favore del titolare delbrevetto o dei suoi aventi causa, di un equocompenso e purche il richiedente la licenzafornisca le necessarie garanzie in ordine aduna soddisfacente attuazione dell’invenzionea norma delle condizioni fissate nella licenzamedesima.

3. La licenza obbligatoria non puo essereconcessa quando risulti che il richiedente abbiacontraffatto il brevetto, a meno che non dimo-stri la sua buona fede.

4. La licenza obbligatoria puo essere con-cessa per uno sfruttamento dell’invenzione di-retto prevalentemente all’approvvigionamentodel mercato interno.

5. La licenza obbligatoria e concessa per du-rata non superiore alla rimanente durata delbrevetto e, salvo che vi sia il consenso del tito-lare del brevetto o del suo avente causa, puoessere trasferita soltanto con l’azienda del li-cenziatario o con il ramo particolare di questanel quale la licenza stessa viene utilizzata.

6. La concessione della licenza obbligatorianon pregiudica l’esercizio, anche da parte dellicenziatario, dell’azione giudiziaria circa la va-lidita del brevetto o l’estensione dei diritti chene derivano.

7. Nel decreto di concessione della licenzavengono determinati l’ambito la durata, le mo-dalita per l’attuazione, le garanzie e le altrecondizioni alle quali e subordinata la conces-sione in relazione allo scopo della stessa, lamisura e le modalita di pagamento del com-penso. In caso di opposizione, la misura e lemodalita di pagamento del compenso sono de-terminate a norma dell’art. 80.

8. Le condizioni della licenza possono, condecreto del Ministero delle attivita produttive,

232 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 68: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

essere variate su richiesta di ognuna delle partiinteressate, qualora sussistano validi motivi alriguardo.

9. Per la modificazione del compenso si ap-plica l’art. 80.

10. Nel caso in cui il titolare del brevetto peril quale sia stata concessa licenza obbligatoria oil suo avente causa conceda a terzi l’uso delbrevetto medesimo a condizioni piu vantaggio-se di quelle stabilite per la licenza obbligatoria,le condizioni stesse sono estese alla licenza ob-bligatoria, su istanza del licenziatario.

73. Revoca della licenza obbligatoria. — 1.La licenza obbligatoria e revocata con decretodel Ministero delle attivita produttive, qualoranon risultino adempiute le condizioni stabiliteper l’attuazione dell’invenzione oppure qualo-ra il titolare della licenza non abbia provvedutoal pagamento del compenso nella misura e conle modalita prescritte.

2. La licenza obbligatoria e altresı revocatacon decreto del Ministero delle attivita produt-tive se e quando le circostanze che hanno de-terminato la concessione cessino di esistere ede improbabile che tornino a verificarsi oppuresu istanza concorde delle parti.

3. La revoca puo essere richiesta dal titolaredel brevetto con istanza presentata all’Ufficioitaliano brevetti e marchi, che ne da prontanotizia mediante lettera raccomandata con av-viso di ricevimento al titolare della licenza ob-bligatoria, il quale, entro sessanta giorni dalladata di ricevimento della raccomandata, puoopporsi motivatamente alla revoca, con istanzapresentata all’Ufficio italiano brevetti e mar-chi. Si applicano le disposizioni dell’art. 199,commi 3, 4, 5, 6 e 7.

4. In caso di revoca, colui che aveva ottenu-to la licenza puo attuare l’invenzione alle stessecondizioni, nei limiti del preuso o in quelli cherisultano da preparativi seri ed effettivi.

74. Invenzioni militari. — 1. Le disposizionirelative alla concessione di licenza obbligatoriaper mancata o insufficiente attuazione delleinvenzioni, oppure su brevetto dipendente,non si applicano alle invenzioni brevettate ap-partenenti all’amministrazione militare o aquelle sottoposte dall’amministrazione milita-re al vincolo del segreto.

75. Decadenza per mancato pagamento deidiritti. — 1. Il brevetto per invenzione decadeper mancato pagamento entro sei mesi dalladata di scadenza del diritto annuale dovuto,subordinatamente all’osservanza delle disposi-zioni dei commi 2, 3 e 4.

2. Trascorso il mese di scadenza del dirittoannuale e trascorsi altresı inutilmente i succes-sivi sei mesi nei quali il pagamento e ammesso

con l’applicazione di un diritto di mora, e co-munque scaduto il termine utile per il paga-mento del diritto, l’Ufficio italiano brevetti emarchi notifica all’interessato, con comunica-zione raccomandata, che non risulta effettuatonel termine prescritto il pagamento del dirittodovuto. L’Ufficio italiano brevetti e marchi,dopo trenta giorni dalla data di comunicazioneanzidetta, da atto nel registro dei brevetti, conapposita annotazione, della avvenuta decaden-za del brevetto per mancato pagamento deldiritto annuale, pubblicando poi nel Bollettinoufficiale la notizia della decadenza stessa.

3. Il titolare del brevetto, ove provi di averetempestivamente effettuato il pagamento, puochiedere, con ricorso alla Commissione dei ri-corsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazionedel Bollettino ufficiale, l’annullamento dellaanzidetta annotazione di decadenza e la retti-fica della pubblicazione. La Commissione pro-cede, udita la parte interessata o i suoi incari-cati e tenute presenti le loro eventuali osserva-zioni scritte. Tanto della presentazione del ri-corso, quanto del dispositivo della sentenza,deve essere presa nota nel registro dei brevettie pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale.

4. Intervenuta la pubblicazione di cui alcomma 2 e trascorsi sei mesi dalla data di talepubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato re-spinto, il brevetto si intende decaduto nei con-fronti di chiunque dal compimento dell’ultimoanno per il quale sia stato pagato utilmente ildiritto.

76. Nullita. — 1. Il brevetto e nullo:a) se l’invenzione non e brevettabile ai

sensi degli artt. 45, 46, 48, 49, e 50;b) se, ai sensi dell’art. 51, l’invenzione non

e descritta in modo sufficientemente chiaro ecompleto da consentire a persona esperta diattuarla;

c) se l’oggetto del brevetto si estende oltreil contenuto della domanda iniziale;

d) se il titolare del brevetto non avevadiritto di ottenerlo e l’avente diritto non si siavalso delle facolta accordategli dall’art. 118.

2. Se le cause di nullita colpiscono solo par-zialmente il brevetto, la relativa sentenza dinullita parziale comporta una corrispondentelimitazione del brevetto stesso.

3. Il brevetto nullo puo produrre gli effettidi un diverso brevetto del quale contenga i re-quisiti di validita e che sarebbe stato voluto dalrichiedente, qualora questi ne avesse conosciu-to la nullita. La domanda di conversione puoessere proposta in ogni stato e grado del giudi-zio. La sentenza che accerta i requisiti per lavalidita dei diverso brevetto dispone la conver-sione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 233

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 69: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

convertito, entro sei mesi dal passaggio in giu-dicato della sentenza di conversione, presentadomanda di correzione del testo del brevetto.L’Ufficio, verificata la corrispondenza del testoalla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.

4. Qualora la conversione comporti il pro-lungamento della durata originaria del brevet-to nullo, i licenziatari e coloro che in vista dellaprossima scadenza avevano compiuto investi-menti seri ed effettivi per utilizzare l’oggettodel brevetto hanno diritto di ottenere licenzaobbligatoria e gratuita non esclusiva per il pe-riodo di maggior durata.

5. Il brevetto europeo puo essere dichiaratonullo per l’Italia ai sensi del presente articoloed, altresı, quando la protezione conferita dalbrevetto e stata estesa.

77. Effetti della nullita. — 1. La declaratoriadi nullita del brevetto ha effetto retroattivo, manon pregiudica:

a) gli atti di esecuzione di sentenze di con-traffazione passate in giudicato gia compiuti;

b) i contratti aventi ad oggetto l’invenzio-ne conclusi anteriormente al passaggio in giu-dicato della sentenza che ha dichiarato la nul-lita nella misura in cui siano gia stati eseguiti.In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto contodelle circostanze, puo accordare un equo rim-borso di importi gia versati in esecuzione delcontratto;

c) i pagamenti gia effettuati ai sensi degliartt. 64 e 65, a titolo di equo premio, canone oprezzo.

78. Rinuncia. — 1. Il titolare puo rinunciareal brevetto con atto ricevuto dall’Ufficio italia-no brevetti e marchi, da annotare sul registrodei brevetti.

2. Qualora in relazione al brevetto sianotrascritti atti o sentenze che attribuiscano o ac-certino diritti patrimoniali di terzi sul brevettoovvero domande giudiziali con le quali si chie-de l’attribuzione o l’accertamento di tali diritti,la rinuncia e senza effetto se non accompagna-ta dal consenso scritto dei terzi medesimi.

79. Limitazione. — 1. Il brevetto puo esserelimitato su istanza del titolare, alla quale devo-no unirsi la descrizione, le rivendicazioni e idisegni modificati.

2. Ove l’Ufficio italiano brevetti e marchiaccolga l’istanza, il richiedente dovra provve-dere a versare nuovamente la tassa per la pub-blicazione a stampa della descrizione e dei di-segni, qualora si fosse gia provveduto alla stam-pa del brevetto originariamente concesso.

3. L’istanza di limitazione non puo essereaccolta se e pendente un giudizio di nullitadel brevetto e finche non sia passata in giudi-cato la relativa sentenza. Neppure puo essere

accolta in mancanza del consenso dei terzi cheabbiano trascritto atti o sentenze che attribui-scano o accertino diritti patrimoniali o doman-de giudiziali con le quali si chiede l’attribuzioneo l’accertamento di tali diritti.

4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pub-blica sul Bollettino la notizia della limitazionedel brevetto.

80. Licenza di diritto. — 1. Il richiedente o iltitolare del brevetto nella domanda o con istan-za anche del mandatario che pervenga all’Uffi-cio italiano brevetti e marchi, se non e trascrittalicenza esclusiva, puo offrire al pubblico licen-za per l’uso non esclusivo dell’invenzione.

2. Gli effetti della licenza decorrono dallanotificazione al titolare dell’accettazione del-l’offerta, anche se non e accettato il compenso.

3. In quest’ultimo caso alla determinazionedella misura e delle modalita di pagamento delcompenso provvede un collegio di arbitratori,composto di tre membri, nominati uno da cia-scuno delle parti ed il terzo nominato dai primidue o, in caso di disaccordo, dal presidentedella commissione dei ricorsi. Il collegio degliarbitratori deve procedere con equo apprezza-mento. Se la determinazione e manifestamenteiniqua od erronea oppure se una delle partirifiuta di nominare il proprio arbitratore, ladeterminazione e fatta dal giudice.

4. Il compenso puo essere modificato neglistessi modi prescritti nella determinazione diquello originario, qualora si siano prodotti orivelati fatti che fanno apparire manifestamen-te inadeguato il compenso gia fissato.

5. Il richiedente o titolare del brevetto cheabbia offerto al pubblico licenza sul brevetto hadiritto alla riduzione alla meta dei diritti an-nuali.

6. La riduzione di cui al comma e concessadall’Ufficio italiano brevetti e marchi. La di-chiarazione di offerta viene annotata nel regi-stro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e glieffetti di essa perdurano finche non e revocata.

81. Licenza volontaria sui principi attivi me-diata dal Ministro. — 1. E consentito a soggettiterzi che intendano produrre per l’esportazio-ne principi attivi coperti da certificati comple-mentari di protezione concessi ai sensi della l.19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolaridei certificati suddetti, presso il Ministero delleattivita produttive, una procedura per il rilasciodi licenze volontarie non esclusive a titolo one-roso nel rispetto della legislazione vigente inmateria.

2. Le licenze di cui al comma 1 sono comun-que valide unicamente per l’esportazione versoPaesi nei quali la protezione brevettuale e delcertificato complementare di protezione non

234 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 70: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

esiste, e scaduta ovvero nei quali l’esportazionedel principio attivo non costituisce contraffa-zione del relativo brevetto, in conformita allenormative vigenti nei Paesi di destinazione.

3. La licenza cessa di avere effetto allo sca-dere del certificato complementare a cui fa ri-ferimento.

Sezione V. — I modelli di utilita

82. Oggetto del brevetto. — 1. Possono costi-tuire oggetto di brevetto per modello di utilita inuovi modelli atti a conferire particolare effi-cacia o comodita di applicazione o di impiego amacchine, o parti di esse, strumenti, utensili odoggetti di uso in genere, quali i nuovi modelliconsistenti in particolari conformazioni, dispo-sizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

2. Il brevetto per le macchine nel loro com-plesso non comprende la protezione delle sin-gole parti.

3. Gli effetti del brevetto per modello di uti-lita si estendono ai modelli che conseguonopari utilita, purche utilizzino lo stesso concettoinnovativo.

83. Il diritto alla brevettazione. — 1. Il dirittoal brevetto spetta all’autore del nuovo modellodi utilita ed ai suoi aventi causa.

84. Brevettazione alternativa. — 1. E consen-tito a chi chiede il brevetto per invenzione in-dustriale, ai sensi del presente codice, di pre-sentare contemporaneamente domanda dibrevetto per modello di utilita, da valere nelcaso che la prima non sia accolta o sia accoltasolo in parte.

2. Se la domanda ha per oggetto un modelloanziche un’invenzione o viceversa, l’Ufficio ita-liano brevetti e marchi invita l’interessato, as-segnandogli un termine, a modificare la do-manda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalladata di presentazione originaria.

3. Se la domanda di brevetto per modello diutilita contiene anche un’invenzione o vicever-sa, e applicabile l’art. 161.

85. Durata ed effetti della brevettazione. — 1.Il brevetto per modello di utilita dura dieci annidalla data di presentazione della domanda.

2. I diritti conferiti e la decorrenza degli ef-fetti del brevetto sono regolati conformementeall’art. 53.

86. Rinvio. — 1. Le disposizioni della sezio-ne IV, sulle invenzioni industriali, oltre che atali invenzioni, spiegano effetto anche nellamateria dei modelli di utilita, in quanto appli-cabili.

2. In particolare sono estese ai brevetti permodello di utilita le disposizioni in materia di

invenzioni dei dipendenti e licenze obbligato-rie.

Sezione VI. — Topografie dei prodotti a semi-conduttori

87. Oggetto della tutela. — 1. E prodotto asemiconduttori ogni prodotto finito o interme-dio:

a) consistente in un insieme di materialiche comprende uno strato di materiale semi-conduttore;

b) che contiene uno o piu strati compostidi materiale conduttore, isolante o semicon-duttore, disposti secondo uno schema tridi-mensionale prestabilito;

c) destinato a svolgere, esclusivamente oinsieme ad altre funzioni, una funzione elettro-nica.

2. La topografia di un prodotto a semicon-duttori e una serie di disegni correlati, comun-que fissati o codificati:

a) rappresentanti lo schema tridimensio-nale degli strati di cui si compone un prodotto asemiconduttori;

b) nella qual serie ciascuna immagine ri-produce in tutto o in parte una superficie delprodotto a semiconduttori in uno stadio qual-siasi della sua fabbricazione.

88. Requisiti della tutela. — 1. Possono co-stituire oggetto di diritti esclusivi le topografierisultanti dallo sforzo intellettuale creativo delloro autore che non siano comuni o familiarinell’ambito dell’industria dei prodotti a semi-conduttori.

2. Possono costituire oggetto di diritti esclu-sivi anche le topografie risultanti dalla combi-nazione di elementi comuni o familiari, purchenell’insieme soddisfino ai requisiti di cui alcomma 1.

89. Diritto alla tutela. — 1. I diritti esclu-sivi sulle topografie dei prodotti a semicon-duttori che presentano i requisiti di proteggi-bilita spettano all’autore e ai suoi aventi cau-sa.

2. Qualora la topografia venga creata nel-l’ambito di un rapporto di lavoro dipendenteo di impiego, si applica l’art. 64.

3. Qualora la topografia venga creata nell’e-secuzione o nell’adempimento di un contrattodiverso da un contratto di lavoro, il diritto allatutela spetta, salvo che il contratto stesso di-sponga diversamente, al committente la topo-grafia.

90. Contenuto dei diritti. — 1. I diritti esclu-sivi sulle topografie dei prodotti a semicondut-tori consistono nella facolta di:

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 235

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 71: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

a) riprodurre in qualsiasi modo o forma,totalmente o parzialmente, la topografia;

b) sfruttare commercialmente, ovvero de-tenere o distribuire a scopo di commercializza-zione, ovvero importare una topografia o unprodotto a semiconduttori in cui e fissata latopografia.

2. Lo sfruttamento commerciale e costituitodalla vendita, l’affitto, il leasing o qualsiasi al-tro metodo di distribuzione commerciale o l’of-ferta per tali scopi.

91. Limitazione dei diritti esclusivi. — 1. Latutela concessa alle topografie dei prodotti asemiconduttori non si estende ai concetti, pro-cessi, sistemi, tecniche o informazioni codifica-te, incorporati nelle topografie stesse.

2. I diritti esclusivi di cui all’art. 90 non siestendono alle riproduzioni compiute in ambi-to privato, in via sperimentale, a scopo di inse-gnamento, di analisi o di valutazione della to-pografia e dei concetti, delle procedure, deisistemi o delle tecniche incluse nella topografiastessa.

3. I diritti esclusivi non possono essere eser-citati nei confronti di topografie create da terzisulla base di un’analisi o valutazione effettuatain conformita al comma 2, qualora tali topogra-fie rispondano ai requisiti di proteggibilita.

92. Registrazione. — 1. La topografia deiprodotti a semiconduttori e proteggibile a con-dizione che:

a) ne sia richiesta la registrazione in Italiaovvero, qualora la topografia sia stata oggettodi precedente sfruttamento commerciale ovun-que nel mondo, ne sia richiesta la registrazioneentro il termine di due anni dalla data di taleprimo sfruttamento, purche tale data sia preci-sata in apposita dichiarazione scritta. A tali ef-fetti lo sfruttamento commerciale non com-prende lo sfruttamento in condizioni di riser-vatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulte-riore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfrut-tamento della topografia non avvenga secondole condizioni di riservatezza imposte dall’ado-zione di misure ritenute necessarie alla tuteladegli interessi essenziali della sicurezza nazio-nale e che si riferiscono alla produzione o alcommercio di armi, munizioni e materiale bel-lico;

b) al momento del primo sfruttamentocommerciale o della richiesta di registrazione,il proprietario della topografia sia cittadino opersona giuridica italiana o, se straniero, siarispondente ai requisiti indicati nell’art. 3 delcapo I.

2. Il diritto di richiedere la registrazione siestingue con il decorso di quindici anni dalladata della prima fissazione o codificazione

della topografia, ove essa non abbia formatooggetto di sfruttamento commerciale in unaqualsiasi parte del mondo per lo stesso perio-do. A tali effetti per sfruttamento commercia-le si intende quello non comprensivo dellosfruttamento in condizione di riservatezza se-condo le indicazioni contenute nel comma 1,lett. a).

93. Decorrenza e durata della tutela. — 1. Idiritti esclusivi di cui all’art. 90 sorgono allaprima, in ordine di tempo, delle date seguenti:

a) alla data del primo sfruttamento com-merciale della topografia in una qualsiasi partedel mondo;

b) alla data in cui e stata presentata nelladebita forma la domanda di registrazione.

2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estin-guono dieci anni dopo la prima, in ordine ditempo, delle seguenti date:

a) la fine dell’anno civile in cui la topogra-fia e stata per la prima volta sfruttata commer-cialmente in una qualsiasi parte del mondo;

b) la fine dell’anno civile in cui e statapresentata nella debita forma la domanda diregistrazione.

3. Agli effetti del presente articolo, persfruttamento commerciale si intende quellonon comprensivo dello sfruttamento in condi-zioni di riservatezza secondo le indicazionicontenute nell’art. 92, comma 1, lett. a).

94. Menzione di riserva. — 1. La topografia,il prodotto a semiconduttori ed il suo involucroesterno possono recare una menzione costitui-ta da:

a) il segno T racchiuso da un cerchio;b) la data in cui per la prima volta la topo-

grafia e stata oggetto di sfruttamento commer-ciale;

c) il nome, la denominazione o la sigla deltitolare dei diritti sulla topografia.

2. Tale menzione prova l’avvenuta registra-zione della topografia, ovvero la rivendicazionedella titolarita sulla topografia o l’intenzione dichiedere la registrazione entro il termine didue anni dalla data del primo sfruttamentocommerciale.

3. La menzione non puo essere riportata suprodotti per i quali la domanda di registrazionenon sia stata presentata entro i due anni dalladata del primo sfruttamento commercialeovunque nel mondo o sia stata rifiutata defini-tivamente.

95. Contraffazione. — 1. Costituisce atto dicontraffazione e di violazione dei diritti esclu-sivi sulle topografie dei prodotti a semicondut-tori l’esercizio, senza il consenso del titolare,delle seguenti attivita, anche per interpostapersona:

236 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 72: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

a) la riproduzione in qualsiasi modo e conqualsiasi mezzo della topografia;

b) la fissazione con qualsiasi mezzo dellatopografia in un prodotto a semiconduttori;

c) l’utilizzazione, l’importazione e la de-tenzione a fini di commercializzazione, nonchela commercializzazione o distribuzione delprodotto a semiconduttori in cui e fissata latopografia.

2. Non costituiscono atti di contraffazionel’importazione, la distribuzione, la commer-cializzazione o l’utilizzazione di prodotti a se-miconduttori contraffatti, effettuati senza sa-pere o senza avere una ragione valida di rite-nere l’esistenza dei diritti esclusivi di cui al-l’art. 90.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 e consenti-ta la prosecuzione dell’attivita intrapresa, neilimiti dei contratti gia stipulati e delle scorteesistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi hadiritto alla corresponsione di un equo corri-spettivo, a partire dal momento in cui abbiaadeguatamente avvisato l’acquirente in buonafede che la topografia e stata riprodotta illegal-mente. In mancanza di accordo tra le parti, perla determinazione e le modalita di pagamentodell’equo corrispettivo ragguagliato al prezzodi mercato si applicano le disposizioni previstealla sezione IV per la licenza di diritto.

96. Risarcimento del danno ed equo compen-so. — 1. Chiunque, dopo la registrazione dellatopografia o dopo la diffida di colui che hapresentato la domanda di registrazione, oveaccolta, pone in essere gli atti di cui all’art.95, e tenuto al risarcimento dei danni ai sensidelle disposizioni del capo III.

2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono trail primo atto di sfruttamento commerciale delprodotto a semiconduttori con menzione di ri-serva e la registrazione della topografia, il re-sponsabile e tenuto a corrispondere solo unequo compenso al titolare della topografia re-gistrata.

3. Se gli atti indicati alle lett. a) e b) delcomma 1 dell’art. 95 avvengono dopo il primoatto di sfruttamento commerciale di un prodot-to a semiconduttori senza menzione di riserva,il titolare della topografia registrata ha dirittoad un equo compenso e l’autore della contraf-fazione ha diritto di ottenere una licenza adeque condizioni per continuare a sfruttare latopografia nei limiti dell’uso fatto prima cheessa fosse registrata. Qualora il titolare dellaregistrazione si rifiuti di rilasciare una licenzacontrattuale, si applicano, in quanto compati-bili, le disposizioni in materia di concessione dilicenza obbligatoria di cui alla sezione IV, in-cluse quelle relative alla determinazione della

misura e delle modalita di pagamento del com-penso in caso di opposizione.

4. Chi ha acquistato un prodotto a semicon-duttori senza sapere o senza avere una ragionevalida di ritenere che il prodotto e tutelato daregistrazione, ha diritto a continuare lo sfrut-tamento commerciale del prodotto. Tuttavia,per gli atti compiuti dopo avere saputo o avereavuto valide ragioni per ritenere che il prodottoa semiconduttori e tutelato, e dovuto il paga-mento di un equo compenso. L’avente causadell’acquirente di cui al presente comma con-serva gli stessi diritti ed obblighi.

5. Agli effetti del presente articolo per sfrut-tamento commerciale si intende quello noncomprensivo dello sfruttamento in condizionedi riservatezza, secondo le indicazioni di cuiall’art. 92, comma 1.

97. Nullita della registrazione. — 1. La do-manda diretta ad ottenere la dichiarazione giu-diziale di nullita della registrazione della topo-grafia puo essere promossa in qualsiasi mo-mento e da chiunque vi abbia interesse, se eomesso, non sussiste o risulta assolutamenteincerto uno dei seguenti requisiti:

a) i requisiti di proteggibilita di cui all’art.88;

b) il proprietario della topografia non siaalcuno dei soggetti indicati all’art. 92, comma 1,lett. b);

c) non sia stata chiesta la registrazione inItalia entro il termine previsto all’art. 92, com-ma 1, lett. a) e, qualora trattisi di topografie ilcui sfruttamento commerciale sia iniziato nelbiennio precedente il 18 marzo 1989, la regi-strazione non sia stata richiesta entro il 18 mar-zo 1990;

d) non sia stata precisata la data del primoatto di sfruttamento in apposita dichiarazionescritta;

e) la domanda di registrazione non pre-senta i requisiti richiesti.

Sezione VII. — Informazioni segrete

98. Oggetto della tutela. — 1. Costituisconooggetto di tutela le informazioni aziendali e leesperienze tecnico-industriali, comprese quel-le commerciali, soggette al legittimo controllodel detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non sianonel loro insieme o nella precisa configurazionee combinazione dei loro elementi generalmen-te note o facilmente accessibili agli esperti edagli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quantosegrete;

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 237

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 73: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

c) siano sottoposte, da parte delle perso-ne al cui legittimo controllo sono soggette, amisure da ritenersi ragionevolmente adeguatea mantenerle segrete.

2. Costituiscono altresı oggetto di protezio-ne i dati relativi a prove o altri dati segreti, lacui elaborazione comporti un considerevoleimpegno ed alla cui presentazione sia subordi-nata l’autorizzazione dell’immissione in com-mercio di prodotti chimici, farmaceutici o agri-coli implicanti l’uso di nuove sostanze chimi-che.

99. Tutela. — 1. Salva la disciplina della con-correnza sleale, e vietato rivelare a terzi oppureacquisire od utilizzare le informazioni e leesperienze aziendali di cui all’art. 98.

Sezione VIII. — Nuove varieta vegetali

100. Oggetto del diritto. — 1. Puo costituireoggetto del diritto su una nuova varieta vege-tale un insieme vegetale di un taxon botanicodel grado piu basso conosciuto che, confor-mandosi integralmente o meno alle condizionipreviste per il conferiniento del diritto di costi-tutore, puo essere:

a) definito in base ai caratteri risultanti daun certo genotipo o da una certa combinazionedi genotipi;

b) distinto da ogni altro insieme vegetalein base all’espressione di almeno uno dei sud-detti caratteri;

c) considerato come un’entita rispetto al-la sua idoneita a essere riprodotto in modoconforme.

101. Costitutore. — 1. Ai fini del presentecodice si intende per costitutore:

a) la persona che ha creato o che ha sco-perto e messo a punto una varieta;

b) la persona che e il datore di lavoro dellapersona sopraindicata o che ne ha commissio-nato il lavoro;

c) l’avente diritto o avente causa dai sog-getti indicati nelle lett. a) e b).

102. Requisiti. — 1. Il diritto di costitutore econferito quando la varieta e nuova, distinta,omogenea e stabile.

103. Novita. — 1. La varieta si reputa nuovaquando, alla data di deposito della domanda dicostitutore, il materiale di riproduzione o dimoltiplicazione vegetativa o un prodotto diraccolta della varieta non e stato venduto, nealtrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con ilsuo consenso, ai fini dello sfruttamento dellavarieta:

a) sul territorio italiano da oltre un annodalla data di deposito della domanda;

b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattroanni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

104. Distinzione. — 1. La varieta si reputadistinta quando si contraddistingue nettamen-te da ogni altra varieta la cui esistenza, alla datadel deposito della domanda, e notoriamenteconosciuta.

2. In particolare un’altra varieta si reputanotoriamente conosciuta quando:

a) per essa e stata depositata, in qualsiasiPaese, una domanda per il conferimento deldiritto di costitutore o l’iscrizione in un registroufficiale, purche detta domanda abbia comeeffetto il conferimento del diritto di costitutoreo l’iscrizione nel registro ufficiale delle varieta;

b) e presente in collezioni pubbliche.105. Omogeneita. — 1. La varieta si reputa

omogenea quando e sufficientemente unifor-me nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti aifini della protezione, con riserva della variazio-ne prevedibile in conseguenza delle particola-rita attinenti alla sua riproduzione sessuata ealla sua moltiplicazione vegetativa.

106. Stabilita. — 1. La varieta si reputa sta-bile quando i caratteri pertinenti e rilevanti aifini della protezione rimangono invariati in se-guito alle successive riproduzioni o moltiplica-zioni o, in caso di un particolare ciclo di ripro-duzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ci-clo.

107. Contenuto del diritto del costitutore. —1. E richiesta l’autorizzazione del costitutoreper i seguenti atti compiuti in relazione al ma-teriale di riproduzione o di moltiplicazione del-la varieta protetta:

a) produzione o riproduzione;b) condizionamento a scopo di riprodu-

zione o moltiplicazione;c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi

altra forma di commercializzazione;d) esportazione o importazione;e) detenzione per uno degli scopi sopra

elencati.2. L’autorizzazione del costitutore e richie-

sta per gli atti menzionati al comma 1 compiutiin relazione al prodotto della raccolta, compre-se piante intere e parti di piante, ottenuto me-diante utilizzazione non autorizzata di mate-riali di riproduzione o di moltiplicazione dellavarieta protetta, a meno che il costitutore nonabbia potuto esercitare ragionevolmente il pro-prio diritto in relazione al suddetto materialedi riproduzione o di moltiplicazione. L’utilizza-zione si presume non autorizzata salvo provacontraria.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si appli-cano anche:

a) alle varieta essenzialmente derivate

238 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 74: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

dalla varieta protetta, quando questa non sia,a sua volta, una varieta essenzialmente deriva-ta;

b) alle varieta che non si distinguono net-tamente dalla varieta protetta conformementeal requisito della distinzione;

c) alle varieta la cui produzione necessitadel ripetuto impiego della varieta protetta.

4. Ai fini del comma 3, lett. a), si considerache una varieta e essenzialmente derivata daun’altra varieta, definita varieta iniziale, quan-do:

a) deriva prevalentemente dalla varietainiziale o da una varieta che a sua volta e pre-valentemente derivata dalla varieta iniziale,pur conservando le espressioni dei caratteri es-senziali che risultano dal genotipo o dalla com-binazione dei genotipi della varieta iniziale;

b) si distingue nettamente dalla varietainiziale e, salvo per quanto concerne le diffe-renze generate dalla derivazione, risulta con-forme alla varieta iniziale nell’espressione deicaratteri essenziali che risultano dal genotipo odalla combinazione dei genotipi della varietainiziale.

5. Le varieta essenzialmente derivate posso-no essere ottenute, tra l’altro, mediante sele-zione di un mutante naturale o indotto o dauna variante somaclonale, mediante selezionedi una variante individuale fra piante della va-rieta iniziale, mediante retroincroci o mediantetrasformazione attraverso l’ingegneria geneti-ca.

6. Durante il periodo compreso tra la pub-blicazione della domanda e la concessione del-la privativa il costitutore ha diritto ad una equaremunerazione da parte di colui che, nel perio-do suddetto, ha compiuto gli atti che, una voltaconferito il diritto, richiedono l’autorizzazionedel costitutore.

108. Limitazioni del diritto del costitutore. —1. Il diritto di costitutore non si estende ad atticompiuti in ambito privato, a scopi non com-merciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale;ad atti compiuti allo scopo di creare altre va-rieta, nonche, ove non siano applicabili le di-sposizioni dell’art. 107, comma 3, ad atti di cuiallo stesso art. 107, commi 1 e 2, compiuti ri-spetto a tali altre varieta.

2. Fermo quanto disposto dall’art. 107,comma 1, chiunque intende procedere allamoltiplicazione, in vista della certificazione,di materiale proveniente da varieta oggetto diprivativa per nuova varieta vegetale, e tenuto adarne preventiva comunicazione al titolare deldiritto.

109. Durata della protezione. — 1. Il dirittodi costitutore, concesso a norma di questo co-

dice, dura venti anni a decorrere dalla datadella sua concessione. Per gli alberi e le viti talediritto dura trent’anni dalla data della sua con-cessione.

2. Gli effetti della privativa decorrono dalladata in cui la domanda, corredata degli ele-menti descrittivi, e resa accessibile al pubblico.

3. Nei confronti delle persone alle quali ladomanda, corredata degli elementi descrittivi,e stata notificata a cura del costitutore, gli ef-fetti della privativa decorrono dalla data di talenotifica.

110. Diritto morale. — 1. Il diritto di essereconsiderato autore della nuova varieta vegetalepuo essere fatto valere dall’autore stesso e, do-po la sua morte, dal coniuge e dai discendentifino al secondo grado; in loro mancanza o dopola loro morte, dai genitori e dagli altri ascen-denti ed in mancanza, o dopo la morte anche diquesti, dai parenti fino al quarto grado incluso.

111. Diritti patrimoniali. — 1. I diritti na-scenti dalla costituzione di nuove varieta vege-tali, tranne il diritto di esserne riconosciutoautore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Qualora la nuova varieta vegetale vengacreata nell’ambito di un rapporto di lavoro di-pendente o di impiego, si applica l’art. 64.

112. Nullita del diritto. — 1. Il diritto di co-stitutore e nullo se e accertato che:

a) le condizioni fissate dalle norme sullanovita e sulla distinzione non erano effettiva-mente soddisfatte al momento del conferimen-to del diritto di costitutore;

b) le condizioni fissate dalle norme sullaomogeneita e sulla stabilita non sono state ef-fettivamente soddisfatte al momento del con-ferimento del diritto di costitutore, ove il dirit-to di costitutore e stato conferito essenzialmen-te sulla base di informazioni o documenti for-niti dal costitutore;

c) il diritto di costitutore e stato conferitoa chi non aveva diritto e l’avente diritto non sisia valso delle facolta accordategli dall’art. 118.

113. Decadenza del diritto. — 1. Il diritto dicostitutore decade quando viene accertato chele condizioni relative alla omogeneita e allastabilita non sono piu effettivamente soddisfat-te.

2. Il diritto decade inoltre se il costitutore,previa messa in mora da parte dell’amministra-zione competente:

a) non presenta, entro il termine di trentagiorni le informazioni, i documenti o il mate-riale ritenuti necessari al controllo del mante-nimento della varieta;

b) non ha pagato i diritti dovuti per ilmantenimento del proprio diritto;

c) non propone, in caso di cancellazione

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 239

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 75: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

della denominazione della varieta successiva-mente al conferimento del diritto, un’altra de-nominazione adeguata.

3. Nei casi previsti nel comma 2, lett. a) e c),la decadenza e dichiarata dall’Ufficio italianobrevetti e marchi, su proposta del Ministerodelle politiche agricole e forestali.

114. Denominazione della varieta. — 1. Lavarieta deve essere designata con una denomi-nazione destinata ad essere la sua designazionegenerica.

2. La denominazione deve permettere diidentificare la varieta. Essa non puo consistereunicamente di cifre, a meno che non si tratti diuna prassi stabilita per designare talune varie-ta. Essa non deve essere suscettibile di indurrein errore o di creare confusione quanto alle suecaratteristiche, al valore o alla identita dellavarieta o alla identita del costitutore. In parti-colare, essa deve essere diversa da ogni altradenominazione che designi, sul territorio diuno Stato aderente all’Unione per la protezio-ne delle nuove varieta vegetali (UPOV), unavarieta preesistente della stessa specie vegetaleo di una specie simile, a meno che quest’altravarieta non esista piu e la sua denominazionenon abbia assunto alcuna importanza partico-lare.

3. I diritti acquisiti anteriormente da terzinon sono pregiudicati.

4. La denominazione deve essere uguale aquella gia registrata in uno degli Stati aderentiall’Unione per la protezione delle nuove varie-ta vegetali (UPOV) per designare la stessa va-rieta.

5. La denominazione depositata che rispon-de ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 e registrata.

6. La denominazione depositata e registra-ta, nonche le relative variazioni sono comuni-cate alle autorita competenti degli Stati ade-renti all’UPOV.

7. La denominazione registrata deve essereutilizzata per la varieta anche dopo l’estinzionedel diritto di costitutore, nella misura in cui,conformemente alle disposizioni di cui al com-ma 3, diritti acquisiti anteriormente non si op-pongano a tale utilizzazione.

8. E consentito associare alla denominazio-ne varietale un marchio d’impresa, un nomecommerciale o una simile indicazione, purchela denominazione varietale risulti, in ogni caso,facilmente riconoscibile.

115. Licenze obbligatorie ed espropriazione.— 1. Il diritto di costitutore puo formare og-getto di licenze obbligatorie non esclusive sol-tanto per motivi di interesse pubblico.

2. Alle licenze obbligatorie per mancata at-tuazione si applicano, in quanto compatibili

alle disposizioni contenute in questa sezione,le norme in materia di licenza obbligatoria dicui alla sezione IV, incluse quelle relative alladeterminazione della misura e delle modalitadi pagamento del compenso in caso di opposi-zione.

3. La mancanza, la sospensione o la riduzio-ne dell’attuazione prevista all’art. 70 si verificaquando il titolare del diritto di costitutore o ilsuo avente causa, direttamente o a mezzo dipiu licenziatari, non pone a disposizione degliutilizzatori, nel territorio dello Stato, il mate-riale di propagazione e di moltiplicazione dellavarieta vegetale protetta in misura adeguataalle esigenze dell’economia nazionale.

4. Con le stesse modalita previste al comma2, possono altresı, indipendentemente dalla at-tuazione dell’oggetto del diritto di costitutore,essere concesse in qualunque momento me-diante pagamento di equo compenso al titolaredel diritto di costitutore, licenze obbligatoriespeciali, non esclusive, per l’utilizzazione dinuove varieta vegetali protette che possonoservire all’alimentazione umana o del bestia-me, nonche per usi terapeutici o per la produ-zione di medicinali.

5. Le licenze previste ai commi 1, 2, 3 e 4sono concesse su conforme parere del Ministe-ro delle politiche agricole e forestali, che sipronuncia sulle condizioni prescritte per laconcessione delle licenze.

6. Il decreto di concessione della licenzapuo prevedere l’obbligo per il titolare del dirit-to di mettere a disposizione del licenziatario ilmateriale di propagazione ovvero di moltipli-cazione necessario.

7. L’espropriazione ha luogo, per le nuovevarieta vegetali, sentito il Ministero delle poli-tiche agricole e forestali.

116. Rinvio. — 1. Sono applicabili alle nuo-ve varieta vegetali le disposizioni della sezioneIV, in quanto non contrastino con le disposi-zioni della presente sezione.

CAPO III

TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PRO-

PRIETA INDUSTRIALE

Sezione I. — Disposizioni processuali

117. Validita ed appartenenza. — 1. La regi-strazione e la brevettazione non pregiudicanol’esercizio delle azioni circa la validita e l’ap-partenenza dei diritti di proprieta industriale.

118. Rivendica. — 1. Chiunque ne abbia di-ritto ai sensi del presente codice puo presenta-

240 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 76: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

re una domanda di registrazione oppure unadomanda di brevetto.

2. Qualora con sentenza passata in giudica-to si accerti che il diritto alla registrazione op-pure al brevetto spetta ad un soggetto diversoda chi abbia depositato la domanda, questipuo, se il titolo di proprieta industriale non estato ancora rilasciato ed entro tre mesi dalpassaggio in giudicato della sentenza:

a) assumere a proprio nome la domandadi brevetto o la domanda di registrazione, rive-stendo a tutti gli effetti la qualita di richiedente;

b) depositare una nuova domanda di bre-vetto oppure di registrazione la cui decorrenza,nei limiti in cui il contenuto di essa non eccedaquello della prima domanda o si riferisca ad unoggetto sostanzialmente identico a quello dellaprima domanda, risale alla data di deposito o dipriorita della domanda iniziale, la quale cessacomunque di avere effetti; depositare, nel casodel marchio, una nuova domanda di registra-zione la cui decorrenza, nei limiti in cui il mar-chio contenuto in essa sia sostanzialmenteidentico a quello della prima domanda, risalealla data di deposito o di priorita della doman-da iniziale, la quale cessa comunque di avereeffetti;

c) ottenere il rigetto della domanda.3. Se il brevetto e stato rilasciato oppure la

registrazione e stata effettuata a nome di per-sona diversa dall’avente diritto, questi puo inalternativa:

a) ottenere con sentenza il trasferimentoa suo nome del brevetto oppure dell’attestatodi registrazione a far data dal momento deldeposito;

b) far valere la nullita del brevetto o dellaregistrazione concessi a nome di chi non neaveva diritto.

4. Decorso il termine di due anni dalla datadi pubblicazione della concessione del brevettoper invenzione, per modello di utilita, per unanuova varieta vegetale, oppure dalla pubblica-zione della concessione della registrazione del-la topografia dei prodotti a semiconduttori,senza che l’avente diritto si sia valso di unadelle facolta di cui al comma 3, la nullita puoessere fatta valere da chiunque ne abbia inte-resse.

5. La norma del comma 4 non si applica alleregistrazioni di marchio e di disegni e modelli.

6. Salvo l’applicazione di ogni altra tutela, laregistrazione di nome a dominio aziendaleconcessa in violazione dell’art. 22 o richiestain mala fede, puo essere, su domanda dell’a-vente diritto, revocata oppure a lui trasferita daparte dell’autorita di registrazione.

119. Paternita. — 1. L’Ufficio italiano bre-

vetti e marchi non verifica l’esattezza della de-signazione dell’inventore o dell’autore, ne lalegittimazione del richiedente, fatte salve le ve-rifiche previste dalla legge o dalle convenzioniinternazionali. Dinnanzi l’Ufficio italiano bre-vetti e marchi si presume che il richiedente siatitolare del diritto alla registrazione oppure albrevetto e sia legittimato ad esercitarlo.

2. Una designazione incompleta od erratapuo essere rettificata solanto su istanza corre-data da una dichiarazione di consenso dellapersona precedentemente designata e, qualoral’istanza non sia presentata dal richiedente odal titolare del brevetto o della registrazione,anche da una dichiarazione di consenso di que-st’ultimo.

3. Se un terzo presenta all’Ufficio italianobrevetti e marchi una sentenza esecutiva in ba-se alla quale il richiedente o il titolare del bre-vetto o della registrazione e tenuto a designarlocome inventore o come autore l’Ufficio, lo an-nota sul registro e ne da notizia nel BollettinoUfficiale.

120. Giurisdizione e competenza. — 1. Leazioni in materia di proprieta industriale icui titoli sono concessi o in corso di conces-sione si propongono dinnanzi l’autorita giudi-ziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinan-za, il domicilio e la residenza delle parti. Sel’azione di nullita e proposta quando il titolonon e stato ancora concesso, la sentenza puoessere pronunciata solo dopo che l’Ufficio ita-liano brevetti e marchi ha provveduto sulladomanda, esaminandola con precedenza ri-spetto a domande presentate in data anterio-re.

2. Le azioni previste al comma 1 si propon-gono davanti all’autorita giudiziaria del luogoin cui il convenuto ha la residenza o il domicilioe, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui ilconvenuto ha la dimora, salvo quanto previstonel comma 3. Quando il convenuto non ha re-sidenza, ne domicilio ne dimora nel territoriodello Stato, le azioni sono proposte davanti al-l’autorita giudiziaria del luogo in cui l’attore hala residenza o il domicilio. Qualora ne l’attore,ne il convenuto abbiano nel territorio dello Sta-to residenza, domicilio o dimora e competentel’autorita giudiziaria di Roma.

3. L’indicazione di domicilio effettuata conla domanda di registrazione o di brevettazionee annotata nel registro vale come elezione didomicilio esclusivo, ai fini della determinazio-ne della competenza e di ogni notificazione diatti di procedimenti davanti ad autorita giuri-sdizionali ordinarie o amministrative. Il domi-cilio cosı eletto puo essere modificato soltantocon apposita istanza di sostituzione da anno-

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 241

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 77: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

tarsi sul registro a cura dell’Ufficio italiano bre-vetti e marchi.

4. La competenza in materia di diritti diproprieta industriale appartiene ai tribunaliespressamente indicati a tale scopo dal d.lg.27 giugno 2003, n. 168.

5. Per tribunali dei marchi e dei disegni emodelli comunitari ai sensi dell’art. 91 del re-golamento (CE) n. 40/94 e dell’art. 80 del re-golamento (CE) n. 2002/6 si intendono quellidi cui al comma 4.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumonolesivi del diritto dell’attore possono essere pro-poste anche dinanzi all’autorita giudiziaria do-tata di sezione specializzata nella cui circoscri-zione i fatti sono stati commessi.

121. Ripartizione dell’onere della prova. — 1.L’onere di provare la nullita o la decadenza deltitolo di proprieta industriale incombe in ognicaso a chi impugna il titolo. Salvo il dispostodell’art. 67 l’onere di provare la contraffazioneincombe al titolare. La prova della decadenzadel marchio per non uso puo essere fornita conqualsiasi mezzo comprese le presunzioni sem-plici.

2. Qualora una parte abbia fornito seri indi-zi della fondatezza delle proprie domande edabbia individuato documenti, elementi o infor-mazioni detenuti dalla controparte che confer-mino tali indizi, essa puo ottenere che il giudicene disponga l’esibizione oppure che richieda leinformazioni alla controparte. Puo ottenere al-tresı che il giudice ordini alla controparte difornire gli elementi per l’identificazione deisoggetti implicati nella produzione e distribu-zione dei prodotti o dei servizi che costituisco-no violazione dei diritti di proprieta industria-le.

2-bis. In caso di violazione commessa suscala commerciale mediante atti di pirateriadi cui all’art. 114, il giudice puo anche disporre,su richiesta di parte, l’esibizione della docu-mentazione bancaria, finanziaria e commercia-le che si trovi in possesso della controparte.

3. Il giudice, nell’assumere i provvedimentidi cui sopra, adotta le misure idonee a garanti-re la tutela delle informazioni riservate, sentitala controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dal-le risposte che le parti danno e di rifiuto ingiu-stificato di ottemperare agli ordini.

5. Nella materia di cui al presente codice ilconsulente tecnico d’ufficio puo ricevere i do-cumenti inerenti ai quesiti posti dal giudice an-che se non ancora prodotti in causa, rendendolinoti a tutte le parti. Ciascuna parte puo nomi-nare piu di un consulente.

121-bis. Diritto d’informazione. — 1. L’Au-

torita giudiziaria sia nei giudizi cautelari che dimerito puo ordinare, su istanza giustificata eproporzionata del richiedente, che venganofornite informazioni sull’origine e sulle reti didistribuzione di merci o di prestazione di ser-vizi che violano un diritto di cui alla presentelegge da parte dell’autore della violazione e daogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di mercioggetto di violazione di un diritto, su scalacommerciale; sia stata sorpresa a utilizzare ser-vizi oggetto di violazione di un diritto, su scalacommerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scalacommerciale servizi utilizzati in attivita di vio-lazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui allelett. a) o b) come persona implicata nella pro-duzione, fabbricazione o distribuzione di taliprodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 posso-no tra l’altro comprendere il nome e indirizzodei produttori, dei fabbricanti, dei distributori,dei fornitori e degli altri precedenti detentoridei prodotti o dei servizi, nonche dei grossisti edei dettaglianti, nonche informazioni sullequantita prodotte, fabbricate, consegnate, rice-vute o ordinate, nonche sul prezzo dei prodottio servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite trami-te interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l’indicazionespecifica delle persone da interrogare e dei fat-ti sui quali ognuna di esse deve essere interro-gata.

5. Il giudice, ammesso l’interrogatorio, ri-chiede ai soggetti di cui al comma 1 le informa-zioni indicate dalla parte; puo altresı rivolgereloro, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le do-mande che ritiene utili per chiarire le circostan-ze sulle quali si svolge l’interrogatorio.

6. Si applicano gli artt. 249, 250, 252, 255 e257, primo comma, del codice di proceduracivile.

122. Legittimazione all’azione di nullita e didecadenza. — 1. Fatto salvo il disposto dell’art.188, comma 4, l’azione diretta ad ottenere ladichiarazione di decadenza o di nullita di untitolo di proprieta industriale puo essere eser-citata da chiunque vi abbia interesse e promos-sa d’ufficio dal pubblico ministero. In derogaall’art. 70 del codice di procedura civile, l’inter-vento del pubblico ministero non e obbligato-rio.

2. L’azione diretta ad ottenere la dichiara-zione di nullita di un marchio per la sussistenzadi diritti anteriori oppure perche l’uso del mar-chio costituirebbe violazione di un altrui diritto

242 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 78: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

di autore, di proprieta industriale o altro dirittoesclusivo di terzi, oppure perche il marchio co-stituisce violazione del diritto al nome oppureal ritratto oppure perche la registrazione delmarchio e stata effettuata a nome del non aven-te diritto, puo essere esercitata soltanto dal ti-tolare dei diritti anteriori e dal suo avente cau-sa o dall’avente diritto.

3. L’azione diretta ad ottenere la dichiara-zione di nullita di un disegno o modello per lasussistenza dei diritti anteriori di cui all’art. 43,comma 1, lett. d) ed e), oppure perche la regi-strazione e stata effettuata a nome del nonavente diritto oppure perche il disegno o mo-dello costituisce utilizzazione impropria di unodegli elementi elencati nell’art. 6-ter della Con-venzione di Unione di Parigi per la protezionedella proprieta industriale – testo di Stoccolmadel 14 luglio 1967, ratificata con l. 28 aprile1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmiche rivestano un particolare interesse pubbliconello Stato, puo essere rispettivamente eserci-tata soltanto dal titolare dei diritti anteriori edal suo avente causa o dall’avente diritto oppu-re da chi abbia interesse all’utilizzazione.

4. L’azione di decadenza o di nullita di untitolo di proprieta industriale e esercitata incontraddittorio di tutti coloro che risultano an-notati nel registro quali aventi diritto.

5. Le sentenze che dichiarano la nullita o ladecadenza di un titolo di proprieta industrialesono annotate nel registro a cura dell’Ufficioitaliano brevetti e marchi.

6. Una copia dell’atto introduttivo di ognigiudizio civile in materia di diritti di proprietaindustriale deve essere comunicata all’Ufficioitaliano brevetti e marchi, a cura di chi pro-muove il giudizio.

7. Ove alla comunicazione anzidetta non sisia provveduto, l’autorita giudiziaria, in qua-lunque grado del giudizio, prima di deciderenel merito, dispone che tale comunicazionevenga effettuata.

8. Il cancelliere deve trasmettere all’Ufficioitaliano brevetti e marchi copia di ogni senten-za in materia di diritti di proprieta industriale.

123. Efficacia erga omnes. — 1. Le decaden-ze o le nullita anche parziali di un titolo diproprieta industriale hanno efficacia nei con-fronti di tutti quando siano dichiarate con sen-tenza passata in giudicato.

124. Misure correttive e sanzioni civili. — 1.Con la sentenza che accerta la violazione di undiritto di proprieta industriale possono esseredisposti l’inibitoria della fabbricazione, delcommercio e dell’uso delle cose costituenti vio-lazione del diritto, e l’ordine di ritiro definitivodal commercio delle medesime cose nei con-

fronti di chi ne sia proprietario o ne abbia co-munque la disponibilita. L’inibitoria e l’ordinedi ritiro definitivo dal commercio possono es-sere emessi anche contro ogni intermediario,che sia parte del giudizio ed i cui servizi sianoutilizzati per violare un diritto di proprieta in-dustriale.

2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice puofissare una somma dovuta per ogni violazione oinosservanza successivamente constatata e perogni ritardo nell’esecuzione del provvedimen-to.

3. Con la sentenza che accerta la violazionedi un diritto di proprieta industriale puo essereordinata la distruzione di tutte le cose costi-tuenti la violazione, se non vi si oppongonomotivi particolari, a spese dell’autore della vio-lazione. Non puo essere ordinata la distruzionedella cosa e l’avente diritto puo conseguire soloil risarcimento dei danni, se la distruzione dellacosa e di pregiudizio all’economia nazionale.Se i prodotti costituenti violazione dei dirittidi proprieta industriale sono suscettibili, previaadeguata modifica, di una utilizzazione legitti-ma, puo essere disposto dal giudice, in luogodel ritiro definitivo o della loro distruzione, illoro ritiro temporaneo dal commercio, conpossibilita di reinserimento a seguito degli ade-guamenti imposti a garanzia del rispetto deldiritto.

4. Con la sentenza che accerta la violazionedei diritti di proprieta industriale, puo essereordinato che gli oggetti prodotti importati ovenduti in violazione del diritto e i mezzi spe-cifici che servono univocamente a produrli o adattuare il metodo o processo tutelato siano as-segnati in proprieta al titolare del diritto stesso,fermo restando il diritto al risarcimento deldanno.

5. E altresı in facolta del giudice, su richie-sta del proprietario degli oggetti o dei mezzi diproduzione di cui al comma 4, tenuto contodella residua durata del titolo di proprieta in-dustriale o delle particolari circostanze del ca-so, ordinare il sequestro, a spese dell’autoredella violazione, fino all’estinzione del titolo,degli oggetti e dei mezzi di produzione. In que-st’ultimo caso, il titolare del diritto di proprietaindustriale puo chiedere che gli oggetti seque-strati gli siano aggiudicati al prezzo che, inmancanza di accordo tra le parti, verra stabilitodal giudice dell’esecuzione, sentito, occorren-do, un perito.

6. Delle cose costituenti violazione del dirit-to di proprieta industriale non si puo disporrela rimozione o la distruzione, ne puo esserneinterdetto l’uso quando appartengono a chi nefa uso personale o domestico. Nell’applicazio-

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 243

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 79: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

ne delle sanzioni l’autorita giudiziaria tieneconto della necessaria proporzione tra la gra-vita delle violazioni e le sanzioni, nonche del-l’interesse dei terzi.

7. Sulle contestazioni che sorgono nell’ese-guire le misure menzionate in questo articolodecide, con ordinanza non soggetta a gravame,sentite le parti, assunte informazioni somma-rie, il giudice che ha emesso la sentenza recantele misure anzidette.

125. Risarcimento del danno e restituzionedei profitti dell’autore della violazione. — 1. Ilrisarcimento dovuto al danneggiato e liquidatosecondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gliaspetti pertinenti, quali le conseguenze econo-miche negative, compreso il mancato guada-gno, del titolare del diritto leso, i benefici rea-lizzati dall’autore della violazione e, nei casiappropriati, elementi diversi da quelli econo-mici, come il danno morale arrecato al titolaredel diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimen-to dei danni puo farne la liquidazione in unasomma globale stabilita in base agli atti dellacausa e alle presunzioni che ne derivano. Inquesto caso il lucro cessante e comunque de-terminato in un importo non inferiore a quellodei canoni che l’autore della violazione avreb-be dovuto pagare, qualora avesse ottenuto unalicenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso puochiedere la restituzione degli utili realizzatidall’autore della violazione, in alternativa alrisarcimento del lucro cessante o nella misurain cui essi eccedono tale risarcimento.

126. Pubblicazione della sentenza. — 1.L’autorita giudiziaria puo ordinare che l’ordi-nanza cautelare o la sentenza che accerta laviolazione dei diritti di proprieta industrialesia pubblicata integralmente o in sunto o nellasola parte dispositiva, tenuto conto della gravi-ta dei fatti, in uno o piu giornali da essa indicati,a spese del soccombente.

127. Sanzioni penali e amministrative. — 1.Salva l’applicazione degli artt. 473, 474 e 517del codice penale, chiunque fabbrica, vende,espone, adopera industrialmente, introducenello Stato oggetti in violazione di un titolo diproprieta industriale valido ai sensi delle nor-me del presente codice, e punito, a querela diparte, con la multa fino a 1.032,91 euro.

1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificatomotivo di rispondere alle domande del giudiceai sensi dell’art. 121-bis ovvero fornisce allostesso false informazioni e punito con le penepreviste dall’art. 372 del codice penale, ridottedella meta.

2. Chiunque appone, su un oggetto, paroleo indicazioni non corrispondenti al vero, ten-denti a far credere che l’oggetto sia protetto dabrevetto, disegno o modello oppure topografiao a far credere che il marchio che lo contraddi-stingue sia stato registrato, e punito con la san-zione amministrativa da 51,65 euro a 516,46euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, e pu-nito con la sanzione amministrativa fino a2.065,83 euro, anche quando non vi sia dannoal terzo, chiunque faccia uso di un marchioregistrato, dopo che la relativa registrazione estata dichiarata nulla, quando la causa di nul-lita comporta la illiceita dell’uso del marchio,oppure sopprima il marchio del produttore odel commerciante da cui abbia ricevuto i pro-dotti o le merci a fini commerciali.

128. Descrizione. — 1. Il titolare di un dirittoindustriale puo chiedere che sia disposta la de-scrizione degli oggetti costituenti violazione ditale diritto, nonche dei mezzi adibiti alla pro-duzione dei medesimi e degli elementi di provaconcernenti la denunciata violazione e la suaentita.

2. L’istanza si propone con ricorso al Presi-dente della sezione specializzata del tribunalecompetente per il giudizio di merito, ai sensidell’art. 120.

3. Il Presidente della sezione specializzatafissa con decreto l’udienza di comparizione estabilisce il termine perentorio per la notifica-zione del decreto.

4. Lo stesso giudice, sentite le parti e assun-te, quando occorre, sommarie informazioni,provvede con ordinanza non impugnabile e,se dispone la descrizione, indica le misure ne-cessarie da adottare per garantire la tutela del-le informazioni riservate e autorizza l’eventua-le prelevamento di campioni degli oggetti di cuial comma 1. Quando la convocazione dellacontroparte potrebbe pregiudicare l’attuazio-ne del provvedimento, provvede sull’istanzacon decreto, motivato, in deroga a quanto pre-visto al comma 3.

5. L’ordinanza di accoglimento, ove la do-manda sia stata proposta prima dell’inizio dellacausa di merito, deve fissare un termine peren-torio non superiore a trenta giorni per l’iniziodel giudizio di merito.

6. Il provvedimento perde di efficacia senon e eseguito nel termine di cui all’art. 675del codice di procedura civile.

7. Si applica anche alla descrizione il dispo-sto dell’art. 669-undecies del codice di proce-dura civile.

129. Sequestro. — 1. Il titolare di un dirittodi proprieta industriale puo chiedere il seque-

244 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 80: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

stro di alcuni o di tutti gli oggetti costituentiviolazione di tale diritto, nonche dei mezzi adi-biti alla produzione dei medesimi e degli ele-menti di prova concernenti la denunciata vio-lazione. Sono adottate in quest’ultimo caso lemisure idonee a garantire la tutela delle infor-mazioni riservate.

2. Il procedimento di sequestro e disciplina-to dalle norme del codice di procedura civile,concernenti i procedimenti cautelari.

3. Salve le esigenze della giustizia penalenon possono essere sequestrati, ma soltantodescritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la viola-zione di un diritto di proprieta industriale, fin-che figurino nel recinto di un esposizione, uffi-ciale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nelterritorio dello Stato, o siano in transito da oper la medesima.

130. Disposizioni comuni. — 1. La descrizio-ne e il sequestro vengono eseguiti a mezzo diufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove oc-corra, di uno o piu periti ed anche con l’impie-go di mezzi tecnici di accertamento, fotograficio di altra natura.

2. Gli interessati possono essere autorizzatiad assistere alle operazioni anche a mezzo diloro rappresentanti e ad essere assistiti da tec-nici di loro fiducia.

3. Decorso il termine dell’art. 675 del codicedi procedura civile, possono essere completatele operazioni di descrizione e di sequestro giainiziate, ma non possono esserne iniziate altrefondate sullo stesso provvedimento. Resta sal-va la facolta di chiedere al giudice di disporreulteriori provvedimenti di descrizione o seque-stro nel corso del procedimento di merito.

4. La descrizione e il sequestro possonoconcernere oggetti appartenenti a soggetti an-che non identificati nel ricorso, purche si trattidi oggetti prodotti, offerti, importati, esportatio messi in commercio dalla parte nei cui con-fronti siano stati emessi i suddetti provvedi-menti e purche tali oggetti non siano adibitiad uso personale.

5. Il verbale delle operazioni di sequestro edi descrizione, con il ricorso ed il provvedimen-to, deve essere notificato al terzo cui apparten-gono gli oggetti sui quali descrizione o seque-stro sono stati eseguiti, entro quindici giornidalla data di conclusione delle operazioni stes-se a pena di inefficacia.

131. Inibitoria. — 1. Il titolare di un dirittodi proprieta industriale puo chiedere che siadisposta l’inibitoria di qualsiasi violazione im-minente del suo diritto e del proseguimento odella ripetizione delle violazioni in atto, ed inparticolare puo chiedere che siano disposti l’i-nibitoria della fabbricazione, del commercio e

dell’uso delle cose costituenti violazione deldiritto, e l’ordine di ritiro dal commercio dellemedesime cose nei confronti di chi ne sia pro-prietario o ne abbia comunque la disponibilita,secondo le norme del codice di procedura civi-le concernenti i procedimenti cautelari. L’ini-bitoria e l’ordine di ritiro dal commercio pos-sono essere chiesti, sugli stessi presupposti,contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzatiper violare un diritto di proprieta industriale.

1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedi-mento cautelare non stabilisce il termine entrocui le parti devono iniziare il giudizio di merito,quest’ultimo deve essere iniziato entro il termi-ne di venti giorni lavorativi o di trentuno giornidi calendario qualora questi rappresentino unperiodo piu lungo. Il termine decorre dallapronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udien-za o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

1-ter. Se il giudizio di merito non e iniziatonel termine perentorio di cui al comma 1, ov-vero se successivamente al suo inizio si estin-gue, il provvedimento cautelare perde la suaefficacia.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di urgen-za emessi ai sensi dell’art. 700 del codice diprocedura civile ed agli altri provvedimenticautelari idonei ad anticipare gli effetti dellasentenza di merito. In tali casi ciascuna partepuo iniziare il giudizio di merito.

2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice puofissare una somma dovuta per ogni violazione oinosservanza successivamente constatata e perogni ritardo nell’esecuzione del provvedimen-to.

132. Anticipazione della tutela cautelare. —1. I provvedimenti di cui agli artt. 128, 129 e 131possono essere concessi anche in corso di bre-vettazione o di registrazione, purche la doman-da sia stata resa accessibile al pubblico oppurenei confronti delle persone a cui la domandasia stata notificata.

133. Tutela cautelare dei nomi a dominio. —1. L’Autorita giudiziaria puo disporre, in viacautelare, oltre all’inibitoria dell’uso del nomea dominio aziendale illegittimamente registra-to, anche il suo trasferimento provvisorio, su-bordinandolo, se ritenuto opportuno, alla pre-stazione di idonea cauzione da parte del bene-ficiario del provvedimento.

134. Norme di procedura. — 1. Nei procedi-menti giudiziari in materia di proprieta indu-striale e di concorrenza sleale, con esclusionedelle sole fattispecie che non interferiscononeppure indirettamente con l’esercizio dei di-ritti di proprieta industriale, nonche in materiadi illeciti afferenti all’esercizio di diritti di pro-

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 245

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 81: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

prieta industriale ai sensi della l. 10 ottobre1990, n. 287, e degli artt. 81 e 82 del TrattatoUE, la cui cognizione e del giudice ordinario,ed in generale in materie di competenza dellesezioni specializzate quivi comprese quelle chepresentano ragioni di connessione anche im-propria si applicano le norme dei capi I e IVdel titolo II e quelle del titolo III del d.lg. 17gennaio 2003, n. 5, e, per quanto non discipli-nato dalle norme suddette, si applicano le di-sposizioni del codice di procedura civile inquanto compatibili, salva in ogni caso l’appli-cabilita dell’art. 121, comma 5.

2. Negli arbitrati sulle materie di cui al com-ma 1 si applicano le norme degli artt. 35 e 36del titolo V del d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5.

3. Tutte le controversie nelle materie di cuial comma 1, quivi comprese quelle disciplinatedagli artt. 64 e 65 e dagli artt. 98 e 99, sonodevolute alla cognizione delle sezioni specializ-zate previste dall’art. 16 della l. 12 dicembre2002, n. 273, come integrato dall’art. 120. Rien-trano nella competenza delle sezioni specializ-zate anche le controversie in materia di inden-nita di espropriazione dei diritti di proprietaindustriale, di cui conosce il giudice ordinario.

135. Commissione dei ricorsi. — 1. Contro iprovvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti emarchi che respingono totalmente o parzial-mente una domanda o istanza che rifiutano latrascrizione oppure che impediscono il ricono-scimento di un diritto e negli alti casi previstidal presente codice, e ammesso ricorso entro iltermine perentorio di sessanta giorni dalla datadi ricevimento della comunicazione del prov-vedimento alla Commissione dei ricorsi.

2. La Commissione dei ricorsi, istituita conr.d. 29 giugno 1939, n. 1127, e composta di unpresidente, un presidente aggiunto e di ottomembri scelti fra i magistrati di grado non in-feriore a quello di consigliere d’appello, sentitoil Consiglio superiore della magistratura, o tra iprofessori di materie giuridiche delle universi-ta o degli istituti superiori dello Stato.

3. La Commissione si articola in due sezio-ni, presiedute dal presidente e dal preidenteaggiunto. Il presidente, il presidente aggiuntoed i membri della Commissione sono nominaticon decreto del Ministro delle attivita produt-tive, durano in carica due anni. L’incarico erinnovabile.

4. Alla Commissione di cui al comma 2 pos-sono essere aggregati tecnici scelti dal presi-dente tra i professori delle universita e degliistituti superiori e tra i consulenti in proprietaindustriale, iscritti all’Ordine aventi una com-provata esperienza come consulenti tecnicid’ufficio, per riferire su singole questioni ad

essa sottoposte. I tecnici aggregati non hannovoto deliberativo.

5. La scelta dei componenti la Commissioneanzidetta, nonche dei tecnici, puo cadere sia sufunzionari in attivita di servizio, sia su funzio-nari a riposo, ferme le categorie di funzionarientro le quali la scelta deve essere effettuata.

6. La Commissione dei ricorsi e assistita dauna segreteria i cui componenti sono nominaticon lo stesso decreto di costituzione dellaCommissione, o con decreto a parte. I compo-nenti della segreteria debbono essere scelti fra ifunzionari dell’Ufficio italiano brevetti e mar-chi ed il trattamento economico e quello stabi-lito dalla vigente normativa legislativa, regola-mentare o contrattuale.

7. La Commissione dei ricorsi ha funzioneconsultiva del Ministero delle attivita produtti-ve nella materia della proprieta industriale. Ta-le funzione viene esercitata su richiesta del Mi-nistero delle attivita produttive. Le sedute dellaCommissione in sede consultiva non sono vali-de se non sia presente la maggioranza assolutadei suoi membri aventi voto deliberativo.

8. I compensi per i componenti la Commis-sione, i componenti la segreteria della Com-missione ed i tecnici aggregati alla Commissio-ne, sono determinati con decreto del Ministrodelle attivita produttive, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze.

136. Procedura avanti la Commissione dei ri-corsi. — 1. Il ricorso deve essere notificato tan-to all’Ufficio italiano brevetti e marchi quantoai controinteressati ai quali l’atto direttamentesi riferisce entro il termine di sessanta giorni daquello in cui l’interessato ne abbia ricevuto lacomunicazione, o ne abbia avuto conoscenza,o, per gli atti di cui non sia richiesta la comu-nicazione individuale, dal giorno in cui sia sca-duto il termine della pubblicazione, se questasia prevista da disposizioni di legge o di rego-lamento, salvo l’obbligo di integrare con le ul-teriori notifiche agli altri controinteressati, chesiano ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Ilricorso, con la prova delle avvenute notifiche,con copia del provvedimento impugnato ove inpossesso del ricorrente e con i documenti di cuiil ricorrerte intenda avvalersi in giudizio, deveessere depositato, entro il termine di trentagiorni dall’ultima notifica, presso gli uffici dicui all’art. 147 o inviato direttamente, per rac-comandata postale, alla segreteria della Com-missione dei ricorsi, presso l’Ufficio italianobrevetti e marchi.

2. Insieme al ricorso, deve presentarsi laprova del pagamento del contributo unificatodi cui all’art. 9 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.

3. All’originale del ricorso devono essere

246 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 82: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

unite tante copie in carta libera quanti sono icomponenti della Commissione e le contropar-ti, salva, tuttavia, la facolta del Presidente dellaCommissione di richiedere agli interessati unnumero maggiore di copie.

4. La mancata produzione della copia delprovvedimento impugnato e della documenta-zione a sostegno del ricorso non implica deca-denza. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, en-tro trenta giorni dalla scadenza del termine clideposito del ricorso, deve produrre, medianteinserimento in apposito fascicolo tenuto dallasegreteria della Commissione, l’eventualeprovvedimento impugnato nonche gli atti ed idocumenti in base ai quali l’atto e stato ema-nato, quelli in esso citati, e quelli che l’ufficioritiene utili al giudizio.

5. Il Presidente della Commissione assegnail ricorso alla sezione competente. Il Presidenteo il Presidente aggiunto nomina un relatore trai componenti assegnati alla sezione e, ove sitratti di questioni di natura tecnica, puo nomi-nare anche uno o piu relatori aggiunti, scelti trai tecnici aggregati.

6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato,fissa i termini, non superiori in ogni caso a ses-santa giorni, per la presentazione delle memo-rie e delle repliche delle controparti e per ildeposito dei relativi documenti.

7. Scaduti i termini di cui al comma 6, laCommissione puo disporre i mezzi istruttoriche ritiene opportuni, stabilendo le modalitadella loro assunzione. Il Presidente, o il relato-re da lui delegato, durante il corso dell’istrut-toria, puo sentire le parti per eventuali chiari-menti. Ove i mezzi istruttori non siano neces-sari, o, comunque, dopo l’espletamento di essi,il Presidente fissa la data per la discussionedinanzi alla Commissione.

8. Le sezioni della Commissione, quandodecidono sui ricorsi, giudicano con l’interventodi un Presidente e di due membri aventi votodeliberativo.

9. La Commissione ha facolta di chiedereall’Ufficio italiano brevetti e marchi chiarimen-ti e documenti.

10. Il ricorrente, o il suo mandatario se visia, che ne faccia domanda in tempo utile ecomunque almeno due giorni prima della di-scussione ha diritto di essere ammesso adesporre oralmente le sue ragioni. Il ricorrentepuo stare in giudizio personalmente o puo farsiassistere da un legale ed anche da un tecnico.L’Ufficio puo costituirsi in giudizio come Am-ministrazione resistente con un proprio funzio-nario. Aperta la seduta, il relatore riferisce sulricorso. Successivamente le parti, od i loro in-caricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di

richiesta dei membri della Commissione, il di-rettore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi oil funzionario dello stesso ufficio, da lui desi-gnato a rappresentarlo, fornisce le notizie ed idocumenti richiesti.

11. Ogni interessato, prima della chiusuradella discussione del ricorso, puo presentarealla Commissione memorie esplicative. Se, du-rante la discussione, emergono fatti nuovi in-fluenti sulla decisione essi devono essere con-testati alle parti.

12. La Commissione ha sempre facolta didisporre i mezzi istruttori che creda opportunied ha altresı facolta, in ogni caso, di ordinare ildifferimento della decisione, o anche della di-scussione, ad altra seduta.

13. La Commissione decide dopo che leparti si sono allontanate.

14. La Commissione dei ricorsi, ove ritengairricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichia-ra con sentenza; se riconosce che il ricorso einfondato, lo rigetta con sentenza; se accoglie ilricorso annulla l’atto in tutto o in parte.

15. Il relatore, od un altro membro dellaCommissione, e incaricato di redigere la sen-tenza esponendo i motivi della decisione.

16. La sentenza e notificata, per raccoman-data postale, a cura della segreteria della Com-missione, all’interessato od al suo mandatario,se nominato, ed e pubblicata nel Bollettino uf-ficiale, nella sola parte dispositiva, salva la fa-colta della Commissione di disporre che le sen-tenze vengano pubblicate integralmente neldetto bollettino quando riguardino questionidi massima e quando la pubblicazione non pos-sa recare pregiudizio.

17. Se il ricorrente, allegando un pregiudi-zio grave ed irreparabile derivante dall’esecu-zione dell’atto impugnato, ovvero dal compor-tamento inerte dell’Ufficio italiano brevetti emarchi, durante il tempo necessario a giungeread una decisione sul ricorso, chiede l’emana-zione di misure cautelari che appaiono, secon-do le circostanze, piu idonee ad assicurare in-terinalmente gli effetti della decisione sul ri-corso, la Commissione dei ricorsi si pronunciasull’istanza con ordinanza emessa in Camera diConsiglio. Prima della trattazione della do-manda cautelare, in caso di estrema gravita eurgenza, tale da non consentire neppure la di-lazione fino alla data della Camera di Consi-glio, il ricorrente puo, contestualmente alla do-manda cautelare o con separata istanza notifi-cata alle controparti, chiedere al Presidentedella Commissione dei ricorsi, o alla sezionecui il ricorso e assegnato, di disporre misurecautelari provvisorie. Il Presidente provvedecon decreto motivato, anche in assenza di con-

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 247

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 83: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

traddittorio. Il decreto e efficace sino alla pro-nuncia del Collegio, a cui l’istanza cautelare esottoposta nella prima Camera di Consiglioutile. In sede di decisione della domanda cau-telare, la Commissione dei ricorsi, accertata lacompletezza del contraddittorio e dell’istrutto-ria e dove ne ricorrono i presupposti, sentite sulpunto le parti costituite, puo definire il giudizionel merito a norma dei precedenti commi.

18. La domanda di revoca o modificazionedelle misure cautelari concesse e la riproposi-zione della domanda cautelare respinta sonoammissibili solo se motivate con riferimento afatti sopravvenuti.

19. Nel caso in cui l’amministrazione nonabbia prestato ottemperanza alle misure cau-telari concesse, o vi abbia adempiuto solo par-zialmente, la parte interessata puo, con istanzamotivata e notificata alle altre parti, chiederealla Commissione dei ricorsi le opportune di-sposizioni attuative. La Commissione dei ricor-si esercita i poteri inerenti al giudizio di ottem-peranza al giudicato, di cui all’art. 27, primocomma, n. 4, del testo unico delle leggi sul Con-siglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno1924, n. 1054, e successive modificazioni, e di-spone l’esecuzione dell’ordinanza cautelare in-dicandone le modalita e, ove occorra, il sogget-to che deve provvedere.

137. Esecuzione forzata e sequestro dei titolidi proprieta industriale. — 1. I diritti patrimo-niali di proprieta industriale possono formareoggetto di esecuzione forzata.

2. All’esecuzione si applicano le norme sta-bilite dal codice di procedura civile per l’esecu-zione sui beni mobili.

3. Il pignoramento del titolo di proprietaindustriale si esegue con atto notificato al de-bitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L’attodeve contenere:

a) la dichiarazione di pignoramento deltitolo di proprieta industriale, previa menzionedegli elementi atti ad identificarlo;

b) la data del titolo e della sua spedizionein forma esecutiva;

c) la somma per cui si procede all’esecu-zione;

d) il cognome, nome e domicilio, o resi-denza, del creditore e del debitore;

e) il cognome e nome dell’ufficiale giudi-ziario.

4. Il debitore, dalla data della notificazione,assume gli obblighi del sequestratario giudizia-le del titolo di proprieta industriale, anche perquanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, ma-turati dopo la data della notificazione, derivan-ti dalla concessione d’uso del diritto di proprie-ta industriale, si cumulano con il ricavato della

vendita, ai fini della successiva attribuzione.5. Si osservano, nei riguardi della notifica-

zione dell’atto di pignoramento, le norme con-tenute nel codice di procedura civile per la no-tificazione delle citazioni. Se colui al quale l’at-to di pignoramento deve essere notificato nonabbia domicilio o residenza nello Stato, ne ab-bia in questo eletto domicilio, la notificazione eeseguita presso l’Ufficio italiano brevetti emarchi. In quest’ultimo caso, copia dell’atto eaffissa nell’Albo dell’Ufficio ed inserita nelBollettino ufficiale.

6. L’atto di pignoramento del diritto di pro-prieta industriale deve essere trascritto, a penadi inefficacia, entro otto giorni dalla notifica.Avvenuta la trascrizione dell’atto di pignora-mento del diritto di proprieta industriale, e fin-che il pignoramento stesso spiega effetto, i pi-gnoramenti successivamente trascritti valgonocome opposizione sul prezzo di vendita, quan-do siano notificati al creditore procedente.

7. La vendita e l’aggiudicazione dei diritti diproprieta industriale pignorati sono fatte conle corrispondenti norme stabilite dal codice diprocedura civile in quanto applicabili, salve ledisposizioni particolari del presente codice.

8. La vendita del diritto di proprieta indu-striale non puo farsi se non siano trascorsi al-meno trenta giorni dal pignoramento. Un ter-mine di venti giorni deve decorrere, per la ven-dita, dal decreto di fissazione del giorno dellavendita stessa. Il giudice, per la vendita e l’ag-giudicazione dei diritti di proprieta industriale,dispone le forme speciali che ritiene opportunenei singoli casi, provvedendo altresı per l’an-nunzio della vendita al pubblico, anche in de-roga alle norme del codice di procedura civile.All’uopo il giudice puo stabilire che l’annunziosia affisso nei locali della Camera di commer-cio ed in quelli dell’Ufficio italiano brevetti emarchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti diproprieta industriale.

9. Il verbale di aggiudicazione deve conte-nere gli estremi del diritto di proprieta indu-striale giuste le risultanze dei relativi titoli.

10. Il creditore istante, nell’esecuzione for-zata sui diritti di proprieta industriale, devenotificare almeno dieci giorni prima della ven-dita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia,trascritti, l’atto di pignoramento e il decreto difissazione del giorno della vendita. Questi ulti-mi creditori devono depositare, nella cancelle-ria dell’autorita giudiziaria competente, le lorodomande di collocazione con i documenti giu-stificativi entro quindici giorni dalla vendita.Chiunque vi abbia interesse puo esaminaredette domande e i documenti.

11. Trascorso il termine di quindici giorni,

248 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 84: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

previsto nel comma 8, il giudice, su istanza diuna delle parti, fissa l’udienza nella quale pro-porra lo stato di graduazione e di ripartizionedel prezzo ricavato dalla vendita e dagli even-tuali frutti. Il giudice, nell’udienza, accertatal’osservanza delle disposizioni del comma 8,ove le parti non si siano accordate sulla distri-buzione del ricavato dei frutti, procede alla gra-duazione fra i creditori ed alla destribuzione ditale ricavato dei frutti stessi, secondo le relativenorme stabilite nel codice di procedura civileper l’esecuzione mobiliare. I crediti con mora,eventuali o condizionati, diventano esigibili se-condo le norme del codice civile.

12. L’aggiudicatario del diritto di proprietaindustriale ha diritto di ottenere che siano can-cellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sultitolo corrispondente, depositando, pressol’Ufficio italiano brevetti e marchi, copia delverbale di aggiudicazione e attestato del can-celliere dell’avvenuto versamento del prezzo diaggiudicazione, osservate le norme per la can-cellazione delle trascrizioni.

13. I diritti di proprieta industriale, ancor-che in corso di concessione o di registrazione,possono essere oggetto di sequestro. Alla pro-cedura del sequestro si applicano le disposizio-ni in materia di esecuzione forzata stabilite dalpresente articolo ed altresı quelle sul seque-stro, stabilite dal codice di procedura civile.

14. Le controversie in materia di esecuzioneforzata e di sequestro dei diritti di proprietaindustriale si propongono davanti all’autoritagiudiziaria dello Stato competente a normadell’art. 120.

138. Trascrizione. — 1. Debbono essere resipubblici mediante trascrizione presso l’Ufficioitaliano brevetti e marchi:

a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gra-tuito, che trasferiscono in tutto o in parte, idiritti su titoli di proprieta industriale;

b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gra-tuito, che costituiscono, modificano o trasferi-scono diritti personali o reali di godimento pri-vilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti aisensi dell’art. 140 concernenti i titoli anzidetti;

c) gli atti di divisione, di societa, di tran-sazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciatinelle lett. a) e b);

d) il verbale di pignoramento;e) il verbale di aggiudicazione in seguito a

vendita forzata;f ) il verbale di sospensione della vendita

di parte dei diritti di proprieta industriale pi-gnorati per essere restituiti al debitore, a nor-ma del codice di procedura civile;

g) i decreti di espropriazione per causa dipubblica utilita;

h) le sentenze che dichiarano l’esistenzadegli atti indicati nelle lett. a), b) e c), quandotali atti non siano stati precedentemente tra-scritti. Le sentenze che pronunciano la nullita,l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, larevocazione di un atto trascritto devono essereannotate in margine alla trascrizione dell’attoal quale si riferiscono. Possono inoltre esseretrascritte le domande giudiziali dirette ad otte-nere le sentenze di cui al presente articolo. Intale caso gli effetti della trascrizione della sen-tenza risalgono alla data della trascrizione del-la domanda giudiziale;

i) i testamenti e gli atti che provano l’av-venuta successione legittima e le sentenze re-lative;

l) le sentenze di rivendicazione di diritti diproprieta industriale e le relative domande giu-diziali;

m) le sentenze che dispongono la conver-sione di titoli di proprieta industriale nulli e lerelative domande giudiziali;

n) le domande giudiziali dirette ad otte-nere le sentenze di cui al presente articolo. Intal caso gli effetti della trascrizione della sen-tenza risalgono alla data della trascrizione del-la domanda giudiziale.

2. La trascrizione e soggetta al pagamentodel diritto prescritto.

3. Per ottenere la trascrizione, il richiedentedeve presentare apposita nota di trascrizione,sotto forma di domanda, allegando copia au-tentica dell’atto pubblico ovvero l’originale o lacopia autentica della scrittura privata autenti-cata ovvero qualsiasi altra documentazioneprevista dall’art. 195.

4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, esa-minata la regolarita formale degli atti, procede,senza ritardo, alla trascrizione con la data dipresentazione della domanda.

5. L’ordine delle trascrizioni e determinatodall’ordine di presentazione delle domande.

6. Le omissioni o le inesattezze che non in-ducano incertezza assoluta sull’atto che si in-tende trascrivere o sul titolo di proprieta indu-striale a cui l’atto si riferisce non comportanol’invalidita della trascrizione.

139. Effetti della trascrizione. — 1. Gli atti ele sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti esentenze indicati alle lett. d), i) ed l) dell’art.138, finche non siano trascritti, non hanno ef-fetto di fronte ai terzi che a qualunque titolohanno acquistato e legalmente conservato di-ritti sul titolo di proprieta industriale.

2. Nel conflitto di piu acquirenti dello stessodiritto di proprieta industriale dal medesimotitolare, e preferito chi ha trascritto per primoil suo titolo di acquisto.

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 249

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 85: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

3. La trascrizione del verbale di pignora-mento, finche dura la sua efficacia, sospendegli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti edelle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali tra-scrizioni vengono meno dopo la trascrizionedel verbale di aggiudicazione, purche avvengaentro tre mesi dalla data della aggiudicazionestessa.

4. I testamenti e gli atti che provano l’avve-nuta legittima successione e le sentenze relati-ve sono trascritti solo per stabilire la continuitadei trasferimenti.

5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasfe-riscono, in tutto o in parte, ovvero modificano idiritti inerenti ad una domanda o ad un brevet-to europeo, a condizione che siano stati tra-scritti nel Registro italiano dei brevetti euro-pei.

140. Diritti di garanzia. — 1. I diritti di ga-ranzia sui titoli di proprieta industriale devonoessere costituiti per crediti di denaro.

2. Nel concorso di piu diritti di garanzia, ilgrado e determinato dall’ordine delle trascri-zioni.

3. La cancellazione delle trascrizioni dei di-ritti di garanzia e eseguita in seguito alla pro-duzione dell’atto di consenso del creditore consottoscrizione autenticata ovvero quando lacancellazione sia ordinata con sentenza passa-ta in giudicato ovvero in seguito al soddisfaci-mento dei diritti assistiti da garanzia a seguitodi esecuzione forzata.

4. Per la cancellazione e dovuto lo stessodiritto prescritto per la trascrizione.

141. Espropriazione. — 1. Con esclusionedei diritti sui marchi, i diritti di proprieta indu-striale, ancorche in corso di registrazione o dibrevettazione, possono essere espropriati dalloStato nell’interesse della difesa militare delPaese o per altre ragioni di pubblica utilita.

2. L’espropriazione puo essere limitata aldiritto di uso per i bisogni dello Stato, fattesalve le previsioni in materia di licenze obbli-gatorie in quanto compatibili.

3. Con l’espropriazione anzidetta, quandosia effettuata nell’interesse della difesa militaredel Paese e riguardi titoli di proprieta indu-striale di titolari italiani, e trasferito all’ammi-nistrazione espropriante anche il diritto dichiedere titoli di proprieta industriale all’este-ro.

142. Decreto di espropriazione. — 1. L’espro-priazione viene disposta per decreto del Presi-dente della Repubblica, su proposta del Mini-stro competente, di concerto con i Ministri del-le attivita produttive e dell’economia e dellefinanze, sentito il Consiglio dei ministri, se ilprovvedimento interessa la difesa militare del

Paese o, negli altri casi, la Commissione deiricorsi.

2. Il decreto di espropriazione nell’interessedella difesa militare del Paese, quando vieneemanato prima della stampa dell’attestato dibrevettazione o di registrazione, puo contenerel’obbligo e stabilire la durata del segreto sul-l’oggetto del titolo di proprieta industriale.

3. La violazione del segreto e punita ai sensidell’art. 262 del codice penale.

4. Nel decreto di espropriazione e fissatal’indennita spettante al titolare del diritto diproprieta industriale, determinata sulla basedel valore di mercato dell’invenzione, sentitala Commissione dei ricorsi.

5. Contro i decreti di espropriazione percausa di pubblica utilita e ammesso il ricorsoal Tribunale amministrativo regionale compe-tente per territorio il quale provvede con giuri-sdizione esclusiva e con applicazione del ritospeciale di cui all’art. 23-bis, l. 6 dicembre1971, n. 1034.

143. Indennita di espropriazione. — 1. Ove iltitolare del diritto espropriato non accetti l’in-dennita fissata ai sensi dell’art. 142 ed in man-canza di accordo fra il titolare e l’amministra-zione procedente, l’indennita e determinata daun collegio di arbitratori.

2. All’inventore o all’autore, il quale providi avere perduto il diritto di priorita all’esteroper il ritardo della decisione negativa del Mini-stero in merito all’espropriazione, e concessoun equo indennizzo, osservate le norme relati-ve all’indennita di espropriazione.

3. I decreti di espropriazione devono essereannotati nel Registro dei titoli di proprieta in-dustriale a cura dell’Ufficio italiano brevetti emarchi.

Sezione II. — Misure contro la pirateria

144. Atti di pirateria. — 1. Agli effetti dellenorme contenute nella presente sezione sonoatti di pirateria le contraffazioni e le usurpazio-ni di altrui diritti di proprieta industriale, rea-lizzate dolosamente in modo sistematico.

144-bis. Sequestro conservativo. — 1. Quan-do la parte lesa faccia valere l’esistenza di cir-costanze atte a pregiudicare il soddisfacimentodel risarcimento del danno, l’autorita giudizia-ria puo disporre, ai sensi dell’art. 671 del codicedi procedura civile, il sequestro conservativodei beni mobili ed immobili del preteso autoredella violazione, compreso il blocco dei suoiconti bancari e di altri beni fino alla concorren-za del presumibile ammontare del danno. Atale fine l’autorita giudiziaria puo disporre la

250 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 86: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

comunicazione della documentazione banca-ria, finanziaria o commerciale oppure autoriz-zare l’accesso alle pertinenti informazioni.

[145. Comitato Nazionale Anticontraffazio-ne. — 1. Presso il Ministero delle attivita pro-duttive e costituito il Comitato Nazionale Anti-contraffazione con funzioni di monitoraggiodei fenomeni in materia di violazione dei dirittidi proprieta industriale, nonche di proprietaintellettuale limitatamente ai disegni e modelli,di coordinamento e di studio delle misure voltead contrastarli, nonche di assistenza alle im-prese per la tutela contro le pratiche commer-ciali sleali.

2. Le modalita di composizione e di funzio-namento del Comitato di cui al comma 1 sonodefinite con decreto del Ministro delle attivitaproduttive, di concerto con i Ministri dell’eco-nomia e delle finanze, degli affari esteri, dellepolitiche agricole e forestali, dell’interno, dellagiustizia e per i beni e le attivita culturali, inmodo da garantire la rappresentanza degli in-teressi pubblici e privati.

3. Il funzionamento del Comitato di cui alcomma 1 non comporta oneri per la finanzapubblica].

146. Interventi contro la pirateria. — 1. Qua-lora ne abbia notizia, il Ministero delle attivitaproduttive segnala alla Procura della Repub-blica, competente per territorio, per le iniziati-ve di sua competenza, i casi di pirateria.

2. Fatta salva la repressione dei reati e l’ap-plicazione della normativa nazionale e comu-nitaria vigente in materia, di competenza del-l’autorita doganale, il Ministero delle attivitaproduttive, per il tramite del Prefetto della pro-vincia interessata e i sindaci, limitatamente alterritorio comunale, possono disporre anched’ufficio, il sequestro amministrativo dellamerce contraffatta e, decorsi tre mesi, previaautorizzazione dell’autorita giudiziaria di cui alcomma 3, procedere alla sua distruzione, a spe-se del contravventore. e fatta salva la facolta diconservare i campioni da utilizzare a fini giudi-ziari.

3. Competente ad autorizzare la distruzionee il presidente della sezione specializzata di cuiall’art. 120, nel cui territorio e compiuto l’attodi pirateria, su richiesta dell’amministrazionestatale o comunale che ha disposto il sequestro.

4. L’opposizione avverso il provvedimentodi distruzione di cui al comma 2 e proposta nelleforme di cui agli artt. 22 e 23della l. 24 novembre1981, n. 689, e successive modificazioni. Il ter-mine per ricorrere decorre dalla data di notifi-cazione del provvedimento o da quella della suapubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana.

CAPO IV

ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI

PROPRIETA INDUSTRIALE E RELATIVE PROCE-

DURE

Sezione I. — Domande in generale

147. Deposito delle domande e delle istanze.— 1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, idocumenti e i ricorsi notificati menzionati nelpresente codice sono depositati, presso l’Uffi-cio italiano brevetti e marchi, presso le Cameredi commercio, industria e artigianato e pressogli uffici o enti pubblici determinati con decre-to del Ministro delle attivita produttive. Condecreto dello stesso Ministro sono determinatele modalita di deposito, quivi comprese quelleda attuare mediante ricorso ad altri mezzi dicomunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, al-l’atto del ricevimento rilasciano l’attestazionedell’avvenuto deposito ed entro i successivi die-ci giorni trasmettono all’Ufficio italiano bre-vetti e marchi, delle forme indicate nel decreto,gli atti depositati e la relativa attestazione.

2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depo-siti sono tenuti ad adottare le misure necessarieper assicurare l’osservanza del segreto d’uffi-cio.

3. Non possono, ne direttamente, ne per in-terposta persona, chiedere brevetti per inven-zioni industriali o divenire cessionari gli impie-gati addetti all’Ufficio italiano brevetti e mar-chi, se non dopo due anni da quando abbianocessato di appartenere al loro ufficio.

148. Ricevibilita ed integrazione delle doman-de. — 1. Le domande di brevetto e di registra-zione di cui all’art. 147, comma 1, non sonoricevibili se il richiedente non e identificabileo non e raggiungibile e, nel caso dei marchi,anche quando la domanda non contiene la ri-produzione del marchio o l’elenco dei prodottiovvero dei servizi. L’irricevibilita, salvo quantostabilito nel comma 3, e dichiarata dall’Ufficioitaliano brevetti e marchi.

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi invitail richiedente a fare le necessarie integrazioni,soggette ad un diritto di mora in caso di paga-mento tardivo, entro il termine di due mesidalla data della comunicazione se constata che:

a) alla domanda di invenzioni industriali emodelli di utilita non e allegato un documentoche possa essere assimilato ad una descrizioneovvero manchi parte della descrizione o un di-segno in essa richiamato ovvero la domandacontiene, in sostituzione della descrizione, ilriferimento ad una domanda anteriore di cuinon sono forniti il numero, la data di deposito,

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 251

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 87: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

lo stato in cui e avvenuto il deposito ed i datiidentificativi del richiedente;

b) alla domanda di varieta vegetale non eallegato almeno un esemplare della descrizio-ne con almeno un esemplare delle fotografie inessa richiamate;

c) alla domanda di modelli e disegni non eallegata la riproduzione grafica o fotografica;

d) alla domanda di topografie non e alle-gato un documento che ne consenta l’identifi-cazione;

e) non sono consegnati i documenti com-provanti il pagamento dei diritti prescritti en-tro il termine di cui all’art. 226.

3. Se il richiedente ottempera all’invito del-l’ufficio entro il termine di cui al comma 2 oprovvede spontaneamente alla relativa integra-zione, l’Ufficio riconosce quale data del depo-sito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevi-mento della integrazione richiesta e ne da co-municazione al richiedente. Se il richiedentenon ottempera all’invito dell’ufficio entro iltermine di cui al comma 2, salvo il caso in cui,entro tale termine, abbia fatto espressa rinun-cia alla parte della descrizione o disegno man-canti di cui al comma 2, lett. a), l’Ufficio dichia-ra l’irricevibilita della domanda ai sensi delcomma 1.

4. Se il richiedente provvede spontanea-mente all’integrazione di cui al comma 2, l’Uf-ficio riconosce quale data del deposito, da va-lere a tutti gli effetti, quella di ricevimento del-l’integrazione e ne da comunicazione al richie-dente.

5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi dicui all’art. 147, con gli atti allegati, devono es-sere redatti in lingua italiana. Degli atti in lin-gua diversa dall’italiana, deve essere fornita latraduzione in lingua italiana. Se la descrizionee presentata in lingua diversa da quella italia-na, la traduzione in lingua italiana deve esseredepositata entro il termine fissato dall’Ufficio.

149. Deposito delle domande di brevetto eu-ropeo. — 1. Le domande di brevetto europeopossono essere depositate presso l’Ufficio ita-liano brevetti e marchi secondo le modalitapreviste dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell’art. 198,commi 1 e 2. Ai fini dell’applicazione di talidisposizioni, la domanda deve essere corredatada una copia delle descrizioni e delle rivendi-cazioni redatte in lingua italiana, nonche deglieventuali disegni.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi infor-ma immediatamente l’Ufficio europeo dei bre-vetti dell’avvenuto deposito della domanda.

150. Trasmissione della domanda di brevettoeuropeo. — 1. Le domande di brevetto europeo

il cui oggetto, ad avviso del servizio militarebrevetti del Ministero della difesa, e manifesta-mente non suscettibile di essere vincolato alsegreto per motivi di difesa militare, sono tra-smesse, a cura dell’Ufficio italiano brevetti emarchi, all’Ufficio europeo dei brevetti nelpiu breve termine possibile e, comunque, entrosei settimane dalla data del loro deposito.

2. Nel caso in cui le domande di brevettoeuropeo si considerano ritirate a norma del-l’art. 77, par. 5, della Convenzione sul brevettoeuropeo, il richiedente, entro tre mesi dalladata di ricezione della comunicazione, ha fa-colta di chiedere la trasformazione della do-manda in domanda di brevetto italiano per in-venzione industriale.

3. Fatte salve le disposizioni a tutela del se-greto sulle invenzioni interessanti la difesa mi-litare del Paese, l’Ufficio italiano brevetti emarchi qualora non siano ancora trascorsi ven-ti mesi dalla data di deposito o di priorita, tra-smette copia della richiesta di trasformazionedi cui al comma 2 ai servizi centrali degli altriStati indicati nella richiesta medesima, allegan-do una copia della domanda di brevetto euro-peo prodotta dall’istante.

151. Deposito della domanda internazionale.— 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane equelle che abbiano il domicilio o la sede inItalia possono depositare le domande interna-zionali per la protezione delle invenzioni pres-so l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il qualeagisce in qualita di ufficio ricevente ai sensidell’art. 10 del Trattato di cooperazione in ma-teria di brevetti del 19 giugno 1970, ratificatocon l. 26 maggio 1978, n. 260.

2. La domanda puo essere presentata pres-so l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondoquanto previsto dal regolamento di attuazione;la data di deposito della domanda viene deter-minata a norma dell’art. 11 del Trattato di coo-perazione in materia di brevetti.

3. La domanda internazionale puo esseredepositata anche presso l’Ufficio europeo deibrevetti, nella sua qualita di ufficio ricevente, aisensi dell’art. 151 della Convenzione sul bre-vetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata conl. 26 maggio 1978, n. 260, e presso l’Organizza-zione mondiale della proprieta intellettuale diGinevra quale ufficio ricevente, osservate ledisposizioni dell’art. 198, commi 1 e 2.

152. Requisiti della domanda internazionale.— 1. La domanda internazionale deve essereconforme alle disposizioni del Trattato di coo-perazione in materia di brevetti del 19 giugno1970, ratificato con l. 26 maggio 1978, n. 260, edel suo regolamento di esecuzione.

2. Ai soli fini dell’applicazione dell’art. 198,

252 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 88: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

commi 1 e 2, la domanda deve essere corredatada una copia della descrizione e delle rivendi-cazioni in lingua italiana, nonche degli even-tuali disegni.

3. La domanda internazionale e ciascunodei documenti allegati, ad eccezione di quellicomprovanti il pagamento delle tasse, devonoessere depositati in un originale e due copie. Lecopie mancanti sono approntate dall’Ufficioitaliano brevetti e marchi a spese del richieden-te.

153. Segretezza della domanda internaziona-le. — 1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi,salvo consenso del richiedente, rende accessi-bile al pubblico la domanda solo dopo che ab-bia avuto luogo la pubblicazione internaziona-le o sia pervenuta all’ufficio designato la comu-nicazione di cui all’art. 20 del Trattato di coo-perazione in materia di brevetti del 19 giugno1970, ratificato con l. 26 maggio 1978, n. 260, ola copia di cui all’art. 22 del medesimo Trattatoo, comunque, decorsi venti mesi dalla data dipriorita.

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi puodare comunicazione di essere stato designato,rivelando unicamente il nome del richiedente,il titolo dell’invenzione, la data del deposito e ilnumero della domanda internazionale.

154. Trasmissione della domanda internazio-nale. — 1. L’Ufficio italiano brevetti e marchitrasmette all’Ufficio internazionale e all’ammi-nistrazione che viene incaricata della ricerca ladomanda internazionale entro i termini previ-sti dalle regole 22 e 23 del regolamento di ese-cuzione del Trattato di cooperazione in mate-ria di brevetti.

2. Se quindici giorni prima della data di sca-denza del termine per la trasmissione dell’e-semplare originale della domanda internazio-nale, fissato dalla regola 22 del regolamento diesecuzione del Trattato di cooperazione in ma-teria di brevetti, e pervenuta dal Ministero del-la difesa l’imposizione del vincolo del segreto,l’Ufficio ne da comunicazione al richiedente,diffidandolo ad osservare l’obbligo del segreto.

3. Entro novanta giorni dalla data di comu-nicazione di cui al comma 2, puo essere chiestala trasformazione della domanda internaziona-le in una domanda nazionale che assume lastessa data di quella internazionale; se la tra-sformazione non viene richiesta, la domanda siintende ritirata.

155. Deposito di domande internazionali didisegni e modelli. — 1. Le persone fisiche egiuridiche italiane o quelle che abbiano il do-micilio o una effettiva organizzazione in Italiapossono depositare le domande internazionaliper la protezione dei disegni o modelli diretta-

mente prezzo l’Ufficio internazionale oppurepresso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, aisensi dell’art. 4, comma 1, dell’Accordo dell’A-ja relativo al deposito internazionale dei dise-gni o modelli industriali del 6 novembre 1925, esuccessive revisioni, ratificato con l. 24 ottobre1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo.

2. La domanda presso l’Ufficio italiano bre-vetti e marchi puo anche essere inviata in plicoraccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda equella dell’art. 6, comma 2, dell’Accordo.

4. La domanda internazionale deve essereconforme alle disposizioni dell’Accordo e delrelativo regolamento di esecuzione, oltre chealle istruzioni amministrative emanate dall’Uf-ficio internazionale, ed essere redatta in linguafrancese o inglese su formulari predisposti dal-l’Ufficio internazionale.

156. Domanda di registrazione di marchio.— 1. La domanda di registrazione di marchiodeve contenere:

a) l’identificazione del richiedente ed an-che del mandatario, se vi sia;

b) la eventuale rivendicazione della prio-rita ovvero della data da cui decorrono gli ef-fetti della domanda in seguito ad accoglimentodi conversione di precedente domanda comu-nitaria o di registrazione internazionale ai sensidel protocollo relativo all’Accordo di Madridper la registrazione internazionale dei marchidel 27 giugno 1989, ratificato con l. 12 marzo1996, n. 169;

c) la riproduzione del marchio;d) l’elenco dei prodotti o dei servizi che il

marchio e destinato a contraddistinguere, rag-gruppati secondo le classi della classificazionedi cui all’Accordo di Nizza sulla classificazioneinternazionale dei prodotti e dei servizi ai finidella registrazione dei marchi, testo di Ginevradel 13 maggio 1997, ratificato con l. 27 aprile1982, n. 243.

2. Quando vi sia mandatario, alla domandadeve essere unito l’atto di nomina ai sensi del-l’art. 201.

157. Domanda di registrazione di marchiocollettivo. — 1. Alla domanda di registrazioneper marchio collettivo deve unirsi oltre ai do-cumenti di cui all’art. 156, comma 1, anche co-pia dei regolamenti di cui all’art. 11.

158. Divisione della domanda di registrazionedi marchio. — 1. Ogni domanda deve aver peroggetto un solo marchio.

2. Se la domanda riguarda piu marchi, l’Uf-ficio italiano brevetti e marchi invitera l’inte-ressato, assegnandogli un termine, a limitare ladomanda ad un solo marchio, con facolta dipresentare, per i rimanenti marchi, altrettante

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 253

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 89: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

domande, che avranno effetto dalla data delladomanda primitiva.

3. Ogni domanda di registrazione, aventeper oggetto piu prodotti o servizi, puo esseredivisa dal richiedente in piu domande parziali,nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizidella domanda iniziale, nei seguenti casi:

a) prima della decisione dell’ufficio rela-tivo alla registrazione del marchio;

b) durante ogni procedura di opposizionealla decisione dell’ufficio di registrazione delmarchio;

c) durante ogni procedura di ricorso con-tro la decisione di registrare il marchio.

4. Le domande parziali conservano la datadi deposito della domanda iniziale e, se delcaso, il beneficio del diritto di priorita.

5. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi so-spende il termine assegnato dall’ufficio.

159. Domanda di rinnovazione di marchio.— 1. La domanda di rinnovazione di marchiodi impresa deve essere fatta dal titolare o dalsuo avente causa.

2. La domanda, accompagnata dal versa-mento delle tasse dovute, deve essere deposi-tata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alladata di scadenza del decennio in corso. Tra-scorso tale periodo, la domanda di rinnovazio-ne puo essere presentata nei sei mesi successivial mese di scadenza con l’applicazione di unasoprattassa.

3. Quando vi sia mandatario, alla domandadeve essere unito l’atto di nomina ai sensi del-l’art. 201.

4. Per i marchi registrati sulla base di unadomanda di trasformazione di una domanda dimarchio comunitario o di un marchio comuni-tario, presentata ai sensi del regolamento (CE)n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993,sul marchio comunitario e successive modifica-zioni, ovvero sulla base di una domanda di tra-sformazione di una registrazione internaziona-le, presentata ai sensi dell’art. 9-quinquies delProtocollo relativo all’Accordo di Madrid sullaregistrazione internazionale dei marchi del 27giugno 1989, ratificato con l. 12 marzo 1996, n.169, gli effetti della prima registrazione, ai finidella rinnovazione, decorrono rispettivamentedalla data di deposito della domanda di mar-chio comunitario o dalla data di registrazioneinternazionale.

5. Se il marchio precedente appartiene a piupersone, la domanda di rinnovazione puo esse-re fatta da una soltanto, nell’interesse di tutte.

6. Se la domanda di rinnovazione o le tassepagate si riferiscono soltanto ad una parte deiprodotti o dei servizi per i quali il marchio estato registrato, la registrazione viene rinnova-

ta soltanto per i prodotti o i servizi di cui trat-tasi.

160. Domanda di brevetto per invenzione eper modello di utilita. — 1. La domanda devecontenere:

a) l’identificazione del richiedente e delmandatario, se vi sia;

b) l’indicazione dell’invenzione o del mo-dello, in forma di titolo, che ne esprinia breve-mente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

2. Una medesima domanda non puo conte-nere la richiesta di piu brevetti, ne di un solobrevetto per piu invenzioni o modelli.

3. Alla domanda devono essere uniti:a) la descrizione dell’invenzione effettua-

ta ai sensi dell’art. 51;b) i disegni dell’invenzione, ove sia possi-

bile;c) la designazione dell’inventore;d) quando vi sia mandatario, anche l’atto

di nomina ai sensi dell’art. 201;e) in caso di rivendicazione di priorita i

documenti relativi.4. La descrizione dell’invenzione o del mo-

dello deve iniziare con un riassunto che ha solofini di informazione tecnica e deve concludersicon una o piu rivendicazioni in cui sia indicato,specificamente, cio che si intende debba for-mare oggetto del brevetto.

161. Unicita dell’invenzione e divisione delladomanda. — 1. Ogni domanda deve avere peroggetto una sola invenzione.

2. Se la domanda comprende piu invenzio-ni, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviteral’interessato, assegnandogli un termine, a limi-tare tale domanda ad una sola invenzione, confacolta di presentare, per le rimanenti inven-zioni, altrettante domande, che avranno effettodalla data della domanda primitiva.

3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi so-spende il termine assegnato dall’Ufficio.

162. Procedimento microbiologico. — 1.Una domanda di brevetto riguardante un pro-cedimento microbiologico o un prodotto otte-nuto secondo tale procedimento sara conside-rata descritta qualora:

a) una coltura del microrganismo sia statadepositata, al piu tardi il giorno stesso del de-posito della domanda di brevetto, presso uncentro di raccolta di tali colture;

b) la domanda depositata contenga le in-formazioni pertinenti di cui il richiedente di-spone sulle caratteristiche del microrganismo;

c) la domanda venga completata con l’in-dicazione di un centro di raccolta di coltureabilitato presso il quale una coltura del micror-ganismo sia stata depositata, nonche con il nu-mero e la data di deposito di detta coltura,

254 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 90: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

salva la facolta per l’Ufficio italiano brevetti emarchi di chiedere copia della ricevuta di de-posito.

2. Si considerano centri abilitati quelli rico-nosciuti ai fini dell’ottenimento di un brevettoeuropeo o un autorita internazionale ricono-sciuta in forza di convenzione ratificata dall’I-talia.

3. Le indicazioni di cui al comma 1, lett. c),possono essere comunicate entro un termine didue mesi a decorrere dalla data del depositodella domanda di brevetto. La comunicazionedi questa indicazione e considerata quale con-senso irrevocabile e senza riserve del titolaredella domanda a mettere la coltura depositataa disposizione di qualsiasi persona che, a par-tire dalla data in cui la domanda di brevetto eresa accessibile al pubblico, presenti richiestaal centro di raccolta presso il quale il microrga-nismo e stato depositato.

4. La richiesta di cui al comma 3 dovra es-sere notificata al titolare della domanda o delbrevetto e dovra essere completata dalle se-guenti indicazioni:

a) il nome e l’indirizzo di chi fa la richie-sta;

b) l’impegno di chi presenta la richiestanei confronti del titolare del brevetto o delladomanda di brevetto di non rendere accessibilela cultura a qualsiasi terzo;

c) l’impegno ad effettuare l’utilizzazionedi tale coltura attraverso un esperto qualifica-to, nominativamente indicato esclusivamentea fini sperimentali fino alla data in cui la do-manda di brevetto non venga rigettata o riti-rata o il brevetto sia definitivamente decadutoo dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasipossibilita di reintegrazione in forma specificaa favore del richiedente o del titolare del bre-vetto.

5. L’esperto designato per l’utilizzazione eresponsabile solidalmente per gli abusi com-messi dal richiedente.

163. Domanda di certificato complementareper i medicinali e per i prodotti fitosanitari. — 1.La domanda di certificato deve essere deposi-tata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchiche ha rilasciato il brevetto di base con riferi-mento alla autorizzazione di immissione incommercio del prodotto.

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi pub-blica almeno i seguenti dati concernenti la do-manda di certificato:

a) nome e indirizzo del richiedente;b) numero del brevetto di base;c) titolo dell’invenzione;d) numero o data dell’autorizzazione di

immissione in commercio nonche indicazione

del prodotto la cui identita risulta dall’autoriz-zazione stessa;

e) se del caso, numero e data della primaautorizzazione di immissione in commercionella comunita.

164. Domanda di privativa per varieta vegeta-le. — 1. La domanda di privativa per varietavegetale deve contenere:

a) l’identificazione del richiedente ed an-che del mandatario, se vi sia;

b) l’indicazione in italiano ed in latino delgenere o della specie cui la varieta appartiene;

c) la denominazione proposta, specifican-do se trattasi di codice o di nome di fantasia;

d) il nome e la nazionalita dell’autore del-la varieta vegetale;

e) l’eventuale rivendicazione della priori-ta;

f ) l’elenco dei documenti allegati.2. Alla domanda devono essere uniti:

a) la descrizione della varieta vegetale. Incaso di varieta ibrida, a richiesta del costituto-re, le informazioni relative ai componenti ge-nealogici non sono messi a disposizione delpubblico dall’ufficio ricevente;

b) la riproduzione fotografica della varie-ta vegetale e delle sue cartteristiche specifiche;

c) ogni informazione e documentazioneritenuta utile ai fini dell’esame della domanda,e, in particolare, i risultati degli esami in coltu-ra eventualmente gia intrapresi in Italia o all’e-stero. La documentazione redatta in linguastraniera e corredata da una traduzione in lin-gua italiana, dichiarata conforme dal richie-dente o dal suo mandatario;

d) la dichiarazione di cui all’art. 165;e) i documenti comprovanti le priorita

eventualmente rivendicate;f ) quando vi sia mandatario, l’atto di no-

mina ai sensi dell’art. 201;g) il documento comprovante il pagamen-

to della tassa di domanda, della tassa per la lett.d’incarico o per la relativa autocertificazione.

3. I documenti indicati al comma 2, lett. b),d), ed e), possono essere depositati successiva-mente, ma non oltre il termine di sei mesi daldeposito della domanda. I documenti indicatial comma 2, lett. c) e g), possono essere pre-sentate successivamente ma non oltre la datad’inizio delle prove di coltivazione della varie-ta.

4. La varieta e descritta in modo da metterechiaramente in evidenza in quale maniera essae stata ottenuta e quali sono i caratteri di natu-ra morfologica o fisiologica che la differenzia-no da altre varieta similari conosciute.

5. Nella descrizione e indicata anche la de-nominazione proposta dal costitutore.

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 255

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 91: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

6. Se trattasi di varieta essenzialmente deri-vata ai sensi del comma 4 dell’art. 107, e indi-cata la varieta iniziale. Se trattasi di varieta ge-neticamente modificata sono indicati l’originee la natura della modifica genetica.

165. Dichiarazione del costitutore. — 1. Il co-stitutore dichiara che:

a) la varieta di cui chiede la protezionecostituisce, a sua conoscenza, una nuova, varie-ta vegetale ai sensi dell’art. 103 e presenta irequisiti della suddetta norma;

b) ha ottenuto l’autorizzazione dei titolaridi altre nuove varieta vegetali eventualmenteoccorrenti per la produzione di quella richie-sta;

c) s’impegna a fornire, a richiesta deicompetenti organi del Ministero delle politicheagricole e forestali, di seguito indicato con lasigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, ilmateriale di riproduzione o di moltiplicazionevegetativa della varieta destinato a consentirel’esame della stessa;

d) e stata depositata per la stessa varietadomanda di protezione in altri Stati e quale nesia stato l’esito;

e) rinuncia al marchio d’impresa even-tualmente utilizzato, qualora sia identico alladenominazione proposta per la varieta.

166. Domanda di denominazione varietale.— 1. La denominazione proposta per la nuovavarieta:

a) deve essere conforme alle linee guidadel consiglio di amministrazione dell’ufficiocomunitario delle varieta vegetali;

b) non deve risultare contraria alla legge,all’ordine pubblico e al buon costume;

c) non deve contenere nomi geografici.167. Domanda di registrazione di disegni e

modelli. — 1. La domanda deve contenere:a) l’identificazione del richiedente ed an-

che del mandatario, se vi sia;b) l’indicazione del disegno o modello, in

forma di titolo ed eventualmente l’indicazionedelle caratteristiche dei prodotti che si inten-dono rivendicare.

2. Alla domanda devono essere uniti:a) la riproduzione grafica del disegno o

modello, o la riproduzione grafica dei prodottiindustriali la cui fabbricazione deve formareoggetto del diritto esclusivo, o un campionedei prodotti stessi quando trattasi di prodottiindustriali aventi fondamentalmente due soledimensioni;

b) la descrizione del disegno o modello, senecessaria per l’intelligenza del disegno o mo-dello medesimo;

c) quando vi sia mandatario, l’atto di no-mina ai sensi dell’art. 201;

d) in caso di rivendicazione di priorita idocumenti relativi.

168. Domanda di registrazione delle topogra-fie. — 1. Ogni domanda deve avere per oggettouna sola topografia di un prodotto a semicon-duttori e, qualora indichi una data di primosfruttamento commerciale, corrispondere allatopografia esistente in detta data.

2. Alla domanda di registrazione debbonoessere allegati:

a) una documentazione che consenta l’i-dentificazione della topografia, in conformitaalle prescrizioni del regolamento;

b) una dichiarazione attestante la data delprimo atto di sfruttamento commerciale dellatopografia qualora questa data sia anteriore aquella della domanda di registrazione. Se il ri-chiedente e persona diversa da chi ha effettua-to il primo atto di sfruttamento commerciale,deve dichiarare il rapporto giuridico intercorsocon quest’ultimo;

c) quando vi sia un mandatario l’atto dinomina ai sensi dell’art. 201;

d) l’eventuale designazione dell’autore odegli autori della topografia.

3. E consentita l’utilizzazione di termini tec-nici stranieri divenuti di uso corrente nel setto-re specifico.

169. Rivendicazione di priorita. — 1. Quan-do si rivendichi la priorita di un deposito aisensi dell’art. 4 si deve unire copia della do-manda prioritaria da cui si rilevino il nomedel richiedente, l’entita e l’estensione del dirit-to di proprieta industriale e la data in cui ildeposito e avvenuto.

2. Se il deposito e stato eseguito da altri, ilrichiedente deve anche dare la prova di esseresuccessore o avente causa del primo depositan-te.

3. Quando all’estero siano state depositateseparate domande, in date diverse, per le varieparti di uno stesso marchio e di tali parti sivoglia rivendicare il diritto di priorita, perognuna di esse, ancorche costituiscano un tuttounico, deve depositarsi separata domanda.Ove con una sola domanda siano rivendicatepiu registrazioni o piu depositi delle dette di-verse parti di uno stesso marchio, alle nuovedomande separate si applica l’art. 158, commi1, e 2.

4. Quando siano state depositate separatedomande, in date diverse, per le varie parti diuna stessa invenzione, il diritto di priorita puoessere rivendicato con una unica domanda se visia unita di invenzione. Nel caso che con unasola domanda siano rivendicati piu depositi enon si riscontri l’unita inventiva, alle nuove do-mande separate e applicabile l’art. 161.

256 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 92: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

5. Quando sia intervenuto il decreto mini-steriale per la protezione temporanea dei nuo-vi marchi apposti su prodotti o su materialiinerenti alla prestazione del servizio, che han-no figurato in una esposizione e si rivendichinoi diritti di priorita per tale protezione tempo-ranea, il richiedente deve allegare alla doman-da di registrazione un certificato del comitatoesecutivo o direttivo o della presidenza dell’e-sposizione, avente il contenuto prescritto nelrelativo regolamento.

6. La brevettazione o la registrazione ven-gono effettuate senza menzione della priorita,qualora entro sei mesi dalla data di depositodella domanda non vengano prodotti, nelleforme dovute, i documenti di cui al comma 1.Per le invenzioni e i modelli di utilita il termineper deposito di tali documenti e di sedici mesidalla data della domanda anteriore, di cui sirivendica la priorita, se tale termine e piu favo-revole al richiedente.

7. Qualora la priorita di un deposito com-piuta agli effetti delle convenzioni internazio-nali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolodi proprieta industriale deve farsi analoga an-notazione del rifiuto.

8. La rivendicazione di priorita nella do-manda di privativa per nuova varieta vegetalee rifiutata se e effettuata dopo il termine didodici mesi dalla data di deposito della primadomanda e se il richiedente non ne ha diritto.Qualora priorita sia rifiutata non se ne fa men-zione nella privativa.

170. Esame delle domande. — 1. L’esamedelle domande, delle quali sia stata riconosciu-ta la regolarita formale, e rivolto ad accertare:

a) per i marchi: se puo trovare applicazio-ne l’art. 11 quando si tratta di marchi collettivi;se la parola, figura o segno possono essere re-gistrati come marchio a norma degli artt. 7, 8, 9,10, 12, comma 1, lett. a), 13, comma 1, e 14,comma 1, lett. a) e b); se concorrono le condi-zioni di cui all’art. 3;

b) per le invenzioni ed i modelli di utilitache l’oggetto della domanda sia conforme aquello previsto dagli artt. 45, 50 e 82, esclusi irequisiti di validita, fino a quando non saradisciplinata la ricerca delle anteriorita con de-creto ministeriale a meno che la loro assenzarisulti assolutamente evidente sulla base dellestesse dichiarazioni ed allegazioni del richie-dente oppure sia certa alla stregua del notorio;

c) per i disegni e modelli che l’oggettodella domanda sia conforme alle prescrizionidell’art. 31;

d) per le varieta vegetali, i requisiti di va-lidita previsti nella sezione VIII del capo II delcodice, nonche l’osservanza delle disposizioni

di cui all’art. 114 della stessa sezione. L’esamedi tali requisiti e compiuto dal Ministero dellepolitiche agricole e forestali, il quale formulaparere vincolante, avvalendosi della commis-sione consultiva istituita dall’art. 18 del d.p.r.12 agosto 1975, n. 974. La Commissione operaosservando le norme di procedura dettate conapposito regolamento di funzionamento. Al fi-ne di accertare la permanenza dei requisiti, ilMinistero delle politiche agricole e forestalipuo chiedere al titolare o al suo avente causail materiale di riproduzione o di moltiplicazio-ne necessario per effettuare il controllo;

e) per le topografie dei prodotti a semi-conduttori, che l’oggetto della domanda siaconforme a quello previsto dall’art. 87, esclusii requisiti di validita fino a quando non si siaprovveduto a disciplinare l’esame con decretoministeriale.

2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli eda quelli agroalimentari di prima trasformazio-ne, che utilizzano denominazioni geografiche,l’Ufficio trasmette l’esemplare del marchio edogni altra documentazione al Ministero dellepolitiche agricole e forestali, che esprime il pa-rere di competenza entro dieci giorni dalla datadi ricevimento della relativa richiesta.

3. Qualora non si riscontrino le condizionisopra indicate, l’Ufficio italiano brevetti e mar-chi provvede ai sensi dell’art. 173, comma 7.

171. Esame dei marchi internazionali. — 1.L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’e-same dei marchi internazionali designanti l’I-talia conformemente alle norme relative aimarchi nazionali, ai sensi dell’art. 170, comma1, lett. a).

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, se ri-tiene che il marchio non possa essere registratoin tutto o in parte, ovvero se e stata presentataopposizione da parte di terzi ai sensi dell’art.176, provvede, ai sensi dell’art. 5 dell’accordodi Madrid per la registrazione internazionaledei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio1967, ratificato con l. 28 aprile 1976, n. 424 odel relativo protocollo del 27 giugno 1989, ra-tificato con l. 12 marzo 1996, n. 169, all’emis-sione di un rifiuto provvisorio della registrazio-ne internazionale e ne da comunicazione al-l’Organizzazione mondiale della proprieta in-tellettuale.

3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2e emesso entro un anno per le registrazioniinternazionali basate sull’Accordo di Madridper la registrazione internazionale dei marchie diciotto mesi per quelle basate sul relativoProtocollo. I termini decorrono dalle date ri-spettivamente indicate nelle citate Convenzio-ni internazionali.

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 257

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 93: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezio-ne del marchio e la medesima di quella di unadomanda di marchio depositata presso l’Uffi-cio italiano brevetti e marchi.

5. Entro il termine perentorio all’uopo fis-sato dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, iltitolare di una registrazione internazionale,per la quale sia stato comunicato all’Organiz-zazione mondiale della proprieta intellettualeun rifiuto provvisorio, tramite un mandatarionominato ai sensi dell’art. 201, puo presentarele proprie deduzioni, ovvero richiedere copiadell’atto di opposizione sulla base del quale estato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ulti-mo caso, se il titolare della registrazione inter-nazionale richiede la copia nel termine pre-scritto, l’Ufficio comunica alle parti l’avviso dicui all’art. 178, comma 1, e applica le altre nor-me sulla procedura di opposizione di cui agliartt. 178 e seguenti.

6. Qualora entro il termine di cui al comma5, il titolare della registrazione internazionalenon presenti le proprie deduzioni, ovvero nonrichieda copia dell’atto di opposizione secondole modalita prescritte, l’Ufficio italiano brevettie marchi emette il rifiuto definitivo.

7. L’Ufficio italiano brevetti e marchi comu-nica all’Organizzazione mondiale della pro-prieta intellettuale le decisioni definitive rela-tive ai marchi internazionali designanti l’Italia.

8. Nel caso che il marchio designante l’Italiain base al protocollo di Madrid sia successiva-mente radiato in tutto o in parte su richiestadell’ufficio di proprieta industriale d’origine, ilsuo titolare puo depositare una domanda diregistrazione per lo stesso segno presso l’Uffi-cio italiano brevetti e marchi. Tale domanda haeffetto dalla data di registrazione internaziona-le, con l’eventuale priorita riconosciuta, o daquella dell’iscrizione dell’estensione territoria-le concernente l’Italia.

9. La domanda e depositata nel termine pe-rentorio di tre mesi a decorrere dalla data diradiazione della registrazione internazionale epuo riguardare solo i prodotti e servizi in essacompresi relativamente all’Italia.

10. Alla domanda si applicano le disposizio-ni vigenti per le domande nazionali.

172. Ritiro, rettifiche, integrazioni della do-manda. — 1. Il richiedente puo sempre ritirarela domanda durante la procedura di esame enel caso dei marchi, anche durante la procedu-ra di opposizione, prima che l’Ufficio italianobrevetti e marchi abbia provveduto alla conces-sione del titolo.

2. Il richiedente, prima che l’Ufficio italianobrevetti e marchi abbia provveduto alla conces-sione del titolo o deciso in merito ad una istan-

za o ad una opposizione, o comunque primache la Commissione dei ricorsi, nei casi in cuisia stato interposto ricorso abbia provveduto,ha facolta di correggere, negli aspetti non so-stanziali, la domanda originariamente deposi-tata o ogni altra istanza ad essa relativa, non-che, nel caso di domanda di brevetto per inven-zione o modello di utilita, di integrare anchecon nuovi esempi o limitare la descrizione, lerivendicazioni o i disegni originariamente de-positati e, nel caso di domanda di marchio, dilimitare o precisare i prodotti e i servizi origi-nariamente elencati.

3. Il richiedente, su invito dell’Ufficio italia-no brevetti e marchi, deve completare o retti-ficare la documentazione ove sia necessarioper l’intelligenza del diritto di proprieta indu-striale o per meglio determinare l’ambito dellatutela richiesta.

4. Qualora siano necessari gli accertamentidi cui all’art. 170, comma 1, lett. d), il Ministerodelle politiche agricole e forestali invita il ri-chiedente a presentare il materiale di riprodu-zione o di moltiplicazione della varieta e, nelcaso di varieta ibride, puo richiedere, ove ne-cessario, anche la consegna del materiale deicomponenti genealogici. Gli istituti e gli entidesignati per gli accertamenti rilasciano ricevu-ta del materiale loro consegnato. Se il materia-le e consegnato in quantita insufficiente o qua-litativamente non idoneo, gli istituti e gli entianzidetti redigono apposito processo verbaleda trasmettere al Ministero delle politiche agri-cole e forestali.

5. Il Ministero delle politiche agricole e fo-restali, di concerto con gli enti e gli organismiresponsabili delle prove, puo, anche su richie-sta del titolare della domanda o di terzi, dispor-re che siano effettuate visite presso i campi perfare prendere visione delle prove agli interes-sati. Gli enti e gli organismi responsabili delleprove, ove lo ritengano necessario, invitano iltitolare della domanda a visitare i campi prova.L’ente o l’organismo designato trasmette, altermine delle prove, un rapporto sui risultatiottenuti al Ministero delle politiche agricole eforestali, il quale, in caso di dubbi sui risultatimedesimi, puo disporre la ripetizione delleprove. Il Ministero delle politiche agricole eforestali, sulla base del rapporto d’esame, redi-ge la descrizione ufficiale della varieta. L’Uffi-cio, ricevuta dal Ministero delle politiche agri-cole e forestali la descrizione ufficiale, la tra-smette al costitutore, assegnandogli un termineper le osservazioni.

6. L’Ufficio italiano brevetti e marchi deveconservare la documentazione relativa alla do-manda iniziale, fare risultare la data di ricezio-

258 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 94: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

ne delle modifiche o integrazioni ed adottareogni altra opportuna modalita cautelare.

173. Rilievi. — 1. I rilievi ai quali dia luogol’esame delle domande e delle istanze devonoessere comunicati all’interessato con l’assegna-zione di un termine per la risposta non inferio-re a due mesi dalla data di ricezione della co-municazione.

2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai qua-li dia luogo l’esame della domanda di privativaper nuova varieta vegetale sono comunicati al-l’interessato con l’assegnazione di un termine,non superiore a sei mesi, per la risposta. Nelcaso in cui il rilievo riguardi la denominazione,la nuova proposta e corredata da una dichiara-zione integrativa includente anche la dichiara-zione di cui alla lett. e), del comma 1, dell’art.165. L’ufficio ed il Ministero delle politicheagricole e forestali si comunicano reciproca-mente le osservazioni ed i rilievi trasmessi alrichiedente e le risposte ricevute.

3. Quando, a causa di irregolarita nel con-ferimento del mandato, di cui all’art. 201, ilmancato adempimento ai rilievi comporta ilrigetto delle domande e delle istanze connesse,il rilievo deve essere comunicato al richiedente.

4. Quando il termine sia decorso senza chesia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda ol’istanza e respinta con provvedimento, da no-tificare al titolare della domanda stessa o del-l’istanza con raccomandata con avviso di rice-vimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la ri-vendicazione di un diritto di priorita, la man-cata risposta comporta esclusivamente la per-dita di tale diritto.

5. La domanda di privativa per nuova varie-ta vegetale e rifiutata:

a) in caso di mancata risposta ai rilievidell’ufficio e del Ministero delle politiche agri-cole e forestali nei termini stabiliti;

b) in caso di mancata consegna dei mate-riali per le prove varietali ai sensi dell’art. 165,comma 1, lett. c), salvo che la mancata conse-gna sia dipesa da causa di forza maggiore;

c) in caso di assenza di uno dei requisitiprevisti dall’art. 170, comma 1, lett. d).

6. Se la domanda di privativa per nuova va-rieta vegetale non e accolta o se essa e ritirata, ilcompenso dovuto per i controlli tecnici e rim-borsato solo quando non siano gia stati avviati icontrolli tecnici suddetti.

7. Prima di respingere in tutto o in parte unadomanda o una istanza ad essa connessa, permotivi che non siano stati oggetto di rilievi aisensi del comma 1, l’Ufficio italiano brevetti emarchi assegna al richiedente il termine di duemesi per formulare osservazioni. Scaduto dettotermine, se non sono state presentate osserva-

zioni o l’Ufficio ritiene di non potere accoglierequelle presentate, la domanda o l’istanza e re-spinta in tutto o in parte.

8. Per le domande di brevetto internaziona-le l’Ufficio italiano brevetti e marchi, compiutol’accertamento di cui all’art. 14 del Trattato dicooperazione in materia di brevetti del 19 giu-gno 1970, ratificato con l. 26 maggio 1978, n.260, invita il richiedente ad effettuare le even-tuali correzioni e a depositare i disegni nonacclusi, fissando all’uopo un termine non supe-riore a mesi tre, ferma restando l’osservanzadel termine per la trasmissione dell’esemplareoriginale della domanda internazionale, previ-sto dalla regola 22 del regolamento di esecu-zione del Trattato di cooperazione in materiadi brevetti. L’Ufficio italiano brevetti e marchidichiara che la domanda s’intende ritirata nelleipotesi previste dall’art. 14 del Trattato di coo-perazione in materia di brevetti.

9. Qualora la domanda sia accolta, l’Ufficioitaliano brevetti e marchi provvede alla conces-sione del titolo.

10. I fascicoli degli atti e dei documenti re-lativi alle domande di brevettazione o di regi-strazione sono conservati dall’Ufficio italianobrevetti e marchi fino a dieci anni dopo l’estin-zione dei diritti corrispondenti. Dopo la sca-denza di tale termine l’Ufficio puo distruggerei fascicoli anche senza il parere dell’Archiviocentrale di Stato, previa acquisizione informa-tica su dispositivi non alterabili degli originali,delle domande, delle descrizioni e dei singolidisegni ad esse allegati.

Sezione II. — Osservazioni sui marchi d’im-presa e opposizioni alla registrazione deimarchi

174. Osservazioni e opposizioni alla registra-zione del marchio. — 1. Le domande di marchioritenute registrabili ai sensi dell’art. 170, com-ma 1, lett. a), le registrazioni di marchio effet-tuate secondo la procedura di cui all’art. 179,comma 2, ed i marchi internazionali, designan-ti l’Italia, possono essere oggetto di osservazio-ni e di opposizioni in conformita alle norme dicui ai successivi articoli.

175. Deposito delle osservazioni dei terzi. —1. Qualsiasi interessato puo, senza con cio as-sumere la qualita di parte nella procedura diregistrazione, indirizzare all’Ufficio italianobrevetti e marchi osservazioni scritte, specifi-cando i motivi per i quali un marchio deve es-sere escluso d’ufficio dalla registrazione entroil termine perentorio di due mesi:

a) dalla data di pubblicazione di una do-

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 259

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 95: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

manda di registrazione, ritenuta registrabile aisensi dell’art. 170, comma 1, lett. a), ovveroritenuta registrabile in base a sentenza di acco-glimento passata in giudicato;

b) dalla data di pubblicazione della regi-strazione di un marchio, la cui domanda non estata pubblicata ai sensi dell’art. 179, comma 2;

c) dal primo giorno del mese successivo aquello in cui e avvenuta la pubblicazione delmarchio internazionale nella Gazette de l’Orga-nisation Mondiale de la Propriete Intellectuelledes Marques Internationales.

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti erilevanti, sono dall’Ufficio italiano brevetti emarchi comunicate al richiedente che puo pre-sentare le proprie deduzioni entro il termine ditrenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Nel caso di marchio internazionale, le os-servazioni sono considerate dall’Ufficio italia-no brevetti e marchi solo al fine dell’esame dicui all’art. 170, comma 1, lett. a).

176. Deposito dell’opposizione. — 1. I sog-getti legittimati ai sensi dell’art. 177 possonopresentare all’Ufficio italiano brevetti e marchiopposizione la quale, a pena di inammissibilita,deve essere scritta, motivata e documentata,entro il termine perentorio di tre mesi dalledate indicate nell’art. 175, comma 1, lett. a),b), e c), avverso gli atti ivi indicati.

2. L’opposizione, che puo riguardare unasola domanda o registrazione di marchio, devecontenere a pena di inammissibilita:

a) in relazione al marchio oggetto dell’op-posizione, l’identificazione del richiedente, ilnumero e la data della domanda della registra-zione e i prodotti ed i servizi contro cui e pro-posta l’opposizione;

b) in relazione al marchio o diritto del-l’opponente, l’identificazione del marchio odei marchi anteriori di cui all’art. 12, comma1, lett. d) ed e), nonche dei prodotti e servizi suiquali e basata l’opposizione oppure del dirittodi cui all’art. 8;

c) i motivi su cui si fonda l’opposizione.3. L’opposizione si considera ritirata se non

e comprovato il pagamento dei diritti di oppo-sizione entro i termini e con le modalita stabilitidal decreto di cui all’art. 226.

4. Chi presenta l’opposizione deve deposi-tare entro il termine perentorio di due mesidalla data di scadenza del termine per il rag-giungimento di un accordo di conciliazione dicui all’art. 178, comma 1:

a) copia della domanda o del certificato diregistrazione del marchio su cui e basata l’op-posizione, ove non si tratti di domande o dicertificati nazionali e, se del caso, la documen-tazione relativa al diritto di priorita o di pree-

sistenza di cui esso beneficia, nonche la lorotraduzione in lingua italiana; nel caso dellapreesistenza, questa deve essere gia stata riven-dicata in relazione a domanda od a registrazio-ne di marchio comunitario;

b) ogni altra documentazione a prova deifatti addotti;

c) la documentazione necessaria a dimo-strare la legittimazione a presentare opposizio-ne, qualora il marchio anteriore non risulti asuo nome dal Registro tenuto dall’Ufficio ita-liano brevetti e marchi;

d) l’atto di nomina ai sensi dell’art. 201, see stato nominato un mandatario.

5. Con l’opposizione possono farsi valere gliimpedimenti alla registrazione del marchioprevisti dall’art. 12, comma 1, lett. d) ed e),per tutti o per una parte dei prodotti o serviziper i quali e stata chiesta la registrazione, e lamancanza del consenso alla registrazione daparte degli aventi diritto di cui all’art. 8.

177. Legittimazione all’opposizione. — 1. So-no legittimati all’opposizione:

a) il titolare di un marchio gia registratonello Stato o con efficacia nello Stato da dataanteriore;

b) il soggetto che ha depositato nello Sta-to domanda di registrazione di un marchio indata anteriore o avente effetto nello Stato dadata anteriore in forza di un diritto di priorita odi una valida rivendicazione di preesistenza;

c) il licenziatario dell’uso esclusivo delmarchio;

d) le persone, gli enti e le associazioni dicui all’art. 8.

178. Esame dell’opposizione e decisioni. — 1.Scaduto il termine di cui all’art. 176, comma 1,l’Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate laricevibilita e l’ammissibilita dell’opposizione aisensi degli artt. 148, comma 1, e 176, comma 2,entro due mesi dalla data di scadenza del ter-mine per il pagamento dei diritti di cui all’art.225, comunica l’opposizione al richiedente laregistrazione con l’avviso, anche all’opponen-te, della facolta di raggiungere un accordo diconciliazione entro due mesi dalla data dellacomunicazione, prorogabile su istanza comunedelle parti.

2. In assenza di accordo ai sensi del comma1, il richiedente che abbia ricevuto.a documen-tazione di cui all’art. 176, comma 2, lett. a), b) ec), puo presentare per iscritto le proprie dedu-zioni entro il termine all’uopo fissato dall’Uffi-cio.

3. Nel corso del procedimento di opposizio-ne, l’Ufficio italiano brevetti e marchi puo, inogni momento, invitare le parti a presentarenel termine da esso fissato ulteriori documenti,

260 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 96: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

deduzioni od osservazioni in funzione delle al-legazioni, deduzioni ed osservazioni delle altreparti.

4. Su istanza del richiedente, l’opponenteche sia titolare di marchio anteriore registratoda almeno cinque anni fornisce i documentiidonei a provare che tale marchio e stato og-getto di uso effettivo, da parte sua o con il suoconsenso, per i prodotti e servizi per i quali estato registrato e sui quali si fonda l’opposi-zione, o che vi siano i motivi legittimi per lamancata utilizzazione. In mancanza di taleprova, da fornire entro trenta giorni dalla da-ta di comunicazione dell’istanza da parte del-l’Ufficio italiano brevetti e marchi, l’opposi-zione e respinta. Se l’uso effettivo e provatosolo per una parte dei prodotti o servizi per iquali il marchio anteriore e stato registrato,esso, ai soli fini dell’esame dell’opposizione, siconsidera registrato solo per quella parte diprodotti o servizi.

5. L’istanza del richiedente per ottenere laprova dell’uso effettivo del marchio deve esse-re presentata non oltre la data di presentazionedelle prime deduzioni ai sensi del comma 2.

6. In caso di opposizioni relative allo stessomarchio, le opposizioni successive alla primasono riunite a questa.

7. Al termine del procedimento di opposi-zione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi acco-glie l’opposizione stessa respingendo la do-manda di registrazione in tutto o in parte serisulta che il marchio non puo essere registratoper la totalita o per una parte soltanto dei pro-dotti e servizi indicati nella domanda; in casocontrario respinge l’opposizione. Nel caso diregistrazione internazionale, l’Ufficio italianobrevetti e marchi emette rifiuto definitivo par-ziale o totale ovvero respinge l’opposizione,dandone comunicazione all’Organizzazionemondiale della proprieta intellettuale (OMPI).

179. Estensione della protezione. — 1. Se ilrichiedente intende estendere la protezionedel marchio all’estero ai sensi dell’Accordo diMadrid per la registrazione internazionale deimarchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967,ratificato con l. 28 aprile 1976, n. 424, l’Ufficioitaliano brevetti e marchi, anche se e gia stataproposta un’opposizione, procede alla regi-strazione ed effettua le relative annotazioni.

2. Se la domanda di marchio, di cui al com-ma 1, non e gia stata pubblicata, la pubblica-zione della registrazione e accompagnata, intale caso, dall’avviso che tale pubblicazione etermine iniziale per l’opposizione. L’accogli-mento dell’opposizione determina la radiazio-ne totale o parziale del marchio.

180. Sospensione della procedura di opposi-

zione. — 1. Il procedimento di opposizione esospeso:

a) durante il periodo concesso alle parti,al fine di pervenire ad un accordo di concilia-zione, ai sensi dell’art. 178, comma 1;

b) se l’opposizione e basata su una do-manda di marchio, fino alla registrazione ditale marchio;

c) se l’opposizione e basata su un marchiointernazionale, fino a quando non siano scadu-ti i termini per il rifiuto o la presentazione di unopposizione avverso la registrazione di talemarchio, ovvero si siano conclusi i relativi pro-cedimenti di esame o di opposizione;

d) se l’opposizione e proposta avverso unmarchio nazionale oggetto di riesame in segui-to ad osservazioni di cui all’art. 175, comma 2,fino a quando si sia concluso il relativo proce-dimento di riesame;

e) se e pendente un giudizio di nullita o didecadenza del marchio sul quale si fonda l’op-posizione o relativo alla spettanza del dirittoalla registrazione a norma dell’art. 118, finoal passaggio in giudicato della sentenza, laddo-ve il richiedente la registrazione depositi appo-sita istanza.

2. Su istanza del richiedente la registrazio-ne, la sospensione di cui al comma 1, lett. e),puo essere successivamente revocata.

3. Se l’opposizione e sospesa ai sensi delcomma 1, lett. c) e d), l’Ufficio italiano brevettie marchi esamina con precedenza la domandadi marchio o la registrazione del marchio inter-nazionale.

181. Estinzione della procedura di opposizio-ne. — 1. La procedura di opposizione si estin-gue se:

a) il marchio sul quale si fonda l’opposi-zione e stato dichiarato nullo o decaduto consentenza passata in giudicato;

b) le parti hanno raggiunto l’accordo dicui all’art. 178, comma 1;

c) l’opposizione e ritirata;d) la domanda, oggetto di opposizione, e

ritirata o rigettata con decisione definitiva;e) chi ha presentato opposizione cessa di

essere legittimato a norma dell’art. 177.182. Ricorso. — 1. Il provvedimento col

quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi di-chiara inammissibile o respinge l’opposizionee comunicato alle parti, le quali, entro trentagiorni dalla data della comunicazione, hannofacolta di presentare ricorso alla Commissionedei ricorsi, di cui all’art. 135.

183. Nomina degli esaminatori. — 1. Le op-posizioni sono decise da funzionari nominatiper un periodo di due anni con decreto deldirettore generale tra gli appartenenti alla car-

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 261

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 97: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

riera direttiva o dirigenziale dell’Ufficio italia-no brevetti e marchi e muniti di laurea in giuri-sprudenza.

2. La nomina all’incarico di esaminatoregiudicante, di cui al comma 1, rinnovabile eretribuita con compenso da stabilirsi con de-creto del Ministro delle attivita produttive, diconcerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, e riservata a coloro che, in possesso deirequisiti di cui al comma 1, hanno frequentatocon esito favorevole, apposito corso di forma-zione da organizzarsi da parte dell’Ufficio ita-liano brevetti e marchi.

3. Se il numero dei funzionari nominati aisensi dei commi 1 e 2 e inadeguato in relazionealle opposizioni depositate, possono essere no-minati anche funzionari scelti fra il personaledel Ministero delle attivita produttive, a paritadi requisiti e formazione, oppure esperti connotoria conoscenza della materia.

4. Il numero complessivo dei funzionari de-signati per l’esame delle opposizioni non puosuperare le trenta unita.

184. Entrata in vigore della procedura di op-posizione. — 1. Le norme sul procedimento diopposizione entrano in vigore con il successi-vo decreto del Ministro delle attivita produt-tive che ne stabilisce le modalita di applica-zione.

Sezione III. — Pubblicita

185. Raccolta dei titoli di proprieta industria-le. — 1. I titoli originali di proprieta industrialedevono essere firmati dal dirigente dell’ufficiocompetente o da un funzionario da lui delega-to.

2. I titoli di proprieta industriale, contrasse-gnati da un numero progressivo, secondo ladata di concessione, contengono:

a) la data e il numero della domanda;b) il cognome, il nome, il domicilio del

titolare e, nel caso delle varieta vegetali, delcostitutore, la ragione ovvero la denominazio-ne sociale e la sede, se trattasi di persona giu-ridica;

c) il cognome, il nome, il domicilio delmandatario, se vi sia;

d) il cognome ed il nome dell’autore;e) gli estremi della priorita rivendicata;f ) nel caso delle varieta vegetali, il genere

o la specie di appartenenza della nuova varietavegetale e la relativa denominazione.

3. Gli originali dei titoli di proprieta indu-striale sono raccolti in registri.

4. Una copia certificata conforme del titolodi proprieta industriale e trasmessa al titolare.

Nel caso delle privative per varieta vegetali l’uf-ficio informa il MIPAF della concessione.

186. Visioni e pubblicazioni. — 1. La raccoltadei titoli di proprieta industriale e la raccoltadelle domande possono essere consultate dalpubblico, dietro autorizzazione dell’Ufficio ita-liano brevetti e marchi, in seguito a domanda.

2. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, a par-tire dai termini stabiliti per l’accessibilita alpubblico delle domande, tiene a disposizionegratuita del pubblico, perche possano essereconsultate, le domande di brevettazione o diregistrazione. Il pubblico puo pure consultare,nello stesso modo, le descrizioni ed i disegnirelativi ai titoli di proprieta industriale e gliallegati alle domande nelle quali si sia rivendi-cata la priorita di precedenti depositi.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi puoconsentire che si estragga copia delle domande,delle descrizioni e dei disegni, nonche degli altridocumenti di cui e consentita la visione al pub-blico, a chi ne faccia domanda subordinatamen-te a quelle cautele che siano ritenute necessarieper evitare ogni guasto o deterioramento deidocumenti a disposizione del pubblico.

4. Le copie per le quali si chiede l’autenti-cazione di conformita all’esemplare messo adisposizione del pubblico devono essere in re-gola con l’imposta di bollo. Il Ministero delleattivita produttive puo tuttavia stabilire che al-la copiatura o comunque alla riproduzione, an-che fotografica, degli atti e dei documenti an-zidetti provveda esclusivamente l’Ufficio, pre-vio pagamento dei diritti di segreteria.

5. Le copie di estratti dei titoli di proprietaindustriale e di certificati relativi a notizie daestrarsi dalla relativa documentazione, nonchei duplicati degli originali, sono fatti esclusiva-mente dall’Ufficio italiano brevetti e marchi inseguito ad istanza nella quale sia indicato ilnumero d’ordine del titolo del quale si chiedela copia o l’estratto.

6. La certificazione di autenticita delle co-pie e soggetta all’imposta di bollo e al paga-mento dei diritti di segreteria da corrispondersiall’Ufficio italiano brevetti e marchi per ognifoglio e per ogni tavola di disegno.

7. La misura dei diritti previsti dal presentecodice e stabilita con decreto del Ministro delleattivita produttive, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze. Sono determina-te, nello stesso modo, le tariffe per i lavori dicopiatura e quelli di riproduzione fotografica,ai quali provvede l’Ufficio italiano brevetti emarchi.

8. I titoli di proprieta industriale, distintiper classi, e le trascrizioni avvenute, sono pub-blicati, almeno mensilmente, nel Bollettino uf-

262 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 98: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

ficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagliartt. 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione con-terra le indicazioni fondamentali comprese inciascun titolo e, rispettivamente, nelle doman-de di trascrizione. Il Bollettino potra contene-re, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti diproprieta industriale, sia gli indici alfabeticidei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsii riassunti delle descrizioni.

9. Il Bollettino puo essere distribuito gratui-tamente alle Camere di commercio, noncheagli enti indicati in un elenco da compilarsi acura del Ministro delle attivita produttive.

187. Bollettino ufficiale dei marchi d’impre-sa. — 1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d’im-presa, da pubblicarsi con cadenza almeno men-sile da parte dell’Ufficio italiano brevetti emarchi, contiene almeno le seguenti notizie re-lative a:

a) domande ritenute registrabili ai sensidell’art. 170, comma 1, lett. a), con l’indicazio-ne dell’eventuale priorita;

b) domande conseguenti alla richiesta ditrasformazione di marchio comunitario conl’indicazione della data di deposito della rela-tiva domanda;

c) registrazioni;d) registrazioni accompagnate dall’avviso

di cui all’art. 179, comma 2;e) rinnovazioni;f ) domande di trascrizione degli atti indi-

cati da questo codice e trascrizioni avvenute.2. I dati identificativi delle domande e delle

registrazioni, oltre quelli specifici indicati alcomma 1, lett. a), b), e d), ed ai relativi numerie date, sono quelli di cui all’art. 156.

3. Il Bollettino ufficiale e corredato da indi-ci analitici, almeno alfabetici per titolari, nu-merici e per classi.

188. Bollettino ufficiale delle nuove varietavegetali. — 1. La comunicazione al pubblicoprevista dall’art. 30 della Convenzione interna-zionale per la protezione delle novita vegetali(UPOV) – testo di Ginevra del 19 marzo 1991,ratificata con l. 23 marzo 1998, n. 110, si effet-tua mediante pubblicazione di un «Bollettinoufficiale delle nuove varieta vegetali» edito acura dell’Ufficio.

2. Il Bollettino ha frequenza almeno seme-strale e contiene:

a) l’elenco delle domande di privative, di-stinte per specie, indicante, oltre il numero e ladata di deposito della domanda, il nome e l’in-dirizzo del richiedente ed il nome dell’autorese persona diversa dal richiedente, la denomi-nazione proposta ed una descrizione succintadella varieta vegetale della quale e richiesta laprotezione;

b) l’elenco delle privative concesse, pergenere e specie, indicante il numero e la datadi deposito della corrispondente domanda, ilnome e l’indirizzo del titolare e la denomina-zione varietale definitivamente attribuita;

c) ogni altra informazione di pubblico in-teresse.

3. Il Bollettino e inviato gratuitamente, inscambio, ai competenti uffici degli altri Statimembri dell’Union pour la protection des ob-tentions vegetales (U.P.O.V.).

189. Bollettino ufficiale di brevetti d’invenzio-ne e modelli d’utilita, registrazioni di disegni emodelli, topografie di prodotti a semiconduttori.— 1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d’inven-zione e modelli d’utilita, registrazioni di dise-gni e modelli, topografie di prodotti a semicon-duttori, da pubblicarsi con cadenza almenomensile da parte dell’Ufficio italiano brevettie marchi, contiene almeno le seguenti notizierelative a:

a) domande di brevetto o di registrazionecon l’indicazione dell’eventuale priorita o ri-chiesta di differimento dell’accessibilita al pub-blico;

b) brevetti e registrazioni concessi;c) brevetti e registrazioni decaduti per

mancato pagamento delle tasse previste per ilmantenimento annuale;

d) brevetti e registrazioni offerti in licenzaal pubblico;

e) brevetti e registrazioni oggetto di de-creto di espropriazione o di licenza obbligato-ria;

f ) brevetti e registrazioni oggetto di con-versione;

g) domande di trascrizione degli atti di cuiall’art. 138 e trascrizioni avvenute.

2. I dati identificativi di domande, brevetti eregistrazioni, oltre quelli specifici indicati alcomma 1, lett. a), d), ed e), ed ai relativi numerie date, sono quelli di cui agli artt. 160, comma1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lett. b) e d).

3. Il Bollettino ufficiale e corredato da indi-ci analitici, almeno alfabetici per titolari, nu-merici e per classi.

190. Bollettino ufficiale dei certificati com-plementari per i medicinali e per i prodotti fito-sanitari. — 1. Il Bollettino ufficiale delle do-mande e dei certificati complementari per imedicinali e per i prodotti fitosanitari, dapubblicarsi con cadenza almeno mensile daparte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi,contiene almeno le notizie previste dall’art.11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Con-siglio, del 18 giugno 1992 e (CE) n. 1610/96del Parlamento europeo e del Consiglio, del23 luglio 1996.

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 263

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 99: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

Sezione IV. — Termini

191. Scadenza dei termini. — 1. I terminiprevisti nel presente codice sono prorogabilisu istanza presentata prima della loro scadenzaall’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo cheil termine sia indicato come improrogabile.

2. Su richiesta motivata la proroga puo es-sere concessa fino ad un massimo di sei mesidalla data di scadenza o di comunicazione concui l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissatoil termine.

192. Continuazione della procedura. — 1.Quando il richiedente o il titolare di un dirittodi proprieta industriale non abbia osservato untermine fissato dall’Ufficio italiano brevetti emarchi, relativamente ad una procedura difronte allo stesso Ufficio, che comporti il riget-to della domanda o istanza o la decadenza diun diritto, la procedura e ripresa su richiestadel richiedente o titolare accompagnata dallaprova dell’avvenuta osservanza di quanto erarichiesto entro il termine precedentementescaduto.

2. La richiesta deve essere presentata entrodue mesi dal termine non osservato.

3. La disposizione di cui al presente articolonon e applicabile ai termini riguardanti la pro-cedura di opposizione.

193. Reintegrazione. — 1. Il richiedente o iltitolare di un titolo di proprieta industriale che,pur avendo usato la diligenza richiesta dallecircostanze, non ha potuto osservare un termi-ne nei confronti dell’Ufficio italiano brevetti emarchi o della Commissione dei ricorsi, e rein-tegrato nei suoi diritti se l’impedimento ha perconseguenza diretta il rigetto della domanda odi una istanza ad essa relativa, ovvero la deca-denza del titolo di proprieta industriale o laperdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltadi ricorso.

2. Nel termine di due mesi dalla data di ces-sazione dell’impedimento deve essere compiu-to l’atto omesso e deve essere presentata l’i-stanza di reintegrazione con l’indicazione deifatti e delle giustificazioni e con la documenta-zione idonea. L’istanza non e ricevibile se siatrascorso un anno dalla data di scadenza deltermine non osservato. Nel caso di mancatopagamento di un diritto di mantenimento orinnovo, detto periodo di un anno decorre dalgiorno di scadenza del termine comunque utilestabilito per il versamento del diritto. In questocaso deve anche allegarsi l’attestazione com-provante il pagamento del diritto dovuto, com-prensivo del diritto di mora.

3. Prima del rigetto della istanza il richie-dente o il titolare del diritto di proprieta indu-

striale puo, entro il termine fissato dall’Ufficio,presentare proprie argomentazioni o deduzio-ni.

4. Le disposizioni di questo articolo non so-no applicabili ai termini di cui al comma 2, altermine assegnato per la divisione delle do-mande di brevettazione e di registrazione, non-che per la presentazione della domanda divi-sionale e per la presentazione degli atti di op-posizione alla registrazione dei marchi.

5. Se il richiedente la registrazione o il bre-vetto, pur avendo usato la diligenza richiestadalle circostanze, non ha potuto osservare iltermine per la rivendicazione del diritto dipriorita, e reintegrato nel suo diritto se la prio-rita e rivendicata entro due mesi dalla data discadenza di tale termine. Questa disposizionesi applica, altresı, in caso di mancato rispettodel termine per produrre il documento di prio-rita.

6. Chiunque in buona fede abbia fatto pre-parativi seri ed effettivi od abbia iniziato adutilizzare l’oggetto dell’altrui diritto di proprie-ta industriale nel periodo compreso fra la per-dita dell’esclusiva o del diritto di acquistarla ela reintegrazione ai sensi del comma 1, puo:

a) se si tratta di invenzione, modello diutilita, disegno o modello, nuova varieta vege-tale o topografia di prodotti a semiconduttori,attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso oquale risultano dai preparativi;

b) se si tratta di marchio chiedere di esse-re reintegrato delle spese sostenute.

CAPO V

PROCEDURE SPECIALI

194. Procedura di espropriazione. — 1. Il de-creto di espropriazione e trasmesso in copiaall’Ufficio italiano brevetti e marchi e notifica-to, nelle forme previste per la notificazione de-gli atti processuali civili, agli interessati. Avve-nuta la notifica, i diritti che hanno formato og-getto della espropriazione vengono acquisitidall’amministrazione espropriante, che ha,senz’altro, facolta di avvalersene. All’ammini-strazione stessa e anche trasferito l’eventualeonere del pagamento dei diritti prescritti per ilmantenimento in vigore del diritto di proprietaindustriale. Salvo il caso che la pubblicazionepossa recare pregiudizio, dei decreti di espro-priazione e di quelli che modificano o revocanoi precedenti decreti, l’Ufficio italiano brevetti emarchi da notizia nel Bollettino ufficiale e faannotazione nel titolo o nella domanda.

2. Nel decreto di espropriazione della sola

264 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 100: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

utilizzazione del diritto di proprieta industrialedeve essere indicata la durata dell’utilizzazioneespropriata. Nel caso in cui sia stata espropria-ta la sola utilizzazione del diritto di proprietaindustriale, la brevettazione e la registrazione,nonche la pubblicazione dei relativi titoli si ef-fettuano secondo la procedura ordinaria.

3. Ai soli fini della determinazione dell’in-dennita da corrispondersi per l’espropriazione,se non si raggiunge l’accordo circa l’ammonta-re della stessa, provvede un Collegio di arbitra-tori composto di tre membri, nominati uno daciascuna delle parti ed il terzo nominato daiprimi due, o, in caso di disaccordo, dal presi-dente della sezione specializzata del Tribunaledi Roma. Gli arbitratori devono essere sceltifra coloro che abbiano acquisito professionali-ta ed esperienza nel settore della proprieta in-dustriale. Si applicano in quanto compatibili lenorme dell’art. 806 e seguenti del codice diprocedura civile.

4. Il Collegio degli arbitratori deve procede-re con equo apprezzamento tenendo conto del-la perdita del vantaggio competitivo che sareb-be derivato dal brevetto espropriato.

5. Le spese dell’arbitraggio, gli onorari do-vuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesasono liquidati nel lodo, che stabilisce altresı suchi ed in quale misura debba gravare l’onererelativo. Tale onere grava, in ogni caso, sull’e-spropriato quando l’indennita venga liquidatain misura inferiore a quella offerta inizialmen-te dall’amministrazione.

6. La determinazione degli arbitratari puoessere impugnata davanti alla sezione specia-lizzata del Tribunale di Roma che provvedealla quantificazione dell’indennita. Il terminedell’impugnazione e di sessanta giorni a decor-rere dal momento in cui la determinazione del-l’indennita viene comunicata alle parti.

195. Domande di trascrizione. — 1. Le do-mande di trascrizione devono essere redatte induplice esemplare, di cui uno viene restituito alrichiedente con la dichiarazione dell’avvenutatrascrizione, secondo le prescrizioni di cui aldecreto del Ministro delle attivita produttive.

2. La domanda deve contenere:a) il cognome, nome e domicilio del be-

neficiario della trascrizione richiesta e delmandatario, se vi sia;

b) il cognome e nome del titolare del di-ritto di proprieta industriale;

c) la natura dell’atto o il motivo che giu-stifica la trascrizione richiesta;

d) l’elencazione dei diritti di proprieta in-dustriale oggetto della trascrizione richiesta;

e) nel caso di cambiamento di titolarita, ilnome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il

nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome delloStato di cui il nuovo richiedente o il nuovo ti-tolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Sta-to nel quale il nuovo richiedente o il nuovotitolare ha uno stabilimento industriale o com-merciale effettivo e serio.

196. Procedura di trascrizione. — 1. Alla do-manda di trascrizione, di cui al comma 2, deb-bono essere uniti:

a) copia dell’atto da cui risulta il cambia-mento di titolarita o dell’atto che costituisce omodifica o estingue i diritti personali o reali digodimento o di garanzia di cui al comma 1, lett.a), ovvero copia dei verbali e sentenze di cui alcomma 1, lett. b), osservate le norme della leggesul registro ove occorra, oppure un estratto del-l’atto stesso oppure nel caso di fusione una cer-tificazionerilasciatadalRegistrodelle impreseoda altra autorita competente, oppure,nelcasodicessione, una dichiarazione di cessione o di av-venuta cessione firmata dal cedente e dal cessio-nario con l’elencazione dei diritti oggetto dellacessione; oppure in caso di rinunzia una dichia-razione di rinunzia sottoscritta dal titolare; l’Uf-ficio italiano brevetti e marchi puo richiederechelacopiadell’attoodell’estrattosiacertificataconforme all’originale da un pubblico ufficiale oda ogni altra autorita pubblica competente.

b) il documento comprovante il pagamen-to dei diritti prescritti.

2. E sufficiente una sola richiesta quando latrascrizione riguarda piu diritti di proprieta in-dustriale sia allo stato di domanda che concessialla stessa persona, a condizione che il benefi-ciario del cambiamento di titolarita o dei dirittidi godimento o garanzia o dell’atto da trascri-vere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeridi tutte le domande e di tutti i titoli in questionesiano indicati nella richiesta medesima.

3. Quando vi sia mandatario, si dovra unireanche l’atto di nomina ai sensi dell’art. 201.

4. Sul registro per ogni trascrizione si deveindicare:

a) la data di presentazione della doman-da, che e quella della trascrizione;

b) il cognome, nome e domicilio dell’a-vente causa, o la denominazione e la sede, setrattasi di societa o di ente morale, nonche ilcognome, nome e domicilio del mandatario,quando vi sia;

c) la natura dei diritti ai quali la trascri-zione si riferisce.

5. I documenti e le sentenze, presentati perla trascrizione, vengono conservati dall’Ufficioitaliano brevetti e marchi.

6. Le richieste di cancellazione delle trascri-zioni debbono essere fatte nelle stesse forme econ le stesse modalita stabilite per le domande

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 265

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 101: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

di trascrizione. Le cancellazioni devono essereeseguite mediante annotazione a margine.

7. Qualora, per la trascrizione dei diritti digaranzia, sia necessario convertire l’ammonta-re del credito in moneta nazionale, tale conver-sione sara fatta in base al corso del cambio delgiorno in cui la garanzia e stata concessa.

197. Annotazioni. — 1. Il richiedente o il suomandatario, se vi sia, deve in ciascuna doman-da indicare o eleggere il suo domicilio nelloStato per tutte le comunicazioni e notificazionida farsi a norma del presente codice.

2. I mutamenti del nome o del domicilio deltitolare del diritto di proprieta industriale o delsuo mandatario, se vi sia, devono essere portatia conoscenza dell’Ufficio per l’annotazione sulregistro di cui all’art. 185.

3. La domanda di annotazione di cambia-mento di nome o indirizzo deve essere redattain unico esemplare secondo le prescrizioni dicui al regolamento di attuazione.

4. E sufficiente una sola richiesta quando lamodifica riguarda piu diritti di proprieta indu-striale sia allo stato di domanda che concessi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 siapplicano al cambiamento di nome o di indi-rizzo del mandatario di cui all’art. 201.

6. Le sentenze che pronunciano la nullita ola decadenza dei titoli di proprieta industrialepervenuti all’Ufficio italiano brevetti e marchidevono essere annotate sul registro e di essedeve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

198. Procedure di segretazione militare. — 1.Coloro che risiedono nel territorio dello Statonon possono, senza autorizzazione del Mini-stero delle attivita produttive, depositare esclu-sivamente presso uffici di Stati esteri o l’Ufficiobrevetti europeo o l’Ufficio internazionale del-l’organizzazione mondiale della proprieta in-tellettuale in qualita di ufficio ricevente, le lorodomande di concessione di brevetto per inven-zione, modello di utilita o di topografia, ne de-positarle presso tali uffici prima che siano tra-scorsi novanta giorni dalla data del deposito inItalia, o da quella di presentazione dell’istanzadi autorizzazione. Il Ministero predetto prov-vede sulle istanze di autorizzazione, previo nul-la osta del Ministero della difesa. Trascorso iltermine di novanta giorni senza che sia inter-venuto un provvedimento di rifiuto, l’autoriz-zazione deve intendersi concessa.

2. Salvo che il fatto costituisca piu grave rea-to, la violazione delle disposizioni del comma 1e punita con l’ammenda non inferiore a 77,47euro o con l’arresto. Se la violazione e commes-sa quando l’autorizzazione sia stata negata, siapplica l’arresto in misura non inferiore ad unanno.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi mettecon immediatezza a disposizione del serviziomilitare brevetti del Ministero della difesa ledomande di brevetto per invenzioni industriali,per modelli di utilita e per topografie di pro-dotti a semiconduttori ad esso pervenute.

4. Qualora la sezione predetta ritenga che ledomande riguardino invenzioni o modelli utilialla difesa del Paese, anche ufficiali o funzio-nari estranei alla sezione stessa espressamentedelegati dal Ministro della difesa possonoprendere visione, nella sede dell’Ufficio, delledescrizioni e dei disegni allegati alle domande.

5. Tutti coloro che hanno preso visione didomande e di documenti relativi a brevetti oche ne hanno avuto notizia per ragioni di uffi-cio sono tenuti all’obbligo del segreto.

6. Entro novanta giorni successivi alla datadel deposito delle domande, il Ministero delladifesa puo chiedere all’Ufficio italiano brevettie marchi il differimento della concessione deltitolo di proprieta industriale e di ogni pubbli-cazione relativa. L’Ufficio da comunicazionedella richiesta all’interessato, diffidandolo adosservare l’obbligo del segreto.

7. Se, entro otto mesi dalla data del deposi-to della domanda, il Ministero competente nonha inviato all’Ufficio e al richiedente, in quantoquesti abbia indicato il proprio domicilio nelloStato, la notizia di voler procedere all’espro-priazione, si da seguito alla procedura ordina-ria per la concessione del titolo di proprietaindustriale. Nel termine predetto, il Ministerodella difesa puo chiedere che sia ulteriormentedifferito, per un tempo non superiore a tre annidalla data di deposito della domanda, la con-cessione del titolo di proprieta industriale edogni pubblicazione relativa. In tal caso l’inven-tore o il suo avente causa ha diritto ad un’in-dennita per la determinazione della quale siapplicano le disposizioni in materia di espro-priazione.

8. Per i modelli di utilita l’ulteriore differi-mento previsto nel comma 7 puo essere chiestoper un tempo non superiore a un anno dalladata di deposito della domanda.

9. A richiesta di Stati esteri che accordino iltrattamento di reciprocita, il Ministero delladifesa puo richiedere, per un tempo anche su-periore a tre anni, il differimento della conces-sione del brevetto e di ogni pubblicazione re-lativa all’invenzione per domande di brevettogia depositate all’estero e ivi assoggettate a vin-colo di segreto.

10. Le indennita eventuali sono a carico del-lo Stato estero richiedente.

11. L’invenzione deve essere tenuta segretadopo la comunicazione della richiesta di diffe-

266 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 102: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

rimento e per tutta la durata del differimentostesso, nonche durante lo svolgimento dellaespropriazione e dopo il relativo decreto sequesto porti l’obbligo del segreto.

12. L’invenzione deve essere, altresı, tenutasegreta nel caso previsto dal comma 6, dopoche sia stata comunicata all’interessato la de-terminazione di promuovere l’espropriazionecon imposizione del segreto.

13. L’obbligo del segreto cessa qualora ilMinistero della difesa lo consenta.

14. La violazione del segreto e punita ai ter-mini dell’art. 262 del codice penale.

15. Il Ministero della difesa puo chiedereche le domande di brevetto per le invenzioniindustriali di organismi dipendenti o vigilatisiano mantenute segrete.

16. Qualora, per invenzione interessante ladifesa militare del Paese, il Ministero della di-fesa richieda o, nell’ipotesi di differimento dicui al comma 6, consenta la concessione delbrevetto, la procedura relativa si svolge, su do-manda dello stesso Ministero, in forma segreta.In tale caso non si effettua alcuna pubblicazio-ne e non si consentono le visioni nel presentecodice.

17. In caso di esposizioni da tenersi nel ter-ritorio dello Stato, il Ministero della difesa hafacolta, mediante propri funzionari od ufficiali,di procedere a particolareggiato esame deglioggetti e dei trovati consegnati per l’esposizio-ne che possano ritenersi utili alla difesa milita-re del Paese ed ha facolta altresı di assumerenotizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti etrovati stessi.

18. Gli enti organizzatori di esposizioni de-vono consegnare ai suddetti funzionari o uffi-ciali gli elenchi completi degli oggetti da espor-re riferentisi ad invenzioni industriali non pro-tette ai sensi del presente codice.

19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma17 possono imporre all’ente stesso il divieto diesposizione degli oggetti utili alla difesa milita-re del Paese.

20. Il Ministero della difesa, a mezzo racco-mandata con avviso di ricevimento, deve darenotizia alla presidenza dell’esposizione e agliinteressati del divieto di esposizione, diffidan-doli circa l’obbligo del segreto. La presidenzadell’esposizione deve conservare gli oggettisottoposti al divieto di esposizione con il vinco-lo di segreto sulla loro natura.

21. Nel caso che il divieto di esposizionevenga imposto dopo che gli oggetti siano statiesposti, gli oggetti stessi devono essere subitoritirati senza, peraltro, imposizione del vincolodel segreto.

22. E fatta salva, in ogni caso, la facolta del

Ministero della difesa, per gli oggetti che siriferiscono ad invenzioni riconosciute utili alladifesa militare del Paese, di procedere all’e-spropriazione dei diritti derivanti dall’inven-zione ai sensi delle norme relative all’espro-priazione contenute nel presente codice.

23. Qualora non sia rispettato il divieto diesposizione, i responsabili dell’abusiva esposi-zione sono puniti con la sanzione amministra-tiva da 25,00 euro a 13.000,00 euro.

199. Procedura di licenza obbligatoria. — 1.Chiunque voglia ottenere la licenza obbligato-ria di cui agli artt. 70 e 71 del capo II, sezioneIV, per l’uso non esclusivo di invenzione indu-striale o di modello di utilita deve presentareistanza motivata all’Ufficio italiano brevetti emarchi, indicando la misura e le modalita dipagamento del compenso offerto. L’Ufficioda pronta notizia dell’istanza, mediante racco-mandata con avviso di ricevimento, al titolaredel brevetto ed a coloro che abbiano acquistatodiritti sul brevetto in base ad atti trascritti oannotati.

2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevi-mento della raccomandata, il titolare del bre-vetto e tutti coloro che ne hanno diritto in basead atti trascritti o annotati possono opporsi al-l’accoglimento dell’istanza ovvero dichiarare dinon accettare la misura e le modalita di paga-mento del compenso. L’opposizione deve esse-re motivata.

3. In caso di opposizioni, entro quarantacin-que giorni dalla data di scadenza del termineper la presentazione delle stesse, l’Ufficio ita-liano brevetti e marchi convoca per un tentativodi conciliazione l’istante, il titolare del brevettoe tutti coloro che hanno diritti in base ad attitrascritti o annotati. L’atto di convocazione einviato ai soggetti suddetti mediante raccoman-data con avviso di ricevimento o tramite altrimezzi, anche informatici, purche siffatte moda-lita garantiscano una sufficiente certezza del-l’avvenuto ricevimento della comunicazione.

4. Nell’atto di convocazione l’Ufficio italia-no brevetti e marchi deve comunicare e tra-smettere all’istante copia delle opposizionipresentate.

5. L’istante puo presentare controdeduzio-ni scritte all’Ufficio italiano brevetti e marchientro il quinto giorno antecedente alla data disvolgimento della riunione.

6. Nei quarantacinque giorni successivi alladata della riunione per il tentativo di concilia-zione, il Ministero delle attivita produttive con-cede la licenza o respinge l’istanza.

7. Il termine per la conclusione del procedi-mento e di centottanta giorni, decorrenti dalladata di presentazione della domanda.

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 267

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 103: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

200. Procedura di licenza volontaria sui prin-cipi attivi. — 1. La domanda di richiesta di li-cenza volontaria sui principi attivi, corredatadell’attestazione comprovante l’avvenuto pa-gamento dei diritti nella misura stabilita daldecreto del Ministro delle attivita produttivedi cui all’art. 226, deve contenere le seguentiinformazioni:

a) nome o ragione sociale e domicilio osede sociale del richiedente la licenza volonta-ria;

b) nome del principio attivo;c) estremi di protezione, numero del bre-

vetto e del certificato complementare di prote-zione;

d) indicazione dell’officina farmaceuticaitaliana, regolarmente autorizzata dal Ministe-ro della salute ai sensi di legge, ove si intendeprodurre il principio attivo.

2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo rac-comandata con ricevuta di ritorno o tramitealtri mezzi che garantiscano l’avvenuto ricevi-mento della comunicazione, all’Ufficio italianobrevetti e marchi (UIBM) domanda, con alle-gata traduzione in lingua inglese, corredata da-gli elementi previsti dal comma 8.

3. L’UIBM da pronta notizia, mediante rac-comandata con ricevuta di ritorno o tramitealtri mezzi che garantiscano l’avvenuto ricevi-mento della comunicazione, dell’istanza alleparti interessate e a coloro che abbiano acqui-sito diritti sul brevetto ovvero sul certificatocomplementare di protezione in base ad attitrascritti o annotati.

4. Qualora entro novanta giorni dalla datadi ricevimento della domanda, prorogabilid’intesa tra le parti, le stesse raggiungano unaccordo sulla base di una royalty contenuta,copia dello stesso deve essere trasmessa, conanaloghe modalita, al Ministero delle attivitaproduttive – UIBM. Se nei trenta giorni suc-cessivi l’Ufficio non comunica rilievi alle parti,l’accordo di licenza volontaria si intende perfe-zionato.

5. Nel caso in cui le parti comunichino al-l’UIBM che non e stato possibile raggiungereun accordo, l’Ufficio da inizio alla procedura diconciliazione di cui al comma 15.

6. Il Ministero delle attivita produttive,nomina, con proprio decreto, una commis-sione avente il compito di valutare le richie-ste di licenza volontaria per le quali non estato possibile raggiungere un accordo traparti.

7. La commissione e composta da sei com-ponenti e da altrettanti supplenti di cui:

a) due rappresentanti del Ministero delleattivita produttive;

b) un rappresentante del Ministero dellasalute;

c) un rappresentante della Agenzia italia-na del farmaco;

d) un rappresentante dei detentori diCCP, su proposta delle associazioni di catego-ria maggiormente rappresentative;

e) un rappresentante dei produttori diprincipi attivi farmaceutici, su proposta delleassociazioni di categoria maggiormente rap-presentative.

8. La commissione di cui al comma 14, entrotrenta giorni dalla data di comunicazione rice-vuta dall’UIBM del mancato accordo raggiun-to tra le parti, procede alla loro convocazione,al fine di individuare un’ipotesi di accordo fi-nalizzato a contemperare le esigenze delle par-ti medesime, garantendo, comunque, un’equaremunerazione del soggetto che rilascia la li-cenza volontaria, mediante indicazione di unaroyalty contenuta, stabilita con criteri che ten-gono conto delle necessita di competizione in-ternazionale dei produttori di principi attivi.

9. Qualora, nonostante la mediazione mini-steriale, l’accordo di licenza non venga conclu-so, il Ministero delle attivita produttive, ove neravvisi i presupposti giuridici, dispone la tra-smissione degli atti del procedimento all’Auto-rita garante della concorrenza e del mercato.

CAPO VI

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

201. Rappresentanza. — 1. Nessuno e tenu-to a farsi rappresentare da un mandatario abi-litato nelle procedure di fronte all’Ufficio ita-liano brevetti e marchi; le persone fisiche egiuridiche possono agire per mezzo di un lorodipendente anche se non abilitato o per mezzodi un dipendente di altra societa collegata aisensi dell’art. 205, comma 3.

2. La nomina di uno o piu mandatari, qua-lora non sia fatta nella domanda, oppure conseparato atto, autentico o autenticato, puo farsicon apposita lett. d’incarico, soggetta al paga-mento della tassa prescritta.

3. L’atto di nomina o la lettera d’incaricopuo riguardare una o piu domande o in gene-rale la rappresentanza professionale per ogniprocedura di fronte all’Ufficio italiano brevettie marchi ed alla commissione dei ricorsi conesclusione delle procedure aventi caratteregiurisdizionale. In tale caso, in ogni successivadomanda, istanza e ricorso, il mandatario do-vra fare riferimento alla procura o lettera d’in-carico.

268 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 104: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

4. Il mandato puo essere conferito soltantoa mandatari iscritti in un albo all’uopo istituitopresso il Consiglio dell’ordine dei consulenti inproprieta industriale.

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. Il mandato puo essere anche conferito ad

un avvocato iscritto nel suo albo professionale.202. Albo dei consulenti. — 1. Fermo quanto

disposto dall’art. 201, la rappresentanza di per-sone fisiche o giuridiche nelle procedure difronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi edalla commissione dei ricorsi puo essere assuntaunicamente da consulenti abilitati iscritti in unalbo istituito presso il Consiglio dell’ordine edenominato Albo dei consulenti in proprietaindustriale abilitati nonche da coloro che sianoiscritti negli albi degli avvocati.

2. L’Albo e costituito da due sezioni deno-minate rispettivamente sezione brevetti e se-zione marchi, riservate, la prima, ai consulentiagenti in materia di brevetti per invenzioni,modelli di utilita, disegni e modelli, nuove va-rieta vegetali, topografie dei prodotti a semi-conduttori e la seconda ai consulenti abilitatiagenti in materia di disegni e modelli, marchied altri segni distintivi e indicazioni geografi-che.

3. Gli iscritti all’Albo costituiscono l’ordinedei consulenti in proprieta industriale.

4. La vigilanza sull’esercizio della professio-ne viene esercitata dal Ministero delle attivitaproduttive, tramite l’Ufficio italiano brevetti emarchi.

203. Requisiti per l’iscrizione. — 1. Puo esse-re iscritta all’Albo dei consulenti in proprietaindustriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

a) abbia il godimento dei diritti civili nel-l’ordinamento nazionale e sia persona di buo-na condotta civile e morale;

b) sia cittadino italiano ovvero cittadinodegli Stati membri dell’Unione europea ovverocittadino di Stati esteri nei cui confronti vige unregime di reciprocita;

c) abbia la residenza ovvero un domicilioprofessionale in Italia o nell’Unione europease si tratta di cittadino di uno Stato membro diessa, il requisito della residenza in Italia non erichiesto se si tratti di un cittadino di Stati extracomunitari che consentano ai cittadini italianil’iscrizione a corrispondenti albi senza tale re-quisito;

d) abbia superato l’esame di abilitazione,di cui all’art. 207 o abbia superato la provaattitudinale prevista per i consulenti in pro-prieta industriale al comma 2 dell’art. 6 deld.lg. 27 gennaio 1992, n. 115.

2. L’iscrizione e effettuata dal Consigliodell’ordine su presentazione di una istanza ac-

compagnata dai documenti comprovanti il pos-sesso dei requisiti di cui al comma 1 ovveroincludente le autocertificazioni previste perlegge. L’avvenuta iscrizione e prontamente co-municata dal Consiglio all’Ufficio italiano bre-vetti e marchi.

3. I soggetti indicati nel comma 5 dell’art.201 che esercitano l’attivita di rappresentanzaa titolo temporaneo si considerano automati-camente inseriti all’albo dei consulenti in pro-prieta industriale ai fini dell’esercizio dei dirittied all’osservanza degli obblighi previsti nell’or-dinamento professionale in quanto compatibi-li, ma non partecipano all’assemblea degliiscritti all’albo e non possono essere eletti qualicomponenti del Consiglio dell’ordine.

4. I soggetti indicati nel comma 3 che abbia-no residenza ovvero domicilio professionale inuno Stato membro dell’Unione europea sonotenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi eper gli effetti dell’art. 120, comma 3, del pre-sente codice.

204. Titolo professionale oggetto dell’attivita.— 1. Il titolo di consulente in proprieta indu-striale e riservato alle persone iscritte nell’albodei consulenti abilitati. Le persone iscritte solonella sezione brevetti devono utilizzare il titolonella forma di consulente in brevetti e le per-sone iscritte solo nella sezione marchi devonoutilizzare il titolo nella forma di consulente inmarchi. Le persone iscritte in entrambe le se-zioni possono utilizzare il titolo di consulentein proprieta industriale senza ulteriori specifi-cazioni.

2. Le persone indicate nell’art. 202 svolgonoper conto di qualsiasi persona fisica o giuridicatutti gli adempimenti previsti dalle norme cheregolano i servizi attinenti rispettivamente allamateria dei brevetti per invenzioni, per modellidi utilita, per disegni e modelli per nuove va-rieta vegetali, per topografie dei prodotti a se-miconduttori ovvero alla materia dei marchi,dei disegni e modelli e delle indicazioni geo-grafiche, a seconda della sezione in cui sonoiscritte.

3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresen-tanza degli interessati, possono svolgere ognialtra funzione che sia affine, connessa, conse-guente a quanto previsto nel comma 2.

4. Se l’incarico e conferito a piu consulentiabilitati, essi, salva diversa disposizione, posso-no agire anche separatamente. Se l’incarico econferito a piu consulenti abilitati, costituiti inassociazione o societa, l’incarico si consideraconferito ad ognuno di essi in quanto agiscain seno a detta associazione o societa.

205. Incompatibilita. — 1. L’iscrizione all’al-bo dei consulenti in proprieta industriale abili-

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 269

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 105: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

tati e l’esercizio della professione di consulentein proprieta industriale sono incompatibili conqualsiasi impiego od ufficio pubblico o privatoad eccezione del rapporto di impiego o di cari-che rivestite presso societa, uffici o servizi spe-cializzati in materia, sia autonomi che organiz-zati nell’ambito di enti o imprese, e dell’attivitadi insegnamento in qualsiasi forma esercitata;con l’esercizio del commercio, con la professio-ne di notaio, di giornalista professionista, dimediatore, di agente di cambio o di esattoredei tributi.

2. L’iscrizione all’Albo dei consulenti inproprieta industriale abilitati e l’esercizio dellaprofessione di consulente in proprieta indu-striale e compatibile, se non previsto altrimentie fermo restando il disposto del comma 1, conl’iscrizione in altri albi professionali e con l’e-sercizio della relativa professione.

3. I consulenti in proprieta industriale abi-litati, che esercitano la loro attivita in uffici oservizi organizzati nell’ambito di enti o di im-prese, ovvero nell’ambito di consorzi o gruppidi imprese, possono operare esclusivamente innome e per conto:

a) dell’ente o impresa da cui dipendono;b) delle imprese appartenenti al consor-

zio, o gruppo nella cui organizzazione essi sonostabilmente inseriti;

c) di imprese o persone che siano con entio imprese o gruppi o consorzi, in cui e inserito ilconsulente abilitato, in rapporti sistematici dicollaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, diproduzione o scambi tecnologici.

206. Obbligo del segreto professionale. — 1. Ilconsulente in proprieta industriale ha l’obbligodel segreto professionale e nei suoi confronti siapplica l’art. 200 del codice di procedura pena-le.

207. Esame di abilitazione. — 1. L’abilitazio-ne e concessa previo superamento di un esamesostenuto davanti ad una commissione compo-sta per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell’Ufficio italiano bre-vetti e marchi o da un suo delegato con funzio-ne di presidente;

b) da un membro della commissione deiricorsi, designato dal presidente della stessacon funzione di vice-presidente;

c) da due professori universitari, rispetti-vamente, di materie giuridiche e tecniche, de-signati dal Ministro delle attivita produttive;

d) da quattro consulenti in proprieta in-dustriale abilitati, designati dal consiglio di cuiall’art. 215, di cui due scelti fra i dipendenti dienti o imprese e due che esercitano la profes-sione in modo autonomo;

e) da membri supplenti che possono so-

stituire quelli di cui alla lett. b), c) e d), se im-possibilitati.

2. E ammessa all’esame di abilitazione qual-siasi persona che:

a) abbia conseguito:1) la laurea o un titolo universitario

equipollente in qualsiasi Paese estero;2) un diploma o un titolo rilasciato da

un Paese membro dell’Unione europea inclu-denti l’attestazione che il candidato abbia se-guito con successo un ciclo di studi post-secon-dari di durata minima di tre anni o di durataequivalente a tempo parziale, in un’universitao in un istituto d’istruzione superiore o in unaltro istituto dello stesso livello di formazione,a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzotecnico-professionale attinente all’attivita diconsulente in proprieta industriale in materiadi brevetti d’invenzione e modelli ovvero inmateria di marchi e disegni e modelli a secondadell’abilitazione richiesta;

b) abbia compiuto presso societa, uffici oservizi specializzati in proprieta industriale al-meno due anni di tirocinio professionale effet-tivo, documentato in modo idoneo.

3. E ammessa all’esame di abilitazione perl’iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi per-sona che abbia superato l’esame di qualifica-zione come consulente abilitato presso l’Uffi-cio europeo dei brevetti.

4. Il periodo di tirocinio e limitato a diciottomesi se il candidato all’esame di abilitazionedimostri di aver frequentato con profitto uncorso qualificato di formazione per consulentiabilitati in materia di brevetti ovvero di marchi,a seconda dell’abilitazione richiesta.

5. L’esame di abilitazione per l’iscrizionenella sezione brevetti e rispettivamente nellasezione marchi consiste in prove scritte ed ora-li, tendenti ad accertare la preparazione teori-co-pratica del candidato nel campo specificodei diritti di proprieta industriale, cosı come alivello della cultura tecnica, giuridica, e lingui-stica, conformemente alla sezione interessata,secondo le modalita stabilite nel regolamentoda emanarsi con decreto.

6. L’esame di abilitazione per l’iscrizionenella sezione brevetti ovvero quello per l’iscri-zione nella sezione marchi e indetto ogni dueanni con decreto del Ministero delle attivitaproduttive.

208. Esonero dall’esame di abilitazione. — 1.Sono esonerati dall’esame di abilitazione colo-ro che, gia dipendenti del Ministero delle atti-vita produttive, abbiano prestato servizio, peralmeno cinque anni, con mansioni direttivepresso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Sono anche esonerati, ai fini dell’iscrizio-

270 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 106: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

ne nella sezione brevetti, i cittadini italiani cheabbiano prestato servizio per almeno cinqueanni con mansioni di esaminatori presso l’Uf-ficio europeo dei brevetti.

209. Albo dei consulenti in proprieta indu-striale abilitati. — 1. L’albo istituito ai sensi del-l’art. 202 deve contenere per ciascun iscritto ilcognome, il nome, il luogo e la data di nascita, iltitolo di studio, la data di iscrizione, il domicilioprofessionale o i domicili professionali oppurela sede dell’ente o impresa da cui dipende.

2. La data di iscrizione determina l’anziani-ta. Coloro che dopo la cancellazione sono dinuovo iscritti all’albo hanno l’anzianita deri-vante dalla prima iscrizione dedotta la duratadell’interruzione.

210. Cancellazione dall’albo e sospensione didiritto. — 1. Il consulente abilitato e cancellatodall’albo:

a) quando e venuto meno uno dei requi-siti dell’iscrizione, di cui all’art. 203;

b) quando ricorre uno dei casi di incom-patibilita previsti dall’art. 205;

c) quando ne e fatta richiesta dall’interes-sato.

2. Il consulente abilitato puo chiedere la rei-scrizione nell’albo quando sono cessate le cau-se della cancellazione senza necessita di nuovoesame.

3. Il consulente abilitato e dichiarato sospe-so di diritto dall’esercizio professionale dal mo-mento della sottoposizione alle misure coerci-tive o interdittive previste dai capi II e III delcapo IV, titolo I, del codice di procedura pena-le sino a quello della revoca delle misure stesse,nonche in caso di mancato pagamento entro iltermine fissato, del contributo annuo, fino alladata dell’accertato adempimento.

211. Sanzioni disciplinari. — 1. I consulentiabilitati sono soggetti a censura in caso di abusie mancanze di lieve entita, alla sospensione pernon piu di due anni in caso di abusi gravi; allaradiazione in caso di condotta che abbia com-promesso gravemente la reputazione e la digni-ta professionale.

212. Assemblea degli iscritti all’Albo. — 1.L’assemblea e convocata dal presidente, su de-libera del Consiglio dell’ordine. Essa e regolar-mente costituita in prima convocazione con lapresenza di almeno la meta degli iscritti ed inseconda convocazione, che non puo aver luogolo stesso giorno fissato per la prima, con lapresenza di almeno un sesto degli iscritti segli iscritti presenti e rappresentati raggiungonola presenza di almeno un quinto degli iscritti.Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

2. Ogni consulente abilitato iscritto all’albopuo farsi rappresentare da un altro consulente

abilitato iscritto all’albo con delega scritta. Unmedesimo partecipante non puo rappresentarepiu di cinque iscritti.

3. Le modalita di convocazione e di svolgi-mento dell’assemblea sono determinate condecreto del Ministro delle attivita produttive.

213. Compiti dell’assemblea. — 1. L’assem-blea si riunisce almeno una volta all’anno entroil mese di marzo, per l’approvazione del contopreventivo e di quello consuntivo, per la deter-minazione dell’ammontare del contributo an-nuo che deve essere uguale per tutti gli iscrittie, occorrendo, per l’elezione del Consiglio del-l’ordine, nel qual caso la convocazione deveavvenire almeno un mese prima della data del-la sua scadenza.

2. L’assemblea si riunisce inoltre ogni voltail Consiglio dell’ordine lo reputi necessario,nonche quando ne sia fatta domanda per iscrit-to con indicazione degli argomenti da trattareda almeno un decimo degli iscritti all’albo.

214. Assemblea per l’elezione del Consigliodell’ordine. — 1. I componenti del Consigliodell’ordine di cui all’art. 215 sono eletti a mag-gioranza semplice dei voti segreti validamenteespressi per mezzo di schede contenenti unnumero di nomi non superiore alla meta piuuno dei componenti da eleggere. Vengonoeletti i dieci candidati che hanno riportato ilmaggior numero di voti. In caso di parita epreferito il candidato piu anziano per iscrizio-ne e, tra coloro che abbiano uguale anzianita diiscrizione, il piu anziano di eta.

2. Ciascuna categoria dei consulenti cheesercitano la professione in forma autonoma,sia individualmente che nell’ambito di societa,uffici o servizi autonomi, da una parte, e deiconsulenti che esercitano in uffici e servizi spe-cializzati nell’ambito di enti o imprese di cuiall’art. 205, comma 3, dall’altra, non puo essererappresentata in seno al Consiglio dell’ordinecon piu di otto componenti. Parimenti ciascunasezione dell’albo non puo essere rappresentatain seno al Consiglio dell’ordine con piu di settecomponenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

3. Non sono ammesse le partecipazioni evotazioni per delega. E ammessa la votazionemediante lettera.

4. Le modalita di svolgimento delle votazio-ni, delle operazioni di scrutinio e di proclama-zione degli eletti sono stabilite con decreto delMinistro delle attivita produttive.

215. Consiglio dell’ordine dei consulenti inproprieta industriale. — 1. L’ordine dei consu-lenti in proprieta industriale e retto da un Con-siglio che dura in carica tre anni ed e compostoda dieci membri con non meno di tre anni dianzianita eletti dall’assemblea. A sostituire i

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 271

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 107: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

componenti cessati per qualsiasi causa primadella scadenza sono chiamati i candidati com-presi nella graduatoria che, dopo quelli eletti,hanno ottenuto il maggior numero di voti, fer-me restando le disposizioni di cui al comma 2dell’art. 214.

2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, ilConsiglio dell’ordine continua a funzionare si-no alla nomina del nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio dell’ordine si riunisce valida-mente con la presenza della maggioranza deicomponenti e delibera a maggioranza assoluta.In caso di parita prevale il voto del presidente.In materia disciplinare il Consiglio dell’ordinedelibera con la presenza di almeno tre quartidei componenti.

216. Attribuzioni del presidente del Consigliodell’ordine. — 1. Il Consiglio dell’ordine nomi-na tra i suoi componenti un presidente, il qualene ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti iprovvedimenti necessari, salva ratifica del Con-siglio nella prima seduta successiva, ed esercitale rimanenti attribuzioni a lui conferite dal pre-sente codice.

2. Il presidente puo delegare a componentiil Consiglio attribuzioni di segreteria o di teso-reria.

3. Il Consiglio nomina altresı fra i suoi com-ponenti un vice presidente, il quale sostituisceil presidente in sua assenza o impedimento op-pure su delega dello stesso per singoli atti.

217. Attribuzioni del Consiglio dell’ordine. —1. Il Consiglio dell’ordine:

a) provvede tempestivamente agli adem-pimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensionied alle cancellazioni da eseguire nell’albo, dan-done immediata comunicazione all’Ufficio ita-liano brevetti e marchi;

b) vigila per la tutela del titolo professio-nale di consulente in proprieta industriale epropone all’assemblea le iniziative all’uopo ne-cessarie;

c) interviene, su concorde richiesta delleparti, per comporre le contestazioni che sorgo-no fra gli iscritti all’albo in dipendenza dell’e-sercizio della professione;

d) propone modifiche ed aggiornamentidella tariffa professionale;

e) su richiesta del cliente o dello stessoconsulente abilitato, esprime parere sulla mi-sura delle spettanze dovute ai consulenti inproprieta industriale per le prestazioni inerentiall’esercizio della professione;

f ) adotta i provvedimenti disciplinari;g) designa i quattro consulenti in proprie-

ta industriale abilitati che concorrono a forma-re la commissione di esame di cui all’art. 207;

h) adotta le iniziative piu opportune per

conseguire il miglioramento ed il perfeziona-mento degli iscritti nello svolgimento dell’atti-vita professionale;

i) stabilisce la propria sede e predispone imezzi necessari al suo funzionamento;

l) riscuote ed amministra il contributo an-nuo degli iscritti;

m) predispone il conto preventivo e redi-ge il conto consuntivo della gestione;

n) riceve le domande di ammissione all’e-same di abilitazione di cui all’art. 207 e ne ve-rifica la rispondenza alle condizioni per l’am-missione;

o) mantiene i rapporti e collabora con gliorganismi e le istituzioni che operano nel set-tore della proprieta industriale o che svolgonoattivita aventi attinenza con essa, formulandoove opportuno proposte o pareri;

p) svolge gli altri compiti definiti con de-creto del Ministro delle attivita produttive cheabbiano carattere di strumentalita necessariarispetto a quelli previsti dal presente codice.

218. Decadenza dalla carica di componente ilConsiglio dell’ordine, scioglimento e mancatacostituzione del Consiglio dell’ordine. — 1. Icomponenti che, senza giustificati motivi, nonintervengono per tre volte consecutive alle se-dute del Consiglio dell’ordine sono da questodichiarati decaduti dalla carica.

2. Il Consiglio puo essere sciolto dal Mini-stro delle attivita produttive, se non e in gradodi funzionare ed in ogni caso se sono cessati odecaduti piu di quattro degli originari compo-nenti ovvero nel caso che siano accertate graviirregolarita.

3. In caso di scioglimento del Consiglio, lesue funzioni sono assunte da un commissarionominato dal Ministro delle attivita produttive.Il commissario provvede, entro sessanta giorni,ad indire nuove elezioni, per lo svolgimentodelle quali l’assemblea deve riunirsi non primadi trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalladata dell’atto di convocazione.

219. Sedute del Consiglio dell’ordine. — 1. IlConsiglio dell’ordine e convocato dal presiden-te almeno una volta ogni sei mesi o quando loritiene opportuno, ovvero quando ne sia fattarichiesta dalla maggioranza dei componenti.Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizza-te da un componente nominato segretario al-l’inizio di ogni seduta.

220. Procedimento disciplinare. — 1. Quan-do perviene notizia di fatti che possono con-durre all’applicazione di una delle sanzioni di-sciplinari di cui all’art. 211, il presidente nomi-na tra i membri del Consiglio un relatore.

2. Il Consiglio, previa contestazione dei fattiche preceda almeno di 10 giorni l’audizione

272 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 108: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

dell’interessato, esaminate le eventuali memo-rie e documenti, delibera a maggioranza asso-luta dei presenti; in caso di parita di voti pre-vale la decisione piu favorevole all’incolpato.

3. Se l’interessato non si presenta o non fapervenire alcuna memoria difensiva si procedein sua assenza a meno che non sia dimostratoun legittimo impedimento.

4. La deliberazione deve contenere l’indica-zione dei fatti, i motivi e l’enunciazione sinte-tica della decisione.

5. I membri del Consiglio devono astenersiquando ricorrano i motivi indicati dall’art. 51,primo comma, del codice di procedura civile inquanto applicabili, e possono essere ricusatiper gli stessi motivi con istanza depositata pres-so la segreteria del Consiglio prima della di-scussione.

6. In ogni altro caso in cui esistano graviragioni di convenienza i membri possono ri-chiedere al presidente del Consiglio dell’ordi-ne l’autorizzazione ad astenersi.

7. Sulla ricusazione decide la commissionedei ricorsi.

221. Ricorso contro i provvedimenti del Con-siglio dell’ordine. — 1. Contro tutti i provvedi-menti del Consiglio dell’ordine e esperibile ri-corso davanti alla commissione dei ricorsi.

2. Il direttore dell’Ufficio italiano brevetti emarchi assicura la regolarita dell’operato e lafunzionalita del Consiglio e puo ricorrere, perogni irregolarita constatata, alla commissionedei ricorsi entro trenta giorni dalla data di co-municazione della delibera. Il ricorso non haeffetto sospensivo.

222. Tariffa professionale. — 1. Il Ministrodelle attivita produttive approva, con propriodecreto, le modifiche e gli aggiornamenti dellatariffa professionale proposti dal Consiglio del-l’ordine, ai sensi dell’art. 217, comma 1, lett. d).

2. Lo svolgimento delle attivita relative al-l’ordinamento professionale non comportanooneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

CAPO VII

GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI

223. Compiti. — 1. Ai servizi attinenti allamateria regolata dal presente codice provvedel’Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Fatte salve le competenze istituzionali delMinistero degli affari esteri in materia di pro-prieta industriale e l’attivita di coordinamentodel Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Uffi-cio italiano brevetti e marchi del Ministero delleattivita produttive promuove e mantiene rela-

zioniconle istituzioniegliorganismicomunitaried internazionali competenti in materia, non-che con gli uffici nazionali della proprieta indu-striale degli altri Stati, e provvede alla trattazio-ne delle relative questioni assicurando la parte-cipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi prov-vede altresı ai seguenti ulteriori compiti:

a) creazione e gestione di banche dati ediffusione delle informazioni brevettuali conparticolare riferimento all’aggiornamento sul-lo stato della tecnica;

b) promozione della preparazione tecni-co-giuridica del personale della pubblica am-ministrazione operante nel campo della pro-prieta industriale e della innovazione tecnolo-gica e di coloro che svolgono o intendono svol-gere la professione di consulente in proprietaindustriale;

c) promozione della cultura e dell’usodella proprieta industriale presso i potenzialiutenti, in particolare presso le piccole medieimprese e le zone in ritardo di sviluppo;

d) effettuazione di studi, ricerche, indagi-ni e pubblicazioni correlate alla materia dellaproprieta industriale e sviluppo di indicatoribrevettuali per l’analisi competitiva dell’Italia,in proprio o in collaborazione con amministra-zioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni,organismi internazionali;

e) effettuazione di prestazioni a titolooneroso di servizi non istituzionali a richiestadi privati, a condizione che siano compatibilicon la funzione e il ruolo istituzionale ad essaattribuito.

4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi puostipulare convenzioni con regioni, camere dicommercio, industria, artigianato ed agricoltu-ra, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgi-mento dei propri compiti.

224. Risorse finanziarie. — 1. L’Ufficio ita-liano brevetti e marchi provvede all’assolvi-mento dei propri compiti ed al finanziamentodella ricerca di anteriorita con le risorse di bi-lancio iscritte allo stato di previsione della spe-sa del Ministero delle attivita produttive, con icorrispettivi direttamente riscossi per i serviziresi in materia di proprieta industriale.

2. Il Ministero delle attivita produttiveprovvede a corrispondere annualmente il cin-quanta per cento dell’ammontare delle tasse dicui al comma 1 all’Ufficio europeo dei brevetti,cosı come previsto dall’art. 30 della convenzio-ne di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dal-la l. 25 maggio 1978, n. 260.

3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi prov-vede all’assolvimento dei propri compiti anchecon i versamenti ed i rimborsi eventualmente

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 273

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 109: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

effettuati da organismi internazionali di pro-prieta industriale ai quali l’Italia partecipa econ ogni altro provento derivante dalla sua at-tivita.

225. Diritti di concessione e di mantenimen-to. — 1. Per le domande presentate al Ministe-ro delle attivita produttive al fine dell’otteni-mento di titoli di proprieta industriale, per leconcessioni, le opposizioni, le trascrizioni, ilrinnovo e dovuto il pagamento dell’impostadi bollo, nonche delle tasse di concessione go-vernativa e dei diritti la cui determinazione, inrelazione a ciascun titolo o domanda ed all’in-tervallo di tempo al quale si riferiscono, vieneeffettuata con apposito decreto dal Ministrodelle attivita produttive, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze.

2. La tassa individuale di designazione del-l’Italia nella domanda di registrazione interna-zionale di marchio, nella designazione poste-riore o nell’istanza di rinnovo applicabile aimarchi internazionali esteri che chiedono laprotezione sul territorio italiano tramite l’Or-ganizzazione mondiale della proprieta intellet-tuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativoall’Accordo di Madrid per la registrazione in-ternazionale dei marchi del 27 giugno 1989,ratificato con l. 12 marzo 1996, n. 169, e fissatanella misura del novanta per cento dei dirittiprevisti per il deposito della concessione di unmarchio nazionale ovvero della rinnovazione.

226. Termini e modalita di pagamento. — 1.Il pagamento dei diritti e delle tasse di conces-sione governativa di cui al presente codice eeffettuato nei termini e nelle modalita fissatidal Ministro delle attivita produttive, con pro-prio decreto.

227. Diritti per il mantenimento in vita deititoli di proprieta industriale. — 1. Tutti i dirittiprevisti per il mantenimento in vita dei titoli diproprieta industriale devono essere pagati an-ticipatamente, entro il mese corrispondente aquello in cui e stata depositata la domanda,trascorso il periodo coperto dal precedente pa-gamento.

2. Trascorso questo termine di scadenza, ilpagamento e ammesso nei sei mesi successivicon l’applicazione di un diritto di mora, il cuiammontare e determinato per ciascun dirittodi proprieta industriale dal Ministero delle at-tivita produttive, di concerto con il Ministerodell’economia e delle finanze.

3. Possono pagarsi anticipatamente piu di-ritti annuali.

4. Nel caso di cui all’art. 6, comma 1, tutti isoggetti sono tenuti solidalmente al pagamentodei diritti di mantenimento.

228. Esenzione e sospensione del pagamento

dei diritti. — 1. All’inventore, il quale dimostri diessere incondizionidi indigenza, ilMinistrodel-le attivita produttive puo concedere l’esenzionedai diritti di concessione e la sospensione dalpagamento dei diritti annuali per i primi cinqueanni. Allo scadere del quinto anno l’inventoreche intende mantenere in vigore il brevetto devepagare, oltre il diritto annuale per il sesto annoanche quelli arretrati. In caso contrario il bre-vetto decade e l’inventore non e tenuto al paga-mento dei diritti degli anni anteriori.

229. Diritti rimborsabili. — 1. In caso di ri-getto della domanda o di rinuncia alla medesi-ma, prima che la registrazione sia stata effet-tuata o il brevetto sia stato concesso, sono rim-borsati i diritti versati, ad eccezione del dirittodi domanda. Il diritto previste per il deposito diopposizione e rimborsato in caso di estinzionedell’opposizione ai sensi dell’art. 181, comma1, lett. b).

2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dalMinistero delle attivita produttive. L’autoriz-zazione viene disposta d’ufficio quando i dirittida rimborsare si riferiscono ad una domanda diregistrazione o di brevetto definitivamente re-spinta o ad un ricorso accolto. In ogni altrocaso, il rimborso viene effettuato su richiestadell’avente diritto, con istanza diretta al Mini-stero delle attivita produttive.

3. I rimborsi devono essere annotati nel re-gistro dei brevetti e, ove si riferiscano a doman-de ritirate o respinte, vengono annotati nel re-gistro delle domande.

230. Pagamento incompleto od irregolare. —1. Se per evidente errore, o per altri scusabilimotivi, un diritto venga pagato incompleta-mente o comunque irregolarmente, l’Ufficioitaliano brevetti e marchi di cui all’art. 223puo ammettere come utile l’integrazione o laregolarizzazione anche tardiva del pagamento.

2. Se si tratta di un diritto annuale, l’Ufficioitaliano brevetti e marchi provvede solo suistanza dell’interessato. Se l’istanza viene re-spinta, l’interessato puo ricorrere alla commis-sione dei ricorsi entro il termine perentorio ditrenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Il ritardo nel pagamento che sia superio-re a sei mesi comporta la decadenza del dirittodi proprieta industriale.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sezione I. — Marchi

231. Domande anteriori. — 1. Le domande

274 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 110: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

di registrazione di marchio e le domande ditrascrizione depositate prima della data di en-trata in vigore del d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480,sono trattate secondo le disposizioni in essocontenute. Tuttavia, per quanto riguarda la re-golarita formale, sono soggette alle normepreesistenti.

232. Limiti al diritto esclusivo sul marchiorinomato. — 1. Il diritto di fare uso esclusivodi un marchio registrato prima della data dientrata in vigore del d.lg. 4 dicembre 1992, n.480, e che goda di rinomanza, non consente altitolare di opporsi all’ulteriore uso nel com-mercio di un segno identico o simile al marchioper prodotti o servizi non affini a quelli per cuiesso e stato registrato.

233. Nullita. — 1. I marchi di impresa regi-strati prima della data di entrata in vigore deld.lg. 4 dicembre 1992, n. 480, sono soggetti, inquanto alle cause di nullita, alle norme di leggeanteriori.

2. Non puo essere dichiarata la nullita delmarchio se anteriormente alla proposizionedella domanda principale o riconvenzionaledi nullita, il segno, a seguito dell’uso che nesia stato fatto, abbia acquistato carattere distin-tivo.

3. Non puo essere dichiarata la nullita delmarchio se il marchio anteriore sia scaduto daoltre due anni ovvero tre se si tratta di marchiocollettivo o possa considerarsi decaduto pernon uso anteriormente alla proposizione delladomanda principale o riconvenzionale di nul-lita.

4. Ai fini dell’applicazione dell’art. 48 delr.d. 29 giugno 1942, n. 929, come sostituitodal d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480, il termine dicinque anni decorre dalla data di entrata invigore dello stesso.

234. Trasferimento e licenza del marchio. —1. Le norme del d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480,che disciplinano il trasferimento e la licenza delmarchio si applicano anche ai marchi gia con-cessi, ma non ai contratti conclusi prima delladata di entrata in vigore del d.lg. 4 dicembre1992, n. 480.

235. Decadenza per non uso. — 1. Le normedel d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480, che discipli-nano la decadenza per non uso si applicano aimarchi gia concessi alla data di entrata in vigo-re dello stesso decreto legislativo, purche nonancora decaduti a tale data.

236. Decadenza per uso ingannevole. — 1. Lenorme del d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480, chedisciplinano la decadenza del marchio peruso ingannevole dello stesso si applicano aimarchi gia concessi alla data di entrata in vigo-re del medesimo decreto legislativo, in relazio-

ne ad un uso ingannevole posto in essere dopola sua entrata in vigore.

Sezione II. — Disegni e modelli

237. Domande anteriori. — 1. Le domandedi brevetto per disegno o modello ornamentalee le domande di trascrizione depositate primadella data di entrata in vigore del d.lg. 2 feb-braio 2001, n. 95, sono trattate secondo le di-sposizioni in esso contenute. Le stesse doman-de sono soggette alle norme precedenti relati-vamente alla regolarita formale.

238. Proroga della privativa. — 1. I brevettiper disegno o modello ornamentale concessiprima della data di entrata in vigore del d.lg.2 febbraio 2001, n. 95, purche non scaduti, nedecaduti alla data di entrata in vigore del de-creto legislativo citato, possono essere proro-gati fino al termine massimo di venticinque an-ni dalla data di deposito della domanda di bre-vetto. I licenziatari e coloro che in vista dellaprossima scadenza avevano compiuto investi-menti seri ed effettivi per utilizzare il disegno omodello hanno diritto di ottenere licenza ob-bligatoria gratuita e non esclusiva per il perio-do di maggior durata. Questa facolta non siapplica ai contraffattori dei brevetti non ancorascaduti.

2. Le tasse di concessione corrisposte inun’unica soluzione valgono per le prime dueproroghe. Le tasse sulle concessioni governati-ve relative al quarto e quinto quinquennio, afar data dal 19 aprile 2001, sono di importocorrispondente alla rata del terzo quinquennioprevista dall’art. 10, titolo IV, n. 2, lett. c) ed f ),della tariffa indicata nella tabella allegata ald.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641.

239. Limiti alla protezione accordata dal di-ritto d’autore. — 1. La protezione accordata aidisegni e modelli industriali ai sensi dell’art. 2,primo comma, n. 10, della l. 22 aprile 1941, n.633, non opera in relazione ai prodotti realiz-zati in conformita ai disegni o modelli che, an-teriormente alla data di entrata in vigore deld.lg. 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure eranodivenuti di pubblico dominio.

240. Nullita. — 1. I brevetti per disegni emodelli ornamentali concessi prima della datadi entrata in vigore del d.lg. 2 febbraio 2001, n.95, sono soggetti, in quanto alle cause di nul-lita, alle norme di legge anteriori e, quanto aglieffetti della declaratoria di nullita, alla normadi cui all’art. 77 del presente codice.

241. Diritti esclusivi sulle componenti di unprodotto complesso. — 1. Fino a che la diret-tiva 98/71/CE del parlamento europeo e del

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 275

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 111: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezio-ne giuridica dei disegni e modelli non saramodificata su proposta della commissione anorma dell’art. 18 della direttiva medesima, idiritti esclusivi sui componenti di un prodottocomplesso non possono essere fatti valere perimpedire la fabbricazione e la vendita deicomponenti stessi per la riparazione del pro-dotto complesso, al fine di ripristinarne l’a-spetto originario.

Sezione III. — Nuove varieta vegetali

242. Durata della privativa. — 1. Le disposi-zioni dell’art. 109 del presente codice si appli-cano ai brevetti per nuove varieta vegetali con-cessi conformemente al d.p.r. 12 agosto 1975,n. 974, non scaduti o decaduti alla data di en-trata in vigore del d.lg. 3 novembre 1998, n.455.

2. I licenziatari e coloro che, alla data dientrata in vigore del d.lg. 3 novembre 1998, n.455, hanno compiuto seri ed effettivi investi-menti per l’utilizzo delle nuove varieta vegetalicoperte dal diritto di costitutore hanno dirittodi ottenere licenza obbligatoria gratuita e nonesclusiva per il periodo di maggior durata.Questa facolta non si applica ai contraffattoridei diritti non ancora scaduti.

Sezione IV. — Invenzioni

243. Invenzioni dei ricercatori delle universi-ta e degli enti pubblici di ricerca. — 1. La di-sciplina di cui all’art. 65 del presente codice siapplica alle invenzioni conseguite successiva-mente alla data di entrata in vigore dell’art.24-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, intro-dotto con l. 18 ottobre 2001, n. 383, nonche aquelle conseguite successivamente alla data dientrata in vigore del presente codice, ancor-che in dipendenza di ricerche cominciate an-teriormente.

Sezione V. — Domande anteriori

244. Trattamento delle domande. — 1. Ledomande di brevetto o di registrazione e quelledi trascrizione e annotazione, anche se gia de-positate al momento della data di entrata invigore del presente codice, sono trattate secon-do le disposizioni in esso contenute. Le doman-de di cui al capo IV, sezione I, sono soggettealle norme preesistenti relativamente alle con-dizioni di ricevibilita.

Sezione VI. — Norme di procedura

245. Disposizioni procedurali. — 1. Le nor-me dei capi I e IV del titolo II quelle del titoloIII e le norme degli artt. 35 e 36 del titolo V deld.lg. 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai pro-cedimenti giudiziari ed agli arbitrati che sianoiniziati con atto notificato oppure con depositodel ricorso sei mesi dopo l’entrata in vigore delcodice.

2. Sono devolute alla cognizione delle sezio-ni specializzate di cui all’art. 134, comma 3, lecontroversie in grado d’appello iniziate dopol’entrata in vigore del codice anche se il giudi-zio di primo grado o il giudizio arbitrale sonoiniziati e si sono svolti secondo le norme pre-cedentemente in vigore.

3. Sono devolute alla cognizione delle sezio-ni specializzate le procedure di reclamo e lecause di merito iniziate dopo l’entrata in vigoredel codice anche se riguardano misure caute-lari concesse secondo le norme precedente-mente in vigore.

4. Le norme di procedura di cui all’art. 136concernenti la funzione giurisdizionale dellacommissione dei ricorsi si applicano a partireda un anno dopo l’entrata in vigore del codice.

5. Le norme di procedura di cui agli artt.137, 146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si appli-cano con l’entrata in vigore del codice.

Sezione VII. — Abrogazioni

246. Disposizioni abrogative. — 1. Sono abro-gate le seguenti disposizioni:

a) il r.d. 29 giugno 1939, n. 1127;b) il r.d. 5 febbraio 1940, n. 244;c) il r.d. 25 agosto 1940, n. 1411;d) il r.d. 31 ottobre 1941, n. 1354;e) il r.d. 21 giugno 1942, n. 929;f ) il d.p.r. 8 maggio 1948, n. 795;g) l’art. 34 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3;h) il d.p.r. 30 giugno 1972, n. 540;i) il decreto del Ministro dell’industria,

del commercio e dell’artigianato 22 febbraio1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;

l) il d.p.r. 12 agosto 1975, n. 974, fattosalvo l’art. 18;

m) il decreto del Ministro dell’industria,del commercio e dell’artigianato 22 ottobre1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;

n) il d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 32;o) il d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338;p) la l. 3 maggio 1985, n. 194;q) la l. 14 ottobre 1985, n. 620;

276 V. La tutela giuridica dei beni informatici, 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 112: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

r) il decreto del Ministro dell’industria,del commercio e dell’artigianato 26 febbraio1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;

s) la l. 14 febbraio 1987, n. 60;t) la l. 21 febbraio 1989, n. 70;u) il decreto del Ministro dell’industria,

del commercio e dell’artigianato 19 luglio1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana n. 220 del 20 settem-bre 1989;

v) il decreto del Ministro dell’industria,del commercio e dell’artigianato 11 gennaio1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile1991;

z) la l. 19 ottobre 1991, n. 349; il d.lg. 4dicembre 1992, n. 480; la l. 26 luglio 1993, n.302;

aa) il d.p.r. 1o dicembre 1993, n. 595;bb) il d.p.r. 18 aprile 1994, n. 360;cc) il d.p.r. 18 aprile 1994, n. 391;dd) la l. 21 dicembre 1984, n. 890;

ee) il decreto del Ministro dell’industria,del commercio e dell’artigianato 30 maggio1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto1995;

ff) il d.lg. 19 marzo 1996, n. 198; il d.lg. 3novembre 1998, n. 455; il d.lg. 8 ottobre 1999, n.447;

gg) il d.lg. 2 febbraio 2001, n. 95;hh) il d.lg. 12 aprile 2001, n. 164;ii) l’art. 7 della l. 18 ottobre 2001, n. 383;ll) il d.lg. 2 febbraio 2002, n. 26;mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater

dell’art. 3 della l. 15 giugno 2002, n. 112, diconversione, con modificazioni, del d.l. 15 apri-le 2002, n. 63;

nn) il decreto del Ministro delle attivitaproduttive 17 ottobre 2002, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;

oo) l’art. 17 della l. 12 dicembre 2002, n.273;

pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell’art. 4della l. 24 dicembre 2003, n. 350.

D.lg.10.2.2005, n. 30 (Codice della proprieta industriale) 277

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 113: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 114: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

IV. IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.LA TUTELA DEI DRITTI DELLA PERSONALITA SU INTERNET:

TUTELA CAUTELARE E RISARCIMENTO DEL DANNO

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196.— Codice in materia di protezione dei datipersonali.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

Principi generali

1. Diritto alla protezione dei dati personali. —1. Chiunque ha diritto alla protezione dei datipersonali che lo riguardano.

2. Finalita. — 1. Il presente testo unico, diseguito denominato «codice», garantisce che iltrattamento dei dati personali si svolga nel ri-spetto dei diritti e delle liberta fondamentali,nonche della dignita dell’interessato, con par-ticolare riferimento alla riservatezza, all’iden-tita personale e al diritto alla protezione deidati personali.

2. Il trattamento dei dati personali e disci-plinato assicurando un elevato livello di tuteladei diritti e delle liberta di cui al comma 1 nelrispetto dei principi di semplificazione, armo-nizzazione ed efficacia delle modalita previsteper il loro esercizio da parte degli interessati,nonche per l’adempimento degli obblighi daparte dei titolari del trattamento.

3. Principio di necessita nel trattamento deidati. — 1. I sistemi informativi e i programmiinformatici sono configurati riducendo al mini-mo l’utilizzazione di dati personali e di datiidentificativi, in modo da escluderne il tratta-mento quando le finalita perseguite nei singolicasi possono essere realizzate mediante, rispet-tivamente, dati anonimi od opportune modali-ta che permettano di identificare l’interessatosolo in caso di necessita.

4. Definizioni. — 1. Ai fini del presente co-dice si intende per:

a) «trattamento», qualunque operazioneo complesso di operazioni, effettuati anchesenza l’ausilio di strumenti elettronici, concer-nenti la raccolta, la registrazione, l’organizza-zione, la conservazione, la consultazione, l’ela-

borazione, la modificazione, la selezione, l’e-strazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnes-sione, il blocco, la comunicazione, la diffusio-ne, la cancellazione e la distruzione di dati,anche se non registrati in una banca di dati;

b) «dato personale», qualunque informa-zione relativa a persona fisica, persona giuridi-ca, ente od associazione, identificati o identifi-cabili, anche indirettamente, mediante riferi-mento a qualsiasi altra informazione, ivi com-preso un numero di identificazione personale;

c) «dati identificativi», i dati personali chepermettono l’identificazione diretta dell’inte-ressato;

d) «dati sensibili», i dati personali idonei arivelare l’origine razziale ed etnica, le convin-zioni religiose, filosofiche o di altro genere, leopinioni politiche, l’adesione a partiti, sindaca-ti, associazioni od organizzazioni a caratterereligioso, filosofico, politico o sindacale, non-che i dati personali idonei a rivelare lo stato disalute e la vita sessuale;

e) «dati giudiziari», i dati personali idoneia rivelare provvedimenti di cui all’art. 3, com-ma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.p.r. 14novembre 2002, n. 313, in materia di casellariogiudiziale, di anagrafe delle sanzioni ammini-strative dipendenti da reato e dei relativi cari-chi pendenti, o la qualita di imputato o di inda-gato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice diprocedura penale;

f ) «titolare», la persona fisica, la personagiuridica, la pubblica amministrazione e qual-siasi altro ente, associazione od organismo cuicompetono, anche unitamente ad altro titola-re, le decisioni in ordine alle finalita, alle mo-dalita del trattamento di dati personali e aglistrumenti utilizzati, ivi compreso il profilo dellasicurezza;

g) «responsabile», la persona fisica, lapersona giuridica, la pubblica amministrazionee qualsiasi altro ente, associazione od organi-smo preposti dal titolare al trattamento di datipersonali;

h) «incaricati», le persone fisiche autoriz-zate a compiere operazioni di trattamento daltitolare o dal responsabile;

i) «interessato», la persona fisica, la per-

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 115: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

sona giuridica, l’ente o l’associazione cui si ri-feriscono i dati personali;

l) «comunicazione», il dare conoscenzadei dati personali a uno o piu soggetti determi-nati diversi dall’interessato, dal rappresentantedel titolare nel territorio dello Stato, dal re-sponsabile e dagli incaricati, in qualunque for-ma, anche mediante la loro messa a disposizio-ne o consultazione;

m) «diffusione», il dare conoscenza deidati personali a soggetti indeterminati, in qua-lunque forma, anche mediante la loro messa adisposizione o consultazione;

n) «dato anonimo», il dato che in origine,o a seguito di trattamento, non puo essere as-sociato ad un interessato identificato o identi-ficabile;

o) «blocco», la conservazione di dati per-sonali con sospensione temporanea di ogni al-tra operazione del trattamento;

p) «banca di dati», qualsiasi complessoorganizzato di dati personali, ripartito in unao piu unita dislocate in uno o piu siti;

q) «Garante», l’autorita di cui all’art. 153,istituita dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende,inoltre, per:

a) «comunicazione elettronica», ogni in-formazione scambiata o trasmessa tra un nu-mero finito di soggetti tramite un servizio dicomunicazione elettronica accessibile al pub-blico. Sono escluse le informazioni trasmesseal pubblico tramite una rete di comunicazioneelettronica, come parte di un servizio di radio-diffusione, salvo che le stesse informazioni sia-no collegate ad un abbonato o utente ricevente,identificato o identificabile;

b) «chiamata», la connessione istituita daun servizio telefonico accessibile al pubblico,che consente la comunicazione bidirezionalein tempo reale;

c) «reti di comunicazione elettronica», isistemi di trasmissione, le apparecchiature dicommutazione o di instradamento e altre risor-se che consentono di trasmettere segnali viacavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o conaltri mezzi elettromagnetici, incluse le reti sa-tellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commu-tazione di circuito e a commutazione di pac-chetto, compresa Internet, le reti utilizzateper la diffusione circolare dei programmi sono-ri e televisivi, i sistemi per il trasporto dellacorrente elettrica, nella misura in cui sono uti-lizzati per trasmettere i segnali, le reti televisivevia cavo, indipendentemente dal tipo di infor-mazione trasportato;

d) «rete pubblica di comunicazioni», unarete di comunicazioni elettroniche utilizzata

interamente o prevalentemente per fornireservizi di comunicazione elettronica accessibilial pubblico;

e) «servizio di comunicazione elettroni-ca», i servizi consistenti esclusivamente o pre-valentemente nella trasmissione di segnali sureti di comunicazioni elettroniche, compresi iservizi di telecomunicazioni e i servizi di tra-smissione nelle reti utilizzate per la diffusionecircolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dal-l’art. 2, lett. c), della dir. 2002/21/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 7 marzo2002;

f ) «abbonato», qualunque persona fisica,persona giuridica, ente o associazione parte diun contratto con un fornitore di servizi di co-municazione elettronica accessibili al pubblicoper la fornitura di tali servizi, o comunque de-stinatario di tali servizi tramite schede prepa-gate;

g) «utente», qualsiasi persona fisica cheutilizza un servizio di comunicazione elettroni-ca accessibile al pubblico, per motivi privati ocommerciali, senza esservi necessariamenteabbonata;

h) «dati relativi al traffico», qualsiasi datosottoposto a trattamento ai fini della trasmis-sione di una comunicazione su una rete di co-municazione elettronica o della relativa fattu-razione;

i) «dati relativi all’ubicazione», ogni datotrattato in una rete di comunicazione elettro-nica che indica la posizione geografica dell’ap-parecchiatura terminale dell’utente di un ser-vizio di comunicazione elettronica accessibileal pubblico;

l) «servizio a valore aggiunto», il servizioche richiede il trattamento dei dati relativi altraffico o dei dati relativi all’ubicazione diversidai dati relativi al traffico, oltre a quanto e ne-cessario per la trasmissione di una comunica-zione o della relativa fatturazione;

m) «posta elettronica», messaggi conte-nenti testi, voci, suoni o immagini trasmessiattraverso una rete pubblica di comunicazione,che possono essere archiviati in rete o nell’ap-parecchiatura terminale ricevente, fino a che ilricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, al-tresı, per:

a) «misure minime», il complesso dellemisure tecniche, informatiche, organizzative,logistiche e procedurali di sicurezza che con-figurano il livello minimo di protezione ri-chiesto in relazione ai rischi previsti nell’art.31;

b) «strumenti elettronici», gli elaboratori,i programmi per elaboratori e qualunque di-

128 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 116: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

spositivo elettronico o comunque automatizza-to con cui si effettua il trattamento;

c) «autenticazione informatica», l’insie-me degli strumenti elettronici e delle procedu-re per la verifica anche indiretta dell’identita;

d) «credenziali di autenticazione», i datied i dispositivi, in possesso di una persona, daquesta conosciuti o ad essa univocamente cor-relati, utilizzati per l’autenticazione informati-ca;

e) «parola chiave», componente di unacredenziale di autenticazione associata aduna persona ed a questa nota, costituita dauna sequenza di caratteri o altri dati in formaelettronica;

f ) «profilo di autorizzazione», l’insiemedelle informazioni, univocamente associatead una persona, che consente di individuare aquali dati essa puo accedere, nonche i tratta-menti ad essa consentiti;

g) «sistema di autorizzazione», l’insiemedegli strumenti e delle procedure che abilitanol’accesso ai dati e alle modalita di trattamentodegli stessi, in funzione del profilo di autoriz-zazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:a) «scopi storici», le finalita di studio, in-

dagine, ricerca e documentazione di figure, fat-ti e circostanze del passato;

b) «scopi statistici», le finalita di indaginestatistica o di produzione di risultati statistici,anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) «scopi scientifici», le finalita di studio edi indagine sistematica finalizzata allo sviluppodelle conoscenze scientifiche in uno specificosettore.

5. Oggetto ed ambito di applicazione. — 1. Ilpresente codice disciplina il trattamento di datipersonali, anche detenuti all’estero, effettuatoda chiunque e stabilito nel territorio dello Statoo in un luogo comunque soggetto alla sovranitadello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trat-tamento di dati personali effettuato da chiun-que e stabilito nel territorio di un Paese nonappartenente all’Unione europea e impiega,per il trattamento, strumenti situati nel territo-rio dello Stato anche diversi da quelli elettro-nici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini ditransito nel territorio dell’Unione europea. Incaso di applicazione del presente codice, il ti-tolare del trattamento designa un proprio rap-presentante stabilito nel territorio dello Statoai fini dell’applicazione della disciplina sul trat-tamento dei dati personali.

3. Il trattamento di dati personali effettuatoda persone fisiche per fini esclusivamente per-sonali e soggetto all’applicazione del presente

codice solo se i dati sono destinati ad una co-municazione sistematica o alla diffusione. Siapplicano in ogni caso le disposizioni in temadi responsabilita e di sicurezza dei dati di cuiagli artt. 15 e 31.

6. Disciplina del trattamento. — 1. Le dispo-sizioni contenute nella presente Parte si appli-cano a tutti i trattamenti di dati, salvo quantoprevisto, in relazione ad alcuni trattamenti,dalle disposizioni integrative o modificativedella Parte II.

TITOLO II

Diritti dell’interessato

7. Diritto di accesso ai dati personali ed altridiritti. — 1. L’interessato ha diritto di ottenerela conferma dell’esistenza o meno di dati per-sonali che lo riguardano, anche se non ancoraregistrati, e la loro comunicazione in forma in-telligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indi-cazione:

a) dell’origine dei dati personali;b) delle finalita e modalita del trattamen-

to;c) della logica applicata in caso di tratta-

mento effettuato con l’ausilio di strumenti elet-tronici;

d) degli estremi identificativi del titolare,dei responsabili e del rappresentante designatoai sensi dell’art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggettiai quali i dati personali possono essere comu-nicati o che possono venirne a conoscenza inqualita di rappresentante designato nel territo-rio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:a) l’aggiornamento, la rettificazione ovve-

ro,quandoviha interesse, l’integrazionedeidati;b) la cancellazione, la trasformazione in

forma anonima o il blocco dei dati trattati inviolazione di legge, compresi quelli di cui non enecessaria la conservazione in relazione agliscopi per i quali i dati sono stati raccolti o suc-cessivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cuialle lett. a) e b) sono state portate a conoscen-za, anche per quanto riguarda il loro contenu-to, di coloro ai quali i dati sono stati comunicatio diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempi-mento si rivela impossibile o comporta un im-piego di mezzi manifestamente sproporzionatorispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tut-to o in parte:

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 129

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 117: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

a) per motivi legittimi al trattamento deidati personali che lo riguardano, ancorche per-tinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che loriguardano a fini di invio di materiale pubblici-tario o di vendita diretta o per il compimento diricerche di mercato o di comunicazione com-merciale.

8. Esercizio dei diritti. — 1. I diritti di cuiall’art. 7 sono esercitati con richiesta rivoltasenza formalita al titolare o al responsabile,anche per il tramite di un incaricato, alla qualee fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all’art. 7 non possono essereesercitati con richiesta al titolare o al responsa-bile o con ricorso ai sensi dell’art. 145, se i trat-tamenti di dati personali sono effettuati:

a) in base alle disposizioni del d.l. 3 mag-gio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,dalla l. 5 luglio 1991, n. 197, e successive modi-ficazioni, in materia di riciclaggio;

b) in base alle disposizioni del d.l. 31 di-cembre 1991, n. 419, convertito, con modifica-zioni, dalla l. 18 febbraio 1992, n. 172, e succes-sive modificazioni, in materia di sostegno allevittime di richieste estorsive;

c) da Commissioni parlamentari d’inchie-sta istituite ai sensi dell’art. 82 della Costituzio-ne;

d) da un soggetto pubblico, diverso daglienti pubblici economici, in base ad espressadisposizione di legge, per esclusive finalita ine-renti alla politica monetaria e valutaria, al si-stema dei pagamenti, al controllo degli inter-mediari e dei mercati creditizi e finanziari,nonche alla tutela della loro stabilita;

e) ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. f ),limitatamente al periodo durante il quale po-trebbe derivarne un pregiudizio effettivo e con-creto per lo svolgimento delle investigazionidifensive o per l’esercizio del diritto in sedegiudiziaria;

f ) da fornitori di servizi di comunicazioneelettronica accessibili al pubblico relativamen-te a comunicazioni telefoniche in entrata, salvoche possa derivarne un pregiudizio effettivo econcreto per lo svolgimento delle investigazio-ni difensive di cui alla l. 7 dicembre 2000, n.397;

g) per ragioni di giustizia, presso ufficigiudiziari di ogni ordine e grado o il Consigliosuperiore della magistratura o altri organi diautogoverno o il Ministero della giustizia;

h) ai sensi dell’art. 53, fermo restandoquanto previsto dalla l. 1o aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell’in-teressato, nei casi di cui al comma 2, lett. a), b),d), e) ed f ) provvede nei modi di cui agli artt.

157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lett. c), g) edh) del medesimo comma, provvede nei modi dicui all’art. 160.

4. L’esercizio dei diritti di cui all’art. 7,quando non riguarda dati di carattere oggetti-vo, puo avere luogo salvo che concerna la ret-tificazione o l’integrazione di dati personali ditipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o adaltri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchel’indicazione di condotte da tenersi o di deci-sioni in via di assunzione da parte del titolaredel trattamento.

9. Modalita di esercizio. — 1. La richiestarivolta al titolare o al responsabile puo esseretrasmessa anche mediante lettera raccomanda-ta, telefax o posta elettronica. Il Garante puoindividuare altro idoneo sistema in riferimentoa nuove soluzioni tecnologiche. Quando ri-guarda l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7,commi 1 e 2, la richiesta puo essere formulataanche oralmente e in tal caso e annotata sinte-ticamente a cura dell’incaricato o del respon-sabile.

2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7l’interessato puo conferire, per iscritto, delegao procura a persone fisiche, enti, associazioniod organismi. L’interessato puo, altresı, farsiassistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all’art. 7 riferiti a dati per-sonali concernenti persone decedute possonoessere esercitati da chi ha un interesse proprio,o agisce a tutela dell’interessato o per ragionifamiliari meritevoli di protezione.

4. L’identita dell’interessato e verificata sul-la base di idonei elementi di valutazione, anchemediante atti o documenti disponibili o esibi-zione o allegazione di copia di un documento diriconoscimento. La persona che agisce perconto dell’interessato esibisce o allega copiadella procura, ovvero della delega sottoscrittain presenza di un incaricato o sottoscritta epresentata unitamente a copia fotostatica nonautenticata di un documento di riconoscimen-to dell’interessato. Se l’interessato e una per-sona giuridica, un ente o un’associazione, larichiesta e avanzata dalla persona fisica legitti-mata in base ai rispettivi statuti od ordinamen-ti.

5. La richiesta di cui all’art. 7, commi 1 e 2, eformulata liberamente e senza costrizioni epuo essere rinnovata, salva l’esistenza di giusti-ficati motivi, con intervallo non minore di no-vanta giorni.

10. Riscontro all’interessato. — 1. Per garan-tire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’art. 7il titolare del trattamento e tenuto ad adottareidonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l’accesso ai dati personali

130 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 118: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

da parte dell’interessato, anche attraverso l’im-piego di appositi programmi per elaboratorefinalizzati ad un’accurata selezione dei datiche riguardano singoli interessati identificatio identificabili;

b) a semplificare le modalita e a ridurre itempi per il riscontro al richiedente, anche nel-l’ambito di uffici o servizi preposti alle relazionicon il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabileo degli incaricati e possono essere comunicatial richiedente anche oralmente, ovvero offertiin visione mediante strumenti elettronici, sem-pre che in tali casi la comprensione dei dati siaagevole, considerata anche la qualita e la quan-tita delle informazioni. Se vi e richiesta, si prov-vede alla trasposizione dei dati su supportocartaceo o informatico, ovvero alla loro tra-smissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad unparticolare trattamento o a specifici dati perso-nali o categorie di dati personali, il riscontroall’interessato comprende tutti i dati personaliche riguardano l’interessato comunque trattatidal titolare. Se la richiesta e rivolta ad un eser-cente una professione sanitaria o ad un organi-smo sanitario si osserva la disposizione di cuiall’art. 84, comma 1.

4. Quando l’estrazione dei dati risulta par-ticolarmente difficoltosa il riscontro alla richie-sta dell’interessato puo avvenire anche attra-verso l’esibizione o la consegna in copia di attie documenti contenenti i dati personali richie-sti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione informa intelligibile dei dati non riguarda datipersonali relativi a terzi, salvo che la scompo-sizione dei dati trattati o la privazione di alcunielementi renda incomprensibili i dati personalirelativi all’interessato.

6. La comunicazione dei dati e effettuata informa intelligibile anche attraverso l’utilizzo diuna grafia comprensibile. In caso di comunica-zione di codici o sigle sono forniti, anche me-diante gli incaricati, i parametri per la com-prensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cuiall’art. 7, commi 1 e 2, lett. a), b) e c) non risultaconfermata l’esistenza di dati che riguardanol’interessato, puo essere chiesto un contributospese non eccedente i costi effettivamente sop-portati per la ricerca effettuata nel caso speci-fico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non puocomunque superare l’importo determinato dalGarante con provvedimento di carattere gene-rale, che puo individuarlo forfettariamente inrelazione al caso in cui i dati sono trattati con

strumenti elettronici e la risposta e fornita oral-mente. Con il medesimo provvedimento il Ga-rante puo prevedere che il contributo possaessere chiesto quando i dati personali figuranosu uno speciale supporto del quale e richiestaspecificamente la riproduzione, oppure quan-do, presso uno o piu titolari, si determina unnotevole impiego di mezzi in relazione allacomplessita o all’entita delle richieste ed e con-fermata l’esistenza di dati che riguardano l’in-teressato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 e corri-sposto anche mediante versamento postale obancario, ovvero mediante carta di pagamentoo di credito, ove possibile all’atto della ricezio-ne del riscontro e comunque non oltre quindicigiorni da tale riscontro.

TITOLO III

Regole generali per il trattamento dei dati

CAPO I

REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

11. Modalita del trattamento e requisiti deidati. — 1. I dati personali oggetto di trattamen-to sono:

a) trattati in modo lecito e secondo cor-rettezza;

b) raccolti e registrati per scopi determi-nati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altreoperazioni del trattamento in termini compati-bili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;d) pertinenti, completi e non eccedenti

rispetto alle finalita per le quali sono raccoltio successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consental’identificazione dell’interessato per un perio-do di tempo non superiore a quello necessarioagli scopi per i quali essi sono stati raccolti osuccessivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione delladisciplina rilevante in materia di trattamentodei dati personali non possono essere utilizzati.

12. Codici di deontologia e di buona condot-ta. — 1. Il Garante promuove nell’ambito dellecategorie interessate, nell’osservanza del prin-cipio di rappresentativita e tenendo conto deicriteri direttivi delle raccomandazioni del Con-siglio d’Europa sul trattamento di dati perso-nali, la sottoscrizione di codici di deontologia edi buona condotta per determinati settori, neverifica la conformita alle leggi e ai regolamentianche attraverso l’esame di osservazioni di sog-

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 131

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 119: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

getti interessati e contribuisce a garantirne ladiffusione e il rispetto.

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Uf-ficiale della Repubblica italiana a cura del Ga-rante e, con decreto del Ministro della giusti-zia, sono riportati nell’allegato A) del presentecodice.

3. Il rispetto delle disposizioni contenutenei codici di cui al comma 1 costituisce condi-zione essenziale per la liceita e correttezza deltrattamento dei dati personali effettuato dasoggetti privati e pubblici.

4. Le disposizioni del presente articolo siapplicano anche al codice di deontologia per itrattamenti di dati per finalita giornalistichepromosso dal Garante nei modi di cui al com-ma 1 e all’art. 139.

13. Informativa. — 1. L’interessato o la per-sona presso la quale sono raccolti i dati perso-nali sono previamente informati oralmente oper iscritto circa:

a) le finalita e le modalita del trattamentocui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa delconferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiutodi rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti aiquali i dati personali possono essere comuni-cati o che possono venirne a conoscenza inqualita di responsabili o incaricati, e l’ambitodi diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all’art. 7;f ) gli estremi identificativi del titolare e,

se designati, del rappresentante nel territoriodello Stato ai sensi dell’art. 5 e del responsabi-le. Quando il titolare ha designato piu respon-sabili e indicato almeno uno di essi, indicandoil sito della rete di comunicazione o le modalitaattraverso le quali e conoscibile in modo age-vole l’elenco aggiornato dei responsabili.Quando e stato designato un responsabile peril riscontro all’interessato in caso di eserciziodei diritti di cui all’art. 7, e indicato tale respon-sabile.

2. L’informativa di cui al comma 1 contieneanche gli elementi previsti da specifiche dispo-sizioni del presente codice e puo non compren-dere gli elementi gia noti alla persona che for-nisce i dati o la cui conoscenza puo ostacolarein concreto l’espletamento, da parte di un sog-getto pubblico, di funzioni ispettive o di con-trollo svolte per finalita di difesa o sicurezzadello Stato oppure di prevenzione, accerta-mento o repressione di reati.

3. Il Garante puo individuare con proprioprovvedimento modalita semplificate per l’in-formativa fornita in particolare da servizi tele-

fonici di assistenza e informazione al pubblico.4. Se i dati personali non sono raccolti pres-

so l’interessato, l’informativa di cui al comma 1,comprensiva delle categorie di dati trattati, edata al medesimo interessato all’atto della re-gistrazione dei dati o, quando e prevista la lorocomunicazione, non oltre la prima comunica-zione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non siapplica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligoprevisto dalla legge, da un regolamento o dallanormativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgi-mento delle investigazioni difensive di cui allal. 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per farvalere o difendere un diritto in sede giudiziaria,sempre che i dati siano trattati esclusivamenteper tali finalita e per il periodo strettamentenecessario al loro perseguimento;

c) l’informativa all’interessato comportaun impiego di mezzi che il Garante, prescriven-do eventuali misure appropriate, dichiari ma-nifestamente sproporzionati rispetto al dirittotutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante,impossibile.

14. Definizione di profili e della personalitadell’interessato. — 1. Nessun atto o provvedi-mento giudiziario o amministrativo che impli-chi una valutazione del comportamento umanopuo essere fondato unicamente su un tratta-mento automatizzato di dati personali volto adefinire il profilo o la personalita dell’interes-sato.

2. L’interessato puo opporsi ad ogni altrotipo di determinazione adottata sulla base deltrattamento di cui al comma 1, ai sensi dell’art.7, comma 4, lett. a), salvo che la determinazio-ne sia stata adottata in occasione della conclu-sione o dell’esecuzione di un contratto, in ac-coglimento di una proposta dell’interessato osulla base di adeguate garanzie individuate dalpresente codice o da un provvedimento del Ga-rante ai sensi dell’art. 17.

15. Danni cagionati per effetto del trattamen-to. — 1. Chiunque cagiona danno ad altri pereffetto del trattamento di dati personali e tenu-to al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del co-dice civile.

2. Il danno non patrimoniale e risarcibileanche in caso di violazione dell’art. 11.

16. Cessazione del trattamento. — 1. In casodi cessazione, per qualsiasi causa, di un tratta-mento i dati sono:

a) distrutti;b) ceduti ad altro titolare, purche destina-

ti ad un trattamento in termini compatibili agliscopi per i quali i dati sono raccolti;

132 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 120: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

c) conservati per fini esclusivamente per-sonali e non destinati ad una comunicazionesistematica o alla diffusione;

d) conservati o ceduti ad altro titolare, perscopi storici, statistici o scientifici, in conformi-ta alla legge, ai regolamenti, alla normativa co-munitaria e ai codici di deontologia e di buonacondotta sottoscritti ai sensi dell’art. 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quan-to previsto dal comma 1, lett. b), o di altre di-sposizioni rilevanti in materia di trattamentodei dati personali e priva di effetti.

17. Trattamento che presenta rischi specifici.— 1. Il trattamento dei dati diversi da quellisensibili e giudiziari che presenta rischi speci-fici per i diritti e le liberta fondamentali, non-che per la dignita dell’interessato, in relazionealla natura dei dati o alle modalita del tratta-mento o agli effetti che puo determinare, eammesso nel rispetto di misure ed accorgimen-ti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui alcomma 1 sono prescritti dal Garante in appli-cazione dei principi sanciti dal presente codice,nell’ambito di una verifica preliminare all’ini-zio del trattamento, effettuata anche in relazio-ne a determinate categorie di titolari o di trat-tamenti, anche a seguito di un interpello deltitolare.

CAPO II

REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

18. Principi applicabili a tutti i trattamenti ef-fettuati da soggetti pubblici. — 1. Le disposizionidel presente capo riguardano tutti i soggettipubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personalida parte di soggetti pubblici e consentito sol-tanto per lo svolgimento delle funzioni istitu-zionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico os-serva i presupposti e i limiti stabiliti dal presen-te codice, anche in relazione alla diversa naturadei dati, nonche dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II pergli esercenti le professioni sanitarie e gli orga-nismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici nondevono richiedere il consenso dell’interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all’art.25 in tema di comunicazione e diffusione.

19. Principi applicabili al trattamento di datidiversi da quelli sensibili e giudiziari. — 1. Iltrattamento da parte di un soggetto pubblicoriguardante dati diversi da quelli sensibili e giu-diziari e consentito, fermo restando quanto

previsto dall’art. 18, comma 2, anche in man-canza di una norma di legge o di regolamentoche lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggettopubblico ad altri soggetti pubblici e ammessaquando e prevista da una norma di legge o diregolamento. In mancanza di tale norma la co-municazione e ammessa quando e comunquenecessaria per lo svolgimento di funzioni isti-tuzionali e puo essere iniziata se e decorso iltermine di cui all’art. 39, comma 2, e non e stataadottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggettopubblico a privati o a enti pubblici economici ela diffusione da parte di un soggetto pubblicosono ammesse unicamente quando sono previ-ste da una norma di legge o di regolamento.

20. Principi applicabili al trattamento di datisensibili. — 1. Il trattamento dei dati sensibilida parte di soggetti pubblici e consentito solose autorizzato da espressa disposizione di leggenella quale sono specificati i tipi di dati chepossono essere trattati e di operazioni esegui-bili e le finalita di rilevante interesse pubblicoperseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di leggespecifica la finalita di rilevante interesse pub-blico, ma non i tipi di dati sensibili e di opera-zioni eseguibili, il trattamento e consentito soloin riferimento ai tipi di dati e di operazioniidentificati e resi pubblici a cura dei soggettiche ne effettuano il trattamento, in relazionealle specifiche finalita perseguite nei singoli ca-si e nel rispetto dei principi di cui all’art. 22, conatto di natura regolamentare adottato in con-formita al parere espresso dal Garante ai sensidell’art. 154, comma 1, lett. g), anche su schemitipo.

3. Se il trattamento non e previsto espressa-mente da una disposizione di legge i soggettipubblici possono richiedere al Garante l’indi-viduazione delle attivita, tra quelle demandateai medesimi soggetti dalla legge, che perseguo-no finalita di rilevante interesse pubblico e perle quali e conseguentemente autorizzato, aisensi dell’art. 26, comma 2, il trattamento deidati sensibili. Il trattamento e consentito solose il soggetto pubblico provvede altresı a iden-tificare e rendere pubblici i tipi di dati e dioperazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L’identificazione dei tipi di dati e di ope-razioni di cui ai commi 2 e 3 e aggiornata eintegrata periodicamente.

21. Principi applicabili al trattamento di datigiudiziari. — 1. Il trattamento di dati giudiziarida parte di soggetti pubblici e consentito solose autorizzato da espressa disposizione di leggeo provvedimento del Garante che specifichino

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 133

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 121: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

le finalita di rilevante interesse pubblico deltrattamento, i tipi di dati trattati e di operazionieseguibili.

2. Le disposizioni di cui all’art. 20, commi 2e 4, si applicano anche al trattamento dei datigiudiziari.

22. Principi applicabili al trattamento di datisensibili e giudiziari. — 1. I soggetti pubbliciconformano il trattamento dei dati sensibili egiudiziari secondo modalita volte a prevenireviolazioni dei diritti, delle liberta fondamentalie della dignita dell’interessato.

2. Nel fornire l’informativa di cui all’art. 13soggetti pubblici fanno espresso riferimento al-la normativa che prevede gli obblighi o i com-piti in base alla quale e effettuato il trattamentodei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo idati sensibili e giudiziari indispensabili persvolgere attivita istituzionali che non possonoessere adempiute, caso per caso, mediante iltrattamento di dati anonimi o di dati personalidi natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti,di regola, presso l’interessato.

5. In applicazione dell’art. 11, comma 1,lett. c), d) ed e), i soggetti pubblici verificanoperiodicamente l’esattezza e l’aggiornamentodei dati sensibili e giudiziari, nonche la loropertinenza, completezza, non eccedenza e in-dispensabilita rispetto alle finalita perseguitenei singoli casi, anche con riferimento ai datiche l’interessato fornisce di propria iniziativa.Al fine di assicurare che i dati sensibili e giu-diziari siano indispensabili rispetto agli obbli-ghi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pub-blici valutano specificamente il rapporto tra idati e gli adempimenti. I dati che, anche aseguito delle verifiche, risultano eccedenti onon pertinenti o non indispensabili non pos-sono essere utilizzati, salvo che per l’eventua-le conservazione, a norma di legge, dell’atto odel documento che li contiene. Specifica at-tenzione e prestata per la verifica dell’indi-spensabilita dei dati sensibili e giudiziari rife-riti a soggetti diversi da quelli cui si riferisco-no direttamente le prestazioni o gli adempi-menti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti inelenchi, registri o banche di dati, tenuti conl’ausilio di strumenti elettronici, sono trattaticon tecniche di cifratura o mediante l’utilizza-zione di codici identificativi o di altre soluzioniche, considerato il numero e la natura dei datitrattati, li rendono temporaneamente inintelli-gibili anche a chi e autorizzato ad accedervi epermettono di identificare gli interessati soloin caso di necessita.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute ela vita sessuale sono conservati separatamenteda altri dati personali trattati per finalita chenon richiedono il loro utilizzo. I medesimi datisono trattati con le modalita di cui al comma 6anche quando sono tenuti in elenchi, registri obanche di dati senza l’ausilio di strumenti elet-tronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salutenon possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indi-spensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pub-blici sono autorizzati ad effettuare unicamentele operazioni di trattamento indispensabili peril perseguimento delle finalita per le quali iltrattamento e consentito, anche quando i datisono raccolti nello svolgimento di compiti divigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possonoessere trattati nell’ambito di test psicoattitudi-nali volti a definire il profilo o la personalitadell’interessato. Le operazioni di raffronto tradati sensibili e giudiziari, nonche i trattamentidi dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’art. 14,sono effettuati solo previa annotazione scrittadei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamen-ti di cui al comma 10, se effettuati utilizzandobanche di dati di diversi titolari, nonche la dif-fusione dei dati sensibili e giudiziari, sono am-messi solo se previsti da espressa disposizionedi legge.

12. Le disposizioni di cui al presente artico-lo recano principi applicabili, in conformita airispettivi ordinamenti, ai trattamenti discipli-nati dalla Presidenza della Repubblica, dallaCamera dei deputati, dal Senato della Repub-blica e dalla Corte costituzionale.

CAPO III

REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUB-

BLICI ECONOMICI

23. Consenso. — 1. Il trattamento di datipersonali da parte di privati o di enti pubblicieconomici e ammesso solo con il consensoespresso dell’interessato.

2. Il consenso puo riguardare l’intero trat-tamento ovvero una o piu operazioni dello stes-so.

3. Il consenso e validamente prestato solo see espresso liberamente e specificamente in ri-ferimento ad un trattamento chiaramente indi-viduato, se e documentato per iscritto, e se so-no state rese all’interessato le informazioni dicui all’art. 13.

134 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 122: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

4. Il consenso e manifestato in forma scrittaquando il trattamento riguarda dati sensibili.

24. Casi nei quali puo essere effettuato il trat-tamento senza consenso. — 1. Il consenso non erichiesto, oltre che nei casi previsti nella ParteII, quando il trattamento:

a) e necessario per adempiere ad un ob-bligo previsto dalla legge, da un regolamento odalla normativa comunitaria;

b) e necessario per eseguire obblighi de-rivanti da un contratto del quale e parte l’inte-ressato o per adempiere, prima della conclu-sione del contratto, a specifiche richieste del-l’interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubbliciregistri, elenchi, atti o documenti conoscibilida chiunque, fermi restando i limiti e le moda-lita che le leggi, i regolamenti o la normativacomunitaria stabiliscono per la conoscibilita epubblicita dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimentodi attivita economiche, trattati nel rispetto del-la vigente normativa in materia di segretoaziendale e industriale;

e) e necessario per la salvaguardia dellavita o dell’incolumita fisica di un terzo. Se lamedesima finalita riguarda l’interessato e que-st’ultimo non puo prestare il proprio consensoper impossibilita fisica, per incapacita di agire oper incapacita di intendere o di volere, il con-senso e manifestato da chi esercita legalmentela potesta, ovvero da un prossimo congiunto,da un familiare, da un convivente o, in loroassenza, dal responsabile della struttura pressocui dimora l’interessato. Si applica la disposi-zione di cui all’art. 82, comma 2;

f ) con esclusione della diffusione, e ne-cessario ai fini dello svolgimento delle investi-gazioni difensive di cui alla l. 7 dicembre 2000,n. 397, o, comunque, per far valere o difendereun diritto in sede giudiziaria, sempre che i datisiano trattati esclusivamente per tali finalita eper il periodo strettamente necessario al loroperseguimento, nel rispetto della vigente nor-mativa in materia di segreto aziendale e indu-striale;

g) con esclusione della diffusione, e ne-cessario, nei casi individuati dal Garante sullabase dei principi sanciti dalla legge, per perse-guire un legittimo interesse del titolare o di unterzo destinatario dei dati, anche in riferimentoall’attivita di gruppi bancari e di societa con-trollate o collegate, qualora non prevalgano idiritti e le liberta fondamentali, la dignita o unlegittimo interesse dell’interessato;

h) con esclusione della comunicazione al-l’esterno e della diffusione, e effettuato da as-sociazioni, enti od organismi senza scopo di

lucro, anche non riconosciuti, in riferimento asoggetti che hanno con essi contatti regolari oad aderenti, per il perseguimento di scopi de-terminati e legittimi individuati dall’atto costi-tutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, econ modalita di utilizzo previste espressamentecon determinazione resa nota agli interessatiall’atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13;

i) e necessario, in conformita ai rispettivicodici di deontologia di cui all’allegato A), peresclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero peresclusivi scopi storici presso archivi privati di-chiarati di notevole interesse storico ai sensidell’art. 6, comma 2, del d.lg. 29 ottobre 1999,n. 490, di approvazione del testo unico in ma-teria di beni culturali e ambientali o, secondoquanto previsto dai medesimi codici, pressoaltri archivi privati.

25. Divieti di comunicazione e diffusione. —1. La comunicazione e la diffusione sono vieta-te, oltre che in caso di divieto disposto dal Ga-rante o dall’autorita giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei qualie stata ordinata la cancellazione, ovvero quan-do e decorso il periodo di tempo indicato nel-l’art. 11, comma 1, lett. e);

b) per finalita diverse da quelle indicatenella notificazione del trattamento, ove pre-scritta.

2. E fatta salva la comunicazione o diffusio-ne di dati richieste, in conformita alla legge, daforze di polizia, dall’autorita giudiziaria, da or-ganismi di informazione e sicurezza o da altrisoggetti pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 2,per finalita di difesa o di sicurezza dello Stato odi prevenzione, accertamento o repressione direati.

26. Garanzie per i dati sensibili. — 1. I datisensibili possono essere oggetto di trattamentosolo con il consenso scritto dell’interessato eprevia autorizzazione del Garante, nell’osser-vanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dalpresente codice, nonche dalla legge e dai rego-lamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adotta-ta sulla richiesta di autorizzazione entro qua-rantacinque giorni, decorsi i quali la mancatapronuncia equivale a rigetto. Con il provvedi-mento di autorizzazione, ovvero successiva-mente, anche sulla base di eventuali verifiche,il Garante puo prescrivere misure e accorgi-menti a garanzia dell’interessato, che il titolaredel trattamento e tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:a) dei dati relativi agli aderenti alle con-

fessioni religiose e ai soggetti che con riferi-mento a finalita di natura esclusivamente reli-giosa hanno contatti regolari con le medesime

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 135

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 123: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

confessioni, effettuato dai relativi organi, ovve-ro da enti civilmente riconosciuti, sempre che idati non siano diffusi o comunicati fuori dellemedesime confessioni. Queste ultime determi-nano idonee garanzie relativamente ai tratta-menti effettuati, nel rispetto dei principi indi-cati al riguardo con autorizzazione del Garan-te;

b) dei dati riguardanti l’adesione di asso-ciazioni od organizzazioni a carattere sindacaleo di categoria ad altre associazioni, organizza-zioni o confederazioni a carattere sindacale odi categoria.

4. I dati sensibili possono essere oggetto ditrattamento anche senza consenso, previaautorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento e effettuato daassociazioni, enti od organismi senza scopo dilucro, anche non riconosciuti, a carattere poli-tico, filosofico, religioso o sindacale, ivi com-presi partiti e movimenti politici, per il perse-guimento di scopi determinati e legittimi indi-viduati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dalcontratto collettivo, relativamente ai dati per-sonali degli aderenti o dei soggetti che in rela-zione a tali finalita hanno contatti regolari conl’associazione, ente od organismo, sempre che idati non siano comunicati all’esterno o diffusi el’ente, associazione od organismo determiniidonee garanzie relativamente ai trattamentieffettuati, prevedendo espressamente le moda-lita di utilizzo dei dati con determinazione resanota agli interessati all’atto dell’informativa aisensi dell’art. 13;

b) quando il trattamento e necessario perla salvaguardia della vita o dell’incolumita fisi-ca di un terzo. Se la medesima finalita riguardal’interessato e quest’ultimo non puo prestare ilproprio consenso per impossibilita fisica, perincapacita di agire o per incapacita di intendereo di volere, il consenso e manifestato da chiesercita legalmente la potesta, ovvero da unprossimo congiunto, da un familiare, da unconvivente o, in loro assenza, dal responsabiledella struttura presso cui dimora l’interessato.Si applica la disposizione di cui all’art. 82, com-ma 2;

c) quando il trattamento e necessario aifini dello svolgimento delle investigazioni di-fensive di cui alla l. 7 dicembre 2000, n. 397,o, comunque, per far valere o difendere in sedegiudiziaria un diritto, sempre che i dati sianotrattati esclusivamente per tali finalita e per ilperiodo strettamente necessario al loro perse-guimento. Se i dati sono idonei a rivelare lostato di salute e la vita sessuale, il diritto deveessere di rango pari a quello dell’interessato,ovvero consistente in un diritto della persona-

lita o in un altro diritto o liberta fondamentalee inviolabile;

d) quando e necessario per adempiere aspecifici obblighi o compiti previsti dalla legge,da un regolamento o dalla normativa comuni-taria per la gestione del rapporto di lavoro, an-che in materia di igiene e sicurezza del lavoro edella popolazione e di previdenza e assistenza,nei limiti previsti dall’autorizzazione e fermerestando le disposizioni del codice di deontolo-gia e di buona condotta di cui all’art. 111.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salutenon possono essere diffusi.

27. Garanzie per i dati giudiziari. — 1. Il trat-tamento di dati giudiziari da parte di privati odi enti pubblici economici e consentito soltantose autorizzato da espressa disposizione di leggeo provvedimento del Garante che specifichinole rilevanti finalita di interesse pubblico deltrattamento, i tipi di dati trattati e di operazionieseguibili.

TITOLO IV

Soggetti che effettuano il trattamento

28. Titolare del trattamento. — 1. Quando iltrattamento e effettuato da una persona giuri-dica, da una pubblica amministrazione o da unqualsiasi altro ente, associazione od organi-smo, titolare del trattamento e l’entita nel suocomplesso o l’unita od organismo perifericoche esercita un potere decisionale del tuttoautonomo sulle finalita e sulle modalita deltrattamento, ivi compreso il profilo della sicu-rezza.

29. Responsabile del trattamento. — 1. Il re-sponsabile e designato dal titolare facoltativa-mente.

2. Se designato, il responsabile e individua-to tra soggetti che per esperienza, capacita edaffidabilita forniscano idonea garanzia del pie-no rispetto delle vigenti disposizioni in materiadi trattamento, ivi compreso il profilo relativoalla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzati-ve, possono essere designati responsabili piusoggetti, anche mediante suddivisione di com-piti.

4. I compiti affidati al responsabile sonoanaliticamente specificati per iscritto dal tito-lare.

5. Il responsabile effettua il trattamento at-tenendosi alle istruzioni impartite dal titolare ilquale, anche tramite verifiche periodiche, vigi-la sulla puntuale osservanza delle disposizionidi cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

136 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 124: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

30. Incaricati del trattamento. — 1. Le ope-razioni di trattamento possono essere effettua-te solo da incaricati che operano sotto la direttaautorita del titolare o del responsabile, atte-nendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione e effettuata per iscritto eindividua puntualmente l’ambito del tratta-mento consentito. Si considera tale anche ladocumentata preposizione della persona fisicaad una unita per la quale e individuato, periscritto, l’ambito del trattamento consentitoagli addetti all’unita medesima.

TITOLO V

Sicurezza dei dati e dei sistemi

CAPO I

MISURE DI SICUREZZA

31. Obblighi di sicurezza. — 1. I dati perso-nali oggetto di trattamento sono custoditi econtrollati, anche in relazione alle conoscenzeacquisite in base al progresso tecnico, alla na-tura dei dati e alle specifiche caratteristiche deltrattamento, in modo da ridurre al minimo,mediante l’adozione di idonee e preventive mi-sure di sicurezza, i rischi di distruzione o per-dita, anche accidentale, dei dati stessi, di acces-so non autorizzato o di trattamento non con-sentito o non conforme alle finalita della rac-colta.

32. Particolari titolari. — 1. Il fornitore di unservizio di comunicazione elettronica accessi-bile al pubblico adotta ai sensi dell’art. 31 ido-nee misure tecniche e organizzative adeguateal rischio esistente, per salvaguardare la sicu-rezza dei suoi servizi, l’integrita dei dati relativial traffico, dei dati relativi all’ubicazione e dellecomunicazioni elettroniche rispetto ad ogniforma di utilizzazione o cognizione non con-sentita.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei da-ti personali richiede anche l’adozione di misureche riguardano la rete, il fornitore del serviziodi comunicazione elettronica accessibile alpubblico adotta tali misure congiuntamentecon il fornitore della rete pubblica di comuni-cazioni. In caso di mancato accordo, su richie-sta di uno dei fornitori, la controversia e defi-nita dall’Autorita per le garanzie nelle comu-nicazioni secondo le modalita previste dallanormativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazio-ne elettronica accessibile al pubblico informagli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussi-

ste un particolare rischio di violazione dellasicurezza della rete, indicando, quando il ri-schio e al di fuori dell’ambito di applicazionedelle misure che il fornitore stesso e tenuto adadottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibilirimedi e i relativi costi presumibili. Analogainformativa e resa al Garante e all’Autoritaper le garanzie nelle comunicazioni.

CAPO II

MISURE MINIME DI SICUREZZA

33. Misure minime. — 1. Nel quadro dei piugenerali obblighi di sicurezza di cui all’art. 31, oprevisti da speciali disposizioni, i titolari deltrattamento sono comunque tenuti ad adottarele misure minime individuate nel presente ca-po o ai sensi dell’art. 58, comma 3, volte adassicurare un livello minimo di protezione deidati personali.

34. Trattamenti con strumenti elettronici. —1. Il trattamento di dati personali effettuatocon strumenti elettronici e consentito solo sesono adottate, nei modi previsti dal disciplina-re tecnico contenuto nell’allegato B), le se-guenti misure minime:

a) autenticazione informatica;b) adozione di procedure di gestione delle

credenziali di autenticazione;c) utilizzazione di un sistema di autoriz-

zazione;d) aggiornamento periodico dell’indivi-

duazione dell’ambito del trattamento consen-tito ai singoli incaricati e addetti alla gestione oalla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici edei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, adaccessi non consentiti e a determinati program-mi informatici;

f ) adozione di procedure per la custodiadi copie di sicurezza, il ripristino della disponi-bilita dei dati e dei sistemi;

g) tenuta di un aggiornato documentoprogrammatico sulla sicurezza;

h) adozione di tecniche di cifratura o dicodici identificativi per determinati trattamentidi dati idonei a rivelare lo stato di salute o lavita sessuale effettuati da organismi sanitari.

35. Trattamenti senza l’ausilio di strumentielettronici. — 1. Il trattamento di dati personalieffettuato senza l’ausilio di strumenti elettro-nici e consentito solo se sono adottate, nei mo-di previsti dal disciplinare tecnico contenutonell’allegato B), le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell’indivi-duazione dell’ambito del trattamento consen-

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 137

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 125: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

tito ai singoli incaricati o alle unita organizza-tive;

b) previsione di procedure per un’idoneacustodia di atti e documenti affidati agli inca-ricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conser-vazione di determinati atti in archivi ad accessoselezionato e disciplina delle modalita di acces-so finalizzata all’identificazione degli incarica-ti.

36. Adeguamento. — 1. Il disciplinare tecni-co di cui all’allegato B), relativo alle misureminime di cui al presente capo, e aggiornatoperiodicamente con decreto del Ministro dellagiustizia di concerto con il Ministro per le in-novazioni e le tecnologie, in relazione all’evo-luzione tecnica e all’esperienza maturata nelsettore.

TITOLO VI

Adempimenti

37. Notificazione del trattamento. — 1. Il ti-tolare notifica al Garante il trattamento di datipersonali cui intende procedere, solo se il trat-tamento riguarda:

a) dati genetici, biometrici o dati che in-dicano la posizione geografica di persone odoggetti mediante una rete di comunicazioneelettronica;

b) dati idonei a rivelare lo stato di salute ela vita sessuale, trattati a fini di procreazioneassistita, prestazione di servizi sanitari per viatelematica relativi a banche di dati o alla forni-tura di beni, indagini epidemiologiche, rileva-zione di malattie mentali, infettive e diffusive,sieropositivita, trapianto di organi e tessuti emonitoraggio della spesa sanitaria;

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o lasfera psichica trattati da associazioni, enti odorganismi senza scopo di lucro, anche non ri-conosciuti, a carattere politico, filosofico, reli-gioso o sindacale;

d) dati trattati con l’ausilio di strumentielettronici volti a definire il profilo o la perso-nalita dell’interessato, o ad analizzare abitudinio scelte di consumo, ovvero a monitorare l’uti-lizzo di servizi di comunicazione elettronicacon esclusione dei trattamenti tecnicamenteindispensabili per fornire i servizi medesimiagli utenti;

e) dati sensibili registrati in banche di datia fini di selezione del personale per conto terzi,nonche dati sensibili utilizzati per sondaggi diopinione, ricerche di mercato e altre ricerchecampionarie;

f ) dati registrati in apposite banche di datigestite con strumenti elettronici e relative alrischio sulla solvibilita economica, alla situa-zione patrimoniale, al corretto adempimentodi obbligazioni, a comportamenti illeciti o frau-dolenti.

2. Il Garante puo individuare altri tratta-menti suscettibili di recare pregiudizio ai dirittie alle liberta dell’interessato, in ragione dellerelative modalita o della natura dei dati perso-nali, con proprio provvedimento adottato an-che ai sensi dell’art. 17. Con analogo provvedi-mento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana il Garante puo anche indi-viduare, nell’ambito dei trattamenti di cui alcomma 1, eventuali trattamenti non suscettibilidi recare detto pregiudizio e pertanto sottrattiall’obbligo di notificazione.

3. La notificazione e effettuata con unicoatto anche quando il trattamento comporta iltrasferimento all’estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni rice-vute in un registro dei trattamenti accessibile achiunque e determina le modalita per la suaconsultazione gratuita per via telematica, an-che mediante convenzioni con soggetti pubblicio presso il proprio Ufficio. Le notizie accessi-bili tramite la consultazione del registro posso-no essere trattate per esclusive finalita di ap-plicazione della disciplina in materia di prote-zione dei dati personali.

38. Modalita di notificazione. — 1. La noti-ficazione del trattamento e presentata al Ga-rante prima dell’inizio del trattamento ed unasola volta, a prescindere dal numero delle ope-razioni e della durata del trattamento da effet-tuare, e puo anche riguardare uno o piu tratta-menti con finalita correlate.

2. La notificazione e validamente effettuatasolo se e trasmessa per via telematica utilizzan-do il modello predisposto dal Garante e osser-vando le prescrizioni da questi impartite, ancheper quanto riguarda le modalita di sottoscrizio-ne con firma digitale e di conferma del ricevi-mento della notificazione.

3. Il Garante favorisce la disponibilita delmodello per via telematica e la notificazioneanche attraverso convenzioni stipulate con sog-getti autorizzati in base alla normativa vigente,anche presso associazioni di categoria e ordiniprofessionali.

4. Una nuova notificazione e richiesta so-lo anteriormente alla cessazione del tratta-mento o al mutamento di taluno degli ele-menti da indicare nella notificazione medesi-ma.

5. Il Garante puo individuare altro idoneosistema per la notificazione in riferimento a

138 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 126: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

nuove soluzioni tecnologiche previste dallanormativa vigente.

6. Il titolare del trattamento che non e tenu-to alla notificazione al Garante ai sensi dell’art.37 fornisce le notizie contenute nel modello dicui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che iltrattamento riguardi pubblici registri, elenchi,atti o documenti conoscibili da chiunque.

39. Obblighi di comunicazione. — 1. Il tito-lare del trattamento e tenuto a comunicarepreviamente al Garante le seguenti circostan-ze:

a) comunicazione di dati personali daparte di un soggetto pubblico ad altro soggettopubblico non prevista da una norma di legge odi regolamento, effettuata in qualunque formaanche mediante convenzione;

b) trattamento di dati idonei a rivelare lostato di salute previsto dal programma di ricer-ca biomedica o sanitaria di cui all’art. 110, com-ma 1, primo periodo.

2. I trattamenti oggetto di comunicazione aisensi del comma 1 possono essere iniziati de-corsi quarantacinque giorni dal ricevimentodella comunicazione salvo diversa determina-zione anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di cui al comma 1 einviata utilizzando il modello predisposto e re-so disponibile dal Garante, e trasmessa a que-st’ultimo per via telematica osservando le mo-dalita di sottoscrizione con firma digitale e con-ferma del ricevimento di cui all’art. 38, comma2, oppure mediante telefax o lettera raccoman-data.

40. Autorizzazioni generali. — 1. Le disposi-zioni del presente codice che prevedono un’au-torizzazione del Garante sono applicate anchemediante il rilascio di autorizzazioni relative adeterminate categorie di titolari o di tratta-menti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.

41. Richieste di autorizzazione. — 1. Il titola-re del trattamento che rientra nell’ambito diapplicazione di un’autorizzazione rilasciata aisensi dell’art. 40 non e tenuto a presentare alGarante una richiesta di autorizzazione se iltrattamento che intende effettuare e conformealle relative prescrizioni.

2. Se una richiesta di autorizzazione riguar-da un trattamento autorizzato ai sensi dell’art.40 il Garante puo provvedere comunque sullarichiesta se le specifiche modalita del tratta-mento lo giustificano.

3. L’eventuale richiesta di autorizzazione eformulata utilizzando esclusivamente il model-lo predisposto e reso disponibile dal Garante etrasmessa a quest’ultimo per via telematica,osservando le modalita di sottoscrizione e con-

ferma del ricevimento di cui all’art. 38, comma2. La medesima richiesta e l’autorizzazionepossono essere trasmesse anche mediante te-lefax o lettera raccomandata.

4. Se il richiedente e invitato dal Garante afornire informazioni o ad esibire documenti, iltermine di quarantacinque giorni di cui all’art.26, comma 2, decorre dalla data di scadenza deltermine fissato per l’adempimento richiesto.

5. In presenza di particolari circostanze, ilGarante puo rilasciare un’autorizzazione prov-visoria a tempo determinato.

TITOLO VII

Trasferimento dei dati all’estero

42. Trasferimenti all’interno dell’Unione eu-ropea. — 1. Le disposizioni del presente codicenon possono essere applicate in modo tale darestringere o vietare la libera circolazione deidati personali fra gli Stati membri dell’Unioneeuropea, fatta salva l’adozione, in conformitaallo stesso codice, di eventuali provvedimentiin caso di trasferimenti di dati effettuati al finedi eludere le medesime disposizioni.

43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi. —1. Il trasferimento anche temporaneo fuori delterritorio dello Stato, con qualsiasi forma omezzo, di dati personali oggetto di trattamen-to, se diretto verso un Paese non appartenenteall’Unione europea e consentito quando:

a) l’interessato ha manifestato il proprioconsenso espresso o, se si tratta di dati sensibili,in forma scritta;

b) e necessario per l’esecuzione di obbli-ghi derivanti da un contratto del quale e partel’interessato o per adempiere, prima della con-clusione del contratto, a specifiche richiestedell’interessato, ovvero per la conclusione oper l’esecuzione di un contratto stipulato a fa-vore dell’interessato;

c) e necessario per la salvaguardia di uninteresse pubblico rilevante individuato conlegge o con regolamento o, se il trasferimentoriguarda dati sensibili o giudiziari, specificato oindividuato ai sensi degli artt. 20 e 21;

d) e necessario per la salvaguardia dellavita o dell’incolumita fisica di un terzo. Se lamedesima finalita riguarda l’interessato e que-st’ultimo non puo prestare il proprio consensoper impossibilita fisica, per incapacita di agire oper incapacita di intendere o di volere, il con-senso e manifestato da chi esercita legalmentela potesta, ovvero da un prossimo congiunto,da un familiare, da un convivente o, in loroassenza, dal responsabile della struttura presso

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 139

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 127: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

cui dimora l’interessato. Si applica la disposi-zione di cui all’art. 82, comma 2;

e) e necessario ai fini dello svolgimentodelle investigazioni difensive di cui alla l. 7 di-cembre 2000, n. 397, o, comunque, per far va-lere o difendere un diritto in sede giudiziaria,sempre che i dati siano trasferiti esclusivamen-te per tali finalita e per il periodo strettamentenecessario al loro perseguimento, nel rispettodella vigente normativa in materia di segretoaziendale e industriale;

f ) e effettuato in accoglimento di una ri-chiesta di accesso ai documenti amministrativi,ovvero di una richiesta di informazioni estrai-bili da un pubblico registro, elenco, atto o do-cumento conoscibile da chiunque, con l’osser-vanza delle norme che regolano la materia;

g) e necessario, in conformita ai rispettivicodici di deontologia di cui all’allegato A), peresclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero peresclusivi scopi storici presso archivi privati di-chiarati di notevole interesse storico ai sensidell’art. 6, comma 2, del d.lg. 29 ottobre 1999,n. 490, di approvazione del testo unico in ma-teria di beni culturali e ambientali o, secondoquanto previsto dai medesimi codici, pressoaltri archivi privati;

h) il trattamento concerne dati riguardan-ti persone giuridiche, enti o associazioni.

44. Altri trasferimenti consentiti. — 1. Il tra-sferimento di dati personali oggetto di tratta-mento, diretto verso un Paese non appartenen-te all’Unione europea, e altresı consentitoquando e autorizzato dal Garante sulla base diadeguate garanzie per i diritti dell’interessato:

a) individuate dal Garante anche in rela-zione a garanzie prestate con un contratto;

b) individuate con le decisioni previstedagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4,della dir. 95/46/CE del Parlamento europeo edel Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le qualila Commissione europea constata che un Paesenon appartenente all’Unione europea garanti-sce un livello di protezione adeguato o che al-cune clausole contrattuali offrono garanziesufficienti.

45. Trasferimenti vietati. — 1. Fuori dei casidi cui agli artt. 43 e 44, il trasferimento anchetemporaneo fuori del territorio dello Stato, conqualsiasi forma o mezzo, di dati personali og-getto di trattamento, diretto verso un Paesenon appartenente all’Unione europea, e vieta-to quando l’ordinamento del Paese di destina-zione o di transito dei dati non assicura un li-vello di tutela delle persone adeguato. Sonovalutate anche le modalita del trasferimento edei trattamenti previsti, le relative finalita, lanatura dei dati e le misure di sicurezza.

PARTE II

DISPOSIZIONI RELATIVEA SPECIFICI SETTORI

TITOLO I

Trattamenti in ambito giudiziario

CAPO I

PROFILI GENERALI

46. Titolari dei trattamenti. — 1. Gli ufficigiudiziari di ogni ordine e grado, il Consigliosuperiore della magistratura, gli altri organi diautogoverno e il Ministero della giustizia sonotitolari dei trattamenti di dati personali relativialle rispettive attribuzioni conferite per legge oregolamento.

2. Con decreto del Ministro della giustiziasono individuati, nell’allegato C) al presentecodice, i trattamenti non occasionali di cui alcomma 1 effettuati con strumenti elettronici,relativamente a banche di dati centrali od og-getto di interconnessione tra piu uffici o titola-ri. I provvedimenti con cui il Consiglio superio-re della magistratura e gli altri organi di auto-governo di cui al comma 1 individuano i mede-simi trattamenti da essi effettuati sono riportatinell’allegato C) con decreto del Ministro dellagiustizia.

47. Trattamenti per ragioni di giustizia. — 1.In caso di trattamento di dati personali effet-tuato presso uffici giudiziari di ogni ordine egrado, presso il Consiglio superiore della ma-gistratura, gli altri organi di autogoverno e ilMinistero della giustizia, non si applicano, seil trattamento e effettuato per ragioni di giusti-zia, le seguenti disposizioni del codice:

a) artt. 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) artt. da 145 a 151.2. Agli effetti del presente codice si intendo-

no effettuati per ragioni di giustizia i tratta-menti di dati personali direttamente correlatialla trattazione giudiziaria di affari e di contro-versie, o che, in materia di trattamento giuridi-co ed economico del personale di magistratura,hanno una diretta incidenza sulla funzione giu-risdizionale, nonche le attivita ispettive su uffi-ci giudiziari. Le medesime ragioni di giustizianon ricorrono per l’ordinaria attivita ammini-strativo-gestionale di personale, mezzi o strut-ture, quando non e pregiudicata la segretezzadi atti direttamente connessi alla predetta trat-tazione.

48. Banche di dati di uffici giudiziari. — 1.

140 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 128: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

Nei casi in cui l’autorita giudiziaria di ogniordine e grado puo acquisire in conformitaalle vigenti disposizioni processuali dati, in-formazioni, atti e documenti da soggetti pub-blici, l’acquisizione puo essere effettuata an-che per via telematica. A tale fine gli ufficigiudiziari possono avvalersi delle convenzio-ni-tipo stipulate dal Ministero della giustiziacon soggetti pubblici, volte ad agevolare laconsultazione da parte dei medesimi uffici,mediante reti di comunicazione elettronica,di pubblici registri, elenchi, schedari e banchedi dati, nel rispetto delle pertinenti disposizio-ni e dei principi di cui agli artt. 3 e 11 delpresente codice.

49. Disposizioni di attuazione. — 1. Con de-creto del Ministro della giustizia sono adottate,anche ad integrazione del decreto del Ministrodi grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334,le disposizioni regolamentari necessarie perl’attuazione dei principi del presente codicenella materia penale e civile.

CAPO II

MINORI

50. Notizie o immagini relative a minori. — 1.Il divieto di cui all’art. 13 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448, di pubblicazione e divulgazione con qual-siasi mezzo di notizie o immagini idonee a con-sentire l’identificazione di un minore si osservaanche in caso di coinvolgimento a qualunquetitolo del minore in procedimenti giudiziari inmaterie diverse da quella penale.

CAPO III

INFORMATICA GIURIDICA

51. Principi generali. — 1. Fermo restandoquanto previsto dalle disposizioni processualiconcernenti la visione e il rilascio di estratti e dicopie di atti e documenti, i dati identificatividelle questioni pendenti dinanzi all’autoritagiudiziaria di ogni ordine e grado sono resi ac-cessibili a chi vi abbia interesse anche mediantereti di comunicazione elettronica, ivi compresoil sito istituzionale della medesima autoritanella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell’auto-rita giudiziaria di ogni ordine e grado deposi-tate in cancelleria o segreteria sono rese acces-sibili anche attraverso il sistema informativo eil sito istituzionale della medesima autorita

nella rete Internet, osservando le cautele pre-viste dal presente capo.

52. Dati identificativi degli interessati. — 1.Fermo restando quanto previsto dalle disposi-zioni concernenti la redazione e il contenuto disentenze e di altri provvedimenti giurisdiziona-li dell’autorita giudiziaria di ogni ordine e gra-do, l’interessato puo chiedere per motivi legit-timi, con richiesta depositata nella cancelleriao segreteria dell’ufficio che procede prima chesia definito il relativo grado di giudizio, che siaapposta a cura della medesima cancelleria osegreteria, sull’originale della sentenza o delprovvedimento, un’annotazione volta a preclu-dere, in caso di riproduzione della sentenza oprovvedimento in qualsiasi forma, per finalitadi informazione giuridica su riviste giuridiche,supporti elettronici o mediante reti di comuni-cazione elettronica, l’indicazione delle genera-lita e di altri dati identificativi del medesimointeressato riportati sulla sentenza o provvedi-mento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvedein calce con decreto, senza ulteriori formalita,l’autorita che pronuncia la sentenza o adotta ilprovvedimento. La medesima autorita puo di-sporre d’ufficio che sia apposta l’annotazionedi cui al comma 1, a tutela dei diritti o delladignita degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto deldeposito della sentenza o provvedimento, lacancelleria o segreteria vi appone e sottoscriveanche con timbro la seguente annotazione, re-cante l’indicazione degli estremi del presentearticolo: ‘‘In caso di diffusione omettere le ge-neralita e gli altri dati identificativi di ...’’.

4. In caso di diffusione anche da parte diterzi di sentenze o di altri provvedimenti recan-ti l’annotazione di cui al comma 2, o delle re-lative massime giuridiche, e omessa l’indicazio-ne delle generalita e degli altri dati identifica-tivi dell’interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall’art.734-bis del codice penale relativamente allepersone offese da atti di violenza sessuale,chiunque diffonde sentenze o altri provvedi-menti giurisdizionali dell’autorita giudiziariadi ogni ordine e grado e tenuto ad ometterein ogni caso, anche in mancanza dell’annota-zione di cui al comma 2, le generalita, altri datiidentificativi o altri dati anche relativi a terzidai quali puo desumersi anche indirettamentel’identita di minori, oppure delle parti nei pro-cedimenti in materia di rapporti di famiglia e distato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolosi applicano anche in caso di deposito di lodo aisensi dell’art. 825 del codice di procedura civi-

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 141

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 129: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

le. La parte puo formulare agli arbitri la richie-sta di cui al comma 1 prima della pronuncia dellodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annota-zione di cui al comma 3, anche ai sensi delcomma 2. Il collegio arbitrale costituito pressola camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensidell’art. 32 della l. 11 febbraio 1994, n. 109,provvede in modo analogo in caso di richiestadi una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente artico-lo e ammessa la diffusione in ogni forma delcontenuto anche integrale di sentenze e di altriprovvedimenti giurisdizionali.

TITOLO II

Trattamenti da parte di forze di polizia

CAPO I

PROFILI GENERALI

53. Ambito applicativo e titolari dei trattamen-ti. — 1. Al trattamento di dati personali effet-tuato dal Centro elaborazione dati del Diparti-mento di pubblica sicurezza o da forze di poli-zia sui dati destinati a confluirvi in base allalegge, ovvero da organi di pubblica sicurezzao altri soggetti pubblici per finalita di tuteladell’ordine e della sicurezza pubblica, preven-zione, accertamento o repressione dei reati,effettuati in base ad espressa disposizione dilegge che preveda specificamente il trattamen-to, non si applicano le seguenti disposizioni delcodice:

a) artt. 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) artt. da 145 a 151.2. Con decreto del Ministro dell’interno so-

no individuati, nell’allegato C) al presente co-dice, i trattamenti non occasionali di cui alcomma 1 effettuati con strumenti elettronici,e i relativi titolari.

54. Modalita di trattamento e flussi di dati. —1. Nei casi in cui le autorita di pubblica sicurez-za o le forze di polizia possono acquisire inconformita alle vigenti disposizioni di legge odi regolamento dati, informazioni, atti e docu-menti da altri soggetti, l’acquisizione puo esse-re effettuata anche per via telematica. A tal finegli organi o uffici interessati possono avvalersidi convenzioni volte ad agevolare la consulta-zione da parte dei medesimi organi o uffici,mediante reti di comunicazione elettronica, dipubblici registri, elenchi, schedari e banche didati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni edei principi di cui agli artt. 3 e 11. Le conven-

zioni-tipo sono adottate dal Ministero dell’in-terno, su conforme parere del Garante, e sta-biliscono le modalita dei collegamenti e degliaccessi anche al fine di assicurare l’accesso se-lettivo ai soli dati necessari al perseguimentodelle finalita di cui all’art. 53.

2. I dati trattati per le finalita di cui al mede-simo art. 53 sono conservati separatamente daquelli registrati per finalita amministrative chenon richiedono il loro utilizzo.

3. Fermo restando quanto previsto dall’art.11, il Centro elaborazioni dati di cui all’art. 53assicura l’aggiornamento periodico e la perti-nenza e non eccedenza dei dati personali trat-tati anche attraverso interrogazioni autorizzatedel casellario giudiziale e del casellario dei ca-richi pendenti del Ministero della giustizia dicui al decreto del Presidente della Repubblica14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche didati di forze di polizia, necessarie per le finalitadi cui all’art. 53.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia ve-rificano periodicamente i requisiti di cui all’art.11 in riferimento ai dati trattati anche senzal’ausilio di strumenti elettronici, e provvedonoal loro aggiornamento anche sulla base delleprocedure adottate dal Centro elaborazionidati ai sensi del comma 3, o, per i trattamentieffettuati senza l’ausilio di strumenti elettroni-ci, mediante annotazioni o integrazioni dei do-cumenti che li contengono.

55. Particolari tecnologie. — 1. Il trattamentodi dati personali che implica maggiori rischi diun danno all’interessato, con particolare ri-guardo a banche di dati genetici o biometrici,a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione,a banche di dati basate su particolari tecnichedi elaborazione delle informazioni e all’intro-duzione di particolari tecnologie, e effettuatonel rispetto delle misure e degli accorgimenti agaranzia dell’interessato prescritti ai sensi del-l’art. 17 sulla base di preventiva comunicazioneai sensi dell’art. 39.

56. Tutela dell’interessato. —1. Le disposizio-ni di cui all’art. 10, commi 3, 4 e 5, della l. 1aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,si applicano anche, oltre che ai dati destinati aconfluire nel Centro elaborazioni dati di cuiall’art. 53, a dati trattati con l’ausilio di stru-menti elettronici da organi, uffici o comandidi polizia.

57. Disposizioni di attuazione. — 1. Con de-creto del Presidente della Repubblica, previadeliberazione del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell’interno, di concertocon il Ministro della giustizia, sono individuatele modalita di attuazione dei principi del pre-sente codice relativamente al trattamento dei

142 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 130: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

dati effettuato per le finalita di cui all’art. 53 dalCentro elaborazioni dati e da organi, uffici ocomandi di polizia, anche ad integrazione emodifica del decreto del Presidente della Re-pubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazionedella Raccomandazione R (87) 15 del Consi-glio d’Europa del 17 settembre 1987, e succes-sive modificazioni. Le modalita sono indivi-duate con particolare riguardo:

a) al principio secondo cui la raccolta deidati e correlata alla specifica finalita persegui-ta, in relazione alla prevenzione di un pericoloconcreto o alla repressione di reati, in partico-lare per quanto riguarda i trattamenti effettuatiper finalita di analisi;

b) all’aggiornamento periodico dei dati,anche relativi a valutazioni effettuate in basealla legge, alle diverse modalita relative ai datitrattati senza l’ausilio di strumenti elettronici ealle modalita per rendere conoscibili gli aggior-namenti da parte di altri organi e uffici cui i datisono stati in precedenza comunicati;

c) ai presupposti per effettuare tratta-menti per esigenze temporanee o collegati asituazioni particolari, anche ai fini della verificadei requisiti dei dati ai sensi dell’art. 11, dell’in-dividuazione delle categorie di interessati edella conservazione separata da altri dati chenon richiedono il loro utilizzo;

d) all’individuazione di specifici terminidi conservazione dei dati in relazione alla na-tura dei dati o agli strumenti utilizzati per illoro trattamento, nonche alla tipologia dei pro-cedimenti nell’ambito dei quali essi sono trat-tati o i provvedimenti sono adottati;

e) alla comunicazione ad altri soggetti,anche all’estero o per l’esercizio di un dirittoo di un interesse legittimo, e alla loro diffusio-ne, ove necessaria in conformita alla legge;

f) all’uso di particolari tecniche di elabo-razione e di ricerca delle informazioni, anchemediante il ricorso a sistemi di indice.

TITOLO III

Difesa e sicurezza dello Stato

CAPO I

PROFILI GENERALI

58. Disposizioni applicabili. — 1. Ai tratta-menti effettuati dagli organismi di cui agli artt.3, 4 e 6 della l. 24 ottobre 1977, n. 801, ovverosui dati coperti da segreto di Stato ai sensi del-l’art. 12 della medesima legge, le disposizionidel presente codice si applicano limitatamente

a quelle previste negli artt. da 1 a 6, 11, 14, 15,31, 33, 58, 154, 160 e 169.

2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pub-blici per finalita di difesa o di sicurezza delloStato, in base ad espresse disposizioni di leggeche prevedano specificamente il trattamento,le disposizioni del presente codice si applicanolimitatamente a quelle indicate nel comma 1,nonche alle disposizioni di cui agli artt. 37, 38 e163.

3. Le misure di sicurezza relative ai dati trat-tati dagli organismi di cui al comma 1 sonostabilite e periodicamente aggiornate con de-creto del Presidente del Consiglio dei ministri,con l’osservanza delle norme che regolano lamateria.

4. Con decreto del Presidente del Consigliodei ministri sono individuate le modalita di ap-plicazione delle disposizioni applicabili delpresente codice in riferimento alle tipologiedi dati, di interessati, di operazioni di tratta-mento eseguibili e di incaricati, anche in rela-zione all’aggiornamento e alla conservazione.

TITOLO IV

Trattamenti in ambito pubblico

CAPO I

ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

59. Accesso a documenti amministrativi. — 1.Fatto salvo quanto previsto dall’art. 60, i pre-supposti, le modalita, i limiti per l’esercizio deldiritto di accesso a documenti amministrativicontenenti dati personali, e la relativa tutelagiurisdizionale, restano disciplinati dalla l. 7agosto 1990, n. 241, e successive modificazionie dalle altre disposizioni di legge in materia,nonche dai relativi regolamenti di attuazione,anche per cio che concerne i tipi di dati sensibilie giudiziari e le operazioni di trattamento ese-guibili in esecuzione di una richiesta di accesso.Le attivita finalizzate all’applicazione di taledisciplina si considerano di rilevante interessepubblico.

60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e lavita sessuale. — 1. Quando il trattamento con-cerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o lavita sessuale, il trattamento e consentito se lasituazione giuridicamente rilevante che si in-tende tutelare con la richiesta di accesso ai do-cumenti amministrativi e di rango almeno pariai diritti dell’interessato, ovvero consiste in undiritto della personalita o in un altro diritto oliberta fondamentale e inviolabile.

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 143

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 131: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

CAPO II

REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI

61. Utilizzazione di dati pubblici. — 1. Il Ga-rante promuove, ai sensi dell’art. 12, la sotto-scrizione di un codice di deontologia e di buonacondotta per il trattamento dei dati personaliprovenienti da archivi, registri, elenchi, atti odocumenti tenuti da soggetti pubblici, ancheindividuando i casi in cui deve essere indicatala fonte di acquisizione dei dati e prevedendogaranzie appropriate per l’associazione di datiprovenienti da piu archivi, tenendo presentequanto previsto dalla Raccomandazione R(91) 10 del Consiglio d’Europa in relazione al-l’art. 11.

2. Agli effetti dell’applicazione del presentecodice i dati personali diversi da quelli sensibilio giudiziari, che devono essere inseriti in unalbo professionale in conformita alla legge oad un regolamento, possono essere comunicatia soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensidell’art. 19, commi 2 e 3, anche mediante reti dicomunicazione elettronica. Puo essere altresımenzionata l’esistenza di provvedimenti chedispongono la sospensione o che incidono sul-l’esercizio della professione.

3. L’ordine o collegio professionale puo, arichiesta della persona iscritta nell’albo che viha interesse, integrare i dati di cui al comma 2con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti inrelazione all’attivita professionale.

4. A richiesta dell’interessato l’ordine o col-legio professionale puo altresı fornire a terzinotizie o informazioni relative, in particolare,a speciali qualificazioni professionali non men-zionate nell’albo, ovvero alla disponibilita adassumere incarichi o a ricevere materiale infor-mativo a carattere scientifico inerente anche aconvegni o seminari.

CAPO III

STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI

62. Dati sensibili e giudiziari. — 1. Si conside-rano di rilevante interesse pubblico, ai sensidegli artt. 20 e 21, le finalita relative alla tenutadegli atti e dei registri dello stato civile, delleanagrafi della popolazione residente in Italia edei cittadini italiani residenti all’estero, e delleliste elettorali, nonche al rilascio di documentidi riconoscimento o al cambiamento delle ge-neralita.

63. Consultazione di atti. — 1. Gli atti dellostato civile conservati negli Archivi di Stato so-

no consultabili nei limiti previsti dall’art. 107del d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490.

CAPO IV

FINALITA DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

64. Cittadinanza, immigrazione e condizionedello straniero. — 1. Si considerano di rilevanteinteresse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, lefinalita di applicazione della disciplina in ma-teria di cittadinanza, di immigrazione, di asilo,di condizione dello straniero e del profugo esullo stato di rifugiato.

2. Nell’ambito delle finalita di cui al comma1 e ammesso, in particolare, il trattamento deidati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi,attestazioni, autorizzazioni e documenti anchesanitari;

b) al riconoscimento del diritto di asilo odello stato di rifugiato, o all’applicazione dellaprotezione temporanea e di altri istituti o mi-sure di carattere umanitario, ovvero all’attua-zione di obblighi di legge in materia di politichemigratorie;

c) in relazione agli obblighi dei datori dilavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, al-l’applicazione delle norme vigenti in materia diistruzione e di alloggio, alla partecipazione allavita pubblica e all’integrazione sociale.

3. Il presente articolo non si applica ai trat-tamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati inesecuzione degli accordi e convenzioni di cuiall’art. 154, comma 2, lettere a) e b), o comun-que effettuati per finalita di difesa o di sicurez-za dello Stato o di prevenzione, accertamento orepressione dei reati, in base ad espressa dispo-sizione di legge che prevede specificamente iltrattamento.

65. Diritti politici e pubblicita dell’attivita diorgani. — 1. Si considerano di rilevante interes-se pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le fina-lita di applicazione della disciplina in materiadi:

a) elettorato attivo e passivo e di eserciziodi altri diritti politici, nel rispetto della segre-tezza del voto, nonche di esercizio del mandatodegli organi rappresentativi o di tenuta deglielenchi dei giudici popolari;

b) documentazione dell’attivita istituzio-nale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziariper le finalita di cui al comma 1 sono consentitiper eseguire specifici compiti previsti da leggi oda regolamenti fra i quali, in particolare, quelliconcernenti:

144 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 132: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

a) lo svolgimento di consultazioni eletto-rali e la verifica della relativa regolarita;

b) le richieste di referendum, le relativeconsultazioni e la verifica delle relative regola-rita;

c) l’accertamento delle cause di ineleggi-bilita, incompatibilita o di decadenza, o di ri-mozione o sospensione da cariche pubbliche,ovvero di sospensione o di scioglimento degliorgani;

d) l’esame di segnalazioni, petizioni, ap-pelli e di proposte di legge di iniziativa popo-lare, l’attivita di commissioni di inchiesta, ilrapporto con gruppi politici;

e) la designazione e la nomina di rappre-sentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, e consentitala diffusione dei dati sensibili e giudiziari per lefinalita di cui al comma 1, lett. a), in particolarecon riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla pre-sentazione delle candidature, agli incarichi inorganizzazioni o associazioni politiche, alle ca-riche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare,e consentito il trattamento di dati sensibili egiudiziari indispensabili:

a) per la redazione di verbali e resocontidell’attivita di assemblee rappresentative, com-missioni e di altri organi collegiali o assemblea-ri;

b) per l’esclusivo svolgimento di una fun-zione di controllo, di indirizzo politico o di sin-dacato ispettivo e per l’accesso a documentiriconosciuto dalla legge e dai regolamenti degliorgani interessati per esclusive finalita diretta-mente connesse all’espletamento di un manda-to elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per lefinalita di cui al comma 1 possono essere co-municati e diffusi nelle forme previste dai ri-spettivi ordinamenti. Non e comunque consen-tita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziariche non risultano indispensabili per assicurareil rispetto del principio di pubblicita dell’attivi-ta istituzionale, fermo restando il divieto di dif-fusione dei dati idonei a rivelare lo stato disalute.

66. Materia tributaria e doganale. — 1. Si con-siderano di rilevante interesse pubblico, ai sen-si degli artt. 20 e 21, le attivita dei soggetti pub-blici dirette all’applicazione, anche tramite iloro concessionari, delle disposizioni in mate-ria di tributi, in relazione ai contribuenti, aisostituti e ai responsabili di imposta, nonchein materia di deduzioni e detrazioni e per l’ap-plicazione delle disposizioni la cui esecuzione eaffidata alle dogane.

2. Si considerano inoltre di rilevante interes-

se pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le attivitadirette, in materia di imposte, alla prevenzionee repressione delle violazioni degli obblighi ealla adozione dei provvedimenti previsti da leg-gi, regolamenti o dalla normativa comunitaria,nonche al controllo e alla esecuzione forzatadell’esatto adempimento di tali obblighi, allaeffettuazione dei rimborsi, alla destinazionedi quote d’imposta, e quelle dirette alla gestio-ne ed alienazione di immobili statali, all’inven-tario e alla qualificazione degli immobili e allaconservazione dei registri immobiliari.

67. Attivita di controllo e ispettive. — 1. Siconsiderano di rilevante interesse pubblico, aisensi degli artt. 20 e 21, le finalita di:

a) verifica della legittimita, del buon an-damento, dell’imparzialita dell’attivita ammi-nistrativa, nonche della rispondenza di dettaattivita a requisiti di razionalita, economicita,efficienza ed efficacia per le quali sono, comun-que, attribuite dalla legge a soggetti pubblicifunzioni di controllo, di riscontro ed ispettivenei confronti di altri soggetti;

b) accertamento, nei limiti delle finalitaistituzionali, con riferimento a dati sensibili egiudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovveroad atti di controllo o di sindacato ispettivo dicui all’art. 65, comma 4.

68. Benefici economici ed abilitazioni. — 1. Siconsiderano di rilevante interesse pubblico, aisensi degli artt. 20 e 21, le finalita di applica-zione della disciplina in materia di concessio-ne, liquidazione, modifica e revoca di beneficieconomici, agevolazioni, elargizioni, altri emo-lumenti e abilitazioni.

2. Si intendono ricompresi fra i trattamentiregolati dal presente articolo anche quelli indi-spensabili in relazione:

a) alle comunicazioni, certificazioni ed in-formazioni previste dalla normativa antimafia;

b) alle elargizioni di contributi previstidalla normativa in materia di usura e di vittimedi richieste estorsive;

c) alla corresponsione delle pensioni diguerra o al riconoscimento di benefici in favoredi perseguitati politici e di internati in campo disterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessiall’invalidita civile;

e) alla concessione di contributi in mate-ria di formazione professionale;

f) alla concessione di contributi, finanzia-menti, elargizioni ed altri benefici previsti dallalegge, dai regolamenti o dalla normativa comu-nitaria, anche in favore di associazioni, fonda-zioni ed enti;

g) al riconoscimento di esoneri, agevola-zioni o riduzioni tariffarie o economiche, fran-

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 145

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 133: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

chigie, o al rilascio di concessioni anche radio-televisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni edaltri titoli abilitativi previsti dalla legge, da unregolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento puo comprendere la diffu-sione nei soli casi in cui cio e indispensabile perla trasparenza delle attivita indicate nel presen-te articolo, in conformita alle leggi, e per fina-lita di vigilanza e di controllo conseguenti alleattivita medesime, fermo restando il divieto didiffusione dei dati idonei a rivelare lo stato disalute.

69. Onorificenze, ricompense e riconoscimen-ti. — 1. Si considerano di rilevante interessepubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalitadi applicazione della disciplina in materia diconferimento di onorificenze e ricompense,di riconoscimento della personalita giuridicadi associazioni, fondazioni ed enti, anche diculto, di accertamento dei requisiti di onorabi-lita e di professionalita per le nomine, per iprofili di competenza del soggetto pubblico,ad uffici anche di culto e a cariche direttive dipersone giuridiche, imprese e di istituzioni sco-lastiche non statali, nonche di rilascio e revocadi autorizzazioni o abilitazioni, di concessionedi patrocini, patronati e premi di rappresentan-za, di adesione a comitati d’onore e di ammis-sione a cerimonie ed incontri istituzionali.

70. Volontariato e obiezione di coscienza. —1. Si considerano di rilevante interesse pubbli-co, ai sensi dell’artt. 20 e 21, le finalita di ap-plicazione della disciplina in materia di rappor-ti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni divolontariato, in particolare per quanto riguar-da l’elargizione di contributi finalizzati al lorosostegno, la tenuta di registri generali delle me-desime organizzazioni e la cooperazione inter-nazionale.

2. Si considerano, altresı, di rilevante inte-resse pubblico le finalita di applicazione dellal. 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizio-ni di legge in materia di obiezione di coscienza.

71. Attivita sanzionatorie e di tutela. — 1. Siconsiderano di rilevante interesse pubblico, aisensi degli artt. 20 e 21, le finalita:

a) di applicazione delle norme in materiadi sanzioni amministrative e ricorsi;

b) volte a far valere il diritto di difesa insede amministrativa o giudiziaria, anche daparte di un terzo, anche ai sensi dell’art. 391-quater del codice di procedura penale, o diret-tamente connesse alla riparazione di un erroregiudiziario o in caso di violazione del termineragionevole del processo o di un’ingiusta restri-zione della liberta personale.

2. Quando il trattamento concerne dati ido-nei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale,

il trattamento e consentito se il diritto da farvalere o difendere, di cui alla lett. b) del comma1, e di rango almeno pari a quello dell’interes-sato, ovvero consiste in un diritto della perso-nalita o in un altro diritto o liberta fondamen-tale e inviolabile.

72. Rapporti con enti di culto. — 1. Si consi-derano di rilevante interesse pubblico, ai sensidegli artt. 20 e 21, le finalita relative allo svol-gimento dei rapporti istituzionali con enti diculto, confessioni religiose e comunita religio-se.

73. Altre finalita in ambito amministrativo esociale. — 1. Si considerano di rilevante inte-resse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, nel-l’ambito delle attivita che la legge demanda adun soggetto pubblico, le finalita socio-assisten-ziali, con particolare riferimento a:

a) interventi di sostegno psico-sociale e diformazione in favore di giovani o di altri sog-getti che versano in condizioni di disagio socia-le, economico o familiare;

b) interventi anche di rilievo sanitario infavore di soggetti bisognosi o non autosuffi-cienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assi-stenza economica o domiciliare, di telesoccor-so, accompagnamento e trasporto;

c) assistenza nei confronti di minori, an-che in relazione a vicende giudiziarie;

d) indagini psico-sociali relative a provve-dimenti di adozione anche internazionale;

e) compiti di vigilanza per affidamentitemporanei;

f) iniziative di vigilanza e di sostegno inriferimento al soggiorno di nomadi;

g) interventi in tema di barriere architet-toniche.

2. Si considerano, altresı, di rilevante inte-resse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, nel-l’ambito delle attivita che la legge demanda adun soggetto pubblico, le finalita:

a) di gestione di asili nido;b) concernenti la gestione di mense scola-

stiche o la fornitura di sussidi, contributi e ma-teriale didattico;

c) ricreative o di promozione della culturae dello sport, con particolare riferimento all’or-ganizzazione di soggiorni, mostre, conferenzee manifestazioni sportive o all’uso di beni im-mobili o all’occupazione di suolo pubblico;

d) di assegnazione di alloggi di ediliziaresidenziale pubblica;

e) relative alla leva militare;f) di polizia amministrativa anche locale,

salvo quanto previsto dall’art. 53, con partico-lare riferimento ai servizi di igiene, di poliziamortuaria e ai controlli in materia di ambiente,tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

146 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 134: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

g) degli uffici per le relazioni con il pub-blico;

h) in materia di protezione civile;i) di supporto al collocamento e all’avvia-

mento al lavoro, in particolare a cura di centridi iniziativa locale per l’occupazione e di spor-telli-lavoro;

l) dei difensori civici regionali e locali.

CAPO V

PARTICOLARI CONTRASSEGNI

74. Contrassegni su veicoli e accessi a centristorici. — 1. I contrassegni rilasciati a qualun-que titolo per la circolazione e la sosta di veicolia servizio di persone invalide, ovvero per iltransito e la sosta in zone a traffico limitato, eche devono essere esposti su veicoli, contengo-no i soli dati indispensabili ad individuare l’au-torizzazione rilasciata e senza l’apposizione disimboli o diciture dai quali puo desumersi laspeciale natura dell’autorizzazione per effettodella sola visione del contrassegno.

2. Le generalita e l’indirizzo della personafisica interessata sono riportati sui contrasse-gni con modalita che non consentono, pari-menti, la loro diretta visibilita se non in casodi richiesta di esibizione o necessita di accerta-mento.

3. La disposizione di cui al comma 2 si ap-plica anche in caso di fissazione a qualunquetitolo di un obbligo di esposizione sui veicoli dicopia del libretto di circolazione o di altro do-cumento.

4. Per il trattamento dei dati raccolti me-diante impianti per la rilevazione degli accessidi veicoli ai centri storici ed alle zone a trafficolimitato continuano, altresı, ad applicarsi le di-sposizioni del decreto del Presidente della Re-pubblica 22 giugno 1999, n. 250.

TITOLO V

Trattamento di dati personali in ambito sani-tario

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

75. Ambito applicativo. — 1. Il presente tito-lo disciplina il trattamento dei dati personali inambito sanitario.

76. Esercenti professioni sanitarie e organismisanitari pubblici. — 1. Gli esercenti le profes-

sioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici,anche nell’ambito di un’attivita di rilevante in-teresse pubblico ai sensi dell’art. 85, trattano idati personali idonei a rivelare lo stato di salu-te:

a) con il consenso dell’interessato e anchesenza l’autorizzazione del Garante, se il tratta-mento riguarda dati e operazioni indispensabi-li per perseguire una finalita di tutela della sa-lute o dell’incolumita fisica dell’interessato;

b) anche senza il consenso dell’interessa-to e previa autorizzazione del Garante, se lafinalita di cui alla lett. a) riguarda un terzo ola collettivita.

2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso puoessere prestato con le modalita semplificate dicui al capo II.

3. Nei casi di cui al comma 1 l’autorizzazionedel Garante e rilasciata, salvi i casi di partico-lare urgenza, sentito il Consiglio superiore disanita.

CAPO II

MODALITA SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E

CONSENSO

77. Casi di semplificazione. — 1. Il presentecapo individua modalita semplificate utilizza-bili dai soggetti di cui al comma 2:

a) per informare l’interessato relativa-mente ai dati personali raccolti presso il mede-simo interessato o presso terzi, ai sensi dell’art.13, commi 1 e 4;

b) per manifestare il consenso al tratta-mento dei dati personali nei casi in cui cio erichiesto ai sensi dell’art. 76;

c) per il trattamento dei dati personali.2. Le modalita semplificate di cui al comma 1

sono applicabili:a) dagli organismi sanitari pubblici;b) dagli altri organismi privati e dagli

esercenti le professioni sanitarie;c) dagli altri soggetti pubblici indicati nel-

l’art. 80.78. Informativa del medico di medicina gene-

rale o del pediatra. — 1. Il medico di medicinagenerale o il pediatra di libera scelta informanol’interessato relativamente al trattamento deidati personali, in forma chiara e tale da rendereagevolmente comprensibili gli elementi indica-ti nell’art. 13, comma 1.

2. L’informativa puo essere fornita per ilcomplessivo trattamento dei dati personali ne-cessario per attivita di prevenzione, diagnosi,cura e riabilitazione, svolte dal medico o dalpediatra a tutela della salute o dell’incolumita

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 147

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 135: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso odi cui questi e informato in quanto effettuatenel suo interesse.

3. L’informativa puo riguardare, altresı, datipersonali eventualmente raccolti presso terzi,ed e fornita preferibilmente per iscritto, ancheattraverso carte tascabili con eventuali allegatipieghevoli, includendo almeno gli elementi in-dicati dal Garante ai sensi dell’art. 13, comma3, eventualmente integrati anche oralmente inrelazione a particolari caratteristiche del trat-tamento.

4. L’informativa, se non e diversamente spe-cificato dal medico o dal pediatra, riguarda an-che il trattamento di dati correlato a quello ef-fettuato dal medico di medicina generale o dalpediatra di libera scelta, effettuato da un pro-fessionista o da altro soggetto, parimenti indi-viduabile in base alla prestazione richiesta, che:

a) sostituisce temporaneamente il medicoo il pediatra;

b) fornisce una prestazione specialisticasu richiesta del medico e del pediatra;

c) puo trattare lecitamente i dati nell’am-bito di un’attivita professionale prestata in for-ma associata;

d) fornisce farmaci prescritti;e) comunica dati personali al medico o

pediatra in conformita alla disciplina applica-bile.

5. L’informativa resa ai sensi del presentearticolo evidenzia analiticamente eventualitrattamenti di dati personali che presentanorischi specifici per i diritti e le liberta fonda-mentali, nonche per la dignita dell’interessato,in particolare in caso di trattamenti effettuati:

a) per scopi scientifici, anche di ricercascientifica e di sperimentazione clinica control-lata di medicinali, in conformita alle leggi e airegolamenti, ponendo in particolare evidenzache il consenso, ove richiesto, e manifestatoliberamente;

b) nell’ambito della teleassistenza o tele-medicina;

c) per fornire altri beni o servizi all’inte-ressato attraverso una rete di comunicazioneelettronica.

79. Informativa da parte di organismi sanitari.— 1. Gli organismi sanitari pubblici e privatipossono avvalersi delle modalita semplificaterelative all’informativa e al consenso di cui agliartt. 78 e 81 in riferimento ad una pluralita diprestazioni erogate anche da distinti reparti edunita dello stesso organismo o di piu struttureospedaliere o territoriali specificamente iden-tificati.

2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo o lestrutture annotano l’avvenuta informativa e il

consenso con modalita uniformi e tali da per-mettere una verifica al riguardo da parte di altrireparti ed unita che, anche in tempi diversi,trattano dati relativi al medesimo interessato.

3. Le modalita semplificate di cui agli artt. 78e 81 possono essere utilizzate in modo omoge-neo e coordinato in riferimento all’insieme deitrattamenti di dati personali effettuati nel com-plesso delle strutture facenti capo alle aziendesanitarie.

4. Sulla base di adeguate misure organizza-tive in applicazione del comma 3, le modalitasemplificate possono essere utilizzate per piutrattamenti di dati effettuati nei casi di cui alpresente articolo ed ai soggetti di cui all’art. 80.

80. Informativa da parte di altri soggetti pub-blici. — 1. Oltre a quanto previsto dall’art. 79,possono avvalersi della facolta di fornire un’u-nica informativa per una pluralita di trattamen-ti di dati effettuati, a fini amministrativi e intempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l’in-teressato e presso terzi, i competenti servizi ostrutture di soggetti pubblici operanti in ambi-to sanitario o della prevenzione e sicurezza dellavoro.

2. L’informativa di cui al comma 1 e integra-ta con appositi e idonei cartelli ed avvisi age-volmente visibili al pubblico, affissi e diffusianche nell’ambito di pubblicazioni istituzionalie mediante reti di comunicazione elettronica,in particolare per quanto riguarda attivita am-ministrative di rilevante interesse pubblico chenon richiedono il consenso degli interessati.

81. Prestazione del consenso. — 1. Il consen-so al trattamento dei dati idonei a rivelare lostato di salute, nei casi in cui e necessario aisensi del presente codice o di altra disposizionedi legge, puo essere manifestato con un’unicadichiarazione, anche oralmente. In tal caso ilconsenso e documentato, anziche con attoscritto dell’interessato, con annotazione dell’e-sercente la professione sanitaria o dell’organi-smo sanitario pubblico, riferita al trattamentodi dati effettuato da uno o piu soggetti e all’in-formativa all’interessato, nei modi indicati ne-gli artt. 78, 79 e 80.

2. Quando il medico o il pediatra forniscel’informativa per conto di piu professionisti aisensi dell’art. 78, comma 4, oltre quanto previ-sto dal comma 1, il consenso e reso conoscibileai medesimi professionisti con adeguate moda-lita, anche attraverso menzione, annotazione oapposizione di un bollino o tagliando su unacarta elettronica o sulla tessera sanitaria, con-tenente un richiamo al medesimo art. 78, com-ma 4, e alle eventuali diverse specificazioni ap-poste all’informativa ai sensi del medesimocomma.

148 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 136: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

82. Emergenze e tutela della salute e dell’inco-lumita fisica. — 1. L’informativa e il consenso altrattamento dei dati personali possono interve-nire senza ritardo, successivamente alla presta-zione, nel caso di emergenza sanitaria o di igie-ne pubblica per la quale la competente autoritaha adottato un’ordinanza contingibile ed ur-gente ai sensi dell’art. 117 del d.lg. 31 marzo1998, n. 112.

2. L’informativa e il consenso al trattamentodei dati personali possono altresı interveniresenza ritardo, successivamente alla prestazio-ne, in caso di:

a) impossibilita fisica, incapacita di agireo incapacita di intendere o di volere dell’inte-ressato, quando non e possibile acquisire ilconsenso da chi esercita legalmente la potesta,ovvero da un prossimo congiunto, da un fami-liare, da un convivente o, in loro assenza, dalresponsabile della struttura presso cui dimoral’interessato;

b) rischio grave, imminente ed irreparabi-le per la salute o l’incolumita fisica dell’interes-sato.

3. L’informativa e il consenso al trattamentodei dati personali possono intervenire senzaritardo, successivamente alla prestazione, an-che in caso di prestazione medica che puo es-sere pregiudicata dall’acquisizione preventivadel consenso, in termini di tempestivita o effi-cacia.

4. Dopo il raggiungimento della maggioreeta l’informativa e fornita all’interessato ancheai fini della acquisizione di una nuova manife-stazione del consenso quando questo e neces-sario.

83. Altre misure per il rispetto dei diritti degliinteressati. — 1. I soggetti di cui agli artt. 78, 79e 80 adottano idonee misure per garantire, nel-l’organizzazione delle prestazioni e dei servizi,il rispetto dei diritti, delle liberta fondamentalie della dignita degli interessati, nonche del se-greto professionale, fermo restando quantoprevisto dalle leggi e dai regolamenti in mate-ria di modalita di trattamento dei dati sensibilie di misure minime di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendo-no, in particolare:

a) soluzioni volte a rispettare, in relazionea prestazioni sanitarie o ad adempimenti am-ministrativi preceduti da un periodo di attesaall’interno di strutture, un ordine di preceden-za e di chiamata degli interessati prescindendodalla loro individuazione nominativa;

b) l’istituzione di appropriate distanze dicortesia, tenendo conto dell’eventuale uso diapparati vocali o di barriere;

c) soluzioni tali da prevenire, durante col-

loqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi diinformazioni idonee a rivelare lo stato di salu-te;

d) cautele volte ad evitare che le presta-zioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale docu-mentazione di anamnesi, avvenga in situazionidi promiscuita derivanti dalle modalita o dailocali prescelti;

e) il rispetto della dignita dell’interessatoin occasione della prestazione medica e in ognioperazione di trattamento dei dati;

f) la previsione di opportuni accorgimentivolti ad assicurare che, ove necessario, possaessere data correttamente notizia o confermaanche telefonica, ai soli terzi legittimati, di unaprestazione di pronto soccorso;

g) la formale previsione, in conformitaagli ordinamenti interni delle strutture ospeda-liere e territoriali, di adeguate modalita perinformare i terzi legittimati in occasione di vi-site sulla dislocazione degli interessati nell’am-bito dei reparti, informandone previamente gliinteressati e rispettando eventuali loro contra-rie manifestazioni legittime di volonta;

h) la messa in atto di procedure, anche diformazione del personale, dirette a prevenirenei confronti di estranei un’esplicita correla-zione tra l’interessato e reparti o strutture, in-dicativa dell’esistenza di un particolare stato disalute;

i) la sottoposizione degli incaricati chenon sono tenuti per legge al segreto professio-nale a regole di condotta analoghe al segretoprofessionale.

2-bis. Le misure di cui al comma 2 non siapplicano ai soggetti di cui all’art. 78, che ot-temperano alle disposizioni di cui al comma 1secondo modalita adeguate a garantire un rap-porto personale e fiduciario con gli assistiti, nelrispetto del codice di deontologia sottoscrittoai sensi dell’art. 12.

84. Comunicazione di dati all’interessato. —1. I dati personali idonei a rivelare lo stato disalute possono essere resi noti all’interessato oai soggetti di cui all’art. 82, comma 2, lett. a), daparte di esercenti le professioni sanitarie edorganismi sanitari, solo per il tramite di un me-dico designato dall’interessato o dal titolare. Ilpresente comma non si applica in riferimentoai dati personali forniti in precedenza dal me-desimo interessato.

2. Il titolare o il responsabile possono auto-rizzare per iscritto esercenti le professioni sa-nitarie diversi dai medici, che nell’esercizio deipropri compiti intrattengono rapporti diretticon i pazienti e sono incaricati di trattare datipersonali idonei a rivelare lo stato di salute, arendere noti i medesimi dati all’interessato o ai

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 149

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 137: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

soggetti di cui all’art. 82, comma 2, lett. a).L’atto di incarico individua appropriate moda-lita e cautele rapportate al contesto nel quale eeffettuato il trattamento di dati.

CAPO III

FINALITA DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

85. Compiti del Servizio sanitario nazionale.— 1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si consi-derano di rilevante interesse pubblico, ai sensidegli artt. 20 e 21, le finalita che rientrano neicompiti del Servizio sanitario nazionale e deglialtri organismi sanitari pubblici relative alle se-guenti attivita:

a) attivita amministrative correlate aquelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabili-tazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanita-rio nazionale, ivi compresa l’assistenza deglistranieri in Italia e dei cittadini italiani all’este-ro, nonche di assistenza sanitaria erogata alpersonale navigante ed aeroportuale;

b) programmazione, gestione, controllo evalutazione dell’assistenza sanitaria;

c) vigilanza sulle sperimentazioni, farma-covigilanza, autorizzazione all’immissione incommercio e all’importazione di medicinali edi altri prodotti di rilevanza sanitaria;

d) attivita certificatorie;e) l’applicazione della normativa in mate-

ria di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disicurezza e salute della popolazione;

f) le attivita amministrative correlate aitrapianti d’organo e di tessuti, nonche alle tra-sfusioni di sangue umano, anche in applicazio-ne della l. 4 maggio 1990, n. 107;

g) instaurazione, gestione, pianificazionee controllo dei rapporti tra l’amministrazioneed i soggetti accreditati o convenzionati delServizio sanitario nazionale.

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti didati idonei a rivelare lo stato di salute effettuatida esercenti le professioni sanitarie o da orga-nismi sanitari pubblici per finalita di tutela del-la salute o dell’incolumita fisica dell’interessa-to, di un terzo o della collettivita, per i quali siosservano le disposizioni relative al consensodell’interessato o all’autorizzazione del Garan-te ai sensi dell’art. 76.

3. All’identificazione dei tipi di dati idonei arivelare lo stato di salute e di operazioni su essieseguibili e assicurata ampia pubblicita, anchetramite affissione di una copia o di una guidaillustrativa presso ciascuna azienda sanitaria epresso gli studi dei medici di medicina generalee dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell’in-teressato e lecito da parte dei soli soggetti cheperseguono direttamente le finalita di cui alcomma 1. L’utilizzazione delle diverse tipolo-gie di dati e consentita ai soli incaricati, prepo-sti, caso per caso, alle specifiche fasi delle atti-vita di cui al medesimo comma, secondo il prin-cipio dell’indispensabilita dei dati di volta involta trattati.

86. Altre finalita di rilevante interesse pubblico.— 1. Fuori dei casi di cui agli artt. 76 e 85, siconsiderano di rilevante interesse pubblico, aisensi degli artt. 20 e 21, le finalita, perseguitemediante trattamentodidati sensibilie giudizia-ri, relative alle attivita amministrative correlateall’applicazione della disciplina in materia di:

a) tutela sociale della maternita e di inter-ruzione volontaria della gravidanza, con parti-colare riferimento a quelle svolte per la gestio-ne di consultori familiari e istituzioni analoghe,per l’informazione, la cura e la degenza dellemadri, nonche per gli interventi di interruzionedella gravidanza;

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, conparticolare riferimento a quelle svolte al fine diassicurare, anche avvalendosi di enti ed asso-ciazioni senza fine di lucro, i servizi pubblicinecessari per l’assistenza socio-sanitaria ai tos-sicodipendenti, gli interventi anche di tipo pre-ventivo previsti dalle leggi e l’applicazione del-le misure amministrative previste;

c) assistenza, integrazione sociale e dirittidelle persone handicappate effettuati, in parti-colare, al fine di:

1) accertare l’handicap ed assicurare lafunzionalita dei servizi terapeutici e riabilitativi,di aiuto personale e familiare, nonche interventieconomici integrativi ed altre agevolazioni;

2) curare l’integrazione sociale, l’edu-cazione, l’istruzione e l’informazione alla fami-glia del portatore di handicap, nonche il collo-camento obbligatorio nei casi previsti dalla leg-ge;

3) realizzare comunita-alloggio e cen-tri socio riabilitativi;

4) curare la tenuta degli albi degli enti edelle associazioni ed organizzazioni di volonta-riato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo siapplicano le disposizioni di cui all’art. 85, com-ma 4.

CAPO IV

PRESCRIZIONI MEDICHE

87. Medicinali a carico del Servizio sanitario

150 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 138: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

nazionale. — 1. Le ricette relative a prescrizionidi medicinali a carico, anche parziale, del Ser-vizio sanitario nazionale sono redatte secondoil modello di cui al comma 2, conformato inmodo da permettere di risalire all’identita del-l’interessato solo in caso di necessita connesseal controllo della correttezza della prescrizio-ne, ovvero a fini di verifiche amministrative oper scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispet-to delle norme deontologiche applicabili.

2. Il modello cartaceo per le ricette di medi-cinali relative a prescrizioni di medicinali a ca-rico, anche parziale, del Servizio sanitario na-zionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decretodel Ministro della sanita 11 luglio 1988, n. 350, eal capitolo 2, par. 2.2.2. del relativo disciplinaretecnico, e integrato da un tagliando predispostosu carta o con tecnica di tipo copiativo e unito aibordi delle zone indicate nel comma 3.

3. Il tagliando di cui al comma 2 e appostosulle zone del modello predisposte per l’indi-cazione delle generalita e dell’indirizzo dell’as-sistito, in modo da consentirne la visione soloper effetto di una momentanea separazione deltagliando medesimo che risulti necessaria aisensi dei commi 4 e 5.

4. Il tagliando puo essere momentaneamen-te separato dal modello di ricetta, e successiva-mente riunito allo stesso, quando il farmacistalo ritiene indispensabile, mediante sottoscri-zione apposta sul tagliando, per una effettivanecessita connessa al controllo della correttez-za della prescrizione, anche per quanto riguar-da la corretta fornitura del farmaco.

5. Il tagliando puo essere momentaneamen-te separato nei modi di cui al comma 3 anchepresso i competenti organi per fini di verificaamministrativa sulla correttezza della prescri-zione, o da parte di soggetti legittimati a svol-gere indagini epidemiologiche o di ricerca inconformita alla legge, quando e indispensabileper il perseguimento delle rispettive finalita.

6. Con decreto del Ministro della salute, sen-tito il Garante, puo essere individuata una ul-teriore soluzione tecnica diversa da quella in-dicata nel comma 1, basata sull’uso di una fa-scetta adesiva o su altra tecnica equipollenterelativa anche a modelli non cartacei.

88. Medicinali non a carico del Servizio sani-tario nazionale. — 1. Nelle prescrizioni carta-cee di medicinali soggetti a prescrizione ripeti-bile non a carico, anche parziale, del Serviziosanitario nazionale, le generalita dell’interes-sato non sono indicate.

2. Nei casi di cui al comma 1 il medico puoindicare le generalita dell’interessato solo seritiene indispensabile permettere di risalire al-la sua identita, per un’effettiva necessita deri-

vante dalle particolari condizioni del medesi-mo interessato o da una speciale modalita dipreparazione o di utilizzazione.

89. Casi particolari. — 1. Le disposizioni delpresente capo non precludono l’applicazionedi disposizioni normative che prevedono il ri-lascio di ricette che non identificano l’interes-sato o recanti particolari annotazioni, contenu-te anche nel d.l. 17 febbraio 1998, n. 23, con-vertito, con modificazioni, dalla l. 8 aprile 1998,n. 94.

2. Nei casi in cui deve essere accertata l’iden-tita dell’interessato ai sensi del testo unico del-le leggi in materia di disciplina degli stupefa-centi e sostanze psicotrope, prevenzione, curae riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-denza, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e suc-cessive modificazioni, le ricette sono conserva-te separatamente da ogni altro documento chenon ne richiede l’utilizzo.

2-bis. Per i soggetti di cui all’art. 78, l’attua-zione delle disposizioni di cui all’art. 87, com-ma 3, e 88, comma 1, e subordinata ad un’e-splicita richiesta dell’interessato.

CAPO V

DATI GENETICI

90. Trattamento dei dati genetici e donatori dimidollo osseo. — 1. Il trattamento dei dati ge-netici da chiunque effettuato e consentito neisoli casi previsti da apposita autorizzazione ri-lasciata dal Garante sentito il Ministro dellasalute, che acquisisce, a tal fine, il parere delConsiglio superiore di sanita.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 indivi-dua anche gli ulteriori elementi da includerenell’informativa ai sensi dell’art. 13, con parti-colare riguardo alla specificazione delle finalitaperseguite e dei risultati conseguibili anche inrelazione alle notizie inattese che possono es-sere conosciute per effetto del trattamento deidati e al diritto di opporsi al medesimo tratta-mento per motivi legittimi.

3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi dellal. 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere dimantenere l’anonimato sia nei confronti delricevente sia nei confronti di terzi.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

91. Dati trattati mediante carte. — 1. Il tratta-

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 151

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 139: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

mento in ogni forma di dati idonei a rivelare lostato di salute o la vita sessuale eventualmenteregistrati su carte anche non elettroniche, com-presa la carta nazionale dei servizi, o trattatimediante le medesime carte e consentito senecessario ai sensi dell’art. 3, nell’osservanzadi misure ed accorgimenti prescritti dal Garan-te nei modi di cui all’art. 17.

92. Cartelle cliniche. — 1. Nei casi in cui or-ganismi sanitari pubblici e privati redigono econservano una cartella clinica in conformitaalla disciplina applicabile, sono adottati oppor-tuni accorgimenti per assicurare la comprensi-bilita dei dati e per distinguere i dati relativi alpaziente da quelli eventualmente riguardantialtri interessati, ivi comprese informazioni re-lative a nascituri.

2. Eventuali richieste di presa visione o dirilascio di copia della cartella e dell’acclusascheda di dimissione ospedaliera da parte disoggetti diversi dall’interessato possono essereaccolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta egiustificata dalla documentata necessita:

a) di far valere o difendere un diritto insede giudiziaria ai sensi dell’art. 26, comma 4,lett. c), di rango pari a quello dell’interessato,ovvero consistente in un diritto della persona-lita o in un altro diritto o liberta fondamentalee inviolabile;

b) di tutelare, in conformita alla disciplinasull’accesso ai documenti amministrativi, unasituazione giuridicamente rilevante di rangopari a quella dell’interessato, ovvero consisten-te in un diritto della personalita o in un altrodiritto o liberta fondamentale e inviolabile.

93. Certificato di assistenza al parto. — 1. Aifini della dichiarazione di nascita il certificatodi assistenza al parto e sempre sostituito da unasemplice attestazione contenente i soli dati ri-chiesti nei registri di nascita. Si osservano, al-tresı, le disposizioni dell’art. 109.

2. Il certificato di assistenza al parto o lacartella clinica, ove comprensivi dei dati perso-nali che rendono identificabile la madre cheabbia dichiarato di non voler essere nominataavvalendosi della facolta di cui all’art. 30, com-ma 1, del decreto del Presidente della Repub-blica 3 novembre 2000, n. 396, possono essererilasciati in copia integrale a chi vi abbia inte-resse, in conformita alla legge, decorsi centoanni dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 larichiesta di accesso al certificato o alla cartellapuo essere accolta relativamente ai dati relativialla madre che abbia dichiarato di non voleressere nominata, osservando le opportune cau-tele per evitare che quest’ultima sia identifica-bile.

94. Banche di dati, registri e schedari in ambi-to sanitario. — 1. Il trattamento di dati idonei arivelare lo stato di salute contenuti in banche didati, schedari, archivi o registri tenuti in ambitosanitario, e effettuato nel rispetto dell’art. 3anche presso banche di dati, schedari, archivio registri gia istituiti alla data di entrata in vi-gore del presente codice e in riferimento adaccessi di terzi previsti dalla disciplina vigentealla medesima data, in particolare presso:

a) il registro nazionale dei casi di mesote-lioma asbesto-correlati istituito presso l’Istitu-to superiore per la prevenzione e la sicurezzadel lavoro (Ispesl), di cui all’art. 1 del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 10 di-cembre 2002, n. 308;

b) la banca di dati in materia di sorve-glianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob odelle varianti e sindromi ad essa correlate, dicui al decreto del Ministro della salute in data21 dicembre 2001, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;

c) il registro nazionale delle malattie raredi cui all’art. 3 del decreto del Ministro dellasanita in data 18 maggio 2001, n. 279;

d) i registri dei donatori di midollo osseoistituiti in applicazione della l. 6 marzo 2001, n.52;

e) gli schedari dei donatori di sangue dicui all’art. 15 del decreto del Ministro dellasanita in data 26 gennaio 2001, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

TITOLO VI

Istruzione

CAPO I

PROFILI GENERALI

95. Dati sensibili e giudiziari. — 1. Si conside-rano di rilevante interesse pubblico, ai sensidegli artt. 20 e 21, le finalita di istruzione e diformazione in ambito scolastico, professionale,superiore o universitario, con particolare rife-rimento a quelle svolte anche in forma integra-ta.n;

96. Trattamento di dati relativi a studenti. —1. Al fine di agevolare l’orientamento, la for-mazione e l’inserimento professionale, ancheall’estero, le scuole e gli istituti scolastici diistruzione secondaria, su richiesta degli inte-ressati, possono comunicare o diffondere, an-che a privati e per via telematica, dati relativiagli esiti scolastici, intermedi e finali, degli stu-denti e altri dati personali diversi da quelli sen-

152 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 140: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

sibili o giudiziari, pertinenti in relazione allepredette finalita e indicati nell’informativa resaagli interessati ai sensi dell’art. 13. I dati posso-no essere successivamente trattati esclusiva-mente per le predette finalita.

2. Resta ferma la disposizione di cui all’art.2, comma 2, del decreto del Presidente dellaRepubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tuteladel diritto dello studente alla riservatezza. Re-stano altresı ferme le vigenti disposizioni inmateria di pubblicazione dell’esito degli esamimediante affissione nell’albo dell’istituto e dirilascio di diplomi e certificati.

TITOLO VII

Trattamento per scopi storici, statistici oscientifici

CAPO I

PROFILI GENERALI

97. Ambito applicativo. — 1. Il presente tito-lo disciplina il trattamento dei dati personalieffettuato per scopi storici, statistici o scientifi-ci.n;Art. 98. Finalita di rilevante interesse pubblico1. Si considerano di rilevante interesse pubbli-co, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalita relativeai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

a) per scopi storici, concernenti la conser-vazione, l’ordinamento e la comunicazione deidocumenti detenuti negli archivi di Stato e ne-gli archivi storici degli enti pubblici, secondoquanto disposto dal d.lg. 29 ottobre 1999, n.490, di approvazione del testo unico in materiadi beni culturali e ambientali, come modificatodal presente codice;

b) che fanno parte del Sistema statisticonazionale (Sistan) ai sensi del d.lg. 6 settem-bre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

c) per scopi scientifici.99. Compatibilita tra scopi e durata del tratta-

mento. — 1. Il trattamento di dati personalieffettuato per scopi storici, statistici o scientifi-ci e considerato compatibile con i diversi scopiper i quali i dati sono stati in precedenza rac-colti o trattati.

2. Il trattamento di dati personali per scopistorici, statistici o scientifici puo essere effet-tuato anche oltre il periodo di tempo neces-sario per conseguire i diversi scopi per i qualii dati sono stati in precedenza raccolti o trat-tati.

3. Per scopi storici, statistici o scientifici pos-sono comunque essere conservati o ceduti ad

altro titolare i dati personali dei quali, per qual-siasi causa, e cessato il trattamento.

100. Dati relativi ad attivita di studio e ricerca.— 1. Al fine di promuovere e sostenere la ri-cerca e la collaborazione in campo scientifico etecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese leuniversita e gli enti di ricerca, possono conautonome determinazioni comunicare e dif-fondere, anche a privati e per via telematica,dati relativi ad attivita di studio e di ricerca, alaureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi,ricercatori, docenti, esperti e studiosi, conesclusione di quelli sensibili o giudiziari.

2. Resta fermo il diritto dell’interessato diopporsi per motivi legittimi ai sensi dell’art. 7,comma 4, lett. a).

3. I dati di cui al presente articolo non costi-tuiscono documenti amministrativi ai sensi del-la l. 7 agosto 1990, n. 241.

4. I dati di cui al presente articolo possonoessere successivamente trattati per i soli scopiin base ai quali sono comunicati o diffusi.

CAPO II

TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI

101. Modalita di trattamento. — 1. I dati per-sonali raccolti per scopi storici non possonoessere utilizzati per adottare atti o provvedi-menti amministrativi sfavorevoli all’interessa-to, salvo che siano utilizzati anche per altrefinalita nel rispetto dell’art. 11.

2. I documenti contenenti dati personali,trattati per scopi storici, possono essere utiliz-zati, tenendo conto della loro natura, solo sepertinenti e indispensabili per il perseguimen-to di tali scopi. I dati personali diffusi possonoessere utilizzati solo per il perseguimento deimedesimi scopi.

3. I dati personali possono essere comunquediffusi quando sono relativi a circostanze o fattiresi noti direttamente dall’interessato o attra-verso suoi comportamenti in pubblico.

102. Codice di deontologia e di buona condot-ta. — 1. Il Garante promuove ai sensi dell’art.12 la sottoscrizione di un codice di deontologiae di buona condotta per i soggetti pubblici eprivati, ivi comprese le societa scientifiche ele associazioni professionali, interessati al trat-tamento dei dati per scopi storici.

2. Il codice di deontologia e di buona con-dotta di cui al comma 1 individua, in particola-re:

a) le regole di correttezza e di non discri-minazione nei confronti degli utenti da osser-vare anche nella comunicazione e diffusione

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 153

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 141: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

dei dati, in armonia con le disposizioni del pre-sente codice applicabili ai trattamenti di datiper finalita giornalistiche o di pubblicazionedi articoli, saggi e altre manifestazioni del pen-siero anche nell’espressione artistica;

b) le particolari cautele per la raccolta, laconsultazione e la diffusione di documenti con-cernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute,la vita sessuale o rapporti riservati di tipo fami-liare, identificando casi in cui l’interessato o chivi abbia interesse e informato dall’utente dellaprevista diffusione di dati;

c) le modalita di applicazione agli archiviprivati della disciplina dettata in materia ditrattamento dei dati a scopi storici, anche inriferimento all’uniformita dei criteri da seguireper la consultazione e alle cautele da osservarenella comunicazione e nella diffusione.

103. Consultazione di documenti conservati inarchivi. — 1. La consultazione dei documenticonservati negli archivi di Stato, in quelli storicidegli enti pubblici e in archivi privati e discipli-nata dal d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490, di appro-vazione del testo unico in materia di beni cul-turali e ambientali, come modificato dal pre-sente codice.

CAPO III

TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTI-

FICI

104. Ambito applicativo e dati identificativiper scopi statistici o scientifici. — 1. Le disposi-zioni del presente capo si applicano ai tratta-menti di dati per scopi statistici o, in quantocompatibili, per scopi scientifici.

2. Agli effetti dell’applicazione del presentecapo, in relazione ai dati identificativi si tieneconto dell’insieme dei mezzi che possono esse-re ragionevolmente utilizzati dal titolare o daaltri per identificare l’interessato, anche in ba-se alle conoscenze acquisite in relazione al pro-gresso tecnico.

105. Modalita di trattamento. — 1. I dati per-sonali trattati per scopi statistici o scientificinon possono essere utilizzati per prendere de-cisioni o provvedimenti relativamente all’inte-ressato, ne per trattamenti di dati per scopi dialtra natura.

2. Gli scopi statistici o scientifici devono es-sere chiaramente determinati e resi noti all’in-teressato, nei modi di cui all’art. 13 anche inrelazione a quanto previsto dall’art. 106, com-ma 2, lett. b), del presente codice e dall’art. 6-bis del d.lg. 6 settembre 1989, n. 322, e succes-sive modificazioni.

3. Quando specifiche circostanze individua-te dai codici di cui all’art. 106 sono tali da con-sentire ad un soggetto di rispondere in nome eper conto di un altro, in quanto familiare oconvivente, l’informativa all’interessato puoessere data anche per il tramite del soggettorispondente.

4. Per il trattamento effettuato per scopi sta-tistici o scientifici rispetto a dati raccolti peraltri scopi, l’informativa all’interessato non edovuta quando richiede uno sforzo sproporzio-nato rispetto al diritto tutelato, se sono adotta-te le idonee forme di pubblicita individuate daicodici di cui all’art. 106.

106. Codici di deontologia e di buona condot-ta. — 1. Il Garante promuove ai sensi dell’art.12 la sottoscrizione di uno o piu codici di deon-tologia e di buona condotta per i soggetti pub-blici e privati, ivi comprese le societa scientifi-che e le associazioni professionali, interessati altrattamento dei dati per scopi statistici o scien-tifici.

2. Con i codici di cui al comma 1 sono indi-viduati, tenendo conto, per i soggetti gia com-presi nell’ambito del Sistema statistico nazio-nale, di quanto gia previsto dal d.lg. 6 settem-bre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e,per altri soggetti, sulla base di analoghe garan-zie, in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per do-cumentare e verificare che i trattamenti, fuoridai casi previsti dal medesimo d.lg. n. 322 del1989, siano effettuati per idonei ed effettiviscopi statistici o scientifici;

b) per quanto non previsto dal presentecodice, gli ulteriori presupposti del trattamen-to e le connesse garanzie, anche in riferimentoalla durata della conservazione dei dati, alleinformazioni da rendere agli interessati relati-vamente ai dati raccolti anche presso terzi, allacomunicazione e diffusione, ai criteri selettivida osservare per il trattamento di dati identifi-cativi, alle specifiche misure di sicurezza e allemodalita per la modifica dei dati a seguito del-l’esercizio dei diritti dell’interessato, tenendoconto dei principi contenuti nelle pertinentiraccomandazioni del Consiglio d’Europa;

c) l’insieme dei mezzi che possono essereragionevolmente utilizzati dal titolare del trat-tamento o da altri per identificare l’interessato,anche in relazione alle conoscenze acquisite inbase al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare ai fini dell’ap-plicazione delle disposizioni di cui all’art. 24,comma 1, lett. i), e 43, comma 1, lett. g), chepermettono di prescindere dal consenso del-l’interessato, tenendo conto dei principi conte-nuti nelle predette raccomandazioni;

154 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 142: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

e) modalita semplificate per la prestazio-ne del consenso degli interessati relativamenteal trattamento dei dati sensibili;

f) le regole di correttezza da osservarenella raccolta dei dati e le istruzioni da impar-tire al personale incaricato;

g) le misure da adottare per favorire ilrispetto dei principi di pertinenza e non ecce-denza dei dati e delle misure di sicurezza di cuiall’art. 31, anche in riferimento alle cautele vol-te ad impedire l’accesso da parte di personefisiche che non sono incaricati e l’identificazio-ne non autorizzata degli interessati, all’inter-connessione dei sistemi informativi anche nel-l’ambito del Sistema statistico nazionale e al-l’interscambio di dati per scopi statistici oscientifici da effettuarsi con enti ed uffici situatiall’estero anche sulla base delle garanzie previ-ste dall’art. 44, comma 1, lett. a);

h) l’impegno al rispetto di regole di con-dotta degli incaricati che non sono tenuti inbase alla legge al segreto d’ufficio o professio-nale, tali da assicurare analoghi livelli di sicu-rezza e di riservatezza.

107. Trattamento di dati sensibili. — 1. Fermorestando quanto previsto dall’art. 20 e fuori deicasi di particolari indagini statistiche o di ricer-ca scientifica previste dalla legge, il consensodell’interessato al trattamento di dati sensibili,quando e richiesto, puo essere prestato conmodalita semplificate, individuate dal codicedi cui all’art. 106 e l’autorizzazione del Garantepuo essere rilasciata anche ai sensi dell’art. 40.

108. Sistema statistico nazionale. — 1. Il trat-tamento di dati personali da parte di soggettiche fanno parte del Sistema statistico naziona-le, oltre a quanto previsto dal codice di deon-tologia e di buona condotta sottoscritto ai sensidell’art. 106, comma 2, resta inoltre disciplina-to dal d.lg. 6 settembre 1989, n. 322, e succes-sive modificazioni, in particolare per quantoriguarda il trattamento dei dati sensibili indica-ti nel programma statistico nazionale, l’infor-mativa all’interessato, l’esercizio dei relativi di-ritti e i dati non tutelati dal segreto statistico aisensi dell’art. 9, comma 4, del medesimo decre-to.

109. Dati statistici relativi all’evento della na-scita. — 1. Per la rilevazione dei dati statisticirelativi agli eventi di nascita, compresi quellirelativi ai nati affetti da malformazioni e ai natimorti, nonche per i flussi di dati anche da partedi direttori sanitari, si osservano, oltre alle di-sposizioni di cui al decreto del Ministro dellasanita 16 luglio 2001, n. 349, le modalita tecni-che determinate dall’Istituto nazionale dellastatistica, sentito il Ministro della salute, del-l’interno e il Garante.

110. Ricerca medica, biomedica ed epidemio-logica. — 1. Il consenso dell’interessato per iltrattamento dei dati idonei a rivelare lo stato disalute, finalizzato a scopi di ricerca scientificain campo medico, biomedico o epidemiologico,non e necessario quando la ricerca e previstada un’espressa disposizione di legge che preve-de specificamente il trattamento, ovvero rien-tra in un programma di ricerca biomedica osanitaria previsto ai sensi dell’art. 12-bis deld.lg. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive mo-dificazioni, e per il quale sono decorsi quaran-tacinque giorni dalla comunicazione al Garan-te ai sensi dell’art. 39. Il consenso non e inoltrenecessario quando a causa di particolari ragio-ni non e possibile informare gli interessati e ilprogramma di ricerca e oggetto di motivatoparere favorevole del competente comitato eti-co a livello territoriale ed e autorizzato dal Ga-rante anche ai sensi dell’art. 40.

2. In caso di esercizio dei diritti dell’interes-sato ai sensi dell’art. 7 nei riguardi dei tratta-menti di cui al comma 1, l’aggiornamento, larettificazione e l’integrazione dei dati sono an-notati senza modificare questi ultimi, quando ilrisultato di tali operazioni non produce effettisignificativi sul risultato della ricerca.

TITOLO VIII

Lavoro e previdenza sociale

CAPO I

PROFILI GENERALI

111. Codice di deontologia e di buona condot-ta. — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art.12, la sottoscrizione di un codice di deontologiae di buona condotta per i soggetti pubblici eprivati interessati al trattamento dei dati per-sonali effettuato per finalita previdenziali o perla gestione del rapporto di lavoro, prevedendoanche specifiche modalita per l’informativa al-l’interessato e per l’eventuale prestazione delconsenso relativamente alla pubblicazione de-gli annunci per finalita di occupazione di cuiall’art. 113, comma 3 e alla ricezione di curri-cula contenenti dati personali anche sensibili.

112. Finalita di rilevante interesse pubblico. —1. Si considerano di rilevante interesse pubbli-co, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalita diinstaurazione e gestione da parte di soggettipubblici di rapporti di lavoro di qualunque ti-po, dipendente o autonomo, anche non retri-buito o onorario o a tempo parziale o tempo-raneo, e di altre forme di impiego che non com-

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 155

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 143: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

portano la costituzione di un rapporto di lavorosubordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalitadi cui al comma 1, si intendono ricompresi, inparticolare, quelli effettuati al fine di:

a) applicare la normativa in materia dicollocamento obbligatorio e assumere perso-nale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunita;c) accertare il possesso di particolari re-

quisiti previsti per l’accesso a specifici impie-ghi, anche in materia di tutela delle minoranzelinguistiche, ovvero la sussistenza dei presup-posti per la sospensione o la cessazione dall’im-piego o dal servizio, il trasferimento di sede perincompatibilita e il conferimento di specialiabilitazioni;

d) adempiere ad obblighi connessi alladefinizione dello stato giuridico ed economico,ivi compreso il riconoscimento della causa diservizio o dell’equo indennizzo, nonche ad ob-blighi retributivi, fiscali o contabili, relativa-mente al personale in servizio o in quiescenza,ivi compresa la corresponsione di premi e be-nefici assistenziali;

e) adempiere a specifici obblighi o svolge-re compiti previsti dalla normativa in materiadi igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza osalute della popolazione, nonche in materiasindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previ-denziali ed assistenziali, la normativa in mate-ria di previdenza ed assistenza ivi compresaquella integrativa, anche in applicazione deld.lg. del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio1947, n. 804, riguardo alla comunicazione didati, anche mediante reti di comunicazioneelettronica, agli istituti di patronato e di assi-stenza sociale, alle associazioni di categoria eagli ordini professionali che abbiano ottenuto ilconsenso dell’interessato ai sensi dell’art. 23 inrelazione a tipi di dati individuati specifica-mente;

g) svolgere attivita dirette all’accertamen-to della responsabilita civile, disciplinare e con-tabile ed esaminare i ricorsi amministrativi inconformita alle norme che regolano le rispetti-ve materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di proprirappresentanti o partecipare alle procedure diarbitrato o di conciliazione nei casi previsti dal-la legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l’incolumita fisi-ca dell’interessato o di terzi;

l) gestire l’anagrafe dei pubblici dipen-denti e applicare la normativa in materia diassunzione di incarichi da parte di dipendentipubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia diincompatibilita e rapporti di lavoro a tempoparziale;

n) svolgere l’attivita di indagine e ispezio-ne presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualita dei servizi resi e deirisultati conseguiti.

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m),n) ed o) del comma 2 e consentita in formaanonima e, comunque, tale da non consentirel’individuazione dell’interessato.

CAPO II

ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRE-

STATORI DI LAVORO

113. Raccolta di dati e pertinenza. — 1. Restafermo quanto disposto dall’art. 8 della l. 20maggio 1970, n. 300.

CAPO III

DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELA-

VORO

114. Controllo a distanza. — 1. Resta fermoquanto disposto dall’art. 4 della l. 20 maggio1970, n. 300.

115. Telelavoro e lavoro a domicilio. — 1.Nell’ambito del rapporto di lavoro domesticoe del telelavoro il datore di lavoro e tenuto agarantire al lavoratore il rispetto della sua per-sonalita e della sua liberta morale.

2. Il lavoratore domestico e tenuto a mante-nere la necessaria riservatezza per tutto quantosi riferisce alla vita familiare.

CAPO IV

ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

116. Conoscibilita di dati su mandato dell’in-teressato. — 1. Per lo svolgimento delle proprieattivita gli istituti di patronato e di assistenzasociale, nell’ambito del mandato conferito dal-l’interessato, possono accedere alle banche didati degli enti eroganti le prestazioni, in rela-zione a tipi di dati individuati specificamentecon il consenso manifestato ai sensi dell’art. 23.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche so-ciali stabilisce con proprio decreto le linee-gui-da di apposite convenzioni da stipulare tra gliistituti di patronato e di assistenza sociale e glienti eroganti le prestazioni.

156 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 144: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

TITOLO IX

Sistema bancario, finanziario ed assicurativo

CAPO I

SISTEMI INFORMATIVI

117. Affidabilita e puntualita nei pagamenti.— 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art. 12,la sottoscrizione di un codice di deontologia edi buona condotta per il trattamento dei datipersonali effettuato nell’ambito di sistemi in-formativi di cui sono titolari soggetti privati,utilizzati a fini di concessione di crediti al con-sumo o comunque riguardanti l’affidabilita e lapuntualita nei pagamenti da parte degli inte-ressati, individuando anche specifiche modali-ta per garantire la comunicazione di dati per-sonali esatti e aggiornati nel rispetto dei dirittidell’interessato.

118. Informazioni commerciali. — 1. Il Ga-rante promuove, ai sensi dell’art. 12, la sotto-scrizione di un codice di deontologia e di buonacondotta per il trattamento dei dati personalieffettuato a fini di informazione commerciale,prevedendo anche, in correlazione con quantoprevisto dall’ art. 13, comma 5, modalita sem-plificate per l’informativa all’interessato e ido-nei meccanismi per garantire la qualita e l’esat-tezza dei dati raccolti e comunicati.

119. Dati relativi al comportamento debitorio.— 1. Con il codice di deontologia e di buonacondotta di cui all’art. 118 sono altresı indivi-duati termini armonizzati di conservazione deidati personali contenuti, in particolare, in ban-che di dati, registri ed elenchi tenuti da soggettipubblici e privati, riferiti al comportamento de-bitorio dell’interessato nei casi diversi da quellidisciplinati nel codice di cui all’art. 117, tenen-do conto della specificita dei trattamenti neidiversi ambiti.

120. Sinistri. — 1. L’Istituto per la vigilanzasulle assicurazioni private e di interesse collet-tivo (ISVAP) definisce con proprio provvedi-mento le procedure e le modalita di funziona-mento della banca di dati dei sinistri istituitaper la prevenzione e il contrasto di comporta-menti fraudolenti nel settore delle assicurazio-ni obbligatorie per i veicoli a motore immatri-colati in Italia, stabilisce le modalita di accessoalle informazioni raccolte dalla banca dati pergli organi giudiziari e per le pubbliche ammini-strazioni competenti in materia di prevenzionee contrasto di comportamenti fraudolenti nelsettore delle assicurazioni obbligatorie, nonchele modalita e i limiti per l’accesso alle informa-zioni da parte delle imprese di assicurazione.

2. Il trattamento e la comunicazione ai sog-getti di cui al comma 1 dei dati personali sonoconsentiti per lo svolgimento delle funzioni in-dicate nel medesimo comma.

3. Per quanto non previsto dal presente arti-colo si applicano le disposizioni dell’art. 135del Codice delle assicurazioni private.

TITOLO X

Comunicazioni elettroniche

CAPO I

SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

121. Servizi interessati. — 1. Le disposizionidel presente titolo si applicano al trattamentodei dati personali connesso alla fornitura diservizi di comunicazione elettronica accessibilial pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.

122. Informazioni raccolte nei riguardi del-l’abbonato o dell’utente. — 1. Salvo quanto pre-visto dal comma 2, e vietato l’uso di una rete dicomunicazione elettronica per accedere a in-formazioni archiviate nell’apparecchio termi-nale di un abbonato o di un utente, per archi-viare informazioni o per monitorare le opera-zioni dell’utente.

2. Il codice di deontologia di cui all’art. 133individua i presupposti e i limiti entro i qualil’uso della rete nei modi di cui al comma 1, perdeterminati scopi legittimi relativi alla memo-rizzazione tecnica per il tempo strettamentenecessario alla trasmissione della comunica-zione o a fornire uno specifico servizio richie-sto dall’abbonato o dall’utente, e consentito alfornitore del servizio di comunicazione elettro-nica nei riguardi dell’abbonato e dell’utenteche abbiano espresso il consenso sulla base diuna previa informativa ai sensi dell’art. 13 cheindichi analiticamente, in modo chiaro e preci-so, le finalita e la durata del trattamento.

123. Dati relativi al traffico. — 1. I dati relativial traffico riguardanti abbonati ed utenti trat-tati dal fornitore di una rete pubblica di comu-nicazioni o di un servizio di comunicazioneelettronica accessibile al pubblico sono cancel-lati o resi anonimi quando non sono piu neces-sari ai fini della trasmissione della comunica-zione elettronica, fatte salve le disposizioni deicommi 2, 3 e 5.

2. Il trattamento dei dati relativi al trafficostrettamente necessari a fini di fatturazione perl’abbonato, ovvero di pagamenti in caso di in-terconnessione, e consentito al fornitore, a finidi documentazione in caso di contestazione

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 157

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 145: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

della fattura o per la pretesa del pagamento,per un periodo non superiore a sei mesi, salval’ulteriore specifica conservazione necessariaper effetto di una contestazione anche in sedegiudiziale.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazio-ne elettronica accessibile al pubblico puo trat-tare i dati di cui al comma 2 nella misura e perla durata necessarie a fini di commercializza-zione di servizi di comunicazione elettronica oper la fornitura di servizi a valore aggiunto,solo se l’abbonato o l’utente cui i dati si riferi-scono hanno manifestato il proprio consenso,che e revocabile in ogni momento.

4. Nel fornire l’informativa di cui all’art. 13 ilfornitore del servizio informa l’abbonato o l’u-tente sulla natura dei dati relativi al traffico chesono sottoposti a trattamento e sulla durata delmedesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2e 3.

5. Il trattamento dei dati personali relativi altraffico e consentito unicamente ad incaricatidel trattamento che operano ai sensi dell’art.30 sotto la diretta autorita del fornitore delservizio di comunicazione elettronica accessi-bile al pubblico o, a seconda dei casi, del forni-tore della rete pubblica di comunicazioni e chesi occupano della fatturazione o della gestionedel traffico, di analisi per conto di clienti, del-l’accertamento di frodi, o della commercializ-zazione dei servizi di comunicazione elettroni-ca o della prestazione dei servizi a valore ag-giunto. Il trattamento e limitato a quanto estrettamente necessario per lo svolgimento ditali attivita e deve assicurare l’identificazionedell’incaricato che accede ai dati anche me-diante un’operazione di interrogazione auto-matizzata.

6. L’Autorita per le garanzie nelle comuni-cazioni puo ottenere i dati relativi alla fattura-zione o al traffico necessari ai fini della risolu-zione di controversie attinenti, in particolare,all’interconnessione o alla fatturazione.

124. Fatturazione dettagliata. — 1. L’abbona-to ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiestae senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazio-ne degli elementi che compongono la fatturarelativi, in particolare, alla data e all’ora di ini-zio della conversazione, al numero selezionato,al tipo di numerazione, alla localita, alla duratae al numero di scatti addebitati per ciascunaconversazione.

2. Il fornitore del servizio di comunicazioneelettronica accessibile al pubblico e tenuto adabilitare l’utente ad effettuare comunicazioni ea richiedere servizi da qualsiasi terminale, gra-tuitamente ed in modo agevole, avvalendosiper il pagamento di modalita alternative alla

fatturazione, anche impersonali, quali carte dicredito o di debito o carte prepagate.

3. Nella documentazione inviata all’abbona-to relativa alle comunicazioni effettuate nonsono evidenziati i servizi e le comunicazionidi cui al comma 2, ne le comunicazioni neces-sarie per attivare le modalita alternative allafatturazione.

4. Nella fatturazione all’abbonato non sonoevidenziate le ultime tre cifre dei numeri chia-mati. Ad esclusivi fini di specifica contestazio-ne dell’esattezza di addebiti determinati o rife-riti a periodi limitati, l’abbonato puo richiederela comunicazione dei numeri completi dellecomunicazioni in questione.

5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibi-lita delle modalita di cui al comma 2, puo auto-rizzare il fornitore ad indicare nella fatturazio-ne i numeri completi delle comunicazioni.

125. Identificazione della linea. — 1. Se e di-sponibile la presentazione dell’identificazionedella linea chiamante, il fornitore del serviziodi comunicazione elettronica accessibile alpubblico assicura all’utente chiamante la pos-sibilita di impedire, gratuitamente e medianteuna funzione semplice, la presentazione dell’i-dentificazione della linea chiamante, chiamataper chiamata. L’abbonato chiamante deve ave-re tale possibilita linea per linea.

2. Se e disponibile la presentazione dell’i-dentificazione della linea chiamante, il fornito-re del servizio di comunicazione elettronica ac-cessibile al pubblico assicura all’abbonato chia-mato la possibilita di impedire, gratuitamente emediante una funzione semplice, la presenta-zione dell’identificazione delle chiamate en-tranti.

3. Se e disponibile la presentazione dell’i-dentificazione della linea chiamante e tale in-dicazione avviene prima che la comunicazionesia stabilita, il fornitore del servizio di comuni-cazione elettronica accessibile al pubblico assi-cura all’abbonato chiamato la possibilita, me-diante una funzione semplice e gratuita, di re-spingere le chiamate entranti se la presentazio-ne dell’identificazione della linea chiamante estata eliminata dall’utente o abbonato chia-mante.

4. Se e disponibile la presentazione dell’i-dentificazione della linea collegata, il fornitoredel servizio di comunicazione elettronica ac-cessibile al pubblico assicura all’abbonato chia-mato la possibilita di impedire, gratuitamente emediante una funzione semplice, la presenta-zione dell’identificazione della linea collegataall’utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si appli-cano anche alle chiamate dirette verso Paesi

158 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 146: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

non appartenenti all’Unione europea. Le di-sposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicanoanche alle chiamate provenienti da tali Paesi.

6. Se e disponibile la presentazione dell’i-dentificazione della linea chiamante o di quellacollegata, il fornitore del servizio di comunica-zione elettronica accessibile al pubblico infor-ma gli abbonati e gli utenti dell’esistenza di taleservizio e delle possibilita previste ai commi 1,2, 3 e 4.

126. Dati relativi all’ubicazione. — 1. I datirelativi all’ubicazione diversi dai dati relativi altraffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di retipubbliche di comunicazione o di servizi di co-municazione elettronica accessibili al pubblico,possono essere trattati solo se anonimi o sel’utente o l’abbonato ha manifestato previa-mente il proprio consenso, revocabile in ognimomento, e nella misura e per la durata neces-sari per la fornitura del servizio a valore ag-giunto richiesto.

2. Il fornitore del servizio, prima di richiede-re il consenso, informa gli utenti e gli abbonatisulla natura dei dati relativi all’ubicazione di-versi dai dati relativi al traffico che sarannosottoposti al trattamento, sugli scopi e sulladurata di quest’ultimo, nonche sull’eventualitache i dati siano trasmessi ad un terzo per laprestazione del servizio a valore aggiunto.

3. L’utente e l’abbonato che manifestano ilproprio consenso al trattamento dei dati rela-tivi all’ubicazione, diversi dai dati relativi altraffico, conservano il diritto di richiedere, gra-tuitamente e mediante una funzione semplice,l’interruzione temporanea del trattamento ditali dati per ciascun collegamento alla rete oper ciascuna trasmissione di comunicazioni.

4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazio-ne diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi deicommi 1, 2 e 3, e consentito unicamente adincaricati del trattamento che operano ai sensidell’art. 30, sono la diretta autorita del fornito-re del servizio di comunicazione elettronica ac-cessibile al pubblico o, a seconda dei casi, delfornitore della rete pubblica di comunicazionio del terzo che fornisce il servizio a valore ag-giunto. Il trattamento e limitato a quanto estrettamente necessario per la fornitura delservizio a valore aggiunto e deve assicurare l’i-dentificazione dell’incaricato che accede ai datianche mediante un’operazione di interrogazio-ne automatizzata.

127. Chiamate di disturbo e di emergenza. —1. L’abbonato che riceve chiamate di disturbopuo richiedere che il fornitore della rete pub-blica di comunicazioni o del servizio di comu-nicazione elettronica accessibile al pubblicorenda temporaneamente inefficace la soppres-

sione della presentazione dell’identificazionedella linea chiamante e conservi i dati relativialla provenienza della chiamata ricevuta. L’i-nefficacia della soppressione puo essere dispo-sta per i soli orari durante i quali si verificano lechiamate di disturbo e per un periodo non su-periore a quindici giorni.

2. La richiesta formulata per iscritto dall’ab-bonato specifica le modalita di ricezione dellechiamate di disturbo e nel caso in cui sia pre-ceduta da una richiesta telefonica e inoltrataentro quarantotto ore.

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 pos-sono essere comunicati all’abbonato che di-chiari di utilizzarli per esclusive finalita di tu-tela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizidi cui al comma 1 il fornitore assicura procedu-re trasparenti nei confronti degli abbonati epuo richiedere un contributo spese non supe-riore ai costi effettivamente sopportati.

4. Il fornitore di una rete pubblica di comu-nicazioni o di un servizio di comunicazioneelettronica accessibile al pubblico predisponeprocedure trasparenti per garantire, linea perlinea, l’inefficacia della soppressione dell’iden-tificazione della linea chiamante, nonche, ovenecessario, il trattamento dei dati relativi all’u-bicazione, nonostante il rifiuto o il mancatoconsenso temporanei dell’abbonato o dell’u-tente, da parte dei servizi abilitati in base allalegge a ricevere chiamate d’emergenza. I servi-zi sono individuati con decreto del Ministrodelle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Au-torita per le garanzie nelle comunicazioni.

128. Trasferimento automatico della chiama-ta. — 1. Il fornitore di un servizio di comunica-zione elettronica accessibile al pubblico adottale misure necessarie per consentire a ciascunabbonato, gratuitamente e mediante una fun-zione semplice, di poter bloccare il trasferi-mento automatico delle chiamate verso il pro-prio terminale effettuato da terzi.

129. Elenchi di abbonati. — 1. Il Garanteindividua con proprio provvedimento, in coo-perazione con l’Autorita per le garanzie nellecomunicazioni ai sensi dell’art. 154, comma 3, ein conformita alla normativa comunitaria, lemodalita di inserimento e di successivo utilizzodei dati personali relativi agli abbonati neglielenchi cartacei o elettronici a disposizionedel pubblico, anche in riferimento ai dati giaraccolti prima della data di entrata in vigore delpresente codice.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 indi-vidua idonee modalita per la manifestazionedel consenso all’inclusione negli elenchi e, ri-spettivamente, all’utilizzo dei dati per le finali-ta di cui all’art. 7, comma 4, lett. b), in base al

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 159

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 147: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

principio della massima semplificazione dellemodalita di inclusione negli elenchi a fini dimera ricerca dell’abbonato per comunicazioniinterpersonali, e del consenso specifico edespresso qualora il trattamento esuli da tali fi-ni, nonche in tema di verifica, rettifica o can-cellazione dei dati senza oneri.

130. Comunicazioni indesiderate. — 1. L’usodi sistemi automatizzati di chiamata senza l’in-tervento di un operatore per l’invio di materia-le pubblicitario o di vendita diretta o per ilcompimento di ricerche di mercato o di comu-nicazione commerciale e consentito con il con-senso dell’interessato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si ap-plica anche alle comunicazioni elettroniche, ef-fettuate per le finalita ivi indicate, medianteposta elettronica, telefax, messaggi del tipoMms (Multimedia Messaging Service) o Sms(Short Message Service) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulte-riori comunicazioni per le finalita di cui ai me-desimi commi effettuate con mezzi diversi daquelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degliartt. 23 e 24.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1,se il titolare del trattamento utilizza, a fini divendita diretta di propri prodotti o servizi, lecoordinate di posta elettronica fornite dall’in-teressato nel contesto della vendita di un pro-dotto o di un servizio, puo non richiedere ilconsenso dell’interessato, sempre che si trattidi servizi analoghi a quelli oggetto della venditae l’interessato, adeguatamente informato, nonrifiuti tale uso, inizialmente o in occasione disuccessive comunicazioni. L’interessato, al mo-mento della raccolta e in occasione dell’invio diogni comunicazione effettuata per le finalita dicui al presente comma, e informato della pos-sibilita di opporsi in ogni momento al tratta-mento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. E vietato in ogni caso l’invio di comunica-zioni per le finalita di cui al comma 1 o, comun-que, a scopo promozionale, effettuato camuf-fando o celando l’identita del mittente o senzafornire un idoneo recapito presso il quale l’inte-ressato possa esercitare i diritti di cui all’art. 7.

6. In caso di reiterata violazione delle dispo-sizioni di cui al presente articolo il Garantepuo, provvedendo ai sensi dell’art. 143, comma1, lett. b), altresı prescrivere a fornitori di ser-vizi di comunicazione elettronica di adottareprocedure di filtraggio o altre misure pratica-bili relativamente alle coordinate di posta elet-tronica da cui sono stati inviate le comunicazio-ni.

131. Informazioni ad abbonati e utenti. — 1. Ilfornitore di un servizio di comunicazione elet-

tronica accessibile al pubblico informa l’abbo-nato e, ove possibile, l’utente circa la sussisten-za di situazioni che permettono di apprenderein modo non intenzionale il contenuto di co-municazioni o conversazioni da parte di sog-getti ad esse estranei.

2. L’abbonato informa l’utente quando ilcontenuto delle comunicazioni o conversazionipuo essere appreso da altri a causa del tipo diapparecchiature terminali utilizzate o del col-legamento realizzato tra le stesse presso la sededell’abbonato medesimo.

3. L’utente informa l’altro utente quando,nel corso della conversazione, sono utilizzatidispositivi che consentono l’ascolto della con-versazione stessa da parte di altri soggetti.

132. Conservazione di dati di traffico per altrefinalita. — 1. Fermo restando quanto previstodall’art. 123, comma 2, i dati relativi al trafficotelefonico, inclusi quelli concernenti le chiama-te senza risposta, sono conservati dal fornitoreper ventiquattro mesi, per finalita di accerta-mento e repressione dei reati, mentre, per lemedesime finalita, i dati relativi al traffico te-lematico, esclusi comunque i contenuti dellecomunicazioni, sono conservati dal fornitoreper sei mesi.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i datirelativi al traffico telefonico, inclusi quelli con-cernenti le chiamate senza risposta, sono con-servati dal fornitore per ulteriori ventiquattromesi e quelli relativi al traffico telematico,esclusi comunque i contenuti delle comunica-zioni, sono conservati per ulteriori sei mesi peresclusive finalita di accertamento e repressionedei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a)del codice di procedura penale, nonche dei de-litti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i datisono acquisiti presso il fornitore con decretomotivato del pubblico ministero anche su istan-za del difensore dell’imputato, della personasottoposta alle indagini, della persona offesae delle altre parti private. Il difensore dell’im-putato o della persona sottoposta alle indaginipuo richiedere, direttamente al fornitore i datirelativi alle utenze intestate al proprio assistitocon le modalita indicate dall’art. 391-quater delcodice di procedura penale, ferme restando lecondizioni di cui all’art. 8, comma 2, lett. f), peril traffico entrante.

4. Dopo la scadenza del termine indicato alcomma 1, il giudice autorizza l’acquisizione deidati, con decreto motivato, se ritiene che sussi-stano sufficienti indizi dei delitti di cui all’art.407, comma 2, lett. a), del codice di procedurapenale, nonche dei delitti in danno di sistemiinformatici o telematici.

160 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 148: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi e fondatomotivo di ritenere che dal ritardo possa derivaregrave pregiudizio alle indagini, il pubblico mini-stero dispone la acquisizione dei dati relativi altraffico telefonico con decreto motivato che ecomunicato immediatamente, e comunquenonoltre ventiquattro ore, al giudice competen-te per il rilascio dell’autorizzazione in via ordi-naria. Il giudice, entro quarantotto ore dal prov-vedimento, decide sulla convalida con decretomotivato. Se il decreto del pubblico ministeronon e convalidato nel termine stabilito, i datiacquisiti non possono essere utilizzati.

4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua dele-ga, i responsabili degli uffici centrali speciali-stici in materia informatica o telematica dellaPolizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e delCorpo della guardia di finanza, nonche gli altrisoggetti indicati nel comma 1 dell’art. 226 dellenorme di attuazione, di coordinamento e tran-sitorie del codice di procedura penale, di cui ald.lg. 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare,anche in relazione alle eventuali richieste avan-zate da autorita investigative straniere, ai for-nitori e agli operatori di servizi informatici otelematici di conservare e proteggere, secondole modalita indicate e per un periodo non su-periore a novanta giorni, i dati relativi al traffi-co telematico, esclusi comunque i contenutidelle comunicazioni, ai fini dello svolgimentodelle investigazioni preventive previste dal ci-tato art. 226 delle norme di cui al d.lg. n. 271 del1989, ovvero per finalita di accertamento e re-pressione di specifici reati. Il provvedimento,prorogabile, per motivate esigenze, per una du-rata complessiva non superiore a sei mesi, puoprevedere particolari modalita di custodia deidati e l’eventuale indisponibilita dei dati stessida parte dei fornitori e degli operatori di serviziinformatici o telematici ovvero di terzi.

4-quater. Il fornitore o l’operatore di serviziinformatici o telematici cui e rivolto l’ordineprevisto dal comma 4-ter deve ottemperarvisenza ritardo, fornendo immediatamente al-l’autorita richiedente l’assicurazione dell’a-dempimento. Il fornitore o l’operatore di ser-vizi informatici o telematici e tenuto a mante-nere il segreto relativamente all’ordine ricevu-to e alle attivita conseguentemente svolte per ilperiodo indicato dall’autorita. In caso di viola-zione dell’obbligo si applicano, salvo che il fat-to costituisca piu grave reato, le disposizionidell’art. 326 del codice penale.

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensidel comma 4-ter sono comunicati per iscritto,senza ritardo e comunque entro quarantottoore dalla notifica al destinatario, al pubblicoministero del luogo di esecuzione il quale, se

ne ricorrono i presupposti, li convalida. In casodi mancata convalida, i provvedimenti assuntiperdono efficacia.

5. Il trattamento dei dati per le finalita di cuiai commi 1 e 2 e effettuato nel rispetto dellemisure e degli accorgimenti a garanzia dell’in-teressato prescritti ai sensi dell’art. 17, volti an-che a:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemidi autenticazione informatica e di autorizzazio-ne degli incaricati del trattamento di cui all’al-legato B);

b) disciplinare le modalita di conservazio-ne separata dei dati una volta decorso il termi-ne di cui al comma 1;

c) individuare le modalita di trattamentodei dati da parte di specifici incaricati del trat-tamento in modo tale che, decorso il termine dicui al comma 1, l’utilizzazione dei dati sia con-sentita solo nei casi di cui al comma 4 e all’art.7;

d) indicare le modalita tecniche per la pe-riodica distruzione dei dati, decorsi i termini dicui ai commi 1 e 2.

CAPO II

INTERNET E RETI TELEMATICHE

133. Codice di deontologia e di buona condot-ta. — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art.12, la sottoscrizione di un codice di deontologiae di buona condotta per il trattamento dei datipersonali effettuato da fornitori di servizi dicomunicazione e informazione offerti median-te reti di comunicazione elettronica, con parti-colare riguardo ai criteri per assicurare ed uni-formare una piu adeguata informazione e con-sapevolezza degli utenti delle reti di comunica-zione elettronica gestite da soggetti pubblici eprivati rispetto ai tipi di dati personali trattati ealle modalita del loro trattamento, in partico-lare attraverso informative fornite in linea inmodo agevole e interattivo, per favorire unapiu ampia trasparenza e correttezza nei con-fronti dei medesimi utenti e il pieno rispettodei principi di cui all’art. 11, anche ai fini del-l’eventuale rilascio di certificazioni attestanti laqualita delle modalita prescelte e il livello disicurezza assicurato.

CAPO III

VIDEOSORVEGLIANZA

134. Codice di deontologia e di buona condot-

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 161

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 149: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

ta. — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art.12, la sottoscrizione di un codice di deontologiae di buona condotta per il trattamento dei datipersonali effettuato con strumenti elettronicidi rilevamento di immagini, prevedendo speci-fiche modalita di trattamento e forme sempli-ficate di informativa all’interessato per garan-tire la liceita e la correttezza anche in riferi-mento a quanto previsto dall’art. 11.

TITOLO XI

Libere professioni e investigazione privata

CAPO I

PROFILI GENERALI

135. Codice di deontologia e di buona condot-ta. — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art.12, la sottoscrizione di un codice di deontologiae di buona condotta per il trattamento dei datipersonali effettuato per lo svolgimento delleinvestigazioni difensive di cui alla l. 7 dicembre2000, n. 397, o per far valere o difendere undiritto in sede giudiziaria, in particolare da li-beri professionisti o da soggetti che esercitanoun’attivita di investigazione privata autorizzatain conformita alla legge.

TITOLO XII

Giornalismo ed espressione letteraria ed arti-stica

CAPO I

PROFILI GENERALI

136. Finalita giornalistiche e altre manifesta-zioni del pensiero. — 1. Le disposizioni del pre-sente titolo si applicano al trattamento:

a) effettuato nell’esercizio della profes-sione di giornalista e per l’esclusivo persegui-mento delle relative finalita;

b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elen-co dei pubblicisti o nel registro dei praticanti dicui agli artt. 26 e 33 della l. 3 febbraio 1963, n.69;

c) temporaneo finalizzato esclusivamentealla pubblicazione o diffusione occasionale diarticoli, saggi e altre manifestazioni del pensie-ro anche nell’espressione artistica.

137. Disposizioni applicabili. — 1. Ai tratta-menti indicati nell’art. 136 non si applicano ledisposizioni del presente codice relative:

a) all’autorizzazione del Garante previstadall’art. 26;

b) alle garanzie previste dall’art. 27 per idati giudiziari;

c) al trasferimento dei dati all’estero, con-tenute nel Titolo VII della Parte I.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 eeffettuato anche senza il consenso dell’interes-sato previsto dagli artt. 23 e 26.

3. In caso di diffusione o di comunicazionedei dati per le finalita di cui all’art. 136 restanofermi i limiti del diritto di cronaca a tutela deidiritti di cui all’art. 2 e, in particolare, quellodell’essenzialita dell’informazione riguardo afatti di interesse pubblico. Possono essere trat-tati i dati personali relativi a circostanze o fattiresi noti direttamente dagli interessati o attra-verso loro comportamenti in pubblico.

138. Segreto professionale. — 1. In caso dirichiesta dell’interessato di conoscere l’originedei dati personali ai sensi dell’art. 7, comma 2,lett. a) restano ferme le norme sul segreto pro-fessionale degli esercenti la professione di gior-nalista, limitatamente alla fonte della notizia.

CAPO II

CODICE DI DEONTOLOGIA

139. Codice di deontologia relativo ad attivitagiornalistiche. —1. Il Garante promuove ai sen-si dell’art. 12 l’adozione da parte del Consiglionazionale dell’ordine dei giornalisti di un codi-ce di deontologia relativo al trattamento deidati di cui all’art. 136, che prevede misure edaccorgimenti a garanzia degli interessati rap-portate alla natura dei dati, in particolare perquanto riguarda quelli idonei a rivelare lo statodi salute e la vita sessuale. Il codice puo ancheprevedere forme semplificate per le informati-ve di cui all’art. 13.

2. Nella fase di formazione del codice, ovve-ro successivamente, il Garante, in cooperazio-ne con il Consiglio, prescrive eventuali misuree accorgimenti a garanzia degli interessati, cheil Consiglio e tenuto a recepire.

3. Il codice o le modificazioni od integrazionial codice di deontologia che non sono adottatidal Consiglio entro sei mesi dalla proposta delGarante sono adottati in via sostitutiva dal Ga-rante e sono efficaci sino a quando diviene ef-ficace una diversa disciplina secondo la proce-dura di cooperazione.

4. Il codice e le disposizioni di modificazioneed integrazione divengono efficaci quindicigiorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzet-ta Ufficiale ai sensi dell’art. 12.

162 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 150: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

5. In caso di violazione delle prescrizionicontenute nel codice di deontologia, il Garantepuo vietare il trattamento ai sensi dell’art. 143,comma 1, lett. c).

TITOLO XIII

Marketing diretto

CAPO I

PROFILI GENERALI

140. Codice di deontologia e di buona condot-ta. — 1. Il Garante promuove, ai sensi dell’art.12, la sottoscrizione di un codice di deontologiae di buona condotta per il trattamento dei datipersonali effettuato a fini di invio di materialepubblicitario o di vendita diretta, ovvero per ilcompimento di ricerche di mercato o di comu-nicazione commerciale, prevedendo anche,per i casi in cui il trattamento non presupponeil consenso dell’interessato, forme semplificateper manifestare e rendere meglio conoscibilel’eventuale dichiarazione di non voler riceveredeterminate comunicazioni.

PARTE III

TUTELA DELL’INTERESSATOE SANZIONI

TITOLO I

Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO I

TUTELA DINANZI AL GARANTE

Sezione I. — Principi generali

141. Forme di tutela. — 1. L’interessato puorivolgersi al Garante:

a) mediante reclamo circostanziato neimodi previsti dall’art. 142, per rappresentareuna violazione della disciplina rilevante in ma-teria di trattamento di dati personali;

b) mediante segnalazione, se non e possi-bilepresentareunreclamocircostanziatoaisen-si della lett. a), al fine di sollecitare un controlloda parte del Garante sulla disciplina medesima;

c) mediante ricorso, se intende far valeregli specifici diritti di cui all’art. 7 secondo lemodalita e per conseguire gli effetti previstinella sezione III del presente capo.

Sezione II. — Tutela amministrativa

142. Proposizione dei reclami. — 1. Il recla-mo contiene un’indicazione per quanto possi-bile dettagliata dei fatti e delle circostanze sucui si fonda, delle disposizioni che si presumo-no violate e delle misure richieste, nonche gliestremi identificativi del titolare, del responsa-bile, ove conosciuto, e dell’istante.

2. Il reclamo e sottoscritto dagli interessati,o da associazioni che li rappresentano anche aisensi dell’art. 9, comma 2, ed e presentato alGarante senza particolari formalita. Il reclamoreca in allegato la documentazione utile al finidella sua valutazione e l’eventuale procura, eindica un recapito per l’invio di comunicazionianche tramite posta elettronica, telefax o tele-fono.

3. Il Garante puo predisporre un modelloper il reclamo da pubblicare nel Bollettino edi cui favorisce la disponibilita con strumentielettronici.

143. Procedimento per i reclami. — 1. Esau-rita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non emanifestamente infondato e sussistono i pre-supposti per adottare un provvedimento, il Ga-rante, anche prima della definizione del proce-dimento:

a) prima di prescrivere le misure di cuialla lett. b), ovvero il divieto o il blocco ai sensidella lett. c), puo invitare il titolare, anche incontraddittorio con l’interessato, ad effettuareil blocco spontaneamente;

b) prescrive al titolare le misure opportu-ne o necessarie per rendere il trattamento con-forme alle disposizioni vigenti;

c) dispone il blocco o vieta, in tutto o inparte, il trattamento che risulta illecito o noncorretto anche per effetto della mancata ado-zione delle misure necessarie di cui alla lett. b),oppure quando, in considerazione della naturadei dati o, comunque, delle modalita del trat-tamento o degli effetti che esso puo determi-nare, vi e il concreto rischio del verificarsi di unpregiudizio rilevante per uno o piu interessati;

d) puo vietare in tutto o in parte il tratta-mento di dati relativi a singoli soggetti o a ca-tegorie di soggetti che si pone in contrasto conrilevanti interessi della collettivita.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sonopubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repub-blica italiana se i relativi destinatari non sonofacilmente identificabili per il numero o per lacomplessita degli accertamenti.

144. Segnalazioni. — 1. I provvedimenti dicui all’art. 143 possono essere adottati anche aseguito delle segnalazioni di cui all’art. 141,comma 1, lett. b), se e avviata un’istruttoria

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 163

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 151: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

preliminare e anche prima della definizione delprocedimento.

Sezione III. — Tutela alternativa a quella giu-risdizionale

145. Ricorsi. — 1. I diritti di cui all’art. 7possono essere fatti valere dinanzi all’autoritagiudiziaria o con ricorso al Garante.

2. Il ricorso al Garante non puo essere pro-posto se, per il medesimo oggetto e tra le stesseparti, e stata gia adita l’autorita giudiziaria.

3. La presentazione del ricorso al Garanterende improponibile un’ulteriore domanda di-nanzi all’autorita giudiziaria tra le stesse parti eper il medesimo oggetto.

146. Interpello preventivo. — 1. Salvi i casi incui il decorso del termine esporrebbe taluno apregiudizio imminente ed irreparabile, il ricor-so al Garante puo essere proposto solo dopoche e stata avanzata richiesta sul medesimooggetto al titolare o al responsabile ai sensidell’art. 8, comma 1, e sono decorsi i terminiprevisti dal presente articolo, ovvero e statoopposto alla richiesta un diniego anche parzia-le.

2. Il riscontro alla richiesta da parte del ti-tolare o del responsabile e fornito entro quin-dici giorni dal suo ricevimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, se leoperazioni necessarie per un integrale riscon-tro alla richiesta sono di particolare complessi-ta, ovvero ricorre altro giustificato motivo, iltitolare o il responsabile ne danno comunica-zione all’interessato. In tal caso, il termine perl’integrale riscontro e di trenta giorni dal rice-vimento della richiesta medesima.

147. Presentazione del ricorso. — 1. Il ricorsoe proposto nei confronti del titolare e indica:

a) gli estremi identificativi del ricorrente,dell’eventuale procuratore speciale, del titola-re e, ove conosciuto, del responsabile even-tualmente designato per il riscontro all’inte-ressato in caso di esercizio dei diritti di cuiall’art. 7;

b) la data della richiesta presentata al ti-tolare o al responsabile ai sensi dell’art. 8, com-ma 1, oppure del pregiudizio imminente edirreparabile che permette di prescindere dallarichiesta medesima;

c) gli elementi posti a fondamento delladomanda;

d) il provvedimento richiesto al Garante;e) il domicilio eletto ai fini del procedi-

mento.2. Il ricorso e sottoscritto dal ricorrente o

dal procuratore speciale e reca in allegato:

a) la copia della richiesta rivolta al titolareo al responsabile ai sensi dell’art. 8, comma 1;

b) l’eventuale procura;c) la prova del versamento dei diritti di

segreteria.3. Al ricorso e unita, altresı, la documenta-

zione utile ai fini della sua valutazione e l’indi-cazione di un recapito per l’invio di comunica-zioni al ricorrente o al procuratore specialemediante posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il ricorso e rivolto al Garante e la relativasottoscrizione e autenticata. L’autenticazionenon e richiesta se la sottoscrizione e appostapresso l’Ufficio del Garante o da un procura-tore speciale iscritto all’albo degli avvocati alquale la procura e conferita ai sensi dell’art. 83del codice di procedura civile, ovvero con firmadigitale in conformita alla normativa vigente.

5. Il ricorso e validamente proposto solo see trasmesso con plico raccomandato, oppureper via telematica osservando le modalita rela-tive alla sottoscrizione con firma digitale e allaconferma del ricevimento prescritte ai sensidell’art. 38, comma 2, ovvero presentato diret-tamente presso l’Ufficio del Garante.

148. Inammissibilita del ricorso. — 1. Il ri-corso e inammissibile:

a) se proviene da un soggetto non legitti-mato;

b) in caso di inosservanza delle disposizio-ni di cui agli artt. 145 e 146;

c) se difetta di taluno degli elementi indi-cati nell’art. 147, commi 1 e 2, salvo che siaregolarizzato dal ricorrente o dal procuratorespeciale anche su invito dell’Ufficio del Garan-te ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalladata della sua presentazione o della ricezionedell’invito. In tale caso, il ricorso si considerapresentato al momento in cui il ricorso regola-rizzato perviene all’Ufficio.

2. Il Garante determina i casi in cui e possi-bile la regolarizzazione del ricorso.

149. Procedimento relativo al ricorso. — 1.Fuori dei casi in cui e dichiarato inammissibileo manifestamente infondato, il ricorso e comu-nicato al titolare entro tre giorni a cura dell’Uf-ficio del Garante, con invito ad esercitare entrodieci giorni dal suo ricevimento la facolta dicomunicare al ricorrente e all’Ufficio la pro-pria eventuale adesione spontanea. L’invito ecomunicato al titolare per il tramite del respon-sabile eventualmente designato per il riscontroall’interessato in caso di esercizio dei diritti dicui all’art. 7, ove indicato nel ricorso.

2. In caso di adesione spontanea e dichiara-to non luogo a provvedere. Se il ricorrente lorichiede, e determinato in misura forfettarial’ammontare delle spese e dei diritti inerenti

164 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 152: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

al ricorso, posti a carico della controparte ocompensati per giusti motivi anche parzial-mente.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante iltitolare, il responsabile di cui al comma 1 el’interessato hanno diritto di essere sentiti, per-sonalmente o a mezzo di procuratore speciale,e hanno facolta di presentare memorie o docu-menti. A tal fine l’invito di cui al comma 1 etrasmesso anche al ricorrente e reca l’indica-zione del termine entro il quale il titolare, ilmedesimo responsabile e l’interessato possonopresentare memorie e documenti, nonche del-la data in cui tali soggetti possono essere sentitiin contraddittorio anche mediante idonea tec-nica audiovisiva.

4. Nel procedimento il ricorrente puo pre-cisare la domanda nei limiti di quanto chiestocon il ricorso o a seguito di eccezioni formulatedal titolare.

5. Il Garante puo disporre, anche d’ufficio,l’espletamento di una o piu perizie. Il provve-dimento che le dispone precisa il contenutodell’incarico e il termine per la sua esecuzione,ed e comunicato alle parti le quali possonopresenziare alle operazioni personalmente otramite procuratori o consulenti designati. Ilprovvedimento dispone inoltre in ordine al-l’anticipazione delle spese della perizia.

6. Nel procedimento, il titolare e il respon-sabile di cui al comma 1 possono essere assistitida un procuratore o da altra persona di fiducia.

7. Se gli accertamenti risultano particolar-mente complessi o vi e l’assenso delle parti iltermine di sessanta giorni di cui all’art. 150,comma 2, puo essere prorogato per un periodonon superiore ad ulteriori quaranta giorni.

8. Il decorso dei termini previsti dall’art.150, comma 2 e dall’art. 151 e sospeso di dirittodal 1o agosto al 15 settembre di ciascun anno eriprende a decorrere dalla fine del periodo disospensione. Se il decorso ha inizio durantetale periodo, l’inizio stesso e differito alla finedel periodo medesimo. La sospensione nonopera nei casi in cui sussiste il pregiudizio dicui all’art. 146, comma 1, e non preclude l’ado-zione dei provvedimenti di cui all’art. 150, com-ma 1.

150. Provvedimenti a seguito del ricorso. — 1.Se la particolarita del caso lo richiede, il Ga-rante puo disporre in via provvisoria il bloccoin tutto o in parte di taluno dei dati, ovverol’immediata sospensione di una o piu operazio-ni del trattamento. Il provvedimento puo esse-re adottato anche prima della comunicazionedel ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 1, ecessa di avere ogni effetto se non e adottatanei termini la decisione di cui al comma 2. Il

medesimo provvedimento e impugnabile uni-tamente a tale decisione.

2. Assunte le necessarie informazioni il Ga-rante, se ritiene fondato il ricorso, ordina altitolare, con decisione motivata, la cessazionedel comportamento illegittimo, indicando lemisure necessarie a tutela dei diritti dell’inte-ressato e assegnando un termine per la loroadozione. La mancata pronuncia sul ricorso,decorsi sessanta giorni dalla data di presenta-zione, equivale a rigetto.

3. Se vi e stata previa richiesta di taluna del-le parti, il provvedimento che definisce il pro-cedimento determina in misura forfettarial’ammontare delle spese e dei diritti inerential ricorso, posti a carico, anche in parte, delsoccombente o compensati anche parzialmen-te per giusti motivi.

4. Il provvedimento espresso, anche provvi-sorio, adottato dal Garante e comunicato alleparti entro dieci giorni presso il domicilio elet-to o risultante dagli atti. Il provvedimento puoessere comunicato alle parti anche medianteposta elettronica o telefax.

5. Se sorgono difficolta o contestazioni ri-guardo all’esecuzione del provvedimento dicui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le partiove richiesto, dispone le modalita di attuazioneavvalendosi, se necessario, del personale del-l’Ufficio o della collaborazione di altri organidello Stato.

6. In caso di mancata opposizione avverso ilprovvedimento che determina l’ammontaredelle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il prov-vedimento medesimo costituisce, per questaparte, titolo esecutivo ai sensi degli artt. 474 e475 del codice di procedura civile.

151. Opposizione. — 1. Avverso il provvedi-mento espresso o il rigetto tacito di cui all’art.150, comma 2, il titolare o l’interessato possonoproporre opposizione con ricorso ai sensi del-l’art. 152. L’opposizione non sospende l’esecu-zione del provvedimento.

2. Il tribunale provvede nei modi di cui al-l’art. 152.

CAPO II

TUTELA GIURISDIZIONALE

152. Autorita giudiziariaordinaria.—1.Tuttelecontroversiecheriguardano, comunque, l’ap-plicazione delle disposizioni del presente codi-ce, comprese quelle inerenti ai provvedimentidel Garante in materia di protezione dei datipersonali o alla loro mancata adozione, sonoattribuite all’autorita giudiziaria ordinaria.

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 165

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 153: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

2. Per tutte le controversie di cui al comma 1l’azione si propone con ricorso depositato nellacancelleria del tribunale del luogo ove risiede iltitolare del trattamento.

3. Il tribunale decide in ogni caso in compo-sizione monocratica.

4. Se e presentato avverso un provvedimen-to del Garante anche ai sensi dell’art. 143, ilricorso e proposto entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provve-dimento o dalla data del rigetto tacito. Se ilricorso e proposto oltre tale termine il giudicelo dichiara inammissibile con ordinanza ricor-ribile per cassazione.

5. La proposizione del ricorso non sospen-de l’esecuzione del provvedimento del Garan-te. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentitele parti, puo disporre diversamente in tutto o inparte con ordinanza impugnabile unitamentealla decisione che definisce il grado di giudizio.

6. Quando sussiste pericolo imminente diun danno grave ed irreparabile il giudice puoemanare i provvedimenti necessari con decretomotivato, fissando, con il medesimo provvedi-mento, l’udienza di comparizione delle partientro un termine non superiore a quindici gior-ni. In tale udienza, con ordinanza, il giudiceconferma, modifica o revoca i provvedimentiemanati con decreto.

7. Il giudice fissa l’udienza di comparizionedelle parti con decreto con il quale assegna alricorrente il termine perentorio entro cui noti-ficarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giornodella notificazione e l’udienza di comparizioneintercorrono non meno di trenta giorni.

8. Se alla prima udienza il ricorrente noncompare senza addurre alcun legittimo impe-dimento, il giudice dispone la cancellazionedella causa dal ruolo e dichiara l’estinzionedel processo, ponendo a carico del ricorrentele spese di giudizio.

9. Nel corso del giudizio il giudice dispone,anche d’ufficio, omettendo ogni formalita nonnecessaria al contraddittorio, i mezzi di provache ritiene necessari e puo disporre la citazionedi testimoni anche senza la formulazione dicapitoli.

10. Terminata l’istruttoria, il giudice invitale parti a precisare le conclusioni ed a proce-dere, nella stessa udienza, alla discussione ora-le della causa, pronunciando subito dopo lasentenza mediante lettura del dispositivo. Lemotivazioni della sentenza sono depositate incancelleria entro i successivi trenta giorni. Ilgiudice puo anche redigere e leggere, unita-mente al dispositivo, la motivazione della sen-tenza, che e subito dopo depositata in cancel-leria.

11. Se necessario, il giudice puo concederealle parti un termine non superiore a dieci gior-ni per il deposito di note difensive e rinviare lacausa all’udienza immediatamente successivaalla scadenza del termine per la discussione ela pronuncia della sentenza

12. Con la sentenza il giudice, anche in de-roga al divieto di cui all’art. 4 della l. 20 marzo1865, n. 2248, allegato E), quando e necessarioanche in relazione all’eventuale atto del sog-getto pubblico titolare o responsabile, accoglieo rigetta la domanda, in tutto o in parte, pre-scrive le misure necessarie, dispone sul risarci-mento del danno, ove richiesto, e pone a caricodella parte soccombente le spese del procedi-mento.

13. La sentenza non e appellabile, ma e am-messo il ricorso per cassazione.

14. Le disposizioni di cui al presente art. siapplicano anche nei casi previsti dall’art. 10,comma 5, della l. 1o aprile 1981, n. 121, e suc-cessive modificazioni.

TITOLO II

L’Autorita

CAPO I

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PER-

SONALI

153. Il Garante. — 1. Il Garante opera inpiena autonomia e con indipendenza di giudi-zio e di valutazione.

2. Il Garante e organo collegiale costituitoda quattro componenti, eletti due dalla Came-ra dei deputati e due dal Senato della Repub-blica con voto limitato. I componenti sono scel-ti tra persone che assicurano indipendenza eche sono esperti di riconosciuta competenzadelle materie del diritto o dell’informatica, ga-rantendo la presenza di entrambe le qualifica-zioni.

3. I componenti eleggono nel loro ambitoun presidente, il cui voto prevale in caso diparita. Eleggono altresı un vice presidente,che assume le funzioni del presidente in casodi sua assenza o impedimento.

4. Il presidente e i componenti durano incarica quattro anni e non possono essere con-fermati per piu di una volta; per tutta la duratadell’incarico il presidente e i componenti nonpossono esercitare, a pena di decadenza, alcu-na attivita professionale o di consulenza, neessere amministratori o dipendenti di enti pub-blici o privati, ne ricoprire cariche elettive

166 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 154: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

5. All’atto dell’accettazione della nomina ilpresidente e i componenti sono collocati fuoriruolo se dipendenti di pubbliche amministra-zioni o magistrati in attivita di servizio; se pro-fessori universitari di ruolo, sono collocati inaspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 13del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, e successivemodificazioni. Il personale collocato fuori ruo-lo o in aspettativa non puo essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennita difunzione non eccedente, nel massimo, la retri-buzione spettante al primo presidente dellaCorte di cassazione. Ai componenti competeun’indennita non eccedente nel massimo, idue terzi di quella spettante al presidente. Lepredette indennita di funzione sono determi-nate dall’art. 6 del d.p.r. 31 marzo 1998, n. 501,in misura tale da poter essere corrisposte a ca-rico degli ordinari stanziamenti.

7. Alle dipendenze del Garante e postol’Ufficio di cui all’art. 156.

154. Compiti. — 1. Oltre a quanto previstoda specifiche disposizioni, il Garante, ancheavvalendosi dell’Ufficio e in conformita al pre-sente codice, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effet-tuati nel rispetto della disciplina applicabile ein conformita alla notificazione, anche in casodi loro cessazione;

b) esaminare i reclami e le segnalazioni eprovvedere sui ricorsi presentati dagli interes-sati o dalle associazioni che li rappresentano;

c) prescrivere anche d’ufficio ai titolaridel trattamento le misure necessarie o oppor-tune al fine di rendere il trattamento conformealle disposizioni vigenti, ai sensi dell’art. 143;

d) vietare anche d’ufficio, in tutto o inparte, il trattamento illecito o non correttodei dati o disporne il blocco ai sensi dell’art.143, e di adottare gli altri provvedimenti previ-sti dalla disciplina applicabile al trattamentodei dati personali;

e) promuovere la sottoscrizione di codiciai sensi dell’art. 12 e dell’art. 139;

f ) segnalare al Parlamento e al Governol’opportunita di interventi normativi richiestidalla necessita di tutelare i diritti di cui all’art.2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;

g) esprimere pareri nei casi previsti;h) curare la conoscenza tra il pubblico

della disciplina rilevante in materia di tratta-mento dei dati personali e delle relative finali-ta, nonche delle misure di sicurezza dei dati;

i) denunciare i fatti configurabili comereati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a co-noscenza nell’esercizio o a causa delle funzio-ni;

l) tenere il registro dei trattamenti forma-

to sulla base delle notificazioni di cui all’art. 37;m) predisporre annualmente una relazio-

ne sull’attivita svolta e sullo stato di attuazionedel presente codice, che e trasmessa al Parla-mento e al Governo entro il 30 aprile dell’annosuccessivo a quello cui si riferisce.

2. Il Garante svolge altresı, ai sensi del com-ma 1, la funzione di controllo o assistenza inmateria di trattamento dei dati personali pre-vista da leggi di ratifica di accordi o convenzio-ni internazionali o da regolamenti comunitarie, in particolare:

a) dalla l. 30 settembre 1993, n. 388, esuccessive modificazioni, di ratifica ed esecu-zione dei protocolli e degli accordi di adesioneall’accordo di Schengen e alla relativa conven-zione di applicazione;

b) dalla l. 23 marzo 1998, n. 93, e succes-sive modificazioni, di ratifica ed esecuzionedella convenzione istitutiva dell’Ufficio euro-peo di polizia (Europol);

c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 delConsiglio, del 13 marzo 1997, e dalla l. 30 luglio1998, n. 291, e successive modificazioni, di ra-tifica ed esecuzione della convenzione sull’usodell’informatica nel settore doganale;

d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 delConsiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituiscel’«Eurodac» per il confronto delle improntedigitali e per l’efficace applicazione della con-venzione di Dublino;

e) nel capitolo IV della convenzione n.108 sulla protezione delle persone rispetto altrattamento automatizzato di dati di caratterepersonale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio1981 e resa esecutiva con l. 21 febbraio 1989, n.98, quale autorita designata ai fini della coope-razione tra Stati ai sensi dell’art. 13 della con-venzione medesima.

3. Il Garante coopera con altre autorita am-ministrative indipendenti nello svolgimentodei rispettivi compiti. A tale fine, il Garantepuo anche invitare rappresentanti di un’altraautorita a partecipare alle proprie riunioni, oessere invitato alle riunioni di altra autorita,prendendo parte alla discussione di argomentidi comune interesse; puo richiedere, altresı, lacollaborazione di personale specializzato ad-detto ad altra autorita.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri eciascun ministro consultano il Garante all’attodella predisposizione delle norme regolamen-tari e degli atti amministrativi suscettibili diincidere sulle materie disciplinate dal presentecodice.

5. Fatti salvi i termini piu brevi previsti perlegge, il parere del Garante e reso nei casi pre-visti nel termine di quarantacinque giorni dal

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 167

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 155: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

ricevimento della richiesta. Decorso il termine,l’amministrazione puo procedere indipenden-temente dall’acquisizione del parere. Quando,per esigenze istruttorie, non puo essere rispet-tato il termine di cui al presente comma, taletermine puo essere interrotto per una sola vol-ta e il parere deve essere reso definitivamenteentro venti giorni dal ricevimento degli ele-menti istruttori da parte delle amministrazioniinteressate.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall’au-torita giudiziaria in relazione a quanto previstodal presente codice o in materia di criminalitainformatica e trasmessa, a cura della cancelle-ria, al Garante.

CAPO II

L’UFFICIO DEL GARANTE

155. Principi applicabili. — 1. All’Ufficio delGarante, al fine di garantire la responsabilita el’autonomia ai sensi della l. 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni, e del d.lg.30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-zioni, si applicano i principi riguardanti l’indi-viduazione e le funzioni del responsabile delprocedimento, nonche quelli relativi alla di-stinzione fra le funzioni di indirizzo e di con-trollo, attribuite agli organi di vertice, e le fun-zioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si ap-plicano altresı le disposizioni del medesimod.lg. n. 165 del 2001 espressamente richiamatedal presente codice.

156. Ruolo organico e personale. — 1. All’Uf-ficio del Garante e preposto un segretario ge-nerale scelto anche tra magistrati ordinari oamministrativi.

2. Il ruolo organico del personale dipenden-te e stabilito nel limite di cento unita.

3. Con propri regolamenti pubblicati nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,il Garante definisce:

a) l’organizzazione e il funzionamentodell’Ufficio anche ai fini dello svolgimentodei compiti di cui all’art. 154;

b) l’ordinamento delle carriere e le moda-lita di reclutamento del personale secondo leprocedure previste dall’art. 35 del d.lg. n. 165del 2001;

c) la ripartizione dell’organico tra le di-verse aree e qualifiche;

d) il trattamento giuridico ed economicodel personale, secondo i criteri previsti dallal. 31 luglio 1997, n. 249, e successive modifica-zioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli artt.19, comma 6, e 23-bis del d.lg. 30 marzo 2001, n.

165, tenuto conto delle specifiche esigenze fun-zionali e organizzative. Nelle more della piugenerale razionalizzazione del trattamentoeconomico delle autorita amministrative indi-pendenti, al personale e attribuito l’ottanta percento del trattamento economico del personaledell’Autorita per le garanzie nelle comunica-zioni;

e) la gestione amministrativa e la contabi-lita, anche in deroga alle norme sulla contabi-lita generale dello Stato, l’utilizzo dell’avanzodi amministrazione nel quale sono iscritte lesomme gia versate nella contabilita speciale,nonche l’individuazione dei casi di riscossionee utilizzazione dei diritti di segreteria o di cor-rispettivi per servizi resi in base a disposizionidi legge secondo le modalita di cui all’art. 6,comma 2, della l. 31 luglio 1997, n. 249.

4. L’Ufficio puo avvalersi, per motivate esi-genze, di dipendenti dello Stato o di altre am-ministrazioni pubbliche o di enti pubblici col-locati in posizione di fuori ruolo o equiparatinelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,ovvero in aspettativa ai sensi dell’art. 13 deldecreto del Presidente della Repubblica 11 lu-glio 1980, n. 382, e successive modificazioni, innumero non superiore, complessivamente, aventi unita e per non oltre il venti per centodelle qualifiche dirigenziali, lasciando non co-perto un corrispondente numero di posti diruolo. Al personale di cui al presente commae corrisposta un’indennita pari all’eventualedifferenza tra il trattamento erogato dall’am-ministrazione o dall’ente di provenienza equello spettante al personale di ruolo, sulla ba-se di apposita tabella di corrispondenza adot-tata dal Garante, e comunque non inferiore alcinquanta per cento della retribuzione in godi-mento, con esclusione dell’indennita integrati-va speciale.

5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficiopuo assumere direttamente dipendenti concontratto a tempo determinato, in numeronon superiore a venti unita ivi compresi i con-sulenti assunti con contratto a tempo determi-nato ai sensi del comma 7.

6. Si applicano le disposizioni di cui all’art.30 del d.lg. n. 165 del 2001.

7. Nei casi in cui la natura tecnica o la deli-catezza dei problemi lo richiedono, il Garantepuo avvalersi dell’opera di consulenti, i qualisono remunerati in base alle vigenti tariffe pro-fessionali ovvero sono assunti con contratti atempo determinato, di durata non superiore adue anni, che possono essere rinnovati per nonpiu di due volte.

8. Il personale addetto all’Ufficio del Garan-te ed i consulenti sono tenuti al segreto su cio di

168 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 156: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

cui sono venuti a conoscenza, nell’eserciziodelle proprie funzioni, in ordine a notizie chedevono rimanere segrete.

9. Il personale dell’Ufficio del Garante ad-detto agli accertamenti di cui all’art. 158 rive-ste, in numero non superiore a cinque unita,nei limiti del servizio cui e destinato e secondole rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficialeo agente di polizia giudiziaria.

10. Le spese di funzionamento del Garantesono poste a carico di un fondo stanziato a talescopo nel bilancio dello Stato e iscritto in ap-posito capitolo dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze. Il rendi-conto della gestione finanziaria e soggetto alcontrollo della Corte dei conti.

CAPO III

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

157. Richiesta di informazioni e di esibizionedi documenti. — 1. Per l’espletamento dei pro-pri compiti il Garante puo richiedere al titola-re, al responsabile, all’interessato o anche aterzi di fornire informazioni e di esibire docu-menti.

158. Accertamenti. — 1. Il Garante puo di-sporre accessi a banche di dati, archivi o altreispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge iltrattamento o nei quali occorre effettuare rile-vazioni comunque utili al controllo del rispettodella disciplina in materia di trattamento deidati personali.

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguitida personale dell’Ufficio. Il Garante si avvaleanche, ove necessario, della collaborazione dialtri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 1, sesvolti in un’abitazione o in un altro luogo diprivata dimora o nelle relative appartenenze,sono effettuati con l’assenso informato del ti-tolare o del responsabile, oppure previa auto-rizzazione del presidente del tribunale compe-tente per territorio in relazione al luogo del-l’accertamento, il quale provvede con decretomotivato senza ritardo, al piu tardi entro tregiorni dal ricevimento della richiesta del Ga-rante quando e documentata l’indifferibilitadell’accertamento.

159. Modalita. — 1. Il personale operante,munito di documento di riconoscimento, puoessere assistito ove necessario da consulentitenuti al segreto ai sensi dell’art. 156, comma8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecni-che puo altresı estrarre copia di ogni atto, datoe documento, anche a campione e su supporto

informatico o per via telematica. Degli accer-tamenti e redatto sommario verbale nel qualesono annotate anche le eventuali dichiarazionidei presenti.

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gliaccertamenti e consegnata copia dell’autoriz-zazione del presidente del tribunale, ove rila-sciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farlieseguire e a prestare la collaborazione a tal finenecessaria. In caso di rifiuto gli accertamentisono comunque eseguiti e le spese in tal casooccorrenti sono poste a carico del titolare con ilprovvedimento che definisce il procedimento,che per questa parte costituisce titolo esecutivoai sensi degli artt. 474 e 475 del codice di pro-cedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso iltitolare o il responsabile, sono eseguiti dando-ne informazione a quest’ultimo o, se questo eassente o non e designato, agli incaricati. Agliaccertamenti possono assistere persone indica-te dal titolare o dal responsabile.

4. Se non e disposto diversamente nel de-creto di autorizzazione del presidente del tri-bunale, l’accertamento non puo essere iniziatoprima delle ore sette e dopo le ore venti, e puoessere eseguito anche con preavviso quandocio puo facilitarne l’esecuzione.

5. Le informative, le richieste e i provvedi-menti di cui al presente articolo e agli artt. 157e 158 possono essere trasmessi anche medianteposta elettronica e telefax.

6. Quando emergono indizi di reato si os-serva la disposizione di cui all’art. 220 dellenorme di attuazione, di coordinamento e tran-sitorie del codice di procedura penale, appro-vate con d.lg. 28 luglio 1989, n. 271.

160. Particolari accertamenti. — 1. Per i trat-tamenti di dati personali indicati nei titoli I, II eIII della Parte II gli accertamenti sono effet-tuati per il tramite di un componente designatodal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conformealle disposizioni di legge o di regolamento, ilGarante indica al titolare o al responsabile lenecessarie modificazioni ed integrazioni e neverifica l’attuazione. Se l’accertamento e statorichiesto dall’interessato, a quest’ultimo e for-nito in ogni caso un riscontro circa il relativoesito, se cio non pregiudica azioni od operazio-ni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblicao di prevenzione e repressione di reati o ricor-rono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili.Quando risulta necessario in ragione della spe-cificita della verifica, il componente designatopuo farsi assistere da personale specializzatotenuto al segreto ai sensi dell’art. 156, comma

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 169

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 157: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditisecondo modalita tali da assicurarne la segre-tezza e sono conoscibili dal presidente e daicomponenti del Garante e, se necessario perlo svolgimento delle funzioni dell’organo, daun numero delimitato di addetti all’Ufficio in-dividuati dal Garante sulla base di criteri defi-niti dal regolamento di cui all’art. 156, comma3, lett. a).

4. Per gli accertamenti relativi agli organi-smi di informazione e di sicurezza e ai daticoperti da segreto di Stato il componente desi-gnato prende visione degli atti e dei documentirilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni delGarante.

5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui alpresente art. nei riguardi di uffici giudiziari, ilGarante adotta idonee modalita nel rispettodelle reciproche attribuzioni e della particolarecollocazione istituzionale dell’organo proce-dente. Gli accertamenti riferiti ad atti di inda-gine coperti dal segreto sono differiti, se vi erichiesta dell’organo procedente, al momentoin cui cessa il segreto.

6. La validita, l’efficacia e l’utilizzabilita diatti, documenti e provvedimenti nel procedi-mento giudiziario basati sul trattamento di datipersonali non conforme a disposizioni di leggeo di regolamento restano disciplinate dalle per-tinenti disposizioni processuali nella materiacivile e penale.

TITOLO III

Sanzioni

CAPO I

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

161. Omessa o inidonea informativa all’inte-ressato. — 1. La violazione delle disposizioni dicui all’art. 13 e punita con la sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma da tre-mila euro a diciottomila euro o, nei casi di datisensibili o giudiziari o di trattamenti che pre-sentano rischi specifici ai sensi dell’art. 17 o,comunque, di maggiore rilevanza del pregiudi-zio per uno o piu interessati, da cinquemilaeuro a trentamila euro. La somma puo essereaumentata sino al triplo quando risulta ineffi-cace in ragione delle condizioni economichedel contravventore.

162. Altre fattispecie. — 1. La cessione deidati in violazione di quanto previsto dall’art.16, comma 1, lett. b), o di altre disposizioni inmateria di disciplina del trattamento dei dati

personali e punita con la sanzione amministra-tiva del pagamento di una somma da cinque-mila euro a trentamila euro.

2. La violazione della disposizione di cui al-l’art. 84, comma 1, e punita con la sanzioneamministrativa del pagamento di una sommada cinquecento euro a tremila euro.

163. Omessa o incompleta notificazione. —1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvedetempestivamente alla notificazione ai sensi de-gli artt. 37 e 38, ovvero indica in essa notizieincomplete, e punito con la sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma da dieci-mila euro a sessantamila euro e con la sanzioneamministrativa accessoria della pubblicazionedell’ordinanza-ingiunzione, per intero o perestratto, in uno o piu giornali indicati nel prov-vedimento che la applica.

164. Omessa informazione o esibizione alGarante. — 1. Chiunque omette di fornire leinformazioni o di esibire i documenti richiestidal Garante ai sensi degli artt. 150, comma 2, e157 e punito con la sanzione amministrativa delpagamento di una somma da quattromila euroa ventiquattro mila euro.

165. Pubblicazione del provvedimento delGarante. — 1. Nei casi di cui agli artt. 161,162 e 164 puo essere applicata la sanzione am-ministrativa accessoria della pubblicazione del-l’ordinanza-ingiunzione, per intero o perestratto, in uno o piu giornali indicati nel prov-vedimento che la applica.

166. Procedimento di applicazione. — 1.L’organo competente a ricevere il rapporto ead irrogare le sanzioni di cui al presente capo eall’art. 179, comma 3, e il Garante. Si osserva-no, in quanto applicabili, le disposizioni della l.24 novembre 1981, n. 689, e successive modifi-cazioni. I proventi, nella misura del cinquantaper cento del totale annuo, sono riassegnati alfondo di cui all’art. 156, comma 10, e sono uti-lizzati unicamente per l’esercizio dei compiti dicui agli artt. 154, comma 1, lett. h), e 158.

CAPO II

ILLECITI PENALI

167. Trattamento illecito di dati. — 1. Salvoche il fatto costituisca piu grave reato, chiun-que, al fine di trarne per se o per altri profitto odi recare ad altri un danno, procede al tratta-mento di dati personali in violazione di quantodisposto dagli artt. 18, 19, 23, 123, 126 e 130,ovvero in applicazione dell’art. 129, e punito, sedal fatto deriva nocumento, con la reclusioneda sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella

170 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 158: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

comunicazione o diffusione, con la reclusioneda sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca piu grave rea-to, chiunque, al fine di trarne per se o per altriprofitto o di recare ad altri un danno, procedeal trattamento di dati personali in violazione diquanto disposto dagli artt. 17, 20, 21, 22, commi8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e punito, se dal fattoderiva nocumento, con la reclusione da uno atre anni.

168. Falsita nelle dichiarazioni e notificazionial Garante. — 1. Chiunque, nella notificazionedi cui all’art. 37 o in comunicazioni, atti, docu-menti o dichiarazioni resi o esibiti in un proce-dimento dinanzi al Garante o nel corso di ac-certamenti, dichiara o attesta falsamente noti-zie o circostanze o produce atti o documentifalsi, e punito, salvo che il fatto costituisca piugrave reato, con la reclusione da sei mesi a treanni.

169. Misure di sicurezza. — 1. Chiunque, es-sendovi tenuto, omette di adottare le misureminime previste dall’art. 33 e punito con l’arre-sto sino a due anni o con l’ammenda da dieci-mila euro a cinquantamila euro.

2. All’autore del reato, all’atto dell’accerta-mento o, nei casi complessi, anche con suc-cessivo atto del Garante, e impartita una pre-scrizione fissando un termine per la regolariz-zazione non eccedente il periodo di tempotecnicamente necessario, prorogabile in casodi particolare complessita o per l’oggettivadifficolta dell’adempimento e comunque nonsuperiore a sei mesi. Nei sessanta giorni suc-cessivi allo scadere del termine, se risulta l’a-dempimento alla prescrizione, l’autore delreato e ammesso dal Garante a pagare unasomma pari al quarto del massimo dell’am-menda stabilita per la contravvenzione. L’a-dempimento e il pagamento estinguono il rea-to. L’organo che impartisce la prescrizione e ilpubblico ministero provvedono nei modi dicui agli artt. 21, 22, 23 e 24 del d.lg. 19 dicem-bre 1994, n. 758, e successive modificazioni, inquanto applicabili.

170. Inosservanza di provvedimenti del Ga-rante. — 1. Chiunque, essendovi tenuto, nonosserva il provvedimento adottato dal Garanteai sensi degli artt. 26, comma 2, 90, 150, commi1 e 2, e 143, comma 1, lett. c), e punito con lareclusione da tre mesi a due anni.

171. Altre fattispecie. — 1. La violazione del-le disposizioni di cui agli artt. 113, comma 1, e114 e punita con le sanzioni di cui all’art. 38della l. 20 maggio 1970, n. 300.

172. Pene accessorie. — 1. La condanna peruno dei delitti previsti dal presente codice im-porta la pubblicazione della sentenza.

TITOLO IV

Disposizioni modificative, abrogative, transi-torie e finali

CAPO I

DISPOSIZIONI DI MODIFICA

173. Convenzione di applicazione dell’Accor-do di Schengen. — 1. La legge 30 settembre1993, n. 388, e successive modificazioni, di ra-tifica ed esecuzione dei protocolli e degli accor-di di adesione all’accordo di Schengen e allarelativa convenzione di applicazione, e cosımodificata:

a) il comma 2 dell’art. 9 e sostituito dalseguente: ‘‘2. Le richieste di accesso, rettifica ocancellazione, nonche di verifica, di cui, rispet-tivamente, agli artt. 109, 110 e 114, par. 2, dellaConvenzione, sono rivolte all’autorita di cui alcomma 1.’’;

b) il comma 2 dell’art. 10 e soppresso;c) l’art. 11 e sostituito dal seguente:

‘‘11. 1. L’autorita di controllo di cui al-l’art. 114 della Convenzione e il Garante per laprotezione dei dati personali. Nell’esercizio deicompiti ad esso demandati per legge, il Garan-te esercita il controllo sui trattamenti di dati inapplicazione della Convenzione ed esegue leverifiche previste nel medesimo art. 114, anchesu segnalazione o reclamo dell’interessato al-l’esito di un inidoneo riscontro alla richiestarivolta ai sensi dell’art. 9, comma 2, quandonon e possibile fornire al medesimo interessatouna risposta sulla base degli elementi fornitidall’autorita di cui all’art. 9, comma 1.

2. Si applicano le disposizioni dell’art.10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, esuccessive modificazioni.’’;

d) l’art. 12 e abrogato.174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie. — 1.

All’art. 137 del codice di procedura civile, dopoil secondo comma, sono inseriti i seguenti:

‘‘Se la notificazione non puo essere ese-guita in mani proprie del destinatario, tranneche nel caso previsto dal secondo comma del-l’art. 143, l’ufficiale giudiziario consegna o de-posita la copia dell’atto da notificare in bustache provvede a sigillare e su cui trascrive il nu-mero cronologico della notificazione, dandoneatto nella relazione in calce all’originale e allacopia dell’atto stesso. Sulla busta non sono ap-posti segni o indicazioni dai quali possa desu-mersi il contenuto dell’atto. Le disposizioni dicui al terzo comma si applicano anche alle co-municazioni effettuate con biglietto di cancel-leria ai sensi degli artt. 133 e 136.’’.

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 171

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 159: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

2. Al primo comma dell’art. 138 del codice diprocedura civile, le parole da: ‘‘puo sempreeseguire’’ a ‘‘destinatario,’’ sono sostituite dalleseguenti: ‘‘esegue la notificazione di regola me-diante consegna della copia nelle mani propriedel destinatario, presso la casa di abitazioneoppure, se cio non e possibile,’’.

3. Nel quarto comma dell’art. 139 del codicedi procedura civile, la parola: ‘‘l’originale’’ esostituita dalle seguenti: ‘‘una ricevuta’’.

4. Nell’art. 140 del codice di procedura civi-le, dopo le parole: ‘‘affigge avviso del deposito’’sono inserite le seguenti: ‘‘in busta chiusa esigillata’’.

5. All’art. 142 del codice di procedura civilesono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono so-stituiti dal seguente:

‘‘Salvo quanto disposto nel secondocomma, se il destinatario non ha residenza, di-mora o domicilio nello Stato e non vi ha elettodomicilio o costituito un procuratore a normadell’art. 77, l’atto e notificato mediante spedi-zione al destinatario per mezzo della posta conraccomandata e mediante consegna di altra co-pia al pubblico ministero che ne cura la tra-smissione al Ministero degli affari esteri perla consegna alla persona alla quale e diretta.’’;

b) nell’ultimo comma le parole: ‘‘ai com-mi precedenti’’ sono sostituite dalle seguenti:‘‘al primo comma’’.

6. Nell’art. 143, primo comma, del codice diprocedura civile, sono soppresse le parole da:‘‘, e mediante’’ fino alla fine del periodo.

7. All’art. 151, primo comma, del codice diprocedura civile dopo le parole: ‘‘maggiore ce-lerita’’ sono aggiunte le seguenti: ‘‘, di riserva-tezza o di tutela della dignita’’.

8. All’art. 250 del codice di procedura civiledopo il primo comma e aggiunto il seguente:‘‘L’intimazione di cui al primo comma, se non eeseguita in mani proprie del destinatario o me-diante servizio postale, e effettuata in bustachiusa e sigillata.’’.

9. All’art. 490, terzo comma, del codice diprocedura civile e aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: ‘‘Nell’avviso e omessa l’indicazionedel debitore’’.

10. All’art. 570, primo comma, del codice diprocedura civile le parole: ‘‘del debitore,’’ so-no soppresse e le parole da: ‘‘informazioni’’fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:‘‘informazioni, anche relative alle generalitadel debitore, possono essere fornite dalla can-celleria del tribunale a chiunque vi abbia in-teresse’’.

11. All’art. 14, quarto comma, della legge 24novembre 1981, n. 689, e successive modifica-

zioni, e aggiunto, in fine, il seguente periodo:‘‘Quando la notificazione non puo essere ese-guita in mani proprie del destinatario, si osser-vano le modalita previste dall’art. 137, terzocomma, del medesimo codice.’’.

12. Dopo l’art. 15 del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, einserito il seguente: ‘‘Articolo 15-bis. (Notifica-zioni di atti e documenti, comunicazioni ed av-visi) 1. Alla notificazione di atti e di documentida parte di organi delle pubbliche amministra-zioni a soggetti diversi dagli interessati o dapersone da essi delegate, nonche a comunica-zioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si ap-plicano le disposizioni contenute nell’art. 137,terzo comma, del codice di procedura civile.Nei biglietti e negli inviti di presentazione sonoindicate le informazioni strettamente necessa-rie a tale fine.’’.

13. All’art. 148 del codice di procedura pe-nale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e sostituito dal seguente: ‘‘3.L’atto e notificato per intero, salvo che la leggedisponga altrimenti, di regola mediante conse-gna di copia al destinatario oppure, se cio non epossibile, alle persone indicate nel presente ti-tolo. Quando la notifica non puo essere esegui-ta in mani proprie del destinatario, l’ufficialegiudiziario o la polizia giudiziaria consegnanola copia dell’atto da notificare, fatta eccezioneper il caso di notificazione al difensore o aldomiciliatario, dopo averla inserita in bustache provvedono a sigillare trascrivendovi il nu-mero cronologico della notificazione e dando-ne atto nella relazione in calce all’originale ealla copia dell’atto.’’;

b) dopo il comma 5 e aggiunto il seguente:‘‘5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni al-tro biglietto o invito consegnati non in bustachiusa a persona diversa dal destinatario reca-no le indicazioni strettamente necessarie’’.

14. All’art. 157, comma 6, del codice di pro-cedura penale le parole: ‘‘e scritta all’esternodel plico stesso’’ sono sostituite dalle seguenti:‘‘e effettuata nei modi previsti dall’art. 148,comma 3’’.

15. All’art. 80 delle disposizioni di attuazio-ne del codice di procedura penale, approvatecon d.lg. 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 esostituito dal seguente:‘‘1. Se la copia del decreto di perquisizione lo-cale e consegnata al portiere o a chi ne fa leveci, si applica la disposizione di cui all’art. 148,comma 3, del codice.’’.

16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, so-no apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 2, primo comma, e aggiunto, infine, il seguente periodo: ‘‘Sulle buste non sono

172 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 160: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

apposti segni o indicazioni dai quali possa de-sumersi il contenuto dell’atto.’’;

b) all’art. 8, secondo comma, secondo pe-riodo, dopo le parole: ‘‘L’agente postale rila-scia avviso’’ sono inserite le seguenti: ‘‘, in bustachiusa, del deposito’’.

175. Forze di polizia. — 1. Il trattamento ef-fettuato per il conferimento delle notizie edinformazioni acquisite nel corso di attivita am-ministrative ai sensi dell’art. 21, comma 1, dellalegge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connes-sioni di cui al comma 3 del medesimo articolo eoggetto di comunicazione al Garante ai sensidell’art. 39, commi 2 e 3.

2. I dati personali trattati dalle forze di poli-zia, dagli organi di pubblica sicurezza e daglialtri soggetti di cui all’art. 53, comma 1, senzal’ausilio di strumenti elettronici anteriormentealla data di entrata in vigore del presente codi-ce, in sede di applicazione del presente codicepossono essere ulteriormente trattati se ne everificata l’esattezza, completezza ed aggiorna-mento ai sensi dell’art. 11.

3. L’art. 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, esuccessive modificazioni, e sostituito dal se-guente:

‘‘Art. 10 (Controlli). — 1. Il controllo sulCentro elaborazione dati e esercitato dal Ga-rante per la protezione dei dati personali, neimodi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negliarchivi del Centro possono essere utilizzati inprocedimenti giudiziari o amministrativi sol-tanto attraverso l’acquisizione delle fonti origi-narie indicate nel primo comma dell’art. 7, fer-mo restando quanto stabilito dall’art. 240 delcodice di procedura penale. Quando nel corsodi un procedimento giurisdizionale o ammini-strativo viene rilevata l’erroneita o l’incomple-tezza dei dati e delle informazioni, o l’illegitti-mita del loro trattamento, l’autorita preceden-te ne da notizia al Garante per la protezionedei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono idati puo chiedere all’ufficio di cui alla lett. a)del primo comma dell’art. 5 la conferma del-l’esistenza di dati personali che lo riguardano,la loro comunicazione in forma intellegibile e,se i dati risultano trattati in violazione di vigentidisposizioni di legge o di regolamento, la lorocancellazione o trasformazione in forma ano-nima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l’uffi-cio comunica al richiedente, non oltre trentagiorni dalla richiesta, le determinazioni adotta-te. L’ufficio puo omettere di provvedere sullarichiesta se cio puo pregiudicare azioni od ope-razioni a tutela dell’ordine e della sicurezza

pubblica o di prevenzione e repressione dellacriminalita, dandone informazione al Garanteper la protezione dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell’esi-stenza di dati personali che lo riguardano, trat-tati anche in forma non automatizzata in viola-zione di disposizioni di legge o di regolamento,puo chiedere al tribunale del luogo ove risiedeil titolare del trattamento di compiere gli ac-certamenti necessari e di ordinare la rettifica,l’integrazione, la cancellazione o la trasforma-zione in forma anonima dei dati medesimi’’.

176. Soggetti pubblici. — 1. Nell’art. 24, com-ma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo leparole: ‘‘mediante strumenti informatici’’ sonoinserite le seguenti: ‘‘, fuori dei casi di accesso adati personali da parte della persona cui i datisi riferiscono,’’.

2. Nell’art. 2 del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165,in materia di ordinamento del lavoro alle di-pendenze delle amministrazioni pubbliche, do-po il comma 1 e inserito il seguente: ‘‘1-bis. Icriteri di organizzazione di cui al presente arti-colo sono attuati nel rispetto della disciplina inmateria di trattamento dei dati personali.’’.

3. L’art. 4, comma 1, del d.lg. 12 feb-braio1993, n. 39, e successive modificazioni, esostituito dal seguente: ‘‘1. E istituito il Centronazionale per l’informatica nella pubblica am-ministrazione, che opera presso la Presidenzadel Consiglio dei ministri per l’attuazione dellepolitiche del Ministro per l’innovazione e letecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,amministrativa, contabile e finanziaria e conindipendenza di giudizio.’’.

4. Al Centro nazionale per l’informatica nel-la pubblica amministrazione continuano ad ap-plicarsi l’art. 6 del d.lg. 12 febbraio 1993, n. 39,nonche le vigenti modalita di finanziamentonell’ambito dello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze.

5. L’art. 5, comma 1, del d.lg. n. 39 del 1993, esuccessive modificazioni, e sostituito dal se-guente: ‘‘1. Il Centro nazionale propone al Pre-sidente del Consiglio dei ministri l’adozione diregolamenti concernenti la sua organizzazione,il suo funzionamento, l’amministrazione delpersonale, l’ordinamento delle carriere, non-che la gestione delle spese nei limiti previstidal presente decreto.’’.

6. La denominazione: ‘‘Autorita per l’infor-matica nella pubblica amministrazione’’ conte-nuta nella vigente normativa e sostituita dallaseguente: ‘‘Centro nazionale per l’informaticanella pubblica amministrazione’’.

177. Disciplina anagrafica, dello stato civile edelle liste elettorali. — 1. Il comune puo utiliz-zare gli elenchi di cui all’art. 34, comma 1, del

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 173

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 161: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pub-blica utilita anche in caso di applicazione delladisciplina in materia di comunicazione istitu-zionale.

2. Il comma 7 dell’art. 28 della legge 4 mag-gio 1983, n. 184, e successive modificazioni, esostituito dal seguente: ‘‘7. L’accesso alle infor-mazioni non e consentito nei confronti dellamadre che abbia dichiarato alla nascita di nonvolere essere nominata ai sensi dell’art. 30,comma 1, del decreto del Presidente della Re-pubblica 3 novembre 2000, n. 396.’’.

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello statocivile di cui all’art. 107 del decreto del Presi-dente della Repubblica 3 novembre 2000, n.396 e consentito solo ai soggetti cui l’atto siriferisce, oppure su motivata istanza compro-vante l’interesse personale e concreto del ri-chiedente a fini di tutela di una situazione giu-ridicamente rilevante, ovvero decorsi settantaanni dalla formazione dell’atto.

4. Nel primo comma dell’art. 5 del decretodel Presidente della Repubblica 20 marzo1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).

5. Nell’art. 51 del decreto del Presidente del-la Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quintocomma e sostituto dal seguente: ‘‘Le liste elet-torali possono essere rilasciate in copia per fi-nalita di applicazione della disciplina in mate-ria di elettorato attivo e passivo, di studio, diricerca statistica, scientifica o storica, o carat-tere socio-assistenziale o per il perseguimentodi un interesse collettivo o diffuso.’’.

178. Disposizioni in materia sanitaria. — 1.Nell’art. 27, terzo e quinto comma, della legge23 dicembre 1978, n. 833, in materia di librettosanitario personale, dopo le parole: ‘‘il Consi-glio sanitario nazionale’’ e prima della virgolasono inserite le seguenti: ‘‘e il Garante per laprotezione dei dati personali’’.

2. All’art. 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135,in materia di AIDS e infezione da HIV, sonoapportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e sostituito dal seguente: ‘‘1.L’operatore sanitario e ogni altro soggetto cheviene a conoscenza di un caso di AIDS, ovverodi un caso di infezione da HIV, anche non ac-compagnato da stato morboso, e tenuto a pre-stare la necessaria assistenza e ad adottare ognimisura o accorgimento occorrente per la tuteladei diritti e delle liberta fondamentali dell’in-teressato, nonche della relativa dignita.’’;

b) nel comma 2, le parole: ‘‘decreto delMinistro della sanita’’ sono sostituite dalle se-guenti: ‘‘decreto del Ministro della salute, sen-tito il Garante per la protezione dei dati perso-nali’’.

3. Nell’art. 5, comma 3, del d.lg. 30 dicembre1992, n. 539, e successive modificazioni, in ma-teria di medicinali per uso umano, e inserito,infine, il seguente periodo: ‘‘Decorso tale pe-riodo il farmacista distrugge le ricette con mo-dalita atte ad escludere l’accesso di terzi ai datiin esse contenuti.’’.

4. All’art. 2, comma 1, del decreto del Mini-stro della sanita in data 11 febbraio 1997, pub-blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27marzo 1997, in materia di importazione di me-dicinali registrati all’estero, sono soppresse lelettere f) ed h).

5. Nel comma 1, primo periodo, dell’art. 5-bis del d.l. 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n.94, le parole da: ‘‘riguarda anche’’ fino alla finedel periodo sono sostituite dalle seguenti: ‘‘eacquisito unitamente al consenso relativo altrattamento dei dati personali’’.

179. Altre modifiche. — 1. Nell’art. 6 dellalegge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse leparole: ‘‘; mantenere la necessaria riservatezzaper tutto quanto si riferisce alla vita familiare’’e: ‘‘garantire al lavoratore il rispetto della suapersonalita e della sua liberta morale;’’.

2. Nell’art. 38, primo comma, della legge 20maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole:‘‘4,’’ e ‘‘,8’’.

3. Al comma 3 dell’art. 12 del d.lg. 22 maggio1999, n. 185, in materia di contratti a distanza,sono aggiunte infine le seguenti parole: ‘‘, ov-vero, limitatamente alla violazione di cui al-l’art. 10, al Garante per la protezione dei datipersonali’’.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

180. Misure di sicurezza. — 1. Le misure mi-nime di sicurezza di cui agli artt. da 33 a 35 eall’allegato B) che non erano previste dal d.p.r.28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31marzo 2006.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigoredel presente codice dispone di strumenti elet-tronici che, per obiettive ragioni tecniche, nonconsentono in tutto o in parte l’immediata ap-plicazione delle misure minime di cui all’art. 34e delle corrispondenti modalita tecniche di cuiall’allegato B), descrive le medesime ragioni inun documento a data certa da conservare pres-so la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolareadotta ogni possibile misura di sicurezza in re-lazione agli strumenti elettronici detenuti in

174 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 162: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

modo da evitare, anche sulla base di idoneemisure organizzative, logistiche o procedurali,un incremento dei rischi di cui all’art. 31, ade-guando i medesimi strumenti al piu tardi entroil 30 giugno 2006.

181. Altre disposizioni transitorie. — 1. Per itrattamenti di dati personali iniziati prima del1o gennaio 2004, in sede di prima applicazionedel presente codice:

a) l’identificazione con atto di natura re-golamentare dei tipi di dati e di operazioni aisensi degli artt. 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2,e effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio2007;

b) la determinazione da rendere nota agliinteressati ai sensi dell’art. 26, commi 3, lett. a),e 4, lett. a), e adottata, ove mancante, entro il30 giugno 2004;

c) le notificazioni previste dall’art. 37 so-no effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall’art. 39sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

e) le modalita semplificate per l’informa-tiva e la manifestazione del consenso, ove ne-cessario, possono essere utilizzate dal medicodi medicina generale, dal pediatra di liberascelta e dagli organismi sanitari anche in occa-sione del primo ulteriore contatto con l’interes-sato, al piu tardi entro il 30 settembre 2004;

f ) l’utilizzazione dei modelli di cui all’art.87, comma 2, e obbligatoria a decorrere dal 1o

gennaio 2005.2. Le disposizioni di cui all’art. 21-bis del

d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, introdottodall’art. 9 del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, resta-no in vigore fino alla data di entrata in vigoredel presente codice.

3. L’individuazione dei trattamenti e dei ti-tolari di cui agli artt. 46 e 53, da riportare nel-l’allegato C), e effettuata in sede di prima ap-plicazione del presente codice entro il 30 giu-gno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmentetrasferito al Garante ai sensi dell’art. 43, com-ma 1, della l. 31 dicembre 1996, n. 675, utiliz-zato per le opportune verifiche, continua adessere successivamente archiviato o distruttoin base alla normativa vigente.

5. L’omissione delle generalita e degli altridati identificativi dell’interessato ai sensi del-l’art. 52, comma 4, e effettuata sulle sentenze odecisioni pronunciate o adottate prima dell’en-trata in vigore del presente codice solo su di-retta richiesta dell’interessato e limitatamenteai documenti pubblicati mediante rete di co-municazione elettronica o sui nuovi prodottisu supporto cartaceo o elettronico. I sistemiinformativi utilizzati ai sensi dell’art. 51, com-

ma 1, sono adeguati alla medesima disposizio-ne entro dodici mesi dalla data di entrata invigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell’a-dozione del presente codice, abbiano determi-nato e adottato nell’ambito del rispettivo ordi-namento le garanzie di cui all’art. 26, comma 3,lett. a), possono proseguire l’attivita di tratta-mento nel rispetto delle medesime.

6-bis. Fino alla data in cui divengono effica-ci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensidell’art. 132, comma 5, per la conservazione deltraffico telefonico si osserva il termine di cuiall’art. 4, comma 2, del d.lg. 13 maggio 1998,n. 171.

182. Ufficio del Garante. — 1. Al fine di as-sicurare la continuita delle attivita istituzionali,in sede di prima applicazione del presente co-dice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, ilGarante:

a) puo individuare i presupposti per l’in-quadramento in ruolo, al livello iniziale dellerispettive qualifiche e nei limiti delle disponi-bilita di organico, del personale appartenentead amministrazioni pubbliche o ad enti pubbli-ci in servizio presso l’Ufficio del Garante inposizione di fuori ruolo o equiparato alla datadi pubblicazione del presente codice;

b) puo prevedere riserve di posti nei con-corsi pubblici, unicamente nel limite del trentaper cento delle disponibilita di organico, per ilpersonale non di ruolo in servizio presso l’Uf-ficio del Garante che abbia maturato un’espe-rienza lavorativa presso il Garante di almenoun anno.

CAPO III

ABROGAZIONI

183. Norme abrogate. — 1. Dalla data di en-trata in vigore del presente codice sono abro-gati:

a) la l. 31 dicembre 1996, n. 675;b) la l. 3 novembre 2000, n. 325;c) il d.lg. 9 maggio 1997, n. 123;d) il d.lg. 28 luglio 1997, n. 255;e) l’art. 1 del d.lg. 8 maggio 1998, n. 135;f ) il d.lg. 13 maggio 1998, n. 171;g) il d.lg. 6 novembre 1998, n. 389;h) il d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51;i) il d.lg. 11 maggio 1999, n. 135;l) il d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, ad ecce-

zione degli artt. 8, comma 1, 11 e 12;m) il d.lg. 30 luglio 1999, n. 282;n) il d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467;o) il d.p.r. 28 luglio 1999, n. 318.

D.lg. 30.6.2003, n. 196 (Protezione dati personali) 175

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 163: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

2. Dalla data di entrata in vigore del presen-te codice sono abrogati gli artt. 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19 e 20 del d.p.r. 31 marzo 1998, n.501.

3. Dalla data di entrata in vigore del presen-te codice sono o restano, altresı, abrogati:

a) l’art. 5, comma 9, del decreto del Mini-stro della sanita 18 maggio 2001, n. 279, in ma-teria di malattie rare;

b) l’art. 12 della l. 30 marzo 2001, n. 152;c) l’art. 4, comma 3, della l. 6 marzo 2001,

n. 52, in materia di donatori midollo osseo;d) l’art. 16, commi 2 e 3, del dp.r. 28 di-

cembre 2000, n. 445, in materia di certificati diassistenza al parto;

e) l’art. 2, comma 5, del decreto del Mini-stro della sanita 27 ottobre 2000, n. 380, in ma-teria di flussi informativi sui dimessi dagli isti-tuti di ricovero;

f ) l’art. 2, comma 5-quater1, secondo e ter-zo periodo, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, conver-tito, con modificazioni, dalla l. 26 maggio 2000,n. 137, e successive modificazioni, in materia dibanca dati sinistri in ambito assicurativo;

g) l’art. 6, comma 4, del d.lg. 5 giugno1998, n. 204, in materia di diffusione di dati afini di ricerca e collaborazione in campo scien-tifico e tecnologico;

h) l’art. 330-bis del d.lg. 16 aprile 1994, n.297, in materia di diffusione di dati relativi astudenti;

i) l’art. 8, quarto comma, e l’art. 9, quartocomma, della l. 1o aprile 1981, n. 121.

4. Dalla data in cui divengono efficaci le di-sposizioni del codice di deontologia e di buonacondotta di cui all’art. 118, i termini di conser-vazione dei dati personali individuati ai sensidell’art. 119, eventualmente previsti da normedi legge o di regolamento, si osservano nellamisura indicata dal medesimo codice.

CAPO IV

NORME FINALI

184. Attuazione di direttive europee. — 1. Ledisposizioni del presente codice danno attua-zione alla dir. 96/45/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alladir. 2002/58/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 12 luglio 2002.

2. Quando leggi, regolamenti e altre dispo-sizioni fanno riferimento a disposizioni com-prese nella l. 31 dicembre 1996, n. 675, e in altredisposizioni abrogate dal presente codice, il ri-ferimento si intende effettuato alle corrispon-denti disposizioni del presente codice secondola tavola di corrispondenza riportata in allega-to.

3. Restano ferme le disposizioni di legge edi regolamento che stabiliscono divieti o limitipiu restrittivi in materia di trattamento di talu-ni dati personali.

185. Allegazione dei codici di deontologia e dibuona condotta. — 1. L’allegato A) riporta, ol-tre ai codici di cui all’art. 12, commi 1 e 4, quellipromossi ai sensi degli artt. 25 e 31 della l. 31dicembre 1996, n. 675, e gia pubblicati nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alladata di emanazione del presente codice.

186. Entrata in vigore. — 1. Le disposizionidi cui al presente codice entrano in vigore il 1o

gennaio 2004, ad eccezione delle disposizionidi cui agli artt. 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182,che entrano in vigore il giorno successivo alladata di pubblicazione del presente codice. Dal-la medesima data si osservano altresı i terminiin materia di ricorsi di cui agli artt. 149, comma8, e 150, comma 2.

176 IV. Il diritto alla protezione dei dati personali, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 164: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

III. TECNICHE DI IMPUTAZIONE DELLA VOLONTA NEGOZIALE:LE FIRME ELETTRICHE E LA FIRMA DIGITALE

III. 1.

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82. —Codice dell’amministrazione digitale.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I. — Definizioni, finalita e ambito diapplicazione

1. Definizioni. — 1. Ai fini del presente co-dice si intende per:

a) allineamento dei dati: il processo dicoordinamento dei dati presenti in piu archivifinalizzato alla verifica della corrispondenzadelle informazioni in essi contenute;

b) autenticazione informatica: la valida-zione dell’insieme di dati attribuiti in modoesclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne di-stinguono l’identita nei sistemi informativi, ef-fettuata attraverso opportune tecnologie ancheal fine di garantire la sicurezza dell’accesso;

c) carta d’identita elettronica: il docu-mento d’identita munito di fotografia del tito-lare rilasciato su supporto informatico dalleamministrazioni comunali con la prevalente fi-nalita di dimostrare l’identita anagrafica delsuo titolare;

d) carta nazionale dei servizi: il documen-to rilasciato su supporto informatico per con-sentire l’accesso per via telematica ai servizierogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) certificati elettronici: gli attestati elet-tronici che collegano all’identita del titolare idati utilizzati per verificare le firme elettroni-che;

f ) certificato qualificato: il certificatoelettronico conforme ai requisiti di cui all’alle-gato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati dacertificatori che rispondono ai requisiti di cuiall’allegato II della medesima direttiva;

g) certificatore: il soggetto che presta ser-vizi di certificazione delle firme elettroniche oche fornisce altri servizi connessi con questeultime;

h) chiave privata: l’elemento della coppia

di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggettotitolare, mediante il quale si appone la firmadigitale sul documento informatico;

i) chiave pubblica: l’elemento della cop-pia di chiavi asimmetriche destinato ad esserereso pubblico, con il quale si verifica la firmadigitale apposta sul documento informatico daltitolare delle chiavi asimmetriche;

l) dato a conoscibilita limitata: il dato lacui conoscibilita e riservata per legge o regola-mento a specifici soggetti o categorie di sogget-ti;

m) dato delle pubbliche amministrazioni:il dato formato, o comunque trattato da unapubblica amministrazione;

n) dato pubblico: il dato conoscibile dachiunque;

o) disponibilita: la possibilita di accedereai dati senza restrizioni non riconducibili aesplicite norme di legge;

p) documento informatico: la rappresen-tazione informatica di atti, fatti o dati giuridi-camente rilevanti;

q) firma elettronica: l’insieme dei dati informa elettronica, allegati oppure connessi tra-mite associazione logica ad altri dati elettroni-ci, utilizzati come metodo di identificazioneinformatica;

r) firma elettronica qualificata: la firmaelettronica ottenuta attraverso una procedurainformatica che garantisce la connessione uni-voca al firmatario, creata con mezzi sui quali ilfirmatario puo conservare un controllo esclu-sivo e collegata ai dati ai quali si riferisce inmodo da consentire di rilevare se i dati stessisiano stati successivamente modificati, che siabasata su un certificato qualificato e realizzatamediante un dispositivo sicuro per la creazionedella firma;

s) firma digitale: un particolare tipo difirma elettronica qualificata basata su un siste-ma di chiavi crittografiche, una pubblica e unaprivata, correlate tra loro, che consente al tito-lare tramite la chiave privata e al destinatariotramite la chiave pubblica, rispettivamente, direndere manifesta e di verificare la provenien-za e l’integrita di un documento informatico odi un insieme di documenti informatici;

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 165: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

t) fruibilita di un dato: la possibilita diutilizzare il dato anche trasferendolo nei siste-mi informativi automatizzati di un’altra ammi-nistrazione;

u) gestione informatica dei documenti:l’insieme delle attivita finalizzate alla registra-zione e segnatura di protocollo, nonche allaclassificazione, organizzazione, assegnazione,reperimento e conservazione dei documentiamministrativi formati o acquisiti dalle ammi-nistrazioni, nell’ambito del sistema di classifi-cazione d’archivio adottato, effettuate median-te sistemi informatici;

v) originali non unici: i documenti per iquali sia possibile risalire al loro contenuto at-traverso altre scritture o documenti di cui siaobbligatoria la conservazione, anche se in pos-sesso di terzi;

z) pubbliche amministrazioni centrali: leamministrazioni dello Stato, ivi compresi gliistituti e scuole di ogni ordine e grado e le isti-tuzioni educative, le aziende ed amministrazio-ni dello Stato ad ordinamento autonomo, leistituzioni universitarie, gli enti pubblici noneconomici nazionali, l’Agenzia per la rappre-sentanza negoziale delle pubbliche ammini-strazioni (ARAN), le agenzie di cui al d.lg. 30luglio 1999, n. 300;

aa) titolare: la persona fisica cui e attri-buita la firma elettronica e che ha accesso aidispositivi per la creazione della firma elettro-nica;

bb) validazione temporale: il risultato del-la procedura informatica con cui si attribuisco-no, ad uno o piu documenti informatici, unadata ed un orario opponibili ai terzi.

2. Finalita e ambito di applicazione. — 1. LoStato, le Regioni e le autonomie locali assicu-rano la disponibilita, la gestione, l’accesso, latrasmissione, la conservazione e la fruibilitadell’informazione in modalita digitale e si or-ganizzano ed agiscono a tale fine utilizzandocon le modalita piu appropriate le tecnologiedell’informazione e della comunicazione.

2. Le disposizioni del presente codice si ap-plicano alle pubbliche amministrazioni di cuiall’art. 1, comma 2, del d.lg. 30 marzo 2001, n.165, salvo che sia diversamente stabilito, nelrispetto della loro autonomia organizzativa ecomunque nel rispetto del riparto di compe-tenza di cui all’art. 117 della Costituzione.

3. Le disposizioni di cui al capo II concer-nenti i documenti informatici, le firme elettro-niche, i pagamenti informatici, i libri e le scrit-ture, le disposizioni di cui al capo III, relativealla formazione, gestione, alla conservazione,nonche le disposizioni di cui al capo IV relativealla trasmissione dei documenti informatici si

applicano anche ai privati ai sensi dell’art. 3 deld.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le disposizioni di cui al capo V, concer-nenti l’accesso ai documenti informatici, e lafruibilita delle informazioni digitali si applica-no anche ai gestori di servizi pubblici ed agliorganismi di diritto pubblico.

5. Le disposizioni del presente codice si ap-plicano nel rispetto della disciplina rilevante inmateria di trattamento dei dati personali e, inparticolare, delle disposizioni del codice in ma-teria di protezione dei dati personali approvatocon d.lg. 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e leimprese hanno, comunque, diritto ad ottenereche il trattamento dei dati effettuato mediantel’uso di tecnologie telematiche sia conformatoal rispetto dei diritti e delle liberta fondamen-tali, nonche della dignita dell’interessato.

6. Le disposizioni del presente codice non siapplicano limitatamente all’esercizio delle atti-vita e funzioni di ordine e sicurezza pubblica,difesa e sicurezza nazionale, e consultazionielettorali.

Sezione II. — Diritti dei cittadini e delle imprese

3. Diritto all’uso delle tecnologie. — 1. I citta-dini e le imprese hanno diritto a richiedere edottenere l’uso delle tecnologie telematiche nel-le comunicazioni con le pubbliche amministra-zioni e con i gestori di pubblici servizi statali neilimiti di quanto previsto nel presente codice.

1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applicaalle amministrazioni regionali e locali nei limitidelle risorse tecnologiche ed organizzative di-sponibili e nel rispetto della loro autonomianormativa.

1-ter. Le controversie concernenti l’eserciziodel diritto di cui al comma 1 sono devolute allagiurisdizione esclusiva del giudice amministra-tivo.

4. Partecipazione al procedimento ammini-strativo informatico. — 1. La partecipazione alprocedimento amministrativo e il diritto di ac-cesso ai documenti amministrativi sono eserci-tabili mediante l’uso delle tecnologie dell’in-formazione e della comunicazione secondoquanto disposto dagli artt. 59 e 60 del decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445.

2. Ogni atto e documento puo essere tra-smesso alle pubbliche amministrazioni con l’u-so delle tecnologie dell’informazione e dellacomunicazione se formato ed inviato nel ri-spetto della vigente normativa.

5. Effettuazione dei pagamenti con modalitainformatiche. — 1. A decorrere dal 30 giugno

102 III. Tecniche di imputazione della volonta negoziale: le firme elettriche e la firma digitale, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 166: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

2007, le pubbliche amministrazioni centralicon sede nel territorio italiano consentonol’effettuazione dei pagamenti ad esse spettan-ti, a qualsiasi titolo dovuti, con l’uso delletecnologie dell’informazione e della comuni-cazione.

6. Utilizzo della posta elettronica certificata.— 1. Le pubbliche amministrazioni centraliutilizzano la posta elettronica certificata, dicui al decreto del Presidente della Repubblica11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio didocumenti e informazioni con i soggetti inte-ressati che ne fanno richiesta e che hanno pre-ventivamente dichiarato il proprio indirizzo diposta elettronica certificata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si appli-cano anche alle pubbliche amministrazioni re-gionali e locali salvo che non sia diversamentestabilito.

7. Qualita dei servizi resi e soddisfazione del-l’utenza. — 1. Le pubbliche amministrazionicentrali provvedono alla riorganizzazione edaggiornamento dei servizi resi; a tale fine svi-luppano l’uso delle tecnologie dell’informazio-ne e della comunicazione, sulla base di unapreventiva analisi delle reali esigenze dei citta-dini e delle imprese, anche utilizzando stru-menti per la valutazione del grado di soddisfa-zione degli utenti.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pub-bliche amministrazioni centrali trasmettono alMinistro delegato per la funzione pubblica e alMinistro delegato per l’innovazione e le tecno-logie una relazione sulla qualita dei servizi resie sulla soddisfazione dell’utenza.

8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini.— 1. Lo Stato promuove iniziative volte a fa-vorire l’alfabetizzazione informatica dei citta-dini con particolare riguardo alle categorie arischio di esclusione, anche al fine di favorirel’utilizzo dei servizi telematici delle pubblicheamministrazioni.

9. Partecipazione democratica elettronica. —1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso dellenuove tecnologie per promuovere una maggio-re partecipazione dei cittadini, anche residentiall’estero, al processo democratico e per facili-tare l’esercizio dei diritti politici e civili sia in-dividuali che collettivi.

10. Sportelli per le attivita produttive. — 1. Losportello unico di cui all’art. 3 del decreto delPresidente della Repubblica 20 ottobre 1998,n. 447, e realizzato in modalita informatica ederoga i propri servizi verso l’utenza anche in viatelematica.

2. Gli sportelli unici consentono l’invio diistanze, dichiarazioni, documenti e ogni altroatto trasmesso dall’utente in via telematica e

sono integrati con i servizi erogati in rete dallepubbliche amministrazioni.

3. Al fine di promuovere la massima efficaciaed efficienza dello sportello unico, anche attra-verso l’adozione di modalita omogenee di re-lazione con gli utenti nell’intero territorio na-zionale, lo Stato, d’intesa con la Conferenzaunificata di cui all’art. 8 del d.lg. 28 agosto1997, n. 281, individua uno o piu modelli tecni-co-organizzativi di riferimento, tenendo pre-senti le migliori esperienze realizzate che ga-rantiscano l’interoperabilita delle soluzioni in-dividuate.

4. Lo Stato realizza, nell’ambito di quantoprevisto dal sistema pubblico di connettivitadi cui al presente decreto un sistema informa-tizzato per le imprese relativo ai procedimentidi competenza delle amministrazioni centralianche ai fini di quanto previsto all’art. 11.

11. Registro informatico degli adempimentiamministrativi per le imprese. — 1. Presso il Mi-nistero delle attivita produttive, che si avvale aquesto scopo del sistema informativo delle ca-mere di commercio, industria, artigianato eagricoltura, e istituito il Registro informaticodegli adempimenti amministrativi per le im-prese, di seguito denominato «Registro», ilquale contiene l’elenco completo degli adem-pimenti amministrativi previsti dalle pubblicheamministrazioni per l’avvio e l’esercizio delleattivita di impresa, nonche i dati raccolti dalleamministrazioni comunali negli archivi infor-matici di cui all’art. 24, comma 2, del d.lg. 31marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articolasu base regionale con apposite sezioni del sitoinformatico, fornisce, ove possibile, il supportonecessario a compilare in via elettronica la re-lativa modulistica.

2. E fatto obbligo alle amministrazioni pub-bliche, nonche ai concessionari di lavori e aiconcessionari e gestori di servizi pubblici, ditrasmettere in via informatica al Ministero del-le attivita produttive l’elenco degli adempi-menti amministrativi necessari per l’avvio e l’e-sercizio dell’attivita di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consigliodei Ministri, su proposta del Ministro delle at-tivita produttive e del Ministro delegato perl’innovazione e le tecnologie, sono stabilite lemodalita di coordinamento, di attuazione e diaccesso al Registro, nonche di connessione in-formatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro e pubblicato su uno o piu sititelematici, individuati con decreto del Ministrodelle attivita produttive.

5. Del Registro possono avvalersi le autono-mie locali, qualora non provvedano in proprio,per i servizi pubblici da loro gestiti.

D.lg. 7.3.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 103

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 167: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

6. All’onere derivante dall’attuazione delpresente articolo si provvede ai sensi dell’art.21, comma 2, della l. 29 luglio 2003, n. 229.

Sezione III. — Organizzazione delle pubblicheamministrazioni rapporti fra Stato, regioni eautonomie locali

12. Norme generali per l’uso delle tecnologiedell’informazione e delle comunicazioni nell’a-zione amministrativa. — 1. Le pubbliche ammi-nistrazioni nell’organizzare autonomamente lapropria attivita utilizzano le tecnologie dell’in-formazione e della comunicazione per la rea-lizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia,economicita, imparzialita, trasparenza, sempli-ficazione e partecipazione.

1-bis. Gli organi di governo nell’eserciziodelle funzioni di indirizzo politico ed in parti-colare nell’emanazione delle direttive generaliper l’attivita amministrativa e per la gestione aisensi del comma 1 dell’art. 14 del d.lg. n. 165del 2001, promuovono l’attuazione delle dispo-sizioni del presente decreto.

1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanzaed attuazione delle disposizioni di cui al pre-sente decreto ai sensi e nei limiti degli artt. 21 e55 del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, ferme re-stando le eventuali responsabilita penali, civilie contabili previste dalle norme vigenti.

2. Le pubbliche amministrazioni adottano letecnologie dell’informazione e della comunica-zione nei rapporti interni, tra le diverse ammi-nistrazioni e tra queste e i privati, con misureinformatiche, tecnologiche, e procedurali di si-curezza, secondo le regole tecniche di cui al-l’art. 71.

3. Le pubbliche amministrazioni operanoper assicurare l’uniformita e la graduale inte-grazione delle modalita di interazione degliutenti con i servizi informatici da esse erogati,qualunque sia il canale di erogazione, nel ri-spetto della autonomia e della specificita diciascun erogatore di servizi.

4. Lo Stato promuove la realizzazione e l’u-tilizzo di reti telematiche come strumento diinterazione tra le pubbliche amministrazionied i privati.

5. Le pubbliche amministrazioni utilizzanole tecnologie dell’informazione e della comu-nicazione, garantendo, nel rispetto delle vigen-ti normative, l’accesso alla consultazione, lacircolazione e lo scambio di dati e informazio-ni, nonche l’interoperabilita dei sistemi e l’in-tegrazione dei processi di servizio fra le diverseamministrazioni nel rispetto delle regole tecni-che stabilite ai sensi dell’art. 71.

5-bis. Le pubbliche amministrazioni imple-mentano e consolidano i processi di informa-tizzazione in atto, ivi compresi quelli riguar-danti l’erogazione in via telematica di servizia cittadini ed imprese anche con l’interventodi privati.

13. Formazione informatica dei dipendentipubblici. — 1. Le pubbliche amministrazioninella predisposizione dei piani di cui all’art.7-bis, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, e nell’am-bito delle risorse finanziarie previste dai pianimedesimi, attuano anche politiche di formazio-ne del personale finalizzate alla conoscenza eall’uso delle tecnologie dell’informazione edella comunicazione.

14. Rapporti tra Stato, regioni e autonomielocali. — 1. In attuazione del disposto dell’art.117, secondo comma, lett. r), della Costituzio-ne, lo Stato disciplina il coordinamento infor-matico dei dati dell’amministrazione statale,regionale e locale, dettando anche le regoletecniche necessarie per garantire la sicurezzae l’interoperabilita dei sistemi informatici e deiflussi informativi per la circolazione e lo scam-bio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati inrete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie localipromuovono le intese e gli accordi e adottano,attraverso la Conferenza unificata, gli indirizziutili per realizzare un processo di digitalizza-zione dell’azione amministrativa coordinato econdiviso e per l’individuazione delle regoletecniche di cui all’art. 71.

3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai com-mi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazionecon le regioni e le autonomie locali, promuoveintese ed accordi tematici e territoriali, favori-sce la collaborazione interregionale, incentivala realizzazione di progetti a livello locale, inparticolare mediante il trasferimento delle so-luzioni tecniche ed organizzative, previene ildivario tecnologico tra amministrazioni di di-versa dimensione e collocazione territoriale.

3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2e 3, e istituita senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, presso la Conferenza uni-ficata, previa delibera della medesima che nedefinisce la composizione e le specifiche com-petenze, una Commissione permanente perl’innovazione tecnologica nelle regioni e neglienti locali con funzioni istruttorie e consultive.

15. Digitalizzazione e riorganizzazione. — 1.La riorganizzazione strutturale e gestionaledelle pubbliche amministrazioni volta al perse-guimento degli obiettivi di cui all’art. 12, com-ma 1, avviene anche attraverso il migliore e piuesteso utilizzo delle tecnologie dell’informa-zione e della comunicazione nell’ambito di

104 III. Tecniche di imputazione della volonta negoziale: le firme elettriche e la firma digitale, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 168: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

una coordinata strategia che garantisca il coe-rente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubblicheamministrazioni provvedono in particolare arazionalizzare e semplificare i procedimentiamministrativi, le attivita gestionali, i docu-menti, la modulistica, le modalita di accesso edi presentazione delle istanze da parte dei cit-tadini e delle imprese, assicurando che l’utiliz-zo delle tecnologie dell’informazione e dellacomunicazione avvenga in conformita alle pre-scrizioni tecnologiche definite nelle regole tec-niche di cui all’art. 71.

3. La digitalizzazione dell’azione ammini-strativa e attuata dalle pubbliche amministra-zioni con modalita idonee a garantire la parte-cipazione dell’Italia alla costruzione di retitranseuropee per lo scambio elettronico di datie servizi fra le amministrazioni dei Paesi mem-bri dell’Unione europea.

16. Competenze del Presidente del Consigliodei Ministri in materia di innovazione e tecnolo-gie. — 1. Per il perseguimento dei fini di cui alpresente codice, il Presidente del Consiglio deiMinistri o il Ministro delegato per l’innovazio-ne e le tecnologie, nell’attivita di coordinamen-to del processo di digitalizzazione e di coordi-namento e di valutazione dei programmi, deiprogetti e dei piani di azione formulati dallepubbliche amministrazioni centrali per lo svi-luppo dei sistemi informativi:

a) definisce con proprie direttive le lineestrategiche, la pianificazione e le aree di inter-vento dell’innovazione tecnologica nelle pub-bliche amministrazioni centrali, e ne verifical’attuazione;

b) valuta, sulla base di criteri e metodichedi ottimizzazione della spesa, il corretto utiliz-zo delle risorse finanziarie per l’informatica ela telematica da parte delle singole ammini-strazioni centrali;

c) sostiene progetti di grande contenutoinnovativo, di rilevanza strategica, di premi-nente interesse nazionale, con particolare at-tenzione per i progetti di carattere intersetto-riale;

d) promuove l’informazione circa le ini-ziative per la diffusione delle nuove tecnologie;

e) detta norme tecniche ai sensi dell’art.71 e criteri in tema di pianificazione, progetta-zione, realizzazione, gestione, mantenimentodei sistemi informativi automatizzati delle pub-bliche amministrazioni centrali e delle loro in-terconnessioni, nonche della loro qualita e re-lativi aspetti organizzativi e della loro sicurez-za.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o ilMinistro delegato per l’innovazione e le tecno-

logie riferisce annualmente al Parlamento sul-lo stato di attuazione del presente codice.

17. Strutture per l’organizzazione, l’innovazio-ne e le tecnologie. — 1. Le pubbliche ammini-strazioni centrali garantiscono l’attuazione del-le linee strategiche per la riorganizzazione edigitalizzazione dell’amministrazione definitedal Governo. A tale fine le predette ammini-strazioni individuano un centro di competenzacui afferiscono i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello svilup-po dei sistemi informativi, in modo da assicu-rare anche la coerenza con gli standard tecnicie organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello svilup-po dei servizi, sia interni che esterni, forniti daisistemi informativi dell’amministrazione;

c) indirizzo, coordinamento e monitorag-gio della sicurezza informatica;

d) accesso dei soggetti disabili agli stru-menti informatici e promozione dell’accessibi-lita anche in attuazione di quanto previsto dallal. 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi della coerenza tra l’organizza-zione dell’amministrazione e l’utilizzo delletecnologie dell’informazione e della comunica-zione, al fine di migliorare la soddisfazione del-l’utenza e la qualita dei servizi nonche di ridur-re i tempi e i costi dell’azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della rior-ganizzazione dell’amministrazione ai fini di cuialla lett. e);

g) indirizzo, coordinamento e monitorag-gio della pianificazione prevista per lo sviluppoe la gestione dei sistemi informativi;

h) progettazione e coordinamento delleiniziative rilevanti ai fini di una piu efficaceerogazione di servizi in rete a cittadini e impre-se mediante gli strumenti della cooperazioneapplicativa tra pubbliche amministrazioni, iviinclusa la predisposizione e l’attuazione di ac-cordi di servizio tra amministrazioni per la rea-lizzazione e compartecipazione dei sistemi in-formativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinentil’attuazione delle direttive impartite dal Presi-dente del Consiglio dei Ministri o dal Ministrodelegato per l’innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento delprocesso di diffusione, all’interno dell’ammini-strazione, dei sistemi di posta elettronica, pro-tocollo informatico, firma digitale e mandatoinformatico, e delle norme in materia di sicu-rezza, accessibilita e fruibilita.

1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unicocentro di competenza, salva la facolta delleAgenzie di istituire un proprio centro.’’

18. Conferenza permanente per l’innovazione

D.lg. 7.3.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 105

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 169: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

tecnologica. — 1. E istituita la Conferenza per-manente per l’innovazione tecnologica confunzioni di consulenza al Presidente del Consi-glio dei Ministri, o al Ministro delegato perl’innovazione e le tecnologie, in materia di svi-luppo ed attuazione dell’innovazione tecnolo-gica nelle amministrazioni dello Stato.

2. La Conferenza permanente per l’innova-zione tecnologica e presieduta da un rappre-sentante della Presidenza del Consiglio dei Mi-nistri designato dal Presidente del Consigliodei Ministri o dal Ministro delegato per l’inno-vazione e le tecnologie; ne fanno parte il Pre-sidente del Centro nazionale per l’informaticanella pubblica amministrazione (d’ora in poiCNIPA), i componenti del CNIPA, il Capodel Dipartimento per l’innovazione e le tecno-logie, nonche i responsabili delle funzioni dicui all’art. 17.

3. La Conferenza permanente per l’inno-vazione tecnologica si riunisce con cadenzaalmeno semestrale per la verifica dello statodi attuazione dei programmi in materia diinnovazione tecnologica e del piano triennaledi cui all’art. 9 del d.lg. 12 febbraio 1993, n.39.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, oil Ministro delegato per l’innovazione e le tec-nologie, provvede, con proprio decreto, a disci-plinare il funzionamento della Conferenza per-manente per l’innovazione tecnologica.

5. La Conferenza permanente per l’innova-zione tecnologica puo sentire le organizzazioniproduttive e di categoria.

6. La Conferenza permanente per l’innova-zione tecnologica opera senza rimborsi spese ocompensi per i partecipanti a qualsiasi titolodovuti, compreso il trattamento economico dimissione; dal presente articolo non devono de-rivare nuovi o maggiori oneri per il bilanciodello Stato.

19. Banca dati per la legislazione in materia dipubblico impiego. — 1. E istituita presso la Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-mento della funzione pubblica, una banca daticontenente la normativa generale e speciale inmateria di rapporto di lavoro alle dipendenzedelle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica, cural’aggiornamento periodico della banca dati dicui al comma 1, tenendo conto delle innovazio-ni normative e della contrattazione collettivasuccessivamente intervenuta, e assicurandoagli utenti la consultazione gratuita.

3. All’onere derivante dall’attuazione delpresente articolo si provvede ai sensi dell’art.21, comma 3, della l. 29 luglio 2003, n. 229.

CAPO II

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRO-

NICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

Sezione I. — Documento informatico

20. Documento informatico. — 1. Il docu-mento informatico da chiunque formato, la re-gistrazione su supporto informatico e la tra-smissione con strumenti telematici conformialle regole tecniche di cui all’art. 71 sono validie rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delledisposizioni del presente codice.

1-bis. L’idoneita del documento informati-co a soddisfare il requisito della forma scritta eliberamente valutabile in giudizio, tenuto con-to delle sue caratteristiche oggettive di qualita,sicurezza, integrita ed immodificabilita, fermorestando quanto disposto dal comma 2.

2. Il documento informatico sottoscrittocon firma elettronica qualificata o con firmadigitale, formato nel rispetto delle regole tec-niche stabilite ai sensi dell’art. 71, che garanti-scano l’identificabilita dell’autore, l’integrita el’immodificabilita del documento, si presumericonducibile al titolare del dispositivo di firmaai sensi dell’art. 21, comma 2, e soddisfa co-munque il requisito della forma scritta, anchenei casi previsti, sotto pena di nullita, dall’art.1350, primo comma, numeri da 1) a 12) delcodice civile.

3. Le regole tecniche per la formazione, perla trasmissione, la conservazione, la duplicazio-ne, la riproduzione e la validazione temporaledei documenti informatici sono stabilite ai sen-si dell’art. 71; la data e l’ora di formazione deldocumento informatico sono opponibili ai terzise apposte in conformita alle regole tecnichesulla validazione temporale.

4. Con le medesime regole tecniche sonodefinite le misure tecniche, organizzative e ge-stionali volte a garantire l’integrita, la disponi-bilita e la riservatezza delle informazioni con-tenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge inmateria di protezione dei dati personali.

21. Valore probatorio del documento infor-matico sottoscritto. — 1. Il documento informa-tico, cui e apposta una firma elettronica, sulpiano probatorio e liberamente valutabile ingiudizio, tenuto conto delle sue caratteristicheoggettive di qualita, sicurezza, integrita e im-modificabilita.

2. Il documento informatico, sottoscrittocon firma digitale o con un altro tipo di firmaelettronica qualificata, ha l’efficacia previstadall’art. 2702 del codice civile. L’utilizzo del

106 III. Tecniche di imputazione della volonta negoziale: le firme elettriche e la firma digitale, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 170: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

dispositivo di firma si presume riconducibile altitolare, salvo che questi dia prova contraria.

3. L’apposizione ad un documento informa-tico di una firma digitale o di un altro tipo difirma elettronica qualificata basata su un certi-ficato elettronico revocato, scaduto o sospesoequivale a mancata sottoscrizione. La revoca ola sospensione, comunque motivate, hanno ef-fetto dal momento della pubblicazione, salvoche il revocante, o chi richiede la sospensione,non dimostri che essa era gia a conoscenza ditutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo siapplicano anche se la firma elettronica e basatasu un certificato qualificato rilasciato da uncertificatore stabilito in uno Stato non facenteparte dell’Unione europea, quando ricorre unadelle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cuialla direttiva 1999/93/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed eaccreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato e garantito daun certificatore stabilito nella Unione europea,in possesso dei requisiti di cui alla medesimadirettiva;

c) il certificato qualificato, o il certificato-re, e riconosciuto in forza di un accordo bilate-rale o multilaterale tra l’Unione europea e Pae-si terzi o organizzazioni internazionali.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documentiinformatici ed alla loro riproduzione su diversitipi di supporto sono assolti secondo le moda-lita definite con uno o piu decreti del Ministrodell’economia e delle finanze, sentito il Mini-stro delegato per l’innovazione e le tecnologie.

22. Documenti informatici originali e copie.Formazione e conservazione. — 1. Gli atti for-mati con strumenti informatici, i dati e i docu-menti informatici delle pubbliche amministra-zioni costituiscono informazione primaria edoriginale da cui e possibile effettuare, su diversitipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usiconsentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attivita diproduzione, immissione, conservazione, ripro-duzione e trasmissione di dati, documenti edatti amministrativi con sistemi informatici e te-lematici, ivi compresa l’emanazione degli atticon i medesimi sistemi, devono essere indicatie resi facilmente individuabili sia i dati relativialle amministrazioni interessate, sia il soggettoche ha effettuato l’operazione.

3. Le copie su supporto informatico di do-cumenti formati in origine su altro tipo di sup-porto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, glioriginali da cui sono tratte, se la loro conformi-ta all’originale e assicurata dal funzionario a

cio delegato nell’ambito dell’ordinamento pro-prio dell’amministrazione di appartenenza,mediante l’utilizzo della firma digitale e nelrispetto delle regole tecniche stabilite ai sensidell’art. 71.

4. Le regole tecniche in materia di forma-zione e conservazione di documenti informati-ci delle pubbliche amministrazioni sono defini-te ai sensi dell’art. 71, di concerto con il Mini-stro per i beni e le attivita culturali, nonched’intesa con la Conferenza unificata di cui al-l’art. 8 del d.lg. 28 agosto 1997, n. 281, e sentitoil Garante per la protezione dei dati personali.

23. Copie di atti e documenti informatici. —1. All’art. 2712 del codice civile dopo le parole:«riproduzioni fotografiche» e inserita la se-guente: «, informatiche».

2. I duplicati, le copie, gli estratti del docu-mento informatico, anche se riprodotti su di-versi tipi di supporto, sono validi a tutti gli ef-fetti di legge, se conformi alle vigenti regoletecniche.

2-bis. Le copie su supporto cartaceo di do-cumento informatico, anche sottoscritto confirma elettronica qualificata o con firma digita-le, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’origi-nale da cui sono tratte se la loro conformitaall’originale in tutte le sue componenti e atte-stata da un pubblico ufficiale a cio autorizzato.

3. I documenti informatici contenenti copiao riproduzione di atti pubblici, scritture privatee documenti in genere, compresi gli atti e do-cumenti amministrativi di ogni tipo, spediti orilasciati dai depositari pubblici autorizzati edai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, aisensi degli artt. 2714 e 2715 del codice civile, sead essi e apposta o associata, da parte di coluiche li spedisce o rilascia, una firma digitale oaltra firma elettronica qualificata.

4. Le copie su supporto informatico di do-cumenti originali non unici formati in originesu supporto cartaceo o, comunque, non infor-matico sostituiscono, ad ogni effetto di legge,gli originali da cui sono tratte se la loro confor-mita all’originale e assicurata dal responsabiledella conservazione mediante l’utilizzo dellapropria firma digitale e nel rispetto delle regoletecniche di cui all’art. 71.

5. Le copie su supporto informatico di do-cumenti, originali unici, formati in origine susupporto cartaceo o, comunque, non informa-tico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, glioriginali da cui sono tratte se la loro conformitaall’originale e autenticata da un notaio o daaltro pubblico ufficiale a cio autorizzato, condichiarazione allegata al documento informa-tico e asseverata secondo le regole tecnichestabilite ai sensi dell’art. 71.

D.lg. 7.3.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 107

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 171: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

6. La spedizione o il rilascio di copie di atti edocumenti di cui al comma 3, esonera dallaproduzione e dalla esibizione dell’originaleformato su supporto cartaceo quando richiestead ogni effetto di legge.

7. Gli obblighi di conservazione e di esibi-zione di documenti previsti dalla legislazionevigente si intendono soddisfatti a tutti gli effettidi legge a mezzo di documenti informatici, se leprocedure utilizzate sono conformi alle regoletecniche dettate ai sensi dell’art. 71 di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze.

Sezione II. — Firme elettroniche e certificatori

24. Firma digitale. — 1. La firma digitale de-ve riferirsi in maniera univoca ad un solo sog-getto ed al documento o all’insieme di docu-menti cui e apposta o associata.

2. L’apposizione di firma digitale integra esostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, tim-bri, contrassegni e marchi di qualsiasi generead ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitaledeve adoperarsi un certificato qualificato che,al momento della sottoscrizione, non risultiscaduto di validita ovvero non risulti revocatoo sospeso.

4. Attraverso il certificatoqualificatosi devo-no rilevare, secondo le regole tecniche stabiliteai sensi dell’art. 71, la validita del certificato stes-so, nonche gli elementi identificativi del titolaree del certificatore e gli eventuali limiti d’uso.

25. Firma autenticata. — 1. Si ha per ricono-sciuta, ai sensi dell’art. 2703 del codice civile, lafirma digitale o altro tipo di firma elettronicaqualificata autenticata dal notaio o da altropubblico ufficiale a cio autorizzato.

2. L’autenticazione della firma digitale o dialtro tipo di firma elettronica qualificata consi-ste nell’attestazione, da parte del pubblico uf-ficiale, che la firma e stata apposta in sua pre-senza dal titolare, previo accertamento dellasua identita personale, della validita del certi-ficato elettronico utilizzato e del fatto che ildocumento sottoscritto non e in contrastocon l’ordinamento giuridico.

3. L’apposizione della firma digitale o di al-tro tipo di firma elettronica qualificata da partedel pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’art.24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticatodeve essere allegato altro documento formatoin originale su altro tipo di supporto, il pubbli-co ufficiale puo allegare copia informatica au-tenticata dell’originale, secondo le disposizionidell’art. 23, comma 5.

26. Certificatori. — 1. L’attivita dei certifica-tori stabiliti in Italia o in un altro Stato membrodell’Unione europea e libera e non necessita diautorizzazione preventiva. Detti certificatori o,se persone giuridiche, i loro legali rappresen-tanti ed i soggetti preposti all’amministrazione,devono possedere i requisiti di onorabilita ri-chiesti ai soggetti che svolgono funzioni di am-ministrazione, direzione e controllo presso lebanche di cui all’art. 26 del testo unico delleleggi in materia bancaria e creditizia, di cui ald.lg. 1o settembre 1993, n. 385, e successivemodificazioni.

2. L’accertamento successivo dell’assenza odel venir meno dei requisiti di cui al comma 1comporta il divieto di prosecuzione dell’attivitaintrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatoriaccreditati che hanno sede stabile in altri Statimembri dell’Unione europea non si applicanole norme del presente codice e le relative nor-me tecniche di cui all’art. 71 e si applicano lerispettive norme di recepimento della direttiva1999/93/CE.

27. Certificatori qualificati. — 1. I certifica-tori che rilasciano al pubblico certificati quali-ficati devono trovarsi nelle condizioni previstedall’art. 26.

2. I certificatori di cui al comma 1, devonoinoltre:

a) dimostrare l’affidabilita organizzativa,tecnica e finanziaria necessaria per svolgereattivita di certificazione;

b) utilizzare personale dotato delle cono-scenze specifiche, dell’esperienza e delle com-petenze necessarie per i servizi forniti, in par-ticolare della competenza a livello gestionale,della conoscenza specifica nel settore della tec-nologia delle firme elettroniche e della dime-stichezza con procedure di sicurezza appro-priate e che sia in grado di rispettare le normedel presente codice e le regole tecniche di cuiall’art. 71;

c) applicare procedure e metodi ammini-strativi e di gestione adeguati e conformi a tec-niche consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti difirma protetti da alterazioni e che garantiscanola sicurezza tecnica e crittografica dei procedi-menti, in conformita a criteri di sicurezza rico-nosciuti in ambito europeo e internazionale ecertificati ai sensi dello schema nazionale di cuiall’art. 35, comma 5;

e) adottare adeguate misure contro lacontraffazione dei certificati, idonee anche agarantire la riservatezza, l’integrita e la sicurez-za nella generazione delle chiavi private neicasi in cui il certificatore generi tali chiavi.

108 III. Tecniche di imputazione della volonta negoziale: le firme elettriche e la firma digitale, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 172: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

3. I certificatori di cui al comma 1, devonocomunicare, prima dell’inizio dell’attivita, an-che in via telematica, una dichiarazione di ini-zio di attivita al CNIPA, attestante l’esistenzadei presupposti e dei requisiti previsti dal pre-sente codice.

4. Il CNIPA procede, d’ufficio o su segnala-zione motivata di soggetti pubblici o privati, acontrolli volti ad accertare la sussistenza deipresupposti e dei requisiti previsti dal presentecodice e dispone, se del caso, con provvedi-mento motivato da notificare all’interessato, ildivieto di prosecuzione dell’attivita e la rimo-zione dei suoi effetti, salvo che, ove cio sia pos-sibile, l’interessato provveda a conformare allanormativa vigente detta attivita ed i suoi effettientro il termine prefissatogli dall’amministra-zione stessa.

28. Certificati qualificati. — 1. I certificatiqualificati devono contenere almeno le se-guenti informazioni:

a) indicazione che il certificato elettroni-co rilasciato e un certificato qualificato;

b) numero di serie o altro codice identifi-cativo del certificato;

c) nome, ragione o denominazione socia-le del certificatore che ha rilasciato il certificatoe lo Stato nel quale e stabilito;

d) nome, cognome o uno pseudonimochiaramente identificato come tale e codice fi-scale del titolare del certificato;

e) dati per la verifica della firma, cioe idati peculiari, come codici o chiavi crittografi-che pubbliche, utilizzati per verificare la firmaelettronica corrispondenti ai dati per la crea-zione della stessa in possesso del titolare;

f ) indicazione del termine iniziale e finaledel periodo di validita del certificato;

g) firma elettronica del certificatore cheha rilasciato il certificato, realizzata in confor-mita alle regole tecniche ed idonea a garantirel’integrita e la veridicita di tutte le informazionicontenute nel certificato medesimo.

2. In aggiunta alle informazioni di cui alcomma 1, fatta salva la possibilita di utilizzareuno pseudonimo, per i titolari residenti all’e-stero cui non risulti attribuito il codice fiscale,si deve indicare il codice fiscale rilasciato dal-l’autorita fiscale del Paese di residenza o, inmancanza, un analogo codice identificativo,quale ad esempio un codice di sicurezza socialeo un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato puo contenere,ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato,le seguenti informazioni, se pertinenti allo sco-po per il quale il certificato e richiesto:

a) lequalifichespecifichedeltitolare,qualil’appartenenza ad ordini o collegi professionali,

la qualifica di pubblico ufficiale, l’iscrizione adalbi o il possesso di altre abilitazioni professio-nali, nonche poteri di rappresentanza;

b) i limiti d’uso del certificato, inclusiquelli derivanti dalla titolarita delle qualifichee dai poteri di rappresentanza di cui alla lett. a)ai sensi dell’art. 30, comma 3;

c) limiti del valore degli atti unilaterali edei contratti per i quali il certificato puo essereusato, ove applicabili.

4. Il titolare, ovvero il terzo interessato serichiedente ai sensi del comma 3, comunicanotempestivamente al certificatore il modificarsio venir meno delle circostanze oggetto delleinformazioni di cui al presente articolo.

29. Accreditamento. — 1. I certificatori cheintendono conseguire il riconoscimento delpossesso dei requisiti del livello piu elevato,in termini di qualita e di sicurezza, chiedonodi essere accreditati presso il CNIPA.

2. Il richiedente deve rispondere ai requisitidi cui all’art. 27, ed allegare alla domanda oltreai documenti indicati nel medesimo articolo ilprofilo professionale del personale responsabi-le della generazione dei dati per la creazione eper la verifica della firma, della emissione deicertificati e della gestione del registro dei cer-tificati nonche l’impegno al rispetto delle rego-le tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in ag-giunta a quanto previsto dal comma 2, deveinoltre:

a) avere forma giuridica di societa di ca-pitali e un capitale sociale non inferiore a quel-lo necessario ai fini dell’autorizzazione alla at-tivita bancaria ai sensi dell’art. 14 del testo uni-co delle leggi in materia bancaria e creditizia, dicui al d.lg. 1o settembre 1993, n. 385;

b) garantire il possesso, oltre che da partedei rappresentanti legali, anche da parte deisoggetti preposti alla amministrazione e deicomponenti degli organi preposti al controllo,dei requisiti di onorabilita richiesti ai soggettiche svolgono funzioni di amministrazione, di-rezione e controllo presso banche ai sensi del-l’art. 26 del d.lg. 1o settembre 1993, n. 385.

4. La domanda di accreditamento si consi-dera accolta qualora non venga comunicato al-l’interessato il provvedimento di diniego entronovanta giorni dalla data di presentazione del-la stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, puo esseresospeso una sola volta entro trenta giorni dalladata di presentazione della domanda, esclusi-vamente per la motivata richiesta di documentiche integrino o completino la documentazionepresentata e che non siano gia nella disponibi-lita del CNIPA o che questo non possa acqui-

D.lg. 7.3.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 109

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 173: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

sire autonomamente. In tale caso, il termineriprende a decorrere dalla data di ricezionedella documentazione integrativa.

6. A seguito dell’accoglimento della do-manda, il CNIPA dispone l’iscrizione del ri-chiedente in un apposito elenco pubblico, te-nuto dal CNIPA stesso e consultabile anche invia telematica, ai fini dell’applicazione della di-sciplina in questione.

7. Il certificatore accreditato puo qualificar-si come tale nei rapporti commerciali e con lepubbliche amministrazioni.

8. Sono equiparati ai certificatori accredita-ti ai sensi del presente articolo i certificatoriaccreditati in altri Stati membri dell’Unioneeuropea ai sensi dell’art. 3, par. 2, della diretti-va 1999/93/CE.

9. Alle attivita previste dal presente articolosi fa fronte nell’ambito delle risorse del CNI-PA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

30. Responsabilita del certificatore. — 1. Ilcertificatore che rilascia al pubblico un certifi-cato qualificato o che garantisce al pubblicol’affidabilita del certificato e responsabile, senon prova d’aver agito senza colpa o dolo, deldanno cagionato a chi abbia fatto ragionevoleaffidamento:

a) sull’esattezza e sulla completezza delleinformazioni necessarie alla verifica della fir-ma in esso contenute alla data del rilascio esulla loro completezza rispetto ai requisiti fis-sati per i certificati qualificati;

b) sulla garanzia che al momento del rila-scio del certificato il firmatario detenesse i datiper la creazione della firma corrispondenti aidati per la verifica della firma riportati o iden-tificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la creazionee per la verifica della firma possano essere usatiin modo complementare, nei casi in cui il cer-tificatore generi entrambi;

d) sull’adempimento degli obblighi a suocarico previsti dall’art. 32.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico uncertificato qualificato e responsabile, nei con-fronti dei terzi che facciano affidamento sulcertificato stesso, dei danni provocati per effet-to della mancata o non tempestiva registrazio-ne della revoca o non tempestiva sospensionedel certificato, secondo quanto previsto dalleregole tecniche di cui all’art. 71, salvo che provid’aver agito senza colpa.

3. Il certificato qualificato puo contenere li-miti d’uso ovvero un valore limite per i negoziper i quali puo essere usato il certificato stesso,purche i limiti d’uso o il valore limite sianoriconoscibili da parte dei terzi e siano chiara-

mente evidenziati nel certificato secondoquanto previsto dalle regole tecniche di cui al-l’art. 71. Il certificatore non e responsabile deidanni derivanti dall’uso di un certificato quali-ficato che ecceda i limiti posti dallo stesso oderivanti dal superamento del valore limite.

31. Vigilanza sull’attivita di certificazione. —1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e con-trollo sull’attivita dei certificatori qualificati eaccreditati.

32. Obblighi del titolare e del certificatore. —1. Il titolare del certificato di firma e tenuto adassicurare la custodia del dispositivo di firma ead adottare tutte le misure organizzative e tec-niche idonee ad evitare danno ad altri; e altresıtenuto ad utilizzare personalmente il dispositi-vo di firma.

2. Il certificatore e tenuto ad adottare tuttele misure organizzative e tecniche idonee adevitare danno a terzi.

3. Il certificatore che rilascia, ai sensi del-l’art. 19, certificati qualificati deve inoltre:

a) provvedere con certezza alla identifica-zione della persona che fa richiesta della certi-ficazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certifi-cato elettronico nei modi o nei casi stabilitidalle regole tecniche di cui all’art. 71, nel ri-spetto del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, e suc-cessive modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificatosu richiesta dell’istante, e con il consenso delterzo interessato, i poteri di rappresentanza oaltri titoli relativi all’attivita professionale o acariche rivestite, previa verifica della documen-tazione presentata dal richiedente che attestala sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui al-l’art. 71;

e) informare i richiedenti in modo com-piuto e chiaro, sulla procedura di certificazionee sui necessari requisiti tecnici per accedervi esulle caratteristiche e sulle limitazioni d’usodelle firme emesse sulla base del servizio dicertificazione;

f ) non rendersi depositario di dati per lacreazione della firma del titolare;

g) procedere alla tempestiva pubblicazio-ne della revoca e della sospensione del certifi-cato elettronico in caso di richiesta da parte deltitolare o del terzo dal quale derivino i poteridel titolare medesimo, di perdita del possesso odella compromissione del dispositivo di firma,di provvedimento dell’autorita, di acquisizionedella conoscenza di cause limitative della capa-cita del titolare, di sospetti abusi o falsificazio-ni, secondo quanto previsto dalle regole tecni-che di cui all’art. 71;

110 III. Tecniche di imputazione della volonta negoziale: le firme elettriche e la firma digitale, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 174: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

h) garantire un servizio di revoca e so-spensione dei certificati elettronici sicuro etempestivo nonche garantire il funzionamentoefficiente, puntuale e sicuro degli elenchi deicertificati di firma emessi, sospesi e revocati;

i) assicurare la precisa determinazionedella data e dell’ora di rilascio, di revoca e disospensione dei certificati elettronici;

j) tenere registrazione, anche elettronica,di tutte le informazioni relative al certificatoqualificato dal momento della sua emissionealmeno per venti anni anche al fine di fornireprova della certificazione in eventuali procedi-menti giudiziari;

k) non copiare, ne conservare, le chiaviprivate di firma del soggetto cui il certificatoreha fornito il servizio di certificazione;

l) predisporre su mezzi di comunicazionedurevoli tutte le informazioni utili ai soggettiche richiedono il servizio di certificazione, tracui in particolare gli esatti termini e condizionirelative all’uso del certificato, compresa ognilimitazione dell’uso, l’esistenza di un sistemadi accreditamento facoltativo e le proceduredi reclamo e di risoluzione delle controversie;dette informazioni, che possono essere tra-smesse elettronicamente, devono essere scrittein linguaggio chiaro ed essere fornite primadell’accordo tra il richiedente il servizio ed ilcertificatore;

m) utilizzare sistemi affidabili per la ge-stione del registro dei certificati con modalitatali da garantire che soltanto le persone auto-rizzate possano effettuare inserimenti e modi-fiche, che l’autenticita delle informazioni siaverificabile, che i certificati siano accessibili al-la consultazione del pubblico soltanto nei casiconsentiti dal titolare del certificato e che l’o-peratore possa rendersi conto di qualsiasievento che comprometta i requisiti di sicurez-za. Su richiesta, elementi pertinenti delle infor-mazioni possono essere resi accessibili a terziche facciano affidamento sul certificato.

4. Il certificatore e responsabile dell’identi-ficazione del soggetto che richiede il certificatoqualificato di firma anche se tale attivita e de-legata a terzi.

5. Il certificatore raccoglie i dati personalisolo direttamente dalla persona cui si riferisco-no o previo suo esplicito consenso, e soltantonella misura necessaria al rilascio e al mante-nimento del certificato, fornendo l’informativaprevista dall’art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n.196. I dati non possono essere raccolti o elabo-rati per fini diversi senza l’espresso consensodella persona cui si riferiscono.

33. Uso di pseudonimi. — 1. In luogo delnome del titolare il certificatore puo riportare

sul certificato elettronico uno pseudonimo,qualificandolo come tale. Se il certificato equalificato, il certificatore ha l’obbligo di con-servare le informazioni relative alla reale iden-tita del titolare per almeno dieci anni dopo lascadenza del certificato stesso.

34. Norme particolari per le pubbliche ammi-nistrazioni e per altri soggetti qualificati. — 1. Aifini della sottoscrizione, ove prevista, di docu-menti informatici di rilevanza esterna, le pub-bliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l’attivi-ta di rilascio dei certificati qualificati avendo atale fine l’obbligo di accreditarsi ai sensi del-l’art. 29; tale attivita puo essere svolta esclusi-vamente nei confronti dei propri organi ed uf-fici, nonche di categorie di terzi, pubblici o pri-vati. I certificati qualificati rilasciati in favore dicategorie di terzi possono essere utilizzati sol-tanto nei rapporti con l’Amministrazione cer-tificante, al di fuori dei quali sono privi di ognieffetto ad esclusione di quelli rilasciati da col-legi e ordini professionali e relativi organi agliiscritti nei rispettivi albi e registri; con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta dei Ministri per la funzione pubblicae per l’innovazione e le tecnologie e dei Mini-stri interessati, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, sono definite le ca-tegorie di terzi e le caratteristiche dei certificatiqualificati;

b) possono rivolgersi a certificatori accre-ditati, secondo la vigente normativa in materiadi contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscri-zione di documenti informatici aventi rilevanzaesclusivamente interna ciascuna amministra-zione puo adottare, nella propria autonomiaorganizzativa, regole diverse da quelle conte-nute nelle regole tecniche di cui all’art. 71.

3. Le regole tecniche concernenti la qualifi-ca di pubblico ufficiale, l’appartenenza ad or-dini o collegi professionali, l’iscrizione ad albi oil possesso di altre abilitazioni sono emanatecon decreti di cui all’art. 71 di concerto con ilMinistro per la funzione pubblica, con il Mini-stro della giustizia e con gli altri Ministri divolta in volta interessati, sulla base dei principigenerali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle speci-fiche norme tecniche di cui al comma 3, si ap-plicano le norme tecniche vigenti in materia difirme digitali.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di en-trata in vigore del presente codice le pubblicheamministrazioni devono dotarsi di idonee pro-cedure informatiche e strumenti software perla verifica delle firme digitali secondo quanto

D.lg. 7.3.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 111

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 175: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

previsto dalle regole tecniche di cui all’art. 71.35. Dispositivi sicuri e procedure per la gene-

razione della firma. — 1. I dispositivi sicuri e leprocedure utilizzate per la generazione dellefirme devono presentare requisiti di sicurezzatali da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata;b) non possa essere derivata e che la rela-

tiva firma sia protetta da contraffazioni;c) possa essere sufficientemente protetta

dal titolare dall’uso da parte di terzi.2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al

comma 1 devono garantire l’integrita dei docu-menti informatici a cui la firma si riferisce. Idocumenti informatici devono essere presenta-ti al titolare, prima dell’apposizione della fir-ma, chiaramente e senza ambiguita, e si deverichiedere conferma della volonta di generarela firma secondo quanto previsto dalle regoletecniche di cui all’art. 71.

3. Il secondo periodo del comma 2 non siapplica alle firme apposte con procedura auto-matica. L’apposizione di firme con proceduraautomatica e valida se l’attivazione della pro-cedura medesima e chiaramente riconducibilealla volonta del titolare e lo stesso renda palesela sua adozione in relazione al singolo docu-mento firmato automaticamente.

4. I dispositivi sicuri di firma sono sottopostialla valutazione e certificazione di sicurezza aisensi dello schema nazionale per la valutazionee certificazione di sicurezza nel settore dellatecnologia dell’informazione di cui al comma 5.

5. La conformita dei requisiti di sicurezzadei dispositivi per la creazione di una firmaqualificata prescritti dall’allegato III della di-rettiva 1999/93/CE e accertata, in Italia, in baseallo schema nazionale per la valutazione e cer-tificazione di sicurezza nel settore della tecno-logia dell’informazione, fissato con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, o, persua delega, del Ministro per l’innovazione ele tecnologie, di concerto con i Ministri dellecomunicazioni, delle attivita produttive e del-l’economia e delle finanze. Lo schema nazio-nale la cui attuazione non deve determinarenuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Sta-to ed individua l’organismo pubblico incaricatodi accreditare i centri di valutazione e di certi-ficare le valutazioni di sicurezza. Lo schemanazionale puo prevedere altresı la valutazionee la certificazione relativamente ad ulterioricriteri europei ed internazionali, anche riguar-danti altri sistemi e prodotti afferenti al settoresuddetto.

6. La conformita ai requisiti di sicurezza deidispositivi sicuri per la creazione di una firmaqualificata a quanto prescritto dall’allegato III

della direttiva 1999/93/CE e inoltre riconosciu-ta se certificata da un organismo all’uopo desi-gnato da un altro Stato membro e notificato aisensi dell’art. 11, par. 1, lett. b), della direttivastessa.

36. Revoca e sospensione dei certificati quali-ficati. — 1. Il certificato qualificato deve esserea cura del certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell’atti-vita del certificatore salvo quanto previsto dalcomma 2 dell’art. 37;

b) revocato o sospeso in esecuzione di unprovvedimento dell’autorita;

c) revocato o sospeso a seguito di richie-sta del titolare o del terzo dal quale derivano ipoteri del titolare, secondo le modalita previstenel presente codice;

d) revocato o sospeso in presenza di causelimitative della capacita del titolare o di abusi ofalsificazioni.

2. Il certificato qualificato puo, inoltre, es-sere revocato o sospeso nei casi previsti dalleregole tecniche di cui all’art. 71.

3. La revoca o la sospensione del certificatoqualificato, qualunque ne sia la causa, ha effet-to dal momento della pubblicazione della listache lo contiene. Il momento della pubblicazio-ne deve essere attestato mediante adeguato ri-ferimento temporale.

4. Le modalita di revoca o sospensione sonopreviste nelle regole tecniche di cui all’art. 71.

37. Cessazione dell’attivita. — 1. Il certifica-tore qualificato o accreditato che intende ces-sare l’attivita deve, almeno sessanta giorni pri-ma della data di cessazione, darne avviso alCNIPA e informare senza indugio i titolaridei certificati da lui emessi specificando chetutti i certificati non scaduti al momento dellacessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comuni-ca contestualmente la rilevazione della docu-mentazione da parte di altro certificatore ol’annullamento della stessa. L’indicazione diun certificatore sostitutivo evita la revoca ditutti i certificati non scaduti al momento dellacessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 indicaaltro depositario del registro dei certificati edella relativa documentazione.

4. Il CNIPA rende nota la data di cessazio-ne dell’attivita del certificatore accreditato tra-mite l’elenco di cui all’art. 29, comma 6.

Sezione III. — Pagamenti, libri e scritture

38. Pagamenti informatici. — 1. Il trasferi-mento in via telematica di fondi tra pubbliche

112 III. Tecniche di imputazione della volonta negoziale: le firme elettriche e la firma digitale, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 176: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

amministrazioni e tra queste e soggetti privati eeffettuato secondo le regole tecniche stabiliteai sensi dell’art. 71 di concerto con i Ministriper la funzione pubblica, della giustizia e del-l’economia e delle finanze, sentiti il Garanteper la protezione dei dati personali e la Bancad’Italia.

39. Libri e scritture. — 1. I libri, i repertori ele scritture, ivi compresi quelli previsti dallalegge sull’ordinamento del notariato e degli ar-chivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenutapossono essere formati e conservati su supportiinformatici in conformita alle disposizioni delpresente codice e secondo le regole tecnichestabilite ai sensi dell’art. 71.

CAPO III

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI

DOCUMENTI INFORMATICI

40. Formazione di documenti informatici. —1. Le pubbliche amministrazioni che dispongo-no di idonee risorse tecnologiche formano glioriginali dei propri documenti con mezzi infor-matici secondo le disposizioni di cui al presentecodice e le regole tecniche di cui all’art. 71.

2. Fermo restando quanto previsto dalcomma 1, la redazione di documenti originalisu supporto cartaceo, nonche la copia di do-cumenti informatici sul medesimo supporto econsentita solo ove risulti necessaria e comun-que nel rispetto del principio dell’economici-ta.

3. Con apposito regolamento, da emanarsientro 180 giorni dalla data di entrata in vigoredel presente codice, ai sensi dell’art. 17, comma1, della l. 23 agosto 1988, n. 400, sulla propostadei Ministri delegati per la funzione pubblica,per l’innovazione e le tecnologie e del Ministroper i beni e le attivita culturali, sono individua-te le categorie di documenti amministrativi chepossono essere redatti in originale anche susupporto cartaceo in relazione al particolarevalore di testimonianza storica ed archivisticache sono idonei ad assumere.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,con propri decreti, fissa la data dalla qualeviene riconosciuto il valore legale degli albi,elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccoltadi dati concernenti stati, qualita personali efatti gia realizzati dalle amministrazioni, susupporto informatico, in luogo dei registricartacei.

41. Procedimento e fascicolo informatico. —1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono iprocedimenti amministrativi utilizzando le tec-

nologie dell’informazione e della comunicazio-ne, nei casi e nei modi previsti dalla normativavigente.

2. La pubblica amministrazione titolare delprocedimento puo raccogliere in un fascicoloinformatico gli atti, i documenti e i dati delprocedimento medesimo da chiunque formati;all’atto della comunicazione dell’avvio del pro-cedimento ai sensi dell’art. 8 della l. 7 agosto1990, n. 241, comunica agli interessati le mo-dalita per esercitare in via telematica i diritti dicui all’art. 10 della citata l. 7 agosto 1990, n.241.

2-bis. Il fascicolo informatico e realizzatogarantendo la possibilita di essere direttamen-te consultato ed alimentato da tutte le ammini-strazioni coinvolte nel procedimento. Le rego-le per la costituzione e l’utilizzo del fascicolosono conformi ai principi di una corretta ge-stione documentale ed alla disciplina della for-mazione, gestione, conservazione e trasmissio-ne del documento informatico, ivi comprese leregole concernenti il protocollo informatico edil sistema pubblico di connettivita, e comunquerispettano i criteri dell’interoperabilita e dellacooperazione applicativa; regole tecniche spe-cifiche possono essere dettate ai sensi del-l’art. 71, di concerto con il Ministro della fun-zione pubblica.

2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indica-zione:

a) dell’amministrazione titolare del pro-cedimento, che cura la costituzione e la gestio-ne del fascicolo medesimo;

b) delle altre amministrazioni partecipan-ti;

c) del responsabile del procedimento;d) dell’oggetto del procedimento;e) dell’elenco dei documenti contenuti,

salvo quanto disposto dal comma 2-quater.2-quater. Il fascicolo informatico puo conte-

nere aree a cui hanno accesso solo l’ammini-strazione titolare e gli altri soggetti da essa in-dividuati; esso e formato in modo da garantirela corretta collocazione, la facile reperibilita ela collegabilita, in relazione al contenuto edalle finalita, dei singoli documenti; e inoltrecostituito in modo da garantire l’esercizio invia telematica dei diritti previsti dalla citatalegge n. 241 del 1990.

3. Ai sensi degli artt. da 14 a 14-quinquiesdella l. 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo trale amministrazioni coinvolte, la conferenza deiservizi e convocata e svolta avvalendosi deglistrumenti informatici disponibili, secondo itempi e le modalita stabiliti dalle amministra-zioni medesime.

42. Dematerializzazione dei documenti delle

D.lg. 7.3.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 113

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 177: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

pubbliche amministrazioni. — 1. Le pubblicheamministrazioni valutano in termini di rappor-to tra costi e benefici il recupero su supportoinformatico dei documenti e degli atti cartaceidei quali sia obbligatoria o opportuna la con-servazione e provvedono alla predisposizionedei conseguenti piani di sostituzione degli ar-chivi cartacei con archivi informatici, nel ri-spetto delle regole tecniche adottate ai sensidell’art. 71.

43. Riproduzione e conservazione dei docu-menti. — 1. I documenti degli archivi, le scrit-ture contabili, la corrispondenza ed ogni atto,dato o documento di cui e prescritta la con-servazione per legge o regolamento, ove ri-prodotti su supporti informatici sono validi erilevanti a tutti gli effetti di legge, se la ripro-duzione sia effettuata in modo da garantire laconformita dei documenti agli originali e laloro conservazione nel tempo, nel rispettodelle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art.71.

2. Restano validi i documenti degli archivi,le scritture contabili, la corrispondenza ed ogniatto, dato o documento gia conservati median-te riproduzione su supporto fotografico, susupporto ottico o con altro processo idoneo agarantire la conformita dei documenti agli ori-ginali.

3. I documenti informatici, di cui e prescrit-ta la conservazione per legge o regolamento,possono essere archiviati per le esigenze cor-renti anche con modalita cartacee e sono con-servati in modo permanente con modalita di-gitali.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo delMinistero per i beni e le attivita culturali sugliarchivi delle pubbliche amministrazioni e sugliarchivi privati dichiarati di notevole interessestorico ai sensi delle disposizioni del d.lg. 22gennaio 2004, n. 42.

44. Requisiti per la conservazione dei docu-menti informatici. — 1. Il sistema di conserva-zione dei documenti informatici garantisce:

a) l’identificazione certa del soggetto cheha formato il documento e dell’amministrazio-ne o dell’area organizzativa omogenea di rife-rimento di cui all’art. 50, comma 4, del d.p.r. 28dicembre 2000, n. 445;

b) l’integrita del documento;c) la leggibilita e l’agevole reperibilita dei

documenti e delle informazioni identificative,inclusi ı dati di registrazione e di classificazioneoriginari;

d) il rispetto delle misure di sicurezza pre-viste dagli artt. da 31 a 36 del d.lg. 30 giugno2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubbli-cato in allegato B a tale decreto.

CAPO IV

TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

45. Valore giuridico della trasmissione. — 1. Idocumenti trasmessi da chiunque ad una pub-blica amministrazione con qualsiasi mezzo te-lematico o informatico, ivi compreso il fax, ido-neo ad accertarne la fonte di provenienza, sod-disfano il requisito della forma scritta e la lorotrasmissione non deve essere seguita da quelladel documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso pervia telematica si intende spedito dal mittente seinviato al proprio gestore, e si intende conse-gnato al destinatario se reso disponibile all’in-dirizzo elettronico da questi dichiarato, nellacasella di posta elettronica del destinatariomessa a disposizione dal gestore.

46. Dati particolari contenuti nei documentitrasmessi. — 1. Al fine di garantire la riserva-tezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all’art.4, comma 1, lett. d) ed e), del d.lg. 30 giugno2003, n. 196, i documenti informatici trasmessiad altre pubbliche amministrazioni per via te-lematica possono contenere soltanto le infor-mazioni relative a stati, fatti e qualita personalipreviste da legge o da regolamento e indispen-sabili per il perseguimento delle finalita per lequali sono acquisite.

47. Trasmissione dei documenti attraverso laposta elettronica tra le pubbliche amministrazio-ni. — 1. Le comunicazioni di documenti tra lepubbliche amministrazioni avvengono di nor-ma mediante l’utilizzo della posta elettronica;esse sono valide ai fini del procedimento am-ministrativo una volta che ne sia verificata laprovenienza.

2. Ai fini della verifica della provenienza lecomunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale oaltro tipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di protocollo infor-matizzato;

c) ovvero e comunque possibile accertar-ne altrimenti la provenienza, secondo quantoprevisto dalla normativa vigente o dalle regoletecniche di cui all’art. 71;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi diposta elettronica certificata di cui al d.p.r. 11febbraio 2005, n. 68.

3. Entro otto mesi dalla data di entrata invigore del presente codice le pubbliche ammi-nistrazioni centrali provvedono a:

a) istituirealmenounacaselladipostaelet-tronica istituzionale ed una casella di posta elet-tronica certificata ai sensi del d.p.r. 11 febbraio2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;

114 III. Tecniche di imputazione della volonta negoziale: le firme elettriche e la firma digitale, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 178: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

b) utilizzare la posta elettronica per le co-municazioni tra l’amministrazione ed i propridipendenti, nel rispetto delle norme in materiadi protezione dei dati personali e previa infor-mativa agli interessati in merito al grado di ri-servatezza degli strumenti utilizzati.

48. Posta elettronica certificata. — 1. La tra-smissione telematica di comunicazioni che ne-cessitano di una ricevuta di invio e di una rice-vuta di consegna avviene mediante la postaelettronica certificata ai sensi del d.p.r. 11 feb-braio 2005, n. 68.

2. La trasmissione del documento informa-tico per via telematica, effettuata mediante laposta elettronica certificata, equivale, nei casiconsentiti dalla legge, alla notificazione permezzo della posta.

3. La data e l’ora di trasmissione e di rice-zione di un documento informatico trasmessomediante posta elettronica certificata sono op-ponibili ai terzi se conformi alle disposizioni dicui al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, ed allerelative regole tecniche.

49. Segretezza della corrispondenza trasmes-sa per via telematica. — 1. Gli addetti alle ope-razioni di trasmissione per via telematica diatti, dati e documenti formati con strumentiinformatici non possono prendere cognizionedella corrispondenza telematica, duplicare conqualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi ti-tolo informazioni anche in forma sintetica oper estratto sull’esistenza o sul contenuto dicorrispondenza, comunicazioni o messaggi tra-smessi per via telematica, salvo che si tratti diinformazioni per loro natura o per espressaindicazione del mittente destinate ad essererese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, idati e i documenti trasmessi per via telematicasi considerano, nei confronti del gestore delsistema di trasporto delle informazioni, di pro-prieta del mittente sino a che non sia avvenutala consegna al destinatario.

CAPO V

DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E

SERVIZI IN RETE

Sezione I. — Dati delle pubbliche ammini-strazioni

50. Disponibilita dei dati delle pubbliche am-ministrazioni. — 1. I dati delle pubbliche am-ministrazioni sono formati, raccolti, conservati,resi disponibili e accessibili con l’uso delle tec-nologie dell’informazione e della comunicazio-

ne che ne consentano la fruizione e riutilizza-zione, alle condizioni fissate dall’ordinamento,da parte delle altre pubbliche amministrazionie dai privati; restano salvi i limiti alla conosci-bilita dei dati previsti dalle leggi e dai regola-menti, le norme in materia di protezione deidati personali ed il rispetto della normativa co-munitaria in materia di riutilizzo delle informa-zioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblicaamministrazione, con le esclusioni di cui all’art.2, comma 6, salvi i casi previsti dall’art. 24 dellal. 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dellanormativa in materia di protezione dei datipersonali, e reso accessibile e fruibile alle altreamministrazioni quando l’utilizzazione del da-to sia necessaria per lo svolgimento dei compitiistituzionali dell’amministrazione richiedente,senza oneri a carico di quest’ultima, salvo ilriconoscimento di eventuali costi eccezionalisostenuti dall’amministrazione cedente; e fattocomunque salvo il disposto dell’art. 43, comma4, del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in viatelematica dei dati di una pubblica amministra-zione da parte dei sistemi informatici di altreamministrazioni l’amministrazione titolare deidati predispone, gestisce ed eroga i servizi in-formatici allo scopo necessari, secondo le rego-le tecniche del sistema pubblico di connettivitadi cui al presente decreto.

51. Sicurezza dei dati. — 1. Le norme di si-curezza definite nelle regole tecniche di cui al-l’art. 71 garantiscono l’esattezza, la disponibi-lita, l’accessibilita, l’integrita e la riservatezzadei dati.

2. I documenti informatici delle pubblicheamministrazioni devono essere custoditi e con-trollati con modalita tali da ridurre al minimo irischi di distruzione, perdita, accesso non auto-rizzato o non consentito o non conforme allefinalita della raccolta.

52. Accesso telematico ai dati e documentidelle pubbliche amministrazioni. — 1. L’accessotelematico a dati, documenti e procedimenti edisciplinato dalle pubbliche amministrazionisecondo le disposizioni del presente codice enel rispetto delle disposizioni di legge e di re-golamento in materia di protezione dei datipersonali, di accesso ai documenti amministra-tivi, di tutela del segreto e di divieto di divulga-zione. I regolamenti che disciplinano l’eserci-zio del diritto di accesso sono pubblicati su sitipubblici accessibili per via telematica.

53. Caratteristiche dei siti. — 1. Le pubblicheamministrazioni centrali realizzano siti istitu-zionali su reti telematiche che rispettano i prin-

D.lg. 7.3.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 115

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 179: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

cıpi di accessibilita, nonche di elevata usabilitae reperibilita, anche da parte delle persone di-sabili, completezza di informazione, chiarezzadi linguaggio, affidabilita, semplicita dı consul-tazione, qualita, omogeneita ed interoperabili-ta. Sono in particolare resi facilmente reperibilie consultabili i dati di cui all’art. 54.

2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e dicoordinamento sulla realizzazione e modifica-zione dei siti delle amministrazioni centrali.

3. Lo Stato promuove intese ed azioni comu-ni con le regioni e le autonomie locali affincherealizzino siti istituzionali con le caratteristichedi cui al comma 1.

54. Contenuto dei siti delle pubbliche ammi-nistrazioni. — 1. I siti delle pubbliche ammini-strazioni centrali contengono necessariamentei seguenti dati pubblici:

a) l’organigramma, l’articolazione degliuffici, le attribuzioni e l’organizzazione di cia-scun ufficio anche di livello dirigenziale nongenerale, i nomi dei dirigenti responsabili deisingoli uffici, nonche il settore dell’ordinamen-to giuridico riferibile all’attivita da essi svolta,corredati dai documenti anche normativi di ri-ferimento;

b) l’elenco delle tipologie di procedimen-to svolte da ciascun ufficio di livello dirigenzia-le non generale, il termine per la conclusione diciascun procedimento ed ogni altro termineprocedimentale, il nome del responsabile e l’u-nita organizzativa responsabile dell’istruttoriae di ogni altro adempimento procedimentale,nonche dell’adozione del provvedimento fina-le, come individuati ai sensi degli artt. 2, 4 e 5della l. 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalita di adempi-mento dei procedimenti individuati ai sensi de-gli artt. 2 e 4 della l. 7 agosto 1990, n. 241;

d) l’elenco completo delle caselle di postaelettronica istituzionali attive, specificando an-che se si tratta di una casella di posta elettro-nica certificata di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all’art. 26 della l.7 agosto 1990, n. 241, nonche i messaggi diinformazione e di comunicazione previsti dallal. 7 giugno 2000, n. 150;

f) l’elenco di tutti i bandi di gara e di con-corso;

g) l’elenco dei servizi forniti in rete giadisponibili e dei servizi di futura attivazione,indicando i tempi previsti per l’attivazione me-desima.

2. Le amministrazioni centrali che gia di-spongono di propri siti realizzano quanto pre-visto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalladata di entrata in vigore del presente codice.

2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applicaalle amministrazioni regionali e locali nei limitidelle risorse tecnologiche e organizzative di-sponibili e nel rispetto della loro autonomianormativa.

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pub-bliche amministrazioni sono fruibili in rete gra-tuitamente e senza necessita di autenticazioneinformatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantisco-no che le informazioni contenute sui siti sianoconformi e corrispondenti alle informazionicontenute nei provvedimenti amministrativioriginali dei quali si fornisce comunicazionetramite il sito.

4-bis. La pubblicazione telematica produceeffetti di pubblicita legale nei casi e nei modiespressamente previsti dall’ordinamento.

55. Consultazione delle iniziative normativedel Governo. — 1. La Presidenza del Consigliodei Ministri puo pubblicare su sito telematicole notizie relative ad iniziative normative delGoverno, nonche i disegni di legge di partico-lare rilevanza, assicurando forme di partecipa-zione del cittadino in conformita con le dispo-sizioni vigenti in materia di tutela delle personee di altri soggetti rispetto al trattamento di datipersonali. La Presidenza del Consiglio dei Mi-nistri puo inoltre pubblicare atti legislativi eregolamentari in vigore, nonche i massimarielaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consigliodei Ministri sono individuate le modalita dipartecipazione del cittadino alla consultazionegratuita in via telematica.

56. Dati identificativi delle questioni pendentidinanzi all’autorita giudiziaria di ogni ordine egrado. — 1. I dati identificativi delle questionipendenti dinanzi al giudice amministrativo econtabile sono resi accessibili a chi vi abbiainteresse mediante pubblicazione sul sistemainformativo interno e sul sito istituzionale dellarete Internet delle autorita emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudiceamministrativo e contabile, rese pubbliche me-diante deposito in segreteria, sono contestual-mente inserite nel sistema informativo internoe sul sito istituzionale della rete Internet, os-servando le cautele previste dalla normativa inmateria di tutela dei dati personali.

2-bis I dati identificativi delle questioni pen-denti, le sentenze e le altre decisioni depositatein cancelleria o segreteria dell’autorita giudi-ziaria di ogni ordine e grado sono, comunque,rese accessibili ai sensi dell’art. 51 del codice inmateria di protezione dei dati personali appro-vato con d.lg. n. 196 del 2003.

57. Moduli e formulari. — 1. Le pubbliche

116 III. Tecniche di imputazione della volonta negoziale: le firme elettriche e la firma digitale, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 180: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

amministrazioni provvedono a definire e a ren-dere disponibili anche per via telematica l’elen-co della documentazione richiesta per i singoliprocedimenti, i moduli e i formulari validi adogni effetto di legge, anche ai fini delle dichia-razioni sostitutive di certificazione e delle di-chiarazioni sostitutive di notorieta.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data dientrata in vigore del presente codice, i moduli oi formulari che non siano stati pubblicati sulsito non possono essere richiesti ed i relativiprocedimenti possono essere conclusi anchein assenza dei suddetti moduli o formulari.

Sezione II. — Fruibilita dei dati

58. Modalita della fruibilita del dato. — 1. Iltrasferimento di un dato da un sistema infor-mativo ad un altro non modifica la titolarita deldato.

2. Le pubbliche amministrazioni possono sti-pulare tra loro convenzioni finalizzate alla frui-bilita informatica dei dati di cui siano titolari.

3. Il CNIPA, sentito il Garante per la prote-zione dei dati personali, definisce schemi gene-rali di convenzioni finalizzate a favorire la frui-bilita informatica dei dati tra le pubbliche am-ministrazioni centrali e, d’intesa con la Confe-renza unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 28 ago-sto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centralimedesime e le regioni e le autonomie locali.

59. Dati territoriali. — 1. Per dato territorialesi intende qualunque informazione geografica-mente localizzata.

2. E istituito il Comitato per le regole tecni-che sui dati territoriali delle pubbliche ammi-nistrazioni, con il compito di definire le regoletecniche per la realizzazione delle basi dei datiterritoriali, la documentazione, la fruibilita e loscambio dei dati stessi tra le pubbliche ammi-nistrazioni centrali e locali in coerenza con ledisposizioni del presente decreto che discipli-nano il sistema pubblico di connettivita.

3. Per agevolare la pubblicita dei dati di in-teresse generale, disponibili presso le pubbli-che amministrazioni a livello nazionale, regio-nale e locale, presso il CNIPA e istituito il Re-pertorio nazionale dei dati territoriali.

4. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. 23agosto 1988, n. 400, con uno o piu decreti sullaproposta del Presidente del Consiglio dei Mi-nistri o, per sua delega, del Ministro per l’inno-vazione e le tecnologie, previa intesa con laConferenza unificata di cui all’art. 8 d.lg. 28agosto 1997, n. 281, sono definite la composi-zione e le modalita per il funzionamento delComitato di cui al comma 2.

5. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. 23agosto 1988, n. 400, con uno o piu decreti sullaproposta del Presidente del Consiglio dei Mi-nistri o, per sua delega, del Ministro per l’inno-vazione e le tecnologie, sentito il Comitato perle regole tecniche sui dati territoriali delle pub-bliche amministrazioni, e sentita la Conferenzaunificata di cui all’art. 8 del d.lg. 28 luglio 1998,n. 281, sono definite le regole tecniche per ladefinizione del contenuto del repertorio nazio-nale dei dati territoriali, nonche delle modalitadi prima costituzione e di successivo aggiorna-mento dello stesso, per la formazione, la docu-mentazione e lo scambio dei dati territorialidetenuti dalle singole amministrazioni compe-tenti, nonche le regole ed i costi per l’utilizzodei dati stessi tra le pubbliche amministrazionicentrali e locali e da parte dei privati.

6. La partecipazione al Comitato non com-porta oneri ne alcun tipo di spese ivi compresicompensi o gettoni di presenza. Gli eventualirimborsi per spese di viaggio sono a carico delleamministrazioni direttamente interessate chevi provvedono nell’ambito degli ordinari stan-ziamenti di bilancio.

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 siprovvede con il fondo di finanziamento per iprogetti strategici del settore informatico di cuiall’art. 27, comma 2, della l. 16 gennaio 2003, n.3.

7-bis. Nell’ambito dei dati territoriali di inte-resse nazionale rientra la base dei dati catastaligestita dall’Agenzia del territorio. Per garanti-re la circolazione e la fruizione dei dati catastaliconformemente alle finalita ed alle condizionistabilite dall’art. 50, il direttore dell’Agenziadel territorio, di concerto con il Comitato perle regole tecniche sui dati territoriali delle pub-bliche amministrazioni e previa intesa con laConferenza unificata, definisce con propriodecreto entro la data del 30 giugno 2006, incoerenza con le disposizioni che disciplinanoil sistema pubblico di connettivita, le regoletecnico economiche per l’utilizzo dei dati cata-stali per via telematica da parte dei sistemi in-formatici di altre amministrazioni.

60. Base di dati di interesse nazionale. — 1. Sidefinisce base di dati di interesse nazionalel’insieme delle informazioni raccolte e gestitedigitalmente dalle pubbliche amministrazioni,omogenee per tipologia e contenuto e la cuiconoscenza e utilizzabile dalle pubbliche am-ministrazioni per l’esercizio delle proprie fun-zioni e nel rispetto delle competenze e dellenormative vigenti.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblicaamministrazione, le basi di dati di interesse na-zionale costituiscono, per ciascuna tipologia di

D.lg. 7.3.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 117

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 181: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

dati, un sistema informativo unitario che tieneconto dei diversi livelli istituzionali e territoria-li e che garantisce l’allineamento delle infor-mazioni e l’accesso alle medesime da parte del-le pubbliche amministrazioni interessate. Larealizzazione di tali sistemi informativi e le mo-dalita di aggiornamento sono attuate secondole regole tecniche sul sistema pubblico di con-nettivita di cui all’art. 16 del d.lg. 28 febbraio2005, n. 42.

3. Le basi di dati di interesse nazionale sonoindividuate con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, su proposta del Presi-dente del Consiglio dei Ministri o del Ministrodelegato per l’innovazione e le tecnologie, diconcerto con i Ministri di volta in volta interes-sati, d’intesa con la Conferenza unificata di cuiall’art. 8 del d.lg. 28 agosto 1997, n. 281, nellematerie di competenza e sentito il Garante perla protezione dei dati personali. Con il mede-simo decreto sono altresı individuate le strut-ture responsabili della gestione operativa diciascuna base di dati e le caratteristiche tecni-che del sistema informativo di cui al comma 2.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente ar-ticolo si provvede con il fondo di finanziamentoper i progetti strategici del settore informaticodi cui all’art. 27, comma 2, della l. 16 gennaio2003, n. 3.

61. Delocalizzazione dei registri informatici.— 1. Fermo restando il termine di cui all’art.40, comma 4, i pubblici registri immobiliaripossono essere formati e conservati su supportiinformatici in conformita alle disposizioni delpresente codice, secondo le regole tecnichestabilite dall’art. 71, nel rispetto della normati-va speciale e dei princıpi stabiliti dal codicecivile. In tal caso i predetti registri possono es-sere conservati anche in luogo diverso dall’Uf-ficio territoriale competente.

62. Indice nazionale delle anagrafi. — 1. L’In-dice nazionale delle anagrafi (INA), di cui al-l’art. 1 della l. 24 dicembre 1954, n. 1228, erealizzato con strumenti informatici e nel ri-spetto delle regole tecniche concernenti il si-stema pubblico di connettivita, in coerenza conle quali il Ministero dell’interno definisce leregole di sicurezza per l’accesso e per la gestio-ne delle informazioni anagrafiche e fornisce iservizi di convalida delle informazioni medesi-me ove richiesto per l’attuazione della norma-tiva vigente.

Sezione III. — Servizi in rete

63. Organizzazione e finalita dei servizi in rete.— 1. Le pubbliche amministrazioni centrali in-

dividuano le modalita di erogazione dei serviziin rete in base a criteri di valutazione di effica-cia, economicita ed utilita e nel rispetto deiprincıpi di eguaglianza e non discriminazione,tenendo comunque presenti le dimensioni del-l’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale de-stinazione all’utilizzazione da parte di catego-rie in situazioni di disagio.

2. Le pubbliche amministrazioni centraliprogettano e realizzano i servizi in rete miran-do alla migliore soddisfazione delle esigenzedegli utenti, in particolare garantendo la com-pletezza del procedimento, la certificazionedell’esito e l’accertamento del grado di soddi-sfazione dell’utente.

3. Le pubbliche amministrazioni collabora-no per integrare i procedimenti di rispettivacompetenza al fine di agevolare gli adempi-menti di cittadini ed imprese e rendere piu ef-ficienti i procedimenti che interessano piu am-ministrazioni, attraverso idonei sistemi di coo-perazione.

64. Modalita di accesso ai servizi erogati in retedalle pubbliche amministrazioni. — 1. La cartad’identita elettronica e la carta nazionale deiservizi costituiscono strumenti per l’accesso aiservizi erogati in rete dalle pubbliche ammini-strazioni per i quali sia necessaria l’autentica-zione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possonoconsentire l’accesso ai servizi in rete da esseerogati che richiedono l’autenticazione infor-matica anche con strumenti diversi dalla cartad’identita elettronica e dalla carta nazionaledei servizi, purche tali strumenti consentanodi accertare l’identita del soggetto che richiedel’accesso. L’accesso con carta d’identita elet-tronica e carta nazionale dei servizi e comun-que consentito indipendentemente dalle mo-dalita di accesso predisposte dalle singole am-ministrazioni.

3. Ferma restando la disciplina riguardantele trasmissioni telematiche gestite dal Ministe-ro dell’economia e delle finanze e dalle agenziefiscali, con decreto del Presidente del Consigliodei Ministri o del Ministro delegato per l’inno-vazione e le tecnologie, di concerto con il Mi-nistro per la funzione pubblica e d’intesa con laConferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 28agosto 1997, n. 281, e fissata la data, comunquenon successiva al 31 dicembre 2007, a decorre-re dalla quale non e piu consentito l’accesso aiservizi erogati in rete dalle pubbliche ammini-strazioni, con strumenti diversi dalla carta d’i-dentita elettronica e dalla carta nazionale deiservizi. E prorogato alla medesima data il ter-mine relativo alla procedura di accertamentopreventivo del possesso della Carta di identita

118 III. Tecniche di imputazione della volonta negoziale: le firme elettriche e la firma digitale, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 182: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

elettronica (CIE), di cui all’art. 8, comma 5, deldecreto del Presidente della Repubblica 2 mar-zo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste diemissione di Carte nazionali dei servizi (CNS)da parte dei cittadini non residenti nei comuniin cui e diffusa la CIE.

65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pub-bliche amministrazioni per via telematica. — 1.Le istanze e le dichiarazioni presentate allepubbliche amministrazioni per via telematicaai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3, del decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digi-tale, il cui certificato e rilasciato da un certifi-catore accreditato;

b) ovvero, quando l’autore e identificatodal sistema informatico con l’uso della cartad’identita elettronica o della carta nazionaledei servizi, nei limiti di quanto stabilito da cia-scuna amministrazione ai sensi della normativavigente;

c) ovvero quando l’autore e identificatodal sistema informatico con i diversi strumentidi cui all’art. 64, comma 2, nei limiti di quantostabilito da ciascuna amministrazione ai sensidella normativa vigente e fermo restando il di-sposto dell’art. 64, comma 3.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o com-pilate su sito secondo le modalita previste dalcomma 1 sono equivalenti alle istanze e alledichiarazioni sottoscritte con firma autografaapposta in presenza del dipendente addettoal procedimento; resta salva la facolta dellapubblica amministrazione di stabilire i casi incui e necessaria la sottoscrizione mediante lafirma digitale.

3. Dalla data di cui all’art. 64, comma 3, none piu consentito l’invio di istanze e dichiarazio-ni con le modalita di cui al comma 1, lett. c).

4. Il comma 2 dell’art. 38 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, e sostituito dal seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviateper via telematica sono valide se effettuate se-condo quanto previsto dall’art. 65 del d.lg. 7marzo 2005, n. 82».

Sezione IV. — Carte elettroniche

66. Carta d’identita elettronica e carta nazio-nale dei servizi. — 1. Le caratteristiche e le mo-dalita per il rilascio della carta d’identita elet-tronica e dell’analogo documento, rilasciato aseguito della denuncia di nascita e prima delcompimento del quindicesimo anno di eta, so-no definite con decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri, adottato su proposta del Mi-nistro dell’interno, di concerto con il Ministroper la funzione pubblica, con il Ministro perl’innovazione e le tecnologie e con il Ministrodell’economia e delle finanze, sentito il Garan-te per la protezione dei dati personali e d’intesacon la Conferenza unificata di cui all’art. 8 deld.lg. 28 agosto 1997, n. 281.

2. Le caratteristiche e le modalita per il rila-scio, per la diffusione e l’uso della carta nazio-nale dei servizi sono definite con uno o piuregolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del-la l. 23 agosto 1988, n. 400, adottati su propostacongiunta dei Ministri per la funzione pubblicae per l’innovazione e le tecnologie, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze,sentito il Garante per la protezione dei datipersonali e d’intesa con la Conferenza unifica-ta di cui all’art. 8 del d.lg. 28 agosto 1997, n.281, nel rispetto dei seguenti princıpi:

a) all’emissione della carta nazionale deiservizi provvedono, su richiesta del soggettointeressato, le pubbliche amministrazioni cheintendono rilasciarla;

b) l’onere economico di produzione e ri-lascio della carta nazionale dei servizi e a caricodelle singole amministrazioni che le emettono;

c) eventuali indicazioni di carattere indi-viduale connesse all’erogazione dei servizi alcittadino, sono possibili nei limiti di cui ald.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

d) le pubbliche amministrazioni che ero-gano servizi in rete devono consentirne l’acces-so ai titolari della carta nazionale dei serviziindipendentemente dall’ente di emissione,che e responsabile del suo rilascio;

e) la carta nazionale dei servizi puo essereutilizzata anche per i pagamenti informatici trasoggettiprivatie pubblicheamministrazioni, se-condo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La carta d’identita elettronica e l’analogodocumento, rilasciato a seguito della denunciadi nascita e prima del compimento del quindi-cesimo anno di eta, devono contenere:

a) i dati identificativi della persona;b) il codice fiscale.

3. La carta d’identita elettronica e l’analogodocumento, rilasciato a seguito della denunciadi nascita e prima del compimento del quindi-cesimo anno di eta, possono contenere, a ri-chiesta dell’interessato ove si tratti di dati sen-sibili:

a) l’indicazione del gruppo sanguigno;b) le opzioni di carattere sanitario previ-

ste dalla legge;c) i dati biometrici indicati col decreto di

cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, delDNA;

D.lg. 7.3.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 119

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 183: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

d) tutti gli altri dati utili al fine di raziona-lizzare e semplificare l’azione amministrativa ei servizi resi al cittadino, anche per mezzo deiportali, nel rispetto della normativa in materiadi riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informa-zioni che possono o debbono essere conosciutedalla pubblica amministrazione e da altri sog-getti, occorrenti per la firma elettronica.

5. La carta d’identita elettronica e la cartanazionale dei servizi possono essere utilizzatequali strumenti di autenticazione telematicaper l’effettuazione di pagamenti tra soggettiprivati e pubbliche amministrazioni, secondole modalita stabilite con le regole tecniche dicui all’art. 71, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, sentita la Bancad’Italia.

6. Con decreto del Ministro dell’interno, delMinistro per l’innovazione e le tecnologie e delMinistro dell’economia e delle finanze, sentitoil Garante per la protezione dei dati personali ed’intesa con la Conferenza unificata di cui al-l’art. 8 del d.lg. 28 agosto 1997, n. 281, sonodettate le regole tecniche e di sicurezza relativealle tecnologie e ai materiali utilizzati per laproduzione della carta di identita elettronica,del documento di identita elettronico e dellacarta nazionale dei servizi, nonche le modalitadi impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fis-sata dai decreti di cui al presente articolo edelle vigenti disposizioni in materia di prote-zione dei dati personali, le pubbliche ammini-strazioni, nell’ambito dei rispettivi ordinamen-ti, possono sperimentare modalita di utilizza-zione dei documenti di cui al presente articoloper l’erogazione di ulteriori servizi o utilita.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciatedalle amministrazioni dello Stato ai sensi deldecreto del Presidente della Repubblica 28 lu-glio 1967, n. 851, possono essere realizzate an-che con modalita elettroniche e contenere lefunzionalita della carta nazionale dei serviziper consentire l’accesso per via telematica aiservizi erogati in rete dalle pubbliche ammini-strazioni.

CAPO VI

SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI IN-

FORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINI-

STRAZIONI

67. Modalita di sviluppo ed acquisizione. — 1.Le pubbliche amministrazioni centrali, per iprogetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi

ad alto contenuto di innovazione tecnologica,possono selezionare uno o piu proposte utiliz-zando il concorso di idee di cui all’art. 57 deldecreto del Presidente della Repubblica 21 di-cembre 1999, n. 554.

2. Le amministrazioni appaltanti possonoporre a base delle gare aventi ad oggetto laprogettazione, o l’esecuzione, o entrambe, de-gli appalti di cui al comma 1, le proposte idea-tive acquisite ai sensi del comma 1, previo pa-rere tecnico di congruita del CNIPA; alla rela-tiva procedura e ammesso a partecipare, ai sen-si dell’art. 57, comma 6, del decreto del Presi-dente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554, anche il soggetto selezionato ai sensi delcomma 1, qualora sia in possesso dei relativirequisiti soggettivi.

68. Analisi comparativa delle soluzioni. — 1.Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto del-la l. 7 agosto 1990, n. 241, e del d.lg. 12 febbraio1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedurepreviste dall’ordinamento, programmi infor-matici a seguito di una valutazione comparati-va di tipo tecnico ed economico tra le seguentisoluzioni disponibili sul mercato:

a) sviluppo di programmi informatici perconto e a spese dell’amministrazione sullascorta dei requisiti indicati dalla stessa ammi-nistrazione committente;

b) riuso di programmi informatici svilup-pati per conto e a spese della medesima o dialtre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informaticidi tipo proprietario mediante ricorso a licenzad’uso;

d) acquisizione di programmi informaticia codice sorgente aperto;

e) acquisizione mediante combinazionedelle modalita di cui alle lettere da a) a d).

2. Le pubbliche amministrazioni nella predi-sposizione o nell’acquisizione dei programmiinformatici, adottano soluzioni informaticheche assicurino l’interoperabilita e la coopera-zione applicativa, secondo quanto previsto dald.lg. 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentanola rappresentazione dei dati e documenti in piuformati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvoche ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.

3. Per formato dei dati di tipo aperto si in-tende un formato dati reso pubblico e docu-mentato esaustivamente.

4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con perio-dicita almeno annuale, un repertorio dei for-mati aperti utilizzabili nelle pubbliche ammini-strazioni e delle modalita di trasferimento deiformati.

69. Riuso dei programmi informatici. — 1. Lepubbliche amministrazioni che siano titolari di

120 III. Tecniche di imputazione della volonta negoziale: le firme elettriche e la firma digitale, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 184: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

programmi applicativi realizzati su specificheindicazioni del committente pubblico, hannoobbligo di darli in formato sorgente, completidella documentazione disponibile, in uso gra-tuito ad altre pubbliche amministrazioni che lirichiedono e che intendano adattarli alle pro-prie esigenze, salvo motivate ragioni.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmiinformatici di proprieta delle pubbliche ammi-nistrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolatio nelle specifiche di progetto e previsto ovepossibile, che i programmi appositamente svi-luppati per conto e a spese dell’amministrazio-ne siano facilmente portabili su altre piattafor-me.

3. Le pubbliche amministrazioni inserisco-no, nei contratti per l’acquisizione di program-mi informatici, di cui al comma 1, clausole chegarantiscano il diritto di disporre dei program-mi ai fini del riuso da parte della medesima o dialtre amministrazioni.

4. Nei contratti di acquisizione di programmiinformatici sviluppati per conto e a spese delleamministrazioni, le stesse possono includereclausole, concordate con il fornitore, che ten-gano conto delle caratteristiche economiche edorganizzative di quest’ultimo, volte a vincolar-lo, per un determinato lasso di tempo, a forni-re, su richiesta di altre amministrazioni, serviziche consentono il riuso delle applicazioni. Leclausole suddette definiscono le condizioni daosservare per la prestazione dei servizi indicati.

70. Banca dati dei programmi informatici riu-tilizzabili. — 1. Il CNIPA, previo accordo con laConferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 28agosto 1997, n. 281, valuta e rende note appli-cazioni tecnologiche realizzate dalle pubblicheamministrazioni, idonee al riuso da parte dialtre pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali cheintendono acquisire programmi applicativi va-lutano preventivamente la possibilita di riusodelle applicazioni analoghe rese note dal CNI-PA ai sensi del comma 1, motivandone l’even-tuale mancata adozione.

CAPO VII

REGOLE TECNICHE

71. Regole tecniche. — 1. Le regole tecnichepreviste nel presente codice sono dettate, condecreti del Presidente del Consiglio dei Mini-stri o del Ministro delegato per l’innovazione ele tecnologie, di concerto con il Ministro per lafunzione pubblica e con le amministrazioni divolta in volta indicate nel presente codice, sen-

tita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 deld.lg. 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per laprotezione dei dati personali nelle materie dicompetenza, previa acquisizione obbligatoriadel parere tecnico del CNIPA in modo da ga-rantire la coerenza tecnica con le regole tecni-che sul sistema pubblico di connettivita, e conle regole di cui al disciplinare pubblicato inallegato B al d.lg. 30 giugno 2003, n. 196.

1-bis. Entro nove mesi dalla data di entratain vigore del presente decreto, con uno o piudecreti del Presidente del Consiglio dei Mini-stri emanati su proposta del Ministro delegatoper l’innovazione e le tecnologie, sentito il Mi-nistro per la funzione pubblica, d’intesa con laConferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 8agosto 1997, n. 281, sono adottate le regoletecniche e di sicurezza per il funzionamentodel sistema pubblico di connettivita.

1-ter. Le regole tecniche di cui al presentecodice sono dettate in conformita alle discipli-ne risultanti dal processo di standardizzazionetecnologica a livello internazionale ed alle nor-mative dell’Unione europea.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materiedel presente codice restano in vigore fino all’a-dozione delle regole tecniche adottate ai sensidel presente articolo.

CAPO VIII

SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA E RETE IN-

TERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINI-

STRAZIONE

Sezione I. — Definizioni relative al sistemapubblico di connettivita

72. Definizioni relative al sistema pubblico diconnettivita. — 1. Ai fini del presente decreto siintende per:

a) «trasporto di dati»: i servizi per la rea-lizzazione, gestione ed evoluzione di reti infor-matiche per la trasmissione di dati, oggettimultimediali e fonia;

b) «interoperabilita di base»: i servizi perla realizzazione, gestione ed evoluzione di stru-menti per lo scambio di documenti informaticifra le pubbliche amministrazioni e tra queste e icittadini;

c) «connettivita»: l’insieme dei servizi ditrasporto di dati e di interoperabilita di base;

d) «interoperabilita evoluta»: i servizi ido-nei a favorire la circolazione, lo scambio di datie informazioni, e l’erogazione fra le pubblicheamministrazioni e tra queste e i cittadini;

e) «cooperazione applicativa»: la parte

D.lg. 7.3.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 121

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 185: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

del sistema pubblico di connettivita finalizzataall’interazione tra i sistemi informatici dellepubbliche amministrazioni per garantire l’inte-grazione dei metadati, delle informazioni e deiprocedimenti amministrativi.

73. Sistema pubblico di connettivita (SPC).— 1. Nel rispetto dell’art. 117, secondo comma,lett. r), della Costituzione, e nel rispetto dell’au-tonomia dell’organizzazione interna delle fun-zioni informative delle regioni e delle autono-mie locali il presente Capo definisce e disciplinail Sistema pubblico di connettivita (SPC), al finedi assicurare il coordinamento informativo einformatico dei dati tra le amministrazioni cen-trali, regionali e locali e promuovere l’omoge-neita nella elaborazione e trasmissione dei datistessi, finalizzata allo scambio e diffusione delleinformazioni tra le pubbliche amministrazionie alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC e l’insieme di infrastrutture tecno-logiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, lacondivisione, l’integrazione e la diffusione delpatrimonio informativo e dei dati della pubbli-ca amministrazione, necessarie per assicurarel’interoperabilita di base ed evoluta e la coope-razione applicativa dei sistemi informatici e deiflussi informativi, garantendo la sicurezza, lariservatezza delle informazioni, nonche la sal-vaguardia e l’autonomia del patrimonio infor-mativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. La realizzazione del SPC avviene nel ri-spetto dei seguenti principi:

a) sviluppo architetturale ed organizzati-vo atto a garantire la natura federata, policen-trica e non gerarchica del sistema;

b) economicita nell’utilizzo dei servizi direte, di interoperabilita e di supporto alla coo-perazione applicativa;

c) sviluppo del mercato e della concorren-za nel settore delle tecnologie dell’informazio-ne e della comunicazione.

74. Rete internazionale delle pubbliche am-ministrazioni. — 1. Il presente decreto defini-sce e disciplina la Rete internazionale dellepubbliche amministrazioni, interconnessa alSPC. La Rete costituisce l’infrastruttura diconnettivita che collega, nel rispetto della nor-mativa vigente, le pubbliche amministrazionicon gli uffici italiani all’estero, garantendo ade-guati livelli di sicurezza e qualita.

Sezione II. — Sistema pubblico di connettivitaSPC.

75. Partecipazione al Sistema pubblico diconnettivita. — 1. Al SPC partecipano tutte leamministrazioni di cui all’art. 2, comma 2.

2. Il comma 1 non si applica alle ammini-strazioni di cui al d.lg. 30 marzo 2001, n. 165,limitatamente all’esercizio delle sole funzionidi ordine e sicurezza pubblica, difesa naziona-le, consultazioni elettorali.

3. Ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 11 novembre1994, n. 680, nonche dell’art. 25 del d.lg. 30giugno 2003, n. 196, e comunque garantita laconnessione con il SPC dei sistemi informatividegli organismi competenti per l’esercizio dellefunzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel lo-ro esclusivo interesse e secondo regole tecni-che che assicurino riservatezza e sicurezza. Ealtresı garantita la possibilita di connessione alSPC delle autorita amministrative indipenden-ti.

76. Scambio di documenti informatici nel-l’ambito del Sistema pubblico di connettivita.— 1. Gli scambi di documenti informatici trale pubbliche amministrazioni nell’ambito delSPC, realizzati attraverso la cooperazione ap-plicativa e nel rispetto delle relative proceduree regole tecniche di sicurezza, costituiscono in-vio documentale valido ad ogni effetto di legge.

77. Finalita del Sistema pubblico di connetti-vita. — 1. Al SPC sono attribuite le seguentifinalita:

a) fornire un insieme di servizi di connet-tivita condivisi dalle pubbliche amministrazio-ni interconnesse, definiti negli aspetti di fun-zionalita, qualita e sicurezza, ampiamente gra-duabili in modo da poter soddisfare le differen-ti esigenze delle pubbliche amministrazioniaderenti al SPC;

b) garantire l’interazione della pubblicaamministrazione centrale e locale con tutti glialtri soggetti connessi a Internet, nonche con lereti di altri enti, promuovendo l’erogazione diservizi di qualita e la miglior fruibilita deglistessi da parte dei cittadini e delle imprese;

c) fornire un’infrastruttura condivisa diinterscambio che consenta l’interoperabilitatra tutte le reti delle pubbliche amministrazioniesistenti, favorendone lo sviluppo omogeneosu tutto il territorio nella salvaguardia degliinvestimenti effettuati;

d) fornire servizi di connettivita e coope-razione alle pubbliche amministrazioni che nefacciano richiesta, per permettere l’intercon-nessione delle proprie sedi e realizzare cosı an-che l’infrastruttura interna di comunicazione;

e) realizzare un modello di fornitura deiservizi multifornitore coerente con l’attuale si-tuazione di mercato e le dimensioni del proget-to stesso;

f ) garantire lo sviluppo dei sistemi infor-matici nell’ambito del SPC salvaguardando lasicurezza dei dati, la riservatezza delle infor-

122 III. Tecniche di imputazione della volonta negoziale: le firme elettriche e la firma digitale, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 186: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

mazioni, nel rispetto dell’autonomia del patri-monio informativo delle singole amministra-zioni e delle vigenti disposizioni in materia diprotezione dei dati personali.

78. Compiti delle pubbliche amministrazioninel Sistema pubblico di connettivita. — 1. Lepubbliche amministrazioni nell’ambito dellaloro autonomia funzionale e gestionale adotta-no nella progettazione e gestione dei proprisistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti orga-nizzativi, soluzioni tecniche compatibili con lacooperazione applicativa con le altre pubblicheamministrazioni, secondo le regole tecniche dicui all’art. 71, comma 1-bis.

2. Per le amministrazioni di cui all’art. 1,comma 1, del d.lg. 12 febbraio 1993, n. 39, leresponsabilita di cui al comma 1 sono attribuiteal dirigente responsabile dei sistemi informati-vi automatizzati, di cui all’art. 10, comma 1,dello stesso d.lg..

2-bis. Le pubbliche amministrazioni centra-li e periferiche di cui all’art. 1, comma 1, lett. z),del presente codice, inclusi gli istituti e le scuo-le di ogni ordine e grado, le istituzioni educa-tive e le istituzioni universitarie, nei limiti di cuiall’art. 1, comma 449, secondo periodo, della l.27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decor-rere dal 1o gennaio 2008 e comunque a partiredalla scadenza dei contratti relativi ai servizi difonia in corso alla data predetta ad utilizzare iservizi «Voce tramite protocollo Internet»(VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connet-tivita o da analoghe convenzioni stipulate daCONSIP.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monito-raggio e verifica del rispetto delle disposizionidi cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle di-sposizioni di cui al comma 2-bis comporta lariduzione, nell’esercizio finanziario successivo,del 30 per cento delle risorse stanziate nell’an-no in corso per spese di telefonia.

79. Commissione di coordinamento del Siste-ma pubblico di connettivita. — 1. E istituita laCommissione di coordinamento del SPC, diseguito denominata: «Commissione», prepo-sta agli indirizzi strategici del SPC.

2. La Commissione:a) assicura il raccordo tra le amministra-

zioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e deicompiti spettanti a ciascuna di esse;

b) approva le linee guida, le modalita ope-rative e di funzionamento dei servizi e delleprocedure per realizzare la cooperazione ap-plicativa fra i servizi erogati dalle amministra-zioni;

c) promuove l’evoluzione del modello or-ganizzativo e dell’architettura tecnologica del

SPC in funzione del mutamento delle esigenzedellepubblicheamministrazioniedelleopportu-nita derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;

d) promuove la cooperazione applicativafra le pubbliche amministrazioni, nel rispettodelle regole tecniche di cui all’art. 71;

e) definisce i criteri e ne verifica l’applica-zione in merito alla iscrizione, sospensione ecancellazione dagli elenchi dei fornitori quali-ficati SPC di cui all’art. 82;

f ) dispone la sospensione e cancellazionedagli elenchi dei fornitori qualificati di cui al-l’art. 82;

g) verifica la qualita e la sicurezza dei ser-vizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;

h) promuove il recepimento degli stan-dard necessari a garantire la connettivita, l’in-teroperabilita di base e avanzata, la coopera-zione applicativa e la sicurezza del Sistema.

3. Le decisioni della Commissione sono as-sunte a maggioranza semplice o qualificata deicomponenti in relazione all’argomento in esa-me. La Commissione a tale fine elabora, entrotre mesi dal suo insediamento, un regolamentointerno da approvare con maggioranza qualifi-cata dei suoi componenti.

80. Composizione della Commissione dicoordinamento del sistema pubblico di connetti-vita. — 1. La Commissione e formata da dicias-sette componenti incluso il Presidente di cui alcomma 2, scelti tra persone di comprovata pro-fessionalita ed esperienza nel settore, nominaticon decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri: otto componenti sono nominati inrappresentanza delle amministrazioni stataliprevia deliberazione del Consiglio dei Ministri,sette dei quali su proposta del Ministro perl’innovazione e le tecnologie ed uno su propo-sta del Ministro per la funzione pubblica; i re-stanti otto sono nominati su designazione dellaConferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 8agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componentiproposti dal Ministro per l’innovazione e letecnologie e nominato in rappresentanza dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri. Quandoesamina questioni di interesse della rete inter-nazionale della pubblica amministrazione laCommissione e integrata da un rappresentantedel Ministero degli affari esteri, qualora non nefaccia gia parte.

2. Il Presidente del Centro nazionale perl’informatica nella pubblica amministrazionee componente di diritto e presiede la Commis-sione. Gli altri componenti della Commissionerestano in carica per un biennio e l’incarico erinnovabile.

3. La Commissione e convocata dal Presi-dente e si riunisce almeno quattro volte l’anno.

D.lg. 7.3.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 123

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 187: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

4. L’incarico di Presidente o di componentedella Commissione e la partecipazione alle riu-nioni della Commissione non danno luogo allacorresponsione di alcuna indennita, emolu-mento, compenso e rimborso spese e le ammi-nistrazioni interessate provvedono agli oneri dimissione nell’ambito delle risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

5. Per i necessari compiti istruttori la Com-missione si avvale del Centro nazionale perl’informatica nella pubblica amministrazione,di seguito denominato: «CNIPA» e sulla basedi specifiche convenzioni, di organismi interre-gionali e territoriali.

6. La Commissione puo avvalersi, nell’am-bito delle risorse umane, finanziarie e strumen-tali disponibili a legislazione vigente, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,della consulenza di uno o piu organismi di con-sultazione e cooperazione istituiti con appositiaccordi ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c), deld.lg. 28 agosto 1997, n. 281.

7. Ai fini della definizione degli sviluppistrategici del SPC, in relazione all’evoluzionedelle tecnologie dell’informatica e della comu-nicazione, la Commissione puo avvalersi, nel-l’ambito delle risorse finanziarie assegnate alCNIPA a legislazione vigente e senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, di con-sulenti di chiara fama ed esperienza in numeronon superiore a cinque secondo le modalitadefinite nei regolamenti di cui all’art. 87.

81. Ruolo del Centro nazionale per l’informa-tica nella pubblica amministrazione. — 1. IlCNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli in-dirizzi forniti dalla Commissione, anche avva-lendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse con-divise del SPC e le strutture operative preposteal controllo e supervisione delle stesse, per tut-te le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2,comma 2.

2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggettiterzi, cura la progettazione, la realizzazione, lagestione e l’evoluzione del SPC per le ammini-strazioni di cui all’art. 1, comma 1, del d.lg. 12febbraio 1993, n. 39.

82. Fornitori del Sistema pubblico di connet-tivita. — 1. Sono istituiti uno o piu elenchi difornitori a livello nazionale e regionale in at-tuazione delle finalita di cui all’art. 77.

2. I fornitori che ottengono la qualificazio-ne SPC ai sensi dei regolamenti previsti dal-l’art. 87, sono inseriti negli elenchi di compe-tenza nazionale o regionale, consultabili in viatelematica, esclusivamente ai fini dell’applica-zione della disciplina di cui al presente decreto,

e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livellonazionale e dalla regione di competenza a livel-lo regionale. I fornitori in possesso dei suddettirequisiti sono denominati fornitori qualificatiSPC.

3. I servizi per i quali e istituito un elenco, aisensi del comma 1, sono erogati, nell’ambitodel SPC, esclusivamente dai soggetti che abbia-no ottenuto l’iscrizione nell’elenco di compe-tenza nazionale o regionale.

4. Per l’iscrizione negli elenchi dei fornitoriqualificati SPC e necessario che il fornitoresoddisfi almeno i seguenti requisiti:

a) disponibilita di adeguate infrastrutturee servizi di comunicazioni elettroniche;

b) esperienza comprovata nell’ambitodella realizzazione gestione ed evoluzione del-le soluzioni di sicurezza informatica;

c) possesso di adeguata rete commercialee di assistenza tecnica;

d) possesso di adeguati requisiti finanziarie patrimoniali, anche dimostrabili per il trami-te di garanzie rilasciate da terzi qualificati.

5. Limitatamente ai fornitori dei servizi diconnettivita dovranno inoltre essere soddisfattianche i seguenti requisiti:

a) possesso dei necessari titoli abilitatividi cui al d.lg. 1o agosto 2003, n. 259, per l’am-bito territoriale di esercizio dell’attivita;

b) possesso di comprovate conoscenze edesperienze tecniche nella gestione delle reti eservizi di comunicazioni elettroniche, anchesotto il profilo della sicurezza e della protezio-ne dei dati.

83. Contratti quadro. — 1. Al fine della rea-lizzazione del SPC, il CNIPA a livello naziona-le e le regioni nell’ambito del proprio territo-rio, per soddisfare esigenze di coordinamento,qualificata competenza e indipendenza di giu-dizio, nonche per garantire la fruizione, da par-te delle pubbliche amministrazioni, di elevatilivelli di disponibilita dei servizi e delle stessecondizioni contrattuali proposte dal miglior of-ferente, nonche una maggiore affidabilita com-plessiva del sistema, promuovendo, altresı, losviluppo della concorrenza e assicurando lapresenza di piu fornitori qualificati, stipulano,espletando specifiche procedure ad evidenzapubblica per la selezione dei contraenti, nelrispetto delle vigenti norme in materia, uno opiu contratti-quadro con piu fornitori per i ser-vizi di cui all’art. 77, con cui i fornitori si impe-gnano a contrarre con le singole amministra-zioni alle condizioni ivi stabilite.

2. Leamministrazionidicuiall’art.1,comma1, del d.lg. 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute astipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadrocon uno o piu fornitori di cui al comma 1, indi-

124 III. Tecniche di imputazione della volonta negoziale: le firme elettriche e la firma digitale, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 188: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

viduati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sonosoggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, delConsiglio di Stato. Le amministrazioni non ri-comprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma1, del d.lg. n. 39 del 1993, hanno facolta di stipu-lare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

84. Migrazione della Rete unitaria della pub-blica amministrazione. — 1. Le Amministrazio-ni di cui all’art. 1, comma 1, del d.lg. 12 febbraio1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria dellapubblica amministrazione, presentano al CNI-PA, secondo le indicazioni da esso fornite, ipiani di migrazione verso il SPC, da attuarsientro diciotto mesi dalla data di approvazionedel primo contratto quadro di cui all’art. 83,comma 1, termine di cessazione dell’operativi-ta della Rete unitaria della pubblica ammini-strazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presen-te articolo ogni riferimento normativo alla Re-te unitaria della pubblica amministrazione siintende effettuato al SPC.

Sezione III. — Rete internazionale della pub-blica amministrazione e compiti del CNIPA

85. Collegamenti operanti per il tramite dellaRete internazionale delle pubbliche amministra-zioni. — 1. Le amministrazioni di cui all’art. 1,comma 1, del d.lg. 12 febbraio 1993, n. 39, cheabbiano l’esigenza di connettivita verso l’este-ro, sono tenute ad avvalersi dei servizi offertidalla Rete internazionale delle pubbliche am-ministrazioni, interconnessa al SPC.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui alcomma 1, che dispongono di reti in ambito in-ternazionale sono tenute a migrare nella Reteinternazionale delle pubbliche amministrazio-ni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quantoprevisto dall’art. 75, commi 2 e 3.

3. Le amministrazioni non ricomprese traquelle di cui all’art. 1, comma 1, del d.lg. 12febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorita am-ministrative indipendenti, possono aderire allaRete internazionale delle pubbliche ammini-strazioni.

86. Compiti e oneri del CNIPA. — 1. Il CNI-PA cura la progettazione, la realizzazione, lagestione ed evoluzione della Rete internazio-nale delle pubbliche amministrazioni, previoespletamento di procedure concorsuali ad evi-denza pubblica per la selezione dei fornitori emediante la stipula di appositi contratti-qua-dro secondo modalita analoghe a quelle dicui all’art. 83.

2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapidarealizzazione del SPC, per un periodo almeno

pari a due anni a decorrere dalla data di appro-vazione dei contratti-quadro di cui all’art. 83,comma 1, sostiene i costi delle infrastrutturecondivise, a valere sulle risorse gia previstenel bilancio dello Stato.

3. Al termine del periodo di cui al comma 2, icosti relativi alle infrastrutture condivise sono acarico dei fornitori proporzionalmente agli im-porti dei contratti di fornitura, e una quota ditali costi e a carico delle pubbliche amministra-zioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. Icosti, i criteri e la relativa ripartizione tra leamministrazioni sono determinati annualmen-te con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, su proposta della Commissione, pre-via intesa con la Conferenza unificata cui all’art.8 del d.lg. 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardan-do eventuali intese locali finalizzate a favorire ilpieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nelrispetto di quanto previsto dal comma 5.

4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivantidai collegamenti in ambito internazionale delleamministrazioni di cui all’art. 85, comma 1, peri primi due anni di vigenza contrattuale, decor-renti dalla data di approvazione del contrattoquadro di cui all’art. 83; per gli anni successiviogni onere e a carico della singola amministra-zione contraente proporzionalmente ai serviziacquisiti.

5. Le amministrazioni non ricomprese traquelle di cui all’art. 1, comma 1, del d.lg. 12febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Reteinternazionale delle pubbliche amministrazio-ni, ai sensi dell’art. 85, comma 3, ne sostengonogli oneri relativi ai servizi che utilizzano.

87. Regolamenti. — 1. Ai sensi dell’art. 17,comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, conuno o piu decreti sulla proposta del Presidentedel Consiglio dei Ministri o, per sua delega, delMinistro per l’innovazione e le tecnologie, diconcerto con il Ministro per la funzione pub-blica, d’intesa con la Conferenza unificata dicui all’art. 8 del d.lg. 28 agosto 1997, n. 281,sono adottati regolamenti per l’organizzazionedel SPC, per l’avvalimento dei consulenti di cuiall’art. 80, comma 7, e per la determinazionedei livelli minimi dei requisiti richiesti per l’i-scrizione agli elenchi dei fornitori qualificatidel SPC di cui all’art. 82.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGA-

ZIONI

88. Norme transitorie per la firma digitale. —1. I documenti sottoscritti con firma digitale

D.lg. 7.3.2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 125

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 189: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

basata su certificati rilasciati da certificatoriiscritti nell’elenco pubblico gia tenuto dall’Au-torita per l’informatica nella pubblica ammini-strazione sono equivalenti ai documenti sotto-scritti con firma digitale basata su certificatirilasciati da certificatori accreditati.

89. Aggiornamenti. — 1. La Presidenza delConsiglio dei Ministri adotta gli opportuni attidi indirizzo e di coordinamento per assicurareche i successivi interventi normativi, incidentisulle materie oggetto di riordino siano attuatiesclusivamente mediante la modifica o l’inte-grazione delle disposizioni contenute nel pre-sente codice.

90. Oneri finanziari. — 1. All’attuazione delpresente decreto si provvede nell’ambito dellerisorse previste a legislazione vigente.

91. Abrogazioni. — 1. Dalla data di entrata invigore del presente testo unico sono abrogati:

a) il d.lg. 23 gennaio 2002, n. 10;b) gli artt. 1, comma 1, lett. t), u), v), z),

aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm),nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9;10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27;27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater;29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36,commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del d.p.r. 28 dicembre2000, n. 445 (Testo A);

c) l’art. 26, comma 2, lett. a), e), h), della l.27 dicembre 2002, n. 289;

d) l’art. 27, comma 8, lett. b), della l. 16gennaio 2003, n. 3;

e) gli artt. 16, 17, 18 e 19 della l. 29 luglio2003, n. 229.

2. Le abrogazioni degli artt. 2, comma 1,ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi1, 2, 3, 4, 5 e 6; del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445 (Testo A), si intendono riferite anche ald.lg. 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).

3. Le abrogazioni degli artt. 1, comma 1,lett. t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg),hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9;11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51;del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A),si intendono riferite anche al d.p.r. 28 dicembre2000, n. 444 (Testo C).

3-bis. L’art. 15, comma 1, della l. 15 marzo1997, n. 59, e abrogato.

3-ter. Il d.lg. 28 febbraio 2005, n. 42, e abro-gato.

92. Entrata in vigore del codice. — 1. Le di-sposizioni del presente codice entrano in vigo-re a decorrere dal 1o gennaio 2006.

126 III. Tecniche di imputazione della volonta negoziale: le firme elettriche e la firma digitale, 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 190: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

II. IL COMMERCIO ELETTRONICO.IL CONTRATTO COME PRINCIPALE STRUMENTO DI INNOVAZIONE

E DI REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA SU INTERNET

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

1326. Conclusione del contratto. — 1. Il con-tratto e concluso nel momento in cui chi hafatto la proposta ha conoscenza dell’accetta-zione dell’altra parte.

2. L’accettazione deve giungere al propo-nente nel termine da lui stabilito o in quelloordinariamente necessario secondo la naturadell’affare o secondo gli usi.

3. Il proponente puo ritenere efficace l’ac-cettazione tardiva, purche ne dia immediata-mente avviso all’altra parte.

4. Qualora il proponente richieda per l’ac-cettazione una forma determinata, l’accetta-zione non ha effetto se e data in forma diversa.

5. Un’accettazione non conforme alla pro-posta equivale a nuova proposta.

1335. Presunzione di conoscenza. — 1. Laproposta, l’accettazione, la loro revoca e ognialtra dichiarazione diretta a una determinatapersona si reputano conosciute nel momentoin cui giungono all’indirizzo del destinatario, sequesti non prova di essere stato, senza sua col-pa, nell’impossibilita di averne notizia.

1655. Nozione. — 1. L’appalto e il contrattocol quale una parte assume, con organizzazio-ne dei mezzi necessari e con gestione a propriorischio, il compimento di un’opera o di un ser-vizio verso un corrispettivo in danaro.

1665. Verifica e pagamento dell’opera. — 1.Il committente, prima di ricevere la consegna,ha diritto di verificare l’opera compiuta.

2. La verifica deve esser fatta dal commit-tente appena l’appaltatore lo mette in condi-zione di poterla eseguire.

3. Se, nonostante l’invito fattogli dall’appal-tatore, il committente tralascia di procederealla verifica senza giusti motivi, ovvero non necomunica il risultato entro un breve termine,l’opera si considera accettata.

4. Se il committente riceve senza riserve laconsegna dell’opera, questa si considera accet-tata ancorche non si sia proceduto alla verifica.

5. Salvo diversa pattuizione o uso contrario,l’appaltatore ha diritto al pagamento del corri-spettivo quando l’opera e accettata dal com-mittente.

1667. Difformita e vizi dell’opera. — 1. L’ap-paltatore e tenuto alla garanzia per le difformi-ta e i vizi dell’opera. La garanzia non e dovutase il committente ha accettato l’opera (c. 1665)e le difformita o i vizi erano da lui conosciuti oerano riconoscibili, purche, in questo caso, nonsiano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.

2. Il committente deve, a pena di decadenza,denunziare all’appaltatore le difformita o i vizientro sessanta giorni dalla scoperta. La denun-zia non e necessaria se l’appaltatore ha ricono-sciuto le difformita o i vizi o se li ha occultati.

3. L’azione contro l’appaltatore si prescrivein due anni dal giorno della consegna dell’ope-ra. Il committente convenuto per il pagamentopuo sempre far valere la garanzia, purche ledifformita o i vizi siano stati denunziati entrosessanta giorni dalla scoperta e prima che sianodecorsi i due anni dalla consegna.

2230. Prestazione d’opera intellettuale. — 1.Il contratto che ha per oggetto una prestazionedi opera intellettuale e regolato dalle normeseguenti e, in quanto compatibili con queste econ la natura del rapporto, dalle disposizionidel capo precedente.

2. Sono salve le disposizioni delle leggi spe-ciali.

2232. Esecuzione dell’opera. — 1. Il presta-tore d’opera deve eseguire personalmente l’in-carico assunto. Puo tuttavia valersi, sotto lapropria direzione e responsabilita, di sostitutie ausiliari, se la collaborazione di altri e con-sentita dal contratto o dagli usi e non e incom-patibile con l’oggetto della prestazione.

2236. Responsabilita del prestatore d’opera.— 1. Se la prestazione implica la soluzione diproblemi tecnici di speciale difficolta, il presta-tore d’opera non risponde dei danni, se non incaso di dolo o di colpa grave.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 70. —Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativaa taluni aspetti giuridici dei servizi della societadell’informazione nel mercato interno, conparticolare riferimento al commercio elet-tronico.

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 191: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

1. Finalita. — 1. Il presente decreto e direttoa promuovere la libera circolazione dei servizidella societa dell’informazione, fra i quali ilcommercio elettronico.

2. Non rientrano nel campo di applicazionedel presente decreto:

a) i rapporti fra contribuente e ammini-strazione finanziaria connessi con l’applicazio-ne, anche tramite concessionari, delle disposi-zioni in materia di tributi nonche la regolamen-tazione degli aspetti tributari dei servizi dellasocieta dell’informazione ed in particolare delcommercio elettronico;

b) le questioni relative al diritto alla riser-vatezza, con riguardo al trattamento dei datipersonali nel settore delle telecomunicazionidi cui alla l. 31 dicembre 1996, n. 675, e ald.lg. 13 maggio 1998, n. 171, e successive mo-dificazioni;

c) le intese restrittive della concorrenza;d) le prestazioni di servizi della societa

dell’informazione effettuate da soggetti stabi-liti in Paesi non appartenenti allo spazio eco-nomico europeo;

e) le attivita, dei notai o di altre professio-ni, nella misura in cui implicano un nesso di-retto e specifico con l’esercizio dei pubblici po-teri;

f ) la rappresentanza e la difesa proces-suali;

g) i giochi d’azzardo, ove ammessi, cheimplicano una posta pecuniaria, i giochi di for-tuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommessei concorsi pronostici e gli altri giochi come de-finiti dalla normativa vigente, nonche quelli neiquali l’elemento aleatorio e prevalente.

3. Sono fatte salve le disposizioni comunita-rie e nazionali sulla tutela della salute pubblicae dei consumatori, sul regime autorizzatorio inordine alle prestazioni di servizi investigativi odi vigilanza privata, nonche in materia di ordi-ne pubblico e di sicurezza, di prevenzione delriciclaggio del denaro, del traffico illecito distupefacenti, di commercio, importazione edesportazione di armi, munizioni ed esplosivi edei materiali d’armamento di cui alla l. 9 luglio1990, n. 185.

2. Definizioni. — 1. Ai fini del presente de-creto si intende per:

a) «servizi della societa dell’informazio-ne»: le attivita economiche svolte in linea –on line –, nonche i servizi definiti dall’art. 1,comma 1, lett. b), della l. 21 giugno 1986, n.317, e successive modificazioni;

b) «prestatore»: la persona fisica o giuri-dica che presta un servizio della societa dell’in-formazione;

c) «prestatore stabilito»: il prestatore che

esercita effettivamente un’attivita economicamediante una stabile organizzazione per untempo indeterminato. La presenza e l’uso deimezzi tecnici e delle tecnologie necessarie perprestare un servizio non costituiscono di per seuno stabilimento del prestatore;

d) «destinatario del servizio»: il soggettoche, a scopi professionali e non, utilizza unservizio della societa dell’informazione, in par-ticolare per ricercare o rendere accessibili in-formazioni;

e) «consumatore»: qualsiasi persona fisi-ca che agisca con finalita non riferibili all’atti-vita commerciale, imprenditoriale o professio-nale eventualmente svolta.

f ) «comunicazioni commerciali»: tutte leforme di comunicazione destinate, in modo di-retto o indiretto, a promuovere beni, servizi ol’immagine di un’impresa, di un’organizzazio-ne o di un soggetto che esercita un’attivita agri-cola, commerciale, industriale, artigianale ouna libera professione. Non sono di per se co-municazioni commerciali:

1) le informazioni che consentono unaccesso diretto all’attivita dell’impresa, del sog-getto o dell’organizzazione, come un nome didominio, o un indirizzo di posta elettronica;

2) e comunicazioni relative a beni, ser-vizi o all’immagine di tale impresa, soggetto oorganizzazione, elaborate in modo indipen-dente, in particolare senza alcun corrispettivo;

g) «professione regolamentata»: profes-sione riconosciuta ai sensi dell’art. 2 deld.lg. 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensidell’art. 2 del d.lg. 2 maggio 1994, n. 319;

h) «ambito regolamentato»: le disposizio-ni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizidella societa dell’informazione, indipendente-mente dal fatto che siano di carattere generaleo loro specificamente destinate. L’ambito re-golamentato riguarda le disposizioni che il pre-statore deve soddisfare per quanto concerne:

1) l’accesso all’attivita di servizi dellasocieta dell’informazione, quali le disposizioniriguardanti le qualifiche e i regimi di autoriz-zazione o di notifica;

2) l’esercizio dell’attivita di un serviziodella societa dell’informazione, quali, ad esem-pio, le disposizioni riguardanti il comporta-mento del prestatore, la qualita o i contenutidel servizio, comprese le disposizioni applica-bili alla pubblicita e ai contratti, ovvero allaresponsabilita del prestatore.

2. L’ambito regolamentato comprende uni-camente i requisiti riguardanti le attivita in li-nea e non comprende i requisiti legali relativi a:

a) le merci in quanto tali, nonche le merci,i beni e i prodotti per le quali le disposizioni

18 II. Il commercio elettronico, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 192: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

comunitarie o nazionali nelle materie di cuiall’art. 1, comma 3, prevedono il possesso el’esibizione di documenti, certificazioni, nullaosta o altri titoli autorizzatori di qualunquespecie;

b) la consegna o il trasporto delle merci;c) i servizi non prestati per via elettronica.

3. Sono fatte salve, ove non espressamentederogate, le disposizioni in materia bancaria,finanziaria, assicurativa e dei sistemi di paga-mento e le competenze degli organi ammini-strativi e degli organi di polizia aventi funzionidi vigilanza e di controllo, compreso il control-lo sulle reti informatiche di cui alla l. 31 luglio1997, n. 249, e delle autorita indipendenti disettore.

3. Mercato interno. — 1. I servizi della socie-ta dell’informazione forniti da un prestatorestabilito sul territorio italiano si conformanoalle disposizioni nazionali applicabili nell’am-bito regolamentato e alle norme del presentedecreto.

2. Le disposizioni relative all’ambito regola-mentato di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), nonpossono limitare la libera circolazione dei ser-vizi della societa dell’informazione provenientida un prestatore stabilito in un altro Statomembro.

3. Alle controversie che riguardano il pre-statore stabilito si applicano le disposizioni delreg. CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicem-bre 2000, concernente la competenza giurisdi-zionale, il riconoscimento e l’esecuzione delledecisioni in materia civile e commerciale.

4. Deroghe all’art. 3. — 1. Le disposizioni deicommi 1 e 2 dell’art. 3, non si applicano neiseguenti casi:

a) diritti d’autore, diritti assimilati, dirittidi cui alla l. 21 febbraio 1989, n. 70, e al d.lg. 6maggio 1999, n. 169, nonche diritti di proprietaindustriale;

b) emissione di moneta elettronica daparte di istituti per i quali gli Stati membri han-no applicato una delle deroghe di cui all’art. 8,par. 1, della direttiva 2000/46/CE del Parla-mento europeo e del Consiglio riguardantel’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenzialedell’attivita degli istituti di moneta elettronica;

c) l’art. 44, par. 2, della direttiva 85/611/CEE, in materia di pubblicita degli organismidi investimento collettivo in valori mobiliari;

d) all’attivita assicurativa di cui all’art. 30e al titolo IV della direttiva 92/49/CEE, terzadirettiva sulle assicurazioni sui danni, agli artt.7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda diret-tiva sulle assicurazioni sui danni; al titolo IVdella direttiva 92/96/CEE, terza direttiva sulleassicurazioni sulla vita, e all’art. 4 della diretti-

va 90/619/CEE, la seconda direttiva sulle assi-curazioni sulla vita, come modificate dalla di-rettiva 2002/83/CE;

e) facolta delle parti di scegliere la leggeapplicabile al loro contratto;

f ) obbligazioni contrattuali riguardanti icontratti conclusi dai consumatori;

g) validita dei contratti che istituiscono otrasferiscono diritti relativi a beni immobili neicasi in cui tali contratti devono soddisfare re-quisiti formali;

h) ammissibilita delle comunicazionicommerciali non sollecitate per posta elettro-nica.

5. Deroghe. — 1. La libera circolazione di undeterminato servizio della societa dell’infor-mazione proveniente da un altro Stato mem-bro puo essere limitata, con provvedimentodell’autorita giudiziaria o degli organi ammini-strativi di vigilanza o delle autorita indipenden-ti di settore, per motivi di:

a) ordine pubblico, per l’opera di preven-zione, investigazione, individuazione e perse-guimento di reati, in particolare la tutela deiminori e la lotta contro l’incitamento all’odiorazziale, sessuale, religioso o etnico, nonchecontro la violazione della dignita umana;

b) tutela della salute pubblica;c) pubblica sicurezza, compresa la salva-

guardia della sicurezza e della difesa nazionale;d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli

investitori.2. I provvedimenti di cui al comma 1 pos-

sono essere adottati se, nel caso concreto, so-no:

a) necessari riguardo ad un determinatoservizio della societa dell’informazione lesivodegli obiettivi posti a tutela degli interessi pub-blici di cui al comma 1, ovvero che costituiscaun rischio serio e grave di pregiudizio agli stessiobiettivi;

b) proporzionati a tali obiettivi.3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli

atti compiuti nell’ambito di un’indagine pena-le, l’autorita competente, per il tramite del Mi-nistero delle attivita produttive ovvero l’auto-rita indipendente di settore, deve, prima diadottare il provvedimento:

a) chiedere allo Stato membro di cui alcomma 1 di prendere provvedimenti e verifica-re che essi non sono stati presi o che eranoinadeguati;

b) notificare alla Commissione europea eallo Stato membro di cui al comma 1, la suaintenzione di adottare tali provvedimenti. Deiprovvedimenti adottati dalle autorita indipen-denti, e data periodicamente comunicazione alMinistero competente.

D.lg. 9.4.2003, n. 70 (Commercio elettronico) 19

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 193: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

4. In caso di urgenza, i soggetti di cui alcomma 3 possono derogare alle condizioni po-ste nello stesso comma. I provvedimenti, in talcaso, sono notificati nel piu breve tempo possi-bile alla Commissione e allo Stato membro,insieme ai motivi dell’urgenza.

6. Assenza di autorizzazione preventiva. — 1.L’accesso all’attivita di un prestatore di un ser-vizio della societa dell’informazione e il suoesercizio non sono soggetti, in quanto tali, adautorizzazione preventiva o ad altra misura dieffetto equivalente.

2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimidi autorizzazione che non riguardano specifi-catamente ed esclusivamente i servizi della so-cieta dell’informazione o i regimi di autorizza-zione nel settore dei servizi delle telecomuni-cazioni di cui al d.p.r. 19 settembre 1997, n. 318,dalla cui applicazione sono esclusi i servizi delasocieta dell’informazione.

7. Informazioni generali obbligatorie. — 1. Ilprestatore, in aggiunta agli obblighi informativiprevisti per specifici beni e servizi, deve rende-re facilmente accessibili, in modo diretto e per-manente, ai destinatari del servizio e alle Auto-rita competenti le seguenti informazioni:

a) il nome, la denominazione o la ragionesociale;

b) il domicilio o la sede legale;c) gli estremi che permettono di contatta-

re rapidamente il prestatore e di comunicaredirettamente ed efficacemente con lo stesso,compreso l’indirizzo di posta elettronica;

d) il numero di iscrizione al repertoriodelle attivita economiche, REA, o al registrodelle imprese;

e) gli elementi di individuazione, nonchegli estremi della competente autorita di vigilan-za qualora un’attivita sia soggetta a concessio-ne, licenza od autorizzazione;

f ) per quanto riguarda le professioni re-golamentate:

1) l’ordine professionale o istituzioneanaloga, presso cui il prestatore sia iscritto eil numero di iscrizione;

2) il titolo professionale, e lo Statomembro in cui e stato rilasciato;

3) il riferimento alle norme professio-nali e agli eventuali codici di condotta vigentinello Stato membro di stabilimento e le moda-lita di consultazione dei medesimi;

g) il numero della partita IVA o altro nu-mero di identificazione considerato equivalen-te nello Stato membro, qualora il prestatoreeserciti un’attivita soggetta ad imposta;

h) l’indicazione in modo chiaro ed inequi-vocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversiservizi della societa dell’informazione forniti,

evidenziando se comprendono le imposte, i co-sti di consegna ed altri elementi aggiuntivi daspecificare;

i) l’indicazione delle attivita consentite alconsumatore e al destinatario del servizio e gliestremi del contratto qualora un’attivita siasoggetta ad autorizzazione o l’oggetto dellaprestazione sia fornito sulla base di un contrat-to di licenza d’uso.

2. Il prestatore deve aggiornare le informa-zioni di cui al comma 1.

3. La registrazione della testata editorialetelematica e obbligatoria esclusivamente perle attivita per le quali i prestatori del serviziointendano avvalersi delle provvidenze previstedalla l. 7 marzo 2001, n. 62.

8. Obblighi di informazione per la comunica-zione commerciale. — 1. In aggiunta agli obbli-ghi informativi previsti per specifici beni e ser-vizi, le comunicazioni commerciali che costitui-scono un servizio della societa dell’informazio-ne o ne sono parte integrante, devono conte-nere, sin dal primo invio, in modo chiaro edinequivocabile, una specifica informativa, di-retta ad evidenziare:

a) che si tratta di comunicazione commer-ciale;

b) la persona fisica o giuridica per contodella quale e effettuata la comunicazione com-merciale;

c) che si tratta di un’offerta promozionalecome sconti, premi, o omaggi e le relative con-dizioni di accesso;

d) che si tratta di concorsi o giochi pro-mozionali, se consentiti, e le relative condizionidi partecipazione.

9. Comunicazione commerciale non solleci-tata. — 1. Fatti salvi gli obblighi previsti dald.lg. 22 maggio 1999, n. 185, e dal d.lg. 13 mag-gio 1998, n. 171, le comunicazioni commercialinon sollecitate trasmesse da un prestatore perposta elettronica devono, in modo chiaro e ine-quivocabile, essere identificate come tali fin dalmomento in cui il destinatario le riceve e con-tenere l’indicazione che il destinatario del mes-saggio puo opporsi al ricevimento in futuro ditali comunicazioni.

2. La prova del carattere sollecitato dellecomunicazioni commerciali e onere del presta-tore.

10. Uso delle comunicazioni commercialinelle professioni regolamentate. — 1. L’impiegodi comunicazioni commerciali che costituisco-no un servizio della societa dell’informazione one sono parte, fornite da chi esercita una pro-fessione regolamentata, deve essere conformealle regole di deontologia professionale e inparticolare, all’indipendenza, alla dignita, al-

20 II. Il commercio elettronico, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 194: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

l’onore della professione, al segreto professio-nale e alla lealta verso clienti e colleghi.

11. Esclusioni. — 1. Il presente decreto nonsi applica a:

a) contratti che istituiscono o trasferisco-no diritti relativi a beni immobili, diversi daquelli in materia di locazione;

b) contratti che richiedono per legge l’in-tervento di organi giurisdizionali, pubblici po-teri o professioni che implicano l’esercizio dipubblici poteri;

c) contratti di fideiussione o di garanzieprestate da persone che agiscono a fini cheesulano dalle loro attivita commerciali, im-prenditoriali o professionali;

d) contratti disciplinati dal diritto di fami-glia o di successione.

12. Informazioni dirette alla conclusione delcontratto. — 1. Oltre agli obblighi informativiprevisti per specifici beni e servizi, nonche aquelli stabiliti dall’art. 3 del d.lg. 22 maggio1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accor-do tra parti che non siano consumatori, devefornire in modo chiaro, comprensibile ed ine-quivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine daparte del destinatario del servizio, le seguentiinformazioni:

a) le varie fasi tecniche da seguire per laconclusione del contratto;

b) il modo in cui il contratto concluso saraarchiviato e le relative modalita di accesso;

c) i mezzi tecnici messi a disposizione deldestinatario per individuare e correggere glierrori di inserimento dei dati prima di inoltrarel’ordine al prestatore;

d) gli eventuali codici di condotta cui ade-risce e come accedervi per via telematica;

e) le lingue a disposizione per concludereil contratto oltre all’italiano;

f ) l’indicazione degli strumenti di compo-sizione delle controversie.

2. Il comma 1 non e applicabile ai contratticonclusi esclusivamente mediante scambio dimessaggi di posta elettronica o comunicazioniindividuali equivalenti.

3. Le clausole e le condizioni generali delcontratto proposte al destinatario devono esse-re messe a sua disposizione in modo che gli siaconsentita la memorizzazione e la riproduzio-ne.

13. Inoltro dell’ordine. — 1. Le norme sullaconclusione dei contratti si applicano anche neicasi in cui il destinatario di un bene o di unservizio della societa dell’informazione inoltriil proprio ordine per via telematica.

2. Salvo differente accordo tra parti diversedai consumatori, il prestatore deve, senza in-giustificato ritardo e per via telematica, accu-

sare ricevuta dell’ordine del destinatario con-tenente un riepilogo delle condizioni generali eparticolari applicabili al contratto, le informa-zioni relative alle caratteristiche essenziali delbene o del servizio e l’indicazione dettagliatadel prezzo, dei mezzi di pagamento, del reces-so, dei costi di consegna e dei tributi applicabi-li.

3. L’ordine e la ricevuta si considerano per-venuti quando le parti alle quali sono indiriz-zati hanno la possibilita di accedervi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 nonsi applicano ai contratti conclusi esclusivamen-te mediante scambio di messaggi di posta elet-tronica o comunicazioni individuali equivalen-ti.

14. Responsabilita nell’attivita di semplicetrasporto – Mere conduit. — 1. Nella prestazio-ne di un servizio della societa, dell’informazio-ne consistente nel trasmettere, su una rete dicomunicazione, informazioni fornite da un de-stinatario del servizio, o nel fornire un accessoalla rete di comunicazione, il prestatore non eresponsabile delle informazioni trasmesse acondizione che:

a) non dia origine alla trasmissione;b) non selezioni il destinatario della tra-

smissione;c) non selezioni ne modifichi le informa-

zioni trasmesse.2. Le attivita di trasmissione e di fornitura di

accesso di cui al comma 1 includono la memo-rizzazione automatica, intermedia e transitoriadelle informazioni trasmesse, a condizione chequesta serva solo alla trasmissione sulla rete dicomunicazione e che la sua durata non eccedail tempo ragionevolmente necessario a tale sco-po.

3. L’autorita giudiziaria o quella ammini-strativa, avente funzioni di vigilanza, puo esi-gere, anche in via d’urgenza, che il prestatore,nell’esercizio delle attivita di cui al comma 2,impedisca o ponga fine alle violazioni commes-se.

15. Responsabilita nell’attivita di memorizza-zione temporanea – caching. — 1. Nella presta-zione di un servizio della societa dell’informa-zione, consistente nel trasmettere, su una retedi comunicazione, informazioni fornite da undestinatario del servizio, il prestatore non eresponsabile della memorizzazione automati-ca, intermedia e temporanea di tali informazio-ni effettuata al solo scopo di rendere piu effi-cace il successivo inoltro ad altri destinatari aloro richiesta, a condizione che:

a) non modifichi le informazioni;b) si conformi alle condizioni di accesso

alle informazioni;

D.lg. 9.4.2003, n. 70 (Commercio elettronico) 21

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 195: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

c) si conformi alle norme di aggiornamen-to delle informazioni, indicate in un modo am-piamente riconosciuto e utilizzato dalle impre-se del settore;

d) non interferisca con l’uso lecito di tec-nologia ampiamente riconosciuta e utilizzatanel settore per ottenere dati sull’impiego delleinformazioni;

e) agisca prontamente per rimuovere leinformazioni che ha memorizzato, o per disa-bilitare l’accesso, non appena venga effettiva-mente a conoscenza del fatto che le informa-zioni sono state rimosse dal luogo dove si tro-vavano inizialmente sulla rete o che l’accessoalle informazioni e stato disabilitato oppureche un organo giurisdizionale o un’autoritaamministrativa ne ha disposto la rimozione ola disabilitazione.

2. L’autorita giudiziaria o quella ammini-strativa aventi funzioni di vigilanza puo esige-re, anche in via d’urgenza, che il prestatore,nell’esercizio delle attivita di cui al comma 1,impedisca o ponga fine alle violazioni com-messe.

16. Responsabilita nell’attivita di memorizza-zione di informazioni – hosting. — 1. Nella pre-stazione di un servizio della societa dell’infor-mazione, consistente nella memorizzazione diinformazioni fornite da un destinatario del ser-vizio, il prestatore non e responsabile delle in-formazioni memorizzate a richiesta di un de-stinatario del servizio, a condizione che dettoprestatore:

a) non sia effettivamente a conoscenzadel fatto che l’attivita o l’informazione e illecitae, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, nonsia al corrente di fatti o di circostanze che ren-dono manifesta l’illiceita dell’attivita o dell’in-formazione;

b) non appena a conoscenza di tali fatti,su comunicazione delle autorita competenti,agisca immediatamente per rimuovere le infor-mazioni o per disabilitarne l’accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 nonsi applicano se il destinatario del servizioagisce sotto l’autorita o il controllo del pre-statore.

3. L’autorita giudiziaria o quella ammini-strativa competente puo esigere, anche in viad’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delleattivita di cui al comma 1, impedisca o pongafine alle violazioni commesse.

17. Assenza dell’obbligo generale di sorve-glianza. — 1. Nella prestazione dei servizi dicui agli artt. 14, 15 e 16, il prestatore non eassoggettato ad un obbligo generale di sorve-glianza sulle informazioni che trasmette o me-morizza, ne ad un obbligo generale di ricercare

attivamente fatti o circostanze che indichino lapresenza di attivita illecite.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli artt.14, 15 e 16, il prestatore e comunque tenuto:

a) ad informare senza indugio l’autoritagiudiziaria o quella amministrativa avente fun-zioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza dipresunte attivita o informazioni illecite riguar-danti un suo destinatario del servizio della so-cieta dell’informazione;

b) a fornire senza indugio, a richiesta del-le autorita competenti, le informazioni in suopossesso che consentano l’identificazione deldestinatario dei suoi servizi con cui ha accordidi memorizzazione dei dati, al fine di indivi-duare e prevenire attivita illecite.

3. Il prestatore e civilmente responsabiledel contenuto di tali servizi nel caso in cui, ri-chiesto dall’autorita giudiziaria o amministra-tiva avente funzioni di vigilanza, non ha agitoprontamente per impedire l’accesso a dettocontenuto, ovvero, se, avendo avuto conoscen-za del carattere illecito o pregiudizievole perun terzo del contenuto di un servizio al qualeassicura l’accesso, non ha provveduto ad infor-marne l’autorita competente.

18. Codici di condotta. — 1. Le associazionio le organizzazioni imprenditoriali, professio-nali o di consumatori promuovono l’adozionedi codici di condotta che trasmettono al Mini-stero delle attivita produttive ed alla Commis-sione Europea, con ogni utile informazionesulla loro applicazione e sul loro impatto nellepratiche e consuetudini relative al commercioelettronico.

2. Il codice di condotta, se adottato, e resoaccessibile per via telematica e deve essere re-datto, oltre che in lingua italiana e inglese, al-meno in un’altra lingua comunitaria.

3. Nella redazione di codici di condotta de-ve essere garantita la protezione dei minori esalvaguardata la dignita umana.

19. Composizione delle controversie. — 1. Incaso di controversie, prestatore e destinatariodel servizio della societa dell’informazione pos-sono adire, anche organi di composizione extra-giudizialeche operano anche pervia telematica.Tali organi, se operano in conformita ai principiprevisti dall’ordinamento comunitario e daquello nazionale, sono notificati, su loro richie-sta, alla Commissione dell’Unione Europea perl’inserimento nella Rete europea di composi-zione extragiudiziale delle controversie.

2. Gli organi di composizione extragiudizia-le delle controversie comunicano alla Commis-sione Europea, nonche al Ministero delle atti-vita produttive, che provvede a dame comuni-cazione alle Amministrazioni competenti per

22 II. Il commercio elettronico, ecc., 1

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 196: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

materia, le decisioni significative che adottanosui servizi della societa dell’informazione, non-che ogni altra informazione su pratiche, con-suetudini od usi relativi al commercio elettro-nico.

20. Cooperazione. — 1. Presso il Ministerodelle attivita produttive e istituito, senza mag-giori oneri a carico del bilancio dello Stato, ilpunto di contatto nazionale che fornisce assi-stenza e collaborazione agli Stati membri e allaCommissione. Il punto di contatto e accessibileanche per via telematica.

2. Il Ministero delle attivita produttive,provvede affinche sul proprio sito siano resetempestivamente disponibili, per le Ammini-strazioni pubbliche, per i destinatari e per ifornitori di servizi:

a) le informazioni generali sui diritti edobblighi contrattuali e sui meccanismi di re-clamo e ricorso disponibili in caso di contro-versie, nonche sui codici di condotta elaboraticon le associazioni di consumatori iscritte nel-l’elenco di cui all’art. 5 della l. 30 luglio 1998,n. 281;

b) gli estremi delle autorita, organizzazio-ni o associazioni presso le quali possono otte-nere ulteriori informazioni o assistenza;

c) gli estremi e la sintesi delle decisionisignificative riguardo a controversie sui servizidella societa dell’informazione, compresequelle adottate dagli organi di composizioneextragiudiziale, nonche informazioni su prati-che, consuetudini od usi relativi al commercioelettronico.

21. Sanzioni. — 1. Salvo che il fatto costitui-sca reato, le violazioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10e 12 sono punite con il pagamento di una san-zione amministrativa pecuniaria da 103 euro a10.000 euro.

2. Nei casi di particolare gravita o di recidi-va i limiti minimo e massimo della sanzioneindicata al comma 1 sono raddoppiati.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della l.24 novembre 1981, n. 689. Fermo restandoquanto previsto in ordine ai poteri di accerta-mento degli ufficiali e degli agenti di poliziagiudiziaria dall’art. 13 della citata l. 24 novem-bre 1981, n. 689, all’accertamento delle viola-zioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gliorgani di polizia amministrativa. Il rapporto diaccertamento delle violazioni di cui al comma 1e presentato al Ministero delle attivita produt-tive, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 24 della l.24 novembre 1981, n. 689.

22. Entrata in vigore. — 1. Il presente decre-to entra in vigore il trentesimo giorno dalladata della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf-ficiale della Repubblica italiana.

LEGGE 18 dicembre 1984, n. 975. — Ratifica edesecuzione della convenzione sulla legge ap-plicabile alle obligazioni contrattuali, conprotocollo e due dichiarazioni comuni; adot-tata a Roma il 19 giugno 1980.

PREAMBOLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato cheistituisce la Comunita economica europea,

SOLLECITE di continuare, nel campo del di-ritto internazionale privato, l’opera di unifica-zione giuridica gia intrapresa nella Comunita,in particolare in materia di competenza giuri-sdizionale e di esecuzione delle sentenze,

DESIDEROSE d’adottare delle regole uniformiconcernenti la legge applicabile alle obbliga-zioni contrattuali,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUEN-

TI:

TITOLO I

Campo d’applicazione

1. Campo d’applicazione. — 1. Le disposi-zioni della presente convenzione si applicanoalle obbligazioni contrattuali nelle situazioniche implicano un conflitto di leggi.

2. Esse non si applicano:a) alle questioni di stato e di capacita delle

persone fisiche, fatto salvo l’art. 11;b) alle obbligazioni contrattuali relative a:

— testamenti e successioni,— regimi matrimoniali,— diritti e doveri derivanti dai rapporti

di famiglia, di parentela, di matrimonio o diaffinita, compresi gli obblighi alimentari a fa-vore dei figli naturali;

c) alle obbligazioni che derivano da cam-biali, assegni, vaglia cambiari nonche da altristrumenti negoziabili, qualora le obbligazioniderivanti da tali strumenti risultino dal loro ca-rattere negoziabile;

d) ai compromessi, alle clausole compro-missorie e alle convenzioni sul foro competen-te;

e) alle questioni inerenti al diritto dellesocieta, associazioni e persone giuridiche, qualila costituzione, la capacita giuridica, l’organiz-zazione interna e lo scioglimento delle societa,associazioni e persone giuridiche, nonche laresponsabilita legale personale dei soci e degliorgani per le obbligazioni della societa, asso-ciazione o persona giuridica;

f ) alla questione di stabilire se l’atto com-piuto da un intermediario valga a obbligare di

D.lg. 9.4.2003, n. 70 (Commercio elettronico) 23

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 197: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

fronte ai terzi la persona per conto della qualeegli ha affermato di agire, o se l’atto compiutoda un organo di una societa, associazione opersona giuridica valga ad obbligare di fronteai terzi la societa, l’associazione o la personagiuridica;

g) alla costituzione di «trusts» ne ai rap-porti che ne derivano tra i costituenti, i «tru-stees» e i beneficiari;

h) alla prova e alla procedura, fatto salvol’art. 14.

3. Le disposizioni della presente convenzio-ne non si applicano ai contratti di assicurazioneper la copertura di rischi localizzati nei territoridegli Stati membri della Comunita economicaeuropea. Al fine di determinare se un rischio elocalizzato in questi territori, il giudice applicala propria legge interna.

4. Il par. 3 non concerne i contratti di rias-sicurazione.

2. Carattere universale. — 1. La legge desi-gnata dalla presente convenzione si applica an-che se e la legge di uno Stato non contraente.

TITOLO II

Norme uniformi

3. Liberta di scelta. — 1. Il contratto e rego-lato dalla legge scelta dalle parti. La scelta de-v’essere espressa, o risultare in modo ragione-volmente certo dalle disposizioni del contrattoo dalle circostanze. Le parti possono designarela legge applicabile a tutto il contratto, ovvero auna parte soltanto di esso.

2. Le parti possono convenire, in qualsiasimomento, di sottoporre il contratto ad unalegge diversa da quella che lo regolava in pre-cedenza, vuoi in funzione di una scelta ante-riore secondo il presente articolo, vuoi in fun-zione di altre disposizioni della presente con-venzione. Qualsiasi modifica relativa alla de-terminazione della legge applicabile, interve-nuta posteriormente alla conclusione del con-tratto, non inficia la validita formale del con-tratto ai sensi dell’art. 9 e non pregiudica idiritti dei terzi.

3. La scelta di una legge straniera ad operadelle parti, accompagnata o non dalla sceltadi un tribunale straniero, qualora nel momen-to della scelta tutti gli altri dati di fatto siriferiscano a un unico paese, non puo recarepregiudizio alle norme alle quali la legge ditale paese non consente di derogare per con-tratto, qui di seguito denominate «disposizio-ni imperative».

4. L’esistenza e la validita del consenso del-

le parti sulla legge applicabile al contratto sonoregolate dagli artt. 8, 9 e 11.

4. Legge applicabile in mancanza di scelta. —1. Nella misura in cui la legge che regola ilcontratto non sia stata scelta a norma dell’art.3, il contratto e regolato dalla legge del paesecol quale presenta il collegamento piu stretto.Tuttavia, qualora una parte del contratto siaseparabile dal resto e presenti un collegamentopiu stretto con altro paese, a tale parte del con-tratto potra applicarsi, in via eccezionale, lalegge di quest’altro paese.

2. Salvo quanto disposto dal par. 5, si pre-sume che il contratto presenti il collegamentopiu stretto col paese in cui la parte che devefornire la prestazione caratteristica ha, al mo-mento della conclusione del contratto, la pro-pria residenza abituale o, se si tratta di unasocieta, associazione o persona giuridica, lapropria amministrazione centrale. Tuttavia,se il contratto e concluso nell’esercizio dell’at-tivita economica o professionale della suddettaparte, il paese da considerare e quello dove esituata la sede principale di detta attivita oppu-re, se a norma del contratto la prestazione de-v’essere fornita da una sede diversa dalla sedeprincipale, quello dove e situata questa diversasede.

3. Quando il contratto ha per oggetto il di-ritto reale su un bene immobile o il diritto diutilizzazione di un bene immobile, si presume,in deroga al par. 2, che il contratto presenti ilcollegamento piu stretto con il paese in cuil’immobile e situato.

4. La presunzione del par. 2 non vale per ilcontratto di trasporto di merci. Si presumeche questo contratto presenti il collegamentopiu stretto col paese in cui il vettore ha la suasede principale al momento della conclusionedel contratto, se il detto paese coincide conquello in cui si trova il luogo di carico o discarico o la sede principale del mittente. Aifini dell’applicazione del presente paragrafosono considerati come contratti di trasportodi merci i contratti di noleggio a viaggio o altricontratti il cui oggetto essenziale sia il tra-sporto di merci.

5. E esclusa l’applicazione del par. 2 quandola prestazione caratteristica non puo essere de-terminata. Le presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4vengono meno quando dal complesso delle cir-costanze risulta che il contratto presenta uncollegamento piu stretto con un altro paese.

5. Contratto concluso dai consumatori. — 1.Il presente articolo si applica ai contratti aventiper oggetto la fornitura di beni mobili materialio di servizi a una persona, il consumatore, perun uso che puo considerarsi estraneo alla sua

24 II. Il commercio elettronico, ecc., 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 198: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

attivita professionale, e ai contratti destinati alfinanziamento di tale fornitura.

2. In deroga all’art. 3, la scelta ad opera del-le parti della legge applicabile non puo aver perrisultato di privare il consumatore della prote-zione garantitagli dalle disposizioni imperativedella legge del paese nel quale risiede abitual-mente:

— se la conclusione del contratto e statapreceduta in tale paese da una proposta speci-fica o da una pubblicita e se il consumatore hacompiuto nello stesso paese gli atti necessariper la conclusione del contratto o

— se l’altra parte o il suo rappresentanteha ricevuto l’ordine del consumatore nel paesedi residenza o

— se il contratto rappresenta una venditadi merci e se il consumatore si e recato dalpaese di residenza in un paese straniero e viha stipulato l’ordine, a condizione che il viaggiosia stato organizzato dal venditore per incitareil consumatore a concludere una vendita.

3. In deroga all’art. 4 ed in mancanza di scel-ta effettuata a norma dell’art. 3, tali contrattisono sottoposti alla legge del paese nel quale ilconsumatore ha la sua residenza abituale sem-preche ricorrano le condizioni enunciate alpar. 2 del presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica:a) al contratto di trasporto,b) al contratto di fornitura di servizi quan-

do i servizi dovuti al consumatore devono esse-re forniti esclusivamente in un paese diverso daquello in cui egli risiede abitualmente.

5. In deroga al par. 4, il presente articolo siapplica al contratto che prevede per un prezzoglobale prestazioni combinate di trasporto e dialloggio.

6. Contratto individuale di lavoro. — 1. Inderoga all’art. 3, nei contratti di lavoro, la sceltadella legge applicabile ad opera delle parti nonvale a privare il lavoratore della protezione as-sicuratagli dalle norme imperative della leggeche regolerebbe il contratto, in mancanza discelta, a norma del par. 2.

2. In deroga all’art. 4 ed in mancanza di scel-ta a norma dell’art. 3, il contratto di lavoro eregolato:

a) dalla legge del paese in cui il lavorato-re, in esecuzione del contratto compie abitual-mente il suo lavoro, anche se e inviato tempo-raneamente in un altro paese, oppure

b) dalla legge del paese dove si trova lasede che ha proceduto ad assumere il lavora-tore, qualora questi non compia abitualmenteil suo lavoro in uno stesso paese, a meno chenon risulti dall’insieme delle circostanze che ilcontratto di lavoro presenta un collegamento

piu stretto con un altro paese. In questo caso siapplica la legge di quest’altro paese.

7. Disposizioni imperative e legge del con-tratto. — 1. Nell’applicazione, in forza dellapresente convenzione, della legge di un paesedeterminato potra essere data efficacia allenorme imperative di un altro paese con ilquale la situazione presenti uno stretto lega-me, se e nella misura in cui, secondo il dirittodi quest’ultimo paese, le norme stesse sianoapplicabili quale che sia la legge regolatricedel contratto. Ai fini di decidere se debbaessere data efficacia a queste norme impera-tive, si terra conto della loro natura e del lorooggetto nonche delle conseguenze che derive-rebbero dalla loro applicazione o non appli-cazione.

2. La presente convenzione non puo impe-dire l’applicazione delle norme in vigore nelpaese del giudice, le quali disciplinano impera-tivamente il caso concreto indipendentementedalla legge che regola il contratto.

8. Esistenza e validita sostanziale. — 1. L’esi-stenza e la validita del contratto o di una suadisposizione si stabiliscono in base alla leggeche sarebbe applicabile in virtu della presenteconvenzione se il contratto o la disposizionefossero validi.

2. Tuttavia un contraente, al fine di dimo-strare che non ha dato il suo consenso, puoriferirsi alla legge del Paese in cui ha la suaresidenza abituale, se dalle circostanze risultiche non sarebbe ragionevole stabilire l’effettodel comportamento di questo contraente se-condo la legge prevista nel par. 1.

9. Requisiti di forma. — 1. Un contratto con-cluso tra persone che si trovano nello stessopaese e valido quanto alla forma se soddisfa irequisiti di forma della legge del luogo che neregola la sostanza in forza della presente con-venzione o della legge del luogo in cui vieneconcluso.

2. Un contratto concluso tra persone che sitrovano in paesi differenti e valido quanto allaforma se soddisfa i requisiti di forma della leg-ge che ne regola la sostanza in forza della pre-sente convenzione o della legge di uno di questipaesi.

3. Quando il contratto e concluso da unrappresentante, il paese in cui il rappresen-tante agisce e quello che deve essere presoin considerazione per l’applicazione dei para-grafi 1 e 2.

4. Un atto giuridico unilaterale relativo adun contratto concluso o da concludere e validoquanto alla forma se soddisfa i requisiti di for-ma della legge del luogo che regola o regole-rebbe la sostanza del contratto in forza della

L. 18.12.1984, n. 975 (Rat. esecuz. conv. legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) 25

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 199: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

presente convenzione o della legge del luogo incui detto atto e compiuto.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano aicontratti cui si applica l’art. 5, conclusi nellecircostanze enunciate nell’art. 5, par. 2. La for-ma di questi contratti e regolata dalla legge delpaese in cui il consumatore ha la sua residenzaabituale.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasicontratto che ha per oggetto un diritto reale suun immobile o un diritto di utilizzazione di unimmobile e sottoposto alle regole imperative diforma della legge del paese in cui l’immobile esituato sempreche, secondo questa legge, essesi applichino indipendentemente dal luogo diconclusione del contratto e dalla legge che neregola la sostanza.

10. Portata della legge del contratto. — 1. Lalegge che regola il contratto in forza degli arti-coli da 3 a 6 e dell’art. 12 regola in particolare:

a) la sua interpretazione;b) l’esecuzione delle obbligazioni che ne

discendono;c) nei limiti dei poteri attribuiti al giudice

dalla sua legge processuale, le conseguenzedell’inadempimento totale o parziale di quelleobbligazioni, compresa la liquidazione del dan-no in quanto sia governata da norme giuridi-che;

d) i diversi modi di estinzione delle obbli-gazioni nonche le prescrizioni e decadenze fon-date sul decorso di un termine;

e) le conseguenze della nullita del con-tratto.

2. Per quanto concerne le modalita di ese-cuzione e le misure che il creditore dovra pren-dere in caso di esecuzione difettosa, si avrariguardo alla legge del paese dove l’esecuzioneha luogo.

11. Incapacita. — 1. In un contratto conclu-so tra persone che si trovano in uno stesso pae-se, una persona fisica, capace secondo la leggedi questo paese, puo invocare la sua incapacitarisultante da un’altra legge soltanto se, al mo-mento della conclusione del contratto, l’altraparte contraente era a conoscenza di tale inca-pacita o l’ha ignorata soltanto per imprudenzada parte sua.

12. Cessione del credito. — 1. Le obbligazio-ni tra cedente e cessionario di un credito sonoregolate dalla legge che, in forza della presenteconvenzione, si applica al contratto tra essi in-tercorso.

2. La legge che regola il credito ceduto de-termina la cedibilita di questo, i rapporti tracessionario e debitore, le condizioni di opponi-bilita della cessione al debitore e il carattereliberatorio della prestazione fatta dal debitore.

13. Surrogazione. — 1. Quando una perso-na, il creditore, ha diritti derivanti da contrattonei confronti di un’altra persona, il debitore, eduna terza persona ha l’obbligo di soddisfare ilcreditore oppure lo ha soddisfatto in esecuzio-ne di detto obbligo, la legge applicabile a que-sto obbligo del terzo stabilisce se costui possatotalmente o solo in parte far valere i diritti cheil creditore ha contro il debitore in forza dellalegge che regola i loro rapporti.

2. La stessa regola si applica quando piupersone sono sottoposte alla stessa obbligazio-ne contrattuale ed una di esse abbia soddisfattoil creditore.

14. Prova. — 1. La legge regolatrice del con-tratto in forza della presente convenzione eapplicabile in quanto, in materia di obbligazio-ni contrattuali, essa stabilisca presunzioni lega-li o ripartisca l’onere della prova.

2. Gli atti giuridici possono essere provaticon ogni mezzo di prova ammesso tanto dallalegge del foro quanto da quella tra le leggi con-template dall’art. 9 secondo la quale l’atto evalido quanto alla forma, sempreche il mezzodi prova di cui si tratta possa essere impiegatodavanti al giudice adito.

15. Esclusione del rinvio. — 1. Quando lapresente convenzione prescrive l’applicazionedella legge di un paese, essa si riferisce allenorme giuridiche in vigore in questo paese,ad esclusione delle norme di diritto internazio-nale privato.

16. Ordine pubblico. — 1. L’applicazione diuna norma della legge designata dalla presenteconvenzione puo essere esclusa solo se tale ap-plicazione sia manifestamente incompatibilecon l’ordine pubblico del foro.

17. Applicazione nel tempo. — 1. La presen-te convenzione si applica in ogni Stato con-traente ai contratti conclusi dopo la sua entratain vigore in questo Stato.

18. Interpretazione uniforme. — 1. Nell’in-terpretazione e applicazione delle norme uni-formi che precedono, si terra conto del lorocarattere internazionale e dell’opportunitache siano interpretate e applicate in modo uni-forme.

19. Sistemi giuridici non unificati. — 1. Seuno Stato si compone di piu unita territorialidi cui ciascuna ha le proprie norme in materiad’obbligazioni contrattuali, ogni unita territo-riale e considerata come un paese ai fini delladeterminazione della legge applicabile secon-do la presente convenzione.

2. Uno Stato, in cui differenti unita territo-riali abbiano le proprie norme di diritto in ma-teria d’obbligazioni contrattuali, non sara tenu-to ad applicare la presente convenzione ai con-

26 II. Il commercio elettronico, ecc., 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 200: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

flitti di leggi che riguardano unicamente questeunita territoriali.

20. Primato del diritto comunitario. — 1. Lapresente convenzione non pregiudica l’applica-zione delle disposizioni che, in materie partico-lari, regolano i conflitti di leggi nel campo delleobbligazioni contrattuali e che sono contenutein atti emanati o da emanarsi dalle istituzionidelle Comunita europee o nelle legislazioni na-zionali armonizzate in esecuzione di tali atti.

21. Rapporti con altre convenzioni. — 1. Lapresente convenzione non pregiudica l’appli-cazione delle convenzioni internazionali dicui uno Stato contraente e o sara parte.

22. Riserve. — 1. Ogni Stato contraente po-tra, al momento della firma, della ratifica, del-l’accettazione, dell’approvazione, riservarsi ildiritto di non applicare:

a) l’art. 7, par. 1,b) l’art. 10, par. 1, lett. e).

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. Ogni Stato contraente potra in ogni mo-

mento ritirare una riserva che avra fatto; l’ef-fetto della riserva cessera il primo giorno delterzo mese di calendario dopo la notifica delritiro.

TITOLO III

Clausole finali

23. 1. Se uno stato contraente, dopo l’entratain vigore della presente convenzione nei suoiconfronti, desidera adottare una nuova normadi conflitto di leggi per una categoria partico-lare di contratti che rientrano nel campo diapplicazione della convenzione, esso comunicala sua intenzione agli altri stati firmatari per iltramite del segretario generale del consigliodelle comunita europee.

2. Nel termine di sei mesi dalla comunicazio-ne fatta al segretario generale, ogni stato firma-tario potra domandargli di organizzare consul-tazioni tra gli stati firmatari allo scopo di rag-giungere un accordo.

3. Se, entro questo termine, nessuno statofirmatario ha domandato la consultazione ose, nei due anni successivi alla comunicazionefatta al segretario generale, non e intervenutonessun accordo in seguito alle consultazioni, lostato contraente puo modificare la sua legisla-zione. La modificazione e comunicata agli altristati firmatari per il tramite del segretario ge-nerale del consiglio delle comunita europee.

24. 1. Se uno stato contraente, dopo l’entratain vigore della presente convenzione nei suoiconfronti, desidera divenire parte di una con-

venzione multilaterale che ha quale suo ogget-to principale, o comprende tra i suoi oggettiprincipali, una disciplina di diritto internazio-nale privato concernente una delle materie di-sciplinate dalla presente convenzione, si appli-ca la procedura prevista all’art. 23. Tuttavia iltermine di due anni, previsto all’art. 23, par. 3 eridotto a un anno.

2. Non si segue la procedura prevista al par.1 se uno stato contraente o una delle comunitaeuropee sono gia parti alla convenzione multi-laterale o se l’oggetto di questa e la revisione diuna convenzione cui lo stato interessato e par-te, ovvero se si tratta di una convenzione con-clusa nel quadro dei trattati istitutivi delle co-munita europee.

25. Se uno stato contraente ritiene che l’uni-ficazione realizzata dalla presente convenzionee compromessa dalla conclusione di accordinon previsti all’art. 24, par. 1, esso puo doman-dare al segretario generale del consiglio dellecomunita europee di organizzare consultazionitra gli stati firmatari della presente convenzio-ne.

26. Ogni stato contraente puo chiedere larevisione della presente convenzione. In tal ca-so, il presidente del consiglio delle comunitaeuropee convoca una conferenza di revisione.

27. 1. La presente convenzione si applica alterritorio europeo degli stati contraenti, ivicompresa la Groenlandia, e all’insieme del ter-ritorio della Repubblica francese.

2. In deroga al par. 1:a) La presente convenzione non si applica

alle isole Faeroer, salvo dichiarazione contra-ria del regno di Danimarca,

b) La presente convenzione non si applicaai territori europei situati fuori del Regno Uni-to, di cui il Regno Unito assume la rappresen-tanza nei rapporti con l’estero, salvo dichiara-zione contraria del Regno Unito relativamentead uno o piu territori,

c) La presente convenzione si applica alleAntille olandesi, se il regno dei Paesi Bassi fauna dichiarazione a tale effetto.

3. Queste dichiarazioni possono essere fattein ogni momento mediante notifica al segreta-rio generale del consiglio delle comunita euro-pee.

4. I procedimenti d’appello proposti nel Re-gno Unito avverso decisioni pronunciate daitribunali situati in uno dei territori di cui alpar. 2, lett. b) sono considerati come procedi-menti pendenti davanti a tali tribunali.

28. 1. La presente convenzione e aperta dal19 giugno 1980 alla firma degli stati parti deltrattato che istituisce la comunita economicaeuropea.

L. 18.12.1984, n. 975 (Rat. esecuz. conv. legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) 27

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 201: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

2. La presente convenzione sara ratificata,accettata o approvata, dagli stati firmatari. glistrumenti di ratifica, di accettazione o di appro-vazione saranno depositati presso il segretariogenerale del consiglio delle comunita europee.

29. 1. La presente convenzione entrera invigore il primo giorno del terzo mese successi-vo al deposito del settimo strumento di ratifica,di accettazione o di approvazione.

2. Per ogni stato firmatario che la ratifichi,accetti o approvi posteriormente, la convenzio-ne entrera in vigore il primo giorno del terzomese successivo al deposito del suo strumentodi ratifica, di accettazione o di approvazione.

30. 1. La convenzione avra una durata didieci anni a partire dalla sua entrata in vigoreconformemente all’art. 29, par. 1, anche per glistati per i quali essa entri in vigore posterior-mente.

2. La convenzione si rinnovera tacitamentedi cinque anni in cinque anni, salvo denuncia.

3. La denuncia sara notificata, almeno seimesi prima della scadenza del termine fissatoin dieci o cinque anni secondo il caso, al segre-tario generale del consiglio delle comunita eu-ropee. Essa potra essere limitata ad uno deiterritori ai quali la convenzione sia stata estesain applicazione dell’art. 27, par. 2.

4. La denuncia avra effetto unicamente neiconfronti dello stato che l’ha notificata. La con-venzione restera in vigore per gli altri stati con-traenti.

31. Il segretario generale del consiglio dellecomunita europee notifichera agli stati partidel trattato che istituisce la comunita economi-ca europea:

a) Le firme;b) Il deposito di ogni strumento di ratifi-

ca, di accettazione o di approvazione;c) La data di entrata in vigore della pre-

sente convenzione;d) Le comunicazioni fatte in applicazione

degli artt. 23, 24, 25, 26, 27 e 30;e) Le riserve ed il ritiro delle riserve di cui

all’art. 22.32. Il protocollo allegato alla presente con-

venzione ne costituisce parte integrante.33. La presente convenzione, redatta in un

unico esemplare in lingua danese, francese, in-glese, irlandese, italiana, olandese e tedesca,ciascun testo facente ugualmente fede, sara de-positata negli archivi del segretario generaledel consiglio delle comunita europee. il segre-tario generale provvedera a trasmetterne copiacertificata conforme al governo di ciascuno de-gli stati firmatari.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente

autorizzati a tal fine, hanno firmato la presenteconvenzione.

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n.206. — Codice del consumo, a norma dell’art.7 della l. 29 luglio 2003, n. 229.

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

Disposizioni generali e finalita

1. Finalita ed oggetto. — 1. Nel rispetto dellaCostituzione ed in conformita ai principi con-tenuti nei trattati istitutivi delle Comunita eu-ropee, nel trattato dell’Unione europea, nellanormativa comunitaria con particolare riguar-do all’art. 153 del Trattato istitutivo della Co-munita economica europea, nonche nei trattatiinternazionali, il presente codice armonizza eriordina le normative concernenti i processi dıacquisto e consumo, al fine di assicurare unelevato livello di tutela dei consumatori e degliutenti.

2. Diritti dei consumatori. — 1. Sono rico-nosciuti e garantiti i diritti e gli interessi indi-viduali e collettivi dei consumatori e degliutenti, ne e promossa la tutela in sede nazio-nale e locale, anche in forma collettiva e as-sociativa, sono favorite le iniziative rivolte aperseguire tali finalita, anche attraverso la di-sciplina dei rapporti tra le associazioni deiconsumatori e degli utenti e le pubbliche am-ministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono rico-nosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;b) alla sicurezza e alla qualita dei prodotti

e dei servizi;c) ad una adeguata informazione e ad una

corretta pubblicita;c-bis) all’esercizio delle pratiche commer-

ciali secondo principi di buona fede, correttez-za e lealta;

d) all’educazione al consumo;e) alla correttezza, alla trasparenza ed al-

l’equita nei rapporti contrattuali;f ) alla promozione e allo sviluppo dell’as-

sociazionismo libero, volontario e democraticotra i consumatori e gli utenti;

g) all’erogazione di servizi pubblici secon-do standard di qualita e di efficienza.

3. Definizioni. — 1. Ai fini del presente

28 II. Il commercio elettronico, ecc., 2

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 202: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

codice ove non diversamente previsto, si inten-de per:

a) consumatore o utente: la persona fisicache agisce per scopi estranei all’attivita im-prenditoriale, commerciale, artigianale o pro-fessionale eventualmente svolta;

b) associazioni dei consumatori e degliutenti: le formazioni sociali che abbiano perscopo statutario esclusivo la tutela dei diritti edegli interessi dei consumatori o degli utenti;

c) professionista: la persona fisica o giuri-dica che agisce nell’esercizio della propria atti-vita imprenditoriale, commerciale, artigianaleo professionale, ovvero un suo intermediario;

d) produttore: fatto salvo quanto stabilitonell’art. 103, comma 1, lett. d), e nell’ art. 115,comma 2-bis, il fabbricante del bene o il forni-tore del servizio, o un suo intermediario, non-che l’importatore del bene o del servizio nelterritorio dell’Unione europea o qualsiasi altrapersona fisica o giuridica che si presenta comeproduttore identificando il bene o il serviziocon il proprio nome, marchio o altro segno di-stintivo;

e) prodotto: fatto salvo quanto stabilitonell’art. 18, comma 1, lett. c), e nell’art. 115,comma 1, qualsiasi prodotto destinato al con-sumatore, anche nel quadro di una prestazionedi servizi, o suscettibile, in condizioni ragione-volmente prevedibili, di essere utilizzato dalconsumatore, anche se non a lui destinato, for-nito o reso disponibile a titolo oneroso o gra-tuito nell’ambito di un’attivita commerciale, in-dipendentemente dal fatto che sia nuovo, usatoo rimesso a nuovo; tale definizione non si ap-plica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’an-tiquariato, o come prodotti da riparare o darimettere a nuovo prima dell’utilizzazione,purche il fornitore ne informi per iscritto lapersona cui fornisce il prodotto;

f ) codice: il presente decreto legislativo diriassetto delle disposizioni vigenti in materia ditutela dei consumatori.

PARTE II

EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PRA-TICHE COMMERCIALI,

PUBBLICITA

TITOLO I

Educazione del consumatore

4. Educazione del consumatore. — 1. L’edu-cazione dei consumatori e degli utenti e orien-

tata a favorire la consapevolezza dei loro dirittie interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi,la partecipazione ai procedimenti amministra-tivi, nonche la rappresentanza negli organismiesponenziali.

2. Le attivita destinate all’educazione deiconsumatori, svolte da soggetti pubblici o pri-vati, non hanno finalita promozionale, sono di-rette ad esplicitare le caratteristiche di beni eservizi e a rendere chiaramente percepibili be-nefici e costi conseguenti alla loro scelta; pren-dono, inoltre, in particolare considerazione lecategorie di consumatori maggiormente vulne-rabili.

TITOLO II

Informazioni ai consumatori

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

5. Obblighi generali. — 1. Fatto salvo quantodisposto dall’art. 3, comma 1, lett. a), ai fini delpresente titolo, si intende per consumatore outente anche la persona fisica alla quale sonodirette le informazioni commerciali.

2. Sicurezza, composizione e qualita deiprodotti e dei servizi costituiscono contenutoessenziale degli obblighi informativi.

3. Le informazioni al consumatore, dachiunque provengano, devono essere adeguatealla tecnica di comunicazione impiegata edespresse in modo chiaro e comprensibile, tenu-to anche conto delle modalita di conclusionedel contratto o delle caratteristiche del settore,tali da assicurare la consapevolezza del consu-matore.

CAPO II

INDICAZIONE DEI PRODOTTI

6. Contenuto minimo delle informazioni. —1. I prodotti o le confezioni dei prodotti desti-nati al consumatore, commercializzati sul ter-ritorio nazionale, riportano, chiaramente visi-bili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceolo-gica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio ealla sede legale del produttore o di un impor-tatore stabilito nell’Unione europea;

c) al Paese di origine se situato fuori del-l’Unione europea;

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 29

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 203: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

d) all’eventuale presenza di materiali osostanze che possono arrecare danno all’uomo,alle cose o all’ambiente;

e) ai materiali impiegati ed ai metodi dilavorazione ove questi siano determinanti perla qualita o le caratteristiche merceologiche delprodotto;

f ) alle istruzioni, alle eventuali precauzio-ni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini difruizione e sicurezza del prodotto.

7. Modalita di indicazione. — 1. Le indica-zioni di cui all’art. 6 devono figurare sulle con-fezioni o sulle etichette dei prodotti nel mo-mento in cui sono posti in vendita al consuma-tore. Le indicazioni di cui al comma 1, lett. f ),dell’art. 6 possono essere riportate, anzichesulle confezioni o sulle etichette dei prodotti,su altra documentazione illustrativa che vienefornita in accompagnamento dei prodotti stes-si.

8. Ambito di applicazione. — 1. Sono esclusidall’applicazione del presente capo i prodottioggetto di specifiche disposizioni contenute indirettive o in altre disposizioni comunitarie enelle relative norme nazionali di recepimento.

2. Per i prodotti oggetto di disposizioni na-zionali in materia di informazione del consu-matore, le norme del presente capo si applica-no per gli aspetti non disciplinati.

9. Indicazioni in lingua italiana. — 1. Tuttele informazioni destinate ai consumatori e agliutenti devono essere rese almeno in lingua ita-liana.

2. Qualora le indicazioni di cui al presentetitolo siano apposte in piu lingue, le medesimesono apposte anche in lingua italiana e concaratteri di visibilita e leggibilita non inferioria quelli usati per le altre lingue.

3. Sono consentite indicazioni che utilizzinoespressioni non in lingua italiana divenute diuso comune.

10. Attuazione. — 1. Con decreto del Mini-stro delle attivita produttive, di concerto con ilMinistro per le politiche comunitarie e con ilMinistro della giustizia, sentito il parere dellaConferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lg. 28agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme diattuazione dell’art. 6, al fine di assicurare, per iprodotti provenienti da Paesi dell’Unione eu-ropea, una applicazione compatibile con i prin-cipi del diritto comunitario, precisando le cate-gorie di prodotti o le modalita di presentazioneper le quali non e obbligatorio riportare le in-dicazioni di cui al comma 1, lett. a) e b), del-l’art. 6. Tali disposizioni di attuazione discipli-nano inoltre i casi in cui sara consentito ripor-tare in lingua originaria alcuni dati contenutinelle indicazioni di cui all’art. 6.

2. Fino alla data di entrata in vigore del de-creto di cui al comma 1, restano in vigore ledisposizioni di cui al decreto del Ministro del-l’industria, del commercio e dell’artigianato 8febbraio 1997, n. 101.

11. Divieti di commercializzazione. — 1. evietato il commercio sul territorio nazionaledi qualsiasi prodotto o confezione di prodottoche non riporti, in forme chiaramente visibili eleggibili, le indicazioni di cui agli artt. 6, 7 e 9del presente capo.

12. Sanzioni. — 1. Fatto salvo quanto previ-sto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fattocostituisca reato, per quanto attiene alle re-sponsabilita del produttore, ai contravventorial divieto di cui all’art. 11 si applica una sanzio-ne amministrativa da 516 euro a 25.823 euro.La misura della sanzione e determinata, in ognisingolo caso, facendo riferimento al prezzo dilistino di ciascun prodotto ed al numero delleunita poste in vendita.

2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della l.24 novembre 1981, n. 689. Fermo restandoquanto previsto in ordine ai poteri di accerta-mento degli ufficiali e degli agenti di poliziagiudiziaria dall’art. 13 della predetta l. 24 no-vembre 1981, n. 689, all’accertamento delleviolazioni provvedono d’ufficio o su denunzia,gli organi di polizia amministrativa. Il rapportoprevisto dall’art. 17 della l. 24 novembre 1981,n. 689, e presentato all’ufficio della camera dicommercio, industria, artigianato e agricolturadella provincia in cui vi e la residenza o la sedelegale del professionista.

CAPO III

PARTICOLARI MODALITA DI INFORMAZIONE

Sezione I. — Indicazione dei prezzi per unita dimisura13. Definizioni. — 1. Ai fini del presente ca-

po si intende per:a) prezzo di vendita: il prezzo finale, vali-

do per una unita di prodotto o per una deter-minata quantita del prodotto, comprensivodell’IVA e di ogni altra imposta;

b) prezzo per unita di misura: il prezzofinale, comprensivo dell’IVA e di ogni altraimposta, valido per una quantita di un chilo-grammo, di un litro, di un metro, di un metroquadrato o di un metro cubo del prodotto oper una singola unita di quantita diversa, seessa e impiegata generalmente e abitualmenteper la commercializzazione di prodotti specifi-ci;

c) prodotto commercializzato sfuso: un

30 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 204: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

prodotto che non costituisce oggetto di alcunaconfezione preliminare ed e misurato alla pre-senza del consumatore;

d) prodotto venduto al pezzo: un prodot-to che non puo essere frazionato senza subireuna modifica della sua natura o delle sue pro-prieta;

e) prodotto venduto a collo: insieme dipezzi omogenei contenuti in un imballaggio;

f ) prodotto preconfezionato: l’unita divendita destinata ad essere presentata cometale al consumatore ed alle collettivita, costitui-ta da un prodotto e dall’imballaggio in cui estato immesso prima di essere posto in vendita,avvolta interamente o in parte in tale imballag-gio ma comunque in modo che il contenutonon possa essere modificato senza che la con-fezione sia aperta o alterata.

14. Campo di applicazione. — 1. Al fine dimigliorare l’informazione del consumatore e diagevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti of-ferti dai commercianti ai consumatori recano,oltre alla indicazione del prezzo di vendita, se-condo le disposizioni vigenti, l’indicazione delprezzo per unita di misura, fatto salvo quantoprevisto all’art. 16.

2. Il prezzo per unita di misura non deveessere indicato quando e identico al prezzo divendita.

3. Per i prodotti commercializzati sfusi e in-dicato soltanto il prezzo per unita di misura.

4. La pubblicita in tutte le sue forme ed icataloghi recano l’indicazione del prezzo perunita di misura quando e indicato il prezzo divendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui al-l’art. 16.

5. La presente sezione non si applica:a) ai prodotti forniti in occasione di una

prestazione di servizi, ivi compresa la somnini-strazione di alimenti e bevande;

b) ai prodotti offerti nelle vendite all’asta;c) agli oggetti d’arte e d’antiquariato.

15. Modalita di indicazione del prezzo perunita di misura. — 1. Il prezzo per unita dimisura si riferisce ad una quantita dichiarataconformemente alle disposizioni in vigore.

2. Per le modalita di indicazione del prezzoper unita di misura si applica quanto stabilitodall’art. 14 del d.lg. 31 marzo 1998, n. 114, re-cante riforma della disciplina relativa al settoredel commercio.

3. Per i prodotti alimentari preconfezionatiimmersi in un liquido di governo, anche con-gelati o surgelati, il prezzo per unita di misurasi riferisce al peso netto del prodotto sgoccio-lato.

4. E ammessa l’indicazione del prezzo perunita di misura di multipli o sottomultipli, de-

cimali delle unita di misura, nei casi in cui ta-luni prodotti sono generalmente ed abitual-mente commercializzati in dette quantita.

5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso diautotrazione, esposti e pubblicizzati presso gliimpianti automatici di distribuzione dei carbu-ranti, devono essere esclusivamente quelli ef-fettivamente praticati ai consumatori. E fattoobbligo di esporre in modo visibile dalla car-reggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

16. Esenzioni. — 1. Sono esenti dall’obbligodell’indicazione del prezzo per unita di misura iprodotti per i quali tale indicazione non risultiutile a motivo della loro natura o della lorodestinazione, o sia di natura tale da dare luogoa confusione. Sono da considerarsi tali i se-guenti prodotti:

a) prodotti commercializzati sfusi che, inconformita alle disposizioni di esecuzione dellal. 5 agosto 1981, n. 441, e successive modifica-zioni, recante disposizioni sulla vendita a pesonetto delle merci, possono essere venduti apezzo o a collo;

b) prodotti di diversa natura posti in unastessa confezione;

c) prodotti commercializzati nei distribu-tori automatici;

d) prodotti destinati ad essere mescolatiper una preparazione e contenuti in un unicoimballaggio;

e) prodotti preconfezionati che sianoesentati dall’obbligo di indicazione della quan-tita netta secondo quanto previsto dall’art. 9del d.lg. 27 gennaio 1992, n. 109, e successivemodificazioni, concernenti l’attuazione delledirettive comunitarie in materia di etichettatu-ra dei prodotti alimentari;

f ) alimenti precucinati o preparati o dapreparare, costituiti da due o piu elementi se-parati, contenuti in un unico imballaggio, chenecessitano di lavorazione da parte del consu-matore per ottenere l’alimento finito;

g) prodotti di fantasia;h) gelati monodose;i) prodotti non alimentari che possono

essere venduti unicamente al pezzo o a collo.2. Il Ministro delle attivita produttive, con

proprio decreto, puo aggiornare l’elenco delleesenzioni di cui al comma 1, nonche indicareespressamente prodotti o categorie di prodottinon alimentari ai quali non si applicano le pre-dette esenzioni.

17. Sanzioni. — 1. Chiunque omette di indi-care il prezzo per unita di misura o non lo in-dica secondo quanto previsto dalla presentesezione e soggetto alla sanzione di cui all’art.22, comma 3, del d.lg. 31 marzo 1998, n. 114, dairrogare con le modalita ivi previste.

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 31

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 205: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

TITOLO III

Pratiche commerciali, pubblicita e altre co-municazioni commerciali

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

18. Definizioni. — 1. Ai fini del presente ti-tolo, si intende per:

a) «consumatore»: qualsiasi persona fisi-ca che, nelle pratiche commerciali oggetto delpresente titolo, agisce per fini che non rientra-no nel quadro della sua attivita commerciale,industriale, artigianale o professionale;

b) «professionista»: qualsiasi persona fi-sica o giuridica che, nelle pratiche commercialioggetto del presente titolo, agisce nel quadrodella sua attivita commerciale, industriale, ar-tigianale o professionale e chiunque agisce innome o per conto di un professionista;

c) «prodotto»: qualsiasi bene o servizio,compresi i beni immobili, i diritti e le obbliga-zioni;

d) «pratiche commerciali tra professioni-sti e consumatori» (di seguito denominate:«pratiche commerciali»): qualsiasi azione,omissione, condotta o dichiarazione, comuni-cazione commerciale ivi compresa la pubblicitae la commercializzazione del prodotto, posta inessere da un professionista, in relazione allapromozione, vendita o fornitura di un prodottoai consumatori;

e) «falsare in misura rilevante il compor-tamento economico dei consumatori»: l’impie-go di una pratica commerciale idonea ad alte-rare sensibilmente la capacita del consumatoredi prendere una decisione consapevole, indu-cendolo pertanto ad assumere una decisione dinatura commerciale che non avrebbe altrimen-ti preso;

f ) «codice di condotta»: un accordo o unanormativa che non e imposta dalle disposizionilegislative, regolamentari o amministrative diuno Stato membro e che definisce il comporta-mento dei professionisti che si impegnano arispettare tale codice in relazione a una o piupratiche commerciali o ad uno o piu settoriimprenditoriali specifici;

g) «responsabile del codice»: qualsiasisoggetto, compresi un professionista o ungruppo di professionisti, responsabile della for-mulazione e revisione di un codice di condottaovvero del controllo del rispetto del codice daparte di coloro che si sono impegnati a rispet-tarlo;

h) «diligenza professionale»: il normale

grado della specifica competenza ed attenzio-ne che ragionevolmente i consumatori atten-dono da un professionista nei loro confrontirispetto ai principi generali di correttezza e dibuona fede nel settore di attivita del professio-nista;

i) «invito all’acquisto»: una comunicazio-ne commerciale indicante le caratteristiche e ilprezzo del prodotto in forme appropriate ri-spetto al mezzo impiegato per la comunicazio-ne commerciale e pertanto tale da consentire alconsumatore di effettuare un acquisto;

l) «indebito condizionamento»: lo sfrutta-mento di una posizione di potere rispetto alconsumatore per esercitare una pressione, an-che senza il ricorso alla forza fisica o la minac-cia di tale ricorso, in modo da limitare notevol-mente la capacita del consumatore di prendereuna decisione consapevole;

m) «decisione di natura commerciale»: ladecisione presa da un consumatore relativa ase acquistare o meno un prodotto, in che modofarlo e a quali condizioni, se pagare integral-mente o parzialmente, se tenere un prodotto odisfarsene o se esercitare un diritto contrattua-le in relazione al prodotto; tale decisione puoportare il consumatore a compiere un’azione oall’astenersi dal compierla;

n) «professione regolamentata»: attivitaprofessionale, o insieme di attivita professiona-li, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o unadelle cui modalita di esercizio, e subordinatadirettamente o indirettamente, in base a dispo-sizioni legislative, regolamentari o amministra-tive, al possesso di determinate qualifiche pro-fessionali.

19. Ambito di applicazione. — 1. Il presentetitolo si applica alle pratiche commerciali scor-rette tra professionisti e consumatori poste inessere prima, durante e dopo un’operazionecommerciale relativa a un prodotto.

2. Il presente titolo non pregiudica:a) l’applicazione delle disposizioni nor-

mative in materia contrattuale, in particolaredelle norme sulla formazione, validita od effi-cacia del contratto;

b) l’applicazione delle disposizioni nor-mative, comunitarie o nazionali, in materia disalute e sicurezza dei prodotti;

c) l’applicazione delle disposizioni nor-mative che determinano la competenza giuri-sdizionale;

d) l’applicazione delle disposizioni nor-mative relative allo stabilimento, o ai regimidi autorizzazione, o i codici deontologici o altrenorme specifiche che disciplinano le professio-ni regolamentate, per garantire livelli elevati dicorrettezza professionale.

32 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 206: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

3. In caso di contrasto, le disposizioni con-tenute in direttive o in altre disposizioni comu-nitarie e nelle relative norme nazionali di rece-pimento che disciplinano aspetti specifici dellepratiche commerciali scorrette prevalgono sul-le disposizioni del presente titolo e si applicanoa tali aspetti specifici.

4. Il presente titolo non e applicabile in ma-teria di certificazione e di indicazioni concer-nenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.

CAPO II

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

20. Divieto delle pratiche commerciali scor-rette. — 1. Le pratiche commerciali scorrettesono vietate.

2. Una pratica commerciale e scorretta se econtraria alla diligenza professionale, ed e falsao idonea a falsare in misura apprezzabile il com-portamento economico, in relazione al prodot-to, del consumatore medio che essa raggiunge oal quale e diretta o del membro medio di ungruppo qualora la pratica commerciale sia di-retta a un determinato gruppo di consumatori.

3. Le pratiche commerciali che, pur rag-giungendo gruppi piu ampi di consumatori, so-no idonee a falsare in misura apprezzabile ilcomportamento economico solo di un gruppodi consumatori chiaramente individuabile, par-ticolarmente vulnerabili alla pratica o al pro-dotto cui essa si riferisce a motivo della loroinfermita mentale o fisica, della loro eta o in-genuita, in un modo che il professionista pote-va ragionevolmente prevedere, sono valutatenell’ottica del membro medio di tale gruppo.E fatta salva la pratica pubblicitaria comune elegittima consistente in dichiarazioni esagerateo in dichiarazioni che non sono destinate adessere prese alla lettera.

4. In particolare, sono scorrette le pratichecommerciali:

a) ingannevoli di cui agli artt. 21, 22 e 23 ob) aggressive di cui agli artt. 24, 25 e 26.

5. Gli artt. 23 e 26 riportano l’elenco dellepratiche commerciali, rispettivamente ingan-nevoli e aggressive, considerate in ogni casoscorrette.

Sezione I. — Pratiche commerciali ingannevoli

21. Azioni ingannevoli. — 1. E considerataingannevole una pratica commerciale che con-tiene informazioni non rispondenti al vero o,seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo,

anche nella sua presentazione complessiva, in-duce o e idonea ad indurre in errore il consu-matore medio riguardo ad uno o piu dei se-guenti elementi e, in ogni caso, lo induce o eidonea a indurlo ad assumere una decisione dinatura commerciale che non avrebbe altrimen-ti preso:

a) l’esistenza o la natura del prodotto;b) le caratteristiche principali del prodot-

to, quali la sua disponibilita, i vantaggi, i rischi,l’esecuzione, la composizione, gli accessori,l’assistenza post-vendita al consumatore e iltrattamento dei reclami, il metodo e la datadi fabbricazione o della prestazione, la conse-gna, l’idoneita allo scopo, gli usi, la quantita, ladescrizione, l’origine geografica o commercialeo i risultati che si possono attendere dal suouso, o i risultati e le caratteristiche fondamen-tali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

c) la portata degli impegni del professio-nista, i motivi della pratica commerciale e lanatura del processo di vendita, qualsiasi dichia-razione o simbolo relativi alla sponsorizzazioneo all’approvazione dirette o indirette del pro-fessionista o del prodotto;

d) il prezzo o il modo in cui questo e cal-colato o l’esistenza di uno specifico vantaggioquanto al prezzo;

e) la necessita di una manutenzione, ri-cambio, sostituzione o riparazione;

f ) la natura, le qualifiche e i diritti delprofessionista o del suo agente, quali l’identita,il patrimonio, le capacita, lo status, il riconosci-mento, l’affiliazione o i collegamenti e i dirittidi proprieta industriale, commerciale o intel-lettuale o i premi e i riconoscimenti;

g) i diritti del consumatore, incluso il di-ritto di sostituzione o di rimborso ai sensi del-l’art. 130 del presente Codice.

2. E altresı considerata ingannevole unapratica commerciale che, nella fattispecie con-creta, tenuto conto di tutte le caratteristiche ecircostanze del caso, induce o e idonea ad in-durre il consumatore medio ad assumere unadecisione di natura commerciale che nonavrebbe altrimenti preso e comporti:

a) una qualsivoglia attivita di commercia-lizzazione del prodotto che ingenera confusio-ne con i prodotti, i marchi, la denominazionesociale e altri segni distintivi di un concorrente,ivi compresa la pubblicita comparativa illecita;

b) il mancato rispetto da parte del profes-sionista degli impegni contenuti nei codici dicondotta che il medesimo si e impegnato a ri-spettare, ove si tratti di un impegno fermo everificabile, e il professionista indichi in unapratica commerciale che e vincolato dal codice.

3. E considerata scorretta la pratica com-

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 33

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 207: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

merciale che, riguardando prodotti suscettibilidi porre in pericolo la salute e la sicurezza deiconsumatori, omette di darne notizia in mododa indurre i consumatori a trascurare le nor-mali regole di prudenza e vigilanza.

4. E considerata, altresı, scorretta la praticacommerciale che, in quanto suscettibile di rag-giungere bambini ed adolescenti, puo, ancheindirettamente, minacciare la loro sicurezza.

22. Omissioni ingannevoli. — 1. E conside-rata ingannevole una pratica commerciale chenella fattispecie concreta, tenuto conto di tuttele caratteristiche e circostanze del caso, nonchedei limiti del mezzo di comunicazione impiega-to, omette informazioni rilevanti di cui il con-sumatore medio ha bisogno in tale contesto perprendere una decisione consapevole di naturacommerciale e induce o e idonea ad indurre intal modo il consumatore medio ad assumereuna decisione di natura commerciale che nonavrebbe altrimenti preso.

2. Una pratica commerciale e altresı consi-derata un’omissione ingannevole quando unprofessionista occulta o presenta in modooscuro, incomprensibile, ambiguo o intempe-stivo le informazioni rilevanti di cui al comma1, tenendo conto degli aspetti di cui al dettocomma, o non indica l’intento commercialedella pratica stessa qualora questi non risultinogia evidente dal contesto nonche quando, nel-l’uno o nell’altro caso, cio induce o e idoneo aindurre il consumatore medio ad assumere unadecisione di natura commerciale che nonavrebbe altrimenti preso.

3. Qualora il mezzo di comunicazione im-piegato per la pratica commerciale impongarestrizioni in termini di spazio o di tempo, neldecidere se vi sia stata un’omissione di infor-mazioni, si tiene conto di dette restrizioni e diqualunque misura adottata dal professionistaper rendere disponibili le informazioni ai con-sumatori con altri mezzi.

4. Nel caso di un invito all’acquisto sonoconsiderate rilevanti, ai sensi del comma 1, leinformazioni seguenti, qualora non risultinogia evidenti dal contesto:

a) le caratteristiche principali del prodot-to in misura adeguata al mezzo di comunica-zione e al prodotto stesso;

b) l’indirizzo geografico e l’identita delprofessionista, come la sua denominazione so-ciale e, ove questa informazione sia pertinente,l’indirizzo geografico e l’identita del professio-nista per conto del quale egli agisce;

c) il prezzo comprensivo delle imposte o,se la natura del prodotto comporta l’impossi-bilita di calcolare ragionevolmente il prezzo inanticipo, le modalita di calcolo del prezzo e, se

del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione,consegna o postali oppure, qualora tali spesenon possano ragionevolmente essere calcolatein anticipo, l’indicazione che tali spese potran-no essere addebitate al consumatore;

d) le modalita di pagamento, consegna,esecuzione e trattamento dei reclami qualoraesse siano difformi dagli obblighi imposti dalladiligenza professionale;

e) l’esistenza di un diritto di recesso oscioglimento del contratto per i prodotti e leoperazioni commerciali che comportino talediritto.

5. Sono considerati rilevanti, ai sensi delcomma 11, gli obblighi di informazione, previ-sti dal diritto comunitario, connessi alle comu-nicazioni commerciali, compresa la pubblicitao la commercializzazione del prodotto.

23. Pratiche commerciali considerate in ognicaso ingannevoli. — 1. Sono considerate in ognicaso ingannevoli le seguenti pratiche commer-ciali:

a) affermazione non rispondente al vero,da parte di un professionista, di essere firma-tario di un codice di condotta;

b) esibire un marchio di fiducia, un mar-chio di qualita o un marchio equivalente senzaaver ottenuto la necessaria autorizzazione;

c) asserire, contrariamente al vero, che uncodice di condotta ha l’approvazione di un or-ganismo pubblico o di altra natura;

d) asserire, contrariamente al vero, cheun professionista, le sue pratiche commercialio un suo prodotto sono stati autorizzati, accet-tati o approvati, da un organismo pubblico oprivato o che sono state rispettate le condizionidell’autorizzazione, dell’accettazione o del-l’approvazione ricevuta;

e) invitare all’acquisto di prodotti ad undeterminato prezzo senza rivelare l’esistenzadi ragionevoli motivi che il professionista puoavere per ritenere che non sara in grado difornire o di far fornire da un altro professioni-sta quei prodotti o prodotti equivalenti a quelprezzo entro un periodo e in quantita ragione-voli in rapporto al prodotto, all’entita dellapubblicita fatta del prodotto e al prezzo offerti;

f ) invitare all’acquisto di prodotti ad undeterminato prezzo e successivamente:

1) rifiutare di mostrare l’articolo pub-blicizzato ai consumatori, oppure

2) rifiutare di accettare ordini per l’ar-ticolo o di consegnarlo entro un periodo ditempo ragionevole, oppure

3) fare la dimostrazione dell’articolocon un campione difettoso, con l’intenzionedi promuovere un altro prodotto.

g) dichiarare, contrariamente al vero, che

34 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 208: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

il prodotto sara disponibile solo per un periodomolto limitato o che sara disponibile solo acondizioni particolari per un periodo di tempomolto limitato, in modo da ottenere una deci-sione immediata e privare i consumatori dellapossibilita o del tempo sufficiente per prendereuna decisione consapevole;

h) impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professio-nista ha comunicato prima dell’operazionecommerciale in una lingua diversa dalla linguaufficiale dello Stato membro in cui il professio-nista e stabilito e poi offrire concretamente taleservizio soltanto in un’altra lingua, senza chequesto sia chiaramente comunicato al consu-matore prima del suo impegno a concluderel’operazione;

i) affermare, contrariamente al vero, ogenerare comunque l’impressione che la ven-dita del prodotto e lecita;

l) presentare i diritti conferiti ai consuma-tori dalla legge come una caratteristica propriadell’offerta fatta dal professionista;

m) salvo quanto previsto dal d.lg. 31 luglio2005, n. 177, e successive modificazioni, impie-gare contenuti redazionali nei mezzi di comu-nicazione per promuovere un prodotto, qualo-ra i costi di tale promozione siano stati soste-nuti dal professionista senza che cio emerga daicontenuti o da immagini o suoni chiaramenteindividuabili per il consumatore;

n) formulare affermazioni di fatto inesat-te per quanto riguarda la natura e la portata deirischi per la sicurezza personale del consuma-tore o della sua famiglia se egli non acquistasseil prodotto;

o) promuovere un prodotto simile a quel-lo fabbricato da un altro produttore in modotale da fuorviare deliberatamente il consuma-tore inducendolo a ritenere, contrariamente alvero, che il prodotto e fabbricato dallo stessoproduttore;

p) avviare, gestire o promuovere un siste-ma di promozione a carattere piramidale nelquale il consumatore fornisce un contributo incambio della possibilita di ricevere un corri-spettivo derivante principalmente dall’entratadi altri consumatori nel sistema piuttosto chedalla vendita o dal consumo di prodotti;

q) affermare, contrariamente al vero, cheil professionista e in procinto di cessare l’atti-vita o traslocare;

r) affermare che alcuni prodotti possonofacilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;

s) affermare, contrariamente al vero, cheun prodotto ha la capacita di curare malattie,disfunzioni o malformazioni;

t) comunicare informazioni inesatte sulle

condizioni di mercato o sulla possibilita di ot-tenere il prodotto allo scopo d’indurre il con-sumatore all’acquisto a condizioni meno favo-revoli di quelle normali di mercato;

u) affermare in una pratica commercialeche si organizzano concorsi o promozioni apremi senza attribuire i premi descritti o unequivalente ragionevole;

v) descrivere un prodotto come gratuito osenza alcun onere, se il consumatore deve pa-gare un supplemento di prezzo rispetto al nor-male costo necessario per rispondere alla pra-tica commerciale e ritirare o farsi recapitare ilprodotto;

z) includere nel materiale promozionaleuna fattura o analoga richiesta di pagamentoche lasci intendere, contrariamente al vero, alconsumatore di aver gia ordinato il prodotto;

aa) dichiarare o lasciare intendere, con-trariamente al vero, che il professionista nonagisce nel quadro della sua attivita commercia-le, industriale, artigianale o professionale, opresentarsi, contrariamente al vero, come con-sumatore;

bb) lasciare intendere, contrariamente alvero, che i servizi post-vendita relativi a un pro-dotto siano disponibili in uno Stato membrodiverso da quello in cui e venduto il prodotto.

Sezione II. — Pratiche commerciali aggressive

24. Pratiche commerciali aggressive. — 1. Econsiderata aggressiva una pratica commercia-le che, nella fattispecie concreta, tenuto contodi tutte le caratteristiche e circostanze del ca-so, mediante molestie, coercizione, compresoil ricorso alla forza fisica o indebito condizio-namento, limita o e idonea a limitare conside-revolmente la liberta di scelta o di comporta-mento del consumatore medio in relazione alprodotto e, pertanto, lo induce o e idonea adindurlo ad assumere una decisione di naturacommerciale che non avrebbe altrimenti pre-so.

25. Ricorso a molestie coercizione o indebitocondizionamento. — 1. Nel determinare se unapratica commerciale comporta, ai fini del pre-sente capo, molestie, coercizione, compreso ilricorso alla forza fisica, o indebito condiziona-mento, sono presi in considerazione i seguentielementi:

a) i tempi, il luogo, la natura o la persi-stenza;

b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;c) lo sfruttamento da parte del professio-

nista di qualsivoglia evento tragico o circostan-za specifica di gravita tale da alterare la capa-

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 35

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 209: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

cita di valutazione del consumatore, al fine diinfluenzarne la decisione relativa al prodotto;

d) qualsiasi ostacolo non contrattuale,oneroso o sproporzionato, imposto dal profes-sionista qualora un consumatore intenda eser-citare diritti contrattuali, compresi il diritto dirisolvere un contratto o quello di cambiare pro-dotto o rivolgersi ad un altro professionista;

e) qualsiasi minaccia di promuovere un’a-zione legale ove tale azione sia manifestamentetemeraria o infondata.

26. Pratiche commerciali considerate in ognicaso aggressive. — 1. Sono considerate in ognicaso aggressive le seguenti pratiche commer-ciali:

a) creare l’impressione che il consumato-re non possa lasciare i locali commerciali finoalla conclusione del contratto;

b) effettuare visite presso l’abitazione delconsumatore, ignorando gli inviti del consuma-torea lasciare la suaresidenza o a nonritornarvi,fuorche nelle circostanze e nella misura in cuisiano giustificate dalla legge nazionale ai finidell’esecuzionediun’obbligazionecontrattuale;

c) effettuare ripetute e non richieste sol-lecitazioni commerciali per telefono, via fax,per posta elettronica o mediante altro mezzodi comunicazione a distanza, fuorche nelle cir-costanze e nella misura in cui siano giustificatedalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione diun’obbligazione contrattuale, fatti salvi l’art. 58e l’art. 130 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

d) imporre al consumatore che intendapresentareunarichiestadi risarcimentodeldan-no in virtu di una polizza di assicurazione di esi-bire documenti che non possono ragionevol-mente essere considerati pertinenti per stabilirelafondatezzadellarichiesta,oometteresistema-ticamente di rispondere alla relativa corrispon-denza, al fine di dissuadere un consumatore dal-l’esercizio dei suoi diritti contrattuali;

e) salvo quanto previsto dal d.lg. 31 luglio2005, n. 177, e successive modificazioni, inclu-dere in un messaggio pubblicitario un’esorta-zione diretta ai bambini affinche acquistino oconvincano i genitori o altri adulti ad acquista-re loro i prodotti reclamizzati;

f ) esigere il pagamento immediato o dif-ferito o la restituzione o la custodia di prodottiche il professionista ha fornito, ma che il con-sumatore non ha richiesto, salvo quanto previ-sto dall’art. 54, comma 2, secondo periodo;

g) informare esplicitamente il consumato-re che, se non acquista il prodotto o il serviziosaranno in pericolo il lavoro o la sussistenza delprofessionista;

h) lasciare intendere, contrariamente alvero, che il consumatore abbia gia vinto, vincera

o potra vincere compiendo una determinataazione un premio o una vincita equivalente,mentre in effetti non esiste alcun premio ne vin-citaequivalenteoppurechequalsiasiazionevol-ta a reclamare il premio o altra vincita equiva-lente e subordinata al versamento di denaro o alsostenimento di costi da parte del consumatore.

CAPO III

APPLICAZIONE

27. Tutela amministrativa e giurisdizionale.— 1. L’Autorita garante della concorrenza edel mercato, di seguito denominata «Autori-ta», esercita le attribuzioni disciplinate dal pre-sente articolo anche quale autorita competenteper l’applicazione del reg. 2006/2004/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 27ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autoritanazionali responsabili dell’esecuzione dellanormativa che tutela i consumatori, nei limitidelle disposizioni di legge.

2. L’Autorita, d’ufficio o su istanza di ognisoggetto o organizzazione che ne abbia interes-se, inibisce la continuazione delle pratichecommerciali scorrette e ne elimina gli effetti.A tale fine, l’Autorita si avvale dei poteri inve-stigativi ed esecutivi di cui al citato reg. 2006/2004/C E anche in relazione alle infrazioni nontransfrontaliere. Per lo svolgimento dei compi-ti di cui al comma 1 l’Autorita puo avvalersidella Guardia di finanza che agisce con i poteriad essa attribuiti per l’accertamento dell’impo-sta sul valore aggiunto e dell’imposta sui reddi-ti. L’intervento dell’Autorita e indipendentedalla circostanza che i consumatori interessatisi trovino nel territorio dello Stato membro incui e stabilito il professionista o in un altroStato membro.

3. L’Autorita puo disporre, con provvedi-mento motivato, la sospensione provvisoriadelle pratiche commerciali scorrette, laddovesussiste particolare urgenza. In ogni caso, co-munica l’apertura dell’istruttoria al professio-nista e, se il committente non e conosciuto, puorichiedere al proprietario del mezzo che hadiffuso la pratica commerciale ogni informa-zione idonea ad identificarlo. L’Autorita puo,altresı, richiedere a imprese, enti o persone chene siano in possesso le informazioni ed i docu-menti rilevanti al fine dell’accertamento del-l’infrazione. Si applicano le disposizioni previ-ste dall’art. 14, commi 2, 3 e 4, della l. 10 otto-bre 1990, n. 287.

4. In caso di inottemperanza, senza giustifi-cato motivo, a quanto disposto dall’Autorita ai

36 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 210: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

sensi dell’art. 14, comma 2, della l. 10 ottobre1990, n. 287, l’Autorita applica una sanzioneamministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a20.000,00 euro. Qualora le informazioni o ladocumentazione fornite non siano veritiere,l’Autorita applica una sanzione amministrativapecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

5. L’Autorita puo disporre che il professio-nista fornisca prove sull’esattezza dei dati difatto connessi alla pratica commerciale se, te-nuto conto dei diritti o degli interessi legittimidel professionista e di qualsiasi altra parte nelprocedimento, tale esigenza risulti giustificata,date le circostanze del caso specifico. Se taleprova e omessa o viene ritenuta insufficiente, idati di fatto sono considerati inesatti. Incombe,in ogni caso, al professionista l’onere di prova-re, con allegazioni fattuali, che egli non potevaragionevolmente prevedere l’impatto dellapratica commerciale sui consumatori, ai sensidell’art. 20, comma 3.

6. Quando la pratica commerciale e stata odeve essere diffusa attraverso la stampa perio-dica o quotidiana ovvero per via radiofonica otelevisiva o altro mezzo di telecomunicazione,l’Autorita, prima di provvedere, richiede il pa-rere dell’Autorita per le garanzie nelle comu-nicazioni.

7. Ad eccezione dei casi di manifesta scor-rettezza e gravita della pratica commerciale,l’Autorita puo ottenere dal professionista re-sponsabile l’assunzione dell’impegno di porrefine all’infrazione, cessando la diffusione dellastessa o modificandola in modo da eliminare iprofili di illegittimita. L’Autorita puo disporrela pubblicazione della dichiarazione dell’impe-gno in questione a cura e spese del professioni-sta. In tali ipotesi, l’Autorita, valutata l’idoneitadi tali impegni, puo renderli obbligatori per ilprofessionista e definire il procedimento senzaprocedere all’accertamento dell’infrazione.

8. L’Autorita, se ritiene la pratica commer-ciale scorretta, vieta la diffusione, qualora nonancora portata a conoscenza del pubblico, o lacontinuazione,qualora lapratica siagia iniziata.Con il medesimo provvedimento puo essere di-sposta, a cura e spese del professionista, la pub-blicazione della delibera, anche per estratto, ov-vero di un’apposita dichiarazione rettificativa,in modo da impedire che le pratiche commer-ciali scorrette continuino a produrre effetti.

9. Con il provvedimento che vieta la praticacommerciale scorretta, l’Autorita dispone inol-tre l’applicazione di una sanzione amministra-tiva pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00euro, tenuto conto della gravita e della duratadella violazione. Nel caso di pratiche commer-ciali scorrette ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4,

la sanzione non puo essere inferiore a50.000,00 euro.

10. Nei casi riguardanti comunicazionicommerciali inserite sulle confezioni di pro-dotti, l’Autorita, nell’adottare i provvedimentiindicati nei commi 3 e 8, assegna per la loroesecuzione un termine che tenga conto deitempi tecnici necessari per l’adeguamento.

11. L’Autorita garante della concorrenza edel mercato, con proprio regolamento, discipli-na la procedura istruttoria, in modo da garan-tire il contraddittorio, la piena cognizione degliatti e la verbalizzazione.

12. In caso di inottemperanza ai provvedi-menti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimo-zione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed incaso di mancato rispetto degli impegni assuntiai sensi del comma 7, l’Autorita applica unasanzione amministrativa pecuniaria da 10.000a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottempe-ranza l’Autorita puo disporre la sospensionedell’attivita d’impresa per un periodo non su-periore a trenta giorni.

13. I ricorsi avverso le decisioni adottatedall’Autorita sono soggetti alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo. Per lesanzioni amministrative pecuniarie conseguen-ti alle violazioni del presente decreto si osser-vano, in quanto applicabili, le disposizioni con-tenute nel capo I, sezione I, e negli artt. 26, 27,28 e 29 della l. 24 novembre 1981, n. 689, esuccessive modificazioni. Il pagamento dellesanzioni amministrative di cui al presente arti-colo deve essere effettuato entro trenta giornidalla notifica del provvedimento dell’Autorita.

14. Ove la pratica commerciale sia stata as-sentita con provvedimento amministrativo,preordinato anche alla verifica del caratterenon scorretto della stessa, la tutela dei soggettie delle organizzazioni che vi abbiano interesse,e esperibile in via giurisdizionale con ricorso algiudice amministrativo avverso il predettoprovvedimento.

15. E comunque fatta salva la giurisdizionedel giudice ordinario in materia di atti di con-correnza sleale, a norma dell’art. 2598 del co-dice civile, nonche, per quanto concerne lapubblicita comparativa, in materia di atti com-piuti in violazione della disciplina sul dirittod’autore protetto dalla l. 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni, e dei marchid’impresa protetto a norma del d.lg. 10 feb-braio 2005, n. 30, e successive modificazioni,nonche delle denominazioni di origine ricono-sciute e protette in Italia e di altri segni distin-tivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

27-bis. Codici di condotta. — 1. Le associa-zioni o le organizzazioni imprenditoriali e pro-

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 37

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 211: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

fessionali possono adottare, in relazione a unao piu pratiche commerciali o ad uno o piu set-tori imprenditoriali specifici, appositi codici dicondotta che definiscono il comportamentodei professionisti che si impegnano a rispettaretali codici con l’indicazione del soggetto re-sponsabile o dell’organismo incaricato del con-trollo della loro applicazione.

2. Il codice di condotta e redatto in linguaitaliana e inglese ed e reso accessibile dal sog-getto o organismo responsabile al consumato-re, anche per via telematica.

3. Nella redazione di codici di condotta de-ve essere garantita almeno la protezione deiminori e salvaguardata la dignita umana.

4. I codici di condotta di cui al comma 1sono comunicati, per la relativa adesione, aglioperatori dei rispettivi settori e conservati edaggiornati a cura del responsabile del codice,con l’indicazione degli aderenti.

5. Dell’esistenza del codice di condotta, deisuoi contenuti e dell’adesione il professionistadeve preventivamente informare i consumato-ri.

27-ter. Autodisciplina. — 1. I consumatori, iconcorrenti, anche tramite le loro associazionio organizzazioni, prima di avviare la proceduradi cui all’art. 27, possono convenire con il pro-fessionista di adire preventivamente, il sogget-to responsabile o l’organismo incaricato delcontrollo del codice di condotta relativo aduno specifico settore la risoluzione concordatadella controversia volta a vietare o a far cessarela continuazione della pratica commercialescorretta.

2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presentearticolo, qualunque sia l’esito della procedura,non pregiudica il diritto del consumatore diadire l’Autorita, ai sensi dell’art. 27, o il giudicecompetente.

3. Iniziata la procedura davanti ad un orga-nismo di autodisciplina, le parti possono con-venire di astenersi dall’adire l’Autorita fino allapronuncia definitiva, ovvero possono chiederela sospensione del procedimento innanzi al-l’Autorita, ove lo stesso sia stato attivato ancheda altro soggetto legittimato, in attesa dellapronuncia dell’organismo di autodisciplina.L’Autorita, valutate tutte le circostanze, puodisporre la sospensione del procedimento perun periodo non superiore a trenta giorni.

27-quater. Oneri di informazione. — 1.L’Autorita garante della concorrenza e delmercato e le associazioni o le organizzazioniimprenditoriali e professionali di cui all’art.27-bis, comunicano periodicamente al Ministe-ro dello sviluppo economico le decisioni adot-tate ai sensi del presente titolo.

2. Il Ministero dello sviluppo economicoprovvedera affinche sul proprio sito siano di-sponibili:

a) le informazioni generali sulle procedu-re relative ai meccanismi di reclamo e ricorsodisponibili in caso di controversie, nonche suicodici di condotta adottati ai sensi dell’art. 27-bis;

b) gli estremi delle autorita, organizzazio-ni o associazioni presso le quali si possono ot-tenere ulteriori informazioni o assistenza;

c) gli estremi e la sintesi delle decisionisignificative riguardo a controversie, compresequelle adottate dagli organi di composizioneextragiudiziale.

TITOLO IV

Particolari modalita della comunicazionepubblicitaria

CAPO I

RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEL CONSU-

MATORE IN MATERIA DI TELEVENDITE

28. Ambito di applicazione. — 1. Le disposi-zioni delpresente capo si applicano alle televen-dite, come definite nel regolamento in materiadi pubblicita radiotelevisiva e televendite, adot-tato dall’Autorita per le garanzie nelle comuni-cazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio2001, comprese quelle di astrologia, di carto-manzia ed assimilabili e di servizi relativi a con-corsi o giochi comportanti ovvero strutturati inguisa di pronostici. Le medesime disposizioni siapplicano altresı agli spot di televendita.

29. Prescrizioni. — 1. Le televendite devonoevitare ogni forma di sfruttamento della super-stizione, della credulita o della paura, non de-vono contenere scene di violenza fisica o mo-rale o tali da offendere il gusto e la sensibilitadei consumatori per indecenza, volgarita o ri-pugnanza.

30. Divieti. — 1. E vietata la televendita cheoffenda la dignita umana, comporti discrimina-zioni di razza, sesso o nazionalita, offenda con-vinzioni religiose e politiche, induca a compor-tamenti pregiudizievoli per la salute o la sicu-rezza o la protezione dell’ambiente. E vietata latelevendita di sigarette o di altri prodotti a basedi tabacco.

2. Le televendite non devono contenere di-chiarazioni o rappresentazioni che possono in-durre in errore gli utenti o i consumatori, ancheper mezzo di omissioni, ambiguita o esagera-zioni, in particolare per cio che riguarda le ca-

38 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 212: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

ratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo,le condizioni di vendita o di pagamento, le mo-dalita della fornitura, gli eventuali premi, l’i-dentita delle persone rappresentate.

31. Tutela dei minori. — 1. La televenditanon deve esortare i minorenni a stipulare con-tratti di compravendita o di locazione di pro-dotti e di servizi. La televendita non deve arre-care pregiudizio morale o fisico ai minorenni edeve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare i minorenni ad acquistareun prodotto o un servizio, sfruttandone l’ine-sperienza o la credulita;

b) non esortare i minorenni a persuaderegenitori o altri ad acquistare tali prodotti o ser-vizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che iminorenni ripongono nei genitori, negli inse-gnanti o in altri;

d) non mostrare minorenni in situazionipericolose.

32. Sanzioni. — 1. Salvo che il fatto costitui-sca reato, e fatte salve le disposizioni ed il re-gime sanzionatorio stabiliti per i contratti a di-stanza, cosı come disciplinati alla parte III, ti-tolo III, capo I, sezione II, dall’art. 50 all’art.61, del codice, nonche le ulteriori disposizionistabilite in materia di pubblicita, alle televen-dite sono applicabili altresı le sanzioni di cuiall’art. 2, comma 20, lett. c), della l. 14 novem-bre 1995, n. 481, e di cui all’art. 1, comma 31,della l. 31 luglio 1997, n. 249.

PARTE III

IL RAPPORTO DI CONSUMO

TITOLO I

Dei contratti del consumatore in generale

33. Clausole vessatorie nel contratto tra pro-fessionista e consumatore. — 1. Nel contrattoconcluso tra il consumatore ed il professionistasi considerano vessatorie le clausole che, mal-grado la buona fede, determinano a carico delconsumatore un significativo squilibrio dei di-ritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova con-traria le clausole che hanno per oggetto, o pereffetto, di:

a) escludere o limitare la responsabilitadel professionista in caso di morte o danno allapersona del consumatore, risultante da un fat-to o da un’omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni o i dirittidel consumatore nei confronti del professioni-

sta o di un’altra parte in caso di inadempimen-to totale o parziale o di adempimento inesattoda parte del professionista;

c) escludere o limitare l’opponibilita daparte del consumatore della compensazionedi un debito nei confronti del professionistacon un credito vantato nei confronti di que-st’ultimo;

d) prevedere un impegno definitivo delconsumatore mentre l’esecuzione della presta-zione del professionista e subordinata ad unacondizione il cui adempimento dipende unica-mente dalla sua volonta;

e) consentire al professionista di trattene-re una somma di denaro versata dal consuma-tore se quest’ultimo non conclude il contratto orecede da esso, senza prevedere il diritto delconsumatore di esigere dal professionista ildoppio della somma corrisposta se e quest’ul-timo a non concludere il contratto oppure arecedere;

f ) imporre al consumatore, in caso di ina-dempimento o di ritardo nell’adempimento, ilpagamento di una somma di denaro a titolo dirisarcimento, clausola penale o altro titolo equi-valente d’importo manifestamente eccessivo;

g) riconoscere al solo professionista e nonanche al consumatore la facolta di recedere dalcontratto, nonche consentire al professionistadi trattenere anche solo in parte la somma ver-sata dal consumatore a titolo di corrispettivoper prestazioni non ancora adempiute, quandosia il professionista a recedere dal contratto;

h) consentire al professionista di recedereda contratti a tempo indeterminato senza unragionevole preavviso, tranne nel caso di giustacausa;

i) stabilire un termine eccessivamente an-ticipato rispetto alla scadenza del contratto percomunicare la disdetta al fine di evitare la ta-cita proroga o rinnovazione;

l) prevedere l’estensione dell’adesionedel consumatore a clausole che non ha avutola possibilita di conoscere prima della conclu-sione del contratto;

m) consentire al professionista di modifi-care unilateralmente le clausole del contratto,ovvero le caratteristiche del prodotto o del ser-vizio da fornire, senza un giustificato motivoindicato nel contratto stesso;

n) stabilire che il prezzo dei beni o deiservizi sia determinato al momento della con-segna o della prestazione;

o) consentire al professionista di aumen-tare il prezzo del bene o del servizio senza che ilconsumatore possa recedere se il prezzo finalee eccessivamente elevato rispetto a quello ori-ginariamente convenuto;

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 39

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 213: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

p) riservare al professionista il potere diaccertare la conformita del bene venduto o delservizio prestato a quello previsto nel contrattoo conferirgli il diritto esclusivo d’interpretareuna clausola qualsiasi del contratto;

q) limitare la responsabilita del professio-nista rispetto alle obbligazioni derivanti daicontratti stipulati in suo nome dai mandatario subordinare l’adempimento delle suddetteobbligazioni al rispetto di particolari formalita;

r) limitare o escludere l’opponibilita del-l’eccezione d’inadempimento da parte del con-sumatore;

s) consentire al professionista di sostituirea se un terzo nei rapporti derivanti dal contrat-to, anche nel caso di preventivo consenso delconsumatore, qualora risulti diminuita la tuteladei diritti di quest’ultimo;

t) sancire a carico del consumatore deca-denze, limitazioni della facolta di opporre ec-cezioni, deroghe alla competenza dell’autoritagiudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove,inversioni o modificazioni dell’onere della pro-va, restrizioni alla liberta contrattuale nei rap-porti con i terzi;

u) stabilire come sede del foro competentesulle controversie localita diversa da quella diresidenza o domicilio elettivo del consumatore;

v) prevedere l’alienazione di un diritto ol’assunzione di un obbligo come subordinati aduna condizione sospensiva dipendente dallamera volonta del professionista a fronte diun’obbligazione immediatamente efficace delconsumatore. e fatto salvo il disposto dell’art.1355 del codice civile.

3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazio-ne di servizi finanziari a tempo indeterminato ilprofessionista puo, in deroga alle lett. h) e m)del comma 2:

a) recedere, qualora vi sia un giustificatomotivo, senza preavviso, dandone immediatacomunicazione al consumatore;

b) modificare, qualora sussista un giusti-ficato motivo, le condizioni del contratto,preavvisando entro un congruo termine il con-sumatore, che ha diritto di recedere dal con-tratto.

4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazio-ne di servizi finanziari il professionista puo mo-dificare, senza preavviso, sempreche vi sia ungiustificato motivo in deroga alle lett. n) e o)del comma 2, il tasso di interesse o l’importo diqualunque altro onere relativo alla prestazionefinanziaria originariamente convenuti, dando-ne immediata comunicazione al consumatoreche ha diritto di recedere dal contratto.

5. Le lett. h), m), n) e o) del comma 2 non siapplicano ai contratti aventi ad oggetto valori

mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodottio servizi il cui prezzo e collegato alle fluttua-zioni di un corso e di un indice di borsa o di untasso di mercato finanziario non controllatodal professionista, nonche la compravenditadi valuta estera, di assegni di viaggio o di vagliapostali internazionali emessi in valuta estera.

6. Le lett. n) e o) del comma 2 non si appli-cano alle clausole di indicizzazione dei prezzi,ove consentite dalla legge, a condizione che lemodalita di variazione siano espressamente de-scritte.

34. Accertamento della vessatorieta delleclausole. — 1. La vessatorieta di una clausolae valutata tenendo conto della natura del beneo del servizio oggetto del contratto e facendoriferimento alle circostanze esistenti al mo-mento della sua conclusione ed alle altre clau-sole del contratto medesimo o di un altro col-legato o da cui dipende.

2. La valutazione del carattere vessatoriodella clausola non attiene alla determinazionedell’oggetto del contratto, ne all’adeguatezzadel corrispettivo dei beni e dei servizi, purchetali elementi siano individuati in modo chiaro ecomprensibile.

3. Non sono vessatorie le clausole che ripro-ducono disposizioni di legge ovvero che sianoriproduttive di disposizioni o attuative di prin-cipi contenuti in convenzioni internazionalidelle quali siano parti contraenti tutti gli Statimembri dell’Unione europea o l’Unione euro-pea.

4. Non sono vessatorie le clausole o gli ele-menti di clausola che siano stati oggetto di trat-tativa individuale.

5. Nel contratto concluso mediante sotto-scrizione di moduli o formulari predisposti perdisciplinare in maniera uniforme determinatirapporti contrattuali, incombe sul professioni-sta l’onere di provare che le clausole, o gli ele-mentidi clausola,malgradosiano dalmedesimounilateralmente predisposti, siano stati oggettodi specifica trattativa con il consumatore.

35. Forma e interpretazione. — 1. Nel caso dicontratti di cui tutte le clausole o talune clau-sole siano proposte al consumatore per iscritto,tali clausole devono sempre essere redatte inmodo chiaro e comprensibile.

2. In caso di dubbio sul senso di una clauso-la, prevale l’interpretazione piu favorevole alconsumatore.

3. La disposizione di cui al comma 2 non siapplica nei casi di cui all’art. 37.

36. Nullita di protezione. — 1. Le clausoleconsiderate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e34 sono nulle mentre il contratto rimane validoper il resto.

40 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 214: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

2. Sono nulle le clausole che, quantunqueoggetto di trattativa, abbiano per oggetto oper effetto di:

a) escludere o limitare la responsabilitadel professionista in caso di morte o danno allapersona del consumatore, risultante da un fat-to o da un’omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni del con-sumatore nei confronti del professionista o diun’altra parte in caso di inadempimento totaleo parziale o di adempimento inesatto da partedel professionista;

c) prevedere l’adesione del consumatorecome estesa a clausole che non ha avuto, difatto, la possibilita di conoscere prima dellaconclusione del contratto.

3. La nullita opera soltanto a vantaggio delconsumatore e puo essere rilevata d’ufficio dalgiudice.

4. Il venditore ha diritto di regresso nei con-fronti del fornitore per i danni che ha subito inconseguenza della declaratoria di nullita delleclausole dichiarate abusive.

5. E nulla ogni clausola contrattuale che,prevedendo l’applicabilita al contratto di unalegislazione di un Paese extracomunitario, ab-bia l’effetto di privare il consumatore della pro-tezione assicurata dal presente titolo, laddoveil contratto presenti un collegamento piu stret-to con il territorio di uno Stato membro dell’U-nione europea.

37. Azione inibitoria. — 1. Le associazionirappresentative dei consumatori, di cui all’art.137, le associazioni rappresentative dei pro-fessionisti e le camere di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura, possono conve-nire in giudizio il professionista o l’associazio-ne di professionisti che utilizzano, o che rac-comandano l’utilizzo di condizioni generali dicontratto e richiedere al giudice competenteche inibisca l’uso delle condizioni di cui siaaccertata l’abusivita ai sensi del presente tito-lo.

2. L’inibitoria puo essere concessa, quandoricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degliartt. 669-bis e seguenti del codice di proceduracivile.

3. Il giudice puo ordinare che il provvedi-mento sia pubblicato in uno o piu giornali, dicui uno almeno a diffusione nazionale.

4. Per quanto non previsto dal presente ar-ticolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle as-sociazioni dei consumatori di cui al comma 1, siapplicano le disposizioni dell’art. 140.

38. Rinvio. — 1. Per quanto non previsto dalpresente codice, ai contratti conclusi tra il con-sumatore ed il professionista si applicano ledisposizioni del codice civile.

TITOLO II

Esercizio dell’attivita commerciale

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

39. Regole nelle attivita commerciali. — 1. Leattivita commerciali sono improntate al rispet-to dei principi di buona fede, di correttezza e dilealta, valutati anche alla stregua delle esigenzedi protezione delle categorie di consumatori.

CAPO II

PROMOZIONE DELLE VENDITE

Sezione I. — Credito al consumo

40. Credito al consumo. — 1. Il Comitatointerministeriale per il credito e il risparmio(CICR) provvede ad adeguare la normativanazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamen-to europeo e del Consiglio, del 16 febbraio1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, re-lativa al ravvicinamento delle disposizioni legi-slative, regolamentari e amministrative degliStati membri in materia di credito al consumo,con particolare riguardo alla previsione di in-dicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG)mediante un esempio tipico.

41. Tasso annuo effettivo globale e pubblicita.— 1. Ai fini di cui all’art. 40, il CICR, apporta,ai sensi degli artt. 122, comma 2, e 123, comma2, del testo unico della legge in materia banca-ria e creditizia, di cui al d.lg. 1o settembre 1993,n. 385, e successive modificazioni, le necessariemodifiche alla disciplina recata dal decreto delMinistro del tesoro in data 8 luglio 1992, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-ca italiana n. 169 del 20 luglio 1992.

42. Inadempimento del fornitore. — 1. Neicasi di inadempimento del fornitore di beni eservizi, il consumatore che abbia effettuatoinutilmente la costituzione in mora ha dirittodi agire contro il finanziatore nei limiti del cre-dito concesso, a condizione che vi sia un accor-do che attribuisce al finanziatore l’esclusiva perla concessione di credito ai clienti del fornitore.La responsabilita si estende anche al terzo, alquale il finanziatore abbia ceduto i diritti deri-vanti dal contratto di concessione del credito.

43. Rinvio al testo unico bancario. — 1. Perla restante disciplina del credito al consumo sifa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citatod.lg. n. 385 del 1993, e successive modificazioni,

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 41

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 215: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

nonche agli artt. 144 e 145 del medesimo testounico per l’applicazione delle relative sanzioni.

TITOLO III

Modalita contrattuali

44. Contratti negoziati nei locali commercia-li. Rinvio. — 1. Ove non diversamente discipli-nato dal presente codice, per la disciplina delsettore del commercio si fa rinvio al d.lg. 31marzo 1998, n. 114, recante riforma della disci-plina relativa al settore del commercio, a nor-ma dell’art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997,n. 59.

CAPO I

PARTICOLARI MODALITA DI CONCLUSIONE DEL

CONTRATTO

Sezione I. — Contratti negoziati fuori dei localicommerciali

45. Campo di applicazione. — 1. La presentesezione disciplina i contratti tra un professioni-sta ed un consumatore, riguardanti la fornituradi beni o la prestazione di servizi, in qualunqueforma conclusi, stipulati:

a) durante la visita del professionista aldomicilio del consumatore o di un altro consu-matore ovvero sul posto di lavoro del consuma-tore o nei locali nei quali il consumatore si tro-vi, anche temporaneamente, per motivi di la-voro, di studio o di cura;

b) durante una escursione organizzata dalprofessionista al di fuori dei propri locali com-merciali;

c) in area pubblica o aperta al pubblico,mediante la sottoscrizione di una nota d’ordi-ne, comunque denominata;

d) per corrispondenza o, comunque, inbase ad un catalogo che il consumatore ha avu-to modo di consultare senza la presenza delprofessionista.

2. Le disposizioni della presente sezione siapplicano anche nel caso di proposte contrat-tuali sia vincolanti che non vincolanti effettuatedal consumatore in condizioni analoghe a quel-le specificate nel comma 1, per le quali non siaancora intervenuta l’accettazione del profes-sionista.

3. Ai contratti di cui al comma 1, lett. d), siapplicano, se piu favorevoli, le disposizioni dicui alla sezione II.

46. Esclusioni. — 1. Sono esclusi dall’appli-

cazione delle disposizioni della presente sezio-ne:

a) i contratti per la costruzione, vendita elocazione di beni immobili ed i contratti relativiad altri diritti concernenti beni immobili, coneccezione dei contratti relativi alla fornitura dimerci e alla loro incorporazione in beni immo-bili e dei contratti relativi alla riparazione dibeni immobili;

b) i contratti relativi alla fornitura di pro-dotti alimentari o bevande o di altri prodotti diuso domestico corrente consegnati a scadenzefrequenti e regolari;

c) i contratti di assicurazione;d) i contratti relativi a strumenti finanzia-

ri.2. Sono esclusi dall’applicazione della pre-

sente sezione anche i contratti aventi ad ogget-to la fornitura di beni o la prestazione di serviziper i quali il corrispettivo globale che deve es-sere pagato da parte del consumatore non su-pera l’importo di 26 euro, comprensivo di onerifiscali ed al netto di eventuali spese accessorieche risultino specificamente individuate nellanota d’ordine o nel catalogo o altro documentoillustrativo, con indicazione della relativa cau-sale. Si applicano comunque le disposizionidella presente sezione nel caso di piu contrattistipulati contestualmente tra le medesime par-ti, qualora l’entita del corrispettivo globale, in-dipendentemente dall’importo dei singoli con-tratti, superi l’importo di 26 euro.

47. Informazione sul diritto di recesso. — 1.Per i contratti e per le proposte contrattualisoggetti alle disposizioni della presente sezio-ne, il professionista deve informare il consuma-tore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67.L’informazione deve essere fornita per iscrittoe deve contenere:

a) l’indicazione dei termini, delle modali-ta e delle eventuali condizioni per l’eserciziodel diritto di recesso;

b) l’indicazione del soggetto nei cui ri-guardi va esercitato il diritto di recesso ed ilsuo indirizzo o, se si tratti di societa o altrapersona giuridica, la denominazione e la sededella stessa, nonche l’indicazione del soggettoal quale deve essere restituito il prodotto even-tualmente gia consegnato, se diverso.

2. Qualora il contratto preveda che l’eserci-zio del diritto di recesso non sia soggetto adalcun termine o modalita, l’informazione devecomunque contenere gli elementi indicati nellalett. b) del comma 1.

3. Per i contratti di cui all’art. 45, comma 1,lett. a), b) e c), qualora sia sottoposta al consu-matore, per la sottoscrizione, una nota d’ordi-ne, comunque denominata, l’informazione di

42 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 216: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

cui al comma 1 deve essere riportata nella sud-detta nota d’ordine, separatamente dalle altreclausole contrattuali e con caratteri tipograficiuguali o superiori a quelli degli altri elementiindicati nel documento. Una copia della notad’ordine, recante l’indicazione del luogo e del-la data di sottoscrizione, deve essere consegna-ta al consumatore.

4. Qualora non venga predisposta una notad’ordine, l’informazione deve essere comun-que fornita al momento della stipulazione delcontratto ovvero all’atto della formulazionedella proposta, nell’ipotesi prevista dall’art.45, comma 2, ed il relativo documento devecontenere, in caratteri chiaramente leggibili,oltre agli elementi di cui al comma 1, l’indica-zione del luogo e della data in cui viene conse-gnato al consumatore, nonche gli elementi ne-cessari per identificare il contratto. Di tale do-cumento il professionista puo richiederne unacopia sottoscritta dal consumatore.

5. Per i contratti di cui all’art. 45, comma 1,lett. d), l’informazione sul diritto di recesso deveessere riportata nel catalogo o altro documentoillustrativo della merce odel servizio oggetto delcontratto, o nella relativa nota d’ordine, con ca-ratteri tipografici uguali o superiori a quelli del-le altre informazioni concernenti la stipulazio-ne del contratto, contenute nel documento.Nella nota d’ordine, comunque, in luogo dellaindicazione completa degli elementi di cui alcomma 1, puo essere riportato il solo riferimen-to al diritto di esercitare il recesso, con la speci-ficazione del relativo termine e con rinvio alleindicazioni contenute nel catalogo o altro docu-mento illustrativo della merce o del servizio pergli ulteriori elementi previsti nell’informazione.

6. Il professionista non potra accettare, atitolo di corrispettivo, effetti cambiari che ab-biano una scadenza inferiore a quindici giornidalla stipulazione del contratto e non potrapresentali allo sconto prima di tale termine.

48. Esclusione del recesso. — 1. Per i con-tratti riguardanti la prestazione di servizi, il di-ritto di recesso non puo essere esercitato neiconfronti delle prestazioni che siano state giaeseguite.

49. Norme applicabili. — 1. Alle vendite dicui alla presente sezione si applicano le dispo-sizioni di cui agli artt. 18, 19 e 20 del d.lg. 31marzo 1998, n. 114, recante riforma della disci-plina relativa al settore del commercio.

Sezione II. — Contratti a distanza

50. Definizioni. — 1. Ai fini della presentesezione si intende per:

a) contratto a distanza: il contratto aventeper oggetto beni o servizi stipulato tra un pro-fessionista e un consumatore nell’ambito di unsistema di vendita o di prestazione di servizi adistanza organizzato dal professionista che, pertale contratto, impiega esclusivamente una opiu tecniche di comunicazione a distanza finoalla conclusione del contratto, compresa laconclusione del contratto stesso;

b) tecnica di comunicazione a distanza:qualunque mezzo che, senza la presenza fisicae simultanea del professionista e del consuma-tore, possa impiegarsi per la conclusione delcontratto tra le dette parti;

c) operatore di tecnica di comunicazione:la persona fisica o giuridica, pubblica o privata,la cui attivita professionale consiste nel mette-re a disposizione dei professionisti una o piutecniche di comunicazione a distanza.

51. Campo di applicazione. — 1. Le disposi-zioni della presente sezione si applicano ai con-tratti a distanza, esclusi i contratti:

a) relativi ai servizi finanziari di cui agliartt. 67-bis e seguenti del presente Codice;

b) conclusi tramite distributori automaticio locali commerciali automatizzati;

c) conclusi con gli operatori delle teleco-municazioni impiegando telefoni pubblici;

d) relativi alla costruzione e alla vendita oad altri diritti relativi a beni immobili, conesclusione della locazione;

e) conclusi in occasione di una venditaall’asta.

52. Informazioni per il consumatore. — 1. Intempo utile, prima della conclusione di qual-siasi contratto a distanza, il consumatore devericevere le seguenti informazioni:

a) identita del professionista e, in caso dicontratti che prevedono il pagamento anticipa-to, l’indirizzo del professionista;

b) caratteristiche essenziali del bene o delservizio;

c) prezzo del bene o del servizio, compre-se tutte le tasse e le imposte;

d) spese di consegna;e) modalita del pagamento, della conse-

gna del bene o della prestazione del servizio edi ogni altra forma di esecuzione del contratto;

f ) esistenza del diritto di recesso o di esclu-sione dello stesso, ai sensi dell’art. 55, comma 2;

g) modalita e tempi di restituzione o diritiro del bene in caso di esercizio del dirittodi recesso;

h) costo dell’utilizzo della tecnica di co-municazione a distanza, quando e calcolato suuna base diversa dalla tariffa di base;

i) durata della validita dell’offerta e delprezzo;

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 43

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 217: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

l) durata minima del contratto in caso dicontratti per la fornitura di prodotti o la pre-stazione di servizi ad esecuzione continuata operiodica.

2. Le informazioni di cui al comma1, il cuiscopo commerciale deve essere inequivocabile,devono essere fornite in modo chiaro e com-prensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecni-ca di comunicazione a distanza impiegata, os-servando in particolare i principi di buona fedee di lealta in materia di transazioni commercia-li, valutati alla stregua delle esigenze di prote-zione delle categorie di consumatori partico-larmente vulnerabili.

3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’i-dentita del professionista e lo scopo commer-ciale della telefonata devono essere dichiaratiin modo inequivocabile all’inizio della conver-sazione con il consumatore, a pena di nullitadel contratto. In caso di utilizzo della postaelettronica si applica la disciplina prevista dal-l’art. 9 del d.lg. 9 aprile 2003, n. 70.

4. Nel caso di utilizzazione di tecniche checonsentono una comunicazione individuale, leinformazioni di cui al comma 1 sono fornite,ove il consumatore lo richieda, in lingua italia-na. In tale caso, sono fornite nella stessa linguaanche la conferma e le ulteriori informazioni dicui all’art. 53.

5. In caso di commercio elettronico gli ob-blighi informativi dovuti dal professionista van-no integrati con le informazioni previste dal-l’art. 12 del d.lg. 9 aprile 2003, n. 70.

53. Conferma scritta delle informazioni. — 1.Il consumatore deve ricevere conferma periscritto o, a sua scelta, su altro supporto dura-turo a sua disposizione ed a lui accessibile, ditutte le informazioni previste dall’art. 52, com-ma 1, prima od al momento della esecuzionedel contratto. Entro tale momento e nelle stes-se forme devono comunque essere fornite alconsumatore anche le seguenti informazioni:

a) un’informazione sulle condizioni e lemodalita di esercizio del diritto di recesso, aisensi della sezione IV del presente capo, inclusii casi di cui all’art. 65, comma 3;

b) l’indirizzo geografico della sede delprofessionista a cui il consumatore puo presen-tare reclami;

c) le informazioni sui servizi di assistenzae sulle garanzie commerciali esistenti;

d) le condizioni di recesso dal contratto incaso di durata indeterminata o superiore ad unanno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolonon si applicano ai servizi la cui esecuzione eeffettuata mediante una tecnica di comunica-zione a distanza, qualora i detti servizi siano

forniti in un’unica soluzione e siano fatturatidall’operatore della tecnica di comunicazione.Anche in tale caso il consumatore deve poterdisporre dell’indirizzo geografico della sededel professionista cui poter presentare reclami.

54. Esecuzione del contratto. — 1. Salvo di-verso accordo tra le parti, il professionista deveeseguire l’ordinazione entro trenta giorni a de-correre dal giorno successivo a quello in cui ilconsumatore ha trasmesso l’ordinazione alprofessionista.

2. In caso di mancata esecuzione dell’ordi-nazione da parte del professionista, dovuta allaindisponibilita, anche temporanea, del bene odel servizio richiesto, il professionista, entro iltermine di cui al comma 1, informa il consuma-tore, secondo le modalita di cui all’art. 53, com-ma 1, e provvede al rimborso delle sommeeventualmente gia corrisposte per il pagamen-to della fornitura. Salvo consenso del consuma-tore, da esprimersi prima o al momento dellaconclusione del contratto, il professionista nonpuo adempiere eseguendo una fornitura diver-sa da quella pattuita, anche se di valore e qua-lita equivalenti o superiori.

55. Esclusioni. — 1. Il diritto di recesso pre-visto agli artt. 64 e seguenti, nonche gli artt. 52 e53 ed il comma 1 dell’art. 54 non si applicano:

a) ai contratti di fornitura di generi ali-mentari, di bevande o di altri beni per uso do-mestico di consumo corrente forniti al domici-lio del consumatore, al suo luogo di residenza oal suo luogo di lavoro, da distributori che effet-tuano giri frequenti e regolari;

b) ai contratti di fornitura di servizi rela-tivi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, altempo libero, quando all’atto della conclusionedel contratto il professionista si impegna a for-nire tali prestazioni ad una data determinata oin un periodo prestabilito.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, il con-sumatore non puo esercitare il diritto di reces-so previsto agli artt. 64 e seguenti nei casi:

a) di fornitura di servizi la cui esecuzionesia iniziata, con l’accordo del consumatore, pri-ma della scadenza del termine previsto dall’art.64, comma 1;

b) di fornitura di beni o servizi il cui prez-zo e legato a fluttuazioni dei tassi del mercatofinanziario che il professionista non e in gradodi controllare;

d) di fornitura di beni confezionati su mi-sura o chiaramente personalizzati o che, perloro natura, non possono essere rispediti o ri-schiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

d) di fornitura di prodotti audiovisivi o disoftware informatici sigillati, aperti dal consu-matore;

44 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 218: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

e) di fornitura di giornali, periodici e rivi-ste;

f ) di servizi di scommesse e lotterie.56. Pagamento mediante carta. — 1. Il con-

sumatore puo effettuare il pagamento median-te carta ove cio sia previsto tra le modalita dipagamento, da comunicare al consumatore aisensi dell’art. 52, comma 1, lett. e).

2. L’istituto di emissione della carta di pa-gamento riaccredita al consumatore i paga-menti dei quali questi dimostri l’eccedenza ri-spetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazionemediante l’uso fraudolento della propria cartadi pagamento da parte del professionista o diun terzo, fatta salva l’applicazione dell’art. 12del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, conmodificazioni, dalla l. 5 luglio 1991, n. 197. L’i-stituto di emissione della carta di pagamentoha diritto di addebitare al professionista lesomme riaccreditate al consumatore.

57. Fornitura non richiesta. — 1. Il consuma-tore non e tenuto ad alcuna prestazione corri-spettiva in caso di fornitura non richiesta. Inogni caso l’assenza di risposta non implica con-senso del consumatore.

2. Salve le sanzioni previste dall’art. 62, ognifornitura non richiesta di cui al presente arti-colo costituisce pratica commerciale scorrettaai sensi degli artt. 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

58. Limiti all’impiego di talune tecniche dicomunicazione a distanza. — 1. L’impiego daparte di un professionista del telefono, dellaposta elettronica, di sistemi automatizzati dichiamata senza l’intervento di un operatore odi fax richiede il consenso preventivo del con-sumatore.

2. Tecniche di comunicazione a distanza di-verse da quelle di cui al comma 1, qualora con-sentano una comunicazione individuale, pos-sono essere impiegate dal professionista se ilconsumatore non si dichiara esplicitamentecontrario.

59. Vendita tramite mezzo televisivo o altrimezzi audiovisivi. — 1. Nel caso di contratti adistanza riguardanti la fornitura di beni o laprestazione di servizi, sulla base di offerte ef-fettuate al pubblico tramite il mezzo televisivoo altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad unadiretta stipulazione del contratto stesso, non-che nel caso di contratti conclusi mediante l’u-so di strumenti informatici e telematici, l’infor-mazione sul diritto di recesso di cui all’art. 52,comma 1, lett. f ) e g), come disciplinato agliartt. 64 e seguenti, deve essere fornita nel corsodella presentazione del prodotto o del serviziooggetto del contratto, compatibilmente con leparticolari esigenze poste dalle caratteristichedello strumento impiegato e dalle relative evo-

luzioni tecnologiche. Per i contratti negoziatisulla base di una offerta effettuata tramite ilmezzo televisivo l’informazione deve esserefornita all’inizio e nel corso della trasmissionenella quale sono contenute le offerte. L’infor-mazione sul diritto di recesso deve essere altre-sı fornita per iscritto, con le modalita previstedall’art. 52, non oltre il momento in cui vieneeffettuata la consegna della merce. Il termineper l’invio della comunicazione per l’eserciziodel diritto di recesso decorre, ai sensi dell’art.65, dalla data di ricevimento della merce.

60. Riferimenti. — 1. Il contratto a distanzadeve contenere il riferimento alle disposizionidella presente sezione.

61. Rinvio. — 1. Ai contratti a distanza siapplicano altresı le disposizioni di cui all’art.18 del d.lg. 31 marzo 1998, n. 114, recante ri-forma della disciplina relativa al commercio.

Sezione III. — Disposizioni comuni

62. Sanzioni. — 1. Salvo che il fatto costitui-sca reato il professionista che contravviene allenorme di cui al presente capo, ovvero non for-nisce l’informazione al consumatore, ovveroostacola l’esercizio del diritto di recesso ovverofornisce informazione incompleta o errata ocomunque non conforme sul diritto di recessoda parte del consumatore secondo le modalitadi cui agli artt. 64 e seguenti, ovvero non rim-borsa al consumatore le somme da questi even-tualmente pagate, nonche nei casi in cui abbiapresentato all’incasso o allo sconto gli effetticambiari prima che sia trascorso il termine dicui all’art. 64, e punito con la sanzione ammi-nistrativa pecuniaria da euro cinquecentosedi-ci a euro cinquemilacentosessantacinque.

2. Nei casi di particolare gravita o di recidi-va, i limiti minimo e massimo della sanzioneindicata al comma 1 sono raddoppiati. La reci-diva si verifica qualora sia stata commessa lastessa violazione per due volte in un anno, an-che se si e proceduto al pagamento della san-zione mediante oblazione.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della l.24 novembre 1981, n. 689. Fermo restandoquanto previsto in ordine ai poteri di accerta-mento degli ufficiali e degli agenti di poliziagiudiziaria dall’art. 13 della predetta legge n.689 del 1981, all’accertamento delle violazioniprovvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organidi polizia amministrativa. Il rapporto previstodall’art. 17 della l. 24 novembre 1981, n. 689, epresentato alla Camera di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura della provinciain cui vi e la residenza o la sede legale del pro-

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 45

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 219: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

fessionista, ovvero, limitatamente alla violazio-ne di cui all’art. 58, al Garante per la protezio-ne dei dati personali.

63. Foro competente. — 1. Per le controver-sie civili inerenti all’applicazione del presentecapo la competenza territoriale inderogabile edel giudice del luogo di residenza o di domiciliodel consumatore, se ubicati nel territorio delloStato.

Sezione IV. — Diritto di recesso

64. Esercizio del diritto di recesso. — 1. Per icontratti e per le proposte contrattuali a distan-za ovvero negoziati fuori dai locali commercia-li, il consumatore ha diritto di recedere senzaalcuna penalita e senza specificarne il motivo,entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvoquanto stabilito dall’art. 65, commi 3, 4 e 5.

2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio,entro i termini previsti dal comma 1, di unacomunicazione scritta alla sede del professio-nista mediante lett. raccomandata con avviso diricevimento. La comunicazione puo essere in-viata, entro lo stesso termine, anche mediantetelegramma, telex, posta elettronica e fax, acondizione che sia confermata mediante lett.raccomandata con avviso di ricevimento entrole quarantotto ore successive; la raccomandatasi intende spedita in tempo utile se consegnataall’ufficio postale accettante entro i terminiprevisti dal codice o dal contratto, ove diversi.L’avviso di ricevimento non e, comunque, con-dizione essenziale per provare l’esercizio deldiritto di recesso.

3. Qualora espressamente previsto nell’of-ferta o nell’informazione concernente il dirittodi recesso, in luogo di una specifica comunica-zione e sufficiente la restituzione, entro il ter-mine di cui al comma 1, della merce ricevuta.

65. Decorrenze. — 1. Per i contratti o le pro-poste contrattuali negoziati fuori dei localicommerciali, il termine per l’esercizio del dirit-to di recesso di cui all’art. 64 decorre:

a) dalla data di sottoscrizione della notad’ordine contenente l’informazione di cui al-l’art. 47 ovvero, nel caso in cui non sia predi-sposta una nota d’ordine, dalla data di ricezio-ne dell’informazione stessa, per i contratti ri-guardanti la prestazione di servizi ovvero per icontratti riguardanti la fornitura di beni, qua-lora al consumatore sia stato preventivamentemostrato o illustrato dal professionista il pro-dotto oggetto del contratto;

b) dalla data di ricevimento della merce,se successiva, per i contratti riguardanti la for-nitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effet-

tuato senza la presenza del professionista ov-vero sia stato mostrato o illustrato un prodottodi tipo diverso da quello oggetto del contratto.

2. Per i contratti a distanza, il termine perl’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 64decorre:

a) per i beni, dal giorno del loro ricevi-mento da parte del consumatore ove siano statisoddisfatti gli obblighi di informazione di cuiall’art. 52 o dal giorno in cui questi ultimi sianostati soddisfatti, qualora cio avvenga dopo laconclusione del contratto purche non oltre iltermine di tre mesi dalla conclusione stessa;

b) per i servizi, dal giorno della conclusio-ne del contratto o dal giorno in cui siano statisoddisfatti gli obblighi di informazione di cuiall’art. 52, qualora cio avvenga dopo la conclu-sione del contratto purche non oltre il terminedi tre mesi dalla conclusione stessa.

3. Nel caso in cui il professionista non abbiasoddisfatto, per i contratti o le proposte con-trattuali negoziati fuori dei locali commercialigli obblighi di informazione di cui all’art. 47,ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighidi informazione di cui agli artt. 52, comma 1,lett. f ) e g), e 53, il termine per l’esercizio deldiritto di recesso e, rispettivamente, di sessantao di novanta giorni e decorre, per i beni, dalgiorno del loro ricevimento da parte del consu-matore, per i servizi, dal giorno della conclu-sione del contratto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si ap-plicano anche nel caso in cui il professionistafornisca una informazione incompleta o erratache non consenta il corretto esercizio del dirit-to di recesso.

5. Le parti possono convenire garanzie piuampie nei confronti dei consumatori rispetto aquanto previsto dal presente articolo.

66. Effetti del diritto di recesso. — 1. Con laricezione da parte del professionista della co-municazione di cui all’art. 64, le parti sonosciolte dalle rispettive obbligazioni derivantidal contratto o dalla proposta contrattuale, fat-te salve, nell’ipotesi in cui le obbligazioni stessesiano state nel frattempo in tutto o in parteeseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all’art.67.

67. Ulteriori obbligazioni delle parti. — 1.Qualora sia avvenuta la consegna del bene ilconsumatore e tenuto a restituirlo o a metterloa disposizione del professionista o della perso-na da questi designata, secondo le modalita ed itempi previsti dal contratto. Il termine per larestituzione del bene non puo comunque esse-re inferiore a dieci giorni lavorativi decorrentidalla data del ricevimento del bene. Ai fini del-la scadenza del termine la merce si intende

46 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 220: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

restituita nel momento in cui viene consegnataall’ufficio postale accettante o allo spedizionie-re.

2. Per i contratti riguardanti la vendita dibeni, qualora vi sia stata la consegna della mer-ce, la sostanziale integrita del bene da restituiree condizione essenziale per l’esercizio del dirit-to di recesso. e comunque sufficiente che il be-ne sia restituito in normale stato di conserva-zione, in quanto sia stato custodito ed even-tualmente adoperato con l’uso della normalediligenza.

3. Le sole spese dovute dal consumatore perl’esercizio del diritto di recesso a norma delpresente articolo sono le spese dirette di resti-tuzione del bene al mittente, ove espressamen-te previsto dal contratto.

4. Se il diritto di recesso e esercitato dalconsumatore conformemente alle disposizionidella presente sezione, il professionista e tenu-to al rimborso delle somme versate dal consu-matore, ivi comprese le somme versate a titolodi caparra. Il rimborso deve avvenire gratuita-mente, nel minor tempo possibile e in ogni casoentro trenta giorni dalla data in cui il professio-nista e venuto a conoscenza dell’esercizio deldiritto di recesso da parte del consumatore. Lesomme si intendono rimborsate nei terminiqualora vengano effettivamente restituite, spe-dite o riaccreditate con valuta non posteriorealla scadenza del termine precedentemente in-dicato.

5. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia statoeffettuato per mezzo di effetti cambiari, qualo-ra questi non siano stati ancora presentati al-l’incasso, deve procedersi alla loro restituzio-ne. E nulla qualsiasi clausola che preveda limi-tazioni al rimborso nei confronti del consuma-tore delle somme versate in conseguenza del-l’esercizio del diritto di recesso.

6. Qualora il prezzo di un bene o di un ser-vizio, oggetto di un contratto di cui al presentetitolo, sia interamente o parzialmente copertoda un credito concesso al consumatore, dalprofessionista ovvero da terzi in base ad unaccordo tra questi e il professionista, il contrat-to di credito si intende risolto di diritto, senzaalcuna penalita, nel caso in cui il consumatoreeserciti il diritto di recesso conformemente alledisposizioni di cui al presente articolo. E fattoobbligo al professionista di comunicare al terzoconcedente il credito l’avvenuto esercizio deldiritto di recesso da parte del consumatore.Le somme eventualmente versate dal terzoche ha concesso il credito a pagamento del be-ne o del servizio fino al momento in cui haconoscenza dell’avvenuto esercizio del dirittodi recesso da parte del consumatore sono rim-

borsate al terzo dal professionista, senza alcu-na penalita, fatta salva la corresponsione degliinteressi legali maturati.

Sezione IV-bis — Commercializzazione a di-stanza di servizi finanziari ai consumatori

67-bis. Oggetto e campo di applicazione. — 1.Le disposizioni della presente sezione si appli-cano alla commercializzazione a distanza diservizi finanziari ai consumatori, anche quandouna delle fasi della commercializzazione com-porta la partecipazione, indipendentementedalla sua natura giuridica, di un soggetto diver-so dal fornitore.

2. Per i contratti riguardanti servizi finan-ziari costituiti da un accordo iniziale di servizioseguito da operazioni successive o da una seriedi operazioni distinte della stessa natura sca-glionate nel tempo, le disposizioni della pre-sente sezione si applicano esclusivamente al-l’accordo iniziale. Se non vi e accordo inizialedi servizio, ma le operazioni successive o distin-te della stessa natura scaglionate nel temposono eseguite tra le stesse parti contrattuali,gli artt. 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies si appli-cano solo quando e eseguita la prima operazio-ne. Tuttavia, se nessuna operazione della stes-sa natura e eseguita entro un periodo di unanno, l’operazione successiva e considerata co-me la prima di una nuova serie di operazioni e,di conseguenza, si applicano le disposizioni de-gli artt. 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies.

3. Ferme restando le disposizioni che stabi-liscono regimi di autorizzazione per la com-mercializzazione dei servizi finanziari in Italia,sono fatte salve, ove non espressamente dero-gate, le disposizioni in materia bancaria, finan-ziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento edi previdenza individuale, nonche le compe-tenze delle autorita indipendenti di settore.

67-ter. Definizioni. — 1. Ai fini della presen-te sezione si intende per:

a) contratto a distanza: qualunque con-tratto avente per oggetto servizi finanziari, con-cluso tra un fornitore e un consumatore ai sensidell’art. 50, comma 1, lett. a);

b) servizio finanziario: qualsiasi serviziodi natura bancaria, creditizia, di pagamento,di investimento, di assicurazione o di previden-za individuale;

c) fornitore: qualunque persona fisica ogiuridica, soggetto pubblico o privato, che, nel-l’ambito delle proprie attivita commerciali oprofessionali, e il fornitore contrattuale dei ser-

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 47

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 221: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

vizi finanziari oggetto di contratti a distanza;d) consumatore: qualunque soggetto di

cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del presentecodice;

e) tecnica di comunicazione a distanza:qualunque mezzo che, ai sensi dell’art. 50,comma 1, lett. b), del presente codice, possaimpiegarsi per la commercializzazione a di-stanza di un servizio finanziario tra le parti;

f ) supporto durevole: qualsiasi strumentoche permetta al consumatore di memorizzareinformazioni a lui personalmente dirette inmodo che possano essere agevolmente recupe-rate durante un periodo di tempo adeguato aifini cui sono destinate le informazioni stesse, eche consenta la riproduzione immutata delleinformazioni memorizzate;

g) operatore o fornitore di tecnica di co-municazione a distanza: qualunque persona fi-sica o giuridica, pubblica o privata, la cui atti-vita commerciale o professionale consista nelmettere a disposizione dei fornitori una o piutecniche di comunicazione a distanza;

h) reclamo del consumatore: una dichia-razione, sostenuta da validi elementi di prova,secondo cui un fornitore ha commesso o po-trebbe commettere un’infrazione alla normati-va sulla protezione degli interessi dei consuma-tori;

i) interessi collettivi dei consumatori: gliinteressi di un numero di consumatori che sonostati o potrebbero essere danneggiati da un’in-frazione.

67-quater. Informazione del consumatoreprima della conclusione del contratto a distanza.— 1. Nella fase delle trattative e comunqueprima che il consumatore sia vincolato da uncontratto a distanza o da un’offerta, gli sonofornite le informazioni riguardanti:

a) il fornitore;b) il servizio finanziario;c) il contratto a distanza;d) il ricorso.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cuifine commerciale deve risultare in maniera ine-quivocabile, sono fornite in modo chiaro ecomprensibile con qualunque mezzo adeguatoalla tecnica di comunicazione a distanza utiliz-zata, tenendo debitamente conto in particolaredei doveri di correttezza e buona fede nellafase precontrattuale e dei principi che discipli-nano la protezione degli incapaci di agire e deiminori.

3. Le informazioni relative agli obblighicontrattuali, da comunicare al consumatorenella fase precontrattuale, devono essere con-formi agli obblighi contrattuali imposti dallalegge applicabile al contratto a distanza anche

qualora la tecnica di comunicazione impiegatasia quella elettronica.

4. Se il fornitore ha sede in uno Stato nonappartenente all’Unione europea, le informa-zioni di cui al comma 3 devono essere conformiagli obblighi contrattuali imposti dalla leggeitaliana qualora il contratto sia concluso.

67-quinquies. Informazioni relative al forni-tore. — 1. Le informazioni relative al fornitoreriguardano:

a) l’identita del fornitore e la sua attivitaprincipale, l’indirizzo geografico al quale il for-nitore e stabilito e qualsiasi altro indirizzo geo-grafico rilevante nei rapporti tra consumatoree fornitore;

b) l’identita del rappresentante del forni-tore stabilito in Italia e l’indirizzo geograficorilevante nei rapporti tra consumatore e rap-presentante, quando tale rappresentante esi-sta;

c) se il consumatore ha relazioni commer-ciali con un professionista diverso dal fornito-re, l’identita del professionista, la veste in cuiagisce nei confronti del consumatore, nonchel’indirizzo geografico rilevante nei rapporti traconsumatore e professionista;

d) se il fornitore e iscritto in un registrocommerciale o in un pubblico registro analogo,il registro di commercio in cui il fornitore eiscritto e il numero di registrazione o un ele-mento equivalente per identificarlo nel regi-stro;

e) qualora l’attivita del fornitore sia sog-getta ad autorizzazione, gli estremi della com-petente autorita di controllo.

67-sexies. Informazioni relative al servizio fi-nanziario. — 1. Le informazioni relative al ser-vizio finanziario riguardano:

a) una descrizione delle principali carat-teristiche del servizio finanziario;

b) il prezzo totale che il consumatore do-vra corrispondere al fornitore per il serviziofinanziario, compresi tutti i relativi oneri, com-missioni e spese e tutte le imposte versate tra-mite il fornitore o, se non e possibile indicare ilprezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, checonsenta al consumatore di verificare quest’ul-timo;

c) se del caso, un avviso indicante che ilservizio finanziario e in rapporto con strumentiche implicano particolari rischi dovuti a lorospecifiche caratteristiche o alle operazioni daeffettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttua-zioni dei mercati finanziari su cui il fornitorenon esercita alcuna influenza, e che i risultatiottenuti in passato non costituiscono elementiindicativi riguardo ai risultati futuri;

d) l’indicazione dell’eventuale esistenza

48 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 222: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

di altre imposte e costi non versati tramite ilfornitore o non fatturati da quest’ultimo;

e) qualsiasi limite del periodo durante ilquale sono valide le informazioni fornite;

f ) le modalita di pagamento e di esecuzio-ne, nonche le caratteristiche essenziali dellecondizioni di sicurezza delle operazioni di pa-gamento da effettuarsi nell’ambito dei contrat-ti a distanza;

g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo peril consumatore relativo all’utilizzazione dellatecnica di comunicazione a distanza, se adde-bitato;

h) l’indicazione dell’esistenza di collega-menti o connessioni con altri servizi finanziari,con la illustrazione degli eventuali effetti com-plessivi derivanti dalla combinazione.

67-septies. Informazioni relative al contrattoa distanza. — 1. Le informazioni relative alcontratto a distanza riguardano:

a) l’esistenza o la mancanza del diritto direcesso conformemente all’art. 67-duodecies e,se tale diritto esiste, la durata e le modalitad’esercizio, comprese le informazioni relativeall’importo che il consumatore puo essere te-nuto a versare ai sensi dell’art. 67-terdecies,comma 1, nonche alle conseguenze derivantidal mancato esercizio di detto diritto;

b) la durata minima del contratto a di-stanza, in caso di prestazione permanente operiodica di servizi finanziari;

c) le informazioni relative agli eventualidiritti delle parti, secondo i termini del contrat-to a distanza, di mettere fine allo stesso primadella scadenza o unilateralmente, comprese lepenali eventualmente stabilite dal contratto intali casi;

d) le istruzioni pratiche per l’esercizio deldiritto di recesso, comprendenti tra l’altro ilmezzo, inclusa in ogni caso la lettera racco-mandata con avviso di ricevimento, e l’indiriz-zo a cui deve essere inviata la comunicazione direcesso;

e) lo Stato membro o gli Stati membrisulla cui legislazione il fornitore si basa perinstaurare rapporti con il consumatore primadella conclusione del contratto a distanza;

f ) qualsiasi clausola contrattuale sulla le-gislazione applicabile al contratto a distanza esul foro competente;

g) la lingua o le lingue in cui sono comu-nicate le condizioni contrattuali e le informa-zioni preliminari di cui al presente articolo,nonche la lingua o le lingue in cui il fornitore,con l’accordo del consumatore, si impegna acomunicare per la durata del contratto a di-stanza.

67-octies. Informazioni relative al ricorso. —

1. Le informazioni relative al ricorso riguarda-no:

a) l’esistenza o la mancanza di procedureextragiudiziali di reclamo e di ricorso accessi-bili al consumatore che e parte del contratto adistanza e, ove tali procedure esistono, le mo-dalita che consentono al Consumatore di avva-lersene;

b) l’esistenza di fondi di garanzia o di altridispositivi di indennizzo.

67-novies. Comunicazioni mediante telefo-nia vocale. — 1. In caso di comunicazioni me-diante telefonia vocale:

a) l’identita del fornitore e il fine com-merciale della chiamata avviata dal fornitoresono dichiarati in maniera inequivoca all’iniziodi qualsiasi conversazione con il consumatore;

b) devono essere fornite, previo consensodel consumatore, solo le informazioni seguen-ti:

1) l’identita della persona in contattocon il consumatore e il suo rapporto con il for-nitore;

2) una descrizione delle principali ca-ratteristiche del servizio finanziario;

3) il prezzo totale che il consumatoredovra corrispondere al fornitore per il serviziofinanziario, comprese tutte le imposte versatetramite il fornitore o, se non e possibile indica-re il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo,che consenta al consumatore di verificare que-st’ultimo;

4) l’indicazione dell’eventuale esisten-za di altre imposte e/o costi non versati tramiteil fornitore o non fatturati da quest’ultimo;

5) l’esistenza o la mancanza del dirittodi recesso conformemente all’art. 67-duodeciese, se tale diritto esiste, la durata e le modalitad’esercizio, comprese le informazioni relativeall’importo che il consumatore puo essere te-nuto a versare ai sensi dell’art. 67-terdecies,comma 1.

2. Il fornitore comunica al consumatore chealtre informazioni sono disponibili su richiestae ne precisa la natura. Il fornitore comunica inogni caso le informazioni complete quandoadempie ai propri obblighi ai sensi dell’art.67-undecies.

67-decies. Requisiti aggiuntivi in materia diinformazioni. — 1. Oltre alle informazioni dicui agli artt. 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies,67-septies e 67-octies sono applicabili le dispo-sizioni piu rigorose previste dalla normativa disettore che disciplina l’offerta del servizio o delprodotto interessato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico co-munica alla Commissione europea le disposi-zioni nazionali sui requisiti di informazione

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 49

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 223: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

preliminare che sono aggiuntive rispetto aquelle di cui all’art. 3, par. 1, della dir. 2002/65/CE.

3. Le autorita di vigilanza del settore banca-rio, assicurativo, finanziario e della previdenzacomplementare comunicano al Ministero dellosviluppo economico le disposizioni di cui alcomma 2, per le materie di rispettiva compe-tenza.

4. Le informazioni di cui al comma 2 sonomesse a disposizione dei consumatori e dei for-nitori, anche mediante l’utilizzo di sistemi tele-matici, a cura del Ministero dello sviluppo eco-nomico.

67-undecies. Comunicazione delle condizio-ni contrattuali e delle informazioni preliminari.— 1. Il fornitore comunica al consumatore tut-te le condizioni contrattuali, nonche le infor-mazioni di cui agli artt. 67-quater, 67-quinquies,67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies, su supporto cartaceo o su un altro sup-porto durevole, disponibile e accessibile per ilconsumatore in tempo utile, prima che lo stes-so sia vincolato da un contratto a distanza o daun’offerta.

2. Il fornitore ottempera all’obbligo di cui alcomma 1 subito dopo la conclusione del con-tratto a distanza, se quest’ultimo e stato conclu-so su richiesta del consumatore utilizzando unatecnica di comunicazione a distanza che nonconsente di trasmettere le condizioni contrat-tuali ne le informazioni ai sensi del comma 1.

3. In qualsiasi momento del rapporto con-trattuale il consumatore, se lo richiede, ha ildiritto di ricevere le condizioni contrattuali susupporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il dirittodi cambiare la tecnica di comunicazione a di-stanza utilizzata, a meno che cio non sia incom-patibile con il contratto concluso o con la na-tura del servizio finanziario prestato.

67-duodecies. Diritto di recesso. — 1. Il con-sumatore dispone di un termine di quattordicigiorni per recedere dal contratto senza penali esenza dover indicare il motivo.

2. Il predetto termine e esteso a trenta gior-ni per i contratti a distanza aventi per oggetto leassicurazioni sulla vita di cui al d.lg. 7 settem-bre 2005, n. 209, recante Codice delle assicura-zioni private, e le operazioni aventi ad oggettogli schemi pensionistici individuali.

3. Il termine durante il quale puo essereesercitato il diritto di recesso decorre alterna-tivamente:

a) dalla data della conclusione del con-tratto, tranne nel caso delle assicurazioni sullavita, per le quali il termine comincia a decorre-re dal momento in cui al consumatore e comu-nicato che il contratto e stato concluso;

b) dalla data in cui il consumatore ricevele condizioni contrattuali e le informazioni dicui all’art. 67-undecies, se tale data e successivaa quella di cui alla lett. a).

4. L’efficacia dei contratti relativi ai servizidi investimento e sospesa durante la decorren-za del termine previsto per l’esercizio del dirit-to di recesso.

5. Il diritto di recesso non si applica:a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio

di gestione su base individuale di portafogli diinvestimento se gli investimenti non sono statigia avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazionidel mercato finanziario che il fornitore non e ingrado di controllare e che possono aver luogodurante il periodo di recesso, quali ad esempioi servizi riguardanti:

1) operazioni di cambio;2) strumenti del mercato monetario;3) valori mobiliari;4) quote di un organismo di investi-

mento collettivo;5) contratti a termine fermo (futures)

su strumenti finanziari, compresi gli strumentiequivalenti che si regolano in contanti;

6) contratti a termine su tassi di inte-resse (FRA);

7) contratti swaps su tassi d’interesse,su valute o contratti di scambio connessi adazioni o a indici azionari (equity swaps);

8) opzioni per acquistare o venderequalsiasi strumento previsto dalla presente let-tera, compresi gli strumenti equivalenti che siregolano in contanti. Sono comprese in parti-colare in questa categoria le opzioni su valute esu tassi d’interesse;

b) alle polizze di assicurazione viaggio ebagagli o alle analoghe polizze assicurative abreve termine di durata inferiore a un mese;

c) ai contratti interamente eseguiti da en-trambe le parti su esplicita richiesta scritta delconsumatore prima che quest’ultimo eserciti ilsuo diritto di recesso, nonche ai contratti diassicurazione obbligatoria della responsabilitacivile per i danni derivanti dalla circolazionedei veicoli a motore e dei natanti, per i qualisi sia verificato l’evento assicurato;

d) alle dichiarazioni dei consumatori rila-sciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condi-zione che il pubblico ufficiale confermi che alconsumatore sono garantiti i diritti di cui al-l’art. 67-undecies, comma 1.

6. Se esercita il diritto di recesso, il consu-matore invia, prima dello scadere del termine esecondo le istruzioni che gli sono state date aisensi dell’art. 67-septies, comma 1, lett. d), unacomunicazione scritta al fornitore, mediantelettera raccomandata con avviso di ricevimento

50 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 224: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

o altro mezzo indicato ai sensi dell’art. 67-sep-ties, comma 1, lett. d).

7. Il presente articolo non si applica alla ri-soluzione dei contratti di credito disciplinatadagli artt. 67, comma 6, e 77.

8. Se ad un contratto a distanza relativo adun determinato servizio finanziario e aggiuntoun altro contratto a distanza riguardante servi-zi finanziari prestati da un fornitore o da unterzo sulla base di un accordo tra il terzo e ilfornitore, questo contratto aggiuntivo e risolto,senza alcuna penale, qualora il consumatoreeserciti il suo diritto di recesso secondo le mo-dalita fissate dal presente articolo.

67-ter decies. Pagamento del servizio fornitoprima del recesso. — 1. Il consumatore che eser-cita il diritto di recesso previsto dall’art. 67-duodecies, comma 1, e tenuto a pagare solol’importo del servizio finanziario effettivamen-te prestato dal fornitore conformemente alcontratto a distanza. L’esecuzione del contrat-to puo iniziare solo previa richiesta del consu-matore. Nei contratti di assicurazione l’impre-sa trattiene la frazione di premio relativa alperiodo in cui il contratto ha avuto effetto.

2. L’importo di cui al comma 1 non puo:a) eccedere un importo proporzionale al-

l’importanza del servizio gia fornito in rappor-to a tutte le prestazioni previste dal contratto adistanza;

b) essere di entita tale da poter costituireuna penale.

3. Il fornitore non puo esigere dal consuma-tore il pagamento di un importo in base al com-ma 1 se non e in grado di provare che il consu-matore e stato debitamente informato dell’im-porto dovuto, in conformita all’art. 67-septies,comma 1, lett. a). Egli non puo tuttavia in alcuncaso esigere tale pagamento se ha dato inizioall’esecuzione del contratto prima della sca-denza del periodo di esercizio del diritto direcesso di cui all’art. 67-duodecies, comma 1,senza che vi fosse una preventiva richiesta delconsumatore.

4. Il fornitore e tenuto a rimborsare al con-sumatore, entro quindici giorni, tutti gli impor-ti da questo versatigli in conformita del con-tratto a distanza, ad eccezione dell’importo dicui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno incui il fornitore riceve la comunicazione di re-cesso. L’impresa di assicurazione deve adem-piere alle obbligazioni derivanti dal contratto,concernenti il periodo in cui il contratto mede-simo ha avuto effetto.

5. Il consumatore paga al fornitore il corri-spettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qual-siasi bene o importo che abbia ricevuto da que-st’ultimo entro quindici giorni dall’invio della

comunicazione di recesso. Non sono ripetibiligli indennizzi e le somme eventualmente corri-sposte dall’impresa agli assicurati e agli altriaventi diritto a prestazioni assicurative.

6. Per i finanziamenti diretti principalmentea permettere di acquistare o mantenere dirittidi proprieta su terreni o edifici esistenti o pro-gettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici,l’efficacia del recesso e subordinata alla resti-tuzione di cui al comma 5.

67-quater decies. Pagamento dei servizi fi-nanziari offerti a distanza. — 1. Il consumatorepuo effettuare il pagamento con carte di credi-to, debito o con altri strumenti di Pagamento,ove cio sia previsto tra le modalita di pagamen-to, che gli sono comunicate ai sensi dell’art. 67-sexies, comma 1, lett. f ).

2. Fatta salva l’applicazione dell’art. 12 deld.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con mo-dificazioni, dalla l. 5 luglio 1991, n. 197, l’enteche emette o fornisce lo strumento di paga-mento riaccredita al consumatore i pagamentinon autorizzati o dei quali questi dimostri l’ec-cedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’ef-fettuazione mediante l’uso fraudolento dellapropria carta di pagamento da parte del forni-tore o di un terzo. L’ente che emette o forniscelo strumento di pagamento ha diritto di adde-bitare al fornitore le somme riaccreditate alconsumatore.

3. Fermo restando quanto previsto dal d.lg.7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche edintegrazioni, sul valore probatorio della firmaelettronica e dei documenti elettronici, e in ca-po all’ente che emette o fornisce lo strumentodi pagamento, l’onere di provare che la transa-zione di pagamento e stata autorizzata, accu-ratamente registrata e contabilizzata e che lamedesima non e stata alterata da guasto tecni-co o da altra carenza. L’uso dello strumento dipagamento non comporta necessariamenteche il pagamento sia stato autorizzato.

4. Relativamente alle operazioni di paga-mento da effettuarsi nell’ambito di contratti adistanza, il fornitore adotta condizioni di sicu-rezza conformi a quanto disposto ai sensi del-l’art. 146 del testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia, di cui al d.lg. 1o settembre1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare,alle esigenze di integrita, di autenticita e ditracciabilita delle operazioni medesime.

67-quinquies decies. Servizi non richiesti. —1. Il consumatore non e tenuto ad alcuna pre-stazione corrispettiva in caso di fornitura nonrichiesta. In ogni caso, l’assenza di risposta nonimplica consenso del consumatore.

2. Salve le sanzioni previste dall’art. 67-sep-ties decies, ogni servizio non richiesto di cui al

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 51

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 225: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

presente articolo costituisce pratica commer-ciale scorretta ai sensi degli artt. 21, 22, 23,24, 25 e 26.

67-sexies decies. Comunicazioni non richie-ste. — 1. L’utilizzazione da parte di un fornito-re delle seguenti tecniche di comunicazione adistanza richiede il previo consenso del consu-matore:

a) sistemi di chiamata senza intervento diun operatore mediante dispositivo automatico;

b) telefax.2. Le tecniche di comunicazione a distanza

diverse da quelle indicate al comma 1, quandoconsentono una comunicazione individuale,non sono autorizzate se non e stato ottenutoil consenso del consumatore interessato.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non com-portano costi per i consumatori.

67-septies decies. Sanzioni. — 1. Salvo che ilfatto costituisca reato, il fornitore che contrav-viene alle norme di cui alla presente sezione,ovvero che ostacola l’esercizio del diritto di re-cesso da parte del consumatore ovvero non rim-borsa al consumatore le somme da questi even-tualmente pagate, e punito con la sanzione am-ministrativa pecuniaria, per ciascuna violazio-ne, da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2. Nei casi di particolare gravita o di recidi-va, nonche nell’ipotesi della violazione dell’art.67-novies decies, comma 3, i limiti minimo emassimo della sanzione indicata al comma 1sono raddoppiati.

3. Le autorita di vigilanza dei settori banca-rio, assicurativo, finanziario e della previdenzacomplementare e, ciascuna nel proprio ambitodi competenza, accertano le violazioni alle di-sposizioni di cui alla presente sezione e le rela-tive sanzioni sono irrogate secondo le procedu-re rispettivamente applicabili in ciascun settore.

4. Il contratto e nullo, nel caso in cui il for-nitore ostacola l’esercizio del diritto di recessoda parte del contraente ovvero non rimborsa lesomme da questi eventualmente pagate, ovve-ro viola gli obblighi di informativa precontrat-tuale in modo da alterare in modo significativola rappresentazione delle sue caratteristiche.

5. La nullita puo essere fatta valere solo dalconsumatore e obbliga le parti alla restituzionedi quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazio-ne l’impresa e tenuta alla restituzione dei pre-mi pagati e deve adempiere alle obbligazioniconcernenti il periodo in cui il contratto haavuto esecuzione. Non sono ripetibili gli inden-nizzi e le somme eventualmente corrispostedall’impresa agli assicurati e agli altri aventidiritto a prestazioni assicurative. E fatto salvoil diritto del Consumatore ad agire per il risar-cimento dei danni.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste neld.lg. 30 giugno 2003, n. 196.

67-octies decies. Irrinunciabilita dei diritti.— 1. I diritti attribuiti al consumatore dallapresente sezione sono irrinunciabili. E nullaogni pattuizione che abbia l’effetto di privareil consumatore della protezione assicuratadalle disposizioni della presente sezione. Lanullita puo essere fatta valere solo dal consu-matore e puo essere rilevata d’ufficio dal giu-dice.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare alcontratto una legislazione diversa da quella ita-liana, al consumatore devono comunque esse-re riconosciute le condizioni di tutela previstedalla presente sezione.

67-novies decies. Ricorso giurisdizionale oamministrativo. — 1. Le associazioni dei con-sumatori iscritte all’elenco di cui all’art. 137,sono legittimate a proporre alle competentiautorita di vigilanza, nell’ambito delle rispetti-ve attribuzioni, al fine di tutelare gli interessicollettivi dei consumatori, reclamo per l’accer-tamento di violazioni delle disposizioni dellapresente sezione.

2. Le associazioni dei consumatori iscritteall’elenco di cui all’art. 137, sono legittimate aproporre all’autorita giudiziaria l’azione inibi-toria per far cessare le violazioni delle disposi-zioni della presente sezione nei confronti delleimprese o degli intermediari ai sensi dell’art.140.

3. Le autorita di vigilanza nei settori banca-rio, assicurativo, finanziario e della previdenzacomplementare, nell’esercizio dei rispettivi po-teri, anche al di fuori dell’ipotesi di cui al com-ma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazioneo vietano l’inizio di pratiche non conformi alledisposizioni della presente sezione.

4. Sono fatte salve, ove non espressamentederogate, le disposizioni in materia bancaria,finanziaria, assicurativa e dei sistemi di paga-mento, ivi comprese le attribuzioni delle rispet-tive autorita di vigilanza di settore.

67-vicies. Composizione extragiudiziale dellecontroversie. — 1. Il Ministero dell’economia edelle finanze, il Ministero dello sviluppo eco-nomico ed il Ministero della giustizia, sentite leautorita di vigilanza di settore, possono pro-muovere, nell’ambito degli ordinari stanzia-menti di bilancio, l’istituzione di adeguate edefficaci procedure extragiudiziali di reclamo edi ricorso per la composizione di controversieriguardanti i consumatori, conformi ai principiprevisti dall’ordinamento comunitario e daquello nazionale e che operano nell’ambitodella rete europea relativa ai servizi finanziari(FIN NET).

52 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 226: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

2. Gli organi di composizione extragiudizia-le delle controversie comunicano ai Ministeridi cui al comma 1 le decisioni significative cheadottano sulla commercializzazione a distanzadei servizi finanziari.

67-vicies semel. Onere della prova. — 1. Sulfornitore grava l’onere della prova riguardan-te:

a) l’adempimento agli obblighi di infor-mazione del consumatore;

b) la prestazione del consenso del consu-matore alla conclusione del contratto;

c) l’esecuzione del contratto;d) la responsabilita per l’inadempimento

delle obbligazioni derivanti dal contratto.2. Le clausole che hanno per effetto l’inver-

sione o la modifica dell’onere della prova di cuial comma 1 si presumono vessatorie ai sensidell’art. 33, comma 2, lett. t).

67-vicies bis. Misure transitorie. — 1. Le di-sposizioni della presente sezione si applicanoanche nei confronti dei fornitori stabiliti in unaltro Stato membro che non ha ancora recepitola dir. 2002/65/CE e in cui non vigono obblighicorrispondenti a quelli in essa previsti.

CAPO II

COMMERCIO ELETTRONICO

68. Rinvio. — 1. Alle offerte di servizi dellasocieta dell’informazione, effettuate ai consu-matori per via elettronica, si applicano, per gliaspetti non disciplinati dal presente codice, ledisposizioni di cui al d.lg. 9 aprile 2003, n. 70,recante attuazione della direttiva 2000/31/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridicidei servizi della societa dell’informazione, inparticolare il commercio elettronico, nel mer-cato interno.

TITOLO IV

Disposizioni relative a singoli contratti

CAPO I

CONTRATTI RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DI UN

DIRITTO DI GODIMENTO RIPARTITO DI BENI

IMMOBILI

69. Definizioni. — 1. Ai fini del presente ca-po si intende per:

a) contratto: uno o piu contratti della du-rata di almeno tre anni con i quali, verso paga-

mento di un prezzo globale, si costituisce, sitrasferisce o si promette di costituire o trasfe-rire, direttamente o indirettamente, un dirittoreale ovvero un altro diritto avente ad oggettoil godimento di uno o piu beni immobili, per unperiodo determinato o determinabile dell’an-no non inferiore ad una settimana;

b) acquirente: il consumatore in favoredel quale si costituisce, si trasferisce o si pro-mette di costituire o di trasferire il diritto og-getto del contratto;

c) venditore: la persona fisica o giuridicache, nell’ambito della sua attivita professiona-le, costituisce, trasferisce o promette di costi-tuire o di trasferire il diritto oggetto del con-tratto; al venditore e equiparato ai fini dell’ap-plicazione del codice colui che, a qualsiasi tito-lo, promuove la costituzione, il trasferimento ola promessa di trasferimento del diritto oggettodel contratto;

d) bene immobile: un immobile, anchecon destinazione alberghiera, o parte di esso,per uso abitazione o per uso alberghiero o peruso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto og-getto del contratto.

70. Documento informativo. — 1. Il vendito-re e tenuto a consegnare ad ogni persona cherichiede informazioni sul bene immobile undocumento informativo in cui sono indicaticon precisione i seguenti elementi:

a) il diritto oggetto del contratto, con spe-cificazione della natura e delle condizioni diesercizio di tale diritto nello Stato in cui e si-tuato l’immobile; se tali ultime condizioni sonosoddisfatte o, in caso contrario, quali occorresoddisfare;

b) l’identita ed il domicilio del venditore,con specificazione della sua qualita giuridica,l’identita ed il domicilio del proprietario;

c) se l’immobile e determinato:1) la descrizione dell’immobile e la sua

ubicazione;2) gli estremi del permesso di costruire

ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regio-nali che regolano l’uso dell’immobile con de-stinazione turistico-ricettiva e, per gli immobilisituati all’estero, gli estremi degli atti che ga-rantiscano la loro conformita alle prescrizionivigenti in materia;

d) se l’immobile non e ancora determina-to:

1) gli estremi della concessione ediliziae delle leggi regionali che regolano l’uso del-l’immobile con destinazione turistico-ricettivae, per gli immobili situati all’estero, gli estremidegli atti che garantiscano la loro conformitaalle prescrizioni vigenti in materia, nonche lostato di avanzamento dei lavori di costruzione

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 53

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 227: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

dell’immobile e la data entro la quale e preve-dibile il completamento degli stessi;

2) lo stato di avanzamento dei lavorirelativi ai servizi, quali il collegamento alla retedi distribuzione di gas, elettricita, acqua e tele-fono;

3) in caso di mancato completamentodell’immobile, le garanzie relative al rimborsodei pagamenti gia effettuati e le modalita diapplicazione di queste garanzie;

e) i servizi comuni ai quali l’acquirente hao avra accesso, quali luce, acqua, manutenzio-ne, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni diutilizzazione;

f ) le strutture comuni alle quali l’acqui-rente ha o avra accesso, quali piscina, sauna, edaltre, e le relative condizioni di utilizzazione;

g) le norme applicabili in materia di ma-nutenzione e riparazione dell’immobile, non-che in materia di amministrazione e gestionedello stesso;

h) il prezzo globale, comprensivo di IVA,che l’acquirente versera quale corrispettivo; lastima dell’importo delle spese, a carico dell’ac-quirente, per l’utilizzazione dei servizi e dellestrutture comuni e la base di calcolo dell’im-porto degli oneri connessi all’occupazione del-l’immobile da parte dell’acquirente, delle tassee imposte, delle spese amministrative accesso-rie per la gestione, la manutenzione e la ripa-razione, nonche le eventuali spese di trascrizio-ne del contratto;

i) informazioni circa il diritto di recessodal contratto con l’indicazione degli elementiidentificativi della persona alla quale deve es-sere comunicato il recesso stesso, precisando lemodalita della comunicazione e l’importo com-plessivo delle spese, specificando quelle chel’acquirente in caso di recesso e tenuto a rim-borsare; informazioni circa le modalita per ri-solvere il contratto di concessione di creditoconnesso al contratto, in caso di recesso;

l) le modalita per ottenere ulteriori infor-mazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si ap-plicano anche quando il venditore offre al pub-blico un diritto che attribuisce il godimento suuno o piu beni immobili sulla base di liste, elen-chi, cataloghi o altre forme di comunicazione.In questo caso il documento informativo deveessere consegnato per ciascuno dei beni immo-bili oggetto dell’offerta.

3. Il venditore non puo apportare modificheagli elementi del documento di cui al comma 1,a meno che le stesse non siano dovute a circo-stanze indipendenti dalla sua volonta; in talecaso le modifiche devono essere comunicatealla parte interessata prima della conclusione

del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia,dopo la consegna del documento informativo,le parti possono accordarsi per modificare ildocumento stesso.

4. Il documento di cui al comma 1 deve es-sere redatto nella lingua o in una delle linguedello Stato membro in cui risiede la personainteressata oppure, a scelta di quest’ultima,nella lingua o in una delle lingue dello Statodi cui la persona stessa e cittadina, purche sitratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.

5. Restano salve le disposizioni previste dalcodice dei beni culturali e del paesaggio di cuial d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42.

71. Requisiti del contratto. — 1. Il contrattodeve essere redatto per iscritto a pena di nul-lita; esso e redatto nella lingua italiana e tra-dotto nella lingua o in una delle lingue delloStato membro in cui risiede l’acquirente oppu-re, a scelta di quest’ultimo, nella lingua o in unadelle lingue dello Stato di cui egli e cittadino,purche si tratti di lingue ufficiali dell’Unioneeuropea.

2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli ele-menti di cui all’art. 70, comma 1, lettere da a)a i), i seguenti ulteriori elementi:

a) l’identita ed il domicilio dell’acquiren-te;

b) la durata del contratto ed il termine apartire dal quale il consumatore puo esercitareil suo diritto di godimento;

c) una clausola in cui si afferma che l’ac-quisto non comporta per l’acquirente altri one-ri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nelcontratto;

d) la possibilita o meno di partecipare adun sistema di scambio ovvero di vendita deldiritto oggetto del contratto, nonche i costieventuali qualora il sistema di scambio ovverodi vendita sia organizzato dal venditore o da unterzo da questi designato nel contratto;

e) la data ed il luogo di sottoscrizione delcontratto.

3. Il venditore deve fornire all’acquirente latraduzione del contratto nella lingua dello Sta-to membro in cui e situato il bene immobile,purche si tratti di una delle lingue ufficiali del-l’Unione europea.

72. Obblighi specifici del venditore. — 1. Ilvenditore utilizza il termine multiproprietanel documento informativo, nel contratto enella pubblicita commerciale relativa al beneimmobile soltanto quando il diritto oggettodel contratto e un diritto reale.

2. La pubblicita commerciale relativa al be-ne immobile deve fare riferimento al diritto diottenere il documento informativo, indicandoil luogo in cui lo stesso viene consegnato.

54 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 228: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

73. Diritto di recesso. — 1. Entro dieci giornilavorativi dalla conclusione del contratto l’ac-quirente puo recedere dallo stesso senza spe-cificarne il motivo.

In tale caso l’acquirente non e tenuto a pa-gare alcuna penalita e deve rimborsare al ven-ditore solo le spese sostenute e documentateper la conclusione del contratto e di cui e fattamenzione nello stesso, purche si tratti di speserelative ad atti da espletare tassativamente pri-ma dello scadere del periodo di recesso.

2. Se il contratto non contiene uno deglielementi di cui all’art. 70, comma 1, lett. a),b), c), d), n. 1), h) e i), ed all’art. 71, comma2, lett. b) e d), e non contiene la data di cuiall’art. 71, comma 2, lett. e), l’acquirente puorecedere dallo stesso entro tre mesi dalla con-clusione. In tale caso l’acquirente non e tenutoad alcuna penalita ne ad alcun rimborso.

3. Se entro tre mesi dalla conclusione delcontratto sono comunicati gli elementi di cuial comma 2, l’acquirente puo esercitare il dirit-to di recesso alle condizioni di cui al comma 1,ed il termine di dieci giorni lavorativi decorredalla data di ricezione della comunicazione de-gli elementi stessi.

4. Se l’acquirente non esercita il diritto direcesso di cui al comma 2, ed il venditore noneffettua la comunicazione di cui al comma 3,l’acquirente puo esercitare il diritto di recessoalle condizioni di cui al comma 1, ed il terminedi dieci giorni lavorativi decorre dal giorno suc-cessivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclu-sione del contratto.

5. Il diritto di recesso si esercita dandonecomunicazione alla persona indicata nel con-tratto e, in mancanza, al venditore. La comuni-cazione deve essere sottoscritta dall’acquirentee deve essere inviata mediante lettera racco-mandata con avviso di ricevimento entro il ter-mine previsto. Essa puo essere inviata, entro lostesso termine, anche mediante telegramma,telex e fax, a condizione che sia confermatacon lett. raccomandata con avviso di ricevimen-to entro le quarantotto ore successive.

74. Divieto di acconti. — 1. E fatto divieto alvenditore di esigere o ricevere dall’acquirenteil versamento di somme di danaro a titolo dianticipo, di acconto o di caparra, fino alla sca-denza dei termini concessi per l’esercizio deldiritto di recesso di cui all’art. 73.

75. Rinvio alla generale disciplina dei contrat-ti con particolari modalita di conclusione. — 1.Salvo quanto specificamente disposto, ai con-tratti disciplinati dal presente capo si applicanole disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.

2. Ai contratti di cui al presente capo si ap-plicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti,

le piu favorevoli disposizioni dettate dal capo Idel titolo III della parte III.

76. Obbligo di fideiussione. — 1. Il venditorenon avente la forma giuridica di societa di ca-pitali ovvero con un capitale sociale versatoinferiore a 5.164.569 euro e non avente sedelegale e sedi secondarie nel territorio dello Sta-to e obbligato a prestare idonea fideiussionebancaria o assicurativa a garanzia della corret-ta esecuzione del contratto.

2. Il venditore e in ogni caso obbligato aprestare fideiussione bancaria o assicurativaallorquando l’immobile oggetto del contrattosia in corso di costruzione, a garanzia dell’ulti-mazione dei lavori.

3. Delle fideiussioni deve farsi espressamenzione nel contratto a pena di nullita.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 nonpossono imporre all’acquirente la preventivaesclusione del venditore.

77. Risoluzione del contratto di concessionedi credito. — 1. Il contratto di concessione dicredito erogato dal venditore o da un terzo inbase ad un accordo tra questi ed il venditore,sottoscritto dall’acquirente per il pagamentodel prezzo o di una parte di esso, si risolve didiritto, senza il pagamento di alcuna penale,qualora l’acquirente abbia esercitato il dirittodi recesso ai sensi dell’art. 73.

78. Nullita di clausole contrattuali o patti ag-giunti. — 1. Sono nulle le clausole contrattualio i patti aggiunti di rinuncia dell’acquirente aidiritti previsti dal presente capo o di limitazio-ne delle responsabilita previste a carico delvenditore.

79. Competenza territoriale inderogabile. —1. Per le controversie derivanti dall’applicazio-ne del presente capo, la competenza territoria-le inderogabile e del giudice del luogo di resi-denza o di domicilio dell’acquirente, se ubicatinel territorio dello Stato.

80. Diritti dell’acquirente nel caso di applica-zione di legge straniera. — 1. Ove le parti abbia-no scelto di applicare al contratto una legisla-zione diversa da quella italiana, all’acquirentedevono comunque essere riconosciute le con-dizioni di tutela previste dal presente capo, al-lorquando l’immobile oggetto del contratto siasituato nel territorio di uno Stato membro del-l’Unione europea.

81. Sanzioni. — 1. Salvo che il fatto costitui-sca reato, il venditore che contravviene allenorme di cui agli artt. 70, comma 1, lett. a),b), c), n. 1), d), nn. 2) e 3), e), f ), g), h) e i),71, comma 3, 72, 74 e 78, e punito con la san-zione amministrativa pecuniaria da 500 euro a3.000 euro.

2. Si applica la sanzione amministrativa ac-

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 55

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 229: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

cessoria della sospensione dall’esercizio del-l’attivita da quindici giorni a tre mesi al vendi-tore che abbia commesso una ripetuta violazio-ne delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell’accertamento dell’infrazionee dell’applicazione della sanzione si applical’art. 62, comma 3.

CAPO II

SERVIZI TURISTICI

82. Ambito di applicazione. — 1. Le disposi-zioni del presente capo si applicano ai pacchet-ti turistici definiti all’art. 84, venduti od offertiin vendita nel territorio nazionale dall’organiz-zatore o dal venditore, di cui all’art. 83.

2. Il presente capo si applica altresı ai pac-chetti turistici negoziati al di fuori dai localicommerciali e a distanza, ferme restando ledisposizioni previste negli articoli da 64 a 67.

83. Definizioni. — 1. Ai fini del presentecapo si intende per:

a) organizzatore di viaggio, il soggetto cherealizza la combinazione degli elementi di cuiall’art. 84 e si obbliga in nome proprio e versocorrispettivo forfetario a procurare a terzi pac-chetti turistici;

b) venditore, il soggetto che vende, o siobbliga a procurare pacchetti turistici realizzatiai sensi dell’art. 84 verso un corrispettivo forfe-tario;

c) consumatore di pacchetti turistici, l’ac-quirente, il cessionario di un pacchetto turisti-co o qualunque persona anche da nominare,purche soddisfi tutte le condizioni richiesteper la fruizione del servizio, per conto dellaquale il contraente principale si impegna adacquistare senza remunerazione un pacchettoturistico.

2. L’organizzatore puo vendere pacchettituristici direttamente o tramite un venditore.

84. Pacchetti turistici. — 1. I pacchetti turi-stici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed icircuiti tutto compreso, risultanti dalla prefis-sata combinazione di almeno due degli ele-menti di seguito indicati, venduti od offerti invendita ad un prezzo forfetario, e di duratasuperiore alle ventiquattro ore ovvero com-prendente almeno una notte:

a) trasporto;b) alloggio;c) servizi turistici non accessori al traspor-

to o all’alloggio di cui all’art. 86, lett. i) e o), checostituiscano parte significativa del pacchettoturistico.

2. La fatturazione separata degli elementi

di uno stesso pacchetto turistico non sottrael’organizzatore o il venditore agli obblighi delpresente capo.

85. Forma del contratto di vendita di pacchet-ti turistici. — 1. Il contratto di vendita di pac-chetti turistici e redatto in forma scritta in ter-mini chiari e precisi.

2. Al consumatore deve essere rilasciatauna copia del contratto stipulato, sottoscrittoo timbrato dall’organizzatore o venditore.

86. Elementi del contratto di vendita di pac-chetti turistici. — 1. Il contratto contiene i se-guenti elementi:

a) destinazione, durata, data d’inizio econclusione, qualora sia previsto un soggiornofrazionato, durata del medesimo con relativedate di inizio e fine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono edestremi dell’autorizzazione all’esercizio del-l’organizzatore o venditore che sottoscrive ilcontratto;

c) prezzo del pacchetto turistico, modali-ta della sua revisione, diritti e tasse sui servizi diatterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed ae-roporti e gli altri oneri posti a carico del viag-giatore;

d) importo, comunque non superiore alventicinque per cento del prezzo, da versarsiall’atto della prenotazione, nonche il termineper il pagamento del saldo; il suddetto importoe versato a titolo di caparra ma gli effetti di cuiall’art. 1385 del codice civile non si produconoqualora il recesso dipenda da fatto sopraggiun-to non imputabile, ovvero sia giustificato dalgrave inadempimento della controparte;

e) estremi della copertura assicurativa edelle ulteriori polizze convenute con il viaggia-tore;

f ) presupposti e modalita di interventodel fondo di garanzia di cui all’art. 100;

g) mezzi, caratteristiche e tipologie di tra-sporto, data, ora, luogo della partenza e delritorno, tipo di posto assegnato;

h) ove il pacchetto turistico includa la si-stemazione in albergo, l’ubicazione, la catego-ria turistica, il livello, l’eventuale idoneita al-l’accoglienza di persone disabili, nonche leprincipali caratteristiche, la conformita alla re-golamentazione dello Stato membro ospitante,i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o altri servi-zi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresala presenza di accompagnatori e guide turisti-che;

l) termine entro cui il consumatore deveessere informato dell’annullamento del viaggioper la mancata adesione del numero minimodei partecipanti eventualmente previsto;

56 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 230: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

m) accordi specifici sulle modalita delviaggio espressamente convenuti tra l’organiz-zatore o il venditore e il consumatore al mo-mento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del con-sumatore per la cessione del contratto ad unterzo;

o) termine entro il quale il consumatoredeve presentare reclamo per l’inadempimentoo l’inesatta esecuzione del contratto;

p) termine entro il quale il consumatoredeve comunicare la propria scelta in relazionealle modifiche delle condizioni contrattuali dicui all’art. 91.

87. Informazione del consumatore. — 1. Nelcorso delle trattative e comunque prima dellaconclusione del contratto, il venditore o l’orga-nizzatore fornisconoper iscritto informazionidicaratteregenerale concernenti lecondizioniap-plicabili ai cittadini dello Stato membro dell’U-nione europea in materia di passaporto e vistocon l’indicazione dei termini per il rilascio, non-che gli obblighi sanitari e le relative formalitaper l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizza-tore ed il venditore comunicano al consumato-re per iscritto le seguenti informazioni:

a) orari, localita di sosta intermedia ecoincidenze;

b) generalita e recapito telefonico dieventuali rappresentanti locali dell’organizza-tore o venditore ovvero di uffici locali contat-tabili dal viaggiatore in caso di difficolta;

c) recapito telefonico dell’organizzatore ovenditore utilizzabile in caso di difficolta in as-senza di rappresentanti locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenneall’estero, recapiti telefonici per stabilire uncontatto diretto con questi o con il responsabilelocale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di uncontratto di assicurazione a copertura dellespese sostenute dal consumatore per l’annulla-mento del contratto o per il rimpatrio in caso diincidente o malattia.

3. Quando il contratto e stipulato nell’im-minenza della partenza, le indicazioni conte-nute nel comma 1 devono essere fornite conte-stualmente alla stipula del contratto.

4. E fatto comunque divieto di fornire infor-mazioni ingannevoli sulle modalita del servizioofferto, sul prezzo e sugli altri elementi delcontratto qualunque sia il mezzo mediante ilquale dette informazioni vengono comunicateal consumatore.

88. Opuscolo informativo. — 1. L’opuscolo,ove posto a disposizione del consumatore, in-dica in modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la ca-tegoria di trasporto utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipodi alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livelloe le caratteristiche principali, la sua approva-zione e classificazione dello Stato ospitante;

c) i pasti forniti;d) l’itinerario;e) le informazioni di carattere generale

applicabili al cittadino di uno Stato membrodell’Unione europea in materia di passaportoe visto con indicazione dei termini per il rila-scio, nonche gli obblighi sanitari e le relativeformalita da assolvere per l’effettuazione delviaggio e del soggiorno;

f ) l’importo o la percentuale di prezzo daversare come acconto e le scadenze per il ver-samento del saldo;

g) l’indicazione del numero minimo dipartecipanti eventualmente necessario per l’ef-fettuazione del viaggio tutto compreso e deltermine entro il quale il consumatore deve es-sere informato dell’annullamento del pacchet-to turistico;

h) i termini, le modalita, il soggetto nei cuiriguardi si esercita il diritto di recesso ai sensidegli articoli da 64 a 67, nel caso di contrattonegoziato fuori dei locali commerciali o a di-stanza.

2. Le informazioni contenute nell’opuscolovincolano l’organizzatore e il venditore in rela-zione alle rispettive responsabilita, a meno chele modifiche delle condizioni ivi indicate nonsiano comunicate per iscritto al consumatoreprima della stipulazione del contratto o venga-no concordate dai contraenti, mediante unospecifico accordo scritto, successivamente allastipulazione.

89. Cessione del contratto. — 1. Il consuma-tore puo sostituire a se un terzo che soddisfitutte le condizioni per la fruizione del servizio,nei rapporti derivanti dal contratto, ove comu-nichi per iscritto all’organizzatore o al vendito-re, entro e non oltre quattro giorni lavorativiprima della partenza, di trovarsi nell’impossi-bilita di usufruire del pacchetto turistico e legeneralita del cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solida-mente obbligati nei confronti dell’organizzato-re o del venditore al pagamento del prezzo edelle spese ulteriori eventualmente derivantidalla cessione.

90. Revisione del prezzo. — 1. La revisionedel prezzo forfetario di vendita di pacchettoturistico convenuto dalle parti e ammessa soloquando sia stata espressamente prevista nelcontratto, anche con la definizione delle moda-lita di calcolo, in conseguenza della variazione

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 57

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 231: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

del costo del trasporto, del carburante, dei di-ritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, disbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti,del tasso di cambio applicato. I costi devonoessere adeguatamente documentati dal vendi-tore.

2. La revisione al rialzo non puo in ogni casoessere superiore al dieci per cento del prezzonel suo originario ammontare.

3. Quando l’aumento del prezzo supera lapercentuale di cui al comma 2, l’acquirente puorecedere dal contratto, previo rimborso dellesomme gia versate alla controparte.

4. Il prezzo non puo in ogni caso essere au-mentato nei venti giorni che precedono la par-tenza.

91. Modifiche delle condizioni contrattuali.— 1. Prima della partenza l’organizzatore o ilvenditore che abbia necessita di modificare inmodo significativo uno o piu elementi del con-tratto, ne da immediato avviso in forma scrittaal consumatore, indicando il tipo di modifica ela variazione del prezzo che ne consegue, aisensi dell’art. 90.

2. Ove non accetti la proposta di modifica dicui al comma 1, il consumatore puo recedere,senza pagamento di penali, ed ha diritto aquanto previsto nell’art. 92.

3. Il consumatore comunica la propria scel-ta all’organizzatore o al venditore entro duegiorni lavorativi dal momento in cui ha ricevutol’avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte es-senziale dei servizi previsti dal contratto nonpuo essere effettuata, l’organizzatore predi-spone adeguate soluzioni alternative per laprosecuzione del viaggio programmato noncomportanti oneri di qualsiasi tipo a caricodel consumatore, oppure rimborsa quest’ulti-mo nei limiti della differenza tra le prestazionioriginariamente previste e quelle effettuate,salvo il risarcimento del danno.

5. Se non e possibile alcuna soluzione alter-nativa o il consumatore non l’accetta per ungiustificato motivo, l’organizzatore gli mette adisposizione un mezzo di trasporto equivalenteper il ritorno al luogo di partenza o ad altroluogo convenuto, e gli restituisce la differenzatra il costo delle prestazioni previste e quellodelle prestazioni effettuate fino al momentodel rientro anticipato.

92. Diritti del consumatore in caso di recessoo annullamento del servizio. — 1. Quando ilconsumatore recede dal contratto nei casi pre-visti dagli artt. 90 e 91, o il pacchetto turisticoviene cancellato prima della partenza per qual-siasi motivo, tranne che per colpa del consu-matore, questi ha diritto di usufruire di un altro

pacchetto turistico di qualita equivalente o su-periore senza supplemento di prezzo, o di unpacchetto turistico qualitativamente inferioreprevia restituzione della differenza del prezzo,oppure gli e rimborsata, entro sette giorni la-vorativi dal momento del recesso o della can-cellazione, la somma di danaro gia corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consuma-tore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulte-riore danno dipendente dalla mancata esecu-zione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la can-cellazione del pacchetto turistico dipende dalmancato raggiungimento del numero minimodi partecipanti eventualmente richiesto ed ilconsumatore sia stato informato in forma scrit-ta almeno venti giorni prima della data previstaper la partenza, oppure da causa di forza mag-giore, escluso in ogni caso l’eccesso di preno-tazioni.

93. Mancato o inesatto adempimento. — 1.Fermi restando gli obblighi previsti dall’artico-lo precedente, in caso di mancato o inesattoadempimento delle obbligazioni assunte conla vendita del pacchetto turistico, l’organizza-tore e il venditore sono tenuti al risarcimentodel danno, secondo le rispettive responsabilita,se non provano che il mancato o inesatto adem-pimento e stato determinato da impossibilitadella prestazione derivante da causa a loronon imputabile.

2. L’organizzatore o il venditore che si avva-le di altri prestatori di servizi e comunque te-nuto a risarcire il danno sofferto dal consuma-tore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confron-ti.

94. Responsabilita per danni alla persona. —1. Il danno derivante alla persona dall’inadem-pimento o dall’inesatta esecuzione delle pre-stazioni che formano oggetto del pacchetto tu-ristico e risarcibile secondo le norme stabilitedalle convenzioni internazionali che disciplina-no la materia, di cui sono parte l’Italia o l’U-nione europea, cosı come recepite nell’ordina-mento italiano.

2. Il diritto al risarcimento del danno deri-vante alla persona dall’inadempimento o dal-l’inesatta esecuzione delle prestazioni che for-mano oggetto del pacchetto turistico si prescri-ve in tre anni dalla data del rientro del viaggia-tore nel luogo di partenza, salvo il termine didiciotto o dodici mesi per quanto attiene all’i-nadempimento di prestazioni di trasportocomprese nel pacchetto turistico per le qualisi applica l’art. 2951 del codice civile.

3. E nullo ogni accordo che stabilisca limitidi risarcimento per i danni di cui al comma 1.

95. Responsabilita per danni diversi da quelli

58 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 232: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

alla persona. — 1. Le parti contraenti possonoconvenire in forma scritta, fatta salva in ognicaso l’applicazione dell’art. 1341 del codice ci-vile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limita-zioni al risarcimento del danno, diverso dal dan-no alla persona, derivante dall’inadempimentoo dall’inesatta esecuzione delle prestazioni cheformano oggetto del pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non puoessere, a pena di nullita, comunque inferiore aquanto previsto dall’art. 13 della convenzioneinternazionale relativa al contratto di viaggio(C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970,resa esecutiva dalla l. 27 dicembre 1977, n.1084.

3. In assenza di specifica pattuizione, il ri-sarcimento del danno e ammesso nei limiti pre-visti dall’art. 13 della convenzione internazio-nale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.),firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa ese-cutiva dalla l. 27 dicembre 1977, n. 1084, e dagliarticoli dal 1783 al 1786 del codice civile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si pre-scrive in un anno dal rientro del viaggiatore nelluogo della partenza.

96. Esonero di responsabilita. — 1. L’orga-nizzatore ed il venditore sono esonerati dallaresponsabilita di cui agli artt. 94 e 95, quando lamancata o inesatta esecuzione del contratto eimputabile al consumatore o e dipesa dal fattodi un terzo a carattere imprevedibile o inevita-bile, ovvero da un caso fortuito o di forza mag-giore.

2. L’organizzatore o il venditore apprestanocon sollecitudine ogni rimedio utile al soccorsodel consumatore al fine di consentirgli la pro-secuzione del viaggio, salvo in ogni caso il di-ritto al risarcimento del danno nel caso in cuil’inesatto adempimento del contratto sia a que-sto ultimo imputabile.

97. Diritto di surrogazione. — 1. L’organiz-zatore o il venditore che hanno risarcito il con-sumatore sono surrogati in tutti i diritti e azionidi quest’ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il consumatore fornisce all’organizzatoreo al venditore tutti i documenti, le informazionie gli elementi in suo possesso utili per l’eserci-zio del diritto di surroga.

98. Reclamo. — 1. Ogni mancanza nell’ese-cuzione del contratto deve essere contestata dalconsumatore senzaritardoaffinche l’organizza-tore, il suo rappresentante locale o l’accompa-gnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

2. Il consumatore puo altresı sporgere recla-mo mediante l’invio di una raccomandata, conavviso di ricevimento, all’organizzatore o alvenditore, entro e non oltre dieci giorni lavora-tivi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

99. Assicurazione. — 1. L’organizzatore e ilvenditore devono essere coperti dall’assicura-zione per la responsabilita civile verso il consu-matore per il risarcimento dei danni di cui agliartt. 94 e 95.

2. E fatta salva la facolta di stipulare polizzeassicurative di assistenza al turista.

100. Fondo di garanzia. — 1. E istituito pres-so la Presidenza del Consiglio dei Ministri unfondo nazionale di garanzia, per consentire, incaso di insolvenza o di fallimento del venditoreo dell’organizzatore, il rimborso del prezzoversato ed il rimpatrio del consumatore nel ca-so di viaggi all’estero, nonche per fornire unaimmediata disponibilita economica in caso dirientro forzato di turisti da Paesi extracomuni-tari in occasione di emergenze, imputabili omeno al comportamento dell’organizzatore.

2. Il fondo e alimentato annualmente dauna quota pari al due per cento dell’ammonta-re del premio delle polizze di assicurazione ob-bligatoria di cui all’art. 99, che e versata all’en-trata del bilancio dello Stato per essere riasse-gnata, con decreto del Ministro dell’economiae delle finanze, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalita di cui alcomma 1, nei limiti dell’importo corrisponden-te alla quota cosı come determinata ai sensi delcomma 2.

4. Il fondo potra avvalersi del diritto di ri-valsa nei confronti del soggetto inadempiente.

5. Le modalita di gestione e di funziona-mento del fondo sono determinate con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri, diconcerto con il Ministro dello sviluppo econo-mico e con il Ministro dell’economia e dellefinanze. Fino alla data di entrata in vigore deldecreto di cui al presente comma, restano invigore le disposizioni di cui al decreto del Mi-nistro dell’industria, del commercio e dell’arti-gianato 23 luglio 1999, n. 349.

TITOLO V

Erogazione di servizi pubblici

CAPO I

SERVIZI PUBBLICI

101. Norma di rinvio. — 1. Lo Stato e leregioni, nell’ambito delle rispettive competen-ze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizipubblici attraverso la concreta e corretta attua-zione dei principi e dei criteri previsti dellanormativa vigente in materia.

2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 59

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 233: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

rispetto di standard di qualita predeterminati eadeguatamente resi pubblici.

3. Agli utenti e garantita, attraverso formerappresentative, la partecipazione alle proce-dure di definizione e di valutazione degli stan-dard di qualita previsti dalle leggi.

4. La legge stabilisce per determinati entierogatori di servizi pubblici l’obbligo di adotta-re, attraverso specifici meccanismi di attuazio-ne diversificati in relazione ai settori, appositecarte dei servizi.

PARTE IV

SICUREZZA E QUALITA

TITOLO I

Sicurezza dei prodotti

102. Finalita e campo di applicazione. — 1. Ilpresente titolo intende garantire che i prodottiimmessi sul mercato ovvero in libera praticasiano sicuri.

2. Le disposizioni del presente titolo si ap-plicano a tutti i prodotti definiti all’art. 103,comma 1, lett. a). Ciascuna delle sue disposi-zioni si applica laddove non esistono, nell’am-bito della normativa vigente, disposizioni spe-cifiche aventi come obiettivo la sicurezza deiprodotti.

3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisitidi sicurezza prescritti da normativa comunita-ria, le disposizioni del presente titolo si appli-cano unicamente per gli aspetti ed i rischi o lecategorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si ap-plicano l’art. 103, comma 1, lett. b) e c), e gliartt. 104 e 105.

5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicanogli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti discipli-nati da tali articoli non esistono disposizionispecifiche riguardanti lo stesso obiettivo.

6. Le disposizioni del presente titolo non siapplicano ai prodotti alimentari di cui al rego-lamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

103. Definizioni. — 1. Ai fini del presentetitolo si intende per:

a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, co-me definito all’art. 3, comma 1, lett. e), che, incondizioni di uso normali o ragionevolmenteprevedibili, compresa la durata e, se del caso,la messa in servizio, l’installazione e la manu-tenzione, non presenti alcun rischio oppurepresenti unicamente rischi minimi, compatibilicon l’impiego del prodotto e considerati accet-

tabili nell’osservanza di un livello elevato ditutela della salute e della sicurezza delle perso-ne in funzione, in particolare, dei seguenti ele-menti:

1) delle caratteristiche del prodotto, inparticolare la sua composizione, il suo imbal-laggio, le modalita del suo assemblaggio e, sedel caso, della sua installazione e manutenzio-ne;

2) dell’effetto del prodotto su altri pro-dotti, qualora sia ragionevolmente prevedibilel’utilizzazione del primo con i secondi;

3) della presentazione del prodotto,della sua etichettatura, delle eventuali avver-tenze e istruzioni per il suo uso e la sua elimi-nazione, nonche di qualsiasi altra indicazione oinformazione relativa al prodotto;

4) delle categorie di consumatori che sitrovano in condizione di rischio nell’utilizza-zione del prodotto, in particolare dei minori edegli anziani;

b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodottoche non risponda alla definizione di prodottosicuro di cui alla lett. a);

c) rischio grave: qualsiasi rischio gravecompreso quello i cui effetti non sono imme-diati, che richiede un intervento rapido delleautorita pubbliche;

d) produttore: il fabbricante del prodottostabilito nella Comunita e qualsiasi altra perso-na che si presenti come fabbricante apponendosul prodotto il proprio nome, il proprio mar-chio o un altro segno distintivo, o colui cherimette a nuovo il prodotto; il rappresentantedel fabbricante se quest’ultimo non e stabilitonella Comunita o, qualora non vi sia un rappre-sentante stabilito nella Comunita, l’importato-re del prodotto; gli altri operatori professionalidella catena di commercializzazione nella mi-sura in cui la loro attivita possa incidere sullecaratteristiche di sicurezza dei prodotti;

e) distributore: qualsiasi operatore pro-fessionale della catena di commercializzazio-ne, la cui attivita non incide sulle caratteristi-che di sicurezza dei prodotti;

f ) richiamo: le misure volte ad ottenere larestituzione di un prodotto pericoloso che ilfabbricante o il distributore ha gia fornito oreso disponibile ai consumatori;

g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedirela distribuzione e l’esposizione di un prodottopericoloso, nonche la sua offerta al consuma-tore.

2. La possibilita di raggiungere un livello disicurezza superiore o di procurarsi altri pro-dotti che presentano un rischio minore noncostituisce un motivo sufficiente per considera-re un prodotto come non sicuro o pericoloso.

60 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 234: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

104. Obblighi del produttore e del distributo-re. — 1. Il produttore immette sul mercato soloprodotti sicuri.

2. Il produttore fornisce al consumatore tut-te le informazioni utili alla valutazione e allaprevenzione dei rischi derivanti dall’uso nor-male o ragionevolmente prevedibile del pro-dotto, se non sono immediatamente percettibi-li senza adeguate avvertenze, e alla prevenzio-ne contro detti rischi. La presenza di tali avver-tenze non esenta, comunque, dal rispetto deglialtri obblighi previsti nel presente titolo.

3. Il produttore adotta misure proporziona-te in funzione delle caratteristiche del prodottofornito per consentire al consumatore di essereinformato sui rischi connessi al suo uso e perintraprendere le iniziative opportune per evi-tare tali rischi, compresi il ritiro del prodottodal mercato, il richiamo e l’informazione ap-propriata ed efficace dei consumatori.

4. Le misure di cui al comma 3 comprendo-no:

a) l’indicazione in base al prodotto o alsuo imballaggio, dell’identita e degli estremidel produttore; il riferimento al tipo di prodot-to o, eventualmente, alla partita di prodotti dicui fa parte, salva l’omissione di tale indicazio-ne nei casi in cui sia giustificata;

b) i controlli a campione sui prodotti com-mercializzati, l’esame dei reclami e, se del caso,la tenuta di un registro degli stessi, nonche l’in-formazione ai distributori in merito a tale sor-veglianza.

5. Le misure di ritiro, di richiamo e di infor-mazione al consumatore, previste al comma 3,hanno luogo su base volontaria o su richiestadelle competenti autorita a norma dell’art. 107.Il richiamo interviene quando altre azioni nonsiano sufficienti a prevenire i rischi del caso,ovvero quando i produttori lo ritengano neces-sario o vi siano tenuti in seguito a provvedi-menti dell’autorita competente.

6. Il distributore deve agire con diligenzanell’esercizio della sua attivita per contribuirea garantire l’immissione sul mercato di prodot-ti sicuri; in particolare e tenuto:

a) a non fornire prodotti di cui conosce oavrebbe dovuto conoscere la pericolosita in ba-se alle informazioni in suo possesso e nella suaqualita di operatore professionale;

b) a partecipare al controllo di sicurezzadel prodotto immesso sul mercato, trasmetten-do le informazioni concernenti i rischi del pro-dotto al produttore e alle autorita competentiper le azioni di rispettiva competenza;

c) a collaborare alle azioni intraprese dicui alla lett. b), conservando e fornendo la do-cumentazione idonea a rintracciare l’origine

dei prodotti per un periodo di dieci anni dalladata di cessione al consumatore finale.

7. Qualora i produttori e i distributori sap-piano o debbano sapere, sulla base delle infor-mazioni in loro possesso e in quanto operatoriprofessionali, che un prodotto da loro immessosul mercato o altrimenti fornito al consumato-re presenta per il consumatore stesso rischi in-compatibili con l’obbligo generale di sicurezza,informano immediatamente le amministrazio-ni competenti, di cui all’art. 106, comma 1, pre-cisando le azioni intraprese per prevenire i ri-schi per i consumatori.

8. In caso di rischio grave, le informazionida fornire comprendono almeno:

a) elementi specifici che consentano unaprecisa identificazione del prodotto o del lottodi prodotti in questione;

b) una descrizione completa del rischiopresentato dai prodotti interessati;

c) tutte le informazioni disponibili checonsentono di rintracciare il prodotto;

d) una descrizione dei provvedimentiadottati per prevenire i rischi per i consumato-ri.

9. Nei limiti delle rispettive attivita, produt-tori e distributori collaborano con le Autoritacompetenti, ove richiesto dalle medesime, inordine alle azioni intraprese per evitare i rischipresentati dai prodotti che essi forniscono ohanno fornito.

105. Presunzione e valutazione di sicurezza.— 1. In mancanza di specifiche disposizionicomunitarie che disciplinano gli aspetti di sicu-rezza, un prodotto si presume sicuro quando econforme alla legislazione vigente nello Statomembro in cui il prodotto stesso e commercia-lizzato e con riferimento ai requisiti cui deverispondere sul piano sanitario e della sicurezza.

2. Si presume che un prodotto sia sicuro,per quanto concerne i rischi e le categorie dirischi disciplinati dalla normativa nazionale,quando e conforme alle norme nazionali noncogenti che recepiscono le norme europee i cuiriferimenti sono stati pubblicati dalla Commis-sione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Co-munita europee a norma dell’art. 4 della diret-tiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e delConsiglio, del 3 dicembre 2001.

3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e2, la sicurezza del prodotto e valutata in basealle norme nazionali non cogenti che recepi-scono norme europee, alle norme in vigore nel-lo Stato membro in cui il prodotto e commer-cializzato, alle raccomandazioni della Commis-sione europea relative ad orientamenti sullavalutazione della sicurezza dei prodotti, ai co-dici di buona condotta in materia di sicurezza

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 61

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 235: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritro-vati della tecnica, al livello di sicurezza che iconsumatori possono ragionevolmente atten-dersi.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi1, 2 e 3, le Autorita competenti adottano lemisure necessarie per limitare o impedire l’im-missione sul mercato o chiedere il ritiro o ilrichiamo dal mercato del prodotto, se questosi rivela, nonostante la conformita, pericolosoper la salute e la sicurezza del consumatore.

106. Procedure di consultazione e coordina-mento. — 1. I Ministeri delle attivita produtti-ve, della salute, del lavoro e delle politiche so-ciali, dell’interno, dell’economia e delle finan-ze, delle infrastrutture e trasporti, nonche lealtre amministrazioni pubbliche di volta in vol-ta competenti per materia alla effettuazionedei controlli di cui all’art. 107, provvedono, nel-l’ambito delle ordinarie disponibilita di bilan-cio e secondo le rispettive competenze, allarealizzazione di un sistema di scambio rapidodi informazioni mediante un adeguato suppor-to informativo operante in via telematica, an-che attraverso il Sistema pubblico di connetti-vita, in conformita alle prescrizioni stabilite insede comunitaria che consenta anche l’archi-viazione e la diffusione delle informazioni.

2. I criteri per il coordinamento dei controlliprevisti dall’art. 107 sono stabiliti in una appo-sita conferenza di servizi fra i competenti ufficidei Ministeri e delle amministrazioni di cui alcomma 1, convocata almeno due volte l’annodal Ministro delle attivita produttive; alla con-ferenza partecipano anche il Ministro della giu-stizia e le altre amministrazioni di cui al comma1 di volta in volta competenti per materia.

3. La conferenza di cui al comma 2, tieneconto anche dei dati raccolti ed elaborati nel-l’ambito del sistema comunitario di informa-zione sugli incidenti domestici e del tempo li-bero.

4. Alla conferenza di cui al comma 2, posso-no presentare osservazioni gli organismi di ca-tegoria della produzione e della distribuzione,nonche le associazioni di tutela degli interessidei consumatori e degli utenti iscritte all’elencodi cui all’art. 137, secondo modalita definitedalla conferenza medesima.

107. Controlli. — 1. Le amministrazioni dicui all’art. 106, comma 1, controllano che i pro-dotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Mini-stero delle attivita produttive comunica allaCommissione europea l’elenco delle ammini-strazioni di cui al periodo che precede, nonchedegli uffici e degli organi di cui esse si avvalgo-no, aggiornato annualmente su indicazionedelle amministrazioni stesse.

2. Le amministrazioni di cui all’art. 106 pos-sono adottare tra l’altro le misure seguenti:

a) per qualsiasi prodotto:1) disporre, anche dopo che un prodot-

to e stato immesso sul mercato come prodottosicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristi-che di sicurezza fino allo stadio dell’utilizzo odel consumo, anche procedendo ad ispezionipresso gli stabilimenti di produzione e di con-fezionamento, presso i magazzini di stoccaggioe presso i magazzini di vendita;

2) esigere tutte le informazioni neces-sarie dalle parti interessate;

3) prelevare campioni di prodotti persottoporli a prove ed analisi volte ad accertarela sicurezza, redigendone processo verbale dicui deve essere rilasciata copia agli interessati;

b) per qualsiasi prodotto che possa pre-sentare rischi in determinate condizioni:

1) richiedere l’apposizione sul prodot-to, in lingua italiana, di adeguate avvertenze suirischi che esso puo presentare, redatte in modochiaro e facilmente comprensibile;

2) sottoporne l’immissione sul mercatoa condizioni preventive, in modo da renderlosicuro;

c) per qualsiasi prodotto che possa pre-sentare rischi per determinati soggetti:

1) disporre che tali soggetti siano av-vertiti tempestivamente ed in una forma ade-guata di tale rischio, anche mediante la pubbli-cazione di avvisi specifici;

d) per qualsiasi prodotto che puo esserepericoloso:

1) vietare, per il tempo necessario allosvolgimento dei controlli, delle verifiche o degliaccertamenti sulla sicurezza del prodotto, difornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;

2) disporre, entro un termine perento-rio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto diprodotti gia commercializzati agli obblighi disicurezza previsti dal presente titolo, qualoranon vi sia un rischio imminente per la salute el’incolumita pubblica;

e) per qualsiasi prodotto pericoloso:1) vietarne l’immissione sul mercato e

adottare le misure necessarie a garantire l’os-servanza del divieto;

f ) per qualsiasi prodotto pericoloso giaimmesso sul mercato rispetto al quale l’azionegia intrapresa dai produttori e dai distributorisia insoddisfacente o insufficiente:

1) ordinare o organizzare il suo ritiroeffettivo e immediato e l’informazione dei con-sumatori circa i rischi da esso presentati. I costirelativi sono posti a carico del produttore e, ovecio non sia in tutto o in parte possibile, a caricodel distributore;

62 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 236: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

2) ordinare o coordinare o, se del caso,organizzare con i produttori e i distributori, ilsuo richiamo anche dai consumatori e la suadistruzione in condizioni opportune. I costi re-lativi sono posti a carico dei produttori e deidistributori.

3. Nel caso di prodotti che presentano unrischio grave le amministrazioni di cui all’art.106 intraprendono le azioni necessarie per ap-plicare, con la dovuta celerita, opportune mi-sure analoghe a quelle previste al comma 2,lettere da b) a f ), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEXdi cui all’allegato II.

4. Le amministrazioni competenti quandoadottano misure analoghe a quelle di cui alcomma 2 ed in particolare a quelle di cui allelett. d), e) e f ), tenendo conto del principio diprecauzione, agiscono nel rispetto del Trattatoistitutivo della Comunita europea, in partico-lare degli artt. 28 e 30, per attuarle in modoproporzionato alla gravita del rischio.

5. Le amministrazioni competenti, nell’am-bito delle misure adottate sulla base del princi-pio di precauzione e, senza maggiori oneri perla finanza pubblica, incoraggiano e favorisconol’azione volontaria dei produttori e dei distri-butori di adeguamento agli obblighi impostidal presente titolo, anche mediante l’eventualeelaborazione di codici di buona condotta edaccordi con le categorie di settore.

6. Per le finalita di cui al presente titolo esenza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,le amministrazioni di cui all’art. 106, comma 1,si avvalgono della collaborazione dell’Agenziadelle dogane e della Guardia di finanza, le qua-li hanno accesso al sistema di scambio rapidodelle informazioni gestite dal sistema RAPEX,di cui all’allegato II, ed agiscono secondo lenorme e le facolta ad esse attribuite dall’ordi-namento.

7. Le misure di cui al presente articolo pos-sono riguardare, rispettivamente:

a) il produttore;b) il distributore, e, in particolare, il re-

sponsabile della prima immissione in commer-cio;

c) qualsiasi altro detentore del prodotto,qualora cio sia necessario al fine di collaborarealle azioni intraprese per evitare i rischi deri-vanti dal prodotto stesso.

8. Per armonizzare l’attivita di controllo de-rivante dal presente titolo con quella attuataper i prodotti per i quali gli obblighi di sicurez-za sono disciplinati dalla normativa antincen-dio, il Ministero dell’interno si avvale, per gliaspetti di coordinamento, del proprio Diparti-mento dei vigili del fuoco, del soccorso pubbli-

co e della difesa civile-direzione centrale per laprevenzione e la sicurezza tecnica del Corponazionale dei vigili del fuoco, nonche degli or-gani periferici del Corpo nazionale dei vigili delfuoco per gli interventi sul territorio, nell’am-bito delle dotazioni organiche esistenti e, co-munque, senza oneri aggiuntivi a carico del bi-lancio dello Stato.

9. Il Ministero della salute, ai fini degliadempimenti comunitari derivanti dalle normesulla sicurezza dei prodotti e dal presente tito-lo, si avvale anche dei propri uffici di sanitamarittima, aerea e di frontiera nell’ambito del-le dotazioni organiche esistenti e, comunque,senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio del-lo Stato.

10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla nor-mativa vigente, i soggetti di cui al comma 1sono tenuti a non divulgare le informazioni ac-quisite che, per loro natura, sono coperte dalsegreto professionale, a meno che la loro divul-gazione sia necessaria alla tutela della salute odella pubblica o privata incolumita.

108. Disposizioni procedurali. — 1. Il prov-vedimento adottato ai sensi dell’art. 107 chelimita l’immissione sul mercato di un prodottoo ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essereadeguatamente motivato, con l’indicazione deitermini e delle Autorita competenti cui e pos-sibile ricorrere e deve essere notificato entrosette giorni dall’adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pe-ricolo per la salute o per la pubblica o privataincolumita, prima dell’adozione delle misure dicui all’art. 107, commi 2 e 3, agli interessatideve essere consentito di partecipare alla fasedel procedimento amministrativo e di presen-ziare agli accertamenti riguardanti i propri pro-dotti, in base agli artt. 7 e seguenti della l. 7agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interes-sati possono presentare all’Autorita competen-te osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osser-vazioni scritte anche in seguito all’emanazionedel provvedimento, anche quando, a causa del-l’urgenza della misura da adottare, non hannopotuto partecipare al procedimento.

3-bis. La procedura istruttoria per l’adozio-ne dei provvedimenti emanati ai sensi dell’art.107, e stabilita con regolamento emanato aisensi dell’art. 17, comma 1, della l. 23 agosto1988, n. 400, su proposta dell’Amministrazionecompetente, in modo da garantire il contrad-dittorio, la piena cognizione degli atti e la ver-balizzazione.

109. Sorveglianza del mercato. — 1. Per eser-citare un’efficace sorveglianza del mercato,volta a garantire un elevato livello di protezio-

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 63

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 237: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

ne della salute e della sicurezza dei consuma-tori, le amministrazioni di cui all’art. 106, an-che indipendentemente dalla conferenza diservizi, assicurano:

a) l’istituzione, l’aggiornamento periodi-co e l’esecuzione di programmi settoriali di sor-veglianza per categorie di prodotti o di rischi,nonche il monitoraggio delle attivita di sorve-glianza, delle osservazioni e dei risultati;

b) l’aggiornamento delle conoscenzescientifiche e tecniche relative alla sicurezzadei prodotti;

c) esami e valutazioni periodiche del fun-zionamento delle attivita di controllo e dellaloro efficacia, come pure, se del caso, la revi-sione dei metodi dell’organizzazione della sor-veglianza messa in opera.

2. Le Amministrazioni di cui all’art. 106 as-sicurano, altresı, la gestione dei reclami pre-sentati dai consumatori e dagli altri interessaticon riguardo alla sicurezza dei prodotti e alleattivita di controllo e sorveglianza. Le modalitaoperative di cui al presente comma vengonoconcordate in sede di conferenza di servizi.

3. Le strutture amministrative competenti asvolgere l’attivita di cui al comma 2 vanno resenote in sede di conferenza di servizi convocatadopo la data di entrata in vigore del codice. Inquella sede sono definite le modalita per infor-mare i consumatori e le altre parti interessatedelle procedure di reclamo.

4. Dall’attuazione del presente articolo nondevono derivare nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

110. Notificazione e scambio di informazioni.— 1. Il Ministero delle attivita produttive noti-fica alla Commissione europea, precisando leragioni che li hanno motivati, i provvedimentidi cui all’art. 107, commi 2, lett. b), c), d), e) ef ), e 3, nonche eventuali modifiche e revoche,fatta salva l’eventuale normativa comunitariaspecifica vigente sulla procedura di notifica.

2. I provvedimenti, anche concordati conproduttori e distributori, adottati per limitareo sottoporre a particolari condizioni la com-mercializzazione o l’uso di prodotti che presen-tano un rischio grave per i consumatori, vannonotificati alla Commissione europea secondole prescrizioni del sistema RAPEX, tenendoconto dell’allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all’allegato II.

3. Se il provvedimento adottato riguarda unrischio che si ritiene limitato al territorio nazio-nale, il Ministero delle attivita produttive pro-cede, anche su richiesta delle altre amministra-zioni competenti, alla notifica alla Commissio-ne europea qualora il provvedimento contengainformazioni suscettibili di presentare un inte-

resse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per glialtri Stati membri, in particolare se tale prov-vedimento risponde ad un rischio nuovo, nonancora segnalato in altre notifiche.

4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma1, i provvedimenti adottati dalle amministra-zioni competenti di cui all’art. 106 devono es-sere comunicati tempestivamente al Ministerodelle attivita produttive; analoga comunicazio-ne deve essere data a cura delle cancellerieovvero delle segreterie degli organi giurisdizio-nali, relativamente ai provvedimenti, sia a ca-rattere provvisorio, sia a carattere definitivo,emanati dagli stessi nell’ambito degli interventidi competenza.

5. Il Ministero delle attivita produttive co-munica all’amministrazione competente le de-cisioni eventualmente adottate dalla Commis-sione europea relativamente a prodotti chepresentano un rischio grave per la salute e lasicurezza dei consumatori in diversi Stati mem-bri e che quindi necessitano, entro un terminedi venti giorni, dell’adozione di provvedimentiidonei. e fatto salvo il rispetto del termineeventualmente inferiore previsto nella decisio-ne della Commissione europea.

6. Le Autorita competenti assicurano alleparti interessate la possibilita di esprimere en-tro un mese dall’adozione della decisione di cuial comma 5, pareri ed osservazioni per il suc-cessivo inoltro alla Commissione.

7. Sono vietate le esportazioni al di fuoridell’Unione europea di prodotti pericolosi og-getto di una decisione di cui al comma 5, ameno che la decisione non disponga diversa-mente.

111. Responsabilita del produttore. — 1. So-no fatte salve le disposizioni di cui al titolo se-condo in materia di responsabilita per dannoda prodotti difettosi.

112. Sanzioni. — 1. Salvo che il fatto costi-tuisca piu grave reato, il produttore o il distri-butore che immette sul mercato prodotti peri-colosi in violazione del divieto di cui all’art.107, comma 2, lett. e), e punito con l’arrestoda sei mesi ad un anno e con l’ammenda da10.000 euro a 50.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca piu grave rea-to, il produttore che immette sul mercato pro-dotti pericolosi, e punito con l’arresto fino adun anno e con l’ammenda da 10.000 euro a50.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca piu grave rea-to, il produttore o il distributore che non ot-tempera ai provvedimenti emanati a normadell’art. 107, comma 2, lett. b), nn. 1) e 2), c)e d), nn. 1) e 2), e punito con l’ammenda da10.000 euro a 25.000 euro.

64 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 238: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

4. Il produttore o il distributore che non as-sicura la dovuta collaborazione ai fini dellosvolgimento delle attivita di cui all’art. 107,comma 2, lett. a), e soggetto alla sanzione am-ministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il pro-duttore che violi le disposizioni di cui all’art.104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributoreche violi le disposizioni di cui al medesimo art.104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad unasanzione amministrativa compresa fra 1.500euro e 30.000 euro.

113. Rinvio. — 1. Sono fatte salve le specifi-che norme di settore che, con riferimento aparticolari categorie merceologiche, obbliganoa specifici standard di sicurezza.

2. Sono fatte salve le disposizioni regionaliche disciplinano i controlli di competenza.

TITOLO II

Responsabilita per danno da prodotti difettosi

114. Responsabilita del produttore. — 1. Ilproduttore e responsabile del danno cagionatoda difetti del suo prodotto.

115. Prodotto e produttore. — 1. Prodotto, aifini del presente titolo, e ogni bene mobile,anche se incorporato in altro bene mobile oimmobile.

2. Si considera prodotto anche l’elettricita.2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo,

e il fabbricante del prodotto finito o di una suacomponente, il produttore della materia pri-ma, nonche, per i prodotti agricoli del suolo eper quelli dell’allevamento, della pesca e dellacaccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevato-re, il pescatore ed il cacciatore.

116. Responsabilita del fornitore. — 1. Quan-do il produttore non sia individuato, e sottopo-sto alla stessa responsabilita il fornitore cheabbia distribuito il prodotto nell’esercizio diun’attivita commerciale, se ha omesso di comu-nicare al danneggiato, entro il termine di tremesi dalla richiesta, l’identita e il domiciliodel produttore o della persona che gli ha forni-to il prodotto.

2. La richiesta deve essere fatta per iscritto edeveindicare ilprodottochehacagionatoildan-no, il luogo e,conragionevole approssimazione,ladatadell’acquisto;deve inoltrecontenerel’of-ferta invisionedelprodotto, seancoraesistente.

3. Se la notificazione dell’atto introduttivodel giudizio non e stata preceduta dalla richie-sta prevista dal comma 2, il convenuto puo ef-fettuare la comunicazione entro i tre mesi suc-cessivi.

4. In ogni caso, su istanza del fornitore pre-sentata alla prima udienza del giudizio di pri-mo grado, il giudice, se le circostanze lo giusti-ficano, puo fissare un ulteriore termine nonsuperiore a tre mesi per la comunicazione pre-vista dal comma 1.

5. Il terzo indicato come produttore o pre-cedente fornitore puo essere chiamato nelprocesso a norma dell’art. 106 del codice diprocedura civile e il fornitore convenuto puoessere estromesso, se la persona indicatacomparisce e non contesta l’indicazione. Nel-l’ipotesi prevista dal comma 3, il convenutopuo chiedere la condanna dell’attore al rim-borso delle spese cagionategli dalla chiamatain giudizio.

6. Le disposizioni del presente articolo siapplicano al prodotto importato nella Unioneeuropea, quando non sia individuato l’impor-tatore, anche se sia noto il produttore.

117. Prodotto difettoso. — 1. Un prodotto edifettoso quando non offre la sicurezza che ci sipuo legittimamente attendere tenuto conto ditutte le circostanze, tra cui:

a) il modo in cui il prodotto e stato messoin circolazione, la sua presentazione, le sue ca-ratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenzefornite;

b) l’uso al quale il prodotto puo essereragionevolmente destinato e i comportamentiche, in relazione ad esso, si possono ragione-volmente prevedere;

c) il tempo in cui il prodotto e stato messoin circolazione.

2. Un prodotto non puo essere consideratodifettoso per il solo fatto che un prodotto piuperfezionato sia stato in qualunque tempomesso in commercio.

3. Un prodotto e difettoso se non offre lasicurezza offerta normalmente dagli altriesemplari della medesima serie.

118. Esclusione della responsabilita. — 1. Laresponsabilita e esclusa:

a) se il produttore non ha messo il pro-dotto in circolazione;

b) se il difetto che ha cagionato il dannonon esisteva quando il produttore ha messo ilprodotto in circolazione;

c) se il produttore non ha fabbricato ilprodotto per la vendita o per qualsiasi altraforma di distribuzione a titolo oneroso, ne loha fabbricato o distribuito nell’esercizio dellasua attivita professionale;

d) se il difetto e dovuto alla conformitadel prodotto a una norma giuridica imperativao a un provvedimento vincolante;

e) se lo stato delle conoscenze scientifichee tecniche, al momento in cui il produttore ha

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 65

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 239: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

messo in circolazione il prodotto, non permet-teva ancora di considerare il prodotto comedifettoso;

f ) nel caso del produttore o fornitore diuna parte componente o di una materia prima,se il difetto e interamente dovuto alla conce-zione del prodotto in cui e stata incorporata laparte o materia prima o alla conformita di que-sta alle istruzioni date dal produttore che la hautilizzata.

119. Messa in circolazione del prodotto. — 1.Il prodotto e messo in circolazione quando siaconsegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o aun ausiliario di questi, anche in visione o inprova.

2. La messa in circolazione avviene anchemediante la consegna al vettore o allo spedizio-niere per l’invio all’acquirente o all’utilizzato-re.

3. La responsabilita non e esclusa se la mes-sa in circolazione dipende da vendita forzata,salvo che il debitore abbia segnalato specifica-mente il difetto con dichiarazione resa all’uffi-ciale giudiziario all’atto del pignoramento ocon atto notificato al creditore procedente edepositato presso la cancelleria del giudice del-l’esecuzione entro quindici giorni dal pignora-mento stesso.

120. Prova. — 1. Il danneggiato deve prova-re il difetto, il danno, e la connessione causaletra difetto e danno.

2. Il produttore deve provare i fatti che pos-sono escludere la responsabilita secondo le di-sposizioni dell’art. 118. Ai fini dell’esclusioneda responsabilita prevista nell’art. 118, comma1, lett. b), e sufficiente dimostrare che, tenutoconto delle circostanze, e probabile che il difet-to non esistesse ancora nel momento in cui ilprodotto e stato messo in circolazione.

3. Se e verosimile che il danno sia stato cau-sato da un difetto del prodotto, il giudice puoordinare che le spese della consulenza tecnicasiano anticipate dal produttore.

121. Pluralita di responsabili. — 1. Se piupersone sono responsabili del medesimo dan-no, tutte sono obbligate in solido al risarcimen-to.

2. Colui che ha risarcito il danno ha regres-so contro gli altri nella misura determinata dal-le dimensioni del rischio riferibile a ciascuno,dalla gravita delle eventuali colpe e dalla entitadelle conseguenze che ne sono derivate. Neldubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

122. Colpa del danneggiato. — 1. Nelle ipo-tesi di concorso del fatto colposo del danneg-giato il risarcimento si valuta secondo le dispo-sizioni dell’art. 1227 del codice civile.

2. Il risarcimento non e dovuto quando il

danneggiato sia stato consapevole del difettodel prodotto e del pericolo che ne derivava enondimeno vi si sia volontariamente esposto.

3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa deldetentore di questa e parificata alla colpa deldanneggiato.

123. Danno risarcibile. — 1. E risarcibile inbase alle disposizioni del presente titolo:

a) il danno cagionato dalla morte o dalesioni personali;

b) la distruzione o il deterioramento diuna cosa diversa dal prodotto difettoso, purchedi tipo normalmente destinato all’uso o consu-mo privato e cosı principalmente utilizzata daldanneggiato.

2. Il danno a cose e risarcibile solo nellamisura che ecceda la somma di euro trecentot-tantasette.

124. Clausole di esonero da responsabilita. —1. E nullo qualsiasi patto che escluda o limitipreventivamente, nei confronti del danneggia-to, la responsabilita prevista dal presente tito-lo.

125. Prescrizione. — 1. Il diritto al risarci-mento si prescrive in tre anni dal giorno incui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovutoavere conoscenza del danno, del difetto e del-l’identita del responsabile.

2. Nel caso di aggravamento del danno, laprescrizione non comincia a decorrere primadel giorno in cui il danneggiato ha avuto oavrebbe dovuto avere conoscenza di un dannodi gravita sufficiente a giustificare l’esercizio diun’azione giudiziaria.

126. Decadenza. — 1. Il diritto al risarci-mento si estingue alla scadenza di dieci annidal giorno in cui il produttore o l’importatorenella Unione europea ha messo in circolazioneil prodotto che ha cagionato il danno.

2. La decadenza e impedita solo dalla do-manda giudiziale, salvo che il processo si estin-gua, dalla domanda di ammissione del creditoin una procedura concorsuale o dal riconosci-mento del diritto da parte del responsabile.

3. L’atto che impedisce la decadenza neiconfronti di uno dei responsabili non ha effettoriguardo agli altri.

127. Responsabilita secondo altre disposizio-ni di legge. — 1. Le disposizioni del presentetitolo non escludono ne limitano i diritti attri-buiti al danneggiato da altre leggi.

2. Le disposizioni del presente titolo non siapplicano ai danni cagionati dagli incidenti nu-cleari previsti dalla l. 31 dicembre 1962, n.1860, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente titolo non siapplicano ai prodotti messi in circolazione pri-ma del 30 luglio 1988.

66 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 240: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

TITOLO III

Garanzia legale di conformita e garanziecommerciali per i beni di consumo

CAPO I

DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO

128. Ambito di applicazione e definizioni. —1. Il presente capo disciplina taluni aspetti deicontratti di vendita e delle garanzie concernen-ti i beni di consumo. A tali fini ai contratti divendita sono equiparati i contratti di permuta edi somministrazione nonche quelli di appalto,di opera e tutti gli altri contratti comunque fi-nalizzati alla fornitura di beni di consumo dafabbricare o produrre.

2. Ai fini del presente capo si intende per:a) beni di consumo: qualsiasi bene mobi-

le, anche da assemblare, tranne:1) i beni oggetto di vendita forzata o

comunque venduti secondo altre modalita dal-le autorita giudiziarie, anche mediante delegaai notai;

2) l’acqua e il gas, quando non confe-zionati per la vendita in un volume delimitato oin quantita determinata;

3) l’energia elettrica;b) venditore: qualsiasi persona fisica o

giuridica pubblica o privata che, nell’eserciziodella propria attivita imprenditoriale o profes-sionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;

c) garanzia convenzionale ulteriore: qual-siasi impegno di un venditore o di un produtto-re, assunto nei confronti del consumatore senzacosti supplementari, di rimborsare il prezzo pa-gato, sostituire, riparare,o intervenirealtrimen-ti sul bene di consumo, qualora esso non corri-sponda alle condizioni enunciate nella dichiara-zione di garanzia o nella relativa pubblicita;

d) riparazione: nel caso di difetto di con-formita, il ripristino del bene di consumo perrenderlo conforme al contratto di vendita.

3. Le disposizioni del presente capo si ap-plicano alla vendita di beni di consumo usati,tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,limitatamente ai difetti non derivanti dall’usonormale della cosa.

129. Conformita al contratto. — 1. Il vendi-tore ha l’obbligo di consegnare al consumatorebeni conformi al contratto di vendita.

2. Si presume che i beni di consumo sianoconformi al contratto se, ove pertinenti, coesi-stono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all’uso al quale servonoabitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal

venditore e possiedono le qualita del bene cheil venditore ha presentato al consumatore co-me campione o modello;

c) presentano la qualita e le prestazioniabituali di un bene dello stesso tipo, che il con-sumatore puo ragionevolmente aspettarsi, te-nuto conto della natura del bene e, se del caso,delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristi-che specifiche dei beni fatte al riguardo dalvenditore, dal produttore o dal suo agente orappresentante, in particolare nella pubblicitao sull’etichettatura;

d) sono altresı idonei all’uso particolarevoluto dal consumatore e che sia stato da questiportato a conoscenza del venditore al momentodellaconclusionedelcontrattoeche ilvenditoreabbia accettato anche per fatti concludenti.

3. Non vi e difetto di conformita se, al mo-mento della conclusione del contratto, il con-sumatore era a conoscenza del difetto non po-teva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se ildifetto di conformita deriva da istruzioni o ma-teriali forniti dal consumatore.

4. Il venditore non e vincolato dalle dichia-razioni pubbliche di cui al comma 2, lett. c),quando, in via anche alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazio-ne e non poteva conoscerla con l’ordinaria di-ligenza;

b) la dichiarazione e stata adeguatamentecorretta entro il momento della conclusionedel contratto in modo da essere conoscibile alconsumatore;

c) la decisione di acquistare il bene diconsumo non e stata influenzata dalla dichia-razione.

5. Il difetto di conformita che deriva dal-l’imperfetta installazione del bene di consumoe equiparato al difetto di conformita del benequando l’installazione e compresa nel contrat-to di vendita ed e stata effettuata dal venditoreo sotto la sua responsabilita. Tale equiparazio-ne si applica anche nel caso in cui il prodotto,concepito per essere installato dal consumato-re, sia da questo installato in modo non corret-to a causa di una carenza delle istruzioni diinstallazione.

130. Diritti del consumatore. — 1. Il vendito-re e responsabile nei confronti del consumato-re per qualsiasi difetto di conformita esistenteal momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformita, il consu-matore ha diritto al ripristino, senza spese, del-la conformita del bene mediante riparazione osostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6,ovvero ad una riduzione adeguata del prezzoo alla risoluzione del contratto, conformemen-te ai commi 7, 8 e 9.

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 67

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 241: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

3. Il consumatore puo chiedere, a sua scelta,al venditore di riparare il bene o di sostituirlo,senza spese in entrambi i casi, salvo che il ri-medio richiesto sia oggettivamente impossibileo eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 e da considerareeccessivamente oneroso uno dei due rimedi seimpone al venditore spese irragionevoli in con-fronto all’altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vifosse difetto di conformita;

b) dell’entita del difetto di conformita;c) dell’eventualita che il rimedio alterna-

tivo possa essere esperito senza notevoli incon-venienti per il consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devonoessere effettuate entro un congruo termine dal-la richiesta e non devono arrecare notevoli in-convenienti al consumatore, tenendo contodella natura del bene e dello scopo per il qualeil consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferisco-no ai costi indispensabili per rendere conformii beni, in particolare modo con riferimento allespese effettuate per la spedizione, per la manod’opera e per i materiali.

7. Il consumatore puo richiedere, a sua scel-ta, una congrua riduzione del prezzo o la riso-luzione del contratto ove ricorra una delle se-guenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sonoimpossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla ri-parazione o alla sostituzione del bene entro iltermine congruo di cui al comma 5;

c) la sostituzione o la riparazione prece-dentemente effettuata ha arrecato notevoli in-convenienti al consumatore.

8. Nel determinare l’importo della riduzio-ne o la somma da restituire si tiene conto del-l’uso del bene.

9. Dopo la denuncia del difetto di conformi-ta, il venditore puo offrire al consumatorequalsiasi altro rimedio disponibile, con i se-guenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia gia ri-chiesto uno specifico rimedio, il venditore restaobbligato ad attuarlo, con le necessarie conse-guenze in ordine alla decorrenza del terminecongruo di cui al comma 5, salvo accettazioneda parte del consumatore del rimedio alterna-tivo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia giarichiesto uno specifico rimedio, il consumatoredeve accettare la proposta o respingerla sce-gliendo un altro rimedio ai sensi del presentearticolo.

10. Un difetto di conformita di lieve entita

per il quale non e stato possibile o e eccessiva-mente oneroso esperire i rimedi della ripara-zione o della sostituzione, non da diritto allarisoluzione del contratto.

131. Diritto di regresso. — 1. Il venditore fi-nale, quando e responsabile nei confronti delconsumatore a causa di un difetto di conformi-ta imputabile ad un’azione o ad un’omissionedel produttore, di un precedente venditore del-la medesima catena contrattuale distributiva odi qualsiasi altro intermediario, ha diritto diregresso, salvo patto contrario o rinuncia, neiconfronti del soggetto o dei soggetti responsa-bili facenti parte della suddetta catena distri-butiva.

2. Il venditore finale che abbia ottemperatoai rimedi esperiti dal consumatore, puo agire,entro un anno dall’esecuzione della prestazio-ne, in regresso nei confronti del soggetto o deisoggetti responsabili per ottenere la reintegra-zione di quanto prestato.

132. Termini. — 1. Il venditore e responsa-bile, a norma dell’art. 130, quando il difetto diconformita si manifesta entro il termine di dueanni dalla consegna del bene.

2. Il consumatore decade dai diritti previstidall’art. 130, comma 2, se non denuncia al ven-ditore il difetto di conformita entro il terminedi due mesi dalla data in cui ha scoperto ildifetto. La denuncia non e necessaria se il ven-ditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto olo ha occultato.

3. Salvo prova contraria, si presume che idifetti di conformita che si manifestano entrosei mesi dalla consegna del bene esistessero giaa tale data, a meno che tale ipotesi sia incom-patibile con la natura del bene o con la naturadel difetto di conformita.

4. L’azione diretta a far valere i difetti nondolosamente occultati dal venditore sı prescri-ve, in ogni caso, nel termine di ventisei mesidalla consegna del bene; il consumatore, chesia convenuto per l’esecuzione del contratto,puo tuttavia far valere sempre i diritti di cuiall’art. 130, comma 2, purche il difetto di con-formita sia stato denunciato entro due mesidalla scoperta e prima della scadenza del ter-mine di cui al periodo precedente.

133. Garanzia convenzionale. — 1. La ga-ranzia convenzionale vincola chi la offre secon-do le modalita indicate nella dichiarazione digaranzia medesima o nella relativa pubblicita.

2. La garanzia deve, a cura di chi la offre,almeno indicare:

a) la specificazione che il consumatore etitolare dei diritti previsti dal presente paragra-fo e che la garanzia medesima lascia impregiu-dicati tali diritti;

68 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 242: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

b) in modo chiaro e comprensibile l’ogget-to della garanzia e gli elementi essenziali neces-sariper farlavalere,compresi laduratae l’esten-sione territoriale della garanzia, nonche il nomeo la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

3. A richiesta del consumatore, la garanziadeve essere disponibile per iscritto o su altrosupporto duraturo a lui accessibile.

4. La garanzia deve essere redatta in linguaitaliana con caratteri non meno evidenti diquelli di eventuali altre lingue.

5. Una garanzia non rispondente ai requisitidi cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunquevalida e il consumatore puo continuare ad av-valersene ed esigerne l’applicazione.

134. Carattere imperativo delle disposizioni.— 1. E nullo ogni patto, anteriore alla comu-nicazione al venditore del difetto di conformi-ta, volto ad escludere o limitare, anche in modoindiretto, i diritti riconosciuti dal presente pa-ragrafo. La nullita puo essere fatta valere solodal consumatore e puo essere rilevata d’ufficiodal giudice.

2. Nel caso di beni usati, le parti possonolimitare la durata della responsabilita di cuiall’art. 132, comma primo, del codice civile adun periodo di tempo in ogni caso non inferioread un anno.

3. E nulla ogni clausola contrattuale che,prevedendo l’applicabilita al contratto di unalegislazione di un Paese extracomunitario, ab-bia l’effetto di privare il consumatore della pro-tezione assicurata dal presente paragrafo, lad-dove il contratto presenti uno stretto collega-mento con il territorio di uno Stato membrodell’Unione europea.

135. Tutela in base ad altre disposizioni. — 1.Le disposizioni del presente capo non escludo-no ne limitano i diritti che sono attribuiti alconsumatore da altre norme dell’ordinamentogiuridico.

2. Per quanto non previsto dal presente ti-tolo, si applicano le disposizioni del codice ci-vile in tema di contratto di vendita.

PARTE V

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI EACCESSO ALLA GIUSTIZIA

TITOLO I

Le associazioni rappresentative a livello na-zionale

136. Consiglio nazionale dei consumatori edegli utenti. — 1. E istituito presso il Ministero

delle attivita produttive il Consiglio nazionaledei consumatori e degli utenti, di seguito deno-minato: «Consiglio».

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprieiniziative, della struttura e del personale delMinistero delle attivita produttive, e compostodai rappresentanti delle associazioni dei consu-matori e degli utenti inserite nell’elenco di cuiall’art. 137 e da un rappresentante designatodalla Conferenza di cui all’art. 8 del d.lg. 28agosto 1997, n. 281 ed e presieduto dal Mini-stro delle attivita produttive o da un suo dele-gato. Il Consiglio e nominato con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, su pro-posta del Ministro delle attivita produttive, edura in carica tre anni.

3. Il Consiglio invita alle proprie riunionirappresentanti delle associazioni di tutela am-bientale riconosciute e delle associazioni na-zionali delle cooperative dei consumatori. Pos-sono altresı essere invitati i rappresentanti dienti ed organismi che svolgono funzioni di re-golamentazione o di normazione del mercato,delle categorie economiche e sociali interessa-te, delle pubbliche amministrazioni competen-ti, nonche esperti delle materie trattate.

4. E compito del Consiglio:a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli

schemi di atti normativi che riguardino i dirittie gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tuteladei consumatori e degli utenti, anche in riferi-mento ai programmi e alle politiche comunita-rie;

c) promuovere studi, ricerche e conferen-ze sui problemi del consumo e sui diritti dei con-sumatori e degli utenti, ed il controllo della qua-lita e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusionedelle informazioni presso i consumatori e gliutenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere ilpotenziamento dell’accesso dei consumatori edegli utenti ai mezzi di giustizia previsti per lasoluzione delle controversie;

f ) favorire ogni forma di raccordo e coor-dinamento tra le politiche nazionali e regionaliin materia di tutela dei consumatori e degliutenti, assumendo anche iniziative dirette apromuovere la piu ampia rappresentanza degliinteressi dei consumatori e degli utenti nel-l’ambito delle autonomie locali. A tale fine ilpresidente convoca una volta all’anno una ses-sione a carattere programmatico cui partecipa-no di diritto i presidenti degli organismi rap-presentativi dei consumatori e degli utenti pre-visti dagli ordinamenti regionali e delle provin-ce autonome di Trento e di Bolzano;

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 69

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 243: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

g) stabilire rapporti con analoghi organi-smi pubblici o privati di altri Paesi e dell’Unio-ne europea;

h) segnalare alla Presidenza del Consigliodei Ministri – Dipartimento della funzionepubblica, eventuali difficolta, impedimenti odostacoli, relativi all’attuazione delle disposizio-ni in materia di semplificazione procedimenta-le e documentale nelle pubbliche amministra-zioni. Le segnalazioni sono verificate dal pre-detto Dipartimento anche mediante l’Ispetto-rato della funzione pubblica e l’Ufficio per l’at-tivita normativa e amministrativa di semplifica-zione delle norme e delle procedure.

137. Elenco delle associazioni dei consuma-tori e degli utenti rappresentative a livello nazio-nale. — 1. Presso il Ministero delle attivita pro-duttive e istituito l’elenco delle associazioni deiconsumatori e degli utenti rappresentative alivello nazionale.

2. L’iscrizione nell’elenco e subordinata alpossesso, da comprovare con la presentazionedi documentazione conforme alle prescrizionie alle procedure stabilite con decreto del Mini-stro delle attivita produttive, dei seguenti re-quisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubbli-co o per scrittura privata autenticata, da alme-no tre anni e possesso di uno statuto che sanci-sca un ordinamento a base democratica e pre-veda come scopo esclusivo la tutela dei consu-matori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, ag-giornato annualmente con l’indicazione dellequote versate direttamente all’associazioneper gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5per mille della popolazione nazionale e presen-za sul territorio di almeno cinque regioni oprovince autonome, con un numero di iscrittinon inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti diciascuna di esse, da certificare con dichiarazio-ne sostitutiva dell’atto di notorieta resa dal le-gale rappresentante dell’associazione con lemodalita di cui agli artt. 46 e seguenti del testounico delle disposizioni legislative e regola-mentari in materia di documentazione ammi-nistrativa, di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445;

d) elaborazione di un bilancio annualedelle entrate e delle uscite con indicazione del-le quote versate dagli associati e tenuta dei libricontabili, conformemente alle norme vigenti inmateria di contabilita delle associazioni nonriconosciute;

e) svolgimento di un’attivita continuativanei tre anni precedenti;

f ) non avere i suoi rappresentanti legali

subito alcuna condanna, passata in giudicato,in relazione all’attivita dell’associazione mede-sima, e non rivestire i medesimi rappresentantila qualifica di imprenditori o di amministratoridi imprese di produzione e servizi in qualsiasiforma costituite, per gli stessi settori in cui ope-ra l’associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degliutenti e preclusa ogni attivita di promozione opubblicita commerciale avente per oggetto be-ni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessio-ne di interessi con imprese di produzione o didistribuzione.

4. Il Ministero delle attivita produttiveprovvede annualmente all’aggiornamento del-l’elenco.

5. All’elenco di cui al presente articolo pos-sono iscriversi anche le associazioni dei consu-matori e degli utenti operanti esclusivamentenei territori ove risiedono minoranze linguisti-che costituzionalmente riconosciute, in posses-so dei requisiti di cui al comma 2, lett. a), b), d),e) e f ), nonche con un numero di iscritti noninferiore allo 0,5 per mille degli abitanti dellaregione o provincia autonoma di riferimento,da certificare con dichiarazione sostitutiva del-l’atto di notorieta resa dal legale rappresentan-te dell’associazione con le modalita di cui agliartt. 46 e seguenti del citato testo unico, di cuial d.p.r. n. 445 del 2000.

6. Il Ministero delle attivita produttive co-munica alla Commissione europea l’elenco dicui al comma 1, comprensivo anche degli entidi cui all’art. 139, comma 2, nonche i relativiaggiornamenti al fine dell’iscrizione nell’elen-co degli enti legittimati a proporre azioni inibi-torie a tutela degli interessi collettivi dei con-sumatori istituito presso la stessa Commissioneeuropea.

138. Agevolazioni e contributi. — 1. Le age-volazioni e i contributi previsti dalla l. 5 agosto1981, n. 416, e successive modificazioni, in ma-teria di disciplina delle imprese editrici e prov-videnze per l’editoria, sono estesi, con le mo-dalita ed i criteri di graduazione definiti conapposito decreto del Presidente del Consigliodei Ministri, alle attivita editoriali delle asso-ciazioni iscritte nell’elenco di cui all’art. 137.

TITOLO II

Accesso alla giustizia

139. Legittimazione ad agire. — 1. Le asso-ciazioni dei consumatori e degli utenti inseritenell’elenco di cui all’art. 137 sono legittimatead agire, ai sensi dell’art. 140, a tutela degli

70 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 244: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

interessi collettivi dei consumatori e degli uten-ti. Oltre a quanto disposto dall’art. 2, le detteassociazioni sono legittimate ad agire nelle ipo-tesi di violazione degli interessi collettivi deiconsumatori contemplati nelle materie disci-plinate dal presente codice, nonche dalle se-guenti disposizioni legislative:

a) l. 6 agosto 1990, n. 223, e successivemodificazioni, ivi comprese quelle di cui al te-sto unico della radiotelevisione, di cui al d.lg.31 luglio 2005, n. 177, e l. 30 aprile 1998, n. 122,concernenti l’esercizio delle attivita televisive;

b) d.lg. 30 dicembre 1992, n. 541, comemodificato dal d.lg. 18 febbraio 1997, n. 44, el. 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pub-blicita dei medicinali per uso umano.

2. Gli organismi pubblici indipendenti na-zionali e le organizzazioni riconosciuti in altroStato dell’Unione europea ed inseriti nell’elen-co degli enti legittimati a proporre azioni inibi-torie a tutela degli interessi collettivi dei con-sumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedelle Comunita europee, possono agire, ai sen-si del presente articolo e secondo le modalita dicui all’art. 140, nei confronti di atti o compor-tamenti lesivi per i consumatori del proprioPaese, posti in essere in tutto o in parte sulterritorio dello Stato.

140. Procedura. — 1. I soggetti di cui all’art.139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agirea tutela degli interessi collettivi dei consuma-tori e degli utenti richiedendo al tribunale:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesividegli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correg-gere o eliminare gli effetti dannosi delle viola-zioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del prov-vedimento su uno o piu quotidiani a diffusionenazionale oppure locale nei casi in cui la pub-blicita del provvedimento puo contribuire acorreggere o eliminare gli effetti delle violazio-ni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1, nonchei soggetti di cui all’art. 139, comma 2, possonoattivare, prima del ricorso al giudice, la proce-dura di conciliazione dinanzi alla camera dicommercio, industria, artigianato e agricolturacompetente per territorio, a norma dell’art. 2,comma 4, lett. a), della l. 29 dicembre 1993, n.580, nonche agli altri organismi di composizio-ne extragiudiziale per la composizione dellecontroversie in materia di consumo a normadell’art. 141. La procedura e, in ogni caso, de-finita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sot-toscritto dalle parti e dal rappresentante del-l’organismo di composizione extragiudiziale

adito, e depositato per l’omologazione nellacancelleria del tribunale del luogo nel quale sie svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il tribunale, in composizione monocrati-ca, accertata la regolarita formale del processoverbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Ilverbale di conciliazione omologato costituiscetitolo esecutivo.

5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1puo essere proposta solo dopo che siano decor-si quindici giorni dalla data in cui le associazio-ni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenutoresponsabile, a mezzo lettera raccomandatacon avviso di ricevimento, la cessazione delcomportamento lesivo degli interessi dei con-sumatori e degli utenti.

6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessa-zione del comportamento lesivo ai sensi delcomma 5, o che sia stato chiamato in giudizioai sensi del comma 1, puo attivare la proceduradi conciliazione di cui al comma 2 senza alcunpregiudizio per l’azione giudiziale da avviarsi ogia avviata. La favorevole conclusione, anchenella fase esecutiva, del procedimento di con-ciliazione viene valutata ai fini della cessazionedella materia del contendere.

7. Con il provvedimento che definisce il giu-dizio di cui al comma 1 il giudice fissa un ter-mine per l’adempimento degli obblighi stabilitie, anche su domanda della parte che ha agito ingiudizio, dispone, in caso di inadempimento, ilpagamento di una somma di denaro da 516euro a 1.032 euro, per ogni inadempimentoovvero giorno di ritardo rapportati alla gravitadel fatto. In caso di inadempimento degli ob-blighi risultanti dal verbale di conciliazione dicui al comma 3 le parti possono adire il tribu-nale con procedimento in camera di consiglioaffinche, accertato l’inadempimento, dispongail pagamento delle dette somme di denaro. Talisomme di denaro sono versate all’entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnate condecreto del Ministro dell’economia e delle fi-nanze al fondo da istituire nell’ambito di appo-sita unita previsionale di base dello stato diprevisione del Ministero delle attivita produt-tive, per finanziare iniziative a vantaggio deiconsumatori.

8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi diurgenza, l’azione inibitoria si svolge a normadegli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies delcodice di procedura civile.

9. Fatte salve le norme sulla litispendenza,sulla continenza, sulla connessione e sulla riu-nione dei procedimenti, le disposizioni di cui alpresente articolo non precludono il diritto adazioni individuali dei consumatori che sianodanneggiati dalle medesime violazioni.

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 71

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 245: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

10. Per le associazioni di cui all’art. 139 l’a-zione inibitoria prevista dall’art. 37 in materiadi clausole vessatorie nei contratti stipulati coni consumatori, si esercita ai sensi del presentearticolo.

11. Resta ferma la giurisdizione esclusivadel giudice amministrativo in materia di servizipubblici ai sensi dell’art. 33 del d.lg. 31 marzo1998, n. 80.

12. Restano salve le procedure conciliativedi competenza dell’Autorita per le garanzienelle comunicazioni di cui all’art. 1, comma11, della l. 31 luglio 1997, n. 249.

140-bis. Azione collettiva risarcitoria. — 1.Le associazioni di cui al comma 1 dell’art. 139e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presen-te articolo sono legittimati ad agire a tuteladegli interessi collettivi dei consumatori e degliutenti richiedendo al tribunale del luogo in cuiha sede l’impresa l’accertamento del diritto alrisarcimento del danno e alla restituzione dellesomme spettanti ai singoli consumatori o uten-ti nell’ambito di rapporti giuridici relativi acontratti stipulati ai sensi dell’art. 1342 del co-dice civile, ovvero in conseguenza di atti illecitiextracontrattuali, di pratiche commerciali scor-rette o di comportamenti anticoncorrenziali,quando sono lesi i diritti di una pluralita diconsumatori o di utenti.

2. Sono legittimati ad agire ai sensi del com-ma 1 anche associazioni e comitati che sonoadeguatamente rappresentativi degli interessicollettivi fatti valere. I consumatori o utenti cheintendono avvalersi della tutela prevista dalpresente articolo devono comunicare periscritto al proponente la propria adesione all’a-zione collettiva. L’adesione puo essere comu-nicata, anche nel giudizio di appello, fino all’u-dienza di precisazione delle conclusioni. Nelgiudizio promosso ai sensi del comma 1 e sem-pre ammesso l’intervento dei singoli consuma-tori o utenti per proporre domande aventi ilmedesimo oggetto. L’esercizio dell’azione col-lettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l’ade-sione all’azione collettiva, produce gli effettiinterruttivi della prescrizione ai sensi dell’art.2945 del codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite leparti, e assunte quando occorre sommarie in-formazioni, pronuncia sull’ammissibilita delladomanda, con ordinanza reclamabile davantialla corte di appello, che pronuncia in cameradi consiglio. La domanda e dichiarata inammis-sibile quando e manifestamente infondata,quando sussiste un conflitto di interessi, ovveroquando il giudice non ravvisa l’esistenza di uninteresse collettivo suscettibile di adeguata tu-tela ai sensi del presente articolo. Il giudice puo

differire la pronuncia sull’ammissibilita delladomanda quando sul medesimo oggetto e incorso un’istruttoria davanti ad un’autorita indi-pendente. Se ritiene ammissibile la domanda ilgiudice dispone, a cura di chi ha proposto l’a-zione collettiva, che venga data idonea pubbli-cita dei contenuti dell’azione proposta e da iprovvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Se accoglie la domanda, il giudice deter-mina i criteri in base ai quali liquidare la sommada corrispondere o da restituire ai singoli con-sumatori o utenti che hanno aderito all’azionecollettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Sepossibile allo stato degli atti, il giudice determi-na la somma minima da corrispondere a cia-scun consumatore o utente. Nei sessanta giornisuccessivi alla notificazione della sentenza,l’impresa propone il pagamento di una somma,con atto sottoscritto, comunicato a ciascunavente diritto e depositato in cancelleria. Laproposta in qualsiasi forma accettata dal con-sumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

5. La sentenza che definisce il giudizio pro-mosso ai sensi del comma 1 fa stato anche neiconfronti dei consumatori e utenti che hannoaderito all’azione collettiva. E fatta salva l’azio-ne individuale dei consumatori o utenti chenon aderiscono all’azione collettiva, o non in-tervengono nel giudizio promosso ai sensi delcomma 1.

6. Se l’impresa non comunica la propostaentro il termine di cui al comma 4 o non vi estata accettazione nel termine di sessanta gior-ni dalla comunicazione della stessa, il presiden-te del tribunale competente ai sensi del comma1 costituisce un’unica camera di conciliazioneper la determinazione delle somme da corri-spondere o da restituire ai consumatori o uten-ti che hanno aderito all’azione collettiva o sonointervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fannodomanda. La camera di conciliazione e compo-sta da un avvocato indicato dai soggetti chehanno proposto l’azione collettiva e da un av-vocato indicato dall’impresa convenuta ed epresieduta da un avvocato nominato dal presi-dente del tribunale tra gli iscritti all’albo spe-ciale per le giurisdizioni superiori. La cameradi conciliazione quantifica, con verbale sotto-scritto dal presidente, i modi, i termini e l’am-montare da corrispondere ai singoli consuma-tori o utenti. Il verbale di conciliazione costitui-sce titolo esecutivo. In alternativa, su concorderichiesta del promotore dell’azione collettiva edell’impresa convenuta, il presidente del tribu-nale dispone che la composizione non conten-ziosa abbia luogo presso uno degli organismi diconciliazione di cui all’art. 38 del d.lg. 17 gen-naio 2003, n. 5, e successive modificazioni, ope-

72 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 246: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

rante presso il comune in cui ha sede il tribu-nale. Si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni degli artt. 39 e 40 del citato d.lg.17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazio-ni.

141. Composizione extragiudiziale delle con-troversie. — 1. Nei rapporti tra consumatore eprofessionista, le parti possono avviare proce-dure di composizione extragiudiziale per la ri-soluzione delle controversie in materia di con-sumo, anche in via telematica.

2. Il Ministro dello sviluppo economico,d’intesa con il Ministro della giustizia, con de-creto di natura non regolamentare, detta le di-sposizioni per la formazione dell’elenco degliorgani di composizione extragiudiziale dellecontroversie in materia di consumo che si con-formano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998,riguardante i principi applicabili agli organi re-sponsabili per la risoluzione extragiudizialedelle controversie in materia di consumo, e del-la raccomandazione 2001/310/CE della Com-missione, del 4 aprile 2001, concernente i prin-cipi applicabili agli organi extragiudiziali chepartecipano alla risoluzione extragiudizialedelle controversie in materia di consumo. IlMinistero dello sviluppo economico, d’intesacon il Ministero della giustizia, comunica allaCommissione europea gli organismi di cui alpredetto elenco ed assicura, altresı, gli ulterioriadempimenti connessi all’attuazione della riso-luzione del Consiglio dell’Unione europea del25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad unarete comunitaria di organi nazionali per la ri-soluzione extragiudiziale delle controversie inmateria di consumo.

3. In ogni caso, si considerano organi dicomposizione extragiudiziale delle controver-sie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensidell’art. 2, comma 4 della l. 29 dicembre 1993,n. 580, dalle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura.

4. Non sono vessatorie le clausole inseritenei contratti dei consumatori aventi ad oggettoil ricorso ad organi che si conformano alle di-sposizioni di cui al presente articolo.

5. Il consumatore non puo essere privato innessun caso del diritto di adire il giudice com-petente qualunque sia l’esito della proceduradi composizione extragiudiziale.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

142. Modifiche al codice civile. — 1. Gli artt.

1469-bis, 1469-ter, 1469-quater, 1469-quinquiese 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dalseguente:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (omissis).143. Irrinunciabilita dei diritti. — 1. I diritti

attribuiti al consumatore dal codice sono irri-nunciabili. E nulla ogni pattuizione in contra-sto con le disposizioni del codice.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare alcontratto una legislazione diversa da quella ita-liana, al consumatore devono comunque esse-re riconosciute le condizioni minime di tutelapreviste dal codice.

144. Aggiornamenti. — 1. Ogni interventonormativo incidente sul codice, o sulle materiedallo stesso disciplinate, va attuato medianteesplicita modifica, integrazione, deroga o so-spensione delle specifiche disposizioni in essocontenute.

144-bis. Cooperazione tra le autorita nazio-nali per la tutela dei consumatori. — 1. Il Mini-stero dello sviluppo economico svolge le fun-zioni di autorita pubblica nazionale, ai sensidell’art. 3, lett. c), del reg. (CE) n. 2006/2004del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autoritanazionali responsabili dell’esecuzione dellanormativa per la tutela dei consumatori.

2. In particolare, i compiti di cui al comma 1riguardano la disciplina in materia di:

a) servizi turistici, di cui alla parte III,titolo IV, capo II;

b) clausole abusive nei contratti stipulaticon i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;

c) garanzia nella vendita dei beni di con-sumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

d) credito al consumo, di cui alla parteparte III, titolo II, capo II, sezione I;

e) commercio elettronico, di cui alla parteIII, titolo III, capo II.

3. Il Ministero dello sviluppo economicoesercita le funzioni di cui al citato reg. (CE)n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1,anche con riferimento alle infrazioni lesive de-gli interessi collettivi dei consumatori in ambitonazionale.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui alcomma 1, il Ministero dello sviluppo economi-co puo avvalersi delle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura e puo defi-nire forme stabili di collaborazione con altrepubbliche amministrazioni. Limitatamente aipoteri di cui all’art. 139, puo avvalersi delleassociazioni dei consumatori e degli utenti dicui all’art. 137.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico adottato ai sensi dell’art. 17, com-ma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400, sono di-

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 73

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 247: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

sciplinati i procedimenti istruttori previsti dalpresente articolo. In mancanza, i procedimentisono regolati dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni.

6. Il Ministero dello sviluppo economicodesigna l’ufficio unico di collegamento respon-sabile dell’applicazione del citato reg. (CE) n.2006/2004.

145. Competenze delle regioni e delle provin-ce autonome. — 1. Sono fatte salve le disposi-zioni adottate dalle regioni e dalle provinceautonome di Trento e di Bolzano nell’eserciziodelle proprie competenze legislative in materiadi educazione e informazione del consumato-re.

146. Abrogazioni. — 1. Dalla data di entratain vigore del presente codice sono abrogati:

a) il d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224, cosıcome modificato dal d.lg. 2 febbraio 2001, n.25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposi-zioni legislative, regolamentari e amministrati-ve degli Stati membri in materia di responsabi-lita per danno da prodotti difettosi, ai sensidell’art. 15 della l. 16 aprile 1987, n. 183;

b) la l. 10 aprile 1991, n. 126, cosı comemodificata dalla l. 22 febbraio 1994, n. 146,recante norme per l’informazione del consu-matore;

c) il d.lg. 15 gennaio 1992, n. 50, recanteattuazione della direttiva 85/577/CEE, in ma-teria di contratti negoziati fuori dei locali com-merciali;

d) il d.lg. 25 gennaio 1992, n. 74, cosı comemodificato dal d.lg. 25 febbraio 2000, n. 67,recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita ingannevole ecomparativa;

e) il d.lg. 17 marzo 1995, n. 111, cosı comemodificato dalla l. 5 marzo 2001, n. 57, recanteattuazione della direttiva 90/314/CEE, concer-nente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tuttocompreso»;

f ) la l. 30 luglio 1998, n. 281, recante di-sciplina dei diritti dei consumatori e degli uten-ti, cosı come modificata dalla l. 24 novembre2000, n. 340, dal d.lg. 23 aprile 2001, n. 224, edall’art. 11 della l. 1o marzo 2002, n. 39, recantedisposizioni per l’adempimento di obblighi de-rivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comu-nita europee – legge comunitaria 2001, sonofatte salve le disposizioni di cui all’art. 7, conriferimento alle attivita promozionali del Con-siglio nazionale dei consumatori e degli utentidi cui all’art. 136 e alle agevolazioni di cui al-l’art. 138;

g) il d.lg. 9 novembre 1998, n 427, recanteattuazione della direttiva 94/47/CE, concer-

nente la tutela dell’acquirente per taluni aspet-ti dei contratti relativi all’acquisizione di undiritto di godimento a tempo parziale di beniimmobili;

h) il d.lg. 22 maggio 1999, n 185, recanteattuazione della direttiva 97/7/CE, relativa allaprotezione dei consumatori in materia di con-tratti a distanza;

i) il d.lg. 25 febbraio 2000, n 63, recanteattuazione della direttiva 98/7/CE, che modifi-ca la direttiva 87/102/CEE, in materia di credi-to al consumo;

l) il d.lg. 25 febbraio 2000, n. 67, recanteattuazione della direttiva 97/55/CE, che modi-fica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pub-blicita ingannevole e comparativa;

m) il d.lg. 25 febbraio 2000, n. 84, recanteattuazione della direttiva 98/6/CE, relativa allaprotezione dei consumatori in materia di indi-cazione dei prezzi offerti ai medesimi;

n) il d.lg. 23 aprile 2001, n. 224, recanteattuazione della direttiva 98/27/CE, relativa aprovvedimenti inibitori a tutela degli interessidei consumatori;

o) il d.lg. 21 maggio 2004, n. 172, recanteattuazione della direttiva 2001/95/CE, relativaalla sicurezza generale dei prodotti;

p) il comma 7 dell’art. 18 del d.lg. 31 mar-zo 1998, n. 114, recante riforma della disciplinarelativa al settore del commercio, a norma del-l’art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59;

q) il comma 9 dell’art. 19 del d.lg. 31 mar-zo 1998, n. 114, recante riforma della disciplinarelativa al settore del commercio, a norma del-l’art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59;

r) i commi 4 e 5 dell’art. 125 del testounico delle leggi in materia bancaria e crediti-zia, di cui al d.lg. 1o settembre 1993, n. 385, esuccessive modificazioni;

s) gli artt. 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater,1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;

t) la l. 6 aprile 2005, n. 49, recante modifi-che all’art. 7 del d.lg. 25 gennaio 1992, n. 74, inmateria di messaggi pubblicitari ingannevolidiffusi attraverso mezzi di comunicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presen-te codice restano abrogati:

a) il d.p.r. 23 agosto 1982, n. 903, recanteattuazione della direttiva 79/581/CEE, relativaalla indicazione dei prezzi dei prodotti alimen-tari ai fini della protezione dei consumatori;

b) il d.lg. 25 gennaio 1992, n. 76, recanteattuazione della direttiva 88/315/CEE, concer-nente l’indicazione dei prezzi dei prodotti ali-mentariai finidellaprotezionedeiconsumatori;

c) il d.lg. 27 gennaio 1992, n. 78, recanteattuazione della direttiva 88/314/CEE, concer-

74 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 248: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

nente l’indicazione dei prezzi dei prodotti nonalimentari ai fini della protezione dei consuma-tori;

d) il d.lg. 17 marzo 1995, n. 115, recanteattuazione della direttiva 92/59/CEE, relativaalla sicurezza generale dei prodotti.

ALLEGATO I(abrogato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ALLEGATO II(previsto dall’art. 107, comma 3)

(riproduce l’allegato IIdella dir. 2001/95/CE)

PROCEDURE PER L’APPLICAZIONEDEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA

PER LE NOTIFICHE

1. Il sistema riguarda i prodotti, secondola definizione dell’art. 3, comma 1, lett. e), chepresentano un rischio grave per la salute e lasicurezza dei consumatori. I prodotti farma-ceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE delParlamento europeo e del Consiglio, dell’11novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001,sono esclusi dall’applicazione del RAPEX.

2. Il RAPEX mira essenzialmente a per-mettere un rapido scambio di informazioni inpresenza di un rischio grave. Le linee guida dicui al punto 8 definiscono criteri specifici perl’individuazione di rischi gravi.

3. Gli Stati membri che hanno effettuatola notifica a norma dell’art. 12 forniscono tuttele precisazioni disponibili. In particolare, la no-tifica contiene le informazioni stabilite dallelinee guida di cui al punto 8 e almeno:

a) le informazioni che permettono diidentificare il prodotto;

b) una descrizione del rischio incontra-to, ivi compresa una sintesi dei risultati di qual-siasi prova o di qualsiasi analisi e delle loroconclusioni che permettano di valutare l’im-portanza del rischio;

c) la natura e la durata delle misure oazioni prese o decise, se del caso;

d) informazioni sui canali di commer-cializzazione e sulla distribuzione del prodotto,in particolare sui Paesi destinatari.Tali infor-mazioni devono essere trasmesse valendosidello speciale formulario tipo di notifica e deglistrumenti stabiliti dalle linee guida di cui alpunto 8.

Quando la misura notificata a norma degliartt. 11 o 12 e intesa a limitare la commercia-lizzazione o l’uso di una sostanza chimica o di

un preparato chimico, gli Stati membri forni-scono quanto prima possibile una sintesi o iriferimenti dei pertinenti dati della sostanza odel preparato in questione e dei sostituti cono-sciuti, qualora tale informazione sia disponibi-le. Essi comunicano inoltre gli effetti previstidel provvedimento sulla salute e la sicurezzadei consumatori, nonche la valutazione del ri-schio effettuata in conformita dei principi ge-nerali di valutazione dei rischi delle sostanzechimiche di cui all’art. 10, par. 4, del reg.(CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo1993, nel caso di sostanze esistenti o all’art. 3,par. 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consi-glio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove so-stanze. Le linee guida di cui al punto 8 defini-scono i particolari e le procedure relativi alleinformazioni richieste a tale riguardo.

4. Quando uno Stato membro ha infor-mato la Commissione, in virtu dell’art. 12,par. 1, terzo comma, in merito ad un rischiograve, prima di decidere in merito a eventualiprovvedimenti informa la Commissione, entroun termine di quarantacinque giorni, se inten-de confermare o modificare tale informazione.

5. La Commissione verifica, nel piu brevetempo possibile, la conformita con le disposi-zioni della direttiva delle informazioni ricevutein base al RAPEX e, qualora lo ritenga neces-sario ed al fine di valutare la sicurezza del pro-dotto, puo svolgere un’indagine di propria ini-ziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gliStati membri devono fornire alla Commissionenella misura del possibile, le informazioni ri-chieste.

6. Ricevuta una notifica a norma dell’art.12, gli Stati membri sono invitati ad informarela Commissione, entro e non oltre il terminestabilito dalle linee guida di cui al punto 8, suipunti seguenti:

a) se il prodotto e stato immesso sulmercato nel loro territorio;

b) quali provvedimenti nei confrontidel prodotto in questione adotteranno even-tualmente in funzione della situazione nel loroPaese, motivandone le ragioni, in specie la di-versa valutazione del rischio o qualsiasi altracircostanza particolare che giustifica la decisio-ne, in particolare che giustifica l’assenza diprovvedimento o di seguito;

c) le informazioni supplementari perti-nenti ottenute in merito al rischio implicato,compresi i risultati di prove o analisi. Le lineeguida di cui al punto 8 propongono criteri pre-cisi di notifica delle misure la cui portata e li-mitata al territorio nazionale e come trattare lenotifiche sui rischi che lo Stato membro ritienelimitati al proprio territorio.

D.lg. 6.9.2005, n. 206 (Codice del consumo) 75

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 249: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

7. Gli Stati membri informano immedia-tamente la Commissione di eventuali modifi-che o della revoca delle misure o azioni in que-stione.

8. Le linee guida che riguardano la gestio-ne del RAPEX da parte della Commissione edegli Stati membri vengono elaborate e rego-larmente aggiornate dalla Commissione secon-do la procedura di cui all’art. 15, par. 3.

9. La Commissione puo informare i puntidi contatto nazionali riguardo ai prodotti chepresentano rischi gravi, importati nella Comu-nita e nello Spazio economico europeo oesportati a partire da tali territori.

10. La responsabilita delle informazionifornite incombe allo Stato membro che ha ef-fettuato la notifica.

11. La Commissione assicura l’opportunofunzionamentodelsistema,provvedendoinpar-ticolareaclassificareeacatalogarelenotificheinbase al grado di urgenza. Le modalita sarannostabilite dalle linee guida di cui al punto 8.

REGOLAMENTO (CE) n. 44/2001 DEL CONSIGLIO,del 22 dicembre 2000. — Concernente lacompetenza giurisdizionale, il riconoscimentoe l’esecuzione delle decisioni in materia civile ecommerciale (G.U. n. L 012 del 16/01/2001).

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,visto il trattato che istituisce la Comunita

europea, in particolare l’art. 61, lett. c) e l’art.67, par. 1,

vista la proposta della Commissione,visto il parere del Parlamento europeo,visto il parere del Comitato economico e so-

ciale,considerando quanto segue:(1) La Comunita si prefigge l’obiettivo di

conservare e sviluppare uno spazio di liberta,sicurezza e giustizia nel quale sia garantita lalibera circolazione delle persone. Per realizza-re gradualmente tale spazio e opportuno che laComunita adotti, tra l’altro, le misure nel set-tore della cooperazione giudiziaria in materiacivile che sono necessarie al corretto funziona-mento del mercato interno.

(2) Alcune divergenze tra le norme nazionalisulla competenza giurisdizionale e sul ricono-scimento delle decisioni rendono piu difficile ilbuon funzionamento del mercato interno. Epertanto indispensabile adottare disposizioniche consentano di unificare le norme sui con-flitti di competenza in materia civile e commer-ciale e di semplificare le formalita affinche ledecisioni emesse dagli Stati membri vincolatidal presente regolamento siano riconosciuteed eseguite in modo rapido e semplice.

(3) Tale materia rientra nel settore dellacooperazione giudiziaria in materia civile aisensi dell’art. 65 del trattato.

(4) In base ai principi di sussidiarieta e pro-porzionalita, enunciati dall’art. 5 del trattato,gli obiettivi del presente regolamento non pos-sono essere sufficientemente realizzati dagliStati membri e possono dunque essere realiz-zati meglio a livello comunitario. Il presenteregolamento si limita al minimo indispensabileper il raggiungimento di tali obiettivi e non vaal di la di quanto necessario a tal fine.

(5) Gli Stati membri hanno concluso il 27settembre 1968, nel quadro dell’art. 293, quar-to trattino del trattato, la convenzione di Bru-xelles concernente la competenza giurisdizio-nale e l’esecuzione delle decisioni in materiacivile e commerciale, modificata dalle conven-zioni di adesione dei nuovi Stati membri a taleconvenzione, (in appresso denominata ‘‘Con-venzione di Bruxelles’’). Il 16 settembre 1998gli Stati membri e gli Stati EFTA hanno con-cluso la convenzione di Lugano concernente lacompetenza giurisdizionale e l’esecuzione del-le decisioni in materia civile e commerciale,che e una convenzione parallela alla conven-zione di Bruxelles del 1968. Dette convenzionihanno formato oggetto di lavori di revisione e ilConsiglio ha approvato il contenuto del testoriveduto. E opportuno garantire le continuitadei risultati ottenuti nell’ambito di tale revisio-ne.

(6) Per la realizzazione dell’obiettivo dellalibera circolazione delle decisioni in materiacivile e commerciale, e necessario ed opportu-no che le norme riguardanti la competenza giu-risdizionale, il riconoscimento e l’esecuzionedelle decisioni siano stabilite mediante un attogiuridico comunitario cogente e direttamenteapplicabile.

(7) Si deve includere nel campo d’applica-zione del presente regolamento la parte essen-ziale della materia civile e commerciale, esclusialcuni settori ben definiti.

(8) Le controversie alle quali si applica ilpresente regolamento devono presentare ele-menti di collegamento con il territorio degliStati membri vincolati dal regolamento stesso.Le norme comuni in materia di competenzagiurisdizionale devono quindi, in linea di prin-cipio, applicarsi nei casi in cui il convenuto edomiciliato in uno di tali Stati.

(9) I convenuti non domiciliati in uno Statomembro sono generalmente soggetti alle nor-me nazionali in materia di competenza vigentinel territorio dello Stato membro del giudiceadito e i convenuti domiciliati in uno Statomembro non vincolato dal presente regola-

76 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 250: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

mento devono continuare ad essere soggettialla convenzione di Bruxelles.

(10) Ai fini della libera circolazione dellesentenze, le decisioni emesse in uno Statomembro vincolato dal presente regolamentodevono essere riconosciute ed eseguite in unaltro Stato membro vincolato dallo stesso an-che se il debitore condannato e domiciliato inuno Stato terzo.

(11) Le norme sulla competenza devonopresentare un alto grado di prevedibilita edarticolarsi intorno al principio della competen-za del giudice del domicilio del convenuto, laquale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcunicasi rigorosamente determinati, nei quali lamateria del contendere o l’autonomia delleparti giustifichi un diverso criterio di collega-mento. Per le persone giuridiche il domiciliodeve essere definito autonomamente, in mododa aumentare la trasparenza delle norme co-muni ed evitare i conflitti di competenza.

(12) Il criterio del foro del domicilio del con-venuto deve essere completato attraverso laprevisione di fori alternativi, ammessi in baseal collegamento stretto tra l’organo giurisdizio-nale e la controversia, ovvero al fine di agevo-lare la buona amministrazione della giustizia.

(13) Nei contratti di assicurazione, di consu-mo e di lavoro e opportuno tutelare la parte piudebole con norme in materia di competenzapiu favorevoli ai suoi interessi rispetto alle re-gole generali.

(14) Fatti salvi i criteri di competenza esclu-siva previsti dal presente regolamento, deveessere rispettata l’autonomia delle parti relati-vamente alla scelta del foro competente per icontratti non rientranti nella categoria dei con-tratti di assicurazione, di consumo e di lavoroin cui tale autonomia e limitata.

(15) Il funzionamento armonioso della giu-stizia presuppone che si riduca al minimo lapossibilita di pendenza di procedimenti paral-leli e che non vengano emesse, in due Statimembri, decisioni tra loro incompatibili. E ne-cessario stabilire un meccanismo chiaro ed ef-ficace per risolvere i casi di litispendenza e diconnessione e, viste le differenze nazionali esi-stenti in materia, e opportuno definire il mo-mento in cui una causa si considera ‘‘penden-te’’. Ai fini del presente regolamento tale mo-mento dovrebbe essere definito in modo auto-nomo.

(16) La reciproca fiducia nella giustizia inseno alla Comunita implica che le decisioniemesse in un altro Stato membro siano ricono-sciute di pieno diritto, ossia senza che sia ne-cessario esperire alcun procedimento, salvoche vi siano contestazioni.

(17) La reciproca fiducia implica altresı cheil procedimento inteso a rendere esecutiva, inun determinato Stato membro, una decisioneemessa in un altro Stato membro si svolga inmodo efficace e rapido. A tal fine la dichiara-zione di esecutivita di una decisione dovrebbeessere rilasciata in modo pressoche automati-co, a seguito di un controllo meramente forma-le dei documenti prodotti e senza che il giudicepossa rilevare d’ufficio i motivi di diniego del-l’esecuzione indicati nel presente regolamento.

(18) Il rispetto dei diritti della difesa esigetuttavia che, contro la dichiarazione di esecuti-vita, il convenuto possa eventualmente propor-re ricorso secondo i principi del contradditto-rio, ove ritenga che sussista uno dei motivi dinon esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresıessere riconosciuto al richiedente ove sia statonegato il rilascio della dichiarazione di esecu-tivita.

(19) E opportuno garantire la continuita trala convenzione di Bruxelles e il presente rego-lamento e a tal fine occorre prevedere adegua-te disposizioni transitorie. La stessa continuitadeve caratterizzare altresı l’interpretazionedelle disposizioni della convenzione di Bruxel-les ad opera della Corte di giustizia delle Co-munita europee e il protocollo del 1971 do-vrebbe continuare ad applicarsi ugualmenteai procedimenti pendenti alla data di entratain vigore del presente regolamento.

(20) A norma dell’art. 3 del protocollo sullaposizione del Regno Unito e dell’Irlanda alle-gato al trattato sull’Unione europea e al tratta-to che istituisce la Comunita europea, questiStati hanno notificato la loro intenzione di par-tecipare all’adozione ed applicazione del pre-sente regolamento.

(21) A norma degli artt. 1 e 2 del protocollosulla posizione della Danimarca allegato altrattato sull’Unione europea e al trattato cheistituisce la Comunita europea, questo Statonon partecipa all’adozione del presente rego-lamento, che non e pertanto vincolante ne ap-plicabile in Danimarca.

(22) Dato che la convenzione di Bruxelles ein vigore nelle relazioni tra la Danimarca e gliStati membri vincolati dal presente regolamen-to, tale convenzione e il protocollo del 1971sono tuttora applicabili tra la Danimarca e gliStati membri vincolati dal presente regolamen-to.

(23) La convenzione di Bruxelles continuaparimenti ad applicarsi ai territori degli Statimembri che rientrano nel suo campo di appli-cazione territoriale e che sono esclusi dal pre-sente regolamento in virtu dell’applicazionedell’art. 299 del trattato.

Reg. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento, ecc. 77

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 251: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

(24) Lo stesso spirito di coerenza esige che ilpresente regolamento non incida sulle normestabilite in tema di competenza e riconosci-mento delle decisioni da atti normativi comu-nitari specifici.

(25) Il rispetto degli impegni internazionaliassunti dagli Stati membri implica che il pre-sente regolamento non incida sulle convenzio-ni alle quali gli Stati membri aderiscono e cheriguardano materie speciali.

(26) Per tener conto delle particolarita pro-cedurali vigenti in certi Stati membri e oppor-tuno dotare della necessaria flessibilita le nor-me di massima stabilite dal regolamento. A talfine e necessario introdurre nel presente rego-lamento alcune delle disposizioni contenutenel protocollo allegato alla convenzione diBruxelles.

(27) Onde consentire una transizione armo-niosa in determinati settori che formavano og-getto di disposizioni particolari nel protocolloallegato alla convenzione di Bruxelles, il pre-sente regolamento prevede, per un periodotransitorio, disposizioni che tengono conto del-la situazione specifica in alcuni Stati membri.

(28) Entro cinque anni dall’entrata in vigoredel presente regolamento la Commissione pre-sentera una relazione sulla sua applicazione,formulando, se del caso, proposte di modifica.

(29) Gli allegati da I a IV relativi alle normenazionali sulla competenza, ai giudici o auto-rita competenti e ai mezzi di ricorso dovrannoessere modificati dalla Commissione in basealle modifiche trasmesse dallo Stato membrointeressato. Le modifiche degli allegati V e VIdovranno essere adottate conformemente alladecisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28giugno 1999, recante modalita per l’eserciziodelle competenze di esecuzione conferite allaCommissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO D’APPLICAZIONE

1. 1. Il presente regolamento si applica inmateria civile e commerciale, indipendente-mente dalla natura dell’organo giurisdizionale.Esso non concerne, in particolare, la materiafiscale, doganale ed amministrativa.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione delpresente regolamento:

a) lo stato e la capacita delle persone fisi-che, il regime patrimoniale fra coniugi, i testa-menti e le successioni;

b) i fallimenti, i concordati e la procedureaffini;

c) la sicurezza sociale;d) l’arbitrato.

3. Nel presente regolamento per ‘‘Statomembro’’ si intendono tutti gli Stati membriad eccezione della Danimarca.

CAPO II

COMPETENZA

Sezione 1. — Disposizioni generali

2. 1. Salve le disposizioni del presente rego-lamento, le persone domiciliate nel territoriodi un determinato Stato membro sono conve-nute, a prescindere dalla loro nazionalita, da-vanti ai giudici di tale Stato membro.

2. Alle persone che non sono in possessodella cittadinanza dello Stato membro nel qua-le esse sono domiciliate si applicano le normesulla competenza vigenti per i cittadini.

3. 1. Le persone domiciliate nel territorio diuno Stato membro possono essere convenutedavanti ai giudici di un altro Stato membro soloin base alle norme enunciate nelle sezioni da 2a 7 del presente capo.

2. Nei loro confronti non possono essere ad-dotte le norme nazionali sulla competenza ri-portate nell’allegato I.

4. 1. Se il convenuto non e domiciliato nelterritorio di uno Stato membro, la competenzae disciplinata, in ciascuno Stato membro, dallalegge di tale Stato, salva l’applicazione degliartt. 22 e 23.

2. Chiunque sia domiciliato nel territorio diun determinato Stato membro puo, indipen-dentemente dalla propria nazionalita ed al paridei cittadini di questo Stato, addurre nei con-fronti di tale convenuto le norme sulla compe-tenza in vigore nello Stato medesimo, in parti-colare quelle indicate nell’allegato I.

Sezione 2. — Competenze speciali

5. La persona domiciliata nel territorio diuno Stato membro puo essere convenuta inun altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti algiudice del luogo in cui l’obbligazione dedottain giudizio e stata o deve essere eseguita;

b) i fini dell’applicazione della presentedisposizione e salvo diversa convenzione, illuogo di esecuzione dell’obbligazione dedottain giudizio e:

78 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 252: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

— nel caso della compravendita di be-ni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cuii beni sono stati o avrebbero dovuto essere con-segnati in base al contratto,

— nel caso della prestazione di servizi,il luogo, situato in uno Stato membro, in cui iservizi sono stati o avrebbero dovuto essereprestati in base al contratto;

c) la lett. a) si applica nei casi in cui none applicabile la lett. b);

2) in materia di obbligazioni alimenta-ri, davanti al giudice del luogo in cui il creditoredi alimenti ha il domicilio o la residenza abi-tuale o, qualora si tratti di una domanda acces-soria ad un’azione relativa allo stato delle per-sone, davanti al giudice competente a conosce-re quest’ultima secondo la legge nazionale, sal-vo che tale competenza si fondi unicamentesulla cittadinanza di una delle parti;

3) in materia di illeciti civili dolosi ocolposi, davanti al giudice del luogo in cui l’e-vento dannoso e avvenuto o puo avvenire;

4) qualora si tratti di un’azione di risar-cimento di danni o di restituzione, nascente dareato, davanti al giudice presso il quale e eser-citata l’azione penale, sempre che secondo lapropria legge tale giudice possa conoscere del-l’azione civile;

5) qualora si tratti di controversia con-cernente l’esercizio di una succursale, di un’a-genzia o di qualsiasi altra sede d’attivita, davan-ti al giudice del luogo in cui essa e situata;

6) nella sua qualita di fondatore, tru-stee o beneficiario di un trustcostituito in ap-plicazione di una legge o per iscritto o con clau-sola orale confermata per iscritto, davanti aigiudici dello Stato membro nel cui territorioil trust ha domicilio;

7) qualora si tratti di una controversiaconcernente il pagamento del corrispettivo perl’assistenza o il salvataggio di un carico o unnolo, davanti al giudice nell’ambito della cuicompetenza il carico o il nolo ad esso relativo:

a) e stato sequestrato a garanzia delpagamento o

b) avrebbe potuto essere sequestrato atal fine ma e stata fornita una cauzione o un’al-tra garanzia

questa disposizione si applica solo qualora sifaccia valere che il convenuto e titolare di undiritto sul carico o sul nolo o aveva un talediritto al momento dell’assistenza o del salva-taggio.

6. La persona di cui all’art. precedente puoinoltre essere convenuta:

1) in caso di pluralita di convenuti, davan-ti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essie domiciliato, sempre che tra le domande esista

un nesso cosı stretto da rendere opportuna unatrattazione unica ed una decisione unica ondeevitare il rischio, sussistente in caso di tratta-zione separata, di giungere a decisioni incom-patibili;

2) qualora si tratti di chiamata in garanziao altra chiamata di terzo, davanti al giudicepresso il quale e stata proposta la domandaprincipale, sempre che quest’ultima non sia sta-ta proposta solo per distogliere colui che e statochiamato in causa dal suo giudice naturale;

3) qualora si tratti di una domanda ricon-venzionale nascente dal contratto o dal fatto sucui si fonda la domanda principale, davanti algiudice presso il quale e stata proposta la do-manda principale;

4) in materia contrattuale, qualora l’azio-ne possa essere riunita con un’azione in mate-ria di diritti reali immobiliari proposta contro ilmedesimo convenuto, davanti al giudice delloStato membro in cui l’immobile e situato.

7. Qualora ai sensi del presente regolamentoun giudice di uno Stato membro abbia compe-tenza per le azioni relative alla responsabilitanell’impiego o nell’esercizio di una nave, talegiudice, o qualsiasi altro organo giurisdizionalecompetente secondo la legge nazionale, e an-che competente per le domande relative allalimitazione di tale responsabilita.

Sezione 3. — Competenza in materia di assi-curazioni

8. In materia di assicurazioni, la competenzae disciplinata dalla presente sezione, salva l’ap-plicazione dell’art. 4 e dell’art. 5, punto 5.

9. 1. L’assicuratore domiciliato nel territoriodi uno Stato membro puo essere convenuto:

a) davanti ai giudici dello Stato in cui edomiciliato o

b) in un altro Stato membro, davanti algiudice del luogo in cui e domiciliato l’attorequalora l’azione sia proposta dal contraentedell’assicurazione, dall’assicurato o da un be-neficiario, o

c) se si tratta di un coassicuratore, davantial giudice di uno Stato membro presso il qualesia stata proposta l’azione contro l’assicuratoreal quale e affidata la delega del contratto diassicurazione.

2. Qualora l’assicuratore non sia domiciliatonel territorio di uno Stato membro, ma possie-da una succursale, un’agenzia o qualsiasi altrasede d’attivita in uno Stato membro, egli e con-siderato, per le contestazioni relative al loroesercizio, come avente domicilio nel territoriodi quest’ultimo Stato.

Reg. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento, ecc. 79

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 253: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

10. L’assicuratore puo essere altresı conve-nuto davanti al giudice del luogo in cui si everificato l’evento dannoso, qualora si trattidi assicurazione della responsabilita civile odi assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasinel caso in cui l’assicurazione riguardi contem-poraneamente beni immobili e beni mobili co-perti dalla stessa polizza e colpiti dallo stessosinistro.

11. 1. In materia di assicurazione della re-sponsabilita civile, l’assicuratore puo altresı es-sere chiamato in causa davanti al giudice pres-so il quale e stata proposta l’azione esercitatadalla persona lesa contro l’assicurato, qualorala legge di tale giudice lo consenta.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10sono applicabili all’azione diretta proposta dal-la persona lesa contro l’assicuratore, sempreche tale azione sia possibile.

3. Se la legge relativa all’azione direttaprevede la chiamata in causa del contraentedell’assicurazione o dell’assicurato, lo stessogiudice e competente anche nei loro con-fronti.

12. 1. Salve le disposizioni dell’art. 11, par. 3,l’azione dell’assicuratore puo essere propostasolo davanti ai giudici dello Stato membro nelcui territorio e domiciliato il convenuto, sia eglicontraente dell’assicurazione, assicurato o be-neficiario.

2. Le disposizioni della presente sezione nonpregiudicano il diritto di proporre una doman-da riconvenzionale davanti al giudice investitodella domanda principale a norma della pre-sente sezione.

13. Le disposizioni della presente sezionepossono essere derogate solo da una conven-zione:

1) posteriore al sorgere della controver-sia, o

2) che consenta al contraente dell’assicu-razione, all’assicurato o al beneficiario di adireun giudice diverso da quelli indicati nella pre-sente sezione, o

3) che, stipulata tra un contraente dell’as-sicurazione e un assicuratore aventi entrambi ildomicilio o la residenza abituale nel medesimoStato membro al momento della conclusionedel contratto, abbia per effetto, anche nel casoin cui l’evento dannoso si produca all’estero, diattribuire la competenza ai giudici di tale Statomembro, sempre che la legge di quest’ultimonon vieti siffatte convenzioni, o

4) stipulata da un contraente dell’assicu-razione che non abbia il proprio domicilio inuno Stato membro, salvo che si tratti di assicu-razione obbligatoria o relativa ad un immobilesituato in uno Stato membro o

5) che riguardi un contratto di assicura-zione nella misura in cui esso copre uno o piurischi di cui all’art. 14.

14. I rischi di cui all’art. 13, punto 5 sono iseguenti:

1) ogni dannoa) subito dalle navi, dagli impianti offs-

hore e d’alto mare o dagli aeromobili, causatoda un avvenimento in relazione alla loro utiliz-zazione a fini commerciali;

b) subito dalle merci diverse dai baga-gli dei passeggeri, durante un trasporto effet-tuato totalmente da tali navi o aeromobili op-pure effettuato da questi ultimi in combinazio-ne con altri mezzi di trasporto;

2) ogni responsabilita, salvo per lesionipersonali dei passeggeri o danni ai loro bagagli,

a) risultante dall’impiego o dall’eserci-zio delle navi, degli impianti o degli aeromobilidi cui al punto 1, lett. a), sempre che, per quan-to riguarda questi ultimi, la legge dello Statomembro in cui l’aeromobile e immatricolatonon vieti le clausole attributive di competenzanell’assicurazione di tali rischi;

b) derivante dalle merci durante untrasporto ai sensi del punto 1, lett. b);

3) ogni perdita pecuniaria connessa conl’impiego e l’esercizio delle navi, degli impiantio degli aeromobili di cui al punto 1, lett. a), inparticolare quella del nolo o del corrispettivodel noleggio;

4) ogni rischio connesso con uno dei rischidi cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;

5) fatti salvi i punti da 1 a 4, tutti i ‘‘grandirischi’’ quali definiti nella direttiva 73/239/CEEdel Consiglio, modificata dalle direttive 88/357/CEE e 90/618/CEE, nell’ultima versione in vi-gore.

Sezione 4. — Competenza in materia di contratticonclusi da consumatori

15. 1. Salve le disposizioni dell’art. 4 e del-l’art. 5, punto 5, la competenza in materia dicontratti conclusi da una persona, il consuma-tore, per un uso che possa essere consideratoestraneo alla sua attivita professionale e rego-lata dalla presente sezione:

a) qualora si tratti di una vendita a rate dibeni mobili materiali;

b) qualora si tratti di un prestito con rim-borso rateizzato o di un’altra operazione di cre-dito, connessi con il finanziamento di una ven-dita di tali beni;

c) in tutti gli altri casi, qualora il contrattosia stato concluso con una persona le cui attivitacommerciali o professionali si svolgono nello

80 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 254: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

Stato membro in cui e domiciliato il consuma-tore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, versotale Stato membro o verso una pluralita di Statiche comprende tale Stato membro, purche ilcontratto rientri nell’ambito di dette attivita.

2. Qualora la controparte del consumatorenon abbia il proprio domicilio nel territorio diuno Stato membro, mapossieda una succursale,un’agenziaoqualsiasialtraseded’attivita inunoStato membro, essa e considerata, per le contro-versie relative al loro esercizio, come avente do-micilio nel territorio di quest’ultimo Stato.

3. La presente sezione non si applica ai con-tratti di trasporto che non prevedono presta-zioni combinate di trasporto e di alloggio perun prezzo globale.

16. 1. L’azione del consumatore contro l’al-tra parte del contratto puo essere proposta odavanti ai giudici dello Stato membro nel cuiterritorio e domiciliata tale parte, o davanti aigiudici del luogo in cui e domiciliato il consu-matore.

2. L’azione dell’altra parte del contratto con-tro il consumatore puo essere proposta solodavanti ai giudici dello Stato membro nel cuiterritorio e domiciliato il consumatore.

3. Le disposizioni del presente articolo nonpregiudicano il diritto di proporre una doman-da riconvenzionale davanti al giudice investitodella domanda principale in conformita dellapresente sezione.

17. Le disposizioni della presente sezionepossono essere derogate solo da una conven-zione:

1) posteriore al sorgere della controver-sia, o

2) che consenta al consumatore di adireun giudice diverso da quelli indicati nella pre-sente sezione, o

3) che, stipulata tra il consumatore e lasua controparte aventi entrambi il domicilio ola residenza abituale nel medesimo Stato mem-bro al momento della conclusione del contrat-to, attribuisca la competenza ai giudici di taleStato membro, sempre che la legge di quest’ul-timo non vieti siffatte convenzioni.

Sezione 5. — Competenza in materia di contrattiindividuali di lavoro

18. 1. Salvi l’art. 4 e l’art. 5, punto 5, la com-petenza in materia di contratti individuali dilavoro e disciplinata dalla presente sezione.

2. Qualora un lavoratore concluda un con-tratto individuale di lavoro con un datore di la-voro che non sia domiciliato in uno Stato mem-bro ma possieda una succursale, un’agenzia o

qualsiasi altra sede d’attivita in uno Stato mem-bro, il datore di lavoro e considerato, per le con-troversie relative al loro esercizio, come aventedomicilio nel territorio di quest’ultimo Stato.

19. Il datore di lavoro domiciliato nel territo-rio di uno Stato membro puo essere convenuto:

1) davanti ai giudici dello Stato membroin cui e domiciliato o

2) in un altro Stato membro:a) davanti al giudice del luogo in cui il

lavoratore svolge abitualmente la propria atti-vita o a quello dell’ultimo luogo in cui la svol-geva abitualmente, o

b) qualora il lavoratore non svolga onon abbia svolto abitualmente la propria atti-vita in un solo paese, davanti al giudice delluogo in cui e o era situata la sede d’attivitapresso la quale e stato assunto.

20. 1. L’azione del datore di lavoro puo es-sere proposta solo davanti ai giudici dello Statomembro nel cui territorio il lavoratore e domi-ciliato.

2. Le disposizioni della presente sezione nonpregiudicano il diritto di proporre una doman-da riconvenzionale davanti al giudice investitodella domanda principale in conformita dellapresente sezione.

21. Le disposizioni della presente sezionepossono essere derogate solo da una conven-zione:

1) posteriore al sorgere della controversia, o2) che consenta al lavoratore di adire un

giudice diverso da quelli indicati nella presentesezione.

Sezione 6. — Competenze esclusive

22. Indipendentemente dal domicilio, hannocompetenza esclusiva:

1) in materia di diritti reali immobiliari edi contratti d’affitto di immobili, i giudici delloStato membro in cui l’immobile e situato.

Tuttavia in materia di contratti d’affitto diimmobili ad uso privato temporaneo stipulatiper un periodo massimo di sei mesi consecutivi,hanno competenza anche i giudici dello Statomembro in cui il convenuto e domiciliato, pur-che l’affittuario sia una persona fisica e il pro-prietario e l’affittuario siano domiciliati nelmedesimo Stato membro;

2) in materia di validita, nullita o sciogli-mento delle societa o persone giuridiche, aven-ti la sede nel territorio di uno Stato membro, origuardo alla validita delle decisioni dei rispet-tivi organi, i giudici di detto Stato membro. Perdeterminare tale sede il giudice applica le nor-me del proprio diritto internazionale privato;

Reg. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento, ecc. 81

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 255: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

3) in materia di validita delle trascrizionied iscrizioni nei pubblici registri, i giudici delloStato membro nel cui territorio i registri sonotenuti;

4) in materia di registrazione o di validitadi brevetti, marchi, disegni e modelli e di altridiritti analoghi per i quali e prescritto il depo-sito ovvero la registrazione, i giudici dello Statomembro nel cui territorio il deposito o la regi-strazione sono stati richiesti, sono stati effet-tuati o sono da considerarsi effettuati a normadi un atto normativo comunitario o di una con-venzione internazionale.

Salva la competenza dell’ufficio europeodei brevetti in base alla convenzione sul rilasciodi brevetti europei, firmata a Monaco di Bavie-ra il 5 ottobre 1973, i giudici di ciascuno Statomembro hanno competenza esclusiva, a pre-scindere dal domicilio, in materia di registra-zione o di validita di un brevetto europeo rila-sciato per tale Stato;

5) in materia di esecuzione delle decisio-ni, i giudici dello Stato membro nel cui territo-rio ha luogo l’esecuzione.

Sezione 7. — Proroga di competenza

23. 1. Qualora le parti, di cui almeno unadomiciliata nel territorio di uno Stato membro,abbiano attribuito la competenza di un giudiceo dei giudici di uno Stato membro a conosceredelle controversie, presenti o future, nate da undeterminato rapporto giuridico, la competenzaesclusiva spetta a questo giudice o ai giudici diquesto Stato membro. Detta competenza eesclusiva salvo diverso accordo tra le parti. Laclausola attributiva di competenza deve essereconclusa:

a) per iscritto o oralmente con confermascritta, o

b) in una forma ammessa dalle praticheche le parti hanno stabilito tra di loro, o

c) nel commercio internazionale, in unaforma ammessa da un uso che le parti conosce-vano o avrebbero dovuto conoscere e che, intale campo, e ampiamente conosciuto e rego-larmente rispettato dalle parti di contratti dellostesso tipo nel ramo commerciale considerato.

2. La forma scritta comprende qualsiasi co-municazione con mezzi elettronici che permet-ta una registrazione durevole della clausola at-tributiva di competenza.

3. Quando nessuna delle parti che stipulanotale clausola e domiciliata nel territorio di unoStato membro, i giudici degli altri Stati membrinon possono conoscere della controversia fin-tantoche il giudice o i giudici la cui competenza

e stata convenuta non abbiano declinato lacompetenza.

4. Il giudice o i giudici di uno Stato membroai quali l’atto costitutivo di un trust ha attribui-to competenza a giudicare, hanno competenzaesclusiva per le azioni contro un fondatore, untrustee o un beneficiario di un trust, ove si trattidi relazioni tra tali persone o di loro diritti odobblighi nell’ambito del trust.

5. Le clausole attributive di competenza e leclausole simili di atti costitutivi di trust nonsono valide se in contrasto con le disposizionidegli artt. 13, 17 o 21 o se derogano alle normesulla competenza esclusiva attribuita ai giudiciai sensi dell’art. 22.

24. Oltre che nei casi in cui la sua competen-za risulta da altre disposizioni del presente re-golamento, il giudice di uno Stato membro da-vanti al quale il convenuto e comparso e com-petente. Tale norma non e applicabile se lacomparizione avviene per eccepire l’incompe-tenza o se esiste un altro giudice esclusivamen-te competente ai sensi dell’art. 22.

Sezione 8. — Esame della competenza e dellaricevibilita dell’azione

25. Il giudice di uno Stato membro, investitoa titolo principale di una controversia per laquale l’art. 22 stabilisce la competenza esclusi-va di un giudice di un altro Stato membro, di-chiara d’ufficio la propria incompetenza.

26. 1. Se il convenuto domiciliato nel terri-torio di uno Stato membro e citato davanti adun giudice di un altro Stato membro e noncompare, il giudice, se non e competente inbase al presente regolamento, dichiara d’uffi-cio la propria incompetenza.

2. Il giudice e tenuto a sospendere il proces-so fin quando non si sara accertato che al con-venuto e stata data la possibilita di ricevere ladomanda giudiziale o un atto equivalente intempo utile per poter presentare le proprie di-fese, ovvero che e stato fatto tutto il possibile intal senso.

3. Le disposizioni del par. 2 sono sostituiteda quelle dell’art. 19 del regolamento (CE) n.1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000,relativo alla notificazione negli Stati membri diatti giudiziari ed extragiudiziali in materia civi-le o commerciale, qualora sia stato necessariotrasmettere da uno Stato membro a un altro ladomanda giudiziale o un atto equivalente inesecuzione del presente regolamento.

4. Ove le disposizioni del regolamento (CE)n. 1348/2000 non siano applicabili, si applical’art. 15 della convenzione dell’Aia, del 15 no-

82 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 256: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

vembre 1965, relativa alla notificazione e allacomunicazione all’estero degli atti giudiziari edextragiudiziari in materia civile o commerciale,qualora sia stato necessario trasmettere la do-manda giudiziale o un atto equivalente in ese-cuzione della suddetta convenzione.

Sezione 9. — Litispendenza e connessione

27. 1. Qualora davanti a giudici di Statimembri differenti e tra le stesse parti siano sta-te proposte domande aventi il medesimo og-getto e il medesimo titolo, il giudice successi-vamente adito sospende d’ufficio il procedi-mento finche sia stata accertata la competenzadel giudice adito in precedenza.

2. Se la competenza del giudice precedente-mente adito e stata accertata, il giudice succes-sivamente adito dichiara la propria incompe-tenza a favore del primo.

28. 1. Ove piu cause connesse siano pendentidavanti a giudici di Stati membri differenti, ilgiudice successivamente adito puo sospendereil procedimento.

2. Se tali cause sono pendenti in primo gra-do, il giudice successivamente adito puo inoltredichiarare la propria incompetenza su richiestadi una delle parti a condizione che il giudiceprecedentemente adito sia competente a cono-scere delle domande proposte e la sua leggeconsenta la riunione dei procedimenti.

3. Ai sensi del presente articolo sono con-nesse le cause aventi tra di loro un legame cosıstretto da rendere opportune una trattazione edecisione uniche per evitare soluzioni tra diloro incompatibili ove le cause fossero trattateseparatamente.

29. Qualora la competenza esclusiva a cono-scere delle domande spetti a piu giudici, quellosuccessivamente adito deve rimettere la causaal giudice adito in precedenza.

30. Ai fini della presente sezione un giudicee considerato adito:

1) quando la domanda giudiziale o un at-to equivalente e depositato presso il giudice,purche successivamente l’attore non abbiaomesso di prendere tutte le misure che era te-nuto a prendere affinche fosse effettuata la no-tificazione o comunicazione al convenuto, o

2) se l’atto deve essere notificato o comu-nicato prima di essere depositato presso il giu-dice, quando l’autorita competente per la no-tificazione o comunicazione lo riceve, purchesuccessivamente l’attore non abbia omesso diprendere tutte le misure che era tenuto a pren-dere affinche l’atto fosse depositato presso ilgiudice.

Sezione 10. — Provvedimenti provvisori e cau-telari

31. I provvedimenti provvisori o cautelariprevisti dalla legge di uno Stato membro pos-sono essere richiesti al giudice di detto Statoanche se, in forza del presente regolamento, lacompetenza a conoscere nel merito e ricono-sciuta al giudice di un altro Stato membro.

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

32. Ai sensi del presente regolamento, perdecisione si intende, a prescindere dalla deno-minazione usata, qualsiasi decisione emessa daun giudice di uno Stato membro, quale adesempio decreto, sentenza, ordinanza o man-dato di esecuzione, nonche la determinazionedelle spese giudiziali da parte del cancelliere.

Sezione 1. — Riconoscimento

33. 1. Le decisioni emesse in uno Stato mem-bro sono riconosciute negli altri Stati membrisenza che sia necessario il ricorso ad alcun pro-cedimento.

2. In caso di contestazione, ogni parte inte-ressata che chieda il riconoscimento in via prin-cipale puo far constatare, secondo il procedi-mento di cui alle sezioni 2 e 3 del presentecapo, che la decisione deve essere riconosciuta.

3. Se il riconoscimento e richiesto in via inci-dentale davanti ad un giudice di uno Statomembro, tale giudice e competente al riguardo.

34. Le decisioni non sono riconosciute:1) se il riconoscimento e manifestamente

contrario all’ordine pubblico dello Stato mem-bro richiesto;

2) se la domanda giudiziale od un attoequivalente non e stato notificato o comunica-to al convenuto contumace in tempo utile e inmodo tale da poter presentare le proprie difeseeccetto qualora, pur avendone avuto la possi-bilita, egli non abbia impugnato la decisione;

3) se sono in contrasto con una decisioneemessa tra le medesime parti nello Stato mem-bro richiesto;

4) se sono in contrasto con una decisioneemessa precedentemente tra le medesime partiin un altro Stato membro o in un paese terzo, inuna controversia avente il medesimo oggetto eil medesimo titolo, allorche tale decisione pre-senta le condizioni necessarie per essere rico-nosciuta nello Stato membro richiesto.

Reg. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento, ecc. 83

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 257: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

35. 1. Parimenti, le decisioni non sono rico-nosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6del capo II sono state violate, oltreche nel casocontemplato dall’art. 72.

2. Nell’accertamento delle competenze dicui al par. 1, l’autorita richiesta e vincolata dal-le constatazioni di fatto sulle quali il giudicedello Stato membro d’origine ha fondato lapropria competenza.

3. Salva l’applicazione delle disposizioni delpar. 1, non si puo procedere al controllo dellacompetenza dei giudici dello Stato membrod’origine. Le norme sulla competenza non ri-guardano l’ordine pubblico contemplato dal-l’art. 34, punto 1.

36. In nessun caso la decisione straniera puoformare oggetto di un riesame del merito.

37. 1. Il giudice di uno Stato membro, davan-ti al quale e chiesto il riconoscimento di unadecisione emessa in un altro Stato membro,puo sospendere il procedimento se la decisionein questione e stata impugnata.

2. Il giudice di uno Stato membro, davanti alquale e richiesto il riconoscimento di una deci-sione che e stata emessa in Irlanda o nel RegnoUnito e la cui esecuzione e sospesa nello Statomembro d’origine per la presentazione di unricorso, puo sospendere il procedimento.

Sezione 2. — Esecuzione

38. 1. Le decisioni emesse in uno Stato mem-bro e ivi esecutive sono eseguite in un altroStato membro dopo essere state ivi dichiarateesecutive su istanza della parte interessata.

2. Tuttavia la decisione e eseguita in unadelle tre parti del Regno Unito (Inghilterra eGalles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto do-po esservi stata registrata per esecuzione, suistanza di una parte interessata.

39. 1. L’istanza deve essere proposta al giu-dice o all’autorita competente di cui all’allega-to II.

2. La competenza territoriale e determinatadal domicilio della parte contro cui viene chie-sta l’esecuzione, o dal luogo dell’esecuzione.

40. 1. Le modalita del deposito dell’istanzasono determinate in base alla legge dello Statomembro richiesto.

2. L’istante deve eleggere il proprio domici-lio nella circoscrizione del giudice adito. Tut-tavia, se la legge dello Stato membro richiestonon prevede l’elezione del domicilio, l’istantedesigna un procuratore.

3. All’istanza devono essere allegati i docu-menti di cui all’art. 53.

41. La decisione e dichiarata esecutiva im-

mediatamente dopo l’espletamento delle for-malita di cui all’art. 53, senza alcun esame aisensi degli artt. 34 e 35. La parte contro cuil’esecuzione viene chiesta non puo, in tale fasedel procedimento, presentare osservazioni.

42. 1. La decisione relativa all’istanza intesaa ottenere una dichiarazione di esecutivita eimmediatamente comunicata al richiedente se-condo le modalita previste dalla legge delloStato membro richiesto.

2. La dichiarazione di esecutivita e notificatao comunicata alla parte contro la quale e chie-sta l’esecuzione, corredata della decisione qua-lora quest’ultima non sia gia stata notificata ocomunicata a tale parte.

43. 1. Ciascuna delle parti puo proporre ri-corso contro la decisione relativa all’istanza in-tesa a ottenere una dichiarazione di esecutivi-ta.

2. Il ricorso e proposto dinanzi al giudice dicui all’allegato III.

3. Il ricorso e esaminato secondo le normesul procedimento in contraddittorio.

4. Se la parte contro la quale e chiesta l’ese-cuzione non compare davanti al giudice inve-stito del ricorso in un procedimento riguardan-te un’azione proposta dall’istante, si applicanole disposizioni dell’art. 26, parr. da 2 a 4 anchese la parte contro la quale e chiesta l’esecuzio-ne non e domiciliata nel territorio di uno degliStati membri.

5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecu-tivita deve essere proposto nel termine di unmese dalla notificazione della stessa. Se la par-te contro la quale e chiesta l’esecuzione e do-miciliata in uno Stato membro diverso da quel-lo in cui e stata rilasciata la dichiarazione diesecutivita, il termine e di due mesi a decorreredalla data della notificazione in mani proprie onella residenza. Detto termine non e proroga-bile per ragioni inerenti alla distanza.

44. La decisione emessa sul ricorso puo co-stituire unicamente oggetto del ricorso di cuiall’allegato IV.

45. 1. Il giudice davanti al quale e stato pro-posto un ricorso ai sensi degli artt. 43 o 44 ri-getta o revoca la dichiarazione di esecutivitasolo per uno dei motivi contemplati dagli artt.34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio.

2. In nessun caso la decisione straniera puoformare oggetto di un riesame del merito.

46. 1. Il giudice davanti al quale e propostoun ricorso ai sensi dell’art. 43 o dell’art. 44 puo,su istanza della parte contro la quale e chiestal’esecuzione, sospendere il procedimento se ladecisione straniera e stata impugnata, nelloStato membro d’origine, con un mezzo ordina-rio o se il termine per proporre l’impugnazione

84 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 258: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

non e scaduto; in quest’ultimo caso il giudicepuo fissare un termine per proporre tale impu-gnazione.

2. Qualora la decisione sia stata emessa inIrlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo diimpugnazione esperibile nello Stato membrod’origine e considerato ‘‘impugnazione ordina-ria’’ ai sensi del par. 1.

3. Il giudice puo inoltre subordinare l’esecu-zione alla costituzione di una garanzia cheprovvede a determinare.

47. 1. Qualora una decisione debba esserericonosciuta in conformita del presente regola-mento, nulla osta a che l’istante chieda provve-dimenti provvisori o cautelari in conformitadella legge dello Stato membro richiesto, senzache sia necessaria una dichiarazione di esecu-tivita ai sensi dell’art. 41.

2. La dichiarazione di esecutivita implical’autorizzazione a procedere a provvedimenticautelari.

3. In pendenza del termine di cui all’art. 43,par. 5, per proporre il ricorso contro la dichia-razione di esecutivita e fino a quando non siastata adottata alcuna decisione in materia, puoprocedersi solo a provvedimenti conservativisui beni della parte contro cui e chiesta l’ese-cuzione.

48. 1. Se la decisione straniera ha statuito suvari capi della domanda e la dichiarazione diesecutivita non puo essere rilasciata per tutti icapi, il giudice o l’autorita competente rilasciala dichiarazione di esecutivita solo per uno opiu di essi.

2. L’istante puo richiedere una dichiarazio-ne di esecutivita parziale.

49. Le decisioni straniere che applicano unapenalita sono esecutive nello Stato membro ri-chiesto solo se la misura di quest’ultima e statadefinitivamente fissata dai giudici dello Statomembro d’origine.

50. L’istante che, nello Stato membro d’ori-gine, ha beneficiato in tutto o in parte del gra-tuito patrocinio o di un’esenzione dalle spese,beneficia, nel procedimento di cui alla presentesezione, dell’assistenza piu favorevole o dell’e-senzione dalle spese piu ampia prevista nel di-ritto dello Stato membro richiesto.

51. Alla parte che chiede l’esecuzione in unoStato membro di una decisione emessa in unaltro Stato membro non puo essere impostaalcuna cauzione o deposito, indipendentemen-te dalla relativa denominazione, a causa dellaqualita di straniero o per difetto di domicilio oresidenza nel paese.

52. Nei procedimenti relativi al rilascio diuna dichiarazione di esecutivita non vengonoriscossi, nello Stato membro richiesto, imposte,

diritti o tasse proporzionali al valore della con-troversia.

Sezione 3. — Disposizioni comuni

53. 1. La parte che chiede il riconoscimentodi una decisione o il rilascio di una dichiarazio-ne di esecutivita deve produrre una copia delladecisione che presenti tutte le condizioni diautenticita.

2. Salvo l’art. 55, la parte che chiede unadichiarazione di esecutivita deve inoltre pro-durre l’attestato di cui all’art. 54.

54. Il giudice o l’autorita competente delloStato membro nel quale e stata emessa la de-cisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parteinteressata, un attestato compilato utilizzandoil formulario di cui all’allegato V del presenteregolamento.

55. 1. Qualora l’attestato di cui all’art. 54 nonvenga prodotto, il giudice o l’autorita compe-tente puo fissare un termine per la sua presen-tazione o accettare un documento equivalenteovvero, qualora ritenga di essere informato asufficienza, disporne la dispensa.

2. Qualora il giudice o l’autorita competentelo richieda, deve essere presentata una tradu-zione dei documenti richiesti. La traduzione eautenticata da una persona a tal fine abilitata inuno degli Stati membri.

56. Non e richiesta alcuna legalizzazione oformalita analoga per i documenti indicati al-l’art. 53 o all’art. 55, par. 2, come anche, oveoccorra, per la procura alle liti.

CAPO IV

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

57. 1. Gli atti pubblici formati ed aventi effi-cacia esecutiva in uno Stato membro sono, suistanza di parte, dichiarati esecutivi in un altroStato membro conformemente alla proceduracontemplata dall’art. 38 e seguenti. Il giudice alquale l’istanza e proposta ai sensi dell’art. 43 odell’art. 44 rigetta o revoca la dichiarazione diesecutivita solo se l’esecuzione dell’atto pubbli-co e manifestamente contraria all’ordine pub-blico dello Stato membro richiesto.

2. Sono parimenti considerati atti pubblici aisensi del par. 1 le convenzioni in materia diobbligazioni alimentari concluse davanti alleautorita amministrative o da esse autenticate.

3. L’atto prodotto deve presentare tutte lecondizioni di autenticita previste nello Statomembro d’origine.

Reg. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento, ecc. 85

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 259: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

4. Si applicano, per quanto occorra, le dispo-sizioni della sezione 3 del capo III. L’autoritacompetente di uno Stato membro presso laquale e stato formato o registrato un atto pub-blico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte in-teressata, un attestato, utilizzando il formula-rio riportato nell’allegato VI del presente re-golamento.

58. Le transazioni concluse davanti al giudi-ce nel corso di un processo ed aventi efficaciaesecutiva nello Stato membro d’origine hannoefficacia esecutiva nello Stato membro richie-sto alle stesse condizioni previste per gli attipubblici. Il giudice o l’autorita competente diuno Stato membro presso cui e stata conclusauna transazione rilascia, su richiesta di qualsia-si parte interessata, un attestato, utilizzando ilformulario riportato nell’allegato V del pre-sente regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

59. 1. Per determinare se una parte ha ildomicilio nel territorio dello Stato membro incui e pendente il procedimento, il giudice ap-plica la legge nazionale.

2. Qualora una parte non sia domiciliata nel-lo Stato membro i cui giudici sono aditi, il giu-dice, per stabilire se essa ha il domicilio in unaltro Stato membro, applica la legge di que-st’ultimo Stato.

60. 1. Ai fini dell’applicazione del presenteregolamento una societa o altra persona giuri-dica e domiciliata nel luogo in cui si trova:

a) la sua sede statutaria, ob) la sua amministrazione centrale, oppu-

rec) il suo centro d’attivita principale.

2. Per quanto riguarda il Regno Unito e l’Ir-landa, per ‘‘sede statutaria’’ si intende il ‘‘regi-stered office’’ o, se non esiste alcun ‘‘registeredoffice’’, il ‘‘place of incorporation’’ (luogo diacquisizione della personalita giuridica), ovve-ro, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo inconformita della cui legge e avvenuta la ‘‘for-mation’’ (costituzione).

3. Per definire se un trust ha domicilio nelterritorio di uno Stato membro i cui giudicisiano stati aditi, il giudice applica le normedel proprio diritto internazionale privato.

61. Salvo disposizioni nazionali piu favore-voli, le persone domiciliate nel territorio di unoStato membro alle quali venga contestata unaviolazione non dolosa davanti ai giudici penalidi un altro Stato membro di cui non sono citta-

dini possono, anche se non compaiono perso-nalmente, farsi difendere dalle persone a talfine abilitate. Tuttavia, il giudice adito puo or-dinare la comparizione personale; se la compa-rizione non ha luogo, la decisione emessa nel-l’azione civile senza che la persona in causaabbia avuto la possibilita di difendersi potranon essere riconosciuta ne eseguita negli altriStati membri.

62. In Svezia, in caso di procedimenti som-mari relativi ad ingiunzioni di pagamento (be-talningsforelaggande) e all’assistenza (han-drackning) i termini ‘‘giudici’’, ‘‘organi giurisdi-zionali’’ e ‘‘autorita giudiziarie’’ comprendonol’autorita pubblica svedese per l’esecuzioneforzata (kronofogdemyndighet).

63. 1. Una persona domiciliata nel territoriodel Lussemburgo, convenuta dinanzi a un giu-dice di un altro Stato membro in applicazionedell’art. 5, punto 1, puo eccepire l’incompeten-za di tale giudice qualora il luogo di destinazio-ne finale della fornitura della merce o presta-zione del servizio sia situato nel Lussemburgo.

2. Qualora in applicazione del par. 1 il luogodi destinazione finale della fornitura della mer-ce o prestazione del servizio sia situato nel Lus-semburgo, ogni clausola attributiva di compe-tenza e valida solo se accettata per iscritto ooralmente con conferma scritta ai sensi del-l’art. 23, par. 1, lett. a).

3. Le disposizioni del presente articolo nonsono applicabili ai contratti relativi alla presta-zione di servizi finanziari.

4. Le disposizioni del presente articolo sonoapplicabili per un periodo di sei anni a decor-rere dall’entrata in vigore del presente regola-mento.

64. 1. Nelle controversie tra il capitano ed unmembro dell’equipaggio di una nave marittimaimmatricolata in Grecia o in Portogallo, relati-ve alle paghe o ad altre condizioni di servizio, igiudici di uno Stato contraente devono accer-tare se l’agente diplomatico o consolare com-petente per la nave sia stato informato dellacontroversia. Essi possono deliberare non ap-pena tale agente ne e stato informato.

2. Le disposizioni del presente articolo sonoapplicabili per un periodo di sei anni a decor-rere dall’entrata in vigore del presente regola-mento.

65. 1. La competenza giurisdizionale, con-templata all’art. 6, punto 2 e all’art. 11, concer-nente la chiamata in garanzia o la chiamata incausa, non puo essere invocata in Germania ein Austria. Ogni persona domiciliata nel terri-torio di un altro Stato membro puo essere chia-mata a comparire dinanzi ai giudici:

a) della Germania, in applicazione degli

86 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 260: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

artt. 68, e da 72 a 74 del codice di proceduracivile (Zivilprozessordnung) concernenti la li-tis denuntiatio;

b) dell’Austria, conformemente all’art. 21del codice di procedura civile (Zivilprozessord-nung) concernente la litis denuntiatio.

2. Le decisioni emesse in altri Stati membriin virtu dell’art. 6, punto 2 e dell’art. 11 sonoriconosciute ed eseguite in Germania e in Au-stria conformemente al capo III. Gli effettiprodotti nei confronti dei terzi, in applicazionedelle disposizioni del par. 1, dalle sentenzeemesse in tali Stati sono parimenti riconosciutinegli altri Stati membri.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

66. 1. Le disposizioni del presente regola-mento si applicano solo alle azioni proposteed agli atti pubblici formati posteriormente allasua entrata in vigore.

2. Tuttavia, nel caso in cui un’azione sia stataproposta nello Stato membro d’origine primadell’entrata in vigore del presente regolamen-to, la decisione emessa dopo tale data e ricono-sciuta ed eseguita secondo le disposizioni delcapo III:

a) se nello Stato membro di origine l’azio-ne e stata proposta posteriormente all’entratain vigore, sia in quest’ultimo Stato membro chenello Stato membro richiesto, della convenzio-ne di Bruxelles o della convenzione di Lugano;

b) in tutti gli altri casi, se le norme sullacompetenza applicate sono conformi a quellestabilite dal capo II o da una convenzione tra loStato membro d’origine e lo Stato membro ri-chiesto, in vigore al momento in cui l’azione estata proposta.

CAPO VII

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI

67 Il presente regolamento non pregiudical’applicazione delle disposizioni che, in materieparticolari, disciplinano la competenza giuri-sdizionale, il riconoscimento e l’esecuzionedelle decisioni e che sono contenute negli atticomunitari o nelle legislazioni nazionali armo-nizzate in esecuzione di tali atti.

68. 1. Il presente regolamento sostituisce,tra gli Stati membri, le disposizioni della con-venzione di Bruxelles salvo per quanto ri-guarda i territori degli Stati membri che rien-

trano nel campo di applicazione territorialedi tale convenzione e che sono esclusi dalpresente regolamento ai sensi dell’art. 299del trattato.

2. Nella misura in cui il presente regolamen-to sostituisce, tra gli Stati membri, le disposi-zioni della convenzione di Bruxelles ogni rife-rimento a tale convenzione si intende fatto alpresente regolamento.

69. Fatte salve le disposizioni dell’art. 66,par. 2 e dell’art. 70, il presente regolamentosostituisce tra gli Stati membri le convenzionie il trattato seguenti:

— la convenzione tra il Belgio e la Franciasulla competenza giudiziaria, sull’autorita e l’e-secuzione delle decisioni giudiziarie, delle sen-tenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata aParigi l’8 luglio 1899,

— la convenzione tra il Belgio ed i PaesiBassi sulla competenza giudiziaria territoriale,sul fallimento, nonche sull’autorita e l’esecu-zione delle decisioni giudiziarie, delle sentenzearbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxel-les il 28 marzo 1925,

— la convenzione tra la Francia e l’Italiasull’esecuzione delle sentenze in materia civilee commerciale, firmata a Roma il 3 giugno1930,

— la convenzione tra l’Italia e la Germa-nia per il riconoscimento e l’esecuzione delledecisioni giudiziarie in materia civile e com-merciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936,

— la convenzione tra il Belgio e l’Austriasul riconoscimento reciproco e la reciprocaesecuzione delle decisioni giudiziarie e degliatti pubblici in materia di obbligazioni alimen-tari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957,

— la convenzione tra la Germania ed ilBelgio sul riconoscimento reciproco e la reci-proca esecuzione, in materia civile e commer-ciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenzearbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bonn il30 giugno 1958,

— la convenzione tra i Paesi Bassi e l’Ita-lia sul riconoscimento e l’esecuzione delle de-cisioni giudiziarie in materia civile e commer-ciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959,

— la convenzione tra la Germania e l’Au-stria sul riconoscimento reciproco e la recipro-ca esecuzione delle decisioni e transazioni giu-diziarie e degli atti pubblici in materia civile ecommerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959,

— la convenzione tra il Belgio e l’Austriasul riconoscimento reciproco e la reciprocaesecuzione delle decisioni giudiziarie, dellesentenze arbitrali e degli atti pubblici in mate-ria civile e commerciale, firmata a Vienna il 16giugno 1959,

Reg. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento, ecc. 87

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 261: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

— la convenzione tra la Grecia e la Ger-mania sul reciproco riconoscimento e la reci-proca esecuzione delle decisioni giudiziarie,delle transazioni e degli atti pubblici in materiacivile e commerciale, firmata ad Atene il 4 no-vembre 1961,

— la convenzione tra il Belgio e l’Italia sulriconoscimento e l’esecuzione delle decisionigiudiziarie e degli altri titoli esecutivi in mate-ria civile e commerciale, firmata a Roma il 6aprile 1962,

— la convenzione tra i Paesi Bassi e laGermania sul reciproco riconoscimento e lareciproca esecuzione delle decisioni giudiziariee di altri titoli esecutivi in materia civile e com-merciale, firmata all’Aia il 30 agosto 1962,

— la convenzione tra i Paesi Bassi e l’Au-stria sul riconoscimento reciproco e la recipro-ca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degliatti pubblici in materia civile e commerciale,firmata all’Aia il 6 febbraio 1963,

— la convenzione tra la Francia e l’Au-stria sul riconoscimento e l’esecuzione delledecisioni giudiziarie e degli atti pubblici in ma-teria civile e commerciale, firmata a Vienna il15 luglio 1966,

— la convenzione tra la Spagna e la Fran-cia sul riconoscimento e l’esecuzione delle de-cisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali inmateria civile e commerciale, firmata a Parigi il28 maggio 1969,

— la convenzione tra il Lussemburgo el’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione del-le decisioni giudiziarie e degli atti pubblici inmateria civile e commerciale, firmata a Lus-semburgo il 29 luglio 1971,

— la convenzione tra l’Italia e l’Austriaper il riconoscimento e l’esecuzione di decisio-ni giudiziarie in materia civile e commerciale,di transazioni giudiziarie e di atti notarili, fir-mata a Roma il 16 novembre 1971,

— la convenzione tra la Spagna e l’Italiain materia di assistenza giudiziaria e di ricono-scimento ed esecuzione delle sentenze in ma-teria civile e commerciale, firmata a Madrid il22 maggio 1973,

— la convenzione tra la Finlandia, l’Islan-da, la Norvegia, la Svezia e la Danimarca sulriconoscimento e l’esecuzione delle decisioniin materia civile, firmata a Copenaghen l’11ottobre 1977,

— la convenzione tra l’Austria e la Sveziasul riconoscimento e l’esecuzione delle senten-ze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16settembre 1982,

— la convenzione tra la Spagna e la Ger-mania per il riconoscimento e l’esecuzione didecisioni e transazioni giudiziarie e degli atti

pubblici esecutivi in materia civile e commer-ciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983,

— la convenzione tra l’Austria e la Spa-gna sul riconoscimento e l’esecuzione delle de-cisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pub-blici esecutivi, in materia civile e commercialefirmata a Vienna il 17 febbraio 1984,

— la convenzione tra la Finlandia e l’Au-stria sul riconoscimento e l’esecuzione delledecisioni in materia civile, firmata a Vienna il17 novembre 1986, e

— il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi edil Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria,sul fallimento, sull’autorita e l’esecuzione delledecisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali edegli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 no-vembre 1961, nella misura in cui sia in vigore.

70. 1. Il trattato e le convenzioni di cui all’art.69 continuano a produrre i loro effetti nellematerie non soggette al presente regolamento.

2. Essi continuano a produrre i loro effettiper le decisioni emesse e per gli atti pubbliciformati prima dell’entrata in vigore del presen-te regolamento.

71. 1. Il presente regolamento lascia impre-giudicate le convenzioni, di cui gli Stati membrisiano parti contraenti, che disciplinano la com-petenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’e-secuzione delle decisioni in materie particolari.

2. Ai fini della sua interpretazione uniforme,il par. 1 si applica nel modo seguente:

a) il presente regolamento non osta a cheil giudice di uno Stato membro che sia parte diuna convenzione relativa a una materia parti-colare possa fondare la propria competenza sutale convenzione anche se il convenuto e domi-ciliato nel territorio di uno Stato che non eparte della medesima. Il giudice adito applicain ogni caso l’art. 26 del presente regolamento;

b) le decisioni emesse in uno Stato mem-bro da un giudice che abbia fondato la propriacompetenza su una convenzione relativa a unamateria particolare sono riconosciute ed ese-guite negli altri Stati membri a norma del pre-sente regolamento.

Se una convenzione relativa ad una materiaparticolare di cui sono parti lo stato membrod’origine e lo Stato membro richiesto determi-na le condizioni del riconoscimento e dell’ese-cuzione delle decisioni, si applicano tali condi-zioni. E comunque possibile applicare le dispo-sizioni del presente regolamento concernentila procedura relativa al riconoscimento e all’e-secuzione delle decisioni.

72. Il presente regolamento lascia impregiu-dicati gli accordi anteriori alla sua entrata invigore con i quali gli Stati membri si siano im-pegnati, ai sensi dell’art. 59 della convenzione

88 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 262: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

di Bruxelles, a non riconoscere una decisioneemessa, in particolare in un altro Stato con-traente della convenzione, contro un convenu-to che aveva il proprio domicilio o la propriaresidenza abituale in un paese terzo, qualora ladecisione sia stata fondata, in un caso previstoall’art. 4 della convenzione, soltanto sulle nor-me in materia di competenza di cui all’art. 3,secondo comma, della convenzione stessa.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

73. Entro cinque anni dall’entrata in vigoredel presente regolamento, la Commissionepresenta al Parlamento europeo, al Consiglioe al Comitato economico e sociale una relazio-ne sull’applicazione del regolamento stesso.Tale relazione e corredata, se del caso, di op-portune proposte di modifica.

74. 1. Gli Stati membri notificano alla Com-missione i testi riportati negli allegati da I a IV.La Commissione adegua di conseguenza gli al-legati in questione.

2. L’aggiornamento o l’inserimento di modi-fiche tecniche nei modelli standard riportatinegli allegati V e VI sono adottati in conformi-ta della procedura consultiva di cui all’art. 75,par. 2.

75 1. La Commissione e assistita da un co-mitato.

2. Nei casi in cui e fatto riferimento al pre-sente paragrafo, si applicano gli artt. 3 e 7 delladecisione 1999/468/CE.

3. Il comitato adotta il proprio regolamentointerno.

76. Il presente regolamento entra in vigore il1º marzo 2002.

Il presente regolamento e obbligatorio intutti i suoi elementi e direttamente applicabilenegli Stati membri in base al trattato che isti-tuisce la Comunita europea.

Fatto a Bruxelles, addı 22 dicembre 2000.Per il Consiglio

Il PresidenteC. Pierret

ALLEGATO I

Norme nazionali sulla competenza di cui al-l’art. 3, par. 2, e all’art. 4, par. 2

Le norme nazionali sulla competenza di cuiall’art. 3, par. 2, e all’art. 4, par. 2, sono le se-guenti:

— in Belgio: l’art. 15 del codice civile (Co-de civil - Burgerlijk Wetboek) e l’art. 638 delcodice giudiziario (Code judiciaire - Gerechte-lijk Wetboek),

— in Germania: l’art. 23 del codice diprocedura civile (Zivilprozessordnung),

— in Grecia: l’art. 40 del codice di proce-dura civile (Kv* dikaQ politikh* Q dikonomi*aQ),

— in Francia: gli artt. 14 e 15 del codicecivile (Code civil),

— In Irlanda: le disposizioni relative allacompetenza basata su un atto di citazione no-tificato o comunicato al convenuto durante ilsuo temporaneo soggiorno in Irlanda,

— in Italia: l’art. 3 e l’art. 4 della legge 31maggio 1995, n. 218,

— nel Lussemburgo: gli artt. 14 e 15 delcodice civile (Code civil),

— nei Paesi Bassi: l’art. 126, terzo com-ma, e l’art. 127 del codice di procedura civile(Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),

— in Austria: l’art. 99 della legge sullacompetenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm),

— in Portogallo: l’art. 65 e l’art. 65 A delcodice di procedura civile (Codigo de ProcessoCivil) e l’art. 11 del codice di procedura dellavoro (Codigo de Processo de Trabalho),

— in Finlandia: il capo 10, art. 1, primocomma, seconda, terza e quarta frase del codi-ce di procedura civile (oikeudenkaymiskaari/rattegangsbalken),

— in Svezia: il capo 10, art. 3, primo com-ma, prima frase del codice di procedura civile(rattegangsbalken),

— nel Regno Unito: le disposizioni rela-tive alla competenza basata:

a) su un atto di citazione notificato ocomunicato al convenuto durante il suo tempo-raneo soggiorno nel Regno Unito;

b) sull’esistenza nel Regno Unito dibeni appartenenti al convenuto;

c) sul sequestro, ottenuto dall’attore,di beni situati nel Regno Unito.

ALLEGATO II

I giudici o le autorita competenti dinanzi aiquali deve essere proposta l’istanza di cui al-l’art. 39 sono i seguenti:

— in Belgio ‘‘tribunal de premiere instan-ce’’ o ‘‘rechtbank van eerste aanleg’’ o ‘‘erstin-stanzliches Gericht’’,

— in Germania, presidente in una sezio-ne del ‘‘Landgericht’’,

— in Grecia, ‘‘Monomele+Q Prvtodikei*o’’,— in Spagna, ‘‘Juzgado de Primera In-

stancia’’,

Reg. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento, ecc. 89

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 263: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

— in Francia, presidente del ‘‘tribunal degrande instance’’,

— in Irlanda, ‘‘High Court’’,— in Italia, Corte d’appello,— nel Lussemburgo, presidente del ‘‘tri-

bunal d’arrondissement’’,— nei Paesi Bassi, presidente dell’‘‘arron-

dissementsrechtbank’’,— in Austria, ‘‘Bezirksgericht’’,— in Portogallo, ‘‘Tribunal Judicial de

Comarca’’,— in Finlandia, ‘‘karajaoikeus/tingsratt’’,— in Svezia, ‘‘Svea hovratt’’,— nel Regno Unito:

a) in Inghilterra e nel Galles, ‘‘HighCourt of Justice’’ ovvero, nel caso di procedi-menti in materia di obbligazione alimentare,‘‘Magistrates’ Court’’, alla quale l’istanza saratrasmessa dal ‘‘Secretary of State’’;

b) in Scozia, ‘‘Court of Session’’ ovvero,nel caso di procedimenti in materia di obbliga-zione alimentare, ‘‘Sheriff Court’’ alla quale l’i-stanza sara trasmessa dal ‘‘Secretary of State’’;

c) nell’Irlanda del Nord, ‘‘High Courtof Justice’’ ovvero, nel caso di procedimenti inmateria di obbligazione alimentare, ‘‘Magistra-tes’ Court’’, alla quale l’istanza sara trasmessadal ‘‘Secretary of State’’;

d) a Gibilterra, ‘‘Supreme Court of Gi-braltar’’ ovvero, nel caso di procedimenti inmateria di obbligazione alimentare, ‘‘Magistra-tes’ Court’’, alla quale l’istanza sara trasmessadall’‘‘Attorney General of Gibraltar’’.

ALLEGATO III

I giudici dinanzi ai quali deve essere propo-sto il ricorso di cui all’art. 43, par. 2, sono iseguenti:

— in Belgio,a) per quanto riguarda il ricorso del

convenuto:‘‘tribunal de premiere instance’’ o ‘‘recht-

bank van eerste aanleg’’ o ‘‘erstinstanzlichesGericht’’;

b) per quanto riguarda il ricorso dell’i-stante:

‘‘Cour d’appel’’ o ‘‘hof van beroep’’;— in Germania, ‘‘Oberlandesgericht’’,— in Grecia, ‘‘EWetei+o’’,— in Spagna, ‘‘Audiencia Provincial’’,— in Francia, ‘‘Cour d’appel’’,— in Irlanda, ‘‘High Court’’,— in Italia, ‘‘Corte d’appello’’,— nel Lussemburgo, ‘‘Cour superieure

de justice’’ giudicante in appello in materiacivile,

— nei Paesi Bassi,a) per il convenuto: ‘‘arrondissement-

srechtbank’’;b) per l’istante: ‘‘gerechtshof’’;

— in Austria, ‘‘Bezirksgericht’’,— in Portogallo, ‘‘Tribunal de Relacao’’,— in Finlandia, ‘‘hovioikeus/hovratt’’,— in Svezia, ‘‘Svea hovratt’’,— nel Regno Unito:

a) in Inghilterra e nel Galles, ‘‘HighCourt of Justice’’ ovvero, nel caso di procedi-menti in materia di obbligazione alimentare,‘‘Magistrates’ Court’’;

b) in Scozia, ‘‘Court of Session’’ ovvero,nel caso di procedimenti in materia di obbliga-zione alimentare, ‘‘Sheriff Court’’;

c) nell’Irlanda del Nord, ‘‘High Courtof Justice’’ ovvero, nel caso di procedimenti inmateria di obbligazione alimentare, ‘‘Magistra-tes’ Court’’;

d) a Gibilterra, ‘‘Supreme Court of Gi-braltar’’ ovvero, nel caso di procedimenti inmateria di obbligazione alimentare, ‘‘Magistra-tes’ Court’’.

ALLEGATO IV

I ricorsi che possono essere proposti in forzadell’art. 44 sono i seguenti:

— ricorso in cassazione, in Belgio, Gre-cia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e neiPaesi Bassi,

— ‘‘Rechtsbeschwerde’’, in Germania,— ricorso alla ‘‘Supreme Court’’ per mo-

tivi di diritto in Irlanda,— ‘‘Revisionsrekurs’’, in Austria,— ricorso per motivi di diritto, in Porto-

gallo,— ricorso dinanzi al ‘‘korkein oikeus/hog-

sta domstolen’’, in Finlandia,— ricorso dinanzi allo ‘‘Hogsta domsto-

len’’, in Svezia,— ulteriore ricorso unico per motivi di

diritto, nel Regno Unito.

ALLEGATO V

Attestato di cui agli artt. 54 e 58del regolamento relativo alle decisioni

e alle transazioni giudiziarie

(Italiano, italien, Italian, italienisch, ita-liaans ...)

1. Stato membro d’origine2. Organo giurisdizionale o autorita compe-

tente che rilascia l’attestato

90 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 264: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

2.1. Nome2.2. Indirizzo2.3. Tel./fax/posta elettronica

3. Organo giurisdizionale che ha emesso ladecisione / approvato la transazione giudizia-ria

3.1. Tipo di organo giurisdizionale3.2. Sede dell’organo giurisdizionale

4. Decisione/transazione giudiziaria4.1. Data4.2. Numero di riferimento4.3. Parti in causa

4.3.1. Nome(i) dell’attore (degli atto-ri)

4.3.2. Nome(i) del convenuto (dei con-venuti)

4.3.3. Nome delle eventuali altre parti4.4. Data di notificazione o comunicazio-

ne della domanda giudiziale in caso di decisionicontumaciali

4.5. Testo della decisione/transazionegiudiziaria allegato al presente attestato

5. Nomi delle parti alle quali e stato concessoil gratuito patrocinio

La decisione / transazione giudiziaria e ese-cutiva nello Stato membro d’origine (artt. 38 e58 del regolamento) contro:

Nome:Fatto a . . . . . . . . . . . . . , data . . . . . . . . . . . . .Firma e/o timbro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ALLEGATO VI

Attestato di cui all’art. 57, par. 4,del regolamento relativo agli atti pubblici

(Italiano, italien, Italian, italienisch, ita-liaans ...)

1. Stato membro d’origine2. Autorita competente che rilascia l’attesta-

to2.1. Nome2.2. Indirizzo2.3. Tel./fax/posta elettronica

3. Autorita che ha autenticato l’atto3.1. Autorita intervenuta nella formazio-

ne dell’atto pubblico (se del caso)3.1.1. Nome e titolo dell’autorita3.1.2. Sede dell’autorita

3.2. Autorita che ha registrato l’atto pub-blico (se del caso)

3.2.1. Tipo di autorita3.2.2. Sede dell’autorita

4. Atto pubblico4.1. Descrizione dell’atto4.2. Data

4.2.1. alla quale l’atto e stato formato

4.2.2. se diversa: alla quale l’atto e statoregistrato

4.3. Numero di riferimento4.4. Parti in causa4.4.1. Nome del creditore4.4.2. Nome del debitore

5. Testo dell’obbligazione da eseguire alle-gato al presente attestato

L’atto pubblico ha efficacia esecutiva neiconfronti del debitore nello Stato membro d’o-rigine (art. 57, par. 1, del regolamento)

Fatto a . . . . . . . . . . . . . , data . . . . . . . . . . . . .Firma e/o timbro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REGOLAMENTO (CE) n. 864/2007 DEL PARLA-

MENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’ 11luglio 2007. — Sulla legge applicabile alleobbligazioni extracontrattuali (ROMA II)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO

DELL’UNIONE EUROPEA,visto il trattato che istituisce la Comunita

europea, in particolare l’art. 61, lett. c), e l’art.67,

vista la proposta della Commissione,visto il parere del Comitato economico e so-

ciale europeo,deliberando secondo la procedura di cui al-

l’art. 251 del trattato alla luce del progetto co-mune approvato dal comitato di conciliazioneil 25 giugno 2007,

considerando quanto segue:(1) La Comunita si prefigge di conservare e

sviluppare uno spazio di liberta, sicurezza egiustizia. Al fine di una progressiva istituzionedi tale spazio, la Comunita dovrebbe adottaremisure nel settore della cooperazione giudi-ziaria in materia civile che presentino impli-cazioni transfrontaliere nella misura necessa-ria per il corretto funzionamento del mercatointerno.

(2) A norma dell’art. 65, lett. b), del trattato,queste misure dovrebbero includere la promo-zione della compatibilita delle regole applica-bili negli Stati membri ai conflitti di leggi e dicompetenza giurisdizionale.

(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e16 ottobre 1999 ha avallato il principio del re-ciproco riconoscimento delle sentenze e altredecisioni delle autorita giudiziarie quale pietraangolare della cooperazione giudiziaria in ma-teria civile, invitando il Consiglio e la Commis-sione ad adottare un programma di misure perl’attuazione del principio del reciproco ricono-scimento.

(4) Il 30 novembre 2000, il Consiglio haadottato un programma congiunto della Com-missione e del Consiglio di misure relative al-

Reg. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento, ecc. 91

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 265: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

l’attuazione del principio del riconoscimentoreciproco delle decisioni in materia civile ecommerciale. Il programma ravvisa nelle misu-re relative all’armonizzazione delle regole diconflitto di leggi gli strumenti che facilitano ilreciproco riconoscimento delle decisioni.

(5) Il programma dell’Aia, adottato dal Con-siglio europeo il 5 novembre 2004, ha auspicatola prosecuzione attiva del lavoro sulle regole diconflitto di leggi per quanto riguarda le obbli-gazioni non contrattuali (‘‘Roma II’’).

(6) Il corretto funzionamento del mercatointerno esige che le regole di conflitto di leggiin vigore negli Stati membri designino la me-desima legge nazionale quale che sia il paesedel giudice adito onde favorire la prevedibilitadell’esito delle controversie giudiziarie, la cer-tezza circa la legge applicabile e la libera circo-lazione delle sentenze.

(7) Il campo d’applicazione materiale e ledisposizioni del presente regolamento dovreb-bero essere coerenti con il regolamento (CE)n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,concernente la competenza giurisdizionale, ilriconoscimento e l’esecuzione delle decisioniin materia civile e commerciale (‘‘BruxellesI’’), e con gli strumenti relativi alla legge appli-cabile alle obbligazioni contrattuali.

(8) Il presente regolamento dovrebbe essereapplicato a prescindere dalla natura dell’orga-no giurisdizionale adito.

(9) Le azioni che derivano da atti od omis-sioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iureimperii) dovrebbero includere quelle esercita-te nei confronti dei funzionari che agiscono anome dello Stato e quelle di responsabilita peratti delle autorita pubbliche, compresa la re-sponsabilita dei funzionari pubblici. Pertanto,tali questioni dovrebbero essere escluse dalcampo di applicazione del presente regola-mento.

(10) I rapporti di famiglia dovrebbero com-prendere l’ascendenza e la discendenza, il ma-trimonio, l’affinita e i parenti collaterali. Il ri-ferimento, nell’art. 1, par. 2, ai rapporti chehanno effetti comparabili al matrimonio e adaltri rapporti di famiglia dovrebbe essere inter-pretato in conformita della legge dello Statomembro del giudice adito.

(11) La nozione di obbligazione extracon-trattuale varia da uno Stato membro all’altro.Pertanto, ai fini del presente regolamento, essadovrebbe essere intesa come nozione autono-ma. Le regole di conflitto di leggi stabilite nelpresente regolamento dovrebbero disciplinareanche le obbligazioni extracontrattuali deri-vanti da responsabilita oggettiva.

(12) La legge applicabile dovrebbe discipli-

nare altresı la questione della capacita di ri-spondere per il fatto illecito.

(13) Norme uniformi applicabili a prescin-dere dalla legge da esse designata possono per-mettere di evitare il rischio di distorsioni diconcorrenza fra contendenti comunitari.

(14) Il requisito della certezza del diritto el’esigenza di amministrare la giustizia nei casiconcreti sono elementi essenziali dello spaziodi giustizia. Il presente regolamento prevede icriteri di collegamento piu adatti al raggiungi-mento di tali obiettivi. Pertanto, il presente re-golamento prevede una regola generale ma an-che regole specifiche e, in determinate dispo-sizioni, una ‘‘clausola di salvaguardia’’ che con-sente di discostarsi da tali regole qualora risultichiaramente da tutte le circostanze del casoche il fatto illecito presenta manifestamenteun collegamento piu stretto con un altro paese.Tale insieme di regole crea un quadro flessibiledi regole di conflitto di leggi. Inoltre, esso con-sente al giudice adito di trattare i casi singoli inmaniera adeguata.

(15) Se il principio della lex loci delicti com-missi rappresenta la soluzione di base in mate-ria di obbligazioni extracontrattuali in quasitutti gli Stati membri, questo principio vieneapplicato in pratica in modo differenziato incaso di dispersione degli elementi della fatti-specie tra vari paesi. Questo stato di cose ge-nera incertezza circa la legge applicabile.

(16) Norme uniformi dovrebbero migliorarela prevedibilita delle decisioni giudiziarie e as-sicurare un ragionevole equilibrio tra gli inte-ressi del presunto responsabile e quelli dellaparte lesa. Il collegamento con il paese sul cuiterritorio il danno diretto si e verificato (lex locidamni) determina un giusto equilibrio fra gliinteressi del presunto responsabile e quelli del-la parte lesa, oltre a corrispondere alla moder-na concezione del diritto della responsabilitacivile e all’evoluzione dei sistemi di responsa-bilita oggettiva.

(17) La legge applicabile dovrebbe esseredeterminata sulla base del luogo in cui si veri-fica il danno, a prescindere dal paese o daipaesi in cui potrebbero verificarsi le conse-guenze indirette. Pertanto, in caso di lesionialla sfera personale o danni patrimoniali, ilpaese in cui il danno si verifica dovrebbe essereil paese in cui e stata rispettivamente subita lalesione alla sfera personale o si e verificato ildanno patrimoniale.

(18) La regola generale nel presente regola-mento dovrebbe essere quella della lex locidamni di cui all’art. 4, par. 1. L’art. 4, par. 2,dovrebbe costituire un’eccezione a tale regolagenerale in quanto crea una connessione spe-

92 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 266: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

ciale qualora le parti siano abitualmente resi-denti nello stesso paese. L’art. 4, par. 3, dovreb-be essere inteso come ‘‘clausola di salvaguar-dia’’ rispetto all’art. 4, parr. 1 e 2, qualora risultichiaramente da tutte le circostanze del casoche il fatto illecito presenta manifestamenteun collegamento piu stretto con un altro paese.

(19) E opportuno prevedere norme specifi-che in relazione a tipologie speciali di fatto il-lecito per le quali la norma generale non per-mette di raggiungere un equilibrio ragionevolefra i contrapposti interessi.

(20) In materia di responsabilita per prodot-ti difettosi, la regola di conflitto di leggi dovreb-be rispondere agli obiettivi di ripartire equa-mente i rischi inerenti a una societa modernaaltamente tecnologica, di tutelare la salute deiconsumatori, di incentivare l’innovazione, digarantire una concorrenza non falsata e di age-volare gli scambi commerciali. La creazione diun sistema a cascata di criteri di collegamento,unitamente a una clausola di prevedibilita, co-stituisce, alla luce di questi obiettivi, una solu-zione equilibrata. Il primo elemento da pren-dere in considerazione e la legge del paese incui la parte lesa risiedeva abitualmente nel mo-mento in cui il danno si e verificato, a condizio-ne che il prodotto sia stato commercializzato inquel paese. Gli altri elementi del sistema a ca-scata entrano in gioco se il prodotto non e statocommercializzato in tale paese, fatti salvi l’art.4, par. 2, e la possibilita di un collegamentomanifestamente piu stretto con un altro paese.

(21) La disposizione specifica dell’art. 6 noncostituisce un’eccezione alla regola generale dicui all’art. 4, par. 1, ma piuttosto un chiarimen-to della stessa. In materia di concorrenza slea-le, la regola di conflitto di leggi dovrebbe tute-lare i concorrenti, i consumatori e il pubblico insenso lato, nonche garantire il corretto funzio-namento dell’economia di mercato. Il collega-mento con la legge del paese in cui i rapporti diconcorrenza o gli interessi collettivi dei consu-matori sono o possono essere pregiudicati per-mette in genere di realizzare questi obiettivi.

(22) Le obbligazioni extracontrattuali chederivano da una restrizione della concorrenzadi cui all’art. 6, par. 3, dovrebbero riguardare leviolazioni della legislazione sulla concorrenzaa livello sia nazionale che comunitario. La leg-ge applicabile a tali obbligazioni extracontrat-tuali dovrebbe essere quella del paese sul cuimercato la restrizione ha o potrebbe avere ef-fetto. Qualora la restrizione abbia o possa ave-re effetto sul mercato di piu di un paese, lapersona che promuove un’azione puo, in talunicasi, scegliere di fondare le sue pretese sullalegge del giudice adito.

(23) Ai fini del presente regolamento, la no-zione di restrizione della concorrenza dovreb-be comprendere divieti di accordi tra imprese,decisioni di associazioni di imprese e le prati-che concordate che abbiano per oggetto o pereffetto di impedire, restringere o falsare il gio-co della concorrenza in uno Stato membro onel mercato interno, nonche il divieto di abu-sare di una posizione dominante nell’ambito diuno Stato membro o del mercato interno,quando tali accordi, decisioni, pratiche concor-date e abusi di posizione dominante siano vie-tati dagli artt. 81 e 82 del trattato o dalla leggedi uno Stato membro.

(24) Per ‘‘danno ambientale’’ dovrebbe in-tendersi il mutamento negativo di una risorsanaturale, come l’acqua, il terreno o l’aria, ildeterioramento di una funzione svolta da talerisorsa naturale a vantaggio di un’altra risorsanaturale o del pubblico, oppure il deteriora-mento della variabilita tra gli organismi viventi.

(25) In materia di danni all’ambiente, l’art.174 del trattato, il quale si prefigge un elevatolivello di tutela fondata sui principi di precau-zione e di azione preventiva, sul principio dicorrezione, in via prioritaria alla fonte, e sulprincipio ‘‘chi inquina paga’’, giustifica piena-mente il ricorso al principio del trattamentofavorevole per la parte lesa. Il momento incui la persona che chiede il risarcimento puoeffettuare la scelta in merito alla legge applica-bile dovrebbe essere determinato in conformi-ta della legge dello Stato membro in cui il giu-dice e adito.

(26) Quanto alle violazioni dei diritti di pro-prieta intellettuale, sarebbe opportuno mante-nere il principio della lex loci protectionis, uni-versalmente riconosciuto. Ai fini del presenteregolamento, per ‘‘diritti di proprieta intellet-tuale’’ si dovrebbero intendere, per esempio, ildiritto d’autore, i diritti connessi, il diritto suigeneris alla protezione delle banche dati, non-che i diritti di proprieta industriale.

(27) La nozione esatta di attivita sindacale,quale lo sciopero o la serrata, varia da uno Sta-to membro all’altro ed e definita secondo lenorme di diritto interno di ciascuno Statomembro. Pertanto, il presente regolamento sibasa sul principio generale dell’applicazionedella legge del paese in cui l’attivita sindacaleha avuto luogo al fine di tutelare i diritti e gliobblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

(28) La norma speciale riguardante l’attivitasindacale di cui all’art. 9 lascia impregiudicatele condizioni per l’esercizio di una siffatta atti-vita in conformita della legge nazionale e fasalvo lo status giuridico delle organizzazionisindacali dei lavoratori o delle organizzazioni

Reg. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (ROMA II) 93

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 267: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

rappresentative dei lavoratori previsto nel di-ritto interno degli Stati membri.

(29) Sarebbe opportuno prevedere normespecifiche in caso di danni causati da un attodiverso da un fatto illecito quali l’arricchimen-to senza causa, la negotiorum gestio e la culpain contrahendo.

(30) La culpa in contrahendo ai fini del pre-sente regolamento e una nozione autonoma enon dovrebbe necessariamente essere inter-pretata ai sensi del diritto interno. Essa dovreb-be includere la violazione dell’onere di infor-mare e l’interruzione delle trattative contrat-tuali. L’art. 12 comprende solo le obbligazioniextracontrattuali che presentano un collega-mento diretto con le trattative precontrattuali.Cio significa che, se durante le trattative pre-contrattuali una persona subisce lesioni allasfera personale, si dovrebbero applicare l’art.4 o altre disposizioni pertinenti del presenteregolamento.

(31) Nel rispetto del principio dell’autono-mia delle parti e nell’intento di rafforzare lacertezza del diritto, le parti dovrebbero poterscegliere la legge applicabile ad una obbliga-zione extracontrattuale. Tale scelta dovrebbeessere espressa o risultare in modo non equi-voco dalle circostanze del caso di specie. Qua-lora accerti la sussistenza dell’accordo, il giudi-ce deve rispettare le intenzioni delle parti. Eopportuno proteggere le parti piu deboli sotto-ponendo tale scelta a determinate condizioni.

(32) Considerazioni di pubblico interessegiustificano, in circostanze eccezionali, che igiudici degli Stati membri possano applicarederoghe basate sull’ordine pubblico e sullenorme di applicazione necessaria. In particola-re, l’applicazione di una disposizione della leg-ge designata dal presente regolamento che ab-bia l’effetto di determinare il riconoscimento didanni non risarcitori aventi carattere esempla-re o punitivo di natura eccessiva puo essereconsiderata contraria all’ordine pubblico delforo, tenuto conto delle circostanze del casodi specie e dell’ordinamento giuridico delloStato membro del giudice adito.

(33) Conformemente alle norme nazionalivigenti in materia di risarcimento concesso allevittime di incidenti stradali, e opportuno che,nel quantificare i danni per lesione alla personaqualora l’incidente abbia luogo in uno Statodiverso da quello di residenza abituale dellavittima, il giudice adito tenga conto di tutte lecircostanze di fatto riguardanti la vittima, com-preso l’effettivo lucro cessante e le spese deltrattamento medico e riabilitativo.

(34) Al fine di raggiungere un equilibrio ra-gionevole fra le parti, occorre tener conto, ove

appropriato, delle norme di sicurezza e di con-dotta in vigore nel paese in cui il fatto dannosoe stato commesso, anche ove l’obbligazione ex-tracontrattuale sia disciplinata dalla legge di unaltro paese. Il concetto di ‘‘norme di sicurezza edi condotta’’ dovrebbe essere interpretato co-me riferito a tutte le disposizioni che presenta-no un collegamento con la sicurezza e la con-dotta, comprese per esempio le norme relativealla sicurezza stradale in caso di incidente.

(35) Occorrerebbe evitare la dispersionedelle regole di conflitto di leggi in molteplicistrumenti e le divergenze tra tali regole. Tutta-via, il presente regolamento non esclude la pos-sibilita di inserire regole di conflitto di leggiriguardanti le obbligazioni extracontrattualinelle disposizioni dell’ordinamento comunita-rio relative a materie particolari.

Il presente regolamento non dovrebbe pre-giudicare l’applicazione di altri strumenti con-tenenti disposizioni intese a contribuire al cor-retto funzionamento del mercato interno nellamisura in cui esse non possono essere applicatein collegamento con la legge designata in baseal presente regolamento. L’applicazione delledisposizioni sulla legge applicabile designata inbase al presente regolamento non dovrebberestringere la libera circolazione delle merci edei servizi disciplinata da strumenti comunitariquali la direttiva 2000/31/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2000,relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi del-la societa dell’informazione, in particolare ilcommercio elettronico, nel mercato interno(‘‘direttiva sul commercio elettronico’’).

(36) Il rispetto degli impegni internazionalisottoscritti dagli Stati membri comporta che ilpresente regolamento lasci impregiudicate leconvenzioni internazionali di cui uno o piu Sta-ti membri sono parte al momento dell’adozio-ne del presente regolamento. Per garantire unamaggiore accessibilita di tali norme, la Com-missione dovrebbe pubblicare, basandosi sulleinformazioni trasmesse dagli Stati membri, l’e-lenco delle convenzioni in questione nella Gaz-zetta ufficiale dell’Unione europea.

(37) La Commissione presentera al Parla-mento europeo e al Consiglio una propostariguardante le procedure e condizioni secondole quali gli Stati membri sarebbero autorizzati anegoziare e concludere a proprio nome, in sin-goli casi eccezionali riguardanti materie setto-riali, accordi con paesi terzi contenenti dispo-sizioni sulla legge applicabile alle obbligazioniextracontrattuali.

(38) Poiche l’obiettivo del presente regola-mento non puo essere realizzato in manierasufficiente dagli Stati membri e puo dunque,

94 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 268: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

a causa delle dimensioni e degli effetti del pre-sente regolamento, essere realizzato meglio alivello comunitario, la Comunita puo interve-nire, in base al principio di sussidiarieta sancitodall’art. 5 del trattato. Il presente regolamentosi limita a quanto e necessario per conseguiretale obiettivo in ottemperanza al principio diproporzionalita enunciato nello stesso articolo.

(39) A norma dell’art. 3 del protocollo sullaposizione del Regno Unito e dell’Irlanda alle-gato al trattato sull’Unione europea e al tratta-to che istituisce la Comunita europea, il RegnoUnito e l’Irlanda partecipano all’adozione eall’applicazione del presente regolamento.

(40) A norma degli artt. 1 e 2 del protocollosulla posizione della Danimarca allegato altrattato sull’Unione europea e al trattato cheistituisce la Comunita europea, la Danimarcanon partecipa all’adozione del presente rego-lamento e non e pertanto da esso vincolata nesoggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Campo di applicazione1. Il presente regolamento si applica, in cir-

costanze che comportino un conflitto di leggi,alle obbligazioni extracontrattuali in materiacivile e commerciale. Esso non si applica, inparticolare, alle materie fiscali, doganali o am-ministrative ne alla responsabilita dello Statoper atti od omissioni nell’esercizio di pubblicipoteri (acta iure imperii).

2. Sono escluse dal campo di applicazionedel presente regolamento:

a) le obbligazioni extracontrattuali chederivano dai rapporti di famiglia o da rapportiche secondo la legge applicabile a tali rapportihanno effetti comparabili, comprese le obbli-gazioni alimentari;

b) le obbligazioni extracontrattuali chederivano da regimi patrimoniali tra coniugi,da regimi patrimoniali relativi a rapporti chesecondo la legge applicabile a questi ultimihanno effetti comparabili al matrimonio, non-che dalle successioni;

c) le obbligazioni extracontrattuali chederivano da cambiali, assegni, vaglia cambiaried altri strumenti negoziabili, nella misura incui le obbligazioni derivanti da tali altri stru-menti risultano dal loro carattere negoziabile;

d) le obbligazioni extracontrattuali chederivano dal diritto delle societa, associazioni

e persone giuridiche, su aspetti quali la costi-tuzione, tramite registrazione o altrimenti, lacapacita giuridica, l’organizzazione interna elo scioglimento delle societa, associazioni epersone giuridiche, la responsabilita personaledei soci e degli organi per le obbligazioni dellasocieta, associazione o persona giuridica non-che la responsabilita personale dei revisori deiconti nei confronti di una societa o dei suoi socinel controllo dei documenti contabili;

e) le obbligazioni extracontrattuali chederivano dai rapporti tra i costituenti, i fiducia-ri e i beneficiari di un trust costituito per ini-ziativa volontaria;

f) le obbligazioni extracontrattuali che de-rivano da un danno nucleare;

g) le obbligazioni extracontrattuali che de-rivano da violazioni della vita privata e dei dirittidella personalita, compresa la diffamazione.

3. Il presente regolamento non si applica allaprova e alla procedura, fatti salvi gli artt. 21 e22.

4. Ai fini del presente regolamento, per ‘‘Sta-to membro’’ si intendono tutti gli Stati membri,eccetto la Danimarca.

2. Obbligazioni extracontrattuali. — 1. Ai finidel presente regolamento, il danno comprendeogni conseguenza derivante da fatto illecito,arricchimento senza causa, negotiorum gestioo culpa in contrahendo.

2. Il presente regolamento si applica anchealle obbligazioni extracontrattuali che possonosorgere.

3. Qualsiasi riferimento, contenuto nel pre-sente regolamento, a:

a) un fatto che da origine al danno com-prende i fatti che possono verificarsi che dannoorigine a danni;

b) un danno comprende i danni che pos-sono verificarsi.

3. Carattere universale. — La legge designatadal presente regolamento si applica anche ovenon sia quella di uno Stato membro.

CAPO II

ILLECITI

4. Norma generale. — 1. Salvo se diversa-mente previsto nel presente regolamento, lalegge applicabile alle obbligazioni extracon-trattuali che derivano da un fatto illecito equella del paese in cui il danno si verifica, indi-pendentemente dal paese nel quale e avvenutoil fatto che ha dato origine al danno e a pre-scindere dal paese o dai paesi in cui si verifica-no le conseguenze indirette di tale fatto.

Reg. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (ROMA II) 95

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 269: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

2. Tuttavia, qualora il presunto responsabilee la parte lesa risiedano abitualmente nellostesso paese nel momento in cui il danno siverifica, si applica la legge di tale paese.

3. Se dal complesso delle circostanze del ca-so risulta chiaramente che il fatto illecito pre-senta collegamenti manifestamente piu stretticon un paese diverso da quello di cui ai parr. 1 o2, si applica la legge di quest’altro paese. Uncollegamento manifestamente piu stretto conun altro paese potrebbe fondarsi segnatamentesu una relazione preesistente tra le parti, qualeun contratto, che presenti uno stretto collega-mento con il fatto illecito in questione.

5. Responsabilita da prodotti. — 1. Fatto sal-vo l’art. 4, par. 2, la legge applicabile all’obbli-gazione extracontrattuale che deriva da dannicausati da un prodotto e:

a) la legge del paese in cui la persona cheha subito il danno risiedeva abitualmente quan-do si e verificato il danno, se il prodotto e statocommercializzato in tale paese; o, in mancanza,

b) la legge del paese in cui e stato acqui-stato il prodotto, se il prodotto e stato commer-cializzato in tale paese; o, in mancanza,

c) la legge del paese in cui il danno si everificato, se il prodotto e stato commercializ-zato in tale paese.

Si applica tuttavia la legge del paese in cui ilpresunto responsabile risiede abitualmentequalora tale persona non potesse ragionevol-mente prevedere la commercializzazione delprodotto o di un prodotto dello stesso tiponel paese la cui legge e applicabile ai sensi dellelettere a), b) o c).

2. Se dal complesso delle circostanze del ca-so risulta chiaramente che il fatto illecito pre-senta collegamenti manifestamente piu stretticon un paese diverso da quello di cui al par. 1, siapplica la legge di quest’altro paese. Un colle-gamento manifestamente piu stretto con unaltro paese potrebbe fondarsi segnatamentesu una relazione preesistente tra le parti, qualeun contratto, che presenti uno stretto collega-mento con il fatto illecito in questione.

6. Concorrenza sleale e atti limitativi della li-bera concorrenza. — 1. La legge applicabile al-l’obbligazione extracontrattuale che deriva daun atto di concorrenza sleale e quella del paesesul cui territorio sono pregiudicati, o rischianodi esserlo, i rapporti di concorrenza o gli inte-ressi collettivi dei consumatori.

2. Qualora un atto di concorrenza sleale ledaesclusivamente gli interessi di un dato concor-rente, si applica l’art. 4.

3. a) La legge applicabile all’obbligazioneextracontrattuale che deriva da una restrizionedella concorrenza e quella del paese sul cui

mercato la restrizione ha o potrebbe avere ef-fetto.

b) Qualora la restrizione abbia o possaavere effetto sul mercato di piu di un paese,chi promuove un’azione di risarcimento dannidinanzi al giudice del domicilio del convenutopuo invece scegliere di fondare le sue pretesesulla legge del giudice adito, purche il mercatoin tale Stato membro sia tra quelli direttamentee sostanzialmente interessati dalla restrizionedella concorrenza da cui deriva l’obbligazioneextracontrattuale su cui si basa la pretesa; sel’attore agisce nei confronti di piu di un conve-nuto dinanzi a detto giudice conformementealle norme applicabili in materia di competen-za giurisdizionale, puo scegliere di fondare lasua pretesa esclusivamente sulla legge di talegiudice qualora la restrizione della concorren-za su cui si basa la pretesa contro ciascuno didetti convenuti interessi direttamente e sostan-zialmente anche il mercato dello Stato membrodi tale giudice.

4. Non si puo derogare alla legge applicabilein virtu del presente articolo con un accordo aisensi dell’art. 14.

7. Danno ambientale. —La legge applicabileall’obbligazione extracontrattuale che derivada danno ambientale o da danni arrecati allepersone o ai beni per effetto di un tale danno equella risultante dall’art. 4, par. 1, a meno chela persona che chiede il risarcimento dei danniscelga di fondare le sue pretese sulla legge delpaese in cui il fatto che ha determinato il dannosi e verificato.

8. Violazione dei diritti di proprieta intellettua-le. — 1. La legge applicabile all’obbligazioneextracontrattuale che deriva da una violazionedi un diritto di proprieta intellettuale e quelladel paese per il quale la protezione e chiesta.

2. In caso di obbligazione extracontrattualeche deriva da una violazione di un diritto diproprieta intellettuale comunitaria a carattereunitario, la legge applicabile e quella del paesein cui e stata commessa la violazione per lequestioni non disciplinate dal relativo strumen-to comunitario.

3. Non si puo derogare alla legge applicabilein virtu del presente articolo con un accordo aisensi dell’art. 14.

9. Attivita sindacale. — Fatto salvo l’art. 4,par. 2, la legge applicabile all’obbligazione ex-tracontrattuale per quanto concerne la respon-sabilita di una persona in qualita di lavoratore,datore di lavoro o organizzazione che rappre-senta i loro interessi professionali per dannicausati da un’attivita sindacale, prevista o con-clusa, e quella del paese in cui tale attivita edestinata a svolgersi o si e svolta.

96 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 270: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

CAPO III

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA, NEGOTIORUM

GESTIO E CULPA IN CONTRAHENDO

10. Arricchimento senza causa. — 1. Oveun’obbligazione extracontrattuale derivanteda un arricchimento senza causa, compresa laripetizione dell’indebito, si ricolleghi a una re-lazione esistente tra le parti, come quella deri-vante da un contratto o da un fatto illecito, chepresenti uno stretto collegamento con tale ar-ricchimento senza causa, la legge applicabile equella che disciplina tale relazione.

2. Quando la legge applicabile non puo es-sere determinata in base al par. 1 e le partihanno la loro residenza abituale nel medesimopaese nel momento in cui si verifica il fatto chedetermina l’arricchimento senza causa, si ap-plica la legge di tale paese.

3. Quando la legge applicabile non puo es-sere determinata in base ai parr. 1 o 2, si ap-plica la legge del paese in cui l’arricchimentosenza causa si e prodotto.

4. Se dal complesso delle circostanze del casorisulta che l’obbligazione extracontrattuale chederiva da un arricchimento senza causa presen-ta collegamenti manifestamente piu stretti conun paese diverso da quello di cui ai parr. 1, 2 e 3,si applica la legge di quest’altro paese.

11. Negotiorum gestio. — 1. Qualora un’ob-bligazione extracontrattuale che deriva da unagestione d’affari altrui si ricolleghi ad una re-lazione esistente tra le parti, come quella deri-vante da un contratto o da un fatto illecito, chepresenti uno stretto collegamento con tale ob-bligazione extracontrattuale, la legge applica-bile e quella che disciplina tale relazione.

2. Quando la legge applicabile non puo esse-re determinata in base al par. 1 e le parti hannola loro residenza abituale nel medesimo paesenel momento in cui si verifica il fatto che deter-mina il danno, si applica la legge di tale paese.

3. Quando la legge applicabile non puo es-sere determinata in base ai parr. 1 o 2, si ap-plica la legge del paese in cui si e svolta la ge-stione d’affari.

4. Se dal complesso delle circostanze del ca-so risulta che l’obbligazione extracontrattualeche deriva da una gestione d’affari altrui pre-senta collegamenti manifestamente piu stretticon un paese diverso da quello di cui ai parr. 1,2 e 3, si applica la legge di quest’altro paese.

12. Culpa in contrahendo. — 1. La legge ap-plicabile alle obbligazioni extracontrattuali de-rivanti dalle trattative precontrattuali, a pre-scindere dal fatto che il contratto sia stato effet-tivamente concluso o meno, e la legge che si

applica al contratto o che sarebbe stata applica-bile al contratto se lo stesso fosse stato concluso.

2. Quando la legge applicabile non puo es-sere determinata in base al par. 1, si applica:

a) la legge del paese in cui si verifica ildanno, indipendentemente dal paese nel qualesi e verificato il fatto che ha determinato il dan-no e a prescindere dal paese o dai paesi in cui sisono verificate le conseguenze indirette del fat-to; oppure

b) se le parti hanno la loro residenza abi-tuale nel medesimo paese nel momento in cuisi verifica il fatto che determina il danno, lalegge di tale paese; oppure

c) se dal complesso delle circostanze delcaso risulta evidente che l’obbligazione extra-contrattuale che deriva da trattative precontrat-tualipresentacollegamenti manifestamentepiustretti con un paese diverso da quello di cui allelettere a) e b), la legge di quest’altro paese.

13. Applicabilita dell’art. 8. — Ai fini del pre-sente capo, l’art. 8 si applica alle obbligazioniextracontrattuali derivanti dalla violazione diun diritto di proprieta intellettuale.

CAPO IV

LIBERTA DI SCELTA

14. Liberta di scelta. — 1. Le parti possonoconvenire di sottoporre l’obbligazione extra-contrattuale ad una legge di loro scelta:

a) con un accordo posteriore al verificarsidel fatto che ha determinato il danno;

ob) se tutte le parti esercitano un’attivita

commerciale, anche mediante un accordo libe-ramente negoziato prima del verificarsi del fat-to che ha determinato il danno.

La scelta e espressa o risulta in modo nonequivoco dalle circostanze del caso di specie enon pregiudica i diritti dei terzi.

2. Qualora tutti gli elementi pertinenti allasituazione siano ubicati, nel momento in cui siverifica il fatto che determina il danno, in unpaese diverso da quello la cui legge e stata scel-ta, la scelta effettuata dalle parti non pregiudi-ca l’applicazione delle disposizioni alle quali lalegge di tale diverso paese non permette di de-rogare convenzionalmente.

3. Qualora tutti gli elementi pertinenti allasituazione siano ubicati, nel momento in cui siverifica il fatto che determina il danno, in uno opiu Stati membri, la scelta di una legge appli-cabile diversa da quella di uno Stato membroad opera delle parti non pregiudica l’applica-zione delle disposizioni del diritto comunitario,

Reg. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (ROMA II) 97

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 271: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

se del caso, nella forma in cui sono applicatenello Stato membro del foro, alle quali non epermesso derogare convenzionalmente.

CAPO V

NORME COMUNI

15. Ambito della legge applicabile. — La leggeapplicabile alle obbligazioni extracontrattuali,a norma del presente regolamento, disciplinain particolare:

a) la base e la portata della responsabilita,compresa la determinazione dei soggetti chepossono essere ritenuti responsabili per i pro-pri atti;

b) i motivi di esonero dalla responsabilita,nonche ogni limitazione e ripartizione della re-sponsabilita;

c) l’esistenza, la natura e la valutazionedel danno o l’indennizzo chiesto;

d) entro i limiti dei poteri attribuiti al giu-dice dalla sua legge processuale, i provvedi-menti che possono essere presi da un giudiceper prevenire o inibire lesioni o danni ovveroper fissare le modalita di risarcimento;

e) la questione della trasferibilita del di-ritto alla richiesta di risarcimento o indennizzo,anche per via successoria;

f) i soggetti aventi diritto al risarcimentodel danno personalmente subito;

g) la responsabilita per fatto altrui;h) il modo di estinzione delle obbligazioni

nonche le norme di prescrizione e di decaden-za, comprese quelle relative alla decorrenza,all’interruzione e alla sospensione dei terminidi prescrizione o decadenza.

16. Norme di applicazione necessaria. — Ledisposizioni del presente regolamento non pre-giudicano l’applicazione delle disposizioni del-la legge del foro che siano di applicazione ne-cessaria alla situazione, quale che sia la leggeapplicabile all’obbligazione extracontrattuale.

17. Norme di sicurezza e di condotta. — Nelvalutare il comportamento del presunto re-sponsabile del danno prodotto si tiene conto,quale dato di fatto e ove opportuno, delle nor-me di sicurezza e di condotta in vigore nel luo-go e nel momento in cui si verifica il fatto chedetermina la responsabilita.

18. Azione diretta contro l’assicuratore del re-sponsabile. — La parte lesa puo chiedere il ri-sarcimento dei danni subiti direttamente all’as-sicuratore della persona tenuta al risarcimentose lo stabilisce la legge applicabile all’obbliga-zione extracontrattuale o quella applicabile alcontratto di assicurazione.

19. Surrogazione. — Qualora, in virtu diun’obbligazione extracontrattuale, un sogget-to, il creditore, vanti diritti nei confronti di unaltro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenutoa soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbiasoddisfatto il creditore in esecuzione di questoobbligo, la legge applicabile a tale obbligo delterzo determina se e in quale misura questipossa esercitare nei confronti del debitore idiritti vantati dal creditore nei confronti deldebitore in base alla legge che disciplina i lororapporti.

20. Obbligazioni solidali. — Qualora il credi-tore vanti un credito nei confronti di vari debi-tori che sono responsabili in solido e uno di essiabbia gia adempiuto l’obbligazione in tutto o inparte, il diritto di tale debitore di rivalersi suglialtri debitori e disciplinato dalla legge applica-bile all’obbligazione extracontrattuale del sud-detto debitore nei confronti del creditore.

21. Validita formale. — Un atto giuridicounilaterale relativo ad una obbligazione extra-contrattuale e valido sotto il profilo formaleove soddisfi i requisiti di forma della leggeche disciplina l’obbligazione extracontrattualein questione o della legge del paese in cui l’attoe stato posto in essere.

22. Onere della prova. — 1. La legge che di-sciplina l’obbligazione extracontrattuale ai sen-si del presente regolamento si applica nella mi-sura in cui, in materia di obbligazioni extracon-trattuali, stabilisca presunzioni legali o riparti-sca l’onere della prova.

2. Gli atti giuridici possono essere provaticon ogni mezzo di prova ammesso tanto dallalegge del foro quanto da una delle leggi di cuiall’art. 21 secondo la quale l’atto e valido quan-to alla forma, sempreche il mezzo di prova pos-sa essere impiegato davanti al tribunale adito.

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

23. Residenza abituale. — 1. Ai fini del pre-sente regolamento, per residenza abituale disocieta, associazioni e persone giuridiche si in-tende il luogo in cui si trova la loro amministra-zione centrale.

Qualora il fatto che ha determinato il dannosi verifichi o il danno insorga durante l’eserci-zio dell’attivita di una filiale, un’agenzia o qua-lunque altra sede di attivita, il luogo in cui eubicata la filiale, l’agenzia o l’altra sede di atti-vita e considerato residenza abituale.

2. Ai fini del presente regolamento, per re-sidenza abituale di una persona fisica che agi-

98 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 272: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

sce nell’esercizio della sua attivita professiona-le si intende la sua sede di attivita principale.

24. Esclusione del rinvio. — Qualora il pre-sente regolamento prescriva l’applicazionedella legge di un paese, esso si riferisce all’ap-plicazione delle norme giuridiche in vigore inquel paese, ad esclusione delle norme di dirittointernazionale privato.

25. Stati con piu sistemi giuridici. — 1. Oveuno Stato si componga di piu unita territoriali,ciascuna con una normativa propria in materiadi obbligazioni extracontrattuali, ogni unitaterritoriale e considerata come un paese ai finidella determinazione della legge applicabile aisensi del presente regolamento.

2. Uno Stato membro in cui differenti unitaterritoriali abbiano le proprie norme giuridichein materia di obbligazioni extracontrattualinon e tenuto ad applicare il presente regola-mento ai conflitti di leggi che riguardano uni-camente tali unita territoriali.

26. Ordine pubblico del foro. — L’applicazio-ne di una norma della legge di un paese desi-gnata dal presente regolamento puo essereesclusa solo qualora tale applicazione risultimanifestamente incompatibile con l’ordinepubblico del foro.

27. Relazioni con altre disposizioni del dirittocomunitario. — Il presente regolamento nonpregiudica l’applicazione delle disposizioni del-l’ordinamentocomunitario che,con riferimentoasettorispecifici,disciplininoiconflittidi leggi inmateria di obbligazioni extracontrattuali.

28. Rapporti con altre convenzioni internazio-nali in vigore. — 1. Il presente regolamento nonosta all’applicazione delle convenzioni interna-zionali di cui uno o piu Stati membri sono particontraenti al momento dell’adozione del pre-sente regolamento e che disciplinano i conflittidi leggi inerenti ad obbligazioni extracontrat-tuali.

2. Tuttavia, il presente regolamento prevale,tra Stati membri, sulle convenzioni concluseesclusivamente tra due o piu di essi nella misu-ra in cui esse riguardano materie disciplinatedal presente regolamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

29. Elenco delle convenzioni. — 1. Entro l’ 11luglio 2008, gli Stati membri comunicano allaCommissione le convenzioni di cui all’art. 28,par. 1. Dopo tale data, gli Stati membri comu-nicano alla Commissione ogni eventuale de-nuncia di tali convenzioni.

2. La Commissione pubblica nella Gazzettaufficiale dell’Unione europea entro sei mesidal ricevimento:

i) un elenco delle convenzioni di cui alpar. 1;

ii) le denunce di cui al par. 1.30. Clausola di revisione. — 1. Entro il 20

agosto 2011, la Commissione presenta al Par-lamento europeo, al Consiglio e al Comitatoeconomico e sociale europeo una relazione sul-l’applicazione del presente regolamento. Talerelazione e corredata, se del caso, di propostedi modifica del presente regolamento. La rela-zione comprende:

i) uno studio degli effetti del modo in cui ildiritto straniero e trattato nelle varie giurisdi-zioni e della misura in cui i giudici degli Statimembri applicano il diritto straniero nellaprassi a seguito del presente regolamento;

ii) uno studio degli effetti dell’art. 28 delpresente regolamento riguardo alla convenzio-ne dell’Aia del 4 maggio 1971 sulla legge appli-cabile in materia di incidenti della circolazionestradale.

2. Entro il 31 dicembre 2008, la Commissio-ne presenta al Parlamento europeo, al Consi-glio e al Comitato economico e sociale europeouno studio della situazione nel settore dellalegge applicabile alle obbligazioni extracon-trattuali derivanti da violazioni della vita priva-ta e dei diritti della personalita, che tenga contodelle disposizioni relative alla liberta di stampae di espressione nei mezzi d’informazione edelle questioni di conflitti di leggi connesse alladirettiva 95/46/CE del Parlamento europeo edel Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa allatutela delle persone fisiche con riguardo al trat-tamento dei dati personali, nonche alla liberacircolazione di tali dati.

31. Applicazione nel tempo. — Il presenteregolamento si applica a fatti verificatisi dopola sua entrata in vigore che danno origine adanni.

32. Data di applicazione. — Il presente rego-lamento si applica a decorrere dall’ 11 gennaio2009, fatta eccezione per l’art. 29, che si applicaa decorrere dall’ 11 luglio 2008.

Il presente regolamento e obbligatorio intutti i suoi elementi e direttamente applicabilenegli Stati membri, in conformita del trattatoche istituisce la Comunita europea.

Fatto a Strasburgo, addı 11 luglio 2007.Per il Parlamento europeo

Il presidenteH.-G. PotteringPer il Consiglio

Il presidenteM. Lobo Antunes

Reg. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (ROMA II) 99

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 273: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

Dichiarazione della Commissione sulla clau-sola di revisione (Articolo 30)

La Commissione, in risposta all’invito delParlamento europeo e del Consiglio nel qua-dro dell’art. 30 del regolamento ‘‘Roma II’’,presentera, entro dicembre 2008, uno studiosulla situazione nel campo della legge applica-bile alle obbligazioni extracontrattuali derivan-ti da violazioni della vita privata e dei dirittidella personalita. La Commissione esamineratutti gli aspetti della situazione e, se necessario,prendera opportune misure.

Dichiarazione della commissione sugli inci-denti stradali

La Commissione, consapevole del fatto chegli Stati membri seguono pratiche diversequanto all’entita del risarcimento per le vittimedi incidenti stradali, e pronta ad esaminare iproblemi specifici che incontrano i residentidell’Unione europea coinvolti in incidenti stra-

dali in uno Stato membro diverso da quello incui risiedono abitualmente. A tal fine, presen-tera al Parlamento europeo e al Consiglio, en-tro la fine del 2008, uno studio sulle opzioni permigliorare la posizione delle vittime transna-zionali, compresi gli aspetti assicurativi, cheaprira la strada ad un libro verde.

Dichiarazione della commissione sul tratta-mento della legge straniera

La Commissione, consapevole del fatto chegli Stati membri seguono pratiche diversequanto al trattamento della legge straniera,pubblichera, al piu tardi quattro anni dopol’entrata in vigore del regolamento ‘‘Roma II’’e in ogni caso non appena disponibile, uno stu-dio orizzontale sull’applicazione della leggestraniera in materia civile e commerciale daparte dei giudici degli Stati membri, in consi-derazione degli obiettivi del programma del-l’Aia. E inoltre pronta, se necessario, a prende-re opportune misure.

100 II. Il commercio elettronico, ecc., 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 274: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

I. LE FONTI DEL DIRITTO NEL MONDO DI INTERNET

LEGGE 11 dicembre 1985, n. 765. — Ratifica edesecuzione della convenzione delle NazioniUnite sui contratti di compravendita interna-zionale di merci, adottata a Vienna l’11 aprile1980.

PREAMBOLO

La Camera dei deputati ed il Senato dellaRepubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguentelegge:

1. Il Presidente della Repubblica e autoriz-zato a ratificare la convenzione delle NazioniUnite sui contratti di compravendita interna-zionale di merci, adottata a Vienna l’11 aprile1980.

2. Piena ed intera esecuzione e data alla con-venzione di cui all’articolo precedente a decor-rere dalla sua entrata in vigore in conformitaall’art. 99 della convenzione stessa.

3. La presente legge entra in vigore il giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nel-la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo delloStato, sara inserita nella Raccolta ufficialedelle leggi e dei decreti della Repubblica ita-liana. e fatto obbligo a chiunque spetti di os-servarla e di farla osservare come legge delloStato.

Lavori Preparatori

LAVORI PREPARATORI Senato della Repub-blica (atton. 1137): Presentato dal Ministerodegli affari (Andreotti) il 28 gennaio 1985. As-segnato alla 3 commissione (Affari esteri), insede referente, il 23 aprile 1985, con pareri del-le commissioni 2, 5, e 10. Esaminato dalla 3commissione il 19 giugno 1985. Relazionescritta annunciata l’11 luglio 1985 (ato n.1137/A - relatore: sen. MArtini). Esaminatoin aula e approvato il 17 luglio 1985. Cameradei deputati (atto n.3065): Assegnato alla IIIcommissione (Affari esteri), in sede referente,

il 24 settembre 1985, con pareri delle commis-sioni IV e XII. relazione scritta annunciata il 15novembre 1985 (atto n. 3065/A - relatore: on.Portatadino). Esaminato in aula il 3 dicembre1985 e approvato il 5 dicembre 1985.

Data a Roma, addı 11 dicembre 1985CossigaCraxi, Presidente del Consiglio dei MinistriAndreotti, Ministro degli affari esteriVisto, il Guardasigilli: Martinazzoli

Annesso A

Convention des nations unies sur les contratsde vente internationale de marchandises

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (omissis).

Annesso B

Traduzione non ufficiale convenzione dellenazioni unite riguardante i contratti di vendita

internazionale di merci

PREAMBOLO

GLI STATI PARTE DELLA PRESENTE CONVEN-

ZIONE tenendo presente gli obiettivi generalidi cui alle risoluzioni relative all’instaurazionedi un nuovo assetto economico internazionaleche l’Assemblea generale ha adottato nella suasesta sessione straordinaria;

CONSIDERANDO che lo sviluppo del com-mercio internazionale sulla base dell’ugua-glianza e dei vantaggi reciproci e un elementoimportante per favorire amichevoli relazionifra gli Stati;

STIMANDO che l’adozione di norme uniformiapplicabili ai contratti di vendita internaziona-le di merci e compatibili con i vari sistemi so-ciali, economici e giuridici, contribuira ad eli-minare gli ostacoli giuridici negli scambi inter-nazionali, favorendo lo sviluppo del commer-cio internazionale;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 275: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

PARTE I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSI-ZIONI GENERALI

CAPITOLO I

Campo di applicazione

1. 1. La presente Convenzione si applica aicontratti di vendita delle merci fra parti aventila loro sede di affari in Stati diversi:

a) quando questi Stati sono Stati con-traenti; o

b) quando le norme di diritto internazio-nale privato rimandano all’applicazione dellalegge di uno Stato contraente.

2. Non si terra conto del fatto che le partihanno la loro sede di affari in Stati diversiquando tale fatto non risulta ne dal contratto,ne da transazioni precedenti fra le parti, ne dainformazioni da queste fornite in qualsiasi mo-mento prima della conclusione o al momentodella conclusione del contratto.

3. Ne la nazionalita delle parti, ne il caratterecivile o commerciale delle parti o del contrattosaranno prese in considerazione per l’applica-zione della presente Convenzione.

2. La presente Convenzione non disciplinale vendite:

a) di merci acquistate per uso personale, fa-miliare o domestico, a meno che il venditore, inun qualsiasi momento anteriore alla conclusio-ne o al momento della conclusione del contrat-to, non sapesse e non fosse tenuto a sapere chetali merci erano comprate per tale uso;

b) all’asta;c) su pignoramento o effettuata in qual-

siasi altro modo per ordine del giudice;d) di valori mobiliari, effetti commerciali

e valute;e) di navi, battelli, aliscafi o aeronavi;f) di elettricita.

3. 1. Sono considerate vendite i contratti difornitura di merci da fabbricare o produrre, ameno che la parte che ordina queste ultime nondebba fornire una parte essenziale del materia-le necessario a tale fabbricazione o produzio-ne.

2. La presente Convenzione non si applica aicontratti in cui la parte preponderante dell’ob-bligo della parte che fornisce le merci consistein una fornitura di mano d’opera o altri servizi.

4. La presente Convenzione disciplina esclu-sivamente la formazione del contratto di ven-dita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fanascere fra il venditore ed il compratore. Inparticolare, salvo espressa disposizione contra-

ria della presente Convenzione, questa non ri-guarda:

a) la validita del contratto, di nessuna del-le sue clausole, ne degli usi;

b) gli effetti che il contratto puo averesulla proprieta delle merci vendute.

5. La presente Convenzione non si applicaalla responsabilita del venditore per decesso oper lesioni personali causati a chiunque dallemerci.

6. Le parti possono escludere l’applicazionedella presente Convenzione o, con riserva delledisposizioni dell’art. 12, derogare a una qual-siasi delle sue disposizioni o modificarne glieffetti.

CAPITOLO II

Disposizioni generali

7. 1. Ai fini dell’interpretazione della pre-sente Convenzione, sara tenuto conto del suocarattere internazionale e della necessita dipromuovere l’uniformita della sua applicazio-ne, nonche di assicurare il rispetto della buonafede nel commercio internazionale. 2. Le que-stioni riguardanti le materie disciplinate dallapresente Convenzione e che non sono da que-sta espressamente risolte, saranno regolate se-condo i principi generali a cui si ispira, o, inmancanza di tali principi, in conformita allalegge applicabile secondo le norme del dirittointernazionale privato.

8. 1. Ai fini della presente Convenzione, leindicazioni ed altri comportamenti di una partedevono essere interpretati, secondo l’intenzio-ne di quest’ultima quando l’altra parte era a co-noscenza o non poteva ignorare tale intenzione.

2. Se il paragrafo precedente non e applica-bile, le indicazioni ed altri comportamenti diuna parte devono essere interpretati secondoil senso che una persona ragionevole, di mede-sima qualita dell’altra parte, posta nella mede-sima situazione, avrebbe loro dato.

3. Al fine di stabilire l’intenzione di una par-te o cio che avrebbe inteso una persona ragio-nevole, si dovra tener conto delle circostanzepertinenti, in particolare dei negoziati even-tualmente intercorsi fra le parti, delle consue-tudini fra di esse stabilitesi, degli usi e di ogniloro successivo comportamento.

9. 1. Le parti sono vincolate dagli usi ai qualihanno assentito e dalle abitudini stabilitesi fradi loro.

2. Salvo convenzione contraria delle parti, siritiene che queste si siano tacitamente riferitenel contratto e per la sua elaborazione a qual-

2 I. Le Fonti del diritto nel mondo di Internet

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 276: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

siasi uso di cui erano o avrebbero dovuto esserea conoscenza e che, nel commercio internazio-nale, e largamente conosciuto e regolarmenteosservato dalle parti in contratti dello stessogenere, nel ramo commerciale considerato.

10. Ai fini della presente Convenzione:a) se una parte ha piu di una sede di affari,

sara considerata quella collegata piu stretta-mente con il contratto e la sua esecuzione, te-nendo conto delle circostanze note alle parti oda loro prese in considerazione, in un qualsiasimomento prima o al momento della conclusio-ne del contratto;

b) se una parte non ha una sede di affari,si prendera in considerazione la residenza abi-tuale della parte.

11. Il contratto di vendita non deve essereconcluso ne constatato per iscritto ne sottopo-sto ad alcun’altra condizione formale. Puo es-sere provato con qualsiasi mezzo, ivi compresi itestimoni.

12. Qualsiasi disposizione dell’art. 11, del-l’art. 29 o della seconda parte della presenteConvenzione autorizzante una forma differen-te da quella scritta, sia per la conclusione o perla modifica o rescissione amichevole di un con-tratto di vendita, sia per qualsiasi offerta, ac-cettazione o altra manifestazione d’intento,non si applica dal momento che una delle partiha la sua sede di affari in uno Stato contraenteche avra effettuato una dichiarazione in con-formita all’art. 96 della presente Convenzione.Le parti non possono derogare al presente ar-ticolo ne modificarne gli effetti.

13. Ai fini della presente Convenzione, iltermine ‘‘scritto’’ deve intendersi comprendereanche le comunicazioni indirizzate mediantetelegramma o telex.

PARTE II

FORMAZIONE DEL CONTRATTO

14. 1. Una proposta di contratto, rivolta auna o piu persone determinate, costituisceun’offerta, qualora sia sufficientemente preci-sa e ove indichi la volonta del suo autore diessere vincolato in caso di accettazione. Unaproposta e sufficientemente precisa quando in-dica le merci e, espressamente o implicitamen-te, fissa la quantita e il prezzo o da indicazioniatte a determinarle.

2. Una proposta rivolta a persone indetermi-nate e considerata solo come un invito all’of-ferta, a meno che la persona che ha espresso laproposta non abbia chiaramente indicato ilcontrario.

15. 1. Un’offerta ha effetto quando pervieneal destinatario.

2. Un’offerta, anche se irrevocabile, puo es-sere ritirata se la relativa dichiarazione pervie-ne al destinatario prima o contemporaneamen-te all’offerta.

16. 1. Fin tanto che il contratto non e statoconcluso, un’offerta puo essere ritirata, se larevoca perviene al destinatario prima che que-sti abbia fatto pervenire un’accettazione.

2. Tuttavia, un’offerta non puo essere revo-cata:

a) se indica, fissando un termine determi-nato per l’accettazione o in altro modo, cheessa e irrevocabile; o

b) se era ragionevole per il destinatarioconsiderare l’offerta come irrevocabile e se egliha agito di conseguenza.

17. Un’offerta, anche se irrevocabile, scadequando il rifiuto della stessa perviene all’auto-re dell’offerta.

18. 1. Una dichiarazione o altro comporta-mento del destinatario che indicano il consen-so ad un’offerta, costituiscono accettazione. Ilsilenzio o l’inazione, da soli, non possono vale-re come accettazione.

2. L’accettazione di un’offerta ha effetto nelmomento in cui l’espressione del consenso per-viene all’autore dell’offerta. L’accettazionenon ha effetto se tale indicazione non pervieneall’autore dell’offerta nel termine da lui stipu-lato o, in mancanza di tale stipula, in un termi-ne ragionevole, tenuto conto delle circostanzedella transazione e della rapidita dei mezzi dicomunicazione utilizzati dall’autore dell’offer-ta. Un’offerta verbale deve essere accettata im-mediatamente, a meno che le circostanze nonimplichino il contrario.

3. Se tuttavia, in virtu dell’offerta, degli usi oconsuetudini che si sono stabiliti fra le parti ildestinatario dell’offerta puo indicare che ac-consente, compiendo un atto attinente, adesempio, alla spedizione delle merci o al paga-mento dei prezzi, senza darne comunicazioneall’autore dell’offerta, l’accettazione avra effet-to nel momento in cui questo atto e compiuto,purche lo sia entro i termini previsti dal prece-dente paragrafo.

19. 1. Una risposta che vuole essere l’accet-tazione di un’offerta, ma che contiene aggiun-te, limitazioni o altre modifiche, e un rifiuto diquest’ultima e costituisce una contro-offerta.

2. Tuttavia, una risposta che vuole esserel’accettazione di un’offerta, ma che contieneelementi complementari o diversi che non al-terano sostanzialmente i termini dell’offerta,costituisce un’accettazione, a meno che l’auto-re dell’offerta, senza ritardi ingiustificati, non

L. 11.12.1985, n. 765 (Rat. esecuz. N.U. contratti compravendita iternaz.) 3

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 277: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

ne rilevi verbalmente le differenze e non facciapervenire un avviso al riguardo. Se non lo fa, itermini del contratto sono quelli dell’offerta,con le modifiche comprese nell’accettazione.

3. Elementi complementari o diversi, relativiin particolare al prezzo, al pagamento, allaqualita e quantita delle merci, al luogo e mo-mento della consegna, ai limiti della responsa-bilita di una parte riguardo all’altra o al rego-lamento delle controversie, sono consideratecome elementi che alterano in maniera sostan-ziale i termini dell’offerta.

20. 1. Il termine di accettazione fissato dal-l’autore dell’offerta in un telegramma o letterainizia a decorrere dal momento in cui il tele-gramma e consegnato per spedizione o alla da-ta che compare sulla lettera o, in mancanza, aquella che compare sulla busta. Il termine diaccettazione che l’autore dell’offerta stabilisceper telefono, per telex, o mediante altri mezziistantanei di comunicazione, inizia a decorreredal momento in cui l’offerta perviene al desti-natario.

2. I giorni festivi o non lavorativi che cadonodurante il decorso del termine di accettazionevengono calcolati nel computo di detto termi-ne. Se tuttavia la notifica non puo essere con-segnata all’indirizzo dell’autore dell’offertal’ultimo giorno della scadenza, essendo questoun giorno festivo o non lavorativo, nella sede diaffari dell’autore dell’offerta, il termine saraprorogato fino al primo giorno lavorativo se-guente.

21. 1. Un’accettazione tardiva produce tut-tavia i suoi effetti come accettazione, se, imme-diatamente, l’autore dell’offerta ne informaverbalmente il destinatario o gli invia un avvisoin questo senso.

2. Se la lettera o altro scritto, contenenteun’accettazione tardiva, rivela che e stata invia-ta in condizioni tali che, se la sua trasmissionefosse stata regolare, sarebbe pervenuta in tem-po all’autore dell’offerta, l’accettazione tardivaproduce i suoi effetti come accettazione, a me-no che, immediatamente, l’autore dell’offertanon informi verbalmente il destinatario dell’of-ferta che egli considera che la sua offerta erascaduta o non gli invii un avviso in questo sen-so.

22. L’accettazione puo essere revocata se larevoca perviene all’autore dell’offerta primadel momento in cui l’accettazione avrebbe avu-to effetto o nello stesso momento.

23. Il contratto e concluso nel momento incui l’accettazione di una offerta prende effettoin conformita alle disposizioni della presenteConvenzione.

24. Ai fini della presente parte della Conven-

zione, un’offerta, una dichiarazione di accetta-zione o qualsiasi altra manifestazione d’intento‘‘perviene’’ al suo destinatario quando gli e ri-volta verbalmente o e consegnata mediantequalsiasi altro mezzo al destinatario stesso,presso la sua sede di affari, al suo indirizzopostale, o, se non ha sede di affari o indirizzopostale, presso la sua abituale residenza.

PARTE III

VENDITA DI MERCI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

25. Una inosservanza del contratto commes-sa da una delle parti e essenziale quando causaall’altra parte un pregiudizio tale da privarlasostanzialmente di cio che questa era in dirittodi attendersi dal contratto, a meno che la partein difetto non abbia previsto un tale risultato eche una persona ragionevole, di medesimaqualita, posta nella medesima situazione, nonavrebbe anche essa potuto prevederlo.

26. Una dichiarazione di risoluzione del con-tratto ha effetto solo se e effettuata mediantenotifica all’altra parte.

27. Salvo contraria disposizione espressadalla presente parte della Convenzione, seuna notifica, domanda o altra comunicazionee effettuata da una parte contraente, in con-formita alla presente parte e con mezzi appro-priati alle circostanze, un ritardo o un errorenella trasmissione della comunicazione o ilfatto che non sia pervenuta a destinazione,non priva tale parte contraente del diritto diavvalersene.

28. Se, in conformita alle disposizioni dellapresente Convenzione, una parte ha il diritto diesigere dall’altra l’esecuzione di un obbligo, iltribunale e tenuto a ordinarne l’esecuzione innatura solo se lo facesse in virtu della proprialegislazione per contratti di vendita simili nonregolati dalla presente Convenzione.

29. 1. Un contratto puo essere modificato orescisso mediante accordo amichevole fra leparti.

2. Un contratto scritto contenente una di-sposizione che preveda che ogni modifica orescissione amichevole deve essere fatta periscritto non puo essere modificato o rescissoamichevolmente sotto altra forma. Tuttavia, ilcomportamento di una delle parti puo impedi-re di invocare tale disposizione se l’altra partesi e basata su tale comportamento.

4 I. Le Fonti del diritto nel mondo di Internet

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 278: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

CAPITOLO II

OBBLIGHI DEL VENDITORE

30. Il venditore s’impegna, alle condizionipreviste dal contratto e dalla presente Conven-zione, a consegnare le merci, a trasferirne laproprieta e, ove il caso, a consegnare tutti irelativi documenti.

Sezione I. — Consegna delle merci e dei docu-menti.

31. Se il venditore non e tenuto a consegnarele merci in altro luogo particolare, il suo obbli-go di consegna consiste:

a) quando il contratto di vendita implicaun trasporto di merci, nel consegnare le mercial primo trasportatore perche le faccia perve-nire all’acquirente;

b) quando, nei casi non previsti al prece-dente comma, il contratto verte su un corpocerto o su qualcosa di genere che deve essereprelevato su una massa determinata o che deveessere fabbricata o prodotta e quando, al mo-mento della conclusione del contratto, le partisapevano che le merci si trovavano o dovevanoessere fabbricate o prodotte in un luogo parti-colare, nel mettere le merci a disposizione del-l’acquirente in tale luogo;

c) negli altri casi, nel mettere le merci adisposizione dell’acquirente, nel luogo in cui ilvenditore aveva la sua sede di affari al momen-to della conclusione del contratto.

32. 1. Se, in conformita al contratto o allapresente Convenzione, il venditore consegnale merci ad un trasportatore e se le merci nonsono chiaramente identificate ai fini del con-tratto, mediante apposizione di un segno di-stintivo su di esse, mediante documenti di tra-sporto o mediante qualsiasi altro mezzo, il ven-ditore deve dare all’acquirente un avviso dispedizione che indichi in maniera specifica lemerci.

2. Se il venditore deve prendere disposizioniper il trasporto delle merci, egli deve conclu-dere i contratti necessari affinche il trasportosia effettuato fino al luogo previsto, mediantemezzi di trasporto adeguati alle circostanze esecondo le condizioni usuali per tale trasporto.

3. Se il venditore non e obbligato a sottoscri-vere un’assicurazione di trasporto, deve fornireall’acquirente, su sua domanda, tutte le infor-mazioni di cui dispone, necessarie alla conclu-sione di detta assicurazione.

33. Il venditore dovra consegnare le merci:a) se una data e fissata per contratto o

determinabile con riferimento al contratto, intale data;

b) se un periodo di tempo e fissato per con-tratto o e determinabile, con riferimento ad es-so, in un qualsiasi momento durante detto pe-riodo, a meno che non risulti dalle circostanzeche spetta all’acquirente scegliere una data; o

c) in tutti gli altri casi, in un termine ra-gionevole a partire dalla conclusione del con-tratto.

34. Se il venditore e tenuto a consegnare idocumenti relativi alle merci, deve adempierea tale obbligo nel momento, luogo e forma pre-visti dal contratto. In caso di consegna anticipa-ta, il venditore conserva, fino al momento pre-visto per la consegna, il diritto di porre riparoad un’eventuale non-conformita dei documen-ti, purche l’esercizio di tale diritto non procuriall’acquirente ne inconvenienti, ne spese irra-gionevoli. Tuttavia, l’acquirente mantiene il di-ritto a chiedere il risarcimento dei danni-inte-ressi in conformita alla presente Convenzione.

Sezione II. — Conformita delle merci e diritti opretese di terzi

35. 1. Il venditore deve consegnare merci lacui quantita, qualita e genere corrispondono aquelli previsti dal contratto, e il cui imballaggioe confezione corrispondono a quelli previstidal contratto.

2. A meno che le parti non convengano al-trimenti, le merci sono conformi al contrattosolo se:

a) sono atte agli usi ai quali servirebberoabitualmente merci dello stesso genere;

b) sono atte ad ogni uso speciale, espres-samente o tacitamene portato a conoscenza delvenditore al momento della conclusione delcontratto, a meno che risulti dalle circostanzeche l’acquirente non si e affidato alla compe-tenza o alla valutazione del venditore o che nonera ragionevole da parte sua farlo;

c) possiedono le qualita di una merce cheil venditore ha presentato all’acquirente comecampione o modello;

d) sono imballate o confezionate secondoi criteri usuali per le merci dello stesso tipo,oppure, in difetto di un criterio usuale, in ma-niera adatta a conservarle e proteggerle.

3. Il venditore non e responsabile, per quan-to concerne i sottoparagrafi da a) a d) del pa-ragrafo precedente, di un difetto di conformitache il compratore conosceva o non potevaignorare al momento della conclusione delcontratto.

36. 1. Il venditore e responsabile, secondo il

L. 11.12.1985, n. 765 (Rat. esecuz. N.U. contratti compravendita iternaz.) 5

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 279: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

contratto e la presente Convenzione, di qual-siasi difetto di conformita esistente al momen-to del trasferimento dei rischi al compratore,anche se il difetto appare solo successivamen-te.

2. Il venditore e anche responsabile di qual-siasi difetto di conformita che si verifichi dopoil momento indicato al precedente paragrafo eche sia imputabile all’inesecuzione di uno qual-siasi dei suoi obblighi, compreso il venir menoad una garanzia che, per un certo periodo, lemerci si manterranno adeguate al loro uso nor-male o ad un uso speciale o conserveranno lequalita e le caratteristiche specificate.

37. In caso di consegna anticipata, il vendi-tore ha diritto, fino alla data prevista per laconsegna, sia di consegnare una parte o unaquantita mancante, o merci nuove in sostitu-zione delle merci non conformi al contratto,sia di porre riparo ad ogni difetto di conformitadelle merci, purche l’esercizio di tale dirittonon causi all’acquirente ne inconvenienti, nespese irragionevoli. L’acquirente tuttavia con-serva il diritto di chiedere danni-interessi inconformita alla presente Convenzione.

38. 1. L’acquirente deve esaminare le mercio farle esaminare nel termine piu breve possi-bile, considerate le circostanze.

2. Se il contratto implica un trasporto merci,l’esame puo essere differito fino al loro arrivo adestinazione.

3. Se le merci sono dirottate o rispedite dal-l’acquirente senza che questi abbia avuto ragio-nevolmente la possibilita di esaminarle e se, almomento della conclusione del contratto, ilvenditore conosceva o avrebbe dovuto cono-scere la possibilita di tale dirottamento o di talerispedizione, l’esame puo essere differito finoall’arrivo delle merci alla loro nuova destina-zione.

39. 1. L’acquirente decade dal diritto di farvalere un difetto di conformita se non lo de-nuncia al venditore, precisando la natura ditale difetto, entro un termine ragionevole, apartire dal momento in cui l’ha constatato oavrebbe dovuto constatarlo.

2. In tutti i casi l’acquirente decade dal dirit-to di far valere un difetto di conformita, se nonlo denuncia al piu tardi entro un termine di dueanni, a partire dalla data alla quale le merci glisono state effettivamente consegnate, a menoche tale scadenza non sia incompatibile con ladurata di una garanzia contrattuale.

40. Il venditore non puo avvalersi delle di-sposizioni degli artt. 38 e 39 se il difetto di con-formita riguarda fatti di cui era a conoscenza onon poteva ignorare e che non ha denunciatoall’acquirente.

41. Il venditore deve consegnare le mercilibere da ogni diritto o pretesa di terzi, a menoche l’acquirente non accetti di prenderle inconsegna a tali condizioni. Tuttavia, se tale di-ritto o pretesa sono fondati sulla proprieta in-dustriale o altra proprieta intellettuale, l’obbli-go del venditore e regolato dall’art. 42.

42. 1. Il venditore deve consegnare le mercilibere da ogni diritto o pretesa di terzi, fondatisulla proprieta industriale o altra proprieta in-tellettuale, di cui era a conoscenza o che nonpoteva ignorare al momento della conclusionedel contratto, a condizione che tale diritto opretesa siano fondati sulla proprieta industria-le o altra proprieta intellettuale:

a) in virtu della legge dello Stato nel qualele merci devono essere rivendute o utilizzate,se le parti hanno considerato al momento dellaconclusione del contratto che le merci sarebbe-ro state rivendute o utilizzate in questo Stato; o

b) in ogni altro caso, in virtu della leggedello Stato nel quale l’acquirente ha la sua sededi affari.

2. Nei casi seguenti, il venditore non e tenutoall’obbligo previsto al paragrafo precedente:

a) se, al momento della conclusione delcontratto, l’acquirente era a conoscenza o nonpoteva ignorare l’esistenza del diritto o dellapretesa; o

b) il diritto o la pretesa risultano dal fattoche il venditore si sia adeguato alle tecniche,disegni, formule o altre specificazioni analoghefornite dall’acquirente.

43. 1. L’acquirente perde il diritto ad avva-lersi delle disposizioni degli artt. 41 e 42 se nondenuncia al venditore il diritto o la pretesa deiterzi, precisando la natura di tale diritto o diquesta pretesa, entro un termine ragionevole, apartire dal momento in cui ne e venuto o avreb-be dovuto venirne a conoscenza.

2. Il venditore non puo avvalersi delle dispo-sizioni del precedente paragrafo se era a cono-scenza del diritto o della pretesa di terzi e dellaloro natura.

44. Nonostante le disposizioni del par. 1dell’art. 39 e del par. 1 dell’art. 43, l’acquiren-te puo ridurre il prezzo in conformita all’art.50 o richiedere danni-interessi, tranne che perguadagni mancati, se ha una scusa ragionevo-le per non avere effettuato la denuncia richie-sta.

Sezione III. — Mezzi di cui dispone l’acquirentein caso di inosservanza del contratto da partedel venditore

45. 1. Se il venditore non ha eseguito uno

6 I. Le Fonti del diritto nel mondo di Internet

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 280: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

qualsiasi degli obblighi che gli derivano dalcontratto di vendita o dalla presente Conven-zione, l’acquirente puo:

a) esercitare i diritti previsti agli artt. da46 a 52;

b) richiedere i danni-interessi previsti agliartt. da 74 a 77.

2. L’acquirente non perde il diritto a richie-dere danni-interessi qualora eserciti il suo di-ritto di ricorrere ad un altro mezzo.

3. Nessun termine di grazia puo essere con-cesso al venditore da un giudice o da un arbitroqualora l’acquirente si avvalga di uno dei mezzidi cui dispone in caso di inosservanza del con-tratto.

46. 1. L’acquirente puo esigere dal venditorel’adempimento dei suoi obblighi, a meno chenon si sia avvalso di un mezzo incompatibile,con tale esigenza.

2. Se le merci non sono conformi al contrat-to, l’acquirente non puo esigere dal venditorela consegna di altre merci in sostituzione a me-no che il difetto di conformita costituisca un’i-nosservanza essenziale del contratto e che taleconsegna sia richiesta al momento della denun-cia del difetto di conformita, effettuata ai sensidell’art. 39 o entro un termine ragionevole adecorrere da tale denuncia.

3. Se le merci non sono conformi al contrat-to, l’acquirente puo esigere che il venditoreponga riparo al difetto di conformita, a menoche cio non sia irragionevole, tenuto conto ditutte le circostanze. La riparazione deve esserechiesta al momento della denuncia del difettodi conformita, effettuata ai sensi dell’art. 39 oentro un termine ragionevole a decorrere dadetta denuncia.

47. 1. L’acquirente puo fissare al venditore untermine supplementare di durata ragionevoleper l’adempimento dei suoi obblighi.

2. A meno che non abbia ricevuto dal vendi-tore una notifica che lo informi che quest’ulti-mo non adempira i suoi obblighi nei terminicosı stabiliti, l’acquirente non puo, prima delloscadere di tale termine, avvalersi di nessuno deimezzi di cui dispone in caso di inosservanza delcontratto. Tuttavia, l’acquirente non perde, perquesto, il diritto di richiedere danni-interessiper ritardi nell’esecuzione.

48. 1. Fatto salvo l’art. 49, il venditore puo,anche dopo la data della consegna, porre ripa-ro, a sue spese, a qualsiasi mancanza ai suoiobblighi, a condizione che cio non comportiun ritardo irragionevole e non causi all’acqui-rente ne inconvenienti irragionevoli, ne incer-tezze per quanto riguarda il rimborso, da partedel venditore, delle spese sostenute dall’acqui-rente. Tuttavia, l’acquirente mantiene il diritto

di richiedere danni-interessi in conformita allapresente Convenzione.

2. Se il venditore chiede all’acquirente dicomunicargli se accetta l’adempimento e sel’acquirente non gli risponde entro un termi-ne ragionevole, il venditore puo adempiereai suoi obblighi entro il termine da lui indi-cato nella domanda. L’acquirente non puo,prima della scadenza di tale termine, avva-lersi di un mezzo incompatibile con l’adem-pimento da parte del venditore dei suoi ob-blighi.

3. Quando il venditore notifica all’acquiren-te la sua intenzione di adempiere i suoi obbli-ghi entro un termine fissato, si presume chechieda all’acquirente di fargli conoscere lasua decisione in conformita al precedente pa-ragrafo.

4. Una domanda o notifica effettuata dalvenditore in virtu dei parr. 2 o 3 del presentearticolo ha effetto solo se e ricevuta dall’acqui-rente.

49. 1. L’acquirente puo dichiarare il contrat-to rescisso:

a) se l’inadempimento da parte del vendi-tore di uno qualsiasi degli obblighi che gli de-rivano dal contratto o dalla presente Conven-zione costituisce un’inosservanza essenzialedel contratto; o

b) in caso di mancata consegna, se ilvenditore non consegna le merci nel terminesupplementare fissato dall’acquirente, in con-formita al par. 1 dell’art. 47 o se dichiara chenon le consegnera entro il termine cosı fissa-to.

2. Tuttavia, quando il venditore ha conse-gnato le merci, l’acquirente scade dal dirittodi dichiarare risolto il contratto se non lo hafatto:

a) in caso di consegna tardiva, entro untermine ragionevole, a partire dal momento incui e venuto a conoscenza che la consegna erastata effettuata.

b) in caso di inosservanza diversa dallaconsegna tardiva, entro una scadenza ragione-vole:

i) a partire dal momento in cui ha avutoconoscenza o avrebbe dovuto avere conoscen-za di tale inosservanza;

ii) dopo la scadenza di ogni terminesupplementare fissato dall’acquirente, in con-formita al par. 1 dell’art. 47 o dopo che ilvenditore ha dichiarato che non adempiraai suoi obblighi entro tale termine supple-mentare; o

iii) dopo la scadenza di ogni termine sup-plementare indicato dal venditore in conformi-ta al par. 2 dell’art. 48 o dopo che l’acquirente

L. 11.12.1985, n. 765 (Rat. esecuz. N.U. contratti compravendita iternaz.) 7

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 281: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

abbia dichiarato che non accettera l’adempi-mento degli obblighi.

50. In caso di difetto di conformita dellemerci al contratto, sia che il prezzo sia statopagato o no, l’acquirente puo ridurre il prezzoproporzionalmente alla differenza fra il valoreche le merci effettivamente consegnate aveva-no al momento della consegna, ed il valore chemerci conformi avrebbero avuto in tale mo-mento. Tuttavia, se il venditore pone riparoa qualsiasi mancanza ai suoi obblighi, in con-formita dell’art. 37 o dell’art. 48, o se l’acqui-rente rifiuta di accettare l’adempimento degliobblighi da parte del venditore in conformita adetti articoli, l’acquirente non puo ridurre ilprezzo.

51. 1. Se il venditore consegna solamenteuna parte delle merci, o se solamente una partedelle merci consegnate e conforme al contrat-to, saranno applicati gli artt. da 46 a 50, perquanto riguarda la parte mancante o non con-forme.

2. L’acquirente puo dichiarare il contrattototalmente rescisso solo se l’inesecuzione par-ziale o il difetto di conformita costituisconoun’inosservanza essenziale del contratto.

52. 1. Se il venditore consegna le merci pri-ma della data stabilita, l’acquirente ha facoltadi prenderle in consegna o di rifiutare tale con-segna.

2. Se il venditore consegna una quantita su-periore a quella prevista dal contratto, l’acqui-rente puo accettare o rifiutare di prendere inconsegna la quantita eccedente. Se l’acquiren-te accetta di prenderla in consegna tutta o inparte, deve pagarla secondo la tariffa del con-tratto.

CAPITOLO III

OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE

53. L’acquirente si assume l’obbligo, allecondizioni previste dal contratto e dalla pre-sente Convenzione, a pagare il prezzo ed aprendere in consegna le merci.

Sezione I. — Pagamento del prezzo

54. L’obbligo che ha il compratore di pagareil prezzo comprende quello di adottare i prov-vedimenti e adempiere alle formalita destinatea permettere il pagamento del prezzo previstodal contratto o dalle leggi e regolamenti.

55. Se la vendita e validamente conclusa sen-za che il prezzo delle merci vendute sia stato

espressamente o implicitamente fissato nelcontratto, o da una disposizione che permettadi determinarlo, si reputa che le parti si siano,salvo disposizioni contrarie, tacitamente riferi-te al prezzo solitamente praticato al momentodella conclusione del contratto, nel ramo com-merciale considerato, per le stessi merci ven-dute in circostanze analoghe.

56. Qualora il prezzo sia fissato in base alpeso delle merci, sara il peso netto che in casodi dubbio determinera tale prezzo.

57. 1. Se l’acquirente non e tenuto a pagare ilprezzo in un altro luogo particolare, dovra pa-gare il venditore:

a) presso la sede di affari di quest’ultimo;o

b) se il pagamento deve essere fatto almomento della consegna delle merci o dei do-cumenti, nel luogo di tale consegna.

2. Il venditore dovra sostenere l’aumentodelle spese accessorie al pagamento dovute alcambiamento della sua sede di affari dopo laconclusione del contratto.

58. 1. Se l’acquirente non e tenuto a pagareil prezzo in altro momento determinato, eglideve pagarlo quando, in conformita al con-tratto ed alla presente Convenzione, il vendi-tore mette a sua disposizione sia le merci sia idocumenti rappresentativi delle merci. Il ven-ditore puo porre il pagamento come condizio-ne della consegna delle merci e dei documen-ti.

2. Se il contratto implica un trasporto dellemerci, il venditore puo effettuarne la spedizio-ne, purche queste o i documenti rappresenta-tivi non siano consegnati all’acquirente che do-po pagamento del prezzo.

3. L’acquirente non e tenuto a pagare il prez-zo prima di aver avuto la possibilita di esami-nare le merci, a meno che le modalita di conse-gna o di pagamento convenute dalle parti nongliene offrano la possibilita.

59. L’acquirente dovra pagare il prezzo alladata fissata dal contratto o risultante dal con-tratto e dalla presente Convenzione, senza chevi sia necessita di alcuna richiesta o altra for-malita da parte del venditore.

Sezione II. — Presa in consegna

60. L’obbligo dell’acquirente di ricevere laconsegna consiste:

a) nel compiere qualsiasi atto che ci sipossa da lui ragionevolmente attendere perpermettere al venditore di effettuare la conse-gna; e

b) nel ritirare le merci.

8 I. Le Fonti del diritto nel mondo di Internet

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 282: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

Sezione III. — Mezzi di cui dispone il venditorein caso di inadempienza del contratto da partedell’acquirente.

61. 1. Se l’acquirente non ha adempiuto aduno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dalcontratto di vendita o dalla presente Conven-zione, il venditore puo:

a) esercitare i diritti previsti agli artt. da62 a 65;

b) richiedere i danni-interessi previsti agliartt. da 74 a 77.

2. Il venditore non perde il diritto di richie-dere danni-interessi qualora eserciti il suo di-ritto di ricorrere ad un altro mezzo.

3. Nessun termine di grazia puo essere con-cesso all’acquirente da un giudice o arbitroqualora il venditore si avvalga di uno dei mezzidi cui dispone, in caso di inadempienza delcontratto.

62. Il venditore puo esigere dall’acquirente ilpagamento del prezzo, la presa in consegnadelle merci o l’adempimento degli altri obbli-ghi dell’acquirente, a meno che non si sia av-valso di un mezzo incompatibile con dette esi-genze.

63. 1. Il venditore puo fissare all’acquirenteun termine supplementare di durata ragione-vole per l’adempimento dei suoi obblighi.

2. A meno che non abbia ricevuto dall’acqui-rente una notifica che lo informi che questi nonadempira ai suoi obblighi nel termine cosı fis-sato, il venditore non puo, prima dello scaderedi detto termine, avvalersi di alcun mezzo di cuidispone in caso di inosservanza del contratto.Tuttavia il venditore non perde, per questo, ildiritto di richiedere danni-interessi per ritardonell’esecuzione.

64. 1. Il venditore puo dichiarare rescisso ilcontratto:

a) se l’inadempimento da parte dell’ac-quirente di uno qualsiasi degli obblighi che gliderivano dal contratto o dalla presente Con-venzione costituisce un’inosservanza essenzia-le del contratto; o

b) se l’acquirente non adempie al suo ob-bligo di pagare il prezzo o non prende in con-segna le merci nel termine supplementare fis-sato dal venditore in conformita al par. 1 del-l’art. 63 o se dichiara che non lo fara nel termi-ne cosı fissato.

2. Tuttavia, quando l’acquirente ha pagato ilprezzo, il venditore decade dal diritto di dichia-rare rescisso il contratto se non lo ha fatto:

a) in caso di inadempienza tardiva da par-te dell’acquirente, prima di essere venuto a co-noscenza che l’adempimento era avvenuto; o

b) in caso di inosservanza da parte dell’ac-

quirente che non sia adempimento tardivo, en-tro un termine ragionevole:

i) a partire dal momento nel quale il ven-ditore e venuto a conoscenza o avrebbe dovutoessere a conoscenza di tale inadempienza; o ii)allo spirare di ogni termine supplementareconcesso dal venditore in conformita al par. 1dell’art. 63 o dopo che l’acquirente abbia di-chiarato che non adempira ai suoi obblighi inquesto termine supplementare.

65. 1. Se il contratto prevede che l’acquiren-te debba specificare la forma, la misura o altrecaratteristiche delle merci e se l’acquirente noneffettua tale specificazione alla data convenutaentro un termine ragionevole a partire dal ri-cevimento di una domanda del venditore, que-sti puo, senza pregiudizio di tutti gli altri dirittidi sua prerogativa, effettuare egli stesso talespecificazione, secondo le necessita dell’acqui-rente di cui puo essere a conoscenza.

2. Se il venditore effettua egli stesso la spe-cificazione, deve farne conoscere le modalitaall’acquirente prefissandogli un termine ragio-nevole per una specificazione diversa. Se, doporicezione della comunicazione del venditore, ilcompratore non utilizza tale possibilita nel ter-mine cosı prefissato, la specificazione effettua-ta dal venditore e definitiva.

CAPITOLO IV

TRASFERIMENTO DEI RISCHI

66. La perdita o il deterioramento delle mer-ci avvenuti dopo il trasferimento dei rischi al-l’acquirente non libera quest’ultimo dall’obbli-go di pagare il prezzo, a meno che tali avveni-menti non dipendano da fatto del venditore.

67. 1. Quando il contratto di vendita implicaun trasporto di merci e il venditore non e tenu-to a consegnarle in un luogo determinato, irischi saranno trasferiti all’acquirente a partiredalla consegna delle merci al primo trasporta-tore per l’invio all’acquirente, in conformita alcontratto di vendita. Quando il venditore e te-nuto a consegnare le merci al trasportatore inluogo determinato, i rischi non saranno trasfe-riti all’acquirente fino al momento in cui lemerci non saranno state consegnate al traspor-tatore in detto luogo. Il fatto che il venditore siaautorizzato a conservare i documenti rappre-sentativi delle merci non pregiudica il trasferi-mento dei rischi.

2. Tuttavia i rischi non saranno trasferiti al-l’acquirente fino al momento in cui le merci nonsaranno state chiaramente identificate ai finidel contratto, o mediante l’apposizione di un

L. 11.12.1985, n. 765 (Rat. esecuz. N.U. contratti compravendita iternaz.) 9

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 283: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

segno di riconoscimento sulla merce, o median-te documenti di trasporto, o avviso dato all’ac-quirente, o mediante qualsiasi altro mezzo.

68. Per quanto riguarda le merci vendutedurante il trasporto, i rischi sono trasferiti al-l’acquirente a partire dal momento in cui ilcontratto e concluso. Tuttavia, se le circostanzelo implicano, i rischi sono a carico dell’acqui-rente a partire dal momento in cui le mercisono state consegnate al trasportatore che harilasciato i documenti certificanti il contratto ditrasporto. Se, tuttavia, al momento della con-clusione del contratto di vendita, il venditoreera a conoscenza o avrebbe dovuto essere aconoscenza del fatto che le merci erano perdu-te o erano state deteriorate e non ne avevainformato l’acquirente, la perdita o deteriora-mento e a carico del venditore.

69. 1. Nei casi non previsti dagli artt. 67 e 68, irischi sono trasferiti all’acquirente quando riti-ra le merci o, se non lo fa in tempo debito, apartire dal momento in cui le merci sono messea sua disposizione e in cui commette un’ina-dempienza al contratto non prendendole inconsegna.

2. Tuttavia, se l’acquirente e tenuto a pren-dere in consegna le merci in un luogo che nonsia la sede di affari del venditore, i rischi sonotrasferiti nel momento in cui la consegna deveaver luogo, e purche l’acquirente sappia che lemerci sono messe a sua disposizione in dettoluogo.

3. Se la vendita concerne merci non ancoraindividuate, le merci sono considerate esserestate messe a disposizione dell’acquirente soloquando sono chiaramente identificate ai finidel contratto.

70. Se il venditore ha commesso un’inadem-pienza essenziale al contratto, le disposizionidegli artt. 67, 68 e 69 non portano pregiudizioai mezzi di cui l’acquirente dispone in ragionedi detta inadempienza.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI OBBLIGHI DEL VEN-

DITORE E DEL COMPRATORE.

Sezione I. — Inadempienza anticipata e con-tratti a consegne successive.

71. 1. Una parte puo differire l’adempimen-to dei suoi obblighi ove sia manifesto, dopo laconclusione del contratto, che l’altra parte nonadempira ad una parte essenziale dei suoi ob-blighi a causa:

a) di una grave insufficienza della capaci-

ta di adempimento di detta parte o della suasolvibilita; o

b) del modo con cui si prepara a dareesecuzione o esegue il contratto.

2. Se il venditore ha gia spedito le merciquando si manifestano le ragioni previste alparagrafo precedente, puo opporsi a che lemerci siano consegnate all’acquirente, anchese questi e in possesso di un documento chegli da diritto ad ottenerle. Il presente paragraforiguarda solo i diritti rispettivi del venditore edell’acquirente sulle merci.

3. La parte che differisce l’esecuzione, primao dopo la spedizione delle merci, deve imme-diatamente inviare una notifica in tal senso al-l’altra parte, e deve procedere all’esecuzione sel’altra parte da assicurazioni sufficienti per unbuon adempimento dei suoi obblighi.

72. 1. Se, prima della data di esecuzione delcontratto e manifesto che una parte commet-tera un’inadempienza essenziale del contratto,l’altra parte lo puo dichiarare rescisso.

2. La parte che ha intenzione di dichiararerescisso il contratto, se dispone del tempo ne-cessario, lo deve notificare all’altra parte, acondizioni ragionevoli per permettere di forni-re assicurazioni sufficienti per un buon adem-pimento dei suoi obblighi.

3. Le disposizioni del paragrafo precedentenon si applicano se l’altra parte ha dichiaratoche non adempira ai suoi obblighi.

73. 1. Nei contratti a consegne successive, sel’inadempienza di una delle parti di un obbligorelativo ad una consegna costituisce un’ina-dempienza essenziale del contratto per quantoriguarda detta consegna, l’altra parte puo di-chiarare il contratto rescisso per detta conse-gna.

2. Se l’inadempienza di una delle parti di unobbligo relativo ad una consegna puo fondata-mente indurre l’altra parte a ritenere che vi sarainadempienza essenziale del contratto perquanto riguarda gli obblighi futuri, essa potradichiarare il contratto rescisso per il futuro,purche lo faccia entro un termine ragionevole.

3. L’acquirente che dichiara il contratto re-scisso per una consegna puo, nello stesso tem-po, dichiararlo rescisso per le consegne gia ri-cevute o quelle future se, a causa della lorointerdipendenza, tali consegne non possonoessere utilizzate ai fini previsti dalle parti almomento della conclusione del contratto.

Sezione II. — Danni-interessi

74. I danni-interessi per un’inadempienza alcontratto commessa da una parte sono uguali

10 I. Le Fonti del diritto nel mondo di Internet

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 284: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

alla perdita subita ed al guadagno mancato del-l’altra parte a seguito dell’inadempienza. Talidanni-interessi non possono essere superiorialla perdita subita ed al guadagno mancatoche la parte in difetto aveva previsto o avrebbedovuto prevedere al momento della conclusio-ne del contratto, considerando i fatti di cui eraa conoscenza, o avrebbe dovuto essere a cono-scenza, come possibili conseguenze dell’ina-dempienza del contratto.

75. In caso di risoluzione del contratto e se,in maniera ragionevole e entro un termine ra-gionevole dopo la sua risoluzione, l’acquirenteha proceduto ad un acquisto di sostituzione o ilvenditore ad una vendita di compensazione, laparte che richiede danni-interessi puo ottenerela differenza fra il prezzo del contratto e il prez-zo dell’acquisto di sostituzione o della venditadi compensazione, nonche ogni altro danno-interesse che puo essere dovuto in virtu del-l’art. 74.

76. 1. In caso di risoluzione del contratto e sele merci hanno un prezzo corrente, la parte cherichiede danni-interessi puo ottenere, se nonha effettuato un acquisto in sostituzione, ouna vendita di compensazione ai sensi dell’art.75, la differenza fra il prezzo fissato nel con-tratto e il prezzo corrente al momento dellarisoluzione del contratto, nonche ogni altrodanno o interesse che puo essere dovuto aisensi dell’art. 74.

Tuttavia, se la parte che richiede danni-inte-ressi ha dichiarato il contratto rescisso dopoaver preso possesso delle merci, sara applicatoil prezzo corrente al momento della presa inconsegna e non il prezzo corrente al momentodella rescissione.

2. Ai fini del paragrafo precedente, il prezzocorrente e quello del luogo ove la consegnadelle merci avrebbe dovuto essere effettuata,o, in mancanza di prezzo corrente in quel luo-go, il prezzo corrente praticato in altro luogoche sembra ragionevole scegliere come luogodi riferimento, tenendo conto delle differenzenelle spese di trasporto delle merci.

77. La parte che invoca l’inadempienza delcontratto deve prendere misure ragionevoli,considerate le circostanze, al fine di limitarela perdita, ivi compreso il mancato guadagno,dovuto all’inadempienza. Se tralascia di farlo,la parte in difetto puo chiedere una riduzionedei danni-interessi pari all’ammontare dellaperdita, che avrebbe dovuto essere evitata.

Sezione III. — Interessi

78. Se una parte non paga il prezzo o ogni

altra somma dovuta, l’altra parte ha diritto ainteressi su detta somma senza pregiudicare idanni-interessi che potrebbe richiedere in virtudell’art. 74.

Sezione IV. — Esonero

79. 1. Una parte non e responsabile dell’ina-dempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi seprova che tale inadempienza e dovuta ad unimpedimento indipendente dalla sua volontache non ci si poteva ragionevolmente attendereche essa lo prendesse in considerazione al mo-mento della conclusione del contratto, che loprevedesse o lo superasse, o che ne prevedesseo ne superasse le conseguenze.

2. Se l’inadempienza di una delle parti e do-vuta all’inadempienza di un terzo che ha inca-ricato di eseguire tutto o parte del contratto,tale parte e esonerata dalla sua responsabilitasolo se:

a) la parte ne sia esonerata in virtu delledisposizioni del paragrafo precedente; e b) laterza parte ne sarebbe anch’essa esonerataqualora le disposizioni di tale paragrafo le ve-nissero applicate.

3. L’esonero previsto dal presente articoloproduce effetto per tutta la durata dell’impedi-mento.

4. La parte che non da esecuzione al contrat-to, deve avvisare l’altra parte dell’impedimentoe delle sue conseguenze sulla sua capacita diesecuzione. Se l’avviso non giunge a destina-zione in un termine ragionevole a partire dalmomento in cui la parte che non ha dato ese-cuzione era a conoscenza o avrebbe dovuto es-sere a conoscenza dell’impedimento, quest’ul-tima e tenuta a dare danni-interessi a causadella mancata ricezione.

5. Le disposizioni del presente articolo nonvietano ad una parte di esercitare tutti i suoidiritti, oltre quelli di ottenere danni-interessi invirtu della presente Convenzione.

80. Una parte non puo avvalersi di un’ina-dempienza dell’altra parte nella misura in cuitale inadempienza e dovuta ad un atto o omis-sione da parte sua.

Sezione V. — Effetti della rescissione del con-tratto

81. 1. La rescissione del contratto libera am-bedue le parti dai loro obblighi, salvo i danni-interessi eventualmente dovuti. La rescissionenon ha effetto sulle clausole del contratto rela-tive al regolamento delle controversie o ai di-

L. 11.12.1985, n. 765 (Rat. esecuz. N.U. contratti compravendita iternaz.) 11

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 285: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

ritti ed obblighi delle parti in caso di risoluzio-ne.

2. La parte che ha dato esecuzione totalmen-te o parzialmente al contratto puo richiedererestituzione all’altra parte di cio che ha fornitoo pagato in esecuzione del contratto. Se le dueparti sono tenute ad effettuare restituzioni, lodevono fare contemporaneamente.

82. 1. L’acquirente perde il diritto di dichia-rare il contratto rescisso o di esigere dal vendi-tore la consegna di merci sostitutive se gli eimpossibile restituire le merci in uno statopressoche identico a quello nel quale le ha ri-cevute.

2. Il paragrafo precedente non si applica:a) se l’impossibilita di restituire le merci o

di restituirle in uno stato pressoche identico aquello nel quale l’acquirente le ha ricevute none dovuto ad un atto od omissione da parte sua;

b) se le merci sono perdute o deteriorate,completamente o in parte, in conseguenza del-l’esame prescritto all’art. 36; o

c) se l’acquirente, prima del momento nelquale ha constatato o avrebbe dovuto consta-tare il difetto di conformita, ha venduto tutte oparte delle merci nel quadro di un’operazionecommerciale normale o ha consumato o tra-sformato tutte o parte delle merci in conformi-ta all’uso normale.

83. L’acquirente che ha perso il diritto didichiarare il contratto risolto o di esigere dalvenditore la consegna di merci sostitutive invirtu dell’art. 82 conserva il diritto ad avvalersidi ogni altro mezzo derivante dal contratto edalla presente Convenzione.

84. 1. Se il venditore e tenuto a restituire ilprezzo, deve anche pagare gli interessi sull’am-montare di detto prezzo, a partire dal giornodel pagamento.

2. L’acquirente deve al venditore l’equiva-lente di qualsiasi profitto abbia tratto dallemerci o da una parte di esse:

a) quando deve restituirle tutte o in parte;o

b) quando e nell’impossibilita di restituiretutte o parte delle merci o di restituirle tutte oin parte in uno stato pressoche identico a quel-lo in cui le ha ricevute, e tuttavia ha dichiarato ilcontratto rescisso o ha preteso dal venditore laconsegna di merci sostitutive.

Sezione VI. — Conservazione delle merci

85. Allorche l’acquirente tarda a prendereconsegna delle merci o non ne paga il prezzo,mentre il pagamento del prezzo e la consegnadevono essere effettuate contemporaneamen-

te, il venditore, se ha le merci in suo possesso osotto il suo controllo, deve prendere le misureragionevoli, tenuto conto delle circostanze, perassicurarne la conservazione. Sara autorizzatoa trattenerle sino a quando abbia ottenuto dal-l’acquirente il rimborso delle spese ragionevol-mente sostenute.

86. 1. Se l’acquirente ha ricevuto le mercied intende esercitare il diritto di rifiutarle invirtu del contratto o della presente Conven-zione, deve prendere le misure ragionevoli,tenuto conto delle circostanze, per assicurar-ne la conservazione. e autorizzato a trattener-le fino a quando abbia ottenuto dal venditoreil rimborso delle spese ragionevolmente soste-nute.

2. Se le merci inviate all’acquirente sono sta-te messe a sua disposizione nel loro luogo didestinazione e se l’acquirente esercita il dirittodi rifiutarle, deve prenderne possesso per con-to del venditore purche possa farlo senza paga-mento del prezzo e senza inconvenienti o speseirragionevoli. Tale disposizione non si applicase il venditore e presente sul luogo di destina-zione o se vi e in questo luogo una personaqualificata per prendere a carico le merci persuo conto. I diritti ed obblighi dell’acquirenteche prende possesso delle merci in virtu delpresente paragrafo sono regolati dal paragrafoprecedente.

87. La parte che e tenuta a prendere misureper assicurare la conservazione delle merci puodepositarle nei magazzini di un terzo a spesedell’altra parte, a condizione che le spese chene risultano non siano irragionevoli.

88. 1. La parte che deve assicurare la conser-vazione delle merci in conformita agli artt. 85 e86 puo venderle con ogni mezzo appropriato sel’altra parte ha eccessivamente ritardato nelprendere possesso delle merci o a riprenderleo a pagarne il prezzo o le spese di conservazio-ne, con riserva di notificare a detta altra parte,a condizioni ragionevoli, la sua intenzione divendere.

2. Allorche le merci sono soggette a rapidodeterioramento o la loro conservazione com-porta spese eccessive, la parte che e tenuta adassicurare la conservazione delle merci confor-memente agli artt. 85 e 86 deve con ragionevo-lezza impegnarsi a venderle. Per quanto possi-bile, deve notificare all’altra parte la sua inten-zione di vendere.

3. La parte che vende le merci ha diritto ditrattenere sul prodotto della vendita un im-porto uguale alle spese ragionevoli di conser-vazione e di vendita delle merci. Detta partedovra corrispondere all’altra la cifra ecceden-te.

12 I. Le Fonti del diritto nel mondo di Internet

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 286: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

89. Il Segretario generale dell’Organizzazio-ne delle Nazioni Unite e designato come depo-sitario della presente Convenzione.

90. La presente Convenzione non prevale suun accordo internazionale gia concluso o daconcludere che contiene disposizioni concer-nenti le materie regolate dalla presente Con-venzione, a condizione che le parti del contrat-to abbiano la loro sede di affari in Stati parti atale accordo.

91. 1. La presente Convenzione sara apertaalla firma nel corso della seduta di chiusuradella Conferenza delle Nazioni Unite sui con-tratti di vendita internazionale di merci e reste-ra aperta alla firma di tutti gli Stati presso laSede della Organizzazione delle Nazioni Uni-te, a New York, fino al 30 settembre 1981.

2. La presente Convenzione e sottoposta aratifica, accettazione o approvazione da partedegli Stati firmatari.

3. La presente Convenzione sara aperta al-l’adesione di tutti gli Stati che non sono firma-tari, a partire dalla data in cui sara aperta allafirma.

4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, ap-provazione o adesione saranno depositati pres-so il Segretario generale dell’Organizzazionedelle Nazioni Unite.

92. 1. Qualsiasi Stato contraente potra, almomento della firma, della ratifica, dell’accet-tazione, dell’approvazione o dell’adesione, di-chiarare che non sara vincolato dalla secondaparte della presente Convenzione o che nonsara vincolato dalla terza parte della presenteConvenzione.

2. Uno Stato contraente che fa, in virtudel paragrafo precedente, una dichiarazioneriguardo alla seconda o alla terza parte del-la presente Convenzione, non sara conside-rato come uno Stato contraente, ai sensi delpar. 1 dell’articolo primo della Convenzio-ne, per le materie regolate dalla parte dellaConvenzione alla quale tale dichiarazione siapplica.

93. 1. Qualsiasi Stato contraente che com-prende due o piu unita territoriali nelle quali,secondo la sua costituzione, sistemi di dirittodiversi si applicano nelle materie disciplinatedalla presente Convenzione potra, al momentodella firma, della ratifica, dell’accettazione,dell’approvazione o della adesione, dichiarareche la presente Convenzione verra applicata atutte le sue unita territoriali o solo a una o piudi esse e potra in ogni momento modificare tale

dichiarazione facendo una nuova dichiarazio-ne.

2. Tali dichiarazioni saranno notificate al de-positario e indicheranno espressamente le uni-ta territoriali a cui la Convenzione si applica.

3. Se, in virtu di una dichiarazione fatta inconformita al presente articolo, la presenteConvenzione si applica a una o piu delle unitaterritoriali di uno Stato contraente, ma non atutte, e se la sede di affari di una parte al con-tratto e situata in detto Stato, tale sede di affarisara considerata, ai fini della presente Conven-zione, come non situata in uno Stato contraen-te, a meno che non sia situata in una unitaterritoriale alla quale la Convenzione viene ap-plicata.

4. Se uno Stato contraente non fa dichiara-zioni in virtu del par. 1 del presente articolo, laConvenzione si applichera all’insieme del ter-ritorio di questo Stato.

94. 1. Due o piu Stati contraenti i quali, inmaterie regolate dalla presente Convenzioneapplicano norme giuridiche identiche o affinipossono, in ogni momento, dichiarare che laConvenzione non si applichera ai contratti divendita o alla loro formazione qualora le partiabbiano la loro sede di affari in detti Stati. Talidichiarazioni possono essere fatte congiunta-mente o essere unilaterali e reciproche.

2. Uno Stato contraente che, in materie re-golate dalla presente Convenzione, applicanorme giuridiche identiche o affini a quelle diuno o piu Stati non contraenti, puo in qualsiasimomento dichiarare che la Convenzione non siapplichera ai contratti di vendita o alla loroformazione qualora le parti abbiano la loro se-de di affari in detti Stati.

3. Qualora uno Stato, nei cui confronti unadichiarazione e stata fatta in virtu del paragra-fo precedente, diventi in seguito uno Statocontraente, la dichiarazione menzionata avra,a partire dalla data in cui la presente Conven-zione entrera in vigore nei confronti di talenuovo Stato contraente, gli effetti di una di-chiarazione fatta in virtu del par. 1, a condizio-ne che il nuovo Stato contraente vi si associ ofaccia una dichiarazione unilaterale a titoloreciproco.

95. Qualsiasi Stato puo dichiarare, al mo-mento del deposito del suo strumento di rati-fica, accettazione, approvazione o adesione,che non sara vincolato dal comma b) del par.1 dell’articolo primo della presente Convenzio-ne.

96. Qualsiasi Stato contraente la cui legisla-zione esige che i contratti di vendita siano con-clusi o constatati per iscritto puo, in qualsiasimomento, in conformita all’art. 12, dichiarare

L. 11.12.1985, n. 765 (Rat. esecuz. N.U. contratti compravendita iternaz.) 13

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 287: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

che ogni disposizione dell’art. 11, dell’art. 29 odella seconda parte della presente Convenzio-ne che autorizza una forma diversa a quellascritta per la conclusione, la modifica o la re-scissione amichevole di un contratto di venditao per qualsiasi offerta, accettazione o altra ma-nifestazione d’intenti, non si applica dal mo-mento che una delle parti ha la sua sede d’affariin detto Stato.

97. 1. Le dichiarazioni fatte in virtu dellapresente Convenzione al momento della firmasono sottoposte a conferma al momento dellaratifica, dell’accettazione o dell’approvazione.2. Le dichiarazioni e la conferma delle dichia-razioni saranno fatte per iscritto e formalmen-te notificate al depositario.

3. Le dichiarazioni prenderanno effetto alladata dell’entrata in vigore della presente Con-venzione nei confronti dello Stato dichiarantetuttavia le dichiarazioni di cui il depositarioavra ricevuto notifica formale dopo tale dataavranno effetto il primo giorno del mese suc-cessivo alla scadenza di un termine di sei mesi apartire dalla data della loro ricezione da partedel depositario. Le dichiarazioni unilaterali ereciproche fatte in virtu dell’art. 94 avrannoeffetto il primo giorno del mese successivo allascadenza di un periodo di sei mesi dopo la datadi ricezione dell’ultima dichiarazione da partedel depositario.

4. Qualsiasi Stato che effettui una dichiara-zione in virtu della presente Convenzione puoin qualsiasi momento ritirarla mediante notifi-ca formale indirizzata per iscritto al deposita-rio. Tale ritiro avra effetto il primo giorno delmese successivo alla scadenza di un periodo disei mesi dopo la data di ricevimento della no-tifica da parte del depositario.

5. Il ritiro di una dichiarazione fatta in virtudell’art. 94, rendera nulla, a partire dalla datadella sua entrata in vigore, qualsiasi dichiara-zione reciproca fatta da un altro Stato in virtudi questo stesso articolo.

98. Nessuna riserva e autorizzata trannequelle espressamente autorizzate dalla presen-te Convenzione.

99. 1. La presente Convenzione entrera invigore, fatte salve le disposizioni del par. 6 delpresente articolo, il primo giorno del mese suc-cessivo al termine di un periodo di dodici mesidopo la data del deposito del decimo strumen-to di ratifica, di accettazione, di approvazione odi adesione, ivi compreso ogni strumento con-tenente una dichiarazione resa in virtu dell’art.92.

2. Qualora uno Stato ratifichi, accetti o ap-provi la presente Convenzione o vi aderiscadopo il deposito del decimo strumento di ra-

tifica, accettazione, approvazione o adesione,la Convenzione, ad eccezione della parteesclusa, entrera in vigore nei confronti di taleStato, fatte salve le disposizioni del par. 6 delpresente articolo, il primo giorno del mesesuccessivo allo scadere di un periodo di dodicimesi dopo la data del deposito dello strumen-to di ratifica, accettazione, approvazione oadesione.

3. Ciascuno Stato che ratifichera, accettera oapprovera la presente Convenzione o vi aderi-ra e che e parte della Convenzione relativa aduna normativa uniforme sulla formazione deicontratti di vendita internazionale di merci fat-ta a L’Aja il 1 luglio 1964 (Convenzione deL’Aja del 1964 sulla formazione) o alla Con-venzione relativa ad una normativa uniformesulla vendita internazionale di merci fatta aL’Aja il 1 luglio 1964 (Convenzione de L’Ajadel 1964 sulla vendita), o a queste due conven-zioni, denuncera nella stesso tempo, secondo ilcaso, la Convenzione de L’Aja del 1964 sullavendita o la Convenzione de L’Aja sulla forma-zione, o queste due Convenzioni, rivolgendouna notifica in tal senso al Governo dei PaesiBassi.

4. Qualsiasi Stato parte della Convenzionede L’Aja del 1964 sulla vendita che ratifichera,accettera, o approvera la presente Convenzio-ne, o vi aderira e che dichiarera o avra dichia-rato in virtu dell’art. 92 che non sara vincolatodalla seconda parte della Convenzione, denun-cera, al momento della ratifica, dell’accettazio-ne, dell’approvazione o dell’adesione, la Con-venzione de L’Aja del 1964 sulla vendita rivol-gendo una notifica in tal senso al Governo deiPaesi Bassi.

5. Ciascuno Stato parte della Convenzionede L’Aja del 1964 sulla vendita che ratifichera,accettera o approvera la presente Convenzioneo vi aderira e che dichiarera o avra dichiarato,in virtu dell’art. 92, che non e vincolato dallaterza parte della Convenzione, denuncera, almomento della ratifica, dell’accettazione, del-l’approvazione o dell’adesione, la Convenzio-ne de L’Aja del 1964 sulla formazione inviandouna notifica in tal senso al Governo dei PaesiBassi.

6. Ai fini del presente articolo, le ratifiche,accettazioni, approvazioni e adesioni effettuateriguardo alla presente Convenzione da Statiparti alla Convenzione de L’Aja del 1964 sullaformazione o alla Convenzione de L’Aja del1964 sulla vendita,entreranno invigore solo alladata in cui le denunce eventualmente richiesteda parte dei suddetti Stati riguardo a queste dueConvenzioni saranno entrate in vigore. Il depo-sitario della presente Convenzione si accordera

14 I. Le Fonti del diritto nel mondo di Internet

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 288: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

con il Governo dei Paesi Bassi, depositario delleConvenzioni del 1964, per garantire il coordi-namento necessario al riguardo.

100. 1. La presente Convenzione si applicaalla formazione dei contratti conclusi in segui-to ad una proposta intervenuta dopo l’entratain vigore della Convenzione riguardo agli Staticontraenti di cui al comma a) del par. 1 dell’ar-ticolo primo o allo Stato contraente di cui alcomma b) del par. 1 dell’articolo primo.

2. La presente Convenzione si applica unica-mente ai contratti conclusi dopo la sua entratain vigore nei confronti degli Stati contraenti dicui al comma a) del par. 1 dell’articolo primo odello Stato contraente di cui al comma b) delpar. 1 dell’articolo primo.

101. 1. Ciascuno Stato contraente potra de-nunciare la presente Convenzione, o la secon-da o la terza parte della Convenzione, median-

te notifica formale inviata per iscritto al depo-sitario.

2. La denuncia prendera effetto il primogiorno dei mese successivo alla scadenza diun periodo di dodici mesi dopo la data di rice-zione della notifica da parte del depositario.Qualora un periodo piu lungo per l’entrata invigore della denuncia sia specificato nella no-tifica, la denuncia avra effetto allo scadere delperiodo in oggetto dopo la data di ricezionedella notifica.

Fatto a Vienna, l’11 aprile 1980, in un solooriginale, i cui testi inglese, arabo, cinese, fran-cese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari,debitamente autorizzati dai rispettivi Governi,hanno firmato la presente Convenzione.

L. 11.12.1985, n. 765 (Rat. esecuz. N.U. contratti compravendita iternaz.) 15

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 289: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 290: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

VII. I REATI INFORMATICI

LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547. — (G. U. n.305 del 30 dicembre 1993). Modificazioni edintegrazioni alle norme del codice penale e delcodice di procedura penale in tema di crimi-nalita informatica

1. 1. All’art. 392 del codice penale, dopo ilsecondo comma e aggiunto il seguente:

‘‘Si ha, altresı, violenza sulle cose allorcheun programma informatico viene alterato, mo-dificato o cancellato in tutto o in parte ovveroviene impedito o turbato il funzionamento diun sistema informatico o telematico’’.

2. 1. L’art. 420 del codice penale e sostituitodal seguente:

‘‘Art. 420. - (Attentato a impianti di pub-blica utilita).-Chiunque commette un fatto di-retto a danneggiare o distruggere impianti dipubblica utilita, e punito, salvo che il fatto co-stituisca piu grave reato, con la reclusione dauno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma si applicaanche a chi commette un fatto diretto a dan-neggiare o distruggere sistemi informatici o te-lematici di pubblica utilita, ovvero dati, infor-mazioni o programmi in essi contenuti o a essipertinenti.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneg-giamento dell’impianto o del sistema, dei dati,delle informazioni o dei programmi ovverol’interruzione anche parziale del funzionamen-to dell’impianto o del sistema, la pena e dellareclusione da tre a otto anni’’.

3. 1. Dopo l’art. 491 del codice penale e in-serito il seguente:

‘‘Art. 491-bis. - (Documenti informatici).-Se alcuna delle falsita previste dal presente ca-po riguarda un documento informatico pubbli-co o privato, si applicano le disposizioni delcapo stesso concernenti rispettivamente agliatti pubblici e le scritture private. A tal fineper documento informatico si intende qualun-que supporto informatico contenente dati oinformazioni aventi efficacia probatoria o pro-grammi specificamente destinati ad elaborar-li’’.

4. 1. Dopo l’art. 615-bis del codice penalesono inseriti i seguenti:

‘‘Art. 615-ter. - (Accesso abusivo a un si-stema informatico o telematico). - Chiunqueabusivamente si introduce in un sistema infor-matico o telematico protetto da misure di sicu-rezza ovvero vi si mantiene contro la volontaespressa o tacita di chi ha il diritto di escluder-lo, e punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena e della reclusione da uno a cin-que anni:

1) se il fatto e commesso da un pubbli-co ufficiale o da un incaricato di un pubblicoservizio, con abuso dei poteri o con violazionedei doveri inerenti alla funzione o al servizio oda chi esercita anche abusivamente la profes-sione di investigatore privato, o con abuso dellaqualita di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fat-to usa violenza sulle cose o alle persone, ovverose e palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o ildanneggiamento del sistema o l’interruzionetotale o parziale del suo funzionamento, ovve-ro la distruzione o il danneggiamento dei dati,delle informazioni o dei programmi in essi con-tenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo esecondo riguardino sistemi informatici o tele-matici d’interesse militare o relativi all’ordinepubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanitao alla protezione civile o comunque di interessepubblico, la pena e, rispettivamente, della re-clusione da uno a cinque anni e da tre a ottoanni.

Nel caso previsto dal primo comma il de-litto e punibile a querela della persona offesa;negli altri casi si procede d’ufficio.

Art.615-quater. - (Detenzione e diffusio-ne abusiva di codici di accesso a sistemi infor-matici o telematici). Chiunque, al fine di pro-curare a se o ad altri un profitto o di arrecare adaltri un danno, abusivamente si procura, ripro-duce, diffonde, comunica o consegna codici,parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso aun sistema informatico o telematico, protettoda misure di sicurezza, o comunque fornisceindicazioni o istruzioni idonee al predetto sco-po, e punito con la reclusione sino a un anno econ la multa sino a lire 10 milioni.

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 291: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

La pena e della reclusione da uno a dueanni e della multa da lire 10 milioni a 20 milionise ricorre taluna delle circostanze di cui ai nu-meri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 617-quater.

Art. 615-quinquies. - (Diffusione di pro-grammi diretti a danneggiare o interrompereun sistema informatico). -Chiunque diffonde,comunica o consegna un programma informa-tico da lui stesso o da altri redatto, avente perscopo o per effetto il danneggiamento di unsistema informatico o telematico, dei dati odei programmi un esso contenuti o a esso per-tinenti, ovvero l’interruzione, totale o parziale,o l’alterazione del suo funzionamento, e punitocon la reclusione sino a due anni e con la multasino a lire 20 milioni’’.

5. 1. Nell’art. 616 del codice penale, il quartocomma e sostituito dal seguente:

‘‘Agli effetti delle disposizioni di questasezione, per ‘‘corrispondenza’’ si intende quel-la epistolare, telegrafica, telefonica, informati-ca o telematica ovvero effettuata con ogni altraforma di comunicazione a distanza’’.

6. 1. Dopo l’art. 617-ter del codice penalesono inseriti i seguenti:

‘‘Art. 617-quater. - (Intercettazione, im-pedimento o interruzione illecita di comunica-zioni informatiche o telematiche). - Chiunquefraudolentemente intercetta comunicazioni re-lative a un sistema informatico o telematico ointercorrenti tra piu sistemi, ovvero le impedi-sce o le interrompe, e punito con la reclusioneda sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca piu grave rea-to, la stessa pena si applica a chiunque rivela,mediante qualsiasi mezzo d’informazione alpubblico, in tutto o in parte, il contenuto dellecomunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondosono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d’ufficio e la pena edella reclusione da uno a cinque anni se il fattoe commesso:

1) in danno di un sistema informatico otelematico utilizzato dallo stato o da altro entepubblico o da impresa esercente servizi pubbli-ci o di pubblica necessita;

2) da un pubblico ufficiale o da un in-caricato di un pubblico servizio, con abuso deipoteri e con violazione dei doveri inerenti allafunzione o al servizio, ovvero con abuso dellaqualita di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamentela professione di un investigatore privato.

Art. 617-quinquies. - (Installazione di ap-parecchiature atte a intercettare, impedire ointerrompere comunicazioni informatiche o

telematiche) .- Chiunque, fuori dai casi con-sentiti dalla legge, installa apparecchiature attea intercettare, impedire o interrompere comu-nicazioni relative a un sistema informatico otelematico ovvero intercorrenti tra piu sistemi,e punito con la reclusione da uno a quattroanni.

La pena e della reclusione da uno a cin-que anni nei casi previsti dal quarto commadelI’art. 617-quater.

Art. 617-sexies. - (Falsificazione, altera-zione o soppressione del contenuto di comuni-cazioni informatiche o telematiche). - Chiun-que, al fine di procurare a se o ad altri un van-taggio o di arrecare ad altri un danno, formafalsamente ovvero altera o sopprime, in tutto oin parte, il contenuto, anche occasionalmenteintercettato, di taluna delle comunicazioni re-lative a un sistema informatico o telematico ointercorrenti tra piu sistemi, e punito, qualorane faccia uso o lasci che altri ne facciano uso,con la reclusione da uno a quattro armi.

La pena e della reclusione da uno a cin-que anni nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 617-quater’’.

7. 1. Nell’art. 621 del codice penale, dopo ilprimo comma e inserito il seguente:

‘‘Agli effetti della disposizione di cui alprimo comma e considerato documento anchequalunque supporto informatico contenentedati, informazioni o programmi’’.

8. 1. L’art. 623-bis del codice penale e sosti-tuito dal seguente:’’Art. 623-bis. - (Altre comu-nicazioni e conversazioni).- Le disposizionicontenute nella presente sezione, relative allecomunicazioni e conversazioni telegrafiche, te-lefoniche, informatiche o telematiche, si appli-cano a qualunque altra trasmissione a distanzadei suoni, immagini o altri dati’’.

9. 1. Dopo l’art. 635 del codice penale e in-serito il seguente:

‘‘Art. 635-bis. - (Danneggiamento di siste-mi informatici e telematici). - Chiunque di-strugge, deteriora o rende, in tutto o in parte,inservibili sistemi informatici o telematici al-trui, ovvero programmi, informazioni o dati al-trui, e punito, salvo che il fatto costituisca piugrave reato, con la reclusione da sei mesi a treanni.

Se ricorre una o piu delle circostanze dicui al secondo comma dell’art. 635, ovvero se ilfatto e commesso con abuso della qualita dioperatore del sistema, la pena e della reclusio-ne da uno a quattro anni’’.

10. 1. Dopo l’art. 640 bis del codice penale einserito il seguente:

‘‘Art. 640-ter. - (Frode informatica). -Chiunque, alterando in qualsiasi modo il fun-

290 VII. I reati informatici

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 292: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

zionamento di un sistema informatico o tele-matico o intervenendo senza diritto con qual-siasi modalita sui dati, informazioni o pro-grammi contenuti in un sistema informaticoo telematico o ad esso pertinenti, procura ase o ad altri un ingiusto profitto con altruidanno, e punito con la reclusione da sei mesia tre anni e con la multa da lire 100 mila a 2milioni.

La pena e della reclusione da uno a cin-que anni e della multa da lire 600 mila a 3milioni se ricorre una delle circostanze previstedal n. 1) del secondo comma dell’art. 640, ov-vero se il fatto e commesso con abuso dellaqualita di operatore del sistema.

Il delitto e punibile a querela della perso-na offesa, salvo che ricorra taluna delle circo-stanze di cui al secondo comma o un’altra cir-costanza aggravante’’.

11. 1. Dopo l’art. 266 del codice di procedurapenale e inserito il seguente:

‘‘Art. 266-bis. - (Intercettazioni di comu-nicazioni informatiche o telematiche).-1. Neiprocedimenti relativi ai reati indicati nell’art.266, nonche a quelli commessi mediante l’im-piego di tecnologie informatiche o telematiche,e consentita l’intercettazione del flusso di co-municazioni relativo a sistemi informatici o te-lematici ovvero intercorrente tra piu sistemi’’.

12. 1. L’art. 268 del codice di procedura pe-nale e cosı modificato:

a) dopo il comma 3 e inserito il seguente:‘‘3-bis. Quando si procede a intercetta-

zioni di comunicazioni informatiche o telema-tiche il pubblico ministero puo disporre che leoperazioni siano compiute anche mediante im-pianti appartenenti a privati’’;

b) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai se-guenti:

‘‘6. Ai difensori delle parti e immedia-tamente dato avviso che, entro il termine fissa-to a norma dei commi 4 e 5, hanno facolta diesaminare gli atti e ascoltare le registrazioniovvero di prendere cognizione dei flussi di co-municazioni informatiche o telematiche. Sca-duto il termine, il giudice dispone l’acquisizio-ne delle conversazioni o dei flussi di comunica-zioni informatiche o telematiche indicati dalleparti, che non appaiano manifestamente irrile-vanti, procedendo anche di ufficio allo stralciodelle registrazioni e dei verbali di cui e vietatal’utilizzazione. Il pubblico ministero e i difen-sori hanno diritto di partecipare allo stralcio esono avvisati almeno 24 ore prima.

7. Il giudice dispone la trascrizione in-tegrale delle registrazioni ovvero la stampa informa intellegibile delle informazioni contenu-te nei flussi di comunicazioni informatiche o

telematiche da acquisire osservando le forme,i modi e le garanzie previsti per l’espletamentodelle perizie. Le trascrizioni o le stampe sonoinserite nel fascicolo per il dibattimento.

8. I difensori possono estrarre copiadelle trascrizioni e fare eseguire la trasposizio-ne della registrazione su nastro magnetico. Incaso di intercettazione di flussi di comunicazio-ni informatiche o telematiche i difensori pos-sono chiedere copia su idoneo supporto deiflussi intercettati, ovvero copia della stampaprevista comma 7’’.

13. 1. Al comma 1 dell’art. 25-ter del d.l. 8giugno 1992, n. 306, convertito, con modifica-zioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, dopo leparole; ‘‘e di altre forme di telecomunicazione’’sono inserite le seguenti:

‘‘ovvero del flusso di comunicazioni rela-tivo a sistemi informatici o telematici’’.

LEGGE 18 marzo 2008, n. 48. — Ratifica edesecuzione della Convenzione del Consigliod’Europa sulla criminalita informatica, fatta aBudapest il 23 novembre 2001, e norme diadeguamento dell’ordinamento interno

CAPO I

RATIFICA ED ESECUZIONE

1. Autorizzazione alla ratifica. — 1. Il Presi-dente della Repubblica e autorizzato a ratifica-re la Convenzione del Consiglio d’Europa sullacriminalita informatica, fatta a Budapest il 23novembre 2001, di seguito denominata «Con-venzione».

2. Ordine di esecuzione. — 1. Piena e interaesecuzione e data alla Convenzione, a decorre-re dalla data della sua entrata in vigore in con-formita a quanto disposto dall’art. 36 dellaConvenzione stessa.

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL DECRETO

LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

3. Modifiche al titolo VII del libro secondo delcodice penale. — 1. All’art. 491-bis del codicepenale sono apportate le seguenti modificazio-ni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «pri-vato» sono inserite le seguenti: «avente effica-cia probatoria»;

b) il secondo periodo e soppresso.

L. 23.12.1993, n. 547 (Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale, ecc.) 291

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 293: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

2. Dopo l’art. 495 del codice penale e inseri-to il seguente:

«Art. 495-bis. – (Falsa dichiarazione o at-testazione al certificatore di firma elettronica sul-l’identita o su qualita personali proprie o di altri).– Chiunque dichiara o attesta falsamente alsoggetto che presta servizi di certificazione del-le firme elettroniche l’identita o lo stato o altrequalita della propria o dell’altrui persona e pu-nito con la reclusione fino ad un anno».

4. Modifica al titolo XII del libro secondo delcodice penale. — 1. L’art. 615-quinquies del co-dice penale e sostituito dal seguente:

«Art. 615-quinquies. – (Diffusione di appa-recchiature, dispositivi o programmi informaticidiretti a danneggiare o interrompere un sistemainformatico o telematico). – Chiunque, allo sco-po di danneggiare illecitamente un sistema in-formatico o telematico, le informazioni, i dati oi programmi in esso contenuti o ad esso perti-nenti ovvero di favorire l’interruzione, totale oparziale, o l’alterazione del suo funzionamen-to, si procura, produce, riproduce, importa,diffonde, comunica, consegna o, comunque,mette a disposizione di altri apparecchiature,dispositivi o programmi informatici, e punitocon la reclusione fino a due anni e con la multasino a euro 10.329».

5. Modifiche al titolo XIII del libro secondodel codice penale. — 1. L’art. 635-bis del codicepenale e sostituito dal seguente:

«Art. 635-bis. – (Danneggiamento di infor-mazioni, dati e programmi informatici). – Salvoche il fatto costituisca piu grave reato, chiun-que distrugge, deteriora, cancella, altera o sop-prime informazioni, dati o programmi infor-matici altrui e punito, a querela della personaoffesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) delsecondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto ecommesso con abuso della qualita di operatoredel sistema, la pena e della reclusione da uno aquattro anni e si procede d’ufficio».

2. Dopo l’art. 635-bis del codice penalesono inseriti i seguenti:

«Art. 635-ter. – (Danneggiamento di infor-mazioni, dati e programmi informatici utilizzatidallo Stato o da altro ente pubblico o comunquedi pubblica utilita). – Salvo che il fatto costitui-sca piu grave reato, chiunque commette un fat-to diretto a distruggere, deteriorare, cancella-re, alterare o sopprimere informazioni, dati oprogrammi informatici utilizzati dallo Stato oda altro ente pubblico o ad essi pertinenti, ocomunque di pubblica utilita, e punito con lareclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il dete-rioramento, la cancellazione, l’alterazione o la

soppressione delle informazioni, dei dati o deiprogrammi informatici, la pena e della reclu-sione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) delsecondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto ecommesso con abuso della qualita di operatoredel sistema, la pena e aumentata.

Art. 635-quater. – (Danneggiamento di si-stemi informatici o telematici). – Salvo che ilfatto costituisca piu grave reato, chiunque, me-diante le condotte di cui all’art. 635-bis, ovveroattraverso l’introduzione o la trasmissione didati, informazioni o programmi, distrugge,danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibilisistemi informatici o telematici altrui o ne osta-cola gravemente il funzionamento e punito conla reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) delsecondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto ecommesso con abuso della qualita di operatoredel sistema, la pena e aumentata.

Art. 635-quinquies. – (Danneggiamento disistemi informatici o telematici di pubblica utili-ta). – Se il fatto di cui all’art. 635-quater e di-retto a distruggere, danneggiare, rendere, intutto o in parte, inservibili sistemi informaticio telematici di pubblica utilita o ad ostacolarnegravemente il funzionamento, la pena e dellareclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il dan-neggiamento del sistema informatico o telema-tico di pubblica utilita ovvero se questo e reso,in tutto o in parte, inservibile, la pena e dellareclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) delsecondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto ecommesso con abuso della qualita di operatoredel sistema, la pena e aumentata».

3. Dopo l’art. 640-quater del codice penale einserito il seguente:

«Art. 640-quinquies. – (Frode informaticadel soggetto che presta servizi di certificazione difirma elettronica). – Il soggetto che presta ser-vizi di certificazione di firma elettronica, il qua-le, al fine di procurare a se o ad altri un ingiustoprofitto ovvero di arrecare ad altri danno, violagli obblighi previsti dalla legge per il rilascio diun certificato qualificato, e punito con la reclu-sione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032euro».

6. Modifiche all’art. 420 del codice penale. —1. All’art. 420 del codice penale, il secondo e ilterzo comma sono abrogati.

7. Introduzione dell’art. 24-bis del d.lg. 8 giu-gno 2001, n. 231. — 1. Dopo l’art. 24 del d.lg. 8giugno 2001, n. 231, e inserito il seguente:

«Art. 24-bis. – (Delitti informatici e tratta-mento illecito di dati). – 1. In relazione alla com-

292 VII. I reati informatici

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 294: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

missione dei delitti di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-qua-ter e 635-quinquies del codice penale, si applicaall’ente la sanzione pecuniaria da cento a cin-quecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delit-ti di cui agli artt. 615-quater e 615-quinquies delcodice penale, si applica all’ente la sanzionepecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delit-ti di cui agli artt. 491-bis e 640-quinquies delcodice penale, salvo quanto previsto dall’art.24 del presente decreto per i casi di frode in-formatica in danno dello Stato o di altro entepubblico, si applica all’ente la sanzione pecu-niaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delittiindicati nel comma 1 si applicano le sanzioniinterdittive previste dall’art. 9, comma 2, lette-re a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno deidelitti indicati nel comma 2 si applicano le san-zioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2,lettere b) ed e). Nei casi di condanna per unodei delitti indicati nel comma 3 si applicano lesanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma2, lettere c), d) ed e)».

CAPO III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E

AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30GIUGNO 2003, N. 196

8. Modifiche al titolo III del libro terzo delcodice di procedura penale. — 1. All’art. 244,comma 2, secondo periodo, del codice di pro-cedura penale sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: «, anche in relazione a sistemiinformatici o telematici, adottando misuretecniche dirette ad assicurare la conservazio-ne dei dati originali e ad impedirne l’altera-zione».

2. All’art. 247 del codice di procedura pena-le, dopo il comma 1 e inserito il seguente:

«1-bis. Quando vi e fondato motivo di ri-tenere che dati, informazioni, programmi in-formatici o tracce comunque pertinenti al rea-to si trovino in un sistema informatico o tele-matico, ancorche protetto da misure di sicurez-za, ne e disposta la perquisizione, adottandomisure tecniche dirette ad assicurare la conser-vazione dei dati originali e ad impedirne l’alte-razione».

3. All’art. 248, comma 2, primo periodo, delcodice di procedura penale, le parole: «atti,documenti e corrispondenza presso banche»sono sostituite dalle seguenti: «presso banche

atti, documenti e corrispondenza nonche dati,informazioni e programmi informatici».

4. All’art. 254 del codice di procedura penalesono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e sostituito dal seguente:«1. Presso coloro che forniscono servizi

postali, telegrafici, telematici o di telecomuni-cazioni e consentito procedere al sequestro dilettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altrioggetti di corrispondenza, anche se inoltratiper via telematica, che l’autorita giudiziaria ab-bia fondato motivo di ritenere spediti dall’im-putato o a lui diretti, anche sotto nome diversoo per mezzo di persona diversa, o che comun-que possono avere relazione con il reato»;

b) al comma 2, dopo le parole: «senzaaprirli» sono inserite le seguenti: «o alterarli».

5. Dopo l’art. 254 del codice di procedurapenale e inserito il seguente:

«Art. 254-bis. – (Sequestro di dati informa-tici presso fornitori di servizi informatici, telema-tici e di telecomunicazioni). – 1. L’autorita giu-diziaria, quando dispone il sequestro, presso ifornitori di servizi informatici, telematici o ditelecomunicazioni, dei dati da questi detenuti,compresi quelli di traffico o di ubicazione, puostabilire, per esigenze legate alla regolare for-nitura dei medesimi servizi, che la loro acqui-sizione avvenga mediante copia di essi su ade-guato supporto, con una procedura che assicurila conformita dei dati acquisiti a quelli originalie la loro immodificabilita. In questo caso e,comunque, ordinato al fornitore dei servizi diconservare e proteggere adeguatamente i datioriginali».

6. All’art. 256, comma 1, del codice di pro-cedura penale, dopo le parole: «anche in origi-nale se cosı e ordinato,» sono inserite le se-guenti: «nonche i dati, le informazioni e i pro-grammi informatici, anche mediante copia diessi su adeguato supporto,».

7. All’art. 259, comma 2, del codice di pro-cedura penale, dopo il primo periodo e inseritoil seguente: «Quando la custodia riguarda dati,informazioni o programmi informatici, il custo-de e altresı avvertito dell’obbligo di impedirnel’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva,in quest’ultimo caso, diversa disposizione del-l’autorita giudiziaria».

8. All’art. 260 del codice di procedura penalesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «con altromezzo» sono inserite le seguenti: «, anche dicarattere elettronico o informatico,»;

b) al comma 2 e aggiunto, in fine, il se-guente periodo: «Quando si tratta di dati, diinformazioni o di programmi informatici, lacopia deve essere realizzata su adeguati sup-

L. 23.12.1993, n. 547 (Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale, ecc.) 293

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 295: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

porti, mediante procedura che assicuri la con-formita della copia all’originale e la sua immo-dificabilita; in tali casi, la custodia degli origi-nali puo essere disposta anche in luoghi diversidalla cancelleria o dalla segreteria».

9. Modifiche al titolo IV del libro quinto delcodice di procedura penale. — 1. All’art. 352 delcodice di procedura penale, dopo il comma 1 einserito il seguente:

«1-bis. Nella flagranza del reato, ovveronei casi di cui al comma 2 quando sussistono ipresupposti e le altre condizioni ivi previsti, gliufficiali di polizia giudiziaria, adottando misu-re tecniche dirette ad assicurare la conservazio-ne dei dati originali e ad impedirne l’alterazio-ne, procedono altresı alla perquisizione di si-stemi informatici o telematici, ancorche protet-ti da misure di sicurezza, quando hanno fonda-to motivo di ritenere che in questi si trovinooccultati dati, informazioni, programmi infor-matici o tracce comunque pertinenti al reatoche possono essere cancellati o dispersi».

2. All’art. 353 del codice di procedura penalesono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «e l’accertamento del conte-nuto»;

b) al comma 3, primo periodo, le parole:«lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi oaltri oggetti di corrispondenza» sono sostituitedalle seguenti: «lettere, pieghi, pacchi, valori,telegrammi o altri oggetti di corrispondenza,anche se in forma elettronica o se inoltratiper via telematica,» e dopo le parole: «serviziopostale» sono inserite le seguenti: «, telegrafi-co, telematico o di telecomunicazione».

3. All’art. 354, comma 2, del codice di pro-cedura penale, dopo il primo periodo e inseritoil seguente: «In relazione ai dati, alle informa-zioni e ai programmi informatici o ai sistemiinformatici o telematici, gli ufficiali della poli-zia giudiziaria adottano, altresı, le misure tec-niche o impartiscono le prescrizioni necessariead assicurarne la conservazione e ad impedirnel’alterazione e l’accesso e provvedono, ove pos-sibile, alla loro immediata duplicazione su ade-guati supporti, mediante una procedura cheassicuri la conformita della copia all’originalee la sua immodificabilita».

10. Modifiche all’art. 132 del codice in materiadi protezione dei dati personali, di cui al d.lg. 30giugno 2003, n. 196. — 1. Dopo il comma 4-bisdell’art. 132 del codice in materia di protezionedei dati personali, di cui al d.lg. 30 giugno 2003,n. 196, sono inseriti i seguenti:

«4-ter. Il Ministro dell’interno o, su suadelega, i responsabili degli uffici centrali spe-cialistici in materia informatica o telematica

della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinierie del Corpo della guardia di finanza, nonche glialtri soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 226delle norme di attuazione, di coordinamento etransitorie del codice di procedura penale, dicui al d.lg. 28 luglio 1989, n. 271, possono ordi-nare, anche in relazione alle eventuali richiesteavanzate da autorita investigative straniere, aifornitori e agli operatori di servizi informatici otelematici di conservare e proteggere, secondole modalita indicate e per un periodo non su-periore a novanta giorni, i dati relativi al traffi-co telematico, esclusi comunque i contenutidelle comunicazioni, ai fini dello svolgimentodelle investigazioni preventive previste dal ci-tato art. 226 delle norme di cui al d.lg. n. 271del 1989, ovvero per finalita di accertamento erepressione di specifici reati. Il provvedimento,prorogabile, per motivate esigenze, per una du-rata complessiva non superiore a sei mesi, puoprevedere particolari modalita di custodia deidati e l’eventuale indisponibilita dei dati stessida parte dei fornitori e degli operatori di serviziinformatici o telematici ovvero di terzi.

4-quater. Il fornitore o l’operatore di ser-vizi informatici o telematici cui e rivolto l’ordi-ne previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvisenza ritardo, fornendo immediatamente al-l’autorita richiedente l’assicurazione dell’a-dempimento. Il fornitore o l’operatore di ser-vizi informatici o telematici e tenuto a mante-nere il segreto relativamente all’ordine ricevu-to e alle attivita conseguentemente svolte per ilperiodo indicato dall’autorita. In caso di viola-zione dell’obbligo si applicano, salvo che il fat-to costituisca piu grave reato, le disposizionidell’art. 326 del codice penale.

4-quinquies. I provvedimenti adottati aisensi del comma 4-ter sono comunicati periscritto, senza ritardo e comunque entro qua-rantotto ore dalla notifica al destinatario, alpubblico ministero del luogo di esecuzione ilquale, se ne ricorrono i presupposti, li convali-da. In caso di mancata convalida, i provvedi-menti assunti perdono efficacia».

11. Competenza. — 1. All’art. 51 del codicedi procedura penale e aggiunto, in fine, il se-guente comma:

«3-quinquies. Quando si tratta di proce-dimenti per i delitti, consumati o tentati, di cuiagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-qua-ter.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-qua-ter, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, lefunzioni indicate nel comma 1, lett. a), del pre-sente articolo sono attribuite all’ufficio delpubblico ministero presso il tribunale del capo-

294 VII. I reati informatici

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 296: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

luogo del distretto nel cui ambito ha sede ilgiudice competente».

12. Fondo per il contrasto della pedopornogra-fia su internet e per la protezione delle infrastrut-ture informatiche di interesse nazionale. — 1.Per le esigenze connesse al funzionamentodel Centro nazionale per il contrasto della pe-dopornografia sulla rete INTERNET, di cuiall’art. 14-bis della l. 3 agosto 1998, n. 269, edell’organo del Ministero dell’interno per lasicurezza e per la regolarita dei servizi di tele-comunicazione per le esigenze relative allaprotezione informatica delle infrastrutture cri-tiche informatizzate di interesse nazionale, dicui all’art. 7-bis del d.l. 27 luglio 2005, n. 144,convertito, con modificazioni, dalla l. 31 luglio2005, n. 155, e istituito, nello stato di previsio-ne del Ministero dell’interno, un fondo con unadotazione di 2 milioni di euro annui a decorre-re dall’anno 2008.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2008, si provvede mediante corrispon-dente riduzione dello stanziamento iscritto, aifini del bilancio triennale 2008-2010, nell’am-

bito del fondo speciale di parte corrente dellostato di previsione del Ministero dell’economiae delle finanze per l’anno 2008, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamento relati-vo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze eautorizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

13. Norma di adeguamento. — 1. L’autoritacentrale ai sensi degli artt. 24, par. 7, e 27, par.2, della Convenzione e il Ministro della giusti-zia.

2. Il Ministro dell’interno, di concerto con ilMinistro della giustizia, individua il punto dicontatto di cui all’art. 35 della Convenzione.

14. Entrata in vigore. — 1. La presente leggeentra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficia-le.

L. 23.12.1993, n. 547 (Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale, ecc.) 295

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008

Page 297: Diritto di Internet - materiali€¦ · DIRITTO DI INTERNET Seconda edizione Zanichelli editore, 2008 APPENDICE NORMATIVA I. Le fonti del diritto nel mondo di Internet l. 11 dicembre

Giusella Finocchiaro, Diritto di Internet 2ed. - Appendice normativa Copyright Zanichelli editore 2008