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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Dipartimento di Giurisprudenza
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
La libera circolazione dei capitali e l’UEM
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Elemento dello spazio senza frontiere interne (mercato
unico).
Libera circolazione dei capitali: presupposto per l’esercizio
delle altre libertà.
Capitali: operazioni finanziarie che si traducono in un
investimento senza collegamento con una prestazione o
con scambi di beni o servizi.
Pagamenti: controprestazioni in denaro degli scambi di
beni o servizi.
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Prof. Stefano Bastianon
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Direttiva 361/1988: principio della libertà dei movimenti
dei capitali.
Trattato di Maastricht: capitali + pagamenti vengono
disciplinati insieme.
Art. 63, n. 1 TFUE: Sono vietate tutte le restrizioni ai
movimenti di capitali tra SM nonché tra SM e paesi terzi.
Art. 63, n. 2 TFUE: idem per i pagamenti.
Norma chiara, precisa e incondizionata. EFFETTO DIRETTO.
Divieto di discriminazioni dirette e dissimulate (indirette).
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Norma che rifiuta un’esenzione fiscale ai dividendi diazioni emesse da una società stabilità in un altro SM(favorire gli investimenti in società nazionali).
Norma che subordina l’esercizio di un’attività diun’impresa di un altro SM al versamento di una cauzionepresso un istituto di credito avente sede nel territoriodello SM ospitante.
Eccezioni: art. 65 TFUE: Gli SM possono
- applicare le pertinenti disposizioni interne in materiatributaria che distinguono a seconda del luogo diresidenza del contribuente;
- Adottare le misure necessarie per impedire la violazionedella normativa interna in materia fiscale e in quella delcontrollo prudenziale sulle istituzioni finanziarie.
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Art. 75 TFUE: per ragioni di prevenzione e di contrasto al
terrorismo, PE + Consiglio, deliberando mediante
regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria,
possono definire un insieme di misure concernenti i
movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento
dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici
appartenenti a persone fisiche, giuridiche o a gruppi ed
entità non statali.
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Trattato di Maastricht 1992: viene istituita l’Unioneeconomica e monetaria.
Una parte fondamentale della sovranità degli SM (la politicamonetaria) passa all’Unione.
Trattato Maastricht, art. 2: instaurazione di un’unioneeconomica e monetaria che comporti a termine unamoneta comune.
Politica economica: stretto coordinamento dellepolitiche economiche degli SM. Le scelte relative allaeconomia reale sono sempre state affidate agli SM, seppurnell’ambito di uno stretto coordinamento.
Politica monetaria: politica unica a livello europeo. Lescelte monetarie sono state affidate all’Unione.
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LA POLITICA ECONOMICA
Art. 120 TFUE: gli SM attuano la loro politica economica allo scopo
di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione e nel
contesto degli indirizzi di massima di cui all’art. 121 TFUE.
Art. 121 TFUE:
- Gli SM considerano le loro politiche economiche una questione
di interesse comune e le coordinano nell’ambito del Consiglio.
- Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un
progetto di indirizzo di massima per le politiche degli SM e ne
riferisce al Consiglio europeo.
- Il Consiglio europeo adotta delle conclusioni in merito aglim
indirizzi di massima elaborati dal Consiglio.
- Il Consiglio, sulla base di dette conclusioni, adotta una
raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima.
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1) Evitare disavanzi pubblici eccessivi – art. 126 TFUE
2) Vigilanza della Commissione sul coordinamento delle
politiche economiche degli SM – art. 121 TFUE
Disavanzo pubblico/PIL non superiore al 3%.
Debito pubblico/PIL non superiore al 60%.
In caso di violazione è prevista una speciale procedura di
infrazione affidata al Consiglio, senza possibilità di
controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia.
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1. Gli SM devono evitare i disavanza pubblici eccessivi.
2. La Commissione sorveglia l’evoluzione della situazione dibilancio e dell’entità del debito pubblico degli SM.
3. Se la Commissione ritiene che esiste o possa verificarsi undisavanzo eccessivo trasmette un parere. allo SM interessatoed informa il Consiglio
4. Il Consiglio, su proposta della Commissione e dopo averconsiderato le osservazioni dello SM, decide se esiste undisavanza eccessivo.
5. In tal caso il Consiglio formula allo SM le raccomandazioninecessarie. Tali raccomandazioni non sono pubbliche, ma ilConsiglio può, trascorso un certo lasso di tempo, renderlepubbliche.
6. Se periste l’inerzia dello SM il Consiglio può intimare alloSM di prendere le misure necessarie per ridurre il disavanzoeccessivo.
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7. Se lo SM non si conforma alle richieste del Consiglio,quest’ultimo può:
- chiedere che lo Stato membro interessato pubblichiinformazioni supplementari, che saranno specificate dalConsiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli,
- invitare la Banca europea per gli investimenti ariconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Statomembro in questione,
- richiedere che lo Stato membro in questione costituisca undeposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione,fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivonon sia stato corretto,
- infliggere ammende di entità adeguata.
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LA VIGILANZA DELLA COMMISSIONE SULLE POLITICHE
ECONOMICHE DEGLI SM
Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche
economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli
Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla
Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati
membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche
con gli indirizzi di massima e procede regolarmente ad una valutazione
globale.
Qualora si accerti‚ secondo la procedura prevista al paragrafo 3‚ che le
politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli
indirizzi di massima o rischiano di compromettere il buon
funzionamento dell‘Unione economica e monetaria‚ la Commissione
può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il
Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚ può rivolgere allo
Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.
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LA POLITICA MONETARIA
Interamente affidata alla BCE e al SEBC. Competenzaesclusiva dell’UE.
1a FASE: libera circolazione dei capitali
2a FASE: convergenza delle politiche monetarie nazionalisulla base di 4 indicatori-guida:
inflazione;
sostenibilità della finanza pubblica;
stabilità del cambio della moneta;
tassi di interesse a lungo termine.
3a FASE: 1/1/1999: nascita dell’EURO che ha affiancato epoi sostituito le monete nazionali (19 SM).
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Trattato di Lisbona: convergenza delle politicheeconomiche nazionali verso obiettivi comuni e definizionedi una politica monetaria comune.
Potere normativo della BCE ex art. 132 TFUE: regolamenti,decisioni, raccomandazioni e pareri.
Regolamenti (analoghi a quelli previsti dall’art. 288 TFUE,ma senza la partecipazione delle altre istituzionieuropee):
definizione della politica monetaria;
obblighi per gli enti creditizi di detenere riserve minimepresso la BCE;
creazione di sistemi di pagamento efficienti;
vigilanza sugli enti creditizi.
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Decisioni: atto tipico per tutte le materie che non devono
essere disciplinate dai regolamenti.
NO direttive: per attuare un’unica politica monetaria non
è necessario il coordinamento delle politiche monetarie
nazionali, ma occorre soltanto eseguire le misure adottate
a livello europeo.
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IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE
SUGLI ATTI DELLA BCE
• Ricorso in annullamento (no per pareri e
raccomandazioni)
• Ricorso in carenza
• Eccezione di invalidità (per i regolamenti)
• Rinvio pregiudiziale
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LE BANCHE CENTRALI NAZIONALI
Destinatarie di istruzioni e indirizzi da parte della BCE.
Possibilità di impugnazione con il ricorso di
annullamento.
In quanto componenti del SEBC, le BCN sono soggette
agli obblighi previsti dallo Statuto della BCE e agli atti di
quest’ultima.
In caso di violazione: speciale procedura di infrazione
gestita dalla BCE (art. 271 TFUE)
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Parere motivato dopo aver consentito alla BCN di far
valere le proprie ragioni.
Possibilità di adire la Corte di giustizia.
Legittimazione passiva della BCN, non dello SM.
No possibilità di imporre sanzioni pecuniarie.
Possibilità di esperire una procedura di infrazione
ordinaria ???
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Separazione politica monetaria/politiche economiche
Moneta unica quale strumento di creazione di una zona
economicamente omogenea.
SM + affidati, + ricchi, + solidi VS SM – affidati
Diversi tassi pagati sul debito pubblico di ogni SM
Flussi di capitali dagli SM con bassi tassi di interesse
(AAA) verso gli SM con tassi di interesse più alti.
Aumento del potenziale di crescita economica degli SM
più periferici.
Riduzione delle differenze economiche.
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In parte tutto ciò è successo.
MA:
• No investimenti produttivi capaci di aumentare il
potenziale di crescita delle economie.
• Si aumenti della spesa corrente che hanno
innalzato il livello di benessere dei cittadini, ma a
debito (GRECIA).
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Assenza nei trattati di una norma per affrontare ilfallimento di uno Stato.
2010: Fondo salva-Stati: assistenza finanziaria allo SMin gravi difficoltà economiche.
2011: Patto Europlus: alcuni SM decidono di assumerel’impegno politico di introdurre a livello nazionaleproposte di riforma per migliorare la disciplina fiscale e lacompetitività.
2012: Six Pack: insieme di atti normativi (5 regolamenti+ 1 direttiva) per rafforzare la convergenza dellediscipline di bilancio degli Stati nell’Eurozona. Gli SM chehanno un rapporto debito/PIL superiore al 60% devonoridurre progressivamente la parte eccedente di 1/20l’anno sotto pena di una procedura di infrazione.
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Fondo europeo di stabilità finanziaria: fondo di
emergenza con una capacità di prestito di 440 MLD di Euro a
favore degli Stati dell’Eurozona in difficoltà.
Grazie alle garanzie degli SM è possibile raccogliere fondi sui
mercati finanziari internazionali a fronte di impegni ben
precisi dello SM beneficiario, con il controllo della c.d.
TROIKA (Commissione, BCE, FMI).
Necessità di un vero governo dell’economia europea. La
politica economica non può rimanere nelle mani sovrane
degli SM quando la politica monetaria è affidata all’UE.
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Due trattati internazionali (al di fuori del metodo comunitario acausa dell’opposizione del governo inglese).
2 Febbraio 2012: Trattato che istituisce il MES(Meccanismo Europeo di Stabilità).Istituzione finanziaria internazionale con sede a Lussemburgo.
Si tratta di una evoluzione del fondo salva-Stati. Non semplicigaranzie degli Stati, ma versamenti di capitali. Capacità diprestito di 500 MLD di Euro a favore di SM che abbianosottoscritto il Trattato sulla governance.
Istituzionalizzazione di un sistema di sostegno degli Statinell’Eurozona in caso di gravi problemi finanziari a condizioneche lo Stato beneficiario attui un programma di correzionimacroeconomiche e strutturali.
(concessione di prestiti, ricapitalizzazione delle istituzionifinanziarie, acquisto di obbligazioni degli SM).
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2 marzo 2012: trattato sulla stabilità,
coordinamento e governance nell’UEM (fiscal
compact o Nuovo patto di bilancio).
1. Obbligo di introdurre la regola del pareggio di bilancio nel
proprio diritto nazionale, preferibilmente con norme di rango
costituzionale.
2. Possibilità di sanzioni da parte della Corte di giustizia sino ad
un massimo dello 0,1% del PIL.
3. Limite strutturale dello 0.5% di deficit annuale rispetto al PIL
(1% se il debito pubblico è inferiore al 60% del PIL).
4. Gli SM che hanno un rapporto debito/PIL superiore al 60%
devono ridurre progressivamente la parte eccedente di 1/20
l’anno sotto pena di una procedura di infrazione.
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