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1 Diritto Civile – Diritto Privato ed. 2018 Riassunti tratti dal Simone, Trimarchi, Bianca, A.Torrente P.Schlesinger, UTET/PLURIS 2018 Aggiornamenti: - Legge sul biotestamento - Legge n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli) - Giurisprudenza sulla stepchild adoption - Legge Cirinnà (L. 76/2016) - La “revocatoria semplificata” ex art 2929 bis cc A cura di Davide Tutino avvocato e dottore di ricerca Università degli Studi di Catania Graziella Sangrigoli Avvocato e mediatore civile Impaginazione e revisione a cura del ins. Ester Arrigo Docente in materie umanistche Capitolo 1 La norma giuridica 1. La norma giuridica: concetto, caratteri. La sanzione 2. Le fonti delle norme giuridiche. Il codice civile 3. L’efficacia della norma giuridica 4. L’interpretazione della norma giuridica 5. Interpretazione della norma giuridica. L’analogia Capitolo 2

Diritto Civile - Privato 1-1-18 · Il rapporto giuridico e le situazioni soggettive 1. ... Gli elementi del rapporto obbligatorio 3. ... Le modificazioni nel lato passivo del rapporto:

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Diritto Civile – Diritto Privato ed. 2018

Riassunti tratti dal Simone, Trimarchi, Bianca, A.Torrente P.Schlesinger, UTET/PLURIS 2018

Aggiornamenti:

- Legge sul biotestamento - Legge n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli) - Giurisprudenza sulla stepchild adoption - Legge Cirinnà (L. 76/2016) - La “revocatoria semplificata” ex art 2929 bis cc

A cura di

Davide Tutino avvocato e dottore di ricerca Università degli Studi di Catania

Graziella Sangrigoli

Avvocato e mediatore civile

Impaginazione e revisione a cura del ins. Ester Arrigo Docente in materie umanistche

Capitolo 1

La norma giuridica

1. La norma giuridica: concetto, caratteri. La sanzione 2. Le fonti delle norme giuridiche. Il codice civile 3. L’efficacia della norma giuridica 4. L’interpretazione della norma giuridica 5. Interpretazione della norma giuridica. L’analogia

Capitolo 2

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Il rapporto giuridico e le situazioni soggettive

1. Il rapporto giuridico 2. Vicende del rapporto giuridico 3. Le situazioni soggettive attive 4. Le situazioni soggettive passive 5. Classificazione dei diritti 6. Esercizio ed abuso del diritto soggettivo

Capitolo 3

Persona fisica e capacità giuridica

1. L’uomo come soggetto di diritto 2. Il concetto di status 3. La capacità giuridica: acquisto, limiti, perdita 4. La commorienza 5. Incertezza sull’esistenza della persona

Capitolo 4

La capacità di agire e la protezione degli incapaci

1. La capacità di agire: nozione 2. Le vicende della capacità d’agire 3. Le figure di incapacità parziale di agire 4. Le figure di incapacità totale di agire. 5. Gli istituti di protezione degli incapaci 6. La capacità di autodeterminarsi: Il biotestamento

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Capitolo 5

I diritti della personalità

1. Nozione e caratteri 2. Principali tipi

Capitolo 6

La sede giuridica della persona

1. Nozione

Capitolo 7

Le persone giuridiche e gli enti di fatto

1. Nozione e scopo della <<persona giuridica>> 2. Tipi di persone giuridiche 3. Elementi costitutivi della persona giuridica 4. Segue: Il riconoscimento 5. La caratteristica principale delle persone giuridiche: l’autonomia patrimoniale perfetta 6. Capacità giuridica e capacità di agire delle persone giuridiche 7. Vicende delle persone giuridiche: 8. Le associazioni non riconosciute 9. I comitati 10. L’impresa sociale

Capitolo 8

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Il diritto di famiglia; I rapporti di famiglia in generale

1. Il concetto di <<famiglia>> 2. La famiglia di fatto

Capitolo 9

Il matrimonio

1. Premessa 2. La promessa di matrimonio 3. Condizioni per la celebrazione del matrimonio 4. La celebrazione del matrimonio 5. Le invalidità del matrimonio 6. Il matrimonio putativo (art. 128 cc) 7. Il matrimonio canonico con effetti civili 8. Il matrimonio <<acattolico>> 9. Il matrimonio come rapporto giuridico

Capitolo 10

Il regime patrimoniale della famiglia

1. La comunione legale 2. Scioglimento della comunione 3. I regimi patrimoniali convenzionali 4. L’impresa familiare

Capitolo 11

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Scioglimento del matrimonio e separazione dei coniugi

1. Lo scioglimento del matrimonio 2. Le singole cause: la morte 3. Segue: il divorzio 4. La separazione personale dei coniugi 5. Convenzione di negoziazione assistita

Capitolo 11bis

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (Legge Cirinnà 76/2016).

1. L’unione civile 2. Cause impeditive 3. La costituzione dell’unione civile 4. Scioglimento dell’unione civile 5. I conviventi di fatto 6. Il contratto di convivenza 7. Nullità del contratto di convivenza 8. Risoluzione del contratto di convivenza

Capitolo 12

La filiazione

1. L’unicità dello status di figlio 2. Diritti e doveri dei figli, responsabilità genitoriale e rapporti con gli ascendenti 3. Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio 4. Il riconoscimento dei figli <<incestuosi>> 5. Il disconoscimento della paternità 6. Altre azioni dello stato di figlio

Capitolo 13

L’adozione e l’affidamento

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1. L’adozione dei minori 2. L’adozione in casi particolari 3. L’adozione internazionale 4. L’adozione di maggiorenni 5. L’affidamento temporaneo dei minori 6. La stepchild adoption

Capitolo 14

Gli alimenti

1. Generalità

Capitolo 15

Principi generali in materia di successioni

1. La successione e i principi in generale 2. Caratteri della successione <<mortis causa>> 3. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Le differenze

Capitolo 16

La successione a titolo universale

1. Caratteristiche della successione a titolo universale 2. Apertura della successione, vocazione e delazione 3. La capacità e l’indegnità 4. Sostituzione, rappresentazione, accrescimento 5. Acquisto e rinuncia dell’eredità 6. La successione legittima

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7. La successione testamentaria 8. Capacità ed incapacità di disporre per testamento 9. La revocazione del testamento 10. La pubblicazione del testamento 11. La successione dei legittimari

Capitolo 17

La successione a titolo particolare: il legato

1. Nozione: 2. L’acquisto del legato 3. La rinunzia al legato

Capitolo 18

Comunione e divisione dell’eredità

1. La comunione ereditaria 2. La divisione della comunione ereditaria 3. La divisione dei debiti e pesi ereditari 4. La collazione

Capitolo 19

Le donazioni

1. Nozione 2. Il contratto di donazione 3. Le donazioni indirette 4. Il negozio misto con donazione 5. La donazione rimuneratoria 6. La donazione obnuziale 7. La revoca della donazione

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Capitolo 20

Fatti e Atti giuridici in generale

1. Definizione e classificazione dei fatti giuridici 2. Atti e negozi giuridici

Capitolo 21

La prescrizione e la decadenza dei fatti giuridici 1. Generalità 2. Il decorso del tempo sui rapporti giuridici 3. La prescrizione 4. La decadenza

Capitolo 22

La pubblicità e la trascrizione 1. La pubblicità dei fatti giuridici 2. La pubblicità delle varie categorie di beni 3. La trascrizione 4. Gli effetti della trascrizione 5. Natura e disciplina giuridica della trascrizione 6. Luogo della trascrizione 7. I registri immobiliari

Capitolo 23

I beni e i diritti reali

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1. Concetto di <<bene>> e di <<cosa>> 2. Classificazione dei beni 3. Le universalità 4. Il patrimonio 5. I frutti 6. I beni appartenenti allo Stato o ad enti pubblici

Capitolo 24

I diritti reali 1. Caratteri dei diritti reali 2. Distinzioni dei diritti reali 3. Obbligazioni reali ed oneri reali

Capitolo 25

Il diritto di proprietà 1. Contenuto e caratteri del diritto di proprietà 2. Limiti legali al diritto di proprietà 3. Estensione del diritto di proprietà 4. Modi di acquisto della proprietà 5. Le azioni petitorie 6. Perdita della proprietà

Capitolo 26

La comunione, il condominio e la multiproprietà

1. Concetto e distinzioni 2. Fonti e disciplina giuridica della comunione 3. Il condominio negli edifici 4. Aspetti fondamentali della disciplina giuridica del condominio 5. La multiproprietà

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Capitolo 27

Il diritto di superficie 1. La norma 2. La disciplina giuridica del diritto di superficie

Capitolo 28

L’enfiteusi 1. L’enfiteusi: concetto e disciplina 2. Affrancazione 3. Devoluzione

Capitolo 29

L’usufrutto, l’uso e l’abitazione 1. Nozione: 2. Oggetto dell’usufrutto e il <<quasi usufrutto>> 3. Durata e modi d’acquisto dell’usufrutto 4. Obblighi dell’usufruttuario 5. Obblighi del nudo proprietario 6. L’estinzione dell’usufrutto 7. L’uso e l’abitazione

Capitolo 30

Le servitù prediali

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1. Requisiti fondamentali delle servitù 2. Caratteri generali 3. Tipi di servitù 4. Le servitù coattive 5. Costituzione delle servitù volontarie 6. Estensione ed esercizio delle servitù 7. L’estinzione delle servitù 8. Le azioni a tutela delle servitù

Capitolo 31

Il possesso 1. Concetto ed elementi 2. Oggetto del possesso 3. Detenzione e possesso 4. Mutamento della detenzione in possesso 5. Acquisto, perdita e successione nel possesso 6. Gli effetti giuridici del possesso 7. La tutela del possesso 8. Frutti, miglioramenti, spese, danni

Capitolo 32

L’usucapione 1. Nozione 2. Requisiti ed oggetto del possesso ad usucapione 3. Usucapione ordinaria e abbreviata

Capitolo 33

I diritti su beni immateriali

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Capitolo 34

Il negozio giuridico: concetto, elementi e classificazione 1. Il negozio giuridico 2. L’autonomia negoziale 3. Elementi del negozio

Capitolo 35

Gli elementi essenziali del negozio: la volontà 1. Generalità 2. Casi di mancanza di volontà 3. Casi di divergenza tra volontà e dichiarazione 4. La simulazione 5. Effetti della simulazione 6. Segue: L’azione di simulazione e prova della simulazione 7. I vizi della volontà in generale 8. L’errore 9. Il dolo 10. La violenza

Capitolo 36

La forma del negozio 1. La forma come manifestazione della volontà 2. Forma libera e forma vincolata 3. Il documento informatico 4. Momento della formazione del negozio

Capitolo 37

La causa del negozio giuridico

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1. Concetto: 2. Causa e motivi 3. La causa come criterio di distinzione tra differenti categorie negoziali 4. Mancanza di causa 5. La illiceità della causa 6. Rilevanza dei motivi 7. Il negozio in frode alla legge

Capitolo 38

La rappresentanza 1. Nozione e forme di rappresentanza 2. Negozi nei quali è esclusa la rappresentanza 3. Abuso, eccesso e difetto di potere 4. La ratifica

Capitolo 39

Gli elementi accidentali del negozio giuridico: Condizione, termine e modo

1. Nozione 2. La condizione 3. Pendenza e mancanza della condizione 4. Il verificarsi della condizione 5. Illiceità ed impossibilità della condizione 6. Ambito di applicazione della condizione 7. Il termine 8. Gli effetti del termine 9. Negozi in cui non può essere apposto il termine 10. Il modo (modus) o onere

Capitolo 40

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L’inefficacia del negozio giuridico: Nullità e annullabilità 1. Generalità 2. L’inesistenza del negozio 3. La nullità del negozio 4. L’annullabilità del negozio 5. Il principio di conservazione 6. Inefficacia in senso stretto 7. L’irregolarità

Capitolo 41

Il rapporto obbligatorio 1. Generalità 2. Gli elementi del rapporto obbligatorio 3. Il dovere di correttezza e la buona fede 4. Obbligazioni naturali

Capitolo 42

Obbligazioni con pluralità di soggetti 1. I soggetti dell’obbligazione 2. L’obbligazione parziaria 3. L’obbligazione solidale 4. Obbligazioni divisibili ed indivisibili 5. Le obbligazioni divisibili 6. Le obbligazioni indivisibili 7. Obbligazione cumulativa (o congiunta) 8. L’obbligazione alternativa 9. Obbligazione facoltativa 10. Obbligazioni positive o affermative 11. Le obbligazioni negative 12. Obbligazioni <<di mezzi>> e obbligazioni <<di risultato>> 13. Obbligazioni generiche e specifiche

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Capitolo 43

Le modificazioni dei soggetti dell’obbligazione

1. Le modificazioni nel lato attivo: la successione nel credito in generale 2. La cessione del credito 3. Rapporti fra cedente e cessionario 4. La surrogazione del terzo nei diritti del creditore 5. Le modificazioni nel lato passivo del rapporto: la successione nel debito 6. La delegazione in generale 7. La delegazione passiva in particolare 8. L’espromissione 9. L’accollo 10. Le cessione del contratto (art. 1406)

Capitolo 44

L’adempimento 1. Modi di estinzione delle obbligazioni 2. Disciplina dell’adempimento 3. La prestazione in luogo dell’adempimento

Capitolo 45

I modi di estinzione diversi dall’adempimento

1. I modi di estinzione “satisfattori”: La compensazione 2. La confusione 3. Modi di estinzione non satisfattori: La novazione 4. La remissione del debito 5. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione

Capitolo 46

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L’inadempimento e la mora 1. L’inadempimento in generale 2. L’imputabilità 3. Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore 4. Inadempimento imputabile ad debitore 5. La mora del debitore 6. La mora del creditore 7. Gli effetti dell’inadempimento imputabile al debitore: A) risarcimento in forma specifica 8. B) Il risarcimento del danno 9. La clausola penale 10. La caparra

Capitolo 47

La responsabilità patrimoniale e le garanzie dell’obbligazione

1. La responsabilità patrimoniale 2. Le garanzie dell’obbligazione: i privilegi 3. Tipi di privilegi 4. I diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca 5. Il pegno 6. L’ipoteca 7. Ipoteca legale, giudiziale e volontaria 8. La pubblicità ipotecaria e i suoi effetti 9. Le garanzie semplici o personali: La fideiussione 10. La fideiussione 11. L’avallo 12. Il mandato di credito 13. Il diritto di ritenzione

Capitolo 48

Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale ed esecuzione sui beni del creditore

1. Generalità 2. L’azione surrogatoria

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3. L’azione revocatoria 4. Il sequestro conservativo 5. L’esecuzione forzata 6. La cessione dei beni ai creditori 7. L’anticresi

Capitolo 49

Nozione e classificazione dei contratti 1. Definizione e funzione del contratto 2. Fonti ed elementi 3. La capacità di contrattare 4. L’oggetto e il contenuto del contratto 5. La causa 6. La classificazione dei contratti 7. Contenuto della libertà contrattuale

Capitolo 50

Formazione del contratto e contratto preliminare

1. Generalità 2. Nozione di culpa in contrahendo 3. Fasi delle trattative: la proposta ed ipotesi di sua irrevocabilità 4. L’offerta al pubblico (art. 1336) 5. L’accettazione 6. Conclusione del contratto 7. Il contratto preliminare 8. Trascrizione del preliminare ; Il preliminare di preliminare

Capitolo 51

Interpretazione ed integrazione del contratto

1. Nozione

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2. Interpretazione soggettiva 3. Interpretazione di buona fede 4. Interpretazione oggettiva 5. Interpretazione del cd. <<contratto oscuro>>

Capitolo 52

Gli effetti del contratto 1. Effetti verso le parti: creazione del vincolo 2. Il recesso 3. Effetti del contratto nei confronti dei terzi 4. Il contratto a favore del terzo 5. Il contratto per persona da nominare

Capitolo 53

La rescissione e la risoluzione del contratto

1. Premessa 2. La rescissione 3. La risoluzione 4. Inadempimento 5. Impossibilità sopravvenuta della prestazione 6. Eccessiva onerosità

Capitolo 54

I singoli contratti

Capitolo 55

La Compravendita

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1. Definizione 2. Promessa di vendita, opzione, prelazione 3. Vendita ad effetti reali e vendita obbligatoria 4. Obbligazioni del venditore 5. La garanzia per evizione 6. La garanzia per i vizi 7. Le obbligazioni del compratore 8. La vendita con patto di riscatto

Capitolo 56

Gli altri contratti di scambio che realizzano un do ut des 1. La permuta 2. I contratti di borsa 3. Il riporto 4. Il contratto estimatorio 5. La somministrazione

Capitolo 57

I contratti di scambio che realizzano un do ut facias

1. La locazione 2. La locazione di immobili urbani 3. Altri contratti

Capitolo 58

I contratti di cooperazione nell’altrui attività giuridica

1. Il mandato 2. Gestioni patrimoniali 3. La commissione 4. Il contratto di spedizione

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5. Il contratto di agenzia 6. Franchising

Capitolo 59

I principali contratti reali 1. Il deposito regolare 2. Il deposito irregolare 3. Il deposito nei magazzini generali 4. Il comodato 5. Il mutuo

Capitolo 60

I contratti bancari 1. Il deposito bancario 2. I prestiti alla clientela 3. L’apertura di credito 4. L’anticipazione bancaria 5. Sconto 6. Il conto corrente 7. Cassette di sicurezza

Capitolo 61

I contratti diretti a dirimere controversie

1. La transazione 2. La convenzione di negoziazione assistita

Capitolo 62

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Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali

1. Le promesse unilaterali in generale 2. Promessa di pagamento e ricognizione di debito

Capitolo 63

Le obbligazioni nascenti dalla legge 1. Le obbligazioni legali in generale 2. La gestione di affari altrui 3. Il pagamento dell’indebito 4. L’azione di ripetizione dell’indebito 5. L’ingiustificato arricchimento

Capitolo 64

Le obbligazioni nascenti da atto illecito

1. L’illecito civile in generale 2. Il fatto 3. L’imputabilità del fatto: la capacità di intendere e di volere 4. La colpa e il dolo 5. La responsabilità oggettiva 6. La responsabilità indiretta (o per fatto altrui) 7. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 8. Il danno e il risarcimento 9. L’effetto della responsabilità civile: il risarcimento del danno 10. Casi di esclusione dell’antigiuridicità

Capitolo 1 | La norma giuridica

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1. La norma giuridica: concetto, caratteri. La sanzione Norma giuridica è il comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati con il quale si impone ad essi una determinata condotta, sotto la minaccia di una determinata reazione (e cioè una sanzione). Le caratteristiche delle norme giuridiche sono:

1. Generalità: le norme sono rivolte alla comunità nella sua interezza; 2. Astrattezza: in quanto la norma disciplina una fattispecie generale ed astratta e non si

rivolge ad un singolo caso; 3. Obbligatorietà: l’osservanza della norma è garantita con la previsione di una

particolare reazione contro chi non la osserva (sanzione). Dal punto di vista strutturale, la norma giuridica è composta da due elementi:

I. Precetto, cioè il comando contenuto nella norma o la regola comportamentale da rispettare.

II. Sanzione, cioè la minaccia di una reazione da parte dell’ordinamento giuridico per l’ipotesi di violazione del precetto.

La sanzione è dunque la reazione che l’ordinamento giuridico minaccia a chi viola le norme. Sanzioni sono, la pena, l’esecuzione, il risarcimento e la riparazione. 2. Le fonti delle norme giuridiche. Il codice civile Le fonti sono quegli atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Le fonti si distinguono in: Fonti di produzione: sono quegli strumenti tecnici predisposti o riconosciuti dall'ordinamento che servono a produrre le norme giuridiche e, dunque, tutto il sistema normativo di un determinato ordinamento giuridico.; Fonti di cognizione (o conoscenza): sono costituite da quegli strumenti attraverso i quali le norme vengono concretamente identificate e rese conoscibili. (ad esempio Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Raccolte di atti etc. ). Distinguiamo altresì le: Fonti atto: costituite da manifestazioni di volontà normativa espresse da organi dello

Stato-soggetto, o di altri enti a ciò legittimati dalla Costituzione, che trovano, di norma, la loro formazione in un testo normativo;

Fonti fatto: consistenti in un comportamento oggettivo cui il nostro ordinamento riconosce, nella sussistenza di determinate condizioni, l’idoneità a porre in essere norme rilevanti per l’ordinamento giuridico (ad esempio la consuetudine).

Al vertice della gerarchia delle fonti di produzione vi è la Costituzione (entrata in vigore il 1° gennaio 1948), che è legge fondamentale dello Stato e rappresenta il principale punto di riferimento di tutto il sistema normativo.

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Le leggi costituzionali sono poste nella scala gerarchica sullo stesso piano della Costituzione, in quanto vengono emanate dal Parlamento, mediante l’adozione di una procedura più complessa di quella prevista per le leggi ordinarie. Su un gradino inferiore troviamo le leggi ordinarie formali e sostanziali (fonti primarie). Sono leggi formali quelle leggi approvate dal Parlamento, secondo la procedura ordinaria espressamente prevista dalla Costituzione. Sono invece leggi sostanziali (o materiali) tutti gli atti a contenuto normativo, indipendentemente dagli organi che l hanno posti in essere e quale che sia il procedimento per la loro formazione (anche gli atti aventi forza di legge del Governo rientrano in questa categoria). Per legge, dunque, si intende qualsiasi atto normativo posto in essere dagli organi competenti nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione. 1. Rientrano in tale ampio concetto: la Costituzione e le leggi costituzionali, le leggi ordinarie

in senso stretto, le leggi delegate e i decreti legge. Sotto la legge e gli atti ad essa equiparati, quali fonti secondarie, vi sono i regolamenti dell’Esecutivo, che sono atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi. Infine troviamo gli usi o consuetudini, fonti (terziarie) non scritte caratterizzate dalla necessaria compresenza di due elementi:

- Oggettivo, per cui il comportamento deve essere tenuto dalla generalità dei soggetti in modo costante ed uniforme nel tempo (cd. diuturnitas);

- Soggettivo, per cui deve sussistere la convinzione della giuridica doverosità di quel comportamento (cd. opinio iuris ac necessitatis).

Gli usi possono regolare solo materie non disciplinate dalla legge (cd. consuetudini praeter

legem) e quelle già regolamentate dalla legge nei limiti in cui siano da questa espressamente richiamati (cd. consuetudine secundum legem). Non è ammesso, invece, l’uso contra legem. Per lo studio del diritto privato, grande importanza, tra le leggi ordinarie, riveste il Codice Civile, approvato con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 ed entrato in vigore il successivo 21 aprile. Il codice civile è, senz’altro, la fonte di gran lunga più importante del diritto privato. Tuttavia, la disciplina di singoli istituti civilistici è, talvolta, contenuta in leggi speciali estranee al corpo codicistico (es.: il diritto dei consumatori). 3. L’efficacia della norma giuridica L’efficacia di una norma giuridica è circoscritta sia da limiti di tempo sia da limiti spaziali. A) L’efficacia nel tempo La norma giuridica entra in vigore, con efficacia erga omnes, dopo:

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- Può compiere gli atti giuridici in senso stretto, idonei ad acquistare o conservare un diritto;

- Risponde delle conseguenze dell’atto illecito, purché sia stato capace di intendere e volere al momento del compimento dell’atto;

Il negozio compiuto dal minore è annullabile e l’azione di annullamento si prescrive in cinque anni che iniziano a decorrere dal raggiungimento della maggiore età. L’interdizione giudiziale L’interdizione giudiziale si ha quando colui che si trova affetto da abituale infermità di mente è dichiarato, con sentenza, incapace di provvedere ai propri interessi. L’interdizione deve essere disposta solo quando ciò si riveli necessario ai fini dell’adeguata protezione dell’incapace.

Il giudice competente è il Tribunale; L’iniziativa del procedimento spetta:

- all’interessato - alle persone che sono in rapporto di coniugio, di convivenza, parentela (entro il 4°

grado) o affinità (entro il 2° grado) con l’interdicendo, - al tutore o al curatore o - al Pubblico Ministero;

invece, se l’interdicendo è sottoposto a potestà genitoriale o a curatela di un genitore solo il genitore o il P.M. possono promuovere l’interdizione. Il provvedimento d’interdizione consiste in una sentenza costitutiva. Dalla sentenza di interdizione deriva l’incapacità totale di porre in essere, da parte dell’interdetto, negozi patrimoniale e familiari. Tutti gli eventuali atti giuridici compiuti dall’interdetto posteriormente al provvedimento d’interdizione sono annullabili su istanza del suo tutore o dei suoi eredi o aventi causa. La modificazione e la cessazione dell’interdizione si ha con la:

- Revoca dell’interdizione pronunziata con sentenza dal tribunale, su istanza delle stesse persone legittimate a chiedere l’interdizione

- Trasformazione dell’interdizione in inabilitazione: si ha se il giudice, pur revocando l’interdizione, pronunzi l’inabilitazione, ritenendo l’interdetto non più gravemente infermo, ma nemmeno pienamente capace.

L’interdizione legale L’interdizione legale è quella prevista dalla legge come pena accessoria per effetto della condanna all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni per reato doloso. Incapacità naturale o di fatto

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Anche in tali tipi di enti collettivi esiste un’autonomia patrimoniale, perché il patrimonio delle associazioni non riconosciute si distingue e differenzia da quello degli associati. Tale autonomia è, però, imperfetta. I creditori dell’associazione, cioè, possono soddisfarsi oltre che sul fondo comune (in primo luogo) anche sul patrimonio personale dei soci, i quali sono quindi responsabili solidalmente e personalmente per aver agito in nome e per conto dell’associazione medesima (art. 38 cc). D) Capacità processuale delle associazioni non riconosciute È riconosciuta espressamente dal Codice (art. 36 cc) e la legittimazione attiva o passiva al giudizio spetta a coloro che rivestono la carica di presidente o direttore dell’associazione. 9. I comitati A) Nozioni, struttura giuridica e fondo Nozione: Il comitato è un ente di fatto più circoscritto delle associazioni non riconosciute;

- Struttura Giuridica: esso è composto da un gruppo di persone che, attraverso un’aggregazione di mezzi materiali, si propone il raggiungimento di uno scopo altruistico, generalmente di interesse pubblico, e a tal fine cerca contributi per mezzo di pubbliche sottoscrizioni o inviti a offrire.

- Fondo: Il fondo del comitato si costituisce con le oblazioni (offerte) dei singoli sottoscrittori che hanno il carattere di donazioni manuali.

Anche il comitato ha autonomia patrimoniale imperfetta B) Responsabilità Circa la responsabilità dei membri del comitato, distinguiamo:

- Responsabilità verso gli oblatori: i componenti del comitato sono responsabili personalmente e solidalmente verso gli oblatori della conservazione del patrimonio e della sua destinazione allo scopo stabilito;

- Responsabilità verso i terzi creditori: oltre al comitato stesso con i suoi fondi, tutti i componenti del comitato sono responsabili solidalmente e personalmente delle obbligazioni assunte dal comitato.

10. L’impresa sociale Il D.Lgs. 24-3-2006, n. 155 ha introdotto la nuova figura dell’ impresa sociale. Si tratta di strutture imprenditoriali che perseguono finalità diverse da quelle del profitto, sono pertanto, privi del carattere lucrativo tipico dell’imprenditore commerciale. Perseguono finalità di utilità sociale e di interesse collettivo. a) Costituzione: ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 155/2006, l’impresa sociale si costituisce con

atto pubblico, che deve espressamente indicare, anche, il carattere sociale dell’impresa, ed in particolare:

b) L’oggetto sociale; - L’assenza di scopo di lucro.

L’impresa sociale può assumere la veste giuridica più diversa, per cui è senz’altro configurabile,

ad es., una s.p.a. senza scopo di lucro che persegue finalità di utilità sociale e di interesse collettivo.

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Fine: proteggere i familiari che prestano lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare, rendendoli partecipi dei profitti e della direzione. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare acquista i seguenti diritti:

- Il diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia; - Diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi,

nonché agli incrementi dell’azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La disciplina: ha carattere suppletivo nel senso che trova applicazione solo quando

non sia configurabile, tra i familiari che cooperano all’impresa, un diverso rapporto giuridico.

Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell’impresa, devono essere adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa.

Il diritto di partecipazione è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di un altro familiare e con il consenso di tutti i partecipanti.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione di lavoro o di alienazione dell’azienda, esso può essere liquidato in danaro. L’art. 230bis riconosce, infine, a ciascun partecipante un diritto di prelazione sull’azienda, disciplinato dall’art. 732, per il caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda.

Capitolo 11 | Scioglimento del matrimonio e separazione dei coniugi

1. Lo scioglimento del matrimonio Cause di scioglimento del matrimonio:

- La morte di uno dei coniugi; - La dichiarazione di morte presunta; - Il divorzio; - La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (ex art. 31, comma 6, D.Lgs.

150/2011). 2. Le singole cause: la morte

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Capitolo 13 | L’adozione e l’affidamento 1. L’adozione dei minori La L. 184/1983 richiede la sussistenza di alcuni requisiti soggettivi degli adottanti e del minore da adottare (adottando). Essi sono: Requisiti soggettivi degli adottanti:

- Devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e non deve aver avuto luogo, tra gli stessi, una separazione personale, neanche di fatto. Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni;

- La loro età deve superare di almeno 18 (diciotto) e di non più di 45 (quarantacinque)

anni l’età dell’adottando. Tali limiti possono essere superati dietro autorizzazione del Tribunale per i minorenni;

- Devono essere effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori

che intendono adottare; Requisiti soggettivi dell’adottando:

- L’adozione è consentita per i minori di ogni età; - Il minore che abbia compiuto i quattrodici anni deve prestare personalmente il proprio

consenso all’adozione. Il minore che ha compiuto i dodici anni deve essere sentito; - Il minore deve essere dichiarato in stato di adottabilità.

Lo stato di adottabilità: è una situazione di abbandono del soggetto, non dovuta a una causa di forza maggiore di carattere transitorio, concretizzata nella mancanza di assistenza morale o materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Tale situazione, sussiste, anche se il minore si trova presso istituti di assistenza o comunità di tipo

familiare ovvero siano in affidamento familiare.

Lo stato di adottabilità viene dichiarato dal tribunale per i minorenni (del luogo in cui il

minore si trova)

La segnalazione della situazione di abbandono:

− Può essere effettuata da parte di chiunque presso la pubblica autorità; − E’ obbligatoria per i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli

esercenti un servizio di pubblica necessità; − E’ obbligatoria per chiunque abbia accolto, presso la propria abitazione, un minore

stabilmente e per un periodo superiore a sei mesi.

Procedimento di adozione:

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Consiste nell’eliminazione dell’indegnità da parte della persona offesa la quale, conoscendo la causa di indegnità, intende tuttavia attribuire mortis causa il suo patrimonio, i tutto o in parte, alla persona dell’offensore. 4. Sostituzione, rappresentazione, accrescimento A) La sostituzione testamentaria Si ha sostituzione testamentaria quando il testatore, dopo aver istituito l’erede o il legatario, dispone che a questo debba subentrare un’altra persona al verificarsi di un determinato evento. La legge contempla due tipi di sostituzione:

- La sostituzione ordinaria - La sostituzione fedecommissaria.

B) La sostituzione ordinaria Si ha quando il testatore, prevedendo il caso che il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, designi al suo posto un’altra persona. Verificandosi il presupposto per la sua chiamata, il sostituto subentra nella posizione che avrebbe

avuto l’istituito se avesse accettato, con tutti gli obblighi (purché non si carattere personale) ad

essa inerenti.

La sostituzione ordinaria può essere:

- Semplice (un solo sostituto al primo istituito); - Plurima (più sostituti al primo istituito);

- Parziale (operante per una parte della chiamata del primo istituito);

- Reciproca (più chiamati sono sostituiti l’uno dell’altro).

C) La sostituzione fedecommissaria Si ha sostituzione fedecommissaria quando, nel testamento, il testatore impone all’erede o al legatario l’obbligo di conservare i beni, affinché alla sua morte tali beni possano automaticamente passare ad altra persona (cd. sostituito) indicata dal testatore medesimo. La sostituzione fedecommissaria è caratterizzata da una duplice chiamata, per cui il primo

chiamato è obbligato a conservare i beni ricevuti per trasmetterli, alla sua morte, al chiamato

successivo.

Limiti della sostituzione fedecommissaria:

- Istituito può essere solo un interdetto, che sia discendente o coniuge del testatore; - Sostituito può essere solo la persona o l’ente che, sotto la vigilanza del tutore, ha

avuto cura dell’interdetto medesimo. D) Il diritto di rappresentazione La rappresentazione è l’istituto in forza del quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato del de cuius. I presupposti sono:

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- L’irripetibilità: se il fiduciario spontaneamente esegue la disposizione fiduciaria, trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per richiederli indietro. In questo caso l’erede “segreto” diventa non erede del de cuius ma successore a titolo particolare, per atto tra vivi, del fiduciario medesimo.

E) Le forme del testamento La legge distingue i testamenti in:

- Testamenti ordinari: - Testamento olografo; - Testamento per atto di notaio (e può essere pubblico o segreto)

- Testamenti speciali: particolari forme di testamento pubblico riconosciute solo per determinate situazioni o circostanze eccezionali (testamenti redatti in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche, infortuni testamenti dei militari) L’efficacia dei testimoni speciali è limitata nel tempo; essi perdono efficacia dopo tre mesi dal ritorno della situazione normale.

- Il testamento internazionale: deve avere forma scritta e necessita di un procedimento ad hoc richiesto ab sustantiam.

F) Il testamento olografo È il testamento redatto, datato e sottoscritto di pugno del testatore. Requisiti: Autografia: il testamento deve essere interamente scritto a mano dal testatore.

Data: l’indicazione del giorno, mese ed anno, in cui il testamento fu scritto.

Sottoscrizione: ha la funzione di individuare il testatore ma serve anche ad attestare che la

volontà manifestata nello scritto è divenuta definitiva. Se manca l’autografia ovvero la sottoscrizione, il testamento è nullo. Se, invece, manca la

data il testamento è annullabile G) Il testamento pubblico Il testamento pubblico è un documento redatto in maniera formale e solenne dinnanzi ad un notaio e alla presenza di due testimoni. Esso fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni del testatore. H) Il testamento segreto Nozione: Si ha testamento segreto quando il testatore consegna una scheda contenente le disposizioni testamentarie al notaio, che la riceve e la conserva tra i suoi atti. Caratteri: la consegna della scheda deve avvenire alla presenza di due testimoni, il notaio redige l’atto di ricevimento che deve essere sottoscritto dal testatore, dei testimoni e dal notaio. La scheda non deve essere necessariamente autografa ma deve contenere la sottoscrizione del testatore. Il testamento segreto può essere in ogni momento ritirato dalle mani del notaio presso il quale si trova: in tal caso il notaio redige in verbale di restituzione.

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Il donatario:

- Ha sempre l’obbligo di fornire gli alimenti dal donante che in seguito venga ad averne bisogno, purché non si tratti di donazione rimuneratoria o di donazione obnuziale;

- Non è tenuto ad obbligazione oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

2. Il contratto di donazione A) Capacità:

- Capacità di donare: - Per le persone fisiche si richiede la piena capacità di disporre. La donazione è atto

personale che non consente rappresentanza; - Per le persone giuridiche, vi è capacità se è ammessa dal loro statuto o dall’atto

costitutivo; - Capacità di ricevere:

- Per le persone fisiche non vi sono limiti particolari; - Per le persone giuridiche: l’accettazione è subordinata all’autorizzazione

governativa. B) Contenuto dell’atto:

- donazioni con effetti reali: si trasferisce o si costituisce un diritto su un bene; - donazioni liberatorie: si rinuncia ad un diritto; - donazioni promissorie: si assume un’obbligazione verso il donatario.

C) Oggetto e forma della donazione:

- Oggetto: può essere qualunque bene che si trova nel patrimonio del donante. Non può essere un bene altrui, né un bene futuro.

- Forma: La donazione deve essere fatta per atto pubblico, a pena di nullità, qualunque sia l’oggetto della liberalità. Se, però, ha per oggetto cose mobili di modico valore, l’atto pubblico non è necessario, ma occorre l’effettiva consegna della cosa.

D) L’invalidità del contratto di donazione - L’onere illecito o impossibile rende nulla la donazione se ne ha costituito il motivo

determinante; - L’errore sul motivo della donazione è causa di annullabilità, se il motivo risulta

dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità; - L’illiceità del motivo rende nulla la donazione quando il motivo è stato determinante a

compiere la liberalità e risulta dall’atto; La donazione nulla è convalidabile mediante conferma espressa o esecuzione volontaria, dopo la

morte del donante.

3. Le donazioni indirette

Nozione: L’atto che, pur non essendo configurato formalmente come una donazione, raggiunge il medesimo risultato di una donazione vera e propria.

101

1. Generalità Spazio e tempo vanno considerati come modi di essere dei fatti giuridici.

- Il luogo costituisce la dimensione spaziale in cui si colloca il fatto giuridico; - Il tempo rappresenta, invece, la dimensione temporale in cui si realizza il fatto

giuridico.

Il tempo: - L’anno decorre da un determinato giorno al giorno corrispondente dell’anno successivo; - I mesi sono calcolati da un determinato giorno al giorno corrispondente nel mese

successivo (indipendentemente dal numero dei giorni di ogni mese) - Il computo del tempo avviene sulla base del calendario comune. Nel computo non si

calcola il giorno iniziale, ma si calcola il giorno finale.

Il tempo si distingue in:

- Il tempo utile: fuori dal tempo utile non è più possibile esercitare un diritto soggettivo o compiere un atto giuridico. Per il computo di tale tempo non si contano i giorni festivi, se il giorno di scadenza è festivo, il termine si proroga al giorno seguente non festivo;

- Il tempo continuo: costituisce l’eccezione e si computa per intero comprendendo anche i giorni festivi.

2. Il decorso del tempo sui rapporti giuridici Il decorso di un determinato periodo di tempo, quando decorre con altri elementi cui l’ordinamento dà rilevanza giuridica, può dar luogo:

a) All’acquisto di un diritto: istituto dell’ usucapione o della prescrizione acquisitiva b) All’estinzione di un diritto o alla perdita di un potere: istituto della prescrizione e

della decadenza. 3. La prescrizione A) Nozione: la prescrizione è la perdita del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia o del non

uso da parte del titolare di esso protrattosi per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Presupposti:

a) Un diritto soggettivo che può essere esercitato; b) Il mancato esercizio di tale diritto; c) Il decorso del tempo previsto dalla legge.

Fondamento: esigenza di certezza dei rapporti giuridici. B) Caratteri della prescrizione: La prescrizione è un istituto di ordine pubblico e la sua

disciplina è inderogabile, pertanto:

112

3. Obbligazioni reali ed oneri reali A) Obbligazioni reali Le obbligazioni reali consistono in prestazioni accessorie ad un diritto reale e ad esso strumentalmente collegate. Caratteri:

- il rapporto con la cosa rileva soltanto come modo di determinazione del debitore che sarà di volta in volta il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa,

- le obbligazioni reali per essere opponibili ai terzi devono necessariamente avere forma scritta ed essere trascritte

- La natura di vere obbligazioni comporta la responsabilità patrimoniale del debitore, con tutti i suoi beni, presenti e futuri.

B) Oneri reali Sono prestazioni a carattere periodico che sono dovute da un soggetto in quanto è nel godimento di un determinato bene, e consistono in un dare o in un fare ( esempio canone enfiteutico, tributo fondiario etc.) Caratteristiche dell’onere reale: a) L’inerenza ad un fondo; b) La sua insorgenza automatica per effetto della previsione legale una volta acquisita la

titolarità del diritto reale.

Capitolo 25 | Il diritto di proprietà 1. Contenuto e caratteri del diritto di proprietà L’art. 832 sancisce che: il proprietario <<ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo>>. Pertanto al proprietario vanno riconosciuti:

- Il diritto di godere della cosa; - Il potere di disporre della cosa.

Caratteri del diritto di proprietà: a) Pienezza: la proprietà è un diritto che consente al proprietario ogni lecita utilizzazione del

bene. I limiti alla libertà del proprietario possono derivare:

- Da un atto di disposizione del privato (che può costituire un diritto reale di godimento);

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È un diritto potestativo spettante all’enfiteuta, il quale, previo pagamento di una somma di danaro pari a quindici volte il canone annuo, diventa proprietario del fondo. In caso di rifiuto del proprietario, l’enfiteuta può adire l’Autorità Giudiziaria ed ottenere una sentenza costitutiva che pronunzi l’affrancazione. 3. Devoluzione È, invece, un diritto potestativo del proprietario il quale può ottenere la liberazione del fondo quando l’enfiteuta: A) deteriora il fondo B) non adempie all’obbligo di migliorarlo C) è mora nel pagamento di due annualità di canone. Anche in questo caso l’Autorità Giudiziaria si pronuncia con sentenza costitutiva di caducazione dell’enfiteusi e conseguente riespansione del diritto di proprietà.

- La richiesta di affrancazione prevale sempre su quella di devoluzione avanzata dal concedente.

L’enfiteusi si distingue: - Per decorso del tempo, se costituita a termine; - Per perimento del fondo; - Per confusione: quando cioè l’enfiteuta diventa anche proprietario o viceversa; - Per non uso ventennale del diritto da parte dell’enfiteuta; - Per effetto di affrancazione o devoluzione.

Capitolo 29 | L’usufrutto, l’uso e l’abitazione 1. Nozione: L’usufrutto è un diritto reale di godimento di un bene altrui, mobile o immobile, con il rispetto della sua destinazione economica e della limitazione imposta dalla legge. La nuda proprietà è la situazione del proprietario del bene gravato da usufrutto, al quale è sottratto il potere di usare il bene stesso e di farne propri i frutti. 2. Oggetto dell’usufrutto e il <<quasi usufrutto>> Oggetto dell’usufrutto: qualunque specie di bene infungibile ed inconsumabile visto l’obbligo per l’usufruttuario di restituire lo stesso bene alla fine dell’usufrutto.

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Il negozio giuridico è quella particolare figura di atto giuridico lecito i cui effetti non sono prestabiliti dalla legge, ma sono liberamente determinabili dalle parti, in conformità alla volontà manifestamente espressa ed alla causa (cioè alla funzione economico-sociale) che l’atto stesso è obiettivamente capace di raggiungere. Il negozio giuridico è dunque :

- Un atto giuridico, cioè un atto umano consapevole e volontario; - Lecito, in quanto conforme alle prescrizioni dell’ordinamento; - Consistente in una dichiarazione di volontà; - Produttivo di effetti giuridici.

2. L’autonomia negoziale Con l’espressione di autonomia, si suole indicare la libertà del contrarre, alla quale si contrappongono obblighi di contrarre di fonte legale . Tale libertà tuttavia, è sottratta ai privati dalla legge, quando norme imperative contengono clausole destinate a inserirsi nel contenuto del contratto a prescindere e contro la volontà dei contraenti . L'autonomia contrattuale può consistere anche nella predisposizione di schemi contrattuali nuovi e non tipizzati dal legislatore. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto anche in relazione alla sua durata. Se non sono previsti particolari limiti di legge che impongono un tetto massimo per la durata del contratto le parti possono liberamente convenire che il contratto obbligatorio sia perpetuo. 3. Elementi del negozio Gli elementi del negozio si distinguono in: Elementi essenziali:

- Uno o più soggetti; - La volontà; - La forma; - La causa.

Elementi naturali: Essi non sono veri e propri elementi, ma piuttosto debbono considerarsi effetti impliciti di un particolare negozio o del negozio in generale (ad esempio nella compravendita sono elementi naturali la garanzia per i vizi della cosa e la garanzia per la evizione altrui). Elementi accidentali: A differenza degli elementi essenziali, non incidono sul piano della completezza del negozio ma ne condizionano solo l’efficacia

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c) I negozi misti: sono il risultato della fusione delle cause di due o più negozi tipici. esempio: contratto di posteggio, nel quale confluiscono la causa della locazione per lo spazio occupato dall’auto, e la causa del deposito per l’obbligo di custodia del cd. posteggiatore.

d) I negozi collegati: si ha collegamento negoziale quando una complessiva funzione economica si realizza solo attraverso il ricorso a più negozi I negozi utilizzati producono effetti propri ma concorrono ad un unico risultato

B) Negozi causali e negozi astratti Negozi causali: sono quelli che non producono alcun effetto in caso di mancanza o illiceità della causa La causalità del negozio costituisce la regola. Negozi astratti: sono quelli i cui effetti si producono astraendosi dalla causa, la quale resta in un primo momento accantonata pur potendo venire eventualmente in rilievo successivamente. L’ astrazione può essere:

- Sostanziale: quella per cui il negozio nel suo funzionamento resta svincolato dalla causa;

- Processuale: presuppone che il negozio sia casuale chi agisce in giudizio per ottenere la prestazione non ha l’onere di dimostrare l’esistenza e la liceità della causa Il convenuto deve provarne l’eventuale mancanza o l’illiceità, se vuol sottrarsi alla condanna. Esempio: per la promessa di pagamento e della ricognizione di debito basta dimostrare

che vi è stata siffatta promessa o che vi è stato un siffatto riconoscimento, perché colui, a

cui favore la dichiarazione è stata fatta, sia dispensato dall’onere di provare il rapporto

che giustifica la promessa o il riconoscimento.

4. Mancanza di causa La causa, in un negozio giuridico può mancare:

- Ab origine: si ha allora il cd. difetto genetico della causa che, a sua volta, può essere: - a) totale se la causa manchi del tutto: comporta la nullità del negozio; b) parziale se manca solo in parte: si tratta di una sproporzione fra le due prestazioni. In presenza delle particolari condizioni previste dalla legge (artt. 1447-1448) la parte danneggiata può chiedere la rescissione del contratto (il negozio non è nullo);

- In un momento successivo: si parla di cd. difetto funzionale o sopravvenuto della causa. Ricorre nei soli contratti a prestazione corrispettive, e in particolare nei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione Verificandosi tali situazioni, il soggetto nei cui confronti viene a mancare la causa della prestazione può chiedere la risoluzione del contratto

- la causa può mancare originariamente solo in parte: si configura in questi casi il cd. difetto genetico parziale della causa (es. contratti a prestazioni corrispettive come la vendita, nella quale il venditore trasferisce la cosa e il compratore paga il prezzo).

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in altri casi, il negozio resta valido e il termine si considera non apposto istituzione di erede o matrimonio.

10. Il modo (modus) o onere Nozione: Il modus è una clausola accessoria che si appone solo agli atti di liberalità (istituzione di erede, legato, donazione) allo scopo di limitarne gli effetti: Caratteri:

- Il modo quando è impossibile o illecito si ha per non apposto, sia negli atti di liberalità tra vivi che in quelli mortis causa;

- L’impossibilità sopravvenuta del modo libera l’obbligato,

Effetti del modus: Adempimento dell’onere: può essere richiesto da tutte le persone interessate; Inadempimento dell’onere: a seguito di inadempimento, può essere richiesta la risoluzione del negozio nei seguenti casi:

1. disposizione testamentarie quando:

- La risoluzione è prevista nel testamento; - La contemplazione del modus ha costituito il solo motivo determinante la disposizione;

2. nelle donazioni quando:

- La risoluzione è prevista nell’atto di donazione.

Capitolo 40 | L’inefficacia del negozio giuridico: Nullità e annullabilità

1. Generalità Il negozio giuridico per essere valido e vincolante deve avere i requisiti prescritti dall’ordinamento giuridico. Se uno di tali elementi manca o è viziato il negozio è difforme dalla legge, pertanto:

a) il negozio non è in grado di produrre i suoi effetti, oppure b) se questi si producono, egualmente, il negozio è destinato a divenire inefficace.

L’inefficacia viene distinta in due sottocategorie:

1. Inefficacia in senso ampio: che comprende i casi in cui la mancanza di effetti deriva da un vizio che inficia il negozio nella sua stessa struttura o consistenza. Tale vizio può derivare:

o O dalla mancanza nell’atto di quel minimum richiesto per la sua stessa esistenza: il negozio in tal caso è inesistente;

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La convalida è un negozio:

- Unilaterale, - accessorio, - a forma libera, - non recettizio.

La convalida può essere:

a) Espressa: quando la parte manifesta la volontà di confermare il negozio con un’apposita dichiarazione che contiene:

- L’indicazione del negozio annullabile; - L’indicazione del motivo di annullabilità; - La dichiarazione che si intende convalidare il negozio; b) Tacita: quando la parte dà esecuzione volontaria al negozio conoscendo il motivo di

annullabilità. 5. Il principio di conservazione È un principio generale dell’ordinamento secondo il quale il prodotto dell’autonomia negoziale deve mantenersi in vigore il più possibile La legge tende ad evitare che una volta esercitata l’autonomia negoziale questa resti improduttiva di effetti ponendo così nel nulla il negozio concluso. 6. Inefficacia in senso stretto Le ipotesi di inefficacia in senso stretto sono:

- Inefficacia relativa: si ha quando un negozio è valido ma non produce i suoi effetti nei confronti di alcuni soggetti;

- Inefficacia per la presenza di cd. requisiti volontari di efficacia: si ha quando le parti abbiano apposto elementi accidentali (condizione e termine);

- Inefficacia per mancanza di legittimazione; - Inefficacia per mancanza dei requisiti legali di efficacia.

7. L’irregolarità

Nozione: Il negozio giuridico si dice irregolare quando, pur essendo perfettamente valido ed efficace, abbia tuttavia violato qualche comando legislativo. La relativa sanzione non si riflette sull’atto, ma consiste in una pena per chi lo ha posto in essere. Esempi di negozio irregolare mancata pubblicazione nel negozio matrimoniale, inosservanza del lutto vedovile.

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Applicazione pratica: La cessione può avvenire soltanto in materia di contratti con prestazioni corrispettive fino a quando le relative prestazioni non siano state ancora eseguite. B) Il consenso del contraente ceduto Affinchè la cessione del contratto si perfezioni è necessario il consenso del contraente ceduto. Il consenso del ceduto può essere dato anche in via preventiva. In tale ipotesi il ceduto deve essere posto a conoscenza della cessione (la sostituzione deve essere notificata o accettata). C) Effetti della cessione del contratto Per effetto della cessione:

- Il contraente cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, a meno che questo non dichiari di non volerlo liberare,

- Il cessionario è sostituito nella posizione del cedente, perciò il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto tranne quelle fondate sui rapporti personali col cedente e non dipendenti dal contratto,

- Il cedente è tenuto a garantire l’esistenza di un contratto valido. Se ha assunto anche la garanzia dell’adempimento, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.

Capitolo 44 | L’adempimento 1. Modi di estinzione delle obbligazioni I modi di estinzione delle obbligazioni si distinguono in:

- Modi satisfattori: fanno conseguire direttamente o indirettamente al creditore la prestazione e sono adempimento, dazione in pagamento, confusione, compensazione;

- Modi non satisfattori: determinano la liberazione del debitore senza che il creditore riceva la prestazione e sono novazione, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta.

L’ adempimento: consiste nell’esatta esecuzione della prestazione, ossia di tutto quanto è stato dedotto nel rapporto obbligatorio. Esso estingue sia l’obbligo del debitore sia il diritto del creditore. La diligenza del buon padre di famiglia: L’art. 1176 cc impone al debitore di usare, nell’adempimento dell’obbligazione, la diligenza del buon padre di famiglia per evitare la responsabilità contrattuale.

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Si ricordi che: ai sensi dell’art. 1229, comma 1 è nullo il patto che esclude o limita

preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave cd. clausola di

esonero della responsabilità.

9. La clausola penale Nozione: la clausola penale è un patto accessorio con cui la legge consente alle parti di determinare preventivamente una somma da pagare o altra prestazione da eseguire nel caso di inadempimento art. 1382cc. Si precisa che: la stipulazione della penale per l’inadempimento non dà al debitore il diritto di liberarsi dell’obbligazione pagando la penale, in quanto il creditore potrà sempre pretendere l’esecuzione della prestazione. Penale per il ritardo: è diversa dalla penale per inadempimento in quanto quest’ultima ha la funzione di stimolare il debitore alla puntualità nell’adempimento. 10. La caparra Nozione: la caparra è una somma di denaro o una quantità d'altre cose fungibili versata a titolo di reciproca e mutuale garanzia contro l'inadempimento nel contratto oppure come corrispettivo per il caso di recesso dal contratto. Funzione: prevedere una sorta di risarcimento immediato nel caso di inadempienza contrattuale e in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. La caparra viene distinta in:

- Caparra confirmatoria: è una somma di denaro o una quantità di cose fungibili che, al momento della costituzione del rapporto obbligatorio, una parte dà all’altra, quale conferma dell’adempimento. La caparra confirmatoria segue la seguente disciplina:

- Se il contratto viene adempiuto la caparra deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

- Se vi è inadempimento quando l’inadempiente è la parte che ha dato la caparra, l’altra può recedere dal contratto e ritenere la caparra; se inadempiente è la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra;

- Caparra penitenziale (art. 1386): la somma che una parte dà all’altra è il corrispettivo per l’attribuzione della facoltà di recesso dalla obbligazione contrattuale. Una volta versata la caparra, i contraenti si riservano la scelta tra l’adempimento ed il recesso.

Il recesso: si attua per volontà unilaterale, rinunziando alla caparra nelle mani della

controparte se recede il soggetto che l’ha consegnata. Se recede la parte che ha ricevuto la

caparra, questa è obbligata alla restituzione del doppio di quanto ricevuto.

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1. Definizione e funzione del contratto Il contratto viene definito dalla legge come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321). La funzione del contratto può assumere tre aspetti: - Costituire, ossia dar vita ad un rapporto che prima non esisteva; - Regolare, ossia introdurre qualsiasi modificazione di un rapporto già esistente; - Estinguere, ossia porre fine ad un rapporto preesistente. 2. Fonti ed elementi Il regime giuridico del contratto è dettato:

- dalla legge - dalla volontà delle parti - dagli usi.

Il contratto presenta elementi essenziali e accidentali. Sono elementi essenziali del contratto:

- L’accordo delle parti - La causa, ossia la funzione economico-sociale cui il contratto adempie; - L’oggetto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile; - La forma, quando è richiesta ad substantiam.

3. La capacità di contrattare La capacità di contrattare è l’idoneità a compiere atti produttivi di effetti giuridici, che deve esistere al momento della dichiarazione. L’inabilitato, non ha autonoma capacità di disporre, in considerazione del suo stato di infermità

mentale.

4. L’oggetto e il contenuto del contratto L’oggetto del contratto (artt. 1325 e 1346) è rappresentato dalla cosa o dal comportamento che è materia dello scambio, della promessa o del conferimento. I requisiti dell’oggetto sono richiesti al momento dell’efficacia del negozio. L’oggetto deve essere (art. 1346): Possibile: a) se oggetto del contratto è una cosa fisica, questa deve esistere o poter esistere; b) se è un comportamento umano, questo deve essere compatibile con le capacità fisiche ed

intellettuali dell’individuo. La possibilità deve essere sia naturale sia giuridica.

Lecito: cioè non contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;

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comporta per legge il risarcimento di tutti i danni prevedibili al momento della stipula del contratto preliminare di compravendita.

3) Qualora sia stata versata una somma a titolo di caparra confirmatoria, questa, nel caso in cui il contratto si estingua con l'adempimento, deve essere “restituita ovvero imputata alla prestazione dovuta“.

Viceversa, in caso di inadempimento, la parte non inadempiente può: - esercitare il diritto di recesso, ritenendo la caparra o esigendo il doppio di quella versata

(art. 1385 comma 2); - domandare, secondo le regole generali, l'adempimento o la risoluzione del contratto,

oltre al risarcimento del danno (art. 1383 comma 3) 8. Trascrizione del preliminare Si tratta di un effetto prenotativo che tuttavia non ha una durata illimitata nel tempo: esso cade se il contratto definitivo o la domanda giudiziale volta ad ottenere la sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 non siano a loro volta trascritti entro un anno dalla data in cui era prevista la stipula del definitivo, e comunque non oltre tre anni dalla trascrizione del preliminare. 9. Il preliminare di preliminare Il preliminare di preliminare è il contratto con cui determinati soggetti si obbligano a stipulare un ulteriore e successivo contratto preliminare. La Suprema Corte di Cassazione (CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 6 marzo 2015 , n. 4628) ha stabilito che in presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare scandita in due fasi il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex artt. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.

Capitolo 51 | Interpretazione ed integrazione del contratto

1. Nozione L'interpretazione del contratto è la determinazione del senso giuridicamente rilevante della dichiarazione contrattuale, condotta alla stregua della norma giuridica la quale ha precisamente il compito di fissare l'oggetto della ricerca.

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Capitolo 56 | Gli altri contratti di scambio che realizzano un do ut des

1. La permuta La permuta differisce dalla vendita in quanto lo scambio non è caratterizzato dall’intervento di un prezzo, ma ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o della titolarità di altri diritti. 2. I contratti di borsa I contratti di borsa sono contratti finalizzati alla vendita di strumenti finanziari. La loro conclusione può avvenire esclusivamente tramite gli intermediari abilitati a operare nei mercati regolamentati e nel rispetto delle regole previste per gli stessi. Le tipologie dei contratti di borsa sono elencate nel regolamento predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A., che ne indica, altresì, le regole di perfezionamento (negoziazione) e di esecuzione (liquidazione). Di particolare importanza è il divieto del c.d. insider trading ossia di uno sfruttamento abusivo, con vantaggi personali, di notizie riservate che una persona conosca ed utilizzi per anticipare i movimenti di mercato che si può prevedere avverranno nel momento in cui quelle notizie diverranno pubbliche. 3. Il riporto Con il riporto, una persona (riportato) trasferisce all’altro contraente (riportatore) la proprietà di una data quantità di titoli di credito di massa contro contestuale pagamento di un prezzo. Al tempo stesso, il riportatore si obbliga a trasferire al riportato, alla scadenza del termine fissato nell’accordo iniziale, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie contro rimborso del prezzo, che però può essere, a seconda del patto : - maggiore di quanto a suo tempo ricevuto (ipotesi normale) - o inferiore (deporto), - oppure uguale riporto (alla pari). 4. Il contratto estimatorio Con il contratto estimatorio, una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all’altra (accipiens), che si obbliga a pagare il prezzo, con la facoltà però di liberarsi da tale obbligazione restituendo la cosa nel termine stabilito.