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17 . 4.- 93 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 93 / 37 DIRETTIVA 93 / 11 / CEE DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1993 concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale la soluzione di altri problemi relativi alle tettarelle ed ai succhiotti ; considerando che con la presente direttiva è opportuno stabilire le norme di base e i criteri generali per determi nare la liberazione di N-nitrosammine e sostanze N-nitro sabili , rinviando la definizione di un metodo di analisi dettagliato ; considerando che il metodo di analisi riportato negli alle gati è adottato come provvedimento temporaneo sino a che siano disponibili altri risultati sulla validità di questo metodo e su possibili metodi alternativi ; considerando che la Commissione si è impegnata a promuovere ulteriori ricerche sui metodi di analisi per rivedere la metodologia proposta ea prendere in conside razione la definizione di tolleranze analitiche alla luce di tali ricerche ; considerando che le misure previste in questa direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari , LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 89 / 109 / CEE del Consiglio , del 21 dicembré 1988 , relativa al ravvicinamento delle legisla zioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari ('), in particolare l' articolo 3 , considerando che le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie, ma indispen sabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri , e che d' altra parte la loro realizza zione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 89 / 109 / CEE ; considerando che è dimostrata la possibilità di liberazione , da tettarelle e succhiotti di elastomero o di gomma natu rale , di N-nitrosammine e di sostanze che possono trasfo marsi in N-nitrosammine (sostanze N-nitrosabili ) ; considerando che il comitato scientifico dell' alimenta zione umana ha espresso il parere secondo cui le N-nitro sammine e le sostanze N-nitrosabili possono creare rischi per la salute umana a causa della loro tossicità ed è pertanto raccomandabile che la migrazione di dette sostanze attraverso gli oggetti soprammenzionati sia tenuta sotto i limiti di rilevamento di un metodo suffi cientemente sensibile ; considerando che secondo l' articolo 2 della direttiva 89 / 109 / CEE i materiali e gli oggetti allo stato di prodotti finiti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità tali da costituire un pericolo per la salute umana ; considerando che per le tettarelle tale obiettivo può essere adeguatamente raggiunto con una direttiva specifica , ai sensi dell' articolo 3 della direttiva 89 / 109 / CEE ; considerando che l' impiego di succhiotti può determinare lo stesso tipo di rischio e che pertanto è opportuno adot tare le medesime disposizioni anche per tali oggetti ; considerando che è necessario agire immediatamente e che perciò la presente direttiva si limita a stabilire norme specifiche relative alla liberazione delle nitrosammine e sostanze N-nitrosabili da terrarelle e succhiotti di elasto mero o di gomma naturale , rinviando ad una direttiva più generale , riguardante gli elastomeri e la gomma naturale , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell' articolo 3 della direttiva 89 / 109 / CEE. Essa riguarda la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili , da tettarelle e succhiotti di elasto mero o di gomma naturale . Articolo 2 Le tettarelle e i succhiotti di cui all' articolo 1 non devono liberare , alla prova di migrazione con il liquido simulante la saliva alle condizioni specificate nell' allegato I , nessuna N-nitrosammina o sostanza N-nitrosabile rilevabile con un metodo convalidato conforme ai criteri di cui all' alle gato II ed idoneo a rilevare le seguenti quantità : 0,01 mg del totale delle N-nitrosammine liberate / kg (delle parti di succhiotto o tettarella in elastomero o gomma naturale), 0,1 mg del totale di sostanze N-nitrosabili / kg (delle parti di succhiotto o tettarella in elastomero o gomma naturale). Articolo 3 1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal aprile 1994 . Essi ne informano immediatamente la Commissione . (') GU n . L 40 dell' I 1 . 2 . 1989 , pag. 38 .

Direttiva 93 11 CEE

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Page 1: Direttiva 93 11 CEE

17 . 4.- 93 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 93/37

DIRETTIVA 93/11/CEE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1993

concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili dasucchiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale

la soluzione di altri problemi relativi alle tettarelle ed aisucchiotti ;

considerando che con la presente direttiva è opportunostabilire le norme di base e i criteri generali per determi­nare la liberazione di N-nitrosammine e sostanze N-nitro­sabili, rinviando la definizione di un metodo di analisidettagliato ;

considerando che il metodo di analisi riportato negli alle­gati è adottato come provvedimento temporaneo sino ache siano disponibili altri risultati sulla validità di questometodo e su possibili metodi alternativi ;

considerando che la Commissione si è impegnata apromuovere ulteriori ricerche sui metodi di analisi perrivedere la metodologia proposta e a prendere in conside­razione la definizione di tolleranze analitiche alla luce ditali ricerche ;

considerando che le misure previste in questa direttivasono conformi al parere del comitato permanente per iprodotti alimentari ,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economicaeuropea,

vista la direttiva 89/ 109/CEE del Consiglio, del21 dicembré 1988 , relativa al ravvicinamento delle legisla­zioni degli Stati membri concernenti i materiali e glioggetti destinati a venire in contatto con i prodottialimentari ('), in particolare l'articolo 3 ,

considerando che le norme comunitarie previste dallapresente direttiva sono non solo necessarie, ma indispen­sabili al raggiungimento degli obiettivi del mercatointerno, i quali non possono essere attuati a livello deisingoli Stati membri, e che d'altra parte la loro realizza­zione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva89/ 109/CEE ;

considerando che è dimostrata la possibilità di liberazione,da tettarelle e succhiotti di elastomero o di gomma natu­rale, di N-nitrosammine e di sostanze che possono trasfo­marsi in N-nitrosammine (sostanze N-nitrosabili) ;

considerando che il comitato scientifico dell'alimenta­zione umana ha espresso il parere secondo cui le N-nitro­sammine e le sostanze N-nitrosabili possono creare rischiper la salute umana a causa della loro tossicità ed èpertanto raccomandabile che la migrazione di dettesostanze attraverso gli oggetti soprammenzionati siatenuta sotto i limiti di rilevamento di un metodo suffi­cientemente sensibile ;

considerando che secondo l'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE i materiali e gli oggetti allo stato di prodottifiniti non devono cedere i loro costituenti ai prodottialimentari in quantità tali da costituire un pericolo per lasalute umana ;

considerando che per le tettarelle tale obiettivo può essereadeguatamente raggiunto con una direttiva specifica, aisensi dell'articolo 3 della direttiva 89/ 109/CEE ;

considerando che l'impiego di succhiotti può determinarelo stesso tipo di rischio e che pertanto è opportuno adot­tare le medesime disposizioni anche per tali oggetti ;

considerando che è necessario agire immediatamente eche perciò la presente direttiva si limita a stabilire normespecifiche relative alla liberazione delle nitrosammine esostanze N-nitrosabili da terrarelle e succhiotti di elasto­mero o di gomma naturale, rinviando ad una direttiva piùgenerale, riguardante gli elastomeri e la gomma naturale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensidell'articolo 3 della direttiva 89/ 109/CEE.

Essa riguarda la liberazione di N-nitrosammine e disostanze N-nitrosabili, da tettarelle e succhiotti di elasto­mero o di gomma naturale.

Articolo 2

Le tettarelle e i succhiotti di cui all'articolo 1 non devonoliberare, alla prova di migrazione con il liquido simulantela saliva alle condizioni specificate nell'allegato I, nessunaN-nitrosammina o sostanza N-nitrosabile rilevabile conun metodo convalidato conforme ai criteri di cui all'alle­gato II ed idoneo a rilevare le seguenti quantità :— 0,01 mg del totale delle N-nitrosammine liberate/kg

(delle parti di succhiotto o tettarella in elastomero ogomma naturale),

— 0,1 mg del totale di sostanze N-nitrosabili/kg (delleparti di succhiotto o tettarella in elastomero o gommanaturale).

Articolo 3

1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,regolamentari e amministrative necessarie per conformarsialla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 1994. Essine informano immediatamente la Commissione .(') GU n. L 40 dell' I 1 . 2. 1989, pag. 38 .

Page 2: Direttiva 93 11 CEE

N. L 93/38 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 17. 4. 93

Gli Stati membri :

— permettono, a decorrere dal 1° aprile 1994, la vendita el'uso di succhiotti e tettarelle rispondenti al dispostodella presente direttiva ;

— essi vietano, a partire dal 1° aprile 1995, la vendita el'uso di succhiotti e tettarelle non rispondenti aldisposto della presente direttiva.

2 . Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni ,queste contengono un riferimento alla presente direttiva osono corredate da un siffatto riferimento all'atto della

pubblicazione ufficiale . Le modalità del riferimento sonodecise dagli Stati membri .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993 .

Per la . Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

NORME DI BASE PER ACCERTARE LA LIBERAZIONE DI N-NITROSAMMINE E DISOSTANZE N-NITROSABILI

1 . Liquido per la prova di liberazione (soluzione di saliva per la prova)

Per preparare il liquido per la prova di cessione, disciogliere 4,2 g di bicarbonato di sodio (NaHCO.,), 0,5mg di cloruro di sodio (NaCl), 0,2 g di carbonato di potassio (K2CO ,) e 30,0 mg di nitrito di sodio(NaN02) in un litro di acqua distillata o di acque di qualità equivalente . Il pH della soluzione deve esserepari a 9 .

2. Condizioni di prova

Immersione di campioni di materiale ottenuto a partire da un numero adeguato di succhiotti o tettarellenel liquido della prova di liberazione per una durata di 24 ore ad una temperatura di 40 °C (± 2 °C).

ALLEGATO II

CRITERI APPLICABILI AL METODO DI DETERMINAZIONE DELLA LIBERAZIONE DIN-NITROSAMMINE E DI SOSTANZE N-NITROSABILI

1 . La liberazione delle N-nitrosammine è determinata in un aliquota di ciascuna soluzione ottenuta secondol'allegato I. Le N-nitrosammine vengono estratte da una aliquota servendosi di diclorometano (DCM) noncontenente nitrosammine e sono determinate per via gascromatografica.

2. La liberazione di sostanze N-nitrosabili è determinata in un'altra aliquota ciascuna soluzione ottenutasecondo l'allegato I. Le sostanze nitrosabili sono trasformate in nitrosammine per acidificazione di unaliquota con acido cloridrico. Quindi le nitrosammine sono estratte dalla soluzione mediante DCM edeterminate per via gascromatografica .