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ACCADEMIA ITALIANA DI CONSERVATIVA Continuing Education 2013 – 2014 Samuele ValerioLodontoiatria tra adempimenti e responsabilità avv. Silvia Stefanelli

Diapo odontoiatria tra adempimenti e responsabilità

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le diapo sono state presentate al seminario dell'Accademia Italiana di Conservativa

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Page 1: Diapo odontoiatria tra adempimenti e responsabilità

ACCADEMIA ITALIANA DI CONSERVATIVA

Continuing Education 2013 – 2014 “Samuele Valerio”

L’odontoiatria tra adempimenti e responsabilità

avv. Silvia Stefanelli

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I temi trattati I temi trattati • il consenso informato

• la natura giuridica della prestazione odontoiatrica

• il contenzioso 2

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Consenso informato Consenso informato • Corte Cost 282/2002 Corte Cost 282/2002

• Salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, non è, di norma, Salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, non è, di norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni. pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni.

Poiché la pratica dellPoiché la pratica dell’’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, sperimentali, che sono in continua evoluzione,

la regola di fondo in questa materia è costituita dalla la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, autonomia e dalla responsabilità del medico che,

sempre con il consenso del paziente, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle

conoscenze a disposizioneconoscenze a disposizione 3

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Il consenso informato Il consenso informato fondamento deontologicofondamento deontologico

• CODICE DEONTOLOGICO • ART. 33

• il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla

• prognosi, prospettive, e le eventuali alterntive terapeutiche e sulle prevedibili scelte operate

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fondamento giurisprudenzialefondamento giurisprudenziale

– TRIB BOLOGNA 8 agosto 2006

(caso relativo alla installazione di due griglie iuxtaossee in corrispondenza della sua arcata inferiore, cui avevano fatto seguito ripetuti e frequenti dolori mandibolari, accompagnati da stati febbrili necessitanti anche cure antibiotiche, con danno biologico, consistente nella vasta perdita di tessuto gengivale e nella superficializzazione del nervo alveolo mandibolare)

In mancanza, il medico viola in primo luogo il dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto ai sensi dell'art. 1337 c.c.; inoltre, e soprattutto, tale informazione è condizione indispensabile per la validità del consenso - che non è tale se non è consapevole - al trattamento terapeutico e chirurgico, senza del quale l'intervento sarebbe impedito al chirurgo tanto dall'art. 32 comma 2 della Costituzione - a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge -, quanto dall'art. 13 della Costituzione - che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica -, oltre che dall'art. 33 L. 833/78 - che esclude la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questi è in grado di prestarlo e non ricorrano i presupposti dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. - (in tal senso Cass. 10014/94).

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Ampiezza del consenso Ampiezza del consenso

TRIB BOLOGNA 8 agosto 2006

Oltretutto, con riguardo in particolare al tema della determinazione del "quantum" dell'informazione necessaria, questa non può essere in alcun modo generica ed

omnicomprensiva, ma deve riguardare le singole fasi dell'intervento (cfr. Cass. 364/97); in particolare per ognuna di esse il dovere di informazione concerne le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi prevedibili - con esclusione solamente degli esiti anomali per evitare che il paziente sia indotto al rifiuto delle cure per il timore di

eventi infausti di remota verificazione -, in modo da porre il paziente nelle condizioni di decidere sull'opportunità di procedervi o meno, attraverso la personale valutazione del

bilanciamento di vantaggi e rischi (così nella motivazione della citata sentenza), a maggior ragione qualora si tratti di interventi non strettamente necessari per la sua salute.

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• Indicare le alternative terapeutiche Indicare le alternative terapeutiche

• TRIBUNALE MONZA 22 maggio 2006

Caso di una paziente affetta da sindrome algido-disfunzionale, nella bocca della quale viene realizzato un ponte

Ne consegue che deve ritenersi corretto l'operato della dott.ssa C. sotto il profilo della diagnosi, e presumersi che l'informazione resa all'attrice non abbia ragionevolmente contemplato l'ipotesi di un impianto proprio perché non costituiva una valida alternativa per i motivi evidenziati dalla dott.ssa H.

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La prova del consenso La prova del consenso

CORTE d'APPELLO di BARI 30-06-2005

(caso di una paziente che aveva riportato dei danni a livello del cavo orale in conseguenza di alcuni interventi di natura implantologica e che, in merito all'esecuzione degli stessi, non aveva

rilasciato al professionista un consenso esplicito).

basterebbe rilevare come sia del tutto impossibile evincere per facta concludentia l'avvenuta prestazione del consenso informato dalla circostanza che il trattamento di implantologia tra il dott. M. e la paziente M. sia durato per quasi un anno, atteso che, come è evidente, gli interventi cui si era sottoposta per tutto questo periodo la M. e la

fiducia accordata da costei alle prestazioni e cure del dentista, di per sè, non sono comportamenti presupponenti ed indicativi che il consenso era stato richiesto ed ottenuto

nè, soprattutto, che la M. fosse stata perfettamente informata sulla natura delle prestazioni che sarebbero state eseguite e sui rischi ad esse connesse per le particolari sue condizioni gengivali di riassorbimento alveolare post-estrattivo e per i limitati volumi

ossei disponibili,

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il modulo nel consenso informato

• iè obbligatorio?

• ma serve veramente?

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CONSENSO INFORMATO MINORE

• In base al disposto dell’art. 316 c.c., comma 2, la potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambe i genitori o da un solo genitore se l’altro è deceduto o sospeso dalla potestà.

Nei casi di trattamenti medici routinari non invasivi

(visite, medicazioni) è sufficiente il consenso di uno soltanto dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti

disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 c.c.) .

In questi casi il consenso comune è considerato implicitoIn questi casi il consenso comune è considerato implicito.

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GENITORI SEPARATI

• Il c.d. diritto alla bigenitorialità,• il principio secondo il quale è diritto dei figli ricevere le cure, l’istruzione e l’educazione da

entrambe le figure genitoriali, prevede che la potestà venga esercitata congiuntamente anche nelle fasi “patologiche” della convivenza (affidamento esclusivo, separazione,

divorzio …) nelle ipotesi che scavalchino i trattamenti medici routinari, quali semplici visite o medicazioni.

dal 10 marzo 2006 (legge 54/2006 e in precedenza legge 149/2001) è entrata in vigore la legge sull’affidamento condiviso:

la nuova normativa prevede l’affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei genitori come ipotesi residuale ed eccezionale.

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GENITORI SEPARATI

La regola è quella dell’ affidamento condiviso, con esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, per cui:

– in caso di affidamento condiviso il consenso alle cure può essere validamente prestato da entrambi i genitori congiuntamente o disgiuntamente, avendo essi la piena potestà genitoriale; le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti la salute, devono essere assunte di comune accordo dai genitori ed in caso di contrasto la decisione è rimessa al Giudice;

– in caso di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, il consenso alle cure dovrà essere prestato dal genitore affidatario, fermo restando che è, ad oggi, sempre ritenuto opportuno coinvolgere nell’acquisizione del consenso alle cure del minore anche il genitore separato o divorziato NON AFFIDATARIO.

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NATURA DELLE PRESTAZIONI NATURA DELLE PRESTAZIONI

» Obbligazione di mezzi Obbligazione di mezzi

Obbligazione di risultato Obbligazione di risultato

» La prova in tribunale La prova in tribunale

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NATURA DELLE PRESTAZIONI NATURA DELLE PRESTAZIONI

• OBBLIGAZIONE DI MEZZI l’attore deve dimostatre la negligenza

• OBBLIGAZIONE DI RISULTATO l’attore deve dimostrare il mancato raggiugimento del

risultato

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NATURA DELLE PRESTAZIONI NATURA DELLE PRESTAZIONI

• L’evoluzione della giurisprudenza in materia di responsabilità medica

• dal 2001 in avanti

• il paziente deve dimostrare di non aver raggiunto il risultato

• il sanitario deve dimostrare perchè il risultato non è stato raggiunto

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LA NATURA DELLE RESPONSABILITALA NATURA DELLE RESPONSABILITA’’ MEDICA MEDICA

• TRB MODENA 9 giugno 2007 n. 1241

(caso relativo ad una esecuzione impianto-protesica fra il 1995 e 1996 prima e poi di nuovo negli anni 1997-99; tale trattamento aveva poi determinato difetti di masticazione e funzionali tali da richiedere la nuova esecuzione della

terapia

 Nel panorama giurisprudenziale in tema di responsabilità da mal practice può cogliersi una tendenza evolutiva volta a ricostruire un sempre maggiore numero di casi in cui la responsabilità del medico viene assimilata quale nascente da una vera e propria 

obbligazione di risultato e non di mezzi. 

Il professionista, quindi, in questi casi, si trova soggetto ad uno specifico onere probatorio: dimostrare di aver eseguito la prestazione in modo diligente e perito;

dimostrare positivamente la propria assenza di propria colpa nonostante l'aggravamento delle condizioni del paziente od il mancato raggiungimento del risultato positivamente preconizzabile sulla scorta degli standars di settore e la

diligente applicazione delle leges artis.16

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LL’’ITER DEL CONTENZIOSOITER DEL CONTENZIOSOA

»rottura del rapporto con il paziente »

    

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CONTENZIOSO CONTENZIOSO

• LA RICHIESTA DANNI DEL PAZIENTE

• è il momento di chiamare l’assicurazione

• le trattative stragiudiziali 18

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• I° Ipotesi

• l’Accertamento Tecnico Preventivo

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CONTENZIOSOCONTENZIOSO

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• II° Ipotesi

• la mediazione • davanti ad un Organismo di Mediazione

• (passaggio obbligatorio)

• la causa ordinaria 20

CONTENZIOSOCONTENZIOSO

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Grazie per la vostra attenzione

• studio legale Stefanelli&Stefanelli

• www.studiolegalestefanelli.it• [email protected]

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