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Responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini U.S.C. Affari generali AT
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
OGGETTO: Convenzione con l’azienda ospedaliera di Desio e Vimercate perl’esecuzione di esami di laboratorio finalizzati alla ricerca di sostanzestupefacenti e psicotrope nei materiali biologici.
IL DIRETTORE GENERALE
Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge lefunzioni di verbalizzante;
Premesso che, con deliberazione n. 868 del 23 maggio 2014, questa azienda hadisposto di affidare all’azienda ospedaliera di Desio e Vimercate l'esecuzione di esami dilaboratorio per la ricerca nelle urine di sostanze stupefacenti e psicotrope per finalitàmedico-legali, alle condizioni previste dall’accordo sottoscritto in esecuzione del suddettoprovvedimento;
Premesso, altresì, che:
- il direttore dell’USC SMeL generale di base - Analisi chimico-cliniche di questaazienda ha chiesto di rinnovare la suddetta convenzione in quanto necessaria per leverifiche previste dall’art. 187 del Codice della strada, la ricerca di sostanze da abuso afini medico-legali e l’esecuzione dei test di conferma (secondo livello) richiestidall’USC Medicina del lavoro per gli accertamenti sui lavoratori destinati a mansioniche comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi;
- con apposita richiesta è stata inoltrata istanza in tal senso alla citata aziendaospedaliera, autorizzata al dosaggio delle sostanze stupefacenti nel sangue, come daallegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. VIII/9097 del 13 marzo 2009;
- con e-mail in data 3 febbraio 2015, prot. n. 4453, la stessa azienda ha confermato lapossibilità di stipulare la convenzione richiesta, trasmettendo la proposta di accordo perle valutazioni di competenza;
Richiamati, al riguardo:
- la deliberazione di Giunta regionale n. VIII/9097 del 13 marzo 2009 avente ad oggetto“Determinazioni in merito alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope neimateriali biologici e al dosaggio dell’etanolo”, con cui sono stati stabiliti i criteri e irequisiti per l’autorizzazione dei servizi di medicina di laboratorio alla ricerca disostanze stupefacenti e psicotrope nei materiali biologici;
DELIBERAZIONE N. 1812/2015 ADOTTATA IN DATA 26/11/2015
Responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini U.S.C. Affari generali AT
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
- la circolare della Regione Lombardia n. 4 del 15 aprile 2009, con cui sono stateevidenziate le novità introdotte dalla citata D.G.R. n. VIII/9097/2009 e sono stati fornitialcuni chiarimenti in merito al rilascio della predetta autorizzazione ai servizi dimedicina di laboratorio;
- le note della Regione Lombardia del 29 gennaio 2009, prot. n. H1.2009.0002333 e del22 settembre 2009, prot. n. H1.2009.0033589, con le quali sono stati forniti gli indirizzioperativi e i necessari chiarimenti per un’applicazione puntuale e uniforme delleprocedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzionedi sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro;
- la nota della Regione Lombardia del 7 agosto 2013, prot. H1.2013.23331, relativaall’attivazione da parte dalle procure di Milano e di Monza della nuova proceduraoperativa degli accertamenti su sangue per gli artt. 186 e 187 del Codice della strada;
Richiamata, altresì, la nota del 5 agosto 2014, prot. n. 29294, con la quale questaazienda ha segnalato alla Direzione generale salute della Regione Lombardia che inassenza di indicazioni da parte del Ministero di Giustizia – Dipartimento Affari digiustizia circa l’individuazione del soggetto che deve farsi carico dei costi delle analisi dicui trattasi, si sarebbe accollata il relativo onere;
Accertato di poter procedere alla sottoscrizione dell’accordo per l’esecuzione daparte dell’azienda ospedaliera di Desio e Vimercate degli accertamenti richiesti da questaazienda ospedaliera precisando che:
- il fabbisogno annuale stimato di dosaggi si è ridotto in modo significativo rispetto allaprevisione iniziale ed è attualmente quantificato in 1600, a fronte di un onereeconomico presunto di € 15.000,00 + IVA;
- in mancanza di indicazioni sul punto da parte del Ministero della Giustizia, le speseconseguenti alla stipula della convenzione continueranno ad essere sostenute da questaazienda;
- a seguito dell’attivazione della nuova procedura di fatturazione elettronica, gli ufficicompetenti di questa azienda hanno ridefinito con i referenti dell’azienda ospedaliera diDesio e Vimercate le modalità di pagamento degli esami di cui trattasi, conformementeal nuovo iter;
DELIBERA
1. di stipulare con l’azienda ospedaliera di Desio e Vimercate la convenzione perl’esecuzione di esami di laboratorio finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti epsicotrope nei materiali biologici, nel testo allegato al presente provvedimento(allegato A);
2. di imputare l'onere derivante dal presente provvedimento, stimato annualmente in €15.000,00 IVA esclusa, all'autorizzazione n. 219 “Acquisto prestazioni esamispecialistici da ASL/AO Regione” del bilancio di competenza;
3. di precisare che nel caso in cui il Dipartimento Affari di giustizia del Ministero dellaGiustizia dovesse porre a carico della Procura della Repubblica i costi dei citati
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accertamenti, questa azienda procederà alla richiesta di rimborso delle speseeffettivamente sostenute.
IL DIRETTORE GENERALEdr Carlo Nicora
IL DIRETTORE SANITARIOdr.ssa Laura Chiappa
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVOdr. Peter Assembergs
Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate
OSPEDALI DI: Carate Brianza, Desio, Giussano, Seregno, Vimercate
Atti Conv 10/2015 Pagina 1 di 7
CONVENZIONE ATTIVA, TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE E
L’AZIENDA OSPEDALIERA “PAPA GIOVANNI XXIII”, PER L’ESECUZIONE DI ESAMI
DI LABORATORIO FINALIZZATI ALLA RICERCA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E
PSICOTROPE NEI MATERIALI BIOLOGICI.
TRA
l’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate (di seguito denominata Azienda
Ospedaliera), con sede in Vimercate (MB), via Santi Cosma e Damiano n. 10,. Codice
Fiscale e Partita I.V.A. n. 02733390963, nella persona del Legale Rappresentante
Direttore Generale dott. Pietro Caltagirone
E
l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII (di seguito denominata Azienda Ospedaliera
di Bergamo) con sede in Bergamo, Piazza OMS, n. 1, Codice Fiscale n. 80020570166 e
Partita I.V.A. n. 00837210160, in atto rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo
Nicora, nella sua qualità di Legale Rappresentante.
PREMESSO CHE
- con nota del 28.11.2014 l’Azienda Ospedaliera di Bergamo ha espresso l’intenzione di
stipulare idonea convenzione con l’Azienda Ospedaliera finalizzata all’esecuzione di
esami di laboratorio volti alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope nei materiali
biologici;
- l’Azienda Ospedaliera si riserva espressamente di riesaminare il contenuto del
presente contratto alla luce dell’eventuale sopravvenuta normativa in materia.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione
ART. 1 – Oggetto della convenzione
L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate si impegna, ad eseguire, per il tramite della
S.C. di Analisi Chimico Cliniche del P.O. di Desio, gli esami di laboratorio finalizzati alla
ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope nei materiali biologici forniti dall’Azienda
Ospedaliera di Bergamo.
ART. 2 – Condizioni relative all’espletamento dell’ attività
L’attività di cui al precedente articolo verrà resa alle seguenti condizioni:
Atti Conv 10/2015 Pagina 2 di 7
- il personale medico e del comparto, individuato dall’Azienda Ospedaliera all’interno
della S.C. Analisi Chimico Cliniche del P.O. di Desio, effettuerà le prestazioni richieste
all’interno dell’orario di lavoro, a rotazione e previo accordo con il Direttore della
medesima, su richiesta dell’Azienda Ospedaliera di Bergamo,
- i campioni da analizzare verranno inviati presso il Centro Prelievi del P.O. di Desio
secondo le modalità descritte nelle procedure operative,
- la raccolta dei campioni, il trasporto e la necessaria catena di custodia, il ritiro dei
referti sono a carico dell’Azienda Ospedaliera di Bergamo,
- l’Azienda Ospedaliera renderà disponibili, su richiesta, i controlli di qualità effettuati per
gli esami eseguiti.
ART. 3 – Tariffe
A fronte delle prestazioni eseguite l’Azienda Ospedaliera di Bergamo riconoscerà
all’Azienda Ospedaliera, i seguenti corrispettivi:
A) SCREENING LAVORATORI Sostanze dosate su urine
OPPIACEI E METABOLITI
€ 43,00 per tutte le 7 sostanze + la creatininuria
COCAINA E METABOLITI
CANNABINOIDI E METABOLITI
METADONE
AMFETAMINE METAMFETAMINE
MDMA-MDA-MDE
BUPRENORFINA + CREATININURIA
CONFERMA URINE A SOSTANZA € 15,00
screening mediante metodo Emit e conferma dei risultati positivi con metodi in Spettrometria di Massa
Atti Conv 10/2015 Pagina 3 di 7
B) ANALISI CON VALENZA MEDICO LEGALE
B.1) Sostanze dosabili su urine
OPPIACEI E METABOLITI (MORFINA - 6 ACETILMORFINA – CODEINA)
€ 7,00 a sostanza
COCAINA E METABOLITI (BENZOILECGONINA - ECGONINAMETILESTERE)
COCAETILENE
CANNABINOIDI E METABOLITI (THC-COOH)
AMFETAMINE METAMFETAMINE
MDMA-MDA-MDE
BUPRENORFINA E METABOLITI (NORBUPRENORFINA)
METADONE E METABOLITI (EDDP)
BENZODIAZEPINE
BARBITURICI
CONFERMA URINE A SOSTANZA € 15,00
screening mediante metodo Emit e conferma dei risultati positivi con metodi in Spettrometria di Massa
B.2) Etanolo nel sangue
CONFERMA DEI RISULTATI POSITIVI IN GC-FID DELLO SPAZIO DI TESTA URINE A SOSTANZA € 50,00
€ 7,50 (15% di € 50,00) ritornano al Committente per raccolta e trasporto campioni B.3) Sostanze dosabili su Capello
OPPIACEI E METABOLITI
€ 29,00 a sostanza
COCAINA E METABOLITI
CANNABINOIDI E METABOLITI
METADONE
AMFETAMINE METAMFETAMINE
MDMA-MDA-MDE
BUPRENORFINA
Analisi con metodi in Spettrometria di Massa
Atti Conv 10/2015 Pagina 4 di 7
B.4) Sostanze dosabili su Sangue OPPIACEI E METABOLITI (MORFINA - 6 ACETILMORFINA – CODEINA)
€ 300,00 per tutte le classi di sostanze
COCAINA E METABOLITI (BENZOILECGONINA - ECGONINAMETILESTERE)
COCAETILENE
CANNABINOIDI E METABOLITI (THC-COOH)
AMFETAMINE METAMFETAMINE
MDMA-MDA-MDE
BUPRENORFINA E METABOLITI (NORBUPRENORFINA)
METADONE E METABOLITI (EDDP)
CREATININURIA
Analisi con metodi in Spettrometria di Massa. La determinazione della Creatininuria per la valutazione dell’idoneità del campione viene effettuata senza costi aggiuntivi per l’Azienda Ospedaliera di Bergamo. € 45,00 (15% di € 300,00) ritornano al Committente per raccolta e trasporto campioni.
In funzione del fatturato annuo sono previsti inoltre i seguenti sconti:
Fatturato tra € e € % di sconto 5.000,00 12.499,00 5 12.500,00 37.499,00 10 37.500,00 69.999,00 15 70.000,00 99.999,00 17 100.000,00 149.999,00 20 Oltre 150.000,00 22
ART. 4 – Fatturazione
L’Azienda Ospedaliera, per il tramite della S.C. Economico - Finanziaria, provvederà, ad
emettere mensilmente all’Azienda Ospedaliera di Bergamo regolare fattura, in esenzione
I.V.A. ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72, in quanto trattasi di prestazioni sanitarie
di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti
sanitarie soggette a vigilanza.
L’Azienda Ospedaliera di Bergamo è tenuta ad adeguarsi al sistema di fatturazione
elettronico secondo la normativa vigente e seguendo le indicazioni fornite dall’Azienda
Ospedaliera.
Atti Conv 10/2015 Pagina 5 di 7
ART. 5 – Modalità di pagamento
L’Azienda Ospedaliera di Bergamo provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni
dalla data di emissione accreditando l’importo sul conto corrente bancario indicato nel
documento fiscale.
In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella
misura del saggio legale.
ART. 6 – Durata
La presente convenzione decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione e res terà in
vigore fino al 30 aprile 2016, salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a
seguito di emanazioni legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali.
ART. 7 – Eventuali variazioni e rinnovo
Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere indirizzate in
forma scritta alla S.O. Accoglienza, Accettazione e Attività Amministrativa dei Dipartimenti
Sanitari, Ufficio Libera Professione e Convenzioni Sanitarie all’indirizzo della sede legale o
all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] .
Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire mediante atto debitamente
sottoscritto dalle parti.
L’eventuale rinnovo della presente convenzione dovrà essere concordato per iscritto tra le
parti con un congruo anticipo rispetto alla naturale scadenza.
ART. 8 – Recesso anticipato
E’ fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con
preavviso di almeno 60 giorni da notificarsi mediante raccomandata A/R.
L’Azienda Ospedaliera di Bergamo ha facoltà di risolvere ipso iure la presente
convenzione con effetto immediato qualora la S.C. Analisi Chimico Cliniche del P.O. di
Desio non possegga o perda i requisiti di accreditamento.
ART. 9 – Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, in
relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali vengano a conoscenza
durante l’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione.
Atti Conv 10/2015 Pagina 6 di 7
ART. 10 – Codice Etico
Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiarano di aver adottato e
pubblicato sul sito web istituzionale un proprio Codice etico e si impegnano
reciprocamente a rispettarne le disposizioni e ad astenersi dal compiere atti che
possano esporre l’altra parte a responsabilità.
L’osservanza dei Codici etici costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con
la firma dell’accordo e le parti prendono quindi atto che l’inosservanza dei principi negli
stessi contenuti è rilevante anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto.
ART. 11 – Imposta di bollo e registrazione
La presente convenzione:
- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’Azienda Ospedaliera di Bergamo ai sensi
dell’art. 2, all. A Tariffa - parte 1°, del D.P.R. 26.10.72 n. 642 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
n. 131/86.
ART. 12 – Foro competente
Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che insorgano. Nel
caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale
Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di
Monza, e di escludere, pertanto, l’eventuale concorrente al foro normativamente
disciplinato dal c.p.c..
ART. 13 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente
normativa.
Letto, confermato e sottoscritto:
A.O. Papa Giovanni XXIII
Il Direttore Generale
(dott. Carlo Nicora)
………….…………………………
A.O. di Desio e Vimercate
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Caltagirone)
………….…………………………
Atti Conv 10/2015 Pagina 7 di 7
Per approvazione espressa delle clausole di cui agli artt. 8 e 12.
A.O. Papa Giovanni XXIII
Il Direttore Generale
(dott. Carlo Nicora)
………….…………………………
A.O. di Desio e Vimercate
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Caltagirone)
………………………...…….……
Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-linedell’Azienda Ospedaliera
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo
per 15 giorni
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