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Delibera n.SCCLEG/14/2013/PREV
REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo
e delle Amministrazioni dello Stato
formata dai Magistrati: Presidente f.f. Simonetta ROSA;
componenti: Ermanno GRANELLI, Maria Elena RASO, Luisa D’EVOLI,
Paola COSA, Giovanni ZOTTA, Riccardo VENTRE, Oriana CALABRESI,
Francesco TARGIA, Giuseppe Maria MEZZAPESA (relatore), Arturo
IADECOLA, Oriella MARTORANA, Josef Hermann ROSSLER, Fulvio Maria
LONGAVITA, Paolo VALLETTA;
nell’adunanza del 1 agosto 2013
visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti,
approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al
predetto Testo Unico;
visto l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
successive modificazioni;
visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
visto il “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite
n.14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con
provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U.
2
n.153 del 4 luglio 2011);
vista la Delibera n. 3/2013 del Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica del 18 febbraio 2013 di
approvazione del progetto preliminare del raddoppio della tratta
ferroviaria Cancello – Frasso Telesino e variante alla linea Roma
– Napoli via Cassino nel comune di Maddaloni, ricompreso nel
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n.
443/2001), Itinerario Napoli - Bari;
visto il rilievo istruttorio dell’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero
dell’economia e delle finanze n. 20712 del 25 giugno 2013;
vista la risposta dell’Amministrazione n. 2965 del 15 luglio 2013,
pervenuta all’Ufficio di controllo in pari data (prot. Corte dei conti n.
22574);
vista la relazione n. 32854275 del 24 luglio 2013, con cui il
Magistrato istruttore propone al Consigliere delegato il deferimento
all’Organo collegiale della pronuncia sulla legittimità del citato
provvedimento;
vista la nota n. 32856511 in pari data, con la quale il Consigliere
delegato al controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, condividendo la richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito
alla Sezione il sopracitato atto;
vista l’ordinanza in data 25 luglio 2013, con la quale il Presidente f.f.
della Sezione ha convocato per il giorno 1 agosto 2013 il Collegio per
l’esame della questione proposta;
vista la nota n. 23654 del 26 luglio 2013, con cui il dirigente della
3
Segreteria ha comunicato la convocazione dell’adunanza al CIPE, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia
e delle finanze;
udito il relatore, Primo Referendario Giuseppe Maria MEZZAPESA;
intervenuti, in rappresentanza del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) –
Segreteria del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE), la dott.ssa Isabella IMPERATO e l’Ing. Stefano
CORSINI e, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti – Struttura Tecnica di Missione, il dott. ing. Ercole INCALZA e la
dott.ssa Ida TRAMONTI.
Con l’assistenza della dott.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di
Segretario di udienza.
Ritenuto in
FATTO
1. In data 5 giugno 2013 è pervenuta, per il prescritto controllo
preventivo di legittimità, la delibera Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) del 18 febbraio 2013 (prot. Corte dei
conti n. 18629 del 5 giugno 2013), con la quale, preso atto
dell’istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sugli interventi di riqualificazione e sviluppo dell’itinerario ferroviario
Napoli – Bari nei suoi aspetti tecnico-procedurali ed attuativi, nonché nei
profili di carattere finanziario, si approva, con le prescrizioni e
raccomandazioni in allegato alla stessa, il progetto preliminare dell’opera
relativa alla tratta Cancello – Frasso Telesino e variante alla linea storica
4
Roma – Napoli via Cassino nel comune di Maddaloni.
2. Il Magistrato istruttore, con foglio di osservazioni n. 20712 del 25
giugno 2013, ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione in ordine a
diversi profili della delibera in esame, come di seguito riportati.
a. Si sono rilevate contraddizioni nella descrizione dell’intervento
riportata in delibera: nella “presa d’atto” il progetto viene articolato in
due lotti funzionali distinti (I° Tratto Cancello-Frasso Telesino e II° c.d.
“shunt” di Maddaloni), invece il cronoprogramma finanziario e il quadro
economico si riferiscono ad un’unica opera (il Tratto Cancello-Frasso,
comprensivo anche della variante nel comune di Maddaloni); la pagina
iniziale degli allegati alla delibera si intitola “Cancello - Frasso Telesino”,
confermando il dubbio circa la reale scomposizione del progetto in due
lotti funzionali.
b. Anche in merito alle forme ed alle fonti di finanziamento sono emersi
aspetti poco chiari. La delibera riporta la disponibilità di finanziamenti
per 730 milioni di euro: 200 milioni dal Fondo di sviluppo e coesione
regionale, 100 milioni derivanti dalla riduzione del cofinanziamento
statale, i restanti 430 milioni “da altre fonti statali a valere sulle
disponibilità del contratto di programma RFI - aggiornamento 2010-
2011, da confermare nel prossimo contratto di programma”. Con
riguardo a quest’ultima somma si sono mosse perplessità in quanto:
nella “nota congiunta” del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica (DIPE) e del Ministero
dell’economia e delle finanze (MEF) n. 736 del 15 febbraio 2013 si
distinguono 330 milioni di euro a valere su “altre risorse statali” e per la
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quota residua di 100 milioni si evidenzia la necessità di reperire detto
importo, con priorità di finanziamento, nella rimodulazione del prossimo
contratto di programma RFI S.p.A.; quest’ultima società ha invece
attestato (nella nota n. 126 del 14 febbraio 2013) che le riduzioni
disposte ex lege, nel corso del 2012 (indicate per complessivi 378
milioni di euro, somma inferiore a quella certificata per 421,7 milioni di
euro dalla Ragioneria Generale dello Stato - RGS, nella nota prot. n.
35199 del 19 aprile 2013), non gravano sulle coperture finanziarie
imputate sul predetto capitolo per la realizzazione della Direttrice
ferroviaria Napoli – Bari – Lecce - Taranto, in considerazione della
rilevanza strategica dell’intervento, senza dunque fare riferimento alla
rimodulazione del prossimo contratto di programma. La RGS peraltro ha
precisato, nella nota appena richiamata, che nella rimodulazione degli
interventi da effettuarsi nel nuovo contratto di programma 2012-2016 si
dovrà tenere altresì conto degli accantonamenti e conseguenti
indisponibilità, per 559,5 milioni di euro sul 2014 e per 570,45 milioni di
euro sul 2015, disposti dall’art. 12 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35,
convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.
c. Al punto 1.5 della delibera è stabilito che per le maggiori spese, non
quantificabili in questa fase, potranno essere richiesti nuovi
finanziamenti oppure essere utilizzate quote derivanti dai ribassi d’asta.
La nota congiunta DIPE-MEF n. 736 del 15 febbraio 2013 prevede, in
ogni caso, che “eventuali oneri aggiuntivi dovranno trovare copertura
nelle risorse del Contratto di programma RFI”.
d. Tra le “prescrizioni” da considerare in sede di progettazione definitiva
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non risultano recepite quelle contenute nel parere del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici n. 98/12, relative ad aspetti impiantistici
(pag. 56 e 59 del parere) e ad aspetti economici del progetto (pag. 68
del parere). In particolare, quanto agli aspetti economici, nel citato
parere si segnala che:
- nella successiva progettazione definitiva, le valutazioni economiche
avrebbero dovuto essere approfondite facendo riferimento a prezziari
regionali aggiornati e/o ad analisi prezzi reali, sulla base dei
dimensionamenti delle opere previste e degli oneri conseguenti al
recepimento delle prescrizione emerse nell’iter autorizzativo;
- nel quadro economico non risultano previste le spese (0,5 per mille),
di cui all’articolo 1, comma 5, del d.l. n. 245/2005 convertito con legge
n. 21/2006, da versare per l’esame del progetto da parte del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici;
- non sono state sufficientemente valutate le tempistiche di esecuzione
dell’intervento (anche in relazione alla programmazione e realizzazione
futura del raddoppio della tratta limitrofa, cioè la “Frasso Telesino –
Vitulano).
e. La delibera, al punto 2.4, prescrive, entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione sulla G.U, l’invio al CIPE del parere del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. In realtà, detto parere risulta già
descritto come ricompreso in atti.
Nel rilievo istruttorio si sono espresse, infine, perplessità in merito alla
indicazione nelle prescrizioni della delibera, di riferimenti non chiari
(quali, ad esempio ai numeri 17, 18, 21, 22).
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3. Alle richieste dell’Ufficio si è dato riscontro con nota n. 22308 del
12 luglio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT, di
seguito anche “Amministrazione”), trasmessa con nota n. 2965 del 15
luglio 2013 dell’Ufficio di Segretariato del CIPE.
a. Con riguardo al primo rilievo l’Amministrazione ha dichiarato che per
la direttrice ferroviaria Napoli – Bari – Lecce – Taranto, il 1° lotto
funzionale comprende sia la tratta Cancello – Frasso che la variante
della linea Roma – Napoli via Cassino nel Comune di Maddaloni (il 2°
lotto funzionale sarebbe, invece, quello relativo al raddoppio della tratta
Frasso – Vituliano). Ha precisato dunque che l’articolazione in due lotti è
frutto di un mero errore materiale, facendo parte entrambi gli interventi
del progetto preliminare dell’unico lotto funzionale (il 1°) della linea
ferroviaria Napoli-Bari–Lecce-Taranto, allo stato istruito dal Ministero e
sottoposto all’approvazione del CIPE. Parimenti, sarebbe da attribuire a
dimenticanza il riferimento “Cancello-Frasso Telesino”, alla pagina
iniziale degli allegati, senza menzione della variante di Maddaloni.
b. In merito alla copertura finanziaria dell’intervento, l’Amministrazione
fa riferimento alla nota della RFI S.p.A. n. 85 del 31 gennaio 2013 e
trasmessa al DIPE in data 7 febbraio 2013, ovvero prima della delibera
in esame, per evidenziare come, per l’effetto congiunto dei tagli sul
capitolo 7122 sulle disponibilità della stessa società e delle rimodulazioni
sulle disponibilità dei fondi FAS (operate anche per il tramite del
Contrato istituzionale di sviluppo sottoscritto anche con il Ministero della
coesione economica e territoriale), vi sia stata una imprecisa
assegnazione desumibile dal Contratto di programma di RFI S.p.A..
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In particolare si segnala che, al momento della redazione della delibera,
il Contratto di programma non poteva registrare, perché precedente,
assegnazioni a valere su Fondi FAS derivanti da “risorse liberate” da altri
progetti per effetto della rimodulazione delle quote di cofinanziamento
statale. In ogni caso, la copertura finanziaria dell’intervento oggetto
della delibera in esame è indicato, nella nota della RFI S.p.A. del 31
gennaio 2013 sopra richiamata, per il minore importo di 630 milioni di
euro, in quanto “in considerazione della priorità attribuita alla variante
Napoli- Cancello, la suddetta riduzione di risorse potrebbe essere
allocata sugli interventi relativi alla Cancello – Frasso Telesino”.
Infine l’Amministrazione richiama le previsioni di cui all’art. 18, comma
3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ritenendo ivi confermato l’impegno
alla copertura dell’intervento in esame. Trattasi di disposizioni speciali
che consentirebbero di finanziare la tratta Cancello – Frasso Telesino
della linea Napoli - Bari, a valere sul fondo di cui al comma 1 dello
stesso articolo, “nei limiti delle risorse disponibili”, con delibera CIPE, da
adottarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
c. Con riguardo alle maggiori spese, non quantificabili in questa fase, o
comunque agli eventuali oneri aggiuntivi, l’Amministrazione ha precisato
che la delibera, al punto 1.5., fa riferimento a varianti in corso di
progettazione esecutiva o in corso d’opera, rispetto alle quali
l’applicazione della disciplina vigente in materia non sarebbe preclusa
dalle disposizioni DIPE-MEF, che individuano, già da ora, eventuali oneri
aggiuntivi a carico del soggetto attuatore. Sostiene dunque
l’Amministrazione che, in ogni caso, eventuali varianti economicamente
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significative dovranno essere approvate dal CIPE, con specifica delibera,
valutandosi in quella sede le disponibilità finanziarie.
d. In ordine al mancato recepimento, tra le “prescrizioni” da considerare
in sede di progettazione definitiva, di quelle previste nel parere del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici n. 98/12, l’Amministrazione, nella
risposta al rilievo ha chiarito che, con riguardo agli aspetti impiantistici,
il progetto preliminare risponde ai contenuti richiesti dal codice dei
contratti pubblici, rappresentando quanto disposto dal Consiglio
Superiore dei lavori pubblici il normale approfondimento progettuale
previsto nello sviluppo da preliminare a definitivo.
In merito agli aspetti economici, rispetto a tutto quanto segnalato dal
Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sopra ricordato,
l’Amministrazione si è limitata a dichiarare che la stazione appaltante si
avvale da sempre di un proprio strumento tecnico-economico (corpo
tariffario depositato all’Agenzia delle Entrate) che costituisce il
riferimento di prezzi unitari per lavorazioni specifiche e include
avvertenze tecniche – prestazionali per la realizzazione delle opere
ferroviarie.
e. Quanto all’ultimo rilievo (ovvero la prescrizione dell’invio al CIPE del
parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, pur essendo detto
parere già descritto come ricompreso in atti), l’Amministrazione ha
confermato che detto parere è stato acquisito dal CIPE prima della
seduta, riservandosi in ogni caso, ove ritenuto necessario, di
trasmetterne nuovamente una copia.
Infine, in merito alla indicazione di riferimenti non chiari nelle
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prescrizioni della delibera, l’Amministrazione chiarisce che rimandano
all’elenco delle prescrizioni, divise per Ente, riportate nell’allegato 2
all’istruttoria predisposta dallo stesso MIT. Fa presente, peraltro, che
non c’è riscontro numerico tra alcune prescrizioni e quelle riportate dalla
struttura tecnica di missione.
4. La risposta fornita dall’Amministrazione non è apparsa idonea a
superare i rilievi sopra esposti.
In particolare l’Ufficio ha ritenuto che la presenza di aspetti
contraddittori o di passaggi confusi nel testo della delibera (punti a ed
e) sia in contrasto con le esigenze di chiarezza che devono essere
soddisfatte, in particolare, in delibere di approvazione di progetti
preliminari.
Ma soprattutto si sono considerate non superate le perplessità
manifestate con riguardo alle fonti di finanziamento (punto b). Infatti,
non essendosi chiarito, con un margine sufficiente di ragionevole
certezza, a quali fonti si intenda ricorrere per la copertura dell’intero
importo necessario alla realizzazione dell’opera, non si è riscontrata
un’adeguata programmazione economico-finanziaria dell’intervento in
esame.
Un aspetto quest’ultimo che è apparso ancor più significativo avuto
riguardo a quanto rilevato in ordine all’eventualità di ulteriori
finanziamenti per coprire somme eccedenti il limite di spesa previsto
(punto c).
Incide, sotto quest’ultimo profilo, anche la mancata considerazione
delle spese (0,5 per mille) di cui al d.l. 30 novembre 2005, n. 245,
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convertito con legge 27 gennaio 2006, n. 21 per l’esame del progetto da
parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (punto d).
Per tutto quanto espresso la questione è stata sottoposta all’esame
della Sezione del controllo.
5. Nell’adunanza odierna l’Amministrazione ha sostanzialmente
confermato i contenuti della risposta di cui alla nota n. 22308 del 12
luglio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sottolineando, in particolare, come le carenze individuate dall’Ufficio in
ordine alle coperture finanziarie debbano ritenersi “sanate” dalle
previsioni di cui all’art. 18, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
sopra richiamate.
Considerato in
DIRITTO
1. La Sezione ritiene non pienamente soddisfatte, nel provvedimento
in esame, le esigenze di chiarezza ed adeguatezza della
programmazione economico–finanziaria che impongono l’indicazione,
anche in via tendenziale e programmatica, ma sempre con un margine
di ragionevole certezza, delle fonti di copertura dell’intero importo
necessario alla realizzazione dell’opera nel tempo.
Sul punto la presente deliberazione segue la costante giurisprudenza
di questa Sezione in materia di copertura della spesa per opere
pubbliche (cfr. ex plurimis, le delibere: n. 3/2008; n. 11/2008; n.
31/2011, n. 32/2010), di cui si richiamano di seguito le principali
argomentazioni.
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In ossequio ai principi costituzionali del buon andamento dell’azione
amministrativa e del proficuo impiego delle risorse finanziarie pubbliche,
l’attività programmatoria deve individuare non solo gli obiettivi da
conseguire, ma anche tutti gli elementi e i dati utili a consentire la
verifica, altresì ex ante, ovvero in prospettiva, dei risultati dell’azione
programmata.
La stessa disciplina che governa l’attività del CIPE, istituito con la
legge 27 febbraio 1967,n.48 e successivamente regolato con il D.Lgs. 5
dicembre 1997, n.430, risponde alle necessità di razionalizzazione e di
verifica della fattibilità finanziaria delle scelte politiche, economiche e
finanziarie (settoriali o plurisettoriali), in un contesto di riassetto della
finanza pubblica.
E’ dunque proprio la “programmazione”, intesa in senso lato, l’attività
di maggiore rilevanza e significatività del CIPE che si sostanzia
nell’indirizzare lo svolgimento di attività di durata ( secondo un disegno
preordinato e in un arco temporale delimitato), con fissazione dei
contenuti e con la predisposizione di mezzi finanziari determinati in
relazione agli obiettivi che si intendono perseguire.
In tale quadro ordinamentale si colloca la previsione di cui all’art.163
del d.lgs 12 aprile 2006, n.163 (codice dei contratti pubblici), ai sensi
della quale il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture,
approva i progetti di opere pubbliche, a condizione che, tra l’altro, vi sia,
già in fase di approvazione del progetto preliminare, una puntuale anche
se sintetica indicazione delle forme e delle fonti di finanziamento per la
copertura delle spese (allegato XXI al codice dei contratti pubblici, art.
13
2).
L’esigenza di una puntuale indicazione del quadro finanziario di
riferimento, al quale deve riferirsi l’approvazione dei progetti di un’opera
pubblica, si ritrova anche nell’art.4, comma 134, della legge 24
dicembre 2003, n.350, che prevede l’obbligo di accompagnare la
richiesta di assegnazione di risorse al CIPE con un piano economico-
finanziario che specifichi le risorse utilizzabili per la realizzazione
dell’opera.
1.1. Nel caso di specie, come indicato in narrativa, l’Ufficio di
controllo ha evidenziato aspetti poco chiari in ordine alle fonti di
finanziamento cui si intende fare ricorso per la copertura dell’intero
importo necessario alla realizzazione dell’opera oggetto della delibera in
esame.
In particolare, rispetto al costo del progetto preliminare approvato
(limite di spesa stimato per 730 milioni di euro), si sono manifestate
perplessità in ordine all’importo pari a 430 milioni, derivante, secondo
quanto riportato in delibera, “da altre fonti statali a valere sulle
disponibilità del contratto di programma RFI S.p.A. - aggiornamento
2010-2011, da confermare nel prossimo contratto di programma”.
Si tratta di un aspetto rilevante in quanto, sul capitolo 7122 dello
stato di previsione del MEF, gli stanziamenti destinati agli investimenti
di RFI S.p.A. sono stati ridotti di complessivi 421,7 milioni di euro in
applicazione di diverse disposizioni di legge richiamate nella stessa
delibera, come indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato. A dette
riduzioni, come precisato nella nota della stessa RGS sullo schema di
14
delibera in esame (prot. n. 35199 del 19 aprile 2013), devono
aggiungersi gli accantonamenti e le conseguenti indisponibilità per 559,5
milioni di euro su 2014 e di 570,45 milioni di euro sul 2015, disposti
dall’art. 12 del D.L. n. 35/2013 e incidenti anche sulle disponibilità del
menzionato capitolo 7122. La stessa RGS, infatti, invita a tener conto di
dette disposizioni nella rimodulazione degli interventi da effettuare nel
nuovo contratto di programma 2012-2016, salvaguardando l’intervento
oggetto della delibera in esame.
Alla luce di quanto esposto non appare risolutivo, risultando al
contrario confermare le perplessità mosse dall’Ufficio di controllo, quanto
attestato da RFI S.p.A. nella nota n. 85 del 31 gennaio 2013 trasmessa
al DIPE in data 7 febbraio 2013. La società, infatti, nell’ambito del
programma di interventi per il potenziamento dell’itinerario Napoli – Bari
a causa delle riduzioni degli stanziamenti statali intervenute sul capitolo
di bilancio 7122 (rispetto alle coperture previste nel vigente Contratto di
programma, aggiornato al 2010/2011) e in considerazione della priorità
attribuita al diverso intervento “variante Napoli-Cancello”, propone la
riduzione proprio dei finanziamenti destinati alla “Cancello-Frasso
Telesino”, oggetto della delibera in esame. Pertanto, la copertura
finanziaria di detta opera, in base a quest’ultima proposta, sarebbe pari
al minore importo di 630 milioni di euro (rispetto al limite di spesa di
730 milioni di euro).
A quanto appena rilevato devono aggiungersi ulteriori considerazioni.
Premesso che, come precisato dalla stessa RFI S.p.A, l’allocazione
delle riduzioni disposte con legge deve essere definita di concerto con i
15
Ministeri competenti, in ogni caso la proposta di articolazione delle
coperture è stata formulata tenendo conto di una riduzione degli
stanziamenti complessivi pari a 375 milioni di euro, e non ai complessivi
421,7 milioni rilevati dalla RGS come sopra indicato. In detta proposta,
inoltre, non si sono considerati gli ulteriori accantonamenti imposti dal
D.L. n. 34/2013, pure incidenti sul capitolo 7122 e già menzionati, di cui
si dovrà tener conto nella rimodulazione degli interventi da effettuare
nel nuovo contratto di programma 2012-2016. Il tutto nell’ambito di un
programma di interventi per il potenziamento dell’itinerario Napoli – Bari
che, come precisato nella stessa nota della RFI S.p.A., ha un costo
complessivo di 6.877 milioni di euro e risorse per 2.269 milioni di euro.
Nessuna rassicurazione può trarsi peraltro dalla successiva nota n.
126 del 14 febbraio 2013, pure richiamata dall’Amministrazione in
adunanza, ove sempre RFI S.p.A. attesta che, per la rilevanza strategica
dell’intervento complessivo, le riduzioni disposte ex lege, nel corso del
2012 (indicate, sempre per un minore importo, ma quantificato in detta
nota come pari a 378 milioni di euro) non gravano sulle coperture
finanziarie imputate sul predetto capitolo 7122 per la realizzazione della
Direttrice ferroviaria Napoli – Bari – Lecce - Taranto. In detta nota,
infatti, non si tiene conto del complesso delle riduzioni e degli
accantonamenti operati dal legislatore (come sopra evidenziati); trattasi
inoltre di attestazione non riferita, nello specifico, all’opera il cui
progetto preliminare è approvato con la delibera in esame e per la quale
la stessa società ha ipotizzato una necessaria riduzione delle coperture
(cfr. nota n. 85 del 31 gennaio 2013 sopra richiamata); in ogni caso la
16
stessa attestazione prescinde dalla rimodulazione del prossimo contratto
di programma che dovrà effettuarsi, di concerto con le Amministrazioni
competenti, tenendo conto dei complessi tagli e degli accantonamenti
intervenuti.
Appare evidente che, alla luce di tutto quanto considerato, il
riferimento contenuto nella delibera in esame all’importo di 430 milioni
di euro derivante “da altre fonti statali a valere sulle disponibilità del
contratto di programma RFI S.p.A. - aggiornamento 2010-2011, da
confermare nel prossimo contratto di programma”, non integra quei
requisiti di ragionevole certezza delle fonti di copertura che, invece,
devono essere garantiti nell’ambito di una programmazione economico-
finanziaria conforme ai parametri normativi.
Del resto, la fondatezza di quanto sin qui sostenuto appare
confermata dalle ragioni sottostanti alle previsioni di cui all’art. 18,
comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Trattasi di disposizioni speciali
che consentono di finanziare la tratta “Cancello – Frasso Telesino” della
linea Napoli - Bari, a valere sul fondo di cui al comma 1 dello stesso
articolo, con delibera CIPE da adottarsi entro 45 giorni dall’entrata i
vigore del decreto, ma “nei limiti delle risorse disponibili”. Dette
previsioni, dunque, introdotte con decretazione di urgenza,
presuppongono l’assenza di una adeguata copertura dell’intervento.
Nel contempo, a parere di questa Sezione, e diversamente da quanto
prospettato dall’Amministrazione, la stessa disciplina, peraltro contenuta
in un decreto legge ad oggi non convertito, non “sana” la criticità
rilevata, essendo necessaria, a tal fine, un’apposita determinazione da
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adottarsi con delibera CIPE, destinata in ogni caso ad operare “nei limiti
delle risorse disponibili”.
1.2. Allo stato appare quindi confermata l’approvazione di un
progetto preliminare in assenza di una adeguata programmazione
economico-finanziaria, non risultando indicate in maniera completa e
con una margine ragionevole di certezza, le fonti di copertura per la
realizzabilità dell’intera opera nel tempo.
Pur prendendo atto che la questione investe profili di discrezionalità
riservati al Governo e, in particolare, al CIPE, e dunque senza alcuna
invadenza sugli stessi, la Sezione ritiene di dover prendere in
considerazione il grado di ragionevolezza e di credibilità della
programmazione di una opera pubblica, la cui realizzazione appare
pregiudicata laddove risultino pretermesse indicazioni chiare e congrue
delle fonti alle quali fare riferimento per la copertura finanziaria.
Nel caso di specie tale analisi risulta rafforzata dalla valutazione, da
un lato del costo complessivo dell’opera pubblica, dall’altro del quadro
finanziario complessivo in cui si inserisce.
In tal senso il Collegio ritiene di dover seguire la costante
giurisprudenza di questa Sezione in materia di copertura della spesa di
opere pubbliche (già richiamata), tesa ad escludere la legittimità di
provvedimenti per i quali una incongrua impostazione della
programmazione finanziaria dell’opera possa dare luogo a fenomeni
patologici, quali la c.d. “programmazione rovesciata”, ovvero
sospensioni o abbandono dei lavori, prevenendo così il rischio di
sperpero di denaro pubblico.
18
Per le sopraesposte ragioni, la delibera presenta profili di illegittimità
per la quale non può essere ammessa al visto e alla conseguente
registrazione.
La Sezione rileva anche l’opportunità, in ragione di quanto
incidentalmente rilevato, di formulare alcune considerazioni in ordine
alle disposizioni procedurali che governano l’attività del CIPE
Come sopra precisato, la delibera in esame del 18 febbraio 2013 reca
la modifica suggerita dal MEF, con successiva nota prot. n. 35199 del 19
aprile 2013, relativamente all’importo corretto delle riduzioni disposte ex
lege. Nella stessa nota si evidenziava inoltre la necessità di considerare
gli accantonamenti disposti dall’art. 12 del D.L. n. 35/2013 nella
rimodulazione degli interventi da effettuare nel nuovo contratto di
programma 2012-2016.
Al riguardo si rileva che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 7, del
regolamento interno del CIPE (del. 62/2012) prevedono la trasmissione
da parte del DIPE al MEF di uno schema di delibera, entro 14 giorni
lavorativi dalla data della seduta del CIPE, per le verifiche degli effetti di
finanza pubblica; gli esiti di dette verifiche devono poi essere inviati al
DIPE, entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricezione degli schemi di
delibera.
Tuttavia, le stesse disposizioni prevedono anche che il DIPE rediga il
testo definitivo dei provvedimenti adottati in seduta “in conformità a
quanto deliberato”, per poi trasmetterlo al Presidente per la firma entro
30 giorni decorrenti dalla seduta. Del resto, la riconosciuta esigenza di
consentire al MEF verifiche sugli effetti di finanza pubblica anche sul
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testo delle delibere, non può escludere la necessità di assicurare la
conformità di quest’ultimo con quanto deliberato. Tale aspetto, pertanto,
deve sempre essere verificato, dovendosi ritenere preclusa, in caso
contrario, la possibilità di recepire automaticamente le indicazioni del
MEF nel testo della delibera, senza una nuova deliberazione del
Comitato.
Va infine rimarcata la necessità di rispettare i termini fissati dal
regolamento e sopra ricordati.
2. Tutto quanto segnalato al punto precedente, in ordine alle
coperture finanziarie, acquista ancor maggior rilievo, se si ha riguardo
alle osservazioni mosse dall’Ufficio anche in ordine alle somme eccedenti
il limite di spesa previsto (730 milioni di euro).
Nella presa atto della delibera si fa riferimento, infatti, a richieste non
quantificabili avanzate dalle amministrazioni interessate (fra le quali ad
es: Ministero per i beni e le attività culturali, per indagini archeologiche;
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la
caratterizzazione delle terre da scavo e relativo piano di deposito
temporaneo).
Inoltre al punto 1.5 della delibera è stabilito che dovrà essere rimessa
al Comitato la decisione concernente la copertura finanziaria con
eventuali nuovi finanziamenti, per eventuali maggiori spese che si
dovessero manifestare in relazione all’accoglimento delle prescrizioni,
ovvero l’utilizzo di quote superiori al 50% derivanti dai ribassi d’asta.
Sul punto l’Amministrazione ha precisato che: la previsione fa
riferimento a varianti in corso di progettazione esecutiva o in corso
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d’opera, rispetto alle quali deve trovare applicazione la vigente
normativa in materia; le varianti economicamente significative devono
essere approvate dal CIPE con specifica delibera, valutandosi in quella
sede le disponibilità finanziarie.
Al riguardo nella nota congiunta DIPE-MEF n. 736 del 15 febbraio
2013, si prevede, che, in ogni caso, “eventuali oneri aggiuntivi dovranno
comunque trovare copertura nelle risorse del Contratto di programma
RFI”.
2.1. Quanto emerso mette in luce, da un lato, un limite di spesa che
non considera, neanche attraverso stime, costi già evidenziati a seguito
di richieste di amministrazioni competenti, dall’altro, l’incidenza anche di
eventuali oneri aggiuntivi sul contratto di programma RFI S.p.A., sul
quale gravano già le carenze sopra evidenziate.
Risultano dunque rafforzate, anche per gli esposti profili, le
argomentazioni svolte al punto precedente in ordine ai difetti della
programmazione economico – finanziaria rilevati nella delibera in esame.
3. Nel rilievo istruttorio l’Ufficio segnalava anche il mancato
recepimento, tra le “prescrizioni” da considerare in sede di progettazione
definitiva, di quelle previste nel parere del Consiglio Superiore dei lavori
pubblici n. 98/12, riguardo agli aspetti impiantistici e agli aspetti
economici del progetto.
Sul punto l’Amministrazione, nella risposta al rilievo, ha chiarito che,
con riguardo agli aspetti impiantistici, il progetto preliminare risponde ai
contenuti richiesti dal codice dei contratti pubblici, rappresentando
quanto disposto dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici il normale
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approfondimento progettuale previsto nello sviluppo da preliminare a
definitivo.
Quanto agli aspetti economici, rinviandosi a quanto riportato in
dettaglio in narrativa, si segnala, in particolare, che nessun chiarimento
è stato fornito con riguardo alla mancata considerazione, nel quadro
economico complessivo, delle spese (0,5 per mille) di cui al d.l. 30
novembre 2005, n. 245, convertito con legge 27 gennaio 2006, n. 21
per l’esame del progetto da parte del Consiglio Superiore dei LL.PP.
3.1. Sotto quest’ultimo aspetto (la cui mancata considerazione
incide anch’essa sui profili attinenti la programmazione finanziaria e le
esigenze di copertura, aggravando ulteriormente quanto esposto nei
punti precedenti) si evidenzia un ulteriore profilo di illegittimità della
delibera per contraddittorietà tra il dispositivo e le risultanze istruttorie
costituite dal parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (cfr. sul
punto la del. 11/2008 di questa Sezione, già citata).
4. Infine, con riferimento all’articolazione, nella prima parte della
delibera (recante “presa d’atto” dell’istruttoria svolta dal MIT), dell’opera
in due lotti funzionali distinti, in contrasto con il cronoprogramma
finanziario e il quadro economico che fanno invece riferimento ad
un’unica opera, l’Amministrazione, come riportato in narrativa, ha
riconosciuto che detta incoerenza deve imputarsi ad un mero errore
materiale.
Peraltro nel rilievo istruttorio si evidenziavano ulteriori incongruenze:
la previsione dell’invio al CIPE, entro il termine di trenta giorni dalla data
di pubblicazione sulla G.U. della delibera, del parere del Consiglio
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Superiore dei Lavori Pubblici, ovvero di un atto già preso in
considerazione nelle motivazioni della delibera stessa; l’indicazione nelle
prescrizioni della delibera di riferimenti non chiari (come meglio precisati
in narrativa).
4.1. Al riguardo la Sezione ritiene di dover sottolineare come il
mantenimento di aspetti contraddittori nel testo di una delibera di
approvazione di un progetto preliminare, in particolare se su profili
rilevanti quali l’articolazione dell’opera, non sia conforme ai requisiti di
chiarezza richiesti dagli articoli 164 e 165 e dell’allegato XXI del codice
dei contratti pubblici.
Pertanto, anche per tali ragioni, in quanto valutate unitamente a
quelle indicate ai punti precedenti, la delibera presenta profili di
illegittimità per i quali non può essere ammessa al visto e alla
conseguente registrazione.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento
all’esame non appare conforme a legge.
P. Q. M.
La Sezione centrale del controllo di legittimità ricusa il visto e la
conseguente registrazione al provvedimento indicato in epigrafe.
Il Presidente f.f.
(Simonetta ROSA) Il Relatore
(Giuseppe Maria MEZZAPESA)
Depositata in Segreteria il 06/08/2013
Il Dirigente
Dott.ssa Paola Lo Giudice