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1 CORIGLIANO CALABRO COSTITUIRE E GESTIRE UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Guida Sintetica A cura di Agata Amato Segui le attività dell’Associazione: su www.adacorigliano.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/adacorigliano

Costituire e Gestire un'Associazione di Volontariato - Guida Ebook

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Guida Sintetica: primi passi per la costituzione e gestione di un'Associazione di Volontariato.

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CORIGLIANO CALABRO

COSTITUIRE E

GESTIRE UN’ASSOCIAZIONE

DI VOLONTARIATO

Guida Sintetica A cura di Agata Amato

Segui le attività dell’Associazione:

su www.adacorigliano.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/adacorigliano

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INDICE

Cosa sono i CSV? Pag. 4 Cosa Sono gli Enti Nonprofit? Le Associazioni Pag. 6 Cosa Sono gli Enti Nonprofit? Tipi di Associazioni Pag. 8 Cosa Sono gli Enti Nonprofit?Le Fondazioni Pag.11 Cosa Sono gli Enti Nonprofit? Un rapido sguardo su Comitati – ONG Imprese Sociali- Cooperative – ONLUS Pag. 13

Creazione di un’Associazione di Volontariato: Introduzione Pag. 16

Creazione di un’Associazione di Volontariato: Atto Costitutivo e Statuto

Pag. 17

Creazione di un’Associazione di Volontariato: Registrazione degli Atti all’Agenzia delle Entrate. Pag. 20

Creazione di un’Associazione di Volontariato: In cosa consiste l’obbligo di Assicurazione dei Soci Volontari? Pag. 22

Creazione di un’Associazione di Volontariato: L’iscrizione al Registro Regionale/Provinciale delle Associazioni di Volontariato. Pag. 23

Approfondimento: Controlli sulle OdV Iscritte ai Registri del Volontariato. Pag. 25

Rimborsi Spese Ai Soci Volontari: Introduzione Pag. 28 Rimborsi Spese Ai Soci Volontari: Approfondimento Pag. 30 Rimborsi Spese Ai Soci Volontari: Tipologia delle spese rimborsabili Pag. 32

Cosa si deve fare per sciogliere una ODV? Pag. 35

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Quali Sono Gli Obblighi Contabili Di Una ODV? Il Rendiconto A Contabilità Finanziaria Di Cassa Pag. 37

Quali Sono Le Procedure Obbligatorie Per La Presentazione del Bilancio Annuale Di Una OdV? Pag. 40 Appendice

Registrazione degli Atti all’Agenzia delle Entrate: Approfondimento Pag. 42

Iniziative Sociali per l’Immigrazione in Sicilia: Qual è la Normativa di Riferimento? Pag. 43

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Cosa sono i CSV?

In questo primo paragrafo cercherò di spiegare perchè e come i Centri Servizi al Volontariato possano aiutarci nelle nostre attività all’interno delle OdV.

Ma andiamo con ordine:

1. Cosa sono i Centri Servizi al Volontariato (CSV) ? e a cosa servono?

I CSV sono organismi previsti dalla legge 266/91 e dal Decreto Ministeriale dell’8 ottobre 1997.

Sono al servizio delle Organizzazioni di Volontariato (O dV): hanno infatti lo scopo di sostenerne e qualificarne l’attività .

Allo stesso tempo sono gestiti dalle OdV, secondo il principio di autonomia del volontariato che la legge 266 ha inteso affermare.

Sono presenti in tutte le regioni italiane , ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano.

In particolare in Calabria sono presenti in tutte le Provincie.

Il CSV di riferimento dell’ADA Corigliano è il CSV Cosenza .

Sono finanziati per legge dalle Fondazioni Bancarie presenti nella Regione di appartenenza, o in mancanza da altre Fondazioni che destinano il 50% delle risorse messe a disposizione nei loro bilanci a favore dei fondi speciali previsti dalla legge 266/91.

2. Cosa fanno in concreto? e come possono esserci u tili?

I servizi dei CSV sono così suddivisi: servizi di sportello, formazione, sostegno alla progettazione, supporto logistico, promozione del volontariato.

Servizi di sportello:

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informazione, orientamento, consulenza e accompagnamento su come si costituisce e si gestisce un’associazione di volontariato.

Le consulenze riguardano in particolare la materia legale, fiscale, amministrativa e normativa. Ma non solo. Fondamentali sono anche le consulenze che riguardano le relazioni con le istituzioni e gli enti locali, fund raising e l’orientamento per nuovi volontari.

Formazione:

corsi, workshop e seminari per i volontari e gli operatori.

Sostegno alla progettazione:

consulenza e accompagnamento nella progettazione, nella ricerca di finanziamenti, nella partecipazione ai bandi e sostegno ai progetti delle OdV mediante contributi economici o tramite assunzione diretta di azioni e prestazioni dei progetti stessi.

Supporto logistico:

concessione di spazi e attrezzature per le attività delle associazioni; punti di incontro del volontariato nel territorio; servizi per la copisteria, uso del computer.

Promozione del volontariato:

aiuto a migliorare la comunicazione in tutti gli ambiti di intervento; consulenza e collaborazione alle iniziative di comunicazione delle singole associazioni e alle campagne di promozione per far conoscere il volontariato e la cultura della solidarietà; attività e stage di volontariato per i giovani, anche nella scuola.

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Cosa Sono gli Enti Nonprofit? Le Associazioni

Nel paragrafo precedente ho spiegato che i CSV sono fondamentali perchè hanno istituzionalmente il compito di aiutare le Associazioni di Volontariato nelle loro attività, fornendo servizi e consulenze in modo gratuito.

Ora vorrei passare all’analisi dei soggetti del mondo del Nonprofit in generale, così da avere più chiaro cosa sono e quali sono.

Per fare questo porrò una serie di domande seguite da sintetiche risposte, in modo da avere, anche visivamente, un approccio veloce e scorrevole.

1. Che cosa si vuol definire con “Ente Non Profit”?

Un ente che:

- persegue uno “scopo ideale”, ossia di solidarietà sociale; - prescrive nel proprio statuto il divieto di distribuire gli utili .

2. Quali sono gli enti Non profit?

- Associazioni - Fondazioni - Comitati - ONG (Organizzazioni Non Governative) - Imprese Sociali - Cooperative

Vediamone alcuni in dettaglio

3. Cosa sono le Associazioni?

Sono enti nonprofit che nascono da un accordo (atto costitutivo) fra una pluralità di soggetti, che si danno le regole (statuto) per perseguire uno scopo ideale.

Possono essere riconosciute e non riconosciute: il riconoscimento dev’essere richiesto all’autorità di competenza, la Regione o la Provincia di competenza.

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E’ subordinato al possesso di un patrimonio mobiliare o immobiliare, di cui l’importo è determinato dall’autorità di vigilanza.

In seguito al riconoscimento le associazioni acquistano personalità giuridica.

La differenza tra i due tipi di associazione consiste principalmente nel fatto che:

– in quelle riconosciute: l’associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte

– in quelle non riconosciute, delle obbligazioni rispondono in solido il patrimonio dell’associazione e quello delle persone che hanno assunto l’obbligo a suo nome.

C’è da sottolineare che alcuni Enti finanziatori richiedono il riconoscimento per concedere i contributi.

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Cosa Sono gli Enti Nonprofit? Tipi di Associazioni

Alcuni esempi di Associazioni:

1. Associazioni di volontariato:

Sono previste dalla legge quadro n.266/91:

“Si definisce Associazione di volontariato ogni Associazione che sia iscritta, o che possa iscriversi, ai registri previsti dalla normativa (albo regionale)”

In particolare, ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere un’attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Per le iscrizioni sono previsti :

– Registro regionale (previsto dalla Reg. Calabria n.18 del 19/ 4/1995 modificata dalla L.n.10 del 17/05/1996).

Attualmente il compito della tenuta dei registri è stato demandato alla Provincia territorialmente competente

– Registro Provinciale

– Albo Sociale terzo Settore Comunale (non tutti i comuni lo hanno istituito)

Quali sono i requisiti per iscriversi al Registro r egionale (ora provinciale) e che determinano la natura di “Associ azione di Volontariato”?

a) Le organizzazioni di volontariato devono essere costituite senza scopo di lucro e ai fini esclusivi di solidarietà, finalità di carattere sociale, civile e culturale per:

- contrastare l’emarginazione - prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno - accogliere la vita e migliorarne la qualità - concorrere al perseguimento dei fini del Piano Sanitario Regionale

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- concorrere alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti a favore di singoli gruppi o persone - assicurare la fruizione del diritto allo studio - promuovere attività di promozione e salvaguardia dell’ambiente

b) Le associazioni di volontariato devono prevedere espressamente nell’atto costituititutivo e nello Statuto:

- assenza di fine di lucro - democraticità della struttura - elettività e gratuità delle cariche associative - gratutità delle prestazioni fornite dagli aderenti - criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti - obblighi e diritti degli aderenti

Le associazioni di volontariato possono usufruire gratuitamente dei servizi dei CSV.

2. Associazioni di promozione sociale

Sono previste dalla Legge 383 del 7/12/2000

Le differenze principali con le Ass. di volontariato sono:

– responsabilità sussidiaria e non più solidale dei soggetti che hanno assunto obbligazioni a nome dell’ente;

– previsione di lavoratori dipendenti o di lavoro autonoma, anche tra i soci

Anche per le Associazioni di Promozione sociale son o previste tre iscrizioni:

– Registro per le Associazioni nazionali (previsto dal DM n.471 del 14/11/2001)

E’ possibile iscriversi solo se l’Associazione svolge attività almeno in 5 regioni ed almeno in 20 province del territorio nazionale

– Registro per le Associazioni Regionali (non ancora istituito in tutte le regioni)

– Registro per le Associaizoni Provinciali (non ancora istituito in tutte le Province)

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nel caso di Iscrizione al Registro Nazionale è automatica l’iscrizione dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli ad essi affiliati, mantenendo gli stessi vantaggi

3. Associazioni Culturali

Previste dalla Legge Regionale della Calabria n.16/95

per l‘iscrizione nel registro è necessario che nello statuto sia, tra l’altro, espressamnete indicato:

– che gli obiettivi prevalenti siano la cultura e la sua promozione

– che siano costituiti ed operino da almeno 2 anni

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Cosa Sono gli Enti Nonprofit? Le Fondazioni.

In questo paragrafo e nei prossimi successivi analizzerò gli Enti Non Profit diversi dalle Associazioni.

1. Cosa sono le Fondazioni? e quali scopi perseguon o?

“Un patrimonio per uno scopo” .

Le Fondazioni nascono dalla destinazione di un patrimonio ad uno scopo determinato, operata da uno o più soggetti fondatori.

L’Atto Costitutivo e lo Statuto devono avere gli stessi elementi di un’Associazione.

In particolare:

– la denominazione della fondazione,

– l’indicazione dello scopo, che dev’essere d’utilità sociale e senza fini di lucro,

– l’indicazione del patrimonio e della sede.

Una differenza consistente con le Associazioni, è quella che nella Fondazione non esiste un’Assemblea di Soci, ma un Consiglio d’Amministrazione per la gestione del patrimonio.

Le Fondazioni perseguono il loro scopo attraverso:

– la realizzazione diretta di attività di pubblica utili tà,

– attività di erogazione finanziaria alle Associazion i: Il finanziamento può avvenire o attraverso la risposta ad un bando oppure,in alcuni casi, presentando il progetto direttamente al Consiglio d’Amministrazione.

Una Fondazione particolare è la Fondazione per il Sud.

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“Un soggetto privato nato il 22 novembre 2006 dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere l’infrastrutturazione sociale del Mezzog iorno .”

Le regioni oggetto dell’interesse della Fondazione sono in particolare Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La Fondazione non svolge attività diretta con propri progetti, ma svolge un’importante attività di erogazione attraverso bandi che vengono periodicamente pubblicati.

Tra le Fondazioni un ruolo rilevante è svolto dalle Fondazioni di origine bancaria : sono 88 e sono “soggetti non profit, privati e autonomi, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.”

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Cosa Sono gli Enti Nonprofit? Un rapido sguardo su Comitati – ONG – Imprese Socia li-

Cooperative – ONLUS

1. I Comitati

Nascono per la realizzazione di uno scopo ben preciso e, dopo averlo raggiunto, normalmente, si sciolgono.

Qual è la differenza principale con le Associazioni?

I comitati sono chiusi all’esterno, mentre per le Associazione è sempre possibile l’iscrizione di nuovi soci.

2. Le ONG (Organizzazioni Non Governative)

Le ONG sono istituzioni private (non fanno parte del Governo nè sono state create da questo) che operano nel campo della Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e devono pertanto svolgere l’attività di cooperazione allo sviluppo, senza perseguire in alcun modo finalità lucrative, nella forma dell’Associazione riconosciuta o non riconosciuta, della Fondazione o del Comitato.

Devono essere riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri.

Tra le tematiche affrontate dalle ONG particolare rilievo hanno quelle che riguardano:

- l’Ambiente - la lotta alla povertà - i diritti umani - la Pace

Le ONG agiscono concretamente nelle comunità in cui operano, direttamente in loco e con risorse umane altamente specializzate.

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3. Le Imprese Sociali

Sono Organizzazioni Nonprofit che:

- svolgono attività continuative - coprono almeno la metà dei loro costi attraverso la vendita di beni o servizi

Le Imprese Sociali stipulano, prevalentemente, convenzioni con gli Enti Pubblici in applicazione delle leggi 285/97 (Adolescenza), 45/99 (tossicodipendenza), 40/98 (immigrazione).

Questa tipologia di Impresa agisce nelle aree di disagio sociale.

Alcuni esempi:

- ammalati di sclerosi multipla - alcolisti, diabetici - detenuti - anziani soli - malati di AIDS, tossicodipendenti

Un progetto che potrebbe essere realizzato da un’Impresa Sociale è, per esempio, quello di fornire assistenza ai disabili ricorrendo alla formula imprenditoriale, in modo da avere figure specializzate professionalmente ma che, allo stesso tempo, appartengano alla cultura del Nonprofit, con un ruolo,quindi, umanamente partecipativo.

4. Le cooperative sociali

Previste dalla Legge 381 dell’8/11/1991.

Sono Imprese Sociali che svolgono attività sociali attraverso il lavoro dei propri soci.

Si dividono in 2 categorie:

- Coop. Sociali di tipo a) Servizi Socio Sanitari

- Coop. Sociali di tipo b) inserimeto lavorativo di persone socialmente svantaggiate.

Le cooperative Sociali per ottenere le agevolazioni previste dalla legge, devono iscriversi nell’apposito Albo regionale delle cooperative sociali.

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A differenza delle Associazioni di Volontariato, le cooperative prevedono la presenza di soci lavoratori accanto ai soci volontari e l’inserimento delle persone svantaggiate per lo svolgimento di attività lavorative socialmente utili.

Le cooperative sociali di tipo b) hanno anche il vantaggio di richiedere l’assegnazione di gestire servizi pubblici senza la partecipazione alla gara d’appalto.

5. Le ONLUS

Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale sono dei soggetti che hanno rilevanza esclusivamente fiscale.

Sono stati introdotti dal Decreto Legislativo n.460 del 4/12/1997; ai sensi dell’art.10, possono rientrare nelle ONLUS: associazioni, comitati, fondazioni, cooperative sociali.

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Creazione di un’Associazione di Volontariato: Introduzione

Dopo aver esaminato il mondo del Nonprofit e i soggetti da cui è composto, con questo paragrafo passo a qualcosa di pratico.

Nel caso in cui si voglia creare un’Associazione di Volontariato, quali sono i passi da compiere?

E’ necessario:

1) Redigere l’Atto Costitutivo e lo Statuto

2) Provvedere alla registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrare

3) Assolvere all’obbligo di assicurare tutti i soci volontari.

4) Richiedere l’iscrizione all’Albo Regionale/Provinciale delle Associazioni di Volontariato.

Nei prossimi paragrafi analizzerò i diversi punti.

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Creazione di un’Associazione di Volontariato:

Atto Costitutivo e lo Statuto

1. Cos’è l’Atto Costitutivo di un’Associazione?

L’ Atto Costitutivo consiste nella manifestazione della volontà congiunta di più persone di voler creare un’Associazione per un comune fine ideale.

2. Cos’è lo Statuto di un’Associazione?

Lo Statuto di un’Associazione è l’insieme delle regole di funzionamento dell’Ente Associativo.

3. Quali sono i requisiti che devono necessariament e essere specificati nello Statuto e nell’Atto Costitutivo?

(secondo l’art. 3 della L. n.266 ’91)

- Fine solidaristico

-assenza del fine di lucro

- democraticità delle strutture

- elettività e gratuità delle cariche associative

- spontaneità e gratuità delle prestazioni fornite dai soci

- criteri di ammissione e di esclusione dei soci

- obblighi e diritti dei soci

- obbligo di formazione del bilancio

- modalità di approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei soci

- modalità di devoluzione del Patrimonio in caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione.

Il Decreto del Presidente della Repubblica (DpR) n. 917/86 ha previsto, all’Art. 148, una disciplina speciale per degli Enti non Commerciali.

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Perchè un Ente Associativo sia considerato “Non commerciale” lo Statuto deve contenere necessariamente:

- divieto di distribuire gli utili

- devoluzione del patrimonio a scopi di pubblica utilità

- previsione espressa della non temporaneità della partecipazione associativa

- previsione di un termine entro il quale approvare il bilancio consuntivo

- prevedere la non trasmissibilità e la non rivalutabilità della quota associativa

- prevedere l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, sovranità dell’assemblea e principio del voto singolo.

Le Associazioni di Volontariato devono necessariame nte essere Enti Non commerciali , è possibile un’attività commerciale marginale, ma dev’essere preponderante l’attività solidaristica.

Nel momento in cui l’attività commerciale diviene preponderante, non ci si trova di fronte ad un’associazione di volontariato ma ad ad un ente commerciale.

4. Pubblicità dell’Atto costitutivo e dello Statuto

Gli atti di un’Associazione sono generalmente redatti in forma di:

- Scrittura Privata

- Atto pubblico

Le Associazioni di Volontariato utilizzano spesso la scrittura privata, in questo modo non vengono affrontate le spese del notaio.

Questa forma grantisce la data certa dell’atto di sottoscrizione del contratto tra soci, della data di costituzione dell’Associazione e i poteri di rappresentanza conferiti.

Nell’Atto pubblico, il documento è redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale.

5. Qual è la differenza tra Atto Pubblico e Scrittu ra Privata?

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Solo con l’atto pubblico sarà possibile richiedere il riconoscimento della Personalità Giuridica.

6. Quali sono le conseguenze delle Personalità Giur idica?

- L’associazione con personalità giuridica risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte, che si presenta, quindi, distinto da quello degli associati

- Può capitare che alcuni Enti Finanziatori richiedano il riconoscimento della Personalità Giuridica per accedere al finanziamento.

Se vuoi farti un’idea di come possa essere scritto uno Statuto, puoi leggere quello dell’ADA Corigliano che abbiamo pubblicato sul nostro canale issuu.

Ecco il link:

http://issuu.com/adacorigliano/docs/statuto_ed_atto_costitutivo_dell_ada_corigliano

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Creazione di un’Associazione di Volontariato:

Registrazione degli Atti all’Agenzia delle Entrate.

1. Qual è l’obbligo da assolvere dopo aver redatto l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione?

Registrare un’Associazione all’Agenzia delle Entrate.

2. Quali sono le modalità di richiesta?

- Occorre innanzitutto fare richiesta ed ottenere il Codice Fiscale presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La richiesta del CF può essere contestuale alla richiesta di registrazione.

Il modello prestampato per la richiesta del CF è disponibile negli Uffici dell’Agenzia delle Entrate: dopo averlo compilato e consegnato allo sportello competente, verrà rilasciato il certificato di attribuzione.

- Per la Registrazione è necessario che il Presidente si presenti allo sportello presso l’Agenzia delle Entrate o ex Ufficio del Registro, munito, oltre che del CF, dello Statuto e dell’Atto costitutivo dell’Associazione.

Lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Associazione, possono assumere la forma di scrittura privata o di atto pubblico. In quest’ultimo caso, l’Associazione può richiedere la Personalità Giuridica all’Autorità competente.

Per un approfondimento sulle possibilità di acquisire la personalità giuridica e le sue conseguenze rinvio al paragrafo sull’Atto Costitutivo e lo Statuto.

3. Quali sono le informazioni che bisogna avere e i documenti da portare in Agenzia al momento della richiesta di Re gistrazione?

Ecco un elenco, ipotizzando, come accade di norma, che si faccia richiesta contestuale del CF:

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- I dati del Presidente o Legale rappresentante dell’Associazione e dei

soci fondatori;

- la denominazione esatta dell’Associazione;

- 3 copie dell’Atto Costitutivo firmato dai soci fondatori; una copia sarà

depositata all’Agenzia delle Entrate;

- 3 copie dello Statuto dell’Associazione;

- ricevuta dei versamenti dell’imposta di registrazione (il versamento può

essere effettuato presso qualsiasi banca o ufficio postale, secondo le

modalità richieste dall’Agenzia delle Entrate).

E’ possibile in questo modo compilare i moduli per la registrazione, disponibili allo sportello atti privati:

- mod. AA5/5 per la richiesta del Codice Fiscale

- mod.A8 (RR), per la richiesta della Registrazione

- mod. 69, richiesta con riepilogo dei soci fondatori

Vorrei comunque ricordare che chiunque abbia intenzione di costituire un’Associazione di Volontariato o comunque semplicemente avvicinarsi al mondo del Volontariato, troverà nei CSV di competenza della Provincia di residenza un valido aiuto ed un supporto per rispondere a tutte le domande e svolgere gli iter burocratici necessari.

Non esitare quindi a contattarli e a recarti nella sede più vicina.

I CSV Calabresi sono:

CSV di Cosenza

CSV di Catanzaro

CSV di Crotone

CSV di Regio Calabria

CSV di Vibo Valentia

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Creazione di un’Associazione di Volontariato:

In cosa consiste l’obbligo di Assicurazione dei Soc i Volontari?

L’obbligo di assicurare i volontari che danno una mano alla realizzazione delle attività di una OdV, è fondamentale ed è reso necessario dalla serietà con cui si deve svolgere l’attività di volontariato.

Chi decide di dedicare il proprio tempo al miglioramento della società deve poterlo fare in tutta sicurezza, con la certezza che un’assicurazione può dare.

E’ questo il motivo che ha spinto il legislatore ad introdurre nella L. 266/’91, all’art. 4, l’obbligo di Assicurazione degli aderenti ad organi zzazioni di volontariato .

1. Quali Associazioni di Volontariato sono soggetti all’obbligo di assicurazione?

La legge non specifica se, soggette all’obbligo, siano

- sia le associazioni riconosciute: dotate cioè di personalità giuridica; - che quelle non riconosciute: che non hanno personalità giuridica, ed in

cui, quindi, sono gli amministratori che rispondono in solido con il loro patrimonio personale, alle obbligazioni contratte dall’Associazione

E’ oramai comunque consuetudine che tutte le Associazioni di Volontariato, siano esse riconosciute e non, assicurino i loro volontari.

Devo comunque anticipare il IV° punto, l’Iscrizione al Registro Regionale/Provinciale delle Associazioni di Volontariato, per sottolineare il fatto che per ottenerla, l’organizzazione di volontariato deve necessariamente aver assicurato i propri aderenti.

Per quanto riguarda la Tipologia di Assicurazione, occorre fare attenzione ai Premi previsti.

Sono diverse le Società che propongono Assicurazioni apposite per le Associazioni di Volontariato.

L’ADA Corigliano fa riferimento alla “CAES – Consorzio Assicurativo Etico Solidale“.

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Creazione di un’Associazione di Volontariato:

L’iscrizione al Registro Regionale/Provinciale dell e Associazioni di Volontariato.

Per la Regione Calabria esiste un Registro Regionale suddiviso in sezioni, una per ogni provincia.

Esaminiamo alcuni punti fondamentali contenuti nel Regolamento per l’Iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato al Registro Provinciale.

All’ Art.1 è specificato che: L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per:

- accedere ai contributi pubblici - stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione - beneficiare delle agevolazioni fiscali;

L’iscrizione conferisce, inoltre, automaticamente, lo Status di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

All’ Art. 3 è stabilito che, per iscriversi al Registro, le Organizzazioni di Volontariato devono svolgere da almeno sei mesi dalla data di costituzione, attività di volontariato o di coordinamento, nel territorio della provincia di riferimento.

Rinvio al paragrafo che descrive le caratteristiche delle ODV per un’analisi dei requisiti essenziali perchè un’Associazione si definisca di Volontariato e che, pertanto, le permettono di iscriversi ai Registri di Volontariato.

Questi requisiti sono elencati negli artt.3, 4, e 5.

Le OdV devono:

- essere costituite senza scopo di lucro

- prevedere espressamente nell’Atto Costitutivo e nello Statuto:

a) assenza di fine di lucro b) democraticità della struttura c) elettività e gratuità delle cariche associative d) gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti

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e) criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti f ) obblighi e diritti degli aderenti

Una volta iscritte al registro le OdV hanno delle scadenze importanti:

- all’art. 11 è stabilito che entro il 31 luglio di ogni anno , devono trasmettere una relazione dettagliata che illustri l’attività svolta, nonché copia del bilancio o del rendiconto di esercizio,

- mentre l’Art.6 dice che, ogni 3 anni le OdV devono richiedere, pena la cancellazione dal Registro, la riconferma dell’iscrizione, allegando alla richiesta idonea documentazione che attesti il perdurare del possesso dei requisiti.

Il regolamento, all’Art.18., stabilisce anche dove reperire la modulistica necessaria:

- sito internet della Provincia - Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Cosenza

Sul sito del CsV Cosenza è infatti possibile trovare l’intera documentazione necessaria per l’iscrizione al registro:

- il Modello di domanda - vari allegati, - l’informativa privacy - il modulo di dichiarazione sostitutiva.

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Creazione di un’Associazione di Volontariato:

L’iscrizione al Registro Regionale/Provinciale dell e Associazioni di Volontariato.

Approfondimento:

Controlli sulle OdV Iscritte ai Registri del Volont ariato.

L’iscrizione dell’OdV al Regidtro del volontariato comporta tutta quella serie di benefici derivanti dall’essere una OdV ed una Onlus di Diritto:

- benefici fiscali

- convenzioni con Enti pubblici

- accesso a finanziamenti

Questo implica, necessariamente, la necessità di un controllo da parte degli Enti previsti:

- sulle attività svolte nell’anno

- su quelle programmate per l’anno nuovo e regolarmente approvate dagli Organi Istituzionali dell’O.d.V.

1. Vanno effettuati due generi di comunicazioni: or dinarie e straordinarie.

Comunicazioni Ordinarie:

le Associazioni di Volontariato devono trasmettere annualmente alla Regione o alla Provincia presso cui risultano iscritte la documentazione da cui si evince di continuare a possedere i requisiti essenziali per l’iscrizione al registro:

- entro il 31 luglio di ogni anno, devono trasmettere una relazione dettagliata sull’attività svolta, nonché copia del bilancio o del rendiconto di esercizio

- ogni 3 anni le OdV devono richiedere, pena la cancellazione dal Registro, la riconferma della loro iscrizione, allegando idonea documentazione che attesti il perdurare del possesso dei requisiti.

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La documentazione necessaria è reperibile sui vari siti o nei CSV.

Comunicazioni Straordinarie:

Le modifiche apportate all’Atto Costitutivo o allo Statuto devono essere comunicate agli Enti interessati.

In particolare vanno comunicate:

- variazioni inerenti la denominazione sociale

- la rappresentanza legale

- la sede legale

- modifiche che riguardino elementi inerenti l’iscrizione

2. L’OdV deve poter esibire in ogni momento la doc umentazione relativa alle risorse economiche relative a:

- contributi degli aderenti;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

3. La inottemperanza di questi adempimenti, compor ta la cancellazione dal Registro e di conseguenza la perdita della qual ifica di Organizzazione di Volontariato e dei benefici di se guito riportati:

- benefici fiscali

- convenzioni con Enti pubblici

- accesso a finanziamenti

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oltre alla:

- Perdita della qualifica di ONLUS di diritto

- Risoluzione automatica delle convenzioni stipulate con gli enti pubblici.

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Rimborsi Spese Ai Soci Volontari: Introduzione

Introduco oggi un argomento molto importante per le OdV, il Rimborso Spese dei volontari.

Importante perché:

- riguarda lo svolgersi dell’attività dei soci stessi dell’associazione

- paradossalmente, non è regolato da nessuna legge specifica.

La materia dei rimborsi si può dedurla dai principi ispiratori della L.266/91 e dai pareri dell’Agenzia delle entrate e dal suo orientamento.

La norma di riferimento è l’art. 2 della 266/91 che definisce la prestazione volontaria.

Rileggiamola insieme:

Art.2: Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

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La L. 266/91 prevede quindi espressamente la possib ilità per l’OdV di erogare ai propri volontari somme a titolo di rimbo rso spese.

Questi i requisiti :

I. il rimborso deve avvenire entro limiti predefiniti dall’OdV.

II. essere effettivamente sostenute dal volontario, e puntualmente documentate.

III. essere relative all’attività prestata per conto dell’OdV.

Dall’ obbligo di escludere un fine di lucro da parte del volontario, si desumono altri requisiti:

IV. il rimborso spese dovrà essere di ammontare non eccessivo, non deve, in sostanza, costituire un compenso “mascherato”;

V. Le spese sostenute dal volontario nell’interesse dell’Organizzazione, da questa rimborsate, non costituendo reddito, sono esenti da qualsiasi ritenuta fiscale e previdenziale.

Naturalmente, l’esistenza (anche indiretta) di un rapporto patrimon iale tra l’OdV ed il volontario potrebbe comportare, invece, il venire meno dello “status” di volontario e quindi delle esenzioni da ritenuta fiscale e previdenziale.

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Rimborsi Spese Ai Soci Volontari:

Approfondimento

1) Riguardo al I requisito, come può l’ODV predefinire i limiti del rimborso spese?

E’ indispensabile, che l’organo sociale dell’associazione, competente in base allo statuto, adotti una delibera con la quale vengano disciplinate in via generale le modalità dei rimborsi spese .

Dovranno essere previsti:

- i tipi di spesa ammessi a rimborso

- eventuali limiti di valore per i diversi tipi di spese

- la procedura di autorizzazione per effettuare la spesa

- la documentazione da presentare da parte del volontario

- il soggetto competente al controllo e all’erogazione dei fondi.

2) In merito al II requisito , come farà il volontario a dimostrare l’effettiva esistenza della spesa sostenuta?

L’OdV può rimborsare le spese documentate ed effettivamente sostenute per l’espletamento dell’incarico , per questo il volontario dovrà compilare una richiesta scritta, corredata dalle pezze d’appoggio scontrini, fatture, etc) da cui risulti esplicitamente il legame con l’incarico.

Questo vuol dire che i rimborsi dovranno essere documentati in modo analitico “a piè di lista” e non potranno essere forfettari.

Il rimborso forfettario, esclude quella documentazione analitica necessaria per avere la certezza che le spese siano state “effettivamente sostenute dal volontario”.

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3) Come sarà dimostrata l’effettiva relatività dell ’azione all’attività dell’Associazione?

Grazie alla documentazione in cui dovrà evincersi che destinatario del bene o beneficiario del servizio è esclusivamente la ODV.

4) Come si stabilisce che l’ammontare del rimborso ?

Il rimborso spese deve essere di un ammontare congruo rispetto all’effettiva spesa sostenuta (inidoneo quindi a costituire un compenso mascherato), in quanto il volontariato non persegue un fine di lucro.

Per la compilazione della documentazione , si possono utilizzare i moduli predisposti per uso aziendale.

E’ inoltre opportuno che la documentazione venga conservata dall’associazione e resa disponibile per ogni accertamento finanziario.

Rinvio al prossimo paragrafo per un’analisi dettagliata della Tipologia delle spese rimborsabili.

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Rimborsi Spese Ai Soci Volontari:

Tipologia delle spese rimborsabili

Qui analizzerò le tipologie specifiche di tali spese, che possono essere raggruppate in 3 gruppi:

1. spese di viaggio

2. Spese di vitto e alloggio

3. Varie

Queste, come già anticipato nel paragrafo precedente, dovranno essere autorizzate da apposita delibera con la quale verranno disciplinate in via generale le modalità dei rimborsi; essere effettivamente sostenute dal volontario e puntualmente documentate.

1) Spese di viaggio relative a spostamenti effettua ti per prestare attività alla OdV.

Il viaggio deve sempre essere autorizzato dall’OdV.

Sono rimborsabili i costi effettivamente sostenuti per il raggiungimento del luogo dove si deve svolgere il servizio

- a partire dalla sede dell’OdV

- dall’abitazione del volontario, se appositamente previsto e giustificato dalle esigenze di servizio.

Non sono rimborsabili, invece, le spese sostenute per recarsi presso la sede della OdV.

Naturalmente, come già detto, perché siano validi i rimborsi dovranno essere dettagliati in modo analitico.

Dovranno quindi essere specificate date, luoghi e motivo degli spostamenti, che dovranno trovare riscontro nell’attività prestata dal volontario;

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Le spese di trasporto tramite mezzi pubblici, anche all’interno del comune, dovranno essere documentati attraverso i biglietti tranviari;

Uno sguardo particolare all’ uso dell’auto privata per le attività dell’Associazione.

Può risultare problematico il rimborso in ordine a due versanti: quello documentale e del limite massimo rimborsabile.

Sarà necessaria una preventiva autorizzazione , tramite delibera, all’utilizzo della propria auto e compilazione da parte del volontario di un’apposita richiesta;

L’Autorizzazione dovrà contenere:

- data e numero progressivo - generalità del volontario e auto utilizzata - le motivazioni e i riferimenti del progetto - durata trasferta - percorso indicativo - importo rimborsabile a chilometro, secondo le tariffe ACI,

La richiesta conterrà:

- data - estremi volontario - motivazione trasferta - estremi identificativi dell’autorizzazione alla trasferta - località di partenza e arrivo - chilometri percorsi - importo richiesto per il rimborso

I rimborsi spese chilometrici dei volontari non generano mai materia imponibile ai fini IRAP, vista la volontarietà della prestazione.

2) le spese per vitto, alloggio, e trasporto in pre senza di trasferta (ossia al di fuori dell’abituale sede dell’attività di vol ontariato) sostenute per svolgere il servizio attinente all’attività della O dV.

E’ necessaria la relativa documentazione fiscale: ricevute, fatture, scontrini.

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3) Altre spese sostenute dal volontario in nome e p er conto dell’organizzazione per lo svolgimento del servizio .

Ad esempio:

- materiale di cancelleria usato per le attività sociali

- biglietti di ingresso a parchi o musei

- telefonate (o fax ) fatte per comunicare con la sede dell’OdV o con gli utenti del servizio:

– se si tratta di cellulare, OdV potrà acquisti direttamente le ricariche dei cellulari e assegnarle ai volontari;

– per il telefono fisso di casa si può ricorrere ad abbonamenti separati in presenza dello stesso numero o ad istituire vere e proprie linee separate con un numero diverso.

Tra le spese NON RIMBORSABILI rientrano:

- tutte le spese non documentate;

- tutti i rimborsi forfetari

Fonti :

Carlo Pelizzi nell’opuscolo del CIESSEVI

G.M. Colombo, Enti non Profit, parte V Casi Pratici, 6.Rimborsi spese, pag. 3)

S. Pettinato – Gestire il no profit – Ed. Sole 24 Ore – pag. 425

Rimborso spese, fringe benefits e auto aziendali Di Mario Frascarelli

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Cosa si deve fare per sciogliere una ODV?

Questo paragrafo è dedicato allo scioglimento di una OdV, argomento necessario per chiudere un pò il cerchio della “vita”, nei suoi tratti fondamentali, di un’Associazione.

Nei prossimi approfondirò, invece, gli aspetti contabili, un tema di certo un pò ostico, specie per chi costituisce un’Associazione per essere d’aiuto alla Società, e si ritrova a dovere far conti e operazioni matematiche.

Ma andiamo per gradi e occupiamoci dell’atto finale di un’Associazione.

Lo scioglimento o la sua estinzione e la successiva fase di liquidazione dei beni.

Le OdV possono essere sciolte tramite convocazione dell’Assemblea Straordinaria (Art. 21 comma 3 cc)

Nel corso dell’Assemblea dev’essere deliberata lo scioglimento dell’Associazione e la nomina del liquidatore, che può essere anche uno degli amministratori in carica.

La delibera di scioglimento dev’essere presa con il voto di almeno 3/4 degli associati, quorum che non può essere modificato dallo Statuto.

L’art.27 cc prevede alcune cause di possibile estinzione , mentre altre, secondo l’art.16 comma 3 cc, possono essere previste previste nell’Atto Costitutivo:

La Odv può estinguersi:

- per il raggiungimento dello scopo

- per l’impossibilità di raggiungerlo

- il venir meno di tutti gli associati

- la dichiarazione di nullità del contratto associativo

- la revoca del riconoscimento (nel caso in cui la OdV sia un’associazione riconosciuta e sia destinata ad operare solo in quanto tale)

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Lo Statuto può prevedere che l’ OdV si estingue nel caso di

- previsione di un termine di durata

- opposizione di una condizione risolutiva

Lo scioglimento della Odv produce effetti a partire dalla data in cui è stata adottata la delibera.

Il verbale di scioglimento, ossia la delibera di scioglimento della OdV con relativa nomina del liquidatore, serve per procedere alla cancellazione del codice fiscale ( dev’essere compilato il modulo apposito ed inviato all’Agenzia delle Entrate) e per comunicare lo scioglimento agli organi pubblici di competenza.

La comunicazione della delibera di scioglimento è necessaria perchè, occorre un provvedimento di accertamento dell’estinzione, effettuato dalla prefettura o dall’Ente Locale competente (art. 6 del DPR 361/2000)

Gli amministratori della Odv, dalla comunicazione del provvedimento di scioglimento da parte dell’autorità competente o della delibera assembleare, non possono compiere alcuna operazione (art.29 cc)

Dalla data della delibera o del provvedimento di scioglimento prende avvio la fase della liquidazione , che ha lo scopo di determinare l’entità del patrimonio della OdV e pagare eventuali debiti residui.

Il patrimonio della OdV in liquidazione dev’essere devoluto ad un’altra Associazione di Volontariato operante nello stesso settore (art. 5 comma 4 della legge 266/91)

Con la chiusura della procedura di liquidazione, il Presidente del tribunale comunica la cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche, agli uffici competenti.

Eventuali controlli di carattere fiscale potranno comunque essere effettuati sull’anno in corso e i cinque precedenti.

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Quali Sono Gli Obblighi Contabili Di Una ODV?

Il Rendiconto A Contabilità Finanziaria Di Cassa

Quali Obblighi Contabili deve assolvere una piccola Associazione?

La legge 266/91, istitutiva di queste organizzazioni, non prevede alcuna forma specifica di contabilità.

Essa indica all’art. 3 «l’obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti r icevuti ».

Per poter redigere un Bilancio, è, comunque, necessaria una forma di Contabilità Finanziaria, che può essere tenuta sia con il criterio di cassa che con il sistema della partita doppia.

Illustrerò oggi il sistema della Contabilità Finanziaria tenuta con il Criterio di Cassa. .

Questo tipo di contabilità, è la forma più semplice, adatta ad una piccola associazione

Lo stesso art.25 del decreto legislativo 460/97, specifica che, per le ONLUS che nell’esercizio della propria attività istituzionale abbiano conseguito in un periodo di gestione proventi sino a € 51.645,69, possano redigere un rendiconto delle entrate e delle uscite complessive, utilizzando la contabilità finanziaria di cassa.

La contabilità di cassa necessita semplicemente di un ordine cronologico delle operazioni e di una classificazione delle voc i di entrata e di uscita, che possono essere suddivise in gruppi e specificate in un’apposita casella. (alla fine del post una lista dei gruppi di queste voci)

I movimenti vengono annotati in entrata, se ci sono stati incassi, e in uscita in caso di pagamenti.

La scrittura contabile potrà, quindi, essere un registro (o giornale) di contabilità a due colonne in cui evidenziare nella prima colonna (DARE) tutte le entrate dell’associazione e nella seconda colonna (AVERE) tutte le uscite dell’associazione.

Le voci saranno suddivise tra la Cassa e la Banca , secondo che siano state effettuate tramite prelievo dalla cassa dei contanti o dal conto bancario.

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Il saldo, attivo – a pareggio – o passivo, che deriva dal rendiconto finanziario di gestione deve corrispondere all’effettiva consistenza monetaria dell’organizzazione (somma algebrica della consistenza di cassa e dei saldi dei conti correnti bancari o postali).

Consiglierei l’utilizzo di programmi come Microsoft Excel o Calc di OpenOffice (software gratuito) per questa gestione contabile.

L’utilizzo della contabilità finanziaria di cassa ha il difetto di non rilevare fatti economici e patrimoniali anche rilevanti che non hanno manifestazione finanziaria, come, per esempio, i crediti ed i debiti di ogni genere non ancora incassati o pagati nell’esercizio finanziario, ma relativi alla gestione.

E’, comunque, la migliore scelta, per una piccola associazione, che non ha un grande movimento di capitali.

Ecco un elenco delle possibili voci che possono essere mess e in Entrata ed in Uscita e che possono essere imputate alla Cas sa dei Contanti o al Conto Corrente Bancario .

ENTRATE

Rimanenze attive esercizio precedente Quote Associative Contributo Socio Contributo Non Socio Contributo da CSV e da Comitato di Gestione Contributo da Ente Pubblico Contributo da Comunità Europea Contributo da Ente Privato Contributo da 5×1000 Atri Contributi Donazione da Socio Donazione da Non Socio Rimborso da Convenzione Entrate da Raccolte Fondi Attività di Vendita di beni (D.M.1995 lett.b) Somministrazione di Alimenti e Bevande Occasionale Vendità Prodotti da Attività Commerciale Marginale Prestazione di Servizi da Attività Commerciale Marginale Rendite Patrimoniali (fitti etc) Rendite Finanziarie ( interessi, Dividendi, etc) Altre Entrate Anticipazioni di Cassa

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USCITE

Rimanenze passive esercizio precedente Rimborsi Spese Ai Volontari Assicurazione Volontari Altre Assicurazioni Spese per i Dipendenti Spese per i Consulenti Collaboratori Occasionali Acquisto di Servizi Luce Acqua Gas Telefono Materiali di Consumo per struttura Materiali di Consumo per attività Materiali di Consumo per soggetti svantaggiati Affitti Noleggio Attrezzature SIAE Oneri finanziari (c/c bancario) Beni Durevoli Imposte e Tasse Uscite da Raccolta Fondi Contributi a Soggetti Svantaggiati Quote Associative a OdV Collegate o Federazioni Versate ad Altre ODV Altre Uscite

Il CSV Cosenza – Volontà Solidale, ha elaborato un modello di Rendiconto, su foglio Excel, con tutte le voci in elenco.

Grazie al format predisposto dal CSV Cosenza, inserendo giornalmente i dati relative alle singole voci, sarà compilato automaticamente anche il bilancio annuale.

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Quali Sono Le Procedure Obbligatorie Per La Presentazione del Bilancio Annuale Di Una OdV?

Come si compila il Rendiconto Economico Annuale (una forma semplificata di Bilancio), di una Associazione di Volontariati?

Abbiamo visto insieme come, la normativa per le Onlus, preveda la registrazione nel Registro di Cassa dell’Associazione, dev’essere giornaliera, puntuale e deve riguardare tutte le entrate e le spese affrontate e raggruppate nei vari mesi dell’anno.

Alla fine dell’anno, si ottiene, così, il totale de lle entrate e delle uscite dell’Associazione.

La differenza fra i due totali evidenzia il risultato positivo e negativo dell’esercizio:

- se la differenza fra entrate e uscite è negativa allora si ha un passivo di bilancio

- ovviamente se la differenza è positiva si ha un attivo di bilancio.

Una buona amministrazione tecnica e giuridica dell’Associazione non giustifica in nessun caso un passivo di bilancio.

Nel caso di rendiconto economico attivo la sua chiusura non può generare un “utile”, perchè l’Associazione di Volontariato è, per definizione, Senza Scopo di Lucro, ma darà una voce positiva da riportare nel rendiconto dell’anno successivo.

E’ necessario preparare una relazione tecnico-amministrativa , da allegare al bilancio, da cui si evidenziano motivazioni delle spese e delle entrate.

Nella relazione di bilancio, è opportuno elencare le seguenti notizie:

1) attività svolte, in cui sono descritte tutte le iniziative portate a compimento durante l’anno compreso tutti i progetti realizzati e da portare a compimento.

2) Linee politiche seguite per il raggiungimento dello scopo sociale

3) Risultati di esercizio

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A seguito della redazione del bilancio e della relazione tecnico – amministrativa, è necessario convocare, come prevede lo Statuto, il Consiglio di Amministrazione per la sua necessaria approvazione.

Dopo l’approvazione del bilancio, occorre convocare l’Assemblea dei soci , (sempre in conformità dello Statuto ) entro il 30 aprile di ogni anno la definitiva approvazione.

Con la definitiva approvazione del bilancio annuale , è obbligatorio inoltrare lo stesso alla Provincia di appartenenza della Stessa Associazione; di solito ogni Provincia predispone un modello standard sia di bilancio, che di relazione e della lettera di comunicazione.

Potrebbe essere richiesto anche da altri Enti.

La Provincia di Cosenza, ha predisposto per le Onlus del territorio, una lettera standard di comunicazione che puoi trovare nel nostro canale issuu a questo link:

http://issuu.com/adacorigliano/docs/relazione-di-bilancio

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Appendice – Le Vostre Domande

Registrazione degli Atti all’Agenzia delle Entrate : Approfondimento

Prendo spunto da una domanda di Paolo per scrivere questo post di approfondimento.

L’argomento è stato trattato all’interno del post Registrazione degli atti all’Agenzia delle Entrate.

In particolare Paolo chiede perchè, tra i documenti da portare all’Agenzia delle Entrate, si menziona anche la

“ricevuta dei versamenti dell’imposta di registrazione (il versamento può essere effettuato presso qualsiasi banca o ufficio postale, secondo le modalità richieste dall’Agenzia delle Entrate).”

Ma la registrazione dello statuto e dell’atto costi tutivo, in base alla legge sul volontariato, non dovrebbe essere gratuita?

Ecco la mia risposta:

In base alla legge 266/91 ed al susseguente Dlgs 460/97 le associazioni di volontariato sono esentate dal pagamento di qualsiasi imposta di registrazione.

Possono,però, verificarsi due casi:

- il primo caso è che un ufficio dell’Agenzia delle Entrate richiede il pagamento dell’imposta perchè ritiene che l’associazione debba essere prima iscritta al registro del Volontariato e poi poter usufruire delle agevolazioni (fortemente contestato in tutto il territorio italiano data l’incongruenza della posizione)

- il secondo caso che un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate richieda il pagamento dei diritti di segreteria ( raramente applicato).

E’ per questi motivi che consiglio di recarsi presso l’Ufficio delle Agenzia delle Entrate e definire le modalità di registrazione ed eventualmente del pagamento delle quote.

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Iniziative Sociali per l’Immigrazione in Sicilia: Qual è la Normativa di Riferimento?

Prendo spunto da una domanda di lettore del blog, per pubblicare una sintetica guida alla normativa sull’immigrazione, con alcuni riferimenti specifici per la Regione Sicilia.

Il nostro lettore chiede:

“Per iniziative sociali ed umanitarie, nell`area geo grafica siciliana, a sostegno di attività per gli immigrati, conviene un ’associazione onlus, una cooperativa sociale onlus o altro?”

Si tratta di una domanda generica molto utile per sottolineare alcuni punti importanti: tutto sta nel decidere se si vuole costituire una Onlus o un altro tipo di Associazione, organismo che permetta di pag are i propri soci oppure che i propri soci svolgono tutto il lavoro g ratuitamente.

E’ evidente che se si vuole organizzare un lavoro prevedendo la possibilità di una retribuzione sarà opportuno scegliere fra:

- cooperativa sociale - organizzazione di promozione sociale - associazione familiare - ecc.

Altrimenti, se lo scopo è un’attività di volontariato, senza necessità di retribuzione, nè diretta nè indiretta, si può costituire una Organizzazione di volontariato.

Nei primi post della rubrica Costituire e Gestire un’Associazione di Volontariato, ho delineato le figure principali del Terzo Settore, e a questa faccio rinvio.

Inoltre colgo l’occasione per pubblicare una lista di leggi emanate ad hoc che possono essere consultate per approfondire il tema.

TESTO ORGANICO PER LE POLITICHE SOCIALI E PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE SICILIA

legge 11 agosto 1991, n.266, legge quadro sul volontariato di ambito nazionale

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la legge regionale 22/86, norme per i servizi socio-assistenziali in Sicilia

la legge regionale 22/ 94, che recepisce la legge 266/91, legge quadro sul volontariato

la legge quadro 8 novembre 2000, n.328, che regola i servizi integrati socio-sanitario in ambito nazionale – recepito dalla regione siciliana con le linee guida – D.P. 4/11/2002, reso esecutivo con l’indice ragionato –circolare 16 marzo 2003, n.85, dall’assessorato ex EE.LL. oggi, Assessorato alla famiglia alle Politiche Sociali ed alle Autonomie locali, in sede locale normato con i relativi piani di zona sociosanitario

la legge7 dicembre 2000, n.383 – disciplina delle associazioni di promozione sociale in ambito nazionale

la legge regionale 31/7/2003, n.10 “norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”- e tutti i decreti attuativi operanti per la stessa legge.

LEGGI SULL’IMMIGRAZIONE

La legge n. 943 del 30/12/86 mira a definire le norme per i lavoratori extracomunitari e le loro famiglie, facendo riferimento unicamente al lavoro subordinato senza nessun accenno al lavoro autonomo.

Si precisano inoltre le condizioni per l’espulsione e le sanzioni per i datori di lavoro che non denunciano l’assunzione di lavoratori extracomunitari.

Con la legge del 28 febbraio del 1990 n.39, si accetta ufficialmente la presenza stabile di stranieri che vivono e lavorano in Italia; Si attribuiscono loro diritti non più legati solo al lavoro ma più in generale diritti della persona.

La legge 6/03/98 n. 40 guarda in modo particolare all’integrazione sociale e ai diritti- doveri degli stranieri, facendo emergere la consapevolezza nella società contemporanea che non s può più evitare questa realtà e che bisogna cercare nuovi strumenti per costruire un dialogo con le altre culture.

L. 189/02 (legge Bossi-Fini)

La legge 189/02 modifica in molte parti la legge Turco-Napolitano (legge n. 40/1998, poi Testo unico n. 286/1998), che costituisce la disciplina generale in materia di immigrazione.

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CORIGLIANO CALABRO

DONA ANCHE TU!

Aiutaci a realizzare il Centro Diurno per Ammalati di Alzheimer

Ci sono diversi modi per donare:

- Sul nostro codice IBAN : IT63B0760116200000099843674

- Sulla Carta Poste Pay: numero carta : 4023 6005 8168 7839 titolare Amato Walter

- Con il tuo 5×1000. Questo è il Codice Fiscale dell’ADA Corigliano: CF N° 97014610782

- Dandoci un pò del tuo tempo, facendo il volontario con noi: contattaci compilando il form: CONTATTI

Ma prima un pò di storia

L’Associazione da diversi anni è impegnata in progetti che cercano di dare una mano ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie, con il progetto di “Attività Assistenziale per Non Autosufficienti-Alzheimer”.

Chi segue le nostre attività nel territorio di Corigliano, sul blog www.adacorigliano.com o sulla pagina facebook www.facebook.com/adacorigliano, avrà notato che questo nostro impegno, incontra sempre maggiore favore, che non può che spingerci a migliorare e ad andare avanti.

Il progetto prosegue all’interno dei locali del Centro d’Eccellenza, che ringraziamo pubblicamente, dove, tra le altre cose, realizziamo attività di:

- Riabilitazione cognitiva: a disposizione n. 1 Neurologo, n. 1 Neuropsicologo, n. 1 Educatrice professionale, un animatore

- Musicoterapia: n. 1 Laureato in musicoterapia, un animatore

- Culturaterapia: n. 1 esperta fra le più qualificate di Corigliano di escursioni e visite ai monumenti storici più importanti – sono state fatte visite al Castello, alla Chiesa di S.Francesco, alla chiesa di S.Maria e di San Francischiello

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Il ventisei febbraio 2013 ADA Corigliano ha stipula to un contratto di comodato gratuito con il Comune di Corigliano, con successiva consegna della struttura di Via Leopardi a Coriglia no Scalo.

L’associazione si è impegnata a ristrutturare, a sue spese, il fabbricato.

Grazie a questo contratto l’Ada potrà proseguire le sue attività a favore degli anziani ammalati di AZHEIMER: il fabbricato diverrà sede sociale e “CENTRO DIURNO ALZHEIMER”,un luogo di ritrovo e di terapia diversa dal ricovero in ospedale.

I lavori di manutenzione dei locali, la cui progettazione è stata realizzata dal dott. Francesco Polare, mirano a rendere non solo più confortevoli gli stessi ma principalmente a renderli conformi:

- alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e di quelle urbanistico-edilizie,

- alla normativa riguardante l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’Associazione sta affrontando molti sacrifici, non solo economici, per dotarsi di questa nuova sede più consona alle esige nze che si stanno prefigurando.

Sul Blog e sulla Pagina Facebbok stiamo realizzando un resoconto fotografico del “com’era e com’è”, per rendere partecipe chi ci segue dell’avanzamento dei lavori.

Per la sua continuità abbiamo bisogno dell’aiuto di chiunque voglia far parte di questo sogno.

Qualsiasi contributo naturalmente sarà bene accetto.

Potrai seguire lo stato di avanzamento delle attività e leggere il rendiconto finale delle spese sostenute sul nostro blog o riceverle direttamente per email.

Sarà nostra cura trasmetterti anche la ricevuta della somma percepita, utilizzabile anche al fine di una eventuale detrazione fiscale.

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Riporto nuovamente i nostri riferimenti per le Dona zioni, e per domande non esitare a contattarci!

- Codice IBAN : IT63B0760116200000099843674

- Carta Poste Pay: numero carta : 4023 6005 8168 7839 titolare Amato Walter

- Per il 5×1000:questo è il Codice Fiscale dell’ADA Corigliano: CF N° 97014610782

- Per donare un pò del tuo tempo, facendo il volontario con noi: contattaci compilando il form: CONTATTI sul blog www.adacorigliano.com

Per informazioni e approfondimenti puoi :

scrivere sulla pagina facebook: www.facebook.com/adacorigliano

o contattarci sul nostro blog: www.adacorigliano.com