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Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

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Corte di Appello di Trieste

Il Presidente

RELAZIONE DELL’ANNO 2020 SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

NEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

***

sub lege libertas

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INDICE

1. Radiografia della giurisdizione nel Distretto: pag. 3

a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47 d. Tribunale di Pordenone pag. 60 e. Tribunale di Gorizia pag. 73

2. Tematiche giuslavoristiche di rilievo pag. 83

3. Tribunale per i Minorenni pag. 87

4. Tribunale di Sorveglianza pag. 99

5. Appunto sulla attività della Commissione territoriale per la

protezione internazionale di Trieste pag. 104

6. La Legge 19.07.2019 n. 69 (c.d. “codice rosso”) pag. 110

7. Frode Carosello pag. 129 8. TABELLE STATISTICHE pag. 149

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RADIOGRAFIA DELLA GIURISDIZIONE NEL DISTRETTO

Come già evidenziato in occasione delle precedenti cerimonie di

apertura dell’anno giudiziario la presente relazione cerca di offrire un

panorama non solo statistico/quantitativo della realtà giudiziaria del

Distretto della Corte di Appello di Trieste, ma anche taluni spunti di analisi e

di riflessione che possano contribuire ad una sua percezione “qualitativa”,

nella consapevolezza che accanto alla valutazione basata su criteri di

sostenibilità ed efficienza l’andamento del sistema Giustizia deve tenere

conto dei riflessi culturali e sociali della giurisdizione, in quanto ogni

procedimento – civile o penale esso sia – porta con sé persone, sofferenze,

aspettative la cui intrinseca valenza ed il cui impatto richiedono che

l’approccio al sistema stesso avvenga anche sulla base di diversi (ed appunto

“umanizzati”) criteri di lettura.

In quest’ottica, pur nella serena consapevolezza che nel Distretto della

Corte di Appello di Trieste la funzione giurisdizionale viene esercitata dai

suoi attori (magistrati, giudici onorari, avvocati, personale amministrativo,

ausiliari vari) con il massimo impegno e consapevolezza istituzionale, al fine

di poter fornire una risposta adeguata alle aspettative sociali ed economiche

dei cittadini, dei lavoratori, delle imprese, si deve purtroppo aprire la

relazione evidenziando l’impietoso quadro delle sempre più esigue risorse di

cui la giurisdizione stessa dispone, con specifico riferimento alla ormai

cronica quanto ingravescente carenza del personale amministrativo.

Per cogliere questa situazione, ancorché i dati numerici non siano di per

sé soli sufficienti ad esprimere compiutamente il predetto fattore di crisi, si

offre al lettore (e, ancor prima, all’utente del sistema Giustizia del Friuli

Venezia Giulia) un quadro complessivo delle vacanze degli organici degli

Uffici giudiziari del Distretto. Rispetto alle quali, del resto, si deve

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necessariamente tenere conto delle ulteriori imminenti scoperture che matureranno in conseguenza delle anticipate opportunità pensionistiche offerte dalla recente normativa previdenziale.

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CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Esaminando i profili amministrativi/gestionali di questo Ufficio

meritano di essere trattati i seguenti punti, anche alla luce dell’attenta analisi

svolta dalla sua Dirigente amministrativa:

1. Copertura piante organiche 2. Stato risorse materiali, strumenti informatici ed uffici 3. Prassi organizzative per il più efficace funzionamento

dell’ufficio 1. COPERTURA DELLE PIANTE ORGANICHE

A cavallo tra il 2018 e il 2019, per effetto della positiva politica delle

assunzioni avviata allora dal Ministero della Giustizia, ci sono state alcune

immissioni di nuova forza lavoro rappresentata da vincitori o idonei di

concorsi.

Per quanto nell’indicato periodo abbiano assunto servizio presso la

Corte otto assistenti giudiziari, tale dotazione si è ridotta a sei a seguito

dell’ottenuto avvicinamento alla propria residenza familiare o per vincita di

concorso presso altra Amministrazione.

Contemporaneamente, nel periodo si sono verificati il decesso di un

cancelliere e quattro pensionamenti (un funzionario giudiziario, un

cancelliere, un assistente giudiziario, un ausiliario), numero poi incrementato

nell’anno di ulteriori due unità (un funzionario e un ausiliario), mentre per

l’inizio del 2020 ci sarà il pensionamento dell’unico direttore amministrativo

presente.

Rimane pressoché inalterato, negativamente, il rapporto numerico tra il

personale amministrativo e quello di magistratura, caratterizzato questo da

un organico pressoché sempre al completo e la cui attività è contraddistinta

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da un elevato indice di produttività, alla quale il personale fa fronte grazie

all’impegno profuso e al rilevante senso etico del lavoro.

La copertura delle posizioni del Presidente e del Dirigente

amministrativo già dal 2016 e la positiva interazione tra i due vertici hanno

contribuito a rendere stabile l’organizzazione dell’ufficio e a consolidare i

positivi risultati ottenuti.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Oltre al ricoperto posto funzione dirigenziale, la previsione organica

del personale amministrativo (D.M. 25.4.2013) è rimasta invariata nel numero

complessivo di 63 unità. Pur essendo intervenute due parziali variazioni

della pianta organica per alcune qualifiche - una attuata con il D.M. 14.2.2018

che ha aumentato il numero degli assistenti giudiziari portandolo da n. 11 a

n. 13; l’altra avvenuta con il D.M. 18.4.2019 che ha introdotto due nuovi ruoli,

assegnando alla Corte un funzionario tecnico e tre assistenti tecnici, ruoli

peraltro non ancora ricoperti - è rimasta invariata la consistenza numerica

complessiva della pianta organica delle 63 unità. Ciò che, purtroppo, induce

a pensare che avverrà una riduzione numerica delle altre qualifiche,

mantenendo la dotazione complessiva inalterata.

Attualmente quindi il rapporto tra personale presente e pianta organica è

il seguente:

• n. 1 dirigente amministrativo su n. 1 in pianta organica; posti vuoti: 0 • n. 1 direttore su n. 3 in pianta organica; posti vuoti: 2 • n. 7 funzionari giudiziari su n. 14 in pianta organica; posti vuoti: 7 • n. 3 funzionari contabili su n. 4 in pianta organica; posti vuoti: 1 • n. 1 funzionario linguistico su n. 1 in pianta organica; posti vuoti: 0 • n. 0 funzionario tecnico su n. 1 in pianta organica; posti vuoti: 1 • n. 0 assistenti tecnici su n. 3 in pianta organica; posti vuoti: 3 • n. 3 cancellieri su n. 6 in pianta organica; posti vuoti: 3 • n. 2 contabili su 2 in pianta organica; posti vuoti: 0 • n. 11 assistenti giudiziari su n. 13 in pianta organica; posti vuoti: 2

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• n. 10 operatori giudiziari su n. 13 in pianta organica; posti vuoti: 3 • n. 2 conducenti di automezzi su n. 2 in pianta organica; posti vuoti 0 • n. 4 ausiliari su n. 7 in pianta organica; posti vuoti: 3

La novità introdotta dal D.M. 14.2.2018 con la creazione dei profili

tecnici rappresenta un doveroso riconoscimento al ruolo svolto dagli uffici

apicali per la gestione delle Spese di funzionamento, portata avanti nel corso

di questi ultimi anni con infinite difficoltà, e pur comunque efficacemente,

nel distretto. Le difficoltà sono legate anche alla mancanza delle necessarie

competenze tecniche del personale amministrativo, ove peraltro la normativa

lo prevede. Si auspica che alla previsione seguano al più presto i fatti con

l’effettiva assegnazione all’ufficio di queste risorse.

La dotazione organica di questo ufficio della Corte presenta due

particolari qualifiche. Una rappresentata dal profilo del funzionario

linguistico interprete e traduttore della lingua slovena, che risponde alle

esigenze territoriali del distretto, geograficamente confinario rispetto al

territorio nazionale e con le necessità legate al riconoscimento e alla tutela dei

diritti delle minoranze linguistiche.

L’altra costituita dal profilo del funzionario statistico, facente parte

della pianta organica del Ministero, figura di indispensabile supporto al

monitoraggio dell’andamento dell’attività giudiziaria del Distretto, oltre che

di ausilio nel caso delle ispezioni ordinarie che si svolgono negli uffici

giudiziari.

La riferita situazione fa emergere con tutta evidenza che le più gravi

scoperture della dotazione organica riguardano l’Area 3, dove l’assenza delle

figure apicali si riflette con grave detrimento sulla funzionalità dei servizi,

che non possono essere assicurati, in quanto non fungibili, da profili diversi.

E’ infatti presente un solo direttore su tre, che peraltro sarà posto in

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quiescenza fra un paio di mesi, così azzerando di fatto la qualifica, mentre nel

profilo di funzionario giudiziario i posti scoperti rappresentano il 50%,

essendo presenti solo 7 unità sulle 14 previste.

Di rilevo è la scopertura di un posto nel profilo di funzionario

contabile, data l’attività di natura contabile posta essenzialmente in capo alla

Corte.

L’Area 2 vanta la scopertura più consistente nel profilo dei cancellieri,

dove sono presenti 3 unità su 6, mentre sono presenti 11 assistenti giudiziari

su 13. Merita qualche riflessione la circostanza che per quest’ultimo profilo le

ultime due perdite si riferiscono a personale neoassunto che ha ottenuto

l’avvicinamento al luogo di residenza familiare, ovvero ha colto l’opportunità

di crescita professionale offerta da altre amministrazioni, a seguito di vincita

di concorso.

Degli operatori giudiziari ne sono presenti 10 su 13, numero destinato

peraltro a diminuire in tempi brevi in mancanza di nuove immissioni, come

del resto quello degli ausiliari, 5 in servizio su 7. Per questi ultimi appare

incomprensibile la scelta del Ministero di assunzione di 97 unità da destinare

sul territorio nazionale, ma non alla Corte di Appello di Trieste, nonostante la

tipologia di attività ne richieda la presenza, al pari degli altri uffici giudiziari,

e la non più giovane età di quelli in servizio.

L’andamento delle coperture così riferito appare in linea con quello

degli altri uffici giudicanti del Distretto, che soffrono larghe scoperture nei

vari profili: in particolare, quelli più significativi si riferiscono alla qualifica di

direttore (13 vacanti su 30, 43,33% di scopertura), funzionario giudiziario (56

vacanti su 107, 52,34 % di scopertura), cancellieri (23 vacanti su 68, 33,82% di

scopertura).

Sono presenti, inoltre, 3 dipendenti regionali messi a disposizione

dell’Ufficio giudiziario in virtù del Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero

della Giustizia e la Regione Friuli Venezia-Giulia, rinnovato e sottoscritto il 6

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agosto 2015. Due di queste unità sono state destinate ai servizi di cancelleria,

la restante è stata assegnata in via esclusiva all’Ufficio Magistrati referenti

per la formazione e l’informatica, ufficio per il quale non è stata contemplata

una dotazione organica specifica e rispetto alla quale quindi la Corte di

Appello deve provvedere con le proprie risorse a garantirne il

funzionamento. Non è stata invece sostituita la risorsa assegnata da anni

all’ufficio Formazione del Personale, ufficio che eroga numerosi corsi in tutto

il Distretto.

L’elevato numero dei beneficiari dei permessi accordati ai sensi della

legge n. 104/1992, che al momento assommano a 10 unità, grava l’ufficio per

un numero complessivo di 30 giornate mensili di assenza, con un’evidente

incidenza negativa sull’organizzazione e la resa dei servizi.

Così come, del resto, incide negativamente il part-time volontario di cui

si avvalgono ben otto dipendenti.

Senza considerare le pur ridotte ultime immissioni di personale

neoassunto, mediamente l’età del personale è di 59 anni. Sul punto, non si

possono che riportare le stesse considerazioni effettuate negli anni

precedenti. Questo personale, cioè, nonostante l’elevata etica del lavoro ed i

più che apprezzabili risultati ottenuti (ancor più encomiabili considerando il

rapporto numericamente penalizzante tra personale amministrativo e quello

di magistratura), costituisce spesso una forza lavoro stanca ed usurata da

ritmi di lavoro elevati, maggiormente incline alle malattie legate all’età e

spesso coinvolta nell’attività di cura di genitori anziani. Su tali condizioni si

innesta anche la difficoltà di tenere il passo di fronte ad una iperproduzione

di norme e di sistemi informatici.

Occorre poi sfatare la convinzione, propria del comune sentire, che

l’attività degli uffici giudiziari consista esclusivamente nello jus dicere, e

quindi sostanzialmente di attività fatta di processi e provvedimenti. Di tale

attività fanno parte anche quelle prodromica e successive, specificamente di

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messa in esecuzione del provvedimento, senza le quali il provvedimento

stesso rimarrebbe privo di effetto.

Non solo, ma fuori da quest’ambito strettamente giudiziario vanno

individuate tutta una serie di attività complesse che l’ufficio è tenuto a

svolgere e che esigono anch’esse la messa a punto di una macchina

organizzativa che, grazie al fondamentale contributo del personale

amministrativo, ha finora prodotto risultati positivi in termini di efficienza. A

titolo esemplificativo, tra le attività strettamente amministrative, la Corte si

occupa della gestione delle procedure per lo svolgimento degli esami di

abilitazione alla professione legale e di quella relativa alle elezioni.

Inoltre, particolarmente impegnative ed assorbenti sono tutte quelle

attività volte ad assicurare il funzionamento dell’ufficio inteso come edificio,

quali ad esempio la gestione calore, l’approvvigionamento idrico, la fornitura

di energia elettrica, il servizio di pulizia e quello di facchinaggio, la

manutenzione degli impianti, i pagamenti delle posizioni debitorie per le

spese ordinarie, solo per citarne alcune.

2. STATO RISORSE MATERIALI, STRUMENTI INFORMATICI ED UFFICI: Risorse materiali

Nonostante un’attenta politica di gestione degli spazi praticata da oltre

un decennio abbia consentito fino ad ora di fronteggiare la pesante carenza

degli ambienti di lavoro nel Palazzo, condiviso con altri cinque uffici, e di

allocare il personale, ormai l’utilizzo di risorse personali non facenti parte

degli organici dell’Amministrazione sta ponendo in maniera problematica

l’assicurare ad ognuno una sistemazione sufficientemente dignitosa.

Trattasi di persone, che svolgono la loro attività in maniera più o meno

continuativa e per le quali sorge periodicamente l’esigenza di spazi per

ospitarle. Ci si riferisce, in particolare, ai giudici onorari in servizio, ai quali si

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è cercato di assicurare alcuni locali, qualche volta in condivisione, stante la

loro saltuaria presenza nell’uffici. Sono anche presenti i tirocinanti previsti

dall’art 73 del d.l. 22 giugno 2013, n. 69 che normalmente condividono lo

stesso spazio con il magistrato assegnatario; ancora, gli studenti universitari

che effettuano uno stage all’interno delle cancellerie e lì sono collocati in

postazioni più o meno precarie; infine, i dipendenti regionali che, in virtù di

una permanenza significativa e stabile nell’ufficio, generalmente hanno

postazioni fisse.

L’edificio, che ospita la Corte assieme ad altri sei uffici, è di proprietà

demaniale con vincolo di destinazione per gli uffici giudiziari. A seguito del

passaggio di competenze il 1° settembre 2015 delle spese di funzionamento

dai comuni al Ministero della giustizia, l’immobile è stato consegnato

formalmente dall’Agenzia del Demanio alla Corte alla fine del 2017. Con

l’atto di consegna l’ufficio giudiziario si è così assunto l’onere di

manutenzione e di funzionamento della struttura mediante le risorse

economiche messe a disposizione dal Ministero.

La lentezza con la quale vengono assegnate le risorse economiche, i

vincoli imposti dalle esigenze di tutela del patrimonio storico-architettonico,

la modalità piuttosto lente di intervento attraverso il sistema del

Manutentore Unico facente capo all’Agenzia del Demanio, le condizioni in

cui versava l’immobile antecedentemente al trasferimento dai Comuni al

Ministero della Giustizia delle spese di funzionamento, rendono

estremamente impegnativa la sua manutenzione, oggetto in ogni caso di

complesse procedure di gara d’appalto. Inoltre, la circostanza che l’edificio

sia considerato palazzo storico determina la difficoltà nel mettere in atto

adeguatamente quelle misure necessarie ad arginare la vetustà

dell’immobile.

La dotazione degli immobili ad uso della Corte di Appello si è

incrementata con l’acquisto nel 2017 a titolo gratuito dall’Autorità Portuale di

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una porzione del Magazzino 60, per una superfice complessiva di 2.878 mq.,

sito nell’ambito del Porto Franco e destinato ad archivio, consentendo

l’estensione dello spazio a ciò destinato, divenuto ormai insufficiente a fronte

delle accresciute esigenze degli uffici giudicanti del circondario.

Strumenti informatici Rete dati Nonostante il preannunciato potenziamento della rete con un

incremento dei relativi punti, attualmente pari a n. 250, avendo la DGSIA già

più di un anno fa aderito alla convenzione Consip Reti Locali 6 per il

rifacimento della componente passiva ed attiva della LAN del Palazzo di

Giustizia di Trieste (Foro Ulpiano), la situazione è pressoché immutata.

Infatti, la rete è ancora sottodimensionata, sia rispetto alla velocità di

trasmissione che al numero dei punti rete, rispecchianti in fase progettuale

un momento storico remoto.

Il Palazzo è inoltre dotato di accesso WiFi ad Internet tramite la rete

FVGWiFi e di 12 access point.

Il Distretto della Corte d’Appello di Trieste, assieme a quelli di Brescia,

Trento e Venezia, a seguito del piano di riorganizzazione dei C.I.S.I.A.

(adottato con D.M. 19 gennaio 2016) e della soppressione del CISIA di

Padova è stato ricompreso nella competenza territoriale del CISIA di Brescia.

Non può essere sottaciuto il fatto che la mancanza di diretta conoscenza del

territorio a causa dell’ampiezza della zona di competenza e la conseguente

lontananza geografica del centro decisionale sito a Brescia non agevola i

rapporti con gli uffici periferici.

Tuttavia, nel Distretto di Trieste l’assistenza tecnica dei sistemi

informativi, assicurata dal Presidio CISIA e da un RTI, è contrassegnata da

una sufficiente tempestività e disponibilità, ancorché si disponga di uno

scarso numero di risorse in rapporto alla capillare diffusione dei sistemi

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stessi, che rappresentano ormai la modalità prevalente (in molti casi

esclusiva) di gestione delle procedure. Alcuni sistemi poi, in particolare SICP

e SICID, presentano problematiche legate all’attività di correzione dei dati o

alla risoluzione dei problemi tecnici di carattere complesso.

Hardware Tendenzialmente adeguata è la dotazione dei personal computer fissi, di

cui tutto il personale di magistratura e giudiziario è ormai dotato, soprattutto

tenendo conto che le ultime forniture e quelle preannunciate serviranno a

svecchiare l’hardware, il più vecchio risalente al 2012.

La recente fornitura di portatili ha consentito di coprire il fabbisogno

nell’intero distretto dei magistrati, dei GOT e dei MOT, nonché dei dirigenti e

di taluni profili apicali, oltre che soddisfare specifiche esigenze dell'Ufficio.

La dematerializzazione degli atti, il Processo civile telematico, le

notifiche penali on line, la trasmissione telematica dei flussi documentali

contabili tramite SICOGE, la trasmissione delle partite di credito all’Agente

della Riscossione sono tutte procedure che rendono ormai indispensabile che

il Ministero provveda ad una adeguata dotazione, per numero e prestazioni,

di scanner, soddisfatta con l’ultima fornitura solamente nel limitato numero

di due. Nel frattempo, per sopperire alle non rinviabili esigenze dei servizi, la

Corte ha fatto appello al Protocollo di intesa con la Regione al fine di ottenere

la fornitura di 16 apparecchiature, che sono state distribuite anche ad altri

uffici del distretto. Permane quindi la necessità, legata alle nuove modalità di

gestione documentale, di acquisire almeno una ventina di scanner, anche

perché l’utilizzo delle fotocopiatrici con funzione di scanner non sempre

produce una risoluzione compatibile con alcuni software (es., SICOGE).

Di seguito si riportano i principali applicativi utilizzati dai vari settori e

si illustra la situazione degli uffici:

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Settore civile: La cancelleria utilizza il SICID e ha attuato il Processo Civile

Telematico già dal 2015. L’atteggiamento del Foro è molto collaborativo e

l’accesso fisico alla cancelleria da parte dell’utenza è più limitato, anche se

correlativamente è stato in parte sostituito dalle richieste telefoniche

effettuate senza limitazioni orarie.

Se la gestione telematica degli atti ha indotto modalità lavorative

maggiormente performanti per l’immediatezza con cui vengono acquisite le

informazioni, realizzata con la consultazione degli atti sul terminale ed

eliminando così l’esigenza di reperimento fisico del fascicolo, si è peraltro

prodotto un incremento nel consumo di carta, toner e della relativa spesa per

la stampa dei documenti richiesti dai magistrati per ovviare alla difficoltà di

lettura degli atti sul video.

Non ci sono particolari arretrati nella pubblicazione delle sentenze.

Peraltro, la tempestività dell’esecuzione degli adempimenti connessi alla

pubblicazione è stata assegnata come obiettivo della cancelleria, oltre che per

il passato anno, anche per quello in corso. Con il risultato che il tempo medio

tra il deposito della sentenza e il completamento degli adempimenti

successivi e quello tra il deposito della sentenza e l’invio della comunicazione

alle parti è limitato ad un solo giorno. I tempi medi tra impugnazione e

trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione sono di tre giorni.

Nell’ambito del settore civile operano i tirocinanti ex art. 73 del d.l. 22

giugno 2013 n. 69, che sono stati inseriti nell’ufficio per il processo, così

supportando l’attività giurisdizionale dei magistrati.

Settore penale:

Dal 2015 è in uso il programma S.I.C.P. per la tenuta informatizzata dei

registri penali.

L’utilizzo del sistema si è affinato col tempo e sono intervenute

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numerose e continue patches per il miglioramento del programma. Tuttavia,

l’incremento di nuove funzionalità non sempre consente di rilevare poi

correttamente lo stato attuale del procedimento.

Accade infatti che la mancata esistenza di alcune funzionalità nel

momento dello scarico del fascicolo determini, successivamente alla loro

implementazione, una visione incompleta dei dati, certamente non

imputabile a negligenza della cancelleria.

Infatti, ancorché nel 2018 fosse stata eseguita un'imponente opera di

bonifica dei dati del sistema informatico, permettendo l’azzeramento

pressoché totale dei falsi pendenti ed offrendo quindi un dato statistico

attendibile e veritiero, tale intervento è stato poi quasi vanificato a seguito di

un importante aggiornamento del sistema avvenuto nel giugno 2019 con

l’introduzione di nuove funzionalità non previste all’atto dello scarico dei

dati.

Da ciò è derivato un sensibile incremento del numero di fascicoli

scaricati in maniera inadeguata.

Per converso, il sistema rimane ‘acerbo’ ed incompleto riguardo a

diverse funzionalità necessarie per la corretta gestione del procedimento: ad

esempio, non è consentito lo scarico completo dei fascicoli restituiti dalla

Corte di Cassazione.

Altro limite della gestione informatica è rappresentato dalla lentezza

con cui il programma viene adeguato alle modifiche normative (vedasi i casi

di sospensione per irreperibilità o per messa alla prova, non previsti dal SICP

fino a poco tempo fa e che dovevano essere annotati su brogliacci o su campi

note).

Proseguendo nell’excursus dei programmi informatici utilizzati in

ambito penale, per la gestione delle misure di prevenzione personali e reali

viene utilizzato il sistema SIPPI, mentre per le esecuzioni è stato adottato il

sistema SI.GE. (Sistema Informatico Giudice dell’Esecuzione, sottosistema

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del SIES, sistema informatico per l’Esecuzione e Sorveglianza). Il SI.GE.

presenta anomalie tali da non consentire di gestire correttamente i

procedimenti, determinando una continua necessità di apertura di ticket che

gli stessi tecnici hanno comunque difficoltà a risolvere.

Per la gestione delle richieste di assistenza giudiziaria all’estero viene

utilizzato il Registro informatico AGI,

E’ attivo e generalizzato l’utilizzo del sistema SNT per l’invio on-line

delle notifiche penali a tutti i soggetti interessati, eccetto che all’imputato.

La redazione e la trasmissione delle schede al casellario giudiziario per

via telematica avviene tramite il programma ministeriale NSC.

Nel corso dell’anno la cancelleria ha provveduto ad un consistente

abbattimento dell’arretrato pertinente all’esecuzione degli adempimenti

prodromici e successivi all’attestazione dell’irrevocabilità delle sentenze

pubblicate antecedentemente all’aprile 2016, peraltro affidato come obiettivo

e conseguendolo in misura superiore a quella stabilita, pari cioè a n. 468

sentenze eseguite.

Di rilevo è l’attività di attestazione dell’irrevocabilità delle sentenze

correnti, che ha avuto ad oggetto n. 1777 sentenze nel 2018 e, alla data del

21.9.2019 (ultimo rilevamento statistico), n. 1050. Inoltre, riguardo ai tempi

intercorrenti tra l’attestazione e l’invio dell’estratto esecutivo al Procuratore

Generale, questi consistono mediamente in 25 giorni.

In sintesi, nonostante la pesantissima situazione relativa alla scopertura

degli organici del personale amministrativo (aggravata dalle assenze per

malattia e dal ricorso ai benefici accordati dalla legge n. 104/2006), continua

ad essere soddisfacente l'andamento del settore penale, soprattutto in virtù

della razionalizzazione dell’organizzazione. Positivi gli effetti derivanti

dall’inserimento degli assistenti neo-assunti a cavallo tra il 2018 e il 2019, che

ha dato la possibilità di ampliare il numero di coloro che prestano servizio di

assistenza in udienza, allargandolo anche agli appartenenti ad altri settori,

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con conseguente recupero di risorse per le altre attività di cancelleria.

SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

FUNZIONARIO DELEGATO

Ormai pressoché assestata in tutto il distretto la trasmissione telematica

dei flussi relativi ai titoli di credito tramite SICOGE COINT (circolare del

MEF n. 33 del 31 ottobre 2012 e decreto 7 dicembre 2010, art. 1).

Così come generalizzato è il sistema di ricezione delle fatture elettroniche

tramite lo SDI.

Nell’ambito dell’attività contabile dei Funzionari Delegati, rispettivamente

per il pagamento delle Spese ordinarie e delle Spese di giustizia, dal 1°

gennaio 2019 sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di gestione

del bilancio dello Stato (decreto legislativo 16.03.2018 n. 29 e circolari Mef nn.

20-21-34 del 2018 e n. 24 del 2019) che hanno introdotto due nuovi concetti:

l’impegno di spesa pluriennale e l’impegno di spesa delegata. L’Ufficio, per

assolvere i nuovi adempimenti relativi alla programmazione e pianificazione

della spesa, deve compiere costantemente puntuali e precisi monitoraggi per

ogni capitolo di spesa e comunicarli all’Amministrazione Centrale.

Oltre a quanto sopra illustrato è doveroso evidenziare che nel corso di

questi ultimi anni l’attività di liquidazione di entrambi i Funzionari Delegati

è in costante crescita, così come si evince dalla tabella qui di seguito riportata.

Di particolare rilievo è l’incremento delle liquidazioni del Funzionario

Delegato per le Spese di giustizia, con uno scostamento in aumento del 24%

dal 2017 al 2018, indice del notevole impegno dell’ufficio nell’attività di

pagamento delle spese liquidate a tale titolo.

L’entità della spesa prodotta sul neo istituito capitolo di spesa n. 1550,

con il quale viene soddisfatto il fabbisogno relativo al funzionamento degli

uffici giudiziari intesi come struttura, precedentemente soddisfatto dai

Comuni, è indice del notevole nuovo lavoro al quale la Corte di Appello è

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chiamata, in aggiunta a quello preesistente.

ANNI CONTABILITA'

ORDINARIA

SPESE DI

FUNZIONAMENTO

CAP. 1550

SPESE DI

GIUSTIZIA

CAPP. 1360-1362

TOTALE

GESTITO

2015 € 1.160.034,61 € 696.737,39 € 4.385.524,70 € 6.242.296,70

2016 € 1.754.216,02 € 2.722.445,63 € 4.541.997,55 € 9.018.659,20

2017 € 1.243.301,88 € 3.122.521,71 € 5.371.214,35 € 9.737.037,94

2018 € 1.884.313,93 € 3.382.844,69 € 7.589.587,06 € 12.856.745,68

2019* € 711.164,06 € 1.872.476,93 € 4.298.738,38 € 8.597.476,76

*DATI AGGIORNATI ALL’ 11 SETTEMBRE 2019 Nello specifico, le spese di funzionamento sono quelle che, dopo il

trasferimento dal primo settembre 2015 delle competenze relative a tale

tipologia di spese dai Comuni al Ministero della Giustizia, gli Uffici

giudiziari gestiscono ora autonomamente - e provvedendo direttamente - alla

manutenzione ordinaria e straordinaria dei palazzi, nonché

all’approvvigionamento di tutto ciò che serve al funzionamento dell’edificio. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA La Segreteria della Corte d’Appello costituisce uno snodo importante,

non soltanto per i flussi di comunicazione in entrata ed in uscita che deve

gestire, ma per le molteplici e variegate attività che le fanno capo, attività

spesso altamente complesse e che richiedono competenza, flessibilità

organizzativa, rapidità di esecuzione. Può contare su un gruppo di lavoro

che, pur a fronte della carenza di personale, è motivato e coinvolto e che

assicura, anche in momenti di alta criticità, presenza e professionalità.

Diversi sono gli applicativi utilizzati per lo svolgimento dei servizi. In

particolare, di recente acquisizione è il programma di gestione delle presenze

del personale, esteso a tutti i dipendenti della Corte a partire dal 2019, e

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messo a disposizione gratuitamente dalla Regione in sostituzione di quello

ormai obsoleto già in uso. Il nuovo sistema ha consentito di dematerializzare

tutti gli atti riguardanti la fruizione degli istituti contrattuali da parte del

personale, fornendo nel contempo un’adeguata reportistica sull’andamento

delle presenze e delle modalità di fruizione.

E’ in uso, per la gestione elettronica degli esami di abilitazione

all’esercizio della professione forense (servizio tra i più onerosi e delicati tra

quelli “esterni” affidati alla Corte), un sistema informatico di produzione

ministeriale rilasciato nel 2015 e che avrebbe bisogno di un’implementazione

di nuove funzionalità.

Un altro servizio saliente affidato alla Segreteria della Corte per l’intero

Distretto è quello relativo allo svolgimento delle procedure di gara, in MEPA

e fuori MEPA, spesso molto complesse. Il servizio ha assunto un’importanza

strategica per gli approvvigionamenti, soprattutto quelli afferenti alla

conduzione dell’edificio inteso come struttura, derivati - come in precedenza

detto - dal passaggio di competenze dai Comuni al Ministero della Giustizia.

Tuttavia, dopo un avvio piuttosto impegnativo proprio in

considerazione del fatto che si trattava di un servizio tutto da impostare e con

indicazioni normative scarne e di difficile attuazione pratica, tale attività - per

quanto complessa – si è ormai strutturata, principalmente grazie all’impegno

ed alla professionalità dei funzionari ad essa addetti ed anche in virtù della

costante e proficua collaborazione operativa offerta dalla Procura Generale

della Repubblica e dal Provveditorato alle Opere Pubbliche.

In particolare, per quanto riguarda le spese di funzionamento, nel

periodo 2018-2019, la scelta strategica effettuata – improntata al rispetto dei

principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione, di economicità,

rapidità, efficienza ed efficacia - è stata di accorpare le procedure di gara in

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modo da evitare la polverizzazione sul territorio del Distretto di numerosi

contratti per lo stesso servizio, con la conseguente eccessiva parcellizzazione

di procedure amministrative in capo ai diversi Uffici (atti di gara,

adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, ecc.). Inoltre, si è

riusciti ad ottenere dal Ministero della Giustizia l’autorizzazione ad avviare

delle gare per più di un’annualità, coerentemente con l’attuale impostazione

della programmazione pluriennale della spesa.

Queste scelte consentono di conseguire:

• la semplificazione e la celerità amministrativa, con la riduzione del numero di procedure di gara e atti da svolgere;

• un’economia di scala a seguito di un’unica procedura per l’acquisizione di un contratto di più lunga durata;

• la maggiore attrattività per gli operatori economici interessati a partecipare ad una procedura di gara per un contratto di importo più rilevante;

• l’efficienza nel servizio reso in quanto si evita la frammentazione tra operatori economici differenti;

• la semplificazione e la facilitazione dell’interlocuzione con un unico operatore economico aggiudicatario del servizio con una conseguente ottimizzazione degli scambi;

• la maggior competitività collegata ad una più alta partecipazione degli operatori economici;

Alla fine del 2018 il numero di procedure di gara per le spese di

funzionamento (capitolo 1550) avviate dalla Corte sono state pari a 21; di

queste, 11 riguardavano gli altri Uffici del Distretto, mentre 33 procedure

hanno riguardato gli altri capitoli di spesa.

Nel corso del 2019 (alla data del 31.08.2019) il numero di procedure di gara

per il capitolo n. 1550 sono state pari a 24, di cui 13 riguardavano gli altri

Uffici del Distretto e 17 gli altri capitoli.

Va evidenziato che l’attività amministrativa che sottende alle procedure

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di gara, spesso caratterizzate da aspetti di alta tecnicalità, è piuttosto corposa

e comprende fasi differenti: preparazione degli atti di gara, avvio della gara

con acquisizione del Codice identificazione di gara, risposte ai quesiti degli

operatori economici, confronto dei preventivi, controllo della veridicità delle

autocertificazioni del possesso dei requisiti, pubblicazione degli atti nel

rispetto della normativa sulla trasparenza, interlocuzione con gli operatori

economici e con gli Uffici coinvolti. Successivamente all’aggiudicazione

l’attività si esplica nel controllo e verifica della corretta esecuzione del

contratto.

UFFICIO RISCOSSIONE CREDITI

A partire dallo scorso anno il servizio è stato profondamente riorganizzato

onde adeguarne il funzionamento alle nuove normative ed ai nuovi sistemi

che lo hanno interessato.

Due fattori hanno inciso profondamente sull’assetto precedente, imponendo

un ripensamento organizzativo:

• la direttiva ministeriale con la quale è stato attribuito all’ufficio giudiziario il compito di inviare telematicamente le partite di credito all’Agente della Riscossione, adempimento che fino alla metà dell’anno 2018 veniva svolta dall’Agente con propri mezzi e che ha determinato quindi un evidente aggravio delle attività dell’ufficio.

• l’entrata in vigore dell’art. 238-bis del T.U. Spese di Giustizia sulla “conversione delle pene pecuniarie”, in presenza di un assetto normativo di non facile attuazione e di circolari ministeriali sul tema non particolarmente esaustive, che ha determinato una situazione di momentaneo blocco delle procedure prima di arrivare ad una soluzione condivisa tra i vari attori interessati alla problematica.

Sul primo punto si è provveduto con una riorganizzazione delle risorse

addette all’attività di scansione ed invio degli atti e con l’assegnazione di

alcuni scanner ottenuti dalla Regione F.V.G. in tempi congrui, in attesa della

necessaria e adeguata fornitura ministeriale.

Sul secondo punto la Corte, d’intesa con la Procura Generale della

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Repubblica e con gli altri uffici giudiziari del distretto, ha elaborato un

sistema di comunicazione dei flussi rapido ed efficace sfociato nell’adozione

di un protocollo condiviso (circolare a doppia firma dd. 29.4.2019).

In particolare, la riorganizzazione del servizio all’interno dell’ufficio è

stata indirizzata soprattutto a far sì che la Corte d’Appello possa esercitare

un controllo reale ed efficace sull’attività degli organi della riscossione, anche

in funzione preventiva, allo scopo di evitare l’emissione di cartelle di

pagamento errate e/o opponibili.

Ad oggi si può sostenere che la fase critica di strutturazione e di sblocco

delle attività è stata superata ed avviata efficacemente, non da ultimo anche

grazie al contributo essenziale, costruttivo ed illuminato offerto dal personale

addetto all’ufficio.

ATTIVITÀ FORMATIVA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Costituisce da sempre un’area di eccellenza: l’Ufficio ha gestito

significativi volumi di formazione rivolti al personale di tutto il Distretto ed

ha attivato altresì una proficua collaborazione con il Distretto di Venezia, nel

quale non è presente un ufficio strutturato.

Nell’anno 2019 sono stati erogati corsi che hanno riguardato la materia

della sicurezza nei luoghi di lavoro e alcuni programmi informatici collegati

ai servizi di cancelleria. Inoltre, è stata garantita la formazione in ingresso

degli assistenti giudiziari neoassunti, strutturata a livello nazionale e

caratterizzata dalla previsione di moduli, autoformazione, aula, percorsi on

the job con il supporto di tutor ed esercitatori attinti dallo stesso personale

degli uffici che ha offerto la propria disponibilità.

Merita di essere segnalato lo svolgimento di una importante attività di

informazione e formazione, impostata a livello nazionale ma con il necessario

supporto organizzativo degli uffici formazione distrettuali, sull’innovativa

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materia del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del

personale giudiziario, avviato dall’anno 2019 con il DM 10.5.2018, che ha

fatto confluire in aula sia i magistrati capi ufficio, i dirigenti amministrativi e

il personale apicale degli uffici.

3. PRASSI ORGANIZZATIVE PER IL PIÙ EFFICACE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO

Il principale strumento per ottenere una positiva performance

dell’ufficio è rappresentato dalla continua, ampia attenzione allo sviluppo

dell’organizzazione ed al recupero dell’efficienza che è stata riservata negli

ultimi anni dalla dirigenza amministrativa, con scelte che hanno dovuto

necessariamente tener conto della progressiva ed allarmante scopertura della

dotazione organica. Oltre a questa attenzione di base, tuttavia, sono stati

posti in atto alcuni meccanismi indirizzati al recupero ed alla valorizzazione

dell’efficienza.

Infatti, a partire dal 2019 è stato avviato il “Sistema di misurazione e

valutazione della performance” varato con D.M. 10 maggio 2018 per tutto il

personale non dirigente. Il Sistema fa parte integrante degli strumenti di cui

le Amministrazioni si dotano per conseguire una gestione mirata al risultato,

con la fissazione di obiettivi e di piani di azione.

Il Sistema, applicato per la prima volta dal 2019, si presenta piuttosto

complesso ed impegnativo per l’introduzione di metodologie e dinamiche

nuove per il personale.

Date le potenziali criticità in esso ìnsite, anche in assenza di indicazioni

ministeriali omogenee e specifiche, l’avvio nella Corte di Appello è stato

accompagnato da corsi ed incontri con il personale dell’ufficio allo scopo di

fornire gli strumenti adeguati e, nella maggior parte dei casi, si è potuta

rilevare una risposta positiva. In particolare, i livelli apicali sono stati

responsabilizzati e hanno offerto ampia collaborazione nella sua conduzione

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assieme alla dirigente. Tra gli aspetti critici della procedura, come previsto

dal DM, vi è una scansione temporale delle varie fasi finali piuttosto serrata

che, messa in pratica, potrebbe subire rallentamenti connessi all’eventuale

opposizione al giudizio da parte del valutato.

Il primo processo valutativo, dal suo avvio nel 2019, si concluderà nei

primi mesi del 2020, alla fine di una procedura la cui tempistica è piuttosto

stringente e non immune da difficoltà applicative.

Tra le altre misure adottate per incrementare l’efficienza dell’Ufficio, in

particolare, dei Magistrati, è da annoverare l’avvenuta costituzione dell’

Ufficio per il Processo, con lo scopo di garantire la sua ragionevole durata

attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed un più efficiente

impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con

decreto del Presidente della Corte esso è stato costituito presso le due sezioni

del contenzioso civile e del giudice del dibattimento penale: è stato scelto che

ne facciano parte le seguenti figure, ad esclusione del personale di

cancelleria, proprio per evitare di incidere sui delicati e ben rodati assetti

organizzativi esistenti, in grado di assicurare un servizio più che efficiente:

tirocinanti laureati ex art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69,

convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 (tirocinio formativo della durata di diciotto mesi);

giudici ausiliari ex artt. 62 e ss. del d.l. 21 giugno 2013, m. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

I tirocinanti operano con compiti di supporto all’attività giurisdizionale

dei giudici, mentre al momento non è stato contemplato uno specifico

apporto alle attività di cancelleria.

Invece, grazie ad una convenzione sottoscritta con l’Università di

Trieste gli studenti laureandi svolgono uno stage all’interno delle cancellerie

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offrendo un prezioso aiuto per l’andamento dei servizi, che ne risultano

incrementati in termini di efficienza e, nel contempo, ricevendone

un’esperienza formativa sui meccanismi lavorativi di base.

Con la stessa finalità di recupero dell’efficienza dell’ufficio va

considerato l’utilizzo dell’applicativo “Avvocati” rilasciato dal Ministero per

la gestione e verbalizzazione delle prove dell’esame per l’abilitazione alla

professione forense.

La gestione informatica della procedura, a partire dall’identificazione dei

candidati alle prove e la successiva gestione delle attività, con tendenziale

eliminazione del cartaceo, consente un sicuro recupero di risorse e

velocizzazione dei tempi di esecuzione delle attività.

Analoghe finalità e risultati ha avuto l’avvio e l’estensione a tutto il

personale della Corte del software di gestione delle presenze del personale

(SSD) utilizzato e messo a disposizione dalla Regione F.V.G. in virtù del

Protocollo di collaborazione sottoscritto dal Ministero della Giustizia e dal

Presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia. Il programma, oltre alla

dematerializzazione degli atti, consente, attraverso un’adeguata reportistica,

di monitorare le assenze a vario titolo del personale e di razionalizzarle in un

contesto di globale assicurazione dei servizi.

Sotto l’aspetto giurisdizionale, va evidenziato che la cancelleria, allo

scopo di fissare celermente la decisione individuando i procedimenti più

vecchi di due anni effettua un monitoraggio mirato in modalità elettronica

delle pendenze.

L’efficace funzionamento dell’ufficio, infine, non può essere

decontestualizzato dall’adozione di un adeguato Piano della trasparenza e

di prevenzione della corruzione.

L’ufficio di Corte, infatti, in conformità alle previsioni della legge n.

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190/2012 ed al Piano Nazionale Anticorruzione, nonché in coerenza con il

Piano Triennale per la Trasparenza e la Corruzione del Ministero della

Giustizia, ha adottato dal 2019 un proprio specifico Piano.

Dal punto di vista metodologico, sono state individuate le aree nel cui

ambito possono manifestarsi fattori di rischio connessi a fenomeni corruttivi.

Precisamente, si è ritenuto che nell’ambito dell’ufficio di Corte le Aree

possano riguardare: personale amministrativo, per gli aspetti connessi alla fruizione di

istituti che possono avere una ricaduta economica (concessione di permessi retribuiti, assegnazione di obiettivi e premi incentivanti, fruizione di benefici rilevanti socialmente, etc.);

affidamento di lavori, servizi e forniture per le implicazioni derivanti dallo svolgimento corretto della procedura di gara e scelta del contraente.

attività istituzionale e relazioni esterne, in particolare riguardante le attività delle cancellerie civile e penale, della segreteria amministrativa, della gestione degli esami per avvocato e degli adempimenti in materia elettorale, nonché delle attività contabili del Funzionario Delegato alle spese, dove gli aspetti di potenziale corruttela sono insiti nelle attività stesse. Per ciascuna Area sono stati quindi individuati e descritti i processi a

rischio, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione da adottare per

scongiurarli.

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE: attività giurisdizionale Settore civile:

Va qui rimarcata l’ottima situazione operativa che caratterizza l’attività delle

sezioni civili della Corte.

In particolare, con riguardo alla trasformazione strutturale che ha interessato

entrambe le sezioni civili dall’anno 2017, si segnala che sono state ormai

superate le originarie difficoltà operative da esse sofferte, correlate non solo

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al radicale mutamento della loro composizione organica ma anche

all’esigenza di una pressoché totale “riconversione” professionale di tutti i

magistrati della Corte ad esse assegnati: la specificità degli affari trattati

dall’una e dall’altra - in assenza cioè di aree tipologiche ad esse comuni –

aveva implicato (e in parte, peraltro, implica tuttora) la necessità di garantire

a ciascun consigliere un adeguato intervento formativo per l’aggiornamento

e lo studio delle nuove materie loro affidate.

Cionondimeno, lo smaltimento degli affari da parte di entrambe le sezioni è

stato tale, grazie all’impegno di tutti i magistrati, da consentire il rispetto

degli standars di rendimento complessivo che erano stati fissati nel contesto

del programma di gestione annuale redatto ai sensi dell’art. 37 d.l. n. 98/2011

(come del resto avvenuto negli anni precedenti), tanto più che sin dal proprio

insediamento il sottoscritto Presidente ha ritenuto di dover comunque

fronteggiare le criticità attraverso il più marcato coinvolgimento dei Giudici

Ausiliari anche nella attività propriamente giurisdizionale, valorizzandone

cioè il buon livello di competenza professionale e la grande dedizione al

lavoro da essi dimostrata.

I risultati così raggiunti riflettono un livello di produttività dei singoli

consiglieri delle due sezioni mantenutosi sostanzialmente invariato, fermo

restando del resto che la durata media dei procedimenti definiti è andata

progressivamente riducendosi (e comunque attestandosi su livelli costanti e

del tutto rispondenti ai canoni costituzionali della ragionevole durata del

processo), essendo passata cioè – nel contenzioso ordinario - da n. 467 giorni

al 30.6.2018 a n. 490 al 30.06.2019 e nel settore Lavoro da n. 438 giorni al

30.6.2018 a n. 370 giorni al 30.6.2019, in termini dunque ampiamente inferiori

a quello biennale.

Le pendenze finali del periodo, in linea con il trend di costante diminuzione

maturato negli anni, sono ulteriormente diminuite (da n. 1592 alla data del

30.6.2018 a n. 1321 a quella del 30.6.2019), in particolare nello specifico settore

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del contenzioso (da n. 1284 alla data del 30.6.2018 a n. 1051 a quella del

30.6.2019), anche grazie al significativo smaltimento degli affari in materia di

protezione internazionale (da n. 478 alla data del 30.6.2018 a n. 246 a quella

del 30.6.2019).

Si può rilevare poi che nell’ultimo anno non sono intervenute significative

modifiche legislative e che la Corte ha dunque continuato ad adottare le

prassi operative già in essere, calibrate su un criterio interpretativo che vede

in diminuzione i casi di utilizzo dello strumento processuale della pronunzia

di inammissibilità dell’appello di cui all’art. 348-bis c.p.c. (molto contestato,

del resto, dal ceto forense), mentre probabilmente il chiarimento portato dalla

giurisprudenza di legittimità rispetto all’applicazione dell’art. 342 c.p.c.

(quello che richiede cioè la rigorosa specificità dei motivi di impugnazione)

alle sole ipotesi in cui non vi sia affatto una critica alla decisione impugnata

ha condotto alla redazione, in generale, di atti di appello più “consapevoli”,

diminuendo così anche l’applicazione di tale ipotesi di inammissibilità (sul

punto Cassazione, sez. 3^, n. 11197/2019; id, sez. 2^, n. 7675/2019).

Va poi evidenziato che la Corte continua ad assicurare la celere trattazione

dei procedimenti in materia fallimentare e di quelli di famiglia, la cui

fissazione rimane nell’ambito di due mesi con decisione finale alla prima

udienza fissata per la comparizione delle parti.

In ogni caso, con l’aiuto e la collaborazione della cancelleria, con la quale è

stato attivato un adeguato modulo organizzativo, si riesce ad assicurare

sempre il controllo sui procedimenti di più remota pendenza, onde fissare il

più celermente possibile la data della decisione.

Tali risultati di proficua gestione e trattazione delle cause, senza mai incorrere

in nessun ingiustificato rinvio, sono resi possibili anche dalla regola, ormai

incorporata nelle cadenze settimanali, della convocazione di una camera di

consiglio nel giorno precedente a quello all’udienza in modo da approfondire

le decisioni alla luce delle richieste delle parti di cui agli atti del giudizio, ciò

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che consente evidentemente, oltre al necessario approfondimento, anche una

velocizzazione dell’iter di ciascun fascicolo.

Settore penale:

Muovendo da una disamina di carattere generale sulle linee di tendenza che

investono il processo penale e che si riflettono sulla attività delle due Sezioni

penali della Corte di Appello va ribadita l’incidenza pressoché irrilevante, in

termini di deflazione del carico di lavoro che fa capo ad esse, di istituti quali

la messa alla prova, la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.,

l’estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p.; si sono

invece ormai esauriti gli effetti degli interventi normativi di

depenalizzazione di fattispecie penali che, peraltro, hanno avuto un impatto

statisticamente apprezzabile solo in relazione ai reati in materia tributaria

(art. 10 bis e 10 ter d.l.vo n. 74/2000) e di omesso versamento di ritenute

previdenziali e assistenziali.

Modestissimi sono stati per contro gli incrementi di carico conseguenti

all’attribuzione alla competenza della Corte della rescissione del giudicato

(art. 629 bis c.p.p.) e al ritorno all’appellabilità della sentenza di non luogo a

procedere (art. 428 c.p.p.), reintrodotta dalla Legge n. 103/2017.

L’introduzione dell’art. 72 bis c.p. ha comportato la definizione dei

procedimenti relativi ai cosiddetti “eterni giudicabili”.

Sul piano processuale, limitata è stata la necessità di dare corso alla

rinnovazione istruttoria in caso di appello avverso sentenza di

proscioglimento con richiesta di condanna (c.d. overturning di condanna o

accusatorio) previsto dall’art. 603, comma 3 bis c.p.p.; più di frequente si è

dovuto differire l’udienza per informare la persona offesa dal reato della

facoltà di esercitare il diritto di querela (si tratta soprattutto di procedimenti

relativi a truffe, rilevando oggi solo l’aggravante dell’art. 61 n. 7) c.p. e non

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ogni aggravante, ad appropriazioni indebite, con l’abrogazione del terzo

comma dell’art. 646 c.p.) e a minacce gravi), come previsto dalla disposizione

transitoria del decreto delegato sulla procedibilità a querela (d.l.vo. n.

36/2018) per i reati divenuti perseguibili a querela in base alle disposizioni

del decreto e commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso.

Quanto al concordato con rinuncia ai motivi di appello (art. 599 bis c.p.p.),

nel periodo di riferimento (1 luglio 2018 – 30 giugno 2019) si registrano

presso la Prima Sezione 41 procedimenti definiti (erano 34 nel periodo

precedente) pari a circa il 5% dei definiti, contro il 4% del periodo precedente;

presso la Seconda Sezione si registrano, nel periodo di riferimento, 12

definizioni (1,5% circa dei definiti), lievemente superiore al dato dell’anno

precedente.

Si osserva che, nonostante le critiche mosse da più parti alle esclusioni

oggettive (peraltro coincidenti con quelle del c.d. patteggiamento “allargato”)

che impedirebbero una ben maggiore operatività del concordato, il dato

statistico relativo alla nostra Corte non sembra di trascurabile rilievo ed è anzi,

come detto, in crescita.

Occorre peraltro ribadire, da un lato, che perdura la tendenza a proporre

comunque ricorso per cassazione contro la sentenza che recepisce l’accordo, a

fini meramente dilatori e, dall’altro, che l’istituto non ha alcuna efficacia

deflattiva, in quanto la possibilità di raggiungere l’accordo anche nel

dibattimento, ponendo di fatto nel nulla l’alternativa predibattimentale pur

contemplata dalla norma, esclude in radice che si possa ottenere per tale via un

aumento delle definizioni e una riduzione della pendenza (al più si ridurrà la

durata dell’udienza, non senza che, sovente, si sia comunque dovuto studiare

e preparare il processo).

Salvo una non precisamente quantificabile riduzione degli appelli proposti

dalla parte pubblica, non si colgono particolari effetti della riforma delle

impugnazioni penali contenuta nel D.lvo n. 11/2018, recante disposizioni di

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modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione.

Merita di segnalare che, nel solco delle modifiche (introdotte con la legge n.

103/2017) degli artt. 546, comma 1, lettera e), e 581 c.p.p., rispettivamente in

tema di “Requisiti della sentenza” e di “Forma dell’impugnazione”, ben

maggiore consistenza, rispetto al passato, hanno avuto le ordinanze di

inammissibilità dell’appello per genericità o aspecificità dei motivi di

impugnazione, provvedimenti che hanno poi avuto riscontro confermativo

nel successivo giudizio di cassazione; anche per effetto di tali pronunce

risulta incrementato il dato delle definizioni conseguenti all’attività di

spoglio preliminare dei fascicoli sopravvenuti, senza necessità di fissazione

dell’udienza di discussione.

Nel periodo, si è inteso anche dare impulso all’attuazione del disposto

dell’art. 165 bis disp. att. c.p.p. (“Adempimenti connessi alla trasmissione

degli atti al giudice dell’impugnazione”), come introdotto dall’art. 7, comma

1, del d.l.vo 6 febbraio 2018, n. 11.

La norma impone la trasmissione al giudice dell’impugnazione, assieme al

fascicolo, di determinati dati (nome e nomina del difensore, elezione di

domicilio, prescrizione e cause di sospensione di essa, misure cautelari e

relative scadenze).

L’assolvimento di tale obbligo – che è stato necessario imporre per legge – si

rivela di notevolissima importanza nell’organizzazione del lavoro

giudiziario, oltre che sullo stesso approccio dei giudici di primo grado alla

materia dell’impugnazione.

Per tale ragione, con apposita circolare del Presidente Vicario, si sono fornite

agli Uffici Distrettuali articolate indicazioni al fine di ribadire la cogenza

della disposizione normativa e di pervenire ad una sua applicazione

uniforme e quanto più possibile funzionale allo svolgimento dell’attività di

esame preliminare dei fascicoli da parte della Corte d’Appello.

Si ribadisce peraltro l’impegno che continua a essere profuso in ordine alla

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costante e defatigante, ma positivamente fruttuosa, attività di spoglio dei

fascicoli, svolta anche con l’importante ausilio dei tirocinanti ex art. 73

comma 11 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98,

nonché in ordine all’anticipata programmazione e al continuo monitoraggio

del ruolo, all’eliminazione o quantomeno alla riduzione di ogni possibile

causa non fisiologica di rinvio dei procedimenti fissati, con ottimizzazione

delle risorse disponibili; nella convinzione, da tempo acquisita, che con prassi

virtuose di organizzazione del lavoro sia possibile perseguire obiettivi di

efficienza e di celere definizione dei procedimenti in grado di appello – anche

a legislazione invariata – in presenza di completi e nel tempo stabili organici

e di un adeguato supporto del personale di cancelleria.

Purtroppo, ed è il dato dissonante rispetto a una situazione di perdurante

efficienza, il lavoro delle Sezioni penali della Corte è stato ed è pesantemente

condizionato da un esorbitante, quanto anomalo, aumento dei procedimenti

sopravvenuti, anche nel periodo in esame.

In sintesi, e come già da tempo segnalato, negli anni 2017 e 2018 si è verificato

un notevole incremento delle sopravvenienze (tra il 25 e il 30%) rispetto alla

media dei procedimenti pervenuti nel precedente quinquennio, incremento

in larga misura attribuibile a generalizzati ed anche gravi ritardi nella

trasmissione dei procedimenti da parte di diversi Tribunali del Distretto –

attribuiti alla carenza di personale amministrativo – venendo rimessi alla

Corte processi definiti in primo grado negli anni 2015, 2016 e 2017 e, in taluni

casi, anche in epoca precedente.

E’ peraltro verosimile che il fenomeno non si sia neppure esaurito e che,

sanata in talune sedi la situazione, in altre permangano significativi ritardi

riguardanti un consistente numero di procedimenti.

La sopravvenienza nell’arco di due anni di procedimenti che, in precedenza,

pervenivano in tre anni, ha già generato effetti rilevanti in ordine ai tempi

medi di definizione e ai tempi medi di fissazione della prima udienza, passati

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da sei/otto mesi a sedici/diciotto mesi, così in parte vanificando gli sforzi

compiuti, in un ormai considerevole numero di anni, per incrementare la

produttività e ridurre la pendenza e i tempi medi di definizione.

La vicenda conferma che obiettivi di efficienza e rapidità dell’attività

giurisdizionale non possono prescindere dal riferimento al processo nella sua

interezza, e non già ai suoi singoli gradi, nonché da un’adeguata dotazione di

personale.

V’è però da segnalare che – stando almeno ai primi dati statistici – che non si

è verificato, nel periodo, il temuto aumento delle declaratorie di prescrizione,

registrandosene anzi la diminuzione (95 pari a circa il 5% dei definiti, contro

134 pari al 7,1% del periodo precedente); risultato che pare ascrivibile anche

all’accorta programmazione del ruolo conseguente all’attività di spoglio

preliminare e all’incremento della produttività delle Sezioni.

Sembra comunque utile evidenziare che la nuova ipotesi di sospensione del

corso della prescrizione (art. 159, secondo comma n. 1), c.p.: «dal termine

previsto dall’art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza di

condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che

definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad

un anno e sei mesi»), applicabile ai reati commessi dopo il 3 luglio 2017, lascia

agevolmente prevedere che, fissato il dies a quo dal termine di deposito della

sentenza, l’anno e mezzo sarà ampiamente consumato da fatti fisiologici

(termini per appellare, esame preliminare e tempi di fissazione presso la corte

d’appello) ma soprattutto da quelli patologici, essendosi ormai dilatati oltre

misura i tempi di trasmissione degli atti dal giudice di primo grado alla Corte

d’Appello (evenienza, come detto, già verificatasi in questo Distretto in tre

circondari di Tribunale su quattro).

Venendo alle problematiche di maggiore rilievo per novità, complessità e

rilevanza socio-economica che abbiano interessato il Distretto, quanto alla

Prima Sezione della Corte, speciale menzione meritano - per rilievo,

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complessità e rilevanza socio-economica - i procedimenti relativi alla morte

di lavoratori, in particolare (ma non solo) presso i cantieri navali della

Fincantieri di Monfalcone, per patologie ricollegate all’utilizzazione

dell’amianto.

A partire dal 2016 la Sezione è stata impegnata in tali processi, sui quali,

anche per il considerevole numero dei decessi, si appunta una diffusa

aspettativa di giustizia; oltre agli eredi dei lavoratori deceduti, risultano in

essi costituiti parte civile anche Enti territoriali, organizzazioni sindacali e

associazioni variamente rappresentative di interessi diffusi. Dopo la

definizione dei processi cosiddetti “Amianto 1” e “Amianto 2” - celermente

definiti in grado di appello nonostante la loro complessità, ponderosità e

speciale difficoltà tecnica - è in corso di svolgimento un ulteriore processo di

analogo rilievo e di consimile complessità (“Amianto 3”).

Dal punto di vista giuridico si tratta di procedimenti di non agevole

istruzione e di speciale difficoltà tecnica. Il verificarsi dell’evento mortale

normalmente a distanza di anni dall’epoca dell’esposizione all’amianto, pone

infatti delicati problemi in ordine:

- alla certezza della diagnosi e alla causalità specifica, specie per le patologie

multifattoriali (ad es. il tumore al polmone);

- all’individuazione della “legge scientifica di copertura” in ordine alle

patologie asbesto-correlate, anche collegate all’evoluzione degli studi e delle

conoscenze in campo scientifico;

- alla colpa, sia sotto il profilo della prevedibilità sia sotto quello della

prevenibilità dell’evento e al nesso causale;

- all’identificazione delle posizioni di garanzia, rispetto a funzioni, apicali o

dirigenziali o riconnesse comunque alla sicurezza, svolte da soggetti in epoca

anche assai risalente rispetto all’evento.

Si tratta di passaggi ineludibili ìnsiti in ogni processo per fattispecie consimili

e che postulano una specifica professionalità dei magistrati chiamati a

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celebrarli.

Il fenomeno non è destinato ad esaurirsi in tempi brevi, instaurandosi via via

altri procedimenti in relazione al sopravvenire di nuovi decessi di lavoratori

in passato esposti all’amianto.

Si segnala ulteriormente il notevole incremento dei procedimenti in materia

di stupefacenti, con contestazione talora anche della fattispecie associativa,

sovente accompagnati dall’applicazione di misure cautelari.

Anche per effetto di tali sopravvenienze, il numero dei soggetti sottoposti a

misura cautelare è lievitato, per la sola Prima Sezione, da circa ottanta a più

di centotrenta, con l’ulteriore pesante aggravio della decisione delle continue

istanze da costoro proposte (autorizzazioni, permessi, sostituzioni, revoche

ecc.).

In tema di stupefacenti va anche segnalato che, nel periodo, è sopravvenuta

la sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale, con la quale è stata

dichiarata “l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia

di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui in cui prevede

la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei

anni”; la pronuncia, di assai rilevante portata, è intervenuta nel giudizio

promosso con ordinanza di rimessione della Prima Sezione della nostra Corte

di Appello che, a differenza di precedenti ed analoghe iniziative, ha superato

il vaglio di ammissibilità per avere individuato nell’ordinamento - quale

soluzione costituzionalmente adeguata se pur non obbligata - l’abbassamento

del minimo edittale per il fatto previsto dal comma 1 dell’art. 73 del D.P.R. n.

309/1990 da otto a sei anni, misura a suo tempo prevista dall’art. 4-bis del d.l.

n. 272/2005 e tuttora in vigore, come pena massima, ai sensi del comma 4

dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, per la fattispecie ordinaria delle droghe

“leggere” di cui alle tabelle II e IV previste dall’art. 14 D.P.R. n. 309/1990,

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come sostituito dall’art. 1, comma 3, del citato d.l. n. 36/2014, così come

convertito.

Infine, pur restando limitato il dato relativo ai reati contro la pubblica

amministrazione, nel periodo è stato definito, all’esito di ben undici udienze,

un ponderoso procedimento in tema di peculato, relativo ai rimborsi spese di

consiglieri regionali.

Quanto alla Seconda Sezione Penale della Corte di Appello si evidenziano

per novità, complessità e rilevanza socio-economica le procedure attinenti

alle misure di prevenzione di cui alle recenti modifiche apportate dalla legge

n. 161/2017 (e modifiche del D.Lvo n. 159/2011, art. 7 bis O.G., art. 12 sexies

d.l. n. 306/1992, 104 bis disp. att. c.p.p.), la cui ratio consiste non solo nel

contenere la pericolosità della persona privandola dei beni con cui potrebbe

delinquere, ma anche nell’eliminare dal circuito economico patrimoni

acquisiti illecitamente (ovvero geneticamente illeciti) che inquinano

l’economia legale.

Merita di essere segnalato, in quest’ottica, il fondamentale pronunciamento

con cui la Corte di Cassazione (sentenza n. 21739/2019 dd. 7.3./17.5.2019) ha

confermato il decreto di questa Corte con cui era stato disposta, in conformità

ad una impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, non solo la confisca

di autovetture di grossa cilindrata e camper direttamente o indirettamente

nella disponibilità di soggetti la cui pericolosità sociale ha trovato riscontro

nella previsione dell’art. 1, comma primo, lettere a) e b) D.Lvo n. 159/2011,

ma anche l’ulteriore confisca di due immobili.

Si tratta di procedure che hanno richiesto e richiedono alla Sezione un

impegno continuo di studio e approfondimento non indifferente, per la

differente funzione e struttura del procedimento di prevenzione rispetto a

quello penale, per l’autonomia dei due procedimenti con esclusione di ogni

pregiudiziale penale, per la diversa prova che fonda i rispettivi giudizi, nella

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costante ottica comunque di assicurare un’interpretazione dell’istituto della

prevenzione, che pur nella sua specificità, consenta di assicurare la

conformità alla Costituzione e alla Convenzione – per come interpreta dalla

Corte Europea – onde assicurare un giusto procedimento di prevenzione.

Il crescente numero delle procedure, tredici nel periodo di riferimento

(superiore, anche se non di molto, rispetto a quello dell’anno precedente),

alcune delle quali particolarmente complesse per il sovrapporsi di misure

personali e patrimoniali nonché per il numero dei soggetti attinti, ha imposto

una sempre più specifica professionalità dei magistrati chiamati a celebrarle e

un impegno sempre più accentuato per la complessità delle questioni, degli

interessi in gioco e della tipologia di procedimenti, in specie con riguardo alle

misure di prevenzione patrimoniale, che non si esauriscono con un unico

provvedimento, ma richiedono, nella fase esecutiva, la redazione e

formulazione di una pluralità di atti da parte dell’Ufficio (verifica di poteri e

competenze del custode, provvedimenti di sgombero degli immobili et

cetera).

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TRIBUNALE DI TRIESTE L’attuale situazione, quanto a copertura degli organici dei magistrati, è la

seguente.

Attualmente l’Ufficio è composto dal Presidente del Tribunale, da 3

presidenti di sezione (civile, penale dibattimentale e GIP/GUP), 1 presidente

aggiunto della sezione GIP/GUP, 21 giudici, di cui 2 destinati alla sezione

GIP/GUP, 6 alla sezione penale dibattimentale e 13 alla sezione civile

assegnati, con vari ruoli, anche alle sotto-sezioni (i) fallimentare, (ii) della

Tutela della Proprietà Industriale, (iii) della Sezione per le controversie

agrarie, (iv) della Protezione Internazionale, (v) delle controversie di lavoro e

previdenziali. Per l’assegnazione dei giudici alle sottosezioni e per i loro

rispettivi ruoli si fa rinvio alle tabelle approvate ed alle relative modifiche

intervenute.

Complessivamente sono tabellati ed in servizio 26 giudici.

Soltanto il Presidente del Tribunale svolge funzioni promiscue: udienza di

comparizione dei coniugi separandi o divorziandi, presidenza della Corte

d’Assise e di uno dei tre collegi del Tribunale in composizione dibattimentale.

L’attuale pianta organica dei Giudici onorari di Tribunale prevede n. 13 unità,

ma sono in servizio 12 magistrati, dei quali 8 assegnati alla Sezione civile e 4

alla Sezione penale dibattimentale. Un posto è vacante, avendo il GOP già

destinatovi rinunciato formalmente all’incarico.

Le funzioni di componente del Tribunale del riesame e dell’appello e del

collegio delle misure di prevenzione sono svolte, a rotazione, dai giudici della

sezione dibattimentale penale.

Con provvedimento di data 17.8.2017 è stato istituito l’Ufficio del Processo, la

cui composizione è indicata nel Documento Organizzativo generale

dell’Ufficio (DOG) ed al quale sono state assegnate competenze

specificamente in materia di protezione internazionale

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Settore civile

L’andamento del carico di lavoro nel rapporto fra procedimenti pervenuti e

procedimenti evasi, come risulta dai prospetti statistici, è ottimale per quanto

riguarda quasi tutte le specifiche funzioni riconducibili al c.d. civile

“ordinario” ivi compresi i procedimenti in materia di lavoro.

A prescindere da qualche procedimento di particolare delicatezza per le

possibili gravi ricadute sul piano sociale in materia fallimentare e di

competenza della sotto-sezione in materia di Impresa e Proprietà industriale

(di competenza distrettuale) non si ravvisano situazioni di particolare criticità

nonostante la complessità delle tematiche trattate.

Rispetto a questo quadro sostanzialmente tranquillizzante fanno eccezione

rilevanti criticità sia rispetto ai procedimenti di protezione internazionale (L.

13.4.2017 n. 46) - il cui numero segna un aumento pari al 24% delle iscrizioni (i

procedimenti iscritti sono passati da 1560 nel periodo 1.7.2017/30.6.2018 a

2034 nel periodo 1.7.2018/30.6.2019) sia rispetto al settore di competenza del

giudice tutelare e segnatamente delle amministrazioni di sostegno.

Il quadro complessivo del settore civile non è poi certo semplificato dal

succedersi di normative (di rango primario – d.l. n. 113/2018 convertito in

legge n. 132/2018 e, recentemente, d.l. n. 53/2019 convertito in legge n.

77/2019 - e secondario) nonché di pronunzie della giurisprudenza di

legittimità (si veda, ad esempio, in materia di assegno divorzile) e di merito,

che hanno ricadute non indifferenti sulla trattazione dei procedimenti.

Come risulta dai dati statistici le pendenze ultratriennali nei procedimenti

civili in genere sono contenute in numero più che accettabile (la tendenza è di

costante riduzione in percentuale) e dovute quasi esclusivamente a vicende

peculiari dei singoli processi, non a fattori strutturali.

Se il numero dei processi pervenuti, di quelli evasi e di quelli pendenti non

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suscita particolari allarmi, resta rilevante - ed anzi in costante incremento - il

flusso dei procedimenti che una volta sarebbero stati di competenza del

Tribunale dei Minorenni (questioni su affido, collocamento, visite,

mantenimento figli di coppie non coniugate).

Mentre continuano i benefici derivanti dall’applicazione, ormai pressoché

generalizzata, del locale Protocollo dd. 18.05.2015 tra Ordine degli Avvocati e

Tribunale su ripartizione delle spese straordinarie sostenute in favore dei

figli ed altrettanto quelli connessi al Protocollo del 15.01.2018 su compensi

agli avvocati in caso di ammissione al gratuito patrocinio, non sembra invece

che la riforma operata dalla legge n. 162/2014 (circa la possibilità di separarsi

o divorziare rivolgendosi all’ufficiale dello stato civile), né quella in tema di

negoziazione assistita abbiano comportato una significativa riduzione del

ricorso all’autorità giudiziaria, o altre apprezzabili ricadute.

Una notevole criticità presenta la situazione dell’Ufficio del Giudice Tutelare

con un notevole numero di amministrazioni di sostegno pendenti (nel

precedente periodo 1.07.2017-30.06.2018, risultavano inizialmente pendenti n.

2531 procedure, 845 sopravvenute, 721 definite e pendenti finali 2654). Oggi,

invece, si rilevano n. 2654 pendenze iniziali, 661 sopravvenienze, definite 654

e pendenti finali 2661).

Quanto ai procedimenti in materia di immigrazione, protezione

internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea è in

via di attuazione un Protocollo con l’Ordine degli Avvocati e i vari operatori

interessati (Azienda sanitaria, Servizi sociali), che dovrebbe fare maggiore

chiarezza su termini e modus operandi dell’istituto (con particolare riferimento

alla nota tematica - fonte talvolta di svariate problematiche applicative - del

consenso informato e dei trattamenti sanitari, anche alla luce della recente

legge n. 219/2017 sulle cd. D.A.T.) nonché l’istituzione di uno “sportello”

dedicato, con sgravio del lavoro di front-office da parte della cancelleria.

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Procedure concorsuali

Nel corso dell’anno sono stati dichiarati n. 19 fallimenti e, tenuto conto della

definizione di n. 41 procedure, si registra una significativa flessione (15%)

delle pendenze, portate a n. 124, diminuzione questa che è frutto dell’intensa

attività posta in essere dai giudici delegati al fine di procedere alla chiusura

di quelle più risalenti nel tempo.

Nel periodo dall’1.7.2018 al 30.6.2019 sono stati definiti n. 60 procedimenti

prefallimentari (istanze di fallimento); al 30.6.2019 risultavano pendenti

quindi n. 16 procedimenti (peraltro scesi ad 8 al 15.9.2019), rispetto ai 17

procedimenti pendenti complessivamente al 30.6.2018: tale dato manifesta

l’ottima capacità di definizione da parte dell’Ufficio (con rigetto dell’istanza

di fallimento ovvero con sentenza dichiarativa di fallimento).

Pendono alcune procedure risalenti nel tempo solamente a causa della

necessità di definizione di contenziosi approdati al vaglio della Corte

d’Appello o della Corte di Cassazione, ovvero di azioni di responsabilità

promosse nei confronti di ex-amministratori o sindaci o, ancora, dalla

pendenza del procedimento penale promosso nei confronti degli

amministratori delle società fallite.

Quanto al settore delle procedure concordatarie, nel periodo dal 1.7.2018 al

30.6.2019 sono sopravvenute n. 11 procedure; a fronte di n. 11 definizioni, la

pendenza al 30.6.2019 è rimasta stabile rispetto al periodo precedente (n. 11

procedure pendenti al 30.06.2019, di cui peraltro già 9 pervenute alla fase di

esecuzione successiva alla omologazione del concordato): il settore denunzia,

come nel resto del Paese, lo stato di crisi economica che ha riguardato anche

il circondario di Trieste.

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Esecuzioni immobiliari e mobiliari

In materia di esecuzioni immobiliari si registrano problemi di coordinamento

sia con altri Tribunali del Distretto, ciascuno dei quali ha assunto prassi del

tutto autonome, problemi aggravati dall’assenza di normative o linee guida

efficaci da parte del legislatore e dall’evidente interesse economico di diversi

enti di assumersi l’incarico della pubblicità e/o della gestione delle gare.

Le modalità dell’eventuale affidamento di detti incarichi – se con procedura

d’appalto pubblico e con quali modalità – non sono state ancora ben definite

sul piano normativo.

Le procedure esecutive immobiliari segnano una significativa riduzione del

numero di procedimenti sopravvenuti al 1.7.2019 rispetto all’omologo dato

dell’annualità precedente 2018/2019 (39,2% in meno), evidenziando cioè un

andamento in controtendenza rispetto all’annualità precedente, che aveva

conosciuto invece un aumento delle sopravvenienze del 15%.

Quanto alle modalità di scelta del gestore della vendita telematica, il

Tribunale di Trieste ha adottato sin dalla scorsa annualità il criterio suggerito

dal CSM con la risoluzione del 23 maggio 2018, ovvero l’individuazione di

un numero ristretto di gestori da nominare a rotazione.

Merita poi di essere sottolineato, in punto di riforme rilevanti intervenute nel

settore delle esecuzioni immobiliari, che in seguito alla modifica apportata al

testo dell’art. 560 c.p.c. dal d.l. 14.12.2018 n. 135, convertito dalla legge

11.2.2019 n. 12, la liberazione anticipata dell’immobile pignorato è stata

tramutata da facoltativa in obbligatoria ogni qualvolta l’immobile stesso non

sia abitato dall’esecutato e dalla sua famiglia o l’esecutato non adempia

correttamente ai propri doveri di conservazione del bene. In ottemperanza

alla nuova disposizione si sta dunque provvedendo ad adeguare i modelli di

provvedimento in uso e ad ordinare dunque l’immediata liberazione

dell’immobile pignorato per l’ipotesi sopra descritta. Per il caso invece di

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immobile abitato dall’esecutato e dalla sua famiglia viene emesso un memento

volto ad allertare l’esecutato sui doveri che conseguono ex lege in ordine alla

conservazione da parte sua del “possesso” sul bene, nonché il professionista

delegato (nominato ex lege custode giudiziario del compendio) dei

consequenziali doveri di vigilanza e monitoraggio della situazione, a tutto

beneficio del buon esito della procedura espropriativa.

Attualmente sono pendenti n. 361 procedure esecutive, se ne sono aperte nel

corso dell’anno 163 e ne sono state definite 116.

A fronte di crediti azionati nel periodo pari a circa €. 38 milioni e ad un valore

degli immobili in oggetto stimato in quasi €. 15 milioni, si sono ricavati circa

9,5 milioni di euro.

Va rimarcato il fatto che la stampa nazionale ha dato risalto al primato del

Tribunale di Trieste, risultato l’Ufficio Giudiziario più rapido nella chiusura

delle procedure fallimentari ed esecutive immobiliari, con un media cioè di

1,6 anni. E’ di tutta evidenza che la celerità di una procedura esecutiva si

riflette significativamente sul valore di realizzazione del bene oggetto della

medesima.

Quanto alle procedure esecutive mobiliari, all’inizio dell’anno risultavano

pendenti n. 245 procedure, se ne sono aperte 1311 e sono state definite 1268

procedure, sicché al 30.6.2019 ne risultano pendenti 289. L’incremento delle

pendenze non pare peraltro possa suscitare particolare allarme. Semmai più

preoccupante è il modesto ricavato delle vendite distribuito ai creditori, di

gran lunga inferiore non solo del valore del credito azionato ma anche di

stima del bene (16% del credito azionato).

Settore Lavoro e Previdenza Sociale

I procedimenti pendenti al 30.6.2019 erano n. 210 (n. 112 in materia di lavoro

e n. 98 in materia di previdenza). La linea di tendenza è verso una

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significativa riduzione: complessivamente n. 282 pendenti al 30.6.2018 e n.

368 pendenti al 30 giugno 2017.

Nel periodo intercorrente fra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 sono stati

iscritti a ruolo n. 697 procedimenti (di cui n. 493 in materia di lavoro e n. 204

in materia di previdenza), a fronte degli 896 procedimenti (di cui n. 655 in

materia di lavoro e n. 241 in materia di previdenza) iscritti nell’anno

precedente e dei 765 procedimenti (di cui n. 552 in materia di lavoro e n. 213

in materia di previdenza) dell’anno ancora precedente.

La durata media in giorni dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza

è pari a 142 giorni e non pendono procedimenti ultrabiennali.

Nel periodo dal 1.7.2018 al 30.6.2019 sono stati complessivamente definiti n.

769 procedimenti (n. 547 in materia di lavoro e n. 222 in materia

previdenziale) e sono state depositate nel periodo n. 276 sentenze in materia

di lavoro.

Settore penale

Nessun particolare problema si segnala con riferimento al funzionamento

della Sezione G.I.P./G.U.P. (tutti i magistrati della Sezione svolgono sia le

funzioni di Giudice delle indagini preliminari che di Giudice dell’udienza

preliminare), fatta eccezione per quelli meramente logistici attinenti la

trasmissione dei fascicoli processuali all’Ufficio da parte delle Procure della

Repubblica, problema in via di risoluzione con la trasmissione, almeno quanto

ai procedimenti meno corposi, degli atti in via telematica.

Il dimensionamento della Sezione, come segnalato dal Presidente del

Tribunale, risulta adeguato anche rispetto al carico di lavoro dei giudici del

dibattimento determinato dai processi provenienti dall’udienza preliminare,

considerato il numero modesto di rinvii a giudizio con rito ordinario da parte

del G.U.P. (n. 476 nell’arco dell’ultimo anno) e l’elevato numero di processi

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definiti innanzi a sé con riti alternativi.

I procedimenti riguardanti imputati “noti” (dati SICP) pendenti al 1° luglio

2018 erano n. 1.423 (questo dopo un’attività di bonifica dei “falsi pendenti”), i

pendenti al 30 giugno 2019 n. 1.218.

Sono stati emessi n. 219 decreti penali, dei quali n. 158 sono divenuti esecutivi.

Complessivamente, a fronte di n. 4.132 procedimenti pervenuti ne sono stati

esauriti n. 4.337.

5.3. Andamento dei flussi. Definizioni e durata dei procedimenti.

Nell’arco temporale in questione, i dati forniti dai funzionari statistici

possono essere così riassunti:

quanto al settore monocratico

Periodo 1.7.2017 – 30.6.2018 Periodo 1.7.2018 – 30.6.2019 Pendenti al 1.7.2017

Sopravvenuti dal 1.7.2017 al 30.6.2018

Definiti dal 1.7.2017 al 30.6.2018

Pendenti Sopravvenuti

Definiti

Pendenti

1971 1812 1738 2045 2153 1807 2391 quanto al settore collegiale

Periodo 1.7.2017 – 30.6.2018 Periodo 1.7.2018 – 30.6.2019 Pendenti al 1.7.2017

Sopravvenuti dal 1.7.2017 al 30.6.2018

Definiti dal 1.7.2017 al 30.6.2018

Pendenti Sopravvenuti

Definiti

Pendenti

113 53 59 108 47 70 85 La durata media dei processi definiti è nettamente diminuita per quelli

collegiali (da 738 a 566 gg.) ma lievissimamente pure per quelli monocratici

(da 402 a 385 gg.).

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46

Tribunale del Riesame

Pendenti al 1.7.2018

Pervenuti

Definiti

Pendenti al 30.6.2019

38 566 564 40

Sezione Misure di Prevenzione Pendenti al 1.7.2018

Pervenuti

Definiti

Pendenti al 30.6.2019

5 17 21 1

Corte d’Assise Pendenti al 1.7.2018

Pervenuti

Definiti

Pendenti al 30.6.2019

4 1 2 3 E’ appena il caso di aggiungere che non si sono potuti significativamente

apprezzare gli effetti deflattivi sperati derivanti dalle riforme più recenti, sia

in materia di diritto penale sostanziale che processuale.

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47

TRIBUNALE DI UDINE:

Settore civile:

Nell’evidenziare il lusinghiero livello di efficienza, sia in termini quantitativi

che qualitativi, raggiunto dal proprio Ufficio nell’esercizio della giurisdizione

civile il Presidente del Tribunale di Udine rileva in particolare come l’ambito

di competenza della prima sezione civile sia stato caratterizzato ancora una

volta da una eccellente produttività dei giudici, che ha consentito appunto di

abbattere l’arretrato, raggiungendo così un significativo decremento delle

pendenze quanto ai procedimenti ordinari nel periodo 1.07.2018/30.06.2019

(iscritti 1309, definiti 1601, pendenti n. 1699, rispetto ai precedenti n. 1991 del

2018: l’output è stato dunque ben superiore all’input) ed anche rispetto ai

procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

In tale quadro complessivo, tuttavia, si è assistito anche per il 2019 ad un

notevole incremento dei procedimenti relativi ai figli di genitori non

coniugati (affidamento e mantenimento degli stessi), dopo il trasferimento

della competenza dai Tribunali dei Minorenni, e ad una sostanziale stabilità

dei procedimenti contenziosi di separazione e divorzio (separazioni e divorzi

– comprese le separazioni consensuali e i divorzi congiunti - nel periodo

1.07.2018/30.06.2019: iscritti 1145, definiti 1112, pendenti 595), con un leggero

incremento delle pendenze rispetto al 2018 in conseguenza del trasferimento

di un giudice della sezione famiglia e di un contenzioso sempre più

conflittuale a complesso che spesso richiede istruttorie lunghe e delicate.

In controtendenza (anche se si inizia ad intravvedere un certo rallentamento

delle sopravvenienze), finendo così per rivelarsi una sorta di unicum del

settore civile, è l’incremento delle procedure di amministrazione di

sostegno, legate come è evidente a ragioni di carattere sociale certamente non

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dipendenti dai Tribunali (invecchiamento della popolazione, problematiche

relative alla responsabilità medico–sanitaria, interventi dei Servizi Sociali e

dei Distretti Sanitari, e così via), che impegnano sempre di più i giudici

tutelari e il sempre più scarso personale della cancelleria, anche perché la non

necessità del difensore per avviare il procedimento comporta un ulteriore

impegno sia delle cancellerie che dei giudici (togati e non togati). Sotto tale

profilo si rileva preziosa la collaborazione in tale delicata materia dei giudici

onorari nell’affiancamento di quelli giudici, anche se sarebbero auspicabili

modifiche normative che possano favorire la semplificazione delle procedure

o l’introduzione di incentivi che possano condurre ad un decremento di

domanda, vista la difficoltà di aumentare l’offerta.

Quanto ai c.d. “procedimenti speciali” si conferma la buona produttività

della sezione, atteso che risultano iscritti n. 2819 procedimenti, di cui definiti

2826, con la pendenza di soli 213 procedimenti.

Rispetto alle materie di competenza della seconda sezione civile, nel settore

del lavoro, nell’ultimo anno si è riscontrata solamente una limitata riduzione

(da n. 69 a n. 52) dei procedimenti introdotti con il rito speciale di cui alla

legge 28.6.2012 n. 92 (legge “Fornero”), non più applicabile ai nuovi

licenziamenti, mentre nel primo semestre del 2019 risultano ridotte a zero le

nuove cause in materia di demansionamento, evidentemente in conseguenza

delle modifiche apportate all’art. 2103 cod.civ. ad opera del c.d. “Job’s Act”

(D.Lgs. 20.2.2015 n. 81).

Nell’anno giudiziario appena trascorso, pur essendosi confermato il generale

trend negativo del flusso in entrata dei procedimenti civili (il numero

complessivo dei procedimenti iscritti a SICID si è ridotto da n. 5653 del

2017/2018 a n. 5395 del 2018/2019) si è mantenuto stabile il numero dei

procedimenti contenziosi di nuova iscrizione assegnati alla seconda sezione,

che sono passati da n. 1317 a n. 1349; ad essi si aggiungono le cause agrarie e

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49

i procedimenti cautelari e per decreto ingiuntivo, assegnati promiscuamente

ai giudici di entrambe le sezioni.

Nel medesimo periodo i procedimenti contenziosi definiti dalla sezione sono

scesi da 1611 a 1494 ed i procedimenti contenziosi pendenti al 30 giugno da n.

1128 a n. 986; i pendenti ultratriennali alla medesima data sono diminuiti da

n. 40 a n. 28: tale diminuzione fa ritenere che la pendenza si sia ridotta ad un

livello pressoché fisiologico in rapporto alle sopravvenienze.

Nell’ambito delle cause contenziose è da segnalare un incremento

significativo dei procedimenti sommari di cognizione, passati da n. 79 a n.

126; il loro numero è peraltro assai ridotto in termini assoluti e ciò palesa la

scarsa propensione della classe forense per un rito deformalizzato, che non

garantisce la possibilità di integrare le proprie difese e le istanze istruttorie

con le memorie previste dall’art. 183, comma sesto, c.p.c.

Il contenzioso civile della sezione non ha presentato significative variazioni

qualitative rispetto agli anni precedenti e si è variamente distribuito tra le

varie materie.

In riduzione le cause in materia bancaria e di leasing (166 contro le 190

dell’anno precedente): tali cause hanno per oggetto questioni giuridiche

simili (nullità dei contratti o di singole clausole per indeterminatezza,

anatocismo e usura) e attraverso un costante confronto tra i magistrati delle

sezioni, anche nell’ambito delle riunioni periodiche previste dall’art. 97.2

della vigente circolare sulla formazione delle tabelle, si è cercato di pervenire

ad orientamenti condivisi tra tutti i giudici in ordine alle soluzioni da dare

alle varie questioni controverse.

Pressoché inesistente il contenzioso in materia di intermediazione finanziaria

(solo una nuova causa iscritta nell’ultimo anno).

In leggero calo il numero delle cause in materia locatizia (n. 98 cause iscritte

nell’ultimo anno giudiziario contro le n. 108 dell’anno precedente), mentre

hanno registrato un aumento i procedimenti sommari per convalida di

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sfratto, passati dai 450 del 2017/2018 ai 474 del 2018/2019.

Nel settore lavoristico si è registrata una significativa diminuzione delle

sopravvenienze, passate da n. 990 nel 2017/2018 a n. 886 nel 2018/2019.

Pressoché stabile il numero delle cause ordinarie in materia di lavoro

(pubblico e privato), mentre vi è stato un incremento da n. 123 a n. 152 delle

cause in materia previdenziale; stabile invece il numero dei ricorsi per

accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c.

Delle cause “Fornero” e di quelle di demansionamento si è detto sopra; si è

invece confermata la tendenza alla riduzione dei procedimenti per decreto

ingiuntivo già registrata nell’anno procedente, passati da n. 424 a n. 348.

Il numero complessivo delle pendenze lavoristiche si è ridotto da n. 546 del

30.6.2018 a n. 477 del 30.6.2019; alla data del 20.9.2019 (il sistema SICID

lavoro non permette di effettuare l’estrazione al 30.6.2019) i procedimenti

iscritti prima del 30 giugno 2016 ancora pendenti erano n. 18.

In leggero calo rispetto all’anno giudiziario precedente è anche il numero dei

fallimenti dichiarati, passato da n. 62 a n. 58, a fronte di un più accentuato

calo delle istanze di fallimento (n. 151 nel 2017/2018 e n. 135 nel 2018/2019).

Lievemente aumentato il numero dei fallimenti chiusi (da n. 111 a n. 118) con

significativa riduzione dei fallimenti pendenti (da n. 459 a n. 399).

In progressiva riduzione a partire dal 2016/2017 il numero delle domande di

concordato preventivo per effetto della introduzione del limite di

ammissibilità della soglia minima del 20% di soddisfazione dei creditori

chirografari ad opera della legge n. 132/2015 (di conversione del d.l. n.

83/2015); nell’ultimo anno giudiziario le domande sono state 8 a fronte delle

11 del 2017/2018.

Significativo è stato invece l’incremento dei procedimenti di composizione

delle crisi da sovra indebitamento: nel 2017-2018 erano state presentate

soltanto n. 3 proposte di liquidazione del patrimonio ed una proposta di

accordo di ristrutturazione dei debiti, mentre nel 2018/2019 le proposte di

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51

liquidazione del patrimonio sono state n. 19, alle quali si sono aggiunte una

proposta di accordo di ristrutturazione e n. 3 proposte di piano del

consumatore.

Le esecuzioni forzate immobiliari di nuova iscrizione si sono ridotte dal n.

434 dell’anno giudiziario 2017/2018 al n. 348 del 2018/2019, mentre le

esecuzioni forzate mobiliari sono passate da n. 1692 a n. 1588.

Significativo è stata la riduzione delle esecuzioni immobiliari pendenti, che

alla data del 30.6.2018 erano n. 1528 mentre al 20.6.2019 erano n. 1273; stabile

invece il numero delle esecuzioni mobiliari pendenti al 30 giugno 2019, scese

da n. 403 a n. 413.

Il Presidente del Tribunale di Udine segnala che nel settore delle esecuzioni

immobiliari, a partire dalla fine di aprile 2018, si è generalizzata la delega

delle operazioni di vendita; è proseguita anche l’attività di formazione dei

professionisti delegati alle vendite, con i quali sono stati organizzati periodici

incontri, in esito ai quali si è provveduto ad adattare alle problematiche via

via rappresentate la modulistica in uso sia per il conferimento degli incarichi

agli stimatori che per le ordinanze di vendita.

La opzione per la “doppia delega”, che prevede l’affiancamento di un avvocato

o commercialista ad un notaio, ciascuno incaricato degli incombenti

pertinenti la sua professionalità, si è rivelata positiva quanto alla possibilità

di utilizzare le specifiche competenze dei due professionisti, anche se in

qualche caso vi sono state difficoltà di coordinamento.

Nel medesimo settore, buoni risultati continua a dare la collaborazione con

Coveg s.p.a.; le vendite delegate vengono effettuate settimanalmente nella

sala allestita presso la sua sede e la concentrazione delle aste per le vendite

telematiche favorisce la partecipazione degli acquirenti; l’affidamento ad un

unico soggetto dei compiti di custodia degli immobili pignorati e di gestione

delle visite dei potenziali interessati all’acquisto agevola la attività della

cancelleria, che si ritrova ad avere un unico referente, come pure quella del

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52

Giudice delle esecuzioni.

PROCEDIMENTI ULTRATRIENNALI

Quanto alla prima sezione civile, va registrato un pur minimo abbattimento

dei procedimenti ultratriennali di contenzioso ordinario e di famiglia rispetto

al 2018, segno evidente - tenuto conto, come si è detto, della sempre maggior

complessità delle controversie di famiglia - dell’impegno profuso dai giudici

della sezione e della loro sensibilità verso la realizzazione del principio della

ragionevole durata del processo.

A fronte di 112 procedimenti di contenzioso civile ordinario e di famiglia

ultratriennali al 2018, si è passati per il 2019 a 100 procedimenti ultratriennali,

i quali rappresentano solamente il 3,8% delle attuali pendenze complessive

della prima sezione civile (esclusi i procedimenti di famiglia e di volontaria

giurisdizione).

Le pendenze ultratriennali della seconda sezione civile si sono ulteriormente

ridotte nell’ultimo anno, grazie all’impegno dei magistrati per attuare

l’obiettivo previsto dal programma di gestione ex art. 37 d.l. n. 98/2011: delle

28 cause civili contenziose iscritte oltre tre anni prima del 30 giugno 2019 e

pendenti a quella data, una è stata iscritta nel 2010 (ma nel 2013 è stata

sospesa ed è stata riassunta dopo cinque anni), una è stata iscritta nel 2014 ed

è stata definita nel settembre 2019, undici risalgono al 2015 e quindici al

primo semestre del 2016.

In rapporto al totale delle cause civili contenziose (di rito ordinario, di rito

sommario e di rito locatizio) pendenti al 30 giugno 2019 la percentuale di

quelle ultratriennali si è ridotta dal 3,5% al 2,8%.

Anche la durata media dei processi tende a ridursi significativamente, come

risulta dal seguente prospetto, che riporta i dati trimestrali desunti dal

cruscotto del presidente di sezione:

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53

trimestre

2017

trimestre

2017

trimestre

2018

trimestre

2018

trimestre

2018

trimestre

2018

trimestre

2019

trimestre

2019

Durata

media

definiti

con

sentenza

745 gg. 653 gg. 668 gg. 683 gg. 693 gg. 584 gg. 535 gg. 573 gg.

Durata

media

altrimenti

definiti

282 gg. 304 gg. 251 gg. 248 gg. 199 gg. 262 gg. 197 gg. 223 gg.

Settore penale:

Corte di Assise

In assenza di nuove iscrizioni nel periodo, permangono le difficoltà

incontrate per avviare e coordinare con gli enti territoriali del circondario le

procedure per la formazione degli elenchi degli albi dei giudici popolari; la

nuova disciplina del giudizio abbreviato comporterà un incremento dei

procedimenti da celebrare davanti alla Corte di Assise.

Tribunale collegiale

Nel periodo sono sopravvenuti n. 80 procedimenti, contro i 198 del periodo

precedente e ne sono stati esauriti 120, con un notevole incremento rispetto

agli 80 del periodo precedente, con una pendenza finale di n. 187, contro i 201

del periodo precedente.

Nonostante tali dati positivi, si tratta del settore ancora con le maggiori

difficoltà a livello gestione per la pendenza di processi con numerosissimi

imputati e/o testi, che impongono calendari serrati, per la necessità di dar

vita a rogatorie internazionali e per l’elevato numero di formazioni collegiali

diverse venutesi a creare nel tempo a seguito delle successioni di giudici,

criticità, quest’ultima, che, affrontata con le ultime variazioni tabellari, sarà a

breve superata.

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Tribunale monocratico

Pervenuti n. 3.063 nuovi procedimenti, con un deciso incremento rispetto ai

2.209 del periodo omologo precedente, ne sono stati esauriti 2.814 (solo 211

con applicazione concordata della pena), con un notevole incremento dunque

rispetto ai 2.196 del periodo precedente; la pendenza complessiva si attesta a

2.474 procedimenti.

Programmi si smaltimento degli arretrati ultratriennali

Collegio: pendenze all’1 ottobre 2019

2012 5 procedimenti (5 al 30.6.2018);

2014 5 (15 al 30.6.2018)

2015 6 (8 al 30.6.2018)

2016 9

Totale: 25 procedimenti

Monocratico: pendenze ultratriennali all’1 ottobre 2019:

2012 1 procedimento (6 al 30.6.2018)

2013 11 (14 al 30.6.2018)

2014 24 (46 al 30.6.2018)

2015 31 (29 al 30.6.2018)

2016 99

Totale: 164 procedimenti

Il dato totale risultava migliore nel periodo precedente, ma è comunque

positiva l’erosione costante dei procedimenti super ultratriennali, ossia

anteriori all’anno 2016.

E’ aumentato il numero delle udienze complessive (collegiali/monocratiche)

ma un ulteriore incremento richiede risorse di personale amministrativo ad

oggi non disponibile.

Sezione GIP-GUP

Nel periodo dall’1.1 al 15.9.2019 la Sezione G.I.P./G.U.P. ha emesso n. 250

misure cautelari personali, sia da convalida di arresto o fermo sia da richiesta

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di misura cautelare, numero in aumento rispetto all’anno precedente, e ha

pronunziato n. 534 sentenze, in sostanziale corrispondenza con l’anno

precedente.

Il Presidente del Tribunale osserva, con riguardo alle riforme in materia

penale, che gli effetti della recente legge 26.4.2019 n. 36 si stanno esplicando

nell’incremento delle pene edittali per reati di frequente verificazione, quali

la rapina, il furto in abitazione o con strappo, la violazione di domicilio.

Rimangono ancora da valutare gli effetti di recenti provvedimenti legislativi

quali il decreto legge 4.10.2018 n. 113, convertito in legge 1.12.2018 n. 132

(decreto sicurezza), il decreto legge 14.6.2019 n. 53, convertito in legge

8.8.2019 n. 77 (decreto sicurezza bis) e la legge 19.7.2019 n. 69 in materia di

violenza domestica e di genere, mentre non risultano casi di applicazione

della nuova disciplina in materia di legittima difesa (legge 26.4.2019 n. 36).

Si conferma il vistoso decremento dei procedimenti (e la correlativa

diminuzione delle richieste di sequestro preventivo finalizzate alla confisca

(anche per equivalente) in materia tributaria (D.L.vi 24.9.2015 n. 158 e

5.8.2015 n. 128), con effetto altresì sulla considerevole, e ormai stabilizzata,

diminuzione delle richieste di decreti penali di condanna per il reato di

omesso versamento di ritenute previdenziali di cui all’art. 2 comma 1-bis,

legge n. 638/1983.

In numero decrescente sono i provvedimenti di definizione (decreti di

archiviazione) per non punibilità a norma dell’art. 1, legge 15.12.2014 n. 186

in materia di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

In relazione ai c.d. “ecoreati” (legge 22.5.2015 n. 68) si segnalano complessi

procedimenti a carico di numerosi indagati per i reati di cui all’art. 452 bis

c.p., aventi a oggetto l’impiego in attività agricole di sostanze nocive per

l’ambiente.

La normativa in materia di messa alla prova di cui agli artt. 464-bis e ss. c.p.p.

ha fatto registrare un numero significativo di ordinanze ammissive (n. 57 nel

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56

periodo 1.1/20.9.2019), in aumento rispetto all’anno precedente, mentre di

minore effetto appare la normativa in materia di particolare tenuità del fatto

di cui all’art. 131-bis c.p., sia per i limiti di pena edittale sia per l’eventuale

esistenza di precedenti penali a carico dell’imputato o indagato ovvero per la

pluralità delle condotte.

Stabile risulta il numero dei procedimenti in corso per reati di omicidio

stradale e lesioni personali stradali (artt. 589 bis e 590 bis c.p., introdotti con

legge 23.3.2016 n. 41); non infrequenti sono le richieste di incidente

probatorio per tali fattispecie, aventi a oggetto perizie ricostruttive dei sinistri

o accertamenti medico-legali.

Contenuto è il numero dei procedimenti penali per gravi infortuni sul lavoro,

mentre rilevante è quello per reati in materia di sicurezza del lavoro

contemplati dal D.Lvo n. 81/2008, nella maggior parte dei casi definiti

peraltro mediante le procedure estintive di cui agli artt. 20 e ss. del D.Lvo n.

758/1994.

L’anno in corso, come il precedente, nel circondario di Udine ha visto un

numero limitato di arresti in flagranza per il reato di cui all’art. 12 D.Lvo

25.7.1998 n. 286, ma il permanere della c.d. “rotta balcanica occidentale”

induce a prevedere una possibile ripresa delle condotte delittuose di

favoreggiamento dell’introduzione in Italia di soggetti privi del titolo di

ingresso e di permanenza nel territorio nazionale.

Si rileva costantemente elevato il numero di arresti in flagranza, di richieste

di misure cautelari e di richieste di riti alternativi per reati in materia di

traffico di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento al trasporto e alla

cessione di sostanze di tipo hashish e marijuana, all’introduzione in Italia

dall’estero di stupefacenti di tipo cocaina ed eroina, anche mediante

ingestione di ovuli e anche in quantitativi elevati, e ad altre attività di spaccio

di varia consistenza e ampiezza. Si segnalano importanti operazioni condotte

dalle forze di polizia e dalla locale Procura della Repubblica volte a debellare

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57

i traffici di sostanze stupefacenti, anche in danno di minorenni, in varie zone

della città di Udine con allarmante continuità, in particolare nelle vie

circostanti la stazione ferroviaria e l’autostazione; tali articolate operazioni

hanno condotto a numerosi arresti ed esecuzioni di misure cautelari

personali.

Assai numerosi, ed in costante incremento di anno in anno, sono i

procedimenti e le correlative richieste di misure cautelari personali, da

trattarsi con particolare urgenza, per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.,

non di rado commessi in ambiti caratterizzati da situazioni di disagio socio-

economico, da problematiche psichiatriche o comportamentali, da abusi di

alcool e sostanze stupefacenti.

In numero tendenzialmente stabile sono i procedimenti per i reati di cui agli

artt. 609 bis e ss. c.p., anche in danno di minori, come stabile è il numero degli

altri principali reati contro la persona (omicidi consumati e tentati, lesioni

personali gravi e gravissime, risse). Si è svolto e concluso dinanzi al GUP un

complesso giudizio abbreviato per omicidio volontario commesso nel 2008.

Sempre elevato si mantiene il numero complessivo dei procedimenti per reati

contro il patrimonio, quali furto, rapina, ricettazione, riciclaggio, truffa

(anche con strumenti informatici), appropriazione indebita, indebito utilizzo

di carte di credito o di pagamento, usura (perlopiù bancaria), estorsione.

Si segnalano ricorrenti procedimenti a carico di gruppi anche numerosi di

indagati dediti alla commissione organizzata e seriale di furti aggravati ai

danni di imprese industriali e commerciali, concessionarie di veicoli, sportelli

bancomat, impianti di produzione di energia solare, centri commerciali,

abitazioni private, distributori di carburante e simili, nell’ambito dei quali

sono state emesse numerose misure cautelari personali e anche mandati

d’arresto europei. Sono pendenti alcuni procedimenti per il reato di

autoriciclaggio previsto dall’art. 648-ter.1 c.p.

Risultano sostanzialmente stabili i procedimenti in materia di reati

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fallimentari, societari, contro la pubblica amministrazione e contro la fede

pubblica.

Di rilievo, per la complessità delle indagini e per il numero di indagati o

imputati, raggiunti anche da misure cautelari personali e reali, sono alcuni

procedimenti in corso di trattazione per reati di cui agli artt. 416 c.p. e 40 e ss.

D.Lvo n. 504/95 riguardanti traffici organizzati di alcoli o prodotti energetici,

miscelati clandestinamente e immessi in consumo in evasione di accisa e IVA,

e per reati contro il patrimonio, tributari e doganali commessi nell’ambito di

attività di compravendita di autovetture.

Elevato si mantiene il numero dei procedimenti per il reato di guida in stato

d’ebbrezza previsto dall’art. 186 comma 2 C.d.S., il quale dà luogo alla

percentuale più consistente dei decreti penali di condanna emessi dall’Ufficio

e delle richieste di messa alla prova.

Si verificano casi di violazioni, anche gravi, alla normativa in materia di

caccia; stabili i procedimenti per i reati di cui agli artt. 544 bis e ter c.p. e per

traffico illecito di animali da compagnia provenienti dall’estero, in particolare

di cuccioli di cani e gatti di razza, che danno luogo a sequestri preventivi ed

ai conseguenti provvedimenti di affidamento degli animali a soggetti idonei;

sono state applicate anche misure cautelari personali nel caso di

contestazione del reato di associazione per delinquere.

Organico e risorse

Anche il Presidente del Tribunale di Udine segnala con la massima

preoccupazione il tema della stretta correlazione tra attività amministrativa

ed attività giudiziaria, posto che il medesimo personale amministrativo deve

provvedere non solo all’assistenza in udienza ed extraudienza del

magistrato, ma anche alla definizione di tutte le complesse procedure

amministrative necessarie per la produzione concreta degli effetti del

giudizio.

L’attuale copertura amministrativa dell’organico ha consentito sinora la

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definizione dei procedimenti (sentenze), ma non è più in grado di garantire

che detti provvedimenti trovino tutti celere attuazione, ciò che impone una

più ampia riflessione sul necessario equilibrio tra capacità di definizione

procedimentale dell’Ufficio e capacità di esecuzione amministrativa dei titoli;

anche in tale ambito, si segnalano gli effetti negativi della riduzione del

numero dei tirocinanti, il cui apporto in questi anni si è rivelato assai

prezioso.

Pur ormai con problematiche sempre più difficili da fronteggiare, scrupolosi

sono il controllo e l’aggiornamento dei termini di scadenza delle misure

cautelari personali e la trasmissione dei fascicoli oggetto di impugnazione.

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TRIBUNALE DI PORDENONE Settore civile: Prospetti statistici relativi al periodo 01.07.2018/30.06.2019 Contenzioso civile

PROCEDIMENTI

MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Pendenti al 30/06/2018

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti al 30/06/2019

1.1 Cognizione ordinaria 1855 779 1107 1527 1.3 Procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.l.vo n. 5/2003

1.6 Procedimenti sommari di cognizione (l. 69/2009) 93 185 146 132 2.1.1 Procedimenti iscritti come consensuali 52 164 145 71 2.1.2 Procedimenti trasformati in consensuali 0 56 56 0 2.2.1 Procedimenti iscritti nel rito giudiziale 98 144 132 110 2.2.2 Procedimenti provenienti dal rito consensuale 0 0 0 0 2.3.1 Scioglim. e cessaz. effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto 52 109 127 34

2.3.2 Procedimenti provenienti dal rito giudiziale 0 0 0 0 2.4.1 Scioglim. e cessaz. effetti civili del matrimonio con rito giudiziale 136 142 166 112

2.4.2 Procedimenti provenienti dal ricorso congiunto 0 0 0 0 2.6 Controversie agrarie 2 8 7 3 2.11 Procedimenti camerali (reclami, compresi di volontaria giurisdizione) 15 38 40 13

2.12 Procedimenti contenziosi (interdizioni e inabilitazioni) 2 3 4 1

3.5 Procedimenti speciali (compresi di lavoro e previdenza) 245 2083 2122 206

4.2 Cognizione ordinaria in grado d'appello 92 39 54 77

Totali: 2642 3750 4106 2286 Altri ruoli civili

PROCEDIMENTI

MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Pendenti al 30/06/2018

Sopravvenuti nel periodo

Esauriti nel periodo

Pendenti al 30/06/2019

1.5 Procedimenti non contenziosi 493 5822 6008 307

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2.5 Revisioni condizioni di sep./scioglim. e cessazione effetti civili del matrimonio 27 48 58 17

2.7 Istanze di fallimento 33 103 117 19

2.8 Fallimenti 586 41 106 521

2.9 Concordati preventivi e amministrazioni controllate 5 7 8 4

2.10 Procedimenti in materia di stato civile 4 21 24 1

3.2 Controversie in materia di lavoro-Pubblico Impiego 69 33 48 54

3.3 Altre controversie in materia di lavoro 109 129 112 126

3.4 Controversie in materia di previdenza e assistenza 158 114 152 120

3.6 Procedimenti esecutivi immobiliari 1108 318 421 1005

3.7 Procedimenti esecutivi mobiliari 311 1218 1286 243

3.8.1 Sommario Fornero 19 31 38 12

3.8.2 Opposizione Fornero 6 9 6 9

5.1 Tutele 578 42 109 511

5.3 Curatele 48 1 6 43

5.4 Eredità giacenti 59 24 23 60

5.5 Amministrazioni di sostegno 4190 568 569 4189

Totali: 7803 8529 9091 7241

Nel periodo di riferimento, 01.07.2018/30.06.2019, nonostante la scopertura

di un posto in organico coperto solo a partire dal mese di marzo 2019, la

sezione civile del Tribunale di Pordenone continua, come già avvenuto nel

precedente periodo, a definire un numero di procedimenti contenziosi civili

maggiore rispetto ai procedimenti sopravvenuti. In particolare, le pendenze

complessive del ruolo contenzioso civile sono passate dalle 2642 del 1.7.2018

alle 2286 al 30.6.2019 con una diminuzione significativa di 356 procedimenti.

Rilevante è la diminuzione dei procedimenti di cognizione ordinaria, con

immediato riflesso sulla durata ragionevole dei processi, passata dalle 1855

pendenze al 1.07.2018 alle 1527 al 30.6.2019, con una diminuzione in termini

assoluti di 328 procedimenti, in aumento rispetto al periodo precedente, nel

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quale la diminuzione era stata pari a 266 procedimenti; nonché, la

diminuzione delle pendenze nei settori del fallimentare (da n. 586 a n. 521) e

delle procedure esecutive mobiliari (da n. 311 a n. 243) ed immobiliari (da n.

1108 a n. 1005). Il trend è stato invertito in positivo, rispetto al periodo

precedente, anche con riferimento al settore della previdenza ed assistenza

con una diminuzione delle pendenze da n. 158 procedimenti a n. 120

procedimenti.

Si segnala, inoltre, la diminuzione a n. 307 da n. 493 dei procedimenti non

contenziosi, pendenti al 30.6.2018 e indicati al punto 1.5 del prospetto

statistico.

Tali procedimenti sono in corso di chiusura, previa verifica, da parte dei

Giudici tutelari, dell’assenza della necessità di iniziative per la definizione

prima del raggiungimento della maggiore età del minore.

La situazione evidenziata non solo consente di rispettare, nella normalità dei

casi, il termine massimo di durata triennale dei procedimenti, ma anche di

ridurre progressivamente l’arretrato costituito da procedimenti con R.G. ultra

triennale, nel rispetto dei programmi annualmente predisposti. La

prospettiva per il 2020 è di confermare l’andamento in essere.

Stabili le sopravvenienze in materia lavoro e previdenza, così come i

procedimenti di sfratto, esecuzione mobiliare ed immobiliare, sintomi di una

crisi economico/finanziaria non ancora superata.

Sarebbe necessario, osserva il Presidente del Tribunale, un intervento

legislativo che valorizzasse la negoziazione assistita, estendendo anche ad

essa l’istituto del patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti e

regolamentando la problematica relativa agli accordi negoziati che

contengono trasferimenti immobiliari.

Va infine segnalato il massiccio ricorso dell’utenza – con particolare

riferimento alle controversie familiari – all’istituto del patrocinio a spese dello

Stato. Al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa, arginare gli abusi e

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svolgere un penetrante controllo circa il reale compendio economico

patrimoniale dei richiedenti, il Tribunale di Pordenone ha stipulato, in data

26.9.2018, un Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza, l’Agenzia delle

Entrate e l’Ordine degli Avvocati, avente ad oggetto l’ottimizzazione

dell’operato dell’Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanza nella

verifica, in sinergia con il Tribunale, dell’esattezza, dell’effettività e della

permanenza delle condizioni che disciplinano l’ammissione al gratuito

patrocinio, oltre all’adozione di una modulistica aggiornata e unica.

Sportelli di prossimità, Giudice tutelare, amministrazioni di sostegno:

In costante crescita le amministrazioni di sostegno con una sopravvenienza

nel periodo di n. 568 procedure e una pendenza finale di n. 4189 procedure. Il

settore richiede l’assegnazione di due giudici tutelari, che svolgono anche

altre funzioni civili, e comporta un notevole impegno per la grande quantità

di istanze spesso urgenti sia dei giudici che del personale di Cancelleria.

In particolare, il Presidente evidenzia che il Tribunale di Pordenone, sin

dall’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6 con l’introduzione del

nuovo istituto giuridico dell’ “amministrazione di sostegno”, ha adottato un

modello organizzativo in grado di far fronte, data l’estesa latitudine

applicativa della nuova normativa, al trend di crescita della domanda di

amministrazioni di sostegno, senza gravare sulle esili e già fortemente

“stressate” strutture della cancelleria del giudice tutelare (code degli utenti

agli sportelli, con disagi per essi, ma anche una rilevante distrazione di

attività lavorativa degli operatori dal pur molto oneroso back office) e facendo

ricorso al coinvolgimento delle risorse umane del volontariato.

Il modello organizzativo adottato presso il Tribunale di Pordenone prevede

una “rete territoriale degli sportelli”, che copre tutto il circondario del

Tribunale, e l’istituzione di albi locali degli amministratori di sostegno, ed è

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frutto di una spinta sinergica, autenticamente “di squadra”, che rispecchia e

realizza una precisa filosofia d’intervento: l’integrazione delle competenze e

delle volontà del pubblico (Stato/Enti locali) e del “privato sociale”

(volontariato); senza nessuna, peraltro nemmeno legalmente possibile,

abdicazione ovvero delega impropria di funzioni, giudiziarie ed

amministrative, pubbliche; senza nessuna supplenza improvvisata e precaria.

Si tratta piuttosto dell’applicazione forte del “principio di sussidiarietà” e

della piena valorizzazione delle profonde energie solidali che sono, per

tradizione e cultura, saldamente radicate nella nostra società civile regionale.

In sintesi, è stata ed è la scelta di aprire il Tribunale per dare piena attuazione

ad una legge utile alla collettività, mediante l’impiego del grande valore

sociale aggiunto rappresentato dal volontariato.

In particolare, a partire dal 2007 sono state sottoscritte con i Comuni capofila

degli ambiti socio-assistenziali del territorio provinciale e, successivamente,

con tutti i Comuni del Portogruarese, convenzioni per la gestione di sportelli,

gestiti da associazioni di volontariato, con le seguenti finalità: fornire

all’utenza informazioni utili per l’inoltro dei ricorsi per l’amministrazione di

sostegno, supportare gli amministratori di sostegno - familiari o volontari -

nella gestione amministrativa della procedura, collaborare con la cancelleria

per la standardizzazione delle procedure, e l’inoltro di ricorsi e rendiconti.

Questo modello di sussidiarietà e di collaborazione tra volontariato, Ambito

socio-assistenziali dei Comuni e Tribunale è stato recepito anche dalla

normativa regionale (legge regionale FVG n. 19 del 16 novembre 2010) che,

con apposito regolamento, ha inteso dare piena attuazione all’istituto

dell’amministrazione di sostegno, finanziando anche personale dipendente

delle associazioni che gestiscono gli sportelli. Tale personale (5 addetti per gli

11 sportelli presenti nel territorio) ha il compito di fare da collettore dei

ricorsi e delle istanze presso gli sportelli e di recapitarli in cancelleria,

predisponendo, su delega delle parti istanti, le copie dei decreti del Giudice e

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di comunicarli alle stesse.

Gli sportelli sono operativi in ognuno degli UTI della Provincia di Pordenone

e presso il comune di Portogruaro e sono gestiti da personale volontario, con

piena soddisfazione delle esigenze informative e di assistenza all’utenza (in

particolare degli A.d.S.) e uno stretto e quotidiano contatto operativo con la

cancelleria del giudice tutelare; per ripartizione interna dei compiti, un

Giudice tutelare ne ha la responsabilità, primaria e diretta, d’indirizzo e di

controllo.

Un ulteriore salto di qualità nella strutturazione del servizio sono in fase di

avanzata sperimentazione: l’utilizzazione, per le udienze di audizione dei

beneficiari, dello strumento della video conferenza e la implementazione,

anche per le procedure di amministrazione di sostegno, del PCT.

Per realizzare il modello organizzativo della Rete degli Amministratori di

sostegno sono in vigore i seguenti protocolli:

• “Accordo di collaborazione al fine di rafforzare l’azione della rete del privato

sociale nell’attuazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno nelle aree

in cui opera la Fondazione BCC Pordenonese, avvalendosi anche delle

associazioni di volontariato con le quali la fondazione collabora” stipulato in

data 13 marzo 2018 tra il Tribunale di Pordenone, la Fondazione Banca di

Credito Cooperativo Pordenonese e l’Associazione di volontariato “San Pietro

Apostolo”;

• “Accordo per l’istituzione e gestione sperimentale telematica dello sportello

per l’amministrazione di sostegno gestito dall’Associazione ADS rete di

solidarietà” stipulato in data 30 marzo 2018 tra il Tribunale di

Pordenone e il Comune di Portogruaro;

• “Protocollo d’intesa per la concessione in comodato d’uso gratuito al Comune

di Pordenone, Ente avvalitore dell’UTI del Noncello e gestore del servizio

sociale dei Comuni, di alcuni locali del Tribunale di Pordenone per lo

svolgimento delle attività dello sportello degli amministratori di sostegno”

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stipulato in data 29 giugno 2018 tra il Tribunale di Pordenone e il

Comune di Pordenone.

Settore esecuzioni:

Il Presidente del Tribunale segnala il particolare rilievo dell’attività svolta nel

settore delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, che costituisce un cardine

decisivo per la realizzazione dell’effettività dei diritti e della giurisdizione,

garantita anche da procedimenti esecutivi celeri ed efficienti, che necessitano

dell’individuazione di prassi organizzative snelle ed efficaci, che consentano

la migliore operatività in concreto degli istituti processuali, al fine di

predisporre adeguate forme di informazione ed accesso e che garantiscano

una vendita al miglior prezzo e nel minor tempo possibili, così da soddisfare

al massimo il diritto del creditore e sacrificare al minimo i diritti del debitore.

L’organizzazione in essere presso il Tribunale di Pordenone ha permesso il

raggiungimento di tali obiettivi, poiché nel periodo di riferimento nel settore

dei procedimenti esecutivi immobiliari si è passati da n. 1108 pendenze a n.

1005 con una diminuzione pari a 46 procedimenti; mentre, nel settore dei

procedimenti esecutivi mobiliari si è passati da n. 311 pendenze a n. 243, con

una diminuzione pari a n. 68 procedimenti.

Per risalente prassi dell’Ufficio le deleghe per la vendita nelle esecuzioni

immobiliari sono conferite unicamente a notai. Si è infatti verificato che il

conferimento della delega ai notai che nel tempo si sono resi disponibili (una

dozzina in questo momento) consente di gestire il servizio in termini ottimali,

assicurando elevata professionalità dei delegati e omogeneità delle condotte.

I notai interessati, oltre ad essere destinatari delle necessarie indicazioni da

parte del G.E., anche mediante specifici incontri di aggiornamento, sono

riuniti in un’apposita Associazione, che si avvale di dipendenti e

collaboratori: ciò rende ulteriormente coordinata l’attività delegata. Lo stesso

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notaio viene delegato per le attività di vendita ed incaricato della custodia

degli immobili. Quanto al criterio di distribuzione, si provvede

all’assegnazione ai notai inseriti nell’elenco con rotazione automatica;

analogo criterio è impiegato per la nomina degli esperti stimatori.

Nel corso del 2018 è stata realizzata l’attività di formazione e

specializzazione, in collaborazione con il locale Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati, al fine dell’inserimento tra i professionisti delegati di un numero di

avvocati compatibile con il mantenimento dell’efficienza e della funzionalità

del sistema.

Nel corso del 2019 è iniziata la sperimentazione dell’inserimento a rotazione

tra i professionisti delegati alle vendite degli avvocati che hanno frequentato

il corso di specializzazione e formazione.

Analoga iniziativa è prevista d’intesa con l’Ordine dei Dottori Commercialisti

ed Esperti Contabili.

Con circolare del Presidente del Tribunale dell’8.3.2018 sono state emanate

disposizioni in tema di pubblicità legale delle vendite giudiziarie nelle

procedure fallimentari ed esecutive ed altri servizi correlati, al fine, in attesa

dell’emanazione da parte del Ministero della Giustizia di direttive uniche ed

uniformi per tutti i Tribunali dirette a regolare il servizio, di implementare e

migliorare il modulo organizzativo esistente.

Nel periodo di riferimento le somme ricavate dalle vendite di immobili

pignorati sono state pari a euro 20.155.154, rispetto a euro 23.055.332,24 del

periodo precedente: tale diminuzione è stata essenzialmente determinata

dall’avvio, nel corso del primo semestre 2019, delle vendite telematiche, le

quali hanno determinato un ritardo nell’espletamento delle procedure.

Settore penale: Sopravvenienze: sono sopravvenuti n. 1440 procedimenti monocratici (n. 53

collegiali) in luogo dei precedenti n. 1100 (n. 48 collegiali). L'aumento

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costituisce un indice tendenziale, già rilevato lo scorso anno, connotante tutto

il settore penale a fronte del lavoro svolto dalla Procura della Repubblica,

ormai a pieno organico. Infatti anche in ambito collegiale risultano n. 53

sopravvenienze a fronte delle pregresse n. 48 ma, soprattutto, ciò appare con

evidenza con riferimento al Tribunale per il riesame, sempre attestato su una

quarantina di procedimenti, addirittura in calo (n. 31 nella pregressa

annualità) che, viceversa nel periodo in esame sono più che raddoppiati,

attestandosi a n. 91 procedure.

Pendenze: quanto al monocratico si riscontrano n. 1169 procedimenti

pendenti (n. 840 il dato precedente), mentre in ambito collegiale il numero

ammonta a n. 58 (n. 62 nella pregressa annualità).

Esauriti: monocratico n. 1111 (n. 1051 nell'anno precedente); collegiale n. 57

(n. 36 nell'anno precedente).

Con riferimento alla durata media dei processi penali, la stessa è rimasta

sostanzialmente invariata per i processi attribuiti al collegio (giorni 377 il

luogo di 380) mentre persiste il trend positivo riscontrato nella durata media

concernente il giudice monocratico, con giorni 252 in luogo dei precedenti

322, tendenza confermata anche per questa annualità al contenimento entro

l'anno dei tempi di definizione. Circa le sentenze di non doversi procedere

per prescrizione del reato nel periodo in osservazione nessuna pronuncia

risulta per il collegio mentre per il tribunale monocratico se ne sono registrate

soltanto 13.

Per quanto attiene l'incidenza dei riti alternativi si conferma la tendenziale

crescita del ricorso ai riti alternativi in ambito monocratico limitatamente alla

applicazione della pena (n. 189 rispetto a n. 136 dell’anno precedente) mentre

pressoché invariato è il numero dei giudizi abbreviati (72 a fronte di 70), con

adeguato ricorso deflattivo all’istituto della messa alla prova. Si evidenzia il

drastico incremento delle sopravvenienze, aumentate di un terzo rispetto al

precedente periodo. Ciò è dovuto ad una modificazione strutturale del trend

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degli affari penali legata all'ampliamento del circondario del Tribunale di

Pordenone con la inclusione in esso del mandamento di Portogruaro (pari a

circa un terzo di quello di Pordenone): fino a tutto il 2017 si era stabilizzata

una fascia media di circa n. 5500 notizie di reato all'anno, nel 2018 il numero

di iscrizioni è salito di circa un terzo sul dato medio del precedente

quadriennio. A tale notevole incremento di procedimenti verificatosi a monte

si sono coerentemente manifestati gli effetti sulle sopravvenienze

dibattimentali, situazione che ha comportato un significativo aumento dei

tempi di fissazione delle udienze dibattimentali rispetto alla richiesta di

citazione a giudizio, tempi pressoché raddoppiati. Malgrado l'aumento del

numero di procedimenti definiti in virtù del contenimento dei tempi di

trattazione (passati nel monocratico dai precedenti 322 giorni agli attuali 252

giorni del periodo, restando invece sostanzialmente invariati - 377 giorni -

quelli del collegiale), la criticità della situazione per le ragioni suesposte

risulta altresì accentuata, nonostante un maggiorato impegno lavorativo dei

suoi componenti, dall’assenza di un apprezzabile incremento della pianta

organica della Sezione penale dibattimentale, tanto più in considerazione del

fatto che nell'autunno 2019 sono pervenuti in fase dibattimentale alcuni

procedimenti di eccezionale consistenza (in particolare il procedimento

collegiale n. 1106/2019 R.G. Trib. relativo a violazioni e truffe in materia di

raccolta del risparmio e abusivismo finanziario, con diciassette imputati ed

oltre 1220 persone offese, un migliaio di parti civili costituite, un centinaio di

difensori), che terranno impegnati per lungo tempo il collegio ed i giudici

monocratici.

In ordine alla ragionevole durata dei processi si rileva che rispetto alla

pregressa annualità (nella quale si erano registrati complessivamente n. 98

procedimenti definiti oltre i due anni), nel periodo in considerazione i

procedimenti sforanti i 24 mesi si sono ridotti a n. 63. Al riguardo tuttavia

valgono i rilievi concernenti la complessità di alcuni procedimenti collegiali e

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la sospensione di molti processi - sia collegiali che monocratici - determinata

da irreperibilità ovvero correlata al tempo necessario per l'espletamento della

messa alla prova.

La evidenziata criticità nella concreta gestione giurisdizionale degli affari

penali si accompagna alla parallela criticità nella gestione amministrativa,

laddove l'organico di personale di cancelleria non appare adeguato a far

fronte al corrispondente aumento del carico di procedimenti.

UFFICIO GIP/GUP

Nel periodo in osservazione sono rimasti immutati i tre giudici che

compongono tale struttura, il che ha sicuramente giovato ai fini della

produttività complessiva.

L'ufficio si è però trovato ad affrontare un rilevante incremento qualitativo e

di valenza tipologica del carico di lavoro proveniente dalla locale Procura

della Repubblica, nonostante il decremento numerico di esso (il Presidente

segnala infatti che le sopravvenienze sono passate da n. 6291 dell'anno

precedente a n. 5257 nel periodo in questione, con una diminuzione quindi di

n. 1034 fascicoli, pari al 16,43% rispetto all'anno precedente).

I procedimenti a carico di soggetti noti che sono stati esauriti sono passati da

n. 4996 dell'anno precedente a n. 5219 nel periodo in valutazione, con un

incremento quantitativo di n. 223, pari al 4,46% in più rispetto al passato.

I procedimenti pendenti alla fine del periodo sono passati da n. 2156

dell'anno precedente a n. 2194 nel periodo in esame, con un incremento

quindi di n. 38 procedimenti.

Le sentenze complessivamente emesse sia dal GIP che dal GUP sono passate

dalle 437 del periodo precedente alle 564 del periodo de quo, con un

incremento rilevante di n. 127 sentenze, pari al 29,06% in più.

I decreti che dispongono il giudizio emessi dal GUP sono passati da n. 136

nel periodo precedente a n. 220, con un incremento quindi di n. 85 decreti,

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71

pari al 62,50%.

I decreti penali emessi sono passati da n. 954 a n. 914, con un decremento

quindi di n. 40 decreti, pari al 4,19% in meno rispetto al periodo precedente.

La maggior parte delle pendenze si riferisce a procedimenti con richiesta di

archiviazione che, dovendosi procedere ad una scelta in tema di priorità, si è

deciso di trattare con minore urgenza, salvi i casi di segnalata o rilevata

opposizione alla richiesta di archiviazione da parte delle persone offese.

Circa le misure cautelari personali e reali, si osserva che dalla lettura delle

rilevazioni statistiche del SICP emerge che i provvedimenti su misure

cautelari personali sono passati da n. 177 del periodo precedente a ben n. 401

del periodo in valutazione, con un incremento quindi più del doppio; i

provvedimenti che hanno concesso sequestri preventivi o conservativi sono

passati da n. 26 a n. 46, con un incremento dunque quasi del doppio.

Nel periodo in oggetto l'ufficio GIP/GUP ha ricevuto ed evaso dalla Procura

n. 168 richieste di provvedimenti cautelari personali, a fronte delle n. 160 del

periodo precedente, con un incremento quindi di n. 8 provvedimenti, ed ha

altresì ricevuto (ed evaso) n. 69 richieste di misure cautelari personali a fronte

delle n. 106 analoghe richieste del periodo precedente, con una riduzione

quindi di n. 37 provvedimenti. Devesi però tenere presente che durante il

periodo in esame la locale Procura della Repubblica ha avuto per molti mesi

una scopertura di due Pubblici Ministeri a fronte dell’organico previsto in

pianta, circostanza che ha sicuramente inciso in modo significativo sulla

produttività di quell'ufficio e quindi, in generale, sul numero di istanze

dirette all'ufficio GIP/GUP.

Il Presidente del Tribunale di Pordenone evidenzia altresì che l'ufficio ha

trattato il processo Gaiatto Fabio più 16 (oltre a tre società per responsabilità

amministrativa correlata a reato): tale processo, di estrema complessità non

solo sotto il profilo tecnico/giuridico ma anche sotto quello organizzativo, è

stato definito con rito abbreviato per l’imputato principale, con

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patteggiamenti per tre imputati e con il rinvio a giudizio per i restanti

prevenuti ed è stato celebrato in nove udienze (sei presso il centro culturale

Aldo Moro di Cordenons – tre presso la sede del Tribunale); ha visto

impegnate 13 unità di personale di varie qualifiche, nonché altro personale

delle Forze dell'ordine e dei Comuni di Cordenons e di Pordenone e di due

associazioni di volontariato.

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TRIBUNALE DI GORIZIA

Il Presidente del Tribunale di Gorizia, svolgendo una complessiva

analisi in cui confluiscono sia gli aspetti gestionali dell’Ufficio che quelli

partitamente riferiti al settore civile ed a quello penale, riferisce - con

riguardo al settore civile – che l’andamento della giustizia nel periodo di

riferimento (1.7.2018/30.6.2019) presenta per il quinto anno consecutivo un

sensibile miglioramento, come dimostrano i risultati conseguiti documentati

dai dati statistici.

Si continua a registrare, infatti, una riduzione delle pendenze dei

procedimenti con cognizione ordinaria, passati da n. 954 a n. 651. E’ rimasto

invece sostanzialmente invariato il numero delle pendenze ultratriennali: 106

in luogo di 92 del periodo precedente.

Un incremento delle pendenze si registra nelle cause di lavoro, passate da n.

213 a n. 245, mentre non si registra alcuna pendenza ultratriennale.

Con riguardo alle procedure fallimentari si registra, anche in questo

anno, una significativa riduzione delle pendenze, passate da n. 131 a n. 104

(sopravvenute n. 12, definite n. 38).

Altrettanto significativa è la riduzione che continua ad aversi, per il

quinto anno consecutivo, nelle pendenze delle procedure esecutive

immobiliari, passate da n. 245 a 193.

Precisazioni circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo

Il Presidente del Tribunale ritiene di mettere in primaria evidenza,

benché già sottolineato nelle precedenti relazioni, il fatto che la pianta

organica dei magistrati del Tribunale di Gorizia è sottodimensionata rispetto

al carico di lavoro complessivo dell’Ufficio.

Questa situazione è stata in più occasioni riconosciuta dal Consiglio

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Superiore della Magistratura: nella relazione del 14.1.2009 adottata all’esito di

una ricognizione complessiva degli Uffici Giudiziari di Gorizia, nella quale si

evidenziò “il permanere, nonostante l’elevata produttività dei Giudici, della

situazione di sofferenza del Tribunale, destinata ad aggravarsi con le nuove delicate

sopravvenienze, radicatasi negli anni per le carenze di organico (sia in astratto che in

concreto) e per l’irrazionale rapporto tra dotazioni della Procura e del Tribunale in

assenza di un radicale intervento sulla pianta organica del Tribunale”.

Nello stesso anno, con la deliberazione del 28.7.2009, nell’approvare la

formazione delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Gorizia per il

triennio 2009/2011, il Consiglio Superiore della Magistratura ebbe a ribadire

il proprio giudizio sulla gravità del problema delle carenze organiche del

Tribunale di Gorizia e dispose la trasmissione della deliberazione stessa al

Ministro della Giustizia, nuovamente “segnalando la necessità di una modifica

delle piante organiche del Tribunale di Gorizia”.

Nella deliberazione, poi, del 30.7.2010, assunta nella pratica

19/PO/2010, il CSM mise ancora una volta in evidenza la grave situazione

del Tribunale di Gorizia e –ancora una volta- dispose la trasmissione di copia

della delibera al Ministro della Giustizia per quanto di competenza in tema di

piante organiche.

L’insufficienza della pianta organica, ripetutamente messa in evidenza,

come appunto rilevato dallo stesso CSM, è poi aggravata dall’ampio e

continuo avvicendamento dei giudici.

Negli ultimi otto anni, infatti, su un organico di dieci giudici c’è stato

un avvicendamento di ben ventinove unità, come messo in evidenza nella

Relazione ispettiva del Ministero dei Giustizia del 2013 (che segnala un

avvicendamento di 17 magistrati dal 2008 al 2013) e nella Relazione

dell’indagine ispettiva Ministero dei Giustizia dell’aprile 2015 (che segnalava

un avvicendamento di 12 magistrati dal dicembre 2013 all’aprile 2015).

Considerati gli scostamenti temporali tra le date di scopertura dei posti

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e quelle in cui questi vengono effettivamente coperti (Gorizia risulta poco

attrattiva sicché i posti di giudice vengono coperti quasi esclusivamente dai

MOT che, dovendo completare il periodo di tirocinio, si insediano dopo un

più lungo tempo dall’assegnazione), capita ogni anno di non poter disporre

per lunghi periodi di un’ampia percentuale dei magistrati in organico.

La pianta organica del Tribunale di Gorizia, del resto, è

sottodimensionata anche rispetto alla realtà economica del circondario. Nel

circondario di Gorizia, a Monfalcone, è infatti insediato uno dei più

importanti cantieri navali del mondo ed è operante una vivace

imprenditorialità, come risulta dai dati forniti dalla locale Camera di

Commercio relativi al numero delle società di capitali e alle loro dimensioni.

Con riguardo al personale amministrativo, il Tribunale di Gorizia è

bensì un Tribunale di piccole dimensione, ma sicuramente sottodimensionato

nella previsione della pianta organica del personale amministrativo, cui si

aggiungono le scoperture. Dal febbraio 2015 è presente la Dirigente

Amministrativa, che però da ottobre 2017 è in reggenza in quanto trasferita al

Tribunale di Pordenone.

Si riporta schematicamente la situazione del personale amministrativo,

dopo l'assegnazione di cinque unità di personale, assistenti giudiziari, che

hanno preso possesso nel mese di febbraio e aprile 2018.

Pianta organica: 38 Qualifica Previsti in pianta Presenti Posti vacanti Direttore 3 3 0

Funzionario giudiziario 9 4 5

Cancelliere 6 5 1

Assistente giudiziario 10 10 0

Operatore giudiziario 2 2 0

Operatore centralinista 1 1 0

Conducente automezzi 2 1 1

Ausiliari 5 3 2 Totale 38 29 9

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Il Presidente precisa altresì che un assistente è già in pensione dal

1.11.2019 e che una assistente è vincitrice di altro concorso per cui è

attualmente in aspettativa per il periodo di prova: pertanto la scopertura a

breve sarà di due unità nel profilo.

La scopertura complessiva reale attuale è quindi del 30% circa

(formalmente del 23,68%). Le scoperture insistono per una percentuale del

55,56% tra i funzionari giudiziari.

Segnala inoltre che:

n. 2 unità usufruiscono del regime del part-time;

n. 7 unità di personale hanno diritto ai permessi ai sensi della legge n.

104/1992;

un direttore amministrativo in sovrannumero è applicato per cinque giorni

settimanali al GDP di Gorizia, ufficio in cui non è presente alcuna figura

apicale, così come un operatore giudiziario è sempre stato applicato agli

Uffici dei Giudici di Pace e poi distaccato presso altri uffici di altre

amministrazioni.

Inoltre dall’UNEP sono applicati 2 assistenti giudiziari.

Le vacanze attengono a personale di qualifica elevata, mancando infatti

n. 5 funzionari, mentre delle unità presenti n. 3 sono ausiliari - di cui due con

limitazioni per motivi di salute - e n. 2 operatori.

L’assenza di funzionari è drammatica per tutti i servizi amministrativi e

di diretto impatto sul cittadino (atti notori, successioni, recupero crediti,

schede per il casellario ecc).

La recente ispezione ministeriale ha evidenziato lacune nei servizi

amministrativi, quelli non a diretto ed immediato supporto della

giurisdizione, così fotografando una realtà (peraltro già nota) di un ufficio

dove il personale è scarso e, pur lavorando con dedizione, non sempre ha

potuto acquisire le competenze necessarie né ha il tempo per operare

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sfruttando adeguatamente le risorse tecnologiche ed i programmi comunque

in uso.

Si sono conclusi nel 2018 e non più reiterati nel 2019 due progetti

formativi in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 del decreto

interministeriale del 20 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 257 del 4

novembre 2015, per tirocinanti inseriti, giusta previsione di cui all'art. 21 ter

del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto

2015 n. 132, nella struttura organizzativa denominata "Ufficio per il

processo", istituito a norma dell'art. 50 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90,

convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n, 114. Il periodo di

tirocinio di 40 ore mensili per anno aveva colmato in parte l’assenza di

personale per la fotocopiatura di atti e di archiviazione.

Una riflessione per la qualifica e le competenze richieste

nell’assunzione di nuovo personale si impone anche alla luce della riforma

che ha attribuito agli uffici giudiziari la competenza a gestire le spese di

funzionamento dei medesimi (contratti di manutenzione edile, impiantistica,

somministrazione, custodia e sorveglianza, ecc.), prima affidate ai Comuni

che provvedevano mediante proprio personale tecnico.

Difficoltà ulteriore, conseguente alla carenza di personale ed assorbente

delle energie dei presenti anche di qualifica elevata, è quella di garantire

l'assistenza alle udienze penali e del GIP. Le udienze sono per lo più

garantite dal personale appartenente all'area penale, atteso che non è

possibile coinvolgere personale delle altre aree, ma nel 2019 il turno di

assistenza alle udienze penali è stato, dopo il previsto periodo di formazione,

integrato dalla presenza di tutti gli assistenti neoassunti.

E' stata centrale nel 2019 la focalizzazione dell'obiettivo ispezione

ministeriale, volta a produrre tutte le statistiche richieste e ad assecondare le

richieste degli ispettori. L’ufficio è stato impegnato per i primi sei mesi

dell’anno a riordinare i servizi ed a verificare l’andamento degli stessi, a dare

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efficienza anche in una situazione di palese difficoltà, valorizzando aspetti di

solito trascurati dei servizi di cancelleria: in questo caso la possibilità di

raggiungere il risultato si è concretizzata a seguito di una puntuale

programmazione dell’obiettivo effettuata dal capo dell’ufficio con la

dirigente amministrativa.

Nel settore civile si continua a registrare una riduzione delle pendenze

dei procedimenti con cognizione ordinaria e, dato ancor più rilevante, delle

pendenze ultratriennali. Una riduzione significativa si continua ad avere

anche nelle pendenze delle cause di lavoro, tra le quali non si registra alcuna

pendenza ultratriennale, e nelle procedure fallimentari. Va da sé che una

maggiore operatività e produttività dei giudici ha un riverbero immediato sul

lavoro di cancelleria: più udienze, più sentenze, più provvedimenti e poi

schede, recuperi, corpi di reato, liquidazioni ecc.

Riferisce il Presidente del Tribunale che il personale delle cancellerie,

nelle persone dei funzionari e dei direttori responsabili, è stato indirizzato ad

operare secondo una graduazione delle priorità che, attraverso la

riorganizzazione dei processi lavorativi, evidenzi e di conseguenza elimini le

attività a scarso valore aggiunto e le attività non necessarie o essenziali.

Si impone quindi la rilettura dei principi costituzionali in tema di

giustizia con scelte organizzative intese ad evitare ed impedire

comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione del

processo, nonché ad operare nel rispetto dei diritti del cittadino e degli utenti.

In quest’ottica opera nel Tribunale di Gorizia uno Sportello per

l’Amministrazione di sostegno, gestito da volontari che informano l’utenza e

la indirizzano nell’istruzione della procedura.

II Tribunale di Gorizia anche per l'anno 2019 ha stipulato una

convenzione che ha dato inizio ad un progetto di tirocinio per una persona

disabile, con il Consorzio CISI - Servizio Integrazione Lavoro.

La valenza sociale del progetto e l'apertura che il Tribunale dimostra

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verso un percorso di solidarietà ed inclusione si coniugherà con il vantaggio

umano e lavorativo che l'apporto di una tale nuova unità comporta.

In tema di formazione, questa è stata il perno del sistema di

valutazione del personale, che dal 2019 ha aperto nuove tematiche

organizzative in un’ottica che struttura la perfomance dell’Ufficio vincolandola

al contributo di tutte le parti (personale ,utenza, dirigenza), alla sua

progettazione e misurazione: il SMVP è lo strumento attraverso il quale il

Ministero della Giustizia disciplina il funzionamento del proprio ciclo della

performance e lo integra nel quadro più ampio delle attività di pianificazione,

programmazione e rendicontazione.

Tale processo valutativo si è svolto attraverso tre fasi di realizzazione:

individuazione preventiva degli obiettivi (individuali o di gruppo) da

conseguire, delle prestazioni attese e relativi criteri di valutazione per

tutto il personale operante nell’ufficio, suddiviso nelle diverse aree.

verifiche periodiche su iniziativa del dirigente

verifica finale con motivazione dei risultati conseguiti

Confermate le aspettative per il 2019 relativamente alle misure introdotte

nel sistema delle vendite immobiliari con l'obiettivo di assicurare, da un lato,

la più rapida soddisfazione dell'interesse creditorio e, dall'altro, evitare,

tramite lo smobilizzo dei cespiti, effetti pregiudizievoli per la produttività.

In particolare lo Sportello di coordinamento delle vendite immobiliari,

realizzato al piano terra del Palazzo, continua ad operare con l'obiettivo di

fornire al cittadino notizie in merito alle procedure immobiliari, con rilascio

di idonea modulistica e quanto necessario per la partecipazione alle aste.

Lo sportello - nato con lo scopo di servire al meglio l'utenza e sollevare la

cancelleria da una serie di informazione, oltre che razionalizzare il sistema

delle vendite immobiliari - nel corso del tempo ha ampliato e centrato i

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seguenti obiettivi: organizzazione e gestione delle attività prodromiche alla

vendita fino a raggiungere il target di acquirenti potenzialmente interessati

all'acquisto dei beni; standardizzazione delle procedure affidate ai

Professionisti delegati, ampliamento delle vendite con realizzazioni certe e

celeri.

Con l’attivazione delle vendite online si è ulteriormente definita

l'attenzione che il Tribunale di Gorizia ha per le procedure in questo ambito.

Prassi organizzative per il più efficace funzionamento dell’Ufficio e

programmi predisposti per la riduzione dell’arretrato.

Il Presidente del Tribunale di Gorizia osserva che il miglioramento

della efficienza del funzionamento dell’Ufficio passa essenzialmente

attraverso la adozione di nuovi metodi di lavoro da parte dei giudici, atti a

garantire la ragionevole durata del processo. I piani organizzativi sono stati

progettati in una “prospettiva di sistema”, cioè in una visione organica di

lungo periodo.

Punto di partenza al fine di assicurare la ragionevole durata del processo è

stata la rigorosa applicazione del principio di proporzionalità, che del

principio costituzionale di ragionevole durata del processo è espressione.

Il principio di proporzionalità viene inteso come impiego

proporzionato delle risorse giudiziarie per pervenire ad una decisione entro

un termine ragionevole, tenuto conto della necessità di riservare risorse ad

altri processi attraverso un punto di equilibrio, cioè tra la protezione degli

interessi individuali coinvolti nella singola vicenda processuale e la

protezione degli interessi collettivi alla gestione razionale dell’insieme dei

processi.

Trattare un processo secondo giustizia, invero, include tra l’altro

trattare il processo in modo proporzionato alla sua importanza, alla

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complessità delle questioni che esso pone, attribuire ad esso una quota

appropriata delle risorse del sistema giudiziario, tenendo conto appunto

della necessità di riservare le risorse anche agli altri processi.

Una necessaria rilettura, peraltro già in atto, dei principi costituzionali

in tema di giustizia anche in chiave di efficienza, non solo di garanzia,

impone al Giudice di evitare e di impedire comportamenti che siano di

ostacolo ad una sollecita definizione del processo, tra i quali rientrano

certamente quelli che si traducono in un’inutile dispendio di attività

processuale e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura

dialettica del processo.

La concretizzazione del principio di cui si discorre è avvenuta con la

formalizzazione di indicazioni condivise sia di natura interpretative delle

norme processuali in un’ottica funzionale alla ragionevole durata del

processo sia di natura organizzativa del lavoro del Giudice al fine di

standardizzarne la tempistica nella definizione dei procedimenti, in direttive

allo scopo di istituzionalizzare l’attività di ciascun giudice. In particolare è

stato indicato di portare a decisione con rapidità le cause avviate sulla base di

domande prive di qualunque fondamento alla luce delle circostanze obiettive

del caso.

Con riguardo al settore penale l’applicazione del principio di

proporzionalità è avvenuta anche attraverso la razionalizzazione degli

accessi alla udienza dibattimentale sia con riguardo ai numeri sia con

riguardo alla tipologia dei reati e dei procedimenti, privilegiando i

procedimenti in cui la data del commesso reato consenta una prognosi di

definizione del processo che, anche in considerazione dei successivi gradi,

scongiuri l’epilogo della prescrizione, evitando laddove possibile che la

trattazione dei procedimenti di più recente iscrizione, ma riguardante reati

destinati inevitabilmente a prescriversi, oltre a generare la diseconomia di

una attività giudiziaria non seguita da una decisione di condanna o

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assoluzione per cui detta attività è concepita possa compromettere la rapida

definizione e la ragionevole durata dei procedimenti di più recente iscrizione.

Inoltre, (anche) allo scopo di evitare diseconomie generate dalla ripetizione

dell’attività istruttoria dovuta alla mancata definizione dei procedimenti

penali in conseguenza dell’ampio e continuo avvicendamento dei giudici, è

stata istituzionalizzata la trattazione dei procedimenti in sequenza invece che

in parallelo con la calendarizzazione delle udienze e la fissazione di un timing

di lavoro.

Con riguardo alle procedure esecutive immobiliari ed a quelle

fallimentari, nelle quali si sono registrate, come s’è visto, le riduzioni delle

pendenze più elevate, è stato implementato il programma organizzativo già

progettato e avviato nei due anni precedenti, concretizzatosi nel supportare -

con la necessaria e determinante collaborazione degli ordini professionali -

un adeguato percorso di socializzazione professionale dei professionisti

chiamati a svolgere queste procedure, nel programmare e standardizzare gli

atti integranti la loro attività con fissazione dei relativi tempi, nell’assiduo

monitoraggio da parte del giudice della loro attività esecutiva.

L’idea di fondo che sta alla base di questo programma organizzativo è

quella che a seguito delle recenti riforme intervenute nelle procedure

esecutive immobiliari e in quelle fallimentari vi è stato un arretramento

dell’attività del giudice nello svolgimento di tali procedure.

Il giudice cioè non è più il protagonista in queste procedure, perché i

protagonisti sono i professionisti: il professionista delegato alle procedure di

vendita e il curatore. Il ruolo del giudice è essenzialmente di garanzia, non di

gestione.

Alla base di questo c’è il convincimento del legislatore che l’attività di

gestione in queste procedure può essere svolta efficientemente da

professionisti competenti. Tra i compiti di chi dirige un ufficio giudiziario vi

è allora, secondo il Presidente del Tribunale, sicuramente quello di

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contribuire con gli ordini professionali al consolidamento della formazione

dei professionisti che collaborano con gli uffici giudiziari. Si può

giustificatamente ritenere che nei settori in esame l’efficienza di un Tribunale

dipende in larga misura dalla possibilità di potersi e sapersi avvalere di

professionisti dotati di adeguata competenza ed elevata professionalità. Sono

stati realizzati pertanto incontri di studio interdisciplinari atti ad offrire

adeguate opportunità ricognitive agli esperti ed è stato istituita una struttura,

situata all’ingresso del Tribunale, finalizzata a fornire ai soggetti interessati

informazioni utili all’acquisto e alla visita degli immobili.

Con riguardo al settore penale dibattimentale, infine, il Presidente segnala

che si registra una riduzione delle pendenze, passate da n. 1474 a n. 1194.

Ritiene altresì opportuno segnalare nuovamente che il numero delle sentenze

di assoluzione a seguito di giudizio dibattimentale (n. 444) supera

ampiamente quello delle sentenze di condanna (n. 266).

2. TEMATICHE GIUSLAVORISTICHE DI RILIEVO

Nel comune ambito dell’attività giurisdizionale della Corte di Appello e dei

Tribunali (con particolare riguardo a quello di Trieste) si segnalano talune

delle più significative decisioni assunte in tema di Lavoro, previdenza e

assistenza.

Tribunali: • Assoggettabilità ad obbligo assicurativo INAIL degli orchestrali: il

Tribunale di Trieste ha fatto applicazione del principio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, secondo cui rileva anche l’esposizione al rischio c.d. ambientale, che si configura per la presenza del lavoratore in ambienti ove si svolgono lavorazioni rischiose e protette,

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verificandone l’applicabilità alla fattispecie sub iudice alla luce delle circostanze del caso concreto.

• Patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro: limiti di validità con particolare riferimento al criterio della determinabilità ex ante del corrispettivo in favore del lavoratore. Il medesimo Tribunale, esclusa la validità di un patto di non concorrenza che presenti profili di aleatorietà nella determinazione del corrispettivo in favore del lavoratore, ha ritenuto nullo un patto di non concorrenza in cui il corrispettivo sia variabile in ragione della durata del rapporto di lavoro ed in cui (soltanto) al datore di lavoro sia riservata la facoltà di recedere entro la fine del rapporto di lavoro medesimo.

• Limiti della integrabilità della disciplina dettata dalla fonte primaria in materia di contratto di lavoro intermittente da parte della contrattazione collettiva: si è ritenuto che la contrattazione collettiva non possa escludere tout court il ricorso al contratto di lavoro intermittente nel settore di riferimento.

• Garanzie del lavoratore nelle procedure di c.d. cambio appalto disciplinate dalla contrattazione collettiva: il Tribunale, escluso che la disciplina del c.d. cambio appalto integri, di per sé sola, una fattispecie di cessione di azienda ex art. 2112 cod.civ., ha escluso, non ravvisandosi clausole di maggior favore in punto inquadramento, che il lavoratore incluso in una procedura di cambio appalto mantenga il diritto al medesimo inquadramento a prescindere dalla verifica, in concreto, della effettiva sussumibilità delle mansioni svolte nella declaratoria contrattuale di riferimento;

• Accertamento di rapporto di lavoro sussumibile nelle collaborazioni organizzate dal committente ex art. 2 d.lgs. n. 81/2015 nel testo originario: risoluzione di questioni relative alla natura del rapporto accertato e disciplina concretamente applicabile;

• Licenziamento disciplinato dal d.lgs. n. 23/2015 e determinazione delle indennità risarcitorie dopo Corte Costituzionale n. 194/2018;

• Licenziamento nel pubblico impiego e potere di rideterminazione della sanzione ex art. 63 comma 2 bis d.lgs. 165/2001 introdotto dal d.lgs. n. 75/2017;

• Indebito uso di permessi sindacali e di permessi ex L. 104 e licenziamento.

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La Corte di Appello di Trieste, a sua volta, si è occupata con particolare attenzione delle seguenti tematiche:

• limiti all'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore

dipendente che svolge anche funzioni sindacali (si tratta del caso della dipendente di una società appaltatrice del servizio di pulizia di uno stabilimento ospedaliero della Regione che, in una intervista televisiva, evidenzia lo stato - peraltro indimostrato - di scarsa igiene e pulizia dei locali destinati ai pazienti ricoverati: la Corte ha affermato che il lavoratore, il quale sia anche rappresentante sindacale, può esprimere il suo dissenso e criticare le scelte e i comportamenti del datore di lavoro, ma rispettando i vincoli comunemente denominati di continenza sostanziale, formale e materiale);

• rilevanza del mancato rispetto di norme formali e procedurali interne ai fini del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (si tratta del caso di un dipendente di una società che esercita anche l'attività di raccolta del risparmio, accusato di numerose violazioni, fra cui accettare documenti non sottoscritti in sua presenza);

• sussistenza e limiti ex art. 2112 cod.civ. del potere del cessionario di un ramo d'azienda di licenziare i lavoratori trasferiti per un giustificato motivo oggettivo inerente al ramo stesso;

• modalità di reclutamento del personale da parte delle società a partecipazione pubblica, totale o maggioritaria (art.18 d.l. 112/2008); divieto di costituzione del rapporto di lavoro per effetto della stipula di un contratto di appalto privo dei requisiti previsti dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 o di una somministrazione di lavoro irregolare o di un altro contratto di collaborazione autonoma invalido o fittizio;

• attuale vigenza della legge n. 260/1949 nel campo degli Enti Pubblici e modalità di godimento delle festività infrasettimanali da parte dei lavoratori turnisti (si tratta del caso dei dipendenti di un Comune, addetti al servizio di Polizia Locale, che rivendicano il diritto a non lavorare nelle giornate festive comprese nel turno settimanale di lavoro);

• obbligo di denuncia da parte del datore di lavoro di variazioni rilevanti ai fini dell'inquadramento o della classificazione ai fini dell'assicurazione INAIL; decorrenza degli effetti del mutamento; conseguenze della denuncia omessa o non rispondente al vero;

• diritto all'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 in capo al cittadino italiano che risieda stabilmente all'estero ed ivi subisca (nel 1979) una trasfusione dalla quale deriva una invalidità permanente:

• legittimità dell'uso di forme di lavoro flessibile (come l'assunzione a

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termine) da parte di Enti Pubblici Locali; conseguenze dell'abuso dei contratti a termine e divieto di conversione;

Da segnalare infine che:

a) sembra essersi esaurito, allo stato, il filone delle cause promosse dai

diplomati magistrali e dai titolari di abilitazione conseguita per mezzo dei

percorsi TFA e PAS al fine di ottenere l'inserimento nelle Graduatorie ad

esaurimento;

b) vi sono ancora casi (seppure non numerosi) di richiesta di indennizzo ai

sensi della legge n. 210/1992 per patologie asseritamente contratte a seguito

di vaccinazione (obbligatoria o facoltativa);

c) vi sono altresì alcune cause promosse dai congiunti di lavoratori deceduti

per gravi patologie (in particolare mesotelioma pleurico e carcinoma

polmonare) conseguenti all'esposizione all'amianto, al fine di ottenere il

risarcimento dei danni subiti (iure proprio e iure haereditatis): si tratta di cause

che comportano l'esame di complesse questioni giuridiche e medico-legali in

tema di nesso di causalità (con particolare riferimento al tema della dose-

dipendenza).

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Tribunale per i Minorenni

L’anno giudiziario appena conclusosi è stato particolarmente

impegnativo per il Tribunale per i Minorenni, che ha fatto registrare un

significativo aumento del carico di lavoro specialmente nel settore civile:

indice, forse, di un crescente disagio non solo tra gli adolescenti ma anche

delle famiglie che sempre più spesso non riescono ad offrire ai loro figli un

ambiente adeguato in cui crescere.

Si è registrata infatti nell’anno di riferimento una sopravvenienza di n.

1425 ricorsi a fronte di n. 1352 dell’anno precedente. Nella stragrande

maggioranza dei casi il ricorso è promosso dal Pubblico Ministero su

segnalazione dei Servizi Sociali ma anche - sempre più di frequente - da parte

di medici e insegnanti che intercettano (o, come nel caso dei medici,

constatano) i segni di un malessere profondo che si traduce in trascuratezza

fisica ed educativa, nonché in atti di violenza sui minori o di violenza da

parte di un genitore sull’altro genitore (quasi sempre la vittima è la madre)

con conseguente esposizione del minore alla così detta violenza assistita, i cui

effetti, gravemente pregiudizievoli sui minori, faticano ancora ad essere

apprezzati nella loro effettiva entità (si ricorda, sul punto, che la recente legge

n. 69 del 2019, così detta “codice rosso”, ha finalmente recepito – all’art. 9 –

ciò che la giurisprudenza aveva da tempo affermato: il minore di anni

diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui all’articolo medesimo si considera

parte offesa del reato).

E’ significativo il fatto che nel periodo di riferimento in esame siano

stati emessi n. 547 provvedimenti interlocutori a protezione del minore, a

fronte di n. 418 provvedimenti emessi nel periodo di riferimento precedente.

La piaga dell’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti continua ad essere

diffusa tra gli adulti (i genitori) ma anche tra gli adolescenti, per i quali

l’abuso, in particolare di sostanze stupefacenti, segna spesso il loro ingresso

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nel circuito penale. Nel periodo di riferimento sono state emesse n. 26 misure

cautelari di cui n. 7 in carcere: è appena il caso di ricordare che quella del

carcere è una misura “estrema”, essendo il sistema penale minorile italiano

volto a favorire quanto più possibile la rieducazione del minore attraverso

percorsi che gli consentano di prendere coscienza della condotta illecita posta

in essere e lo stimolino e indirizzino verso una progettualità costruttiva per il

proprio futuro.

Restando in tema di violenza, merita di essere segnato il “Protocollo

d’intesa per il Coordinamento delle azioni a contrasto della violenza

domestica e di genere”, promosso e coordinato dal Prefetto di Gorizia, al

quale questo Tribunale per i Minorenni ha aderito.

Quasi raddoppiate (sia pure, comunque, con numeri contenuti) le

sentenze di adozione in casi particolari, conseguenza anche della oramai

consolidata interpretazione giurisprudenziale che consente l’adozione del

figlio del partner a prescindere dal sesso di costui: interpretazione evolutiva

della normativa vigente alla quale questo Tribunale ha sin dall’inizio aderito

nell’interesse superiore del minore.

Aumentate quasi di un terzo le domande di adozione nazionale a fronte

di un numero sempre molto esiguo di minori dichiarati adottabili: sul punto,

tuttavia, vi è anche da segnalare che vi sono dei minori dichiarati adottabili

che, a causa di importanti problematiche, soprattutto psichiche, ma talvolta

anche solo “a causa” dell’età (si tratta infatti di minori ormai di adolescenti)

non riescono a trovare una coppia disponibile ad adottarli.

Si conferma la flessione, già rilevata negli anni scorsi, del numero di

coppie che opta per la adozione internazionale, così come si registra la

costante flessione nel numero di coppie che porta a termine l’iter (gestito

esclusivamente, ex lege, dagli Enti autorizzati): il dato conferma la flessione

(più significativa) che si registra a livello nazionale già da qualche anno e che

sembra trovare origine sia negli elevati costi sia nella progressiva “chiusura”

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da parte di molti Paesi, non più disposti a dare i loro minorenni in adozione a

coppie straniere, ovvero determinati a darli solo in via meramente residuale,

quando cioè sono falliti tutti i tentativi di farli adattare da una coppia del

Paese di origine. Si aggiunge, per completezza, che vi sono Paesi che rendono

l’iter legale veramente molto complesso e costoso: la Nigeria, ad esempio,

pretende che la coppia di aspiranti genitori risieda nel Paese per almeno

cinque mesi.

Nel settore penale deve essere segnalato il significativo aumento di

sopravvenienze per quanto riguarda l’Ufficio di Sorveglianza minorile: n. 51

a fronte di n. 15 nel periodo di riferimento dello scorso anno.

Merita di essere ricordata, a tale proposito, l’entrata in vigore, in data

10 novembre 2018, del decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121, avente ad

oggetto “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati

minorenni”, per i dubbi interpretativi che hanno suscitato alcune sue

disposizioni.

Ci si riferisce, in particolare, all’esecuzione della pena presso il

domicilio ai sensi della legge n. 199/2010. Tale legge, infatti, non è

specificatamente richiamata dal decreto in esame, sicché ci si è posti il

problema se tale istituto possa ancora ritenersi applicabile all’esecuzione

della pena per i minorenni in considerazione dell’esistenza della detenzione

domiciliare prevista dall’art. 6 del citato decreto legislativo n. 121/2018 e

della sua compatibilità con tale misura. Il Tribunale per i Minorenni di

Trieste, dopo ampia discussione, ne ha ritenuto la vigenza e la compatibilità

nel rispetto delle modifiche introdotte dal decreto richiamato.

Restando nell’ambito nelle novità normative degli ultimi anni, mentre

si può confermare la modesta incidenza sul carico di lavoro delle novità

apportate dalla legge n. 47/2017 in materia di Minori Stranieri non

accompagnati (MSNA) - così detta legge Zampa dal nome della prima

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firmataria del disegno di legge – quanto ai provvedimenti relativi

all’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati, al rimpatrio

assistito e volontario, alle espulsioni (fermo restando la competenza in

materia del TM: la riforma ha previsto che il Tribunale provveda

“tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni” e “a condizione che

comunque il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi

per il minore”), di vera emergenza è invece lecito parlare quanto alla nomina

dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati e alla

complessiva “gestione” delle tutele. Com’è noto, la legge sopra ricordata ha

attribuito al Tribunale per i Minorenni la competenza per la nomina del

tutore e la intera gestione delle tutele dei minori stranieri non accompagnati -

MSNA - a far tempo dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del

decreto e, quindi, dal 3 marzo 2018. Nel periodo di riferimento (1° luglio

2018/30 giugno 2019) sono state n. 635 le richieste (tutte o quasi provenienti

dal Pubblico Ministero minorile di apertura di tutela per altrettanti MSNA.

Nel medesimo periodo, i provvedimenti emessi per la “gestione delle

tutele” (nomine di tutore, convocazioni dei minori, decreti per problematiche

varie, trasferimenti di tutele, chiusura per allontanamento del minore o per

maggiore età) sono stati n. 1190, mentre n. 707 sono stati i decreti collegiali di

affidamento dei MSNA all’Ente Locale per collocamento - con richiesta in via

principale di collocamento in famiglia affidataria, in subordine in idonea

comunità - e predisposizione di un progetto educativo.

Benché, come è evidente, il solo dato numerico non sia sufficiente ad

illustrare un problema, posto che i numeri possono (e, in questo caso, hanno)

“pesi” diversi (non tutte le tutele richiedono il medesimo impegno), si ritiene

necessario fornire qualche dato per una maggiore comprensione del

fenomeno.

Si premette che i dati cui si fa riferimento sono quelli ufficiali forniti dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione genarle

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dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, Divisione II) e

fotografano la situazione ad una determinata data: rilevano, cioè, le presenze

di MSNA registrate ad una certa data. Ne consegue che essi non registrano i

flussi (che sono significativamente più elevati) e nemmeno i minori non

rintracciati ufficialmente.

La data di riferimento è il 30 novembre 2019, non essendo ancora

disponibili quelli complessivi alla fine del mese di dicembre.

Il confronto tra i dati al 30 novembre 2018 e quelli al 30 novembre 2019 fanno

emergere una rilevante riduzione della presenza in Italia di MSNA: si passa,

infatti, da un totale di n. 11.339 (di cui n. 833 di sesso femminile) ad un totale,

sempre su tutto il territorio nazionale, di n. 6.369 (di cui n. 373 di sesso

femminile). Si conferma, quindi, la significativa flessione di presenze che già

si era rilevata negli anni precedenti: al 30 novembre 2017, infatti, vi era una

presenza in Italia di n. 18.508 (di cui n. 1.291 di sesso femminile) MSNA, per

passare, al 30 novembre 2018, ad una presenza, sempre in Italia, come si è

detto, di n. 11.339 (di cui n. 833 di sesso femminile).

In controtendenza rispetto a tale dato, la regione Friuli Venezia Giulia si

conferma la terza (al 30 novembre 2019) con n. 671 minori (di cui n. 5 di

sesso femminile; al 30 novembre 2017 era la decima), preceduta solo dalla

Lombardia con n. 792 minori e dalla Sicilia, che è scesa addirittura a n. 1.433

MSNA (al 30 novembre 2018 ne contava n. 4.758, nel 2017 MSNA erano n.

8.116) , e seguita da Emilia Romagna, che registra una presenza di n. 586

minori; Toscana: n. 454; Lazio: n. 407; Veneto: n. 307.

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che si tratta di un dato

assoluto, non rapportato alla popolazione, e il rilievo è di non poco momento

ove si consideri che il Friuli Venezia Giulia ha una popolazione di poco più

di 1.200.000 abitanti, mentre la Lombardia – che, come già rilevato, ha solo n.

121 minori in più - ha una popolazione superiore ai dieci milioni di abitanti

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(10.020.000); l’Emilia Romagna ne ha quasi cinque (4.499.000), il Lazio

5.5898.000.

Mentre quasi tutte le Regioni hanno visto ridurre la presenza nel loro

territorio di MSNA (ad eccezione appunto di poche che, però, hanno

comunque numeri contenuti: ad esempio, la Regione Abruzzo aveva n. 46

minori nel 2018, ne ha n. 119 nel 2019), alcune anche in modo drastico - come

la Calabria che è passata da n. 700 a n. 176 presenze - la Regione Friuli

Venezia Giulia, pur registrando anch’essa una lieve flessione rispetto al 2018

(ma non rispetto al 2017), continua ad avere numeri decisamente importanti.

Il dubbio che il maggior numero di presenze sul territorio del FVG possa

essere legato alla “chiusura” del Mediterraneo conseguente al blocco degli

sbarchi ha trovato solo parziale conferma nei dati forniti dal Dirigente

Superiore della Polizia di Stato - Zona Polizia di Frontiera in occasione di un

convegno (18 dicembre 2018) organizzato dal CIR-Rifugiati.

La rotta balcanica, infatti, è tradizionalmente quella preferita dalle etnie

asiatiche e medio orientali (pakistani, afghani, bengalesi), mentre quella

balcano-marittima è solitamente percorsa dai migranti curdo irakeni e, ormai

raramente, dai siriani.

La rotta mediterranea (con partenza cioè dalle coste libiche) è invece

preferita dagli africani: in particolare sub-sahariani ma anche nord africani,

ed è proprio con riferimento ai nord africani che possiamo parlare di una

ricaduta sulla nostra Regione del “blocco” del Mediterraneo, essendo emerso

che qualche etnia nord africana – per ora in misura contenuta – abbia

intrapreso la rotta terrestre (quella balcanica appunto) benché molto più

lunga e rischiosa tenuto conto dei numerosi Paesi da attraversare.

Quanto esposto riguarda non solo gli adulti, ma anche i minori stranieri

non accompagnati, e se è vero che la nostra Regione non sempre è

considerata la meta quanto piuttosto un luogo di transito per raggiungere

Paesi ritenuti più appetibili, di fatto non sono pochi quelli che poi, invece, si

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fermano anche in attesa di un non facile ricongiungimento.

A fronte della descritta situazione quanto al numero dei minori non

accompagnati e in presenza di una normativa che prevede che ogni tutore

possa essere nominato al massimo per tre minori “salvo che sussistano

specifiche e rilevanti ragioni”, il Tribunale per i Minorenni può contare in

concreto su poco più di trenta tutori che, inevitabilmente, hanno ben più di

tre tutele ciascuno.

Sono stati effettuati quattro corsi di preparazione, che hanno portato

alla iscrizione di n. 45 tutori volontari. Il numero, già di per sé fortemente

insufficiente, si è ulteriormente assottigliato a causa di richieste di

cancellazione, impossibilità di far fronte a troppe tutele, ragioni personali e

anche ragioni economiche, posto che la tutela è completamente gratuita (la

previsione di un’equa indennità a carico del tutelato non è ragionevolmente

ipotizzabile nei casi che ci occupano) e non è nemmeno previsto un rimborso

spese.

Il Tribunale per i Minorenni di Trieste si adopera in ogni modo per

agevolare l’esercizio della tutela nei limiti delle proprie competenze (utilizzo

di posta elettronica per comunicare, adattamento degli orari per la

prestazione del giuramento, nomina che tenga conto della residenza del

tutore e della collocazione del minore), ma vi sono incombenti che richiedono

spostamenti (anche semplicemente andare a conoscere il tutelato) sui quali

non è possibile intervenire in modo agevolante.

Il numero così ridotto di tutori incide di fatto sulla qualità della

funzione esercitata: premesso che i (pochi) tutori di cui l’Ufficio può disporre

sono persone qualificate, disponibili e professionali, è ovvio che l’avere a che

fare con un numero elevato di minori non consente ai tutori di occuparsene

con la dedizione e l’impegno che vorrebbero e che la legge stessa richiede,

legge che, sul punto, risulta quindi, di fatto, sistematicamente non

adeguatamente applicata.

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L’esiguo numero di tutori disponibili, inoltre, obbliga a fare delle

scelte: e così accade che si preferisca nominare il tutore ai più giovani,

sacrificando la nomina per minori prossimi alla maggiore età, per i quali

quindi le funzioni tutorie continuano ad essere esercitate dal rappresentante

della comunità che li ospita ai sensi dell’art. 3 della legge n. 183/1984 (salvo

che la nomina di un tutore sia assolutamente necessaria, come, ad esempio,

nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale).

Stupisce infine in modo particolare, che tra i tutori volontari di cui

all’Elenco vi sia un solo avvocato (lo scorso anno ve ne erano due, ma uno ha

chiesto di essere cancellato): stupisce perché quella degli Avvocati è una

categoria (specie i giovani professionisti) che si è sempre distinta nell’offrire

la propria disponibilità per curatele, tutele e amministrazioni di sostegno.

Imbarazzo suscita, poi, il raffronto con altre realtà: la Lombardia che,

come già ricordato, ha solo centoventun minori non accompagnati più della

nostra Regione, può contare su oltre duecento tutori volontari; l’Emilia

Romagna, che ha cento trentasei minori meno del Friuli Venezia Giulia, ha

circa 140 iscritti; il Piemonte, che ha “solo” 276 minori, ha avuto nel 2018 n.

560 domande di partecipazione ai corsi per tutori volontari. Numeri elevati

di richieste (nell’ordine dei 400) si sono registrati anche in Lazio e in Toscana:

qui, addirittura, i tutori volontari nominati hanno dato vita ad una protesta

perché non erano ancora stati abbinati al un MSNA.

Riferisce la Presidente del Tribunale che il suo Ufficio, unitamente al

Garante, si sta attivando per una maggiore sensibilizzazione del problema

nella popolazione, al fine di superare la criticità, essendo però consapevole

del fatto che ciò difficilmente potrà avvenire con il solo impiego delle forze

del Tribunale medesimo: é necessario dunque un impegno corale e un

supporto da parte delle istituzioni tutte (ella confida in particolare in un

concreto aiuto da parte della Regione F.V.G.) perché non si deve scordare che

se l’accoglienza è importante, altrettanto lo è l’integrazione ed il ruolo del

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tutore in questa fase è pacificamente insostituibile.

Al fine di superare la rilevata criticità, il Tribunale ha aderito al

progetto Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020:

strumento finanziario istituito con Regolamento UE 516/2016, che ha tra i

suoi obiettivi anche quello della promozione del tutore volontario per minori

stranieri non accompagnati e la produzione di linee guida per i tutori

volontari, oltre alla offerta di un sostegno per la migliore gestone delle tutele.

L’Ufficio ha sottoscritto altresì un protocollo d’intesa con il Consiglio

Italiano per i Rifugiati (CIR) grazie al quale, unitamente alla unità operativa

locale della Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e

grazie al finanziamento erogato con fondo FAMI gestito dal Ministero

dell’Interno, il CIR (in persona di due avvocatesse) ha aperto uno sportello

informativo presso un’aula messa a disposizione dallo stesso Tribunale

affinché, nel pomeriggio del venerdì, i tutori volontari possano chiedere

consigli e suggerimenti nell’adempimento di pratiche burocratiche, in

particolare per quanto riguarda l’iter per l’ottenimento della protezione

internazionale.

Purtroppo, però, si tratta di progetti a termine.

Triplicate ma ancora in numero decisamente esiguo le richieste di

prosieguo amministrativo ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/2017. Nella

nostra Regione, infatti, sono state presentate (ed evase) n. 21 istanze; n. 28

dalla entrata in vigore della legge: il numero - modesto in assoluto, lo è

ancora di più se confrontato con altre realtà n. (244, nel 2018, a Milano ad

esempio) – induce ad una riflessione sulle ragioni di tale scarsa applicazione

della norma, ragioni che vanno probabilmente individuate o nelle scarse

risorse economiche disponibili o in una politica di diversa distribuzione delle

stesse.

Per concludere, qualche dato sulla nazionalità dei MSNA presenti sul

territorio regionale.

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Mentre nei due anni che precedono la popolazione più rappresentata

era quella dei minori provenienti dall’Afghanistan, attualmente sono i minori

provenienti dal Pakistani quelli maggiormente presenti sul territorio.

Seguono: Bangladesh, Kosovo, Albania e Afghanistan. A livello nazionale

invece (sempre al 30 novembre 2019) i più numerosi sono i minori che

provengono dall’Albania. Seguono Pakistan, Egitto, Bangladesh, Costa

d’Avorio, Gambia, Kosovo.

La stragrande maggioranza dei MSNA è di sesso maschile sia in FVG

che a livello nazionale (ove peraltro, vale la pena sottolinearlo, su n. 373

minori di sesso femminile n. 98 provengono dalla Nigeria, mentre le

rimanenti n. 275 si distribuiscono su altre 16 nazionalità: dato che si

commenta da solo).

Trieste è la città che conta più presenze di MSNA (384), seguita da

Udine (189) e, quindi, da Gorizia (68) e Pordenone (30). Sino allo scorso anno,

invero, era Udine la città con maggiore presenze di MSNA (360): l’inversione,

rispetto a Trieste (che nel 2017 ne ospitava addirittura solo 66) è dovuta,

presumibilmente, alla nascita di nuove strutture per minori non

accompagnati.

Ancora troppo pochi, infine, i collocamenti presso famiglie affidatarie,

specie se si considera che il collocamento in famiglia è posto dal TM come

priorità: quello della difficoltà di veder realizzati collocamenti di minori in

famiglie affidatarie, del resto, è un problema che si presenta anche a

prescindere dai minori stranieri.

La netta maggioranza ha 17 anni (n. 486); n. 144 hanno sedici anni; n. 36

ne ha 15.

La maggior parte di questi ragazzi sogna di trovare un lavoro (spesso

nel settore della ristorazione, specialmente i giovani pakistani; meno

appetibili risultano invece lavori come saldatore o falegname); seguono corsi

di italiano; parlano poco e malvolentieri di quello che hanno passato. In

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taluni casi (per i giovani afghani ad esempio) la difficoltà di imparare la

lingua italiana è aggravata da un significativo grado di analfabetismo.

Sotto il profilo della salute, si sono registrati pochissimi (un paio) casi

di HIV e altrettanto pochi di scabbia, mentre decisamente diffusi sono i

disturbi psichiatrici: sono ragazzi che hanno subito traumi molto significativi

(in viaggio o nel Pese di origine, spesso motivo per il quale lo hanno dovuto

abbandonare), di cui continuano a portare i segni.

Mantengono per lo più contatti costanti con le famiglie di origine e in

genere si comportano correttamente, ma non si possono nascondere casi di

intemperanze e di devianza.

A volte la convivenza nella medesima struttura di minori appartenenti

ad etnie diverse sfocia in risse che, come purtroppo è capitato, possono

assumere anche dimensioni importanti.

Un paragrafo a sé meritano i ragazzi provenienti dal Kosovo.

Sebbene in flessione, continua tuttavia ad essere significativo il numero di

giovani provenienti dal Kosovo. Solitamente arrivano in Italia a diciassette

anni compiuti da qualche mese e sanno già a chi rivolgersi. Sono “non

accompagnati” solo formalmente, perché, in realtà, spesso le famiglie li

hanno accompagnati fino alla frontiera e, compiuti i diciotto anni, compare

all’improvviso uno zio, un fratello, un parente insomma, che ha una piccola

attività e dal quale, quindi, vanno a vivere e lavorare (la Corte di Cassazione,

peraltro, con ordinanza n. 9199/2019 ha affermato che la presenza di parenti

non fa venire meno lo status di minori non accompagnati, condizione che può

venire meno solo in presenza del genitore esercente la responsabilità

genitoriale).

Alcuni di loro si limitano ad attendere la maggior età per ottenere la

conversione del permesso di soggiorno senza fare assolutamente nulla

(nemmeno seguono i corsi di italiano), sfruttando quindi, di fatto, il sistema

di accoglienza che il nostro Paese offre loro.

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Osserva la Presidente che strategie proposte per bloccare questi “finti”

minori non accompagnati alla frontiera non pare abbiano avuto successo,

posto che quotidianamente almeno un ragazzo proveniente dal Kosovo entra

in Italia.

Nonostante notevoli difficoltà il Tribunale per i Minorenni continua a

cercare di creare, per i minori che lo vogliono e ne hanno le capacità,

condizioni di integrazione vera, tramite l’inserimento nel circuito della scuola

e del lavoro. Molti di costoro non vogliono tagliare i legami con i loro genitori

con i quali, come si è detto, continuano quindi a mantenere un contatto

(telefonico).

Per gli altri, per quelli davvero soli (perché non hanno più nessuno che

si interessi di loro: non scordiamoci che spesso si tratta di minori che hanno

perso i genitori e i parenti nei conflitti bellici dai quali sono scappati) si apre

invece la strada della adozione: strada tuttavia non agevole, trattandosi

spesso di minori di età compresa tra i 16 ed i 17 anni.

Per tutti i minori la legge (art. 7 legge n. 47/2017) prevede l’affidamento

familiare in via prioritaria rispetto al ricovero in struttura di accoglienza e a

tal fine gli enti locali “possono promuovere la sensibilizzazione e la

formazione di affidatari” per favorire tali inserimenti.

Tuttavia, come già rilevato, ad oggi gli affidamenti familiari sono pochi.

Pur potendo contare su buone strutture di accoglienza per minori in Regione,

si ritiene che il collocamento in una famiglia sia maggiormente rispondente

all’interesse superiore dello stesso: è in questa prospettiva, quindi, che il

Tribunale per i Minorenni intende muoversi (pur consapevole delle difficoltà

che vi sono, posto che la “sensibilizzazione e la formazione di affidatari” che

spetta agli Enti locali, a noma del sopra richiamato art. 7, deve essere attuata

“senza costi aggiuntivi”.

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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TRIESTE

1. Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti

Gli effetti delle recenti riforme (decreti legislativi nn. 123 e 124 del 2018)

non hanno significativamente inciso sul numero dei detenuti ristretti nelle

carceri del Distretto: se al 30 giugno 2019 esso ammontava a n. 652 unità (di

cui n. 260 stranieri) a fronte di n. 477 posti regolamentari, lo stesso è

ulteriormente aumentato, alla data del 30 novembre 2019, a n. 664 unità, con

una discreta flessione del numero degli stranieri (n. 226).

Si segnala in particolare il dato del sovraffollamento relativo alla Casa

Circondariale di Tolmezzo: a fronte di una capienza regolamentare di n. 149

unità, l’istituto vedeva presenti n. 203 detenuti al 30.6.2019, mentre ne vedeva

presenti ben n. 235 al 30.11.2019.

Ed è proprio la situazione della Casa circondariale di Tolmezzo che

rappresenta, come sottolineato dal Presidente di quel Tribunale, un ulteriore

importante fattore di criticità quale derivato dall’irrompere nel sistema - a mò

di vero e proprio colpo d’ariete - di due importanti pronunce, destinate a

costituire un importante quanto difficile banco di prova per la giurisdizione

di sorveglianza del Distretto.

Ci si riferisce anzitutto alla sentenza della Corte EDU del 13 giugno

2019, divenuta definitiva il 7 ottobre 2019, pronunciata nella causa Viola

contro Italia, che ha accertato da parte dell’Italia la violazione dell’art. 3 della

Convenzione in forza della presunzione inconfutabile di pericolosità sociale

che assiste i condannati alla pena del cd. ergastolo ostativo i quali non

abbiano collaborato con la giustizia.

Se la “dimostrazione della dissociazione del condannato dall’ambiente mafioso

può esprimersi anche in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia”, lo Stato

italiano è obbligato a “mettere a punto una riforma del regime della reclusione a

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vita che garantisca la possibilità di un riesame della pena” anche in assenza di

collaborazione con la giustizia.

Ci si riferisce poi alla sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019,

che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma primo,

legge n. 354 del 1975 nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i

delitti di cui all’articolo 416 bis del codice penale e per quelli commessi

avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di

agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi

permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma

dell’art. 58 ter del medesimo ordinamento penitenziario, allorché siano stati

acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la

criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti; in

via consequenziale è stata poi dichiarata l’illegittimità costituzionale del

medesimo articolo nella parte in cui non prevede che i detenuti per i delitti

ivi contemplati diversi da quelli di cui all’articolo 416 bis del codice penale e da

quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo

ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste,

possano essere concessi permessi premio anche in assenza della

collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58 ter del medesimo

ordinamento penitenziario, allorché siano stati acquisiti elementi tali da

escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata,

terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Da tale pronuncia deriva che tutte le istanze avanzate da condannati

per reati ostativi (siano essi ergastolani siano essi condannati a pena solo

temporanea) non potranno più essere dichiarate inammissibili per difetto

della collaborazione con la giustizia, ma dovranno essere istruite dal

magistrato di sorveglianza secondo le precise indicazioni contenute nella

sentenza in questione.

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101

Si riporta la circolare di indirizzo operativo emessa al riguardo dal Presidente

del Tribunale di Sorveglianza.

Oggetto: Corte cost. n. 253 del 2019. Concessione di permessi-premio ai

condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis o.p. Adempimenti istruttori.

A seguito del deposito della motivazione della sentenza indicata in

oggetto, alla cui integrale lettura non posso che rinviare, quale base di un

futuro confronto, mi sembra opportuno brevemente riassumere il complesso

iter (istruttorio e valutativo) cui i magistrati di sorveglianza sono chiamati in

caso di presentazione di istanze di permesso-premio da parte di condannati

per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle

condizioni previste dallo stesso articolo, ovvero al fine di agevolare l’attività

delle associazioni in esso previste.

La Corte in sostanza enuclea - mettendoli di fila uno accanto all’altro - i

seguenti adempimenti istruttori da svolgersi d’ufficio e da sottoporre ad una

“seria verifica”.

Richiamato l’onere di “specifica allegazione” da parte del condannato

circa l’esclusione sia dell’attualità di collegamenti con la criminalità

organizzata sia del pericolo di un loro ripristino “tenuto conto delle concrete

circostanze personali ed ambientali”, la verifica di spettanza del magistrato

dovrà avere ad oggetto:

1) la condotta carceraria del condannato nel corso dell’espiazione della

pena;

2) il contesto sociale esterno in cui il detenuto sarebbe autorizzato a

rientrare, sia pure temporaneamente ed episodicamente;

3) l’esame delle dettagliate informazioni acquisite per il tramite del

Comitato provinciale per l’ordine e per la sicurezza pubblica

competente;

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4) l’esame di quanto acquisito presso il Procuratore nazionale antimafia

od il Procuratore distrettuale circa la sussistenza di attuali collegamenti

con la criminalità organizzata (a tal proposito riterrei opportuno

acquisire le informazioni da tali organi anche d’ufficio, posta l’assoluta

peculiarità sotto il profilo criminologico di molti dei detenuti presso la

Casa circondariale di Tolmezzo);

5) l’esame delle “stringenti informazioni di natura economico-

patrimoniale” (da richiedersi anche alla Guardia di Finanza, che io

credo non ci vorrà negare nel frangente la propria collaborazione).

Premesso che i permessi-premio non possono essere concessi quando il

Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore distrettuale comunica,

d’iniziativa o su segnalazione del Comitato provinciale per l’ordine e la

sicurezza pubblica (ovvero su richiesta del magistrato), l’attualità di

collegamenti con la criminalità organizzata (ferma restando comunque in tal

caso l’autonomia valutativa dal magistrato di sorveglianza), l’onere (gravante

sul condannato) di allegazione degli elementi a favore assurge poi ad onere

di fornire “veri propri elementi di prova a sostegno” ove le informazioni

pervenute dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

depongano in senso per lui negativo.

Tutt’altro discorso è ovviamente a farsi per i condannati per tutti gli altri

reati elencati dell’art. 4 bis o.p., rispetto ai quali la parte finale della sentenza,

dato atto dell’intervento parzialmente ablatorio realizzato sui reati di

criminalità organizzata di matrice mafiosa, afferma di non poter operare “a

tutto danno dei detenuti per reati rispetto ai quali possono essere privi di

giustificazione sia il requisito della collaborazione con la giustizia, sia la

dimostrazione dell’assenza di legami con un, inesistente, sodalizio criminale

di originaria appartenenza”.

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Ritengo, sotto quest’ultimo aspetto, che l’inesistenza di elementi tali da far

ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata,

terroristica od eversiva potrà apparire in re ipsa nella maggior parte dei casi,

fermo restando - ben s’intende - l’obbligo di acquisire dettagliate formazione

dal Questore a norma del comma 2 bis dell’art. 4 bis o.p.

Quanto alla sorte dei procedimenti aventi ad oggetto la collaborazione

impossibile od irrilevante, mi sembra che permanga l’interesse del

condannato a coltivarli.

In questo caso l’iter accertativo ed argomentativo circa la sussistenza di

elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità

organizzata, terroristica od eversiva - non diversamente dal passato - appare

più semplice.

Esempio: se il Tribunale di sorveglianza accerta che il clan camorristico

facente capo a Caio, cui il condannato Tizio apparteneva, è stato sradicato dal

territorio a seguito dell’individuazione e della condanna di tutti i sodali che

ne facevano parte, sarà ben più facile escludere l’attualità di collegamenti con

la criminalità organizzata sol che difetti la prova che Tizio abbia avuto

contatti con altre associazioni criminali. In tal caso inoltre l’ordinamento

penitenziario non fa cenno all’ulteriore requisito costituito dalla sussistenza

del pericolo della ripresa di contatti criminali associativi (elemento - questo -

che comunque potrà essere facoltativamente utilizzato dal magistrato di

sorveglianza nell’esercizio del suo potere valutativo a rinforzo di un

eventuale provvedimento di rigetto).

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APPUNTO SULL’ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI

TRIESTE

CARATTERISTICHE GENERALI E PECULIARITA’ DEL FLUSSO DI RICHIEDENTI ASILO NEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Le note che seguono meritano senz’altro di essere riportate non soltanto per il

loro intrinseco interesse, ma anche perché si correlano – quale evidente

premessa operativa – a quanto già si è detto sopra con riguardo all’attività

giurisdizionale del Tribunale di Trieste nella materia della protezione

internazionale.

- La quasi totalità del flusso di richiedenti la protezione internazionale

nel Friuli Venezia Giulia proviene da due Paesi, Afghanistan e Pakistan. In particolare nel 2017, nel 2018 e nel 2019 il Pakistan è divenuto di gran lunga il principale Paese di origine dei migranti, superando ampiamente l’Afghanistan

- I richiedenti asilo che presentano istanza di protezione internazionale nel Friuli Venezia Giulia entrano nel territorio regionale attraverso i valichi austriaci e/o sloveni e risultano provenire o dalla Bosnia, o, in buona misura, da altri Paesi Europei, per cui sono Dublinanti o Dublino - positivi.

- La percentuale dei richiedenti asilo Dublino positivi è cambiata rispetto ad anni fa: mentre nel 2017 i richiedenti asilo provenienti da Paesi europei (Germania, Austria, Francia) erano quasi l’80% del totale, nel 2019 il flusso di richiedenti è risultato provenire prevalentemente dalla Bosnia, e non è più Dublino – positivo.

- Nel corso di quest’ultimo anno gli arrivi provenienti dalla rotta balcanica sono notevolmente incrementati, segno di una decisa riapertura della stessa rotta balcanica quale conseguenza della chiusura della rotta mediterranea (nel 2019 nel comprensorio di Trieste le persone identificate che hanno manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sono state 5500, mentre a Gorizia sono state circa 1100; in provincia di Udine le persone rintracciate sono state 1334, di cui 932 hanno poi chiesto la protezione internazionale).

- La durata media del procedimento per la concessione della protezione internazionale si è ridotto considerevolmente: si è passati da una durata di circa un anno, agli attuali quattro mesi. Tale

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riduzione è dovuta sia al trasferimento di Commissione di circa 500 richiedenti (da Trieste a Vicenza) sia al trasferimento fisico fuori regione di quasi un migliaio di richiedenti asilo prima presenti in Friuli Venezia Giulia.

- La Commissione di Trieste ha in questo momento qualche centinaio di richieste di protezione che si trovano in attesa di Decisione da parte della Commissione Dublino ( n. 833 al 31 dicembre 2019), mentre 23 casi sono di competenza italiana a causa del mancato trasferimento del richiedente nel Paese competente entro sei mesi dall’accettazione da parte di questo, cui si aggiungono n. 454 casi in cui si è in attesa di informazioni sul mancato trasferimento da parte dell’Unità Dublino; e n. 356 casi in cui si è in attesa di notizie sul trasferimento (perché è stato impugnato o non è stato ultimato per qualche ragione), mentre la Commissione di Udine ha n. 545 casi di “Dublinanti” in attesa di decisione;

- La Commissione Territoriale di Trieste ha recentemente mutato composizione rispetto al passato. Dal 9 luglio 2018 i relatori/ intervistatori sono funzionari specificamente selezionati per questi compiti e si affiancano al Presidente (un viceprefetto) ed al componente designato dall’UNHCR. La Commissione effettua circa 12 audizioni giornaliere. Dei 5 funzionari inizialmente assegnati due sono in congedo per maternità ed una è prossima al perido di astensione obbligatoria mentre altri quattro sono stati assegnati a decorrere dal 18 febbraio 2019 .

- Presso la Commissione di Udine sono impiegati un operatore amministrativo, un funzionario amministrativo e sei funzionari istruttori. Nel mese di ottobre un assistente amministrativo operante a tempo pieno è stato trasferito ad altra sede periferica del Ministero dell’Interno.

- La quasi totalità delle istanze di protezione internazionale respinte dalla Commissione Territoriale di Trieste/Gorizia e dalla sezione di Udine sono state impugnate dinnanzi al Tribunale di Trieste,. Le Commissioni Territoriali di Trieste e Udine si costituiscono pressoché nella totalità dei procedimenti giudiziari.

- Vanno segnalate come un segnale positivo di sensibilità istituzionale da parte dell’Amministrazione regionale la previsione della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45, al comma 11 dell’art. 8, e quella dell’’art. 8, comma 27, lettera a), L.R. 13/2019, che hanno previsto il finanziamento da parte dell’amministrazione regionale – attraverso la stipula di un accordo con l'Università degli Studi di Trieste e con l'Università degli Studi di Udine - di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento da realizzarsi presso le sedi delle Commissioni Territoriali di Trieste e Udine e del Tribunale di

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Trieste, così rinforzando gli organi istituzionali preposti al contenzioso in materia di diritto d'asilo. Per tali finalità è stata stanziata la somma di euro 100.000 interamente a carico della Regione, suddivisa in parti uguali per finanziare le due Università di Trieste e di Udine, in modo da poter garantire con questi tirocini una migliore gestione del contenzioso in materia di protezione internazionale.

ISTANZE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESENTATE PRESSO LE QUESTURE DEL FVG (MODELLO C 3). ANNO 2019 FRIULI VENEZIA GIULIA: 2010 (Trieste, Gorizia, Pordenone) + 915 (Udine) ANNO 2018 FRIULI VENEZIA GIULIA; 2361 ((Trieste, Gorizia, Pordenone) + 990 (Udine) ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE NEGLI ULTIMI TRE ANNI ANNO 2019: Istanze esaminate: 2871 (Trieste) + 1467 (Udine) totale 4338 Nel corso del 2019 sono stati concessi:

- status di rifugiato: (Trieste) 192; (82 Pakistan; $3 Afghanistan; 23 Iraq) + (Udine) 67

- protezioni sussidiarie: (Trieste) 312 (126 Pakistan; 81 Afghanistan; 49 Iraq; 29 Venezuela) + (Udine) 109

- protezioni umanitarie: (Trieste) 48 + (Udine) 107 - dinieghi: (Trieste) 1328; (846 Pakistan; 130 Kosovo; 23 Ucraina; 21

Albania, 18 India) + (Udine) 964 - altri esiti: (Trieste) 490 (228 tra sospesi, rinunce, assenti, 262

inammissibili). + (Udine) 28 (7 irreperibili; 1 inammissibile; 20 assenti) - rinnovi (Trieste) 495

ANNO 2018: Istanze esaminate: 2533 (Trieste) + 1607 (Udine) Nel corso del 2018 sono stati concessi:

- status di rifugiato: (Trieste) 198 + (Udine) 94 - protezioni sussidiarie: (Trieste) 452 + (Udine) 234;

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- protezioni umanitarie: (Trieste) 139 + (Udine) 158 ; - dinieghi: (Trieste) 1435 (838 Pakistan; 70 Kosovo; 35 Senegal; 23 Serbia;

21 Bangladesh; 18 Nigeria; 7 Iraq) + (Udine) 752 - altri esiti: (Trieste) 307 (sospesi, assenti, irreperibili etc) + (Udine) 346

La Protezione umanitaria La valutazione della concessione della protezione umanitaria da parte delle

Commissioni Territoriali nonché da parte dei Tribunale e delle Corti

d’Appello ha risposto in passato a logiche eccessivamente discrezionali,

essendo stata lasciata sostanzialmente libera da paletti normativi.

Può quindi sostenersi che tale forma di protezione ha goduto in passato di

un’ampiezza e di una indeterminatezza tali da far sì che l’organo

amministrativo prima, ed il giudice poi, fossero chiamati nella pratica non ad

una operazione di “interpretazione ermeneutica” ma ad una sorta di opera di

“creazione”, con la sostituzione del legislatore nello stabilire le situazioni di

“vulnerabilità” ed i relativi presupposti.

In altre parole, tanto le Commissioni Territoriali che gli organi giurisdizionali

sono stati chiamati a riempire di contenuti una norma sostanzialmente “in

bianco”, stabilendo se un certo tipo di malattia dovesse o meno essere

riconosciuta meritevole di una protezione umanitaria; o se un’offerta di

lavoro o l’esistenza di un contratto meritasse il rilascio di un permesso di

soggiorno per motivi umanitari e non di lavoro.

Il decreto legge 113 del 2018 ha soppresso del tutto la protezione umanitaria

come tipologia di protezione di diritto interno, aprendo una serie di questioni

da qui ai prossimi anni.

La prima, relativamente alla retroattività della protezione umanitaria è stata

recentemente risolta dalle sezioni unite della Corte di Cassazione.

Ma altre ce ne saranno, il cui impatto dovrà essere misurato alla luce delle

innovazioni normative annunciate dal Governo sui cd. Decreti Sicurezza.

In materia di protezione umanitaria il Tribunale di Trieste ha fatto propria la

giurisprudenza sul bilanciamento tra vulnerabilità e integrazione (Cass. Civ.

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n. 4455/2018) e di valutazione comparativa tra situazione soggettiva e

oggettiva del richiedente con riguardo al Paese di origine e situazione di

integrazione nel Paese di accoglienza, conformemente all’orientamento poi

fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 29460/2019).

Peraltro va osservato che anche le due Commissioni Territoriali avevano

sposato da subito l’orientamento poi fatto proprio prima dal Tribunale e poi

dalla stessa Cassazione a Sezioni Unite, così orientando le proprie decisioni

sin dall’inizio all’indirizzo nomofilattico del giudice di legittimità.

Le disposizioni del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1

dicembre 2018, n. 132 hanno poi abrogato l’istituto della protezione

umanitaria, lasciando alla valutazione del Questore, su istanza

dell’interessato, la possibilità di rilascio diretto di cinque tipi di permesso di

soggiorno (per “protezione speciale”, “per calamità”, “per cure mediche”,

“per atti di particolare valore civile”, e di permessi di soggiorno “per casi

speciali”), sostituendo così la protezione umanitaria con queste tipologie di

permesso.

L’impatto degli interventi normativi recenti: dal decreto cd Minniti (DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 2017 n. 13, convertito con modifiche nella legge 13 aprile 2017 n. 46) ai cd Decreti Salvini (dl n. 113/2018, convertito con Legge 132/2018; dl n. 53 /2019, convertito con legge n. 77/2019)

Estremamente rilevante sul sistema complessivo della protezione

internazionale è stato l’impatto della legislazione che si è succeduta in questi

ultimi anni.

Deve infatti sottolinearsi che ben tre interventi normativi in tre anni si sono

succeduti in vario modo ad innovare la materia, molto spesso

sovrapponendosi a precedenti riforme, spesso non ancora completate.

Esemplare in tal senso la previsione del decreto legge n. 13/2017 e successive

modificazioni (cd, decreto Minniti), che ha introdotto l’obbligo della

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videoregistrazione e della trascrizione dell’audizione del richiedente con

l’ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale.

Tale previsione, infatti, è rimasta ancora sostanzialmente inattuata, in quanto

non sono state ancora fornite alle commissioni territoriali le telecamere ed i

sistemi di trascrizione automatica delle audizioni.

Questa previsione avrebbe dovuto produrre rilevanti effetti processuali sui

nuovi giudizi innanzi al Tribunale, accelerando la rapida conclusione del

processo di primo grado. In realtà tale obiettivo è diventato sostanzialmente

inattuabile a causa dell’assenza della strumentazione tecnica necessaria.

Infatti l’art. 6, comma 1, lett. g) del d.l. n. 13/2017 e successive modificazioni

ha previsto che il giudice ha – più che la facoltà, l’obbligo - di sentire il

richiedente in udienza, quando la videoregistrazione dell’audizione non è

disponibile.

Siccome il sistema della videoregistrazione non è mai entrato in funzione per

mancanza della relativa strumentazione è chiaro che i tempi del processo non

possono non risentirne.

Ne consegue che se non dovessero essere apportate ulteriori modifiche

normative (ad esempio con l’introduzione dell’audioregistrazione ovvero

dell’audizione in alternativa a quella video) o non dovesse essere finalmente

garantita la fornitura dei necessari strumenti di videoregistrazione, gli

auspicati miglioramenti e l’accelerazione del giudizio di primo grado

rimarranno obiettivi meramente utopistici.

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La legge 19.7.2019 n. 69 (c.d. “codice rosso”)

Premessa E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25.7.2019 ed è entrata in

vigore in data 9.8.2019 la legge 19.7.2019 n. 69, recante “Modifiche al codice

penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle

vittime di violenza domestica e di genere”.

Essa contiene importanti modifiche al codice penale, alle norme di

attuazione del codice di procedura penale, all’ordinamento penitenziario, al

codice delle misure di prevenzione e ad altre disposizioni ancora, fra le quali

acquistano importanza le modifiche al D. Lvo n. 204/2007, norma di

attuazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime

da reato.

Conviene trattare tali modifiche in capitoli separati, sulla base del

seguente ordine logico: 1. le modifiche al codice penale; 2. le modifiche al

codice di procedura penale; 3. le altre modifiche procedimentali; 4. le

modifiche al procedimento di prevenzione; 5. le altre modifiche.

1. Le modifiche al codice penale a. Il dato normativo Plurime modifiche interessano il codice penale, fra le quali vanno qui

menzionate quattro nuove fattispecie criminose:

• quella dell’art. 387 bis c.p., e cioè la violazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari di cui agli artt. 282 bis, 282 ter e 384 bis c.p.p.: tale violazione – oltre a giustificare, ovviamente, una richiesta di aggravamento della misura nel procedimento penale originario – è costruita come fattispecie autonoma di reato (come già accade, ad esempio, per l’evasione dagli arresti domiciliari ex art. 385, comma terzo, c.p.p.);

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• quella dell’art. 558 bis c.p., e cioè la costrizione o induzione al matrimonio (o all’unione civile), espressamente punibile anche quando è commessa all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia;

• quella dell’art. 583 quinquies c.p., e cioè la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – fattispecie che prima era prevista come aggravante del reato di lesioni al n. 4 del secondo comma dell’art. 583 c.p., e che ora costituisce invece reato autonomo: per questo tale fattispecie viene espunta dal secondo comma dell’art. 583 c.p.; inoltre, essa è espressamente menzionata nel catalogo dei reati la cui commissione aggrava il delitto di omicidio (art. 576 n. 5 c.p.);

• quella dell’art. 612 ter c.p., e cioè la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. “revenge porn”), fattispecie di nuovo conio.

Le modifiche di natura penale non sono solo quelle anzidette, in quanto il

legislatore ha stabilito altresì:

• per i reati di cui agli artt. 572 c.p., 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis c.p. cospicui aggravamenti di pena;

• nel secondo comma dell’art. 572 c.p. una nuova aggravante ad effetto speciale (la quale ha implicato la necessità di una nuova formulazione dell’art. 61 comma 11 quinquies c.p.) e nel quarto comma l’espressa indicazione del riconoscimento della qualità di persona offesa al minorenne che assiste ai maltrattamenti;

• nell’art. 577 c.p. un ridisegno delle circostanze aggravanti per l’omicidio e per le lesioni personali volontarie, con l’ulteriore fissazione, nell’ultimo comma, della regola di giudizio del divieto di prevalenza di attenuanti diverse dalle sole quattro ivi elencate, rispetto alle aggravanti enunciate nella predetta norma;

• nell’art. 609 septies c.p. due nuove regole sulla procedibilità, che vanno qui sottolineate: la prima è la fissazione del termine di dodici mesi dal fatto per la presentazione della querela con riferimento ai reati ex art. 609 bis e 609 ter c.p.; la seconda è la procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi di cui all’art. 609 quater c.p.;

• nell’art. 165 c.p. un nuovo obbligo per il giudice che ritenga di concedere la sospensione condizionale della pena per taluno dei delitti ivi indicati, nel senso che il beneficio debba essere necessariamente subordinato alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero.

E’ necessario esaminare il problema se la nuova figura di reato di cui al citato

art. 387 bis c.p. consenta o meno l’arresto, come accade per il delitto di

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evasione. La risposta, nella situazione normativa attuale, deve essere

negativa. Ed invero:

• il nuovo reato è punito con la pena massima di anni tre di reclusione, e dunque non raggiunge i limiti di pena indicati dall’art. 381 primo comma c.p.p. ai fini dell’esercizio della facoltà di arresto in flagranza da parte della polizia giudiziaria;

• il nuovo reato non è indicato nel catalogo dei reati puniti con pena meno severa ed elencati nell’art. 381, comma secondo, c.p.p. ai fini dell’esercizio della predetta facoltà di arresto in flagranza;

• l’arresto per il delitto di evasione (385 c.p.), anche al di fuori della flagranza, è espressamente menzionato dall’art. 3 del d.l. 13.5.1991 n. 152 conv. in legge 12.7.1991 n. 203: ma la Legge qui esaminata non ha inserito in tale norma pure il delitto di cui all’art. 387 bis c.p.

2. Le modifiche al codice di procedura penale a. Il dato normativo Tre fondamentali norme del codice di procedura penale sono state

modificate dalla legge in esame:

• quella dell’art. 347 c.p.p., il cui terzo comma estende l’obbligo di immediata comunicazione al Pubblico Ministero, oltre che delle notizie dei reati indicati dall’art. 407 comma 2 lett. a) numeri da 1 a 6 c.p.p., anche delle notizie dei reati di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter (e cioè la fattispecie, di nuovo conio, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) del codice penale, nonché delle notizie dei reati di lesioni personali volontarie di cui all’art. 582 c.p. e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all’art. 583 quinquies c.p. (altra fattispecie di nuovo conio), sempre che tali fattispecie di lesioni e di deformazione del viso siano aggravate da taluna delle cinque aggravanti ivi menzionate (e cioè siano state compiute: 1. contro l’ascendente o il discendente, per motivi abietti o futili o con sevizie o crudeltà o con mezzo venefico o insidioso o con premeditazione; 2. in occasione della commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies; 3. dall’autore del delitto previsto dall’art. 612 bis nei confronti della medesima persona offesa; 4. contro l’ascendente o il discendente anche adottivo o contro il coniuge anche legalmente separato o contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva; 5. contro il coniuge divorziato o contro l’altra

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parte dell’unione civile ove cessata o contro il fratello e la sorella, o contro l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo 8° del Libro primo del codice civile, o contro il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo o infine contro un affine in linea retta);

• quella dell’art. 362 c.p.p., il cui comma 1 ter prevede che per tutti i delitti appena menzionati – tranne che per il delitto ex art. 612 ter c.p., e cioè la fattispecie di nuovo conio di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) del codice penale – il Pubblico Ministero assuma informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano esigenze di tutela di minori degli anni diciotto ovvero esigenze di riservatezza delle indagini anche nell’interesse della persona offesa;

• quella dell’art. 370 c.p., i cui commi 2 bis e 2 ter dispongono che per il catalogo dei delitti ora indicati a proposito dell’art. 347 c.p.p. (e dunque compreso il delitto ex art. 612 ter c.p.) la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal Pubblico Ministero e pone senza ritardo a disposizione di quest’ultimo la documentazione dell’attività espletata, come previsto dall’art. 357 c.p.p.

Sono state operate altresì ulteriori modifiche al codice di procedura

penale. Il legislatore, infatti, ha previsto:

• all’art. 90 bis l’obbligo, in capo agli inquirenti, di fornire informazioni alla persona offesa sui servizi di assistenza alle vittime di reato;

• all’art. 90 ter l’obbligo di comunicare sempre i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva nonché le notizie dell’evasione dell’imputato in custodia cautelare o condannato e della volontaria sottrazione alla misura di sicurezza detentiva da parte dell’internato sia alla persona offesa che al suo difensore, se nominato, per i delitti sopra indicati (e cioè tutti quelli indicati a proposito delle modifiche all’art. 347 c.p.p, escluso solo il reato ex art. 612 ter c.p.);

• all’art. 659 c.p.p. l’obbligo, perfettamente simmetrico a quello di cui sopra, di comunicare sempre i provvedimenti di scarcerazione del condannato disposti dal giudice di sorveglianza alla persona offesa e al suo difensore, se nominato, per i delitti sopra indicati (e cioè tutti quelli indicati a proposito delle modifiche all’art. 347 c.p.p, escluso solo il reato ex art. 612 ter c.p.);

• agli artt. 282 quater e 299 analoghi obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e del suo difensore, se nominato;

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• all’art. 190 bis l’estensione delle regole di tutela dell’esame del testimone minorenne, originariamente stabilite solo per i minori degli anni sedici, a beneficio di tutti i minori degli anni diciotto;

• all’art. 275 l’esclusione dalla regola dell’inapplicabilità della custodia cautelare in carcere se la pena detentiva non sia superiore a tre anni anche per il delitto ex art. 612 ter c.p. (accanto ai delitti, già da tempo previsti nella clausola di esclusione, ex artt. 572 e 612 bis c.p. ed a quelli ex artt. 423 bis c.p. e 624 bis c.p. nonché a quelli di cui all’art. 4 bis dell’Ordinamento penitenziario);

• all’art. 282 ter la possibilità di rafforzare il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con le particolari modalità di controllo previste dall’art. 275 bis.

b. le conseguenze pratiche delle modifiche agli artt. 347, 362 e 370

c.p.p. Come chiarisce la Relazione illustrativa al progetto di legge originario,

il nuovo assetto normativo intende soddisfare l’esigenza che il Pubblico

Ministero sia posto immediatamente nelle condizioni di poter valutare se

richiedere o meno una misura cautelare, allorché si trovi a svolgere indagini

sulle fattispecie di reato più volte nominate. Detta Relazione, infatti, afferma

che gli interventi sul codice di procedura penale sono accomunati

dall’esigenza di evitare che eventuali stasi nell’acquisizione e nell’iscrizione

delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari possano

pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela

delle vittime dei predetti reati, con correlativa possibilità di messa in pericolo

della vita o dell’incolumità fisica della vittima.

E’ alla stregua di tale esigenza, pertanto, che va parametrato il termine

di tre giorni stabilito dal legislatore: termine certamente non perentorio, non

derivando alcuna conseguenza processuale dalla sua eventuale inosservanza;

ma altrettanto certamente ordinatorio, e dunque sollecitatorio verso una

rapida valutazione, da parte del Pubblico Ministero, dell’eventuale necessità

di chiedere una misura cautelare.

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115

Ne consegue che, ove il Pubblico Ministero sia in grado di valutare se

richiedere o meno una misura cautelare senza dover esaminare la persona

offesa – ad esempio perché la medesima è già stata diffusamente e

puntualmente sentita dalla polizia giudiziaria nel momento in cui s’era

presentata per sporgere denuncia o querela – certamente non deve sentirla

una seconda volta a distanza di pochissimi giorni dalla già avvenuta

audizione solo perché tale adempimento parrebbe imposto, con mero

automatismo, dal nuovo comma 1 ter dell’art. 362 c.p.p.

Mette conto di osservare, in tale ordine d’idee, che dell’ordinamento

giuridico vigente fa parte a buon diritto la Direttiva europea 212/29/UE (la

quale istituisce “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle

vittime di reato”), il cui art. 20 lett. b) prevede testualmente che il numero delle

audizioni della vittima sia limitato al minimo e che le audizioni abbiano

luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine penale. Tale

Direttiva, parzialmente attuata con il D. Lvo. N. 212/2015, integra anche nella

parte non espressamente attuata un parametro interpretativo della

legislazione vigente: e dunque deve essere considerata al fine di pervenire ad

un’interpretazione corretta dal nuovo precetto normativo.

Non va poi dimenticato che sulla stessa polizia giudiziaria grava

l’obbligo di assicurarsi che la persona offesa vulnerabile non sia chiamata più

volte a rendere sommarie informazioni, salvo che ciò sia assolutamente

necessario ai fini delle indagini (cfr. art. 351 comma 3 ter, ultimo periodo,

c.p.p.); ed inoltre di identico obbligo è destinatario lo stesso Pubblico

Ministero (cfr. art. 362 comma 1 bis).

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116

c. le conseguenze pratiche delle altre modifiche al codice di procedura penale

Sono sufficienti brevi cenni a proposito delle altre modifiche al c.p.p.

riassunte al paragrafo a. del presente capitolo.

La polizia giudiziaria deve:

• aggiornare le notizie da fornire alla persona offesa ex art. 90 bis c.p.p. indicando espressamente i servizi di assistenza alle vittime di reato presenti sul territorio di competenza;

• curare che gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 90 ter c.p.p. siano sempre effettuati ove ricorrano i reati dell’elenco più volte riportato;

• curare che gli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 282 quater e 299 c.p.p. siano sempre effettuati sia in favore della persona offesa che in favore del suo difensore, se nominato;

• porre particolare attenzione al fatto che, se la persona offesa si trova in struttura protetta, nelle informative dirette al Pubblico Ministero e destinate ad essere inserite nel fascicolo processuale siano sempre omesse le indicazioni che consentano d’identificare tale struttura protetta.

Le altre norme modificate (art. 190 bis, 275 e 282 ter) riguardano

propriamente attività e competenze del Giudice, anche ad istanza o su

indicazione del Pubblico Ministero. 3. Le altre modifiche procedimentali a. Il dato normativo Fra le norme di attuazione del codice di procedura penale è stato

inserito l’art. 64 bis, il quale impone, per l’ormai consueto catalogo dei reati

(comprendente questa volta pure l’art. 612 ter c.p.), la comunicazione, al

giudice civile procedente nei procedimenti di separazione personale dei

coniugi o delle cause relative ai figli minori o all’esercizio della potestà

genitoriale, di copia dei seguenti atti:

1. ordinanze che applicano misure cautelari personali; 2. ordinanze che dispongono la sostituzione o la revoca delle misure

cautelari personali;

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3. avviso di conclusione delle indagini preliminari; 4. provvedimento di archiviazione del procedimento; 5. sentenza emessa.

b. Le conseguenze pratiche La legge non spiega chi sia tenuto alla trasmissione al giudice civile di

tali atti né se sia doveroso accertarsi se esista un procedimento civile di tal

fatta fra le medesime parti.

Sotto il primo profilo, va osservato che l’atto sub 3. è certamente un atto

del Pubblico Ministero, sicché sarà compito della segreteria del magistrato

assegnatario del procedimento, non appena spedisce l’avviso ex art. 415 bis

c.p.p., quello di trasmetterne copia al giudice civile competente. Le altre

quattro tipologie di atti sono invece proprie del giudice, sicché parrebbe

ragionevole che il relativo compito spetti alla cancelleria di questo: va

rilevato peraltro, a contrariis, che la maggior parte degli atti riguarda la fase

delle indagini preliminari, sicché sotto il profilo pratico pare più semplice, in

tal caso, che l’obbligo venga curato dalla segreteria del Pubblico Ministero,

che dispone del fascicolo processuale. Vi fa peraltro eccezione la sentenza –

che presuppone il passaggio alla fase processuale vera e propria – e vi fanno

altresì eccezione le ordinanze cautelari emesse in pendenza di giudizio. Sarà

opportuno, in ogni caso, verificare nell’attuazione pratica quali possano

essere le difficoltà operative di tale adempimento.

Sotto il secondo profilo, va rilevato che pare doveroso estendere sempre

l’investigazione, in siffatta tipologia di reati, ad accertare, interpellando

all’uopo le parti interessate, se sia stato instaurato un procedimento civile di

tal fatta e all’acquisizione dei suoi estremi, allo scopo di adempiere

correttamente a tale nuovo obbligo normativo.

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118

4. Le modifiche al procedimento di prevenzione a. Il dato normativo La novella normativa all’art. 4 D. Lvo n. 159/2011 va ad interpolare il

comma 1 lettera i-ter), che indicava solo il delitto ex art. 612 bis c.p.,

aggiungendovi anche quello di cui all’art. 572 c.p. Inoltre, all’art. 8 comma 5

esplicita, fra i provvedimenti di competenza del Tribunale (ora distrettuale),

l’imposizione del divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati

abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori

Le altre modifiche a. Il dato normativo Di tre ulteriori modifiche mette conto qui di trattare, sia pure

rapidamente.

Le prime due modifiche riguardano la legge n. 354/1975 (Ordinamento

penitenziario), ove:

• all’art. 4 bis ai commi 1 quater e 1 quinquies viene aggiunto il delitto ex art. 583 quinquies c.p. fra quelli che prescrivono particolari cautele ai fini della concessione di benefici a detenuti e internati;

• all’art. 13 bis viene integrato l’elenco dei reati per cui è previsto un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno con la menzione dei delitti di cui agli artt. 572, 583 quinquies, 609 bis, 609 octies e 612 bis c.p. e viene altresì stabilito che i percorsi di reinserimento possono avvenire pure presso enti o associazioni in accordo con gli istituti penitenziari.

La terza modifica è il coinvolgimento della Procura della Repubblica, e

non più della Procura Generale, nelle procedure di indennizzo delle vittime

da reato di cui al D. Lv. 9.11.2007 n. 204, emesso in attuazione della Direttiva

europea n. 2004/80/CE.

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119

In tale complessiva ottica un primo quanto non trascurabile profilo di

criticità – comune alle indagini riguardanti tali tipologie di reato – deriva

dalla difficoltà di reperire interpreti per l’ascolto delle persone di nazionalità

straniera (sovente coinvolte in questi episodi) e psicologi per il miglior

approccio ai minori e/o alle vittime che si trovano in condizioni di

vulnerabilità (ciò anche a causa della esiguità dei correlati compensi).

Con particolare riguardo poi al portato operativo della legge n. 69/2019, al di

là dell’evidente segno di civiltà che essa rappresenta e pur premature

apparendo eventuali valutazioni di lungo respiro, già si prospetta il rischio,

ancora una volta, di dare vita ad una riforma incondizionatamente positiva

nelle intenzioni, ma poi priva di effettività di tutela in assenza di un impiego

congruo di nuove risorse: la concatenazione in tempi ridottissimi di

denuncia, delega di indagini, accertamenti di p.g., richiesta di misura

cautelare personale non detentiva, richiesta di giudizio immediato, decreto di

giudizio immediato per i reati di maltrattamenti familiari e stalking porrà

sotto particolare pressione i Tribunali, non in grado di affrontare, per i ruoli

già appesantiti e per la cronica carenza di personale amministrativo, un

processo in tempi correlabili alle scadenze cautelari (si pensi al cospicuo

numero di testi, anche presentati dalla parte civile e dalla difesa, o alla

ampiezza e difficoltà dell’esame in aula della persona offesa, in assenza di

incidente probatorio, su imputazioni che involgono la vita decennale, spesso

di interi nuclei familiari); ne conseguirà una risposta giudiziaria solerte solo

nelle prime fasi del procedimento, ma probabilmente – in assenza di una

adeguata implementazione di nuove risorse - latente nella fase terminale più

significativa: quella del giudizio dibattimentale.

Si passano in rassegna, inoltre, i primi dati statistici che danno conto della

attività di contrasto e di prevenzione svolta nel Distretto dalle Questure e

dall’Arma dei Carabinieri, così come riferiti da tali organi:

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120

QUESTURA DI TRIESTE Con riguardo alle nuove fattispecie di reato introdotte dalla legge n. 69/2019

si è registrato un caso di "Costrizione o induzione al matrimonio" (ex art. 558

bis c.p.), per il quale la Squadra Mobile ha deferito all'Autorità Giudiziaria

un cittadino pakistano che aveva predisposto il carteggio presso il locale

Comune al fine di celebrare il matrimonio, contro la sua volontà, con una

cittadina rumena fatta giungere in Italia con la promessa di un lavoro

mensile come addetta alle pulizie.

A) Per quanto attiene alla "Deformazione dell'aspetto della

Nessun caso, invece, è stato registrato di "Diffusione illecita di immagini o

video sessualmente espliciti" (ex art. 612 ter c.p.).

Molto consistente è risultata l'attivazione della procedura del

"Codice Rosso" in presenza di lesioni aggravate nelle ipotesi previste, pari a

44 casi.

B) La legge in argomento ha introdotto altresì il reato di

«violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del

divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» ex art.

387 bis c.p. punendo con la reclusione da sei mesi a 3 anni chiunque violi gli

obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le citate misure

cautelari o quella pre-cautelare dell'ordine di allontanamento d'urgenza

dalla casa familiare della PG)), che peraltro costituisce presupposto per

l'aggravamento delle misure cautelari sopra indicate.

Nel primo periodo di applicazione si sono registrati 5 casi di

violazione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, due relativi

all'allontanamento dalla casa familiare e tre al divieto di avvicinamento,

mentre la Squadra Mobile ha eseguito quattro ordinanze di custodia

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cautelare in carcere/arresti domiciliari per inottemperanza al Divieto di

avvicinamento ovvero perseveranza negli atti persecutori.

C) La legge in argomento ha stabilito che per tutti i delitti sub

A) - tranne che per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente

espliciti - il P.M. assuma informazioni dalla persona offesa e da chi ha

presentato denuncia, querela o istanza entro tre giorni dall'iscrizione della

notizia di reato, salvo che sussistano esigenze di tutela di minori degli anni

diciotto ovvero esigenze di riservatezza delle indagini anche nell'interesse

della persona offesa.

Inoltre, a seguito dell'intervento normativo, la polizia giudiziaria è

tenuta, senza ritardo, a compiere gli atti delegati dal Pubblico Ministero e a

porre, senza ritardo, a disposizione del Pubblico Ministero la

documentazione dell'attività espletata.

Alla luce dei predetti dispositivi, particolarmente rilevante è stata

l'attività svolta dagli uffici dipendenti, che ha fatto registrare un aumento

del 73 % delle deleghe eseguite.

Molto efficace si è confermato infine lo strumento

dell'Ammonimento del Questore nei confronti degli autori tanto di atti

persecutori (art. 8 legge n. 38/2009), attivabile dalla parte lesa in via

alternativa all'azione penale, quanto di violenza domestica (art. 3 legge n.

119/2013), atto emanabile anche d'iniziativa ed in assenza di querela sulla

base delle risultanze emerse dalla relativa istruttoria.

RILEVAZIONE APPLICAZIONE C.D. "CODICE ROSSO" CONFRONTO PERIODO 09.08.2018-09.01.2019/09.08.2019-09.01.2020

A) TIPOLOGIA DI REATO NR. DENUNCE

2018/2019 2019/2020 Maltrattamenti in famiglia 35 41

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Violenza sessuale 5 11 Atti sessuali con minorenne 3 1 Corruzione di minorenne O O Violenza sessuale di gruppo O O Atti persecutori 20 22 Costrizione o induzione al matrimonio (nuovo art. 558 bis)

- 1

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (nuovo art. 612 ter)

- O

Lesioni personali volontarie nelle fattispecie previste (nuova previsione)

- 44

Deformazione aspetto con lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583 quinquies)

- i

B) TIPOLOGIE PROVVEDIMENTI NR. DENUNCE

Violazione provvedimento allontanamento casa familiare (nuovo art. 387 bis c.p,)

- 2

Violazione provvedimento divieto avvicinamento (nuovo art. 387 bis c.p.)

- 3

Esecuzione Ordinanze di Custodia Cautelare in carcere e/o domiciliari

0 4

C) ATTIVITÀ DELEGATA E D'INIZIATIVA NR. ATTI ESEGUITI

2018/2019 2019/2020 Provvedimenti divieto avvicinamento eseguiti 10 9 Provvedimenti allontanamento casa familiare eseguiti - art. 282 bis c.p.p.

5 5

Deleghe eseguite 84 145 Provvedimenti Allontanamento casa familiare d'urgenza eseguiti (ex art 384 bis c.p.p.)

O O

Ammonimenti del Questore emanati violenza domestica (art. 3 Legge 119/2013)

0 5

Ammonimento del Questore emanati per stalking (art. 8 Legge 38/2009)

8 1

Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia

PROVINCIA DI TRIESTE

RILEVAZIONE APPLICAZIONE C.D. “CODICE ROSSO” CONFRONTO PERIODO 09.08.2018-09.01.2019/09.08.2019-09.01.2020

TIPOLOGIA DI REATO

NR. DENUNCE 2018/2019 2019/2020 Maltrattamenti in famiglia 17 16 Violenza sessuale 10 13 Atti sessuali con minorenne 2 2

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Corruzione di minorenne / / Violenza sessuale di gruppo / / Atti persecutori 8 11 Costrizione o induzione al matrimonio (nuovo) - / Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (nuovo) - / Lesioni personali volontarie nelle fattispecie previste (nuovo) - / Lesioni volontarie e deformazione aspetto con lesioni permanenti al viso (nuovo) - /

TIPOLOGIE PROVVEDIMENTI

NR. DENUNCE

Violazione provvedimento allontanamento casa familiare (nuovo) - 10 Violazione provvedimento divieto avvicinamento (nuovo) - 18

Questura di Udine Si comunica che dal 9.08.2019 al 31.12.2019, questo Ufficio ha raccolto: nr. 11 denunce per maltrattamenti in famiglia, nr. 12 per violenza sessuale, nr. 1 per corruzione di minorenne, nr. 5 per atti persecutori. Sono stati eseguiti nr. 8 provvedimenti cautelari di divieto di

avvicinamento e sono state ricevute dall’A.G. circa 20 deleghe d’indagine di cui alcune ancora in trattazione.

Non sono state redatte c.n.r. relative ai nuovi reati introdotti dalla relativa normativa.

Si aggiunge, inoltre, che sono stati emessi nr. 4 ammonimenti di cui tre per atti persecutori e nr. 1 per violenza domestica.

Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia

PROVINCIA DI UDINE

RILEVAZIONE APPLICAZIONE C.D. “CODICE ROSSO”

CONFRONTO PERIODO 09.08.2018-09.01.2019/09.08.2019-09.01.2020

TIPOLOGIA DI REATO

NR. DENUNCE

2018/2019 2019/2020 Maltrattamenti in famiglia 37 14 Violenza sessuale 16 19 Atti sessuali con minorenne 1 / Corruzione di minorenne / 1 Violenza sessuale di gruppo / / Atti persecutori 18 12 Costrizione o induzione al matrimonio (nuovo) - / Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (nuovo) - / Lesioni personali volontarie nelle fattispecie previste (nuovo) - / Lesioni volontarie e deformazione aspetto con lesioni permanenti al viso (nuovo) - /

TIPOLOGIE PROVVEDIMENTI

NR. DENUNCE

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124

Violazione provvedimento allontanamento casa familiare (nuovo) - 24 Violazione provvedimento divieto avvicinamento (nuovo) - 39

QUESTURA DI PORDENONE

RILEVAZIONE APPLICAZIONE C.D. "CODICE ROSSO" CONFRONTO PERIODO 09.08.2018-09.01.2019/09.08.2019-09.01.2020

TIPOLOGIA DI REATO NR DENUNCE 2018/2019 2019/2020 Maltrattamenti in famiglia 10 7 Violenza sessuale 1 2 Atti sessuali con minorenne 0 0 Corruzione di minorenne 0 0 Violenza sessuale di gruppo 0 0 Atti persecutori 5 3 Costrizione o induzione al matrimonio (nuovo) - O Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (nuovo) - O Lesioni personali volontarie nelle fattispecie previste (nuovo) - O Lesioni volontarie e deformazione aspetto con lesioni permanenti al viso (nuovo)

- O

TIPOLOGIE PROVVEDIMENTI N. DENUNCE Violazione provvedimento allontanamento casa familiare (nuovo) - O Violazione provvedimento divieto avvicinamento (nuovo) - O

ATTIVITÀ DELEGATA E D'INIZIATIVA

ESEGUIT

NR. ATTI 2018/2019 2019/2020

Provvedimenti cautelari divieto avvicinamento eseguiti 1 0 Deleghe eseguite 2 0 Provvedimenti Allontanamento casa familiare d'urgenza eseguiti 1 0

Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia

PROVINCIA DI PORDENONE

RILEVAZIONE APPLICAZIONE C.D. “CODICE ROSSO” CONFRONTO PERIODO 09.08.2018-09.01.2019/09.08.2019-09.01.2020

TIPOLOGIA DI REATO

NR. DENUNCE 2018/2019 2019/2020 Maltrattamenti in famiglia 18 9 Violenza sessuale 4 7 Atti sessuali con minorenne 1 / Corruzione di minorenne / 1

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Violenza sessuale di gruppo / / Atti persecutori 8 7 Costrizione o induzione al matrimonio (nuovo) - / Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (nuovo) - 1 Lesioni personali volontarie nelle fattispecie previste (nuovo) - / Lesioni volontarie e deformazione aspetto con lesioni permanenti al viso (nuovo) - /

TIPOLOGIE PROVVEDIMENTI

NR. DENUNCE

Violazione provvedimento allontanamento casa familiare (nuovo) - 11 Violazione provvedimento divieto avvicinamento (nuovo) - 5

QUESTURA DI GORIZIA RILEVAZIONE APPLICAZIONE C.D. "CODICE ROSSO"

CONFRONTO PERIODO 09.08.2018-09.01.2019/09M8.2019-09.01.2020

TIPOLOGIA DI REATO NR. DENUNCE 2018/2019 2019/2020 Maltrattamenti in famiglia 6 15 Violenza sessuale 9 7 Atti sessuali con minorenne Corruzione di minorenne Violenza sessuale di gruppo Atti persecutori 3 6 Costrizione o induzione al matrimonio (nuovo) - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (nuovo) - Lesioni personali volontarie nelle fattispecie previste (nuovo) - 8 Lesioni volontarie e deformazione aspetto con lesioni permanenti al viso (nuovo)

-

TIPOLOGIE PROVVEDIMENTI NR. DENUNCE Violazione provvedimento allontanamento casa familiare (nuovo) - Violazione provvedimento divieto avvicinamento (nuovo) - 2

ATTIVITÀ DELEGATA E D'INIZIATIVA NR. ATTI ESEGUITI 2018/2019 2019/2020

Provvedimenti cautelari divieto avvicinamento eseguiti 3 3 Deleghe eseguite 35 37 Provvedimenti Allontanamento casa familiare d'urgenza eseguiti

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Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia

PROVINCIA DI GORIZIA

RILEVAZIONE APPLICAZIONE C.D. “CODICE ROSSO” CONFRONTO PERIODO 09.08.2018-09.01.2019/09.08.2019-09.01.2020

TIPOLOGIA DI REATO

NR. DENUNCE 2018/2019 2019/2020 Maltrattamenti in famiglia 12 12 Violenza sessuale 5 8 Atti sessuali con minorenne / 1 Corruzione di minorenne / / Violenza sessuale di gruppo / / Atti persecutori 10 2 Costrizione o induzione al matrimonio (nuovo) - / Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (nuovo) - / Lesioni personali volontarie nelle fattispecie previste (nuovo) - / Lesioni volontarie e deformazione aspetto con lesioni permanenti al viso (nuovo) - /

TIPOLOGIE PROVVEDIMENTI

NR. DENUNCE

Violazione provvedimento allontanamento casa familiare (nuovo) - 4 Violazione provvedimento divieto avvicinamento (nuovo) - 4

Resta in ogni caso essenziale formulare, pur a fronte delle suesposte quanto

imprescindibili considerazioni di carattere giuridico e statistico, le seguenti

osservazioni, anche di carattere culturale e sociale:

La legge in esame, che è priva di uno stanziamento di risorse, punta

innanzitutto sul fattore tempo con una corsia preferenziale per la violenza

sulle donne, con indagini più veloci per contrastarla, e sulle pene più severe

introducendo anche nuovi reati.

Appaiono essere suoi punti di forza:

la previsione di taluni nuovi reati: revenge porn e violazione degli ordini di

protezione, che diventa un reato procedibile d’ufficio;

l’obbligo della indispensabile comunicazione tra cancelleria penale e civile

riguardo ai procedimenti a carico dei violenti.

Punti di debolezza, che potrebbero impedire una reale tutela delle vittime:

il mancato stanziamento per la formazione di operatori che vanno

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127

sensibilizzati alla violenza di genere per evitare superficiali archiviazioni o

sottostime che vanno ad aumentare il danno già patito dai soggetti deboli: a

tal proposito viene sempre di più avvertita la necessità di formazione dei

CTU nei contenziosi più conflittuali di separazione e di affidamento, dove

nonostante la segnalazione di violenza il minore potrebbe trovarsi affidato al

violento anche contro il volere del figlio stesso.

Il rischio di rivittimizzare la donna collegato all’obbligo di ascoltare la

vittima entro 3 giorni;

l’assenza di una previsione normativa relativa alla concreta tutela delle

vittime nel periodo successivo alla denuncia: denunciare, infatti, pone le

vittime in ulteriore pericolo se la rete di protezione è inadeguata o comunque

insufficiente. Il percorso di recupero della autonomia psicologica ed

economica, senza supporti e strutture adeguate, può trasformarsi in una

ulteriore angoscia e portare le vittime a ritirare le denunce se non vengono

attentamente ascoltate dalle istituzioni, se i processi sono troppo lenti, se non

ricevono aiuti concreti.

La difesa di tale tipologia di persone non può essere delegata soltanto alla

Magistratura, ma richiede che tutti i soggetti coinvolti nella attività tutela, di

prevenzione e di repressione dei fenomeni delittuosi in esame siano

competenti e sensibilizzati a lavorare in rete. Richiede anche un cambiamento

culturale contro gli stereotipi di genere.

Deve essere, in particolare, recepita e diffusa la Convenzione di Instanbul

all’interno e all’esterno dei Palazzi di Giustizia: la Convenzione 11..5.2011 del

Consiglio d’Europa è una legge dello Stato che impone non solo di prevenire

e punire la violenza sulle donne ma anche di attuare politiche efficaci a

favorirne la parità, l’emancipazione e l’autodeterminazione delle donne, in

modo da non intervenire sulla violenza soltanto in modo securitario e

giuridico ma anche culturale e sociale.

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128

Il CSM ha adottato la risoluzione del 9 maggio 2018 indicando significative

linee guida: richiede un approccio specialistico, corsie preferenziali, intese

tra uffici giudicanti e requirenti e protocolli operativi tali da evitare danni

emotivi alle vittime, indicazioni di buone prassi da seguire per la

valutazione del rischio, riconoscimento di indici di violenza di genere, misure

di protezione ulteriori alle misure cautelari, opportune collaborazioni con i

servizi dei Centri antiviolenza e del cd. Terzo settore per informazioni più

complete in sede penale e forme di sostegno morale e materiale in favore

della persona offesa.

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LE “FRODI CAROSELLO”

A chiusura di questa relazione il sottoscritto ritiene di dover esprimere, anche a riscontro della qualificata e costante attività preventiva e repressiva svolta nel Distretto dalla Guardia di Finanza (il cui impegno ha trovato puntuale esito in sede giurisdizionale), una riflessione di carattere tecnico/giuridico sul sempre più frequente ed insidioso fenomeno delle c.d. “frodi carosello”.

1. Lo scenario attuale.

Il settore della distribuzione dei carburanti è un comparto

fondamentale e strategico per l’economia nazionale, con un valore che si

aggira sui 45 miliardi di €uro all’anno di fatturato complessivo e che ingloba

circa 80 mila lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati, con

oltre 22.000 impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio

autostradali.

Un settore nel quale numerose sono le criticità, segnalate in più

occasioni anche da parte delle Associazioni di categoria, quali: una rete

distributiva estremamente frammentata e inefficiente, oltreché insicura dal

punto di vista ambientale; il dilagare di comportamenti illegali nella

commercializzazione di prodotti attraverso l’esenzione di imposta e accise,

l’esistenza di fenomeni di contraffazione con l’ingresso diretto della

criminalità organizzata nella gestione della rete distributiva e

commercializzazione di detti prodotti, nonché il fenomeno più incisivo per

l’intera economia, rappresentato dalle cosiddette “frodi carosello”.

Risale solo a poche settimane orsono una delle tante operazioni della

Guardia di Finanza, che ha consentito di individuare e smantellare

un’organizzazione criminale con diramazioni internazionali che, attraverso

imprese prestanome e distributori stradali compiacenti, ha immesso in

consumo nel territorio statale oltre 4 milioni di litri di carburante in completa

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evasione d’imposta.

Purtroppo si deve evidenziare come il distretto di questa Corte

d’Appello sia fortemente esposto ai fenomeni delittuosi legati alla

commercializzazione illecita dei carburanti per autotrazione, come

dimostrano non solo i numerosi sequestri di prodotto proveniente dall’Est

Europa operati a ridosso dei nostri confini dalla Guardia di Finanza, ma

anche le note vicende che hanno riguardato il coinvolgimento di uno storico

deposito fiscale triestino, dichiarato fallito dal Tribunale di Trieste a causa di

ingentissimi debiti erariali ed i cui ultimi amministratori sono stati

destinatari, da parte della Prefettura di Trieste, di una interdittiva antimafia

per connessioni con la criminalità organizzata di stampo mafioso.

Il fenomeno delle frodi carosello si è dunque progressivamente esteso

negli ultimi anni in diverse regioni d’Italia, e non poteva non coinvolgere

anche il Friuli Venezia Giulia, definito “la porta dell’Est Europa”, ove si è

manifestato con particolare virulenza.

La percezione comune dell’illegalità posta in essere risulta blanda,

poiché si manifesta con una riduzione del prezzo al pubblico dei carburanti

alla pompa che, se da un lato ha favorito i consumatori, dall’altro ha

danneggiato lo Stato e gli imprenditori onesti del settore.

I carburanti sono infatti generi di largo consumo in un mondo ancora in

larga parte basato sui combustibili fossili quali fonti di energia. Si aggiunga

che l’incidenza fiscale su tali prodotti è significativa. Ciò spiega perché i

carburanti per autotrazione siano spesso oggetto di frode fiscale nel settore

dell’IVA (come nel passato avveniva con le autovetture, i telefoni cellulari, gli

elettrodomestici, i pneumatici, ecc.). L’IVA incide per il 22% della base

imponibile, influendo sul prezzo finale applicato al consumatore e per questo

motivo l’evasione dell’imposta porta alle organizzazioni criminali

significativi margini di guadagno illecito. La benzina ed il gasolio per

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autotrazione sono i carburanti maggiormente commercializzati dai

distributori stradali (la cosiddetta “rete distributiva”) e dalle aziende che

solitamente dispongono di depositi privati di stoccaggio (mercato “extra

rete”).

Nel tempo, le modalità degli illeciti si sono via via modificate, non solo

per sottrarsi all’efficace azione di contrasto sviluppata dalla Guardia di

Finanza in numerose operazioni di servizio, ma anche per aggirare gli

interventi normativi adottati dal Legislatore per arginare il fenomeno.

Le organizzazioni criminali dedite a tali illeciti utilizzano il modello

delle “frodi carosello”, attraverso la creazione di società di comodo, le

cosiddette “cartiere”, che sfruttando il “salto” di applicazione dell’IVA negli

acquisti intracomunitari o mediante l’uso di false dichiarazioni d’intento

vendono il prodotto sul mercato a basso costo, incassando l’IVA che

successivamente non viene versata all’Erario.

Il mercato dei carburanti, negli ultimi dieci anni, è variato in ragione

della grande richiesta proveniente dalle società che gestiscono catene di

distributori stradali (di proprietà o in convenzione) e/o depositi commerciali

di prodotti petroliferi, rappresentati da storiche aziende radicate nel territorio

d’origine che, rifornendosi nel mercato “extra-rete”, hanno creato una

propria rete distributiva a marchio indipendente e costituiscono le cosiddette

“pompe bianche”.

La necessità di approvvigionarsi al miglior prezzo d’acquisto nonché

problemi finanziari e/o di affidamento del credito hanno portato diversi di

questi operatori, che si rifornivano esclusivamente dalle primarie società e

compagnie petrolifere, depositanti presso i locali depositi fiscali, a rivolgersi

a nuove realtà imprenditoriali. Dopo una iniziale cautela, ha preso avvio il

commercio all’ingrosso di carburanti di provenienza comunitaria.

Proprio in questo anello della filiera, si sono inseriti i nuovi trader

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esercenti “il commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi”, costituitisi quasi

sempre come società a responsabilità limitata), che sebbene non dispongano

di impianti di stoccaggio ed esperienza pregressa nel settore comprano e

rivendono ingenti volumi di carburanti a prezzi oltremodo concorrenziali.

A loro volta, le aziende con la qualifica di “destinatario registrato”, in

concomitanza della crisi dovuta al calo delle vendite dei depositi

commerciali, hanno ritrovato vitalità economica avviando l’attività di

fornitura del servizio logistico alle nuove società “trader” che acquistavano la

merce nel mercato estero ed avevano la necessità di immetterlo nel mercato

nazionale. In origine, i “destinatari registrati” avevano stipulato contratti di

“passaggio deposito” con i proprietari delle merci, i quali assicuravano il

versamento delle accise e corrispondevano un compenso fisso per ogni litro

di carburante movimentato.

Tale canale di approvvigionamento, parallelo ai depositi fiscali, ha reso

i prodotti petroliferi suscettibili di frodi all’IVA, alla stessa stregua delle altre

merci generiche non sottoposte al regime delle accise, mediante il ricorso ai

classici schemi fraudolenti delle frodi “carosello” e del ricorso a false

dichiarazioni d’intento.

Nel dettaglio, un primo meccanismo di frode individuato prevede il

ricorso a società nazionali, prive di struttura operativa ed intestate a soggetti

“prestanome”, le quali acquistavano prodotti energetici da un fornitore

comunitario avvalendosi del “reverse charge” (con IVA neutra e di fatto in

assenza di IVA a credito); immettevano in consumo il prodotto (con regolare

fattura e documentazione di trasporto) a prezzi sensibilmente inferiori

rispetto a quelli di mercato, senza poi provvedere agli obblighi tributari di

presentazione della dichiarazione dei redditi e di versamento dell’IVA a

debito sulle vendite effettuate. Detta architettura fa sì che un soggetto

interposto (missing trader) effettui gli acquisti intracomunitari per poi

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rivendere i beni ad un soggetto nazionale (interponente), realizzando una

cessione imponibile ai fini IVA. La base imponibile indicata nelle fatture di

vendita, tuttavia, è inferiore rispetto a quella dell’acquisto intracomunitario.

Soltanto per effetto dell’applicazione dell’IVA, il valore complessivo indicato

in fattura torna ad essere pari o poco superiore al prezzo dell’acquisto

intracomunitario. Il profitto per l’interposto, quindi, è connesso all’IVA

esposta e non versata, piuttosto che al ricarico applicato.

Tale pratica consente all’interponente di presentarsi sul mercato con

prezzi decisamente più competitivi rispetto ad aziende estranee a tali frodi

fiscali.

In sostanza, il soggetto residente interposto acquista solo formalmente

la merce senza averne mai la materiale disponibilità e si limita ad una

funzione di “sponda” allo scopo di fornire un filtro all’operazione, che si

conclude con il mancato versamento dell’IVA da parte dell’interposto e con

la detrazione da parte dell’interponente.

La legge di bilancio del 27 dicembre 2017 n. 205, per tali ragioni,

introdusse una serie di obblighi mirati a prevenire e contrastare l’evasione

fiscale ed i fenomeni fraudolenti nel settore dei prodotti energetici.

Tra le nuove previsioni fu inserito l’obbligo del versamento dell’IVA (a

mezzo modello F24 ELIDE) o la presentazione di una fideiussione per

garantirne il pagamento prima dell’immissione in consumo dei carburanti

estratti da un destinatario registrato o da un deposito fiscale, tranne nel caso

fosse il titolare del deposito stesso ad acquistare la merce dal fornitore

comunitario.

Tale novità legislativa ha spinto le organizzazioni criminali ad adottare

un nuovo schema fraudolento, consistente nell’utilizzo di false dichiarazioni

d’intento. I destinatari registrati, infatti, dopo l’assolvimento degli obblighi ai

fini accise (obblighi che già curavano anche nello schema frode carosello

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illustrato poc’anzi), hanno continuato ad immettere in consumo senza

versamento di IVA i carburanti nei confronti dei clienti, previa presentazione

da parte degli stessi di una dichiarazione d’intento ideologicamente falsa, in

quanto non supportata da esportazioni reali. Formalmente, appare che i

destinatari registrati acquistino in proprio la merce ma, di fatto, operano per

conto e sotto la direzione di coloro che hanno creato le società di comodo con

la qualifica di “esportatori abituali”, che per tale ragione possono acquistare

il bene in regime di non imponibilità ai fini IVA.

In questo modo, vengono commercializzati ingenti quantità di

carburanti che vengono comunque immessi nella rete distributiva nazionale

a prezzi fuori mercato, grazie al successivo mancato versamento dell’IVA.

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di rilevare come

gran parte dei trader che hanno commercializzato carburanti, estratti dai

depositi dei destinatari registrati del Triveneto, negli ultimi anni siano stati

coinvolti in frodi fiscali e vi sono elementi comuni che inducono a ritenere

assai plausibile una continuità di gestione nei comportamenti fraudolenti

individuati. Peraltro, le stesse investigazioni hanno permesso di rilevare

come questi adottino sistemi e procedure volti a creare una netta distinzione

tra i carburanti acquistati dal mercato nazionale, estratti dai depositi fiscali

nazionali di Porto Marghera (VE), detenuti in serbatoi distinti e destinati

esclusivamente ai clienti storici e alla propria rete distributiva, da quelli di

provenienza estera e destinati ai clienti delle società trader.

In sintesi, La tipica frode fiscale all’IVA nel settore dei carburanti può

essere delineata nei seguenti passaggi essenziali:

− a capo della frode c’è una organizzazione che acquista prodotto

petrolifero da un fornitore principale, in alcuni casi consapevole;

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− l’acquisto è effettuato senza IVA (in regime di non imponibilità) da

società aventi le caratteristiche di società “cartiere”, che generalmente

presentano false dichiarazioni d’intento, non avendo i requisiti di

esportatore abituale e/o effettuano un acquisto intracomunitario non

imponibile IVA. Tali società sono formalmente amministrate da

prestanome ma in realtà sono riconducibili e gestite direttamente

dall’organizzazione;

− le società utilizzate, definite “cartiere commerciali”, hanno un elevato

turnover, operano per periodi piuttosto brevi, generalmente a cavallo di

una sola annualità, senza presentare le dichiarazioni fiscali o, comunque,

non versando l’IVA all’Erario (scaturente dalle successive vendite ai

clienti finali);

− le società “cartiere”, attraverso broker operanti sul territorio nazionale,

vendono ai clienti finali a prezzi assolutamente concorrenziali, al di sotto

del valore di mercato, alterando le fisiologiche dinamiche concorrenziali,

sfruttando indebitamente il vantaggio economico dell’IVA non versata;

− i pagamenti, tranne talune eccezioni per i clienti più affidabili, avvengono

attraverso bonifico BIR (urgente), prima della partenza dell’autobotte

piena di carburante;

− il vantaggio del cliente finale è che acquista al di sotto del valore di

mercato e, quindi, è concorrenziale rispetto ai suoi competitors;

− il vantaggio dell’organizzazione criminale è che la società interposta non

versa l’IVA, che viene totalmente incamerata e costituisce l’illecito

arricchimento.

Sotto il profilo penale-tributario, le fatture per le operazioni appena

descritte sono soggettivamente inesistenti, perché i rapporti commerciali

sono intercorsi tra soggetti diversi da quelli che nei documenti figurano quali

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parti del rapporto.

Gli elementi raccolti sono inizialmente compendiati dalla polizia

giudiziaria in una comunicazione di notizia di reato ex art. 8 D.Lgs. n.

74/2000 per l’emissione di fatture soggettivamente inesistenti, al fine di

consentire a terzi l’evasione dell’IVA, a carico dei legali rappresentanti dei

depositi destinatari registrati e dei soggetti che hanno curato la creazione

delle cartiere e organizzato la distribuzione dei carburanti.

L’ipotesi di reato si bassa sul fatto che il legale rappresentante del

“destinatario registrato”, ubicato nel territorio di competenze del reparto

operante, ha emesso fatture soggettivamente inesistenti, su esclusiva

indicazione di un dominus, nei confronti delle società di comodo utilizzate per

acquistare i prodotti petroliferi, beneficiando del regime di non imponibilità

dell’IVA, da rivendere a una società “filtro”.

Nondimeno, la prosecuzione delle investigazioni mette quasi sempre in

luce il coinvolgimento di diversi soggetti dell’intera filiera commerciale,

legati da un vincolo associativo ex art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di

un numero indeterminato di violazioni al D.Lgs. n. 74/2000 (emissione ed

utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa e/o infedele

dichiarazione dei redditi, indebite compensazioni di crediti IVA inesistenti),

di conseguenti trasferimenti fraudolenti di valori (art. 12 quinquies d.l. n.

306/1992, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356),

nonché di autoriciclaggio e reimpiego in attività economiche (ex art. 648 ter e

648 ter1 c.p.).

2. Le novità normative introdotte nella specifica materia con la Legge di

Bilancio per il 2020.

Per arginare la virulenza dei fenomeni di frode carosello nel settore

della commercializzazione dei carburanti per autotrazione, il Decreto Fiscale

licenziato dal Parlamento con la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto tre

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specifici articoli contenenti una serie di misure volte a prevenire le frodi

relative alla commercializzazione dei carburanti (artt. 5, 6 e 7 del d.l. 26

ottobre 2019 n. 124).

L’articolo 5 (Contrasto alle frodi in materia di accisa e norme in materia di

confisca) introduce alcune disposizioni di modifica al Testo Unico Accise –

TUA di cui al D.Lgs. n. 504/1995, volte nel complesso a prevenire e reprimere

le frodi nel settore delle accise. Più in dettaglio: a) sono chiariti i termini per

la trasmissione della nota di ricevimento, ai fini di chiusura del regime

sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa (ventiquattro ore dal momento in

cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario) e sono chiarite le

modalità di presa in consegna del bene, qualora il trasporto sia effettuato con

automezzi; b) sono disciplinati compiutamente i requisiti soggettivi di

onorabilità per il rilascio della qualifica di destinatario registrato a fini

doganali; c) sono ampliate le ipotesi in cui il gestore di un deposito fiscale

privato di prodotti sottoposti ad accisa è tenuto ad ottenere la licenza fiscale,

mediante l’abbassamento dei requisiti dimensionali del deposito rilevanti ai

fini della loro tracciabilità; d) sono disciplinate le fattispecie per le quali è

negato il rilascio della licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti

energetici, nonché le ipotesi di sospensione dell’istruttoria; e) sono

disciplinati i requisiti soggettivi di onorabilità dell’esercente il deposito

fiscale di alcol e bevande alcoliche; f) si prevede l’obbligatorietà della confisca

(anche per equivalente) del profitto del reato, nel caso di reati doganali

previsti dal TUA.

In particolare, tale ultima novella prevede che nel caso di condanna o di

applicazione della pena su richiesta, per uno dei delitti in materia doganale

previsti dal TUA, sia sempre ordinata la confisca dei beni che ne

costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona

estranea al reato. Quando la confisca del profitto non sia possibile, è

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obbligatoria la confisca per equivalente, ovvero dei beni di cui il reo ha la

disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La norma

chiarisce che la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna

a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato

versamento la confisca è sempre disposta.

Si ricorda che l’articolo 240, comma primo del codice penale dispone

che la confisca del prezzo del reato sia solo facoltativa. Le norme in esame si

pongono in deroga a tale disposto, allineando così le norme in materia di

confisca per i reati doganali a quelle, di contenuto pressoché analogo,

previste per i reati tributari dall’articolo 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 (come

modificato dall’articolo 10 del D.Lgs n. 158/2015, con il quale è stato

riformato il sistema sanzionatorio fiscale a seguito della delega del 2014).

L’articolo 6 (Contrasto alle frodi in materia di carburanti) modifica le

norme della legge di bilancio 2018 volte alla prevenzione e al contrasto delle

frodi IVA nel settore della vendita di carburanti. In particolare si prevede che,

nei casi di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA, le cessioni di

carburante intervenute durante la custodia in deposito siano effettuate con

pagamento dell’IVA. Nel caso di depositi a utilizzo misto, inoltre, è escluso il

pagamento anticipato dell’IVA al momento dell’estrazione dal deposito solo

in presenza di due condizioni concomitanti: la riconosciuta affidabilità

dell’operatore e la prestazione di idonea garanzia. Le modifiche rendono più

restrittive le deroghe al pagamento anticipato dell’IVA al momento

dell’estrazione dal deposito: l’anticipato versamento non è effettuato se i

carburanti sono di proprietà del gestore del deposito solo a condizione che il

deposito sia di capacità non inferiore a 3000 metri cubi. Con finalità di

prevenzione di fenomeni di frode si vieta l’utilizzo della dichiarazione

d’intento per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i

carburanti e gli altri prodotti energetici interessati dalla disciplina antifrode,

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salve specifiche eccezioni (acquisto di gasolio commerciale per trasporto).

Di particolare significato è la lettera c) dell'articolo in rassegna, che

inserisce due nuovi commi (941-bis e 941-ter) nell’articolo 1 della menzionata

legge di bilancio 2018, cioè la n. 205/2017. La relazione illustrativa al disegno

di legge chiarisce quali sono i meccanismi fraudolenti alla base della scelta

normativa: il comma 941 consente al proprietario dei beni, nel caso in cui sia

anche titolare del deposito di stoccaggio, di poter estrarre gli stessi prodotti

senza effettuare il versamento anticipato dell’imposta (previsto dal comma

937). Successivamente o contestualmente a tale immissione in consumo/

estrazione, il Legislatore rileva come talvolta il titolare del deposito abbia

ceduto il prodotto a una società “cartiera”, fatturando lo stesso senza

applicazione dell’IVA a fronte dell’esibizione, da parte della medesima

società, di una dichiarazione d’intento “non autentica”. In tal modo non

viene effettuato il versamento dell’IVA sui prodotti in questione, che possono

essere così venduti sottocosto sul mercato. Orbene, il comma 941-bis

impedisce l’utilizzo della dichiarazione d’intento per tutte le cessioni e le

importazioni definitive che riguardano i carburanti e gli altri prodotti previsti

dal comma 937, con le eccezioni di cui al successivo comma 941-ter (cessioni

aventi ad oggetto il c.d. gasolio commerciale usato come carburante di cui

all’art. 24-ter del TUA, e cioè quello impiegato dai soggetti esercenti talune

categorie di trasporto merci e passeggeri), ai fini dello svolgimento

dell’attività di trasporto.

Con riferimento alle dichiarazioni di intento, si ricorda in questa sede

che essa è un documento proprio degli esportatori abituali: si tratta di

contribuenti qualificati, con uno specifico volume di operazioni effettuate

nell’anno precedente, i quali - previo il rispetto di adempimenti formali -

possono effettuare operazioni di acquisto senza IVA nel limite di un plafond il

cui ammontare è determinato dalla legge. Ove intendano acquistare o

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importare senza applicazione dell’IVA, essi debbono trasmettere

telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento. La

dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata

dall’Agenzia delle entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure

in dogana.

L’articolo 7 (Contrasto alle frodi in materia di idrocarburi) introduce

disposizioni volte a contrastare l’uso fraudolento di taluni prodotti,

classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come

carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di

evadere il pagamento dell’accisa. A tal fine viene previsto un sistema di

tracciabilità di alcune tipologie di oli lubrificanti, mediante l’attribuzione di

un codice amministrativo di riscontro necessario per la loro circolazione nel

territorio nazionale. Il codice è emesso dal sistema informatizzato

dell’Agenzia Dogane e Monopoli su richiesta del soggetto che effettua

l’immissione in consumo di tali prodotti, ovvero del mittente, a seconda della

destinazione finale degli oli lubrificanti. Tale sistema di tracciabilità viene

esteso anche alle preparazioni lubrificanti e ad altri prodotti individuati con

decreto ministeriale che, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere

destinati all’impiego come carburanti per motori, combustibili per

riscaldamento ovvero come lubrificanti. Ove i prodotti lubrificanti in transito

non siano stati presentati all’Ufficio delle dogane di uscita oppure i dati

inseriti ai fini del rilascio del codice amministrativo di riscontro risultino non

veritieri, si configura il tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento

dell’accisa, con l’applicazione delle conseguenti sanzioni penali. L’operatività

delle norme in esame è tuttavia subordinata all’emanazione delle

disposizioni secondarie di attuazione.

Come anticipato, la novella intende contrastare l’uso fraudolento di

taluni prodotti classificabili come oli lubrificanti, che sono invece

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illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o

combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento

dell’accisa. Nella relazione governativa viene chiarito che tali miscelazioni e

impiego irregolare consentono di eludere le disposizioni UE che impongono

vincoli specifici per la movimentazione tra gli Stati membri dei prodotti da

impiegare nella carburazione o nella combustione per riscaldamento (la cui

circolazione può avvenire - a differenza di quella prevista per gli oli

lubrificanti non destinati a usi di combustione e carburazione - soltanto tra

soggetti abilitati, a seguito dell’emissione di uno specifico documento fornito

dal sistema telematico doganale).

Avuto particolare riguardo all'attribuzione di un codice amministrativo

di riscontro, lo stesso dovrà essere richiesto telematicamente all’Agenzia

delle dogane e monopoli non prima delle 48 ore precedenti all’introduzione

dei prodotti nel territorio nazionale e, comunque, almeno 12 ore prima

dell’introduzione. L’obbligo di richiesta del codice è posto in capo: a) al

soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo, se gli oli

lubrificanti provengono da un altro Stato membro dell’Unione europea e

sono destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale; b) al

mittente dei prodotti stessi, se provengono da un altro Stato membro

dell’Unione europea e non sono destinati ad essere immessi in consumo nel

territorio nazionale.

Infine, l’articolo 7, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame

integra l’articolo 40 del TUA, che disciplina le fattispecie penali di sottrazione

all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, inserendo

un periodo alla fine del comma 3. Per effetto delle modifiche si configura il

tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento dell’accisa anche nelle

seguenti ipotesi: a) i prodotti lubrificanti in transito non sono stati presentati

all’Ufficio delle dogane di uscita; b) i dati inseriti ai fini del rilascio del codice

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amministrativo di riscontro risultano non veritieri. Si ricorda che l’articolo 40

TUA punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal

doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 euro,

chiunque sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas

naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Il tentativo è punito con

la stessa pena prevista per il reato consumato.

Sul piano investigativo, si evidenzia altresì che il successivo comma 2

del provvedimento in esame prevede che i dati relativi alla circolazione degli

oli lubrificanti e di altri specifici prodotti di cui al nuovo articolo 7-bis TUA

siano resi accessibili, con modalità da indicare nel decreto attuativo, anche

alla Guardia di finanza al fine dello svolgimento dei controlli di competenza.

3. Considerazioni conclusive

Ci sono sei miliardi di ragioni se tra le priorità nella lotta all’evasione

fiscale in questa manovra economica è stata indicata la lotta alle frodi sui

carburanti. Le ultime stime sul fenomeno dicono che dal 10 al 20% del

prodotto movimentato in Italia corra ormai sul mercato illegale e parallelo,

sottraendo all’Erario 6 miliardi, in buona parte attraverso frodi sull’Iva. Il

giro d’affari è vorticoso e le organizzazioni che si sono inserite mettono sotto

schiaffo gli operatori onesti, anche con minacce dirette. Spesso riescono

a rilevare l’intera filiera, dal deposito alla pompa, per rendere più difficili i

controlli. Quando vengono scoperte, i responsabili spariscono perché

utilizzano società-cartiera intestate prestanome.

ll Decreto fiscale è intervenuto con una serie di importanti novità in

materia di accise ed IVA sui carburanti destinati all’autotrazione, tutte

fondamentalmente rivolte ad un deciso irrigidimento di un sistema che è

pervaso da fenomeni fraudolenti che il legislatore da tempo tenta di arginare.

Con le novità appena passate in rassegna, vengono ristretti i termini per la

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circolazione delle merci in sospensione e ad accisa assolta, è istituito un

nuovo speciale regime per gli oli lubrificanti, mentre i depositi fiscali e

commerciali sono destinatari di particolari strette in termini di certificazione

dei requisiti di affidabilità oggettiva e soggettiva. Sul lato IVA, poi, il

legislatore rettifica alcune disfunzioni della legge n. 205/2017 sul pagamento

anticipato dell’imposta per i carburanti in estrazione da un deposito fiscale o

da quello di un destinatario registrato, al contempo eliminando le lettere di

intento per il settore, che si assume essere, ad oggi, la fonte primaria delle

attività evasive in materia di IVA.

Con l’art. 6 il Decreto fiscale ha infatti innovato, ancora, la previgente

legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), introducendo il comma 941-bis ed

il comma 941-ter, con cui ha dato esecuzione ad un’istanza, da più parti

rappresentata, finalizzata ad arginare la proliferazione di lettere

d’intento ideologicamente false che, malgrado le misure amministrative di

gestione e di controllo adottate nell’ultimo triennio, continuavano ad essere

uno strumento di abuso per l’evasione dell’IVA. Le lettere di intento infatti,

in quanto dichiarazioni che consentivano all’esportatore abituale -

strutturalmente a credito IVA - di acquistare merci in esenzione da imposta,

rappresentavano uno strumento abusato con cui veniva elusa l’imposta e

sono ora radicalmente escluse dal sistema: in sostanza, la loro emissione,

salva la deroga di cui si dirà, non è più possibile per le benzine ed il gasolio

destinati all’autotrazione.

La norma, tuttavia, nell’intento di garantire gli interessi di tutte le parti,

ha concesso - come cennato - un’ultima eccezione al divieto: possono infatti

essere emesse lettere di intento da parte di imprese che esercitano l’attività di

autotrasporto di cose e persone (così come elencate all’art. 24-ter T.U. Accise),

che acquistino il prodotto per l’esercizio dell’attività di impresa, purché tale

acquisto sia effettuato presso depositi commerciali, ossia presso operatori

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144

non qualificabili come soggetti obbligati ai fini delle accise (depositi

fiscali ex art. 23 TUA o destinatari registrati ex art. 8 TUA) o che stoccano

prodotto presso tali soggetti obbligati, come i c.d. traders.

Obiettivamente, la norma in questione introduce una stretta molto

rilevante, riducendo drasticamente il numero di dichiarazioni di intento

emettibili ed il novero di soggetti che possono procedere con tale pratica.

Sul lato attivo, infatti, l’Erario sceglie di compiere un salto rilevante,

assicurandosi l’accisa e l’IVA, anzitutto, da parte di depositi dai quali il

prodotto è immesso in consumo, con evidente beneficio di cassa poiché

questi soggetti devono ora vendere comunque con IVA e, si assume, versarla;

sul lato passivo, invece, la scelta è nel senso di concentrare l’ipotesi di non

imponibilità solo per le forniture effettuate in favore di imprese di trasporto

internazionale, che potrebbero maturare un credito IVA strutturale per i

servizi non imponibili effettuati ai sensi dell’art. 9 Decreto IVA.

E' al contempo evidente che per fronteggiare in modo sempre più

incisivo il fenomeno delle frodi carosello, sul piano giudiziario occorrerà

prestare sempre maggiore attenzione alle sue implicazioni estere ed alle

ramificazioni create oltre confine dalle organizzazioni criminali che ne sono

gli attori.

Le convergenti esperienze investigative sinora maturate, non solo a

livello nazionale, ma altresì in questo Distretto, inducono a temere che anche

le società fornitrici estere, depositanti presso i depositi fiscali oltre confine,

siano spesso state create ad hoc, rappresentate da prestanome e, di fatto,

riconducibili alle organizzazioni criminali.

Per tale ordine di ragioni, qualora dalle indagini svolte dovesse

emergere, anche su di un piano ancora solo indiziario, il coinvolgimento

attivo, nel meccanismo fraudolento, di un deposito o altro operatore estero

della filiera, l’indagine acquista inevitabilmente il connotato della

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145

“transnazionalità”, previsto dalla legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricata

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni

Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea

generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, definito a mente del

relativo articolo 3, secondo il quale:

“… si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della

reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo

criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia

commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,

pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia

commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato

impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno

Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato…”

In questo frangente diviene quindi imprescindibile avviare tutti gli

strumenti di cooperazione internazionale, sia di polizia che giudiziaria, utili

ad acquisire, per via ufficiale, elementi di riscontro al costruendo impianto

probatorio.

Con specifico riguardo a quest'ultimo, laddove dovesse rendersi

necessario ed urgente acquisire all’estero elementi probatori giudizialmente

rilevanti, utili per corroborare il quadro investigativo, si dovrà ricorrere agli

strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale, recentemente rivisitati

grazie all’introduzione nell’Ordinamento Nazionale di una serie di novelle

normative conseguenti al mutato orientamento del Legislatore europeo di

snellirne il ricorso e valorizzarne la funzione.

Ed è proprio per tali ragioni che, in via di conclusione, si ritiene

proficuo ed opportuno riepilogarne gli estremi.

• “Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione

europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le

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146

Amministrazioni doganali”, c.d. “Napoli 2” - fatta a Bruxelles il 18 dicembre

1997 e ratificata dall’Italia con Legge 30 dicembre 2008, nr. 217, utile ad

acquisire (nelle forme dell’art.10 della Convenzione), per i reati doganali e nel

comparto delle accise, tutti gli elementi documentali afferenti a ciascuna

movimentazione di merce (fatture, lettere di vettura/documenti di trasporto,

ordini, conferme d’ordine, pagamenti, etc.), dai quali rilevare gli effettivi

proprietari e destinatari.

In base all’art. 14 della Convenzione, il materiale acquisito è utilizzabile

in sede processuale. Laddove se ne ravvisi l’opportunità la Autorità

richiedente – previo consenso di quelle richieste – potrebbe anche partecipare

- in base alle previsioni dell’art. 10, comma 3, della Convenzione – alle

operazioni in territorio estero.

• Ordine di Indagine Europeo – OIE (c.d. “European Investigation

Order – EIO), introdotto nel nostro Ordinamento dal D.Lgs. n. 108/2017, di

attuazione della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 3 aprile 2014 o, per i Paesi Europei che non vi hanno aderito o

quelli genericamente ExtraUE, la Rogatoria Internazionale.

L’OIE rappresenta la migliore innovazione nella cooperazione

giudiziaria europea. Tramite il suo invio è possibile richiedere l’esecuzione di

perquisizioni, l’acquisizione di documenti fiscali/contabili, l’escussione di

persone informate sui fatti a sommarie informazioni, l’invio di informazioni

su rapporti bancari/finanziari e financo, se necessario, intercettazioni

telefoniche et alia, nonché, richiedere di partecipare alle operazioni in

territorio estero.

L’OIE è attivabile direttamente dalla Procura della Repubblica

inquirente con spedizione di copia tradotta al competente Ufficio giudiziario

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147

estero, da individuarsi mediante consultazione del sito “European Judicial

Network”, applicativo ATLAS.

• Intervento di EUROJUST.

Nei casi più articolati, ove ad essere coinvolti siano almeno due Stati

membri dell’Unione europea o un Paese terzo, ed alla frode IVA si

aggiungano ipotesi di violazioni alla normativa sulle accise, di

riciclaggio/autoriciclaggio ovvero di ricettazione aut alia, il Procuratore della

Repubblica che procede dovrà informare, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della

Legge 41/05, EUROJUST, l’Ufficio europeo istituito nel 2002 per sostenere e

rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra le Autorità nazionali nella

lotta contro le forme gravi di criminalità transnazionale che interessano

l'Unione europea.

L’Organo Sovranazionale, ricevuta la richiesta, assegnerà al caso un

numero (che dovrà essere, poi, sempre indicato in ogni successiva

comunicazione/attività) e, in tempi brevissimi (previ, di norma, contatti tra il

Magistrato di collegamento ed il Pubblico Ministero ovvero tra la Polizia

giudiziaria ed uno degli Esperti Nazionali Distaccati – END: c.d. “Seconded

National Expert – SNE”, al momento tre, uno per ogni Forza di Polizia), potrà:

indire riunioni di coordinamento (c.d. “coordination meeting”) presso la sede

de L’Aja con i Magistrati di collegamento residenti (c.d. “national members”)

dei Paesi interessati, e almeno un rappresentante dell’Autorità Giudiziaria

e della Forza di Polizia di ciascuno dei Paesi interessati (per i quali sostiene

le spese di viaggio a/r ed un pernottamento);

costituire un centro di coordinamento (c.d. “coordination center”), presso la

propria sala operativa de L’Aja per il coordinamento di operazioni di

ricerca che necessitino della contestuale esecuzione in più Stati;

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148

istituire, coordinare e finanziare una Squadra Investigativa Comune – SIC

(c.d. “Joint Investigation Team – JIT”), conseguenza di un contratto tra le

Autorità Giudiziarie interessate in cui si individuano, assieme agli obiettivi

di breve periodo, anche il Magistrato di riferimento di ogni Stato

interessato e le risorse umane delle rispettive Forze di Polizia, che - come

fossero parte di un’unica entità - investigheranno assieme senza ulteriori

vincoli rogatoriali.

• Certificato di “sequestro europeo”.

L’obiettivo cautelare, nel caso di soggetti con patrimonio estero potrà, in ogni caso, volgere all’ottenimento del sequestro europeo, eseguibile con la emissione, da parte del Giudice per le Indagini Preliminari che ha concesso la misura cautelare reale, di un “certificato”, a valenza unionale, sul modello previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 35/2016, che ha recepito, nel nostro Ordinamento, la “decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio”.

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FONTI:

Trieste, 21 gennaio 2020

Tabelle statistiche

Ministero della Giustizia – Direzione Generale di Analisi Statistica ed Organizzativa - Roma

ELABORAZIONE:

Ufficio Statistico della Corte d’Appello di Trieste - Dottor Gelindo Bergagna

- Basi dati DGSTAO (cubi - modelli trimestrali);

- DWGC (Datawarehouse della Giustizia civile);

- Registri informatici civili e penali in uso negli Uffici del Distretto (SICID, SIECID, PI, SICP, SIRIS, CONSOLLE)

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PIANTA ORGANICA

Tav. 1

Tav. 2

Tav. 3

Tav. 4

Tav. 5

Tav. 6

Tav. 7

Tav. 8

Tav. 9

Tav. 10

Tav. 11

Tav. 12

Tav. 13

Tav. 14

Tav. 15

Tav. 16

Tav. 17

Tav. 18

Tav. 19

Tav. 20

Tav. 21

Tav. 22

Tav. 23

Tav. 24

Tav. 25

Tav. 26

Tav. 27

Tav. 28

Tav. 29

Tav. 30

Tav. 31

Tav. 32

Tav. 33

Tav. 34

Tav. 35

Tav. 36

Tav. 37 a)-b)

Tav. 38 a)-b)

Tav. 39 a)-b)

Tav. 40 a)-b)

Tav. 41

Tav. 42

Tav. 43

Andamento Amministrazioni di Sostegno Tribunale di GORIZIA

Andamento Amministrazioni di Sostegno Tribunale di TRIESTE

Andamento Amministrazioni di Sostegno Tribunale di PORDENONE

Andamento Amministrazioni di Sostegno Tribunale di UDINE

Dettaglio materia Tribunale di Gorizia - Contenzioso Civile: composizione percentuale della pendenza e durate per materia

Dettaglio materia Tribunale di Trieste - Contenzioso Civile: composizione percentuale della pendenza e durate per materia

Dettaglio materia Tribunale di Udine - Contenzioso Civile: composizione percentuale della pendenza e durate per materia

Andamento indicatori di durata Lavoro e Previdenza: Tribunali e Corte d'Appello

Andamento Procedimenti di Protezione Internazionale: Tribunale di TRIESTE

Andamento Lavoro e Previdenza: Tribunali e Corte d'Appello

Andamento Procedimenti di Protezione Internazionale: Corte d'Appello di TRIESTE

Procedimenti penali Collegiali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2018/2019

Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP - per le principali modalità di definizione nell'A.G. 2018/2019

Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica per le principali modalità di definizione

Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali Dibattimento nell'A.G. 2018/2019

Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali Gip Gup nell'A.G. 2018/2019

Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nelle Procure nell'A.G. 2018/2019

Procedimenti penali Monocratici definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2018/2019

Movimento Divorzi (01.07.18 - 30.06.19) - Tribunali e Corte d'Appello

Andamento Contenzioso Civile: Tribunali e Corte d'Appello

Dettaglio materia Tribunale di Pordenone - Contenzioso Civile: composizione percentuale della pendenza e durate per materia

TAVOLE PENALI

Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.

Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019.

Andamento e durate materia Dibattimento Penale - Corte d'Appello di TRIESTE

Andamento indicatori di durata Contenzioso Civile: Tribunali e Corte d'Appello

Dettaglio materia Corte d'Appello di Trieste - Contenzioso Civile: composizione percentuale della pendenza e durate per materia

Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019

Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019. Sedi degli Uffici del Giudice di Pace per circondario

Procedimenti penali Iscritti nel Distretto nell'A.G. 2018/2019 distinti per sede

Andamento e distribuzione per Circondario dei procedimenti definiti per prescrizione negli ultimi 10 Anni Giudiziairi.

Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti A.G. 2018/2019.

Movimento Giudice Tutelare - Tribunali del Distretto

ORGANICO MAGISTRATI - UFFICI GIUDICANTI (copertura al 31.12.2019)

INDICE DELLE TAVOLE

Movimento Separazioni (01.07.18 - 30.06.19) - Tribunali e Corte d'Appello

ORGANICO MAGISTRATI - UFFICI REQUIRENTI (copertura al 31.12.2019)

ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO PER AREA - UFFICI GIUDICANTI (copertura al 31.12.2019)

ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO PER AREA - UFFICI REQUIRENTI (copertura al 31.12.2019)

TAVOLE CIVILI

Movimento Affari Contenziosi Civili (01.07.18 - 30.06.19) - Tribunali e Corte d'Appello

Movimento Affari Contenziosi Civili (01.07.18 - 30.06.19) - Uffici del Giudice di Pace ed Appello Giudice di Pace

Movimento Lavoro e Previdenza (01.07.18 - 30.06.19) - Tribunali e Corte d'Appello

Movimento Volontaria Giurisdizione (01.07.18 - 30.06.19) - Tribunali e Corte d'Appello

Movimento Procedimenti Speciali Sommari (01.07.18 - 30.06.19) - Tribunali

Movimento Giudice Tutelare (01.07.18 - 30.06.19) - Tribunali

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Tipologia ufficio PresidentiPresidenti di

Sezione*

Consiglieri, Giudici e

Magistrati di sorveglianza

Totale giudici togati

Giudici ausiliari ed

onorari *

Corte d'Appello di Trieste 1 su 1 3 su 4 16 su 17 20 su 22 4 su 6

Tribunale Minorenni 1 su 1 4 su 4 5 su 5

Tribunali e Uffici Sorveglianza 1 su 1 4 su 5 5 su 6

Tribunale di GORIZIA 1 su 1 10 su 11 11 su 12 5 su 7

Tribunale di PORDENONE 1 su 1 1 su 1 17 su 18 19 su 20 6 su 9

Tribunale di TRIESTE 1 su 1 3 su 4 21 su 22 25 su 27 12 su 13

Tribunale di UDINE 1 su 1 3 su 3 30 su 32 34 su 36 11 su 18

Totale Distretto Giudicanti 7 su 7 10 su 12 102 su 109 119 su 128 38 su 53

Consiglieri, Totale Giudici

TAV. 1: ORGANICO PERSONALE TOGATO E NON TOGATO UFFICI GIUDICANTICopertura al 31.12.2019 in valori assoluti per Ufficio e Qualifica

Copertura per qualifica giudici togati copertura non togati

Scopertura in valori percentuali

7 10

102

712

109

10

0%

83

%

94

%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0

20

40

60

80

100

120

Presidenti Presidenti di Sezione* Consiglieri, Giudici e

Magistrati di

sorveglianza

3853

72

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

20

40

60

80

100

120

Giudici

ausiliari ed

onorari*

Tipologia ufficio PresidentiPresidenti di

Sezione*

Consiglieri, Giudici e

Magistrati di sorveglianza

Totale giudici togati

Giudici ausiliari e

onorari

Corte d'Appello di Trieste 0% 25% 6% 9% 33%

Tribunale Minorenni 0% 0% 0%Tribunali e Uffici Sorveglianza 0% 0% 0%Tribunale di GORIZIA 0% 9% 8% 29%

Tribunale di PORDENONE 0% 0% 6% 5% 33%

Tribunale di TRIESTE 0% 25% 5% 7% 8%

Tribunale di UDINE 0% 0% 6% 6% 39%

Totale Distretto Giudicanti 0% 20% 6% 7% 28%

* La voce 'Presidenti di Sezione' comprende i Presidenti di Sezione, i Presidenti di Sezione GIP e i Presidenti di Sezione Gip Aggiunti.La voce 'Giudici ausiliari e togati' comprende i Giudici ausiliari di Corte d'Appello ed i Giudici onorari di Tribunale (GOT).

Copertura magistrati togati e componenti non togati per Ufficio

20

5 5

11

19

25

34

22

5 6

12

20

27

36

6 79

13

18

67

%

71

%

67

%

92

%

61

%

91

%

10

0%

83

% 92

%

95

%

93

%

94

%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

0

10

20

30

40

Corte

Appello

Trib Minori Trib e Uff

Sorv

Trib GO Trib PN Trib TS Trib UD

TOGATI

NON TOGATI

La voce 'Giudici ausiliari e togati' comprende i Giudici ausiliari di Corte d'Appello ed i Giudici onorari di Tribunale (GOT).

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Tipologia ufficio Procuratore Generale

Avvocato Generale

Procuratore della

Repubblica

Sostituto Procuratore

Generale

Procuratore Aggiunto

Sostituto Procuratore

Totale requirenti

Procura Generale di Trieste 1 su 1 1 su 1 3 su 4 5 su 6

Procura per i Minorenni di Trieste 1 su 1 2 su 2 3 su 3

Procura di Gorizia 1 su 1 5 su 5 6 su 6

Procura di Pordenone 1 su 1 6 su 7 7 su 8

Procura di Trieste 1 su 1 10 su 10 11 su 11

Procura di Udine 1 su 1 1 su 1 14 su 14 16 su 16

Totale Distretto Requirenti 1 su 1 1 su 1 5 su 5 3 su 4 1 su 1 37 su 38 48 su 50

TAV. 2: ORGANICO PERSONALE DI MAGISTRATURA UFFICI REQUIRENTICopertura al 31.12.2019 in valori assoluti per Ufficio e Qualifica

Copertura per qualifica

1 1

53

1

37

1 1

5 41

38

10

0%

10

0%

10

0%

75

%

10

0%

97

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Procuratore

Generale

Avvocato

Generale

Procuratore della

Repubblica

Sostituto

Procuratore

Generale

Procuratore

Aggiunto

Sostituto

Procuratore

Tipologia ufficio Procuratore Generale

Avvocato Generale

Procuratore della

Repubblica

Sostituto Procuratore

Generale

Procuratore Aggiunto

Sostituto Procuratore

Totale requirenti

Procura Generale di Trieste 0% 0% 25% 17%Procura per i Minorenni di Trieste 0% 0% 0%Procura di Gorizia 0% 0% 0%Procura di Pordenone 0% 14% 13%Procura di Trieste 0% 0% 0%Procura di Udine 0% 0% 0% 0%Totale Distretto Requirenti 0% 0% 0% 25% 0% 3% 4%

Scopertura in valori percentuali

Copertura per Ufficio

5

3

67

11

16

6

3

6

8

11

16

83

%

10

0%

10

0% 8

8% 1

00

%

10

0%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Procura Generale

di Trieste

Procura per i

Minorenni di

Trieste

Procura di Gorizia Procura di

Pordenone

Procura di Trieste Procura di Udine

Page 155: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Tipologia ufficio Dir.

Amm. Funz.* Cancell.* Assist. Operat.

Conduc. Aut.

AusilTutte le

qualifiche **

Corte d'Appello di Trieste 1 su 3 13 su 19 5 su 8 11 su 13 10 su 13 2 su 2 4 su 7 47 su 63

Tribunale Minorenni 1 su 2 2 su 4 3 su 4 6 su 5 1 su 1 2 su 2 1 su 1 16 su 18

Tribunali e Uffici Sorveglianza 2 su 3 3 su 7 3 su 3 5 su 5 2 su 2 3 su 3 3 su 3 21 su 25

Tribunale di GORIZIA 4 su 3 4 su 9 5 su 6 9 su 10 3 su 3 1 su 2 3 su 5 31 su 36

Tribunale di PORDENONE 2 su 3 5 su 16 8 su 12 20 su 21 8 su 7 1 su 3 4 su 8 49 su 68

Tribunale di TRIESTE 1 su 4 11 su 21 7 su 10 33 su 32 7 su 10 1 su 3 5 su 10 65 su 86

Tribunale di UDINE 5 su 10 16 su 33 14 su 20 28 su 30 19 su 19 3 su 3 9 su 11 97 su 125

Uffici Giudice di Pace 1 su 2 3 su 5 2 su 8 13 su 14 6 su 8 0 su 0 10 su 7 35 su 41

Totale Distretto Giudicanti 17 su 30 57 su 114 47 su 71 125 su 130 56 su 63 13 su 18 39 su 52 361 su 462

Tipologia ufficio Dir.

Funz.* Cancell.* Assist. Operat. Conduc.

AusilTutte le

TAV. 3: ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO UFFICI GIUDICANTICopertura al 31.12.2019 in valori assoluti per Ufficio e Qualifica

Scopertura in valori percentuali

Copertura al 31.12.2019 per qualifica

17

5747

125

56

13

39

30

114

71

130

63

18

52

57

% 50

%

66

%

96

%

89

%

72

%

75

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

20

40

60

80

100

120

140

Direttori Funzionari Cancellieri Assistenti Operatori Conducenti Ausiliari

Tipologia ufficio Dir.

Amm. Funz.* Cancell.* Assist. Operat.

Conduc. Aut.

AusilTutte le

qualifiche **

Corte d'Appello di Trieste 67% 32% 38% 15% 23% 0% 43% 25%Tribunale Minorenni 50% 50% 25% -20% 0% 0% 0% 11%Tribunali e Uffici Sorveglianza 33% 57% 0% 0% 0% 0% 0% 16%Tribunale di GORIZIA -33% 56% 17% 10% 0% 50% 40% 14%Tribunale di PORDENONE 33% 69% 33% 5% -14% 67% 50% 28%Tribunale di TRIESTE 75% 48% 30% -3% 30% 67% 50% 24%Tribunale di UDINE 50% 52% 30% 7% 0% 0% 18% 22%Uffici Giudice di Pace 50% 40% 75% 7% 25% -43% 15%

Totale Distretto Giudicanti 43% 50% 34% 4% 11% 28% 25% 22%

** A seguito del DM 14/02/2018 è stata ampliato il ruolo organico dell'assistente giudiziario mediante riduzione di altri profili professionali della seconda area non individuati specificatamente. Pertanto il totale della pianta organica deve ancora far riferimento al DM pubblicato su B.U. del 31/7/2015.

Copertura per Ufficio

* La voce "Funz." comprende tutti i Funzionari, siano essi Giudiziari, Contabili, Lingusitici o Statistici. La voce "Canc." comprende oltre ai Cancellieri in senso stretto anche i Contabili di seconda fascia.

47

1621

31

49

65

97

35

63

1825

36

68

86

125

41

75

%

89

%

84

%

86

% 72

%

76

%

78

%

85

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

20

40

60

80

100

120

140

Corte Appello Trib Minori Sorveglianza Trib GO Trib PN Trib TS Trib UD GDP Distretto

individuati specificatamente. Pertanto il totale della pianta organica deve ancora far riferimento al DM pubblicato su B.U. del 31/7/2015. La copertura totale si riferisce quindi al ruolo del 31/07/2015, che a causa di quanto sopra non corrisponde alla somma delle dotazioni delle singole qualifiche.

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Tipologia ufficio Dir.

Amm. Funz.* Cancell.* Assist. Operat.

Conduc. Aut.

AusilTutte le

qualifiche **

Procura Generale di Trieste 2 su 2 3 su 4 3 su 5 6 su 4 2 su 2 2 su 2 2 su 4 20 su 23

Procura per i Minorenni di Trieste 0 su 1 2 su 3 1 su 2 2 su 2 1 su 1 2 su 2 0 su 2 8 su 13

Procura di Gorizia 0 su 3 0 su 4 4 su 4 3 su 4 5 su 6 4 su 4 3 su 3 19 su 27

Procura di Pordenone 3 su 2 2 su 5 1 su 4 5 su 6 6 su 7 2 su 4 3 su 3 22 su 30

Procura di Trieste 2 su 4 5 su 7 6 su 12 9 su 9 9 su 13 3 su 5 5 su 8 39 su 56

Procura di Udine 1 su 3 8 su 12 10 su 13 11 su 12 12 su 20 3 su 5 6 su 9 51 su 73

Totale Distretto Requirenti 8 su 15 20 su 35 25 su 40 36 su 37 35 su 49 16 su 22 19 su 29 159 su 222

TAV. 4: ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO UFFICI REQUIRENTI4Copertura al 31.12.2019 in valori assoluti per Ufficio e Qualifica

Copertura al 31.12.2019 per qualifica

Scopertura in valori percentuali

8

20

25

36 35

16 19

15

35

4037

49

22

29

53

%

57

% 63

% 97

%

71

%

73

%

66

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

10

20

30

40

50

60

Direttori Funzionari Cancellieri Assistenti Operatori Conducenti Ausiliari

Tipologia ufficio Dir.

Amm. Funz.* Cancell.* Assist. Operat.

Conduc. Aut.

AusilTutte le

qualifiche **

Procura Generale di Trieste 0% 25% 40% -50% 0% 0% 50% 13%Procura per i Minorenni di Trieste 100% 33% 50% 0% 0% 0% 100% 38%Procura di Gorizia 100% 100% 0% 25% 17% 0% 0% 30%Procura di Pordenone -50% 60% 75% 17% 14% 50% 0% 27%Procura di Trieste 50% 29% 50% 0% 31% 40% 38% 30%Procura di Udine 67% 33% 23% 8% 40% 40% 33% 30%Totale Distretto Requirenti 47% 43% 38% 3% 29% 27% 34% 28%

** A seguito del DM 14/02/2018 è stata ampliato il ruolo organico dell'assistente giudiziario mediante riduzione di altri profili professionali della seconda area non individuati specificatamente. Pertanto il totale della pianta organica deve ancora far riferimento al DM pubblicato su B.U. del 31/7/2015. La copertura totale si riferisce quindi al ruolo del 31/07/2015, che a causa di quanto sopra non corrisponde alla somma delle dotazioni delle singole qualifiche.

Scopertura in valori percentuali

Copertura per Ufficio

* La voce "Funz." comprende tutti i Funzionari, siano essi Giudiziari, Contabili, Lingusitici o Statistici. La voce "Canc." comprende oltre ai Cancellieri in senso stretto anche i Contabili di seconda fascia.

20

8

1922

39

51

23

13

2730

56

73

87

%

62

% 70

%

73

%

70

%

70

%

0%

10%

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50%

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80%

90%

100%

0

10

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30

40

50

60

70

80

Procura Generale Procura Minorenni Procura Gorizia Procura Pordenone Procura Trieste Procura Udine

La copertura totale si riferisce quindi al ruolo del 31/07/2015, che a causa di quanto sopra non corrisponde alla somma delle dotazioni delle singole qualifiche.

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Uffici Giudicanti Pendenti iniziali Iscritti Definiti Pendenti finaliTribunale di GORIZIA 1.068 690 866 892Tribunale di PORDENONE 2.389 1.643 1.964 2.068Tribunale di TRIESTE* 3.229 3.507 2.283 4.453Tribunale di UDINE 2.555 2.554 2.845 2.264

Totale Tribunali 9.241 8.394 7.958 9.677Corte d'Appello di TRIESTE* 1.293 774 1.002 1.065

Percentuale Appello 10% (Iscr. in Corte d'Appello su tot. definiti Tribunale)

Tav. 5 - Movimento Affari Civili Contenziosi (01.07.18 - 30.06.19)Tribunali e Corte d'Appello

Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 09/09/2019. * Il dato del Contenzioso per Trieste comprende anche i procedimenti della Sezione Immigrazione.

Tav. 6 - Movimento Civile (01.07.18 - 30.06.19)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Tribunale di GORIZIA Tribunale di PORDENONE

Tribunale di TRIESTE* Tribunale di UDINE Corte d'Appello di TRIESTE*

Iscritti

Definiti

Pendenti finali

Uffici Giudice di pace per Circondario

Pendenti iniziali Iscritti Definiti Pendenti finali

Giudice di Pace GORIZIA 246 1037 1059 224Giudice di Pace PORDENONE 2.251 2371 2367 2255Giudice di Pace TRIESTE 992 2341 2387 946Giudici di Pace UDINE (Circ.*) 2.859 3809 3763 2905

Totale Giudici di Pace 6.348 9.558 9.576 6.330Appello GDP (Trib. Distretto) 232 129 162 199

Percentuale Appello Gdp 1% (Iscr. Appello GdP in Tribunale su tot. definiti GdP)

Tav. 6 - Movimento Civile (01.07.18 - 30.06.19)Uffici del Giudice di Pace ed Appello Gdp

Fonte: Cubi DGSTAO Ministero della Giustizia per movimento Giudice di Pace, basi dati SICID dei Tribunali del Distretto per Appello Giudice di Pace (di competenza della sede Tribunale presso cui insiste il Giudice di Pace).* Il Circondario di Udine comprende gli Uffici del Giudice di Pace di Udine, Tolmezzo e Gemona del Friuli.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Giudice di Pace GORIZIA

Giudice di Pace PORDENONE

Giudice di Pace TRIESTE

Giudici di Pace UDINE (Circ.*)

Appello GDP (Trib. Distretto)

Iscritti Definiti Pendenti finali

Page 158: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Uffici Giudicanti Pendenti iniziali Iscritti Definiti Pendenti finaliTribunale di GORIZIA 183 555 494 244Tribunale di PORDENONE 381 555 619 317Tribunale di TRIESTE 227 666 744 149Tribunale di UDINE 526 814 911 429

Totale Tribunali 1.317 2.590 2.768 1.139

Corte d'Appello di TRIESTE 256 237 291 202

Percentuale appello LavPrev 9% (Iscr. In Appello su tot. definiti Tribunale)

Tav. 8 - Movimento Procedimenti Speciali Sommari (01.07.18 - 30.06.19)

Tav. 7 - Movimento Lavoro e Previdenza (01.07.18 - 30.06.19)Tribunali e Corte d'Appello

Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 09/09/2019.

0

200

400

600

800

1000

Tribunale di GORIZIA Tribunale di PORDENONE

Tribunale di TRIESTE Tribunale di UDINE Corte d'Appello di TRIESTE

MOVIMENTO LAVORO E PREVIDENZA

IscrittiDefinitiPendenti finali

Uffici Giudicanti Pendenti iniziali Iscritti Definiti Pendenti finali

Tribunale di GORIZIA 71 728 746 53Tribunale di PORDENONE 209 1858 1874 193Tribunale di TRIESTE 258 1631 1654 235Tribunale di UDINE 236 2541 2556 221

Totale Tribunali 774 6.758 6.830 702

Tav. 8 - Movimento Procedimenti Speciali Sommari (01.07.18 - 30.06.19)

Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 09/09/2019.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Tribunale di GORIZIA Tribunale di PORDENONE Tribunale di TRIESTE Tribunale di UDINE

MOVIMENTO SPECIALI SOMMARI

Iscritti

Definiti

Pendenti finali

Page 159: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Uffici Giudicanti Pendenti iniziali Iscritti Definiti Pendenti finaliTribunale di GORIZIA 266 1897 1870 293Tribunale di PORDENONE 287 1544 1530 301Tribunale di TRIESTE 875 3430 3365 940Tribunale di UDINE 651 2444 2478 617

Totale Tribunali 2.079 9.315 9.243 2.151

Corte d'Appello di TRIESTE 44 158 146 56

Percentuale appello VolGiur 2% (Iscr. In Appello su tot. definiti Tribunale)

Tav. 9 - Movimento Volontaria Giurisdizione (01.07.18 - 30.06.19)Tribunali e Corte d'Appello

Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 09/09/2019.

0500

1000150020002500300035004000

Tribunale di GORIZIA Tribunale di PORDENONE Tribunale di TRIESTE Tribunale di UDINE

MOVIMENTO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

IscrittiDefinitiPendenti finali

Uffici Giudicanti Pendenti iniziali Iscritti Definiti Pendenti finali

Tribunale di GORIZIA 1197 339 338 1198Tribunale di PORDENONE 5437 1268 1636 5069Tribunale di TRIESTE 2654 657 654 2657Tribunale di UDINE 5694 1247 1656 5285

Totale Tribunali 14.982 3.511 4.284 14.209

Tav. 10 - Movimento Giudice Tutelare (01.07.18 - 30.06.19)

Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 09/09/2019.

Nota: dal movimento VG sono esclusi i dati del Giudice tutelare (riportati sotto) e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Tribunale di GORIZIA Tribunale di PORDENONE Tribunale di TRIESTE Tribunale di UDINE

MOVIMENTO GIUDICE TUTELARE

Iscritti

Definiti

Pendenti finali

Page 160: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Uffici Giudicanti Iscritti di cui giudiziali Definiti di cui

giudizialiPendenti

finalidi cui

giudiziali

Tribunale di GORIZIA 196 52 (27%) 192 59 (31%) 107 81 (76%)

Tribunale di PORDENONE 367 203 (55%) 337 192 (57%) 180 113 (63%)

Tribunale di TRIESTE 333 138 (41%) 369 170 (46%) 157 112 (71%)

Tribunale di UDINE 702 251 (36%) 644 267 (41%) 347 210 (61%)

Totale Tribunali 1.598 644 (40%) 1.542 688 (45%) 791 516 (65%)

Corte d'Appello di TRIESTE 23 20 (87%) 23 21 (91%) 8 6 (75%)

Percentuale appello Separaz 1% (Iscr. In Appello su Definiti in Tribunale)

Tav. 11 - Movimento Separazioni (01.07.18 - 30.06.19)Tribunali e C orte d'Appello

Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 09/09/2019.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Tribunale di GORIZIA Tribunale di PORDENONE Tribunale di TRIESTE Tribunale di UDINE

MOVIMENTO SEPARAZIONI

IscrittiDefinitiPendenti finali

Uffici Giudicanti Iscrittidi cui

contenziosi Definitidi cui

contenziosiPendenti

finalidi cui

contenziosi

Tribunale di GORIZIA 164 57 (35%) 174 64 (37%) 138 109 (79%)

Tribunale di PORDENONE 251 143 (57%) 296 169 (57%) 144 110 (76%)

Tribunale di TRIESTE 281 141 (50%) 331 172 (52%) 182 151 (83%)

Tribunale di UDINE 502 190 (38%) 532 238 (45%) 247 184 (74%)

Totale Tribunali 1.198 531 (44%) 1.333 643 (48%) 711 554 (78%)

Corte d'Appello di TRIESTE 28 18 (64%) 32 19 (59%) 11 8 (73%)Percentuale Appello Divorzi 2%

Tav. 12 - Movimento Divorzi (01.07.18 - 30.06.19)Tribunali e C orte d'Appello

Fonte dati: DWGC Ministero Giustizia, aggiornamento del 09/09/2019.

0

100

200

300

400

500

600

Tribunale di GORIZIA Tribunale di PORDENONE Tribunale di TRIESTE Tribunale di UDINE

MOVIMENTO DIVORZI

IscrittiDefinitiPendenti finali

Page 161: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Anno Giudiziario *

Iscr

itti

Def

initi

Pen

dent

i fin

ali

Indi

ce d

i ri

cam

bio

Indi

ce d

i sm

altim

ento

Var

iazi

one

perc

entu

ale

dei p

ende

nti

A.G.1112 3.668 3.965 4.470 1,08 0,47 -6%

A.G.1213 3.647 4.236 3.881 1,16 0,52 -13%

A.G.1314 3.415 3.824 3.472 1,12 0,52 -11%

A.G.1415 3.174 3.459 3.187 1,09 0,52 -8%

A.G.1516 3.210 3.037 3.360 0,95 0,47 5%

A.G.1617 2.912 3.303 2.969 1,13 0,53 -12%

A.G.1718 2.695 3.109 2.555 1,15 0,55 -14%

A.G.1819 2.554 2.845 2.264 1,11 0,56 -11%

Anno Giudiziario *

Iscr

itti

Def

initi

Pen

dent

i fin

ali

Indi

ce d

i ri

cam

bio

Indi

ce d

i sm

altim

ento

Var

iazi

one

perc

entu

ale

dei p

ende

nti

A.G.1112 2.107 2.582 2.783 1,23 0,48 -15%

A.G.1213 2.071 2.127 2.727 1,03 0,44 -2%

Tav.13 -Andamento Affari Contenziosi Civili ultimi 8 Anni Giudiziari nel Distretto di Trieste

Tribunale di UDINE

Tribunale di PORDENONE

4.470

3.881 3.472 3.1873.360

2.969 2.5552.264

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000 Pendenti finali Iscritti Definiti

2.783 2.727 2.724 2.6492.968

2.799

2.3892.068

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Pendenti finali Iscritti Definiti

A.G.1314 2.260 2.263 2.724 1,00 0,45 0%

A.G.1415 2.104 2.179 2.649 1,04 0,45 -3%

A.G.1516 2.102 1.783 2.968 0,85 0,38 12%

A.G.1617 1.927 2.096 2.799 1,09 0,43 -6%

A.G.1718 1.700 2.110 2.389 1,24 0,47 -15%

A.G.1819 1.643 1.964 2.068 1,20 0,49 -13%

Anno Giudiziario *

Iscr

itti

Def

initi

Pen

dent

i fin

ali

Indi

ce d

i ri

cam

bio

Indi

ce d

i sm

altim

ento

Var

iazi

one

perc

entu

ale

dei p

ende

nti

A.G.1112 912 1.146 1.845 1,26 0,38 -11%

A.G.1213 950 1.010 1.785 1,06 0,36 -3%

A.G.1314 840 976 1.649 1,16 0,37 -8%

A.G.1415 753 1.090 1.312 1,45 0,45 -20%

A.G.1516 872 905 1.279 1,04 0,41 -3%

A.G.1617 830 886 1.223 1,07 0,42 -4%

A.G.1718 714 869 1.068 1,22 0,45 -13%

A.G.1819 690 866 892 1,26 0,49 -16%

Tribunale di GORIZIA

* Il periodo di riferimento convenzionale per l'Anno Giudiziario è dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per il periodo 2015-2019. Per gli anni precedenti della serie sono stati utilizzati i dati estratti direttamente dai Registri

2.783 2.727 2.724 2.6492.968

2.799

2.3892.068

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1.845 1.7851.649

1.312 1.279 1.2231.068

892

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Pendenti finali Iscritti Definiti

Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per il periodo 2015-2019. Per gli anni precedenti della serie sono stati utilizzati i dati estratti direttamente dai Registri SICID del Distretto.

Page 162: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Anno Giudiziario *

Iscr

itti

Def

initi

Pen

dent

i fin

ali

Indi

ce d

i ri

cam

bio

Indi

ce d

i sm

altim

ento

Var

iazi

one

perc

entu

ale

dei p

ende

nti

A.G.1112 2.122 2.227 2.681 1,05 0,45 -4%

A.G.1213 2.350 2.447 2.584 1,04 0,49 -4%

A.G.1314 2.153 2.375 2.362 1,10 0,50 -9%

A.G.1415 2.262 2.154 2.470 0,95 0,47 5%

A.G.1516 2.245 2.109 2.606 0,94 0,45 6%

A.G.1617 2.639 2.295 2.950 0,87 0,44 13%

A.G.1718 3.103 2.824 3.229 0,91 0,47 9%

A.G.1819 3.507 2.283 4.453 0,65 0,34 38%

Anno Giudiziario *

Iscr

itti

Def

initi

Pen

dent

i fin

ali

Indi

ce d

i ri

cam

bio

Indi

ce d

i sm

altim

ento

Var

iazi

one

perc

entu

ale

dei p

ende

nti

A.G.1112 934 1.055 1.668 1,13 0,39 -7%

A.G.1213 855 1.084 1.439 1,27 0,43 -14%

Tav.13 -Andamento Affari Contenziosi Civili ultimi 8 Anni Giudiziari nel Distretto di Trieste

Tribunale di TRIESTE (con procedimenti di protezione internazionale)

Corte d'Appello di TRIESTE (con procedimenti di protezione internazionale)

2.681 2.5842.362 2.470 2.606

2.9503.229

4.453

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Pendenti finali Iscritti Definiti

1.668

1.4391.301

1.1451.252

1.048

1.293

1.065

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800Pendenti finali Iscritti Definiti

A.G.1314 795 933 1.301 1,17 0,42 -10%

A.G.1415 810 966 1.145 1,19 0,46 -12%

A.G.1516 910 803 1.252 0,88 0,39 9%

A.G.1617 832 1.036 1.048 1,25 0,50 -16%

A.G.1718 1.090 845 1.293 0,78 0,40 23%

A.G.1819 774 1.002 1.065 1,29 0,48 -18%

* Il periodo di riferimento convenzionale per l'Anno Giudiziario è dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per il periodo 2015-2019. Per gli anni precedenti della serie sono stati utilizzati i dati estratti direttamente dai Registri SICID

Per il settore Civile il focus è sull'andamento del Contenzioso, materia che costituisce il nocciolo del settore, sia in termini di

volume che di durata.

I grafici mostrano una chiara tendenza al calo delle pendenze per quasi tutti gli uffici fino all'anno 2014-2015.

La riduzione è dovuta principalmente alla diminuzione dei sopravvenuti per gli uffici di primo grado, ma anche ad un

accresciuto ritmo delle definzioni in taluni anni. Si veda ad esempio l'andamento della linea dei definiti (fucsia), superiore a

quella degli iscritti (blu) per diversi anni nel caso dei Tribunali di Gorizia e Udine nonchè della Corte d'Appello di Trieste.

Per Udine, Pordenone e Gorizia (grafici a sinistra) la tendenza alla contrazione dell'arretrato è tuttora in corso.

Per il Tribunale di Trieste, competente per la materia Protezione internazionale, vi è un forte rallentamento ed un aumento

delle pendenze, dovuto al notevole incremento delle richieste di concessione dello status di rifugiato negli ultimi anni.

La Corte d'Appello, non più comptetente in materia di Immigrazione, ha ripreso un ritmo in cui le definizioni sono superiori

alle sopravvenienze.

1.1451.048 1.065

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per il periodo 2015-2019. Per gli anni precedenti della serie sono stati utilizzati i dati estratti direttamente dai Registri SICID del Distretto.

Page 163: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Anno Giudiziario *

Durata procedimenti

definiti **

Età media procedimenti pendenti **

Num proc. pendenti >2

anni

Num proc. pendenti >3

anniNum proc. pendenti >2 anniNum proc. pendenti >3 anni

A.G.1112 519 428 535 235

A.G.1213 458 394 491 144

A.G.1314 394 360 442 165

A.G.1415 374 334 338 105

A.G.1516 348 330 355 101

A.G.1617 359 385 475 140

A.G.1718 386 394 427 129

A.G.1819 381 376 359 119

Anno Giudiziario *

Durata procedimenti

definiti **

Età media procedimenti pendenti **

Num proc. pendenti >2

anni

Num proc. pendenti >3

anni

A.G.1112 559 536 769 334

A.G.1213 557 482 673 262

Tav.14 - Contenzioso Civile Andamento indicatori di durata - Uffici del Distretto di Trieste

Tribunale di UDINE

Tribunale di PORDENONE

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000Num proc. pendenti >2 anni

Num proc. pendenti >3 anni

Età media procedimenti pendenti **

Durata procedimenti definiti **

500

600

700

800

900

1.000

A.G.1213 557 482 673 262

A.G.1314 478 436 574 253

A.G.1415 436 442 548 205

A.G.1516 427 464 670 257

A.G.1617 467 527 782 350

A.G.1718 543 546 725 336

A.G.1819 566 493 517 227

Anno Giudiziario *

Durata procedimenti

definiti

Età media procedimenti

pendenti

Num proc. pendenti >2

anni

Num proc. pendenti >3

anni

A.G.1112 916 830 822 551

A.G.1213 771 791 755 485

A.G.1314 709 826 707 465

A.G.1415 819 735 538 301

A.G.1516 603 683 441 287

A.G.1617 608 636 370 228

A.G.1718 639 604 328 127

A.G.1819 591 553 279 127

Tribunale di GORIZIA

* Il periodo di riferimento convenzionale per l'Anno Giudiziario è dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo.

** La durata della materia Contenzioso è qui calcolata al netto dei procedimenti speciali, i quali per loro natura si svolgono in tempi rapidi, abbassando di molto la durata media.

0

100

200

300

400

500

600

700

Num proc. pendenti >2 anni Num proc. pendenti >3 anni

Età media procedimenti pendenti ** Durata procedimenti definiti **

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Num proc. pendenti >2 anni

Num proc. pendenti >3 anni

Età media procedimenti pendenti

Durata procedimenti definiti

Fonte dati: Dati estratti da Pacchetto Ispettori - SICID in data 18/12/2019

Page 164: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Anno Giudiziario *

Durata procedimenti

definiti **

Età media procedimenti pendenti **

Num proc. pendenti >2

anni

Num proc. pendenti >3

anni

A.G.1112 537 449 590 251

A.G.1213 445 414 459 128

A.G.1314 390 399 411 136

A.G.1415 380 375 405 111

A.G.1516 353 391 445 174

A.G.1617 383 373 413 165

A.G.1718 379 337 420 154

A.G.1819 452 447 438 168

Anno Giudiziario *

Durata procedimenti

definiti

Età media procedimenti

pendenti

Num proc. pendenti >2

anni

Num proc. pendenti >3

anni

A.G.1112 755 438 384 87

A.G.1213 670 416 267 45

Tav.14 - Contenzioso Civile Andamento indicatori di durata - Uffici del Distretto di Trieste

Tribunale di TRIESTE (con procedimenti di protezione internazionale)

Corte d'Appello di TRIESTE - Andamento indicatori di durata Contenzioso civile

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000Num proc. pendenti >2 anni

Num proc. pendenti >3 anni

Età media procedimenti pendenti **

Durata procedimenti definiti **

500

600

700

800

900

1.000Num proc. pendenti >2 anniNum proc. pendenti >3 anniEtà media procedimenti pendentiDurata procedimenti definiti

A.G.1213 670 416 267 45

A.G.1314 585 417 282 31

A.G.1415 613 340 131 16

A.G.1516 532 333 131 20

A.G.1617 489 310 87 21

A.G.1718 465 285 80 21

A.G.1819 473 344 70 24

* Il periodo di riferimento convenzionale per l'Anno Giudiziario è dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo.

** La durata della materia Contenzioso è qui calcolata al netto dei procedimenti speciali, i quali per loro natura si sovlgono in tempi rapidi, abbassando di molto la durata media.

0

100

200

300

400

500

600

700

Giorni

LEGENDA.

I dati sono riportati per Anno Giudizario e vanno dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2019. Per AG112, ad esempio, si intende l'Anno Giudizario

2011-2012, ovvero il periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2012. L'utilizzo della convenzione di considerare insieme i dati 'a cavallo' di due anni è

dovuto alla necessità di avere dei dati consolidati da presentare ad inizio anno, in occasione delle cerimonie inaugurali dell'Anno Giudiziario

presso gli uffici giudiziari.

Una breve descrizione degli indicatori di durata utilizzati:

1) durata dei procedimenti definiti: è data dalla effettiva misurazione del tempo intercorso tra la data di iscrizione e la data di definizione di

un procedimento;

2) Età media dei procedimenti pendenti: è data dai giorni intercorsi dalla data di iscrizione alla data osservazione. L'età media dei pendenti si

misura convenzionalmente a fine periodo (ad es. al 30/06/2012, al 30/06/2013 , etc. fino al 30/06/2019);

3) Procedimenti pendenti > 2 anni: semplicemente è il numero dei procedimenti pendenti da più di due anni alla data di osservazione, che è

sempre a fine periodo (ad es. per l'anno giudiziario 2018-2019 (AG1819) è il 30/06/2019).

4) Procedimenti pendenti > 2 anni: come l'indice precedente, però riferito ad una pendenza maggiore di 3 anni;

I grafici descrivono gli andamenti per il SETTORE CONTENZIOSO CIVILE dei suddetti indici di durata negli uffici di primo grado del Distretto

(Tribunali di GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE ed UDINE) e nell'ufficio di secondo grado competente (Corte d'Appello TRIESTE).

Anche per le gli indicatori di durata si può dire che nel Distretto di Trieste vi sia una tendenza alla riduzione in corso negli ultimi anni.

Fonte dati: Dati estratti da Pacchetto Ispettori - SICID in data 18/12/2019

Page 165: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Ruolo AFFARI CIVILI CONTENZIOSI e AGRARIA Materia

Pendenti Inizio Sopravvenuti Definiti Pendenti FineDurata media in giorni

Agraria 1 3 2 2 102

Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc) 5 5 5 5 407

Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado 11 10 12 9 473

Altri istituti e leggi speciali in genere 6 4 6 4 335

Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc) 33 17 26 24 544

Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti) 18 15 11 22 608

Cause in materia minorile 0 2 1 1 145

Contratti Bancari 21 14 12 23 620

Contratti e obbligazioni varie 257 145 191 211 558

Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici) 96 66 55 107 612

Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera) 77 61 53 85 583

Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II) 2 3 1 4 375

Controversie di diritto amministrativo 26 30 26 30 307

Diritti reali - possesso - trascrizioni 46 29 31 44 597

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro) 11 1 6 6 661

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione) 12 10 3 19 801

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti) 2 1 1 184

Diritto industriale - vecchio rito 3 5 5 3 405

Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003 11 13 9 15 656

Fallimento e procedure concorsuali 23 22 24 21 267

Famiglia 25 45 47 23 192

Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda 24 24 32 16 225

Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche) 1 1 0 442

Procedimenti cautelari davanti alla Corte di Appello 0 7 6 1 54

Responsabilita extracontrattuale 102 90 78 114 584

TAV. 15 - Corte d'Appello di Trieste - Contenzioso Civile Dettaglio per materia - Anno Giudiziario 2018/2019

Stato della persona e diritti della personalita 458 132 339 251 421

Successioni 22 21 19 24 667

Totale Contenzioso Civile Corte 1.293 774 1.002 1.065 473

I dati sono estratti dal sistema DWGC SICID, aggiornati al 09/09/2019.Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Procedimenti cautelari davanti alla Corte di Appello

Agraria

Cause in materia minorile

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti)

Famiglia

Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda

Fallimento e procedure concorsuali

Controversie di diritto amministrativo

Altri istituti e leggi speciali in genere

Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II)

Diritto industriale - vecchio rito

Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)

Stato della persona e diritti della personalita

Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)

Altri istituti e leggi speciali di competenza di CdA primo grado

Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)

Contratti e obbligazioni varie

Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)

Responsabilita extracontrattuale

Diritti reali - possesso - trascrizioni

Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)

Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)

Contratti Bancari

Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)

Successioni

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)

Durata media in giorni

La durata di un procedimento è calcolata dalla data

di iscrizione alla data di pubblicazione. I procedimenti

conteggiati sono ovviamente quelli definiti all'interno

del periodo considerato. Il dato è stato estratto da SICID

tramite l'applicativo PI (pacchetto Ispettori).

Page 166: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

TAV. 15 - Corte d'Appello di Trieste - Contenzioso Civile Dettaglio per materia - Anno Giudiziario 2018/2019

Gruppi di materie Somma di Pendenti Inizio

Somma di Sopravvenuti

Somma di Definiti

Somma di Pendenti Fine

Durata media in giorni

Diritto d'Impresa, societario, fallimento 38 40 39 39 379Diritti Reali 71 40 41 70 611Famiglia (e Minori) 25 47 48 24 191Altri istituti e leggi speciali 74 54 62 66 496Altro (Successioni, Agararie, Controversie diritto amministrativo, Locazioni, Appello cautelari) 72 82 83 71 339Responsabilita extracontrattuale 102 90 78 114 584Stato della persona e diritti della personalita (Immigrazione) 458 132 339 251 421Contratti 453 289 312 430 573

Famiglia

2%

Diritto d'Impresa,

societario, fallimento

4%

Altri istituti e leggi

speciali

6%Diritti Reali

7%

Altro (Successioni,

Agararie, Controversie

diritto amministrativo,

Locazioni, Appello

cautelari)

Contratti

40%

Corte d'Appello di Trieste - Contenzioso Civile -

composizione percentuale della pendenza(al 30.06.2019)

cautelari)

7%Responsabilita

extracontrattuale

11%Stato della persona e

diritti della personalita

23%

Diritto d'Impresa, societario, fallimento

Diritti Reali

Famiglia (e Minori)

Altri istituti e leggi speciali

Altro (Successioni, Agararie, Controversie diritto amministrativo, Locazioni, Appello

cautelari)

Responsabilita extracontrattuale

Stato della persona e diritti della personalita (Immigrazione)

Contratti

0

100

200

300

400

500

600

700

Contenzioso Civile Corte d'Appello di TRIESTE - Grafico a superficie600-700

500-600

400-500

300-400

200-300

100-200

0-100

Il grafico riporta le variabili principali (sopravvenuti ,definiti, finali e

durata in giorni) in un unico spazio tridimensionale.

Si vede come la Sezione Immigrazione e la materia Contratti costituiscano

la parte più corposa del lavoro in termini numerici e di durata.

La durata è elevata anche per le materie diritto d'impresaa, diritti reali e

responsabilità extracontrattuale, seppur meno importanti in valore assoluto.

Page 167: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Ruolo AFFARI CIVILI CONTENZIOSI e AGRARIA Materia

Pendenti Inizio Sopravvenuti Definiti Pendenti FineDurata media in giorni

Agraria 1 1 0 167

Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc) 11 13 16 8 432

Altri istituti e leggi speciali (Diritto navigazione) 1 1 1 1 269

Altri istituti e leggi speciali in genere 24 18 19 23 439

Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc) 66 25 52 39 805

Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti) 10 4 7 7 469

Cause in materia minorile 2 2

Contratti Bancari 17 10 12 15 955

Contratti e obbligazioni varie 199 57 118 138 905

Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici) 18 12 11 19 922

Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera) 108 44 62 90 911

Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II) 1 1

Controversie di diritto amministrativo 28 13 27 14 819

Diritti reali - possesso - trascrizioni 39 9 22 26 984

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro) 14 3 9 8 1757

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione) 53 24 30 47 978

Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003 5 2 2 5 1097

Fallimento e procedure concorsuali 13 2 8 7 329

Famiglia 256 371 371 256 272

Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda 39 27 33 33 522

Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche) 1 1

Responsabilita extracontrattuale 119 44 52 111 924

Stato della persona e diritti della personalita 6 1 4 3 948

Successioni 37 10 9 38 1095

Totale Contenzioso CivileTribunale 1.068 690 866 892 591

Tav.16 - Tribunale di GORIZIA - Contenzioso Civile Dettaglio per materia - Anno Giudiziario 2018/2019

I dati sono estratti dal sistema DWGC SICID, aggiornati al 09/09/2019.Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Agraria

Altri istituti e leggi speciali (Diritto navigazione)

Famiglia

Fallimento e procedure concorsuali

Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)

Altri istituti e leggi speciali in genere

Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)

Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda

Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)

Controversie di diritto amministrativo

Contratti e obbligazioni varie

Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)

Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)

Responsabilita extracontrattuale

Stato della persona e diritti della personalita

Contratti Bancari

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)

Diritti reali - possesso - trascrizioni

Successioni

Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)

Durata media in giorni

La durata di un procedimento è calcolata dalla data

di iscrizione alla data di pubblicazione. I procedimenti

conteggiati sono ovviamente quelli definiti all'interno

del periodo considerato. Il dato è stato estratto da SICID

tramite l'applicativo PI (pacchetto Ispettori).

Page 168: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Tav.16 - Tribunale di GORIZIA - Contenzioso Civile Dettaglio per materia - Anno Giudiziario 2018/2019

Gruppi di materie Somma di Pendenti Inizio

Somma di Sopravvenuti

Somma di Definiti

Somma di Pendenti Fine

Durata media in giorni

Diritto d'Impresa e fallimento 19 4 10 13 482Diritti Reali 106 36 61 81 1095Responsabilita extracontrattuale 119 44 52 111 924Altro (Successioni, Agararie, Controversie diritto amministrativo, Locazioni, Appello cautelari) 105 50 70 85 705Altri istituti e leggi speciali 112 61 95 78 638

Contratti 343 123 203 263 911Famiglia e minori 264 372 375 261 279

Stato della persona e

diritti della personalita

0%

Diritto d'Impresa e

fallimento

1%

Diritti Reali

9%Responsabilita

extracontrattuale

12%

Altro (Successioni,

Agararie, Controversie

diritto amministrativo,

Locazioni, Appello

cautelari)

10%Altri istituti e leggi

Famiglia e minori

29%

Contenzioso Civile Tribunale di GORIZIA-

composizione percentuale della pendenza(al 30.06.2019)

10%Altri istituti e leggi

speciali

9%Contratti

30%

Diritto d'Impresa e fallimento

Diritti Reali

Responsabilita extracontrattuale

Altro (Successioni, Agararie, Controversie

diritto amministrativo, Locazioni, Appello …

Altri istituti e leggi speciali

Contratti

Famiglia e minori

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Contenzioso Civile Tribunale di GORIZIA- Grafico a superficie1.000-1.200

800-1.000

600-800

400-600

200-400

0-200

Il grafico riporta le variabili principali (sopravvenuti ,definiti, finali e durata)

in un unico spazio tridimensionale.

Anche qui famiglia e contratti costituiscono la parte più corposa del lavoro.

Per quanto riguarda la durata le materie diritti reali , responsabilità

extracontrattuale e contratti risultano essere più cirtiche.

Page 169: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Ruolo AFFARI CIVILI CONTENZIOSI e AGRARIA Materia

Pendenti Inizio Sopravvenuti Definiti Pendenti FineDurata media in giorni

Agraria 1 10 8 3 245

Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc) 14 14 13 15 203

Altri istituti e leggi speciali in genere 43 34 47 30 484

Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc) 75 43 56 62 580

Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti) 43 14 25 32 725

Cause in materia minorile 5 1 5 1 995

Contratti Bancari 78 17 36 59 987

Contratti e obbligazioni varie 644 286 362 568 870

Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici) 65 29 36 58 899

Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera) 194 122 129 187 709

Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II) 2 3 2 3 1843

Controversie di diritto amministrativo 38 23 40 21 380

Diritti reali - possesso - trascrizioni 79 44 48 75 869

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro) 18 11 16 13 896

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione) 199 125 137 187 613

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti) 0 3 1 2 120

Diritto industriale - vecchio rito 1 1 0 562

Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003 12 5 8 9 921

Fallimento e procedure concorsuali 67 31 68 30 633

Famiglia 358 639 652 345 229

Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda 82 87 89 80 481

Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche) 2 2

Responsabilita extracontrattuale 284 70 131 223 1075

Stato della persona e diritti della personalita 6 11 13 4 127

Successioni 79 20 40 59 1135

Tav. 17 - Tribunale di PORDENONE - Contenzioso Civile Dettaglio per materia - Anno Giudiziario 2018/2019

Totale Contenzioso CivileTribunale 2.389 1.642 1.963 2.068 592

I dati sono estratti dal sistema DWGC SICID, aggiornati al 09/09/2019.Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti)

Stato della persona e diritti della personalita

Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)

Famiglia

Agraria

Controversie di diritto amministrativo

Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda

Altri istituti e leggi speciali in genere

Diritto industriale - vecchio rito

Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)

Fallimento e procedure concorsuali

Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)

Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)

Diritti reali - possesso - trascrizioni

Contratti e obbligazioni varie

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)

Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)

Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003

Contratti Bancari

Cause in materia minorile

Responsabilita extracontrattuale

Successioni

Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II)

Durata media in giorni

La durata di un procedimento è calcolata dalla data

di iscrizione alla data di pubblicazione. I procedimenti

conteggiati sono ovviamente quelli definiti all'interno

del periodo considerato. Il dato è stato estratto da SICID

tramite l'applicativo PI (pacchetto Ispettori).

Page 170: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Tav. 17 - Tribunale di PORDENONE - Contenzioso Civile Dettaglio per materia - Anno Giudiziario 2018/2019

Gruppi di materie Somma di Pendenti Inizio

Somma di Sopravvenuti

Somma di Definiti

Somma di Pendenti Fine

Durata media in giorni

Diritto d'Impresa 82 36 77 41 662Responsabilita extracontrattuale 284 70 131 223 1075Altri istituti e leggi speciali 175 105 141 139 539Altro (Successioni, Agararie, Controversie diritto amministrativo, Locazioni) 200 140 177 163 595Diritti Reali 296 183 202 277 694Contratti 983 457 565 875 846Famiglia e Minori 369 651 670 350 233

Diritto d'Impresa

2%

Altri istituti

e leggi

speciali

7%Altro (Successioni,

Agararie, Controversie

diritto amministrativo,

Locazioni)

8%Responsabilita

extracontrattuale

11%

Diritti Reali

13%

Famiglia

17%

Contratti

42%

Contenzioso Civile Tribunale di PORDENONE -

composizione percentuale della pendenza(al 30.06.2019)

Diritto d'Impresa

Responsabilita extracontrattuale

Altri istituti e leggi speciali

Altro (Successioni, Agararie, Controversie diritto amministrativo,

Locazioni)

Diritti Reali

Contratti

Famiglia e Minori

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Contenzioso Civile Tribunale di PORDENONE- Grafico a superficie1.000-

1.200800-1.000

600-800

400-600

200-400

0-200

Il grafico riporta le variabili principali (sopravvenuti ,definiti, finali e indice di durata)

in un unico spazio tridimensionale.

Appare evidente che alcune materie come famiglia e contratti costituiscono

la parte più corposa del lavoro, sia come numero di pendenze che di durata.

Altre materia, quali impresa e responsabilità extracontrattuale,

sono meno rilevanti in valore assoluto ma importanti in termini di durata.

Page 171: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Ruolo AFFARI CIVILI CONTENZIOSI e AGRARIA Materia

Pendenti Inizio Sopravvenuti Definiti Pendenti FineDurata media in giorni

Agraria 3 8 9 2 195

Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc) 12 24 26 10 225

Altri istituti e leggi speciali in genere 27 26 41 12 350

Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc) 71 52 61 62 444

Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti) 29 20 26 23 263

Cause in materia minorile 7 5 2 637

Contratti Bancari 46 11 34 23 595

Contratti e obbligazioni varie 502 371 445 428 536

Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici) 250 155 201 204 517

Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera) 240 165 214 191 489

Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II) 2 5 4 3 227

Controversie di diritto amministrativo 42 39 44 37 288

Diritti reali - possesso - trascrizioni 119 70 67 122 581

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro) 17 6 11 12 621

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione) 121 74 89 106 657

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti) 3 3 0 545

Diritto industriale - vecchio rito 3 3 0 506

Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003 11 4 9 6 484

Fallimento e procedure concorsuali 46 49 56 39 306

Famiglia 582 1.221 1.190 613 235

Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda 68 99 97 70 258

Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche) 2 1 1 475

Responsabilita extracontrattuale 227 102 140 189 669

Stato della persona e diritti della personalita 11 10 16 5 219

Successioni 114 43 53 104 869

Totale Contenzioso CivileTribunale 2.555 2.554 2.845 2.264 393

Tav. 18 - Tribunale di UDINE - Contenzioso Civile Dettaglio per materia - Anno Giudiziario 2018/2019

Totale Contenzioso CivileTribunale 2.555 2.554 2.845 2.264 393

I dati sono estratti dal sistema DWGC SICID, aggiornati al 09/09/2019.Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Agraria

Stato della persona e diritti della personalita

Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)

Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II)

Famiglia

Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda

Altri istituti e leggi speciali in genere

Controversie di diritto amministrativo

Fallimento e procedure concorsuali

Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)

Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)

Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)

Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003

Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)

Diritto industriale - vecchio rito

Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)

Contratti e obbligazioni varie

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti)

Diritti reali - possesso - trascrizioni

Contratti Bancari

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)

Cause in materia minorile

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)

Responsabilita extracontrattuale

Successioni

Durata media in giorni

La durata di un procedimento è calcolata dalla data

di iscrizione alla data di pubblicazione. I procedimenti

conteggiati sono ovviamente quelli definiti all'interno

del periodo considerato. Il dato è stato estratto da SICID

tramite l'applicativo PI (pacchetto Ispettori).

Page 172: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Tav. 18 - Tribunale di UDINE - Contenzioso Civile Dettaglio per materia - Anno Giudiziario 2018/2019

Gruppi di materie Somma di Pendenti Inizio

Somma di Sopravvenuti

Somma di Definiti

Somma di Pendenti Fine

Durata media in giorni

Diritto d'Impresa 62 53 69 46 341Responsabilita extracontrattuale 227 102 140 189 669Altri istituti e leggi speciali 139 122 154 107 351Diritti Reali 260 150 170 240 623Altro (Successioni, Agararie, Controversie diritto amministrativo, 227 189 203 213 421Contratti 1.040 707 898 849 521Famiglia e Minori 600 1.231 1.211 620 237

Diritto d'Impresa

2%

Responsabilita

extracontrattuale

8%

Altri istituti e leggi

speciali

5%Diritti Reali

11%

Altro (Successioni,

Agararie, Controversie

diritto amministrativo,

Locazioni)

9%

Contratti

38%

Famiglia e Minori

27%

Contenzioso Civile Tribunale di UDINE-

composizione percentuale della pendenza(al 30.06.2019)

9%

Diritto d'Impresa

Responsabilita extracontrattuale

Altri istituti e leggi speciali

Diritti Reali

Altro (Successioni, Agararie, Controversie diritto

amministrativo, Locazioni)

Contratti

Famiglia e Minori

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Contenzioso Civile Tribunale di UDINE- Grafico a superficie1.200-1.400

1.000-1.200

800-1.000

600-800

400-600

200-400

0-200

Il grafico riporta le variabili principali (sopravvenuti ,definiti, finali e durata)

in un unico spazio tridimensionale. Anche qui le materie Famiglia e Contratti

costituiscono la parte più corposa del lavoro. Per quanto riguarda la durata media

le materie Responsabilità Extracontrattuale e Diritti Reali

registrano i valori più alti, seppur numericamente meno significative.

Page 173: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Ruolo AFFARI CIVILI CONTENZIOSI e AGRARIA Materia

Pendenti Inizio Sopravvenuti Definiti Pendenti FineDurata media in giorni

Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc) 24 17 19 22 367

Altri istituti e leggi speciali (Diritto navigazione) 1 1 2

Altri istituti e leggi speciali in genere 114 65 99 80 457

Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc) 55 44 48 51 624

Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti) 6 4 4 6 586

Cause in materia minorile 4 2 3 3 1111

Contratti Bancari 15 4 13 6 494

Contratti e obbligazioni varie 310 198 184 324 651

Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici) 57 29 41 45 592

Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera) 97 77 64 110 655

Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II) 2 1 2 1 491

Controversie di diritto amministrativo 48 44 41 51 561

Diritti reali - possesso - trascrizioni 65 34 28 71 903

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro) 7 2 1 8 1176

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione) 86 48 61 73 613

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti) 0 3 1 2 138

Diritto industriale post D.Lgs. 30/2005 (nuovo rito) 1 1

Diritto industriale - vecchio rito 20 12 11 21 1084

Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003 69 49 48 70 703

Fallimento e procedure concorsuali 4 19 10 13 223

Famiglia 444 633 715 362 254

Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda 56 55 66 45 311

Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche) 2 4 3 3 381

Responsabilita extracontrattuale 374 121 137 358 984

Stato della persona e diritti della personalita (Sez Immigrazione) 1.338 2.026 675 2.689 381

Tav.19 - Tribunale di TRIESTE - Contenzioso Civile Dettaglio per materia - Anno Giudiziario 2018/2019

Successioni 30 15 9 36 845

Totale Contenzioso CivileTribunale 3.229 3.507 2.283 4.453 452

I dati sono estratti dal sistema DWGC SICID, aggiornati al 09/09/2019.Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Tutela diritti)

Fallimento e procedure concorsuali

Famiglia

Locazione e comodato di immobile urbano - affitto di azienda

Altri istituti e leggi speciali (Altri istituti cpc)

Stato della persona e diritti della personalita (Sez Immigrazione)

Persone giuridiche e diritto societario (Persone giuridiche)

Altri istituti e leggi speciali in genere

Contratti e obbligazioni varie (Contr. libro II)

Contratti Bancari

Controversie di diritto amministrativo

Altri istituti e leggi speciali (Tutela dei diritti)

Contratti e obbligazioni varie (Contr. atipici)

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Possesso/Divisione)

Altri istituti e leggi speciali (Libro III cpc)

Contratti e obbligazioni varie

Contratti e obbligazioni varie (Contr. d'opera)

Diritto societario - procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003

Successioni

Diritti reali - possesso - trascrizioni

Responsabilita extracontrattuale

Diritto industriale - vecchio rito

Cause in materia minorile

Diritti reali - possesso - trascrizioni (Altro)

Durata media in giorni

La durata di un procedimento è calcolata dalla data

di iscrizione alla data di pubblicazione. I procedimenti

conteggiati sono ovviamente quelli definiti all'interno

del periodo considerato. Il dato è stato estratto da SICID

tramite l'applicativo PI (pacchetto Ispettori).

Page 174: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Tav.19 - Tribunale di TRIESTE - Contenzioso Civile Dettaglio per materia - Anno Giudiziario 2018/2019

Gruppi di materie Somma di Pendenti Inizio

Somma di Sopravvenuti

Somma di Definiti

Somma di Pendenti Fine

Durata media in giorni

Diritto d'Impresa 96 84 72 108 681Diritti Reali 158 87 91 154 703Altri istituti e leggi speciali 176 114 151 139 513Responsabilita extracontrattuale 374 121 137 358 984Altro (Successioni, Agararie, Controversie diritto 158 131 135 154 430Contratti 481 309 304 486 636Famiglia e Minori 448 635 718 365 258Stato della persona e diritti della personalita (Immigrazione) 1.338 2.026 675 2.689 381

Diritto d'Impresa

2%

Diritti Reali

4%

Altri istituti e

leggi speciali

3%

Responsabilita

extracontrattuale

8%

Altro (Successioni,

Agararie, Controversie

diritto amministrativo,

Locazioni)

4%

Contratti

11%

Famiglia e Minori

Stato della persona e

diritti della personalita

(Immigrazione)

60%

Contenzioso Civile Tribunale di TRIESTE-

composizione percentuale della pendenza(al 30.06.2019)

Famiglia e Minori

8%

Diritto d'Impresa

Diritti Reali

Altri istituti e leggi speciali

Responsabilita extracontrattuale

Altro (Successioni, Agararie, Controversie diritto

amministrativo, Locazioni)

Contratti

Famiglia e Minori

Stato della persona e diritti della personalita

(Immigrazione)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Contenzioso Civile Tribunale di TRIESTE- Grafico a superficie2.500-3.000

2.000-2.500

1.500-2.000

1.000-1.500

500-1.000

0-500

Il grafico riporta le variabili principali (sopravvenuti ,definiti, finali e indice durata)

in un unico spazio tridimensionale. Per Trieste è da subito evidente il peso

preponderante della Sezione Immigrazione . In termini numerici seguono

Famiglia e Contratti . Per quanto riguarda la durata le materie

Responsabilità extracontrattuale e Diritti reali registrano i valori maggiori,

seppur numericamente meno significative.

Page 175: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Pendenti iniziali Iscritti Definiti Pendenti finali

Anno Giudiziario 2010-2011 417 296 351 362

Anno Giudiziario 2011-2012 362 1.035 310 1.087

Anno Giudiziario 2012-2013 1.087 577 912 752

Anno Giudiziario 2013-2014 752 347 824 275

Anno Giudiziario 2014-2015 275 641 372 544

Anno Giudiziario 2015-2016 544 604 526 622

Anno Giudiziario 2016-2017 622 1.015 677 960

Anno Giudiziario 2017-2018 960 1.559 1.181 1.338

Anno Giudiziario 2018-2019 1.338 2.026 675 2.689

Durata Età media Numero Numero

Tav. 23 - Andamento Procedimenti di Protezione Internazionale: Tribunale di TRIESTE

Fonte: dati estratti ed elaborati da Registro SICID tramite Pacchetto Ispettori (PI).

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Anno Giudiziario 2010-2011

Anno Giudiziario 2011-2012

Anno Giudiziario 2012-2013

Anno Giudiziario 2013-2014

Anno Giudiziario 2014-2015

Anno Giudiziario 2015-2016

Anno Giudiziario 2016-2017

Anno Giudiziario 2017-2018

Anno Giudiziario 2018-2019

proc

edim

enti

Pendenti finali Iscritti Definiti

Periodo di riferimentoDurata

procedimenti definiti

Età media procedimenti

pendenti

Numero procedimenti

pendenti >2 anni

Numero procedimenti

pendenti >3 anni

Anno Giudiziario 2010-2011 372 249 1

Anno Giudiziario 2011-2012 444 127 1

Anno Giudiziario 2012-2013 317 350 26 1

Anno Giudiziario 2013-2014 415 249 25

Anno Giudiziario 2014-2015 340 167 4 1

Anno Giudiziario 2015-2016 315 185 1

Anno Giudiziario 2016-2017 321 223 5

Anno Giudiziario 2017-2018 323 169 13 2

Anno Giudiziario 2018-2019 381 435 11 3

Fonte: dati estratti ed elaborati da Registro SICID tramite Pacchetto Ispettori (PI).

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Anno Giudiziario 2010-2011

Anno Giudiziario 2011-2012

Anno Giudiziario 2012-2013

Anno Giudiziario 2013-2014

Anno Giudiziario 2014-2015

Anno Giudiziario 2015-2016

Anno Giudiziario 2016-2017

Anno Giudiziario 2017-2018

Anno Giudiziario 2018-2019

Dur

ata

in g

iorn

i e N

umer

o pr

oced

imen

ti

Numero procedimenti pendenti >2 anniNumero procedimenti pendenti >3 anniEtà media procedimenti pendentiDurata procedimenti definiti

Page 176: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Pendenti iniziali Iscritti Definiti Pendenti finali

Anno Giudiziario 2010-2011 41 60 77 24

Anno Giudiziario 2011-2012 24 94 92 26

Anno Giudiziario 2012-2013 26 35 46 15

Anno Giudiziario 2013-2014 15 89 18 86

Anno Giudiziario 2014-2015 86 119 30 175

Anno Giudiziario 2015-2016 175 226 99 302

Anno Giudiziario 2016-2017 302 247 256 293

Anno Giudiziario 2017-2018 293 479 314 458

Anno Giudiziario 2018-2019 458 132 339 251

Tav. 24 - Andamento Procedimenti di Protezione Internazionale:Corte d'Appello di TRIESTE

Fonte: dati estratti ed elaborati direttamente dal Registro SICID della Corte d'Appello di Trieste.

0

100

200

300

400

500

600

Anno Giudiziario 2010-2011

Anno Giudiziario 2011-2012

Anno Giudiziario 2012-2013

Anno Giudiziario 2013-2014

Anno Giudiziario 2014-2015

Anno Giudiziario 2015-2016

Anno Giudiziario 2016-2017

Anno Giudiziario 2017-2018

Anno Giudiziario 2018-2019

proc

edim

enti

Pendenti finali Iscritti Definiti

Periodo di riferimentoDurata

procedimenti definiti

Età media procedimenti

pendenti

Numero procedimenti

pendenti >2 anni

Numero procedimenti

pendenti >3 anni

Anno Giudiziario 2010-2011 157 76

Anno Giudiziario 2011-2012 138 145

Anno Giudiziario 2012-2013 201 126

Anno Giudiziario 2013-2014 316 174

Anno Giudiziario 2014-2015 373 267 1

Anno Giudiziario 2015-2016 530 286 14

Anno Giudiziario 2016-2017 484 225 19 2

Anno Giudiziario 2017-2018 375 203 1

Anno Giudiziario 2018-2019 421 385 3 0

Fonte: dati estratti ed elaborati da Registro SICID tramite Pacchetto Ispettori (PI).

0

100

200

300

400

500

600

Anno Giudiziario 2010-2011

Anno Giudiziario 2011-2012

Anno Giudiziario 2012-2013

Anno Giudiziario 2013-2014

Anno Giudiziario 2014-2015

Anno Giudiziario 2015-2016

Anno Giudiziario 2016-2017

Anno Giudiziario 2017-2018

Anno Giudiziario 2018-2019

Dur

ata

in g

iorn

i e N

umer

o pr

oced

imen

ti

Numero procedimenti pendenti >2 anniNumero procedimenti pendenti >3 anniEtà media procedimenti pendentiDurata procedimenti definiti

Page 177: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Anno Giudiziario *

Iscr

itti

Def

initi

Pen

dent

i fin

ali

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ce d

i ri

cam

bio

Indi

ce d

i sm

altim

ento

Var

iazi

one

perc

entu

ale

dei p

ende

nti

A.G.1112 1.225 1.255 1.388 1,02 0,47 -2%

A.G.1213 1.191 1.401 1.175 1,18 0,54 -15%

A.G.1314 1.417 1.446 1.141 1,02 0,56 -2%

A.G.1415 1.292 1.590 835 1,23 0,66 -26%

A.G.1516 1.081 1.162 734 1,07 0,61 -10%

A.G.1617 1.040 1.069 658 1,03 0,62 -4%

A.G.1718 932 1.078 522 1,16 0,67 -22%

A.G.1819 814 911 429 1,12 0,68 -18%

Anno Giudiziario *

Iscr

itti

Def

initi

Pen

dent

i fin

ali

Indi

ce d

i ri

cam

bio

Indi

ce d

i sm

altim

ento

Var

iazi

one

perc

entu

ale

dei p

ende

nti

A.G.1112 715 782 658 1,09 0,54 -9%

A.G.1213 644 742 561 1,15 0,57 -15%

Tav. 22 - Andamento Lavoro e Previdenza: Tribunali e Corte d'Appello

Tribunale di UDINE

Tribunale di PORDENONE

1.388

1.175 1.141

835 734

658 522429

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Pendenti finali Iscritti Definiti

658

561

458426 399

351 374400

500

600

700

800

900

pagina 1 di 4

A.G.1314 723 826 458 1,14 0,64 -18%

A.G.1415 795 836 426 1,05 0,66 -9%

A.G.1516 771 853 399 1,11 0,68 -17%

A.G.1617 757 804 351 1,06 0,70 -12%

A.G.1718 825 811 374 0,98 0,68 4%

A.G.1819 555 619 317 1,12 0,66 -17%

Anno Giudiziario *

Iscr

itti

Def

initi

Pen

dent

i fin

ali

Indi

ce d

i ri

cam

bio

Indi

ce d

i sm

altim

ento

Var

iazi

one

perc

entu

ale

dei p

ende

nti

A.G.1112 568 587 705 1,03 0,45 -3%

A.G.1213 685 777 614 1,13 0,56 -13%

A.G.1314 672 720 566 1,07 0,56 -8%

A.G.1415 661 719 506 1,09 0,59 -10%

A.G.1516 686 790 400 1,15 0,66 -21%

A.G.1617 495 630 272 1,27 0,70 -33%

A.G.1718 489 573 207 1,17 0,73 -29%

A.G.1819 555 494 244 0,89 0,67 33%

Tribunale di GORIZIA

* Il periodo di riferimento convenzionale per l'Anno Giudiziario è dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Fonte dati: Dati estratti direttamente dai Registri SICID del Distretto tramite Pacchetto Ispettori (PI). Nel movimento sono inclusi i procedimenti speciali.

561

458426 399

351 374317

0

100

200

300

400

500

600

Pendenti finali Iscritti Definiti

705

614566

506

400

272207

244

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000Pendenti finali Iscritti Definiti

Fonte dati: Dati estratti direttamente dai Registri SICID del Distretto tramite Pacchetto Ispettori (PI). Nel movimento sono inclusi i procedimenti speciali.

pagina 1 di 4

Page 178: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Anno Giudiziario *

Iscr

itti

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initi

Pen

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ali

Indi

ce d

i ri

cam

bio

Indi

ce d

i sm

altim

ento

Var

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one

perc

entu

ale

dei p

ende

nti

A.G.1112 925 935 795 1,01 0,54 -1%

A.G.1213 975 1.150 623 1,18 0,65 -22%

A.G.1314 965 1.004 584 1,04 0,63 -6%

A.G.1415 802 946 432 1,18 0,69 -25%

A.G.1516 1.133 1.055 522 0,93 0,67 18%

A.G.1617 765 915 329 1,20 0,74 -31%

A.G.1718 862 941 225 1,09 0,81 -26%

A.G.1819 666 744 149 1,12 0,83 -34%

Anno Giudiziario *

Iscr

itti

Def

initi

Pen

dent

i fin

ali

Indi

ce d

i ri

cam

bio

Indi

ce d

i sm

altim

ento

Var

iazi

one

perc

entu

ale

dei p

ende

nti

A.G.1112 366 395 855 1,13 0,39 -3%

A.G.1213 419 449 825 1,27 0,43 -4%

Tav. 22 - Andamento Lavoro e Previdenza: Tribunali e Corte d'Appello

Tribunale di TRIESTE

Corte d'Appello di TRIESTE

795

623 584

432522

329225

149

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Pendenti finali Iscritti Definiti

855 825

614

434 442404

400

500

600

700

800

900

1.000Pendenti finali Iscritti Definiti

pagina 2 di 4

A.G.1314 372 583 614 1,17 0,42 -26%

A.G.1415 389 569 434 1,19 0,46 -29%

A.G.1516 366 358 442 0,88 0,39 2%

A.G.1617 303 341 404 1,25 0,50 -9%

A.G.1718 275 420 259 0,78 0,40 -36%

A.G.1819 237 291 202 1,23 0,59 -21%

LEGENDA:

I dati sono riportati per Anno Giudiziario e vanno dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2019. Per AG112, ad esempio, si intende l'Anno

Giudizario 2011-2012, ovvero il periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2012. L'utilizzo della convenzione di considerare insieme i dati "a

cavallo di due anni è dovuto alla necessità di avere dei dati consolidati da presentare ad inizio anno, in occasione delle cerimonie

inaugurali dell'Anno Giudiziario presso gli uffici giudiziari.

Il presente focus è sulla materia LAVORO E PREVIDENZA.

I grafici mostrano una chiara tendenza al calo delle pendenze per quasi tutti gli uffici negli ultimi anni.

La riduzione delle pendenze è visibilie per tutti gli uffici ed è dovuta in particolare alla diminuzione dei sopravvenuti.

Il grafico seguente mostra l'andamento dei principali indici di durata, tutti in contrazione per il settore Lavoro e Previdenza.

* Il periodo di riferimento convenzionale per l'Anno Giudiziario è dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Fonte dati: Dati estratti direttamente dai Registri SICID del Distretto tramite Pacchetto Ispettori (PI). Nel movimento sono inclusi i procedimenti speciali.

614

434 442404

259202

0

100

200

300

400

500

600

700

Fonte dati: Dati estratti direttamente dai Registri SICID del Distretto tramite Pacchetto Ispettori (PI). Nel movimento sono inclusi i procedimenti speciali.

pagina 2 di 4

Page 179: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Anno Giudiziario *

Durata procedimenti

definiti

Età media procedimenti

pendenti

Num proc. pendenti >2

anni

Num proc. pendenti >3

anniNum proc. pendenti >2 anniNum proc. pendenti >3 anni

A.G.1112 835 577 374 175

A.G.1213 813 573 355 134

A.G.1314 768 524 297 126

A.G.1415 589 584 236 128

A.G.1516 703 395 117 29

A.G.1617 527 334 69 25

A.G.1718 474 376 70 8

A.G.1819 449 339 45 12

Anno Giudiziario *

Durata procedimenti

definiti

Età media procedimenti

pendenti

Num proc. pendenti >2

anni

Num proc. pendenti >3

anni

A.G.1112 483 393 91 27

A.G.1213 542 474 117 24

Tav. 23 - Andamento indicatori di durata Lavoro e Previdenza: Tribunali e Corte d'Appello

Tribunale di UDINE

Tribunale di PORDENONE

0

100

200

300

400

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600

700

800

900

1.000Num proc. pendenti >2 anni

Num proc. pendenti >3 anni

Età media procedimenti pendenti

Durata procedimenti definiti

400

500

600

700

800Num proc. pendenti >2 anniNum proc. pendenti >3 anniEtà media procedimenti pendentiDurata procedimenti definiti

pagina 3 di 4

A.G.1213 542 474 117 24

A.G.1314 530 495 108 50

A.G.1415 550 529 105 64

A.G.1516 641 349 43 16

A.G.1617 427 309 25 12

A.G.1718 359 284 28 6

A.G.1819 413 301 19 2

Anno Giudiziario *

Durata procedimenti

definiti

Età media procedimenti

pendenti

Num proc. pendenti >2

anni

Num proc. pendenti >3

anni

A.G.1112 743 488 132 42

A.G.1213 715 440 147 17

A.G.1314 657 383 89 19

A.G.1415 634 379 63 3

A.G.1516 553 360 49 1

A.G.1617 515 292 15 2

A.G.1718 410 255 8 1

A.G.1819 285 202 5 1

Tribunale di GORIZIA

* Il periodo di riferimento convenzionale per l'Anno Giudiziario è dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo.

** La durata della materia è qui calcolata al netto dei procedimenti speciali, i quali per loro natura si svolgono in tempi rapidi, abbassando di molto la durata media.

0

100

200

300

400

500

0

100

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300

400

500

600

700

800Num proc. pendenti >2 anniNum proc. pendenti >3 anniEtà media procedimenti pendentiDurata procedimenti definiti

Fonte dati: Dati estratti da Pacchetto Ispettori - SICID in data 22/01/2020

pagina 3 di 4

Page 180: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Anno Giudiziario *

Durata procedimenti

definiti

Età media procedimenti

pendenti

Num proc. pendenti >2

anni

Num proc. pendenti >3

anni

A.G.1112 440 327 76 6

A.G.1213 446 305 42 5

A.G.1314 359 330 69 11

A.G.1415 412 325 38 14

A.G.1516 425 305 40 8

A.G.1617 419 218 8 1

A.G.1718 295 161 2 0

A.G.1819 227 142 0 0

Anno Giudiziario *

Durata procedimenti

definiti

Età media procedimenti

pendenti

Num proc. pendenti >2

anni

Num proc. pendenti >3

anni

A.G.1112 979 482 212 48

A.G.1213 780 471 197 41

Tav. 23 - Andamento indicatori di durata Lavoro e Previdenza: Tribunali e Corte d'Appello

Tribunale di TRIESTE

Corte d'Appello di TRIESTE - Andamento indicatori di durata Lavoro e Previdenza

0

100

200

300

400

500

600

700

800Num proc. pendenti >2 anni

Num proc. pendenti >3 anni

Età media procedimenti pendenti

Durata procedimenti definiti

500

600

700

800

900

1.000Num proc. pendenti >2 anniNum proc. pendenti >3 anniEtà media procedimenti pendentiDurata procedimenti definiti

pagina 4 di 4

A.G.1213 780 471 197 41

A.G.1314 707 374 68 21

A.G.1415 498 279 33 6

A.G.1516 411 292 34 7

A.G.1617 443 345 44 12

A.G.1718 424 318 28 7

A.G.1819 354 298 23 9

* Il periodo di riferimento convenzionale per l'Anno Giudiziario è dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo.

** La durata della materia è qui calcolata al netto dei procedimenti speciali, i quali per loro natura si sovlgono in tempi rapidi, abbassando di molto la durata media.

0

100

200

300

400

500

600

700

Giorni

LEGENDA.

I dati sono riportati per Anno Giudiziario e vanno dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2019. Per AG112, ad esempio, si intende l'Anno Giudizario

2011-2012, ovvero il periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2012. L'utilizzo della convenzione di considerare insieme i dati 'a cavallo' di due anni è

dovuto alla necessità di avere dei dati consolidati da presentare ad inizio anno, in occasione delle cerimonie inaugurali dell'Anno Giudiziario

presso gli uffici giudiziari.

Una breve descrizione degli indicatori di durata utilizzati:

1) durata dei procedimenti definiti: è data dalla effettiva misurazione del tempo intercorso tra la data di iscrizione e la data di definizione di

un procedimento;

2) Età media dei procedimenti pendenti: è data dai giorni intercorsi dalla data di iscrizione alla data osservazione. L'età media dei pendenti si

misura convenzionalmente a fine periodo (ad es. al 30/06/2012, al 30/06/2013 , etc. fino al 30/06/2019);

3) Procedimenti pendenti > 2 anni: semplicemente è il numero dei procedimenti pendenti da più di due anni alla data di osservazizone, che è

sempre a fine periodo (ad es. paer l'anno giudiziario 2018-2019 (AG1819) è il 30/06/2019).

4) Procedimenti pendenti > 2 anni: come l'indice precedente però riferito ad una pendenza maggiore di 3 anni;

I grafici descrivono gli andamenti per il SETTORE LAVORO E PREVIDENZA dei suddetti indici di durata negli uffici di primo grado del Distretto

(Tribunali di GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE ed UDINE) e nell'ufficio di secondo agrado competente (Corte d'Appello TRIESTE) .

Fonte dati: Dati estratti da Pacchetto Ispettori - SICID in data 22/01/2020

pagina 4 di 4

Page 181: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Giudice tutelare Tribunale Ordinario di Gorizia

Sopravvenuti DEFINITI Pendenti Fine

2 2

170 101 869

2 26

4 59 203

13 18 4

2 3 0

123 128 16

14 14 1

11 13 77

339 338 1.198

Giudice tutelare Tribunale Ordinario di Pordenone

Sopravvenuti DEFINITI Pendenti Fine

18 17 2

45 44 5

684 752 4.485

1 7 43

44 103 506

29 131 3

47 51 4

2 1 0

5 5 0

6 9 0

323 329 16

63 60 3

1 127 2

1268 1636 5.069

Giudice tutelare Tribunale Ordinario di Trieste

Sopravvenuti DEFINITI Pendenti Fine

2 2 3

440 319 2.233

11 14

32 151 342

20 18 15

2 2 0

4 3 2

133 124 45

24 24 0

3

657 654 2.657

Giudice tutelare Tribunale Ordinario di Udine

Sopravvenuti DEFINITI Pendenti Fine

9 8 3

3 4 3

672 509 3.797

3 64

73 629 1.270

4 2 13

6 5 6

3 3 0

6 8 1

425 439 125

45 45 2

1 1 1

1247 1656 5.285

Totale:

Tav. 24 - Movimento Giudice Tutelare - Anno Giudiziario 2018/2019

Oggetto

Affido familiare consensuale (art. 4, L. n. 184/1983)

Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)

Apertura della Curatela

Apertura della tutela (art. 343 c.c.)

Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A-B

Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 cc, art. 45 DispAtt CC)

Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori

Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L833/1978)

Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni potesta`(337 cc)

Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 cc, art. 45 DispAtt CC)

Oggetto

Affido familiare consensuale (art. 4, L. n. 184/1983)

Altri istituti di competenza del giudice tutelare

Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)

Apertura della Curatela

Apertura della tutela (art. 343 c.c.)

Apertura della Vigilanza sui Minori

Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A-B

Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374 c.c.

Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n. 194/1978)

Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n. 194/1978)

Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori

Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L833/1978)

Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni potesta`(337 cc)

Totale:

Oggetto

Altri istituti di competenza del giudice tutelare

Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)

Apertura della Curatela

Apertura della tutela (art. 343 c.c.)

Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A-B

Apertura della tutela (art. 343 c.c.)

Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 cc, art. 45 DispAtt CC)

Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori

Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L833/1978)

Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni potesta`(337 cc)

Totale:

Oggetto

Affido familiare consensuale (art. 4, L. n. 184/1983)

Altri istituti di competenza del giudice tutelare

Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)

Apertura della Curatela

Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni potesta`(337 cc)

Totale:

Apertura della Vigilanza sui Minori

Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A-B

Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n. 194/1978)

Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 cc, art. 45 DispAtt CC)

Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori

Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L833/1978)

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Periodo di riferimento

Pendenti iniziali

Iscritti DefinitiPendenti

finaliAds aperte nel periodo

ADS In corso fine periodo

Variazione perc. ADS in corso

A.G.1011 272 105 62 315 75 299 -A.G.1112 315 91 51 355 77 324 8%A.G.1213 355 123 70 408 106 381 18%A.G.1314 408 105 77 436 82 399 5%A.G.1415 436 147 67 516 113 463 16%A.G.1516 516 183 81 618 155 554 20%A.G.1617 618 199 98 719 154 655 18%A.G.1718 719 155 74 800 121 726 11%A.G.1819 800 170 101 869 138 793 9%

Tav. 25 - Andamento Amministrazioni Sostegno Tribunale di GORIZIA

GORIZIA: Le ADS in corso dal 2010 al 2019 sono cresciute da 299 a 793, cioè del 154%, ovvero con un ritmo del 13% annuo.

299 324381 399

463

554

655726

793

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000Pendenti finali

ADS In corso fine periodo

Ads aperte nel periodo

Lineare (ADS In corso fine periodo)

Periodo di riferimento

Pendenti iniziali

Iscritti DefinitiPendenti

finaliAds aperte nel periodo

ADS In corso fine periodo

Variazione perc. ADS in corso

A.G.1011 1.210 555 200 1.565 324 1.018 -A.G.1112 1.565 603 127 2.041 310 1.276 25%A.G.1213 2.041 632 316 2.357 402 1.570 23%A.G.1314 2.357 1.116 606 2.867 930 2.433 55%A.G.1415 2.867 1.302 195 3.974 1.138 3.510 44%A.G.1516 3.974 993 331 4.636 753 4.053 15%A.G.1617 4.636 811 1.118 4.329 838 3.990 -2%A.G.1718 4.329 825 601 4.553 632 4.184 5%A.G.1819 4.553 684 752 4.485 593 4.188 0%

Tav. 26 - Andamento Amministrazioni Sostegno Tribunale PORDENONE

PORDENONE: le ADS in corso dal 2010 al 2018 sono cresciute da 1018 a 4188, cioè del 311%, con un ritmo del 19% all'anno.

Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per gli anni 2015-2019. Per gli anni precedenti della serie e il dettaglio delle ADS

1.0181.276

1.570

2.433

3.510

4.053 3.990 4.184 4.188

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000Pendenti finali

ADS In corso fine periodo

Ads aperte nel periodo

Lineare (ADS In corso fine periodo)

Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per gli anni 2015-2019. Per gli anni precedenti della serie e il dettaglio delle ADS aperte ed in corso i dati sono stati estratti direttamente dai Registri SICID del Distretto.

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Periodo di riferimento

Pendenti iniziali

Iscritti DefinitiPendenti

finaliAds aperte nel

periodoADS In corso fine periodo

Variazione perc. ADS in corso

A.G.1011 1.087 393 224 1.256 356 1.167 -A.G.1112 1.256 425 236 1.445 337 1.346 15%A.G.1213 1.445 376 261 1.560 330 1.461 9%A.G.1314 1.560 406 361 1.605 311 1.470 1%A.G.1415 1.605 397 288 1.714 335 1.581 8%A.G.1516 1.714 413 264 1.863 346 1.720 9%A.G.1617 1.863 414 282 1.995 306 1.797 4%A.G.1718 1.995 436 319 2.112 372 1.918 7%A.G.1819 2.112 440 319 2.233 420 2.093 9%

Tav. 27 - Andamento Amministrazioni di Sostegno Tribunale di TRIESTE

TRIESTE: Le ADS in corso dal 2010 al 2019 sono cresciute da 1167 a 2093, cioè del 79%, ovvero con un ritmo dell'8% annuo.

1.1671.346

1.461 1.4701.581

1.720 1.7971.918

2.093

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000Pendenti finali

ADS In corso fine periodo

Ads aperte nel periodo

Lineare (ADS In corso fine periodo)

Periodo di riferimento

Pendenti iniziali

Iscritti DefinitiPendenti

finaliAds aperte nel

periodoADS In corso fine periodo

Variazione perc. ADS in corso

A.G.1011 1.183 484 131 1.536 307 1.007 -A.G.1112 1.536 595 196 1.935 347 1.232 22%A.G.1213 1.935 528 219 2.244 374 1.496 21%A.G.1314 2.244 523 573 2.194 423 2.015 35%A.G.1415 2.194 760 329 2.625 636 2.400 19%A.G.1516 2.625 747 435 2.937 629 2.675 11%A.G.1617 2.937 787 464 3.260 670 3.007 12%A.G.1718 3.260 741 367 3.634 552 3.278 9%A.G.1819 3.634 672 509 3.797 661 3.511 7%

Tav. 28 - Andamento Amministrazioni di Sostegno Tribunale di UDINE*

UDINE: le ADS in corso dal 2010 al 2018 sono cresciute da 1007 a 3511, cioè del 249%, con un ritmo del 17% all'anno.

Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per gli anni 2015-2019. Per gli anni precedenti della serie e il dettaglio delle ADS aperte ed

1.0071.232

1.496

2.0152.400

2.6753.007

3.2783.511

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000Pendenti finali

ADS In corso fine periodo

Ads aperte nel periodo

Lineare (ADS In corso fine periodo)

Fonte dati: DWGC del Ministero Giustizia per gli anni 2015-2019. Per gli anni precedenti della serie e il dettaglio delle ADS aperte ed in corso i dati sono stati estratti direttamente dai Registri SICID del Distretto. * il dato di Udine comprende le ADS ex Tolmezzo.

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Periodo di riferimento

Pendenti iniziali

Iscritti DefinitiPendenti

finaliIndice di ricambio

Indice di smaltimento

Variazione percentuale dei

pendenti

AG1112 2.729 1.560 1.620 2.669 1,04 0,38 -2,20%AG1213 2.607 1.454 1.739 2.322 1,20 0,43 -10,93%AG1314 2.322 1.744 1.823 2.243 1,05 0,45 -3,40%AG1415 2.243 1.383 1.840 1.786 1,33 0,51 -20,37%AG1516 1.786 1.667 1.583 1.870 0,95 0,46 4,70%AG1617 1.870 1.772 1.614 2.028 0,91 0,44 8,45%AG1718 2.028 2.086 1.798 2.316 0,86 0,44 14,20%AG1819 2.316 2.216 1.806 2.726 0,81 0,40 17,70%

Tav. 29 - Andamento Dibattimento Penale negli ultimi 8 Anni Giudiziari: Corte d'Appello di TRIESTE

FONTE: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa (DGSTAO). Database modelli

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

proc

edim

enti

Pendenti finali Iscritti Definiti

Andamento durate

Periodo di riferimento

Durata procedimenti definiti (in giorni)

Età media procedimenti

pendenti (in giorni)

Num proc. pendenti >2

anni

Num proc. pendenti >3

anni

indice di durata prognostica

(rapporto pendenti/definiti)

AG1112 634 346 124 22 1,65AG1213 565 344 85 12 1,34AG1314 474 341 227 11 1,23AG1415 479 340 93 13 0,97AG1516 452 277 61 10 1,18AG1617 394 256 33 12 1,26AG1718 427 256 49 20 1,29

AG1819 406 283 86 36 1,5136

FONTE: i dati delle durate sono stati estratti fino al 2014-2015 dal database informatico non ufficiale in uso alla Cancelleria

FONTE: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa (DGSTAO). Database modelli trimestrali Webstat (Cubi). Dati aggiornati al 17 novembre 2019.

0

100

200

300

400

500

600

700

AG1112 AG1213 AG1314 AG1415 AG1516 AG1617 AG1718 AG1819

Num proc. pendenti >2 anni

Num proc. pendenti >3 anni

Età media procedimenti pendenti (in giorni)

Durata procedimenti definiti (in giorni)

FONTE: i dati delle durate sono stati estratti fino al 2014-2015 dal database informatico non ufficiale in uso alla Cancelleria Penale, dal 2015-2016 sono ottenuti da elaborazioni effettuate a partire da estrazioni Consolle SICP.

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Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

Procura Generale Esecuzioni Penali Iniziate 299 264 691 397 182 656 -25% 45% 5%

Avocazioni 0 0 0 0 0 0 N.D. N.D. N.D.

Corte di Appello 2.244 1.827 2.739 2.112 1.829 2.323 6% 0% 18%

Appello ordinario 2.216 1.806 2.726 2.086 1.798 2.316 6% 0% 18%

Appello assise 5 3 5 6 6 4 -17% -50% 25%

Appello minorenni 23 18 8 20 25 3 15% -28% 167%

Tribunale per i Minorenni 959 978 588 1.031 1.009 607 -7% -3% -3%

Sezione dibattimento 47 29 66 34 34 48 38% -15% 38%

Sezione GUP 288 241 468 245 252 421 18% -4% 11%

Sezione GIP 624 708 54 752 723 138 -17% -2% -61%

Tribunale Ordinario 24.957 23.972 14.700 24.080 21.934 14.162 4% 9% 4%

Dibattimento collegiale 222 277 431 249 197 484 -11% 41% -11%

Dibattimento monocratico 7.318 6.508 7.252 5.934 5.614 6.702 23% 16% 8%

Appello Giudice di Pace 82 67 54 36 40 30 128% 68% 80%

Sezione assise 3 2 5 1 1 4 200% 100% 25%

Sezione GIP/GUP - NOTI 17.332 17.118 6.958 17.860 16.082 6.942 -3% 6% 0%

Giudice di pace 4.072 4.741 1.712 5.740 5.686 2.929 -29% -17% -42%

Sezione dibattimento 1.279 1.595 1.130 1.664 1.548 1.750 -23% 3% -35%

Sezione GIP - NOTI 2.793 3.146 582 4.076 4.138 1.179 -31% -24% -51%

Procura presso il Tribunale 33.352 30.826 21.613 31.452 30.784 19.742 6% 0% 9%

Reati ordinari - NOTI 25.668 25.776 15.163 25.146 24.779 15.779 2% 4% -4%

Reati di compretenza DDA - NOTI 79 62 94 65 62 77 22% 0% 22%

Reati di competenza del GdP - NOTI 7.605 4.988 6.356 6.241 5.943 3.886 22% -16% 64%

Procura presso il Tribunale per i

Minorenni Registro NOTI - Mod. 52 917 895 410 933 1.007 388 -2% -11% 6%

FONTE: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa (DGSTAO). Database modelli trimestrali Webstat (Cubi). Dati aggiornati al 17 novembre 2019.

Tav. 30 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.

Tipologia Ufficio Materia A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

Variazione percentuale

A.G. 2018/2019 vs. A.G. 2017/2018

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Tav. 31 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019.

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

2.584 2.935 2.316 2.745 2.257 2.674 -6% 30% -13%

Dibattimento collegiale 43 34 100 39 27 90 10% 26% 11%

Dibattimento monocratico 664 944 1.194 1.098 729 1.497 -40% 29% -20%

Appello Giudice di Pace 24 24 10 0 0 0 N.D. N.D. N.D.

Sezione GIP/GUP - NOTI 1.853 1.933 1.012 1.608 1.501 1.087 15% 29% -7%

6.720 6.130 3.619 7.480 6.082 3.045 -10% 1% 19%

Dibattimento collegiale 52 57 58 47 35 62 11% 63% -6%

Dibattimento monocratico 1.440 1.108 1.169 1.094 1.035 840 32% 7% 39%

Appello Giudice di Pace 15 10 6 5 9 1 200% 11% 500%

Sezione GIP/GUP - NOTI 5.213 4.955 2.386 6.334 5.003 2.142 -18% -1% 11%

6.345 6.038 4.018 5.710 5.390 4.161 11% 12% -3%

Dibattimento collegiale 47 66 87 53 57 108 -11% 16% -19%

Dibattimento monocratico 2.152 1.652 2.414 1.808 1.608 2.134 19% 3% 13%

Appello Giudice di Pace 23 19 18 16 9 15 44% 111% 20%

Sezione Assise 3 2 5 1 0 4 200% N.D. 25%

Sezione GIP/GUP - NOTI 4.120 4.299 1.494 3.832 3.716 1.900 8% 16% -21%

9.308 8.869 4.747 8.145 8.205 4.282 14% 8% 11%

Dibattimento collegiale 80 120 186 110 78 224 -27% 54% -17%

Dibattimento monocratico 3.062 2.804 2.475 1.934 2.242 2.231 58% 25% 11%

Appello Giudice di Pace 20 14 20 15 22 14 33% -36% 43%

Sezione Assise 0 0 0 0 1 0 N.D. -100% N.D.

Sezione GIP/GUP - NOTI 6.146 5.931 2.066 6.086 5.862 1.813 1% 1% 14%

24.957 23.972 14.700 24.080 21.934 14.162 3,6% 9,3% 3,8%

FONTE: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa (DGSTAO). Database modelli trimestrali Webstat (Cubi). Dati aggiornati al 17 novembre 2019.

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018Variazione percentuale

A.G. 2018/2019 vs. A.G. 2017/2018

TRIBUNALE DI GORIZIA

TRIBUNALE DI PORDENONE

TRIBUNALE DI TRIESTE

TRIBUNALE DI UDINE

TOTALE TRIBUNALI DISTRETTO

Tribunale

(Nuovi circodari)Materia

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Tav. 32 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019

Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

3.995 3.376 3.152 3.966 3.823 2.811 1% -12% 12%

Reati ordinari - NOTI 2.836 2.419 2.453 2.765 2.749 2.207 3% -12% 11%

Reati di competenza del GdP - NOTI 1.159 957 699 1.201 1.074 604 -3% -11% 16%

8.342 8.483 4.846 7.611 8.632 5.201 10% -2% -7%

Reati ordinari - NOTI 7.715 7.755 4.304 6.828 7.667 4.533 13% 1% -5%

Reati di competenza del GdP - NOTI 627 728 542 783 965 668 -20% -25% -19%

10.130 8.102 8.187 8.366 7.809 6.201 21% 4% 32%

Reati ordinari - NOTI 5.931 6.380 3.596 5.881 5.828 4.080 1% 9% -12%

Reati di competenza del GdP - NOTI 4.120 1.660 4.497 2.420 1.919 2.044 70% -13% 120%

Reati di compretenza DDA - NOTI 79 62 94 65 62 77 22% 0% 22%

10.885 10.865 5.428 11.509 10.520 5.529 -5% 3% -2%

Reati ordinari - NOTI 9.186 9.222 4.810 9.672 8.535 4.959 -5% 8% -3%

Reati di competenza del GdP - NOTI 1.699 1.643 618 1.837 1.985 570 -8% -17% 8%

33.352 30.826 21.613 31.452 30.784 19.742 6% 0% 9%

FONTE: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa (DGSTAO). Database modelli trimestrali Webstat (Cubi). Dati aggiornati al 17 novembre 2019.

Variazione percentuale

A.G. 2018/2019 vs. A.G. 2017/2018

Procura di PORDENONE

Procura di TRIESTE

Procura di UDINE

Totale Procure del Distretto

Procura di GORIZIA

Procure presso il Tribunale Materia A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018

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Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali Iscritti Definiti Finali

911 1.024 363 1.001 1.054 476 -9% -3% -24%

Sezione dibattimento 337 316 187 218 138 165 55% 129% 13%

Sezione GIP - NOTI 574 708 176 783 916 311 -27% -23% -43%

920 791 573 819 1.024 501 12% -23% 14%

Sezione dibattimento 435 303 427 270 347 296 61% -13% 44%

Sezione GIP - NOTI 485 488 146 549 677 205 -12% -28% -29%

1.660 1.814 795 1.990 1.781 949 -17% 2% -16%

Sezione dibattimento 472 707 523 711 568 758 -34% 24% -31%

Sezione GIP - NOTI 1.188 1.107 272 1.279 1.213 191 -7% -9% 42%

1.501 1.903 554 1.930 1.820 1.003 -22% 5% -45%

UDINE - Sezione dibattimento 394 481 370 388 406 466 2% 18% -21%

TOLMEZZO - Sezione dibattimento 69 73 46 62 57 50 11% 28% -8%

GEMONA - Sezione dibattimento 7 18 4 15 25 15 -53% -28% -73%

UDINE - Sezione GIP - NOTI 1.031 1.331 134 1.465 1.332 472 -30% 0% -72%

4.992 5.532 2.285 5.740 5.679 2.929 -13% -3% -22%

Tav. 33 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2018/2019. Sedi degli Uffici del Giudice di Pace raggruppate per circondario

Uffici del Giudice di Pace

raggruppati per circondarioMateria

A.G. 2018/2019 A.G. 2017/2018Variazione percentuale

A.G. 2018/2019 vs. A.G. 2017/2018

Ufficio del Giudice di pace di GORIZIA

Ufficio del Giudice di pace di PORDENONE

Ufficio del Giudice di pace di TRIESTE

Uffici del Giudice di pace Circondario di UDINE

Toltale Uffici del Giudice di Pace DISTRETTO

FONTE: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa (DGSTAO). Database modelli trimestrali Webstat (Cubi). Dati aggiornati al 17 novembre 2019.

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Tribunale Dibattimento (monocratico e collegiale)

IscrittiUfficio del Giudice di pace - Dibattimento

Iscritti

GORIZIA 707 GORIZIA 337PORDENONE 1.492 PORDENONE 435TRIESTE 2.199 TRIESTE 472UDINE 3.142 UDINE 470

totale 7.540 totale 1.714

Tribunale - Ufficio Gip Gup IscrittiUfficio del Giudice di pace -Sezione GIP - NOTI

Iscritti

GORIZIA 1.853 GORIZIA 574PORDENONE 5.213 PORDENONE 485TRIESTE 4.120 TRIESTE 1.188UDINE 6.146 UDINE 1.031

totale 17.332 totale 3.278

Tav. 34 - Procedimenti penali Iscritti nel Distretto nell'A.G. 2018/2019 per sede

GORIZIA9%

PORDENONE20%

TRIESTE29%

UDINE42%

GORIZIA11%

GORIZIA20%

PORDENONE25%

TRIESTE28%

UDINE27%

GORIZIA

Procura - Reati ordinari - NOTI

IscrittiProcura - Reati competenza GdP - NOTI

Iscritti

GORIZIA 2.836 GORIZIA 1.159PORDENONE 7.715 PORDENONE 627TRIESTE 5.931 TRIESTE 4.120UDINE 9.186 UDINE 1.699

totale 25.668 totale 7.605

FONTE: Dati riportati da tabelle precedenti (tavv. 31,32, 33). MG-DGSTAO - Cubi Webstat al 17 nov 2019.

11%

PORDENONE30%

TRIESTE24%

UDINE35%

GORIZIA18%

PORDENONE15%

TRIESTE36%

UDINE31%

GORIZIA11%

PORDENONE30%

TRIESTE23%

UDINE36%

GORIZIA15%

PORDENONE8%

TRIESTE54%

UDINE23%

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Periodo di riferimento

Corte d'Appello

(val. assoluti)

Corte d'Appello (andam. %)

Tribunali dibattimento

(val. assoluti)

Tribunali dibattimento

(andam. %)

Uffici Gip-Gup (val. assoluti)

Uffici Gip-Gup (andam.

%)Totali

A.Giud. 2009-2010 86 5,2% 351 5,1% 1.108 5,2% 1.545A.Giud. 2010-2011 87 5,3% 261 3,6% 749 4,2% 1.097A.Giud. 2011-2012 101 6,0% 166 2,4% 254 1,3% 521A.Giud. 2012-2013 81 4,6% 156 2,1% 364 1,9% 601A.Giud. 2013-2014 102 5,4% 235 3,2% 238 1,5% 575A.Giud. 2014-2015 107 5,6% 250 3,5% 310 2,1% 667A.Giud. 2015-2016 104 6,4% 162 2,1% 398 2,3% 664A.Giud. 2016-2017 98 6,1% 185 2,9% 409 2,7% 692A.Giud. 2017-2018 134 7,5% 130 2,2% 346 2,2% 610A.Giud. 2018-2019 91 5,0% 126 1,8% 481 2,8% 698

Tav. 35 - Andamento e distribuzione per Circondario dei procedimenti definiti per prescrizione - ultimi 10 anni Anni Giudiziari.

1.108

351

261

126

86

87

81107 104 98

13491600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI DEFINITI PER PRESCRIZIONE NEL DISTRETTO: ANNI GIUDIZIARI 2008-2018 (valori assoluti)

Corte d'Appello (val. assoluti)

Tribunali dibattimento (val. assoluti)

Uffici Gip-Gup (val. assoluti)

FONTE: Dati elaborati da tav. 36 e precedenti relazioni inaugurali. MG-DGSTAO - Cubi Webstat al 17 nov 2019.

1.108

749

254364

238 310 398 409 346481

166156

235250 162 185

130

126101

81 102107 104

134

0

200

400

600

5,2% 5,3%

6,0%

4,6%

5,4% 5,6%

6,4%6,1%

7,5%

5,0%5,1%

3,6%

2,4%2,1%

3,2%3,5%

2,1%

2,9%

2,2%1,8%

5,2%

4,2%

1,3%

1,9%1,5%

2,1% 2,3%2,7%

2,2%

2,8%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI DEFINITI PER PRESCRIZIONE NEL DISTRETTO: ULTIMI 10 ANNI GIUDIZIARI (valori percentuali)

Corte d'Appello (andam. %)Tribunali dibattimento (andam. %)Uffici Gip-Gup (andam. %)

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Prescrizioni - Incidenza percentuale per settore e ufficio

Appello Dib.Dibattimento

collegiale

Dibattimento

monocratico

Totale

DibattimentoNoti Gip Gup Noti Procura

GORIZIA 2,9% 4,1% 4,1% 2,3% 1,2%

PORDENONE 0,0% 1,2% 1,1% 4,0% 2,4%

TRIESTE 5,0% 6,1% 2,1% 2,2% 1,9% 1,2%

UDINE 5,0% 1,0% 1,1% 2,7% 1,9%

Totale Distretto 5,0% 4,0% 1,7% 1,8% 2,8% 1,8%

Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE nell'A.G. 2018/2019 (valori assoluti). Prescrizioni - Incidenza assoluta per settore

Corte d'Appello Tribunale e relative sezioni Gip presso il TribunaleProcura presso

il Tribunale

Tav. 36 Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti nell'A.G. 2018/2019

Sede

Corte d'Appello Tribunale e relative sezioniGip presso il

Tribunale

Procura presso il

Tribunale

4,1%

2,3%

1,2%

1,1%

4,0%

2,4%

5,0%

2,2%

1,9%

1,2%

1,1%

2,7%

1,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%

Appello Dib.

Totale Dibattimento

Noti Gip Gup

Noti Procura

UDINE

TRIESTE

PORDENONE

GORIZIA

DISTRIBUZIONE PER CIRCONDARIO DEI PROCEDIMENTI DEFINITI PER PRESCRIZIONE NELL'ANNO GIUDIZIARIO

Noti Gip

Gup

Noti

Gup

To

tale

de

fin

iti

in A

pp

ell

o

di

cui

con

Se

nte

nza

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To

tale

de

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da

lla

Pro

cura

di

cui

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co

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pre

scri

zio

ne

GORIZIA 34 0 1 968 1 39 1.933 37 0 7 2.419 28

PORDENONE 57 0 0 1.118 0 13 4.955 190 4 3 7.755 187

TRIESTE 1806 91 66 0 4 1.671 0 35 4.299 74 1 6 6.442 80

UDINE 120 0 6 2.818 0 27 5.931 157 0 2 9.222 176

Totale Distretto 1.806 91 277 0 11 6.575 1 114 17.118 458 5 18 25.838 471

Sede Ufficio

FONTE: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa (DGSTAO). Database modelli trimestrali Webstat (Cubi). Dati aggiornati al 17 novembre 2019.

Dibattimento

AppelloDibattimento collegiale Dibattimento monocratico Noti Gip Noti

74

157

190

37

7

2

7

791

39

33

13

41

0

50

100

150

200

250

DISTRIBUZIONE PER CIRCONDARIO DEI PROCEDIMENTI DEFINITI PER PRESCRIZIONE NELL'ANNO GIUDIZIARIO

Dibattimento (Sentenze)Uffici Gip-Gup (Sentenze)Uffici Gip (archiviazioni)

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Rito GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINETotale

complessivo

Giudizio ordinario 453 562 1.151 1.364 3.530

Giudizio direttissimo 6 5 10 12 33

Applicazione pena su richiesta 58 135 136 193 522

Giudizio immediato 2 5 10 22 39

Giudizio abbreviato 37 70 170 244 521

Giudizio di opposizione a

decreto penale62 157 14 149 382

TOTALE 618 934 1.491 1.984 5.027

% definiti con rito alternativo sul

totale definiti con sentenza26,7% 39,8% 22,8% 31,3% 29,8%

Tav. 37a - Procedimenti penali Monocratici definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2018/2019.

Definiti con sentenza monocratica

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000Giudizio di opposizione a

decreto penale

Giudizio abbreviato

Giudizio immediato

Applicazione pena su

richiesta

Giudizio direttissimo

Giudizio ordinario

Rito GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINETotale

complessivo

Giudizio ordinario 31 46 49 102 228

Giudizio direttissimo 0 2 1 0 3

Applicazione pena su richiesta 0 5 1 0 6

Giudizio immediato 2 2 8 4 16

Giudizio abbreviato 0 1 0 0 1

Giudizio di opposizione a

decreto penale0 0 0 1 1

TOTALE 33 56 59 107 255

% definiti con rito alternativo sul

totale definiti con sentenza6,1% 17,9% 16,9% 4,7% 10,6%

Tav. 38a - Procedimenti penali Collegiali definiti con sentenza di merito distinti per rito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2018/2019.

Definiti con sentenza collegiale

0

20

40

60

80

100

120

Giudizio di opposizione a

decreto penale

Giudizio abbreviato

Giudizio immediato

Applicazione pena su

richiesta

Giudizio direttissimo

Giudizio ordinario

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Rito GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINETotale

complessivo

Giudizio ordinario 73,3% 60,2% 77,2% 68,8% 70,2%

Giudizio direttissimo 1,0% 0,5% 0,7% 0,6% 0,7%

Applicazione pena su richiesta 9,4% 14,5% 9,1% 9,7% 10,4%

Giudizio immediato 0,3% 0,5% 0,7% 1,1% 0,8%

Giudizio abbreviato 6,0% 7,5% 11,4% 12,3% 10,4%

Giudizio di opposizione a

decreto penale10,0% 16,8% 0,9% 7,5% 7,6%

Totale Riti abbreviati 26,7% 39,8% 22,8% 31,3% 29,8%

Riti abbreviati

Tav. 37b - Valore percentuale del Monocratico definito con sentenza di merito nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2018/2019.

Valori % per rito Definiti con sentenza monocratica

0%50%

100%

GORIZIA

PORDENONE

TRIESTE

UDINE

Giudizio ordinario

Giudizio direttissimo

Applicazione pena su

richiesta

Giudizio immediato

Giudizio abbreviato

Giudizio di opposizione

a decreto penale

Rito GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINETotale

complessivo

Giudizio ordinario 93,9% 82,1% 83,1% 95,3% 89,4%

Giudizio direttissimo 0,0% 3,6% 1,7% 0,0% 1,2%

Applicazione pena su richiesta 0,0% 8,9% 1,7% 0,0% 2,4%

Giudizio immediato 6,1% 3,6% 13,6% 3,7% 6,3%

Giudizio abbreviato 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,4%

Giudizio di opposizione a

decreto penale0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,4%

Totale Riti abbreviati 6,1% 17,9% 16,9% 4,7% 10,6%

Tav. 38b - Valore percentuale del Collegiale definito con sentenza nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2018/2019.

Valori % per rito Definiti con sentenza collegiale

Riti abbreviati

50%70%

90%110%

GORIZIA

PORDENONE

TRIESTE

UDINE

Giudizio ordinario

Giudizio direttissimo

Applicazione pena su

richiesta

Giudizio immediato

Giudizio abbreviato

Giudizio di opposizione

a decreto penale

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Modalità GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINETotale

complessivo

Decreti di archiviazione 1.029 3.108 2.626 3.477 10.240 udine aggiunti a mano 2 trim

Sentenze di rito alternativo 164 408 485 653 1.710

Decreti penali di condanna

esecutivi160 314 156 571 1.201

Rinviati Per Il Giudizio 272 331 510 602 1.715

TOTALE 1.625 4.161 3.777 5.303 14.866

Tav. 39a - Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP - per le principali modalità di definizione nell'A.G. 2018/2019.

Definiti

Tav. 40a - Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica per le principali modalità di definizione nell'A.G. 2018/2019.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

GORIZIAPORDENONE

TRIESTEUDINE

Rinviati Per Il Giudizio

Decreti penali di condanna esecutivi

Sentenze di rito alternativo

Decreti di archiviazione

Modalità GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINETotale

complessivo

Richieste di archiviazione 830 2.980 2.597 3.523 9.930

Richieste di rinvio a giudizio

ordinario258 516 678 661 2.113

Richieste di riti alternativi 576 1.077 440 1.462 3.555

Citazioni dirette a giudizio 323 1.008 1.606 2.252 5.189

TOTALE 1.987 5.581 5.321 7.898 20.787

Definiti

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

GORIZIAPORDENONE

TRIESTEUDINE

Citazioni dirette a giudizio

Richieste di riti alternativi

Richieste di rinvio a giudizio ordinario

Richieste di archiviazione

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Modalità GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINETotale

complessivo

Decreti di archiviazione 63,3% 74,7% 69,5% 65,6% 68,9%

Sentenze di rito alternativo 10,1% 9,8% 12,8% 12,3% 11,5%

Decreti penali di condanna 9,8% 7,5% 4,1% 10,8% 8,1%

Decreti che dispongono il

giudizio16,7% 8,0% 13,5% 11,4% 11,5%

Valore Percentuale Definiti

Tav. 39b - Valori percentuali Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP

0%50%

100%

GORIZIA

PORDENONE

TRIESTE

UDINE

Decreti di

archiviazione

Sentenze di rito

alternativo

Decreti penali di

condanna

esecutivi

Rinviati Per Il

Giudizio

Modalità GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINETotale

complessivo

Richieste di archiviazione 41,8% 53,4% 48,8% 44,6% 47,8%

Richieste di rinvio a giudizio

ordinario13,0% 9,2% 12,7% 8,4% 10,2%

Richieste di riti alternativi 29,0% 19,3% 8,3% 18,5% 17,1%

Citazioni dirette a giudizio 16,3% 18,1% 30,2% 28,5% 25,0%

Tav. 40b - Valori percentuali Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica

Valore Percentuale Definiti

0%50%

100%

GORIZIA

PORDENONE

TRIESTE

UDINE

Richieste di

archiviazione

Richieste di rinvio

a giudizio

ordinario

Richieste di riti

alternativi

Citazioni dirette a

giudizio

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Definiti

% sul

totale

definiti

Definiti

% sul

totale

definiti

Definiti

% sul

totale

definiti

Definiti

% sul

totale

definiti

Definiti

% sul

totale

definiti

GORIZIA 3 8,8% 1 2,9% 8 23,5% 22 64,7% 34 12,3%

PORDENONE 19 33,3% 13 22,8% 17 29,8% 8 14,0% 57 20,6%

TRIESTE 11 16,7% 13 19,7% 24 36,4% 18 27,3% 66 23,8%

UDINE 12 10,0% 12 10,0% 41 34,2% 55 45,8% 120 43,3%

Totale

complessivo45 16,2% 39 14,1% 90 32,5% 103 37,2% 277 100,0%

Tav. 41 - Procedimenti penali definiti distinti per sede, tipo rito e classe di durata nei Tribunali ordinari nell'A.G. 2018/2019.

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale

Circondario

Classi di durataTotale rito

collegialeEntro 6 mesi Tra 6 mesi e 1 anno Tra 1 e 2 anni In oltre 2 anni

0

10

20

30

40

50

60

GORIZIAPORDENONE

TRIESTEUDINE

Entro 6 mesi

Tra 6 mesi e 1 anno

Tra 1 e 2 anni

In oltre 2 anni

Definiti

% sul

totale

definiti

Definiti

% sul

totale

definiti

Definiti

% sul

totale

definiti

Definiti

% sul

totale

definiti

Definiti

% sul

totale

definiti

GORIZIA 200 21,2% 153 16,2% 349 37,0% 242 25,6% 944 14,5%

PORDENONE 535 48,3% 319 28,8% 199 18,0% 55 5,0% 1.108 17,0%

TRIESTE 545 33,0% 425 25,7% 421 25,5% 261 15,8% 1.652 25,4%

UDINE 1.302 46,4% 561 20,0% 575 20,5% 366 13,1% 2.804 43,1%

Totale

complessivo2.582 39,7% 1.458 22,4% 1.544 23,7% 924 14,2% 6.508 100,0%

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico

Circondario

Classi di durataTotale rito

monocraticoEntro 6 mesi Tra 6 mesi e 1 anno Tra 1 e 2 anni In oltre 2 anni

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

GORIZIAPORDENONE

TRIESTEUDINE

Entro 6 mesi

Tra 6 mesi e 1 anno

Tra 1 e 2 anni

In oltre 2 anni

Page 197: Corte di Appello di Trieste · a. Corte di Appello pag. 5 b. Tribunale di Trieste pag. 38 c. Tribunale di Udine pag. 47

Definiti

% sul

totale

definiti

Definiti

% sul

totale

definiti

Definiti

% sul

totale

definiti

Definiti

% sul

totale

definiti

Definiti

% sul

totale

definiti

GORIZIA 1.115 57,7% 443 22,9% 295 15,3% 80 4,1% 1.933 11,3%

PORDENONE 3.695 74,6% 875 17,7% 362 7,3% 23 0,5% 4.955 28,9%

TRIESTE 3.442 80,1% 362 8,4% 424 9,9% 71 1,7% 4.299 25,1%

UDINE 4.978 83,9% 743 12,5% 159 2,7% 51 0,9% 5.931 34,6%

Totale

complessivo13.230 77,3% 2.423 14,2% 1.240 7,2% 225 1,3% 17.118 100,0%

Tav. 42 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nei Tribunali ordinari - Sezione GIP GUP nell'A.G. 2018/2019.

TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti

Circondario

Classi di durataTotale Sezione

Gip Gup NotiEntro 6 mesi Tra 6 mesi e 1 anno Tra 1 e 2 anni In oltre 2 anni

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

GORIZIAPORDENONE

TRIESTEUDINE

Entro 6 mesi

Tra 6 mesi e 1 anno

Tra 1 e 2 anni

In oltre 2 anni

Definiti

% sul

totale

definiti

Definiti

% sul

totale

definiti

Definiti

% sul

totale

definiti

Definiti

% sul

totale

definiti

Definiti

% sul

totale

definiti

GORIZIA 1.482 61,3% 327 13,5% 384 15,9% 226 9,3% 2.419 9,4%

PORDENONE 5.029 64,8% 981 12,6% 908 11,7% 837 10,8% 7.755 30,0%

TRIESTE 3.442 53,4% 1.336 20,7% 1.226 19,0% 438 6,8% 6.442 24,9%

UDINE 5.993 65,0% 950 10,3% 1.906 20,7% 373 4,0% 9.222 35,7%

Totale

complessivo15.946 61,7% 3.594 13,9% 4.424 17,1% 1.874 7,3% 25.838 100,0%

Tav. 43 - Procedimenti penali definiti distinti per sede e classe di durata nelle Procure ordinarie nell'A.G. 2018/2019.

PROCURE DELLA REPUBBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21

Circondario

Classi di durataTotale Procura

NotiEntro 6 mesi Tra 6 mesi e 1 anno Tra 1 e 2 anni In oltre 2 anni

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

GORIZIAPORDENONE

TRIESTEUDINE

Entro 6 mesi

Tra 6 mesi e 1 anno

Tra 1 e 2 anni

In oltre 2 anni