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Corso «La nuova classificazione dei rifiuti» – 27 maggio 2015 / Tutti i diritti riservati ® 1 Corso: La nuova classificazione dei rifiuti e le responsabilità dei produttori 27 maggio 2015

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Corso «La nuova classificazione dei rifiuti» – 27 maggio 2015 / Tutti i diritti riservati ®

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Corso:

La nuova classificazione dei rifiuti e le responsabilità dei produttori

27 maggio 2015

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La nuova classificazione dei rifiuti e le responsabilità dei produttori

Programma del corso:

• Focus sulla normativa in ambito di gestione rifiuti: il D.Lgs. 152/2006 parte IV

• ll concetto di rifiuto e le responsabilità delle imprese

• I codici CER: i nuovi criteri di classificazione dei rifiuti

• La filiera dei rifiuti dal produttore al destino finale: ruoli, prescrizioni e obblighi

• Il sistema sanzionatorio nella gestione dei rifiuti

Nota di riservatezza/non divulgazioneSi informa che il presente materiale, messo a disposizione ai fini del corso, costituisce produzione originale (laddove si

faccia riferimento a fonti esterne queste sono state esplicitamente indicate).A tal fine lo stesso è da considerarsi riservato e non può essere riprodotto o copiato, in tutto o in parte, né diffuso a terzi, ferma restando la possibilità dell’utilizzo interno per esigenze operative connesse allo svolgimento dell’attività di impresa.

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente materiale è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000 e la violazione di quanto sopra comporta l’esposizione alle relative azioni per far valere le responsabilità connesse

presso le Autorità competenti

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Il corso ha l'obiettivo di:

• fornire i principi base per adempiere correttamente agli obblighi di legge che si

presentano nella gestione dei rifiuti, dalla produzione f ino al destino finale;

• fare chiarezza sulle nuove modalità di classificazione d ei rifiuti;

• informare sulle responsabilità delle imprese e sulle sanz ioni anche in

riferimento ai nuovi reati ambientali appena approvati.

RELATORI:

Avv. Valeria BORTOLOTTI: opera nel campo del diritto ambientale e amministrativo e in materia di responsabilità di enti e imprese anche ai sensi del D.Lgs. 231/01. Cultore della materia IUS08 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Dott. Vito Emanuele MAGNANTE: responsabile della Divisione Gestione Rifiuti-Ambiente in ECORICERCHE S.r.l., con oltre quindici anni di attività nel settore ambientale in qualità di consulente e responsabile tecnico in ambito di trasporto e di smaltimento di rifiuti, svolge docenze in ambito delle discipline ambientali per Enti e imprese.

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www.ecoricerche.net

Via Regina Pacis 94 - Sassuolo (MO)Tel 0536.806086Fax [email protected]

Ecoricerche S.r.l. Ecoricerche S.r.l. è una società che opera

nel settore della consulenza tecnica dal

1992, accreditata ISO 9001 per lo

svolgimento dei servizi tecnici alle aziende.

Ecoricerche S.r.l. è organizzata in DIVISIONI TECNICHE, quali:

- Ambiente

- Sicurezza

- Qualità

- Gestione Rifiuti

- ADR e Sostanze Pericolose

- Servizi tecnico-giuridici

- Agroalimentare

- Laboratorio chimico

- Laboratorio microbiologico

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Studio legale

Avv. Valeria Bortolotti

Corso Canal Grande 96 - 41121 Modena Tel.: 059 226660Fax: 059 212425E-mail: [email protected]

� Assistenza e consulenza stragiudiziale in diritto

amministrativo e diritto dell’ambiente

� Assistenza e consulenza in procedimenti amministrativi

� Consulenza aziendale in materia ambientale ed auditing

tecnico-giuridico

� Modelli organizzativi ai sensi del D.lgs. 231/01 e

predisposizione deleghe

� Assistenza legale giudiziale

� Corsi di formazione

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Concetto di « GESTIONE»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario (definizione prevista nell’art. 183 comma 1 lettera n)

INTRODUZIONENella gestione dei rifiuti, la norma di riferimento è la parte IV del D.Lgs. 152/06, aggiornata diverse volte; tra le modifiche sostanziali possiamo citare il D.Lgs. 205/2010 e la più recentemente Legge 116/2014.

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Attività che genera un RIFIUTO

Raccolta

Trasporto

Impianto di destino

SMALTIMENTORECUPERO

Deposito temporaneo di cui all’art. 183

comma 1 lettera bb)

Il concetto di gestione del rifiuto

Fasi di gestione

tempo

INTERMEDIAZIONE

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Attività che genera un RIFIUTO

Il concetto di gestione del rifiuto

Fasi di gestione

tempo

PRODUTTORE (iniziale)

DETENTORE

TRASPORTATORE

DESTINATARIO

INTERMEDIARIO

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Il D.Lgs. 152/06

Parte I: Disposizioni comuni e principi generali

Parte II: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti

Parte V: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Parte VI: Norme in materia risarcitoria contro i danni all’ambiente

+ Allegati tecnici

Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale ” (pubblicato in G.U., S.O. 14/04/2006)

Parte VI-bis : Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale (DDL 1345B)

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D.Lgs. 152/06 Parte IV: norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonif ica dei siti inquinanti

Tit. I - Gestione dei rifiuti:

capo I. Disposizioni generali,

capo II. Competenze,

capo III. Servizio di gestione integrata de rifiuti,

capo IV. Autorizzazioni e iscrizioni

capo V. Procedure semplificate

Tit. II - Gestione degli imballaggi

Tit. III - Gestione di particolari categorie di rifi uti

Tit. IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Tit. V - Bonifica dei siti contaminati

Tit. VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transit orie e finali:

capo I. sanzioni,

capo II. disposizioni transitorie e finali

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ALLEGATO A: Abrogato D.Lgs. 205/10 [Categorie di rifiuti]

• ALLEGATO B: Operazioni di smaltimento

• ALLEGATO C: Operazioni di recupero

• ALLEGATO D: Elenco dei rifiuti istituito dalla Deci sione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000

• ALLEGATO E: 1) Obiettivi di recupero e riciclaggio; 2) Criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Di r. CE 2004/12

• ALLEGATO F Criteri da applicarsi sino all’entrata in vigore del D.M. di cui all’art. 226, co. 3 (cfr. standard degli imballaggi -D.M. 2.05.06)

ALLEGATO G: Abrogato dal D.Lgs. 205/10 [Categorie di rifiuti pericolosi]

ALLEGATO H: Abrogato dal D.Lgs. 205/10 [Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti]

• ALLEGATO I: Caratteristiche di pericolo per i rifiu ti

• ALLEGATO L: Esempi di misure di prevenzione dei rif iuti

D.Lgs. 152/06 Parte IV: gli allegati tecnici

I presupposti per una corretta gestione tecnica e documentale: gli allegati

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Esempi di Allegati

ALLEGATO B:

operazioni di smaltimento

ALLEGATO C:

operazioni di recupero

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ALLEGATO D:

Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000

Segue: Esempi di Allegati

Allegato modificato dal 18 febbraio 2015: introduzione del capitolo «la classificazione dei rifiuti »

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ALLEGATO D:

Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000

ALLEGATO I: Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

Segue: Esempi di Allegati

Allegati soggetti a modifica a decorrere dal 01 giugno 2015:• Nuovo elenco CER• Nuove caratteristiche

di pericolo

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D.Lgs. 152/06 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”……….

Il testo unico ambientale:…. davvero un testo unico?

� CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures - Regolamento CE 1272/2008 ( in vigore dal 2009)

� ADR: Accord Dangereuses Routes

� RID: Règlement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises Dangereuses

� Direttiva 2012/18/UE c.d. "Direttiva Seveso III", s ul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti conness i con sostanze pericolose

� Codice della Strada, Sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 2 31/01

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I PRINCIPI nella gestione dei rifiuti (art. 178 D.Lgs. 152/06)

- precauzione,

- prevenzione,

- sostenibilità,

- proporzionalità,

- responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,

- chi inquina paga.

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Ognuno dei soggetti è legato agli altri nella fili era dei rifiuti e deve deve sottostare a precise regole .

La responsabilità dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti, si estende anche a quell a dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o dopo il proprio intervento.

PRODUTTORE

DETENTORE

TRASPORTATORE DESTINATARIO INTERMEDIARIO

I soggetti della filiera dei rifiuti e il concetto di CORRESPONSABILITA’

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• PRODUTTORE (iniziale)

• DETENTORE

• TRASPORTATORE

• DESTINATARIO

• INTERMEDIARIO

I ruoli e obblighi dei soggetti nella filiera dei rifiuti

Deposito Temporaneo = rispetto delle condizioni di legge (art. 183 c. 1 lett bb)

Gestione di rifiuti = attività autorizzata dalla P.A.

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Definizioni (art. 183 comma 1 D.Lgs. 152/06

Lettera f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti

(PRODUTTORE INIZIALE) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di

miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la

composizione dei rifiuti (NUOVO PRODUTTORE)

PRODUTTORE DETENTORE

Lettera h) "detentore": il produttore dei

rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne

è in possesso

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TRASPORTATOREo) "raccolta" : il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

DESTINATARIOs) "trattamento" : operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;t) "recupero" : qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;z) "smaltimento" : qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

INTERMEDIARIOLettera l) "intermediario" : qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti

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Il Rifiuto

La normativa italiana, all’art. 183 D.Lgs. 152/06 definisce, riprendendo quanto indicato nella direttiva comunitaria 98/2008/CE:rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il det entore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfar si.

La definizione è fondata sul concetto del “disfarsi”, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto e, successivamente, codificato sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti.

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Ai sensi della normativa vigente (il D.Lgs. 152/06), i

rifiuti oggi sono classificabili secondo due criter i:

• ORIGINE• PERICOLOSITA’

Classificazione dei rifiuti

Origine: URBANI (art. 184 comma 2)SPECIALI (art. 184 comma 3)

Pericolosità: PERICOLOSI (art. 184 comma 4)NON PERICOLOSI

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Criterio: ORIGINE

Si definiscono RIFIUTI URBANI (art. 184 comma 2 D.Lgs. 152/06) :

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

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Criterio: ORIGINE

Si definiscono RIFIUTI SPECIALI (art. 184 comma 3 D.Lgs. 152/06) :

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotto);

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

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Criterio: PERICOLOSITA’

In base a questo criterio esistono RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI

"rifiuto pericoloso":

rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto

(definizione di cui all’art. 184 comma 4)

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Allegato I (attualmente in essere)

H1 Esplosivo H8 Corrosivo

H2 Comburente H9 Infettivo

H3A Facilmente infiammabile H10 Teratogeno

H3B Infiammabile H11 Mutageno

H4 Irritante H12Sostanze o preparati che a contatto con l’acqua, l’aria o un acido sprigionano sostanze tossiche o molto tossiche

H5 Nocivo H13 Sensibilizzanti

H6 Tossico H14 Ecotossico

H7 Cancerogeno H15

Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate

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Ai fini della classificazione dei rifiuti la norma d i riferimento (in vigore fino al 01 giugno 2015) è:

� D.Lgs 152/2006:

• artt. 183 e 184

• allegati D e I

� La classificazione dei rifiuti è armonizzata a live llo europeo e si basa sulla normativa dell'Unione relativa alle sostanze chimiche:

• Dir 67/548/CEE (Allegato VI)

• Dir 1999/45/CE (Allegati II e III)

• Reg 440/2008

• Reg 1272/2008 (CLP)

Present day

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L’allegato D della parte IVD.Lgs. 152/06 I codici CER sono riportati nell’allegato D, al quale sono state aggiunte nuove premesse per la classificazione dei rifiuti, la cui applicazione è valida dal 18 febbraio 2015(180 gg dall'entrata in vigore dalla L. 116/2014 legge di conversione del decreto competitività).

Allegato D:

INTRODUZIONEELENCO CER

CLASSIFICAZIONE

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L’Allegato D in sintesi:

• E’ ancora il PRODUTTORE che decide il codice CER

• la classificazione deve avvenire "in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione«

• se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso "a ssoluto" , esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinare al fine di procedere alla sua gestione

• Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericolos o "assoluto" , esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

• Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (un o pericoloso e uno non pericoloso) , per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede tramite specifiche indagini.

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- Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva

2008/98/Ce, a condizione che non trovino applicazione le disposizioni di cui agli

articoli 2, 5 e 7 della direttiva 2008/98/Ce.

Segue: L’Allegato D in sintesi

- I rifiuto dell'elenco sono definiti da un

codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i

corrispondenti codici a quattro e a due cifre

per i rispettivi capitoli; per identificare un

rifiuto nell'elenco occorre identificare la

fonte che genera il rifiuto consultando i

titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20

(ad eccezione dei codici dei suddetti

capitoli che terminano con le cifre 99).

Schema a blocchi per la codifica del rifiuto

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Il codice CEROgni rifiuto è designato con un codice a 6 cifre (t re gruppi di due cifre)

� la prima coppia di cifre (da 01 a 20) si riferisce ai raggruppamenti generali nell’indice del Catalogo;

� la seconda coppia si riferisce al sottogruppo di rifiuti nell’ambito dello stesso raggruppamento;

� le ultime 2 cifre si riferiscono alla designazione di una singola tipologia di rifiuti.

La codifica si basa sulla tipologia produttiva del rifiuto, fatta eccezione per alcuni raggruppamenti ”generali” comuni a molte tipologie produttive (quali imballaggi, olii, solventi, ecc.).

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32

Ad oggi nell’Allegato D sono contemplati 839 CER

(riferimento Dec. 2000/532/Ue e ss. mm.)

� 303 codici rifiuti non pericolosi

� 405 codici di rifiuti pericolosi

� 131 codici specchio

� 67 codici [99] non pericolosi e 2 codici [99] pericolosi

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33

Se nell’elenco dell’allegato D un rifiuto è identif icato come pericoloso

mediante riferimento a sostanze pericolose e come no n pericoloso in

quanto "diverso" da quello pericoloso esso è classificato come

pericoloso solo se le sostanze raggiungono determina te

concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al

rifiuto in questione una o più caratteristica di pe ricolo.

La normativa prevede quindi per tutta una serie di rifiuti che la classificazione come pericolosi o non pericolosi sia assegnata mediante accertamento; in tali casi nell’ elenco figurano due voci (cd. “ voci specchio ” o “ codici omologhi ”):

� una riferita al rifiuto classificato pericoloso se vengono superati i limiti di concentrazione fissati dalla n orma.

� l’altra a quello non pericoloso .

Codici specchio

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34

Il CER del RIFIUTO èun codice SPECCHIO ?

Che tipo di RIFIUTO è? VERIFICA (analisi o documentazione tecnica) per determinare la presenza e la

quantità di sostanze pericolose

Codice CER non

pericoloso

Occorre determinare le caratteristiche H (HP) media nte verifica tecnica (es. schede di sicurezza) o analis i

SINO

NON PERICOLOSO PERICOLOSO

Codice CER pericoloso

Codice CER non pericoloso

Classificazione CER pericoloso o non pericoloso

Codice CER pericoloso

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35

Premesso che la classificazione di un rifiuto è un o nere del produttore,

• in caso di CER specchio per valutare se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso,

• o in caso di CER pericoloso assoluto per determinarne le caratteristiche di pericolo,

le modalità di accertamento sono:

• la VERIFICA TECNICA

• l’ANALISI CHIMICA

La classificazione dei rifiuti

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La VERIFICA TECNICA sul RIFIUTOLa verifica tecnica consente di desumere le caratteristich e dipericolosità del rifiuto prodotto da un determinato proces soproduttivo mediante:

• Verifica l’elenco delle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo che haoriginato il rifiuto;

• Verifica delle schede di sicurezza delle materie prime nonché quelle deiprodotti utilizzati nelle fasi di depurazione perché anch’essi possonoeventualmente essere classificati come pericolosi (calce, acidi,flocculanti, ecc.);

• Individuazione delle eventuali sostanze classificate pericolose ai sensidella direttiva 67/548/CE e successive modifiche (normativa per ipreparati pericolosi), con le loro frasi R di pericolo;

• Valutazione delle possibili reazioni chimiche che possono essereavvenute nel processo che ha originato il rifiuto, nei confronti dellematerie prime di partenza.

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37

L’analisi chimica

evidenziano il superamento delle concentrazioni per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai sensi delle tabelle di cui alla Dec. 2000/532/Ce

Rifiutopericoloso

NON evidenziano il superamento delle concentrazioni di cui alla tabella della Dec. 2000/532/Ce per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo

Rifiuto NON pericoloso

Risultati dell’ANALISI CHIMICA

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CERTIFICATO DI ANALISIRisulta dall’analisi e campionamento svolta da un professionista abilitato. Competente è esclusivamente il chimico laureato iscritto all’albo, che assume la responsabilità del campionamento e dei risultati dell’analisi certificando un risultato non ambiguo al quesito posto.È un documento rilasciato da un professionista abilitato tramite ai sensi di:

• art. 16 R.D. 842/28

• artt. 16 e 18 L. 679/57

• DM 21.6.1978 art. 8 c. 3

• DM 25.3.1986

IL RAPPORTO DI PROVAAnalisi di campione prelevato non sotto il controllo dell’operatore e attraverso un metodo unificato, con attestazionedel risultato raggiunto.

Ai fini della responsabilità

penale rilevano entrambi

qualora contengano notizie

non veritiere in ordine alle

caratteristiche dei rifiuti.

La analisi dei rifiuti e i certificati

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39

• conoscenza della natura del rifiuto (cd. classificazione )• conoscenza del comportamento «ambientale» ai fini del

suo corretto avvio a recupero o smaltimento (cd. caratterizzazione )

Attenzione ai concetti di classificazione e caratterizzazione

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40

Il campionamento

E’ un’operazione molto spesso sottovalutata (o,

peggio, eseguita direttamente dal «committente»)

ma che condiziona il dato e l'affidabilità dei

risultati analitici.

Il “campionamento” è un operazione finalizzata alla acquisizione di un campione che abbia le stesse caratteristiche della massa originaria dalla quale proviene.

Le norme applicabili in ambito della gestione dei r ifiuti sono:

• Norme tecniche - CNR-IRSA/85: "Metodi analitici per i fanghi" Q.64. Vol. 3. Parametri chimico fisici.

Appendice I: campionamento .

• UNI 10802 (2002, 2004, 2013): “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi campionamento manuale e

preparazione ed analisi degli eluati”.

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41

Riferimento normativo: Art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/ 2006

Utilizzo di un falso certificato di analisi dei

rifiuti durante il trasporto effettuato da

enti o imprese

Reclusione fino a 2 anni

Predisposizione di un certificato di analisi dei

rifiuti recantefalse indicazioni sulla

natura, composizione e caratteristiche chimico-

fisiche dei rifiuti

Art. 483 c.p.

I certificati di analisi e le sanzioni

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42

Le novità normative dal 01 giugno 2015

Entrano in vigore le seguenti

disposizioni comunitarie:

• Reg 1357/2014

• Dec 2014/955/Ue

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Perchè il 01 giugno 2015?

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44

Cenni al Regolamento CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

Regolamento CE 1272/2008In vigore dal 20 gennaio 2009

La norma si applica alle sostanze e ai preparati pericolosi

Il principale obiettivo di detta normativa, insieme all’adozione del REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restiction of Chemicals), è migliorare il quadro legislativo precedente sulle sostanze chimiche al fine di tutelare dal rischio chimico lavoratori, consumatori e ambiente.

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Esclusioni:

- Farmaci, dispositivi medici, alimenti/mangimi, cosmetici, che ricadono sotto altre Direttive Europee

- Intermedi di produzione non isolati

- Sostanze utilizzate solo ai fini di ricerca e sviluppo, non immesse sul mercato

- Rifiuti

Segue: Cenni al REG. 1272/2008 - CLP

Pertanto non si applicano i criteri del CLP per cla ssificare i rifiuti, ma di questo Regolamento verranno adottati, ai fini della classificazione secondo il REG. 1357/2014, i «codici di indicazione di pericolo (H)» e i «codici di classe e categoria di pericolo (Expl., O x., Flam., Pyr., STOT RE, Tox., ecc. )».

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Sulla G.U.U.E. n. L365 del 19 dicembre 2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, che sostituisce l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE e, di conseguenza, l'Allegato I alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Reg. 1357/2014

Il nuovo Regolamento si applicherà a decorrere dal 01 giugno 2015 e disciplinerà le caratteristiche di pericolo dei r ifiuti, allineandole con le disposizioni contenute CLP.

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Caratteristiche di pericolo dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce

Elenco HP da HP1 a HP15

Dal 01 giugno 2015Oggi

Riportate nell’Allegato III

Regolamento (UE) n. 1357/2014 che modifica l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE ai sensi del Reg n. 1272/2008 (CLP) che sostituisce la Dir 67/548/Cee

Elenco H da H1 a H15

Direttiva di riferimento:67/548/Cee e ss mm

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Allegato I

H1 Esplosivo H8 Corrosivo

H2 Comburente H9 Infettivo

H3A Facilmente infiammabile H10 Teratogeno

H3B Infiammabile H11 Mutageno

H4 Irritante H12 Sostanze o preparati che a contatto con l’acqua, l’aria o un acido sprigionano sostanze tossiche o molto tossiche

H5 Nocivo H13 Sensibilizzanti

H6 Tossico H14 Ecotossico

H7 Cancerogeno H15Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate

HP 1 Esplosivo HP 9 Infettivo

HP 2 Comburente HP 10 Tossico per la riproduzione

HP 3 Infiammabile HP 11 Mutageno

HP 4 Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari HP 12 Liberazione di gas a tossicità acuta

HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di aspirazione HP 13 Sensibilizzanti

HP 6 Tossicità acuta HP 14 Ecotossico

HP 7 Cancerogeno HP 15Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente

HP 8 Corrosivo

dal 01 giugno 2015

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Considerando che:

• le caratteristiche di pericolo dei rifiuti (H) sono attribuite secondo i criteri dell'Allegato VI della DIR 67/548/CEE

• il punto 5) del Reg 1357/2014 prevede che il Reg 1272/2008 (CLP) sostituisca dal 01 giugno 2015 le due direttive precedenti.

è necessario modificare l'Allegato I per adeguare le definizioni delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti al nuovo si stema di classificazione CLP.

Il nuovo Reg. 1357/2014 abroga e sostituisce l'Allegato III della direttiva 2008/98/CE (recepito in Italia nel D.Lgs. 152/06 parte IV come Allegato I)….

Per evitare confusione con i codici delle indicazio ni di pericolo del Regolamento CLP, le caratteristiche di pericolo dei rifiuti da H1 a H15 di cui all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE sono state ricodificate median te sostituzione della sigla "H" con la sigla "HP".

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Il Reg 1357/2014: sintesi delle novità

• Ridenominazione delle caratteristiche di pericolo (da H ad HP, per non confondere con le indicazioni di pericolo del CLP)

• Sono definiti esplicitamente i criteri per l'attribuzione di tutte le caratteristiche di pericolo (da HP1 ad HP15).

• I limiti di concentrazione per l’attribuzione delle HP sono espressi in funzione della classificazione CLP (da R ad H),

• Attenzione: la riclassificazione delle sostanze/miscele ai sensi del CLP (da R ad H) può comportare una variazione della caratteristica di pericolo HP assegnabile al rifiuto (es. da H4 a HP5),

• Conferma dei metodi di prova di cui al REG 440/2008/CE o altre metodi di prova e linee guida riconosciute a livello internazionale.

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HP1 “Esplosivo”: rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi

HP 2 “Comburente”: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.

HP 3 “Infiammabile”:— rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;— rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;— rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;— rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;— rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;— altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

Le nuove caratteristiche di pericolo HP

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HP 4 “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni ocul ari”: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

HP 5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STO T) / Tossicità in caso di aspirazione”: rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.

HP 6 “Tossicità acuta”: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.

HP 7 “Cancerogeno”: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza

HP 8 “Corrosivo”: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea

HP 9 “Infettivo”: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi

HP 10 “Tossico per la riproduzione”: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.

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HP 11 “Mutageno”: rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.

HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido

HP 13 “Sensibilizzante”: rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.

HP 14“Ecotossico”: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una de lle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”.

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Le «nuove» caratteristiche di pericolo HP e il rapporto con le «vecchie» caratteristiche H

H

HP

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H Correlazione diretta

HP

H 1 (#) = HP 1

H 2 (#) = HP 2

H3A – H3B ≠ HP 3

H 4 ≠ HP 4

H 5 ≠ HP 5

H 6 ≠ HP 6

H 7 = HP 7

H 8 ≠ HP 8

Sintesi di confronto H e HP

(#) = se valutata originariamente

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H Correlazione diretta

HP

H 9 = HP 9

H 10 ≠ HP 10

H 11 = HP 11

H 12 (#) = HP 12

H 13 ≠ HP 13

H 14 ≠ HP 14

H 15 ≠ HP 15

Sintesi di confronto H e HP

(#) = se valutata originariamente

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L’allegato D sarà ulteriormente modificato dal 01 giugno 2015

In GUUE L 370 del 30 dicembre 2014 è stata pubblicata la decisione 2014/955/Ue , che modifica la decisione 2000/532/CE sull'elenco europeo dei rifiuti e prevede una terminologia congruente alle recenti novità normative europee sulle sostanze e le miscele (ai sensi del regolamento CLP).

La Decisione 2014/955/Ue

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Dec 2014/955/Ue

La decisione 2014/955/Ue:1) Abroga gli Art. 2 e 3 della Dec 2000/532 (vedi

Allegato D della parte IV D.Lgs. 152/06), che definivano i limiti per attribuire le caratteristiche di pericolo (da H3 ad H8, H10 ed H11) ai rifiuti ed i criteri per la modifica dell'elenco dei codici CER;

2) Aggiorna l'elenco dei codici CER, con l'introduzione di 3 nuovi codici;

3) Modifica alcune descrizioni di famiglie e di singoli CER.

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In particolare, l'allegato alla Decisione:• Introduce la nuova definizione di sostanza pericolosa (come da

Reg 1272/2008 CLP)

• Mantiene la definizione di metallo pesante

• Ribadisce che i criteri per la valutazione delle caratteristiche di pericolo sono contenuti nell'Allegato III della Dir 2008/98/CE (vedi Reg 1357/2014)

• Definisce che per alcune caratteristiche di pericolo (HP 4, HP 6, HP 8) si devono applicare valori soglia di concentrazione

• Stabilisce che, per l'attribuzione delle caratteristiche HP, le “prove” prevalgono sulle concentrazioni delle sostanze.

Segue DEC 2014/955/Ue

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ALLEGATO Dec 2014/955 UeElenco di rifiuti di cui all’art. 7 Dir 2008/98/CE

DEFINIZIONIAi fini del presente allegato, si intende per:1. «sostanza pericolosa », una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;2. «metallo pesante », qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui questi sono classificate come pericolose;3. «policlorodifenili e policlorotrifenili » (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;4. «metalli di transizione », uno dei metalli seguenti: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono classificati come pericolosi;5. «stabilizzazione », i processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi;6. «solidificazione », processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;

….omissis

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Segue ALLEGATO Dec 2014/955 UeElenco di rifiuti di cui all’art. 7 Dir 2008/98/CE

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo de i rifiutiNel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della dir 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.

2. Classificazione di un rifiuto come pericolosoI rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva.Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:… omissisDopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti.Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

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Segue ALLEGATO Dec 2014/955 UeElenco di rifiuti di cui all’art. 7 Dir 2008/98/CE

ELENCO DEI RIFIUTII diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrisponden ti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:— Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.— Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.— Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.— Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

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Schema a blocchi per la codifica del rifiuto(modalità di codifica inalterata rispetto ad oggi )

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NUOVI CODICI CERL’allegato riporta i seguenti NUOVI codici CER:• 01.03.10* = fanghi rossi derivati dalla produzione di allumina contenenti sostanze

pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07*• 16.03.07* = mercurio metallico• 19.03.08* = mercurio parzialmente stabilizzato

FAMIGLIE CER con nuova denominazione• 16.02 = rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (prima

«scarti da apparecchiature elettriche ed elettroniche»)

Esempio di alcuni CODICI CER con nuova denominazione• 07.02.17 = rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07.02.16*

(prima «contenenti silicone….»)• 10.12.01 = residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico

(prima «scarti di mescole non sottoposti a trattamento termico»• 16.01.16 = serbatoi per gas liquefatto (prima «serbatoi per gas liquidi»)

Segue ALLEGATO Dec 2014/955 UeElenco di rifiuti di cui all’art. 7 Dir 2008/98/CE

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Cosa fare dal 01 giugno 2015?

Occorre RIVALUTARE la natura del rifiuto prodotto…..

Come?Di quali informazioni sono in possesso?• Conoscenza del ciclo produttivo• Schede di sicurezza delle

sostanze/miscele utilizzate• Analisi chimiche dei rifiuti

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Informazioni in possesso:• Conoscenza del ciclo produttivo• Schede di sicurezza delle

sostanze/miscele utilizzate• Analisi chimiche dei rifiuti

INFORMAZIONI

Risultato delle valutazioni: Codice CER pericoloso (H) o non pericoloso

Occorre VERIFICARE se i risultati cui si perviene c on l’applicazione dei nuovi criteri sono i medesimi e pertanto RIVALUTARE la natura

pericolosa o non pericolosa del rifiuto prodotto

Risultato delle valutazioni : Codice CER pericoloso (HP) o non pericoloso

Dal 01 giugno 2015Oggi

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Le analisi sui CER oggi in possesso, valgono dal 01 giugno 2015?

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Il deposito temporaneo:

tempistiche e modalità

La gestione dei rifiuti e le autorizzazioni:

trasporto, smaltimento, recupero, intermediazione

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I rifiuti prodotti in proprio

Deposito Temporaneo (Art. 183, c.1, lettera bb)il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

Caratteristiche dei rifiuti: i POP’s

Limiti temporali e/o quantitativi: i CRITERI

Norme tecniche: modalità di deposito

Norme sulle sostanze pericolose: CLP/GHS, ecc.

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Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi s ono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al reg. CE 850/2004 e ss.mml.e ii., devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dellesostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo

Art. 183 comma 1 lettera bb D.Lgs. 152/06

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Art. 183 comma 1 lettera bb)

punto 2: i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle op erazioni di

recupero o di smaltimento secondo una delle seguent i modalità

alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

• con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito

(METODO TEMPORALE );

• quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc

di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo

di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può

avere durata superiore ad un anno (METODO QUANTITATIVO ).

Segue: Le regole dei Deposito Temporaneo

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Art. 183 comma 1 lettera bb) punto 3: il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

Segue: Le regole dei Deposito Temporaneo

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Le aree, i cassoni ed i bidoni devono essere sempre identificati tramite cartelli, etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione in cui siano riportati la natura del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolo

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

I rifiuti pericolosi devono essere protetti dalla azione delle acque meteoriche.

Modalità di deposito

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Foto gallery

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Foto gallery

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Tutta la disciplina è legata a specifiche autorizzazio ni rilasciate dagli enti competenti per territorio (Regione/Provincia) ove è ubicato l’impianto di destino .

Art. 183 comma 1 lettera t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Art. 183 comma 1 lettera z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento

Impianti di destino

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Comunicazione procedura semplificata

Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Art. 208

Altri riferimenti:

art. 209, 210, 211

DURATA:

10 anni

Art. 216 se non ci sono altre matrici ambientali interessate

Autorizzazioni impianti

Autorizzazione ordinaria

Art. 216 + altri provvedimenti autorizzativi

Autorizzazione unica ambientale (AUA)

DURATA: 5 anni

DURATA: 15 anni

Art. 213

prima D.Lgs. 59/05

DURATA: 5 anni (6 anni se sito ISO 14001 - 8 anni se sito EMAS)

oggi D.Lgs. 46/14

Il rinnovo quinquennale è un istituto non più previsto dalla norma; i procedimenti diventano procedimenti di riesame

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La normativa vigente (D.Lgs. 152/06) prevede per il trasporto dei rifiuti specifiche disposizioni riportate all’articolo 212.

L’Ente preposto al rilascio delle autorizzazioni al trasporto è l’Albo Nazionale Gestione Ambientali con sede a Roma, presso il ministero dell’Ambiente e Sezioni regionali istituite presso le CCIAA dei capoluoghi di regione.

Il trasporto dei rifiuti

Criterio di suddivisione per le iscrizioni all’Albo ai sensi del D.M. 120/14

in vigore

dal 07 set 2014)

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Il modello del provvedimento di iscrizione è stato unificato su tutto il territorio nazionale, grazie all’introduzione di un unico software che gestisce un unico db di tutte le aziende iscritte all’Albo.

La pubblicazione però nonsostituisce i provvedimenti, le visure, gli elenchi, e i certificati rilasciati ai sensi degli articoli 6, comma 2 e 21 del citato D.M. 406/1998 (ora sostituito dal D.M. 120/14)

Ciò ha consentito anche la pubblicazione on-line dell’elenco degli iscritti riportante le singole

iscrizioni e permettendo la possibilità di effettuare ricerche e

verifiche anche sulle singole targhe dei mezzi autorizzati.

www.albogestoririfiuti.it

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Titolo VI - Capo I

D.Lgs. 152/06 parte IV

Art. 255 Abbandono di rifiuti

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 257 Bonifica dei siti

Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti

Art. 261 Imballaggi

Art. 262 Competenza e giurisdizione

Art. 263 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le Responsabilità nella gestione dei rifiuti

+ Parte VI-bis D.Lgs. 15206: Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia ambientale

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CIVILE PENALE AMMINISTRATIVA

- D.Lgs. 152/2006- Codice civile

- D.Lgs.152/2006- L. 689/81- D.Lgs. 231/2001

- D.Lgs. 152/2006- Codice penale- Codice di p.penale

Le responsabilità nella gestione dei rifiuti

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DELITTITipologia di reato punito con:- ergastolo- reclusione - multa

CONTRAVVENZIONITipologia di reato punito con :- arresto- ammenda

Responsabilità penaleResponsabilità per la commissione di un reato .

In base alla specie delle pene (art. 39 c.p.)

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Il reato ambientale

Solitamente si tratta di reato contravvenzionale c.d. di pericolo presunto.

Si sanziona la condotta non solo di colui che lede effettivamente l’ambiente (bene giuridico), ma anche di colui che pone in essere una condotta commissiva o omissiva che si presume pericolosa per lo stesso, prescindendo dal fatto che nel caso concreto un danno per l’ambiente si sia o meno verificato (es. assenza di autorizzazione).

In pratica ciò significa che la condotta illecita a qualsiasi titolo (discarica abusiva o formulario compilato in modo completo) è sanzionata anche se non ha danneggiato né l’ambiente, né terzi.

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Responsabilità amministrativa• MUD: art. 258 comma 1 (ritardata o omessa dichiarazione)

• REGISTRI c/s: art. 258 comma 2 (omessa o incompleta tenuta)

• FIR: art. 258 comma 4 (mancanza nel trasporto/incompletezza o inesattezza dei dati)

• SISTRI: sanzioni non applicabili fino al 01 gennaio 2016

+ D.Lgs. 231/2001: responsabilità “amministrativa” delle società e degli enti (in particolare cfr. art. 25 undecies)

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Quando interviene la responsabilità…

• La Codifica dei rifiuti (CER)

• Il deposito temporaneo

• La qualifica dei fornitori (trasportatori -destinatari – intermediari e le responsabilità dei produttori)

• Il controllo documentale (MUD/FIR/registri c-s/SISTRI)

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Per codificare correttamente un CER occorre un’attenta valutazione tecnica del processo che lo ha generato.

ATTENZIONE alle conseguenze!!!!!

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Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi s ono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al reg. CE 850/2004 e ss.mml.e ii., devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dellesostanze pericolose;Omissis

Il deposito temporaneo

Art. 183 comma 1 lettera bb D.Lgs. 152/06

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Il mancato rispetto dei criteri previsti dalla norma del deposito temporaneo

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Sanzioni per il mancato rispetto delle condizioni di D.T.

Art. 256 comma 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 256 comma 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Art. 256 comma 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2

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L’onere della prova

Nel caso del deposito temporaneo è il produttore che deve provare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge che giustificano il deposito dei rifiuti nel luogo di produzione senza alcuna autorizzazione.

Il produttore deve provare che tutti i requisiti sono rispettati , anche e soprattutto quello relativo al luogo di effettuazione del deposito temporaneo che deve coincidere con quello di produzione del rifiuto, o essere a quest'ultimo "funzionalmente collegato" (circostanza che deve anch'essa essere provata dal produttore).

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Ancora sulle responsabilità: l’articolo 188 - Oneri dei produttori e dei detentori

Comma 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un so ggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore de i rifiuti.

Comma 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali asso lve i propri obblighi con le seguenti priorità : a) …omissisb) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestisc ono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita co nvenzione;

Comma 3. La responsabilità del detentore per il corretto rec upero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti a utorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ri cevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario e ntro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezion e del formulario…... …..omissis…….

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Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltime nto, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazio ne di cui agli artt. 208- 212, 214-215 e 216

Riferimento normativo: Art.256, comma 1, D.Lgs. 152/2006

SANZIONIRifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi

Arresto da 3 mesi ad 1 anno OPPUREammenda da 2.600 a 26.000 €

Arresto da 6 mesi a 2 anni, PIÙammenda da 2.600 a 26.000 €

ATTENZIONE!! La pena è ridotta della metà in caso di inosservanza di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (cfr. comma 4).

In caso di trasporto, confisca del mezzo

+ D.Lgs. 231/01: sanzione pecuniaria fino a 250 quote

+ D.Lgs. 231/01: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

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a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Il controllo documentale: commento al comma 3 dell’art. 188 D.Lgs. 152/06 «Oneri dei produttori e dei detentori»

Comma 3. La responsabilità del detentore per il corretto rec upero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.

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E’ fondamentale che la IV° copia del formulario, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario venga restituita da parte del trasportatore al detentore entro tre mesi

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Sintesi delle sanzioni amministrative

• MUD: art. 258 comma 1 Ritardo fino al 60 °giorno = da 26 a 160 €Ritardo 60°giorno = Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 €Omissione, incompletezza o inesattezza = Sanzione ammini strativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 €

• REGISTRI c/s: art. 258 comma 2 Omessa o incompleta tenuta = Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 € per RNPSanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.0 00 € per RPSanzione amministrativa pecuniaria da 1.040,00 a 6.6 00,00 € per RNP e da 2.070 a 12.400 € per RP nel caso di imprese fino a 1 5 dipendenti

• FIR: art. 258 comma 4 Mancanza nel trasporto - incompletezza o inesattezza dei dati = Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 €(non applicabile la previsione dell’art. 483 c.p.)

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Le sanzioni per registri (e relativi FIR associati) sono applicabili per i 5 anni successivi la data dell’ultima registrazione riportata sul frontespizio del registro di cui fanno parte integrante.(cfr. art. 190 comma 3 D.Lgs.152/06)

ATTENZIONE ALLA DATA DELL’ULTIMA ANNOTAZIONE

Per il MUD si ritiene applicabile la stessa cadenza temporale.

Per quanto tempo sono applicabili le sanzioni su FIR, registri c/s, MUD?

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Le responsabilità “amministrativa” dell’impresa

D.Lgs. 231/01:

Disciplina della responsabilità

amministrativa delle persone

giuridiche, delle società e delle

associazioni anche prive di

personalità giuridica.

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Le responsabilità di impresa

1. Impresa in persona del legale rappresentante

2. Delegato alle funzioni ove esistente

3. Ente in quanto tale ex D.Lgs. 231/01 qualora sia commesso uno dei reati presupposto

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Profili generali della responsabilità amministrativa dell’ente derivante da reato

1. I destinatari del D.Lgs. 231/01

2. L’autore del reato presupposto

3. L’interesse o vantaggio dell’ente

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Con l’espressione “231 e ambiente” si fa riferiment o al quadro normativo che disciplina la responsabilità d iretta delle aziende e degli enti in genere che si aggiung e, senza sostituirsi a quella delle persone fisiche ch e hanno materialmente commesso il reato ambientale.

Il sistema del c.d. “231 Ambiente”

Nella logica del D.Lgs. 231/2001, il reato figura come evento riconducibile ad un “deficit organizzativo” dell’ente/impresa e riguarda persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

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• Reati relativi alla protezione degli habitat (C.P. art. 733 bis)

• Reati relativi alla protezione della flora e della fauna (C.P. art. 727 bis; L. 150/92)

• Reati relativi alla tutela delle acque (D.Lgs 152/06 art. 137, art. 8.2D.lgs. 202/2007);

• Reati relativi alla gestione dei rifiuti (D.Lgs 152/06 artt. 256, 258, 259, 260 e 260 bis);

• Reati relativi all’inquinamento del suolo (D.Lgs 152/06 art. 257);

• Reati relativi all’inquinamento dell’aria (D.Lgs 152/06 art. 279);

• Reati relativi alla protezione dell’ozono stratosferico (L. 549/93);

• Reati relativi all’inquinamento marittimo (D.Lgs 202/07);

• Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs 152/06 art. 256bis).

I reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità dell’ente:

NEWS su art.

452 c.p.

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• art. 452 bis bis c.p.: Inquinamento ambientale

• Art. 452 quater c.p.: Disastro ambientale

• Art. 452 quinquies c.p.: Delitti colposi contro l’ambiente

• Art. 452 sexies c.p.: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e di materiale a radiazioni ionizzanti

… I reati ambientali rilevanti ai fini della responsabilità dell’ente: le novità del DDL 1345 -B

+ Reati scopo

associazione a delinquere

• Art. 452 septies c.p.: Impedimento del controllo

• Art. 452 terdecies c.p.: Omessa bonifica

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Strumenti per esimere l’ente da responsabilità ex D.Lgs. 231/01

• Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

• Codice etico • Sistema disciplinare

• Organismo di Vigilanza

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Le sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01

Art. 9 D.Lgs. 231/2001

a) sanzioni pecuniarie

b) sanzioni interdittive

c) confisca

d) pubblicazione della sentenza

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La delega di firma e di funzioni

La delega è un atto scrittoche deve recare specificamente il soggetto delegante e le funzioni delegate.

Esistono due tipi di delega:

DELEGA di FIRMA

DELEGA di FUNZIONI

Se la delega ha ad oggetto solo la firma (c.d. delega di firma), di regola la responsabilità resta in capo al legale rappresentante dell’impresa che risponde anche dei comportamenti tenuti dai dipendenti

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La delega di funzioni a certe condizioni può esonerare da responsabilità il legale rappresentante (che risponderà solo a titolo di colpa in vigilando) mentre a rispondere sarà direttamente il dipendente (che dovrà essere un soggetto qualificato a svolgere le funzioni delegate).

Segue: La delega di firma e di funzioni

Condizioni OGGETTIVE

• Dimensione impresa

• Competenze particolari

• Certezza

• Trasferimento di poteri

• Autonomia decisionale

• Capacità di spesa

• Disposizioni statuarie

• Pubblicità e Onerosità

Condizioni SOGGETTIVE

• Capacità professionale

• Indipendenza

• Nessuna richiesta di intervento

• Consapevole idoneità e diligenza

• Accettazione effettiva, volontaria e manifesta

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Il DDL1345-B: il nuovo titolo VI bis c.p. sui delitti contro l’ambiente

• inquinamento ambientale;

• disastro ambientale;

• traffico e abbandono di

materiale ad alta radioattività;

• impedimento del controllo;

• omessa bonifica.

Approvato il 19 maggio 2015

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Il DDL1345-B: La nuova parte VI bis del D.lgs. 152/2006 sulle contravvenzioni

L’ottemperanza alle prescrizioni e la causa di esti nzione del reato

Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrat ivi e penali in materia di tutela ambientale

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto…

…che non hanno cagionato danno opericolo concreto e attuale di danno allerisorse ambientali, urbanistiche opaesaggistiche protette.

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Grazie per l’attenzione

Nota di riservatezza/non divulgazioneSi informa che il presente materiale, messo a disposizione ai fini del corso, costituisce produzione originale

(laddove si faccia riferimento a fonti esterne queste sono state esplicitamente indicate). A tal fine lo stesso è da considerarsi riservato e non può essere riprodotto o copiato, in tutto o in parte, né diffuso a terzi, ferma restando

la possibilità dell’utilizzo interno per esigenze operative connesse allo svolgimento dell’attività di impresa.La violazione di quanto sopra comporta l’esposizione alle relative azioni per far valere le responsabilità

connesse presso le autorità competenti.

Avv. Valeria BORTOLOTTI

[email protected]

Dott. Vito Emanuele MAGNANTE

[email protected]