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CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
MODULI 1 - 2
ART. 36/37 D.LGS 81/08 ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21-12-2011
1 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 31/07/2012
• Docente sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi dal 2000 presso varie strutture in Italia, nell’ultimo triennio Resp. formazione presso Silaq con oltre 1.800 ore di docenze/convegni effettuate e circa 2.200 persone formate. Corsi RSPP, RLS, antincendio, carrellisti, ecc… curatore del Safety blog. • Consulente sicurezza e antincendio di grandi eventi dal 2005, moda, musica, spettacolo, mostre, presentazioni, party, tra cui: Valentino, Missoni,Richmond, Ferrè, Moschino, Ferragamo, Moncler, Diesel,Pitti uomo, Roberto Cavalli, Westwood, Blumarine. Andrea Bocelli, Michael Bolton, Roberto Bolle, Arbore, cameristi della scala, X Factor casting tour, Milano in sport, Wrangler, Lexus, Pirelli, Beer festival Milano, ecc… • Consulente Università Cattolica e IULM dal 2011. • Consulente sicurezza e antincendio del Savona calcio 1907, squadra di Lega Pro,dal 2010. • Consulente sicurezza e antincendio in Fiera Milano e Rho dal 2000 al 2009 in tutte le principali mostre ed eventi. • Consulente per il coordinamento cantieri ad alto rischio dal 1998, tra cui Olimpiadi invernali di Torino 2006, centrale Enel di Turbigo, numerosi cantieri edili e ristrutturazioni. • Consulente per analisi e valutazioni rischi dal 1999 in molteplici e differenti realtà aziendali, sistemi di gestione sicurezza, piani emergenza ed evacuazione, procedure di controllo.
Presentazione: chi sono
Del Maschio Luca:
Formazione generale:
- Le figure dell’organigramma aziendale, ruoli, doveri,
diritti.
- L’evoluzione della legislazione italiana sulla sicurezza
-Il Testo unico per la sicurezza, D.Lgs. 81/08
- il Documento di Valutazione del Rischio (DVR):
- Fattori di rischio
3 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 31/07/2012
Formazione specifica:
- Analisi dei principali fattori di rischio specifici:
- Rischio incendio
- Rischio elettrico
- Videoterminali
- Microclima
- Movimentazione carichi
- Amianto
-Rischi aggiuntivi
-Campi elettromagnetici
-Segnaletica di sicurezza
-Dispositivi di protezione individuale
4 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Al fine di adempiere a quanto indicato negli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il presente documento è scaricabile da tutto il personale.
Scopo del presente materiale didattico è di provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione e formazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
f) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
5 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
L’Europa sta evidentemente vivendo un periodo fortemente critico
riguardante l’intera sfera economica e lavorativa, con particolari
riferimenti a:
Il momento storico
Scarsa competitività con i Paesi emergenti.
Crisi delle economie di mercato europee
Crisi delle politiche del lavoro e di sviluppo europee.
Situazione italiana: cambio di governo, forte debito pubblico,
spending review, alta tassazione, crisi del sistema bancario, precariato
giovanile e dei cinquantenni, lavoro in nero, evasione fiscale, mancanza
di prevenzione.
Tali problematiche globali influenzano senza dubbio anche l’approccio
alla sicurezza delle lavorazioni.
I CARDINI della normativa vigente sulla sicurezza sono i seguenti:
Il punto di partenza: I cardini della normativa
Effettuare la valutazione di tutti i rischi, comprendendo tutte
le forme di lavoro , con o senza retribuzione, con successivo
miglioramento nel tempo tramite misure di prevenzione e
protezione che vadano a ridurre i rischi.
Formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici ,
con eventuale addestramento specifico + addetti antincendio e
primo soccorso.
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: per legge è la persona con potere decisionale e di spesa sulle tematiche di sicurezza sul lavoro, ovvero il Datore di lavoro. Non è il RSPP, non è il RLS, tantomeno il consulente esterno. Nel caso di deleghe formali con formalizzazione valide e reali di tali poteri la responsabilità va spalmata su più persone. RSPP: Ha i seguenti compiti:
Individua e valuta i rischi; Individua le misure da adottarsi per la sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro; Elabora le procedure di sicurezza; Propone i programmi per l’informazione e la formazione dei lavoratori; Fornisce ai lavoratori le informazioni riguardanti i rischi presenti in azienda
e i provvedimenti necessari a prevenirli.
Definizioni
Sfatiamo alcuni falsi miti e scorrette definizioni:
LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. PREPOSTO ALLA SICUREZZA: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Più avanti analizzeremo anche le altre figure dell’organigramma della sivurezza aziendale
Definizioni
LIBRO QUINTO: DEL LAVORO TITOLO I : DISCIPLINA ATTIVITA' PROFESSIONALI TITOLO II: DEL LAVORO NELL'IMPRESA
Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
La storia della sicurezza - Il Codice civile
1942
10 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI introduzione di alcuni fondamenti della futura normativa:
Norma molto elaborata e completa, ha introdotto una serie di DOVERI e SANZIONI per i datori di lavoro nei confronti dei lavoratori ed anche i doveri dei lavoratori stessi per un lavoro sicuro (inizialmente riguardava solamente i lavoratori subordinati) tra cui: -rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi; -disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. -segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
D.P.R. 547/55 – la legge base della sicurezza
1955 (abrogata dal testo unico)
11 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
UNO STRUMENTO DI TUTELA DELLE VITTIME DI INFORTUNI
1. Lo stato italiano stabilisce l’obbligo di assicurare i lavoratori subordinati (poi estesa ad altre categorie a rischio, recentemente dal 2000 anche le casalinghe) dal rischio contro possibili infortuni o malattie professionali.
2. INAIL gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. Il costo dell'assicurazione, chiamato premio assicurativo versato, tiene conto della diversa pericolosità delle varie lavorazioni e dell'ammontare delle retribuzioni pagate ai dipendenti occupati.
4. In base all’infortunio o malattia vi sono indennizzi, rendite, integrazioni di rendita, assegni speciali.
INAIL – istituto nazionale per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro
Nasce nel 1933: dal 1965 comprende anche le malattie professionali
12 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
NORME SULLA TUTELA E DIGNITA’ DEI LAVORATORI
È uno dei cardini del diritto del lavoro italiano Tratta i diritti dei lavoratori, in particolare: -Libertà d’opinione del lavoratore -Svincoli da forme di controllo improprie (audio, video, web) -Visite sanitarie -Adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto (art. 13). -Il licenziamento è lecito solo se avviene per giusta causa o motivo (art.18). -Divieto di atti discriminatori (politici, religiosi, razziali, di sesso, mobbing) -Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Lo statuto dei lavoratori
Legge n°300, 20 maggio 1970
13 13 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
Attuazione delle direttive 89\391\CEE, 89\654\CEE, 89\655\CEE, 89\656\CEE, 90\269\CEE, 90\270\CEE, 90\394\CEE, 90\679\CEE,
93\88\CEE, 97\42\CE e 1999\38\CE
L'Unione Europea (UE), istituita nel 1993 dai dodici paesi membri della Comunità Europea (CE), si propone di migliorare l'integrazione
economica, politica e sociale e la cooperazione tra gli stati membri. Segue così un’armonizzazione di molte leggi, tra le quali quelle sulla
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
L’evoluzione della sicurezza - D.Lgs. 626/94
1994
14 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Introduzione di molti concetti fondamentali: - l’obbligo di valutare tutti i rischi da parte del Datore di lavoro - L’obbligo di redazione ed aggiornamento di un documento specifico di
valutazione dei rischi. - L’eliminazione o riduzione dei rischi (rischi residui) - Controlli sanitari in funzione dei rischi specifici. - L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione e dell’organigramma
aziendale della sicurezza (Datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico competente, addetti antincendio, addetti primo soccorso)
- Informazione, formazione, addestramento e consultazione dei lavoratori. - Riunioni periodiche per la prevenzione e la protezione.
L’evoluzione della sicurezza - D.Lgs. 626/94
1994
15 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Dagli anni ’50 arriviamo così ai fatti recenti … 2007…
La Legge Delega N.123 Del 03/08/2007
I mass media danno sempre maggior rilievo a fatti di cronaca
inerenti le morti bianche e, dopo anni di tentativi di giungere ad un
riassetto normativo sulla sicurezza e all’adozione di un Testo
Unico, si riapre il dibattito politico sulla necessità di ridurre le morti bianche in Italia.
Analizziamo alcune statistiche ufficiali sugli infortuni sul lavoro
16 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Infortuni sul lavoro – decennio 2001-2010
17 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Infortuni sul lavoro - lavoratori stranieri
20 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Infortuni sul lavoro – lavoratori stranieri
21 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Il 25 Agosto 2007 è entrata in vigore la legge 123:
La Legge Delega N.123 Del 03/08/2007
“Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in
materia”
la legge delega fissava il termine del 25 maggio 2008 entro il
quale il Governo dovrà approvare il Testo Unico (art. 1)
gli artt. 2-12 dettano alcune misure di immediata attuazione
di contrasto agli infortuni e al lavoro nero
22 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Art. 9 – introduzione del concetto di omicidio colposo Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Innovazioni normative
1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".
Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
"Art. 25-septies. - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
23 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Aprile 2011: sentenza del processo Thyssenkrupp
Sentenza Thyssen, una decisione storica
24 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
IL TESTO UNICO
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
“Attuazione dell’art.1 della legge n°123 del
3 agosto 2007 in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
(GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl.
Ordinario n.108 )
D.Lgs. 81/2008
25 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Ripresi dall’allegato I del D.lgs. 81/08
Allegato I – Testo unico sicurezza
Gravi violazioni ai fini del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale:
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione
Mancata formazione ed addestramento
Mancata costituzione del servizio prevenzione e protezione
Mancata elaborazione del PSC e POS (cantieri)
Mancata nomina del CSE o CSP (cantieri)
Violazioni che espongono a rischi di caduta dall’alto, mancato utilizzo di
cinture di sicurezza, mancanza di protezioni caduta verso il vuoto.
26 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
rev. del 09/03/11
Principali Novita’ Introdotte Dal Testo Unico
Estensione del campo di applicazione a tutti i lavoratori, anche
artigiani, lavoratori autonomi, collaboratori sotto ogni forma con o
senza retribuzione.
Personalizzazione della valutazione dei rischi, con maggior riguardo
alle persone, all’età, alla tipologia di lavoro, allo stress correlato,
alla provenienza del lavoratore.
Vigilanza più incisiva e sanzioni più severe (possibili imputazioni per
omicidio colposo con violazione di norme antinfortunistiche e tutela
della salute, possibile interdizione dell’esercizio dell’attività,
sospensione e revoca di licenze ed autorizzazioni)
Maggior peso alle rappresentanze sindacali e partecipazione attiva
dei soggetti.
27
Organigramma della sicurezza aziendale
28 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Le figure della sicurezza
LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. LAVORATORE EQUIPARATO: socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso; associato in partecipazione il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento il volontario il lavoratore socialmente utile
29 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Le figure della sicurezza
DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita', ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
30 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Le figure della sicurezza
DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa. PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
31 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Le figure della sicurezza
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) Il Servizio di Prevenzione e Protezione è una sorta di organo tecnico di cui si serve il Datore di Lavoro, che resta comunque titolare delle responsabilità fondamentali relative all’igiene e alla sicurezza del lavoro. Ha i seguenti compiti:
Individua e valuta i rischi; Individua le misure da adottarsi per la sicurezza e salubrità dell’ambiente di
lavoro; Elabora le procedure di sicurezza; Propone i programmi per l’informazione e la formazione dei lavoratori; Fornisce ai lavoratori le informazioni riguardanti i rischi presenti in azienda
e i provvedimenti necessari a prevenirli.
32 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Le figure della sicurezza
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Uno dei punti cardine della nuova normativa che prevede la partecipazione attiva dei lavoratori al processo di prevenzione, direttamente e tramite i propri rappresentanti.
può eseguire sopralluoghi negli ambienti di lavoro; deve essere consultato dal Datore di Lavoro sulla valutazione dei rischi, sulla
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda e può fare sue proposte in merito;
deve essere consultato dal Datore di Lavoro sulla designazione degli addetti a: Servizio di Prevenzione e Protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione in caso di emergenza;
deve essere consultato dal Datore di Lavoro sull’organizzazione della formazione dei lavoratori riguardo la sicurezza e salute;
deve ricevere dal Datore di Lavoro tutte le informazioni e la documentazione aziendale riguardante la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
33 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Le figure della sicurezza - RLS
deve essere formato in materia di igiene e sicurezza del lavoro; partecipa ad eventuali sopralluoghi degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del
Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.), con la possibilità di formulare sue osservazioni; può consultare la valutazione dei rischi e il registro degli infortuni; se ritiene che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate non siano
idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, può richiedere l’intervento degli organi di vigilanza.
34 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Le figure della sicurezza
MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA:
Un’altra figura rilevante nell’attuazione della prevenzione è quella del Medico Competente: è un medico dotato di una specifica competenza in medicina del lavoro. Esegue la sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti a rischio, tramite l’esecuzione di visite mediche ed altri accertamenti (esami di laboratorio, prove strumentali, visite specialistiche), al termine dei quali formula il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il lavoratore può far ricorso contro il giudizio di idoneità, rivolgendosi, entro 30 giorni, all’ASL. Gli accertamenti effettuati dal medico comprendono:
Accertamenti preventivi, all’atto dell’assunzione; Accertamenti da effettuarsi successivamente, in modo periodico, secondo un
programma stabilito (protocollo sanitario).
35 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Le figure della sicurezza
MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA:
Oltre alla sorveglianza sanitaria al medico sono assegnati altri compiti che riguardano più in generale l’attività di prevenzione:
Collabora con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione nell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità dei lavoratori;
Effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione; Compila la cartella sanitaria del lavoratore; Informa i lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti e sui loro
risultati; Collabora all’attività di informazione e formazione dei lavoratori; Collabora all’organizzazione del primo soccorso in azienda.
36 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Le figure della sicurezza
ADDETTI ALL’EMERGENZA (PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE, PRIMO SOCCORSO)
La normativa prevede inoltre che le aziende debbano darsi una specifica organizzazione per fronteggiare situazioni di emergenza, cioè il soccorso in caso di infortunio o malore, la prevenzione incendi, la necessità di evacuare rapidamente i luoghi di lavoro. Lo scopo è quello di prevedere le possibili emergenze che possono verificarsi, e di avere a disposizione personale, appositamente formato, che sia in grado di attuare tempestivamente i primi interventi, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco o del Pronto Soccorso o, nel caso si debba abbandonare il posto di lavoro, dirigere ed organizzare la corretta evacuazione.
37 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Le figure della sicurezza
Il datore di lavoro designa quindi i lavoratori per:
• PRIMO SOCCORSO (formati ai sensi del DM 388/03)
• LOTTA ANTINCENDIO (formati ai sensi del DM 10/03/98)
• GESTIONE EMERGENZE (formati ai sensi del DM 10/03/98)
SQUADRA DI
EMERGENZA
38 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Il DATORE DI LAVORO ha l’obbligo di:
Obblighi del datore di lavoro
a. nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei
casi previsti dal presente decreto legislativo.
b. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza;
c. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
d. richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a
loro disposizione;
e. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 39 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Il DATORE DI LAVORO ha l’obbligo di:
Obblighi del datore di lavoro
l. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli
articoli 36 e 37;
m. Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della
salute;
o. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
copia del documento di valutazione dei rischi
p. elaborare il documento di valutazione dei rischi
40 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Obblighi dei lavoratori: •Prendersi cura della propria salute. •Contribuire all’adempimento degli obblighi normativi. •Utilizzare correttamente attrezzature, sostanze, mezzi, DPI. •Segnalare immediatamente al datore di lavoro deficienze di mezzi o dispositivi nonché qualunque situazione di pericolo. •Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. •Partecipare ai programmi di formazione. •Sottoporsi ai controlli sanitari previsti. (come vengono comunicati questi obblighi dal RSPP? commentiamoli)
Gli obblighi dei lavoratori
Art. 20:
Il documento di valutazione dei rischi è il NUCLEO della sicurezza aziendale. Contiene:
La valutazione dei rischi – art. 28
Relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati
Misure di prevenzione e protezione attuate, DPI adottati.
Programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
Procedure, ruoli aziendali, competenze, RSPP, RLS, medico competente.
Individuazione delle mansioni che espongono a rischi e richiedono informazione e formazione specifica.
Rispettare le indicazioni contenute nei titoli di legge successivi e negli allegati.
42 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
RISCHIO = PROBABILITA’ x DANNO
Il Rischio
Misure di Prevenzione
– attuazione di tutte le misure per ridurre il rischio mediante la riduzione della sola probabilità (frequenza attesa)
Misure di Protezione
– attuazione di tutte le misure per ridurre il rischio mediante la riduzione dell’ entità del danno (magnitudo)
Il processo di valutazione dei rischi ci obbliga a eliminare o ridurre i rischi nei nostri ambienti di lavoro; dobbiamo quindi ridurre i due fattori di probabilità e danno, tramite misure di prevenzione e
protezione:
43 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Ecco un esempio: P è la probabilità dell’evento
VALORE DI P SIGNIFICATO DEL VALORE CRITERIO DI SCELTA
1 MOLTO IMPROBABILE Il verificarsi del danno è subordinato ad un
concatenamento di eventi indipendenti tra
loro.
Il verificarsi del danno è creduto
impossibile dagli addetti.
Non è mai accaduto nulla di simile.
2 POCO PROBABILE Il verificarsi del danno dipende da
condizioni “sfortunate”.
Il verificarsi del danno provocherebbe
reazioni di grande stupore tra gli addetti
Eventi simili si sono verificati molto
raramente.
3 PROBABILE Il verificarsi del danno dipende da
condizioni non direttamente connesse alla
situazione ma possibili.
Il verificarsi del danno provocherebbe
reazioni di moderato stupore.
Eventi simili sono già stati riscontrati in
letteratura.
4 MOLTO PROBABILE Il verificarsi del danno dipende da
condizioni direttamente connesse alla
situazione.
Il verificarsi del danno non provocherebbe
alcuna reazione di stupore.
Eventi simili sono già accaduti in azienda o
in aziende dello stesso tipo.
Fasi standard per la redazione del documento
44 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Ecco un esempio: E è la Entità del Danno
VALORE DI E SIGNIFICATO DEL VALORE CRITERIO DI SCELTA
1 LIEVE Incidente che dà luogo a disturbi
rapidamente reversibili (pochi giorni).
Esposizione cronica che dà luogo a disturbi
rapidamente reversibili (pochi giorni).
2 DI MODESTA ENTITÀ Incidente che dà luogo a disturbi reversibili
(mesi)
Esposizione cronica che dà luogo a disturbi
reversibili (mesi).
3 GRAVE Incidente con effetti di invalidità
permanente parziale o comunque
irreversibili.
Esposizione cronica con effetti di invalidità
permanente parziale o comunque
irreversibili.
4 MOLTO GRAVE Incidente con effetti di invalidità totale o
mortale.
Esposizione cronica con effetti mortali o
totalmente invalidanti.
Fasi standard per la redazione del documento
45 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Ecco un esempio:
E = entità
P = probabilità degli effetti
R = P x E = rischio
P\ E 1 2 3 4 legenda
1 Intervallo di sicurezza
2 Intervallo di rischio accettabile
3 Intervallo di rischio significativo
4 Intervallo di grave rischio
Fasi standard per la redazione del documento
46 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
“eliminazione dei rischi in relazione
alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile,
loro riduzione al minimo”
Ammissione del
RISCHIO RESIDUO
La Valutazione Dei Rischi: Obiettivi
47 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Ogni mansione lavorativa comporta diverse specificità, i cui rischi possono essere suddivisi
in tipologie o classi di rischio. Il datore di lavoro in base al D.lgs 81 ha l’OBBLIGO di valutare TUTTI i rischi specifici del proprio ambiente di lavoro, con l’applicazione di forti
sanzioni amministrative e penali in caso di inadempienze.
Analizziamo assieme le varie classi di rischio e le principali procedure da mettere in atto.
Analisi dei fattori di rischio principali
48 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Analisi dei rischi per mansione
Fattori di rischio
P D R Misure di sicurezza
Struttura luoghi di lavoro
Aerazione e microclima
illuminazione
Igiene ambienti
Impianto elettrico
Rischi d’incendio
macchinari
Agenti chimici
Rumore 49 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Fattori di rischio
P D R Misure di sicurezza
Vibrazioni
Movimentazione dei carichi
Stress
Lavoro solitario, ripetitivo
Rischi connessi a differenze di genere, età, provenienza
Lavoratori minorenni
Lavoro notturno
Interferenze
altro 50 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
Analisi dei rischi per mansione
Rev. del 06/03/2012
Informazione, formazione, addestramento
51 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Definizioni:
INFORMARE: portare a conoscenza di qualcuno fatti, dati, pensieri. Obiettivo: SAPERE non il cambiamento di comportamenti
FORMARE: agire sulle conoscenze, sulle capacità, e sulle convinzioni di un soggetto affinchè questo, in certe situazioni si comporti in un determinato modo. Obiettivo: il lavoratore, una volta conosciuta la procedura o un rischio (sapere), scelga di attivarsi nel comportamento oggetto di tale formazione anche senza controllo diretto…. Che quindi sappia essere sicuro. SAPER ESSERE
ADDESTRARE: insegnare a qualcuno come svolgere delle azioni finalizzate ad uno scopo. Obiettivo: SAPERE FARE (non si può prevedere che la persona poi lo faccia)
Informazione, formazione, addestramento
52 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Conclusioni:
La formazione è un concetto che racchiude sia il fare informazione, sia il fare addestramento e li completa inserendo anche le dinamiche legate ai valori, alla motivazione ed alle influenze che agiscono sulla persona
FORMAZIONE = INFORMAZIONE + ADDESTRAMENTO
Quindi:
SAPERE ESSERE = SAPERE + SAPERE FARE
Informazione, formazione, addestramento
53 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
LA FORMAZIONE NEI NUOVI ACCORDI
STATO-REGIONI DEL 21/12/2011
pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.8 del 11/01/2012
23/05/2012 54 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo / Luca Del Maschio
L’ACCORDO STATO-REGIONI
La formazione al centro del processo di valutazione e riduzione dei rischi: Il recente accordo Stato regioni , atteso da tempo, regolamenta chiaramente una serie di importanti parametri inerenti la formazione sulle tematiche di sicurezza sul lavoro . In particolare chiarisce le durate dei corsi, le periodicità e le ore di aggiornamento, i requisiti dei docenti, diversificando e riclassificando la gravosità dei corsi in funzione delle classi di rischio, basso, medio, alto, determinato dalle tabelle del codice Ateco della società.
12/01/2012 55 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo
L’ACCORDO STATO-REGIONI
La formazione al centro del processo di valutazione e riduzione dei rischi: L’accordo potenzia il numero di ore da destinare obbligatoriamente alla formazione sulla sicurezza sul lavoro, riconoscendo allo strumento formativo il ruolo cardine per la sensibilizzazione dei lavoratori e dei Datori di lavoro sulle tematiche di sicurezza, verso l’ambizioso obiettivo di proseguire con la graduale riduzione delle morti sul lavoro e delle tante inabilità permanenti.
12/01/2012 56 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo
FORMAZIONE DEI LAVORATORI così strutturata:
12/01/2012 57 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo
Formazione generale
4 ore
Può essere svolta in modalità e-Learning
Formazione
Rischio Basso – 4 ore
Uffici e servizi, Commercio,
Artigianato, Turismo, Alberghi e ristoranti
Formazione
Rischio Medio – 8 ore
Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione,
Trasporti, Magazzinaggio,
Assistenza sociale NON residenziale
Formazione
Rischio Alto – 12 ore
Costruzioni, Industria alimentare, Tessile,
Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti,
Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi
residenziali
AGGIORNAMENTO: 6 ore quinquennali
per tutti i macrosettori di rischio
Può essere svolto in modalità e-Learning
12/01/2012 58 a cura della Dott.ssa Cristina Pacchiardo
La formazione è strutturata in 4 moduli formativi
Modulo 1
AGGIORNAMENTO: quinquennale
Può essere svolto in modalità e-Learning
FORMAZIONE DL SPP così strutturata:
Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4
Giuridico-normativo Gestione ed organizzazione della sicurezza
Individuazione e valutazione dei rischi
Formazione e consultazione
Possono essere svolti in modalità e-Learning
Formazione Rischio Basso – 16 ore
Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo, Alberghi e ristoranti
Formazione Rischio Medio – 32 ore
Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti,
Magazzinaggio, Assistenza sociale NON residenziale
Formazione Rischio Alto – 48 ore
Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno,
Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali
Rischio Basso – 6 ore Rischio Medio – 10 ore Rischio Alto – 14 ore
Altezza, cubatura, superficie:
I limiti minimi , per i locali occupanti almeno 5 lavoratori o lavorazioni sottoposte a sorveglianza sanitaria sono i seguenti:
-- altezza netta non inferiore a 3 mt (2,7 mt per la Lombardia).
-- Cubatura non inferiore a 10 mc a lavoratore
-- Superficie minima di 2 mq per lavoratore.
-I valori sono lordi, senza cioè contare mobili, macchine, impianti
Luoghi Di Lavoro
59 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Servizi igienici - bagni
Luoghi Di Lavoro
I bagni devono essere dotati di antibagno e di opportuni accessori.
Quando l’attività è insudiciante gli accessori e le rubinetterie devono essere del tipo con comando di erogazione automatico a pedale o con segnale di presenza.
I bagni devono essere in numero adeguato e divisi per sesso.
Il numero minimo è definito nei vari “regolamenti di igiene locali” emessi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.
Si riporta, come esempio tratto dal “Regolamento locale di igiene-tipo” approvato dalla Regione Lombardia il 28 marzo 1985, il numero minimo di servizi igienici richiesti per un ambiente di lavoro (art. 3.11.7).
Fino a 3 addetti 1 WC + 1 lavabo nell’antibagno Da 4 a 10 addetti 2 WC + 1 lavabo in ciascun antibagno Da 11 a 40 addetti 3 WC + 1 lavabo in ciascun antibagno Oltre i 40 addetti 1 gabinetto in più ogni 30 lavoratori (oltre 40)
60 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Spogliatoi Gli spogliatoi sono obbligatori solo quando sia necessario cambiarsi d’abito, nel caso di Attività insudiciante, ad esempio. Se sono riservati a più di 10 addetti i locali spogliatoi devono essere separati per sessi, altrimenti possono essere usati alternativamente da uomini e donne. Gli spogliatoi devono essere vicini ai servizi igienici e (dove necessario) alle docce; devono essere dotati di armadietti (a doppio scomparto quando l’attività sia insudiciante o a rischio di contaminazione), di sedie, etc., e nella stagione invernale devono essere riscaldati. Quando esistono, le docce devono essere mantenute efficienti.
Luoghi Di Lavoro
61 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Illuminazione dei luoghi di lavoro
Illuminazione naturale: in ogni ambiente deve essere garantita una superficie di illuminazione adeguata; il rapporto aeroilluminante è stabilito dal regolamento d’igiene. e si intende soddisfatto qualora esista l’agibilità.
Illuminazione artificiale: deve consentire una buona visione e non deve creare zone d’ombra e abbagliamenti. Le lampade devono essere dotate di diffusori e protette dagli urti.
Illuminazione d’emergenza: deve essere predisposta lungo le vie di fuga e sopra le uscite d’emergenza e deve garantire almeno 5 lux.
Ricordarsi che le batterie non sono eterne! Controllarle periodicamente.
Luoghi Di Lavoro
62 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Vie di circolazione e passaggi
Vie di circolazione e passaggi devono potersi utilizzare in piena sicurezza da pedoni e veicoli, essere sgombri da ostruzioni e con distanze di sicurezza sufficienti per i pedoni. I veicoli devono passare a distanza di sicurezza da porte, passaggi per pedoni, scale, corridoi. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone. Ove si muovano veicoli, le vie di circolazione devono essere segnalate in modo visibile (righe gialle) e devono essere previsti passaggi pedonali e segnaletica di pericolo. Vanno evidenziate le zone di passaggio dei carrelli elevatori, le zone di carico e scarico e quelle di accesso di furgoni di fornitori.
Luoghi Di Lavoro
63 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Porte e portoni Le porte ed i portoni devono essere in numero proporzionato al numero di lavoratori ed all’attività (particolari rischi d’incendio o di esplosione),consentire una rapida uscita e quindi devono essere agevolmente apribili dall’interno. Se sono apribili nei due sensi devono essere almeno in parte trasparenti. Le porte trasparenti devono essere visibili e costruite con materiale di sicurezza. Le porte a saracinesca o girevoli non possono essere le uniche porte d’uscita. Fino a 25 occupanti di un locale, esclusi i locali ad alto rischio d’incendio, è sufficiente una porta di larghezza minima 80 cm. Tra 26 e 50 una da 1,20 mt apribile nel senso dell’esodo.
Luoghi Di Lavoro
64 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Porte e portoni
Generalmente viene dimenticata la fondamentale esigenza che in caso di mancanza di corrente eletrica le nostre uscite possano aprirsi facilmente in maniera meccanica. Se non fosse possibile almeno mantenere copia della chiave accanto alla porta stessa.
Luoghi Di Lavoro
65 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Solai , soppalchi, scaffalature Solai e soppalchi devono essere dotati di parapetto normale se più alti di 1,5 m. Non è consentito svolgere nessuna attività lavorativa sotto o sopra i soppalchi con una altezza inferiore ai 2,10 m I limiti di carico devono essere calcolati, esposti e segnalati con apposito cartello, espresso in Kg/m2.
Gli scaffali devono essere stabili (per es. ancorati), e con i ripiani perfettamente orizzontali, e non devono presentare parti sporgenti o taglienti.
Se necessario vanno dotati di traverse posteriori e laterali. Se sono dotati di cancelletti di carico, questi devono essere chiusi con chiusura di sicurezza e segnalati.
Luoghi Di Lavoro
66 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
D.lgs 81/08 – art. 111
Il Datore di lavoro sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
Il datore di lavoro dispone che sia utilizzata una scala portatile quale posto di lavoro in quota SOLO NEL CASO IN CUI l’uso di altre attrezzature considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti, che non può modificare. Lo stesso dicasi per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (linee vita). Il datore di lavoro individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, effettuando i lavori in quota solo se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori. E’ vietato assumere assumere bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.
Lavori in quota
67 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
La segnaletica – riduzione interferenze
Mezzi in movimento
Segnaletica orizzontale
Fondamentale l’analisi dei rischi di interferenze e la loro riduzione. Zone di stoccaggio, passaggi dei mezzi, passaggi pedonali. Controllare periodicamente la loro usura.
68 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
CONTEGNO – La moderazione e la condotta prudente di ogni lavoratore costituiscono una importantissima difesa contro gli infortuni. In mancanza di questa virtù c’è il rischio concreto che le leggi, le norme, le disposizioni aziendali per la sicurezza e le stesse misure tecniche di prevenzione perdano parzialmente o totalmente di efficacia.
ATTENZIONE - La capacità di mantenere viva la vigilanza e il controllo delle proprie azioni, nonchè di quelle persone che ci circondano, può garantire la nostra incolumità in situazioni diversissime sia sul lavoro come in casa o sulla strada. SENSIBILIZZAZIONE – E’ fondamentale possedere sensibilità al problema della sicurezza sul lavoro e collaborare a diffondere all’interno dell’azienda una CULTURA DELLA SICUREZZA che porti alla progressiva riduzione dei rischi, all’eliminazione e alla modifica di comportamenti evidentemente sbagliati ed iterati, portando ad esempio i comportamenti virtuosi. CONSAPEVOLEZZA – E’ importante essere consapevoli che il comportamento corretto e sicuro è fonte di miglioramento della qualità del lavoro e che è fondamentale sollecitare i colleghi a comportamenti corretti e collaborativi.
Norme generali di comportamento
69 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Il Triangolo del fuoco
Sono i tre parametri necessari affinchè vi sia una combustione:
Il Rischio Incendio
71 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
4 classi:
Classificazione dei fuochi
72 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Tipologie d’estintori
73 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
Il Rischio Incendio
Rev. del 06/03/2012
Modalità d’uso
N.B. L’estintore portatile è un mezzo da utilizzare per l’estinzione di un principio di incendio
75 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
Il Rischio Incendio
Rev. del 06/03/2012
Obbligatorio negli ambienti di lavoro oltre i 9 lavoratori, ma a mio avviso necessariamente estensibile anche negli ambienti interni con meno di 10 lavoratori ma in cui un’eventuale emergenza andasse o coinvolgere sulle stesse vie di fuga più strutture e quindi decisamente più di 10 persone. Un piano di emergenza deve definire bene: • Chi fa che cosa, telefoni utili, persone da coinvolgere. • I principali rischi e pericoli da affrontare, le persone a rischio. • Le vie di fuga, i mezzi di protezione presenti, l’ubicazione. • Le procedure di verifica e controllo di efficienza degli stessi. • Il punto di ritrovo, il funzionamento degli allarmi, gli sganci elettrici, gas, acqua e tutto ciò che serve per gestire un ‘emergenza nel modo corretto, informando tutte le persone potenzialmente coinvolgibili nell’evento.
Il piano di emergenza:
77
La gestione emergenze
77 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Segnalazione punto di raccolta
E’ molto importante identificare il luogo sicuro di ritrovo in caso di emergenza e che TUTTI sappiano dove si trova.
A tale proposito è fondamentale per i luoghi oltre i 10 lavoratori presenti eseguire una prova di evacuazione annuale.
78 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
La gestione emergenze
Rev. del 06/03/2012
E’ fondamentale monitorare nel tempo che questo sistema di gestione emergenze sia efficace e funzionale. Il metodo migliore è una prova di evacuazione annuale, fatta seriamente, monitorando il tempo di arrivo di tutti al luogo sicuro e segnalando tutte le problematiche individuate (che spesso ci sono) per porvi rimedio nel tempo o con nuove procedure migliorative. E’ importante avere check list di controllo interne per monitorare l’accessibilità di uscite di sicurezza, vie di fuga, estintori e idranti, luci di emergenza, sganci elettrici, gas, acqua, maniglioni antipanico, manutenzioni periodiche impianti, mezzi di protezione attiva e passiva, mezzi di prevenzione, manutenzioni macchinari ed attrezzature. Per gestire bene un’emergenza è necessario aver pensato a tutto con MOLTO anticipo, altrimenti non si sarà capaci di gestirla.
Prova di evacuazione, check list di controllo:
79
La gestione emergenze
79 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Rappresenta in pieno le principali carenze in Italia:
• Mancato rispetto di leggi e regole (distanza 5miglia dalla costa)
• Mancato valore della prevenzione (imprudenza- non è mai successo nulla, lo facevano tutti)
• Comportamenti iterati errati ( imperizia - negligenza - l’inchino, la mala gestione dell’emergenza, di modi e tempi) e scaricabarile successivo al disastro.
• La formazione carente (personale addetto non a conoscenza di regole, prassi, piani di emergenza)
• Piano di emergenza carente. • Prove di evacuazione superficiali • Prove pratiche scarse e poco efficaci (addestramento) • Non valutate le differenze di lingua e la comunicazione. • Gestione disabili e persone in difficoltà inefficace.
Il Caso Costa Concordia
80 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
Il Rischio Elettrico – artt. 80/86
82 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
L’elettricità, anche se a bassa tensione, rappresenta un rischio gravissimo noto a tutti. Occorre quindi la massima prudenza per prevenire ogni possibilità di contatto accidentale con gli elementi sotto tensione. A tal fine è necessario seguire queste avvertenze:
non effettuare allacciamenti elettrici con mezzi di fortuna ed in particolare inserendo le estremità di conduttori nudi negli alveoli delle prese;
disinserire le spine dalle prese impugnandone l’involucro esterno e non tirando il cavo elettrico;
evitare attorcigliamenti dei cavi; avere la massima cura del rivestimento isolante dei conduttori e degli
apparecchi elettrici controllandone spesso l’integrità; segnalare ogni eventuale danneggiamento di apparecchi e di impianti
elettrici con particolare riferimento all’integrità dei conduttori di messa a terra;
non aprire gli armadi ed i contenitori delle apparecchiature nè effettuarvi interventi se non si è debitamente addestrati ed autorizzati;
L’elettricità
83 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Protezioni contro i contatti indiretti
La messa a terra
La messa a terra è una via preferenziale per il passaggio della corrente e garantisce che, in caso di dispersione, la corrente non si scarichi a terra attraverso l’utilizzatore, bensì tramite i cavi di messa a terra.
L’impianto è sempre unico per ogni edificio e ad esso si collegano tutti gli utilizzatori.
•La prima installazione (se eseguita prima del 07/01/2002) doveva essere denunciata all’ISPESL tramite l’apposito modello B (rosa). Successivamente, con l’entrata in vigore del DPR 462/01, la prima installazione deve essere denunciata alla ASL, ISPESL e ARPA o allo SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE, consegnando copia della Dichiarazione di Conformità alla regola dell’arte rilasciata dall’installatore e controfirmata dal Datore di Lavoro
Il Rischio Elettrico
84 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Protezioni contro i contatti indiretti La messa a terra
• Le verifiche all’impianto di messa a terra iniziale vengono effettuate:
- Ogni 2 anni nelle attività soggette a CPI e nelle strutture sanitarie
- Ogni 5 anni negli altri casi
Le verifiche degli impianti DEVONO essere effettuate da:
- ASL competenti per territorio
- Organismi di Ispezione Notificati dal Ministero delle Attività Produttive (società Private)
La ISPESL può effettuare anche dei collaudi (a campione) all’impianto
Il Rischio Elettrico
85 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Titolo VII – artt. 172 – 179 – Attrezzature munite di videoterminale
Il datore di lavoro analizza i posti di lavoro, i rischi per la vista e gli occhi, la postura, l’ergonomia, l’igiene,l’affaticamento fisico o mentale, adotta le misure appropriate per ovviare a tutti i rischi dei lavoratori.
Si rientra nei lavoratori videoterminalisti utilizzando per 20 ore settimanali il videoterminale, dedotte le interruzioni (15 minuti ogni 2 ore di diritto).
I lavoratori hanno diritto a sorveglianza sanitaria, biennale per gli idonei con prescrizioni ed ultracinquantenni, quinquennale per gli altri.
Il datore di lavoro valuta e riduce i rischi, informa e forma i lavoratori, li fornisce di idonei DPI.
Il videoterminale
88 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
In questo ambiente di lavoro esistono numerose variabili che possono essere la causa di malattie o disturbi nei lavoratori interessati. Non si può parlare a rigore, di vere e proprie patologie professionali, bensì di fattori che caratterizzando o condizionando l’individuo e/o l’ambiente possono in qualche modo influire sullo stato di salute del lavoratore.
Gli elementi che entrano in gioco possono essere:
microclima
fisici (postura, rumore, illuminazione)
psicologici (relativi all’organizzazione e alla faticosità del lavoro).
Rischi dell’ambiente lavorativo
89 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Rischi: Affaticamento visivo Cause principali:
variazione della distanza occhio-lavoro; differenze di contrasto; presenza di fattori perturbanti (riflessi, sfarfallio dello schermo, etc.).
Sintomi comuni:
cefalee (50-70%); abbagliamento diretto o indiretto (52-80%); infiammazioni della congiuntiva (55-70%); indebolimento della capacità visiva (25-50%); alterazioni del campo visivo (30-45%).
Il videoterminale
90 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da distorsioni, sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. È’ possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.
Lo schermo
80°
110°
Piano di lavoro
45°
45°
91 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.
Il piano di lavoro
92 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
RIFLESSI E ABBAGLIAMENTI
FinestreDisposizione 3: correttaFinestreDisposizione 1: errata FinestreDisposizione2: errata
93 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Rumore
Non esistono particolari rischi legati al rumore in quanto il livello di 80 dB (livello minimo di pericolo per la salute) non viene raggiunto da nessun tipo di VDT.
Il lavoro al VDT richiede comunque, nella maggior parte dei casi, elevate capacità di concentrazione o necessità di comunicazione, pertanto è opportuno evitare di posizionare le postazioni VDT in ambienti particolarmente rumorosi.
Microclima
CALORE - Evitare di posizionare i videoterminali vicino a fonti di calore
MICROCLIMA - Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un' umidità soddisfacente.
I valori microclimatici confortevoli per il lavoro di ufficio e sedentario in genere sono:
temperatura in inverno tra 20 e 24 °C
temperatura in estate tra i 23 e 26 °C
umidità relativa compresa tra 40 e 60%;
94 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Indicazioni per una corretta postura
La posizione più adatta risulta quella in cui: le ginocchia formano un angolo di circa 90°. i piedi siano completamente appoggiati al pavimento (se non ci si riesce
utilizzare un poggiapiedi) lo schienale sostenga la parte bassa (lombare) della schiena non si sia contretti a stare con il tronco flesso in avanti si possano appoggiare gli avambracci sul piano di lavoro
Nessuna posizione è ergonomica se mantenuta per molto tempo, ricordare quindi di cambiare posizione di tanto in tanto, utilizzando la flessibilità disponibile del posto di lavoro e cercando di sgranchire il collo, spalle e schiena. Alzarsi e fare qualche passo, almeno ogni 120 minuti.
95 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
POSTAZIONE CORRETTA:
ALTEZZA MONITOR COME DA DISEGNO
RICHIEDERE EVENTUALMENTE IL SUPPORTO PER IL MONITOR PER
RAGGIUNGERE L’ALTEZZA IDONEA.
POSTAZIONE CORRETTA:
POSIZIONE FRONTALE COME DA DISEGNO
Esempi
96 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
POSTAZIONE SCORRETTA:
FACILITA L’INSORGENZA DI MAL DI SCHIENA E TORCICOLLO.
SI CONSIGLIA DI MANTENERE IL MONITOR E LA TASTIERA IN POSIZIONE FRONTALE , CON IL MONITOR TANGENTE
AGLI OCCHI.
POSTAZIONE SCORRETTA:
EVITARE RIFLESSI DIRETTI SULLO SCHERMO
SI CONSIGLIA DI POSIZIONARE IL MONITOR E LA TASTIERA
PERPENDICOLARI ALLA FINESTRA.
Esempi
97 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Definizioni
Definiamo microclima il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’ambiente lavorativo.
Gli ambienti lavorativi possiamo suddividerli in MODERATI, se non vi sono parametri che impediscono il raggiungimento di condizioni di confort e di benessere dei lavoratori , oppure in SEVERI (caldi o freddi), in cui anche in seguito a valutazione di rischi ed alle migliori misure di protezione non è possibile raggiungere un idoneo benessere ambientale per i lavoratori.
Un microclima confortevole è quello che suscita nella maggioranza delle persone una sensazione di soddisfazione per l’ambiente.
Microclima
Valutazioni ambientali
Il parametro del microclima è giustamente fortemente soggettivo, pertanto si parla spesso di campo del benessere più che di “temperatura giusta”, segnalazione che molti RSPP o consulenti leggono purtroppo molto spesso.
La difficoltà di valutazione di idoneità ambientale risiede proprio nella forte soggettività ed in genere anche nell’ulteriore difficoltà di mettere assieme esigenze diverse di persone diverse poste nello stesso ambiente lavorativo.
Il microclima non idoneo per alcuni lavoratori è da sempre una delle segnalazioni più consuete in molti ambienti lavorativi, soprattutto di ufficio, e rappresenta spesso la prima fonte di contrasti, screzi, malessere sul luogo di lavoro, pur essendo un fattore di rischio specifico generalmente poco considerato rispetto ad altri.
E’ un fattore di rischio che quindi si interseca spesso con lo stress lavoro correlato.
Microclima
Necessità normative
art. 2087 cod. civ.
Obbligo per il datore di lavoro di "adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori"
art.10 Legge 864/70
Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la temperatura più confortevole e più stabile possibile in relazione alle circostanze
Allegato I, punto 7.1 direttiva CEE 89/654
La temperatura dei locali di lavoro dev’essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori
Allegato, punto 16.6.1 direttiva CEE 92/104
Nei luoghi di lavoro chiusi occorre provvedere affinché, in relazione ai metodi di lavoro in uso ed all'entità delle sollecitazioni fisiche a carico dei lavoratori, questi ultimi dispongano di sufficiente aria fresca
Microclima
Parametri di base per il benessere termico – indici di confort
UMIDITA’ RELATIVA: 40% - 60%
VELOCITA’ DELL’ARIA: 0,2 m/s
TEMPERATURA AMBIENTALE: impiegatizia: 20°C -22°C inverno
impiegatizia: 23°C -27°C estate
industriale leggero: 15°C-20°C
industriale pesante: 12°C-18°C
Negli ambienti interni è sempre preferibile non avere sbalzi termici superiori a 7 gradi con l’esterno.
Le politiche del contenimento dei costi energetici a volte stridono con questi parametri.
Microclima
Altri parametri di base
Le finestre e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura dei luoghi di lavoro.
Quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
Microclima
Aerazione luoghi di lavoro
A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità di lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria.
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante.
Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
Microclima
Titolo VI – artt. 168 – 171 - Movimentazione manuale dei carichi
Il datore di lavoro adotta le idonee misure tecniche ed organizzative e ricorre a mezzi appropriati per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Qualora non sia possibile fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale, in termini di organizzazione, progettazione, applicazione di norme tecniche , sorveglianza sanitaria.
Verifica il rispetto dei limiti massimi di sollevamento di peso consentito (20kg donne – 30kg uomini – meno se in posizioni disagiate)
Normativa di riferimento
106 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
NIOSH 1993. Modello per il calcolo del limite di peso raccomandato PESO MASSIMO KG (20-30) IN CONDIZIONI OTTIMALI DI
SOLLEVAMENTO X FATTORE ALTEZZA DA TERRA ALTEZZA DELLE MANI ALL’INIZIO
DEL SOLLEVAMENTO X FATTORE DISTANZA VERTICALE DEL PESO TRA INIZIO E FINE
DEL SOLLEVAMENTO X FATTORE DISTANZA ORIZZONTALE MASSIMA DEL PESO DAL
CORPO DURANTE IL SOLLEVAMENTO X FATTORE FREQUENZA DEL SOLLEVAMENTO IN FREQUENZA ATTI
AL MINUTO (=0 SE > 12 VOLTE/MIN.) X FATTORE DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO RISPETTO AL
PIANO SAGITTALE DEL SOGGETTO X FATTORE GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO –PRESA
= PESO RACCOMANDATO (PR)
Metodo NIOSH
109 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
MOVIMENTI RIPETITIVI DEGLI
ARTI SUPERIORI
110 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Alcune attività che comportano la ripetizione nel tempo di cicli lavorativi con le stesse modalità possono causare alcuni disturbi muscolari e/o articolari (spalla, gomito, polso, dita) che talvolta sfociano in una vera e propria patologia.
CTD = Cumulative Trauma Disorders
Principali fattori di rischio:
• Frequenza della azione lavorative
• Forza
• Postura
• Tempi di recupero
Movimenti ripetitivi degli arti superiori (CTD)
111 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Patologie più diffuse:
• Sindrome del tunnel carpale
• Sindrome di De Quervain
• Tendinite dei muscoli flessori ed estensori della mano
• Epicondiliti e epitrocleiti al gomito
• Periartriti scapolo-omerali alla spalla
• Dito a scatto
Lavorazioni tipo:
- Parrucchieri
- imbianchini
- Posatori di pavimenti/parquet
- Addetti a macchinari con uso continuativo e movimenti ripetitivi.
- Videoterminalisti con molte ore di utilizzo
Movimenti ripetitivi degli arti superiori (CTD)
112 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Valutazione rischio stress lavoro correlato
Indicatori oggettivi da valutare: • indicatori aziendali: indici infortunistici, assenteismo, assenze, ferie non godute, cessazione rapporti di lavoro, rotazione personale,sanzioni disciplinari, richieste visite mediche straordinarie, segnalazioni stress, istanze giudiziarie.
• Contesto del lavoro: cultura organizzativa, ruoli ed evoluzione della carriera, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, conciliazione vita/lavoro.
• Contenuto del lavoro: ambiente lavorativo / attrezzature, pianificazione dei compiti, carichi di lavoro, ritmi di lavoro, orari di lavoro e straordinari.
In base a questi parametri si evidenzia un rischio stress BASSO-MEDIO-ALTO, con eventuali proposte di miglioramento o riduzione stress collettivi o individuali.
113 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Differenze di età, provenienza, genere
Esempi di procedure operative di sicurezza:
Da valutare sempre il livello di assoluta comprensione delle istruzioni impartite e delle misure di sicurezza per i lavoratori stranieri. Effettuare formazione specifica, con test di verifica dell’apprendimento. Accentuare il piano formativo ed informativo per gli stranieri Accompagnare i giovani con maggior formazione ed apprendimento, con affiancamento, tutori, azioni correttive e di controllo. In caso di personale “over 55” tenere conto dei maggiori rischi lavorativi associati all’età nella distribuzione dei carichi di lavoro, delle mansioni e degli orari di lavoro
Differenti abitudini, differenti età, differenti modi di vedere le cose generano differenti rischi sul lavoro. E’ su questo parametro, che sembra ovvio ma che non era precedentemente considerato, che si basa una delle novità principali della valutazione dei rischi, ovvero la personalizzazione della valutazione dei rischi in base a criteri di differenze di età, di provenienza, di genere.
114 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Rischi aggiuntivi per lavoratori notturni
Pianificazione corretta della turnazione notte/giorno degli addetti
Controlli costanti che non vi siano turni di lavoro troppo lunghi o consecutivi notte/giorno
Idonee procedure per il corretto lavoro notturno e la riduzione dei rischi aggiuntivi.
Valutazione periodica assieme al Medico competente delle problematiche tipiche del lavoro notturno, sonnolenza, disturbi del sonno, fatica cronica, maggior consumo di farmaci, sintomi nevrotici, maggior prevalenza di infortuni.
Segnalazione di eventuali problematiche.
Sorveglianza sanitaria degli esposti
115 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Rischi aggiuntivi per lavoratrici in gravidanza
Analizzare la situazione specifica e valutare tutti i rischi aggiuntivi in relazione al luogo di lavoro, alla postura, alle attrezzature utilizzate, ai prodotti utilizzati.
Porre in essere eventuali misure integrative di prevenzione e protezione in seguito alla valutazione di tutti i rischi aggiuntivi.
Assistenza sanitaria: accertamenti preventivi per verificare l’assenza di controindicazioni alla lavorazione, accertamenti periodici per controllare lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione.
Organizzare eventuali riunioni per casi specifici, con eventuali decisioni operative per la riduzione dei rischi aggiuntivi.
Al termine delle valutazioni predisporre eventuali disposizioni aziendali.
116 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Rischi di infortuni in itinere
Con l'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati: - durante il NORMALE percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali); - durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi; - durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.
117 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Rischi di infortuni in itinere
Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi: - interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; - interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale); - le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
118 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Rischi di infortuni in itinere
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi). Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.
119 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Accertamenti assunzione alcool e sostanze stupefacenti
• La stima è di circa 10mila infortuni/anno dovuti all’uso di alcolici. •Divieto di assunzione durante il lavoro e subito prima per lavorazioni “a rischio”, incolumità o salute di terzi : lavori in quota, lavori edili e costruzione, addetti alla guida (veicoli su strada, ferrovia, navigazione), insegnanti, mansioni sanitarie, manutentori speciali (ambienti a rischio di incidente rilevante, con gas, vapori tossici, polveri, atmosfere infiammabili o esplosive), lavorazioni con porto d’armi.
•Per le lavorazioni valutate a basso rischio, come da allegato IV D.lgs 81/08 al p.to 1.11.3.3., è consentita la modica somministrazione di birra o vino nei locali di refettorio durante la pausa pasti.
•Controlli medici possono essere effettuati dal medico competente per accertare la non dipendenza e l’idoneità alla mansione.
•Il datore di lavoro deve formalizzare tali divieti e verificarne il rispetto. •Per la tossicodipendenza esiste l’obbligo di accertamenti sanitari per le lavorazioni a rischio sopra elencate.
120 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
L’assunzione di alcolici e superalcolici e di droghe può causare gravi rischi e gravi danni per la salute e la sicurezza di chi lavora e dei terzi che possono essere coinvolti.
Lavorazioni per le quali è previsto il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche ed il controllo per l’assenza di tossicodipendenza:
- mansioni inerenti le seguenti attività:
• addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E… (per la tossicodipendenza il controllo è previsto dalla patente C in su)
• Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
• Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza (solo per l’alcol)
121 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
Accertamenti assunzione alcool e sostanze stupefacenti
Rev. del 06/03/2012
122 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
Accertamenti assunzione alcool e sostanze stupefacenti
Rev. del 06/03/2012
123 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
Accertamenti assunzione alcool e sostanze stupefacenti
Rev. del 06/03/2012
RISCHI CONNESSI
ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
124 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Processo Eternit - Guariniello
L'Italia è stata fino alla fine degli anni '80 uno dei maggiori Paesi produttori e importatori di amianto. Dal secondo dopoguerra alla messa al bando del 1992 sono
state utilizzate più di 20 milioni di tonnellate del materiale, soprattutto nelle attività di coibentazione e
della produzione di manufatti in cemento-amianto
Ancora oggi il mesotelioma (tumore della pleura indotto dall’esposizione al amianto) colpisce circa 1350 persone all’anno.
125 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Artt 250: Prima dell'inizio dei lavori il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Art 251, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254. I lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria.
Art 253:Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. Art 254: Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,l fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.
Lavorazioni con presenza di amianto
126 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Processo Eternit S.P.A. – p.m. Guariniello
Aprile 2009: i vertici della Eternit S.P.A. sono accusati di disastro doloso, per la morte dal 1983 ad oggi di 2889 persone.
Processo di portata storica, con INPS, regione Piemonte , Campania, Emilia parti civili, molti comuni interessati, legambiente, codacons, con richieste di indennizzo all’INAIL per 246mln di euro.
Torino, processo contro la Eternit
127 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Febbraio 2012: sentenza del processo Eternit
Sentenza Eternit
• Imputati condannati a 16 anni: Il Tribunale di Torino ha condannato a 16 anni di carcere ciascuno i due dirigenti Eternit, alla fine del processo Eternit. I due rispondevano di disastro doloso per la morte di numerosi operai per l'amianto. Il tribunale ha ritenuto i due imputati colpevoli di disastro doloso permanente e omissione dolosa di misure antinfortunistiche, solo per le condizioni degli stabilimenti di Cavagnolo (To) e Casale Monferrato (Al), con risarcimenti oltre i 60mln di euro. •Per altri due stabilimenti il reato e' stato dichiarato prescritto.
128 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Sostituzione e riduzione Bisogna sempre cercare di evitare l'uso di agenti cancerogeni, adoperando quanto più possibile sostanze non nocive. Bisogna effettuare le lavorazioni a sistema chiuso, e ridurre il livello di esposizione al minimo tecnicamente possibile. Per gli agenti cancerogeni non esiste una soglia di esposizione corrispondente a rischio zero, per cui non è quindi possibile effettuare una vera e propria valutazione del rischio. La legge richiede infatti che sia stimata l’esposizione, con lo scopo di verificare se la concentrazione presente nell’ambiente di lavoro è la minima possibile, e di Identificare i lavoratori esposti.
Agenti cancerogeni
130 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Rischi nell’utilizzo del toner
• Stampanti laser e fotocopiatrici producono polveri ultrasottili ncive, gas volatili organici, con emissione di gas quali : ozono (irritante), formaldeide (canecerogeno), benzene (cancerogeno).
• La composizione chimica dei toner contiene composti metallici a volte cancerogeni. Su questo fatto c’è molta disinformazione.
• Elementi tossici di alcuni toner: Stirene (possibile cancerogeno) Nerofumo o Black carbon (cancerogeno) Nichel (R49 possibile cancerogeno per inalazione), Cromo.
• È FONDAMENTALE quindi farsi rilasciare le schede di sicurezza dei vostri toner, analizzarle e valutare l’eventuale presenza di prodotti nocivi, anche perché le etichette sono spesso molto carenti e poco esplicative dei rischi.
131 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Prevenzione nell’utilizzo del toner
•Utilizzare mascherine durante le manipolazioni
•evitare di disperdere la polvere del toner.
•ricambiare spesso l’aria negli ambienti in cui risiedono, possibilmente mantenendo le attrezzature lontano dalle postazioni lavoro.
•Lavare le mani alla fine delle manipolazioni di toner
•Evitare di mangiare, bere o fumare mentre si manipolano i toner
Particolari misure di sicurezza vanno prese per i centri stampa o gli utilizzatori continuativi, con idonei sistemi di aspirazione di polveri e corrette valutazioni dei rischi con valide misure di prevenzione e protezione.
132 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Nell'ambito della valutazione dei rischi agenti fisici, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300GHz) ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) , rispettando i limiti di esposizione di cui al ALLEGATO XXXVI. Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
Campi elettromagnetici
Art. 206 e successivi
133 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
134 134
D. Lgs.81/08 - CAPO IV – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI
ELETTROMAGNETICI
Articolo 206 - Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto. 2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
Principali rischi per la sicurezza e la salute
Nel campo degli studi sugli effetti dei campi elettromagnetici, non si è arrivati, al momento, a risultati definibili, soprattutto per quanto riguarda gli effetti a lungo termine.
Per quanto riguarda invece gli effetti a breve termine possono manifestarsi: la stimolazione di cellule dei tessuti nervosi muscolari (elettricamente eccitabili) ed il riscaldamento delle regioni interessate.
135 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Campi elettromagnetici
recenti news: OMS: 31-05-2011 Il cellulare è un possibile cancerogeno per l’uomo. Sentenza n°2659 del 2009: Unico caso di dimostrazione di correlazione diretta tra esposizione e malattia professionale. Telefonini: Ricerche private: per il 71% non è pericoloso (finanziamenti privati) Ricerche pubbliche: per il 33% non è pericoloso Le compagnie telefoniche iniziano a segnalare i rischi specifici e le misure preventive, in quasi ogni libretto c’è specificato: UTILIZZO A 1,5CM DAL CORPO DURANTE L’USO.
136 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Campi elettromagnetici
Studi recenti dei 30 maggiori studiosi mondiali Telefonini: Con 1 ora al giorno per 10 anni di utilizzo ne consegue 5 volte la possibilità di prendere il cancro. Esiste quindi un problema futuro per i grandi utilizzatori NEL LUNGO PERIODO (per definizione sono coloro che lo usano più di mezz’ora al giorno per 10 anni = 1.825 ore). La legge però parla al momento di valutazioni sul breve e medio periodo. Secondo gli studi l’auricolare riduce del 90% l’impatto. Nelle zone in cui prende poco si ha un maggiore impatto. Utilizzatori in Italia e nel mondo nel 1996: 4mln – 145mln. Utilizzatori in Italia e nel mondo nel 2011: 40mln – 5mld
137 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Il SAR, ovvero "Specific Absorption Rate" è una scala utilizzata in tutto il mondo per misurare il tasso specifico di assorbimento del campo magnetico dei telefonini da parte del cervello umano. Il limite europeo consigliato è 2,0 W/kg, negli USA e in altri Paesi è 1,6 W/kg.
Esempio: radiazioni emesse dai vostri telefonini
SAR unter 0,40 W/kg
(sehr gering)
SAR 0,40 bis
0,60 W/kg
(gering)
SAR 0,60 bis
1,00 W/kg
(mittel)
SAR über 1,00 W/kg (hoch)
Ausführliche Suche (cliccando qui si entra in una sezione in cui selezionate la marca , cliccate e vi escono le relative tabelle coi modelli ed i valori misurati.) Ci sono anche altri link interessanti ricavabili da Wikipedia, sotto la voce “tasso d’assorbimento specifico”, collegamenti esterni.
138 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
I segnali si suddividono in segnali di divieto, di avvertimento,
prescrizione, informazione, indicazione e ubicazione di mezzi di salvataggio e pronto soccorso; sono anche luminosi o acustici o gestuali.
Hanno un colore specifico per ogni uso, rosso (divieto, pericolo, arresto, attrezzature antincendio) giallo (avvertimento, cautela, attenzione), azzurro (prescrizione, comportamentali), verde (salvataggio, soccorso, percorsi, uscite)
Hanno una forma ben stabilita (tonda per i divieti e le prescrizioni, triangolare per gli avvertimenti, quadrata per i cartelli di salvataggio e l’antincendio
I cartelli vanno sistemati in luoghi ben visibili ed accessibili, nelle immediate vicinanza del rischio specifico o dell’oggetto che intendiamo segnalare.
La segnaletica di sicurezza
140 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Definizioni Segnale di divieto: vieta un comportamento che mette a rischio; Segnale di avvertimento: un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo; Segnale di prescrizione: prescrive uno specifico comportamento; Segnale di salvataggio: indica l’uscita di sicurezza, il cammino verso un posto di pronto soccorso o l’ubicazione di un dispositivo di salvataggio; Segnale di informazione: trasmette informazioni differenti da quelle dei segnali di sicurezza e di salvataggio;
141 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
La segnaletica di sicurezza
Rev. del 06/03/2012
Dispositivi di protezione individuale
Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Non costituiscono DPI:
a. gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b. le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c. le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
146 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo Rev. del 06/03/2012
Protezione delle vie respiratorie
I dispositivi di protezione contro le sostanze tossiche sono apparecchi filtranti da scegliere in base alle sostanze e alle particelle da filtrare. Tutti gli equipaggiamenti di protezione respiratoria devono essere puliti dopo ogni utilizzo secondo le istruzioni d’uso.
Le maschere a filtro ed i facciali filtranti antipolvere sono di classi diverse (1,2,3) che corrispondono (ordine crescente) alla maggiore o minore efficienza filtrante (Classe 3 = protezione Max).
147 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
Dispositivi di protezione individuale
Rev. del 06/03/2012
Respiratori usa e getta: Per le lavorazioni in ambienti con polveri o nebbie non nocive sono utilizzate le classiche mascherine, con caratteristiche e permeabilità diverse e con l'eventuale presenza di una valvola per favorire la respirazione. Osserviamo come le si indossa correttamente. Ponete la maschera sul viso e quindi regolate gli elastici. Infine stringete la maschera sul naso e posizionatela in modo da non lasciare spiragli per l'aria. Se indossata contemporaneamente ad altri DPI, come degli occhiali ad esempio, è importante che sia sempre coordinata e compatibile con questi. Non dimenticate, infine, che il potere filtrante delle maschere diminuisce nel tempo. Nel caso di dispositivi antipolvere, quando avvertite una resistenza alla respirazione significa che è ora di sostituire la maschera. Per i vapori o i fumi è invece necessario prevedere una regolare sostituzione alla fine di ogni turno di lavoro o secondo le scadenze indicate dal produttore.
148 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
Dispositivi di protezione individuale
Rev. del 06/03/2012
Protezione degli occhi e del viso
Gli occhi e la faccia sono considerati le parti del corpo più critiche da proteggere. Qualsiasi oggetto o materiale proiettato da una macchina durante le lavorazioni che colpisca il viso può provocare un incidente più o meno grave, da un semplice taglio fino alla perdita di un occhio. Inoltre, le sostanze chimiche e/o le radiazioni ottiche sono considerati tutti agenti pericolosi.
I DPI degli occhi devono soddisfare almeno i seguenti criteri:
• ampio angolo di visuale
• resistere a urti e graffi
• anti-appannamento
• buona protezione laterale
• montatura confortevole e facilmente adattabile
• agevole pulizia
149 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
Dispositivi di protezione individuale
Rev. del 06/03/2012
Occhiali:
In particolare se vi sono proiezioni di particelle indosseremo un paio di occhiali in materiale plastico in grado di offrire la necessaria resistenza all'impatto, anche se proveniente dalle parti laterali. In caso di spruzzi di prodotti chimici o di solventi sono disponibili materiali plastici che offrono una specifica resistenza. È evidente che questi dispositivi possono proteggerci solo a condizione che siano sempre in perfette condizioni d'uso. Ad esempio, è inutile indossare degli occhiali con le protezioni laterali danneggiate o mancanti.
150 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
Dispositivi di protezione individuale
Rev. del 06/03/2012
Schermi facciali: Se è necessaria anche una protezione completa del viso si utilizzano gli schermi facciali. Secondo il tipo di materiale dello schermo, proteggono da sostanze variamente aggressive.
Occhiali a tenuta: Attenzione! In presenza di polveri o fumi dovremo adottare degli occhiali a tenuta che isolino ermeticamente dall'ambiente. Ma per farlo, gli occhiali devono aderire perfettamente al viso. Verificate perciò l'aderenza della maschera al viso facendo particolare attenzione quando indossate altri dispositivi di protezione.
151 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
Dispositivi di protezione individuale
Rev. del 06/03/2012
Protezione dell’udito
L’esposizione ripetuta al rumore produce danni irreversibili all’udito, sino alla sordità. I mezzi di protezione per l’udito a seconda del tipo di esposizione sono:
• cabina insonorizzata
• macchinari che, a parità di prestazioni, abbiano una minore emissione sonora
• protezioni individuali, tra cui:
-inseriti auricolari non modellabili e modellabili (devono essere arrotolati e compressi prima dell’introduzione nei canali uditivi, dove poi di dilatano adattandosi). I modelli devono essere conservati in appositi contenitori.
- cuffie di protezione (si indossano e si tolgono rapidamente): hanno un maggiore grado di protezione e devno aderire bene e non dare fastidio.
152 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
Dispositivi di protezione individuale
Rev. del 06/03/2012
Inserti:
Uno dei più semplici protettori auricolari è l'inserto. I più comuni sono di tipo monouso in schiuma sagomabile. Vanno compressi con le dita prima di essere inseriti. Ricordate che la modellazione va fatta con mani pulite! Una volta nel canale auricolare si espandono isolando dal rumore. Esistono, infine, anche tappi sagomati in gomme siliconiche, spesso collegati tra loro, che permettono il lavaggio e, dunque, l'uso ripetuto. Sono utili in caso di uso discontinuo in ambienti con rumorosità differenti.
Cuffie:La cuffia è un dispositivo che si adatta bene a lavorazioni in cui il DPI è frequentemente indossato e tolto.
Le cuffie sono rivestite internamente con cuscinetti di materiale soffice. Questi cuscinetti, per mantenere la capacità di riduzione del rumore, devono essere sempre in perfette condizioni e aderire perfettamente ai padiglioni auricolari. Controllate a questo scopo la compatibilità con altri dispositivi, come gli occhiali ad esempio. Se le condizioni dell'ambiente obbligano anche all'uso di un casco si utilizzano modelli appositi dotati di cuffie incorporate.
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Dispositivi di protezione individuale
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Criteri di scelta degli otoprotettori
Una delle metodologie per indicare che livello di attenuazione possiede “l’otoprotettore” in esame è attraverso la sigla “SNR”.
Tale sigla è accompagnata da un numero che sta ad indicare la maggiore o minore attenuazione offerta dal dispositivo stesso (es. SNR=25).
INSERTI SE... CUFFIE SE...
Si ha un ambiente con
alta temperatura o umidità;
Si suda molto; Si usano occhiali da
vista; Il lavoro comporta
frequenti movimenti del capo;
Occorre usare contemporaneamente altre attrezzature di protezione come elmetti e occhiali.
Vi è esposizione ripetuta a rumori di breve durata
Vi è la necessità di toglierle spesso
Sono presenti processi di infiammazione nelle orecchie
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Dispositivi di protezione individuale
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I tappi devono essere introdotti nell’orecchio in modo corretto per poter fornire l’attenuazione richiesta.
Per inserirli in modo corretto si deve:
• prendere l’inserto dal lato che deve rimanere all’esterno dell’orecchio per evitare di sporcarlo; usualmente non occorre maniporarlo o comprimerlo, quando ciò è necessario occorre effettuare l’operazione con le mani perfettamente pulite;
• usare la mano destra per l’orecchio destro e viceversa. Tirare verso l’alto il padiglione auricolare con l’altra mano;
• spingere dentro l’orecchio il tappo con un leggero movimento rotatorio.
SINO
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Protezione delle mani
Come DPI si utilizzano i guanti (diversi a seconda del lavoro da svolgere), che devono soddisfare alcuni criteri:
• resistenza all’abrasione, al taglio, alla perforazione, al contatto con sostanze tossiche
• libertà di movimento, presa, manipolazione
• buona traspirazione
Esistono numerose tipologie di guanti adatti per ogni tipo di impiego:
• in lattice naturale oppure in nitrile, resistenti ai tagli e agli acidi, impermeabili ai liquidi
• in gomma naturale, in cotone rivestito in gomma, in fibre di acciaio, in kevlar per resistere ai tagli
• in tessuto alluminizzato per proteggere dal calore
• isolanti elettrici per lavorare su bassa tensione 156 A cura di L. Del Maschio e C. Pacchiardo
Dispositivi di protezione individuale
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Verificare lo stato di usura dei guanti ed eventualmente provvedere alla loro sostituzione.
Prima di togliersi i guanti è necessario pulirli accuratamente. Per evitare che batteri o muffe si instaurino nella fodera interna, conviene rivoltarli per farli asciugare rapidamente. Attenzione al PITTOGRAMMA
TIPI DI RISCHIO PITTOGRAMMA
RISCHI MECCANICI: Proteggono gli arti superiori contro le aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da scorrimento, foratura o strappo.
RISCHI DA CALORE: Isolano termicamente gli arti superiori evitando la trasmissione del calore nelle sue forme: calore per contatto, convettivo, radiante, piccoli o grandi spruzzi di metallo fuso, ecc..
RISCHI DA FREDDO: Permettono di mantenere una temperatura all’interno del guanto tale da non creare problemi all’operatore (almeno per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni).
RISCHI ELETTRICI: Permettono di effettuare lavori quando si è in potenziale presenza di tensioni elettriche pericolose. Prima dell’uso, bisogna verificare, gonfiandolo, le condizioni di integrità del guanto.
RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI: Sono guanti strutturalmente impermeabili che pongono una barriera tra la cute e l’agente chimico e/o prodotti batteriologicamente infetti.
Anche per i guanti sono previste classi diverse (numeriche) che corrispondono alla maggiore o minore efficienza (a livelli minori corrispondono prestazioni più basse.). Se al posto di una cifra numerica appaiono le sigle “O” o “X” il dispositivo non è adatto per il tipo di rischio indicato.
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Protezione dei piedi
Danni ai piedi possono essere provocati dall’uso di macchinari e dalla caduta di materiali vari.
Le calzature per i lavori in orticoltura devono avere:
• suola antiscivolo con profilo profondo
• tomaia traspirante
• puntale antischiacciamento
Inoltre, è bene ricordare che l’abbigliamento utilizzato in tutti i lavori del ciclo colturale deve rispondere ai seguenti requisiti:
• robustezza
• praticità
• resistenza allo strappo e al contatto con sostanze diverse
• non avere estremità che potrebbero impigliarsi in organi in movimento
Gli abiti devono essere:
• adatti alla taglia dell’operatore;
• puliti, controllati e riposti separati dagli abiti civili
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Le calzature vengono distinte inoltre in funzione del rischio di schiacciamento e sono riconoscibili dalla sigla riportata nella marcatura:
CATEG. DESTINAZIONE
D’USO PROPRIETA’
S Calzature di sicurezza
Ha un puntale di protezione particolarmente resistente
P Calzature di protezione
Ha un puntale di protezione di resistenza pari alla metà delle calzature di tipo S
O Calzature da lavoro
Non ha un puntale di protezione
CLASSE REQUISITO SIMBOLO
I e II Caratteristiche di antistaticità A
I e II Assorbimento di energia nella zona del tallone
E
I e II Penetrazione e assorbimento acqua
WRU
I e II Resistenza alla perforazione dal fondo
P
I e II Conduttività C
I e II Isolamento dal calore HI
I e II Isolamento dal freddo CI
I e II Resistenza al calore della suola. HRO
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Protezione della testa
È’ la testa la parte del corpo che, in caso d'infortunio, registra la maggiore probabilità di casi mortali e di lesioni gravi. Il casco protegge in ogni lavorazione con pericolo di caduta o proiezione di materiali. Inoltre protegge dagli urti. Innanzitutto la durata di un casco non è illimitata: il tempo e le intemperie modificano le caratteristiche delle materie plastiche di cui è composto non dando più le garanzie iniziali di protezione. Un casco è fondamentalmente costituito da una calotta che svolge la funzione di resistenza agli urti. Questa calotta per non trasmettere gli urti deve però essere tenuta sollevata dalla testa. A questo provvedono le cinghie di regolazione. Sono proprio queste cinghie che ammortizzano il colpo: devono quindi essere regolate perfettamente, evitando che la calotta tocchi la testa. Inoltre, quando un casco subisce un forte urto o presenta delle incrinature sulla calotta perde buona parte del suo potere di assorbimento. Deve quindi essere immediatamente sostituito.
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DPI caduta dall’alto
La caduta dall'alto rappresenta in Italia e in altri paesi europei la causa di circa il 20% degli incidenti mortali. Nei casi in cui non sia possibile la realizzazione di idonee difese come parapetti o ponteggi, è necessario l'uso di uno specifico dispositivo di protezione individuale: la cintura di sicurezza.
Controllatele con cura prima dell'uso ed assicuratevi della loro perfetta integrità. E’ anche importante regolare bene l'imbracatura. Tutti i suoi componenti devono calzare perfettamente, senza ostacolare i movimenti ma rimanendo il più aderente possibile. Lo strappo dovuto ad una caduta deve infatti potersi distribuire uniformemente su tutta l'imbracatura. L'altra estremità della fune va agganciata ad un punto fisso. La scelta del punto cui attaccarsi è molto importante. L'attacco al punto fisso deve essere sempre più alto dell'attacco alla cintura. Se così non fosse si avrebbe un uno spazio di caduta eccessivo con un pericolose sollecitazioni al corpo. La regolazione della lunghezza della fune deve quindi conciliare l'esigenza di mobilità dell'operatore con i limiti di sicu-rezza. Inoltre, l'odierna tecnologia permette l'adozione di dispositivi anticaduta ad assorbimento progressivo di energia o dispositivi a blocco che si attivano di fronte a brusche variazioni di velocità di scorrimento della fune.
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Per evitare poi, in caso di caduta, oscillazioni pericolose, è bene lavorare il più possibile vicino alla verticale del punto fisso di attacco. Durante l'utilizzo evitate ogni contatto con sostanze corrosive, spigoli taglienti o quanto altro può causare deterioramento della cintura. Dopo l'uso riponetele pulite in ambienti asciutti e ventilati. La cintura si deteriora anche a causa dello strappo in seguito ad una caduta. In questo caso deve sempre essere sostituita.
Purtroppo ancora oggi si constata come molte volte non si fa uso di DPI confidando nelle proprie doti fisiche o nella propria abilità. Invece un improvviso malessere od una disattenzione sono sempre in agguato. E una caduta da posizioni sopraelevate, risulta quasi sempre mortale. La vita è troppo preziosa per permettersi di non assicurarla con una semplice cintura!
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