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Corso base per Volontari di Protezione Civile sul Decreto 81

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Corso base

per

Volontari di Protezione Civile

sul Decreto 81

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Storia, organizzazione e capisaldi del Decreto 81

Una premessa necessaria

•Questo incontro informa sulle novità, le ragioni e gli indirizzi del «Decreto 81» e «D.L. 13.04.2011» ma non è un corso di formazione del «Decreto 81».

•Lo spirito del decreto è promuovere una sicurezza attiva che si fonda su una cultura della sicurezza diffusa.

La preoccupazione per la sicurezza di chi lavora ha radici profonde

Anni ’30 - Il Codice Penale (art. 437, 457, 589, 590) prevede sanzioni di particolare gravità per coloro che “dolosamente creino situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori”

Anni ’40 - La Costituzione con l’Art. 32.: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti» e l’Art. 41.: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Anni ’50 - La norma è rigida e il legislatore detta regole sulle attrezzature e i luoghi di lavoro alle quali il datore di lavoro deve adeguarsi (D.P.R. 547/55 G.U. 12 luglio 1955, n. 158 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”; D.P.R. 303/56 G.U. 30 aprile 1956, n. 105 “norme generali per l’igiene sul lavoro”; D.P.R. 164/56 G.U. 31 marzo 1956, n. 78 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”)

Dagli anni ’90 - Arriva l’Europa e il Datore di Lavoro viene posto al centro del processo di sicurezza aziendale. Lo Stato detta quelli che sono i requisiti minimi, ma è compito dell’impresa prendere le migliori misure al fine di evitare infortuni o malattie professionali. Viene introdotto il concetto di valutazione dei rischi. (D.Lgs. 277/91 G.U. 27 agosto 1991, n. 200 «Attuazione delle direttive in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro»; D.Lgs. 626/94 e s.m.i. G.U. 12 novembre 1994, n.265 «Attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro»; D.Lgs. 493/96 G.U. 23 settembre 1996, n. 223 «Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro»; D.Lgs. 494/96 G.U. 23 settembre 1996, n.223 «Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili»; D.Lgs. 187/05 G.U. 21 settembre 2005, n. 220 «Attuazione della direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche»; D.Lgs. 195/06 G.U. 30 maggio 2006, n. 124 «Attuazione della direttiva relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)»).

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OggiOggi……

Lo Stato detta solo i requisiti minimi o particolari per tipici rischi

La valutazione dei rischi è a cura del datore di lavoro

La tutela della sicurezza e della salute sul lavoro è un processo vorticoso che deve tendere al continuo miglioramento ed aggiornamento

In questo contesto di attenzione alla sicurezza si colloca anche il volontariato (di Protezione Civile o meno) con evidenti complicazioni per applicare a un contesto

� non di lavoro (professionale e di business)

� spesso senza una formalizzazione delle responsabilità

� soprattutto «naturalmente» impegnato in aree di rischio

Una norma che trova origini altrove,Una norma che trova origini altrove,

tanto tanto èè vero che si sono impiegati 4 annivero che si sono impiegati 4 anni

per adattarla alla nostra realtper adattarla alla nostra realtàà

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I testi di riferimento

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008

Decreto 13 aprile 2011 - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 - Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012

D.Lgs. 81/08

�i volontari della protezione civile sono equiparati ai lavoratori (art. 2)

�Le disposizioni del decreto sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle loro attività, per le quali si rimanda a norma successiva (art. 3 co 3bis)

Decreto Interm. 13/4/11Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro

ESIGENZE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

�necessità di intervento immediato

�organizzazione di uomini, mezzi e logistica, a carattere di immediatezza operativa;

�imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari nei quali il volontario viene chiamato ad operare.

Decreto Interm. 13/4/11

Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro

ESIGENZE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

�necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti in materia di prevenzione e protezione, pur osservando edadottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone coinvolte.

Decreto Interm. 13/4/11

IL VOLONTARIO

È equiparato al lavoratore SOLAMENTE per:

�Formazione, informazione e addestramento

�Dotazione idonei DPI e attrezzature e

formazione, informazione e addestramento al

loro uso

�Controllo e/o sorveglianza sanitaria

con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti svolti

Decreto Interm. 13/4/11

OBBLIGHI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL’ORGANIZZAZIONE

�Garantire ai volontari formazione, informazione e

addestramento

�Dotazione idonei DPI e attrezzature e formazione,

informazione e addestramento al loro uso

�Controllo e/o sorveglianza sanitaria

con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti svolti

Decreto Interm. 13/4/11

DOVERI DEL VOLONTARIO

�Prendersi cura della propria salute e sicurezza e

�di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di

formazione e di esercitazione, conformemente alla

sua formazione, informazione, alle istruzioni

operative, alle procedure, alle attrezzature e ai

dispositivi di protezione individuale in dotazione.

Decreto Interm. 13/4/11

�Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle

medesime si svolga un'attività‘ lavorativa,

�i luoghi di esercitazione,

�di formazione

�di intervento dei volontari di protezione civile,

non sono luoghi di lavoronon sono luoghi di lavoro

Decreto Interm. 13/4/11

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PRECEDENTI

Per gli adempimenti degli obblighi in materia di formazione, informazione e addestramento dei volontari sono fatte salve le attività svolte fino al 12/01/12

Le competenze individualisono certificate dalla

formazione?

Le competenze della miaOrganizzazione sono

organizzate e verificabili?

Mezzi e attrezzaturesono a norma?

Lo stato di salute ècertificato?

Opero su uno scenariolegittimo?

DLgsDLgs8181

Il Decreto 81 è uno strumento che ci aiuta a organizzare meglio il nostro lavoro.

È uno strumento attivo di sicurezza

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Gli scenari di rischio e i compiti dei volontari

SCENARIO DI RISCHIO DI PROTEZIONE CIVILE:

Rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o

antropica che possono interessare un determinato

territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che

costituisce la base per elaborare un piano di

emergenza.

(Allegato 1 - Individuazione scenari di rischio di protezione civile e

compiti dei volontari per l’applicazione D.Interm. 13/04/11)

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Le tipologie di scenario identificate sono tre:

� Scenari di protezione civile operativi

� Scenari di protezione civile ESCLUSIVAMENTE a supporto di altri soggetti competenti individuati per legge

� Contesti assimilati a scenari di protezione civile

Gli scenari di rischio e i compiti dei volontari

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Scenari di protezione civile operativi

�Scenario eventi atmosferici avversi

�Scenario rischio idrogeologico – alluvione

�Scenario rischio idrogeologico – frane

�Scenario rischio sismico

�Scenario rischio vulcanico

�Scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia

�Scenario con assenza rischi specifici di protezione civile (contesti di operatività ordinaria es. informazione – formazione alla popolazione, assistenza alla popolazione in occasione brillamento ordigni bellici, attività di supporto alla ricerca persone scomparse)

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Scenari di protezione civile esclusivamente a supporto di altri soggetti competenti individuati per

legge

�Scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti

�Scenario rischio ambientale e igienico sanitario

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Scenari assimilati

�Incidenti che richiedono attività di soccorso tecnico urgente�Attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico�Attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano (di competenza VVF e CNSAS)�Attività di difesa civile

Nota bene: I volontari sono unicamente a supporto di altri soggetti competenti per legge. Ciò significa che i compiti affidati ai volontari sono individuati dal soggetto che richiede il supporto, nei limiti di quelli elencati.

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I compiti dei volontari�Assistenza alla popolazione (psico-sociale; socio-assistenziale)

�Assistenza ai soggetti più vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili)

�Informazione alla popolazione

�Logistica

�Soccorso e assistenza sanitaria

�Uso di attrezzature speciali – conduzione mezzi speciali

�Predisposizione e somministrazione di pasti

�Prevenzione e lotta attiva incendi boschivi e di interfaccia

�Supporto organizzativo (sale operative – segreteria)

�Presidio del territorio

�Ripristino stato dei luoghi di tipo non specialistico

�Attività formative

�Radio e telecomunicazioni

�Attività subacquee

�Attività cinofile

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Che cosa chiede il decreto alla tua Organizzazione di PC:

�Siete informati e formati sugli specifici scenari di competenza?

�Disponete di un archivio che contenga la certificazione della formazione dei volontari, dei documenti di attrezzi e macchine (incluse le istruzioni d’uso)?

�Avete un mansionario delle attività e dei ruoli?

Cominciamo con una domanda:Qual è l’ordine di importanza di questi

cinque fattori negli interventi operativi?

…A cui daremo una risposta dopo…

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La formazione, l’informazione e l’addestramento dei volontari

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012Allegato 2

Indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione informazione ed addestramento

dei volontari di protezione civile

Decreto 13 aprile 2011art. 4

• 1 le organizzazioni curano che il volontario…. sulla base dei compiti da lui svolti… riceva formazione, informazione, addestramento, nonchè sia sottoposto al controllo sanitario

• 2 le organizzazioni curano che il volontario…. sulla base dei compiti da lui svolti… sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato ed addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante

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Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11

«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attivitàoperative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi

«formazione»: • è un processo complesso• finalizzato all’acquisizione di competenze• Ha una dimensione più “formale” della informazione

che, in genere la precede e/o la motiva• “il libretto” formativo del volontario testimonia l’azione

formativa

Formazione

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Formazione

• Le Regioni ……. provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento

• Regione Lombardia ha istituito nel 2003 la Scuola superiore di protezione civile che fornisce percorsi certificati o riconosce percorsi certificabili

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Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11

«informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative

«informazione»:• trasmissione di conoscenze da un soggetto all’altro• comprensibile ai destinatari• non è necessario che l’informazione avvenga in aule,

attraverso dispense, slide, etc. (come invece avviene per la formazione)

• È sufficiente la consegna di un documento contenente le informazioni necessarie

• i documenti informativi utilizzati sono testimonianza dell’azione informativa

Informazione

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Informazione

• L’informazione ai propri volontari è promossa dalla organizzazione medesima, con propri strumenti comunicativi e/o messi a disposizione dai costruttori delle attrezzature e dei DPI

• Il risultato della azione informativa è la consapevolezza del rischio e la possibilità di identificare un percorso formativo/addestrativoche fornisca le competenze per operare in sicurezza

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Le definizioni secondo il D.InterM. 13/4/11

«addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento

«addestramento»:• ha un carattere eminentemente pratico• È finalizzato a trasmettere l’uso corretto di dispositivi

(attrezzature e macchine) • prevede in genere una fase esercitativa• “il libretto” -in certi casi una “patente”- testimonia

l’azione formativa

Addestramento

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Addestramento

• È un’attività programmata e periodica

• Mette in grado il volontario di usare tutte le attrezzature e i DPI idonei per lo specifico impiego conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante

• E’ validato e registrato

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Regione Lombardia ha anticipato le richieste

del Decreto 81 e D.L. 13.04.2011

Regolamento regionale 18 ottobre 2010 - n. 9

Regolamento di attuazione dell’albo regionale del volontariato

di protezione civile

Articolo 7

(Requisiti dei volontari e del legale rappresentante

dell’organizzazione)

…3. Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile l’intervento dei volontari alle attività operative èconsentito solo dopo la partecipazione degli stessi ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

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Procedimenti di verifica e controllo

Per mantenere l’iscrizione negli elenchi, registri e albi territoriali del DPR 194/2001 l’organizzazione di volontariato deve attestare l'adempimento a:

�Dotazione ai propri volontari di idonee attrezzature e DPI;

�Adeguata formazione e addestramento al loro uso

Il mancato adempimento comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attivitàoperativa.

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Attività AIB

Per l’attività AIB continua a valere quanto previsto dalla Conferenza Unificata 25/7/02 e dal Piano Regionale delle attività di Previsione, Prevenzione, e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi (dotazione DPI, corsi di formazione AIB 1° livello, 2° livello, capisquadra, ecc.)

Qual è l’ordine di importanza di questi cinque fattori negli interventi

operativi:

Al centro la persona:

il fattore umano è risorsa chiave di ogni

processo

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La formazione, l’informazione e l’addestramento dei volontari

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012

Allegato 3Indirizzi per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari

«controllo sanitario» (DInterM 13/4/11): insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore

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Di cosa parliamo?

L'esito del controllo sanitario riconosce

•la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato

•in relazione ai compiti attribuiti dall'organizzazione di appartenenza.

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Quando si fa?

Il controllo sanitario deve essere assicurato:

•con cadenza almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni;

•con cadenza almeno biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni.

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La formazione, l’informazione e l’addestramento dei volontari

Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012

Allegato 4Definizione delle attività di sorveglianza sanitaria

«sorveglianza sanitaria» (D. 12/01/12): l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008

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L’attività di sorveglianza sanitaria

•non è un adempimento isolato, ma un percorso che si svilupperà nel tempo.

•la prima ricognizione dei volontari da sottoporre a sorveglianza avverrà nel gennaio 2013, sulla base dei dati di presenza e attività svolta nel 2012.

•l’obiettivo è assicurare un presidio delle condizioni di salute e sicurezza dei predetti volontari che

• tenga conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività

• che coniughi la tutela della sicurezza e della salute dei volontari con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile

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I limiti del mio servizio

L'art. 9 del D.P.R. 194/2001 stabilisce che i volontari di protezione civile possano svolgere nell'arco di un anno fino a un massimo di 90 giorni di attività, di cui 30 continuativi, raddoppiabili in caso di emergenze dichiarate (art. 5 Legge n. 225/1992) e previa autorizzazione nominativa.

La medesima disposizione autorizza l'effettuazione di attività formative e addestrative fino a un massimo di 30 giorni l'anno, di cui 10 continuativi.

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Chi si deve sottoporre a sorveglianza sanitaria

Le organizzazioni di volontariato, individuano i propri volontari, che svolgono attività operative che li espongano ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo, in misura superiore alla soglia di 535 ore di volontariato all’anno (o 65 giorni/anno per organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento).

Fattori di rischio del D.Lgs. 81/08, titoli:�VI (movimentazione di carichi manuali), �VII (attrezzature munite di videoterminali), �VIII (agenti fisici), �IX(sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I), �X (agenti biologici) solo per organizzazioni di tipo sanitario

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Quando si comincia?

Il Dipartimento Nazionale e le Regioni

•definiranno gli elenchi dei medici

•stabiliranno e renderanno note le modalità per lo svolgimento delle visite

•chiariranno ai medici individuati • le necessarie informazioni e conoscenze sul

sistema di protezione civile • sulle attività in esso svolte dai volontari

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Che cosa devo fare?

•Il medico competente effettua le attività di sorveglianza sanitaria, con riferimento ai compiti effettivamente svolti dai volontari, e con riferimento agli scenari di rischio di protezione civile;

•I volontari sono tenuti a consegnare alla propria organizzazione l'attestazione del giudizio di idoneità;

•L'organizzazione comunica entro il mese di gennaio di ogni anno alla Regione che tutti i volontari individuati per essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria nell'anno precedente hanno ottemperato.

È responsabilità dell'organizzazione assicurarsi che i volontari non svolgano più compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità negativa.

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Attività AIB

I volontari che acquisiscono il titolo di

idoneità all'attività sul fronte del fuoco, ai

sensi della Conferenza unificata del 25/7/02,

non necessitano di essere sottoposti al

controllo sanitario e alla sorveglianza

sanitaria

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Procedimenti di verifica e controllo

Per mantenere l’iscrizione negli elenchi, registri e albi territoriali del DPR 194/2001 l’organizzazione di volontariato deve attestare l‘effettuazione dei controlli sanitari per i propri volontari e della sorveglianza sanitaria per i volontari ‘sopra soglia’.

Il mancato adempimento comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attivitàoperativa.

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Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPIDPI) ai sensi dell’art.76 del D.Lgs 81/08 si intende :

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e

tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro

uno o piuno o piùù rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o

la salute durante il lavoro, nonchla salute durante il lavoro, nonchéé ogni complemento o ogni complemento o

accessorio destinato a tale scopoaccessorio destinato a tale scopo.

Ogni altro normale indumento di lavoro o attrezzatura che non sia specificatamente adibita alla protezione del lavoratore non è un DPI.

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

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I DPIDPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti in maniera sufficiente dalla prevenzione, dall’organizzazione del lavoro e dai dispositivi di protezione collettiva.

I DPIDPI non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esempio la manutenzione straordinaria.

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

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I DPIDPI per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali :

► possesso della marcatura CECE e di tutte le certificazioni previste;

► presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore;

► adeguatezza del DPI al rischio da prevenire (si deve evitare, in sostanza, che il DPI sia un rischio maggiore di quello che deve prevenire);

► adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore.

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

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In particolare, i DPI devono rispettare i seguenti requisiti :

REQUISITI INFORMATIVI

• notizie sulle protezioni fornite• limiti d’uso• tempo utile prima della scadenza• istruzioni per l’uso, manutenzione, pulizia

REQUISITI DI SICUREZZA

• efficienza protettiva • durata della protezione• data di scadenza• innocuità• assenza di rischi causati dallo stesso DPI• solidità

REQUISITI ECONOMICI • costo unitario• prevedibile durata ed efficienza

REQUISITI PRESTAZIONALI

• disagio ridotto• limitazione effetti di impedimento• funzionalità pratica• compatibilità con altri DPI (utilizzo

contemporaneo)

COMFORT

• leggerezza • adattamenti alla morfologia• dimensioni limitate• trasportabilità• comfort termico

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

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I VolontariVolontari hanno i seguenti obblighiobblighi:

► devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione

ed addestramento;

► devono avere cura dei DPI, senza modificarne le

caratteristiche di propria iniziativa;

► devono segnalare prontamente al Responsabile dell’Organizzazione di Volontariato qualunque rottura o

difetto dei DPI messi a loro disposizione;

► devono attenersi alle procedure riguardo al ritiro e la

riconsegna dei DPI.

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

Suddivisione dei DPIDPI per tipologiatipologia:

► Dispositivi di protezione della testa

► Dispositivi di protezione dell'udito

► Dispositivi di protezione degli occhi e del viso

► Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

► Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia

► Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe

► Dispositivi di protezione della pelle

► Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome

► Dispositivi dell'intero corpo

► Indumenti di protezione sistemi anticaduta

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

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.

Il D.Lgs 475/1992 classifica i DPIDPI nelle tre categorie tre categorie seguenti:

II°° CategoriaCategoria

Racchiude i DPI che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice progettazione (contatti, urti con corpi caldi con temperatura non superiore a 50°C,vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o da provocare danni permanenti).

IIII°° CategoriaCategoria

Raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due categorie.

IIIIII°° CategoriaCategoria

Include i DPI che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte (caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI per protezione dal rischio elettrico, da cadute dall’alto e da temperature non inferiori a 100°C).

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

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Check List Check List processo ideale per l’individuazione dei DPI :DPI :

1.1.VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIOVALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO

2.2.ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTEELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE

3.3.IDENTIFICAZIONE DEL IDENTIFICAZIONE DEL DPIDPI NECESSARIONECESSARIO

4.4.IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI PROTEZIONEIDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI PROTEZIONE

5.5.IDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIEIDENTIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE

6.6.IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVIIDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVI

7.7.SELEZIONE DEL MODELLO E DEI POTENZIALI FORNITORISELEZIONE DEL MODELLO E DEI POTENZIALI FORNITORI

8.8.DOTAZIONE DI PROVADOTAZIONE DI PROVA

9.9.VERIFICA, CONFERMA O RIPETIZIONE DELLA PROCEDURAVERIFICA, CONFERMA O RIPETIZIONE DELLA PROCEDURA

10.10.ACQUISIZIONE, CONSEGNA ED INFORMAZIONE AI VOLONTARIACQUISIZIONE, CONSEGNA ED INFORMAZIONE AI VOLONTARI

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

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Strumenti indispensabili di verifica della certificazione e per la conoscenza del singolo DPI DPI (come previsti da D.Lgs 475/92):

- Nota informativaNota informativa-- EtichettaturaEtichettatura

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

““A VOLTE EA VOLTE E’’ UN ATTIMO UN ATTIMO ““ “missed accident” o “quasi accident”connessi con uso scorretto o mancato uso dei DPIDPI

Foto: Volontari Parco del Ticino – CM Valle Sabbia –GESC -

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.

OKOK

KOKO

Foto: Volontari Parco del Ticino – CM Valle Sabbia – GESC -

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58Foto: Volontari Parco del Ticino – CM Valle Sabbia – GESC -

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.