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Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale in materia di lavoro N.41 2010 25 ottobre Unione Provinciale di Verona Edizione Verona

convenzioni copertina 41 Rivista del...Circolare n. 132 del 20 ottobre 2010 Disponibili i nuovi formulari predisposti dai competenti organismi comunitari in applicazione delle disposizioni

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  • Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale in materia di lavoro

    N.41 2 0 1 0 25 ottobre

    Unione Provinciale di Verona

    Edizione Verona

  • La rivista si compone di 33 pagine

    APPUNTI DI LAVORO

    Le novità della settimana La redazione

    Pag.

    3

    Il lavoro in Gazzetta La redazione

    Pag.

    7

    La Rassegna stampa La redazione

    Pag.

    8

    AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Bonus assunzioni. Effetti della mancata conservazione del posto Romina De Bellis

    Pag.

    11

    Sicurezza Lavoro. Informazione, formazione e addestrameno Roberto De Lorenzis e Giuseppe Vibracci

    Pag.

    15

    CASI E QUESITI Apprendistato. Computo dei periodi di sospensione Stefania Altieri

    Pag.

    22

    Architetti. Gestione separata e iscrizione a Inarcassa Stefania Altieri

    Pag.

    24

    Collocamento obbligatorio. Calcolo della quota di riserva nei “laterizi” Romina De Bellis

    Pag.

    26

    Sgravi contributivi. Cessazione del rapporto Romina De Bellis

    Pag.

    28

    AGGIORNAMENTO UFFICIO PAGHE

    Fondo Est. Ancora chiarimenti sul pagamento con F24 Romina De Bellis

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    PARLAMENTO APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL COLLEGATO LAVORO DDL 1441-quater-G E’ stato approvato in via definitiva il disegno di legge (cosiddetto Collegato lavoro) recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, misure contro il lavoro sommerso, disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

    MINISTERI ENTI BILATERALI: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO Ministero del Lavoro – DPL di Macerata Nota n. 80 del 12 ottobre 2010 Rispondendo a un quesito si chiarisce la portata dell’Accordo Interconfederale del 23 luglio 2009, nella parte relativa al sistema di assetti contrattuali, delle relazioni sindacali e della bilateralità nell’artigianato. I trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali dell’artigianato. L’adesione al sistema bilaterale rimane una libera scelta per i datori di lavoro; pertanto, il lavoratore ha diritto all’erogazione diretta delle prestazioni da parte dell’impresa che non aderisca al sistema bilaterale, oltre a ricevere un "elemento aggiuntivo della retribuzione". UN PROTOCOLLO A SOSTEGNO DELLA MICROIMPRENDITORIALITÀ Ministero del Lavoro Protocollo d’Intesa del 14 ottobre 2010 E’ stato siglato un Protocollo di Intesa con il Presidente del Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito e il Presidente dell’Unione delle Province d’Italia finalizzato al sostegno al microcredito e alla microfinanza. Tra gli obiettivi: che possono essere conseguiti mediante la costituzione di fondi di garanzia e di sviluppo dedicati al sostegno all’autoimpiego, le realizzazione di centri di informazione e formazione presso i Centri pubblici per l’Impiego sulle opportunità offerte dall’autoimpiego e dal microcredito a coloro che percepiscono forme di sostegno al reddito e/o cassintegrazione mediante la loro capitalizzazione, nonché la raccolta di dati e ricerche in materia di occupazione e autoimpiego.

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    LA REDAZIONE

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    TERZA CONFERENZA NAZIONALE SULLA VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO Ministero del Lavoro Comunicato web E’ stata organizza la Terza Conferenza Nazionale sulla vigilanza in materia di lavoro dal titolo: "Dall’ispezione al “controllo” di regolarità: per un più completo monitoraggio delle condizioni di lavoro nelle imprese" L'incontro si svolge il 28 ottobre 2010 dalle ore 9:00 presso il Palazzo Brancaccio in Viale del Monte Oppio n. 7, Roma. Alla conferenza interverranno i massimi esponenti del Ministero, degli Istituti previdenziali e delle organizzazioni datoriali e sindacali, per discutere dei nuovi "modelli" della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, delle strategie per contrastare i fenomeni di irregolarità e delle politiche di intervento per garantire la salute e sicurezza del lavoro. FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI: RIPARTO DELLE RISORSE Decreto del 6 agosto 2010 G.U. n. 24 del 21 ottobre 2010 E’ in Gazzetta il decreto del direttore generale del mercato del lavoro che stabilisce il riparto fra le Regioni e le Province autonome delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (esercizio finanziario 2009 per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate nel 2008 ed esercizio finanziario 2010 per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate nell'anno 2009). DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE: RIPARTITE LE RISORSE Ministero del Lavoro Decreto del 2 agosto 2010 G.U. n. 248 del 22 ottobre 2010 In Gazzetta il decreto che ripartisce tra le regioni il finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione per l’annualità 2010. FORMAZIONE DELL'APPRENDISTA RIPARTITE LE RISORSE Ministero del Lavoro Decreto del 23 luglio 2010 G.U. n. 248 del 22 ottobre 2010 In Gazzetta il decreto che ripartisce le somme occorrenti per lo svolgimento della formazione dell'apprendista fra le regioni e le Province autonome, per il 70% in base al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e per il restante 30% secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti formati nel 2008.

    INPS MOBILITÀ: IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA INPS Messaggio n. 25593 del 12 ottobre 2010 La Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito, nel fornire istruzioni in merito alla mobilità in deroga, rende noto che la procedura informatica per l'erogazione della mobilità in deroga sarà implementata prevedendo la riduzione automatica della prestazione in applicazione dell'art. 19 comma 9 del D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009. La riduzione verrà effettuata secondo i criteri a suo tempo concordati con il Ministero del Lavoro. UNIEMENS PER I LAVORATORI DOMESTICI SOMMINISTRATI INPS Circolare n. 131 del 18 ottobre 2010 Pubblicate le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens dei dati dei lavoratori domestici somministrati. Per quanto riguarda i dati pregressi, già inviati, se sono stati trasmessi con valori diversi da quelli indicati, si dovrà effettuare una nuova trasmissione rettificativa delle denunce EMENS già inviate, adeguandoli alle indicazioni fornite dall'Istituto.

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    PROVVEDIMENTI INPS: NUOVO REGOLAMENTO INPS Regolamento del 15 ottobre 2010 E’ stato emanato il nuovo regolamento che definisce i i termini di conclusione di tutti i procedimenti posti in essere dall'Inps stesso con esclusione dei procedimenti in autotutela e quelli promossi con ricorso contro un atto o un provvedimento. L’art. 9 del regolamento stabilisce che: “L’Istituto è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”. Riportiamo alcuni termini di conclusione dei procedimenti: 60 giorni per la pensione di vecchiaia; 90 giorni per la Cig ordinaria; 60 giorni per la Cig straordinaria. DS EUROPEA: DISPONIBILI I NUOVI MODULI INPS Circolare n. 132 del 20 ottobre 2010 Disponibili i nuovi formulari predisposti dai competenti organismi comunitari in applicazione delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori che si spostano nel territorio dell’unione europea. Si tratta dei modelli: • U1: “Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di

    disoccupazione” (di competenza dell’INPS); • U2: “Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione” (di competenza

    dell’INPS); • U3: “Circostanze che possono modificare il suo diritto a prestazioni di disoccupazione”

    (di competenza dei Centri per l’impiego). LA DID ENTRA NEL FLUSSO UNIEMENS INPS Circolare n. 133 del 22 ottobre 2010 Illustrate le modalità di utilizzo della DID; la dichiarazione di disponibilità del lavoratore, essenziale alla percezione delle prestazioni di sostegno al reddito.

    INAIL LA CONTRIBUZIONE DELLE STOCK OPTION INAIL Circolare n. 39 del 15 ottobre 2010 La circolare propone una disamina delle parti della retribuzione escluse dalla base contributiva, soffermandosi in particolare sulle stock option come era stato fatto precedentemente anche da parte dell’Inps, con messaggio n. 25602 del 12 ottobre [in Rivista n. 40 a pagina 9]. INAIL: CAMBIA IL MODELLO OT24 -MAT INAIL Nota n. 7625 del 20 ottobre 2010 Sono state apportate modifiche al modulo per la presentazione dell'istanza ed ai relativi allegati I, II e III per la riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività, art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe) da parte delle aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.

    ALTRI ENPALS: RETRIBUZIONE CONVENZIONALI PER CANTANTI E ORCHESTRALI ENPALS Circolare n. 13 del 15 ottobre 2010 Fornite le istruzioni per il versamento e la denuncia dei contributi dovuti da cantanti e orchestrali che svolgono, in sala di incisione, attività di interprete principale nell'ambito

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    della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici. I contributi vanno versati entro il 16 del mese successivo alla data della pubblicazione del supporto fonografico; le operazioni di conguaglio devono essere eseguite entro il 16 settembre ed entro il 16 marzo di ogni anno. NUOVI SERVIZI DA EQUITALIA Equitalia Comunicato stampa del 20 ottobre 2010 Nuovi servizi per il cittadino sono stati attivati da Equitalia: aperture pomeridiane degli sportelli, call center attivi 24 ore su 24, assistenza via web e guide facili per fornire in modo trasparente tutte le informazioni utili.

    PUBBLICO IMPIEGO

    NUOVA DELEGA SINDACALE: CONVENZIONE INPDAP – DCP Nota operativa n. 50 del 14 ottobre 2010 E’ stata stipulata una convenzione con Coordinamento Sindacale Enti di Ricerca – aderente al SAUR CONFEDIR in merito alla possibilità di rilasciare deleghe per il pagamento dei contributi sindacali. FONDO EST: ANCORA CHIARIMENTI SUI VERSAMENTI Fondo Est Circolare n. 7 del 19 ottobre 2010 A integrazione di quanto comunicato con circolare n. 5 del 24 settembre 2010, il Fondo est fornisce ulteriori chiarimenti circa la modalità di versamento tramite F24. L’argomento è stato approfondito nella Rivista n. 39 nella rubrica “Aggiornamento professionale” ed è ripreso in questa rivista nella rubrica “Aggiornamento ufficio paghe”. VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI CON MODELLO F24 E F24 EP INPDAP - DCP Circolare n. 19 del 19 ottobre 2010 Sono state diffuse le disposizioni operative per l’utilizzo del modello F24 Enti Pubblici per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori e volontari ai fini pensionistici e previdenziali a favore dell’Inpdap. Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° novembre 2010.

    GIURISPRUDENZA PROROGA APPRENDISTATO SOLO SE COMUNICATO AL LAVORATORE Corte di Cassazione Sentenza n. 20357 del 28 settembre 2010 La decisione di prorogare il termine di scadenza dell’apprendistato a causa delle assenze per malattia deve essere comunicata dall’azienda all’apprendista. In caso di mancata comunicazione entro il termine finale del periodo di apprendistato, il contratto diviene a tempo indeterminato e il recesso è illegittimo, con conseguente obbligo di reintegra. IL PROFESSIONISTA CON UN SOLO APPRENDISTA DEVE PAGARE L’IRAP Corte di Cassazione Sentenza n. 21563 del 20 ottobre 2010 Basta l’impiego di un solo lavoratore dipendente, anche con contratto di apprendistato part time, per configurare un’autonoma organizzazione e, conseguentemente, l’assoggettamento ad Irap del contribuente.

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    IL LAVORO IN GAZZETTA Settimana dal 18 al 24 ottobre 2010

    G. U. n. 247 del 21 ottobre

    Ministero del lavoro e delle politiche sociali Decreto 6 agosto 2010

    Ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

    G. U. n. 248 del 22 ottobre

    Ministero del lavoro e delle politiche sociali Decreto 23 luglio 2010

    Ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'annualità 2009.

    G. U. n. 248 del 22 ottobre

    Ministero del lavoro e delle politiche sociali Decreto 2 agosto 2010

    Ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, alle Regione e province autonome di Trento e Bolzano, per l'annualità 2010.

    G. U. n. 249 del 23 ottobre

    Istituto nazionale di statistica Comunicato

    Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

    Il primo settecento –Cambia lo scenario Fin dall’inizio del XVIII secolo la frammentazione del potere, la crisi irreversibile dei piccoli Stati signorili, l’indebolimento dell’economia, la scarsa prontezza nei confronti dell’evoluzione produttiva e commerciale portano l’Italia in una posizione di retroguardia politica ed economica rispetto ad una realtà internazionale il cui potere abbandona definitivamente il predominio mediterraneo per orientarsi sempre più verso l’Europa centrale. Il tramonto delle antiche casate signorili porta un’emorragia dei capolavori italiani all’estero. In foto: Passeggiata estiva, Giandomenico Tiepolo, 1757, Vicenza, Villa Valmarana

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    Controlli per chi non paga le rate Durante la presentazione del bilancio 2009 di Equitalia, il direttore generale ha reso noto che nei casi di decadenza della rateazione gli agenti della riscossione utilizzeranno più facilmente l’anagrafe dei conti correnti bancari e lo strumento del pignoramento presso terzi. Cristina Bartelli, in Italia Oggi, pag. 25 Sgravi negati se l'azienda licenzia per giusta causa Con la risposta all’interpello n. 37 del 15 ottobre, il Ministero del Lavoro ha stabilito che un’impresa non può fruire delle agevolazioni ex legge n. 407/1990 per le assunzioni di disoccupati di lunga durata se nei sei mesi precedenti a tali assunzioni si sono verificati licenziamenti per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova. Enzo De Fusco, in Il Sole 24 Ore, pag. 33 Procedura unica per la mobilità Con il messaggio n. 25593/2010, l'Inps ha fornito chiarimenti sulla nuova procedura relativa all'erogazione dell'indennità di mobilità in deroga dopo l'accordo tra Regioni, Ministero del Lavoro e Inps. Carla De Lellis, in Italia Oggi, pag. 32 Il contribuente può impugnare il no alla dilazione Con l'ordinanza n. 20778 del 7 ottobre 2010, la Corte di Cassazione, Sezioni unite, ha stabilito che il contribuente può ricorrere al giudice tributario per opporsi al diniego di rateazione del pagamento del debito iscritto a ruolo. Sergio Trovato, in Il Sole 24 Ore, pag. 35 Le successioni in formato europeo Il commissario europeo alla Giustizia ha presentato una proposta di regolamento comunitario per la gestione delle successioni transfrontaliere. La legge applicabile, in caso di successioni transfrontaliere, sarà quella dello stato di residenza abituale del defunto. I cittadini potranno comunque scegliere una disciplina diversa come quella del paese di origine o quella del paese in cui si trova la maggior parte dei beni posseduti. Laura Cavestri, in Il Sole 24 Ore, pag. 34

    RRaasssseeggnnaa sseettttiimmaannaallee Sintesi dei principali articoli della stampa da sabato 16 a venerdì 22 ottobre 2010

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    LA REDAZIONE

    Sabato 16 ottobre

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    Compensi ai manager dedotti se inerenti Sia le società di persone sia quelle di capitali possono dedurre i compensi degli amministratori in base ai principi di cassa e inerenza. La precisazione arriva dall’Amministrazione finanziaria, in risposta a un'interrogazione parlamentare fornita il 30 settembre e contrasta chiaramente con la recente posizione espressa dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18702/2010. Gianfranco Ferranti, in Il Sole 24 Ore - Norme Tributi Spese di rappresentanza all'esame di convenienza L’articolo propone un riepilogo in materia di deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA sostenuti per spese di rappresentanza. Luca De Stefani, in Il Sole 24 Ore, pag. 38 Segnalazioni antiriciclaggio oltre quota centomila E’ in notevole crescita il trend delle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio. Lo dimostra il rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria consegnato ieri in Parlamento. Nel corso del 2009 sono arrivate 21.066 segnalazioni, di cui 20.660 per sospetto riciclaggio e 406 per sospetto finanziamento di terrorismo. in Il Sole 24 Ore, pag. 39 Stock option senza premio Con la circolare n. 39/2010, l'Inail elenca le principali novità in tema di base imponibile contributiva per le stock option, intervenute dopo la circolare n. 17/1998. Si ricorda che le azioni offerte assegnate ad alcuni dipendenti dal 25 giugno 2008 sono completamente esenti. Daniele Cirioli, in Italia Oggi, pag. 33 Incentivi a tempo per il reimpiego dei lavoratori Con due decreti ministeriali (53343 e 53344), in attesa di pubblicazione in Gazzetta, si limita all'anno in corso l'efficacia delle agevolazioni contributive previste dalla Finanziaria 2010 volte a favorire il reimpiego di determinate categorie di lavoratori. Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone, in Il Sole 24 Ore, pag. 38 Assemblea di condominio senza estranei Con provvedimento del 9 settembre 2010, il Garante della Privacy rinviene violazione della privacy nella presenza di estranei in sede di assemblea condominiale. Tra gli “estranei” rientrano anche i soci (non amministratori) della società incaricata dell'amministrazione dello stabile. Antonio Ciccia, in Italia Oggi, pag. 28 Non profit, laboratorio contabile E’ stato elaborato congiuntamente dai rappresentanti dell'Agenzia per le ONLUS, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) il primo «Principio contabile per gli enti non profit» Fabrizio G. Poggiani, in Italia Oggi, pag. 31 Notai, indennità della Cassa senza rimborso della ritenuta Con l'ordinanza n. 21404 del 19 ottobre, la Corte di Cassazione ha stabilito che al notaio non spetta il rimborso della ritenuta fiscale del 20 per cento versata sull'indennità per la cessazione delle funzioni notarili corrisposta al professionista dalla Cassa Nazionale del Notariato. Debora Alberici, in Italia Oggi, pag. 31

    Lunedì 18 ottobre

    Martedì 19 ottobre

    Mercoledì 20 ottobre

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    Il lavoro da meno tempo alle liti Ha massimo nove mesi di tempo il lavoratore per impugnare il licenziamento. Tempi più rapidi sono previsti anche per la definizione delle cause di lavoro che riguardano la risoluzione del rapporto di lavoro, almeno nella parte iniziale del procedimento. Nevio Bianchi, in Il Sole 24 Ore, pag. 31 Il legale con l'apprendista deve pagare l'Irap Con la sentenza n. 21563, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha stabilito che presso lo studio legale basta un apprendista, anche a part time, per configurare un’autonoma organizzazione ai fini Irap con il conseguente insorgere degli obblighi di assoggettamento all'imposta per il titolare dello studio. Francesco Falcone, in Il Sole 24 Ore, pag. 33 Quattro nuove leggi per aiutare l'economia Il patto degli onesti che superi gli interessi professionali e che veda in prima fila i commercialisti. Questo il messaggio d’apertura del Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al Congresso Nazionale di categoria. Presentata ieri la prima della quattro proposte di legge che la categoria ha formulato in occasione del congresso: inserire in Costituzione lo statuto del contribuente. Oggi si dibatterà del disegno di legge sulla certificazione, da parte di un professionista terzo, per attestare il merito di credito delle P.M.I. Le altre proposte riguardano la liberazione dai debiti delle micro realtà economiche e le società per i professionisti. Maria Carla De Cesari, in Il Sole 24 Ore, pag. 7 Famiglia: nel cantiere fiscale esenzioni per 18,3 miliardi Stato e Regioni uniranno le forze per sostenere la famiglia; insieme a lavoro e ricerca, l'aiuto ai nuclei familiari parte dalle 22 voci di sostegno fiscale oggi esistenti a livello centrale. Lo ha reso noto Giulio Tremonti, Ministro dell'Economia in occasione dell'avvio del tavolo di confronto con le parti sociali di mercoledì scorso. Marco Mobili, in Il Sole 24 Ore, pag. 8 Agenti, l'I.R.A.P. è k.o. Con la sentenza n. 21578 del 21 ottobre, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'agente di commercio, anche se imprenditore, è soggetto all'Irap solo se dotato di autonoma organizzazione. Debora Alberici, in Italia Oggi, pag. 23 Gli stucchi – Tra scultura e decorazione Collocata tra le arti minori se non nella pratica artigianale, ignorata per lunghissimo tempo dalla storiografia e dalla critica, l’arte della plastica e del gesso trova nei secoli XVII e XVIII la sua massima espressione formale e tecnica. In foto: Oratorio del Rosario, Giacomo Serpotta, 1700-1715 circa, Palermo, San Domenico

    Giovedì 21 ottobre

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    Il caso Una società datrice di lavoro ottiene il riconoscimento del diritto a fruire del “bonus assunzioni” per una lavoratrice che poi si dimette. Si chiede se per questo perde il diritto al bonus.

    La Risoluzione

    Non sempre le dimissioni del lavoratore fanno perdere il “bonus assunzioni”. Il datore di lavoro non perde l’agevolazione se il dipendente si dimette, a patto che mantenga, in media annuale, l’incremento occupazionale richiesto per almeno tre anni (due per le piccole e medie imprese).

    Riferimenti ▪▪▪ Art. 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ▪▪▪ Agenzia delle Entrate, Risoluzione 105/E del 12 ottobre 2010.

    Il caso La Risoluzione 105 del 12 ottobre 2010 ha per oggetto il seguente caso:

    una società, dopo aver presentato l’istanza di rinnovo (modello R/IAL), ottiene comunicazione dal centro Operativo di Pescara di avvenuta concessione del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione1 per l’anno 2009 e 2010, con riferimento alle assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008; una lavoratrice, per la quale la società datrice di lavoro ha maturato il diritto a fruire del credito d’imposta, assunta il 3 dicembre 2008, ha rassegnato le proprie dimissioni il 4 aprile 2010.

    La richiesta Si chiede se,

    ai fini della verifica del rispetto della condizione relativa alla conservazione dei posti di lavoro creati per un periodo minimo di tre anni (di due anni per le piccole e medie imprese) sia o meno rilevante la circostanza che la cessazione del rapporto di lavoro agevolato dipenda da cause non riconducibili alla volontà del datore di lavoro e, conseguentemente, se sia legittimo il divieto di fruizione del credito d’imposta maturato e il recupero del credito già utilizzato.

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    ROMINA DE BELLIS

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    Per quanto premesso il diritto all’utilizzazione del credito d’imposta non può

    considerarsi definitivamente acquisito se non sono rispettate le

    condizioni relative alla conservazione del posto di lavoro creato per il

    periodo minimo stabilito2.

    Disamina della normativa Si ricorda che il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione è stato istituito dall'articolo 2, commi da 539 a 548, della legge finanziaria 2008, secondo il quale: - il bonus, fruibile per gli anni 2008, 2009 e 2010, e pari a 333 euro per ciascun

    lavoratore assunto e per ciascun mese (416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato"),

    - spetta ai datori di lavoro che nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 hanno incrementato le assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo, Molise ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettera a) e c) del Trattato Ce.

    Ai fini della concreta fruizione del credito d'imposta, è stato emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2008, e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/2008. L’Agenzia delle Entrate, in particolare ha messo in evidenza i seguenti elementi:

    il comma 545 stabilisce che

    “Il diritto a fruire del credito d'imposta decade: … b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese”,

    senza prevedere alcuna eccezione in relazione all’imputabilità (datore di lavoro o lavoratore) dell’interruzione del rapporto di lavoro agevolato;

    nella relazione illustrativa al decreto occupazione è precisato che

    “gli incrementi occupazionali devono essere conservati all’interno della medesima regione o zona assistita, per almeno tre anni, nel caso di grandi imprese, oppure per due anni, nel caso delle piccole e medie imprese”;

    ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 del decreto occupazione, nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 545, la decadenza comporta

    “il divieto di fruizione del credito d’imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l’eventuale recupero del credito d’imposta già utilizzato in precedenza, con l’applicazione delle relative sanzioni e interessi”.

    Il parere dell’Agenzia Per il riscontro della sussistenza della causa di decadenza l’Agenzia ritiene che,

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    Per ognuno degli anni compresi nel biennio o nel triennio di sorveglianza, è necessario determinare la media degli “incrementi occupazionali rilevanti” realizzati per ciascuno dei 12 mesi solari senza che si renda necessario mantenere il lavoratore originariamente assunto per coprire il posto creato.

    per “conservazione del posto di lavoro creato”, debba intendersi conservazione “in media annuale” dell'incremento occupazionale rilevante realizzato nell'area svantaggiata.

    In sintesi: Operatività L’Agenzia ricorda che →→→ l’incremento occupazionale rilevante3 è costituito dal “numero delle unità lavorative che

    danno diritto al credito d’imposta, rappresentato dal “minor valore” tra:

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    Decadenza del diritto Il diritto a fruire del credito d'imposta decade: … b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese.

    Conservazione del posto Per “conservazione del posto di lavoro creato”, si intende la conservazione “in media annuale” dell'incremento occupazionale rilevante realizzato nell'area svantaggiata

    Assunzione originale Non è necessario mantenere il lavoratore originariamente assunto per coprire il posto creato.

    l’incremento occupazionale realizzato [incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti rispetto alla base occupazionale di riferimento, data dal numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2007]

    il numero dei lavoratori neo-assunti agevolabili [lavoratori a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del comma 543, assunti a partire dal 1° gennaio 2008]”

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    In tema di “creazione e mantenimento di posti di lavoro” si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione europea4. Secondo la Corte, la stima dell’effetto incrementativo prodotto dalla creazione del posto di lavoro che consente di rispondere “all’intento di favorire la stabilità o la continuità dell’occupazione”, e di valutare ragionevolmente la condizione del mantenimento dei posti di lavoro creati per un periodo minimo, può avvenire solo con il raffronto di dati omogenei - corrispondenti ad un periodo di un anno - comparando l’incremento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato con la media di un periodo di riferimento. Tale computo decorre dal mese in cui è stato creato il posto di lavoro agevolato.

    Si può presentare questa casistica _______________________________ Note: 1 Il “bonus” è previsto dall’art. 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge

    finanziaria 2008). 2 La causa di decadenza, sotto il profilo della continuità temporale, è mutuata dall’articolo 4,

    paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2204/2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 (attuali

    articoli 107 e 108) del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, al cui rispetto è espressamente

    subordinata la concessione del credito d’imposta in esame ai sensi del comma 539, ultimo periodo. 3 Come previsto

    dalla circolare n. 48/E del 2008 (paragrafo 5.3, punto 4. 4 La sentenza del 2 aprile 2009 ad esito della causa C-415/07,

    è stata originata da una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto l’esatta interpretazione della normativa

    comunitaria in materia di aiuti a favore dell’occupazione. 5 L'Agenzia ritiene possibile considerare ai fini della

    determinazione del valore medio annuale anche eventuali lavoratori a tempo indeterminato già assunti in

    possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa [Art. 2, comma 543, lettera a), della Finanziaria 2008], ma

    che a suo tempo non hanno consentito la maturazione del credito d'imposta in quanto non hanno concorso alla

    realizzazione dell’incremento occupazionale rilevante”, oppure in quanto assunti dopo il 31 dicembre 2008.

    Il valore medio è pari o superiore all’incremento occupazionale “rilevante” realizzato nel mese in cui l'assunzione del lavoratore agevolato (in seguito dimissionario) ha determinato la maturazione del credito d'imposta

    la condizione relativa alla conservazione del posto di lavoro si considera rispettata

    il datore di lavoro non incorre nella decadenza dal credito d'imposta

    Le dimissioni e quindi la fuoriuscita del lavoratore agevolato che ha determinato la maturazione del credito d'imposta provoca un'effettiva diminuzione dell'incremento occupazionale

    la condizione relativa alla conservazione del posto di lavoro viene meno

    Tuttavia il datore di lavoro può ovviare, sostituendo il dipendente fuoriuscito con altri a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per godere del bonus. Questi possono essere individuati tra quelli già occupati5 o essere assunti ex novo. L’incentivo mensile non matura finché non è ripristinato il posto di lavoro.

    il datore di lavoro incorre nella decadenza dal credito d'imposta.

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    L’informazione, la formazione e l’addestramento per lavoratori, dirigenti, preposti, RLS, rientrano fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro previste dall’art. 15 e il T.U. 81/2008 e costituiscono preciso obbligo del datore di lavoro. Secondo la definizione data dallo stesso T.U. 81/2008 all’art. 2:

    informazione è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze

    utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambienti di lavoro

    formazione

    è il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

    addestramento

    è il complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

    Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione, inoltre, vanno registrate nel libretto formativo del cittadino previsto dall’art. 2 c.1 lett. v), del D. Lgs. n. 276/2003, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Introduzione Le attività di informazione e formazione sui luoghi di lavoro garantiscono concreta attuazione alla partecipazione attiva dei lavoratori al sistema della sicurezza. L’esperienza ha insegnato che la maggior efficacia in campo di prevenzione degli infortuni sul lavoro si costruisce con una migliore conoscenza e consapevolezza dei rischi, favorendo la circolazione dei dati, il confronto e il dialogo fra tutti i soggetti, interni ed esterni all’azienda, impegnati nella costruzione di un sistema partecipato della sicurezza. Già l’art. 4 del DPR 547/1955 e l’art. 4 del DPR 303/1956 riconoscevano al lavoratore il diritto di informazione mentre il diritto alla formazione si poteva ricavare in via interpretativa in base ai principi enunciati nell’art. 2087 c.c..

    SSiiccuurreezzzzaa LLaavvoorroo IInnffoorrmmaazziioonnee,, ffoorrmmaazziioonnee ee aaddddeessttrraammeennttoo

    ROBERTO DE LORENZIS E GIUSEPPE VIBRACCI

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    La vera novità, introdotta in maniera esplicita dal T.U. 81/2008, è invece rappresentata dall’addestramento, effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, per fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e procedure di lavoro attraverso l’esercizio pratico di quanto appreso in teoria attraverso l’informazione e la formazione.

    Le attività di informazione e formazione, per essere efficaci in chiave prevenzionistica, devono essere calibrate ai rischi specifici connessi alla attività produttiva dell’azienda ed anche alla singola posizione lavorativa; il T.U. 81/2008 prevede infatti che il datore di lavoro provveda ad assicurare a ciascun lavoratore una adeguata informazione e gli assicuri una formazione sufficiente ed adeguata.

    Il D. Lgs. n. 626/1994 fornisce un ulteriore impulso al tema della formazione che il T.U. 81/2008 riprende e valorizza ancor di più confermando la collocazione dell’informazione e della formazione fra le misure generali di tutela e ponendo la loro attuazione fra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Anche nel nuovo T.U. 81/2008, così come nel precedente D. Lgs. n. 626/1994, l’informazione e la formazione sono regolamentate fra i principi generali mentre permangono norme specifiche a disciplinare aspetti particolari quali, ad esempio, l’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (art.73), la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (art.164), la movimentazione manuale dei carichi ( art.169), attrezzature munite di videoterminali (art.177), ecc. Come al solito il “punto di partenza” è rappresentato dal documento di valutazione dei rischi attraverso il quale vengono individuate le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici ai quali garantire, di conseguenza, adeguate formazione ed addestramento. L’informazione non può essere generica o evasiva né l’obbligo formativo può considerarsi assolto attraverso la semplice affissione della normativa di sicurezza ovvero attraverso istruzioni sull’uso dei macchinari; il datore di lavoro è infatti obbligato ad informare il lavoratore in maniera dettagliata e completa dei rischi specifici cui è esposto e deve accertarsi che le nozioni siano state apprese ed assimilate correttamente dal destinatario. Il criterio di adeguatezza impone, ad esempio, che gli obblighi di informazione e formazione debbano essere caratterizzati da intensità maggiore se rivolti a lavoratori inesperti, che le spiegazioni debbano essere espresse con linguaggio semplice e di facile comprensione per i lavoratori mentre per i lavoratori immigrati occorre una verifica preventiva per assicurarsi che comprendano la lingua utilizzata. Secondo il principio generale che pervade tutta la normativa in materia anche le attività formative devono essere aggiornate periodicamente. Secondo quanto previsto dal T.U. 81/2008 (art.6.-c.8- lettera m. bis) la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro deve, fra l’altro, elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento; ciò per garantire che i formatori, soprattutto in settori ad alto rischio infortunistico, siano in possesso di adeguati requisiti e capacità professionali. Fra i nuovi compiti attribuiti agli organismi paritetici (art.51 T.U. 81/2008) troviamo

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    L’importante, è bene sottolinearlo, è che il datore di lavoro conservi

    documentazione separata, idonea a dimostrare di aver svolto le due

    attività.

    Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l’informazione sia rivolta a lavoratori immigrati essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

    la promozione delle attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, mentre l’insegnamento nelle scuole e le diverse campagne di informazione promosse dal Ministero del Lavoro, dall’INAIL e dalle Regioni contribuiscono a diffondere la cultura e la sensibilità nei confronti della sicurezza sul lavoro non solo presso i lavoratori ma anche presso i cittadini. Informazione e formazione: le differenze Vale la pena ricordare preliminarmente che informazione e formazione sono processi differenti, regolamentati rispettivamente dagli articoli 36 e 37 del T.U. 81/2008. La distinzione non è puramente formale, il datore di lavoro è infatti sanzionato sia nel caso in cui non provveda alla informazione sia nel caso in cui non effettui la formazione. Ciò premesso è evidente l’importanza di dare riscontro documentale delle attività svolte: nel caso della “informazione” potrà essere sufficiente far firmare ai lavoratori una semplice ricevuta dei materiali consegnati o della presenza ad una lezione in aula. La formazione invece si svolge generalmente con la partecipazione a veri e propri corsi, normalmente organizzati con →→→ registro firma, →→→ controllo della frequenza, →→→ svolgimento del programma e verifica di apprendimento. Informazione Secondo l’art.36 T.U. 81/2008 il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione relativamente a: →→→ rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in

    generale; →→→ procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei

    luoghi di lavoro; →→→ nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli art. 45 e 46; →→→ nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e

    del medico competente; →→→ rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza

    e le disposizioni aziendali in materia; →→→ pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle

    schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

    →→→ le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

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    Formazione e addestramento Formazione dei lavoratori Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza …..omissis [art.37 c.1 T.U. 81/2008]. E’ opportuno chiarire che non può considerarsi sufficiente la formazione che si sostanzi esclusivamente nell’affiancamento ad un lavoratore più esperto. La formazione →→→ va erogata durante l’orario di lavoro e →→→ non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

    La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente Stato- Regioni. La formazione e l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si

    tratti di somministrazione di lavoro: b) del trasferimento o cambiamento di mansioni: c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di

    nuove sostanze e preparati pericolosi. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi e alla insorgenza di nuovi rischi. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. Formazione di dirigenti e preposti I dirigenti ed i preposti: ricevono, a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono: 1) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 2) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 3) valutazione dei rischi;

    La formazione deve riguardare in particolare

    i concetti di →→→ rischio, →→→ danno prevenzione, →→→ protezione, →→→ organizzazione della protezione aziendale, →→→ diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza

    i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza dell’azienda

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    Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

    4) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e

    protezione. La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso organismi paritetici di cui all’art. 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

    Formazione lavoratori con incarichi particolari I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al co. 3 dell’art. 46 T.U., continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al D.M. 10.3.1998, attuativo dell’art.13 D. Lgs. 19.9.1994, n.626. Una regolamentazione particolare è riservata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che, proprio in considerazione dei suoi compiti, ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità , la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: →→→ principi giuridici comunitari e nazionali; →→→ legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; →→→ principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi →→→ definizione e individuazione dei fattori di rischio; →→→ valutazione dei rischi; →→→ individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e →→→

    protezione; →→→ aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; →→→ nozioni di tecnica della comunicazione.

    La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

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    L’ultimo comma dell’art. 37 T.U. stabilisce che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino (art.2 D. Lgs. 276/2003) se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il libretto formativo del cittadino Il correttivo [D. Lgs. n.106/2009] ha opportunamente modificato l’obbligo previsto dall’art. 37 c.14 T.U. 81/08 subordinandolo alla condizione che il libretto sia concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. La modifica si è resa necessaria in quanto l’operatività del libretto formativo appare avviata soltanto in alcune regioni. Questo strumento, previsto dal D. Lgs. 276/03 e fino ad oggi rimasto largamente inattuato, è pensato per raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori, nonché le competenze da essi acquisite: nella scuola, nella formazione, sul lavoro, nella vita quotidiana, al fine di migliorare la leggibilità e la spendibilità delle competenze stesse e favorire così l’occupabilità delle persone. Il libretto formativo è stato peraltro approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 14 luglio 2005 e successivamente recepito con decreto interministeriale Lavoro/Istruzione del 10 ottobre 2005. Il libretto rilasciato dalla Regione o da un soggetto da essa appositamente delegato, in formato elettronico o cartaceo, è composto da 2 sezioni che contengono: →→→ informazioni personali; →→→ titoli di istruzione e formazione;. →→→ esperienze formative →→→ competenze acquisite nei contratti a contenuto formativo, nella formazione

    specialistica, nei corsi in materia di sicurezza sul lavoro, nella formazione continua ed anche acquisite in modo non formale.

    Il libretto formativo si pone dunque come strumento di documentazione trasparente e formalizzata di dati, informazioni, certificazioni, utilizzabili dall’individuo nel suo percorso di approfondimento, crescita e mobilità professionale, coerentemente con le strategie dell’Unione Europea finalizzate alla trasparenza delle competenze e alla mobilità delle persone. Il libretto rappresenta una sorta di carta di identità per farsi conoscere attraverso le diverse esperienze di apprendimento e lavoro e si pone in linea e sinergia con la Borsa Continua del Lavoro per favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, oltreché con la prevenzione della sicurezza sul lavoro. Ci auguriamo che l’operatività del libretto formativo venga presto introdotta in tutte le regioni [sul n. 40 di questa rivista si dava notizia dell’avvio della sperimentazione nella regione Sicilia] in quanto lo strumento sarebbe prezioso per molti aspetti, soprattutto per sviluppare in chiave preventiva la cultura della sicurezza e salute sul lavoro. Nell’attesa, nulla vieta di utilizzare già questo documento; nella sezione 2 del libretto occorre esporre le attività formative svolte: è opportuno compilare tanti quadri per quante sono state le esperienze formative precisando il tipo di attività formativa, il soggetto che ha erogato la formazione, la durata e la data di conclusione, le competenze acquisite da parte del lavoratore, le certificazioni della formazione, se previste, ed i test di apprendimento eventualmente disponibili. Occorre registrare anche la formazione dei preposti, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), del responsabile servizio prevenzione e

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    protezione (RSPP) e degli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP). Si ritiene inoltre vadano registrate anche le competenze acquisite durante i corsi antincendio di primo soccorso e di evacuazione. La formazione in materia di sicurezza e la certificazione delle relative competenze su un documento valido su tutto il territorio nazionale costituisce un vantaggio per il lavoratore, che vedrà riconosciute e quindi spendibili sul mercato del lavoro competenze altrimenti non visibili; le imprese, dal canto loro, avranno la possibilità di programmare in maniera più efficace la formazione, ben potendo considerare l’apprendimento già acquisito dal lavoratore, in quanto verificabile e certificato. La norma, una volta “a regime”, conferisce al libretto natura certificativa di cui gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi previsti dal T.U. 81/2008. Il libretto, oltretutto, è stato riconosciuto a livello comunitario e internazionale come una buona pratica di validazione dell’apprendimento. In conclusione si tratta di uno strumento con valenza ampia, al dì là della sicurezza sul lavoro, considerato che si potrà garantire la tracciabilità delle competenze acquisite da ciascun lavoratore fornendo una base informativa organizzata e certificata dalle competenze do ogni cittadino, rendendo le conoscenze trasferibili e riconoscibili nel mercato del lavoro.

    E’ possibile visionare il libretto formativo approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 14 luglio 2005 e successivamente recepito con decreto interministeriale Lavoro/Istruzione del 10 ottobre 2005, collegandosi al sito www.vibraccictrl.it

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    In presenza di SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO durante il

    periodo di apprendistato cosa accade?

    Resta ferma la scadenza dell’apprendistato o questo viene prorogato?

    I periodi di sospensione “brevi” possono essere complessivamente

    sommati durante il periodo di vigenza della CIG in deroga e

    disoccupazione ordinaria?

    Quesiti Cosa accade in caso di sospensione del rapporto di lavoro durante l’apprendistato a proposito della durata? Ci deve essere una proroga?

    Risposte in breve

    L’assenza inferiore al mese è ininfluente sulla durata. Per l’assenza superiore al mese (anche per sommatoria di brevi periodi) occorre distinguere: è ininfluente se non pregiudica la formazione, diversamente il periodo d’apprendistato va prorogato nella sessa misura dei periodi d’assenza.

    Riferimenti ▪▪▪ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 ▪▪▪ Ministero del Lavoro, Interpello n. 17/2007 ▪▪▪ Ministero del Lavoro, Interpello n. 34 - Nota Prot. 25/I/0017275 del 15 ottobre 2010.

    Quesiti La Confartigianato Imprese ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva in ordine alle modalità di computo del “periodo di sospensione del lavoratore apprendista”. Con il primo quesito chiede un’interpretazione circa il reale termine di scadenza del rapporto di apprendistato in presenza di sospensione del medesimo e se quest’ultima comporti o meno una sua proroga. Con il secondo quesito si chiede se i periodi di sospensione “brevi” possano essere complessivamente sommati durante il periodo di vigenza della CIG in deroga e disoccupazione ordinaria.

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    STEFANIA ALTIERI

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    In mancanza di una disciplina contrattuale, la valutazione andrà effettuata caso per caso dall’impresa medesima, sulla base del richiamato principio di effettività e quindi sull’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del programma formativo.

    La risposta al primo quesito Il Ministero ricorda che l’argomento della sospensione era già stato oggetto d’interpello: il numero 17/2007 il quale, in riferimento al rapporto di apprendistato, esamina gli aspetti relativi alla sospensione e alla proroga della durata del contratto di apprendistato nelle ipotesi di sospensione per malattia. Nel citato interpello il Ministero aveva sostenuto che, →→→ in assenza di una specifica disciplina contrattuale, →→→ occorre fare riferimento al principio di effettività. In virtù di tale principio1, le interruzioni del rapporto inferiori al mese sarebbero

    “ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento”.

    Per quanto riguarda i periodi di assenza uguali o superiori al mese là dove manchino precise indicazioni da parte della contrattazione collettiva, occorre invece fare alcune precisazioni anche con riferimento alla ipotesi della sommatoria di brevi periodi. Per i periodi di assenza uguali o superiori al mese il rapporto di apprendistato →→→ sarà da considerarsi prorogato, →→→ per i medesimi periodi, →→→ nei casi disciplinati dal contratto collettivo (di qualsiasi livello) applicato dalla

    singola impresa. Pertanto quando l’assenza non compromette il raggiungimento dell’obiettivo formativo, individuato e scadenzato dal Piano Formativo Individuale, non sarà necessaria la proroga del rapporto. __________________________________ Note 1 Il principio della effettività era già stato richiamato nella nota del Ministero del 24 dicembre 1981 nella quale, confermava l’interpretazione già fornita con la Circolare n. 196 del 4 marzo 1959.

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    Effetti della sospensione del rapporto di lavoro nell’apprendistato

    L’assenza è ininfluente. Nessun riflesso sulla scadenza dell’apprendistato.

    Nessun riflesso se l’assenza non compromette l’obiettivo formativo. Diversamente si ha proroga pari al periodo d’assenza (anche per sommatoria di brevi periodi).

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    Quesito Si chiede se gli architetti che svolgono doppia attività, con unica partita Iva, debbano iscriversi e versare i contributi, oltre che a Inarcassa, anche alla Gestione separata Inps.

    Risposta in breve

    Per i soggetti che svolgono attività libero/professionale, iscritti all’ordine di appartenenza ed in possesso di partita iva, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS qualora per la stessa attività già si versino i contributi all’Inarcassa.

    Riferimenti ▪▪▪ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 ▪▪▪ Art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995 ▪▪▪ Ministero del Lavoro, Interpello n. 35 - Nota Prot. 25/I/0017276 del 15 ottobre 2010.

    Quesito Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha avanzato istanza di interpello alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva per conoscere il parere di quest’ultima in merito al possibile assoggettamento alla Gestione separata INPS in caso di doppia attività. Si chiede: i professionisti architetti che, →→→ svolgono in contemporanea

    • l’attività professionale autonoma continuativa e • in via principale non esclusiva, altra attività professionale autonoma

    continuativa per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);

    →→→ espletano entrambe le attività utilizzando lo stesso numero di partita iva →→→ dichiarano i redditi prodotti da entrambe le attività nel medesimo riquadro “E” del

    modello di dichiarazione dei redditi, devono iscriversi e contribuire alla Gestione separata Inps? Argomentazioni In prima battuta si osserva che tra i requisiti essenziali previsti dalla normativa che disciplina l’obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa), è previsto il non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria.

    AArrcchhii tteetttt ii GGeessttiioonnee sseeppaarraattaa ee iissccrriizziioonnee aa IInnaarrccaassssaa

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    La normativa che disciplina l’obbligo di iscrizione a Inarcassa vieta

    l’iscrizione ad altra cassa previdenziale

    L’iscrizione alla Gestione separata c’è quando:

    - il professionista è sprovvisto di Cassa previdenziale;

    - pur essendoci Cassa, l’attività che esercita non è ad essa iscrivibile.

    Non possibile quindi essere iscritti in contemporanea a Inarcassa e anche ad esempio all’INPS: al Fondo Lavoratori Dipendenti, alla Gestione Esercenti Attività Commerciali, alla Gestione Artigiani o alla Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni. Inoltre, l’obbligo assicurativo di iscrizione al Fondo Gestione separata dell’INPS introdotto dalla Legge n. 335/1995, riguarda, tra l’altro, tutte le categorie di liberi professionisti per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale o, anche se prevista, l’attività professionale non risulta iscrivibile. Il Ministero ribadisce che

    Per entrambe le forme assicurative suddette, vale, pertanto, la “regola dell’esclusività” nel senso che l’iscrizione all’Inarcassa esclude che per la stessa attività si effettui l’iscrizione alla Gestione separata INPS in considerazione, evidentemente, del fatto che i contributi dovuti sui redditi professionali non possono essere soggetti a più gestioni contemporaneamente.

    Pertanto, nel caso prospettato in quesito, per i soggetti che svolgono attività libero/professionale, iscritti all’ordine di appartenenza ed in possesso di partita iva, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS qualora per la stessa attività già si versino i contributi all’Inarcassa.

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    Quesito

    I lavoratori occupati in aziende del settore laterizi addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato possono essere esclusi dal calcolo della quota di riserva per il collocamento obbligatorio come avviene per i lavoratori occupati nel cantiere edile?

    Risposta in breve

    No. Non possono essere esclusi perché, pur svolgendo attività afferenti la produzione di manufatti per il settore dell’edilizia stradale, non possono rientrare nella definizione di “personale di cantiere”, né tanto meno svolgono attività all’interno del “cantiere”.

    Riferimenti ▪▪▪ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 ▪▪▪ Artt. 3 e 5, Legge n. 68/1999 ▪▪▪ Ministero del Lavoro, Interpello n. 36 - Nota Prot. 25/I/0017280 del 15 ottobre 2010.

    Quesito Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva in merito all’eventuale esclusione dei lavoratori occupati in aziende industriali del settore laterizi, addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato per l’edilizia stradale, dal computo della base occupazionale ex art. 5, comma 2, della Legge n. 68/99, così come modificato dall’art. 1, comma 53 della Legge n. 247/2007, ai fini del calcolo della quota di riserva di cui all’art. 3 della medesima Legge. Argomentazioni e normativa di riferimento L’art. 3 della Legge n. 68/1999 al comma 1 stabilisce che →→→ tutti i datori di lavoro pubblici e privati →→→ sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili, →→→ nella misura percentuale indicata dallo stesso articolo. Il successivo art. 5, al comma 2, disciplina alcune ipotesi di esonero per i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo marittimo e terrestre, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante. Dopo la modifica introdotta dall’art. 1, comma 53 della Legge n. 247/2007, è stato aggiunto che

    “non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore”.

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    Ad avviso del Ministero, l’inquadramento dell’azienda in uno dei settori

    tassativamente indicati nell’articolo 5 costituisce requisito essenziale ai fini

    della corretta applicazione della disposizione di esonero.

    Circa la possibilità di far rientrare il settore “laterizi” nell’esonero previsto per il settore edile e il personale dipendente nella locuzione “personale di cantiere”, il Ministero osserva quanto segue. In merito all’espressione “personale di cantiere”, il Ministero evidenzia che la stessa →→→ non individua specifiche mansioni e/o profili di lavoratori, →→→ ma si riferisce alla generalità dei dipendenti che operano all’interno del luogo in cui si

    effettuano i lavori del settore edile [in tal senso nota n. 2256 del 30 gennaio 2008 DGML, Ministero del Lavoro].

    In proposito, si precisa che per cantiere si deve intendere qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008, il cui elenco è riportato nell’allegato X dello stesso decreto. Nella precedente nota n. 2256 del 29 gennaio 2008 DGML, il Ministero aveva altresì precisato che

    “i datori di lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento al periodo di attività del cantiere, escluderanno dalla base di computo i dipendenti che sono adibiti ad attività lavorativa all’interno del cantiere includendo, invece, nella base di computo i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del cantiere”.

    La risposta del Ministero Date le premesse, il Ministero, in risposta al quesito posto arriva alla conclusione che

    “I lavoratori occupati in aziende del settore laterizi addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato non possano essere esclusi dal computo della base occupazionale ai fini del calcolo della quota di riserva in quanto non presentano i requisiti dettati dall’art. 5, comma 2, della Legge n. 68/1999.”

    Ciò in quanto i lavoratori occupati in aziende del settore laterizi addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato, →→→ pur svolgendo attività afferenti la produzione di manufatti per il settore dell’edilizia

    stradale, →→→ non possono rientrare nella definizione di “personale di cantiere”, →→→ né tanto meno svolgono attività all’interno del “cantiere”.

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    Quesito

    E’ possibile accedete agli sgravi di cui all’art. 8, comma 9 della Legge n. 407/1990, nel caso in cui l’impresa proceda a nuove assunzioni ed in precedenza abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o abbia cessato il rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova da parte del dipendente?

    Risposta in breve

    Il datore di lavoro non può fruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9 della Legge n. 407/1990, qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni, abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto per mancato superamento del periodo di prova.

    Riferimenti ▪▪▪ Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 ▪▪▪ Art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990 ▪▪▪ Ministero del Lavoro, Interpello n. 37 - Nota Prot. 25/I/0017281 del 15 ottobre 2010.

    Quesito Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, in caso di precedente cessazione del rapporto di lavoro. Si chiede se →→→ è possibile accedete agli sgravi, →→→ nel caso in cui l’impresa proceda a nuove assunzioni →→→ ed in precedenza abbia effettuato licenziamenti per giusta causa →→→ o abbia cessato il rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di

    prova da parte del dipendente. Argomentazioni e contesto normativo Le norme contenute nell’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990 prevedono il godimento di due benefici di differente entità: →→→ lo sgravio del 50% (concesso alla generalità dei datori di lavoro), →→→ lo sgravio del 100% (previsto esclusivamente per le imprese operanti nel Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978 ed alle imprese artigiane1 dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di 36 mesi.

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    E’ in ogni caso possibile concedere le agevolazioni contributive previste

    dall’art. 8, comma 9 della Legge n. 407/1990 ai datori di lavoro che procedano

    alle relative assunzioni di personale una volta decorsi sei mesi dalla

    cessazione dei precedenti rapporti di lavoro.

    Si ricorda che il beneficio previsto dalla Legge n. 407/1990 è tuttavia

    condizionato al rispetto delle norme sul diritto di precedenza stabilite con

    l’art. 5, commi 4 quater e 4 quinquies, del D.Lgs. n. 368/2001.

    Dette agevolazioni spettano nelle ipotesi in cui si proceda ad assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (anche part time) a condizione che:

    - il datore di lavoro effettui “assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto”; - le predette assunzioni “non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi”, con riferimento ai sei mesi immediatamente precedenti l‘assunzione2.

    Se, diversamente, si procede entro i sei mesi, occorre osservare che →→→ la norma espressamente sancisce il divieto →→→ per i datori di lavoro di assumere “in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle

    stesse imprese →→→ per qualsiasi causa licenziati o sospesi”. Tuttavia, fra i dipendenti licenziati per qualsiasi causa, non sono compresi: →→→ quelli che si dimettono, →→→ quelli assunti a termine i cui contratti si risolvono alla prevista scadenza3. La disposizione non individua e, quindi, non ammette ipotesi diverse da quelle già individuate dall’Inps per derogare alla disposizione che sancisce l’inapplicabilità del beneficio in caso di sostituzione. Il licenziamento per giusta causa4, tuttavia, così come il recesso per mancato superamento del periodo di prova, trovando fondamento (se legittimamente esercitati), nella discrezionalità imprenditoriale del datore di lavoro, non rispondono ai requisiti richiesti ai fini dello sgravio contributivo ai sensi dell’art. 8, comma 9 della L. 407/1990, né sembrano sussistere margini per una diversa interpretazione del suddetto articolato normativo. La risposta del Ministero Date le argomentazioni esposte, il Ministero ritiene che il datore di lavoro non possa fruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9 della Legge n. 407/1990, qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni, abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto per mancato superamento del periodo di prova.

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    Competono gli sgravi contributivi di cui all’art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990 (in presenza dei requisiti richiesti) se si procede ad assunzione ma sono avvenuti in precedenza licenziamenti?

    Se sono trascorsi sei mesi dal licenziamento

    Sì In ogni caso

    Se non sono trascorsi sei mesi dal licenziamento

    Sì Se il licenziamento è avvenuto: - per dimissioni, - per il trascorrere del

    termine nel contratto a termine

    No In tutti gli altri casi

    ________________________________________________ Note 1 Si veda circolare Inps n. 25/1991. 2 Con riferimento al periodo rispetto al quale verificare l’eventuale sostituzione di lavoratori “per qualsiasi causa licenziati o sospesi”, si ricorda che lo stesso è stato individuato nei sei mesi immediatamente precedenti l’assunzione, in analogia con quanto previsto in materia di riduzioni o sospensioni di personale dall’art. 15, comma 6, della Legge n. 264/1949, così come modificato dall’art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 297/2002. Si veda a proposito il messaggio Inps n. 20607 del 30 maggio 2005. 3 Rif. messaggio INPS n. 20399/2005. 4 Il Ministero rileva a riguardo che la locuzione codicistica di “giusta causa” ai sensi dell’art. 2119 c.c. “… qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto …” è generalmente intesa da dottrina e giurisprudenza come riconducibile a fatti e condotte inerenti alla persona del dipendente. Secondo prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la giusta causa si configura in tutte quelle ipotesi in cui venga posto in essere un “… comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali …” (ex multis Cass. Civ., sez. lav., n. 1455/2000; Cass. Civ., sez. lav., n. 16260/2004; Cass. Civ., sez. lav., n. 14586/2009).

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    Argomento

    Il Fondo Est è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei settori Affini. In data 22 settembre 2010, è stata sottoscritta la convenzione con l’Inps, per la riscossione dei contributi tramite modello F24.

    Novità A integrazione di quanto già comunicato con la Circolare n. 5 del 24 settembre 2010, il Fondo EST fornisce ulteriori chiarimenti circa la nuova modalità di versamento tramite F24.

    Riferimenti ▪ Fondo Est, Circolare n. 5 del 24 settembre 2010 ▪ Fondo Est, Circolare n. 6 del 4 ottobre 2010 ▪ Fondo Est, Circolare n. 7 del 19 ottobre 2010.

    Premessa Il Fondo Est dà seguito a quanto comunicato con la Circolare n 5 del 24 settembre 2010 [si veda l’articolo pubblicato in Rivista n. 39 a pagina 13 e seguenti], con la quale rendeva noto che in data 22 settembre 2010, è stata sottoscritta la convenzione con l’Inps, per la riscossione dei contributi tramite modello F24. Con la Circolare n. 7 del 19 ottobre 2010, il Fondo fornisce ulteriori precisazioni relative alla nuova modalità di pagamento con particolare riguardo: →→→ all’uso del modello quale forma aggiuntiva e non sostitutiva, →→→ ai soggetti che potranno optare per tale modalità di pagamento, →→→ alle somme che consentono l’utilizzo del modello F24. L’F24 è una modalità di pagamento aggiuntiva al bonifico bancario.

    Soggetti che possono versare con F24 Possono utilizzare il modello F24 solamente i soggetti che, →→→ versano con modalità mensile posticipata, →→→ non utilizzino la Tesoreria, →→→ versino contribuzione previdenziale solamente all’INPS e non anche ad altri Enti

    previdenziali (ad esempio ENPALS, INPDAP, INPGI eccetera). Conseguentemente sono esclusi dal pagamento con F24:

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    Per effettuare i versamenti tramite F24, le condizioni richieste devono sussistere tutte contemporaneamente. Per esempio, un’azienda che versi con modalità mensile posticipata ad un Ente previdenziale diverso dall’INPS deve utilizzare ancora quale modalità di pagamento il bonifico bancario.

    Il fondo raccomanda a tutti i Consulenti, ai Centri servizi e alle aziende che si gestiscono in autonomia, di verificare sempre, prima di effettuare qualsiasi pagamento riguardante l’una tantum di un dipendente appena assunto, che la stessa non sia stata pagata precedentemente da un’altra azienda presso la quale ha lavorato.

    →→→ le aziende con modalità di pagamento annuale anticipato; →→→ naturalmente anche quelle con pagamento trimestrale anticipato (anche se debbono solo

    inserire dipendenti nuovi assunti); →→→ le aziende che sono gestite da Consulenti del lavoro o Centri servizi che attuano la

    Tesoreria; →→→ le aziende che pagano i contributi previdenziali ad altri Enti che non sono l’Inps. Il Fondo torna a ribadire che

    “Questa nuova modalità di pagamento potrà essere attivata fin da questo mese (periodo contributivo: ottobre – scadenza di pagamento: 16 novembre), per chi già fosse in grado di farlo ed il proprio software fosse già aggiornato”,

    ammesso che anche gli Istituti di credito abbiano aggiornato i propri software con il nuovo codice tributo “EST1”.

    Cosa va pagato con F24 La circolare precisa che, con modello F24 vanno pagati: →→→ i contributi del mese corrente; →→→ le una tantum di dipendenti nuovi assunti che non siano mai stati iscritti a Fondo Est

    (controllare sempre sull’utility Sigest); →→→ il contributo a Sanimpresa in regime di armonizzazione (dipendenti della provincia di

    Roma che non hanno un contratto di secondo livello). Non transiteranno invece da F24: →→→ i crediti relativi a contribuzioni o altre somme versate in eccesso all’Ente, →→→ i debiti derivanti da errati o mancati versamenti allo stesso. In caso scaturiscano crediti, l’azienda sarà rimborsata tramite successivo storno sul conto bancario, mentre nel caso di debiti, le posizioni saranno regolarizzate tramite l’utilizzo del consueto bonifico bancario.

    Modalità operative Al momento non ci sono variazioni. EST ricorda che, anche le aziende che possano optare per il versamento tramite F24, devono inviare il consueto “flusso Xml” delle informazioni relative ai propri dipendenti iscritti.

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  • LA RIVISTA DEL LAVORO REDAZIONE

    ANNO DI PUBBLICAZIONE IV RIVISTA N. 41/2010 Editore e proprietario Io Srl – Cultura Formazione Direttore responsabile Giulio Spiazzi di Corte Regia Direttore editoriale Grazia Piccoli Periodicità e distribuzione Settimanale Vendita esclusiva per abbonamento Stampa Pubblicazione diffusa per e-mail Iscrizione al registro del Tribunale di Verona nr. 1758 dell’11/05/2007 Sede legale - amministrativa (37138) Verona – Via Domenico Morelli, 17 Redazione Per informazioni su contributi, articoli e argomenti trattati [email protected] Servizio abbonamenti Per informazioni su abbonamenti e arretrati [email protected] Abbonamenti annuali Gli abbonamenti possono essere sottoscritti chiedendo il coupon: a mezzo fax al nr. 045 81 99 103 o prelevandolo dal sito www.iosrlcultura.com

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    VR_copertina_41.pdf0_Seconda di copertina_41.pdf3_Notizie_41.pdf4_RS_41.pdf5_AP__credito d'imposta e dip licenziato_41.pdf6_AP__sicurezza lavoro_41.pdf7_CQ_ int.34_41.pdf8_CQ_ int.35_41.pdf9_CQ_ int.36_41.pdf10_CQ_ int.37_41.pdf11_AUP_fondo est F24_41.pdf12_ultima di copertina_41.pdf