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1 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
CONTROLLO FORMALE
2 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Il controllo formale delle dichiarazioni
Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati
emergenti dalla dichiarazione dei redditi.
Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate.
Controllo formale vero e proprio della
dichiarazione utilizzando dati e notizie
acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria
anche attraverso l’utilizzo di altre
dichiarazioni .
Eseguito solo su dichiarazioni individuate
in base a criteri selettivi e a specifiche
analisi di rischi
Art. 36 ter
3 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Art. 36 bis - Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei
premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni
Ufficio
competente
Agenzia delle Entrate – Direzioni Provinciali
Con procedure automatizzate sulla base dei
dati e degli elementi direttamente desumibili
dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria
Modalità di
esecuzione
Oggetto
Liquidazione delle imposte, dei contributi e dei
premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in
base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti
e dai sostituti d'imposta
4 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Art. 36 bis - Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei
premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni
Termine
(ordinatorio) Entro l’inizio del periodo di presentazione
delle dichiarazioni dei redditi relative
all’anno successivo:
anno di imposta 2012
dichiarazione successiva anno 2013
controllo entro luglio 2014
5 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Art. 36 bis - Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei
premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni
Singole ipotesi
gli errori materiali e di calcolo commessi dai
contribuenti nella determinazione degli imponibili,
delle imposte, dei contributi e dei premi;
gli errori materiali commessi dai contribuenti nel
riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi
e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a
quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla
base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a
quella prevista dalla legge;
i crediti d'imposta esposti in misura superiore a
quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla
base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
Correggere
Ridurre
6 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Art. 36 bis - Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei
premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni
la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestività dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e
di saldo e delle ritenute alla fonte operate in
qualità di sostituto d'imposta, nonché la
regolarità delle compensazioni
Controllare
Singole ipotesi
Richieste al
contribuente nessuna
Comunicazioni si
7 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Art. 36 bis – le comunicazioni (c.d. avviso
bonario)
Di regolarità;
Irregolarità nei soli versamenti;
Irregolarità;
Di minor credito;
Di minor rimborso;
Di incoerenza; quando emergono errori non correggibili
automaticamente che potrebbero innescare o condizionare
le ulteriori attività dell’Amministrazione Finanziaria
8 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Comunicazione ex art. 36 bis Comunicazione dell’esito
(art.39 comma 8 bis DL. 159/07)
Trasmessa in via telematica all’intermediario – Procedura opzionale
(solo se previsto nell’incarico
di trasmissione)
Entro 60 g.g.dalla data di invio della comunicazione (e non dalla data in
cui l’intermediario preleva il file inviato dall’Agenzia delle Entrate),
l’intermediario dovrà portare a conoscenza l’esito al contribuente
Il contribuente, decorsi i 60 g.g. dalla data di invio della
comunicazione all’intermediario, entro 30 g.g. deve provvedere al
pagamento
9 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Comunicazione ex art. 36 bis Opzioni del contribuente
Versare le somme richieste entro 30 giorni usufruendo della riduzione
delle sanzioni ad un terzo (10% della maggiore imposta).
Instaurare il contraddittorio con l’Ufficio entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione. – Predisporre l’istanza di riesame,
inviare la documentazione necessaria.
Non effettuare il pagamento di quanto richiesto: in tal caso l’Ufficio
procede all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, delle sanzioni al
30% e degli interessi. Successiva notifica da parte di Equitalia della
cartella di pagamento.
Possibilità di presentare reclamo – ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale contro la cartella di pagamento notificata
10 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Comunicazioni di irregolarità
ex art. 36 bis - Rateizzazione delle somme dovute
Fino a euro 5 mila (D.L.70/2011, conv. dalla L.106/2011 - “decreto sviluppo”) – possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo;
Se superiori a euro 5 mila – possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo;
Per somme inferiori a euro 2 mila – è possibile rateizzare solo se l’Ufficio riconosce la temporanea difficoltà del contribuente. (norma abrogata dal “decreto Sviluppo”)
Se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a euro 50 mila, non è più richiesta idonea garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria). (D.L. 201/2011, conv. dalla L.214/2011- “decreto salva Italia”)
11 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
E’ IMPUGNABILE L’AVVISO BONARIO ?
La giurisprudenza, allo stato attuale, si è espressa in senso discordante in
merito alla possibilità di impugnazione del c.d. “avviso bonario”
Sfavorevole all’impugnazione – sentenza Corte di Cassazione SS.UU.
n. 16293 del 24.7.2007 e n. 16428 del 26.7.2007;
Favorevole all’impugnazione – sentenza Corte di Cassazione n. 7344
del 11.5.2012 e n. 18642 del 30.10.2012;
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, prima con la ris. n. 110/E del
22.10.2010 e successivamente con un comunicato stampa del 23
maggio 2012, ribadisce la propria adesione all’orientamento
giurisprudenziale che ritiene detti provvedimenti non autonomamente
impugnabili. Alla luce di tale presa di posizione, l’Agenzia delle
Entrate non ha pertanto provveduto a modificare le “avvertenze” poste
all’interno degli avvisi e continuerà a sostenere l’inammissibilità dei
ricorsi eventualmente proposti contro gli avvisi bonari.
12 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Art. 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni
Agenzia delle Entrate – Direzioni
Provinciali
Modalità di
esecuzione
Ufficio
competente
Controlli selettivi – tenendo conto di
specifiche analisi di rischio
Oggetto Controllo formale delle dichiarazioni
presentate dai contribuenti e dai sostituti
d'imposta, attraverso un riscontro
documentale.
13 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Art. 36 ter – controllo formale delle dichiarazioni
Termine
(ordinatorio) Entro il 31/12 del 2^ anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi:
anno di imposta 2011
presentata nel 2012
controllo entro il 31/12/2014
14 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Richieste al
contribuente
il contribuente o il sostituto d'imposta è
invitato, anche telefonicamente o in forma
scritta o telematica, a fornire chiarimenti in
ordine ai dati contenuti nella dichiarazione
e ad eseguire o trasmettere ricevute di
versamento e altri documenti non allegati
alla dichiarazione o difformi dai dati forniti
da terzi
Art. 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni
15 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Escludere in tutto
o in parte
lo scomputo delle ritenute d'acconto non
risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta, dalle comunicazioni di cui
all'articolo 20, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29/9/1973, n.
605, o dalle certificazioni richieste ai
contribuenti ovvero delle ritenute risultanti
in misura inferiore a quella indicata nelle
dichiarazioni dei contribuenti stessi;
le detrazioni d'imposta non spettanti in base
ai documenti richiesti ai contribuenti o agli
elenchi di cui all'articolo 78, comma 25,
della legge 30/12/1991, n. 413 ;
le deduzioni dal reddito non spettanti in
base ai documenti richiesti ai contribuenti o
agli elenchi menzionati nella lettera b);
Singole ipotesi
Art. 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni
16 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Determinare
gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta.
Liquidare
i crediti d'imposta spettanti in base ai
dati risultanti dalle dichiarazioni e ai
documenti richiesti ai contribuenti;
la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi
dovuti sull'ammontare complessivo dei
redditi risultanti da più dichiarazioni o
certificati di cui all'articolo 1, comma
4, lettera d), presentati per lo stesso
anno dal medesimo contribuente;
Correggere
Art. 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni
Singole ipotesi
17 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Comunicazione al
contribuente
Art. 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni
con l'indicazione dei motivi che hanno dato
luogo alla rettifica degli imponibili, delle
imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarate, per
consentire anche la segnalazione di
eventuali dati ed elementi non considerati o
valutati erroneamente in sede di controllo
formale
18 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Controllo formale ex art. 36 Ter Opzioni del contribuente
Versare le somme richieste entro 30 giorni usufruendo della riduzione
delle sanzioni a due terzi (20% della maggiore imposta).
Non effettuare il pagamento di quanto richiesto: in tal caso l’Ufficio
procede all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, delle sanzioni al
30% e degli interessi. Successiva notifica da parte di Equitalia della
cartella di pagamento.
Possibilità di presentare reclamo - ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale contro la cartella di pagamento notificata
19 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Notifica
cartella di
pagamento
Entro il
31/12- pena decadenza
del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, per le
somme che risultano dovute a seguito
dell’attività di liquidazione ex articolo 36
bis;
del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, per le
somme che risultano dovute a seguito
dell’attività di liquidazione ex articolo 36
ter;
Del secondo anno successivo a quello in
cui l’accertamento e’ divenuto definitivo,
per le somme dovute in base agli
accertamenti (esclusi accertamenti
esecutivi – art. 29 DL 78/2010 conv. dalla
L.122/2010);
Art. 25 DPR 602/73 - NOTIFICA (modifica L.156/2005)
20 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Notifica
cartella di
pagamento
Entro il
31/12- pena decadenza
del secondo anno successivo a quello di
scadenza della rata non pagata o pagata
in ritardo, nel caso il contribuente abbia
optato per la dilazione degli importi e
non abbia versato la prima rata, oppure
sia decaduto per mancato pagamento
delle rate successive, come prevede
l’art.3-bis del DLgs. 462/97;
Art. 25 DPR 602/73 - NOTIFICA (modifica L.156/2005)
21 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Art. 25 DPR 602/73 – NOTIFICA
(a seguito controllo ex art. 36 bis)
Periodo di imposta Anno in cui è stata
presentata la dichiarazione
Termine per la notifica
della cartella
2009 2010 31.12.2013
2010 2011 31.12.2014
2011 2012 31.12.2015
2012 2013 31.12.2016
22 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014
Art. 25 DPR 602/73 – NOTIFICA
(a seguito controllo ex art. 36 Ter)
Periodo di imposta Anno in cui è stata
presentata la dichiarazione
Termine per la notifica
della cartella
2009 2010 31.12.2014
2010 2011 31.12.2015
2011 2012 31.12.2016
2012 2013 31.12.2017