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1 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 CONTROLLO FORMALE

CONTROLLO FORMALE - odcec.torino.it. FORM.- CORSO - 29.1.1… · Favorevole all’impugnazione – sentenza Corte di Cassazione n. 7344 del 11.5.2012 e n. 18642 del 30.10.2012; Tuttavia,

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1 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

CONTROLLO FORMALE

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2 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Il controllo formale delle dichiarazioni

Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati

emergenti dalla dichiarazione dei redditi.

Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate.

Controllo formale vero e proprio della

dichiarazione utilizzando dati e notizie

acquisiti dall’Amministrazione Finanziaria

anche attraverso l’utilizzo di altre

dichiarazioni .

Eseguito solo su dichiarazioni individuate

in base a criteri selettivi e a specifiche

analisi di rischi

Art. 36 ter

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3 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Art. 36 bis - Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei

premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni

Ufficio

competente

Agenzia delle Entrate – Direzioni Provinciali

Con procedure automatizzate sulla base dei

dati e degli elementi direttamente desumibili

dalle dichiarazioni presentate e di quelli in

possesso dell'anagrafe tributaria

Modalità di

esecuzione

Oggetto

Liquidazione delle imposte, dei contributi e dei

premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in

base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti

e dai sostituti d'imposta

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4 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Art. 36 bis - Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei

premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni

Termine

(ordinatorio) Entro l’inizio del periodo di presentazione

delle dichiarazioni dei redditi relative

all’anno successivo:

anno di imposta 2012

dichiarazione successiva anno 2013

controllo entro luglio 2014

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5 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Art. 36 bis - Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei

premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni

Singole ipotesi

gli errori materiali e di calcolo commessi dai

contribuenti nella determinazione degli imponibili,

delle imposte, dei contributi e dei premi;

gli errori materiali commessi dai contribuenti nel

riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi

e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a

quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla

base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a

quella prevista dalla legge;

i crediti d'imposta esposti in misura superiore a

quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla

base dei dati risultanti dalle dichiarazione;

Correggere

Ridurre

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6 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Art. 36 bis - Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei

premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni

la rispondenza con la dichiarazione e la

tempestività dei versamenti delle imposte, dei

contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e

di saldo e delle ritenute alla fonte operate in

qualità di sostituto d'imposta, nonché la

regolarità delle compensazioni

Controllare

Singole ipotesi

Richieste al

contribuente nessuna

Comunicazioni si

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7 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Art. 36 bis – le comunicazioni (c.d. avviso

bonario)

Di regolarità;

Irregolarità nei soli versamenti;

Irregolarità;

Di minor credito;

Di minor rimborso;

Di incoerenza; quando emergono errori non correggibili

automaticamente che potrebbero innescare o condizionare

le ulteriori attività dell’Amministrazione Finanziaria

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8 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Comunicazione ex art. 36 bis Comunicazione dell’esito

(art.39 comma 8 bis DL. 159/07)

Trasmessa in via telematica all’intermediario – Procedura opzionale

(solo se previsto nell’incarico

di trasmissione)

Entro 60 g.g.dalla data di invio della comunicazione (e non dalla data in

cui l’intermediario preleva il file inviato dall’Agenzia delle Entrate),

l’intermediario dovrà portare a conoscenza l’esito al contribuente

Il contribuente, decorsi i 60 g.g. dalla data di invio della

comunicazione all’intermediario, entro 30 g.g. deve provvedere al

pagamento

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9 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Comunicazione ex art. 36 bis Opzioni del contribuente

Versare le somme richieste entro 30 giorni usufruendo della riduzione

delle sanzioni ad un terzo (10% della maggiore imposta).

Instaurare il contraddittorio con l’Ufficio entro 30 giorni dal

ricevimento della comunicazione. – Predisporre l’istanza di riesame,

inviare la documentazione necessaria.

Non effettuare il pagamento di quanto richiesto: in tal caso l’Ufficio

procede all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, delle sanzioni al

30% e degli interessi. Successiva notifica da parte di Equitalia della

cartella di pagamento.

Possibilità di presentare reclamo – ricorso alla Commissione

Tributaria Provinciale contro la cartella di pagamento notificata

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10 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Comunicazioni di irregolarità

ex art. 36 bis - Rateizzazione delle somme dovute

Fino a euro 5 mila (D.L.70/2011, conv. dalla L.106/2011 - “decreto sviluppo”) – possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo;

Se superiori a euro 5 mila – possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo;

Per somme inferiori a euro 2 mila – è possibile rateizzare solo se l’Ufficio riconosce la temporanea difficoltà del contribuente. (norma abrogata dal “decreto Sviluppo”)

Se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a euro 50 mila, non è più richiesta idonea garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria). (D.L. 201/2011, conv. dalla L.214/2011- “decreto salva Italia”)

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11 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

E’ IMPUGNABILE L’AVVISO BONARIO ?

La giurisprudenza, allo stato attuale, si è espressa in senso discordante in

merito alla possibilità di impugnazione del c.d. “avviso bonario”

Sfavorevole all’impugnazione – sentenza Corte di Cassazione SS.UU.

n. 16293 del 24.7.2007 e n. 16428 del 26.7.2007;

Favorevole all’impugnazione – sentenza Corte di Cassazione n. 7344

del 11.5.2012 e n. 18642 del 30.10.2012;

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, prima con la ris. n. 110/E del

22.10.2010 e successivamente con un comunicato stampa del 23

maggio 2012, ribadisce la propria adesione all’orientamento

giurisprudenziale che ritiene detti provvedimenti non autonomamente

impugnabili. Alla luce di tale presa di posizione, l’Agenzia delle

Entrate non ha pertanto provveduto a modificare le “avvertenze” poste

all’interno degli avvisi e continuerà a sostenere l’inammissibilità dei

ricorsi eventualmente proposti contro gli avvisi bonari.

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12 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Art. 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni

Agenzia delle Entrate – Direzioni

Provinciali

Modalità di

esecuzione

Ufficio

competente

Controlli selettivi – tenendo conto di

specifiche analisi di rischio

Oggetto Controllo formale delle dichiarazioni

presentate dai contribuenti e dai sostituti

d'imposta, attraverso un riscontro

documentale.

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13 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Art. 36 ter – controllo formale delle dichiarazioni

Termine

(ordinatorio) Entro il 31/12 del 2^ anno successivo a quello di

presentazione della dichiarazione dei redditi:

anno di imposta 2011

presentata nel 2012

controllo entro il 31/12/2014

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14 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Richieste al

contribuente

il contribuente o il sostituto d'imposta è

invitato, anche telefonicamente o in forma

scritta o telematica, a fornire chiarimenti in

ordine ai dati contenuti nella dichiarazione

e ad eseguire o trasmettere ricevute di

versamento e altri documenti non allegati

alla dichiarazione o difformi dai dati forniti

da terzi

Art. 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni

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15 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Escludere in tutto

o in parte

lo scomputo delle ritenute d'acconto non

risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti

d'imposta, dalle comunicazioni di cui

all'articolo 20, terzo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29/9/1973, n.

605, o dalle certificazioni richieste ai

contribuenti ovvero delle ritenute risultanti

in misura inferiore a quella indicata nelle

dichiarazioni dei contribuenti stessi;

le detrazioni d'imposta non spettanti in base

ai documenti richiesti ai contribuenti o agli

elenchi di cui all'articolo 78, comma 25,

della legge 30/12/1991, n. 413 ;

le deduzioni dal reddito non spettanti in

base ai documenti richiesti ai contribuenti o

agli elenchi menzionati nella lettera b);

Singole ipotesi

Art. 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni

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16 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Determinare

gli errori materiali e di calcolo

commessi nelle dichiarazioni dei

sostituti d'imposta.

Liquidare

i crediti d'imposta spettanti in base ai

dati risultanti dalle dichiarazioni e ai

documenti richiesti ai contribuenti;

la maggiore imposta sul reddito delle

persone fisiche e i maggiori contributi

dovuti sull'ammontare complessivo dei

redditi risultanti da più dichiarazioni o

certificati di cui all'articolo 1, comma

4, lettera d), presentati per lo stesso

anno dal medesimo contribuente;

Correggere

Art. 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni

Singole ipotesi

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17 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Comunicazione al

contribuente

Art. 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni

con l'indicazione dei motivi che hanno dato

luogo alla rettifica degli imponibili, delle

imposte, delle ritenute alla fonte, dei

contributi e dei premi dichiarate, per

consentire anche la segnalazione di

eventuali dati ed elementi non considerati o

valutati erroneamente in sede di controllo

formale

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18 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Controllo formale ex art. 36 Ter Opzioni del contribuente

Versare le somme richieste entro 30 giorni usufruendo della riduzione

delle sanzioni a due terzi (20% della maggiore imposta).

Non effettuare il pagamento di quanto richiesto: in tal caso l’Ufficio

procede all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, delle sanzioni al

30% e degli interessi. Successiva notifica da parte di Equitalia della

cartella di pagamento.

Possibilità di presentare reclamo - ricorso alla Commissione Tributaria

Provinciale contro la cartella di pagamento notificata

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19 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Notifica

cartella di

pagamento

Entro il

31/12- pena decadenza

del terzo anno successivo a quello di

presentazione della dichiarazione, per le

somme che risultano dovute a seguito

dell’attività di liquidazione ex articolo 36

bis;

del quarto anno successivo a quello di

presentazione della dichiarazione, per le

somme che risultano dovute a seguito

dell’attività di liquidazione ex articolo 36

ter;

Del secondo anno successivo a quello in

cui l’accertamento e’ divenuto definitivo,

per le somme dovute in base agli

accertamenti (esclusi accertamenti

esecutivi – art. 29 DL 78/2010 conv. dalla

L.122/2010);

Art. 25 DPR 602/73 - NOTIFICA (modifica L.156/2005)

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20 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Notifica

cartella di

pagamento

Entro il

31/12- pena decadenza

del secondo anno successivo a quello di

scadenza della rata non pagata o pagata

in ritardo, nel caso il contribuente abbia

optato per la dilazione degli importi e

non abbia versato la prima rata, oppure

sia decaduto per mancato pagamento

delle rate successive, come prevede

l’art.3-bis del DLgs. 462/97;

Art. 25 DPR 602/73 - NOTIFICA (modifica L.156/2005)

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21 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Art. 25 DPR 602/73 – NOTIFICA

(a seguito controllo ex art. 36 bis)

Periodo di imposta Anno in cui è stata

presentata la dichiarazione

Termine per la notifica

della cartella

2009 2010 31.12.2013

2010 2011 31.12.2014

2011 2012 31.12.2015

2012 2013 31.12.2016

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22 Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014

Art. 25 DPR 602/73 – NOTIFICA

(a seguito controllo ex art. 36 Ter)

Periodo di imposta Anno in cui è stata

presentata la dichiarazione

Termine per la notifica

della cartella

2009 2010 31.12.2014

2010 2011 31.12.2015

2011 2012 31.12.2016

2012 2013 31.12.2017