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CONOSCERE LA RETRIBUZIONE E LA BUSTA PAGA
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LA RETRIBUZIONE
La retribuzione è il corrispettivo che spetta al lavoratore per l'attività lavorativa
svolta.
È la principale obbligazione in capo al datore di lavoro. La retribuzione connota il rapporto di lavoro come un contrattooneroso di scambio (o a prestazioni
corrispettive).
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LA RETRIBUZIONE
Nell'ordinamento italiano l’art. 36 della Costituzione stabilisce che il lavoratore
deve essere retribuito
proporzionatamente alla quantità e alla qualità di lavoro svolto e sufficientemente per poter avere una "esistenza libera e
dignitosa".
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LA RETRIBUZIONE minima
La retribuzione minima è fissata dall'autonomia collettiva, non esistendo una disciplina con forza di legge che determini in maniera specifica i principi generali dell'art.36 della Costituzione.
È funzione e compito, pertanto, del contratto collettivo di lavoro determinare, con
l'aggiornamento ad ogni accordo di rinnovo, l'oggetto della retribuzione. Quando questa manca in determinati ambiti, il lavoratore ècomunque tutelato in caso di retribuzione
inadeguata.
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LA RETRIBUZIONE minima
L’articolo 2070 c.c. stabilisce che preliminarmente ènecessario individuare quale sia il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro (CCNL) che disciplina l’attivitàsvolta dall’azienda. Una volta individuato il contratto
collettivo applicabile, la retribuzione del singolo dipendente verrà calcolata tenendo conto:
� in primo luogo della categoria attribuita al dipendente (dirigente, quadro, impiegato, operaio)
� in secondo luogo del livello previsto dal CCNL, in cui rientra la mansione svolta in azienda dal lavoratore
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FORME DI RETRIBUZIONE
Secondo il disposto dell'art. 2099 cod. civ., la retribuzione può essere stabilita:
- a tempo (detta anche "ad economia"), se l'ammontare della retribuzione è determinato in funzione della durata della prestazione lavorativa; è la forma più comune e l’unità di misura quindi è il tempo,che può essere l’ora, il giorno, la settimana, la quindicina o il mese. Normalmente i riferimenti che si trovano nella contrattazione collettiva sono la retribuzione mensile e quella oraria, che si differenziano sostanzialmente tra loro in quanto la prima prescinde dal numero di ore effettivamente lavorate nell’arco del mese, quindi retribuzione non variabile in funzione delle ore lavorate, mentre la seconda è strettamente legata al numero di ore effettivamente lavorate nel periodo di paga considerato.
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FORME DI RETRIBUZIONE
Secondo il disposto dell'art. 2099 cod. civ., la retribuzione può essere stabilita:
- a cottimo, se l'ammontare della retribuzione èdeterminato in funzione del risultato della prestazione lavorativa, ovvero della quantità di lavoro prodotto ed èprevista quando il lavoratore è obbligato a rispettare determinati ritmi di lavoro o quando la valutazione della sua prestazione è basata sul risultato delle misurazioni dei tempi di lavoro. Tale forma di retribuzione, tuttavia, non è mai esclusiva, ma complementare alla retribuzione a tempo. Infatti, negli attuali sistemi retributivi al lavoratore viene comunque garantita una retribuzione minima anche quando non venga raggiunta la produzione fissata, assumendo, la retribuzione a cottimo, valore di incentivo alla produzione.
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FORME DI RETRIBUZIONE
Secondo il disposto dell'art. 2099 cod. civ., la retribuzione può essere stabilita:
- a compartecipazione se l'ammontare della retribuzione è (in parte) determinato in funzione degli utili dell'impresa - con provvigioni o con prestazioni in natura.
� Partecipazione agli utili o ai prodotti: se i contratti collettivi o i patti individuali non dispongono diversamente la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. Mentre la partecipazione agli utili riguarda aziende commerciali e industriali, la partecipazione ai prodotti riguarda soprattutto le aziende agricole. Trattasi di forme miste di retribuzione, in quanto la partecipazione agli utili o ai prodotti integra la retribuzione minima che viene comunque sempre garantita al prestatore di lavoro.
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FORME DI RETRIBUZIONE
� Provvigioni: le provvigioni, o incentivi, sono previste normalmente per i viaggiatori e piazzisti, ma negli attuali modelli retributivi si tende a incentivare anche altre figure professionali non direttamente legate a fattori di vendita, quali ad esempio gli addetti al recupero credito, gli assistenti tecnici addetti alla riparazione di macchine o impianti e così via. Anche in questi casi, tale forma di retribuzione è considerata in aggiunta e quella minima contrattualmente prevista e ha la funzione premiante per il raggiungimento di determinati obiettivi
� Retribuzione in natura: la retribuzione può essere corrisposta, totalmente o parzialmente, mediante prestazione in natura. Negli attuali modelli retributivi, tuttavia, questa forma di retribuzione viene considerata complementare a quella fissa e consiste nel concedere, a titolo di corrispettivo dell’opera prestata, beni o servizi che consentono una esplicazione più agevole della mansione affidata (ad es. alloggio di servizio o portieri e custodi) o una vera e propria corresponsione di salario sotto forma di sconti sul prezzo d’acquisto delle merci prodotte dall’imprenditore o diritto a un quantitativo di prodotti aziendali in forma gratuita o utilizzo di beni aziendali o concessione di beni in natura, ecc.
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LE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione è, di regola, corrisposta in danaro ed è, quindi, soggetta alla disciplina dettata dagli artt. 1277 e ss. c.c..
La contrattazione, collettiva ed individuale, fissa generalmentel'ammontare della retribuzione con riferimento ad un anno di lavoro; la corresponsione avviene, tuttavia, in ratei periodici e, per il principio c.d. della post-numerazione, dopo l'espletamento della prestazione lavorativa.
Le modalità ed i termini di corresponsione della retribuzione sono quelli in uso nel luogo in cui il lavoro viene svolto, che è anche il luogo in cui la retribuzione viene pagata.
In ordine alle modalità, la L. 5 gennaio 1953, n. 4, sanzionata penalmente, fa obbligo al datore di accompagnare la corresponsione della retribuzione con la consegna di un "prospetto paga", recante l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi di essa.Il “prospetto paga” è una fotocopia del Libro unico del lavoro, intendendo assolto l’adempimento, anche se la copia delle registrazioni consegnata al lavoratore non comprende i dati relativi al calendario delle presenze.
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PRINCIPI
PARITA’ RETRIBUTIVA UOMO/DONNA –MAGGIORI/MINORI DI ETA’
Gli artt. 3 e 37 Cost. sanciscono la pari dignità sociale e il divieto di discriminazione, a parità di lavoro, per sesso e per età. In passato, tali
principi sono stati disattesi anche dalla contrattazione collettiva stabilendo retribuzioni differenziate soprattutto fra minori e maggiori di età. Tali discriminazioni sono state eliminate nel corso degli anni grazie
anche all’intervento della magistratura; purtroppo, ancora oggi, in alcuni casi, si registrano differenze retributive per alcuni istituti contrattuali, ciò ovviamente in palese contrasto con il dispostocostituzionale. Per quanto riguarda le donne, la piena parità di trattamento retributivo è stata ribadita dal D. Lgs. N. 198 del
11.04.2006 il quale, all’art. 28, stabilisce che la lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste
siano uguali o di pari valore.
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PRINCIPI
PARITA’ DEL TRATTAMENTO
Nel nostro ordinamento giuridico non esiste un principio di paritàretributiva a parità di lavoro nella medesima impresa, nel senso che due lavoratori che svolgono pari mansioni ben possono percepire una diversa retribuzione fermo restando il rispetto dell’equa retribuzione e della retribuzione minima garantita così come previsto anche dallo statuto dei lavoratori (art. 16, L. 300/1970). Tale orientamento del
tutto consolidato nella giurisprudenza di ogni ordine e grado consente al datore di concedere trattamenti retributivi ad personam in funzione
di criteri ampiamente discrezionali e insindacabili.
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PRINCIPI
OBBLIGATORIETA’
In base al disposto dell’art. 2110 c.c. il lavoratore ha diritto alla retribuzione o a una indennità per le assenze dovute a infortunio,
malattia, gravidanza e puerperio, in conformità a quanto previsto dalle leggi speciali e dai contratti collettivi. Inoltre, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, la retribuzione deve essere corrisposta in caso di
mancata prestazione lavorativa per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro
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PRINCIPI
IRRIDUCIBILITA’
L’art. 2103 c.c. stabilisce il principio della irriducibilità della retribuzione: il lavoratore può essere adibito a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, ma senza che ciò comporti alcuna decurtazione di retribuzione. Il problema, dibattuto sia in dottrina che in
giurisprudenza, è quello relativo alla perdita o meno delle indennitàaccessorie alla retribuzione strettamente correlata alle mansioni svolte
dal lavoratore, e cioè se con lo spostamento a diverse mansioni il lavoratore viene a perdere eventuali indennità legate alle mansioni
precedentemente svolte. Le tesi sono contrastanti, ma si può affermare che l’orientamento più esatto è quello della Corte di Cassazione che ritiene coperti dalla garanzia di irriducibilità solo quei compensi che siano stabilmente collegati con la specifica qualità soggettiva, intesa
come sintesi della professionalità.
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PRINCIPIOMNICOMPRENSIVITA’
Per omnicomprensività si vuole intendere che, ogni qualvolta i contratti o la legge fanno riferimento alla retribuzione, essa deve essere intesa come il
complesso di tutti gli elementi che la compongono. Da tale principio deriva che nel computo dei diversi istituti contrattuali (tredicesima, quattordicesima, aumenti periodici di anzianità, straordinari, ecc.) si
dovrebbe tener conto di tutti gli elementi retributivi che compongono la retribuzione, sia fissi che variabili, senza rendere ininfluente, ai fine del calcolo, alcuni di essi. Tale orientamento deve però intendersi superato a seguito delle numerose sentenze della corte di Cassazione che hanno
riconosciuto inesistente il principio di omnicomprensività della retribuzione nel nostro ordinamento giuridico; pertanto, ogni istituto
contrattuale o legislativo deve essere valutato autonomamente e in base alla relativa previsione contrattuale o legislativa. I contratti collettivi,
pertanto, sono liberi di escludere la computabilità di determinati elementi della retribuzione ai fini del calcolo di specifici istituti contrattuali (per esempio, per il calcolo della maggiorazione del compenso per lavoro
straordinario alcuni CCNL escludono il superminimo individuale). Infine il legislatore ha stabilito che la retribuzione dovuta in base agli accordi
collettivi, anche aziendali, va interpretata in conformità delle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento previsti dagli stessi.
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GLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONELa retribuzione per il lavoro svolto è costituita da diversi elementi retributivi
il cui valore è determinato in gran parte dalla contrattazione collettiva e, in minor misura, dalla legge e dagli accordi interconfederali.
Gli elementi fissi della retribuzione sono:
- la paga base o minimo tabellare: viene determinata dalla contrattazione collettiva e il suo importo varia a seconda del settore economico di appartenenza e della qualifica del lavoratore. In genere viene stabilita in misura fissa mensile ed è l'elemento più importante della retribuzione in quanto in base ad essa sono calcolati tutti gli altri elementi.
- gli scatti di anzianità: costituiscono una voce della retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva ed erogata al compimento di una determinata anzianità di servizio del lavoratore presso una medesima azienda. Gli importi variano in base alla qualifica e vengono incrementati periodicamente a scadenza diverse a seconda del contratto collettivo applicabile.
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GLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
- l'indennità di contingenza: ha il compito di adeguare la retribuzione alla variazione del costo della vita. Essa, in molti contratti collettivi, è ormai conglobata nel minimo contrattuale.
- l'elemento distinto della retribuzione EDR: è un importo fisso mensile che viene erogato con la retribuzione mensile e la tredicesima a tutti i lavoratori del settore privato, per compensare l'abolizione dell'indennità di contingenza.
- terzo elemento: si tratta di un importo stabilito in cifra fissa per tutti i lavoratori dipendenti che varia da provincia a provincia.
Gli elementi variabili della retribuzione sono
quelli che variano nei diversi mesi dell'anno come ad esempio: gli straordinari, le indennità, le ferie, la tredicesima mensilità, le festività, i permessi, il congedo matrimoniale, la malattia, la maternità, l'infortunio, gli assegni per il nucleo familiare, i fringe benefit (riconoscimenti individuali volti a premiare il singolo lavoratore).
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STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione può essere schematizzata distinguendo:
RETRIBUZIONE DIRETTA
RETRIBUZIONE INDIRETTA
RETRIBUZIONE DIFFERITA
RETRIBUZIONE LORDA
RETRIBUZIONE NETTA
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STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
RETRIBUZIONE DIRETTA
Si riferisce all’effettiva prestazione del lavoratore ed è stabilita dal contratto collettivo. Normalmente è individuata su base mensile e formata da:
� Paga base� Contingenza� EDR (Elemento Distinto della retribuzione)� Scatti di anzianità� Altri elementi
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STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
RETRIBUZIONE INDIRETTA
Si tratta della retribuzione dovuta al lavoratore, al verificarsi di determinati eventi, indipendentemente dalla esecuzione della prestazione lavorativa, ad esempio:
� Malattia� Maternità� Infortunio� Ferie� Festività
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STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
RETRIBUZIONE DIFFERITA
Sono gli emolumenti che pure maturando nel tempo, nel corso del rapporto di lavoro, sono erogati in particolari momenti, vi rientrano:
� Trattamento di Fine Rapporto� Trattenuta per Fondo Pensione� Mensilità aggiuntive tipo 13esima e 14esima
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STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
RETRIBUZIONE LORDA
RETRIBUZIONE NETTA
La retribuzione stabilita dai contratti collettivi applicati dal datore di lavoro è considerata al “lordo” delle trattenute fiscali e previdenziali.
Dalla retribuzione lorda si passa alla retribuzione netta sottraendo le ritenute sociali e fiscali a carico del lavoratore.
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DALL’INQUADRAMENTO DEL DIPENDENTE ALLA RETRIBUZIONE
L‘oggetto della prestazione lavorativa è individuato dalle mansioni (compiti per lo svolgimento dei quali è assunto
il lavoratore).Dalle mansioni in concreto affidate e dal grado di
responsabilità con cui sono assolte dipende implicitamente:
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PRESTAZIONE LAVORATIVA
RETRIBUZIONE
mensilizzata oraria
tipicamente•Impiegati•Quadri•Dirigentied •Operai
•OperaiCon tendenza alla mensilizzazione
determinare il divisore per ottenere la retribuzione giornaliera
determinare il divisore per ottenere la retribuzione oraria
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I singoli CCNL prevedono i divisori da applicare alle retribuzioni
I divisori determinano il valore della retribuzione
di 1 giorno retribuito
e
di 1 ora retribuita
retribuzione mensile lorda = 1.750,00Valore giornaliero = 1.750,00 : 26 = 67,31Valore orario = 1.750,00 : 173 =10,12
Esempio:
conseguentemente
Un dipendente mensilizzato,retribuito un mese normale intero, percepirà
€ 67,31 x 26 = € 1.750,00
Un dipendente retribuito ad ore, percepiràper un mese di lavoro di p.e. 168 ore lavorative
€ 10,12 x 168 = € 1.700,16e
Per un mese di p.e. 176 ore lavorative€ 10,12 x 176 = € 1781,12
Il divisore orario
effettivo èprevisto dai CCNL di settore
Il divisore giornaliero effettivo è
previsto dai CCNL di settore
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Il divisore giornaliero, generalmente èeguale a
26,ma, per previsione dei contratti collettivi di settore, può anche assumere valori differenti.
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DALLA RETRIBUZIONE LORDA ALLA RETRIBUZIONE NETTA
RETRIBUZIONE LORDA meno
TRATTENUTE INPS c/DIPENDENTEmeno
(eventuali)
TRATTENUTE FISCALImeno
(eventuali)
ALTRE TRATTENUTE (p.e. contributo Fondo Previdenza Complementare, trattenuta pignoramento ecc..)
=
NETTO A PAGARE
9,19 %9,49 %5,84 %
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IMPONIBILE PREVIDENZIALE
Il criterio di competenza considera le somme maturate
anche se non ancora erogate nel periodo d’imposta
IMPONIBILE PREVIDENZIALE
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IMPONIBILE FISCALE
Il criterio di cassa considera le somme
effettivamente erogatenel periodo d’imposta
IMPONIBILE FISCALE
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A far data dal 1° gennaio 1998 sono armonizzati i criteri per la definizione delle basi imponibili ai fini
fiscali e previdenziali (art.6 D.Lgs.314/1997 e Circolare Ministero delle Finanze 326/E del
23/12/1997).
L'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente, pertanto, avviene sulla
medesima base imponibile determinata a fini fiscali, tranne alcune deroghe dettate dalla diversa natura
del prelievo.
ARMONIZZAZIONEDELLE BASE IMPONIBILI
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Costituiscono reddito di lavoro dipendente
Art 49 D.P.R. 917/1986
- quelli che derivano da rapporti di lavoro aventi ad oggetto prestazioni, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente;
- le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- le somme di denaro per crediti di lavoro.
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
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art.51, D.P.R.917/1986
Il reddito di lavoro dipendente
è costituito
da tutte le somme ed i valori percepiti, a qualunque titolo, nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali.
REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE
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Si precisa (Circolare INPS 263/1997) che il concetto di somme e valori "percepiti" non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, che invece
sarà specificata attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento
tale nozione infatti non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include somme e valori
"dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale sebbene non corrisposti.
REDDITI PERCEPITI – REDDITI MATURATI
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- i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore, i contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformità a quanto disposto da contratti o accordi regolamenti aziendale per un importo
non superiore a € 3.615,20;
ELEMENTI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO
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- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e di quelle in mense aziendali o gestite da terzi o le prestazioni e le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29;
- le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi;
- il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a €2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
ELEMENTI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO
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- le mance percepite dai croupiers direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25% per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;
- i generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendentise complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a € 258,23;
- per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si considera reddito la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30% della predetta differenza;
ELEMENTI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO
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- le indennità percepite per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le
trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite èridotto di un terzo e di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di
rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi spesa documentati relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio ed al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese anche non documentabili, eventualmente sostenute dai
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di € 15,49
elevate a € 25,82 per le trasferte all'estero;
ELEMENTI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO
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- le indennità e le maggiorazioni retributive spettanti ai lavoratori che, per contratto, espletano attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dai contratti collettivi concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare;
- le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare, per un importo complessivo annuo non superiore a € 1.549,37, per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e € 4.648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Sono inoltre escluse dal reddito le spese di viaggio, comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico, le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate;
ELEMENTI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO
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- i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs.124/93;
- …………
ELEMENTI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO
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Ai fini della tutela previdenziale del lavoratore dovranno essere versati contributi all’INPS, in parte a carico del
lavoratore ed in parte a carico del datore.
Tali contributi devono essere versati sul maggiore tra:
� importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionale
� importo della retribuzione stabilito da accordi collettivi o contratti individuali
� minimale INPS (pari al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione INPS) – per l’anno 2011
il minimale giornaliero è pari a 44,49
MINIMALE CONTRIBUTIVO
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Per calcolare il minimale orario retributivo si procederàcome segue:
- moltiplicare il minimale giornaliero per il numero delle giornate di lavoro settimanale ad orario normale,
laddove tale numero è generalmente pari a 6, anche nei casi in cui l'orario di lavoro sia distribuito in 5 giorni
settimanali;- dividere il prodotto per il numero delle ore di orario
normale settimanale previsto dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.
MINIMALE CONTRIBUTIVO E PART TIME
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MASSIMALE CONTRIBUTIVO
Il suddetto massimale è applicato ai lavoratori assunti dopo il 31/12/1995, privi di anzianità contributiva a tale
data (circolare INPS 177/96).
Il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione pensionistica, compresa l'aliquota
aggiuntiva pensionistica dell'1% e non opera, invece, per le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
Il massimale non può essere frazionato a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti
parzialmente retribuito.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Che cos’è il TFR?
Il Trattamento di Fine Rapporto è un istituto previdenziale, a garanzia dei lavoratori (risparmio forzoso), introdotto dalla Legge 297 del 1982. Il testo della Legge citata ha sostituito il vecchio articolo 2120 del Codice Civile.Il Trattamento di Fine Rapporto è una forma di retribuzione differita, liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore dipendente.
Come si calcola il TFR?
Il TFR si calcola sommando, per ciascun anno intero di servizio, e/o mesi, una quota pari e, comunque, non superiore all'importo della retribuzione dovuta, divisa per 13,5. La retribuzione presa in considerazione per il calcolo del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Il TFR, con esclusione della quota maturata nell'annodi competenza, è incrementato su base composta, al 31 Dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall' 1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per operai e impiegati, accertato dall'ISTAT rispetto al mese di Dicembre dell'anno precedente.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Quando spetta il TFR?
Il TFR è dovuto al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto dilavoro subordinato, la sua maturazione viene calcolata in funzione di ogni mese lavorato o frazioni superiori a 15 giorni.
In quanto credito, il dipendente, con almeno 8 anni di anzianitàlavorativa presso l'azienda, può chiedere (una sola volta) un'anticipazione del credito maturato (70%), con i vincoli previsti all'art. 2120 C.C. (acquisto prima casa, interventi sanitari straordinari ecc.).
Al di fuori delle ipotesi menzionate, l'ultimo comma dell'art. 2120 c.c. consente la possibilità di condizioni più favorevoli nei contratti collettivi o nei patti individuali.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Quali sono i principali elementi del TFR?
In base a quanto previsto dalla Legge 297/1982, gli elementi chedistinguono il TFR dalla retribuzione ordinaria sono:
La maturazione del TFR avviene per ogni mese lavorato, o frazioni di mese di almeno 15 giorni.Poiché col TFR viene differita la corresponsione degli importi, sugli stessi è prevista una rivalutazione legale per preservare il valore reale nonostante l'inflazione.Il TFR costituisce un credito del lavoratore verso l'azienda ed una importante fonte di autofinanziamento per quest'ultima.Il TFR non è imponibile ai fini previdenziali, mentre fiscalmente -trattandosi di importi relativi a più anni di lavoro - viene sottoposto a tassazione separata (più favorevole).
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LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Che cos'è la Riforma?
Dall’inizio degli anni Novanta il sistema pensionistico italiano è stato oggetto di un articolato processo di riforma volto a contenere la spesa pensionistica in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria.
Tale riforma rappresenta un’importante evoluzione nella storia della previdenza italiana. Essa è infatti incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico basato su due “pilastri” : il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) che assicura la pensione di base; il secondo èrappresentato dalla previdenza complementare che è finalizzata a erogare una pensione aggiuntiva a quella di base.
Le prestazioni pensionistiche che saranno pagate in particolare ai lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, saranno inferiori di quelle pagate nel passato. Per garantire a tutti i lavoratori la possibilità di mantenere un adeguato tenore di vita anche dopo il pensionamento, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari.
L’adesione alla previdenza complementare, pur non essendo obbligatoria, è quindi un‘interessante opportunità per garantire ai pensionati di domani un reddito di importo adeguato.
Una delle novità più importanti della Riforma riguarda il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che può essere utilizzato come fonte di finanziamento delle forme pensionistiche complementari
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LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Che cosa sono i fondo di previdenza complementare?
Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate a erogare una pensione aggiuntiva a quella erogata dagli Istituti di previdenza obbligatoria. Tali forme sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici e i fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre 1992. Le forme pensionistiche complementari si distinguono anche in collettive e individuali, in base alle modalità istitutive. Nelle forme collettive l’adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all’appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo; nelle forme individuali invece l’adesione avviene su base rigorosamente individuale a prescindere dal tipo di attività prestata e dall’esercizio o meno di attività lavorativa.
Le forme collettive sono attuate mediante:
► I fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale
► I fondi istituiti o promossi dalle regioni ► I fondi aperti che ricevono adesioni collettive ► I fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate ► I fondi preesistenti ► Le forme individuali sono attuate mediante adesione individuale a fondi pensione aperti o
mediante piani pensionistici individuali.
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LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
LA SCELTA SULLA DESTINAZIONE DEL TFR
Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, ad eccezione dei lavoratori domestici e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni elencate nella sezione ‘Lavoratori interessati’, può scegliere di destinare il proprio TFR maturando, cioèfuturo, alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro. Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduto il 30 giugno 2007; per i lavoratori assunti in data successiva, il termine scade dopo sei mesi dall’assunzione. Non deve scegliere il lavoratore che già in data antecedente al 1 gennaio 2007 aderiva a un fondo pensione versando integralmente il TFR.
La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata compilando il modulo TFR 2allegato al decreto del Ministero del lavoro 30 gennaio 2007 che deve essere consegnato dal lavoratore, compilato e sottoscritto, al datore di lavoro. Il modulo TFR 2 dovrà essere compilato dai lavoratori assunti dopo il 31.12.2006, che non abbiano già espresso una scelta in merito alla destinazione del Tfr in relazione a una precedente attività lavorativa.Se entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro si realizza un’adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del tacito conferimento del TFR, (silenzio assenso). In relazione alla data di assunzione e all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.
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