Upload
phungcong
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Condominio: il corridoio è in comproprietà se così stabilisce il giudice di merito
L'interpretazione del regolamento condominiale è un apprezzamento di fatto incensurabile in
Cassazione
di Lucia Izzo - L'interpretazione del
regolamento contrattuale
di condominio si traduce in un
apprezzamento di fatto ed è quindi
insuscettibile di censure in sede di
legittimità salvo che per violazione
dei canoni ermeneutici o per vizi di
motivazione.
Pertanto, vale l'opzione esegetica
prescelta dal giudice di merito se
sorretta da idonea e logica
motivazione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione,
seconda sezione civile, nella sentenza
n. 138/2016 (qui sotto allegata)
depositata l'8 gennaio 2016.
Il corridoio posto al sesto piano del condominio è in comproprietà: l'inquilina deve quindi rilasciare tale
bene ed è condannata anche alla rimessione in pristino.
A nulla vale per la donna, che ricorre in Cassazione, sostenere che il corridoio fosse comune solo alle
quattro unità immobiliari site al sesto piano, tutte da lei acquistate provvedendo a realizzarne la
fusione.
La difesa evidenzia che il corridoio in questione, essendo cieco, non sarebbe servito alle unità
immobiliari diverse da quella di proprietà della ricorrente.
Il giudice di merito avrebbe errato a riportarsi acriticamente alla norma del regolamento condominiale
senza tener conto dello stato dei luoghi risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, dagli atti
d'acquisto e dalle planimetrie in atti.
In realtà, il regolamento chiaramente annovera fra le parti comuni, in modo indivisibile ed inalienabile
fra i condomini, "l'androne di porta, i vani ed i corridoi o pianerottoli di accesso ai locali, ai
sotterranei e ai sottotetti", che dovranno "restare indivisi a servizio di tutte le porzioni di proprietà
particolare".
Il giudice di merito ha correttamente giustificato perché il corridoio dovesse essere ritenuto comune
all'intero fabbricato: negli atti di trasferimento attraverso i quali la ricorrente era diventata
proprietaria delle abitazioni "non figurava il corridoio che, al contrario, era stato sempre indicato come
una delle coerenze del locali nel tempo singolarmente venduti, ed era stato sempre espressamente
qualificato come corridoio comune".
La volontà delle parti circa gli spazi comuni è evidente poiché cristallizzata nel regolamento
condominiale concordemente accettato dai vari acquirenti, tra i cui i danti causa della donna.
L'interpretazione del regolamento condominiale fatta dal giudice di merito è un apprezzamento di
fatto che non può essere censurato dinnanzi alla Cassazione, salvo siano violati i canoni ermeneutici o
per vizi di motivazioni.
Per sottrarsi al sindacato di legittimità, inoltre, "l'interpretazione data dal giudice di merito non deve
essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma una tra quelle possibili e plausibili".
Pertanto, se di un atto negoziale (o equiparato) "sono possibili due o più interpretazioni", non è
consentito alla parte che aveva sostenuto la versione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede
di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra.
Nel caso in esame la Corte d'Appello, basandosi sulle espressioni testuali dell'art. 2 del regolamento
condominiale, "ha offerto una lettura plausibile e ragionevole di tale clausola, come tale non
sindacabile" dinnanzi ai giudici di Cassazione.
Cass., II sez. civile, sent. 138/2016
( da www.studiocataldi.it )