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COMUNE DI VICO CANAVESE C.A.P. 10080 Cod. Fiscale 84000710016 Tel. 0125-79.58.10 P.Iva 03973200011 mail : ufftecnico@comune.vico.to.it Fax 0125.74.301 Largo Gillio n. 1 AREA TECNICA Urbanistica – Edilizia – Ambiente – Territorio Lavori pubblici – Appalti relativi ai lavori pubblici – Manutenzioni Ufficio Vigilanza – Albi – Notifiche – Commercio e Agricoltura DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (GU n.80 del 5-4-2013 ) PROCEDIMENTI Responsabile Settore: Gianluca OSSOLA Funzionario Istruttore: Gianluca OSSOLA Polizia Municipale/Commercio/Notifiche: Ettore Maddalena

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COMUNE DI VICO CANAVESE C.A.P. 10080 Cod. Fiscale 84000710016 Tel. 0125-79.58.10

P.Iva 03973200011 mail : [email protected] Fax 0125.74.301

Largo Gillio n. 1

AREA TECNICA Urbanistica – Edilizia – Ambiente – Territorio

Lavori pubblici – Appalti relativi ai lavori pubbli ci – Manutenzioni Ufficio Vigilanza – Albi – Notifiche – Commercio e Agricoltura

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (GU n.80 del 5-4-2013 )

PROCEDIMENTI Responsabile Settore: Gianluca OSSOLA Funzionario Istruttore: Gianluca OSSOLA Polizia Municipale/Commercio/Notifiche: Ettore Maddalena

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ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AVENTI RILEVANZ A

EDILZIA/URBANISTICA COSA Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. CHI Qualunque cittadino. COME Secondo i disposti di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. e D.P.R. 184/2006 e s.m.i.; DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011 NORME Legge 241/90 e s.m.i. e D.P.R. 184/2006 e s.m.i.. MODULI Nessuno

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ASSEGNAZIONE TOPONOMASTICA

COSA Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza dell’accesso o degli accessi del fabbricato. CHI La domanda del numero civico è richiesta dal proprietario del fabbricato COME Per ottenere l’assegnazione del numero civico occorre presentare la domanda, sottoscritta dal richiedente, presso l’Ufficio Protocollo DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO I numeri civici vengono assegnati entro 30 giorni dal protocollo della richiesta e comunicato al richiedente e agli uffici interessati;nel caso di nuove costruzioni l'attribuzione verrà fatta d'ufficio in conseguenza al rilascio dell’agibilità. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Nessuno NORME Art. 44 Regolamento Edilizio MODULI Nessuno

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AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (per interventi edili e posa insegne su immobili)

COSA Il Comune autorizza in centro abitato gli interventi edili e la posa di insegne su immobili che fronteggiano strade comunali e/o provinciali. CHI La domanda è richiesta dal proprietario del fabbricato COME Per ottenere l’autorizzazione occorre presentare la domanda, sottoscritta dal richiedente DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO L’autorizzazione ai sensi del Codice della Strada e Regolamento di Attuazione viene assegnata entro 90 giorni dal protocollo della richiesta e fatto salvo il parere di competenza della Provincia di Torino, Area Viabilità INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Numero due marche da bollo da €.16,00 da apporre una sulla domanda e una sul provvedimento finale Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011 NORME D.Lgs. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione) MODULI Nessuno

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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

COSA I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157 dello stesso D.Lgs.42/2004, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Tali soggetti hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi: a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale; b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati; c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento; d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco; e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri; f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri; g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati. Nei casi non precedentemente elencati il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio. Non è richiesta l’autorizzazione: - per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; - per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio; - per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. - per la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra. CHI Proprietario dell’immobile o detentore a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico. COME Per ottenere l’autorizzazione paesaggistica occorre presentare la domanda, in carta bollata, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, presso l’Ufficio Protocollo DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected]

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QUANDO L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d) dello stesso Decreto. Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato ed individuata dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, in modo particolare dalla Relazione paesaggistica, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e da comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. Il soprintendente rende il parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Numero due marche da bollo da €.16,00 da apporre una sulla domanda e una sul provvedimento finale Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011 NORME Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i. “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici” Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. ”Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 e s.m.i. ”Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i. “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)” Piano Regolatore Generale e successive Varianti MODULI Nessuno

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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

COSA Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, i seguenti tipi di intervento, riportati nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 13 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”: 1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria; 2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice; 3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici; 7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria; 8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;

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9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc); 10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza; 13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali; 15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi; 17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi; 18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo; 19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30; 20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe; 21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione; 22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra; 25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate; 26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie; 27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;

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28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)"; 29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo; 30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua; 31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa; 32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi; 33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali; 34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti; 35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti; 36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti; 37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq; 38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni; 39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili CHI Proprietario dell’immobile o detentore a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico. COME Per ottenere l’autorizzazione paesaggistica occorre presentare la domanda, in carta bollata, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, presso l’Ufficio Protocollo DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, secondo il modello di «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2005, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza è corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività, dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del

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testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2005, recante individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata», allegata al decreto stesso. Ove l'istanza paesaggistica sia riferita ad interventi per i quali si applicano i procedimenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito. Termini per la conclusione del procedimento Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negatio di conlusione anticipata del procedimento. Semplificazioni procedurali L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrano, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento. Nel caso in cui la valutazione di conformità dell’intervento di cui al periodo precedente sia negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.

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In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza è contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in senso negativo. In caso di valutazione positiva della conformità ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne da' immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected]

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via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Numero due marche da bollo da €.16,00 da apporre una sulla domanda e una sul provvedimento finale Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011 NORME Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i. “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici” Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 e s.m.i. “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i.“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)” Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 13“Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” Piano Regolatore Generale e successive Varianti MODULI Nessuno

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AUTORIZZAZIONE PASSO CARRAIO COSA Il Comune autorizza il passo carraio, in corrispondenza dell’accesso o degli accessi carrai dell’immobile. CHI La domanda è richiesta dal proprietario del fabbricato COME Per ottenere l’autorizzazione del passo carraio occorre presentare la domanda, sottoscritta dal richiedente DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO L’autorizzazione al passo carraio viene assegnata entro 30 giorni dal protocollo della richiesta INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Numero due marche da bollo da €.16,00 da apporre una sulla domanda e una sul provvedimento finale Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011 NORME Art. 47Regolamento Edilizio MODULI Nessuno

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AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE

COSA Il Comune autorizza lo scarico delle acque reflue proveniente dagli insediamenti civili-residenziali, nel caso in cui non sia possibile l’allacciamento alla fognatura pubblica. CHI La domanda è richiesta dal proprietario del fabbricato COME Per ottenere l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue proveniente dagli insediamenti civili-residenziali occorre presentare la domanda, sottoscritta dal richiedente DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO L’autorizzazione allo scarico delle acque reflue proveniente dagli insediamenti civili-residenziali viene assegnata entro 30 giorni dal protocollo della richiesta e fatto salvo il parere di competenza dell’ARPA INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Numero due marche da bollo da €.16,00 da apporre una sulla domanda e una sul provvedimento finale Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011 NORME D.Lgs 11/05/1999 n.152 L.R. 26.03.1990 n. 13 e s.m.i. MODULI Nessuno

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AUTORIZZAZIONE PER SUPERAMENTO VINCOLO IDROGEOLOGIC O COSA Autorizzazione necessaria ad ottenere il Permesso di Costruire o di procedere con la Denuncia di Inizio Attività ed ogni altro intervento edilizio nel caso in cui la zona sulla quale si interviene è sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267. CHI Proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. COME La domanda, in carta bollata, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, presso l’Ufficio Protocollo DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La legge Regionale 9 agosto 1989, n.45 e s.m.i. non stabilisce tempi per il rilasciodell’autorizzazione INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Numero due marche da bollo da €.16,00 da apporre una sulla domanda e una sul provvedimento finale Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011 Ai fini del rilascio della Autorizzazione è previsto l'obbligo del rimboschimento di terreni propri o comunque disponibili per una superficie pari a dieci volte quella modificata , quando questa sia boscata, o per una eguale superficie negli altri casi, con un minimo di 1000 mq. In alternativa è ammesso il versamento di un corrispettivo di rimboschimento stabilito nella misura di Euro 2169,12 per ettaro (per un minimo ha 0.10) tramite c/c 10364107 intestato alla Regione Piemonte, P.za Castello 165, Torino. A seguito del rilascio dell'Autorizzazione inerente il Vincolo Idrogeologico ed il Permesso di Costruire, prima dell'inizio dei lavori i soggetti, titolari delle autorizzazioni sono tenuti al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a Euro 1032, 92 per ettaro di terreno interessato, con un minimo di Euro 516,46. NORME R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267; Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27. MODULI Nessuno

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CERTIFICATO DI AGIBILITA’ COSA Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. CHI Il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. COME Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa presentano allo Sportello Unico domanda di rilascio del certificato di agibilità. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione elencata nel modello di domanda ed in particolare da quanto previsto all’art.25 del D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i. e consistente in: a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti; c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collado degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i. La domanda, in carta bollata, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, presso l’Ufficio Protocollo DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione: a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 del D.P.R.380/2001 e s.m.i.; b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, del D.P.R.380/2001 e s.m.i. attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del D.P.R.380/2001 e s.m.i. ; c) la seguente documentazione: - richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; - dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

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dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i.. - d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di

accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82 del D.P.R.380/2001 e s.m.i..

- Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a) del D.P.R.380/2001 e s.m.i.. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

- Il termine di trenta giorni può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta

- di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Numero due marche da bollo da €.16,00 da apporre una sulla domanda e una sul provvedimento finale Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011 NORME D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. MODULI Nessuno

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CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA COSA Il certificato di destinazione urbanistica contiene le prescrizioni urbanistiche riguardanti i terreni oggetto di trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. CHI La richiesta del certificato di destinaizne urbanistica può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. COME Per ottenere il Certificato di Destinazione Urbanistica occorre presentare la domanda, in carta bollata (ad esclusione delle richieste ad uso successione), sottoscritta dal richiedente DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO Il certificato di destinazione urbanistica sarà rilasciato entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Numero due marche da bollo da €.16,00 da apporre una sulla domanda e una sul provvedimento finale Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011 NORME D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Regolamento Edilizio MODULI Nessuno

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CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA COSA Il certificato di idoneità alloggiativa attesta l’abitabilità dell’alloggio in cui vive il cittadino straniero, ovvero certifica che l’alloggio stesso rientri nei parametri minimi previsti dalla Legge Regionale per gli Edilizia Residenziale Pubblica. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio. CHI La richiesta del certificato può essere formulata dal proprietario o dall’affittuario titolare di altro diritto dell’alloggio di residenza. COME Per ottenere il Certificato di Idoneità alloggiativa occorre presentare la domanda, in carta libera sottoscritta dal richiedente e residente nell’alloggio. Alla domanda occorre allegare fotocopia del documento d'identità e copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico e termico ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO Il certificato di idoneità alloggiativa sarà rilasciato entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011 NORME .R.17.02.2010, n.3 e s.m.i.; Legge 30.07.2002, n.189 e s.m.i. MODULI Nessuno

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CERTIFICATO URBANISTICO COSA Il certificato indica, in sintesi, le norme che incidono in modo specifico sull'immobile, sulla sua trasformazione e sul suo uso; le prescrizioni urbanistiche ed edilizie interessanti l'immobile stesso; le destinazioni d'uso ammesse; i vincoli che gravano sul bene o sull'area. Esso descrive la condizione urbanistica ed edilizia dell'immobile al momento del rilascio, senza pregiudizio delle facoltà di variare tale condizione e senza obblighi di notifica dell'intervenuta variazione a carico del comune. CHI Il proprietario, o il titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di compiere attività edilizie. La richiesta del certificato urbanistico può essere formulata anche indipendentemente dall'esercizio di attività edilizie. COME Per ottenere il Certificato Urbanistico occorre presentare la domanda, in carta bollata, sottoscritta dal proprietario, o dal titolare di altro diritto che conferisca la facolta' di compiere attivita' edilizie DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO Il certificato urbanistico sarà entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Numero due marche da bollo da €.16,00 da apporre una sulla domanda e una sul provvedimento finale Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011 NORME L.R. 8 luglio 1999, n.19 e s.m.i. MODULI Nessuno

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COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ COSA Sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Attività (CIA) gli interventi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere b),c),d), e), del D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i.; Quindi: b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e s.m.i.; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici CHI Proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. COME Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo, trasmette all’amministrazione comunale la Comunicazione di Inizio Attività, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La Comunicazione Inizio Attività deve essere presentata unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Nessuno NORME D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. MODULI Nessuno

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COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ ASSEVERATA (per i nterventi edilizi di cui all’art.6, comma 2, lettere a), e-bis) del D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i.)

COSA Sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Attività (CIA) gli interventi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), e-bis), del D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i.; Quindi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i., ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa. CHI Proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. COME Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo, trasmette all’amministrazione comunale la Comunicazione di Inizio Attività, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi relativi a: “modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis) del D.P.R.380/2001”, sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese di cui all’articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La Comunicazione Inizio Attività deve essere presentata unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Nessuno

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NORME D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. MODULI Nessuno

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DENUNCIA CEMENTO ARMATO COSA Tutti gli interventi edilizi nel corso dei quali vengono utilizzati conglomerato cementizio armato, normae e precompresso ed a struttura metallica, devono essere denunciati allo Sportello Unico per l’Edilizia. CHI Devono essere Denunciate dal Costruttore. COME Secondo i disposti di cui alla Parte II, Capo II, Sezione I del D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i., DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO Prima dell’inizio dei lavori relativi alle opere strutturali. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Numero una marca da bollo da €.16,00 da apporre una sulla domanda NORME D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. MODULI Nessuno

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DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ COSA Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i.; b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. CHI Proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. COME Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La Denuncia di Inizio Attività deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata

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via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011. Saranno determinati gli oneri relativi al contributo di costruzione in relazione al tipo di intervento ed alla sua destinazione, secondo le tariffe in vigore. NORME D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. MODULI Nessuno

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DICHIARAZIONE IDONEITA’ DEL TITOLO EDILIZIO AI SENS I DEL D.M. 05/05/2011, COSA La dichiarazione di idoneità del titolo edilizio attesta l’idoneità dell’istanza presentata per l’installazione di impianti fotovoltaici CHI La richiesta della dichiarazione di idoneità del titolo edilizio può essere formulata dal proprietario dell’impianto o dall’installatore. COME Per ottenere la dichiarazione di idoneità del titolo edilizio occorre presentare la domanda, in carta libera sottoscritta dal richiedente. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La dichiarazione circa la dichiarazione di idoneità del titolo edilizio sarà rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Nessuno NORME D.M. 05/05/2011, allegato MODULI Nessuno

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DICHIARAZIONE PRESENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE COSA La dichiarazione circa la presenza di barriere architettoniche attesta la presenza di barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89 e DM 236/89 nell’unità immobiliare in cui risiede il richiedente CHI La richiesta della dichiarazione circa la presenza di barriere architettoniche può essere formulata dal proprietario o dall’affittuario o titolare di altro diritto nell’unità immobiliare di residenza. COME Per ottenere la dichiarazione circa la presenza di barriere architettoniche occorre presentare la domanda, in carta libera, sottoscritta dal richiedente e residente nell’alloggio. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La dichiarazione circa la presenza di barriere architettoniche sarà rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Nessuno NORME Legge 09.01.1989, n.13 e s.m.i. e D.M. 236/89 e s.m.i. MODULI Nessuno

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DICHIARAZIONE ZONE NON METANIZZATE COSA La dichiarazione relativa alla zone non metanizzate attesta l’ubicazione dell’immobile per il quale viene richiesta la fornitura di combustibili per il riscaldamento e non serviti dalla rete metano, al fine di poter ottenere le agevolazioni previste dalla normativa vigente CHI La richiesta della dichiarazione dell’ubicazione dell’immobile può essere formulata dal proprietario o dall’affittuario o titolare di altro diritto nell’unità immobiliare di residenza. COME Per ottenere la dichiarazione dell’ubicazione dell’immobile occorre presentare la domanda, in carta libera, sottoscritta dal richiedente e residente nell’alloggio. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La dichiarazione circa dell’ubicazione dell’immobile sarà rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Nessuno NORME DPR 26 agosto 1993, n° 412 legge 23 dicembre 1998, n° 448 Legge 23 dicembre 1999 n° 488 Determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 23 gennaqio 2001 Agenzia delle Dogane n. 5961 del 15 gennaio 2010 Agenzia delle Dogane n. 41017 del 12 aprile 2010 MODULI Nessuno

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DOMANDA PER ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGI STICA COSA L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. CHI Proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico COME Per ottenere l’autorizzazione paesaggistica occorre presentare la domanda, in carta bollata, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Numero due marche da bollo da €.16,00 da apporre una sulla domanda e una sul provvedimento finale Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011 Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria. NORME Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i. “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici” Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. ”Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 e s.m.i. ”Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”

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Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i. “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)” Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 27-4850 del 11/12/2006. MODULI Nessuno

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PERMESSO DI COSTRUIRE COSA Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. CHI Proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. COME Per ottenere il permesso di costruire occorre presentare la domanda, in carta bollata, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i., va presentata allo sportello unico dell’edilizia, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II dello stesso D.P.R.380/2001. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO Il procedimento si conclude con l’adozione del provvedimento finale entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il procedimento può essere interrotto ai sensi dell’articolo 20, commi 4 e 5 del D.P.R. 06.06.2001, n.380 e s.m.i. e il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione richiesta. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Numero due marche da bollo da €.16,00 da apporre una sulla domanda e una sul provvedimento finale Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011 Saranno determinati gli oneri relativi al contributo di costruzione in relazione al tipo di intervento ed alla sua destinazione, secondo le tariffe in vigore.

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NORME D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. MODULI Nessuno

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PIANI DI RECUPERO / PIANE ESECUTIVI CONVENZIONATI COSA Sono strumenti urbanistici esecutivi, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio attuabile mediante convenzione. CHI Proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. COME Per ottenere l’approvazione del P.d.R. e/o del P.E.C. occorre presentare la domanda, in carta bollata, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi della L.R. 56/77 es.m.i., va presentata allo sportello unico dell’edilizia, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla L.R. 56/77 es.m.i.. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO Il procedimento si conclude con l’approvazione da parte della Giunta Comunale, secondo i disposti di cui alla L.R. 56/77 es.m.i. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Numero una marca da bollo da €.16,00 da apporre una sulla domanda Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011 NORME L.R. 56/77 es.m.i. D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. MODULI

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RICHIESTA DI PARERE ai sensi dell’art.49, comma 15 della L.R.05.12.1977, n.56 e s.m.i. COSA E’ il parere vincolante che viene rilasciato dalla Commissione Locale per il Paesaggio relativa alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico-artistico ove non sussistano vincoli ai sensi del D.Lgs.22.01.2004, n.42 e s.m.i. COME Per ottenere il parere occorre presentare la domanda, in carta bollata, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO Il parere è reso entro sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Numero due marche da bollo da €.16,00 da apporre una sulla domanda e una sul provvedimento finale Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011 NORME Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i. “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici” Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. ”Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 e s.m.i. ”Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i. “Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)” Piano Regolatore Generale e sue Varianti MODULI Nessuno

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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ COSA Sono realizzabili mediante Segnalazione Certificata diInizio Attività (SCIA) tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, del D.P.R.06.06.2001n.380 e s.m.i., che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. CHI Proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. COME Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la Segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere presentata almeno prima dell’effettivo inizio dei lavori. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011. Saranno determinati gli oneri relativi al contributo di costruzione in relazione al tipo di intervento ed alla sua destinazione, secondo le tariffe in vigore. NORME D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. MODULI Nessuno

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VOLTURE E PROROGHE’ COSA Sono provvedimenti amministrativi con i quali è possibile volturare la titolarità dei provvedimenti amministrativi già rilasciati ed in corso di validità e/o prorogarne l’efficacia. CHI Proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. COME Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la richiesta di Voltura e/o Proroga, prima della decadenza del provvedimento amministrativo per il quale viene richiesta, presenta allo sportello unico la domanda. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La richiesta di Voltura e/o Proroga deve essere effettuata prima della decadenza del provvedimento amministrativo per il quale viene richiesta. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Numero due marche da bollo da €.16,00 da apporre una sulla domanda e una sul provvedimento finale Versamento diritti di segreteria come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2011 NORME D.P.R.06.06.2001, n.380 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. MODULI Nessuno

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AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI N ON AVENTE FINI

COSA Autorizzazione alla detenzione di animali esotici non avente fini commerciali (art. 3 L.R. n° 43 del 28/10/1986). CHI Devono presentare domanda di autorizzazione i possessori di animali esotici così come definiti dall’art. 1 della L.R. n° 43 del 28/10/1986 e che comunque non appartenga a specie protette perché in via di estinzione, il commercio delle quali è vietato o soggetto a severe limitazioni; L’autorizzazione alla detenzione è nominale e viene rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell’animale. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La domanda di autorizzazione deve essere presentata dal possessore entro 8 giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell’animale in cattività. In caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Marca da bollo (€ 16,00) per rilascio autorizzazione e diritti di segreteria NORME Legge Regionale n° 43 del 28/10/1986 MODULI Nessuno

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BED & BREAKFAST: S.C.I.A.

COSA Segnalazione certificata di inizio attività per inizio attività, sospensione dell’attività, cessazione. CHI I privati che, avvalendosi della loro normale organizzazione familiare ed utilizzando parte della propria abitazione, intendono offrire un servizio di alloggio e prima colazione, saltuariamente o per periodi stagionali ricorrenti, mettendo a disposizione da 1 a 3 camere con un massimo di 6 posti letto. Le camere devono trovarsi nell’alloggio del titolare del Bed & Breakfast, nella stessa unità abitativa. Il vincolo della residenza è stato abolito, pertanto è possibile svolgere attività di Bed & Breakfast anche in seconde case . Devono comunque essere sempre garantite l’ospitalità e la presenza del titolare durante il periodo di esercizio. COME Per poter iniziare l’attività è necessario: - essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al R.D. 773/1931. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e s.m.i.; - comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line, allegando: - la modulistica regionale scaricabile dal sito della Regione Piemonte, compilata in ogni sua parte; - copia documento d’identità in corso di validità del dichiarante; - per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura; - planimetria dei locali in scala 1:100 (con riferimento per ciascun locale a: destinazione d’uso, n. posti letto, altezza, superficie di calpestio, superficie finestrata apribile e rapporto illuminante) corredata da sezioni e prospetti eseguiti e firmati da un tecnico abilitato e dal titolare dell’attività; - attestazione o certificato di agibilità dell’immobile sede dell’attività dell’esercizio; - dichiarazioni di conformità relative all’impianto elettrico, all’impianto idro-sanitario, all’eventuale impianto termico, all’eventuale impianto a gas, all’eventuale impianto di climatizzazione/condizionamento, rilasciate da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 o ai sensi della L. 46/90; - certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., se dovuto, ai sensi del D.P.R. 151/2011; - autorizzazione allo scarico delle acque reflue; - certificazione energetica degli edifici rilasciata da tecnico abilitato nei casi previsti dal D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. e dalla L.R. 13/2007 e s.m.i.; - denuncia delle attrezzature, delle caratteristiche e dei prezzi che si intendono applicare nel corso dell’anno. Qualora si intenda svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande (prima colazione), occorre presentare notifica sanitaria all'ASL competente. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La segnalazione va presentata prima di iniziare l’attività. L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato.

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INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Versamento diritti di segreteria NORME L.R. 31/1985 e s.m.i. L.R. 20/2000 R.D. 773/1931 R.D. 635/1940 L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 MODULI Nessuno

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COMMERCIO AL DETTAGLIO – COMMERCIO ELETTRONICO COSA Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per nuova apertura, apertura per subingresso, trasferimento di sede, variazione del settore merceologico, cessazione di attività. CHI Coloro che intendono esercitare l’attività di commercio elettronico ed hanno la residenza o la sede legale in Vico C.se COME Per poter iniziare l’attività è necessario: – essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, commi 1-3-4-5, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 (Antimafia) e s.m.i.. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; – comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando: copia documento d’identità in corso di validità; per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell’azienda. Si ricorda che a norma dell’art. 2556 del codice civile i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale devono essere stipulati presso un notaio in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata; per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura. La segnalazione di inizio attività deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività; non è prevista imposta di bollo. Nel caso di vendita di generi rientranti nel settore merceologico alimentare e di utilizzo di deposito merci occorre presentare alla competente ASL la notifica sanitaria di cui all’art. 7 dell’allegato 1 alla D.G.R. 21-1278 del 23/12/2010. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La segnalazione certificata va presentata prima di iniziare l’attività. L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della suddetta S.C.I.A. a condizione che venga presentata nella forma e nei modi dettati dall’art. 19 della legge 241/90 e s.m.i.. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810

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COSTI Versamento diritti di segreteria NORME D. Lgs. 114/1998 D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 MODULI Nessuno

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COMMERCIO AL DETTAGLIO – ESERCIZIO DI VICINATO COSA Segnalazione certificata di inizio attività per nuova apertura, apertura per subingresso, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie di vendita, variazione del settore merceologico, variazione della compagine sociale, cessazione di attività. CHI Coloro che intendono esercitare l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa con una superficie di vendita non superiore ai mq. 250 per comuni con più di 10.000 ab., e non superiore a mq. 150 per comuni con meno di 10.000 ab. COME Per poter iniziare l’attività è necessario: - essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; - comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line. La segnalazione di inizio attività deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività; non è prevista imposta di bollo. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La segnalazione va presentata prima di iniziare l’attività. L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Versamento diritti di segreteria NORME D. Lgs. 114/1998 L.R. 28/1999 e s.m.i. D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 MODULI Nessuno

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COMMERCIO AL DETTAGLIO – SPACCIO INTERNO

COSA Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per nuova apertura, apertura per subingresso, trasferimento di sede, variazione del settore merceologico, cessazione di attività. CHI Coloro che intendono esercitare l’attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi. COME Per poter iniziare l’attività è necessario: - essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, commi 1-3-4-5, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 (Antimafia) e s.m.i.. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; - comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando: - copia documento d’identità in corso di validità; - per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell’azienda. Si ricorda che a norma dell’art. 2556 del codice civile i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale devono essere stipulati presso un notaio in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata; - per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura. La segnalazione di inizio attività deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività; non è prevista imposta di bollo. Nel caso di vendita di generi rientranti nel settore merceologico alimentare e di utilizzo di deposito merci occorre presentare alla competente ASL la notifica sanitaria di cui all’art. 7 dell’allegato 1 alla D.G.R. 21-1278 del 23/12/2010. La vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La segnalazione certificata va presentata prima di iniziare l’attività. L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della suddetta S.C.I.A. a condizione che venga presentata nella forma e nei modi dettati dall’art. 19 della legge 241/90 e s.m.i.. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile:

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a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Versamento diritti di segreteria NORME D. Lgs. 114/1998 D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 MODULI Nessuno

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COMMERCIO AL DETTAGLIO – VENDITA A MEZZO APPARECCHI AUTOMATICI

COSA Segnalazione certificata di inizio attività indirizzata al Comune nel quale il richiedente ha la residenza, o la sede legale, per nuova apertura, apertura per subingresso, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie di vendita, variazione del settore merceologico, cessazione di attività. CHI Coloro che intendono esercitare l’attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici ed hanno la residenza o la sede legale in Vico C.se COME Per poter iniziare l’attività è necessario:

• essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, commi 1-3-4-5, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 (Antimafia) e s.m.i.. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.;

• comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando:

• copia documento d’identità in corso di validità; • per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell’azienda.

Si ricorda che a norma dell’art. 2556 del codice civile i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale devono essere stipulati presso un notaio in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata;

• per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura;

• indicazione degli estremi della concessione di occupazione di suolo pubblico nel caso di posizionamento del distributore automatico su area pubblica.

La segnalazione di inizio attività deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività. Nel caso di vendita di generi rientranti nel settore merceologico alimentare e di utilizzo di deposito merci occorre presentare alla competente ASL la notifica sanitaria di cui all’art. 7 dell’allegato 1 alla D.G.R. 21-1278 del 23/12/2010, allegando l’elenco dei siti, completo di indirizzi, dove i distributori automatici sono collocati. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per mezzo di apparecchi automatici. La vendita di latte crudo mediante distributori automatici può essere effettuata esclusivamente dagli imprenditori agricoli. Se i distributori sono collocati al di fuori dell'azienda, in spazi non di proprietà dei produttori agricoli, è necessario presentare al Comune dove si intende installare il distributore la comunicazione dell'attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e la notifica sanitaria all’ASL competente. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La segnalazione certificata va presentata prima di iniziare l’attività. L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della suddetta S.C.I.A. a condizione che venga presentata nella forma e nei modi dettati dall’art. 19 della legge 241/90 e s.m.i.. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato.

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INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Versamento diritti di segreteria NORME D. Lgs. 114/1998 D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 MODULI Nessuno

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COMMERCIO AL DETTAGLIO – VENDITA PER CORRISPONDENZA , TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

COSA Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per nuova apertura, apertura per subingresso, trasferimento di sede, variazione del settore merceologico, cessazione di attività. CHI Coloro che intendono esercitare l’attività di commercio al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione ed hanno la residenza o la sede legale in Vico C.se COME Per poter iniziare l’attività è necessario: - essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, commi 1-3-4-5, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 (Antimafia) e s.m.i.. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; - comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando: - copia documento d’identità in corso di validità; - per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell’azienda. Si ricorda che a norma dell’art. 2556 del codice civile i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale devono essere stipulati presso un notaio in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata; - per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura. La segnalazione di inizio attività deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività; non è prevista imposta di bollo. Nel caso di vendita di generi rientranti nel settore merceologico alimentare e di utilizzo di deposito merci occorre presentare alla competente ASL la notifica sanitaria di cui all’art. 7 dell’allegato 1 alla D.G.R. 21-1278 del 23/12/2010. Chi effettua la vendita tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall’art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 773/1931. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La segnalazione certificata va presentata prima di iniziare l’attività. L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della suddetta S.C.I.A. a condizione che venga presentata nella forma e nei modi dettati dall’art. 19 della legge 241/90 e s.m.i.. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile:

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a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Versamento diritti di segreteria NORME D. Lgs. 114/1998 D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 MODULI Nessuno

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COMMERCIO AL DETTAGLIO – VENDITA PRESSO IL DOMICILI O DEI CONSUMATORI

COSA Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per nuova apertura, apertura per subingresso, variazione del settore merceologico, cessazione di attività. CHI Coloro che intendono effettuare la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori nel comune di Vico C.se COME Per poter iniziare l’attività è necessario: - essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, commi 1-3-4-5, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 (Antimafia) e s.m.i.. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; - comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando: - copia documento d’identità in corso di validità; - per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell’azienda. Si ricorda che a norma dell’art. 2556 del codice civile i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale devono essere stipulati presso un notaio in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata; - per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura. La segnalazione di inizio attività deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività; non è prevista imposta di bollo. Nel caso di vendita di generi rientranti nel settore merceologico alimentare e di utilizzo di deposito merci occorre presentare alla competente ASL la notifica sanitaria di cui all’art. 7 dell’allegato 1 alla D.G.R. 21-1278 del 23/12/2010. Chi effettua la vendita deve essere munito di un tesserino di riconoscimento. Colui che intende avvalersi, per l’esercizio dell’attività, di incaricati, ne deve comunicare l’elenco all’Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La segnalazione certificata va presentata prima di iniziare l’attività. L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della suddetta S.C.I.A. a condizione che venga presentata nella forma e nei modi dettati dall’art. 19 della legge 241/90 e s.m.i.. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti".

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La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Versamento diritti di segreteria NORME D. Lgs. 114/1998 D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 MODULI Nessuno

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COMMERCIO AL DETTAGLIO: VENDITA DI COSE ANTICHE O U SATE

COSA Segnalazione certificata di inizio attività per inizio attività, subentro, modifiche societarie, sospensione dell’attività, cessazione. CHI Commercianti e/o artigiani che intendono vendere cose antiche o usate, con o senza valore storico o artistico. COME Per poter iniziare l’attività è necessario: - essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dagli artt. 11,12 e 131 del R.D. 773/1931. Se l’attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.. Nei confronti del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante e dei soci delle società non devono inoltre sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e successive modificazioni; - comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando: - copia documento d’identità in corso di validità; - con riferimento ai locali nei quali verrà svolta l’attività, asseverazione di un tecnico abilitato relativa alla sussistenza dei requisiti urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari, corredata da planimetria quotata ed in scala adeguata; - registro degli affari giornalieri, per la vidimazione; - in caso di vendita di preziosi: copia dell’autorizzazione della Questura per la vendita di preziosi; - per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell’azienda, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; - per il caso di variazione societaria: copia dell’atto notarile; - per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura. La segnalazione di inizio attività deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La segnalazione va presentata prima di iniziare l’attività. L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected]

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via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Versamento diritti di segreteria NORME R.D. 773/1931 R.D. 635/1940 art. 242 L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 D.P.R. 311/2001 art. 2, lett. i) MODULI Nessuno

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COMMERCIO AL DETTAGLIO: VENDITA FUNGHI EPIGEI SPONT ANEI

COSA Segnalazione certificata di inizio attività al Comune in cui ha sede l’attività di vendita. CHI I titolari di autorizzazione al commercio di generi alimentari che intendono commercializzare i funghi epigei spontanei e/o i funghi secchi sfusi. COME Per poter iniziare l’attività è necessario: - essere titolari di attività commerciale per la vendita di generi alimentari; - essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, commi 1-3-4-5, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 (Antimafia) e s.m.i.; - comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando: - copia documento d’identità in corso di validità; - copia dell’attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi spontanei epigei e dei funghi porcini secchi rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL; - per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura. La segnalazione di inizio attività deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività; non è prevista imposta di bollo. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell’ASL, secondo le modalità previste dalle autorità regionali. Alla vendita di funghi freschi spontanei può essere adibito un preposto in possesso dell’idoneità rilasciata dall’ASL. In questo caso alla segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere allegata la dichiarazione con firma e la fotocopia del documento d’identità di chi assume l’incarico. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La segnalazione va presentata prima di iniziare l’attività. L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Versamento diritti di segreteria NORME

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L. 23 agosto 1993 n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376 L. R. n. 24 del 17 dicembre 2007 e s.m.i. D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i. L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 MODULI Nessuno

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COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – COMMERCIO CON POSTEGGI O: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (NUOVO RILASCIO, SUBINGRESSO)

COSA L’autorizzazione al commercio su area pubblica con posteggio in mercato a cadenza temporale fissata (autorizzazione tipo A) è rilasciata previa emazione di bando pubblico su iniziativa del Comune. Il subingresso in attività esistente è subordinato a comunicazione al Comune sede del posteggio. L’autorizzazione di tipo A consente: - il commercio su un posteggio dato in concessione; - il commercio in forma itinerante nella regione di rilascio; - la partecipazione alla spunta nei mercati della regione di rilascio; - la partecipazione alle fiere in tutto il territorio nazionale. CHI Coloro che intendono svolgere l’attività di commercio su aree pubbliche con posteggio dato in concessione in mercati ordinari, in mercati ultramensili (fiere), in mercati straordinari o in posteggi isolati. COME Sono demandati al contenuto del bando le modalità di presentazione della domanda per nuova attività ed il relativo rilascio. Nel caso di subingresso, per la presentazione della comunicazione è necessario: - essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, commi 1-3-4-5, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 (Antimafia) e s.m.i.. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; - comporre la comunicazione accedendo al servizio SUAP e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando: - copia documento d’identità in corso di validità; - copia del contratto di acquisto/affitto del ramo d’azienda, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; - autorizzazione del cedente in originale; - dichiarazione autocertificativa di regolarità contributiva e fiscale dell'impresa; - per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura. Nel caso di vendita di generi rientranti nel settore merceologico alimentare occorre presentare alla competente ASL la notifica sanitaria di cui all’art. 7 dell’allegato 1 alla D.G.R. 21-1278 del 23/12/2010. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La domanda deve essere presentata nel periodo indicato nel bando nei casi di nuovo rilascio. Nell'ipotesi di cessione dell'attività commerciale in proprietà o in gestione per atto fra vivi o per causa di morte (subingresso), la comunicazione deve essere inoltrata al Comune prima della frequentazione del mercato. Il trasferimento in gestione o in proprietà comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente in capo al gestore o al nuovo proprietario. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti".

Page 58: COMUNE DI VICO CANAVESE - comune.vico.to.it fileTel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail ufftecnico@comune.vico.to.it QUANDO Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione

La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto ad imposta di bollo.E’ dovuto il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico da corrispondere a seguito dell’assegnazione del posteggio. NORME D. Lgs. 114/98 L.R. 28/1999 e s.m.i. D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 Delibera G.R. 20-380 del 26/07/2010 e s.m.i. Delibera G.R. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i. Delibera C.R. 626-3799 del 01/03/2000 e s.m.i. Regolamento comunale del Commercio su Area Pubblica MODULI Nessuno

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COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – COMMERCIO ITINERANTE: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (NUOVO RILASCIO, SUBINGRESSO).

COSA Istanza in bollo indirizzata al Sindaco del Comune dove il richiedente intende avviare l’attività. Il subingresso in attività esistente è subordinato a comunicazione da parte del subentrante al proprio Comune di residenza. La comunicazione deve essere inoltrata prima della frequentazione del mercato. L’autorizzazione di tipo B consente: - il commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;- la vendita al domicilio del consumatore o nei locali ove si trovi per ragioni di studio, lavoro, cura, svago; - la partecipazione alle fiere in tutto il territorio nazionale. CHI Coloro che intendono svolgere l’attività di commercio su area pubblica in forma itinerante. COME Per poter presentare l’istanza o la comunicazione è necessario: - essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, commi 1-3-4-5, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 (Antimafia) e s.m.i.. L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; - comporre l'istanza o la comunicazione accedendo al servizio SUAP ONLINE e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando: - copia documento d’identità in corso di validità; - per il caso di subingresso, copia del contratto di acquisto/affitto del ramo d’azienda in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ed autorizzazione del cedente in originale; - dichiarazione autocertificativa di regolarità contributiva e fiscale dell'impresa; - per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura. Nel caso di vendita di generi rientranti nel settore merceologico alimentare occorre presentare alla competente ASL la notifica sanitaria di cui all’art. 7 dell’allegato 1 alla D.G.R. 21-1278 del 23/12/2010. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO Per poter esercitare l’attività di commercio su area pubblica itinerante occorre essere preventivamente autorizzati. La domanda sarà accolta o rigettata entro il termine di 60 giorni, salvo interruzione dei termini nei casi di irregolarità o incompletezza riscontrati. Nel caso di subingresso, fino alla reintestazione del titolo autorizzatorio da parte del Comune di residenza del subentrante, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione con il timbro di ricezione del Comune. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile:

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a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto ad imposta di bollo.E’ dovuto il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico da corrispondere a seguito dell’assegnazione del posteggio. NORME D. Lgs. 114/98 L.R. 28/1999 e s.m.i. D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 Delibera G.R. 20-380 del 26/07/2010 e s.m.i. Delibera G.R. 32-2642 del 02/04/2001 e s.m.i. Delibera C.R. 626-3799 del 01/03/2000 e s.m.i. Regolamento comunale del Commercio su Area Pubblica MODULI Nessuno

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MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO COSA La presente autorizzazione è necessaria per la manomisisone del suolo pubblico. In caso di manomissioni urgenti è necessario farne comunicazione utilizzando l'allegato modulo al quale deve far seguito la domanda di Autorizzazione che sarà presentata il giorno lavorativo successivo la data della comunicazione e che l’Amministrazione comunale autorizzerà a posteriori. CHI Privati - Imprese – Enti COME La domanda deve essere firmata e corredata da fotocopia di un documento di identità. Modalità di presentazione: Direttamente allo sportello dell'ufficio tecnico DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO 30 giorni. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 Versamento diritti di segreteria NORME Regolamento di manomissione suolo pubblico MODULI Nessuno

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NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE: DOMANDA DI AUT ORIZZAZIONE COSA Autorizzazione comunale all’esercizio del servizio di noleggio con conducente. CHI Coloro che intendono svolgere l’attività di noleggio autoveicoli con conducente tramite vetture fino a 9 posti, con rimessa nel territorio del Comune di Vico C.se. COME Chi intende ottenere l’autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Comune a seguito dell’emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall’amministrazione comunale competente. Per poter partecipare al bando è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: - requisiti morali: non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75; non risultare sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m.i.. Se l’attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.. Nei confronti del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante e dei soci delle società non devono inoltre sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e successive modificazioni; - requisiti professionali: essere iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A.; essere in possesso della patente di guida e del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP); - requisiti tecnici: avere la disponibilità di un’autovettura da adibire al servizio. La rimessa dell’attività deve rispettare la normativa urbanistica ed edilizia, nonché tutte le norme vigenti in tema di prevenzione e sicurezza. Sono demandati al contenuto del bando le modalità di presentazione dell’istanza per nuova attività ed il relativo rilascio. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La domanda deve essere presentata nel periodo indicato nel bando. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI n. 2 marche da bollo da Euro 16,00

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NORME L. 15 gennaio 1992 n. 21 L.R. 23 febbraio 1995 n. 24 Delibera Consiglio Provinciale n. 338/13200 del 31 marzo 1998 Delibera Consiglio Comunale n. 75 del 04/10/1999 L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 D.P.R. 151/2011 D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. MODULI Nessuno

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NOLEGGIO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE: S.C.I.A. COSA Segnalazione certificata di inizio attività per nuova attività, subentro, modifiche societarie, sospensione dell’attività, cessazione CHI Coloro che intendono svolgere l’attività di noleggio autoveicoli senza conducente con rimessa nel territorio del Comune di Vico C.se Per noleggio senza conducente di veicoli si intende l’attività professionale esercitata da chi dà in locazione al cliente, per uso privato, autoveicoli (autovetture, autocaravan, autocarri, motocicli, biciclette, etc.), dietro corrispettivo.. COME l presupposto per l’esercizio dell’attività è la disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento della stessa. La rimessa può essere all’aperto o al chiuso. Nel primo caso lo spazio prescelto deve essere conforme alle destinazioni vigenti di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale); nel secondo caso i locali devono rispettare la normativa urbanistica e quella relativa alla destinazione d’uso. Per poter iniziare l’attività è necessario: - non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’artt. 11 del R.D. 773/1931. Se l’attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.. Nei confronti del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante e dei soci delle società non devono inoltre sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e successive modificazioni; - comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando: - copia documento d’identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante; - elenco delle autovetture e fotocopia dei relativi libretti di circolazione; - per il caso di nuova attività: con riferimento ai locali o all'area in cui verrà svolta l'attività, asseverazione di un tecnico abilitato relativa alla sussistenza dei requisiti urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari, corredata da planimetria quotata ed in scala adeguata; - copia certificato prevenzione incendi se dovuto ai sensi del D.P.R. 151/2011; - per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell’azienda, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; - per il caso di variazione societaria: copia dell’atto notarile; - per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura. La segnalazione di inizio attività deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La segnalazione certificata va presentata prima di iniziare l’attività. L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990).

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La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Versamento diritti di segreteria NORME R.D. 773/1931 R.D. 635/1940 art. 205 D.P.R. 481/2001 L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 D.P.R. 151/2011

MODULI Nessuno

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OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE COSA Programmazione e gestione, calendarizzazione eventi inerenti a manifesctazioni o manifestazioni o lavori di manutenzione. Procedimento: 1) presentazione domanda 2) verifica disponibilità area 3) inserimento della richiesta sul programma "Tosap" 4) richiesta parere al Comando di Polizia Municipale 5) eventuale confronto con altri uffici interessati 6) istruttoria finale 7) rilascio autorizzazione CHI Privati e operatori pubblici. COME Occorre presentazione di domanda in carta bollata escluso onlus. Allegare documento di identita; nel caso di lavori edili occorre planimetria del sito oggetto di intervento. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO 30 giorni. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Marca da bollo Euro 16,00 Costo di occupazione definito successivamente in base ai mq. occupati prodotto dall'ufficio tributi. NORME Nessuna MODULI Nessuno

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OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI COSA La richiesta deve essere presentata per ottenere l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico a fronte di lavori edili, traslochi. CHI Cittadini .Imprese. Enti vari. COME La domanda deve essere firmata e corredata da fotocopia di un documento di identità corredata di planimetria del sito da occupare. L'istanza deve essere presentata 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Qualora non sia possibile indicare con esattezza il periodo di occupazione, lo stesso dovrà comununque essere comunicato 7 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Modalità di presentazione: Direttamente agli sporteli dell'ufficio DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO 30 giorni. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI n. 2 marche da bollo da Euro 16,00 Versamento diritti di segreteria Il calcolo della COSAP verrà successivamente inviato al richiedente a cura dell'Ufficio Entrate Comunali NORME Regolamento Cosap D.lgs 507/93 MODULI Nessuno

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ONORANZE FUNEBRI: S.C.I.A. COSA Segnalazione certificata di inizio attività per nuova attività, subentro, modifiche societarie, sospensione dell’attività, cessazione CHI Coloro che intendono svolgere l’esercizio di attività funebre con sede legale situata nel territorio del Comune di Vico C.se. Per attività funebre si intende un servizio che comprende ed assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture: a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b. vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri; c. trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali. COME Per poter iniziare l’attività è necessario:- essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dagli artt. 11,12 e 131 del R.D. 773/1931. Se l’attività di agenzia viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., dai soci amministratori in caso di S.n.c.. Nei confronti del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante e dei soci delle società non devono inoltre sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 “Disposizioni contro la mafia” e successive modificazioni. - comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando: - copia documento d’identità in corso di validità; - per il caso di nuova attività: con riferimento ai locali nei quali verrà svolta l’attività, asseverazione di un tecnico abilitato relativa alla sussistenza dei requisiti urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari, corredata da planimetria quotata ed in scala adeguata; - tabella delle operazioni che si intendono svolgere, con le relative tariffe, da presentare in bollo, e che dovrà essere vidimata; - registro degli affari giornalieri, per la vidimazione; - autocertificazione dei seguenti requisiti: 1. disponibilità continuativa di una sede idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, e regolarmente aperta al pubblico; 2. disponibilità continuativa di un’autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un mezzo funebre; 3. disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre in proprietà o contratto di leasing; 4. disponibilità di un magazzino per la vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri; 5. disponibilità di personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione a tutela della salute dei lavoratori; in particolare, un responsabile dell’attività funebre, anche coincidente col titolare o legale rappresentante dell’impresa, coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro. - per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; - per il caso di variazione societaria: copia dell’atto notarile; - per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura. La segnalazione di inizio attività deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico

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Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La segnalazione va presentata prima di iniziare l’attività. L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Versamento diritti di segreteria NORME Regolamento Regione Piemonte n. 7/R del 08 agosto 2012 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria R.D. 773/1931 L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 MODULI Nessuno

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PANIFICAZIONE – S.C.I.A. COSA Segnalazione certificata di inizio attività per nuova apertura, apertura per subingresso, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie, variazione del responsabile dell’attività produttiva, variazione societaria, cessazione di attività CHI Coloro che intendono iniziare l’attività di panificazione o trasferire o trasformare un panificio esistente con locali nel territorio del comune di Vico C:se Il Responsabile dell’attività produttiva – che deve essere specificatamente individuato - deve assicurare, e ne risponde, in merito all’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, all’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, e alla qualità del prodotto. COME Per poter iniziare l’attività è necessario: - che non sussistano nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 (Antimafia) e s.m.i; - comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando: - copia documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante; - copia documento d’identità in corso di validità del responsabile dell’attività di panificazione, se diverso dal legale rappresentante; - per il caso di nuova apertura: con riferimento ai locali nei quali verrà svolta l'attività, asseverazione di un tecnico abilitato relativa alla sussistenza dei requisiti urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari, corredata da planimetria quotata ed in scala adeguata; - qualora l’utilizzo giornaliero complessivo di farina sia superiore ai 300 kg, autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla competente autorità; - autocertificazione di non utilizzo di impianti o macchinari rumorosi oppure relazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico abilitato; - per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; - per il caso di variazione societaria: copia dell’atto notarile; - per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura. La segnalazione di inizio attività deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività; non è prevista imposta di bollo. Occorre inoltre presentare alla competente ASL la notifica sanitaria di cui all’art. 7 dell’allegato 1 alla D.G.R. 21-1278 del 23/12/2010. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La segnalazione va presentata prima di iniziare l’attività. L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990).

Page 71: COMUNE DI VICO CANAVESE - comune.vico.to.it fileTel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail ufftecnico@comune.vico.to.it QUANDO Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione

La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Versamento diritti di segreteria NORME L. 248 del 4 agosto 2006 – art. 4 D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 MODULI Nessuno

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PERMESSO INVALIDI COSA RICHIESTA DI RILASCIO PERMESSO INVALIDI CHI SOGGETTO RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICO C.SE, TITOLARE DI CERTIFICAZIONE MEDICA ATTESTANTE L’ALTERATA CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE. COME PRESENTARE RICHIESTA ALLO SPORTELLO DI RILASCIO PERMESSO INVALIDI. ALLEGARE: - CERTIFICAZIONE MEDICA IN ORIGINALE RILASCIATA DALL’UFFICIO MEDICO-LEGALE DELL’UNITA’ SANITARIA LOCALE DI APPARTENENZA - COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE. - N° 2 FOTOGRAFIE DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO 30gg previsto dalla L. 241/90. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI NESSUNO NORME Art. 188 Codice della Strada Art. 28 L. 104/92 Art. 6 del D.P.R. 384/78 MODULI Nessuno

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PUBBLICI ESERCIZI (BAR/RISTORANTI): Istanza di auto rizzazione

COSA Istanza di autorizzazione per nuova apertura, trasferimento di sede CHI Coloro che intendono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico (bar, ristoranti, pizzerie). COME Per poter presentare l'istanza di autorizzazione è necessario: - essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, commi 1-3-4-5, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 (Antimafia) e s.m.i.. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; - comporre l'istanza accedendo al servizio SUAP e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando: - copia documento d’identità in corso di validità; - documentazione inerente il possesso dei requisiti professionali; - planimetria dei locali quotata ed in scala adeguata; - per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura. Con riferimento ai locali nei quali si intende svolgere l'attività, è richiesto il rispetto delle disposizioni, delle norme, delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di impatto acustico, nonché delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e in materia di sorvegliabilità dei locali. Tali requisiti devono essere attestati da perizia asseverata di tecnico abilitato. L'istanza deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività.Si ricorda inoltre che i titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, ogni tre anni, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza e che gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia (sono state eliminate le tipologie A, B, C e D). DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO L'inizio dell'attività è subordinato al rilascio della relativa autorizzazione. La domanda sarà accolta o rigettata entro il termine di 60 giorni, salvo interruzione dei termini nei casi di irregolarità o incompletezza riscontrati.. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI

Page 74: COMUNE DI VICO CANAVESE - comune.vico.to.it fileTel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail ufftecnico@comune.vico.to.it QUANDO Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione

L'istanza di autorizzazione è soggetta ad imposta di bollo.Nel caso di nuova apertura, occorre computare il fabbisogno totale di posti a parcheggio. La quota di posti a parcheggio, se non reperita, è monetizzabile, contribuendo in tal modo alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento. Diritti di Segreteria NORME L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i. Delibera G.R. n. 85-13268/2010 D.M. 17/12/1992 n. 564 L. 9 gennaio 1989 n. 13 R.D. 773/1931 R.D. 635/1940 R.D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 MODULI Nessuno

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PUBBLICI ESERCIZI (BAR/RISTORANTI): S.C.I.A. COSA Segnalazione certificata di inizio attività per apertura per subingresso, ampliamento o riduzione di superficie, variazione della compagine sociale, cessazione di attività. CHI Coloro che intendono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico (bar, ristoranti, pizzerie). COME Per poter presentare la segnalazione certificata di inizio attività è necessario: - essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’art. 71, commi 1-3-4-5, del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 (Antimafia) e s.m.i.. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; - comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando: - copia documento d’identità in corso di validità; - documentazione inerente il possesso dei requisiti professionali; - per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; - per il caso di variazione societaria: copia dell’atto notarile; - per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura La segnalazione di inizio attività deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività. Si ricorda inoltre che i titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, ogni tre anni, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza e che gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia (sono state eliminate le tipologie A, B, C e D). DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La segnalazione deve essere presentata in modo completo prima di iniziare l’attività. L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato. Da quando entra nella disponibilità dell’azienda (per acquisto, affitto od altro), il subentrante ha 12 mesi di tempo per iniziare l’attività. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected]

Page 76: COMUNE DI VICO CANAVESE - comune.vico.to.it fileTel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail ufftecnico@comune.vico.to.it QUANDO Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione

per informazioni: 0125-795810 COSTI Nel caso di ampliamento di superficie, occorre computare il fabbisogno totale di posti a parcheggio. La quota di posti a parcheggio, se non reperita, è monetizzabile, contribuendo in tal modo alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento. NORME L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i. Delibera G.R. n. 85-13268/2010 D.M. 17/12/1992 n. 564 L. 9 gennaio 1989 n. 13 R.D. 773/1931 R.D. 635/1940 D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 MODULI Nessuno

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PUBBLICI ESERCIZI: DOMANDA DI CONCESSIONE PER DEHOR COSA Istanza in bollo. CHI Coloro che intendono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica esterna annessa all’attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pizzerie). COME Compilare l’istanza allegando copia di un documento d’identità in corso di validità e n. 2 elaborati grafici in scala, firmati da un tecnico abilitato, illustranti lo stato di fatto dei luoghi e la realizzazione del dehor. L’istanza deve essere firmata in originale dal titolare/legale rappresentante dell’attività se presentata in modalità cartacea direttamente allo Sportello Unico Associato Attività Produttive. L’attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizie, urbanistiche, tecniche, igienico-sanitarie e a quelle attinenti al Codice della Strada e alla viabilità.. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO Per occupare il suolo pubblico con tavoli e sedie occorre essere preventivamente autorizzati. La domanda sarà accolta o rigettata entro il termine di 60 giorni salvo interruzioni nei casi di irregolarità o incompletezza. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810 COSTI Per il rilascio e per il rinnovo deve essere corrisposto un canone annuale (COSAP) che varia in base alla metratura dell’area e al periodo di utilizzo. E’ prevista imposta di bollo Versamento diritti di segreteria NORME Testo Unico Finanza Locale L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i. Codice della Strada MODULI Nessuno

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VENDITA DIRETTA PRODOTTI AGRICOLI IN SEDE FISSA– S. C.I.A. COSA Segnalazione certificata di inizio attività per inizio attività, subingresso, variazioni (trasferimento di sede, variazione tipologia di attività di vendita), sospensione dell’attività, cessazione. CHI Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l’attività di vendita dei prodotti ricavati prevalentemente dal proprio fondo, per coltura o allevamento, presso locali situati al di fuori della propria azienda. COME Per poter iniziare l’attività è necessario: - non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività (art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228/2001). Non devono inoltre sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 (Antimafia) e s.m.i.; - comporre la segnalazione certificata di inizio attività accedendo al servizio SUAP e inviare la documentazione elettronica firmata digitalmente allo Sportello Unico direttamente dal servizio on line allegando: - copia documento d’identità in corso di validità del dichiarante; - dichiarazione in ordine alla propria posizione di imprenditore agricolo; - per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla competente Questura; - per il caso di subingresso: copia dell’atto di trasferimento di proprietà o di gestione dell’azienda in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; - planimetria quotata dei locali di vendita. L’attività deve essere svolta in conformità alle normative edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie ed in conformità a quelle che disciplinano il settore agricolo. La segnalazione di inizio attività deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’attività. Occorre presentare alla competente ASL la notifica sanitaria di cui all’art. 7 dell’allegato 1 alla D.G.R. 21-1278 del 23/12/2010.. DOVE Vico C.se, Largo Gillio n. 1 Per informazioni recarsi allo Sportello Unico per l'Edilizia negli orari di ricevimento pubblico Tel. 0125-795810 Fax. 0125-74301 e-mail [email protected] QUANDO La segnalazione va presentata prima di iniziare l’attività. L’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione certificata. Il Comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli in ordine ai presupposti e ai requisiti e può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo conformazione dell’attività entro un termine dato. INTERVENTO SOSTITUTIVO Il cittadino che non ottenga la conclusione di un procedimento, da lui avviato, entro i termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti comunali, può chiedere al Responsabile del potere sostitutivo di attivarsi per la relativa conclusione (art. 2 comma 9-ter della Legge 241/1990). La Giunta comunale ha nominato, con deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2013, il Segretario comunale, D.ssa Tiziana MAGLIONE "Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici nel concludere i procedimenti". La richiesta, sottoscritta dall'interessato e corredata da copia di un documento di riconoscimento, può essere prodotta, soltanto dopo la scadenza dei termini, allegando tutta la documentazione ritenuta utile: a mezzo lettera raccomandata via mail [email protected] via PEC [email protected] per informazioni: 0125-795810

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COSTI Versamento diritti di segreteria NORME Art. 2135 Cod. Civ. D. Lgs. 228/2001 e s.m.i. D. Lgs. 99/2004 L. 241/1990 e s.m.i. art. 19 MODULI