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COMUNE DI TAGGIA PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 1

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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE

A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 1

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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE

Indice

1.A Premessa ....................................................................................................................................4

2.A Incarico.......................................................................................................................................9

3.A Impostazione del lavoro e struttura del piano.............................................................................9

4.A Normativa.................................................................................................................................10

4.1.A a livello nazionale..............................................................................................................................................104.2.A a livello regionale...............................................................................................................................................114.3.A Pubblicazioni e documentazione varia...............................................................................................................12

5.A Conclusioni...............................................................................................................................13

6.A ALLEGATI..............................................................................................................................15

6.1.A Procedure relative al Tempo di Pace..................................................................................................................176.1.1.A 1. Funzione Tecnica e Pianificazione .....................................................................................................................186.1.2.A 2. Funzione Sanità e Assistenza Sociale e Veterinaria ............................................................................................216.1.3.A 3. Funzione Volontariato ........................................................................................................................................216.1.4.A 4. Funzione Materiali e Mezzi ................................................................................................................................226.1.5.A 5. Funzione Servizi Essenziali ed Attività Scolastica ..............................................................................................226.1.6.A 6. Funzione Censimento danni a Persone e Cose ...................................................................................................236.1.7.A 7. Funzione Strutture Operative Locali, Viabilità ...................................................................................................246.1.8.A 8. Funzione Telecomunicazioni ..............................................................................................................................246.1.9.A 9. Funzione Assistenza alla Popolazione ................................................................................................................25

6.2.A Legge 24 febbraio 1992, n.225 ............................................................................................................................ Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile................................................................................26

6.3.A Legge 21 novembre 2000, n.353........................................................................................................................... Legge quadro in materia di incendi boschivi...................................................................................................43

6.4.A Legge Regionale 17 febbraio 2000, n.9 Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia diprotezione civile ed antincendio......................................................................................................................51

6.5.A Deliberazione Giunta Regionale 9 luglio 2007, n.746 Approvazione “Nuova procedura di allertamento meteoidrologico per la gestione degli eventi nevosi”,“Cartografia delle criticità ad uso di protezione civile” Aggiornamento 2007 e “Linee guida pianificazioneprovinciale e comunale d’emergenza”.............................................................................................................64

6.6.A Deliberazione Giunta Regionale 26 ottobre 2007, n.1259 Approvazione scenari di danno sismico del territorio ligure a supporto dei piani di emergenza di protezionecivile.................................................................................................................................................................87

6.7.A Deliberazione Giunta Regionale 6 dicembre 2011, n.1489 L.R. 9/2000. Approvazione stralcio della cartografia di rischio di inondazione con connessa disciplina disalvaguardia e misure di protezione civile ex artt. 3 e 17 in relazione ai recenti eventi alluvionali................93

6.8.A Il Metodo Augustus DPC informa 4 MAGGIO 1997.....................................................................................................................104

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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE

1.A Premessa 1

Un piano comunale di protezione ed emergenza non è altro che il progetto di tutte le attività coordi-nate e di tutte le procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitosoatteso in un determinato territorio, in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego dellerisorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita.

Il Piano di Emergenza è il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire l'emergenzacol massimo livello di efficacia; posto che, solo attraverso una precisa distribuzione di sforzi volti aconoscere le vulnerabilità antropiche e territoriali e ad organizzare una catena operativa finalizzataal superamento dell'evento, il Sindaco disporrà di un valido riferimento che determinerà un percorsoorganizzato in grado di sopperire alla confusione conseguente ad ogni evento calamitoso.

Nella redazione del piano si deve cercare di dare una risposte alle domande: 1) quale eventi calamitosi possono ragionevolmente interessare il territorio comunale? 2) quali persone, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati? 3) quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti dell'evento con parti-colare attenzione alla salvaguardia della vita umana? 4) a chi vengono assegnate le diverse responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per lagestione delle emergenze?

Per poter soddisfare queste necessità occorre innanzitutto definire gli scenari di rischio al fine dipoter disporre di un quadro globale ed attendibile relativo all'evento atteso e quindi poter dimensio-nare preventivamente la risposta operativa necessaria al superamento della calamità con particolareattenzione alla salvaguardia della vita umana (quanto personale, quanti volontari, quali strutture dicomando e controllo, quali strade o itinerari di fuga, quali strutture di ricovero, aree sanitarie, etc. ).

Il Piano è dunque uno strumento di lavoro tarato su una situazione verosimile sulla base delle cono-scenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, aggiornabile e integrabile non solo in riferi-mento all'elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto quando si acquisiscano nuove conoscenze sullecondizioni di rischio che comportino diverse valutazioni degli scenari, o ancora quando si dispongadi nuovi o ulteriori sistemi di monitoraggio e allerta alla popolazione.

Considerato che il rischio presente in un territorio può fare riferimento a diverse tipologie di evento(alluvioni, terremoti, frane...) il Piano deve prevedere uno o più "scenari di rischio", a cui possonocorrispondere diverse tipologie di intervento. Nello specifico di questo Piano l'Amministrazione

1 Questo capitolo riprende i concetti esposti nella premessa alle “Linee guida per la pianificazione comunale diemergenza” di cui alla D.G.R. 746 del 9 Luglio 2007

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Comunale, già in sede di affidamento di incarico, ha stabilito di limitare i contenuti dello stesso airischi idrogeologici, sismici, industriali e di incendi boschivi.

Il concetto-chiave della pianificazione di emergenza è comunque cercare di prevedere gli scenari ele azioni conseguenti, ma occorre tuttavia essere consapevoli che sarà probabile, in ogni emergenza,dover affrontare qualcosa di non previsto: pertanto occorre uno strumento dotato della massimaflessibilità e contemporaneamente capace di creare i presupposti (ad es. attraverso le esercitazioni)affinché anche in questi casi vi siano le migliori condizioni di successo.

Il sistema normativo di riferimento e le prassi operative ormai consolidate prevedono una cronolo-gia di azioni che possono essere così riassunte:

a. Alle emergenze classificabili fra gli eventi di protezione civile deve far fronte in primo luogo ilComune con i propri mezzi e strutture. Qualora la natura e la dimensione dell'evento calamitoso loesigano, il Sindaco richiede l'intervento del Prefetto e della Regione Liguria che cooperano per atti-vare in sede locale o provinciale le risorse necessarie al superamento dell'emergenza.

b. Qualora l'evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche così rilevanti e tali da doveressere affrontate con mezzi e poteri straordinari, il Prefetto e la Regione richiedono l'interventodello Stato attraverso la struttura nazionale di protezione civile (Agenzia di Protezione Civile).

In ogni caso, al verificarsi di una situazione di emergenza, anche di livello comunale, il Sindacodeve darne immediata comunicazione al Servizio Regionale di Protezione Civile, nonché alla Pre-fettura, e ne informa i responsabili per tutta la durata dell'emergenza.

La normativa di comparto assegna al Sindaco un ruolo da protagonista in tutte le attività di prote-zione civile (prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) atteso che il Sindaco è la per-sona/istituzione che il cittadino riconosce quale massimo riferimento locale.

Il Sindaco, Autorità comunale di protezione civile e responsabile primo delle attività volte alla sal-vaguardia dell'incolumità pubblica e privata, al verificarsi di una situazione d'emergenza ed acqui-site le opportune e dettagliate informazioni sull'evento assume, la direzione dei servizi di soccorso eassistenza alla popolazione colpita ed adotta i necessari provvedimenti.

In ragione della normativa statale e regionale vigente (Legge n. 225/92 e Legge Regionale n.9/2000) per il corretto espletamento delle responsabilità ad esso affidate, ogni Sindaco ha il doveredi dotarsi di una struttura operativa in grado di assisterlo nelle fasi preventive ed organizzative delsistema comunale di protezione civile, nonché nelle fasi operative volte al superamento dell'emer-genza.

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In Particolare si ricordano le principali incombenze ascritte alle competenze e responsabilità delSindaco:

a. Organizzare una struttura operativa comunale (tecnici comunali, volontari, imprese, ecc.) perassicurare i primi interventi di protezione civile con particolare riguardo a quelli finalizzati alla sal-vaguardia della vita umana;

b. Attivare, anche attraverso il Volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgentinecessari a fronteggiare l'emergenza;

c. Fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio ed attivareopportuni sistemi di allerta;

d. Provvedere alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o di altri rischi spe-cie in presenza di ufficiali comunicazioni di allerta, adottando le necessarie azioni di salvaguardiadella pubblica e privata incolumità

e. Assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di allerta;

f. Individuare siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la popolazione espo-sta, attivando se del caso sgomberi preventivi.

Il piano è strutturato sulla base di due elementi principali:

A) I dati di base e gli scenari che consistono nella raccolta ed organizzazione di tutte le informa-zioni relative alla conoscenza del territorio, della distribuzione della popolazione e dei servizi, deifattori di pericolosità, di rischio, della vulnerabilità e dei conseguenti scenari al fine di disporre ditutte le informazioni antropico-territoriali utili alla gestione dell'emergenza.

B) Il modello di intervento che consiste nell'individuazione dei soggetti, delle competenze, delleprocedure operative necessarie all'organizzazione ed all'attivazione delle azioni corrispondenti allenecessità di superamento dell'emergenza.

Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari livellidi comando e controllo, per la gestione delle emergenze. Tale modello riporta il complesso delleprocedure per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra il sistema centrale e perife-rico di protezione civile, in modo da consentire l'utilizzazione razionale delle risorse con il coordi-namento di tutti i Centri Operativi dislocati sul territorio, in relazione al tipo di evento.

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A livello locale il centro operativo viene definito C.O.C. (centro operativo comunale) e corrispondealla struttura di cui si avvale il Sindaco per assicurare, nell'ambito del proprio territorio comunale, ladirezione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

La scelta dell'ubicazione di tale Centro dovrà essere in strutture antisismiche, in aree di facileaccesso e non vulnerabili rispetto a qualsiasi tipo di rischio. Tale struttura deve essere dotata di unpiazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi pesanti e quanto altro occorrain stato di emergenza. Nel caso specifico del Comune di Taggia tale sede risulta situata presso ilpalazzo comunale; la scelta risponde ai requisiti di facile accessibilità, delle dotazioni informatichee di comunicazione, ma non soddisfa il requisito dell'idoneità sismica. Appare pertanto opportunal'individuazione di una nuova sede che risponda anche a questo ultimo fondamentale requisito.

Il C.O.C. opera in un luogo di coordinamento detto "sala operativa" in cui convergono tutte le noti-zie collegate all'evento e nella quale vengono prese le decisioni relative al suo superamento; ilC.O.C. è attivato dal Sindaco in previsione di un evento o in immediata conseguenza dello stesso erimane operativo fino alla risoluzione delle problematiche generate dell'evento stesso.

Importante aiuto alle attività sindacali è reso dall'attivazione di Funzioni di supporto. (MetodoAUGUSTUS DPC informa 4 MAGGIO 1997)

Le Funzioni di supporto si identificano essenzialmente in azioni e tecnici responsabili che hanno ilcompito di supportare il Sindaco nelle decisioni da prendere e nell'assunzione di iniziative a carat-tere operativo per settori funzionali specifici.

Tali Funzioni potranno essere attivate tutte, o solo in parte, in ragione delle necessità dettate dall'e-mergenza.

Le funzioni di supporto individuate per il livello comunale di pianificazione dell'emergenza sono 9.

Funzione 1: tecnica e pianificazione La funzione tecnica e di pianificazione ha il compito di coordinare i rapporti tra le varie componentitecniche, cui è richiesta un'analisi del fenomeno in atto o previsto, con finalizzazioni relative all'im-patto sul territorio comunale.

Funzione 2: sanità, assistenza sociale e veterinaria La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari dell'emer-genza.

Funzione 3: volontariato La funzione coordina e rende disponibili uomini, mezzi e materiali da impiegare operativamente epartecipa alle operazioni di monitoraggio, soccorso ed assistenza.

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Funzione 4: materiali e mezzi La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili o necessarie.

Funzione 5: servizi essenziali La funzione ha il compito di coordinare i rappresentanti dei servizi essenziali (luce, gas, acqua...) alfine di provvedere agli interventi urgenti per il ripristino delle reti.

Funzione 6: censimento danni a persone e cose L'attività ha il compito di censire la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso conparticolare riferimento a persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essen-ziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche ecc. al fine di predi-sporre il quadro delle necessità.

Funzione 7: strutture operative locali, viabilità La funzione ha il compito di coordinare tutte le strutture operative locali, con la finalità di regola-mentare la circolazione in corso di evento, per ottimizzare l'afflusso dei mezzi di soccorso.

Funzione 8: telecomunicazioni La funzione coordina le attività di ripristino delle reti di telecomunicazione utilizzando anche leorganizzazioni di volontariato (radioamatori) per organizzare una rete di telecomunicazioni alterna-tiva, al fine di garantire l'affluenza ed il transito delle comunicazioni di emergenza dalla ed alla salaoperativa comunale.

Funzione 9: assistenza alla popolazione Per fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a stati di emergenza la funzione Assi-stenza ha il compito di agevolare al meglio la popolazione nell'acquisizione di livelli di certezzarelativi alla propria collocazione alternativa, alle esigenze sanitarie di base, al sostegno psicologico,alla continuità didattica ecc..

Attraverso l'attivazione delle Funzioni di Supporto il Sindaco:• individua i responsabili delle funzioni essenziali necessarie per la gestione del Piano e li nominacon atto formale; • garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite le attività dei responsabili in "tempo dipace".

Tramite l'attività dei responsabili delle funzioni di supporto si avrà quindi la possibilità di teneresempre efficiente il piano di emergenza che individua, per ogni funzione, un unico responsabile siain emergenza sia in situazione ordinaria e questo consente al Sindaco di utilizzare in emergenza, enel Centro Operativo Comunale, esperti che già si conoscono e lavorano insieme raggiungendo unamigliore omogeneità fra componenti e strutture operative a tutto vantaggio dell'efficienza.

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Occorre inoltre evidenziare ancora una volta che gli elementi necessari per rendere efficace il Pianosono l'aggiornamento periodico, l'attuazione di esercitazioni, la formazione del personale e l'infor-mazione alla popolazione, attività tipiche del “tempo di pace” descritte in dettaglio nell'appositocapitolo.

2.A Incarico

Sulla base di queste premesse l'Amministrazione del Comune di Taggia ha disposto la redazione diun Piano di Protezione Civile ed Emergenze aggiornato secondo i più recenti indirizzi forniti dallaStruttura Regionale di Protezione Civile, dando così compimento ad una pluriennale attività inquesto settore che si manifesta principalmente attraverso il Servizio Comunale di Protezione Civile.

L'incarico per l'elaborazione del “Piano Comunale di Protezione Civile” prevede, comeaccennato, che vengano presi in considerazione i seguenti rischi: incendio boschivo, idraulico -idrogeologico, sismico e industriale2.

3.A Impostazione del lavoro e struttura del piano

La stesura del piano è stata preceduta da una fase ricognitiva sia a livello documentale chedirettamente sul territorio, durante la quale sono state raccolte tutte le informazioni utili alladefinizione degli scenari di rischio e delle risorse disponibili; particolare attenzione è stata ripostanella ricerca e catalogazione delle strutture di accoglienza, dei mezzi disponibili e nellaindividuazione delle aree di ammassamento delle risorse. Relativamente alla definizione degliscenari si è tenuto conto delle previsioni contenute nei Piani di Bacino (rischio idrogeologico) enell'Analisi di Scenario nella Liguria Occidentale - GNDT 2000-2002 (rischio sismico). Per quantoil rischio idrogeologico si è fatto riferimento alla versione delle mappe allegate alla variantesostanziale al Piano di Bacino approvata il 12.09.2013, mentre i risultati dell'analisi sismica, fornitidalla struttura regionale di Protezione Civile, sono stati elaborati per questo lavoro in modo daevidenziare le diverse classi di vulnerabilità dell'edificato.

2 Sono state inoltre inserite, su esplicita richiesta dell'Amministrazione, relativamente al rischio nivologico, le soleprocedure operative.

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Il piano è stato organizzato in sezioni distinte per ciascun rischio. Ciascuna sezione contiene unfascicolo che descrive lo specifico scenario di rischio e le relative procedure di attivazione dellerisorse e una serie di elaborati grafici necessari alla comprensione e alla gestione del piano stesso.Le singole sezioni sono organizzate in moda da risultare completamente autonome eimmediatamente riconoscibili dalla loro veste grafica. La modulistica è stata raccolta in un fascicolodedicato; essa è comune a tutte le sezioni e contiene modelli di ordinanza, di ordini di servizio, dicomunicazioni, ecc.

4.A Normativa

I principali riferimenti normativi presi in considerazione per la redazione del presente elaborato erelativi alla pianificazione di protezione civile a livello comunale, sono i seguenti:

4.1.A a livello nazionale

L. 225/1992 e ss.mm.ii “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”

D.Lgs. 334/99 e ss.mm.ii. “Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllodei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”

D.P.R. 175/1988 “Attuazione della Direttiva CEE 82/501, relativa ai rischi diincidenti rilevati connessi con determinate attività industriali, ai sensi della L.16.04.87 n.183”

L. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”

L. 401/2001 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7.09.2001, n.343,recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo dellestrutture preposte alle attività di Protezione Civile”

L. 286/2002 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4.11.2002, n. 245,recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturalinelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia diProtezione Civile”

O.P.C.M. 3274/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per laclassificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per lecostruzioni in zona sismica”

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D.P.C.M. 27.02.2004 e ss.mm.ii. “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa efunzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischioidrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”

D.Lgs. 238/2005 “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con determinatesostanze pericolose”

4.2.A a livello regionale

L.R. 6/1997 “Organizzazione della struttura operativa di intervento per laprevenzione e la lotta agli incendi boschivi”

L.R. 9/2000 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali dellefunzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio”

D.G.R. 1402/2002 “Approvazione piano regionale di previsione, prevenzione e lottaagli incendi boschivi”

D.G.R. 877/2004 approvazione “Linee guida pianificazione comunale di protezionecivile”, “Carta delle criticità ad uso di protezione civile” e “Procedura operativarelativa ad eventi meteorologici estremi per la regione Liguria” - Aggiornamenti2004

D.G.R. 746/2007 “Approvazione nuova procedura di allertamento meteoidrologicoper la gestione degli eventi nevosi, cartografia delle criticità ad uso di protezionecivile. Aggiornamento 2007” e “Linee guida pianificazione provinciale ecomunale d'emergenza”

D.G.R. 1259/2007 “Approvazione scenari di danno sismico del territorio ligure asupporto dei piani di emergenza di protezione civile”

D.G.R. 461/2008 “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendiboschivi. Aggiornamento e proroga validità”

D.G.R. 672/2008 “Approvazione degli scenari di rischio per l'incendio boschivo diinterfaccia sui centri abitati e case sparse in Liguria e modello operativo diintervento per gli incendi di interfaccia”

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D.G.R. 1489/2011 “L.R. 9/2000. Approvazione stralcio della cartografia di rischio diinondazione con connessa disciplina di salvaguardia e misure di protezione civileex artt.3 e 17 in relazione ai recenti eventi alluvionali.”

4.3.A Pubblicazioni e documentazione varia

DPC Informa maggio-giugno 1997 “Metodo Augustus”

Piano di Bacino stralcio per la difesa idraulica e idrogeologica del torrente Argentina(“Ambito 4 - Argentina”)

Piano di Bacino stralcio riguardante la difesa idraulica e idrogeologica del torrenteArmea e Rio Fonti ( “Ambito 4 - Argentina”)

European Macroseismic Scale EMS-98

Progetto IFFI. Inventario Fenomeni Franosi - APAT - Regione Liguria

Programma provinciale di previsione, prevenzione e pianificazione dell'emergenza -Provincia di Imperia 2005.

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5.A Conclusioni

Al temine di queste note introduttive, e prima di affrontare il corpo del Piano di Protezione Civileed Emergenze, pare opportuno, al fine di facilitarne la lettura e la comprensione, schematizzarne lastruttura e fornire una estrema sintesi degli aspetti fondamentali alla base dello stesso.

SCHEMA PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGEZE

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RISCHIOIDROGEOLOGICO

RISCHIOSISMICO

RISCHIOINCENDI BOSCHIVI

RISCHIOINDUSTRIALE

AVVISIVARI

ALLERTA1

ALLERTA2

EVENTOIN CORSO

PROCEDURE

ATTIVAZIONEFUNZIONI

ATTIVAZIONEC.O.C.

ATTIVAZIONERISORSE

ENTISOVRAORDINATI

AZIONI

INFORMAZIONI ECOMUNICAZIONI

PRESIDITERRITORIALI

INTERVENTI SULTERRITORIO

EVACUAZIONEACCOGLIENZAPOPOLAZIONE

CESSATAEMERGENZA

ATTIVITA'POST

EMERGENZA

TEMPO DIPACE

EVENTO

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ASPETTI FONDAMENTALI ALLA BASE DEL PIANO COMUNALEDI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGEZE

1. Il Sindaco è il responsabile di tutte le decisioni e le azioni attuate in fase di

gestione dell'emergenza.

2. L'assessore alla Protezione Civile collabora con il Sindaco e condivide le

responsabilità.

3. Il Responsabile della Funzione 1 assume, oltre alle proprie incombenze, il

compito di coordinatore delle altre Funzioni.

4. I Responsabili delle Funzioni devono provvedere, in “tempo di pace”, alla

“manutenzione” della propria Funzione.

5. Per la corretta gestione dell'emergenza occorre:

• Sala operativa in condizioni funzionali;

• Aree di attesa, di ammassamento e di ricovero in condizioni di pronto

utilizzo;

• Squadre di Volontari in condizioni di pronta e perfetta operatività;

• Mezzi e materiali sufficienti ed in condizioni di pronto utilizzo;

• Sistema di comunicazioni efficiente in ogni situazione;

• Elenchi aggiornati di fornitori, ditte, società servizi essenziali, ecc.

• Informazione corretta e tempestiva delle situazioni di rischio e delle misure

di autoprotezione;

• Controllo del territorio mediante i presidi territoriali;

• Informazioni fisse (cartellonistica) sul territorio relative alle aree a rischio,

alle vie di fuga, alle aree di ammassamento, ecc.

A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 13

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6.A ALLEGATI

1. Procedure operative “Tempo di Pace”

2. Legge 24 febbraio 1992, n.225

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

3. Legge 21 novembre 2000, n.353

Legge quadro in materia di incendi boschivi.

4. Legge Regionale 17 febbraio 2000, n.9

Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle fun-

zioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.

5. Deliberazione Giunta Regionale 9 luglio 2007, n.746

Approvazione “Nuova procedura di allertamento meteoidrologico per

la gestione degli eventi nevosi”, “Cartografia delle criticità ad uso di

protezione civile” Aggiornamento 2007 e “Linee guida pianificazione

provinciale e comunale d’emergenza”.

6. Deliberazione Giunta Regionale 26 ottobre 2007, n.1259

Approvazione scenari di danno sismico del territorio ligure a supporto

dei piani di emergenza di protezione civile.

7. Deliberazione Giunta Regionale 6 dicembre 2011, n.1489

L.R. 9/2000. Approvazione stralcio della cartografia di rischio di inon-

dazione con connessa disciplina di salvaguardia e misure di protezione

civile ex artt. 3 e 17 in relazione ai recenti eventi alluvionali.

8. Il Metodo Augustus

DPC informa 4 MAGGIO 1997

A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 14

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Tempo di pace

Tempo di pace è il termine convenzionale con il quale si indica la condizione normalmente piùcomune e prolungata lungo l’arco dell’anno. Essa è caratterizzata da:

• assenza di evento in corso;

• assenza di segnalazioni di attenzione da parte delle strutture sovraordinate (Regione,Prefettura, Provincia);

• assenza di segnalazioni di condizioni meteo, in atto o in previsione, capaci di provocaresignificative ripercussioni sul regolare deflusso del reticolo idrografico o influire sullecondizioni di stabilità dei versanti o di alterare altri parametri ambientali naturali o antropicicomunque connessi con possibili fenomeni oggetto di tutela da parte della Protezione Civilee previsti nel Piano Comunale di Protezione Civile;

• assenza di alcuna segnalazione da parte di qualsivoglia fonte (cittadini, operatoriistituzionali ed altri), in merito a locali anomalie inerenti l’assetto idraulico dei corsid’acqua, o le condizioni di equilibrio dei versanti, o di altri parametri ambientali naturali oantropici connessi con possibili fenomeni oggetto di tutela da parte della Protezione Civilee previsti nel Piano Comunale di Protezione Civile.

In tale condizione:

• è sempre attiva la “catena informativa” che prevede:

• il controllo del Bollettino Meteo Giornaliero emesso dal Centro Funzionale dellaProtezione Civile Regionale;

• nessuna necessità di “azione” specifica da parte della Protezione Civile Comunale;

• eventuale Comunicazione Meteorologica dal Settore Regionale Protezione Civile edEmergenza, alla Prefettura, agli Enti competenti e al Comune;

• eventuali azioni in sede locale di accertamento e di informativa di ritorno alla ProtezioneCivile Regionale, alla Prefettura.

E’ un tempo fondamentale per molte delle azioni necessarie per la gestione e l’aggiornamento delPiano Comunale di Protezione Civile e per la formazione e la specializzazione delle strutture e delpersonale comunale di Protezione Civile.

A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 15

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6.1.A Procedure relative al Tempo di Pace

In questa fase,

Il Sindaco

• attiva le funzioni di supporto per garantire il continuo aggiornamento del Piano di cui sioccupano i Responsabili delle Funzioni coordinati dall’Assessore competente in sintonia conil Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione;

• garantisce sostegno e partecipazione nelle fasi di esercitazione/simulazione/aggiornamentodelle strutture umane e tecnologiche;

• garantisce sostegno nella determinazione e approvazione delle proposte di bilancio diprevisione destinate a coprire i costi del programma annuale di aggiornamento eimplementazione strutturale e funzionale del Piano di P.C. predisposto dall’Assessorecompetente.

L’Assessore delegato alla Protezione Civile

• predispone, in sintonia col Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione, ilprogramma annuale di aggiornamento e implementazione strutturale e funzionale del Pianodi P.C. da sottoporre all’approvazione della Giunta in occasione del Bilancio di previsionedell’anno successivo;

• sovrintende alle attività di continuo aggiornamento del Piano, fruendo dell'operatività deiResponsabili di Funzione;

• sovrintende alle attività connesse con fasi di esercitazione/simulazione/aggiornamento dellestrutture umane e tecnologiche;

• mantiene un contatto organico con le strutture della Protezione Civile coordinate colComune (Comuni del C.O.M., Comuni limitrofi);

• mantiene un contatto organico con le strutture della Protezione Civile sovra ordinate (P.C.Provinciale, Prefettura, P.C. Regionale).

A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 16

COMUNE DI TAGGIA

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE

6.1.1.A 1. Funzione Tecnica e Pianificazione

REPERIBILITA'

Garantisce la reperibilità e, in caso di assenza dal territorio comunale, attiva un suo sostitutodandone comunicazione al Sindaco;

AVVIO DEL SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEL PIANO

Avvia il Sistema Informativo di gestione del Piano (ogni giorno) e consulta il sito di meteoliguria(ogni giorno indicativamente alle ore 12.30) o più frequentemente in caso di condizioni meteoavverse.

VERIFICA DELLA PRESENZA DI MESSAGGISTICA DI P.C.

Ogni giorno riceve ed esamina le Previsioni Meteo e il Bollettino di Vigilanza MeteorologicaRegionale, inviate dal Centro Funzionale Meteo-Idrologico di Protezione Civile della RegioneLiguria. Ogni giorno (più volte in caso di condizioni meteo avverse) verifica altresì la presenza dimessaggi di comunicazione meteo, ovvero preallerta, ovvero allerta da parte della Prefettura.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Promuove, esegue e coordina le attività di continuo aggiornamento del Piano, attraverso periodicheriunioni (almeno semestrali).

Annualmente:

• sollecita la predisposizione di un elenco di esigenze (con quantificazione dei costi e dellerisorse umane da impegnare) da parte di ciascun Responsabile di Funzione;

• indice e coordina una riunione collegiale, da svolgere entro la prima quindicina del mese diottobre, per discutere e approntare la bozza di programma annuale di aggiornamento eimplementazione strutturale e funzionale del Piano di P.C.;

• propone il Programma all’Assessore competente e lo illustra assieme all’Assessore in sedutadi Giunta.

ESERCITAZIONI/SIMULAZIONI INTERNE ALLA STRUTTURA COMUNALE E DEL C.O.C.

Promuove, esegue e coordina le attività connesse con fasi di esercitazione/simulazione interne allastruttura di P.C. comunale.

In particolare:

• valuta, sentiti gli altri Responsabili di Funzione, l’opportunità di procedere con l’esecuzionedi una esercitazione/simulazione e ne determina oggetto, tipo, modalità;

A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 17

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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE

• in caso di valutazione affermativa, propone all’Assessore competente l’esecuzione di unaesercitazione/simulazione e ne indica oggetto, tipo, modalità, strutture e risorse umane etecnologiche da impegnare; nonché, sentiti gli altri Responsabili di Funzione, propone unadata per il suo svolgimento;

• coordina lo svolgimento delle varie attività di predisposizione dellaesercitazione/simulazione;

• dirige la esercitazione/simulazione;

• redige un rapporto sullo svolgimento e sugli esiti dell’esercitazione/simulazione dapresentare all’Assessore competente;

AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Promuove, esegue e coordina le attività connesse con fasi di aggiornamento delle strutture umane etecnologiche, raccogliendo le richieste degli altri Responsabili di Funzione.

PROGRAMMA ANNUALE DI AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE STRUTTURALEE FUNZIONALE DEL PIANO

Sentite le esigenze dei Responsabili di Funzione, predispone entro la fine del mese di ottobre ilprogramma annuale di aggiornamento e implementazione strutturale e funzionale del Piano di P.C.e lo sottopone all’attenzione dell’Assessore competente e del Sindaco.

AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI

Semestralmente provvede all’aggiornamento del database relativamente ai Responsabili diFunzione, alle Sedi, ai Materiali e Mezzi, ai Servizi Essenziali, agli Elementi a Rischio, nonché allaCartografia, Modulistica, ecc, in base alle indicazioni fornite dai Responsabili di Funzione ciascunoper quanto di competenza .

ESERCITAZIONI CON COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE

Presiede all’organizzazione di esercitazioni esterne a scala frazionale o comunale, o sovracomunale;con particolare riferimento alla "formazione" e alla organizzazione preventiva della popolazione cherisiede e vive in aree soggette a pericolosità per esondazione e/o per frana.

In particolare:

• valuta, sentiti gli altri Responsabili di Funzione, l’opportunità di procedere con l’esecuzionedi una (o più) esercitazione/simulazione coinvolgente uomini e cose esterne alla strutturacomunale di P.C. e ne determina oggetto, tipo, modalità;

• in caso di valutazione affermativa, propone all’Assessore competente l’esecuzione di unaesercitazione/simulazione e ne indica oggetto, tipo, modalità, strutture e risorse umane etecnologiche da impegnare e i cittadini, le strutture produttive e dei servizi che andranno

A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 18

COMUNE DI TAGGIA

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE

coinvolti; nonché, sentiti gli altri Responsabili di Funzione, propone una data per il suosvolgimento;

• coordina lo svolgimento delle varie attività di predisposizione della o delle esercitazioni/simulazioni;

• dirige la o le esercitazioni/simulazioni;

• redige un rapporto sullo svolgimento e sugli esiti dell’esercitazione/ simulazione dapresentare all’Assessore competente;

• valuta l’opportunità di una o più iniziative di aggiornamento del personale coinvolto in ognimodo e misura nelle attività di Protezione Civile, inclusi i Volontari;

• in caso di valutazione affermativa organizza e dirige le iniziative di aggiornamento;

• redige un rapporto sulle attività stesse da sottoporre all’attenzione dell’Assessorecompetente.

• valuta l’opportunità di una o più iniziative di aggiornamento della popolazione coinvolta;

• in caso di valutazione affermativa organizza e dirige le iniziative di aggiornamento;

• redige un rapporto sulle attività stesse da sottoporre all’attenzione dell’Assessorecompetente.

CONTATTO CON LE STRUTTURE DELLA PROTEZIONE CIVILE SOVRAORDINATE

Mantiene a livello funzionale un contatto organico con le strutture della Protezione Civilesovraordinate (P.C. Provinciale, P.C. Regionale, Prefettura). Provvede all'adeguamento del Pianoanche in relazione alle eventuali indicazioni di carattere regionale o nazionale.

In particolare:

• promuove contatti o consultazioni, ove lo ritiene utile, e garantisce la propria disponibilitàper contatti e consultazioni a chi, tra i Responsabili di Funzione e/o coordinatori e/odirigenti o funzionari degli Uffici o dei Servizi di P.C. della Provincia o della Regione,richieda la sua opinione o presenza a riunioni di lavoro;

• redige rapporti sui contatti e sulle consultazioni da sottoporre all’attenzione dell’AssessoreCompetente.

CONTATTO CON IL C.O.M. E/O COMUNI LIMITROFI

Mantiene a livello funzionale un contatto organico con le strutture della Protezione Civilecoordinate col Comune (Comuni del C.O.M. ove costituito e/o Comuni limitrofi).

In particolare:

A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 19

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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE

• promuove contatti o consultazioni, ove lo ritiene utile, e garantisce la propria disponibilitàper contatti e consultazioni a chi, tra i Responsabili di Funzione e/o coordinatori di altricomuni del C.O.M. e/o dei Comuni limitrofi, richieda la sua opinione o presenza a riunionidi lavoro;

• redige rapporti sui contatti e sulle consultazioni da sottoporre all'attenzione dell'AssessoreCompetente

6.1.2.A 2. Funzione Sanità e Assistenza Sociale e Veterinaria

REPERIBILITA'

Garantisce la reperibilità e, in caso di assenza dal territorio comunale per periodi superiori ai duegiorni, attiva il proprio sostituto dandone comunicazione al Responsabile della Funzione Tecnica ePianificazione.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Collabora all'aggiornamento del Piano, fornendo richieste di beni e servizi utili alla propriafunzione, suggerendo miglioramenti ed integrazioni delle Procedura del Piano. Partecipa alleriunioni indette dal Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione.

AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Collabora, per quanto di competenza, con il Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazionenelle fasi di aggiornamento delle strutture umane e tecnologiche (personale e mezzi).

ESERCITAZIONI SIMULAZIONI

Su indicazione del Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione, partecipa alleesercitazioni/simulazioni interne alla struttura di P.C. comunale o con la popolazione residente inaree a rischio.

6.1.3.A 3. Funzione Volontariato

REPERIBILITA'

Garantisce la reperibilità e, in caso di assenza dal territorio comunale per periodi superiori ai duegiorni, attiva il proprio sostituto dandone comunicazione al Responsabile della Funzione Tecnica ePianificazione.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Collabora all'aggiornamento del Piano, fornendo richieste di beni e servizi utili alla propriafunzione, suggerendo miglioramenti ed integrazioni delle Procedure del Piano. Partecipa alleriunioni indette dal Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione.

AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 20

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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE

Collabora, per quanto di competenza, con il Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazionenelle fasi di aggiornamento delle strutture umane e tecnologiche (personale e mezzi).

ESERCITAZIONI SIMULAZIONI

Su indicazione del Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione, partecipa alleesercitazioni/simulazioni interne alla struttura di P.C. comunale o con la popolazione residente inaree a rischio.

6.1.4.A 4. Funzione Materiali e Mezzi

REPERIBILITA'

Garantisce la reperibilità e, in caso di assenza dal territorio comunale per periodi superiori ai duegiorni, attiva il proprio sostituto dandone comunicazione al Responsabile della Funzione Tecnica ePianificazione.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Collabora all'aggiornamento del Piano, fornendo richieste di beni e servizi utili alla propriafunzione, suggerendo miglioramenti ed integrazioni delle Procedure del Piano. Partecipa alleriunioni indette dal Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione.

AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Collabora, per quanto di competenza, con il Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazionenelle fasi di aggiornamento delle strutture umane e tecnologiche (personale e mezzi).

ESERCITAZIONI SIMULAZIONI

Su indicazione del Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione, partecipa alleesercitazioni/simulazioni interne alla struttura di P.C. comunale o con la popolazione residente inaree a rischio.

AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI

Semestralmente provvede all’aggiornamento della lista dei mezzi, materiali e risorse umanecomunali ed extra-comunali (ditte convenzionate, Volontari, etc) dandone comunicazione alResponsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione.

6.1.5.A 5. Funzione Servizi Essenziali ed Attività Scolastica

REPERIBILITA'

Garantisce la reperibilità e, in caso di assenza dal territorio comunale per periodi superiori ai duegiorni, attiva il proprio sostituto dandone comunicazione al Responsabile della Funzione Tecnica ePianificazione.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 21

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PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE

Collabora all'aggiornamento del Piano, fornendo richieste di beni e servizi utili alla propriafunzione, suggerendo miglioramenti ed integrazioni delle Procedure del Piano. Partecipa alleriunioni indette dal Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione.

AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Collabora, per quanto di competenza, con il Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazionenelle fasi di aggiornamento elle strutture umane e tecnologiche (personale e mezzi).

ESERCITAZIONI SIMULAZIONI

Su indicazione del Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione, partecipa alleesercitazioni/simulazioni interne alla struttura di P.C. comunale o con la popolazione residente inaree a rischio.

AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI

Semestralmente provvede all’aggiornamento dei dati relativamente agli Istituti scolastici e aiGestori dei Servizi Essenziali e ai contatti di riferimento in caso di emergenza dandonecomunicazione al Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione.

6.1.6.A 6. Funzione Censimento danni a Persone e Cose

REPERIBILITA'

Garantisce la reperibilità e, in caso di assenza dal territorio comunale per periodi superiori ai duegiorni, attiva il proprio sostituto dandone comunicazione al Responsabile della Funzione Tecnica ePianificazione.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Collabora all'aggiornamento del Piano, fornendo richieste di beni e servizi utili alla propriafunzione, suggerendo miglioramenti ed integrazioni delle Procedure del Piano. Partecipa alleriunioni indette dal Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione.

AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Collabora, per quanto di competenza, con il Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazionenelle fasi di aggiornamento delle strutture umane e tecnologiche (personale e mezzi).

ESERCITAZIONI SIMULAZIONI

Su indicazione del Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione, partecipa alleesercitazioni/simulazioni interne alla struttura di P.C. comunale o con la popolazione residente inaree a rischio.

A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 22

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6.1.7.A 7. Funzione Strutture Operative Locali, Viabilità

REPERIBILITA'

Garantisce la reperibilità e, in caso di assenza dal territorio comunale per periodi superiori ai duegiorni, attiva il proprio sostituto dandone comunicazione al Responsabile della Funzione Tecnica ePianificazione.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Collabora all'aggiornamento del Piano, fornendo richieste di beni e servizi utili alla propriafunzione, suggerendo miglioramenti ed integrazioni delle Procedure del Piano. Partecipa alleriunioni indette dal Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione.

AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Collabora, per quanto di competenza, con il Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazionenelle fasi di aggiornamento delle strutture umane e tecnologiche (personale e mezzi).

ESERCITAZIONI SIMULAZIONI

Su indicazione del Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione, partecipa alleesercitazioni/simulazioni interne alla struttura di P.C. comunale o con la popolazione residente inaree a rischio.

AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA

Semestralmente fornisce alla Funzione Tecnica e Pianificazione indicazioni relativamente alleeventuali modifiche della viabilità per il relativo aggiornamento della cartografia.

6.1.8.A 8. Funzione Telecomunicazioni

REPERIBILITA'

Garantisce la reperibilità e, in caso di assenza dal territorio comunale per periodi superiori ai duegiorni, attiva il proprio sostituto dandone comunicazione al Responsabile della Funzione Tecnica ePianificazione.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Collabora all'aggiornamento del Piano, fornendo richieste di beni e servizi utili alla propriafunzione, suggerendo miglioramenti ed integrazioni delle Procedure del Piano. Partecipa alleriunioni indette dal Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione.

AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Collabora, per quanto di competenza, con il Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazionenelle fasi di aggiornamento delle strutture umane e tecnologiche (personale e mezzi).

A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 23

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ESERCITAZIONI SIMULAZIONI

Su indicazione del Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione, partecipa alleesercitazioni/simulazioni interne alla struttura di P.C. comunale o con la popolazione residente inaree a rischio.

6.1.9.A 9. Funzione Assistenza alla Popolazione

REPERIBILITA'

Garantisce la reperibilità e, in caso di assenza dal territorio comunale per periodi superiori ai duegiorni, attiva il proprio sostituto dandone comunicazione al Responsabile della Funzione Tecnica ePianificazione.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Collabora all'aggiornamento del Piano, fornendo richieste di beni e servizi utili alla propriafunzione, suggerendo miglioramenti ed integrazioni delle Procedure del Piano. Partecipa alleriunioni indette dal Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione.

AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Collabora, per quanto di competenza, con il Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazionenelle fasi di aggiornamento delle strutture umane e tecnologiche (personale e mezzi).

ESERCITAZIONI SIMULAZIONI

Su indicazione del Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione, partecipa alleesercitazioni/simulazioni interne alla struttura di P.C. comunale o con la popolazione residente inaree a rischio.

AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI

Semestralmente provvede all’aggiornamento della lista degli elementi a rischio dandonecomunicazione al Responsabile della Funzione Tecnica e Pianificazione.

PROCEDURE DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Sviluppa di anno in anno delle procedure di sensibilizzazione della popolazione, attraverso incontri,corsi, esercitazioni, distribuzione di opuscoli, affissione di manifesti.

A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 24

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Allegato 2

6.2.A Legge 24 febbraio 1992, n.225

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

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A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 26

LEGGE 24 febbraio 1992, n. 225

Istituzione del Servizio nazionale della protezio ne civile.

Vigente al: 22-8-2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 199 9, N. 300

((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con mo dificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 2 0, comma 3) che "La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 26 6, e' ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006". Art. 1-bis.

(( (Servizio nazionale della protezione civile). ))

((1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. 3. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri)). Art. 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di comp etenze 1. Ai fini dell'attivita' di protezione civil e gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attivit a' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi att uabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attivita' d ell'uomo che per

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A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 27

loro natura ed estensione comportano l'intervento c oordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

((c) calamita' naturali o connesse con l'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.)) Art. 3.

(( (Attivita' e compiti di protezione civile). ))

((1. Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attivita' necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2. 2. La previsione consiste nelle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi. 3. La prevenzione consiste nelle attivita' volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilita' che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attivita' non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonche' l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attivita' di esercitazione. 4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza. 5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile. 7. Alle attivita' di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)). Art. 3-bis.

(( (Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico). ))

((1. Nell'ambito delle attivita' di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale e' costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalita' stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. 2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione

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A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 28

del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonche' dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza. 3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalita' di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. 5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) Art. 3-ter.

(( (Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze). ))

((1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002, con la rettifica pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attivita' radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi, individuate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato di una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralita' dal punto di vista finanziario, e' trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato. 2. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e' autorizzato ad apportare, sulla base del Piano

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A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 29

nazionale di ripartizione delle frequenze, eventuali modificazioni al decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto Piano e all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)). Art. 4.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 300 )) Art. 5 Stato di emergenza e potere di ordina nza

((1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di soccorso e di assistenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito dell' apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.)) ((1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per non piu' di ulteriori 180 giorni.)) 2. Per l'attuazione degli interventi da effettuar e durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di c ui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di o rdinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergen za e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L e ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protez ione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ord inanze e' curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della p rotezione civile.

((Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili; c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita';

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d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.)). 2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 son o trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato a i sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Minist ri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazi one dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altre si' trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perche' com unichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consigl io dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiara zione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo conce rto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai pro fili finanziari. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 MAGGIO 2012, N. 59 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2012, N. 100. 4. Il Capo del Dipartimento della protezio ne civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordi nanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle struttu re operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attivita' e impartendo specif iche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interv enti previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita', identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attivita' in via prevalente, salvo mo tivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di com missari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specific are il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo eserc izio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tr a i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedim enti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai control li previsti dalla normativa vigente. 4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attrib uite ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsa bili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altr i soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al com ma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem bre 2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalment e alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo cos tituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza d el termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regola re il subentro dell'amministrazione pubblica competente in v ia ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabi lita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi'

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emanate, per la durata massima di sei mesi non pror ogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizio ni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. 4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4 -ter puo' essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubbl ica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui vi ene intestata la contabilita' speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione opera tiva della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del co mpletamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sen si dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realiz zare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le risorse i vi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinari amente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazion e, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti l e attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche' sull'utilizz o del Fondo per la protezione civile. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle legg i vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di fin anza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita' specia li, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1 923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla ch iusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro i ncarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento d elegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decr eto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l a Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta gi orni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendicont o contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analit ica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da que lli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazio ni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commiss ari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2 008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accert ati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le st esse modalita' di cui al presente comma, anche i dati relativi agli i nterventi delegati dal commissario ad uno o piu' soggetti attuato ri. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonche' degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartiment o della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali compet enti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei M inistri, nonche', per conoscenza, al Dipartimento della protezio ne civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresi' pubblicati nel sit o internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragion erie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita' telemat iche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consi glio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendiconta zione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finan ziari e della

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rendicontazione di cui al presente comma sono vieta ti girofondi tra le contabilita' speciali. Il presente comma si appl ica anche nei casi di cui al comma 4-quater. 5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello st ato di emergenza i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attivita' p roduttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo fino a sei mesi dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortun i e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differiment o dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corr ispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la r elativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministr o dell'economia e delle finanze sentita la Presidenza del Consig lio dei Ministri nonche', per quanto attiene ai versamenti contribut ivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensi one non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da po rre in essere in qualita' di sostituti d'imposta, salvi i casi ne i quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempim enti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempi menti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza dell a sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo. 5-quater. A seguito della dichiarazione dello sta to di emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 2 1 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. 5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai qual i il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si

provvede con l'utilizzo delle risorse ((del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".)) Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e' reintegrato in t utto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, m ediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elen co allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Cons iglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patt o di stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in termin i di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in com binazione con la

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predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e' corrispondentemen te reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate deriva nti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'ali quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonc he' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cu i all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative conc ernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sa nzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aum ento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita , sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tal e da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell' eventuale ricorso alla modalita' di reintegro di cui al secondo per iodo, all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la coper tura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini per i versamen ti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficolta' per il tessuto economico e sociale deri vanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti resid enti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relati vi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svo lta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calami tosi puo' essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della prote zione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fina nze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interv enti di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero d irettamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 1 96, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'e spressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competen ti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto puo' essere co munque adottato. 5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazion i, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo' intervenire anche nei territori per i quali e' stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui all'arti colo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o piu' decret i di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle fi nanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ne l rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le are e di intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la concessione delle garanzie, nonche' le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso. 5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui att ivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di c alamita' naturali e' effettuato direttamente dal Ministero dell' economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente d el Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predett i mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammort amento, nonche' all'individuazione delle relative risorse finanziar ie autorizzate per

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il loro pagamento ed iscritte nello stato di previs ione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilanci o autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza d el Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all'entrata de l bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato d i previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblic a. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a prov vedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presen te articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repu bblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. (8) 6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudi ce amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazi oni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonche' avverso gli att i, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. ------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito con mo dificazioni dalla L. 14 luglio 2008, n. 123, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 se ttembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 n ovembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al co ntrollo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 1 4 gennaio 1994, n. 20". ------------- AGGIORNAMENTO (13) Successivamente la Corte Costituzionale, con s entenza 13 - 16 febbraio 2012, n. 22 (in G.U. 1a s.s. 22/02/ 2012, n. 8), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'a rticolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di i nterventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 , comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui i ntroduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)". Art. 6. Componenti del Servizio nazionale della prote zione civile 1. All'attuazione delle attivita' di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettiv e competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le provi nce, i comuni e le comunita' montane, e vi concorrono gli enti pubblic i, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalita' di p rotezione civile, nonche' ogni altra istituzione ed organizzazione an che privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezi one civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e priva ti. 2. Concorrono, altresi', all'attivita' di pro tezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato c ivile, nonche' gli ordini ed i collegi professionali. 3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni

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di cui al comma 1 nonche' le imprese pubblich e e private che detengono o gestiscono archivi con informazio ni utili per le finalita' della presente legge, sono tenuti a forni re al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonche' alla prevenzione e repre ssione di reati. 4. Presso il Dipartimento della protezione civile e' istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti . 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vig ore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai se nsi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988 , n. 400. Art. 7.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 300 )) Art. 8. Consiglio nazionale della protezione c ivile 1. Il Consiglio nazionale della protezione civil e, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezio ne civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine: a) ai programmi di previsione e prevenzione dell e calamita'; b) ai piani predisposti per fronteggiare le emer genze e coordinare gli interventi di soccorso; c) all'impiego coordinato delle componenti il S ervizio nazionale della protezione civile; d) alla elaborazione delle norme in materia di p rotezione civile. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 19 88, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pres ente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio. 3. Il Consiglio e' presieduto dal Presidente d el Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'arti colo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della prote zione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovra' in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte: a) i Ministri responsabili delle amministraz ioni dello Stato interessate o loro delegati; b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati; c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunita' montane; d) rappresentanti della Croce rossa italiana e d elle associazioni

di volontariato. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto (con l'art. 87, comma 2) che e' soppresso il consiglio nazionale della pr otezione civile di cui al presente articolo. Art. 9. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi 1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e' organo consultivo e proposit ivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attiv ita' di protezione

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civile volte alla previsione e prevenzione dell e varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni n ecessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerc a in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigi lanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione d ei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonche' all'esam e di ogni altra questione inerente alle attivita' di cui alla pres ente legge ad essa rimesse. 2. La Commissione e' composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza d a un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presi ede, da un docente universitario esperto in problemi di protezio ne civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio. 3. Della Commissione fanno parte altresi' tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo S tato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai s ensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto s ono stabilite le modalita' organizzative e di funzionamento della Co mmissione. Art. 10. Comitato operativo della protezione ci vile 1. Al fine di assicurare la direzione unitaria e d il coordinamento della attivita' di emergenza e' istituito il Comita to operativo della protezione civile. 2. Il Comitato: a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14; b) valuta le notizie, i dati e le richieste prov enienti dalle zone interessate all'emergenza; c) coordina in un quadro unitario gli inte rventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso; d) promuove l'applicazione delle direttive eman ate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate da lla emergenza. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'arti colo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in caso di assenza o di impedimento, da un rappresenta nte del Governo a cio' delegato. 4. I componenti del Comitato rappresentanti di Mi nisteri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed espl icano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amm inistrazioni di appartenenza ed altresi' nei confronti di enti, a ziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'a mministrazione di appartenenza nel suo complesso. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei m inistri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pr esente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitat o. 6. Alle riunioni del Comitato possono essere invi tate le autorita' regionali e locali di protezione civile. Poss ono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministraz ioni. Art. 11. Strutture operative nazionali del Serv izio 1. Costituiscono strutture operative nazional i del Servizio nazionale della protezione civile:

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a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco qu ale componente fondamentale della protezione civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altr e istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale ; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI) . 2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazio nali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civi le, le attivita' previste dalla presente legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni compon enti il Servizio nazionale della protezione civile. 3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazion ali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate seco ndo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 ago sto 1988, n. 400. 4. Con le stesse modalita' di cui al comma 3 sono altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relati vamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle str utture operative nazionali alle esigenze di protezione civile. Art. 12. Competenze delle regioni 1. Le regioni - fatte salve le competenze legis lative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popola zioni colpite da calamita', previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all 'attuazione delle attivita' di protezione civile indicate nell'artico lo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legg e, lo svolgimento delle attivita' di protezione civile. 2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'e spletamento delle attivita' di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile. 4. Le disposizioni contenute nella precedente le gge costituiscono princi'pi della legislazione statale in mate ria di attivita' regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in mate ria. Art. 13. Competenze delle province 1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n . 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento de i compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elabo razione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposi zione di programmi

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provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 in o gni capoluogo di provincia e' istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione prov inciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentan te del prefetto. Art. 14. Competenze del prefetto 1. Il prefetto, anche sulla base del programm a provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della prov incia e ne cura l'attuazione. 2. Al verificarsi di uno degli eventi calamit osi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il pre fetto: a) informa il Dipartimento della protezione civ ile, il presidente

della giunta regionale e ((il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile)) del Ministero dell'interno; ((b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli Venezia Giulia)); c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad as sicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle stru tture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. 3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera , quale delegato

del Presidente del Consiglio dei ministri o ((, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio)), con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5. 4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonche' di enti e di altre istit uzioni tenuti al concorso. Art. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui ((al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni)), in materia di autonomie locali, ogni comune puo' dotarsi di una struttura di protezione civile. 2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei mod i e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di struttu re comunali di protezione civile. 3. Il sindaco e' autorita' comunale di prote zione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territo rio comunale, il

sindaco assume la direzione ((dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonche' il coordinamento dei servizi di soccorso)) e di assistenza alle popolazioni colpite e provved e agli interventi necessari dandone immediata comunicazion e al prefetto e al presidente della giunta regionale.

((3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalita' di cui alle indicazioni operative adottate dal

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Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali. 3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti. 3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)). 4. Quando la calamita' naturale o l'evento no n possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefett o, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propr i interventi con quelli dell'autorita' comunale di protezione civile . Art. 16. Disposizioni riguardanti la Valle d'A osta 1. Le competenze attribuite nella presente legg e alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale f anno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amminis trazione regionale ed al presidente della giunta regionale. 2. Le funzioni che nella presente legge sono attr ibuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, da l presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in ca so di impedimento, un suo rappresentante. Art. 17. Gruppi nazionali di ricerca scientif ica 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalita' in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di g ruppi nazionali di ricerca scientifica. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, d el Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ri cerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con ap posite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attivita'. Art. 18. Volontariato 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la piu'

ampia partecipazione dei cittadini, ((delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)) all'attivita' di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasi one di calamita' naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge. 2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconos ce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. 3. Con decreto del Presidente della Repubbli ca, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente de l Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'arti colo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il co ordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di

partecipazione delle ((organizzazioni)) di volontariato nelle attivita' di protezione civile, con l'osservanza de i seguenti criteri direttivi: a) la previsione di procedure per la concessione alle

((organizzazioni)) di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica; b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione

delle ((organizzazioni)) all'attivita' di predisposizione ed

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attuazione di piani di protezione civile; c) i criteri gia' stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della p rotezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civil e, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

((3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.)) Art. 19. Norma finanziaria 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spe sa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in re lazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presid enza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il co ordinamento della protezione civile, le variazioni compensative c he si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione ag li interventi da effettuare. 2. Le disponibilita' esistenti nella conta bilita' speciale intestata al "Fondo per la protezione civile" di cu i all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 , nonche' quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui gia' autori zzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono ve rsate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitol i da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione del la Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di sogg etti titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti statal i, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitol i, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e de l regolamento di contabilita' generale dello Stato sui limiti di som ma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo succe ssivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente. 4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi t itolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unita' pre visionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata de l bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unita' previsional e di base 6.2.1.2 ''Fondo per la protezione civile'' (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Mini stri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e dell a programmazione economica. 5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormen te alla data di entrata in vigore della presente legge a carico d el Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impeg ni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.

((5-bis. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unita' previsionali di base dei relativi stati di previsione)).

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Art. 20.

(( (Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile). ))

((1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. 2. Il sistema di cui al comma 1 e' tenuto ad assicurare la continuita' dell'azione di monitoraggio e la periodicita' delle ispezioni. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51)). Art. 21. Abrogazione delle norme incompatibi li 1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili c on le disposizioni della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato , sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oss ervarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 febbraio 1992 COSSIGA Andreotti, Presid ente del Consiglio dei Min istri Visto, il Guardasigilli: Martelli

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Allegato 3

6.3.A Legge 21 novembre 2000, n.353

Legge quadro in materia di incendi boschivi.

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Legge 21 novembre 2000, n. 353

"Legge-quadro in materia di incendi boschivi"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000

Capo I

PREVISIONE, PREVENZIONEE LOTTA ATTIVA

Art. 1.

(Finalità e princìpi)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

Art. 2.

(Definizione)

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

Art. 3.

(Piano regionale di previsione, prevenzionee lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell’Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

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a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l’incendio;

b) le aree percorse dal fuoco nell’anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l’indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l’indicazione dei dati anemologici e dell’esposizione ai venti;

e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);

g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

n) le attività informative;

o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, dell’Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

5. Nelle more dell’approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

Art. 4.

(Previsione e prevenzionedel rischio di incendi boschivi)

1. L’attività di previsione consiste nell’individuazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell’attività di previsione l’approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all’articolo 7.

2. L’attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d’incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all’articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l’assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell’articolo 3. Possono altresì, nell’ambito dell’attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla

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prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell’esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

Art. 5.

(Attività formative)

1. Ai fini della crescita e della promozione di un’effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d’intesa, l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni curano, anche in forma associata, l’organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

3. Per l’organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6.

(Attività informative)

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l’informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l’innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 7.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l’efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all’ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all’attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di

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riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all’Autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell’efficacia dell’intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all’articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all’articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

Art. 8.

(Aree naturali protette)

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un’apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell’ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un’apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3.

3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall’articolo 7.

Art. 9.

(Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell’Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

Capo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVEE SANZIONI

Art. 10.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e

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dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l’articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Art. 11.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l’articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

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"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). – Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente".

2. All’articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis,".

3. All’articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell’articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell’articolo 423".

4. All’articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’articolo 423-bis".

5. All’articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".

6. All’articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All’articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis,".

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,ABROGAZIONE DI NORMEED ENTRATA IN VIGORE

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all’assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall’inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli

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anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. A decorrere dall’anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all’esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell’individuazione delle zone boscate di cui all’articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l’anno 2000, da iscrivere nell’unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la successiva assegnazione all’Agenzia a decorrere dall’effettiva operatività della stessa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione della presente legge.

7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell’Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all’attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all’attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento.

Art. 13.

(Norme abrogate ed entrata in vigore)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la legge 1º marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato 4

6.4.A Legge Regionale 17 febbraio 2000, n.9

Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle

funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.

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§ 3.10.28 - L.R. 17 febbraio 2000, n. 9.Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioniamministrative in materia di protezione civile ed antincendio.

Settore: Codici regionaliRegione:LiguriaMateria: 3. sviluppo economicoCapitolo:3.10 interventi conseguenti a calamitàData: 17/02/2000Numero:9

SommarioArt. 1. (Finalità).Art. 2. (Principi generali).Art. 3. (Competenze della Regione).Art. 4. (Competenze della Provincia).Art. 5. (Competenze delle Comunità Montane).Art. 6. (Competenze dei Comuni).Art. 7. (Attività di previsione e prevenzione).Art. 8. (Attività regionali per la gestione delle emergenze).Art. 9. (Attività per il superamento dell'emergenza, ripristino e ricostruzione).Art. 10. (Ordinanze e Commissariamento).Art. 11. (Rilevazione dei danni).Art. 12. (Ufficio speciale per l'emergenza).Art. 13. (Organizzazione).Art. 14. (Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza).Art. 15. (Procedure di intervento per l'Antincendio).Art. 16. (Comitato regionale di Protezione Civile).Art. 17. (Mappe di rischio).Art. 18. (Centro Meteoidrologico Regionale).Art. 19. (Struttura Idrografica e Mareografica regionale).Art. 20. (Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo)Art. 21. (Organizzazione del Volontariato di protezione civile).Art. 22. (Impiego del volontariato).Art. 23. (Contributi al Volontariato).Art. 24. (Corpo regionale per la protezione del territorio).Art. 25. (Esercizio delle funzioni regionali).Art. 26. (Abrogazione di norme).

§ 3.10.28 - L.R. 17 febbraio 2000, n. 9.

Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materiadi protezione civile ed antincendio.

(B.U. 15 marzo 2000, n. 4).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Finalità).

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1. La presente legge detta norme in materia di protezione civile in attuazione della legge 24 febbraio 1992,n. 225 (Istituzione dei Servizio Nazionale della protezione civile) di attuazione della legge 1° marzo 1975, n. 47(Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi) e del trasferimento di funzioni di cui al decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni eagli Enti locali, in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) al fine di:

a) concentrare le funzioni e le responsabilità organizzative ed operative, in relazione alle attività diprevisione, prevenzione e superamento dell'emergenza derivante da eventi calamitosi o catastrofici sul territorioregionale;

b) garantire un elevato standard operativo delle organizzazioni del volontariato e delle squadre comunali inoccasione degli eventi di cui alla lettera a).

Art. 2. (Principi generali).

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla salvaguardia e alla tutela della vita umana, dei beni edelle risorse attraverso la previsione, la prevenzione, il superamento dell'emergenza ed il ristabilimento dellenormali condizioni di vita nei territori colpiti dalla calamità o catastrofe.

2. In particolare gli ambiti di intervento della Protezione Civile per la Regione Liguria sono quelli relativi a:

a) rischio idrogeologico (frane e alluvioni);

b) rischio sismico;

c) rischio industriale derivante dalla lavorazione, stoccaggio e trasporto di sostanze pericolose;

d) incendi boschivi ed incendi che, per natura ed estensione, acquisiscono connotazione tale da diventareevento di protezione civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. 112/1998;

e) ogni altra calamità che si verifichi sul territorio regionale.

3. I livelli di attività di protezione civile sono distinti in base al rilievo nazionale, regionale, provinciale ecomunale dell'evento previsto o in corso e le attività di cui al comma 1 sono svolte dalle componenti il ServizioNazionale della Protezione Civile per la Regione Liguria secondo quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2della L. 225/1992 e dal D.Lgs. 112/1998.

4. La Regione opera unitariamente in ambito di protezione civile tramite il Presidente della Giunta regionale,l'Assessore competente e la Struttura regionale di Protezione Civile. Qualora le attività da svolgere in relazionealla tipologia dell'evento previsto o in corso richiedano l'esercizio di specifiche competenze, il Presidente dellaGiunta regionale attribuisce alla Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile il coordinamentodelle Strutture regionali che esercitano in via ordinaria dette competenze.

5. La Regione si avvale per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, del Corpo Nazionale dei Vigili delFuoco, delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni, del Corpo Forestale dello Stato, del Volontariato ecollabora con le Prefetture per l'utilizzo delle Forze dell'Ordine per l'esercizio delle altre funzioni di lorocompetenza.

6. Restano ferme le competenze disposte dalla normativa regionale in materia di foreste.

Art. 3. (Competenze della Regione).

1. Sono eventi di interesse regionale quelli riferiti all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della L. 225/1992.

2. La Regione esercita le funzioni amministrative connesse alle attività di cui all'articolo 2 ed, in particolare,provvede:

a) alle azioni ed interventi di cui all'articolo 7 della presente legge;

b) all'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisideterminata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L.225/1992;

c) al coordinamento:

1) degli interventi ad essa demandati dai provvedimenti di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c) e f),numero 2), del D.Lgs. 112/1998 in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della L.225/1992;

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2) degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventicalamitosi o catastrofici;

d) a fornire indirizzi per la predisposizione da parte degli Enti Locali dei programmi di previsione eprevenzione provinciali e dei piani di emergenza provinciali e comunali raccordandone, a livello regionale, lerisultanze;

e) alle attività di previsione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi;

f) alla organizzazione e all'impiego del Volontariato di Protezione Civile ed Antincendio boschivo.

Art. 4. (Competenze della Provincia).

1. Le Province, in quanto componenti funzionali ed essenziali del Servizio Nazionale della Protezione Civileper la Liguria concorrono alla organizzazione ed alla realizzazione delle attività di protezione civile in relazioneagli eventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della L. 225/1992 e nel rispetto della disciplina stabilitadall'articolo 13 della stessa L. 225/1992, degli articoli 14 e 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamentodelle Autonomie Locali) e dell'articolo 108 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 112/1998.

2. Spettano alle Province:

a) la predisposizione delle mappe di rischio di cui all'articolo 17 e la realizzazione di programmi provinciali diprevisione, prevenzione ed i piani di emergenza conseguenti alla elaborazione ed aggiornamento dei dati dirischio nel relativo ambito territoriale anche sulla base dei dati acquisiti dalle Comunità Montane e dai Comuni oda altri Enti ed Amministrazioni anche a carattere di ricerca scientifica; il livello provinciale è sede diprogrammazione;

b) l'organizzazione, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, di strutture permanenti diprotezione civile ai fini di assicurare i servizi urgenti, anche di natura tecnica da attivare a livello provinciale incaso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della L. 225/1992 assicurando per queste struttureuna reperibilità continuativa;

c) le attività formative del Volontariato con il concorso e secondo gli indirizzi della Regione;

d) la delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati dalla calamità definendo sulla base di rilevamentidiretti, ed in concorso con i Centri Operativi Provinciali di Emergenza, i Comuni più gravemente danneggiati edefinendo gli interventi di massima priorità e la trasmissione immediata delle informazioni relative alla Regione.

3. Le Province intervengono direttamente con i mezzi e le professionalità disponibili nell'assistenza ai Comunicolpiti da calamità per il pronto ristabilimento delle normali condizioni di vita in base agli indirizzi dei CentriOperativi Provinciali di Emergenza.

Art. 5. (Competenze delle Comunità Montane).

1. Le Comunità Montane, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 della L. 225/1992, concorrono allarealizzazione delle attività di protezione civile attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) raccolta e trasferimento alle Province dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmiprovinciali di previsione, prevenzione ed emergenza;

b) attuazione degli interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico eambientale;

c) assistenza tecnica ai Comuni colpiti da calamità e partecipazione alle fasi di rilevazione sistematica deldanno occorso;

d) organizzazione di squadre intercomunali di volontariato;

e) funzioni delegate dai Comuni.

Art. 6. (Competenze dei Comuni).

1. I Comuni concorrono alla organizzazione delle attività di protezione civile nel rispetto della disciplinastabilita dall'articolo 15 della L. 225/1992 e dall'articolo 108 del D.Lgs. 112/1998 e ad essi spetta la competenzadi:

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a) organizzare sul territorio delle strutture operative per gli interventi di protezione civile con particolareriguardo alle misure di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della L. 225/1992 e dell'articolo 108del D.Lgs. 112/1998;

b) attivare, anche attraverso il volontariato opportunamente coordinato, i primi soccorsi alla popolazione e gliinterventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza dandone immediata comunicazione al Centro Provincialedi Emergenza ed alla Struttura regionale della Protezione Civile;

c) predisporre o aggiornare i piani comunali di emergenza di cui tengono conto gli strumenti urbanisticicomunali;

d) fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio desunto dalle mappe deipiani di emergenza con i mezzi ritenuti più idonei nonché attivare opportuni sistemi di allerta;

e) provvedere alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrologico o di altro rischio, specie inpresenza di ufficiali comunicazioni di allerta, adottando le necessarie azioni di tutela e salvaguardia della privatae pubblica incolumità;

f) organizzare, nell'ambito delle funzioni attribuite per i fini di prevenzione e soccorso, squadre comunali ointercomunali di volontari o provvedere, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, alla stipula diapposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio comunale appartenenti ai settoria) e d) di cui all'articolo 3 comma 1 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato);

g) informare tempestivamente il Centro Operativo Provinciale di Emergenza, al momento dell'attivazionedelle Organizzazioni di Volontariato convenzionate e/o delle Squadre comunali di Protezione Civile;

h) assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di allerta;

i) individuare, qualora Comuni classificati sismici ai sensi del decreto ministeriale del 27 luglio 1982 odichiarati ad elevato rischio sismico dalla ordinanza della Presidenza Consiglio dei Ministri 12 Giugno 1998, n.2788, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, aree e siti rapidamente attrezzabili(tendopoli/roulottopoli/moduli abitativi) per il superamento della prima emergenza. Tali aree e siti sono vincolatiall'uso specifico dallo strumento urbanistico comunale.

2. Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile ed allo stesso sono attribuite le funzioni e leresponsabilità di referente comunale di Protezione Civile. In caso di emergenza sul territorio comunale dispone,fino a che non si renda possibile il coordinamento dei Centri Operativi Provinciali di Emergenza, circa l'impiegodelle Strutture operative comunali e del Volontariato per il superamento dell'emergenza.

CAPO II

ATTIVITA' REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 7. (Attività di previsione e prevenzione).

1. La Regione svolge le seguenti attività:

a) la realizzazione di sistemi per la previsione, la rilevazione ed il monitoraggio di fenomeni naturali oderivanti da attività antropiche e dei conseguenti sistemi di allertamento della popolazione;

b) l'effettuazione delle attività di censimento, di identificazione e di rilevazione dei rischi presenti sulterritorio regionale e la predisposizione delle mappe di rischio a scala regionale utilizzando anche le mapperedatte dalle Amministrazioni provinciali;

c) l'attivazione di specifici collegamenti, sistemi e reti di comunicazione con le componenti regionali delServizio Nazionale della Protezione Civile;

d) la formazione di una coscienza di protezione civile attraverso la promozione ed il coordinamento diprogrammi educativi e informativi diretti alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola;

e) l'attuazione di esercitazioni volte ad aggiornare l'adeguatezza e l'organizzazione delle risorse umane e deimezzi nonché delle procedure di intervento in emergenza;

f) la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire modelli e procedure previsionali delle situazioni dirischio in funzione della impostazione di piani di salvaguardia ed autoprotezione della popolazione.

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Art. 8. (Attività regionali per la gestione delle emergenze).

1. La Regione assicura lo svolgimento delle attività di emergenza di propria competenza avvalendosi anche,ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a) numero 2 del D.Lgs. 112/1998, del Corpo Nazionale dei Vigili delFuoco e collabora con organi statali e locali in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)della L. 225/1992.

2. Le attività della Regione in emergenza consistono:

a) nella diffusione di messaggi e di bollettini di allerta e di allarme derivanti dai dati disponibili conparticolare riferimento a quelli prodotti dal Centro Meteoidrologico della Regione Liguria;

b) nella gestione in tempo reale e per fini di protezione civile dei dati rilevati dalle reti di rilevamentoregionali o di altra proprietà;

c) nella acquisizione tempestiva di notizie e di dati sulle situazioni di pericolo e di danno, tramite icomponenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui all'articolo 2, comma 3, nonché sulla natura,estensione ed intensità dell'evento calamitoso;

d) nel raccordo con i competenti organi nazionali della protezione civile, con i centri operativi e con le variecomponenti della protezione civile organizzate a livello regionale e subregionale nei Centri Operativi diEmergenza ai fini del superamento dell'emergenza e del coordinamento dei soccorsi;

e) nell'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza;

f) nella attivazione e gestione del volontariato di protezione civile in coordinamento con i Centri OperativiProvinciali di Emergenza;

g) nella predisposizione e aggiornamento del quadro conoscitivo (tecnico ed economico riferito alle operepubbliche) successivo all'evento calamitoso ai fini della adozione nelle sedi opportune, dei programmi diripristino e ricostruzione;

h) nella attuazione dei primi interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nellearee colpite da eventi calamitosi in concorso con gli altri enti e corpi competenti;

i) nella partecipazione con proprio personale al superamento delle grandi emergenze regionali e nazionali.

Art. 9. (Attività per il superamento dell'emergenza, ripristino e ricostruzione).

1. Ai fini del ristabilimento delle normali condizioni di vita si procede tramite:

a) poteri di ordinanza del Presidente della Giunta regionale;

b) rilevazione sistematica dei danni;

c) istituzione dell'Ufficio regionale per l'emergenza;

d) acquisizione di beni e servizi essenziali.

Art. 10. (Ordinanze e Commissariamento).

1. In caso di grave calamità o catastrofe il Presidente della Giunta regionale, se delegato dalla Presidenza delConsiglio dei Ministri, esercita, ai fini del pronto ristabilimento delle normali condizioni di vita nelle zone colpite,le funzioni di Commissario Delegato con i poteri fissati dal decreto di nomina.

2. Il Presidente della Giunta regionale può delegare ad altri rappresentanti della propria Amministrazione o dialtre Amministrazioni i compiti di subcommissario se previsto dall'Autorità delegante.

3. Il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti volti ad assicurare l'attuazione degli interventiurgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,lettera h) della L. 225/1992.

Art. 11. (Rilevazione dei danni).

1. Nei casi di eventi calamitosi che producano danni di notevole vastità ed entità, i Comuni, le ComunitàMontane e le Province interessate procedono alla rilevazione sistematica dei danni occorsi al proprio patrimonio

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con particolare riferimento alle opere, ai beni e ai servizi pubblici.

2. I Comuni, le Comunità Montane e le Province rilevano i danni occorsi e redigono il quadro identificativo edeconomico relativo all'intervento di ripristino delle opere pubbliche danneggiate in base alle modalità dispostedalla Giunta regionale, provvedendo altresì alla mappatura delle aree inondate in occasione di eventi alluvionali.

3. Le schede di danno occorso e le mappe di inondazione devono essere trasferite attraverso le Province eper le vie più brevi alla Struttura regionale di Protezione Civile entro la data stabilita dal Presidente della Giuntaregionale.

4. I Comuni sono individuati quali centri di raccolta delle istanze di danni occorsi a beni privati.

5. I dati relativi ai danni occorsi al Patrimonio produttivo quale quello agricolo, industriale, del commercio,del turismo sono raccolti dalla Camera di Commercio e dalle Associazioni di categoria a livello provinciale etrasferiti globalmente alle Strutture regionali competenti in via ordinaria nelle suddette materie.

6. Le provvidenze relative al ristoro dei danni alle opere pubbliche, al comparto produttivo ed ai privatiseguiranno le procedure ordinarie o straordinarie definite di volta in volta dalla Regione o dallo Stato attraverso iprovvedimenti assunti per il superamento dell'emergenza, il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresaeconomica.

Art. 12. (Ufficio speciale per l'emergenza).

1. Ai fini della attivazione delle procedure relative al ripristino della situazione preesistente ai danni occorsi inconseguenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della L. 225/1992 e per il coordinamento deiprogrammi generali di ricostruzione, il Presidente della Giunta regionale, nello svolgimento delle funzioni proprieod in conseguenza di sua nomina a Commissario Delegato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri,istituisce l'Ufficio speciale per l'emergenza.

2. L'Ufficio speciale per l'emergenza opera, sulla base del quadro generale di danno occorso predisposto dallaStruttura regionale di Protezione Civile, con funzioni sovraordinate e di coordinamento tecnico- amministrativo epianificatorio nei confronti delle Strutture regionali competenti per materia ed eventualmente di altri Entiinteressati.

3. Le funzioni sovraordinate di cui al comma 2 sono finalizzate all'assunzione dei provvedimenti per ilripristino o la ricostruzione nonché alla concessione ed attribuzione delle provvidenze finanziarie messe adisposizione dalla Regione o dallo Stato, con particolare riferimento alle opere pubbliche.

4. Il Presidente della Giunta regionale, con ordinanza, istituisce l'Ufficio speciale per l'emergenza su basetemporanea predefinita con possibilità di proroga, individua la Struttura a cui affidare la direzione ed idipendenti, regionali o di altri Enti, da assegnare all'Ufficio secondo un quadro organico proposto dal Dirigente acui è affidata la Direzione.

5. L'Ufficio speciale per l'emergenza può avvalersi di esperti esterni qualora la pianificazione del ripristino odella ricostruzione necessiti di professionalità ed esperienze non individuabili nella Regione o negli altri Entiinteressati.

CAPO III

ATTIVITA' ORGANIZZATIVA

Art. 13. (Organizzazione).

1. La Regione esplica le attività di Protezione Civile tramite la Struttura regionale di Protezione Civile che perfar fronte alle situazioni di emergenza o in previsione di evento grave o catastrofe è organizzata in modo da:

a) garantire la reperibilità costantemente nell'arco delle ventiquattro ore, anche mediante turni di servizio;

b) garantire la flessibilità nella gestione del personale in relazione alle attività da svolgere in funzione dellaspecifica preparazione conseguita dal personale stesso, indipendentemente dal livello funzionale e dal tipo dirapporto di lavoro;

c) garantire che il personale impegnato in attività di emergenza, ivi compreso il raggiungimento della sede dilavoro, sia coperto da apposita polizza assicurativa.

2. Alla Struttura spetta il compito dell'attivazione e del presidio, secondo necessità, della sala regionale di

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protezione civile che è identificata quale sede di raccordo istituzionale ed operativo in ambito regionale ed èopportunamente attrezzata.

3. La Regione per lo svolgimento di attività che presuppongono competenze specialistiche non acquisibilinegli organici regionali può procedere, per ragioni di motivata esigenza o responsabilità, all'assunzione dipersonale a contratto, per tempo determinato, con procedure d'urgenza e con le modalità previste dalle vigentidisposizioni.

Art. 14. (Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza).

1. La Regione istituisce Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza ai fini della gestione operativadelle emergenze di competenza regionale in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L.225/1992, nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 4 del D.Lgs.112/1998.

2. I Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza sovrintendono con autonomia gestionale alleattività operative finalizzate al superamento dell'emergenza, ivi comprese quelle inerenti i servizi aerei regionalidi avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi e le richieste di intervento dei mezzi aerei antincendio delC.O.A.U., fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3 del D.Lgs. 112/1998.

3. La Giunta regionale definisce le modalità operative dei Centri di cui al comma 1, prevedendo le forme dipartecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base alle convenzioni da stipulare con lo stesso ai finidi concordare le forme dell'avvalimento di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2 del D.Lgs. 112/1998.

4. Operano nei Centri di cui al comma 1:

a) i rappresentanti della Regione;

b) il Corpo forestale dello Stato;

c) la Prefettura con ruoli di coordinamento ed impiego delle forze dell'ordine e l'esercizio delle altre funzionidi sua competenza;

d) la Provincia per quanto relativo alla disponibilità di mezzi e professionalità;

e) il rappresentante provinciale del volontariato;

f) i rappresentanti dei servizi tecnici essenziali;

g) i delegati dell'ANCI.

5. I Centri operativi di cui al comma 1 sono attrezzati e collegati con la Struttura regionale di ProtezioneCivile tramite sistemi tecnologici efficaci e riferiscono al medesimo soggetto circa l'insorgere di situazioni dirischio o di evento in corso.

6. I Centri di cui al comma 1 coordinano in emergenza il Volontariato di protezione civile a disposizione dellaRegione e predispongono i tabulati mensili del personale volontario impiegato nelle attività di emergenza, ancheai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.613/1994.

Art. 15. (Procedure di intervento per l'Antincendio).

1. La Giunta regionale, sentiti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il Corpo Forestale, definisce, entro seimesi dall'entrata in vigore della legge, le procedure specifiche inerenti lo spegnimento degli incendi, di cuiall'articolo 2, comma 2, lettera d) prevedendo un unico coordinamento delle operazioni.

Art. 16. (Comitato regionale di Protezione Civile).

1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle dicompetenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia nonché per assumereiniziative coordinate in merito a problematiche contingenti correlate al superamento di gravi stati di crisiderivanti da calamità o catastrofi è istituito il Comitato regionale di Protezione Civile.

2. Il Comitato regionale di Protezione Civile è convocato dal Presidente della Giunta regionale o, per suadelega, dall'Assessore competente, secondo necessità, ed è composto da:

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a) il Presidente della Giunta regionale che lo presiede;

b) l'Assessore competente che svolge le funzioni di Vice Presidente;

c) il direttore generale competente in materia di Protezione Civile;

d) il dirigente della Struttura regionale di Protezione Civile;

e) i Prefetti delle Province della Liguria o loro delegati;

f) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali della Liguria o loro delegati;

g) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati;

h) il Presidente dell'Unione delle Comunità Montane o suo delegato;

i) l'ispettore regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

j) l'ispettore regionale del Corpo Forestale dello Stato;

k) il rappresentante delle organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale, designato dallacommissione consultiva del volontariato di cui alla L.R. 15/1992;

l) il Presidente della Croce Rossa Italiana per la Liguria.

3. Il Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile può disporre la partecipazione alle sedute didirigenti di altre Strutture regionali, di esperti e di rappresentanti di altri Enti o Comitati ed Organismieventualmente competenti nella materia ai fini della definizione di piani e programmi di studio, operativi od acarattere scientifico ed organizzativo eventualmente riuniti in commissioni.

4. Il Comitato opera a titolo gratuito. Ai componenti non appartenenti ad Amministrazioni pubbliche spetta ilrimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dalla normativa regionale per idirigenti regionali.

CAPO IV

STRUMENTI DI PREVENZIONE

Art. 17. (Mappe di rischio).

1. Al fine di definire le aree più esposte al rischio idrogeologico, sismico, industriale e di incendio la Regioneattraverso le proprie Strutture competenti per materia ed in concorso con altri Enti, in particolare Province eComuni, redige le mappe di rischio regionale che sono approvate dalla Giunta regionale.

2. I provvedimenti di approvazione delle mappe possono contenere divieti e prescrizioni per la tutela e lagestione del territorio, nonché indirizzi e direttive, in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazioneterritoriale ed urbanistica da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

3. Le mappe di rischio, qualora contengano prescrizioni che comportino l'adeguamento dei vigenti strumentiurbanistici, rendono necessaria l'adozione d'ufficio della modifica conseguente, da parte degli Enti competenti,entro centottanta giorni dalla approvazione delle mappe stesse.

4. A decorrere dalla data di notifica agli Enti interessati del provvedimento di individuazione delle mappe dirischio e fino all'adozione dei conseguenti atti di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ovvero delpiano territoriale di coordinamento provinciale, non possono essere approvati strumenti di pianificazione néassentiti dal Sindaco interventi edilizi ed urbanistici che contrastino con le indicazioni contenute nel suddettoprovvedimento regionale.

Art. 18. (Centro Meteoidrologico Regionale).

1. Il Centro Meteoidrologico della Regione Liguria opera anche quale elemento del Servizio NazionaleMeteorologico Distribuito di cui all'articolo 111 del D.Lgs 112/1998 e svolge attività di previsione meteorologicasul territorio regionale con particolare riferimento alle piogge intense, ai campi di vento, agli scenari di eventoidrologico ed al moto ondoso, in funzione delle attività di Protezione Civile.

2. La Giunta regionale può determinare criteri e modalità di affidamento del Centro Meteoidrologico ad

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idoneo gestore.

Art. 19. (Struttura Idrografica e Mareografica regionale).

1. I dipendenti e gli strumenti del Servizio Idrografico e Mareografico della Liguria, trasferiti alla Regione aisensi dell'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. 112/1998, sono integrati nell'organico della Regione.

2. La Giunta regionale definisce le modalità di svolgimento dei seguenti compiti:

a) rilevazione in tempo reale dei dati idropluviometrici al suolo, con particolare riferimento alle pioggeintense ed alle portate di carattere alluvionale;

b) messa a disposizione in tempo reale alla Struttura regionale di Protezione Civile ed al CentroMeteoidrologico della Regione Liguria dei dati rilevati sul territorio regionale.

3. Ai fini di quanto disposto al comma 2, la rete del Servizio Idrografico e Mareografico della Liguria e quelladell'Osservatorio Meteoidrologico della Regione Liguria di cui alla legge regionale 21 ottobre 1996, n. 45(Disciplina delle attività di Protezione Civile in ambito regionale), sono integrate con quella relativaall'Osservatorio Permanente dei Corpi Idrici di cui all'articolo 37 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43(Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento) e con le altrereti pubbliche e private, comprese quelle di osservazione meteoradar conseguenti all'attivazione del ProgettoComunitario Interreg. II c e del Progetto Comunitario Telefleur.

4. I dati meteorologici al suolo, pluviometrici, nivometrici ed idrometrici nonché i dati prodotti da stazioniradar meteorologiche afferenti al territorio regionale, misurati in continuo da soggetti pubblici o privati, sonomessi a disposizione della struttura di cui al comma 1.

CAPO V

VOLONTARIATO

Art. 20. (Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo) [1]

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di Terzo Settore, è istituito l’Elenco regionale delvolontariato di protezione civile e antincendio boschivo suddiviso in Sezione regionale e Sezione provinciale.

2. Le organizzazioni iscritte nell’Elenco di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del sistema regionaledi protezione civile ed antincendio boschivo.

3. La Giunta regionale disciplina, con regolamento, la gestione dell’Elenco, fissando, in particolare, i requisitidi idoneità tecnico-operativa necessari per l’iscrizione allo stesso.

4. La Giunta regionale definisce criteri per l’impiego del volontariato in eventi di protezione civile e diantincendio boschivo ed indirizzi per la formazione del volontariato anche per gli aspetti relativi alla sicurezza dicui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2001, n. 123, inmateria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.

5. La Regione utilizza i dati personali e sensibili dei volontari esclusivamente ai fini della loro formazione edimpiego nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia.

6. Resta fermo il regime di benefici previsti dalla normativa regionale vigente in materia di volontariato.

Art. 21. (Organizzazione del Volontariato di protezione civile).

1. La Regione favorisce, con il contributo delle Province, la formazione del Volontariato di protezione civilesulla base di appositi programmi e corsi formativi tesi a standardizzare le competenze operative dello stesso.

2. I corsi di formazione teorico-applicativa utilizzano personale docente appartenente alla Regione, al CorpoNazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale dello Stato e specialisti esterni; i corsi di formazione dannoluogo al riconoscimento di abilitazioni e sono indirizzati con priorità al comparto operativo.

3. Ai volontari abilitati viene fornito apposito tesserino di riconoscimento.

4. La Regione identifica il Volontariato di protezione civile con appositi insegne e distintivi.

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A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 60

5. Ai fini della organizzazione funzionale finalizzata al conseguimento della più completa operatività laRegione contribuisce, tramite ed in concorso con le Amministrazioni provinciali, alla dotazione di materiali, mezzied articoli personali.

6. La Regione favorisce la costituzione di colonne mobili provinciali di volontari per l'utilizzo sul territorioregionale ed a tal fine provvede, con i Centri Operativi Provinciali di Emergenza, a definirne la dotazione, lemodalità di allertamento e le condizioni di impiego.

7. Al fine di favorire il raccordo fra la Regione e le organizzazioni e le squadre comunali di volontariato diprotezione civile e antincendio boschivo, si procede alla individuazione, su base elettiva, di un referenteregionale e di quattro referenti provinciali in loro rappresentanza.

7 bis. La Giunta regionale approva le modalità per l’elezione dei referenti e per la loro partecipazione alleattività di raccordo di cui al comma 7, sentita la Commissione consiliare competente [2].

7 ter. Ai referenti di cui al comma 7 e ai loro sostituti la Regione riconosce il rimborso delle speseeffettivamente sostenute e documentate nell’esercizio delle proprie funzioni di referenti del volontariato [3].

8. Le Province possono avvalersi per le azioni di cui al comma 5 delle Comunità Montane.

Art. 22. (Impiego del volontariato).

1. Il Volontariato di protezione civile in ambito regionale opera per funzioni di:

a) prevenzione incendi boschivi;

b) monitoraggio di eventi meteoidrologici;

c) attuazione di interventi in caso di emergenza;

d) assistenza e supporto logistico di altre componenti operative del Servizio Nazionale della Protezione Civilein sede locale.

2. La Regione definisce in accordo con i Vigili del Fuoco, tramite i Centri Operativi Provinciali di Emergenza, lemodalità di attivazione ed impiego del volontariato in occasione di eventi di cui all'articolo 2, lettere b) e c) dellaL. 225/1992 e determina le procedure relative.

3. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di evento calamitoso grave ed esteso territorialmente, tenutoconto delle esigenze manifestate dal Direttore regionale della emergenza, può disporre l'impiego delle squadrecomunali di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile organizzate in colonnemobili sul territorio regionale oppure, in caso di evento extraregionale, può disporre circa l'impiego della colonnamobile regionale.

4. Il volontariato opera nell'immediatezza sotto la direzione del Sindaco e sotto il coordinamento del CentroOperativo Provinciale di Emergenza non appena attivo.

Art. 23. (Contributi al Volontariato).

1. Il volontario di protezione civile e le squadre comunali operano a titolo gratuito nei compiti assegnati.

2. La Regione si fa carico, per ogni volontario impiegato in attività di emergenza dal Sindaco o dai CentriOperativi Regionale e Provinciali di Emergenza, degli oneri:

a) per la stipula di apposita assicurazione durante gli interventi in attività d'emergenza, di protezione civilee/o antincendio, certificati dai Centri Operativi Regionale e Provinciali di Emergenza;

b) per le visite mediche da effettuarsi presso le A.S.L. volte ad accertarne l'idoneità fisica, analoghe a quellenecessarie ad emettere le certificazioni di idoneità per attività sportive non agonistiche, secondo quanto stabilitodalla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive) come modificata dallalegge regionale 5 settembre 1996, n. 38.

3. La Regione, secondo le disponibilità di bilancio, assicura alle Organizzazioni di volontariato ed ai Comunidotati di squadre comunali, un contributo annuale per le spese sostenute per l'utilizzo e la manutenzione deimezzi in dotazione sulla base della consistenza della organizzazione o della squadra comunale, secondo criteri emodalità individuati con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Regione e gli Enti pubblici funzionali del sistema regionale della Protezione Civile possono, fatte salve ledisposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), disporre convenzioni con le organizzazioni di volontariato.

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A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 61

5. La Regione determina la dotazione per le colonne mobili provinciali e regionali e, nei limiti delledisponibilità di bilancio, provvede all'acquisto di dette dotazioni, sentiti i rappresentanti provinciali e regionali delvolontariato di protezione civile.

5 bis. Ai volontari di protezione civile impiegati dalla Regione per almeno otto ore consecutive in attività diprotezione civile di livello regionale o nazionale è riconosciuto, nei limiti della disponibilità di bilancio, il rimborsodel pasto qualora non risulti possibile provvedere allo stesso da parte degli enti locali che beneficianodell’intervento o mediante le ordinarie modalità di approvvigionamento. La Giunta regionale definisce le modalitàattuative di cui al presente comma [4].

Art. 24. (Corpo regionale per la protezione del territorio).

1. La Regione, all'atto del conferimento, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera e) del D.Lgs 112/1998,delle competenze svolte dal Corpo Forestale dello Stato, procede:

a) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti preposti al controllo sul territorio in ambitoregionale;

b) all'organizzazione di un unitario corpo regionale per la protezione del territorio, in coordinamento con ilCorpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2,del D.Lgs. 112/1998, al quale attribuire le funzioni in materia di:

1) vigilanza sui boschi e sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale;

2) vigilanza delle aree protette,

3) prevenzione incendi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d);

4) supporto agli interventi di Protezione civile;

c) alla definizione delle modalità di partecipazione degli Enti locali alla determinazione degli indirizzi perl'attività del Corpo come sopra organizzato ed al suo utilizzo.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25. (Esercizio delle funzioni regionali).

1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, conferite per la prima volta dal D.Lgs.112/1998 in materia di organizzazione del Volontariato e avvalimento dei Vigili del Fuoco, è contestualeall'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.

2. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite si provvede nei limiti delle risorse trasferite con idecreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni ecompiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazioneamministrativa). I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cuidecorre l'esercizio delle funzioni.

3. I fondi statali trasferiti, nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, sono allocati nel bilancioregionale in appositi capitoli quando si formalizzano i relativi provvedimenti.

4. L'integrazione nell'organico regionale dei dipendenti di cui all'articolo 19 è subordinata al trasferimentodelle relative risorse finanziarie.

Art. 26. (Abrogazione di norme).

1. Sono abrogate la legge regionale 21 ottobre 1996, n. 45 (Disciplina delle attività di Protezione Civile inambito regionale) e la legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 (Organizzazione della Struttura operativa diintervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi).

2. L'abrogazione delle norme ha effetto a partire dai trasferimenti delle risorse finanziarie per far fronte ainuovi compiti assegnati alla Regione dall'articolo 108 del D.Lgs. 112/1998 e dalla conseguente organizzazionedelle nuove strutture e procedure operative e, comunque, non oltre sei mesi dai trasferimenti.

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A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 62

3. Con legge regionale si provvede alla disciplina transitoria conseguente alla abrogazione delle leggiregionali di cui al comma 1 nonché alla soppressione e all'istituzione dei capitoli di spesa del bilancio relativi alnuovo assetto della materia.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50.

[2] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

[3] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.

[4] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.

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Allegato 5

6.5.A Deliberazione Giunta Regionale 9 luglio 2007, n.746

Approvazione “Nuova procedura di allertamento meteoidrologico per la

gestione degli eventi nevosi”, “Cartografia delle criticità ad uso di

protezione civile” Aggiornamento 2007 e “Linee guida pianificazione

provinciale e comunale d’emergenza”.

A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 63

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A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 64

Approvazione “Nuova procedura di allertamento meteoidrologico per la gestione degli eventi nevosi”,“Cartografia delle criticità ad uso di protezione civile” Aggiornamento 2007 e “Linee guida pianificazione provinciale e comunale d’emergenza”

LA GIUNTA REGIONALE VISTI

• la legge 24 febbraio 1992, n.225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione civile” che all’art. 3 definisce le attività ed i compiti della protezione civile precisando che: - la “previsione” consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi; - la “prevenzione” consiste nelle attività volte a d evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;

• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 che all’art. 108 comma 1 lettera a) punto 1 affida alle regioni il compito di predisporre i programmi di previsione e prevenzione dei rischi ed al punto 3 affida alle Regioni il compito di fornire indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza che debbono intendersi quale organizzazione dei livelli pi<anificatori di emergenza a scala provinciale derivati dalle conoscenze disponibili su base comunale;

• la legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 “ Adeguamento della disciplina e attribuzione agli

enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio” ed in particolare gli artt. 3, comma 2, lett. d) e 6, comma 1, lett. c) ed e), che attribuiscono rispettivamente: - alla Regione il compito di fornire indirizzi per la predisposizione da parte degli enti locali dei piani di emergenza provinciali e comunali; - ai Comuni il compito di predisporre od aggiornare i piani comunali di emergenza dei quali debbono tenere conto gli strumenti urbanistici comunali e di provvedere alla vigilanza sull’insorgere di situazioni di rischio idrogeologico od altro rischio;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 554 del 18/5/2001, n. 670 del 15/6/2001 e n. 984 del 13/9/2002 con le quali la Giunta regionale ha approvato le linee guida per la pianificazione comunale di protezione civile, la carta delle criticità ad uso di protezione civile e la procedura operativa relativa ad eventi meteo-idrologici estremi per la regione Liguria; VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 887 del 6/8/2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli aggiornamenti 2004 delle linee guida per la pianificazione comunale di protezione civile, della carta delle criticità ad uso di protezione civile e della procedura operativa relativa ad eventi meteo-idrologici estremi per la regione Liguria; PREMESSO che dalla data di approvazione della succitata deliberazione ad oggi sono intervenuti ulteriori aggiornamenti e integrazioni dei dati utilizzati per la redazione della cartografia suddetta, in particolare per quanto attiene:

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A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 65

• Aree soggette ad inondazione ed aree franose, in conseguenza dell’aggiornamento dei dati derivanti dalla pianificazione di bacino e della banca dati IFFI (Inventario dei fenomeni franosi italiani)

• Attività industriali a rischio soggette a notifica ai sensi del Decreto Legislativo n.334/99;

• Invasi artificiali;

PREMESSO che il Settore protezione civile ha provveduto all’integrazione e all’aggiornamento delle cartografie di rischio, producendo la “Carta delle criticità ad uso di Protezione Civile per la regione Liguria”- aggiornamento 2006, e all’aggiornamento delle “Linee guida per l’elaborazione dei piani provinciali e comunali di emergenza”;

PREMESSO inoltre che:

• Sempre più frequentemente si sono verificati eventi nevosi rilevanti che hanno causato problemi alla viabilità autostradale e locale;

• ai sensi della Direttiva del 27 Febbraio 2004 del Presidente del Consiglio dei Ministri il Centro Funzionale Meteo Idrologico di Protezione Civile (CFMI-PC) della regione Liguria ha sviluppato una procedura di previsione degli eventi nevosi che tiene in conto la forte vulnerabilità delle vie di transito autostradale e dei territori costieri;

• ad oggi le previsioni del CFMI-PC relative agli eventi nevosi non hanno specifiche procedure operative di protezione civile (DGR. n. 877 del 06/08/2004), ma vengono gestite con le stesse procedure degli altri eventi meteorologici;

• la Prefettura di Genova ha ritenuto comunque opportuno inserire nella propria procedura di gestione delle emergenze autostradali le previsioni emesse dal CFMI-PC;

PRESO ATTO che l’analisi degli ultimi eventi nevosi ha evidenziato una corrispondenza tra i livelli di criticità delle precipitazioni nevose previste e gli effetti al suolo verificatesi, tale da permettere di individuare tre diversi livelli di gravità, dei quali i due più elevati richiedono l’adozione di azioni di protezione civile; RITENUTO opportuno integrare la procedura operativa relativa ad eventi meteo-idrologici estremi per la regione Liguria con specifiche relative agli eventi nevosi intensi, con:

a) l’inserimento di due livelli di pericolosità, che corrispondono a due livelli di Allerta per neve, e delle relative prescrizioni operative.(

b) l’identificazione delle zone sensibili al gelo e della maggiore vulnerabilità delle porzioni di territorio percorse da tratti autostradali, con lo scopo di ridurre l’impatto di suddetti eventi sulla popolazione;

c) l’introduzione dei modelli “Preallerta neve” e “Messaggio Allerta Neve”; RITENUTO che i Comuni, utilizzando gli elementi contenuti nell’allegato alla presente deliberazione, possano disporre delle informazioni essenziali per la redazione e l’aggiornamento dei piani comunali di emergenza, che dovranno comunque essere sviluppati ed implementati utilizzando informazioni e dati alla scala comunale per rendere i piani medesimi completamente operativi e in grado di assolvere lo scopo della gestione delle emergenze;

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A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 66

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione della “Nuova procedura di allertamento meteoidrologico per la gestione degli eventi nevosi”, della “Cartografia delle criticità ad uso di protezione civile” Aggiornamento 2007 e delle “Linee guida per la pianificazione provinciale e comunale di emergenza” costituenti parti integranti e necessarie del presente provvedimento; SU PROPOSTA dell’Assessore incaricato del Settore Protezione Civile ed Emergenza;

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

• di approvare la“Nuova procedura di allertamento meteoidrologico per la gestione degli eventi nevosi”, la “Cartografia delle criticità ad uso di protezione civile” Aggiornamento 2007 e le “Linee guida per la pianificazione provinciale e comunale di emergenza”, allegati nn. 1, 2 e 3 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

• di notificare gli allegati nn. 1, 2 e 3 ai Comuni liguri, alle Province liguri, alle Comunità montane, alle Prefetture, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale dello Stato, ed al Dipartimento della Protezione Civile;

• di impegnare i Sindaci dei Comuni liguri, nella loro funzione di autorità comunali di

Protezione civile, a redigere o aggiornare i piani comunali di emergenza, sulla base degli elementi contenuti negli allegati alla presente deliberazione ed ai sensi dell’art. 6 comma1 lettere c) ed e) della Legge regionale n.9/2000;

• di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso

giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica.

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A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 67

OBIETTIVI

Gli obiettivi sono:

• Fornire agli Enti locali un quadro di riferimento omogeneo per l'elaborazione dei Piani di Emergenza nel proprio ambito territoriale, favorendo altresì l'integrazione e la collaborazione con le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e gli Organi statali sul territorio;

• Favorire una gestione coordinata delle emergenze, assicurando interventi più efficaci e tempestivi in caso di alluvioni, terremoti, eventi idrogeologici, incendi boschivi di interfaccia urbano/foresta o rischi di tipo chimico-industriale.

PREMESSE

Un Piano di Emergenza non è altro che il progetto di tutte le attività coordinate e di tutte le procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un determinato territorio, in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita. Il Piano di Emergenza è il supporto operativo al quale ci si riferisce per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia attraverso la distribuzione di precisi impegni e competenze volte:

• a conoscere le vulnerabilità territoriali ed antropiche; • ad individuare e organizzare procedure operative finalizzate al superamento dell'evento.

Se il Piano di Emergenza è strutturato in modo corretto, gli Enti preposti disporranno quindi di un valido riferimento che determinerà un indirizzo organizzativo in grado di provvedere alle necessità conseguenti ad ogni evento calamitoso che, verosimilmente, può colpire il territorio di competenza. Il Piano deve rispondere alle domande:

• quali eventi calamitosi possono interessare il territorio comunale? • quali persone, strutture e servizi ne saranno coinvolti o danneggiati? • quali sono le iniziative possibili volte a ridurre al minimo gli effetti dell’evento considerato con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana? • quali sono le procedure operative di emergenza necessarie per fornire assistenza e soccorso alla popolazione? • quali sono le risorse disponibili?

Per poter soddisfare queste necessità occorre innanzitutto definire gli scenari di rischio, sulla base dei pericoli a cui va soggetto il territorio e della vulnerabilità della porzione di territorio interessata (aree, popolazione coinvolta, strutture danneggiabili, etc.), al fine di poter disporre di un quadro globale ed attendibile relativo all'evento atteso e, quindi, poter dimensionare preventivamente la risposta operativa necessaria al superamento della calamità, con particolare attenzione alla

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salvaguardia della vita umana (occorre prevedere quanti vigili del fuoco, quanti volontari, quali strutture di comando e controllo, quali strade o itinerari di fuga, quali strutture di ricovero, aree sanitarie, etc. sono necessari). Il Piano è dunque uno strumento di lavoro tarato su una situazione verosimile sulla base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, aggiornabile e integrabile non solo in riferimento all'elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto quando si acquisiscano nuove conoscenze sulle condizioni di rischio che comportino diverse valutazioni degli scenari, o ancora quando si disponga di nuovi o ulteriori sistemi di monitoraggio ed allerta alla popolazione. A livello comunale, si rende necessario arrivare ad un dettaglio che consenta agli operatori delle varie componenti della Protezione Civile di avere un quadro di riferimento corrispondente alla dimensione dell'evento atteso, della popolazione coinvolta, della viabilità alternativa, delle possibili vie di fuga, delle aree di attesa, di ricovero, di ammassamento e così via. A livello provinciale, il Piano individuerà, a scala intercomunale o provinciale, da un lato le situazioni che possono configurare un'emergenza più estesa del singolo comune, dall'altro le situazioni, anche localizzate, di maggior rischio segnalando, quando occorre, la necessità di un approfondimento relativo ad alcuni aspetti riferiti alla scala Comunale, alle aree di ammassamento ed alla valutazione di funzionalità tecnico/logistica dei Centri Operativi sovracomunali in base alle indicazioni regionali. Considerato che il rischio presente in un territorio può fare riferimento a diverse tipologie di evento (alluvioni, terremoti, frane….) il Piano deve prevedere uno o più "scenari di rischio", a cui debbono o possono corrispondere diverse tipologie di intervento. E' opportuno a questo proposito sottolineare un punto essenziale e cioè che il Piano deve essere redatto comunque sulla base delle conoscenze scientifiche e storiche possedute al momento, senza attendere studi in corso o futuri incarichi o perfezionamenti. Un piano "speditivo", sia pure impreciso e cautelativo, se riferito alle procedure del modello di intervento, è comunque meglio che nessun piano. Occorre inoltre essere consapevoli che, aldilà delle attività di pianificazione, sarà sempre possibile, in ogni emergenza, dover affrontare qualcosa di non previsto. Pertanto occorre la massima flessibilità e contemporaneamente la capacità di creare i presupposti (ad es. attraverso le esercitazioni) affinché anche in questi casi vi siano le migliori condizioni di successo.

QUADRO DI RIFERIMENTO ISTITUZIONALE

In materia di protezione civile il quadro normativo di riferimento è attualmente definito dal combinato disposto dalla legge n. 225/1992, dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla legge n. 401/2001. - la legge n. 225/1992, che istituisce il “Servizio Nazionale della Protezione Civile”, delinea un “sistema” di competenze e di attività ripartite tra i diversi livelli di governo (Stato , Regioni, Province, Comuni), in ragione della tipologia di eventi che sono chiamati a fronteggiare.

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- Il D. Lgs. n. 112/1998, di attuazione della riforma Bassanini, ridefinisce le competenze tra le diverse componenti istituzionali del “sistema”, conferendo nuove funzioni e compiti alla Regione e agli Enti locali, lasciando, però, invariato l’impianto e la sistematica della legge n. 225. - In particolare, per quanto attiene alla competenza della pianificazione di emergenza, la legge n. 225 dedica ai suddetti piani due articoli:

• l'art. 4, trattando dei piani di livello nazionale da predisporre a cura del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • l'art. 14, comma 1, trattando dei piani di livello locale, da predisporre a cura dei Prefetti, non attribuendo né alle Regioni, né agli Enti locali specifiche responsabilità in materia di pianificazione d'emergenza;

- Il D.Lgs n.112/1998 innova il quadro delle responsabilità, stabilito dalla legge n. 225 del 1992, in materia di pianificazione d'emergenza e, in particolare:

• ha introdotto il piano comunale ed intercomunale (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3); • ha ripartito la responsabilità di pianificazione in sede locale tra gli organismi di rappresentanza democratica (Regioni ed Enti locali); • ha distinto i piani, e la relativa competenza, per eventi di tipo "c" e per quelli di tipo "b";

- Per quanto riguarda gli eventi di tipo "c" o, comunque, le emergenze di rilievo nazionale, il D. Lgs. n. 112, all’art. 107, comma 1, lettera f), punto 2), ha attribuito allo Stato (senza distinzione tra livello centrale e periferico, né limitazioni di carattere territoriale) la responsabilità della pianificazione d'emergenza e del coordinamento unitario degli interventi di soccorso, specificando, comunque, che essi devono essere realizzati rispettivamente con l'intesa e con il concorso delle Regioni e degli Enti locali interessati; - anche questa disposizione deve essere letta coordinandola con la Legge n. 401/2001, che contribuisce a definire il quadro delle responsabilità a livello statale. L’art. 5, comma 4, della citata legge, attribuisce alla responsabilità del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le Regioni eda queste in raccordo con i Prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile. Infine, il successivo comma 4-bis assegna al medesimo Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni, il compito di definire in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con i prefetti anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica. - Per quanto riguarda gli eventi di tipo "b" o, comunque, le emergenze di dimensione regionale, il D.Lgs. n. 112 ha, invece, conferito: - alle Regioni la responsabilità di dettare indirizzi per l'elaborazione dei piani provinciali di emergenza per gli eventi di tipo "b" (art. 108, comma 1, lettera a), punto 3) e di attuare gli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di tipo

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"b" , anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 108, comma 1, lettera a), punto 2). - alle Province la responsabilità di predisporre i piani provinciali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera b), punto 2); - ai Comuni la responsabilità di predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3); - Dal dato normativo della distribuzione delle competenze tra Regione, Provincia e Prefetto, con riferimento alle emergenze di tipo b), emerge che, se la predisposizione del piano di emergenza è di competenza della Provincia e non più dell’organo prefettizio, per gli eventi di tipo b), rimane incerta l’attribuzione della direzione unitaria dei servizi di emergenza in caso di calamità, almeno fino a quando non sia stata determinata la dimensione e la tipologia dell’evento da fronteggiare. Al complesso normativo illustrato si è infine aggiunta la riforma costituzionale del 2001 che ha novellato l’art. 117 della Costituzione, qualificando la protezione civile tra le materie per le quali “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che resta riservata alla legislazione dello Stato”. Con la menzione esplicita della materia di protezione civile nella Carta costituzionale è confermata la riforma di decentramento avviata dalla Legge n. 57/1997 (c.d. Bassanini), che punta alla valorizzazione delle autonomie locali, ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Il nuovo assetto costituzionale ha posto, così, le basi per la creazione di una pluralità di sistemi regionali di protezione civile che concorrono a formare il Sistema Nazionale di protezione civile. - In tale contesto normativo appare utile richiamare la Circolare del Dipartimento della Protezione Civile n. 5114, del 30 settembre 2002, che, prendendo atto del processo di riforma che coinvolge le Autonomie locali, fornisce una serie di indicazioni volte ad agevolare la comprensione del quadro normativo di riferimento e le competenze che ne derivano. La Circolare ribadisce:

• le competenze degli Enti territoriali nelle situazioni emergenziali, fatte espressamente salve dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 343/2001, convertito nella Legge n. 401/2001; • la vigenza dell'art. 14 della Legge n. 225/1992 in materia di competenze del Prefetto, (per effetto dell'art. 5, comma 4, del citato D.L. n. 343/2001), tenendo conto, però, della necessità di interpretare l’art. 14 sulla base delle leggi successive, anche costituzionali, dando alle disposizioni contenute nel suddetto articolo “un’interpretazione evolutiva”, il più possibile coerente con il complesso normativo in cui la norma è collocata.

Sulla base di tali indicazioni, le richiamate competenze prefettizie e degli Enti territoriali debbono "convivere" in un contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, così da realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di protezione civile. In concreto, una volta verificatosi l'evento, il Prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti Enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative

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strutture periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti di protezione civile. Pertanto, verificatosi l'evento suscettibile di apprezzamento nell'ambito delle competenze di protezione civile, dovrà darsi attuazione a quanto pianificato, alla stregua delle previsioni di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, a livello locale dagli enti pubblici territoriali per quanto di rispettiva competenza, con il concorso, se necessario, dell'esercizio dei poteri prefettizi volti all'attivazione delle risorse statali presenti sul territorio. - Ulteriori disposizioni che integrano il predetto quadro normativo discendono dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, di conversione del decreto-legge n. 245/2002. Il combinato disposto degli articoli 1, 2 e 3, della suddetta legge stabilisce che in caso di eventi di tipo c) e in situazioni di particolare gravità, su richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, con proprio decreto, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile provvede, in qualità di Commissario delegato e con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992, al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le Regioni e gli Enti locali interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Per questa finalità il Capo del Dipartimento della Protezione Civile (quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri) dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della Protezione Civile di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 225/1992, realizzando anche i necessari coordinamenti con le Regioni e gli Enti locali, per assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza.

• In particolare, in caso di evento calamitoso, occorre assicurare il massimo di protezione per la salvaguardia della vita e dell'incolumità delle persone e la salvaguardia di beni e infrastrutture, innanzitutto attraverso la immediata e coordinata attivazione di tutte le risorse necessarie disponibili sul territorio, in una logica di garanzia dell'efficacia su tutto il territorio regionale di prestazioni pubbliche che attengono alla tutela di diritti fondamentali della persona.

- Per ciò che attiene al ruolo della Regione nella catena di allertamento va vista la seconda parte della presente pubblicazione che attua ai sensi della legge n. 401/2001, art. 5, comma 2, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 denominata: "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile". Suddetta Direttiva è stata marginalmente modificata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 25 Febbraio 2005 e, da ultimo, dalla Direttiva DPCM del 5 Ottobre 2007.

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Organizzazione operativa del sistema di protezione civile

LE PROCEDURE DI EMERGENZA

Il sistema normativo di riferimento e le prassi operative ormai consolidate prevedono una cronologia di azioni che possono essere così riassunte:

• a) Alle emergenze classificate fra gli eventi di protezione civile deve far fronte in primo luogo il Comune con i propri mezzi e strutture. • b) Nel caso in cui la natura e la dimensione dell'evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede l'intervento del Prefetto e della Regione Liguria che cooperano per attivare, in sede locale o provinciale, le risorse necessarie al superamento dell'emergenza (art. 2, c. 1, lett. a), b), L. n. 225/1992). • c) Qualora l'evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche così rilevanti e tali da dover essere affrontate con mezzi e poteri straordinari, il Prefetto e la Regione richiedono l'intervento dello Stato attraverso il Dipartimento nazionale della Protezione Civile (art. 2, c. 1, lett. c), L. n. 225/1992).

In ogni caso, al verificarsi di una situazione di emergenza, anche di livello comunale, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura.

IL RUOLO DEL SINDACO IN EMERGENZA

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La normativa di comparto assegna al Sindaco un ruolo da protagonista in tutte le attività di protezione civile (prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza) atteso che il Sindaco è la persona/istituzione che il cittadino riconosce quale massimo riferimento locale. Il Sindaco, Autorità comunale di protezione civile e primo responsabile delle attività volte alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, al verificarsi di una situazione d'emergenza, e acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita adottando i necessari provvedimenti. In ragione della normativa statale e regionale vigente (Legge n. 225/92, Legge Regionale n. 9/2000 e successive modificazioni) per il corretto espletamento delle competenze ad esso affidate, ogni Sindaco ha il dovere di dotarsi di una struttura operativa in grado di assisterlo nelle fasi preventive ed organizzative del sistema comunale di protezione civile nonché nelle fasi operative volte al superamento dell'emergenza. In particolare si ricordano i compiti relativi alle competenze e responsabilità del Sindaco:

- Predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza; - Fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio ed attivare opportuni sistemi di allerta; - Attuare le attività di previsione e di prevenzione dei rischi nel comune; - Assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di allerta; - Organizzare una struttura operativa comunale (tecnici comunali, volontari, imprese, ecc.) per assicurare i primi interventi di protezione civile con particolare riguardo a quelli finalizzati alla salvaguardia della vita umana; - Attivare, anche attraverso il Volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; - Provvedere alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o di altri rischi, specie in presenza di ufficiali comunicazioni di allerta, adottando le necessarie azioni di salvaguardia della pubblica e privata incolumità; - Individuare siti sicuri da adibire al preventivo e/o temporaneo ricovero per la popolazione esposta attivando, se del caso, sgomberi preventivi.

IL PIANO DI EMERGENZA

Il PIANO è il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di protezione civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso che può colpire un determinato territorio. L'elaborazione del Piano di emergenza ha lo scopo di disporre, secondo uno schema ordinato, il complesso delle attività operative per un intervento coordinato di prevenzione e soccorso a favore delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi. Il piano di emergenza deve quindi prevedere le procedure di impiego per l'utilizzo di tutte le risorse tecniche, assistenziali e sanitarie presenti con l'integrazione, in caso di necessità, delle risorse reperibili in ambito regionale (art. 108, D.Lgs. n. 112/98).

LA STRUTTURA DEL PIANO

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Il piano è strutturato sulla base di due elementi principali:

1) I Dati di base e gli Scenari consistono nella raccolta ed organizzazione di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, della distribuzione della popolazione e dei servizi, dei fattori di pericolosità, di rischio, della vulnerabilità e dei conseguenti scenari al fine di disporre di tutte le informazioni antropico-territoriali utili alla gestione dell'emergenza. 2) Il Modello di intervento consiste nell'individuazione dei soggetti, delle competenze e delle procedure operative necessarie all'organizzazione ed all'attivazione delle azioni corrispondenti alle necessità di superamento dell'emergenza.

Il Piano di Emergenza è dunque il progetto di tutte le attività e delle procedure di protezione civile necessarie ed utili per fronteggiare qualsiasi evento calamitoso che verosimilmente possa avvenire in un dato territorio, consentendo l'impiego razionale e immediato delle risorse.

GLI SCENARI

Come è evidente, una buona organizzazione operativa, strutturata in ragione di criteri di pronta disponibilità di uomini e mezzi da porre in campo in caso di emergenza, è da considerarsi l’irrinunciabile rimedio ad una situazione calamitosa o catastrofica prevista od in atto. Tale organizzazione è necessaria per gestire al meglio i soccorsi e per accelerare al massimo il ritorno alle normali condizioni di vita dei cittadini. La struttura organizzata del C.O.C., sulla base dell'esperienza maturata e della competenza dei propri componenti responsabili ed operativi, fornisce la risposta pratica alle necessità indotte dalle calamità. Lo scenario altro non è che la valutazione preventiva degli effetti sul territorio, sulle persone, sulle cose e sui servizi essenziali, ingenerati da un determinato evento calamitoso, da cui deriva la valutazione dei probabili sviluppi progressivi e finali, che tali effetti producono nella catena di comando e nelle azioni di risposta. Il Sindaco potrà così disporre di un quadro orientativo di riferimento, la cui valenza è evidente poiché permette di rispondere con ampi margini di certezza a domande del tipo: “che cosa succederà o stà succedendo?” “cosa si deve fare per mitigare i danni attesi ?” “quali azioni intraprendere per assicurare l'incolumità dei cittadini?” “quali sono le risorse di cui disponiamo?” “quali sono le risorse necessarie di cui non disponiamo e che dobbiamo chiedere affinchè siano commisurate all'evento che stiamo affrontando?” “da dove è meglio iniziare le operazioni di ripristino dei danni e di quali strutture è necessaria la disponibilità per assicurare alloggi temporanei?” Per arrivare ad uno scenario attendibile è necessario disporre dei dati di base e poi organizzare gli stessi in una sequenza logica del tipo: - informazioni generali sul territorio;

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- informazioni generali e particolari relative ad ogni tipologia di rischio presente sul territorio; - considerazioni sulla vulnerabilità, relativamente a: persone, cose, servizi, infrastrutture, attività economiche ecc., per ogni evento che possa verosimilmente colpire il territorio. Correlando queste informazioni, sia con i livelli di riferimento operativo già delineati nel paragrafo precedente, sia con le informazioni generali sulle aree di emergenza, sulle strutture idonee all'accoglienza temporanea, la viabilità alternativa, i servizi di pronto intervento e soccorso, sia con le informazioni generali e particolareggiate sugli strumenti operativi disponibili (uomini, mezzi ecc…), viene definito uno scenario globale che mette in evidenza il danno atteso ed inoltre definisce la risposta possibile e le procedure di applicazione del Piano di emergenza, producendo di fatto la traccia delle azioni da intraprendere in caso di evento.

Il MODELLO DI INTERVENTO

Il metodo Augustus (DPC Informa n° 12 - 1999), che è una sintesi coordinata degli indirizzi per la pianificazione dell’emergenza, individua procedure, condivise dalla Regione Liguria, per coordinare la risposta di protezione civile in ambito comunale, provinciale, regionale e nazionale. Nel metodo Augustus sono evidenziate le competenze degli Enti territoriali preposti alla pianificazione, nonché il modello di intervento per la gestione delle emergenze. Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti, nei vari livelli di comando e controllo, per la gestione delle emergenze. Tale modello riporta il complesso delle procedure per la realizzazione del costante scambio di informazioni tra il sistema centrale e periferico di protezione civile, in modo da consentire l'utilizzazione razionale delle risorse con il coordinamento di tutti i Centri Operativi dislocati sul territorio, in relazione al tipo di evento (art. 2, L. n. 225/92). Per modello di intervento si deve intendere, quindi, la definizione delle procedure operative da attivare in situazioni di crisi per evento imminente o per evento già iniziato, finalizzati al soccorso ed al superamento dell'emergenza. Attraverso protocolli d'intesa tra le diverse Componenti Istituzionali e Strutture Operative si individuano sia le fasi nelle quali si articola l'intervento di protezione civile sia i Centri Operativi che devono essere gradualmente attivati (C.O.C - C.O.M. - C.C.S. - S.O.R. - DI.COMA.C. ), stabilendone composizione, responsabilità e compiti.

CARTA DEL MODELLO DI INTERVENTO

• Ubicazione dei Centri Operativi • Ubicazione delle aree di emergenza (aree di attesa, centri di ricovero, aree di ammassamento dei soccorritori) • Indicazione delle vie di fuga • Indicazione dei percorsi dalle aree di attesa ai centri di ricovero • Indicazione dei cancelli • Indicazione dei presidi delle forze dell'ordine e del volontariato • Indicazione dei Posti Medici Avanzati

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ORGANISMI DI COORDINAMENTO CENTRI OPERATIVI

Il modello di intervento, per le emergenze di tipo a), prevede, da parte dei sindaci, l'attivazione dei Centri Operativi Comunali C.O.C., organizzati per funzioni come previsto dal Metodo Augustus. Per gli eventi di tipo b) e c) il modello di intervento, in conformità a quanto delineato in direttive nazionali, prevede la costituzione dei Centri Operativi Misti (C.O.M) incaricati del coordinamento delle attività di emergenza riguardanti un ambito territoriale composto da più comuni e del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.). I COM e i CCS sono formati dai rappresentanti delle Amministrazioni, degli Enti e delle Strutture Operative ed organizzati anch'essi secondo le funzioni del Metodo Augustus. I centri denominati Centro Operativi Misti (C.O.M.), costituiti di norma nelle sedi prestabilite previste nei piani di emergenza provinciali, sono attivati dal Prefetto e sono retti di norma da un Sindaco o dal Presidente della Comunità Montana. Componenti, sedi ed attività dei C.O.C, dei C.O.M, dei C.C.S. e delle relative sale operative costituiscono parte integrante della pianificazione provinciale e comunale dell'emergenza. Sarà pertanto compito della pianificazione provinciale e comunale individuare costituzione e modalità di funzionamento delle Strutture di Coordinamento (C.O.C. - C.O.M. - C.C.S.) e della SALA OPERATIVA a livello provinciale, garantendo il necessario raccordo funzionale ed operativo con la Sala Operativa Regionale per la protezione civile (S.O.R.). In particolare, le Province con il Piano Provinciale di Emergenza definiscono, d'intesa con i Prefetti, i comuni sede di C.O.M. e i relativi comuni afferenti, tenendo conto dei diversi parametri di funzionalità necessari (sicurezza dei siti, aree adeguate, strutture e mezzi idonei, funzionalità delle comunicazioni di emergenza, viabilità di emergenza ecc.) FUNZIONI DEL METODO AUGUSTUS Attraverso l'attivazione delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti obiettivi:

- Si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore. - I singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso il quotidiano aggiornamento dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto. - In caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori specializzati nell'ambito della propria funzione di supporto. - Si struttura la Sala Operativa a seconda del numero di funzioni di supporto da attivare.

ORGANIZZAZIONE DEL C.O.C.

Il Sindaco posto a conoscenza di un evento calamitoso previsto od in atto attiverà e presiederà il C.O.C attribuendo a ciascuna Funzione i relativi compiti e definendo le procedure operative per l'attuazione del modello di intervento in funzione degli eventi possibili od in corso.

Il modello di intervento Comunale dovrà prevedere almeno le seguenti procedure operative: - l'immediata reperibilità dei funzionari del C.O.C.; - l'attivazione dei monitoraggi di evento con l'eventuale istituzione di uno stato di presidio h 24; - il controllo del territorio, la delimitazione delle aree a rischio, gli eventuali sgomberi cautelativi, la predisposizione dei cancelli stradali e quanto altro di necessità per assicurare la pubblica e privata incolumità e l'organizzazione dei soccorsi; - l'impiego organizzato della Polizia Municipale assistita dalle Organizzazioni di Volontariato o

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dalla Squadra Comunale; - l'allertamento della popolazione; - l'organizzazione ed il presidio delle aree/strutture di attesa; - l'allestimento delle aree/strutture di ricovero per la popolazione.

L'organizzazione del C.O.C. prevede, secondo le linee guida del Metodo Augustus, nove funzioni di supporto, di seguito elencate.

Le funzioni individuate dal metodo Augustus per il C.O.C. sono:

a. FUNZIONE TECNICA E DI PIANIFICAZIONE (1) b. FUNZIONE SANITA', ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA (2) c. FUNZIONE VOLONTARIATO (4) d. FUNZIONE MATERIALI E MEZZI (5) e. FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA' SCOLASTICA (8) f. FUNZIONE CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE (9) g. FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' (6 e 10) h. FUNZIONE TELECOMUNICAZIONI (7) i. FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (13)

Il Sindaco, in relazione all'evento, attiverà le funzioni di supporto ritenute necessarie per la completa gestione dell'emergenza. Ciascuna funzione coordinerà, relativamente al proprio settore di competenza, tutti i soggetti individuati nel Piano che saranno impegnati nelle azioni volte al raggiungimento degli obiettivi definiti dai lineamenti della pianificazione. Il Sindaco, Autorità comunale di protezione civile (art. 15, comma 3, L. 225/92), posto a conoscenza di un evento calamitoso previsto od in atto, attiverà e presiederà il C.O.C attribuendo a ciascuna Funzione i relativi compiti e definendo le procedure operative per l'attuazione del modello di intervento in funzione degli eventi possibili od in corso, assumendo la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale, ne dà comunicazione al Settore Protezione Civile della Regione e al Prefetto, utilizzando l'apposita scheda di rilevamento speditivo reperibile sui siti internet: www.meteoliguria.it/protezione-civile/index.html www.regione.liguria.it seguendo il percorso “Ambiente e Territorio”, “Protezione Civile”, “Procedure di Allerta”. Il pdf scaricabile via rete è composto di due pagine (1 scheda + 1 istruzioni d'uso). Si riporta di seguito un facsimile della scheda.

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Il CENTRO OPERATIVO MISTO (C.O.M.)

Il C.O.M. è una struttura operativa decentrata che coordina le attività in emergenza di più Comuni in supporto alle attività dei Sindaci dei Comuni colpiti dalle calamità, svolgendo compiti di determinazione del quadro di evento, di riscontro delle necessità rappresentate dai Comuni di riferimento e di intervento logistico operativo. E' infatti presso i COM attivati che vengono recepite tutte le informazioni correlate all'evento, che si impostano le strategie di intervento di livello intercomunale e che si dispone l'impiego razionalizzato delle risorse a supporto dei comuni afferenti. Il C.O.M. si struttura quale luogo di riferimento per un numero (preordinato e già conosciuto) di Comuni. L'ubicazione del C.O.M. è di norma baricentrica rispetto ai Comuni afferenti ed è opportuno che sia localizzata in strutture antisismiche, non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio, tenendo inoltre in considerazione parametri quali: - aree di ammassamento - viabilità - sistema di comunicazioni di emergenza con i Comuni di riferimento, con il C.C.S.e la SOR.

IL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.)

Il C.C.S. rappresenta il massimo organo di gestione delle attività di Protezione Civile a livello provinciale e si identifica in una struttura operativa che elabora il quadro determinato dalla calamità, che riceve le richieste di intervento e soccorso provenienti dai COM ed ancora, che elabora le strategie di intervento operativo e supporto logistico necessarie al superamento

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dell'emergenza in corso. Nell'ambito dell'attività svolta dal C.C.S. si distinguono: una “area strategia”, alla quale afferiscono i soggetti preposti a prendere decisioni, ed una “area operativa” nella quale operano 15 funzioni di supporto che, in coordinamento con l'area strategica ed il responsabile dell'emergenza, determinano gli interventi di settore e globali necessari al superamento dell'emergenza. Le funzioni individuate dal metodo Augustus per il C.C.S. e per il C.O.M. sono: 1. TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE 2. SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 3. MASS MEDIA E INFORMAZIONE 4. VOLONTARIATO 5. MATERIALI E MEZZI 6. TRASPORTI, CIRCOLAZIONE E VIABILITÀ 7. TELECOMUNICAZIONI 8. SERVIZI ESSENZIALI 9. CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE 10. STRUTTURE OPERATIVE E S.A.R. 11. ENTI LOCALI 12. MATERIALI PERICOLOSI 13. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 14. COORDINAMENTO CENTRI OPERATIVI 15. TUTELA BENI CULTURALI Le funzioni da attivare possono essere esercitate mediante opportuni accorpamenti, in funzione della tipologia del fenomeno da fronteggiare, della sua estensione territoriale e della gravità dell'evento.

CONSIDERAZIONI

Dall'esposizione dei paragrafi precedenti emerge con evidenza il fatto che una adeguata organizzazione operativa (supportata dalla conoscenza dello stato di rischio per il territorio e da una procedura di gestione del Piano Comunale di Emergenza) fornisce al Sindaco gli elementi necessari per il superamento degli stati di crisi determinati da eventi calamitosi. Ovviamente non sarà sempre possibile essere preparati per ogni calamità, ma se il principio della organizzazione preventiva è assunto quale base di riferimento per l'impostazione delle procedure di emergenza è chiaro che, nel tempo, i meccanismi generali individuati nelle fasi di pianificazione non potranno altro che assurgere a prassi e consuetudine portando ogni ambiente di riferimento, anche il Comune più piccolo, ad un più elevato livello di preparazione e di capacità.

ELEMENTI NECESSARI A RENDERE EFFICACE IL PIANO COMUNALE

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1- Informazione alla popolazione 2- Misure di salvaguardia della popolazione 3- Misure di salvaguardia del sistema produttivo 4- Misure di Ripristino della viabilità e dei trasporti 5- Individuazione delle Aree di Emergenza 6- Indicatori di evento e procedure di intervento locali 7- La continuità amministrativa 8- La funzionalità delle comunicazioni 9- La funzionalità dei servizi essenziali 10- Attuazione di esercitazioni In questo senso si raccomanda una puntuale applicazione dei concetti anzi rappresentati e si ritiene utile riassumere alcune sintetiche informazioni per la gestione del Piano Comunale di Emergenza:

L'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

E' fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate all'evento conosca preventivamente: lo scenario di rischio che insiste sul proprio territorio; le linee generali del piano comunale di emergenza; i comportamenti da assumere, prima, durante e dopo l'evento; i mezzi ed i modi attraverso i quali verranno diffuse informazioni ed allarmi. Il Sindaco dovrà, quindi, predisporre e divulgare un sistema di allertamento per la popolazione.

MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE

Il Sindaco, quale Autorità di protezione civile, ha precisi obblighi nei confronti della collettività che rappresenta ed in particolare ha il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e della tutela del proprio territorio. Le misure di salvaguardia per la popolazione, in caso di eventi prevedibili, sono prevalentemente finalizzate all'allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo; un particolare riguardo deve essere dato alle persone con ridotta autonomia (anziani, disabili, bambini). Occorre, quindi, predisporre un piano di evacuazione e saperlo attivare con l'apporto congiunto di tutte le strutture operative e del volontariato, utilizzando anche lo strumento degli sgomberi preventivi. Particolare attenzione è da porsi nella gestione delle infrastrutture turistiche, anche temporanee, poste in prossimità dei corsi d'acqua.

MISURE DI SALVAGUARDIA DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCAL E

Questo intervento deve essere effettuato nel periodo immediatamente precedente al manifestarsi dell'evento, informando i soggetti pubblici e privati dell'imminenza dell’evento per consentire la messa in sicurezza dei mezzi di produzione e dei relativi prodotti stoccati.

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MISURE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORT I

Il Piano di Emergenza dovrà prevedere interventi per la riattivazione dei trasporti pubblici, il trasporto delle materie prime e di quelle strategiche, l'ottimizzazione dei flussi di traffico lungo le vie di fuga e l'accesso dei mezzi di soccorso nell'area colpita.

LE AREE DI EMERGENZA

Le aree di emergenza sono aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In particolare le aree di attesa sono luoghi di accoglienza per la popolazione nella prima fase dell'evento (possono essere utilizzate anche nelle fasi che precedono l'evento quando questo può essere previsto); le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione; le aree di ricovero della popolazione sono i luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui alloggiare la popolazione colpita. Ciascun Sindaco deve individuare nel proprio territorio aree di attesa e aree di ricovero in numero commisurato alla popolazione a rischio. Il Sindaco il cui Comune è sede di C.O.M. deve, inoltre, individuare l'area di ammassamento dei soccorritori e delle risorse in cui confluiranno gli aiuti destinati a tutti i Comuni afferenti al C.O.M.. Ciascuna area di emergenza, con i relativi percorsi di accesso, deve essere rappresentata su cartografia e/o immagini fotografiche in scala 1:5.000 e/o 1:10.000 (su supporto cartaceo e/o numerico), utilizzando la simbologia tematica nazionale.

AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE Le Aree di Attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione; si possono utilizzare strutture coperte (scuole, palestre, sale riunioni, ecc.) ritenute idonee purchè non soggette a rischio (frane, crolli, allagamenti, ecc.) e raggiungibili attraverso un percorso sicuro segnalato (in verde) sulla cartografia. Il numero e la tipologia delle aree viene individuato in funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti a rischio. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa di essere sistemata presso le aree di ricovero qualora la situazione lo rendesse necessario.

AREE DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE Le Aree di Ricovero della popolazione corrispondono a strutture di accoglienza (ostelli, alberghi, abitazioni private, ecc.) o luoghi in cui saranno allestiti moduli abitativi in grado di assicurare un ricovero prolungato alla popolazione colpita. Si devono individuare aree/strutture non soggette a rischio, possibilmente ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento di acque reflue.

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Il percorso più idoneo per raggiungere tali aree deve essere riportato in rosso sulla cartografia. Tali aree devono essere poste in prossimità di un nodo viario o comunque devono essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione. Inoltre, è preferibile che le aree abbiano nelle immediate adiacenze spazi liberi ed idonei per un eventuale ampliamento. Le Aree di Ricovero della popolazione potranno essere utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche settimane e qualche anno.

AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e delle risorse devono essere necessariamente individuate dai Sindaci i cui comuni sono sedi di C.O.M. poiché da tali aree partono i soccorsi per tutti i comuni afferenti. Le aree di ammassamento garantiscono un razionale impiego dei soccorritori, dei mezzi e delle risorse nelle zone di intervento: esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere almeno due campi base (circa 6.000 m2). Sulla cartografia andrà segnalato (in giallo) il percorso migliore per accedervi. Le Aree di Ammassamento dei soccorritori e risorse possono essere utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche settimane e qualche mese.

GLI INDICATORI DI EVENTO E RISPOSTE DEL SISTEMA COM UNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Piano dovrà riportare quali sono gli indicatori di evento cui corrispondono i tre diversi livelli di allerta (preallerta, allerta 1 ed allerta 2). A ciascun livello di allerta corrisponde in emergenza una fase operativa che, attivata dall'Autorità Comunale di Protezione Civile, rappresenta l'insieme delle azioni svolte dalle singole Componenti e Strutture Operative di Protezione Civile durante un determinato momento dell'emergenza (Modello di intervento). Il Sindaco potrà predisporre in tempo reale tutte le attivazioni operative comunali in base al livello di allerta dato per l'evento, prima che quest'ultimo si manifesti. Tramite il proprio Centro Operativo (composto dai responsabili delle Funzioni di Supporto) il Sindaco potrà organizzare la prima risposta operativa di protezione civile, mantenendo un costante collegamento con tutti gli Enti preposti al monitoraggio per l'evento atteso sul proprio territorio.

LA CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA ED IL SUPPORTO ALL'ATT IVITÀ DI EMERGENZA

Uno dei compiti prioritari del Sindaco in emergenza è quello di mantenere la continuità amministrativa del proprio Comune (anagrafe, ufficio tecnico, scuole ecc.).

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Pertanto, qualora la sede municipale risultasse a rischio, occorrerà provvedere già in fase di pianificazione ad individuare una sede alternativa per garantire la continuità amministrativa in emergenza.

LA FUNZIONALITÀ DELLE TELECOMUNICAZIONI

Il piano dovrà definire il grado di vulnerabilità dei sistemi di comunicazione ordinari e definire con i gestori del servizio le possibili procedure per il ripristino o l'attivazione di sistemi alternativi. La riattivazione delle telecomunicazioni dovrà essere assicurata nel più breve tempo possibile. Si dovrà verificare la funzionalità delle reti radio delle diverse strutture operative per garantire i collegamenti fra i vari Centri Operativi che potrebbero essere interessati dagli eventi calamitosi, considerati secondo gli scenari del piano. In ogni piano sarà prevista una singola funzione di supporto che garantisca il coordinamento di tutte le risorse e gli interventi mirati, per ripristinare piena funzionalità alle telecomunicazioni.

LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI ESSENZIALI

Le procedure di riattivazione delle reti erogatrici dei servizi essenziali dovranno essere previste nel Piano Comunale mediante specifici piani particolareggiati elaborati da ciascun ente competente.

L'ATTUAZIONE DI ESERCITAZIONI

L'esercitazione è il mezzo, fondamentale, per verificare il Modello di Intervento in relazione alle diverse attività di pianificazione dell'emergenza, per tenere aggiornate sia le conoscenze del territorio, che l'adeguatezza delle risorse (uomini e mezzi) e possono essere organizzate su scala nazionale, regionale, provinciale e comunale.

LE ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Le esercitazioni di protezione civile possono essere organizzate da Organi, Strutture e Componenti del Servizio Nazionale della PC. Sono classificate in: A. Per posti comando; B. Operative; C. Dimostrative; D. Miste.

A Esercitazioni per posti comando e telecomunicazioni quando coinvolgono unicamente gli organi direttivi e le reti di comunicazione. B Esercitazioni operative quando coinvolgono solo le strutture operative con l'obiettivo specifico di testarne la reattività, l'impiego dei mezzi e delle attrezzature tecniche necessarie, correlati allo scenario considerato. C Esercitazioni dimostrative, movimenti di uomini e mezzi con finalità insita nella denominazione. D Esercitazioni miste quando sono coinvolti uomini e mezzi di Amministrazioni ed Enti diversi e si organizzano prevedendo l'attivazione dei Centri Operativi previsti dal Modello di Intervento.

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GLI ELEMENTI INDISPENSABILI

1- PREMESSA. Analisi della sussistenza dei presupposti essenziali per l'organizzazione e l'attuazione dell'esercitazione medesima. 2- SCOPO. Dipende dalla tipologia dell’esercitazione prescelta e verifica: -per le esercitazioni di tipo A e D, l'efficacia del modello di intervento relativamente alla capacità di allestire e di far comunicare i Centri Operativi Comunali (C.O.C.), i Centri Operativi Misti (C.O.M.), i Centri Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), Sala Operativa Regionale (S.O.R.), Direzione di Comando e Controllo ( DI.COMA.C.); -per le esercitazioni di tipo B, la reattività di risposta delle strutture operative, in termini di uomini coinvolti e logistica, correlata allo scenario considerato. 3- SCENARIO. La tipologia del rischio preso in considerazione e il danno atteso correlato all'evento. 4- OBIETTIVI. Sono le diverse risposte operative che si renderebbero necessarie in caso di evento reale (previste nei Piani di Protezione Civile ) e sulle quali si ritiene occorra migliorarne l'efficacia e verificarne il funzionamento. 5- TERRITORIO. Si devono indicare i limiti territoriali coinvolti nell'esercitazione. 6- DIREZIONE. Occorre indicare il nominativo del direttore responsabile dell'esercitazione. 7- PARTECIPANTI . L'elenco di tutte le componenti della protezione civile che partecipano (Istituzioni, Enti, Associazioni di Volontariato ecc.). 8- AVVENIMENTI IPOTIZZATI. Gli avvenimenti che si ipotizza possano accadere nel territorio interessato dall'evento a seguito dello scenario considerato. 9- ANALISI DEI COSTI. Il preventivo di spesa necessario anche al fine di istruire le pratiche di rimborso per gli oneri del Volontariato.

LA CARTOGRAFIA REGIONALE DELLE CRITICITÀ AD USO DI PROTEZIONE CIVILE

l fine di agevolare la redazione degli scenari per la pianificazione comunale di protezione civile, le indagini conoscitive, gli studi di settore dei piani di bacino e la relativa cartografia di rischio sono stati omogeneizzati sul territorio regionale e sintetizzati in una cartografia che identifica le aree ed i fenomeni a maggiore criticità per la protezione civile. Tale cartografia, denominata “cartografia delle criticità ad uso di protezione civile”, riporta gli elementi di rischio sulla base dei quali si possono già fare scenari di pianificazione verosimili per il rischio idrogeologico e, in attesa di eventuali ulteriori approfondimenti scientifici che si rendano necessari per definire meglio tali fenomeni alla scala comunale, provvedere comunque alla redazione della parte di pianificazione relativa al modello d’intervento. La cartografia delle criticità riporta anche la classificazione sismica, la posizione degli impianti a

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rischio industriale e delle dighe e sbarramenti. Le zone a rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato sono inoltre da utilizzarsi, in mancanza di ulteriori approfondimenti o indicazioni di livello locale, quale riferimento per le attività di presidio territoriale previste in caso di allerta idrogeologica.

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Allegato 6

6.6.A Deliberazione Giunta Regionale 26 ottobre 2007, n.1259

Approvazione scenari di danno sismico del territorio ligure a supporto

dei piani di emergenza di protezione civile.

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APPROVAZIONE SCENARI DI DANNO SISMICO DEL TERRITORI O LIGURE A SUPPORTO DEI PIANI DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 24.2.1992 n. 225 “Istituzione del Se rvizio Nazionale della Protezione Civile” e ss.mm.ii; VISTO il decreto legislativo 31/3/1998 n. 112 “Con ferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Ent i locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; VISTA la legge regionale 17.2.2000, n. 9 “Adeguam ento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni ammini strative in materia di protezione civile ed antincendio”; VISTA la legge del 9.11.2001 n. 401 di conversione del d.l. 7/07/2001 n. 343 in base alla quale il Presidente del Consiglio dei Ministri , tramite il Dipartimento della Protezione Civile, promuove e coordina le attività delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Provi nce, dei Comuni, degli Enti pubblici nazionali e territoriali finalizzate alla tutela de ll'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal perico lo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, c he determinino situazioni di grave rischio; VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, recan te «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

VISTO in particolare l’art. 2 comma 4 della citata Ordinanza, con il quale si dispone che le regioni provvedano ad elaborare un piano tem porale delle verifiche e ad individuare la tipologia degli edifici e delle oper e infrastrutturali di interesse strategico che possono assumere rilievo durante gli eventi sismici per le finalità di protezione civile ovvero rilevanza in conseguenza d i un eventuale collasso;

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 del 8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per inte rventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con mo dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.»; ATTESO che il territorio regionale ligure risulta s oggetto al rischio sismico e che in proposito la deliberazione della Giunta regionale n . 530 del 16 maggio 2003 ha approvato la nuova classificazione sismica dei comu ni della Regione Liguria apportando una evidente variazione del panorama sis mico regionale, precedentemente riferito a soli 32 comuni, trasform ando tutti i 235 comuni della regione in comuni a rischio sismico differenziato su tre classi di pericolosità a rischio decrescente da 2 a 4;

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DATO ATTO che in collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Università di Genova è stato possibile determinare gli elementi scientifico-tecnici necessari ai fini della conosce nza del comportamento sismico del territorio nonchè definire modelli di simulazione r elativi al comportamento delle strutture edificate ai fini della previsione degli effetti di un sisma sul sistema sociale ligure; CONSIDERATO che la modellistica utilizzata, definit a nell’allegato 1, applica le migliori tecniche attualmente disponibili nel panor ama scientifico nazionale ed internazionale e che, attraverso la stessa, è stato possibile delineare, su tutto il territorio ligure, gli scenari di danno sismico att eso, (allegato 2) che definiscono i territori comunali colpiti ed il livello di dannegg iamento prodotto sugli stessi (crolli totali, parziali, edifici inagibili, vittime, ecc…) ; CONSIDERATO che gli scenari di danno sono stati del ineati sulla base di situazioni elaborate a seguito di alcuni “terremoti di progett o” (eventi sismici di riferimento) effettivamente ipotizzabili in Liguria (intensità e localizzazione), secondo i contenuti di cui all’allegato 1; DATO atto che le elaborazioni sono state effettuate per più eventi di riferimento opportunamente scelti per meglio rappresentare il q uadro di rischio sismotettonico ligure e che, tra questi, appare utile evidenziare solo quelli che produrrebbero i maggiori effetti sul territorio comprese le sue str utture e i suoi cittadini e sugli assetti sociali e socioeconomici e precisamente: Evento sismico di riferimento A : Magnitudo 6.42; L at. 43°49’55’’; Lon. 7°48’09’’ Evento sismico di riferimento B : Magnitudo 6.42; L at. 44°23’13’’; Lon. 9°44’51’’ Evento sismico di riferimento C : Magnitudo 6.42; L at. 44°28’17’’; Lon. 9°27’40’’ Evento sismico di riferimento D : Magnitudo 6.42; L at. 44°06’26’’; Lon. 8°11’45’’ RILEVATO che dal quadro generale di massimo rischio sismico individuato dall’allegato 2 risulta con evidenza che dallo ste sso discendono tre linee operative, diversificate anche in ragione dei flussi stagional i di popolazione, finalizzate alla riduzione degli impatti provocati dal sisma e cioè:

a) la definizione di processi strutturali di preven zione; b) la definizione di procedure di pianificazione di emergenza finalizzate, anche

attraverso opportuni piani comunali, a fornire la p rima risposta organizzativa ed operativa sui luoghi terremotati;

c) la pianificazione regionale e nazionale delle at tività di soccorso e di ritorno alle normali condizioni di vita sui territori colpi ti;

CONSIDERATO che al comma 3 dell’art.15 della Legge n. 225/92 si attribuisce al sindaco la competenza di autorità comunale di prote zione civile; CONSIDERATO che all’art. 6 della L.R. n. 9/2000 si dispone, tra l’altro, che ai comuni spetti la competenza di predisporre o aggiornare i piani comunali di emergenza e di

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individuare aree e siti rapidamente attrezzabili pe r il superamento della prima emergenza; DATO ATTO che: - relativamente al primo livello di pianificazione, ovvero quello delle prevenzione, la Regione Liguria in ragione del disposto della Ordin anza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/03 ha già operato il censimento e possiede i dati delle verifiche strutturali di tutti gli edifici strategi ci o di interesse strategico in Liguria di cui all’elenco approvato con D.G.R. 1384/2003 e che per alcuni di essi risultano già disponibili i dati di verifica tecnico-strutturale finanziati dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile; - relativamente al secondo livello di pianificazion e i riscontri derivati dalle applicazione delle modellistiche di scenario di dan no atteso parametrato su almeno n. 100 collassi di edifici e/o n. 10 morti o ferit i gravi per comune, individuano nei comuni di Badalucco (IM), Bordighera (IM), Camporo sso (IM), Castellaro (IM), Ceriana (IM), Dolceacqua (IM), Imperia, Ospedaletti (IM), Perinaldo (IM), Pompeiana (IM), Riva Ligure (IM), Sanremo (IM), Santo Stefano al Mare (IM), Taggia (IM), Vallecrosia (IM), Ventimiglia (IM), Alassio (SV), A lbenga (SV), Balestrino (SV), Boissano (SV), Borghetto Santo Spirito (SV), Borgio Verezzi (SV), Ceriale (SV), Cisano sul Neva (SV), Finale Ligure (SV), Giustenic e (SV), Laigueglia (SV), Loano (SV), Ortovero (SV), Pietra Ligure (SV), Savona, T oirano (SV), Vado Ligure (SV), Villanova d’Albenga (SV), Zuccarello (SV), Borzonas ca (GE), Chiavari (GE), Genova, Lavagna (GE), Mezzanego (GE), Ne (GE), Rezzoaglio ( GE), Santo Stefano d’Aveto (GE), Rapallo (GE), Sestri Levante (GE), La Spezia , Sesta Godano (SP), Varese Ligure (SP), i possibili maggiori effetti dei terr emoti attesi e pertanto risulta indispensabile ed urgente che le rispettive Amminis trazioni, con il supporto regionale ed in stretta relazione organizzativa con le Amministrazioni provinciali e le Prefetture competenti per territorio, definiscano, entro un anno dalla notifica del presente atto, i piani di emergenza comunale e prov inciale per assicurare la massima efficacia dei soccorsi nelle aree di crisi ed a favore della popolazione coinvolta; - relativamente al terzo livello la Struttura regi onale di Protezione Civile ed Emergenza, oltre a proseguire nelle attività tecnic o-scientifiche volte a meglio definire il quadro di insieme del rischio sismico i n Liguria ed a completare le attività disposte dalla Ordinanza del Presidente del Consigl io dei Ministri 3362/04 per gli edifici strategici e di interesse strategico, propo rrà, nel quadro delle collaborazioni istituzionali normate dalle leggi nazionali e regio nali di comparto, linee di pianificazione operativa di livello regionale e naz ionale indirizzate alla gestione degli eventi attesi in una visione di intervento globale per il soccorso, anche sanita rio, e per il ritorno alle normali condizioni di vita sui territori colpiti; RITENUTO, pertanto, necessario approvare gli scenar i di danno sismico temuto, di cui allegato 2, tenuto conto che lo stesso è stato elaborato sulla base dei nuovi livelli scientifici-tecnici attualmente disponibili , di cui allegato 1, ed avviare un’attività il cui obbiettivo sia l’ individuazione e la definizione delle procedure più idonee ed efficaci per assicurare una tempestiva ge stione degli eventi attesi in una visione di intervento globale per il soccorso, anch e sanitario, e per il ritorno alle

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normali condizioni di vita sui territori colpiti co involgendo altresì le amministrazioni comunali interessate; SU PROPOSTA dell’Assessore incaricato alla Protezi one civile

DELIBERA

per tutto quanto in premessa specificato che si int ende integralmente richiamato

a) di approvare, sulla base degli elementi realizza ti congiuntamente dalla Struttura regionale di Protezione Civile ed Emergen za, dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile e dalla Universit à di Genova, l’allegato 1, considerato parte integrante e sostanziale del pres ente atto, con il quale si individua la modellistica utilizzata per la determi nazione degli “Scenari di danno sismico del territorio ligure a supporto dei piani di emergenza di protezione civile” ed i “terremoti di progetto” (e venti sismici di riferimento) di seguito elencati considerandoli il massimo livello atteso sulla base delle documentazioni scientifiche ad oggi disponibili:

Evento sismico di riferimento A : Magnitudo 6.4 2; Lat. 43°49’55’’; Lon.

7°48’09’’ Evento sismico di riferimento B : Magnitudo 6.4 2; Lat. 44°23’13’’; Lon.

9°44’51’’ Evento sismico di riferimento C : Magnitudo 6.4 2; Lat. 44°28’17’’; Lon.

9°27’40’’ Evento sismico di riferimento D : Magnitudo 6.4 2; Lat. 44°06’26’’; Lon.

8°11’45’’

b) di approvare l’allegato 2, considerato parte int egrante e sostanziale del presente atto, contenente i tabulati e le cartograf ie relativi agli scenari di danno sismico che producono i maggiori danni in Li guria associati ai terremoti di progetto definiti alla lettera a) del dispositivo del presente atto, individuando altresì, per ogni area presa in consid erazione, i comuni interessati, il loro grado di danno presunto atteso e per ognuno di essi i riscontri numerici di crolli, senzatetto, morti e f eriti gravi;

c) di stabilire che i comuni di Badalucco (IM), B ordighera (IM), Camporosso

(IM), Castellaro (IM), Ceriana (IM), Dolceacqua (I M), Imperia, Ospedaletti (IM), Perinaldo (IM), Pompeiana (IM), Riva Ligure (IM), S anremo (IM), Santo Stefano al Mare (IM), Taggia (IM), Vallecrosia (IM), Ventim iglia (IM), Alassio (SV), Albenga (SV), Balestrino (SV), Boissano (SV), Bor ghetto Santo Spirito (SV), Borgio Verezzi (SV), Ceriale (SV), Cisano sul Neva (SV), Finale Ligure (SV), Giustenice (SV), Laigueglia (SV), Loano (SV), Ortov ero (SV), Pietra Ligure (SV), Savona, Toirano (SV), Vado Ligure (SV), Vill anova d’Albenga (SV), Zuccarello (SV), Borzonasca (GE), Chiavari (GE), Ge nova, Lavagna (GE), Mezzanego (GE), Ne (GE), Rezzoaglio (GE), Santo Ste fano d’Aveto (GE), Rapallo (GE), Sestri Levante (GE), La Spezia, Sesta Godano (SP), Varese

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Ligure (SP), individuati nelle mappe areali di magg iore rischio sismico regionale, provvedano alla redazione, entro un anno dalla notifica del presente atto, della pianificazione di emergenza co munale per il rischio sismico rapportandosi organizzativamente con le Amm inistrazioni provinciali e le Prefetture per assicurare la massima efficacia dei soccorsi in caso di evento;

d) di impegnare la Struttura regionale di Protezion e Civile ed Emergenza nella

definizione delle linee di pianificazione operativa di livello regionale, in relazione con il Dipartimento nazionale della Prote zione Civile, indirizzate alla gestione degli eventi attesi in una visione di inte rvento globale per il soccorso, anche sanitario, e per il ritorno alle no rmali condizioni di vita sui territori colpiti;

e) di trasmettere il presente atto agli enti locali interessati ed alle

amministrazioni provinciali della Liguria;

f) di disporre la pubblicazione, omessi gli allegat i, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Region e Liguria;

g) di pubblicare altresì il presente atto sul porta le telematico della Regione

Liguria dal giorno successivo alla data di approvaz ione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è possibile propo rre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

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Allegato 7

6.7.A Deliberazione Giunta Regionale 6 dicembre 2011, n.1489

L.R. 9/2000. Approvazione stralcio della cartografia di rischio di

inondazione con connessa disciplina di salvaguardia e misure di

protezione civile ex artt. 3 e 17 in relazione ai recenti eventi alluvionali.

A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 92

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLII - N. 51 Parte II 21.12.2011 - pag. 78

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06.12.2011 N. 1489

L.R. 9/2000. Approvazione stralcio della cartografia di rischio di inondazione con connessa

disciplina di salvaguardia e misure di protezione civile ex artt.3 e 17 in relazione ai recenti even-

ti alluvionali.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:• il D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla

gestione dei rischi di alluvione”, recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva europea2007/60/CE, che in particolare prevede:- all’art. 3 che agli adempimenti del decreto provvedono le Autorità di Bacino distrettuali ex art. 63

d.lgs. 152/2006 per le attività di pianificazione e le Regioni per le attività di protezione civile;- all’art. 6 che entro il 22/06/2013 siano redatte mappe delle pericolosità e del rischio di inondazio-

ne;- all’art. 7 che entro il 22/06/2015 sia redatto il Piano di gestione dalle alluvioni, attraverso il quale

vengono associate alla mappatura di cui all’art. 6 misure per la gestione del rischio da alluvioni ed,in particolare, viene riportata una sintesi dei contenuti dei piani di emergenza;

• la legge 18 maggio 1989 n.183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa delsuolo” che istituisce le Autorità di Bacino e introduce lo strumento dei piani di bacino, dei quali indi-vidua termini e modalità generali di redazione ed approvazione;

• il D.Lgs. 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale” ed, in particolare, la parte terza, recan-te norme in materia di difesa del suolo, che ha innovato il sistema previgente di pianificazione dibacino, prevedendo, al riguardo, la soppressione delle Autorità di Bacino ex lege 183/1989, le cui fun-zioni sono demandate alle autorità di bacino distrettuale, istituite dallo stesso D. Lgs., nonché l’art.170 che al comma 2-bis ha disposto la proroga delle funzioni delle Autorità di Bacino nelle more del-l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui sopra, al momento non ancora avvenuta;

• il D.L. n. 208/2008 che all’articolo 1, oltre alla proroga delle funzioni delle Autorità di Bacino sopraricordata, che di fatto conferma il regime transitorio già disposto a livello regionale dall’art. 44 dellal.r. n. 10/2008, fa salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dalla data di emanazione deld.lgs. 152/2006;

• la legge 24 febbraio 1992, n.225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione civile” che all’art.3 definisce le attività ed i compiti della protezione civile precisando che: - la “previsione” consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei feno-

meni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio sog-gette ai rischi stessi;

- la “prevenzione” consiste nelle attività volte a d evitare o ridurre al minimo la possibilità che si veri-fichino danni anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;

• la legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 “ Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti localidelle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio” ed in particolare:

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 21.12.2011 - pag. 79Anno XLII - N. 51

- gli artt. 3, comma 2, lett. d) e 6, comma 1, lett. c) ed e), che attribuiscono rispettivamente: allaRegione il compito di fornire indirizzi per la predisposizione da parte degli enti locali dei piani diemergenza provinciali e comunali; ai Comuni il compito di predisporre od aggiornare i pianicomunali di emergenza dei quali debbono tenere conto gli strumenti urbanistici comunali e diprovvedere alla vigilanza sull’insorgere di situazioni di rischio idrogeologico od altro rischio;

- l’art 17 che prevede che la Regione rediga le mappe dei rischi presenti sul territorio regionale rea-lizzate anche con il concorso degli enti locali interessati e che tali mappe possano contenere divie-ti e prescrizioni per la tutela e gestione del territorio, nonché indirizzi e direttive in ordine all’e-spletamento dell’attività di pianificazione territoriale ed urbanistica da parte della Regione, delleProvince e dei Comuni;

PREMESSO CHE nel 2011 sono occorsi eventi alluvionali sul territorio ligure, che hanno provocatooltre a danni materiali ingentissimi, anche la perdita di numerose vite umane;

CONSIDERATO CHE tali eventi, gravi e ripetuti, rendono necessario ed urgente procedere, ai sensidell’art. 17 della l.r. 9/2000, all’aggiornamento della mappatura delle aree e rischio di inondazione a finidi protezione civile, al fine del recepimento della perimetrazione delle aree interessate dalle recenti inon-dazioni nonché della predisposizione di adeguate misure di salvaguardia che restino cautelativamentein vigore sino all’espletamento dei necessari approfondimenti in merito alla cause e alla dinamica delleesondazioni avvenute;

DATO ATTO che per l’evento alluvionale del 25/10/2011 che ha interessato il territorio della Provinciadella Spezia, è stata elaborata una mappatura delle aree interessate dalle inondazioni da parte del per-sonale tecnico della Regione Liguria, ARPAL, Autorità di Bacino del Fiume Magra e Provincia dellaSpezia, sulla base di sopralluoghi, segnalazioni e rilievi fotografici aerei e satellitari e con il coordina-mento del Settore Assetto del Territorio della Regione;

CONSIDERATO PERTANTO CHE:• sulla base delle informazioni ad oggi disponibili è stata redatta la mappatura di cui all’allegato 2, alle-

gata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che è costituita dalla perimetrazione dellearee inondate negli eventi dell’ottobre e novembre 2011;

• tale mappatura potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni attraverso informazioni e dati dimaggior dettaglio via via disponibili;

• ai sensi del citato art. 17, comma 2, l.r.9/2000, possono essere adottati divieti e prescrizioni per la tute-la e la gestione del territorio, nonché indirizzi e direttive in ordine agli insediamenti e alle infrastrut-ture esistenti o previste all’interno delle aree già interessate da eventi di inondazione;

RITENUTO pertanto necessario, ai fini di previsione e prevenzione di cui all’art.3 l. 225/1992 e secon-do quanto previsto dagli artt. 3 e 17 della l.r. 9/2000, predisporre, sulle aree di cui all’allegato 2, unadisciplina di salvaguardia temporanea che contenga prescrizioni e divieti di natura cautelativa nellemore di adeguati approfondimenti tecnici finalizzati allo studio ed approfondimento degli eventi occor-si e alla predisposizione di conseguenti varianti ai piani di bacino vigenti, laddove necessario;

CONSIDERATO infine che la frequenza e le caratteristiche degli eventi alluvionali sul territorio ligu-re impongano alcune misure di prevenzione e protezione e di protezione civile sia sulle aree inondatenegli eventi stessi sia nelle aree già riconosciute a rischio di inondazione nell’ambito dei piani di bacinovigenti e nella carta delle criticità a fini di protezione civile vigente, ed in particolare:• la necessità della verifica ed eventuale aggiornamento da parte dei Comuni dei piani di prevenzione

ed emergenza di protezione civile, ovvero la loro redazione qualora ne fossero sprovvisti, sulla basedi alcuni indirizzi e prescrizioni;

• il censimento dei locali interrati e seminterrati e la ricognizione dei tratti di corsi d’acqua tombati neitessuti urbani dei propri territori, da inserire in ogni caso nei piani di prevenzione ed emergenza dicui sopra;

• il divieto di realizzazione di nuove strutture interrate nelle aree inondabili a tempi di ritorno di 30 e200 anni nelle more di adeguati approfondimenti tecnici e normativi;

RITENUTO infine che • la cartografia allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, costituita dall’allegato 2

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLII - N. 51 Parte II 21.12.2011 - pag. 80

come sopra descritto, rappresenti uno stralcio di aggiornamento della mappa dei rischi ai sensi del-l’art.17 della l.r. 9/2000 relativamente al rischio di inondazione, oggetto di possibili modifiche ed inte-grazioni sulla base di ulteriori approfondimenti o all’emergere di nuove conoscenze ed elementi dimaggior dettaglio;

• la disciplina di salvaguardia e le misure di prevenzione di cui all’Allegato 1, quale parte integrante esostanziale, al presente atto sia rispondente alle esigenze di cautela necessaria nelle more degli ade-guati approfondimenti tecnici;

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Attività di Protezione Civile, Caccia ePesca Acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita Consapevoli;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa1. di approvare ai sensi dell’art. 17, c.1, della l.r. 9/2000 lo stralcio della mappa del rischio di inondazio-

ne di cui alla cartografia allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,costituita, dalla CTR in scala 1:10.000 di cui all’allegato 2;

2. di disporre, secondo quanto previsto dall’art 17, c. 2, e dall’art. 3 della l.r. 9/2000, ai fini della tuteladai rischi di inondazione presenti sul territorio, i divieti e le prescrizioni, nonché gli indirizzi e ledirettive in ordine all’espletamento delle attività di pianificazione territoriale e di protezione civile,di cui alla normativa allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato1);

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro60 gg, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro120 gg dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIORoberta Rossi

(segue allegato 1. Allegato 2 depositato presso il DipartimentoAmbiente della Regione Liguria e consultabile sul sito www.ambienteinliguria.it)

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 21.12.2011 - pag. 81Anno XLII - N. 51

ALLEGATO 1

Misure di salvaguardia

ai sensi del c.2, dell’art. 17 della l.r. 9/2000 ed indicazioni e prescrizioni di protezione civile ex art. 3 l.r. 9/2000

PARTE I

AREE INONDATE

Art. 1. Mappatura aree inondate

1. Le principali aree interessate da inondazioni nei recenti eventi alluvionali occorsi sul territorio regionale sono rappresentate nella cartografia di cui alla tav. 1, che costituisce aggiornamento ed integrazione della attuale cartografia delle criticità idrauliche a fini di protezione civile, di cui all’art. 17 della l.r. 9/2000, aggiornata da ultimo con DGR 746 del 9/7/2007.

2. Le perimetrazioni delle aree di cui al comma 1 sono determinate sui dati disponibili alla data di approvazione del presente atto e sono suscettibili di modifiche ed integrazioni sulla base di ulteriori approfondimenti o all’emergere di nuove conoscenze ed elementi di maggior dettaglio.

3. Gli enti locali competenti, a seguito della verifica della perimetrazione delle aree di cui al comma 1, possono presentare, motivatamente e sulla base di adeguata documentazione tecnica, istanza di integrazione, modifica od aggiornamento delle aree stesse, con particolare riferimento ad aree interessate dalle esondazioni non perimetrate nella tav. 1.

4. Le perimetrazioni di cui al comma 1 costituiscono riferimento per l’attivazione dei fondi relativi allo stato di emergenza, sia per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio o messa in sicurezza sia per contributi connessi ai danni alluvionali subiti.

Art. 2 Divieti e prescrizioni su aree inondate

1. Sulle aree rappresentate in tav. 1, sono stabiliti i seguenti divieti e prescrizioni quali misure cautelari nelle more di adeguati studi ed approfondimenti e delle verifiche di cui all’art. 4.

2. Fatti salvi gli interventi di cui al comma 3, sono vietati:

a) interventi di nuova edificazione;

b) interventi sul patrimonio edilizio eccedenti quelli di risanamento conservativo come definiti all’art.9 della l.r. 16/2008;

c) cambi di destinazione d’uso, anche senza opere edilizie, che aumentino il carico insediativo, anche temporaneo;

d) realizzazione di nuove infrastrutture.

3. Sono esclusi dai divieti di cui al comma 2:

a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sino al risanamento conservativo, come definito dall’articolo 9 della l.r. 16/2008;

b) l’adeguamento o realizzazione di reti ed impianti di servizi pubblici, purché siano tali da non aggravare le condizioni di pericolosità idraulica e non subire danni in caso di eventi alluvionali;

c) gli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione di strade pubbliche e di realizzazione di nuove strade pubbliche, purché, sulla base di appositi studi di

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLII - N. 51 Parte II 21.12.2011 - pag. 82

compatibilità idraulica, gli stessi siano realizzati in modo da non aggravare le condizioni di pericolosità idraulica e da non interferire con i possibili interventi di sistemazione idraulica.

4. Sono altresì consentiti gli interventi idraulici ed idraulico-ambientali volti alla messa in sicurezza, purché compatibili con le previsioni ed i criteri della pianificazione di bacino, nei termini e modalità ivi indicate.

5. In ogni caso qualsiasi intervento di carattere edilizio ed infrastrutturale non deve: interessare l’alveo attivo; pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva; aumentare il rischio di inondazione nelle aree limitrofe e a monte e a valle; costituire significativo ostacolo al deflusso di piena e ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree.

6. La disciplina di cui ai commi precedenti va applicata in termini integrati e complementari alla disciplina relativa alle aree connesse alla pericolosità idraulica ed idrogeologica dei piani di bacino vigenti, con prevalenza, caso per caso, della disciplina più restrittiva.

Art.3 Regime transitorio per le misure sulle aree i nondate

1. Dalla data di approvazione delle presenti misure non sono assentibili o realizzabili interventi in contrasto con i divieti e le prescrizioni di cui all’art. 2, comma 2.

2. Relativamente agli interventi già assentiti con titolo edilizio rilasciato o i cui lavori siano iniziati, i Comuni devono trasmettere entro il 15 dicembre 2011 formale richiesta di parere, corredata dal progetto approvato, alla Provincia, per il territorio dell’Autorità di Bacino regionale e all’organo competente dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra per il relativo territorio. Il parere deve essere espresso entro 45 giorni dalla richiesta.

3. Il suddetto parere, anche sulla base degli approfondimenti tecnici avviati, ai sensi dell’art. 4 comma 2, può contenere indicazioni e prescrizioni per l’adeguamento progettuale degli interventi e/o per l’adozione di misure di autoprotezione e/o di protezione civile, ai fini di ridurre la vulnerabilità delle edificazioni e tutelare la pubblica incolumità ovvero laddove necessario, l’individuazione di interventi di sistemazione idraulica da realizzare.

4. A far data dall’approvazione delle presenti misure è sospesa l’efficacia dei titoli edilizi comunque denominati sino all’espressione del parere di cui al comma precedente.

5. A seguito dell’ espressione del parere positivo gli interventi sono realizzati con le indicazioni e le prescrizioni eventualmente contenute nel parere stesso.

6. In caso di espressione di parere negativo, le Amministrazioni competenti sono tenute ad assumere gli atti conseguenti.

Art. 4 Durata delle misure di salvaguardia sulle ar ee inondate

1. Le misure di cui all’art. 2 rimangono in vigore per 6 mesi dalla loro approvazione.

2. In relazione alle aree di cui all’art.1, gli organi delle Autorità di Bacino competenti per territorio, anche in collaborazione con gli Enti interessati e con gli uffici competenti dell’ARPAL, avviano verifiche, studi ed approfondimenti tecnici tesi a analizzare i fenomeni avvenuti ed individuare le cause delle esondazioni, verificando altresì l’adeguatezza delle classificazioni di pericolosità e rischio dei piani di bacino attualmente vigenti, la permanenza delle condizioni che hanno causato lo stato di emergenza o eventuali condizioni di rischio residuo, e determinando in particolare la necessità della revisione ed aggiornamento dei piani.

3. Entro la data di validità del presente provvedimento, devono essere, in ogni caso, approvate le varianti ai piani di bacino vigenti al fine dell’aggiornamento del quadro conoscitivo alla luce degli eventi alluvionali occorsi, recependo contestualmente, laddove

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 21.12.2011 - pag. 83Anno XLII - N. 51

possibile, gli esiti delle verifiche ed approfondimenti di cui al comma 2. Nel caso, a seguito delle verifiche, non risulti necessaria alcuna variante ai piani vigenti, né in termini di quadro conoscitivo né di normativa associata, ne dovrà essere data ufficiale comunicazione alla Regione.

4. Le misure di cui all’art. 2 decadono, per i relativi territori, all’atto dell’avvenuta approvazione delle varianti ai piani di bacino, ovvero della trasmissione della comunicazione da parte delle Autorità di Bacino ai sensi del comma 3.

5. In casi di particolare complessità, o di necessità di studi di maggior dettaglio per l’individuazione delle cause degli eventi alluvioni e delle condizioni di rischio residuo, o di altre documentate condizioni di criticità, la durata delle presenti misure potrà essere prorogata per un periodo non superiore a ulteriori 6 mesi.

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PARTE II

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 5 Verifica piani di protezione civile per le a ree inondate

1. In relazione alle aree inondate di cui all’art. 1, i Comuni e le Province procedono, entro 3 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento alla verifica ed eventuale adeguamento dei piani di emergenza protezione civile comunali e provinciali alla luce degli eventi che hanno indotto lo stato di emergenza e delle condizioni di rischio residuo esistenti.

Art. 6 Misure di prevenzione e di protezione civile nelle aree a rischio di inondazione

1. In relazione alle aree già individuate a pericolosità idraulica dai piani di bacino o analoghi strumenti di pianificazione, con particolare riferimento alle fasce di inondabilità A, B e C per i piani di bacino regionali, alle aree Pi4, Pi3, Pi2 e fascia di riassetto per il piano di bacino del Fiume Magra, per le fasce A, B e C e le aree Ee, Eb ed Em per i bacini liguri padani, devono essere osservati i seguenti indirizzi e le seguenti misure cautelari in termini di prevenzione e protezione.

2. Entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, i Comuni devono verificare la coerenza dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani di prevenzione ed emergenza di protezione civile con il quadro conoscitivo di pericolosità idraulica richiamato al comma 1 prevedendo l’assunzione, se del caso, di tutte le misure opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità e da attivare prioritariamente per le strutture altamente vulnerabili. 1

3. Sulla base della verifica di cui al comma 2, i Comuni aggiornano, o redigono laddove ne fossero sprovvisti, i propri piani di emergenza e protezione civile, anche ai sensi dell’ art 3 della l.r. 9/2000, in coerenza con le indicazioni di massima in appendice al presente atto e li trasmettono al Settore Protezione Civile della Regione. In caso di inadempienza, in sede di attribuzione dei fondi saranno ridefinite le percentuali di contribuzioni dei danni e delle azioni per la messa in sicurezza del territorio.

4. I Comuni, entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento procedono in ogni caso, anche ai fini degli aggiornamenti dei piani di protezione civile di cui al comma precedente, al censimento dei locali interrati e seminterrati ricadenti nelle aree a pericolosità idraulica di cui al comma 1, nonché alla ricognizione dei tratti di corsi d’acqua tombati ricadenti

1 A titolo esemplificativo tra tali misure possono rientrare le seguenti azioni:

- rilocalizzazione degli elementi a maggior rischio, situati in particolare nella fascia ad elevata pericolosità idraulica dei piani di bacino (fascia A, aree Pi4 o aree Ee);

- provvedimenti di inabitabilità per locali posti a quote non compatibili con l’inondabilità dell’area e variazioni di destinazione d’uso dei manufatti edilizi esistenti finalizzate a renderli il più possibile compatibili con l’inondabilità;

- messa in opera di misure o accorgimenti tecnico costruttivi o, in generale, la realizzazione di opere per la riduzione del rischio dei locali od edifici soggetti ad alto rischio idraulico;

- predisposizione di sistemi di allarme volti alla salvaguardia della incolumità delle persone.

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 21.12.2011 - pag. 85Anno XLII - N. 51

nei tessuti urbani dei propri territori, il cui elenco deve essere trasmesso alla Settore Assetto del Territorio della Regione Liguria.

5. Nelle more di adeguati approfondimenti tecnici e normativi, anche alla luce delle caratteristiche e delle conseguenze degli eventi alluvionali occorsi negli ultimi anni, per un periodo di 6 mesi dall’approvazione delle presenti misure, non sono assentibili interventi edilizi interrati e seminterrati sulle aree a pericolosità idraulica di cui al comma 1 ad esclusione delle aree inondabili a tempo di ritorno cinquecentennale.

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLII - N. 51 Parte II 21.12.2011 - pag. 86

APPENDICE

INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA E PROTEZIONE CIVILE SULLA BASE DELLA CONOSCENZA DELLE AREE INONDABILI

DI CUI ALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

Sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino, ed in particolare del quadro conoscitivo ivi contenuto, I Comuni nell’ambito dei piani di protezione civile devono:

1. redigere, sulla base delle cartografie di pericolosità esistenti integrate dagli elementi di maggior dettaglio, una carta del rischio idrogeologico di maggior dettaglio rispetto a quella del piano di bacino finalizzata all’individuazione di situazioni puntuali con problematiche specifiche di protezione civile, nella quale in particolare siano individuati gli specifici elementi presenti e le destinazioni d’uso, e siano diversificate, in considerazione della loro caratteristica vulnerabilità, le aree a rischio.

2. individuare, relativamente ai manufatti soggetti a rischio elevato, attraverso analisi di dettaglio anche sotto l’aspetto costi-benefici, le soluzioni più opportune per la riduzione del rischio connesso (quali delocalizzazione, cambi di destinazione d’uso, provvedimenti di inabitabilità, sistemi di allarme, accorgimenti tecnico-costruttivi, ecc.).

3. fornire adeguata informazione alla cittadinanza circa il grado di esposizione al rischio desunto dalle carte di pericolosità, ed in particolare disporre l’apposizione lungo la viabilità ed in adiacenza ai manufatti siti in zone inserite nelle fasce di inondabilità, parzialmente o totalmente inondabili e/o allagabili, apposita segnaletica permanente del pericolo, e nei punti nevralgici, di pannelli a messaggio variabile, con alimentazione autonoma, che, sulla base dei bollettini di allerta o avviso per temporali, informano la popolazione sulle possibili situazioni di rischio.

4. verificare che siano predisposti o predisporre idonei piani di evacuazione e/o messa in sicurezza degli edifici relativamente agli immobili destinati ad uso commerciale o ricreativo, agli impianti sportivi e ad altri locali aperti al pubblico, nonché indicazioni circa le vie di fuga sicure dalle zone inondabili;

5. programmare la limitazione o la interdizione degli accessi nelle aree o infrastrutture esposte al rischio, la permanenza nei locali interrati e/o seminterrati nonché in quelli siti allo stesso livello del piano stradale a rischio di inondazione e/o di allagamento contestualmente alla diramazione dello stato di allerta o avviso per temporali;

6. prevedere indicazioni per attività specifiche, quali la sospensione dei mercati rionali di vario tipo e/o la chiusura delle scuole, da attivare attraverso specifiche ordinanze, ovvero predisporre specifici protocolli operativi di emergenza per le scuole ed altri edifici pubblici a rischio, da divulgare presso la popolazione, anche attraverso l’organizzazione di apposite esercitazioni.

I Comuni, in ottemperanza ai piani come sopra redatti, devono inoltre provvedere ad emanare ordinanze con la previsione di norme minime comportamentali quali misure precauzionali per tutta la durata delle allerte, quali:

Prima dell’evento:

- Per i residenti in aree riconosciute a rischio di inondazione evitare di occupare locali a piano strada o sottostanti il piano strada o locali inondabili;

- Predisporre paratie a protezione dei locali al piano strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili collocati in locali allagabili;

- Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall’allagamento; - Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità dalla radio e dalla tv;

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 21.12.2011 - pag. 87Anno XLII - N. 51

- Verificare gli aggiornamenti della situazione evidenziata nei pannelli luminosi ove siano disposti;

- Consultare il sito regionale del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Liguria (www.meteoliguria.it – link previsioni – allerta on line).

Durante l’evento

- Non occupare locali a piano strada o sottostanti il piano strada o locali inondabili; - Non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti; - Rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in ambiente

sicuro; - Non tentare di raggiungere la propria destinazione, ma cercare riparo presso lo stabile più

vicino e sicuro; - Staccare l’interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas; - Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità dalla radio e dalla tv; - Verificare gli aggiornamenti della situazione evidenziata nei pannelli luminosi ove siano

disposti; - Consultare il sito regionale del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione

Liguria (www.meteoliguria.it – link previsioni – allerta on line)

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Allegato 8

6.8.A Il Metodo Augustus

DPC informa 4 MAGGIO 1997

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A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 104

di Elvezio Galanti

L’abc della Protezione Civile ”Metodo Augustus”, ovvero la gestione dell’emergenza, l’informazione in situazioni di crisi e l’assistenza alloggiativa in emergenza: tre percorsi affatto virtuali che abbiamo cercato di illustrare con chiarezza e semplicità. Perchè da questi percorsi chi opera nella protezione civile può acquisire una conoscenza di base dei problemi che, puntualmente, si verificano prima, durante e dopo un evento calamitoso. Si tratta di percorsi purtroppo collaudati più volte in questi ultimi anni (Versilia, crisi sismica in Umbria e Marche, Sarno, tanto per ricordare i principali avvenimenti verificatisi dal 1997 ad oggi) e che, grazie anche alla riflessione sugli errori del passato, si sono affinati in maniera sempre più rispondente alle esigenze operative a vario livello. E la rispondenza a questo nostro lavoro (confortato sempre da un costante coordinamento tra centro e periferia) l’abbiamo avuta proprio da chi, in emergenza, deve operare in fretta e bene: le edizioni precedenti sono andate più volte esaurite e la richiesta continua ad essere costante. Per questo abbiamo deciso di riunire in un unico numero di “DPC Informa” le monografie dedicate alla gestione dell’emergenza e dell’informazione e all’assistenza alloggiativa, a disposizione di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nel campo della prevenzione e dell’emergenza. Per quanto riguarda in particolare il “Metodo Augustus” si segnalano alcune significative variazioni derivanti dalle novità legislative, (ad esempio le nuove competenze di protezione civile delle Regioni, delle Provincie e degli Enti Locali).

INDICE

IL METODO AUGUSTUS

Il metodo Augustus di Elvezio Galanti

Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile

Caratteristiche di base per la pianificazione di emergenza definizione di un piano - successo di una operazione di protezione civile - struttura di un piano

Analisi comparata fra attività di programmazione e di pianificazione

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A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 105

Criteri di massima per la pianificazione provinciale di emergenza

Criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza

Vitalità di un piano aggiornamento periodico - attuazione di esercitazioni - informazione alla popolazione

COMUNICAZIONE E CRISI

Comunicare in tempo di crisi di Paolo Farneti

L'informazione in situazioni di emergenza di Franco Barberi

Informazione, il cane da guardia del cittadino di Paolo Giuntella

La comunicazione nell'emergenza

Comunicazione in stato di crisi

Organizzazione preventiva in funzione di comunicazione in stato di crisi

Gestione della comunicazione in stato di crisi

ASSISTENZA ALLOGGIATIVA IN EMERGENZA

Insediamenti abitativi di emergenza di Mario Massimo Simonelli

Aree di ammassamento

Aree di accoglienza

Aree di attesa

Urbanizzazione di un sito per insediamento di moduli abitativi e servizi: San Felicissimo

IL METODO AUGUSTUS

Il metodo Augustus di Elvezio Galanti

“Il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle cose”. Così duemila anni fa, con una frase che raccoglieva una visione del mondo unitaria fra il percorso della natura e

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la gestione della cosa pubblica, l’imperatore Ottaviano Augusto coglieva pienamente l’essenza dei concetti che oggi indirizzano la moderna pianificazione di emergenza che si impernia proprio su concetti come semplicità e flessibilità. In sostanza: non si può pianificare nei minimi particolari, perchè l’evento - per quanto previsto sulla carta - al suo “esplodere” è sempre diverso. Il metodo Augustus nasce da un bisogno di unitarietà negli indirizzi della pianificazione di emergenza che, purtroppo, fino ad oggi ha visto una miriade di proposte spesso in contraddizione fra loro perchè formulate dalle varie amministrazioni locali e centrali in maniera tale da far emergere solamente il proprio “particolare”. Tale tendenza ha ritardato di molto il progetto per rendere più efficaci i soccorsi che si muovono in un sistema complesso tipico di un paese come il nostro. Esigenza questa assunta come “primaria attività” da perseguire nel campo della protezione civile del Sottosegretario di Stato Franco Barberi che, ricoprendo anche la responsabilità della Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendio, ha potuto incaricare un gruppo di lavoro specifico per l’elaborazione di una unica linea guida per la pianificazione di emergenza. Altre carenze erano state evidenziate dal Sottosegretario nel campo della pianificazione di emergenza: la genericità della legge 225/92 per l’attività di pianificazione di emergenza; la carenza procedurale ed effettiva, nella circolare n.2 del 1994 riguardante la pianificazione di emergenza del Dipartimento della Protezione Civile, sia per il mancato riferimento dei piani di emergenza per il rischio idrogeologico alla suddivisione del territorio per i bacini idrografici (previsti dalla legge 183/89 difesa del suolo), sia per l’assenza di un riferimento sul modello di intervento all’interno delle pianificazioni di emergenza. Il gruppo di lavoro incaricato di elaborare le linee guida “Augustus” (composto da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell’Interno), tenendo conto di queste indicazioni, ha prodotto un lavoro che rappresenta una sintesi coordinata degli indirizzi per la pianificazione, per la prima volta raccolti in un unico documento operativo. L’importanza delle linee guida del metodo Augustus, oltre a fornire un indirizzo per la pianificazione di emergenza, flessibile secondo i rischi presenti nel territorio, delinea con chiarezza un metodo di lavoro semplificato nell’individuazione e nell’attivazione delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di protezione civile. Nel nostro paese non mancano (o, comunque, non mancano sempre) i materiali ed i mezzi: mancano soprattutto gli indirizzi sul come attivare queste risorse in modo sinergico. Il metodo Augustus vuole abbattere il vecchio approccio di fare i piani di emergenza basati sulla concezione burocratica del solo censimento di mezzi utili agli interventi di protezione civile e introdurre con forza il concetto della disponibilità delle risorse; per realizzare questo obiettivo occorre che nei piani di emergenza siano introdotte le funzioni di supporto con dei responsabili in modo da tenere “vivo” il piano, anche attraverso periodiche esercitazioni ed aggiornamenti. Nel metodo Augustus sono ben sviluppati questi concetti per le competenze degli Enti territoriali proposte alla pianificazione (per gli eventi di tipo a) e b) art. 2 L.225/92), ove viene evidenziato che attraverso l’istituzione delle funzioni di supporto nelle rispettive sale operative (9 funzioni per i comuni e 14 per le provincie e regioni) si raggiungono due obiettivi primari per rendere efficace ed efficiente il piano di emergenza: a) avere per ogni funzione di supporto la disponibilità delle risorse fornite da tutte le amministrazioni pubbliche e private che vi concorrono; b) affidare ad un responsabile della funzione di supporto sia il controllo della specifica operatività, sia l’aggiornamento di questi dati nell’ambito del piano di emergenza. Inoltre far lavorare in “tempo di pace” i vari responsabili delle funzioni di supporto per l’aggiornamento del piano di emergenza fornisce l’attitudine alla collaborazione in situazioni di emergenza, dando immediatezza alle risposte di protezione civile che vengono coordinate nelle Sale Operative. Si chiarisce con il metodo Augustus la diversità dei ruoli nel modello di intervento Provinciale con

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la distinzione dei ruoli del CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) e della Sala Operativa. Il CCS si configura come l’organo di coordinamento Provinciale ove si individuano delle strategie generali di intervento, mentre nella Sala Operativa Provinciale si raccolgono le esigenze di soccorso e si risponde secondo le indicazioni provenienti dal CCS. Questi due organi debbono necessariamente operare in distinti locali, ma sotto un’unica autorità. Il COM è invece la struttura decentrata del coordinamento Provinciale per meglio svolgere la direzione unitaria dei servizi di emergenza coordinandoli a livello provinciale con gli interventi dei Sindaci dei Comuni afferenti al COM stesso. Le funzioni di supporto, da attuare nei comuni, non debbono essere necessariamente 14 ma dovranno essere istituite a ragion veduta, in maniera flessibile o in base a una pianificazione di emergenza già predisposta in un determinato territorio per un determinato evento, oppure per far fronte ad immediate esigenze operative dei comuni durante o prima di un evento calamitoso. Il Sindaco a sua volta non possiede un organo di supporto per le strategie, ma organizza la risposta di protezione civile sul proprio territorio attraverso la costituzione di una Sala Operativa comunale. Questo metodo di lavoro, dunque, è valido certamente per i Sindaci (che sono la prima autorità di protezione civile) e per i responsabili di protezione civile degli enti territoriali, che il DLGS 112 del 31/3/98, più noto come «Decreto Bassanini» conferisce loro dirette funzioni sia di pianificazioni che di attuazione di interventi urgenti in caso di crisi per eventi classificati «a» e «b» (art. 2, L. 225/92) avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il metodo Augustus rappresenta comunque un punto di riferimento per tutti gli operatori di protezione civile che, con competenze diverse, sono impegnati quotidianamente ad affrontare le emergenze spesso configurate impropriamente come “eventi naturali”, con una loro specifica ciclicità. E’ ormai noto a tutti che terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, frane, si manifestano quasi sempre, nei territori dove in passato tali eventi hanno causato sistematiche distruzioni e disagi di ogni tipo alla popolazione. Negli ultimi anni la distruzione dei beni e i danni alla popolazione sono aumentati per un uso dissennato del territorio e delle risorse che hanno elevato in maniera critica il valore esposto e, quindi, l’entità del rischio in aree notoriamente pericolose. Se la ciclicità è un fattore costante per un fenomeno calamitoso, l’entità del danno e il tipo di soccorsi sono parametri variabili; per questo si dice che le emergenze non sono mai uguali fra loro a parità di intensità dell’evento che si manifesta. Quindi, proprio per questo, gli operatori di protezione civile debbono essere pronti a gestire “l’incertezza”, intesa come l’insieme di quelle variabili che di volta in volta caratterizzano gli effetti reali dell’evento. La “gestione dell’incertezza” si affronta con le stesse regole con cui la scienza medica affronta il pericolo o il rischio di contagi nelle malattie: applicando, cioè, il principio della massima prevenzione attraverso il ricorso alla vaccinazione di massa. Nell’attività preparatoria della protezione civile questo principio corrisponde a gestire in maniera corretta il territorio ad organizzare una corretta informazione alla popolazione sui rischi e all’adozione, nel piano locale di protezione civile di linguaggi e procedure unificate fra le componenti e le strutture operative che intervengono nei soccorsi. Di fondamentale rilevanza è anche l’organizzazione di periodiche esercitazioni di protezione civile con la popolazione e i soccorritori per passare dalla “cultura del manuale” alla “cultura dell’addestramento”. Insomma si tratta di coordinare un sistema complesso nelle sue molteplici specificità e competenze: “Augustus” è la base su cui improntare le attività di pianificazione a tutti i livelli di responsabilità che sono individuate dalle attuali norme di protezione civile. E’ un metodo di lavoro di base che, comunque, rimane oggettivamente valido al di là delle diverse assunzioni di responsabilità che nuove norme potranno assegnare a soggetti diversi dall’attuale ordinamento. Siamo oggi in grado, per quanto concerne la pianificazione di emergenza, di uniformare le procedure delle pianificazioni nazionali a quelle regionali, provinciali e comunali. Queste pagine non comprendono gli indirizzi della pianificazione nazionale ma quelle concernenti

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le risposte di protezione civile sul territorio attraverso i piani provinciali e comunali. Il Piano deve contenere: -Coordinamento ed indirizzo per tutte le fasi di risposta previste dal Piano; -Procedure semplici e non particolareggiate; -Individuazione delle singole responsabilità nel modello di intervento; -Flessibilità operativa nell’ambito delle funzioni di supporto.

Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile COORDINAMENTO E INDIRIZZO La legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, consente per la prima volta l’attuazione della pianificazione di emergenza. Il coordinamento e indirizzo per le attività di Previsione, Prevenzione e Soccorso nell’ambito del Servizio Nazionale riguarda: • Le tipologie degli eventi secondo quanto previsto dall’art. 2; • Il decentramento con specifiche competenze alle autonomie locali per le attività di Previsione, Prevenzione e Soccorso; • Gli ambiti di competenza delle Componenti e delle Strutture Operative; • Il Comitato Operativo della P.C., art. 10; • La Commissione Grandi Rischi. Per lo svolgimento di tali attività sono individuati dalla L.225/92 e dal D.LGS. 112/98 differenti Enti e/o Amministrazioni, sia a livello centrale che a livello periferico.

Caratteristiche di base per la pianificazione di emergenza DEFINIZIONE DI PIANO Il progetto di tutte le attività coordinate e delle procedure di Protezione Civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso in un determinato territorio è il PIANO DI EMERGENZA. Il Piano di emergenza deve recepire: 1. Programmi di Previsione e Prevenzione; 2. Informazioni relative a: a. processi fisici che causano le condizioni di rischio e relative valutazioni, b. precursori, c. eventi, d. scenari, e. risorse disponibili. Di conseguenza occorre rappresentare cartograficamente le indicazioni utili alla caratterizzazione dei possibili scenari di rischio per l’attuazione delle strategie di intervento per il soccorso e il superamento dell’emergenza, razionalizzando e mirando l’impiego di uomini e mezzi.

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SUCCESSO DI UNA OPERAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE Al successo di un’operazione di protezione civile concorrono le seguenti condizioni: • Direzione unitaria La direzione unitaria delle operazioni di emergenza si esplica attraverso il coordinamento di un sistema complesso e non in una visione settoriale dell’intervento. • Comunicazione Costante scambio di informazioni fra il sistema centrale e periferico nell’ambito del SNPC • Risorse Utilizzo razionale e tempestivo delle risorse realmente disponibili e della reperibilità degli uomini e dei mezzi adatti all’intervento. STRUTTURA DI UN PIANO Il piano deve essere strutturato in tre parti fondamentali: 1. Parte generale 2. Lineamenti della Pianificazione 3. Modello di intervento 1. Parte generale: Si raccolgono tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, alle reti di monitoraggio presenti, alla elaborazione degli scenari di rischio. 2. Lineamenti della pianificazione: Si individuano gli obiettivi da conseguire, per dare una adeguata risposta di P.C. ad una qualsiasi emergenza. 3. Modello di intervento: Si assegnano le responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze di P.C.; si realizza il costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di P.C.; si utilizzano le risorse in maniera razionale. Questi criteri sono applicabili alla pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale. In queste pagine si affrontano esclusivamente i due ultimi livelli.

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Criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza (eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a, della legge 225/92)

Il Comune può dotarsi o meno di una struttura comunale di protezione civile e di un piano comunale di emergenza. Tale scelta è sicuramente discrezionale, ma comunque non arbitraria e la mancata organizzazione di una seppur minima struttura di protezione civile deve essere fondata sulla motivazione della assoluta mancanza di tale necessità. Il Piano Comunale di emergenza si articola in: A - Parte generale B - Lineamenti della Pianificazione C - Modello di intervento A - Parte generale A.1 - Dati di base A.2 - Scenario degli eventi attesi A.3 - Indicatori di evento e risposte del Sistema Comunale di protezione civile A.1 Dati di base Cartografia: • carta di delimitazione del territorio, provinciale e comunale, scala 1:200.000 o 1:150.000; • carta idrografica, scala 1:100.000; • carta dell’uso del suolo comunale e provinciale, scala 1:50.000 • carta del bacino idrografico con l’ubicazione degli invasi e gli strumenti di misura (pluviometri e idrometri), scala 1:150.000 o 1:200.000; • carta geologica, scala 1:100.000; • carta geomorfologica, scala 1:25.000; • carta della rete viaria e ferroviaria, dei porti, aeroporti ed eliporti, scala 1:25.000; • cartografia delle attività produttive (industriali, artigianali, agricole, turistiche); • cartografia della pericolosità dei vari eventi nel territorio comunale; • cartografia del rischio sul territorio comunale. Popolazione: • numero abitanti del comune e nuclei familiari; • carta densità della popolazione comunale. A.2 Scenari degli eventi attesi Lo scenario si ricava dai programmi di previsione e prevenzione realizzati dai Gruppi Nazionali e di Ricerca dei Servizi Tecnici Nazionali delle Provincie e delle Regioni. A.2.1 Rischio idrogeologico:

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• cartografia delle aree inondabili; • stima della popolazione coinvolta nelle aree inondabili; • stima delle attività produttive coinvolte nelle aree inondabili; • quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private coinvolte nelle aree inondabili; • indicatori di evento (reti di monitoraggio). Frane • cartografia degli abitati instabili; • stima della popolazione nell’area instabile; • quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private nell’area instabile; • indicatori di evento (reti di monitoraggio). Dighe • tipi di crollo (sifonamento, tracimazione); • onda di sommersione (da crollo e/o manovra degli scarichi di fondo); • quantificazione delle infrastrutture pubbliche e private ubicate nell’areacoinvolta dall’ipotetica onda di sommersione; • indicatori di evento (reti di monitoraggio). A.2.2 Rischio sismico: • carta della pericolosità sismica; • rilevamento della vulnerabilità (edifici pubblici e privati); • stima dell’esposizione delle infrastrutture e dei servizi essenziali alla comunità; • censimento della popolazione coinvolta dall’evento atteso; • classificazione sismica del comune. A.2.3 Rischio industriale: • censimento delle industrie soggette a notifica e dichiarazione; • specificazione dei cicli produttivi degli impianti industriali; • calcolo delle sostanze in deposito e in lavorazione; • censimento della popolazione nell’area interessata dall’evento; • calcolo dell’area d’impatto esterna alle industrie. A.2.4 Rischio vulcanico: • serie storiche degli eventi vulcanici; • censimento della popolazione nell’area interessata dall’evento; • mappe di pericolosità; • rilevamento della vulnerabilità con riguardo anche all’esposizione delle infrastrutture e dei servizi pubblici essenziali; • indicatori di evento (reti di monitoraggio). A.2.5 Rischio di incendio boschivo: • Carta dell’uso del suolo (estensione del patrimonio boschivo); • Carta climatica del territorio; • Carta degli incendi storici; • Carta degli approvvigionamenti idrici. A.3 Aree di emergenza • cartografia delle aree per l’ammassamento dei soccorritori e delle risorse, scala 1:10.000; • cartografia delle aree utilizzabili per il ricovero della popolazione (attendamenti, roulottopoli e

Alluvioni

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containeropoli), scala 1:10.000; • cartografia delle aree di attesa per la popolazione, scala 1:10.000 e 1:5.000 • cartografia degli edifici strategici e loro eventuale rilevamento della vulnerabilità, scala 1:5.000 o 1:10.000; A.4 Indicatori di evento e risposte del Sistema Comunale di protezione civile Gli eventi si dividono in eventi prevedibili (vulcanico, idrogeologico) e non prevedibili (terremoto, rischio chimico industriale, incendi boschivi). Qualora in una porzione di territorio comunale si riscontrino eventi prevedibili in un arco di tempo determinato, sarà fondamentale collegare ad ogni allarme una risposta graduale del sistema comunale di protezione civile coordinata dal Sindaco. Sarà quindi prioritario da parte del Sindaco tramite il proprio Centro operativo (composto dai responsabili delle funzioni di supporto comunali) organizzare la prima risposta operativa di protezione civile, mantenendo un costante collegamento con tutti gli enti preposti al monitoraggio per gli eventi attesi nel proprio territorio. Con questo collegamento il Sindaco potrà predisporre in tempo reale tutte le attivazioni operative comunali in base al livello di allarme dato per l’evento. B - Lineamenti della Pianificazione I lineamenti sono gli obiettivi che il Sindaco, in qualità di Autorità di protezione civile, deve conseguire per garantire la prima risposta ordinata degli interventi (art.15 L.225/92) B.1 - Coordinamento operativo comunale Il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile (art. 15, comma 3, L. 225/92). Al verificarsi dell’emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale e ne dà comunicazione al Prefetto al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Provincia. Il Sindaco per l’espletamento delle proprie funzioni deve avvalersi di un Centro Operativo Comunale (COC). B.2 - Salvaguardia della popolazione Il Sindaco quale Autorità di protezione civile è Ente esponenziale degli interessi della collettività che rappresenta. Di conseguenza ha il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e la tutela del proprio territorio. Le misure di salvaguardia alla popolazione per gli eventi prevedibili sono finalizzate all’allontanamento della popolazione dalla zona di pericolo; particolare riguardo deve essere dato alle persone con ridotta autonomia (anziani, disabili, bambini). Dovranno essere attuati piani particolareggiati per l’assistenza alla popolazione (aree di accoglienza, etc.) Per gli eventi che non possono essere preannunciati sarà di fondamentale importanza organizzare il primo soccorso sanitario entro poche ore dall’evento. B.3 - Rapporti con le istituzioni locali per la continuità amministrativa e supporto all’attività di emergenza Uno dei compiti prioritari del Sindaco è quello di mantenere la continuità amministrativa del proprio Comune (anagrafe, ufficio tecnico, etc.) provvedendo, con immediatezza, ad assicurare i collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, la Comunità Montana. Ogni Amministrazione, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla Legge, dovrà supportare il Sindaco nell’attività di emergenza. B.4 - Informazione alla popolazione E’ fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o indirettamente interessate all’evento

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conosca preventivamente: • caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio; • le predisposizioni del piano di emergenza nell’area in cui risiede; • come comportarsi, prima, durante e dopo l’evento; • con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi. B.5 - Salvaguardia del sistema produttivo locale Questo intervento di protezione civile si può effettuare o nel periodo immediatamente precedente al manifestarsi dell’evento (eventi prevedibili), attuando piani di messa in sicurezza dei mezzi di produzione e dei relativi prodotti stoccati, oppure immediatamente dopo che l’evento abbia provocato danni (eventi imprevedibili) alle persone e alle cose; in questo caso si dovrà prevedere il ripristino dell’attività produttiva e commerciale nell’area colpita attuando interventi mirati per raggiungere tale obiettivo nel più breve tempo possibile. La concorrenza delle aziende produttive nel mercato nazionale e internazionale non permette che la sospensione della produzione sia superiore ad alcune decine di giorni. B.6 - Ripristino della viabilità e dei trasporti Durante il periodo della prima emergenza si dovranno già prevedere interventi per la riattivazione dei trasporti terrestri, aerei, marittimi, fluviali; del trasporto delle materie prime e di quelle strategiche; l’ottimizzazione dei flussi di traffico lungo le vie di fuga e l’accesso dei mezzi di soccorso nell’area colpita. B.7 - Funzionalità delle telecomunicazioni La riattivazione delle telecomunicazioni dovrà essere immediatamente garantita per gli uffici pubblici e per i centri operativi dislocati nell’area colpita attraverso l’impiego necessario di ogni mezzo o sistema TLC. Si dovrà mantenere la funzionalità delle reti radio delle varie strutture operative per garantire i collegamenti fra i vari centri operativi e al tempo stesso per diramare comunicati, allarmi, etc. In ogni piano sarà prevista, per questo specifico settore, una singola funzione di supporto la quale garantisce il coordinamento di tutte le risorse e gli interventi mirati per ridare piena funzionalità alle telecomunicazioni. B.8 - Funzionalità dei servizi essenziali La messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali dovrà essere assicurata, al verificarsi di eventi prevedibili, mediante l’utilizzo di personale addetto secondo specifici piani particolareggiati elaborati da ciascun ente competente. La verifica ed il ripristino della funzionalità delle reti, dovrà prevedere l’impiego degli addetti agli impianti di erogazione ed alle linee e/o utenze in modo comunque coordinato, prevedendo per tale settore una specifica funzione di supporto, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza. B.9 - Censimento e salvaguardia dei Beni Culturali Nel confermare che il preminente scopo del piano di emergenza è quello di mettere in salvo la popolazione e garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita “civile”, messo in crisi da una situazione di grandi disagi fisici e psicologici, è comunque da considerare fondamentale la salvaguardia dei beni culturali ubicati nelle zone a rischio. Si dovranno perciò organizzare specifici interventi per il censimento e la tutela dei beni culturali, predisponendo specifiche squadre di tecnici per la messa in sicurezza dei reperti, o altri beni artistici, in aree sicure. B.10 - Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose La modulistica allegata al piano è funzionale al ruolo di coordinamento e indirizzo che il Sindaco è chiamato a svolgere in caso di emergenza.

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La raccolta dei dati, prevista da tale modulistica, è suddivisa secondo le funzioni comunali previste per la costituzione di un Centro operativo Comunale. Con questa modulistica unificata è possibile razionalizzare la raccolta dei dati che risultano omogenei e di facile interpretazione. B.11 - Relazione giornaliera dell’intervento. La relazione sarà compilata dal Sindaco e dovrà contenere le sintesi delle attività giornaliere, ricavando i dati dalla modulistica di cui al punto precedente. Si dovranno anche riassumere i dati dei giorni precedenti e si indicheranno anche, attraverso i mass media locali, tutte le disposizioni che la popolazione dovrà adottare. I giornalisti verranno costantemente aggiornati con una conferenza stampa quotidiana. Durante la giornata si dovranno inoltre organizzare, per i giornalisti, supporti logistici per la realizzazione di servizi di informazione nelle zone di operazione. B.12 - Struttura dinamica del piano: aggiornamento dello scenario, delle procedure ed esercitazioni Il continuo mutamento dell’assetto urbanistico del territorio, la crescita delle organizzazioni di volontariato, il rinnovamento tecnologico delle strutture operative e le nuove disposizioni amministrative comportano un continuo aggiornamento del piano, sia per lo scenario dell’evento atteso che per le procedure. Le esercitazioni rivestono quindi un ruolo fondamentale al fine di verificare la reale efficacia del piano di emergenza. Esse devono essere svolte periodicamente a tutti i livelli secondo le competenze attribuite alle singole strutture operative previste dal piano di emergenza; sarà quindi necessario ottimizzare linguaggi e procedure e rodare il piano di emergenza comunale, redatto su uno specifico scenario di un evento atteso, in una determinata porzione di territorio. Per far assumere al piano stesso sempre più le caratteristiche di un documento vissuto e continuamente aggiornato, sarà fondamentale organizzare le esercitazionisecondo diverse tipologie: • esercitazioni senza preavviso per le strutture operative previste nel piano; • esercitazioni congiunte tra le strutture operative e la popolazione interessata all’evento atteso (la popolazione deve conoscere e provare attraverso le esercitazioni tutte le azioni da compiere in caso di calamità); • esercitazione periodiche del solo sistema di comando e controllo, anche queste senza preavviso, per una puntuale verifica della reperibilità dei singoli responsabili delle funzioni di supporto e dell’efficienza dei collegamenti. Ad una esercitazione a livello comunale devono partecipare tutte le strutture operanti sul territorio coordinate dal Sindaco. La popolazione, qualora non coinvolta direttamente, deve essere informata dello svolgimento dell’esercitazione. C - Modello di intervento Rappresenta il Coordinamento di tutti di Centri Operativi (DICOMAC, CCS, COM, COC) dislocati sul territorio C.1 Sistema di comando e controllo Il Sindaco per assicurare nell’ambito del proprio territorio comunale la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, provvede ad organizzare gli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, Presidente della Giunta Regionale e il Presidente della Giunta Provinciale che lo supporteranno nelle forme e nei modi secondo quanto previsto dalla norma.

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C.1.1 Centro Operativo Comunale (COC) (Simbologia: o) Il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell’emergenza, nell’ambito del territorio comunale, si avvale del Centro Operativo Comunale per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. Il Centro Operativo Comunale dovrà essere ubicato in un edificio non vulnerabile ed in un’area di facile accesso. La struttura del Centro Operativo Comunale si configura secondo nove funzioni di supporto: – Tecnica e di Pianificazione – Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria – Volontariato – Materiali e mezzi – Servizi essenziali e attività scolastica – Censimento danni a persone e cose – Strutture operative locali – Telecomunicazioni – Assistenza alla popolazione Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che in, “tempo di pace”, aggiornerà i dati relativi alla propria funzione e, in caso di emergenza, nell’ambito del territorio comunale, affiancherà il Sindaco nelle operazioni di soccorso.

PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA

LE FUNZIONI DI SUPPORTO

TECNICA E DI PIANIFICAZIONE TECNICI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - COMUNITA' MONTANE - RESPONSABILI DELLE RETI DI MONITORIAGGIO LOCALI - UNITA' OPERATIVE DEI GRUPPI NAZIONALI - UFFICI PERIFERICI DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI - TECNICI O PROFESSIONISTI LOCALI

SANITA' - ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA AA.SS.LL - C.R.I. - VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO

VOLONTARIATO COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI E LOCALI

MATERIALI E MEZZI AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE - VOLONTARIATO - C.R.I. - RISORSE DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE

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ENEL - SNAM - GAS - ACQUEDOTTO - SMALTIMENTO RIFIUTI - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - DITTE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE - PROVVEDITORATO AGLI STUDI

SQUADRE COMUNALI DI RILEVAMENTO (COMUNI, COMUNITA' MONTANE, PROVINCIA, REGIONE, VV.F., GRUPPI NAZIONALI E SERVIZI TECNICI NAZIONALI)

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI - VIABILITA' VIGILI URBANI - VOLONTARIATO - FORZE DI POLIZIA MUNICIPALE - VV.F.

TELECOMUNICAZIONI SOCIETA' TELECOMUNICAZIONI

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE ASSESSORATI COMPETENTI: COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO

– TECNICO SCIENTIFICA, PIANIFICAZIONE Il referente sarà il rappresentante del Servizio Tecnico del comune, prescelto già in fase di pianificazione; dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche. – SANITÀ’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA Saranno presenti i responsabili della Sanità locale, le Organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario. Il referente sarà il rappresentante del Servizio Sanitario Locale. – VOLONTARIATO I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall’organizzazione e dai mezzi a disposizione. Pertanto nel centro operativo, prenderà posto il coordinatore indicato nel piano di protezione civile. Il coordinatore provvederà, in “tempo di pace”, ad organizzare esercitazioni congiunte con le altre forze preposte all’emergenza al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle organizzazioni. – MATERIALI E MEZZI La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di qualunque tipo. Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, volontariato etc. deve avere un quadro costantemente

SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA' SCOLASTICA

CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE

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aggiornato delle risorse disponibili. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area dell’intervento. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà richiesta al Prefetto competente. – SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ’ SCOLASTICA A questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto. Mediante i Compartimenti Territoriali deve essere mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulla rete. L’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque diretta dal rappresentante dell’Ente di gestione nel Centro operativo. Tutte queste attività devono essere coordinate da un unico funzionario comunale. – CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE Il censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso e per stabilire gli interventi d’emergenza. Il responsabile della funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a: • persone • edifici pubblici • edifici privati • impianti industriali • servizi essenziali • attività produttive • opere di interesse culturale • infrastrutture pubbliche • agricoltura e zootecnia Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà di funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune o del Genio Civile regionale e di esperti del settore sanitario, industriale e commerciale. E’ altresì ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti. – STRUTTURE OPERATIVE LOCALI Il responsabile della funzione dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità. In particolare si dovranno regolamentare localmente i trasporti, la circolazione inibendo il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi.

– TELECOMUNICAZIONI Il coordinatore di questa funzione dovrà, di concerto con il responsabile territoriale della Telecom, con il responsabile provinciale P.T. con il rappresentante dell’organizzazione dei radioamatori presenti sul territorio, predisporre una rete di telecomunicazione non vulnerabile. – ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE Per fronteggiare le esigenze della popolazione dovrà presiedere questa funzione un funzionario dell’Ente amministrativo locale in possesso di conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi etc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come “zone di attesa e/o ospitanti”.

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A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 118

Il funzionario dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree. Attraverso l’attivazione delle funzioni comunali, nel centro operativo comunale, si raggiungono due distinti obiettivi: si individuano vari responsabili-delle funzioni in emergenza; si garantisce il continuo aggiornamento del piano tramite l’attività degli stessi responsabili-in “tempo di pace”. Tramite l’attività dei responsabili delle funzioni comunali si avrà quindi la possibilità di tenere sempre efficiente il piano di emergenza che per la prima volta vede per ogni argomento (funzione) un unico responsabile sia in emergenza e non. Questo consente al Sindaco di avere nel Centro Operativo esperti che già si conoscono e lavorano nel piano e quindi di raggiungere una miglior omogeneità fra i suoi componenti e le strutture operative altrimenti diversificati fra di loro per procedure interne, mentalità e cultura. C.2 Attivazioni in emergenza Rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dal Sindaco e si articolano nella • reperibilità dei 9 funzionari del Centro Operativo comunale; • delimitazione delle aree a rischio; • predisposizione delle aree di ammassamento dei soccorritori; • allestimento delle aree di ricovero della popolazione. C.2.1 Reperibilità dei funzionari del Centro Operativo Comunale Il Centro Operativo del Comune è composto dai responsabili delle 9 funzioni di supporto che saranno convocati e prenderanno posizione nei locali predisposti in aree sicure e facilmente accessibili. C.2.2 Delimitazione delle aree a rischio Tale operazione avviene tramite l’istituzione di posti di blocco, denominati cancelli, sulle reti di viabilità che hanno lo scopo di regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita nell’area a rischio. La predisposizione dei cancelli dovrà essere attuata in corrispondenza dei nodi viari onde favorire manovre e deviazioni.

C.2.3 Aree di ammassamento dei soccorritori (simboleggiare con colore giallo)Le aree di ammassamento dei soccorritori devono essere preventivamente individuate dalle Autorità competenti (Regione, Provincie) al fine di garantire un razionale impiego nelle zone di operazione dei soccorritori. Esse rappresentano il primo orientamento e contatto dei soccorritori con il Comune. Tali aree debbono essere predisposte nelle vicinanze dei caselli autostradali o comunque facilmente raggiungibili anche con mezzi di grandi dimensioni; possibilmente lontano dai centri abitati e non soggette a rischio.

C.2.4 Aree di ricovero della popolazione (simboleggiare con colore rosso)Tali aree devono essere dimensionate per accogliere almeno, una tendopoli per 500 persone, facilmente collegabili con i servizi essenziali (luce, acqua, fognature, etc.) e non soggette a rischi incombenti. Queste aree dovranno essere preventivamente conosciute in quanto si configurano come spazi ove verranno installati i primi insediamenti abitativi di emergenza.

C.2.5 Aree di attesa della popolazione (simboleggiare con colore verde)

COMUNE DI TAGGIA

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A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 119

Sono aree di prima accoglienza in piazze o luoghi aperti sicuri, ove la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento e i primi generi di conforti in attesa dell’allestimento delle aree di ricovero con tende e roulottes.

Vitalità di un piano Il Piano di emergenza non può essere un documento che resta nel fondo di un cassetto, ma deve essere reso vivo individuando delle persone che lo aggiornano e lo attuano. Gli elementi per tenere vivo un Piano sono: 1 - Aggiornamento periodico 2 - Attuazione di esercitazioni 3 - Informazione alla popolazione Aggiornamento periodico Poiché la Pianificazione di Emergenza risente fortemente della dinamicità dell’assetto del territorio, sia dal punto di vista fisico che antropico, occorre tenere costantemente aggiornati i seguenti parametri: • evoluzione dell’assetto del territorio; • aggiornamento delle tecnologie scientifiche per il monitoraggio; • progresso della ricerca scientifica per l’aggiornamento dello scenario dell’evento massimo atteso. Attuazione di esercitazioni L’esercitazione è il mezzo, fondamentale, per tenere aggiornate sia le conoscenze del territorio, che l’adeguatezza delle risorse (uomini e mezzi) e per verificare il modello di intervento. Gli elementi indispensabili per l’organizzazione di una esercitazione sono: 1- Premessa 2- Scopi 3- Tema (scenario) 4- Obiettivi 5- Territorio 6- Direzione dell’esercitazione 7- Partecipanti 8- Avvenimenti ipotizzati Come si organizza un’esercitazione Le esercitazioni di PC, organizzate da Organi, Strutture e Componenti del SNPC possono essere di livello nazionale, regionale, provinciale, e comunale. Sono classificate in: A- Per posti comando B- Operative C- Dimostrative D- Miste A - Esercitazioni per posti comando e telecomunicazioni • Quando coinvolgono unicamente gli organi direttivi e le reti di comunicazione

COMUNE DI TAGGIA

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A PREMESSA - PROCEDURE “TEMPO DI PACE” - ALLEGATI 120

C - Esercitazioni dimostrative • Movimenti di uomini e mezzi con finalità insita nella denominazione D - Esercitazioni miste • Quando sono coinvolti uomini e mezzi di Amministrazioni ed Enti diversi.

Informazione alla popolazione La conoscenza del Piano da parte della popolazione è l’elemento fondamentale per rendere un Piano efficace. L’informazione alla popolazione deve essere caratterizzata da uno stretto rapporto tra conoscenza-coscienza-autodifesa: conoscenza intesa come adeguata informazione scientifica dell’evento mediante l’uso corretto dei mass media; coscienza: presa d’atto della propria situazione di convivenza in una situazione di possibile rischio presente in un determinato territorio; autodifesa: adozione di comportamenti corretti in situazioni estreme.

Verifica di un piano

E’ possibile verificare se un Piano è realmente efficace in ogni sua parte rispondendo ai 10 i quesiti tecnico-organizzativi posti da Luis Theodore, Joseph P. Reynolds e Francis B. Taylor.. I 10 quesiti possono anche essere utilizzati come continua verifica durante la stesura e l’utilizzo del Piano di emergenza 1 - Il Piano copre tutte le emergenze che si possono realisticamente verificare o solo quelle che , per motivi di opportunità, sono state considerate “possibili” dai redattori del Piano? 2 - Il Piano è mai stato “rodato” da una esercitazione seria e cioè improvvisa o il tutto si è risolto in uno show realizzato ad uso dei mass-media? 3 - il Piano è conosciuto dalla popolazione, da tutti i funzionari che saranno coinvolti, dai mass-media, o serve solo a riempire il fondo di qualche cassetto? 4 - E’ previsto nel piano un responsabile ufficiale dell’informazione, oppure, durante l’emergenza, ogni funzionario si sentirà autorizzato a dire la sua? 5 - Il Piano si basa su strutture e mezzi che già esistono o si basa su strutture e mezzi che ”si prevede che”, “saranno o“dovranno”? 6 - Il Piano indica chiaramente chi comanda (e su chi) durante la gestione dell’emergenza, o rimanda ad ineffabili “coordinamenti”? 7 - Il Piano prevede una catena di comando in caso di indisponibilità del responsabile? 8 - Esiste qualche autorità pubblica che ha ritenuto valido il piano di emergenza e che quindi pagherà di persona qualora il piano approvato si rivelasse inefficace? 9 - Il Piano è stato accettato (e quindi controfirmato) dai responsabili delle strutture operative che dovranno intervenire durante l’emergenza, oppure essi si riterranno svincolati da ogni impegno durante una vera emergenza? 10 - Da quanto tempo il Piano è stato aggiornato?

B - Esercitazioni operative • Quando coinvolgono solo le strutture operative con l’obiettivo specifico di testarne la reattività, o l’uso dei mezzi e delle attrezzature tecniche d’intervento