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COMPETENZA DEL GIUDICE
Avv. Alfio Cissello
COMPETENZA DEL GIUDICE
2
La competenza si radica in base alla sede dell’ente che ha
emanato l’atto impugnato.
Non ha rilevanza l’eventuale incompetenza dell’ente.
RADICAMENTO DELLA COMPETENZA
COMPETENZA DEL GIUDICE
3
L’eccezione di incompetenza è rilevabile anche d’ufficio
solo nel grado cui si riferisce.
Se il giudice accoglie l’eccezione o la rileva d’ufficio:
sentenzia l’incompetenza;
dispone la translatio iudicii.
L’errore sulla competenza non dà mai luogo
all’inammissibilità del ricorso
ERRORE SULLA COMPETENZA
COMPETENZA DEL GIUDICE
4
Il processo va riassunto presso il giudice competente:
entro il termine indicato nella sentenza (o in mancanza
entro sei mesi dalla comunicazione del dispositivo);
nelle forme per il ricorso (notifica a tutte le parti del
giudizio e successivo deposito entro i trenta giorni).
IMPORTANTE
La mancata o tardiva riassunzione comporta l’estinzione
del giudizio, quindi la definitività dell’atto
TRANSLATIO IUDICII
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
6
La legittimazione attiva spetta al soggetto notificatario
dell’atto, che non sempre è fiscalmente responsabile
La legittimazione passiva spetta di regola all’ente che ha
notificato l’atto (salvo casi peculiari come i «nuovi» centri
di servizio)
DISCIPLINA GENERALE
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
7
La notifica del ricorso ad un soggetto sfornito di
legittimazione processuale può comportare
l’inammissibilità
Si pensi al caso degli uffici territoriali, o alle società non
operative
ERRORE
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
8
Il soggetto che riceve l’atto ha legittimazione processuale.
rappresentanti legali di società di capitali;
soci di società di persone;
liquidatori di società;
curatori fallimentari.
NOTIFICATARI DELL’ATTO IMPOSITIVO
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
9
La legittimazione al ricorso sussiste (Cass. 26.2.2009 n.
4622; Cass. 17.12.2013 n. 28187).
In caso di omessa impugnazione, potrebbe emergere il
problema dell’autonomia degli atti.
Impugnazione ancor più necessaria con l’avvento degli
accertamenti esecutivi
RAPPRESENTANTI LEGALI SOCIETÀ DI CAPITALI
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
10
Hanno legittimazione processuale.
A seconda dello stadio procedimentale, essi possono:
impugnare l’atto;
riassumere il processo a seguito di interruzione;
appellare la sentenza;
riassumere in rinvio.
EREDI DEL CONTRIBUENTE DEFUNTO
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
11
La cancellazione determina l’irreversibile estinzione
dell’ente.
Se l’atto è intestato all’ente estinto:
esso è inesistente;
il ricorso va proposto dagli ex legali rappresentanti
specificandone il motivo;
l’omessa impugnazione non causa problemi.
SOCIETÀ CANCELLATE DAL REGISTRO IMPRESE
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
12
Se la cancellazione sopravviene dopo la notifica
dell’accertamento, operano le norme sull’interruzione del
processo (Sezioni Unite 6070/2013).
Se la cancellazione sopravviene:
dopo la notifica dell’atto, i soci possono fare ricorso
beneficiando della proroga dei sei mesi;
in primo grado o in sede di rinvio, i soci devono
riassumere;
nel secondo grado, i soci possono appellare/riassumere
se è a loro conveniente.
SOCIETÀ CANCELLATE DAL REGISTRO IMPRESE
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
13
La necessità di riassunzione opera solo per i soci che
hanno riscosso somme in base al bilancio finale di
liquidazione, e sempre per i soci di snc e sas.
L’interruzione viene dichiarata dal giudice solo se il
difensore della società palesa la cancellazione.
SOCIETÀ CANCELLATE DAL REGISTRO IMPRESE
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
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Equitalia e l’ente impositore sono responsabili per i vizi a
loro imputabili.
Se si contestano vizi riferibili a entrambi, il ricorso va
notificato a tutti
LITI DI RISCOSSIONE
LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
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Ricorso notificato per errore al solo ente impositore: non si
verifica l’inammissibilità (principio pacifico a seguito di
Cass. SS.UU. 16412/2007), al massimo l’ente chiama in
causa Equitalia.
Il caso classico è la tardività della cartella di pagamento.
Ricorso notificato per errore al solo agente della
riscossione: art. 39 del DLgs. 112/99.
LITI DI RISCOSSIONE
PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI
PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI
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Litisconsorzio necessario:
società di persone;
associazioni professionali;
consolidato fiscale.
Litisconsorzio facoltativo:
liti di riscossione;
coobbligati solidali;
intervento «adesivo» del terzo.
IPOTESI DI LITISCONSORZIO
18
Tutti i litisconsorti devono necessariamente partecipare al
processo.
ESEMPIO
Società di persone accertamento IRPEF. La società e tutti
i soci devono ricorrere contro i rispettivi atti loro notificati
(Cass. SS.UU. 14815/2008).
LITISCONSORZIO NECESSARIO
PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI
19
Se la società o uno dei soci non ricorrono:
il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio;
il giudice di appello rimette la lite in primo grado;
la Corte di Cassazione rimette la lite in primo grado.
LITISCONSORZIO NECESSARIO
PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI
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Se la società o uno dei soci non ricorrono, il Collegio, ai
sensi dell’art. 14 del DLgs. 546/92:
ordina l’integrazione del contraddittorio;
entro un termine perentorio.
Il contribuente ha interesse ad adempiere all’ordine, in
quanto se non lo fa c’è l’estinzione del processo e l’atto
diviene definitivo.
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI
21
Il difensore del contribuente deve:
notificare il ricorso specificandone il motivo al soggetto
pretermesso, allegando l’ordine giudiziale;
entro il termine perentorio fissato dal giudice.
Il litisconsorte pretermesso:
può decidere di non partecipare al processo (il giudicato
farà però stato anche nei suoi confronti);
deve costituirsi con le forme del resistente (quindi entro
sessanta giorni dalla ricezione del ricorso).
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI
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Il litisconsorte pretermesso non può eccepire motivi di
ricorso ulteriori se al termine della costituzione sono spirati
i termini per impugnare l’atto (art. 14 co. 6 del DLgs.
546/92).
Secondo un’opinione, ciò non opera nel caso del
litisconsorzio necessario.
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI
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Può succedere che i soci abbiano diverso domicilio
fiscale, e che gli atti siano emanati da diverse Direzioni
provinciali.
Tutte le Direzioni vanno coinvolte, sia quando viene
proposto il ricorso sia quando si ottempera all’ordine
giudiziale: il difensore, nell’integrare il contraddittorio, deve
notificare il ricorso al socio pretermesso ma anche alla
«sua» Direzione provinciale.
Ai fini della competenza, opera il criterio della
prevenzione.
DIVERSITÀ DI DOMICILIO FISCALE
PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI
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L’art. 14 del DLgs. 546/92 ammette l’intervento per i
soggetti che sono parti del rapporto controverso.
Si pensi agli obbligati solidali che non hanno ancora
ricevuto l’atto, o ai soggetti in qualunque modo
responsabili (revisori legali, soci società di persone).
INTERVENTO DEL TERZO
PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI
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Dal punto di vista procedimentale:
notifica dell’intervento;
deposito tramite le forme contemplate per la parte
resistente.
INTERVENTO DEL TERZO
PROCESSO CON PLURALITÀ DI PARTI
ASSISTENZA TECNICA
ASSISTENZA TECNICA
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Dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro con
competenza generale
Difesa in proprio: ricorsi di valore inferiore a 2.582,28 euro
(si vaglia la sola maggiore imposta contestata nell’atto)
OBBLIGO DI DIFESA TECNICA
ASSISTENZA TECNICA
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Va conferita in calce al ricorso, e vale anche per i gradi
successivi al primo se ciò è espressamente contemplato.
Per stipulare la mediazione e la conciliazione giudiziale è
necessario apposito potere.
PROCURA
ASSISTENZA TECNICA
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Qualsiasi vizio della procura non deve comportare
l’inammissibilità del ricorso: art. 182 c.p.c.
Il giudice rinvia l’udienza e invita la parte a regolarizzare la
propria posizione (errore sulla certificazione della
sottoscrizione, o anche mancanza della procura).
PROCURA
POTERI DEL GIUDICE
POTERI DEL GIUDICE
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Art. 7 del DLgs. 546/92, il giudice ha tutti i poteri attribuiti
agli uffici imposte, può anche disporre l’accesso
domiciliare o l’indagine bancaria.
La finalità del potere è integrativa dell’onere probatorio
delle parti, mai sostitutiva.
PARALLELISMO DEI POTERI