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Una Guida indispensabile per chi si affaccia oggi al mondo dell’offshore per operare in campo internazionale pagando Zero Tasse o Meno Tasse.
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COPYRIGHT COME PAGARE ZERO TASSE. La grande fuga verso i Paradisi Fiscali © 2013 di Giovanni Caporaso
ISBN 978-0-9789283-0-8
Nona Edizione
Editore Expats Ebooks Corporation Indirizzo postale:
Expats Ebooks
P.O. Box 1987-0834
Panama
Repubblica di Panama
Servizio al cliente: Italia (39) 06-99335786
Panama (507) 8327893
Spagna (34) 93-1770557
Stati Uniti (1) 3055872495
Svizzera (41) 91 -2087024
Servizio al pubblico dalle 15 alle 20, da lunedi a venerdi, ora di
Panama in orario GMT -6
www.expatsebooks.com
3
INTRODUZIONE
Questa edizione esce in ritardo perché, vista l’instabilità politica in
Italia, non cà erano novità da pubblicare. E realmente anche ora,
con il nuovo governo, non ce ne sono perché la macchina politica
è stata messa in moto per cercare di riparare i danni di decenni di
malgoverno e di “mala spesa”.
La crisi economica ha messo in ginocchio il Bel Paese lasciando
tre scelte: tenere duro, suicidarsi o fuggire all’estero.
Purtroppo non pochi concittadini disperati, sia imprenditori che
operai, si sono suicidati, anche con azioni eclatanti, nella speranza
di un cambio. Altri hanno deciso di tenere duro e buttarla a ridere
votando Grillo. Ma un grande numero hanno fatto la valigia e come
i nostri nonni, sono emigrati all’ estero nella speranza di incontrare
un futuro migliore.
Ma è giusto che per colpa di una spesa pubblica pazza e
sregolata, gli italiani debbano essere tartassati e non trovino più
opportunità nel loro paese? Ovviamente no! Ci vorrebbe una vera
e propria Rivoluzione Fiscale, ma gli italiani stanno buttando la
spugna, anche perché il sistema di voto, in pratica, non gli da
voce.
L ideale sarebbe perdersi in un´ isola deserta, dimenticata da Dio
e dal fisco. Tutti noi siamo stati tentati, almeno una volta, di fare la
grande fuga. Alla fine, per motivi differenti è mancato il coraggio o
forse la ragione ha sopravalso. Nel mondo virtuale, è ormai facile
“viaggiare” nei paradisi più sperduti. Allora perché non farlo in quei
paradisi dove la tasca è protetta dalla lunga mano del fisco? Si
può ed è alla portata di tutti operare un´ attività specifica in un
paradiso fiscale e pagare in molti casi, Zero Tasse.
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Immorale? Anti sociale? Furto ai danni della comunità?
Assolutamente no! Cosa c´è di morale nel tassare gli impiegati e i
piccoli imprenditori e defiscalizzare le grandi imprese
multinazionali? O tartassare la parte produttiva della popolazione
per sostentare chi non lavora (spesso non perché non trova
lavoro)?
E perché gli italiani devono pagare più tasse dei rumeni o dei
ciprioti?
Questo libro vi guiderà, in maniera dettagliata, durante i primi passi
nel mondo offshore, un’industria piccola e misteriosa che gestisce
il 60% dei capitali mondiali; l’OCSE ha ammesso il 50%.
Ovviamente non possiamo dirvi come non pagare le tasse perché
sarebbe istigazione all´ evasione fiscale. Quello che vi
proponiamo sono mezzi legali per operare delle attività pagando
legalmente 0% di tasse.
Potete anche usare le strutture offshore per ridurre le tasse sui
vostri guadagni nel vostro paese, ma, in questo caso, consultate
sempre il legale ed il commercialista di vostra fiducia prima di
avventurarvi in operazioni offshore. Tenete presente che per
operare offshore è necessario poter dimostrare che i servzi o
prodotti da voi offerti provengono dallà estero e che l’attività non è
esterovestita. I testi contenuti in questa guida sono puramente
didattici e non intendono dare consigli legali, ne finanziari.
In questo libro vi presentiamo una raccolta di testi e
approfondimenti, informazioni su leggi e decreti e dati utili che
abbiamo recopilato ad hoc, formano una Guida indispensabile e
completa per coloro che per la prima volta si affacciano al mondo
offshore. Analizziamo anche la lotta all’evasione e le misure
adottate dal Governo.
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Nella guida affrontiamo anche i seguenti argomenti: E’ legale
operare offshore?; Come pagare zero tasse; Cosa sono i paradisi
fiscali?; Come scegliere il proprio paradiso?; Breve storia dei
paradisi fiscali; I paradisi fiscali in cifre; Cosa significa e perché
andare offshore?; I vantaggi di una società offshore; E se voglio
operare in Italia?; Ho sentito parlare di black list, white liste liste
grigie; Scambio d´informazioni; Paradisi fiscali e norme anti
elusive; Quanto costa e come funziona una offshore; Come faccio
per costituire una offshore?; Ho sentito parlare di truffe; Società
già costituite; Cosa sono le scatole cinesi?; Il gioco dei doppi nomi;
Le fondazioni private; Residenza all´estero; La banca offshore;
Come operare offshore?; Cosa serve per operare offshore?; Per
non finire nella maglia del fisco; Banca privata, finanziarie e
trading; Protezione immobiliare; La pianificazione fiscale. In
appendice troverete un glossario completo dei termini offshore, sia
italiani che inglesi, quindi quando non capite il significato di una
parola basta dare uno sguardo all’ utile wikipedia offshore.
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SOMMARIO Introduzione Pag. 03
La grande fuga verso i paradisi fiscali Pag. 09 Cosa sono i paradisi fiscali? Pag. 15
Il business globale e l’ inversionista invisibile Pag. 17
Breve storia dei paradisi fiscali Pag. 19
Come scegliere il proprio paradiso Pag. 21
I paradisi fiscali in cifre Pag. 23
Cosa significa e perché andare offshore? Pag. 25
Curiosità: perché chiedono di pagare le tasse Pag. 34
Gli italiani e l’ evasione fiscale Pag. 35
Cosa è cambiato con le nuove misure anti PF Pag. 43
Cosa non si può fare con una società offshore Pag. 45
L'esteroverstizione Pag. 47
Quanto costa una società offshore Pag. 77
Ho sentito parlare di truffe per internet Pag. 79
Come faccio per constituire una societa offshore? Pag. 81
Il gioco dei doppi nomi e le scatole cinesi Pag. 83
Vantaggi offshore in una società italiana Pag. 85
Le fondazioni private Pag. 87
Società USA e società inglesi Pag. 103
Società della Comunità europea Pag. 105
Ho sentito parlare di Liste Nere, Bianche e Grigie Pag. 107
La doppia faccia della guerra ai paradisi fiscali Pag. 131
I paradisi fiscali sono finiti? Pag. 139
Residenza all’ estero Pag. 143
Come operare offshore? Pag. 147
Banca Offshore Pag. 149
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Domande frequenti sulla banca offshore Pag. 155
Lo schema offshore Pag. 165
Società per il gioco d' azzardo Pag. 171
Cosa si riceve all’ ordine di una società di Panama Pag. 175
Wikipedia Offshore, Wikipedia Paradisi Fiscali Pag. 177
L’ autore Pag. 224
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LA GRANDE FUGA VERSO I PARADISI FISCALI
Nel 2012 non c’è stata la fine del mondo come pronosticavano i
Maya e Nostradamus, ma sicuramente è finita un’epoca di
benessere e prosperità.
La crisi economica, forse per la prima volta dal dopoguerra ha
colpito tutti.
A Panama gli italiani da meno di 3 mila sono arrivati a 6 mila,
senza contare quelli che ci vengono solo per affari o
semplicemente hanno una società offshore di Panama.
In Italia, invece, anche l’immigrazione straniera è in calo e molti
giovani imprenditori stanno espatriando. Non è una fuga di cervelli
come accadde nel primo dopo guerra, ma il fenomeno è molto più
preoccupante poichè quello che s’intravede nei forum specializzati
sembra essere solo la punta dell’iceberg.
Mentre prima mi contattavano solo imprenditori e giovani in cerca
di opportunità, oggi mi contattano anche padri di famiglia disperati
che vogliono trasferirsi con moglie e figli alla ricerca di un migliore
fortuna. Basta dare un’ occhiata al sito www.italianiapanama.com.
L'insoddisfazione generale è un dato di fatto. Il fenomeno ha
raggiunto il livello di “nuova tendenza” e sta timidamente
affacciandosi sui mass media. La regista e film-maker romana
Francesca Fini ha preparando un documentario sul tema della
nuova emigrazione dal titolo Mollo tutto. «Chi molla tutto è
qualcuno che si è fermato a pensare. Uno che ha fatto un passo
indietro ed ha osservato se stesso trascinato dal flusso. E ne ha
avuto orrore. E allora rimane capire se sia più coraggioso andare o
rimanere, ed è una questione ancora aperta. "Dedicato a quelli
che fuggono", diceva un famoso film di Salvatores. Chi non ha mai
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- anche solo per un attimo - coltivato nella mente il dolcissimo
pensiero di mollare tutto?» dice Francesca Fini, che aggiunge:
«Con Mollo tutto, ho voluto raccontare la storia di questo
cambiamento di prospettiva, che è poi una ribellione. Il percorso è
spesso lo stesso: da una parte c'è l'avversione per la trappola
avvelenata nella quale finiamo avviluppati come mosche - il mutuo
della casa, il capoufficio che ci rende la vita impossibile, lo smog e
il traffico all'ora di punta quando rientriamo a casa per trovare solo
un mucchio di bollette da pagare, la burocrazia impazzita, il
grigiore deprimente della metropoli, i rapporti umani frustrati e
stressati; mentre dall'altra, c'è l'idealizzazione di un mondo
anarchico lontano e ancora "puro", dove "si vive con poco", dove i
rapporti sono più "autentici", dove finalmente possiamo essere
liberi. È sogno della fuga, celebrato dalle canzoni e dai film on-the-
road, che culmina in un bel chiosco di piadine su una spiaggia
cubana. Ci sono centinaia di storie così. Gente che si vende la
casa, la macchina, e chiude il conto in banca; per raccogliere i
soldi, certo, ma anche per compiere una sorta di rituale simbolico:
mi cancello da qui perché solo così posso ricostruirmi laggiù».
Ma chi sono e quanti sono questi ragazzi che cercano una nuova
vita all’estero? E sono poi tutti “ragazzi”? Franceso Giappichini,
direttore editoriale di Expats Ebooks, la casa editrice che pubblica
esclusivamente titoli su “vivere e investire” all’estero, tra cui anche
questo libro, ci dice: «Negli ultimi mesi abbiamo registrato un
incremento significativo delle vendite delle nostre guide, cosi
abbiamo iniziato ad analizzare gli espatriandi raccogliendo dati
statistici significativi. L’identikit è: tra i venti e i quarantacinque
anni; con patrimonio tra i cinquanta e i duecentomila euro; l’88 per
cento di sesso maschile; il 66 per cento è laureato; il 27 per cento
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è figlio di industriali o commercianti. Solo il 4 per cento è sposato
con figli». Giappichini, precisa: «Stiamo ricevendo molti ordini di
guide sull’America Latina, e in particolar modo sul Brasile, Cuba e
Panamá. Sembra una rivolta, una fuga in grande scala; teniamo
poi conto che fino a poco tempo fa la nostra emigrazione era
temporanea, legata all’apprendimento di una lingua o al periodo
necessario per fare un’esperienza».
Fuggire dalla realtà o semplicemente esplorare nuovi orizzonti? Le
motivazioni per fare il grande passo ed andare a vivere all’estero,
lasciando la “mamma” (sacra per gli italiani) e spesso moglie o
marito e bambini, sono molte. Le più svariate. In genere però ciò
che ci spinge a questo passo è soprattutto voglia d’avventura, di
sfuggire alla monotonia quotidiana e di esplorare le nostre
fantasie, diventando cittadini del mondo. Ma in questo momento di
crisi il motore principale è la disperazione.
Ma è poi così facile fare questo passo? Da un certo punto di vista
direi di sì, basta fare la valigia, mettere in tasca la carta di credito,
un po’ di soldi, il passaporto; e via. Dipendendo dal paese le cose
possono essere facili o difficili. La realtà non è però sempre rosea.
Chi teme questo passo afferma che chi espatria lo fa per sfuggire
a qualcosa. E in parte è vero, tutti gli espatriati vogliono sfuggire
alla monotonia. Il problema è che questa interpretazione è spesso
adottata anche dalle autorità dei paesi in cui ci si decide di
stabilirci. Questo avviene spesso in alcuni paesi in via di sviluppo:
ex “Bananas Republic” (repubbliche delle banane) in cerca d’una
nuova immagine internazionale. Così spesso l’espatriato diventa
vittima di abusi e persecuzioni da parte delle autorità locali che
non capiscono perché una persona che non sfugge dalla legge o
non ha intenzione di praticare attività illecite avrebbe deciso di
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risiedere proprio nel loro paese, dove la maggior parte della
popolazione sarebbe felice di emigrare verso l’Italia, il “primo
mondo”. Peggio ancora quando il paese prescelto è tutt’oggi una
“Repubblica delle Banane” e funzionari corrotti pensano solo al
modo di estorcere i soldi al nuovo arrivato, anche quelli che non
ha.
Nei paesi sviluppati, soprattutto in Europa, Australia, Canada, Stati
Uniti, Giappone, tutto è più facile, più trasparente, ma in fondo è
come cadere dalla padella alla brace. Il cambio di vita non è li.
Così, per mancanza d'informazione, l’espatrio diventa, a volte,
un’odissea e finisce con l’impossibilità d’inserirsi nel paese
prescelto. Alcuni paesi poi, hanno in vigore leggi risalenti ai tempi
delle dittature che limitano i diritti degli espatriati dando una serie
di privilegi ai nazionali. In genere i nostri rappresentanti (questo
dovrebbero essere i nostri diplomatici all’estero) non se ne
accorgono neppure, perché loro hanno lo status diplomatico.
Ovviamente, nell’elaborazione dei trattati tra due paesi, non sono
prese in considerazione queste problematiche. I comuni cittadini
non se ne accorgono nemmeno, perché a loro non capita (salvo
che siano mogli o mariti di uno straniero). La reciprocità in questi
casi non è applicata.
Emigranti o espatriati? Su alcuni dizionari li troviamo come
sinonimi; in altri il termine “espatriato”, dal francese expatrier
(derivato di patrie “patria”, col pref. ex “fuori”), ossia “lasciare la
patria, per sempre o per lungo tempo”, viene segnalato come
sinonimo di “fuggiasco”, “fuoriuscito”. La parola “emigrante”, chi si
è trasferito dal luogo o stato d'origine in altro luogo o stato, viene
invece definita come ”la persona che si trasferisce in cerca di
lavoro o di fortuna”. Io personalmente preferisco usare la parola
13
“espatriato”, perché oggigiorno gli emigranti sono in gran parte
skilled (in possesso di qualifiche professionali) o business (per
affari). In inglese il termine usato è expatriates. Direi che il termine
“emigrato” è ormai riferito ai flussi di emigrazione economici dai
paesi sottosviluppati a quelli sviluppati; specie quando si parla
d’immigrazione illegale. L’espatriato è chi per scelta decide di
vivere in un paese estero, vuoi per fare affari (scelta economica),
vuoi per stile di vita (pensionati, stressati, avventurieri, curiosi)
oppure per ragioni sentimentali (la ricerca dell’altra metà, che in un
mondo industrializzato e stressato diventa sempre più difficile).
Si moltiplicano i forum e blog su vivere, lavorare e investire
all’estero. I nostri emigranti business, ma soprattutto chi si accinge
a diventarlo, si scambiano nel web informazioni utili, consigli ed
esperienze. Tra le attività più ricercate al primo posto c'è
l’alberghetto, la pensione; a seguire il ristorante, il bar, l’internet
point. Tutti, se possibile, davanti al mare.
La maggior parte dei nuovi emigranti cerca insomma un’attività
sulla spiaggia, dove far soldi ed eliminare lo stress. In fondo
desiderano fare una scelta di vita, piuttosto che dare una svolta
economica. Bisogna tener conto che questo tipo di attività sono
stagionali e non sempre danno il ritorno desiderato. Una piccola
attività spesso produce entrate appena sufficienti a sopravvivere.
In molti casi è meglio un business non stagionale, che lasci il
tempo necessario per andare al mare a rilassarsi quando se ne
sente il bisogno.
Il fenomeno della fuga non è però solo italiano, anche se a livello
europeo le statistiche segnalano l’amore, non il lavoro, in testa ai
motivi d’espatrio. Secondo uno studio francese ci si sposterebbe
dal proprio paese d’origine per stabilirsi all’estero, in primo luogo,
14
per raggiungere l’anima gemella. Le opportunità professionali sono
menzionate solo dal 25 per cento del campione, mentre le
decisioni legate a storie d’amore primeggiano con un 30 per cento, secondo quanto hanno dichiarato gli emigranti intervistati.
In ogni caso si tratta di una grande fuga per accaparrarsi un posto
al sole.
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COSA SONO I PARADISI FISCALI?
Sono paesi o territori che per motivi economici offrono facilitazioni
fiscali a investitori esteri che operano offshore, le cui legislazioni
fiscali sono volutamente lassiste o inesistenti. Si può parlare di
stati che offrono un regime fiscale favorevole, una totale
deregulation ai detentori di capitali. Negli ultimi anni quasi tutti i
paradisi fiscali hanno varato leggi per proteggere le proprie entitá
finanziarie dal capitale prodotto del traffico di droga o del
terrorismo per cui ci sono regole da seguire, ma siccome siamo
sicuri che i nostri lettori non desiderino fare nulla d’illegale, non c’è
da preoccuparsi se in alcuni casi non è possibile mantenere
totalmente l’anonimato. Molti paesi hanno adottato legislazioni più
severe che comprendono in generale i traffici illeciti (armi, droga,
donne, bambini, organi, ecc.), le truffe, ma escludono l´evasione
fiscale (sempre che prodotta all´estero).
Una recente ricerca a livello europeo (Euroshore) coordinata dal
prof. V. Uckmar ha diviso i 48 paesi analizzati in tre gruppi di
"centri finanziari" in base al loro livello di prossimità agli Stati
membri dell'Unione Europea:
1. Paesi che hanno particolari contatti di ordine geografico,
politico ed economico con l'Unione Europea (Andorra, Monaco,
Bermuda, Malta, San Marino, ecc.)
2. Economie in transizione, cioè giurisdizioni appartenenti all'ex
blocco sovietico (Romania, Moldavia, Albania ecc.)
3. Giurisdizioni offshore esterne all'Unione Europea (Bahamas,
Barbados, Macao, Malesia, Panama, Seycelles, ecc.).
Ci sono oggi oltre 200 giurisdizioni che offrono agevolazioni fiscali
e alcuni di essi sono paesi ad alta imposizione (tipo gli Stati Uniti),
16
per cui è importante conoscere i vantaggi di ogni paese per
decidere dove e come, è meglio operare per trarre vantaggio da
uno o più incentivi agli investitori non residenti.
Alcuni di questi paesi sono anche dei veri e propri paradisi per le
vacanze. È importante peró ricalcare che il Paradiso, in senso
assoluto, non esiste. Perlomeno economicamente parlando.
Ognuno di questi paesi offre alcuni ben determinati vantaggi,
differenti l'uno dall'altro. Finanziariamente, i paradisi fiscali si
dividono in tre tipi: paradisi per persone fisiche, paradisi per
società e paradisi per persone fisiche e giuridiche. Di grande
importanza sono anche i Paesi di Transito Monetario (per
esempio, la Repubblica Dominicana) che non possono essere
considerati Paradisi Fiscali, che peró, grazie a trattati sulla doppia
imposizione o leggi speciali, favorisce direttamente l'uso dei rifugi
impositivi.
In negativo, merita una considerazione tutta particolare il caso del
Regno Unito. L'Inghilterra e soprattutto la City di Londra è
considerata da molti come "la madre di tutti i paradisi fiscali."
Arnaud Montebourg, parlamentare francese a capo di una
commissione sul riciclaggio, ha reso pubblico un dossier in cui si
attaccava apertamente Tony Blair per aver "predicato" al mondo la
lotta - anche finanziaria- al terrorismo, salvo aver razzolato male
per non aver finora ripulito uno dei principali centri del riciclaggio
internazionale: la City di Londra.
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IL BUSINESS GLOBALE E L’ INVERSIONISTA INVISIBILE
Brian Arthur del Santa Fè Institute, famoso per gli studi e le
ricerche sulle scienze della complessità, sostiene che la
digitalizzazione sta creando una seconda economia così vasta,
automatica e invisibile da produrre un cambiamento di portata
secolare, paragonabile alla Rivoluzione industriale.
In questo momento l’internet non solo è la migliore opzione per
investire ma anche una delle poche che permette di fatturare
pagando zero tasse.
Innanzitutto iniziare un’attività per internet non è un investimento
esoso, non ci sono affitti da pagare, si può lavorare da casa, dal
mare, dalla montagna.
Al ritmo di crescita annua previsto intorno al 2,4%, in due-tre
decenni la sua dimensione del mercato virtuale supererà quella
dell'economia fisica. In Italia, i dati forniti dal Digital Advisory Group
(DAG) indicano che negli ultimi quindici anni l'economia digitale ha
creato 700 mila posti di lavoro e tra il 2005 e il 2009 ha contribuito
per il 14% alla crescita del Pil, continuando «a svilupparsi a un
tasso dieci volte superiore al totale nazionale», senza contare
ovviamente l’economia sommersa. Tuttavia, nella seconda
economia gli internauti imprenditori puri, quelli che hanno le loro
radici nel Web e fanno business solo attraverso internet, sono
ancora pochi in Italia: secondo il DAG, circa il 22% contro «il 78%
dell'impatto prodotto dall'utilizzo delle tecnologie digitali
riconducibile alle imprese tradizionali».
È facile spargere i semi e far crescere le pianticelle delle start up
digitali, specie fino a quando il sistema fiscale italiano ha ancora la
struttura configurata sull'economia industriale, con il piano delle
18
imposte e tasse che poggia sul pilastro dei prodotti tangibili,
mentre al livello degli incentivi fa affidamento sulle agevolazioni
degli input, dal costo del lavoro agli investimenti in beni strumentali
e alla ricerca.
Inoltre l’economia virtuale, più che quella fisica, permette
all’investitore di essere invisibile, quindi operare a zero tasse,
sicuro di non essere individuato dal fisco grazie a strutture
societarie offshore e ai paradisi fiscali.
19
BREVE STORIA DEI PARADISI FISCALI
1800 – all’origine alcuni di questi territori non erano che dei porti
dove potevano trovare rifugio (haven) le navi dei grandi imperi
europei, al riparo dalla intemperie e dai pirati. Quest’epoca
corrisponde ad una prima fase di attribuzione della bandiera di
nazionalità britannica o francese alle isole dei Carabi che si
trovano al largo dell’America Latina. Da qui viene la dizione
inglese tax haven (rifugio fiscale) e non tax heaven (paradiso
fiscale).
1920-1930 – Incominciano ad apparire dei nuovi territori che si
specializzano nella formulazione di legislazioni destinate a
sottrarre i patrimoni alla imposte: Bahamas, Svizzera,
Lussemburgo.
Dopo il 1945 – La Seconda guerra mondiale è stata decisiva per
lo sviluppo dei paradisi. I territori sotto il dominio europeo non
ricevono dopo la guerra gli aiuti economici sperati e vengono
tagliati fuori dal piano Marshall. Alcuni territori così, invece di
continuare a produrre materie prime che non garantiscono più la
stabilità economica, si specializzano nell’accoglienza di flotte cui
forniscono una bandiera ombra, e nell’offrire ai detentori di capitali
un asilo sicuro istituendo il segreto bancario e l’assenza di
tassazione.
1960-1970 – Un nuovo trampolino di lancio per l’attività dei
paradisi fiscali è fornito dall’emergere del mercato degli eurodollari
negli anni 60 e dei petrodollari negli anni 70. Le grandi banche, le
grandi imprese e la City di Londra, che attira tutte le grandi società
finanziarie, appoggiano lo sviluppo di queste strutture, avendo
tutte da guadagnare nel poter disporre di zone con debolissima
20
imposizione fiscale. Alle Bahamas, Svizzera e Lussemburgo si
aggiungono, in questo periodo il Liechtenstein, le Isole del Canale,
le Isole Cayman, Bermuda, Panama.
1980-2000 – Nel corso degli ultimi trent’anni, proprio grazie alla
liberalizzazione finanziaria che ha incoraggiato l’assenza di
controllo sui movimenti di capitale su scala internazionale, il
numero dei paradisi fiscali cresce vertiginosamente. I movimenti di
capitale sia di origine legale trovano nei paradisi un singolare
luogo di convergenza, e questo favorisce soprattutto la criminalità
che ha tempo e modo di ripulire le proprie ricchezze, riacquistando
verginità ed onorabilità.
2001-2006 – Si è vista una lotta senza tregua ai paradisi fiscali da
parte delle nazioni industrializzate, attraverso leggi e decreti che in
teoria dovrebbero contrarrestare l´uso degli stessi come rifugio per
l´evasione delle imposte. In pratica la repressione e l´aumento
delle imposte hanno creato una curiositá diffusa sul fenomeno
paradisi fiscali ed un´aumento della richiesta di servizi esentasse o
a bassa imposizione.
2007-2012 – I paradisi fiscali si sono specializzati e i pochi rimasti
offrono sempre più servizi, spesso utilizzando strutture e buchi
legislativi dei paesi ad alta tassazione. I G20 hanno minacciato di
farli sparire nel Summit Economico del 2009, ma le minacce sono
rimaste senza alcun esito. L’attività dei paradisi fiscali è oggi
caratterizzata da un giro d’affari stimato in oltre 1800 miliardi di
dollari l’anno. La storia dei paradisi fiscali rivela come le potenze
industriali siano state fin dall’origine implicate nella creazione di
queste oasi. I paradisi hanno contribuito e contribuiscono alla
fortuna delle potenze finanziarie. L’OCSE ha stimato che oltre il
50% del commercio mondiale passa per un paradiso fiscale.
21
COME SCEGLIERE IL PROPRIO PARADISO?
I fattori più importanti sono la stabilità politica ed economica,
buone comunicazioni (telefono, internet, poste, ecc.) ed in alcuni
casi la posizione geografica. Altri fattori importanti sono il sistema
monetario (cambio, moneta, inflazione, ecc.) e quello bancario.
Oggi, con le nuove norme antievasione adottate dai paesi europei,
non è cosi facile scegliere il proprio paradiso perché un paese può
essere interessante per il sistema fiscale e societario e può non
esserlo per il sistema bancario, e viceversa. Sempre di più è
necessario rivolgersi a professionisti che quotidianamente
analizzano leggi, accordi, regolamenti che tendono a rendere
sempre più difficili le operazioni offshore.
Molti si domanderanno: ma vale veramente la pena, la spesa e le
difficoltà per operare da un paradiso fiscale?
Io rispondo sempre che non si può avere la botte piena e la moglie
ubriaca.
I governi dei paesi ad alta imposizione si sono resi conto che non
possono, in un mondo globalizzato, non permettere a un paese,
che ha una fiscalità ridotta, di vendere servizi o prodotti. Per
questo, poiché controllano i movimenti di capitali e le grandi
banche, hanno fatto leva sul sistema finanziario dei cosiddetti
paradisi fiscali e hanno obbligato questi paesi a firmare trattati per
lo scambio d’informazioni.
Significa che i paradisi fiscali sono finiti? No, ma significa che non
troveremo più un paradiso fiscale che ci offre anonimato, società,
conto bancario, carte di credito, ecc. Significa che dovremmo,
come in un puzzle, prendere la società in un paese, i direttori in un
altro, il conto bancario in un altro ancora e cosi via.
22
Per scegliere il vostro paradiso o struttura offshore con cui operare
è necessario distinguere se siete interessati a risiedere lì o solo
operare virtualmente.
Se vivete in Italia e avete milioni di euro da proteggere vi conviene
forse prendere la residenza a Monaco. Ma se non avete tutti questi
soldi e volete proteggere i sudati risparmi che ammontano a poche
decine di migliaia di euro, dovrete trovare una terra più ospitale e a
Monaco, magari, potrete passare il fine settimana.
Come in tutte le cose, è una mera questione di prezzo. In generale
questi paesi sono interessati a muovere i grandi capitali, per cui se
non fate parte di questa categoria dovrete trovare la vostra nicchia.
Quando si decide di fare il passo offshore, tenete presente che più
lontano da casa è e maggiori sono i vantaggi. Noi segnaliamo di
preferenza le società panamensi per il basso costo, la facilità di
amministrazione (in pratica non ci sono requisiti) e perché dal
1932 Panama offre la migliore e la più stabile legge offshore.
Su numerosi siti d’internet si possono trovare tabelle che risaltano
le differenze legislative e i costi delle società offshore di vari
paradisi fiscali, ma tra la teoria e la pratica c’è di mezzo il mare. Vi
sconsigliamo di avvicinarvi in questo modo al mondo dell’offshore
e vi consigliamo di rivolgervi a seri professionisti perché il fattore
più importante nella scelta del proprio paradiso è la varietà di
servizi che puó offrirvi lo studio legale che vi assiste in queste
operazioni. Ricordatevi che per operare offshore è necessario
poter dimostrare che effettivamente i servizi sono stati erogati
dall’estro.
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I PARADISI FISCALI IN CIFRE
1. Giro d'affari dei paradisi: circa 1.800 miliardi di dollari annui
2. Società offshore: oltre 900.000
3. Trust: circa 1.250.000
4. Banche con filiali nei paradisi fiscali: circa 10.000
Presenza italiana nei Paradisi Fiscali
• Delle 796 banche italiane, 42 hanno sedi nei Paradisi Fiscali
(sparse in vari paesi) ed alcune sono gli azionisti principali di
banche offshore.
• Gruppi controllati da banche italiane: 117
• Il 50% delle società italiane quotate in borsa e il 22% dei
gruppi bancari italiani hanno partecipazioni di controllo su
società residenti in paradisi fiscali, oltre ad un numero
incalcolabile di piccole imprese ed investitori.
Nota: i dati sono stati ricopilati da internet
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COSA SIGNIFICA E PERCHÉ ANDARE OFFSHORE?
Offshore: significa letteralmente fuori dalle acque territoriali o in
caso di una operazione finanziaria realizzata fuori dal Paese di
residenza (operazione extraterritoriale).
Si va offshore semplicemente per proteggere i propri capitali e
ridurre il carico fiscale. Ogni paese considerato paradiso fiscale
offre alcuni limitati vantaggi ai residenti o alle società lì domiciliate.
Per esempio, nel Principato di Monaco non si pagano le tasse sui
redditi personali, mentre le società sono altamente tassate. A
Panama non si pagano le tasse sempre e quando la società lì
domiciliata non svolga attività nel territorio nazionale. Negli USA,
durante il proibizionismo, e quando il gioco d’azzardo era vietato,
alcuni audaci imprenditori avevano aperto dei Casinò naviganti, e
fuori dalle acque territoriali, piovevano le scommesse tra fiumi di
bevande alcoliche.
L´ industria offshore è piccola e misteriosa, nonostante secondo le
ultime stime oltre il 60% dei capitali mondiali vengono gestiti
attraverso questa industria.
Erroneamente si pensa che i Paradisi Fiscali siano paesi
frequentati solo da grandi finanzieri, politici corrotti, jet set e
ultramiliardari che si dedicano a spendere grandi somme per
alimentare l'ozio. Realmente qualsiasi professionista con un
fatturato di 30 mila Euro all'anno può ottenere grandi vantaggi
usando i Paradisi Fiscali. Questa definizione è stata introdotta per
catalogare quei paesi che per favorire la propria economia hanno
adottato facilità fiscali per persone o società, specialmente se
residenti in un altro paese. Questo tipo di economia può essere
26
adottata solamente da nazioni con una posizione geografica
centrale rispetto al continente o alla regione e con un sistema
bancario e di telecomunicazioni molto efficienti. I grandi gruppi e i
grandi evasori usano degli schemi inattaccabili dal fisco perché in
essi intervengono una miriade di società estere, sussidiarie, e
succursali che sono quasi sempre in perdita e producono fondi
neri attraverso società anonime.
Ma veramente questi schemi sono solo alla portata dei grandi
gruppi?
No, oggigiorno un qualsiasi professionista o artigiano può trovare
grandi vantaggi in operazioni o schemi di Ingegneria Fiscale. E a
un costo veramente basso.
Cos'è l'ingegneria fiscale? Andiamo per gradi e iniziamo da cos'è
l'elusione fiscale che non è sinonimo di evasione fiscale (tax
avoidance versus tax evasion).
L'elusione fiscale è un ingranaggio chiave della pianificazione
fiscale che è l'utilizzo di tutti i ricorsi legali per ottenere un carico
fiscale ridotto o la sua dilatazione nel tempo. L'evasione fiscale è
il sottrarsi al controllo fiscale e quindi non pagare le tasse.
Quest'ultima è un delitto che esiste fin dall'antichità, ancora
quando il tributo o tassa era versato dal vassallo al signore come
atto di sottomissione.
I paradisi fiscali e i paesi a bassa imposizione o bassa fiscalità
esistono perché ci sono paesi ad alta tassazione. Per non
incorrere nell'evasione delle imposte, che è un delitto, bisogna
rivolgersi a specialisti della materia. Se nell'ambito nazionale c'è
stato un gran proliferare di contabili e dottori commercialisti
impegnati ad interpretare le leggi e disposizioni fiscali, a livello
internazionale sono nati gli ingegneri fiscali (IF). Questi artisti
27
dell'elusione sono capaci, con operazioni di ingegneria
contributiva, di trovare le migliori condizioni impositive per i propri
clienti, nella legalità o sul filo di essa. Si chiama Ingegneria Fiscale
perché, come nella costruzione, si deve fare un progetto e
costruire. Il progetto riguarda lo schema per l'elusione fiscale,
tenendo conto di tutti e di cada uno dei vantaggi che puó offrire un
Paradiso Fiscale in combinazione con altri paradisi e/o con Paesi a
Bassa Imposizione Fiscale. Poi bisogna costruire una strategia per
eliminare o ridurre il carico fiscale facendo uso di leggi e trattati
che favoriscono una o l'altra attività. Per esempio, un Paradiso
Fiscale per uno scrittore (EIRE), non lo è per un investitore del
settore turistico (Marocco, Panama, ecc.). Il lavoro degli IF diventa
sempre piú importante nella giungla fiscale e tenendo conto che il
costo o volume impositivo sono oggigiorno un fattore essenziale
nella strategia di una qualsiasi attività. Per mettere in marcia un
progetto di ingegneria fiscale è necessario che l'operatore conosca
tutte le leggi e cada uno dei vantaggi offerti da questo o quel
paese, in modo tale da poter compiere con l'obiettivo attraverso
triangolazioni e azioni di elusione impositiva, per evitare la delittiva
evasione fiscale.
Fin dai tempi della Rivoluzione Francese i ricchi hanno trasferito i
loro beni all'estero, per proteggere il proprio patrimonio ed eludere
il pagamento delle tasse. Mentre la "evasione fiscale" è illegale, la
"elusione delle imposte" non lo è: questo fa la differenza.
A questo punto vi domanderete: come faccio a operare offshore se
vivo in un paese ad alta imposizione fiscale?
Facile: operando da un paradiso fiscale, offshore, lei non esiste!
Le nostre società sono totalmente anonime e il beneficiario non è
identificato, ovviamente, a meno che non commetta dei gravi reati.
28
La pianificazione fiscale deve essere fatta prima di iniziare
un´attività, e ancora meglio, all´inizio della vita lavorativa e prima di
un eventuale matrimonio (basta leggere le statistiche per
convincersene). Gli scopi principali sono due: 1. Massimizzare i profitti pagando il minimo di tasse.
2. Proteggere il proprio patrimonio.
Tracciate le proprie mete a breve termine, bisogna costruire una
struttura offshore funzionale a questi scopi. I costi sono
relativamente bassi tenuto conto che non farlo puó costare molto
caro. Purtroppo il terrorismo ideologico che cerca di dipingere i
paradisi fiscali come antri di malfattori e pirati del secolo XXI fanno
giungere ai rifugi offshore quasi solo chi deve salvare il salvabile.
Protezione immobiliare attraverso una societá offshore L´uso di società offshore o fondazioni private per la protezione
immobiliare è particolarmente consigliato anche se i vantaggi
fiscali non si vedono d´immediato. Al momento della vendita però
basterà trasferire le azioni all´acquirente e non si pagheranno le
tasse sul trasferimento dell´immobile ne le spese notarili: la
proprietà rimane intestata alla società che invece cambia di
proprietario. Inoltre si ottengono i seguenti vantaggi:
Il proprietario può rimanere occulto, acquista una qualsiasi
persona per mezzo di una delega ristretta all´acquisto.
La proprietà rimane protetta da sequestri giudiziari, liti
matrimoniali, ecc.
In caso di seconda casa, nel paese di residenza, questa non
aggrava il tetto impositivo. Acquistando un’immobile all’estero
attraverso una società offshore potete eludere la tassa sugli
immobili esteri introdotta dal governo Monti.
29
Se poi si desidera acquistare case, appartamenti o edifici, per poi
rivenderli si ottiene l’evasione totale delle imposte sulla vendita dei
beni immobili, cedendo le quote della società. In questo caso è
necessario usare una società per ogni proprietà.
In genere l´operazione è semplice, bisogna tradurre lo statuto nella
lingua del paese dove si intende acquistare l´immobile, Apostillare
tutti i documenti (alcuni paesi richiedono che la propria Ambasciata
vidimi le copie dei documenti) e si registra la società al Ministero
delle Finanze. È importante ricalcare che le tasse sulla proprietà
vanno pagate ugualmente. Tutto ciò va ovviamente fatto in
anticipo, al momento dell´acquisto, e non quando arrivano i
problemi!. Protezione di assets patrimoniali
Come proteggere il patrimonio immobiliare esistente È possibile proteggere e occultare un immobile da creditori, fisco,
coniugi, ecc.? Si è possibile. Ovviamente ogni caso va studiato
separatamente e il cliente deve fornirci tutti i dati necessari per una
attenta valutazione. A seguito vi daremo alcuni dettagli e possiamo
fissarvi una consulenza sia in Italia che all' Estero per analizzare
insieme la vostra situazione patrimoniale.
Ipotesi di protezione di un bene immobile presente sul territorio italiano Poniamo, ad esempio, il caso in cui 2 dei 3 fratelli dell’ipotesi
proprietaria prospettata abbiano il desiderio di disporre del bene
contrariamente alla volontà del terzo.
Adottando una decisione di maggioranza assembleare potrebbero
superare una ipotetica situazione di stallo provocata dal fratello
dissenziente. Ciò non potrebbe essere realizzato mediante un
semplice trust in quanto le decisioni sono “unanimi” e non
prevedono la possibilità di formare maggioranze.
30
Nota relativa all’operazione:
Il conferimento di un bene, ancorché italiano, ad una società
estera prevede l’obbligo di richiedere, nel paese in cui ha sede
l’immobile, il codice fiscale della società estera e di nominare un
rappresentante fiscale.
Quest’ultimo, tuttavia, oggi può essere anche residente nello stato
in cui ha la sede principale la società richiedente (nel nostro
esempio in Portogallo).
Le consulenze in materia si effettuano a Panama, Madeira
(Portogallo) e Lazio (Italia), il costo è di 500.00 Euro
Domande Frequenti sullo schema di protezione dei beni immobiliari
La redazione della stima è obbligatoria? Sì, lo è e deve essere redatta da un professionista abilitato e
regolarmente iscritto ad un albo professionale. Tuttavia, la perizia
non deve essere giurata e può essere un documento “libero”.
Perché utilizzare un Trust? Perché attraverso il trust si costituisce la società maderense (in
realtà sono in gran parte già pronte e costituite) a cui andrà
successivamente fatto il conferimento del/i bene/i. Infatti, costituire
una società, ovunque sia, mediante un conferimento del/i bene/i
risulta assai complicato, anche qui a Madeira.
Perché utilizzare una società SA di Madeira e non una LTD inglese ad esempio? Da un certo punto di vista non c’è alcuna differenza: l’operazione è
possibile, con le caratteristiche riportate sopra, ovunque sul
territorio dell’Unione Europea. Come appare nelle tavole
31
esplicative dell’operazione, il vantaggio di una SA Maderense,
offshore o onshore che sia, è quello di rendere definitivamente
anonimo il reale beneficiario.
Infatti, se è pur vero che all’atto del conferimento del bene al
proprietario dello stesso vengono restituite delle quote societarie
(in prima battuta di una LDA), quando avviene la trasformazione in
SA le quote sono cedibili senza più alcuna annotazione nei registri
pubblici.
L’assenza di una transazione finanziaria per il trasferimento di
dette quote non compromette la salvaguardia del bene. Infatti, è
onere del soggetto interessato a riferire il bene immobile ad una
certa persona di provare che questa risulta ancora nella titolarità
dello stesso o delle quote che lo rappresentano.
Per chiarire facciamo un esempio: il signor Tizio ha un debito con il
signor Caio. Tizio non onora il suo impegno e Caio decide di
procedere per il recupero forzoso rifacendosi, anche, sulle
proprietà del primo. Sarà Caio a dover dimostrare che Tizio è
ancora proprietario del bene che si pretende aggredire o delle
quote che lo rappresentano.
Con una SA Maderense ciò risulta impossibile in quanto i titoli
divengono al portatore. In sede di prima emissione
l’amministratore siglerà i titoli e verrà individuato un prenditore di
questi; se poi i titoli vengano ceduti n volte ad altri soggetti questo
non è dato di sapersi. Solo mediante la convocazione di
un’assemblea (a mezzo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)
sarà possibile accertare che sia l’attuale detentore dei titoli il che,
ovviamente, rende praticamente impossibile risalire all’effettivo
proprietario.
32
Perché non potremmo fare l'operazione direttamente con una società panamense? Si può fare certamente anche con una panamense; tuttavia, oltre
ad avere un regime fiscale differente (non si applicano le imposte
a tassa fissa bensì a percentuale per il conferimento), c’è sempre
la questione delle possibili resistenze di chi non vuol intestare i
propri beni a società troppo distante da lui.
Qual è il fondamento legale italiano di supporto all'operazione? L’operazione soggiace al regime legale dei conferimenti di beni
nelle società. Nulla di differente rispetto ad un conferimento in una
S.r.l., ad esempio, tuttavia le società maderensi possono essere
detenute da altre società che, nel nostro caso, svolgono il ruolo di
trustee.
Il proprietario come scusa la cessione? E come produce i dettagli della transazione? Non esiste alcuna necessità di giustificare la cessione. Si tratta di
un conferimento legale e disciplinato dalla legge italiana; tutto
quanto viene fatto per il conferimento verrà annotato nei pubblici
registri italiani. Quello che cambia, giuridicamente parlando, è la
disponibilità del bene e la riferibilità dell’immobile ad un
determinato soggetto. L’operazione, fiscalmente parlando è
neutra: conferisco un bene immobile di €. 1.000.000 e ricevo quote
per €. 1.000.000. Quando però diviene effettiva la trasformazione,
semplicemente, non ho alcun obbligo (in Portogallo) di indicare a
chi io abbia trasferito le azioni. Appare subito chiaro che
l’operazione non ha una natura di elusione/evasione fiscale, bensì
costituisce una sorta di “scudo civile” per proteggere un bene
dall’aggressione di potenziali creditori. Alla luce di quanto sin qui
33
detto, è evidente che non è necessario dimostrare alcuna
transazione i n denaro in quanto non ho realizzato una vendita
bensì un conferimento. La vendita vera e propria (la cessione delle
quote) avviene in Portogallo e, come detto, il passaggio dei titoli
non prevede necessariamente la dimostrazione del transito di un
flusso finanziario.
In ogni caso una documentazione pertinente può essere creata.
34
CURIOSITÀ: PERCHÉ CHIEDONO DI PAGARE LE TASSE Ultimamente si è parlato molto, sui giornali italiani, degli stipendi e
delle agevolazioni dei politici, un po’ meno degli stipendi esentasse
del Ministero degli Esteri, ma per nulla del bilancio del Presidente
Napolitano è veramente il colmo dei colmi, le spese sono
cresciute del 61% in 10 anni, arrivando a costare agli italiani ben 4
volte quello che costa la Regina agli inglesi.
All’opposto del bilancio della Regina Elisabetta II, del Regno
Unito che al pari di quelli della stragrande parte delle Monarchie e
delle presidenze dei Paesi democratici, sono accessibili a tutti,
quello del Quirinale, vale a dire della Presidenza della Repubblica
italiana, è segreto ed irraggiungibile. L’On. Raffaele Costa ha più
volte tentato di ottenerne visione, anche con interrogazioni
parlamentari e petizioni, però vanamente. Anche quest’anno il
Segretario generale della Presidenza della Repubblica, Gaetano
Gifuni, ha risposto che il bilancio per “consuetudine costituzionale”
ha “natura di atto interno non pubblico”, con il che il “Popolo
sovrano” lo è - evidentemente - molto meno. Secondo una stima
abbastanza precisa, il Quirinale è costato nel 2007 oltre 210
milioni di euro contro i 49.6782 spesi dalla regina d’ Inghilterra.
Non ci sono dubbi, al pari di come il motto propagandistico
repubblicano del 1946 “O la repubblica o il caos” si è nel frattempo
trasformato in “repubblica è caos”.
Solo per poter fare un paragone: la Regina Elisabetta ha 1200
“paggi”, il Quirinale, cioè il Presidente Napoletano, impiega circa
1800 persone.
35
GLI ITALIANI E L’ EVASIONE FISCALE
Secondo stime recenti, in Italia 6 cittadini su 10 evadono il fisco:
• il 50% delle aziende al Nord-Ovest non è in regola;
• il 60,6% al Centro;
• il 61,2% nel Nord-Est;
• il 63,6% in Sicilia e Sardegna;
• il 76% al Sud.
Sette italiani su dieci sognano di vivere negli USA dove si pensa al
fisco una volta l’anno e 3 su 10 temono addirittura di poter perdere
la propria casa, e già si parla di “stress fiscale”. I cittadini
recentemente nati, si stiamo parlando dei bebè, si stima che dalla
nascita allo spegnimento della prima candelina versino allo Stato
ben 1280 Euro di Iva!
In media, più del 60% delle aziende italiane evadono il fisco, ma
oggi 40 mila imprese allà anno chiudono i battenti non riuscendo
più a pagare le gabelle dello Stato..
Il Governo afferma che l evasione è inaccettabile perché equivale
al 7% del Pil, quanto la spesa sanitaria, e che, ad esempio, negli
Stati Uniti l’ evasione fiscale è stimata nel 1,4% del PIL. Non
dicono però che negli USA la tassazione è inferiore a quella
italiana.
I media sparano i dati in prima pagina, ma il perché di questa
evasione diffusa, nessuno se lo chiede? La risposta è ovvia, si
pagano troppe tasse.
Un altro fattore è la stima del PIL. Lo studio “Evasione fiscale e
sommerso economico in Italia: fatti stilizzati, differenze tra periodi
e puzzle” di Bruno Chiarini e Elisabetta Marzano, pubblicato lo
recentemente (ma non pubblicizzato) dall’ Ufficio delle Entrate
36
mette in dubbio tutta la valutazione: “In primo luogo, il contributo
dell’economia sommersa in senso lato al ciclo economico. Se
consideriamo i tassi d’irregolarità, l’analisi conferma un ruolo
rilevante per l’input irregolare nelle dinamiche del mercato del
lavoro italiano, che sembra caratterizzarsi come una sorta di buffer
stock nella fase precedente l’aggiustamento dell’occupazione
regolare. Rispetto all’evasione IVA, l’aciclicità della quota di base
imponibile IVA evasa lascia intravedere comportamenti strategici
tesi a rendere smooth le uscite erariali o la ricchezza prodotta,
determinati da scelte ottimizzanti proiettate sul più lungo periodo.
L’evasione sembra determinata da un target in termini di quote
d’imposte pagate o di reddito, che è perseguito nonostante le
fluttuazioni di produzione e reddito. Il secondo aspetto rilevante
deriva dall’andamento di lungo periodo delle stime disponibili, che
sembrano testimoniare come “innovazioni” istituzionali, siano esse
riforme normative o innovazioni organizzative, abbiano comunque
un potenziale d’impatto di lungo periodo sul fenomeno
dell’economia sommersa e dell’evasione. Questi risultati
dovrebbero essere interpretati comunque con cautela per due
importanti aspetti che riguardano i dati utilizzati:
• La precisione delle osservazioni economiche (stiamo
analizzando dati che comunque sono stime di variabili non
osservabili per definizione);
• I dati sono serie storiche, quindi realizzazioni aggregate
piuttosto che comportamenti osservabili o dettati da una
precisa teoria”.
E in Italia i primi a evadere le tasse in Italia sono i politici.
"Evadere non è peccato." L'evasione fiscale "non solo non è
rubare", "in Italia potrebbe addirittura essere l'inverso:
37
un'autodifesa per non essere derubati". Così la pensava Don
Baget Bozzo. E i primi ad evadere sono proprio i politici italiani,
ovviamente, loro, lo fanno alla luce del sole, legalmente. E mentre
difendono gli studi di settore per imprese e autonomi, i politici
hanno entrate esentasse ma non si ritengono fuori linea, si
riducono gli stipendi ed aumentano le indennizzazioni..
In Italia ci sono oltre quattrocentomila politici tra eletti, addetti e
consulenti e almeno centocinquantamila auto blu per un costo
vicino ai 5 miliardi di Euro.
Se fosse stato fatto uno “studio di settore” ci si sarebbe resi conto
che le tasse non pagate dai politici sommano oltre 235 milioni di
euro. Una bella somma per uno stato indebitato e per il cittadino
tartassato.
Prendiamo in considerazione gli stipendi dei parlamentari,
consiglieri comunali, regionali e provinciali, in altre parole dei
politici di professione. All'erario mancano 235 milioni di euro che
corrispondono a voci “esenti tasse” come le diarie e i rimborsi
spese che sommano circa il 40% della “busta paga” e dalla
tassazione a basso scaglione.
Se si applicasse uno studio di settore con l'aliquota imponibile del
43% e si moltiplicasse la differenza per tutti i parlamentari, si
otterrebbe un'evasione di circa 46 milioni di euro. Proviamo ad
applicare lo stesso calcolo ai 1,125 consiglieri regionali, e ai 3 mila
consiglieri provinciali, e sommiamo le tasse non pagate in base
all'aliquota di settore e si arriva ad un “buco” di 235 milioni di euro,
proviamo poi a calcolarlo per i 400 mila politici (settore) ed
avremmo un' evasione da capogiro.
Ma per loro è tutto legale. Neanche si tratta di elusione, è un vero
e proprio furto ai danni della comunità. Chi ha un'azienda o fa una
38
professione libera non paga le tasse a sufficienza, però chi legifera
e stabilisce quanto devono pagare gli altri, evade alla luce del sole.
Viene da ridere? No, da piangere!
I Presidenti del Consiglio europei, vogliono lanciare l’ennesima
lotta contro i paradisi fiscali, come se i mali dell’economia
derivassero dall’evasione fiscale. Cinquanta anni di malgoverno,
cattiva amministrazione, sprechi, ruberie e signoraggio di banche
e istituzioni finanziarie non sono, secondo i primi ministri europei i
colpevoli della crisi. Cosi, bisogna cercare il nemico esterno, e i
paesi europei del G20 sono pronti a presentare, una posizione
comune e una nuova politica del rigore con proposte di sanzioni ai
paradisi fiscali. Di queste guerre ai paradisi fiscali ne abbiamo
viste molte e nessuna ha dato i frutti sperati. Per primo ci provo De
Gaulle nel 1962, poi ogni volta che c’è una crisi si è tirato fuori dal
cassetto lo spettro dei paradisi fiscali. Oggi questi signori che
hanno permesso negli ultimi decenni il ladrocinio dei partiti e delle
banche, parlano di etica nel capitalismo, proprio in un momento in
cui il capitalismo è fuori di se, l’etica è quindi emersa come
reazione a una economia appunto aliena all’etica. In fondo pero
ancora non si è visto nulla di questo rilancio morale e dobbiamo
quindi pensare che non si tratta altro che di una opera di
marketing.
Anche l’Italia ha i suoi Paradisi Fiscali che sono le regioni a Statuto
Speciale, Friuli - Venezia -Giulia, Trentino - Alto Adige, Valle
d'Aosta, Sicilia e Sardegna che hanno, a seconda della regione,
libri per le scuole dell'obbligo gratis, regime fiscale migliore, bolli
auto più bassi, stipendi statali più alti, benzina a prezzo migliore,
trasporti a prezzi agevolati, ecc. Ogni Stato favorisce nel modo più
consono le aree considerate meno sviluppate. I G20 però non
39
parlano di sanzioni contro l’Italia, ne le altre regioni pensano di
sanzionare i regimi agevolati. E’ notizia di questi mesi che diversi
comuni confinanti con regioni a Statuto Speciale abbiano fatto
richiesta di essere annessi, “scappando” dalla loro attuale
locazione. Ovviamente, le motivazioni sono di carattere
prettamente economico: i consistenti, consistentissimi, sgravi
fiscali e contributivi dei quali ancora oggi quelle regioni godono.
Addirittura il Piemonte si dice intenzionato a richiedere per se
stesso l’attribuzione dello Statuto Speciale. Anche questi comuni
fanno parte della cinica Italia degli evasori? O si tratta di
autodifesa?
Recentemente mi ha chiamato un cliente preoccupato: “Dottore,
nei caselli dell’autostrada vendono un libro, Evasori, di Roberto
Ippolito, che la cita in controcopertina”. Ippolito, a pagina 41 e 42
del suo libro parla dettagliatamente dello stato di Antarcticland,
facendolo apparire come una sorta di Italia 2, e mi cita,
gentilmente, come autore del best seller “Come pagare zero
tasse”, definendomi il “Guru europeo degli investimenti offshore”.
Nello stesso capitolo specifica che da uno studio di Bankitalia
appare che i giovani sono favorevoli all’evasione fiscale e
specifica, chissà perché, che la propensione a evadere risulta
superiore nelle province caratterizzate da più elevati livelli di
disoccupazione e criminalità. Il sociologo dell’economia Carlo
Carboni, autore del libro “la società cinica”, ha tracciato l’identikit
degli evasori e parla di : “un’Italia in cui alberga l’individualismo
amorale”, secondo il quale lo spazio pubblico è visto in funzione di
un riconoscimento o di un vantaggio individuale. E l’Italia in cerca
di scorciatoie, che rifà il verso ai furbetti del quartierino, che cerca
40
di emergere a qualsiasi costo. È l’Italia che non rispetta le regole,
l’Italia dell’evasione fiscale diffusa”.
Questa è l’Italia cinica descritta dai nuovi paladini del civismo. Ma
per favore! Non avete ancora capito che in Italia c’è
disoccupazione, che in Italia non ci sono opportunitá per i giovani,
che in Italia se non si vuole finire nelle file della criminalitá
organizzata bisogna cercarsi opportunitá all’estero. E cosi hanno
fatto oltre 40.000 italiani che hanno spostato la loro residenza in
paesi dove la pressione fiscale è più mite e le opportunitá sono
basate sul mercato e non sulla speculazione.
Secondo il i fautori della lotta ai paradisi fiscali i soldi non versati in
Italia al fisco corrispondono a 7 punti percentuali del PIL (Prodotto
Interno Lordo) e dicono che se tutti gli evasori pagassero le tasse,
gli italiani avrebbero in tasca 100 miliardi di euro in più all’anno.
Non vogliamo neanche pensare dove andrebbero a finire. Forse
una parte a tappare i buchi dei debiti che i politici, dal dopoguerra,
stanno contraendo a nome di ogni italiano, anche del figlio della
signora Maria che è solo al settimo mese di gravidanza. Si, infatti i
cittadini italiani nascono gia indebitati e propensi geneticamente ad
indebitarsi sempre di più. Questo non accade pero nei paradisi
fiscali, dove, la crisi non si è fatta sentire. A Panamá ben pochi
pensano di evadere l’IVA, visto che è solo un 5 per cento.
Negli Stati Uniti la stessa Corte Suprema, nel caso di Gregory vs
Helvering (1935) 293 US 465, ha riconosciuto il diritto dei cittadini
a pianificare i propri affari in modo da pagare meno tasse.
I G20 sembrano voler sancire solo il diritto a pagare le tasse. E
non si rendono conto che in un mondo globalizato ognuno ha il
diritto di investire dove più gli convenga ed è puro masochismo
farlo dove più ti tassano.
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Operare offshore significa in sintesi aprire un’attività dove più
conviene e dovrebbe essere un sacrosanto diritto dei cittadini del
mondo.
Carboni parla di Italia cinica, ma cosa c’è di cinico nel difendersi
da un sistema che strangola l’economia? Ippolito parla di giochi di
prestigio, ma non deve fare dei giochi di prestigio la famiglia media
italiana per arrivare a fine mese? E di chi è la colpa? La vogliamo
dare agli evasori? Bene, allora mettiamo gli evasori al governo
perché nell’alternanza tra la destra e la sinistra non si sono visti
grandi cambi e se provassimo a tassare i solamente i consumi?
Forse si rimetterebbe in moto l’economia e sparirebbero gli
evasori, che non vanno confusi con chi ruba l’Iva e se la mette in
tasca!
Per i residenti all’estero non pagare l’Iva è un diritto ed è poi facile
rimportare in Italia le merci acquistate. Non pagare le tasse sugli
acquisti effettuati è il sogno di molti che è diventato realtà per
alcuni prodotti (1) comperati in determinati paesi (2), quindi
programmate i vostri acquisti durante le ferie. Si ottiene il rimborso
della tassa che è restituita per posta al vostro indirizzo. Le norme
non sono complesse, basta andare in un negozio tax-free,
acquistare l'oggetto desiderato, farsi rilasciare la specifica fattura,
che va timbrata alla dogana, poi dovete spedirla con la busta che è
fornita insieme alla fattura e in circa 15 giorni viene rimborsata l'
imposta anticipata o viene rimborsata allo sportello. Ovviamente
l'Iva non è uguale in tutti i paesi (da un minimo del 3% a un
massimo del 24%), cosi come è previsto un ammontare minimo di
spesa per usufruire del bonus fiscale. In teoria non si può utilizzare
l'oggetto nel Paese nel quale si è eseguito l'acquisto.
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(1) In genere: abbigliamento, argenteria, articoli sportivi, calzature,
casalinghi, elettronica, gioielleria, orologeria, pelletteria.
(2) Australia, Argentina, Canada, Corea, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Nuova Zelanda, Singapore, Usa (limitatamente), Sud
Africa, Svizzera, Thailandia, Turchia e nei paesi Eu per chi non vi
è residente.
Se poi siete residenti all’estero, potete acquistare senza iva in
Italia.
43
COSA È CAMBIATO REALMENTE CON LE NUOVE MISURE DI RESTRIZIONI ALL’USO DEI CONTANTI E DI LOTTA CONTRO I PARADISI FISCALI? Le operazioni finanziarie sono sempre più care e a guadagnarci,
come al solito, sono banche e istituzioni finanziarie come Western
Union, Money Gram, ecc. I governi hanno finalmente capito che la
lotta contro le società offshore non ottiene nessun risultato e con la
scusa del riciclaggio e dell’evasione fiscale controllano sempre più
i nostri portafogli.
Alla fine chi vuole inviare i soldi fuori lo fa lo stesso, ci guadagnano
i banchieri e lo Stato continua a piangere miseria e a battere
cassa.
Per chi vuole inviare soldi all’estero basta solo fare attenzione alle
normative, a non eseguire operazioni “sospette” o ripetute.
L’altro inconveniente è che oggi aprire un conto bancario offshore
è diventata un’impresa lunga e cara, questo punta a scoraggiare
gli imprenditori che desiderano operare offshore. Svizzera,
Lussemburgo, Panama e altri centri finanziari sono ormai “piazze”
d’affari in cui è difficile operare, ma ne spuntano nuove come St.
Vinc ent, Biellorussia, Turchia, Portogallo. Ecc.
Per le società offshore invece non è cambiato nulla.
Le società offshore offrono l´anonimato dei soci. Operando da un
territorio offshore si riesce a limitare la responsabilità degli azionisti
riducendo o annullando, in molti casi, il carico fiscale. Nello statuto
appaiono da 1 a 3 direttori (secondo i paesi ed il tipo di società) e
le azioni sono al portatore o nominative. Se il cliente non desidera
apparire i 3 direttori vengono forniti dallo studio legale che
costituisce la società (il costo va normalmente dai 150 ai 450 Euro
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all' anno) e viene fornita una delega generale notarile e apostillata
(riconosciuta dal Ministero degli Esteri) al proprietario e azionista
per potere amministrare la società, comprare, vendere, aprire conti
bancari, aprire succursali, ecc.
Solamente operando da un territorio offshore si riesce a limitare la
responsabilità degli azionisti riducendo nello stesso tempo il carico
fiscale e .....
• Per aprire conti esteri e/o investimenti di borsa potendo
occultare in caso di necessità (divorzio, sequestro di beni,
ecc.) il reale beneficiario.
• Per partecipare a società nazionali, occultando i veri soci.
• Per comprare e vendere merci alla propria ditta nazionale o ad
altre, fatturando il prezzo desiderato.
• Per fatturare servizi come se fossero eseguiti dall´estero,
evitando di pagare le tasse (consulenze, servizi web, progetti,
libri, articoli, ecc.).
• Per proteggere i vostri beni in Italia o all'Estero.
• Per evitare sequestri giudiziari
• Per evitare le tasse di successione e garantire un miglior futuro
alla vostra famiglia.
• Per crearsi un'alternativa economica nel piú completo
anonimato.
• Per ridurre o eliminare il carico fiscale.
• Per investire all’Estero.
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COSA NON SI PUÓ FARE CON UNA SOCIETÁ OFFSHORE
Questo breve capitolo è per quelli che pensano che acquistando
una società offshore si ottiene una sorta di patente corsara che
permette fare di tutto. Con una struttura offshore non si possono
fare miracoli e una società offshore non è una specie di bandiera
pirata che vi permette di svolgere attività al di fuori dalla legge.
Avere una società offshore non significa che potete operare in
Italia senza pagare le tasse. La base dello schema offshore è
operare dall'estero, da paesi dove non applicano tassazione su
quel tipo di attività che voi desiderate intraprendere, quindi
effettuare il lavoro all'estero e farselo pagare all'estero. Una volta
che la società offshore è registrata in Italia, si perdono tutti i
vantaggi fiscali. Rimane il vantaggio dell'occultamento della
proprietà e non si pagheranno tasse in caso di vendita dell'attività
o di successione.
Nel commercio (compra - vendita di merci) l'uso di una società
offshore è molto limitato per abbattere le imposte, rimangono però
gli altri vantaggi di cui parleremo nel capitolo sulle società offshore
. Per ridurre le imposte in questo tipo di attività bisognerà usare
società di paesi europei a bassa tassazione. Con le società
europee e l'uso di un offshore si può ridurre la tassazione a un 5
per cento. In ogni caso bisogna considerare i costi di
manutenzione e contabilità, quindi la fattibilità dipende dal
fatturato. L'offshore va utilizzato per la pianificazione fiscale e
difficilmente è utilizzabile per il salvataggio fiscale, quindi è
importante pianificare gli affari sin dall’inizio. Esistono attività che
facilmente possono essere create ed amministrate offshore come:
disegno web, giornalismo, fotografia, video, chat online, casinò
46
virtuali, consulenze, ecc. Altre che evidentemente devono essere
svolte in loco non possono usufruire pienamente (tasse zero) dei
vantaggi dell'offshore, come ad esempio: medici, agricoltori,
commercianti, edili, costruttori, ecc.
Le attività che non possono essere gestite offshore, potranno però
usufruire di servizi fittizi allo scopo di ridurre l'imponibile: corsi di
formazione professionale, consulenze, marketing, pubblicità, ecc.
In questi casi, a volte, è meglio acquistare fatture offshore piuttosto
che creare la propria struttura. Il costo di una fattura va
normalmente dal 2 al 10 per cento del valore, dipendo dall’importo
(più è alto minore è la percentuale). A volte basta scaricare una
piccola fattura per non passare da uno scaglione d'imposta a un
altro.
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L’ESTEROVESTIZIONE
Torniamo in Italia, a chi non vuole o non può espatriare. Come
abbiamo detto prima non si può operare dal proprio paese con una
società estera senza pagare le tasse. Se l’impresa non risultasse
effettivamente stabilita e operante all’estero le autorità fiscali la
accuserebbero infatti di esterovestizione, una parola di recente
conio che merita l’intero capitolo. Da questo concetto dipende
infatti l’ effettività di un’ attività offshore.
Di "esterovestizione" si è parlato frequentemente, negli ultimi anni,
sui mezzi di informazione, a proposito di alcuni noti personaggi
sportivi e dello spettacolo, accusati dal Fisco di avere fittiziamente
trasferito la propria residenza all'estero. Su www.paradisifiscali.org
troverete vari articoli a riguardo.
La collocazione al di fuori dei confini nazionali della residenza o di
elementi patrimoniali è una costante della globalizzazione
economica e abbraccia quasi tutte le aree più importanti della
fiscalità. Occorre tenere presente che quando il reddito fuoriesce
dai confini nazionali, il problema del controllo fiscale si complica
notevolmente, perché all'estero circolano le persone, le imprese, i
capitali, ma i poteri investigativi del fisco sono legati alla sovranità
nazionale, e devono quindi usufruire della collaborazione di
autorità estere. Questo ovviamente è un bene per chi desideri
occultare attività o pagare zero tasse o meno tasse.
Contro la delocalizzazione estera di ricchezza finanziaria delle
persone fisiche, l'unico strumento tributario è il monitoraggio
fiscale, con tutti i limiti del monitoraggio di un'enorme quantità di
movimentazioni economiche. Anche per questo le sanzioni
gravanti sui redditi accertati tramite monitoraggio fiscale sono
48
onerose, perché in esse si palesa un chiaro intento dissuasivo
legato alle difficoltà di accertamento.
Nel caso in cui sia una società a effettuare investimenti all'estero,
non si applicano le regole del monitoraggio, ma i redditi di società
non esercenti attività commerciale effettiva sono immediatamente
ripresi a tassazione, e imputati alla controllante italiana, in
presenza di altri requisititi previsti della disciplina Cfc (Controlled
foreign companies), tra cui la sede della società controllata in Stati
a fiscalità privilegiata (cosiddetti paradisi fiscali). Per questo vale la
regola che più lontana è la struttura dalla vostra residenza abituale
o fiscale e meglio è. Anche se a volte sembra complicato avere
una società in un paese lontano, un conto bancario, magari, in un'
altro paese, l' e-commerce (commercio elettronico che vi permette
di incassare online) in un' altro ancora, vi renderete conto che è
ben più facile per voi amministrare che per le autorità controllare.
In caso di controlli, vale sempre la regola delle 3 N: negare,
negare e negare.
Definizione di stabile organizzazione. Per chi ha deciso di intraprendere la via offshore e mantiene
attività nel proprio paese di residenza attraverso una società non
residente, il rischio è che le autorità fiscali intravedano una stabile
organizzazione e quindi stabiliscano che la tassazione deve
essere applicata in quel paese.
Il problema si riscontra principalmente per chi tratta merci e che
hanno bisogno di un deposito per inviare i prodotti ai propri clienti.
Andiamo ad analizzare le principali circolari e sentenze in materia
in modo tale da operare nel rispetto delle leggi. Se si comprende
bene il significato giuridico e impositivo della stabile
organizzazione, si potrà evitare di finire nei guai con il fisco.
49
In Italia, secondo l’ Art 162 TUIR 917/1986 sono esclusi dal
concetto di “stabile organizzazione” i depositi di merci appartenenti
all’impresa a qualsiasi fine destinati e le sedi che servono per
l’esposizione o la consegna delle stesse merci,
La stabile organizzazione è un istituto di diritto tributario che
collega ad uno Stato il reddito derivante da un’attività economica
svolta sul suo territorio da un’impresa non residente. Il reddito
d’impresa in tal modo prodotto viene sottoposto, grazie alla stabile
organizzazione a tassazione anche nello Stato della fonte, cioè
nello Stato dal quale il reddito effettivamente proviene. Pertanto,
nel sistema delle imposte sui redditi, la stabile organizzazione
rappresenta una struttura che localizza in un territorio il reddito
prodotto da un’impresa non residente.
Gli elementi costitutivi della stabile organizzazione sono: 1 - Elemento oggettivo
Presenza di una sede di affari
2 - Elemento Temporale – Spaziale
L’organizzazione deve essere permanente
3 - Elemento di Collegamento
Svolgimento dell’attività mediante la sede di affari
Secondo la Corte di Cassazione – Ordinanza 7851 del 23 aprile
2004: “Il problema è stato considerato, soprattutto nell’ottica del
transfert pricing, nell’ambito dell’elaborazione di regole omogenee
in materia di attribuzione di profitti alla stabile organizzazione e,
quindi, di attribuzione di costi, anche derivanti da servizi che la
società madre ha prestato alla propria struttura secondaria. L’art.
7, comma 2, del modello OCSE di convenzione contro la doppia
imposizione prevede che “quando una impresa di uno Stato
contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per
50
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato
contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili
che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato
di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o
analoghe, in condizioni identiche o analoghe e in piena
indipendenza dall’impresa di cui costituisce una stabile
organizzazione”. Il terzo comma stabilisce che “Nella
determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono
ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti
dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le
spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata
la stabile organizzazione sia altrove”.”
Le spese riferite all’attività esercitata devono quindi essere
riconosciute, comprese le spese generali sostenute dalla casa
madre.
Si dovrà pertanto procedere alla ripartizione delle spese predette
sulla base dei criteri in materia di transfert pricing che la Circolare
Ministeriale 22 settembre 1980 n. 9/2267 ha individuato, traendoli
dalle direttive OCSE
a) - contenute nel Rapporto OCSE 1979 “Transfert pricing and
multinational enterprises”,
aggiornato nel 1984 e nel 1993, per i Beni Materiali;
b) - contenute nel Rapporto OCSE 1995 “Transfert pricing
guidelines for multinational
enterprises and tax”, per i Beni Immateriali.
Continua la Corte di Cassazione : “Il Commentario OCSE, alle
note 17.6 e 17.7 sub art. 7, punti 3) e c), prevede espressamente
la prestazione di servizi effettuata dalla casa madre alla stabile
51
organizzazione tra le possibili fonti di spese deducibili che possono
essere attribuite a quest’ultima.
Va infine rilevato che l’OCSE, nell’ultima versione del modello di
Convenzione contro le doppie imposizioni, licenziata il 15 luglio
2005, in sostituzione della versione in vigore, risalente al 28
gennaio 2003, all’art. 5, intitolato, l’ètablissement stable”, ha
aggiunto due nuovi commi, 6 e 7, significativamente restrittivi
dell’originaria enfatizzazione del concetto di stabile
organizzazione, intendendo, per invertire il sistema, escludendo
dall’ ambito della stabile organizzazione alcune attività di
collaborazione intersocietaria che la globalizzazione economica
consente alle multinazionali.
In relazione al diritto comunitario, l’art. 9, paragrafo 1, della sesta
direttiva, con riferimento alla sola “fiscalità indiretta”, dispone che il
luogo della prestazione di servizi dev’essere individuato nel “luogo
in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività
economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal
quale la prestazione di servizi viene resa…”
La stessa Corte di Cassazione ha rilevato nel gruppo di
sentenzesul “caso Philip Morris, n. 3368/2002, n. 7682/2002 e n.
10925 del 25 luglio 2002, il citato articolo 9 utilizza l’espressione
“centro di attività stabile” e non l’espressione “stabile
organizzazione”, utilizzata invece nel diritto convenzionale e nel
diritto interno.
La giurisprudenza comunitaria in materia di stabile organizzazione. La giurisprudenza comunitaria va analizzata specialmente da chi
ha spostato la propia attivitá in un Paese facente parte della
comunitá, ma a tassazione agevolata.
52
Secondo la giurisprudenza comunitaria, il centro di attività stabile
deve presentare tre caratteristiche basilari:
1 - un grado sufficiente di permanenza in un luogo fisso nello Stato
di non residenza;
2 - la presenza di elementi tecnici ed anche umani;
3 - l’effettuazione di operazioni rilevanti ai fini dell’I.V.A.
Ne risulta una nozione leggermente diversa rispetto alle definizioni
date dall’Ufficio delle Entrate: le predette differenze possono
essere così riassunte :
1 - la necessaria presenza del fattore umano
Il primo aspetto importante riguarda la contemporanea presenza di
fattori tecnici ed umani. Una sede priva di una costante presenza
umana non è un centro di attività stabile. Tale principio è stato
sancito dalla sentenza conclusiva della Causa C-168/84 che, a
proposito dell’installazione a bordo di una nave di macchine
automatiche per il gioco d’azzardo, ha negato l’esistenza di una
stabile organizzazione in quanto il funzionamento delle stesse
macchine non richiede una presenza umana se non per una
saltuaria manutenzione. Infatti, in base alla sentenza, esiste un
centro di attività stabile “solo se tale centro di attività, implica la
presenza permanente di mezzi umani e tecnici necessari per le
prestazioni di servizi e se queste non possono essere utilmente
riferite alla sede dell’attività economica del prestatore”.
A conferma c’è anche la sentenza del 12 maggio 2005 resa nel
procedimento C-452/03, Gruppo RAL / Commissioners of Customs
& Excise, in base alla quale l’attività, consistente nel consentire al
pubblico di utilizzare, contro remunerazione, macchine per il gioco
d’azzardo, installate in sale da gioco site sul territorio di uno Stato
membro, e gestite da personale fornito da una società del gruppo
53
RAL, localizzata nelle isole anglonormanne di Guernesey,
costituisce sì una prestazione di servizi, resi ai suoi clienti nel
Regno Unito, ma forniti fuori del territorio della Comunità, - sicchè
il gruppo RAL non sarebbe stato obbligato a versare l’IVA nel
Regno Unito – ma costituisce altresì prestazione di servizi
consistenti nell’ attività ricreativa del divertimento del gioco
d’azzardo e non nella concessione agli utilizzatori di un incremento
finanziario, peraltro assolutamente aleatorio, il cui luogo di
prestazione, in base all’art. 9, n. 2, lettera “c)”, della VI Direttiva, è
il luogo in cui le attività ricreative vengono materialmente eseguite,
- sicchè il Gruppo RAL è obbligato a versare l’IVA nel Regno Unito
-. Nelo stesso senso è stata dettata la Sentenza della CGE, C-
190/95 del 17 luglio 1997 che definisce il centro di attività stabile
quello che presenta “un grado sufficiente di permanenza e una
struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere
possibili in modo autonomo le prestazioni di servizi considerate”.
Il Commentario OCSE al Modello di Convenzione contro le doppie
imposizioni, nei paragrafi dedicati al commercio elettronico, e l’art.
162, comma 5, del TUIR prevedono, in determinati casi, la
possibilità di esistenza di una stabile organizzazione costituita da
macchine automatiche anche in assenza del fattore umano. La
ragione della differenza si trova nella natura dell’IVA che, ai fini
dell’applicazione dell’imposta, richiede la localizzazione di una
prestazione rilevante. La mancanza di un’evasione d’imposta,
poichè l’impresa era comunque localizzata in un altro Paese
membro, e la difficoltà di localizzare la prestazione hanno portato
la Corte a negare l’esistenza di un centro di attività stabile.
2 - la rilevanza IVA delle operazioni
54
Il secondo aspetto importante è che, attraverso la stabile
organizzazione, bisogna porre in essere delle operazioni rilevanti
ai fini dell’applicazione dell’ IVA. Il principio è che una persona non
può essere considerata un soggetto passivo IVA se non esegue
operazioni soggette all’imposta. Tale principio non è
necessariamente rispettato ai fini delle imposte sui redditi dove la
stabile organizzazione deve svolgere un’attività economica idonea
a produrre reddito e non necessariamente l’effettuazione di
operazioni rilevanti ai fini dell’IVA.
3 - la stabile organizzazione personale
Un terzo aspetto di differenza riguarda la possibilità di configurare
la “stabile organizzazione personale ” . In base a quanto indicato
dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate secondo il
Modello OCSE, e dall’art. 162 del TUIR, un soggetto residente può
essere qualificato come stabile organizzazione di un soggetto non
residente quando al soggetto residente viene conferito il potere di
impegnare il soggetto non residente di fronte ai terzi. Il predetto
principio non è sempre confermato ai fini dell’applicazione
dell’imposta comunitaria sul valore aggiunto. Nella Causa C-
190/95 è stato affrontato il problema di una società di leasing che
prendeva contatti con i clienti residenti in un altro Paese della UE
tramite intermediari indipendenti stabiliti in quest’ultimo Stato. I
predetti intermediari ricevevano in cambio una provvigione e non
partecipavano alla conclusione dei contratti firmati con i clienti
finali nella sede della predetta società di leasing. La CGE ha
stabilito che se una società di leasing non dispone in uno Stato
membro nè di personale nè di una struttura che presenti un grado
sufficiente di stabilità, attraverso cui svolgere in modo autonomo le
prestazioni di servizi in questione, essa non dispone di un centro di
55
attività stabile in questo Stato. In tal modo la Corte ha attribuito
primaria rilevanza al fatto che i contratti sono stati conclusi nel
Paese di residenza della società di leasing per cui l’impegno
assunto di fronte ai terzi è avvenuto direttamente.
Nell’ordinamento giuridico italiano, la stabile organizzazione è definita: la Corte di Cassazione, nell’Ordinanza 7851 del 23 aprile 2004, ha
ritenuto “opportuno richiamare gli aspetti che seguono: l’art. 2197
del codice civile prevede l’obbligo, per l’imprenditore, anche non
residente, che istituisce nel territorio nazionale una sede
secondaria con rappresentanza stabile, di chiederne l’iscrizione
nel registro delle imprese. L’art. 2506 del codice civile prevede che
le sedi secondarie di società estere siano soggette alle
disposizioni che regolano l’esercizio dell’impresa : “Le società
costituite all’estero, le quali stabiliscono nel territorio dello stato
una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono
soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana
riguardanti il deposito e la iscrizione dell’atto costitutivo nel registro
delle imprese e la pubblicità del bilancio, e devono pubblicare, nei
modi stessi, i cognomi ed i nomi delle persone che rappresentano
stabilmente la società nel territorio dello Stato, e depositare le
rispettive firme autografe. Esse sono altresì soggette, per quanto
riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano
l’esercizio dell’impresa o che lo subordinano all’osservanza di
particolari condizioni.”
“In generale si ritiene che la relativa libertà determinazione ed
un’organizzazione autonoma non comportano che l’attività della
filiale non faccia capo all’impresa. Secondo la giurisprudenza di
questa Suprema Corte, ex plurimis, sentenza 19 luglio 2000 n.
56
9496, non avendo le filiali di un’impresa bancaria soggettività
distinta da quest’ultima, non è enucleabile un principio di
localizzazione dei rapporti giuridici presso singole filiali o agenzie.
“Tale tendenziale riconduzione dei rapporti giuridici ad un unico
soggetto non trova, però, indiscriminata corrispondenza sul piano
fiscale.”
Dal punto di vista fiscale, con riferimento alle Imposte Dirette,
all’art. 162 del nuovo TUIR 917/1986:
Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza 7851 del 23 aprile
2004, ”Relativamente all’imposizione diretta, la stabile
organizzazione, secondo le disposizioni del TUIR, art. 20 e 113 del
D.P.R. 917/1986, è soggetta a tutte le regole che disciplinano la
determinazione del reddito d’impresa. In particolare, l’art. 20
considera soggetti d’imposta la stabile organizzazione di imprese
non residenti, attraverso le quali viene esercitata un’attività
d’impresa nel territorio dello Stato; l’art. 113 specifica che “per le
società e gli enti commerciali non residenti con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato…il reddito complessivo è
determinato…sulla base di apposito conto dei profitti e delle
perdite relativo alla gestione delle stabile organizzazione e alle
altre attività produttive di reddito in Italia”. L’art. 14 del D.P.R.
600/1973, disposizioni sull’accertamento in materia di imposte sul
reddito, stabilisce che le imprese non residenti che esercitano in
Italia attività commerciali mediante stabile organizzazione devono
rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che
interessano la stabile organizzazione, determinando
separatamente i risultati dell’esercizio relativi a ciascuna di
esse.“…
57
Nell’ ordinamento italiano non esisteva una definizione di stabile
organizzazione, nonostante il termine fosse utilizzato nel TUIR:
all’art 23 – applicazione dell’IRPEF alle persone fisiche non
residenti – ed agli articoli 151 e 152 – determinazione del reddito e
applicazione dell’IRPEG al reddito complessivo delle società e
degli enti non residenti -; e nel Decreto IVA : agli articoli 7, 17 e 35
del D.P.R. 633/1972.
In attuazione della Legge n. 80 del 7 aprile 2003, recante “delega
al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”, con il D. Lgs.
12 dicembre 2003, n. 344, con decorrenza 1° gennaio 2004, l’art.
162 ha introdotto nel TUIR 917/1986 l’istituto, fino ad allora non
ancora legislativamente previsto e disciplinato, di derivazione
internazionale, della stabile organizzazione.
Nel sistema delle imposte sui redditi, la stabile organizzazione
rappresenta una struttura che localizza in un territorio il reddito
prodotto da un’impresa non residente per cui svolge una funzione
di ripartizione de reddito fra due Stati. A tal fine è prevista la
definizione di stabile organizzazione nella normativa interna, all’art.
162 del TUIR, ed in quella convenzionale, all’art. 5 del Modello di
Convenzione OCSE.
L’art. 162, salvo alcune differenze, riprende la struttura ed il
contenuto dell’articolo 5 del Modello di Convenzione OCSE contro
la doppia imposizione, nella sua versione 2003.
Essa si basa su una definizione generale e su una serie di ipotesi
in cui la stabile organizzazione si configura, a prescindere da
ulteriori verifiche. Sono previste, inoltre, alcune situazioni in cui
l’esistenza della stabile organizzazione è comunque esclusa.
Infine, il fatto che un’impresa non residente, con o senza stabile
organizzazione, controlli un’impresa residente, ne sia controllata, o
58
che entrambe siano controllate da un terzo esercente o meno
l’attività di impresa, non costituisce motivo per considerare una
qualsiasi delle suddette imprese una stabile organizzazione
dell’altra.
Il comma 1 indica i requisiti generali per costituire una stabile
organizzazione in Italia. Infatti la stabile organizzazione “designa
una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non
residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello
Stato.”Pertanto, deve trattarsi di una sede localizzata sul territorio
in modo non occasionale per l’esercizio di un’attività economica.
Il successivo comma 2 elenca, invece, alcuni esempi di S.. la cui
interpretazione è importante per individuare il soggetto investito
dell’onere della prova dell’esistenza della stessa stabile
organizzazione Infatti, in base all’impostazione del comma 2 ed in
conformità all’interpretazione dell’attuale Commentario al Modello
OCSE, il riscontro di uno degli esempi della citata elencazione non
è sufficiente per dimostrare l’esistenza della stabile organizzazione
E questo in quanto rappresentano dei semplici indizi che devono
essere sempre confermati dal soddisfacimento dei requisiti del
comma 1. L’onere della prova, quindi, è a carico dell’
Amministrazione Finanziaria. Tenuto conto che l’interpretazione
data alle convenzioni stipulate dallo Stato italiano ( si vedano le
osservazioni dell’Italia nel Commentario OCSE) considera la
predetta lista come esempi che costituiscono a priori stabile
organizzazione (il riscontro delle fattispecie implica la presunzione
assoluta di stabile organizzazione con conseguente inversione
dell’onere della prova), l’Amministrazione Finanziaria italiana dovrà
chiarire se intende confermare l’interpretazione data alle
convenzioni oppure seguire l’indirizzo dell’attuale Commentario
59
OCSE.
Il comma 4 stabilisce i casi in cui “ una sede fissa di affari non è,
comunque, considerata S. O.” mentre i commi 5, 6, 7 e 8
stabiliscono i casi che non costituiscono “di per sè” stabile
organizzazione.
L’Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto la validità del
Modello OCSE con la Circolare Ministeriale 30 Aprile 1977 n.
71/1496.
Anche la giurisprudenza della Cassazione si è orientata in tal
senso con le sentenze n. 8820 del 27 novembre 1987 e n. 9580
del 19 settembre 1990: la stabile organizzazione “sussiste quando
le situazioni di fatto…denotino il fine degli stessi soggetti di
esercitare nello Stato attività imprenditoriali caratterizzate, oltrechè
dal collegamento non occasionale con luoghi del territorio
nazionale e persone qui operanti, dall’effettivo impiego di beni ed
attività lavorative, coordinati per la produzione e lo scambio di beni
e servizi, e da un’effettiva, anche se limitata, autonomia
funzionale”.
Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza 7851 del 23 aprile
2004, “Per offrire un quadro il più possibile esauriente
dell’ordinamento nazionale, pare opportuno ricordare che la
giurisprudenza di questa Suprema Corte si è occupata dei rapporti
tra casa madre avente sede all’estero e stabile organizzazione
situata in Italia ai fini delle imposte sul reddito. Nel caso di
addebito alla propria filiale di una parte di costi generali a
quest’ultima riconducibili, esisteva una prassi dell’
Amministrazione Finanziaria tendente ad escludere che tali costi
potessero essere considerati quali componenti negativi del reddito
della filiale, imponi bile in Italia, considerando tale addebito come
60
una vicenda puramente interna ad un medesimo soggetto. Come
si vede, si tratta di una posizione antitetica a quella sostenuta
dall’Amministrazione Finanziaria in materia di I.V.A.. Nella
sentenza 1 agosto 2000, n. 10062, Cathay Pacific Airways Ltd
questa Corte ha ritenuto legittima la detrazione dal reddito
imponibile della stabile organizzazione di tali costi, una volta che
non ne sia contestata l’inerenza e l’esistenza. Nella decisione è
richiamato espressamente il principio contenuto nel sopra
richiamato art. 7, comma 3, del modello di convenzione OCSE
contro le doppie imposizioni e in diversi trattati bilaterali che si
ispirano a tale modello. Quindi, in relazione a tale aspetto, la
presenza di un cost sharing-agreement, o, comunque, di un atto
giuridico che attribuisca alla filiale il costo di servizi ad essa
prestati dalla casa madre, potrebbe essere rivelatore di un
rapporto giuridico bilaterale, presupposto per l’applicazione
dell’IVA, nell’accezione accolta dalla giurisprudenza della CGE. In
definitiva potrebbe ritenersi che la scelta – certamente garantita
nell’ambito del diritto di stabilimento di cui all’art. 43 del Trattato
CE – di costituire in un altro paese dell’UE una struttura
secondaria produttiva, con conseguente possibilità di attribuzione
a tale struttura di autonomo reddito e dei costi ad esso imputabili,
non esaurisca i suoi effetti sul piano dell’imposizione fiscale diretta,
ma comporti come conseguenza la possibilità di configurare un
rapporto intersoggettivo tra le due strutture, costituente la base per
l’applicazione dell’IVA su operazioni inter-company.”
Spostamento fittizio di ricavi per stabile organizzazione. E’ di particolare interesse la sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Pesaro n.201/1/10 depositata in segreteria
il 2 luglio scorso avente ad oggetto l’accertamento effettuato nei
61
confronti di una società con sede a Lussemburgo, facente parte
integrante di un gruppo di una notissima marca di scarpe e
abbigliamento che, pur avente sede all’estero, ha una “stabile
organizzazione” in Italia presso la sede di una SRL e come tale
assoggettata alle norme fiscali esistenti nel nostro Paese.
La vicenda nasce a seguito delle risultanze del processo verbale di
constatazione del 2007 redatto dal Comando Nucleo Provinciale di
P.T. di una provincia delle regione Marche a conclusione della
verifica fiscale eseguita a carico di una società con sede legale
nella stessa provincia e ivi operante per l'esercizio dell'attività di
commercio all'ingrosso di abbigliamento esterno ; la competente
Agenzia delle Entrate a seguito di tale verbale ha ritenuto che vi
fosse la possibilità di ipotizzare la sussistenza degli elementi
soggettivi, oggettivi e funzionali necessari a configurare l'esistenza
di una "Stabile Organizzazione" per la suindicata società
lussemburghese presso la sede della SRL italiana oggetto del
processo verbale , ai sensi dell'art. 5 del Modello di Convenzione
OCSE contro le doppie imposizioni, integrato (per l'IVA) dalla
disciplina uniforme dettata in materia dalla VI Direttiva del
Consiglio d'Europa n. 77/388/CEE del 17.5.1977.
L’amministrazione finanziaria per l'esercizio 2002 ha accertato:
a) l'omessa fatturazione di operazioni commerciali nazionali;
b) l'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini
dell'IVA;
c) l'omessa tenuta e conservazione di scritture contabili;
d) l'omessa annotazione dell'IVA ed il conseguente omesso
versamento del tributo,
disponendone il recupero a norma dell'art. 55 del DPR. n. 633/72.
62
Con lo stesso avviso sono state irrogate le sanzioni pecuniarie
amministrative, determinate nella misura unica di oltre 300.000,00
eruo .
Il concetto di stabile organizzazione analizzato nella sentenza
Con il termine "stabile organizzazione" l'art. 5 del modello OCSE
identifica, in via generale, una "sede fissa di affari in cui l'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attività", evidenziando pertanto
che due sono gli elementi caratteristici:
1. l'esistenza di una installazione fissa in senso tecnico (locali,
materiali, attrezzature);
2. lo svolgimento, per mezzo di tale struttura, di un'attività
economica.
Tuttavia è possibile ritenere la presenza di una stabile
organizzazione anche quando, pur mancando l'installazione fissa,
l'imprenditore straniero si serva di persone che svolgano l'attività in
suo nome disponendo ed esercitando abitualmente il potere di
concludere contratti in nome e per conto dell'impresa. Nel concetto
di "stabile organizzazione" va escluso che la struttura
organizzativa debba essere di per sè produttiva di reddito, ovvero
dotata di autonomia gestionale o contabile: inoltre l'accertamento
dei requisiti del "centro di attività stabile" o di "stabile
organizzazione", ivi compresi quello di dipendenza e quello di
partecipazione alla conclusione di contratti ovvero alle sole
trattative in nome della società estera (anche al di fuori di un
potere di rappresentanza in senso proprio), deve essere condotto
non solo sul piano formale, ma anche ed in special modo su quello
sostanziale, nel senso cioè che deve essere individuata l'esistenza
di mezzi umani (personale dipendente) e di mezzi tecnici
(materiali) impegnati ad assolvere nel territorio nazionale compiti
63
operativi in favore e nei confronti della società estera. I requisiti per
la sussistenza di una stabile organizzazione possono essere
pertanto individuati nei seguenti elementi:
a) l'esistenza nello Stato di un centro d’imputazione di situazioni
giuridiche, costituito da elementi materiali (locali) e personali
(dipendenti);
b) la stabilità di tale installazione, che deve prestarsi ad una
utilizzazione durevole e non occasionale;
c) la connessione della stessa all'esercizio normale dell'impresa;
d) la sua idoneità produttiva, intesa come capacità di produrre
reddito di per sè, indipendentemente dall'attività svolta dall'impresa
non residente.
L’analisi dei giudici di merito
Nella corposa sentenza della CTP gli elementi analizzati dai giudici
di merito sono molti ; in particolare i giudici richiamano le
disposizioni contenute nel DPR 917/86 all’articolo 162, in merito al
concetto di stabile organizzazione; tale norma prevede che per
stabile organizzazione si intende "(….) una sede di affari per
mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in
parte la sua attività sul territorio dello Stato".
I giudici di legittimità osservano che la ricostruzione del reddito ,
dei ricavi e dell’IVA operata dall’Agenzia delle Entrate va
ricondotta nell’alveo dei procedimenti accertativi di carattare
“analitico-induttivo” ; tale accertamento basa tutta la sua azione
sull’avvenuta individuazione della presenza della stabile
organizzazione della società lussemburghese in Italia.
Su tale presupposto l’Agenzia ha correttamente emanato gli avvisi
di accertamento (art.39, primo comma, lett. d) del DPR 600/73, ai
fini delle imposte dirette, e dall’articolo 55 del DPR 633/72 ai fini
64
IVA , sulla base che tutta l’impostazione ruota attorno al
presupposto della dimostrata esistenza di una stabile
organizzazione della società estera in territorio nazionale.
Per i giudici della CTP è abbastanza evidente che per la società
lussemburghese vi sono tutti gli elementi per ritenere che vi sia
l’esistenza della stabile organizzazione nel territorio nazionale,
tenuto conto della sussistenza di tutti i requisiti minimali previsti dal
commentario OCSE.
Nel caso in esame è quindi sufficientemente dimostrata l’esistenza
della stabile organizzazione intesa come struttura dotata di risorse
materiali ed umane, ragion per cui è stata compiutamente
effettuata la verifica e l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle
Entrate oggetto dell’impugnazione da parte della società è da
considerarsi legittimo.
La CTP rigetta il ricorso e condanna la società lussemburghese
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La stabile organizzazione con riferimento al sistema dell’imposta sul valore aggiunto: “…la questione dell’autonomia ai fini IVA della stabile
organizzazione nello Stato di un soggetto non residente va risolta
con riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. 633/1972, che
nell’art. 7 definisce il presupposto territoriale dell’imposta
nell’ipotesi di prestazione di servizi; nell’art. 17 individua i soggetti
passivi del tributo; nell’art. 38-ter regola l’ipotesi di diniego di
rimborso dell’imposta ai non residenti, con stabile organizzazione
nazionale, tramite il meccanismo previsto dalla norma;nell’art. 21
prevede che la fattura debba indicare per i non residenti
l’ubicazione della stabile organizzazione impone l’obbligo di
comunicare all’Ufficio IVA l’istituzione di una stabile
65
organizzazione; nell’art. 40 stabilisce la competenza dell’Ufficio di
Roma in caso di mancanza di stabile organizzazione; nell’art. 81
prevede una serie di obblighi per coloro che hanno aperto una
stabile organizzazione anteriormente all’istituzione dell’IVA. Dal
complesso di tali norme e, in particolare, dalla disposizione
contenuta nell’art. 17, comma 4, del D.P.R. 633/1972, si ricava
che, quando ricorrono il requisito oggettivo dell’esercizio abituale
di una attività commerciale, richiesto dall’art. 4 , comma 1, del
citato D.P.R. 633/1972, e quello territoriale della stabilità in Italia di
una organizzazione del soggetto non residente, gli obblighi ed i
diritti relativamente alle operazioni effettuate da o nei confronti
della stabile organizzazione non possono essere adempiuti o
esercitati, nei modi ordinari, dal soggetto non residente
direttamente o tramite un suo rappresentante residente. La stabile
organizzazione nello Stato, in quanto obbligata al pagamento ed
alla rivalsa dell’imposta, oltrechè al rispetto dei doveri formali di
fatturazione delle operazioni attive e di registrazione delle fatture
passive, costituisce in tal caso l’unico centro di imputazione fiscale
delle operazioni riferibili al soggetto non residente e la stessa
rappresenta anche la sola legittimata a presentare la dichiarazione
annuale, nella quale, secondo le prescrizioni contenute negli artt.
19 e 30 del D.P.R. 633/1972, vanno determinati l’imposta dovuta o
l’eccedenza da computare in detrazione nell’anno successivo e
formulata l’eventuale richiesta di rimborso. Nè la soggettività
fiscale della stabile organizzazione di un soggetto non residente
può essere negata nell’ipotesi di una sua personalità giuridica
nello Stato, posto che l’accertamento di un autonomo centro
d’imputazione dei rapporti tributari dev’essere condotto, anche in
materia di IVA, non solo sul piano formale, ma anche e soprattutto
66
su quello sostanziale”: in tal senso la Corte di Cassazione, nelle
sentenze 3367 del 7 marzo 2002, 10925 del 25 luglio 2002 e 6799
del 6 aprile 2004.
Anche nel sistema dell’IVA, quindi, il concetto di stabile
organizzazione costituisce il criterio di collegamento territoriale per
le prestazioni di servizi, che consente di evitare sia fenomeni di
doppia imposizione sui servizi prestati da non residenti, sia
fenomeni di totale assenza di imposizione da parte di entrambi gli
Stati coinvolti dall’operazione economica posta in essere dal non
residente.
In linea generale, le operazioni effettuate in Italia da soggetti non
residenti, esercenti imprese, sono assoggettate ad imposta. I
soggetti in esame possono adempiere gli obblighi loro derivanti ed
esercitare i relativi diritti in maniera diversa, secondo la struttura
organizzativa esistente in Italia. Per l’applicazione della
tassazione,tuttavia, è necessario integrare le norme sopra riportate
con il disposto dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972, in base al quale i
soggetti non residenti possono soddisfare gli obblighi concernenti
l’applicazione dell’imposta, oltrechè attraverso la stabile
organizzazione prevista all’art. 7, anche attraverso lo strumento
dell’identificazione diretta, previsto dall’art. 35-ter, relativamente ai
soggetti appartenenti alla UE o a Paesi con i quali è stata stipulata
apposita convenzione, ovvero attraverso la nomina di un
rappresentante fiscale, a mente del D.P.R. 441/1997.
In particolare, quindi, sono previste tre modalità di esercizio :
1 - costituire in Italia una stabile organizzazione tramite la quale
operare;
2 - nominare un proprio rappresentante fiscale, residente e munito
di partita IVA in Italia;
67
3 - identificarsi direttamente, come soggetto passivo con partita
IVA, al fine di operare
direttamente nei modi ordinari.
Tale possibilità è prevista attualmente, in base alla Risoluzione n.
220/E del 5 dicembre 2003, solo per i soggetti residenti in Paesi
membri della UE.
La nomina di un rappresentante e l’identificazione diretta sono
alternative fra loro, mentre ciascuna di queste norme può
coesistere singolarmente con la presenza di una stabile
organizzazione, in relazione alle operazioni effettuate direttamente
dal soggetto non residente. Se il non residente non adotta una
delle tre modalità predette, gli obblighi IVA inerenti alle operazioni
effettuate in Italia, si trasferiscono in capo ai cessionari o
committenti, soggetti passivi in Italia, che devono emettere una
autofattura, disciplinata dal comma 3 dell’art. 17 del D.P.R.
633/1972.
La Corte di Cassazione, nella sentenza 9580 del 19 settembre
1990, ha chiaramente stabilito che :”L’assoggettabilità ad IVA dei
soggetti non residenti in Italia presuppone, ai sensi degli artt. 7 e
35 del D.P.R. 633/1972, una stabile organizzazione nel territorio
nazionale.”e, nella nota sentenza 10925, c.d. Philip Morris, del 25
luglio 2002, ha precisato che “Ai fini dell’IVA l’art. 35 del D.P.R.
633/1972 stabilisce che i soggetti svolgenti attività in Italia
mediante una stabile organizzazione devono farne denuncia; essi
sono, inoltre, soggetti all’imposizione diretta sui redditi prodotti
tramite stabile organizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 1,
lettera e); art. 87, lettera d); art. 113 del D.P.R. 917/1986”.
68
Rilevano dunque ai fini IVA due profili : quello personale – qual è il
soggetto che svolge effettivamente l’attività – e quello sostanziale
– qual è l’attività che viene prestata –
Con riferimento al profilo soggettivo e, nell’ambito del più generale
genus dell’attività economica, alla species delle prestazioni di
servizi, l’art. 9 della sesta direttiva è stato recepito dalla
legislazione interna con il terzo comma dell’art. 7 del D.P.R.
633/1972, per effetto del quale le prestazioni di servizi si
considerano effettuate nello Stato italiano quando sono rese da
soggetti ivi domiciliati e quando sono rese da stabile
organizzazione in Italia di soggetti non residenti.
Secondo la Corte di Cassazione, nella sentenza 9580 del 19
settembre 1990, “Il concetto di stabile organizzazione ai fini IVA
ha, però, una portata più ampia di quello di società estera di cui
all’art. 2506 C.C., che prescrive un obbligo di pubblicità al pari
delle società costituite in Italia. Infatti, a prescindere dalla
dichiarazione di cui all’art. 35 del D.P.R. 633/1972, ai fini tributari
rilevano le situazioni di fatto che denotino lo scopo degli stessi
soggetti ad esercitare nello Stato un’attività imprenditoriale e che
siano caratterizzate, oltrechè dal collegamento non occasionale
con luoghi del territorio nazionale e con persone ivi operanti,
dall’effettivo impiego di beni e di servizi e da una effettiva,anche se
limitata, autonomia funzionale.”
Tale rilevanza, ai fini dell’IVA italiana, si ha per le prestazioni
effettivamente attuate in Italia dalla stabile organizzazione
nell’ambito dell’attività qui svolta. La casa madre che esegue delle
prestazioni in Italia, direttamente e non per mezzo della stabile
organizzazione, effettua delle operazioni non rilevanti ai fini
dell’IVA.
69
Infatti, secondo quanto chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 4/E del 9 gennaio 2002, la semplice presenza della
stabile organizzazione è condizione necessaria ma non sufficiente
ai fini della rilevanza IVA della prestazione. Questo significa che la
stabile organizzazione italiana dev’essere necessariamente il
tramite per l’effettuazione della prestazione voluta dalla casa
madre.
Infatti, nella Risoluzione n. 4/E del 2002, con riferimento alle
prestazioni di consulenza tecnica relative all’attività di mergers &
acquisitions, l’Agenzia delle Entrate, mentre ha ritenuto “legittimo,
ai fini delle Imposte si redditi, tener conto dell’imputazione di questi
con metodo ripartitorio, tra stabile organizzazione italiana e casa
madre londinese, ai fini dell’imposizione IVA, hanno reputato,
invece, assoggettare a tassazione tutti i corrispettivi concernenti le
operazioni effettuate in Italia, accogliendo il principio della forza
attrattiva della stabile organizzazione”…”Ciò significa che il
principio della c.d. forza di attrazione della stabile organizzazione,
per effetto del quale il soggetto non residente con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato deve procedere alla
fatturazione, registrazione e dichiarazione, vale esclusivamente
per quelle operazioni materialmente effettuate dalla stabile
organizzazione e non anche per quelle realizzate direttamente
dalla casa madre estera.”…”Ne consegue che, relativamente alle
operazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti esteri con
stabile organizzazione in Italia, si applica la regola generale di cui
all’articolo 17, primo comma, del D.P.R. 633/1972, per cui gli
obblighi IVA devono essere assolti dalla stabile organizzazione
che effettua la prestazione rilevante agli effetti dell’IVA.”…”
Tuttavia, nel caso di omessa fatturazione da parte della stabile
70
organizzazione, permane in capo al committente o cessionario
l’obbligo di regolarizzare l’operazione mediante autofattura,
secondo le disposizioni del D.Lgs. 471 del 18 dicembre 1997.”
Con riferimento al profilo sostanziale, dell’attività effettivamente
prestata, va detto che i non residenti che eseguono operazioni
rilevanti ai fini IVA in Italia avvalendosi di una stabile
organizzazione sono soggetti alle stesse formalità ed obblighi e
beneficiano degli stessi diritti previsti per le imprese italiane.
In pratica, stabilisce la Risoluzione Ministeriale n. 52/E del 23
marzo 1999, la stabile organizzazione provvede ad assolvere tutti
gli adempimenti ordinari, ivi compresa la tenuta dei registri previsti
dalla normativa fiscale., poichè “…nella fattispecie in esame la
Casa madre deve considerarsi unica cedente, tramite la propria
stabile organizzazione in Italia, atteso che i beni realizzati tramite
la predetta stabile organizzazione sono destinati ad un cessionario
italiano e, di conseguenza, non possono costituire oggetto anche
di una cessione nei confronti della casa madre”.
Parallelamente, dal lato della prestazione di servizi,
l’Amministrazione Finanziaria ha precisato, nella Risoluzione del 7
dicembre 1991 n. 501504, che “…non può considerarsi stabile
organizzazione una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di
pubblicità o a fini informativi, di ricerca o ausiliari per conto della
casa madre avente sede all’estero. Le prestazioni consistenti in
attività di promozione pubblicitaria, di ricerche di mercato e
controlli di qualità sui prodotti, svolte da una sede in territorio
italiano per conto della casa madre avente sede principale
all’estero devono considerarsi eseguite nell’interesse di
quest’ultima. Da ciò deriva che la sede in Italia non può essere
considerata stabile organizzazione”
71
Al riguardo, infatti, l’Amministrazione Finanziaria. ritiene che “… il
problema della sussistenza o meno di una stabile organizzazione
di un’impresa estera nel territorio dello Stato debba essere risolto
in base alle convenzioni stipulate per evitare le doppie imposizioni
sul reddito che, com’è noto, si richiamano alla definizione accolta
dal “progetto OCSE”. Nella particolare fattispecie occorre, quindi,
fare riferimento alla convenzione fra l’Italia e la Gran Bretagna per
evitare la doppia imposizione sul reddito, firmata a Londra nel
1960 e ratificata per effetto della legge 12 agosto 1962 n. 1378,
nonchè a quella stipulata con lo scambio di note fatto a Pallanza il
21 ottobre 1988, ratificata per effetto della legge 5 novembre 1990
n. 329; convenzioni queste che nella sostanza recepiscono il noto
modello OCSE. In effetti, tale modello esclude che possa
considerarsi stabile organizzazione una sede fissa di affari
utilizzata, per l’impresa,(e cioè per l’esercizio dell’attività della casa
madre), “ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche
scientifiche o di attività analoghe che abbiano Carattere
Preparatorio o Ausiliario”, secondo l’art. 5, lettera “e” del modello
OCSE e stesso articolo della legge 329 del 1990.”
Fanno eccezione a tale principio le prestazioni di servizi
immateriali, disciplinate all’art. 7, comma 4, lettere d), e), f) ed f
bis), del D.P.R. 633/1972, nel testo sostituito dal D.P.R. 29
gennaio 1979 n. 24.
Si tratta di prestazioni che non sono collegate “materialmente” con
il territorio dello Stato, come l’e-commerce, e sono soggette a
complessi criteri di territorialità che tengono conto, principalmente,
della sede del committente e del luogo di utilizzo della prestazione.
I servizi qualificabili come cost sharing agreement rientrano tutti in
questa specifica categoria di prestazioni di servizi immateriali.
72
Per tali prestazioni, quando sono rese da soggetti non residenti a
soggetti residenti in Italia, l’autofattura dev’essere emessa dai
committenti medesimi qualora agiscano nell’esercizio di imprese,
pur in presenza di un rappresentante fiscale in Italia o della
identificazione diretta.
In relazione alla stabile organizzazione, in ambito IVA rilevano essenzialmente tre profili: - non esiste una definizione legislativa di “Stabile organizzazione”.
Per la puntualizzazione di tale concetto – in cui rientrano
certamente le sedi secondarie, nelle varie forme di filiali,
succursali, stabilimenti, agenzie e quant’altro, per effetto del
riferimento che ad esse da il codice civile all’art. 2506 – in base
alla Risoluzione Ministeriale 7 dicembre 1991 n. 501504, si dava
rilievo, a titolo orientativo, alla definizione della espressione stabile
organizzazione contenuta con terminologia uniforme negli accordi
internazionali per evitare le doppie imposizioni e sostanzialmente
conformi al Modello di Convenzione Bilaterale elaborato dal
Comitato Fiscale dell’OCSE fin dal 1963. Ne discende che le
definizioni di stabile organizzazione contenute nell’art. 162 del
TUIR e nell’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE costituiscono
sicuramente dei punti di riferimento anche ai fini dell’applicazione
dell’IVA. Tuttavia i principi contenuti nell’art. 162 del TUIR e
nell’art. 5 del Modello OCSE non possono essere semplicemente
trasposti da una disciplina all’altra ma occorre effettuare un
raffronto di compatibilità tra gli stessi principi e le condizioni
individuate dalla CGE.
- adesso, invece, per la giurisprudenza il concetto di stabile
organizzazione elaborato ai fini delle imposte dirette non coincide,
sempre e comunque, con l’analogo concetto “centro di attività
73
stabile” valido ai soli fini IVA, contenuto nella sesta direttiva CE.
Infatti la Corte di Cassazione, con una serie di sentenze – 19
settembre 1990 n. 9580, 25 luglio 2002 n. 10925 e 6 aprile 2004 n.
6799 -, ha chiarito che ai fini IVA occorre la presenza
contemporanea di mezzi tecnici ed umani, mentre ai fini delle
imposte dirette tali mezzi rilevano anche se sono disgiunti.
Pertanto, “ l’assoggettabilità ad IVA dei soggetti non aventi in Italia
residenza, domicilio o sede presuppone, ai sensi degli artt. 7 e 35
del D.P.R. 633/1972, una stabile organizzazione nel territorio
nazionale, la quale sussiste quando le situazioni di fatto, portate a
conoscenza dell’Ufficio IVA nei modi previsti dal primo comma
dell’art. 35 citato, denotino il fine degli stessi soggetti di esercitare
nello Stato attività imprenditoriale e siano caratterizzate, oltrechè
dal collegamento non occasionale con luoghi del territorio
nazionale e persone qui operanti, dall’effettivo impiego di beni ed
attività lavorative, dall’effettivo impiego di beni ed attività
lavorative, coordinati per la produzione e/o lo scambio di beni e
servizi, e da una effettiva anche se limitata autonomia funzionale.”
Quindi, ai fini IVA, occorre la presenza contemporanea di mezzi
tecnici e umani, mentre ai fini delle Imposte dirette tali mezzi
rilevano anche se sono disgiunti.
- In ambito IVA si sono delineate due opposte teorie interpretative,
con riferimento alla soggettività fiscale della stabile organizzazione
rispetto alla casa madre, alimentate sia dalla prassi
dell’Amministrazione Finanziaria che dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, parallele alle due diverse modalità di
approccio delineatesi in sede comunitaria, alle problematiche
sollevate, negli anni ’80, dalla necessità, per gli Stati membri, di
reagire energicamente alla sottrazione di materia imponibile ed
74
alla conseguente erosione della loro sovranità tributaria, in seguito
all’introduzione del sistema transitorio di tassazione delle
prestazioni di servizi nello Stato membro del “ prestatore” anzichè
in quello del “consumo”, in sede di tassazione IVA delle prestazioni
di servizi, ed alla successiva più evoluta necessità di
armonizzazione fiscale fra gli Stati Membri, all’indomani del
Trattato di Maastricht ed all’introduzione della libera circolazione di
beni e servizi in ambito comunitario, con conseguente piena
applicazione del regime transitorio degli acquisti intracomunitari,
negli anni ’90, al fine di rendere effettiva l’Europa del Mercato
Comune, parallelamente alla piena realizzazione del global
approach , sul versante dell’imposizione diretta, introdotto dagli
strumenti di soft law posti in essere dalla Presidenza Monti, a cui si
deve l’adozione delle fondamentali Direttive in materia di doppia
imposizione delle società facenti parte di un unico gruppo
multinazionale, dislocate in Stati membri diversi, quali la Direttiva
Madre-Figlia per la tassazione dei dividendi, la Direttiva interessi e
royalties e la Direttiva fusioni , con riferimento al problema
dell’autonoma soggettività fiscale della stabile organizzazione
rispetto alla casa madre.
1) - Secondo l’interpretazione ministeriale contenuta nelle
Risoluzioni Ministeriali 20 marzo 1981 n. 330470 e 29 marzo 1983
n. 331300, avente ad oggetto i servizi prestati da una società
francese, operante nel settore turistico alberghiero, a favore di
propri alberghi e villaggi turistici in Italia, al contrario di quanto
avviene in materia di imposte sui redditi, - “ nel caso di addebito
alla propria filiale di una parte di costi generali a quest’ultima
riferibili, esisteva una prassi dell’ Amministrazione Finanziaria
tendente ad escludere che tali costi potessero essere considerati
75
quali componenti negativi del reddito della filiale, imponibile in
Italia, considerando tale addebito come una vicenda meramente
interna ad un medesimo soggetto. Come si vede, si tratta di una
posizione antitetica a quella sostenuta dall’Amministrazione
Finanziaria in materia di IVA” Cassazione, ordinanza 7851 del 23
aprile 2004 - ai fini IVA la stabile organizzazione assume
autonoma soggettività d’imposta rispetto alla casa madre, con il
conseguente ritenuto assoggettamento ad IVA delle prestazioni
effettuate dalla prima a favore della seconda. Tale previsione si
rinviene già nel terzo comma dell’art. 7 del D.P.R. 633/1972 “ Le
prestazioni di servizi si considerano eseguite nel territorio dello
Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel
territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito
il domicilio all’estero, nonché quando sono rese da stabile
organizzazione in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero :
non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono
rese da stabile organizzazione all’estero di soggetti domiciliati o
residenti in Italia. ”Pertanto le prestazioni materialmente effettuate
dalla stabile organizzazione a favore della propria casa madre
sono soggette ad IVA, se sussistono i presupposti oggettivo e
territoriale, a mente della Risoluzione Ministeriale 29 marzo 1983
n. 331300 e della più recente Risoluzione 9 gennaio 2002 n. 4/E.
77
QUANTO COSTA E COME FUNZIONA UNA SOCIETÀ OFFSHORE DI PANAMA O DI ALTRE GIURISDIZIONI?
Il prezzo va dai 1220 Euro ai 4.000 per le società di gestione di
giochi d’azzardo e 6.000 (con licenza) per le società finanziarie,
più una tassa annuale governativa ed eventuali servizi accessori
che siano richiesti alla costituzione. In genere quando noi parliamo
di società anonime, ci riferiamo a quelle di quelle di Panama
perché fin dal 1932 il Paese offre la migliore legislazione offshore.
I nomi delle società possono terminare con i seguenti acronimi:
Corporation, Corp, Inc, AG, S.A. (Sociedad Anonima) e non può
contenere i termini: insurance, sovereign, bank, bancorp, trust.
Non esiste un pubblico registro dei soci, ne è possibile richiedere
al Registro Pubblico di identificarli, quindi per legge il beneficiario o
proprietario è anonimo.
Gran parte delle giurisdizioni offshore hanno leggi simili, la scelta
quindi dipende dai servizi accessori che l’Agente Residente
(l’avvocato che vi rappresenta nel Paese) può offrirvi. E’ inoltre
sconsigliabile rivolgersi a fiduciari o semplici venditori di società
perché aumentano i costi, ma soprattutto possono darvi consigli
sbagliati e non hanno il privilegio del segreto professionale nei
rapporti con i clienti.
La società può emettere azioni al portatore (bearer shares) o
nominative se richiesto. E’ bene risaltare che viste le ultime
normative internazionali alcune banche NON accettano azioni al
portatore, altre chiedono che siano depositate presso la banca o
un fiduciario autorizzato (in questo caso vi consigliamo di lasciarle
in deposito da noi in modo che siano sempre a vostra
disposizione. Viene rilasciato un certificato di deposito a vostra
78
garanzia e che potrete presentare alla banca.) Le persone
registrate presso gli uffici governativi sono: l'amministratore -
presidente, il tesoriere e il segretario e una sola persona può
mantenere varie cariche, noi consigliamo, se il cliente desidera
apparire, di mantenere le cariche di presidente e segretario
quando si tratta di socio unico; possono essere fornite le
“nominee” (quelli che noi chiamiamo in maniera volgare
"prestanome"). Tali nominee, nella prima assemblea nominano,
con documento ufficiale non registrato presso lo Stato, un delegato
plenipotenziario, questo documento si chiama "General power of
attorney" o Delega Generale. La delega ha valore in campo
internazionale perché dotata di Apostilla che non è altro che la
Vidimazione del Ministero degli Esteri o di altro ufficio preposto in
base alla Convenzione di Vienna, adottata dalla maggior parte dei
paesi, compresa l´Italia e che può essere usata dal delegato per
acquistare immobili, aprire conti bancari e in genere per
amministrare in modo totalmente anonimo la società.
Le uniche informazioni pubbliche sono quelle concernenti
l’esistenza della società, l’Agente Residente (l’avvocato che vi
rappresenta) e i direttori.
I documenti societari, atti e le riunioni possono essere tenute in
qualunque parte del mondo e non esiste obbligo di registrarli.
Se la società non opera nel mercato di Panama (onshore), non
esiste obbligo di presentare bilanci o dichiarazione dei redditi.
Se volete informazioni su altre giurisdizioni cercatele sul sito web
www.paradisifiscali.org
79
HO SENTITO PARLARE DI TRUFFE PER INTERNET Anche nel campo dell’offshore ci sono truffatori? A cosa devo fare
attenzione? Come in ogni campo ci sono persone oneste e altre
disoneste. Le precauzioni sono quelle di sempre. Prima di tutto
bisogna controllare bene cosa ci stanno vendendo e che prodotti ci
offrono. Per fortuna in internet è facile fare una piccola indagine e
sapere con chi si sta trattando. In alcuni paesi, come Panama, i
registri delle società sono pubblici e con una piccola ricerca
potrete vedere da quanto tempo sono in attività. Bisogna diffidare
di chi non si presenta con nome e cognome, di chi, in seguito alla
richiesta non fornisca copia di un documento d’identitá, di chi non
fornisce un telefono dove rintracciarlo in qualsiasi momento o al
quale, se chiamate risponde una segreteria telefonica che vi prega
di lasciare il numero e avverte che sarete richiamati al più presto;
ecc.
È anche molto importante sapere a chi si sta pagando e
specialmente in che banca ha il conto il vostro fornitore (non è la
stessa cosa avere un conto in Svizzera o Monaco o averlo in una
banca dei Caraibi dove si aprono i conti per internet). Informatevi
sulla banca con cui lavora chi vi fornisce i servizi (requisiti per
aprire un conto, deposito minimo, ecc.). Tutto questo potete farlo
per internet.
Se siete indecisi o avete dubbi, potete richiedere il servizio di
controllo del fornitore, offerto da molte agenzie di sicurezza tipo
www.opmsecurity.com.
Infine, se non parlate inglese, chiedete aiuto ad un amico e
cercate in internet scam (truffa) + ciò che vi interessa (per esempio
Anjouan o Hutt River Province) e fatevi tradurre con attenzione
80
(purtroppo a volte le informazioni in italiano sono limitate). Un altro
mezzo interessante è il Who Is (Chi È) dell´internet che vi dice chi
ha registrato un sito e quando. Potete andare su un register tipo
www.register.com o direttamente su WHOIS Lookup, inserite il
nome del dominio web dove intendete acquistare e vi dirà chi lo ha
registrato, da quanto tempo ed altre informazioni utili per sapere
con chi state trattando. Diffidate se è tutto anonimo.
Evitate sistemi di pagamento tipo E-gold, Western Union e similari
se non conoscete bene il vostro fornitore.
Sono regole semplici che vi possono salvare da una truffa
grossolana.
81
COME FACCIO PER COSTITUIRE UNA SOCIETÀ OFFSHORE? Devo recarmi sul posto? Devo firmare qualcosa? Che documenti
devo inviare?
È molto semplice, basta riempire il formulario Ordine Servizi su
www.paradisifiscali.org, inviarlo con i documenti allegati che
vengono richiesti ed effettuare il pagamento. La società sarà
pronta dopo 7-10 giorni lavorativi e le verrà inviata via corriere al
suo indirizzo. Non c´è nulla da firmare a parte una breve auto
certificazione dove è necessario dichiarare lo scopo della società e
fornire referenze. Questi dati non sono mantenuti in formato
cartaceo ne sono detenuti nel nostro ufficio, inoltre sono coperti
dal segreto che garantisce i rapporti tra avvocato e cliente. Non è
necessario spostarsi da casa, il nostro studio legale funge da
Agente Residente ed è abilitato per firmare tutti i documenti
necessari alla costituzione di una società.
In ottemperanza alla Legge 2/2011 siamo obbligati a conoscere il
cliente, per questo richiediamo alcuni dati personali, come
l´indirizzo, il telefono, l´attività e una referenza commerciale e
bancaria (nomi e telefoni) e la copia a colori di un suo documento.
Queste informazioni non sono pubbliche e sono custodite in server
virtuali, fuori dalla portata delle autorità. Nel sito richiediamo per
semplicità il passaporto perché è l´unico documento accettato
dalle banche, ma agli effetti della costituzione della società noi
accettiamo qualsiasi documento con foto emesso da un governo
riconosciuto da Panama.
Alcuni clienti ci chiedono se si hanno dei vantaggi acquistando una
società già costituita. Devo dire che in genere non ci sono
vantaggi. Le società già costituite ("ready made o shelf") e pronte
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ad operare servono solo in casi particolari. Alcune imprese ad
esempio non desiderano fare affari con società nuove, alcune
banche estere offrono conti correnti solo a società con almeno 2
anni di anzianità e lo stesso vale per ottenere una corporate card
di American Express, per questo è utile, in certi casi, acquistare
una società già esistente. Il costo varia secondo l’anno
d’incorporazione e a volte del nome. In genere bisogna sommare
al costo iniziale dai 500 ai 1000 Euro per ogni anno di anzianità.
Le società di questo tipo sono fornite con i nuovi direttori e con le
tasse pagate fino alla data di acquisto (richiedete un Certificato
attualizzato). In genere è consigliabile ordinare una società nuova,
specie per scegliere il nome più adatto alla vostra attività.
83
IL GIOCO DEI DOPPI NOMI E LE SCATOLE CINESI
In questo momento è il miglior sistema per usare una società
offshore fatturando normalmente. Si tratta di incorporare due
società con lo stesso nome, una in un paradiso fiscale ed una in
un paese a bassa tassazione e senza grandi controlli. La prima
apre i conti in banca, in altre parole maneggia il capitale. La
seconda è quella di facciata, che fattura, questa si costituisce in un
paese, dove non ci sono grandi controlli fiscali e dove gli azionisti
non hanno ne proprietà ne conti in banca. La seconda, fattura, per
esempio ad una società italiana, ma quando vengono forniti gli
estremi del pagamento si da il numero di conto della prima società.
In caso di controlli non insospettisce una fattura di un paese che
non è nelle liste nere delle autorità fiscali e nessuno può sapere
che il conto intestato a XX Corp. di Panama non ha nulla a che
fare con l´omonima società, magari, degli Stati
Uniti. Logicamente, quando questo sistema è usato per evadere
le tasse è illegale ma è legale se è utilizzato per la protezione del
capitale. In alcuni paesi, per esempio, le imprese più forti utilizzano
la pratica di sequestri giudiziari e conservativi con cause fittizie al
solo scopo di strangolare le imprese più piccole. Un’altra
applicazione del “gioco dei doppi nomi“ è per le società USA che
oggigiorno hanno grandi difficoltà nell’aprire conti bancari offshore.
Anche in questi casi si apre una società USA per fatturare e una
con lo stesso nome per incassare.
In alcuni casi, questa struttura va rafforzata con le “Scatole Cinesi”
in modo da
rendere anonima al 100% la proprietà di un’azienda. Per
“anonima” intendiamo non riconducibile ad alcuno in via civile. Le
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scatole Cinesi possono essere tante quante ne occorrono nel
vostro sistema di titolarità. La formula più semplice è creare una
“piccola holding” che fa capo a voi (Panama, Dominica, Delaware-
USA) e con questa acquistare altre società o quote di altre società.
Anche una società italiana può essere posseduta da una piccola
holding panamense.
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HO DEI VANTAGGI AD APRIRE UNA SUCCURSALE IN ITALIA? Prima di tutto è importante rilevare che in questo caso la
succursale è soggetta ai controlli e alle leggi italiane come con una
normale società. Si può ottenre una vera S.R.L. a poco più di 2000
Euro. Vale rammentare che la succursale è soggetta a
comunicazione delle operazioni per essere controllata da una
società in black list. Fino allo scorso anno il vantaggio economico
era importante, ma ora con le nuove società a 1 euro varate dal
Governo Monti non è il fattore economico quello preponderante.
Le società di diritto estero possono essere registrate in Italia, e
offrono vantaggi, se non altro perché i proprietari possono
rimanere occulti, pensate ad esempio per acquistare una seconda
case o piú immobili che non finiranno a cumulo nel vostro reddito.
Qualunque offshore può essere registrata in Italia ed avere una
propria sede legale, telefono, fax, conto bancario, richiedere mutui
e leasing, ecc.
Vi sono due soluzioni differenti tra loro: il Representative Office e
l’identificazione della società presso i Pubblici Registri. Nel primo
caso la società estera apre unicamente un codice fiscale e
posizione IVA e si comporta da ufficio di rappresentanza della
società estera: in questo caso gli adempimenti contabili sono
davvero semplici; va unicamente presentata una comunicazione di
apertura in bollo alla camera di commercio locale sull’apertura di
tale ufficio. È necessario inoltre designare un rappresentante
fiscale in Italia (normalmente il commercialista o l'avvocato) a cui è
rilasciata una delega per amministrare la società ma senza poter
disporre dei beni (ovvero non potrá vendere la vostra casa). Nel
86
secondo caso, la società di diritto estero, pur mantenendo nome
ed estensione (LTD, LLC, Corp ecc.), diviene una vera e propria
Srl con tutti gli adempimenti che comporta: contabilità ordinaria,
INPS, INAIL, bilanci e dichiarazioni mensili dell’IVA. La società
dovrà designare i propri amministratori in Italia pur rimanendo di
diritto estero in quanto a fallibilità o bancarotta. Il rappresentante
fiscale ha un ruolo limitato alla registrazione.
Vi consigliamo di non scegliere questa strada senza consultare un
avvocato o un commercialista abilitato in Italia.
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LE FONDAZIONI PRIVATE
Panama ha un vantaggioso regime di Fondazioni di Interesse
Privato (Legge Nº25 del 12 giugno 1995) soggetto a rigide norme
di segretezza e che può essere utilizzato come effettivo strumento
di pianificazione fiscale, evitando ingombranti processi di
successione ed ottenendo una effettiva separazione dei beni;
inoltre gode di una flessibilità di operazioni e controlli attraverso un
fedecommesso revocabile e privato ed un Consiglio di Fondazione
che può essere formato da una (1) persona giuridica o tre (3)
persone fisiche. L’iniziativa di creare la legge sulle fondazioni di
interesse privato nella Repubblica di Panama sorge a seguito della
popolarità acquisita in Europa, specialmente delle fondazioni
familiari create nel Principato di Liechtenstein. Tuttavia, una volta
analizzata la legge del Liechtenstein, i redattori del progetto
preliminare della legge panamense compresero che questa era
insufficiente rispetto a quello che si pretendeva nella Repubblica di
Panama: un nuovo gruppo di regole, moderne e complete, che
reggessero questa nuova istituzione giuridica. In questo senso,
vediamo che anche quando esiste una certa similitudine con la
legge del Liechtenstein, esistono sempre un certo numero di
articoli nuovi che, a nostra opinione, rendono più attraente la legge
panamense a chi sia interessato.
Una delle differenze di base è che la legge panamense non fa
distinzione tra le fondazioni familiari e le cosiddette fondazioni
miste, questo ha determinato il motivo principale del cambio di
nome della legge. Infatti, in Panama è stata utilizzata l’espressione
“Fondazioni di interesse privato” con l’idea di includere sia le
fondazioni familiari, che le miste, dato che i redattori della legge
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panamense non videro nessuna ragione di fare tale distinzione.
Altra differenza, è il valore monetario della quantità minima di attivi
che la legge esige, per costituire una fondazione, l’imposta
annuale e l’adozione espressa della figura del “protettore”, la quale
è ampliamene usata nei fedecommessi anglosassoni. A differenza
della legge del Liechtenstein, la nostra legislazione non esige la
nazionalità panamense per essere membro del Consiglio di
Fondazione, nè esige che il capitale minimo per la costituzione di
una fondazione sia apportato in precedenza alla costituzione ed
organizzazione di questa. È chiaro anche, che non c’è spazio per
gli “eredi forzati”, che cerchino di attaccare con esito la validità
della fondazione o la volontà del fondatore. In questo contesto, le
fondazioni di interesse privato serviranno principalmente a quegli
individui che necessitino un’effettiva struttura fiduciaria per
un’ordinata successione e disponibilità dei propri beni e valori agli
eredi dopo o prima della propria morte, mantenendo però, allo
stesso tempo, il totale ed effettivo controllo dei suddetti beni
mentre sia vivo.
In questo contesto, le fondazioni di interesse privato serviranno
principalmente a quegli individui che necessitino un’effettiva
struttura fiduciaria per un’ordinata sucessione e disponibilità dei
propri beni e valori agli eredi dopo o prima della propria morte,
mantenendo però, allo stesso tempo, il totale ed effettivo controllo
dei suddetti beni mentre sia vivo. Il concetto o idea di fondazione,
anche se non molto conosciuto, si può anche applicare a beneficio
di un singolo o di una famiglia, o anche per perseguire un obiettivo
sociale determinato, in una scala più modesta e limitata.
Quest’ultime sono quelle che si conoscono come fondazioni di
interesse privato o fondazioni private. Le “fondazioni d’interesse
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privato” si possono quindi definire come dotazione o donazione di
un patrimonio per perseguire degli obiettivi, o fini, determinati in un
documento denominato “Atto di Fondazione”. Una fondazione
d’interesse privato è una entità legale, con un proprio nome ed
organizzazione interna, principalmente di interesse privato,
secondo quanto disposto dall’atto di fondazione. Per il
raggiungimento degli scopi della fondazione si incaricano delle
persone denominate membri del “Consiglio di Fondazione” che
svolge le funzioni di una Giunta Direttiva, i cui nomi dovranno
risultare dall’atto di fondazione.
La fondazione di interesse privato ha una forma simile alla società
anonima, con una propria personalità, però con la flessibilità di
operare e perseguire i propri obiettivi attraverso un mandato o
regolamento nella forma di un fedecommesso revocabile e privato
(revocable private trust), che unicamente lo conosce e lo può dare
a conoscenza il fondatore.
Come strumento di pianificazione familiare o testamentaria, la
fondazione privata è molto simile al fedecommesso o “trust”, con la
differenza che il fondatore no dovrà trasferire il titolo di proprietà
dei beni a nome di un fiduciario o “trustee”.
A differenza di una società anonima o altra entità corporativa, la
fondazione privata non potrà avere fini commerciali, non ha soci,
partecipanti o azionisti, ma per esempio, potrà essere proprietaria
di azioni di una o più società anonime ed eventualmente distribuire
i dividendi tra i beneficiari della fondazione, secondo le istruzioni
del fondatore.
Vediamo, quindi, che la fondazione di interesse privato ha molti usi
reali e pratici per tutte quelle persone interessate in un effettivo
strumento di pianificazione fiscale e testamentaria, e, dato che è
90
uno strumento permanente o perpetuo, offre la possibilità di fissare
e continuare per lungo tempo, anche dopo la morte del fondatore,
le idee e gli obiettivi determinati che questa persona ha in mente
rispetto al suo capitale o al suo patrimonio in modo separato ed
indipendente. Questo offre, all’interessato, possibilità e vantaggi
non ottenibili con una società anonima o con il semplice possesso
di un deposito o un conto bancario o incluso di un conto cifrato in
qualche banca, vantaggi questi che potrebbero anche essere di
beneficio alla banca stessa nei suoi servizi o amministrazione del
portafoglio degli investimenti, poiché sarebbe garantita la costanza
e la continuità dell’ investimento o del cliente, indipendentemente
dalla vita delle persone fisiche.
Inoltre gli onorari e le tasse relative alla costituzione di una
Fondazione a Panama sono indubbiamente economici e si
ripagano con la prima operazione effettuata.
Alcuni vantaggi che offrono le fondazioni 1. Separazione del patrimonio. Attraverso la fondazione privata si potrà effettuare un’effettiva
separazione di tutto o parte del patrimonio, o beni, del fondatore e
garantire una completa e totale autonomia ed indipendenza del
suddetto patrimonio o beni.
Di conseguenza, il patrimonio ed i beni apportati alla fondazione
non potranno essere sequestrati o confiscati giudizialmente o
essere oggetto di litigi che coinvolgano il fondatore, ad eccezione
che si tratti di obbligazioni relazionate con il corso normale delle
attività della propria fondazione o come conseguenza di possibili
danni e pregiudizi occasionati dalla fondazione nel perseguire i
suoi obiettivi, ma in nessun caso la fondazione sarà responsabile o
dovrà rispondere per le obbligazioni personali del fondatore o dei
91
beneficiari o viceversa il fondatore o i beneficiari per le obbligazioni
della fondazione. Ad esempio, vediamo che la fondazione privata
può essere un’effettivo strumento di prevenzione della eredità
forzata1 quando il fondatore ha una ragione particolare o
personale per impedire che i suoi eredi legali beneficino della sua
eredità o patrimonio dopo la sua morte.
2. Esistenza continua o permanente. La fondazione privata offre la possibilità di garantire ed assicurare
l’esecuzione continua, per un periodo di tempo indefinito, dopo e
più in là della morte del fondatore, delle idee e degli obiettivi che il
suddetto fondatore aveva in mente in relazione al suo capitale o
patrimonio.
In questo contesto, una fondazione privata potrà fare le veci di un
testamento eseguibile al momento della morte del fondatore o un
fedecommesso di esecuzione continua e prolungata, fino al
verificarsi della condizione o condizioni, evento o eventi
predeterminati, in assoluta confidenza, senza la necessità di
passare per un lungo e costoso procedimento giudiziale
testamentario. Per esempio, nella maggioranza dei casi, mentre
viva, sarà lui stesso il beneficiario della fondazione. Al momento
della sua morte verranno date le istruzioni necessarie al Consiglio
di Fondazione, il quale potrebbe essere una banca o qualsiasi
altra entità o persona che si stimi conveniente perché distribuisca il
patrimonio apportato tra i nuovi beneficiari assoggettandoli o meno
a qualsiasi condizione o evento predeterminato disposto dal
fondatore. Quando si vuole che una fondazione privata si
costituisca per generare effetti dopo la morte del fondatore, si
considera, che la suddetta fondazione sia esistita o esista in
92
precedenza alla sua morte, riguardo alle donazioni che il fondatore
abbia potuto effettuare o apportare alla fondazione.
3. Istruzioni confidenziali. I requisiti e le informazioni che l’Atto di Fondazione deve
contenere sono basici e semplici. Tutte le istruzioni impartite o che
possano essere impartite dal fondatore durante la sua vita o
appena prima della sua morte potranno essere contenute in uno o
più documenti privati conosciuti solo dalle persone involucrate e
designate dal fondatore.
Questi documenti generalmente hanno la forma del fedecommisso
con chiare e specifiche istruzioni sulla destinazione da dare ai beni
della fondazione durante la vita del fondatore o al momento della
sua morte.
4. Segretezza assoluta. Il patrimonio o i beni apportati alla fondazione sono protetti da
un’assoluta segretezza. Tutto il patrimonio ed i beni che siano stati
apportati appartengono alla fondazione e qualsiasi informazione
relativa al partrimonio o beni è segreta e riservata. I membri del
Consiglio di Fondazione e/o qualsiasi altro organo di supervisione
e tutti gli impiegati pubbblici o privati che sappiano delle attività,
transazioni ed operazioni della fondazione dovranno mentenere il
segreto in qualsiasi momento. L’inadempimento di questa
disposizione sarà sanzionata con una pena detentiva di un periodo
di sei (6) mesi e multa fino a cinquantamila dollari (USD 50.000), in
aggiunta a qualsiasi azione civile per i danni ed i pregiudizi
occasionati.
5. Non si richiederà il pagamento o il versamento del capitale.
93
Il capitale o patrimonio iniziale della fondazione, o qualsiasi sua
parte, non dovrà essere pagato o versato dal fondatore al
momento della costituzione dell’Atto di Fondazione, o
successivamente alla sua creazione, perché la stessa possa
operare.
6. Identità segreta dei beneficiari. L’identità dei beneficiari non s’include nell’Atto di Fondazione, ma
dovrà essere chiaramente stabilito il modo in cui questi beneficiari
siano designati. I beneficiari potranno essere designati e
identificati in un documento separato, privato e segreto chiamato
Regolamento.
Questo regolamento governerà l’amministrazione e tutti gli affari
della fondazione, farà parte dell’Atto di Fondazione e costituirà
un’inserto segreto dello stesso. Il regolamento della fondazione
non si dovrà iscrivere nel Registro Pubblico di Panama.
7. Il fondatore potrà mantenere il controllo totale del patrimonio.
Il fondatore, essendo il principale beneficiario della fondazione
nella maggior parte dei casi, mentre viva, potrà mantenere il
controllo sul patrimonio o beni apportati alla fondazione.
8. Totale anonimato e patrimonio separato del fondatore. A differenza di una società anonima, la fondazione non ha
azionisti, cosicchè il fondatore, dopo aver organizzato la
fondazione, non rimane in nessun modo relazionato al patrimonio
apportato o alla fondazione stessa, la quale acquisisce una propria
e separata personalità giuridica.
9- Consiglio di fondazione. La fondazione dovrà avere un Consiglio di Fondazione il quale
potrà essere formato, da un minimo di tre (3) persone fisiche o una
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(1) persona giuridica o entità come una società anonima.
Certamente niente impedisce che in aggiunta ad una persona
giuridica o entità (società anonima) si nominino una o più persone
giuridiche o entità e/o persona(e) fisica(he) in modo combinato.
10- Facile revoca o modificazione dell’atto di fondazione. In qualsiasi momento il fondatore potrà revocare o modificare tutto
o in parte l’Atto di Fondazione o il Regolamento o sciogliere la
fondazione.
11- Le fondazioni estere potranno adottare la legislazione panamense. Quelle fondazioni private organizzate e costituite d’accordo con la
legislazione di altri paesi potranno adottare o scegliere di essere
regolate o governate dalla legislazione panamense e continuare la
loro esistenza sotto la nostra legislazione per qualsiasi periodo di
tempo que reputino conveniente.
12- Facile e illimitato aumento di capitale. Il capitale iniziale o patrimonio potrà essere aumentato a
discrezione del fondatore, o di qualsiasi altra persona designata a
tal effetto.
13- Assenza di controlli governativi. Non è necessario presentare alle autorità panamensi alcun tipo di
bilancio, rapporto o informazione finanziaria, relazionata con la
fondazione.
14- L’atto di fondazione potrà essere redatto in qualsiasi lingua. L’Atto di Fondazione e qualsiasi modificazione allo stesso si potrà
redigere in qualsiasi lingua che abbia i caratteri dell’alfabeto latino
o e poi tradotto allo spagnolo.
15- Bassi costi e organizzazione rapida.
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La fondazione potrà essere organizzata in un breve periodo e a
bassi costi convertendola in un effettivo e conveniente strumento
di pianificazione fiscale e testamentaria. Il seguente esempio
costituisce uno dei multipli usi che una Fondazione Privata
panamense può avere:
- Il cliente detta le istruzioni per costituire una fondazione privata
panamense.
- La Fondazione Privata è rappresentata ed amministrata da un
Consiglio di Fondazione che è leale al cliente attraverso un
accordo di mandato o fedecommesso.
- Il Consiglio di Fondazione eserciterà l’accordo privato di
mandato o fedecommesso in assoluta segretezza ed
esclusivamente secondo le istruzioni date dal cliente.
- Il Consiglio di Fondazione quindi emetterà, in forma privata e
segreta, il regolamento della fondazione con il quale si
designerà il cliente come primo e principale beneficiario della
fondazione.
- Il Consiglio di Fondazione aprirà un conto bancario e per
mezzo di un documento privato e segreto concederà ampi
poteri al cliente nella gestione di questo conto bancario o
direttamente autorizzerà il cliente ad aprire e gestire un conto
bancario in qualsiasi parte del mondo, a seconda di quello che
si reputi conveniente.
Costituzione della fondazione privata Per costituire una fondazione privata, la persona designata come
“fondatore” dovrà sottoscrivere un documento chiamato “Atto di
Fondazione”. Quest’ Atto di Fondazione dovrà essere protocollato
in atto pubblico ed iscritto nel Registro Pubblico di Panama. La
fondazione privata potrà essere costituita in modo tale, che inizi ad
96
entrare in vigore a partire dalla sua esistenza o data di iscrizione
nel Registro Pubblico di Panama, o che produca suoi effetti dopo
la morte del suo fondatore.
L’atto di Fondazione deve contenere come minimo, le seguenti
informazioni:
Nome Come persona giuridica, con i corrispondenti diritti e doveri che
questo comporta a livello legale, le fondazioni, come le società
anonime, devono avere un nome. Di conseguenza, la legge è
molto chiara all’Art Nº5, Numero 1, quando dice che l’Atto di
Fondazione deve contenere:
“Il nome della fondazione espresso in qualsiasi lingua con caratteri
dell’alfabeto latino, il quale non sarà uguale o simile a quello di
un’altra fondazione preesistente nella Repubblica di Panama, e
che non si presti a confusione. Il nome dovrà includere la parola
fondazione per distinguerlo da altre persone fisiche o giuridiche di
altra natura.” Come dire, il nome non potrà essere scritto in lingua
cinese o giapponese o russo, dovrà quindi essere scritto in una
lingua con caratteri dell’alfabeto latino ed includere la parola
fondazione nel suo nome, chi la registra non dovrà preoccuparsi
se il nome è già utilizzato da una società anonima, in quanto
questa deve a differenza della fondazioni, includere nel suo nome,
una parola, frase o abbreviazione indicante che si tratta di una
società anonima. Di conseguenza, le fondazioni private avranno
una sezione propria nel Registro Pubblico di Panama, con un loro
indice.
Il patrimonio iniziale della fondazione espresso in qualsiasi moneta
a corso legale, che in nessun caso sarà inferiore ad una somma
equivalente a diecimila dollari USA (USD10.000).
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È importante far notare che per motivi di discrezione e
riservatezza, in molte occasioni, i fondatori creeranno la loro
fondazione privata con il capitale minimo stabilito dalla legge, che
è di diecimila dollari (USD10.000). Una volta costituita, si potranno
apportare altri soldi e beni. In questo modo non risulterà nel
Registro Pubblico il reale capitale o patrimonio della fondazione,
dato che in alcuni casi, il fondatore preferisce che questa somma
non sia portata a conoscenza del pubblico.
In aggiunta a quanto detto in precedenza, bisogna dire che i
diecimila dollari (USD10.000) non devono essere apportati prima
della costituzione della fondazione come esigono, ad esempio, le
leggi del Principato di Liechtenstein, ma, al contrario possono
essere apportati in seguito. Comunque, la legge stabilisce che una
volta il fondatore si sia impegnato ad apportare determinati beni ad
una fondazione, questa ed i beneficiari hanno il diritto di esigere
dal fondatore l’adempimento del suo impegno. La nomina, in forma
completa e chiara includendo l’indirizzo, del membro o dei membri
del consiglio di fondazione al quale potrà appartenere il fondatore.
Il Consiglio di Fondazione è l’organo della fondazione incaricato,
tra le altre cose, di amministrare i beni della fondazione, seguendo
le regole e gli obiettivi della persona che ha creato il patrimonio,
cioè, il fondatore. Il Consiglio di Fondazione è un organo molto
simile alla Giunta Direttiva della società anonima. Il Consiglio di
Fondazione dev’essere formato da un minimo di tre (3) persone se
sono persone fisiche, o solo una (1), se è una persona giuridica,
come potrebbe esserlo una società anonima o una banca. Con il
desiderio di dar tutta la serietà possibile alla nostra legislazione, si
è espressamente sollecitato che si includa nell’atto di fondazione,
non solo il nome, ma anche gli indirizzi dei membri del Consiglio di
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Fondazione in modo tale che le autorità sappiano chi indagare nel
caso la fondazione fosse utilizzata per fini illeciti.
Per finire, è importante far notare che niente impedisce al
fondatore di essere membro del Consiglio di Fondazione e di
stabilire nell’atto di fondazione che tutte o certe decisioni del
Consiglio di Fondazione, debbano essere adottate all’unanimità,
assicurandosi così che nessuna decisione importante venga
approvata senza il suo consenso.
Domicilio della fondazione Per le agevolazioni fiscali offerte dalla nostra legislazione, in quasi
tutti i casi, il domicilio della fondazione sarà stabilito nella
Repubblica di Panama, anche qualora la fondazione svolga le sue
attività all’estero.
La fondazione privata per la pianificazione fiscale. La Fondazione Privata di Panama è un istituto poco conosciuto e
sotto utilizzato per la pianificazione fiscale. La scarsa utilizzazione
dello stesso, deriva dal fatto che si tratta di una entità legale
relativamente recente, introdotta nella normativa civilistica - fiscale
panamense solo nel 1995, con la legge n. 25, alla quale è stata
data attuazione con il decreto n. 417.
La Fondazione Privata di diritto panamense presenta
caratteristiche similari al trust di origine anglosassone, ma che
possiede, contestualmente, delle peculiarità, che lo rendono
autonomo giuridicamente e degno di una trattazione specifica. È
un ente dotato di personalità giuridica, al quale viene affidato dal
suo fondatore (founder) un patrimonio (Foundation Fund), da
amministrare secondo le modalità contenute nello Statuto della
Fondazione (Foundation Charter), con lo scopo di perseguire gli
obiettivi ivi stabiliti. La Fondazione può allora essere reputata
99
come "un patrimonio munito di personalità giuridica" e tale profilo
la rende paragonabile ad una società di capitali, benché presenti
"formalmente" delle limitazioni in merito all' "oggetto sociale".
Costituire una Fondazione a Panama costa 2,500 Euro. Si
costituisce con uno Statuto , redatto in qualsiasi lingua, che
individui con chiarezza il patrimonio devoluto (di valore non
inferiore a USD 10.000), nonché i criteri di nomina dei beneficiari
della Fondazione, tra i quali può essere certamente compreso il
Fondatore. Vi è un assoluto anonimato riguardo a chi tragga
benefici dal patrimonio dell’ente; tale segretezza non viene scalfita
neppure dalla dichiarazione annuale dei redditi, che non è
richiesta. Infatti, qualora i beni compresi nel patrimonio, si trovino
al di fuori del territorio panamense, come usualmente avviene, la
legislazione tributaria qualifica la Fondazione come "società
offshore", godendo, pertanto, della totale esenzione dalle imposte
sui redditi di fonte estera. Se si valuta poi la presenza di un
segreto bancario inderogabile a favore di autorità straniere, l'
assenza di trattati sottoscriti con altri Paesi, ai fini dell' assistenza
legale, possiamo definire Panama "un paradiso fiscale e bancario".
È importante ricalcare che aprire un conto bancario a Panama non
è facile ed è necessaria la presenza del titolare del conto.
Oltre allo Statuto, deve essere redatto un Regolamento, non
soggetto però a pubblicazione e, quindi, ad esclusiva evidenza
interna, nel quale andranno inserite le disposizioni relative all'
amministrazione dei beni conferiti, nonché le modalità di
distribuzione del patrimonio ai beneficiari, che possono qui,
contrariamente allo Statuto, essere nominati. La legislazione
prevede che le disposizioni statutarie e regolamentari siano
irrevocabili; tuttavia, è possibile che il fondatore si riservi il diritto di
100
modificare quanto stabilito, a patto che tale clausola compaia nello
Statuto o, rispettivamente, nel Regolamento (che può facilmente
essere retrodatato).
Lo scopo principale dell’ente non può essere (in teoria) "profit
oriented": la costituzione deve essere sorretta da un intento non
lucrativo (pianificazione successoria, scopi familiari, educativi,
assistenziali...) e, qualora l' autorità giudiziaria locale rinvenga un
motivo fraudolento, potrà essere dichiarato nullo l' atto costitutivo
dell' ente, in quanto contrario alla legge, e quindi sciolta la
Fondazione. Nella prassi applicativa, è comunque invalso l' uso di
servirsi di tale ente come "holding". Infatti, è consentito lo
svolgimento di attività collaterali a quella principale, che possono
essere di tipo commerciale (amministrazione e partecipazioni
societarie, attività immobiliari, gestione di operazioni finanziarie,
ecc.), a condizione che i profitti ricavati (che è facile non
dichiarare) siano reinvestiti per il perseguimento dello scopo
principale, che, come abbiamo visto, è sufficiente non "risulti"
essere lucrativo. La Fondazione è gestita da un Consiglio
(Foundation Council), composto da tre membri, se persone fisiche,
o, alternativamente, da una persona giuridica (società), di qualsiasi
nazionalità o residenza. Qualora siano tutti stranieri, occorre un
rappresentante domiciliato a Panama, specificato nello Statuto,
che normalmente è l’avvocato locale. Il Consiglio assume la
rappresentanza legale dell’ente ed è responsabile del
perseguimento dello scopo prefissato, dello svolgimento delle
attività elencate nello Statuto e inserite dettagliatamente nel
Regolamento. Ha, inoltre, l’incombenza di tenere informati i
beneficiari della situazione patrimoniale, corrispondere i redditi di
loro spettanza e deve adempiere a tutti gli obblighi secondo la
101
clausola generale della "diligenza del buon padre di famiglia". Il
Fondatore può riservarsi nello Statuto il diritto personale, o di terzi,
alla nomina di nuovi membri nel Consiglio, quando cessino lo
svolgimento delle funzioni, o di esclusione e sostituzione di quelli
in carica. Quindi anche in questo caso è di prassi chiedere la
rinuncia del Rappresentante Legale. Il Fondatore, ha la facoltà di
nomina di un Protector (organo di sorveglianza), che agirà nei limiti
stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento, al fine di vigilare sull'
attività del Consiglio ed evitare sviamenti dagli scopi sanciti nell'
atto costitutivo, con l' obbligo di riferirne al Fondatore. Dal
momento che la Fondazione è un ente dotato di un´ autonomia
patrimoniale perfetta, i beni conferiti divengono di proprietà della
stessa, non potendo essere confusi con quelli personali del
Fondatore o dei membri del Consiglio. Da qui alcune conseguenze
importanti: delle passività che si vengano a creare, ne risponde
verso i creditori solo la Fondazione, non il Fondatore o i membri
del Consiglio; solo i creditori della Fondazione potranno compiere
atti cautelativi riguardanti i beni dell' ente, a tutela delle
obbligazioni contrattuali o extracontrattuali scaturiti dall'
amministrazione della Fondazione stessa.
In nessun caso, tali beni possono essere aggrediti dai creditori
personali del Fondatore, dei membri del Consiglio, dei beneficiari;
solo nel caso in cui, i creditori del Fondatore, siano in grado di
dimostrare l' intento fraudolento della devoluzione dei beni mobili o
immobili all' ente, fatta al momento della costituzione o
successivamente, e il pregiudizio arrecato alle loro fondate
pretese, potranno avviare un’azione legale contro il patrimonio
della Fondazione, se si riveli insufficiente quello personale del
debitore-Fondatore. A tal fine, la legislazione panamense, impone
102
l' esercizio dell' azione di escussione entro tre anni dalla data di
costituzione della Fondazione o dalla data del trasferimento di
proprietà.
I trust anglosassoni La legislazione anglosassone, per certi versi simile negli USA, UK
e le ex colonie, offre alcuni tipi di strutture societarie che
beneficiano dell’indennità fiscale concessa dalla normativa
societaria anglosassone, sempre che svolgano le loro attività al di
fuori della propria residenza sociale.
I Trust anglosassoni son in pratica delle Fondazioni ma in genere
sono soggetti ad una maggiore burocrazia, inoltre la legge italiana
(Finanziaria) li penalizza.
103
SOCIETÀ USA E SOCIETÀ INGLESI Il maggiore vantaggio è che questi paesi non sono inseriti nella
black list quindi con una società USA potete fatturare in Italia o in
Europa senza nessun problema. Con una serie di sotterfugi la
società USA diventa completamente esentasse.
La legislazione anglosassone, per certi versi simile tra USA, Gran
Bretagna e le ex colonie, offre ad alcuni tipi di strutture societarie il
beneficio dell'esenzione fiscale, concesso dalla normativa
societaria anglosassone, alle società che svolgono attività al di
fuori della propria residenza sociale. Con una struttura del genere
ci si può giovare, in assoluta tranquillità, di un regime a tassazione
zero sugli utili, senza incorrere in quei problemi e limitazioni propri
delle società costituite in giurisdizioni "offshore", che offrono però
altri vantaggi, anche se sempre più soggette a controlli e
accertamenti, e a volte non benvenute presso le istituzioni
finanziarie.
Ben differente è la situazione in Gran Bretagna dove le società Llp
hanno si una configurazione tale per cui non sono soggette ad
alcuna tassa per l'attività svolta al di fuori del Regno Unito (a
condizione che i proventi vengano mantenuti all'esterno del Regno
Unito), ma non sono in pratica utilizzabili in Europa. Di fatto le Llp
godono di tutti i tipici vantaggi di una società offshore senza
essere tale, però, a meno che non vengano amministrate da una
fiduciaria (il che non le rende competitive come costo) sono
sempre a rischio in quanto sono imprese della Comunità europea
e non è certo normale che una società europea non abbia partita
Iva. Inoltre devono adempiere ad una serie di pratiche contabili
che le fanno diventare poco pratiche. Operare in Europa con una
società del Regno Unito senza avere una partita Iva è
104
impensabile, rischiosissimo e temerario. Se vorrete poi aprire una
partita Iva, non solo dovrete pagare tutte le tasse, ma non
troverete nessuno che vi faccia da rappresentante fiscale. In casi
particolari però le società inglesi sono particolarmente utili, ma il
loro uso è soggetto ad uno studio approfondito delle reali
necessità del cliente.
Il nostro studio legale, non solo non raccomanda questi tipi di
società, ma neanche le costituisce, a meno che il cliente non abbia
un motivo valido per farlo.
Le società Llc (e solo queste) di alcuni stati USA, tipo il Delaware,
sono senza dubbio uno strumento efficace e permettono, per ora,
di operare totalmente offshore. Inoltre si può registrare la società
anonimamente facendola fondare da una società offshore. Lo
stato del Delaware non applica tasse statali alle società che
operano fuori dal proprio territorio ed essendo i soci non residenti
negli USA, nel solo caso delle Llc (sono quindi escluse altre forme
societarie tipo le Corporation, etc.), non devono effettuare una
dichiarazione delle imposte nel paese. Attenzione però che se
aprite un conto bancario negli USA la società diventa residente e
deve effettuare la dichiarazione dei redditi. Ricordatevi che gli Stati
Uniti sono firmatari di un trattato per lo scambio d'informazioni con
l'EU, quindi se non costituite in modo anonimo la società Llc, le
informazioni che fornite eventualmente ad un Agente Registrato
americano sono soggette a divulgazione.
Offriamo le Società Anonime LLC USA del Delaware per €
1,480.00 registrate anonimamente.
Quelle inglesi non le offriamo perché le riteniamo troppo a rischio
di indagini.
105
SOCIETÀ DELLA COMUNITÁ EUROPEA
Si possono pagare meno tasse anche restando nella Comunità
europea.
Per le aziende con un basso fatturato e una base a basso costo, la
Micro Impresa lettone è un efficace veicolo a bassa tassazione,
che consente al proprietario di dedicare meno tempo alle questioni
amministrative e contabili. La Micro Impresa è una società a
responsabilità limitata standard, con tassazione speciale - il 9% del
fatturato (non profit!) Funziona in maniera ideale per "un uomo",
società di servizi con spese relativamente basse, quali: servizi di
consulenza, traduzioni, ricerche di mercato, ecc
Ogni entità può applicare per lo stato fiscale -9%- delle Micro
Imprese, a condizione che soddisfi i seguenti criteri:
• Fatturato annuale non ecceda LVL 70 000 (circa EUR 99,600).
• Il membro(i) del consiglio deve essere anche socio e deve
essere una persona privata.
• La compagnia non può avere più di 5 dipendenti con una
retribuzione massima del dipendente (compresi membri del
consiglio) che non deve superare i 500 LVL (circa EUR 711) al
mese.
• Non si può essere soci in più di una Micro-Impresa. La tassazione
• Tassazione speciale del 9% applicata al fatturato. L'imposta è
pagata ogni trimestre.
• Micro-Imprese possono essere registrate ai fini IVA.
• I membri del consiglio e i dipendenti sono autorizzati a ricevere
gli stipendi, che possono essere al massimo LVL 500 (circa
EUR 711) al mese. Tale importo è al netto. Nessun ulteriore
106
imposta sociale si applica, a condizione che la Tassa Micro-
Impresa del 9% copra già tali imposte. NB: questa condizione
per il pagamento di stipendi è disponibile solo per la micro-
impresa..
• 10% di ritenuta fiscal si applica sulla distribuzione del profitto al
netto delle spese.
• La Società della Micro-Impresa può essere trasformata in ogni
momento in una compagnia standard Lettone a responsabilità
limitata con una imposta societaria del 15% sul profitto
• La Micro Impresa può ricevere un certificato di residenza
fiscale e trarre vantaggi dai trattati di doppia imposizione.
107
LISTE NERE (BLACK), GRIGIE E BIANCHE (WHITE) Questa figura è scomparsa con la Finanziaria 2008 lasciando solo
una lista di Paesi accettati, a tassazione “congrua” e
collaborazionisti nello scambio informazioni. Ad aprile 2009 è stata
varata la nuova lista dei G20. È peró di uso comune la dizione
black list per identificare gli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale
agevolato (Black List).
La domanda ricorrente è: ¨mi pare di capire che le fatture, delle societá di paesi inseriti in queste liste, non si possono scaricare?¨. Non è vero. Il problema è che in caso di controllo bisogna
dimostrare che la società esiste per davvero e che le operazioni
vanno segnalate all’Ufficio delle Entrate, per:
• cessione di beni;
• prestazione di servizi resi;
• acquisti di beni;
• prestazioni di servizi ricevuti;
Se non fosse così interi paesi non potrebbero esportare i propri
prodotti o servizi. Noi offriamo, in caso di necessità, una struttura
completa con segretarie, telefoni fax, siti d´internet che fanno della
vostra società una compagnia reale, a prova di tutti i controlli.
Il problema cruciale per la maggior parte dei clienti è come fare e
scaricare le fatture offshore?
Avere una società offshore e sentirsi rifiutare dai clienti le fatture è
come aver comprato una bella auto nuova, ma non si ha la patente
per guidarla. Si mette quindi nel box auto e ogni tanto la si va a
guardare. Il possessore della societè offshore va dal suo
108
commercialista, di esperienza tradizionale, che non conoscendo la
materia, non fa altro che dire al suo cliente: ma scherzi hai fatto un
grosso errore, è illegale, vuoi andare in galera? Lascia stare tutto.
Non si fa così, se fosse onesto, dovrebbe dire al suo cliente, di
rivolgersi a uno specialista per assisterlo nella gestione. Ma lui ha
paura di perdere il cliente.
Invece, scaricare una fattura offshore è la cosa più semplice a
questo mondo (se si è esperti). Dovete sapere, che esiste una lista
bianca di nazioni che, su richiesta dell’Ufficio delle Entrate,
comunica i veri soci della società. L’esperto sa come aggirare
l’ostacolo, attraverso triangolazioni. Poi c’è una lista grigia di
nazioni dove, su richiesta dell’Ufficio delle Entrate, comunicano i
veri soci della società, ma non si sa quando, come ad esempio
Panama, alcuni stati degli Usa, e molti altri paesi; ed infine una
lista nera di nazioni, dove, su richiesta dell’ Ufficio delle Entrate, l’
autorità locale non comunicherà nessuna informazione.
Ora l’esperto ha costituito una società della lista grigia, che è
perfettamente legale. Quindi la fattura emessa da questa società
può essere inserita tranquillamente in contabilità e registrata come
una qualsiasi fattura estera di acquisto di merci e servizi.
Ovviamente per emettere delle fatture estere, deve esserci un
contratto fra la società italiana e quella offshore. Deve esserci un
“prodotto”, ad esempio l’attività di ricerca di mercato e un
movimento di denaro (il pagamento delle fatture) tra la società
italiana e la società offshore.
Per chiarire meglio la situazione è utile leggersi la circolare dell’
Ufficio delle Entrate, 2E del 28 gennaio 2011.
Risposte a quesiti concernenti l’obbligo di comunicazione delle
operazioni realizzate da soggetti passivi IVA con operatori
109
economici black list – Art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
Come noto, l’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 –
convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 – rubricato
“Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei
cosiddetti ‘caroselli’ e ‘cartiere’ ”, (in seguito, “decreto-legge”) ha
introdotto, per i soggetti passivi IVA, l’obbligo di comunicare
all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi portati a termine e ricevute, registrate o soggette a
registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4
maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 (Paesi c.d. black list).
Con la presente circolare si forniscono le risposte ad alcuni quesiti
– pervenuti all’Ufficio delle Entrate - concernenti l’applicazione di
tale nuovo adempimento.
Operazioni oggetto di comunicazione 1 Importazioni D: La base imponibile dei beni importati comprende, di regola,
oltre ai dazi doganali, anche il costo dei servizi di trasporto.
Considerato, inoltre, che il tasso di cambio doganale - adottato per
stabilire il valore doganale della merce – non coincide con quello
utilizzato per la registrazione dell’acquisto in contabilità generale,
si chiede di precisare quali dati rilevino ai fini dell’obbligo di
comunicazione.
R: In linea generale, la bolletta doganale acquisisce, ai fini IVA, la
natura di documento equipollente alla fattura. Le importazioni
devono, quindi, essere segnalate nell’ambito delle operazioni
passive – di cui ai righi A19 e seguenti del modello di
110
comunicazione – tenendo conto dei dati indicati nelle bollette
doganali.
Peraltro, se la registrazione in contabilità generale dell’operazione
di importazione è antecedente rispetto all’annotazione nei registri
IVA della bolletta doganale, l’importatore deve tener conto, ai fini
dell’obbligo di segnalazione, dei dati indicati in contabilità
generale, salva la successiva integrazione dei dati eventualmente
mancanti – al momento in cui riceve la bolletta doganale e senza
applicazione di sanzioni – da inserire nei righi A28 e A29 del
modello di comunicazione.
2 Spese di trasferta dei dipendenti D: Si chiede di precisare se i documenti di spesa intestati ai
dipendenti in trasferta e inclusi nella nota spese debbano essere
indicati nel modello di comunicazione, qualora tali spese attengano
a operazioni economiche realizzate con soggetti localizzati in
Paesi a regime fiscale privilegiato.
R: In considerazione della finalità di contrasto alla frode e
all’evasione fiscale perseguita con l’introduzione dell’obbligo di
comunicazione, sono escluse dall’ambito applicativo di tale
adempimento le prestazioni di servizi (ad esempio prestazioni di
trasporto, prestazioni alberghiere, ecc.) di cui fruisce il dipendente
in occasione di trasferte in Paesi a regime fiscale privilegiato in
tutti i casi in cui dette spese – di regola, d’importo esiguo – siano
correttamente classificate nel costo del personale secondo i
principi contabili adottati dall’impresa.
3 Cessioni gratuite di beni. D: Si chiede se debbano essere segnalate le cessioni gratuite di
beni realizzate con operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi c.d. black list.
111
R: Le cessioni gratuite di beni sono, in linea generale, operazioni
soggette ad IVA ai sensi dell’art. 2, secondo comma, n. 4), del
D.P.R. n. 633 del 1972.
Conseguentemente, le stesse formano oggetto dell’obbligo di
comunicazione se la controparte è un operatore economico situato
in un Paese c.d. black list.
Tuttavia, sono escluse dall’obbligo di comunicazione - perché
cessioni non soggette ad IVA - le cessioni gratuite di beni la cui
produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria
dell’impresa - semprechè il relativo costo unitario non sia superiore
a euro 25,82 - ovvero di beni per i quali, all’atto del loro acquisto o
importazione, non sia stata operata la detrazione dell’imposta ai
sensi dell’art. 19bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972. Analogamente,
devono ritenersi escluse dall’obbligo di segnalazione le cessioni di
campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati
che, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. d), del medesimo D.P.R.
n. 633 del 1972, non sono considerate cessioni di beni.
4 Acquisti da un operatore economico non black list con rappresentante fiscale nominato in un Paese a regime fiscale privilegiato. D: Devono essere comunicati gli acquisti effettuati presso il
rappresentante fiscale - nominato in un Paese black list - di un
fornitore che non è stabilito in un Paese a regime fiscale
privilegiato?
R: La circolare n. 53 del 2010 (cfr. paragrafo 2.1) ha incluso tra le
operazioni soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni
realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti del
rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede,
residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale
112
privilegiato, anche qualora il rappresentante fiscale sia nominato in
un Paese non incluso nella black list. Tale soluzione è coerente
con il ruolo del rappresentante fiscale, vale a dire quello di
mandatario del soggetto estero “rappresentato”, tramite il quale
quest’ultimo adempie gli obblighi d’imposta previsti dalla legge ed
esercita i diritti derivanti dall’applicazione del tributo.
Pertanto, in linea con tale orientamento interpretativo, sono
escluse dall’adempimento in esame le prestazioni di servizi e le
cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale,
nominato in uno degli Stati o territori inclusi nella black list, qualora
l’operatore economico “rappresentato” – che costituisce la
controparte dell’operazione - non sia localizzato in alcuno di detti
Stati o territori.
5 Acquisti di servizi territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore. D: La fattura relativa ai servizi territorialmente rilevanti nello Stato
a regime fiscale privilegiato espone l’imposta pagata dal soggetto
passivo IVA al prestatore estero. Si chiede di precisare se nel
modello di comunicazione debba essere indicata separatamente
l’eventuale imposta pagata all’estero.
R: L’art. 3 del D.M. 5 agosto 2010 ha esteso l’obbligo di
comunicazione alle prestazioni di servizi acquistate presso
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese
black list non soggette ad IVA in quanto prive del requisito della
territorialità. Come si evince dal modello, tali operazioni - il cui
ammontare è comprensivo dell’imposta pagata all’estero - devono
essere indicate nel rigo A27 del modello di comunicazione
(“Importo complessivo degli acquisti di servizi”) al lordo
dell’eventuale imposta assolta all’estero.
113
6 Commissioni bancarie addebitate da un istituto di credito residente in un Paese a regime fiscale privilegiato. D: Si chiede di precisare se debba essere comunicata l’operazione
consistente nell’addebito di commissioni bancarie da parte di un
istituto di credito localizzato in un Paese a regime fiscale
privilegiato.
R: L’addebito di commissioni bancarie da parte dell’istituto di
credito localizzato in un Paese black list concretizza un’operazione
esente a norma dell’art.10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633
del 1972, a fronte dalla quale il soggetto passivo IVA provvede
all’autofatturazione indicando in fattura, anzichè l’IVA dovuta, gli
estremi normativi in base ai quali l’operazione risulta esente.
Come precisato nella circolare 12 marzo 2010, n. 12\E (cfr.
paragrafo
3.1), la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture
emesse e in quello delle fatture di acquisto (cfr. artt. 23 e 25 del
D.P.R. n. 633 del 1972). Conseguentemente, l’operazione in
argomento deve essere segnalata posto che la stessa si realizza
con un operatore economico stabilito in un Paese black list ed è,
altresì, soggetta all’obbligo di registrazione.
7 Operazioni attive e passive dei tour operator. D: Si chiede di precisare come debbano essere classificate
nell’ambito del modello di comunicazione le operazioni attive e
passive dei tour operator atteso che nelle relative fatture l’IVA non
è esposta separatamente.
R: Le operazioni realizzate dai tour operator con operatori
economici stabiliti in Paesi a regime fiscale privilegiato dovrebbero,
a rigore, essere indicate nel modello di comunicazione tra le
operazioni imponibili. Peraltro, atteso che le fatture emesse a
114
fronte delle suddette operazioni non evidenziano separatamente
l’imposta e, conseguentemente, stante l’impossibilità di indicare
l’importo complessivo della relativa imposta, le operazioni devono
essere indicate tra le operazioni non soggette ad IVA, al fine di
superare i problemi tecnici che si presenterebbero in sede di
trasmissione del modello di comunicazione.
8 Carte carburanti per rifornimenti effettuati dal contribuente italiano in Paese a fiscalità privilegiata. D: Sono da inserire nella black list le carte carburanti per
rifornimenti effettuati dal contribuente italiano in Paese a fiscalità
privilegiata (esempio, in Svizzera)?
R: La disciplina della c.d. scheda carburante, contenuta nel DPR
n. 444 del 1997, si applica agli acquisti di carburante effettuati nel
territorio dello Stato, non anche agli acquisti effettuati al di fuori del
territorio nazionale.
In via generale, le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti
per autotrazione effettuate da soggetti IVA presso distributori
stabiliti in paesi black list, in quanto operazioni non soggette
all’imposta sul valore aggiunto, non sono soggette all’obbligo di
registrazione ai fini IVA e, quindi, neppure alla comunicazione in
esame. L’obbligo di comunicazione, infatti, per quanto concerne le
operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, riguarda solo le
prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti nello Stato agli
effetti dell’imposta sul valore aggiunto, in virtù di espressa
previsione contenuta nell’articolo 3 del D.M. 5 agosto 2010.
9 Vendite non documentate da fattura D. Si chiede conferma del fatto che le operazioni dei commercianti
al dettaglio e dei soggetti equiparati, effettuate senza emissione di
fattura (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) non devono essere
115
comunicate tra le operazioni black list, in quanto manca la
possibilità per il contribuente di identificare la controparte.
R.: Ai sensi dell’articolo 22 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, i
soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate
sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura semprechè la
stessa non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di
effettuazione dell’operazione. I medesimi soggetti sono, però,
tenuti, per evidenti necessità di controllo da parte dell’Erario, alla
certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della
ricevuta o dello scontrino fiscale.
Ne consegue che, limitatamente all’ipotesi in cui operi la
semplificazione di cui al richiamato articolo 22 e vengano emessi,
al posto della fattura, la ricevuta o lo scontrino fiscale, poichè da
tali documenti non è possibile desumere tutti gli elementi
informativi da indicare nella comunicazione delle operazioni
effettuate nei confronti di un operatore economico avente sede,
residenza o domicilio in un Paese black list, di cui all’articolo 1 del
decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, i dettaglianti ed i soggetti agli
stessi equiparati sono esonerati dal predetto obbligo di
comunicazione.
10 Stabili organizzazioni D. La ris. n. 121/E/2010 ha precisato che rientrano negli obblighi di
comunicazione anche le operazioni svolte da una stabile
organizzazione in un paese black list di un contribuente italiano,
nei confronti di clienti e fornitori pure domiciliati in black list.
Si chiede se tale regola deve estendersi anche ad operazioni
verso contribuenti black list effettuate da stabili organizzazioni di
contribuenti italiani in paesi non black list.
116
R.: Al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode
fiscale, l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto
2010 ha esteso l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1 del
decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 anche “alle prestazioni di
servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e che sono rese o
ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza
o domicilio nei Paesi cosiddetti black list”.
La risoluzione n. 121/E del 29 novembre 2010 - da interpretare, in
accordo al richiamato decreto, limitatamente alle sole prestazioni
di servizi non soggette ad imposta per carenza del requisito
territoriale - ha chiarito che le stesse, se effettuate dalla stabile
organizzazione in un paese black list di un operatore passivo
italiano, sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui al citato
articolo 1 del decreto legge n. 40 del 2010.
Principio desumibile dal suddetto documento di prassi è che il
rapporto che lega la stabile organizzazione e la casa madre è un
rapporto di trasparenza, nel senso che la prima costituisce
un’articolazione della seconda e non un soggetto distinto dalla
medesima.
In applicazione, quindi, del medesimo principio di “trasparenza”,
anche per le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di
un operatore economico stabilito in un Paese black list, dalla
stabile organizzazione, situata in un Paese a fiscalità ordinaria, di
un soggetto economico residente in Italia, andrà adempiuto
l’obbligo di comunicazione di cui al citato articolo 1 del decreto
legge n. 40 del 2010.
11 Cessioni e acquisti di beni “estero su estero”
117
D. Si chiede conferma del fatto che le cessioni di beni effettuate
direttamente all’estero (fuori campo IVA art. 7-bis, DPR 633/72) e
gli acquisti di beni all’estero senza successiva importazione
(perché ivi mantenuti o consumati, come acquisti di carburanti o
simili) sono esonerati da comunicazione, non rientrando nei casi di
operazioni “non soggette” previsti dalla norma (operazioni con
obbligo di fatturazione e prestazioni di servizi con carenza del
requisito di territorialità).
Dette cessioni o acquisti estero su estero devono essere
comunicate solo se effettuate dalla stabile organizzazione del
soggetto residente (ris. 121/E/2010).
R. Con riferimento all’ipotesi di operazioni effettuate dalla stabile
organizzazione di un soggetto passivo Italiano in un paese c.d.
black list , con risoluzione n. 121 del 2010, è stato affermato il
principio secondo cui le operazioni che avvengono tra la stabile
organizzazione di un soggetto economico residente in Italia,
stabilita in un Paese black list, e soggetti economici ivi operanti, va
adempiuto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1 del D.L. n. 40
del 2010.
Tale obbligo deve, tuttavia, essere interpretato conformemente a
quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, del D.M. 5 agosto 2010 –
peraltro espressamente richiamato nel documento di prassi citato -
che ha esteso l’obbligo di comunicazione alle sole prestazioni di
servizi non soggette ad imposta per carenza del requisito
territoriale.
Pertanto, poichè le cessioni/acquisti di beni non soggetti ad
imposta sul valore aggiunto non sono soggette all’obbligo di
comunicazione in esame, si è dell’avviso che le medesime
considerazioni valgano anche quando la cessione/acquisto venga
118
effettuata dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei
confronti di un operatore economico avente sede, residenza o
domicilio in un Paese black list.
12 Dichiarazione in caso di fusione D. Applicando le istruzioni che furono previste per gli elenchi clienti
e fornitori italiani del 2007, la società incorporante deve
presentare, per il periodo in cui ha avuto effetto una operazione di
fusione, due distinte comunicazioni: una per sè stessa ed una
separata per il soggetto incorporato relativamente alle operazioni
effettuate tra l’inizio del periodo e la data di efficacia giuridica
dell’operazione.
Dovrà inoltre essere presentata, se non vi ha provveduto la società
estinta, la dichiarazione per il periodo chiuso prima della data di
effetto dell’operazione. Inentrambi i casi nel frontespizio andrà
riportato il codice carica 9.
Si chiede conferma di tale impostazione, in quanto diversi sono
invece i criteri fissati dall’Agenzia delle entrate per la
comunicazione delle operazioni superiori a 3.000 euro
(Provvedimento del 22 dicembre 2010). In questo caso, infatti,
l’incorporante dovrà trasmettere un unico elenco contenente anche
i dati del soggetto estinto.
R. Al fine di individuare le modalità di assolvimento dell’obbligo di
comunicazione delle operazioni intercorse con paesi c.d. black list
occorre osservare che tale adempimento, a differenza del
soppresso elenco clienti e fornitori e dell’attuale comunicazione
delle operazioni IVA rilevanti, ha cadenza periodica mensile
ovvero, al ricorrere dei presupposti, trimestrale.
Ciò vuol dire che, nel caso in cui nel corso dell’anno il soggetto
obbligato alla comunicazione si estingua a seguito di
119
un’operazione straordinaria, il soggetto risultante è tenuto a
presentare il modello di comunicazione per il quale il termine di
presentazione non risulti ancora scaduto al momento in cui
l’operazione straordinaria ha effetto, anche se relativo ad
operazioni effettuate anteriormente dal soggetto estinto.
Nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimento debbano
essere comunicate operazioni in parte effettuate dal soggetto
estinto ed in parte effettuate dal nuovo soggetto risultante
dall’operazione straordinaria, quest’ultimo potrà presentare
un’unica comunicazione riepilogativa, analogamente a quanto
previsto per la comunicazione delle operazioni IVA superiori a
3.000 euro.
Le black list Le black list ad oggi esistenti sono tre. Più precisamente si
distinguono le seguenti tipologie:
1) Black list persone fisiche. Individua gli Stati e i territori con
regime fiscale privilegiato per le persone fisiche allo scopo di
contrastare la fittizia emigrazione all’estero, per finalità tributarie, di
residenti in Italia (articolo 2, comma 2-bis, del Tuir).
2) Black list imprese richiamata nell’articolo 110, comma 7, del
Tuir, in base al quale non è possibile dedurre le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese
residenti e società domiciliate fiscalmente negli Stati di questo
elenco.
3) Black list Cfc (controlled foreign companies) . Riguarda
l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 167 del Dpr n.
917/1986 in materia di imprese estere partecipate, situate in Stati
con livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato
in Italia e dove non è previsto un adeguato scambio di informazioni
120
(Cfc, Controlled foreign companies). Tale lista viene richiamata
negli articoli del Dpr n. 917/1986 che disciplinano la tassazione dei
dividendi percepiti da persone fisiche (articoli 47 e 59) e da
persone giuridiche (articolo 89 del Tuir), nonchè dagli articoli che
dettano le regole di tassazione delle plusvalenze realizzate da
persone fisiche nell’esercizio d’impresa (articolo 58 Tuir) e da
soggetti Ires (articolo 89 Tuir).
Il decreto ministeriale del 2002
La lista dei Paesi o territori aventi regimi fiscali privilegiati è
contenuta nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002 e si articola
su tre livelli:
• una serie di Stati e territori cui si applica, sempre e comunque,
il regime di indeducibilità di cui all’articolo 110 del Tuir,
individuata all’articolo 1 del decreto in commento;
• quattro Stati, elencati nell’articolo 2, cui si applica
l’indeducibilità per le operazioni intercorse con tutte le tipologie
di società fatta eccezione per alcune espressamente previste
(tra questi, per il solo Principato di Monaco è stato adottato un
criterio percentuale escludendo le società che realizzano
almeno il 25 per cento del fatturato fuori da detto Stato);
• un’ultima serie di Stati e territori individuati nell’articolo 3 cui
invece il regime in questione trova applicazione soltanto ed
esclusivamente per determinate tipologie.
L’elenco degli Stati e territori Sono stati individuati dal fisco i seguenti Stati e territori con regime
fiscale privilegiato per le persone fisiche:
• Alderney (Aurigny)
• Andorra (Principat d’Andorra)
• Anguilla
121
• Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda)
• Antille Olandesi (Nederlandse Antillen)
• Aruba
• Bahama (Bahamas)
• Bahrein (Dawlat al-Bahrain)
• Barbados
• Belize
• Bermuda
• Brunei (Negara Brunei Darussalam)
• Cipro (Kypros)
• Costa Rica (Republica de Costa Rica)
• Dominica
• Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida)
• Ecuador (Republica del Ecuador)
• Filippine (Pilipinas)
• Gibilterra (Dominion of Gibraltar)
• Gibuti (Djibouti)
• Grenada
• Guernsey (Bailiwick of Guernsey)
• Hong Kong (Xianggang)
• Isola di Man (Isle of Man)
• Isole Cayman (The Cayman Islands)
• Isole Cook
• Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands)
• Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands)
• Jersey
• Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya)
• Liberia (Republic of Liberia)
122
• Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein)
• Macao (Macau)
• Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia)
• Maldive (Divehi)
• Malta (Republic of Malta)
• Maurizio (Republic of Mauritius)
• Monserrat
• Nauru (Republic of Nauru)
• Niue
• Oman (Saltanat ‘Oman)
• Panama (Republica de Panamà);
• Polinesia Francese (Polynesie Francaise)
• Monaco (Principaute de Monaco)
• San Marino (Repubblica di San Marino)
• Sark (Sercq)
• Seicelle (Republic of Seychelles)
• Singapore (Republic of Singapore)
• Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis)
• Saint Lucia
• Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines)
• Svizzera (Confederazione Svizzera)
• Taiwan (Chunghua MinKuo)
• Tonga (Pule’anga Tonga)
• Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands)
• Tuvalu (The Tuvalu Islands)
• Uruguay (Republica Oriental del Uruguay)
• Vanuatu (Republic of Vanuatu)
• Samoa (Indipendent State of Samoa)
123
La lista grigia L’ultima invenzione è la Lista Grigia. Questa è stata varata in
occasione del Summit Economico del G20 della primavera
2009 e si riferisce ai centri finanziari e all’uso di conti bancari o
posizioni finanziarie di una serie di paesi e non all’ uso di
società di questi paesi. La white list, questa lista verrà sostituita con un elenco di Stati individuati sulla base dello scambio di informazioni e del livello di tassazione di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. «Articolo 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni)
- 1.Con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze
sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato
scambio di informazioni, ai fini dell’applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 10,comma1, lettera e-bis),
73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente Testo
unico, nell’articolo 26, commi 1 e 5, nonchè nell’articolo
27,comma3-ter, del decreto del presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
nell’articolo10-ter,commi1e9,della legge 23 marzo 1983, n. 77,
e successive modificazioni, negli articoli 1, comma1, e 6,
comma1, del decreto legislativo 1°aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni, nell’articolo 2, comma 5, del decreto
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,con modificazioni,
dalla legge 23novembre2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli
Stati e territori che consentono un adeguato scambio di
informazioni e nei quali il livello di tassazione non è
124
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47,
comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89,comma 3,
132,comma4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente
Testo unico, nonchè negli articoli 27, comma 4, e 37-
bis,comm3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».
La normativa di riferimento alla White List Il decreto legislativo 239/96, che ha modificato il regime fiscale
degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati, all’articolo 6 stabilisce che non sono soggetti ad
imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari, percepiti da soggetti residenti in Paesi che
consentono un adeguato scambio di informazioni.
L’elenco completo degli Stati Con decreto del ministero delle Finanze del 4 settembre 1996,
ripetutamente modificato, è stato approvato l’elenco dei seguenti
Stati con cui è attuabile lo scambio di informazioni:
• Algeria
• Argentina
• Australia
• Austria
• Belgio
• Bielorussia
• Brasile
• Bulgaria
• Canada
• Cina
• Corea del Sud
125
• Costa d'Avorio
• Croazia
• Danimarca
• Ecuador
• Egitto
• Emirati Arabi Uniti
• Federazione Russa
• Filippine
• Finlandia
• Francia
• Germania
• Giappone
• Grecia
• India
• Indonesia
• Irlanda
• Israele
• Jugoslavia
• Kazakistan
• Kuwait
• Lituania
• Lussemburgo
• Macedonia
• Malta
• Marocco
• Mauritius
• Messico
• Norvegia
126
• Nuova Zelanda
• Paesi Bassi
• Pakistan
• Polonia
• Portogallo
• Regno Unito
• Repubblica Ceca
• Repubblica Slovacca
• Romania
• Singapore
• Slovenia
• Spagna
• Sri Lanka
• Stati Uniti
• Sud Africa
• Svezia
• Tanzania
• Thailandia
• Trinidad e Tobago
• Tunisia
• Turchia
• Ucraina
• Ungheria
• Venezuela
• Vietnam
• Zambia
• Vedere sempre gli aggiornamenti sul sito web dell’ufficio delle
Entrate www.agenziaentrate.gov.it
127
Scambio d´informazioni Sono accordi di carattere amministrativo stipulati dalle autorità
competenti degli Stati contraenti sulla base dell’articolo 26 del
modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni e,
per gli Stati dell’Unione Europea, della direttiva CEE 77/799. Si
distinguono in spontanei o automatici. Lo scambio spontaneo si
rende concreto nella trasmissione da parte di uno Stato a un altro
di informazioni utili per il corretto accertamento delle imposte. Lo
scambio automatico, invece, prevede la trasmissione regolare e
sistematica di informazioni ad un altro Stato e fa riferimento alla
pluralità dei dati raccolti in un determinato periodo che in genere è
l’anno fiscale.
1) Albania
2) Algeria
3) Argentina
4) Australia
5) Austria
6) Bangladesh
7) Belgio
8) Bielorussia
9) Brasile
10) Bulgaria
11) Canada
12) Cina
13) Corea del Sud
14) Costa d'Avorio
15) Croazia
16) Danimarca
17) Ecuador
128
18) Egitto
19) Emirati Arabi Uniti
20) Estonia
21) Federazione Russa
22) Filippine
23) Finlandia
24) Francia
25) Germania
26) Giappone
27) Grecia
28) India
29) Indonesia
30) Irlanda
31) Israele
32) Jugoslavia
33) Kazakistan
34) (Eliminato)
35) Kuwait
36) Lituania
37) Lussemburgo
38) Macedonia
39) Malta
40) Marocco
41) Mauritius
42) Messico
43) Norvegia
44) Nuova Zelanda
45) Paesi Bassi
46) Pakistan
129
47) Polonia
48) Portogallo
49) Regno Unito
50) Repubblica Ceca
51) Repubblica Slovacca
52) Romania
53) Singapore
54) Slovenia
55) Spagna
56) Sri Lanka
57) Stati Uniti
58) Sud Africa
59) Svezia
60) (Eliminato)
61) Tanzania
62) Thailandia
63) Trinidad e Tobago
64) Tunisia
65) Turchia
66) (Eliminato)
67) Ucraina
68) Ungheria
69) (Eliminato)
70) Venezuela
71) Vietnam
131
LA DOPPIA FACCIA DELLA GUERRA AI PARADISI FISCALI
“L'attrazione degli investimenti esteri è un fattore indispensabile
per lo sviluppo economico e sociale di un paese, oltre ad essere
una delle priorità della programmazione economica ed industriale.
Gli interventi e le agevolazioni a favore delle imprese possono
raggrupparsi in due principali categorie: le agevolazioni finanziarie
e le agevolazioni fiscali e contributive.”
Il testo qui sopra sembra tratto dalla pubblicità di un paradiso
fiscale, invece è ripreso dal link Investire in Italia del sito del
Ministero degli Esteri italiano.
Quindi anche l'Italia è un paradiso fiscale?
Certamente si, e il Ministero degli Esteri spiega: “Ma l'attrazione di
capitali esteri è frutto di un complesso insieme di fattori di natura
politica, normativa, legislativa e di risorse sociali, culturali e
strumentali. Le imprese straniere possono trovare nel nostro
paese, un sistema di condizioni assolutamente favorevoli per
investire. Moltissime sono le opportunità e le possibilità offerte dal
panorama agevolativo italiano: si va dai finanziamenti per
l'acquisto dei macchinari ed impianti, fino a giungere alle norme
che agevolano l'avvio di una nuova attività imprenditoriale, e in
questo ambito trova spazio anche una normativa specifica per le
imprese femminili. La "legge" segue inoltre l'andamento e gli
sviluppi dell'economia e della società in generale. Ecco quindi una
serie di strumenti, fino a pochi anni fa impensabili, che consentono
investimenti tecnologici, oppure interventi per la tutela e
l'innovazione ambientale, che mirano al potenziamento dei sistemi
telematici di comunicazione e marketing, quindi finanziamenti per il
commercio elettronico, o leggi che agevolano l'incremento
132
occupazionale, o che consentono l'avvio del processo d’
internazionalizzazione delle imprese.
La normativa che disciplina le agevolazioni si basa attualmente
sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Gli
incentivi disponibili derivano da: leggi regionali, leggi nazionali o
dalla programmazione comunitaria (fondi strutturali, programmi
comunitari, ecc., messi a disposizione dalla Ue ai paesi membri).
Le agevolazioni di tipo fiscale sono considerate delle agevolazioni
di tipo indiretto, in quanto non si concretizzano in un contributo
diretto, ma attraverso esenzioni o riduzioni del carico fiscale. La
riduzione dell'imposta può presentarsi sotto diverse forme:
• riduzione diretta della base imponibile;
• credito o bonus fiscale che può essere utilizzato per
compensare le imposte
Per il nostro governo quindi dare agevolazioni fiscali alle
multinazionali o alle industrie straniere (e Italiane) è politicamente
giusto. Sbagliato è che il cittadino che paga le tasse e quindi copre
gli sconti fiscali agli industriali, cerchi a sua volta alternative per
ridurre il carico fiscale. La disciplina Ue parla infatti di agevolazioni
alle imprese e non ai consumatori. “Bisogna aiutare le industrie
schiacciate dai colossi asiatici” dicono i nostri politici. Ma in fondo,
al cittadino va bene di pagare meno un prodotto cinese o coreano.
Ma no, non solo paghiamo più cari i prodotti, non solo paghiamo
gli sconti fiscali agli industriali, ma non possiamo neanche cercare
il nostro paradiso.
L’Europa fa la guerra ai paradisi fiscali e per la prima volta in casa.
Ma alla fine che cambia? Nulla visto che la maggior parte dei paesi
dell Ue offrono vantaggi fiscali. L’imprenditore (purtroppo
l'impiegato non lo può fare) cercherà sempre un isola, un paradiso
133
o almeno un po di respiro. D'altra parte i paradisi fiscali
continueranno ad esistere finchè esisteranno i paesi ad alta
tassazione.
I paradisi fiscali sono da sempre una croce ed una delizia
dell’economia mondiale; secondo alcuni sono il lato oscuro della
finanza internazionale, ma una necessità del sistema economico.
Sono infatti utilizzati oltre che da migliaia di contribuenti,
principalmente, dalle grandi imprese, spesso anche quelle a
partecipazione statale o controllate dagli stati. Nell’Unione
Europea si stima che la frode fiscale tocca una media del 2.5 %
del Pil.
In fondo fino a oggi, i paradisi fiscali sono stati dei pilastri
essenziali della globalizzazione economica, con un’incidenza
considerevole nel sistema finanziario. Tenendo conto del ruolo
fondamentale di questi paesi nel meccanismo della
globalizzazione, l’eliminazione provocherebbe delle grandi
disfunzioni economiche e finanziarie.
A mio parere anche quest’ultima crociata iniziata dai G20 non è
altro che uno spauracchio per dissuadere i “piccoli”, ossia quei
contribuenti che grazie all’internet e al calo dei prezzi dei servizi
offshore, hanno avuto recentemente accesso a questo mondo che
fino allo scorso decennio era prerogativa dei grandi capitali. I
potenti della Terra (G20) vogliono erogarsi il diritto di ingerenza, al
di sopra della sovranità nazionale e questa è la tesi del nuovo
ordine mondiale. In tempi di crisi però bisogna andare con i piedi di
piombo e una eventuale soppressione dei paradisi fiscali
rischierebbe di provocare un collasso finanziario internazionale. In
epoca di recessione, quale Stato se lo può permettere?
134
Chi fa oggi la morale dovrebbe prima far pulizia in casa propria,
iniziando dalle decine di società controllate o partecipate da Eni e
Enel nel Delaware, alle Bahamas, alle Isole Cayman, in
Lussemburgo e in molti altri paesi. Senza poi parlare delle regioni
o aree a statuto speciale che in molti paesi dei G20 godono di
defiscalizzazione. I capitali cercheranno sempre le piazze più
redditizie e i sistemi tributari più favorevoli. Questa è la logica del
capitalismo e la globalizzazione la favorisce. Questa battaglia
contro i paradisi fiscali è appena iniziata e probabilmente otterrà
uno dei risultati voluti: l’aumento dei costi dei servizi offshore e la
riduzione all’accessibilità degli stessi. In pratica chi paga è sempre
il piccolo. Quelli che hanno rubato per decenni e ridotto sul lastrico
il sistema finanziario internazionale vogliono che i cittadini abbiano
solo il diritto di lavorare e pagare le tasse. Pagare per sanare gli
errori degli altri. È la logica del più forte, è un mondo controllato e
pieno di cittadini robot, come in quei film futuristi che presentavano
una società manipolata da un’entità al di sopra delle leggi e degli
individui. Sono sicuro che ancora esiste il modo di ribellarsi e di
vivere una vita come uomini e non come pecore. Per ora i paradisi
fiscali non sono finiti, la loro forza dipenderà anche dal numero di
persone e dalla quantità di capitali che non sono disposti a
sommettersi al nuovo ordine mondiale.
Negli Stati Uniti, dove i cittadini hanno una tradizione di difesa dei
propri diritti, la Corte Suprema ha riconosciuto, nel caso di Gregory
contro Helvering (1935) 293 US 465, che i contribuenti hanno il
diritto di organizzare i propri affari in modo tale da pagare meno
tasse. Nel paese dello “zio Sam” l’elusione fiscale non è reato e la
pianificazione fiscale viene propagandata, da imprese come la
Ocra (www.ocra.com), nella CNN e a prezzi ben più alti dei nostri.
135
Tornando in Europa, pare che alcuni paesi siano sulla buona
strada ed abbiano capito che la soluzione non è strangolare il
contribuente. L'Olanda per esempio ha puntato sulla riduzione
delle tasse per attrarre investimenti.
In Italia invece le aliquote aumentano continuamente e poi i
governi si lamentano che gli italiani cercano i paradisi fiscali!
Ma nell’Unione Europea i paradisi fiscali non sono finiti, Austria,
Olanda e Regno Unito in testa hanno società holding a bassa
tassazione. Nel Regno Unito poi la cosa è ancora più sfacciata in
quanto permettono alle societa holding di scaricare costi
provenienti da ex-colonie che sono dei veri e propri tax haven.
Ovviamente questi schemi di pianificazione fiscale non sono
permessi alle società britanniche. In Francia sono offerti vantaggi
fiscali a chi investe nelle ex-colonie e territori d'oltremare come
Martinica, Guadalupe, Guyana e cosí mentre si parlava della
possibile abrogazione della legge Girardin, che favorisce gli
investimenti nelle aree “Dom Tom”, sono state approvate le leggi
Borloo per il rinnovo dell'urbanistica, De Robien per favorire gli
investimenti immobiliari per affitto e la legge Demessine per
favorire lo sviluppo di aree rurali e d'interesse turistico. La Francia
e le ex colonie sono oggi paradisi fiscali immobiliari.
La lista dei vantaggi fiscali offerti individualmente dai paesi della
Ue potrebbero riempire le pagine di un libro.
Ovviamente gli aiuti fiscali, per sviluppare un settore determinato
dell’economia di un paese, sono ottime iniziative dei governi. Però
se l’industria o la costruzione o l’agricoltura hanno bisogno di aiuti,
perché non dovrebbero averne necessitá gli altri settori
economici? Perché ció che è giusto e legittimo per uno non lo è
per l’altro? Perché se l’Italia offre vantaggi fiscali alle industrie, la
136
Francia ai costruttori, il Regno Unito fa da ponte per i paradisi
fiscali che appartengono al Commonwealth, il Lussemburgo o
Panama non dovrebbero offrire vantaggi fiscali alle società non
residenti?
La guerra ai paradisi fiscali è una partita a scacchi. Con la nuova
stretta sui 'paradisi fiscali' del Governo, sarà (in teoria) impedita la
'triangolazione'. Attraverso il controllo dei conti bancari si cerca di
risalire all'origine di provenienza delle somme di denaro che
arrivano in Italia. Spesso gli introiti delle attività offshore, prima di
tornare in Italia da un paradiso fiscale, venivano fatte passare per
un altro Paese. Manovra che permetteva di aggirare i controlli che
si fermavano all'ultimo passaggio di denaro. Adesso invece sarà
possibile risalire all'origine di provenienza delle somme di denaro
che arrivano in Italia. Il governo non tiene conto però che tali
somme possono entrare attraverso carte di debito internazionali
(bancomat), carte di credito ed altri mille sistemi.
I governi europei, cercano di criminalizzare le attività offshore per
lasciarle in mano, come lo era fino a un decennio fa, alle
multinazionali. Il libero professionista, il piccolo commerciante e le
micro imprese dovrebbero soccombere alla stretta fiscale.
Nonostante l' Ue abbia vinto alcune battaglie la guerra è ancora in
atto e non tutte le cartucce sono state sparate. I paradisi fiscali e
gli operatori di pianificazione fiscale tornano all'attacco e
disegnano schemi sempre più sofisticati. La lotta è nel mantenere i
prezzi bassi in modo tale che i servizi offshore siano accessibili a
tutti.
Una recente ricerca a livello europeo (Euroshore) coordinata dal
prof. V. Uckmar ha diviso i 48 paesi analizzati in tre gruppi di
137
"centri finanziari" in base al loro livello di prossimità agli Stati
membri dell'Unione Europea:
1. Paesi che hanno particolari contatti di ordine geografico,
politico ed economico con l'Unione Europea (Andorra, Monaco,
Bermuda, Malta, San Marino, ecc.)
2. Economie in transizione, cioè giurisdizioni appartenenti all'ex
blocco sovietico (Romania, Moldavia, Albania ecc.)
3. Giurisdizioni offshore esterne all'Unione Europea (Bahamas,
Barbados, Macao, Malesia ecc.)
Sette paradisi, tra i quali il Principato di Monaco, Andorra e
Liechtenstein hanno apertamente dichiarato di non volersi
adeguare alle disposizioni internazionali in materia di trasparenza.
Ma l'Inghilterra e sopratutto la City di Londra è considerata da
molti come "la madre di tutti i paradisi fiscali." Arnaud Montebourg,
parlamentare francese a capo di una commissione sul riciclaggio,
ha reso pubblico un dossier in cui si attaccava apertamente Tony
Blair per aver "predicato" al mondo la lotta - anche finanziaria- al
terrorismo, salvo aver razzolato male per non aver finora ripulito
uno dei principali centri del riciclaggio internazionale: la City di
Londra. Il Regno Unito è alleato storico di paradisi come le Isole
Cayman, le Bahamas, la vicina Isola di Man o le isole del Canale,
dove tra l'altro hanno approvato una legislazione per "ospitare"
una ventina di nuovi casinò virtuali ,che operano su Internet in
completa esenzione fiscale e sotto controlli irrilevanti. Proprio per
via di questa doppia faccia i paradisi fiscali anglosassoni sono
ritenuti dagli operatori offshore ad alto rischio per l´operatore.
Il problema paradisi fiscali è totalmente falso, l’economia mondiale
e gli stessi governi ne hanno bisogno. Se si volessero eliminare
138
realmente i rifugi fiscali basterebbe applicare tasse più eque che
tutti sarebbero disposti a pagare.
139
I PARADISI FISCALI SONO FINITI?
Sono paradisi fiscali quegli Stati che, per vari motivi, ma
principalmente per attrarre capitali stranieri, incoraggiare gli
investimenti e promuovere così lo sviluppo economico, pongono in
essere regimi tributari caratterizzati da una pressione impositiva
molto bassa, talvolta addirittura inesistente. Non solo: tali Stati
generalmente presentano altre due importanti attrattive: la loro
struttura politica ed economica è stabile, e sono dotati di una
legislazione finanziaria e commerciale particolarmente agevolativa,
che "protegge" gli affari, permettendo agli operatori economici di
agire in condizioni di diffuso liberalismo, senza grosse e costose
formalità, e con l'appoggio di una rete bancaria ben sviluppata e
affidabile.
È indiscutibile l'attrazione che simili Paesi esercitano sui soggetti
che operano in Stati ad alta fiscalità, i quali, al fine di minimizzare i
costi aziendali, e non ultimi quelli fiscali, sono perennemente alla
ricerca delle migliori opportunità da sfruttare.
Se è vero che tutti i paradisi fiscali sono in genere caratterizzati da
un regime tributario particolarmente favorevole, è tuttavia
necessario fare le opportune distinzioni. Nella realtà, infatti, gli
Stati a bassa fiscalità si differenziano molto tra loro proprio in
relazione al tipo di agevolazioni tributarie che accordano: esistono
i cosiddetti zero-heaven, e cioè quegli Stati a imposte zero (come
Panama, le isole Cayman, o le isole Vergini britanniche)
caratterizzati dalla quasi totale assenza di imposizione diretta e di
ritenute a titolo d'imposta sui redditi, ma nella maggior parte dei
paradisi fiscali l'imposizione fiscale, piuttosto che inesistente, è da
considerarsi moderata. Tali sono, ad esempio, quegli Stati nei
140
quali le agevolazioni sono stabilite su base territoriale circoscritta,
magari con riferimento alle cosiddette zone off-shore, o quegli Stati
che accordano vantaggi fiscali solamente a società appartenenti a
determinati settori economici, come quello assicurativo, quello
bancario o quello marittimo. Per quanto riguarda l'Italia, che di
sicuro non può essere considerata esattamente un paradiso
fiscale, è tuttavia da segnalare la recente approvazione del
progetto per la realizzazione di un centro finanziario e assicurativo
off-shore nella città di Trieste. Alle società che opereranno
all'interno di tale centro, e in riferimento alle operazioni da queste
effettuate con Stati dell'Europa dell'Est, sarà accordato un regime
fiscale particolarmente favorevole, caratterizzato dall'esenzione
totale ai fini dell'imposta sui redditi, e dall'esenzione, in misura del
50%, dall'imposta locale.
Esistono, infine, le zone franche (le più importanti sono quelle di
Miami e di Madeira) caratterizzate, ormai, non solo da esoneri
doganali, ma anche da incentivi fiscali e finanziari.
In un simile quadro di riferimento, è comprensibile quale possa
essere la preoccupazione di quegli Stati che, procurandosi la
maggior parte delle entrate di bilancio per mezzo della tassazione,
si vedono sottrarre materia imponibile, talvolta anche in misura
consistente, tutte le volte che i soggetti passivi d'imposta,
instaurando rapporti economici con soggetti residenti nei paradisi
fiscali, li trasferiscono, in maniera artificiosa, buona parte dei loro
redditi. Per scoraggiare questo tipo di comportamenti elusivi (si
veda anche sull'argomento R. Cordeiro Guerra Prime osservazioni
sul regime fiscale delle operazioni concluse con società domiciliate
in paesi o territori a bassa fiscalità, in Rivista di diritto tributario
1992, I, pagina 307), le misure approntate dalle amministrazioni
141
fiscali di vari Stati si può dire che siano state pressappoco
equivalenti: in Francia, ad esempio, viene presunta l'indeducibilità
dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni
intercorse tra imprese francesi e imprese situate in paradisi fiscali,
mentre in Belgio, i contribuenti che desiderano portare in
deduzione tali costi, hanno l'onere di provare che siano inerenti a
operazioni realmente poste in essere.
143
RESIDENZA ALL´ESTERO
Sono indubbi i vantaggi di avere una residenza fiscale all´estero,
ma spesso è difficile prendere questa strada specialmente se si ha
un´attività già costituita, famiglia, proprietà, ecc.
Ottenere la residenza in un paradiso fiscale non è molto difficile e il
costo è moderato: sui 1500 Euro tra onorari e spese + spese di
viaggio e soggiorno (normalmente bisogna recarsi sul posto
almeno 2 volte e ritornarvi ogni due anni per non perdere la
residenza, ci sono opzioni senza viaggiare e costano sui 7500
euro, a partire da 20.000 EU la seconda cittadinanza istantanea.
Ai fini delle imposte sul reddito sono considerati non residenti chi
non è iscritto nell’anagrafe comunale dei residenti per la maggior
parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per
gli anni bisestili), e non hanno, nel territorio dello Stato italiano, nè
il domicilio (sede principale di affari e interessi) nè la residenza
(dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni, i
contribuenti interessati sono considerati residenti.
I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in
Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo
eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie
imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza.
Tuttavia, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed
emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato,
individuati con decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 .
I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi
indicati in tal elenco, nel caso in cui siano effettivamente ivi
residenti, devono essere pronti a fornire la prova del reale
144
trasferimento all’estero, e quindi dimostrare che non hanno in Italia
la dimora abituale oppure il complesso dei rapporti riguardanti gli
affari e gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, a
quelli familiari, sociali e morali).
Sarà quindi possibile utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura
documentale, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel
Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale
nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso
istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento
di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello
stesso paese estero, ovvero l’esercizio di una qualsiasi attività
economica con carattere di stabilità.
Ottenere una residenza all’estero è ancora più vantaggioso oggi,
visto che in paesi come la Svizzera, le banche, non aprono più
conti bancari a società offshore se il beneficiario o proprietario è
residente Eu.
I non residenti titolari di redditi imponibili in Italia sono soggetti ai seguenti obblighi fiscali:
• presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini
Irpef - ad eccezione dei casi di esonero - e versamento delle
relative imposte (saldo per l’anno precedente e acconti per
l’anno in corso)
• se possiedono immobili, oltre all’Irpef devono pagare l’Ici e, se
l’immobile non è concesso in locazione, la tassa sui rifiuti solidi
urbani. La dichiarazione Ici, al contrario di quanto avviene per
quella relativa all’Irpef, non si presenta ogni anno, ma solo in
caso di variazioni
• in caso di successione, per gli immobili e per i diritti immobiliari
rimane l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione.
145
L’imposta sulle successioni è stata invece soppressa con la
legge n. 383 del 2001, con effetto dalle successioni aperte al
25 ottobre 2001.
Risiedere a panama
Panama, descritta dai panamensi come “centro del mondo e cuore
dell'universo” è un paese ingiustamente dimenticato dal turismo di
massa visto che qui, in un territorio di poco più di 75 mila
chilometri quadrati si può trovare la stessa varietà di climi e
paesaggi del Brasile che ha un'estensione 1000 volte maggiore.
Ma questo è anche una fortuna perché possiamo definire Panama
come il miglior segreto da scoprire. La Repubblica di Panama, pur
essendo relativamente giovane - risale infatti al 1903 la
dichiarazione di indipendenza - occupa una posizione
geograficamente e politicamente molto importante grazie anche al
fatto che rappresenta il ponte di collegamento tra i Paesi
dell'America centrale e quelli del sud.
Il paese offre grandi vantaggi a chi desidera vivere qui. Panama
non è colpita da: terremoti, uragani o cicloni e terrorismo.
Il Governo è stabile e il processo democratico è consolidato.
La localizzazione tra il continente nord americano e il
sudamericano, di fronte ai Caraibi offre la possibilità di spostarsi a
basso costo. Le società anonime e le fondazioni d'interesse
privato, supportate dalla legislazione offshore, in pratica invariata
dal 1932, sono le migliori chiavi per la protezione dei capitali a
livello internazionale. Il Governo offre il miglior programma per
“pensionados” che si possa incontrare, l'unico a cui si può aderire
con soli 18 anni. Il Paese facilità inoltre la residenza anche per
investitori o per semplice solvenza economica ed offre
la possibilità di ottenere un passaporto in poco più di 30 giorni
146
Il costo della vita a Panama è definitivamente basso, anche se
ovviamente dipende dallo stile di vita.
Inoltre ricordatevi che qualsiasi attività o investimento fuori dal
territorio nazionale non è tassato. La struttura sanitaria, bancaria e
di telecomunicazioni fa invidia ai paesi più sviluppati. Panama è
per lo più conosciuta per il canale che unisce l'oceano Atlantico
con il Pacifico e per il centro offshore, ma offre un’incredibile
varietà di attrazioni: foreste tropicali, bananeti che si perdono a
vista d’occhio, piantagioni di caffè, vulcani, sentieri per il trekking e
isole da sogno e spiagge bianche che non hanno nulla da invidiare
ai migliori destini turistici nei Caraibi, e poi ancora natura, folclore,
cultura. La popolazione è mite e amichevole. La lingua è lo
spagnolo, ma in molti uffici parlano anche inglese. La
conformazione geografica offre microclimi per tutti i gusti. Panama
city è una città americanizzata, con una parte nuova piena di
grattacieli, shopping, supermercati aperti 24 ore e hotels ed una
Coloniale. Basta fare pochi chilometri per ritrovarsi al mare, in
montagna o nella foresta tropicale.
Rischio paese: Panama è collocato dalla Sace nella 4° categoria
(su una scala che va da 1, minor rischio, a 7, maggior rischio) e
nella classe B. Per quel che riguarda le condizioni di assicurabilità:
nessuna restrizione specifica. Gli immobili a Panama costano il
50% meno che in Europa. Si possono trovare buoni affari tra i beni
recuperati dalle banche (appartamenti, case e terreni non nuovi).
Se vi interessa questo tipo di investimento offriamo il servizio
d'invio offerte mensili delle maggiori banche. Per maggiori
informazioni visitate www.italianiapanama.com.
147
COME OPERARE OFFSHORE?
Questo dipende dal tipo di attività che volete intraprendere. La
struttura, come abbiamo ripetuto è differente per ogni tipo di
attività.
Diciamo che per analizzare la possibilità di operare offshore
possiamo dividere le attività in quattro tipi:
1. Attività di commercio al dettaglio (negoziante, artigiano,
trasportatore, ecc.) dove purtroppo la scelta offshore è limitata
anche se in certi casi può avvalersi dello scarico di spese di
servizi riuscendo a ridurre il carico fiscale. In ogni caso, per
queste attività è possibile operare con una offshore registrando
una succursale ed ottenendo l'occultamento del vero
proprietario (vantaggi in caso di tetto impositivo alto, sequestri,
divorzi, ecc.).
2. Attività industriale, dove l´opzione offshore è limitata, anche se
in certi casi può avvalersi dello scarico di spese di servizi e
pubblicità riuscendo a diminuire il carico fiscale. Anche per
queste attività è possibile operare con una offshore registrando
una succursale ed ottenendo l'occultamento del vero
proprietario (vantaggi in caso di tetto impositivo alto, sequestri,
divorzi, ecc.)
3. Attività d’import – export, dove la scelta offshore è possibile ma
deve essere fatta una pianificazione attenta e una
triangolazione attraverso, per esempio, un’impresa di Cipro
controllata da una offshore.
4. Attività professionale, dove di solito l´opzione offshore è
fattibile. Le attività più facili da operare offshore sono:
progettazione; sviluppo web (internet); programmi di computer;
148
consulenza; pubblicità in internet; vendita di libri, guide, dischi
e prodotti elettronici con poco peso; vendita di medicinali e/o
similari; e ogni sorta di servizio che può esser inviato via email
o per posta con poca spesa.
Ricordiamoci però che è importante creare una vera e propria
presenza offshore, con telefoni virtuali (vedere
www.opmvoip.com), uffici virtuali, presenza web (vedere
www.optimizacionseo.com), ecc.
149
LA BANCA OFFSHORE
La banca offshore è in pratica una comune banca che
paradossalmente, per non pagare le tasse, si è rifugiata in un
paradiso fiscale e opera offshore (extra territorialmente) per non
dover dar conto dei guadagni e delle operazioni nello stato in cui è
stata costituita. Sono almeno 42 le banche italiane con sedi nei
Paradisi fiscali, sparse in vari paesi. Se fosse illegale cosa ci
starebbero a fare?
Come è ben noto, le leggi dei centri finanziari offshore difendono
gli interessi degli investitori nelle banche con sede nei paradisi
fiscali. Nessuno Stato estero può ricevere informazioni sul cliente
della banca senza avere preventivamente aver ottenuto
un’autorizzazione dal giudice. Purtroppo alcuni paesi, sotto le
pressioni internazionali, e specialmente alcuni giudici hanno
abusato di questa facoltà e oggi giorno è sempre più difficile
trovare una banca offshore veramente “sicura”. In teoria
l’autorizzazione giudiziaria può essere rilasciata solo nei rari casi
in cui le azioni del cliente sono considerate penalmente rilevanti
secondo la legislazione locale (in genere commercio di droga e
similari), ma ovviamente per i giudici dei paradisi fiscali è difficile
stabilire la veridicità dell´accusa e se nella rogatoria vendono
inseriti reati come riciclaggio o altri similari, il magistrato puó
essere indotto in errore. Se si tratta di violazioni economiche
(mancato pagamento delle tasse nel paese di domicilio, bancarotta
semplice, contrabbando, evasione fiscale, e simili), siccome tali
infrazioni non sono punibili nella maggior parte dei paradisi fiscali,
l´identità del cliente straniero della banca deve essere
150
salvaguardato e non può essere rilasciata nessuna informazione
bancaria.
Purtroppo mentre fino al 2010 la lotta ai paradisi fiscali era su tutti i
fronti (inserimento nella black list), dal 2010 sia i governi europei
che quello USA hanno cambiato rotta ed hanno capito che per
combattere i paradisi fiscali era necessario bloccare o limitare la
circolazione dei fondi offshore. Per minare il sistema finanziario
offshore, i governi, hanno comprato liste di clienti di banche e
hanno fatto pressioni sulle banche offshore che per evitare
ritorsioni tipo la chiusura dei conti di corrispondenza, hanno
accettato di sottoscrivere regolamenti che le obbligano a rifiutare i
clienti residenti nei paesi con cui hanno sottoscritto un accordo o a
fornire certe determinate informazioni alle autorità.
Come scegliere la propria banca
Oggi aprire un conto offshore è un’operazione lunga e tediosa,
spesso il problema non è quello di scegliere una banca, ma quello
di trovarne una disposta ad aprirvi il conto. Altri fattori da
considerare sono i tipi di movimentazione che farete sul conto, il
tipo di attività che svolgete e quanto ritirerete dal conto.
L’altro fattore importante è quello dei fondi a disposizione: meno
ne avete e più difficile è aprire il conto. La scelta va fatta, in primo
luogo, secondo le proprie disponibilità economiche, infatti, la
maggior parte di banche offshore richiede minimi consistenti per
aprire un conto. Oggigiorno le banche offshore sono obbligate a
eseguire una serie di controlli sui clienti e sulle operazioni da loro
realizzate che rendono l’attivazione ed il mantenimento di un conto
piuttosto costosi. Purtroppo sono finiti i tempi in cui un funzionario
poteva permettersi di curare un cliente in forma personale. Ora
tutto e tutti si devono adeguare al Sistema, ossia vi sono
151
procedure fisse che bisogna rispettare e che prendono tempo. Le
banche facenti parte del Sistema bancario occidentalizzato (ossia
osservanti i trattati facenti capo alle organizzazioni
internazionali di New York, Washington, Londra ecc.) devono
integrarsi alle regole o rischiano l’emarginazione ed eventualmente
sanzioni, compresa la chiusura dei conti di corrispondenza
essenziali al funzionamento della banca.
C´è chi da sempre e per vicinanza ha scelto la Svizzera, San
Marino o il Principato di Monaco, altri preferiscono i centri bancari
dei Caraibi. Io personalmente non ho mai amato le banche
Svizzere che erano discrete fino agli anni ’80, prima della nascita
dei vari “Di Pietro” a livello internazionale. Sono ottime le banche
monegasche ma per l´apertura di conti richiedono cifre da
capogiro. Tenete conto che potete aprire un conto bancario - non
residente - per la società offshore in qualsiasi paese europeo, ma
non sarà coperto dal segreto bancario.
Aprire oggi un conto offshore può essere più costoso che aprire la
stessa società e, spesso, senza l’aiuto di un intermediatore diventa
un’impresa impossibile.
Alcuni esperti sono convinti che la banca offshore, come ai tempi
dei nostri padri, non esista più, come il professor Barry Rider, noto
criminologo e direttore dell'Institute for Advanced Legal Studies
dell'Università di Londra, che dichiara: «A mio avviso quello della
banca offshore è un falso problema, perché ormai l'Intelligence
riesce a penetrare abbastanza facilmente gran parte delle loro
barriere segrete». Ma sarà poi vero? Certamente no, Anche se è
vero che per le autorità fiscali, come per qualsiasi autorità, è
possibile, anche se non facile, penetrare nei computer o nelle linee
d´internet. Questo non significa però che lo facciano e in ogni caso
152
ci sono molti mezzi per difendersi che vedremo più avanti e che le
banche usano.
Dunque per la scelta della banca vi consiglio:
1. rivolgetevi a professionisti o amici per la presentazione.
2. usate banche lontane da casa e di lingua differente. Questo
complica la vita a voi ma anche a chi eventualmente cerca di
carpire informazioni.
3. usate vari conti bancari. Nessuna banca ama i conti di transito
per cui è bene usare un po’ un conto e un po’ un altro.
4. Se avete cifre considerevoli usate banche AAA (le grandi
banche) e investite parte dei capitali in titoli o depositi a termine.
5. Usate sistemi alternativi di pagamento e d´incasso, come
società di e-commerce tipo 2 Check Out, Pay Pal (anche se non la
amo perché ha un contratto capestro che gli permette di congelare
i vostri fondi per sei mesi o addirittura per sempre), con Western
Union, Money Gram (può essere fatto l´invio a nome di persone
differenti ogni volta) ed altri. Su questi incassi vi conviene
aggiungere un cinque per cento al prezzo del prodotto per coprire
le spese d’incasso.
Tenete conto che le banche offshore sono nate per i grandi capitali
e non amano i piccoli investitori. Quindi se siete piccoli, cercate di
non infastidire con mille domande o operazioni tipo “metti e togli”.
I tempi del tappetino rosso quando si depositavano “dieci milioni di
vecchie lire” sono ormai passati, oggi, il problema è trovare una
banca che vi apra il conto e non in quale voi preferite aprirlo
(sempre escludendo i grandi capitali).
In genere una banca offshore fa pagare i servizi da un dieci a un
trenta per cento in più della banca dietro l´angolo, ma non pagate
tasse e i vostri capitali sono sicuri da occhi indiscreti, quindi se non
153
fate molte operazioni, i costi di manutenzione del conto sono
irrisori.
Potete ritirare i vostri depositi in qualsiasi momento (anche se in
genere le banche offshore richiedono un saldo minimo che varia
considerevolmente da banca a banca) con un bancomat che in
genere è fornito all´apertura del conto o tramite bonifico su un altro
conto. Meglio ancora se usate bancomat o carte di credito
ricaricabili non legati al vostro conto.
Tenete conto che i professionisti che tramitano l’apertura di conti
bancari offshore non sono proprietari di una banca. Vi aiutano
esclusivamente a scegliere tra le migliori banche offshore secondo
le vostre esigenze e delle vostre possibilitá economiche. È un
servizio di tramiti, il rapporto lo gestite voi con la vostra banca. Non
fidatevi di chi vi offre la gestione del vostro conto.
Ogni banca può richiedere documenti e informazioni differenti per
l´apertura di un conto. Le informazioni sono riservate e sono
richieste al solo scopo di conoscere il cliente ed evitare quelli
invischiati in attività illecite.
Le banche che fanno poche domande e sono meno burocratiche
sono le meno solide, quindi non pretendete di avere la botte piena
e la moglie ubriaca.
In genere per l´apertura di un conto bancario offshore si richiede: - Copia del passaporto
- Lettera di referenze bancarie (non sempre è richiesta)
- Lettera di referenze commerciali (normalmente lo studio legale la
fornisce)
- Copia di una bolletta del telefono, acqua o luce a nome
dell´intestatario del conto per provare la residenza.
154
- Se il conto è societario, copia dei documenti della società e
certificato di vigenza (in genere non è richiesto per società nuove),
il tutto “apostillato”.
- Possono essere richiesti documenti riguardanti la provenienza
dei fondi.
Noi richiediamo per la tramitazione e rimborso costi, Euro 700 per
l´apertura di un conto in dollari o euro, le spese notarili e di
corriere, quando necessario, sono a carico del cliente.
Carte di debito e credito Normalmente una volta aperto il vostro conto bancario offshore
potete richiedere da una carta di debito (carte ricaricabili) che
potete richiedere all'apertura o subito dopo, con cui potete ritirare i
fondi 24 ore su 24 in qualsiasi sportello ATM (Bancomat) al
mondo, con i massimali stabiliti dal paese o dalla banca dove state
ritirando. Tenete conto che spesso si può driblare il controllo sul
massimale cambiando sportello e di banca.
Noi possiamo fornire anche carte di debito slegate dal vostro conto
bancario in modo che non possano tracciare le vostre spese.
Queste sono ricaricabili con bonifico bancario, Western Union,
Money Gram (ci vogliono 3-5 giorni per l´accredito). Il costo è di
275 Euro a carta e se le volete con un altro nome vi il presta nome
prende 300 euro/anno.
Le carte di credito legate al vostro conto dovete richiederle alla
banca dopo aperto il conto.
Per chi cerca nuove opzioni di carte di credito o di rivendere carte
di debito consigliamo la lettura del libretto: http://expatsebooks.com/index.php/titoli-it/i-segreti-delle-carte-di-credito-
offshore-detail.html
155
DOMANDE FREQUENTI SULLA BANCA OFFSHORE Vorrei aprire un conto 100% anonimo, è possibile?
Attualmente è impossibile. L’unico sistema sarebbe usare un
prestanome con tutti i rischi relativi. Se qualcuno le sta offrendo un
conto cifrato o anonimo dove il suo nome non è fornito alla banca,
può essere sicuro che si tratta di una truffa.
In ottemperanza alle leggi e regolamenti internazionali il
beneficiario deve sempre essere identificato, questo le assicura
anche che nessuno può impossessarsi dei suoi soldi.
Le banche offshore operano in paesi, dove la legislazione
protegge i correntisti con il segreto bancario. Il segreto può essere
rimosso solo in caso di reati gravi che non comprendono
l’evasione delle imposte.
Bisogna tenere presente però che un conto personale è sempre
identificabile, quindi altamente sconsigliato per operare offshore.
I conti societari invece possono considerarsi anonimi perché il
nome del beneficiario non appare in nessuna lista pubblica della
banca, nè nei formulari delle operazioni effettuate. Possiamo
affermare quindi che i conti societari sono anonimi perché coperti
dal segreto bancario che è la protezione della sfera privata dei
clienti delle banche da interventi ingiustificati da parte dello Stato.
Noi, in genere, non gestiamo conti per i clienti ne offriamo
prestanomi, fate attenzione alla scelta di chi vi offre questo tipo di
servizi. In casi particolari e dopo aver ponderato i motivi, possiamo
offrire la gestione fiduciaria regolamentata attraverso un contratto.
Il costo è di 2000 euro il primo anno e 1000 i seguenti + 15 euro
per operazione (comprese le consulte di saldo). Quest’ opzione
156
non è consigliata per normali operazioni perché il beneficiario reale
non ha il controllo del conto
Che differenza c’è tra la banca onshore (quella di casa sua) e banca offshore? Le banche offshore sono in genere banche che preferiscono
lavorare con clienti VIP, con Banaca Privata e promuovono
investimenti. Non amano aprire conti di passaggio ossia dove
entrano 1000 euro e ne escono 999. Se non si ha un grosso giro
d’affari conviene alternare due banche in modo che il sistema della
banca non segnali l’ entrata e l’ immediata uscita dei fondi.
Che banca scegliere e in che paese? Dipende dalle vostre disponibilità economiche, dal grado di
sicurezza che desiderate, dalla vostra attività e da altri fattori. Le
banche hanno una classificazione A, tipo le stelle degli hotels, le
migliori sono le grandi banche AAA che ovviamente sono più
intransigenti. In pratica non vogliono avere a che fare con clienti
poveri. Segnalateci il vostro giro d’affari stimato e l’ammontare che
potete lasciare a deposito o investito con la banca, vi
consiglieremo la migliore opzione.
In pratica quanto devo depositare e mantenere sul conto? Non esiste una tabella fissa. Ovviamente se voi avete già contatti
con una banca o un amico miliardario che vi presenta potete
ottenere condizioni migliori. Potete anche andare di banca in
banca a e negoziare le condizioni. Per esempio, una piccola banca
Svizzera o una dei Caraibi può avere esigenze minime. In genere
potete aprire il conto per corrispondenza.
Per il deposito iniziale, in genere si applicano i seguenti parametri:
Principato di Monaco: Euro 500 mila
Svizzera 10 mila
157
Andorra: 10 mila
Austria: 10 mila, da incrementare a 100 mila nel primo anno
Belize 1100
Lettonia 1100
Caraibi: 1-2 mila
Bielorussia 5 mila
Europa non residente: 1-3 mila
Panama 1100
Il deposito va eseguito direttamente sul vostro conto una volta che
la banca conferma l’apertura e v’invia tutti i dati. Non eseguite
depositi o ritiri tramite il vostro conto bancario per non lasciare
tracce. Ricordatevi che state aprendo un conto offshore per evitare
di essere tassati.
Noi possiamo fare il deposito per voi al costo dello Swift (60 Euro)
+ 2% o potete farlo attraverso un amico o un parente.
Posso aprire un conto offshore nel paese dove faccio gli affari? No, altrimenti diventa onshore e quindi tassabile.
Posso aprire un conto offshore negli USA? Sì, uno personale ma è consigliato solo per muovere piccole cifre
o aprire un conto con Pay Pal (ma attenzione che sono richiesti
altri documenti). Gli USA sono un paese ad alta tassazione e non
consigliamo aprire li, ne conti societari nè personali. Se avete una
società USA e questa riceve soldi negli Stati Uniti, diventa
residente e deve pagare le tasse federali.
Che spese si pagano in una banca offshore? In genere sono un 30% più care che in una banca dietro l’ angolo
di casa. Solo attraverso le banche offshore potete evitare di essere
tassati quindi non è il caso di guardare i 10 Euro di differenza. In
158
genere i bonifici in arrivo (pagamenti dei vostri clienti) non pagano
commissioni, per ritirare piccole somme usate il bancomat (carta
ATM)
Come ritiro i soldi dal mio conto? Potete ritirarli attraverso bonifici su conti che non siano il vostro o
tramite bancomat (carta ATM) che funziona in tutto il mondo.
In che moneta e il mio conto? Le grandi banche offrono il servizio del conto multy currency. Gli
altri conti offshore sono in dollari americani o euro.
Che vantaggi ho con un conto multy currency? Il vantaggio è che i vostri clienti possono pagarvi in differenti
monete e non perdete soldi in commissioni sul cambio moneta. Voi
potete spendere in qualsiasi moneta, i fondi sono detratti dal saldo
in quella moneta e se non avete fondi in quella specifica moneta,
sono detratti dal saldo in altra moneta o secondo le vostre
istruzioni. Questi conti vi permettono inoltre di differenziare i vostri
risparmi mantenedo conti in varie monete.
Il segreto bancario è garantito? Si. Tutti i paesi che offrono legislazioni bancarie offshore
garantiscono il segreto assoluto. Negli ultimi anni stanno aprendo
eccezioni solo ed esclusivamente per clienti indiziati per traffico di
droga e armi. Ma sicuramente questo non deve preoccuparvi. Se
vi preoccupa, vi preghiamo di non fare altre domande e rivolgetevi
direttamente a un’altro studio legale.
Alla fine che paese, che banca e che tipo di conto devo scegliere? Noi non siamo proprietari di una banca e non possiamo garantirvi il
servizio di apertura in una banca determinata. Pagando il nostro
servizio d’introduzione per l’ apertura di un conto bancario ci
159
compromettiamo esclusivamente a farvi aprire un conto bancario
in una banca e paese che sceglieremo insieme. Se avete
preferenze, proviamo con il paese o con la banca di vostra
preferenza, senza però potervi dare garanzie. In caso non
riusciamo a farv aprire un conto bancario nella banca di vostra
preferenza eseguiremo il servizio con una banca scelta da noi.
Ma perché tante difficoltà? Purtroppo le pressioni dei paesi industrializzati sono forti e sempre
più banche preferiscono evitare rischi. Se una banca offshore è
segnalata come fiancheggiatrice del riciclaggio o altro può perdere
la licenza o le possono chiudere i conti di corrispondenza in modo
tale che in pratica trova difficoltà per operare. Se voi foste i
proprietari di una banca offshore fareste lo stesso: eliminereste i
piccoli clienti che danno poco guadagno e lo stesso rischio di uno
grande. Dopo gli attentati dell’ 11 di Settembre, gli USA hanno
iniziato a fare pressioni maggiori, tali che oggi non è più possibile
aprire conti offshore negli USA, in Lettonia e in molti altri paesi. E’
chiaro che se siete un Agnelli questo non vale per voi. Se invece
siete comuni mortali, lasciatevi guidare da noi che ogni giorno
testiamo il polso del mercato e cerchiamo nuove e migliori opzioni
per i nostri clienti.
Perché devo pagare per aprire un conto? Non dovete pagare, anzi vi invitiamo a provare ad aprire un conto
bancario da soli prima di ordinarci il servizio. L'apertura di un conto
offshore è una procedura più complessa di quanto non possa
esserlo nel suo paese, dove normalmente basta entrare nella
prima banca in fondo alla strada con la carta d'identità e 10 Euro.
Le banche offshore sono molto caute nel trattare con nuovi clienti
che non siano stati presentati da persone già conosciute.
160
Ricorrendo al nostro servizio di presentazione, potrà sfruttare le
profonde conoscenze di professionisti offshore. Siamo in grado di
offrirle consigli neutri e obiettivi su quali servizi e quale banca
rispondano meglio alle sue esigenze. Con noi potrà parlare in tutta
libertà e franchezza sui motivi che la inducono ad aprire un conto
offshore e su come intende usarlo. Non siamo e non possediamo
una banca, offriamo consigli obiettivi per aiutarla ad aprire il conto
giusto per le sue esigenze, nella banca più adatta al suo profilo
cliente. La assistimo durante il processo di apertura del conto, sia
che lo faccia via online, che di persona, guidandola passo per
passo finchè il conto non sarà aperto, anche se sará lei ha dovere
riempire i formulari e fornire le informazioni richieste. Fare banca
offshore sta diventando sempre più difficile a cusa delle numerose
restrizioni internazionali imposte dai governi alle banche con la
scusa di combattere il terrorismo e il riciclaggio dei soldi prodotti
da traffici illeciti. In fondo l’unica cosa che i governi vogliono è il
controllo dei nostri soldi.
La maggiore stretta è avvenuta negli ultimi anni a causa delle
accuse ai paradisi fiscali di facilitare lo spostamento dei soldi
prodotto di traffici illeciti, anche se non c’è nulla di più falso perché
la criminalità organizzata ha un proprio sistema finanziario, banche
clandestine che assumono denominazioni diverse in base all’area
geografica di provenienza, per esempio Chop Shop in Cina, Chiti o
Hundi nel sub continente indiano e lo Stash House in America
Latina che finanziano traffici illeciti.
Posso usare servizi fiduciari? Potete utilizzare i servizi di fiduciarie di centri finanziari offshore,
ma chiedete in dettaglio quali restriazioni comporta alla vostra
attività.
161
La legge panamense permette agli avvocati di operare come
fiduciari. Il rapporto è regolato, secondo il caso, con un contratto
fiduciario. Il servizio fiduciario può essere per l’amministrazione di
beni, conti bancari, carte di credito o debito, conti e-commerce,
conti di gioco d’azzardo, domini web, web hosting, numeri
telefonici di qualsiasi paese, ecc.
Lo studio legale Caporaso & Partners offre questo servizio, ma ci
riserviamo il diritto di rifiutarlo quando l’attività del cliente non
appaia chiara o quando questi non ci proporzioni tutte le
informazioni necessarie per valutare il servizio fiduciario richiesto.
Non amministriamo per nessuna ragione le attività dei clienti.
Questi devono provvedere informazioni sufficienti per identificare il
beneficiario finale del servizio fiduciario o dei servizi fiduciari
richiesti e documentare la provenienza di eventuali fondi.
Attività di banca privata, finanziarie e trading Questi tipi di attività sono molto controllati per ovvie ragioni: si
maneggiano i soldi dei risparmiatori e possono essere mezzi per il
riciclaggio o sovvenzionamento del terrorismo. Per questo motivo
ormai in nessuna parte del mondo si può operare senza stretti
controlli.
Licenze di banca Il problema non è solo ottenere la licenza ma trovare partner
commerciali. SI possono ottenere a circa 30-35 mila Euro licenze
delle Isole Comoros. Con queste licenze è molto difficile poter
ottenere dei conti di corrispondenza. Ancora più difficile è fare
accordi con le imprese che emettono le carte di credito (Visa,
Master Card, Diners, American Express) ed ottenere un numero
162
Swift, www.swift.com (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication) indispensabile per effettuare transazioni
monetarie internazionali (anche per poter ricevere soldi).
Per ottenere licenze di banca in paesi dei Caraibi o Centro
America e Isole del Pacifico, è necessario avere un capitale reale
di almeno 2 milioni di dollari, ma spesso poi le autorità locali
chiedono un aumento di capitale minacciando la chiusura. I paesi
che sono aperti a licenze di banca sono Panama, Belize, Antigua,
Nauru ed altri. In genere, minore è il capitale richiesto e maggiore
è la tassa della licenza. Bisogna anche tener conto che queste
banche con poco capitale sono nell’occhio del ciclone e super
controllate dai servizi segreti e task force anti-droga delle nazione
industrializzate. I costi per operare una banca sono alti e se non
avete una struttura economica più che solida è meglio non
pensarci. Anche qui attenzione a licenze che non hanno nessun
valore giuridico e che poi non potrete usare, come quella di Hutt
River Principality (paese inesistente).
In conclusione, il problema principale non è avere una licenza di
banca, salvo che non vogliate pagare solo per mettere “banchiere”
sui vostri biglietti da visita. Per costituire una banca offshore è
necessario avere un certo capitale, molti contatti a livello di banca
tradizionale e una struttura reale ed efficiente. Anche perché se
non dimostrate di essere solidi, nessuno vi depositerà i propri
capitali.
Le Credit Union Svedesi Queste sono societá finanziarie o cooperative di risparmio.
Esistono anche in altri paesi. Possono eseguire operazioni di
banca solo tra gli associati che non possono essere più di 1000.
163
Anche qui, ottenere la licenza è facile, operare un po di meno.
Siete dentro l´Europa e sotto gli occhi di tutti. È il sistema più facile
per essere indagati e finire nei guai. Non significa che se siete
disposti a pagare il 30% di tasse e fare tutto in regola non possiate
operare. Le licenze costano 15.000 Euro.
Le Società di Banca della Repubblica Dominicana Sono le più facili da utilizzare tra questi prodotti.
Anche qui dovreste pagare un 30% di tasse, ma i controlli in RD
non sono gli stessi che in Svezia. Potete offrire prestiti, tramitare
servizi di banca, vendere azioni al prezzo che voi stabilite e pagare
interessi da voi determinati. NON potete aprire veri e propri conti
perché non siete una banca, ma in prativa potete aprire un conto
investimento e fare molte operazioni para bancarie. Il grande
vantaggio è il nome Banca (non è permesso bank, credit o
similari), ma è anche uno svantaggio perché è quasi impossibile
aprire conti in banche offshore. Alcuni miei clienti ci sono riusciti,
ma perché avevano ottimi contatti e un nome da far valere. Potrete
aprire un conto corrente in pesos dominicani e uno in dollari a
nome della società con il nome di banca, in Repubblica
Dominicana, ma i costi di cambio non vi permetterebbero di
operare internazionalmente. Costano 6,250 euro e possiamo
fornirvi un ufficio virtuale o reale in Repubblica Dominicana. Possiamo anche formarle nel Regno Unito per 12,500 Euro, ma
non avendo la licenza di banca possono chiudervi la società in un
eventuale controllo (e normalmente lo fanno in un paio di mesi).
Le Fiduciarie di Panama Sono delle strutture para-bancarie.
164
Hanno una licenza della commissione bancaria (ma non di banca)
e possono gestire i capitali altrui.
I costi:
USD 1,000 Tassa alla super intendenza di banca di Panama
USD 10,000 relativi al 4% per un assicurazione di USD 250 mila
Costi mensili:
USD 1,000 Salario di un funzionario qualificato con 5 anni di
esperienza in banca
USD 250 Bilancio quadrimestrale redatto da un commercialista
abilitato
USD 200 Tasse mensili sulla licenza
USD 500 Pubblicità
USD 500 – 1000 Affitto di un ufficio
Depositi richiesti:
USD 100 mila Capitale pagato
USD 25 mila deposito da mantenere al Banco Nacional de
Panamá
Onorari:
USD 17,500
165
LO SCHEMA OFFSHORE
Il business offshore è normalmente gestito da qualcuno residente
in un paese ad alta tassazione e che desidera, almeno in parte
eludere le tasse. L’attività deve apparire come residente all’estero,
le fatture vengono emesse dall’ estero (almeno in teoria) e all’
estero devono essere pagate (almeno che il vostro cliente non vi
paghi in contanti). Dal conto offshore potete ritirare i soldi come
volete, ma non devono mai essere inviati sul vostro conto. Potete
usare il bancomat o triangolazioni su altri conti. Con questo
schema e una buona consulenza siete al sicuro dai rischi di
controlli fiscali. Tenete conto che lo schema offshore è differente
da caso a caso. La nostra consulenza è gratis per i clienti che
acquistano i nostri servizi.
No se puede mostrar la imagen en este momento.
166
Lo schema offshore può essere ripetuto varie volte in modo da
aumentare la sicurezza.
Esempio: D: Volendo avviare un'attività di vendita di Film in DVD provenienti
dall'America in tutta Italia, quale sarebbe l'assetto amministrativo
migliore per evitare il carico fiscale Italiano? Una ditta individuale?
R: Dipende se ha intenzione di distribuire direttamente al
consumatore o se creerà uno stock in Italia per poi rivendere.
Nella prima opzione può tranquillamente operare dall´estero con
una società offshore, senza pagare tasse in Italia ed inviare
dall´estero i prodotti. Nella seconda opzione può operare con una
società offshore registrando una succursale in Italia e pagando le
tasse in Italia. In quest’ultimo caso i vantaggi sono: costo ridotto
della formazione della società e scarico delle responsabilità. Non
le consiglio in nessun caso una ditta individuale perché il suo
patrimonio è mischiato a quello della società, con tutti i rischi che
comporta.
167
REGOLE BASE PER NON FINIRE NELLA MAGLIA DEL FISCO
Il governo italiano ha promesso che la lotta all'evasione fiscale
finanzierà la riduzione delle tasse sulle famiglie e le agevolazioni
alle imprese che faranno nuovi investimenti. Ma chi ci crede? La
pazienza del cittadino italiano, tassato e tartassato, durante il
fascismo e la prima e la seconda Repubblica, è ormai agli
sgoccioli.
Il governo ha dichiarato la "fine" dei paradisi fiscali con una legge
che obbliga il cittadino residente all'estero a dimostrare la
residenza e di non avere più legami commerciali con l'Italia. Inoltre
scatenano una guerra telematica che farà perseguire i contribuenti
da 007 muniti di computer portatili (è già stato approvato l'acquisto
di 1,200 portatili e l'addestramento telematico di 15,000 impiegati
da utilizzare per i controlli). Nei cosiddetti "paradisi fiscali sono
intanto stati sguinzagliati gli 007 della vecchia generazione: a
Santo Domingo ne abbiamo contati 27, a Panama 3 (attenzione ai
nuovi amici). Ma realmente questa guerra agli evasori ridurrà il
carico fiscale degli italiani? Certamente no. Come sempre colpisce
la classe media, quella che si è cercata una piccola alternativa
economica, quel piccolo extra che prima (ed oggi) era
rappresentato dal lavoro nero. Ma è la solita propaganda politica.
Per operare in sicurezza la regola # 1 è non lasciare tracce.
Ricordatevi che non conoscete veramente una persona fino a che
non la incontrate in Tribunale!
Quindi dimenticatevi del coniuge, dell'amico, della segretaria di
fiducia ... in futuro i rapporti possono cambiare e potreste
rimpiangere amaramente di esservi fidati. Amicizia, stima, amore,
non hanno nulla a che fare con gli affari.
168
Se siete arrivati a questa pagina è perché volete proteggere i
vostri soldi.
Nelle operazioni offshore rimanere anonimi è il fattore più
importante. Per questo bisogna rispettare alcune regole
fondamentali:
1. Per mantenere l’anonimato non dovete fare direttamente
(personalmente) nessuna operazione che possa lasciare tracce e
ricondurre a voi. Tra queste è bene ricordare che NON dovete
mantenere la Delega Generale a vostro nome, della vostra società
offshore, ne la rinuncia dei direttori, in un luogo dove possano
essere trovati in caso di controlli. Mantenete i documenti presso un
notaio, allegati a un testamento o presso un ufficio estero o un
amico pensionato o in un posto dove sicuramente nessuno che vi
possa nuocere andrà a cercare.
2. Non dovete avere uffici nel vostro paese di residenza (vedere
Ufficio Virtuale sul sito web www.paradisifiscali.org)
3. Il vostro sito Internet deve essere registrato offshore, e a nome
della vostra società, quindi anonimo, www.optimizacionseo.com.
4. Non pubblicate su Internet telefoni o indirizzi del vostro paese di
residenza.
5. Non inviate mai le fatture attraverso la posta italiana (usate o l’e-
mail o i servizi di un ufficio virtuale).
6. Se volete o dovete mantenere documenti depositateli da un
notaio: non usate cassette di sicurezza a vostro nome o il
nascondiglio preferito a casa vostra.
7. I pagamenti dei vostri clienti devono essere compiuti tutti
all’estero, su un conto offshore della società e voi potrete ritirare
solo attraverso bancomat o carta di credito (vedere Banca
Offshore).
169
8. Non trasferite mai i soldi dalla società offshore al conto della
vostra azienda on-shore (del vostro paese) o sul conto personale.
Se avete un alto tenore di spesa usate carte di credito ricaricabili
estere.
9. Mantenete la contabilità e la corrispondenza in un server sicuro.
Cancellate periodicamente (tutti i giorni perché il giorno che non lo
fate può essere il fatale) gli archivi e le memorie nascoste.
10. Per maggiore sicurezza, non mantenete nessun tipo di archivio
nel vostro computer, usate un disco virtuale per immagazzinare le
informazioni, contabilità o simili. Ogni giorno scaricate le
informazioni che vi servono, salvate le nuove informazioni
virtualmente e cancellate tutto ciò che avete scaricato. Ricordatevi
di non fare domani quest’operazione: potrebbe essere troppo tardi.
Inviate messaggi sensibili con www.007emails.com, un servizio
gratuito del nostro gruppo e navigate anonimamente in internet
attraverso un VPN (a pagamento, in modo da mantenere una
buona velocità dell’internet).
171
SOCIETÀ DI GIOCO D' AZZARDO
Il gioco d’ azzardo è uno dei settori più proficui e di maggiore
interesse nel mondo offshore. Le società per operare con il gioco
d'azzardo per internet che proponiamo, offrono l´anonimato dei
soci. Operando da un territorio offshore si riesce a limitare la
responsabilità degli azionisti riducendo o annullando, in molti casi,
il carico fiscale. Nello statuto appaiono solamente i 3 direttori e le
azioni sono al portatore. Se il cliente non desidera apparire i 3
direttori vengono forniti dal nostro studio legale e viene fornita una
delega generale notarile e apostillata (riconosciuta dal Ministero
degli Esteri) al proprietario/azionista per potere amministrare la
società, comprare, vendere, aprire conti bancari, aprire succursali,
ecc.
Queste strutture garantiscono l’anonimato e attraverso certi
meccanismi contabili, l’esenzione dalle imposte. La licenza on
shore garantisce che l’attività non sarà soggetta a restrizioni o
almeno non lo sarà in molti paesi. Bisogna segnalare che alcuni
paesi, tra cui l’Italia oscurano i siti web di queste imprese, ma
attraverso il collegamento a VPN i giocatori possono collegarsi
ugualmente. Allo stesso modo offriamo un servizio fiduciario per
giocatori che a causa della loro nazionalità o residenza non
possono aprire conti in alcuni siti internazionali.
Le società per operare con il gioco d'azzardo tipo video pocker per
internet che proponiamo, offrono l´anonimato dei soci e una
licenza di gioco d'azzardo. Operando da un territorio offshore si
riesce a limitare la responsabilità degli azionisti riducendo o
annullando, in molti casi, il carico fiscale. Nello statuto appaiono
solamente 3 direttori e le azioni sono al portatore. Se il cliente non
172
desidera apparire i 3 direttori vengono forniti dal nostro studio
legale (il costo è di Euro 150 all´anno) e viene fornita una delega
generale notarile e apostillata (riconosciuta dal Ministero degli
Esteri) al proprietario/azionista per potere amministrare la società,
comprare, vendere, aprire conti bancari, aprire succursali, ecc.
La licenza di gioco d’azzardo viene invece ottenuta onshore.
Questa si ottiene registrando una succursale nella Repubblica
Dominicana ed inscrivendo la società alla Camera di Commercio.
In teoria sui proventi bisognerebbe pagare il 30% di tasse, ma
siccome il conto bancario sarà intestato alla società madre e la
succursale non apparirà operativa, la dichiarazione dei redditi in
dominicana potrà essere fatta come “senza operazioni”. Le entrate
nel conto della società madre saranno 100% esentasse.
Il costo di costituzione è di 6.000.00 euro Queste società hanno
come oggetto sociale il gioco d'azzardo ma devono mettere un
avviso nel sito proibendo il gioco ai residenti del paese in cui sono
costituite.
Con la licenza di gioco d'azzardo si può operare con calcio
scommesse, scommesse sportive, pocker, lotto e similari, casinò
online, ecc.
Per la costituzione ed il rilascio della licenza ci vogliono circa 30
giorni lavorativi.
In totale ci sono 3 fasi:
1. Primi 7 giorni: costituzione di una società di Panama (a questo
punto si può procedere con l’ apertura conti bancari).
2. Secondi 7 giorni: registro di un atto per il cambio dell’oggetto
sociale e per là apertura di una succursale in Repubblica
Dominicana.
173
3. Dopo i primi 15 giorni: registro della succursale in Repubblica
Dominicana, iscrizione fiscale e rilascio della Licenza.
I nostri clientidel settore gioco d’ azzardo, sono di due tipi: gli
imprenditori del settore che cercano di aggirare le restrizioni di
uno o dell’ altro paese e giovani alla ricerca del nuovo Eldorado.
L’Italia assorbe il 23 per cento dell’intero consumo planetario di
gioco d’azzardo. In cifre assolute: 86 miliardi di dollari su 368, e
questi sono solo i dati ufficiali. Quella del gioco d'azzardo è la
quinta industria in Italia dopo Fiat, Telecom, Enel, Ifim e
continuiamo a parlare solo del gioco d’azzardo legale. Si stima che
la spesa pro-capite in Italia per il gioco d’azzardo è superiore ai
500 euro a persona. Due terzi della popolazione mondiale ha
giocato d’ azzardo almeno una volta nella loro vita. Ovviamente
per i nostri clienti questo è un mercato molto florido e in generale,
gli italiani puntano a questo mercato, anche perché negli Stati Uniti
che è il – grande mercato – con un 83% della popolazione che ha
giocato d’azzardo almeno una volta, è quasi impossibile operare
visti i severi controlli.
In Italia esiste una antica cultura del gioco d’azzardo. La parola
'azzardo', deriva dal francese hasard, ed anticamente dall’ arabo,
dove con il termine zahr si designava l'oggetto ludico a noi
comunemente noto come - dado -. Non è infatti, di una pratica
moderna e come è emerso in numerose ricerche archeologiche e
antropologiche esistono testimonianze in ogni epoca, cultura,
società e, specialmente, in ogni strato sociale. Pensiamo ad
esempio al ritrovamento, presso siti archeologici sumeri e assiro-
babilonesi, di numerosi astragali, piccole ossa animali alle quali gli
studiosi hanno attribuito una funzione ludica paragonabile a quella
dei nostri dadi. Le radici del gioco dà azzardo in Italia riconducono
174
invece al lotto. Questo era già diffuso a Genova nel XVI secolo e al
1638 risale l'apertura della prima casa da gioco istituita e gestita
dallo Stato: il Ridotto di Venezia. Quindi come possiamo vedere la
cultura del gioco d’ azzardo fa parte delle nostre memorie storiche.
In tempi di crisi poi, non rimane che tentare la fortuna!
175
COSA RICEVETE QUANDO ORDINATE UNA SOCIETÀ DI PANAMA
1. Escritura Pùblica, lo statuto della società (Escritura por la
cual se protocoliza el Certificado de Constitución de la
sociedad denominada nome della vostra societá) è il
documento costitutivo della SOCIETÁ. Alcune banche
richiedono anche il Certificato di Costituzione e Vigenza, ma
realmente non c’è motivo di richiederlo se la società è nuova,
noi lo alleghiamo solo se richiesto.
2. Suscribtion Transfer (trasferimento dei Sottoscrittori) questo
documento non va mostrato alle banche o ad altri, è un
documento che garantisce la vostra proprietà al 100%
3. Poder General o Power of Attorney, è la delega che vi
permette di operare a nome della società in modo anonimo.
Bisogna però tenere presente che la GdF ha ufficiali preparati
e non crederanno che qualcuno che non ha vincoli con una
società abbia una delega plenipotenziaria. Non è quindi
raccomandabile utilizzarla nel paese di vostra residenza.
Questa delega va presentata alla banca offshore dove aprirete
il conto, tenendo conto che se la banca è domiciliata in un
paradiso fiscale sarete coperti dal segreto bancario. Per la
firma di contratti potrete usare nomi di fantasia (o i nostri
direttori) poiché in caso di contenzioso sarà la società a
reclamare o rispondere e non la persona fisica. Per acquisto o
vendita di proprietà si consiglia (nel paese in cui siete
residenti) nominare un commercialista o avvocato di fiducia
come rappresentante con poteri limitati all’acquisto, mentre per
176
le vendite potrete fare una delega specifica di volta in volta (è
un poco più costoso ma più sicuro). Se aprirete una succursale
vi prepareremo una delega separata per il rappresentante
fiscale. Ricordatevi che gli avvocati hanno il privilegio del
segreto d’ufficio, i commercialisti no. Se usate una terza
persona attenzione alla scelta.
4. Tassa Unica, è la tassa annuale che si paga al governo di
Panama, l’unica tassa che dovrete pagare.
5. Azioni al Portatore o nominative, garantiscono la proprietà
della società. Dovete mantenerle in un posto sicuro )noi
offriamo il servizio di custodia). Una cassetta di sicurezza a
vostro nome o di un familiare Non è ovviamente un posto
sicuro.
Nota: Lo statuto e la delega sono apostillati. L' apostilla consiste
nell'attestazione dell'autenticità della firma e della legale qualità del
funzionario che ha sottoscritto atti, certificati, formati nello Stato
italiano e da valere all'estero, da produrre nei Paesi che hanno
aderito alla Convenzione dell'Aja.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Legge 20 dicembre 1966, n. 1253
I paesi che non hanno aderito alla Convenzione di Vienna
richiedono che I documenti siano vidimati dalla propria ambasciata
o consolato o da quella di un paese amico. L’Eu ha aderito alla
convenzione.
177
WIKIPEDIA OFFSHORE, WIKIPEDIA PARADISI FISCALI Un wiki o una wiki (dall’ hawaiano wiki, ‘rápido’) è un sito web o
una collezione di documenti che viene aggiornato dai suoi
utilizzatori e i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutti
coloro che vi hanno accesso, mentre il surfisso "pedia" deriva dalla
parola greca che significa formazione.
Questo wikipedia offshore o wikpediai paradisi fiscali è stato creato
come wiki offshore o wiki paradisi fiscali, in modo da rendere più
comprensibili i termini tecnici dell’ offshore e dei paradisi fiscali.
Il wikipedia offshore o wikipedia paradisi fiscali, comprende i
termini relazionati a paradisi fiscali, banca offshore, offshore,
banca, pianificazione fiscale.
Aiutateci segnalando per il wikipedia offshore o wikipedia paradisi
fiscali i termini, parole o concetti sull’ argomento che non avete
trovato o inserite un commento nelle parole di wikipedia offshore,
wikipedia paradisi fiscali, wikipedia banca offshore, wikipedia
pianificazione fiscale che sono elencate in ordine alfabetico.
Abstract Segnalazione sintetica delle informazioni rilevanti contenute in un
documento (oggetto e scopo, ottica con la quale è affrontata la
materia e principali conclusioni), che offre al lettore elementi
sufficienti per valutare se risponde alle sue esigenze informative.
Accordo di qualificazione Il documento mediante il quale il registratore modellerà il risultato
dello studio e qualificazione realizzato del titolo di proprietà
presentato per il suo registro e che dovrà contenere l’informazione
sufficiente d’accordo alle disposizioni vigenti che lo regolano.
178
Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi
offshore
ES: Acuerdo de Calificaciòn
EN: Qualification
Acquis communautaire Il complesso delle norme comunitarie che deve essere recepito dai
paesi candidati.
Addizione Scrittura pubblica o privata che integra una scrittura già esistente o
in corso di iscrizione.
Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi
offshore
ES: Adiciòn
EN: Addendum
Agenzia Debiti È un tipo di attività che sta prendendo piede in Italia solo ora, forse
a causa della crisi e dei sistemi di incasso forzoso dei debiti da
parte del fisco e delle banche. Nel mercato anglosassone questa
attività esiste dagli inizi degli anni '50 e si occupa di aiutare le
famiglie, le persone e le società indebitate a trovare sistemi legali
per negoziare il debito od opporsi ad esso.
Aggiornamento di proprietà immobiliare Incorporare al sistema di registrazione automatizzato del Catasto o
di un Registro Pubblico, le proprietà. Si realizza quando il
qualificatore estrae con un formulario destinato a tale scopo, tutta
l’informazione che appare nei registri principali e secondari e il
registratore lo inserisce nel sistema di registrazione.
Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi
offshore
179
ES: Actualizaciòn de finca
EN: Property Update
Agibilità sindacali Espressione che indica il complesso dei diritti e delle prerogative
collegate all'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro
(permessi per i dirigenti sindacali, costituzione di rappresentanze
sindacali aziendali ecc).
Ago Assicurazione generale obbligatoria. Regime generale nel quale
sono assicurati tutti i lavoratori dipendenti del settore privato con
esclusione di quelli iscritti presso le gestioni sostitutive (Inpdai per i
dirigenti delle imprese industriali, Enpals per i lavoratori dello
spettacolo, Inpgi per i giornalisti, ecc.).
Alerting Servizio informativo che consiste nella segnalazione tempestiva e
puntuale di documenti e informazioni rispondenti a precisi profili di
interesse espressi dagli utenti.
Alterazione del turno Richiesta dell’interessato al Direttore Generale del Registro
Pubblico per velocizzare l’inoltro di un documento presentato
previo pagamento di una somma di $ 250 in diritti (Panama).
Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi
offshore
ES: Alteraciòn del turno
EN: Altered turn
Anzianità assicurativa Numero degli anni intercorrenti tra il primo contributo versato o
accreditato e la fine del mese antecedente la decorrenza della
prestazione pensionistica.
180
Anzianità contributiva Numero complessivo dei contributi (obbligatori, figurativi, da
ricongiunzione, da riscatto) versati o accreditati in favore
dell'assicurato.
Apostilla o Apostille Un' Apostille è un timbro speciale apposto da un'autorità che
certifica che un documento è una copia conforme dell'originale. Le
Apostille sono disponibili nei paesi firmatari della Convenzione dell'
Aja riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici
stranieri, meglio nota come Convenzione dell' Aia.
La Cnvenzione dell- Aia, firmata nel 1961, sostituisce la lunga e
laboriosa procedura della legalizzazione di documenti in vigore
fino ad allora, secondo la quale ci si doveva recare presso quattro
autorità diverse per far certificare un documento. Se apre un
conto bancario offshore per posta, la banca non vedrà l'originale
del suo passaporto. Gli impiegati che lavoreranno alla sua
domanda dovranno essere sicuri che la copia sia conforme
all'originale. Ogni banca ha definito il proprio modo di stabilire se la
copia del passaporto sia accettabile ai fini dell'apertura di un
conto. Alcune banche accettano una copia del passaporto
autenticata (legalizzata, certificata) da un notaio pubblico, ma la
maggior parte richiederà l'apposizione sul documento di una
Apostille. Ogni paese firmatario della Convenzione dell' Aja ha
designato un'autorità all'interno del proprio territorio che possa
apporre Apostille. Negli Stati Uniti, per esempio, è l'ufficio del
segretario di stato. In pratica, dovrà contattare un notaio per
ottenere una Apostille. Ci sono però dei notai che potrebbero non
conoscere bene la procedura - potrebbero quindi proporre una
forma sostitutiva che conoscono meglio.
181
Se il documento non riporta in caratteri maiuscoli il termine
"apostille", non si tratta della procedura giusta. Ricordi inoltre che
non è obbligato a spiegare al notaio il motivo per cui richiede una
Apostille - dovrà solo dire che ne ha bisogno. Tenga infine
presente che alcuni paesi non hanno firmato questo trattato e
quindi non offrono la possibilità di ottenere l'Apostille. In genere gli
studi legali forniscono la documentazione già Apostillata. Una
Apostille può servire quando viene richiesta la copia di un
documento ufficiale straniero. Per es. per matrimoni, adozioni,
successioni ereditarie, ma anche per semplici contratti
internazionali. L'Apostille è una legalizzazione ufficiale del fatto
che il documento è una copia conforme all'originale. Non certifica
tuttavia la correttezza del contenuto del documento originale. Se
le è stata richiesta l' apostille per autenticare la copia del suo
passaporto, la banca non accetterà alcuna forma sostitutiva. Se
non riesce ad ottenerla, si metta in contatto con lo studio legale
che le ha registrato la società, per vedere se ci sono altri modi per
la legalizzazione di documenti. Non perda tempo cercando di
ottenere un qualunque altro tipo di timbro ufficiale - non andrà
bene e la banca non le aprirà il conto.
La gamma di documenti per i quali si può superare l’esigenza della
legalizzazione di documenti mediante la apposizione dell’apostilla
è amplissima è comprende i documenti rilasciati da autorità o da
un funzionario dipendente da una amministrazione dello stato,
compresi quelli dei tribunali, comuni, registri pubblici, anagrafe,
ecc.
Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a
rilasciare l’apostilla. Per quanto riguarda l’Italia: gli atti notarili,
giudiziari e dello stato civile, competente è il Procuratore della
182
repubblica presso i Tribunali nella cui circoscrizione gli atti sono
formati.
Per gli atti amministrativi (firma del Sindaco etc.), invece,
competente è il Prefetto del luogo in cui l’atto è emesso (fanno
eccezione la Val d’Aosta, in cui è competente il Presidente della
Regione, e le Provincie di Trento e Bolzano, per cui è competente
il Commissario di Governo).
L’apostilla non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto
straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-
laterale che la esclude.
I paesi che hanno aderito alla convezione dell’Aia sono:
Andorra, Antigua, Argentina, Armenia, Australia, Austria,
Azerbaijan,
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-
Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cipro, Colombia, Croazia
Dominica, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras,
Hong Kong, Isole Marshall, Israele, Kazakhstan, Lesotho, Lettonia,
Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia,
Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Namibia, Niue,
Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda. Panama, Portogallo,
Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Saint Kitts e
Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa
Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti
d’America, Sud Africa, Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago,Ucraina,
Ungheria, Venezuela.
Assetti contrattuali
183
Espressione che indica il sistema della contrattazione collettiva,
rilevante soprattutto sotto il profilo del rapporto tra le fonti
contrattuali (nazionale e aziendale).
Atm (Automated teller machine). Apparecchiatura automatica per l'effettuazione da parte della
clientela di operazioni bancarie (prelievi di contante, depositi,
richiesta di informazioni, ecc.). Il cliente attiva l'apparecchiatura
mediante l'introduzione di una carta e la digitazione di un codice
personale di identificazione detto anche Pin (Personal
identification number).
Attività finanziarie del settore privato Attività liquide, titoli a medio e lungo termine (incluse vendite pronti
contro termine), quote dei fondi comuni di investimento mobiliare
di diritto italiano e altre attività finanziarie (conti correnti di enti
ammassatori presso banche, crediti verso banche di istituti di
previdenza, assicurazioni, enti territoriali e privati, conti correnti dei
consorzi agrari presso banche, depositi cauzionali di imprese sui
pagamenti all'estero, prestiti della Repubblica, titoli atipici). Non
comprendono le azioni.
B2b. Business to business Commercio inter industriale e professionale che si caratterizza per
il fatto che acquirente e venditore perseguono gli stessi obiettivi e
hanno simili configurazioni organizzativo-decisionali.
B2c. Business to consumer Insieme delle transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese
e consumatori finali.
Back-up per disaster recovery Insieme degli interventi atti a salvaguardare e ripristinare le
elaborazioni vitali dell'azienda.
184
Banca offshore Ë una banca che opera da un paradiso fiscale ed in genere non
tassa gli interessi bancari nei i redditi di capitale o del mercato
valori.
Banca privata La banca privata si specializza in gestione di capitali e di norma
non effettua operazioni tipo prestiti ed in genere operazioni di
sportello. Ë la banca per i grandi capitali.
Banche dati esterne Archivi automatizzati di dati, numerici o testuali, gestiti dagli
elaboratori del fornitore del servizio. Nella rilevazione le banche
dati vengono distinte secondo la tipologia delle informazioni
trattate: economiche, statistiche, legislative, normative e di altro
genere.
Bban. Basic bank account Standard delle coordinate nazionali utilizzato per i pagamenti
interni.
Bce Banca centrale europea.
Bei Banca europea per gli investimenti.
Bers Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
Biblioteca digitale Biblioteca nella quale una proporzione significativa di risorse è
disponibile in formato digitale e consultabile online.
Bilancio sociale Il Bilancio sociale è lo strumento per la strategia di gestione e di
comunicazione d'impresa pensata per fare fronte alle esigenze
185
sopra descritte. Esso ha come obiettivo primario la
rappresentazione dei valori e degli effetti che l'attività aziendale,
nelle varie eccezioni del termine, produce sull'ambiente e su tutte
le categorie di stakeholder.
Bis Bank for international settlements (vedere Bri)
Black list È la lista nera di paesi, in genere paradisi fiscali, con cui le attività
commerciali sono soggette a controlli fiscali o hanno restrizioni.
Ogni paese ha la sua che viene preparata dal Ministero delle
Finanze o dall’Ufficio delle Entrate. In Italia le black list ad oggi
esistenti sono tre. Più precisamente si distinguono le seguenti
tipologie:
Bri Banca per i regolamenti internazionali. Cai Centrale di allarme interbancaria - Archivio informatizzato che
verrà istituito presso la Banca d'iItalia per la registrazione sia dei
nominativi dei soggetti interdetti all'emissione di assegni bancari o
postali e dei titolari di carte di pagamento revocate, sia dei dati
relativi agli strumenti (assegni/carte) smarriti o sottratti.
Call center Struttura aziendale che prevede l'integrazione di tecnologie
telefoniche e informatiche, ed eventualmente di risorse umane,
destinata alla gestione efficiente delle comunicazioni tra azienda e
clienti; le informazioni vengono trattate mediante appositi
dispositivi tecnologici, spesso integrati con il sistema informativo
aziendale, che permettono di ottimizzare e ampliare i contatti.
Cambio
186
Entità finanziaria (Agenzia di Cambio) che in alcuni paesi,con una
specifica licenza, si dedica al cambio valute.
Cambista Operatore di un’agenzia di cambio.
Capital gain Termine che identifica i guadagni realizzati dalla negoziazione di
attività finanziarie. La tassazione dei capital gains è regolata dal
dlgs 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche.
Cash dispenser Apparecchiatura bancaria automatica abilitata unicamente alla
funzione di erogazione di contante (ATM)
Ccnl Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ce Commissione europea.
Cedole sindacali Permessi orari retribuiti riconosciuti dal relativo accordo di settore
ai dirigenti sindacali nazionali e di strutture periferiche territoriali,
per l'espletamento del loro mandato e di ogni altra attività
connessa.
Cei Comitato elettrotecnico italiano. Ente istituzionale riconosciuto
dallo Stato italiano e dall'Unione europea per quanto attiene alla
normazione tecnica in materia elettronica, elettrotecnica e delle
telecomunicazioni.
Cen Comitato europeo di normazione. Ente europeo con competenze
generali nel definire le norme di buona tecnica, con esclusione di
quelle riguardanti la materia elettrotecnica riservate al Cenelec.
187
Cenelec Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica. Ente europeo
competente ad emanare normative tecniche in campo
elettrotecnico, di riferimento in ambito Ue.
Centro elaborazione dati Struttura costituita da elaboratori, periferiche, apparecchiature
ausiliarie, personale e uffici, destinata a fornire servizi connessi
con l'Ead.
Ces Confederazione europea dei sindacati.
Check truncation Procedura di troncamento degli assegni - Tale procedura prevede
che i titoli non vengano scambiati materialmente ma trattenuti
presso la banca negoziatrice; ad essere scambiati - per via
telematica - sono soltanto i messaggi elettronici contenenti le
informazioni necessarie per l'addebito del conto del traente.
Cia Contratto o contrattazione integrativo/a aziendale.
Cicr Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Comitato bancario europeo per gli affari sociali
Comitato di sorveglianza Struttura che svolge funzioni: a) di coordinamento degli interventi
strutturali promossi dalle autorità centrali e regionali per il
conseguimento degli obiettivi strategici del Qcs; b) di sorveglianza
e di controllo delle azioni intraprese sulla base degli indicatori
finanziari e di realizzazione definiti nel Qcs. Il Cs è composto da
rappresentanti della Commissione europea, dello Stato membro,
188
nonchè delle autorità e degli organismi competenti, incluse le parti
sociali.
Comitè de Liaison Organismo informale delle associazioni bancarie con competenza
sociale e sindacale.
Commissione Bancaria Organo di controllo centrale delle banche e del sistema finanziario
che in alcuni paesi sostituisce il controllo della Banca Centrale.
Consob Commissione nazionale per le società e la borsa.
Conto anonimo o numerato Le banche offshore conoscono sempre l'identità dei titolari dei loro
conti. Nel caso di conti numerati, sono solo pochi impiegati della
banca a conoscere la sua identità. Il resto del personale vede solo
un numero. Tutti i conti, numerati e nominali, sono soggetti ai
regolamenti della segretezza bancaria.
Conto merchant Se vuole essere in grado di ricevere pagamenti con carta di credito
sul suo conto o attraverso il suo sito web, le occorre un cosiddetto
conto merchant. Per questo tipo di conto deve stipulare un
contratto con una società di carte di credito o con una società che
offra questo servizio tipo 2checkout o Alert Pay.
Conto personale È un conto a suo nome. Nelle transazioni interbancarie apparirà il
suo nome per cui ogni operazione (bonifico, pagamento, ecc.)
riconduce a chi l’ha eseguita.
Conto societario È un conto a nome di una società. Nelle transazioni interbancarie
apparirà solo il nome della società, la banca però deve conoscere
189
la persona che ha i poteri di firmare, approvare e richiedere le
operazioni.
Costo del lavoro È composto da retribuzione lorda, trattamento di fine rapporto,
oneri sociali, previdenza complementare, assistenza sanitaria e
altre forme assicurative e rappresenta pertanto il costo del
personale al netto degli oneri aziendali per trattamento di
quiescenza e simili e di tutte le altre spese, non ricomprese in
quelle specificate, sostenute dalle aziende stesse.
Costo del personale (ovvero spese per il personale) Spese a carico delle aziende per il proprio personale. È composto
da retribuzione lorda, trattamento di fine rapporto, oneri sociali,
previdenza complementare, assistenza sanitaria, altre forme
assicurative, altre spese per il personale sostenute in ciascun
anno e trattamento di quiescenza e simili.
Covip Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Autorità di vigilanza
e controllo sulla gestione dei fondi pensione.
Cpu (Central processing unit) Unità di controllo all'interno di un computer che gestisce le funzioni
di elaborazione del sistema. Identifica il microprocessore che
costituisce il cuore della capacità elaborativa di un computer.
Creditore ipotecario Colui che possiede un credito garantito con il diritto reale di
ipoteca costituito a suo favore da un immobile di proprietà del
debitore.
ES: Acreedor Hipotecario
EN: Mortgage Creditor
Crm
190
(Customer relationship management). Metodi e prodotti software
che ottimizzano la gestione dei rapporti con i clienti.
Cs Comitato di sorveglianza.
Cuaf Cassa unica per gli assegni familiari. La gestione Inps che eroga
l'assegno per il nucleo familiare.
CVC2 o CVV2 Il CVV2/CVC2 è un codice di sicurezza a tre cifre stampato sul
retro della carta di credito. Tale codice ci permette di verificare che
lei sia effettivamente in possesso della carta usata per il
pagamento. Tutte le carte MasterCard, sia di credito che di debito,
sono sottoposte all'obbligo di riportare il CVC2 dal 1. Gennaio
1997. Le carte Visa riportano il CVV2 dal 1. Gennaio 2001. Il
codice CVV2 a tre cifre è stampato in corsivo immediatamente al
di sopra del riquadro della firma, sul retro della carta. Normalmente
è preceduto dal numero della carta. Fare clic sulle illustrazioni che
mostrano dove si trova il codice su una carta Mastercard e su una
carta Visa. Occorrono solo le ultime tre cifre di quel numero (le
altre sono solo la ripetizione del suo numero di carta).
Dati statistici di settore Caratteristiche del personale del credito per qualifica, sesso, età,
età ed anzianità di servizio, titolo di studio, tipologia contrattuale.
Dd - Document delivery Fornitura di documenti tramite l'invio di riproduzioni di articoli
provenienti da periodici od opere miscellanee non disponibili
singolarmente per il prestito, che vengono preparate e trasmesse
in analogico o digitale a pagamento.
Debt Agency
191
Debt Agency è il termine inglese per Agenzia Debiti, un tipo di
attività che sta prendendo piede in Italia solo ora, specie a causa
della crisi e dei sistemi di incasso forzoso dei debiti da parte del
fisco e delle banche. Nel mercato anglosassone questa attività
esiste dagli inizi degli anni '50 ed è molto consolidata aiutando le
famiglie, le persone e le società indebitate a trovare sistemi legali
per negoziare il debito od opporsi ad esso.
Decreto Ciampi Disciplina delle fondazioni bancarie e le agevolazioni fiscali per
favorire processi di ristrutturazione del sistema bancario (dlgs 17
maggio 1999, n. 153).
Depositi Conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito della
clientela residente in Italia, in lire, in euro e nelle altre valute
dell'Ue-11 (euro e valute Ue-11) detenuti dalle banche.
Dialogo sociale Formula che comprende tutte le forme di confronto tra le parti
sociali a livello europeo, sia interprofessionale che settoriale.
Direttiva Strumento legislativo impiegato in materia sociale che offre ai
governi nazionali la discrezionalità sui mezzi e le modalità di
attuazione.
Disaster recovery Insieme degli interventi atti a salvaguardare e ripristinare le
elaborazioni vitali dell'azienda, qualora il centro elettronico sia
interessato da un evento catastrofico.
Dit (Dual income tax) Sistema di tassazione basato sull'applicazione di una aliquota
(Irpeg) differenziata su un imponibile fiscale a sua volta diviso in
192
due componenti. La distinzione in due parti del reddito imponibile
sta a fondamento dell'espressione inglese "dual income tax",
abbreviato Dit. La materia è regolata dal dlgs 18 dicembre 1997, n.
466 e si propone di realizzare una progressiva diminuzione del
carico fiscale (Irpeg) correlato all'incremento della capitalizzazione
dell'impresa.
Domiciliazione Servizio di incasso in cui l'operazione di addebito viene eseguita
sulla base di una pre-autorizzazione permanente all'addebito in
conto corrente rilasciata dal debitore alla propria banca.
Dumping sociale Fenomeno concorrenziale che si basa sul divario in termini di
costo del lavoro nei paesi europei.
Ead (Elaborazione automatica dei dati) Complesso delle operazioni (aritmetiche, logiche, di
memorizzazione, di trasmissione, di recupero, ecc.) eseguite da
una macchina, tipicamente un elaboratore elettronico, su
informazioni opportunamente strutturate e codificate.
Ebf Banking federation of the European Union (vedere Fbe).
Ebrd European bank for reconstruction and development (vedere Bers).
Ecb European central bank (vedere Bce).
Ecbs European committee for banking standards - Comitato europeo
per gli standard bancari (Fbe).
Ecsas
193
European credit sector associations - Associazioni europee del
settore creditizio.
Edi (Electronic data interchange) Vedere Edifact.
Edifact (Electronic data Interchange for administration, commerce and transport) Progetto lanciato nel 1985 dall'Onu, con lo scopo di facilitare su
scala mondiale lo scambio di informazioni tra gli operatori,
attraverso la predisposizione di messaggi predefiniti e
standardizzati che coprano tutte le fattispecie (ordini di acquisto e
vendita, fatturazione, ordini di pagamento, note di addebito e
accredito, segnalazioni doganali, ecc.).
Efta European free trade agreement.
Eib European investment bank (vedere Bei).
Electronic banking Termine con cui vengono individuati i servizi bancari forniti alla
clientela con strutture telematiche come ad esempio Cash
management, Pos, self service, servizi telematici (vedere anche
virtual banking).
Ema European master agreement - Master agreement for financial
transactions - Contratto quadro per le operazioni finanziarie (Fbe).
Emac Economic & monetary affairs committee - Comitato per gli affari
economici e monetari (Fbe).
Emf European mortgage federation - Federazione ipotecaria europea.
194
End user computing Elaborazioni eseguite direttamente dall'utente finale, quale
utilizzatore effettivo dei servizi e delle informazioni forniti dal
sistema informatico.
Enpi Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.
Euro-zone Vedere eurolandia.
Eurolandia Insieme dei paesi Ue che hanno adottato l'euro come moneta
unica.
Ex festività Giornate festive non piú riconosciute come tali per successive
disposizioni di legge, contrattualmente previste sotto forma di
giornate di permesso, per quelle cadenti dal lunedì al venerdì.
Fabi Federazione autonoma bancari italiani.
Facility management Affidamento a terzi dei servizi di elaborazione dati con
apparecchiature non di proprietà della banca, ma con software
applicativo proprio.
Falcri Federazione autonoma lavoratori del credito e del risparmio
italiani.
Fasib Federazione autonoma sindacati italiani bancari.
Fbe Federazione bancaria dell'unione europea.
Feaog
195
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.
Federdirigenticredito Federazione nazionale del personale dell'area direttiva del credito.
Fesco Forum of European securities commission, forum della
commissione europea di valori.
Fesr Fondo europeo per lo sviluppo regionale.
Fiba-Cisl Federazione italiana bancari e assicurativi.
Fiduciaria Il rapporto fiduciario sottindende un contratto di mandato in virtù
del quale il proprietario dei beni o capitali, chiamato Fiduciante,
incarica la società Fiduciaria di amministrare i propri beni.
Firma per adesione Si intende per tale la sottoscrizione di un contratto collettivo
avvenuta, appunto, per adesione ovvero senza che sia stata
preceduta da una effettiva partecipazione della sottoscrivente
associazione sindacale al processo negoziale. In base al nuovo
testo dell'art. 19 della L. 20 maggio 1970, n.300 la firma per
adesione non da titolo ai diritti sindacali previsti dal Titolo III della
richiamata legge ed in particolare alla costituzione delle Rsa.
Firma piena Si intende per tale la sottoscrizione di un contratto collettivo
avvenuta a seguito della effettiva partecipazione al processo
negoziale. La firma piena consente all'associazione sindacale
sottoscrivente di "gestire" il contratto collettivo e soprattutto di
godere di tutti i diritti sindacali previsti dal Titolo III della L. 20
maggio 1970, n.300.
196
Fisac-Cgil Federazione italiana sindacale lavoratori assicurazioni e credito.
Fondi strutturali Rappresentano gli strumenti finanziari utilizzati dall'Unione
europea per favorire la politica di coesione economica e sociale
degli stati membri. Fondi strutturali sono: il Fse, il Fesr e il Feaog;
dal 1993 si è aggiunto lo Sfop.
Fondo pensione Fondo pensione complementari sono: forme/gestioni (dotate in
alcuni casi di personalità giuridica) cui fa capo l'erogazione delle
prestazioni pensionistiche complementari.
Fondo sociale europeo Strumento finanziario dedicato allo sviluppo delle risorse umane e
a prevenire e combattere la disoccupazione. In particolare,
sostiene la formazione, l'integrazione tra il mondo del lavoro,
l'istruzione, la ricerca e le nuove tecnologie, per accrescere
l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese al cambiamento,
sviluppare l'imprenditorialità, promuovere pari opportunità tra
uomini e donne, nonchè altre analoghe finalità.
Formazione continua Attività formativa rivolta agli adulti (occupati e non) e ai giovani per
l'acquisizione di nuove competenze nel corso della vita lavorativa.
Formazione iniziale Attività formativa di vario livello impartita a chi non è mai stato
occupato.
Formazione professionale Attività di apprendimento di conoscenze teoriche e pratiche e di
competenze necessarie per l'effettuazione di prestazioni
professionali.
197
Foro In caso di processi il foro di competenza è il Tribunale che per
giurisdizione o attribuzioni è competente per giudicare. In molti
casi, specie nei contratti, lascelta del foro è stabilita dalle parti
come parte del contratto ed è un accordo tra due o più parti per
designare, ai fini della competenza a conoscere delle controversie
presenti o future nate da un determinato rapporto giuridico, i
giudici di uno Stato contraente o uno o più giudici specifici di uno
Stato contraente, escludendo la competenza di qualunque altro
giudice. L' elezione del foro dalle parti è contemplato da quasi tutti
i codici del commercio. Per approfondire il tema sulla scelta del
foro leggete l'articolo qui pubblicato.
Fpld Fondo pensione lavoratori dipendenti. Il Fondo Inps, che eroga le
pensioni in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Gafi Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro. La
riunione Plenaria del GAFI, Gruppo di azione finanziaria contro il
riciclaggio di denaro, tenutasi a Berlino dal 18 al 20 giugno 2003
nel corso, ha approvato la revisione della 40 Raccomandazioni per
combattere il riciclaggio di denaro.
L’aggiornamento degli standard internazionali renderà più efficace
l’azione di prevenzione del riciclaggio di denaro a fronte delle
nuove strategie e tipologie di reato sviluppate dalla criminalità
internazionale. Le principali novità che emergono dal nuovo
documento riguardano l’ampliamento della nozione di reato
presupposto, dell’ambito di applicazione per la customer due
diligence e della segnalazione di operazioni sospette. Gli obblighi
antiriciclaggio sono estesi ad alcune categorie non finanziarie, tra
198
le quali avvocati e notai. Sono inoltre fissate delle regole per
evitare che le strutture societarie – in particolare i trust – e
strumenti quali le obbligazioni al portatore siano utilizzati a fini di
riciclaggio. Le nuove Raccomandazioni, integrate dalla 8
Raccomandazioni Speciali per la lotta del finanziamento del
terrorismo (emanate nell’ottobre 2001), costituiscono ora una base
solida e completa per la lotta internazionale contro tali fenomeni
criminali. Gli standard fissati dal GAFI sono obbligatori per tutti i
Paesi membri, chiamati a predisporre immediatamente un
programma di lavoro per applicare questi standard. I nuovi
orientamenti sono peraltro in linea con quelli della seconda
Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e la norma italiana di
prossima emanazione per il recepimento della Direttiva europea
porterà l’Italia perfettamente in linea con le Raccomandazioni del
GAFI. Maggiori dettagli del documento protranno aversi nel sito
ufficiale del GAFI www.fatf-gafi.org
Gazzetta Ufficiale Giornale ufficiale di un governo dove vengono pubblicate el leggi e
i decreti.
Guce Gazzetta ufficiale delle comunità europee.
Help desk Struttura, costituita da personale e apparecchiature, destinata a
supportare l'utenza finale (dipendenti o clienti) nell'utilizzo dei
prodotti informatici
Iasc. (International accounting standards committee) Comitato internazionale che fissa gli standards per i conti.
Iban
199
International bank account number - Coordinata bancaria standard
internazionale (serie di caratteri alfa numerici) che identifica, in
modo univoco, il conto di un cliente in qualsiasi parte del mondo.
Ict (Information Communication Technology) Acronimo di "Tecnologie delle informazioni e della comunicazione"
Iml Ente competente a svolgere ricerche di medicina legale e delle
assicurazioni, di tossicologia forense, di antropologia criminale.
Impieghi Impieghi della clientela residente in Italia; non includono le
sofferenze ed i finanziamenti pronti contro termine.
Impieghi in euro Impieghi in euro e nelle altre valute dell'Ue (euro e valute Ue),
della clientela residente in Italia. Non includono le sofferenze e i
finanziamenti pronti contro termine.
Impieghi in valuta Impieghi in valute diverse da quelle dell'Ue (valute non Ue) della
clientela residente in Italia. Non includono le sofferenze e i
finanziamenti pronti contro termine.
Imq Istituto per il marchio di qualità. Ente italiano competente a
certificare i prodotti e i sistemi qualità aziendali. Rilascia certificati
e marchi che attestano la rispondenza di apparecchiature e sistemi
ai requisiti nazionali e internazionali di sicurezza e qualità nei
settori elettrico e del gas.
Inail Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Ente pubblico gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
200
Incasso Operazione bancaria o finanziaria di trasferimento fondi in cui
l'iniziativa della stessa è in capo al soggetto creditore nell'ambito
del rapporto commerciale sottostante e in capo alla banca da
questo ultimo all'uopo utilizzata.
Incorporare o iscrivere Registrare una proprietà immobiliare o società con le note che
sono introdotte nel Registro Pubblico.
Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi
offshore
ES: Afectar .
EN: Inscription
Indice di rivalutazione dei crediti da lavoro Tassi di rivalutazione e interessi maturati da corrispondere al
lavoratore nel caso di mancata corresponsione di importi monetari
pregressi di effettiva spettanza.
Inflazione Variazione annua e mensile dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati diramato dall'Istituto nazionale di
statistica (Istat).
Infocenter Ambiente elaborativo finalizzato allo sfruttamento dei dati;
permette all'utente finale, tramite appositi strumenti (linguaggi di
"quarta generazione"), di eseguire autonomamente elaborazioni
sulle basi dati aziendali o di stralci di esse rese disponibili allo
scopo.
Inpdai
201
Istituto nazionale della previdenza dei dirigenti di aziende
industriali. Gestisce l'assicurazione generale obbligatoria per i
dirigenti delle imprese industriali.
Inps Istituto nazionale della previdenza sociale. Ente pubblico che
gestisce le forme di assicurazione sociale (invalidità, vecchiaia,
superstiti, assicurazione contro la disoccupazione involontaria,
Cassa unica assegni familiari) dei lavoratori dipendenti del settore
privato.
Interchange fee Commissione scambiata tra due banche entrambe operative
nell'ambito di un sistema di pagamento/incasso effettuato in
circolarità.
Interlibrary loan Prestito interbibliotecario che viene fornito alle biblioteche solo da
altre biblioteche che hanno piú o meno tacitamente sottoscritto un
accordo di reciprocità.
Internet Sistema mondiale di reti interconnesse che collega fra loro
computer appartenenti a istituzioni, banche, operatori finanziari,
università, istituti di ricerca, organizzazioni commerciali, altri
organismi e utenti privati. Intranet ambiente Utilizzo di prodotti e strumenti tipici di Internet limitatamente alla
rete interna aziendale.
Iosco International organization of securities commissions.
Irap
202
Imposta regionale sulle attività produttive. Disciplina introdotta dal
dlgs 15 dicembre 1997, n. 446.
Isda International swaps and derivatives association.
Isfol Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori.
Isma International securities market association.
Iso International organization for standardization. Federazione
mondiale tra organismi di normazione tecnica nazionale, con
compiti di definizione a livello mondiale delle norme di buona
tecnica (norme Iso).
Ispesl Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Organo scientifico-tecnico del servizio sanitario nazionale che
dipende dal ministero della Sanità. Svolge sia attività di studio e
ricerca nella prevenzione infortuni e malattie professionali sia
funzioni di omologazione di prodotti industriali di serie. Si occupa
inoltre della standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche
e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori.
Isvap Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo.
Ivc (Indennità di vacanza contrattuale) Elemento provvisorio della retribuzione, corrisposto ai lavoratori
nel caso in cui, decorsi tre mesi dalla scadenza del contratto
203
collettivo di lavoro, manchi un accordo di rinnovo e, comunque,
dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di
rinnovo, se successiva alla scadenza del contratto collettivo
stesso. Tale emolumento è stato introdotto con il Protocollo 23
luglio 1993 tra Governo e parti sociali ed è stato recepito nei
contratti collettivi di lavoro del settore bancario.
Keywords Termini predefiniti che vengono utilizzati per identificare i concetti
salienti di un documento e consentirne il reperimento; nel loro
insieme costituiscono un vocabolario controllato.
Lan (Local area network) Classe particolare di reti per il collegamento - mediante un canale
con accesso multiplo - di apparati elaborativi dislocati su un'area
privata e geograficamente limitata.
Lettera di referenze bancarie È una lettera di una banca che dichiara da quanto tempo siete
clienti, che tipo di conto avete, il saldo pro medio e che tipo di
maneggio avete del conto. Questa viene richiesta da alcune
banche estere, specie in America Latina e Caraibi, se non volete
farla intestare ad una banca offshore, in genere, potete farla
intestare al vostro avvocato.
Lettera di referenze commerciali o professionali È una lettera di un imprenditore o professionista che dichiara di
conoscervi e di avere avuto rapporti d’affari soddisfacenti con voi o
la vostra impresa.
Letteratura grigia Insieme eterogeneo di documenti (quali rapporti, working papers,
tesi di laurea, relazioni a convegni e seminari..) che sono
204
accomunati dalla caratteristica di non essere disponibili sui
tradizionali canali commerciali.
Leverage by out Operazione di acquisizione di una azienda effettuata da parte
dell'impresa acquirente prevalentemente tramite il ricorso a mezzi
finanziari esterni.
Mark-down Differenziale fra il tasso medio sui depositi e il rendimento medio
lordo dei Bot in circolazione.
Mark-up Differenziale fra il tasso medio sugli impieghi e il rendimento medio
lordo dei Bot in circolazione.
Marketplace "Fiere virtuali permanenti" nelle quali l'incontro tra fornitori e
produttori è immediato e la conclusione di accordi di
approvvigionamento, al pari delle forniture, è rapidissima.
Merchant banking Comprende una serie di servizi alle imprese quali: investimenti in
capitali di rischio, consulenza su operazioni di finanza
straordinaria, ecc.
Merchant fee Commissione riconosciuta dall'esercente alla propria banca
(banca acquirer) a fronte di una transazione regolata in suo favore
attraverso una carta di pagamento.
Metamotore di ricerca Servizio di ricerca che non possiede un proprio database ma che
sottopone la ricerca formulata dall'utente contemporaneamente a
piú motori di ricerca dando come risultato una lista di documenti
normalmente depurata dai doppioni.
205
Mips Acronimo di milioni di istruzioni per secondo; unità di misura
convenzionale per indicare la potenza di un elaboratore.
Modus operandi Modo di procedere nello svolgimento di un determinato lavoro, di
una certa attività.
Motore di ricerca (search engine) Programma che ricerca documenti a partire da specifiche parole
chiave e che dà come risultato un lista di documenti in cui sono
state ritrovate le parole chiave oggetto della ricerca. Tipicamente,
un motore utilizza: lo "spider", programma che cattura
automaticamente pagine Web e l'"indexer", che legge i documenti
e crea un indice basato sulle parole contenute in ciascun
documento; ogni motore di ricerca utilizza un proprio algoritmo per
creare tali indici.
Nota pendente Lista delle note di registrazione alle quali si è negata o sospesa la
loro iscrizione per motivi legali.
Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi
offshore
ES: Asiento Pendiente.
EN: Pending Entries
Nota Concretizzazione delle registrazioni mediante brevi note nella
forma e nel modo definito dalla legge.
Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi
offshore
ES: Asiento
EN: Note
206
Nota di Presentazione Nota di registrazione mediante la quale si fa constatare la
ricezione dei titoli e documenti che si tratti di registrare o inscrivere
e di tutte le richieste dirette al Registro Pubblico, bollandole con un
evidenziatore, la quale deve contenere un numero sequenziale e
unico di identificazione come nota e il numero del volume che
dipenderà dall’anno secondo l’ordine in cui sono presentate.
Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi
offshore
ES: Asiento de presentaciòn
EN: Entry of Presentation
Nota di Registrazione È la costanza scritta nel Registro Pubblico consequenziale a un
titolo di una proprietà o alla registrazione di una società.
Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi
offshore
ES: Asiento Registral
EN: Registry Entry
Nota d’ iscrizione Registro di un documento nel sistema informatico di trattamento
dei dati e del sistema di immagini.
Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi
offshore
ES: Asiento de inscripciòn
EN: Emulation
Nota Pagata (PG) Stato in sospeso che il sistema informatico di registrazione
assegnata alle note alle quali è stata negata o sospesa la loro
registrazione.
207
Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi
offshore
ES: Asiento Pagado (PG).
EN: Paid Entry
Nota Registrata (RG) Stato di inscrizione che il sistema informatico di registrazione
assegna alle note che sono state ricevute.
Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi
offshore
ES: Asiento Registrado (RG)
EN: Registered Entry
Nota ritirata senza inscrizione (RI) Stato di una nota difettosa che è stata ritirata dal Registro Pubblico
dal titolare o dalla persona che ha presentato il documento per
modificarla prima della registrazione.
Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi
offshore
ES: Asiento Retirado sin inscribir (RI)
EN: Retired Entry Unregistered
Nota Secondaria Iscrizione degli oneri degli aggravi e delle limitazioni che pesano
sulla proprietà in cui si fa una relazione degli oneri degli aggravi e
delle limitazioni con referenza ai dati di inscrizione della nota
principale.
Termine usato nel Registro Pubblico di Panama e di altri paesi
offshore
ES: Asiento Secundario.
EN: Secondary Entry
Nuvola informatica
208
Il futuro d’ internet è sulle nuvole e anche la sicurezza. Ormai ne
parlano tutti della nuvola informatica: il termine inglese “cloud
computing” che esprime il concetto di - un’ insieme di risorse
informatiche come archivi, programmi, applicazioni e servizi, fruibili
direttamente online -.Infatti, Google ha lanciato Chrome pensato
proprio alle nuvole d’ internet, e ha lanciato i suoi Docs che fanno
concorrenza alla suite Office della Microsoft. Tutti gli esperti non
hanno dubbi: le applicazioni migreranno online. Il professor
Michael R. Nelson dell’ Università Georgetown di Washington si
spinge più in la ed afferma che, entro 5 anni l’80 per cento dei
programmi verranno usati online in una nuvola informatica. Ma la
nuvola ci offre anche modo di tenere al sicuro i nostri documenti
più sensibili, quelli che per noi è un rischio mantenere nel
computer. Apra una nuvola gratuitamente e legga come
mantenere al sicuro e gratuitamente gli archivi sensibili che non
desidera mantenere nel suo computer.
Obbligazioni bancarie Titolo di debito che impegnano la banca emittente al rimborso del
capitale oltre che degli interessi, di ammontare fisso e variabile
nell'arco della durata prestabilità. Non includono le obbligazioni
aventi natura di prestito subordinato.
Offshore banking Banca que opera fuori da un territorio specifico e per estenso
banca che opera da un paradiso fiscale con operazioni esentasse.
Offshore o Off-shore Offshore significa letteralmente fuori dalle acque territoriali o in
caso di una operazione finanziaria realizzata fuori dal Paese di
residenza (operazione extraterritoriale). Ovvero, per operare
offshore è necessario poter dimostrare che l'attività è svolta al
209
100% fuori dal paese di residenza. Noi vi aiutiamo in questo se la
vostra attività è compatibile. Se la vostra attività è svolta nel vostro
paese di residenza, avete uffici, negozi, depositi merci, ecc., non
potete operare offshore. L´ industria offshore è piccola e
misteriosa, nonostante secondo le ultime stime oltre il 60% dei
capitali mondiali vengono gestiti attraverso questa industria.
On-shore Si riferisce a società banche, attività residenti e quindi non
avvantaggiate da sistemi fiscali privilegiati.
Opac - Online public access catalog Catalogo bibliotecario consultabile in rete.
Operatori booleani Operatori della logica booleana che consentono la combinazione
dei termini per formulare le ricerche sui record delle basi dati. Il
prodotto logico, And, richiede la presenza contemporanea di due o
piú elementi nei record; la somma logica, Or, richiede la presenza
di almeno uno dei termini impiegati nella ricerca ed è spesso
utilizzato per combinare fra loro concetti simili; la differenza logica,
Not, richiede l'assenza nel record dell'elemento che segue
l'operatore e la presenza di quello che precede.
Organismo rappresentativo delle Associazioni con competenza sociale e
sindacale in Europa, nonchè partner sociale riconosciuto dalla
Commissione e dal sindacato europeo.
Organismi/commissioni paritetiche Organismi e commissioni di cui fanno parte, in misura paritaria, i
rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali o delle aziende
e dei sindacati.
Organo di vigilanza italiano
210
Banca d'Italia.
Origine economica del denaro Per aprire un conto bancario offshore, dipendendo dalla banca,
occorre spiegare l'origine economica dei propri fondi. Ciò significa
spiegare come si è entrati in possesso del denaro che si intende
versare sul conto. Queste informazioni sono necessarie per
ottemperare alle leggi internazionali sulla diligenza dovuta. Lo
scopo è quello di controllare che il suo denaro provenga da
un'attività legale e non dal commercio di droga, dall'estorsione o
da altre violazioni del codice criminale. I soldi provenienti dalla
mancata dichiarazione delle imposte nel suo paese sono legali,
ma deve poter dettagliare la provenienza esatta (vendita in nero di
una casa, commissione pagata in nero, ecc.) Tali informazioni
saranno trattate con la massima riservatezza anche nel caso in cui
il conto non venga poi aperto. A seconda della provenienza del
denaro, la banca puó richiedere documenti specifici relativi
all'origine dei fondi. Attenzione: origine economica NON significa
origine geografica!
Osl Organizzazione sindacale dei lavoratori.
Outsourcing Affidamento a terzi di larghe porzioni di attività, precedentemente
svolte all'interno, che riguardano lo sviluppo oppure l'esercizio e la
manutenzione del sistema informativo automatizzato (hardware e
software applicativo).
Paradisi Fiscali I paradisi fiscali sono paesi o territori che per motivi economici
offrono facilitazioni fiscali ad investitori esteri che operano
offshore, le cui legislazioni fiscali sono volutamente lassiste o
211
inesistenti. Si può parlare di stati che commercializzano la propria
sovranità offrendo un regime favorevole, una totale deregulation ai
detentori di capitali, indipendentemente dall’origine di questi ultimi,
anche negli ultimi anni quasi tutti i paradisi fiscali hanno varato
leggi per proteggere le proprie entità finanziarie dai capitali
prodotto del traffico di droga o del terrorismo. Altri paesi hanno
adottato legislazioni piú severe che comprendono in generale i
traffici illeciti (armi, droga, donne, bambini, organi, ecc.), le truffe,
ma escludono l´evasione fiscale (sempre che prodotta all´estero).
Ci sono attualmente oltre 200 giurisdizioni che offrono
agevolazioni fiscali ed alcuni di essi sono paesi ad alta
imposizione (tipo gli Stati Uniti), per cui è importante conoscere i
vantaggi di ogni paese per poter decidere dove e come è meglio
operare per trarre vantaggio da uno o piú incentivi agli investitori
non residenti. Alcuni di questi paesi sono anche dei veri e propri
paradisi per le vacanze. È importante peró ricalcare che il
Paradiso, in senso assoluto, non esiste. Perlomeno
economicamente parlando.
Pensione complementare Assicura ai lavoratori una prestazione pensionistica integrativa o
aggiuntiva alla prestazione del regime di base.
Pensione di anzianità Il trattamento pensionistico che si consegue prima del compimento
dell'età per il pensionamento di vecchiaia, con 35 anni di anzianità
contributiva e assicurativa e almeno 56 anni (per il 2001); in
alternativa, con un'anzianità contributiva e assicurativa (sempre
per il 2001) di 37 anni a prescindere dall'età anagrafica.
Pensione di vecchiaia
212
Il trattamento pensionistico che si consegue al compimento di 65
anni per gli uomini e di 60 anni per le donne con almeno 20 anni di
anzianità assicurativa e 20 anni di anzianità contributiva.
Periodo di raffreddamento Periodo, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
durante il quale le parti sociali si impegnano a non assumere
iniziative unilaterali nè a procedere ad azioni dirette, cosi
sospendendo ogni "conflitto" sindacale, in vista del regolare
svolgimento di particolari attività, quali il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro, la ristrutturazione e/o
riorganizzazione aziendale o il trasferimento di azienda.
Pfanbrief Obbligazioni garantite da attivi creditizi.
Pmi Piccole e medie imprese.
Pon Programma operativo nazionale.
Por Programma operativo regionale.
Portale Sito Web o servizio che mette a disposizione degli utenti una
varietà di risorse informative e di servizi sia di tipo commerciali che
editoriali. Un portale contiene, oltre un motore di ricerca e/o una
directory, informazioni editoriali (news, quotazioni finanziarie,
mappe tematiche...) servizi all'utente (e-mail gratuita, interfaccia
personalizzata, forum di discussion...) e servizi commerciali. I primi
portali sono stati i servizi online, che offrivano l'acceso a Internet.
Premio aziendale
213
Parte variabile della retribuzione, fissata aziendalmente in funzione
di indicatori di produttività, redditività, efficienza, qualità, rischiosità
e struttura.
Procedura F24 Procedura utilizzata dalle banche nei rapporti con
l'amministrazione finanziaria per l'esecuzione del servizio di
accoglimento delle deleghe di pagamento (mod. F24) relative ai
versamenti unitari da parte delle banche.
Procedura I24 Procedura utilizzata dalle banche nei rapporti con
l'amministrazione finanziaria per l'esecuzione del servizio di
pagamento delle imposte tramite Internet.
Project financing Comprende una serie di servizi alle imprese (consulenza,
strutturazione e sottoscrizione di un finanziamento, ecc.) in
relazione ad uno specifico progetto.
Provvista bancaria Depositi, obbligazioni e pronti contro termine di clientela delle
banche.
Pssg. Payment systems steering group
Comitato di coordinamento per i sistemi di pagamento (Fbe).
Qcs. Quadro comunitario di sostegno Quadro comunitario di sostegno. Documento di programmazione
dei fondi strutturali in uno Stato membro, attraverso il quale
vengono definite la strategia e le priorità di azione, gli obiettivi
specifici e le risorse messe a disposizione. Il Qcs è approvato dalla
Commissione europea d'intesa con lo Stato.
Raccolta bancaria
214
Depositi e obbligazioni delle banche, comprensivi delle
obbligazioni in euro collocate sul mercato europeo.
Rating interni Strumenti di analisi e classificazione del rischio di credito.
Redditometro o redditest ReddiTest - Comunicazioni di dati per la stima dei reddito
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/ag
enzia+comunica/eventi+e+convegni+2col/presentazione+del+nuov
o+redditometro
Il software consente di inserire i dati necessari per la stima del
reddito familiare con riguardo ad esempi concreti che restano
comunque anonimi. I dati inseriti, quindi, non possono in alcun
modo essere utilizzati ai fini dell’attività di controllo dell’Agenzia
delle Entrate.
L’applicazione non effettua alcun calcolo e/o stima.
Il software consentirà la trasmissione dei dati inseriti alla Sose
(http://www.sose.it) la quale fornirà la stima del reddito
complessivo del nucleo familiare basata sui dati inviati. Per la
trasmissione è necessario essere registrati al portale www.sose.it .
Esempio
Nucleo familiare composto dai coniugi e due figli a carico
(produttori di reddito i soli coniugi)
Le voci indicative di capacità di spesa, valorizzate dal
redditometro, portano alla stima di una “soglia di coerenza” dei
redditi complessivamente posseduti dalla famiglia pari a €
107.000
I coniugi intendono dichiarare rispettivamente un reddito
complessivo di:
• Coniuge A……………. € 32.000
215
• Coniuge B……………. € 26.000
Emerge quindi una situazione di “non coerenza”
Rendibot Rendimento composto medio ponderato riferito all'anno
commerciale dei Bot a sei e a dodici mesi.
Rendiob Rendimento delle obbligazioni bancarie quotate al Mot.
Rendistato Media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a
tassazione o dato relativo al campione dei titoli con vita residua
superiore all'anno scambiati alla Borsa valori italiana (Mot).
Rete a valore aggiunto Struttura comunicativa che consente a un utente finale di
utilizzare, oltre alla struttura, anche i servizi telematici (posta
elettronica, Home Banking, banche dati, prenotazioni, ecc.).
Rete nazionale interbancaria (Rni) Infrastruttura di trasmissione del sistema creditizio e finanziario; si
avvalgono della rete le procedure informatiche riguardanti il
sistema dei pagamenti.
Retribuzione lorda Retribuzione tabellare a carico delle aziende comprensiva di tutti
gli emolumenti corrisposti ai singoli dipendenti. Le altre
componenti della retribuzione lorda sono: lavoro straordinario per
le aree professionali, maggiorazione per laurea per le aziende
destinatarie del Ccnl Acri, buoni pasto, indennità contrattuali,
premio aziendale, provvidenze per motivi di studio, indennità
sostitutiva del preavviso, incentivazione all'esodo, ad personam e
ogni altra erogazione aziendale.
Retribuzione netta
216
Retribuzione lorda al netto delle trattenute fiscali a carico dei
dipendenti.
Riba. Ricevute bancarie elettroniche Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica
emessa dal creditore.
Rid. Rapporti interbancari diretti Incasso di crediti effettuato sulla base di un ordine permanente di
addebito in conto corrente conferito dal debitore.
Rls. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza La persona, ovvero le persone, elette o designate per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e sicurezza durante il lavoro (nozione tratta dall'art. 2, lett. f,
del dlgs n. 626/1994).
Rsa (Rappresentanza sindacale aziendale) Organo di rappresentanza dei sindacati presenti nel luogo di
lavoro, piú precisamente nell'unità produttiva, aderenti alle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi di lavoro
applicati nell'unità produttiva stessa. La relativa costituzione e
disciplinata dall'art. 19 della L.20 maggio 1970, n.300, dagli
accordi di settore e dalle Convenzioni ABI e Acri.
Rspp. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e
capacità adeguate per l'espletamento dei compiti aziendali in
materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro (nozione
tratta dall'art. 2, lett. e, dlgs n. 626/1994).
Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) Organo di rappresentanza sindacale aziendale unitario, previsto
dal "Protocollo 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali sulla
politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali,
217
sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo". Si
distingue dalla Rsa, in quanto composto su base elettiva.
Scatole cinesi Le cosiddette “Scatole Cinesi” servono solamente nel caso in cui
sia necessario rendere anonima al 100% la proprietà di un’azienda
di un paese ad alta transazione. Per “anonima” intendiamo non
riconducibile al beneficiario. Le scatole Cinesi possono essere
tante quante ne occorrono nel vostro sistema di titolarità. La
formula più semplice è creare una “piccola holding” che fa capo a
voi (Panama, Dominica, Delaware-USA) e con questa acquistare
altre società o quote di altre società. Anche una società italiana
può essere posseduta da una piccola holding panamense.
Search engine Vedere motore di ricerca
Securitization Tecnica finanziaria consistente nella "trasformazione" di crediti in
titoli da destinare alla circolazione. In Italia assume il nome di
"cartolarizzazione dei crediti" disciplinata dalla legge 30 aprile
1999, n.130.
Segreto bancario È una legge in vigore in alcuni paesi e che permette alle banche di
non dover fornire informazioni sui propri clienti e sulle loro
operazioni finanziarie. In genere esistono delle deroghe per gravi
reati ed in genere tra questi non è compresa l’evasione fiscale. Se
lei non dichiara i suoi redditi o il suo patrimonio alle autorità fiscali
del suo paese, nei Paradisi Fiscali ciò non è ritenuto reato. Per la
legge di questi paesi questa si chiama evasione fiscale, e non
frode fiscaleche implica la falsificazione di documenti, e non
218
costituisce sufficiente motivo per far decadere l'obbligo di
segretezza bancaria, neppure su richiesta di un governo straniero.
Servente o server Apparecchiatura che in una rete locale (Lan) fornisce servizi (di
comunicazione, di archiviazione, di stampa) a tutte le altre stazioni
di lavoro collegate alla rete locale.
Sfop Strumento finanziario di orientamento per la pesca.
Silcea-Cisal Sindacato italiano lavoratori credito enti assimilati.
Sinfub Sindacato autonomo personale di credito, finanza e assicurazioni.
Sistema informativo Complesso di macchine, personale e procedure destinato alla
gestione delle informazioni rilevanti per l'azienda; la parte di esso
gestita mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche viene in
genere chiamata sistema informatico.
Sistema operativo Software destinato alla gestione interna degli elaboratori, con
riguardo ai processori, alla memoria, ai canali trasmissivi interni e
alle unità di input/output.
Smes. Small & medium-sized enterprises Piccole e medie imprese (Smes contact).
Sofferenze Crediti al valore nominale nei confronti dei soggetti in stato
d'insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni
sostanzialmente equiparabili.
Sofferenze nette Sofferenze al netto delle svalutazioni.
219
Spider Programma utilizzato dai motori di ricerca per catturare
automaticamente pagine Web.
Sportello automatico Apparecchiatura posta a disposizione della clientela, abilitata al
prelievo di banconote (cash dispenser, ATM) e/o all'effettuazione
di altre operazioni (self service, ecc.).
Spread o commissione onnicomprensiva Maggiorazione forfettaria riconosciuta alle banche per le
operazioni di credito.
Stp. Straight through processing Trattamento automatico (senza interventi manuali) dei pagamenti
elettronici.
Sussidiarietà Principio secondo il quale la fonte comunitaria regola
esclusivamente cio' che non è regolato dalle norme nazionali.
Swift (Society for worldwide interbank financial telecommunication) Rete interbancaria per il trattamento di operazioni finanziarie
internazionali; creata e gestita da banche, la rete è accessibile
anche a numerose categorie di operatori non bancari,
www.swift.com.
Table of contents (Toc) Servizio informativo periodici che consiste nella diffusione dei
sommari degli ultimi fascicoli delle pubblicazioni periodiche al fine
di consentire agli utenti di essere regolarmente aggiornati sulle
novità della letteratura del proprio settore di taglio gerarchico; a
differenza dei motori di ricerca le fonti segnalate non sono inserite
in maniera automatica ma sono il frutto della selezione umana.
220
Tassi benchmark Rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni, trattati sul mercato
secondario.
Tasso medio dell'attivo fruttifero Tasso medio ponderato dei tassi applicati alla riserva obbligatoria,
agli impieghi in lire o in valute dell'area dell'euro e ai titoli.
Tasso medio della raccolta da clientela Tasso medio ponderato dei rendimenti dei depositi, delle
obbligazioni e delle operazioni pronti contro termine con clientela.
Tasso medio sugli impieghi Tasso medio degli impieghi a breve termine.
Tasso medio sui depositi Tasso medio applicato ai depositi bancari in conto corrente, a
risparmio e ai certificati di deposito (al lordo della ritenuta fiscale).
Tasso sui certificati fino a 6 mesi Rendimento all'emissione al lordo della ritenuta fiscale.
Tcp/Ip (Transmission control protocol/internet protocol) Insieme di protocolli che consente il colloquio tra elaboratori.
Sviluppato originariamente da Darpa (Defence advanced research
projects agency) verso la fine degli anni `70, costituisce la base di
Internet. La suite di protocolli Tcp/Ip è di tipo "aperto" in quanto è
utilizzabile con apparati hardware di tipo diverso.
Testo unico bancario Dlgs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia).
Testo unico imposte sui redditi (Tuir) Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche. Raccolta di
disposizioni in tema di imposte sui redditi (Irpef e Irpeg).
Tfr
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Trattamento di fine rapporto.
Thesaurus Vocabolario controllato e dinamico di termini correlati tra loro
semanticamente e gerarchicamente che copre un campo
disciplinare specifico. La funzione del thesaurus è quella di
tradurre in un linguaggio documentario controllato il linguaggio
naturale dei documenti e degli utenti.
Thin client (client leggeri) Computer dotati di risorse hardware piú limitate rispetto ai
personal computer standard, ma con la possibilità di connettersi
tramite rete a server per l'esecuzione delle elaborazioni. Tali
apparecchiature permettono una riduzione dei costi grazie anche
alla possibilità di gestire il software in maniera centralizzata.
Trattamento di fine rapporto Importo monetario corrisposto dal datore di lavoro al dipendente al
momento della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel caso
di anticipazione qualora la causale medesima sia compresa nelle
previsioni di legge. L'indice di rivalutazione serve per la
monetizzazione dell'importo del trattamento di fine rapporto
maturato, nel caso di cessazione in un determinato mese.
Trattamento retributivo tabellare Retribuzione base per i diversi inquadramenti, fissata dal contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Trattato di Maastricht Stipulato nel 1992 dai paesi membri dell'Unione europea detta le
disposizioni in materia di integrazione economica europea e di
adozione della moneta unica.
Trattato di Roma Trattato istutivo delle Comunità europee del 1957.
222
Travel check Assegno del viaggiatore emesso da una banca o da un’istituzione
finanziaria abilitata.. La banca emittente può vedere dove è stato
cambiato il traveler's check. Si deve infatti rivelare sempre la
propria identità quando si utilizza tale forma di pagamento. Poichè
ogni assegno è identificato da un numero univoco, teoricamente è
possibile rintracciarlo. In pratica però, questo tipo di ricerca viene
effettuata raramente, o almeno non sistematicamente.
Ue Unione europea.
Ugl credito Unione generale del lavoro-credito.
Uic Ufficio italiano dei cambi.
Uilca Uil credito e assicurazioni.
Uni Ente nazionale italiano di unificazione. Ente riconosciuto nel nostro
Paese avente il compito di elaborare e pubblicare norme di buona
tecnica in tutti i settori industriali, tranne che in campo elettrico (di
cui si occupa il Cei), nonché di rappresentare l'Italia alle riunioni
dei comitati tecnici dell'Iso e del Cen.
Uni-Europa Sindacato europeo dei bancari europei.
Unice Confederazione europea degli imprenditori.
Utility L’ Utility è una ricevuta di un’ utenza fissa (acqua, luce, gas,
telefono, canone TV) dove appaia l’ indirizzo della residenza o
223
ufficio. Questo documento è richiesto sempre più spesso da
banche, e-commerce, traders, ecc. Per stabilire dove vive un
cliente. In Italiano la traduzione sarebbe ° prova d’ indirizzo°. Non
vengono accettate le utenze tipo telefono cellulare o altre di servizi
che vengono prestati all’ esterno della residenza o ufficio. Il
documento non deve essere più vecchio di tre (3) mesi. Se non
sapete come procurarvelo, contattateci [email protected]
Virtual banking Termine con il quale vengono individuati i servizi bancari forniti
tramite strutture che permettono alla clientela di non avere un
contatto diretto con il personale bancario.
224
L’AUTORE
Giovanni Caporaso Gottlieb è
considerato il guru italiano dell’
offshore. È fondatore dello
studio legale Caporaso &
Partners Law Office di Panama,
Presidente della società di
pianificazione fiscale offshore,
OPM Corporation, i cui servizi
sono visibili in italiano sul sito
web www.paradisifiscali.org. La società è stata fondata nel 1992
ed è oggi una delle imprese leader del settore. Caporaso è inoltre
Segretario Generale dell’Associazione dei Residenti ed Investitori
Stranieri della Repubblica Dominicana e Segretario Generale delle
Nazioni Unite non Rappresentate, www.uun.ch.
Avvocato e giornalista, ha scritto per le più importanti riviste
europee ed ha collaborato a numerose trasmissioni della RAI e
diretto i mensili Italia Italia, Europa Europa e Narcomafias
Internacional, rivista specializzata nella denuncia di traffici di
droga, armi e mafie.
È membro del Collegio degli Avvocati di Panama, dell’
International Bar Association e della International Lawyers
Association.
È autore di numerose pubblicazioni edite da Expats Ebooks,
www.expatsebooks.com.