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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA I Reparto - Ufficio Contenzioso del Personale CIRCOLARE N. 318628/09 (Edizione 2015) “TUTELA LEGALE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO”

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA · riferendosi alla responsabilità a contenuto patrimoniale di amministratori o ... - contabile strido sensu, ... accanto al rimborso delle

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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZAI Reparto - Ufficio Contenzioso del Personale

CIRCOLARE N. 318628/09(Edizione 2015)

“ TUTELA LEGALE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO”

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZAI Reparto - Ufficio Contenzioso del Personale

Roma

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo l’aggiornamento della circolare n. 318628/09 recante ________ “Tutela legale degli appartenenti al Corpo”________

SLCC(Geni

Premessa

INDICE5

PARTE PRIMA

La responsabilità dell’appartenente al Corpo e la tutela legale

1. Generalità: la responsabilità dell’appartenente al C orpo ............................................ 7

a. Responsabilità verso te rz i............................................................................................ 7

b. Responsabilità nei confronti deH’Amministrazione.................................................... 8

3. La tutela lega le .................................................................................................................. 9

a. Il gratuito patrocinio....................................................................................................... 10

b. La tutela legale nei procedimenti penali per fatti relativi all’uso delle

armi o di altro mezzo di coazione fis ica ..................................................................... 11

c. La tutela legale negli altri giudizi di responsabilità .................................................... 13

d. L ’anticipazione ex ante delle spese legali................................................................... 18

PARTE SECONDA

L’iter procedimentale delle istanze di tutela legale

1. Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati

personali............................................................................................................................. 21

2. Istruttoria e decisione........................................................................................................ 25

a. Istanze di gratuito patrocinio ex art. 44 del R.D. 30 ottobre 1933,

n, 1611............................................................................................................................ 25

(1) Presentazione dell’istanza...................................................................................... 26

(2) Istruttoria ................................................................................................................... 26

b. Istanze di tutela legale nei procedimenti penali per fatti relativi all’uso

delle armi o di altro mezzo di coazione fisica ex art. 32 della legge

22 maggio 1975, n. 152................................................................................................ 27

(1) Presentazione dell’istanza....................................................................................... 28

3

(2) Istruttoria ................................................................................................................... 28

(3) Attività di m onitoraggio ........................................................................................... 30

c. Istanze di tutela legale negli altri procedimenti ex arti. 18, comma 1,

del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 e 3, comma 2-bis, del D.L. 23 ottobre

1996, n. 5 4 3 .................................................................................................................... 30

(1) Presentazione dell’istanza....................................................................................... 30

(2) Istruttoria.................................................................................................................... 31

(3) Attività di monitoraggio............................................................................................ 33

d. Istanze di anticipazione delle spese legali ex art. 44, commi 2 e 3, del

D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 .......................................................................................... 33

(1) Presentazione dell’is tanza ...................................................................................... 33

(2) Istruttoria..................................................................................................... .............. 34

(3) Attività di monitoraggio............................................................................................. 35

4. Responsabile e termini del procedimento ..................................................................... 35

5. Regime impugnatorio........................................................................................................ 37

6. Disposizioni abrogate......................................................................................................... 37

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1. Premessa

La presente circolare ha lo scopo di rivisitare e razionalizzare in un unico compendio l’attuale normativa di diritto interno in tema di tutela legale degli appartenenti al Corpo nei giudizi per responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile.

L’esigenza di armonizzare ed aggiornare le vigenti disposizioni scaturisce:

- dalla frammentazione delle direttive emanate, nel tempo, in ordine alla tematica1;

- dalle novelle legislative introdotte daH’art. 35, commi 1 e 2, dei D.P.R. 11 settembre2007, n. 1702 e, più di recente, dalPart. 44, commi 3, 4 e 5, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 513 e dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 694;

- dalle autorevoli pronunce giurisprudenziali intervenute in materia;

- dalle indicazioni fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato;

- dall’esperienza maturata nello specifico settore.

Il responsabile del procedimento e l’articolazione competente nella gestione delle istanze della specie sono attualmente individuati, rispettivamente, nel Capo del VI Reparto del Comando Generale e nel dipendente Ufficio Legale e Contenzioso.

Con determinazione del Comandante Generale n. 168966/3100 in data 19 maggio 2009, è stato previsto il transito del citato Ufficio, ridenominato “Contenzioso del Personale”, alle dipendenze del I Reparto.

Pertanto, allorquando verrà data attuazione al richiamato provvedimento ordinativo, tutti i riferimenti al responsabile del procedimento e alParticolazione competente, contenuti nella presente circolare e nei fac-simili ad essa allegati, dovranno essere intesi al “Capo del I Reparto del Comando Generale” e aW" Ufficio Contenzioso del Personale del I Reparto del Comando Generale”.

1 Si fa riferimento alle circolari n. 123540 in data 16 aprile 2007 e n. 65593 in data 25 febbraio 2009 nonché al radiomessaggio n. 314424/07 in data 26 settembre 2007 del Comando Generale.2 Recante il "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)".3 Integrativo del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.4 Recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.

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PARTE PRIMA

LA RESPONSABILITA5 DELL’APPARTENENTE AL CORPOE LA TUTELA LEGALE

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1. Generalità: la responsabilità dell’appartenente al Corpo

II militare della Guardia di Finanza può essere coinvolto in giudizi per responsabilità sia verso terzi che nei confronti deH’Amministrazione.

a. Responsabilità verso terzi

In base all’art. 28 della Costituzione, “/' funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di d iritti’.

I giudizi di responsabilità di interesse in questa sede possono, quindi, essere di ordine:

- penale;

- civile;

- amministrativo.

Se la responsabilità penale, al pari di quella amministrativa, è personale, la responsabilità civile tutela, altresì, la posizione del terzo contro la Pubblica Amministrazione. Pertanto, se viene arrecato danno ad un terzo estraneo alla P.A., sia il funzionario che la stessa Amministrazione possono essere tenuti a risarcirlo del pregiudizio subito5.

La relazione tra la responsabilità della P.A. e quella dei propri dipendenti è riconducibile al rapporto di solidarietà di cui alPart. 1294 del codice civile. Ciò significa che sul piano civile il danneggiato può rivolgersi sia verso l’agente (sempreché sia perseguibile per colpa grave o dolo) sia verso l’Amministrazione, la quale, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti del dipendente qualora l’obbligo di risarcimento cui essa ha dovuto ottemperare sia conseguenza del colpevole comportamento da egli posto in essere.

II militare non può, invece, essere ritenuto responsabile:

- se ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, salva la responsabilità del superiore6;

- nelle ipotesi di legittima difesa di sé o di altri7;

- quando sia stato costretto all'azione o all’omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona8;

- se ha agito perché costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attualedi un danno grave alla persona ed il pericolo non sia stato da lui volontariamentecausato né era altrimenti evitabile, sempreché ne abbia riferito ai superiori prima di essere convenuto in giudizio per il risarcimento del danno o prima di essere diffidato al compimento di atti obbligatori9.

5 Ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).6 Cfr. art. 28 del D.P.R. n. 3/1957, che richiama l’art. 18, comma 2, del medesimo decreto,7 Cfr. artt. 52 del codice penale e 29, comma 1, del D.P.R. n. 3/1957.8 Cfr. art. 29, comma 1, del D.P.R. n. 3/1957.9 Cfr. art. 29, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 3/1957.

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b. Responsabilità nei confronti dell’Amministrazione

L’inosservanza degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego può determinare l’avvio di procedimenti in sede:

- disciplinare, quando la trasgressione è sanzionata dall’Amministrazione, di massima sotto il profilo dell’osservanza del rapporto gerarchico di servizio;

- penale, nei casi in cui il dipendente ponga in essere comportamenti contro l’Amministrazione che integrano reati (ad esempio, il peculato, l’abuso d ’ufficio, la rivelazione di segreti d’ufficio, ecc.). Dal momento che ogni fattispecie è a sé stante, si potranno avere casi in cui il reato presuppone anche un danno patrimoniale (l’esempio classico è l’appropriazione di denaro o beni della Pubblica Amministrazione) ed altri in cui prescinde da esso. In altre parole, non sempre i fatti che integrano una responsabilità penale coincidono con quelli che danno luogo alla responsabilità amministrativa e viceversa;

- amministrativa-contabile lato sensu, se la violazione dolosa o colposa dei propri doveri da parte del dipendente dà luogo a danni economici o morali per l’Amministrazione. Si parla, in queste ipotesi, di responsabilità amministrativa, riferendosi alla responsabilità a contenuto patrimoniale di amministratori o dipendenti pubblici per i danni causati all’Ente nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio. L’accertamento di tale responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell’Amministrazione danneggiata. Pertanto, al contrario della responsabilità civile, che tutela la posizione del terzo contro la P.A., quella amministrativa tutela quest’ultima dai danni che le arreca il dipendente all’interno dei rapporto d’ufficio;

- contabile strido sensu, allorché il contenzioso abbia per oggetto la responsabilitàpropria dei soli funzionari tenuti ad un rendiconto di valori, denaro e benidell’Amministrazione10.

Tanto premesso, i presupposti affinché un soggetto possa essere chiamato arispondere sotto il profilo della responsabilità amministrativa sono costituiti da:

- una condotta dolosa o gravemente colposa11;

- l’inerenza o il collegamento tra la stessa ed il rapporto esistente conl’Amministrazione;

- il danno pubblico risarcibile, quale conseguenza diretta e immediata di detta condotta.

Ai sensi degli articoli 18, 19, 22 e 23 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, la responsabilità verso l’Amministrazione sussiste anche ai fini della rivalsa dei danni che devono essere risarciti a terzi per fatti commessi dai pubblici dipendenti nell’esercizio dei compiti istituzionali.

10 Per incidens, a fronte di un danno già accertato in sede civile, il funzionario chiamato in giudizio dinanzi alla Corte dei Conti potrà soltanto richiedere una riduzione del risarcimento che si fondi su una autonoma valutazione di tutte le circostanze (ad esempio, della gravità della colpa).11 La limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave è stata introdotta in via generale dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. La gravità della colpa va apprezzata in relazione alla diversa natura delle funzioni svolte dall’agente pubblico ed alla specificità del contesto organizzativo. Ne consegue che la colpa può definirsi grave quando si discosta notevolmente dallo standard normalmente richiesto per il tipo di prestazione svolta, sulla base di una valutazione che pone il giudice nella stessa situazione in cui si trovava il funzionario quando ha agito (c.d. giudizio ex ante).

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Se il militare ha agito in ottemperanza ad un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, fatta salva la responsabilità del superiore che ha impartito il comando.

2. La tutela legale

L’assunzione delle spese legali da parte dello Stato e degli Enti pubblici è espressione di un principio generale deH’ordinamento in forza del quale l’Amministrazione può contribuire alla difesa dei propri dipendenti, sempreché l’imputazione processuale a carico di questi ultimi scaturisca da attività svolte in diretta connessione con i fini istituzionali ad essa demandati12.

Il beneficio della tutela legale è stato originariamente concepito dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 161113, quale assunzione diretta da parte dello Stato, per mezzo delPAvvocatura erariale, della difesa dei propri dipendenti coinvolti in giudizi civili e penali per fatti attinenti al servizio.

L’oggettiva impossibilità di aderire alle sempre più numerose istanze tendenti ad ottenere tale beneficio ha poi indotto il legislatore a prevedere, accanto al patrocinio diretto delPAvvocatura, la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’attività defensionale svolta da un legale di fiducia, come tale liberamente scelto dall’interessato, nei limiti di congruità stabiliti dal competente Organo di difesa erariale.

Tale possibilità è stata dapprima riconosciuta ai soli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria ed ai militari in servizio di pubblica sicurezza coinvolti in procedimenti scaturenti da fatti relativi all’uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica (ex art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152), per essere successivamente estesa sia da un punto di vista soggettivo (a tutti gii altri dipendenti pubblici) che oggettivo (ai giudizi di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile) dagli artt. 18, comma 1, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 e 3, comma 2-bis, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.

Queste ultime disposizioni hanno previsto, accanto al rimborso delle spese legali al termine del procedimento, anche la possibilità per il dipendente pubblico di richiedere un’anticipazione sull’attività fino a quel momento svolta dal proprio legale di fiducia. Si tratta di un’anticipazione c.d. ex post, in quanto concessa dopo l’inizio dell’attività defensionale sulla base del giudizio di congruità espresso dal competente Organo di difesa erariale e soggetta a rivalsa in caso di accertamento della responsabilità del dipendente.

Le norme di recepimento dei provvedimenti di concertazione per le Forze di polizia (segnatamente, per quelle ad ordinamento militare, gli artt. 63 del D.P.R. 164/2002, 35 del D.P.R. 170/2007 e 44 del D.P.R, 51/2009) hanno successivamente introdotto anche un’anticipazione c.d. ex ante delle spese legali, concessa, cioè, prima dello svolgimento della prestazione del legale e senza il preventivo giudizio di congruità delPAvvocatura.

12 Tale principio è desumibile, oltre che da specifiche disposizioni del codice civile, quale l’art. 1720, comma 2, in tema di rapporti tra mandante e mandatario, anche dal divieto di arricchimento senza giusta causa sancito con norma di chiusura dall’art. 2041 del codice civile. Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione n. 2630 del 2005; idem, Sez. V, decisione n. 1392 del 1993; idem, Sez. Ili, parere n. 69 del 1996; idem, Commissione Speciale, parere n. 4 del 1996.13 Recante “Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato".

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A fattor comune si evidenzia che, da un punto di vista temporale, le disposizioni normative in materia di tutela legale si applicano ai giudizi:

- iniziati dopo l’entrata in vigore della relativa disciplina;

- iniziati prima di tale entrata in vigore, se conclusi successivamente;

- iniziati e conclusi prima dell’entrata in vigore della disciplina, se la sentenza sia passata in giudicato successivamente.

a. Il gratuito patrocinio

Ai sensi dell’art. 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 161114, la rappresentanza e la difesa dei dipendenti pubblici nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio può essere assunta dall’Avvocatura dello Stato a condizione che:

- le Amministrazioni o gli Enti pubblici di appartenenza ne facciano richiesta;

- l’Avvocato Generale dello Stato ne riconosca l’opportunità.

I termini generici con cui si esprime la norma impongono una lettura coordinata con le previsioni legislative in materia di tutela legale introdotte successivamente e, in particolare, con l’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 6715, il quale ha previsto il rimborso delle spese sostenute dai pubblici dipendenti per la propria difesa nell’ambito di giudizi scaturenti da fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali, definiti con sentenza o provvedimento che ne abbia escluso la responsabilità.

Ai fini del riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio occorre, pertanto, il verificarsi di:

- una condizione applicativa, atteso che il giudizio di responsabilità, nelle varie forme indicate, deve essere promosso nei confronti del militare e non instaurato su iniziativa di quest’ultimo;

- un presupposto oggettivo, giacché il giudizio deve essere stato avviato in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali, richiedendosi con ciò l’esistenza di un comprovato collegamento tra l’agire del soggetto - sottoposto per quel fatto a giudizio - ed il volere dell’Amministrazione di appartenenza16.

Inoltre, per accedere al beneficio, è necessario che il comportamento del militare, sulla base degli elementi a disposizione dei superiori gerarchici, si configuri pienamente legittimo.

14 Art. 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611: “L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni o degli enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità”.15 Art. 18, comma 1, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67: “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".16 Per una più compiuta disamina del presupposto oggettivo, si fa integrale rinvio al successivo paragrafo 2.c., concernente il rimborso delle spese legali previsto dal richiamato art. 18 del D.L. n. 67/1997 e dalPart. 3, comma 2-bis, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543.

10

Il beneficio si applica anche al personale militare collocato in congedo in un momento successivo a quello in cui sono avvenuti i fatti che hanno dato luogo al giudizio, purché gli stessi siano stati commessi in costanza di servizio, anche con riferimento ai periodi di richiamo.

Il procedimento amministrativo si avvia tramite la presentazione di un’istanza da parte del dipendente interessato. Tale prassi ha consentito di superare l’obiezione di possibile illegittimità costituzionale dell’art. 44 del R.D. n. 1611/1933 per la scelta di rimettere l’assunzione della difesa erariale all’iniziativa deH’Amministrazione di appartenenza del funzionario o dell’agente.

In caso di concessione del gratuito patrocinio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, e 45 del citato R.D. n. 1611/1933, gli avvocati dello Stato all’uopo incaricati non hanno bisogno di mandato per l’esercizio delle proprie funzioni, neppure nei casi in cui le norme ordinarie richiedano il mandato speciale.

b. La tutela legale nei procedimenti penali per fatti relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica

L’art. 32, comma 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, prevede per gli “ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o i militari in servizio d i pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica” la possibilità di essere difesi in giudizio dall’Avvocatura dello Stato ovvero di farsi assistere da un libero professionista di fiducia.

Gli elementi soggettivi (“gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria’’o “i militari in servizio di pubblica sicurezza”) ed oggettivi (“fatti compiuti in servizio e relativi all’uso deile armi o di altro mezzo di coazione fisica’) richiesti dalla norma devono essere integrati con quanto precisato al successivo comma 2, in ragione del quale, nell’ipotesi in cui la difesa del dipendente venga assunta da un libero professionista, “le spese di difesa sono a carico del Ministero dell’Interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso”.

Da ciò deriva che anche nel caso in cui l’elemento soggettivo venga individuato nella colpa l’istante potrà beneficiare dell’agevolazione economica da parte del Ministero deH’Intemo17.

Per il personale della Guardia di Finanza, il beneficio in argomento è specifico, circoscritto, condizionato e limitato:

- specifico, perché riguarda l’appartenente al Corpo solo quando operi nelle vesti di agente di pubblica sicurezza ovvero di ufficiale o agente di polizia giudiziaria “per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica”.

L’istituto è applicabile anche:

> al personale collocato in congedo in un momento successivo a quello in cui sono avvenuti i fatti che hanno dato luogo al giudizio, purché gli stessi siano stati commessi in costanza di servizio, anche con riferimento ai periodi di richiamo;

17 II Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Dicastero in parola ha disciplinato l’istituto con le circolari n. 800/8820.E.12 del 21 ottobre 1980, n. 333-A/980.C.A.3.5 del 14 dicembre 1992, n. 333-A/9801-A.3.5 del 22 giugno 1996 e n. 333-A/98.01-A.3.5. del 13 giugno 2003.

11

> a favore del coniuge e dei figli del militare nel frattempo deceduto (in mancanza di questi ultimi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione)18;

- condizionato, atteso che il fatto incriminato, avente ad oggetto l’uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica, deve essere intimamente connesso con il servizio e deve sempre trovare causa ed origine neH’adempimento di un dovere che l’ufficialeo l’agente di p.g, o di p.s. è tenuto a svolgere in ragione delle proprie peculiari funzioni19.

Il beneficio non si applica, pertanto:

> per atti posti in essere dagli appartenenti al Corpo non nell’espletamento delle specifiche attribuzioni di polizia di sicurezza ovvero di polizia giudiziaria bensì nell’esercizio di altre funzioni (quali, ad esempio, quelle di polizia tributaria) ovvero quali privati cittadini;

> quando i fatti incriminati derivino da attività che hanno trovato solo mera occasione nell’espletamento del servizio senza uno stretto legame strumentale con esso, essendosi semplicemente verificati durante il servizio;

- circoscritto, dal momento che:

> è previsto solo il rimborso delle spese di difesa e non anche delle altre spese (ad esempio, quelle di giudizio, che rimangono a carico della parte in causa);

> l’assistenza deve essere fornita da un solo difensore di fiducia, non potendo la scelta essere orientata su più liberi professionisti riuniti in un unico collegio defensionale20;

- limitato, in quanto si riferisce solo ai procedimenti penali e non anche a quelli civili e amministrativo-contabili21. Non deve, comunque, trattarsi di procedimenti penali per reati commessi in danno deH’Amministrazione o nei quali quest’ultima si sia costituita parte civile, configurandosi, in tale eventualità, un conflitto di interessi.

Oltre al rimborso delle spese legali, è, altresì, riconosciuta all’operatore di polizia la facoltà di richiedere l’anticipazione delle spese sostenute per la propria difesa nel corso del procedimento penale (“anticipo del rimborso” o anticipazione c.d. ex post), fatta salva la rivalsa della somma erogata qualora il procedimento si concluda con l’accertamento della sua responsabilità per fatto doloso.

La competenza in ordine alle domande della specie è riservata al Ministero dell’Interno, sul quale gravano le spese di difesa nell’ipotesi in cui l’istante opti per la scelta di farsi assistere da un libero professionista piuttosto che dall’Avvocatura dello Stato.

18 Art, 44, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51: “Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell 'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio".19 In proposito, la richiamata circolare del Ministero deH’Intemo n. 333-A/9801-A.3.5 datata 22 giugno 1996 haprecisato che il “« fa tto commesso in serv iz io» non si riferisce solo alle attività compiute durante « l ’orarioformale di servizio», intendendo per esso l ’orario così come indicato nell’ordine giornaliero di servizio, macomprende anche tutte quelle attività compiute, al di fuori del « form ale orario di servizio», in ottemperanza ai propri doveri ed alle proprie attribuzioni. Tutte quelle azioni, cioè, compiute d ’iniziativa del dipendente che, libero dal servizio, si è attivato compiendo un'operazione di polizia o partecipando ad una già in corso".20 Cfr. circolare n. 333-A/9801-A.3.5 datata 22 giugno 1996 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza,21 In queste ultime ipotesi il militare potrà fare ricorso ai benefici previsti daH’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n.67, dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (cfr. paragrafo 2.c.) e dalPart. 44, comma 3, delD.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 (cfr. paragrafo 2.d.).

12

Dal punto di vista procedimentale, l’art. 3-bis del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, ha previsto che per le anticipazioni dovute al personale ai sensi della norma in esame - per le quali il parere dell’Avvocatura dello Stato non sia pervenuto aH’Amministrazione competente (e, quindi, al Ministero deH’interno) entro il termine di quarantacinque giorni - quest’ultima può procedere ex se nel limite del trenta per cento della richiesta, in applicazione del regolamento recante la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali di cui al decreto del Ministro della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, in conformità al parere di congruità reso dal competente Consiglio dell’Ordine forense.

c. La tutela legale negli altri giudizi di responsabilità

Le fonti normative di riferimento del beneficio in esame sono rappresentate:

- dal più volte richiamato art. 18, comma 1, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente il rimborso delle spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti dei dipendenti pubblici in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità;

- dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 54322, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, concernente il rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 2023, in caso di definitivo proscioglimento.

Le predette disposizioni sono applicabili, oltre che al personale in servizio, anche:

- ai militari collocati in congedo in un momento successivo a quello in cui sono avvenuti i fatti che hanno dato luogo al giudizio, purché gli stessi siano stati commessi in costanza di servizio, anche con riferimento ai periodi di richiamo;

- a favore del coniuge e dei figli del militare nel frattempo deceduto (in mancanza di questi ultimi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione)24.

L’accesso al beneficio in trattazione è subordinato al soddisfacimento di:

- una condizione applicativa, atteso che il giudizio di responsabilità, nelle varie forme indicate, deve essere promosso nei confronti dei militari, dovendosi escludere, pertanto, le ipotesi in cui i giudizi siano stati instaurati dagli stessi istanti;

22 Art. 3, comma 2-bis, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543: "In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza”.23 Art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, cosi come modificato dalFart. 3, comma 2 bis, del D.L.23 ottobre 1996, n. 543: “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l ’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi’.24 Cfr. art. 44, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

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- un presupposto soggettivo, essendo ammessi all’istanza i militari sottoposti a giudizio concluso “con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità".

Tale presupposto deve ritenersi integrato:

> in am bito penale, non solo quando il giudice abbia accertato che il "fatto non sussiste” o che “l ’imputato non lo ha commesso” ma anche quando il procedimento penale si sia concluso con la formula “perché il fatto non costituisce reato" o “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha inteso equiparare il decreto di archiviazione del procedimento ad una pronuncia che esclude la responsabilità, con conseguente ammissione alla previsione beneficiante “con riserva di ripetizione nell’ipotesi in cui all’esito di un’eventuale riapertura delle indagini intervenga una sentenza di condanna o una sentenza non assolutoria nel merito”

Non viene, invece, ricompresa in dette ipotesi la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato26 per tre ordini di ragioni:

■ ai sensi dell’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale, anche qualora ricorra una causa di estinzione del reato, se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice è tenuto a pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta;

■ è data la possibilità all’imputato di impugnare la sentenza di non luogo a procedere, seppure nei limiti dell’art. 593 del codice di procedura penale;

■ la sentenza di non doversi procedere, ad esempio per intervenuta prescrizione o amnistia, presuppone la mancanza di opposizione deH'imputato27.

Sempre l’Avvocatura Generale dello Stato28, nell’individuare una “terza categoria di sentenze o provvedimenti i quali non escludono la responsabilità del dipendente perché al giudice è impedito da norme imperative, non suscettibili di disposizione da parte del dipendente pubblico, l ’esame nel merito della questione”, ha riconosciuto il beneficio del rimborso delle spese legali anche in presenza di pronunce dall’esito c.d. “necessitato”, le quali, cioè, non entrando nel merito della vicenda, non hanno escluso la responsabilità del dipendente29.

In altri termini, l’Avvocatura Generale ritiene che se l’assenza di una decisione “piena” nel merito consegue ad una libera scelta del militare, quest’ultimo non

25 Cfr. circolare n. 31 del 2004 dell’Avvocatura Generale dello Stato.26 Cfr. parere datato 27 ottobre 2005 (CS-3715/03 e CS-35710/04) dell’Avvocatura Generale dello Stato.27 Si aggiunga, inoltre, che l’art. 157, comma 7, del c.p., come sostituito daH’art, 6, comma 1, della L. 251/2005, ha sancito che “la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato''.28 Cfr. citato parere del 27 ottobre 2005.29 Sì fa riferimento, nei procedimenti civili e in quelli di responsabilità amministrava dinanzi alla Corte dei Conti, alle pronunce con cui viene dichiarata d’ufficio l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio (combinato disposto degli artt. 38 e 28 c.p.c.) ovvero la nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero (art. 158 c.p.c.) o, ancora, la decadenza dell'azione attorea per decorrenza dei termini perentori, i quali, in ragione dell’art. 153 c.p.c. (estendibile, come tutte le norme di procedura civile, in quanto compatibile, anche ai giudizi di responsabilità amministrava dinanzi alla Corte dei Conti), non sono sanabili e devono essere rilevati d’ufficio.

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può richiedere alla propria Amministrazione il rimborso delle spese di giudizio, atteso che il beneficio viene concesso, per espressa previsione legislativa, nelle sole ipotesi di provvedimento di esclusione della responsabilità, cui l’interessato ha in detto caso volontariamente rinunciato30.

In deroga a tale impostazione, l’art. 44, comma 4, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, ha previsto che sono “ammesse al rimborso, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela”31 ;

> in am bito civile, solo in presenza di pronunce con cui il giudice adito ritenga infondata l’azione risarcitoria promossa nei confronti dell’istante;

> in am bito am m inistra tivo e contabile, in caso di definitivo proscioglimento;

- un presupposto oggettivo, giacché il giudizio deve essere avviato “in conseguenza di fatti ed atti connessi con l ’espietamento del servizio o con l ’assolvimento di obblighi istituzionair, richiedendosi con ciò l’esistenza di un comprovato collegamento tra l’agire del soggetto sottoposto a giudizio ed il volere deH’Amministrazione.

Come precisato dal Consiglio di Stato32, “l ’ammissione al beneficio di cui si tratta resta pur sempre condizionata dalla effettiva mancanza di un qualsiasi conflitto di interessi tra l ’Amministrazione ed il dipendente, da valutarsi alla stregua della statuizione definitiva di proscioglimento della competente Autorità Giudiziaria". In altri termini, il riferimento ai fatti compiuti in servizio o a questi connessi è ipotizzabile solo in presenza di azioni che trovino riferibilità immediata e diretta nella volontà dell’Organo amministrativo, essendo preordinate al perseguimento dei fini istituzionali di quest’ultimo.

Sul punto, con il parere n. 123349 P in data 16 novembre 2007, l’AvvocaturaGenerale dello Stato, sentito il proprio Comitato consultivo, ha ulteriormenteprecisato che occorre procedere ad un “apprezzamento, caso per caso, della sussistenza o della c.d. « ro t tu ra » del nesso di immedesimazione organica con l ’Amm.ne di appartenenza, al fine di riconoscere il diritto al rimborso delle spese legali solo nel primo caso e di escluderlo nel secondo”.

A tal fine, l’Avvocatura ha valorizzato “il criterio di giudizio della c.d. «occasionaiità necessaria» tra l ’espletamento del servizio ed il comportamento oggetto del giudizio, che conduce appunto ad escludere la sussistenza del rapporto organico di quelle attività dettate da fini assolutamente estranei a quelli proprideii’Amministrazione e non legate nemmeno da un nesso di occasionaiitànecessaria con i compiti affidati al dipendente. La sussistenza del rapporto organico potrà invece essere ritenuta, in termini di « occasionaiità necessaria», quando

30 Tuttavia, nell’ambito dei giudizi innanzi alla Corte dei Conti è possibile procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal convenuto esclusivamente nelle ipotesi di “proscioglimento nel merito” e non anche nelle altre fattispecie sopra delineate (in tal senso, cfr. note n. 94640 in data 13 ottobre 2004, n. 100612 in data 18 marzo 2005 e n. 109081 in data 17 dicembre 2005 della Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia). A conforto di questo indirizzo il legislatore, ponendo fine a potenziali contrasti interpretativi, ha emanato Part. 10-bis, comma 10, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, in virtù del quale non residuano margini per accogliere l’istanza di rimborso nelle ipotesi di proscioglimento del dipendente per preliminari questioni di rito.31 In precedenza, anche la remissione di querela non veniva ritenuta sufficiente ad integrare il presupposto soggettivo richiesto dalla norma, in quanto la stessa impone l’accettazione da parte del querelato.32 Cfr. Commissione Speciale, 6 maggio 1996, parere n. 4; idem, Sez. Ili, parere n. 332 del 2003; idem, Sez. VI, decisione n. 7660 del 2004.

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l ’incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l ’evento dannoso e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue competenze o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l ’ambito delle proprie mansioni (Cass., sez. Ili, 22 maggio 2001, n. 6970)".

L’Organo generale di difesa erariale ha sottolineato, inoltre, come il citato “nesso di «occasionalità necessaria» non possa essere ridotto né al mero possesso della qualifica di pubblico ufficiale, né alla sola contestualità cronologica tra lo svolgimento del servizio ed il comportamento addebitato: cosi, ad es., non potrà essere riconosciuta la connessione con il servizio nel caso di una concussione che si ipotizza consumata durante il tempo di servizio ma a prescindere da ogni svolgimento di esso; potrà invece ritenersi connessa con il servizio un’imputazione di lesioni o percosse, che si assumono avvenute durante un’operazione di arresto".

In definitiva, il criterio di giudizio sopraindicato “consente di continuare ad escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 18 tutti quei fatti che esulano da qualsivoglia assolvimento del servizio e che realizzano una totale interruzione del rapporto organico poiché sono attività attinenti in via esclusiva ed indissolubile alla sfera del soggetto considerato nella sua individualità ed a prescindere in ogni caso dalla qualificazione di dipendente rimanendo estranea qualsivoglia connotazione fornita dall’attività e dal rapporto di servizio".

L’autorevole orientamento interpretativo dianzi richiamato induce a ritenere che non sussista una consequenzialità necessaria tra l’esito dell’eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’istante a conclusione della vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto e la spettanza o meno del rimborso delle spese di patrocinio legale. Ciò in quanto il “nesso di immedesimazione organica” tra l’agire del soggetto sottoposto a giudizio e l’Amministrazione di appartenenza viene meno solo in presenza di “attività dettate da fini assolutamente estranei a quelli propri dell’Amministrazione e non legate nemmeno da un nesso di occasionalità necessaria con i compiti affidati al dipendente

Tuttavia, sul punto, successivamente al citato parere n. 123349 P in data 16 novembre 2007 dell’Avvocatura Generale dello Stato, si è formato un orientamento della giustizia amministrativa, secondo il quale l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei militari istanti costituisce una potenziale causa ostativa al riconoscimento del beneficio.

La giurisprudenza ha, infatti, espresso i seguenti principi:

- “nel caso in cui, infatti, emergano «e s trem i di natura disciplinare ed amministrativa, per mancanze attinenti al compimento dei doveri d ’u ffic io» , deve ritenersi spezzata la necessaria « d ire tta connessione con i fini funzionali dell’e n te » , sussistendo, all’opposto un «co n flitto di in te ress i» tra dipendente e amministrazione che ... impedisce il rimborso delle spese legali sostenute” (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, 10 settembre 2014, sent. n. 4880);

- “la possibilità del rimborso delle spese legali è da escludersi qualora vi sia conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione, emergendo o comunque potendo emergere estrem i di natura disciplinare ed am ministrativa, per mancanze attinenti al compimento dei doveri d ’ufficio” (Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, sent. n. 1190/13);

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- "ove l ’amministrazione possa formulare un giudizio prognostico sull’esistenza di un fatto doloso ovvero ove sussistano altre situazioni devianti, imputabili al dipendente, valutabili ex ante, ciò precluda l ’accollo o la liquidazione delle spese (va quindi ritenuta rilevante, prima della liquidazione, l ’esistenza di procedimenti o provvedimenti disciplinari, Cons. Stato, Sez. I, 23 febbraio 2011, parere n. 5777/10).

Con riguardo alle trattazioni in argomento, si rileva che gli interessati presentano le istanze in parola, non appena si è conclusa la vicenda giudiziaria, quando ancora Pautonoma valutazione dei fatti ai fini disciplinari non è definita, e/o l’eventuale procedimento relativo non è stato neppure avviato.

Di conseguenza, frequentemente, si verifica che:

- a fronte del parere favorevole aH’accoglimento dell’istanza di tutela legale espresso dalle Autorità competenti, il militare viene successivamente sanzionato sotto il profilo disciplinare;

- vengono forniti dalla diretta gerarchia pareri contrari all’accoglimento delle istanze, fondati sul fatto che il militare, benché in servizio, abbia agito:

> per fini estranei all’Amministrazione, non identificandosi con essa;

> senza porre in essere una prestazione lavorativa corretta;

> ponendosi in conflitto con gli interessi deH’Amministrazione,

senza che siano rilevati illeciti disciplinari.

Da ultimo è bene osservare che la definizione del contesto giudiziario penale, civile, amministrativo o contabile non presuppone necessariamente una valutazione circa la connessione dell’attività posta in essere “con l ’espletamento del servizio o con l ’assolvimento di obblighi istituzionair, per cui utili elementi di valutazione ai fini del riconoscimento del presupposto oggettivo si possono comunque trarre dall’esito dell’istruttoria disciplinare.

Ciò premesso, in ossequio ai principi di efficienza, economicità ed imparzialità dell’azione amministrativa, tenuto conto dell’evoluzione del quadro giurisprudenziale nella materia, si dispone, ad integrazione della circolare n.318628/09 del 28 settembre 2009 del Comando Generale, che le istanze di rimborso delle spese legali siano presentate al termine della vicenda nella quale il militare è rimasto coinvolto, considerata nella sua interezza, ivi compresi gli esiti delle valutazioni disciplinari, di modo che:

- i prescritti pareri della gerarchia intermedia siano coerenti con le predette valutazioni;

- siano soddisfatte le esigenze di completezza deH’istruttoria delle istanze della specie, attraverso l’acquisizione di elementi di valutazione emergenti anche dall’eventuale procedimento disciplinare svolto a carico del militare istante.

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Quanto all’entità dei rim borso da riconoscere al militare, essa viene determinata dall’Amministrazione sulla scorta del parere obb liga torio e v inco lante di congruitàemesso dalla competente Avvocatura dello Stato33.

Oltre al rimborso delle spese legali, è, altresì, riconosciuta la facoltà di richiedere l’anticipazione delle spese sostenute per la propria difesa nel corso del procedimento penale (“anticipo del rimborso” o anticipazione c.d. ex post), sempre previo parere dell’Organo di difesa erariale e fatta salva la ripetizione delle somme erogate in caso di sentenza che accerti, a qualsiasi titolo, la responsabilità dell’istante34.

Con circolare n. 31 del 2004, l’Organo Generale di difesa erariale ha:

- attribuito il compito di emettere i pareri di congruità alle Avvocature Distrettuali dello Stato territorialmente competenti in relazione alla sede dell’ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza passata in giudicato che legittima la richiesta di rimborso;

- precisato che la competente Avvocatura deve esprimersi sul rapporto Amministrazione-dipendente e accertare quanto oggettivamente la prima (non legata da alcun rapporto con l’avvocato) deve rimborsare al secondo. Il compito ad essa demandato dalla legge non è, infatti, verificare quanto il cliente abbia legittimamente pagato al proprio avvocato bensì stabilire quanto ragionevolmente può essere rimborsato al dipendente in relazione alle proprie specifiche esigenze defensionali. Ne deriva che, per la concessione del beneficio, non sono necessari i pareri dei locali Consigli dell’Ordine forense in quanto questi ultimi hanno ad oggetto il rapporto avvocato-cliente, ossia esprimono quanto il legale può legittimamente chiedere al suo assistito. La somma corrisposta per il rilascio di tali pareri non può, pertanto, essere ricompresa nel rimborso.

In esito ad una specifica richiesta del Corpo, l’Avvocatura Generale ha inoltre evidenziato che la congruità delle parcelle presentate non può che essere espressa e valutata, entro i non derogabili limiti della tariffa professionale forense e nel rispetto della libertà di scelta del difensore e del numero dei legali (per l’imputato, che ha diritto di nominarne due), in relazione alle singole evenienze, quali la natura del procedimento, il numero delle imputazioni, lo sviluppo processuale del caso con la conseguente maggiore o minore attività svolta, il compimento di diversi e più o meno gravosi incombenti, ecc.35.

33 II Consiglio di Stato, con parere della Sezione III, 3 dicembre 2002, n. 2177, ha evidenziato che l’Amministrazione ha “il vincolo di uniformarsi tassativamente” al parere di congruità reso dall’Avvocatura dello Stato, essendo quest’ultimo “espressione di un giudizio di carattere tecnico, come tale non sindacabile in sede di scrutinio di legittimità, salvo che non risulti affetto da manifesta illogicità e da travisamento dei fatti'. Si evidenzia, al riguardo, che seppure l’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 debba considerarsi tuttora in vigore limitatamente alla riconoscibilità del beneficio nelle ipotesi di responsabilità contabile, tale normativa risente della valenza generale che deve essere riconosciuta aN’art. 18, comma 1, del D.L. n. 67/1997, per effetto della quale deve ritenersi necessario acquisire il predetto parere di congruità dell'Organo di difesa erariale anche in caso di istanze avanzate ai sensi della disciplina del 1996.34 La rivalsa dell’anticipazione concessa ai sensi della disposizione in rassegna si differenzia, pertanto, dall’analoga anticipazione prevista daH’art. 32 della L. 152/75 in relazione ai procedimenti penali per fatti inerenti l’uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica, la quale è ammessa solo in caso di accertamento della responsabilità a titolo di dolo. L’obbligo di ripetizione delle somme percepite sorge anche nell’ipotesi in cui la pronuncia che accerta la responsabilità dell’istante consegua all'eventuale riapertura delle indagini di un procedimento definito con l’archiviazione.5 Cfr. circolare n. 1 del 2001 dell’Avvocatura Generale dello Stato.

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Dal punto di vista procedimentale, si applica anche alle istanze in trattazione l’art. 3-bis del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, richiamato al paragrafo precedente36.

Ai sensi delPart. 44, comma 5, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, la richiesta di rimborso ha efficacia fino alla decisione deH’Amministrazione.

d. L ’anticipazione ex ante delle spese legali

L’art. 44, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, ha integralmente riproposto l’art. 35, comma 2, del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, prevedendo che “Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di 2.500,00 euro per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo” .

L’elemento caratterizzante l’istituto in argomento è costituito dalla determinazione da parte della norma del limite massimo della somma che può essere richiesta a titolo di anticipazione su quanto sarà dovuto al professionista incaricato della difesa, fissato nella misura massima di 2.500,00 euro, in deroga alle disposizioni in materia di contabilità di stato che consentono il pagamento da parte dell’Amministrazione solo dopo l’effettivo svolgimento della prestazione.

Tale previsione comporta che l’anticipazione in parola possa essere concessa, al ricorrere dei relativi presupposti soggettivi ed oggettivi (“ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio”), senza il preventivo parere di congruità del competente Organo di difesa erariale.

La disposizione in parola, facendo espressamente salve “le disposizioni di cui al comma 1”, ovvero l’art. 32 della legge n. 152/1975 e l’art. 18 del D.L. n. 67/1997, non esclude la possibilità per il dipendente destinatario del beneficio in trattazione di ricorrere anche agli istituti descritti ai paragrafi precedenti al ricorrere dei relativi presupposti fattuali e giuridici. In tal caso, l’anticipazione verrà scomputata, in sede di conguaglio, dall’importo dei rimborso eventualmente concesso.

Originariamente37 la possibilità di ottenere l’anticipo di 2.500,00 euro era prevista esclusivamente nell’ipotesi in cui un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria fosse stato indagato per un fatto relativo all’uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica, con possibilità di rivalsa in caso di condanna per dolo.

Tale limitazione è stata superata:

- dapprima, per effetto dell’art. 35 del D.P.R. n. 170/2007, il quale, facendo salve al comma 2 le disposizioni del comma 1, ovvero non più solo l’art. 32 della legge n.

36 Come già evidenziato al paragrafo precedente, la disposizione di legge in parola prevede che per le anticipazioni dovute al personale ai sensi della norma in esame - per le quali il parere dell’Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all’Amministrazione competente entro il termine di quarantacinque giorni - quest’ultima può procedere ex se nel limite del trenta per cento della richiesta, in applicazione del regolamento recante la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali di cui al decreto del Ministro della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, in conformità al parere di congruità reso dal competente Consiglio dell’Ordine forense.37 Ovvero prima dell’entrata in vigore dell’art. 35 del D.P.R. n. 170/2007, in virtù dell’espresso richiamo all’art.32 della legge n. 152/75 operato dall’art. 63 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, recante il “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003)".

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152/75 ma anche l’art. 18 del D.L. n. 67/97, ha esteso il campo di applicazione dell’istituto anche ai procedimenti penali instaurati per fatti diversi dall’uso delle armio di altro mezzo di coazione fisica, “salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo’’]

- più di recente, anche in virtù deH’art, 44, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, il quale ha previsto che il beneficio possa essere riconosciuto anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, “salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme’’.

Fuori dai casi in cui sussiste l’obbligo di rivalsa ai sensi dei commi 2 e 3 deH’art. 44, analogo onere di restituzione si configura in capo al richiedente qualora, al termine del procedimento, le spese legali effettivamente sostenute siano di importo inferiore rispetto a quanto percepito a titolo di anticipazione. In tal caso, l’istante sarà tenuto alla restituzione della differenza fra quanto percepito e quanto effettivamente corrisposto per la propria difesa in giudizio.

Nell’ipotesi in cui, per contro, la spesa finale sia superiore all’anticipazione percepita, quest’ultima verrà detratta in sede di conguaglio dall'importo complessivo del rimborso eventualmente concesso, al termine del procedimento, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 152/1975 ovvero deH’art. 18 del D.L. n. 67/1997.

Il beneficio in trattazione è applicabile anche al personale militare collocato in congedo in un momento successivo a quello in cui sono avvenuti i fatti che hanno dato luogo al giudizio, purché gli stessi siano stati commessi in costanza di servizio, anche con riferimento ai periodi di richiamo.

Dal punto di vista procedimentale, nel caso in cui la richiesta dell’anticipazione in parola sia correlata ai procedimenti previsti daH’art. 32 della legge n. 152/1975, la competenza deve essere ricondotta in capo al Ministero deN’Intemo, che ha disciplinato l’istituto con la circolare n. 333-A/9807.B.6 in data 24 gennaio 2003 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Ordinamento e Contenzioso.

Negli altri casi, la competenza in ordine alle domande della specie è riservata, invece, aH’Amministrazione.

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PARTE SECONDA

L’ITER PROCEDIMENTALE DELLE ISTANZE DI TUTELA LEGALE

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1. Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali

A mente delPart. 4, comma 1, iett. e), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali’, di seguito “Codice”), sono qualificati come “dati giudiziari” i dati personali "idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 31338, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”.

In forza del rinvio al D.P.R. n. 313/2002, pertanto, devono essere considerati “dati giudiziari’ anche i provvedimenti “giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità” [art. 3, comma 1, Iett. f), del regolamento].

38 TITOLO II (“Casellario giudiziale”) - art. 3 ( ‘Provvedimenti iscrìvibilì').1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

a. i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa,o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

b. i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione dì abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;

c. i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;d. i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;e. i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;f. i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere

per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;g. i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di

conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h. i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;

i. i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;j. i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale

semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; k. i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;I. i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;m. i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio

decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

n. i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;

o. i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordatofallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito [n.d.r.: lettera abrogata dal comma 1 dell'art. 21, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti indicati nell'art. 22 dello stesso decreto];

p. ì provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

q. i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorsoavverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

r. i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti; s. qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come

individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della Giustizia”.

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Ne consegue che la gestione delle istanze volte ad ottenere il beneficio della tutela legale impone, nella pressoché totalità dei casi, l’effettuazione di trattamenti di dati giudiziari così come qualificati dal Codice, con conseguente applicazione dei principi e delle regole procedurali ivi specificamente sanciti.

Dette informazioni, in aggiunta a numerose disposizioni che le vedono accomunate ai cc.dd. dati “sensibili”, ricevono una regolamentazione generale ad hoc, sia in tema di “trattamento”, sia con riferimento alle “garanzie” approntate dalla disciplina di settore.

A tale riguardo, viene innanzitutto in rilievo come l’art. 21 del Codice subordini la possibilità di trattare dati giudiziari, per i soggetti pubblici, ad un’autorizzazione derivante da un’espressa disposizione di legge o da un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili.

Posto che le norme che regolano i diversi benefìci previsti ai fini della “tutela legale” del personale del Corpo non indicano “/ tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili’, tale autorizzazione deve essere fatta discendere dal Decreto del Ministro deH’Economia e delle Finanze 29 novembre 2007, n. 255, emanato previa acquisizione del prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali nel più ampio contesto di applicazione degli a rti 20, commi 2 e 3, 21, comma 2, e 181, comma 1, lett. a), del Codice.

Nella circostanza, infatti, all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale (mediante rinvio alla scheda n. 5 dell’allegato n. 4 del provvedimento), tra l’altro:

- è stata riconosciuta la “finalità di interesse pubblico perseguita dal trattamento’’ anche alla “istruttoria delle istanze di rimborso delle spese legali’ ed alla “trattazione delle richieste di gratuito patrocinio

- si è provveduto a comprendere tra i “tipi” dì dati dei quali è consentito il trattamento quelli giudiziari ed a descrivere le operazioni eseguite, ivi compresa la loro gestione e comunicazione agli Organi esterni al Corpo competenti, nella misura della loro indispensabilità per il perseguimento delle finalità enunciate.

La norma regolamentare in parola prevede, inoltre, che:

- i dati giudiziari sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato;

- le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione, trasferimenti di dati all'estero e di diffusione individuate nel regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati per il perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;

- i raffronti e le interconnessioni con le altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono;

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- i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali sono inutilizzabili.

Chiarito, alla luce del quadro normativo descritto, che è consentito il trattamento di dati giudiziari (ed eventualmente sensibili) imposto dalla gestione delle trattazioni in oggetto, si ritiene necessario richiamare l’attenzione sul principio di indispensabilità del trattamento che, come si è illustrato, viene posto reiteratamente in risalto dalla norma regolamentare.

Ciò, peraltro, è in linea con le pertinenti disposizioni di legge contenute nel Codice. Infatti, ferme restando le “regole generali per il trattamento dei dati' ivi sancite all’art. 11, vengono in rilievo i “Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziarf’ fissati all’art. 2239, ai sensi del quale, tra l’altro, il trattamento di dati giudiziari deve:

- essere effettuato secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;

39 Art. 22 (“Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari”)."1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.8 .1 dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte Costituzionale".

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- riguardare solo i dati indispensabili per svolgere attività istituzionali, che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

- essere posto in essere solo quando ciò sia indispensabile per il perseguimento delle finalità per le quali esso è consentito.

In tale contesto normativo, si avverte l’esigenza di sottolineare come sia indefettibile improntare la gestione delle istanze di tutela legale proposte dal personale del Corpo ad un’applicazione delle disposizioni illustrate che risulti non solo rigorosa ma anche effettivamente idonea a tradurne lo spirito in comportamenti concreti.

Sul piano pratico, ciò si deve tradurre nell’adozione di ogni misura che consenta, in concreto ed al di là di previsioni astratte, di assicurare un’efficace protezione dei dati personali dei soggetti che richiedono l’accesso ai benefici di legge in parola, limitandone la conoscibilità verso terzi ai soli casi di inderogabile necessità.

Resta inteso che, a fronte di specifiche esigenze connesse alla gestione della singola trattazione, i responsabili del trattamento individuati a mente delle vigenti disposizioni40 adotteranno ogni ulteriore iniziativa che si renda utile al fine di garantire la protezione dei dati personali.

Le medesime cautele saranno adottate in relazione ad ogni atto successivo del quale si debba gestire il flusso nell’ambito del procedimento amministrativo attivato dall’istante, a tal fine redigendo lettere di trasmissione ispirate ai canoni di salvaguardia dei dati personali.

Sotto altro profilo, viene in rilievo che l’art. 1341 del Codice sancisce l’obbligo di fornire alla persona nei cui confronti sono raccolti i dati personali una “informativa”, tesa a

40 Cfr. circolari n. 96600 in data 29 marzo 2000 dell’allora Ufficio Criminalità Organizzata e altri Servizi Extratributari del Comando Generale/Ili Reparto e n, 3300 in data 5 gennaio 2006 dell” Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico del Comando Generale/V Reparto.41 Art. 13 ("Informativa").

"1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;c. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;e. i diritti di cui all'articolo 7;f. gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi

dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:a. i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa

comunitaria;

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porre nella disponibilità dell’interessato gli elementi conoscitivi essenziali in ordine al trattamento che sarà effettuato dei dati medesimi.

In particolare, la disposizione contempla un elenco di notizie che il documento deve obbligatoriamente contenere, con facoltà di escludere - tra l’altro - gli “elementi già noti alla persona che fornisce i dati’.

Alla luce di quanto sopra, in allegato 1 alla presente disposizione è contenuta una “informativa" ai sensi dell’art. 13 del Codice, con la quale gli appartenenti al Corpo che intendano proporre una delle istanze contemplate ai paragrafi che precedono vengono espressamente resi edotti dei citati elementi conoscitivi, in tal senso rilasciando apposita dichiarazione in sede di formulazione della domanda.

2. Is tru ttoria e decisione

Alla luce del delineato quadro normativo in tema di protezione dei dati personali e delle disposizioni in tema di trasparenza amministrativa e di partecipazione al procedimento recate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i seguenti iter procedimentali, relativi alle istanze di:

gratuito patrocinio ex art. 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;

tutela legale nei procedimenti penali per fatti relativi all’uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica ex art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

tutela legale negli altri procedimenti ex artt. 18, comma 1, del D.L. n. 67 del 1997 e3, comma 2-bis, del D.L. n. 543 del 1996;

anticipazione delle spese legali ex art. 44, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

A fattor comune, si evidenzia che, in parallelo con la progressiva entrata a regime del protocollo informatico, i flussi documentali concernenti le istanze in parola avverranno con modalità esclusivamente telematiche42, in conformità alle disposizioni impartite dal Comando Generale con i manuali di gestione del citato protocollo.

a. Istanze di g ra tu ito patrocin io ex art. 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

Al fine di garantire al personale il pieno esercizio dei propri diritti di difesa mediante il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, è necessario che l’iter procedurale previsto per le istanze in parola si svolga con la massima celerità.

b. i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c. l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile’'.

42 Sono fatte salve le disposizioni in tema di protocollazione riservata di cui al paragrafo 5.2. dei Manuali di gestione del protocollo informatico per l’Area Organizzativa Omogenea “Comando Generale" e per le A.O.O. dei Reparti della Guardia di Finanza, consultabili, sul sito intranet del Corpo, nella pagina web del Comando Generale - Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e Affari Generali.

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(1) Presentazione dell’istanza

Al verificarsi dei relativi presupposti di fatto e di diritto, il militare interessato potrà inoltrare l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio.

La richiesta, diretta all’Avvocatura Generale dello Stato, completa dei dati anagrafici e del codice fiscale dell’istante, deve essere presentata presso il Comando di appartenenza, corredata da:

descrizione dei fatti oggetto dell’azione giudiziaria penale o civile, con l’esatta individuazione dell’attività di servizio dalla quale gli stessi sono scaturiti, nonché dello stato del procedimento;

copia degli atti giudiziari più rilevanti di cui il richiedente sia in possesso43;

specificazione che l’istante non intende farsi assistere da un difensore di fiducia;

indice analitico descrittivo degli allegati.

Per i contenuti e la relativa documentazione da porre a corredo della domanda si rinvia all’allegato 2.

(2) Is tru ttoria

L’istanza deve essere inoltrata tramite gerarchico al Comando Generale - VI Reparto - Ufficio Legale e Contenzioso con la massima tem pestività , in modo da rendere efficace il gratuito patrocinio sin dai primi atti istruttori, ed essere accompagnata da:

relazione sui fatti all’origine dell’azione giudiziaria a cura del Comando Provinciale, o equiparato, di appartenenza dell’interessato all’atto di presentazione della domanda44;

parere m otivato della linea gerarchica del m ilitare suN’opportunità di aderire alla richiesta di assistenza.

Nell’eventualità in cui l’istante sia stato trasferito dalla sede ove prestava servizio all’epoca dei fatti da cui ha tratto origine la vicenda giudiziaria, il Comando Provinciale o equiparato di provenienza, prontamente interessato d’ufficio dal Comando Provinciale o equiparato di appartenenza del militare, dovrà fornire una relazione descrittiva dei fatti da cui è scaturito il giudizio di responsabilità, in modo da consentire alla linea gerarchica da cui l’istante dipende nel momento in cui presenta la domanda una compiuta istruttoria preliminare, comunque corredata dal necessario parere di competenza sull’opportunità di aderire alla richiesta di assistenza;

ogni ulteriore elemento idoneo a favorire una compiuta valutazione dei presupposti richiesti dalla previsione beneficiante, ivi compresa, per i soli

43 A puro scopo esemplificativo si indicano l’invito a presentarsi, il verbale di interrogatorio, l’informazione di garanzia, la sentenza, in caso di azione civile l’atto di citazione, ecc.4 Qualora il militare sia in forza presso un Comando sovraordinato, la competenza si incardina direttamente in

capo a quest’ultimo.

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giudizi civili e amministrativo-contabili45, l’indicazione dell’avvio o meno di un procedimento disciplinare a carico dell’istante, con contestuale trasmissione degli atti dell’istruttoria;

indice analitico descrittivo degli allegati.

Nei casi in cui la necessità di intervento dell’Avvocatura dello Stato si presenti particolarmente urgente, la proposta dei Comandi competenti sarà inoltrata direttamente al Comando Generale - VI Reparto - Ufficio Legale e Contenzioso a cura del primo Comando retto da Ufficiale nella linea gerarchica dell’interessato.

Tale comunicazione, preceduta da preavviso telefonico e/o da messaggio di posta elettronica alla predetta articolazione dello Stato Maggiore, deve avvenire mediante il modello in allegato 3 ed essere corredata da una lettera di trasmissione contenente sia il parere m otivato sull’opportunità di aderire alla richiesta di assistenza, sia la riserva di inviare la relativa documentazione.

Fermo restando l’onere di inoltrare con la massima tempestività la richiesta secondo le modalità sopra indicate, qualora tra la ricezione della comunicazione giudiziaria e il giorno in cui debbono essere effettuati atti riguardanti il militare manchi materialmente il tempo necessario per il richiesto intervento dell’Organo di difesa erariale, il Comando Provinciale o equiparato da cui dipende l’istante46, anche previ contatti con la competente Avvocatura, provvederà a chiedere all’Autorità Giudiziaria procedente di esaminare la possibilità di differire il compimento dell’attività procedimentale prefissata, allo scopo di permettere al dipendente di potersi avvalere del gratuito patrocinio.

Sarà cura del Capo del VI Reparto del Comando Generale, all’uopo delegato:

attivare l’Avvocatura Generale dello Stato, dandone contestuale comunicazione al dipendente;

informare la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, per la prescritta ratifica;

comunicare all’istante, tramite il Comando di appartenenza, il giudizio espresso dall’Organo Generale di difesa erariale in ordine alla concessioneo meno del beneficio in parola.

b. Istanze di tutela legale nei procedim enti penali per fa tti re lativi a ll’uso delle arm i o di a ltro mezzo di coazione fis ica ex art. 32 della legge 22 m aggio 1975, n. 152

Il procedimento concernente l’ammissione al beneficio previsto daH’art. 32 della legge22 maggio 1975, n. 152, viene attivato mediante una richiesta da parte del militare interessato indirizzata al M inistero de ll’ Interno - D ipartim ento delia Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le R isorse Umane, al quale dovrà pervenire, per il tramite del Comando Generale, unitamente ai pareri motivati dei superiori gerarchici ed all’incarto debitamente istruito.

45 Stante, per i giudizi penali, il disposto dell’art. 117 del D.P.R. n. 3/1957, in virtù del quale “Qualora p e rii fatto addebitato all’impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso’’.46 Qualora l’istante dipenda da un Comando sovraordinato, su attivazione di quest’ultimo.

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(1) Presentazione dell’istanza

La richiesta, completa dei dati anagrafici e del codice fiscale dell’istante, deve essere presentata presso il Comando di appartenenza, corredata da:

descrizione dei fatti che hanno originato il giudizio di responsabilità;

esplicita indicazione della scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e la difesa a cura di un libero professionista di fiducia, con l’indicazione del nominativo di tale legale e del relativo foro di appartenenza;

copia degli atti giudiziari di maggior rilievo (ad esempio: invito e/o verbale di interrogatorio o altro atto preliminare del procedimento penale, richiesta e decreto di archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio o sentenza con attestazione del passaggio in giudicato);

facoltativam ente, indicazione del codice IBAN ai fini deH’accreditamento dell'importo. Al riguardo, il Ministero deH’intemo ha precisato che la scelta di tale modalità di riscossione, pur non essendo obbligatoria, consentirebbe una sensibile riduzione dei tempi tecnici necessari per la liquidazione, che altrimenti sarebbe disposta a mezzo di mandato di pagamento presso la competente Direzione Provinciale del Tesoro;

nell’ipotesi in cui il beneficio venga richiesto prima della conclusione della vicenda giudiziaria, dichiarazione recante la presa d’atto dell’obbligo legale di restituzione della somma conseguente a pronuncia che accerti la responsabilità del dipendente a titolo di dolo e l’assunzione del connesso onere di comunicare l’esito definitivo del procedimento giudiziario oggetto dell’istanza47;

a conclusione del procedimento giudiziario, parcella quietanzata ovvero progetto di parcella del legale che ha patrocinato il dipendente, contenente la specificazione degli onorari, delle spese e delle competenze, indicati (secondo gli importi corrispondenti a quelli della tariffa professionale) in modo analitico con riferimento al numero delle singole prestazioni effettuate (ad es.: numero udienze, memorie difensive, numero di accessi agli uffici, ecc.);

indice analitico descrittivo degli allegati.

Per i contenuti e la relativa documentazione da porre a corredo delle domande in parola si rinvia all’allegato 4.

Per quanto ampiamente argomentato (vgs. infra, § 2.c.), qualora la tutela legale venga richiesta nella forma del rimborso delle spese sostenute dal militare per la difesa in giudizio, le relative istanze vanno presentate al termine della vicenda nella quale il militare è stato coinvolto, considerata nella sua interezza, ivi compresi gli esiti delle valutazioni disciplinari.

47 L’obbligo di ripetizione delle somme percepite sorge anche nell’ipotesi in cui la pronuncia che accerta la responsabilità dell’istante consegua all’eventuale riapertura delle indagini di un procedimento conclusosi con l’archiviazione.

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(2) Istruttoria

L’istanza deve essere preliminarmente istruita con apposita relazione del Comando Provinciale o equiparato di appartenenza dell’interessato all’atto di presentazione della domanda di rimborso ,

In particolare, secondo le indicazioni all’uopo fornite dal Ministero deH’Intemo49, deve essere redatta analitica trattazione contenente:

la descrizione dell’operazione;

gli atti già posti in essere e resi disponibili dall’Autorità Giudiziaria;

le relazioni di servizio di tutti gli operatori intervenuti;

la dinamica dei fatti ed i luoghi in cui si sono svolti;

l’indicazione del personale che ha disposto o diretto le operazioni;

le deposizioni testimoniali;

i rilievi o accertamenti tecnici;

ogni altro utile elemento di valutazione;

un indice analitico descrittivo degli allegati.

Tempestivamente e comunque entro il termine di trenta g io rn i dalla presentazione, la richiesta dovrà essere inoltrata al Comando Generale - VI Reparto - Ufficio Legale e Contenzioso tramite la competente linea gerarchica, tenuta ad esprimere il proprio parere m otivato circa la connessione o meno dei fatti che hanno dato origine al giudizio con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali.

In tale ambito, verrà, altresì, comunicato:

l’avvio o meno di un procedimento disciplinare a conclusione della vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il militare, trasmettendo contestualmente l’eventuale provvedimento adottato;

ogni ulteriore informazione ritenuta utile per l’istruttoria.

Nell’eventualità in cui l’istante sia stato trasferito dalla sede ove prestava servizio all’epoca dei fatti da cui ha tratto origine la vicenda giudiziaria, il Comando Provinciale o equiparato di provenienza, prontamente interessato d’ufficio dal Comando Provinciale o equiparato di appartenenza del militare, dovrà fornire una relazione descrittiva dei fatti da cui è scaturito il giudizio di responsabilità, in modo da consentire alla linea gerarchica da cui l’istante dipende nel momento in cui presenta la domanda una compiuta istruttoria preliminare, comunque corredata dal necessario parere di competenza sull’opportunità di aderire alla richiesta di assistenza.

Nel dettaglio, si avrà cura di verificare che l’istanza sia corredata della documentazione che il militare è tenuto a produrre e da ogni ulteriore atto istruttorio utile per l’apprezzamento della sussistenza dei presupposti per accedere alla previsione beneficiante.

48 Qualora il militare sia in forza presso un Comando sovraordinato, la competenza si incardina direttamente in capo a quest’ultimo.49 Cfr. circolare n. 333-A/9801-A.3.5, in data 22 giugno 1996, del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale del Personale.

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A tal fine, il Ministero dell’Interno ha specificato che i pareri gerarchici sono elementi indispensabili per la valutazione della vicenda da parte del competente Dipartimento, che deve necessariamente basare le proprie determinazioni sulle notizie fornite da chi, in maniera più approfondita, conosce il fatto, il richiedente ed il contesto ambientale ed operativo nel quale gli accadimenti si sono verificati.

Sarà cura del Capo del VI Reparto del Comando Generale attivare il preposto Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dandone contestuale comunicazione al militare, tramite il Comando di appartenenza.

E’ opportuno sottolineare, altresì, che una eventuale determinazione negativa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza non preclude la facoltà dell’interessato di avanzare una distinta e successiva istanza qualora:

l’evoluzione della vicenda processuale sia a lui favorevole;

emergano fatti o elementi nuovi che inducano a riconsiderare la sua posizione in termini positivi.

(3) A ttiv ità di m onitoraggio

Dalla previsione legislativa che fa salva l’azione di rivalsa in capo al Ministero deH’Interno nell’ipotesi in cui venga accertata la responsabilità dell’imputato per fatto doloso discende l’esigenza per l’Amministrazione di essere tempestivamente informata sull’esito del procedimento penale da cui ha tratto origine l’istanza.

Analoga esigenza sorge nell’ipotesi di rimborsi inerenti a procedimenti penali definiti con l’archiviazione per i quali, a seguito di un’eventuale riapertura delle indagini, intervenga una pronuncia che riconosca la responsabilità dell’interessato.

Ciò posto, fermo restando il prescritto onere del dipendente di comunicare l’esito del procedimento giudiziario svolto nei suoi confronti, i Comandi Regionali o equiparati avranno cura di tenere in evidenza le posizioni in parolae, non appena ne vengano a conoscenza, di fornire i pertinenti elementi informativi al Comando Generale - VI Reparto - Ufficio Legale e Contenzioso per l’ulteriore comunicazione al competente Dicastero.

c. istanze di tutela legale negli a ltri procedim enti ex artt. 18, comma 1, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 e 3, comma 2-bis, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543

(1) Presentazione de ll’ istanza

La richiesta di rimborso delle spese legali, redatta in carta libera e completa dei dati anagrafici e del codice fiscale dell’istante, deve essere presentata presso il Comando di appartenenza, corredata da:

descrizione dei fatti che hanno originato il giudizio di responsabilità;

copia degli atti inerenti il procedimento per responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, da cui si possa rilevare l’intero iter giudiziario ai fini della valutazione della congruità della somma chiesta a rimborso

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ovvero a titolo di anticipazione. Al riguardo, per corrispondere alle esigenze rappresentate dall’Avvocatura Generale dello Stato, è opportuno vengano prodotti tutti gli atti del procedimento (a partire dall’avviso di garanzia, ecc.) unitamente agli atti posti in essere dal difensore50 (a partire dalla nomina, dalle memorie e dalle istanze, etc.).

In particolare, per le istanze di rimborso delle spese legali sarà allegata copia conforme della sentenza o del provvedimento conclusivo del giudizio51, recante l’attestazione dell’avvenuto passaggio in giudicato ovvero dell’irrevocabilità52;

copia conforme all’originale delle parcelle o delle fatture del difensore di fiducia ovvero originale del preventivo di spesa, recanti l’indicazione del procedimento giudiziario di riferimento nonché l’esplicazione analitica delle singole voci relative alle attività defensionali svolte;

specificazione deH’importo complessivo chiesto a rimborso ovvero a titolo di anticipazione. Sul punto, al fine di garantire massima celerità e speditezza all’azione amministrativa, si ritiene opportuno che l’interessato distingua l’importo già corrisposto al proprio legale da quello ancora da corrispondere, con l’indicazione del documento comprovante la specifica spesa, precisando, altresì, le spese legali relative ad ogni grado di giudizio e ad ogni singolo procedimento, qualora egli sia stato destinatario di più azioni giudiziarie. L’interessato deve considerare che non può costituire oggetto di rimborso l’importo dovuto per il parere eventualmente reso dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sulle parcelle emesse ;

indice analitico descrittivo degli allegati.

Per quanto ampiamente argomentato (vgs. infra, § 2.c.), le istanze di rimborso delle spese legali vanno presentate al termine della vicenda nella quale il militare è stato coinvolto, considerata nella sua interezza, ivi compresi gli esiti delle valutazioni disciplinari.

Nell’ipotesi di richiesta di anticipazione delle spese legali, l’istanza dovrà, inoltre, recare:

una dichiarazione di presa d’atto dell’obbligo legale di restituzione conseguente a pronuncia che accerti la responsabilità del dipendente e l’assunzione del connesso onere di comunicare l’esito definitivo del procedimento giudiziario oggetto dell’istanza;

ove si voglia permettere aH’Amministrazione di procedere ex se, nel limite del trenta per cento della richiesta, secondo quanto previsto dalPart. 3-bis del D.L. n. 45/2005, anche il parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell’Ordine forense.

50 L'Avvocatura Generale dello Stato, con parere 28 ottobre 2004, n. 141561, ha precisato che “rimangono fuori dal novero tutte le prestazioni di « consu lenza» ed « a ss is te n za » che non si riverberano in un’attività processuale - ovvero pre-processuale, ove non si arrivi al giudizio - comunque utilmente apprezzabili’.51 Tale prescrizione non vale per le istanze di anticipazione delle spese legali atteso che la ratio di tale tipologia di richiesta è da individuarsi proprio nella possibilità di avvalersi del beneficio economico per poter affrontare un procedimento giudiziario non ancora concluso.52 Per quanto concerne le pronunce emesse dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti tale obbligo deve considerarsi assolto con la presentazione dell’attestazione della mancata impugnazione della decisione da cui trae origine l’istanza di rimborso.

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Per i contenuti e la relativa allegazione delle domande in parola si rinvia agli a llegati 5 e 6, concernenti, rispettivamente, le istanze di anticipazione e di rimborso.

(2) Istruttoria

L’istanza deve essere preliminarmente istruita con apposita relazione del Comando Provinciale o equiparato di appartenenza dell’interessato all’atto di presentazione della domanda di rimborso .

Nel termine di trenta g iorn i dalla presentazione, la richiesta dovrà pervenire al Comando Generale - VI Reparto - Ufficio Legale e Contenzioso tramite la competente linea gerarchica, tenuta ad esprimere il proprio parere m otivato circa la connessione o meno dei fatti che hanno dato origine al giudizio con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali.

In tale ambito, verrà, altresì, comunicato:

l’avvio o meno di un procedimento disciplinare a conclusione della vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto il militare, trasmettendo contestualmente l’eventuale provvedimento adottato;

ogni ulteriore informazione ritenuta utile per l’istruttoria.

Nell’eventualità in cui l’istante sia stato trasferito dalla sede ove prestava servizio all’epoca dei fatti da cui ha tratto origine la vicenda giudiziaria, il Comando Provinciale o equiparato di provenienza, prontamente interessato d’ufficio dal Comando Provinciale o equiparato di appartenenza del militare, dovrà fornire una relazione descrittiva dei fatti da cui è scaturito il giudizio di responsabilità, in modo da consentire alla linea gerarchica da cui l’istante dipende nel momento in cui presenta la domanda una compiuta istruttoria preliminare, comunque corredata dal necessario parere di competenza sull’opportunità di aderire alla richiesta di assistenza.

Nel dettaglio, si avrà cura di verificare che l’istanza sia corredata della documentazione che il militare è tenuto a produrre e da ogni ulteriore atto istruttorio utile per l’apprezzamento della sussistenza dei presupposti per accedere alla previsione beneficiante.

A cura del Capo del VI Reparto del Comando Generale, qualora l’istanza non integri gli estremi per essere accolta:

sarà data comunicazione all’interessato dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda e del diritto di presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Ai sensi deH’art. 10-bis della legge n. 241/1990, tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del predetto termine;

saranno vagliate le osservazioni eventualmente formulate dall’istante, che dovranno pervenire tem pestivam ente al Comando Generale - VI Reparto

53 Qualora il militare sia in forza presso un Comando sovraordinato, la competenza si incardina direttamente in capo a quest’ultimo.

33

- Ufficio Legale e Contenzioso per il tramite del competente Comando Regionale o equiparato; in caso contrario, quest’ultimo avrà cura di comunicare il mancato esercizio del diritto di partecipazione al procedimento da parte dell’interessato;

sarà adottato il provvedimento finale dì rigetto, specificando anche le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente proposte dal militare.

Qualora l’istanza integri gli estremi per essere accolta, a cura del Capo del VI Reparto del Comando Generale verrà emessa determinazione di accoglimento, nei lim iti riconosciu ti congru i dalla com petente Avvocatura dello S ta to .

Tale provvedimento costituisce titolo per l’attivazione delle procedure di liquidazione a cura della competente articolazione del Comando Generale. A tal fine, qualora l’istanza che ha dato avvio al procedimento sia corredata da semplici preavvisi di parcella o da fatture prive dell’attestazione di avvenuto pagamento, l’interessato dovrà presentare l’originale o copia conforme all’originale della fattura o della parcella quietanzata. In difetto, la liquidazione per l’importo riconosciuto congruo dall’Organo di difesa erariale non potrà avere corso.

(3) A ttiv ità di m onitoraggio

Come già evidenziato in precedenza, nella fattispecie in esame sussiste l’obbligo ex lege di ripetizione delle somme già erogate a titolo di anticipazione, nel caso in cui il procedimento giudiziario si concluda con sentenza o provvedimento che statuisca, a qualsiasi titolo, la responsabilità delPinteressato.

Analoga obbligazione sorge nell’ipotesi di rimborsi inerenti procedimenti definiti con l’archiviazione dell’azione penale per i quali, a seguito di un’eventuale riapertura delle indagini, intervenga una pronuncia che riconosca la responsabilità del militare.

Di tali circostanze l’Amministrazione ha l’esigenza di essere resa edotta con tempestività, così da poter intraprendere opportune iniziative per il recupero di quanto corrisposto, qualora il beneficiario non vi provveda spontaneamente.

Ciò posto, fermo restando il prescritto onere incombente sul dipendente di comunicare l’esito del procedimento giudiziario svolto nei suoi confronti, i Comandi Regionali o equiparati avranno cura di tenere in evidenza le posizioni in parola e, non appena ne vengano a conoscenza, di fornire i pertinenti elementi informativi al Comando Generale - VI Reparto - Ufficio Legale e Contenzioso.

d. Istanze di anticipazione delle spese legali ex art. 44, com mi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

La trattazione delle istanze della specie deve essere caratterizzata da un iter procedurale ancor più rapido, potendo prescindere dai complessi adempimenti previsti per la liquidazione del rimborso definitivo.

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La richiesta, redatta in carta libera, completa dei dati anagrafici e del codice fiscale dell’istante, deve essere presentata presso il Comando di appartenenza, corredata dai seguenti elementi:

specificazione che l’istanza viene avanzata ai sensi dell’art. 44, comma 2 o3, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, e che l’attività di difesa verrà affidata ad un libero professionista di fiducia;

descrizione dei fatti oggetto di indagine o di imputazione con l’esatta individuazione dell’attività di servizio dalla quale gli stessi sono scaturiti, nonché dello stato del procedimento;

copia degli atti più rilevanti emessi dall’Autorità Giudiziaria di cui il richiedente sia in possesso54;

importo chiesto a titolo di anticipazione, atteso che la norma in esame non esclude che possa essere richiesta anche una somma inferiore a 2.500,00 euro (limite massimo);

facoltativam ente, indicazione del codice IBAN ai fini dell’accreditamento dell'importo. Al riguardo, il Ministero dell’Interno ha precisato che la scelta di tale modalità di riscossione, pur non essendo obbligatoria, consentirebbe una sensibile riduzione dei tempi tecnici necessari per la liquidazione, che altrimenti sarebbe disposta a mezzo di mandato di pagamento presso la competente Direzione Provinciale del Tesoro;

dichiarazione recante la presa d’atto dell’obbligo legale di restituzione dell’intera somma nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 44 del D.P.R. n. 51/2009 ovvero, fuori dai casi in cui sussiste l’obbligo di rivalsa, della differenza fra quanto percepito a titolo di anticipazione e quanto effettivamente corrisposto per la propria difesa in giudizio;

dichiarazione di assunzione dell’onere di comunicare l’esito definitivo del procedimento giudiziario oggetto dell’istanza, nonché di produrre la pertinente documentazione attestante l’importo delle spese legali all’uopo sostenute;

indice analitico descrittivo degli allegati.

Per i contenuti e la relativa documentazione da porre a corredo delle domande in parola si rinvia all’allegato 7.

(1) Presentazione dell’istanza

(2) Istruttoria

L’istanza deve essere preliminarmente istruita con apposita relazione del Comando Provinciale o equiparato di appartenenza dell’interessato all’atto di presentazione della domanda55.

54 A puro scopo esemplificativo si indicano l’invito a presentarsi, il verbale di interrogatorio, l’informazione di garanzia e la sentenza oggetto di impugnazione.

35

Entro qu ind ic i g io rn i dalla presentazione, essa dovrà essere inoltrata al Comando Generale - VI Reparto - Ufficio Legale e Contenzioso tramite la competente linea gerarchica, tenuta ad esprimere il proprio parere m otivato circa la connessione o meno dei fatti che hanno dato origine al giudizio con l’espletamento del servizio.

In tale ambito, verrà, altresì, comunicato:

per le richieste di anticipazione scaturenti da giudizi per responsabilità civile ed amministrativa, l’indicazione deH’avvio o meno di un procedimento disciplinare a carico dell’istante, trasmettendo contestualmente l’eventuale provvedimento adottato;

ogni ulteriore informazione ritenuta utile per l’istruttoria.

Nell’eventualità in cui l’istante sia stato trasferito dalla sede ove prestava servizio all’epoca dei fatti da cui ha tratto origine la vicenda giudiziaria, il Comando Provinciale o equiparato di provenienza, prontamente interessato d’ufficio dal Comando Provinciale o equiparato di appartenenza del militare, dovrà fornire una relazione descrittiva dei fatti da cui è scaturito il giudizio di responsabilità, in modo da consentire alla linea gerarchica da cui l’istante dipende nel momento in cui presenta la domanda una compiuta istruttoria preliminare, comunque corredata dal necessario parere di competenza sull’opportunità di aderire alla richiesta di assistenza.

Nell’ipotesi di coinvolgimento in un procedimento per fatti attinenti all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, sarà cura del Capo del VI Reparto del Comando Generale attivare il Ministero deH’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza dandone contestuale comunicazione al dipendente ed inviare l’istanza, corredata di tutti gli atti istruttori redatti ed i pareri all’uopo resi, al predetto Dicastero.

Nelle altre ipotesi, la somma verrà liquidata direttamente daH’Amministrazione, sulla base deH’importo richiesto dalla parte e senza il previo parere dell’Organo di difesa erariale.

(3) A ttiv ità di m onitoraggio

Dalla previsione dei commi 2 e 3 dell’art. 44 che fa salva l’azione di rivalsa in capo all’Ente erogatore discende l’esigenza per l’Amministrazione di essere tempestivamente informata sull’esito del procedimento da cui ha tratto origine l’istanza.

In ragione di ciò, fermo restando il prescritto onere del militare di comunicare detto esito, i Comandi Regionali o equiparati avranno cura di tenere in evidenza le posizioni in parola e, non appena ne vengano a conoscenza, di fornire i pertinenti elementi informativi al Comando Generale - VI Reparto - Ufficio Legale e Contenzioso per l’ulteriore comunicazione al competente Dicastero.

55 Qualora il militare sia in forza presso un Comando sovraordinato, la competenza si incardina direttamente in capo a quest’ultimo.

3. Responsabile e term in i del procedim ento

Il responsabile dei procedimenti di cui alla presente circolare e l’articolazione competente nella gestione delle istanze di tutela legale sono attualmente individuati, rispettivamente, nel Capo del VI Reparto del Comando Generale - presso il quale, direttamente ovvero a mezzo di apposito delegato, sarà esercitabile il diritto di accesso agli atti - e nel dipendente U ffic io Legale e Contenzioso.

Come evidenziato in premessa, con determinazione del Comandante Generale n. 168966/3100 in data 19 maggio 2009, è stato previsto il transito del citato Ufficio, ridenominato “Contenzioso del Personale”, alle dipendenze del I Reparto. Ne consegue che, allorquando verrà data attuazione al richiamato provvedimento ordinativo, tutti i riferimenti al responsabile del procedimento e all’articolazione competente, contenuti nella presente circolare e nei fac-simili ad essa allegati, dovranno essere intesi al Capo del I Reparto del Comando Generale ed al dipendente Ufficio Contenzioso del Personale.

Si precisa che, per quanto concerne i procedimenti la cui definizione è di competenza dell’Avvocatura dello Stato56 ovvero del Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza57, la Guardia di Finanza può rispondere limitatamente all’attività posta in essere per l’istruttoria dell’istanza ed il tempestivo inoltro della stessa ai predetti Organi.

Per i procedimenti avviati ex art. 18, comma 1, del D.L. n. 67/1997, ex art. 3, comma 2- bis, del D.L. n. 543/1996 ed ex art. 44, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 51/2009 (limitatamente ai fatti non originati dall’uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica), il termine per l’adozione del provvedimento finale è, allo stato, di 90 giorni58 con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza presso il Comando di appartenenza59. Nel medesimo termine non si computano i tempi necessari per l’acquisizione della valutazione tecnica obbligatoria da parte della competente Avvocatura dello Stato.

In applicazione deH’art. 8 della legge n. 241 del 1990 ed esclusivamente per i procedimenti richiamati in precedenza, il competente Comando Regionale o equiparato notificherà all’interessato - fornendone riscontro all’Ufficio Legale e Contenzioso del VI Reparto del Comando Generale - una formale comunicazione di avvio del procedimento con le seguenti indicazioni:

56 Istanze ex art. 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.57 Istanze ex art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ed ex art. 44, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2009, n.51 (limitatamente ai fatti derivanti dall’uso delle armi).58 Si richiamano, al riguardo, le disposizioni in tema di trasparenza amministrativa e di partecipazione al procedimento recate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla luce delle recenti modifiche apportate dalla legge18 giugno 2009, n. 69, la quale, "a decorrere dallo scadere del termine di un anno" dalla relativa entrata in vigore (cfr. art. 7, comma 3), ha previsto che “/' procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni' (cfr. art. 2, comma 2, della legge n. 241/90) ove non diversamente stabilito “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (...)’’, con i quali potranno essere previsti “termini non superiori a novanta giorni' (art. 2, comma 3, della legge n. 241/90).59 Sulla natura di tale termine consolidata giurisprudenza ha chiarito che “costituisce principio generale del diritto amministrativo, non inciso dagli artt.2, L. n. 241 del 1990 e 21-bis L. n. 1034 del 1971, quello secondo il quale i termini del procedimento devono essere considerati ordinatori qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge" (Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione 6 aprile - 10 giugno 2004, n. 3741).

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- il responsabile del procedimento è il Capo del VI Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza e l’articolazione all’uopo competente è l’Ufficio Legale e Contenzioso del VI Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza;

- la data di presentazione delPistanza presso il competente Comando del Corpo;

- la data entro la quale il procedimento deve concludersi;

- il rimedio esperibile avverso l’inerzia deH’amministrazione è il ricorso ai sensi dell’art 21 -bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell’art. 2, comma 5, della legge n. 241/1990, da proporsi, anche senza previa diffida, fin tanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;

- l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Legale e Contenzioso del VI Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza.

La tempistica per l’inoltro delle istanze in trattazione è riepilogata in allegato 8.

4. Regime impugnatorio

Avverso i provvedimenti inerenti le istanze la cui definizione è rimessa alla competenzadel Comando Generale è ammesso ricorso:

- gerarchico al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, entro trenta giorni dalla notifica dell’atto, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e della vigente delega di funzioni del Comandante Generale60;

- giurisdizionale ai competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e dall’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

5. Disposizioni abrogate

Sono abrogate, con effetto immediato, le seguenti disposizioni:

- circolare n. 123540/07 in data 16 aprile 2007 del Comando Generale - I Reparto - Ufficio Contenzioso del Personale, avente ad oggetto “Tutela legale per gli appartenenti al Corpo”]

- radiomessaggio n. 314424/07 in data 26 settembre 2007 del Comando Generale - Direzione di Amministrazione, avente ad oggetto “Precisazioni amministrativo- contabili in tema di documenti in originale da allegare ai titoli di spesa”]

- circolare n. 65593/09 in data 25 febbraio 2009 del Comando Generale - VI Reparto- Ufficio Legale e Contenzioso, avente ad oggetto “Tutela legale per gli appartenenti al Corpo. Disposizioni integrative”.

60 Cfr. determinazione del Comandante Generale n. 98635 in data 26 marzo 2008, registrata agli Organi di controllo in data 28 marzo 2008 al n. 3286, successivamente modificata con determinazione n. 296114 in data11 settembre 2008.

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