CLASSE A ANVUR - AmbienteDiritto
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AmbienteDiritto - Editore©
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 1
CLASSE A – ANVUR
La Rivista AMBIENTEDIRITTO.it è stata iscritta dall’ANVUR in CLASSE
A
un ringraziamento va ai nostri collaboratori e lettori
ISSN 1974-9562
Anno 2020
Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico
AMBIENTEDIRITTO – EDITORE©®
ANNO - XX
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 2
AmbienteDiritto.it
Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico
Testata registrata presso il Tribunale di Patti (Reg. n. 197 del
19/07/2006)
ISSN 1974-9562
Inserita nell’area 12 delle Riviste Scientifiche Giuridiche -
Classe A - ANVUR
DIRETTORE RESPONSABILE: Fulvio Conti Guglia
DIRETTORI SCIENTIFICI:
***
Simone Budelli Professore Associato di Istituzioni di Diritto
Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di
Perugia;Agatino Cariola Professore Ordinario di Diritto
Costituzionale (IUS/08) Univerisità degli Studi di
Catania; Guglielmo Cevolin Professore Aggregato di Istituzioni di
Diritto Pubblico (IUS/09) Università
degli Studi di Udine; Salvatore Cimini Professore Ordinario di
Diritto Amministrativo (IUS/10) Università
degli Studi di Teramo; Gian Paolo Dolso Professore Associato di
Diritto Costituzionale (IUS/08)
Università degli Studi di Trieste; Angelo Lalli Professore
Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10)
Università degli Studi La Sapienza; Alfredo Morrone Docente a
contratto di Diritto Amministrativo
(IUS/10) Università degli Studi Chieti – Pescara; Saverio Regasto
Professore Ordinario di Diritto
Pubblico Comparato (IUS/21) Università degli Studi di
Brescia.
*** COMITATO SCIENTIFICO:
Richard Albert Full Professor in Constitutional Law at University
of Texas at Austin; Stefano Agosta
Professore Associato di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università
degli Studi di Messina; Domenico
Amirante Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato
(IUS/21) Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli; Gaetano Armao Professore Associato di
Diritto Amministrativo (IUS/10)
Università degli Studi di Palermo; Francisco Balaguer Callejón
Professore Ordinario di Diritto
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 3
Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Granada; Michele
Belletti Professore Ordinario di
Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di
Bologna; Mario Bertolissi Professore
Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi
di Padova; Francesca Biondi
Professoressa Ordinaria di Diritto Costituzionale (IUS/08)
Università degli Studi di Milano; Elena Buoso
Professoressa Associata di Diritto Amministrativo (IUS/10)
Università degli Studi di Padova; Paola Caputi
Jambrenghi Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo
(IUS/10) Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”; Sabino Cassese Giudice emerito della Corte
Costituzionale, Professore emerito della Scuola
Normale Superiore di Pisa; Marcello Cecchetti Professore Ordinario
di Istituzioni di Diritto Pubblico
(IUS/09) Università degli Studi di Sassari; Cristiano Celone
Professore Associato di Diritto
Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Palermo; Alfonso
Celotto Professore Ordinario di
Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi “Roma Tre”;
Ginevra Cerrina Feroni Professoressa
Ordinaria di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) Università degli
Studi di Bologna; Mario Pilade Chiti
Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università
degli Studi di Firenze; Antonio
Colavecchio Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10)
Università degli Studi di Foggia;
Cologero Commandatore Magistrato presso TAR Sicilia Palermo;
Emanuele Di Salvo Presidente della
quarta sezione penale della Corte di cassazione; Marina D'Orsogna
Professoressa Ordinaria di Diritto
Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Teramo; Vera
Fanti Professoressa Ordinaria di Diritto
Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Foggia; Renato
Federici Professore Associato di Diritto
Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Leonardo Ferrara Professore
Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi
di Firenze; Giancarlo Antonio Ferro
Professore Associato di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università
degli Studi di Catania; Fabrizio
Fracchia Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10)
Università degli Studi di Milano “Luigi
Bocconi”; Diana Urania Galetta Professoressa Ordinaria di Diritto
Amministrativo (IUS/10) Università
degli Studi di Milano; Giuseppe Garzia Professore Aggregato di
Diritto Amministrativo (IUS/10)
Università di Bologna; Paolo Giangaspero Professore Ordinario di
Diritto Costituzionale (IUS/08)
Università degli Studi di Trieste; Loredana Giani Professoressa
Ordinaria di Diritto Amministrativo
(IUS/10) Università Europea di Roma; Walter Giulietti Professore
Ordinario di Diritto Amministrativo
(IUS/10) Università degli Studi dell'Aquila; Matteo Gnes Professore
Ordinario di Diritto Amministrativo
(IUS/10) Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Andrea Gratteri
Professore Associato di Diritto
Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Pavia; Lorenzo
Ieva Magistrato TAR Puglia – Bari –
Dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia; Dimitris
Liakopoulos Full Professor of European
Union Law in Fletcher School of Law and Diplomacy - Tufts
University; Vincenzo Lippolis Professore
Ordinario di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) Università degli
Studi Internazionali di Roma; Fabrizio
Lorenzotti Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10)
Università degli Studi di Camerino;
Francesco Longobucco Professore Associato di Diritto Privato
(IUS/01) Università Roma Tre; Giuseppe
Losappio Professore Associato di Diritto Penale (IUS/17) Università
degli studi di Bari "Aldo Moro";
Antonella Massaro Professoressa Associata Diritto penale (IUS/17)
Università degli Studi Roma Tre;
Ludovico Mazzarolli Professore Ordinario di Diritto Costituzionale
(IUS/08) Università degli Studi di
Udine; Agostino Meale Professore Ordinario di Diritto
Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di
Bari; Cesare Mirabelli Professore Ordinario di Diritto
Ecclesiastico (IUS/11) Università degli Studi Roma
Tor Vergata, Presidente Emerito della Corte costituzionale; Gracia
Luchena Mozo Professore Ordinario
Universidada de Castilla-la Mancha; Stefano Nespor Professore a
contratto di Diritto Amministrativo
(IUS/10) Politecnico di Milano; Dante Flàvio Oliveira Passos
Professor Adjunto de Administraco,
Universidade Estadual de Paraìba; Marco Olivi Professore Associato
di Diritto Amministrativo (IUS/10)
Università Ca’ Foscari di Venezia; Gabriel Doménech Pascual
Profesor Titular de Derecho
Administrativo (IUS/10) Universitat de Valencia; Paolo Passaglia
Professore Ordinario di Diritto Pubblico
Comparato (IUS/21) Università di Pisa; Aristide Police Professore
Ordinario di Diritto Amministrativo
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 4
(IUS/10) Università di Roma Tor Vergata; Nicoletta Rangone
Professoressa Ordinaria di Diritto
Amministrativo (IUS/10) Università di Roma LUMSA; Cecilia Ricci
Professoressa Associata di Storia
Romana (L-ANT/03) Università degli Studi del Molise; Maurizio
Riverditi Professore Associato di Diritto
Penale (IUS/17) Università degli Studi di Torino; Raffaele Guido
Rodio Professore Ordinario di Diritto
Costituzionale (IUS/08) Università degli studi di Bari; Roberto
Romboli Professore Ordinario di Diritto
Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Pisa; Tulio Raul
Rosembuj Professore Ordinario di
Diritto Tributario IUS/12 (Universidad de Barcelona) e Prof. a
contratto in LUISS; Antonio Saitta
Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università
degli Studi di Messina; Ugo Salanitro
Professore Ordinario di Diritto Privato (IUS/01) Università degli
Studi di Catania; Giuliano Scarselli
Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile (IUS/15)
Università degli Studi di Siena; Andrea Scella
Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale (IUS/16)
Università degli Studi di Udine; Elisa Scotti
Professoressa Associata di Diritto Amministrativo - Docente di
Diritto dell'Ambiente - (IUS/10) Università
degli Studi di Macerata; Andrea Simoncini Professore Ordinario di
Diritto Costituzionale (IUS/08)
Università degli Studi di Firenze; Sara Spuntarelli Professoressa
Ordinaria di Diritto Amministrativo
(IUS/10) Università degli Studi di Camerino; Ernesto Sticchi
Damiani Professore emerito di Diritto
Amministrativo Università del Salento; Antonio Leo Tarasco
Professore Ordinario Abilitato di Diritto
Amministrativo (IUS/10) Dirigente MiBAC (Ministero Beni e Attività
Culturali); Fabrizio Tigano
Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Unibersità
degli Studi di Messina; Dario Elia Tosi
Professore Associato di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21)
Università degli Studi della Valle d’Aosta;
Duccio Traina Professore Associato di Istituzioni di Diritto
Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di
Firenze; Silvio Troilo Professore Ordinario di Istituzioni di
Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi
di Bergamo; Francesco Fabrizio Tuccari Professore Associato di
Diritto Amministrativo (IUS/10)
Università degli Studi del Salento.
***
COMITATO DI REDAZIONE:
Camilla Della Giustina (Cultrice della materia per l’insegnamento
di Diritto costituzionale c/o l’Università
degli Studi di Padova); Daniela Di Paola (Funzionario MIUR); Maria
Assunta Icolari (Professore
Associato Università degli Studi G. Marconi di Roma - Resp. Diritto
Tributario Ambientale); Chiara
Ingenito (Dottoranda di ricerca in Diritto Pubblico Comparato
Internazionale, Università degli studi di
Roma La Sapienza); Agatino Giuseppe Lanzafame (Assegnista di
ricerca in Diritto Costituzionale
Comparato, Università degli studi di Catania); Nicoletta Laurenti
Collino (Dottoranda in Diritto
Pubblico, interateneo Trieste-Udine); Antonio Mitrotti (Assegnista
di ricerca, Università degli Studi di
Trieste); Agostino Sola (Praticante avvocato presso l'Avvocatura
dello Stato); Leo Stilo (Cultore della
materia in Diritto Amministrativo, già Direttore della Rivista Il
Nuovo Diritto); Luca Maria Tonelli
(Cultore della materia in Diritto costituzionale, Università degli
Studi di Foggia); Giacomo Vivoli
***
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 5
Giuseppe Ugo Abate (Università degli Studi di Palermo); Xavier
Arbos Marin (Universidad de
Barcelona); Annamaria Bonomo (Università degli Studi di Bari);
Marco Brocca (Università degli Studi
del Salento); Maria Agostina Cabiddu (Politecnico di Milano); Marco
Calabrò (Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli); Hilde Caroli Casavola (Università
degli Studi del Molise); Achille
Antonio Carrabba (Università degli Studi di Bari Aldo Moro); Matteo
Carrer (Università degli Studi di
Bergamo); Gian Franco Cartei (Università degli Studi di Firenze);
Giovanni Catalisano (Università
degli Studi di Enna Kore); Valentina Cavanna (Università degli
Studi di Torino); Marta Silvia Cenini
(Università degli Studi dell'Insubria); Omar Chessa (Università
degli Studi di Sassari); Alberto Clini
(Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”); Luigi Colella
(Università della Campania Luigi Vanvitelli);
Fabio Corvaja (Università degli Studi di Padova); Juan Carlos
Covilla Martìnez (Universidad
Externado de Colombia); Gianni Cortigiani (Avvocato Distrettuale
dello Stato di Firenze); Manlio
d’Agostino Panebianco (CeSIntES dell’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata); Simona D’Antonio
(Università degli Studi di Teramo); Gabriella De Giorgi Cezzi
(Università degli studi del Salento);
Sandro De Götzen (Università degli Studi di Trieste); Lorenzo De
Gregoriis (Università degli Studi di
Teramo); Viviana di Capua (Università di Napoli Federico II); Maria
Rosaria Di Mattia (Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli); Ruggero Dipace
(Università degli Studi del Molise); Enzo Di
Salvatore (Università degli Studi di Teramo); Caterina Drigo
(Università di Bologna); Pietro Faraguna
(Università degli Studi di Trieste); Daniela Ferrara (Università
degli studi di Palermo); Maria Dolores
Ferrara (Università degli Studi di Trieste); Luigi Ferrara
(Università degli Studi di Napoli Federico II);
Biagio Giliberti (Universitas Mercatorum); Valentina Giomi
(Università degli Studi di Pisa); Dimitri
Girotto (Università degli Studi di Udine); Emanuele Guarna Assanti
(Università degli Studi Guglielmo
Marconi); Francesca Guerriero (Avv. penalista del Foro di Roma);
Anna Rita Iacopino (Università
degli Studi dell'Aquila); Armando Lamberti (Università degli Studi
di Salerno); Vito Sandro Leccese
(Università degli Studi di Bari); Anna Lorenzetti (Università degli
Studi di Bergamo); Morena Luchetti
(Avv. amministrativista del Foro di Macerata); Marco Mancini
(Università Ca’ Foscari di Venezia);
Giovanna Marchianò (Università degli Studi di Bologna);
Donatantonio Mastrangelo (Università degli
Studi di Bari); Roberto Miccù (Università degli Studi La Sapienza);
Giulia Milo (Università degli Studi di
Trieste); Giuseppe Misserini (Università degli Studi di Bari);
Viviana Molaschi (Università degli Studi
di Bergamo); Davide Monego (Università degli Studi di Trieste);
Alberto Oddenino (Università degli
Studi di Torino); Sandra Regina Oliveira Passos Bragança Ferro
(Centro Universitario Estácio da
Amazônia); Vittorio Pampanin (Università degli Studi di Pavia);
Paolo Patrito (Università degli Studi di
Torino); Mauro Pennasilico (Università degli Studi di Bari Aldo
Moro); Vincenzo Pepe (Università degli
studi della Campania Luigi Vanvitelli); Alberto Pierobon
(Consulente degli Enti in materia ambientale);
Olivia Pini (Università degli Studi di Modena); Rolando Pini
(Università degli Studi di Bologna);
Patrizia Pinna (Avvocato dello Stato presso l’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Firenze); Carmine
Petteruti (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli);
Oreste Pollicino (Università Bocconi);
Daniele Porena (Università degli Studi di Perugia); Edoardo Carlo
Raffiotta (Università degli Studi di
Bologna); Carlo Rapicavoli (Direttore Generale presso Provincia di
Treviso - Direttore ANCI Veneto e UPI
Veneto); Saverio Regasto (Università degli studi di Brescia); Nino
Olivetti Rason (Università degli
studi di Padova); Pierpaolo Rivello (Università degli Studi di
Torino); Mariano Robles (Università degli
Studi degli Studi di Bari); Paolo Rossi (Università degli Studi di
Perugia); Gianluca Ruggiero
(Università del Piemonte Orientale); Gianpaolo Maria Ruotolo
(Università di Foggia); Francesco
Emanuele Salamone (Università degli Studi della Tuscia); Antonio
Saporito (Università degli Studi
Niccolò Cusano); Ciro Sbailò (Università degli Studi internazionali
di Roma); Maria Stefania Scardigno
(Università degli Studi di Bari); Andrea Sticchi Damiani (Cultore
di diritto amministrativo - Avv. Foro di
Lecce); Anna Tacente (Università degli Studi di Bari); Alma Lucia
Tarantino (Università degli Studi di
Bari); Marco Terrei (Centrale di committenza del Comune di
Lanciano); Tommaso Ventre (LUISS
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 6
Guido Carli); Marcello Vernola (Università di’ Cassino e del Lazio
Meridionale); Donato Vese
(Università degli Studi di Torino).
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 7
MISSION:
Lo scopo principale della Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it
(RGA) è quello di favorire il più
ampio confronto interdisciplinare - a livello internazionale -
nonché lo sviluppo della ricerca
scientifica sulle complesse tematiche del Diritto pubblico, in
senso esteso ed evoluto, con una
particolare, e naturale, predilezione per l’approfondimento della
materia ‘interdisciplinare’ del
Diritto ambientale, con i suoi peculiari - e ‘naturali’ - risvolti
costituzionali ed amministrativi
(oltre che i ‘connaturali’ e, alle volte, inscindibili aspetti
penalistici e civilistici).
La Rivista, per queste ragioni, accetta sia contributi in italiano
che in qualsiasi altra lingua che,
ovviamente, sia conosciuta dai referees. I componenti della
Rivista, i suoi collaboratori, nonché
gli autori - che, secondo le linee ANVUR sono in larghissima parte
strutturati presso Università
italiane e straniere - fanno parte ed aderiscono alla mission a
titolo squisitamente gratuito.
Tutti i contributi pubblicati nel presente fascicolo sono stati
sottoposti a referaggio doppio cieco
conformemente alla Classe A – ANVUR.
AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic
Review Law Public - Via Filangeri, 19 -
98078 Tortorici ME - Tel +39 0941 327734 - Fax digitale +39
1782724258 - Mob. +39 3383702058 – info
(at) ambientediritto.it - (C.C. REA): 182841- Direttore
Responsabile, Proprietario ed Editore: Fulvio Conti
Guglia - C.F.: CNTFLV64H26L308W - P.IVA 02601280833 - Pubblicata in
Tortorici dal 2000 Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
- ISSN 1974-9562 - (BarCode 9 771974
956204) - Pubblicazione quotidiana in formato elettronico –
CopyrightAD - AmbienteDiritto – Editore©®
INDICE GENERALE
Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico
.................................................................................................
2
GLI EFFETTI DELLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI di Gianluca
Trenta ... 11
LA TUTELA DELL’AMBIENTE IN MAROCCO di Vincenzo Pepe
..................................................... 26
A DIFFICULT BALANCE OF INTERESTS: the ILVA case reaches the
European Court of Human Rights di Ruggero Picone
........................................................................................................
38
RELAZIONI TRA CITTÀ E CAMPAGNA di Marco Brocca
................................................................
51
LA STRATEGIA «PLASTIC FREE» E I PRINCIPI DELLA DIRETTIVA EUROPEA
2019/904 di Luigi Colella
................................................................................................................................................
73
REGOLAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE IN
PARTICOLARE NEI TERRENI AGRICOLI di Giovanna Marchianò
...........................................................................
96
LE PROCEDURE “D’URGENZA” AL TEMPO DELLA PANDEMIA: ALCUNE
RIFLESSIONI SUGLI ARTT. 63 E 163 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
di Gianluigi Delle Cave138
L’ISTITUZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA di Mario
Tocci............................................... 158
IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA POLITICHE MIGRATORIE E TUTELA
DELL’ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, NEL RISPETTO DEI DIRITTI
FONDAMENTALI di Sillvio Quinzone
...................................................................................................................................................
172
LA (IPOTETICA) RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI FRONTE AL
«NODO» DELLA LEGGE ELETTORALE: UN FINTO PROBLEMA di Ludovico A.
Mazzarolli ................... 195
Autonomie locali e responsabilità di Gabriella De Giorgi Cezzi
............................................... 201
LUCI ED OMBRE NELL’ATTUAZIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA
CORONAVIRUS di Giovanna Marchianò
..............................................................................................................................
209
TECNICA E POLITICA TRA MEZZI E FINI NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS di
Olivia Pini
.............................................................................................................................................................
236
LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE ED EMERGENZA SANITARIA di Gian Paolo Dolso
................ 260
LE FEDERAZIONI SPORTIVE di Antonio Saporito
.........................................................................
290
AS FUNÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E A REGRA DE EQUILÍBRIO
ORÇAMENTÁRIO NA CONSTITUIÇÃO ITALIANA di Salvatore Cimini
......................................................................
310
DIRIGENZA PUBBLICA ED ENTI LOCALI di Francesco Fabrizio Tuccari
................................ 333
EVOLUTION AND ROLE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF THE SO
CALLED “INTELLIGENT COMMUNITIES” di Gianluigi Delle Cave
.............................................................
355
LA C.D. “FISCALIZZAZIONE DELL’ABUSO EDILIZIO” di Stefano De Rosa
.......................... 379
L’AUTONOMIA LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI CACCIA NEL RISPETTO
DEGLI STANDARD STATALI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA di Giacomo Vivoli
.............................. 391
IL PRINCIPIO DI SOSTENIBILITÀ di Daniele Porena.
.................................................................
419
PROFILI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO NELLA DISCIPLINA GIURIDICA DEI
DRONI di Giovanna Mastrodonato
.......................................................................................................................
436
LE RACCOMANDAZIONI DELLA SIAARTI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA
COVID-19 di Camilla Della Giustina
......................................................................................................................
477
IL “GERMANICUM” TRA LUCI E OMBRE di Daniele Porena
....................................................... 506
MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA COVID-19 di Beatrice Bertarini
............................................... 519
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 9
PRIME NOTAZIONI SUL D.LGS. 116 DEL 2020 SUI RIFIUTI E SULL’ECONOMIA
CIRCOLARE di Alberto Pierobon
........................................................................................................
552
DEMOCRAZIA E SICUREZZA. PRECAUZIONE E VERITÀ di Simone Budelli
.......................... 562
M’ILLUMINO DI MENO: QUALCHE CONSIDERAZIONE SUI PROFILI PENALI
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO di Giulia Minelli.
.....................................................................
597
IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E LE LINEE GUIDANELLE RECENTI
SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA AMBIENTALE di Chiara
Ingenito ............... 624
IL PROCEDIMENTO ALGORITMICO NELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEI
CONTRATTI PUBBLICI: PROBLEMI E PROPOSTE di Alessandro Venturi
....................................................... 653
GLI EFFETTI DELLE MODIFICHE SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ
CONSULTIVA NELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO di Antonio
Mitrotti. .................................... 683
ENTI LOCALI ED ECONOMIA CIRCOLARE di Roberta Cadenazzi
............................................ 697
SUI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA “TASSA” SUI RIFIUTI ALLE
UNIVERSITÀ ED AGLI ORGANISMI DI RICERCA di Giuseppina Lofaro
............................................................................
728
ACCESSO ALLA DIRIGENZA E A POSIZIONI ORGANIZZATIVE: IL PERIMETRO
DEL
REQUISITO DEL PUBBLICO CONCORSO di Sandro de Götzen
............................................... 757
CHE COS’È IL “DIRITTO ILLEGITTIMO”? CHE COS’È QUESTO MOSTRO? (note
sul pensiero di Luigi Ferrajoli) IL DISASTRO AMBIENTALE di Renato
Federici ......................... 772
IL DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO NEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
SANZIONATORI EX ART. 18 L. 689/1981: UN CAMBIO DI ROTTA NON PIÙ
RINVIABILE di Maria Difino
………………………………………………………………………………………………………………….826
IL WHISTLEBLOW ING TRA INTELLIGENZA DELLA CORRUZIONE E CONOSCENZA
DELLA (MAL)AMMINISTRAZIONE di Francesco Fabrizio Tuccari
..........................................................
854
RIFORME DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA: LA RIPRODUZIONE DI SCHEMI
SUPERATI? di Enrico Conte .......................
……………………..889
SPINTE AUTONOMISTE, ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE E CONTENIMENTO
DELLA
SPESA PUBBLICA: RECENTI SVILUPPI IN TEMA DI EQUIVALENZA TERAPEUTICA
di Michele Sala
............................................................................................................................................
898
Considerazioni generali sul «semplificare» ... ma all’italiana di
Ludovico A. Mazzarolli . 916
L’AMBIENTE: DAL CODICE DI SETTORE ALLA COSTITUZIONE, UN PERCORSO AL
CONTRARIO? di Eva Leccese
..............................................................................................................
935
PER UN SUPERAMENTO DEL FEUDALESIMO NORMATIVO NELLA GESTIONE DEL
CONSUMO DI SUOLO di Francesco Anastasi
.................................................................................
973
A SCUOLA NO, SÌ, FORSE: “CHI” DECIDE E “COSA” di Raffaele Marzo
............................ 1031
IL DISINCANTO E L’ILLUSIONE di Giancarlo Antonio Ferro
................................................... 1044
IL D.L. N. 76/2020 NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE
INTEGRATO PER L’ENERGIA E IL CLIMA di Laura Pergolizzi
..........................................................................
1064
NOTE SULLA OBBLIGATORIETÀ O MENO DELLA VACCINAZIONE ANTI COVID 19
di Giuliano Scarselli
..................................................................................................................................
1079
TUTELA DI SALUTE E AMBIENTE: RIFLESSIONI A MARGINE DELL’EMERGENZA
CORONAVIRUS di Valentina Cavanna
...........................................................................................
1092
LA NUOVA RIFORMA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA Riflessioni a
partire da Vezio Crisafulli: principio di legalita’ e giusto
procedimento di Gian Paolo Dolso ....................... 1126
IL PREAVVISO DI DINIEGO DOPO LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 di
Giulia Milo
...........................................................................................................................................................
1142
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 10
L’INTERESSE NAZIONALE, UNA SFUGGENTE CERTEZZA NELL’ORDINAMENTO
COSTITUZIONALE: SPUNTI DA UNA RECENTE MONOGRAFIA di Matteo Carrer
.............. 1159
SPUNTI PER UN NUOVO APPROCCIO AI PROBLEMI DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE E DELLA TASSAZIONE NELL’ERA DEL COVID-19 di Salvatore
Villani ...................................... 1173
UN INDIZIO È UN INDIZIO, MA DUE INDIZI SONO UNA COINCIDENZA? LA
TECNICA “CAPPATO” COLPISCE ANCORA di Andrea Conzutti
.................................................................
1223
LA CORTE COSTITUZIONALE TRA “POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI
ELEVATA
SPECIALIZZAZIONE” E DIRIGENZA PUBBLICA: la prima volta degli
“esperti di chiara fama” in una decisione che non convince di Gian
Paolo Dolso .............................................
1259
A SMART LEGAL INSTRUMENT IN THE FACE OF A GLOBAL DANGER: THE
MINAMATA CONVENTION on Mercury 2013 di Giuseppe Poderati
.............................................................
1285
TUTELA MULTILIVELLO DI AMBIENTE E SALUTE: il ruolo di Cedu e Unione
Europea alla
luce del caso dell’Ilva di Taranto di Valentina Cavanna.
.........................................................
1314
TECNICA POLITICA, PARTITI ED EFFETTIVITÀ DEMOCRATICA. APPUNTI SU UN
ORIENTAMENTO COSTITUZIONALE di Marcello Salerno e Pierdomenico
Logroscino .... 1344
OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
............................................. 1363
OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA CONTABILE
.........................................................
1376
Collaborazione con AMBIENTEDIRITTO.IT – Rivista Giuridica
............................................... 1394
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 11
GLI EFFETTI DELLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI
THE EFFECTS OF THE REDUCTION IN THE NUMBER OF
PARLIAMENTARIANS
Gianluca Trenta*
ABSTRACT [ITA]: Nei prossimi mesi saremo chiamati ad approvare,
tramite referendum
confermativo, la riforma costituzionale approvata lo scorso 8
ottobre relativamente al
taglio del numero dei parlamentari, descritta dai proponenti come
una riforma
costituzionale rivolta essenzialmente al mero taglio dei costi
della politica e alla maggiore
efficienza parlamentare, ma la nuova normativa rischia di avere
degli effetti non
attentamente ponderati.
ABSTRACT [ENG]: In the coming months we will be called to approve,
through a
confirmatory referendum, the constitutional reform approved on the
8th of October in
relation to the cut in the number of parliamentarians, described by
the proponents as a
constitutional reform aimed essentially at the mere cut in the
costs of politics and greater
parliamentary efficiency, but the new legislation risks having
effects that are not carefully
considered.
numerica dei parlamentari. – 3. I precedenti tentativi di riforma
della
riduzione del numero dei parlamentari. – 4. Le ulteriori proposte
di
riforma costituzionali avviate nella presente legislatura. – 5. Il
contenuto
della riforma costituzionale. – 6. Gli effetti sugli organi
collegiali e sulle
Commissioni di Camera e Senato. – 7. Gli effetti sui Gruppi
parlamentari.
– 8. Note conclusive.
* Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche e politiche,
Università Guglielmo Marconi, Roma.
1. Premessa.
Lo scorso 8 ottobre, la Camera dei deputati ha approvato in via
definitiva la
proposta di legge costituzionale, già approvata in seconda
deliberazione dal Senato,
che riduce il numero dei parlamentari e senatori1, che saremo
chiamati ad approvare,
per referendum confermativo, nei prossimi mesi2.
D’altronde la scelta sulla definizione del numero dei parlamentari,
nel corso della
storia repubblicana, non è stata casuale. I deputati, infatti,
oltre a svolgere la
fondamentale funzione politica-rappresentativa tra gli eletti ed
elettori svolgono
ulteriori funzioni tra cui quella di eleggere le figure di garanzia
costituzionale quali il
Presidente della Repubblica, i Giudici costituzionali e i
componenti del Consiglio
Superiore della Magistratura. Bisogna altresì sottolineare che il
numero definito dei
parlamentari consente alle camere di strutturarsi con il fine di
garantire a tutti il
diritto ad essere pluralisticamente rappresentati3.
L’art. 1 del testo di legge costituzionale approvato prevede la
riduzione del
numero dei parlamentari da 630 a 400 alla Camera dei Deputati,
inclusi i deputati
eletti nella circoscrizione Estero, che vengono ridotti da 12 a 84
e l’art. 2 riduce i
Senatori da 315 a 200, compresi quelli eletti nella circoscrizione
Estero, anch’essi
ridotti da 6 a 45.
Parallelamente alla riforma costituzionale vengono avviate
ulteriori iniziative
legislative, sia di rango costituzionale che di rango ordinario,
quale ad esempio
l’abbassamento dell'età per eleggere i Senatori da 25 a 18; il
sistema per l'elezione del
Senato e la riduzione del numero dei delegati regionali per
l'elezione del Presidente
della Repubblica; l’introduzione di una particolare forma di
iniziativa legislativa
popolare rinforzata, il referendum abrogativo, l'elezione diretta
del Presidente della
Repubblica.
1 Proposta di legge costituzionale A.C. 1585-B cost., approvato
dall'Assemblea della Camera dei deputati in data
8 ottobre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12
ottobre 2019. 2 Servizio Studi della Camera dei Deputati e Senato
della Repubblica, Riduzione del numero dei parlamentari.
Elementi per l’esame in Assemblea, in Dossier Camera dei Deputati e
Senato della Repubblica, 7 ottobre 2019,
p. 8. 3 C. SBAILO’, Tagliare il numero dei parlamentari? Si può a
condizione di preservare la libertà di mandato. L’intima
contraddittorietà della proposta di riforma gialloverde. Memoria
presentata alla Prima Commissione,
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
della Camera dei Deputati in occasione
dell’audizione tenutasi il 20 marzo 2019, in Quaderni cost., 30
marzo 2019, p. 6. 4 Art. 56 della Costituzione. 5 Art. 57 della
Costituzione.
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 13
Pertanto, il c.d. taglio dei parlamentari è solo l’inizio di una
lunga serie di riforme
costituzionali e ciò impone qualche riflessione sulle future
modifiche che potrebbero
ulteriormente cambiare l’assetto istituzionale e il funzionamento
delle Assemblee
rappresentative in Italia.
parlamentari.
In origine, durante i lavori dell’Assemblea costituente, la
questione del numero dei
deputati e senatori fu ampiamente dibattuta cosicché, partendo
dalla proposta di
Giovanni Conti, si decise di non avere un numero predefinito di
parlamentari ma che
venisse eletto un deputato ogni ottantamila abitanti o per frazione
superiore a
quarantamila e un senatore ogni duecentomila abitanti o per
frazione superiore a
centomila, con un minimo di sei senatori per Regione con esclusione
della Valle
d’Aosta alla quale ne spettava uno 6 . Il fine era quello di
consentire una larga
rappresentanza politica, facendo mutare il numero degli eletti al
variare della
popolazione7.
Con la riforma costituzionale del 1963 venne adottato il numero
fisso di 630
deputati e 315 senatori; in tale riforma venne altresì deciso che
ogni Regione non
doveva avere meno di sette senatori, fatta eccezione dell’Valle
d’Aosta che ne avrebbe
avuto uno, e il Molise due8.
Nella terza legislatura, con il governo guidato da Amintore
Fanfani, a seguito
dell’approvazione della legge truffa9 del 1953, poi abrogata nello
stesso anno, si aprì
un nuovo confronto politico soprattutto sulla scelta dei
Costituenti di mantenere,
6 Le prime tre legislature repubblicane furono composte: da 574
deputati e da 237 senatori nella prima legislatura
(1948-1953); da 590 deputati e 237 senatori nella seconda
(1953-1958) e da 596 deputati e 246 senatori nella
terza (1958-1963). C. TRIPODINA, Riduzione del numero dei
parlamentari, tra riforma costituzionale ed
emergenza nazionale, in Osservatorio costituzionale AIC, fasc. n.
3/2020, p. 6. 7 E. CAVASINO, Commento all’art. 56, in F. CLEMENTI,
L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura
di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo,
Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 23 ss. 8 Legge costituzionale n. 2
del 9 febbraio 1963 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 12
febbraio 1963 in
cui vengono modificati gli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.
9 Legge n. 148 del 31 marzo 1953, meglio nota come legge truffa,
introduceva un premio di maggioranza pari al
65% dei seggi della Camera dei deputati alla lista o al gruppo di
liste collegate che avessero superato la metà dei
voti validi e venne abrogata nello stesso anno con la legge 31
luglio 1954, n. 615. A. Chiaramonte, Il premio di
maggioranza: cosa è, come varia, dove è (stato) applicato, in
Società italiana di scienza politica SISP, 2009, pp.
3 ss.
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 14
nell’art. 57 della Costituzione, la scelta dei senatori su base
regionale, pur non
essendo una rappresentanza di tipo territoriale10.
Pertanto, nel consolidamento della legge elettorale di tipo
proporzionale, si
approvò la legge costituzionale n. 2 del 1963 che definì la
composizione di 630
deputati e 315 senatori11 e con la successiva modifica
costituzionale n. 3, venne
previsto in Costituzione il numero minimo di 7 senatori spettanti a
ciascuna regione,
fatta eccezione per la Valle d’Aosta con un solo senatore e due per
la neoistituita
regione Molise12.
3. I precedenti tentativi di riforma della riduzione del
numero
dei parlamentari.
Negli anni Ottanta vennero avviati i lavori intorno ad una proposta
di riduzione
del numero dei parlamentari, istituendo la Commissione parlamentare
bicamerale
per le riforme istituzionali, presieduta dal deputato Aldo Bozzi
(1983-1985). Tale
Commissione non formalizzò una propria proposta di revisione
costituzionale ma
propose alcune riforme13. Stessa sorte avvenne anche per la
Commissione bicamerale
per le riforme istituzionali, presieduta prima dal deputato Ciriaco
De Mita, poi dalla
deputata Nilde Iotti, agli inizi degli anni Novanta
(1992-1994)14.
A differenza delle due precedenti commissioni per le riforme
istituzionali
bicamerali, la Commissione parlamentare, presieduta da Massimo
D'Alema (1997),
completò il suo percorso con un progetto di riforma approvato a
larghissima
maggioranza, che avrebbe ridotto il numero dei deputati tra un
intervallo compreso
tra i 400 e i 500, con il numero preciso da determinare
successivamente con legge
ordinaria e una riduzione a circa duecento senatori15.
10 F. LANCHESTER, Mortati e la “Legislatura Costituente”, in Nomos,
fasc. n. 1/2016, p. 7. 11 Legge costituzionale n. 2 del 9 febbraio
1963, n. 2 in materia di modifica degli articoli 56, 57 e 60
della
Costituzione e pubblicato in GU Serie Generale n. 40 del 12
febbraio 1963. 12 Legge costituzionale n. 3 del 27 dicembre 1963,
in riferimento alle modificazioni agli articoli 131 e 57
della
Costituzione e istituzione della Regione Molise e Pubblicato in GU
Serie Generale n. 3 del 04 gennaio 1964. 13 L. VIOLANTE, La riforma
costituzionale nella XVI legislatura: problemi ed ostacoli, in
Astrid Rassegna, n.
75/2008, p. 6. 14 C. FUSARO, Per una storia delle riforme
istituzionali (1948- 2015), in Riv. trim. dir. pubbl., Fasc. n.
2/2015,
pp. 433 ss. 15 E. CUCCODORO, Il governo parlamentare della
Costituzione e le innovazioni possibili, in Osservatorio
Associazione dei costituzionalisti AIC, 2013, pp. 1 ss. Cfr anche
P. BONINI, I governi di Massimo D’Alema, in
federalismi.it, n. 2/2016, p. 7.
Sempre nella stessa XIII legislatura (1996-2001) venne approvata la
riforma
costituzionale n. 1 del 2000, relativamente alla modifica
dell'articolo 48 della
Costituzione avente per oggetto l'istituzione della circoscrizione
Estero per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;
pertanto, nel computo
totale dei rappresentanti eletti, dovevano essere compresi i 12
deputati e 6 senatori di
tale circoscrizione16.
Nella legislatura seguente (2001-2006), venne approvato dal Senato
della
repubblica il testo di riforma costituzionale 17 con cui si ridusse
il numero dei
rappresentati a 518 deputati e 252 senatori, ma il progetto di
riforma, sottoposto a
referendum popolare ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione,
venne respinto
dagli italiani18.
Ancora, nella legislatura seguente (2006-2008), è la volta della
c.d. bozza Violante,
un progetto di legge costituzionale unificato approvato dalla I
Commissione
permanente della Camera dei deputati: nel tentativo di superare il
bicameralismo
paritario, veniva proposta la riduzione a 512 deputati e 186
senatori, con esclusione
dei sei senatori eletti nella circoscrizione Estero ma il risultato
non fu di esito diverso
rispetto alle precedenti tentate riforme, a causa dello
scioglimento anticipate delle
Camere19.
Così come anche nella XVI legislatura (2008-2013), la proposta
della Commissione
affari costituzionali del Senato prevedeva la riduzione del numero
dei parlamentari a
508 deputati e 250 senatori (A.S. n. 24 e abbinati-A), la fine
della legislatura, però, non
permise di completare l’iter legislativo20.
Nella XVII legislatura (2013-2018), il Presidente della Repubblica,
Giorgio
Napolitano, nominava un gruppo di dieci c.d. Saggi che si sarebbero
dovuti occupare
16 Legge costituzionale n. 1 del 17 gennaio 2000 e pubblicato in
G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000. Per un
maggiore approfondimento cfr. E. BETTINELLI, Il voto degli italiani
all’estero, in M. LUCIANI, M. VOLPI (a
cura di), Riforme Elettorali, Bari, Laterza, 1995, pp. 199 ss; G.
ALBERICO, Il voto degli italiani all’estero tra
discriminazioni e imperituri dubbi di costituzionalità: cosa è
cambiato con la nuova legge elettorale, in
Dirittifondamentali.it, fasc. 1/2018, pp. 2-3. 17 Approvato in via
definitiva dal Senato della Repubblica il 16 novembre 2005
riguardante le modifiche alla
Parte II della Costituzione (S. 2544-D). 18 Il referendum
costituzionale confermativo si tenne in Italia il 25 e 26 giugno
2006. 19 A. C. n. 553 e abbinati-A approvata in data 17 ottobre
2007. Sul punto cfr. G. Ferraiuolo, La revisione del
bicameralismo italiano. Un difficile cammino, in federalismi.it, n.
5/2008, p. 9. 20 A.S. n. 24 e abbinati-A approvato nella seduta del
29 maggio 2012. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il
Superamento del Bicameralismo paritario e perfetto nei principali
tentativi di riforma costituzionale, in
Dipartimento per le Riforme Istituzionali, Servizio per lo studio e
il monitoraggio delle riforme istituzionali e
relazioni esterne, 2013, p. 6; L. BORSI, XVII legislatura. In tema
di riforma costituzionale: quattro testi a
confronto (1997-2012), in Servizi studi del Senato, ufficio
ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e
sulla cultura, fasc. n. 14/2013.
delle riforme istituzionali, i quali nella relazione finale,
auspicavano la necessità di
una riforma del bicameralismo paritario, con la conseguente
riduzione del numero
dei parlamentari a 480 deputati e 120 senatori elettivi, ripartiti
in proporzione al
numero degli abitanti di ciascuna Regione21.
Nel giugno del 2013, nella stessa legislatura, dopo l’insediamento
del nuovo
Presidente del Consiglio Enrico Letta, venne istituita una
Commissione di esperti per
le riforme costituzionali. Nella relazione finale veniva prevista
anche la riduzione del
numero dei parlamentari a 450 deputati e un numero da
quantificare
successivamente tra i 150 e i 200 senatori22.
I risultati ottenuti dalla Commissione divennero la piattaforma
iniziale del
disegno di legge costituzionale, c.d. Renzi-Boschi; la Commissione
prevedeva il
mantenimento a 630 deputati e una riduzione a 95 senatori elettivi
di secondo
grado23. È da sottolineare che la riforma veniva caratterizzata per
la riduzione del
numero dei soli senatori, in un bicameralismo non più paritario; la
durata del
mandato dei senatori doveva coincidere con quella dell'organo
dell’istituzione
territoriale di provenienza e l’annullamento dei senatori eletti
nella circoscrizione
Estero24. Purtroppo, anche questa riforma di revisione
costituzionale in merito alla
riduzione del numero dei parlamentari naufragò con il referendum
costituzionale del
4 dicembre 201625.
presente legislatura.
Con la proposta di legge costituzionale in merito al taglio dei
parlamentari
approvata lo scorso 8 ottobre, il Parlamento, al contrario delle
precedenti tentate
21 Relazione finale della Commissione per le riforme istituzionali
al capo dello Stato in data 12 aprile 201 22 Relazione conclusiva
presentata al Parlamento il 15 ottobre 2013. 23 A.C. n. 2613-D,
disegno di legge costituzionale S. 1429-D relativamente anche alle
Disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario e la riduzione del numero
dei parlamentari. Cfr. R. BIFULCO, Il
Senato: composizione, elezione e rappresentanza, in F. S. MARINI,
G. SCACCIA (a cura di), Commentario alla riforma costituzionale del
2016, Napoli, Esi, 2016, pp. 35 e ss. 24 F. CLEMENTI, Sulla
proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari:
non sempre «less is
more», in Osservatorio delle fonti, n. 2/2019, p. 11. 25 C. FUSARO,
Per una storia delle riforme costituzionali (1948-2015), in Riv.
trim. dir. pubbl., n. 2/2015, pp.
507 ss.
riforme costituzionali che modificavano gran parte della
Costituzione, si è
concentrato su singoli segmenti, ovvero riforme limitate e puntuali
del testo26.
Ciò appare avere una strategia di modifica in work in progress
sulla rappresentanza
politica, con il fine di ridimensionare il ruolo del Parlamento
previsto nel sistema
politico-costituzionale del nostro Paese. Difatti considerando le
ulteriori iniziative
legislative si può vedere che il disegno politico è quello di
modificare la Costituzione
in singole proposte di revisione ma con un progetto
unitario27.
Attualmente le proposte di revisione costituzionale sono diverse;
ad esempio
presso il Senato della Repubblica è in corso un testo di modifica
del comma 1,
dell'articolo 58, della Cost., che abbassa da venticinque a
diciotto l'età per eleggere i
Senatori; nella Iª Commissione della Camera dei deputati è stato
avviato l'esame di
una proposta di legge costituzionale che modifica gli articoli 57 e
83 della Cost., in
materia di base elettorale per l'elezione del Senato della
Repubblica e di riduzione del
numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della
Repubblica; alla
Camera dei deputati è in discussione la proposta di modifica
costituzionale
dell'articolo 71 della Cost., per l’introduzione di una particolare
forma di iniziativa
legislativa popolare rafforzata in cui viene prefigurata l’ipotesi
che se il Parlamento
non dovesse accogliere entro diciotto mesi il testo di una proposta
di legge presentata
da cinquecentomila elettori, la proposta verrebbe sottoposta a
referendum
deliberativo configurando un sistema decisionale politico
alternativo a quello
parlamentare; sempre alla Camera dei Deputati, è in discussione la
modifica
costituzionale dell'articolo 75 della Cost., riguardante il
referendum abrogativo, con
particolare riguardo al quorum richiesto per la sua approvazione ed
inoltre sempre
alla Camera dei Deputati è stato avviato l'esame di una proposta di
legge riguardante
l'elezione diretta del Presidente della Repubblica28.
26 A. CERRI, Osservazioni sui progetti di riforma costituzionale
patrocinati dal Ministro per i rapporti con il
Parlamento, in Astrid Rassegna, n. 14/2018. 27 M. LUCIANI,
Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione
costituzionale in Osservatorio
costituzionale, n. 1-2/2019, pp. 200-201. 28 F. BIOINDI, Le
conseguenze della riforma costituzionale del 2019, in Rivista
Nomos, fasc. n. 3/2019, p. 7.
5. Il contenuto della riforma costituzionale.
Ritornando all’attuale proposta di revisione costituzionale
approvata, riguardante
il taglio del numero dei parlamentari 29, è stata presentata dai
proponenti con il
duplice obiettivo sia di aumentare l’efficienza e la produttività
delle Camere per
renderle più vicine alle esigenze dei cittadini, sia di
razionalizzare la spesa pubblica30,
al fine di poter allineare il nostro sistema a quello degli altri
Paesi europei, che hanno
un minor numero di parlamentari31.
In particolare, il disegno di legge costituzionale, approvato in
seconda votazione a
maggioranza assoluta alla Camera dei Deputati ma con un numero
inferiore ai due
terzi dei membri di ciascuna Camera e riguardante le modifiche agli
articoli 56, 57 e
59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari si
compone di quattro articoli.
Con una riduzione del 36,5% dei parlamentari il numero complessivo
degli eletti è
ridotto da 945 a seicento. La Camera dei Deputati è ridotta quindi
da 630 a 400
deputati rientrando nel computo totale i parlamentari eletti nella
circoscrizione
Estero che con lo stesso taglio lineare passano da 12 a 8 (art.
1).
Il numero dei senatori al Senato della Repubblica è ridotto da 315
a 200, compresi
gli eletti nella circoscrizione Estero, che vengono diminuiti da 6
a 4. E’ inoltre
individuato il numero minimo di tre senatori eletti per ciascuna
Regione o Provincia
autonoma, in proporzione alla loro popolazione, lasciando invariato
l’assegnazione
di un senatore per la Valle d’Aosta e due al Molise (art.
2)32.
La riforma costituzionale fissa il numero massimo di cinque
senatori di diritto a
vita in carica sciogliendo quindi il nodo interpretativo secondo il
quale ciascun
Presidente della Repubblica possa nominare fino a 5 senatori a vita
(art. 3)33.
29 Disegno di legge costituzionale S 214-515-805-B. 30 Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Modifiche agli articoli 56, 57 e 59
della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari, in Dossier del Dipartimento
per le riforme istituzionali, 2019, p. 6. 31 In Italia sono
previsti un totale di 945 parlamentari (630 deputati e 315
senatori) in più bisogna addizionare i
senatori a vita e i senatori di diritto a vita, cioè i Presidenti
emeriti della Repubblica. In Francia sono 925
parlamentari, in Germania 778, in Gran Bretagna un unicum nel suo
genere 1143 e in Spagna 615. L. Castelli,
Taglio dei parlamentari e prospettive di (ulteriore) revisione
costituzionale: qualche osservazione alla luce
dell’indagine comparata, in paper federalismi.it, 17 aprile 2020,
pp. 1 ss. 32 C. TRIPODINA, Riduzione del numero dei parlamentari,
tra riforma costituzionale ed emergenza nazionale,
in Osservatorio Costituzionale AIC, fasc. n. 3/2020, pp. 71 ss. 33
Il vigente art. 59, co. 2 della Costituzione dispone che il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a
vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 19
Dai lavori parlamentari emerge però la convinzione delle forze
promotrici della
riforma che l’applicazione della riduzione sarebbe stata cosa
momentanea, dunque
non occorreva occuparsene nel dettaglio; per tale ragione negli
stessi lavori non esiste
un approfondimento degli effetti della riduzione
sull’organizzazione e sul
funzionamento delle camere34. Tale mancanza è comprovata anche
dall’assenza di
una norma transitoria sul passaggio dal vecchio al nuovo
regime.
In verità gli effetti della riduzione dei parlamentari produce
conseguenze tanto
rilevanti da contrastare con gli obiettivi di efficienza e
produttività prefissati,
obiettivi che in realtà non dipendono dal numero dei parlamentari,
quanto dalla loro
capacità di pianificare efficacemente i loro lavori.
La Costituzione rimette ai Regolamenti parlamentari la disciplina
delle modalità
di esercizio delle funzioni dei due rami del Parlamento e per
l’approvazione o
modifica al regolamento è necessario il voto favorevole della
maggioranza assoluta
dell'Assemblea35.
Pertanto, altra questione da non sottovalutare relativa al taglio
del numero dei
parlamentari, è l’impatto che esso avrà sul quorum da definire per
avviare una
procedura di un atto parlamentare36, che in talune circostanze sono
già ridotte ai
minimi come ad esempio accade nelle Commissioni per particolari
richieste37
Tra le ragioni alla base di tale mancato approfondimento, è
possibile annoverare la
questione dei regolamenti parlamentari che, pur non essendo un tema
di rilevanza
costituzionale in senso stretto, andava presa in esame in quanto,
in una forma di
governo parlamentare a debole razionalizzazione come quella
italiana, tali
regolamenti svolgono un ruolo decisivo nella sua dinamica38.
34 S. CURRERI, Gli effetti politico-istituzionali della riduzione
del numero dei parlamentari, in Nuova
Antologia, 1/2020, pp. 192 ss. 35 L’art. 16, comma 4, del
Regolamento della Camera dei Deputati dispone che per
l'approvazione o modifica del
Regolamento è necessario il voto favorevole della maggioranza
assoluta dell'Assemblea. 36 Vengono considerati Atti parlamentari
tutti quei documenti elaborati in Parlamento con lo scopo di
certificare e
rendere pubblica l'attività svolta dai diversi organi che lo
costituiscono. 37 E. ROSSI, La riduzione del numero dei
parlamentari, in Quaderni cost., n. 2/2019, pp. 423-425; Cfr. anche
C.
TUCCIARELLI, Il significato dei numeri: riduzione del numero di
deputati e senatori e regolamenti
parlamentari, in Osservatorio sulle fonti, fasc. n. 1/2020, pp. 175
ss. 38 V. ONIDA, Audizione, in Indagine conoscitiva nell’ambito
dell’esame delle proposte di legge costituzionale C.
1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D’Uva, recanti
«modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia
di riduzione del numero dei parlamentari» e della proposta di legge
C. 1616, approvata
dal Senato, recante «disposizioni per assicurare l’applicabilità
delle leggi elettorali indipendentemente dal
numero dei parlamentari, Resoconto stenografico, 21 marzo 2019, p.
5. Cfr. G. AMATO, F. BRUNO, La forma
di governo italiana. Dalle idee dei partiti all’Assemblea
costituente, in Quaderni costituzionali, n. 2/1981, pp.
33-85 ss. ora pubblicato in scritti in onore di E. Tosato, vol.
III, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 3-60.
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 20
Altro aspetto, non meno importante, è che il taglio del numero dei
parlamentari
viene considerato dai proponenti della riforma una “variabile
indipendente” rispetto
alle dinamiche parlamentari e ciò potrebbe significare tacitamente
che la riforma non
andrebbe a modificare l’aspetto organizzativo e dunque funziona
così com’è, anche
con 400 deputati; il che però potrebbe portare a enormi difficoltà
nell’approvazione
dei regolamenti e nelle procedure parlamentari39.
D’altrocanto però occorre considerare anche che la riduzione del
numero dei
parlamentari potrebbe avere un aspetto positivo sulla
organizzazione e sul
funzionamento delle camere proprio per la speditezza e
razionalizzazione dell’attività
parlamentare, intesa sia sotto l’aspetto di maggiore efficienza che
di produttività40.
A tal riguardo è opportuno verificare gli effetti che tale riforma
potrebbe produrre
sia sotto l’aspetto organizzativo che procedurale
legislativo.
6. Gli effetti sugli organi collegiali e sulle Commissioni di
Camera e Senato.
La riduzione del numero dei parlamentari sicuramente andrà ad
influenzare le
future scelte sulla composizione numerica degli organi collegiali
di direzione
politico-amministrativa (Ufficio di Presidenza) presente sia alla
Camera dei Deputati
che al Senato della Repubblica; ad oggi tale ufficio è composto da
quattro
Vicepresidenti, tre deputati Questori, almeno otto deputati
Segretari (uno per ogni
Gruppo parlamentare)41. Stessa cosa accade per gli organismi della
Camera e del
Senato che svolgono i compiti volti a garantire il corretto
funzionamento della
Camera e l'autonomia del Parlamento rispetto agli altri poteri
(Giunte parlamentari),
composti al Senato da 10 senatori nella Giunta per il Regolamento e
23 nella Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari42 e alla Camera 10
nella Giunta per il
regolamento, 21 nella Giunta per le autorizzazioni e 10 nel
Comitato per la
legislazione43.
39 V. LIPPOLIS, Regolamenti parlamentari, forma di governo,
innovazione istituzionale, in Quaderni
costituzionali, 2008, pp. 115 ss. 40 S. CURRERI, Gli effetti della
riduzione del numero dei parlamentari sull’organizzazione e sul
funzionamento
delle Camere, in federalismi.it - paper, 15 aprile 2020, p. 6. 41
Art. 5 del Regolamento della Camera dei deputati e art. 5 del
Regolamento del Senato della Repubblica. 42 Art. 17 ss. del
Regolamento del Senato. 43 Art. 16 bis del Regolamento della Camera
dei Deputati.
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 21
A tal proposito, va sottolineato, che il numero fisso delle cariche
negli organismi
collegiali appena menzionati, spesso è incomprimibile, come nel
caso dei vice-
presidenti, che sostituiscono il Presidente nel caso di assenza, o
anche i questori, i
quali per i compiti a loro attribuiti, non possono essere di numero
inferiore a tre
membri. L’unica possibilità potrebbe essere quella di ridurre solo
il numero dei
segretari.
Pertanto, la riduzione del numero dei parlamentari in tali
organismi renderebbe
difficoltoso l’applicazione del criterio di nomina, rompendo
quell’equilibrio
istituzionale che finora ha prevalso. Se in futuro dovesse
prevalere il criterio di
proporzionalità verrebbero penalizzati i gruppi minoritari o
d’opposizione, oppure
se dovesse prevalere il criterio della rappresentatività ci sarebbe
una
sovrarappresentazione dei gruppi minoritari rispetto alla
consistenza numerica44.
Per ciò che concerne gli effetti sul numero dei deputati da
nominare nelle
commissioni parlamentari permanenti, il problema appare più serio
rispetto alle
nomine negli organismi collegiali appena visto, proprio per il
criterio proporzionale
dei gruppi parlamentari da rispettare in virtù di quanto previsto
dalla Costituzione
italiana45. Difatti l’Art. 72 della Cost. indica chiaramente che la
composizione delle
Commissioni, preposta per la presentazione dei disegni di leggi da
presentare alle
Camere, devono rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari;
anche l’Art. 82
della stessa Cost. prevede che ciascuna Camera possa disporre
inchieste su materie di
pubblico interesse attraverso l’istituzione di una Commissione
composta in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Il numero dei membri che compongono le Commissioni non è
regolamentato
proprio per consentire di integrare singoli parlamentari, a quelli
originariamente
nominati, in modo da rispettare il criterio di proporzionalità 46 ,
comportandola
possibilità per un deputato di un gruppo parlamentare di essere
membro in più
commissioni, al fine di garantire la rappresentatività; tale
possibilità però altererebbe
la proporzionalità della Commissione rispetto
all’Assemblea47.
44 P. CARROZZA, È solo una questione di numeri? Le proposte di
riforma degli art. 56 e 57 Cost. per la
riduzione dei parlamentari, in E. ROSSI (a cura di), Meno
parlamentari, più democrazia? Significato e
conseguenze della riforma costituzionale, Pisa, Pisa University
Press, 2020, pp. 169-187 ss. 45 E. VIVALDI, Prime considerazioni
sulla legge costituzionale di riduzione del numero dei
parlamentari, in
Consulta online, 26 marzo 2020, p. 2. 46 A.P. TANDA, Le norme e la
prassi del Parlamento italiano, Roma, Colombo, 1987, pp. 83 ss. 47
L. GORI, Sull’organizzazione del Parlamento e sui regolamenti
parlamentari, in E. ROSSI (a cura di), Meno
parlamentari, più democrazia, Pisa University Press, 2020, p.
137.
Con il taglio dei parlamentari accadrebbe che le attuali
Commissioni parlamentari,
composte attualmente alla Camera dei Deputati in un numero compreso
tra i 42 e i 47
deputati, sarebbero composte tra i 26 e i 30 membri. Così anche al
Senato della
repubblica si passerebbe dagli attuali 21-26 senatori a 13-16. Ciò
significa ad esempio
che in una Commissione al Senato, composta da 13 senatori, una
proposta di legge
può passare con appena 7 voti favorevoli.
Peraltro, è altresì possibile che con il taglio di cui si discute
alcuni gruppi
parlamentari non saranno rappresentati in tutte le Commissioni,
perché inferiori al
numero dei loro rappresentati rispetto al numero delle Commissioni
presenti, con
l’aggravante che qualora fossero anche forze politiche di
opposizione non potranno
avere alcuna possibilità di esercitare il loro mandato in qualità
di informazione,
ispezione e di controllo.
Tuttavia, una soluzione possibile al taglio del numero dei
parlamentari, sembra
poter essere quella dell’accorpamento delle attuali quattordici
Commissioni
parlamentari con conseguente razionalizzazione delle loro
competenze. Ma anche in
questo caso occorre fare qualche osservazione.
Innanzitutto, è necessario che la riorganizzazione avvenga in
maniera del tutto
simile e coordinata in entrambe le Camere in maniera tale da
regolamentare in
maniera chiara le competenze delle commissioni in ugual modo,
affinché non si
verifichino delle asimmetrie48.
Da non sottovalutare, poi, che la riduzione o accorpamento delle
commissioni
parlamentari potrebbe portare ad un non perfetto allineamento con
il ministero di
competenza, per cui si potrebbe verificare che più commissioni
facciano riferimento
ad un solo ministero, oppure viceversa più ministeri facciano
riferimento ad una sola
commissione.
Inoltre, l’accorpamento o l’unificazione di più Commissioni può
coinvolgere solo
quelle omogenee per competenza di materia. Altresì, è opportuno
considerare il
carico di lavoro che ogni singolo deputato può supportare, cosa di
non poco conto49.
Per tali ragioni, diminuire le Commissioni per fusione o
accorpamento, è una
soluzione ma ciò non toglie che il percorso non sia immune da
rischi.
48 N. LUPO, Funzioni, organizzazione e procedimenti parlamentari:
quali spazi per una riforma (coordinata) dei
regolamenti parlamentari? in federalismi.it, n. 1/2018, pp. 19 ss.
49 S. PASSIGLI, Le proposte di riforma costituzionale del governo
Conte: luci ed ombre, in Astrid Rassegna, n.
14/2018, p. 19.
7. Gli effetti sui Gruppi parlamentari.
Altro aspetto da tenere in considerazione sulla riduzione del
numero dei
parlamentari, questa volta sotto l’aspetto prettamente politico
piuttosto che
semplicemente numerico, sono le conseguenze sui Gruppi
parlamentari50.
I criteri per la formazione dei Gruppi Parlamentari vennero
introdotti per
rispondere alle esigenze del buon andamento dei lavori parlamentari
e per la
rappresentatività dell'attività svolta. Per il perseguimento del
primo fine si è fatto
ricorso a vincoli numerici, per il secondo invece, sono impiegati
dei criteri
prettamente politici51.
Per tale ragione, il Regolamento delle Camere prevede che ciascun
rappresentante
eletto debba iscriversi a un Gruppo parlamentare, necessario al
funzionamento dei
lavori in aula52.
Per la costituzione di un Gruppo politico alla Camera dei
Deputati53, ad inizio
legislatura, occorrono 20 rappresentanti e nel Gruppo misto 10, a
differenza del
Senato della Repubblica54 ove è richiesto il numero minimo di 10
rappresentati per la
formazione del Gruppo politico55.
Pertanto, con la nuova riforma, per la composizione dei Gruppi
parlamentari
esistono due alternative. La prima è quella di lasciare inalterata
la disciplina sulla
costituzione e il mantenimento dei gruppi politici; in realtà ciò è
mera apparenza in
quanto il minor numero di parlamentari e senatori comporta che per
costruire il
gruppo il quorum richiesto passa dal 3,7% al 5%, con innalzamento
rispetto
all’attuale soglia di sbarramento del 3%. Questo significherebbe
che forze politiche
pur vedendosi attribuire i seggi disponibili non sarebbero in grado
di costituire un
Gruppo politico.
In alternativa il legislatore potrebbe optare per abbassare i
quorum per la
formazione del Gruppo parlamentare in maniera del tutto
proporzionale. In tal caso
però potrebbe verificarsi ad esempio che, per la formazione dei
Gruppi parlamentari
50 R. BIN, Rappresentanza e parlamento. I gruppi parlamentari e i
partiti, in Forum di Quaderni Costituzionali,
Relazione al ConvegnoLa democrazia dei partiti e la democrazia nei
partiti”, Firenze, 19 ottobre 2007. 51 M. RUBECHI, Dai partiti ai
Gruppi parlamentari: le proposte di modificazione dei Regolamenti
delle
Camere nella XVI legislatura, in Osservatorio sulle fonti, fasc. n.
1/2009, p. 5. 52 G.U. RESCIGNO, Gruppi parlamentari, Milano 1969;
A. PISANESCHI, Diritto Costituzionale, Torino, Giappichelli, 2017,
pp. 306-308. 53 Art. 14 e 15 del Regolamento della Camera dei
Deputati. 54 Art. 14 del Regolamento del Senato della repubblica.
55 Vi possono essere delle eccezioni alla Camera per la formazione
di un Gruppo con un numero minore di
deputati ma in tal caso occorre una specifica autorizzazione
dell'Ufficio di Presidenza.
Bisogna, inoltre, considerare anche la composizione di quelle forze
politiche che,
pur vedendosi rappresentati al Senato, non avranno la possibilità
di formare un
Gruppo e che dovranno obbligatoriamente iscriversi al Gruppo Misto;
ciò aumenta le
difficoltà gestionali e politiche all’interno dello stesso gruppo
con partiti e movimenti
politici con idee del tutto disomogenee. In tal caso ci sarà
bisogno di un’ulteriore
modifica ai regolamenti parlamentari, come avviene già alla Camera
dei Deputati, in
cui vengono riconosciute indirettamente componenti politiche
interne al Gruppo
Misto56.
8. Note conclusive.
In conclusione, in relazione all’analisi sin qui condotta, nei
prossimi mesi saremo
chiamati ad approvare la riforma costituzionale di riduzione del
numero dei deputati
da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200 vista la richiesta
effettuata da un quinto dei
membri del senato come previsto dall’art. 138 Cost.57
Come analizzato, però, la riforma in esame è solo apparentemente
circoscritta al
taglio del numero dei parlamentari, in quanto è destinata ad avere
ulteriori effetti
sull’organizzazione e sul funzionamento delle camere; non solo
dunque una riforma
costituzionale rivolta al mero taglio dei costi della politica e
alla maggiore efficienza
parlamentare, ma a ben vedere con effetti tutt’altro che marginali
sulla democrazia
parlamentare58.
Effetti che a giudizio dei proponenti sono rimasti ignorati, non
attentamente
ponderati e che rischiano di sollevare più criticità di quanto con
tale modifica
costituzionale si intenda risolvere, con l’incognita che tale
riforma costituzionale
56 S. CURRERI, Gli effetti della riduzione del numero dei
parlamentari, Op. cit., pp. 14-15. 57 La via maestra per modificare
la Costituzione è il consenso ampio tra le forze politiche dei 2/3
dei componenti
ma in alternativa è prevista anche la possibilità di modifiche
costituzionali della sola maggioranza assoluta con la
conferma da parte del corpo elettorale. G. PICCIRILLI, La fase
parlamentare del procedimento di formazione
della legge di revisione: questioni assodate e problemi aperti, in
Rivista del Gruppo di Pisa, fasc. n. 3/2018, pp. 9 ss.; R. ROMBOLI,
Il referendum costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle
prospettive di riforma
dell’art. 138 Cost., in A. PISANESCHI, L. VIOLINI (a cura di),
Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla
Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, Milano,
Giuffrè, pp. 614 ss. 58 A. MARCHETTI, Sulla riduzione dei “costi
della politica”, in E. ROSSI (a cura di), Meno parlamentari,
più
democrazia, Pisa University Press, 2020, pp. 143 ss.
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 25
possa innescare una serie di ulteriori riforme a cascata e un
disegno politico unitario
teso a marginalizzare il ruolo del Parlamento59.
Ulteriori dubbi sono riconducibili ad un eventuale quadro
regolamentare
incoerente con le nuove modifiche costituzionali, prive delle
opportune forme di
tutela; ciò potrebbe influire decisamente sull’organizzazione e sul
funzionamento
delle due Camere sino ad incentivare l’uso strutturale della
decretazione d’urgenza e
della questione di fiducia, strumenti legislativi di cui negli
ultimi anni si è fatto largo
uso, calpestando talvolta i diritti delle minoranze60.
Le perplessità emergono dal fatto che in nessuno dei due rami del
parlamento
sono state presentate proposte di modifica del Regolamento,
soprattutto al Senato
dove tale riforma produrrà i suoi maggiori effetti. Ciò, potrebbe
aprire un nuovo
scenario del tutto preoccupante, ossia il rischio che nella
prossima legislatura, in
assenza di una riforma sulla disciplina organizzativa e funzionale,
possa essere il
Presidente di Assemblea di ciascuna camera, congiuntamente con la
Giunta per il
regolamento, ad introdurre quelle modifiche regolamentari
necessarie a garantire i
lavori delle camere, con la conseguenza di corrodere la Democrazia
rappresentativa
del Paese61.
59 E. VIVALDI, Prime considerazioni sulla legge costituzionale di
riduzione del numero dei parlamentari, op.
Cit., p. 10. 60 G. TARLI BARBIERI, La riduzione del numero dei
parlamentari: una riforma parziale (fin troppo), in Meno
parlamentari, più democrazia? Pisa University Press, 2020, pp. 224
ss. 61 L. GORI, Sull’organizzazione del Parlamento e sui
regolamenti parlamentari, Op.cit., p. 141.
LA TUTELA DELL’AMBIENTE IN MAROCCO
Vincenzo Pepe Prof. Associato di Diritto pubblico italiano e
comparato Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli»
ABSTRACT [ITA]: La Costituzione del Marocco prevede la tutela
dell’ambiente in diverse
disposizioni. Nell’articolo 19 della Costituzione si afferma
l’uguaglianza di uomini e donne nel godimento dei diritti e delle
libertà ambientali stabiliti nella carta costituzionale e in quelli
previsti da convenzioni e patti internazionali. Anche l’articolo 20
e l’articolo 27 prevedono il diritto all’informazione, e
l’informazione in materia ambiente.La Costituzione prevede poi tra
gli attori istituzionali il Consiglio economico, sociale e
ambientale che fornisce consulenza al governo e al parlamento su
questioni economiche, sociali e
ambientali, nonché il suo parere sugli orientamenti generali per lo
sviluppo sostenibile. Nonostante la previsione costituzionale il
sistema di protezione ambientale in Marocco richiede uno sforzo
legislativo per colmare alcune lacune che limitano l’efficacia dei
mezzi giuridici in termini di protezione ambientale. ABSTRACT
[ENG]: The Constitution of Morocco provides for the protection of
the environment in various provisions. Article 19 of the
Constitution states the equality of
men and women in the enjoyment of environmental rights and freedoms
established in the constitutional charter and in those provided for
by international conventions and pacts. Article 20 and Article 27
also provide for the right to information, and information on the
environment. The Constitution then provides among the institutional
actors the Economic, Social and Environmental Council which
provides advice to the government and parliament on economic,
social and environmental issues, as well as its opinion on general
guidelines for sustainable development. Despite the constitutional
provision, the
environmental protection system in Morocco requires a legislative
effort to fill in some gaps that limit the effectiveness of legal
means in terms of environmental protection.
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’ambiente e la Costituzione
marocchina. – 3. Il quadro istituzionale per la protezione
ambientale: gli
attori istituzionali – 4. I principi e gli strumenti della politica
ambientale nazionale. – 5. Un’espansione urbana a spese
dell’ambiente. – 6. Brevi
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 27
1. Introduzione.
È noto che la protezione ambientale è diventata, negli ultimi
tempi, una delle
principali preoccupazioni costituzionali degli Stati democratici,
per questo
occupando un posto di rilievo nell’agenda politica sia a livello
nazionale ed
internazionale 1 ; ciò è giustificato anche dal costante e
crescente deterioramento
dell’ambiente in vari ambiti ecologici, come l’inquinamento
dell’aria, delle acque, la
gestione dei rifiuti e la diffusione delle malattie2 (si pensi oggi
all’emergenza da
Covid-19), ma anche al debito ecologico, nonché al divario
socio-ambientale tra Nord
e Sud del mondo.
Questo è la ragione che spinge lo Stato democratico sociale ad
adottare strategie e
programmi legislativi e a prendere in considerazione la dimensione
ambientale dello
sviluppo sostenibile, sensibilizzando il legislatore al fine di
proteggere il diritto
dell’essere umano a vivere in un ambiente sano ed equilibrato 3 .
Il diritto a un
ambiente sano è uno dei diritti c.d. di terza generazione
(Bobbio)4, sebbene non sia
sancito dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo. Ma di
fronte ai recenti
1 D. AMIRANTE, L’ambiente «preso sul serio». Il percorso
accidentato del costituzionalismo ambientale, 2019, in
Diritto Pubblico europeo e comparato, Numero Speciale, pp. 1-32. 2
Nel suo rapporto del 6 marzo 2017, l'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) ha lanciato l'allarme sul
piano globale in relazione all’ambiente per i gravi inquinanti che
causano la morte di 1,7 milioni di bambini ogni
anno a causa del riciclaggio dei rifiuti elettronici - e questo al
fine di combattere le sostanze chimiche nocive
contenute negli alimenti, nell'acqua, nell'aria ... Il
deterioramento dei servizi sanitari e l'aumento dell'incidenza
di
sostanze chimiche come il mercurio, piombo e fluoro, come risultato
delle guerre di tutto il mondo. L'OMS ha
inoltre invitato i governi a migliorare la qualità dell'acqua
potabile, dei servizi igienici e sanitari e a ridurre
l'inquinamento atmosferico causato dai cambiamenti climatici, per
prevenire i rischi ambientali, al fine di
raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Vedi il rapporto
del 6 marzo 2017 dell'Organizzazione mondiale
della sanità www.who.int.ig. 3 La Costituzione marocchina del 2011
ritiene che vivere in un ambiente sano sia un diritto fondamentale
di tutti i cittadini su un piano di parità, ai sensi dell'articolo
31 della Costituzione, nella sezione relativa ai diritti e
alle
libertà fondamentali. Il legislatore ha anche creato il Consiglio
economico, sociale e ambientale. 4 N. BOBBIO, L’età dei diritti,
Einaudi, 2014. Per Bobbio i diritti, oltre ad essere "storici" ed a
nascere
"all'inizio dell'età moderna, insieme con la concezione
individualistica della società", sono l'esito del conflitto
sociale; i diritti umani sono nati in certe circostanze,
contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro
vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non una volta
per sempre. [...] la libertà religiosa è un effetto
delle guerre di religione, le libertà civili, delle lotte dei
parlamenti contro i sovrani assoluti, la libertà politiche e
quelle sociali, della nascita, crescita e maturità del movimento
dei lavoratori salariati, dei contadini con poca
terra o nullatenenti, dei poveri che chiedono ai pubblici poteri
non solo il riconoscimento della libertà personale
e delle libertà negative, ma anche la protezione del lavoro contro
la disoccupazione, e i primi rudimenti
d'istruzione contro l'analfabetismo, e via via l'assistenza per
l'invalidità e la vecchiaia. In questa ultima fase
emergono quelli che Bobbio chiama i diritti della terza generazione
- a cominciare da quelli ecologici - e della quarta generazione,
relativi alla tutela del patrimonio genetico. Il catalogo dei
diritti non è predeterminabile,
perché i diritti non nascono tutti in una volta. Nascono quando
devono o possono nascere. Nascono quando
l'aumento del potere dell'uomo sull'uomo, che segue inevitabilmente
al progresso tecnico, cioè al progresso della
capacità dell'uomo di dominare la natura e gli altri uomini, crea o
nuove minacce alla libertà dell'individuo
oppure consente nuovi rimedi alla sua indigenza.
dichiarazioni internazionali e regionali. Anche molte costituzioni
nazionali, dopo il
crescente fenomeno della globalizzazione economica, politica e
sociale e le sue
ripercussioni sull’ambiente, sia in relazione al riscaldamento
globale che agli alti
livelli di inquinamento, hanno dato spazio alla tutela
costituzionale dell’ambiente
specie in relazione ai comprovati effetti sui diritti umani
fondamentali del diritto
internazionale, come il diritto alla salute, alla libertà,
all’uguaglianza e alla giustizia
sociale: si pensi alle nuove Costituzioni emergenti del XX secolo,
tra cui quelle latino-
americane6 e da ultimo a quella cubana del 20197.
Come si ricorderà nel 1972 la Conferenza delle Nazioni Unite sugli
esseri umani e
l’ambiente, tenutasi a Stoccolma, ha portato all’adozione di una
serie di principi e
raccomandazioni8. Successivamente, la Conferenza delle Nazioni
Unite sull’ambiente
e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro in Brasile, nota come il
“Summit della Terra”,
nel giugno 1992, ha riconosciuto il diritto degli Stati di
investire le proprie risorse a
condizione che non causino danni all’ambiente9. Con la Convenzione
sul clima a
seguito del vertice tenutosi a Parigi alla fine del 2015, si è
concluso un accordo tra i
paesi per affrontare i gravi cambiamenti climatici che si stanno
verificando nei paesi
del mondo. Infine, la Conferenza delle parti sul cambiamento
climatico “Cop 22”,
tenutasi dal 7 al 18 novembre 2016 a Marrakech, in Marocco, si è
dedicata
all’ambiente e ai crimini commessi contro di esso, cercando di
trovare soluzioni
efficaci e condivise. Tutte queste conferenze hanno obbligato gli
Stati, incluso il
Marocco, ad adottare una legislazione ambientale compatibile con il
benchmark
5 L. COLELLA, L’emergenza climatica e il “diritto ambientale del
cambiamento”, in V. PEPE, L. COLELLA (a
cura di), Saggi di diritto pubblico italiano e comparato,
Prospettive di cambiamento, Palazzo Vargas, Salerno,
2019, 131-170. 6 M. CARDUCCI, La Costituzione come “ecosistema” nel
nuevo constituzionalismo delle Ande, in S. Bagni (cur.),
Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e
tradizione nel costitu- zionalismo latino- americano, Bologna,
2013, 11; S. BALDIN, M. ZAGO (cur.), Le sfide della sostenibilità.
Il buen vivir andino dalla
prospettiva europea, Bologna, 2014; S. BAGNI, Dal Welfare State al
Caring State, in Id., Dallo Stato del
bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel
costituzionalismo latino-americano, Bologna,
2013, p. 19-59; E.R. ZAFFARONI, Pachamama, Sumak Kawsay y
constituciones, in DPCE, 2, 2012, pp. 422 ss.; 7 V. PEPE, Il
diritto ambientale a Cuba tra principi costituzionali e nuove sfide
ecologiche globali, in Dpce
online, v. 42, n. 1, apr. 2020, 769-788. 8 La Conferenza di
Stoccolma in Svezia ha portato a 109 raccomandazioni e 26 principi
a favore della protezione
dell'ambiente, in particolare il principio 24 della dichiarazione
delle Nazioni Unite sull'ambiente che nomina le
questioni internazionali relative alla protezione dell’ambiente nel
rispetto della sovranità e degli interessi di tutti
gli Stati. 9 La Conferenza di Rio non aggiunge nulla di nuovo agli
impegni assunti dagli Stati nel campo dello sviluppo
sostenibile: esiste una chiara divergenza di opinioni tra i paesi
sviluppati e quelli in via di sviluppo, sebbene il quadro teorico
dello sviluppo sostenibile mirasse a sviluppare le loro relazioni
economico. Si pensi alla
posizione dei paesi esportatori di petrolio, dei paesi
sottosviluppati, dei paesi più vulnerabili ai cambiamenti
ecologici globali e persino a livello dei paesi sviluppati. La
conferenza non ha affrontato alcune questioni
spinose come l'impatto del commercio globale sull'ambiente,
l'impatto delle armi sull'ambiente globale, l'impatto
delle società multinazionali sull'ambiente, ecc.
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX
- Fascicolo 4/2020 29
internazionale al fine di proteggere l’ambiente da danni e atti
illegali derivanti
dall’abuso di risorse naturali.
E da questa prospettiva il Marocco ha adottato un approccio
giuridico integrato,
basato sull’intervento statale nella gestione dei rischi ambientali
e nel rispetto,
protezione e conservazione dell’ambiente, nonché un certo numero di
disposizioni
giuridiche volte a proteggere l’ambiente e proteggere la salute e
la sicurezza dei
cittadini. Il Marocco è stato uno dei primi paesi a dirigere la
politica legislativa a
favore della creazione di organi e istituzioni interessati alla
protezione dell’ambiente,
a partire dal 1972, con la creazione del Segretariato di Stato per
l’ambiente, poi con la
creazione del Consiglio nazionale per l’ambiente nel 1995 e nel
2011 con la creazione
del Consiglio economico, sociale e ambientale, a cui hanno fatto
seguito una serie di
disposizioni legali volte a proteggere l’ambiente e preservare la
salute e la sicurezza
dei cittadini, attraverso una denominazione simile “a quanto
disposto nella
Costituzione francese”10.
Non vi è dubbio che la protezione giuridica dell’ambiente11 è uno
dei principali
input per il mantenimento dell’ambiente e per adeguare il suo
status, pertanto è
sempre stato evidente l’interesse di ricercare mezzi giuridici per
proteggerlo. La
legislazione marocchina in molti numerosi testi giuridici copre una
vasta gamma di
settori ambientali, come acqua, foreste, piante, decontaminazione,
controllo
dell’inquinamento e protezione del bestiame. Questo è il motivo per
cui il legislatore
cerca di ottenere la massima estensione di protezione legale per
l’ambiente12.
Possiamo dire che l’ambiente è un obiettivo primordiale di
mantenimento
dell’ordine pubblico nei suoi tre significati di pubblica
sicurezza, sanità pubblica e
tranquillità pubblica, che costituisce il “sistema ambientale
pubblico”.
La questione dell’ambiente è di grande importanza, dato lo status
che occupa
nell’Università e nella giurisprudenza, nonché nel mondo in
generale e in Marocco in
10 “Le sue competenze in materia ambientale sono state introdotte
con la legge costituzionale 2008-724 del 23 luglio 2008, la quale
ne ha cambiato il nome da ‘Consiglio economico e sociale’ a
‘Consiglio economico, sociale
e ambientale’”. E. STEFANELLI, La Costituzione economica del
Marocco: tra commitment liberista e settore
pubblico dell’economia, in Federalismi.it, n. 12, 2017, cit. p. 24,
nota 114. 11 Il concetto di "protezione ambientale" si è evoluto
nel corso degli anni, pertanto non si limita più alla lotta
contro l'inquinamento e le radiazioni, ma si estende alla
protezione della salute pubblica, patrimonio, risorse
naturali e diversità degli organismi viventi. Il principio di
protezione non si limi