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Circolare n. 14/2013
Ultime novità per le imprese
(Decreti “Fare” e “Lavoro”)
Indice
1. Premessa
2. Agevolazioni per acquisto di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature
3. Rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
4. Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo
5. Data unica di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi
6. Semplificazioni in materia edilizia
7. Semplificazioni in materia di DURC
8. Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
9. Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti
10. Abrogazione del “Modello 770 mensile”
11. Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
12. Norma interpretativa in materia di rimborsi Iva alle agenzie di viaggio
13. Proroga del termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie
14. Domanda di concordato preventivo “in bianco”
15. Mediazione civile e commerciale
16. Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato degli under 30
17. Modifiche alla riforma del mercato del lavoro
18. Disciplina relativa ai contratti di appalto
19. Comunicazioni agli enti previdenziali ed assicurativi
20. Società a responsabilità limitata
21. Start-up innovativa
22. Altri provvedimenti di natura fiscale
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1. Premessa
Nel corso delle ultime settimane, il Governo ha emanato alcuni rilevanti provvedimenti, che
introducono significative novità, soprattutto per le imprese; in particolare, il D.L. 21 giugno
2013, n. 69 (c.d. Decreto “Fare”), che, tra l’altro:
• prevede una sorta di nuova “Legge Sabatini”;
• modifica i presupposti applicativi della “Robin Tax”;
• agevola l’ottenimento del credito d’imposta per le opere infrastrutturali eseguite in base ad
un accordo di partenariato tra soggetti pubblici e privati;
• incentiva il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
• riconosce il diritto di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
amministrativo;
• introduce la data unica di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi;
• stabilisce una serie di semplificazioni in materia edilizia, di DURC ed adempimenti formali
in materia di lavoro;
• esclude l’Iva dall’ambito di operatività della disciplina della responsabilità fiscale negli
appalti;
• abroga il “Modello 770 mensile”;
• integra alcune disposizioni relative alla riscossione mediante ruolo;
• interpreta la normativa sui rimborsi Iva alle agenzie di viaggio;
• proroga il termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie;
• regolamenta la proposta di conciliazione del giudice;
• inserisce alcune misure di tutela del credito;
• integra la disciplina della domanda di concordato preventivo “in bianco”;
• ristabilisce l’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale.
Successivamente, il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (c.d. Decreto “Lavoro”) ha, poi, stabilito
alcune ulteriori novità, in materia di:
• incentivi per le nuove assunzioni, a tempo indeterminato, dei lavoratori giovani di età sino
a 29 anni;
• disposizioni in materia di lavoro;
• società a responsabilità limitata semplificata ed a capitale ridotto;
• start-up innovativa;
• norme tributarie (differimento dell’aumento dell’aliquota ordinaria Iva, incremento degli
acconti Irpef/Ires, ecc.).
2. Agevolazioni per acquisto di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature
L’art. 2 del D.L. n. 69/2013 ha stabilito che, al fine di accrescere la competitività dei crediti al
sistema produttivo, le piccole e medie imprese – come individuate dalla Raccomandazione
della Commissione 2003/361/CE, alla quale l’Italia si è uniformata con il D.M. 18 aprile 2005
– possono accedere ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l’acquisizione,
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anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature
nuovi di fabbrica ad uso produttivo. Tali finanziamenti potranno essere concessi, entro il
31 dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione che il Ministero dello Sviluppo
Economico – sentito quello dell’Economia e delle Finanze – dovrà stipulare con la Cassa
Depositi e Prestiti s.p.a. e l’Associazione Bancaria Italiana. Questi prestiti agevolati potranno
avere una durata massima di 5 anni dalla data di stipulazione del contratto, per un valore
massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria,
anche frazionabile in più iniziative d’acquisto. Il prestito potrà arrivare a coprire il 100%
dei costi ammissibili, individuati dal Decreto attuativo, da emanarsi a cura del Ministro
dello Sviluppo Economico, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze. Questo
provvedimento dovrà, inoltre, stabilire:
• le condizioni di accesso al conseguente contributo spettante alla Pmi, rapportato agli
interessi calcolati sul finanziamento ottenuto per l’acquisto del nuovo bene
strumentale;
• la misura massima del contributo e le relative modalità dell’erogazione, prevista in più
quote, in relazione alla durata effettiva del finanziamento;
• le attività di controllo e le modalità di raccordo con il finanziamento.
La concessione dei suddetti finanziamenti potrà essere assistita dalla garanzia del Fondo per
le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, co. 100, lett. a), della Legge n. 662/1996, nella
misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento. Il Decreto attuativo
definirà, inoltre, le priorità di accesso e le modalità semplificate di concessione della garanzia
del Fondo su tali prestiti.
A questo proposito, si segnala altresì che l’art. 1, del D.L. n. 69/2013, al fine di migliorare
l’efficacia degli interventi al Fondo di garanzia, ha previsto l’adozione – entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della norma, con un apposito Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze – di specifiche disposizioni
dirette, in primo luogo, ad assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e
medie imprese, anche tramite:
• l’aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell’andamento del mercato
finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese, ai fini dell’accesso alla
garanzia del Fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
• l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del
Fondo all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, con riferimento alle fattispecie di
“anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti
nei confronti delle pubbliche amministrazioni” e alle “operazioni finanziarie di durata non
inferiore a 36 mesi” di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. 26 giugno 2012;
• la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste,
attraverso un maggior ricorso a tecniche telematiche di accesso e gestione della garanzia;
• misure finalizzate a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica
alle piccole e medie imprese beneficiarie dell’intervento.
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Le norme di prossima emanazione si proporranno, inoltre, di limitare il rilascio della
garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione,
escludendo la possibilità di garantire quelle già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di
presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse siano condizionate, nella loro
esecutività, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo.
3. Rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
L’art. 23 del Decreto “Fare”, al fine di rilanciare il turismo nautico, ha modificato alcune
disposizioni già vigenti. In primo luogo, il co. 1 della disposizione ha integrato l’art. 49-bis,
co. 5, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, nel senso di consentire al titolare persona fisica –
oppure all’utilizzatore in leasing – di imbarcazioni e navi da diporto l’effettuazione, in forma
occasionale, dell’attività di noleggio di tali unità, senza che ciò costituisca un uso commerciale
del bene. I proventi lordi derivanti da tale attività – ovvero senza dedurre i corrispondenti
costi di esercizio della stessa – possono essere assoggettati, a scelta del percipiente, ad
imposta sostitutiva dell’Irpef e della relative addizionali, nella misura del 20% (da
versare nel termine stabilito per il pagamento a saldo dell’Irpef), purchè l’attività di
noleggio risulti di durata complessiva non superiore a 40 giorni. È stato, invece,
soppresso il riferimento al limite reddituale di euro 30.000 annui, con l’effetto che rileva
esclusivamente l’estensione temporale dell’attività di noleggio, e non anche la dimensione
della remunerazione della stessa. Un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate dovrà, poi, definire:
• le modalità semplificate di documentazione e dichiarazione dei suddetti proventi derivanti
dall’attività di noleggio occasionale;
• le regole di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali;
• ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione della novellata disciplina.
Il co. 2 dell’art. 23 del Decreto “Fare” ha, inoltre, modificato l’art. 16, co. 2, del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, nei seguenti termini:
• abrogazione delle lett. a) e b), riguardanti la tassa annuale sul possesso delle
imbarcazioni con scafo sino a 14 metri;
• modifica delle successive lett. c) e d), mediante la riduzione alla metà della tassa
annuale sul possesso delle unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri –
stabilita in euro 870, anziché euro 1.740 – e di quelle da 17,01 a 20 metri, fissata in
euro 1.300, in luogo di quella previgente di euro 2.600.
4. Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo
L’art. 28 del Decreto “Fare” ha disciplinato il caso dell’inosservanza del termine di conclusione
del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste
l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi
pubblici. In particolare, è stato posto a carico della Pubblica Amministrazione procedente o di
quella responsabile del ritardo – e dei soggetti di cui all’art. 1, co. 1-ter, della Legge 7 agosto
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1990, n. 241 – l’obbligo di riconoscere all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero
ritardo, una somma pari ad euro 30 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla data
di scadenza del procedimento, comunque non superiore, complessivamente, ad euro 2.000. A
tale fine, è necessario che l’istante azioni, nel termine decadenziale di 7 giorni dalla
scadenza del termine di conclusione del procedimento, il potere sostitutivo previsto
dall’art. 2, co. 9-bis, della Legge n. 241/1990.
La novità normativa è applicata in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore
della Legge di conversione del D.L. n. 69/2013, ai procedimenti relativi all’avvio e
all’esercizio delle attività d’impresa iniziati successivamente alla predetta data: decorsi 18
mesi dalla stessa, in base agli esiti del monitoraggio di tale prima applicazione, sarà decisa la
conferma, la rimodulazione – anche con riferimento ai procedimenti amministrativi esclusi
– o la cessazione della novellata disposizione, nonché l’eventuale termine a partire dal quale
la norma sarà applicabile, gradualmente, anche ad altri procedimenti amministrativi.
5. Data unica di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi
L’art. 29 del Decreto “Fare” ha stabilito che gli atti normativi del Governo e i regolamenti
ministeriali fissano la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a
carico di imprese e cittadini, al 1° luglio o 1° gennaio successivi alla loro entrata in
vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell’azione
amministrativa, o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti
dell’Unione Europea.
La novità normativa si applica agli atti amministrativi, aventi carattere generale, delle
amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al D.Lgs. 30
luglio 1999, n. 300. A questo proposito, rileva qualunque adempimento comportante la
raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di documenti, a cui
imprese e cittadini sono tenuti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
L’operatività della novità normativa è stabilita dall’art. 12, co. 1-bis, del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 – da attuarsi entro il 20 settembre 2013, con uno o più Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e la Semplificazione – per effetto del quale il responsabile della trasparenza
delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario, con
l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica
tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su
base temporale in un’apposita sezione del sito istituzionale.
6. Semplificazioni in materia edilizia
L’art. 30, co. 1, del Decreto “Fare” ha modificato, in primo luogo, l’art. 3. co. 1, lett. d), del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in materia di ristrutturazioni edilizie, abrogando il
riferimento alla “sagoma” dell’edificio preesistente – resta, invece, confermato quello
relativo alla volumetria – ed aggiungendo gli interventi “volti al ripristino degli edifici, o parti
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di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile
accertarne la preesistente consistenza”. Rimane, tuttavia, fermo che – con riferimento agli
immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – gli interventi di
demolizione e ricostruzione, e quelli di ripristino, di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma
dell’edificio preesistente.
È stata altresì eliminata la previsione secondo cui – se l’immobile oggetto dell’intervento è
sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici e culturali – sulla domanda di permesso di
costruire, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, s’intende formato il
c.d. silenzio-rifiuto: conseguentemente, in caso di diniego dell’atto di assenso, decorso
il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso si
deve, pertanto, considerare respinta (art. 20, co. 9, del D.P.R. n. 380/2001).
È stato, inoltre, inserito l’art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001, a norma del quale – nei casi in
cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. SCIA) – l’interessato, prima della segnalazione, può
richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di
assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di
acquisizione degli stessi contestualmente alla segnalazione. Tale sportello unico comunica
tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso: qualora ciò non
si verifichi entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, viene
indetta la conferenza di servizi di cui al precedente art. 14 e seguenti della medesima Legge
n. 241/1990. Il co. 2 dell’art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce, inoltre, che – in caso
di presentazione contestuale della SCIA e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti
di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio – l’interessato può dare
inizio ai lavori soltanto dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico,
dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza
di servizi.
Le predette disposizioni trovano applicazione anche rispetto alla comunicazione di inizio
dei lavori, in relazione ad interventi di edilizia libera, di cui al precedente art. 6, co. 2, del
D.P.R. n. 380/2001, nel caso in cui siano necessari atti di assenso per la realizzazione
dell’opera edilizia.
Il co. 4 dell’art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001 prevede, invece, che all’interno delle zone
omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l’eventuale
diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli interventi o le varianti a
permessi di costruire – riguardanti immobili di interesse storico, artistico o di
particolare pregio ambientale – ai quali è applicabile la SCIA, comportanti modifiche della
sagoma dell’edificio esistente o già assentito, i lavori non possono, in ogni caso, iniziare
prima che siano decorsi 20 giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
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Il Decreto “Fare” ha pure integrato l’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, aggiungendo il co. 4-bis,
secondo cui il certificato di agibilità può essere richiesto anche per le seguenti tipologie di
fabbricati:
• singoli edifici o porzioni della costruzione, purchè funzionalmente autonomi,
qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria
riguardanti l’intero intervento edilizio, e siano state completate le parti comuni relative al
singolo edificio o porzione della costruzione;
• singole unità immobiliari, a condizione che siano completati le opere strutturali, gli
impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria ultimate o dichiarate
funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
L’art. 30, co. 3, del D.L. n. 69/2013 ha, inoltre, stabilito che ferma restando la diversa
disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due
anni i termini di inizio ed ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001,
come indicati nei titoli abilitativi rilasciati comunque formatisi entro il 22 giugno 2013,
compresi quelli contenuti nella dichiarazione e nella segnalazione di inizio attività (DIA e
SCIA).
7. Semplificazioni in materia di DURC
L’art. 31 del D.L. n. 69/2013 ha semplificato le procedure riguardanti il documento unico di
regolarità contributiva, mediante l’estensione delle ipotesi di acquisizione d’ufficio del
Durc da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, l’ampliamento della
validità dello stesso sino a 180 giorni dall’emissione e la comunicazione, tramite i
consulenti del lavoro, di eventuali regolarizzazioni. In particolare, il co. 2 della disposizione ha
stabilito l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti ed agli enti aggiudicatori, di acquisire
d’ufficio il DURC, ai seguenti fini:
• accertamenti relativi alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi (art. 38, co.
3, del D.Lgs. n. 163/2006);
• pagamento delle prestazioni rese nell’ambito di un contratto di appalto o
subappalto (art. 118, co. 6, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006).
L’art. 31, co. 4, del D.L. n. 69/2013 ha individuato gli specifici obiettivi per i quali i soggetti
di cui all’art. 3, co. 1, lett. b), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (amministrazioni ed altri enti
aggiudicatori, organismi di diritto pubblico, stazioni appaltanti, ecc.) devono acquisire
d’ufficio, in via telematica, il DURC in corso di validità:
• verifica della dichiarazione sostitutiva riguardante il requisito dell’assenza di violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali (art. 38, co. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006);
• aggiudicazione del contratto;
• stipulazione del contratto;
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• pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi
e forniture;
• certificato di collaudo, di regolare esecuzione e di verifica di conformità, attestazione di
regolare esecuzione e pagamento del saldo finale.
L’art. 31, co. 5, del Decreto “Fare” ha stabilito che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ha validità di 180 giorni dalla propria emissione, in luogo dei
previgenti 3 mesi. Poi, dovrà essere acquisito ogni 180 giorni, fatta eccezione per il
pagamento del saldo finale, per il quale è, in ogni caso, necessaria l’ottenimento di un
nuovo DURC.
Il co. 7 della disposizione prevede che nei contratti pubblici in commento, ai fini della verifica
amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC anche
in formato elettronico.
Il co. 8 precisa, infine, che – in funzione dell’accertamento per il rilascio del DURC, in caso di
mancanza dei requisiti – gli enti preposti, prima dell’emissione del documento o
dell’annullamento di quello già rilasciato, invitano l’interessato, tramite posta elettronica
certificata o il consulente del lavoro, a regolarizzare la propria posizione entro un
termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause dell’irregolarità.
8. Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
L’art. 32, co. 1, del D.L. n. 69/2013 ha modificato gli artt. 26 e 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, attribuendo ai datori di lavoro delle aziende operanti nei settori di attività a basso
rischio – da individuarsi con un Decreto Ministeriale di prossima emanazione – la possibilità
di attestare mediante un apposito documento, secondo le specifiche che saranno
definite, di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n.
81/2008.
È, inoltre, sostituito il successivo art. 71, co. 11 e 12, del predetto Decreto Legislativo, per
effetto del quale il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature a verifiche
periodiche, dirette a valutarne l’effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini di
sicurezza: il primo accertamento è eseguito dall’Inail, che vi provvede nel termine di
45 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi
dell’Asl oppure – se previsto con legge regionale – dell’Arpa o di altri soggetti pubblici o
privati a ciò abilitati. Le successive verifiche sono effettuate dall’Asl o dall’Arpa, entro 30
giorni dalla domanda, oppure – scaduto tale termine – dai predetti soggetti pubblici o privati:
in ogni caso, l’Inail, l’Asl e l’Arpa hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro 15
giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria
competenza, fornendo adeguata motivazione.
Sono state altresì introdotte delle semplificazioni per i cantieri temporanei e mobili (in
cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile), contenute nell’art. 104-bis del D.Lgs. n.
81/2008, con particolare riferimento al piano operativo di sicurezza ed a quello di
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sicurezza e coordinamento, nonché al fascicolo dell’opera, previsti dagli artt. 89, co. 1,
lett. h), 100, co. 1 e 91, co. 1, lett. b), del predetto Decreto.
È pure disposta, a partire dal 180° giorno dall’entrata in vigore del Decreto istitutivo del
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, l’abrogazione dell’art.
54 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con l’effetto che il datore di lavoro sarà esonerato
dall’obbligo di comunicare, entro 2 giorni, all’autorità di pubblica sicurezza ogni
infortunio sul lavoro che abbia comportato la morte o l’inabilità al lavoro per un
periodo superiore a 3 giorni: rimane, invece, fermo l’adempimento della denuncia
dell’infortunio, entro 48 ore, all’Inail. Nei predetti casi di decesso od inabilità, la Direzione
Territoriale del Lavoro – entro 4 giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca
dati dell’Inail, dei dati relativi alle denunce di infortuni – procede su richiesta del lavoratore
infortunato, di un proprio superstite o dell’Inail ad un’inchiesta amministrativa, al fine di
accertare le circostanze, le cause e la natura dell’infortunio, nonché eventuali inosservanze
della normativa in materia di prevenzione e la sussistenza del diritto all’indennizzo.
L’art. 34 del D.L. n. 69/2013 stabilisce, inoltre, che il certificato medico di gravidanza,
con l’indicazione della data presunta del parto, quello del parto o dell’interruzione di
gravidanza devono essere inviati all’Inps, esclusivamente in via telematica,
direttamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato,
secondo le modalità ed utilizzando i servizi che saranno definiti con un apposito Decreto
Interministeriale, a partire dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore di tale
provvedimento: sino a tale data, la lavoratrice rimane obbligata a consegnare all’Inps il
certificato medico di gravidanza, contenente la menzione della data presunta del parto,
nonché la dichiarazione sostitutiva attestante tale indicazione.
Il successivo art. 35 contempla, invece, la definizione – da eseguirsi con Decreto
Interministeriale – di misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla
informazione, formazione e sorveglianza sanitaria applicabili alle prestazioni che
implicano una permanenza del lavoratore per un periodo non superiore a 50
giornate lavorative nell’anno solare di riferimento, al fine di tenere conto, mediante
idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti
del lavoratore durante l’anno solare in corso.
L’art. 42, co. 1, del D.L. n. 69/2013 ha stabilito, fermi restando gli adempimenti di
certificazione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria,
l’abrogazione delle disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti certificati
attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro:
• certificato di sana e robusta costituzione;
• certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti;
• certificato di idoneità fisica per l’assunzione nella Pubblica Amministrazione;
• certificato di idoneità psico-fisica all’attività di maestro di sci.
9. Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti
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L’art. 50 del Decreto “Fare” ha abrogato – nell’art. 35, co. 28, del D.L. 4 luglio 2006, n.
223 – il riferimento al “versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta”, ai fini
dell’individuazione del regime di responsabilità fiscale negli appalti. Tale disposizione, come si
ricorderà, era stata modificata dall’art. 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, stabilendo, tra
l’altro:
• la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nel limite del
corrispettivo pagato senza aver acquisito preventivamente la documentazione attestante –
anche mediante autocertificazione rilasciata dal subappaltatore (C.M. 8 ottobre 2012, n.
40/E) – il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (e dell’Iva dovuta,
ora esclusa dalla novellata disposizione), in relazione al rapporto di subappalto, i cui
termini fossero scaduti a tale data;
• l’assoggettamento del committente ad una sanzione pecuniaria, da un minimo di euro
5.000 ad un massimo di euro 200.000, qualora provveda ad effettuare il pagamento del
corrispettivo senza chiedere l’esibizione, da parte dell’appaltatore, della documentazione
idonea alla dimostrazione del corretto assolvimento degli obblighi fiscali, in capo sia
all’appaltatore che all’eventuale subappaltatore e se, effettivamente, siano state accertate
inadempienze in capo ai predetti soggetti.
A questo proposito, si rammenta, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate – con la C.M. 1° marzo
2013, n. 2/E – aveva, poi, chiarito che l’ambito applicativo della predetta responsabilità
solidale non è limitato al solo settore edile, come si poteva, invece, desumere dalla
circostanza che la disposizione fosse inserita nel capo III del D.L. n. 83/2012, riferito alle
“Misure per l’edilizia”, poiché lo stesso art. 13-ter costituisce una modifica dell’art. 35 del D.L.
n. 223/06, rubricato “Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale”. Ad avviso
dell’Amministrazione Finanziaria, l’obiettivo della norma è, infatti, quello “di far emergere
base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di
appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in
cui operano le parti contraenti”. In tale sede, è stata altresì precisata la tipologia di
contratti interessati dalla disposizione in esame, che secondo l’Agenzia delle Entrate sono
riconducibili al solo contratto d’appalto di cui all’art. 1655 c.c., in virtù del quale “una parte
assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”. Sono, quindi,
esclusi dalla responsabilità fiscale gli appalti per la fornitura di beni, i contratti d’opera
di cui all’art. 2222 c.c., i contratti di trasporto di cui all’art. 1678 e seguenti c.c., i contratti di
subfornitura e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
La C.M. n. 2/E/2013 ha, inoltre, chiarito che:
• l’autocertificazione del subappaltatore o dell’appaltatore, di cui alla C.M. n. 40/E/2012,
può essere rilasciata in modo unitario in presenza di più contratti, e può essere fornita con
cadenza periodica, fermo restando che al momento del pagamento deve essere attestata
la regolarità di tutti i versamenti di ritenute scaduti a tale data, che non siano stati oggetto
di precedente attestazione;
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• la disposizione di cui all’art. 13-ter del D.L. n. 83/2012, riguardante la responsabilità
pecuniaria del committente, si applica anche in assenza della figura del
subappaltatore, in quanto è richiesta come eventuale, nel qual caso la norma si applica
al committente nei confronti dell’appaltatore;
• con riferimento ai pagamenti avvenuti con bonifico bancario, o altri strumenti che non
consentano al beneficiario l’immediata disponibilità delle somme, occorre attestare la
regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore
effettuano la disposizione bancaria, e non anche di quelli scaduti al momento del
successivo accredito.
10. Abrogazione del “Modello 770 mensile”
L’art. 51 del Decreto “Fare” ha soppresso l’art. 44-bis, co. 1, del D.L. 30 settembre 2003, n.
269, che prevedeva l’obbligo – a partire dal mese di gennaio 2014, per i sostituti d’imposta
tenuti al rilascio delle certificazioni di cui all’art. 4, co. 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322 (ad esempio, i modelli CUD) – di comunicare mensilmente all’Agenzia delle
Entrate:
• i dati retributivi;
• le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, delle ritenute fiscali e dei relativi
conguagli, nonché per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti
eseguiti, e dell’implementazione delle posizioni assicurative individuali e l’erogazione delle
prestazioni.
11. Disposizioni per la riscossione mediante ruolo
L’art. 52, co. 1, lett. a), del D.L. n. 69/2013 ha aggiunto il co. 1-quinquies all’art. 19 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per effetto del quale la rateazione prevista dai precedenti
co. 1 e 1-bis – qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in
una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica,
ovvero tale da impedire il pagamento del credito tributario in base ad un piano di rateazione
ordinario – può essere aumentata sino a 120 rate mensili.
È stato, inoltre, stabilito che la decadenza dal beneficio della rateazione si produce nel
caso di mancato pagamento di 8 rate, non necessariamente consecutive, in luogo
dell’originario riferimento alle “due rate consecutive” di cui all’art. 19, co. 3, del D.P.R. n.
602/1973.
L’art. 52, co. 1, lett. b), del Decreto “Fare” ha modificato l’art. 52 del D.P.R. n. 602/1973,
secondo cui se il debitore si avvale della facoltà di procedere alla vendita del bene
pignorato od ipotecato, ai fini dell’individuazione del valore trova applicazione il
successivo art. 80, co. 2, lett. b), ovvero fondato sulla stima di un esperto appositamente
nominato dal giudice, qualora ritenga il valore individuato a norma del precedente art. 79
manifestamente inadeguato: la cessione del bene deve avere luogo nei 5 giorni
antecedenti la data fissata per il primo incanto, ovvero quella nuova stabilita per effetto della
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nomina dell’esperto. Qualora vi sia necessità di procedere ad un secondo incanto, il debitore
– entro il giorno che precede quest’ultimo – può vendere l’immobile al prezzo stabilito dagli
artt. 69 e 81 del D.P.R. n. 602/1973.
L’art. 52, co. 1, lett. c), del Decreto “Fare” ha, invece, esteso da 120 a 200 giorni il
termine entro il quale deve essere effettuato il primo incanto, decorso inutilmente il
quale si produce la perdita di inefficacia del pignoramento.
La successiva lett. d) ha sostituito l’art. 62, co. 1, del D.P.R. n. 602/1973, stabilendo che i
beni di cui all’art. 515, co. 3, c.p.c. – strumenti, oggetti e libri indispensabili all’esercizio
della professione od arte del debitore – possono essere pignorati anche se tale soggetto è
costituito in forma societaria (e, in ogni caso, se nelle proprie attività risulta una prevalenza
del capitale investito rispetto al lavoro), nei limiti di un quinto, quando il presumibile
valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficio esattoriale, o indicati da debitore,
non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Al ricorrere di tale ipotesi, la
custodia è sempre affidata al debitore, e il primo incanto non può avere luogo prima che
siano trascorsi 300 giorni dal pignoramento, il quale perde di efficacia se dalla sua
esecuzione sono decorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
L’art. 52, co. 1, lett. e), del Decreto “Fare” ha elevato da 15 a 60 giorni il termine entro il
quale il terzo pignorato deve procedere al pagamento (art. 72-bis, co. 1, lett. a), del D.P.R.
n. 602/1973): è, inoltre, stabilito che – se l’accredito delle somme dovute a titolo di salario,
stipendio o di altra indennità derivante da un rapporto di lavoro confluiscono in un conto
corrente intestato al debitore – “gli obblighi del terzo pignorato non si estendono
all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”.
In materia di espropriazione immobiliare, è stato sostituito il co. 1 dell’art. 76 del D.P.R.
n. 602/1973 secondo cui, fermo restando il diritto di intervento, l’Agente della riscossione:
• non può dare corso all’espropriazione, se l’unico immobile di proprietà del debitore –
ad eccezione delle abitazioni di lusso (D.M. 2 agosto 1969) e dei fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/8 e A/9 – è adibito ad uso abitativo, e lo stesso vi risiede
anagraficamente;
• nei casi diversi da quelli di cui al punto precedente, può procedere all’espropriazione
immobiliare, se l’importo complessivo del credito – comprensivo non soltanto dei debiti
tributari del contribuente, ma anche di ogni altra passività del debitore gestita dall’Agente
della riscossione (ad esempio, i debiti verso l’Inps) – supera il limite di euro 120.000
(rispetto a quello previgente di euro 20.000). L’espropriazione può essere avviata se è
stata iscritta l’ipoteca di cui al successivo art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, e sono decorsi
almeno 6 mesi dall’iscrizione senza che sia stato estinto il debito.
Il citato art. 77 è stato anch’esso modificato, nel senso di prevedere espressamente che
l’ipoteca può essere iscritta anche quando non si siano ancora verificate le
condizioni per procedere all’espropriazione: sono, invece, rimaste invariate le
disposizioni che consentono di iscrivere l’ipoteca pure sull’unico immobile di proprietà del
debitore adibito ad abitazione principale, nel rispetto del limite minimo del credito di
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euro 20.000 e, quindi, notevolmente inferiore alla nuova soglia di euro 120.000 prevista per
l’esperibilità dell’espropriazione immobiliare.
L’art. 52, co. 1, lett. i) e l), del Decreto “Fare” ha modificato alcune norme procedurali
della vendita all’incanto dell’immobile (artt. 78 e 80 del D.P.R. n. 602/1973), secondo
cui se – per effetto della nomina dell’esperto stimatore – il primo incanto non può essere
effettuato nella data indicata nell’avviso di vendita, l’Agente della riscossione fissa i nuovi
incanti, e notifica al soggetto nei confronti del quale procede il relativo avviso contenente
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dei primi tre incanti, con intervello minimo di 20
giorni: tale documento è, inoltre, pubblicato almeno 20 giorni in anticipo rispetto al primo
incanto, sul sito internet dell’agente della riscossione. È altresì previsto che, su istanza di
quest’ultimo o del debitore, il giudice possa disporre:
• che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo
di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;
• la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in
cui ritenga che il valore del bene – determinato ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. n. 602/1973
– sia manifestamente inadeguato. Se l’agente della riscossione lo richiede, il giudice può
nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al
quale può essere assegnata anche la funzione di custodia.
Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, le spese sono anticipate dal richiedente e liquidate dal
giudice in prededuzione: il pignoramento non perde di efficacia, qualora – a causa di tali
nomine – il primo incanto non venga effettuato entro 200 giorni dall’esecuzione dello stesso.
L’art. 52, co. 1, lett. m), del Decreto “Fare” ha, inoltre modificato l’art. 85, co. 1, del D.P.R.
n. 602/1973, per effetto del quale, “se il terzo incanto ha esito negativo, il
concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione
dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del
giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento”.
12. Norma interpretativa in materia di rimborsi Iva alle agenzie di viaggio
L’art. 55 del D.L. n. 69/2013 ha stabilito che, alla luce dell’art. 310 della Direttiva
2006/112/CE e del relativo orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, l’art.
74-ter, co. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si interpreta nel senso che l’Iva assolta
sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi – effettuate da terzi nei confronti delle
agenzie di viaggio stabilite fuori dal territorio comunitario, a diretto vantaggio dei
viaggiatori – non è rimborsabile. In ogni caso, sono salvi i rimborsi che, al 22 giugno 2013,
risultavano già effettuati; è, inoltre, previsto che non si dia luogo alla restituzione delle
somme che, alla medesima data, erano già state rimborsate e successivamente recuperate
dagli uffici dell’Amministrazione Finanziaria.
13. Proroga del termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie
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L’art. 56 del D.L. n. 69/2013 ha riformulato il co. 497 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, riguardante l’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax), applicabile
ai trasferimenti della proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su
prodotti derivati ed a quelle “ad alta frequenza”. La nuova versione della disposizione
posticipa di due mesi, dall’originario 1° luglio 2013 al 1° settembre 2013, la decorrenza
– con riferimento alla data di conclusione della fattispecie – dell’operatività del tributo
relativamente agli strumenti finanziari derivati ed alle transazioni ad elevata frequenza:
rimane, invece, confermata la data del 1° marzo 2013 per le altre tipologie di operazioni
assoggettate all’imposta. A questo proposito, si rammenta che, per l’anno 2013, il tributo è
fissato nello 0,22% sul valore della transazione (anziché 0,20% come ordinariamente
previsto), per il trasferimento della proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari
partecipativi di cui all’art. 2346, co. 6, c.c., emessi da società residenti nel territorio dello
Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla
residenza del soggetto emittente (art. 1, co. 491, primo periodo, della Legge di Stabilità
2013): è, invece, pari allo 0,12% – in luogo dell’ordinario 0,10% – con riguardo ai
trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
Sono stati, inoltre, prorogati al 16 ottobre 2013 i termini di versamento dell’imposta
sulle suddette transazioni effettuate entro il 30 settembre 2013, naturalmente nel diverso
periodo di operatività del tributo (dal 1° marzo 2013 o, per i derivati e le operazioni ad
elevata frequenza, dal 1° settembre 2013).
14. Domanda di concordato preventivo “in bianco”
L’art. 82 del Decreto “Fare” ha introdotto alcune ulteriori novità – rispetto a quelle, già
significative, apportate dall’art. 33 del D.L. n. 83/2012 – in materia di concordato
preventivo, con particolare riferimento alla disciplina della domanda “in bianco”, ovvero
con riserva del successivo deposito del piano, della proposta e della relativa
documentazione (art. 161, co. 6, del R.D. n. 267/1942).
In primo luogo, è stata ampliata la documentazione costituente il ricorso di pre-
concordato: non più soltanto i bilanci degli ultimi tre esercizi, ma anche l’elenco
nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti. È stato, inoltre, riconosciuto
al tribunale il potere di nominare – in sede di decreto di fissazione del termine per il
deposito differito – il commissario giudiziale rispetto al quale il debitore è obbligato a
tenere a disposizione i libri contabili (art. 170, co. 2, L.F.) ed è investito di un dovere
analogo a quello previsto nella vera e propria procedura concorsuale.
Il commissario giudiziale deve, infatti, verificare se il debitore ha posto in essere una delle
condotte previste dall’art. 173 L.F., quali, ad esempio, l’esposizione di passività insussistenti
o il compimento di atti di frode: al ricorrere di una di tali ipotesi, il predetto professionista
deve darne notizia immediatamente al tribunale, il quale, previa verifica dei suddetti
comportamenti, può dichiarare improcedibile la domanda di concordato. In tale sede,
l’autorità giudiziaria è altresì investita del potere – analogamente al caso di revoca della
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procedura (art. 173, co. 2, L.F.) – di dichiarare il fallimento del debitore, su istanza di uno
o più creditori o del Pubblico Ministero, dopo aver verificato i presupposti di fallibilità dello
stesso, quali il requisito soggettivo e lo stato di insolvenza (artt. 1 e 5 del R.D. n. 267/1942).
È stata altresì apportata un’integrazione alla normativa di cui all’art. 161, co. 7 L.F.,
riguardante il compimento – dopo il deposito del ricorso della domanda di concordato
preventivo, e sino al decreto di eventuale ammissione – di atti urgenti di straordinaria
amministrazione: è stato pure confermato che il tribunale, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione, può assumere sommarie informazioni, e viene introdotto l’obbligo di
acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato.
A questo proposito, si rammenta che tali operazioni, se legalmente poste in essere (così
come quelle afferenti la gestione ordinaria), possono dare luogo a crediti prededucibili, e
non sono assoggettabili – nel caso di successiva dichiarazione dello stato di insolvenza – ad
azione revocatoria fallimentare (art. 67, co. 3, lett. e), del R.D. n. 267/1942).
Il Decreto “Fare” ha, infine, riformulato l’art. 161, co. 8, L.F., chiarendo che il tribunale deve
disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria
dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta, che
il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile, e sotto la vigilanza del
commissario giudiziale, se nominato, sino alla scadenza del termine fissato per la
presentazione della documentazione.
In particolare, è stato stabilito che il debitore deposita, con frequenza mensile, una
situazione finanziaria dell’impresa, che il cancelliere provvede, poi, a pubblicare, entro il
giorno successivo, presso il registro delle imprese. Rimane altresì confermato che, in caso di
violazione, trova applicazione l’art. 162, co. 2 e 3 L.F., con relativa dichiarazione di
inammissibilità della domanda.
Un’ultima novità, contenuta sempre nel novellato co. 8 dell’art. 161 del R.D. n. 267/1942, è
rappresenta dalla previsione secondo cui, quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è
manifestamente inidonea alla predisposizione del piano e della proposta, il tribunale –
anche d’ufficio, sentito il debitore e, se nominato, il commissario giudiziale – abbrevia il
termine fissato per il deposito differito della documentazione.
All’autorità giudiziaria è, inoltre, riconosciuto il potere di sentire, in ogni momento, i creditori.
15. Mediazione civile e commerciale
L’art. 84 del Decreto “Fare” ha introdotto, con efficacia a partire dal 31° giorno successivo a
quello di entrata in vigore della Legge di conversione, alcune significative modifiche al D.Lgs.
4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali. In primo luogo, è stabilito che la mediazione rappresenta una
condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 4, co. 3, del D.Lgs. n.
28/2010), ad eccezione delle controversie riguardanti i danni dalla circolazione di veicoli e
natanti. Conseguentemente, è tenuto ad esperire il procedimento di mediazione – o di
conciliazione, previsto dal D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, oppure con quello stabilito in
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attuazione dell’art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – chi intende esercitare in
giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di (art. 5, co. 1, del D.Lgs. n.
28/2010):
• condominio;
• diritti reali;
• divisione;
• successioni ereditarie;
• patti di famiglia;
• locazione;
• comodato;
• affitto di aziende;
• risarcimento del danno derivante da attività medica e da diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro strumento di pubblicità;
• contratti assicurativi, bancari e finanziari.
L’eventuale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza,
o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
È stata, inoltre, introdotta la mediazione “prescritta” dal giudice, anche in sede di
giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento
delle parti: il relativo provvedimento deve indicare l’organismo di mediazione, e deve
essere adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, in mancanza, di
quella di discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine massimo di durata del procedimento di 3 mesi (art. 6, co. 1, del D.Lgs. n.
28/2010), in luogo di quello previgente di 4 mesi: allo stesso modo, provvede quando la
mediazione non è stata esperita, assegnando alle parti 15 giorni per la presentazione della
domanda di mediazione.
Il novellato art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 28/2010 prevede un primo incontro di
programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il
tentativo di mediazione, non oltre 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione. Dalla
mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, il
giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. E' altresì prevista la
condanna, della parte costituita che non ha partecipato al procedimento, senza giustificato
motivo, al pagamento della somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il
giudizio.
Diversamente, quando, all’esito di tale incontro preliminare, il procedimento si conclude con
un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per
ciascuna parte – comprensivo delle spese di avvio del procedimento – è di (art. 17, co. 5-
bis, del D.Lgs. n. 28/2010):
• euro 60 per le liti di valore sino ad euro 1.000;
• euro 100 per le liti di valore sino ad euro 10.000;
• euro 180 per le liti di valore sino ad euro 50.000;
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• euro 200 per le liti di valore superiore ad euro 50.000.
Il verbale di accordo, sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti, costituisce il
titolo esecutivo per l’espropriazione forza, per l’esecuzione in forma specifica e
l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale: è omologato, su istanza di parte e previo
accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel
cui circondario ha sede l’organismo (art. 12 del D.Lgs. n. 28/2010).
16. Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato degli under 30
Esaminiamo, ora, le ancor più recenti novità introdotte dal Decreto “Lavoro”, a partire da
quella riguardante gli incentivi per le nuove assunzioni, a tempo indeterminato, dei lavoratori
giovani. In particolare, l’art. 1 del D.L. n. 76/2013 ha stabilito che l’agevolazione è
riconosciuta ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato,
lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni rientranti in una delle seguenti situazioni:
• sono privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• sono privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
• vivono soli con una o più persone a carico.
Le assunzioni rilevanti devono essere effettuate entro il 30 giugno 2015, nonché
comportare un incremento occupazionale netto, calcolato come differenza tra il numero
dei lavoratori rilevato in ciascun mese e quello dei lavoratori mediamente occupati nei dodici
mesi precedenti all’assunzione: i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono
computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro. L’incremento
occupazionale, così determinato, deve essere, poi, depurato delle diminuzioni di posti di
lavoro verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti
capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.
L’incentivo pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, è
corrisposto al datore di lavoro, per un periodo di 18 mesi, unicamente mediante
conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento; restano salve
le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. In ogni caso, il valore mensile
dell’incentivo non può superare l’importo di 650 euro per lavoratore assunto.
Nell'ipotesi di trasformazione con contratto a tempo indeterminato l'incentivo viene
riconosciuto per un periodo di 12 mesi. I contratti trasformati devono avere i requisiti
previsti dal comma due e dal comma tre; sono esclusi i rinnovi dei contratti per quei
dipendenti per i quali il datore di lavoro ha già beneficiato dell'incentivo di cui al comma
quattro.
il predetto periodo di rilevanza è ridotto a 12 mesi, in presenza dei predetti presupposti,
nell’ipotesi di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei
lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno già beneficiato del predetto incentivo.
Alla trasformazione deve comunque corrispondere un’ulteriore assunzione di
lavoratore, prescindendo in tal caso dalle condizioni soggettive indicate.
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Le domande dovranno essere effettuate in via telematica, previo aggiornamento, da parte
dell’Inps, delle relative procedure, e secondo le modalità attuative che saranno definite da
un’apposita Circolare dell’ente previdenziale: l’incentivo sarà riconosciuto in base
all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande
pervenute e, nell’eventualità dell’insufficienza delle risorse stanziate (valutata anche sulla
base pluriennale di operatività dell’incentivo), l’Inps non prenderà in considerazione
ulteriori domande con riguardo alla Regione per la quale si è verificata tale
incapienza, fornendo immediata comunicazione.
17. Modifiche alla riforma del mercato del lavoro
L’art. 7, co. 1, del D.L. n. 76/2013 ha sostituito il co. 1-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 6 settembre
2001, n. 368 – così come modificato dalla Legge 28 giugno2012, n. 92 – per effetto del
quale, con riferimento ai contratti di lavoro a termine, il requisito della casuale non è
richiesto:
• nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici
mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo
svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo
determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un
contratto di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 20, co. 4, del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
• in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
È stato, inoltre, abrogato il co. 2-bis dell’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001, secondo cui il
contratto a tempo determinato privo di causale non poteva formare oggetto di
proroga: conseguentemente, è stata modificata la norma sulla prosecuzione dei contratti a
termine, che potrà riguardare anche i rapporti a termine acausali.
È stato altresì riformulato l’art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 368/2001, che regola gli intervalli da
osservare tra un contratto di lavoro a termine e un altro: sono stati reintrodotti i lassi
temporali previsti prima della riforma, ovvero di 10 giorni e 20 giorni nel caso di
contratto di durata inferiore o superiore a 6 mesi.
L’art. 7, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2013 ha, poi, inserito il co. 2-bis dell’art. 34 del D.Lgs.
n. 276/2003, al fine di istituire un limite all’utilizzo del lavoro intermittente, individuato
in un numero di giornate pari a 400 nell’arco di 3 anni solari: superato il predetto
limite temporale, si ha la trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato.
È stato pure integrato il co. 3-bis dell’art. 35 della D.Lgs. n. 276/2003, stabilendo che la
sanzione prevista in caso di omessa comunicazione delle prestazioni, da euro 400 ad euro
2.400, non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo
precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.
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I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della Legge n.
92/2012, che non siano compatibili con le disposizioni ivi indicate, cessano di produrre
effetti non più decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, bensì
al 1° gennaio 2014.
In tema di lavoro a progetto, è stato stabilito che tale forma di impiego non potrà
comportare lo svolgimento di compiti «esecutivi e ripetitivi», eliminando pure – con
riferimento al contenuto del contratto – l’inciso “ai fini della prova” (artt. 61, co. 1, e 62
del D.Lgs. n. 276/2003).
In materia di lavoro accessorio, è stato soppresso il richiamo alla “natura meramente
occasionale”, confermando, pertanto, soltanto i limiti economici del rapporto (art. 70, co. 1,
del D.Lgs. n. 276/2003). Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio
decreto di natura non regolamentare, potrà stabilire specifiche condizioni, modalità e
importi dei buoni orari per specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di
disabilità, detenzione, tossicodipendenza o fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è
prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da
amministrazioni pubbliche (art. 72, co. 4-bis, del D.Lgs. n. 276/2003).
È stato, inoltre, sostituito il co. 6 dell’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, per effetto del
quale il tentativo obbligatorio di conciliazione non trova applicazione in caso di
licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all’articolo 2110 c.c.,
nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di cui all’art. 2, co. 34, della Legge n. 92/2012.
18. Disciplina relativa ai contratti di appalto
L’art. 9, co. 1, del D.L. n. 76/2013 ha stabilito che l’art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 276/2003
trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura
previdenziale ed assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro
autonomo: le disposizioni dei contratti collettivi di cui alla predetta norma hanno effetto
esclusivamente sui trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto,
con esclusione di qualsiasi conseguenza in relazione ai contributi previdenziali ed assicurativi.
Le medesime disposizioni non esplicano i propri effetti rispetto ai contratti di appalto
stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165.
19. Comunicazioni agli enti previdenziali ed assicurativi
L’art. 9, co. 5, del D.L. n. 76/2012 ha precisato che le previsioni di cui all’art. 4-bis, co. 6, del
D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di
assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi contemplate sono valide ai fini
dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione, che – per qualsiasi obiettivo –
sono posti a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni Regionali o territoriali del
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lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive,
nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e delle Province.
20. Società a responsabilità limitata
L’art. 9, co. 13-15, del D.L. n. 76/2013 ha modificato significativamente la disciplina, di
recente introduzione, della s.r.l. semplificata ed a capitale ridotto. In particolare, è stato
modificato l’art. 2463-bis c.c., abrogando alcuni requisiti originariamente previsti per
la costituzione della società a responsabilità limitata semplificata:
• il limite d’età dei soci, che non dovevano aver compiuto i 35 anni d’età. Rimane, in ogni
caso, ferma la condizione che i possessori di quote di partecipazione possono essere
esclusivamente persone fisiche;
• la scelta degli amministratori unicamente tra i soci;
• il divieto della cessione di quote di partecipazione nella s.r.l. a soci che hanno già compiuto
35 anni di età.
Conseguentemente, la s.r.l. semplificata può essere costituita da qualsiasi persona
fisica, a prescindere dalla relativa età anagrafica, con possibilità di nominare come
amministratori anche soggetti diversi dai soci.
È stata, inoltre, soppressa la recentissima regolamentazione in materia di s.r.l. a
capitale ridotto, originariamente introdotta dall’art. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ad
eccezione del co. 4-bis, modificato nel senso di stabilire che – al fine di favorire l’accesso dei
giovani imprenditori al credito – il Ministro dell’Economia e delle Finanze promuove un
accordo con l’Associazione bancaria italiana, per fornire credito a condizioni agevolate ai
giovani di età inferiore a 35 anni, che intraprendono un’attività imprenditoriale attraverso
la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata (e non più quella a
capitale ridotto).
La suddetta abrogazione comporta, pertanto, che le s.r.l. a capitale ridotto, che già
risultavano iscritte nel registro delle imprese alla data del 22 giugno 2013, sono
qualificate come s.r.l. semplificate.
21. Start-up innovativa
L’art. 9, co. 16, del D.L. n. 76/2013 ha abrogato la lett. a) dell’art. 25, co. 2, del D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, che stabiliva come uno dei requisiti essenziali di qualificazione della
start-up innovativa la circostanza che i soci, persone fisiche, detenessero al momento
della costituzione, e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote od azioni
rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci.
È stata, inoltre, ridotta dal 20% al 15% la quota minima di spese di ricerca e sviluppo
rispetto al maggior importo tra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa
(art. 25, co. 2, lett. h), n. 1), del D.L. n. 179/2012). A questo proposito, si rammenta che la
necessità della sussistenza di tale requisito è alternativa a quella di cui ai successivi n.
2) e 3), anch’essi modificati dall’art. 9, co. 16, del D.L. n. 76/2013:
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• impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale almeno
pari al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato
di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o
straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di
ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero
(novità del Decreto “Lavoro”), in percentuale uguale o superiore a due terzi della
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi
dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
• sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a
una nuova varietà vegetale, ovvero – come previsto dal D.L. n. 76/2013 – sia titolare dei
diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il
Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative
siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
22. Altri provvedimenti di natura fiscale
L’art. 11 del D.L. n. 76/2013 ha, infine, previsto una serie di novità in materia tributaria, tra
le quali:
• il differimento dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 dell’aumento al 22%
dell’aliquota ordinaria dell’Iva (art. 40, co. 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
• la detassazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, dei contributi, degli
indennizzi e dei risarcimenti – di qualsiasi natura, indipendentemente dalle relative
modalità di fruizione e contabilizzazione – conseguiti dai soggetti che hanno sede od
unità locali nei territori di cui agli artt. 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, e 67-septies del
D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia
e Rovigo), colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che hanno subito
dei danni, verificati mediante una perizia giurata (art. 6-novies del D.L. 26 aprile
2013, n. 43);
• la facoltà di maggiorazione, sino ad un punto percentuale, dell’aliquota base
(1,23%) dell’addizionale regionale all’Irpef nelle Regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e Bolzano, a partire dall’anno 2014 (art. 6-ter del D.L. 8
aprile 2013, n. 35);
• l’aumento dal 99% al 100%, con effetto a partire dal periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2013, dell’acconto Irpef: per l’anno 2013, la novità trova, tuttavia,
applicazione soltanto per la seconda od unica rata di acconto, effettuando il
versamento in misura corrispondente alla differenza tra l’acconto complessivamente
dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto;
• l’incremento dal 100% al 101%, con effetto a partire dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2013, dell’acconto Ires: la disposizione produce effetti esclusivamente
sulla seconda od unica rata di acconto, operando il pagamento in misura corrispondente
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alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata
di acconto;
• l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di un’imposta di consumo del 58,50%
sul prezzo di vendita al pubblico di prodotti contenenti nicotina od altre sostanze, idonei a
sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché dei dispositivi meccanici ed elettronici –
comprese le parti di ricambio – che ne consentono il consumo (art. 62-quater del D.Lgs.
26 ottobre 1995, n. 504). La commercializzazione di tali prodotti è, inoltre, soggetta alla
preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti dei soggetti che siano in possesso dei requisiti stabiliti – per la gestione dei
depositi fiscali di tabacchi lavorati – dall’art. 3 del D.M. 22 febbraio 1999, n. 67,
nonché alla prestazione di una cauzione, a garanzia dell’imposta dovuta per ciascun
anno fiscale, mediante uno dei modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348: i
contenuti e le modalità di presentazione della relativa istanza saranno definiti da un
successivo Decreto del Ministro dell’Economica, che dovrà altresì disciplinare le
procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei predetti prodotti, le
formalità di prestazione della cauzione, tenuta dei registri e documenti contabili,
liquidazione e versamento dell’imposta di consumo – anche in caso di vendita a
distanza – e di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in
conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. In caso di
violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell’imposta
di consumo ed Iva, è disposta la revoca dell’autorizzazione.