30
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 44 DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 3 LE SCHEDE INFORMATIVE DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2015: LE NOVITÀ PER LA GENERALITÀ DEI CONTRIBUENTI In questa scheda si riepilogano le novità fiscali che interessano la generalità dei contribuenti, previste dal Ddl stabilità 2015. Si ricorda che tra le misure è previsto anche l'innalzamento delle aliquote Iva a partire dal 2016, sia quella ridotta sia quella ordinaria, nel caso in cui non vengano adottati specifici provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa. Pagina 5 IL DECRETO SBLOCCA ITALIA CONVERTITO IN LEGGE E' in vigore dal 12 novembre 2014 la legge di conversione del cd. "decreto sblocca Italia" (D.l. 133/2014). In questa scheda si riepilogano le principali novità fiscali contenute nel testo di legge, alla luce delle novità introdotte in sede di conversione. Pagina 7 L'ACCONTO DI NOVEMBRE DELLE IMPOSTE PER I CONTRIBUENTI IRES Entro il prossimo 1° dicembre 2014 va effettuato il versamento della 2 a o unica rata degli acconti d'imposta per l'anno 2014. Nella presente scheda, riepiloghiamo sinteticamente le regole generali sulle modalità di calcolo e versamento della seconda o unica rata d'acconto dell'IRES e dell'IRAP da parte dei contribuenti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Pagina 14 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE IL MODELLO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2014, è stato approvato il modello della dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale. Tutti coloro che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione alla modalità di assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale dovranno utilizzare tale modello a partire dal 1° gennaio 2015. In particolare, per gli atti e documenti emessi nel 2014, la relativa dichiarazione deve essere presentata entro il 31.01.2015. Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo la compilazione del modello. Pagina 17 PRASSI DELLA SETTIMANA RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico

CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 44 DEL 21 NOVEMBRE 2014

LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 3

LE SCHEDE INFORMATIVE DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2015: LE NOVITÀ PER LA GENERALITÀ DEI CONTRIBUENTI

In questa scheda si riepilogano le novità fiscali che interessano la generalità dei

contribuenti, previste dal Ddl stabilità 2015. Si ricorda che tra le misure è previsto anche

l'innalzamento delle aliquote Iva a partire dal 2016, sia quella ridotta sia quella ordinaria,

nel caso in cui non vengano adottati specifici provvedimenti che assicurino maggiori

entrate o riduzioni di spesa.

Pagina 5

IL DECRETO SBLOCCA ITALIA CONVERTITO IN LEGGE

E' in vigore dal 12 novembre 2014 la legge di conversione del cd. "decreto sblocca Italia"

(D.l. 133/2014). In questa scheda si riepilogano le principali novità fiscali contenute nel

testo di legge, alla luce delle novità introdotte in sede di conversione.

Pagina 7

L'ACCONTO DI NOVEMBRE DELLE IMPOSTE PER I CONTRIBUENTI IRES

Entro il prossimo 1° dicembre 2014 va effettuato il versamento della 2a o unica rata degli

acconti d'imposta per l'anno 2014. Nella presente scheda, riepiloghiamo sinteticamente le

regole generali sulle modalità di calcolo e versamento della seconda o unica rata

d'acconto dell'IRES e dell'IRAP da parte dei contribuenti IRES con periodo d'imposta

coincidente con l'anno solare.

Pagina 14

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE IL MODELLO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2014, è stato

approvato il modello della dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale. Tutti

coloro che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione alla modalità di assolvimento

dell’imposta di bollo in modo virtuale dovranno utilizzare tale modello a partire dal 1°

gennaio 2015. In particolare, per gli atti e documenti emessi nel 2014, la relativa

dichiarazione deve essere presentata entro il 31.01.2015. Nella nostra consueta rubrica di

aggiornamento, analizziamo la compilazione del modello.

Pagina 17

PRASSI DELLA SETTIMANA RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico

Page 2: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

Pagina 25

I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico

Pagina 26

SCADENZARIO SCADENZARIO DAL 21.11.2014 AL 09.12.2014

Pagina 28

Riproduzione riservata Pag. 2

Page 3: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

LA SETTIMANA IN BREVE

Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana.

Con un emendamento al Ddl di Stabilità in discussione alla Camera, è stata prevista la

riduzione dell'aliquota Iva per gli e-book (i libri e i periodici in formato elettronico), che passa dal

22 al 4%. In questo modo i libri in formato elettronico vengono equiparati a quelli cartacei. Si

stima che la riduzione dell'aliquota comporterà una perdita di gettito per l'Erario di 7,2 milioni di

euro. La copertura è stata trovata attingendo dal fondo per gli interventi strutturali di politica

economica. Bisognerà in ogni caso capire cosa ne penserà a riguardo la Commissione Ue;

Bruxelles, infatti, non ha mai nascosto la contrarietà a equiparare i prodotti digitali a quelli

cartacei.

In sede di conversione in legge del Decreto giustizia (D.L. n. 132/2014, convertito nella

Legge n. 162/2014, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), è stata modificata la

norma che stabiliva una riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali dal 6

agosto al 31 agosto, anziché dal 1° agosto al 15 settembre. La modifica intervenuta in sede di

conversione, seppur confermando la riduzione del periodo di sospensione feriale rispetto a

quanto previsto fino al 2014, prevede ora un periodo di sospensione pari a tutto il mese di agosto,

da 1° al 31 agosto (anziché solo dal 6 al 31 agosto come previsto ante conversione). I nuovi

termini si applicheranno dal 2015.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre è stato pubblicato il decreto del 7 novembre

con il cui il ministero del Lavoro ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica

(DSU) necessaria per ottenere l’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente

necessario per ottenere prestazioni sociali agevolate. Ora è tutto pronto per rendere operativo il

nuovo indicatore a partire dal 1° gennaio 2015. Il nuovo indicatore tiene conto di tutte le forme di

reddito e di patrimonio. Oltre al cambiamento dei parametri in base ai quali sarà calcolato l’Isee,

cambieranno anche le informazioni richieste dall'Inps: solo alcuni dati, infatti, saranno

autodichiarati dal contribuente, mentre tutti gli altri saranno estratti dall’anagrafe tributaria e dal

data base Inps, in modo da evitare l’indebita fruizione delle prestazioni agevolate.

L'Agenzia per l'Italia digitale, con un avviso pubblicato sul proprio sito il 17 novembre 2014,

ha informato che è stata resa disponibile la nuova tassonomia Xbrl per il deposito 2015 dei bilanci

d’esercizio per le società di capitali redatti secondo i principi contabili nazionali. Ai sensi dell’art.5

comma 6 del D.P.C.M 10 dicembre 2008 la suddetta data è comunicata al Ministero dello

Sviluppo Economico il quale provvede a renderla pubblica mediante apposito avviso da inserire

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Riproduzione riservata Pag. 3

Page 4: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

Il prossimo 1° dicembre scade il termine per l'invio telematico della dichiarazione IMU/TASI,

per gli anni 2012 e 2013 da parte degli enti non commerciali. Si ricorda, infatti, che con Decreto

Mef firmato il 23.09.2014 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU - TASI 2012 e 2013

da parte degli enti non commerciali è stato prorogato di due mesi, portandolo dal 30 settembre

al 30 novembre, che, però, essendo domenica, slitta automaticamente a lunedì 1° dicembre

2014. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente con modalità telematica.

E ' in arrivo un decreto che modifica la disciplina IMU per i terreni nei Comuni montani,

diversificandoli in base all'altitudine. Attualmente, infatti, non pagano l'imposta tutti i proprietari di

beni che si trovano nelle zone classificate come «montane» dall’Istat. Con il nuovo decreto in

arrivo, l’esenzione Imu per i terreni sarà destinata a rimanere solo in 1.578 Comuni, invece dei

3.524 attuali: altri 2.568 saranno, invece, caratterizzati da un’esenzione parziale, limitata ai

coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali. Negli altri Comuni, invece, pagheranno

tutti.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre il decreto 10 ottobre 2014

del ministero dello Sviluppo economico, che modifica i termini a decorrere dai quali le imprese

che assumono personale altamente qualificato possono presentare la domanda per accedere al

credito d’imposta previsto dall’articolo 24 del D.L. n. 83/2012. L'aggiornamento del calendario si è

reso necessario in quanto le date fissate dal precedente decreto Mise del 28 luglio 2014

ricadevano in giorni festivi. Per i costi sostenuti nel 2013, le domande devono essere presentate

telematicamente, tramite la procedura accessibile dal sito [email protected], dal 12

gennaio 2015 (anziché dal 10 gennaio) al 31 dicembre 2015; per i costi sostenuti nel 2014, invece,

la domanda deve essere presentata dall’11 gennaio 2016 (anziché dal 10 gennaio) al 31

dicembre 2016. La piattaforma informatica lavora le istanze secondo l’ordine cronologico di

trasmissione e fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione.

Un augurio di buon lavoro

Riproduzione riservata Pag. 4

Page 5: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: Disegno di legge di Stabilità 2015, le novità per la generalità dei contribuenti

I l Governo ha approvato lo scorso 15 ottobre il Disegno di legge di Stabilità 2015 ed il testo

attualmente è passato all'esame del Parlamento per la sua approvazione entro la fine dell'anno.

In questa scheda si riepilogano alcune delle novità fiscali che interessano la generalità dei

contribuenti, come le erogazioni liberali alle onlus, la tassazione delle polizze vita, il bollo sui veicoli

storici, e l'aumenta dell'Iva come clausola di salvaguardia.

Si ricorda che, trattandosi di un Disegno di legge, le relative misure non sono ancora in vigore

e durante l'iter parlamentare potranno subire anche notevoli modifiche.

In considerazione dell'importanza che la Legge di Stabilità riveste nell'ambito tributario, si è

scelto comunque di affrontare l'argomento.

DDL DI STABILITÀ 2015: LE NOVITÀ PER LA GENERALITÀ DEI CONTRIBUENTI

EROGAZIONI LIBERALI

ALLE ONLUS

(art. 15 )

Viene innalzato a 30.000 (da 20.65 €) il limite entro cui: calcolare le detrazioni Irpef;

dedurre dal reddito d’impresa;

le erogazioni liberali alle Onlus.

Le suddette disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (generalmente 2015).

5 PER MILLE ALL'IRPEF

(art. 17 comma 4 )

Viene stabilito che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascunanno dai soggetti beneficiari del 5 per mille possono essere utilizzatenell'esercizio successivo.

CREDITO D'IMPOSTA

EDITORIA

(art. 17 comma 16)

È prorogato al 31.12.2015 il termine entro il quale gli operatori del settoreeditoriale devono effettuare l’adeguamento tecnologico ai fini della

tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici

attraverso l’utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati

sulla lettura del codice a barre.

Il credito d'imposta previsto per sostenere tale adeguamento, è pertanto

riconosciuto per l'anno 2015.

Riproduzione riservata Pag. 5

Page 6: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

VARIAZIONE CLAUSOLA

SALVAGUARDIA

FINANZIARIA 2014

(art. 18)

Viene modificata la clausola di salvaguardia prevista dalla Finanziaria2014.

Viene così differito al 15.1.2016 (anziché 15.01.2015) il termine entro cui

possono essere disposte, mediante un apposito DPCM, variazioni delle

aliquote d’imposta nonché riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti

salva l’approvazione, entro l’1.1.2016 (anziché 1.1.2015), di specifici

Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa

mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

RIDUZIONE CREDITI

D'IMPOSTA

(art. 19 comma 11)

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2015, con

decreto del Presidente del consiglio dei ministri, saranno riviste lepercentuali di fruizione dei crediti d’imposta indicati all'Elenco 1 allegato

alla Finanziaria 2015.

RISCOSSIONE TRIBUTI

LOCALI

(art. 44 comma 19)

È differito dal 31.12.2014 al 30.6.2015 il termine entro il quale le società

Agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento,

liquidazione e riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comunie delle società ad essi partecipate.

TASSAZIONE POLIZZE

VITA

(art. 44 comma 28)

Sono esenti dall'Irpef i capitali percepiti in caso di morte, in dipendenza di

contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico.

Detta disposizione si applica ai proventi percepiti dall’1.1.2015.

BOLLO VEICOLI STORICI

(art. 44 comma 31)

É prevista l'abrogazione dell'esenzione dalla tassa automobilistica ("bollo

auto") per i veicoli di oltre vent'anni considerati di particolare interesse

storico e collezionistico (ad esempio, per competizioni, esibizioni e mostre,

rilievo estetico e di costume). L'esenzione era stata prevista dall'art. 63

della Legge n. 342/2000. Resta l'esenzione generale per i veicoli ed i

motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di oltre trent'anni.

AUMENTO DELL'IVA

COME MISURA DI

COPERTURA

(art. 45 comma 3)

E' previsto l’innalzamento:

dell’aliquota IVA dal 10% al 12% a decorrere dal 2016 e al 13%

dall’1.1.2017;

dell’aliquota IVA dal 22% al 24% a decorrere dal 2016, al 25% dall’1.1.2017

e al 25,5% dall’1.1.2018.

Tali incrementi non saranno disposti qualora vengano adottati specifici

Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa

mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Riproduzione riservata Pag. 6

Page 7: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: Il decreto sblocca Italia convertito in Legge

Il decreto sblocca Italia (d.l. 133/2014) è stato convertito nella Legge 164/2014, pubblicata in

Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11.11.2014, e in vigore dal 12 novembre 2014.

Oltre a confermare molte disposizioni previste già nel testo del decreto, la legge di

conversione presenta alcune novità, che verranno di seguito riepilogate.

IL DECRETO SBLOCCA ITALIA CONVERTITO IN LEGGE

LOCAZIONI AD USONON ABITATIVO, PIÙ

AUTONOMIAPRIVATA

(art. 18)

Il decreto sblocca Italia introduce la possibilità per le parti, in presenza di

contratti di locazione:

ad uso non abitativo;

con canone annuo superiore a € 250.000 (prima della conversione in legge

del decreto il limite era 150.000 €);

non riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento

regionale o comunale;

d i “concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alledisposizioni” contenute nella Legge 392/1978.

In sede di conversione del D.l. 133/2014 è stato aggiunto che:

la nuova disciplina non trova applicazione per i contratti in corso al

12.11.2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione);

con riguardo ai giudizi in corso alla suddetta data continuano ad applicarsi

“ad ogni effetto le disposizioni previgenti”.

ESENZIONEDALL'IMPOSTA PERGLI ACCORDI DIRIDUZIONE DEI

CANONI DILOCAZIONE

(art. 19)

La legge di conversione conferma che la registrazione dell’atto contenentela riduzione del canone di locazione in essere è esente da imposta di registroe di bollo.

In sede di conversione in legge del decreto è stata aggiunta la

possibilità di definire l’accordo di riduzione del canone del contratto di

locazione ex art. 2, commi 1, 3 e 5, Legge n. 431/98 tramite l’assistenza delleorganizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

Il conduttore può inviare al locatore specifica richiesta motivata di

riduzione del canone. In caso di conclusione “positiva” della trattativa ilComune può riconoscere l’applicazione di un’aliquota IMU ridotta neiconfronti del locatore.

Riproduzione riservata Pag. 7

Page 8: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

DEDUZIONE IRPEFPER ACQUISTO OCOSTRUZIONE DIABITAZIONI DA

LOCARE

(art. 21)

È confermata la deduzione per gli acquisti di unità immobiliari, effettuati

dall’1.1.2014 al 31.12.2017, da parte di persone fisiche non esercenti attività

commerciali (privati) destinate alla locazione.

In sede di conversione è stata aggiunta la condizione che le unitàimmobiliari devono risultare “invendute” al 12.11.2014. Tale disposizione

opera naturalmente per gli acquisti posti in essere dal 12.11.2014.

L'agevolazione consiste in una deduzione Irpef dal reddito complessivo,

pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nellimite massimo di spesa di 300.000 euro. In sede di conversione è stato

previsto che l’agevolazione è usufruibile anche con riferimento agli interessi

passivi dipendenti da mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare in esame.

La deduzione va ripartita in otto quote annuali di pari importo, ed è

riconosciuta a decorrere dall’anno in cui è stipulato il contratto di locazione.

La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da

altre disposizioni di legge per le medesime spese.

L'agevolazione spetta con riferimento alle spese:

di acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di restauro/

risanamento conservativo/ristrutturazione1;

per prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d’appalto per la

costruzione di unità immobiliari su aree edificabili possedute prima dell’inizio

dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

L'agevolazione spetta a condizione che l'unità immobiliare: sia destinata, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione,

alla locazione per almeno 8 anni consecutivi2;

sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E3;

consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B4,

il canone di locazione non sia superiore a quello definito:

dalla convenzione-tipo ex art. 18, DPR n. 380/2001, stipulata al fine del

rilascio della licenza a costruire relativamente agli interventi di edilizia

abitativa convenzionata;

o al minore importo tra:

o il canone definito dall'art. 2 comma 3 della L. 431/1998, ossia il c.d.

contratto a “canone concordato”,

o e il canone definito dall'art. 3 comma 114 della L. 350/2003, ossia il c.d

contratto a “canone speciale” previsto per le unità abitative site nei

Comuni ad alta tensione abitativa, per i quali lo stesso non deve

superare il 5% del valore convenzionale dell’alloggio locato.

non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e

locatario.

1 Ex art. 3, comma 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001.2 Il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si

risolve prima del decorso del suddetto periodo di 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della

risoluzione del precedente contratto.3 Ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici de 2 aprile 1968, n. 1444 (parti del territorio destinate ad usi agricoli).4 Ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto del

Ministro dello sviluppo economico 26.06.2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.

Riproduzione riservata Pag. 8

Page 9: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

In sede di conversione è stato aggiunto che detta agevolazione possaessere mantenuta in caso di cessione in usufrutto dell’immobile agevolato“anche contestualmente all’atto di acquisto e anche prima della scadenza

del periodo minimo di locazione” a soggetti giuridici:

pubblici o privati;

operanti da almeno 10 anni nel settore degli alloggi sociali;

purché:

sia mantenuto il vincolo alla locazione;

il corrispettivo dell’usufrutto, calcolato su base annua, non ecceda le soglie

massime dei canoni determinati in base ai criteri in precedenza illustrati.

Con un apposito DM saranno definite le ulteriori disposizioni attuative

dell’agevolazione in esame.

CONTRATTI DIGODIMENTO DIIMMOBILI CON

SUCCESSIVAALIENAZIONE

("RENT TO BUY")

(art. 23)

I contratti, diversi dai leasing, con cui il conduttore ottiene l'immediata

concessione in godimento di un immobile con diritto poi di acquistarlo entro

un termine determinato scomputando dal corrispettivo di vendita i canoni di

locazione già versati (cosiddetti contratti "rent to buy" ) devono esseretrascritti ai sensi dell'art. 2645-bis codice civile ("Trascrizione dei contrattipreliminari").

I contratti "rent to buy" vengono, quindi, ora espressamente regolati nel

nostro ordinamento e ciò permette, innanzitutto, la trascrivibilità nei Registriimmobiliari.

In sede di conversione è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis in base al

quale le parti definiscono nel contratto la quota dei canoni imputata al

corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato eserciziodel diritto d’acquisto entro il termine stabilito.

Dalla trascrivibilità deriva, poi, una serie di altri effetti. Si applica, infatti,

anche quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 2645-bis del codice civile, che

prevede, per i contratti preliminari, che gli effetti della trascrizione delcontratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro 1anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto

definitivo, e in ogni caso entro 3 anni dalla trascrizione, non sia eseguita latrascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque

esecuzione del contratto preliminare.

L'art. 21, comma 3, del Decreto sblocca-Italia, per i contratti "rent to buy",eleva il termine di 3 anni previsto dal comma 3 dell'articolo 2645-bis c.c. atutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a 10anni.

La trascrizione produce gli stessi effetti di quella di cui all'articolo 2643,

comma 1, numero 8) del codice civile, relativamente alla trascrizione dei

contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a 9 anni, ecioè il contratto è opponibile agli eventuali "aventi causa" dal locatore.

Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non

consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, noninferiore a 1/20 del loro numero complessivo.

Ai contratti di godimento di immobili con successiva alienazione si

applicano, inoltre questi articoli del codice civile:

Riproduzione riservata Pag. 9

Page 10: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

l'art. 2668, comma 4 (cancellazione della trascrizione dei preliminari);

l'art. 2775-bis (credito per mancata esecuzione di contratti preliminari);

l'art. 2825-bis (ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare);

da 1002 a 1007, nonché 1012 e 1013, in quanto compatibili;

l'art. 2932 (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto).

Se il contratto ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 122/2005, secondo cui “il notaio non può procedere alla stipula

dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula,

non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al

perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento

dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile”, operafin dalla concessione del godimento.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concedente,lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo,

maggiorata degli interessi legali.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, il

concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce

interamente i canoni a titolo di indennità, se non é stato diversamente

convenuto nel contratto.

Le disposizioni previste dall'articolo 8 del D.L. n. 47/2014 in merito al

riscatto a termine dell'alloggio sociale "si applicano anche ai contratti dilocazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per

ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati

successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.",

sempreché tale disposizione ottenga l'autorizzazione UE.

I "CONDHOTEL"

(art. 31)

Per "diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti allariqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti", è confer mata

l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministriche dovrà definire le condizioni di esercizio dei c.d. "condhotel".

Si tratta degli "esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria,

composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da

parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente

vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e

complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di

servizio autonomo di cucina" la cui superficie non può superare il 40% della

superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

Lo stesso decreto dovrà, inoltre, stabilire le modalità per la rimozione delvincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi

alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità

abitative a destinazione residenziale.

In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta delproprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubblicheeventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del

finanziamento agevolato.

AUTOTRASPORTOIn sede di conversione in legge del decreto sblocca Italia sono state

Riproduzione riservata Pag. 10

Page 11: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

(art. 32-bis )

introdotte, con l'art. 32-bis, alcune disposizioni riguardanti il settoredell’autotrasporto.

I contributi ottenuti dalle imprese di autotrasporto: per l’acquisizione di beni capitali ex art. 2, comma 2, lett. c) e d), DPR n.

227/2007, sono fruiti mediante credito d'imposta da util izzare in

compensazione tramite il mod. F24, salva la possibilità di richiedere

espressamente l’utilizzo “in via diretta”.

Il credito in esame:

non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000 ex art. 1, comma 53,

Legge n. 244/2007;

può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla

comunicazione, da parte del MIT all’Agenzia delle Entrate degli elenchi

dei beneficiari e dei relativi contributi spettanti;

per la formazione professionale ex art. 2, comma 2, lett. f), DPR n. 227/2007,

sono fruiti mediante credito d'imposta con le modalità sopra indicate purché

vi sia esplicita richiesta da parte del beneficiario.

“Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari”, “tutti i soggetti

della filiera dei trasporti” devono utilizzare solamente sistemi di pagamentotracciabili indipendentemente dall’importo dovuto.

All’inosservanza della nuova disposizione si applica l’obbligo in capo ai

soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, in relazione ai loro

compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, di comunicare al

MEF (Ragioneria Generale dello Stato) le infrazioni di cui abbiano notizia.

MODIFICAINCENTIVI

ACQUISTO VEICOLIA BASSE EMISSIONI

(art. 39)

Sono confermate le modifiche al D.L. n. 83/2012 che prevede ilriconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano, dal 14.03.2013 efino al 31.12.2015, in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basseemissioni, o che consegnano, per la rottamazione, un veicolo, dellamedesima categoria di quello nuovo, di cui sono proprietari o utilizzatori (in

caso di leasing).

In particolare, per effetto delle modifiche operate, viene ora previsto

che, in caso di acquisto, per fruire del contributo è necessaria anchel’immatricolazione del veicolo ed il riconoscimento del contributo avviene “apartire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei

contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito www.bec.mise.gov.it , e

fino al 31 dicembre 2015”.

Nel caso di consegna di un veicolo usato per la rottamazione, invece,

viene ora stabilito che non è più necessario che detto veicolo: sia intestato da almeno 12 mesi dalla data di acquisizione del nuovo veicolo;

risulti immatricolato da almeno 10 anni prima della data d’acquisto del

nuovo veicolo.

Vengono anche modificate le misure del contributo concesso, prima pari

al 15% o 20% del prezzo del veicolo e ora, invece, "fino al 15%" o "fino al 20%"del prezzo del veicolo. Resta immutato, invece, l'importo massimo del

contributo concesso.

Riproduzione riservata Pag. 11

Page 12: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

ANNO DI ACQUISTO

CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI CHE PRODUCONO EMISSIONI DI ANIDRIDE

CARBONICA NON SUPERIORI A

50 g/km 95 g/km 120 g/km

2014

fino al 20% del

prezzo

d’acquisto fino

ad un massimo

di 5.000 €

fino al 20% del

prezzo d’acquisto

fino ad un massimo

di 4.000 €

fino al 20% del

prezzo d’acquisto

fino ad un

massimo di 2.000 €

2015

fino al 15% del

prezzo

d’acquisto fino

ad un massimo

di 3.500 €

fino al 15% del

prezzo d’acquisto

fino ad un massimo

di 3.000 €

fino al 15% del

prezzo d’acquisto

fino ad un

massimo di 1.800 €

Sono state, inoltre, modificate le categorie del Codice della strada diappartenenza dei veicoli agevolabili (automobili, veicoli commerciali

leggeri, ciclomotori, motoveicoli e quadricicli). Le previgenti categorie (L1,

L2, L3, L4, L5, M1, N1, L6e, L7e) sono sostituite dalle seguenti da L1e, L2e, L3e,L4e, L5e, M1, N1, L6e, L7e:

L1e

Veicoli a due ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico)

non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione

(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h

L2e

Veicoli a tre ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) non

supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia

il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h

L3e

Veicoli a due ruote la cui cilindrata (se si tratta di motore termico)

supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia

il sistema di propulsione) supera i 50 km/h

L4e

Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale

mediano la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50

cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema

di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale)

L5e

Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano,

la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui

velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di

propulsione) supera i 50 km/h

M1Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a

sedere oltre al sedile del conducente

N1 Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non

superiore a 3,5 t

Riproduzione riservata Pag. 12

Page 13: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

L6e

Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg,

esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità

massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui

cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad

accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o

uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui

potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i

motori elettrici

L7e

Quadricicli diversi da quelli di cui al punto precedente, la cui massa

a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al

trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli

elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o

uguale a 15 kW

Si ricorda che il contributo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni è

riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore sotto forma di sconto sulprezzo d'acquisto ed è poi rimborsato al venditore dalle imprese produttrici o

importatrici, le quali a loro volta lo recuperano come credito d’imposta

utilizzabile in compensazione (decreto Mise 11.01.2013).

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Riproduzione riservata Pag. 13

Page 14: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: L'acconto delle imposte per i contribuenti Ires

Entro lunedì 1° dicembre 2014 (il termine ordinario del 30 novembre cade di sabato) i contribuenti

IRES devono versare la seconda o unica rata degli acconti IRES e IRAP 2014, applicando la

percentuale del 101,5% (l'acconto nella misura del 102,5% riguardava solo il 2013 (D.L. n. 76/2013

e D.M. 30.11.2013), Tale percentuale vale per tutti i soggetti IRES, compresi quelli operanti nel

comparto finanziario e assicurativo (a differenza di quanto avveniva nel 2013).

Per il calcolo dell'acconto è possibile utilizzare il metodo storico o il metodo previsionale.

In generale, la misura dell’acconto si calcola in base alla dichiarazione dei redditi presentata,

verificando quanto si è indicato in Unico 2014 (c.d. metodo storico). Questa metodo, tuttavia, va

bene prevalentemente per coloro che hanno un quadro reddituale costante; al contrario, il

contribuente che ha o si attende un risultato economico variabile può decidere di determinare

l’acconto in via presuntiva, stimando l’imposta dovuta per il 2014. In genere, il metodo

previsionale può essere utilizzato se nel 2014 si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto

al 2013; è questo, infatti, il caso in cui il metodo previsionale conviene, poiché è consentito:

effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto risulterebbe dovuto applicando il

metodo storico;

oppure addirittura non effettuare alcun versamento.

Questo secondo metodo è ovviamente più rischioso poiché, comportando la riduzione o

l’omissione del secondo acconto, in caso di errore, conduce all’applicazione della sanzione del

30% dell’importo non versato.

La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta; ciò significa che, ad

esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l’IRAP e il metodo previsionale per l’IRPEF.

Nella presente scheda, riepiloghiamo sinteticamente le regole generali sulle modalità di

calcolo e versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte da parte dei

contribuenti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Se l'esercizio non è coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro l'11° mese

dell'esercizio.

ACCONTI D'IMPOSTA 2014 (secondo il metodo storico) - CONTRIBUENTI IRES

RIGO RN17 ≤ 20,66 € Nessun acconto dovuto

RIGO RN17 > € 20,66

MA ≤ € 253,70

Versamento in unica soluzione, entro il 1° dicembre 2014, del

101,5% dell’importo indicato al rigo RN17.

Riproduzione riservata Pag. 14

Page 15: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

IRES

RIGO RN17 > € 253,70

Versamento in 2 rate:

l a 1a rata, pari al 40,6% (40% del 101,5%) del rigo RN17

entro lo scorso 16.06.2014 (o 07.07.2014 per i soggetti che

non usufruiscono della proroga stabilita con D.P.C.M.

13.06.2014), ovvero dal 17.06.2014 al 16.07.2014 (o

08.07.2014 - 20.08.2014 per i soggetti che usufruiscono

della proroga,) con la maggiorazione 0,40%;

l a 2° rata, pari al 60,9% (60% del 101,5%) del rigo RN17

entro il 01.12.2014.

IRAP

RIGO IR21 ≤ 20,66 € Nessun acconto dovuto

RIGO IR21 > € 20,66

MA ≤ € 253,70

Versamento in unica soluzione, entro il 1° dicembre 2014, del

101,5% dell’importo indicato al rigo IR21.

RIGO IR21 > € 253,70

Versamento in 2 rate:

l a 1a rata, pari al 40,6% (40% del 101,5%) del rigo IR21

entro lo scorso 16.06.2014 (o 07.07.2014 per i soggetti che

non usufruiscono della proroga stabilita con D.P.C.M.

13.06.2014), ovvero dal 17.06.2014 al 16.07.2014 (o

08.07.2014 - 20.08.2014 per i soggetti che usufruiscono

della proroga,) con la maggiorazione 0,40%;

l a 2° rata, pari al 60,9% (60% del 101,5%) del rigo IR21

entro il 01.12.2014.

VERSAMENTO

Il versamento dell’unica o seconda rata degli acconti 2014 va effettuato con

i l mod. F24 secondo le regole di presentazione previste per tale modello di

versamento, come modificate a decorrere dal 1° ottobre 2014 ad opera

dell'art. 11 del D.L. n. 66/2014, ovvero:

Modalità dipresentazione

Soggetto Condizioni

Cartaceo/

Entratel/Fisconline

remote/home banking

Privato

F24 a debito, senza

compensazione, di

importo ≤ 1.000 €

Entratel/Fisconline Tutti F24 a zero

Telematico con

Entratel/Fisconline

remote/home banking

TuttiF24 a debito con

compensazione

Titolare di partita IvaF24 a debito senza

compensazione

Privato

F24 a debito senza

compensazione di

importo > 1.000 €

Si precisa che, a differenza di quanto avviene per il saldo e per il primo

acconto, le somme derivanti dal secondo acconto non sono rateizzabili.

Riproduzione riservata Pag. 15

Page 16: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

COMPENSAZIONE

Per il versamento dell'acconto 2014 il contribuente può avvalersi dellacompensazione:

verticale: utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del

medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRPEF 2013 a credito con la

seconda rata dell'acconto IRPEF 2014), senza necessità di utilizzare il modello

F24;

orizzontale: utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di

diversi Enti impositori (ad esempio, saldo IRPEF 2013 a credito con la seconda

rata dell'acconto IRAP 2014), con necessità di utilizzare il modello F24.

Si ricorda che:

la sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, è fissata dal

100% al 200% dei crediti stessi;

è previsto (dal 2011) il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione nel mod.

F24, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo

superiore a € 1.500;

i crediti IVA superiori a € 5.000 possono essere compensati (orizzontalmente)

solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione

d e l l a dichiarazione IVA annuale e utilizzando gli strumenti telematici

dell'Agenzia delle Entrate; inoltre, se superiori anche a € 15.000, è richiesta

l'apposizione del visto di conformità al modello dichiarativo IVA da parte di un

soggetto abilitato;

i crediti tributari relativi a IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla

fonte superiori a € 15.000 possono essere compensati (orizzontalmente) solo

previa apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato al

modello dichiarativo da cui il credito emerge.

I l limite massimo annuo di crediti d'imposta compensabili è fissato a €700.0005 (senza considerare l'importo dei crediti utilizzabili in compensazione

verticale); l’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata

in compensazione nell’anno successivo.

RAVVEDIMENTOOPEROSO

Si fa, inoltre, presente che il mancato o insufficiente versamento degli importi

può essere sanato con l’istituto del ravvedimento operoso, applicando, oltre

agli interessi legali dell'1%, le sanzioni: dallo 0,2% al 2,8%6 se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza

(ravvedimento sprint);

3% se il pagamento è effettuato tra il 15 e 30 giorni dalla scadenza

(ravvedimento breve);

3,75% se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro il

termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione

(ravvedimento lungo).

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

5 € 1.000.000 per le imprese subappaltatrici con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da

prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare, ai fini IVA, il reverse charge.6 Per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%.

Riproduzione riservata Pag. 16

Page 17: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

SAPERE PER FARE

IL MODELLO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVAALL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

INTRODUZIONE

C o n provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2014, è stato

approvato il modello della dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Come previsto dalla Legge di Stabilità 2014, infatti, tale dichiarazione deve essere redatta, a

pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento delle Entrate.

Tutti coloro che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione alla modalità di assolvimento

dell’imposta di bollo in modo virtuale dovranno utilizzare tale modello a partire dal 1° gennaio

2015.

In particolare, per gli atti e documenti emessi nel 2014, la relativa dichiarazione deve essere

presentata entro il 31.01.2015.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Come si paga l'imposta di bollo?

2. Quando l'imposta di bollo può essere pagata in modo virtuale?

3. Per l a liquidazione definitiva dell'imposta di bollo virtuale deve essere presentata

un'apposita dichiarazione?

4. Il modello di dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale può essere utilizzato anche per

presentare la dichiarazione a seguito di rinuncia all'autorizzazione?

5. Come va presentata la dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale?

6. Come si compone il modello di dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale?

7. Cosa va indicato nel Frontespizio del modello di dichiarazione dell'imposta di bollo

virtuale?

8. Come va compilato il Quadro A del modello di dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale?

9. Come va compilato il Quadro B del modello di dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale?

10. Come va compilato il Quadro C del modello di dichiarazione dell'imposta di bollo

virtuale?

11. Come va compilato il Quadro D del modello di dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale?

Riproduzione riservata Pag. 17

Page 18: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COME SI PAGA L'IMPOSTA DI BOLLO?

R.1. In generale, l'imposta di bollo può essere pagata:

acquistando presso un intermediario convenzionato (es.: tabaccheria) un apposito contrassegno;

in modo virtuale.

Il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale trova la sua disciplina nell'art. 15 del D.P.R.

n. 642/1972, che stabilisce la possibilità, per determinate categorie di atti e documenti e

previa apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria, di assolvere al pagamento

dell'imposta di bollo in modo virtuale, anziché in modo ordinario o straordinario.

D.2. QUANDO L'IMPOSTA DI BOLLO PUÒ ESSERE PAGATA IN MODO VIRTUALE?

R.2. L'imposta di bollo può essere pagata in modo virtuale solo se l'interessato ha presentato

all'Agenzia delle Entrate apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui

sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che

potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. L'Ufficio, ricevuta la domanda, procede,

sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta "dovuta

per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione ed il 31 dicembre",

ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto

periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.

Gli atti ed i documenti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione devono recare la

dicitura indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa

autorizzazione.

L'autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con

atto da notificarsi all'interessato.

Anche l'interessato può rinunziare all'autorizzazione, dandone comunicazione scritta

all'Ufficio e presentando contemporaneamente la dichiarazione per il periodo compreso

dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia.

Entro il mese di gennaio, poi, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una

dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno

precedente, distinti per voce di tariffa e, come introdotto dalla Legge di Stabilità 20147,

"degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta" , nonché degli assegni bancari

estinti nel suddetto periodo.

Pertanto, per gli atti e documenti emessi nel 2014, la relativa dichiarazione deve essere

presentata entro il 31.01.2015.

7 L’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

Riproduzione riservata Pag. 18

Page 19: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

D.3. PER LA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE DEVE ESSERE PRESENTATA UN'APPOSITA

DICHIARAZIONE?

R.3 Sì. Come introdotto ad opera della Legge di Stabilità 2014, la dichiarazione relativa

all'imposta di bollo virtuale deve essere redatta, a pena di nullità, su modello conforme a

quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sulla base di tale dichiarazione, poi, l'Ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla

liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a

debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella

successiva.

Per dare attuazione alla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità 2014, secondo la quale,

come detto, la dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su modello conforme a

quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima,

con provvedimento direttoriale del 14 novembre scorso, ha approvato il suddetto modello

(“Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale”), con le relative istruzioni per

la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica.

Tutti coloro che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione alla modalità di assolvimento

dell’imposta di bollo in modo virtuale dovranno utilizzare tale modello a partire dal 1°

gennaio 2015.

In particolare, per gli atti e documenti emessi nel 2014, la relativa dichiarazione deve essere

presentata entro il 31.01.2015.

D.4. IL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER PRESENTARE

LA DICHIARAZIONE A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE?

R.4 . Sì. Più nello specifico, il modello di dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale approvato

dalle Entrate con Provvedimento del 14.11.2014 può essere utilizzato per presentare:

l a dichiarazione consuntiva, sulla base della quale verrà effettuata la liquidazione definitiva

dell'imposta;

la dichiarazione a seguito di rinuncia all’autorizzazione (anche nei casi di operazioni straordinarie);

una nuova dichiarazione, sostitutiva di una precedentemente inviata, in caso di eventuali

modifiche.

D.5. COME VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE?

R.5. Il modello deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica all’Agenzia delle

Entrate, direttamente dall’interessato ovvero tramite uno degli intermediari abilitati al

servizio Entratel (es.: professionisti e Caf).

L’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it un

programma software gratuito per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione.

La dichiarazione inviata per via telematica si considera presentata nel momento in cui è

conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della

Riproduzione riservata Pag. 19

Page 20: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia

stessa.

Tuttavia, per consentire un graduale avvio delle nuove procedure, il Provvedimento

stabilisce un periodo transitorio (01.01.2015 - 31.12.2015) durante il quale, in caso di rinuncia

all’autorizzazione, anche a seguito di un'operazione straordinaria, le dichiarazioni devono

essere presentate in formato cartaceo presso l’ufficio territoriale competente.

D.6. COME SI COMPONE IL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE?

R.6. Il modello si compone di un Frontespizio e 4 quadri:

quadro A: Atti e documenti soggetti a imposta fissa;

quadro B: Atti e documenti soggetti a imposta variabile;

quadro C: Versamenti effettuati;

quadro D: riepilogo imposta da dichiarazione.

D.7. COSA VA INDICATO NEL FRONTESPIZIO DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE?

R.7. Nel Frontespizio del modello devono essere riportati i dati del contribuente e dell'intermediario

abilitato. Occorre, inoltre, indicare gli Estremi dell’autorizzazione all’assolvimento dell’imposta

in modo virtuale e l’anno del rilascio e riportare le informazioni di carattere generale relative

alla dichiarazione da presentare.

In particolare, nella casella "Tipo di dichiarazione" va indicato uno dei seguenti codici:

TIPO DI DICHIARAZIONE CODICE DA INDICARE

DICHIARAZIONE CONSUNTIVA, con la quale devono essere indicati il

numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente (es: 2014). Tale

dichiarazione deve essere presentata entro il successivo mese di gennaio

(nel caso di specie: gennaio 2015)

1

DICHIARAZIONE A SEGUITO DI RINUNZIA all’autorizzazione, anche nei casi di

operazioni straordinarie. Se l’interessato ha rinunziato all’autorizzazione, con

apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente, nel

modello deve indicare il numero degli atti e documenti emessi dal 1°

gennaio all’ultimo giorno in cui è operativa l’autorizzazione.

2

OPERAZIONI STRAORDINARIE che non hanno comportato una rinunzia

all’autorizzazione3

Riproduzione riservata Pag. 20

Page 21: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

La casella "Dichiarazione sostitutiva" deve essere barrata nel caso in cui, prima della

scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (consuntiva, di rinuncia

all'autorizzazione o a seguito di operazioni straordinarie), si intenda rettificare o integrare una

dichiarazione già presentata.

La dichiarazione sostitutiva sostituisce integralmente la precedente dichiarazione inviata,

pertanto devono essere compilati anche i quadri non soggetti a modifica.

La casella "Anno di riferimento" va compilato solo per indicare l'anno di riferimento della

dichiarazione consuntiva, mentre non va barrata nel caso di rinuncia all'autorizzazione

(codici 2 e 3).

La casella "Periodo di riferimento", invece, va compilata solo nel caso di rinuncia

all'autorizzazione (codici 2 e 3), indicando l'ultimo giorno in cui è operativa l'autorizzazione.

La casella "Casi particolari" va compilata solo nel caso in cui intervengano fattispecie che si

sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad

esempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti

dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere

compilata solo se l’Agenzia delle entrate comunica (ad esempio, con circolare, risoluzione o

comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

D.8. COME VA COMPILATO IL QUADRO A DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE?

R.8. Il quadro A va compilato per indicare atti e documenti soggetti ad imposta fissa, ovvero

quegli atti e documenti (indicati nella tabella A allegata al provvedimento) soggetti

all’imposta di bollo fin dall’origine, assolta in modo virtuale ed in misura fissa, a seconda della

tipologia di atto, del numero dei documenti, dei fogli di cui il documento si compone oppure

in relazione al periodo rendicontato.

In particolare:

nella colonna 1 (Codice documento), occorre indicare il codice identificativo della tipologia di

documento soggetto ad imposta di bollo, rilevabile nella Tabella A allegata al provvedimento;

la colonna 2 (Cambio imposta) va barrata se sono intervenute variazioni nella tassazione. In questo

caso occorre indicare l’importo aggiornato in colonna 3;

nella colonna 3 (Importo unitario), occorre indicare l’importo della tassazione, rilevabile dalla

Tabella A allegata, relativa alla tipologia di documento o atto presente in colonna 1.

nella colonna 4 (Numero documenti), occorre indicare il numero dei documenti per i quali il bollo è

stato assolto in modalità virtuale;

Riproduzione riservata Pag. 21

Page 22: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

nella colonna 5 (Numero fogli): indicare il numero dei fogli di cui si compongono i documenti

soggetti al bollo virtuale;

nella colonna 6 (Totale imposta), per ciascuna fattispecie indicata nella colonna 1 occorre indicare,

in tale campo, l’imposta calcolata in relazione al numero di documenti/fogli rispettivamente indicati

in colonna 4 o 5.

D.9. COME VA COMPILATO IL QUADRO B DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE?

R.9. I l quadro B va compilato per indicare gli atti ed i documenti soggetti ad imposta in misura

proporzionale. Le tipologie di atti e documenti soggetti a detta imposta di bollo e da

indicare nel quadro B sono desumibili dalla Tabella B allegata al provvedimento.

Si tratta di atti e documenti soggetti ad un’imposta calcolata, in dipendenza del numero dei

giorni rendicontati e del valore di mercato del prodotto finanziario o, in mancanza, del loro

valore nominale o di rimborso, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31

dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione. Analogamente, tale regola si

applica ai depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati.

In mancanza dei predetti valori, l’imposta deve essere calcolata in relazione al costo di

acquisto.

Per le polizze di assicurazioni si assume il valore di riscatto o rimborso delle stesse. Il periodo di

riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile.

La compilazione del quadro per ciascuna tipologia di documento deve avvenire nel

seguente modo:

colonna 1 (Codice documento): va indicato il codice identificativo della tipologia di documento

soggetto al bollo, rilevabile dalla Tabella B allegata al provvedimento;

colonna 2 (Cambio aliquota): il campo deve essere barrato se sono intervenute variazioni nella

tassazione. In questo caso occorre indicare in colonna 3 l’aliquota aggiornata;

colonna 3 (Aliquota/imposta): v a indicata l’aliquota/imposta massima, rilevabile dalla Tabella B

allegata al provvedimento, relativa alla tipologia di comunicazione indicata in colonna 1;

colonna 4 (Numero): va indicato il numero delle comunicazioni inviate alla clientela nell’anno di

riferimento della dichiarazione in relazione alla tipologia individuata in colonna 1;

colonna 5 (Imponibile): indicare il valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, il loro

valore nominale di rimborso, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre

di ciascun anno in assenza di rendicontazione, in relazione alla tipologia individuata in colonna 1 ed

al relativo numero indicato in colonna 4.

Riproduzione riservata Pag. 22

Page 23: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

Colonna 6 (Totale imposta): per ciascuna fattispecie indicata nella colonna 1, in tale campo

occorre riportare l’imposta calcolata in relazione ai documenti indicati in colonna 4.

D.10. COME VA COMPILATO IL QUADRO C DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE?

R.10. I l quadro C va compilato per indicare i versamenti effettuati nell'anno di riferimento della

dichiarazione in base alla liquidazione provvisoria effettuata dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare:

nella colonna 1 (Tipologia), va indicato il codice identificativo del bimestre di riferimento del

versamento, cioè:

Codice Periodo di riferimento Scadenza ordinaria

1 Gennaio / Febbraio 28.02

2 Marzo / Aprile 30.04

3 Maggio / Giugno 30.06

4 Luglio / Agosto 31.08

5 Settembre / Ottobre 31.10

6 Novembre / Dicembre 31.12

7 Acconto 16.04

nella colonna 2 (Data) va indicato il giorno, mese ed anno del versamento effettuato, rilevabile dal

relativo modello di pagamento;

nella colonna 3 (Imposta versata), va indicato l'importo versato in relazione alla tipologia di rata

indicata in colonna 1;

nella colonna 4 (CF soggetto versante), va indicato il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il

versamento. Tale codice fiscale deve coincidere, in linea generale, con quello indicato nella

sezione “Dati del contribuente” del frontespizio.

Riproduzione riservata Pag. 23

Page 24: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

D.11. COME VA COMPILATO IL QUADRO D DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE?

R.11. Nel quadro D devono essere riportati i totali delle imposte indicate nei quadri A e B:

In particolare:

nel rigo D1, deve essere riportata la sommatoria degli importi indicati in colonna 6 del quadro A,

relativa agli atti e documenti dichiarati, soggetti all’imposta fissa.

nel rigo D2, deve essere riportata la sommatoria degli importi indicati in colonna 6 del quadro B,

relativa agli atti e documenti dichiarati, soggetti all’imposta proporzionale.

nel rigo D3, deve essere riportata la sommatoria degli importi indicati nei righi D1 e D2.

Si precisa che il quadro D è solo uno schema riepilogativo di quanto dichiarato dal contribuente,

pertanto non rappresenta un prospetto di liquidazione.

Riproduzione riservata Pag. 24

Page 25: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate questa settimana.

LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 100/E del 17 Novembre 2014 L'Agenzia precisa che l’impresa che non ha

coltivato i terreni acquistati con l’agevolazione per

la piccola proprietà contadina, perdendo il relativotrattamento di favore, non può invocare, insostituzione, la fruizione degli ulteriori beneficiprevisti per gli imprenditori agricoli professionali.

Infatti, il contribuente che decade da un beneficio

fiscale, non può ottenere il riconoscimento di altri

“sconti” richiesti in via subordinata nel medesimo

atto.

Risoluzione n. 101/E del 19 Novembre 2014 L'Agenzia fornisce chiarimenti circa la corretta

individuazione del sostituto di imposta in relazione

a i proventi derivanti dalla partecipazione a fondimobiliari chiusi. In particolare, viene precisato che

ad operare la ritenuta a titolo di imposta sui redditi

di capitale derivanti dalla partecipazione agli

organismi di investimento collettivo del risparmio

(OICR) italiani o lussemburghesi storici (articolo 44,

comma 1, lettera g, del Tuir), siano le società di

gestione del risparmio (Sgr) che hanno istituito i

fondi, la Sicav o la Sicaf (articolo 26-quinquies,

comma 1, Dpr 600/1973). Analogamente, se il

contribuente conferisce alla Sgr l'incarico alla

cessione delle quote, la Sgr riveste il ruolo di

sostituto d’imposta sui relativi redditi di capitale. Se,

invece, la cessione delle quote avviene senza

l’intervento di Sgr o altri intermediari analoghi (es.:

cessioni di quote nominative in cui la Sgr interviene

soltanto per l’annotazione del trasferimento nel

registro dei partecipanti), è il contribuente non

esercente attività d’impresa a dover autoliquidare

l’imposta sostitutiva nell’ambito del quadro RM di

Riproduzione riservata Pag. 25

Page 26: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

UNICO, nella misura prevista della ritenuta a titolo

d’imposta che avrebbe applicato il sostituto

d’ impos ta . Pe r usu f ru i re de l le eventua l i

minusvalenze realizzate, lo stesso dovrà, invece,

compilare il quadro RT del modello Unico. Resta,

invece, obbligatorio l’intervento dell’intermediario

per le cessioni di quote al portatore di valore pari o

superiore a mille euro, come prevede la normativa

antiriciclaggio.

Risoluzione n. 102/E del 19 Novembre 2014 L'Agenzia precisa che, per fruire del regimeagevolato previsto dalla Legge n. 398/1991(esclusione dalla formazione del reddito imponibile

dei proventi conseguiti nello svolgimento di attività

commerciali connesse con gli scopi istituzionali e di

quelli conseguiti a seguito di raccolte di fondi

effettuate con qualsivoglia modalità), anche leassociazioni no profit e le pro-loco devono

rispettare la condizione della tracciabilità deipagamenti, se di importo superiore a 516,46 euro.

In particolare, essi devono essere eseguiti tramite

conti correnti bancari o postali a loro intestati

(articolo 25, comma 5, della legge 133/1999),

ovvero tramite carte di credito o bancomat(articolo 4 del Dm 473/1999), oppure attraverso

assegni non trasferibili intestati all'associazionedestinataria (circolare n. 43/E del 2000).

I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del 14 Novembre 2014 L'Agenzia informa che anche quest’anno intende

misurare l’indice di gradimento dei servizi forniti

attraverso la piattaforma di assistenza via web

Civis. La rilevazione partirà nei prossimi giorni e si

concluderà entro la fine dell’anno. La raccolta e

l’elaborazione delle valutazioni espresse avverrà in

piena garanzia dell’anonimato, nel rispetto della

normativa in materia di riservatezza e protezione

dei dati personali. I risultati dell’indagine saranno

pubblicati sul sito Internet istituzionale.

Comunicato stampa del 20 Novembre 2014 L'Agenzia rende noto che sono stati pubblicati inuovi dati dell'OMI (osservatorio del mercato

immobiliare italiano) relativi al terzo trimestre 2014.

Riproduzione riservata Pag. 26

Page 27: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

Dai dati emerge un +3,6% rispetto allo stesso

periodo del 2013, con un totale di 206.945

transazioni.

Riproduzione riservata Pag. 27

Page 28: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 21.11.2014 AL 09.12.2014

Martedì 25 Novembre 2014 Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o

acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari

effettuati nel mese precedente da parte degli

operatori intracomunitari con obbligo mensile.

Lunedì 1° Dicembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute

ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5,

115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e impresesoggette agli studi di settore e che hanno scelto il

pagamento rateale delle imposte versando la 1a rataentro il 16 giugno, scade il termine per il versamentodella 7a ed ultima rata delle imposte derivanti da

UNICO, con applicazione degli interessi nella misuradell'1,81%.

Lunedì 1° Dicembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute

ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5,

115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e impresesoggette agli studi di settore e che hanno scelto il

pagamento rateale delle imposte versando la 1a rataentro il 7 luglio con la maggiorazione dello 0,40%,

scade il termine per il versamento della 6a ed ultimarata delle imposte derivanti da UNICO, con

applicazione degli interessi nella misura dell'1,58%.

Lunedì 1° Dicembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute

ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e

116 del TUIR, a società, associazioni e impresesoggette agli studi di settore e che hanno scelto il

pagamento rateale delle imposte versando la 1a rataentro il 7 luglio, scade il termine per il versamentodella 6a ed ultima rata delle imposte derivanti da

UNICO, con applicazione degli interessi nella misuradell'1,58%.

Riproduzione riservata Pag. 28

Page 29: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

Lunedì 1° Dicembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute

ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e

116 del TUIR, a società, associazioni e impresesoggette agli studi di settore e che hanno scelto il

pagamento rateale delle imposte versando la 1a rataentro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%,

scade il termine per il versamento della 5a ed ultimarata delle imposte derivanti da UNICO, con

applicazione degli interessi nella misura dell'1,10%.

Lunedì 1° Dicembre 2014 Versamento, da parte delle imprese di assicurazione,

dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati

nel mese di Ottobre 2014, nonché gli eventuali

conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori

incassati nel mese di Settembre 2014.

Lunedì 1° Dicembre 2014 Per le imprese di assicurazione che operano in Italiain regime di libera prestazione di servizi, scade il

termine per la presentazione della denuncia mensilerelativa ai premi ed accessori incassati nel mese di

Ottobre 2014.

Lunedì 1° Dicembre 2014 Comunicazione mensile (Ottobre 2014) degli elenchi

riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di

servizi di importo > € 500 rese e ricevute nei confrontidi operatori economici aventi sede, residenza o

domicilio in Paesi c.d. "black list"

Lunedì 1° Dicembre 2014 Comunicazione mensile delle operazioni di acquistoda operatori economici aventi sede, residenza o

domicilio nella Repubblica di San Marino, annotate

nei registri IVA nel mese precedente (Ottobre 2014)

Lunedì 1° Dicembre 2014 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquistiintracomunitari di beni registrati nel mese di Ottobre2014, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli

estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12)

Lunedì 1° Dicembre 2014 Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli

acquisti intracomunitari r e g i s t r a t i n e l m e s e

precedente (Ottobre 2014) da parte degli enti noncommerciali

Riproduzione riservata Pag. 29

Page 30: CIRCOLARE SETTIMANALE · CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 21 NOVEMBRE 2014

Lunedì 1° Dicembre 2014 Versamento dell’imposta di registro sui contratti di

locazione e affitto stipulati in data 01.11.2014 o

rinnovati tacitamente a decorrere dall’01.11.2014 per

i soggetti che non abbiano optato per il regime della

“cedolare secca”.

Lunedì 1° Dicembre 2014 Versamento della 2a o unica rata d’acconto 2014delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi,da parte di tutti i contribuenti (acconto Irpef, Ires,

Irap, cedolare secca)

Lunedì 1° Dicembre 2014 Scade i l te r m i ne pe r l'invio telematico delladichiarazione IMU/TASI, per gli anni 2012 e 2013 da

parte degli enti non commerciali. Si ricorda, infatti,

che con Decreto Mef firmato il 23.09.2014 il termine è

stato prorogato di due mesi, portandolo dal 30

settembre al 30 novembre, che, però, essendo

domenica, slitta automaticamente a lunedì 1°

dicembre 2014. La dichiarazione deve essere

trasmessa esclusivamente con modalità telematica.

Riproduzione riservata Pag. 30