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EssePaghe s.r.l. Via Zamenhof 799, Vicenza Tel. 0444/910741 Fax 0444/913422 - E-Mail: [email protected] Pag. 1 di 30 [Vicenza, 25 novembre 2014] CIRCOLARE 11/2014 INDICE DEGLI ARGOMENTI PRESENTI Riepilogo comunicazioni e aggiornamenti inviati nell’ultimo periodo Sezione contratti di lavoro Settore artigianato: apprendistato professionalizzante ex D.Lgs.167/2011 Una tantum novembre 2014 Sezione Enti, contributi, fondi e relative denunce Fondo residuale Inps: aggiornamenti e considerazioni Decontribuzione 2013: operativo il recupero degli sgravi Sezione Casse edili Sezione ritenute / sostituto d’imposta Calcolo acconto imposta rivalutazioni T.f.r. 2014 Lavoratori detenuti ed internati: sgravi fiscali e contributivi Anagrafica ditta e dipendente: integrazione dati e revisione di alcune videate Integrazioni e modifiche eseguite sulla procedura Istituzione nuovi Comuni 2014: aggiornamento anagrafici Comunicazioni varie (RI *nc BTIF) RIEPILOGO COMUNICAZIONI E AGGIORNAMENTI INVIATI NELL’ULTIMO PERIODO Ricordiamo che giornalmente, attraverso la connessione, inviamo aggiornamenti e comunicazioni relativi alla procedura. Edilizia Confindustria (060): variazione degli importi di EVR per Milano e Monza Brianza (sudd. terr. MI/MB) (31/10/2014) Impiegati agricoltura (750) OTI / OTD agricoltura (755/757): Salario provinciale Variabile Ancona (sudd. terr. AN) (31/10/2014) Impiegati agricoltura (750) sudd.terr. di Treviso (TV): nuovi minimi retributivi (31/10/2014) Impiegati agricoltura (750) sudd.terr. di Verona (VR): nuovi valori dell’Elemento retributivo territoriale (31/10/2014) Metalmeccanica artigianato (006): premio variabile Lombardia (sudd. terr. 10) (31/10/2014) Servizi di pulizia artigianato (185/186): particolarità regione Veneto (sudd. terr. 21) (31/10/2014) Cassa Edile di Arezzo (2009/2010): aggiornamento della contribuzione (31/10/2014) Cassa Edile di Messina (2761): aggiornamento della contribuzione (31/10/2014) Aliquote Impieg. Agricoltura e Impieg. Agricol. Coop. (P01, P02): contribuzione Aspi per i dipendenti ex L. 56 (31/10/2014) Decontribuzione 2013: operatività del recupero degli sgravi disponibile a partire dalle retribuzioni di novembre 2014 (31/10/2014) Impiegati e Operai agricoli (750/755/757) Sudd.terr. di Ancona (AN): gestione automatica del Salario Provinciale Variabile (4/11/2014) Tessili artigianato (024): salario variabile regione Lombardia (Sudd. terr. 10) (4/11/2014) Casse edili della provincia di Ferrara: fusione CEDAF CELCOF C.E. Ferrara e costituzione nuova C.E. Ferrara (4/11/2014) Fondo residuale Inps (0,50%): prevista l’inibizione individuale (4/11/2014) Cassa edile di Trento (2551): aggiornamento della contribuzione (6/11/2014) Bonus fiscale e CUD precedente datore di lavoro: anomalia indebito recupero del bonus a conguaglio (6/11/2014) Si sottolinea l’importanza della connessione giornaliera e della lettura della relativa comunicazione illustrativa. (RI *nc BTIF)

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[Vicenza, 25 novembre 2014]

CIRCOLARE 11/2014

INDICE DEGLI ARGOMENTI PRESENTI

Riepilogo comunicazioni e aggiornamenti inviati nell’ultimo periodo Sezione contratti di lavoro Settore artigianato: apprendistato professionalizzante ex D.Lgs.167/2011 Una tantum novembre 2014 Sezione Enti, contributi, fondi e relative denunce Fondo residuale Inps: aggiornamenti e considerazioni Decontribuzione 2013: operativo il recupero degli sgravi Sezione Casse edili Sezione ritenute / sostituto d’imposta Calcolo acconto imposta rivalutazioni T.f.r. 2014 Lavoratori detenuti ed internati: sgravi fiscali e contributivi Anagrafica ditta e dipendente: integrazione dati e revisione di alcune videate Integrazioni e modifiche eseguite sulla procedura Istituzione nuovi Comuni 2014: aggiornamento anagrafici Comunicazioni varie (RI *nc BTIF)

RIEPILOGO COMUNICAZIONI E AGGIORNAMENTI INVIATI NELL’ULTIMO PERIODO

Ricordiamo che giornalmente, attraverso la connessione, inviamo aggiornamenti e comunicazioni relativi alla procedura. Edilizia Confindustria (060): variazione degli importi di EVR per Milano e Monza Brianza (sudd. terr. MI/MB)

(31/10/2014) Impiegati agricoltura (750) – OTI / OTD agricoltura (755/757): Salario provinciale Variabile Ancona (sudd. terr. AN)

(31/10/2014) Impiegati agricoltura (750) sudd.terr. di Treviso (TV): nuovi minimi retributivi (31/10/2014) Impiegati agricoltura (750) sudd.terr. di Verona (VR): nuovi valori dell’Elemento retributivo territoriale (31/10/2014) Metalmeccanica artigianato (006): premio variabile Lombardia (sudd. terr. 10) (31/10/2014) Servizi di pulizia artigianato (185/186): particolarità regione Veneto (sudd. terr. 21) (31/10/2014) Cassa Edile di Arezzo (2009/2010): aggiornamento della contribuzione (31/10/2014) Cassa Edile di Messina (2761): aggiornamento della contribuzione (31/10/2014) Aliquote Impieg. Agricoltura e Impieg. Agricol. Coop. (P01, P02): contribuzione Aspi per i dipendenti ex L. 56

(31/10/2014) Decontribuzione 2013: operatività del recupero degli sgravi disponibile a partire dalle retribuzioni di novembre 2014

(31/10/2014) Impiegati e Operai agricoli (750/755/757) – Sudd.terr. di Ancona (AN): gestione automatica del Salario Provinciale

Variabile (4/11/2014) Tessili artigianato (024): salario variabile regione Lombardia (Sudd. terr. 10) (4/11/2014) Casse edili della provincia di Ferrara: fusione CEDAF – CELCOF – C.E. Ferrara e costituzione nuova C.E. Ferrara

(4/11/2014) Fondo residuale Inps (0,50%): prevista l’inibizione individuale (4/11/2014) Cassa edile di Trento (2551): aggiornamento della contribuzione (6/11/2014) Bonus fiscale e CUD precedente datore di lavoro: anomalia indebito recupero del bonus a conguaglio (6/11/2014) Si sottolinea l’importanza della connessione giornaliera e della lettura della relativa comunicazione illustrativa. (RI *nc BTIF)

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CONTRATTI DI LAVORO

Agenzie marittime ed aeree (199)

Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell’elemento 1/Paga conglobata, decorrenti dal 1/11/2014 a seguito dell’accordo di rinnovo siglato in data 23/02/2012 (nostra circolare 4/2012). (RI *co 199 – DMIF)

Alimentari Artigianato (084 – 085 – 086) e Panificazione Artigianato (595 – 596) Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell’elemento 1/Retr. Tabellare decorrenti dal 1/11/2014 a seguito dell’accordo di rinnovo siglato in data 19/11/2013 (nostra circolare 12/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/09/2015. (RI *co 084,085,086,595,596 – DMIF)

Autoscuole (547) Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell’elemento 1/Minimo contr.le decorrenti dal 1/11/2014 a seguito del verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl siglato in data 3/07/2013 (nostra circolare 8/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/11/2015. (RI *co 547 – DMIF)

Aziende alberghiere stagionali (518) - Suddivisioni territoriali di Rimini (RI,RX) Sulla base della documentazione trasmessaci dagli Utenti interessati, per le suddivisioni territoriali in oggetto sono stati aggiornati gli importi degli elementi 1/Minimo conglobato, 4/Mens. agg. e 5/Ferie e permessi decorrenti dall’1/10/2014; analogo aggiornamento è stato effettuato per i codici dell’apprendistato professionalizzante della sudd. territoriale RI. Evidenziando che la gestione degli arretrati retributivi relativi al mese di ottobre 2014 rimane a carico dell’Utente, ricordiamo che allo scopo è disponibile lo strumento –Calcolo arretrati retribuzione– presente nel menù Utility della procedura (vedi relativo Help per le istruzioni operative). Infine, relativamente agli apprendistati professionalizzanti (suddivisione territoriale RP/Rimini std apprendisti con maturazione ferie/rol), in mancanza delle specifiche tabelle retributive nessun aggiornamento è stato effettuato: a questo proposito invitiamo gli Utenti che ne avessero la disponibilità a trasmetterci la necessaria documentazione. (RI *co 518TRI,518TRX - DMMO)

Commercio/Terziario Confcomm. (500) – Suddivisione territoriale di Messina (ME) Sulla base della documentazione trasmessaci dagli Utenti interessati, abbiamo codificato per il contratto in oggetto la suddivisione territoriale di ME/Messina, utile alla gestione dell’elemento retributivo territoriale (el. 5) e alla corresponsione della specifica percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo fissate dall’accordo integrativo provinciale del 10/12/2007. Abbiamo pertanto aggiornato le nostre tabelle come segue:

Livelli contrattuali: codificato per la suddivisione in oggetto i valori dell’elemento 5/E.R. Territoriale, quantificato in 5 Euro per tutti i livelli;

Straordinario/Maggiorazioni: codificata la percentuale di maggiorazione del 50% per il lavoro festivo. Rileviamo inoltre che, in tema di trattamento economico di malattia in caso di ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche, l’accordo integrativo prevede una integrazione fino al 100% del normale trattamento economico complessivo dal 4° al 20° giorno di ricovero. La gestione di tale integrazione rimane a carico dell’Utente. (RI *co 500TME – DMMO)

Commercio/Terziario Confcomm. (500) – Suddivisione territoriale di Siena (SI) Sulla base della documentazione inviataci, abbiamo inoltre provveduto alla codifica della nuova suddivisione territoriale di Siena utile alla gestione dell’elemento retributivo territoriale (el. 5) pari a 5,16 euro per tutti i livelli. (RI *co 500TSI – DMMO)

Concia Confindustria (046) Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell’elemento 1/Minimo contr.le e, per i livelli che lo prevedono, dell’elemento 2/I.P.O., per la suddivisione A/Con aumenti a scadenza, decorrenti dal 1/11/2014 a seguito dell’accordo di rinnovo siglato in data 18/07/2013 (nostra circolare 9/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/11/2015. (RI *co 046 – DMIF)

Dirigenti agenzie marittime (467)

Facendo riferimento al verbale di accordo del 31 ottobre 2014, di proroga al Ccnl del 9 gennaio 2013 risultano previsti con decorrenza 1/1/2014 aumenti delle percentuali di contribuzione riguardanti sia la previdenza complementare che l’assistenza sanitaria come segue:

Fondo Mario Negri: decorre la nuova percentuale del contributo integrativo a carico azienda, aumentata dall’1,91% all’1,95%; ricordiamo che la contribuzione al Fondo, se non opportunamente inibita, viene automaticamente applicata da contratto;

Fondo FASDAC (Besusso): previsto l’adeguamento pari al 2% del contributo di solidarietà a carico imprese e pensionati per la sostenibilità del piano di riordino FASDAC, valido per l’anno 2014, riservandosi la valutazione sulle annualità successive entro la nuova scadenza concordata del vigente C.c.n.l (31 Dicembre 2014): ne consegue che la percentuale di contribuzione per la quota pensionati aumenta dal 2,41 al 2,46%.

Si rimanda alla sezione “Enti, contributi, Fondi e relative denunce” per i dettagli dell’aggiornamento effettuato. (RI *co 467 – RLIF)

Edilizia A.P.I.- CONFIMI (063) Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell’elemento 1/Minimo contr.le decorrenti dal 1/11/2014 a seguito dell’accordo di rinnovo siglato in data 28/10/2013 (nostra circolare 11/2013); si precisa che i valori orari sono stati da noi determinati in funzione del divisore mensile 173. Per i livelli 3D/diplomati e 5L/laureati risultano aggiornati

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con analoga decorrenza anche i valori dell’elemento 3/Magg. dipl./laur.; annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/11/2015. (RI *co 063 – DMIF)

Edilizia A.P.I. – CONFAPI (064) Abbiamo avuto notizia che in data 12/11/2014 è stato sottoscritto un accordo per il rinnovo del Ccnl per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini aderenti a CONFAPI. L’accordo decorre dal 12/11/2014 e scadrà il 30/06/2016. Sulla base del testo contrattuale a nostra disposizione, l’accordo ha previsto aumenti dei minimi a decorrere dall’1/11/2014, l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum da corrispondersi in due tranches con le mensilità di novembre 2014 e maggio 2015, ha stabilito l’entità massima degli importi a titolo di E.V.R. ed ha istituito un contributo mensile a carico dell’azienda da versare al fondo di previdenza complementare Fondapi con decorrenza gennaio 2015. Sulla base di quanto sopra, abbiamo aggiornato le nostre tabelle come segue:

livelli contrattuali: codificati i nuovi valori dell’elemento 1/Minimo contr.le decorrenti dall’1/11/2014; rileviamo che i valori orari sono stati da noi determinati in funzione del divisore mensile 173; per i livelli 3D/diplomati e 5L/laureati sono stati conseguentemente aggiornati anche i valori dell’elemento specifico di maggiorazione (el. 3) mentre per i livelli D (Discontinui) e DA (Discontinui con alloggio) i relativi minimi sono stati da noi ottenuti, come di consueto, calcolando rispettivamente il 90% e l’80% del minimo del livello O1;

livelli contrattuali - suddivisioni 04/Calabria e RE/Reggio Emilia: il valore del minimo del livello O5, specifico per tali suddivisioni, è stato da noi calcolato dividendo l’importo del minimo mensile di 5° livello per il divisore orario (in relazione all’impostazione delle decorrenze precedenti, per la suddivisione 04/Calabria si è tenuto conto di due decimali, mentre per la suddivisione RE/Reggio Emilia il valore è stato inserito con cinque decimali);

prevista la corresponsione della due tranches di Una Tantum a copertura del periodo 1/01/2013 – 31/10/2014, da erogarsi con le retribuzioni di novembre 2014 e maggio 2015: si rimanda a quanto riportato nella sezione Una Tantum della presente circolare e nelle note contrattuali per le caratteristiche di erogazione e riproporzionamento;

quote/fondi contrattuali: in considerazione della decorrenza da gennaio 2015 delle novità contributive relative al Fondo di previdenza complementare Fondapi, ci riserviamo in occasione delle prossime circolari una più approfondita analisi per la predisposizione degli aggiornamenti necessari;

E.V.R.: il rinnovo contrattuale risulta aver previsto le norme generali per la regolamentazione territoriale dell’E.v.r. oltre che gli importi massimi erogabili. Il relativo inserimento degli importi spettanti per le varie suddivisioni territoriali gestite, avverrà da parte nostra in funzione della stipula degli accordi territoriali e della loro trasmissione da parte degli Utenti interessati.

A titolo informativo si precisa che l’accordo ha inoltre introdotto alcune novità per la disciplina dell’indennità per lavori speciali disagiati per il personale operaio, della trasferta per il personale operaio e il lavoro a termine; per tali aspetti, non gestiti dalla nostra procedura, si rimanda alla lettura del testo contrattuale. A tal proposito diamo evidenza al fatto che le novità relative a tali aspetti contrattuali, non riportando decorrenze specifiche, risultano decorrere dalla data del 12/11/2014: anche in riferimento a questo aspetto sono lasciate agli Utenti le considerazioni del caso. Comunichiamo infine che sulla base di una verifica contrattuale condotta in occasione del sopra riportato rinnovo contrattuale, abbiamo rilevato che per il periodo di maternità obbligatoria risulta previsto un trattamento integrativo a carico ditta atto a raggiungere il 100% della retribuzione: in considerazione di tale previsione contrattuale abbiamo aggiornato le nostre tabelle contrattuali. Rileviamo che tale previsione risulta presente nella disciplina contrattuale già da molto tempo (ci sembra dal 2000): sono lasciate agli Utenti eventuali considerazioni in merito agli eventi passati. (RI *co 064 – RPMO)

Edilizia Confimi (063) Facendo riferimento a quanto sopra riportato per la gestione dell’integrazione di maternità prevista per il contratto Confapi, segnaliamo che analoga manutenzione è stata eseguita anche per il codice contratto in oggetto, relativo alle aziende aderenti a Confimi. (RI *co 063 – RPET)

Edilizia Confind. (060) – sudd. terr. di Frosinone (FR/FY) Sulla base della nuova documentazione ricevuta relativa alle tabelle retributive valide per impiegati e operai edili della provincia di Frosinone e decorrenti dalla data del 1/07/2012, abbiamo provveduto ad aggiornare i relativi importi territoriali valorizzando l’elemento 5 in funzione dei valori del premio di produzione/indennità territoriale di settore attualmente in vigore. È stata inoltre codificata una nuova sudd. terr. FY/Frosinone con EVR per la quale sono stati codificati gli importi da corrispondere a titolo di E.v.r. valorizzando l’elemento 49: la valorizzazione di tale elemento, il quale non è comunque utile ai fini della determinazione della retribuzione di fatto, è stata impostata su base oraria per i livelli riferiti agli operai e su base mensile per i livelli riferiti agli impiegati: tale valore sarà utile alla determinazione automatica della specifica nuova voce cod. 682/E.V.R. territoriale. In considerazione di tale aggiornamento la sudd.terr. precedentemente presente dovrà intendersi come FR/Frosinone no EVR. (RI *co 060TFR, 060TFY – RPMO)

Edilizia Confind. (060) Sulla base di una verifica del testo contrattuale è stata corretta la durata del periodo di prova per gli impiegati di 4 livello, che risulta essere di 3 mesi anziché 2 mesi come precedentemente impostato. (RI *co 060 – DMET)

Grafici Confindustria (140) Facendo seguito a quanto da noi comunicato con la scorsa circolare del mese di ottobre in merito alla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo contrattuale del 16/10/2014, rilevando la non applicabilità dello stesso fintanto che l’accordo

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non sarà definitivamente firmato dalle parti, comunichiamo che i relativi aggiornamenti contrattuali saranno resi disponibili quando avremo notizia di questo necessario passaggio contrattuale. Anche in questa sede invitiamo quanti avessero notizie in merito a rendercele note in maniera da poter tempestivamente provvedere ai necessari aggiornamenti. (RI *co 140 – RPIF)

Lavanderie Confind. (030) Ricordiamo che l’accordo di rinnovo siglato in data 19/06/2013 (nostra circolare 7/2013) ha definito un elemento salariale aggiuntivo a sostegno della contrattazione di secondo livello, erogabile con le regole del premio variabile previste dall’art, 8 del CCNL e con le modalità stabilite negli specifici accordi aziendali, quantificato per il 2014 in 264 Euro lordi, aggiuntivi ai premi già esistenti o da prendere come base per quelli di nuova definizione. L’accordo stabilisce che, ai lavoratori dipendenti da aziende che non abbiano utilizzato la quota annua destinata alla contrattazione di secondo livello entro il mese di novembre per il 2014, spetta un elemento salariale aggiuntivo, pari all’importo suddetto, da erogarsi entro il mese di dicembre. Tale importo lordo dovrà essere considerato utile per il calcolo della maturazione di tutti gli istituti retributivi diretti ed indiretti contrattuali e legali. Risultando tale erogazione dipendente dalla singole realtà aziendali ed individuali, analogamente ad altri contratti che prevedono elementi retributivi della medesima natura non è prevista la gestione automatica e, pertanto, sarà cura dell’Utente provvedere alla sua gestione laddove necessario. (RI *co 030 – DMIF)

Metalmeccanica CONFIMI (004) Richiamando quanto comunicato per il contratto in oggetto in occasione della scorsa circolare n. 10/2014 in riferimento alle novità in tema di assistenza sanitaria integrativa di cui all’intesa del 13/10/2014, si rende noto che abbiamo provveduto alla codifica dei nuovi enti PMI Salute (codici ente 146.xxx). Ricordando il carattere di volontarietà dell’adesione a tale fondo, si rimanda a quanto riportato nella sezione “Enti, fondi e relative denunce” della presente circolare per le caratteristiche di determinazione e versamento della relativa contribuzione. (RI *co 004 +et 146001 – RPIF)

Ombrelli Confindustria (110) Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell’elemento 1/Minimo contr.le decorrenti dal 1/11/2014 a seguito dell’accordo di rinnovo siglato in data 28/03/2014 (nostra comunicazione 25/2014); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/09/2015 e 1/03/2016. (RI *co 110 – DMIF)

Operai agricoltura (755 - 757) sudd. di Ancona (AN) In riferimento alla documentazione ricevuta, abbiamo provveduto, per la suddivisione in oggetto, ad aggiornare i valori retributivi, incrementando gli importi dell’elemento 1 (minimo conglobato) e, relativamente al contratto con codice 757 (O.T.D.), anche dell’elemento 3 (terzo elemento) con decorrenza novembre 2014, secondo quanto stabilito dal CCNL del 22/10/2014 come recepito dalle associazioni territoriali. (RI *co 755TAN, 757TAN – RPIF)

Operai agricoltura (755 - 757) – operai floroviv. (759 – 760) sudd. di Bologna (BO) In riferimento alla documentazione ricevuta, abbiamo provveduto, per la suddivisione in oggetto, ad aggiornare i valori retributivi, incrementando gli importi dell’elemento 1 (minimo conglobato) e, relativamente ai contratti con codice 757 e 760 (O.T.D.), anche dell’elemento 3 (terzo elemento) con decorrenza novembre 2014, secondo quanto stabilito dal CCNL del 22/10/2014 come recepito dalle associazioni territoriali. (RI *co 755TBO, 757TBO, 759TBO, 760TBO – RPMO)

Operai agricoltura (755 - 757): sudd. di Forlì/Cesena e Rimini (FC) In riferimento alla documentazione ricevuta, abbiamo provveduto, per la suddivisione in oggetto, ad aggiornare i valori retributivi, incrementando gli importi dell’elemento 1 (minimo conglobato) e, relativamente al contratto con codice 757 (O.T.D.), anche dell’elemento 3 (terzo elemento) con decorrenza novembre 2014, secondo quanto stabilito dal CCNL del 22/10/2014 come recepito dalle associazioni territoriali. Sono stati inoltre schedulati i successivi aumenti decorrenti dal maggio 2015. (RI *co 755TFC, 757TFC – RPMO)

Operai agricoltura (755 - 757): sudd. di Ravenna (RA) In riferimento alla documentazione ricevuta, abbiamo provveduto, per la suddivisione in oggetto, ad aggiornare i valori retributivi, incrementando gli importi dell’elemento 1 (minimo conglobato) e, relativamente al contratto con codice 757 (O.T.D.), anche dell’elemento 3 (terzo elemento) con decorrenza novembre 2014, secondo quanto stabilito dal CCNL del 22/10/2014 come recepito dalle associazioni territoriali. In considerazione dell’attuale impostazione delle tabelle inoltrateci abbiamo inoltre previsto il conglobamento retributivo provvedendo ad azzerare l’elemento territoriale della retribuzione il cui importo risulta ora compreso nell’elemento 1. (RI *co 755TRA, 757TRA – RPMO)

Operai agricoli (755 – 757): nuova suddivisone di Parma (PR) In riferimento alle richieste ed alla documentazione pervenutaci abbiamo previsto la nuova suddivisione territoriale relativa a Parma (PR); sono stati pertanto inseriti per tutti i livelli previsti i valori del minimo conglobato (el. 1) e, relativamente al contratto con codice 757 (O.T.D.), anche dell’elemento 3 (terzo elemento) come decorrenti dal 1/06/2013. Per la stessa suddivisione, in relazione al contratto con codice 755 (O.T.I.) sono stati inoltre inseriti gli specifici codici per la gestione dei rapporti di apprendistato professionalizzante. (RI *co 755TPR, 757TPR – RPMO)

Pubblici esercizi Confcommercio (508) Sulla base di alcune richieste ricevute segnaliamo che abbiamo provveduto ad inserire il nuovo codice apprendistato 346S utile per la gestione di rapporti per il raggiungimento della qualifica di cui al livello 6S e con durata ridotta in virtù

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del possesso di titolo di studio inerente. L’inserimento di ulteriori e analoghi codici sarà effettuata sulla base delle richieste che dovessero pervenirci. (RI *co 508 – RPMO)

Pubb.esercizi/Personale extra (874) Sulla base della documentazione ricevuta dagli Utenti interessati sono stati aggiornati i valori dell’elemento 1/Compenso congl. decorrenti dal 1/10/2014: Evidenziando che la gestione degli arretrati retributivi relativi al mese di ottobre 2014 rimane a carico dell’Utente, ricordiamo che allo scopo è disponibile lo strumento –Calcolo arretrati retribuzione– presente nel menù Utility della procedura (vedi relativo Help per le istruzioni operative). (RI *co 874 – DMMO)

Servizi di pulizia artigianato (185/186) Facendo seguito alla nostra circolare 10/2014 oltre che alla nostra comunicazione 67/2014, comunichiamo che con l’apertura del mese di novembre, per i livelli relativi alle suddivisioni del Veneto dei contratti in oggetto, abbiamo provveduto a rimuovere dalle tabelle la valorizzazione automatica dell’elemento retributivo Veneto, spettante ai soli lavoratori in forza al 30/09/2014 (elemento 8); per gli assunti ad ottobre ricordiamo che l’azzeramento doveva essere fatto dall’Utente. Inoltre, sulla base di una ulteriore analisi del testo di rinnovo contrattuale, segnaliamo che abbiamo provveduto all’aggiornamento della misura della maggiorazione per lavoro supplementare, la quale a decorrere dal 1/10/2014 risulta essere aumentata dal 20% al 22%. (RI *co 185, 186 – RPMO)

Tessili/abbigliamento Confind. (020) – Suddivisione contrattuale A/con aumenti a scadenza Sono in vigore le tabelle retributive con i nuovi valori dell’elemento 1/Elem.retrib.naz. per la suddivisione contrattuale A/Con aumenti a scadenza decorrenti dal 1/11/2014 a seguito dell’accordo di rinnovo siglato in data 5/12/2013 (nostra circolare 12/2013); annotiamo che ulteriori aumenti sono previsti a decorrere dal 1/09/2015 e 1/03/2016. In relazione a quanto sopra rileviamo che in sede di stipula definitiva dell’accordo di rinnovo, le parti firmatarie hanno provveduto a rettificare alcuni degli importi di E.r.n. precedentemente comunicati, sia con riferimento alla decorrenza 1/2014, sia con riferimento alle decorrenze successive (11/2014 – 9/2015 – 3/2016). Pertanto, sulla base di quanto sopra abbiamo provveduto ad allineare alla nuova documentazione contrattuale i valori dell’E.r.n. (el. 1); segnaliamo che le rettifiche risultano essere nell’ordine di un centesimo per la maggior parte dei casi: per il solo livello 7° i nuovi importi pubblicati risultano inferiori di 0,60 euro per la decorrenza 1/2014 e 1,20 euro per la decorrenza 11/2014. (RI *co 020CA, 020CC – RPMO)

Vigilanza privata (558) Sulla base di una verifica contrattuale abbiamo rilevato che gli importi unitari degli incrementi periodici di anzianità relativi alla suddivisione contrattuale A/Vigilanza privata risultano differire rispetto ai valori da noi precedentemente codificati. Evidenziamo a questo proposito che gli importi in essere derivavano da una specifica tabella trasmessaci all’epoca del rinnovo contrattuale del 6/12/2006 dalla segreteria di Confcoperative (firmataria del CCNL): sulla base dell’ulteriore confronto con la stessa segreteria è emerso che quei valori non risultavano essere quelli corretti. Sulla base di quanto sopra abbiamo pertanto provveduto alla correzione degli stessi: segnaliamo che data la modalità di maturazione “R: ricalcolo mensile” attualmente impostata, con l’apertura di novembre 2014 l’importo spettante a titolo di scatti di anzianità è automaticamente aggiornato dal programma. In considerazione delle conseguenti differenze retributive (sono comprese tra 0,20 e 0,70 centesimi mensile per scatto) ricordiamo la possibilità di utilizzare la nuova utility “Calcolo arretrati” per la determinazione degli importi spettanti. Comunichiamo inoltre che in relazione alla modifica del sistema di classificazione del personale, decorrente dal mese di aprile 2013, si è ritenuto operare una manutenzione anche sui codici di apprendistato i quali risultavano ancora impostati in funzione del precedente sistema classificatorio: data la soppressione dei livelli 3S e 4S i relativi codici apprendistato 303S e 304S, con destinazione finale su tali livelli sono stati resi non più disponibili. (RI *co 558CA – RPMO)

I.V.C.novembre 2014

Non ci risultano essere in scadenza termini per la corresponsione di I.v.c. (RI *nc - DMIF)

Nuovo contratto inserito: Cooperative settore turismo UNCI (366) Abbiamo inserito il contratto “Cooperative settore Turismo - UNCI”, codice 485, utile appunto per la gestione del rapporto di lavoro di dipendenti e soci lavoratori di cooperative aderenti a UNCI esercenti attività nel settore: sottolineiamo che il testo contrattuale resoci disponibile da parte di Utenti interessati alla codifica, siglato dalle parti in data 10/07/2007 risulta scaduto sia per la parte economica che normativa al 31/05/2011. Anche a tal proposito evidenziamo la “Gestione parziale” degli aggiornamenti e raccomandiamo pertanto agli Utenti interessati la verifica della correntezza delle impostazioni adottate oltre che l’invio della documentazione in caso di aggiornamenti e/o rinnovi. Per le caratteristiche del nuovo codice contratto si rimanda a quanto riportato nelle note contrattuali. (RI *co 366 – RPMO)

SETTORE ARTIGIANATO: APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE EX D.LGS.167/2011

In riferimento alla proroga dell’accordo interconfederale del 3 maggio 2012 si riassumono, a titolo esclusivamente informativo, i settori interessati dagli accordi di proroga che ci risultano siglati e che pertanto permettono ancora l’utilizzo dell’apprendistato in oggetto nell’ambito dell’artigianato (fonte: sito di Informa Impresa):

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- Area meccanica (005 – 006 – 007 – 012 – 013 – 399 – 400): accordo del 28/10/2014 – proroga fino al 31/12/2014; Per gli altri settori già segnalati si rimanda alle circolari 2013 e 2014. (RI *co 005,006,007,012,013,399,400 - DMIF)

UNA TANTUM NOVEMBRE 2014 N.B.: si ricorda che nell’analisi dei periodi utili al calcolo dell’Una Tantum sono considerati dal programma i periodi elaborati con la nostra procedura e, pertanto, qualora non risultino elaborati anche una parte dei mesi interessati, l’importo determinato non è corretto e va rettificato dagli Utenti, o in alternativa, va inibito il calcolo automatico.

Ag. Generali INA – ASSITALIA (543)

E’ prevista l’erogazione della seconda e ultima tranche di Una Tantum in base all’accordo di rinnovo del 11/06/2014 (nostra comunicazione n. 53/2014) a copertura del periodo 1/01/2009 –30/06/2014. L’importo differenziato per livello sarà automaticamente imputato nei movimenti di novembre 2014 ai dipendenti in forza al 11/06/2014, con automatico riproporzionamento sulla base della maturazione del rateo di mensilità aggiuntiva nel periodo di copertura. In mancanza di indicazioni specifiche per gli apprendisti è stato previsto il medesimo importo del livello di riferimento senza adeguamento in funzione dello scaglione, mentre per i part-time l’importo sarà rapportato alla relativa percentuale. In considerazione del periodo di copertura, l’importo corrisposto sarà assoggettato a tassazione secondo la seguente suddivisione:

con la voce 0075 sarà corrisposta la parte di importo dell'Una Tantum riferita al periodo 1/01/2009 – 31/12/2013, soggetto a tassazione separata;

con la voce 0067 sarà corrisposta la parte di importo dell’Una Tantum riferita al periodo 1/01/2014 – 30/06/2014, soggetto a tassazione ordinaria.

Si ricorda che non sono previsti automatismi per i richiamati che, pertanto, qualora necessario, dovranno essere gestiti dall'Utente. Ai dipendenti cessati nei mesi precedenti l’importo, ove spettante, è stato automaticamente imputato nel mese di cessazione. (RI *co 543 – DMIF)

Alimentari artig. (E. Romagna) (084) – sudd. contrattuali P/Produzione e S/Servizio E’ prevista l’erogazione della quarta tranche di Una Tantum in base al contratto regionale, valido per il settore Alimentari/Panificazione artigiano Emilia Romagna, a copertura del periodo 1/01/2013 – 31/12/2013. L’importo differenziato per livello, sarà automaticamente imputato nei movimenti di novembre 2014 ai dipendenti in forza al 1/08/2014, con automatico riproporzionamento sulla base della maturazione del rateo di Tfr nel periodo di copertura. Per gli apprendisti è previsto l’automatico adeguamento dell’Una Tantum in funzione della percentuale dello scaglione di appartenenza al momento dell’erogazione, mentre per i part-time l’importo sarà rapportato alla relativa percentuale. L’importo corrisposto sarà imputato con la voce 696/Premio risultato: 2° liv. contr./territ utile ai fini della gestione della detassazione (D.L. 93/08), se prevista a livello aziendale, e dell’eventuale decontribuzione. Si ricorda che non sono previsti automatismi per i richiamati che, pertanto, qualora necessario, dovranno essere gestiti dall'Utente. Ai dipendenti che dovessero cessare prima dell’erogazione delle prossime tranches, se spettanti, gli importi delle stesse saranno automaticamente imputati nel mese di cessazione. Analogamente, ai dipendenti cessati nei mesi precedenti e ove spettante, l’importo è stato automaticamente imputato nel mese di cessazione. (RI *co 084CP, 084CS – DMIF)

Edilizia A.P.I. – CONFAPI (064) E’ prevista l’erogazione della prima tranche di Una Tantum in base all’accordo di rinnovo del 12/11/2014 a copertura del periodo 1/01/2013 –31/10/2014. L’importo forfetario sarà automaticamente imputato nei movimenti di novembre 2014 ai dipendenti in forza al 12/11/2014, con automatico riproporzionamento, in mancanza di specifiche indicazioni, sulla base della maturazione del rateo di Tfr nel periodo di copertura. In mancanza di indicazioni specifiche, per gli apprendisti, abbiamo previsto il medesimo importo del livello di riferimento senza adeguamento in funzione dello scaglione, mentre per i part-time l’importo sarà rapportato alla relativa percentuale. In considerazione del periodo di copertura, l’importo corrisposto sarà assoggettato a tassazione secondo la seguente suddivisione:

con la voce 0075 sarà corrisposta la parte di importo dell'Una Tantum riferita al periodo 1/01/2013 – 31/12/2013 soggetto a tassazione separata;

con la voce 0067 sarà corrisposta la parte di importo dell’Una Tantum riferita al periodo 1/01/2014 – 31/10/2014 soggetto a tassazione ordinaria.

Si ricorda che non sono previsti automatismi per i richiamati che, pertanto, qualora necessario, dovranno essere gestiti dall'Utente. Ai dipendenti che dovessero cessare prima dell’erogazione della prossima tranche, se spettanti, gli importi della stessa saranno automaticamente imputati nel mese di cessazione. (RI *co 064 – DMMO)

Giocattoli Confindustria (100) E’ prevista l’erogazione della terza e ultima tranche di Una Tantum in base all’accordo di rinnovo del 12/02/2014 (nostre circolari 1/2014 e 2/2014) a copertura del periodo 1/01/2013 – 31/12/2013. L’importo forfetario sarà automaticamente imputato nei movimenti del mese di novembre 2014 ai dipendenti in forza al 12/02/2014 con automatico riproporzionamento sulla base della maturazione del rateo di mensilità aggiuntiva nel periodo di copertura. In mancanza di indicazioni specifiche, per gli apprendisti, abbiamo previsto il medesimo importo del livello di riferimento senza riproporzionamento in funzione dello scaglione, mentre per i part-time l'importo sarà rapportato alla relativa percentuale. In considerazione del periodo di copertura l'importo sarà interamente assoggettato a tassazione separata e corrisposto con la relativa voce 0075. Si ricorda che non sono previsti automatismi per i

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richiamati che, pertanto, qualora necessario, dovranno essere gestiti dall'Utente. Ai dipendenti cessati nei mesi precedenti l’importo, ove spettante, è stato automaticamente imputato nel mese di cessazione. (RI *co 100 – DMIF)

Lapidei artigianato (120 - sudd. terr. 06/Emilia Romagna) Facendo seguito a quanto scritto nella nostra comunicazione n. 57/2014 in merito alla gestione del premio annuo variabile, ricordiamo che per i lavoratori in forza alla data del 1/07/2014 che dovessero cessare nel periodo 1/11/2014 – 31/12/2014 è gestito il recupero di quanto anticipato in precedenza (in questo caso ad agosto) ed effettivamente non spettante, attraverso l’automatica imputazione della voce 1032/Recupero salario variabile contrattuale sempre sfruttando il meccanismo dell’Una Tantum (visibile nelle tabelle con specifico progressivo 7 – periodo 1/2099). - Gestione dei dipendenti assunti dal 2/7/2014 e cessati nel mese di novembre - Ai lavoratori assunti dalla data del 2/07/2014 in poi, in forza all’1/11/2014 e che cessano nel mese di novembre corrente sarà anticipato l’importo complessivo annuo la cui corresponsione è prevista, per la generalità degli assunti dal 2/7/2014, con le retribuzioni di dicembre 2014: anche in questo caso, ovviamente, le caratteristiche di riproporzionamento nonché la voce di corresponsione sono quelle già segnalate nella comunicazione 57/2014 in relazione alla corresponsione delle tranche già erogate ai dipendenti in forza all’1/07/2014. Segnaliamo che per poter effettuare tale gestione automatica si è dovuto utilizzare, nell’impostazione, anche il parametro dell’anzian ità di servizio e pertanto la corresponsione anticipata nel corrente mese di novembre avverrà di fatto per i soli dipendenti cessati con anzianità pari o inferiore a 3 mesi (si tratta in sostanza degli assunti dal 16 luglio in poi); per le caratteristiche suddette ne consegue che non potranno essere automaticamente gestiti gli importi spettanti ai lavoratori cessati nel corrente mese di novembre ed assunti nel corso del mese stesso, dal 2/11/2014 al 15/11/2014 a cui spetta il solo rateo di novembre nonché ai cessati nel mese di novembre e assunti nel periodo 2/7/2014 – 15/7/2014: la gestione pertanto di tali dipendenti rimane a cura degli Utenti. (RI *co 120T06 – DMMO)

Panificazione artigianato (596) – sudd. territoriali 06/Emilia R - Produzione e 07/Emilia R.- Servizi FC/Forlì Cesena produzione e FY/Forlì Cesena servizi E’ prevista l’erogazione della quarta tranche di Una Tantum in base al contratto regionale, valido per il settore Alimentari/Panificazione artigiano Emilia Romagna, a copertura del periodo 1/01/2013 – 31/12/2013. L’importo differenziato per livello, sarà automaticamente imputato nei movimenti di novembre 2014 ai dipendenti in forza al 1/08/2014, con automatico riproporzionamento sulla base della maturazione del rateo di t.f.r. nel periodo di copertura, attraverso il codice voce 696/Premio risultato: 2° liv. contr./territ utile ai fini della gestione della detassazione (D.L. 93/08), se prevista a livello aziendale, e dell’eventuale decontribuzione. Per gli apprendisti è previsto l’automatico adeguamento dell’Una Tantum in funzione della percentuale dello scaglione di appartenenza al momento dell’erogazione, mentre per i part-time l’importo sarà rapportato alla relativa percentuale. Si ricorda che non sono previsti automatismi per i richiamati che, pertanto, qualora necessario, dovranno essere gestiti dall'Utente. Ai dipendenti che dovessero cessare prima dell’erogazione delle prossime tranches, se spettanti, gli importi delle stesse saranno automaticamente imputati nel mese di cessazione. Analogamente, ai dipendenti cessati nei mesi precedenti e ove spettante, l’importo è stato automaticamente imputato nel mese di cessazione. Si precisa che non è gestita la corresponsione anticipata del 60% del premio 2013 (da intendersi l'importo ora in erogazione) per i cessati nel periodo intercorrente tra l’erogazione del premio stesso e quella dell’anno successivo in riferimento ai mesi lavorati nel periodo 1/01/2014 e la fine del mese precedente quello in cui parte l'erogazione del premio 2014 (cioè riferito a tale anno) e che rimane pertanto a cura dell'Utente. (RI *co 596T06, 596T07,596TFC,596TFY – DMIF)

Pulitinto-lav. artigianato Emilia-Romagna (036) Facendo riferimento a riportato nella circolare n. 9/2014 in merito alla gestione degli importi a titolo di Salario Variabile/Premio di Produttività ricordiamo che per i lavoratori in forza alla data del 1/07/2014 che dovessero cessare nel periodo 1/11/2014 – 31/12/2014 è gestito il recupero di quanto anticipato con le tranches precedenti. Trattandosi di un’erogazione del tutto analoga a quella prevista per il contratto dei Tessili (cod. 026), per le caratteristiche e le varie annotazioni si rimanda alla lettura di quanto sotto riportato in merito per lo stesso contratto. (RI *co 036 – DMMO)

Servizi di pulizia artigianato (185/186) E’ prevista l’erogazione dell’Elemento distinto ed aggiuntivo della retribuzione (E.d.a.r.), previsto dall’accordo di rinnovo del 18/09/2014 (vedi nostra circolare 10/2014 e comunicazione 67/2014), attraverso il meccanismo dell’Una Tantum. L’importo mensile di 5 Euro (sudd. territoriali 06/Emilia Romagna e 99/Altre regioni) o di 4 Euro (sudd. territoriale 21/Veneto) sarà automaticamente imputato nei movimenti di novembre 2014 ai dipendenti in forza al 18/09/2014. L’importo sarà ridotto proporzionalmente nel caso di rapporto part-time, mentre per gli apprendisti è previsto l’automatico adeguamento dell’importo in funzione della percentuale dello scaglione di appartenenza al momento dell’erogazione. La corresponsione avverrà attraverso la specifica voce 78/E.d.a.r., assoggettata a tassazione ordinaria. Ai dipendenti che dovessero cessare prima dell’erogazione delle prossime erogazioni mensili, se spettante, l’importo totale residuo delle stesse sarà automaticamente imputato nel mese di cessazione. (RI *co 185,186 – DMMO)

Tessili art.Emilia Romagna (026) – sudd. contrattuale CP/Confezioni/Pelli cuoio – TC/Tessili/calzature Facendo riferimento a quanto riportato nella circolare n. 9/2014 in merito alla gestione degli importi a titolo di Salario Variabile/Premio di Produttività per i lavoratori della regione Emilia Romagna, per le suddivisioni contrattuali in oggetto, ricordiamo che per i lavoratori in forza alla data del 1/07/2014 che dovessero cessare nel periodo 1/11/2014 – 31/12/2014 è gestito il recupero di quanto anticipato con le tranches precedenti ed effettivamente non spettante, attraverso l’automatica imputazione della voce 1032/Recupero salario variabile contrattuale sempre sfruttando il meccanismo dell’Una Tantum (visibile nelle tabelle con specifico progressivo 7 – periodo 1/2099).

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- Gestione dei dipendenti assunti dal 2/7/2014 e cessati nel mese di novembre - In mancanza di specifiche indicazioni in merito e analogamente a quanto già previsto gli scorsi anni, ai lavoratori assunti dalla data del 2/07/2014 in poi, in forza all’1/11/2014 e che cessano nel corrente mese di novembre sarà anticipato l’importo complessivo annuo previsto, per la generalità degli assunti dal 2/07/2014, in erogazione con le retribuzioni di dicembre 2014: anche in questo caso, la corresponsione e l'automatico riproporzionamento avvengono con la voce e le modalità sopra riportate per le tranches erogate ai lavoratori in forza all’1/7/2014. Segnaliamo che per poter effettuare tale gestione automatica si è dovuto utilizzare in fase di impostazione, anche il parametro dell’anzianità di servizio e pertanto la corresponsione anticipata nel mese di novembre avverrà di fatto per i soli dipendenti cessati con anzianità pari o inferiore a 3 mesi (si tratta in sostanza degli assunti dal 16 luglio in poi); per le caratteristiche suddette ne consegue che non potranno essere automaticamente gestiti gli importi spettanti ai lavoratori assunti nel periodo 2/7/2014 – 15/7/2014: la gestione pertanto di tali dipendenti rimane a cura degli Utenti. (RI *co 026CCP, 026CTC – DMMO)

SEZIONE ENTI, CONTRIBUTI, FONDI E RELATIVE DENUNCE

Fondo Mario Negri dirigenti agenzie marittime (060.004): aumento della contribuzione

Come anticipato nella sezione “Contratti” della circolare, in riferimento al verbale di accordo del 31 ottobre 2014, di proroga al C.c.n.l del 9 gennaio 2013, dall’1/1/2014 è decorrente la nuova percentuale della contribuzione riguardante la previdenza complementare per effetto dell’incremento della sua componente “integrativa” all’1,95% della retribuzione relativa convenzionale; ne consegue che abbiamo aggiornato la contribuzione giornaliera ora pari a 22,37372 euro (cod.ente 060.004). Precisiamo anche, che per effetto dell’accordo e del conseguente allineamento agli altri settori già rinnovati (ns. circ.1/2014), per le aziende non iscritte alle organizzazioni sindacali possono utilizzarsi i seguenti codici senza necessità di alterazioni dei valori contributivi (laddove effettuate possono essere, quindi, ora azzerate):

codice ente 060.025/F.do M.Negri no iscr.o.s. la cui contribuzione a carico ditta è pari a euro 22,86725 giornalieri (per tali aziende è infatti prevista una maggior aliquota dello 0,30%);

codice ente 060.026/F.do M.Negri no iscr.o.s. P.N. la cui contribuzione a carico ditta è pari a euro 10,11753 giornalieri (per tali aziende è infatti prevista una maggior aliquota dello 0,30%).

-Arretrati- Relativamente al periodo gennaio 2014 – ottobre 2014 dovranno essere determinati e versati i relativi contributi arretrati sulle cui modalità operative non ci risulta che il Fondo ad oggi abbia fornito istruzioni. In linea di principio generale si ritiene che tali importi andranno comunicati con lo specifico codice ente 060.390 nella griglia - Conguagli/altri oneri - dei movimenti mensili; l’importo della contribuzione arretrata su base giornaliera è dato dalla differenza tra il valore giornaliero della contribuzione precedentemente presente (valore applicato fino a ottobre) ed il valore giornaliero della nuova contribuzione vigente dall’1/1/2014 moltiplicata per i giorni di riferimento, dove è assunto 30 il mese intero. Rimandando alle note per ulteriori indicazioni circa l’utilizzo dei codici ente, in relazione ai singoli codici interessati riportiamo di seguito l’importo teorico degli arretrati in caso di dirigente in forza per tutto il periodo valido:

Codice Ente Anno 2014 (01-10)

060.004/ F.do M.Negri dir.marittimi Euro 0,06581 x 30 x 10 = euro 19,743

060.025/F.do M.Negri no iscr.o.s. Euro 0,0658 x 30 x 10 = euro 19,74

060.026/ F.do M.Negri no iscr.o.s.P.N Euro 0,06581 x 30 x 10 = euro 19,743 (RI *et 060004 - RLMO)

Fondo FASDAC dirigenti agenzie marittime/quota pensionati (062.014): aumento della contribuzione

Facendo riferimento a quanto anticipato nella sezione -Contratti di lavoro- della presente circolare, a seguito del verbale di accordo di cui detto è decorrente la nuova percentuale della contribuzione riguardante l’assistenza sanitaria: a decorrere dall’1/01/2014 risulta aumentata la quota a carico azienda per la Gestione Dirigenti Pensionati da versare al Fondo FASDAC (Besusso) al 2,46% della relativa retribuzione convenzionale. Abbiamo conseguentemente provveduto ad aggiornare il codice ente in oggetto per il quale la contribuzione giornaliera a carico ditta risulta ora pari a 3,13923 euro. - Arretrati – Relativamente al periodo gennaio 2014 – ottobre 2014 dovranno essere determinati e versati i relativi contributi arretrati sulle cui modalità operative non ci risulta che il Fondo ad oggi abbia fornito istruzioni. In linea di principio generale si ritiene che tali importi andranno comunicati con lo specifico codice ente (062.390) nella griglia - Conguagli/altri oneri - dei movimenti mensili; l’importo della contribuzione arretrata su base giornaliera è dato dalla differenza tra il valore giornaliero della contribuzione precedentemente presente (valore applicato fino a ottobre) ed il valore giornaliero della nuova contribuzione vigente dall’1/1/2014 moltiplicata per i giorni di riferimento, dove è assunto 30 il mese intero. Rimandando alle note per ulteriori indicazioni circa l’utilizzo dei codici ente, riportiamo di seguito l’importo teorico degli arretrati in caso di dirigente in forza per tutto il periodo valido:

062.014/ Fasdac dir.ag. marittime/ quota pens. Euro 0,06381 x 30 x 10 = euro 19,143 (RI *et 062014 - RLMO)

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Fpc Prométheia (057.xxx): nuovo fondo pensione complementare per dirigenti industriali

In riferimento alle richieste che ci sono pervenute abbiamo codificato, con validità novembre 2014, il nuovo Fondo Pensione Complementare Fondo Prométheia”, Fondo pensione preesistente di cui alla Sez. speciale I e cod. Covip 1181, per i dirigenti di aziende industriali che applicano il Ccnl stipulato tra Confindustria, Intersind, Asap e Fndai stipulato in data 16 maggio 1985. Premettendo che data l’analogia contributiva con il Fondo Previndai e in mancanza di specifiche indicazioni si è ritenuto adottare i medesimi criteri di calcolo del Fondo Previndai stesso, si riportano le caratteristiche degli enti introdotti:

Codice 057.001/Prométheia/1: si tratta del codice utile alla gestione dei Dirigenti iscritti prima del 28/04/1993, per i quali è prevista una contribuzione ordinaria pari al 4% sia a carico ditta che dipendente e la destinazione di una quota Tfr pari al 3% della retribuzione utile alla determinazione del Tfr.

Codice 057.003/Prométheia/2: si tratta del codice utile alla gestione dei Dirigenti di Aziende Industriali iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente il 29/4/1993, per i quali è prevista una contribuzione ordinaria pari al 4% sia a carico ditta che dipendente e la destinazione di una quota Tfr pari al 4% della retribuzione utile alla determinazione del Tfr.

Codice 057.005/Prométheia/3: si tratta del codice utile alla gestione dei Dirigenti di Aziende Industriali iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28/04/1993, per i quali è prevista una contribuzione ordinaria pari al 4% sia a carico ditta che dipendente e la destinazione di una quota Tfr pari al 100% della retribuzione utile alla determinazione del TFR.

Codice 057.099/Cong. ctr. az.: si tratta del codice utile al conguaglio della contribuzione Prométheia minima annua a carico azienda (dal 2013 pari a 4800 euro per i dirigenti con anzianità aziendale superiore a 6 anni. Rileviamo che anche in questo caso, dati mi medesimi limiti previsti per il Fondo Previndai, è stato previsto l’analogo automatismo di calcolo (si veda quanto riportato per il Fondo Previndai nella ns. circolare di riferimento dei conguagli di fine anno).

Si precisa che, per i suddetti codici, è previsto il massimale retributivo di 150.000 euro e la contribuzione viene applicata con riferimento ai limiti o agli scaglioni contributivi mensili, ottenuti dividendo per 12 i corrispondenti valori annui previsti dai Fondi in questione. Il conguaglio di dicembre è determinato calcolando la contribuzione con riferimento agli scaglioni o ai limiti annui, opportunamente adeguati in caso di inizio o fine rapporto nell’anno (ad esempio per un assunto a luglio scaglioni e limiti sono pari a 6/12 degli importi annui, cioè per i mesi in cui è stata applicata la contribuzione) in riferimento all’imponibile delle varie elaborazioni compresa quella del mese di dicembre stesso come risulta dai dati presenti nelle informazioni relative agli –Enti- dell’archivio Risultati, e sottraendo quanto già pagato a tale titolo nel corso dell’anno che viene rilevato dalle medesime informazioni . Dal punto di vista operativo sarà cura dell’Utente, per i dirigenti iscritti, codificare il codice ente in interesse nella griglia FPC nella videata TFR/FPC dell’anagrafica dipendente. (RI *et 057 – RLMO)

Solidarietà Veneto: contribuzione a titolo di invalidità e premorienza per i settori i cui Ccnl ne prevedano la copertura

In riferimento alla comunicazione circolare 04/2014 del Fondo Solidarietà Veneto, a partire dal 1 ottobre 2014 decorre la specifica contribuzione stabilita dai Ccnl in cui sussiste a copertura della polizza integrativa per premorienza ed invalidità, a carico datore di lavoro a favore di ogni lavoratore iscritto, con percentuale pari allo 0,20% sull’imponibile contributivo previsto, aggiuntivo alla contribuzione ordinaria. Risultano interessati i seguenti Ccnl dei macro settori della Moda (tessili, calzature, pelli e cuoio e giocattoli), della Chimica (inclusi il Vetro e il Minerario) e della Ceramica/Piastrelle e refrattari dell’ambito Confindustria. In riferimento ai codici ente in interesse e codificati nella procedura, analogamente a quanto fatto il mese scorso per il fondo Previmoda abbiamo conseguentemente aggiornato le nostre tabelle con validità novembre 2014 prevedendo l’aumento della contribuzione a carico ditta già prevista come segue:

cod. ente 152.030/Solid. VEN: tessili: è stato aumentato il contributo a carico ditta dall’1,50% all’1,70%, inalterato il contributo a carico dipendente (1,50%);

cod. ente 152.031/Solid. VEN: tessili: è stato aumentato il contributo a carico ditta dall’1,50% all’1,70%, inalterato il contributo a carico dipendente (1,50%);

cod. ente 152.044/Solid. VEN: Vetro: è stato aumentato il contributo a carico ditta dall’1,40% all’1,60%, inalterato il contributo a carico dipendente (1,40%);

cod. ente 152.045/Solid. VEN: Vetro: è stato aumentato il contributo a carico ditta dall’1,40% all’1,60%, inalterato il contributo a carico dipendente (1,40%);

cod. ente 152.046/Solid. VEN: Chim. Farm.: è stato aumentato il contributo a carico ditta dall’1,65% all’1,85%, inalterato il contributo a carico dipendente (1,20%);

cod. ente 152.047/Solid. VEN: Chim. Farm.: è stato aumentato il contributo a carico ditta dall’1,65% all’1,85%, inalterato il contributo a carico dipendente (1,20%);

cod. ente 152.048/Solid. VEN: Chim. Farm.: è stato aumentato il contributo a carico ditta dall’1,65% all’1,85%, inalterato il contributo a carico dipendente (1,20%);

cod. ente 152.049/Solid. VEN: Chim. Farm.: è stato aumentato il contributo a carico ditta dall’1,65% all’1,85%, inalterato il contributo a carico dipendente (1,20%).

Si ricorda agli Utenti che laddove nell’anagrafica dipendente siano state effettuate forzature delle aliquote di contribuzione, l’aggiornamento dell’aliquota è a carico degli Utenti stessi.

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Si rileva, al riguardo, che il contributo assicurativo di premorienza ed invalidità come precisato nella documentazione disponibile, fiscalmente, segue le stesse regole del contributo a titolo di previdenza complementare a carico ditta; anche su tale quota sarà inoltre determinato il contributo di solidarietà del 10%. Si anticipa infine che si provvederà in tempo utile alla scadenza trimestrale della denuncia contributiva a trasmettere l’aggiornamento del programma di export in modo che l’esposizione della quota di contribuzione dello 0,20% in questione sia effettuata secondo le nuove specifiche tecniche del tracciato relativo alla distinta di contribuzione che saranno rese disponibili dal Fondo stesso prossimamente. Contribuzione arretrata del mese di ottobre 2014: nella documentazione di cui in premessa il Fondo informa che, in riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2014 il cui versamento è a gennaio 2015, la contribuzione di ottobre può essere “recuperata” con la mensilità successiva e pertanto, a tale fine, è stato predisposto il report 49718/ Ctr. 0,20% Solid.Ven. 10/2014 che l’Utente potrà eseguire con le consuete modalità dal menù Stampe/Report/Report dipendente: il report, determina l’elenco dei dipendenti per i quali risulta memorizzato nei risultati del mese di ottobre uno dei codici ente di cui sopra riportando il codice dell’ente di riferimento, l’imponibile contributivo memorizzato nell’ente di riferimento e presente nei Risultati del mese di ottobre nonché l’importo dello 0,20% arretrato su di esso calcolato. Sarà cura dell’Utente poi imputare nel movimento del mese di novembre nella griglia -Conguagli altri oneri- dei movimenti mensili l’importo arretrato così determinato. (RI *co 020,040,043,050,100,133,205,+et 152030,152031,152044,152045,152046,152047,152048,152049 – RLMO)

Qu.A.S (051.xxx): riscossione dei contributi tramite modello F24 dal 2015

Facendo seguito a quanto riportato nella nostra circolare 6/2014, informiamo che la Cassa di assistenza sanitaria Quadri ha reso noto mediante mail diretta alle aziende che a seguito dell’istituzione della causale di versamento “QUAS” per la riscossione dei contributi tramite il modello F24 correlato al flusso Uniemens (risoluzione dell’AdE n. 58/E del 9/6/2014 e circ. INPS n. 88 del 8/7/2014) entro e non oltre il 30 novembre corrente le aziende interessate dovranno procedere all’aggiornamento dei dati anagrafici presenti nell’archivio della Cassa fornendo l’indicazione della modalità di pagamento che si intende adottare scegliendo tra il regime MAV/Bonifico bancario e il regime F24 Uniemens. Ribadendo la cadenza annuale della contribuzione la scadenza del versamento è stata così precisata:

regime MAV/Bonifico bancario - entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento (annuale anticipato);

regime F24 Uniemens – entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento (annuale anticipato). (RI *et 051 – CLIF)

PMI SALUTE/CASSA RBM (146.xxx): gestione della contribuzione per assistenza sanitaria prevista dal Ccnl

Metalmeccanica Pmi-Confimi In riferimento al Ccnl della Metalmeccanica Pmi-Confimi abbiamo avuto notizia che a seguito dell’accordo del 15 luglio 2014 è stato concretizzato il progetto per assolvere agli impegni assunti in sede contrattuale in materia di Assistenza Sanitaria; in particolare risulta operativo il progetto “Pmi Salute” gestito mediante la Cassa RBM Salute, regolarmente iscritta all’anagrafe dei Fondi sanitari, ed al quale possono aderire volontariamente i lavoratori del settore a cui si applica il contratto citato. E’ stato pertanto codificato il codice utile alla gestione con le seguenti caratteristiche:

codice 146.001/Pmi Salute-Cassa Rbm: si tratta del codice utile alla determinazione del contribuzione di 4 euro a carico ditta e di 2 euro a carico dipendenti che abbiano volontariamente aderito al Fondo; sono esclusi dal calcolo i dipendenti richiamati. Dal punto di vista operativo il codice dovrà essere codificato a cura dell’Utente con opportuna alterazione contributiva nell’anagrafica del dipendente che vi aderisce.

Ulteriori osservazioni:

sulla base della documentazione disponibile annotiamo che sono state previste le caratteristiche proprie di “ente esclusivamente assistenziale” e quindi la contribuzione sarà normalmente considerata deducibile (il contributo a carico ditta NON è considerato reddito per il dipendente); - il codice fiscale del Fondo –97607920150 – sarà riportato ai fini della corretta compilazione del modello 770 mentre la contribuzione sarà evidenziata nella dichiarazione CUD del dipendente secondo la normativa di riferimento;

il contributo di solidarietà viene automaticamente determinato in relazione all'ente di previdenza di appartenenza (ente xxx.545) sull’importo della contribuzione a carico ditta;

(RI *et 146 - RLMO)

Sani.in.Veneto (125.006 – 125.007 – 125.011 – 143.001): congedi parentali ex art. 35 D.Lgs.151/2001 A seguito delle osservazioni pervenuteci ed effettuate le dovute verifiche presso il Fondo, in riferimento alle situazioni di assenza per congedo parentale ex D.Lgs. 151/2001, assenza espressamente indicata nel Regolamento come assenza esclusa dall’obbligo di contribuzione, abbiamo ora fatto rientrare tra le causali considerate in tal senso anche le causali C4/Congedo parentale non retribuito (art.35) e C5/Congedo parentale retribuito (art.35 c.2). Pertanto ora il calcolo della quota contributiva al Fondo NON viene effettuato in relazione alle assenze gestite con le seguenti causali:

dipendenti in congedo parentale di cui alle causali di assenza MF/MP/C4/C5;

dipendenti in aspettativa non retribuita di cui alle causali AS/AJ/AY. Si rimanda comunque alle note presenti negli enti per indicazioni più complete sulle caratteristiche applicative (situazioni di sospensione dal lavoro e condizioni reddituali di calcolo, ecc.). (RI *et 125,143 – CLMO6878)

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Salute Sempre (126.011): modificate le qualifiche di lavoratori interessati al calcolo

A seguito di una verifica abbiamo modificato l’impostazione del codice in oggetto in maniera da escludere le qualifiche dei lavoranti a domicilio a tempo determinato che, erroneamente, risultavano incluse (cfr. nostra circolare n. 2/2014). (RI *et 126011- RLMO)

Sanilog (121.001): corretta anomalia di calcolo nell’Utility Netto/Lordo/Costo.

In riferimento alla funzione di Netto/Lordo/Costo è stata rilevata un’anomalia che interessava il calcolo della contribuzione al Fondo Sanilog che determinava un calcolo di contribuzione in eccesso in quanto la contribuzione prevista veniva considerata a carattere mensile e non semestrale come invece ora corretto. (RI *nc RLEP6717)

Cisl (175.xxx): modifica della periodicità di versamento

Facendo seguito alle osservazioni pervenuteci abbiamo riscontrato che dalla documentazione disponibile è stata modificata la periodicità del versamento al Fondo: ci risulta, infatti, che la contribuzione sia da versare al Fondo nel mese successivo al trimestre di riferimento. Abbiamo quindi allineato la relativa stampa (contributi previdenza complementare) prevedendola con raggruppamento di tipo trimestrale (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) anziché mensile come da nostra precedente impostazione. (RI *et 175 – RLMO)

Azur Previdenza Fpa (242.001 – 242.005): modificata la descrizione in “Credemprevidenza Fpa”

A seguito delle osservazioni pervenuteci e in riferimento ai codici di gestione della contribuzione al Fondo Pensione aperto in oggetto gestito da Credemvita Spa (cod. 242.xxx), segnaliamo, che ne abbiamo aggiornato la denominazione avendo riscontrato che con il codice di iscrizione n.18 la documentazione Covip registra ad oggi il Fondo “Credemprevidenza Fpa” e non più il Fondo “Azur Previdenza Fpa”. Rilevando che non abbiamo specifica e diretta documentazione della società di gestione in merito al cambio di denominazione del Fondo di previdenza, si ritiene che i soggetti eventualmente iscritti avranno comunque ricevuto opportuna informazione/documentazione in merito: dal punto di vista della procedura la modifica ha rilevanza in riferimento alla dicitura riportata oltre che, ovviamente, nel cedolino, anche nei prospetti di stampa del Riepilogo cedolini e della contribuzione ai Fondi aperti. (RI *et 242001, 242005 – RLMO)

Progetto Pensione Sicura – Pip (677.xxx): nuovo P.i.p. della società Uniqa Life Spa – n. albo 5089

In riferimento alle richieste che ci sono pervenute abbiamo previsto i codici utili alla gestione del Pip “Progetto Pensione Sicura” della società Uniqa Life Spa (cod. Covip 5089):

il codice 677.001/Progetto Pensione Sicura-Pip/contr. Importo è utile alla gestione di una contribuzione dipendente e ditta (se stabilita) definita in un importo fisso mensile da specificare eventualmente a livello di dipendente e la previsione della destinazione totale del Tfr (100%);

il codice 677.005/Progetto Pensione Sicura-Pip/contr.% è utile alla gestione di una contribuzione dipendente e ditta (se stabilita) in percentuale sulla retribuzione utile al Tfr del mese e la previsione della destinazione totale del Tfr (100%).

Dal punto di vista operativo le percentuali o gli importi di contribuzione ditta/dipendente devono essere comunicati nella griglia FPC dell'anagrafica dipendente con il metodo della "forzatura". (RI *et 677 – RLMO)

E.B.A.V. (551.xxx): esclusi dall’applicazione i dipendenti “richiamati (posizione R in anagrafica).

Verificate le disposizioni applicative dell’Ente abbiamo modificato la determinazione della contribuzione all’EBAV, codici ente 551.xxx, in modo che siano esclusi i dipendenti richiamati (posizione R in anagrafica) mantenendo comunque inalterate le altre modalità di calcolo. La medesima esclusione è stata effettuata anche per il codice ente 553.001/Sprav-Ebav 3˚ livello relativo ai dipendenti del settore Autotrasporto Merci interessati (si vedano anche le FAQ presenti nel sito www.ebav.veneto.it). (RI *et 551,553 – RLMO6887)

INAIL: addizionale amianto 2014

E’ stata pubblicata nel sito dell’Inail la Determina del Presidente dell’Inail prot.328 del 3/11/2014 con cui viene presentata al Ministero del Lavoro la richiesta di approvazione, nella misura del 1,33% (in precedenza era 1,17%), dell’addizionale amianto sul premio dovuto a decorrere dall’anno 2014 in riferimento alle voci di tariffa per esse prevista. Abbiamo quindi operato i relativi aggiornamenti a seguito dei quali, in presenza della “S” nell’apposita colonna –Amian.- della voce di tariffa interessata nella griglia delle –Posizioni Inail- dell’anagrafica azienda, il premio Inail verrà determinato con il nuovo valore dell’addizionale, a partire dalle prossime elaborazioni, nei prospetti di costo mensile e valorizzazione del prospetto contabile e, con la ricezione del presente aggiornamento, nei prospetti di costo annuo e Irap riferiti all’anno 2014. Ricordando che la nuova aliquota diventa operativa solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto ministeriale, si è già provveduto all’aggiornamento allo scopo di fornire la possibilità, se tutto confermato, di avere fin da ora il dato del premio Inail aggiornato. (RI *nc SSMO6880)

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Retribuzioni convenzionali territoriali Inail soci non artigiani: prossimo aggiornamento In riferimento alle retribuzioni convenzionali Inail 2014/2015 dei soci e familiari non artigiani per le province che definiscono valori in deroga a quelli nazionali, si comunica che al momento non è stato operato alcun aggiornamento, non avendo ricevuto alcuna documentazione in merito. Non essendo, come noto, tali valori sempre facilmente reperibili, invitiamo gli Utenti ad inoltrarci eventuali tabelle, delibere o comunicati che li definiscono al fine dei necessari aggiornamenti, soprattutto in previsione della prossima autoliquidazione 2014/2015. Si riepilogano allo scopo le province interessate sulla base degli aggiornamenti eseguiti l’anno precedente e i rispettivi valori ora presenti nelle nostre tabelle:

Codice Provincia Retribuzione convenzionale territoriale Inail 2013

13100 Bergamo 14.628,06

13400 Cremona Non conosciuto

13500 Mantova Non conosciuto

13600, 13640, 13670, 13680 Milano 14.723,45

13621 Lodi 14.723,45

13700 Pavia 15.450,00

15200 Padova 14.418,00

15202 Cittadella 14.418,00

15600 Verona 15.054,00

15640 Legnago 15.054,00

(RI *nc SSIF)

FONDO RESIDUALE INPS: AGGIORNAMENTI E CONSIDERAZIONI

Chiarimenti Inps e definizione dell’ambito di applicazione

Con messaggio 8673 del 12/11/2014, facendo seguito a quanto precedentemente comunicato in materia con la circolare n. 100/2014 e il messaggio 6897/2014, l’Inps ne ha ridefinito l’ambito di applicazione fornendo anche ulteriori chiarimenti operativi. Rinviando comunque al messaggio nonché alla tabella allegata allo stesso nella quale l’Istituto identifica le imprese rientranti nella norma con l’aggiornamento dei CSC e dei CA interessati oltreché individuare quelle escluse in funzione dei codici attività ATECO2007 evidenziamo che è stata precisata:

l’esclusione delle imprese di alcuni settori per i quali alla data del 1° gennaio 2014 risultano in corso le procedure finalizzate alla costituzione del Fondo di solidarietà ex art.3 co.4 della L. 92/2012 (imprese appartenenti al settore trasporti pubblici e di navigazione su acque interne nonché le agenzie di somministrazione secondo i CSC e CA specificati dall’Istituto);

l’inclusione di imprese dei settori del Credito e del Credito Cooperativo che pur rientrando nell’applicazione di Fondi di solidarietà propri degli stessi settori che con specifici decreti sono stati adeguati alle norme di cui all’art. 3 della L. 92/2012 senza però mutarne l’ambito di applicazione e sono tenute pertanto all’iscrizione al Fondo di residuale (anche in questo caso sono specificate dall’istituto le caratteristiche di classificazione);

l’inclusione di imprese di assicurazione prive del CA “2V”;

l’inclusione di imprese pubbliche che non hanno la natura pubblica caratterizzate dal CA “0V”;

l’inclusione delle imprese del terziario secondo la classificazione espressamente specificata dall’Istituto. In ogni caso si rileva che laddove è attribuito il codice “0J” (iscrizione al Fondo residuale) l’effettivo assoggettamento dipende sempre dal superamento della soglia dimensionale di 15 dipendenti come media del semestre precedente e, in riferimento al settore Terziario, fino al raggiungimento del limite di 50 dipendenti, limite che comporta l’applicazione della contribuzione CIGS oltreché, fino a tutto il 2016, di quella di mobilità. Per quest’ultimo aspetto - limite dei 50 dipendenti per le aziende del Terziario – rileviamo che dal punto di vista della procedura non è previsto alcun controllo e per tale tipologia di aziende, com’è noto, si rende già necessario da parte dell’Utente, effettuare la verifica della media in relazione al semestre precedente e al superamento dei 50 effettuare il cambio del codice aliquota (es. da H01 a H51); in tale contesto l'Utente dovrà ora, quindi, anche modificare l’impostazione del codice del Fondo residuale andando a cancellarlo al superamento dei 50, in quanto non più dovuto prevedendo la nuova aliquota la contribuzione CIGS, o al contrario andando a specificarlo nel caso di diminuzione della media sotto i 50, per il motivo contrario.

Programma di determinazione degli arretrati: manutenzione L’Istituto ha reso noto che per le aziende tenute al versamento per effetto dei chiarimenti sopra detti la contribuzione di competenza del mese di ottobre dovrà essere versata, sempre entro il 16 dicembre prossimo, assieme alle altre mensilità pregresse e, quindi, l’intero periodo gennaio – ottobre 2014 dovrà essere esposto mediante lo specifico codice causale “M131” già inizialmente previsto solo per il periodo gennaio – settembre 2014. In riferimento a tale aspetto, abbiamo aggiornato il programma di determinazione degli arretrati cod. 709/F.do Residuale: arretrati gen-set di cui alla nostra circolare n. 10/2014 come segue:

è ora possibile includere nel periodo considerato anche i mesi del 2014 successivi al mese di settembre pur rimanendo proposto di default il periodo gennaio – settembre. Si precisa che tale “deroga” sul periodo arretrato oltre settembre si riferisce solo alle aziende che rientrano nell’ambito della contribuzione a seguito del messaggio

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8673 e che per tutte le altre aziende la decorrenza ordinaria è rimasta dal mese di ottobre, e nel caso non sia provveduto in tal senso, si ritiene, che la contribuzione arretrata di ottobre vada versata con altra modalità nonché con i relativi interessi; non risultando previsti codici di evidenza in UniEmens si consiglia di contattare l’Istituto per le eventuali modalità. Dove viene rilevata l’impostazione di un periodo successivo a settembre 2014, il programma propone un messaggio di avviso per richiamare l’attenzione sul fatto che in riferimento appunto a tali mesi la suddetta contribuzione potrebbe già essere stata determinata e versata con le elaborazioni “correnti” richiedendo quindi una verifica da parte dell’Utente ad evitare una possibile doppia contribuzione e quindi la correzione del periodo impostato;

facendo seguito alla nostra comunicazione n. 68/2014 con cui davamo informazione della codifica dell’ente 001.537/F.do residuale/inibizione utile all’inibizione a livello individuale dell’applicazione del contributo, abbiamo modificato il programma in modo che i dipendenti per i quali è stata effettuata l’inibizione a livello individuale siano esclusi dal calcolo. Si precisa che laddove il programma fosse eseguito più volte con scelta caricamento del pre – input, per effetto della modifica introdotta, ora in caso di riesecuzione del programma è verificata la situazione del pre – input esistente e pertanto in riferimento a un dipendente per il quale, dopo la prima esecuzione di caricamento, si fossero modificate le caratteristiche applicative prevedendone l’inibizione (presenza dell’ente 001.537), nel movimento di pre-input il codice ente sarà tolto e nella stampa, dopo la riesecuzione, tale dipendente sarà comunque riportato nell’elenco con la dicitura “azzerato” in luogo degli importi dei contributi. Ricordiamo inoltre:

NON viene modificata un eventuale situazione di INPUT movimento già esistente, anche in caso di esecuzione con scelta di caricamento del pre-input (la situazione è segnalata mediante il simbolo (*) a fianco del nome e cognome del dipendente con annotazione in calce): ne deriva che nel caso del dipendente sopra detto dovrà essere cura dell’Utente togliere manualmente il codice 001.539 dalla griglia -Conguagli /altri oneri- del movimento stesso prima dell’elaborazione;

in caso di esecuzione del programma senza scelta di caricamento invece l’elenco riporterà i dipendenti determinati in relazione alle caratteristiche applicative presenti e senza una verifica della situazione esistente nel pre – input (quindi in tal caso dall’elenco risultano sempre esclusi i dipendenti per i quali è prevista, come alterazione contributiva, l’inibizione).

Si rinvia anche alla nostra circolare n.10/2014 per ogni ulteriore indicazione in merito all’operatività da adottare relativamente al programma di calcolo.

Lavoratori svantaggiati delle Cooperative sociali ex art.4 co.3 legge 381/1991 (codice tipo rapporto 19) E’ emersa in fase di prima applicazione del contributo l’incertezza sull’assoggettamento dei lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b) ex art.4 co.3 legge 381/1991 - si tratta dei lavoratori la cui gestione avviene mediante il tipo rapporto 19) – e per i quali detta disciplina speciale prevede l’esonero contributivo previdenziale e assistenziale. Al riguardo Confcooperative – condivisa da Legacoop e Agci – informando sull’intenzione di porre comunque un interpello al Ministero del Lavoro, a seguito del confronto informale intervenuto con lo stesso, conviene sulla linea interpretativa di NON assoggettamento (circolare Confcooperative Padova del 12/11/2014). L’Istituto previdenziale, nelle sue circolari e messaggi, da ultimo, stranamente a nostro avviso, anche in quello di cui in premessa pur essendo già a conoscenza del problema, non si è mai espresso ufficialmente con un parere sulla questione e solo per vie informali, tramite le Sedi periferiche, sembrerebbe dare risposte ai quesiti posti dagli Utenti in tal senso. Per quanto sopra informiamo gli Utenti che al momento non abbiamo ritenuto apportare modifiche ai programmi di calcolo per l’esclusione di questa tipologia di lavoratori in maniera automatica nella considerazione che comunque è stato reso disponibile per le elaborazioni del mese scorso il codice per l’inibizione individuale (cod. 001.537) che quindi, laddove ritenuto, dovrà essere utilizzato a tale fine – per l’operatività si veda ns. 68/2014 -; si consideri che, a seguito degli aggiornamenti fatti, anche il programma di calcolo degli arretrati, come sopra riportato, nonché il programma di Utility del Netto/lordo/costo – si veda specifico paragrafo della circolare - tengono in considerazione l’eventuale inibizione così effettuata. (RI *et 001539,001537 – CLMO6755)

Incidenza del contributo sul coefficiente di lordizzazione: correzione anomalia Informiamo che abbiamo corretto un’anomalia che si verificava nella determinazione del coefficiente di lordizzazione dell’indennità Inps/Inail nella gestione della malattia/maternità/infortunio ecc.: di fatto, il coefficiente di lordizzazione non teneva in considerazione, laddove applicata, la percentuale del contributo al fondo residuale a carico dipendente (0,17%). (RI *et 001539,001537 – CLMO6755)

Utility Netto/Lordo/Costo: nuovo dato per la gestione

Abbiamo aggiornato l’Utility di Netto/Lordo/Costo al fine di considerare l’eventuale gestione del contributo ordinario dello 0,50% al Fondo di solidarietà residuale. Nella sezione relativa ai dati contributivi della funzione scelta è stato inserito il nuovo campo denominato -Fondo residuale S/N- che potrà essere utilizzato dall’Utente per considerare (impostazione con S) o non considerare (impostazione con N) nel calcolo il contributo in oggetto; il campo è automaticamente pre-impostato con “S” laddove la funzione sia eseguita in riferimento ad aziende per le quali è previsto il codice 1 oppure 2 nel corrispondente campo dell’anagrafica ditta. Rileviamo che in presenza del codice 1 in entrata alla funzione sarà anche riportato uno

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specifico messaggio di avviso a promemoria della opportunità di valutarne l’inibizione (in tal caso l’Utente dovrà quindi forzare il nuovo campo impostando la lettera “N”) perché il programma, in questo caso preimposta sempre il codice “S”, ovvero ne prevede la determinazione, senza nessuna verifica della media del semestre precedente (+15). Si precisa anche che laddove nel dipendente oggetto del calcolo, a livello di alterazione, fosse presente il codice ente di inibizione individuale cod. 001.537 (nostra comunicazione 68/2014 dello scorso 4 novembre) il contributo non sarà in ogni caso applicato - in questo caso la segnalazione di avviso deve essere ignorata in quanto è fatta e deve intendersi in riferimento all’impostazione presente nella ditta -. (RI *nc CLMO6848)

DECONTRIBUZIONE 2013 : OPERATIVO IL RECUPERO DEGLI SGRAVI

Risulta operativo nella procedura il recupero degli sgravi sulle erogazioni di 2° livello riferite al 2013 per le aziende che hanno ricevuto la relativa autorizzazione, secondo le indicazioni fornite dall'INPS con messaggio n. 7978 del 24/10/2014. Nel ricordare che per quanto riguarda la determinazione degli importi memorizzati e quindi comunicati nella domanda si può far riferimento a quanto riportato nell’Help alla voce - Sgravi decontribuzione 2013 - presente all'interno del "libro", Guida nella gestione di… si precisa che il meccanismo di recupero automatico di detti sgravi sarà automaticamente applicato in riferimento alla contribuzione INPS (ente capogruppo cod. 001), Ex - Scau (ente capogruppo cod. 010), INPGI (ente capogruppo cod. 015), INPDAP (ente capogruppo cod. 008) ed ENPALS (ente capogruppo 003 e 004). Come evidenziato negli specifici punti sottoriportati, ricordiamo che in riferimento alla contribuzione INPDAP, in relazione all’invio della denuncia mediante flusso Uniemens (ListaPosPA) saranno automaticamente compilati i relativi campi del file XML con corrispondente riduzione dell’importo a debito riportato nell’F24EP mentre, come per il passato, relativamente alla contribuzione Enpals non è gestito in automatico alcun riflesso nel modello unico di versamento F24 nonché nella corrispondente denuncia contributiva. Si riporta infine a titolo informativo che l’Inps nel messaggio citato, indica il 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio stesso, quindi entro il 16 gennaio 2014, il termine entro il quale effettuare il recupero (in merito all’INPGI, ai fini della fruizione è precisato che le aziende dovranno rivolgersi direttamente all’ente interessato mentre per in riferimento all’Ex-Scau è allegato il fax simile dell’istanza di sgravio). Indicazione del mese nel quale si vuole effettuare il recupero

Per poter recuperare gli sgravi spettanti ed autorizzati, tanto per la parte dipendente che per la parte azienda, l’Utente deve indicare nelle ditte interessate all’interno della griglia dei –Campi personalizzati- il periodo di paga (formato mm/aaaa), che intende utilizzare per recuperare lo sgravio autorizzato e spettante. La compilazione va fatta:

per gli sgravi relativi alla contrattazione territoriale: nelle caselle DT37408/Periodo recupero (1) e DT37409/Periodo recupero (2). Dove gli sgravi interessano un solo ente e quindi risultano compilate solo le caselle con DT37428, DT37430, DT37432 (nella generalità sarà interessata solo la contribuzione Inps) è evidente che è sufficiente compilare solo il primo, mentre nell’ipotesi di interessamento della contribuzione anche del secondo ente (es. Ex–Scau o Inpgi) per il recupero degli stessi dovrà essere compilata anche la casella DT37409; tale modalità, consente, quindi anche di effettuare in recupero in due mesi diversi in funzione del momento di ricezione della relativa autorizzazione (operazione, tra l’altro necessaria nel caso della contribuzione Ex Scau e Inpgi, come più avanti spiegato nello specifico paragrafo);

per gli sgravi relativi alla contrattazione aziendale: nelle caselle DT37448/Periodo recupero (1) e DT37449/Periodo recupero (2) con le medesime considerazioni.

Si raccomanda, quindi, in presenza di sgravi di natura sia territoriale che aziendale o di sgravi riferiti a più enti (Inps e altro ente) di compilare tutti i campi –periodo- correlati. In presenza di ditte filiali la compilazione deve essere effettuata sempre nella ditta filiale anche laddove, per opportunità, a suo tempo in sede di predisposizione della domanda i dati siano stati spostati (e quindi azzerati) e accorpati nella ditta sede.

Dipendenti cessati: controllo per il “richiamo” in elaborazione A suo tempo, in sede di determinazione dei dati ai fini della domanda, l’Utente, con specifica opzione, ha potuto prevedere la determinazione degli importi di sgravio anche per i dipendenti cessati, sia nel 2013 che nel 2014, sino alla data di esecuzione del programma (si veda ns. comunicazione 48/2014 del 11/7/2014 e relativo Help). Ricordiamo che in tale ipotesi, considerato che per essi la fruizione è subordinata alla condizione che gli importi siano restituiti, per la parte di loro competenza, ai dipendenti stessi, sarà cura dell’Utente provvedere a “richiamare” in elaborazione i dipendenti interessati ai fini dell’imputazione dello sgravio spettante. A questi dipendenti si devono aggiungere anche gli eventuali cessati nel periodo intercorso dalla predisposizione della domanda al momento in cui si effettua il recupero. A supporto degli Utenti in questa verifica, è stato predisposto uno specifico report di utilità, codice 1999/Decontribuzione – dip.ti cessati che fornirà l’elenco dei dipendenti cessati che presentano in anagrafica la compilazione di almeno uno dei campi “personalizzati” relativi allo sgravio datore di lavoro/lavoratore spettante. L’Utente potrà quindi utilizzare tale report per “richiamare” i dipendenti evidenziati prima di effettuare l’inserimento mensile dei movimenti della ditta in oggetto. Ad ulteriore verifica, automaticamente, al termine dell’elaborazione delle ditte interessate sarà effettuata dal programma una verifica dei dipendenti cessati suddetti e la loro avvenuta elaborazione: sarà quindi proposto, nella

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consueta videata di fine elaborazione, l’elenco dei cessati con sgravio spettante ma che non risultano essere stati richiamati/elaborati.

ATTENZIONE: in riferimento al recupero a Tfr del contributo aggiuntivo Ivs 0,50% (si veda al riguardo lo specifico paragrafo sotto riportato) diversamente dal passato, a partire dalle erogazioni 2013, si è ritenuto togliere l’automatismo di riporto nel movimento della corrispondente voce (cod. 2474) lasciandone all’Utente l’imputazione manuale nella maniera ritenuta più opportuna. Ciò per tener conto delle osservazioni pervenuteci in merito e in considerazione che:

si tratta, in genere, di importi di ridotto o ridottissimo ammontare;

che laddove si opti per l’imputazione a TFR, essendo questo, in genere, già stato liquidato per effetto della cessazione si renderebbe necessario da parte dell’Utente intervenire manualmente per poter liquidare anche l’importo ora accantonato con un’operatività piuttosto onerosa dovendo intervenire nei risultati già memorizzati per far figurare come anticipo la liquidazione precedentemente fatta; se ciò non viene poi fatto, nei prospetti Tfr di fine anno si evidenzierebbe un parte di Tfr non ancora liquidata;

in tal modo è lasciata all’Utente la libertà di operare diversamente, restituendo sotto altra forma e quindi con diversa e opportuna voce la somma in questione senza rimettere in gioco la liquidazione del TFR stesso.

A tal fine, affinché l’Utente possa avere facilmente disponibile l’importo da prendere in considerazione e da imputare manualmente, nel report codice 1999 sopra detto è stata aggiunta una ulteriore colonna denominata “0,50% a TFR” dove è evidenziato tale importo.

Dipendenti migrati o riassunti nel periodo intercorrente la presentazione della domanda e l’effettiva fruizione In caso di dipendenti che nel periodo tra la predisposizione della domanda ed il momento della fruizione dei relativi sgravi fossero migrati o, cessati e poi riassunti, precisiamo che i dati sono rimasti comunque memorizzati nell’anagrafica del dipendente cessato (e quindi risulteranno nel report 1999): per essi pertanto dovrà essere adottata la procedura di “richiamo del dipendente cessato” sopra detta (operatività che di fatto è necessaria in presenza di migrazioni di dipendenti tra aziende che presentano posizione contributiva diversa - accentramento di tipo “F” - e per le quali quindi si sono predisposte distinte domande) o, in alternativa, l’Utente potrà spostare i dati nell’anagrafica del dipendente in forza al momento della fruizione che quindi avverrà con la sua normale elaborazione (tale operatività è opzione possibile in situazioni di dipendenti riassunti o di migrazioni tra filiali con accentramento di tipo C ed E). Annotiamo che in merito alle operazioni societarie l’INPS nel messaggio citato in premessa ha fornito alcune nuove osservazioni in riferimento a situazioni di passaggi di dipendenti (es. per fusione) intervenuti nelle more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata.

OPERATIVITA’ – Sgravi riferiti alla contribuzione INPS -

In riferimento alla contribuzione Inps, l’automatico riporto degli importi relativi agli sgravi spettanti sarà effettuato in UniEmens, e quindi nella determinazione del relativo importo da versare in F24, come già detto, durante l’elaborazione delle retribuzioni del mese indicato nei campi di cui sopra “Periodo recupero“ per le aziende per le quali l’Utente ne avrà effettuato la compilazione. Per ogni dipendente elaborato per il quale risultano memorizzati i relativi dati in anagrafica (videata –campi personalizzati-) saranno automaticamente determinati e memorizzati nell’archivio –Risultati- i seguenti codici ente con gli importi dei corrispondenti sgravi (si tratta di enti di nuova introduzione):

001.761/Sgravio 2L- 2013-DL- az.: si tratta dello sgravio per erogazioni di carattere “aziendale” determinato a favore del datore di lavoro e che sarà riportato nell’UniEmens, a livello di denuncia aziendale, con il codice L924;

001.762/Rest.Sgravio 2L- 2013–dip -az.: si tratta dello sgravio per erogazioni di carattere “aziendale” determinato a favore del lavoratore e che sarà riportato nell’UniEmens, a livello di denuncia aziendale, con il codice L925;

001.763/Sgravio 2L- 2013- DL-terr.: si tratta dello sgravio per erogazioni di carattere “territoriale” determinato a favore del datore di lavoro e che sarà riportato nell’UniEmens, a livello di denuncia aziendale, con il codice L926;

001.764/Rest.Sgravio 2L-2013–dip-terr.: si tratta dello sgravio per erogazioni di carattere “territoriale” determinato a favore del lavoratore e che sarà riportato nell’UniEmens, a livello di denuncia aziendale, con il codice L927.

Rileviamo che i codici relativi allo sgravio spettante al dipendente saranno riportati nel cedolino nel consueto riquadro dei Totali dove sono presenti i dati della contribuzione il cui importo, trattandosi di una somma restituita al dipendente, sarà dedotto dalle “Tratt.prev.ass.” (la dicitura “Rest. “nella denominazione sta per restituzione e vuole evidenziare proprio questo); circa gli aspetti relativi alla tassazione di detta somma si rimanda allo specifico paragrafo sotto riportato.

OPERATIVITA’– Sgravi riferiti alla contribuzione EX - SCAU Premesso che nel messaggio Inps citato in premessa per i datori di lavoro agricoli si rimanda alle disposizioni già precedentemente fornite con circolare 111 del 14/10/2009 e con messaggio 21389 del 17/8/2010, per tali datori di lavoro si dovrà presentare una nuova istanza di sgravio in forma cartacea secondo il modello allegato alla circolare detta con evidenza dell'importo delle retribuzioni su cui è calcolato lo sgravio, dell'importo dello sgravio distinguendo la parte derivante dalla contrattazione territoriale da quella aziendale nonché la quota a carico del datore di lavoro da quella a carico del dipendente. Lasciando agli Utenti la predisposizione di detta ulteriore nuova istanza ricordiamo che come per gli anni precedenti anche per questa tipologia di contribuzione i dati richiesti e necessari alla compilazione del modello sono già stati determinati e memorizzati nei campi personalizzati sia a livello azienda che a livello dipendente e quindi facilmente riscontrabili (codice ente 010).

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Una volta ricevuta l’autorizzazione dall’Istituto l’operatività per l’imputazione nei movimenti mensili è analoga a quella sopra detta in riferimento alla contribuzione INPS; precisando che, da quanto ci è noto l'INPS dovrebbe poi effettuare una compensazione tra sgravio contributivo spettante e contributi da versare in occasione dei conteggi relativi al primo trimestre utile, l’imputazione automatica degli sgravi spettanti sarà quindi effettuata nel periodo che l’Utente avrà indicato nel corrispondente campo “Periodo recupero”. Indipendentemente dalle caratteristiche dell’erogazione (aziendale e/o territoriale) per ogni dipendente elaborato per il quale risultano memorizzati i relativi campi personalizzati sarà automaticamente determinato il seguente codice ente con gli importi dei corrispondenti sgravi (si tratta del medesimo codice utilizzato per la fruizione precedente e riferita alle erogazioni effettuate nel 2012):

010.769/Rest Sgravio 2L 2013: si tratta dello sgravio per erogazioni di carattere “aziendale e territoriale” determinato a favore sia del datore di lavoro che del dipendente; per l’evidenza nel cedolino valgono, chiaramente, le medesime considerazioni già fatte per la contribuzione Inps;

denuncia DMAG: circa la compilazione della denuncia DMAG non abbiamo previsto alcun riflesso che pertanto, in relazione allo sgravio fruito rimane di gestione a cura dell’Utente.

OPERATIVITA’– Sgravi riferiti alla contribuzione ENPALS Anche per i datori di lavoro i cui lavoratori sono iscritti alla gestione ex ENPALS è attivato l’automatico recupero degli sgravi spettanti; si ricorda che anche per questa tipologia di contribuzione, infatti, i dati relativi allo sgravio spettante sono già stati a suo tempo determinati e memorizzati nei campi personalizzati sia a livello azienda che a livello dipendente e quindi facilmente riscontrabili (codici ente 003 e 004). In questo caso viene precisato che le aziende saranno preventivamente contattate dall’Istituto e potranno effettuare una compensazione orizzontale mediante modelli F24 e quindi un minor versamento su una o più mensilità successive a quella di ottobre (mese di pubblicazione del messaggio Inps) purché entro il 16 gennaio 2014 (terzo mese successivo) come abbiamo anticipato in premessa. Una volta ricevuta l’autorizzazione dall’Istituto e definite le modalità di fruizione, l’operatività per l’imputazione nei movimenti mensili è analoga a quella già comunicata in riferimento alle contribuzioni INPS ed Ex-Scau: l’imputazione automatica degli sgravi spettanti sarà quindi effettuata nel periodo che l’Utente avrà indicato nel corrispondente campo “Periodo recupero”. Indipendentemente dalle caratteristiche dell’erogazione (aziendale e/o territoriale) per ogni dipendente elaborato per il quale risultano memorizzati i relativi campi personalizzati sarà automaticamente determinato codice ente 003.769/Rest Sgravio 2L 2013 (oppure 004.769 in riferimento alla contribuzione per Sportivi professionisti) (si tratta degli stessi codici utilizzati per la fruizione precedente e riferita alle erogazioni effettuate nel 2012) con gli importi degli sgravi spettanti sia al datore di lavoro che al dipendente; per l’evidenza nel cedolino valgono, chiaramente, le medesime considerazioni già fatte per la contribuzione Inps.

Denuncia Uniemens/PosSportSpet Circa la modalità di compilazione della denuncia mensile Uniemens nella parte riguardante la sezione “PosSportSpet”, non avendo specifiche indicazioni in merito, non abbiamo previsto alcun riflesso.

F24 “ordinario” In merito alla compensazione orizzontale rileviamo che in riferimento alla modalità di esposizione nel modello di versamento F24, l’eventuale sgravio fruito non sarà evidenziato in automatico e l’importo del versamento pertanto sarà comunque al lordo della suddetta fruizione; infatti poiché deve essere data indicazione della competenza dei mesi che hanno generato il credito (quindi i mesi in cui c’è stata erogazione dell’importo oggetto di sgravio) nonché dei relativi importi compensati, non ci è possibile riportare distintamente gli importi che hanno generato il credito (i dati dello sgravio fruibile sono memorizzati come unico importo riferito a tutto l’anno 2013 e non invece in riferimento alle singole erogazioni intervenute nell’anno 2013).

OPERATIVITA’– Sgravi riferiti alla contribuzione INPDAP

Anche per i datori di lavoro i cui lavoratori sono iscritti alla gestione ex INPDAP è attivato l’automatico recupero degli sgravi spettanti; si ricorda che anche per questa tipologia di contribuzione, infatti, i dati relativi allo sgravio spettante sono già stati a suo tempo determinati e memorizzati nei campi personalizzati sia a livello azienda che a livello dipendente e quindi facilmente riscontrabili (codice ente 008). Una volta ricevuta l’autorizzazione dall’Istituto preposto, l’operatività per l’imputazione nei movimenti mensili è analoga a quella già comunicata in riferimento alle contribuzioni INPS/Ex-Scau ed ENPALS: l’imputazione automatica degli sgravi spettanti sarà quindi effettuata nel periodo che l’Utente avrà indicato nel corrispondente campo “Periodo recupero”; annotiamo che l’Inps, in questo caso, nel paragrafo riferito alla gestione non ha dato espressa indicazione del termine ultimo utile al recupero (ma si ritiene sia comunque il 16 gennaio 2015). Indipendentemente dalle caratteristiche dell’erogazione (aziendale e/o territoriale) per ogni dipendente elaborato per il quale risultano memorizzati i relativi campi personalizzati sarà automaticamente determinato codice ente 008.769/Rest Sgravio 2L 2013 (si tratta dello stesso codice utilizzato per la fruizione precedente e riferita alle erogazioni effettuate nel 2012) con gli importi degli sgravi spettanti sia al datore di lavoro che al dipendente; per l’evidenza nel cedolino valgono, chiaramente, le medesime considerazioni già fatte per la contribuzione Inps.

Denuncia Uniemens/ListaPosPA Circa la modalità di compilazione della denuncia mensile Uniemens nella parte riguardante la Pubblica Amministrazione (ListaPosPA) evidenziamo, sulla base di quanto previsto nel nuovo documento tecnico, che oltre all’importo del contributo da recuperare (contributo totale dell’ente 008.769) riportato nell’elemento <Recupero

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sgravi> assieme al relativo codice recupero “2” avente significato di “legge 247/2007”, è ora previsto e riportato anche l’anno di riferimento dell’erogazione (quindi per quest’anno sarà riportato “2013”).

F24 “ordinario” ed F24 “Enti pubblici” In riferimento alla modalità di versamento della contribuzione INPDAP tramite mod. F24 ordinario ed al nuovo modello F24 - EP (si veda ns. circ. 10/2010) rileviamo che, considerata anche la prassi operativa adottata, sentito l’INPS da parte di alcuni Utenti interessati, l’eventuale sgravio fruito sarà portato in deduzione dei corrispondenti contributi mensili da versare (causali contributo P201/P301/P501 soggette al beneficio) i cui importi pertanto saranno al netto della suddetta fruizione; rileviamo anche che in caso di incapienza sarà riportato il messaggio di avviso in sede di elaborazione “Incapienza F24 rest. sgravio 2L – importo non recuperato xxxx” e sarà pertanto compito dell’Utente provvedere al recupero nei mesi seguenti della parte residua nonché valutare le modalità più opportune circa la conseguente esposizione nella <ListaPosPA> dell’Uniemens e cioè se, diversamente da quanto impostato dal programma, riportare la sola parte di sgravio effettivamente fruito nel mese (non ci risultano disponibili indicazioni in merito).

OPERATIVITA’– Sgravi riferiti alla contribuzione INPGI

Premesso che l’Istituto, ha fornito indicazioni in merito alla fruizione dello sgravio sulle erogazioni effettate nel 2013 con la circolare n.6 del 27/10/2014 precisando che le operazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il mese di dicembre 2014 (ultima denuncia utile con scadenza 16/1/2015) abbiamo reso attiva la gestione anche in riferimento a tale Istituto. Segnaliamo che non risulta più menzionata la necessità di compilare e trasmettere comunque all’INPGI l’elenco dei dipendenti secondo lo schema/modello allegato alla circolare n.7 del 16/09/2010 con i dati relativi agli importi loro riferiti (NB: trattavasi, questa, di condizione necessaria alla fruizione, al di là dell’autorizzazione INPS ricevuta); invitando gli Utenti a una verifica presso l’Istituto ricordiamo che laddove dovuta, la predisposizione rimane a loro carico. Una volta ricevuta l’autorizzazione dall’Istituto, l’operatività per l’imputazione nei movimenti mensili è analoga a quella sopra detta in riferimento alla contribuzione INPS/Ex-Scau e alle altre sopra riportate: l’imputazione automatica degli sgravi spettanti sarà quindi effettuata nel periodo che l’Utente avrà indicato nel corrispondente campo “Periodo recupero”. In relazione alle caratteristiche dell’erogazione (aziendale e/o territoriale) per ogni dipendente elaborato per il quale risultano memorizzati i relativi campi personalizzati saranno automaticamente determinati i seguenti codici ente con gli importi dei corrispondenti sgravi (si tratta degli stessi codici utilizzati per la fruizione precedente e riferita alle erogazioni effettuate nel 2012): 015.674/Rest Sgravio 2L 2013 az. in riferimento alle erogazioni di carattere “aziendale” e 015.675/Rest Sgravio 2L 2013 terr. per le erogazioni di carattere “territoriale”; per l’evidenza nel cedolino valgono, chiaramente, le medesime considerazioni già fatte per la contribuzione Inps.

F24 “Sezione Accise”: in riferimento alla modalità di versamento della contribuzione INPGI tramite mod. F24/Accise, come per il passato, lo sgravio fruito sarà portato in diminuzione dei corrispondenti contributi mensili da versare (causale contributo C001).

Denuncia DASM: le modalità operative (come negli anni precedenti) prevedono l’indicazione distinta, nella sezione “Totali e Stampe” – “Altri Contributi” - “Sgravi decontribuzione”, con dicitura Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.A. e Sgravi Decontribuzione L. 247/07 C.I.T. rispettivamente degli importi a credito derivanti da erogazioni a carattere aziendale e territoriale. Si precisa che nella funzione di export INPGI/DASM prevista nella procedura tali dati non sono esportati perché non previsti nel relativo tracciato INPGI e pertanto vi dovrà provvedere l’Utente direttamente nella procedura DASM.

Assoggettamento fiscale delle somme restituite al dipendente secondo le direttive della circolare 48/E A.d.E.del 27

settembre 2010 Con la circolare dell'A.d.E. n.48/E del 27/9/2010 l’Agenzia ha chiarito che le somme restituite al dipendente, in quanto contribuzione relativa ad anni pregressi, rientrano tra gli "emolumenti arretrati di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti.." ai sensi dell'art. 17, co.1 lettera b) del Tuir; tuttavia le somme in questione possono, laddove ne ricorrano le condizioni per l'applicazione, essere assoggettate all'imposta sostitutiva del 10%. Conseguentemente abbiamo ritenuto prevedere l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del 10% solo in presenza della specifica scelta fatta dell’Utente: tale scelta dovrà essere effettuata indicando la lettera "S" nel campo DT37401/Applica imposta sostitutiva 10% (primo campo della griglia dove presenti i dati relativi alla decontribuzione 2013); in presenza di ditte filiali l'indicazione andrà effettuata, in ogni caso, all'interno di ciascuna filiale. In caso contrario, laddove il campo non venga compilato o sia indicata la lettera "N", l'assoggettamento fiscale avverrà con l'aliquota media dei due anni precedenti (tassazione separata); si precisa, inoltre, che l’eventuale scelta di applicare la detassazione risulta “nulla” in presenza dell’opzione “no detassazione” in anagrafica ditta. Pertanto:

se la scelta, da parte dell'Utente, è di applicare l'imposta sostitutiva del 10%, in automatico sarà riportata la voce cod. 3051/Assogg.imp.detass.sgravi 2L che determinerà un incremento dell'imponibile soggetto a detassazione e pari all'importo corrispondente alle somme in oggetto restituite al dipendente;

se la scelta è invece di applicare l'assoggettamento a tassazione separata, in automatico sarà riportata la voce con cod. 3053/Assogg. aliq. med. a.p. sgravi 2L che determinerà un incremento dell'imponibile assoggettato con l'aliquota media e pari all'importo corrispondente alle somme in oggetto restituite al dipendente.

Si precisa che:

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in caso di presenza contemporanea di sgravi (autorizzati) riferiti ad erogazioni a carattere territoriale e aziendale oppure anche di presenza contemporanea di sgravi (autorizzati) riferiti a enti diversi (per es. INPS ed Ex Scau) gli importi ad essi relativi saranno sommati insieme e quindi in ogni caso sarà evidenziata una sola voce con la somma degli sgravi spettanti;

in caso di scelta di assoggettamento ad imposta sostitutiva 10%, laddove non ricorrano le condizioni per la sua applicazione, ovviamente, le somme saranno comunque assoggettate a tassazione aliquota media; così avverrà anche nei casi in cui l'importo dello sgravio fruito comporti il superamento del limite di imponibile (è operante il limite di 2.500 euro in riferimento all’anno 2014), precisando che anche in caso di capienza parziale l'importo dello sgravio sarà tutto assoggettato a tassazione aliquota media;

qualora, prima delle operazioni di conguaglio di fine anno o della cessazione, l'Utente, per un qualche motivo, modificasse l'impostazione del dipendente nel senso, di generale non applicazione della detassazione, anche le somme in questione saranno assoggettate a tassazione ordinaria (e non a tassazione separata!) come qualsiasi altro importo altrimenti detassabile.

si precisa che per i cessati 2013 richiamati per la restituzione dello sgravio contributivo, è automaticamente applicata la tassazione aliquota media a.p. anche se per l'azienda è stata fatta la scelta di effettuare la detassazione in quanto, per gli stessi, non sono più disponibili, tra i dati storici, i parametri utili all’applicazione della detassazione in quanto vengono azzerati ad ogni apertura d’anno; qualora si intenda comunque effettuare la scelta della detassazione anche per tali soggetti, deve essere indicato un valore nella casella 15 dello storico (è sufficiente anche scrivere 1,00).

Contestuale recupero a Tfr del contributo aggiuntivo Ivs 0,50%

Con la circolare INPS n. 151/2012 del 28 dicembre 2012 riguardante le operazioni di conguaglio di fine anno 2012 per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens, al paragrafo 8.1, l’Istituto per la prima volta riportava in merito al conguaglio riguardante il contributo aggiuntivo Ivs di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,50%), nei casi di restituzione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello evidenziando che per effetto della restituzione ai datori di lavoro, detto contributo “riassume la sua natura originaria di Tfr e, di conseguenza, concorre a implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria”. Come operato per i recuperi riferiti alle erogazioni 2012 (ns. circolare 10/2013), si ricorda che il dato in interesse è già stato determinato in sede di calcolo degli sgravi e risulta memorizzato nel campo personalizzato DP37491 in riferimento agli sgravi complessivamente spettanti (aziendale e/o territoriale) e, ora, nel momento di effettivo recupero degli sgravi viene restituito come Tfr al dipendente (fa eccezione, a partire da quest’anno, come sopra anticipato, la gestione dei cessati – vedi sopra - ).

Automatica determinazione della voce di accantonamento a Tfr Nel medesimo mese in cui avviene il recupero degli sgravi l’importo dello 0,50% memorizzato nel campo personalizzato DP37491, viene automaticamente riportato con la voce cod. 2474/Rest.0,50% a TFR/sgr.2L., neutra, nel cedolino del dipendente e viene conseguentemente accantonato a Tfr in somma all’accantonamento del mese corrente; nel dato base della voce imputata viene riportato nel formato “AAAA,MM” il periodo in cui avviene la fruizione (il periodo è riportato anche nel cedolino a fianco della descrizione). Al riguardo si evidenzia che l’automatismo si innesca in riferimento al primo mese utile (cioè viene considerata la data più bassa tra quelle eventualmente impostate) e pertanto nelle situazioni per esempio in cui è presente il doppio ente (es. Inps ed Ex-Scau) il caricamento avverrà di fatto in occasione della prima fruizione di sgravi indipendentemente dall’ente di previdenza; il dato viene memorizzato anche il campo risultato 2521 di pari descrizione che rappresenta un “di cui” del campo risultato 2526/Accantonamento mensile Tfr.

Riflessi per i dipendenti con Tfr conferito a Fondo di previdenza complementare e/o al Fondo Tesoreria. L’importo dello 0,50% così accantonato a Tfr seguirà conseguentemente il percorso ordinario e quindi, a seconda della situazione soggettiva potrà verificarsi il suo conferimento (pieno o parziale) a FPC oppure al F.do Tesoreria oppure rimanere accantonato in azienda. Al riguardo, in relazione alla tipologia di calcolo ai fini del conferimento del Tfr a FPC evidenziamo le diverse situazioni possibili: – Tfr a FPC con calcolo in percentuale sull’accantonamento (tipo quota TFR = “P”) – in questo caso l’importo

dello 0,50% risulterà conferito al Fondo di previdenza nella percentuale di calcolo prevista; in caso di quota con parziale conferimento a FPC e contestuale intervento del Fondo Tesoreria l’importo riportato nell’Uniemens corrisponderà alla quota residua determinata in riferimento all’importo della voce cod. 2474 - il calcolo è effettuato sulla base della proporzione tra la quota totale di Tfr conferito al F. Tesoreria (campo risultato 2535) e il totale di Tfr accantonato (campo risultato 2526) - ;

– TFR a FPC con altre tipologie di calcolo – nei casi di calcolo in percentuale sull’imponibile Tfr (tipo quota TFR= “I”), in cifra fissa (tipo quota TFR=“F”), in percentuale sul contributo ditta (tipo quota TFR=“D”), in percentuale sull’imponibile contributivo (tipo quota TFR=“C”), l’importo dello 0,50% non risulterà conferito al Fondo di previdenza complementare (si ritiene infatti che in tal caso l’importo corretto da versare al Fondo debba rimanere quello previsto dal tipo di calcolo). Ne deriva che in caso di quota con parziale conferimento a FPC e contestuale intervento del Fondo Tesoreria l’importo di “competenza” di quest’ultimo corrisponderà pienamente all’importo della voce cod. 2474.

Esposizione nell’UNIEMENS di quanto va al Fondo Tesoreria L’importo da versare al Fondo Tesoreria è riportato negli archivi Uniemens ai fini della denuncia individuale nella sezione -TFR/TFR mese- nella frame relativa al Fondo Tesoreria nella specifica griglia degli importi pregressi: è riportato corrispondentemente al periodo indicato nel dato base del codice voce 2474 assieme al codice “CF03”

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specificatamente previsto dall’INPS; si precisa che non ci risultano indicazioni specifiche da parte dell’INPS in riferimento all’indicazione del periodo ma abbiamo ritenuto opportuno mantenerne la previsione come fatto in passato anche in considerazione che al riguardo non ci risulta alcuna segnalazione in sede di caricamento del file xml nella procedura di controllo Uniemens INPS. Nel file XML l’importo sarà quindi riportato in “TipoImpPregCMT” di <ImportoPregresso> di <Contribuzione> di <MeseTesoreria> di <MeseTFR> di <GestioneTFR>.

Ditte o clienti che NON hanno determinato gli sgravi di 2° livello con la procedura Essepaghe (nuove ditte o nuovi clienti): in questa situazione, ovviamente, non avendo i dati in archivio non risulta possibile effettuare la fruizione di quanto in oggetto; in queste situazioni l’Utente dovrà quindi caricare i dati necessari nei campi personalizzati a livello ditta e dipendente (si raccomanda anche l’indicazione del codice dell’ente di riferimento – 001, 010, ecc. - .

(RI *et 001761,001762,001763,001764,003769,004769,008769,010769,015674,015675 – CLMO6849)

EDILIZIA E CASSE EDILI

C.E.A.V./C.E.V.A. (2485/2487/2490/2492): ora Edilcassa Veneto

Facendo seguito a quanto riportato precedentemente in merito alla fusione tra la C.E.A.V. - leggasi ora Edilcassa Veneto - e la C.E.V.A. (da ultimo vedasi circ. 10/2014) il cui atto di fusione del 25/9/2014, ricordiamo, è stato recentemente reso pubblico, abbiamo ritenuto opportuno apportare i seguenti aggiornamenti sia alla tabella delle Casse edili sia alla documentazione ed agli export correlati: i codici Cassa edile C.e.a.v. – 2485 e 2487 - sono stati rispettivamente ridenominati in “Edilcassa Veneto/ex

Ceav operai” ed “Edilcassa Veneto/ex Ceav impiegati”; così anche i codici degli enti di calcolo della contribuzione che ne derivano (codici 351.060/351061);

i codici cassa edile C.e.v.a. - 2490, 2492 - sono stati rispettivamente ridenominati in “Edilcassa Veneto/ex Ceva operai” ed “Edilcassa Veneto/ex Ceva impiegati”; così anche i codici degli enti di calcolo della contribuzione che ne derivano (codici 351.062/351063);

i modelli di stampa della denuncia riferiti alla cassa ex C.E.A.V. (mod. 1, 2,3) sono stati aggiornati in tutte le parti in cui compariva la denominazione/logo o altri riferimenti Ceav sostituendoli con quelli appartenenti ad Edilcassa Veneto; in particolare nel modello di stampa riferito al versamento sono stati anche aggiunte tre nuove coordinate bancarie precedentemente non presenti (cfr. sito www.edilcassaveneto.it); è stata conseguentemente aggiornata anche a livello di menù Stampe/Stampe di elaborazione la dicitura che individua la predisposizione della stampa;

i modelli di denuncia di cui al punto precedente sono ora prodotti anche in riferimento all’utilizzo dei codici Cassa edile 2490 e 2492;

export / import : nel menù di export predefiniti, all’interno della voce di menù “File testo Casse edili artigiane” la voce denominata “C.E.A.V”. è stata sostituita dalla voce “Edilcassa veneto” mentre la voce C.E.V.A. è stata mantenuta con la specifica che va quindi utilizzata solo per la predisposizione delle denunce fino al 10/2014.

Osservazioni: per quanto sopra i codici Cassa edile 2485/2487 e 2490/2492 sono ora, di fatto, del tutto analoghi e quindi utilizzabili, dal punto di vista operativo, indifferentemente: rileviamo al riguardo che in occasione delle aperture del mese di gennaio 2015 è comunque nostra intenzione, mediante uno specifico programma, convertire automaticamente nelle anagrafiche delle ditte presenti i codici riferiti all’attuale Edilcassa Veneto/ex Ceva (2490 e 2492) nei corrispondenti codici 2485 e 2487 e quindi renderli non più operativi. Pertanto per le aziende/cantieri di nuovo inserimento consigliamo fin d’ora di utilizzare i codici 2485/2487 che a quella data saranno comunque gli unici che rimarranno disponibili. (RI *ce 2485,2487,2490,2492 - CLMO6165)

Cassa Edile di Cosenza (0211/0212)

Sulla base della documentazione inviataci abbiamo avuto modo di verificare che a decorrere dal mese di ottobre 2014 risultava variata la misura della contribuzione a carico ditta: la stessa infatti passa dal 5,622% al 5,922% al quale va sommato lo 0,936% (invariato) per il contributo territoriale; resta invece invariata e pari all’1,572% la quota di contribuzione a carico del lavoratore. Sulla base di quanto sopra abbiamo provveduto ad aggiornare, conseguentemente, le quote di contribuzione a carico ditta; inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni abbiamo determinato, con le consuete modalità, il coefficiente di assoggettamento previdenziale che risulta pari allo 0,5829% per gli operai e allo 0,6279% per gli apprendisti. (RI *ce 0211,0212 – RPMO)

Cassa Edile la Spezia (1006/1016)

Sulla base della documentazione inviataci abbiamo avuto modo di verificare che a decorrere dal mese di febbraio 2014 risultava variata la misura della contribuzione a carico ditta: la stessa infatti passa dal 7,707% all’8,207% per la parte percentuale e da 6,50 euro a 7,30 euro per la parte di contribuzione in cifra fissa per il finanziamento del servizio indumenti di lavoro; resta invece invariata e pari all’1,957% la quota di contribuzione a carico del lavoratore. Sulla base di quanto sopra abbiamo provveduto ad aggiornare, conseguentemente, le quote di contribuzione a carico ditta; inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni abbiamo determinato, con le consuete modalità, il coefficiente di assoggettamento previdenziale che risulta pari allo 0,5875% per gli operai e allo 0,6025% per gli apprendisti. (RI *ce 1006, 1016 – RPMO)

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Cassa Edile di Latina (0790/0791/0792) Sulla base della documentazione inoltrataci abbiamo avuto notizia che a decorrere dal mese di ottobre 2014, risulta variata la contribuzione alla Cassa Edile di Latina. Inoltre, in considerazione del fatto che la nuova misura della contribuzione risulta ora differenziata in funzione del numero di dipendenti impiegati dall’azienda e dell’eventuale nomina all’interno dell’azienda del RLS, abbiamo ritenuto mantenere i codici esistenti come utili per le aziende che impiegano un numero di lavoratori pari o superiore a 10 dipendenti e abbiano nominato al loro interno l’RLS. In considerazione di quanto sopra, abbiamo aggiornato i codici in oggetto alla nuova misura della contribuzione che risulta ora pari al 7,37% a carico ditta e all’1,409% a carico dipendente; sulla base della documentazione a nostra disposizione, abbiamo calcolato, utilizzando il consueto metodo di calcolo, il coefficiente di assoggettamento previdenziale che risulta, per tutti i codici in oggetto, pari allo 0,57% per gli operai e dello 0,615% per gli apprendisti. (RI *ce 0790,0791,0792 – DMMO)

Cassa Edile di Latina (0783/0784/0785/0786/0787/0788/0789) – nuovi codici In riferimento a quanto riportato nel precedente paragrafo in merito alla Casse edile di Latina, abbiamo inserito i nuovi codici utili alla gestione delle ulteriori diverse contribuzioni previste. In particolare di seguito si elencano i nuovi codici introdotti e la relativa contribuzione oltre che la misura del coefficiente di assoggettamento contributivo, da noi calcolata in mancanza di specifiche notizie in merito:

codice 0783 (fino a 3 dipendenti con versamento contributo RLST): 8,57% a carico ditta e 1,409% a carico dipendente; coefficiente previdenziale: 0,75% per gli operai e 0,795% per gli apprendisti;

codice 0784 (fino a 3 dipendenti senza versamento contributo RLST): 8,47% a carico ditta e 1,409% a carico dipendente; coefficiente previdenziale: 0,735% per gli operai e 0,78% per gli apprendisti;

codice 0785 (da 4 a 9 dipendenti con versamento contributo RLST): 7,77% a carico ditta e 1,409% a carico dipendente; coefficiente previdenziale: 0,63% per gli operai e 0,675% per gli apprendisti;

codice 0786 (da 4 a 9 dipendenti senza versamento contributo RLST): 7,67% a carico ditta e 1,409% a carico dipendente; coefficiente previdenziale: 0,615% per gli operai e 0,66% per gli apprendisti;

codici 0787, 0788 e 0789 (da 10 dipendenti con versamento contributo RLST): 7,47% a carico ditta e 1,409% a carico dipendente; coefficiente previdenziale: 0,585% per gli operai e 0,63% per gli apprendisti (per le aziende che impiegano un numero di lavoratori pari o superiore a 10 dipendenti e che NON versano il contributo RLST, si rimanda al paragrafo relativo ai codici 0790, 0791 e 0792).

In mancanza di specifiche indicazioni, non è stato valorizzato il coefficiente di assoggettamento fiscale. (RI *ce 0783,0784,0785,0786,0787,0788,0789,0790,0791,0792 – DMMO)

Cassa Edile di Siracusa (2751)

Sulla base della documentazione inviataci abbiamo avuto modo di verificare un aumento della contribuzione da versare alla Cassa, sia per la parte a carico ditta che per la parte a carico del lavoratore: la nuova contribuzione risulta pari all’8,22% a carico ditta (al quale va sommato lo 0,30% per il finanziamento del fondo speciale Cigo Apprendisti) e all’1,22% a carico del lavoratore. In relazione a quanto sopra abbiamo provveduto ad aggiornare le relative quote di contribuzione; inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni abbiamo determinato, con le consuete modalità, il coefficiente di assoggettamento previdenziale che risulta pari allo 0,700% per gli operai e allo 0,745% per gli apprendisti. (RI *ce 2751 – RPMO)

Nuova Edilcassa Sicilia (2780)

Sulla base delle richieste ricevute e della documentazione disponibile, abbiamo previsto il codice 2780/Edilcassa Sicilia utile alla gestione della contribuzione alla Cassa in oggetto prevista per le aziende artigiane della provincia di Palermo. La contribuzione ordinaria a carico ditta è pari al 4,42% mentre quella a carico dipendente è pari allo 0,95%: l’imponibile è determinato, come solitamente avviene per la generalità delle Casse edili, su ore ordinarie, festività e permessi retribuiti; in assenza di specifiche indicazioni ricevute abbiamo previsto il coefficiente di assoggettamento previdenziale per operai ed apprendisti operai che risulta ora pari allo 0,2615% (per gli apprendisti risulta codificato il medesimo coefficiente non essendo prevista specifica contribuzione aggiuntiva). Il coefficiente di assoggettamento fiscale, invece, in base alla documentazione rilevata è stato previsto nella misura dello 0,34%. (RI *ce 2780 – RPMO)

Nuova Cassa Edile di Messina – art. (2762) Sulla base delle richieste ricevute e della documentazione disponibile, abbiamo previsto le tabelle relative al nuovo codice utile alla gestione della contribuzione prevista per le aziende edili artigiane che operano nella provincia di Messina. Per la generalità delle aziende aderenti a tale Cassa è prevista una contribuzione base a carico ditta pari al 8,232% ed una contribuzione a carico dipendente pari all’1,172%: l’imponibile è determinato, come solitamente avviene per la generalità delle Casse edili, su ore ordinarie, festività e permessi retribuiti; in mancanza di specifiche indicazioni abbiamo determinato, con le consuete modalità, il coefficiente di assoggettamento previdenziale che risulta pari allo 0,744% per gli operai e allo 0,789% per gli apprendisti. Il coefficiente di assoggettamento fiscale è stato codificato nella stessa misura valida per i cod. c.e. 2761 valido per le aziende industriali e pari allo 0,70%. (RI *ce 2762 – RPMO)

Cassa Edile di Siena (2060/2063/2065) Sulla base della documentazione inoltrataci abbiamo avuto notizia che a decorrere dal mese di ottobre 2014, risulta variata la contribuzione che risulta ora pari al 7,97% a carico ditta e all’1,01% a carico dipendente. In considerazione

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di quanto sopra, abbiamo aggiornato le relative quote di contribuzione e provveduto al calcolo del coefficiente di assoggettamento contributivo INPS che risulta pari allo 0,75% per gli operai e all’1,125% per gli apprendisti. Si segnala a questo proposito che le percentuali da noi codificate discordano rispetto a quanto pubblicato dalla C.e. in quanto, pur arrivando al medesimo risultato, il percorso da noi seguito (standard per le varie C.e.) per determinazione di tale coefficiente differisce da quello adottato dalla C.e.. (RI *ce 2060,2063,2065 – DMMO)

Cassa Edile di Siena (2061/2064/2066) – nuovi codici In riferimento a quanto riportato nel precedente paragrafo, sulla base della documentazione ricevuta abbiamo codificato i nuovi codici utile alla gestione delle aziende che versano la contribuzione aggiuntiva per il RLS. In particolare:

il codice 2061 è riferito alle aziende che versano il contributo associativo Ance previsto per aziende che operano "fuori provincia";

il codice 2064 è riferito alle aziende che non versano il contributo associativo Ance;

il codice 2066 è riferito alle aziende che versano il contributo associativo Ance previsto per aziende che operano "in provincia".

Per tutti i codici in oggetto la contribuzione risulta pari al 9,13 a carico azienda e all’ 1,01% a carico dipendente. In considerazione di quanto sopra, abbiamo provveduto al calcolo del coefficiente di assoggettamento contributivo INPS che risulta pari allo 0,7725% per gli operai e all’1,1475% per gli apprendisti (si rimanda al paragrafo precedente in merito ai criteri di calcolo dei coefficienti così determinati). Rimane invariato il coefficiente di assoggettamento fiscale pari allo 0,80%. (RI *ce 2061,2064,2066 – DMMO)

Cassa Edile di Trento (2551)

Sulla base della documentazione inviataci abbiamo avuto modo di verificare una riduzione della contribuzione da versare, per la sola parte a carico ditta: la nuova contribuzione risulta pari al 9,276% (al quale va sommato il 2,5% per il finanziamento del fondo speciale Cigo apprendisti) e all’1,206% (invariato) a carico del lavoratore. In relazione a quanto sopra abbiamo provveduto ad aggiornare le relative quote di contribuzione; inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni abbiamo determinato, con le consuete modalità, il coefficiente di assoggettamento previdenziale che risulta pari allo 0,870% per gli operai e all’1,245% per gli apprendisti. (RI *ce 2551 – RPMO)

Cassa Edile di Bolzano (2501)

Sulla base della documentazione inviataci abbiamo avuto modo di verificare che a decorrere dal mese di ottobre 2014 risultava variata la misura della contribuzione a carico ditta per le ditte industriali: la stessa infatti passa dal 7,82% al 7,62% al quale va sommato lo 0,62% (invariato) per i contributi associativi; resta invece invariata e pari all’1,10% la quota di contribuzione a carico del lavoratore. Sulla base di quanto sopra abbiamo provveduto ad aggiornare, la relativa quota di contribuzione a carico ditta; inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, abbiamo determinato, con le consuete modalità, il coefficiente di assoggettamento previdenziale che risulta pari allo 0,77% per gli operai e per gli apprendisti. (RI *ce 2501 – RPMO)

Cassa Edile di Udine (721/722/723/724/725)

Sulla base della documentazione inviataci (Circ. CEMA Udine n. 4/2014 del 6/11/2014) abbiamo avuto modo di verificare una riduzione della contribuzione da versare alla Cassa, per la sola parte a carico ditta: la nuova contribuzione decorrente dal mese di ottobre 2014 risulta ridotta dello 0,25% in virtù della minore contribuzione al fondo APE. In relazione a quanto sopra abbiamo provveduto ad aggiornare la quota di contribuzione ed il coefficiente di assoggettamento contributivo, che risultano essere i seguenti:

codici 721/722: aziende che abbiano eletto al loro interno il RLS: 9,105% - coeff. 15% INPS Ope./App. 0,855%;

codice 723: aziende che abbiano eletto il RLS e siano in regola con i requisiti di cui alla Circ. C.E: 1/2014: 8,905% - coeff. 15% INPS Ope./App. 0,825%;

codici 724/725: aziende che versano la contribuzione piena: 9,205% - coeff. 15% INPS Ope./App. 0,87%. Rileviamo che per tutti i codici considerati la misura della contribuzione a carico del lavoratore è rimasta invariata e pari al’1,245% così come il coefficiente di assoggettamento fiscale è stato mantenuto invariato e pari allo 0,808% (RI *ce 0721, 0722, 0723, 0724, 0725 – RPMO)

Causali CQ/CR/CV/CW (Cig apprendisti edili): modifica dell’incidenza sui giorni e ore retribuite

A seguito di una verifica abbiamo ritenuto modificare l’impostazione delle causali in oggetto riguardanti l’assenza per CIG degli apprendisti edili; in particolare è stata modificata l’incidenza sui giorni DM (RII 30) e, per i part time, sulle ore retribuite ordinarie (RII 35), nel senso che tali dati fissi non saranno più ridotti delle ore di assenza in questione. Questo comportamento si ritiene infatti corretto in quanto le corrispondenti voci di anticipazione dell’importo carico Cassa edile spettante al lavoratore determinate dalle causali stesse sono assoggettate a contribuzione previdenziale. Pertanto, ai fini espositivi nella denuncia Uniemens, il comportamento è ora il seguente:

la causale NON determina la riduzione dei GG/ore contributi – campi risultato rispettivamente 30 e 35 - ;

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le settimane, come in passato, continuano ad essere considerate di tipo "X": ciò è da leggersi nel senso di settimane in cui vi è sì una riduzione di retribuzione ma per eventi diversi da quelli che comportano l’esposizione come settimane di tipo 1 o 2.

Rileviamo al riguardo che laddove l'Utente non intendesse erogare l'anticipazione dell'importo inibendo quindi la voce automaticamente derivante dalle causali in questione, dovrà anche, conseguentemente, valutare la rettifica sia dei dati fissi suddetti della copertura settimane. (RI *nc CLMO)

SEZIONE RITENUTE / SOSTITUTO D’IMPOSTA

Aggiornamento addizionali comunali

Abbiamo eseguito l’aggiornamento delle addizionali comunali valide per il 2014 come rilevato dal documento presente nel sito internet delle Finanze in data 11/11/2014. (RI *nc DMMO)

Aggiornamento addizionali regionali

Abruzzo: la regione Abruzzo, con Legge Regionale 21/05/2014, n. 32, ha rideterminato, con decorrenza 2014, le aliquote dell’addizionale Irpef, che risultano ora così rimodulate:

redditi fino a 15.000 Euro: 1,54%;

redditi da 15.000 Euro e fino a 28.000 Euro: 1,66%;

redditi oltre 28.000 Euro: 1,73%. Il calcolo è applicato per scaglioni di reddito.

Provincia di Bolzano: la provincia autonoma di Bolzano, con Legge Provinciale 7/04/2014, n. 1, ha confermato per il 2014 l’aliquota dell’addizionale Irpef precedentemente in vigore, che risulta essere dell’1,23%; in aggiunta:

è stata introdotta, per tutti i contribuenti, una deduzione, ai fini della determinazione della base imponibile dell’addizionale regionale all’Irpef, pari a 20.000 Euro (per il 2013 era invece in vigore una fascia di esenzione per i redditi fino a 15.000 Euro);

viene confermata la detrazione d’imposta pari a 252,00 Euro per ogni figlio fiscalmente a carico per i soggetti con reddito Irpef fino a 70.000 Euro. La detrazione d’imposta spetta per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Ai fini della determinazione del limite di 70.000 euro non deve essere considerata la deduzione dalla base imponibile.

(RI *nc DMMO6867)

Bonus fiscale: nuova voce per evidenza del progressivo

A partire dalle elaborazioni del mese di novembre è stata prevista una nuova voce figurativa con codice 3079/PROGR.Bonus art.1 D.L.66/2014, nella sezione “Altre informazioni utili alla lettura” del cedolino, per evidenziare il progressivo del bonus fiscale. Si ritiene che il nuovo dato possa infatti assolvere ad un’esigenza di maggiore trasparenza nei confronti dei destinatari del cedolino, nonché facilitare i controlli da parte degli Utenti, anche in vista delle operazioni di conguaglio di fine anno. (RI *nc SSMO6811)

Bonus fiscale: aggiornato il calcolo per il 2015

Si comunica che pur essendo ancora in via di approvazione la Legge di Stabilità 2015, abbiamo ritenuto aggiornare nella procedura le tabelle del 2015 relative al bonus fiscale secondo quanto previsto nella bozza del provvedimento, per il loro utilizzo nelle funzioni di N/L/C e budget relative all’anno 2015. Nel ricordare che sono stati propost i 960,00 euro annui per redditi fino a 24.000,00 euro ed un valore decrescente fino ad azzerarsi per redditi fino a 26.000,00 euro, ci riserviamo un futuro aggiornamento qualora il provvedimento definitivo subisse delle modifiche. (RI *nc SSMO6861)

Progressivo ritenuta irpef lorda: errata evidenza per cessato richiamato senza riesecuzione del conguaglio

Si comunica che è stata rilevata e corretta un’errata indicazione della ritenuta lorda progressiva nel cedolino paga dei dipendenti/collaboratori cessati con esecuzione del conguaglio e successivamente richiamati escludendo la riesecuzione del conguaglio. Accadeva infatti in questi casi che la ritenuta lorda progressiva era esposta nel cedolino del richiamato in misura doppia. Precisando che trattasi di situazioni particolari dato che, anche nel caso in cui soggetti cessati devono essere richiamati per la corresponsione di somme non soggette a ritenute fiscali, si ritiene che l’Utente in via ordinaria non dovrebbe escludere il conguaglio, si informa che l’anomalia è stata rimossa e che l’errore riguardava comunque esclusivamente l’esposizione, nulla rilevando ai fini del corretto calcolo delle corrispondenti ritenute. (RI *nc SSEP6850)

CALCOLO ACCONTO IMPOSTA RIVALUTAZIONI T.F.R. 2014

Risultano operativi i programmi per l’esecuzione del calcolo del 90% dell’imposta sulle rivalutazioni t.f.r. 2014 il cui versamento va eseguito entro il 16 dicembre 2014.

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Poiché, come più avanti specificato, l’importo dell’acconto è automaticamente riportato nel modello F24 che viene emesso con l’elaborazione del mese di novembre, l’esecuzione del calcolo dell’acconto va fatta prima di iniziare le elaborazioni del mese di novembre. A questo scopo è eseguita dal programma una verifica con l’elaborazione di novembre che produce una segnalazione di avviso all’operatore nel caso sia riscontrata la mancata esecuzione del calcolo dell’acconto: se il conteggio non è dovuto si può continuare, altrimenti si deve uscire dall’elaborazione, eseguire i l calcolo dell’acconto e quindi effettuare l’elaborazione. Si ricordano di seguito le spiegazioni sulle modalità di calcolo, le modalità per il versamento e le istruzioni operative, presenti anche nell’Help della procedura, all’interno dell’argomento Stampe. Modalità di calcolo

La norma concede due possibilità per l’esecuzione del calcolo dell’acconto lasciando libera scelta tra: 1. acconto del 90% prendendo come riferimento le rivalutazioni t.f.r. dell’anno precedente; 2. acconto del 90% sulle rivalutazioni presunte dell’anno in corso. Il programma consente entrambe le possibilità attraverso la scelta dell’opzione del Tipo calcolo presente a sinistra nella parte alta della videata: nel caso di scelta non omogenea per tutte le aziende, chiaramente, prima si sceglie il tipo di calcolo e si selezionano le relative aziende e successivamente l’altro di tipo di calcolo e le altre aziende. Allo scopo di facilitare questo tipo di gestione, ed in ogni caso è comunque utile come pro-memoria, dopo l’esecuzione del calcolo, nell’elenco delle aziende risulta compilata, la colonna Tipo calcolo che riporta per ogni azienda la scelta effettuata.

Tipo calcolo 1= 90% delle rivalutazioni dell’anno precedente Se viene scelta questa opzione il programma calcola l’acconto eseguendo il 90% dell’imposta sostitutiva dovuta nell’anno precedente. Condizione fondamentale per il calcolo è che il conteggio dell’anno precedente sia stato eseguito dalla procedura Essepaghe e che quindi risultino presenti nei Risultati ditta, nei mesi di ottobre e dicembre dell’anno precedente (10/2013 e 12/2013 nello specifico), i campi relativi all’acconto e al saldo 2013 all’interno del gruppo Imposta 11% rival.Tfr: E’ infatti su tali valori su cui viene eseguito il calcolo del 90%. Nel caso non risultino presenti i dati o risultino uguali a zero, al termine del conteggio, sono eventualmente segnalate le aziende con l’avviso che il conteggio non è stato eseguito.

Tipo calcolo 2= 90% delle rivalutazioni presunte dell’anno in corso Questa opzione risulta automaticamente impostata dal programma, in quanto si ritiene che la stessa sia più realistica e consenta un conteggio più vicino al calcolo definitivo che sarà eseguito in fase di chiusura di fine anno. Per eseguire tale conteggio è determinante la comunicazione del coefficiente di rivalutazione t.f.r. che si presume a dicembre 2014. A questo proposito, il programma preimposta automaticamente il coefficiente di rivalutazione di dicembre 2013 per il calcolo presunto, in quanto la circolare AdE n.50/E del 12/6/2002 ha chiarito che va adottato proprio tale coefficiente: il dato, in ogni caso, può essere variato dagli Utenti dove lo ritenessero necessario. Attraverso il coefficiente, il programma, per i dipendenti in forza, calcolerà la rivalutazione del t.f.r. accantonato al 31/12/2013, eseguirà il calcolo dell’imposta dell’11% e sul risultato determinerà il 90%. Al valore determinato sarà aggiunto il 90% dell’imposta dell’11% già trattenuta ai dipendenti che hanno cessato il rapporto nel 2014 ed ai quali risulta liquidato il t.f.r.. Il dato così ottenuto rappresenta l’importo dell’acconto dovuto.

Una volta determinato l’acconto, il programma verifica se esiste ancora un credito residuo dell’imposta anticipata sui t.f.r. ai sensi della L.662/96 e, dove esiste, determina l’importo che può essere recuperato in occasione del versamento. Poiché il conteggio di tale acconto non sarà evidenziato nel prospetto contabile relativo alle elaborazioni delle retribuzioni, ai fini delle registrazioni contabili, è predisposto uno specifico prospetto da consegnare alle ditte dove sono evidenziati l’importo dell’acconto dovuto ed il credito eventualmente recuperato.

Aziende interessate al versamento del Tfr che rimane in azienda al Fondo Tesoreria Inps

Per le aziende in oggetto, è eseguito il conteggio anche della parte dell’imposta sostitutiva a carico del Fondo Tesoreria: si precisa che, com’è noto, il versamento anche della parte a carico dell’Istituto va sempre effettuato dall’azienda unitamente alla parte a proprio carico. Nel caso di calcolo dell’acconto sulle rivalutazioni dell’anno precedente (tipo calcolo = 1), il conteggio della parte riferita al Fondo Tesoreria è effettuato in riferimento a quanto di competenza di detto fondo nel 2013 (risultati/ditta 7335 e 7336) ed effettuando il 90%. Relativamente al valore da recuperare in UniEmens, invece, il dato è determinato sommando gli importi di acconto e saldo 2013 recuperati in UniEmens (mesi di dicembre 2013 e febbraio 2014 - risultati/ditta 7339 e 7340) ed eseguendo il 90%; va da sé che con tale meccanismo l’importo determinato è al netto degli eventuali cessati dell’anno 2013 (cioè è preso a base l’anno precedente) e non 2014, come avviene invece per il tipo calcolo = 2. Nel caso di calcolo dell’acconto sulle rivalutazioni presunte dell’anno in corso, invece, viene effettuato il conteggio con identico meccanismo illustrato per la parte a carico azienda con riferimento al t.f.r. versato al Fondo Tesoreria al 31/12/2013: una volta determinato l’importo di competenza del Fondo Tesoreria, ai fini del recupero in UniEmens, viene poi sottratto quanto già recuperato per i dipendenti cessati nel 2014. L’importo da recuperare in UniEmens del mese di dicembre (scadenza versamento 16/1, circolare Inps 4/2008) sarà evidenziato con codice PF30 (msg. Inps 5859 del 7/3/2008) delle informazioni ditta, <Tfr azienda>, <Recupero>.

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Nel prospetto di calcolo dell’acconto sono evidenziati, su apposita sezione: la parte a carico del Fondo Tesoreria, la parte che sarà recuperata in UniEmens e, nel caso di tipo calcolo = 2, la parte già recuperata nel 2014 per i dipendenti cessati. Nel prospetto contabile del mese di dicembre, nella sezione riservata agli oneri ditta, per quadratura con l’importo del versamento, risulta evidenziata nella colonna avere la parte a carico del Fondo Tesoreria recuperata in UniEmens. Nell’ipotesi di filiali di tipo E (sia fiscale che contributivo) l’importo dell’imposta a carico del Fondo Tesoreria sarà riportato nella denuncia UniEmens e nel prospetto contabile della sola ditta sede. Nell’ipotesi di filiali di tipo F (più posizioni previdenziali) l’importo dell’imposta a carico del Fondo Tesoreria sarà riportato nella denuncia UniEmens e nel prospetto contabile delle varie filiali e della sede mentre, come al solito, il versamento in F24 dell’importo complessivo (parte azienda + parte a carico del Fondo tesoreria) sarà riportato nell’F24 della ditta sede. Nell’ipotesi di accentramenti di tipo C (contributivo) se, l’accentramento è di tipo misto (cioè la stessa filiale fa riferimento sia ad un accentramento di tipo E/F e sia di tipo C), il prospetto di calcolo dell’acconto riporta i dati relativi a tutte le filiali non risultando predisposto lo stesso per la sede di accentramento contributivo; nell’ipotesi, invece, sia previsto il solo accentramento contributivo il prospetto di calcolo dell’acconto sarà predisposto per ogni singola filiale. (RI *nc SSRE6442)

Alcune situazioni particolari di calcolo

Nel caso di dipendenti che hanno percepito anticipazioni nel corso dell’anno, per il calcolo della rivalutazione viene applicato il coefficiente del mese di corresponsione dell’anticipo sull’importo dell’anticipo e il coefficiente presunto di dicembre sulla differenza.

Eventuali anticipazioni corrisposte a novembre non sono considerate, cioè la rivalutazione è eseguita sul fondo al 31/12 dell’anno precedente senza la diminuzione di tali anticipazioni.

Dipendenti cessati a novembre: il calcolo della rivalutazione viene effettuato con il coefficiente di ottobre per cessazioni avvenute entro il giorno 15 o con quello di novembre, in caso contrario. Per tale motivo, dove le cessazioni non sono effettuate in tempo reale risulta opportuno inserire le cessazioni di novembre prima di eseguire il programma, allo scopo di determinare un acconto più preciso (in ogni caso avviene il conguaglio con il saldo).

Dipendenti cessati nei mesi precedenti a novembre: se il t.f.r. è stato liquidato il 90% dell’imposta sostitutiva è calcolato sulla rivalutazione liquidata, mentre se il t.f.r. è ancora sospeso o liquidato in parte (acconti) il calcolo del 90% è eseguito sulla rivalutazione determinata dal programma con il coefficiente del mese cessazione o del mese precedente, se il giorno rientra nei primi 15 giorni.

Migrazioni di dipendenti a seguito di operazioni societarie: in caso di migrazioni di dipendenti per operazioni societarie solitamente il t.f.r. viene trascinato nella nuova ditta. Salvo interventi diversi da parte degli Utenti sui dati storici dei dipendenti migrati, quindi, l’acconto del 90% viene calcolato, per i dipendenti oggetto di migrazione, solo nella nuova ditta e nessun conteggio viene eseguito nella vecchia ditta. Considerate le diverse situazioni che possono rientrare nella generica definizione di “operazioni societarie” si evidenzia agli Utenti interessati da tale casistica di verificare se le modalità di determinazione dell’acconto (in pratica tutto a carico della nuova) risultano corrette e di operare le dovute rettifiche o correzioni dove ritenuto opportuno (Risultati ditta, Imposta 11% rivalutazione Tfr, come più avanti illustrato).

Ditte non elaborate nell’anno precedente con la procedura Essepaghe e per le quali l’Utente desidera applicare il calcolo tipo “1”: per le ditte in tale situazione, è possibile caricare manualmente i risultati nel gruppo risultati ditta Imposta 11% rival.Tfr per permettere alla procedura di eseguire il calcolo in base a l’imposta dovuta nell’anno precedente. Nelle situazioni in cui le elaborazioni sono avvenute con la procedura Essepaghe, i dati sono suddivisi tra acconto (risultati di ottobre a.p.) e saldo (risultati di dicembre a.p.). Ai fini di eseguire il solo calcolo dell’imposta con modalità di tipo “1”, consigliamo di caricare i soli risultati del mese di dicembre a.p., inserendo il valore di acconto + saldo dovuti nell’anno precedente, nei seguenti campi risultato: – 7326/Saldo imp.ta rival.Tfr-ditta (acconto + saldo imposta a carico della ditta) – 7336/Saldo imp.riv.Tfr-F.Tes./F24 (acconto + saldo imposta a carico del Fondo tesoreria) – 7340/Saldo imp.riv.Tfr-F.Tes./Dm10 (acconto + saldo imposta parte a carico del F.do tesoreria per recupero

con codice PF30 in UniEmens) – 7338/Saldo imp.riv.Tfr-Tes.DMAG (acconto + saldo imposta a carico del F.do tesoreria Dmag).

Modalità di versamento

L’importo da versare sarà automaticamente riportato nel modello F24 che sarà emesso con l’elaborazione delle paghe di novembre, da versare entro il 16 dicembre con il codice tributo 1712. L’eventuale credito recuperato sull’imposta anticipata sui t.f.r. ai sensi della L.662/96, invece, sarà evidenziato con il codice tributo 1250 nella colonna relativa agli importi a credito compensati.

Attenzione: ditte senza dipendenti in forza Particolare attenzione va effettuata alle ditte che non hanno più dipendenti in forza nel mese di novembre: per tali ditte, poiché non vi è elaborazione, non vi è stampa del modello F24 che, pertanto, relativamente al tributo in oggetto, va compilato da parte dell’Utente. Rientrano tra tali ditte anche le eventuali ditte senza dipendenti perché migrati per operazione societaria nell’anno in corso ma con dipendenti cessati precedentemente e quindi non interessati dalla migrazione, sia con estinzione del precedente sostituto d’imposta (nostro codice migrazione 9) che senza estinzione (nostro codice migrazione

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8). Se infatti per i dipendenti trasferiti, il calcolo viene effettuato nell’azienda che prosegue l’attività (vd.sopra nelle -Altre situazioni particolari di calcolo-), calcolo e relativo versamento dovranno essere eseguiti anche nell’azienda origine per l’imposta riferita agli eventuali dipendenti cessati prima della migrazione e quindi non trasferiti. Per le aziende estinte inoltre, per le quali il versamento dovrà poi essere fatto con F24 intestato alla ditta che prosegue l’attività, saranno fornite specifiche indicazioni in sede di 770 per la corretta esposizione nel quadro ST.

Istruzioni operative

Per eseguire il calcolo dell’acconto si deve: selezionare la voce Imp.ta sostitutiva 11% rival.Tfr, presente nella sessione Stampe, Stampe annuali, Imp.ta

sostitutiva 11% rival.Tfr; selezionare la sottovoce Calcolo acconto 90%; valutare l’opzione della modalità del tipo di calcolo che risulta già preimpostata con il codice 2; nell’elenco delle ditte proposto sono automaticamente escluse le famiglie (non sono sostituti d’imposta) e le filiali

relative ad accentramenti di tipo F (fiscale) o E (sia fiscale che contributivo) in quanto il calcolo è eseguito in riferimento alla ditta sede, che le comprende. Da questo elenco si esegue la selezione delle ditte: in caso di scelta omogenea del tipo di calcolo si ricorda che può essere impostata, per semplicità, l’opzione seleziona tutte le ditte;

cliccare sul tasto Calcola per avviare il programma: il programma visualizzerà la ditta in corso di elaborazione. Il tempo di esecuzione è proporzionale ai dipendenti presenti negli archivi. L’importo dell’acconto del 90% e l’eventuale credito recuperato sono memorizzati dal programma nell’archivio Risultati Ditta, nel gruppo Imposta 11% rivalutazione Tfr.

Per eseguire la stampa del prospetto si deve: avere eseguito precedentemente il calcolo dell’acconto; selezionare la sottovoce Stampa prospetto acconto; dall’elenco proposto selezionare le ditte (tutte), impostare il numero di copie, se diverso da 1, e quindi come in

tutti i programmi di stampa cliccare su uno dei quattro tasti, Stampa, Anteprima, Invio al Service, File. Esecuzione del calcolo dell’acconto dopo aver eseguito l’elaborazione di novembre

Quando viene eseguito il calcolo dell’acconto, il programma verifica che per la ditta/e selezionata/e non sia già stata eseguita l’elaborazione del mese di novembre: ricordiamo, ancora una volta, che il calcolo dell’acconto va eseguito prima dell’elaborazioni del mese di novembre allo scopo di portare automaticamente nel modello F24 generato automaticamente proprio dall’elaborazione, il relativo importo. Qualora si esegua o si riesegua il conteggio dopo aver effettuato l’elaborazione di novembre, il programma evidenzia che i dati relativi al versamento dell’acconto sono già stati memorizzati nell’archivio Risultati ditta, F24, e che in questo caso non saranno automaticamente aggiornati nel caso risultassero diversi da quelli calcolati in precedenza: questo controllo, l’eventuale aggiornamento e l’eventuale ristampa del modello F24 risultano, pertanto, esclusivamente a carico dell’Utente. Ricordiamo che eventuali incongruenze di questo tipo possono, chiaramente, compromettere il corretto calcolo del versamento a saldo a fine anno. In senso generale, quindi, si raccomanda di non rieseguire il conteggio dell’acconto dopo aver effettuato l’elaborazione.

(RI *nc SSMO)

LAVORATORI DETENUTI ED INTERNATI: SGRAVI FISCALI E CONTRIBUTIVI

E’ stato pubblicato nella G.U. n.246 del 22 ottobre 2014 il Decreto del Ministero della Giustizia n.148 del 24 luglio 2014 che disciplina gli sgravi fiscali e contributivi a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati. Nel rimandare quindi alla lettura del Decreto per i dettagli sulle condizioni di accesso ai benefici, se ne evidenziano le principali caratteristiche e l’operatività nella procedura EssePaghe. Credito d’imposta: caratteristiche

A favore delle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti, internati o semiliberi, nonché per le imprese che svolgono attività di formazione nei confronti degli stessi soggetti, spetta un credito d’imposta nelle seguenti misure:

lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno: per l’anno 2013 euro 700,00 mensili, a decorrere dal 2014 euro 520,00 mensili;

lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi: per l’anno 2013 euro 350,00 mensili, a decorrere dal 2014 euro 300,00 mensili.

Per entrambe le tipologie di soggetti inoltre, il credito:

è subordinato alla stipula di apposita convenzione con la Direzione dell’Istituto penitenziario;

spetta in proporzione alle giornate di lavoro prestate e per i lavoratori part-time, in proporzione alle ore prestate;

va riconosciuto nei limiti del costo sostenuto per il lavoratore;

è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24;

non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap;

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è applicabile anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, per i 24 mesi successivi se non ne hanno beneficiato, a condizione in ogni caso che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ristretto.

A decorrere dal 2015 per usufruire del credito infine le imprese dovranno, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, presentare un’apposita istanza, presso l’Istituto penitenziario con il quale è stata stipulata la convenzione, relativa alle assunzioni effettuate e a quelle in previsione, quantificando l’importo del credito d’imposta che si intende fruire; l’impresa riceverà poi comunicazione dell’importo massimo spettante.

Credito d’imposta: operatività Per la gestione del credito d’imposta, abbiamo previsto due voci neutre e non riportate nella stampa del cedolino:

codice voce 3110/Cred.imposta deten.art.1co.1 DM148/2014 in riferimento ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno (voce già esistente in precedenza, ora aggiornata con il valore previsto per il 2014);

codice voce 3122/Cred.imposta deten.art.1co.2 DM148/2014 in riferimento ai lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi (nuova voce).

Per entrambe le situazioni, attraverso la comunicazione del solo codice voce, il calcolo del credito viene eseguito automaticamente e l’importo generato è riportato nel modello F24 con il codice tributo 6741, già previsto per lo stesso credito d’imposta in precedenza e che si ritiene quindi continui ad essere utilizzabile, non essendo intervenute diverse disposizioni a riguardo (Risoluzione AdE n. 182 del 11/6/2002). Il calcolo del credito viene così eseguito dal programma:

per i dipendenti full-time, dividendo l’importo mensile previsto per le giornate lavorative del mese e moltiplicato per le giornate di effettiva presenza;

per i dipendenti part-time, dividendo l'importo mensile previsto per le ore lavorative del mese per un dipendente full-time (utilizzando la % part-time per risalire all'orario full-time), moltiplicato per le ore di lavoro (ordinarie + straordinario + supplementare);

per tutti, l’importo ottenuto viene confrontato con il costo mensile del dipendente (costo retribuzioni + oneri contributivi + premio Inail + accantonamento mensile TFR) e viene riconosciuto il minore tra i due.

Nel caso in cui si dovesse forzare l’importo del credito rispetto al calcolo eseguito dalla procedura, è sufficiente imputare tale importo in corrispondenza del codice voce.

Sgravio contributivo: in attesa di istruzioni da parte dell’Inps A favore delle imprese che assumono detenuti o internati, ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari o condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, spetta a decorrere dal 2013 uno sgravio della contribuzione previdenziale ed assistenziale:

nella misura del 95%;

sia per la quota a carico azienda che per la quota a carico lavoratore;

riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro;

anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, per i 24 mesi successivi se non ne hanno beneficiato, a condizione in ogni caso che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ristretto.

Si ricorda a riguardo che le disposizioni vigenti in precedenza (circolare Inps n.134/2002) prevedevano invece per gli stessi soggetti uno sgravio dell’80% dei contributi ditta e dipendente e che lo stesso operava nella procedura EssePaghe attraverso il codice ente 001.623/Riduz. ex lege 193/2000, automaticamente determinato in elaborazione per i soggetti con codice 79 nel campo “Tipo rapporto” della sezione –Gestione rapporto di lavoro- dell’anagrafica dipendente. Per la gestione dell’agevolazione in oggetto ci riserviamo una successiva comunicazione in attesa delle necessarie indicazioni dell’ INPS.

(RI *nc SSMO6836)

ANAGRAFICA DITTA E DIPENDENTE: INTEGRAZIONE DATI E REVISIONE DI ALCUNE VIDEATE

Anagrafica ditta

E’ stata effettuata l’integrazione dei dati relativi al titolare/rappresentante legale estero allo scopo di prevederne l’automatico riporto nei file telematici UNILAV relativi alle pratiche di: assunzione, cessazione, trasformazione, proroga. Nel dettaglio:

nella videata –Dati anagrafici-, frame –Persona fisica-, è stata inserito il nuovo campo della cittadinanza da compilarsi in relazione alla tabella proposta (tab.Uniemens);

nella videata –Rapp.legale/Doc.ric-, frame –Rapp.Legale-, è stata inserito il nuovo campo della cittadinanza da compilarsi in relazione alla tabella proposta (tab.Uniemens);

nella videata –Rapp.legale/Doc.ric.-, è stata prevista una nuova frame, in basso, relativa ai dati del Titolare/Rapp.Legale estero che risulta abilitata quando risulta compilato uno dei due campi –cittadinanza- di cui sopra.

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Anagrafica dipendente In questo caso è stata fatta una revisione di maggior rilievo sulle videate a seguito dello spostamento di alcuni campi da una videata all’altra, della previsione di una nuova videata e dell’eliminazione di due campi non più necessari. Anche in questo caso i nuovi campi previsti sono funzionali al loro riporto nei file telematici UNILAV come sopra specificato. Nel dettaglio:

Videata –Dati anagrafici-:

il campo della –Cittadinanza- è stato spostato all’interno della frame dei –Dati di nascita-, dopo la provincia di nascita;

sono stati spostati nella seconda videata – Dati anagrafici/2- i dati della frame –Extracomunitario-;

i campi –Regol.ex.DL.195/2002- e -1° rapp.lavoro in Italia- sono stati eliminati perché non più utilizzati nella procedura.

Videata -Dati anagrafici/2-:

i dati relativi alla frame –Dati Inpdap-, -Dati Inps/Dmag-, -Dati Enpals-, ed alla griglia –Altri Enti previdenziali/assistenziali- sono stati spostati nella nuova videata chiamata –Enti prev./ass.- che segue immediatamente dopo;

è stata inserita la frame –Extracomunitario- con i relativi dati dove sono state aggiunte le seguenti nuove informazioni: -Questura rilascio-, da compilarsi in relazione alla tabella proposta (tab.Unilav), –Sussistenza sistemazione alloggiativa- e –Impegno dat.lavoro pagamento spese rimpatrio-;

nella frame –Alterazioni rispetto alla ditta- sono inseriti i campi -Provincia lavoro-, -Unità operativa- e –Cod.comune attività- prima presenti nella videata –Gestione rapporto-.

Videata –Enti prev./ass.-: nuova videata dopo –Dati anagrafici/2- dove sono stati collocati i dati relativi alla frame –Dati Inpdap-, -Dati Inps/Dmag-, -Dati Enpals-, ed alla griglia –Altri Enti previdenziali/assistenziali-.

Videata – Gestione rapporto-: i campi relativi a -Provincia lavoro-, -Unità operativa- e –Cod.comune attività- sono stati spostati in –Dati anagrafici/2-, frame –Alterazioni rispetto alla ditta-.

(RI *nc BTMO6637)

Nuova funzione di ricerca nelle –griglie-

E' stata introdotta una nuova funzione che permette di eseguire delle ricerche di un testo qualsiasi, alfabetico o numerico, nelle principali –griglie- della procedura. A titolo di esempio si cita, per l’anagrafica ditta, la griglia dei cantieri edili, dei lavoratori somministrati, dello scadenziario, del diario; per l’anagrafica dipendente la griglia dello storico (oltre alle omonime griglie della ditta). Anche altri archivi risultano interessati; ad esempio l’archivio Risultati dove, però, si precisa che la ricerca vale esclusivamente sulla griglia che presenta codice e descrizione del campo risultato e non su quella che contiene i relativi valori. La nuova funzione si richiama digitando i tasti CTRL + R contemporaneamente; una volta digitato il testo da ricercare il cursore si posiziona nel primo trovato e con i tasti direzione si possono scorrere gli altri risultati della ricerca. (RI *nc FLMO6828)

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ESEGUITE SULLA PROCEDURA

Part-time verticali: situazioni con mesi completamente non lavorati

Si ritiene utile riepilogare la gestione della casistica in oggetto a seguito, da una parte delle domande che arrivano al servizio di assistenza, e dall’altra in considerazione di una recente manutenzione che consente, per i part-time verticali (e solo per loro) di indicare nel campo della -percentuale part-time mese- il valore 0. Con l’occasione, inoltre, si segnala che nell’Help, nel libro –Guida nella gestione di….-, all’interno dell’argomento –Gestione situazioni e tipologie particolari di dipendenti- è stato inserito un nuovo documento che riguarda il rapporto di lavoro part-time, in generale, e soprattutto le avvertenze per una corretta gestione. Proprio dal documento di Help, quindi riportiamo di seguito le modalità di gestione nella procedura dei part-time verticali con mesi completamente non lavorati. Nel rapporto di tipo verticale, ci possono essere anche dei mesi completamente non lavorati: si riporta l’esempio di dipendente che lavora 6 mesi al 100% (cioè come un full-time) e sei mesi a zero ore, risultando una percentuale annua del 50%. Ora, fermo restando, che la percentuale annua rimane ferma sempre al 50%, si illustrano di seguito le modalità di impostazione per il periodo al 100% e per il periodo a zero ore. Mese al 100% (ovvero lavorato): la percentuale mese va impostata con 100%; la percentuale annua va impostata con 50%; l’orario di lavoro va impostato come un normale lavoratore full-time. Con l’opportuno adeguamento delle percentuali e dell’orario di lavoro, tale impostazione va fatta in tutte le situazioni di mese lavorato anche se non al 100%. Mese a zero ore (non lavorato): la percentuale mese va impostata con 0%; la percentuale annua va impostata con 50%; l’orario di lavoro va impostato indicando nella colonna delle ore lavorate per tutti i giorni “–“ (doppio trattino), che corrisponde appunto a giorno non lavorato. Con tale modalità è già automaticamente eseguito, in fase di input movimenti (il cedolino deve essere comunque elaborato anche tali mesi) l’azzeramento di tutti i valori mensili con emissione del cedolino a zero. (RI *nc BTMO6800)

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Liquidazione mensile rateo mensilità aggiuntiva con rivalutazione a scadenza: nuova opzione Si fa seguito all’accordo di rinnovo dell’8 settembre 2014 del Ccnl Acconciatura/Estetica (430 – 404), in cui è prevista la possibilità, previo consenso del lavoratore, di erogare mensilmente i ratei della tredicesima mensilità con conguaglio poi a dicembre per incrementi salariali applicati nel corso dell’anno (vd. nostra circolare n.9/2014), per comunicare che abbiamo previsto allo scopo il nuovo codice tipo corresponsione mensilità aggiuntiva R/Mensile con rivalutazione. La nuova opzione, da specificare dall’Utente nella frame –Dati generali- dell’alterazione ditta o dipendente –Mensilità aggiuntive-, consente la liquidazione mensile del rateo della corrispondente mensilità aggiuntiva come la già presente opzione M/Mensile ma, a differenza di questa, nel mese finale di maturazione della mensilità, o nel mese di cessazione se antecedente, effettua un ricalcolo del totale maturato sulla base della retribuzione in essere in quella data con confronto rispetto a quanto precedentemente liquidato ed erogazione della differenza; in altre parole viene eseguito un conguaglio per riconoscere eventuali differenze derivanti da incrementi salariali. La nuova scelta, inoltre, introdotta a seguito della previsione contrattuale citata all’inizio del presente argomento, può comunque essere utilizzata in luogo della liquidazione mensile M in tutte le situazioni in cui, per accordo tra le parti o per eventuali altre considerazioni, l’Utente ritenga che debba essere operato un conguaglio a scadenza. Si precisa infine che anche il tipo R, come M, effettua mensilmente un conguaglio delle ore liquidate e quindi, se si inizia a liquidare mensilmente una mensilità aggiuntiva per un dipendente che presenta ratei maturati e non liquidati, nel primo mese sono liquidati tutti i ratei non ancora pagati. (RI *nc SSMO6830)

Elaborazione: nuova segnalazione per anticipazioni/acconti Tfr superiori al maturato

Si comunica che abbiamo previsto una nuova segnalazione, in fase di –Elaborazione-, per avvisare delle situazioni di dipendenti con anticipazioni o acconti di Tfr nel mese che eccedono il maturato e per effetto dei quali quindi il Tfr residuo alla data presenta un saldo negativo. Si ricorda che un’analoga segnalazione è già prevista per i dipendenti cessati con liquidazione del Tfr. (RI *nc SSMO6882)

Prospetto T.F.R. mensile: previsto il “prospetto totali” azienda

Si informano gli Utenti che da ora per la stampa in oggetto è prevista l’opzione di stampa del prospetto totali aziendali, cioè senza il dettaglio dei singoli dipendenti, così come già avviene per il prospetto T.F.R annuo. Per attivare l’opzione, una volta entrati nella funzione Stampe=>Stampe mensili=>Prospetto T.F.R., basterà apporre il flag nell’omonimo campo. (RI *nc RMMO6864)

Denuncia d’infortunio lavoratori part-time: rettifica dati retributivi per 18.ma settore metalmeccanica

Si segnala che è stato rilevato che per i dipendenti part-time dei contratti della Metalmeccanica Confindustria (001), Api (003) e Cooperative (002), per i quali è stato gestito l’elemento annuo retributivo di mensilizzazione attraverso la mensilità aggiuntiva (18.ma), l’incidenza di tale elemento veniva erroneamente considerata nella determinazione dell’”importo retribuzione” della sezione –dati retributivi- della denuncia di infortunio, laddove non adeguato al minimale giornaliero Inps, nonché nel calcolo della stessa quota giornaliera Inail. Con gli aggiornamenti di apertura del mese di novembre, il programma risulta opportunamente corretto. (RI *nc SSEP6852)

Prospetto Ricerca / Stampa scadenze archivi: stampa su file

Nella stampa in oggetto è stata prevista la possibilità, attraverso il tasto –Stampa su file- previsto nella finestra di destinazione della stampa proposta al termine della ricerca, di poter “esportare” la stampa in oggetto in un file in formato testo -.txt-. L’utilità può essere poi correlata dall’Utente per una eventuale importazione su foglio Excel. (RI *nc FLEP6773)

Prospetto Ricerca / Stampa scadenze archivi: correzione per errata esposizione delle scadenze ripetitive E’ stata corretta un'anomalia a causa della quale non venivano esposte nel prospetto le scadenze che nel mese avevano il codice 99 nel campo del –mese- (che significa “proponi tutti i mesi”) in tutti i casi in cui il giorno risultava essere diverso da quello specificato nel campo –data dal- del periodo di ricerca. Ad esempio: se il periodo di ricerca era 30/10/2014 al 3/11/2014, le scadenze con 30/99 venivano evidenziate, quelle con data 01/99, pur rientrando nel periodo di ricerca non venivano visualizzate. (RI *nc FLMO6858)

Prospetto ferie/ex festività/rol: segnalazione anomalia

E’ stata rilevata e corretta un’anomalia nella stampa del prospetto ferie/ex festività/rol, Stampe mensili, nel caso di ditte con esposizione nel cedolino di ferie, ex festività e dei rol con l’opzione C/Maturato/goduto/saldo A.C. e A.P. In tale ipotesi, nella riga relativa ai permessi per ex festività, goduti/pagati dell’anno corrente, non veniva conteggiato correttamente il totale. (RI *nc FLMO6851)

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Export predefinito EBAV / SANI.IN.VENETO E' stata rilevata e corretta un’anomalia che competeva comportare in alcune situazioni (dipendenti senza contribuzione nel mese) la mancata indicazione del codice categoria nel file prodotto per le ditte con codice contratto 186/Servizi di pulizia artig.(Veneto). (RI *nc FLMO6845)

Import presenze: manutenzione

Il programma in oggetto è stato integrato per permettere, dove necessario, la predisposizione di altre 2 tabelle di conversione: una per i codici centro di costo e una per i codici cantiere. I due nuovi campi -C/Costo- e –Cantieri- sono stati inseriti nella frame –Decodifiche- (nella riga sottostante –Causali- e –Voci-) e risultano disponibili nel caso in cui il Tracciato di Import sia diverso da –Standard-. L’operatività è simile alle altre tabelle di decodifica ma in questi 2 casi il nome della tabella è il codice della ditta stessa e nella colonna -Cod.Paghe- possono essere inseriti solo i codici dei centri di costo o dei cantieri appartenenti alla ditta specificata. (RI *nc CMIM6893)

Webazienda: ricezione anagrafiche inviate dallo Studio Per risolvere un problema di compatibilità tra i diversi browser, è stata aggiunta una colonna -Selezione riga- nell'elenco delle anagrafiche inviate dallo Studio (Menu -> Connessione -> Ricevi) per cui per importarle non è sufficiente evidenziare la riga ma prima di dare –Conferma- deve essere selezionato il check corrispondente (prima colonna a sinistra, a fianco del cognome/nome) . (RI *nc CMIM)

ISTITUZIONE NUOVI COMUNI 2014: AGGIORNAMENTO ANAGRAFICI

Facendo seguito a quanto già in precedenza comunicato (nostra comunicazione 13/2014 e seguenti), rendiamo noto che dall’elenco dei Comuni pubblicato sul sito internet delle Finanze e da noi preso come unico riferimento, risulta “ufficializzata” l’istituzione di altri comuni, sorti dall’accorpamento di comuni già esistenti. In particolare, il seguente Comune risulta istituito a decorrere dal 1/01/2014: - Valsamoggia (BO) – codice catastale M320, sorto per fusione dei comuni di Bazzano (A726), Castello di Serravalle

(C191), Crespellano (D158), Monteveglio (F659) e Savigno (I474); Per i “vecchi” Comuni interessati dalla fusione è stata compilata l’opzione ex-comune, in modo da impedire il loro utilizzo per la codifica di nuove anagrafiche. Il seguente comune risulta invece istituito a decorrere dal 4/02/2014: - Bellagio (CO) – codice catastale M335, sorto per fusione dei comuni di Bellagio (A744) e Civenna (C754); Per questo comune, data la diversa decorrenza istitutiva, NON è stata compilata l’opzione ex-comune, poiché i “vecchi” comuni sono ancora validi per la compilazione del campo “Domicilio fiscale al 1° gennaio” dell’Anagrafica dipendente/collaboratore. In considerazione della ricaduta di tali nuove istituzioni sui dati presenti negli archivi della procedura, abbiamo predisposto un programma di utilità che è eseguito automaticamente con l’apertura del mese di novembre 2014 e che, per i Comuni di cui sopra provvede all’aggiornamento per i seguenti campi anagrafici degli archivi dell’anno corrente:

ANAGRAFICA DITTA: - Dati Anagrafici – Luogo svolgimento attività: Comune/Prov. - Dati Sost.imposta – Residenza anagrafica/Sede legale: Comune/Prov. - Soci assicurati Inail: Comune residenza/Prov. residenza - Rappresentante legale – Indirizzo di residenza: Comune/Provincia - Lavoratori somministrati: Comune residenza/Prov. residenza

ANAGRAFICA DIPENDENTE/COLLABORATORE: - Dati Anagrafici – Domicilio fiscale: Comune/Prov. - Dati Anagrafici – Domicilio fiscale al 1° gennaio: Comune/Prov. (Solo per i comuni istituiti dal 1/01/2014) - Dati Anagrafici/2 – Dati Inps/DMAG: Comune att./Prov. (solo dipendenti) - ANF al coniuge – Domicilio fiscale: Comune/Prov. (solo dipendenti) - Eredi – dati dell’erede – Indirizzo: Comune/Prov.

I soggetti interessati dall’aggiornamento sono riportati su apposito prospetto di verifica proposta nell’esecuzione delle operazioni di chiusura. Limitatamente al Comune di Bellagio (M335), si evidenzia che a causa dell’omonimia con il “vecchio” comune denominato Bellagio (A744), il programma non ha effetto, per cui si è deciso di utilizzare anche per il 2014 il vecchio codice, aggiornandolo con le aliquote di addizionale comunale all’Irpef deliberate per il nuovo codice catastale M335. In tempo per l’elaborazione dei CUD2015 (redditi 2014) provvederemo quindi a impostare l’opzione ex-comune per il vecchio codice (al pari di tutti i comuni istituiti dopo l’1/01/2014): in tal modo le anagrafiche risulteranno allineate al nuovo codice catastale valido per il comune di Bellagio (M335) che è comunque già reso disponibile nelle nostre tabelle. Ci riserviamo ulteriori e analoghi aggiornamenti non appena il sito delle Finanze renderà ufficiale l’istituzione dei Comuni rimanenti. (RI *nc DMMO6876)

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COMUNICAZIONI VARIE

Coefficiente rivalutazione t.f.r. cessati dopo il 15 novembre e fino al 15 dicembre 2014

Il coefficiente per la rivalutazione del t.f.r. da applicarsi per i dipendenti cessati dopo il 15 novembre 2014 è stato da noi determinato in 1,515056%. (RI *nc DMMO)

Coefficiente rivalutazione t.f.r. cessati dopo il 15 dicembre 2014 In considerazione della possibilità di effettuare la chiusura/apertura del mese per singole ditte anche in via anticipata rispetto alla prevista data di invio dei consueti aggiornamenti di fine mese, è stata fatta l’impostazione presuntiva, sempre secondo i medesimi criteri, anche del coefficiente di rivalutazione riferito al secondo mese successivo a quello di chiusura: il coefficiente per la rivalutazione del t.f.r. da applicare per i dipendenti cessati dopo il 15 dicembre è stato da noi determinato in 1,710084%. (RI *nc DMMO)