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silvestro-caselli
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Che cos’è il bilancio?
1. E’ il documento sul quale confluiscono le rilevazioni sistemiche effettuate tramite la CO.GE.
2. E’ il documento attraverso il quale è possibile determinare il reddito d’esercizio e il capitale di funzionamento.
3. E’ un documento prevalentemente finalizzato al soddisfacimento delle esigenze informative di un insieme eterogeneo di soggetti.
4. E’ lo strumento attraverso il quale si ricavano informazioni esaurienti ed attendibili sulle vicende economico-aziendali dell’impresa
Chi deve redigere il bilancio?
1) Tutte le società di capitali e le società cooperative
2) Gli enti pubblici, gli enti creditizi e finanziari, le compagnie assicurative.(Il bilancio è redatto secondo specifici provvedimenti legislativi)
Quali sono gli organi coinvolti nella redazione ed approvazione del bilancio?
1) Lo schema di bilancio deve essere redatto dagli amministratori della società.
2) L’assemblea della società ha il compito di 2) L’assemblea della società ha il compito di approvarlo.approvarlo.
Norme che disciplinano il bilancio
Il bilancio d’esercizio è disciplinato: dal codice civile nel libro V “Del lavoro” , Titoli V
delle società, agli articoli 2423 e seguenti. La normativa recepisce la IV Direttiva 78/660/CEE: Attraverso il D.Lgs. 127/91 che ha modificato il codice civile del 1942
Principi contabili nazionali emanati OIC Organismo Italiano di contabilità
Principi Contabili Internazionali, per le società quotate, emanati dallo IASB
Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica
Le disposizioni del codice civile sono state in parte modificate con la riforma del diritto societario d.lgs. N. 6 del 2003.
Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica
Impianto normativo contenuto nel codice civile: Aspetti sostanziali Aspetti formali Aspetti collaterali
Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica
Aspetti sostanziali:Fanno riferimento al fine del bilancio (art.2423), ai principi generali di redazione (art.2423-bis) e ai principi particolari di valutazione (art. 2426) e sono tra loro strettamente correlati
Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica
PRINCIPI PARTICOLARI
art. 2426
PRINCIPI GENERALIart. 2423-bis
FINE art.2423
DAL FINE
Dipendono i:
PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE
DAI
PRINCIPI GENERALI DI VALUTAZIONE Dipendono i:
PRINCIPI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE
Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica
Aspetti formali:Si riferiscono al modello di Stato Patrimoniale (art. 2424), di Conto Economico (art.2425) e Nota Integrativa (art. 2427), nonché alle modalità di presentazione delle voci all’interno degli schemi previsti.
Il bilancio d’esercizio nella normativa civilistica
Aspetti collaterali:Integrano e circostanziano le modalità di esposizione in bilancio delle singole poste da inserire nello SP (art. 2424-bis), nel CE (art. 2425-bis) e i criteri di classificazione delle poste (art. 2423-ter).
Principi di redazione del bilancio d’esercizio
Clausola generale art. 2423
Principi di redazione art. 2423-bis
Schemi di redazione artt. 2424 - 2425
art. 2423. Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito
- dallo stato patrimoniale,
- dal conto economico,
- e dalla nota integrativa.
Documenti quantitativi- contabili
Documento analitico-descrittivo
Questi tre documenti costituiscono un insieme unitario ed inscindibile
Nelle società di capitali il bilancio d’esercizio deve essere corredato dalla relazione sulla gestione da redigersi a cura degli amministratori. (art. 2428)
Clausola generale art. 2423
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Principio di Chiarezza art. 2423
La chiarezza: consiste in una rappresentazione formale dei conti che permetta ai fruitori del bilancio di comprenderne il contenuto.
in virtù di tale principio il legislatore impone il rispetto di definiti schemi, imposti dai seguenti artt.:
Art. 2424 Stato Patrimoniale
Art 2425 Conto Economico
Art 2423-ter 2424-bis 2425-bis
Art. 2427 Nota Integrativa
Chiarezza: art. 2423-ter
Obiettivo del principio
Perseguire la standardizzione dei bilancio
Le comparazioni nello spazio e nel tempoConsentire
Chiarezza: art. 2423-ter
1. Rispetto degli schemi di bilancio
- Rispetto dell’ordine di esposizione
- Divieto di raggruppamenti di voci
- Obbligo di inserimento di nuove voci
2. Adattamento delle voci quando la natura dell’attività esercitata lo esige
3. Comparabilità delle voci
4. Divieto di compensi di partite
Clausola generale art. 2423 (principi di verità e correttezza)
2. Principio di verità: corrispondenza fra i fatti aziendali e i valori iscritti in bilancio
3. Principio di correttezza: il redattore del bilancio deve fornire un’informazione neutrale, nel rispetto delle norme del codice civile. Tale principio mira a circoscrivere la discrezionalità degli amministratori.
Art. 2423
I due principi: Verità e Correttezza
Costituiscono:
“Quadro fedele”
“True and fair view”
Contenuto nell’art. 2 comma 3 della IV direttiva CEE
Art. 2423 – terzo e quarto comma
Informazioni supplementari:
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Art. 2423 – terzo e quarto comma
Deroga per speciali ragioni:
si prevede l’obbligo di derogare alle disposizioni relative al bilancio di esercizio, qualora, in casi eccezionali, la loro applicazione sia in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta.
Art. 2423 – quarto commaDeroga per speciali ragioni:
Carattere di eccezionalità È obbligatoria È estendibile a ogni disposizione relativa al bilancio di
esercizio Comporta un obbligo di giustificazione ed
evidenziazione delle conseguenze in nota integrativa Comporta un obbligo di accantonamento degli utili che
ne derivano in riserva non distribuibile
Principi di redazione: art. 2423-bis
1) Prudenza (commi 1, 2, 4, 5)
2) Prevalenza della sostanza sulla forma (comma 1)
3) Continuità della gestione (comma 1)
4) Competenza (comma 3)
6) Costanza dei criteri di valutazione (comma 6)
5) Separatezza valutativa (comma 5)
1. Principio di prudenza
Scopo della norma
Si concretizza:
DIVIETO di IMPUTARE UTILI SPERATI
OBBLIGO di IMPUTARE RISCHI E PERDITE PRESUNTE
- Evitare la sopravalutazione delle attività e la sottovalutazione delle passività ANNACQUAMENTO DEL CAPITALE
COSTIUSCE LA PRINCIPALE FORMA DI GARANZIA PER I
TERZI
2. Prevalenza della sostanza sulla forma
La valutazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
3. Continuità della gestione (going concern)
La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività.
L’AZIENDA E’ DESTINATA A PERDURARE NEL TEMPO E QUINDI DEVONO ESSERE APPLICATI CRITERI DI FUNZIONAMENTO
4. Principio di competenza
Significa che si devono imputare all’esercizio i costi e i ricavi che trovano nello stesso giustificazione
economica indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria.
QUANDO UN COSTO E UN RICAVO SONO DI COMPETENZA?
UN RICAVO E’ DI COMPETENZA: quando è avvenuta la consegna del bene e si è conclusa la prestazione del servizio
UN COSTO E’ DI COMPETENZA: quando ha trovato il correlativo ricavo o ragionevolmente non potrà più trovarlo.
5. Il principio della separatezza valutativa
Non è possibile effettuare la compensazione di partite dal punto di vista quantitativo
6. Il principio di costanza dei criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio non possono essere variati da un esercizio all’altro.
La variabilità inficerebbe la qualità delle informazioni.
La capacità informativa di bilancio è esaltata dalla possibilità di comparazione in una serie storica.
Deroga al principio di costanza dei criteri di valutazione
Da adottare solo in casi eccezionali
La sua adozione non è un obbligo ma è facoltativa
Può essere esercitata solo nell’ambito dei criteri di valutazione indicati dal legislatore
Comporta un obbligo di evidenziazione e giustificazione delle conseguenze in nota integrativa