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Caso Caso giurisprudenziale giurisprudenziale sull’azienda 4 sull’azienda 4 Cass., 16 aprile 2008, n. Cass., 16 aprile 2008, n. 10062 10062 Parma 2 ottobre 2008 Parma 2 ottobre 2008

Caso giurisprudenziale sullazienda 4 Cass., 16 aprile 2008, n. 10062 Parma 2 ottobre 2008

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Caso giurisprudenziale Caso giurisprudenziale sull’azienda 4sull’azienda 4

Cass., 16 aprile 2008, n. 10062Cass., 16 aprile 2008, n. 10062

Parma 2 ottobre 2008Parma 2 ottobre 2008

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Ricorso Pret. PesaroRicorso Pret. Pesaro

Con contratto del 25 marzo 1988 P.L. cedeva alla Con contratto del 25 marzo 1988 P.L. cedeva alla Bazar snc di P. e M. la propria azienda Bazar snc di P. e M. la propria azienda commerciale (drogheria). Il 1 aprile 1988 la P. commerciale (drogheria). Il 1 aprile 1988 la P. concedeva in locazione per sei anni i locali in cui concedeva in locazione per sei anni i locali in cui aveva esercitato l’azienda commerciale.aveva esercitato l’azienda commerciale.

Il contratto di locazione si interruppe il 18 settembre Il contratto di locazione si interruppe il 18 settembre 1992, in seguito a provvedimento di rilascio 1992, in seguito a provvedimento di rilascio ottenuto da P. L. nei confronti di Bazar snc.ottenuto da P. L. nei confronti di Bazar snc.

Con ricorso del 24 ottobre 1992 la società Bazar Con ricorso del 24 ottobre 1992 la società Bazar sosteneva che P.L. aveva violato l’art. 2257 c.c.sosteneva che P.L. aveva violato l’art. 2257 c.c.

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Ricorso Pret. PesaroRicorso Pret. Pesaro Bazar snc sosteneva che sei mesi dopo la cessione Bazar snc sosteneva che sei mesi dopo la cessione

dell’azienda P. L. aveva richiesto al comune di Fano la dell’azienda P. L. aveva richiesto al comune di Fano la licenza per le voci “profumeria e giocattoli” e dopo circa licenza per le voci “profumeria e giocattoli” e dopo circa un anno pure per “generi di drogheria e combustibili” un anno pure per “generi di drogheria e combustibili” relative ad altro esercizio commerciale che gestiva in relative ad altro esercizio commerciale che gestiva in locali quasi confinanti con quelli locati a Bazar snc.locali quasi confinanti con quelli locati a Bazar snc.

Chiedeva al Pretore di Pesaro sequestro conservativo Chiedeva al Pretore di Pesaro sequestro conservativo sui beni immobili fino alla concorrenza di L. 40.000.000, sui beni immobili fino alla concorrenza di L. 40.000.000, sul presupposto che P.L. versava in cattive condizioni sul presupposto che P.L. versava in cattive condizioni economiche.economiche.

Il pretore concedeva il sequestro.Il pretore concedeva il sequestro.

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Processo Trib. PesaroProcesso Trib. Pesaro Bazar conveniva quindi avanti al Tribunale di Pesaro Bazar conveniva quindi avanti al Tribunale di Pesaro

la P. L., chiedendo la convalida della misura la P. L., chiedendo la convalida della misura cautelare e condanna al risarcimento del danno. cautelare e condanna al risarcimento del danno.

Si costituiva la convenuta la quale sosteneva che la Si costituiva la convenuta la quale sosteneva che la società era perfettamente a conoscenza che, ancor società era perfettamente a conoscenza che, ancor prima della cessione, era stato richiesto il rilascio prima della cessione, era stato richiesto il rilascio delle autorizzazioni indicate, senza che nulla avesse delle autorizzazioni indicate, senza che nulla avesse contestato. Inoltre non era credibile che la Bazar non contestato. Inoltre non era credibile che la Bazar non si fosse accorta della concorrenza illecita fino al si fosse accorta della concorrenza illecita fino al procedimento di fine locazione.procedimento di fine locazione.

P.L. proponeva domanda riconvenzionale di P.L. proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima misura cautelare.misura cautelare.

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Sentenza Trib. PesaroSentenza Trib. Pesaro

Trib. Pesaro (sentenza n. 36 del 1999) Trib. Pesaro (sentenza n. 36 del 1999) convalidò il sequestro e condannò P. L. al convalidò il sequestro e condannò P. L. al pagamento in favore della società Bazar della pagamento in favore della società Bazar della somma di L. 23.585.000 oltre alla svalutazione somma di L. 23.585.000 oltre alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali.monetaria ed agli interessi legali.

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Appello AnconaAppello Ancona

La P. impugnò la sentenza innanzi alla corte La P. impugnò la sentenza innanzi alla corte d’appello di Ancona.d’appello di Ancona.

La Bazar si costitutiva chiedendo il rigetto La Bazar si costitutiva chiedendo il rigetto dell’appello di P. L. e proponendo appello dell’appello di P. L. e proponendo appello incidentaleincidentale

La corte d’appello di Ancona (2-25 ottobre 2003) La corte d’appello di Ancona (2-25 ottobre 2003) accoglieva il gravame, respingeva la domanda accoglieva il gravame, respingeva la domanda proposta dalla società Bazar, ordinava la proposta dalla società Bazar, ordinava la cancellazione della trascrizione del sequestro e cancellazione della trascrizione del sequestro e rigettava la domanda riconvenzionale.rigettava la domanda riconvenzionale.

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Appello AnconaAppello Ancona La corte d’appello sosteneva che: essendo gli esercizi La corte d’appello sosteneva che: essendo gli esercizi

ubicati a distanza di pochi metri ed essendo emerso da ubicati a distanza di pochi metri ed essendo emerso da prove testimoniali che tra le parti avveniva scambi di prove testimoniali che tra le parti avveniva scambi di merci, non era credibile la circostanza dedotta dalla merci, non era credibile la circostanza dedotta dalla società Bazar di essere venuta a conoscenza solo dopo società Bazar di essere venuta a conoscenza solo dopo svariati anni che la P. L. avesse venduto determinati svariati anni che la P. L. avesse venduto determinati articoli e che l’acquirente non avesse conosciuto in articoli e che l’acquirente non avesse conosciuto in anticipo tali intenzioni, dovendosi ritenere invece che la anticipo tali intenzioni, dovendosi ritenere invece che la società avesse avuto piena consapevolezza circa società avesse avuto piena consapevolezza circa l’attività svolta dalla P. L. e che quindi poteva ritenersi l’attività svolta dalla P. L. e che quindi poteva ritenersi dimostrato un accordo fra le parti sulla inapplicabilità del dimostrato un accordo fra le parti sulla inapplicabilità del divieto di concorrenza previsto dall’art. 2557 c.c.divieto di concorrenza previsto dall’art. 2557 c.c.

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Ricorso in cassazioneRicorso in cassazione

Bazar s.n.c ricorre per la cassazione della Bazar s.n.c ricorre per la cassazione della sentenza della corte di Ancona.sentenza della corte di Ancona.

Resiste con controricorso P. L..Resiste con controricorso P. L.. Successivamente propone ricorso per Successivamente propone ricorso per

cassazione Bazar s.a.s. dando atto della cassazione Bazar s.a.s. dando atto della trasformazione della precedente s.n.c.trasformazione della precedente s.n.c.

Resiste anche a tale ricorso la P. L. Resiste anche a tale ricorso la P. L. proponendo controricorso.proponendo controricorso.

La corte riunisce tutti i ricorso e controricorsiLa corte riunisce tutti i ricorso e controricorsi

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Motivi del ricorso principaleMotivi del ricorso principale

1.1. La corte d’appello ha ritenuto dimostrato per La corte d’appello ha ritenuto dimostrato per pacta pacta concludentiaconcludentia l’esistenza di un accordo in deroga l’esistenza di un accordo in deroga all’art. 2557 c.c., ma il divieto di concorrenza all’art. 2557 c.c., ma il divieto di concorrenza costituisce un effetto naturale del contratto di costituisce un effetto naturale del contratto di cessione d’azienda e di conseguenza cogente fra cessione d’azienda e di conseguenza cogente fra le parti se non sia stato espressamente pattuito il le parti se non sia stato espressamente pattuito il contrario attraverso uno specifico accordo del contrario attraverso uno specifico accordo del quale nel caso in esame nemmeno P. L. aveva quale nel caso in esame nemmeno P. L. aveva sostenuto l’esistenza.sostenuto l’esistenza.

2.2. Essendo il presunto accordo derogatorio anteriore Essendo il presunto accordo derogatorio anteriore o al limite, coevo al contratto di cessione o al limite, coevo al contratto di cessione d’azienda, trova applicazione l’art. 2772 c.c., il d’azienda, trova applicazione l’art. 2772 c.c., il quale esclude la possibilità di fornire prova quale esclude la possibilità di fornire prova testimoniale contraria alle risultanze documentali.testimoniale contraria alle risultanze documentali.

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Motivi del ricorso incidentaleMotivi del ricorso incidentale

1.1. P.L. rilevò l’improcedibilità del primo ricorso P.L. rilevò l’improcedibilità del primo ricorso perché la società Bazar si era trasformata perché la società Bazar si era trasformata prima di proporre ricorso. prima di proporre ricorso.

2.2. Sostenne poi l’improcedibilità del secondo Sostenne poi l’improcedibilità del secondo ricorso per ragioni formali.ricorso per ragioni formali.

3.3. La corte d’appello aveva respinto la richiesta di La corte d’appello aveva respinto la richiesta di risarcimento danni rilevando che P. L. non risarcimento danni rilevando che P. L. non aveva provato l’esistenza del danno, ma il aveva provato l’esistenza del danno, ma il danno era danno era in re ipsain re ipsa (pregiudizio all’immagine (pregiudizio all’immagine commerciale derivante dalla trascrizione del commerciale derivante dalla trascrizione del sequestro) e liquidabile d’ufficio dal giudice in sequestro) e liquidabile d’ufficio dal giudice in via equitativa.via equitativa.

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DecisioneDecisione

1.1. Il primo motivo pregiudiziale proposto da P. L. Il primo motivo pregiudiziale proposto da P. L. viene respinto perché la trasformazione non è viene respinto perché la trasformazione non è casa interruttiva dei rapporti processuali.casa interruttiva dei rapporti processuali.

2.2. Essendo stato respinto il primo motivo Essendo stato respinto il primo motivo preliminare non c’è neppure bisogno di preliminare non c’è neppure bisogno di affrontare il secondo (relativo al secondo affrontare il secondo (relativo al secondo ricorso principale) poiché la causa è ricorso principale) poiché la causa è correttamente proposta con il primo ricorso correttamente proposta con il primo ricorso principale.principale.

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DecisioneDecisione

3.3. Il primo motivo del ricorso principale è ritenuto Il primo motivo del ricorso principale è ritenuto infondato perché il patto che deroga al divieto di infondato perché il patto che deroga al divieto di concorrenza ex art. 2557 può essere tacito. Il concorrenza ex art. 2557 può essere tacito. Il patto tacito è da ravvisare allorché risulti, patto tacito è da ravvisare allorché risulti, attraverso una rigorosa valutazione del giudice di attraverso una rigorosa valutazione del giudice di merito immune da vizi logici, non mera tolleranza merito immune da vizi logici, non mera tolleranza del cessionario ma l’effettiva volontà delle parti di del cessionario ma l’effettiva volontà delle parti di consentire al cedente lo svolgimento della stessa consentire al cedente lo svolgimento della stessa attività commerciale nonostante la sua ubicazione attività commerciale nonostante la sua ubicazione si ponga inevitabilmente in concorrenza con quella si ponga inevitabilmente in concorrenza con quella del cessionario.del cessionario.

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DecisioneDecisione

4.4. Anche il secondo motivo del ricorso principale Anche il secondo motivo del ricorso principale viene considerato infondato perché la limitazione viene considerato infondato perché la limitazione prevista dall’art. 2722 c.c. doveva essere dedotta prevista dall’art. 2722 c.c. doveva essere dedotta dalla parte in sede di merito all’atto dalla parte in sede di merito all’atto dell’ammissione delle prove o nella prima istanza dell’ammissione delle prove o nella prima istanza o difesa successiva ovvero, quanto meno, in sede o difesa successiva ovvero, quanto meno, in sede di espletamento della stessa.di espletamento della stessa.

5.5. Il motivo di diritto del ricorso incidentale è reputato Il motivo di diritto del ricorso incidentale è reputato anch’esso infondato perché anche se il danno può anch’esso infondato perché anche se il danno può essere liquidato d’ufficio, non si prescindere dalla essere liquidato d’ufficio, non si prescindere dalla prova in ordine all’esistenza di esso che della sua prova in ordine all’esistenza di esso che della sua entità, o almeno dalla desumibilità di tali elementi entità, o almeno dalla desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.dagli atti di causa.

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DispositivoDispositivo

La corte:La corte:1.1. Riunisce i diversi procedimenti.Riunisce i diversi procedimenti.2.2. Rigetta il primo ricorso principale ed il primo Rigetta il primo ricorso principale ed il primo

ricorso incidentale.ricorso incidentale.3.3. Dichiara inammissibili il secondo ricorso Dichiara inammissibili il secondo ricorso

principale ed il secondo ricorso incidentale.principale ed il secondo ricorso incidentale.4.4. Compensa le spese del giudizio di legittimità.Compensa le spese del giudizio di legittimità.