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Casistica dei trasferimenti d’azienda o di ramo d’azienda 02 FEBBRAIO 2015 Relatore Bruno Beccaceci

Casistica dei trasferimenti d azienda o di ramo d azienda · 2015. 6. 16. · Casistica dei trasferimenti d’azienda o di ramo d’azienda 02 FEBBRAIO 2015 Relatore Bruno Beccaceci

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Casistica dei trasferimenti d’azienda o di ramo d’azienda

02 FEBBRAIO 2015

Relatore Bruno Beccaceci

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Si ha cessione d’azienda tutte le volte in cui il negozio abbia ad oggetto il trasferimento di beni “organizzati in un contesto produttivo (anche solo potenziale) dall’imprenditore per l’attività di impresa” Cass. N. 4319 28.04.98

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Art. 2556 1 comma: “Per le imprese soggette a registrazione (2195) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto (2725) salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni (es. immobili che richiedono la forma scritta a pena di nullità e la successiva trascrizione) che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto (es. donazione che richiede atto pubblico) (1350, 1543).

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Art. 2556 2 comma: I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese (2188), nel termine di 30 giorni, a cura del notaio rogante o autenticante”

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In caso di mancata iscrizione l’art. 2193 cc precisa che: “i fatti non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

Sono salve le disposizioni particolari della legge (2297, 2298, 2300)

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Art. 2558. 1 comma Successione nei contratti.Se non è pattuito diversamente,

l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale. (2112, 2616)

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L’art. 2558 si applica ai contratti:- Stipulati dal cedente per l’esercizio della azienda;- A prestazioni corrispettive non ancora

completamente “esauriti”, ossia non ancora compiutamente eseguiti da nessuna delle due parti;

- Non aventi carattere personale;- Non soggetti ad una diversa e specifica disposizione

di legge.- Contratti con le pubbliche amministrazioni…

dipende…

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Art. 2558 3 comma: Le stesse disposizioni si applicano anche

nei confronti dell’usufruttuario (2561, 2562) e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.

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Art. 2558 2 comma…Il terzo contraente può tuttavia recedere

dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante. (1722 n. 4, 1833, 1918, 2610).

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DEROGHE SPECIFICHE dettate da norme speciali.

Contratti di locazione di immobili commerciali;

Art. 36 L. 392/78: “Il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte…”

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Contratti di lavoro dipendente (2112).

- In caso di trasferimento di azienda il rapporto continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti. E’ fatto divieto di qualsiasi patto contrario tra le parti;

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Contratti di consorzio (2610)

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell’azienda l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione dell’acquirente dal consorzio.

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Art. 2559. La cessione dei crediti (1264, 1265) relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore, o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (2188, 2556). Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

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Rientrano nelle disposizioni dell’art. 2559 i crediti c.d. puri:

- Crediti di fonte extracontrattuale;- Crediti derivanti da contratti unilaterali;- Crediti derivanti da contratti bilaterali

qualora l’alienante abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione.

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Art. 2561“L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla

sotto la ditta che la contraddistingue.Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la

destinazione e in modo da conservare l’efficacia della organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni delle scorte.”

La ditta è il segno che contraddistingue l’attività di impresa.

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CONFERIMENTO D’AZIENDAPer conferimento d’azienda si intende

l’operazione attraverso la quale una azienda (o parte di essa) viene conferita da una persona fisica o giuridica (c.d. conferente) ad una società (c.d conferitaria) giuridicamente distinta dal conferente (conferimento in natura).

Il conferimento può avvenire sia in sede di costituzione della società che di aumento del capitale.

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Art. 2247 c.c.“con il contratto di società due o più persone

conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.

I conferimenti in natura possono avere luogo solo in presenza di una esplicita previsione dell’atto costitutivo. Questo sia nelle società di persone che nelle società di capitali.

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Il conferimento di azienda “si concreta nel trasferimento del diritto sull’azienda alla società, sia essa di capitali o di persone, o nella costituzione, in favore di questa, di un diritto di godimento, risolvendosi (a seconda che si tratti di conferimento in proprietà o in godimento) in un’alienazione traslativa o costitutiva dell’azienda a favore della società.” Cass. 6270/1980

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Non esiste nel c.c. una disciplina organica del conferimento d’azienda. Bisogna fare riferimento a:

- Conferimenti beni in natura 2254 (soc. di persone), artt. 2342 e segg. (spa) o 2464-2465 (srl);

- Aumento capitale sociale con conferimenti in natura 2252 (soc. persone), 2440-2441 (spa), 2481-bis (srl);

- Trasferimento d’azienda (2555-2562)

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Conferimento d’azienda nelle società di persone.

- Non vi sono limiti particolari relativi ai tempi e alle modalità del conferimento;

- Non è richiesta la presentazione della perizia di stima, la trattativa è lasciata ai soci.

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Conferimento nelle società di capitali:- La conferitaria deve entrare nella titolarità e

disponibilità del bene immediatamente all’atto del conferimento;

- Il conferente deve presentare una relazione giurata di stima, redatta da un perito terzo rispetto alle parti (di nomina del tribunale se spa, di nomina del conferente se srl)

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Contenuto della relazione giurata di stima (2343):

- Descrizione dei beni conferiti;- Criteri di valutazione seguiti (possibilità di

iscrivere l’avviamento);- Attestazione che il valore dei beni conferiti è

almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.

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L’art. 2343 3 comma dispone che gli amministratori della conferitaria, nel termine di 180 giorni dall’iscrizione della società nel Registro delle Imprese devono:

- Controllare le valutazioni contenute nella relazione del perito;

- In caso di fondati motivi, procedere alla revisione della stima;

- Fino a quando la procedura di controllo non si sia esaurita, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

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Art. 2343 ultimo comma:“…..L’atto costitutivo può prevedere, …, che

per effetto dell’annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci”

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Obbligo del sovraprezzo (in caso di aumento del capitale)

In caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, allorchè il patrimonio netto della società sia superiore al capitale, le nuove azioni devono obbligatoriamente essere emesse con sovrapprezzo; cio a tutela delle aspettative patrimoniali dei vecchi azionisti, i quali altrimenti vedrebbero beneficiare i nuovi soci di plusvalenze formatesi mentre questi non erano ancora tali.

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Il D.Lgs. 142/2008 ha modificato le norme di valutazione dei conferimenti in spa, introducendo gli artt.li 2343-ter (conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima) e 2343-quater (fatti eccezionali e rilevanti che incidono sulla valutazione).

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Art. 2343-ter Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima.

c.2Non è altresì richiesta la relazione di cui all’art.

2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda:…

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… a) Al valore equo ricavato da un bilancio approvato da

non oltre un anno, purchè sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento ovvero

b) Al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità

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Le principali distinzioni che si hanno tra conferimento in spa e conferimento in srlattengono a:

- Modalità di nomina dell’esperto (alla nomina provvede il conferente);

- Mancanza del controllo da parte degli amministratori sulla valutazione dell’esperto (disposizione criticata da parte della dottrina)