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Arezzo, 06 maggio 2011 Dott. DAVIDDI Paolo STOLZUOLI Stefania Tecnici di Prevenzione Dipartimento della Prevenzione Azienda USL 8 - Arezzo CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI TITOLO IV DEL D.Lgs. 81/08 e s.m.i

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI TITOLO IV DEL D.Lgs. 81/08 … · Arezzo, 06 maggio 2011 Dott. DAVIDDI Paolo –STOLZUOLI Stefania Tecnici di Prevenzione Dipartimento della Prevenzione

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Arezzo, 06 maggio 2011

Dott. DAVIDDI Paolo – STOLZUOLI StefaniaTecnici di Prevenzione Dipartimento della PrevenzioneAzienda USL 8 - Arezzo

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

TITOLO IV DEL D.Lgs. 81/08 e s.m.i

D.P.R. 547/55- 164/55 – 303/56

D. Lgs. 494/96

D. Lgs. 81/08

D. Lgs. 106/09

CAMPO DI APPLICAZIONEArt. 88, 89 e Allegato X

Art. 88.

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

CAMPO DI APPLICAZIONEArt. 88, 89 e Allegato X

CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE:

di seguito denominato «cantiere»: qualunqueluogo in cui si effettuano lavori edili o diingegneria civile il cui elenco e' riportatonell'allegato X.

CAMPO DI APPLICAZIONEArt. 88, 89 e Allegato X

CAMPO DI APPLICAZIONEArt. 88, 89 e Allegato X

CAMPO DI APPLICAZIONEArt. 88, 89 e Allegato X

CAMPO DI APPLICAZIONEArt. 88, 89 e Allegato X

CAMPO DI APPLICAZIONEArt. 88, 89 e Allegato X

DEFINIZIONI Art. 89

DEFINIZIONI Art. 89

DEFINIZIONIArt. 89

LAVORATORE AUTONOMO:

persona fisica la cui attività professionalecontribuisce alla realizzazione dell'opera senzavincolo di subordinazione *(vedi chiarimenti)

UOMINI-GIORNO:

entità presunta del cantiere rappresentata dallasomma delle giornate lavorative prestate dailavoratori, anche autonomi, previste per larealizzazione dell'opera;

Quando si utilizza il calcolo degli uomini - giorno?

Sanzione aggravata art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi“ attività rientranti nel titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini gg.”

Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivoNomina per cantieri > 30000 uomini-giorno

Quando si utilizza il calcolo degli uomini - giorno?

Art. 90 c. 9 lett. a)

Verifica l'idoneità tecnico-professionale delleimprese affidatarie, delle imprese esecutrici e deilavoratori autonomiSemplificazione per entità del cantiere < 200uomini-giorno (sufficiente DURC e iscrizioneCCIAA)

Sanzione penale con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

Quando si utilizza il calcolo degli uomini - giorno?

Art. 90 c. 9 lettera b)Committente o Responsabile dei lavori chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo....., nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato, applicato ai lavoratori dipendentiSemplificazioni se entità presunta < 200 uomini-giorno (sufficiente DURC e autocertificazione sul contratto di lavoro applicato)

Articolo 99 - Notifica preliminareNecessaria anche per cantieri con una sola imprese

ma > 200 uomini-giorno

Esempio di calcolo degli uomini - giorno?

DEFINIZIONIArt. 89

IMPRESA AFFIDATARIA:impresa titolare del contratto di appalto con ilcommittente che, nell'esecuzione dell'operaappaltata, può avvalersi di imprese subappaltatricio di lavoratori autonomi;

Il D.Lgs.106//09 ha specificato:

Nel caso in cui il titolare di un contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delleimprese aderenti agli appalti pubblici o privati,anche privo di personale deputato alla esecuzionedei lavori, l’impresa affidataria è l’impresaconsorziata assegnataria dei lavori oggetto delcontratto di appalto individuata dal consorzionell’atto di assegnazione dei lavori comunicato alcommittente o, in caso di pluralità di impreseconsorziate assegnatarie di lavori, quella indicatanell’atto di assegnazione dei lavori comeaffidataria, sempre che abbia espressamenteaccettato tale individuazione;

DEFINIZIONIArt. 89

Il D.Lgs. 106/09 ha inserito anche la definizione di:

IMPRESA ESECUTRICE:impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare(alla realizzazione dell'opera).Nota: ALLEGATO XVII merita un analisi a parte

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O R.L.Art. 90

comma 1:il committente o RL nelle fasi di progettazionedell'opera, si attiene ai principi e alle misure generalidi tutela di cui all'art. 15, in particolare:a) al momento delle scelte architettoniche, tecnicheed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasidi lavoro che si svolgeranno simultaneamente osuccessivamente;b) all'atto della previsione della durata direalizzazione di questi lavori o fasi di lavoro1 bis) per i lavori pubblici l'attuazione di quanto alcomma 1) avviene nel rispetto dei compiti attribuiti alRUP e al progettista.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O R.L.Art. 90

comma 2:

il committente o RL nelle fasi di progettazionedell'opera, prende in considerazione i documenti dicui all'art. 91 comma 1, lett. a) e b) (PSC e Fascicolodell'opera)

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O R.L.Art. 90

Nomina dei coordinatori per la sicurezza:comma 3:Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più

imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Sanzione penale con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O R.L.Art. 90

Nomina dei coordinatori per la sicurezza:comma 4:Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più

imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione.

Sanzione penale con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O R.L.Art. 90

Nomina dei coordinatori per la sicurezza:comma 5:La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese

Sanzione penale con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O R.L.Art. 90

Comma 7:Il committente o RL comunica alle impreseaffidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi ilnominativo del coordinatore in fase diprogettazione ed esecuzione. Tali nominativi sonoindicati nel cartello di cantiere.

Comma 8:Il committente o RL ha la facoltà di sostituire inqualsiasi momento, anche personalmente, se inpossesso dei requisiti di cui all'art. 98, i soggettidesignati in attuazione dei commi 3 e 4.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O R.L.Art. 90

comma 9:Il committente o il responsabile lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o lavoratore autonomo:

c) trasmette all'amministrazione concedente, primadell'inizio dei lavori:- copia della notifica preliminare di cui all'art.99- Durc delle imprese e lavoratori autonomi- dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O R.L.Art. 90

comma 10:In assenza del PSC o del fascicolo dell'opera, quando previsti, oppure in assenza di notifica preliminare (quando prevista), oppure del durc delle imprese e lavoratori

autonomi, é sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O R.L.Art. 90

Comma 11:

La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori (modificato dalla LEGGE 7 LUGLIO 2009 N°88)

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LAPROGETTAZIONE

Art. 91

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte,a) redige …PSC…..;b) predispone un fascicolo dell’ opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, …….b-Bis) Coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1(misure generali tutela)Sanzione penale con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L' ESECUZIONE

Art. 92Quando? Durante la realizzazione dell'opera

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

Sanzione penale con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L' ESECUZIONE

Art. 92b) verifica l'idoneità del POS, da considerare comepiano complementare di dettaglio del PSC,assicurandone la coerenza con quest'ultimo,adegua il PSC e il fascicolo in relazioneall'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modificheintervenute, valutando le proposte delle impreseesecutrici dirette a migliorare la sicurezza incantiere, verifica che le imprese esecutriciadeguino, se necessario, i rispettivi POS;Sanzione penale con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L' ESECUZIONE

Art. 92c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi ilavoratori autonomi, la cooperazione ed ilcoordinamento delle attività nonché la lororeciproca informazione;Sanzione penale con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negliaccordi tra le parti sociali al fine di realizzare ilcoordinamento tra i rappresentanti della sicurezzafinalizzato al miglioramento della sicurezza incantiere;Sanzione penale con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L' ESECUZIONE

Art. 92e) segnala al committente o al responsabile deilavori, previa contestazione scritta alle imprese eai lavoratori autonomi interessati, le inosservanzealle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.Nel caso in cui il committente o il responsabile deilavori non adotti alcun provvedimento in merito allasegnalazione,......dà comunicazione agli organismi competenti (USL e Ispettorato)

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L' ESECUZIONE

Art. 92Continua lett. e)

Nel caso in cui il committente o il responsabile deilavori non adotti alcun provvedimento in merito allasegnalazione, senza fornire idonea motivazione,dàcomunicazione agli organismi competenti (USL e Ispettorato)

Sanzione penale con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L' ESECUZIONE

Art. 92

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Sanzione penale con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI O DEI R.L.

Art. 931) Il committente è esonerato dalle responsabilitàconnesse all'adempimento degli obblighi, limitatamente all'incarico conferito al RL;

2) La designazione del coordinatore per la progettazione e CSE, non esonera il Committente o il RL dalle responsabilità connesse alla verificadell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 91, comma 1 e 92, comme 1 lett. a), b) c) d) ed e) (verifica l'attuazione della stesura PSC – Fascicolo – e degli adempimenti spettanti al CSE quali coordinamento, la verifica dei POS e le segnalazioni delle inadempienze riscontrate)Sanzione penale con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro

OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI

Art. 94

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto, si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE ai fini della sicurezza.

Sanzione penale con arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 800 euro

MISURE GENERALI DI TUTELA

Art. 95

I datori lavoro imprese esecutrici, durantel'esecuzione dell'opera osservano le misuregenerali di tutela dell'art.15 e curano, ciascuno perla parte di competenza:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinatee di soddisfacente salubrità.- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendoconto delle condizioni di accesso a tali posti,definendo vie o zone di spostamento o circolazione.- le condizioni di movimentazione dei vari materiali.

MISURE GENERALI DI TUTELA Art. 95

- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata inservizio e il controllo periodico degli apprestamenti,delle attrezzature di lavoro degli impianti e deidispositivi al fine di eliminare i difetti che possonopregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.- la delimitazione e l'allestimento delle zone distoccaggio e di deposito dei vari materiali, inparticolare quando si tratta di materie e sostanzepericolose.- l'adeguamento in funzione dell'evoluzione delcantiere, della durata effettiva da attribuire ai varitipi o fasi di lavoro.

MISURE GENERALI DI TUTELA

Art. 95

- la cooperazione e il coordinamento tra datorilavoro e lavoratori autonomi.

- le interazioni con le attività che avvengono sulluogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

I datori lavoro delle imprese affidatarie e esecutrici:

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Art. 96

a) adottano le misure conformi alle prescrizionidell'allegato XIII (spogliatoi,wc, locali riposo, ecc);

b) predispongono l'accesso e la recinzione delcantiere;

Sanzione penale con arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Art. 96c) curano la disposizione o l'accatastamento dimateriali o attrezzature in modo da evitarne ilcrollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro leinfluenze atmosferiche che possonocompromettere la loro sicurezza e la loro salute;

Sanzione penale con arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Art. 96e) curano le condizioni di rimozione dei materialipericolosi, previo, se del caso, coordinamentocon il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione deidetriti e delle macerie avvengano correttamente;Sanzione penale con arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 eurog) redigono il piano operativo di sicurezza di cuiall'art. 89, comma 1, lettera h).

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Art. 96

1-bisLa previsione di cui al comma 1, lettera g), (stesuraPOS) non si applica alle mere forniture di materialio attrezzature. In tali casi trovano comunqueapplicazione le disposizioni di cui all’articolo 26del presente decreto (fra cui il DUVRI)

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Art. 962. L'accettazione da parte di ciascun datore dilavoro delle imprese esecutrici del PSC e laredazione del POS costituiscono, limitatamenteal singolo cantiere interessato, adempimento a:- stesura del documento di valutazione dei rischi;- informazioni sui rischi dell’ambiente di lavoro- cooperazione e coordinamento fra i datori di lavoro- stesura del DUVRI- rielaborazione della valutazione in caso dimodifiche del processo produttivo.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORODELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Art. 971. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati el’applicazione delle disposizioni e delle prescrizionidel piano di sicurezza e coordinamento.Sanzione penale con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

3. Il D.lavoro dell'imp. Affidataria deve inoltre:a) coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96; (misure generali di tutela ed obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti imprese esecutrici)

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORODELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Art. 97b) verificare la congruenza dei POS delleimprese esecutrici rispetto al proprio, primadella trasmissione dei suddetti piani operatividi sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3-bis In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’ Allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORODELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Art. 973-ter

Per lo svolgimento delle attività di cui al presentearticolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, idirigenti e i preposti devono essere in possesso diadeguata formazione.

Sanzione penale con arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro (anche per 97 comma 3)

NOTIFICA PRELIMINARE

Art. 99

Il committente o resp. Lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette alla AUSL e Ispettorato Lavoro la notifica preliminare conforme all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- cantieri con più ditte.- cantieri che rientrano per varianti sopravvenute.- unica impresa superiore 200 uomini-giorno.

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTOArt. 100

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria per prevenire incidenti imminenti o perorganizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per lapopolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTOArt. 100

6-Bis Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-Ter.Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, delmedesimo decreto legislativo.