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Disegno di legge n. 4768 CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020. EMENDAMENTI SEGNALATI

CAMERA DEI DEPUTATI - Quotidiano Sanità 2017-12-13 · CAMERA DEI DEPUTATI V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario

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  • Disegno di legge n. 4768

    CAMERA DEI DEPUTATI

    V Commissione(Bilancio, tesoro e programmazione)

    Bilancio di previsione dello Stato perl’anno finanziario 2018 e bilanciopluriennale per il triennio 2018-2020.

    EMENDAMENTISEGNALATI

  • SOMMARIO

    SEZIONE 1

    Numero Aree tematiche Articolo

    MACROAREA II(RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE)

    2 Sterilizzazione dell’incremento di aliquote dell’IVA edelle accise

    ART. 1, comma 2

    3 Agevolazioni per gli interventi di efficienza energeticanegli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto dimobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolaresecca ridotta per alloggi a canone concordato

    ART. 1, commi 3-9

    3-bis Misure per il contenimento dei canoni delle locazioniabitative e di sostegno e incentivo all’affitto

    ART. 1,commi 10-12

    4 Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pub-blico

    ART. 1, comma 13

    5 Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti ART. 1,commi 14-20

    6 Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 ART. 1,comma 21

    MACROAREA III(MISURE PER GLI INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0)

    7 Sostegno agli investimenti delle PMI – Nuova Sabatini ART. 1,commi 22-24

    8 Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 ART. 1,commi 25-35

    9 Promozione del sistema della formazione terziaria nonuniversitaria

    ART. 1,commi 36-38

    10 Sperimentazione della mobilità sostenibile ART. 1,comma 39

    MACROAREA IV(FINANZA PER LA CRESCITA)

    11 PIR e società immobiliari ART. 1, comma 40

    12 Esclusione delle società di intermediazione mobiliaredall’applicazione dell’addizionale all’IRES

    ART. 1,commi 41-43

    13 Imposta di registro ART. 1,commi 44-45

    14 Credito d’imposta per spese per consulenze relative aquotazione PMI

    ART. 1,commi 46-49

    — I —

  • Numero Aree tematiche Articolo

    MACROAREA V(MISURE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA

    E L’INCLUSIONE SOCIALE)

    16 Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile ART. 1,commi 50-65

    17 Sgravi contributivi under 40 ART. 1,commi 66-67

    17-ter Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settoredella pesca

    ART. 1,commi 70-71

    17-quater Misure in favore dei territori danneggiati dal batterioXylella fastidiosa

    ART. 1,commi 72-74

    19 Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti inprocessi riorganizzativi complessi o piani di risanamentocomplessi di crisi delle imprese per le quali lavorano

    ART. 1,commi 76-77

    20 Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori diimprese in crisi

    ART. 1,commi 78-79

    20-bis Implementazione dell’assegno di ricollocazione ART. 1, comma 80

    21 Prosecuzione di CIGS e mobilità in deroga nell’anno2018 nelle aree di crisi complessa

    ART. 1, comma 81

    21-bis Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavo-ratori addetti ad attività gravose e di incentivo allosviluppo della previdenza complementare

    ART. 1,commi 82-95

    22 Azioni conferite ai dipendenti e anticipo pensionistico(APE)

    ART. 1,commi 96-97

    23 Stabilizzazione e semplificazione della rendita integra-tiva temporanea anticipata – RITA

    ART. 1,commi 98-99

    23-bis Disposizioni in materia di previdenza complementare ART. 1,commi 100-101

    23-ter Disposizioni in materia di fondi integrativi territorialidel Servizio sanitario nazionale

    ART. 1,comma 102

    24 Regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e l’INPS ART. 1,commi 103-104

    24-bis Prestazione assistenziale per i malati di mesotelioma ART. 1,commi 105-106

    25 Disposizioni in materia di potenziamento del contrastoalla povertà

    ART. 1,commi 107-114

    26 Promozione del welfare di comunità ART. 1,commi 115-118

    26-ter Estensione del congedo per le donne vittime di violenzadi genere

    ART. 1,comma 120

    — II —

  • Numero Aree tematiche Articolo

    27 Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e for-mazione per Erasmus+ per l’ambito dell’istruzione eformazione professionale

    ART. 1,comma 121

    28 Spese generali di amministrazione degli enti privatigestori di attività formative

    ART. 1,commi 122-123

    29 Censimenti permanenti ART. 1,commi 124-133

    29-bis Disposizioni in materia di prestito sociale nelle societàcooperative

    ART. 1,commi 134-139

    29-ter Bonifica e messa in sicurezza del sito Officina GrandeRiparazione ETR di Bologna

    ART. 1,comma 140

    MACROAREA VI(POLITICHE PER LA FAMIGLIA)

    29-quater Stabilizzazione e rideterminazione dell’assegno di nata-lità di cui all articolo 1, comma 125, della legge 23dicembre 2014, n. 190

    ART. 1,commi 141-142

    30-bis Risorse per la crescita e l’assistenza dei giovani fuorifamiglia

    ART. 1,commi 143-144

    30-ter Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenzadel caregiver familiare

    ART. 1,commi 145-147

    MACROAREA VII(MISURE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE)

    31 Presidenza italiana dell’Organizzazione per la sicurezzae cooperazione in Europa

    ART. 1,comma 148

    31-bis Partecipazione italiana all’Expo 2020 Dubai ART. 1,comma 149

    31-ter Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismiinternazionali

    ART. 1,comma 150

    32 Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supportodelle esportazioni e dell’internazionalizzazione dell’eco-nomia italiana

    ART. 1,commi 151-157

    32-bis Misure per l’efficientamento del Fondo di cui all’articolo3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per il sostegnoall’export e all’internazionalizzazione del sistema pro-duttivo

    ART. 1,commi 158-159

    33-bis Interventi per gli italiani all’estero ART. 1,comma 165

    MACROAREA VIII(MISURE PER LA SICUREZZA)

    34 Misure a favore degli enti locali commissariati perinfiltrazioni mafiose

    ART. 1,commi 166-167

    — III —

  • Numero Aree tematiche Articolo

    34-bis Misure in favore degli orfani per crimini domestici efemminicidio

    ART. 1,commi 168-170

    36 Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nelCorpo nazionale dei vigili del fuoco

    ART. 1,commi 171-177

    38 Assunzioni presso il Ministero dell’Interno e Pianoindustriale industrie della difesa

    ART. 1,commi 179-180

    38-bis Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 inmateria ambientale (Poligoni militari)

    ART. 1,comma 181

    MACROAREA IX(MISURE IN FAVORE DELLA CULTURA)

    39 Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale ART. 1,commi 182-210

    39-ter Contributi a istituti culturali ART. 1,commi 212-213

    39-quater Trieste capitale europea della scienza 2020 ART. 1,commi 214-215

    MACROAREA X(MISURE IN FAVORE DELLO SPORT)

    40 Disposizioni in materia di sport ART. 1,commi 216-234

    40-bis Misure urgenti per la realizzazione dell’Universiade 2019 ART. 1,commi 235-248

    MACROAREA XI(MISURE IN MATERIA SANITARIA)

    41 Misure in materia sanitaria ART. 1,commi 249-261

    41-ter Istituzione della Rete nazionale della talassemia e delleemoglobinopatie

    ART. 1,commi 263-264

    41-quater Disposizioni in materia di società titolari di farmacie ART. 1,comma 265

    41-quinquies Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia nazionaleper i servizi sanitari regionali

    ART. 1,commi 266-270

    41-sexies Contributo in favore della ricerca ART. 1,comma 271

    MACROAREA XII(MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA)

    42 Funzionalità dell’amministrazione giudiziaria ART. 1,commi 272-274

    42-bis Proroga di termine in materia di spese di funzionamentodegli uffici giudiziari

    ART. 1,comma 275

    42-ter Consiglio di Stato della provincia di Bolzano ART. 1,comma 276

    — IV —

  • Numero Aree tematiche Articolo

    43 Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed insequestro conservativo

    ART. 1,commi 277-278

    44 Fondo per l’attuazione della riforma del processo penalee dell’ordinamento penitenziario

    ART. 1,comma 279

    45 Assunzione di magistrati ordinari e di avvocati e pro-curatori dello Stato

    ART. 1,commi 282-285

    46 Personale dell’amministrazione giudiziaria ART. 1,commi 286-288

    46-bis Determinazione del numero dei notai e misure disemplificazione per la trasmissione degli atti agli archivinotarili

    ART. 1,comma 289

    46-ter Misure per la riqualificazione dei contabili e degliassistenti informatici e linguistici

    ART. 1,comma 290

    MACROAREA XIII(MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA)

    47 Distretti del cibo ART. 1,comma 291

    47-bis Disciplina dell’attività di enoturismo ART. 1,commi 292-295

    48 IVA agevolata carne ART. 1,comma 296

    48-bis Interventi per il settore avicolo ART. 1,commi 297-300

    48-ter Apicoltura in aree montane ART. 1,comma 301

    MACROAREA XIV(MISURE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO)

    49 Piano invasi ART. 1,commi 302-304

    49-bis Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente –ARERA

    ART. 1,commi 305-308

    49-ter Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettualidi cui all’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152

    ART. 1,commi 309-312

    50 Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiutiradioattivi

    ART. 1,comma 313

    51 Rafforzamento e razionalizzazione dell’azione nazionalenei settori della meteorologia e della climatologia –Comitato d’indirizzo per la meteorologia e la climato-logia e ItaliaMeteo

    ART. 1,commi 314-324

    52 Interventi urgenti per la sicurezza stradale ART. 1,commi 325-327

    — V —

  • Numero Aree tematiche Articolo

    52-bis Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo ART. 1,comma 328

    52-ter Contributo per l’attuazione del Piano strategico nazio-nale della portualità e della logistica

    ART. 1,comma 329

    52-quater Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazionedel territorio

    ART. 1,comma 330

    52-quinquies Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinno-vabili

    ART. 1,comma 331

    52-sexies Risorse per le esigenze operative del Corpo delle capi-tanerie di porto

    ART. 1,comma 332

    MACROAREA XV(MISURE PER L’ISTRUZIONE E L’UNIVERSITÀ)

    53 Dirigenti scolastici ART. 1,comma 333

    54 Personale amministrativo ART. 1,commi 334-336

    54-bis Assistenti amministrativi e tecnici nelle segreterie sco-lastiche

    ART. 1,comma 337

    54-ter Concorso riservato per i collaboratori scolastici nellescuole della provincia di Palermo

    ART. 1,commi 338-343

    55 Scatti stipendiali dei professori universitari ART. 1,commi 344-346

    56 Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e neglienti pubblici di ricerca

    ART. 1,comma 347

    57 Incremento del fondo per il diritto allo studio univer-sitario e delle borse di dottorato

    ART. 1,commi 348-352

    57-bis Sblocco delle risorse degli anni 2016-2017 accantonateper il finanziamento premiale degli enti di ricercavigilati dal MIUR

    ART. 1,commi 353-354

    57-ter Norme in materia di aerospazio ART. 1,comma 355

    57-quater Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione ela trasmissione della cultura ebraica

    ART. 1,comma 356

    57-quinquies Disposizioni in materia di statizzazione e di razionaliz-zazione degli Istituti superiori musicali non statali edelle Accademie non statali di belle arti, nonché diriorganizzazione e di razionalizzazione dell’AFAM

    ART. 1,commi 357-359

    57-octies Disposizioni per la stabilizzazione di ricercatori e tec-nologici

    ART. 1,commi 364-367

    57-novies Misure in favore dell’Università degli studi di Padova edell’Università degli studi di Napoli « Federico II »

    ART. 1,commi 368-369

    — VI —

  • Numero Aree tematiche Articolo

    MACROAREA XVI(POLITICHE INVARIATE)

    58 Politiche invariate ART. 1,commi 370-378

    MACROAREA XVII(MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESAPUBBLICA – OBIETTIVI SPENDING MINISTERI AR-

    TICOLO 22-BIS LEGGE N. 196 DEL 2009)

    59 Misure di razionalizzazione della spesa pubblica ART. 1,commi 379-392

    MACROAREA XVIII(MISURE PER GLI INTERVENTI NEI TERRITORI

    COLPITI DA EVENTI SISMICI)

    60 Contributo straordinario in favore del comune de L’A-quila

    ART. 1,commi 393-394

    60-bis Contributo a favore della scuola internazionale GranSasso Science Institute

    ART. 1,comma 395

    62 Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbanenei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29maggio 2012

    ART. 1,commi 397-399

    63 Proroga esenzione IMU su immobili inagibili ART. 1,commi 400-403

    64-bis Mutui dei comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sismadel 21 agosto 2017

    ART. 1,commi 408-409

    65 Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite daglieventi sismici del 2016

    ART. 1,commi 410-412

    65-bis Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sismadel maggio 2012

    ART. 1,commi 413-414

    66 Misure in favore dei territori dell’isola di Ischia inte-ressati dall’evento sismico del 21 agosto 2017

    ART. 1,commi 415-417

    67 Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurativeaventi ad oggetto calamità naturali – Polizze catastrofali

    ART. 1,commi 418-420

    67-bis Rimborso alle imprese danneggiate dall’alluvione delPiemonte del 1994

    ART. 1,commi 421-424

    MACROAREA XIX(REGIONI ED ENTI LOCALI)

    68 Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario ART. 1,commi 425-455

    69 Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto speciale ART. 1,commi 456-459

    — VII —

  • Numero Aree tematiche Articolo

    69-bis Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31agosto 1972, n. 670 (Concessioni idroelettriche Trentino-Alto Adige)

    ART. 1,commi 460-462

    69-ter Insularità della Sardegna ART. 1,comma 463

    70 Risorse per province e città metropolitane ART. 1,commi 464-466

    70-bis Contributo alla regione Sardegna ART. 1,comma 467

    71 Interventi a favore dei comuni ART. 1,commi 468-483

    72 Interventi in materia di enti territoriali ART. 1,commi 484-488

    72-bis Fondo crediti di dubbia esigibilità: quote accantona-mento in bilancio di previsione

    ART. 1,comma 489

    72-quater Revisione della quota perequativa del Fondo di solida-rietà comunale per gli anni 2018 e 2019

    ART. 1,comma 491

    72-quinquies Finalizzazione degli accantonamenti del Fondo di soli-darietà comunale non utilizzati

    ART. 1,comma 492

    72-sexies Priorità nell’attribuzione degli spazi finanziari agli in-vestimenti comunali per ripristino e messa in sicurezzadel territorio a seguito di stato di emergenza

    ART. 1,comma 493

    72-septies Semplificazione del Documento unico di programma-zione per i piccoli comuni (DUP)

    ART. 1,comma 494

    MACROAREA XX(MISURE PER LA COESIONE TERRITORIALE

    E IL MEZZOGIORNO)

    74 Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminatonel Mezzogiorno

    ART. 1,commi 496-497

    75 Integrazione del finanziamento per le aree interne ART. 1,commi 498-499

    76 Fondo imprese Sud ART. 1,commi 500-506

    76-bis Disposizioni per l’ottimizzazione della gestione dellerisorse idriche nel Mezzogiorno

    ART. 1,commi 507-508

    MACROAREA XXI(CONTRASTO ALL’EVASIONE)

    77 Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale ART. 1,commi 509-513

    78 Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli oliminerali

    ART. 1,commi 514-518

    — VIII —

  • Numero Aree tematiche Articolo

    79 Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energeticipresso depositi di terzi

    ART. 1,commi 519-533

    MACROAREA XXII(MISURE DI SMALTIMENTO E DEFLAZIONE DELCONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHÉ DI ACCELE-

    RAZIONE DEL RECUPERO DEI CREDITI FISCALI)

    80 Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità ART. 1,commi 534-554

    81 Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale –Mutual Agreement Procedures – MAP

    ART. 1,commi 555-556

    82 Pagamenti delle pubbliche amministrazioni ART. 1,commi 557-560

    83 Sospensione deleghe di pagamento ART. 1,comma 561

    MACROAREA XXIII(DISPOSIZIONI ULTERIORI IN MATERIA

    DI ENTRATE)

    84 Versamento dell’imposta sulle assicurazioni ART. 1,commi 562-563

    84-bis Disposizioni in materia di garanzia assicurativa perl’attività di mediazione

    ART. 1,comma 564

    86 Esenzione imposta di bollo copie assegni in formaelettronica

    ART. 1,comma 567

    88 Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversiderivanti da partecipazioni qualificate realizzati da per-sone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’im-presa

    ART. 1,commi 570-577

    88-bis Misure fiscali per l’economia digitale ART. 1,commi 578-597

    89 Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia5G

    ART. 1,commi 598-617

    89-bis Disposizioni in materia di attività svolte da call center ART. 1,comma 618

    90 Disposizioni in materia di giochi ART. 1,commi 619-622

    91 Differimento disciplina IRI ART. 1,comma 623

    MACROAREA XXIV(FONDI E ULTERIORI DISPOSIZIONI)

    92 Rideterminazione del Fondo esigenze indifferibili, FI-SPE, Fondo per la compensazione degli effetti finanziari,Fondo riforma degli ammortizzatori sociali. Previdenzacomplementare dei dipendenti pubblici

    ART. 1,commi 624-628

    — IX —

  • Numero Aree tematiche Articolo

    95 Fondo investimenti ART. 1,commi 632-633

    95-bis Fondo per la progettazione degli enti locali ART. 1,commi 634-639

    95-ter Tutela e valorizzazione del made in Italy ART. 1,comma 640

    96 Fondo per il capitale immateriale, la competitività e laproduttività

    ART. 1,commi 641-643

    97 Disciplina finanziaria e contabile della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa

    ART. 1,comma 644

    97-bis Disposizioni in materia di certificato di agibilità perattività di spettacolo

    ART. 1,comma 645

    98 Liquidazione patrimoni ART. 1,commi 646-648

    100 Strumenti di debito chirografario di secondo livello ART. 1,commi 649-651

    100-bis Fondo di ristoro finanziario ART. 1,commi 652-655

    101-bis Modifiche alla legge n. 394 del 1991(Parco Delta del Po) ART. 1,commi 658-661

    101-ter Modifica all articolo 34 della legge n. 394 del 1991(Parco del Matese e Parco di Portofino)

    ART. 1,commi 662-664

    101-quater Proroghe di termini previsti da norme di legge ART. 1,commi 665-678

    101-quinquies Fondo casa ART. 1,comma 679

    101-sexies Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statutospeciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano

    ART. 1,comma 680

    101-septies Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine –Stazione Zoologica Anton Dohrn

    ART. 1,comma 681

    101-octies Attuazione della normativa in materia di protezione deidati personali

    ART. 1,comma 682

    102-ter Completamento opere inerenti la società QuadrilateroUmbria Marche

    ART. 1,comma 684

    Tabella A

    — X —

  • SEZIONE 2

    Numero Aree tematiche Articolo

    MACROAREA XXV(APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

    E DISPOSIZIONI CONTABILI)

    Tabella 2

    Tabella 7

    Tabella 10

    Tabella 13

    — XI —

  • Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

    EMENDAMENTI SEGNALATI

    AREA TEMATICA N. 2.

    (Sterilizzazione dell’incremento dialiquote dell’Iva e delle accise).

    (ART. 1, comma 2)

    Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

    2-bis. All’articolo 62-quater del testounico di cui al decreto legislativo 26 ot-tobre 1995, n. 504, sono apportate le se-guenti modificazioni:

    a) al comma 1-bis le parole: « cin-quanta per cento » sono sostituite dalleseguenti: « venticinque per cento »;

    b) al comma 5, le parole da: « Lavendita » fino a: « in via esclusiva » sonosostituite dalle seguenti: « La vendita deiprodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, con-tenenti o meno nicotina, ad esclusione deidispositivi meccanici ed elettronici, com-prese le parti di ricambio, è effettuata invia esclusiva »;

    c) al comma 5, sono aggiunte in finele seguenti parole: « e le disposizioni di cuiall’articolo 21, commi 11 e 12, del decretolegislativo 12 gennaio 2016, n. 6 »;

    d) il comma 5-bis è sostituito dalseguente:

    « 5-bis. Per gli esercizi di vicinato adattività prevalente nella vendita: dei pro-dotti da inalazione senza combustione co-stituiti da sostanze liquide, contenenti omeno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bise dei dispositivi meccanici ed elettronici,comprese le parti di ricambio, già attivialla data di entrata in vigore del presentecomma, nonché per le farmacie e le pa-rafarmacie attive nella vendita dei mede-

    simi prodotti alla stessa data, sono stabi-lite, con decreto direttoriale dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli, area Mono-poli, da adottare entro il 31 marzo 2018,le modalità e i requisiti per l’autorizza-zione e l’approvvigionamento dei medesimiprodotti, con esclusione dei dispositivimeccanici ed elettronici e delle parti diricambio. Nelle more dell’adozione deldecreto agli esercizi di cui al presentecomma è consentita la prosecuzione del-l’attività »;

    e) dopo il comma 7 è aggiunto ilseguente:

    « 7-bis. Le disposizioni di cui agli arti-coli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 23 gennaio 1973, n. 43, siapplicano anche con riferimento ai pro-dotti di cui ai commi 1 e 1-bis, adesclusione dei dispositivi meccanici edelettronici e delle parti di ricambio, se-condo il meccanismo di equivalenza di cuial comma 1-bis. Ai medesimi prodotti dicui ai commi 5 e 5-bis si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 96 dellalegge 17 luglio 1942, n. 907 nonché ledisposizioni di cui all’articolo 5 della legge18 gennaio 1994, n. 50 ».

    2-ter. All’articolo 39-terdecies, comma3, del testo unico di cui al decreto legi-slativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole:« cinquanta per cento » sono sostituitedalle seguenti: « venticinque per cento ».

    2-quater. All’articolo 21 del decretolegislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sonoapportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 11 è sostituito dal se-guente:

    — 1 —

  • « 11. È vietata la vendita a distanzatransfrontaliera di sigarette elettroniche edi contenitori di liquido di ricarica, di cuiai commi 1 e 1-bis dell’articolo 62-quaterdel testo unico di cui al decreto legislativo26 ottobre 1995, n. 504, ai consumatoriche acquistano nel territorio dello Stato »;

    b) dopo il comma 11, è inserito ilseguente:

    « 11-bis. La vendita a distanza nontransfrontaliera di sigarette elettroniche edi contenitori di liquido di ricarica aiconsumatori che acquistano nel territoriodello Stato è consentita in regime di au-torizzazione ai sensi del decreto del Mi-nistero dell’economia e delle finanze 29dicembre 2014. »;

    c) il comma 12 e sostituito dal se-guente:

    « 12. L’Agenzia delle Dogane e dei Mo-nopoli, fermi i poteri dell’autorità e dellapolizia giudiziaria ove il fatto costituiscareato, comunica ai fornitori di connettivitàalla rete internet ovvero ai gestori di altrereti telematiche o di telecomunicazione oagli operatori che in relazione ad esseforniscono servizi telematici o di teleco-municazione, i siti web che effettuanovendite a distanza transfrontaliera ed i sitiweb che effettuano vendite a distanza nontransfrontaliera in difetto dell’autorizza-zione ai sensi del decreto del Ministerodell’economia e delle finanze 29 dicembre2014, ai quali inibire l’accesso attraverso lepredette reti, offerenti prodotti da inala-zione senza combustione costituiti da so-stanze liquide contenenti nicotina ai sensidell’articolo 62-quater comma 1-bis deltesto unico di cui al decreto legislativo 26ottobre 1995 n. 504. ».

    2-quinquies. Agli articoli 62-quater,comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, deldecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,le parole: « cinquanta per cento » sonosostituite dalle seguenti: « venti per cento ».

    2-sexies. Con le modalità di cui aldecreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,è possibile l’accertamento con adesione

    delle imposte di consumo dovute ai sensidell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis,del testo unico di cui al decreto legislativo26 ottobre 1995, n. 504, fino alla data dientrata in vigore del presente comma.L’accertamento con adesione dovrà preve-dere la riduzione degli importi dovuti inmisura non inferiore all’85 per cento e ladilazione del pagamento della somma de-finita in adesione in un numero di ratemensili pari a 120, tenendo conto dell’im-possibilità di traslazione economica suiconsumatori, dell’effettiva capacità di as-solvere il debito tributario da parte deisoggetti tenuti al pagamento e dell’esigenzadi garantire la continuità aziendale, deter-minata anche in base ai dati in possessodell’Agenzia delle Dogane e del Monopolio di altre agenzie fiscali. È esclusa lapunibilità per le violazioni commesse daparte dei soggetti che aderiscono alla de-finizione in adesione.

    2-septies. I debitori di imposta presen-tano domanda di definizione in adesioneai sensi del comma 2-sexies mediante pre-sentazione in via telematica del modelloapprovato dall’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli entro il 31 marzo 2018. Il pro-cedimento di definizione in adesione siconclude entro 60 giorni dalla presenta-zione del modello con la sottoscrizionedell’accordo di definizione. L’accordo deveprevedere la concessione da parte dell’a-derente di una garanzia fideiussoria, pre-stata secondo le modalità di cui all’articolo1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, acopertura di tre rate di pagamento. L’ac-cordo si perfeziona al pagamento dell’im-posta ivi definita, ovvero della prima rata.Il mancato pagamento di tre rate deter-mina la risoluzione del medesimo.

    2-octies. La presentazione del modellosospende per novanta giorni i termini perl’impugnazione di provvedimenti imposi-tivi aventi ad oggetto le imposte di cui alcomma 2-quinquies. Nel caso in cui taliprovvedimenti siano stati oggetto di impu-gnazione dinanzi alla giurisdizione tribu-taria il processo è sospeso a domandadella parte più diligente fino alla conclu-sione del procedimento di cui al comma

    — 2 —

  • 2-sexies. Il perfezionamento della defini-zione in adesione produce gli effetti di cuiall’articolo 46 del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546.

    2-novies. Le maggiori entrate derivantidalle norme di cui ai commi da 2-quin-quies a 2-septies calcolate in 30 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2018 sonodestinate al Fondo per interventi struttu-rali di politica economica di cui all’articolo10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-bre 2004, n. 282, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 dicembre 2004,n. 307.

    2. 10. Abrignani.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:

    2-bis. All’articolo 62-quater del testounico di cui al decreto legislativo 26 ot-tobre 1995, n. 504, sono apportate le se-guenti modificazioni:

    a) il comma 5-bis è sostituito dalseguente:

    « 5-bis. Per gli esercizi di vicinato adattività prevalente nella vendita dei pro-dotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bissono stabilite con decreto direttoriale del-l’Agenzia delle dogane e dei monopoli,area Monopoli, da adottare entro il 31

    marzo 2018, le modalità e i requisiti perl’autorizzazione dell’attività di tali esercizie l’approvvigionamento dei prodotti connicotina di cui ai commi 1 e 1-bis osser-vando i seguenti criteri:

    a) il regime autorizzativo non siadiscriminante nei confronti di alcun sog-getto attivo sul mercato o intenzionato adintraprendere una nuova attività nel set-tore;

    b) non ricomprendere nell’ambitodella vendita a distanza vietata dal comma11 dell’articolo 21 del decreto legislativo12 gennaio 2016 n. 6, la vendita onlineeffettuata dai medesimi soggetti di cui allalettera a).

    2. 13. Cristian Iannuzzi, Galgano.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

    2-bis. L’articolo 19-quinquies del decre-to-legge 16 ottobre 2017, n. 148 è abro-gato.

    2. 3. Galgano, Menorello, Catalano,Mucci, Molea, Oliaro, Monchiero.

    Relatore Governo

    — 3 —

  • AREA TEMATICA N. 3.

    (Agevolazioni per gli interventi di effi-cienza energetica negli edifici, di ristrut-turazione edilizia, per l’acquisto di mobili,detrazione per sistemazione a verde ecedolare secca ridotta per alloggi a canone

    concordato).

    (ART. 1, commi 3-9)

    Al comma 3, lettera a), sostituire ilnumero 2) con il seguente:

    2) ai commi 1 e 2, dopo l’ultimoperiodo è aggiunto il seguente: « La detra-zione di cui al presente comma è ridottaal 50 per cento per le spese, sostenute dal1o gennaio 2018, relative agli interventi diacquisto e posa in opera di finestre com-prensive di infissi, di schermature solari edi sostituzione di impianti di climatizza-zione invernale con impianti dotati dicaldaie a condensazione con efficienzapari alla classe A di prodotto prevista dalRegolamento delegato (UE) N. 811/2013della Commissione del 18 febbraio 2013.Sono esclusi dalla detrazione di cui alpresente comma gli interventi di sostitu-zione di impianti di climatizzazione inver-nale con impianti dotati di caldaie acondensazione con efficienza inferiore allaclasse A di cui al periodo precedente. Ladetrazione si applica nella misura del 65per cento per gli interventi di sostituzionedi impianti di climatizzazione invernalecon impianti dotati di caldaie a conden-sazione di efficienza pari alla classe A diprodotto prevista dal Regolamento dele-gato (UE) N. 811/2013 della Commissionedel 18 febbraio 2013 e contestuale instal-lazione di sistemi di termoregolazione evo-luti, appartenenti alle classi V, VI oppureVIII della Comunicazione della Commis-sione 2014/C 207/02 o con impianti dotatidi apparecchi ibridi, costituiti da pompa dicalore integrata con caldaia a condensa-zione, assemblati in fabbrica ed espressa-mente concepiti dal fabbricante per fun-zionare in abbinamento tra loro; o per lespese sostenute all’acquisto e posa in

    opera di generatori d’aria calda a conden-sazione ».

    Conseguentemente dopo il comma 3,inserire il seguente:

    3-bis. Agli oneri derivanti dalle dispo-sizioni di cui al comma 3, lettera a),numero 2), valutati in 5 milioni di euroannui dal 2018 al 2028, si provvede me-diante corrispondente riduzione del Fondoper interventi strutturali di politica eco-nomica, di cui all’articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307.

    3. 66. Misiani, Giampaolo Galli.

    Relatore Governo

    * * *

    Al comma 3, lettera a), dopo il numero4) aggiungere il seguente:

    4-bis) dopo il comma 2-bis sono in-seriti i seguenti:

    2-bis.1. Dal 1o gennaio 2018 al 31dicembre 2018, per le diagnosi energetichesu interi edifici, con almeno 4 unità im-mobiliari, comprensivi delle parti comuni,e per le indagini diagnostiche per la sicu-rezza negli edifici è riconosciuta una de-trazione dall’imposta lorda per una quotapari al 50 per cento dell’importo, fino a unvalore massimo della detrazione di 12.000euro, da ripartire in tre quote annuali dipari importo.

    2-bis.2. L’importo della detrazione dicui al comma 2-bis.1 è ripartito sulla basedei millesimi di proprietà.

    2-bis.3. La diagnosi energetica deve es-sere redatta in conformità ai criteri mi-nimi di cui all’Allegato 2 al decreto legi-slativo n. 102.

    — 4 —

  • Conseguentemente, alla tabella A, voceMinistero dell’economia e finanze, appor-tare le seguenti variazioni:

    2018: –5.000.000;2019: –5.000.000;2020: –5.000.000.

    3. 61. Vallascas, Sorial, Da Villa, DellaValle, D’Incà, Castelli, Cariello, Brugne-rotto, Fantinati, Cancelleri.

    Relatore Governo

    * * *

    Al comma 3, lettera a), sostituire ilnumero 5) con il seguente:

    5) al comma 2-ter le parole: « Per lespese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31dicembre 2021 per interventi di riqualifi-cazione energetica di parti comuni degliedifici condominiali, ivi compresi quelli dicui al comma 2-quater, i soggetti chenell’anno precedente a quello di sosteni-mento delle spese si trovavano nelle con-dizioni di cui all’articolo 11, comma 2, dicui all’articolo 13, comma 1, lettera a), edi cui al comma 5, lettera a), del testounico delle imposte sui redditi di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, in luogo della de-trazione possono optare per la cessionedel corrispondente credito » sono sostituitedalle seguenti: « Per le spese sostenute perinterventi di riqualificazione energetica dicui al presente articolo in luogo delladetrazione è possibile optare per la ces-sione del diritto a beneficiare del corri-spondente credito. »;

    Conseguentemente:

    dopo il numero 5) inserire il seguente:

    5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.

    alla lettera b), dopo il numero 1)inserire il seguente:

    1-bis) al comma 1-quinquies gli ul-timi tre periodi sono soppressi.

    alla lettera b), sostituire il numero 4)con il seguente:

    4) dopo il comma 2 sono aggiunti iseguenti:

    2-bis. Al fine di effettuare il monito-raggio e la valutazione del risparmio ener-getico conseguito a seguito della realizza-zione degli interventi di cui al presentearticolo, in analogia a quanto già previstein materia di detrazioni fiscali per lariqualificazione energetica degli edifici,sono trasmesse per via telematica all’A-genzia nazionale per le nuove tecnologie,l’energia e lo sviluppo economico sosteni-bile (ENEA) le informazioni sugli inter-venti effettuati. L’ENEA elabora le infor-mazioni pervenute e trasmette una rela-zione sui risultati degli interventi al Mi-nistero dello sviluppo economico, alMinistero dell’economia e delle finanze,alle regioni e alle province autonome diTrento e di Bolzano, nell’ambito dellerispettive competenze territoriali.

    2-ter. Per le spese sostenute per inter-venti di ristrutturazione edilizia e perl’acquisto di mobili di cui al presentearticolo, in luogo della detrazione è pos-sibile optare per la cessione del diritto abeneficiare del corrispondente credito aifornitori che hanno effettuato gli inter-venti ovvero ad altri soggetti privati, con lafacoltà di successiva cessione del credito.Le modalità di attuazione delle disposi-zioni del presente comma sono definitecon provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate, da emanare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione.

    Conseguentemente, ai maggiori oneri,stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020,si provvede mediante corrispondente ridu-zione della dotazione del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23

    — 5 —

  • dicembre 2014, n. 190, come incrementatodal comma 624 della presente legge.

    *3. 257. Pagani.

    Al comma 3, lettera a), sostituire ilnumero 5) con il seguente:

    5) al comma 2-ter le parole: « Per lespese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31dicembre 2021 per interventi di riqualifi-cazione energetica di parti comuni degliedifici condominiali, ivi compresi quelli dicui al comma 2-quater, i soggetti chenell’anno precedente a quello di sosteni-mento delle spese si trovavano nelle con-dizioni di cui all’articolo 11, comma 2, dicui all’articolo 13, comma 1, lettera a), edi cui al comma 5, lettera a), del testounico delle imposte sui redditi di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, in luogo della de-trazione possono optare per la cessionedel corrispondente credito » sono sostituitedalle seguenti: « Per le spese sostenute perinterventi di riqualificazione energetica dicui al presente articolo in luogo delladetrazione è possibile optare per la ces-sione del diritto a beneficiare del corri-spondente credito. »;

    Conseguentemente:

    dopo il numero 5) inserire il seguente:

    5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.

    alla lettera b), dopo il numero 1)inserire il seguente:

    1-bis) al comma 1-quinquies gli ul-timi tre periodi sono soppressi.

    alla lettera b), sostituire il numero 4)con il seguente:

    4) dopo il comma 2 sono aggiunti iseguenti:

    2-bis. Al fine di effettuare il monito-raggio e la valutazione del risparmio ener-getico conseguito a seguito della realizza-zione degli interventi di cui al presentearticolo, in analogia a quanto già previste

    in materia di detrazioni fiscali per lariqualificazione energetica degli edifici,sono trasmesse per via telematica all’A-genzia nazionale per le nuove tecnologie,l’energia e lo sviluppo economico sosteni-bile (ENEA) le informazioni sugli inter-venti effettuati. L’ENEA elabora le infor-mazioni pervenute e trasmette una rela-zione sui risultati degli interventi al Mi-nistero dello sviluppo economico, alMinistero dell’economia e delle finanze,alle regioni e alle province autonome diTrento e di Bolzano, nell’ambito dellerispettive competenze territoriali.

    2-ter. Per le spese sostenute per inter-venti di ristrutturazione edilizia e perl’acquisto di mobili di cui al presentearticolo, in luogo della detrazione è pos-sibile optare per la cessione del diritto abeneficiare del corrispondente credito aifornitori che hanno effettuato gli inter-venti ovvero ad altri soggetti privati, con lafacoltà di successiva cessione del credito.Le modalità di attuazione delle disposi-zioni del presente comma sono definitecon provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate, da emanare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione.

    Conseguentemente, ai maggiori oneri,stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020,si provvede mediante corrispondente ridu-zione della dotazione del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190, come incrementatodal comma 624 della presente legge.

    *3. 253. La VI Commissione.

    Al comma 3, lettera a), sostituire ilnumero 5) con il seguente:

    5) al comma 2-ter le parole: « Per lespese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31dicembre 2021 per interventi di riqualifi-cazione energetica di parti comuni degliedifici condominiali, ivi compresi quelli dicui al comma 2-quater, i soggetti chenell’anno precedente a quello di sosteni-mento delle spese si trovavano nelle con-

    — 6 —

  • dizioni di cui all’articolo 11, comma 2, dicui all’articolo 13, comma 1, lettera a), edi cui al comma 5, lettera a), del testounico delle imposte sui redditi di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, in luogo della de-trazione possono optare per la cessionedel corrispondente credito » sono sostituitedalle seguenti: « Per le spese sostenute perinterventi di riqualificazione energetica dicui al presente articolo in luogo delladetrazione è possibile optare per la ces-sione del diritto a beneficiare del corri-spondente credito. »;

    Conseguentemente:

    dopo il numero 5) inserire il seguente:

    5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.

    alla lettera b), dopo il numero 1)inserire il seguente:

    1-bis) al comma 1-quinquies gli ul-timi tre periodi sono soppressi.

    alla lettera b), sostituire il numero 4)con il seguente:

    4) dopo il comma 2 sono aggiunti iseguenti:

    2-bis. Al fine di effettuare il monito-raggio e la valutazione del risparmio ener-getico conseguito a seguito della realizza-zione degli interventi di cui al presentearticolo, in analogia a quanto già previstein materia di detrazioni fiscali per lariqualificazione energetica degli edifici,sono trasmesse per via telematica all’A-genzia nazionale per le nuove tecnologie,l’energia e lo sviluppo economico sosteni-bile (ENEA) le informazioni sugli inter-venti effettuati. L’ENEA elabora le infor-mazioni pervenute e trasmette una rela-zione sui risultati degli interventi al Mi-nistero dello sviluppo economico, alMinistero dell’economia e delle finanze,alle regioni e alle province autonome diTrento e di Bolzano, nell’ambito dellerispettive competenze territoriali.

    2-ter. Per le spese sostenute per inter-venti di ristrutturazione edilizia e per

    l’acquisto di mobili di cui al presentearticolo, in luogo della detrazione è pos-sibile optare per la cessione del diritto abeneficiare del corrispondente credito aifornitori che hanno effettuato gli inter-venti ovvero ad altri soggetti privati, con lafacoltà di successiva cessione del credito.Le modalità di attuazione delle disposi-zioni del presente comma sono definitecon provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate, da emanare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione.

    Conseguentemente, ai maggiori oneri,stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020,si provvede mediante corrispondente ridu-zione della dotazione del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190, come incrementatodal comma 624 della presente legge.

    *3. 225. Bini, Fregolent, Rubinato, An-tezza, Vico.

    Al comma 3, lettera a), sostituire ilnumero 5) con il seguente:

    5) al comma 2-ter le parole: « Per lespese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31dicembre 2021 per interventi di riqualifi-cazione energetica di parti comuni degliedifici condominiali, ivi compresi quelli dicui al comma 2-quater, i soggetti chenell’anno precedente a quello di sosteni-mento delle spese si trovavano nelle con-dizioni di cui all’articolo 11, comma 2, dicui all’articolo 13, comma 1, lettera a), edi cui al comma 5, lettera a), del testounico delle imposte sui redditi di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, in luogo della de-trazione possono optare per la cessionedel corrispondente credito » sono sostituitedalle seguenti: « Per le spese sostenute perinterventi di riqualificazione energetica dicui al presente articolo in luogo delladetrazione è possibile optare per la ces-sione del diritto a beneficiare del corri-spondente credito. »;

    — 7 —

  • Conseguentemente:

    dopo il numero 5) inserire il seguente:

    5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.

    alla lettera b), dopo il numero 1)inserire il seguente:

    1-bis) al comma 1-quinquies gli ul-timi tre periodi sono soppressi.

    alla lettera b), sostituire il numero 4)con il seguente:

    4) dopo il comma 2 sono aggiunti iseguenti:

    2-bis. Al fine di effettuare il monito-raggio e la valutazione del risparmio ener-getico conseguito a seguito della realizza-zione degli interventi di cui al presentearticolo, in analogia a quanto già previstein materia di detrazioni fiscali per lariqualificazione energetica degli edifici,sono trasmesse per via telematica all’A-genzia nazionale per le nuove tecnologie,l’energia e lo sviluppo economico sosteni-bile (ENEA) le informazioni sugli inter-venti effettuati. L’ENEA elabora le infor-mazioni pervenute e trasmette una rela-zione sui risultati degli interventi al Mi-nistero dello sviluppo economico, alMinistero dell’economia e delle finanze,alle regioni e alle province autonome diTrento e di Bolzano, nell’ambito dellerispettive competenze territoriali.

    2-ter. Per le spese sostenute per inter-venti di ristrutturazione edilizia e perl’acquisto di mobili di cui al presentearticolo, in luogo della detrazione è pos-sibile optare per la cessione del diritto abeneficiare del corrispondente credito aifornitori che hanno effettuato gli inter-venti ovvero ad altri soggetti privati, con lafacoltà di successiva cessione del credito.Le modalità di attuazione delle disposi-zioni del presente comma sono definitecon provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate, da emanare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione.

    Conseguentemente, ai maggiori oneri,stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020,si provvede mediante corrispondente ridu-zione della dotazione del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190, come incrementatodal comma 624 della presente legge.

    *3. 245. Moretto, Marco Di Maio, Frego-lent, Donati, Gadda.

    Al comma 3, lettera a), sostituire ilnumero 5) con il seguente:

    5) al comma 2-ter le parole: « Per lespese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31dicembre 2021 per interventi di riqualifi-cazione energetica di parti comuni degliedifici condominiali, ivi compresi quelli dicui al comma 2-quater, i soggetti chenell’anno precedente a quello di sosteni-mento delle spese si trovavano nelle con-dizioni di cui all’articolo 11, comma 2, dicui all’articolo 13, comma 1, lettera a), edi cui al comma 5, lettera a), del testounico delle imposte sui redditi di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, in luogo della de-trazione possono optare per la cessionedel corrispondente credito » sono sostituitedalle seguenti: « Per le spese sostenute perinterventi di riqualificazione energetica dicui al presente articolo in luogo delladetrazione è possibile optare per la ces-sione del diritto a beneficiare del corri-spondente credito. »;

    Conseguentemente:

    dopo il numero 5) inserire il seguente:

    5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.

    alla lettera b), dopo il numero 1)inserire il seguente:

    1-bis) al comma 1-quinquies gli ul-timi tre periodi sono soppressi.

    alla lettera b), sostituire il numero 4)con il seguente:

    — 8 —

  • 4) dopo il comma 2 sono aggiunti iseguenti:

    2-bis. Al fine di effettuare il monito-raggio e la valutazione del risparmio ener-getico conseguito a seguito della realizza-zione degli interventi di cui al presentearticolo, in analogia a quanto già previstein materia di detrazioni fiscali per lariqualificazione energetica degli edifici,sono trasmesse per via telematica all’A-genzia nazionale per le nuove tecnologie,l’energia e lo sviluppo economico sosteni-bile (ENEA) le informazioni sugli inter-venti effettuati. L’ENEA elabora le infor-mazioni pervenute e trasmette una rela-zione sui risultati degli interventi al Mi-nistero dello sviluppo economico, alMinistero dell’economia e delle finanze,alle regioni e alle province autonome diTrento e di Bolzano, nell’ambito dellerispettive competenze territoriali.

    2-ter. Per le spese sostenute per inter-venti di ristrutturazione edilizia e perl’acquisto di mobili di cui al presentearticolo, in luogo della detrazione è pos-sibile optare per la cessione del diritto abeneficiare del corrispondente credito aifornitori che hanno effettuato gli inter-venti ovvero ad altri soggetti privati, con lafacoltà di successiva cessione del credito.Le modalità di attuazione delle disposi-zioni del presente comma sono definitecon provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate, da emanare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione.

    Conseguentemente, ai maggiori oneri,stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020,si provvede mediante corrispondente ridu-zione della dotazione del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190, come incrementatodal comma 624 della presente legge.

    *3. 246. Moretto, Marco Di Maio, Donati.

    Relatore Governo

    * * *

    Al comma 3, lettera a) dopo il numero6), inserire il seguente:

    6-bis) dopo il comma 2-quater è in-serito il seguente:

    « 2-quater.1. Per le spese relative agliinterventi su parti comuni di edifici con-dominiali ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3 finalizzati congiuntamente alla ri-duzione del rischio sismico e alla riqua-lificazione energetica spetta, in alternativaalle detrazioni previste rispettivamente dalcomma 2-quater del presente articolo e dalcomma 1-quinquies dell’articolo 16, unadetrazione nella misura dell’80 per cento,ove gli interventi determinino il passaggioad una classe di rischio inferiore, o nellamisura dell’85 per cento ove gli interventideterminino il passaggio a due classi dirischi inferiori. La predetta detrazione èripartita in dieci quote annuali di pariimporto e si applica su un ammontaredelle spese non superiore a euro 136.000moltiplicato per il numero delle unitàimmobiliari di ciascun edificio. ».

    Conseguentemente, il Fondo di cuicomma 624, è ridotto di 6 milioni di europer l’anno 2018, 7 milioni di euro annuiper l’anno 2019 e il 2020, 9 milioni di euroannui per l’anno 2022 e 2023, 40 milioni dieuro annui per ciascuno degli anni dal2024 al 2029 e 20 milioni di euro annui perl’anno 2030 e 2031.

    3. 58. Misiani, Vico.

    Relatore Governo

    * * *

    Al comma 3, lettera b), dopo il numero1, inserire il seguente:

    — 9 —

  • 1-bis) al comma 1-bis, le parole: « perunità immobiliare per ciascun anno » sonosostituite dalle seguenti: « per unità immo-biliari relative a costruzioni adibite adabitazione e con un ammontare comples-sivo delle spese non superiore a euro200.000 per unità immobiliari relative acostruzioni adibite in modo esclusivo adattività produttive. ».

    Conseguentemente, alla tabella A, allavoce: Ministero dell’economia e delle fi-nanze apportare le seguenti variazioni:

    2018: – 900.000;2019: –14.400.000;2020: –27.300.000.

    3. 39. Marchi.

    Relatore Governo

    * * *

    Al comma 3, lettera b), dopo il numero2), inserire il seguente:

    2-bis) al comma 1-septies le parole:« zone classificate a rischio sismico 1 »sono sostituite dalle seguenti: « zone clas-sificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ».

    Conseguentemente, dopo il comma 3,inserire il seguente:

    3-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-zione del comma 3, lettera b), numero2-bis), pari a 3 milioni di euro per l’anno2018, 32 milioni di euro per l’anno 2019,50,5 milioni di euro per l’anno 2020, 69milioni di euro per l’anno 2021, 84,5milioni di euro per l’anno 2022, 73,5milioni di euro per l’anno 2023, 38 milionidi euro per l’anno 2024, 17,5 milioni dieuro per l’anno 2025, si provvede me-diante corrispondente riduzione della do-tazione del Fondo di cui all’articolo 1,

    comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190.

    3. 41. Misiani, Marchi.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 3 sono inseriti i se-guenti:

    3-bis. Nei contratti di fornitura di ener-gia elettrica e gas, il diritto al corrispettivosi prescrive in due anni, sia nei rapportitra gli utenti domestici o le microimprese,come definite dalla raccomandazione2003/361/CE della Commissione, del 6maggio 2003, o i professionisti, come de-finiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c),del codice del consumo, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2005, n. 206, e ilvenditore, sia nei rapporti tra il distribu-tore e il venditore. Nei contratti di forni-tura del servizio idrico, relativi alle cate-gorie di cui al primo periodo, il diritto alcorrispettivo, si prescrive in due anni. Neicontratti di cui al primo periodo, in casodi emissione di fatture a debito nei ri-guardi dell’utente per conguagli riferiti aperiodi maggiori di due anni, qualoral’Autorità garante della concorrenza e delmercato abbia aperto un procedimentoper l’accertamento di violazioni del codicedel consumo, di cui al decreto legislativo 6settembre 2005, n. 206, relative alle mo-dalità di rilevazione dei consumi, di ese-cuzione dei conguagli e di fatturazioneadottate dall’operatore interessato, l’utenteche ha presentato un reclamo riguardanteil conguaglio nelle forme previste dall’Au-torità per l’energia elettrica, il gas e ilsistema idrico ha diritto alla sospensionedel pagamento finché non sia stata veri-ficata la legittimità della condotta dell’o-peratore. Il venditore ha l’obbligo di co-municare all’utente l’avvio del procedi-

    — 10 —

  • mento di cui al periodo precedente e diinformarlo dei conseguenti diritti. È inogni caso diritto dell’utente, all’esito dellaverifica di cui al terzo periodo, ottenereentro tre mesi il rimborso dei pagamentieffettuati a titolo di indebito conguaglio.

    3-ter. Le disposizioni di cui al comma3-bis non si applicano qualora la mancatao erronea rilevazione dei dati di consumoderivi da responsabilità accertata dell’u-tente.

    3-quater. L’Autorità per l’energia elet-trica, il gas e il sistema idrico, con propriadeliberazione, entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge,definisce misure a tutela dei consumatorideterminando le forme attraverso le qualii distributori garantiscono l’accertamentoe l’acquisizione dei dati dei consumi ef-fettivi.

    3-quinquies. L’Autorità per l’energia,elettrica, il gas e il sistema idrico puòdefinire, con propria deliberazione, misureatte a incentivare l’autolettura senza oneria carico dell’utente.

    3-sexies. Entro il 1o luglio 2019, ilsoggetto gestore del Sistema informaticointegrato per la gestione dei flussi infor-mativi relativi ai mercati dell’energia elet-trica e del gas, di cui all’articolo 1-bis deldecreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13agosto 2010, n. 129, provvede agli adegua-menti necessari per permettere ai clientifinali di accedere attraverso esso ai datiriguardanti i propri consumi, senza oneria loro carico. Le disposizioni per l’attua-zione del primo periodo sono adottate condeliberazione dell’Autorità per l’energiaelettrica, il gas e il sistema idrico, nelrispetto delle norme in materia di prote-zione dei dati personali, sentito il pareredel Garante per la protezione dei datipersonali.

    3-septies. L’Autorità per le garanzienelle comunicazioni stabilisce le modalitàtecniche e operative che il servizio postaledeve osservare per assicurare la certezzadella data di spedizione delle fatture agliutenti da parte dei soggetti gestori diservizi di pubblica utilità.

    3-octies. Le disposizioni di cui ai commi3-bis e 3-ter si applicano alle fatture la cuiscadenza è successiva:

    a) per il settore elettrico, alla data dientrata in vigore della presente legge;

    b) per il settore del gas, al 1o gennaio2019;

    c) per il settore idrico al 1o gennaio2020.

    3. 171. Baldelli, Becattini, Ricciatti, Alla-sia, Rampelli, Crippa, Galgano, Vignali,Paglia, Gigli.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

    3-bis. All’articolo 1, comma 56, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:« 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2020 ».

    3-ter. A copertura degli oneri derivantidall’attuazione del comma 3-bis, pari a 18milioni di euro per l’anno 2019, 28 milionidi euro per l’anno 2020, 38 milioni di europer l’anno 2021, 30 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2022 al 2028, 13milioni di euro per l’anno 2029, 3 milionidi euro per l’anno 2030, e 8 milioni dieuro per l’anno 2031, si provvede me-diante corrispondente riduzione della do-tazione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190.

    3. 40. Marchi.

    Relatore Governo

    — 11 —

  • Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

    3-bis. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico, da adottare entro seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sentita l’Autorità per l’e-nergia elettrica il gas e il sistema idrico,sono individuati criteri e modalità volti afavorire la diffusione della tecnologia vehi-cle to grid, anche prevedendo la defini-zione delle regole di partecipazione aimercati elettrici e di specifiche misure diriequilibrio degli oneri di acquisto rispettoai prezzi di rivendita dell’energia.

    3-ter. Al fine di incentivare l’uso diveicoli alimentati ad energia elettrica, en-tro il medesimo termine di cui al comma3-bis, l’Autorità per l’energia elettrica ilgas e il sistema idrico definisce le tariffeper il consumo dell’energia elettrica per laricarica del veicoli, non superiori alleattuali tariffe previste per i clienti dome-stici residenti, applicabili ai punti di pre-lievo in ambito privato e agli operatori delservizio di ricarica in ambito pubblico dicui all’articolo 4 del decreto legislativo 16dicembre 2016, n. 257.

    Conseguentemente, alla Tabella A, voce:Ministero dell’economia e delle finanze,apportare le seguenti variazioni:

    2018: –10.000.000;2019: –10.000.000;2020: –10.000.000.

    3. 63. Fraccaro, Crippa, Della Valle, Can-celleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Bru-gnerotto, Castelli, D’Incà, Cariello, Fan-tinati.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

    3-bis. All’articolo 11 comma 1 del de-creto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 re-cante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’ener-gia da fonti rinnovabili, le parole: « l’uti-lizzo di fonti rinnovabili » sono sostituitedalle seguenti: « l’installazione di impiantida fonti rinnovabili e/o di unità di micro-cogenerazione come definite dall’articolo2, comma 1, lettera e), del decreto legi-slativo 8 febbraio 2007, n. 20 ».

    3. 75. Pelillo.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

    3-bis. Con decreto del Ministero dell’e-conomia e delle finanze, di concerto con ilMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, da emanare entronovanta giorni dall’approvazione dellapresente legge, sono stabilite le modalitàtecniche ed operative per la riallocazionedei « Sussidi ambientalmente dannosi » afavore dei « Sussidi ambientalmente favo-revoli », così come indicati nel « Catalogodei sussidi ambientalmente dannosi e deisussidi ambientalmente favorevoli », resonoto in data 23 febbraio 2017, di cuiall’articolo 68 della legge 28 dicembre2015, n. 221.

    3-ter. A decorrere dalla data di entratain vigore della presente legge è istituito,presso il Ministero dell’economia e dellefinanze il « Fondo Cop 21 Agenda 2030ONU », dotato ed alimentato da risorseannuali di origine riallocativa, con riferi-mento al Catalogo dei Sussidi del Mini-stero Ambiente, previsto dall’articolo 68della legge 28 dicembre 2015, n. 221 non-ché da eventuali altre entrate. Il CIPE, èincaricato della gestione e del reimpiegodelle risorse di cui al citato Fondo ai fini

    — 12 —

  • di sviluppo sostenibile, con particolareriguardo alla nuova occupazione perma-nente, destinando altresì una parte dellerisorse non inferiore al 20 per cento adazioni di compensazione a favore dell’oc-cupazione nei settori che cedono risorse eprevedendo, altresì, un piano specifico perl’agricoltura.

    3-quater. Il processo riallocativo avràinizio dal 1o gennaio 2018 e dovrà con-cludersi entro e non oltre il 31 dicembre2025.

    3. 108. Pastorino, Marcon.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

    3-bis. All’articolo 9 del decreto-legge 24giugno 2014, n. 91, convertito con modi-ficazioni dalla legge 11 agosto 2014,n. 116, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

    a) dopo il comma 1, è aggiunto ilseguente:

    « 1-bis. I finanziamenti a tasso agevo-lato di cui al comma 1 possono essereconcessi anche a:

    a) soggetti pubblici, associazioni esocietà sportive senza fini di lucro, perl’efficientamento energetico di impiantisportivi pubblici non compresi nel Pianodi cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 15 deldecreto-legge n. 185 del 2015 convertitocon modificazioni dalla legge 22 gennaio2016, n. 9;

    b) soggetti pubblici per l’efficienta-mento energetico di edifici pubblici adibitia ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari. »;

    b) conseguentemente, alla rubricadell’articolo dopo la parola: « scolastici »

    sono inserite le seguenti: « sanitari, spor-tivi ».

    3-ter. Entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, alfine di consentire l’immediato accesso aifinanziamenti per gli interventi di cui alprecedente comma 3-bis, lettera a), a va-lere sulle risorse di cui al comma 1,dell’articolo 9, del decreto-legge 24 giugno2014, n. 91, ancora disponibili alla pre-detta data, con decreto del Ministro del-l’ambiente e della, tutela del territorio edel mare, sono integrati il decreto inter-ministeriale 14 aprile 2015, recante « Mi-sure per l’efficientamento energetico degliedifici scolastici », il decreto ministeriale22 febbraio 2016, recante « Riprogramma-zione delle risorse del Fondo Kyoto perl’efficientamento energetico degli edificiscolastici » e il decreto ministeriale 27giugno 2017, recante « Proroga del terminedi presentazione delle istanza a valeresulle risorse del Fondo Kyoto per l’effi-cientamento energetico degli edifici scola-stici ».

    3-quater. All’articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito conmodificazioni dalla legge 7 agosto 2012,n. 134, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

    a) al comma 1, le parole: « che ope-rano » sono sostituite dalle seguenti: « e adenti territoriali per effettuare interventi eattività »;

    b) al comma 1, dopo la lettera d-bis)è aggiunta la seguente: d-ter) infrastruttureper la ricarica dei veicoli elettrici e perl’erogazione di combustibili alternativi,trasporto collettivo e condiviso, riqualifi-cazione, elettrica dei veicoli e in generalemobilità sostenibile »;

    c) al comma 2, sono soppressi ilprimo, il secondo e il terzo periodo;

    d) al comma 6, dopo le parole: « Aiprogetti di investimento presentati » sonoaggiunte le seguenti: « dagli enti territo-riali, »;

    — 13 —

  • e) conseguentemente, la rubrica del-l’articolo è sostituita dalla seguente: « Mi-sure per lo sviluppo della green economy ».

    3. 128. Catalano, Mucci, Oliaro, Galgano,Monchiero.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

    3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo1, comma 75, della legge 28 dicembre2015, n. 208, e successive modificazioni, siapplicano anche alle spese sostenute dal 1o

    gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per unammontare di spesa complessivo non su-periore a 12.000 euro.

    3-ter. All’onere derivante dalle disposi-zioni di cui al comma 3-bis, stimati in 13milioni di euro per l’anno 2018, 30 milionidi euro per l’anno 2019 e 24 milioni dieuro per ciascuno degli anni dal 2020 al2028, si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo per interventi strut-turali di politica economica, di cui all’ar-ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307.

    3. 238. Richetti.

    Relatore Governo

    * * *

    Al comma 4, alinea, sostituire le parole:Per l’anno 2018, con le seguenti: Per glianni 2018 e 2019.

    Conseguentemente, dopo il comma 4,inserire il seguente:

    4-bis. Con decreto del Ministro dell’e-conomia e delle finanze i regimi di esen-zione, esclusione e favore fiscale di cuiall’allegato A della nota integrativa albilancio di previsione relativa alla Tabella1 dello Stato di previsione delle entrateprevista ai sensi dell’articolo 21, comma11, lettera a), della legge 31 dicembre2009, n. 196, che appaiono, in tutto o inparte, ingiustificati o superati alla lucedelle mutate esigenze sociali o economicheovvero che costituiscono una duplicazione,sono modificati, soppressi o ridotti, a de-correre dall’anno 2018, al fine di assicu-rare maggiori entrate pari a 1.200 milionidi euro. Nei casi in cui la disposizione delprimo periodo del presente comma nonsia suscettibile di diretta e immediataapplicazione, con uno o più decreti delMinistro dell’economia e delle finanzesono stabilite le modalità tecniche perl’attuazione del presente comma con rife-rimento ai singoli regimi interessati.

    *3. 3. La XIII Commissione.

    Al comma 4, alinea, sostituire le parole:Per l’anno 2018, con le seguenti: Per glianni 2018 e 2019.

    Conseguentemente, dopo il comma 4,inserire il seguente:

    4-bis. Con decreto del Ministro dell’e-conomia e delle finanze i regimi di esen-zione, esclusione e favore fiscale di cuiall’allegato A della nota integrativa albilancio di previsione relativa alla Tabella1 dello Stato di previsione delle entrateprevista ai sensi dell’articolo 21, comma11, lettera a), della legge 31 dicembre2009, n. 196, che appaiono, in tutto o inparte, ingiustificati o superati alla lucedelle mutate esigenze sociali o economicheovvero che costituiscono una duplicazione,sono modificati, soppressi o ridotti, a de-correre dall’anno 2018, al fine di assicu-rare maggiori entrate pari a 1.200 milionidi euro. Nei casi in cui la disposizione del

    — 14 —

  • primo periodo del presente comma nonsia suscettibile di diretta e immediataapplicazione, con uno o più decreti delMinistro dell’economia e delle finanzesono stabilite le modalità tecniche perl’attuazione del presente comma con rife-rimento ai singoli regimi interessati.

    *3. 252. Falcone.

    Relatore Governo

    * * *

    Al comma 5, dopo il primo periodoinserire i seguenti: La detrazione di cui alpresente comma è altresì riconosciuta perle spese documentate per l’acquisto diarticoli per l’arredo urbano, gazebo edehor destinati alla realizzazione di spaziricreativi. All’onere derivante dall’applica-zione del presente comma, pari a 3,6milioni di euro annui, si provvede me-diante corrispondente riduzione del Fondodi cui all’articolo 1, comma 200 della legge23 dicembre 2014, n. 190.

    3. 1. Vignali.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

    6-bis. I commi da 1 a 5-ter dell’articolo4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50convertito con modificazioni dalla legge 23

    giugno 2017, n. 96, sono sostituiti daiseguenti:

    1. Ai fini del presente articolo, perlocazioni brevi si intendono i contratti dilocazione di immobili ad uso abitativo,stipulati a qualsiasi finalità, compresaquella turistica, dal titolare di diritto realesull’immobile, dal locatario dello stesso odal comodatario, di durata non superiorea 30 giorni, ivi compresi quelli che pre-vedono la prestazione dei servizi di for-nitura di biancheria e di pulizia del localistipulati direttamente o tramite soggettiche esercitano attività di intermediazioneimmobiliare, ovvero per il tramite di piat-taforme telematiche che mettono in con-tatto persone in cerca di un immobile conpersone che dispongono di unità immobi-liari da locare.

    2. Gli immobili locati, per intero o soloin parte, secondo i contratti di cui alcomma 1 mantengono la destinazione aduso abitativo e non sono assimilabili allestrutture ricettive, fatto salvo quanto pre-visto all’articolo 4 comma 1 del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23.

    3. A decorrere dal 1o giugno 2017, suicanoni e corrispettivi lordi derivanti daicontratti di cui al comma 1, in cui illocatore agisca in qualità di persona fisicaal di fuori dell’attività di impresa, nonchénell’ambito dell’offerta di alloggio a titolooneroso in strutture ricettive non impren-ditoriali disciplinate ai sensi delle norma-tive turistiche regionali, si applicano ledisposizioni sulla cedolare secca di cuiall’articolo 3 del decreto legislativo 14marzo 2011, n. 23 con l’aliquota del 21per cento, salva opzione per il regimeordinario da esercitare in dichiarazionedei redditi.

    4. I soggetti che, senza incassare ointervenire nel pagamento dei canoni ocorrispettivi relativi di cui al comma 1,esercitano attività di intermediazione im-mobiliare o gestiscono portali telematici,mettendo in contatto persone in ricerca diun immobile con persone che dispongonodi unità immobiliari da locare, trasmet-tono i dati relativi ai contratti di cui aicommi 1 e 3 conclusi per il loro tramite

    — 15 —

  • entro il 30 giugno dell’anno successivo aquello a cui si riferiscono i predetti dati.L’omessa, incompleta o infedele comuni-cazione dei dati relativi ai contratti di cuiai commi 1 e 3 è punita con la sanzionedi cui all’articolo 11, comma 1 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Lasanzione è ridotta alla metà se la trasmis-sione è effettuata entro i quindici giornisuccessivi alla scadenza, ovvero se nelmedesimo termine, è effettuata la trasmis-sione corretta dei dati.

    5. Al fine di contrastare l’evasione fi-scale, la cedolare secca di cui al comma 2si applica con l’aliquota del 10 per centoanche qualora il contratto di cui al comma1 sia concluso per il tramite di soggetti cheesercitano attività di intermediazione im-mobiliare, ovvero per il tramite delle piat-taforme telematiche di cui al comma 1, acondizione che i relativi canoni o corri-spettivi siano incassati da tali soggettitramite metodi di pagamento tracciabili eche tali soggetti operino, in qualità disostituti d’imposta, la ritenuta della cedo-lare secca in misura ridotta sull’ammon-tare dei canoni e corrispettivi all’atto delpagamento al beneficiario. Tali soggettiprovvedono al versamento delle suddetteritenute con le modalità di cui all’articolo17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, e alla loro certificazione e dichia-razione ai sensi dell’articolo 4 del regola-mento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Lacomunicazione dei dati di cui al prece-dente comma 4 è assolta mediante lacertificazione e la dichiarazione di cui alperiodo precedente. Nel caso in cui nonsia esercitata l’opzione per l’applicazionedei regime di cui al presente comma, laritenuta si considera operata a titolo diacconto.

    5-bis. I soggetti di cui al comma 5 nonfiscalmente residenti in Italia né ivi sta-biliti, ma operanti da uno Stato che con-sente lo scambio di informazioni e cheabbiano optato per la comunicazione deidati relativi ai contratti stipulati per il loro

    tramite in luogo di locatori, possono sce-gliere di adempiere gli obblighi di cui alcomma 5 direttamente dal loro luogo distabilimento ovvero tramite rappresen-tante fiscale individuato tra i soggetti in-dicati nell’articolo 23 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600.

    5-ter. L’adempimento degli obblighi dicui al comma 5-bis da parte dei soggettiche esercitano attività di intermediazioneimmobiliare e delle piattaforme telema-tiche operanti in libera prestazione diservizi da un altro Stato membro noncomporta la presenza di una stabile or-ganizzazione in Italia di tali soggetti.

    5-quater. L’accesso ai dati comunicatidai soggetti di cui al comma 5 è consentitoesclusivamente alle amministrazioni fiscalie finanziarie dello Stato, le quali assicu-rano idonee misure organizzative e disicurezza per evitare ogni ulteriore circo-lazione dei dati personali dei contribuentinon strettamente necessaria per finalità diaccertamento e controllo degli adempi-menti fiscali previsti dalla presente legge.

    5-quinquies. All’articolo 4, comma 1,primo periodo, del decreto legislativo 14marzo 2011, n. 23, dopo le parole: « coloroche alloggiano nelle strutture ricettive »sono aggiunte le parole: « o negli immobililocati secondo i contratti di cui al comma1 dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile2017, n. 50 ».

    5-sexies. All’articolo 14, comma 16,lettera e), del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo leparole: « coloro che alloggiano nelle strut-ture ricettive della città » sono aggiunte leparole: « o negli immobili locati secondoi contratti di cui al comma 1 dell’articolo4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 »e le parole: « da applicare secondo criteridi gradualità in proporzione alla loroclassificazione » sono sostituite dalle pa-role: « da applicare, esclusivamente se-condo criteri di gradualità in proporzioneal prezzo.

    — 16 —

  • Conseguentemente, alla Tabella A, voce:Ministero dell’economia e delle finanze,apportare le seguenti variazioni:

    2018: –18.250.000;2019: –18.250.000;2020: –18.250.000.

    3. 172. Palese.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

    7-bis. All’articolo 177 del decreto legi-slativo 18 aprile 2016, n. 50, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « In deroga a quantoprevisto dal presente comma, i soggettititolari delle concessioni autostradali sonoobbligati ad affidare una quota pari alsessanta per cento dei contratti di lavori,servizi e forniture di importo pari o su-periore a 150.000 euro e relativi allemedesime concessioni autostradali me-diante procedura ad evidenza pubblica; larestante quota può essere realizzata dasocietà direttamente o indirettamente con-trollate o collegate, ovvero tramite opera-tori individuati mediante procedura adevidenza pubblica, anche di tipo semplifi-cato;

    b) al comma 3, le parole: « del limitedi cui al comma 1, pari all’ottanta percento, » sono sostituite dalle seguenti: « deilimiti cui al comma 1, relativi agli affida-menti, » e le parole: « rispetto al limite

    indicato » dalle seguenti: « rispetto ai limitiindicati ».

    3. 201. Abrignani.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

    « 7-bis. All’articolo 12, comma 1, letterac), del Testo unico delle imposte sui red-diti, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: “Oveil genitore affidatario sia fiscalmente acarico di altro soggetto che sostiene anchele spese per i figli affidati, la detrazionespetta a tale soggetto.” ».

    Conseguentemente, alla Tabella A, voceMinistero dell’economia e delle finanze,apportare le seguenti variazioni:

    2018: –10.000.000;2019: –10.000.000;2020: –10.000.000.

    3. 150. Rampelli.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

    7-bis. Dopo l’articolo 10 della legge 27luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

    ART. 10-bis.

    (Principio di risarcibilità del contribuente).

    1. Le norme fiscali stabiliscono i casi incui al contribuente spetta un risarcimentoper i danni arrecati da documenti fiscalipalesemente infondati e per le spese so-stenute a fini di autotutela.

    2. Il risarcimento e stabilito nella mi-sura del trenta per cento della sommarichiesta.

    — 17 —

  • Conseguentemente, alla Tabella A, voceMinistero dell’economia e delle finanze,apportare le seguenti variazioni:

    2018: –2.000.000;2019: –2.000.000;2020: –2.000.000.

    3. 158. Giorgia Meloni, Rampelli.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

    7-bis. Al decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602,sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 11, comma 1, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: se-condo modalità che consentano al debitorela chiara percezione di ciascuna dellecomponenti »;

    b) all’articolo, 19, comma 1 le parole:« settantadue rate » sono sostituite dalleseguenti « centoventi rate »;

    c) all’articolo 25, comma 2, dopo leparole: « redatta in conformità al modelloapprovato con decreto del Ministero dellefinanze » sono inserite le seguenti: « se-condo modalità che consentano al debitorela chiara percezione dell’origine del debitoe di ciascuna delle componenti dellasomma complessivamente dovuta ».

    d) all’articolo 30, le parole « gli interessidi mora al tasso determinato annualmentecon decreto del Ministero delle finanze conriguardo alla media dei tassi bancari attivi »,sono sostituite dalle parole con gli interessidi mora al tasso determinato annualmentecon decreto del Ministero delle finanze conriguardo alla media dei tassi di interesse suititoli di Stato ad un anno, maggiorate del-l’uno per cento ».

    7-ter. Sui ruoli emessi a partire dal 1o

    gennaio 2018 la percentuale di aggio sulle

    somme riscosse dalle società agenti delservizio nazionale della riscossione, è ri-dotta di 2 punti percentuali.

    7-quater. Con decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri, da adottareentro il 30 marzo 2018, su proposta delMinistro dell’economia e delle finanze,previo parere delle commissioni parlamen-tari competenti per materia, sono dispostevariazioni delle aliquote di imposta e ri-duzioni della misura delle agevolazioni edelle detrazioni vigenti tali da assicuraremaggiori entrate pari a 500 milioni di euroa decorrere dall’anno 2018, ferma re-stando la necessaria tutela, costituzional-mente garantita, dei contribuenti più de-boli, della famiglia e della salute preve-dendo un limite di reddito sotto il qualenon si applica la riduzione delle spesefiscali.

    3. 159. Giorgia Meloni, Rampelli.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

    7-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per itrasferimenti di interi fabbricati, a favoredi imprese di costruzione o di ristruttu-razione immobiliare che, entro i successivicinque anni, provvedano alla demolizionee ricostruzione degli stessi, anche convariazione volumetrica rispetto all’edificiopreesistente, ove le norme urbanistichevigenti consentano tale aumento, nonchéall’alienazione degli stessi, si applicanol’imposta di registro e le imposte ipoteca-ria e catastale nella misura fissa di euroduecento ciascuna.

    7-ter. Nel caso in cui non si verificano lecondizioni di cui al precedente comma, sonodovute le imposte di registro, ipotecaria ecatastale nella misura ordinaria, nonché unasanzione pari al 30 per cento delle stesseimposte. Sono altresì dovuti gli interessi dimora a decorrere dall’acquisto dell’immo-bile di cui al precedente comma 7-bis.

    — 18 —

  • 7-quater. All’onere derivante dai commi7-bis e 7-ter, pari a 46 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2018, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedel Fondo per interventi strutturali dipolitica economica di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito con modificazionidalla legge 27 dicembre 2004, 307.

    3. 274. Matarrese, Latronico, Vargiu,Dambruoso.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

    7-bis. All’articolo 1, comma 56, dellalegge 28 dicembre 2015, n.208, le parole:« 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2020 ». All’onerederivante dal presente comma, pari a 14.3milioni di euro per l’anno 2018, 28.6milioni di euro per l’anno 2019 e 42.9milioni di euro per l’anno 2020, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedel Fondo per interventi strutturali dipolitica economica di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito con modificazionidalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

    3. 275. Matarrese, Latronico, Vargiu,Dambruoso.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

    8-bis. All’articolo 1 della legge 11 di-cembre 2016, n. 232, e successive modifi-cazioni, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

    a) al comma 4, le parole: « e 2018 »sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019e 2020 » e sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: « nonché le strutture ricet-tive all’aperto, come definite dalla norma-tiva vigente e le strutture di cui all’articolo3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323,queste ultime anche per la realizzazione dipiscine termali e per l’acquisizione diattrezzature ed apparecchiature necessarieper lo svolgimento delle attività termali »;

    b) al comma 5, le parole: « e di 60milioni di euro nell’anno 2020 » sono so-stituite dalle seguenti: « di 75 milioni dieuro nell’anno 2020, di 30 milioni di euronell’anno 2021 e di 15 milioni di euronell’anno 2022 ».

    8-ter. Entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge siprovvede all’aggiornamento del decreto dicui all’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 106 del2014.

    8-quater. Agli oneri derivanti dalle di-sposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 15milioni di euro per l’anno 2020, 30 milionidi euro per l’anno 2021 e 15 milioni dieuro per l’anno 2022, si provvede a valeresul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,della legge n. 190 del 2014.

    *3. 117. La X Commissione.

    Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

    8-bis. All’articolo 1 della legge 11 di-cembre 2016, n. 232, e successive modifi-cazioni, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

    a) al comma 4, le parole: « e 2018 »sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019e 2020 » e sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: « nonché le strutture ricet-tive all’aperto, come definite dalla norma-

    — 19 —

  • tiva vigente e le strutture di cui all’articolo3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323,queste ultime anche per la realizzazione dipiscine termali e per l’acquisizione diattrezzature ed apparecchiature necessarieper lo svolgimento delle attività termali »;

    b) al comma 5, le parole: « e di 60milioni di euro nell’anno 2020 » sono so-stituite dalle seguenti: « di 75 milioni dieuro nell’anno 2020, di 30 milioni di euronell’anno 2021 e di 15 milioni di euronell’anno 2022 ».

    8-ter. Entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge siprovvede all’aggiornamento del decreto dicui all’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 106 del2014.

    8-quater. Agli oneri derivanti dalle di-sposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 15milioni di euro per l’anno 2020, 30 milionidi euro per l’anno 2021 e 15 milioni dieuro per l’anno 2022, si provvede a valeresul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,della legge n. 190 del 2014.

    *3. 242. Benamati, Senaldi, Arlotti, Ca-mani.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

    8-bis. Al fine di favorire la ripresaeconomica dei piccoli esercizi di vicinato,in via sperimentale per il biennio 2018 e2019, le persone fisiche e le società dipersone, esercenti servizi commerciali diprima necessità nei territori dei piccolicomuni, con popolazione inferiore a 1.000abitanti, possono essere assoggettate adun’imposta, operata nella forma di cedo-lare secca, in ragione di un’aliquota del 21

    per cento, sostitutiva dell’imposta sul red-dito delle persone fisiche e delle relativeaddizionali, nonché delle imposte di regi-stro e di bollo sul contratto di locazionedell’immobile in cui si svolge l’attivitàcommerciale e le relative pertinenze locatecongiuntamente. La cedolare secca sosti-tuisce anche le imposte di registro e dibollo sulla risoluzione e sulle proroghe delcontratto di locazione.

    8-ter. Con provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle entrate, da emanare en-tro novanta giorni dalla data di entrata invigore del presente legge, sono stabilite lemodalità di esercizio dell’opzione di cui alcomma 1, nonché di versamento in ac-conto della cedolare secca dovuta e delversamento a saldo della medesima cedo-lare, nonché ogni altra disposizione utile,anche dichiarativa, ai fini dell’attuazionedel presente articolo.

    8-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-zione della presente disposizione, pari a 20milioni di euro annui per ciascuno annodel triennio 2018-2020, si provvede me-diante corrispondente riduzione del Fondoper interventi strutturali di politica eco-nomica, di cui all’articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307.

    3. 24. Guidesi, Allasia, Saltamartini.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

    8-bis. All’articolo 2, comma 1, del de-creto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, esuccessive modificazioni dopo la letteraq-decies) è aggiunta la seguente:

    q-undecies) « soggetti auto-produt-tori »: imprese che producono l’energiaelettrica con un proprio impianto e che la

    — 20 —

  • consumano esse stesse (totalmente o inparte – con cessione alla rete –), compresii consorzi e le società consortili costituitiper la produzione di energia elettrica dafonti energetiche rinnovabili utilizzata peruso proprio, per uso delle imprese ad esseassociate e dei loro soci.

    Conseguentemente, alla Tabella A, voceMinistero dell’economia e delle finanze, ap-portare le seguenti variazioni:

    2018: –1.000.000;2019: –1.000.000;2020: –1.000.000.

    *3. 44. Montroni.

    Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

    8-bis. All’articolo 2, comma 1, del de-creto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, esuccessive modificazioni dopo la letteraq-decies) è aggiunta la seguente:

    q-undecies) « soggetti auto-produt-tori »: imprese che producono l’energiaelettrica con un proprio impianto e che laconsumano esse stesse (totalmente o inparte – con cessione alla rete –), compresii consorzi e le società consortili costituitiper la produzione di energia elettrica dafonti energetiche rinnovabili utilizzata peruso proprio, per uso delle imprese ad esseassociate e dei loro soci.

    Conseguentemente, alla Tabella A, voceMinistero dell’economia e delle finanze, ap-portare le seguenti variazioni:

    2018: –1.000.000;2019: –1.000.000;2020: –1.000.000.

    *3. 219. Realacci.

    Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

    8-bis. All’articolo 2, comma 1, del de-creto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, esuccessive modificazioni dopo la letteraq-decies) è aggiunta la seguente:

    q-undecies) « soggetti auto-produt-tori »: imprese che producono l’energiaelettrica con un proprio impianto e che laconsumano esse stesse (totalmente o inparte – con cessione alla rete –), compresii consorzi e le società consortili costituitiper la produzione di energia elettrica dafonti energetiche rinnovabili utilizzata peruso proprio, per uso delle imprese ad esseassociate e dei loro soci.

    Conseguentemente, alla Tabella A, voceMinistero dell’economia e delle finanze, ap-portare le seguenti variazioni:

    2018: –1.000.000;2019: –1.000.000;2020: –1.000.000.

    *3. 167. Laffranco.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

    9-bis. All’articolo 1, comma 75, dellalegge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole:« dal 1o Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016ed è calcolata su un ammontare comples-sivo non superiore a 16.000 euro » sonosostituite dalle seguenti: « dal 1o Gennaio2018 al 31 Dicembre 2018 ed è calcolatasu un ammontare complessivo non supe-riore a 12.000 euro ».

    Conseguentemente, all’onere derivantedall’applicazione del presente comma, pari a20,4 milioni di euro annui a decorrere dal2018 si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo per interventi struttu-rali di politica economica, di cui all’articolo10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

    — 21 —

  • bre 2004, n. 282, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307.3. 17. Saltamartini, Molteni.

    Relatore Governo

    * * *

    Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

    9-bis. Al fine di favorire il recupero ela riqualificazione delle facciate e delleparti comuni degli edifici privati dei centristorici o di aree di particolare pregio deicomuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti, presso il Ministero per beniculturali e ambientali è istituito il « Fondoper il recupero delle facciate degli immo-bili siti nei centri storici dei comuni conpopolazione inferiore a 15.000 abitanti »con una dotazione annuale di 50 milioni dieuro per il triennio 2018-2020.

    9-ter. Hanno accesso ai finanziamentigli interventi finalizzati al recupero dellefacciate degli edifici che nei centri storicinelle « zone omogenee A » interessate daagglomerati urbani che rivestono caratterestorico, artistico o di particolare pregioambientale, nonché in eventuali ulterioriaree individuate dai comuni. Nell’eroga-zione delle risorse, hanno priorità gli im-mobili di maggior pregio storico e archi-tettonico, o che necessitano di più urgentie importanti interventi di recupero.

    9-quater. I contributi, erogati dal Co-mune, coprono fino al 50 per cento deicosti dei lavori e spese tecniche relativa-mente agli interventi di cui al comma 2.Con decreto del Ministero dell’economia edelle finanze di concerto con il Ministeroper beni culturali e ambientali, previaintesa in sede di Conferenza Unificata,sono definite le modalità di attuazione e icriteri