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I BOLLETTINO DI STUDI LATINI Periodico semestrale d’informazione bibliografica fondato da Fabio Cupaiuolo Comitato direttivo: G. Aricò, M. Armisen-Marchetti, G. Cupaiuolo, P. Fedeli, A. Ghiselli, G. Polara, K. Smolak, R. Tabacco, V. Viparelli Redazione: A. Borgo, S. Condorelli, F. Ficca, M. Onorato Direttore responsabile: G. Cupaiuolo; Condirettore: V. Viparelli Anno XLVII - fascicolo II - Luglio-Dicembre 2017 INDICE Articoli: A. Gallo, Senatus consulta ed edicta de Bacchanalibus: documentazione epigrafica e tradizione liviana . . . . . 519 M.C. Scappaticcio, De vita L. Annaei: sondaggi sul prologo all’opera storiografica di Floro . . . . . . . . . . 541 I.G. Mastrorosa, Censure tardoantiche della luxuria conviviorum repubblicana nei Saturnalia di Macrobio . . 556 S. Filosini, Contro Curezio (Claudiano, carm. min. 43 e 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Note e discussioni: O. Portuese, Il refrain nuziale di Catull. 61: una questione prosodica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 F. Feraco, L’aspide in Emilio Macro (frr. 55 e 68 Hollis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 A. Taliercio, Non iniussa cano: Verg. ecl. 6,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 F.P. Bianchi, Priscus, audax, praecipuus: aspetti della presenza di Cratino a Roma . . . . . . . . . . . . . . . . 609 S. Gibertini, Les annotations au texte de Tibulle dans le codex Traguriensis (Paris, B. N. F., Latin 7989) . . . . 620 A. Pistellato, Aere minuto … somnia vendunt. Un’analisi parallela di Flavio Giuseppe AJ 18.65-84 e Giovena- le 6.522-547. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 V. Scarano Ussani, Le sectae giurisprudenziali nell’ “Asino d’oro”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 A. Di Stefano, Tertulliano e Medea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 M. Onorato, Tra Orazio e Arnobio: contaminazione di modelli in un’immagine musicale di Sidonio Apollinare 661 L. Mondin, Quattro note al De virginitate di Avito di Vienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 N. Lanzarone, Il commento di Pomponio Leto all’Appendix Vergiliana: primi sondaggi . . . . . . . . . . . . . 696 S. Condorelli, Friguttio / fringultio: fortuna di un verbo tra onomatopea e arcaismo . . . . . . . . . . . . . . 705 Cronache: L’écriture rhétorique des poètes augustéens: Clermont-Ferrand, 3 et 4 novembre 2016 (L. Julien, H.Vial, 719). – Die Senatus consulta in den epigraphischen, papyrologischen und numismatischen Quellen: Texte und Bezeugungen: Müns- ter, 24-26 Novembre 2016 (A. Terrinoni, 720). – Bilinguismo e contatto nel mondo antico e moderno – Bilingualism and Language Contact in the Ancient and Modern World: Vercelli, 1-2 dicembre 2016 (F. Lazzerini, 723). – Letteratu- ra e società nella cultura romana imperiale: Siena, 23-24 gennaio 2017 (M. Luchi, 727). – Emperor and Emperorship in Late Antiquity: images, narratives and ceremonies: Pamplona, 17-18 febbraio 2017 (A. Suárez Martínez, 733). – Ovidio: morte e trasfigurazione: Roma, 9 - 11 marzo 2017 (M. Marucci, 736). – La fortuna di Cicerone nel ricordo di Emanuele Narducci e Alberto Grilli. XIV Giornata di Studi: Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea: Sestri Levante-Chiavari, 10-11 marzo 2017 (V. D’Urso, 741). – Editing and Commenting on the Silvae: Lisbon, March 16-17 2017 (N. Villagra, 746). – Giornata sull’Appendix Vergiliana. In memoria di Armando Salvatore: Salerno, 23 marzo 2017 (V. D’Urso, 748). – Roma e il Mediterraneo. Storia, diritto, letteratura e società: Napoli, 31 marzo 2017 (O. Salati, 751). – Âge d’or et décadence: une perception des sociétés du passé. Journée d’études doctorales: Paris, 3 avril 2017 (P. Ernst, 752). – Storici e storiografia in Grecia e a Roma. In memoria di un maestro, Emilio Gabba: Pontedera 22-23 aprile 2017 (C. Pasetto, 754). – Héros fondateurs et identités communautaires dans l’Antiquité, entre rite, mythe et politique: Grenoble, 3-5 maggio 2017 (R. Carboni, M. P. Castiglioni, 757). – Epitome. Abréger les textes antiques: Lyon, 3-5 maggio 2017 (L. Boero, 761). – Floro: tra storiografia, retorica e poesia: Napoli, 10 maggio 2017 (S. Con- dorelli, 765). – Classici Latini tra Storia, Tradizione e Ricezione. Giornata di Studi in onore di Cesare Questa: Roma, 10 maggio 2017 (I. V aleri, 767). – L’imperium sine fine dei testi latini. Latina Didaxis XXXII: Genova, 15-16 maggio 2017 (M. Tixi, 769). – La confusion des genres dans la Pharsale de Lucain: Aix-en-Provence, 18-19 mai 2017 (P.-A. Caltot, P. Duarte, S. Pétrone, 772). – Was ist ein amicus? Überlegungen zu Konzept und Praxis der amicitia bei Cicero / Che cosa è un amico? Riflessioni sugli aspetti teorici e pratici dell’amicitia in Cicerone: Marburg, 18.-19. Mai 2017 (M. Reith, 777). – La nuova realtà. Il Principato di Augusto e l’organizzazione del consenso: Messina, 19 maggio 2017 (C. Mondello, 780). – L’idea repubblicana in età imperiale: Venezia, 24 maggio 2017 (A. Pistellato, 786). – Intratextuality and Roman Literature: Thessaloniki, May 25-27, 2017 (Th. Papanghelis, S. Harrison, A. Rengakos, S. Frangoulidis, 789). – Du Bronze récent à la romanisation (XIV e IV e  siècles av. n.è.): Paris,1 er - 2 juin 2017 (S. Che-

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BOLLETTINO DI STUDI LATINI

Periodico semestrale d’informazione bibliogra!ca

fondato da Fabio Cupaiuolo

Comitato direttivo: G. Aricò, M. Armisen-Marchetti, G. Cupaiuolo,

P. Fedeli, A. Ghiselli, G. Polara, K. Smolak, R. Tabacco, V. Viparelli

Redazione: A. Borgo, S. Condorelli, F. Ficca, M. Onorato

Direttore responsabile: G. Cupaiuolo; Condirettore: V. Viparelli

Anno XLVII - fascicolo II - Luglio-Dicembre 2017

INDICE

Articoli:A. Gallo, Senatus consulta ed edicta de Bacchanalibus: documentazione epigra!ca e tradizione liviana . . . . . 519

M.C. Scappaticcio, De vita L. Annaei: sondaggi sul prologo all’opera storiogra!ca di Floro . . . . . . . . . . 541

I.G. Mastrorosa, Censure tardoantiche della luxuria conviviorum repubblicana nei Saturnalia di Macrobio . . 556

S. Filosini, Contro Curezio (Claudiano, carm. min. 43 e 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573

Note e discussioni:O. Portuese, Il refrain nuziale di Catull. 61: una questione prosodica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586

F. Feraco, L’aspide in Emilio Macro (frr. 55 e 68 Hollis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590

A. Taliercio, Non iniussa cano: Verg. ecl. 6,9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

F.P. Bianchi, Priscus, audax, praecipuus: aspetti della presenza di Cratino a Roma . . . . . . . . . . . . . . . . 609

S. Gibertini, Les annotations au texte de Tibulle dans le codex Traguriensis (Paris, B. N. F., Latin 7989) . . . . 620

A. Pistellato, Aere minuto … somnia vendunt. Un’analisi parallela di Flavio Giuseppe AJ 18.65-84 e Giovena- le 6.522-547. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632

V. Scarano Ussani, Le sectae giurisprudenziali nell’ “Asino d’oro”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650

A. Di Stefano, Tertulliano e Medea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656

M. Onorato, Tra Orazio e Arnobio: contaminazione di modelli in un’immagine musicale di Sidonio Apollinare 661

L. Mondin, Quattro note al De virginitate di Avito di Vienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674

N. Lanzarone, Il commento di Pomponio Leto all’Appendix Vergiliana: primi sondaggi . . . . . . . . . . . . . 696

S. Condorelli, Friguttio / fringultio: fortuna di un verbo tra onomatopea e arcaismo . . . . . . . . . . . . . . 705

Cronache:L’écriture rhétorique des poètes augustéens: Clermont-Ferrand, 3 et 4 novembre 2016 (L. Julien, H.Vial, 719). – Die Senatus consulta in den epigraphischen, papyrologischen und numismatischen Quellen: Texte und Bezeugungen: Müns-

ter, 24-26 Novembre 2016 (A. Terrinoni, 720). – Bilinguismo e contatto nel mondo antico e moderno – Bilingualism and Language Contact in the Ancient and Modern World: Vercelli, 1-2 dicembre 2016 (F. Lazzerini, 723). – Letteratu-ra e società nella cultura romana imperiale: Siena, 23-24 gennaio 2017 (M. Luchi, 727). – Emperor and Emperorship in Late Antiquity: images, narratives and ceremonies: Pamplona, 17-18 febbraio 2017 (A. Suárez Martínez, 733). –

Ovidio: morte e tras!gurazione: Roma, 9 - 11 marzo 2017 (M. Marucci, 736). – La fortuna di Cicerone nel ricordo di Emanuele Narducci e Alberto Grilli. XIV Giornata di Studi: Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea:

Sestri Levante-Chiavari, 10-11 marzo 2017 (V. D’Urso, 741). – Editing and Commenting on the Silvae: Lisbon, March

16-17 2017 (N. Villagra, 746). – Giornata sull’Appendix Vergiliana. In memoria di Armando Salvatore: Salerno, 23

marzo 2017 (V. D’Urso, 748). – Roma e il Mediterraneo. Storia, diritto, letteratura e società: Napoli, 31 marzo 2017 (O.

Salati, 751). – Âge d’or et décadence: une perception des sociétés du passé. Journée d’études doctorales: Paris, 3 avril

2017 (P. Ernst, 752). – Storici e storiogra!a in Grecia e a Roma. In memoria di un maestro, Emilio Gabba: Pontedera

22-23 aprile 2017 (C. Pasetto, 754). – Héros fondateurs et identités communautaires dans l’Antiquité, entre rite, mythe et politique: Grenoble, 3-5 maggio 2017 (R. Carboni, M. P. Castiglioni, 757). – Epitome. Abréger les textes antiques: Lyon, 3-5 maggio 2017 (L. Boero, 761). – Floro: tra storiogra!a, retorica e poesia: Napoli, 10 maggio 2017 (S. Con-

dorelli, 765). – Classici Latini tra Storia, Tradizione e Ricezione. Giornata di Studi in onore di Cesare Questa: Roma,

10 maggio 2017 (I. Valeri, 767). – L’imperium sine !ne dei testi latini. Latina Didaxis XXXII: Genova, 15-16 maggio

2017 (M. Tixi, 769). – La confusion des genres dans la Pharsale de Lucain: Aix-en-Provence, 18-19 mai 2017 (P.-A.

Caltot, P. Duarte, S. Pétrone, 772). – Was ist ein amicus? Überlegungen zu Konzept und Praxis der amicitia bei Cicero / Che cosa è un amico? Ri*essioni sugli aspetti teorici e pratici dell’amicitia in Cicerone: Marburg, 18.-19. Mai

2017 (M. Reith, 777). – La nuova realtà. Il Principato di Augusto e l’organizzazione del consenso: Messina, 19 maggio

2017 (C. Mondello, 780). – L’idea repubblicana in età imperiale: Venezia, 24 maggio 2017 (A. Pistellato, 786). –

Intratextuality and Roman Literature: Thessaloniki, May 25-27, 2017 (Th. Papanghelis, S. Harrison, A. Rengakos,

S. Frangoulidis, 789). – Du Bronze récent à la romanisation (XIVe – IVe siècles av. n.è.): Paris,1er- 2 juin 2017 (S. Che-

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Amministrazione: Paolo Loffredo - Iniziative Editoriali SRL - Via U. Palermo, 6 - 80128 Napoli (Italia) - email: [email protected] – www.paololoffredo.itAbbonamento 2017 (2 fascicoli, annata XLVII): Italia € 73,00 - Estero € 94,00Vendita versione digitale su Torrossa.it ISSN (e) 2035-2611I versamenti vanno effettuati a mezzo boni;co bancario: IBAN: IT 42 G 07601 03400 001027258399 BIC/ swift BPPIITRR: Banco Posta spa; oppure su conto corrente postale 001027258399

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La rivista recensirà o segnalerà tutte le pubblicazioni ricevute. Libri e articoli da recensire o da segnalare deb-bono essere inviati (possibilmente in duplice copia) al direttore responsabile, prof. Giovanni Cupaiuolo, Via Castellana 36, 98158 Faro Superiore - Messina (Italia), con l’indicazione “Per il Bollettino di Studi Latini”.Il Bollettino di studi latini è sottoposto alla procedura di peer review, secondo gli standard internazionali

Reg. Trib. di Napoli n. 2206 del 20-2-1971. - Reg. al Registro Nazionale della Stampa n. 9307 del 26-11-1999

Impaginazione: Graphic Olisterno, Portici - Stampa: Gra;ca Elettronica srl, NapoliFinito di stampare nel mese di novembre 2017

valier, A. Huteau, 793). – Spartacus – History and Tradition: Lublin 5-6th June 2017 (D. Słapek, 801). – Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der severischen Zeit: Münster, 23-24 giugno 2017 (L. Tonin, 807). – Unspeaking Volumes: Absence in Latin Texts: St Andrews, 29 June – 1 July 2017 (E. Giusti, 808).

Recensioni e schede bibliogra"che:M. T. Cicerone, De oratore, a c. di P. Li Causi, R. Marino, M. Formisano, 2015 (C. Corsaro, 814). – H. van der Blom, Oratory and Political Career in the Late Roman Republic, 2016, (A.Balbo, 816). – M. Stöckinger, Vergils Gaben. Materialität, Reziprozität und Poetik in den Eklogen und der Aeneis, 2016 (C. Laudani, 818). – Aa. Vv., Horace’s Epodes. Context, Intertexts, & Reception, ed. by Ph. Bather & C. Stocks, 2016 (S. Condorelli, 821). – A. Cafagna, Dal contesto alla costituzione del testo. Il I libro delle elegie di Properzio, 2016 (V. Viparelli, 824). – Aa. Vv., Entre mots et marbre. Les métamorphoses d’Auguste, éd. S. Luciani, P. Zuntow, 2016 (C. Renda, 827). – Aa. Vv., Augustan poetry and the Irrational, ed. by Ph. Hardie, 2016 (C. Bencivenga, 829). – A. Vasaly, Livy’s Political Phi-losophy. Power and Personality in Early Rome, 2015 (E. Della Calce, 830). – A. Daguet-Gagey, Splendor aedili-tatum. L’édilité à Rome (Ier s. avant J.-C. – IIIe s. après J.-C.), 2015 (N. Donadio, 834). – Aa. Vv., La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica, a c. di M. Lentano, 2015.( R. Tabacco, 844). – O. Coloru, L’imperatore prigioniero - Valeriano, la Persia e la disfatta di Edessa, 2017 (L. Sandirocco, 851). – Aa. Vv.,Caritatis scripta. Mélanges de littérature et de patristique offerts à Patrick Laurence. Textes réunis et préparés par A. Canellis, É. Gavoille et B. Jeanjean, 2015 (I. D’Auria, 857). – V. Marotta, Esercizio e trasmissione del potere imperiale (secoli I-IV d.C). Studi di diritto pubblico romano, 2016 (L. Sandirocco, 862). – I. Bergasa – É. Wolff, Épigrammes latines de l’Afrique Vandale, 2016 (P. Paolucci, 869). – F. Botta, Pro"li essenziali di storia del diritto e del processo penale romano, 2016 (A. Lattocco, 875). – O. Licandro, L’irruzione del legislatore romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell’Occidente imperiale (V-VI sec. D.C.), 2015 (L. Sandirocco, 876). – I. Fargnoli, Cibo e diritto in età romana - Antologia di fonti, 2015. - I Fargnoli, I piaceri della tavola in Roma antica - Tra alimentazione e diritto, 2016 (L. Sandirocco, 883). – Aa. Vv., Il modello e la sua ricezione. Testi greci e latini, a c. di G. Matino, F. Ficca, R. Grisolia, 2016 (S. Cannavale, 891). – Aa.Vv., Women & War in Antiquity, ed. J. Fa-bre-Serris & A. Keith, 2015 (S. Condorelli, 893). – L. Sandirocco, Matrimoni romani tra diritto e realtà: monoga-mia, esogamia, etnogamia, 2016 (A. Lattocco, 898). – Aa. Vv., Une mémoire en actes. Espaces, "gures et discours dans le monde romain, éd. S. Benoist – A. Daguet-Gagey – C. Hoët-Van Cauwenberghe, 2016 (C. Renda, 901). – Aa. Vv., Costruire la memoria. Uso e abuso della storia fra tarda repubblica e primo principato, Venezia, 14-15 gen-naio 2016, a c. di R. Cristofoli, A. Galimberti, F. Rohr Vio, 2017 (A. Valentini, 902). – Breve Chronicon de rebus Siculis, a c. di F. Delle Donne, 2017 (A. Iacono, 909). – M. Stefani, Marsilio Ficino lettore di Apuleio "losofo e dell’Asclepius. Le note autografe nei codici Ambrosiano S 14 sup. e Riccardiano 709, 2016 (A. Iacono, 910). – G. Flammini, Lo Scipio di padre Stefano Desideri e l’attività teatrale dei Gesuiti, 2016, (A. Lattocco, 912). – Aa. Vv., Aspetti della Fortuna dell’Antico nella Cultura Europea. Atti della Tredicesima Giornata di Studi, Sestri Levante, 11 marzo 2016, a c. di S. Audano e G. Cipriani, 2017 (E. Della Calce, 913).

Rassegna delle riviste, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917

Notiziario bibliogra"co (2016/2017) a cura di G. Cupaiuolo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950

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ARTICOLI

Senatus consulta ed edicta de Bacchanalibus:

documentazione epigrafica e tradizione liviana*

I. Il culto greco e magnogreco di Dioniso era stato accolto tra i sacra populi Romani almeno dal IV sec. a.C., quando avvenne l’identi!cazione del dio con Bacco1. Sotto il pro!lo del diritto sacrale, il suo accoglimento, ai !ni della cele-brazione, era stato compiuto attraverso il ricorso al mos Romanus. Con!guratosi originariamente in forma di peregrina sacra (de!nizione in ogni caso più tarda)2, il culto aveva trovato poi autonoma collocazione nel pantheon romano attraverso un’ulteriore assimilazione con Liber Pater3. Tuttavia alla metà degli anni ottanta del II secolo a.C. (prima del 186 a.C.), il rito aveva subìto una radicale modi!ca-zione, a causa dell’introduzione di nuove pratiche: il culto da diurno era divenu-to notturno; la sua celebrazione, originariamente riservata alle sole donne, era stata estesa anche agli uomini; le tre celebrazioni annuali erano state notevol-mente incrementate, con la calendarizzazione di cinque mensili4. La tradizione

* Questo contributo sviluppa la traccia della relazione tenuta il 25 novembre 2016 presso la Westfäli sche Wilhelms-Universität Münster, nell’ambito del Convegno internazionale Die Senatus consulta in den epi-graphischen, papyrologischen und numismatischen Quellen: Texte und Bezeugungen 24-26 November 2016.

1 Paul. Fest. 27.23L: Bacchanalia dicebantur Bacchi festa. Per il culto dionisiaco si rinvia a H. Jeanmaire, Dionyos. Histoire du culte de Bacchus, Paris 1970. Più recentemente W. Burkert, Dionysos «different» im Wandel der Zeiten, in R. Schlesier (ed.), A different god? Dionysos and ancient polytheism, Berlin 2011, 15-22.

2 Fest. 268,27-33L: Peregrina sacra appellantur, quae aut evocatis dis in oppugnandis urbibus Romam sunt † conata †, aut quae ob quasdam religiones per pacem sunt petita, ut ex Phrygia Matris Magnae, ex Graecia Cereris, Epidauro Aesculapi: quae coluntur eorum more, a quibus sunt accepta.

3 Gloss. V 652,38: Bacchanalia festi dies Liber patris. Gloss. V 562,47: Bacchanal sacrarium quod Liberi patris pagani dicebant. bacchatio. bacchationes, furor. furores. Sulle divinità e la loro assimilazione, v. G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, München 19122, 297-304. A. Bruhl, Liber Pater. Origine et expansion du culte dionysiaque a Rome et dans le monde romain, Paris 1953, 11-29. Riserve sull’ipotesi ricostruttiva di quest’ultimo sono in E. Montanari, Identità culturale e con"itti religiosi nella Roma re-pubblicana, Roma 1988, 103-119. Inoltre J.-M. Pailler, Bacchanalia. La répression de 186 a. J.-C. à Rome et en Italie: vestiges, imagines, tradition, Rome 1988, 125-149. D. Sabbatucci, La religione di Ro-ma antica dal calendario festivo all’ordine cosmico, Milano 1988, 104 ss., 146 s. T.P. Wiseman, Liber: Myth, Drama and Ideology in Republican Rome, in Chr. Bruun, The Roman Middle Republic. Politics, Religion, and Historiography c. 400-133 B.C., Rome 2000, 265-299. J. Rüpke, Die Religion der Römer, München 2001, 38 e 82 [tr. it., La religione dei Romani, Torino 2004, 38 e 82]

4 Liv. 39,13,8-9: Tum Hispala originem sacrorum expromit. Primo sacrarium id feminarum fuisse, nec quemquam eo virum admitti solitum; tres in anno dies statos habuisse, quibus interdiu Bacchis initiarentur; sacerdotes in vicem matronas creari solitas. Pacullam Anniam Campanam sacerdotem omnia, tamquam

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Annarosa Gallo520

annalistica attribuisce tali novità a una donna campana, Paculla Annia, oriunda dell’oramai estinto municipio di Capua5, ma cittadina romana, in quanto appena tre anni prima, i Campani erano stati riammessi uti singuli nella cittadinanza romana sine suffragio per mezzo di un senatoconsulto6.

Le modi!cazioni apportate avevano alterato il ritus originario, evidentemente non più fondato sul mos Romanus, all’interno del quale era stato recepito7. Tale considerazione emerge dal discorso che Livio fa pronunciare al console Spurius Postumius Albinus dinanzi alla contio8 riunita a margine della votazione del pri-mo senatoconsulto, dopo la denuncia degli adepti di Bacco in senato da parte dello stesso magistrato9. Egli aveva dissuaso i suoi concittadini a ritenersi libera-ti da scrupoli religiosi nella devozione al dio, e pertanto sollevati dal violare norme di diritto divino10, perché il ritus adoperato nel sacri!care non era più quello patrius11, ma si con!gurava come ritus externus. Per mezzo di decreta ponti cum, senatus consulta e responsa haruspicum – fonti del diritto sacrale12 – ci si sarebbe potuti sbarazzare di una religio divenuta oramai prava13.

deum monitu, immutasse; nam et viros eam primam lios suos initiasse, Minium et Herennium Cerrinio; et nocturnum sacrum ex diurno, et pro tribus in anno diebus quinos singulis mensibus dies initiorum fecisse. I luoghi liviani citati in questo contributo seguono l’edizione teubneriana di J. Briscoe, Livius. Ab urbe condita. Libri XXXI-XL, T. II, Stuttgart 1991. Per un loro commento è imprescindibile J. Briscoe, A Com-mentary on Livy. Books 38-40, Oxford 2008, al quale si rinvia anche per un inquadramento generale della vicenda con discussione dell’amplissima bibliogra!a (230 ss.). Sul passo inoltre v. Pailler, Bacchanalia cit., 405-407. Il frammento del quarto libro degli Annali di Cassius Hemina (frg. 36Peter = 38 Santini = 39 Chassignet = 34 Cornell) richiama l’aspetto rituale dell’immersione, da parte delle Baccanti, delle torce ricoperte di calce nel Tevere, tale da far assumere all’acqua il colore dell’acqua.

5 Decretata, a seguito della loro defezione ad Annibale e della riconquista, con senatoconsulto nel 211 a.C., Liv. 26,16,10 su cui A. Gallo, ‘La punizione dei vinti’: dibattiti e decreti senatori su Campani e Ta-rentini dopo la riconquista (211-208 a.C.), «Klio» 99.2, 2018, c.d.s.

6 Liv. 38,28,4.7 Fest. 364,34-35L [= C. Ateius Capito, Fragmenta ad libros de ponti cio iure redeuntia, B. De sacer-

dotibus et portentis, 59 Strzelecki]: Ritus est mos conprobatus in administrandis sacri ciis. Receptus mos est, quem sua sponte civitas alienum adscivit.

8 Cfr. D. Hiebel, Rôles institutionnel et politique de la contio sous la République romaine (287 - 49 av. J.-C.), Paris 2009. F. Pina Polo, The Consul at Rome. The Civil Functions of the Consuls in the Roman Republic, Cambridge 2011, 89-98.

9 Liv. 39,15,1-14 e 39,16,1-13. su cui infra § II.10 Liv. 39,16,7: Ubi deorum numen praetenditur sceleribus, subit animum timor ne fraudibus humanis

vindicandis divini iuris aliquid immixtum violemus. Liv. 39,16,10-11: Haec vobis praedicenda ratus sum, ne qua superstitio agitaret animos vestros, cum demolientes nos Bacchanalia discutientesque nefarios coe-tus cerneretis. Omnia dis propitiis volentibusque faciemus; qui quia suum numen sceleribus libidinibusque contaminari indigne ferebant, ex occultis ea tenebris in lucem extraxerunt, nec pate eri ut impunita essent, sed ut vindicarentur et opprimerentur voluerunt.

11 Liv. 39,16,8-9: Quotiens hoc patrum avorumque aetate magistratibus negotium est datum, uti sacra externa eri vetarent, sacri culos vatesque foro circo urbe prohiberent, vaticinios libros conquirerent com-burerentque, omnem disciplinam sacri candi praeterquam more Romano abolerent? Iudicabant enim pru-dentissimi viri omnis divini humanique iuris nihil aeque dissolvendae religionis esse quam ubi non patrio sed externo ritu sacri caretur.

12 Liv. 39,16,7: Hac vos religione innumerabilia decreta ponti cum, senatus consulta, haruspicum de-nique responsa liberant.

13 Liv. 39,16,6: Ne quis etiam errore labatur vestrum, Qui<ri>tes, non sum securus. Nihil enim in spe-ciem fallacius est quam prava religio.

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Senatus consulta ed edicta de Bacchanalibus 521

L’attenzione di Livio all’aspetto del ius sacrum pare essere stata sollecitata dalla ri!essione ed elaborazione giuridico-sacrale a lui contemporanea, eco della quale si trova in glosse adespote tramandate dal lemmario festino, ma attribuite dalla dottrina al De iure ponti cio di C. Ateio Capitone: le de"nizioni di mos14 e ritus15 ben esempli"cano in modo sistematico forme e caratteri di qualsiasi culto. Del resto tale elaborazione era funzionale a trasmettere l’immagine di Augusto quale custode del mos e quindi dei culti tradizionali16. In ogni caso, pur presen-tandosi l’argomentazione attribuita a Postumius come congeniale alla temperie augustea, è indubbio che la vicenda dei Bacchanalia17 si fosse caratterizzata già presso i contemporanei per la sua dimensione di turbamento della sfera sacrale e, subordinatamente, per le sue implicazioni sociali18 e di ordine pubblico. Su que-ste ultime implicazioni è ad esempio particolarmente incentrata la ricostruzione annalistica seguita da Livio, che taluni aspetti inducono a ritenere se non addirit-tura contemporanea, almeno di poco posto posteriore agli eventi trattati, e pertan-to attribuibile principalmente a uno o più esponenti della prima annalistica19.

In fonti coeve agli eventi del 186 a.C. emergono gli aspetti sacrali. Le testimo-nianze plautine mostrano la pervasività del culto di Bacco presso la società ro-mana a cavaliere tra III e II secolo a.C., a prescindere dalla riproposizione del tema tragico euripideo delle Baccanti in chiave comica romana20. È tuttavia il senatus consultum emanato il 7 ottobre del 186 a.C., e trasmesso dalla tavola di

14 Fest. 146,3-5L [= C. Ateius Capito, Fragmenta ad libros de ponti cio iure redeuntia, B. De sacerdo-tibus et portentis, 58 Strzelecki]: Mos est <institutum pa>trium; id est memoria veterum pertinens maxime ad religiones <caerim>oniasque antiquorum.

15 Fest. 364,34-35L. Testo supra nt. 7.16 K. Latte, Römische Religions-Geschichte, München 1967, 294 ss. Più recentemente K. Galinsky,

Continuity and Change: Religion in the Augustan Semi-Century, in Rüpke, A Companion to Roman Reli-gion, Malden 2007, 71-82.

17 Sulle occorrenze del lemma v. ThLL II, s.v. Bacchanal, coll. 1660-1661. 18 S.A. Takács, Politics and Religion in the Bacchanalian Affair of the 186 B.C.E, «HSPh» 100, 2000,

301-310, sostiene che la fonte di preoccupazione del senato derivasse dal coinvolgimento al culto di giova-ni sulla soglia dell’età pubere.

19 Vd. infra § IV. Ad ogni modo, sull’impianto annalistico, Livio avrebbe – secondo D. Pausch, Livius und der Leser. Narrative Strukturen in ab urbe condita, München 2011, 213-223 (con discussione della bi-bliogra"a precedente) – innestato una narrazione attenta agli aspetti ‘drammatici’, rielaborando un modello di ‘tragische Historiographie’ sviluppatosi in epoca ellenistica.

20 Plaut. Amph. vv. 703 s.: Non tu scis? Bacchae bacchanti si velis advorsarier, / ex insana insaniorem facies, feriet saepius. Aul. v. 408: neque ego umquam nisi hodie ad Bacchas veni in Bacchanal coquinatum; /. v. 411a: aperit bacchanal, adest, / sequitur. Bacch. 53-56: Quia, Bacchis, Bacchas metuo et bacchanal tuom. / Quis est? quid metuis? ne tibi lectus malitiam apud me suadeat? / Magis inlectum tuom quam lectum metuo: mala tu es bestia. / Nam huic aetati non conducit, mulier, latebrosus locus. v. 371 ss. Bacchi-des non Bacchides, sed Bacchae sunt acerrumae. / Apage istas a me sorores, quae hominum sorbent san-guinem. Mil. vv. 855 ss.: opera maxuma, / ubi bacchabatur aula, / cassabant cadi. / Abi, abi intro iam. Vos in cella vinaria / bacchanal facitis. vv. 1015 s.: In dos celas: ego sum tibi rme dus. / Cedo signum, si harunc Baccharum es. Cas. v. 980: Nam ecastor nunc Bacchae nullae ludunt. Il tema dei Bacchanalia nella letteratura latina di età medio-repubblicana è stato trattato da H.I. Flower, Fabula de Bacchanalibus: the Bacchanalian Cult of the Second Century BC and the Romam Drama, in G. Manuwald (ed.), Identität und Alterität in der frurömischen Tragödie, Würzburg 2000, 23-35; in particolare nella nella tragedia latina da C. Rosato, Euripide sulla scena latina arcaica. La “Medea” di Ennio e le “Baccanti” di Accio, Lecce 2005.

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Tiriolo21, a costituire la maggiore testimonianza della dimensione sacrale assun-ta dalla vicenda, in quanto le disposizioni lì contenute disciplinavano attenta-mente, per il presente e per il tempo a venire, modi e procedure di celebrazione del culto. I sacra di Bacco non furono infatti aboliti, bensì ricondotti in seno all’ordinamento sacrale romano, una volta depurati di quegli elementi che ne avevano alterato e deviato il culto, e sottoposti a stretto controllo da parte di se-nato e magistrati, evidentemente secondo le prescrizioni dei ponte!ci. Né dalla narrazione liviana né dalla tavola di Tiriolo af!orano tracce di un coinvolgimen-to diretto dei ponte!ci (sulla base di un senatoconsulto)22 per gli aspetti tecni-co-formali; intervento che però deve essere necessariamente presupposto, so-prattutto, se si osservano le statuizioni inerenti alle richieste di deroga alla distru-zione dei Bacchanalia23. Ad ogni buon conto, depurati e liberati dalle pratiche estranee a mos e ritus Romanus, che ne avevano deturpato e alterato l’essenza originaria, i sacra di Bacco sarebbero stati così riammessi a far parte dell’ordi-namento sacrale e religioso di Roma24.

II. In quanto culto degenerato, la celebrazione dei sacra aveva determinato il compimento (o almeno i fedeli erano accusati di aver praticato) di azioni illecite di ogni tipo quali l’aver reso falsa testimonianza, redatto falsi testamenti e com-messo omicidi durante l’iniziazione dei nuovi adepti25. Di un tentativo di omici-dio, da compiere al momento dell’iniziazione e alla sua delazione26, sarebbe ve-

21 CIL I2 581 = X 104 = ILS 18 = FIRA2 I n. 30 = ILLRP 511 = AE 2000, 25 = AE 2005, 120+121 = AE 2006, 21 = AE 2011, 88, su cui vd. infra § III.

22 Cfr. Liv. 39,16,7 (con testo, supra nt. 12). Su tale competenza senatoria, A. Gallo, I sacra del muni-cipio in età medio-repubblicana e il ruolo del senato romano, in D. Bonanno, P. Funke, M. Haake (Hrsg. v.), Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike, Stuttgart 2016, 75-81.

23 Disciplinate dal senatoconsulto noto dalla tavola di Tiriolo (il primo in FIRA2 I n. 30, linn. 1-21) e da Livio (il terzo in Liv. 39,18,7-9) e a cui si allude in Plaut. Cas. v. 980. In ordine di tempo questo sarebbe il secondo senatoconsulto ad essere stato emanato. Vd. infra §§ III e IV.

24 E. Orlin, Urban Religion in the Middle and Late Republic, in Rüpke, A Companion cit., 58-70, spec. 64, evidenzia la preoccupazione romana nel garantire la celebrazione del culto straniero nelle forme roma-ne. Del resto la sopravvivenza del culto è attestata tra l’altro dalla frequentazione del santuario di Sant’Ab-bondio vicino Pompei dal III secolo a.C. !no al 79 d.C.: O. Elia e G. Pugliese Caratelli, Il santuario di Pompei, «PP» 34, 1979, 442-481. Di recente il santuario è stato oggetto di una campagna di ricognizione archeologica i cui risultati sono stati pubblicati nella sezione Archèologie et religion: le sanctuarie diony-siaque de S. Abbondio à Pompéi, «MEFRA» 125.1, 2013.

25 Liv. 39,8,7-8: Nec unum genus noxae, stupra promiscua ingenuorum feminarumque erant, sed falsi testes falsa signa testamentaque et indicia ex eadem of$cina exibant; venena indidem intestinaeque caedes, ita ut ne corpora quidem interdum ad sepulturam exstarent. Queste fattispecie criminose furono punite con la pena di morte, come statuito nel settimo decreto del primo senatoconsulto tramandato in Liv. 39,18,4: qui stupris aut caedibus violati erant, qui falsis testimoniis, signis adulterinis, subiectione testamentorum, frau-dibus aliis contaminati, eos capitali poena ad$ciebant. Cfr. pure Liv. 39,8,7-8. Il riferimento alla sola poe-na capitis è invece nell’escerto inserito nel testo consolare nella tavola di Tiriolo: FIRA2 I n. 30, lin. 25: eeis rem caputalem faciendam censuere. V. infra § III.

26 Quello di P. Aebutius denunciato dalla sua amante Hispala Faecenia al console: Liv. 39,9,1-7; 39,10,1-9; 39,11,17; 39,12,1-8; 39,13,1-14; 39,14,1-3. Le tensioni familiari si sarebbero manifestate preci-puamente dopo la guerra annibalica: J.-M. Pailler, Les Bacchanales: un affaire de famille, in J. Andreau

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nuto a conoscenza il console Postumius, informandone subito il senato e gli altri magistrati, investiti così della questione27. Si sarebbe dato avvio a una procedura complessa, in cui si sarebbero susseguiti numerosi atti autoritativi di diversa na-tura, in primo luogo senatoconsulti e editti consolari.

Nella loro ricostruzione, il confronto tra la narrazione liviana di quegli eventi e il testo tradito dalla tavola di Tiriolo è imprescindibile. L’ipotesi, più volte so-stenuta, dell’impossibilità di collazionare le due fonti28 è da respingere, come del resto è stato già autorevolmente sostenuto29. Non è differente il contenuto delle informazioni rese, quanto piuttosto il genere scrittorio utilizzato e quindi anche le %nalità perseguite dalle due diverse fonti. La narrazione storiogra%ca di per sé ricostruisce un qualsiasi evento storico predisponendo i dati secondo criteri nar-rativi e letterari, e non sempre seguendo la scrupolosa scansione cronologica degli eventi30; viceversa, la redazione di un testo autoritativo segue logiche pro-prie, di de%nizione e pubblicizzazione della norma. Logiche %nalizzate – per la vicenda dei Baccanali – a rendere ef%caci le prescrizioni disposte dal senato, ossia divieti, deroghe e sanzioni31.

Nella narrazione liviana è possibile individuare cinque senatus consulta in materia di Baccanali, disposti secondo una sequenza non sempre aderente al rea-le sviluppo cronologico degli eventi e delle deliberazioni assunte; a questi si aggiungono due edicta consolari. Naturalmente alcune delle norme contenute in questi atti trovano corrispondenza nel testo epigra%co32.

Il più antico senatus consultum ricordato da Livio, forse emanato a settem-bre ma non possiamo dire quanto prima del 7 ottobre33, consta di sette decreta. La sua menzione insieme a quella dei decreta in esso contenuti avviene in Li-

- B. Hinnerk, Parenté et stratégies familiales dans l’Antiquité romaine, Paris 1990, 77-83. La più tarda vicenda di A. Cluentius Habitus ha indotto C. Martino, Richiami alla pro Cluentio nei ‘Baccanali’ di Tito Livio, «RSA» 45, 2015, 31-43, a presumere un apporto dell’orazione ciceroniana alla redazione della vicen-da dei Baccanali da parte di Livio, nel solco già tracciato da D.L. Nousek, Echoes of Cicero in Livy’s Bacchanalian Affair (39.8-19), «CQ» 60, 2010, 156-166, secondo cui Livio si sarebbe richiamato alle Ca-tilinariae. Tuttavia vicende simili a quelle di Aebutius e Cluentius sarebbero state abbastanza diffuse nella società romana, da non potersi accertare un immediato parallelismo fra quelle più note.

27 Liv. 39,14,3-4. 28 P.V. Cova, Livio e la repressione dei Baccanali, in «Athenaeum» 62.1, 1974, 82-109. 29 U. Laffi, L’uso di epigra! e di documenti formulari in Livio, in G. Reggi (ed.), Storici latini e stori-

ci greci di età imperiale, Lugano 1993, 15-35, spec. 21 s.30 V. Infra § IV.31 Il tema del rapporto tra sacralità e sanzione nel mondo antico è da ultimo stato oggetto d’indagine nei

numerosi contributi apparsi in Bonanno, Funke, Haake (Hrsg. v.), Rechtliche cit. Coglie invece delle analogie tra ‘nomothesia numana’ e alcuni parti del testo di Tiriolo da ultimo R. Laurendi, Leges regiae. «Iovi sacer esto» nelle leges Numae: nuova esegesi di Festo s.v. Aliuta, in G. Purpura (a c. di), Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori I, Torino 2012, 34-38.

32 Pur tuttavia secondo Pailler, Bacchanalia cit., 151-193, alcune differenze tra le due fonti segnale-rebbero l’uso da parte di Livio di un senatoconsulto approvato in assenza di Postumio e relativo alla sola Roma, mentre il testo tradito dalla tavola enea sarebbe una versione aggiornata ed estesa anche alla terra Italia, attuata su indicazione di entrambi i consoli. Ma su presenza e assenza dei consoli da Roma v. infra § IV.

33 Tramandato in Liv. 39,14,5-8 e Liv. 39,18,3-4 e 6. Cfr. 39,17,1.

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Annarosa Gallo524

vio mediante parafrasi del deliberato senatorio, come documenta l’uso dei ver-bi iubere e mandare, talvolta delle congiunzioni ut, ne e si, e dei pronomi ali-quis e qui, tipici del lessico senatorio34. Il contenuto dei singoli decreta è il se-guente:

patres al console Postumius per l’azione svolta nel de-nunciare l’accaduto e per i modi assunti nel gestirlo (cum singulari cura et sine ullo tumulto)35;

quaestio extra ordinem de Bacchanalibus sacrisque nocturnis’ presieduta dai consoli36;

P. Aebutius e Hispala Faecenia, e incentivi per quanti altri denunciassero37;

ager Romanus (alluso dalla sineddoche per fora et omnia conciliabula) di sacerdoti, uomini e donne, e loro consegna ai con-soli38;

-zione del culto e dei connessi riti, da rendere noti nella città di Roma e per la terra Italia39;

legassero in giuramento40;

adepto all’interno della conventicola: per quanti si fossero limitati a presta-re giuramento di appartenenza alla associazione, senza commettere atti cui

34 Su cui si rinvia a P. Buongiorno, Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C. - 138 d.C.), «ASGP» 59, 2016, 17-60.

35 Liv. 39,14,5: Censuit autem senatus gratias consuli agendas, quod eam rem et cum singulari cura et sine ullo tumultu investigasset.

36 Liv. 39,14,6: Quaestionem deinde de Bacchanalibus sacrisque nocturnis extra ordinem consulibus mandant. Cfr. 39,16,12: Senatus quaestionem extra ordinem de ea re mihi collegaeque meo mandavit. Cic. de leg. 2,37: Quo in genere severitatem maiorum senatus vetus auctoritas de Bacchanalibus et consulum exercitu adhibito quaestio animadversio<que> declarat. Con commento di A.R. Dyck, A Commentary on Cicero, De Legibus, Ann Arbor 2004, 354 s. Val. Max. 6,3,7. In generale sulle competenze del console in materia penale, Th. Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig 1899, 151-154. Relativamente alla quaestio de Bacchanalibus, da ultimo Pina Polo, The Consuls cit., 122-127 con bibliograHa precedente.

37 Liv. 39,14,6: Indicibus Aebutio ac Faeceniae ne fraudi ea res sit curare, et alios indices praemiis in-vitare iubent.

38 Liv. 39,14,7: Sacerdotes eorum sacrorum, seu viri seu feminae essent, non Romae modo sed per om-nia fora et conciliabula conquiri, ut in consulum potestate essent.

39 Liv. 39,14,7-8: Edici praeterea et in urbe Roma et per totam Italiam edicta mitti, ne quis qui Bacchis initiatus esset coisse aut convenisse sacrorum causa velit, neu quid talis rei divinae fecisse. H. Mouritsen, Italian Uni!cation: A Study in Acient and Modern Historiography, London 1998, 49 ss., nel passo l’espres-sione ‘tota Italia’ sarebbe equivalente a fora e conciliabula e alluderebbe all’ager Romanus. Tale esegesi (su cui v. le opportune riserve di Briscoe, A Commentary cit., 244 s.) pare conseguenza della sua opinione circa una mancata ingerenza di Roma nelle comunità socie e latine Hno alla guerra sociale. Ma vd. infra nt. 128.

40 Liv. 39,14,8: Ante omnia ut quaestio de iis habeatur qui coierint coniuraverintve quo stuprum "agi-tiumve inferretur. Cfr. 39,17,7: Adducti ad consules fassique de se nullam moram indicio fecerunt. 39,8,3: Consulibus ambobus quaestio de clandestinis coniurationibus decreta est.

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erano obbligati dal giuramento stesso, era previsto il carcere; per chi avesse compiuto azioni illecite, violenze e assassini, redazione di false testimo-nianze, �rme e testamenti o altro genere di frodi era prevista la pena di morte41. In caso di condanna a morte in�itta a donne, si prescriveva la sua esecuzione in seno al iudicium domesticum, rimettendola invece al iudi-cium publicum in assenza del titolare avente potestà sulla condannata, o del tutore42.

Come vedremo più innanzi, alcuni degli ipsissima verba del decretum sulla poena capitis sono ripresi nel testo consolare tramandato dalla tavola di Tiriolo43.

Dopo lo scioglimento della seduta in cui fu approvato il senatoconsulto in esame, e prima di convocare e presiedere la contio44, alla luce delle indicazioni loro impartite, i consoli con un loro primo editto ordinarono:

ne disponesse per l’inchiesta45;sacra a

Bacco46;triumviri capitales di disporre guardie per la città, di sorvegliare che di

notte non si tenessero adunanze e di provvedere in caso di incendi47;quinqueviri uls cis Tiberim, adiutores dei triumviri, di sovrintendere cia-

scuno al controllo nei quartieri di loro competenza48.

Data lettura nella contio dei decreti senatori49, i consoli con un secondo loro editto stabilirono:

41 Liv. 39,18,3-4 e 6-7: Qui tantum initiati erant et ex carmine sacro, praeeunte verba sacerdote, preca-tiones fecerant, in quibus nefanda coniuratio in omne facinus ac libidinem continebatur, nec earum rerum ullam, in quas iureiurando obligati erant in se aut alios admiserant, eos in vinculis relinquebant; qui stu-pris aut caedibus violati erant, qui falsis testimoniis, signis adulterinis, subiectione testamentorum, fraudi-bus aliis contaminati, eos capitali poena ad ciebant. […] 6 Mulieres damnatas cognatis aut in quorum manu essent tradebant, ut ipsi in privato animadverterent in eas; si nemo erat idoneus supplicii exactor, in publico animadvertebatur.

42 Liv. 39,18,6. V. W. Kunkel, Das Konsilium im Hausgericht, in «ZRG» 83, 1966, 219 ss. Il testo li-viano non chiarisce se fosse garantita la provocatio al reo. Non lo ritiene possibile ad esempio B. Santa-lucia, Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milano 19982, 99 ss.

43 FIRA2 I n. 30, lin. 25 (testo supra nt. 25).44 Liv. 39,15,1: Ad haec of cia dimissis magistratibus consules in rostra escenderunt.45 Liv. 39,14,9: Consules aedilibus curulibus imperarunt, ut sacerdotes eius sacri omnes conquirerent,

comprensosque libero conclavi ad quaestionem servarent. Sull’attività degli edili si v. A. Daguet-Gagey, Splendor aedilitatum. L’édilité à Rome (Ier s. avant J.-C. - IIIer s. après J.-C.), Rome 2015, 384 s.

46 Liv. 39,14,9: Aediles plebis videre<nt>ne qua sacra in operto erent.47 Liv. 39,14,10: Triumviris capitalibus mandatum est ut vigilias disponerent per urbem, servarentque

ne qui nocturni coetus erent, utque ab incendiis caveretur. Tali competenze assunte da questi magistrati minori sono state oggetto di indagine da parte di C. Cascione, Tresviri capitales. Storia di una magistratu-ra minore, Napoli 1999, 123 ss.

48 Liv. 39,14,10: Adiutores triumviris quinqueviri uls cis Tiberim suae quisque regionis aedi ciis prae-essent.

49 Liv. 39,17,1: Recitari deinde senatus consulta iusserunt.

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Annarosa Gallo526

50;

contumacia; qualora costui si fosse trovato lontano dalla terra Italia, avreb-be avuto maggiore tempo per tornare a Roma a difendersi51;

fuga; e di accogliere, aiutare o nascondere i fuggitivi52.

Il secondo senatus consultum ricordato da Livio constava almeno di un decre-tum, pertinente al differimento, da parte dei pretori urbano e peregrino, dei termi-ni di custodia per gli arrestati, in concomitanza con lo svolgimento delle inchie-ste da parte dei consoli53. Si può considerarlo successivo al senatoconsulto ap-provato il 7 ottobre54, perché, assenti i consoli, l’assemblea sarebbe stata convo-cata e presieduta verosimilmente dal pretore urbano, T. Maenius55.

Il terzo senatus consultum inerisce alla disciplina del culto56; esso corrisponde a quello tramandato dalle linn. 1-18 della tavola di Tiriolo per la parte relativa a praescriptio (da cui si evince la data del 7 ottobre 186 a.C.) e decreta, e alla sin-tesi della relatio, che riporta unicamente la materia trattata.

La corrispondenza tra i testi, di tradizione manoscritta e epigra#ca57, si espli-ca anche nel numero dei decreta, tre, riferiti e riportati in entrambe le fonti58. È tuttavia possibile individuare un quarto decretum, parafrasato all’interno del te-sto consolare, pure contenuto nella tavola59.

Il senato diede mandato ai consoli:60

50 Liv. 39,17,1: … indicique praemium proposuerunt, si quis quem ad se deduxisset nomenve absentis detulisset.

51 Liv. 39,17,2: Qui nominatus profugisset, diem se certam nituros; ad quam nisi citatus respondisset, absens damnaretur. Si quis eorum qui tum extra terram Italiam essent nominaretur, ei laxiorem se daturos diem, si venire ad causam dicendam vellet.

52 Liv. 39,17,3: Edixerunt deinde ne quis quid fugae causa vendidisse neve emisse vellet; ne quis reci-peret celaret ope ulla iuvaret fugientes.

53 Liv. 39,18,1: Ceterum tanta fuga ex urbe facta erat ut quia multis actiones et res peribant, cogerentur praetores T. Maenius et M. Licinius per senatum res in diem tricesimum differre, donec quaestiones a con-sulibus per cerentur.

54 V. infra § V e § III per la sequenza cronologica dei senatoconsulti.55 È nota l’azione svolta dal pretore urbano in assenza dei consoli (Liv. 24,9,5): cfr. T.C. Brennan, The

Praetorship in the Roman Republic. Volume I-II, Oxford 2000, 601 e 697 s. Nel caso speci#co Maenius convocò il senato in merito ad altre questioni sul culto di Bacco (per le richieste di deroga per abbattere le aree cultuali, come attestato nella tavola di Tiriolo, su cui infra nel testo), provvide al dilectus (39,20,4) e convocò i comizi elettorali (Liv. 39,23,3). Sui pretori vi rinvia a T.R.S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic. Volume I. 509 B.C. - 100B.C., New York 1951, 371, e Brennan, The Praetorship cit., 118 e 294. Sulle presidenze v. M. Bonnefond-Coudry, Le Sénat de la république romaine de la guerre d’Han-nibal à Auguste: pratiques délibératives et prise de décision, Rome 1989, 444 ss.

56 Liv. 39,18,7-9.57 Come già segnalato a nt. 32 Pailler, Bacchanalia cit., 178-192 pensa a due distinte versioni del se-

natus consultum: il testo liviano riHetterebbe una prima versione con le disposizioni generali, mentre la ta-vola di Tiriolo la versione completa.

58 Un loro confronto è già in P. Willems, Le sénat de la république romaine. II. Les attributions du sénat, Louvain 1885 [ed. an. Aalen 1968], 317-319 nelle note.

59 FIRA2 I n. 30, linn. 29-30. V. infra § III.60 Liv. 39,18,7: Datum deinde consulibus negotium est …

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Senatus consulta ed edicta de Bacchanalibus 527

terra Italia i luoghi di culto dedi-cati a Bacco, ad eccezione di quelli che conservassero una antica ara o statua lì consacrata (primo decretum)61.

Evidentemente la deroga s’imponeva su indicazione dei ponte"ci, perché la consacrazione di quegli oggetti era prova della risalenza del culto nella forma originaria secondo il mos Romanus62. Tale decretum corrisponde alla parafrasi contenuta nella parte "nale del testo consolare nella tavola di Ti-riolo63. Le informazioni riportate da ciascuno s’integrano reciprocamente nella misura in cui quello liviano fa esplicito riferimento agli oggetti con-sacrati, mentre quello nella tavola indica il tempo entro il quale i luoghi di culto sarebbero stati distrutti e abbattuti, a meno di dispense. Il periodo dei dieci giorni era comprensivo del tempo previsto per inoltrare la richiesta di deroga al pretore urbano e la successiva decisione assunta dal senato, com-posto per quella circostanza da almeno cento senatori, in base alle indica-zioni loro fornite dal collegio ponti"cale precedentemente chiamato ad esprimersi a riguardo su invito degli stessi patres;

-mento della quale sarebbe stato deciso in una seduta senatoria convocata dallo stesso pretore e composta (come già detto) da non meno di cento se-natori64;

-sposto, la partecipazione al sacri"cio di cinque individui65, in numero di tre donne e due uomini come indicato nel terzo decreto del senatus consultum nella tavola66;

-

61 Liv. 39,18,7: … ut omnia Bacchanalia Romae primum deinde per totam Italiam diruerent, extra quam si qua ibi vetusta ara aut signum consecratum esset.

62 Il signi"cato tecnico del verbo consacrare è offerto dalla glossa festina che riprende la de"nizione di Elio Gallo, Fest. 424,14-24L: Gallus Aelius ait sacrum esse, quocumque modo atque instituto civitatis consecratum sit, sive aedis, sive ara, sive signum, sive locus, sive pecunia, sive quid aliud, quod dis dedi-catum atque consecratum sit: quod autem privati[s] suae religionis causa aliquid earum rerum deo dedi-cent, id ponti ces Romanos non existimare sacrum. Del resto ponte"ci agivano su incarico del senato tra l’altro per distinguere le res sacrae dalle profanae: Gallo, I sacra cit., 81-85.

63 FIRA2 I n. 30, lin. 29: … in diebus X, quibus vobeis tabelai datai | erunt, faciatis utei dismota sient [ea Bacanalia]. Più distesamente infra § III.

64 Liv. 39,18,8-9: In reliquum deinde senatus consulto cautum est ne qua Bacchanalia Romae neu in Italia essent. Si quis tale sacrum sollemne et necessarium duceret, nec sine religione et piaculo se id omit-tere posse, apud praetorem urbanum pro teretur, praetor senatum consuleret. Si ei permissum esset, cum in senatu centum non minus essent, … Cfr. Plaut. Cas. v. 980. Tale informazione è desunta anche dal primo decretum del senatus consultum trascritto nella tavola di Tiriolo, FIRA2 I n. 30, linn. 3-6: Neiquis eorum Bacanal habuise velet; sei ques | esent, quei sibei deicerent necesus ese Bacanal habere, eeis utei ad pr(ai-torem) urbanum | Romam venirent, deque eeis rebus, ubei eorum verba audita esent, utei senatus | noster decerneret, dum ne minus senatoribus C adsent [quom e]a res cosoleretur. |

65 Liv. 39,18,9: … ita id sacrum faceret dum ne plus quinque sacri cio interessent, …66 FIRA2 I n. 30, linn. 19-22: Homines plous V oinvorsei virei atque mulieres sacra ne quisquam | fecise

velet, neve inter ibei virei plous duobus, mulieribus plous tribus | arfuise velent, nisei de pr(aitoris) urbani senatuosque sententiad, utei supra | scriptum est.

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Annarosa Gallo528

sociazione con proprio magister sacrorum, sacerdos fosse uomo o donna, e avere una cassa comune67.

Questi divieti congiuntamente a quello di celebrare in pubblico e in privato il culto, anche nel territorio immediatamente fuori le mura di Roma (nel suburbio), sono noti dal terzo decretum nella tavola di Tiriolo68. Ad ogni modo, nonostante divieti e restrizioni, i Baccanali continuarono a costituire una forma di associa-zionismo69, posta però sotto il controllo di Roma esercitato su tutte le comunità ed entità presenti nella terra Italia.

Del quarto senatus consultum, certamente provocato dopo il 7 ottobre, si co-noscono due decreta70. Il senato convocato dal console Q. Marcius Philippus, rientrato nel frattempo a Roma, al termine del suo giro di inchiesta, stabilì che

Postumius (da identi$care essen-zialmente con P. Aebutius e Hispala Faecenia) dovesse essere presa da quest’ultimo, una volta rientrato a Roma dal suo giro di inchieste71;

Minius Cerrinius, il $glio di Paculla Annia, civis Romanus sine suf-fragio, a capo della associazione insieme al fratello e al falisco L. Opicer-nius, fosse inviato in custodia presso la colonia latina di Ardea e lì tenuto sotto stretta sorveglianza per impedirne la fuga o il suicidio72.

Del quinto senatus consultum, Livio tramanda cinque decreta, insieme alla parte conclusiva del dispositivo senatorio73; la parafrasi conserva struttura e for-mulazioni tipiche del dettato senatorio (uti, utique)74. Il senato fu convocato da

67 Liv. 39,18,9: … neu qua pecunia communis neu quis magister sacrorum aut sacerdos esset.68 FIRA2 I n. 30, linn. 10-18: Sacerdos nequis vir eset; magister neque vir neque mulier quisquam eset.

| Neve pecuniam quisquam eorum comoine[m h]abuisse velet; neve magistratum, | neve pro magistratud, neve virum [neque mul]ierem quiquam fecise velet. | Neve posthac inter sed conioura[se nev]e comvovise neve conspondise | neve conpromesise velet, neve quisquam dem inter sed dedise velet. | Sacra in [o]quo-ltod ne quisquam fecise velet, neve in poplicod neve in | preivatod neve exstrad urbem sacra quisquam fe-cise velet, nisei | pra(itorem) urbanum adieset, isque de senatuos sententiad, dum ne minus | senatoribus C adesent quom ea res cosoleretur, iousisent. Censuere. | Secondo C. Binot, Structuration de l’espace et structuration sociale dans le senatus consultum de Bacchanalibus, «Pallas» 90, 2012, 301-309, il termine privatum qui indicherebbe lo spazio teorico e privato, dove si sarebbe svolta la pratica sociale, sottoposta a controllo pubblico.

69 Per gli aspetti relativi all’impossibilità di costituire una societas, v. A. Groten, corpus und universi-tas. Römisches Koerperschafts- und Gesellschafsrecht: zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik, Tübingen 2015, 210-234.

70 Liv. 39,19,1: Aliud deinde huic coniunctum, referente Q. Marcio consule, senatus consultum factum est …

71 Liv. 39,19,1: … ut de iis quos pro indicibus consules habuissent integra res ad senatum referretur, cum Sp. Postumius quaestionibus perfectis Romam redisset.

72 Liv. 39,19,2: Minium Cerrinium Campanum Ardeam in vincula mittendum censuerunt, magistratibu-sque Ardeatium praedicendum ut intentiore eum custodia adseruarent, non solum ne effugeret, sed ne mortis consciscendae locum haberet. Poco condivisibile l’ipotesi sostenuta da ultimo dal Pailler, Bacchanalia cit., 247-332, secondo cui le eventuali intenzioni di Cerrinius volessero emulare il suicidio dei senatori campani poco prima della resa della città nel 211 a.C., letto dallo storico francese in chiave religiosa (dionisiaca).

73 Liv. 39.19.3-7.74 V. Buongiorno, Senatus consulta cit., 22.

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Senatus consulta ed edicta de Bacchanalibus 529

Postumius, una volta giunto nell’Urbe, per determinare i premi da attribuire a P. Aebutius e Hispala Faecenia, come statuito dal precedente senatoconsulto75. In quella seduta si stabilì quindi che

-ta dall’aerarium dai questori urbani76;

-ro al concilium una rogatio per considerare Aebutius, assolto per il furuto dal servizio di leva, in quanto adulescens77, non lo si costringesse a milita-re, né il censore lo assegnasse alla cavalleria78, evidentemente in virtù del patrimonio ottenuto attraverso il premio79;Hispala Faecenia disponesse dei propri beni e della propria persona nella scelta del marito e del tutore, come se le fosse stato assegnato per testamen-to dal marito80;Faecenia potesse sposare un uomo libero senza che ciò comportasse pre-giudizio o discredito: una sorta di riabilitazione sociale della libertina e prostituta, femina probrosa81;

Hispala non subisse alcun torto82;

delatori83.

La parte conclusiva del dispositivo senatorio è indicata attraverso la frase id senatum velle et aequum censere ut ita eret84. Essa non è trascrizione pedisse-qua della formula utilizzata nei testi senatorii noti attraverso la trascrizione degli ipsissima verba, bensì un calco abbastanza fededegno della formulazione tipica ‘de ea re ita censuerunt’.

75 Liv. 39,19,3: Sp. Postumius aliquanto post Romam venit; eo referente de P. Aebuti et Hispalae Fae-ceniae praemio, quod eorum opera indicata Bacchanalia essent, senatus consultum factum est … La for-mulazione de P. Aebuti et Hispalae Faeceniae praemio rappresenta una estrema sintesi della relatio, di te-nore analogo a quella presente anche nella tavola di Tiriolo (FIRA2 I n. 30, linn. 2-3: De Bacanalibus quei foederatei | esent, ita exdeicendum censuere). V. comunque infra § III.

76 Liv. 39,19,4: … ut singulis his centena milia aeris quaestores urbani ex aerario darent;77 Liv. 39,9,4 e 5.78 Liv. 39,19,4: utique consul cum tribunis plebis ageret ut ad plebem primo quoque tempore ferrent ut

P. Aebutio emerita stipendia essent, ne invitus militaret neve censor+es+ equum publicum adsignaret. 79 P. Aebutius padre era stato cavaliere equo publico, Liv. 39,9,2: P. Aebutius, cuius pater publico equo

stipendia fecerat, …80 Liv. 39,19,5: utique Faeceniae Hispalae datio deminutio gentis enuptio tutoris optio item esset quasi

ei vir testamento dedisset. Tali privilegi sono stati indagati da M. Humbert, Hispala Faecenia et l’endoga-mie des affranchis sous la République, «Index» 15, 1987, 131-148.

81 Liv. 39,19,6: utique ei ingenuo nubere liceret, neu quid ei qui eam duxisset ob id fraudi ignominiaeve esset.

82 Liv. 39,19,6: utique consules praetoresque, qui nunc essent quive postea futuri essent, curarent ne quid ei mulieri iniuriae eret, utique tuto esset.

83 Liv. 39,19,7: De ceterorum indicum impunitate praemiisque consulibus permissum est.84 Liv. 39,19,7.

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III. Alla corrispondenza tra il terzo senatus consultum tradito da Livio e quel-lo trascritto per ampia parte nella tavola di Tiriolo si è già accennato. In partico-lare, il testo epigra#co trasmette la praescriptio85 con l’indicazione dei consoli convocanti il senato, la data del 7 ottobre 186 a.C., il luogo della seduta, il tem-pio della dea Bellona, posto al di fuori del pomerium, e il nome dei tre senatori incaricati di redigere il testo del senatoconsulto86: M. Claudius Marcellus (cos. 196 e cens. 189), L. Valerius Flaccus (cos. 195 e cens. nel 184 con Catone), Q. Minucius Rufus (cos. 197). Segue poi un’estrema sintesi della relatio, con l’indi-cazione della sola materia trattata: de Bachanalibus quei foederatei esent87. Foe-derati non rivestirebbe signi#cato tecnico, piuttosto indicherebbe gli associati al culto, altrimenti non troverebbe spiegazione la menzione tanto al cittadino roma-no, quanto al latino e al socio, quali destinatari del provvedimento88.

Sono in#ne riprodotti tre decreta (degli almeno quattro che dovevano com-porre la delibera nel suo insieme). Il primo inerisce ai divieti di celebrare sacri-#ci a Bacco da parte di cittadini romani (sineddoche per menzionare i cives Romani urbani e quelli stanziati nell’agro Romano attraverso assegnazioni viri-tane, quelli coloniarii e quelli municipali sine suffragio e optimo iure), latini (coloniarii e prisci) e soci, a meno di essere derogati attraverso un senatus con-sultum approvato da almeno cento senatori, convocati a riguardo dal pretore ur-bano89.

Il secondo decreto vieta la presenza di sacerdoti o magistri preposti al culto (uomini e donne) e l’associazione da parte dei devoti con l’impossibilità ad ave-re una cassa comune, a riunirsi e a prestarsi giuramento. Allo stesso tempo era

85 FIRA2 I n. 30, linn. 1-2: [Q.] Marcius L.f. S(p). Postumius L.f. co(n)s(ules) senatum consoluerunt n(onis) Octob(ribus) apud aedem | Duelonai. Sc(ribendo) arf(uerunt) M. Claudi(us) M.f., L. Valeri(us) P.f., Q. Minuci(us) C.f.

86 Sui senatori redattori del testo da depositare v. ora F. Verrico, Sulle commissioni di redazione dei senatoconsulti (qui adscribundo fuerunt): i segni della crisi e le riforme di Augusto, in «CCG» 28, 2017, i.c.s.

87 FIRA2 I n. 30, linn. 2-3: De Bacanalibus quei foederatei | esent, ita exdeicendum censuere. Sulla resa in escerto della relatio mediante il ricorso a un complemento di argomento, cfr. Buongiorno, Senatus consulta cit., 21.

88 A riguardo si veda l’argomentazione in tal senso riproposta da B. Albanese, Per l’interpretazione dell’iscrizione con norme del Sc. de Bachanalibus (186 a.C.), in Aa.Vv., Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca I, Napoli 2001, 7 ss. con ulteriori fonti a supporto. Ciò nonostante, accoglie l’ipotesi opposta di intendere foederati gli appartenenti alla ‘federazione romana’, ancora de Cazanove, I destina-tari dell’iscrizione di Tiriolo e la questione del campo di applicazione del senatoconsulto de Bacchanali-bus, «Athenaeum» 88, 2000, 60. Le forme linguistiche del testo nella tavola sono state indagate da K. Kupfer, Anmerkungen zu Sprache und Textgattung des Senatus Consultum de Bacchanalibus (CIL I2 581), «Glotta» 80, 2004, 158-192.

89 FIRA2 I n. 30, linn. 3-9: Neiquis eorum Bacanal habuise velet; sei ques | esent, quei sibei deicerent necesus ese Bacanal habere, eeis utei ad pr(aitorem) urbanum | Romam venirent, deque eeis rebus, ubei eorum verba audita esent, utei senatus | noster decerneret, dum ne minus senatoribus C adsent <quom e>a res cosoleretur. | Bacas vir nequis adiese velet ceivis Romanus neve nominus Latini neve socium | quisquam, nisei pr(aitorem) urbanum adiesent, isque [d]e senatuos sententiad, dum ne | minus senatoribus C adesent quom ea res cosoleretur, iousisent. Ce[n]suere. | Esso corrisponde al secondo decreto del terzo sc. tradito in Liv. 39,18,8 supra § II.

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vietata la celebrazione dei sacra in pubblico e in privato anche al di fuori della città, di Roma principalmente e del suburbio, e per tutto l’agro romano (colonia-le, municipale e assegnato viritim), a meno di deroga secondo la procedura prima menzionata: pretore urbano – senato – ponte"ci – senato90.

Il terzo decretum presente nella tavola di Tiriolo proibisce invece di celebrare i sacra da parte di più di cinque individui di cui tre donne e due uomini91, a meno di una sentenza del pretore urbano e del senato, secondo le modalità già indica-te92. La partecipazione al culto anche da parte degli uomini dimostra il parziale accoglimento e riconoscimento forse dell’aspetto più ‘deviato’ tra quelli di nuo-va introduzione, ossia la presenza maschile alla celebrazione dei sacra93.

Tali decreta così strettamente ‘tecnici’ permettono, pur nel silenzio delle fon-ti, di postulare che la decisione senatoria si fondasse su un parere richiesto al collegio ponti"cale, investito della questione dal senato; parere poi recepito in un senatus consultum.

A rafforzare l’ipotesi che la tavola non riporti il testo del senatus consultum del 7 ottobre 186 nella sua interezza, non cioè nella versione redatta e archiviata nel tabularium (ipotesi peraltro già formulata in considerazione della riproduzio-ne in escerto della relatio e della formula dispositiva che precede i decreta), concorre anche il richiamo, all’interno dell’atto autoritativo consolare (editto)94 che segue (linn. 22-30), di ulteriori disposizioni derivate da questo senatoconsul-to e parimenti da altri. Tale editto contiene infatti riferimenti al senatoconsulto che lo precede95, ma anche ad almeno due altre delibere senatorie: di una è estrat-ta parte di un decretum, dell’altra vi è invece una sintetica parafrasi96. In partico-

90 FIRA2 I n. 30, linn. 10-18: Sacerdos nequis vir eset; magister neque vir neque mulier quisquam eset. | Neve pecuniam quisquam eorum comoine[m h]abuise ve[l]et; neve magistratum, | neve pro magistratud, neque virum [neque mul]ierem quiquam fecise velet. | Neve post hac inter sed conioura[se nev]e comvovise neve conspondise | neve conpromesise velet, neve quisquam dem inter sed dedise velet. | Sacra in [o]quo-ltod ne quisquam fecise velet; neve in poplicod neve in | preivatod neve exstrad urbem sacra quisquam fe-cise velet, nisei | pra(itorem) urbanum adieset, isque de senatuos sententiad, dum ne minus | senatoribus C adesent quom ea res cosoleretur, iousisent. Censuere. | Una ripresa è in Liv. 39,18,9. Cfr. Liv. 39,18,3.

91 FIRA2 I n. 30, linn. 19-22: Homines plous V oinvorsei virei atque mulieres sacra ne quisquam | fecise velet, neve inter ibei virei plous duobus, mulieribus plous tribus | arfuise velent, nisei de pr(aitoris) urbani senatuosque sententiad, utei suprad | scriptum est.’

92 FIRA2 I n. 30, linn. 5-7: eeis utei ad pr(aitorem) urbanum | … utei senatus | noster decerneret, dum ne minus senatoribus C adsent …; ll. 17-18: nisei | pra(itorem) urbanum adieset, isque de senatuos senten-tiad, dum ne minus | senatoribus C adesent…

93 Montanari, Identità culturale cit., 119 ss. ha molto insistito sull’incidenza della presenza maschile al culto.

94 Albanese, Per l’interpretazione cit., 3-34, pur consapevole dell’utilizzo di un senatoconsulto (le prime tre linee conterebbero «una [sua] citazione letterale sempli"cata») ritiene il testo trasmesso alle linn. 3-30 «l’editto consolare, costituito, per un lungo tratto iniziale, da prescrizioni espresse mediante citazioni, per lo più letterali di sententiae senatorie». Nello speci"co le linee 2-22 riguarderebbero «le norme volute dal senato e trascritte o riassunte dai consoli [da] distinguersi in disposizioni inderogabili o derogabili», mentre le linee 22-30 contemplerebbero prescrizioni consolari».

95 FIRA2 I n. 30, lin. 28 s.: atque utei ea Bacanalia, sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei sacri est, | ita utei suprad scriptum est, … Cfr. con FIRA2 I n. 30, lin. 15 ss.

96 Anche Albanese, Per l’interpretazione cit., 10 ss. attribuisce tali prescrizioni agli stessi consoli, «in relazione alla volontà senatoria».

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lare, l’ultima indicazione sulla distruzione dei luoghi di culto97 fa parte di un decreto noto anche da Livio, di cui abbiamo già detto98. Il confronto fra i due testi, tra essi complementari, permette di integrare e completare le informazioni: in Livio sono indicate le fattispecie in presenza delle quali si può derogare alla distruzione – la presenza di una antica ara o statua, a testimonianza dell’antichi-tà del culto fondato su mos e ritus Romanus, e non alterato dalle introduzioni successive – laddove dalla tavola di Tiriolo si indica il termine cronologico entro il quale si deve provvedere all’abbattimento.

Per quanto attiene invece alla parte del decreto escerpito99, esso si riferisce alla poena capitis, una parafrasi del quale è anche nel primo senatoconsulto in Livio100.

In"ne la parte centrale del testo consolare101 parafrasa un ulteriore senatocon-sulto, non tramandato da Livio, avente per oggetto la pubblicazione del docu-mento tramesso. Ciò è ipotizzabile sulla base della proposizione ita senatus ai-quom censuit102: essa regge le dichiarative introdotte dalla preposizione utei, e corrispondenti a tre decreta non traditi da Livio, che sembrano appunto aver costituito la parte dispositiva di un altrimenti ignoto senatoconsulto. Il primo impone ai soggetti aventi potestà di edicere le disposizioni senatorie in una con-tio per un trinundinum, per mezzo della lettura del contenuto trasmesso su tavo-le cerate inviate da Roma103; il secondo, la redazione di una tavola di bronzo contenente il testo104; il terzo, l’af"ssione della tavola dove più facilmente fosse letta e compresa105.

Vi è in"ne un richiamo106 al terzo decreto del senatoconsulto conservato nella tavola107, contenente i termini entro cui richiedere la deroga per la distruzione dei luoghi di culto bacchico.

La ricostruzione proposta in questa sede si discosta da quella avanzata dalla Cancik-Lindemaier, secondo la quale la tavola consta di tre parti, una prima con i decreta del Sc. del 7 ottobre, una seconda con la notizia protocollare (corrispon-dente a praescriptio e sintesi della relatio), una terza con la rassegna delle deci-

97 FIRA2 I n. 30, linn. 29-30: … in diebus X, quibus vobeis tabelai datai | erunt, faciatis utei dismota sient (ea Bacanalia, scil.). Liv. 39,18,7: Datum deinde consulibus negotium est ut omnia Bacchanalia Romae primum deinde per totam Italiam diruerent, extra quam si qua ibi vetusta ara aut signum consecratum esset.

98 Il primo decreto del III senatoconsulto liviano, Liv., 39,18,7. v. supra § II.99 FIRA2 I n. 30, lin. 25: eeis rem caputalem faciendam censuere.100 Liv. 39,18,4: Qui stupris aut caedibus violati erant, qui falsis testimoniis, signis adulterinis, su-

biectione testamentorum fraudibus aliis contaminati, eos capitali poena ad ciebant. V. supra § II.101 FIRA2 I n. 30, linn. 22-28.102 FIRA2 I n. 30, lin. 26.103 FIRA2 I n. 30, linn. 22: Haice utei in conventionid exdeicatis ne minus trinum | noundinum, senatuo-

sque sententiam utei scientes esetis, … Cfr. Macr. sat. 1,16,34-35.104 FIRA2 I n. 30, linn. 25-26: atque utei | hoce in tabolam ahenam inceideretis, …105 FIRA2 I n. 30, lin. 27: uteique eam gier ioubeatis, ubei facilumed gnoscier positis.106 FIRA2 I n. 30, lin. 28: atque utei ea Bacanalia, sei qua sunt, exstrad quam sei quid ibei sacri est, …107 FIRA2 I n. 30, linn. 15-18: Sacra in [o]quoltod ne quisquam fecise velet; neve in poplicod neve in |

preivatod neve exstrad urbem sacra quisquam fecise velet, nisei | pra(itorem) urbanum adieset, isque de senatuos sententiad, dum ne minus | senatoribus C adesent, quom ea res cosoleretur, iousisent. Censuere. | Cfr. Liv. 39,18,9. Vd. anche Liv. 39,18,3.

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sioni sulla pubblicazione e l’esposizione (corrispondente al testo consolare)108. In buona sostanza, tutto questo materiale senatorio è inserito all’interno del testo consolare attraverso rimandi intertestuali. Testo che poi individua i destinatari dei provvedimenti attraverso il ricorso al pronome personale soggetto di seconda plurale, vos109. Questo destinatario è variamente identi!cabile a seconda del con-testo, con il soggetto avente potestà su una collettività: non solo quindi i magi-strati coloniali, municipali e delle comunità socie, latine e peregrine, ma tutti quei detentori di un potere presso le comunità italiche, di cui ignoriamo la strut-tura nella maggior parte dei casi110.

Una volta ricevute le tavolette cerate da Roma contenenti tanto il testo del senatoconsulto quanto l’editto consolare, riprodotti all’interno di un’epistola magistratuale, l’avente potestà aveva l’obbligo di

-dizioni per poter chiedere l’annullamento del divieto a conservare i luoghi di culto, eventualmente ubicati sul territorio; i tempi erano abbastanza ri-stretti, dovendo provvedere all’abbattimento entro dieci giorni dal ricevi-mento delle disposizioni111;

-to di una contio per almeno venti giorni112. Le categorie spazio-temporali individuate erano quelle delle procedure urbane inerenti alle rogationes;

su cui trascrivere le disposizioni113.

La discrasia tra il numero di giorni individuato per comunicare le dispo-sizioni e quello !ssato per abbattere i luoghi di culto, sarebbe stata dettata dall’esigenza di rendere oltremodo note le motivazioni sottese all’abbattimento stesso.

In conclusione, possiamo affermare che la tavola di Tiriolo sia un atto autori-tativo complesso, riproducente in escerto (non quindi nella versione trascritta dalla commissione senatoria ed archiviata) il senatoconsulto del 7 ottobre 186 a.C. e un editto consolare contenente rinvii intertestuali tra l’altro ad ulteriori disposizioni desunte da altri senatoconsulti emanati in materia114. Senatoconsulti

108 H. Cancik-Lindemaier, Der Diskurs Religion im Senatsbeschluß über die Bacchanalia von 186 v. Chr. und bei Livius (B. XXXIX), in H. Cancik, H. Lichtenberger, P. Schäfer (Hrsg. v.), Geschichte Tradition Re!exion. Festschrift für Martin Hengel zum 70. Geburstag, Tübingen 1996, 77-96. Si può invece concordare sull’aggiunta in agro Teurano in sede locale, su cui v. infra.

109 FIRA2 30, lin. 29.110 Una completa disamina documentale di quelle note è in M.H. Crawford (ed.), Imagines Italicae. A

Corpus of Italic Inscriptions I-III, London 2011.111 FIRA2 I n. 30, linn. 28-30.112 FIRA2 I n. 30, linn. 22-23.113 FIRA2 I n. 30, linn. 25-26.114 Cancik-Lindemaier, Der Diskurs cit., 81, parla invece di estratti da un protocollo di senatus con-

sulta.

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che, sulla base dell’escussione delle fonti sinora condotta, è possibile riordinare palingeneticamente, insieme agli editti assunti dai consoli, nel modo che segue:

Provvedimento Cronologia Fonti Fonti parallele

Senatus consultum settembre? comunque anteriore al 7 ottobre 186 a.C.

Liv. 39,14,5-8 e Liv. 39,18,3-4 e 6. Cfr. 39,17,1; FIRA2 I n. 30, lin. 25.

Liv. 39,14,5; 39,14,8; 39,17,4; 39,16,2; 39,17,7; 39,8,3.Cic. de leg. 2,15,37.Val. Max. 6,3,7.

Edictum consulum successivo al prece-dente senatus consul-tum

Liv. 39,14,9-10.

Edictum consulum successivo a senatus consultum ed edictum precedenti

Liv. 39,17,1-3.

Senatus consultum 7 ottobre Liv. 39,18,7-9; FIRA2 I n. 30, linn. 3-21, 29-30. Liv. 39,18,3.

Plaut. Cas. v. 980.

Senatus consultum successivo al 7 ottobre

Liv. 39,18,1.

Senatus consultum successivo al 7 ottobre

Liv. 39,19,1-2.

Senatus consultum successivo al 7 ottobre e anche al senatus con sultum precedente

Liv. 39,19,3-7. Liv. 39,19,7.

Senatus consultum contemporaneo o successivo al 7 ottobre

FIRA2 I n. 30, linn. 22-27.

Edictum consulum successivo al senatus consultum precedente

FIRA2 I n. 30, linn. 22-30.

In buona sostanza, i senatus consulta de Bacchanalibus contenevano divieti, contemplavano deroghe e individuavano sanzioni (la pena di morte) 115, ma per-ché tali statuizioni fossero ef"caci sarebbe stata necessaria la mediazione di un atto derivante dall’imperium. In quest’epoca e ancora per almeno tre secoli, in-fatti, i senatoconsulti non avrebbero avuto valore normativo, cioè le disposizioni in esso contenute non sarebbero state ef"caci di per sé, ma per esserlo avrebbero dovuto necessariamente essere recepite in un atto considerato tale, generalmente un editto dei magistrati cum imperio o una lex publica116.

115 Dal tenore delle fonti non emerge se il sc. avesse contemplato, oltre alla sanzione, l’accesso alla provocatio ad populum da parte dei colpevoli. In generale sull’istituto, v. B. Santalucia, Diritto e proces-so penale nell’antica Roma, Milano2 1998, 29 ss.

116 Tale aspetto è da sempre stato al centro della ri<essione storiogra"ca a volta produttrice di posizioni innovative come quella di V. Arangio Ruiz ricostruita in P. Buongiorno, Alle origini di una voce enciclo-pedica: Senatus consulta e imperium in un’inedita lettera di Vincenzo Arangio-Ruiz a Edoardo Volterra,

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Il testo tramandato dalla tavola di Tiriolo117 fu quindi elaborato, concettualiz-zato e redatto a Roma, da parte evidentemente dei consilia dei consoli proprio con questa !nalità118. Alla luce di ciò risulta super$uo ipotizzare l’esistenza di un’altra tavola bronzea precedente a quella ritrovata, con la trascrizione anche dell’epistola di accompagnamento119. Sarebbero stati cioè i consilia a costruire l’argomentazione – cui sono sottese logiche di un sapere tecnico-giuridico – in-nanzitutto destinata al popolo Romano urbano ed extraurbano120. È d’altro canto dif!cile credere che senato e magistrati avessero lasciato discrezionalità a cia-scuna comunità presente in Italia per redigere un testo con valore normativo: ne sarebbero sorti a centinaia, se non migliaia, tutti dissimili fra loro.

D’altra parte, in assenza di un qualche riferimento in tal senso nelle fonti, è poco persuasivo ritenere che il senato avesse avocato a sé o demandato ai conso-li la traduzione del testo in lingue diverse dal latino, o che avesse obbligato ogni singola entità a tradurle121: a quel tempo le aristocrazie italiche erano bilingui e dunque in grado di sostenere i propri concittadini nella comprensione del te-sto122. Basta questa considerazione per ritenere poco persuasiva l’ipotesi secondo la quale l’uso del latino nella tavola implicherebbe che i destinatari del testo fossero esclusivamente latinoloquenti123. Ad ogni modo, la scelta di tradurre, non necessariamente in forma scritta, sarebbe stata eventualmente assunta a livello locale per quanti non fossero in grado di intendere appieno un testo in latino. Se dunque avvertita come necessità, la traduzione del testo sarebbe stata realizzata dal banditore al momento di edicere il contenuto delle tavolette, dopo averne però data lettura in latino.

Al momento di incidere la tavola bronzea, l’unico inserimento apportato per decisione dell’avente potestà fu verosimilmente l’indicazione topogra!ca in agro Teurano, spazio all’interno del quale avrebbero trovato applicazione i divie-ti, quanto la sanzione per la loro inosservanza. L’indicazione topogra!ca era probabilmente contenuta nell’epistola di accompagnamento del testo normativo fra le consuete formulazioni di saluto e d’indirizzo rivolto agli aventi potestà. Pur in assenza d’indizi in tal senso, l’epistola era lo strumento attraverso il quale

«Seminarios Complutenses de Derecho Romano» 28, 2015, 151-164. Un’esaustiva disamina del problema in L. Peppe, I senatusconsulta come alternativa alla legge comiziale. Con un’appendice su Gai. Inst. 1.1-8, in J.-L. Ferrary (a c. di), Leges publicae. La legge nell’esperienza giuridica romana, Pavia 2012, 627-705, ove bibliogra!a.

117 Ad eccezione della formulazione in agro Teurano (FIRA2 I n. 30, lin. 30).118 Non invece dai senatori qui adscribundo fuerunt, come supposto dalla Cancik-Lindemaier, Der

Diskurs Religion im Senatsbeschluß über die Bacchanalia, cit. 77. 119 Come sostenuto da Albanese, Per l’interpretazione cit., 6 ss. 120 Come si ricava dall’indicazione extrad urbem contenuta nei senatus consulta del 7 ottobre e quello

istitutivo la quaestio extra ordinem presieduta dai consoli.121 Come invece sostenuto da F. Costabile, Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in

età romana, Napoli 1984, 91-96.122 Cfr. J.N. Adams, Bilingualism and the Latin language, Cambridge 2003, 9 ss.123 de Cazanove, I destinatari cit., 59-69 pensa ai soli coloni latini di Vibo Valentia (dedotta nel 194

a.C.) e non si comprende allora perché non anche i coloni romani di Crotone (193 a.C.).

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erano rese note anche le disposizioni senatorie124: ne sono ad es. testimonianza l’epistola del pretore urbano ai Tiburtes del 159 a.C., che parafrasa il contenuto del senatoconsulto emanato a riguardo125, e alcuni passi di orazioni ciceroniane con l’esplicito riferimento alla comunicazione dei senatus consulta per mezzo delle epistole di magistrati cum imperio126.

La comunicazione del dispositivo normativo investiva due livelli: uno desti-nato agli organi di governo di una comunità, ossia agli aventi potestà; l’altro a tutti i membri della comunità stessa. È evidente che il secondo dipendesse dal primo. Tuttavia la forma della comunicazione poteva essere chiaramente indivi-duata e indicata da Roma, quando obbligava la realizzazione di una o più tavole di bronzo contenenti le misure vincolanti i diversi destinatari, non identi$cabili unicamente con i cittadini romani.

Il supporto di bronzo implicava una forma di perpetuazione della memoria delle disposizioni, grazie al materiale utilizzato per tutti i documenti uf$ciali, a senatus consulta, leges, edicta si af$ancarono le più tarde constitutiones princi-pis127. L’eccezionalità della vicenda dei Bacchanalia e la connessa eccezionale limitazione della ‘sovranità’ di ciascun’entità socia da parte di Roma128 implica-rono la perpetuazione della memoria delle disposizioni statuite in senatus con-sulta e edicta con la loro resa $ssa su un sopporto non deteriorabile.

Per quanto attiene ai destinatari della tavola di Tiriolo recentissimi scavi arche-ologici condotti in località Gianmartino, nell’area retrostante il palazzo Cigala dove fu rinvenuta la tavola alla metà del XVII secolo, hanno portato alla luce un edi$cio colonnato con mosaici ed affreschi (denominato dagli archeologici Palaz-zo dei del$ni) – certo per la ricca decorazione un edi$cio pubblico, forse connesso ad un santuario129 – attribuito a matrice brettia e datato dagli scavatori tra IV e III secolo a.C. Soprattutto il termine basso della datazione non costituisce un proble-

124 R.H. Sherk, Roman Documents from the Greek East. Senatus consulta and epistulae to the Age of Augustus, Baltimore 1969, 186-209.

125 CIL I2 586 = XIV, 3584 = ILS 19 = Bruns7 39 = FIRA2 I n. 33 = ILLRP 512. 126 Cic. leg. agr. 2.88; in Pis. 34; Sest. 50 e 128. A prescindere dall’enfasi ciceroniane per il numero

delle epistole trasmesse a tutte le comunità dell’orbe terrarum con il testo del senatoconsulto che decretava il suo rientro dall’esilio.

127 Cic. Phil. 1.16. Plin. nat. 34.99. Cfr. Cic. Cat. 3.19. Naturalmente Plinio menziona unicamente le costituzioni imperiali, perché la principale fonte di diritto per la sua epoca; laddove le altre sono proprie dell’età tardo-repubblicana. Cfr. M. Corbier, Donner à voir, donner à lire. Mémoire et communication dans la Rome ancienne, Paris 2006, 23-26, 60-75.

128 Per tale aspetto si rinvia U. Laffi, Il sistema di alleanze italico, Storia di Roma 2.1, Torino 1990, 287-289. La ratio alla base di questa ingerenza non è dissimile dall’estensione della lex Sempronia de pe-cunia credita a latini e soci del 193 a.C. per evitare che la loro mediazione permettesse ai cittadini romani di frodare la legge, Liv. 35,7,1-5. Non crede che ciò sia potuto accadere prima della guerra sociale Mouri-tsen, Italian Uni"cation cit., 54 ss., supportando questa tesi tra l’altro su una dubbia interpretazione dell’e-spressione tota Italia (in Liv. 39,14,8 v. supra nt. 40) e ritenendo che nel testo del senatoconsulto del 7 ot-tobre 186 a.C. l’indicazione a latini e soci riguardasse quanti si trovassero nell’agro romano.

129 Secondo le informazioni ricevute in merito dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone. Sulle aree santuariali, v. ora T. Stek, Cult places and cultural change in Republican Italy. A contextual approach to religious aspects of rural society after the roman conquest, Amsterdam 2009, 19-21.

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ma perché le cronologie archeologiche come sappiamo sono relative e general-mente ancorate a un evento periodizzante (individuato in questo caso dagli archeo-logi nella guerra annibalica, secondo la ormai non più condivisibile interpretazio-ne della distruzione dell’Italia meridionale, in particolare dei Bruttii, durante il secondo con!itto punico)130. Ad ogni modo, quand’anche incendiato, distrutto e abbandonato durante la guerra annibalica come sostengono gli archeologi, quell’e-di"cio attesta comunque la persistenza di un luogo di aggregazione e raccolta della popolazione. Un contesto perciò ideale per af"ggere la tavola, alla luce delle prescrizioni ricevute da Roma. Si sarebbe pertanto in presenza di un centro abitato da una comunità brettia, molto frequentato (per connesse ragioni sacrali e com-merciali) sulla cui identità possiamo dire che insisteva su un territorio denominato ager Teuranus131. Risulta quindi oramai superata l’ipotesi che quest’area ricadesse nel territorio della colonia latina di Vibo Valentia132 o della colonia romana di Cro-tone133 (le colonie romane del 194 a.C. avevano peraltro popolazione [300 coloni] e territorio assai esigui), o che costituisse una sezione dell’ager Romanus134.

IV. La sequenza delle notizie riguardanti l’attività di senato, consoli e pretori a Roma, e l’approvazione del senatoconsulto inerente al culto agli inizi di otto-bre135 sollevano il dubbio che la narrazione liviana abbia distribuito la vicenda dei Baccanali nell’arco dell’intero anno consolare136, laddove essa avrebbe forse interessato il secondo semestre.

Essendo entrati i consoli in carica alla metà di marzo137, la datazione del sena-toconsulto al 7 di ottobre del 186 a.C., di poco successivo al primo sull’istituzio-

130 A.J. Toynbee, Hannibal’s Legacy. The Hannibalic war’s effects on Roman life II. Rome and her neighbours after Hannibal’s exit, Oxford 1965 [= tr. it. L’eredità di Annibale II. Roma e il Mediterraneo dopo Annibale, Torino 1983]. Il superamento delle sue posizioni da parte della storiogra"a italiana si può trovare nei contributi di E. Gabba, G. Bandelli e F. Grelle, in E. Lo Cascio - A. Storchi Marino (a c. di), Modalità insediative e strutture agrarie nell’Italia meridionale in età romana, Bari 2001, 15-32.

131 Su cui si v. da ultimo D. Tarditi, Osservazioni e ri!essioni critiche sull’ager Teuranus, «Agri Cen-turiati» 12, 2015 (sed 2016), 63-94, incentrato per lo più sulla disamina delle posizioni dottrinarie, e ignaro dei recenti rinvenimenti archeologici.

132 de Cazanove, I destinatari dell’iscrizione cit., 62 ss. 133 Th. Mommsen in CIL X, ad n. 104.134 Mouritsen, Italian Uni"cation cit., 52 ss.135 Il terzo liviano e il primo tradito attraverso gli ipsissima verba dalla tavola di Tiriolo.136 Liv. 39,8,1-2: Insequens annus Sp. Postumium Albinum et Q. Marcium Philippum consules ab exer-

citu bellorumque et provinciarum cura ad intestinae coniurationis vindictam avertit. […] Consulibus am-bobus quaestio de clandestinis coniurationibus decreta est. Sul rapporto di questa cronologia con quella astronomica, v. P.S. Derow, The Roman calendar, 190-168 BC, «Phoenix» 27, 1973, 345-356, e Briscoe, A Commentary cit., 17 per una diversa assunzione dei giorni intercalari.

137 Liv. 39,6,1-3: Iam consularium comitiorum appetebat tempus; quibus quia M. Aemilius, cuius sortis ea cura erat, occurrere non potuit, C. Flaminius Romam venit. Ab eo creati consules Sp. Postumius Albinus, Q. Marcius Philippus. Praetores inde facti T. Maenius, P. Cornelius Sulla, C. Calpurnius Piso, M. Licinius Lucullus, C. Aurelius Scaurus, L. Quinctius Crispinus. Extremo anni magistratibus iam creatis, ante diem tertium nonas Martias Cn. Manlius Volso de Gallis, qui Asiam incolunt, triumphavit. Dal 221 al 153 a.C. l’anno d’avvio della magistratura fu "ssato alle idi di marzo, e pertanto le elezioni si svolgevano in gennaio (E. De Ruggiero, s.v. consul, in Dizionario Epigra"co di Antichità romana II.1, Roma 1900, pp. 679-862, spec. p. 689). In generale, sull’anno consolare pre-sillano, v. Pina Polo, The Consul cit., 208 ss.

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ne della quaestio, non può rinviare a un tempo troppo distante dalla denuncia resa al console Postumius e alla sua comunicazione in senato. Non appare diri-mente in senso opposto l’argomento secondo il quale il senato sarebbe stato convocato quel giorno (il 7 ottobre), nel tempio di Bellona, al rientro dei consoli dalle inchieste in giro per la penisola138, in quanto esse furono portate a termine in tempi differenti da ciascun console139. Si può allora sostenere che essi avesse-ro già preso gli auspicia in vista della partenza, e perciò evitato di deporli per convocare il senato intra pomerium.

A parte decretare rituali per un novendiale registrato nel Piceno140, non sap-piamo cosa abbiano fatto i consoli dalla metà di marzo #no alla scoperta dei Baccanali da collocarsi forse alla #ne dell’estate, tra agosto e settembre. Unico dato certo appare l’espletamento della propria inchiesta da parte di Marcius pri-ma di Postumius141, per cui da solo condurrà la spedizione contro i Liguri142, es-sendo il collega ancora occupato dalla repressione dei Baccanali. Se si prescinde dalla vicenda del novendiale, dalla convocazione della contio143 e dalla presiden-za del senato il 7 ottobre144, i consoli non sarebbero stati più presenti a Roma congiuntamente #no alla uscita dalla carica145.

138 L. Fezzi, Il tempio di Bellona, il pomerium e i primi senatus consulta de Bacchanalia (186 a.C:): uno spazio ‘sacro’ da individuare, «Civiltà e religioni» 2, 2015-2016, 77-84. Già Briscoe, A Commentary cit., 247 s., pensava a due distinti giri di inchieste compiuti da entrambi i consoli, prima e dopo il 7 ottobre. In particolare nel suo secondo Marcius avrebbe visitato le colonie a nord di Roma, di cui però non c’è trac-cia nelle fonti.

139 Liv. 39,19,1: Aliud deinde huic coniunctum, referente Q. Marcio consule, senatus consultum factum est, ut de iis quos pro indicibus consules habuissent integra res ad senatum referretur, cum Sp. Postumius quaestionibus perfectis Romam redisset. Liv. 39,20,1: Et iam Q. Marcius, quaestionibus suae regionis per-fectis, in Ligures provinciam pro cisci parabat … 39,20,5: Perfectis quaestionibus prior Q. Marcius in Ligu-res Apuanos est profectus. Liv. 39,19,3: Sp. Postumius aliquanto post Romam venit; eo referente de P. Aebuti et Hispalae Faeceniae praemio … . Liv. 39,23,1: Cum iam in exitu annus esset, Q. Marcius absens magistra-tu abiturus erat, Sp. Postumius, quaestionibus cum summa de curaque perfectis, comitia habuit. In quella circostanza Postumius trovò abbandonate le colonie di Sipontum e Buxentum, Liv. 39,23,3: Extremo anni, quia Sp. Postumius consul renuntiaverat peragrantem se propter quaestiones utrumque litus Italiae desertas colonias Sipontum supero Buxentum infero mari invenisse, triumviri ad colonos eo scribendo ex senatus consulto ab T. Maenio praetore urbano creati sunt L. Scribonius Libo M. Tuccius Cn. Baebius Tamphilus.

140 Liv. 39,22,3-4: Novendiale deinde sacrum tenuit, quod in Piceno per triduum lapidibus pluverat, ignesque caelestes multifariam orti adussisse complurium levi ad!atu vestimenta maxime dicebantur. Ad-dita et unum diem supplicatio est ex decreto ponti cum, quod aedis Opis in Capitolio de caelo tacta erat. Hostiis maioribus consules procurarunt urbemque lustraverunt.

141 La provincia era stata af#data ad entrambi dal senato all’inizio dell’anno di carica, Liv. 39,20,1: Et iam Q. Marcius, quaestionibus suae regionis perfectis in Ligures provinciam pro cisci parabat tribus mili-bus peditum Romanorum, centum quinquaginta equitibus, et quinque milibus Latini nominis peditum du-centis equitibus in supplementum acceptis. 2 Eadem provincia, idem numerus peditum equitumque et colle-gae decretus erat.

142 Liv. 39,20,4: Itaque consules, dum ipsi quaestionibus impediebantur, T. Maenium dilectui habendo praefecerunt. Perfectis quaestionibus prior Q. Marcius in Ligures Apuanos est profectus.

143 Liv. 39,15,1: Ad haec of cia dimissis magistratibus, consules in rostra escenderunt, et contione ad-vocata cum sollemne carmen precationis, quod praefari priusquam populum adloquantur magistratus so-lent, peregisset consul, ita coepit.

144 FIRA2 I n. 30, linn. 1-2: [Q.] Marcius L .f. S(p.) Postumius L. f. cos. senatum consoluerunt n(onis) Octob(ribus) apud aedem | Duelonai.

145 Liv. 39,23,1 (con testo supra nt. 139).

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Nella narrazione liviana il rilievo attribuito all’intervento di Postumius sem-bra risentire tra l’altro dell’uso degli archivi familiari privati, dove si conservava memoria delle azioni condotte da ciascun membro146, durante l’esercizio di fun-zioni pubbliche. Nel caso di specie, quelle memorie avrebbero enfatizzato il ruo-lo assunto dal console in merito ai Baccanali, tanto da caratterizzarne l’intero mandato. È stato supposto che fonte liviana sia stata A. Postumius Albinus, con-sole nel 152 a.C. e autore di una storia in greco, appunto in grado di accedere agli archivi della sua gens147. C’è tuttavia da notare che la ricostruzione storiogra#ca della vicenda sembra risentire ancora di pregiudizi e dif#denze nei confronti dei Campani, cui era stata essenzialmente attribuita la devianza del culto. Infatti di Paculla Annia e dei suoi #gli, tutti sacerdoti di Bacco148, è taciuta la condizione di cittadini romani, e invece evidenziata la loro appartenenza all’oramai estinto popolo campano, ancora ritenuto nella considerazione romana infedele, nemico e corrotto: prospettiva questa poco comprensibile a distanza di decenni dalla vi-cenda dei Baccanali.

Naturalmente non si può escludere che alla costruzione liviana della vicenda abbia concorso anche la seconda annalistica, ma allo stesso tempo non si può ignorare né sottovalutare il contributo dei primi annalisti, contemporanei di que-gli eventi: senatori che con le loro opere storiche149 e oratorie150 parteciparono tra l’altro alla deliberazione di quei senatoconsulti così ampiamente adoperati.

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146 Cfr. E. Gabba, Origine e carattere della più antica storiogra!a romana, «Eutopia» 5 (1-2), 1996, 3-11.

147 J. Briscoe, A. Postumius Albinus, Polybius and Livy’s Account of the Bacchanalia, Hommages à Carl Deroux, IV, Bruxelles 2003, 302-308, al quale si rimanda pure per la confutazione della ipotesi di Pailler, Bacchanalia cit., 600-612, di una derivazione del racconto liviano da Polibio. Invece P.G. Walsh, Making a Drama out of a Crisis: Livy on the Bacchanal, «G&R» 43.2, 1996, 193 ha preferito pensare a L. Calpurnius Piso.

148 Liv. 39,13,9 (testo supra, nt. 4); 39,17,6: Capita autem coniurationibus constabat esse M. et C. Ati-nios de plebe Romana, et Faliscum L. Opicernium, et Minium Cerrinium Campanum; Liv. 39,19,2 (testo supra nt. 72).

149 Allo stato attuale delle fonti, ogni tentativo di una loro più circoscritta identi#cazione appare desti-nato a rimanere problematico. Analisi dettagliata della Quellenforschung con discussione della bibliogra#a è in A.-M. Adam, Tite-Live. Historie romaine. Tome XXIX. Livre XXXIX, Paris 1994, spec. XLII-LI sull’an-nalistica. Sulla storiogra#a senatoria imprescindibile rimane A. La Penna, Storiogra!a di senatori e sto-riogra!a di letterati, in Id., Aspetti del pensiero storico latino, Torino 1978, 43-105. Per l’archiviazione dei senatus consulta a cui avranno attinto gli annalisti successivi, si v. Th. Mommsen, Sui modi usati da’ Ro-mani nel conservare e pubblicare le leggi e i senatoconsulti, «Annali dell’istituto di corrispondenza arche-ologica» 30, 1858, 181-212 [= Gesammelte Schriften III, Leipzig 1907, 290-313]; Willems, Le sénat cit., 216-223; M. [Bonnefond-]Coudry, Sénatus-consultes et acta senatus: rédaction, conservation et archi-vage des documents émanant du sénat, de l’époque de César à celle des Sévère, La mémoire perdue. A la recherche des archives oubliées, publique et privées, de la Rome antique, Paris 1994, 66-102.

150 Possiamo chiederci ad esempio quale ruolo abbia avuto Catone durante il dibattito senatorio, al qua-le avrebbe senz’altro partecipato, essendo senatore di rango consolare; indipendentemente dal ritenere l’o-razione de coniuratione pronunciata in quella circostanza, come sostenuto da una parte della dottrina: M.T. Sbendorio Cugusi (ed.), Marci Porci Catonis orationum reliquiae, Torino 1982, 216 s.

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Annarosa Gallo540

Riassunto: Dal confronto tra la narrazione liviana della vicenda e ill testo epigra!co tradi-to dalla tavola di Tiriolo (CIL I2 581) si possono ricostruire palingeneticamente almeno sei senatus consulta e tre editti consolari. A questi è da aggiungere l’epistola mediante la quale furono comunicate disposizioni senatorie e decisioni consolari tradite in escerto dal documen-to epigra!co; queste ultime appaiono peraltro connesse tra di loro attraverso rimandi interte-stuali.

Abstract: From the comparison between the Livian account of the Bacchanalia and of the epigraphic text known by the bronce of Tiriolo (CIL I2581) it’s possible to reconstruct pa-lingenetically the sequences of this affair and speci!cally the content of at least six senatorial decrees and three consular edicts. To these acts it’s possible to add the epistula that communi-cated the senatorial and consular decisions transmitted as excerpt in the inscription of Tiriolo and there connected to each other through intertextual references.