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patrizia-casati
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Bioetica:• Disciplina che studia i problemi etici individuali e
sociali connessi con l’applicazione delle più recenti scoperte biologiche e mediche– estensione dell’esistenza umana
– definizione di uomo (embrione, anencefalo…)
– limiti di ammissibilità all’aborto
– tecnologie riproduttive
– ingegneria genetica
– gestione delle risorse scarse (trapianti, scelta nella offerta di servizi sanitari)
Disposizioni giuridiche in materia di prelievi e di trapianti
di organi e tessuti
Il percorso evolutivo• La repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti
(art.32Cost.)
• Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (art.32 Cost. secondo comma)
• Istituzione del Ssn con finalità di tutela della salute attraverso la struttura pubblica (L.833/1978)
Atti di disposizione del proprio corpo art.5 c.c.
• Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (es.donazione ghiandole sessuali, omicidio del consenziente) o all’ordine pubblico o al buon costume
Consenso dell’avente dirittoart.50 c.p.
• Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne
• Ammesso: – trapianto di rene– interruzione di gravidanza– rettificazione del sesso
Escluso: – omicidio del consenziente– altre tipologie di trapianto
Reato: cause di giustificazione ocause di antigiuridicità
• Consenso dell’avente diritto art.50 c.p.
• Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere art.51 c.p.
• Difesa legittima 52 c.p.
• caso fortuito o forza maggiore art.45 c.p.
• costringimento fisico 46 c.p.
Disciplina antecedente la legge 1 aprile 1999, n.91
• ammessi solo riscontri autoptici (Reg.P.M. 1942)
• Trapianti con l’uso di parti di cadavere n.235/1957: – solo bulbo e cornea,
– previa autorizzazione del donante
– trascorse 24 ore dal decesso
In seguito lecito l’uso di: ossa, muscoli, tendini, vasi sanguigni
Trapianto di rene da viventelegge 26 giugno 1967,n.458
• Trapianto terapeutico ammesso ex art.50 c.p.
• seppur in deroga all’art.5 c.c.perché cagiona una invalidità permanente
Legge n.644/1975 Prelievo da cadavere
• Ammesso il prelievo di tutte le parti del corpo ad esclusione di:– encefalo– ghiandole della sfera genitale e della
procreazione
Legge n.644/1975 Prelievo da cadavere
• Consentito qualora l’estinto:– non abbia disposto contrariamente in vita, in
maniera non equivoca e per iscritto– opposizione del coniuge non separato– ‘’ figli maggiorenni– ‘’ genitori
Consenso escluso se prevista autopsia
Principi seguiti dal legislatore:
• Norme nel rispetto della pietà dei defunti
• assunto secondo il quale il cadavere è oggetto di un diritto di proprietà del soggetto stesso o dei suoi familiari– quindi sempre richiesta l’autorizzazione di questi
ultimi– Tuttavia parte della dottrina nega: non è applicabile art.5 c.c.
alla donazione da cadavere perché non c’è esatta coincidenza fra disposizione del proprio corpo e disposizione del proprio cadavere
Il consenso negli altri Paesi• USA: generalmente richiesto al momento del rilascio della
patente 16 anni
• G.B.:donor card rilasciata ad ogni cittadino
• E.U. e USA coinvolgimento dei familiari
• Spagna: L. n.30/1979 consenso presunto-modificata 1980 Real decreto ‘l’opposizione può essere manifestata con ogni mezzo senza alcuna formalità’ =Francia
• Belgio: consenso presunto e iscrizione al registro, ma non più applicata
Il consenso negli altri Paesi
• Austria: esistenza di una L.donazione del proprio corpo per studi istipatologici- non necessita di consenso I° posto per donazioni
• Ungheria: senza consenso, ma minori risultati
• Paesi scandinavi: consenso presunto, L. poi modificata
• Germania e Danimarca: : consenso espresso dai familiari
Leggi anteriori
Problema: duplice modalità di accertamento della morte
• Il criterio cardiaco
• il criterio cerebrale
DIFFERENTE GESTIONE DEL PAZIENTE DONATORE E NON-DONATORE
definizione
• Cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo per la durata di 6 ore
Legge n.578/1993Norme per l’accertamento e la
certificazione di morteDecreto n.582/1994
Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte
Unica definizione
‘Cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo’
Trapianto di rene da vivente (L.n.458/1967) e parte di fegato
(L.n.2483/1999)• Art.5 c.c. atti di disposizione del proprio
corpo
in equilibrio
• fra la salvaguardia della integrità funzionale della persona
• finalità solidaristiche della donazione
Consenso nella donazione da vivente
• Tutela di interessi contrapposti:– interesse del ricevente che necessita di trapianto– tutela del donatore che non trae benefici, ma anzi
subisce una menomazione permanente
– Ammessa fra consanguinei– in mancanza di congiunti
• estranei (rischio di commercializzazione o di pressione psicologica)
Gratuità dell’atto Indispensabilità del consenso previa:
• Verifica del magistrato attraverso un collegio medico che attesti: – la capacità di agire del donatore– consenso libero e spontaneo– consenso informato
• limiti della terapia e conseguenze
Legge 1 aprile 1999, n.91• Introduzione del ‘silenzio-assenso informato’ o ‘silenzio assenso
presunto’
• istituzione di una struttura nazionale di coordinamento per i trapianti
• differenziazione dei medici che procedono al prelievo da quelli che provvedono al trapianto
• anonimato- riservatezza nominativi donante/ricevente (debiti di riconoscenza nella logica di scambio e non di solidarietà)
• il consenso del ricevente richiesto ex art.5 c.c., ma anche a fini terapeutici)
Ruolo della famiglia
• Prima della legge 91/99 era consentita l’opposizione al prelievo da parte dei congiunti– minore
• un genitore contrario
• oggi maggiore tutela della opinione di ognuno espressa in vita
finalità della legge incrementare le donazioni
Esclusi dalla donazione
• Incapaci di agire
• minori affidati o ricoverati presso istituti pubblici o privati– mancanza del libero consenso– evitare situazioni di abuso
Divieto
• La legge vieta il commercio di organi che devono essere ceduti solo a titolo gratuito, con il conseguente divieto di esportare verso stati che ne consentano il commercio (art.19 L.)– nullità del contratto per illiceità della causa e
dell’oggetto se commerciati organi non ammessi alla donazione
Attualmente in attesa dell’istituzione del sistema informativo dei trapianti
• Applicata l.644/1975
• donazione salvo che il soggetto non abbia ‘esplicitamente negato il consenso’– dichiarato dai parenti– opposizione scritta dei soggetti legittimati
• opposizione non accettata se presente una documentazione contraria del donante
PARENTI GARANTI DELLA VOLONTA’ DEL DONANTE
Consenso al trapianto da cadavere
• Manifestazione di volontà richiesta ai cittadini attraverso la compilazione della tessera ad hoc da consegnare alla usl– tessera sanitaria magnetica– sistema informativo sanitario nazionale
• in caso di mancata manifestazione del consenso si considera implicito l’assenso
• è sempre ammesso modificare la propria opinione notificando alla usl la nuova volontà
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