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Bergamo, 20 febbraio 2009
Luogo di effettuazione delle operazioni ai fini IVA
Stefano Setti
Fonti normative
Normativa comunitariaDirettiva n. 2006/112/CE, di rifusione della
VI Direttiva CEE
Normativa italianaDPR n. 633 del 26 ottobre 1972, come
modificato dal D.Lgs. n. 294 del 15/12/2005
DL n. 331 del 30 agosto 1993 convertito dalla Legge n. 427 del 29 ottobre 1993
Terminologia ai fini IVA
• Prestatore: si intende il soggetto che pone in essere una prestazione di servizi;
• cedente: si intende il soggetto che cede/vende un bene;
• committente: si intende il soggetto che riceve una prestazione di servizi;
• cessionario: soggetto che riceve/acquista il bene.
I tre presupposti dell’IVA
“ L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate” (art. 1 del DPR n. 633/1972)
Territoriale (art. 7 del DPR n. 633/1972): deve essere rilevante nel territorio dello Stato.
Soggettivo (artt. 4 e 5 del DPR n. 633/1972): deve essere effettuata da imprese, artisti o professionisti, nell’esercizio dell’attività.
Oggettivo (artt. 2 e 3 del DPR n. 633/1972): deve trattarsi di cessione di beni o di prestazione di servizi.
Classificazione delle operazioni
Operazioni rilevanti (o soggette) ai fini IVA: sono tutte quelle operazioni per le quali coesistono tutti e tre i requisiti richiamati precedentemente. Rientrano tra tali operazioni anche (NB: alle operazioni, di seguito riportate, non viene applicata l’imposta):• le operazioni non imponibili (cessioni all’esportazione
e op. assimilate);• le operazioni esenti (ad es. prestazioni sanitarie).
Operazioni non rilevanti: sono le operazioni non soggette, ovvero escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA.
Debitore dell’imposta
Generalmente l’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile.
L’IVA è generalmente dovuta dal soggetto passivo che effettua l’acquisto dei beni o dei servizi quando l’operazione rilevante nel territorio dello Stato è posta in essere da un soggetto non residente.
Differenze tra:
Fattura
Autofattura Reverse Charge
Integrazione
Schema riassuntivo
Presupposto
soggettivo
Presupposto
oggettivo
Presupposto
territoriale
OperazionOperazioni rilevanti i rilevanti
IVAIVA
Territorialità: cessione di beni
Beni immobili
Beni mobili
Ubicazione del bene immobile
Luogo dove il bene si trova al momento
della cessione
Regola generale
Regola
Territorialità: cessione di beni mobili con installazione
Beni mobili prodotti e spediti:
Installati in:Rilevanti ai fini IVA in Italia
da altro Stato membro
Italia SI*
dall'Italia altro Stato membro NO**
da un Paese extra-UE
Italia SI
dall'Italia un Paese extra-UE NO
* Si ricorda chese il committente italiano èun soggetto passivo IVAdovràprocedereall'emissionedi autofatturaseil fornitorenonèidentificatoin Italia** Si ricorda che il fornitore italiano in tal caso compie una cessioneintracomunitaria ai sensi dell'art. 41 del DL n. 331/ 1993
Acquisto intracomunitario caratteristiche (art. 38 del DL n. 331/1993)
I. Onerosità dell’operazione che deve avere ad oggetto un bene mobile materiale;
II. acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sui beni;
III. movimentazione del bene che deve trasferirsi in un Paese comunitario con partenza da un altro Paese comunitario;
IV. status di operatore economico sia da parte del cedente comunitario che del cessionario comunitario.
Le medesime regole valgono per le cessioni intracomunitarie (cambierà il debitore dell’imposta).
Territorialità: prestazioni di servizi
Prestazioni di servizi
Luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una S.O.
(domicilio o residenza)
Regola generale
Prestazioni di servizi:
culturali, didattici,
scientifici, artistici, sportivi,
ricreativi e simili
Luogo in cui la prestazione è materialmente
eseguita
Deroga Regola
generale
Territorialità: prestazioni di servizi (segue)
Prestazioni di servizi su beni
immobili
La prestazione è rilevante nel luogo
dove è situato il bene
Prestazioni di servizi su beni
mobili
Luogo in cui la prestazione è materialmente
eseguita
Deroga Regola
generale
Deroga Regola
generale
Territorialità: prestazioni di servizi (segue)
In merito alle prestazioni di servizi ci sono ulteriori deroghe alla regola generale, che attengono al luogo di utilizzo del servizio e alla “committenza”.
?Per luogo di utilizzo si intende quello dove la prestazione è
utilizzata dal committente, cioè quello dove il servizio esplica la propria immediata utilità per il committente, anche
attraverso la propria emanazione estera, per la sua attività e non quello ove il committente acquisisce il risultato
economico finale della medesima prestazione (Cass. Sez. I civ. sent. 13.12.1996, n. 11141) contrariamente a quanto
ritenuto dall’Amministrazione finanziaria nelle RM 13.05.1975, n. 520156 e RM 22.10.1976, n. 410082.
Facoltà prevista dall’art. 58 della
Direttiva 2006/112/CE
Le intermediazioni
– Sono soggetti ad IVA in Italia quando è ivi effettuata l’operazione principale a cui essi si riferiscono;
– se il committente degli stessi è un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro UE si considerano territorialmente rilevanti in tale Paese;
– sono, invece, soggetti ad IVA in Italia, se il committente dei medesimi è ivi un soggetto passivo d’imposta.
Territorialità: prestazioni di servizi (segue)
Trasporto di
persone
Trasporto di beni
(no trasp. intra.)
La prestazione si considera effettuata nel La prestazione si considera effettuata nel territorio dello Stato in proporzione alla territorio dello Stato in proporzione alla
distanza ivi percorsa (art. 46 della Direttiva distanza ivi percorsa (art. 46 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006) 2006/112/CE del 28 novembre 2006)
Trasporto intracomunitario di beni
Prevede un criterio di determinazione della territorialità basato su due distinti parametri:
Luogo di inizio del trasporto Status di
soggetto passivo IVA
del committente
Territorialità: prestazioni di servizi (segue)
Locazione e noleggio dei
mezzi di trasporto
• Locatore stabilito in Italia• Locatore stabilito fuori della UE• Locatore stabilito nella UE
Unità da diporto
Deroga Regola
generale
NO
SI**
NO
Italiano
Comunitario
Extra UE
Prestazione utilizzata in ItaliaPrestazione utilizzata all'estero
Paese del prestatore
Prestazione utilizzata nella UE
SINO
NONOSI*NO
NO
SI
SINO
NO
SI
Italiano (non sogg. passivo)
Italiano (sogg. passivo)
Prestazione utilizzata in ItaliaPrestazione utilizzata all'estero
Prestazione utilizzata fuori UE
* L'operatore italiano si autofattura
** L'operatoreextracomunitario devenominareun proprio rappresentantefiscaleperassolvere l'imposta se il committente è privato o soggetto non residente
Italiano (non sogg. passivo)
ComunitarioExtra UE
Paese del committentePaese del prestatore
NO
Prestazione utilizzata nella UEPrestazione utilizzata fuori UE
Paese del committente
Paese del prestatore
Paese del committente
Prestazione utilizzata nella UE
Extra UE (sogg. passivo)
Italiano (sogg. passivo) Prestazione utilizzata fuori UE
Italiano
Comunitario (sogg. passivo)
Comunitario (non sogg. passivo)Extra UE (non sogg. passivo)
Prestatore Committente RegolaRilevanti ai fini IVA in ItaliaTerritoria
lità – Commercio elettronico diretto
Cessione di gas ed energia elettrica
Ai sensi dell’art. 15 della Direttiva 2006/112/CE il gas e l’energia elettrica sono assimilati ai beni materiali.
Cosa cambia, in merito al luogo di cessione di tali beni, con la Direttiva 2003/92/CE (ora, disciplinate dagli articoli 38 e 39 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, c.d. “recast” o rifusione della normativa dell’IVA)????
Ambito di applicazione
Artt. 38 e 39 della Direttiva n. 2006/112/CE:
A. le cessioni di gas mediante il sistema di distribuzione del gas naturale o di energia elettrica ad un soggetto passivo - rivenditore;
B. le cessioni di gas mediante il sistema di distribuzione del gas naturale o di energia elettrica diverse dalle precedenti e cioè quelle effettuate non in vista di una successiva rivendita
ovvero ad un soggetto passivo non rivenditore.
Prestazioni di servizi gas ed energia elettrica secondo la
Direttiva n. 2006/112/CELa concessione dell’accesso ai sistemi di distribuzione
di gas naturale o di energia elettrica, nonché il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati.
Elenco?
Come deve
essere trattata ai fini IVA?
Fine
La rete di trasporto (rete di distribuzione primaria - gasdotti ad alta pressione);
la rete di distribuzione (rete di distribuzione secondaria - gasdotti locali o regionali);
gli impianti di GNL;
gli impianti di stoccaggio.
Il sistema di distribuzione del gas naturale o di energia
elettrica
Si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile.
Soggetto passivo - rivenditore
La qualifica di “rivenditore” non va verificata avendo riguardo al complesso della o delle attività
svolte dal soggetto, bensì limitatamente a quella svolta in relazione all’acquisto del gas o
dell’elettricità
L’operazione si intende effettuata nel luogo in cui il soggetto passivo – rivenditore ha fissato la sede della propria attività o ha costituito un centro di attività
stabile cui i beni vengono erogati, ovvero in mancanza, il luogo in cui ha l’indirizzo permanente o
in cui risiede abitualmente.Cedente Acquirente - rivenditore
Cessione rilevante ai fini IVA in Italia
NazionaleNazionale o stab. org. in
Italia di sogg. esteroSI
Nazionale Estero NO
EsteroNazionale o stab. org. in
Italia di sogg. esteroSI
NazionaleStab. org. estera di sogg.
nazionaleNO
L’operazione si intende effettuata nel luogo in cui il committente usa e consuma effettivamente i beni.
EsteroEstero con stab. org.
in ItaliaItalia (stab. org.) SI
NazionaleNazionale con stab.
org. all'esteroEstero (stab.org.) NO
Nazionale Italia SI
NazionaleEstero con stab. org.
in ItaliaItalia (stab. org.) SI
Cedente Acquirente ConsumoCessione rilevante ai fini IVA in Italia
Nazionale Nazionale Italia SI
Estero
Natura dell'operazione
Cedente CessionarioUbicazione
dell'immobileCessione rilevante ai fini IVA in Italia
Natura dell'operazione
Cedente CessionarioUbicazione del bene mobile
Cessione rilevante ai fini IVA in Italia
Cessione di beni immobili
Nazionale/ Estero* Nazionale/ Estero*ITALIAESTERO
SI**NO
Cessione di beni mobili: nazionali, comunitari, vincolati al regime della
temporanea importazione
Nazionale/ Estero* Nazionale/ Estero*
ITALIA SI**
ESTERO NO
NO***
ESTERO NO
*** Ai sensi dell'art. 21, comma6 del DPR n. 633/ 1972, deveessereemessacomunquela fattura (ol'autofatturaseilcedente non è residente) non soggetta ad IVA (ex art. 7, 2° comma del DPR n. 633/ 1972)
Cessione di beni mobili non immessi in libera
pratica nella UENazionale/ Estero* Nazionale/ Estero*
ITALIA
* Per"Estero" si intendeil soggettopassivononresidente, senzastabileorganizzazione, nonregistratodirettamenteechenonha nominato un rappresentante fiscale in Italia** Seil cedentenonèresidente, néhaunastabileorganizzazione, chenonsi èregistratodirettamente, néhanominatounrappresentantefiscaleinItalia, il cessionario, sesoggettopassivod'imposta, dovràemettereautofatturaai sensi del 3° commadell'art. 17 del DPR n. 633/ 1972
* Se il prestatore non è residente, né ha una stabile organizzazione, che non si è registratodirettamente, né hanominato un rappresentante fiscale in Italia, il committente, se soggettopassivo IVA dovrà emettere autofattura ai sensi dell'art. 17, 3° comma del DPR n. 633/ 1972
Italiano/ Estero Italiano/ Estero Italia SI*Estero NO
Prestatore CommittenteUbicazione
dell'immobileRilevanti ai fini IVA in Italia
Integrazione fattura con IVA art. 40 DL n.
331/ 93
Autofattura con IVA
Italiano Comunitario
Eseguiti in Italia con successivo invio dei beni fuori dallo Stato
del prestatore
NO
Comunitario
Extra UE
Italiano
Eseguiti in uno Stato UE con successivo invio dei beni fuori
dallo Stato del prestatore
Italiano ItaliaEstero
SI*NO
Estero NO
* Se il prestatore non è residente, né ha una stabile organizzazione, che non si è registratodirettamente, né ha nominato un rappresentante fiscale in Italia, il committente, se soggettopassivo IVA dovràemettere autofatturaai sensi dell'art. 17, 3° commadel DPR n. 633/ 1972. Siprecisa, inoltre che sarà autofattura non imponibile per i servizi su beni individuati all'art. 9 delDPR n. 633/ 1972.
Italiano Italiano/ Estero Italia SI
Estero
Prestatore CommittenteLuogo di esecuzione
della prestazioneRilevanti ai fini IVA
in Italia
SI*Estero NO
Prestatore CommittenteLuogo di
esecuzione della prestazione
Rilevanti ai fini IVA in Italia
* Se il prestatore non è residente, né ha una stabile organizzazione, che non si è registratodirettamente, né hanominato un rappresentante fiscale in Italia, il committente, se soggettopassivo IVA dovrà emettere autofattura ai sensi dell'art. 17, 3° comma del DPR n. 633/ 1972
Italiano/ Estero Italiano/ Estero Italia
Territorio nazionale e comunitario
STATO (art. 7, c.1, lett. a), DPR n. 633/ 1972):
Territorio della Repubblica Italiana
Esclusioni:
COMUNITÀ (art. 5, 6 e 7 della Direttiva n. 2006/ 112/ CE):
Campione d'Italia, Livigno, acque territoriali del Lago di Lugano
Campo di applicazione UE (Territorio dei 27 Stati membri)
Esclusioni: - Per la Grecia il Monte Athos- Per la Germania l'Isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen- Per la Francia i Dipartimenti d'Oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Rèunion)- Per la Spagna, Ceuta, Melilla e le Isole Canarie
* Dal 1º maggio 2004 anche le operazioni con Akrotiri e Dhekelia, geograficamente appartenenti a Cipro, ma poste sotto la sovranità del Regno Unito sono considerate, ai fini IVA, operazioni intracomunitarie effettuate con Cipro (CM 5.8.2004 n. 39).
- Per la Francia il Principato di Monaco- Per la Gran Bretagna l'Isola di Man
Inclusioni*:
Operazioni rilevanti IVA
Le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel
territorio di uno Stato membro da un sogg. passivo che
agisce in quanto tale;
gli acquisti intracomunitari effettuati a titolo oneroso
nel territorio di uno Stato membro;
le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel
territorio di uno Stato membro da un sogg. passivo che
agisce in quanto tale;
le importazioni di beni.
Operazioni rilevanti IVA• Le prestazioni pubblicitarie.• I diritti immateriali, le
royalties, i diritti di autore e le cessioni o prestazioni ad esse simili.
• Contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto.
• La formazione e l’addestramento del personale.
• Le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative.
• Le prestazioni relative a prestiti di personale.
• Le prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili.
• Le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale.
• La concessione dell’accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale o di energia elettrica, nonché il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati.
Distanza percorsa in Italia SI(**)Distanza percorsa all'estero NO
*** Si tengapresentecheper il trasporto in acqueterritoriali laparterilevanteterritorialmentein Italiaèpari al 5%dellatariffa(CMn. 11del 7marzo1980); riguardo al trasporto aereo internazionalelaparteterritorialmentedi competenzaèpari al 38%dellatariffa(RMn. 89/ E del23aprile1997). Si dovranno,poi, fareleopportuneconsiderazioni in merito allanon imponibilitàrichiamatadal 1° comma, nn. 1e2 dell'art. 9 del DPR n. 633/ 1972
Prestatore Committente RegolaRilevanti ai fini IVA in Italia
* Seil prestatorenonèresidente,néhaunastabileorganizzazione, chenonsi èregistrato direttamente,né ha nominato un rappresentante fiscale in Italia, il committente, se soggetto passivo IVA dovràemettere autofattura ai sensi dell'art. 17, 3° comma del DPR n. 633/ 1972
Italiano Italiano/ Estero
Estero Italiano
** Nell'ipotesi di trasporto internazionale, si rende applicabile la non imponibilità di cui all'art. 9, 1°comma, nn. 1 e 2
Distanza percorsa in Italia SI(*)(**)Distanza percorsa all'estero NO
Committente VettoreStato comunitario di inizio
trasportoStato comunitario di
tassazione
Sog. IVA italiano Italiano Irrilevante Italia
Sog. IVA italiano Comunitario Irrilevante Italia
Sog. IVA italiano Extra-UE Irrilevante Italia
Sogg. privato nazionale Extra-UE Italia Italia
Sogg. privato nazionale o comunitario ovvero
sogg. Extra-UEItaliano Italia Italia
Sogg. privato nazionale o comunitario ovvero
sogg. Extra-UEItaliano Altro Paese UE
Paese UE di inizio del trasporto
Sogg. IVA comunitario Italiano IrrilevantePaese UE di residenza
del committenteSogg. privato nazionale o
comunitario ovvero sogg. Extra-UE
Comunitario Italia Italia
Sogg. privato nazionale o comunitario ovvero
sogg. Extra-UEComunitario Altro Paese UE
Paese UE di inizio del trasporto
Questi servizi trovano collocazione all’interno di quelli disciplinati dall’art. 7, comma 4, lett. d) del DPR n. 633/1972 con la conseguenza che sono: territorialmente rilevanti in Italia se resi nei confronti
di committenti residenti (ovvero stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) ed utilizzati in Italia o nella Comunità;
esclusi per carenza del presupposto territoriale se resi da prestatori italiani (o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) nei confronti di soggetti passivi d’imposta di altri Stati membri (art. 7, comma 4 lett. e);
territorialmente non rilevanti in Italia se resi nei confronti di soggetti non comunitari indipendentemente dal luogo di utilizzo.
- royalties- diritti d'autore- simili ai precedenti● Prestazioni pubblicitarie● Operazioni- bancarie- finanziarie- assicurative
- noleggio- e similidi beni mobili (diversi dai mezzidi trasporto)
Rilevanti ai fini IVA in Italia
● Prestazioni di:- locazione- leasing
Regola
Prestazione utilizzata nella UE
Prestazione utilizzata fuori UE
Natura Prestatore Committente
Prestazione utilizzata all'estero
SI
NO
Committente soggetto d'imposta
Italiano/ Comunitario/
extra UE
SI(*)
NO
Prestazione utilizzata in Italia
Italiano
Extra UE
Comunitario
● Prestiti di personale
Italiano
● Diritti immateriali
NO
Committente privato SI
* L'impostadeveessereassoltaai sensi dell'art. 17, DPR n. 633/ 72attraverso il meccanismo del reversecharge nel caso di prestatore estero
● Consulenza e assistenza tecnica Italiano/
Comunitario/ extra UE
o legale● Formazione e addestramentodel personale
Natura Prestatore
direttamente collegati
naturale o di energia elettrica,nonché il servizio di trasporto odi trasmissione mediante glistessi e la fornitura di altri servizi
NO
● Concessione dell'accesso aisistemi di distribuzione di gas
● Elaborazione e fornitura dati● Interpreti e traduttori● Prestazioni simili alle precedenti
Committente privato
Prestazione utilizzata nella UE
SI(*)
Italiano
Extra UEPaese del
committenteNO
Comunitario
Committente soggetto d'imposta
NO
Prestazione utilizzata fuori UE
SI
* L'impostadeveessereassoltaai sensi dell'art. 17, DPR n. 633/ 72attraverso il meccanismo del reversecharge nel caso di prestatore estero
Committente RegolaRilevanti ai fini IVA in Italia
Italiano
Prestatore Committente RegolaRilevanti ai fini IVA in Italia
Italiano
Comunitario (sogg. passivo)
Comunitario (non sogg. passivo)Extra UE (non sogg. passivo)
Paese del committente
Prestazione utilizzata nella UE
Extra UE (sogg. passivo)
Italiano (sogg. passivo) Prestazione utilizzata fuori UE
Prestazione utilizzata nella UEPrestazione utilizzata fuori UE
Paese del committente
Paese del prestatore
* L'operatore italiano si autofattura
** L'operatoreextracomunitario devenominareun proprio rappresentantefiscaleperassolvere l'imposta se il committente è privato o soggetto non residente
Italiano (non sogg. passivo)
ComunitarioExtra UE
Paese del committentePaese del prestatore
NO
Italiano (non sogg. passivo)
Italiano (sogg. passivo)
Prestazione utilizzata in ItaliaPrestazione utilizzata all'estero
Prestazione utilizzata fuori UE
SINO
NO
SI
SI*NO
NO
SI
SINO
NONO
NO
SI**
NO
Italiano
Comunitario
Extra UE
Prestazione utilizzata in ItaliaPrestazione utilizzata all'estero
Paese del prestatore
Prestazione utilizzata nella UE
Italiano/ Estero Paese del prestatore NO* L'operatore italiano si autofattura
Prestatore Committente RegolaRilevanti ai fini IVA in
Italia
Extra UE Italiano/ Estero
Prestazione utilizzata in Italia
Italiano
SI (*) (**)
Prestazione utilizzata all'estero
NO
** L'operatore extracomunitario deve nominare un proprio rappresentante fiscaleper assolvere l'imposta se il committente è privato o soggetto non residente
Italiano/ Estero
Prestazione utilizzata in ambito comunitario
SI
Prestazione utilizzata fuori UE
NO
UE
Unità appartenenti alla categoria D
30%
40%
50%
60%
90%100%
Unità a vela di lunghezza tra il 20,01 e 24 metri e unità a motore di lunghezza tra 16,01 e 24 metriUnità a vela di lunghezza tra 10,01 e 20 metri e unità a motore di lunghezza tra 12,01 e 16 metriUnità a vela di lunghezza fino a 10 metri e unità a motore di lunghezza tra 7,51 e 12 metriUnità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri
Tipologia dell'unità da diportoPercentuale del
corrispettivo rilevante ai fini IVA
Unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri
PERIZIA: “prestazioni dirette ad individuare oggettivamente concreti elementi di fatto concernenti beni mobili materiali ed immobili, in relazione al loro valore, quantità, qualità, anche se implichino cognizioni o calcoli tecnico-scientifici”. (Nota Min. n. 422280/1981)
CONSULENZA E ASS. TECNICA LEGALE: “attività professionali che si estrinsecano in giudizi precisazioni, chiarimenti o pareri ed in cui assume preminente rilevanza la valutazione soggettiva del consulente” (RM . 153/2002).
SCIENTIFICHE: “in quanto, pur presupponendo un bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche, non sono finalizzate alla resa di giudizi, precisazioni, chiarimenti e pareri” (RM n. 86/2002).
Cessioni di beni: costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti
reali di godimento su beni di ogni genere (art. 2, 1° comma del DPR n. 633/1972)
Assimilazioni Esclusioni
• Cessioni di denaro e di crediti in denaro;
• cessione – conferimento d’azienda;
• passaggi di beni in caso di: fusioni – scissioni – trasformazioni;
• campioni gratuiti;
• valori bollati e postali;
• terreni non edificabili;
• concorsi a premio – operazioni a premio.
• Vendita con riserva di proprietà;
• locazioni con clausola di trasferimento;
• contratti di commissione;
• assegnazione di beni ai soci;
• cessioni “senza corrispettivo” (disciplina particolare);
• autoconsumo di beni.
(Art. 2, comma 2, DPR n. 633/1972)
(Art. 2, comma 3, DPR n. 633/1972)
- Provvigioni del commissionario e del mandatario senza rappresentanza
- Mandato e mediazione su diritti d'autoreA titolo oneroso
- prestazioni gratuite (disciplina particolare)- autoconsumo personale e familiare (disciplina particolare)
- Deposito - Mandatari senza rappresentanza
- Mediazione- Agenzia
- Cessioni di contratto relative a denaro, aziende e terreni non edificabili
- Spedizione- Cessioni di contratto
- Somministrazione alimenti e bevande
- Mandato- Trasporto - Permettere
- Prestiti
- Prestiti obbligazionari- Diritti d'autore, invenzioni e marchi
- Diritti d'autore per titolari ed eredi- Locazione, affitto e simili
- Passaggi di servizi in dipendenza di fusioni…
- Appalto - Non fare
Assimilazioni Esclusioni- Opera - Fare
Contratti Obbligazioni
Prestazioni di servizi ai fini IVA: assimilazioni ed esclusioni
Cess
ion
i “s
en
za
corr
isp
ett
ivo”
(o
gra
tuit
e)
Impresa che produce o che
commercializza il bene ceduto
Impresa che non produce e non
commercializza il bene ceduto
La cessione sarà soggetta ad IVA1
La cessione non sarà soggetta
ad IVA2
Beni di costo < o ≥ ad €
25,82
Beni di costo < o ≥ ad €
25,82
1 È ammessa la detrazione dell’imposta sull’acquisto del bene.
2 È ammessa la detrazione dell’imposta sull’acquisto del bene se di costo unitario uguale o inferiore ad € 25,82; non è ammessa, invece, in detrazione l’imposta sull’acquisto del bene se di costo unitario superiore ad € 25,82.
Cessioni senza corrispettivo
• Ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
• natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
• corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, n. 2;
• valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
• aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
• numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore dell’imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l’indicazione della relativa norma;
• data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
• annotazione che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo”.
Quando vieneemessa?
Quando vi è obbligo?
L’autofattura, a differenza della fattura, viene emessa dal cessionario/committente
sogg. passivo IVAArt. 17, 3°
c.
DPR 633/72
Cessioni di fabbricati
Subappaltiin edilizia
Con il reverse charge la fattura viene emessa dal cedente/prestatore mentre il cessionario/committente deve integrarla
con l’IVAArt. 17, 5°
c.
DPR 633/72
Art. 46DL n. 331/93
Acquisti
intra.
Prestazioni
intra.