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PO FSE 2014-2020 – REGIONE CAMPANIA - ASSE IV – CAPACITA’ ISTITUZIONALE PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA CAPACITÀ ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA
AZIONE DI SISTEMA Giovani della Campania per l’Europa, l’ambiente, l’agricoltura e lo sport promossa e coordinata dall’assessorato regionale ai Fondi Europei e alle politiche giovanili, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale
della Campania e al Forum dei Giovani
con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea
FASE 1 – Formazione Formatori
Percorso didattico 1: Cittadinanza europea.
Materiale didattico su Diritti politici nell’Unione Europea - slide I
I diritti di cittadinanza europea.
Percorso Formativo
I DIRITTI DI CITTADINANZA EUROPEA
Dott. Adriano MaffeoDott.ssa Flavia Rolando
Università degli Studi di Napoli "Federico II"
II moduloI diritti politici e di partecipazione derivanti dalla
cittadinanza europea
La cittadinanza europea (significato, acquisto e perdita)
Il diritto di elettorato attivo e passivo
Il diritto di petizione al PE
Il mediatore europeo
Il potere d’iniziativa dei cittadini europei
La partecipazione mediante i parlamenti nazionali
Metodologia•Lead question
•Analisi di attualità
•Formazione frontale
•Confronto sui modelli didattici
La cittadinanza europea
significato, acquisto e perdita
ANALISI DI ATTUALITA’
“Il processo di elaborazione di una cittadinanza europeo non appare concluso, in particolare perché manca ancora un reale sentimento di identità europea”
Sussiste ancora molto scetticismo rispetto all’esistenza di una solidarietà verticale, di un aiuto ai cittadini europei da parte delle istituzioni dell’Unione
Solo recentemente si sta sviluppando la solidarietà orizzontale tra cittadini europei
LA CITTADINANZA EUROPEALa cittadinanza dell’Unione è stata istituita dal
Trattato di Maastricht del 1992• Istituzione della cittadinanza aveva un alto
valore simbolico• Con il TUE nasceva un nuovo approccio,
tendente a dare rilevanza ai cittadini degliStati membri e ad avvicinarli e coinvolgerlimaggiormente nel processo di integrazione
LA CITTADINANZA EUROPEAArt. 20 TFUE
1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia lacittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanzanazionale e non la sostituisce.2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essihanno, tra l'altro:a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezionicomunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di dettoStato;c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hannola cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari diqualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatoreeuropeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle linguedei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misureadottate in applicazione degli stessi.
LA CITTADINANZA EUROPEAIl Trattato di Lisbona ha ulteriormente sviluppato il
significato della cittadinanza europeaL’art. 9 TUE oggi dispone infatti che:
«L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principiodell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di ugualeattenzione da parte delle sue istituzioni, organi eorganismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia lacittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanzadell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e nonla sostituisce.»
LA CITTADINANZA EUROPEA• È cittadino dell’Unione «chiunque abbia la
cittadinanza di uno Stato membro»• Non esiste, né potrebbe allo stato ipotizzarsi, una
disciplina europea sul riconoscimento dellacittadinanza: le norme dell’Unione rinviano allalegge nazionale dello Stato la cui cittadinanzaviene posta a fondamento del diritto invocato
• La nozione di cittadinanza dell’Unione si aggiungea quella nazionale e non la sostituisce
LA CITTADINANZA EUROPEA
La competenza degli Stati membri in materia di cittadinanza non è assoluta: essa deve esercitarsi entro taluni limiti definiti dal diritto dell’Unione,
così come interpretato dalla Corte di giustizia
CASE-STUDY: IL CASO MICHELETTI
CASE-STUDY: IL CASO MICHELETTI Mario Vicente Micheletti ha la doppia cittadinanza
Argentina, in quanto Paese di nascita
Italiana in quanto figlio di padre e madre italiani
In virtù di un accordo ispano-argenino al Sig. Micheletti venivariconosciuto il titolo di odontoiatra ottenuto in argentina
Il Sig. Micheletti chiedeva all’amministrazione spagnola la tesseraprovisoria di residente comunitario, presentando il passaporto italiano
Il Sig. Micheletti chiedeva, in seguito, la tessera definitiva di residenteper stabilirsi in Spagna come odontoiatra. Tale richiesta veniva respinta.
L’aministrazione spagnola rifiutava il rilascio perché l’art. 9 del codicecivile spagnolo prevede che in caso di doppia cittadinanza, tra cui non vi sia quella spagnola, deve prevalere quella corrispondente alla residenzaabituale (argentina)
CASE-STUDY: IL CASO MICHELETTIQuesito:
le disposizioni comunitarie in materia di libertà distabilimento ostino a che uno Stato membro neghi ad uncittadino di un altro Stato membro, che èsimultaneamente in possesso della cittadinanza di unoStato terzo, il diritto di avvalersi della suddetta libertà,per il solo motivo che la legislazione dello Statoospitante lo considera come cittadino dello Stato terzo?
CASE-STUDY: IL CASO MICHELETTILa Corte ha stabilito che:
La determinazione dei modi di acquisto e di perdita dellacittadinanza rientra, in conformità al dirittointernazionale, nella competenza di ciascuno Statomembro, competenza che deve essere esercitata nelrispetto del diritto comunitario. Non spetta, invece, allalegislazione di uno Stato membro limitare gli effettidell'attribuzione della cittadinanza di un altro Statomembro, pretendendo un requisito ulteriore per ilriconoscimento di tale cittadinanza al fine dell'eserciziodelle libertà fondamentali previste dal Trattato.
CASE-STUDY: IL CASO ROTTMANN
CASE-STUDY: IL CASO ROTTMANN Janko Rottmann è nato a Graz (Austria) ed era, per nascita, cittadino
della Repubblica d’Austria.
Nel 1995 egli ha trasferito il proprio domicilio a Monaco di Baviera(Germania), dopo essere stato coinvolto in un’inchiesta avviata neisuoi confronti per truffa aggravata nell’esercizio della suaprofessione.
Nel 1997 è stato emesso nei suoi confronti un mandato di arresto.
Successivamente ha chiesto ed ottenuto la cittadinanza tedesca. Nelcorso del procedimento di naturalizzazione, egli ha omesso dimenzionare le azioni penali avviate nei suoi confronti in Austria.
A seguito della naturalizzazione in Germania, J. Rottmann ha perso lacittadinanza austriaca.
CASE-STUDY: IL CASO ROTTMANN Informato dall’Autorità austriaca del fatto che sul Sig. Rottmann
gravava un mandato di arresto e che era già stato sottoposto adazione penale prima del cambio di residenza, il Freistaat Bayern hadisposto la revoca della naturalizzazione con effetto ex tunc, inquanto egli aveva ottenuto fraudolentemente la cittadinanzatedesca.
La revoca della naturalizzazione ottenuta in Germania potrebbeavere l’effetto di rendere apolide l’interessato in quanto secondo ildiritto austriaco la perdita di una cittadinanza straniera acquisita pernaturalizzazione non comporta automaticamente che l’interessatorecuperi retroattivamente quest’ultima. Al contrario, non è possibileottenere la cittadinanza austriaca se il richiedente è statocondannato con sentenza definitiva ad una pena detentiva da ungiudice nazionale o straniero a motivo di uno o più reati dolosi
CASE-STUDY: IL CASO ROTTMANNQuesito:
il diritto dell’Unione osta a che uno Stato membro revochi ad uncittadino dell’Unione la cittadinanza di tale Stato acquisita pernaturalizzazione in maniera fraudolenta, qualora tale revoca privil’interessato del suo status di cittadino dell’Unione e del godimentodei diritti ad esso correlati, rendendolo apolide?
in una situazione quale quella del ricorrente, lo Stato membro di cuiil predetto possedeva in origine la cittadinanza ha l’obbligo diinterpretare la propria normativa nazionale in modo da evitare laperdita suddetta, consentendo all’interessato di recuperare talecittadinanza?
CASE-STUDY: IL CASO ROTTMANNLa Corte ha stabilito che:
È importante verificare se la perdita della cittadinanza sia giustificata inrapporto alla gravità dell’infrazione commessa dall’interessato, al tempotrascorso tra la decisione di naturalizzazione e la decisione di revoca,nonché alla possibilità per l’interessato di recuperare la propriacittadinanza di origine.
Uno Stato membro del quale sia stata acquisita la cittadinanza in manierafraudolenta non può essere ritenuto obbligato, in forza dell’art. 17 CE, adastenersi dalla revoca della naturalizzazione per il solo fatto chel’interessato non abbia recuperato la cittadinanza del suo Stato membro diorigine.
CASE-STUDY: IL CASO ROTTMANNLa Corte ha stabilito che:
la Corte non può pronunciarsi sulla questione se il diritto dell’Unione ostiad una decisione che non è stata ancora adottata.
Spetterà eventualmente alle autorità austriache adottare una decisione sulpunto se il ricorrente nella causa principale recupererà la propriacittadinanza di origine e, se del caso, ai giudici austriaci valutare laregolarità di tale decisione, una volta che questa sarà stata adottata, allaluce dei principi affermati nella presente sentenza.
LA CITTADINANZA EUROPEAIl significato della cittadinanza europea:
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_it.htm
La cittadinanza UE attribuisce uno status che è qualcosa di più di un insieme di diritti: l’attribuzione di questa cittadinanza ha voluto certificare l’esistenza di un legame politico tra i cittadini europei e il riconoscimento ad essi di un ruolo di protagonisti nella costruzione europea e non solo di meri destinatari delle norme dell’Unione
I diritti riconosciuti dal Trattato non sono necessariamente riservati ai cittadini dell’Unione. La Corte ha precisato che il diritto UE non si oppone a che gli Stati membri concedano autonomamente il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento Europeo a determinate persone che possiedono stretti legami con essi, pur non essendo loro cittadini o cittadini dell’Unione residenti sul loro territorio
http://ec.europa.eu/index_it.htm
LA CITTADINANZA EUROPEALo status di cittadino europeo attribuisce la titolarità di alcuni diritti ulteriori rispetto ai singoli diritti che vengono conferiti in base alla cittadinanza nazionale:
il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nell’UE (Art. 21)
il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni comunali nello Stato membro in cui si risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (Art. 22)
il diritto di godere della protezione diplomatica (Art. 23)
il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione in una delle lingue dei Trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua (Art. 24)
LA CITTADINANZA EUROPEA
I diritti sanciti dall’art. 20 TFUE non concorrono tutti in egual misura a caratterizzare lo status di cittadino europeo, poiché alcuni di essi non sono collegati in via esclusiva alla cittadinanza europea (ad esempio, il diritto di petizione al PE e il diritto di accesso al Mediatore europeo o ai documenti delle istituzioni)
Alcuni diritti non sono esercitabili solo dai cittadini, ma anche dalle persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede sociale in uno Stato membro
LA CITTADINANZA EUROPEAIl diritto di voto attivo e passivo
LA CITTADINANZA EUROPEAIl diritto di voto attivo e passivo
ANALISI DI ATTUALITA’ La UE ha un serio deficit democratico
“I Parlamentari europei rappresentano i cittadini dei rispettivi Stati membri”
“Il Parlamento europeo, tra le istituzioni della UE, è quella che conta meno”
Le elezioni per il Parlamento europeo sono considerate come delle Elezioni nazionali di secondo ordine
Programmi elettorali nazionali (sviluppati da partiti nazionali) e scarso ruolo dei programmi europei
Dibattito e voto su temi nazionali (poche eccezioni: Bolkestein o costituzione)
Il Parlamento europeo: perché conta?Unica istituzione UE (e internazionale) eletta direttamente dai cittadini
Rappresenta il popolo dell’Unione europea
Fondamentale nel bilanciamento di poteri
(da organo consultivo a ruolo chiave anche come organo di controllo e di iniziativa)
Il Parlamento europeoHa poteri rilevanti in materia di:– Legislazione– Bilancio– Controllo politico di altre istituzioni
• Censura• Relazione annuale della Commissione• Programma di lavoro del Consiglio• Interrogazioni• Petizioni• Il Mediatore
http://www.europarl.europa.eu/portal/it
L’affluenza alle urne alle elezioni europee
Principali problematiche dell’elettorato attivo e passivo
Partecipazione più bassa rispetto a elezioni nazionali
Elettori tendono a votare di più per partiti di protesta o per partiti alla periferia del sistema politico, rispetto ai partiti mainstreamche voterebbero alle elezioni nazionali
Punizione dei partiti al governo (assenza di reale effetti sul governo).
Generale disinteresse per il PE (sia leadership, che MPE)
Scarsa continuità e alto ricambio
Giovani politici in carriera o Euro-pensionati “in transito”
Forte attrattività delle istituzioni nazionali rispetto a quelle europee
Elettorato attivo e passivo – Art. 22 TFUE1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 223, paragrafo 1, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
Elettorato attivo e passivo Art. 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea
Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e dieleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro incui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di dettoStato.
Elettorato attivo e passivo - Funzione È un completamento del diritto di libera circolazione.
Nel caso delle elezioni amministrative, se il cittadino europeo nonpotesse votare nel Comune di residenza, in uno Stato di cui non ècittadino, di fatto l’esercizio della libertà di circolare comporterebbel’impossibilità di partecipare alle elezioni comunali.
Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamentoeuropeo nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni deicittadini di detto Stato, consentono al cittadino europeo diesprimersi e di partecipare attivamente alla formazione dell’organorappresentativo dell’Unione. Tale diritto contribuisce a rafforzare ilsignificato della cittadinanza europea e consente di partecipare allaelaborazione delle scelte dell’Unione.
Elettorato attivo e passivo Elezioni del Parlamento europeo
Ogni paese stabilisce le proprie modalità elettorali nel rispetto dialcune regole uniformi.
L'età del voto è fissata a 18 anni, salvo in Austria dove si vota a 16anni.
Legge proporzionale, con differenti modalità di conteggio voti
Elettorato attivo e passivo Elezioni amministrative
La direttiva 94/80/CE regola l’esercizio di tale diritto e prevede lapossibilità di apportare alcune deroghe per casi specifici. Ad esempioè possibile riservare ai cittadini dello Stato in cui si svolgono leelezioni amministrative l’elegibilità a capo di un organo esecutivo.
QUANTO E’ «DISTANTE» L’EUROPA?
La partecipazione dei Cittadini «all’Unione europea»
ANALISI DI ATTUALITA’ “Il Parlamento europeo (PE) è organo rappresentativo
dei cittadini”
“I cittadini europei possono rivolgersi al PE”
“Il Mediatore europeo è «difensore» delle istanze dei cittadini”
“Ogni cittadino può rivolgersi a PE e Mediatore”
“Ogni cittadino può farsi promotore di una Iniziativa Legislativa”
IL DIRITTO DI PETIZIONE
COSA E’?
E’ il diritto di presentare una petizione sottoforma di denuncia o richiesta su una materia cherientra nel campo di attività dell'Unione
LE FONTI Articolo 227 TFUE
Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica ogiuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Statomembro, ha il diritto di presentare, individualmente o inassociazione con altri cittadini o persone, una petizione alParlamento europeo su una materia che rientra nel campo diattività dell'Unione e che lo (la) concerne direttamente.
Articolo 44 Carta dir. Fond. UEDiritto di petizione Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasipersona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale inuno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione alParlamento europeo. Articolo 24
LE FONTI Articolo 24 TFUE
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamentisecondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relativealle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione diun'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unioneeuropea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che lapresentano devono provenire.Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamentoeuropeo conformemente all'articolo 227.Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituitoconformemente all'articolo 228.Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui alpresente articolo o all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea in unadelle lingue menzionate all'articolo 55, paragrafo 1, di tale trattato ericevere una risposta nella stessa lingua.
GLI AVENTI DIRITTO
tutti i cittadini dell'Unione
ogni persona fisica o giuridicache risieda o abbia la sedesociale in uno Stato membro
QUANDO SI PUO’ PROPORRE? Per essere ricevibili, le petizioni devono
riguardare materie che rientrano nel campodi attività dell'Unione europea e checoncernono direttamente i loro autori
Nel senso che coinvolga comunque il soggetto chela presenta, anche se non lede la sua posizionegiuridica (differenza da interesse per impugnare unatto giuridico)
QUANDO SI PUO’ PROPORRE?Ricevibilità formale
Le petizioni devono riportare il nome, la nazionalità el'indirizzo di ciascun firmatario ed essere redatte inuna delle lingue ufficiali dell'UE
Ricevibilità sostanziale
L'oggetto deve rientrare nel campo di attività dell'UE.In caso contrario, la petizione è dichiarata irricevibile.Il firmatario è informato di tale decisione e dei relativimotivi. I firmatari sono spesso invitati a rivolgersi aun'altra autorità nazionale, europea o internazionale.
GLI EFFETTI DELLA PETIZIONE
L'esito delle petizioni varia a seconda dellanatura del caso:
• se la petizione riguarda un casospecifico che esige un esame individuale,la commissione può mettersi in contattocon le istituzioni o le autorità competentidello Stato membro interessato per trovareuna soluzione;• se la petizione riguarda una questione diinteresse generale (es. violazione deldiritto dell'Unione) può essere avviata una procedura d'infrazione;• può dar luogo a un'iniziativa politica del Parlamento o della Commissione.
In ogni caso, il firmatario ottiene una risposta che illustra i risultati dei passi intrapresi.
CASE-STUDY: I RIFIUTI IN CAMPANIA
CASE-STUDY: I RIFIUTI IN CAMPANIANumerosi cittadini e associazioni hanno presentato petizioni al PE perdenunciare:
rischio di inquinamento idrico derivante dalla realizzazione di una discarica di rifiutiin un sito di interesse comunitario, in violazione della direttiva Habitat (92/43/CEE)e della convenzione di Ramsar (progetto autorizzato in quanto presentato sotto ladenominazione ingannevole di "ricomposizione morfologica di una cava".
inquinamento ambientale provocato da un grande deposito di eco-balle
nella zona di Napoli e Caserta vengono bruciati quotidianamente lungo la stradapneumatici di automobili e altri rifiuti (cavi elettrici, rifiuti industriali, ecc.), e che leautorità non stanno adottando alcun provvedimento per impedirlo.
i piani delle autorità italiane di situare una discarica nei pressi di loro abitazioni (aChiaiano) sostenendo che sarebbero in contrasto con la legislazione nazionale edeuropea essendo il sito ubicato in un'area densamente popolata, che oltretutto faparte del Parco metropolitano delle colline.
riapertura di una discarica ad Ariano Irpino e l'apertura di una nuova discarica aSavignano Irpino in provincia di Avellino
CASE-STUDY: I RIFIUTI IN CAMPANIAGLI EFFETTI
La petizione può accendere la miccia per successive attività delle istituzioni
CASE-STUDY: I RIFIUTI IN CAMPANIA
Avvio di procedura di infrazione
1 a Sentenza della Corte di Giustizia Accertamento della violazione
2 a Sentenza della Corte di Giustizia Italia condannata
LE PETIZIONI: QUALCHE DATO STATISTICOAnno parlamentare N. Totale Ricevibili Irricevibili
2005 1 032 628 318
2006 1 021 667 354
2007 1 506 980 526
2008 1 849 - -
2009 1 924 1 108 816
2010 1 746 988 667
2011 2 091 998 416
2012 2 322 1 406 580
2013 2 891 1 844 1 047
2014 2 715 1 630 1 083
2015 1 431 943 483
LE PETIZIONI: QUALCHE DATO STATISTICO2015 2014
OggettoNumero di
petizioni% Oggetto
Numero di
petizioni%
Ambiente 174 9.2 Giustizia 300 8.3
Giustizia 142 7.5 Ambiente 284 7.8
Mercato interno 139 7.3 Mercato interno 266 7.3
Diritti fondamentali 84 4.4 Diritti fondamentali 208 5.7
Trasporti 84 4.4 Salute 173 4.8
Salute 78 4.1 Affari sociali 158 4.4
Occupazione 74 3.9 Trasporti 117 3.2
Affari sociali 60 3.2 Istruzione e cultura 113 3.1
Istruzione e cultura 57 3.0 Occupazione 108 3.0
Proprietà e
restituzione32 1.7
Proprietà e
restituzione55 1.5
Altro 974 51.3 Altro 1 844 50.9
LE PETIZIONI: QUALCHE DATO STATISTICO
2015 2014
PaeseNumero di
petizioni% Paese
Numero di
petizioni%
Unione
europea491 29.7
Unione
europea908 28.9
Spagna 213 12.9 Spagna 449 14.3
Italia 203 12.3 Germania 271 8.6
Germania 153 9.3 Italia 248 7.9
Romania 104 6.3 Romania 199 6.3
Polonia 57 3.5 Regno Unito 109 3.5
Altro 431 26.0 Altro 1 071 34.0
FORMULARE UNA PETIZIONE
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