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L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero Segreteria delle commissioni dell'economia e dei tributi CH-3003 Berna www.parlament.ch [email protected] Comunicato stampa CET-N Iniziativa parlamentare «Punire severamente la vendita di dati bancari» Avvio della procedura di consultazione su una revisione della legge sugli investimenti collettivi di capitale, della legge sulle banche e della legge sulle borse Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale Nel quadro dell'iniziativa parlamentare «Punire severamente la vendita di dati bancari» ( 10.450 ), depositata il 17 giugno 2010 dal Gruppo PLR.I Liberali, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha adottato il 29 ottobre 2013 un progetto preliminare per una revisione della legge sugli investimenti collettivi, della legge sulle banche e della legge sulle borse. Il progetto prevede di estendere le fattispecie penali della violazione del segreto professionale contenute nelle leggi summenzionate alle persone che rivelano a terzi segreti che sono stati loro confidati in violazione del segreto professionale o che sfruttano tali segreti per sé o per altri. Inoltre, le persone che, violando il segreto professionale, ottengono per sé o per altri un vantaggio patrimoniale devono essere punite più severamente. La Commissione mette in consultazione il progetto preliminare con un rapporto esplicativo fino al 28 febbraio 2014. La documentazione relativa alla consultazione può essere consultata alla pagina web della Cancelleria federale (http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html). I pareri sono da trasmettere elettronicamente (p.f. versione-pdf e versione-Word) al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Berna, 20 novembre 2013 Servizi del Parlamento Informazioni Christophe Darbellay, presidente della Commissione, tel. 079 292 46 11 Marcello Fontana, segretario della Commissione, tel. 031 322 97 35 Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Comunicati Stampa > 2013 > CET-N: Avvio della procedura di consultazione su una revisione della legge sugli investimenti collettivi di capitale, della legge sulle banche e della legge sulle borse

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L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero

Segreteria delle commissioni dell'economia e dei tributiCH-3003 [email protected]

Comunicato stampa CET-N

Iniziativa parlamentare «Punire severamente la vendita di dati bancari»

Avvio della procedura di consultazione su una revisione della legge sugli investimenti collettivi di capitale, della legge sulle banche e della legge sulle borse

Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale

Nel quadro dell'iniziativa parlamentare «Punire severamente la vendita di dati bancari» ( 10.450 ), depositata il 17 giugno 2010 dal Gruppo PLR.I Liberali, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha adottato il 29 ottobre 2013 un progetto preliminare per una revisione della legge sugli investimenti collettivi, della legge sulle banche e della legge sulle borse. Il progetto prevede di estendere le fattispecie penali della violazione del segreto professionale contenute nelle leggi summenzionate alle persone che rivelano a terzi segreti che sono stati loro confidati in violazione del segreto professionale o che sfruttano tali segreti per sé o per altri. Inoltre, le persone che, violando il segreto professionale, ottengono per sé o per altri un vantaggio patrimoniale devono essere punite più severamente. La Commissione mette in consultazione il progetto preliminare con un rapporto esplicativo fino al 28 febbraio 2014. La documentazione relativa alla consultazione può essere consultata alla pagina web della Cancelleria federale (http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html).

I pareri sono da trasmettere elettronicamente (p.f. versione-pdf e versione-Word) al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Berna, 20 novembre 2013 Servizi del Parlamento

InformazioniChristophe Darbellay, presidente della Commissione, tel. 079 292 46 11Marcello Fontana, segretario della Commissione, tel. 031 322 97 35

Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Comunicati Stampa > 2013 > CET-N: Avvio della procedura di consultazione su una revisione della legge sugli investimenti collettivi di capitale, della legge sulle banche e della legge sulle borse

© Il Parlamento svizzero / CH - 3003 Berna, Colofone, Note legali

1

10.450

Iniziativa parlamentare Punire severamente la vendita di dati bancari

Rapporto esplicativo della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale

del 29 ottobre 2013

2

Rapporto

1 Genesi del progetto

Il 17 giugno 2010 il Gruppo PLR.I Liberali ha depositato l'iniziativa parlamentare 10.450 «Punire severamente la vendita di dati bancari» che chiede di creare la fatti-specie qualificata, configurata come crimine, della violazione del segreto professio-nale. A tal scopo l'articolo 47 della legge federale dell'8 novembre 19341 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) dovrebbe essere integrato con un nuovo capoverso secondo il quale è punito con una pena dententiva non inferiore a tre anni e con una multa pari almeno al vantaggio patrimoniale conseguito chiunque, me-diante violazione del segreto professionale, ottiene o tenta di ottenere per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

Nella sua seduta del 17 gennaio 2011 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha deciso con 16 voti contro 7 di dare seguito all'ini-ziativa parlamentare. Il 25 agosto 2011 la Commissione omologa del Consiglio degli Stati (CET-S) si è allineata alla decisione della CET-N con 8 voti contro 2.

Il 24 giugno 2013 la CET-N ha deciso con 17 voti contro 5 di incaricare l'Ammini-strazione di elaborare un progetto preliminare nel senso dell'iniziativa parlamentare e un rapporto esplicativo.

Il 13 agosto 2013 la CET-N ha deciso con 18 voti contro 6 di incaricare l'Ammini-strazione di elaborare un progetto per estendere l'articolo 47 LBCR a chiunque entri in possesso in un secondo tempo di dati bancari, di cui conosca la provenienza illegittima, e li trasmetta o sfrutti traendone profitto.

Il 29 ottobre 2013 la CET-N ha esaminato il nuovo progetto preliminare e lo ha approvato nella votazione sul complesso con 16 voti contro 7. Ha inoltre deciso di indire una procedura di consultazione. Una minoranza respinge l’intero progetto preliminare e propone di non entrare in materia (cfr. n. 2.4).

2 Punti essenziali del progetto preliminare

2.1 Diritto vigente

2.1.1 Articolo 47 LBCR

Secondo l'articolo 47 LBCR è punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente «rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, membro di un organo o impiegato di una società di audit». La violazione del segreto professionale costituisce dunque un reato speciale configu-rato come delitto che, a differenza degli altri segreti professionali menzionati nel Codice penale, è perseguibile d’ufficio.

1 RS 952.0

3

Attualmente questa disposizione non concerne le persone che entrano in possesso in un secondo tempo di dati bancari e, conoscendone la provenienza illecita, li sfrutta-no per trarne un profitto. Rientrano invece nella disposizione il tentativo di rivelare un segreto, l’istigazione e il tentativo d’istigazione (art. 47 cpv. 1 lett. b LBCR).

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni all’articolo 47 LBCR sono di compe-tenza dei Cantoni. Nel caso di furto di dati bancari è possibile, secondo il diritto vigente, chiedere l’assistenza giudiziaria a Stati esteri, sempre che questi prevedano la punibilità di dati particolarmente protetti. Richieste in tal senso da parte delle autorità svizzere sono già state a più riprese soddisfatte.

2.1.2 Norme analoghe nella LICol e nella LBVM

Norme analoghe a quella dell’articolo 47 LBCR si trovano nel settore del mercato finanziario nell’articolo 148 capoverso 1 lettera k della legge federale del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e nell’articolo 43 della legge federale del 24 marzo 19953 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM). A tal proposito si rimanda alle spiegazioni relative all’articolo 47 LBCR (cfr. n. 2.1.1) che valgono per analogia.

2.1.3 Reati penali

In alcuni casi la vendita di dati bancari può configurare altri reati del Codice penale (CP)4. Si pensi in particolare alla violazione del segreto di fabbrica o commerciale (art. 162 CP), all’acquisizione illecita di dati (143 CP) e allo spionaggio economico (art. 273 CP).

2.2 Necessità di agire

Negli ultimi anni si sono verificati diversi casi di impiegati di banca che hanno venduto dati bancari a terzi, in particolare ad autorità fiscali straniere. Questo com-portamento viola i diritti della personalità dei clienti delle banche. Ne può consegui-re una perdita di fiducia dei clienti stranieri nelle banche in questione e nella piazza finanziaria svizzera con ricadute negative sulla competitività della piazza finanziaria e quindi anche sull’economia svizzera. La vendita di dati bancari a scopo di lucro appare pure particolarmente riprovevole sotto il profilo morale. Occorre dunque adottare provvedimenti per aumentare l’effetto dissuasivo della sanzione a tutela dei dati bancari.

Non è invece opportuno adeguare altre disposizioni penali generali che potrebbero entrare in considerazione riguardo alla trasmissione (remunerata o no) e all’utilizzazione di dati bancari, poiché queste non concernono specificamente la sottrazione di dati bancari ma, nella maggior parte dei casi, altri comportamenti. Modificarle sarebbe sproporzionato e comprometterebbe la coerenza del diritto penale generale.

2 RS 951.31 3 RS 954.1 4 RS 311.0

4

2.3 Proposta della maggioranza della Commissione

2.3.1 Utilizzazione di dati di clienti rubati

Come spiegato al numero 2.1.1, secondo il disciplinamento attuale non ricadono sotto l’articolo 47 LBCR le persone che entrano in possesso in un secondo momento di dati bancari, di cui conoscono la provenienza illecita, e che li trasmettono o li utilizzano a proprio vantaggio. Secondo l’articolo 162 secondo comma CP è punibi-le chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale e da questa rivelazione trae profitto per sé o per altri. Tuttavia i dati bancari non rientrano per niente o, perlome-no, non rientrano in tutti i casi nel concetto di violazione del segreto di fabbrica o commerciale ai sensi dell’articolo 162 CP.

La maggioranza della Commissione ritiene questa situazione insoddisfacente. I dati bancari sono perlomeno altrettanto importanti dei segreti di fabbrica o commerciali. L’utilizzazione e la diffusione da parte di terzi di dati bancari acquisiti illecitamente danneggiano, oltre alla banca in questione, l’intera piazza finanziaria svizzera. Essa propone pertanto di colmare la lacuna esistente inserendo nell’articolo 47 capoverso 1 una lettera c secondo la quale chiunque, intenzionalmente, rivela un segreto che gli è confidato o sfrutta tale segreto traendone profitto per sé o per altri è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Diventano in tal modo punibili, oltre alla trasmissione e alla vendita dei dati bancari, lo sfruttamento a proprio profitto del segreto senza che questo sia necessariamente trasmesso a terzi. Come nelle altre disposizioni del Codice penale, il diritto fondamentale della libertà di stampa è preso in considerazione dalle prescrizioni speciali della parte generale del CP sulla punibilità dei mass media (cfr. art. 28 CP). Queste prevedono in particolare che, se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale, è punito di norma solo l’autore.

Per ragioni di coerenza, adeguamenti analoghi a quelli della LBCR devono essere apportati alla LICol e alla LBVM (cfr. art. 148 cpv. 1 lett. l progetto LICol e art. 43 cpv. 1 lett. c progetto LBVM).

2.3.2 Fattispecie qualificata della violazione del segreto

professionale

La maggioranza della Commissione propone inoltre di aumentare l’effetto preventi-vo dell’articolo 47 LBCR introducendo una fattispecie qualificata configurata come crimine. Secondo tale disposizione è punito con una pena dententiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque mediante una violazione del segreto pro-fessionale ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale (cfr. art. 47 cpv. 1bis progetto LBCR).

La sanzione penale proposta è diversa da quella menzionata nell’iniziativa parla-mentare, ossia una pena detentiva non inferiore a tre anni e una multa pari almeno al vantaggio patrimoniale conseguito. Questa divergenza è dovuta al fatto che non è possibile integrare la pena proposta dall’iniziativa nell’ordinamento delle sanzioni del diritto vigente, per le seguenti ragioni:

– il principio della proporzionalità esige che la sanzione sia commisurata al grado di gravità del reato commesso. Le sanzioni devono essere classificate secondo la gravità della violazione del diritto e in accordo con i reati vigenti

5

nel Codice penale. Una sanzione che preveda, oltre a una multa, una pena dententiva di almeno tre anni, ossia senza prescrivere un limite massimo, non è proporzionale al bene giuridico in questione e alla gravità del reato. In effetti, una tale pena minima è prescritta per i crimini più gravi, come l’omicidio (art. 111 CP) o l’incendio intenzionale (art. 221 cpv. 2 CP);

– il diritto penale vigente non prevede il cumulo di una pena detentiva e una multa (obbligatoria) per crimini e delitti. Dall’introduzione della pena pecu-niaria, la multa è inflitta quale prima sanzione monetaria in caso di contrav-venzione. Il giudice può tuttavia, senza fondarsi su un disciplinamento sup-plementare, infliggere oltre a una pena condizionalmente sospesa una pena pecuniaria oppure una multa (art. 42 cpv. 4 CP);

– un vantaggio patrimoniale ottenuto in modo illecito è già sanzionato median-te la confisca (art. 70 CP). Prevedere una multa pari almeno al vantaggio pa-trimoniale conseguito significherebbe infliggere all’autore una doppia pena.

La maggioranza della Commissione propone inoltre di introdurre la sanzione penale per le fattispecie qualificate nel quadro del capoverso 1bis al posto del 4bis, come chiede l’iniziativa. In tal modo si evita che la violazione del segreto professionale allo scopo di ottenere un vantaggio patrimoniale dovuta a negligenza ricada sotto la fattispecie qualificata.

La maggioranza della Commissione propone infine, per ragioni di coerenza, oltre che di modificare l’articolo 47 LBCR, di adeguare conseguentemente le disposizioni analoghe della LICol e alla LBVM (cfr. art. 148 cpv. 1bis progetto LICol e art. 43 cpv. 1bis progetto LBVM).

2.4 Proposta della minoranza

Una minoranza della Commissione (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire Jacques-André, Marra, Pardini, Schelbert) propone di non entrare in materia. Essa ritiene che, oltre ad essere sproporzionata, nei casi già noti la sanzione prevista non avrebbe svolto la funzione dissuasiva auspicata, perché spesso i protagonisti non hanno agito per ragioni prevalentemente finanziarie. Vista la crescente digitalizza-zione dei sistemi bancari che consente di sottrarre dati con facilità, è inoltre impro-babile che con le misure proposte si riesca a impedire il furto di dati bancari. Infine, secondo la minoranza della Commissione, una volta introdotto lo scambio automati-co d’informazioni, che è oramai soltanto una questione di tempo, non vi sarebbe più alcun bisogno di legiferare nel senso proposto dall’iniziativa parlamentare, poiché non vi sarebbe più alcun incentivo a sottrarre dati bancari e a venderli ad autorità fiscali straniere.

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3 Commento alle singole disposizioni

3.1 LBCR

Art. 47 cpv. 1 lett. c

La fattispecie di base della violazione del segreto professionale si applica anche a chi rivela ad altre persone un segreto che gli è stato confidato in violazione del segreto professionale, oppure lo sfrutta per sè o per altri. L'autore deve sapere o essere in grado di sapere che i dati che gli sono stati comunicati sono rivelati in violazione del segreto professionale. La persona a cui è stato confidato il segreto è punibile sia se il segreto gli è stato rivelato dal depositario, sia da terzi.

Art. 47 cpv. 1bis

In base alla nuova fattispecie qualificata è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo una violazione del segreto professionale, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale. Si tratta quindi di un crimine (cfr. art. 10 cpv. 2 CP). La sanzione si fonda sulle pene previste dal Codice penale per altri crimini. Attualmente la LBCR non contempla nessuna fattispecie di crimine.

Il vantaggio patrimoniale a cui si fa in primo luogo riferimento consiste nel compenso ricevuto dall’autore in cambio della vendita dei dati o nel guadagno ricavato dall’utilizzazione dei dati. Questi guadagni possono essere confiscati dal giudice (cfr. art. 70 CP). È punibile anche il solo tentativo di vendere o utilizzare dati bancari (art. 47 cpv. 6 LBCR in combinato disposto con l’art. 22 CP).

3.2 LICol

Art. 148 Rubrica, cpv. 1 lett. l e 1bis

Analogamente alle modifiche apportate alla LBCR, la fattispecie di base della violazione del segreto professionale si applica ora anche nel settore degli investimenti collettivi (cpv. 1) a chiunque rivela ad altre persone un segreto che gli è stato confidato in violazione del segreto professionale, oppure lo sfrutta per sè o per altri. Per il resto si rinvia al commento concernente l’articolo 47 capoverso 1 lettera c del progetto di legge sulle banche (cfr. n. 3.1).

Per analogia all’articolo 47 capoverso 1bis del progetto di legge sulle banche, la violazione del segreto professionale nel settore degli investimenti collettivi è configurata come crimine se l’autore ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale. La rubrica dell’articolo 148 «Delitti»è quindi modificata in «Crimini e delitti». Per il resto si rinvia al commento concernente l’articolo 47 capoverso 1bis del progetto di legge sulle banche (cfr. n. 3.1).

7

3.3 LBVM

Art. 43 cpv. 1 lett. c e 1bis

Analogamente alle modifiche apportate alla legislazione concernente le banche e gli investimenti collettivi, anche nel settore delle borse la punibilità è estesa a chiunque rivela ad altre persone un segreto che gli è stato confidato in violazione del segreto professionale oppure lo sfrutta per sè o per altri. Nel diritto in materia di borse si introduce inoltre una fattispecie qualificata, configurata come crimine della violazione del segreto professionale. Per il resto si rinvia al commento concernente l’articolo 47 del progetto di legge sulle banche (cfr. n. 3.1).

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale.

Il progetto non ha ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale.

4.2 Idonità all’attuazione

Le nuove fattispecie qualificate sono perseguite e giudicate dai Cantoni come le fattispecie di base.

4.3 Altre ripercussioni

Si può presumere che il progetto rafforzerà la fiducia dei clienti bancari nei confronti della piazza finanziaria svizzera e che ciò possa comportare effetti positivi sulla competitività della piazza finanziaria e sull’economia svizzera (cfr. n. 2.2).

5 Rapporto con il diritto europeo

Il diritto dell‘Unione europea non contempla disposizioni penali concernenti le violazioni del segreto professionale nel settore dei mercati finanziari. Negli Stati membri dell’UE invece la violazione del segreto professionale in questo settore è regolarmente oggetto di sanzioni penali.

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6 Basi legali

6.1 Costituzionalità

Come le disposizioni in vigore attualmente in virtù degli articoli 47 LBCR, 148 LICol e 43 LBVM, anche le nuove norme penali poggiano sull’articolo 123 capoverso 1 Cost.

6.2 Delega di competenze legislative

Il progetto non contempla alcuna delega di comptetenze legislative.

1

Legge federale Progetto preliminare sull'estensione della punibilità in caso di violazione del segreto professionale

(Modifica della legge sugli investimenti collettivi, della legge sulle banche e della legge sulla borsa)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del ... 1;

visto il parere del Consiglio federale del ... 2,

decreta:

Minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Pardini, Schelbert)

Non entrare in materia

I

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi

Art. 148 Rubrica, cpv. 1 lett. l e 1bis Crimini e delitti 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

l. rivela ad altre persone un segreto che gli è stato confidato in violazione della lettera k, oppure lo sfrutta per sè o per altri.

1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettere k e l, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

1 FF 2013 ... 2 FF 2013 ... 3 RS 951.31

2

2. Legge federale dell'8 novembre 19344 sulle banche

Art. 47 cpv. 1 lett. c e 1bis 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

c. rivela ad altre persone un segreto che gli è stato confidato in violazione della lettera a, oppure lo sfrutta per sè o per altri.

1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettere a e c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

3. Legge federale del 24 marzo 19955 sulle borse

Art. 43 cpv. 1 lett. c e 1bis 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

c. rivela ad altre persone un segreto che gli è stato confidato in violazione della lettera a, oppure lo sfrutta per sè o per altri.

1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettere a e c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

4 RS 952.0 5 RS 954.1

101-04/10.450n/WAK--CER

N a t i o n a l r a t

C o n s e i l n a t i o n a l

C o n s i g l i o n a z i o n a l e

C u s s e g l n a z i u n a l

Ai destinatari della procedura di consultazione dell’iniziativa parlamentare «Punire severamente la vendita di dati bancari»

Commissione dell’economia

e dei tributi

CH-3003 Berna

Il presidente

20 novembre 2013

10.450 Iniziativa parlamentare. Punire severamente la vendita di dati bancari. Avvio della procedura di consultazione

Gentili signore e signori,

nel quadro dell'iniziativa parlamentare «Punire severamente la vendita di dati bancari», depositata il 17 giugno 2010 dal Gruppo PLR.I Liberali, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha adottato il 29 ottobre 2013 un progetto preliminare per una revisione della legge sugli investimenti collettivi, della legge sulle banche e della legge sulle borse. Il progetto prevede di estendere le fattispecie penali della violazione del segreto professionale contenute nelle leggi summenzionate alle persone che rivelano a terzi segreti che sono stati loro confidati in violazione del segreto professionale o che sfruttano tali segreti per sé o per altri. Inoltre, le persone che, violando il segreto professionale, ottengono per sé o per altri un vantaggio patrimoniale devono essere punite più severamente. Vi sottoponiamo pertanto questo progetto preliminare per parere nell’ambito della procedura di consultazione.

La procedura di consultazione è effettuata elettronicamente. Il progetto è consultabile alla pagina web della Cancelleria federale: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.

Il termine di consultazione è fissato al 28 febbraio 2014 compreso. Vi preghiamo di trasmettere la versione elettronica (p.f. versione-pdf e versione-Word) del vostro parere al più tardi entro tale data al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Per ulteriori informazioni sono volentieri a vostra disposizione il signore Marcello Fontana per la Commissione dell’economia e dei tributi (email: [email protected], tel. 031 322 97 35) e la signora Sarah Jungo (email: [email protected]; tel. 031 322 12 65) per il Dipartimento federale delle finanze.

Ringraziandovi sin d’ora sentitamente del vostro parere, vi porgiamo cordiali saluti.

Christophe Darbellay

Liste der ständigen Vernehmlassungsadressaten

Liste des destinataires

Elenco dei destinatari Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061) 1. Kantone / Cantons / Cantoni ........................................................................................... 2

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale 4

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna ............................................................................................. 6

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia .................................................................................................................... 6

Stand: 2.9.2013

1. Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich Kaspar Escher-Haus 8090 Zürich [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Bern Postgasse 68 Postfach 840 3000 Bern 8 [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Luzern Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern [email protected]

Standeskanzlei des Kantons Uri Postfach 6460 Altdorf [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Schwyz Postfach 6431 Schwyz [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Obwalden Rathaus Postfach 1562 6061 Sarnen [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Rathaus 6370 Stans [email protected]

Regierungskanzlei des Kantons Glarus Rathaus 8750 Glarus [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Zug Postfach 156 6301 Zug [email protected]

Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg [email protected] [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Solothurn Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Marktlatz 9 Postfach 4001 [email protected]

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Rathausstrasse 2 4410 Liestal [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Beckenstube 7 8200 Schaffhausen [email protected]

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Regierungsgebäude Postfach 9102 Herisau [email protected]

Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Marktgasse 2 9050 Appenzell [email protected]

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Regierungsgebäude 9001 St. Gallen [email protected]

Standeskanzlei des Kantons Graubünden Reichsgasse 35 7001 Chur [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Aargau Regierungsgebäude 5001 Aarau [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Thurgau Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld [email protected]

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Residenza Governativa 6501 Bellinzona [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Château cantonal 1014 Lausanne [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Palais du Gouvernement 1950 Sion [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Château 2001 Neuchâtel [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Case postale 3964 1211 Genève 3 [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont [email protected]

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)

Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7 [email protected]

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD

BDP Schweiz Postfach 119 3000 Bern 6 [email protected]

Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD

Postfach 5835 3001 Bern [email protected]

Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow c/o Stefan Keiser Enetriederstrasse 28 6060 Sarnen [email protected]

Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis Geschäftsstelle CSPO Postfach 3980 Visp [email protected]

Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV

Nägeligasse 9 Postfach 294 3000 Bern 7 [email protected]

FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali

Sekretariat Fraktion und Politik Neuengasse 20 Postfach 6136 3001 Bern [email protected] [email protected]

Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES

Waisenhausplatz 21 3011 Bern [email protected]

Grünliberale Partei glp Parti vert’libéral pvl

Postfach 367 3000 Bern 7 [email protected]

Lega dei Ticinesi (Lega) Lega dei Ticinesi casella postale 4562 6904 Lugano [email protected]

Mouvement Citoyens Romand (MCR) c/o Mouvement Citoyens Genevois (MCG) CP 340 1211 Genève 17 [email protected]

Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC

Postfach 8252 3001 Bern [email protected]

Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS

Postfach 7876 3001 Bern [email protected]

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband

Postfach 3322 Urtenen-Schönbühl [email protected]

Schweizerischer Städteverband

Monbijoustrasse 8 Postfach 8175 3001 Bern [email protected]

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete

Postfach 7836 3001 Bern [email protected]

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation

Postfach 8032 Zürich [email protected] [email protected]

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Postfach 3001 Bern [email protected]

Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori

Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich [email protected]

Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)

Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse 10 5200 Brugg [email protected]

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association

Postfach 4182 4002 Basel [email protected]

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)

Postfach 3000 Bern 23 [email protected]

Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)

Postfach 1853 8027 Zürich [email protected] [email protected]

Travail.Suisse Postfach 5775 3001 Bern [email protected]