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Il ruolo delle imprese impiantistiche nello scenario

2008-2010

Genova, 20 maggio 2008

Ing. Maurizio Esitini

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IL “PIANO” DEL GOVERNO

Risparmiare energia

Puntare sulle rinnovabili

due necessità che si traducono in

Occasione di sviluppo industriale e crescita per l’Italia

Vantaggio economico per i cittadini

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La legge 9 gennaio 1991, n. 10“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso

razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

Art. 1 “Finalità ed ambito di applicazione”• Migliorare i processi di trasformazione dell’energia• Ridurre i consumi di energia• Migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita

La Legge favorisce ed incentiva l’uso razionale dell’energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell’utilizzo dei manufatti, l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia.

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La legge 9 gennaio 1991, n. 10DPR 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, quarto comma, della Legge 10/91”, modificato ed integrato dal DPR 21 dicembre 1999, n. 551

• suddivide il territorio nazionale in 6 zone climatiche in funzione dei gradi - giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica;• individua i requisiti per il dimensionamento degli impianti termici;• fissa la periodicità delle verifiche sugli impianti termici;• prevede la termoregolazione e contabilizzazione del calore;• introduce la figura del “Terzo Responsabile”;• introduce il contratto “servizio-energia”

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Terzo Responsabile

Il “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale”.(DLgs 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale)

il nuovo Codice ambientale integra la definizione di Terzo Responsabile del DPR 412/93 (art. 1 lett. o) con l’evidente intento di responsabilizzare tale figura alle tematiche di carattere ambientale.

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Contratto servizio energia

• Che cosa è il contratto servizio energia

Il contratto servizio energia è uno strumento contrattuale, previsto dal DPR 412/93, finalizzato a promuovere il risparmio energetico nel riscaldamento degli edifici civili, attraverso l’ammodernamento delle centrali termiche e l’uso razionale del calore fornito dagli impianti, assicurando nel contempo negli edifici le condizioni di comfort previste dalla legge.

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Contratto servizio energia• Il contratto servizio energia è stata una forma contrattuale innovativa

perché:

• Ha unito i concetti di comfort e di risparmio energetico fornendo comunque il livello di comfort richiesto dagli utenti;

• Ha individuato nel miglioramento degli impianti che producono e utilizzano l’energia, lo strumento per garantire comfort e risparmio energetico.

• Per stipulare il contratto servizio energia è obbligatorio effettuare preliminarmente la diagnosi energetica dell’edificio-impianto in quanto è è indispensabile per valutare la redditività degli investimenti da eseguire per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.

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Dalla Manutenzione ai servizi integrati

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Il ‘piccolo’ mercato della manutenzione, fatto all’inizio di “signore Maria”, si è trovato così ad operare in un nuovo contesto fatto di Global service, di facity management, di Project financing e partenariato pubblico e privato, ma anche in relazione con l’evoluzione del mondo dei servizi e soprattutto delle commodities.

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Certificati bianchiDal 1° gennaio 2005 è entrato in funzione il meccanismo dei "certificati bianchi" (titoli di efficienza energetica commercializzabili), definito dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004, uno sull’elettricità e uno sul gas (abrogano i precedenti decreti 24 aprile 2001)

incentivare il ricorso a tecnologie energeticamente efficienti

I TEE sono emessi dal Gestore del mercato elettrico (GME) a favore dei distributori,delle società controllate dai distributori medesimi o a favore di società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO) con l’obiettivo di certificare la riduzione dei consumi conseguita attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.

Più di 170 ESCO accreditate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Il meccanismo proposto, innovativo a livello mondiale, prevede la creazione di un mercato di titoli di efficienza energetica, attestanti gli interventi realizzati, per certi versi simile a quello dei certificati verdi per la generazione di energia elettrica da rinnovabili.

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Certificati bianchiRisultati dei primi due anni

I principali ambiti di intervento

interventi sugli usi elettrici nel settore civile (sostituzione di lampadine ed elettrodomestici con modelli a basso consumo, ecc.), riduzione dei fabbisogni termici nel settore civile (sostituzione di caldaie e scaldabagno con modelli ad alto rendimento, interventi sull’involucro edilizio, ecc.), interventi su sistemi di produzione e distribuzione di energia in ambito civile (pannelli fotovoltaici, impianto di cogenerazione, sistemi di teleriscaldamento, ecc.), miglioramento dell'efficienza nell'illuminazione pubblica (lampade ad alta efficienza, sistemi di regolazione automatica dei livelli di illuminazione, ecc.), interventi di varia natura nel settore industriale.

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Ripartizione percentuale degli interventi

• 55% Usi elettrici nel settore civile• 16% Fabbisogni termici nel settore civile• 12% Illuminazione pubblica• 11% Produzione e distribuzione di energia in ambito

civile• 6% Usi termici ed elettrici nell'industria

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Certificati bianchiRisultati dei primi due anni

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Certificati bianchiRisultati dei primi due anni

scheda n. Risparmi energetici certificati NORD CENTRO SUD al 31/5/07

1. lampade fluorescenti compatte 476.308 39% 36% 25% 2. scalda-acqua a gas 170 35% 62% 3% 3. caldaia unifamiliare a 4 stelle a gas 4.104 76% 23% 1% 4. scalda-acqua a gas più efficienti 205 77% 23% 0% 5. doppi vetri 8.934 99% 1% 0% 6. Isolamento edifici per riscaldamento 528 55% 32% 14% 7. impianti fotovoltaici 1.680 48% 25% 27% 8. collettori solari 34.708 32% 35% 33% 9. inverter in motori elettrici < 22 kW 1.136 10% 88% 2% 10. decompressione del gas naturale 1.231 84% 0% 16% 11. motori a più alta efficienza 158 65% 19% 16% 12. elettrodomestici di classe A 7.078 68% 19% 13% 13a. EBF in ambito residenziale 58.827 59% 28% 13% 13b. EBF in alberghi e pensioni 214 89% 1% 10% 13c. EBF in impianti sportivi 2.569 30% 43% 27% 14. RA in ambito residenziale 24.375 56% 32% 12% 15. pompe di calore elettriche - - - - 16. inverter in motori elettrici > 22 kW 5.171 71% 29% 0% 17. regolatori di flusso luminoso per PI 7.271 21% 30% 49% 18. Sostituzione di lampade per PI 92.712 48% 21% 31% 19. condizionatori di classe A 250 20% 73% 6% 20. Isolamento edifici per raffrescamento 2 100% 0% 0% 21. piccoli sistemi di cogenerazione 8.150 78% 12% 10% 22. sistemi di teleriscaldamento 73.767 96% 3% 2% 809.548

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Certificati bianchiCon la Direttiva 32/2006 del 5 aprile 2006 concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici la Commissione europea ha esplicitamente indicato i certificati bianchi come uno degli strumenti che gli stati membri possono utilizzare per conseguire l’obiettivo di contenere i consumi energetici del 9% al 2016.

Recepimento italiano della Direttiva 32/2006 entro giugno 2008

ESCO persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;

ESPCo soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l’offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’energia;

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Liberalizzazione dei mercati energia elettrica e gas

Dal 1° luglio 2007 in Italia, come nel resto d’Europa, è scattata la completa liberalizzazione della domanda di energia, in attuazione delle Direttive UE 54 (elettricità) e 55 (gas) del 2003

una ‘rivoluzione’ che nel nostro Paese riguarda quasi 30 milioni di famiglie che possono scegliere liberamente il proprio fornitore

Per l’energia elettrica, la libertà di scelta è stata introdotta in Italia a partire dal 1999 per i clienti con consumi più elevati, ed è stata via via estesa ai clienti con consumi più bassi. Dal 1 luglio 2004 tutti i clienti non domestici sono liberi di scegliere il proprio fornitore.

Per il gas tutti i consumatori possono scegliersi il venditore già dal gennaio 2003, in quanto l’Italia ha anticipato le scadenze europee sulla liberalizzazione.

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Direttiva 2002/91/CELa Comunità Europea ha rilevato che l’energia impiegata nel settore civile

(residenziale e terziario), composto per la maggior parte di edifici, rappresenta oltre il 40% del consumo finale di energia della

Comunità. Industria

TrasportiResidenziale e terziario

5% 14%

4%

9%

52%16%

31%

28%

41%

Altro

Raffrescamento

Illuminazione

CucinaAcqua calda sanitaria

Riscaldamento degli ambienti

Consumo energetico negli edifici del terziario nei paesi UE Consumo energetico negli edifici del residenziale nei paesi UE

57%

25%

11%

7% Cucina

Riscaldamento degli ambienti

Acqua calda sanitaria

Apparecchi elettrici

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Direttiva 2002/91/CE

I principali consumi energetici sono dovuti al riscaldamento degli ambienti abitati:

• Fabbisogno energetico edificio convenzionale Italiano :150 kWh/m2*a

• Fabbisogno energetico edificio di vecchia costruzione (ante Dlg 373/73) :

• 250 kWh/m2*a• Lo standard Europeo degli edifici a basso consumo

(Low energy Building) è: 25 – 60 kWh /(m2*a)

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Direttiva 2002/91/CEsul rendimento energetico nell’edilizia

Promuove il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne,

nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi

pubblicata il 4 gennaio 2003 recepita dall’Italia con il DLgs 19 agosto 2005, n. 192 (in vigore dal 8 ottobre 2005), integrato e modificato dal DLgs 29 dicembre 2006, n. 311 (in vigore dal 2 febbraio 2007)

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.. disciplina:

• la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;

• requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici;

• i criteri generali per la certificazionecertificazione energeticaenergetica degli edifici;

• le ispezioni periodicheispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;

• i criteri per la qualificazione degli esperti per la certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

DLgs 192/05 modificato dal DLgs 311/06…

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Fonti rinnovabili DLgs 192/05 modificato dal DLgs 311/06

Obbligatorio l’uso delle fonti rinnovabili per coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria di acqua calda sanitaria (20% per gli edifici nei centri storici) nei seguenti casi:

costruzione di nuovi edifici; installazione di nuovi impianti termici; ristrutturazione di impianti termici esistenti.

ObbligatorioObbligatorio installare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nei seguenti casi:

costruzione di nuovi edifici; ristrutturazione integrale oppure demolizione e ricostruzione di edifici

esistenti con superficie utile superiore a 1000 m2

Per le modalità applicative di tali obblighi si rimanda ai decreti in preparazione al Ministero dello Sviluppo Economico

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Purtroppo i decreti attuativi sono ancora in preparazione (2 DPR e 1 DM) e alcune Regioni hanno già legiferato in materia di certificazione energetica e di qualificazione degli esperti certificatori in virtù

Art. 17 del d.lgs. 192/05

“Clausola di cedevolezza”

Le disposizioni statali contenute nel decreto 192/05 e s.m.i si applicano fintanto che le Regioni e Province Autonome non recepiscono autonomamente la direttiva 2002/91/CE

DLgs 192/05 modificato dal DLgs 311/06…

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Situazione del settore civileComposizione del parco edilizio

circa 13 milioni di edifici (in 26,5 milioni di unità abitative, occupate da 21milioni di famiglie)

circa 11milioni anteriori alla L. 373/73100-150mila nuove unità/anno, in circa

70mila edifici, pari a circa lo 0,6% dell’esistente.

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Intervenire solo sugli edifici nuovi….

NON RISOLVE IL PROBLEMA

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Nel quadro delle misure di politica energetico-ambientali …

.. le leggi Finanziarie 2007 e 2008 introducono specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di specifici interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su edifici esistenti…

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.. L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 2010 per la riqualificazione energetica degli edifici-impianti, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

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… in aggiunta: le tariffe incentivanti per l’installazione dei pannelli

fotovoltaici (Conto energia) gli incentivi per la produzione di energia da fonti

rinnovabili (certificati verdi) e l’efficienza energetica in edilizia (certificati bianchi)

la promozione dell’uso della cogenerazione per il teleriscaldamento

la riduzione dell’ICI per le abitazioni che installino impianti alimentati da fonti rinnovabili

risparmio e efficienza energetica, due componenti strutturali del mercato delle costruzioni

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INTERVENTI AGEVOLATI

• Art. 1, comma 344, legge 296/2006:

Spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nel DM 11 marzo 2008.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.

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INTERVENTI AGEVOLATI

• Art.1, comma 345, legge 296/2006:

Spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi … a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della tabella 3 allegata alla legge finanziaria 2007.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.

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INTERVENTI AGEVOLATI

• Art. 1, comma 346, legge 296/2006:

Spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.

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INTERVENTI AGEVOLATI

• Art. 1, comma 347, legge 296/2006:

Spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.

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INTERVENTI AGEVOLATI

• Art. 1, comma 286, legge 244/2007:

Spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.

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La Finanziaria 2007 ha ristretto il campo di applicazione dell’aliquota agevolata (10%) prevista per il contratto servizio-energia limitandone l’applicazione alle sole prestazioni di servizi rese, nell’ambito del contratto servizio-energia, per la fornitura di energia termica prodotta da fonte rinnovabile o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

(Risoluzione del 10/05/2007 n. 94 dell’Agenzia delle Entrate)

Contratto servizio-energia

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Ruolo del mercato impiantistico

Dovrà sviluppare la capacità di gestire globalmente dei servizi finalizzati a rendere gli edifici sempre più flessibili e funzionali.

Dovrà avere la capacità di realizzare progetti integrati per mettere in campo soluzioni innovative e versatili che tutelino l’ambiente e riducano i costi di esercizio.

Dovrà acquisire conoscenze, metodologie e strumenti fortemente specialistici e multidisciplinari

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La vera chiave di successo…

Tutto ciò sarà possibile solo se saremo in grado di fare “sistema” in senso generale… sviluppando delle politiche attive e sensibilizzando gli operatori nei confronti di queste tematiche che, se avvicinate nel modo corretto, non possono che trasformarsi in grandi e positive opportunità per tutti noi e per la società nel suo complesso.

Ruolo del mercato impiantistico

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE