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di Armando Urbano
Aspetti operativi del nuovo
processo tributario
L’accertamento esecutivo
Il contributo unificato
La nuova nota di iscrizione a ruolo
Le controversie minori: “Reclamo e mediazione”
La chiusura liti fiscali pendenti fino a Euro 20.000,00
D.L. 6 luglio 2011, n. 98,
conv. con L. 15 luglio 2011, n. 111
L’accertamento esecutivo
L’introduzione del contributo unificato nei ricorsi tributari.
L’obbligo di indicazione dell’indirizzo posta elettronica
certificata e del numero di fax del difensore, oltre al codice
fiscale del contribuente, nel primo atto difensivo;
L’abrogazione del bollo sugli atti;
La nuova nota di iscrizione a ruolo;
Le controversie minori: “reclamo e mediazione”
La chiusura delle liti fiscali pendenti fino a € 20.000,00.
Art. 29, D.L. 78/2010
Art. 7, co. 2 D.L. 70/2011
Art. 23, co. 30, D.L. 98/2011
Oggetto: Tutti gli avvisi di accertamento
emessi dall’Agenzia delle Entrate e riferiti ai
periodi d’imposta a partire dal 2007
diventano esecutivi trascorsi 60 giorni dalla
loro notifica.
Decorrenza: atti emessi dal 01.10.2011
Imposte: Iva - Irap – Irpef e relative
addizionali/Ires – Imposte sostitutive –
Ritenute alla fonte – Sanzioni collegate ai
tributi non versati
Atti esclusi:
• Avvisi per controlli formali dichiarazioni
• Avvisi per controlli sostanziali dichiarazioni
•Tributi riscossi da Equitalia ed emessi da
Comuni o altri enti diversi dall’Agenzia delle
Entrate
Per i suddetti atti vige la regola finora prevista:
iscrizione a ruolo
invio cartella esattoriale
Strumenti deflattivi del
contenzioso
Impugnazione dell’atto di accertamento
Autotutela
Acquiescenza
Accertamento con adesione
Autotutela Acquiescenza
Sospende per 90 giorni i termini di
presentazione ricorso e pagamento.
Riduce ad 1/3 le sanzioni irrogate.
Si può o meno raggiungere un
accordo.
Da presentare entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento,
permette la sospensione provvisoria (giudiziale, urgente e
amministrativa) di un terzo della pretesa fiscale.
E’ richiesto il pagamento del contributo unificato.
Richiesta di
modifica
parziale
o sgravio
dell’atto di
accertamento
Pagare quanto dovuto
usufruendo della riduzione ad almeno 1/3 delle sanzioni
irrogate
Accertamento con
adesione
Ricorso
Fac-simile istanza di autotutela
SPETT.LE AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ………..
Oggetto: Richiesta di annullamento in autotutela dell’Avviso di Accertamento n. …………………..,
notificato in data ………….. per l’anno d’imposta ……...
Il sottoscritto ………….. nato a ………… il ………, residente in ……….. alla via …………,
avente Cod.Fis. …………...… e P.IVA …………….., nella qualità di ………………………..
PREMESSO
• che, in data …………., codesto Ufficio ha emesso l’Avviso in oggetto concernente l’anno d’imposta …………….;
• che l’Avviso di Accertamento è relativo a……………………………………………...;
• che da tale avviso ne scaturisce ………………………………………………………...;
CONSIDERATO
che tale atto è da considerarsi illegittimo ed infondato in quanto ...………………………..
Per tutto quanto fin qui premesso e considerato, il sottoscritto, con la presente istanza
CHIEDE
a codesto Spett.le Ufficio, sussistendo i requisiti di cui ai combinati disposti e successive modificazioni ed integrazioni, degli
artt. 68 del D.P.R. 287/1992 e 2 quater della Legge 656/1994, D.M. 37/1997 e C.M. n. 258/E del 04/11/1998, che venga
disposto l'annullamento d'ufficio in ossequio al principio di autotutela dell’atto di cui in premessa dandone comunicazione al
sottoscritto contribuente e all’INPS di ………per quanto concerne sia la materia di lavoro sia la gestione contributiva dei
commercianti.
Con perfetta osservanza.
Luogo e data (Firma del sottoscrittore)
Si allega le seguente documentazione in copia:
• Avviso di accertamento.
• Delega e documento d’identità.
• Eccetera.
Fac-simile delega
Spett.le AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ……….
OGGETTO: CONFERIMENTO DELEGA PER GLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA.
Il sottoscritto ………….. nato a ………… il ……….…, residente in ………..
alla via ……………..…, avente Cod.Fis. …………….……....… e P.IVA
………………….….., in qualità di ……………………….., preso atto
dell’Avviso di Accertamento n. ……………….. concernente l’anno d’imposta
……….…, con la presente conferisce,
D E L E G A
a ……………………… iscritto nell’albo …………………, con studio in
…………… al fine di trattare e/o definire il predetto atto presso gli Uffici
Finanziari di codesta Amministrazione, ritenendo fin d’ora rato e valido il di lui
operato.
Con osservanza.
Luogo e data (Firma del sottoscrittore)
Fac-simile istanza di accertamento con adesione
All’Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di …..
OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione ex art.6, D.Lgs. 218/1997.
Il sottoscritto ………….. nato a ………… il ………, residente in ……….. alla via …………,
avente Cod.Fis. …………...… e P.IVA …………….., nella qualità di ………………………..
PREMESSO
• che, in data …………., codesto Ufficio ha emesso l’Avviso di accertamento n…………….
concernente l’anno d’imposta …………….;
• che l’Avviso di Accertamento è relativo a………………………………………………….;
• che da tale avviso ne scaturisce ……………………………………………………………...;
Tutto quanto premesso, il sottoscritto
FA ISTANZA
affinché l’Ufficio in indirizzo voglia procedere alla formulazione della proposta di accertamento con
adesione in ordine all’atto richiamato in premessa al fine di una eventuale definizione in contraddittorio.
Con Osservanza
Luogo e data
(Firma del sottoscrittore)
Si allega:
Documento d’identità.
Mancata impugnazione dell’atto di accertamento
Trascorsi 30 giorni dalla esecutività dell’atto, il
diritto di recupero dei tributi viene trasferito al
concessionario della riscossione per l’incasso del
100% delle imposte oltre sanzioni ed interessi
nella misura massima, oltre l’aggio spettante.
Trascorsi 180 giorni dall’affidamento al
concessionario, questi potrà avviare
l’esecuzione forzata per il recupero delle
somme.
Misure cautelari
Fermo amministrativo: effettuato su beni mobili
registrati comporta il divieto del loro utilizzo.
Sequestro conservativo: effettuato su beni
mobili diversi.
Iscrizione d’ipoteca: in tal caso è previsto
l’invio della comunicazione d’iscrizione.
Esproprio: fase successiva alle precedenti, qualora
nessuna di esse portasse ad un esito positivo.
Non è possibile iscrivere ipoteca nei segueniti casi:
importo del debito < Euro 8.000,00
sulla prima casa del debitore se:
Importo del
debito
< Euro
20.000,00
L’immobile è
adibito
ad abitazione
principale
del debitore
Contestazione o
contestabilità in
giudizio
delle somme
dovute
Art. 37, co. 6, D.L. 98/2011
ATTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO UNIFICATO
Circolare Ministeriale 1/DF del 21.09.2011
• ricorso introduttivo
• appello principale e ricorso avverso le sentenze di primo e secondo grado
• appello incidentale
• riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione
alla Commissione tributaria provinciale o regionale
• istanza di revocazione
• ricorso in ottemperanza
• motivi aggiunti nei confronti di nuovi atti o provvedimenti depositati in
giudizio
• reclamo con o senza proposta di mediazione (articolo 17-bis, Dlgs 546/1992)
al momento del deposito nella segreteria della Commissione
• riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a
seguito di decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione
• atti di intervento dei litisconsorti
• reclamo contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale
ATTI ESENTI DAL CONTRIBUTO UNIFICATO
Circolare Ministeriale 1/DF del 21.09.2011
• istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, anche se proposta
con atto separato, antecedente o successivo alla proposizione del ricorso
principale
• istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni
• istanza di sospensione proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di
revocazione
• istanza di correzione materiale della sentenza
• riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto nei casi previsti dagli
articoli 39 e 40 del Dlgs 546/1992
• riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria dichiarata
competente
• motivi aggiunti proposti a integrazione o chiarimento di quelli contenuti nel
ricorso originario
• relazione depositata dal consulente tecnico
QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
UNIFICATO
Valore della lite Importo contributo unificato
Fino al Euro 2.582,28 Euro 30,00
Da Euro 2.582,28 ad Euro 5.000,00 Euro 60,00
Da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00 Euro 120,00
Da Euro 25.000,00 ad Euro 75.000,00 Euro 250,00
Da Euro 75.000,00 ad Euro 200.000,00Euro 500,00
Oltre Euro 200.000,00Euro 1.500,00
DICHIARAZIONE DA APPORRE NEL RICORSO(Ex art. 14, co.3-bis, DPR 115/2002)
Ai sensi dell’art. 12, co. 5, D.Lgs. 546/1992, si dichiara
che il valore della presente controversia è pari ad
Euro__________, e pertanto l’importo dovuto a titolo
di contributo unificato previsto dall’art. 13, co. 6-quater,
D.P.R. 30.05.2002, n. 115 è pari ad
Euro____________.
L’omissione di tale dichiarazione all’interno del ricorso,
comporta l’applicabilità del contributo unificato nella misura
massima prevista.
ATTI CON VALORE INDETERMINABILE
Circolare Ministeriale 1/DF del 21.09.2011
Nei casi in cui il valore della lite sia indeterminabile come
ad esempio:- Controversie relative al diniego di iscrizione all’anagrafe
delle Onlus;
- Controversie relative ad operazioni catastali;
- Impugnazione del provvedimento di autotutela
- Ricorsi contro fermi amministrativi, ipoteche, interpelli
disapplicativi
Il contributo unificato si applica nel seguente modo:
Ricorsi notificati dal 07.07.11 al 16.09.11 = € 30,00;
Ricorsi notificati dal 17.09.11 in poi = € 120,00
MODALITA’ DI PAGAMENTO
DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Modello F23 cartaceo o telematico
Codice tributo 941-T e Codice Ufficio Comm.Trib.
Presso le rivendite di generi di monopolio e valori
bollati
Presso gli uffici postali a mezzo bollettino di c/c
intestato alla sezione della Tesoreria dello Stato
competente per la provincia
PRENOTAZIONE A DEBITO
DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Art. 3, D.P.R. 30-5-2002, n. 115(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia)
Il contributo unificato non è soggetto all’immediato
pagamento ma verrà successivamente corrisposto dalla
parte soccombente nel secondo grado di giudizio.
CASI PARTICOLARI
Nel caso in cui il ricorso venga vinto
parzialmente dalle parti il contributo unificato
verrà pagato da entrambe e calcolato sugli
importi risultanti a proprio carico
CASI PARTICOLARI
Versamento eccedenteOmesso o insufficiente
versamento
Rimborso da richiedere a
mezzo di apposita istanza,
entro il termine di
decadenza di due anni,
decorrente dal giorno in
cui è stato eseguito il
versamento.
Obbligo di riscossione da
parte dell’Ufficio con
applicazione di sanzione
dal 100% al 200%
dell’imposta dovuta e
interessi legali da
calcolarsi sull’importo
iscritto a ruolo.
DATI OBBLIGATORI DA INDICARE NEL
RICORSO
• Indirizzo di posta elettronica certificata e numero
di fax del difensore;
• Codice fiscale della parte
IN CASO DI OMISSIONE:
MAGGIORAZIONE DEL 50% DEL
CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO
Art. 2, comma 35-quater,
lettera c, del D.L. 138/2011
Dal 17.09.2011 è in vigore la nuova Nota di
iscrizione a ruolo.
• Va depositata al momento della costituzione in
giudizio;
• Deve contenere tutti i dati di riferimento della
controversia compreso anche il valore della lite e
del relativo contributo unificato, nonché la
modalità utilizzata per il versamento dello stesso.
Art. 2, comma 35-quater, lettera c, del D.L. 138/2011
(modifica all'articolo 22, del D.lgs 546/92)
Se richieste nel ricorso
Se valore delle imposte
oggetto della lite inferiore
a € 20.000,00
Numero totale
degli allegati
Importo indicato
nell’accertamento
Se non presente barrare
Calcolare in base al valore
della lite
Barrare la
casella che
interessa
Applicare l’originale del
contrassegno in caso di
pagamento presso una rivendita
generi di monopolio
Compilare con i dati
richiesti
01
01
Inserire data notifica
ricorso alla controparte
Compilare con i dati desunti
dall’avviso di accertamento
01
Barrare le caselle che
interessano e compilare
con i dati mancanti
Importo atto
comprensivo delle
sanzioni
Barrare le caselle che
interessano a seconda
dell’atto che s’impugna
Barrare le caselle che
interessano a seconda
dell’atto che s’impugna
Riepilogare il numero dei moduli di
cui è composta la nota di iscrizione
Apporre firma del ricorrente
Art. 39, co.11, D.L. 98/2011
Oggetto: Il cd “reclamo” è una fase introduttiva del
ricorso vero e proprio, una sorta di proposta
(obbligatoria pena l’inammissibilita’ del ricorso) fatta dal
contribuente al fine di chiudere preventivamente una
causa o per far si che l’ufficio possa formulare una
controproposta
Entrata in vigore: atti notificati dal 01.04.2012
Ambito applicativo: controversie emesse
dall’Agenzia delle Entrate con un valore massimo di
Euro 20.000,00
Destinatario: Direzione Provinciale o Regionale
che ha emanato l’atto
Contenuti: Il reclamo può contenere una richiesta
di sgravio totale della pretesa impositiva o una
proposta di “mediazione” con la quale il
contribuente ridetermina le somme richieste
dall’Ufficio
Effetti: L’Ufficio può: accettare le richieste del
ricorrente, presentare anch’egli una controproposta
di mediazione o rigettare l’intero reclamo
Mancato accordo: Nel caso in cui l’Ufficio
rigetti il reclamo, oppure il contribuente decorsi
90 giorni rifiuti la proposta dell’Ufficio, il
reclamo stesso costituirà un vero e proprio
ricorso a cui seguirà la costituzione in giudizio da
effettuarsi entro 30 giorni dal rigetto o dal rifuto
Spese: In aggiunta alle spese di giudizio, la parte
soccombente verserà una quota pari al 50% delle
stesse a titolo di rimborso spese processuali.
Contenuto:
1. Sottoscrizione del difensore/incarico, indirizzo pec enumero di fax
2. CommissioneTributaria di riferimento
3. Dati del ricorrente, legale rappresentante, residenzao sede, codice fiscale
4. Ufficio nei cui confronti viene emesso il reclamo
5. Riferimenti dell’atto impugnato e oggetto della lite
6. Motivazioni a difesa del contribuente
7. Proposta di mediazione o sgravio della lite