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di Armando Urbano Aspetti operativi del nuovo processo tributario L’accertamento esecutivo Il contributo unificato La nuova nota di iscrizione a ruolo Le controversie minori: “Reclamo e mediazione” La chiusura liti fiscali pendenti fino a Euro 20.000,00

Aspetti operativi del nuovo processo tributario contribuente e all’INPSdi ………per quanto concerne sia la materia di lavoro sia la gestione contributiva dei commercianti. Con

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di Armando Urbano

Aspetti operativi del nuovo

processo tributario

L’accertamento esecutivo

Il contributo unificato

La nuova nota di iscrizione a ruolo

Le controversie minori: “Reclamo e mediazione”

La chiusura liti fiscali pendenti fino a Euro 20.000,00

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D.L. 6 luglio 2011, n. 98,

conv. con L. 15 luglio 2011, n. 111

L’accertamento esecutivo

L’introduzione del contributo unificato nei ricorsi tributari.

L’obbligo di indicazione dell’indirizzo posta elettronica

certificata e del numero di fax del difensore, oltre al codice

fiscale del contribuente, nel primo atto difensivo;

L’abrogazione del bollo sugli atti;

La nuova nota di iscrizione a ruolo;

Le controversie minori: “reclamo e mediazione”

La chiusura delle liti fiscali pendenti fino a € 20.000,00.

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Art. 29, D.L. 78/2010

Art. 7, co. 2 D.L. 70/2011

Art. 23, co. 30, D.L. 98/2011

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Oggetto: Tutti gli avvisi di accertamento

emessi dall’Agenzia delle Entrate e riferiti ai

periodi d’imposta a partire dal 2007

diventano esecutivi trascorsi 60 giorni dalla

loro notifica.

Decorrenza: atti emessi dal 01.10.2011

Imposte: Iva - Irap – Irpef e relative

addizionali/Ires – Imposte sostitutive –

Ritenute alla fonte – Sanzioni collegate ai

tributi non versati

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Atti esclusi:

• Avvisi per controlli formali dichiarazioni

• Avvisi per controlli sostanziali dichiarazioni

•Tributi riscossi da Equitalia ed emessi da

Comuni o altri enti diversi dall’Agenzia delle

Entrate

Per i suddetti atti vige la regola finora prevista:

iscrizione a ruolo

invio cartella esattoriale

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Strumenti deflattivi del

contenzioso

Impugnazione dell’atto di accertamento

Autotutela

Acquiescenza

Accertamento con adesione

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Autotutela Acquiescenza

Sospende per 90 giorni i termini di

presentazione ricorso e pagamento.

Riduce ad 1/3 le sanzioni irrogate.

Si può o meno raggiungere un

accordo.

Da presentare entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento,

permette la sospensione provvisoria (giudiziale, urgente e

amministrativa) di un terzo della pretesa fiscale.

E’ richiesto il pagamento del contributo unificato.

Richiesta di

modifica

parziale

o sgravio

dell’atto di

accertamento

Pagare quanto dovuto

usufruendo della riduzione ad almeno 1/3 delle sanzioni

irrogate

Accertamento con

adesione

Ricorso

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Fac-simile istanza di autotutela

SPETT.LE AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ………..

Oggetto: Richiesta di annullamento in autotutela dell’Avviso di Accertamento n. …………………..,

notificato in data ………….. per l’anno d’imposta ……...

Il sottoscritto ………….. nato a ………… il ………, residente in ……….. alla via …………,

avente Cod.Fis. …………...… e P.IVA …………….., nella qualità di ………………………..

PREMESSO

• che, in data …………., codesto Ufficio ha emesso l’Avviso in oggetto concernente l’anno d’imposta …………….;

• che l’Avviso di Accertamento è relativo a……………………………………………...;

• che da tale avviso ne scaturisce ………………………………………………………...;

CONSIDERATO

che tale atto è da considerarsi illegittimo ed infondato in quanto ...………………………..

Per tutto quanto fin qui premesso e considerato, il sottoscritto, con la presente istanza

CHIEDE

a codesto Spett.le Ufficio, sussistendo i requisiti di cui ai combinati disposti e successive modificazioni ed integrazioni, degli

artt. 68 del D.P.R. 287/1992 e 2 quater della Legge 656/1994, D.M. 37/1997 e C.M. n. 258/E del 04/11/1998, che venga

disposto l'annullamento d'ufficio in ossequio al principio di autotutela dell’atto di cui in premessa dandone comunicazione al

sottoscritto contribuente e all’INPS di ………per quanto concerne sia la materia di lavoro sia la gestione contributiva dei

commercianti.

Con perfetta osservanza.

Luogo e data (Firma del sottoscrittore)

Si allega le seguente documentazione in copia:

• Avviso di accertamento.

• Delega e documento d’identità.

• Eccetera.

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Fac-simile delega

Spett.le AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ……….

OGGETTO: CONFERIMENTO DELEGA PER GLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE

FINANZIARIA.

Il sottoscritto ………….. nato a ………… il ……….…, residente in ………..

alla via ……………..…, avente Cod.Fis. …………….……....… e P.IVA

………………….….., in qualità di ……………………….., preso atto

dell’Avviso di Accertamento n. ……………….. concernente l’anno d’imposta

……….…, con la presente conferisce,

D E L E G A

a ……………………… iscritto nell’albo …………………, con studio in

…………… al fine di trattare e/o definire il predetto atto presso gli Uffici

Finanziari di codesta Amministrazione, ritenendo fin d’ora rato e valido il di lui

operato.

Con osservanza.

Luogo e data (Firma del sottoscrittore)

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Fac-simile istanza di accertamento con adesione

All’Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di …..

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione ex art.6, D.Lgs. 218/1997.

Il sottoscritto ………….. nato a ………… il ………, residente in ……….. alla via …………,

avente Cod.Fis. …………...… e P.IVA …………….., nella qualità di ………………………..

PREMESSO

• che, in data …………., codesto Ufficio ha emesso l’Avviso di accertamento n…………….

concernente l’anno d’imposta …………….;

• che l’Avviso di Accertamento è relativo a………………………………………………….;

• che da tale avviso ne scaturisce ……………………………………………………………...;

Tutto quanto premesso, il sottoscritto

FA ISTANZA

affinché l’Ufficio in indirizzo voglia procedere alla formulazione della proposta di accertamento con

adesione in ordine all’atto richiamato in premessa al fine di una eventuale definizione in contraddittorio.

Con Osservanza

Luogo e data

(Firma del sottoscrittore)

Si allega:

Documento d’identità.

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Mancata impugnazione dell’atto di accertamento

Trascorsi 30 giorni dalla esecutività dell’atto, il

diritto di recupero dei tributi viene trasferito al

concessionario della riscossione per l’incasso del

100% delle imposte oltre sanzioni ed interessi

nella misura massima, oltre l’aggio spettante.

Trascorsi 180 giorni dall’affidamento al

concessionario, questi potrà avviare

l’esecuzione forzata per il recupero delle

somme.

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Misure cautelari

Fermo amministrativo: effettuato su beni mobili

registrati comporta il divieto del loro utilizzo.

Sequestro conservativo: effettuato su beni

mobili diversi.

Iscrizione d’ipoteca: in tal caso è previsto

l’invio della comunicazione d’iscrizione.

Esproprio: fase successiva alle precedenti, qualora

nessuna di esse portasse ad un esito positivo.

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Non è possibile iscrivere ipoteca nei segueniti casi:

importo del debito < Euro 8.000,00

sulla prima casa del debitore se:

Importo del

debito

< Euro

20.000,00

L’immobile è

adibito

ad abitazione

principale

del debitore

Contestazione o

contestabilità in

giudizio

delle somme

dovute

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Art. 37, co. 6, D.L. 98/2011

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ATTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO UNIFICATO

Circolare Ministeriale 1/DF del 21.09.2011

• ricorso introduttivo

• appello principale e ricorso avverso le sentenze di primo e secondo grado

• appello incidentale

• riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione

alla Commissione tributaria provinciale o regionale

• istanza di revocazione

• ricorso in ottemperanza

• motivi aggiunti nei confronti di nuovi atti o provvedimenti depositati in

giudizio

• reclamo con o senza proposta di mediazione (articolo 17-bis, Dlgs 546/1992)

al momento del deposito nella segreteria della Commissione

• riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a

seguito di decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione

• atti di intervento dei litisconsorti

• reclamo contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale

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ATTI ESENTI DAL CONTRIBUTO UNIFICATO

Circolare Ministeriale 1/DF del 21.09.2011

• istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, anche se proposta

con atto separato, antecedente o successivo alla proposizione del ricorso

principale

• istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni

• istanza di sospensione proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di

revocazione

• istanza di correzione materiale della sentenza

• riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto nei casi previsti dagli

articoli 39 e 40 del Dlgs 546/1992

• riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria dichiarata

competente

• motivi aggiunti proposti a integrazione o chiarimento di quelli contenuti nel

ricorso originario

• relazione depositata dal consulente tecnico

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QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

UNIFICATO

Valore della lite Importo contributo unificato

Fino al Euro 2.582,28 Euro 30,00

Da Euro 2.582,28 ad Euro 5.000,00 Euro 60,00

Da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00 Euro 120,00

Da Euro 25.000,00 ad Euro 75.000,00 Euro 250,00

Da Euro 75.000,00 ad Euro 200.000,00Euro 500,00

Oltre Euro 200.000,00Euro 1.500,00

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DICHIARAZIONE DA APPORRE NEL RICORSO(Ex art. 14, co.3-bis, DPR 115/2002)

Ai sensi dell’art. 12, co. 5, D.Lgs. 546/1992, si dichiara

che il valore della presente controversia è pari ad

Euro__________, e pertanto l’importo dovuto a titolo

di contributo unificato previsto dall’art. 13, co. 6-quater,

D.P.R. 30.05.2002, n. 115 è pari ad

Euro____________.

L’omissione di tale dichiarazione all’interno del ricorso,

comporta l’applicabilità del contributo unificato nella misura

massima prevista.

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ATTI CON VALORE INDETERMINABILE

Circolare Ministeriale 1/DF del 21.09.2011

Nei casi in cui il valore della lite sia indeterminabile come

ad esempio:- Controversie relative al diniego di iscrizione all’anagrafe

delle Onlus;

- Controversie relative ad operazioni catastali;

- Impugnazione del provvedimento di autotutela

- Ricorsi contro fermi amministrativi, ipoteche, interpelli

disapplicativi

Il contributo unificato si applica nel seguente modo:

Ricorsi notificati dal 07.07.11 al 16.09.11 = € 30,00;

Ricorsi notificati dal 17.09.11 in poi = € 120,00

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MODALITA’ DI PAGAMENTO

DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Modello F23 cartaceo o telematico

Codice tributo 941-T e Codice Ufficio Comm.Trib.

Presso le rivendite di generi di monopolio e valori

bollati

Presso gli uffici postali a mezzo bollettino di c/c

intestato alla sezione della Tesoreria dello Stato

competente per la provincia

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PRENOTAZIONE A DEBITO

DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Art. 3, D.P.R. 30-5-2002, n. 115(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

spese di giustizia)

Il contributo unificato non è soggetto all’immediato

pagamento ma verrà successivamente corrisposto dalla

parte soccombente nel secondo grado di giudizio.

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CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui il ricorso venga vinto

parzialmente dalle parti il contributo unificato

verrà pagato da entrambe e calcolato sugli

importi risultanti a proprio carico

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CASI PARTICOLARI

Versamento eccedenteOmesso o insufficiente

versamento

Rimborso da richiedere a

mezzo di apposita istanza,

entro il termine di

decadenza di due anni,

decorrente dal giorno in

cui è stato eseguito il

versamento.

Obbligo di riscossione da

parte dell’Ufficio con

applicazione di sanzione

dal 100% al 200%

dell’imposta dovuta e

interessi legali da

calcolarsi sull’importo

iscritto a ruolo.

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DATI OBBLIGATORI DA INDICARE NEL

RICORSO

• Indirizzo di posta elettronica certificata e numero

di fax del difensore;

• Codice fiscale della parte

IN CASO DI OMISSIONE:

MAGGIORAZIONE DEL 50% DEL

CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO

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Art. 2, comma 35-quater,

lettera c, del D.L. 138/2011

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Dal 17.09.2011 è in vigore la nuova Nota di

iscrizione a ruolo.

• Va depositata al momento della costituzione in

giudizio;

• Deve contenere tutti i dati di riferimento della

controversia compreso anche il valore della lite e

del relativo contributo unificato, nonché la

modalità utilizzata per il versamento dello stesso.

Art. 2, comma 35-quater, lettera c, del D.L. 138/2011

(modifica all'articolo 22, del D.lgs 546/92)

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Se richieste nel ricorso

Se valore delle imposte

oggetto della lite inferiore

a € 20.000,00

Numero totale

degli allegati

Importo indicato

nell’accertamento

Se non presente barrare

Calcolare in base al valore

della lite

Barrare la

casella che

interessa

Applicare l’originale del

contrassegno in caso di

pagamento presso una rivendita

generi di monopolio

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Compilare con i dati

richiesti

01

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01

Inserire data notifica

ricorso alla controparte

Compilare con i dati desunti

dall’avviso di accertamento

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01

Barrare le caselle che

interessano e compilare

con i dati mancanti

Importo atto

comprensivo delle

sanzioni

Barrare le caselle che

interessano a seconda

dell’atto che s’impugna

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Barrare le caselle che

interessano a seconda

dell’atto che s’impugna

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Riepilogare il numero dei moduli di

cui è composta la nota di iscrizione

Apporre firma del ricorrente

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Art. 39, co.11, D.L. 98/2011

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Oggetto: Il cd “reclamo” è una fase introduttiva del

ricorso vero e proprio, una sorta di proposta

(obbligatoria pena l’inammissibilita’ del ricorso) fatta dal

contribuente al fine di chiudere preventivamente una

causa o per far si che l’ufficio possa formulare una

controproposta

Entrata in vigore: atti notificati dal 01.04.2012

Ambito applicativo: controversie emesse

dall’Agenzia delle Entrate con un valore massimo di

Euro 20.000,00

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Destinatario: Direzione Provinciale o Regionale

che ha emanato l’atto

Contenuti: Il reclamo può contenere una richiesta

di sgravio totale della pretesa impositiva o una

proposta di “mediazione” con la quale il

contribuente ridetermina le somme richieste

dall’Ufficio

Effetti: L’Ufficio può: accettare le richieste del

ricorrente, presentare anch’egli una controproposta

di mediazione o rigettare l’intero reclamo

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Mancato accordo: Nel caso in cui l’Ufficio

rigetti il reclamo, oppure il contribuente decorsi

90 giorni rifiuti la proposta dell’Ufficio, il

reclamo stesso costituirà un vero e proprio

ricorso a cui seguirà la costituzione in giudizio da

effettuarsi entro 30 giorni dal rigetto o dal rifuto

Spese: In aggiunta alle spese di giudizio, la parte

soccombente verserà una quota pari al 50% delle

stesse a titolo di rimborso spese processuali.

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Contenuto:

1. Sottoscrizione del difensore/incarico, indirizzo pec enumero di fax

2. CommissioneTributaria di riferimento

3. Dati del ricorrente, legale rappresentante, residenzao sede, codice fiscale

4. Ufficio nei cui confronti viene emesso il reclamo

5. Riferimenti dell’atto impugnato e oggetto della lite

6. Motivazioni a difesa del contribuente

7. Proposta di mediazione o sgravio della lite

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