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Forum Solidarietà – Centro servizi Incontro Interregionale FIDAS NORD-OVEST
Parma - Incontro 1 ottobre 2016
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ASPETTI AMMINISTRATIVI-CONTABILI DELLE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
LIBRI SOCIALI E CONTABILI
L’organizzazione no-profit, quando assume le caratteristiche di
un’entità giuridicamente individuabile (autonomia patrimoniale,
decisionale, statutaria, ecc. – possesso di codice fiscale) come può essere
un’associazione di volontariato, deve tenere i libri sociali e i libri
contabili.
Per tali registri, in generale, non esiste l’obbligo bensì la mera facoltà
della preventiva vidimazione (presso un notaio o presso la CCIAA).
Questa formalità, pur non necessaria, può comunque risultare opportuna in
quanto accerta il numero delle pagine di ogni libro garantendone la loro
insostituibilità, e può contribuire ad attribuire maggior forza probatoria a
quanto riportato sui registri stessi.
Se l’ente esercita anche una attività commerciale, potrà risultare
necessaria la bollatura di solo alcuni dei libri contabili obbligatori, in
relazione al regime d’imposta prescelto.
LIBRI CONTABILI
Si distinguono in:
1. libri contabili istituzionali;
2. libri contabili fiscali.
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LIBRI CONTABILI ISTITUZIONALI;
Normalmente l’ente gestisce risorse finanziarie a vario titolo, per cui
la prudenza e il bisogno di essere trasparenti verso i soci consigliano di
tenere una ordinata contabilità, da una semplice “prima nota cassa” ad un
giornale in partita doppia.
La tenuta di una contabilità sistematica e cronologica, inoltre, pur
non essendo prevista normativamente (a differenza delle società
commerciali) risulta praticamente necessaria per poter redigere un
rendiconto affidabile di fine esercizio.
Ogni contabilità ordinata si basa su tre presupposti:
presenza dei documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute,
scontrini, ecc.)
gestione finanziaria fatta prevalentemente tramite cassa o c/c
bancario/postale (per il controllo dei movimenti finanziari)
attribuzione della sua tenuta ad un responsabile (Presidente o
Tesoriere).
Dai documenti e dalla contabilità si traggono gli elementi per la
redazione del bilancio o rendiconto annuale.
Si sottolinea che il bilancio, le scritture contabili e la relativa
documentazione vanno conservati fino allo scadere dei termini di
accertamento previsti dalle norme fiscali, indipendentemente dall'esercizio
o meno di attività commerciali. Questo perchè il fisco può sempre
contestare le attività svolte dall'associazione e può considerare imponibili
(ad esempio ai fini IRAP) o soggetti a ritenuta d’acconto importi esposti in
bilancio per i quali l'ente pensava di non avere alcun obbligo fiscale.
Se, peraltro, sussistono controversie (o rischi di controversie
potenziali) di diversa natura (fiscale, amministrativa, contrattuale, ecc.)
sarà necessario conservare la relativa documentazione probatoria per il
periodo di tempo necessario.
I termini di conservazione sono di 10 anni ai fini civilistici e di 5
anni ai fini fiscali, salva l'insorgenza di accertamenti e di relativo
contenzioso.
Come libro contabile di solito si utilizza un REGISTRO DI PRIMA
NOTA o un GIORNALE MASTRO.
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I dati registrati in questo libro serviranno per la redazione del
bilancio annuale (in alternativa si può utilizzare un programma di
contabilità di tipo aziendale installato su un computer):
a. Bilancio economico/patrimoniale (presuppone una contabilità in
partita doppia);
b. Rendiconto finanziario (presuppone una contabilità di prima nota
cassa/banca).
Quale sistema/libro contabile è consigliabile scegliere?
Se questo libro verrà tenuto a mano si suggerisce, per semplicità, di
registrare le operazioni in corso d’anno con il criterio di CASSA, cioè nel
momento in cui vi è l’effettivo movimento di denaro.
In presenza di un amministratore esperto in materia contabile si potrà
utilizzare il criterio di COMPETENZA (tecnica della partita doppia),
come avviene per i bilanci aziendali, con rilevazione delle operazioni nel
momento in cui esse sorgono.
Si sottolinea, infine, che per quelle associazioni (O.d.V., ONLUS)
che usufruiscono della normativa “Più dai meno versi” (Legge 14/05/2005
n. 80, art. 14), può rendersi necessario adottare una contabilità ordinaria, al
fine di accedere ai maggiori importi deducibili previsti dalla stessa
normativa (vd. parte fiscale della lezione)
LIBRI CONTABILI FISCALI:
Se una associazione di volontariato svolge anche una attività
commerciale, deve tenere le scritture contabili fiscali previste in base al
regime prescelto.
Essi sono, in generale:
1. libro giornale;
2. libro inventari;
3. registro beni ammortizzabili;
Essi devono essere numerati e non vidimati; nel caso di regimi
contabili semplificati, come ad es. il regime forfetario ex legge 398/91, si e’
esonerati dalla tenuta di alcuni dei registri di cui sopra.
In ogni caso sono esclusi i registri IVA in forza della norma
esonerativa contenuta nell’art. 8 della Legge 266/91.
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Lo svolgimento di una attività commerciale eccedente i limiti della
marginalità, peraltro, oltre a comportare l’obbligo di adozione dei registri
fiscali di cui sopra, produce come effetto, la perdita della qualifica di
ONLUS, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.L. 185/2008 convertito nella
Legge 28 gennaio 2009 n° 2, e il conseguente obbligo, tra l’altro, di inviare
telematicamente all’Agenzia delle Entrate il cosiddetto Modello EAS di
comunicazione di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.
CONTABILITA’ BILANCIO CONSUNTIVO E
RENDICONTO GESTIONALE
1 - I documenti contabili L’associazione gestisce denaro a vario titolo, per cui la prudenza e il
bisogno di essere trasparenti verso i soci consigliano di tenere una ordinata
contabilità, da una semplice “prima nota cassa” ad un giornale in partita
doppia.
Ogni contabilità ordinata si basa su tre presupposti:
presenza dei documenti giustificativi delle spese;
gestione finanziaria fatta prevalentemente tramite un c/c (per il controllo
dei movimenti finanziari);
attribuzione della sua tenuta ad un responsabile.
Le associazioni sportive dilettantistiche hanno l’obbligo per legge di
effettuare i movimenti di importo superiore a € 1.000,00 tramite c/c
bancari o sistemi bancari e postali similari (bonifici, assegni intestati,
carte di credito, ecc.), pena la perdita delle agevolazioni fiscali
Dai documenti e dalla contabilità si traggono gli elementi per la
redazione del bilancio annuale.
Si sottolinea che il bilancio, le scritture contabili e la relativa
documentazione vanno conservati fino allo scadere dei termini di
accertamento previsti dalle norme fiscali, indipendentemente
dall'esercizio o meno di attività commerciali. Questo perché il fisco può
sempre contestare le attività svolte dall'associazione e può considerare
imponibili (ad esempio ai fini IRAP) o soggetti a ritenuta d’acconto importi
esposti in bilancio per i quali l'ente pensava di non avere alcun obbligo
fiscale.
I termini di conservazione sono di 10 anni ai fini civilistici e di 5
anni ai fini fiscali, salva l'insorgenza di accertamenti e di relativo
contenzioso. In sostanza il bilancio e la documentazione ad esso collegata
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relativi all'esercizio chiuso al 31/12/15 vanno conservati almeno fino al
31/12/2020, per il fisco, e fino al 31/12/2025 per il codice civile.
E’ bene mettere in evidenza che la contabilità ha lo scopo di
registrare i movimenti di denaro e rispecchia solo parzialmente la realtà
operativa delle associazioni il cui obiettivo non è quello di produrre profitti,
ma quello di svolgere in modo efficiente ed efficace la propria missione.
Per questo motivo ogni associazione, oltre alla contabilità di cui parleremo
in seguito, dovrebbe raccogliere i dati fisici relativi alle proprie prestazioni,
sia per un controllo interno, sia per poter dimostrare alla collettività il
proprio operato: ore di lavoro gratuito dei soci-volontari, numero di utenti
assistiti, chilometri percorsi dalle ambulanze, ecc. Tutti questi dati “fisici”
possono ben comparire nella relazione di accompagnamento al bilancio
vero e proprio. Tra l’altro potrebbero anche tornare utili in caso di
contestazioni da parte del fisco sul concetto di attività prevalente ex art.
149 TUIR (v. sopra).
2 – La tenuta della contabilità istituzionale
2.1 – Criteri generali
Come libro contabile si suggerisce di utilizzare un GIORNALE
MASTRO. I dati registrati in questo libro serviranno per la redazione del
bilancio annuale: in alternativa si può utilizzare un programma di
contabilità di tipo aziendale installato su un computer o adattare a tale
scopo un foglio di Excel. Per semplicità, normalmente le operazioni in
corso d’anno sono registrate con il criterio di CASSA, cioè nel momento
in cui vi è l’effettivo movimento di denaro, riservandosi di inserire le voci
di credito e debito solo a fine anno. In presenza di un amministratore
esperto in materia contabile si potrà utilizzare il criterio di
COMPETENZA anche durante l’anno, come avviene per i bilanci
aziendali, con rilevazione delle operazioni nel momento in cui esse
sorgono, rilevando quindi i crediti e i debiti in corso d’anno.
Le registrazioni saranno effettuate con il metodo della PARTITA
DOPPIA, che garantisce la quadratura dei totali. In tale modo i movimenti
di denaro vengono registrati nei conti CASSA o BANCA e poi vengono
riclassificati in gruppi di COSTI e di RICAVI (detti CONTI
ECONOMICI), in funzione della redazione del bilancio annuale. Vi è poi
un conto che serve per raccogliere gli AVANZI/DISAVANZI dell’anno e
che costituisce il PATRIMONIO NETTO dell’ente.
Si ricorda che l’avanzo di esercizio non può mai essere distribuito ai
soci. Il disavanzo deve essere coperto con fondi dell’associazione, in
quanto i soci potrebbero anche rifiutare di versare quote aggiuntive
straordinarie.
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I dati debbono essere rilevati al lordo di IVA, in quanto le
associazioni non sono soggetti IVA per le attività istituzionali (e quindi non
recuperano l’IVA sugli acquisti e non l’addebitano sulle prestazioni),
mentre per le attività commerciali vi saranno comunque i registri fiscali
obbligatori da cui trarre i dati IVA per gli adempimenti periodici.
L’acquisto di beni strumentali può essere fatto gravare tutto
nell’anno di acquisto o, in alternativa, può essere ripartito su più anni
applicando lo schema degli “ammortamenti” (che diventano obbligatori
solo in presenza di attività commerciali).
2.2 – Il piano dei conti
Ogni associazione deve dotarsi di un proprio piano dei conti, che
consenta di raggiungere gli obiettivi tipici del bilancio visti sopra. Se la
contabilità viene tenuta a mano si consiglia di tenere pochi conti, se la
contabilità viene tenuta con un computer si possono esplodere i pochi conti
in vari sottoconti più analitici.
Particolare attenzione va sempre posta alla distinzione tra conti del
settore istituzionale e conti del settore commerciale.
3 – Forma e contenuto del bilancio
3.1 - Forma del bilancio
Fino ad oggi le associazioni possono redigere il bilancio in forma
libera, senza alcuno schema rigido da rispettare.
Il Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ha proposto un
primo schema di bilancio per gli enti non profit in genere, ricalcando
quello previsto dal C.C. per le società di capitali. In ogni caso si tratta di
uno schema facoltativo che può essere di qualche utilità, specie per gli enti
maggiormente organizzati e con personale amministrativo adeguato.
In ogni caso è bene che il bilancio dell'ente, a prescindere dal criterio
utilizzato, venga completato con la redazione anche di un inventario, in cui
compaia l’elenco dei beni posseduti alla chiusura dell'esercizio (tavoli,
sedie, computer, automobili, immobili) e dei crediti e debiti.
L’inventario può assumere molta importanza nel passaggio di consegne tra
il presidente uscente e quello entrante, che prende coscienza della
consistenza patrimoniale dell’associazione. Inoltre può essere utile ai fini
fiscali, se si considera che la legge e lo statuto impongono il divieto di
distribuire somme o beni ai soci o a terzi con finalità elusive.
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Occorre mettere in evidenza che vi sono due norme particolari che
obbligano taluni enti non profit a tenere un bilancio completo (stato
patrimoniale e conto economico) derivante da scritture contabili in partita
doppia.
1. Nel primo caso l’art. 20-bis del D.P.R: 600/73 obbliga le ONLUS
ordinarie (non quelle di diritto come le O.d.V. e le o.n.g.), con introiti
annuali superiori a € 51.645,69, a tenere obbligatoriamente il libro
giornale ed il libro inventari, nonché a redigere il bilancio completo.
2. Nel secondo caso l’art. 14 del D.L. 14/3/2005 n. 35 (convertito con L.
14/5/2005 n. 80) obbliga le ONLUS (tutte, anche le O.d.V. che sono
ONLUS di diritto) e le a.p.s. (iscritte nel registro nazionale e le
associazioni locali ad esse affiliate) che ricevono le speciali erogazioni
liberali disciplinate da tale norma (deducibili dal reddito del benefattore
nel minore importo tra il 10% del reddito stesso e € 70.000,00=) a tenere
un bilancio completo. In assenza di tale bilancio completo il fisco può
recuperare le agevolazioni in capo ai donatori e comminare le relative
sanzioni.
3.2 - Vidimazione dei registri Si ricorda che non vi è obbligo (bensì la mera facoltà) di vidimare le
scritture contabili presso il Notaio o il Registro Imprese o l’Agenzia delle
Entrate, comunque esse siano tenute. Non vanno più vidimati anche i
registri prettamente fiscali collegati alla eventuale attività commerciale (es.
registri IVA), tranne la bollatura del libro giornale e del libro inventari
(regime ordinario) per ogni 100 pagine.
3.3 - Criteri generali di redazione del bilancio I caratteri generali del bilancio consuntivo sono i seguenti:
Annuale;
obbligatorio (per legge e per statuto);
complessivo (comprende tutti i movimenti dell’ente);
chiaro e trasparente (come esposizione dei dati);
deve separare le voci del settore istituzionale da quelle del settore
commerciale (se esistente):
ha rilevanza anche fiscale.
Tali principi si evincono da varie norme di legge, previste sia per gli
enti non commerciali in genere, che per le O.d.V. e per le ONLUS:
a) l’O.d.V. ha “l’obbligo di formazione del bilancio dal quale devono
risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti” (art. 3, 3^ comma, L.
266/91);
b) il bilancio delle ONLUS deve "rappresentare adeguatamente ... la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria
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dell'organizzazione" (art. 20-bis, 1^ comma, D.P.R. 600/73 ribadito
anche dall’art. 14 del D.L. 35/2005);
c) il bilancio degli e.n.c. deve esporre i dati in modo che si possano
distinguere le entrate e le uscite relative all'attività istituzionale e
quelle relative alle (eventuali) attività connesse (art. 20-bis, 1^
comma, D.P.R. 600/73 e anche art. 149, 2^ comma, lett. b, T.U.I.R.);
deve indicare le entrate a titolo di contributi, sovvenzioni, liberalità e
quote associative (art. 149, 2^ comma, lett. c, T.U.I.R.); la situazione
patrimoniale deve indicare le immobilizzazioni (attrezzature,
automezzi, immobili, quote di partecipazione in società) relative
all'attività commerciale (se esistono) e quelle relative all'attività
istituzionale (art. 149, 2^ comma, lett. a, T.U.I.R.);
d) per le ONLUS se i proventi superano "per due anni consecutivi
l'ammontare di € 1.032.913,80 ... il bilancio deve recare una
relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel
registro dei revisori contabili." (Art. 20-bis, 5^ comma, D.P.R.
600/73). Quanto al contenuto di questa relazione si ritiene che si
possa in qualche modo seguire il dettato dell’articolo 2429 del
Codice Civile per la relazione dei sindaci in una S.p.a.
Si ricorda che il bilancio comprende anche tutti i dati relativi alle
eventuali raccolte di fondi occasionali svolte durante l’anno (vd. oltre).
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IL RENDICONTO ANNUALE
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
I. Legge 266/91, art. 5, comma 1:
“Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il
loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi da privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.”
Negli Enti non Profit, il raffronto fra le risorse in entrata e gli impieghi di
risorse ha una natura puramente finanziaria e descrive i flussi di mezzi
finanziari entrati e utilizzati per la gestione tipica, senza dare alcuna
informazione immediata sull’efficienza dell’attività, come invece accade
per le imprese con conseguimento del reddito.
Negli Enti non Profit non vi è, quindi, reddito come nelle imprese, bensì si
determinano avanzi o disavanzi di gestione, che hanno natura innanzitutto
finanziaria.
II. Legge regionale E. Romagna n° 12/2005, art. 3, comma 2:
“Le organizzazioni di volontariato debbono esser caratterizzate ….
(omissis) .… dall’obbligatorietà del bilancio”
Non viene prevista nessuna forma particolare di bilancio o rendiconto,
solo l’obbligo della sua redazione.
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Esempio di rendiconto finanziario (criterio di cassa)
Associazione xxx – Rendiconto esercizio 2015
Entrate
Uscite
I. QUOTE ASSOCIATIVE
II. CONTRIBUTI
Contributi degli aderenti (*);
Contributi di privati (*);
Contributi da Stato, Enti o Istituzioni Pubbliche (*);
Contributi di organismi internazionali
(*);
Donazioni e lasciti testamentari (*).
III. RIMBORSI
Entrate da convenzioni con Enti Pubblici (*);
Rimborsi spese diversi.
IV. ENTRATE DERIVANTI DA
ATTIVITA’ COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI
Entrate per cessioni di beni (*);
Entrate per prestazioni di servizi (*).
V. ENTRATE PER CORRISPETTIVI
DERIVANTI DA CESSIONI DI BENI E
PRESTAZIONI DI SERVIZI A PRIVATI
(diverse da quelle di cui al punto IV):
Entrate per cessioni di beni;
Entrate per prestazioni di servizi.
I. USCITE PER ATTIVITA’
ISTITUZIONALI
Spese di segreteria (es. affitto,
cancelleria, telefoniche, ecc.);
Altri oneri e spese;
Spese per lavoro dipendente;
Compensi per collaborazioni coordinate
e continuative;
Compensi per prestazioni occasionali;
Rimborsi spese agli aderenti volontari (*);
Altri rimborsi spese.
II. USCITE PER ATTIVITA’
COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI:
Uscite di gestione;
Spese per lavoro dipendente;
Compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
Compensi per prestazioni occasionali;
Rimborsi spese agli aderenti volontari;
Altri rimborsi spese.
III. USCITE PER CORRISPETTIVI
DERIVANTI DA CESSIONI DI BENI E
PRESTAZIONI DI SERVIZI A PRIVATI
(diverse da quelle di cui al punto II):
Uscite di gestione;
Spese per lavoro dipendente;
Compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
Compensi per prestazioni occasionali;
Rimborsi spese agli aderenti volontari;
Altri rimborsi spese;
Altro.
(*) = Voci obbligatorie
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Il solo rendiconto finanziario non fornisce tuttavia altre informazioni
rilevanti, come la consistenza del patrimonio dell’associazione.
E’ opportuno pertanto allegare un elenco dei beni e dei crediti/debiti
esistenti alla fine dell’esercizio.
Esempio:
Attività e passività sociali al 31.12.2015
ATTIVITA’
PASSIVITA’
Computer Olivetti acquistato
15.12.2015, ecc. € 800,00
Stampante HP 2000 € 400,00
N° 1 scrivania 1999 € 200,00
N° 3 sedie pieghevoli € 180,00
TOTALE IMMOBILIZZ. €
1.580,00
+ Contributo Comune di
Parma deliberato nel 2015
ma non ancora incassato € 2.500,00
TOTALE ATTIVO € 4.080,00
Fatt. acquisto Computer
Olivetti 15.12.2015 € 800,00
Socio Rossi Mario
c/o anticipazioni da
rimborsare € 1.500,00
TOTALE PASSIVO € 2.300,00
NOTE:
1. La scrivania e le sedie, acquistate nel 2010 ad un costo di € 380,00, sono
valutabili a tutt’oggi complessivamente in non più di € 100,00;
2. L’associazione e’ inoltre proprietaria di n° 56 volumi di argomento (…)
ricevuti in donazione, ai quali non e’ possibile attribuire un valore
commerciale.
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RENDICONTO - REGOLE GENERALI:
Non esiste una scadenza di legge per l’approvazione del rendiconto da
parte dell’assemblea dei soci; si fa quindi riferimento al termine
statutario (in genere entro i quattro mesi dalla chiusura dell’anno
sociale);
Il rendiconto non deve essere pubblicato ne’ depositato presso alcun ente
od ufficio pubblico (diversamente dalle società commerciali);
Deve però essere conservato presso la sede dell’ente (o presso il legale
rappresentante) per:
a. essere liberamente consultato dai soci;
b. eventuali controlli da parte delle autorità competenti:
1. Regione quale Associazione di Promozione Sociale ex Legge
383/2000 o O.D.V. ex L. 266/91;
2. Amministrazione finanziaria se viene svolta anche attività
comerciale;
3. Altri enti pubblici o privati che, per effetto di calusole contrattuali
o convenzionali, abbiano il diritto di ispezionare contabilità e
bilancio a fronte dell’elargizione di contributi.
Quando le caratteristiche e le dimensioni dell’associazione lo richiedono,
il bilancio può essere accompagnato da una relazione sulla gestione (o
relazione sociale) dell’esercizio, che descriva sinteticamente:
1. Ambito di operatività (es. minori, handicappati, ecc.), numero dei soci
e volontari attivi, numero di dipendenti e collaboratori, luogo di
attività ed eventuali sedi distaccate dell’associazione;
2. Iniziative e manifestazioni principali svolte durante l’anno;
3. Eventuali rapporti con soggetti pubblici (es. per convenzioni,
contributi ricevuti);
4. Progetti ed iniziative future;
5. Altro.
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RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
La Commissione Aziende Non Profit dell’allora Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti è a suo tempo intervenuta per fornire una guida
alla redazione del bilancio degli enti no-profit.
Il Bilancio, per poter soddisfare i requisiti di contenuto minimo, deve
essere costituito dai seguenti documenti:
1. Stato Patrimoniale;
2. Rendiconto della Gestione;
3. Allegati esplicativi: Nota integrativa e prospetto di movimentazione dei
fondi:
4. relazione sulla gestione (o anche relazione morale);
5. relazione dell’organo incaricato del controllo ove previsto (Collegio dei
revisori o sindacale).
Le modalità di rilevazione contabile e di rendicontazione sono quelle
connesse al principio della competenza; tuttavia, per le realtà che non
superino i € 50.000 di entrate annue, è ammessa la procedura semplificata
di rilevazione contabile per cassa.
RENDICONTO PER RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
Riferimenti normativi: D. Lgs. 460/97, art. 2 comma 1 e art. 8 comma 1.
Se l’ente effettua raccolte pubbliche di fondi
in via occasionale (deve essere ancora emanato un Decreto Ministeriale che
determini i parametri dell’occasionalità),
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori,
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di
sensibilizzazione (esempio banchetti con vendita di fiori ad offerta, ma anche
organizzazione di feste con servizio di bar e ristorante – sempre rispettando le
condizioni della legge 266/91)
deve tenere un apposito e separato rendiconto.
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Tale documento deve essere redatto:
1. indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale dell’ente;
2. entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;
3. con sintesi delle entrate e delle spese relative alla manifestazione;
4. eventualmente allegando anche una relazione illustrativa;
5. da conservarsi per almeno 5 anni.
Esempio di rendiconto per raccolte pubbliche di fondi
Entrate Uscite
Liberalità ed offerte da privati;
Contributi da aziende;
Contributi da enti pubblici;
Entrate da cessione di beni;
Entrate da prestazioni di servizi.
Altri proventi
Disavanzo
Acquisti di beni e servizi;
Prestazioni di lavoro dipendente;
Collaborazioni e prestazioni
occasionali
Avanzo
Note:
La manifestazione si e’ svolta dal giorno ….. al giorno …… presso il/i
seguente/i luogo/i: …….;
L’evento e’ stato organizzato in concomitanza della campagna …… (o
dell’anniversario ….. );
La raccolta e’ stata effettuata mediante offerta dei seguenti beni: ……,
e/o dei seguenti servizi ………. ;
Il ricavato, al netto delle spese sostenute, verrà/e’ stato utilizzato per le
seguenti iniziative istituzionali dell’associazione …………-
Segue breve relazione illustrativa.
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COSA CAMBIERA’ CON LA RIFORMA DEL TERZO
SETTORE???
La legge Delega di Riforma del Terzo Settore all’Art.4, comma f) afferma
che:” occorre individuare criteri che consentano di distinguere, nella
tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste
contabili in relazione al perseguimento dell’oggetto sociale e definire
criteri e vincoli in base ai quali l’attività di impresa svolta dall’Ente in
forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione
degli scopi istituzionali.”
Fino ad oggi le norme legate all’obbligo di tenuta della contabilità, per gli
Enti non Profit sono state frammentarie e assai poco organiche. Gli
obblighi di tenuta della contabilità esistono solo in maniera implicita, in
quanto strettamente legati alla redazione del bilancio e/o del rendiconto
finanziario e alla possibilità di valutazione dei risultati dell’ente del quale
l’amministratore è responsabile. Ciò ha comportato nel corso degli anni,
enormi problemi, a chi ha avuto bisogno di rendicontare quotidianamente
in maniera trasparente, ai propri stakeholder, l’esito e la governance
dell’attività.
Per sopperire a questa mancanza, e per fornire al mondo degli Enti non
Profit punti di riferimento operativi, il mondo delle professioni e altre
organizzazioni, hanno progressivamente definito raccomandazioni e linee
guida per la predisposizione di “un sistema di bilancio” coerente con le
esigenze informative di tutti gli stakeholder.
I principi e le linee guida di rendicontazione, maggiormente diffusi, sono
principalmente quelli emanati da 3 operatori:
1) I due principi contabili per gli Enti non Profit emanati congiuntamente,
tra il 2011 e il 2012, dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(CNDCEC) e dall’Agenzia per le Onlus;
2) Le raccomandazioni economico-contabili per gli Enti Non Profit emanati
dal CNDCEC tra il 2004 e il 2010;
3) Le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli
Enti non Profit” emanati dall’Agenzia per le Onlus nel 2009.
Inutile forse dire che all’interno di questi documenti già sussistono gli
strumenti per rispondere pienamente a quanto richiesto dal comma f)
dell’articolo 4, prima citato. Si dovrà partire proprio da questi strumenti di
analisi per trovare soluzioni migliori al fine di rendere più trasparenti e
leggibili le mission del mondo del non profit.
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ASPETTI FISCALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO
Principio di portata generale:
gli enti non commerciali, se esercitano una qualsiasi attività commerciale,
relativamente ad essa sono soggetti agli obblighi di contabilità e di
imposta al pari delle società ed enti commerciali.
L’applicazione di questo principio normativo è stata, nel tempo,
modificata, a seguito dell’emanazione di leggi speciali studiate per
agevolare determinati soggetti o determinate attività svolte da “enti non
profit”.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI (i più rilevanti):
IV. T.U.I.R. 917/86, (artt. da 143 a 150):
disciplina dei redditi delle associazioni ed enti non commerciali;
V. D.P.R. 633/72:
disciplina I.V.A. delle associazioni ed enti non commerciali;
VI. D. Lgs. n° 446 del 15.12.1997:
istituzione dell’IRAP.
VII. Legge 398/91:
regime forfettario IVA e redditi per le associazioni senza scopo di
lucro e sportive dilettantistiche (volume di ricavi annuo non superiore
ad € 250.000,00);
VIII. Legge 266/91 (art. 8):
disciplina fiscale delle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai
registri regionali;
IX. D. Lgs. n° 460 del 4.12.1997:
disciplina delle O.N.L.U.S. ed enti non commerciali;
X. Legge n° 383 del 7.12.2000:
disciplina delle associazioni di promozione sociale;
A seconda della qualificazione degli enti (associazione generica,
Organizzazione di volontariato ex Legge 266/91, ONLUS, Promozione
Sociale, ecc.), a sua volta discendente dalla tipologia di attività esercitata,
sono applicabili alternativamente o cumulativamente le predette fonti
normative.
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QUANDO UN ENTE SI CONSIDERA NON COMMERCIALE?
Occorre verificare:
Forma giuridica (es. le società quali S.p.A., S.r.L., S.n.C. ecc. sono
sempre considerate enti commerciali);
Requisiti formali dello statuto (l’attività principale deve essere di tipo
non lucrativo – cosiddetta attività “istituzionale”);
Il tipo di attività effettivamente esercitata (l’attività prevalente non deve
comunque essere di tipo commerciale).
Il corretto inquadramento di un’associazione nel settore degli enti
commerciali e degli e.n.c. è molto importante, perché porta all’applicazione
di differenti regimi fiscali.
Per le associazioni generiche (non ONLUS) il mantenimento della
qualifica di ente non commerciale è legato al fatto che l’attività
istituzionale deve sempre essere “prevalente” rispetto alle attività
commerciali.
COME SI MISURA LA PREVALENZA?
Ai fini fiscali l’art. 149 del T.U.I.R. offre vari indici presuntivi, che
non vanno applicati in modo meccanico, ma che nel loro complesso e
assieme ad altri elementi di valutazione raccolti dal fisco, possono
costituire la base per eventuali accertamenti.
Gli indici presuntivi sono i seguenti:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al
netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore
normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle
entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative)
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale
rispetto alle restanti spese.
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PRINCIPALI NORME AGEVOLATIVE PER GLI
ENTI NON COMMERCIALI
1. RACCOLTE PUBBLICHE FONDI OCCASIONALI
L'art. 143, comma 3, lett. a), del T.U.I.R. prevede che i fondi raccolti
in generale dagli enti non commerciali:
a) non concorrono alla formazione del reddito
b) non siano soggetti ad IVA
c) siano esenti da ogni altro tributo (statale) in astratto ipotizzabile
se rispettano i seguenti requisiti:
1. si tratti di raccolte pubbliche
2. effettuate occasionalmente (il Ministero delle Finanze non ha ancora
emanato il previsto decreto per fissare i limiti della occasionalità)
3. in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione.
E' consentito anche che, in tali occasioni, gli enti offrano ai sovventori:
- dei beni di modico valore (es. le arance, le azalee, e simili)
- e/o dei servizi (es. alimenti e bevande).
A fronte di tale agevolazione l'art. 20, 2^ comma, del D.P.R. 600/73,
impone l'obbligo, a prescindere dalla tipologia di ente non commerciale, di
" …redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e
separato rendiconto ... dal quale devono risultare, anche a mezzo di una
relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese
relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione ...". Il rendiconto deve essere tenuto agli atti fino a
quando non siano scaduti i termini per gli accertamenti fiscali (in genere 5
anni salvo proroghe).
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2. LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
DECOMMERCIALIZZATE
Vari tipi di prestazioni di servizi svolte verso corrispettivo dagli enti
non commerciali di tipo associativo, possono godere di un regime fiscale di
favore, se svolte nel rispetto di determinati requisiti formali e sostanziali.
Si tratta di molteplici attività a pagamento a favore dei soci, tra cui si
segnalano, a titolo esemplificativo:
corsi svolti nei confronti dei soci;
affitto strutture sportive a favore dei soci;
gestione diretta di un bar interno al circolo (ma vd. ulteriori requisiti);
pubblicazione di un bollettino;
gestione di spettacoli per i soci.
La disciplina fiscale di favore è contenuta principalmente nell’art.
148 del T.U.I.R. (e nell’art. 4 ai fini IVA).
L’agevolazione consiste nel non considerare “imprese commerciali”
alcune attività che, per loro natura, sarebbero sicuramente tali. In questo
senso si usa il termine di attività “decommercializzate”
Le associazioni che possono godere del regime agevolato ex art. 148
TUIR sono le seguenti (la grande maggioranza delle associazioni esistenti
in Italia):
politiche
sindacali
di categoria
religiose
assistenziali
culturali
sportive dilettantistiche
di promozione sociale (-> tra cui c’è il volontariato)
di formazione extrascolastica della persona (-> es. università degli
adulti).
Le attività agevolate, per la generalità delle associazioni, sono le
seguenti:
attività di prestazioni di servizi svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali (anche in presenza di corrispettivi specifici)
cessione (a pagamento) di proprie pubblicazioni ai soci
cessione (a pagamento) di proprie pubblicazioni anche a non soci
(purché in modo non prevalente rispetto alle cessioni ai soci)
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per le sole associazioni di promozione sociale (nel senso di iscritte
nei registri tenuti presso il Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 25
agosto 1991, n. 287) sono agevolabili anche le seguenti attività:
somministrazione di alimenti e bevande (-> bar) svolta presso le sedi
istituzionali
organizzazione di viaggi (N.B.: applicazione dell’IVA ordinaria)
organizzazione di soggiorni turistici (N.B.: applicazione dell’IVA
ordinaria)
E’ necessario che i fruitori (paganti) del servizio siano
esclusivamente i soci (e per le sole a.p.s., anche i familiari conviventi).
L’esclusione da imposizione opera, dal 2009, a condizione che
l’associazione adempia alla comunicazione in via telematica all’Agenzia
delle Entrate di dati e notizie a carattere fiscale (cosiddetto Modello EAS),
di cui all’art. 30 del D.L. 185/2008, pena la assoggettabilità a tassazione di
tali proventi (vd. oltre).
L’art. 148, 4^ comma, del T.U.I.R. prevede, infine, che in ogni caso
determinate attività siano sempre “commerciali”, fra cui:
a) cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (-> commercio)
b) somministrazione di pasti (->bar e ristoranti)
c) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
d) prestazioni alberghiere e di alloggio (-> strutture ricettive)
e) prestazioni di trasporto
f) gestione di spacci aziendali
g) gestione di mense
h) pubblicità commerciale (-> anche sponsorizzazioni)
i) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
j) telecomunicazioni e radiodiffusioni.
Queste ultime attività sono sempre considerate “commerciali”, anche se
svolte verso i soci, per cui sono soggette a tutte le regole fiscali ordinarie
(IVA, IRES, IRAP, scritture contabili, ecc.).
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3. ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’
SOCIALE (O.N.L.U.S.) D. LGS. 460/97
Associazioni (di volontariato o non), comitati, fondazioni, società
cooperative ed in generale enti non commerciali possono assumere la
qualifica di ONLUS.
Esse devono innanzitutto esercitare una o più delle seguenti attività,
caratterizzata dall’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e
storico ex Legge 1089/39;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Gli statuti debbono prevedere:
il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate;
il divieto di distribuzione, anche indiretto, di utili e l’obbligo di
impiegarli per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse
connesse;
in caso di scioglimento, l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre
ONLUS aventi finalità analoghe;
garantire agli associati l’effettività dei diritti (di voto, di partecipazione,
di nomina dei rappresentanti);
obbligo di redazione di un bilancio o rendiconto;
l’uso, nella denominazione e nella corrispondenza, della sigla “ONLUS”.
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SERIE “A”- Se la ONLUS svolge attività di:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- beneficenza;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e
storico ex Legge 1089/39;
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- promozione della cultura e dell’arte (per la quale sono riconosciuti
apporti dallo Stato),
allora il perseguimento di esclusiva finalità sociale si ha sempre e
comunque, indipendentemente dalla qualifica dei beneficiari.
SERIE “B” - Se la ONLUS svolge attività di:
- assistenza sanitaria;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- promozione della cultura e dell’arte;
- tutela dei diritti civili,
il perseguimento di esclusiva finalità sociale si ha solo quando:
1. l’attivita’ viene svolta prevalentemente nei confronti di persone
svantaggiate (per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e
familiari);
2. L’attivita’ nei confronti di persone non svantaggiate (direttamente
connessa) deve generare proventi non superiori al 66% del totale
delle spese complessive dell’organizzazione.
In particolare, le Organizzazioni di Volontariato iscritte all’albo ex Legge
266/91, le cooperative sociali e le O.N.G. sono in ogni caso considerate
ONLUS (ONLUS cosiddette “di diritto”),
salvo che svolgano attività commerciale eccedente i limiti di
marginalità di cui a D.M. 25.5.2005 (VD. OLTRE).
Per esse vale il regime cosiddetto di maggior favore (art. 10, comma 8).
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ONLUS – EROGAZIONI LIBERALI (art. 13 D. Lgs 460/97)
Dal 1.1.1998 è ammessa la deducibilità dalle imposte sui redditi
(IRPEF/IRES) di offerte o erogazioni liberali alle ONLUS, con modalità
differenti.
A seconda dei soggetti eroganti si distinguono:
PERSONE FISICHE Per esse è riconosciuta una detrazione d’imposta IRPEF pari al 26%
(dall’anno d’imposta 2014) delle erogazioni liberali e donazioni effettuate a
favore di ONLUS, entro un limite complessivo annuo – dal 2015 - di €
30.000,00 (sino al 2014 il limite era di € 2.065,83 - art. 15 comma 1.1,
D.P.R. 917/86).
Pertanto il massimo detraibile è pari ad € 30.000,00 x 26% = 7.800,00.
Ciò a condizione che il versamento avvenga tramite:
banca o ufficio postale (preferibilmente bonifico o bollettino di c/c
postale);
carte di credito, Paypal, Postepay ecc.;
assegni bancari o circolari direttamente intestati alla ONLUS (in tal caso
si consiglia di conservare la fotocopia dell’assegno).
E’ inoltre fortemente consigliato rilasciare una ricevuta, dalla quale si rilevi
la qualità di ONLUS. L’intera documentazione deve essere conservata dal
donante entro i termini ordinari di accertamento (5 anni).
IMPRESE
- OFFERTE IN CONTANTI. E’ ammessa la deducibilità dal reddito di impresa (ai fini IRES) delle
erogazioni liberali per un importo non superiore, alternativamente, a €
30.000,00 (dal 2015) o al 2% del reddito di impresa (da intendersi che si
può prendere come limite il maggiore tra i due valori).
Esempio:
1. Reddito di impresa € 50.000,00: max. deducibile € 30.000,00;
2. Reddito di impresa € 2.000.000,00: max. deducibile € 30.000,00 (2%).
N.B. Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei
caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al
pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario e i
suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato
per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
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- OFFERTE IN NATURA
La cessione gratuita di beni prodotti o commercializzati dall’impresa
non è considerata reddito (ed è esente anche da IVA), per un importo
massimo di € 1.032,91 (pari al costo sostenuto dall’impresa per la loro
produzione o acquisto), importo che comunque fa cumulo con il limite di
cui sopra valido per le offerte in contanti (€ 2.065,83 o 2% del reddito).
Non esistono limiti di importo, invece, per la cessione di derrate
alimentari e prodotti farmaceutici donati in alternativa alla usuale
eliminazione commerciale (es. difetto di confezionamento, prossimità della
scadenza, ecc.).
Infine, dal 1.1.2008, sono deducibili anche le donazioni ad ONLUS di
beni prodotti o commercializzati dall’impresa, diversi da derrate alimentari
e prodotti farmaceutici, che presentano imperfezioni, vizi, danni ecc. tali da
non consentirne la commercializzazione: l’agevolazione spetta entro il
limite del 5% del reddito d’impresa dichiarato.
Esempi:
1. Donazione di € 1.291,14 in contanti: la ditta può effettuare donazione di
merce di propria produzione o commercio fino a € 774,69 (se il limite
max di deducibilità e’ € 2.065,83);
2. Donazione di € 516,46 in contanti: la ditta può effettuare donazione di
merce di propria produzione o commercio fino a € 1.291,14;
3. Donazione di € 516,46 in contanti: la ditta può effettuare donazione di
merce di propria produzione o commercio senza limiti, purché sia
rappresentata da derrate alimentari e farmaceutici “in scadenza”.
4. In ogni caso, in aggiunta a quanto previsto nei precedenti casi 1, 2 e 3, è
comunque possibile effettuare donazioni di merce di propria produzione
o commercio “difettata” nel limite del 5% del reddito d’impresa.
In ogni caso per la cessione di beni prodotti dall’impresa sono necessarie:
una comunicazione preventiva della ditta, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, all’Agenzia delle Entrate (e al locale comando
della G.d.F. se l’importo supera i € 5.164,57). Tale raccomandata non e’
necessaria per le cessioni di beni deperibili o di modico valore. La
raccomandata deve pervenire entro 5 gg. prima della consegna della
merce e deve contenere i seguenti dati:
a. data, ora e luogo di inizio trasporto;
b. luogo di destinazione finale del trasporto;
c. valore complessivo della merce ceduta, sulla base del costo di
acquisto o produzione;
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d. natura, qualità e quantità della merce donata;
e. dati identificativi della ditta e dell’ONLUS ricevente.
La ditta deve accompagnare la merce con D.D.T. ed annotarne qualità e
quantità dei beni sui registri IVA entro il giorno 15 del mese successivo
alla donazione.
Una dichiarazione rilasciata all’impresa della ONLUS beneficiaria, con
la quale si dichiara:
a. La corrispondenza della natura, qualità e quantità della merce
ricevuta ai dati contenuti nel D.D.T.;
b. Il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità
alle finalità istituzionali.
La dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante della
ONLUS o da un soggetto da lui delegato, e, trattandosi di una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere allegata la fotocopia
di un documento di identità del firmatario.
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(Esempio di ricevuta per erogazioni in denaro da privati o imprese)
Associazione XYZ Via Mazzini, 10 – 43121 Parma
C. Fisc.: 900015697236
Registro Regionale Volontariato n° 548/98
O.N.L.U.S.
Parma, 05.10.2015
RICEVUTA N° 20
Riceviamo da ___________ residente in ___________________ ,
P.IVA/Cod. Fisc. ________________________ la somma di € 500,00 a
titolo di erogazione liberale.
Esente da bollo ex art. 8, comma 1, legge 266/91
La presente ricevuta è titolo valido per la detrazione ai fini delle imposte
sul reddito del soggetto erogante, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
4.12.1997 n° 460 (per le A.P.S. art. 22 Legge 383/2000).
p. Associazione XYZ
(firma)
Riferimenti normativi:
- SOGGETTO PRIVATO: detrazione IRPEF ex art. 15, comma 1.1, (per le A.P.S.
comma 1, lett. i-quater), D.P.R. 917/86;
- IMPRESA: deduzione IRES ex art. 100, comma 2, lett. h (per le A.P.S. lett. l), D.P.R.
917/86.
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(Esempio di lettera da inviare agli uffici finanziari da parte della ditta che
vuole donare merci)
OMEGA S.r.L. Supermercato Alimentari
Via Garibaldi, 10 – 43121 Parma
P. IVA: 000555650342
Parma, 05.10.2015
Spett.le
Agenzia delle Entrate di
43100 – Parma
Spett.le
Comando Guardia di Finanza
Via Torelli 18 – Parma
E, p.c. Spett.le
Associazione XYZ
Via Mazzini 10 - Parma
Raccomandata A.R.
Oggetto: donazione merci ad ONLUS.
Con la presente si comunica agli Uffici in indirizzo che, ai sensi
dell’art. 13 D. Lgs 460/97, intendiamo donare una partita di merci
all’Associazione XYZ, con sede in ________, C. Fisc. _____________,
che gode dei requisiti ONLUS.
Si comunica quindi che:
Le merci sono di nostra proprietà e non sono più commerciabili in
quanto … (elencare la motivazione, es. presentano difetti di
confezionamento, sono prodotti non più in assortimento, ecc.)
Il trasporto avverrà a cura dell’associazione il giorno _____ con inizio
alle ore ____ ;
Luogo di destinazione: sede dell’associazione in via __________ ;
La merce ha un valore complessivo, sulla base del costo d’acquisto, pari
a € 6.000,00, così suddivisi:
n° 500 pacchi di _______ ;
n° 200 pacchi di _______ ;
………..-
p. OMEGA S.r.L. (firma)
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LA DISCIPLINA FISCALE DELLE EROGAZIONI
LIBERALI “PIU’ DAI MENO VERSI”
La legge 14/05/2005 n. 80, all’art. 14, prevede una ulteriore disciplina
agevolativa per le erogazioni liberali compiute in favore di determinati enti
no profit.
Soggetto Donante: persone fisiche e soggetti Ires
Soggetto beneficiario: Organizzazioni non lucrative di utilità sociali
(ONLUS) ex art. 10, commi 1, 8 e 9 del D. Lgs. 460/1997; Associazioni di
Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro nazionale di cui all’art. 7,
commi 1 e 2 della L. 283/2000); Fondazioni e associazioni riconosciute
aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei
beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004.
Importo massimo deducibile: le erogazioni liberali effettuate in denaro o in
natura sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato del soggetto
donante a condizione che sia rispettato il duplice limite quantitativo
indicato nell’articolo di legge, rappresentato dal 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00
euro annui.
Le disposizioni contenute nella Legge 80/2005 integrano il quadro
normativo esistente secondo il quale le erogazioni liberali sono disciplinate
in linea di massima dagli artt. 15, comma 1, lettere i-bis) e i-quater) e 100
comma 2 lettere h) e l) del TUIR, come già precedentemente analizzato.
A tali norme, dunque, che continuano a rimanere in vigore, si affiancano le
disposizioni contenute nella Legge 80/2005.
Questi due sistemi agevolativi non sono pertanto cumulabili, ragion per cui,
sussistendo i presupposti applicativi di entrambi, il contribuente dovrà
operare una scelta a favore dell’una oppure dell’altra disciplina.
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Da osservare inoltre che per accedere alla deduzione, secondo quanto
previsto dall’art. 14 comma 2, è necessario che il soggetto beneficiario:
- tenga le scritture contabili atte a rappresentare con completezza e
analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;
- rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un adeguato
documento illustrativo della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria.
La dottrina prevalente ritiene ormai necessario, per le ONLUS che
vogliano accedere al nuovo regime della deducibilità fiscale delle
donazioni, l’adozione della contabilità ordinaria (metodo della partita
doppia); la presenza di una semplice contabilità tenuta mediante la prima
nota cassa/banca non sarebbe pertanto sufficiente a questi fini. In attesa di
eventuali chiarimenti ufficiali in materia, si consiglia pertanto alle
associazioni che NON adottano la contabilità ordinaria di comunicarlo ai
soggetti donanti, affinchè questi ultimi siano consapevoli del rischio di
irrogazione di sanzioni in caso di controlli.
Da ultimo è opportuno segnalare che le disposizioni contenute nella Legge
80/2005 non trovano applicazione nei confronti delle società di persone
commerciali.
La L. 80/2005 prevede infine l’esenzione da tasse e imposte indirette nel
caso di donazioni a favore di enti universitari e di ricerca, un inasprimento
del regime sanzionatorio in materia di indebite deduzioni dall’imponibile e
la responsabilità solidale tra soggetto erogatore ed ente beneficiario.
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ATTIVITA’ ESERCITATE DALLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO EX LEGGE 266/91
REGIME I.V.A.
Legge 266/91 – art. 8, comma 2: “Le operazioni effettuate dalle
Organizzazioni di Volontariato … non si considerano cessioni di beni ne’
prestazioni di servizi ai fini I.V.A.”
Ne discende dunque:
1. Non deve essere aperta Partita IVA;
2. Non devono essere emesse ricevute o fatture con applicazione di IVA;
3. Non debbono essere tenuti registri IVA acquisti e vendite;
4. Non deve essere presentata denuncia annuale IVA.
Per quanto riguarda gli acquisti effettuati, le Associazioni di Volontariato
non possono detrarre l’IVA addebitata, essendo equiparate a privati
consumatori.
(L'Agenzia delle Entrate ha definitivamente escluso anche le poche
eccezioni – ambulanze, natanti ed elicotteri da soccorso – che in passato
erano state, per un breve periodo, ritenute ammissibili.)
Il Legislatore, con l’art. 96 della Legge 1/11/2000 e i successivi decreti di
attuazione, ha istituto la possibilità per le OdV di acquisire un contributo
per l’acquisto di “autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici
registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco
volontari”. Il contributo riconosciuto è pari al 20% del prezzo complessivo
di acquisto ed è attribuito grazie all’applicazione di uno sconto da parte del
venditore che poi, indicando la riduzione nella propria dichiarazione dei
redditi, acquisisce un credito d’imposta da utilizzare in compensazione
delle proprie imposte e contributi”.
Cosa succede nel caso in cui l’Associazione eserciti una attività
commerciale abituale? La norma non è chiara, e consentiva, in passato, due
diverse interpretazioni:
1. L’interpretazione letterale della legge portava ad affermare
l’esclusione da IVA per i proventi da attività commerciali abituali;
2. L’interpretazione sistematica dell’intero provvedimento legislativo,
al contrario, faceva concludere per la necessità di assoggettare ad
IVA i suddetti proventi.
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Il ministero, nelle poche occasioni in cui si era pronunciato, aveva
generalmente escluso l’assoggettabilità ad IVA di tutte le operazioni
effettuate dalle O.d.V. (soluzione 1).
Oggi, tuttavia, l’approvazione del D.L. 185/2008 (vd. oltre) rende
oltremodo problematico, per una O.d.V., mantenere una attività
commerciale con tanto di Partita IVA, anche in considerazione degli
orientamenti assunti in proposito dai Registri Provinciali ex L. 266/91.
REGIME I.R.E.S.
Legge 266/91 – art. 8, comma 4: “I proventi derivanti da attività
commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai
fini dell’Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES) qualora
sia documentato il loro totale impiego per fini istituzionali”
Quali sono queste attività commerciali e produttive marginali?
Lo stabilisce il Decreto del Ministero delle Finanze del 25.5.1995 (G.U. n°
134 del 10.6.95):
COMMA 1°
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte
nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di
sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di
volontariato;
(esempio: vendite di magliette, gadgets, ecc., nel corso di manifestazioni
a carattere occasionale; i beni rivenduti possono essere stati acquistati
anche a titolo oneroso.
Viceversa, non si può definire attività marginale la gestione, p. es., di un
punto vendita per commercio equo-solidale, se i prodotti ceduti sono
stati acquistati a titolo oneroso; ciò in quanto manca il requisito
dell’occasionalità);
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di
sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente
dall’organizzazione senza alcun intermediario;
(esempio: commercio di vestiti usati o altri beni ricevuti in dono da
privati; questa attività può essere esercitata anche in via continuativa,
utilizzando locali adibiti esclusivamente a tale scopo, dal momento che
l’acquisizione dei beni successivamente rivenduti e’ a titolo gratuito);
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c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari semprechè la
vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza
alcun intermediario;
(esempio: vendita di manufatti in legno o carta prodotti direttamente dai
volontari; anche in questo caso l’attività può essere esercitata anche in
via continuativa, utilizzando locali adibiti esclusivamente a tale scopo.
Vale la pena di ricordare che i soci non debbono ricevere alcun
compenso per l’opera prestata, ma solo rimborsi per spese sostenute per
conto dell’associazione);
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di
raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
(esempio: gestione di bar e ristorante nel corso di sagre annuali o feste
patronali, anche per più giorni; l’occasionalità va valutata caso per
caso, tenendo anche conto della durata della manifestazione.
Implicazioni con disciplina SIAE e diritti d’autore);
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità
istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 111,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R., 917/86),
verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i
costi di diretta imputazione.
(esempio: corso di formazione organizzato dall’associazione; se il totale
delle quote per partecipare al corso e’ di € 1.500,00, il totale dei costi
sostenuti per la realizzazione dello stesso corso non deve essere
inferiore a € 1.000,00. Fra le spese debbono essere inclusi i soli costi
diretti, quali i compensi e rimborsi spese ai relatori, cancelleria, affitto
della sala, copisteria, ecc.);
COMMA 2°
“Le attività devono essere svolte:
a. in funzione della realizzazione dei fini istituzionali dell’organizzazione
di volontariato iscritta nei registri di cui all’art. 6;
b. senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di
insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti
esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.”
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Ciò significa che:
a. le organizzazioni di volontariato debbono esercitare queste attività al
solo scopo ultimo di conseguire l’oggetto principale stabilito dallo
statuto; l’eventuale utile deve essere investito nelle attività istituzionali
dell’ente;
b. Deve mancare un'organizzazione specifica di impresa, anche in
riferimento all’aspetto esteriore, in modo da evitare ogni rischio di
“concorrenza sleale” nei confronti di soggetti che svolgono
professionalmente attività analoghe.
Occorre inoltre ricordare che per ciascuna raccolta pubblica di fondi va
redatto un apposito rendiconto, da conservarsi per 5 anni (vd. paragrafo
precedente).
Cosa succede se si eccedono i limiti della marginalità?
Esempi:
Gestione di bar e ristorante in via continuativa (manca il requisito
dell’occasionalità);
Prestazione di trasporto malati: prestazione pagata dall’utente = € 1,00 al
Km; costo kilometrico sostenuto dall’associazione = € 0,50 (ricarico del
200%, non viene rispettato il requisito del ricarico massimo del 150%).
L’interpretazione più sono due:
1) INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA: l’associazione perde i
benefici fiscali, per cui i proventi conseguiti diventano soggetti alle
imposte ordinarie sui redditi (IRES, IRAP). In più, secondo parte della
dottrina (confermata dai più recenti orientamenti dei Registri
Provinciali del Volontariato), si perde automaticamente lo “status” di
Organizzazione di volontariato, per cui si deve procedere
automaticamente alla cancellazione dal registro regionale.
2) INTERPRETAZIONE NON RESTRITTIVA: l’associazione,
analogamente al caso 1), perde i benefici fiscali relativi alle attività
commerciali e produttive marginali, ma NON viene cancellata
dall’albo.
3) D.L. N° 185/2008, ART. 30: PERDITA DELLA QUALIFICA DI
ONLUS: l’associazione, analogamente al caso 2), perde i benefici
derivanti dalla automatica iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, ma
non verrebbe cancellata dall’albo. E’ inoltre soggetta alla
comunicazione dei dati fiscali di cui allo stesso D.L. 185/2008.
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Il comportamento tenuto fino a poco tempo fa dagli enti preposti alla
gestione del registro del volontariato (Regione, provincia) era quello di
mantenere l’iscrizione al registro per le O.d.V. che esercitano una attività
commerciale che eccede i limiti della marginalità.
Oggi, al contrario, si tende (perlomeno per quanto riguarda l’Emilia
Romagna) a concludere per la cancellazione d’ufficio di tutte le O.d.V. in
possesso di Partita IVA, in quanto prive dei requisiti di iscrivibilità
all’Albo.
Mancano comunque pronunciamenti giurisprudenziali in materia.
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ENTI NON COMMERCIALI – ADEMPIMENTI
I.R.A.P.
(D. Lgs. n° 446 del 15.12.1997)
Con decorrenza 1.1.1998 è stata istituita l’Imposta Regionale sulle
Attività Produttive (I.R.A.P.).
Per gli enti non commerciali in particolare le modalità di applicazione
sono diverse a seconda che:
1. Venga esercitata un attività commerciale;
2. Non venga esercitata alcuna attività commerciale.
1. ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALE.
In questo caso la base imponibile si determina sottraendo ai ricavi
commerciali i costi commerciali, ad eccezione dei costi sostenuti per
lavoro dipendente o assimilato, collaborazioni coordinate e continuative
o prestazioni occasionali, ed escludendo proventi ed oneri finanziari e
straordinari.
Attualmente è prevista una deduzione pari ad € 1.850,00 per ogni
dipendente sino ad un n° massimo di 5 dipendenti (tale deduzione
compete solo agli enti che svolgono attività commerciale con proventi
annui inferiori ad € 400.000,00);
2. ESERCIZIO DI ATTIVITA’ NON COMMERCIALE.
La base imponibile si calcola sommando i seguenti importi:
retribuzioni spettanti (principio della competenza) al personale
dipendente, al netto degli eventuali contributi INPS e INAIL dovuti;
non rilevano tuttavia le retribuzioni degli apprendisti ed ai disabili, e
quelle relative ai dipendenti con contratto di formazione lavoro.
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. lavoratori a
progetto - collaboratori coordinati e continuativi, borse di studio);
compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Ad
essi si applica la sola ritenuta IRPEF del 20%;
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Se sono stati sostenuti nell’anno costi di tale natura, l’ente e’ obbligato
l’anno successivo alla presentazione della relativa denuncia annuale IRAP
ed al versamento dell’imposta, pari in Emilia Romagna al 3,21% per le sole
ONLUS (l’aliquota nazionale è al 3,90% dal 1.1.2008) della base
imponibile.
La base imponibile deve essere preventivamente diminuita di una
franchigia di € 8.000,00, qualora il valore della stessa base imponibile non
superi l’importo di € 180.759,91.
Vi è altresì obbligo di versamento dell’acconto per l’anno in corso, di
misura variabile di anno in anno, dell’imposta relativa all’anno precedente,
suddiviso in 2 rate (40% e 60%).
In ogni caso se le attività esercitate sono occasionali, esse sono escluse
dalla base imponibile IRAP, dato il presupposto di legge: “… esercizio
abituale di una attività di produzione o di scambio di beni, o di produzione
di servizi…” – art. 2 D. Lgs. 446/97.
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – ALTRE
IMPOSTE INDIRETTE
IMPOSTA DI REGISTRO
Dal 1.1.2014 è stata eliminata l’agevolazione consistente nell’applicazione
per le O.d.V. dell’imposta di Registro in cifra fissa (€ 200,00) per gli atti
relativi ad acquisti di immobili, onde si applica l’ordinaria aliquota
proporzionale. Per tutti gli altri atti delle O.d.V. l’imposta non si applica
per tutti gli atti connessi allo svolgimento della loro attività (art. 8, comma
1, legge 266/91).
IMPOSTA DI BOLLO
Per le ONLUS l’imposta di Bollo non si applica per gli atti, documenti,
istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni,
posti in essere o richiesti.
Per le O.d.V. l’esenzione è prevista solo per gli ATTI (quindi si applica la
normativa ONLUS in quanto più favorevole).
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TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
Esenzione totale per le ONLUS (Art. 18 D. Lgs. 460/97), compresa tassa
applicata ai telefoni cellulari.
TRIBUTI LOCALI
La legge sulle ONLUS (Art. 21 D. Lgs. 460/97) prevede che gli enti locali
(comuni, province, regioni) possono stabilire esenzioni parziali o totali per
i tributi di loro pertinenza, quali I.M.U., TOSAP, TARI (Tassa rifiuti).
Dal 1.1.2005 vige l’esenzione dall’Imposta sulla pubblicità e, in particolari
condizioni (affissione curata direttamente dall’associazione; patrocinio o
partecipazione degli enti pubblici territoriali) anche l’esenzione del diritto
sulle pubbliche affissioni).
(Comune di Parma: possibilità di richiedere l’esenzione da TARI le
ONLUS a determinate condizioni)
I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)
Il comma 8 dell’art. 9 D.Lgs. n. 23/2011 (che ha istituito l’IMU) dispone
che si applica all’I.M.U. l’esenzione prevista dalla norma (Art. 7, lett. i), D.
Lgs. 504/1992), recante disposizioni in materia di esenzione ICI per gli enti
non commerciali (anche non ONLUS), relativamente agli immobili
destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive.
L’art. 91 bis, comma 3 del D. Lgs. 1/12 ha disposto che la suddetta
esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale
dell’immobile, quale risulta da specifica dichiarazione che ha trovato la
veste definitiva, unitamente alle relative istruzioni, con il D.M. 26/06/2014.
La comunicazione da effettuarsi mediante l’utilizzo di tale modello esplica
i suoi effetti a decorrere dall’anno di imposta 2012 tanto ai fini dell’IMU
quanto ai fini della TASI.
La dichiarazione, di regola, va presentata entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Per le attività ad uso promiscuo esistono tabelle differenziate per settore di
attività (assistenziali e sanitarie, didattiche, ricettive e sportive) e in base
all’individuazione di tre parametri (spazio, destinatari e tempo) che
determinano una percentuale da applicare alla rendita catastale
dell’immobile destinato ad uso promiscuo.
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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
La legge ONLUS prevede (Art. 23 D. Lgs. 460/97) l’esenzione
dall’imposta sugli intrattenimenti (ex spettacoli) (ma non dai diritti
d’autore) per le manifestazioni occasionali (orientativamente non più di tre
all’anno) organizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione.
Si attende un decreto del Min. delle Finanze che fissi i criteri per stabilire
condizioni e limiti dell’occasionalità di un evento.
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COMUNICAZIONE DATI E NOTIZIE A CARATTERE
FISCALE (“MODELLO EAS”)
L’art. 30 del D.L. 185/2008 (convertito nella Legge n° 2 del 28.1.209)
introduce un nuovo obbligo per gli enti non profit: la trasmissione, in via
telematica all’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario),
di dati e notizie a fini fiscali (cosiddetto Modello EAS).
Tale modello, approvato il 2.9.2009, contiene una serie di
informazioni da fornire sull’attività svolta dall’associazione, compresi
alcuni dati di bilancio e sul vigente statuto, e doveva essere inviato in via
telematica entro il termine, per l’anno 2009, del 15 dicembre 2009 (termine
poi prorogato al 31.3.2011).
Per i nuovi enti non profit, tale modello deve essere compilato entro
60 giorni dalla data di costituzione; a regime, il modello va inoltre
presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in qui si sono
verificate variazioni “significative” (es. oggetto sociale).
Sono esonerati da tale adempimento:
1. le Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte nei registri ex
L. 266/91, a condizione che non svolgano attività commerciali
diverse da quelle considerate “marginali” elencate nel Decreto
Interministeriale del 25.5.1995. Diversamente, le O.d.V. sono
obbligate alla comunicazione, e non sono più considerate ONLUS
“di diritto” ai sensi dell’art. 10, comma 8, D. Lgs. 460/97, con
l’eliminazione dei relativi benefici fiscali;
2. le associazioni pro-loco che optano per il regime forfettario di cui
alla Legge 398/91;
3. le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto
presso il CONI che non svolgono attività commerciale.
4. ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, ivi comprese le ONLUS di
diritto (oltre a Organizzazioni di Volontariato ex L. 266/91, anche
Coop Sociali e Organizzazioni Non Governative).
5. Enti privi di natura associativa (es. Fondazioni);
6. Enti di diritto pubblico;
7. Enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. fondi
pensione).
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, al di fuori dei
casi sopraelencati, tutte le associazioni che riscuotono proventi da
prestazioni di servizi ai soci, o anche semplicemente che riscuotono quote associative dagli stessi soci, sono tenute a tale adempimento.
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SOGGETTI AMMESSI A COMPILAZIONE “SEMPLIFICATA”
DEL MODELLO EAS
E’ stato stabilito, con provvedimento del 29.10.09, che determinate
tipologie di soggetti, iscritti in pubblici registri, possono trasmettere il
modello EAS in forma semplificata. Trattasi di:
a. Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri di cui alla
Legge 383/2000.
b. Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri ex L. 266/91, e che
svolgono attività commerciali diverse da quelle “marginali” elencate nel
D.M. 25.5.1995;
c. associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il
CONI (diverse da quelle che non svolgono attività commerciale,
esonerate del tutto dall’obbligo);
d. Associazioni dotate di personalità giuridica;
e. Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno o
riconosciute da associazioni con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese;
f. Associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL o
disciplinate normativamente, le loro articolazioni territoriali ed i loro
patronati;
g. Associazioni riconosciute di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M.
Questi soggetti possono limitarsi a compilare solamente il primo
riquadro del modello EAS contenente i dati identificativi dell’ente e del
rappresentante legale, ed i dati di cui ai righi 4), 5), 6), 25), e 26). Le
Associazioni sportive compileranno altresì il rigo 20) mentre le
associazioni con personalità giuridica dovranno barrare “si” nella casella
3).
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, potrà richiedere ulteriori
informazioni presso i pubblici registri nei quali le associazioni sono iscritte,
o direttamente alle singole associazioni.
La sanzione per il mancato invio del Modello EAS risulta essere la
perdita dell’esenzione da imposizione fiscale per le suddette entrate (quote
associative, proventi da attività di servizi nei confronti dei soci, altre
attività commerciali) e quindi la loro tassabilità.
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RIPARTIZIONE DEL 5 PER MILLE IRPEF
Le Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte nei registri
nazionali, regionali e provinciali, al pari di altri soggetti (ONLUS,
Organizzazioni di Promozione Sociale, Cooperative Sociali, associazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10 D. Lgs. 460/97,
Fondazioni nazionali di carattere culturale, associazioni sportive
dilettantistiche, Comuni per le attività sociali), possono partecipare al
riparto del 5 per mille dell’IRPEF, secondo un meccanismo analogo a
quello da tempo in vigore per la scelta dell'8 per mille da destinare alle
varie confessioni religiose.
I contribuenti, pertanto, in sede di compilazione della propria
dichiarazione dei redditi, possono decidere di destinare il 5 per mille della
propria IRPEF ad enti di volontariato, ricerca scientifica e ricerca sanitaria,
comune di residenza ed Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.),
eventualmente indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario.
Per l'anno d'imposta 2015 (Mod. 730 o UNICO da presentare
nell'anno 2016), come da procedura ormai consolidata, gli enti interessati
dovevano inoltrare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate,
esclusivamente in via telematica registrandosi al servizio Entratel o a
mezzo intermediari abilitati, entro il termine del 7 maggio 2016;
successivamente, entro il 30 Giugno 2016, a pena di decadenza del
beneficio, occorreva inviare alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Entrate (al CONI per le A.S.D.) competente per territorio, a mezzo
raccomandata A.R., apposita autocertificazione di persistenza dei requisiti
che danno diritto all’iscrizione, allegando copia di valido documento di
identità del sottoscrittore.
Entro il 30 settembre di ogni anno è possibile ravvedere “a regime” le
omissioni di cui ai precedenti adempimenti (es. mancata trasmissione
telematica della domanda di iscrizione, mancata o incompleta trasmissione
della autocertificazione, ecc.) versando € 258,00 a tiolo di sanzione ridotta,
sanando quindi tali irregolarità e rientrando a pieno titolo tra le associazioni
beneficiarie.
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RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE
Linee guida per la predisposizione del Rendiconto
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Legge 24.12.2007 n. 244, art. 3, comma
6, ribadito dal D.P.C.M. 19.3.2008 - art. 8, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2008 (dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008 per l’anno di
imposta 2007)
Anche per gli anni successivi l’obbligo di rendiconto è previsto dalle
normative di proroga del 5 per mille, mentre per gli anni precedenti tale
obbligo non sussiste.
Il 7 dicembre 2010 il Ministero del lavoro e politiche sociali, delegato al
controllo sulle erogazioni destinate agli enti del “volontariato” di propria
competenza: ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, A.P.S., associazioni
e fondazioni riconosciute ecc. (ivi incluse le associazioni sportive
dilettantistiche obbligate peraltro dall’esercizio finanziario 2006), ha
emanato le linee guida per la predisposizione del rendiconto.
Tali linee guida sono state integrate nel 17.7.2013: le nuove
disposizioni andranno applicate presumibilmente a decorrere dall’annualità
2011 e seguenti.
ANNUALITA’ INTERESSATE
L’anno finanziario 2008 (dichiarazioni presentate nel 2008 per anno
d’imposta 2007) e successive.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RENDICONTO
Per agevolare gli enti è stato predisposto dal Ministero un fac-simile di
rendiconto (non obbligatorio, anche se senz’altro consigliabile), composto
da una prima sezione anagrafica ed una seconda sezione contenente il
rendiconto vero e proprio. In quest’ultima sezione vanno suddivise, a
seconda della tipologia, le spese coperte con gli introiti del 5 per mille.
Il modello di rendiconto è scaricabile in formato PDF al seguente indirizzo
web:
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/CinquePerMille/Pages/default.aspx;
Le voci di costo possono essere ulteriormente dettagliate all’interno della
stessa categoria (es.: 2. costi di funzionamento tot. € 3.000,00, di cui
cancelleria € 500,00, affitto € 1.500,00 ecc.)
In particolare, occorre sempre (diversamente dalle istruzioni precedenti)
allegare una relazione descrittiva che illustri in dettaglio le attività svolte e
le spese sostenute.
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Nel caso di utilizzo del 5 per mille per il pagamento di costi del personale
per più del 50% dei fondi ricevuti, occorre allegare copia delle buste paga
dei dipendenti (fino alla concorrenza della somma attribuita a questa voce).
In alternativa alla presentazione del rendiconto è possibile presentare il
bilancio sociale, senza obblighi particolari di forma e di contenuto (e quindi
anche se non redatto secondo le Linee Guida di compilazione fornite
dall’Agenzia delle ONLUS, come invece era richiesto nella precedente
versione delle linee guida). In tal caso, qualora sussista l’obbligo di
trasmissione (importo percepito superiore ad € 20.000,00), questa potrà
essere sostituita dalla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione del
Bilancio Sociale sul sito web dell’associazione, allegando la delibera
dell’organo competente di approvazione dello stesso).
Importante:
Il rendiconto deve essere redatto entro la fine del 12° mese successivo alla
data di ricezione del contributo (es. erogazione 11.11.2013, termine di
predisposizione 30.11.2014), allegando una copia del documento di identità
del rappresentante legale, e conservato (unitamente ai giustificativi di
spesa) per 10 anni;
Viene parzialmente derogato all’obbligo di spendere entro 12 mesi dalla
data dell’accredito l’importo del 5 per mille ricevuto, qualora si voglia
accantonare in tutto o in parte l’importo percepito per progetti ultrannuali.
Rimane peraltro l'obbligo di effettuare e rendicontare le altre spese entro
l'anno dal ricevimento delle somme. L’importo accantonato deve essere
comunque speso entro 24 mesi dall'incasso del 5 per mille (la deroga quindi
si limita solo ad ulteriori 12 mesi); entro lo stesso termine occorre redigere
ed inviare un rendiconto supplementare che richiami quello precedente ed
il fatto che si sta rendicontando la parte accantonata precedentemente
segnalata;
Nel caso di acquisto di beni mobili registrati (es. autovetture, motoveicoli,
ambulanze) con i fondi del 5 per mille, alla rendicontazione deve essere
allegata una dichiarazione del rappresentante legale con la quale si esplicita
che per l'acquisto di detti beni non si è fruito di alcun finanziamento
pubblico;
Le spese possono risultare anche da obbligazioni assunte prima
dell’effettiva erogazione del contributo (es. fatture antecedenti la data di
incasso);
Non è chiaro se è possibile inserire anche spese già saldate al momento
dell’incasso del contributo: nell’incertezza è preferibile non procedere in tal
senso;
I documenti giustificativi delle spese (ricevute, fatture), debbono essere
annullati con dicitura che attesti che la spesa è stata sostenuta con la quota
del 5 per mille IRPEF.
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MODALITÀ DI INVIO DEL RENDICONTO
L’invio del rendiconto al Ministero del Lavoro è obbligatorio per gli enti
che hanno ricevuto, per l’anno 2008, un importo pari o superiore ad €
15.000,00.
Per gli anni 2009 e successivi l’obbligo di invio scatta per importi pari o
superiori ad € 20.000,00, e va effettuato entro un mese dal termine di
rendicontazione (fine del 13° mese successivo al ricevimento delle
somme).
L’invio può essere effettuato esclusivamente via lettera raccomandata
(escluso l’invio via PEC), apponendo sulla busta la dicitura “Rendiconto
5‰ dell’Irpef”, e deve essere accompagnato da una copia di un valido
documento di identità del firmatario (rappresentante legale) dell’ente.
L’indirizzo di spedizione è il seguente:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
D.G. per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali -
Divisione I
Via Fornovo n.8 - 00192 Roma
Gli enti che hanno ricevuto importi inferiori sono comunque tenuti a
predisporre il rendiconto, conservarlo ed esibirlo – unitamente alla
documentazione contabile e alla relazione illustrativa - ad eventuale
richiesta del Ministero del Lavoro.
Infine, in apposita sezione del predetto sito web del Ministero sono stati
inserite le delibere di approvazione dei modelli di rendiconto presentati
dalle associazioni per gli anni 2008/2009.
DEFINITIVITÀ DEL DIRITTO A PERCEPIRE I FONDI
Il momento in cui il diritto alla percezione dei fondi del 5 per mille è da
considerarsi definitivo all’atto della pubblicazione degli elenchi dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e NON - come è stato finora
- dalla data di pubblicazione degli stessi da parte (e sul sito) dell'Agenzia
delle Entrate.
Infine, in caso di irregolarità o di dichiarazioni mendaci, il Ministero potrà
procedere, previa contestazione ed apertura di contraddittorio con l’ente
beneficiario, al recupero coattivo degli importi indebitamente percepiti.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni
Sociali MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL
BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO
ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario
IMPORTO PERCEPITO €
1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)
€
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi;
ecc…)
€
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o
noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni
eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)
€
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
€
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
€
TOTALE SPESE €
Data,
Firma del rappresentante legale
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Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le
informazioni contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella
consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque
rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del
codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso
dell’interessato in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di
legge.
COSA CAMBIERA’ CON LA RIFORMA DEL TERZO
SETTORE???
Il processo di semplificazione prende le mosse dalle disposizioni contenute
nella Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014), a seguito delle quali il 5 per
Firma del rappresentante legale
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mille assume a pieno titolo un profilo di contributo certo e a regime, non
più quindi soggetto a proroghe o rinnovi annuali continui.
E’ poi con la circolare n. 13/E/2015 che viene fornita, anche con riguardo
agli enti del volontariato, una sintesi degli adempimenti da porre in essere
ai fini dell’ammissione al contributo, ossia una sorta di guida con le
istruzioni complete in riferimento alla tempistica e alle modalità da seguire.
Il recente D.P.C.M. del 7/7/2016, che attua le previsioni contenute nella
citata Legge di Stabilità 2015 in materia di trasparenza e di efficacia
nell’utilizzazione della quota del 5 per mille, apporta significative
modifiche al D.P.C.M. del 23/4/2010.
Decorrenza delle nuove previsioni L’art.1, comma 2, del nuovo D.P.C.M. prevede espressamente che le nuove
previsioni semplificative si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario
2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016.
Previsioni e/o Semplificazioni
1) L’art.1 del citato decreto attuativo introduce un nuovo art. 6 bis al
precedente D.P.C.M. del 23/4/2010.
Con tale previsione vengono aboliti la presentazione telematica della
domanda di iscrizione negli elenchi e l’invio, tramite lettera raccomandata
a.r., della dichiarazione sostitutiva “confermativa” della sussistenza dei
requisiti che consentono l’accesso al beneficio fiscale.
Detti adempimenti lasceranno lo spazio all’automatica iscrizione in un
apposito elenco pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate che
avverrà entro il 31 marzo di ciascun anno, con possibilità di correggere
eventuali errori o apportare modifiche entro il successivo 20 maggio.
2) Con la modifica apportata all’art. 12 del D.P.C.M. del 23/4/2010
vengono “rafforzate” e meglio definite le previsioni in tema di
rendicontazione delle somme ricevute. Viene infatti previsto che i soggetti
destinatari del contributo redigano uno specifico rendiconto, utilizzando il
modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti,
entro il termine di un anno dalla ricezione degli importi, unitamente a una
relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle
somme attribuite. Viene infine previsto un esonero dall’obbligo di invio del
rendiconto e della relativa relazione per coloro che hanno percepito
contributi per un importo inferiore a 20.000 Euro; tali soggetti dovranno
comunque predisporre rendiconto e relazione entro un anno dalla ricezione
del contributo, che andrà conservata per un periodo di dieci anni e
presentata all’Amministrazione finanziaria in caso di esplicita richiesta.
3) Ci sono nuove disposizioni anche in tema di trasparenza amministrativa.
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Con i nuovi articoli 11-bis e 12-bis aggiunti al D.P.C.M. 23/4/2010 viene
previsto che le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille
provvedano alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web
degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della
data di erogazione e del relativo importo, entro 3 mesi dalla data di
registrazione del contributo, e dei rendiconti e delle relazioni illustrative
ricevute dagli enti, entro un anno dalla ricezione dei medesimi.
4) Infine, vengono potenziate le situazioni che consentono
all’amministrazione il recupero del contributo. Viene aggiunta all’art. 13,
D.P.C.M. 23/4/2010 una nuova ipotesi, rubricata alla lettera a-bis)
rappresentata dalla situazione in cui “venga accertato che il contributo
erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite
istituzionalmente dal soggetto beneficiario”.
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RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: art. 2, comma 2, Legge 266/91:
“L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo
nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto
rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse”.
Ciò significa che:
1. Non sono ammessi in alcun modo erogazioni ai volontari (soci)
sottoforma di compensi, anche occasionali, di lavoro autonomo o di
impresa, di lavoro a progetto ne’ tantomeno di lavoro dipendente;
2. Le spese rimborsabili sono solo quelle sostenute dal volontario per le
attività prestate a favore dell’associazione e non per altri motivi;
3. Tali spese debbono essere autorizzate dagli organi associativi; la
autorizzazione può essere anche successiva;
4. La associazione, attraverso l’assemblea od il consiglio direttivo, deve
fissare preventivamente le regole e i limiti di tali rimborsi: (ad esempio
rimborsi kilometrici, di vitto e alloggio, ecc.)- E’ opportuno che tali
decisioni vengano verbalizzate e riportate sui registri delle deliberazioni
assembleari o di consiglio.
Quali caratteristiche deve avere quindi il rimborso spese per essere
considerato tale?
Non esistono regole particolari per le associazioni; si applicano per
analogia le stesse regole valide per i rimborsi ai dipendenti delle imprese.
Ogni spesa deve essere documentata: gli acquisti o le spese sostenute per
l’associazione debbono essere giustificati dal relativo scontrino, ricevuta o
fattura.
Ecco alcuni casi che si presentano abbastanza di frequente:
VIAGGI: se il viaggio viene effettuato con mezzi propri e’ ammesso il
rimborso cosiddetto kilometrico, che varia in funzione della marca e
modello di autoveicolo utilizzato, e del n° di Km percorsi in un anno. Non
è consigliabile, comunque, superare i limiti massimi stabiliti dalle tariffe
A.C.I.-
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La documentazione in questo caso e’ costituita da un prospetto riassuntivo
nel quale siano riportati:
1) data e ora del viaggio;
2) motivo del viaggio;
3) luogo di partenza e di arrivo, oppure descrizione degli spostamenti
effettuati;
4) n° di kilometri percorsi e totale del rimborso kilometrico risultante.
Nel caso in cui vengano sostenute spese accessorie come pedaggi
autostradali, parcheggi ecc., e’ necessario allegare i rispettivi scontrini al
prospetto.
Qualora il viaggio fosse compiuto con mezzi diversi dal proprio,
occorre allegare alla richiesta di rimborso i relativi documenti (biglietto del
treno, aereo, ecc.).
VITTO ED ALLOGGIO : nel caso di spese sostenute per pasti o alloggio
occorre allegare la relativa ricevuta, opportunamente intestata al colui che
richiede il rimborso.
Se sono spese di modico valore (es. bar) e’ sufficiente lo scontrino (alla
stregua dei rimborsi forfettari validi per i lavoratori dipendenti).
In mancanza delle precauzioni ed adempimenti di cui sopra,
l’amministrazione finanziaria potrebbe riqualificare tali somme come
compensi imponibili, contestando di conseguenza:
1. il mancato assoggettamento a ritenuta d’acconto quando prevista;
2. la mancata presentazione mod. 770;
3. la mancata indicazione di tali somme in dichiarazione da parte del
percettore.
Infine, non esistono norme specifiche che disciplinino
l’erogazione di rimborsi forfettari (cioè non documentati) per le
associazioni di volontariato. Qualche associazione prevede di riconoscere
tali tipi di rimborsi ai propri volontari, ma il tema, in assenza di norme
specifiche per il volontariato, presenta ampi spazi di contestazione da parte
degli uffici fiscali.
Si sconsiglia pertanto di effettuare tali tipi di rimborsi, e,
comunque, di non eccedere i limiti stabiliti per i lavoratori dipendenti, da
applicare prudenzialmente in via analogica.
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L’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E IL
REGIME IVA DEGLI SPETTACOLI
Normativa di riferimento
D.P.R. 26/10/1972 N.633
D.P.R. 26/10/1972 n. 640
D. Lgs. 26/02/1999 n.60
Art. 32 Legge Finanziaria 2001
Premessa
Il D.Lgs. 60/1999 ha disposto, a decorrere dal 1/1/2000, l’abolizione
dell’imposta sugli spettacoli e l’introduzione, al suo posto, dell’imposta
sugli intrattenimenti, oltre alla modifica di alcune disposizioni del regime
Iva degli spettacoli e giochi.
Pertanto dall’1/1/2000 le attività di spettacolo sono soggette ad Iva con due
distinte modalità:
- il D.Lgs. 60/1999 ha previsto che per le attività di intrattenimento (art.
74, comma 6, D.P.R. 633/1972, elencate nella Tariffa allegata al D.P.R.
640/1972) è dovuta l’imposta sugli intrattenimenti, con uno speciale
regime Iva forfetario (salvo l’opzione per l’ordinario);
- il D.Lgs. 60/1999 ha previsto un regime Iva ordinario per le altre attività
spettacolistiche (art. 74 quater, elencate nella Tabella C, D.P.R.
633/1972), non assoggettate dunque all’imposta sugli intrattenimenti,
ma soggette ad Iva sulla base dei principi ordinari. Per i contribuenti
minori e per gli spettacoli viaggianti è tuttavia previsto un regime
semplificato forfetario.
Ambito di applicazione della riforma
Distinguiamo in modo specifico:
- le attività di intrattenimento che sono caratterizzate in modo
prevalente dall’aspetto ludico, di puro divertimento, che comporta
necessariamente una partecipazione attiva del soggetto all’evento, il
quale, ad esempio, gioca o danza. (attività soggette sia ad imposta di
intrattenimento che ad Iva, art. 74, comma 6, D.P.R. 633/1972).
- le attività di spettacolo sono invece attività di mera rappresentazione di
un fatto o di un avvenimento, che comportano prevalentemente una
partecipazione passiva dello spettatore, che guarda l’evento così come
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gli viene rappresentato dall’artista, dal cantante, dallo sportivo,
dall’attore, ecc. (attività soggette al regime Iva ordinario, art. 74-quater,
D.P.R. 633/1972).
A) - ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO
Il presupposto oggettivo
Sono considerate attività di intrattenimento esclusivamente quelle elencate
nella Tariffa allegata al DPR 640/1972, come sostituito dall’art. 22, comma
2, D.Lgs. 60/1999 e quindi soggette all’
a) imposta sugli intrattenimenti
Punto Tariffa Genere di attività Aliquota
1 Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione
dei concerti musicali vocali e strumentali, e
intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da
ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di
durata inferiore al 50% dell’orario complessivo di
apertura al pubblico dell’esercizio.
16%
2 Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei
bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e
congegno a gettone, a moneta o a scheda, da
divertimento o intrattenimento, anche se automatico o
semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di
qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti
multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart.
8%
6%,
(2001)
3 Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificamente
riservati all’esercizio delle scommesse
60%
4 Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri
luoghi a ciò destinati (ad es. navi da crociera)
10%
NOTE:
a) La musica definita “dal vivo” è quella eseguita con strumenti di
qualsiasi genere, senza utilizzo (o in via residuale) di supporti
preregistrati (ad es. basi musicali per “Karaoke”);
b) Il rapporto percentuale di cui al punto 1 della Tariffa va calcolato in
funzione della durata dell’attività di intrattenimento;
c) Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa,
sono di regola esclusi dal campo di applicazione dell’imposta, salvo che
siano caratterizzati:
- dalla finalità ludica,
- da modalità di organizzazione, di esercizio e di svolgimento
strettamente similari a quelle espressamente previste dalla tariffa,
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(per esempio le attività di biliardo, bowling e go-kart se svolte nel contesto
sportivo a scopo agonistico); in tal caso sono soggetti all’imposta stabilita
nella tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno
maggiore analogia;
d) Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati
congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività
soggette a tassazione con differenti aliquote, l’imponibile sarà determinato
con ripartizione forfetaria degli incassi in proporzione alla durata di
ciascuna componente.
I soggetti passivi E’ soggetto passivo dell’imposta sugli intrattenimenti chiunque organizza
gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa di cui sopra ovvero
esercita case da gioco (per queste ultime se l’esercizio del gioco è riservato
per legge ad un Ente pubblico, esso rimane soggetto d’imposta anche se ne
delega la gestione ad altri).
La base imponibile
L’art. 74, comma 6, D.P.R. 633/1972 prevede che la base imponibile Iva
sia la stessa su cui viene applicata l’imposta sugli intrattenimenti ai sensi
dell’art. 3, comma 1, D.P.R. 640/1972.
Pertanto essa è costituita da:
- l’importo dei singoli “titoli di accesso” (biglietti) venduti per l’ingresso,
- il prezzo corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti (in
entrambi i casi al netto dell’Iva quando dovuta).
Ulteriori fattispecie sono previste dal comma 2 dello stesso articolo:
- gli aumenti dei prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti al
pubblico (praticati, ad esempio, in occasione di una esecuzione musicale
“non dal vivo”);
- i corrispettivi delle cessioni e prestazioni di servizi accessori
obbligatoriamente imposte (ad es. “consumazioni obbligatorie” con
ingresso gratuito o l’ingresso comprensivo del diritto alla consumazione
che caratterizza l’accesso a discoteche o locali simili);
- l’ammontare degli abbonamenti, i proventi da sponsorizzazione, la
cessione dei diritti radiotelevisivi, i contributi e i proventi connessi da
chiunque elargiti;
- i diritti di prevendita;
- il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite;
- ogni altro provento comunque connesso all’utilizzazione ed alla
organizzazione dell’intrattenimento e delle altre attività di cui alla relativa
Tariffa.
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Occorre inoltre specificare che:
a) in presenza di corrispettivi specifici,
- l’Ente che organizza l’intrattenimento richiede ai propri soci uno
specifico corrispettivo per la partecipazione all’evento, in tale caso
l’imposta va applicata sul corrispettivo certificato dal titolo di accesso
e/o dalle somme previste dalle precedenti fattispecie. In tale ipotesi i
titoli di accesso saranno rilasciati a tutti gli intervenuti, siano essi soci o
non soci;
b) in assenza di corrispettivi specifici,
- nel caso di intrattenimenti organizzati da associazioni per i propri soci,
la base imponibile è data dall’ammontare delle quote o contributi
associativi corrisposti se l’associazione ha lo scopo di organizzare gli
intrattenimenti, e solo sulla parte delle quote o contributi riferibile
all’intrattenimento soggetto all’imposta se l’associazione svolge anche
altre attività.
In deroga a ciò, non concorrono comunque alla formazione della base
imponibile le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di
promozione sociale (vedi art. 21 della Legge 383/2000).
Le aliquote di imposta Le aliquote di imposta sugli intrattenimenti sono stabilite nella tariffa di cui
sopra.
Adempimenti dei soggetti passivi dell’imposta
Passi fondamentali:
1) Comunicazione preventiva di effettuazione di attività alla SIAE e
specifica dichiarazione da presentare allo stesso Ente entro 10 giorni
dalla fine di ciascun anno sociale, contenente l’ammontare delle quote e
dei contributi versati dai soci, nonché la specifica indicazione delle
attività esercitate rientranti o meno nel campo di applicazione
dell’imposta sugli intrattenimenti;
2) Installazione di misuratori fiscali o biglietterie automatizzate (a partire
dal 31/10/2003);
3) Certificazione dei corrispettivi all’atto del pagamento
- Fino al 31/10/2003 con ricevuta fiscale, scontrino fiscale manuale o
prestampato a tagli fissi, biglietti recanti il contrassegno della SIAE e la
numerazione progressiva,
- Dal 31/10/2003 con “titoli di accesso” (biglietti) emessi mediante i
misuratori fiscali previsti dall’art.1, commi 4-7, DPR 544/1999 o
biglietterie automatizzate, anche gestite da terzi;
Le associazioni di promozione sociale di cui all’Art. 5, D.Lgs. 460/1997
(quelle ricomprese e/o affiliate agli enti di cui all’art.3, comma 6, lettera
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e), della legge n.287 del 25/08/1991, ad esempio circoli ARCI, ACLI,
UISP, CSI, ecc.), le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri
soggetti che optano ai sensi della Legge 398/1991 e le associazioni pro-
loco sono esonerati dall’impiego di misuratori fiscali per le attività di
intrattenimento a favore dei soci (art.33, comma 13, Legge 388/2000);
4) Ai sensi dell’art.6 DPR 544/1999 l’imposta sugli intrattenimenti e la
relativa Iva vanno pagate mediante versamento unitario con il modello
F24 entro il giorno 16 del mese successivo per le attività a carattere
continuativo svolte in ogni mese solare ed entro 5 giorni dalla
conclusione della manifestazione per le attività occasionali. Per le quote
o i contributi associativi il versamento va effettuato entro il giorno 16
del mese successivo a quello di chiusura dell’anno sociale.
In caso di mancato svolgimento della manifestazione l’imposta calcolata
sui corrispettivi non rimborsati va versata entro 30 giorni dall’originario
termine di pagamento.
Regime speciale IVA per le attività soggette all’imposta sugli
intrattenimenti.
Il regime speciale Iva per le attività soggette all’imposta sugli
intrattenimenti segue l’art. 74, comma 6, del D.P.R. 633/72 applicabile
anche ai soggetti che optano per la legge 16.12.1991 n. 398.
La detrazione dell’imposta si effettua nella misura forfetaria del 50%
dell’Iva a debito relativa alle operazioni imponibili. Per le prestazioni di
sponsorizzazione la detrazione dell’Iva è forfetizzata nella misura del 10%;
per le prestazioni di cessione o concessione di diritto di ripresa televisiva o
di trasmissione radiofonica la detrazione dell’Iva è forfetizzata nella misura
di un terzo dell’Iva a debito relativa alle prestazioni.
Per le attività di intrattenimento è previsto l’esonero dall’obbligo di
fatturazione, salvo per l’ipotesi di effettuazione di prestazioni pubblicitarie,
promozioni, cessioni o concessioni di diritti televisivi o radiofonici per cui
vige sempre l’obbligo; è previsto anche l’esonero dall’obbligo di
registrazione dei corrispettivi, liquidazione e dichiarazione annuale, ma
permane l’obbligo di conservazione e numerazione delle fatture.
Per le attività di intrattenimento il contribuente ha comunque facoltà di
optare per il regime ordinario di applicazione dell’Iva, dandone
comunicazione al concessionario dell’imposta sugli intrattenimenti (Ufficio
Siae).
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AGEVOLAZIONI E ADEMPIMENTI SIAE PER GLI ENTI NON
COMMERCIALI, ONLUS E ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO
a) Manifestazioni a scopo benefico
L’art. 5 del D.P.R. 640/72, modificato dal D Lgs. 60/99, prevede
un’agevolazione per le attività di intrattenimento e per le altre tipologie di
attività i cui introiti sono destinati ad enti pubblici, alle ONLUS, agli enti
ecclesiastici e alle APS, per essere utilizzati, da questi ultimi soggetti, a fini
di beneficenza.
La base imponibile, in tali casi, è ridotta al 50%, se vengono rispettate le
seguenti condizioni:
- gli intrattenimenti organizzati a tale scopo non superino le dodici
giornate di attività nel corso dell’anno;
- la destinazione di almeno i due terzi degli incassi, al netto delle spese e
delle imposte, venga riservata all’ente beneficiario;
- l’organizzatore presenti all’ufficio accertatore la dichiarazione di
effettuazione dell’attività, dalla quale risulti la finalità di beneficenza;
- venga redatto un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi
dell’art. 22 del D.P.R. 600/73, indicante le entrate e le spese in relazione
a ciascuna iniziativa.
Nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 640/72, sopra
indicate, l’imposta non è dovuta se la manifestazione di beneficenza è
organizzata da un ente pubblico.
Ai sensi del combinato disposto dell’ultimo comma dell’art. 5 del D.P.R.
640/72 e dell’art. 23 del D.Lgs. 460/97, sono esenti da imposta sugli
intrattenimenti le attività di intrattenimento, elencate nella Tabella allegata
al D.P.R. 640/72, se svolte dalle ONLUS, nonché dagli enti associativi, di
cui al comma 3 dell’art. 148 del TUIR:
- in modo occasionale;
- in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
- se ne viene data comunicazione, prima della data di inizio della
manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente.
b) Determinazione forfetaria dell’imposta
L’art. 14 D.P.R. 640/1972, come sostituto dall’art. 8 D.Lgs. 60/1999,
ammette determinate fattispecie alla fruizione di un particolare regime di
determinazione forfetaria della base imponibile.
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a) esecuzioni musicali non dal vivo effettuate in pubblici esercizi, con
ingresso libero, e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie
obbligatoriamente imposte ai partecipanti;
b) attività di minima importanza e attività soggette ad imposta svolte
congiuntamente ad altre non assoggettate. Per attività di minima
importanza si intendono quelle per le quali i ricavi conseguiti nell’anno
solare precedente siano di importo < o = a 25.822,84= Euro.
Per dette fattispecie la base imponibile è determinata in via forfetaria nella
misura del 50% dei proventi conseguiti.
B - ATTIVITA’ DI SPETTACOLO
Regime IVA ordinario per le attività spettacolistiche Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 60/1999 (dall’1/1/2000), le attività
spettacolistiche, non assoggettate alla nuova imposta sugli intrattenimenti,
sono soggette al regime IVA ordinario (eccezioni = regime forfetario art.74
quater DPR 633/1972 e regime forfetario Legge 398/1991).
L’art. 74 quater, DPR 633/1972 prevede che siano considerate attività di
spettacolo quelle elencate nella Tabella C, DPR 633/1972, aggiunta
dall’art.18, comma 2, D.Lgs. 60/1999 con effetto dall’1/1/2000, e cioè:
- Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo,
comunque e ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private;
- Spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgano;
- Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e
strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora
l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50%
dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse
quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di
apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive;
corsi mascherati e in costume; rievocazioni storiche, giostre e
manifestazioni similari;
- Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo compresi balletto, opere liriche,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali,
attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e
marionette ovunque tenuti;
- Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e
industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del
Ministero delle Finanze ed altre manifestazioni similari;
- Prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante
radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione
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radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in
forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
In occasione di tali eventi i biglietti devono essere emessi mediante
apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate e nel rispetto della
Legge 18/1983, nonché mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti
anche da terzi.
Momento impositivo Le prestazioni spettacolistiche (e relative operazioni accessorie) si
considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle
manifestazioni. Per le prestazioni rese in abbonamento l’imposta si
considera dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo. Per le mostre,
fiere ed esposizioni, poiché molto spesso si articolano in più giornate
espositive, con apertura e chiusura giornaliera degli spazi espositivi, il
momento impositivo va indicato considerando non il complesso delle
giornate di manifestazione come un unico evento, ma ciascuna giornata
come un evento distinto; pertanto l’inizio della manifestazione è quello
dell’orario giornaliero di apertura al pubblico (C.M. 7/9/2000, n. 165/E).
Aliquote In generale alle prestazioni relative alle attività di spettacolo si applica
l’aliquota Iva del 22%. E’ prevista l’aliquota Iva del 10% per gli spettacoli
sportivi per ingressi di prezzo fino ad Euro 12,91= (art. 6, comma 11,
Legge 133/1999), per tutti gli spettacoli cinematografici, per gli spettacoli
teatrali, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante (n. 123, Tabella A,
Parte III, D.P.R. 633/1972, come sostituito dall’art. 19, comma 1, D. Lgs.
60/1999).
Adempimenti contabili
Per tutti i tipi di spettacolo (ad esclusione della televisione via cavo o
satellite resa a domicilio che va certificata solo con ricevuta) e le
operazioni accessorie si applicano le stesse disposizioni previste per gli
intrattenimenti e sono soggetti agli ordinari adempimenti obbligatori ai fini
Iva.
Particolarità si hanno in caso di:
a) Ingressi gratuiti
Dall’1/1/2000 non sono imponibili ai fini iva le prestazioni di servizi
relative agli spettacoli e alle altre attività elencati nella Tabella C, D.P.R.
633/1972 rese ai possessori di titoli di accesso (biglietti) rilasciati per
l’ingresso gratuito dagli organizzatori nel limite massimo del 5% dei posti
totali (escluse le cosiddette tessere di servizio), dal CONI e dalle
federazioni sportive affiliate, da ACI, UNIRE e associazioni a carattere
nazionale.
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b) Spettacoli saltuari e occasionali E’ necessario dare preventiva comunicazione delle manifestazioni
programmate al concessionario per l’accertamento e riscossione
dell’imposta sugli intrattenimenti (SIAE) competente in relazione al luogo
di svolgimento delle manifestazioni. La C.M. 7/9/2000, n.165/E ha chiarito
che tale disposizione riguarda le attività di spettacolo svolte nell’esercizio
di impresa. Pertanto le manifestazioni spettacolistiche organizzate da
soggetti che non esercitano abitualmente attività commerciali non rilevano
ai fini Iva e non sono soggette al suddetto obbligo di comunicazione.
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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI D’AUTORE
I soggetti che organizzano spettacoli e intrattenimenti devono ottemperare
ad alcuni adempimenti presso la Siae, la quale rilascia appositi atti
amministrativi (permessi, certificati, nulla-osta) a seconda del tipo di
evento.
Gli esercenti, gli organizzatori, i gestori, ecc…, che intendono organizzare
manifestazioni spettacolistiche e intrattenimenti devono pertanto recarsi
all’ufficio Siae competente per territorio e compilare la dichiarazione di
inizio attività, previa costituzione di un’idonea garanzia sotto forma di
versamento in contanti o fideiussione bancaria se l’importo è rilevante (il
deposito varia a seconda dello spettacolo e dei titoli d’ingresso).
Successivamente viene rilasciato l’atto autorizzatorio dalla Siae e vengono
pagati i diritti d’autore dagli organizzatori.
Le tariffe applicate dalla Siae sono di consultazione complessa ed
analizzare tutte le possibili combinazioni tra il tipo di spettacolo o
intrattenimento ed il locale in cui viene effettuato è praticamente
impossibile, visto che, oltretutto, le tariffe sono, a volte, soggette a
variazione e diversa interpretazione da parte dei direttori delle varie sedi e
filiali.
Se l’attività di spettacolo consiste, ad esempio, in un concerto, la
compilazione del modulo dei programmi musicali è a cura del direttore
dell’esecuzione e la stessa va effettuata prima o immediatamente dopo
l’esecuzione del concerto (al più tardi entro il giorno successivo). La
compilazione non prevede difficoltà: data e luogo dell’esecuzione, dati
anagrafici e codice fiscale del direttore dell’esecuzione ed elenco dei brani
eseguiti (autore e titolo).
L’atto autorizzatorio va richiesto non solo nei casi di intrattenimento
organizzato, ma anche nei casi in cui la manifestazione sia gratuita,
ancorché sia previsto l’utilizzo di opere e repertorio tutelato dalla Siae.
Si definiscono gratuite soltanto quelle manifestazioni offerte senza oneri ai
partecipanti (escludendo quindi la possibilità di raccolta di contributi,
oblazioni, offerta di consumazioni) e per le quali le spese di allestimento
(spese organizzative, pagamento compensi ad interpreti e mano d’opera
varia, ecc……) sono a totale carico dell’organizzatore, senza che a
quest’ultimo derivi un rientro di utili a qualsiasi titolo. Solo in questi casi si
possono applicare le tariffe ridotte previste per le manifestazioni gratuite.
Il permesso va in definitiva richiesto non solo nei casi di intrattenimento
organizzato, ma anche nei casi in cui la manifestazione sia gratuita, purché
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sia prevista l’utilizzazione di repertorio tutelato dalla Siae: anche spettacoli
e intrattenimenti ad ingresso libero sono quindi sottoposti al pagamento dei
diritti.
Per gli organismi di volontariato, l’art.15-bis della Legge 22/4/1941 n. 633
(inserito dall’art. 1 comma 48 del D.L. 23.10.1996 n. 545, convertito nella
Legge 23.12.1996 n. 650) prevede che agli autori sia corrisposto un
compenso ridotto qualora l’esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell’opera avvenga nel rispetto delle seguenti condizioni:
- sia svolta nelle sedi delle associazioni di volontariato;
- sia destinata ai soli soci ed invitati;
- non sia effettuata a scopo di lucro.
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LOTTERIE, TOMBOLE E PESCHE DI BENEFICENZA -
CENNI
La normativa, relativamente alle autorizzazioni, è mutata con l’entrata in
vigore, nel mese di aprile 2002, del D.P.R. 26.10.2001 n° 430.
ADEMPIMENTI RICHIESTI IN TUTTI I CASI:
1. COMUNICAZIONE, da effettuare almeno 30 gg. prima dell’evento al
prefetto ed al sindaco del comune dove verrà effettuata l’estrazione
(salvo che i giochi siano svolti nei confronti di soli soci ed all’interno di
circoli privati);
2. COMUNICAZIONE, da effettuare almeno 30 gg. prima dell’evento
all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato (salvo che i
giochi siano svolti nei confronti di soli soci ed all’interno di circoli
privati);
3. RITENUTA SUI PREMI, pari al 10% del valore dei premi vinti (non si
effettua quando i giochi siano svolti nei confronti di soli soci ed
all’interno di circoli privati). Non e’ necessario rivalersi della ritenuta
sui vincitori; vi è obbligo soltanto di effettuare il relativo versamento
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura della
manifestazione.
4. IMPOSTA SOSTITUTIVA pari al 20% del valore dei premi acquistati
dall’organizzatore senza assoggettamento ad IVA (salvo che i giochi
siano svolti nei confronti di soli soci ed all’interno di circoli privati).
In particolare:
LOTTERIE
I biglietti debbono essere costituiti a matrice e venduti esclusivamente
entro il territorio della provincia dove si svolge l’evento;
Il valore dei biglietti venduti non deve comunque superare l’importo
complessivo € 51.645,69;
Alla comunicazione al prefetto, al sindaco e all’Ispettorato
Compartimentale dei Monopoli di Stato deve essere allegato il
regolamento con indicati la quantità e natura dei premi, quantità e prezzo
dei biglietti, luogo di esposizione dei premi, luogo e tempo fissati per
l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
Prima dell’estrazione un rappresentante dell’organizzazione provvederà
ad annullare i biglietti invenduti. Al momento dell’estrazione potrà
essere presente un rappresentante del Sindaco.
I premi possono essere costituiti soltanto da servizi o beni mobili diversi
da denaro e titoli.
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TOMBOLE
la vendita delle cartelle, anche in numero illimitato, deve avvenire nel
comune di svolgimento della tombola e nei comuni limitrofi;
Il valore dei premi non deve comunque superare l’importo di €
12.911,42;
Alla comunicazione al prefetto, al sindaco e all’Ispettorato
Compartimentale dei Monopoli di Stato deve essere allegato il
regolamento con indicati la quantità e natura dei premi, quantità e prezzo
delle cartelle, luogo di esposizione dei premi, luogo e tempo fissati per
l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
È richiesto il versamento preventivo di una cauzione in favore del
Comune, pari al valore dei premi promessi.
Prima dell’estrazione un rappresentante dell’organizzazione provvederà
ad annullare le cartelle invendute. Al momento dell’estrazione potrà
essere presente un rappresentante del Sindaco.
Entro 30 gg. dalla estrazione, dovrà essere presentata all’incaricato del
Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai
vincitori, per poter ottenere lo svincolo della cauzione.
PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA
la vendita dei biglietti deve avvenire nel comune di svolgimento della
pesca;
I premi possono essere costituiti soltanto da servizi o beni mobili diversi
da denaro e titoli.
Il ricavato dei biglietti venduti non deve comunque superare il valore
complessivo € 51.645,69;
Al momento dell’estrazione un rappresentante dell’organizzazione
provvederà a controllare il numero di biglietti venduti e procederà, alla
presenza di un incaricato del sindaco, alla chiusura delle operazioni
redigendo apposito verbale, copia del quale andrà trasmessa al prefetto.