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Appendice UNICO 99 - Persone fisiche 42 Abbreviazioni Art. Articolo A.s.l. Azienda Sanitaria Locale Caf Centro di assistenza fiscale c.c. Codice civile Cssn Contributo al Servizio Sanitario Na- zionale CUD Certificazione unificata dei dipen- denti DIT Dual Income Tax D.L. Decreto legge D.Lgs. Decreto legislativo D.M. Decreto Ministeriale D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consi- glio dei Ministri D.P.R. Decreto del Presidente della Repub- blica GEIE Gruppo Europeo di Interesse Econo- mico G.U. Gazzetta Ufficiale Ici Imposta comunale sugli immobili Iciap Imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni Invim Imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili IRAP Imposta Regionale Attività Produttive Irpef Imposta sui redditi delle persone fisiche Irpeg Imposta sui redditi delle persone giuridiche Iva Imposta sul valore aggiunto L. Legge Lett. Lettera Mod. Modello N. Numero Tosap Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche Tuir Testo unico delle imposte sui redditi UE Unione Europea UNIRE Unione Nazionale Incremento Raz- ze Equine UTE Ufficio Tecnico Erariale Accettazione dell’eredità giacente In base all’art. 19, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l’erede che ha ac- cettato l’eredità, se in precedenza è stato no- minato un curatore dell’eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condi- zione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, deve predisporre e conser- vare, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l’amministra- zione, un prospetto dal quale risultino: • la data di cessazione della curatela o del- l’amministrazione; • l’ufficio delle imposte o delle entrate, ove istituito, del domicilio fiscale del contribuen- te deceduto; • i dati identificativi del deceduto, del curato- re, dell’amministratore e degli altri eredi; • la quota di eredità spettante al dichiarante. Nella dichiarazione dei redditi relativa al pe- riodo di imposta nel quale è cessata la cura- tela o l’amministrazione, l’erede è tenuto a di- chiarare i redditi derivanti dall’eredità relativi allo stesso periodo d’imposta. Acquisto prima casa Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 4 per cento, prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti trasla- tivi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrut- to, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni con- cernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone che de- vono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro un anno dall’acquisto la propria resi- denza o, se diverso, in quello in cui l’ac- quirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel ca- so in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia ac- quistato come prima casa sul territorio ita- liano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’im- mobile acquistato deve essere resa, a pe- na di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto; b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichia- ri di non essere titolare esclusivo o in comu- nione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare; c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichia- ri di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tut- to il territorio nazionale dei diritti di pro- prietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acqui- stata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente arti- colo ovvero di cui all’art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all’art. 3, comma 2, della L. 31 di- cembre 1991, n. 415, all’art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all’art. 1, comma 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e all’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243. In caso di cessioni soggette ad imposta sul va- lore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) comunque riferite al momento in cui si realizza l’effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell’atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. Le agevolazioni suddette, sussistendo le con- dizioni di cui alle lettere a), b) e c), spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lette- ra a). Sono comprese tra le pertinenze, limita- tamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. In caso di dichiarazione mendace o di trasfe- rimento per atto a titolo oneroso o gratuito de- gli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termi- ne di cinque anni dalla data del loro acqui- sto, sono dovute le imposte di registro, ipote- caria e catastale nella misura ordinaria, non- ché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni sogget- te all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acqui- renti una penalità pari alla differenza fra l’im- posta calcolata in base all’aliquota applicabi- le in assenza di agevolazioni e quella risul- tante dall’applicazione dell’aliquota agevola- ta, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 del- l’art. 55 del citato Testo Unico. Le predette re- gole non si applicano nel caso in cui il contri- buente, entro un anno dall’alienazione del- l’immobile acquistato con i benefici in questio- ne, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Acconti dovuti per l’anno 1999 Acconto Irpef Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto Ir- pef per l’anno 1999 occorre controllare l’im- porto indicato nel rigo RN22. Se questo importo: • non supera lire 100.000 non è dovuto ac- conto; • supera lire 100.000 è dovuto acconto nel- la misura del 98 per cento del suo ammon- tare. L’acconto così determinato deve essere versato: • in unica soluzione nel mese di novembre 1999, se l’importo dovuto è inferiore a lire 502.000; • in due rate, se l’importo dovuto è pari o su- periore a lire 502.000, di cui: – la prima entro il 21 giugno 1999, nella mi- sura del 40 per cento; – la seconda nel mese di novembre 1999, nella restante misura del 60 per cento. Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 1999 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichia- razione, può determinare gli acconti da ver- sare sulla base di tale minore imposta. Per effetto dell’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, ai fini della determinazione degli acconti Irpef dovuti per il periodo d’imposta 1999, dai soci delle so- cietà in nome collettivo, in accomandita sem- plice ed equiparate non si tiene conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli in- teressi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all’ar- ticolo 1 del citato decreto legislativo, scompu- tate per il periodo d’imposta precedente. La prima rata di acconto dell’Irpef può essere versata anche entro il 20 luglio 1999, con una maggiorazione dello 0,40 per cento op- pure ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo 13. APPENDICE

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche APPENDICE · Appendice UNICO 99 - Persone fisiche 42 Abbreviazioni Art. Articolo A.s.l. Azienda Sanitaria Locale Caf Centro di assistenza fiscale

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Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

42

■ Abbreviazioni

Art. ArticoloA.s.l. Azienda Sanitaria LocaleCaf Centro di assistenza fiscalec.c. Codice civileCssn Contributo al Servizio Sanitario Na-

zionaleCUD Certificazione unificata dei dipen-

dentiDIT Dual Income TaxD.L. Decreto leggeD.Lgs. Decreto legislativoD.M. Decreto MinisterialeD.P.C.M. Decreto del Presidente del Consi-

glio dei MinistriD.P.R. Decreto del Presidente della Repub-

blicaGEIE Gruppo Europeo di Interesse Econo-

micoG.U. Gazzetta UfficialeIci Imposta comunale sugli immobiliIciap Imposta comunale per l’esercizio di

imprese, arti e professioniInvim Imposta comunale sull’incremento di

valore degli immobiliIRAP Imposta Regionale Attività ProduttiveIrpef Imposta sui redditi delle persone fisicheIrpeg Imposta sui redditi delle persone

giuridicheIva Imposta sul valore aggiuntoL. LeggeLett. LetteraMod. ModelloN. NumeroTosap Tassa per l’occupazione di spazi ed

aree pubblicheTuir Testo unico delle imposte sui redditiUE Unione EuropeaUNIRE Unione Nazionale Incremento Raz-

ze EquineUTE Ufficio Tecnico Erariale

■ Accettazione dell’eredità giacente

In base all’art. 19, comma 3, del D.P.R.4 febbraio 1988, n. 42, l’erede che ha ac-cettato l’eredità, se in precedenza è stato no-minato un curatore dell’eredità giacente o unamministratore di eredità devoluta sotto condi-zione sospensiva o in favore di nascituro nonancora concepito, deve predisporre e conser-vare, con riferimento al periodo di impostanel quale è cessata la curatela o l’amministra-zione, un prospetto dal quale risultino:• la data di cessazione della curatela o del-

l’amministrazione;• l’ufficio delle imposte o delle entrate, ove

istituito, del domicilio fiscale del contribuen-te deceduto;

• i dati identificativi del deceduto, del curato-re, dell’amministratore e degli altri eredi;

• la quota di eredità spettante al dichiarante.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al pe-riodo di imposta nel quale è cessata la cura-tela o l’amministrazione, l’erede è tenuto a di-chiarare i redditi derivanti dall’eredità relativiallo stesso periodo d’imposta.

■ Acquisto prima casa

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolatadel 4 per cento, prevista ai fini dell’imposta di

registro e dell’imposta sul valore aggiunto, agliatti traslativi a titolo oneroso della proprietà dicase di abitazione non di lusso e agli atti trasla-tivi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrut-to, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse,la nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte prima,allegata al Testo Unico delle disposizioni con-cernenti l’imposta di registro, approvato conD.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone che de-vono ricorrere le seguenti condizioni:a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del

comune in cui l’acquirente ha o stabiliscaentro un anno dall’acquisto la propria resi-denza o, se diverso, in quello in cui l’ac-quirente svolge la propria attività ovvero,se trasferito all’estero per ragioni di lavoro,in quello in cui ha sede o esercita l’attivitàil soggetto da cui dipende ovvero, nel ca-so in cui l’acquirente sia cittadino italianoemigrato all’estero, che l’immobile sia ac-quistato come prima casa sul territorio ita-liano. La dichiarazione di voler stabilire laresidenza nel comune ove è ubicato l’im-mobile acquistato deve essere resa, a pe-na di decadenza, dall’acquirente nell’attodi acquisto;

b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichia-ri di non essere titolare esclusivo o in comu-nione con il coniuge dei diritti di proprietà ,usufrutto, uso e abitazione di altra casa diabitazione nel territorio del comune in cui èsituato l’immobile da acquistare;

c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichia-ri di non essere titolare, neppure per quote,anche in regime di comunione legale su tut-to il territorio nazionale dei diritti di pro-prietà, usufrutto, uso, abitazione e nudaproprietà su altra casa di abitazione acqui-stata dallo stesso soggetto o dal coniugecon le agevolazioni di cui al presente arti-colo ovvero di cui all’art. 1 della L. 22aprile 1982, n. 168, all’art. 2 del D.L.7 febbraio 1985, n. 12, convertito, conmodificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n.118, all’art. 3, comma 2, della L. 31 di-cembre 1991, n. 415, all’art. 5, commi 2e 3, dei D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, 20marzo 1992, n. 237, e 20 maggio1992, n. 293, all’art. 2, commi 2 e 3, delD.L. 24 luglio 1992, n. 348, all’art. 1,comma 2 e 3, del D.L. 24 settembre1992, n. 388, all’art. 1, commi 2 e 3, delD.L. 24 novembre 1992, n. 455, all’art.1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993,n. 16, convertito, con modificazioni, dallaL. 24 marzo 1993, n. 75, e all’art. 16 delD.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito,con modificazioni, dalla L. 19 luglio1993, n. 243.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul va-lore aggiunto le dichiarazioni di cui alle letterea), b) e c) comunque riferite al momento in cuisi realizza l’effetto traslativo, possono essereeffettuate, oltre che nell’atto di acquisto, anchein sede di contratto preliminare.Le agevolazioni suddette, sussistendo le con-dizioni di cui alle lettere a), b) e c), spettanoper l’acquisto, anche se con atto separato,delle pertinenze dell’immobile di cui alla lette-ra a). Sono comprese tra le pertinenze, limita-tamente ad una per ciascuna categoria, leunità immobiliari classificate o classificabilinelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,che siano destinate al servizio della casa di

abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.In caso di dichiarazione mendace o di trasfe-rimento per atto a titolo oneroso o gratuito de-gli immobili acquistati con i benefici di cui alpresente articolo prima del decorso del termi-ne di cinque anni dalla data del loro acqui-sto, sono dovute le imposte di registro, ipote-caria e catastale nella misura ordinaria, non-ché una sanzione pari al 30 per cento dellestesse imposte. Se si tratta di cessioni sogget-te all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio delregistro presso cui sono stati registrati i relativiatti deve recuperare nei confronti degli acqui-renti una penalità pari alla differenza fra l’im-posta calcolata in base all’aliquota applicabi-le in assenza di agevolazioni e quella risul-tante dall’applicazione dell’aliquota agevola-ta, aumentata del 30 per cento. Sono dovutigli interessi di mora di cui al comma 4 del-l’art. 55 del citato Testo Unico. Le predette re-gole non si applicano nel caso in cui il contri-buente, entro un anno dall’alienazione del-l’immobile acquistato con i benefici in questio-ne, proceda all’acquisto di altro immobile daadibire a propria abitazione principale.

■ Acconti dovuti per l’anno 1999

Acconto Irpef

Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto Ir-pef per l’anno 1999 occorre controllare l’im-porto indicato nel rigo RN22.Se questo importo:• non supera lire 100.000 non è dovuto ac-

conto;• supera lire 100.000 è dovuto acconto nel-

la misura del 98 per cento del suo ammon-tare.

L’acconto così determinato deve essere versato:• in unica soluzione nel mese di novembre

1999, se l’importo dovuto è inferiore a lire502.000;

• in due rate, se l’importo dovuto è pari o su-periore a lire 502.000, di cui:

– la prima entro il 21 giugno 1999, nella mi-sura del 40 per cento;

– la seconda nel mese di novembre 1999,nella restante misura del 60 per cento.

Se il contribuente prevede (ad esempio, pereffetto di oneri sostenuti nel 1999 o di minoriredditi percepiti nello stesso anno) una minoreimposta da dichiarare nella successiva dichia-razione, può determinare gli acconti da ver-sare sulla base di tale minore imposta.

Per effetto dell’articolo 13, comma 2, delD.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, ai fini delladeterminazione degli acconti Irpef dovuti per ilperiodo d’imposta 1999, dai soci delle so-cietà in nome collettivo, in accomandita sem-plice ed equiparate non si tiene conto, nellamisura del 70 per cento, delle ritenute sugli in-teressi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all’ar-ticolo 1 del citato decreto legislativo, scompu-tate per il periodo d’imposta precedente.

La prima rata di acconto dell’Irpef può essereversata anche entro il 20 luglio 1999, conuna maggiorazione dello 0,40 per cento op-pure ratealmente alle condizioni indicate nelparagrafo 13.

APPENDICE

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

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■ Altri oneri deducibili

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicarenel rigo RP23, se non dedotti nella determina-zione dei singoli redditi che concorrono a for-mare il reddito complessivo:• il 50 per cento delle imposte sul reddito do-

vute per gli anni anteriori al 1974 (esclusal’imposta complementare) iscritte nei ruoli lacui riscossione ha avuto inizio nel 1998(art.20, comma 2, del D.P.R. n. 42/1988);

• gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.)corrisposti dal dichiarante in forza di testa-mento o di donazione modale e, nella misurain cui risultano da provvedimenti dell’autoritàgiudiziaria, gli assegni alimentari corrispostiai familiari indicati nell’art. 433 del c.c.;

• i canoni, livelli, censi e altri oneri gravantisui redditi degli immobili che concorrono aformare il reddito complessivo, compresi icontributi ai consorzi obbligatori per leggeo in dipendenza di provvedimenti dellapubblica amministrazione, esclusi i contri-buti agricoli unificati;

• le indennità per perdita dell’avviamentocorrisposte per disposizioni di legge al con-duttore in caso di cessazione della locazio-ne di immobili urbani adibiti per usi diversida quello di abitazione;

• le somme corrisposte ai dipendenti chiama-ti ad adempiere funzioni presso gli ufficielettorali in ottemperanza alla legge;

• le somme che in precedenti periodi d’impo-sta sono state assoggettate a tassazione, an-che separata, e, nel 1998, sono state resti-tuite al soggetto erogatore. Può trattarsi, ol-tre che dei redditi di lavoro dipendente an-che di compensi di lavoro autonomo profes-sionale (compresi gli altri redditi di lavoroautonomo: collaborazioni coordinate e con-tinuative, diritti di autore, ecc.), di redditi di-versi (lavoro autonomo occasionale, o altro);

• le somme che non avrebbero dovuto con-correre a formare i redditi di lavoro dipen-dente e assimilati e che invece sono stateassoggettate a tassazione.

■ Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detra-zione, da indicare nel rigo RP15, se non dedot-ti nella determinazione dei singoli redditi checoncorrono a formare il reddito complessivo:

• le spese sostenute dai contribuenti obbligatialla manutenzione, protezione o restaurodelle cose vincolate ai sensi dellaL. 1° giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30settembre 1963, n. 1409, nella misura effetti-vamente rimasta a carico. La necessità dellespese, quando non siano obbligatorie per leg-ge, deve risultare da apposita certificazione ri-lasciata dalla competente sovrintendenza, pre-vio accertamento della loro congruità effettua-to d’intesa con l’UTE competente per territorio.La detrazione spetta nel periodo d’imposta incui le spese sono sostenute, a condizione chela necessaria certificazione sia rilasciata entrola data di presentazione della dichiarazionedei redditi. Se tale condizione non si verifica,la detrazione spetta nell’anno d’imposta in cuiè stato completato il rilascio della certificazio-ne da parte degli uffici competenti.

• La detrazione non spetta nei casi seguenti:• 1. mutamento di destinazione dei beni senza

la preventiva autorizzazione dell’Ammini-strazione per i beni culturali e ambientali;

• 2. mancato assolvimento degli obblighi dilegge per consentire l’esercizio del dirittodi prelazione dello Stato sui beni vincolati;

• 3. tentata esportazione non autorizzata deibeni.

• L’Amministrazione per i beni culturali e am-bientali dà immediata comunicazione, alcompetente ufficio delle imposte, delle viola-zioni che comportano la perdita del dirittoalla detrazione e, dalla data di ricevimentodella comunicazione, inizia a decorrere iltermine entro il quale l’Amministrazione fi-nanziaria può rettificare la dichiarazione.

ATTENZIONE: La detrazione in questione è cu-mulabile con quella del 41 per cento per lespese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridot-ta al 50 per cento.Pertanto, le spese sostenute nell’anno 1998devono essere assunte in questo rigo per unimporto ridotto al 50 per cento se per le stes-se, per il medesimo anno, si è chiesto di fruiredella detrazione del 41 per cento. Natural-mente le spese sostenute da indicare nella mi-sura del 50 per cento devono essere assuntenel limite massimo di lire 150 milioni.Per le spese eccedenti il predetto ammontareva, invece, assunto l’intero importo.

• il costo specifico o in mancanza il valore nor-male dei beni ceduti gratuitamente, in basead apposita convenzione nonché le erogazio-ni liberali in denaro a favore dello Stato, delleregioni, degli enti locali territoriali, di enti o isti-tuzioni pubbliche, di comitati organizzatoriappositamente costituiti con decreto del Mini-stro per i beni e le attività culturali, di fonda-zioni e associazioni legalmente riconosciutesenza scopo di lucro, che svolgono o promuo-vono attività di studio, di ricerca e di docu-mentazione di rilevante valore culturale e arti-stico o che organizzano e realizzano attivitàculturali, effettuate in base ad apposita con-venzione, per l’acquisto, la manutenzione, laprotezione o il restauro delle cose indicate nel-l’art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, enel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivicomprese le erogazioni effettuate per l’orga-nizzazione in Italia e all’estero di mostre e diesposizioni di rilevante interesse scientifico-cul-turale delle cose anzidette, e per gli studi eper le ricerche eventualmente a tal fine neces-sari, nonché per ogni altra manifestazione dirilevante interesse scientifico-culturale anche aifini didattico-promozionali, ivi compresi gli stu-di, le ricerche, la documentazione e la catalo-gazione, e le pubblicazioni relative ai beniculturali. Le iniziative culturali devono essereautorizzate, previo parere del competente co-mitato di settore del Consiglio nazionale per ibeni culturali e ambientali, dal Ministero per ibeni e le attività culturali, che deve approvarela previsione di spesa ed il conto consuntivo. IlMinistero per i beni e le attività culturali stabili-sce i tempi necessari affinché le erogazioni li-berali fatte a favore delle associazioni legal-mente riconosciute, delle istituzioni e delle fon-dazioni siano utilizzate per gli scopi indicati econtrolla l’impiego delle erogazioni stesse.Detti termini possono, per cause non imputabi-li al donatario, essere prorogati una sola vol-ta. Le erogazioni liberali non integralmente uti-lizzate nei termini assegnati affluiscono all’en-trata del bilancio dello Stato o delle regioni edegli enti locali territoriali, nel caso di attività omanifestazioni in cui essi siano direttamentecoinvolti, e sono destinate ad un fondo da uti-lizzare per le attività culturali previste per l’an-

no successivo. Il Ministero per i beni e le atti-vità culturali comunica, entro il 31 marzo diciascun anno, al centro informativo del Diparti-mento delle entrate del Ministero delle finanzel’elenco nominativo dei soggetti erogatori,nonché l’ammontare delle erogazioni effettua-te entro il 31 dicembre dell’anno precedente;

• le erogazioni liberali in denaro, per un im-porto non superiore al 2 per cento del reddi-to complessivo dichiarato, a favore di enti oistituzioni pubbliche, fondazioni e associa-zioni legalmente riconosciute e senza scopodi lucro che svolgono esclusivamente attivitànello spettacolo, effettuate per la realizzazio-ne di nuove strutture, per il restauro ed il po-tenziamento delle strutture esistenti, e per laproduzione nei vari settori dello spettacolo;

• le erogazioni liberali in denaro, per un im-porto non superiore al 2 per cento del red-dito complessivo dichiarato, a favore deglienti di prioritario interesse nazionale ope-ranti nel settore musicale, per i quali è pre-vista la trasformazione in fondazioni di dirit-to privato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs.29 giugno 1996, n. 367. Il limite è eleva-to al 30 per cento per le somme versate:

• 1. al patrimonio della fondazione dai soggettiprivati al momento della loro partecipazione;

• 2. come contributo alla sua gestione nel-l’anno in cui è pubblicato il decreto di ap-provazione della delibera di trasformazio-ne in fondazione;

• 3. come contributo alla gestione della fon-dazione per i tre periodi di imposta succes-sivi alla data di pubblicazione del suddettodecreto. In questo caso per fruire della de-trazione, il contribuente deve impegnarsicon atto scritto a versare una somma co-stante per i predetti tre periodi di impostasuccessivi alla pubblicazione del predettodecreto di approvazione della delibera ditrasformazione in fondazione. In caso dimancato rispetto dell’impegno si provve-derà al recupero delle somme detratte.

■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agra-rio sono considerate attività agricole:a) le attività dirette alla coltivazione del terre-

no e alla silvicoltura;b) l’allevamento di animali con mangimi otteni-

bili per almeno un quarto dal terreno e le at-tività dirette alla produzione di vegetali tra-mite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, an-che provvisorie, se la superficie adibita allaproduzione non eccede il doppio di quelladel terreno su cui la produzione insiste;

c) le attività dirette alla manipolazione, tra-sformazione e alienazione di prodotti agri-coli e zootecnici, anche se non svolte sulterreno, che rientrano nell’esercizio norma-le dell’agricoltura secondo la tecnica chelo governa e che hanno per oggetto pro-dotti ottenuti per almeno la metà dal terrenoe dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) ec-cedono i limiti stabiliti, la parte di reddito impu-tabile all’attività eccedente è considerata reddi-to d’impresa da determinarsi in base alle nor-me contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.Con riferimento alle attività dirette alla produ-zione di vegetali (ad esempio, piante, fiori,ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che perverificare la condizione posta alla lettera b) aifini del calcolo della superficie adibita allaproduzione, occorre fare riferimento alla su-

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

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perficie sulla quale insiste la produzione stes-sa (ripiani o bancali) e non già a quella co-perta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolonon venga utilizzato per la coltivazione, rien-trano nel ciclo agrario soltanto le produzionisvolte su non più di due ripiani o bancali.

■ Attività libero professionale intramuraria

In base all’art. 47, comma 1, lett. e) del Tuirsono considerati redditi assimilati a quelli dilavoro dipendente i compensi per l’attività in-tramuraria del personale dipendente del servi-zio Sanitario Nazionale delle seguenti cate-gorie professionali:• il personale appartenente ai profili di medico-

chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre pro-fessionalità della dirigenza del ruolo sanitario(farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi)dipendente del Servizio sanitario nazionale;

• il personale docente universitario e i ricerca-tori che esplicano attività assistenziale pressocliniche e istituti universitari di ricovero e curaanche se gestiti direttamente dall’Università;

• il personale laureato medico di ruolo in ser-vizio nelle strutture delle facoltà di medicinae chirurgia delle aree tecnico-scientifica esocio-sanitaria;

• il personale dipendente degli istituti di rico-vero e cura a carattere scientifico con per-sonalità giuridica di diritto privato, degli en-ti ed istituti di cui all’art. 4, comma 12, delD.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delleistituzioni pubbliche di assistenza e benefi-cenza, che svolgono attività sanitaria e de-gli enti pubblici che già applicano al pro-prio personale l’istituto dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenzadel Servizio sanitario, sempreché i predettienti e istituti abbiano adeguato i propri or-dinamenti ai principi di cui all’art. 1, com-mi da 5 a 19, della L. 23 dicembre 1996,n. 662, ed a quelli contenuti nel decretodel Ministro della Sanità 31 luglio 1997.

Ai fini dell’inquadramento nell’ambito dei red-diti assimilati a quelli di lavoro dipendente ènecessario che venga rispettata la disciplinaamministrativa dell’attività libero professionaleintramuraria in questione contenuta nell’ art. 1,comma da 5 a 19 della legge 23 dicembre1996, n.662 e nei decreti del Ministro dellaSanità 11 giugno 1997 e 31 luglio 1997. Re-sta fermo che le restanti attività non rientranti traquelle svolte secondo le condizioni e i limiti so-pra precisati, costituiscono reddito professiona-le ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Tuir dadeterminare a norma dell’art. 50 dello stessoTuir e devono essere dichiarati nel quadro RE.

■ Calcolo del credito d’imposta limitato suidividendi

Ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis, del Tuir, ilcredito d’imposta spetta in misura limitata pergli utili, compresi quelli derivanti dai dividendidi società figlie residenti nella UE, la cui distribu-zione è stata deliberata dalle società ed enticommerciali di cui all’art. 87, comma 1, lett. a)e b), del Tuir, a decorrere dal secondo eserciziosuccessivo a quello in corso al 31 dicembre1996, indicati nel punto 8 della certificazionedi cui all’art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.Il suddetto credito d’imposta può essere utiliz-zato esclusivamente a compensazione dellaquota dell’imposta netta afferente i dividendiper cui è attribuito e comunque in misura non

superiore al 58,73 per cento degli utili indi-cati nel rigo RI4, colonna 1. Il suo impiegonon può in ogni caso generare una ecceden-za di imposta suscettibile di essere chiesta arimborso o a compensazione delle impostedovute per i periodi d’imposta successivi. Per-tanto, tale credito va utilizzato con preceden-za rispetto agli altri crediti d’imposta.Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all’uti-lizzo del credito d’imposta, non computando-lo né in aumento del reddito complessivo néin detrazione dall’imposta.

Ai fini del calcolo del credito d’imposta spet-tante deve essere applicata la seguente for-mula:

Ammontare del dividendo di cui al rigo RI4colonna 1 + credito d’imposta (58,73%)

di cui al rigo RI 4 colonna 2Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 2+ crediti d’imposta sui dividendi di cui al rigo RN2,

+ perdite di precedenti periodi d’impostaammesse in diminuzione

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplica-to per l’imposta netta di cui al rigo RN15.

Qualora il credito d’imposta risultante da taleformula risulti superiore all’ammontare dell’im-posta netta di cui al rigo RN15 (ad esempio,per effetto della presenza di perdite derivantidall’esercizio di imprese commerciali di cuiall’art. 79 del Tuir e di arti e professioni), l’im-porto del credito utilizzabile non può in ognicaso essere superiore all’ammontare dellapredetta imposta netta.

■ Canone di locazione - Determinazionedella quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del cano-ne di locazione applicare la formula:

canone totalequota proporzionale x singola rendita= – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – del canone totale delle renditeEsempio:Rendita catastale dell’abitazionerivalutata del 5 per cento:900.000Rendita catastale della pertinenzarivalutata del 5 per cento:100.000Canone di locazione totale:20.000.000

Quota del canone relativo all’abitazione

20.000.000 x 900.000(900.000 + 100.000)

= 18.000.000

Quota del canone relativo alla pertinenza

20.000.000 x 100.000(900.000 + 100.000)

= 2.000.000

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati enon vanno, pertanto, dichiarate in quanto ilrelativo reddito è già compreso in quello ca-tastale del terreno, le costruzioni rurali edeventuali pertinenze ad uso abitativo, se ven-gono soddisfatte contemporaneamente le se-guenti condizioni:• il fabbricato deve essere posseduto dal

soggetto titolare del diritto di proprietà o dialtro diritto reale sul terreno, ovvero dall’af-fittuario del terreno stesso o dal soggettoche ad altro titolo conduce il terreno cuil’immobile è asservito o dai familiari convi-venti a loro carico risultanti dalle certifica-

zioni anagrafiche o da soggetti titolari ditrattamenti pensionistici corrisposti a segui-to di attività svolta in agricoltura, ivi com-presi quelli di reversibilità, o da coadiu-vanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

• l’immobile deve essere utilizzato quale abita-zione dai soggetti di cui sopra sulla base diun titolo idoneo, ovvero da dipendenti eser-citanti attività agricole nell’azienda a tempoindeterminato o a tempo determinato per unnumero annuo di giornate lavorative superio-re a cento, ovvero dalle persone addette al-l’attività di alpeggio in zone di montagna;

• il terreno cui il fabbricato si riferisce deveessere situato nello stesso Comune o in Co-muni confinanti e deve avere una superficienon inferiore a 10.000 metri quadrati. Sesul terreno sono praticate colture specializ-zate in serra o la funghicoltura, o altra col-tura intensiva, ovvero il terreno è ubicato incomune considerato montano ai sensi del-l’art. 1, comma 3, della L. 31 gennaio1994, n. 97, la superficie del terreno deveessere almeno di 3.000 metri quadrati;

• il volume di affari derivante da attività agri-cole del soggetto che conduce il fondo re-lativamente all’anno 1998 deve essere su-periore alla metà del suo reddito complessi-vo per il 1998, determinato senza far con-fluire in esso i trattamenti pensionistici corri-sposti a seguito di attività svolta in agricol-tura. Se il terreno è ubicato in comune con-siderato montano ai sensi della citata L. n.97 del 1994, il volume di affari derivanteda attività agricole del soggetto che condu-ce il fondo deve risultare superiore ad unquarto del suo reddito complessivo, deter-minato secondo la disposizione del perio-do precedente. Il volume d’affari dei sog-getti che non presentano la dichiarazioneai fini dell’IVA si presume pari al limite mas-simo previsto per l’esonero dall’obbligo dipresentazione della dichiarazione (lire 5milioni per i terreni ubicati in comuni nonconsiderati montani, e lire 15 milioni qualo-ra si tratti di terreni ubicati in comuni consi-derati montani). Al riguardo si sottolineache il requisito di cui al presente punto è ri-ferito esclusivamente al soggetto che con-duce il fondo e che tale soggetto può esse-re diverso da quello che utilizza l’immobilead uso abitativo sulla base di un titolo ido-neo. Così, ad esempio, il fabbricato è uti-lizzato ad uso abitativo dal titolare di tratta-menti pensionistici corrisposti a seguito diattività svolte in agricoltura e il fondo è con-dotto da altri soggetti, il requisito di cui alpresente punto deve sussistere nei confrontidi chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiun-tamente da più persone, i requisiti devono es-sere posseduti da almeno una di esse. Se sulterreno esistono più unità immobiliari ad usoabitativo i requisiti di ruralità devono esseresoddisfatti distintamente per ciascuna di esse.Nel caso che più unità abitative siano utilizzateda più persone dello stesso nucleo familiare, inaggiunta ai precedenti requisiti è necessarioche sia rispettato anche il limite massimo di cin-que vani catastali o di 80 metri quadrati per unabitante e di un vano catastale, o di 20 metriquadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: le costruzioni non utilizzate, chehanno i requisiti in precedenza precisati peressere considerate rurali, non si consideranoproduttive di reddito di fabbricati.

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

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La mancata utilizzazione deve essere compro-vata da un’autocertificazione effettuata neimodi e nei termini previsti dalla legge (dichia-razione sostitutiva di atto notorio di cui all’art.4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sot-toscrizione può non essere autenticata se ac-compagnata da copia fotostatica del docu-mento di identità del sottoscrittore) da fornirea richiesta degli organi competenti. L’autocer-tificazione deve attestare l’assenza di allac-ciamento alle reti della energia elettrica, del-l’acqua e del gas.

■ Crediti di imposta per i canoni nonpercepiti

Il comma 5 dell’articolo 8 della leggen. 431 del 1998, modificando l’art. 23 delTuir ha disposto che per le imposte versatesui canoni venuti a scadenza e non percepiticome da accertamento avvenuto nell’ambitodel procedimento giurisdizionale di convali-da di sfratto per morosità è riconosciuto uncredito d’imposta di pari ammontare. Per determinare il credito d’imposta spettanteè necessario riliquidare la dichiarazione deiredditi di ciascuno degli anni per i quali inbase all’accertamento avvenuto nell’ambitodel procedimento giurisdizionale di convalidadi sfratto per morosità del conduttore, sonostate pagate maggiori imposte per effetto dicanoni di locazione non riscossi, per calcola-re le imposte pagate in più relativamente aicanoni non percepiti.Nell’effettuare le operazioni di riliquidazionesi deve tener conto: – di eventuali rettifiche ed accertamenti ope-

rati dagli uffici;– dell’Ilor pagata fino all’anno 1992.Ai fini del calcolo del credito d’imposta spet-tante non rileva, invece, quanto pagato ai finidel contributo al servizio sanitario nazionale.

ATTENZIONE: L’eventuale successiva riscossio-ne totale o parziale dei canoni per i quali si èusufruito del credito d’imposta come sopra de-terminato, comporterà l’obbligo di dichiararetra i redditi soggetti a tassazione separata (sal-vo opzione per la tassazione ordinaria) ilmaggior reddito imponibile rideterminato.

■ Credito di imposta per le nuove iniziativeproduttive

Per le iniziative produttive intraprese a decor-rere dal 1° gennaio 1997, localizzate nelle“aree depresse” del territorio nazionale di cuiall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 8 feb-braio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l’an-no d’inizio di attività e per i due successivi,(cinque per le attività intraprese nei territoricompresi nell’obiettivo 1 del regolamentoCEE n. 2052/88), un credito di imposta nel-la seguente misura:• 50 per cento dell’imposta sul reddito delle

persone fisiche sui redditi, riferibili propor-zionalmente al reddito di impresa dell’annocui compete;

• 50 per cento dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche, riferibile proporzionalmen-te al reddito derivante dall’esercizio di artio professioni dell’anno cui compete.

Per le stesse iniziative è concessa la riduzionedel 50 per cento dell’Irap.

Detto credito non può essere superiore, perciascun anno, a lire 5 milioni ed è utilizza-to per il versamento delle corrispondenti im-poste.Il beneficio spetta anche alle persone fisicheche determinano forfetariamente il redditod’impresa o derivante dall’esercizio di arti oprofessioni, ai sensi dell’art. 3, comma 177,della L. 23 dicembre 1996, n. 662.Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), delD.L. n. 32 del 1995, si intendono per areedepresse: • quelle individuate dalla Commissione delle

Comunità Europee, ammissibili agli inter-venti dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e5b;

• quelle eleggibili sulla base delle analoghecaratteristiche;

• quelle rientranti nelle fattispecie del-l’art. 92, par. 3, lettera c), del Trattato diRoma, previo accordo con la Commissionedell’Unione Europea. Dette aree e i comuniche ricadono nelle zone obiettivi 1, 2 e 5be quelle rientranti nelle fattispecie dell’art.92, par. 3, lett. c), del Trattato di Roma so-no elencate nell’allegato 6 al decreto delMinistero dell’industria del 25 settembre1996. Per le iniziative produttive intrapresenelle aree territoriali di cui all’obiettivo 1del Regolamento CEE n. 2052/88 del 24giugno 1988, come modificato dal Rego-lamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio1993, avente il fine di promuovere lo svi-luppo e l’adeguamento strutturale delle re-gioni (intese in senso lato economico-territo-riale, non in quello ordinamentale-politicodello Stato membro), il cui sviluppo è in ri-tardo, le disposizioni agevolative si appli-cano per l’anno di inizio di attività e per icinque successivi.

Le agevolazioni suddette si applicano ai sog-getti che:• avendo età inferiore a 32 anni presentano

per la prima volta la dichiarazione di inizioattività ai fini dell’imposta sul valore aggiun-to; deve trattarsi, cioè, di soggetti che nonabbiano compiuto il trentaduesimo anno dietà all’atto della presentazione della dichia-razione d’inizio di attività;

• indipendentemente dall’età e dall’eventua-le svolgimento di precedente attività, frui-scono del trattamento d’integrazione sala-riale il giorno precedente alla data di pre-sentazione della dichiarazione di inizio at-tività ai fini Iva, se non sono in possessodei requisiti per la pensione di vecchiaia odi anzianità;

• sono disoccupati ai sensi dell’art. 25,comma 5, lettere a) e b) della L. 23 luglio1991, n. 223, indipendentemente dal-l’età e dall’eventuale svolgimento di prece-dente attività; si tratta dei lavoratori iscrittida più di due anni nella prima classe delleliste di collocamento e che risultano noniscritti da almeno tre anni negli elenchi edalbi degli esercenti attività commerciali,degli artigiani e dei coltivatori diretti e aglialbi dei liberi professionisti e, inoltre, deilavoratori iscritti nelle liste di mobilità com-pilate dall’Ufficio regionale del lavoro edella massima occupazione, ai sensi del-l’art. 6 della L. n. 223 del 1991. Il requi-sito dell’iscrizione nelle liste di collocamen-to e di mobilità deve sussistere fino al gior-no anteriore a quello di presentazione del-la dichiarazione di inizio dell’attività ai finiIva;

• sono portatori di handicap, ai sensi del-l’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104;

• iniziano un’attività nel campo dell’efficien-za energetica e della promozione di fontirinnovabili di energia o assimilate di cui al-la L. 9 gennaio 1991, n. 9, nel campo del-la raccolta differenziata e del riciclaggiodei rifiuti, nel campo del risanamento idro-geologico del territorio o, comunque, per ilripristino ambientale, e nel campo dellaprogettazione e attuazione di interventi perla riqualificazione, la manutenzione o il re-stauro dei centri storici, per la produzionedi beni ai quali è assegnato il marchio diqualità ecologica di cui al RegolamentoCEE n. 880/92 del Consiglio, del 23marzo 1992.

Si precisa che il credito spetta anche con ri-ferimento alle iniziative produttive intrapresein forma associata ai sensi dell’art. 5 delTuir e alle aziende coniugali non gestite informa societaria a condizione che tutti isoggetti che partecipano a tali forme ab-biano tutti i requisiti sopra elencati. Per que-sti soggetti il credito è elevato a 7 milioni.L’importo non utilizzato della società di cuiall’art. 5 è attribuito in misura non ecceden-te lire 5 milioni ai soci o associati in quoteproporzionali alle loro partecipazioni agliutili. Per le aziende coniugali non gestite informa societaria il credito è attribuito inquote di uguale importo a ciascuno dei co-niugi.Si precisa che il beneficio in questione spetta,indipendentemente dai parametri dimensiona-li dell’attività (costo complessivo dei beni ma-teriali strumentali, volume d’affari).Poiché il credito di imposta di cui trattasi è ri-ferito alle iniziative produttive, si deve inten-dere esclusa dal beneficio ogni forma di su-bentro o rilevazione di attività d’impresa o ar-tistiche e professionali già avviate.

ATTENZIONE: Si segnala che l’articolo 3,comma 11, della legge 23 dicembre1998, n. 448, ha abrogato l’articolo 2,commi da 210 a 213 della legge n. 662del 1996, pertanto il credito d’imposta perle nuove iniziative produttive non può esserepiù utilizzato a decorrere dal 1° gennaio1999.

Il credito di imposta si determina nella se-guente misura:

1) esercizio d’impresa (quadri RF e RG)

• 50 per cento dell’Irpef riferibile proporzio-nalmente al reddito di impresa dell’annocui compete, nonché 50 per cento dell’Ilorriferibile al reddito di impresa stesso e del-l’imposta sul patrimonio netto per lo stessoanno.

Lo schema di calcolo per la determinazionedei crediti d’imposta da indicare nel rigoRN16 è il seguente:

Reddito d’impresa (rigo RF43 o RG31)Reddito imponibile

x Imposta netta x 0,5

2) esercizio di arti e professioni (quadro RE,sez. 1-A o sez. 1-B)

• 50 per cento dell’Irpef, riferibile proporzio-nalmente al reddito derivante dall’eserciziodi arti e professioni.

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

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Lo schema di calcolo per la determinazionedel credito d’imposta da indicare nel rigoRN17 è il seguente:

Reddito da attività artistiche oprofessionali (rigo RE22 o RE24)

x Imposta netta x 0,5Reddito imponibile

Nel rigo RN17 deve essere riportato il mino-re fra il risultato della descritta operazione e li-re 5.000.000.

3) partecipazione in società o associazionidi cui all’art. 5 del TUIR nonché in azien-de coniugali non gestite in forma societa-ria (quadro RH)

In tal caso l’importo di lire 7 milioni ricono-sciuto alla società o associazione o aziendaconiugale va ripartito tra i soci o associati oconiugi in misura proporzionale alle quote dipartecipazione, ma comunque in misura noneccedente lire 5 milioni per ciascun socio oassociato o coniuge.L’importo può essere utilizzato da ciascun so-cio per il versamento dell’Irpef riferibile al red-dito attribuito dalla predetta società:

Imposta netta (rigo RN15) x reddito derivantedalla partecipazione nella predetta società

Reddito imponibile x 0,5

■ Credito per le imposte pagate al-l’estero

Nel rigo RN18 va indicato:• l’ammontare del credito per le imposte pa-

gate all’estero sui redditi esteri indicati aiquadri RC, RE, RF, RG, RI, RL ed RM (per isoli redditi per i quali si è optato per la tas-sazione ordinaria);

• la quota di spettanza dell’imposta estera pa-gata sui redditi esteri dai soggetti di cui al-l’art. 5 del Tuir e dai GEIE, cui il dichiarantepartecipa, così come risulta dall’appositoprospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da conservare ed esibireo trasmettere a richiesta degli Uffici, devonoessere evidenziati separatamente per ogniStato estero:• l’ammontare dei redditi prodotti all’estero;• l’ammontare delle imposte pagate all’estero

in via definitiva nell’anno 1998, relative airedditi 1998;

• l’eventuale minore reddito estero del 1998cui l’imposta si riferisce;

• la misura massima del credito d’imposta,determinato, per effetto dell’articolo 15 delTuir, nel modo seguente:

Credito d’imposta =Reddito estero x imposta lorda italiana (rigo RN5)

Reddito complessivo (RN1, colonna 2)+ credito d’imposta sui dividendi

Se nella compilazione dei modelli RF, RG,RH e RD risultano eccedenze di perdite incontabilità ordinaria di precedenti periodid’imposta, ai soli fini del calcolo del creditod’imposta, il reddito complessivo da indicareal denominatore del rapporto deve esserequello di rigo RN1, colonna 2, aumentatodelle eccedenze di cui sopra. In tal caso l’im-posta italiana cui si applica il rapporto deveessere rideterminata con riferimento al reddi-to di rigo RN1, colonna 2, aumentato delleeccedenze stesse (art. 5 DPR 4 febbraio1988, n. 42).

Resta fermo che l’ammontare complessivo delcredito per le imposte pagate all’estero nonpuò eccedere l’imposta netta dovuta in Italia.Ai fini della determinazione del credito vannoconsiderate esclusivamente le imposte pagatenel 1998 in via definitiva, non suscettibili di mo-dificazioni a favore del contribuente né di rim-borsi, e quindi con esclusione delle imposte pa-gate in acconto, in via provvisoria e in generedi quelle per le quali è previsto il conguagliocon possibilità di rimborso totale o parziale.Può perciò accadere che nel 1998 sia statapagata in via definitiva una imposta corri-spondente ad una parte soltanto dei redditiesteri dichiarati, oppure che non sia stata pa-gata alcuna imposta. In tali casi, fermo re-stando che i redditi esteri conseguiti nell’annodevono comunque essere dichiarati nel lorointero ammontare, l’imposta estera in tutto o inparte non pagata potrà essere portata in de-trazione nella dichiarazione dell’anno in cuisarà avvenuto il pagamento in via definitiva.Se nel 1998 sono stati effettuati pagamenti invia definitiva o hanno acquistato nello stessoanno il carattere della definitività pagamentieffettuati negli anni precedenti per imposte re-lative ai redditi prodotti all’estero compresinelle dichiarazioni presentate per gli stessi an-ni, i relativi importi dovranno essere indicatiseparatamente nella anzidetta distinta.Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con iquali sono in vigore convenzioni bilaterali con-tro le doppie imposizioni, è prevista una clau-sola particolare per cui, se lo Stato estero haesentato da imposta in tutto o in parte un de-terminato reddito prodotto nel proprio territo-rio, il contribuente residente in Italia ha comun-que diritto a chiedere il credito per l’impostaestera come se questa fosse stata effettivamen-te pagata (cfr. ad esempio art. 24, paragrafo3, Convenzione con l’Argentina, o art. 23,paragrafo 3, Convenzione con il Brasile).Il contribuente deve conservare la documenta-zione fiscale da cui risultino l’ammontare delreddito prodotto e le imposte ivi pagate in viadefinitiva in modo da poterla esibire o tra-smettere a richiesta degli uffici finanziari.

■ Crediti risultanti dal Modello 730 nonrimborsati dal sostituto di imposta

Se il contribuente, che nel 1998 si è avvalsodell’assistenza fiscale, non ha avuto rimborsa-to, in tutto o in parte, i crediti Irpef spettanti,(in quanto è, poi, intervenuta la cessazionedel rapporto di lavoro o per insufficienza del-le ritenute o per altre cause), tale credito puòessere portato in diminuzione, dall’Irpef dovu-ta per la presente dichiarazione.Analogamente, in caso di rimborso non effet-tuato dal sostituto di imposta a causa del de-cesso del contribuente, il credito Irpef può esse-re portato in diminuzione nella dichiarazionepresentata dagli eredi per conto del deceduto.L’importo spettante da indicare al rigo RN24 peril credito Irpef è rilevabile al punto 19 del Cud.

■ Deduzione per l’abitazione principale -Casi particolari

Abitazione principale e relative pertinenzecon diverse quote e periodi di possesso

Se la quota o il periodo di possesso dell’abita-zione principale sono diversi dalla quota odal periodo di possesso delle relative pertinen-

ze, per la determinazione della deduzionespettante si deve far riferimento alla sola abita-zione principale e non alle sue pertinenze.

Abitazione principale utilizzata come luogodi esercizio dell’attività di impresa o dell’ar-te e professione

Se l’abitazione principale è utilizzata anchecome luogo di esercizio dell’attività di impre-sa o dell’arte e professione, la deduzione,calcolata nei modi illustrati, deve essere ridot-ta del 50 per cento.

Percentuale di possesso relativa all’abita-zione principale variata nel corso dell’anno

Se nel corso dell’anno è variata la percentua-le di possesso relativa all’abitazione principa-le, la deduzione deve essere calcolata in ba-se alla percentuale media di possesso. Talepercentuale va calcolata sommando il prodot-to delle diverse percentuali per i relativi giornidi possesso e dividendo il risultato per i giornidi possesso totali.Esempio: abitazione posseduta al 100 percento per 200 giorni ed al 50 per cento per165 giorni.Percentuale media:

(100 x 200) + (50 x 165) = 77,39%365

Deduzione: lire 1.100.000 x 77,39 per cen-to = 851.290, arrotondate a 851.000.

Trasferimento dell’abitazione principale dauna unità immobiliare ad un’altra

Se nel corso dell’anno il contribuente ha tra-sferito la sua abitazione principale da unaunità immobiliare ad un’altra, la deduzione dilire 1.100.000, rapportata alla quota di pos-sesso, spetta fino a concorrenza della sommadei redditi delle due unità immobiliari adibitead abitazione principale.

Unità immobiliare utilizzata come abitazioneprincipale solo per una parte dell’anno econcessa in locazione per la rimanente parte

In caso di unità immobiliare utilizzata come abi-tazione principale solo per una parte dell’annoe nella rimanente parte concessa in locazione,la deduzione rapportata alla quota di possessoe al periodo di utilizzo come abitazione princi-pale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato ilconfronto tra la rendita di colonna 1 e l’importodi colonna 4, l’unità è assoggettata a tassazio-ne sulla base della rendita catastale.In tale caso, nella colonna 5, indicare il codi-ce 1. Se l’unità, invece, è assoggettata a tas-sazione sulla base del canone di locazioneindicare, nella colonna 5, il codice relativoalle unità immobiliari locate.

Unità immobiliare utilizzata come abitazio-ne principale e della quale una parte è con-cessa in locazione

In caso di unità immobiliare utilizzata comeabitazione principale e della quale una parteè concessa in locazione, la deduzione, rap-portata alla quota di possesso, spetta soltantose, dopo aver effettuato il confronto tra la ren-dita di colonna 1 e l’importo di colonna 4,l’unità è assoggettata a tassazione sulla basedella rendita catastale.

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

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In tale caso, nella colonna 5, indicare il codi-ce 1. Se l’unità, invece, è assoggettata a tas-sazione sulla base del canone di locazioneindicare, nella colonna 5, il codice relativoalle unità immobiliari locate.

■ Dichiarazione predisposta da due diversisoggetti - articolazione del Mod. 770/99

Il Mod. 770 può essere suddiviso in non piùdi due parti, se tale modalità di compilazionerisulta più agevole, sempreché almeno unadelle parti sia trasmessa in via telematica peril tramite di un intermediario.La prima deve contenere necessariamente:• il modello base con l’indicazione dei dati

identificativi del dichiarante;• i quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi

dei versamenti;• il quadro SS, concernente i dati riassuntivi

di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto acompilare (anche se predisposti da un altrosoggetto);

• il quadro SV, da presentare in caso di ope-razioni societarie straordinarie e di succes-sione.

Può, inoltre, contenere uno o più degli altriquadri.

La seconda parte della dichiarazione, predispo-sta da un altro soggetto, contiene, invece, sol-tanto il modello base e i restanti quadri predi-sposti da quest’ultimo.Ciascun quadro può essere contenuto soltan-to in una delle due parti in cui è possibile sud-dividere la dichiarazione.Ciascun soggetto deve indicare, nel riquadrorelativo alla presentazione della dichiarazio-ne, i quadri che si impegna a trasmettere, an-che direttamente, ovvero che consegna aduna banca convenzionata o ad un ufficio po-stale. Deve, altresì, riportare il codice fiscaledell’intermediario che provvederà a trasmette-re i quadri mancanti ovvero deve barrarel’apposita casella se i restanti quadri sono tra-smessi direttamente o consegnati ad una ban-ca convenzionata o ad un ufficio postale.In tal modo:• la dichiarazione trasmessa dal primo sog-

getto (identificato dalla lettera A da inserirenell’apposito spazio) contiene, sia pure sin-teticamente, tutti i dati. In tale dichiarazione,nella zona riservata alla ”Firma della dichia-razione”, vanno indicati tutti i quadri che ildichiarante è tenuto a compilare;

• i dati analitici relativi ai quadri mancanti so-no invece contenuti nella parte della dichia-razione inviata dal secondo soggetto (identi-ficato dalla lettera B da inserire nell’appositospazio) che trasmette o consegna, gli elenchiche integrano la prima dichiarazione. Nellazona riservata alla “Firma della dichiarazio-ne” vanno, comunque, indicati tutti i quadriche compongono la dichiarazione.

Non è consentito l’invio separato di dichiarazionidiverse da quelle del sostituto d’imposta. Non è,pertanto, possibile inviare, nell’ambito della dichia-razione unificata, separatamente la dichiarazioneai fini dei redditi da quella ai fini dell’IVA.

■ Dichiarazione presentata dagli eredi oda altri soggetti diversi dal contribuente

In caso di dichiarazione presentata dall’eredeper il defunto, dal rappresentante legale per la

persona incapace o dai genitori per i redditidei figli minori esclusi dall’usufrutto legale, dalliquidatore di impresa individuale, dal curato-re fallimentare, dal curatore dell’eredità gia-cente, dall’amministratore dell’eredità devolutasotto condizione sospensiva in favore di nasci-turo non ancora concepito, devono essere os-servate le modalità di seguito illustrate.I soggetti che presentano la dichiarazione perconto di altri, devono compilare il modelloUNICO indicando i dati anagrafici ed i reddi-ti del contribuente cui la dichiarazione si riferi-sce. Deve inoltre essere compilato il riquadro“Erede, rappresentante, curatore fallimentare odell’eredità o altro dichiarante diverso dal con-tribuente” per indicare le generalità del sog-getto che presenta la dichiarazione, specifi-cando nella casella “Codice carica” il codicecorrispondente alla propria qualifica. I redditidel soggetto che presenta la dichiarazionenon devono mai essere cumulati a quelli delsoggetto per conto del quale viene presentata.Va precisato che in caso di decesso di uncontribuente che esercitava attività d’impresao professionale, il dichiarante, che non prose-gue l’attività del deceduto, deve presentare,in qualità di erede, un’autonoma dichiarazio-ne unificata per conto di quest’ultimo, utiliz-zando i quadri dei redditi, dell’Iva e delMod. 770/99 relativi al soggetto deceduto.Il dichiarante che prosegue, invece, in qualitàdi erede, l’attività esercitata dal deceduto,deve comprendere nella propria dichiarazio-ne unificata oltre ai quadri dei redditi,dell’Iva e del Mod. 770/99 anche i quadrinecessari all’esposizione dei dati relativi al-l’imposta sul valore aggiunto e quelli delMod. 770/99 che si riferiscono al soggettodeceduto. Resta fermo l’obbligo di presentareun’autonoma dichiarazione ai soli fini dell’Ir-pef del deceduto.Nella dichiarazione unificata presentata perconto di altri devono essere osservate, inoltre,le seguenti modalità:• nel riquadro stato civile del contribuente

barrare la casella:• 6 nel caso di dichiarazione dei redditi pre-

sentata dall’erede per il deceduto; in tal ca-so nel campo “data della variazione” indi-care il mese e l’anno del decesso;

• 7 nel caso di dichiarazione presentata dal rap-presentante legale per la persona incapace;

• 8 nel caso di dichiarazione presentata daigenitori per i redditi dei figli minori esclusidall’usufrutto legale (vedere in questa Ap-pendice la voce “Usufrutto legale”);

• nella casella “Codice carica” relativa a co-lui che presenta la dichiarazione in luogodel contribuente indicare il codice corri-spondente alla qualifica rivestita, rilevabiledall’elenco seguente:

1 rappresentante legale, negoziale o di fatto,tutore;

2 curatore dell’eredità giacente, amministrato-re di eredità devoluta sotto condizione so-spensiva o in favore di nascituro non anco-ra concepito;

3 curatore fallimentare;5 commissario giudiziale (amministrazione

controllata ovvero custodia giudiziaria);6 rappresentante fiscale di soggetto non resi-

dente;7 erede del contribuente;8 liquidatore (liquidazione volontaria). ■ Dividendi comunitari

Se il reddito complessivo del contribuente è co-stituito anche da utili formati con dividendi distri-buiti da società “figlie” residenti in un Paese del-la UE cui si applica la disciplina dell’art. 96-bisdel Tuir (cosiddetti “dividendi comunitari”) la cuidistribuzione è stata deliberata entro il primoesercizio successivo a quello in corso al 31 di-cembre 1996, occorre verificare quale importodeve essere indicato al rigo RN16, per tenerconto di quanto previsto nel comma 4 di tale ar-ticolo (ai sensi del quale le disposizioni degli ar-ticoli 11, comma 3, e 94 non sono applicabilirelativamente all’eccedenza del credito d’impo-sta di cui all’art. 14 per la parte del suo am-montare riferibile agli utili conseguiti fino allaconcorrenza dei dividendi di cui al comma 1).A tal fine, se l’importo di rigo RN15, ridottodell’eventuale credito d’imposta limitato di cuiall’art. 11, comma 3-bis, è inferiore a quellodel credito d’imposta sui “dividendi comunita-ri” evidenziato nei quadri RF, RG, RH, RI, RM,deve essere calcolata la differenza fra dettoimporto di rigo RN15 e l’ammontare dei cre-diti sui “dividendi comunitari”.Nel rigo RN16, unitamente agli altri eventualicrediti spettanti, esclusi quelli indicati nei righiRN17, RN18 e RN19, indicare l’ammontaredei crediti di rigo RN2 diminuito della diffe-renza calcolata come sopra descritto.Si fornisce qui di seguito un esempio illustrativoin assenza di crediti d’imposta limitati:

Esempio:Dividendi ordinari 3.000.000Credito d’imposta (9/16) 1.687.000Dividendi comunitari12.000.000Credito d’imposta sui dividendicomunitari (9/16) 6.750.000Altri redditi 6.563.000Reddito complessivo(rigo RN1, colonna 2) 21.563.000Credito d’imposta sui dividendi(rigo RN2) 8.437.000Reddito imponibile (rigo RN4)30.000.000Imposta lorda (rigo RN5) 6.750.000Totale detrazioni e credito d’imposta(rigo RN14) 1.219.000Imposta netta (rigo RN15) 5.531.000Differenza tra l’importodel credito sui dividendicomunitari e l’imposta netta(importo da sottrarrea quello di rigo RN2) 1.219.000Importo da indicarenel rigo RN16(8.437.000 - 1.219.000) = 7.218.000

■ Domicilio fiscale diverso dalla residenza

Il domicilio fiscale non coincide con la resi-denza anagrafica nei seguenti casi:

Contribuenti residenti all’estero

I contribuenti non residenti in Italia hanno ildomicilio fiscale nel Comune nel quale il red-dito si è prodotto o, se il reddito si è prodottoin più Comuni, nel Comune in cui si è prodot-to il reddito più elevato.I cittadini italiani che risiedono all’estero inforza di un rapporto di servizio con la pubbli-ca amministrazione hanno il domicilio fiscalenel Comune di ultima residenza in Italia.Tali contribuenti devono indicare nel riquadro“residenza anagrafica” il domicilio fiscale inItalia e nel riquadro “residenti all’estero” il co-dice rilasciato dall’Autorità fiscale del paesedi residenza o, in mancanza, un codice iden-

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

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tificativo rilasciato da una Autorità amministra-tiva del paese di residenza, lo Stato estero diresidenza ed il codice numerico di identifica-zione di tale Stato (risultante dall’elenco deiPaesi esteri riportato in allegato alle presentiistruzioni), la località di residenza e l’indirizzo.L’indirizzo del domicilio in Italia va indicatosolo nel caso in cui sia individuabile un reca-pito nel Comune di domicilio fiscale.Qualora lo Stato di residenza sia strutturatosecondo suddivisioni geografiche, indicare,nell’apposito rigo, lo Stato federato, la Con-tea, il Distretto ecc... Nel caso di più suddivi-sioni territoriali indicare solo la maggiore (adesempio, se un Paese è diviso in Stati federa-ti, a loro volta suddivisi in Contee, indicaresolo lo Stato federato).

Variazione del Comune di residenza da me-no di 60 giorni

La variazione del Comune di residenza com-porta la variazione del domicilio fiscale e haeffetto dal 60° giorno successivo a quello incui si è verificata. Pertanto, se al momentodella presentazione della dichiarazione sonotrascorsi meno di 60 giorni dalla relativa va-riazione anagrafica va indicata la nuova resi-denza barrando la casella 1 nel riquadro“Residenza anagrafica”.

Variazione di domicilio fiscale conseguentea provvedimento dell’Amministrazione fi-nanziaria

Se il domicilio fiscale è stato attribuito conprovvedimento dall’Amministrazione finanzia-ria barrare la casella 2 nel riquadro “Residen-za anagrafica” e indicare nello spazio relati-vo ai dati di residenza il domicilio risultantedal provvedimento.Si rammenta che il provvedimento ha effettodal periodo d’imposta successivo a quello incui è stato notificato al contribuente.

■ Eccedenze di imposte risultanti dalla pre-cedente dichiarazione dei redditi

Si ricorda che la scelta tra il riporto del credi-to e il rimborso delle eccedenze di impostedeve essere effettuata nella dichiarazione uti-lizzando la colonna 1 “Importo di cui si chie-de il rimborso” o la colonna 2 “Credito da uti-lizzare in compensazione“ del prospetto riepi-logativo.La scelta non risultante dalla dichiarazione siintende fatta per il riporto.Se il contribuente non fa valere il credito nelladichiarazione dei redditi successiva o se que-sta, non è presentata, perché ricorrono le con-dizioni di esonero, può chiedere il rimborsopresentando una apposita istanza al Centro diServizio delle Impose dirette e indirette, oveistituito o alla Direzione Regionale delle Entra-te competente in base al domicilio fiscale.Se il contribuente nell’anno successivo, ricor-rendo le condizioni di esonero, non presentala dichiarazione dei redditi, può comunque,indicare il credito in questione nella prima di-chiarazione successivamente presentata.Se, invece, nell’anno successivo presenta ladichiarazione dei redditi senza indicare il cre-dito risultante dalla precedente dichiarazione,gli Uffici in sede di controllo, provvederannoad effettuare il rimborso dopo aver verificatoche lo stesso non sia stato già disposto.

■ Eventi eccezionali

Nella casella relativa agli eventi eccezionalideve essere indicato il codice:

1 dai contribuenti che, esercitando una atti-vità imprenditoriale, commerciale, artigia-nale o comunque economica, ovvero una li-bera arte o professione, ed avendo oppo-sto un rifiuto a richieste di natura estorsivao, comunque, non avendovi aderito, subi-scono nel territorio dello Stato un danno abeni mobili o immobili in conseguenza difatti delittuosi commessi, anche al di fuoridell’esistenza di un vincolo associativo, peril perseguimento di un ingiusto profitto. Perle vittime delle suddette richieste estorsivel’art. 4-bis del D.L. 27 settembre 1993,n. 382, convertito dalla L. 18 novembre1993, n. 468, ha disposto la proroga ditrecento giorni dei termini di scadenza de-gli adempimenti fiscali ricadenti entro unanno dalla data dell’evento lesivo;

2 dalle piccole e medie imprese creditrici delsoppresso EFIM, per le quali l’art. 1 delD.L. 23 dicembre 1993, n. 532, converti-to dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111, sta-bilisce la sospensione dei termini relativi aiversamenti dell’Irpef, dell’imposta sul patri-monio netto dell’impresa, dell’Iva, nonchédelle ritenute da versare iscritte a ruolo. Aisensi dell’art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995,n. 415, convertito, con modificazioni, dal-la L. 29 novembre 1995, n. 507, il versa-mento delle imposte sospese da parte delleimprese deve essere effettuato entro30 giorni dalla data in cui, per effetto dipagamenti definitivi, totali o parziali, daparte degli enti debitori, comprese le impre-se poste in liquidazione coatta amministrati-va viene ad esaurirsi il credito vantato. Det-to codice va utilizzato solo con riferimentoalle sospensioni relative all’Iva;

3 dai contribuenti colpiti dall’evento sismi-co verificatosi il giorno 12 maggio 1997nel comune di Massa Martana per i qua-li le ordinanze del Ministro dell’Interno,n. 2589 del 26 maggio 1997 (pubblicatanella G.U. del 30 maggio 1997, n. 124),n. 2693 del 13 ottobre 1997 (pubblicatanella G.U. del 15 ottobre 1997, n. 241),n. 2729 del 22 dicembre 1997 (pubblica-ta nella G.U. del 27 dicembre 1997,n. 300) e n. 2779 del 31 marzo 1998(pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1998,n. 81), hanno previsto la sospensione degliadempimenti e dei versamenti di natura tri-butaria;

4 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluviona-li verificatisi il giorno 14 ottobre 1996 nelcomune di Crotone per i quali le ordinanzedel Ministro dell’Interno, n. 2590 del26 maggio 1997 (pubblicata nella G.U.del 30 maggio 1997, n. 124), n. 2694del 13 ottobre 1997 (pubblicata nella G.U.del 15 ottobre 1997, n. 241), n. 2729 del22 dicembre 1997 (pubblicata nella G.U.del 27 dicembre 1997, n. 300) e n. 2779del 31 marzo 1998 (pubblicata nella G.U.del 7 aprile 1998, n. 81), hanno previstola sospensione degli adempimenti e dei ver-samenti di natura tributaria;

5 dai contribuenti colpiti dalla crisi sismica ini-ziata il giorno 26 settembre 1997 nelle re-

gioni Marche e Umbria per i quali le ordi-nanze del Ministro dell’Interno, n. 2668del 28 settembre 1997 (pubblicata nellaG.U. del 30 settembre 1997, n. 220)n. 2694 del 13 ottobre 1997 (pubblicatanella G.U. del 15 ottobre 1997, n. 241),n. 2728 del 22 dicembre 1997 (pubblica-ta nella G.U. del 27 dicembre 1997,n. 300) e n. 2908 del 30 dicembre 1998(pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio1999), hanno previsto la sospensione degliadempimenti e dei versamenti di natura tri-butaria;

6 dai contribuenti colpiti dall’evento sismicoverificatosi il giorno 9 settembre 1998 nelleprovince di Potenza e Cosenza per i qualil’ordinanza del Ministro dell’Internon.2860 dell’8 ottobre 1998 (pubblicatasulla G.U. del 14 ottobre 1998, n. 240) en. 2908 del 30 dicembre 1998 ( pubbli-cata sulla G.U. del 4 gennaio 1999, n. 2)hanno previsto la sospensione degli adem-pimenti e dei versamenti di natura tributaria;

7 dai contribuenti colpiti dalle avversità atmo-sferiche e dagli eventi franosi verificatisi neigiorni 5 e 6 maggio 1998 nelle provincedi Salerno, Avellino e Caserta per i quali leordinanze del Ministro dell’Interno del 21maggio 1998 (pubblicata nella G.U. del26 maggio 1998, n. 120) e n. 2908 del30 dicembre 1998 (pubblicata nella G.U.del 4 gennaio 1999, n. 2) hanno previstola sospensione degli adempimenti e deiversamenti di natura tributaria;

8 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvio-nali verificatisi nel periodo tra il 27 settem-bre e il 5 ottobre 1998 nelle province diImperia, Savona, Genova, La Spezia, Luc-ca e Prato, per le quali l’ ordinanza del Mi-nistro dell’Interno n. 2873 del 19 ottobre1998 (pubblicata nella G.U. del 24 otto-bre 1998, n. 249) ai sensi dell’art. 5, haprevisto la sospensione degli adempimentie dei versamenti di natura tributaria. Conl’ordinanza n. 2880 del 13 novembre1998 (pubblicata nella G.U. del 19 no-vembre 1998, n. 271), sono state introdot-te ulteriori disposizioni per fronteggiare idanni conseguenti gli eventi alluvionali veri-ficatisi nelle succitate province nel periodotra il 27 settembre ed il 5 ottobre 1998. Iltermine di cui all’art. 5, comma 1, dell’ordi-nanza n. 2873 del 19 ottobre 1998 è sta-to prorogato dall’art. 5, comma 2 dell’ordi-nanza n. 2908 del 30 dicembre 1998;

9 altri eventi eccezionali non previsti nei codi-ci precedenti.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuen-te abbia usufruito di agevolazioni disposte dapiù provvedimenti di legge dovrà indicare ilcodice relativo all’evento che ha previsto ilmaggior differimento del termine di presenta-zione della dichiarazione o dei versamenti.

■ Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degradofisico (immobili diroccati, pericolanti o fati-scenti) e per obsolescenza funzionale, struttu-rale e tecnologica (non superabile con inter-venti di manutenzione) è possibile attivare unaprocedura catastale volta a far risultare lamancanza dei requisiti che determinano l’or-

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

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dinaria destinazione del cespite immobiliaree, quindi, ad ottenere la variazione dell’ac-certamento catastale.Tale procedura consiste nell’inoltro all’UTE diuna denuncia di variazione, corredata dell’at-testazione degli organi comunali o di eventua-li ulteriori organi competenti, entro il 31 gen-naio, con effetto per l’anno in cui la denunciaè stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò,naturalmente, sempreché l’unità immobiliarenon sia di fatto utilizzata. Coloro che hannoattivato tale procedura, oltre ad indicare il co-dice 3 nella colonna 6 relativa ai casi parti-colari, devono dichiarare nella colonna 1 lanuova rendita attribuita dall’UTE o, in man-canza, la rendita presunta.Se il contribuente non ha messo in atto la pro-cedura di variazione, il reddito di dette unitàimmobiliari deve essere assoggettato a impo-sizione secondo i criteri ordinari.

■ Immobili riconosciuti di interesse storicoo artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse stori-co o artistico, ai sensi dell’art. 3 della L. 1°giugno 1939, n. 1089 e successive modifi-cazioni e integrazioni, la rendita viene de-terminata applicando la minore tra le tariffedi estimo previste per le abitazioni della zo-na censuaria nella quale il fabbricato è col-locato. Se gli immobili in questione sono concessi inlocazione deve essere indicato anche il relati-vo canone nella colonna 4 del quadro RB.In questo caso devono essere applicate tuttele regole relative alla tassazione sulla basedel reddito effettivo, compreso il confronto trala rendita (determinata come sopra precisato)e il canone di locazione.

■ Indennità e somme erogate dall’Inps oda altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune del-le più frequenti indennità e somme erogate ailavoratori dipendenti dall’Inps o da altri Entidirettamente o tramite il datore di lavoro eche sono assoggettate a tassazione:• cassa integrazione guadagni;• mobilità;• disoccupazione ordinaria e speciale (ad

esempio nell’edilizia e nell’agricoltura,ecc.);

• malattia;• maternità ed allattamento;• TBC e post-tubercolare;• donazione di sangue;• congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tas-sazione dal datore di lavoro non vanno, auto-nomamente, dichiarate.

■ Integrazione del modello 730/99

I contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenzafiscale possono integrare o rettificare i dati risul-tanti dal modello 730 mediante la presentazio-ne del modello UNICO. In tal modo è possibileesporre redditi non dichiarati in tutto o in parteovvero evidenziare oneri deducibili o per i qua-li spetta la detrazione, non indicati in tutto o inparte nel modello 730. I contribuenti che pre-sentano il modello UNICO ad integrazione del

modello 730, devono effettuare il versamentodella maggiore imposta e dell’addizionale re-gionale eventualmente dovuta. Se dal modelloUNICO risulta un minor credito dovrà essereversata la differenza rispetto all’importo del cre-dito risultante dal modello 730, che verrà co-munque rimborsato dal sostituto di imposta.Se dal modello UNICO risulta, invece, unmaggior credito o un minor debito la differen-za rispetto all’importo del credito o del debitorisultante dal modello 730 potrà essere indi-cata a rimborso, ovvero come credito da por-tare in diminuzione per l’anno successivo.Il contribuente avrà cura di indicare, barrandola casella “INTEGRATIVA” posta nel rigo “Tipodi dichiarazione” del frontespizio del modelloUNICO, che intende modificare ed integrareil modello 730 a suo tempo presentato. I ver-samenti ed i rimborsi che risultano dalla liqui-dazione del modello 730 ai quali provvederàcomunque il sostituto di imposta non devonoessere indicati. Il contribuente che presenta unmodello UNICO sostitutivo del modello 730 ètenuto, salvo quanto precisato sopra, a compi-lare completamente il modello e a ricalcolareintegralmente l’imposta dovuta, nonché a ri-spettare tutte le modalità e i termini di presen-tazione previste per il modello stesso.Il modello UNICO può essere presentato dailavoratori dipendenti che si sono avvalsi del-l’assistenza anche nei casi in cui è intervenutala cessazione del rapporto con il datore di la-voro, al fine di ottenere il rimborso delle som-me che risultano a credito dal prospetto di li-quidazione. In tal caso il contenuto del mo-dello UNICO sarà sostanzialmente analogoa quello del modello 730.Si fa presente, comunque, che il credito può es-sere vantato direttamente nella dichiarazione dapresentare nell’anno successivo, quale ecceden-za risultante dalla precedente dichiarazione sen-za necessità di presentare un modello UNICOintegrativo. Quest’ultima procedura potrà essereseguita anche dagli eredi che, in caso di deces-so del contribuente, presentano la dichiarazionedei redditi del de cuius in qualità di eredi.

ATTENZIONE Quest’anno se sono riscontratierrori commessi dal contribuente nel mod.730, la cui correzione determina a favore del-lo stesso un rimborso o un minor debito, saràpossibile presentare, entro il 2 novembre, unnuovo mod. 730 ad un Caf con la relativadocumentazione, il quale provvederà alla veri-fica ed all’elaborazione (anche in caso di as-sistenza prestata in precedenza dal sostituto).

■ Integrazione del modello UNICO/99

I contribuenti possono integrare o rettificare idati risultanti dalla dichiarazione eventualmen-te già presentata, provvedendo a presentare,entro i termini, una successiva dichiarazione.In tal modo è possibile esporre redditi non di-chiarati in tutto o in parte ovvero evidenziareoneri deducibili o per i quali spetta la detra-zione, non indicati in tutto o in parte in quellaprecedente.I contribuenti che presentano la dichiarazione adintegrazione della precedente, devono effettuareil versamento della maggiore imposta e dell’ad-dizionale regionale eventualmente dovuti.Se dal nuovo modello UNICO risulta un mi-nor credito dovrà essere versata la differenzarispetto all’importo del credito utilizzato acompensazione degli importi a debito risul-tanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal modello UNICO risulta, invece, unmaggior credito o un minor debito la differen-za rispetto all’importo del credito o del debitorisultante dalla dichiarazione precedente po-trà essere indicata a rimborso, ovvero comecredito da portare in diminuzione da ulterioriimporti a debito.

■ Modello UNICO - Casi particolari

Cessazione attività

I contribuenti che hanno cessato l’attività nelcorso del 1998 sono tenuti alla presentazionedella dichiarazione unificata anche per le di-chiarazioni che, in relazione al reddito deri-vante dall’esercizio di attività di impresa o diarti e professioni, si riferiscono ad una solaparte dell’anno.

Contribuenti che hanno presentato ilMod. 730 e devono dichiarare capital gainse/o investimenti all’estero

I contribuenti che hanno presentato ilMod. 730 e che nel 1998 hanno realiz-zato plusvalenze derivanti dalla cessionedi partecipazioni sociali, comprese, quellederivanti dall’applicazione del regimetransitorio di cui all’art. 14 del D.Lgs.21 novembre 1997, n. 461, devono pre-sentare il quadro RT del Mod. UNICO 99Persone fisiche, compilando il quadro deidati identificativi, per effettuare la determi-nazione e il versamento dell’imposta sosti-tutiva dovuta.Analogamente, i contribuenti che hanno pre-sentato il Mod. 730 e che nel 1998 hannodetenuto investimenti all’estero ovvero attivitàestere di natura finanziaria devono presentareil modulo RW unitamente al quadro dei datiindentificativi.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio obbligati al-la presentazione del Mod. UNICO 99 o delMod. 770/99 effettuano la comunicazioneallegando il quadro SW del Mod. 770/99ad una delle suddette dichiarazioni. Nei casidi esonero dalla dichiarazione dei redditi onel caso di compilazione del Mod.730/99, il quadro SW deve essere presen-tato unitamente al quadro dei dati identificati-vi del Mod. UNICO 99, con le modalità e itermini previsti per la presentazione di talemodello.

Soggetti che si avvalgono del regime fiscalesostitutivo per le nuove iniziative produttivee venditori “porta a porta”

I contribuenti che hanno iniziato una nuovaattività produttiva avvalendosi del regime fi-scale sostitutivo previsto dal D.L. n. 357 del1994, convertito dalla L. n. 489 dello stes-so anno, e gli incaricati di vendite a domici-lio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta,che non hanno conseguito redditi per i qualisiano obbligati alla presentazione della di-chiarazione, sono tenuti alla presentazionedella dichiarazione unificata solo se, oltrealla dichiarazione ai fini dell’Iva, devonopresentare la dichiarazione in qualità di so-stituti d’imposta. Infatti, tali contribuenti nonsono tenuti alla presentazione della dichia-razione ai fini delle imposte sui redditi, né aifini dell’IRAP.

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

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Sostituti di imposta con più di venti sostituiti

Non devono presentare la dichiarazioneMod. 770/99 nell’ambito del modello UNI-CO i sostituti di imposta che nel corso del1998 hanno effettuato ritenute nei confronti dipiù di venti sostituiti.I predetti sostituti unificheranno le altre dichia-razioni, se ne ricorrono le condizioni, e pre-senteranno separatamente la dichiarazioneMod. 770/99 entro il 31 maggio 1999.

Eredi di contribuenti

Vedere in questa Appendice la voce “Dichia-razione presentata dagli eredi o da altri sog-getti diversi dal contribuente“.

■ Modificazione delle comunioni tacite fa-miliari

L’art. 3, comma 75-bis, della L. 23 dicembre1996, n. 662, così come inserito dall’art. 9-bis,comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79,convertito, con modificazioni, dalla L. 28 mag-gio 1997, n. 140, prevede la modificazione inimprese agricole individuali delle comunioni taci-te familiari di cui all’art. 230-bis, ultimo comma,del c.c., e delle società di fatto esercenti attivitàindicate dall’art. 2135 del c.c..A seguito dell’intervenuta modificazione, il ti-tolare dell’impresa agricola individuale puòpresentare il modello UNICO, provvedendoad indicare nel quadro RA, l’intero redditoagrario del terreno ove viene svolta l’attivitàagricola e l’eventuale quota di spettanza delreddito dominicale.Gli altri comproprietari indicano, nella pro-pria dichiarazione, la sola quota del redditodominicale.In presenza di atto di modificazione e di suc-cessiva costituzione di impresa familiare, av-venuta non oltre il 31 dicembre 1998 con lemodalità previste dall’art. 5, comma 4, delTuir, il titolare della medesima impresa devedichiarare la quota spettante del redditoagrario sulla base di quanto risulta dall’atto dicostituzione dell’impresa familiare e la quotadi proprietà del reddito dominicale.Nei casi di modificazione, la dichiarazioneha effetto per l’intero periodo d’imposta e,pertanto, nel quadro RA deve essere compila-to un solo rigo.Il titolare dell’impresa, inoltre, utilizzando il qua-dro RS, provvede, nella stessa dichiarazione,ad imputare ai familiari partecipanti la quota dipartecipazione agli utili sulla base di quanto ri-sulta dal predetto atto di costituzione dell’impre-sa familiare. Deve inoltre attestare, in calce alquadro, che le quote stesse sono proporzionatealla qualità e quantità del lavoro effettivamenteprestato nell’impresa, in modo continuativo eprevalente, nel periodo d’imposta.Gli altri componenti l’impresa familiare, chepresentano il modello UNICO, indicano nelquadro RH la quota di spettanza del redditoagrario, nel limite non eccedente il 49 percento, oltre alla quota di proprietà per quantoriguarda il reddito dominicale, da indicarenel quadro RA.

■ Mutui contratti per interventi di recuperoedilizio

In base a quanto disposto dall’art. 1,comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996,n. 669, convertito con modificazioni, dalla

L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini dell’impo-sta sul reddito delle persone fisiche si detraedall’imposta lorda, e fino a concorrenza delsuo ammontare, un importo pari al 19 percento dell’ammontare complessivo, non supe-riore a cinque milioni di lire, degli interessipassivi e relativi oneri accessori, nonché dellequote di rivalutazione dipendenti da clausoledi indicizzazione pagati a soggetti residentinel territorio dello Stato o di uno Stato membrodella Comunità Europea, ovvero a stabili or-ganizzazioni nel territorio dello Stato di sog-getti non residenti in dipendenza di mutui con-tratti nel 1997 per effettuare interventi di recu-pero di cui alle lettere a) , b), c) e d) del-l’art. 31, primo comma, della L. 5 agosto1978, n. 457.

Gli interventi di recupero del patrimonio edili-zio relativamente ai quali compete la predettadetrazione, sono i seguenti:a) interventi di manutenzione ordinaria, cioè

quelli che riguardano opere di riparazio-ne, rinnovamento e sostituzione delle finitu-re degli edifici e quelle necessarie ad inte-grare o mantenere in efficienza gli impiantitecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria,cioè le opere e le modifiche necessarie perrinnovare e sostituire parti anche strutturalidegli edifici, nonché per realizzare ed inte-grare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,sempreché non alterino i volumi e le superfi-ci delle singole unità immobiliari e non com-portino modifiche delle destinazioni d’uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conser-vativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le fun-zionalità mediante un insieme sistematico diopere che, nel rispetto degli elementi tipologi-ci, formali e strutturali dell’organismo stesso,ne consentano destinazioni d’uso con essicompatibili. Tali interventi comprendono ilconsolidamento, il ripristino e il rinnovo deglielementi costitutivi dell’edificio, l’inserimentodegli elementi accessori e degli impianti ri-chiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazionedegli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, cioèquelli rivolti a trasformare gli organismi edili-zi mediante un insieme sistematico di opereche possono portare ad un organismo edili-zio in tutto o in parte diverso dal preceden-te. Tali interventi comprendono il ripristino ola sostituzione di alcuni elementi costitutividell’edificio, l’eliminazione, la modifica el’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessa-rio che il contratto di mutuo - così come defini-to dall’art.1813 del c.c. - sia stato stipulatonel 1997 con lo specifico scopo di finanzia-re i predetti interventi di recupero edilizio chepossono riguardare immobili adibiti ad abita-zione, sia principale che secondaria, ma an-che unità immobiliari adibite ad usi diversi(box, cantine, uffici, negozi, ecc.), semprechégli interventi stessi siano posti in essere su im-mobili situati nel territorio nazionale e nel ri-spetto degli adempimenti previsti dalla norma-tiva che disciplina l’attività edilizia.Non sono ammessi altri tipi di finanziamento,come ad es. aperture di credito, cambiali ipo-tecarie, ecc..La detrazione in questione può coesistere conquella prevista per gli interessi relativi a mutuiipotecari contratti per l’acquisto o la costru-zione di unità immobiliari utilizzate come abi-tazione principale e spetta oltre che in riferi-

mento agli immobili di proprietà del contri-buente, anche per quelli di proprietà di terzi,utilizzati dal contribuente sulla base di uncontratto a titolo oneroso o gratuito o di altrotitolo idoneo.

L’art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 (di attua-zione dell’art.1, comma 4, della L. n. 30 del1997) stabilisce che per fruire della detrazio-ne è necessario che il contribuente conservied esibisca o trasmetta, a richiesta degli ufficifinanziari, la seguente documentazione:• quietanze di pagamento degli interessi pas-

sivi relativi al mutuo;• copia del contratto di mutuo dal quale risul-

ti che lo stesso è stato stipulato per realizza-re gli interventi di recupero sopra descritti;

• copia della documentazione comprovantel’effettivo sostenimento delle spese di realiz-zazione degli interventi medesimi.

ATTENZIONE: la detrazione spetta solo relati-vamente agli interessi calcolati sull’importodel mutuo effettivamente utilizzato per il soste-nimento, nel 1997 e negli anni successivi,delle spese relative agli interventi di recuperoper la cui realizzazione è stato stipulato ilcontratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cuil’ammontare del mutuo sia superiore alle men-zionate spese documentate, la detrazionenon spetta sugli interessi che si riferiscono allaparte di mutuo eccedente l’ammontare dellestesse. Qualora per questi ultimi per l’anno1997 si è fruito della detrazione è necessarioche vengano dichiarati nel quadro RM relati-vo ai redditi a tassazione separata.

■ Mutuo ipotecario relativo ad immobileper il quale è variata la destinazione

Per la detrazione degli interessi passivi relativi aun mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto del-l’abitazione principale, se nel corso dell’anno èvariata la destinazione, occorre prima di tuttoindividuare la data di stipulazione del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati prima del1993 la detrazione spetta, su un importomassimo di 7.000.000 di lire per ciascun in-testatario del mutuo, alle seguenti condizioni:• che l’unità immobiliare sia stata adibita ad

abitazione principale alla data dell’8 di-cembre1993;

• che nella rimanente parte dell’anno 1993,e negli anni successivi, il contribuente nonabbia variato l’abitazione principale permotivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell’anno l’immobile non è piùutilizzato come abitazione principale (per mo-tivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallostesso anno, la detrazione degli interessi pas-sivi (nonché oneri accessori e quote di rivalu-tazione dipendenti da clausole di indicizza-zione) per il mutuo ipotecario contratto perl’acquisto di tale abitazione spetta solo sul-l’importo massimo di 4.000.000 di lire, perciascun intestatario del mutuo.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gen-naio1993 la detrazione spetta, su un importomassimo complessivo di 7.000.000 di lire,se sussistono le seguenti condizioni:• l’unità immobiliare è stata adibita ad abita-

zione principale entro sei mesi dall’acqui-sto (ovvero entro l’8 giugno 1994 per i solimutui stipulati nel corso dell’anno 1993);

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

51

• l’acquisto è avvenuto nei sei mesi antece-denti o successivi alla data di stipulazionedel mutuo.

Se nel corso del 1998 l’immobile non è piùstato utilizzato come abitazione principale(per motivi diversi da quelli di lavoro) la detra-zione spetta nell’intera misura. Tuttavia, a par-tire dal 1999, il contribuente, sempreché iltrasferimento della dimora abituale non siaavvenuto per motivi di lavoro, non ha più dirit-to ad alcuna detrazione.

■ Mutuo ipotecario relativo alla costruzio-ne dell’abitazione principale

L’articolo 3, comma 1, della legge 27 dicem-bre 1997, n. 449, recante “Misure per lastabilizzazione della finanza pubblica” ha di-sposto l’inserimento del comma 1-ter nell’art.13-bis del Testo unico delle imposte sui reddi-ti approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,n. 917, in base al quale ai fini dell’impostasul reddito delle persone fisiche si detrae dal-l’imposta lorda, e fino alla concorrenza delsuo ammontare, un importo pari al 19 percento dell’ammontare complessivo non supe-riore a 5 milioni di lire degli interessi passivi erelativi oneri accessori, nonché delle quote dirivalutazione dipendenti da clausole di indi-cizzazione pagati a soggetti residenti nel ter-ritorio dello Stato o di uno Stato membro del-la Comunità europea, ovvero a stabili orga-nizzazioni nel territorio dello Stato di soggettinon residenti, in dipendenza di mutui contrattia partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti daipoteca, per la costruzione dell’unità immobi-liare da adibire ad abitazione principale.Per poter usufruire della detrazione in questio-ne è necessario che vengano rispettate le se-guenti condizioni:– l’unità immobiliare che si costruisce deve es-

sere quella nella quale il contribuente inten-de dimorare abitualmente;

– il mutuo deve essere stipulato non oltre seimesi, antecedenti o successivi, dalla datadi inizio dei lavori di costruzione;

– l’immobile deve essere adibito ad abitazio-ne principale entro sei mesi dalla conclusio-ne dei lavori di costruzione;

– il contratto di mutuo deve essere stipulatodal soggetto che avrà il possesso dell’unitàimmobiliare a titolo di proprietà o di altrodiritto reale.

La detrazione si applica unicamente con ri-ferimento agli interessi e relativi oneri acces-sori nonché alle quote di rivalutazione deri-vanti da contratti di mutuo ipotecari stipulatiai sensi dell’art. 1813 del codice civile,dal 1° gennaio 1998 e limitatamente al-l’ammontare di essi riguardante l’importodel mutuo effettivamente utilizzato in cia-scun anno per la costruzione dell’immobile.In caso di contitolarità del contratto di mutuoo di più contratti di mutuo, il limite di cinquemilioni di lire si riferisce all’ammontare com-plessivo degli interessi, oneri accessori e quo-te di rivalutazione sostenuti.Il diritto alla detrazione viene meno a partiredal periodo d’imposta successivo a quello incui l’immobile non è più utilizzato per abita-zione principale. Non si tiene conto delle va-riazioni dipendenti da trasferimenti per motividi lavoro. La mancata destinazione ad abita-zione principale dell’unità immobiliare entrosei mesi dalla conclusione dei lavori di costru-zione della stessa comporta la perdita del di-

ritto alla detrazione. In tal caso è dalla datadi conclusione dei lavori di costruzione chedecorre il termine per la rettifica della dichia-razione dei redditi da parte dell’Amministra-zione finanziaria. La detrazione non spetta se i lavori di costru-zione dell’unità immobiliare da adibire adabitazione principale non sono ultimati entroil termine previsto dal provvedimento ammini-strativo previsto dalla vigente legislazione inmateria edilizia che ha consentito la costru-zione dell’immobile stesso (salva la possibilitàdi proroga). In tal caso è da tale data che ini-zia a decorrere il termine per la rettifica delladichiarazione dei redditi da parte dell’Ammi-nistrazione finanziaria.Per fruire della detrazione occorre conserva-re, esibire o trasmettere, a richiesta degli ufficifinanziari, le quietanze di pagamento degliinteressi passivi relativi al mutuo, la copia delcontratto di mutuo ipotecario (dal quale risultiche lo stesso è assistito da ipoteca e che èstato stipulato per la costruzione dell’immobileda destinare ad abitazione principale) e lacopia della documentazione comprovante lespese di costruzione dell’immobile stesso .

■ Nazionalità estera

Nel riquadro relativo alla nazionalità esterabarrare:• la casella 1, se il contribuente possiede la

nazionalità dello Stato di residenza, cioése gode di diritti di cittadinanza in base al-la legge di quel paese;

• la casella 2, se possiede la nazionalità ita-liana.

Qualora il contribuente possegga oltre che lanazionalità dello Stato di residenza anchequella italiana, deve barrare entrambe le casel-le. Nel caso, invece, non possegga né la citta-dinanza italiana né quella dello Stato di resi-denza non deve essere barrata alcuna casella.

■ Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società sempli-ci sono deducibili dal reddito complessivo deisingoli soci proporzionalmente alla quota dipartecipazione agli utili:• somme corrisposte ai dipendenti chiamati

ad adempiere funzioni presso gli uffici elet-torali;

• contributi, donazioni e oblazioni corrispostiper i paesi in via di sviluppo per un importonon superiore al 2 per cento del redditocomplessivo dichiarato;

• indennità per perdita di avviamento corri-sposte per disposizione di legge al condut-tore in caso di cessazione della locazionedi immobili urbani adibiti ad uso diverso daquello di abitazione;

• Invim decennale pagata dalle società perquote costanti nel periodo d’imposta in cui av-viene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre propor-zionalmente alla quota di partecipazione agliutili, una detrazione del 19 per cento per i se-guenti oneri:• interessi passivi in dipendenza di prestiti e

mutui agrari;• interessi passivi fino a 4 milioni complessivi

per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gen-naio 1993 per l’acquisto di immobili;

• interessi passivi, oneri accessori e quote dirivalutazione fino a 5 milioni per mutui sti-

pulati nel 1997 per effettuare interventi dimanutenzione, restauro e ristrutturazione de-gli edifici;

• spese sostenute per la manutenzione, prote-zione o restauro del patrimonio storico, arti-stico e archivistico;

• erogazioni liberali in denaro a favore delloStato, delle regioni, degli enti locali e territo-riali, di enti o istituzioni pubbliche che senzascopo di lucro svolgono o promuovono atti-vità di studio, di ricerca e di documentazio-ne di rilevante valore culturale e artistico;

• erogazioni liberali in denaro a favore di en-ti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, diassociazioni legalmente riconosciute chesenza scopo di lucro svolgono esclusiva-mente attività nello spettacolo;

• le erogazioni liberali in denaro a favore de-gli enti di prioritario interesse nazionaleoperanti nel settore musicale, per i quali èprevista la trasformazione in fondazionidi diritto privato ai sensi dell’art.1 delD.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;

• erogazioni liberali fino a lire 4 milioni a fa-vore di organizzazioni non lucrative di uti-lità sociale (ONLUS);

• il costo specifico o il valore nominale deibeni ceduti gratuitamente, in base ad ap-posita convenzione a favore dello Statodelle regioni, degli enti locali e territoriali,di enti o istituzioni pubbliche che senza finedi lucro svolgano o promuovono attività distudio di ricerca e di documentazione di ri-levante valore culturale e artistico.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzio-nalmente alla quota di partecipazione agliutili, la detrazione del 41 per cento per lespese sostenute relativamente agli interventi direcupero del patrimonio edilizio secondoquanto previsto dall’art. 1, commi da 1 a 7della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

■ Percentuale media di possesso dei fab-bricati

Tale percentuale media di possesso va calco-lata sommando il prodotto delle singole per-centuali per i giorni di possesso; il valore cosìottenuto deve essere diviso per i giorni di pos-sesso totale.Ad esempio per una abitazione posseduta al50 per cento per un periodo di 165 giorni eal 100 per cento per il resto dell’anno (200giorni) la percentuale richiesta sarà:

(50 x 165) + (100 x 200) = 77,39 per cento (percen-

165 + 200 tuale media di possesso)

■ Periodo di lavoro - Casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tem-po determinato che prevedono prestazioni “agiornata” (ad es. per i lavoratori edili ed i brac-cianti agricoli) la detrazione spettante per le fe-stività, i giorni di riposo settimanale ed i giorninon lavorativi compresi nel periodo che intercor-re tra la data di inizio e quella di fine di tali rap-porti di lavoro deve essere determinata propor-zionalmente al rapporto esistente tra le giornateeffettivamente lavorate e quelle previste comelavorative dai contratti collettivi nazionali di la-voro e dai contratti integrativi territoriali applica-bili per i contratti a tempo indeterminato dellemedesime categorie. Il risultato del rapporto, sedecimale, va arrotondato alla unità successiva.

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

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Ad esempio, ipotizzando un rapporto di lavo-ro iniziato il 17 febbraio 1998 e terminato il28 marzo 1998, per complessivi 40 giorninei quali vi sono 30 giornate lavorabili e 20effettivamente lavorate, il calcolo dei giorni didetrazione per le festività, i giorni di ripososettimanale ed i giorni non lavorativi, com-plessivamente pari a 10, andrà così operato:

10 x (20/30) = 6,66 arrotondato a 7.

In caso di indennità o somme erogate dall’Inpso da altri enti le detrazioni per lavoro dipen-dente spettano nell’anno in cui si dichiarano irelativi redditi. In tali casi, nel rigo RC6 vannoindicati i giorni che hanno dato diritto a tali in-dennità, anche se relativi ad anni precedenti.Per le borse di studio il numero dei giorni da in-dicare nel rigo RC6 è quello compreso nel pe-riodo dedicato allo studio (anche se relativo adanni precedenti) per il quale è stata concessa.Pertanto, se la borsa di studio è stata erogataper il rendimento scolastico o accademico, ladetrazione spetta per l’intero anno; se, invece,è stata corrisposta in relazione alla frequenzadi un particolare corso, spetta per il periodo difrequenza obbligatoria prevista.Per l’indennità speciale in agricoltura il nume-ro da indicare nel rigo RC6 è quello dei gior-ni nei quali il contribuente è rimasto disoccu-pato e non di quelli che devono essere obbli-gatoriamente lavorati per conseguire il dirittoalla predetta indennità.Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni pre-cedenti, per i quali spetta il diritto alle detra-zioni, non vanno considerati quelli compresiin periodi di lavoro per i quali già si è fruito inprecedenza delle detrazioni.

■ Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di reddi-ti, anche per effetto di cessione dei relativicrediti, le indennità conseguite, anche in for-ma assicurativa, a titolo di risarcimento didanni consistenti nella perdita di redditi,esclusi quelli dipendenti da invalidità perma-nente o da morte, gli interessi moratori e gliinteressi per dilazione di pagamento, costi-tuiscono redditi della stessa categoria diquelli sostituiti o perduti ovvero di quelli dacui derivano i crediti su cui tali interessi sonomaturati. In queste ipotesi devono essere uti-lizzati gli stessi quadri del modello di dichia-razione nei quali sarebbero stati dichiarati iredditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si ri-feriscono.Rientrano, tra gli altri, in questa categoria: lacassa integrazione, l’indennità di disoccupa-zione, la mobilità, l’indennità di maternità, lesomme che derivano da transazioni di qualun-que tipo e l’assegno alimentare corrisposto invia provvisoria a dipendenti per i quali pendeil giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria.Le indennità spettanti a titolo di risarcimentodei danni consistenti nella perdita di redditirelativi a più anni vanno dichiarate nel model-lo RM sez. II.

■ Ravvedimento operoso

L’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997,n. 472, consente di regolarizzare, medianteil ravvedimento, le violazioni commesse in se-de di predisposizione e di presentazione del-la dichiarazione, nonché di pagamento dellesomme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni auto-matiche alle misure minime delle sanzioni ap-plicabili, a condizione che le violazioni og-getto della regolarizzazione non siano stategià constatate e comunque non siano iniziatiaccessi, ispezioni, verifiche o altre attività am-ministrative di accertamento (inviti di compari-zione, questionari, richiesta di documenti,etc.) delle quali il contribuente abbia avutoformale conoscenza.La dichiarazione integrativa deve essere presen-tata ad un ufficio postale, con una normale bustadi corrispondenza di dimensione idonea a conte-nerla senza piegarla. Sulla busta deve essere in-dicata la dicitura: “Dichiarazione integrativa perravvedimento operoso Mod. UNICO 99“.La dichiarazione integrativa può anche esseretrasmessa in via telematica per il tramite di un in-termediario fino alla data in cui sono rese di-sponibili, attraverso il servizio telematico, le spe-cifiche tecniche relative ai modelli di dichiara-zione per le successive annualità d’imposta, se-condo quanto previsto dall’art. 12 del decretodirigenziale del 31 luglio 1998.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13sono le seguenti:

1. Mancato pagamento, in tutto o in parte,alle prescritte scadenze, delle somme ri-sultanti dovute dalla dichiarazione a tito-lo di acconto o di saldo.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al3,75 per cento se il pagamento viene esegui-to entro trenta giorni dalle prescritte scadenze,a condizione che venga contestualmente ese-guito anche il pagamento della sanzione ridot-ta e degli interessi moratori calcolati al tassolegale con maturazione giorno per giorno.Alle medesime condizioni, la stessa sanzione èridotta, invece, al 5 per cento se il pagamentoviene eseguito entro il termine per la presentazio-ne della dichiarazione relativa all’anno nel corsodel quale è stata commessa la violazione.

2. Violazioni relative al contenuto della di-chiarazione non incidenti sulla determi-nazione e sul pagamento del tributo eche non ostacolano un’attività di accerta-mento in corso (quali, ad esempio, l’o-messa o errata indicazione dei dati rile-vanti per l’individuazione del contribuen-te e del suo rappresentante; redazionedella dichiarazione non in conformità almodello approvato dal Ministero delle fi-nanze).

Gli errori e le omissioni suddetti possono esserecorretti mediante una dichiarazione integrativa,da redigere su modello conforme a quello ap-provato dal Ministero delle finanze (utilizzandoanche fotocopia o altri mezzi di riproduzionedel modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-le) con riferimento al periodo d’imposta interes-sato e da presentare all’Amministrazione finan-ziaria.L’applicazione della sanzione è esclusa se ladichiarazione integrativa viene presentata en-tro tre mesi dalla data di scadenza del termi-ne previsto per la presentazione della dichia-razione oggetto di correzione.Se, invece, la dichiarazione integrativa vienepresentata successivamente ai predetti tre me-si ma, comunque, entro il termine stabilito perla presentazione della dichiarazione relativa

al periodo d’imposta successivo, la regolariz-zazione comporta il pagamento della sanzio-ne nella misura ridotta di un sesto del minimo(lire 83.333, pari ad 1/6 di lire 500 mila).

3. Errori ed omissioni nelle dichiarazioni in-cidenti sulla determinazione e sul paga-mento del tributo.

a) Errori rilevabili in sede di liquidazione odi controllo formale delle imposte dovuteai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter delD.P.R. n.600 del 1973, quali: errori ma-teriali e di calcolo nella determinazionedegli imponibili e delle imposte; indica-zione in misura superiore a quella spet-tante di detrazioni di imposta, di onerideducibili o detraibili, di ritenute d’ac-conto e di crediti di imposta.

La sanzione pecuniaria prevista nella misuradel 30 per cento della maggiore imposta odel minor credito utilizzato è ridotta al 5 percento a condizione che entro il termine per lapresentazione della dichiarazione relativa al-l’anno successivo:

• venga eseguito il pagamento della sanzio-ne ridotta, del tributo dovuto e degli interes-si moratori calcolati al tasso legale con ma-turazione giorno per giorno;

• venga presentata una dichiarazione inte-grativa redatta su modello conforme a quel-lo approvato con decreto del Ministero del-le finanze, utilizzando anche fotocopia oaltri mezzi di riproduzione del modello pub-blicato in Gazzetta Ufficiale;

b) errori ed omissioni non rilevabili in se-de di liquidazione o di controllo forma-le delle imposte dovute ai sensi degliartt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600del 1973, quali: omessa o errata indi-cazione di redditi; errata determinazio-ne di redditi; esposizione di indebitedetrazioni di imposta ovvero di indebi-te deduzioni dall’imponibile.

La sanzione pecuniaria minima prevista, parial 100 per cento della maggiore imposta do-vuta o della differenza del credito spettante, èridotta al 16,66 per cento a condizione cheentro il termine per la presentazione della di-chiarazione relativa all’anno successivo:• venga eseguito il pagamento della sanzio-

ne ridotta, del tributo dovuto e degli interes-si moratori calcolati al tasso legale con ma-turazione giorno per giorno;

• venga presentata una dichiarazione inte-grativa redatta su modello conforme a quel-lo approvato con decreto del Ministero del-le finanze, utilizzando anche fotocopia oaltri mezzi di riproduzione del modello pub-blicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzarecontestualmente errori ed omissioni indicati aiprecedenti punti a) e b), deve essere presen-tata un’unica dichiarazione integrativa ed ef-fettuato il pagamento delle somme complessi-vamente dovute.

4. Mancata presentazione della dichiara-zione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardonon superiore a trenta giorni, la violazione

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

53

può essere regolarizzata eseguendo sponta-neamente entro lo stesso termine il pagamen-to di una sanzione di lire 62.500 (pari ad1/8 di lire 500 mila) ferma restando l’appli-cazione delle sanzioni relative alle eventualiviolazioni riguardanti il pagamento dei tribu-ti, qualora non regolarizzate secondo le mo-dalità precedentemente illustrate al punto 1.

■ Redditi dei coniugi

Nella dichiarazione devono essere inclusi iredditi che affluiscono ai coniugi in regime dicomunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.)o per altri regimi patrimoniali (art. 167 c.c.),per la quota che compete a ciascuno.I redditi della comunione tra coniugi sono at-tribuiti a ciascuno di essi, ai fini fiscali, nellamisura del 50 per cento, salvo che non siastata stabilita una diversa ripartizione a nor-ma dell’art. 210 del c.c..Nel caso di aziende coniugali il reddito deveessere dichiarato nel Mod. UNICO 99 Societàdi persone se vi è esercizio in società fra i co-niugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenzaovvero entrambi imprenditori) e, successivamen-te, da ciascun coniuge per la propria quota dispettanza nel quadro RH. Negli altri casi il co-niuge imprenditore deve utilizzare i quadri RA,RD, RF o RG, a seconda dell’attività svolta, men-tre l’altro indicherà la quota di sua spettanza nelquadro RH.

■ Redditi esenti e rendite che non costitui-scono reddito

Ai fini dell’esenzione sono equiparate allepensioni privilegiate ordinarie corrisposte aimilitari di leva (sent. n.387 del 4-11 luglio1989 della Corte Costituzionale) le:• pensioni tabellari spettanti per menomazio-

ni subite durante il servizio di leva prestatoin qualità di allievo ufficiale e/o di ufficialedi complemento o di sottufficiale (militari dileva promossi sergenti nella fase terminaledel servizio);

• pensioni tabellari corrisposte ai carabinieriausiliari (militari di leva presso l’Arma) e acoloro che assolvono il servizio di leva nel-la Polizia di Stato, nel corpo della Guardiadi Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco enella Polizia Penitenziaria, sempreché lamenomazione che ha dato luogo alla pen-sione sia stata contratta durante e in dipen-denza del servizio di leva.

Sono altresì esenti le pensioni corrisposte aicittadini italiani divenuti invalidi ed ai con-giunti di cittadini italiani deceduti a seguito discoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciatiincustoditi o abbandonati dalle Forze armatein tempo di pace in occasione di esercitazio-ni combinate o isolate. Per quanto riguarda le borse di studio, sonoesenti:• le borse di studio corrisposte dalle regioni a

statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre1991, n.390, agli studenti universitari equelle corrisposte dalle regioni a statutospeciale e dalle province autonome di Tren-to e Bolzano allo stesso titolo;

• le borse di studio corrisposte dalle univer-sità e dagli istituti di istruzione universitaria,in base alla L. 30 novembre 1989,n. 398, per la frequenza dei corsi di perfe-zionamento e delle scuole di specializza-zione, per i corsi di dottorato di ricerca,

per attività di ricerca post-dottorato e per icorsi di perfezionamento all’estero;

• le borse di studio corrisposte ai sensi delD.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, per la fre-quenza delle scuole universitarie di specializ-zazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite Inail, esclusa l’indennità giornalieraper inabilità temporanea assoluta, non costi-tuiscono reddito e quindi non hanno alcuna ri-levanza ai fini fiscali. Parimenti non costitui-scono reddito le rendite aventi analoga natu-ra corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano unarendita dall’Ente previdenziale estero a titolorisarcitorio per un danno subito a seguito diincidente sul lavoro o malattia professionalecontratta durante la vita lavorativa dovrannofar pervenire al Ministero delle Finanze - Di-partimento delle Entrate - Direzione Centraleper gli affari giuridici e per il contenzioso tri-butario - Serv. VII - Div. XIV - una autocertifica-zione nella quale viene dichiarata la natura ri-sarcitoria della somma percepita.Il Ministero delle finanze si riserva di attivareuno scambio di informazioni con le Autorità fi-scali estere, al fine di accertare l’effettiva na-tura risarcitoria di tale somma.

■ Riduzione del reddito dei terreni

Mancata coltivazione

La mancata coltivazione, neppure in parte,per un’intera annata agraria e per cause nondipendenti dalla tecnica agraria, del fondorustico costituito per almeno due terzi da terre-ni qualificati come coltivabili a prodotti an-nuali dà diritto alla riduzione al 30 per centodel reddito dominicale e alla esclusione delreddito agrario dall’Irpef.In tal caso indicare nella colonna 6 ilcodice 1 e nella colonna 7 il 30 per centodel reddito dominicale, indicato in colonna1, rapportato alla percentuale ed al periododi possesso. Nessun importo deve essere in-dicato invece nella colonna 8.Rientrano in queste ipotesi anche i casi di riti-ro di seminativi dalla produzione, se i terrenicostituenti il fondo rustico siano rimasti effetti-vamente incolti per l’intera annata agraria,senza sostituzione, neppure parziale, con al-tra diversa coltivazione.

Perdita di prodotto

In caso di perdita, per eventi naturali, di al-meno il 30 per cento del prodotto ordinariodel fondo nell’anno, se il possessore danneg-giato ha denunciato all’UTE l’evento dannosoentro tre mesi dalla data in cui si è verificatoovvero, se la data non è esattamente determi-nabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio delraccolto, i redditi dominicale e agrario relativiai terreni colpiti dall’evento stesso sono esclu-si dall’Irpef. In tal caso nessun importo deveessere indicato nelle colonne 7 e 8 e nellacolonna 6 va indicato il codice 2.

Terreni in affitto

In caso di terreni concessi in affitto in regimelegale di determinazione del canone, è con-sentito dichiarare, indipendentemente dall’ef-fettiva percezione, l’ammontare corrisponden-te al canone annuo di affitto se questo risultainferiore all’80 per cento del reddito domini-cale, indicato in colonna 1.

In tal caso nella colonna 2 indicare il codice2 e nella colonna 7 l’ammontare del canoneannuo rapportato al periodo e alla percentua-le di possesso. Se l’ammontare corrisponden-te al canone annuo di affitto non risulta infe-riore all’80 per cento del reddito dominicale,nella colonna 7 indicare la quota spettante ditale reddito dominicale indicato in colonna 1.

■ Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di contratti di mutuistipulati per l’acquisto di propria abitazione,permane il diritto a godere della detrazione,in base alla normativa vigente al momentodella stipula dell’originario contratto di mutuo,solo se sono rimaste invariate le parti con-traenti e il cespite immobiliare concesso ingaranzia e se l’importo del mutuo risulta nonsuperiore alla residua quota di capitale (com-prensivo delle eventuali rate scadute e nonpagate, del rateo di interessi del semestre incorso rivalutati al cambio del giorno in cui av-viene la conversione, nonché degli oneri sus-seguenti all’estinzione anticipata della provvi-sta in valuta estera) da rimborsare alla data dirinegoziazione del predetto contratto. Le particontraenti si considerano invariate anche nelcaso in cui la rinegoziazione avviene, anzi-ché con il contraente originario, tra la bancae colui che nel frattempo è subentrato nel rap-porto di mutuo a seguito di accollo.

■ Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della di-chiarazione dei redditi, si applica la sanzioneamministrativa dal centoventi al duecentoqua-ranta per cento dell’ammontare delle impostedovute, con un minimo di lire cinquecentomila.Se non sono dovute imposte, si applica la san-zione da lire 500 mila a lire 2 milioni, aumen-tabile fino al doppio nei confronti dei soggettiobbligati alla tenute di scritture contabili.

La dichiarazione è nulla se non è redatta sustampati conformi al modello approvato condecreto del Ministro delle finanze, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale; in tale ipotesi si ap-plicano le sanzioni previste per la omessapresentazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pe-na di nullità, dal contribuente o da chi ne hala rappresentanza legale o negoziale. La nul-lità è sanata se si provvede alla sottoscrizioneentro trenta giorni dal ricevimento dell’invitoda parte dell’ufficio competente. In caso dimancata sottoscrizione per la quale non sia in-tervenuta detta sanatoria, la dichiarazione vie-ne considerata omessa e si applicano le san-zioni previste per la omessa presentazione.

La sanzione prevista per l’omessa presenta-zione della dichiarazione è applicabile an-che quando la dichiarazione è presentatacon ritardo superiore a novanta giorni.La dichiarazione presentata, invece, con ri-tardo non superiore a novanta giorni, è vali-da, ma per il ritardo è applicabile la sanzio-ne da lire 500 mila a lire 2 milioni, aumenta-bile fino al doppio nei confronti dei soggettiobbligati alla tenuta delle scritture contabili,ferma restando l’applicazione della sanzionepari al 30 per cento delle somme eventual-mente non versate o versate oltre le prescrittescadenze.

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

54

In caso di tardiva od omessa trasmissione del-le dichiarazioni in via telematica da parte deisoggetti intermediari abilitati, si applica a ca-rico dei medesimi la sanzione da lire 1 milio-ne a lire 10 milioni.

Se nella dichiarazione è indicato un redditoimponibile inferiore a quello accertato, o, co-munque, un’imposta inferiore a quella dovutao un credito superiore a quello spettante, siapplica la sanzione amministrativa dal centoal duecento per cento della maggiore impo-sta o della differenza del credito. La stessasanzione si applica se nella dichiarazione so-no esposte indebite detrazioni d’imposta.Se la dichiarazione non è redatta in confor-mità al modello approvato dal Ministero dellefinanze si applica la sanzione amministrativapecuniaria da lire 500 mila a lire 4 milioni. Lamedesima sanzione amministrativa si applicaanche se nella dichiarazione sono omessi onon sono indicati in maniera esatta o comple-ta dati rilevanti per l’individuazione del contri-buente e del rappresentante legale o negozia-le, nonché per la determinazione del tributo,oppure non è indicato in maniera esatta ecompleta ogni altro elemento di controllo.

Per il mancato o carente versamento delle im-poste dichiarate, è applicabile la sanzioneamministrativa pari al 30 per cento delle som-me non versate o versate oltre le prescrittescadenze.

Identica sanzione del 30 per cento è applica-bile sui maggiori importi risultanti dovuti a se-guito della liquidazione o del controllo forma-le operati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La sanzione del 30 per cento è ridotta:– ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le

somme dovute siano pagate entro 30 giornidal ricevimento della comunicazione dell’e-sito della liquidazione automatica effettuataai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600del 1973;

– ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui lesomme dovute siano pagate entro 30 giornidal ricevimento della comunicazione dell’e-sito del controllo formale effettuato ai sensidell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se, a richiesta dell’ufficio, non è esibita o tra-smessa idonea documentazione delle detra-zioni d’imposta, delle ritenute alla fonte e deicrediti d’imposta spettanti indicati nella di-chiarazione e che hanno concorso a determi-nare l’imposta dovuta o il rimborso, si applicala sanzione amministrativa da lire 500 mila alire 4 milioni.La stessa sanzione si applica nei casi di man-canza o incompletezza degli altri atti e docu-menti dei quali è prescritta la conservazione,l’esibizione all’ufficio ovvero l’allegazione de-gli stessi qualora sia prevista dal decreto diapprovazione del modello di dichiarazione.

L’inesatta indicazione del codice fiscale nelladichiarazione dei redditi è punita, indipen-dentemente dalle altre sanzioni riguardanti ilcontenuto della dichiarazione stessa, con lasanzione amministrativa pecuniaria da lire200 mila a lire 4 milioni.La stessa sanzione si applica a carico delsoggetto che indichi il numero di codice fisca-le provvisorio pur avendo già ricevuto quellodefinitivo ovvero che indichi il numero di codi-

ce fiscale rilasciato in data meno recente nelcaso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l’attenzione sulle specifiche san-zioni, previste dall’art. 4 della legge 24 apri-le 1980, n. 146, in materia di dichiarazionedei redditi di fabbricati. In particolare, sonopreviste le ipotesi di omessa denuncia di ac-catastamento di fabbricati e conseguenteomissione di dichiarazione del relativo reddi-to, di omessa dichiarazione del reddito dellecostruzioni rurali che non hanno più i requisitiper essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivie le scritture private autenticate di trasferimen-to della proprietà di unità immobiliari urbaneo di costituzione o trasferimento di diritti realisulle stesse, con esclusione di quelli relativi aparti comuni condominiali di immobili urbanie di quelli di costituzione di diritti reali di ga-ranzia, devono contenere o avere allegata, apena di nullità dell’atto stesso, la dichiarazio-ne della parte o del suo rappresentante lega-le o volontario, resa ai sensi della legge 4gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti cheil reddito fondiario dell’immobile è stato di-chiarato nell’ultima dichiarazione dei redditiper la quale il termine di presentazione è sca-duto alla data dell’atto, ovvero l’indicazionedel motivo per cui lo stesso non è stato, in tut-to o in parte, dichiarato. In questo caso, il no-taio dovrà trasmettere copia dell’atto o dellascrittura privata autenticata, entro sessantagiorni, al competente ufficio delle imposte.Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si ri-chiama l’attenzione sulle sanzioni penali pre-viste dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio1982, n. 429, convertito dalla legge 7 ago-sto 1982, n. 516 e successive modificazioni. In particolare, l’omessa dichiarazione costituiscereato, punito con l’arresto e l’ammenda, quandol’ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi,ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati èsuperiore a 100 milioni di lire; qualora, invece,l’ammontare predetto è superiore a 50 milioni dilire ma non a 100 milioni di lire, si applica lapena dell’arresto o dell’ammenda.

Costituisce, altresì, reato l’infedele dichiarazio-ne allorché sono indicati nella dichiarazioneredditi fondiari o di capitale o altri redditi, in re-lazione ai quali non sussisteva l’obbligo dell’an-notazione in scritture contabili, per un ammonta-re complessivo inferiore a quello effettivo di oltre100 milioni; tale reato è punito con l’arresto el’ammenda. Il reato sopra indicato è punito, in-vece, con l’arresto o l’ammenda qualora l’am-montare dei redditi dichiarati è inferiore a quel-lo effettivo di oltre un quarto di questo ultimo edi oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni.

Inoltre, si ricorda che l’articolo 1, comma 4,della citata legge n. 516/82, prevede la nonpunibilità agli effetti penali della omessa anno-tazione nella scritture contabili obbligatorie aifini delle imposte sui redditi di corrispettivi dacui derivano componenti positivi, a condizioneche le annotazioni siano state effettuate in talu-na di tali scritture contabili ovvero che i datidelle operazioni risultino da documenti la cuiemissione e conservazione è obbligatoria anorma di legge e che i corrispettivi non annota-ti risultino compresi nella dichiarazione dei red-diti e sia versata l’imposta globalmente dovuta.Tuttavia, nel caso in cui non siano state effet-tuate le annotazioni in una delle scritture con-tabili di cui sopra o i dati relativi alle opera-

zioni non annotate non risultino da documentila cui emissione e conservazione è obbligato-ria a norma di legge, è sufficiente che i corri-spettivi risultino compresi nella dichiarazionee sia versata l’imposta globalmente dovuta.Occorre peraltro che le annotazioni siano stateeffettuate o i documenti siano stati emessi o icorrispettivi siano compresi nella dichiarazionedei redditi prima che la violazione sia stata con-statata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

■ Servizi di assistenza al contribuente

Nel periodo della dichiarazione le DirezioniRegionali delle Entrate organizzano servizispeciali di assistenza, in molti casi anche conla collaborazione dei Comuni e spesso conmodalità particolari in favore dei disabili.L’as-sistenza telefonica viene svolta sia attraversonumeri speciali attivati per l’occasione, sia at-traverso il numero 164.75, al quale rispondo-no gli operatori dei Centri di servizio o dellestesse Direzioni regionali numero che, peral-tro, a seconda delle disponibilità di personaleimpegnato e del periodo di maggiore o mi-nore richiesta da parte degli utenti, può pre-sentare in molti casi difficoltà di accesso.Si consiglia, pertanto, di telefonare fuori dalleore di punta (ore 10-13) e nel caso che per-durino le difficoltà di accesso, di rivolgersi al-l’assistenza degli sportelli.Per informazioni sulle modalità di assistenzapresso le varie regioni si consiglia di consulta-re le pagine di Televideo del Ministero delleFinanze (389-398) e le rubriche di Televideogestite sulle reti locali da alcune Direzioni re-gionali (tra cui ad esempio la Lombardia, leMarche, l’Umbria, il Lazio e la Campania).Con il numero 164.74, anche via fax, è inol-tre possibile ottenere in automatico numeroseinformazioni di carattere fiscale, al costo didue soli scatti, qualunque sia la durata e laprovenienza della chiamata.Per una migliore utilizzazione dei servizi diassistenza telefonica, si consiglia quindi di ve-rificare prima se le informazioni di cui si habisogno possono essere ottenute in via auto-matica tramite il numero 164.74 e di rivolger-si solo in caso di reale necessità ai numeripresidiati dagli operatori, spesso sovraccari-chi di chiamate.Si prega inoltre di chiamareavendo sempre a portata di mano il modellodi dichiarazione con tutti i dati necessari.In caso di difficoltà a collegarsi con i servizitelefonici è consigliabile rivolgersi ai servizi diassistenza allo sportello, che vengono appo-sitamente potenziati in occasione della pre-sentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE: Per motivi tecnici possono verifi-carsi difficoltà di collegamento con i numeriche iniziano col prefisso 164 usando appa-recchi telefonici collegati all’esterno tramite al-cuni tipi di centraline.

Rimborsi IrpefPer ottenere le informazioni dal numero 164-74sui propri rimborsi Irpef è necessario fornire, tra-mite la tastiera telefonica e quando il sistema lorichiede, il proprio codice fiscale traducendoloin cifre secondo la seguente tabella:

A-B-C = 2 D-E-F = 3 G-H-I= 4J-K-L = 5 M-N-O = 6 P-R-S= 7T-U-V = 8 W-X-Y = 9 Q-Z= 0

Esempio: NTN FRZ67P12 H501Sdiventa: 686 370 67712 45017

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

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Si consiglia di tradurre il codice prima di te-lefonare.Il codice va composto sulla tastiera senzapause tra una cifra e l’altra.Attraverso il sito (www.finanze.it) è inoltrepossibile acquisire rapidamente informazionifiscali, documentazione e modulistica.

■ Servizio telematico di presentazionedelle dichiarazioni

Vengono riportate in questa voce di appendi-ce le informazioni di base riguardanti il fun-zionamento del Servizio telematico di presen-tazione delle dichiarazioni. Per maggiori ap-profondimenti si consiglia di consultare il ma-teriale divulgativo predisposto dall’Ammini-strazione finanziaria e diffuso anche tramite leassociazioni rappresentative dei professionistie le associazioni di categoria delle imprese.In particolare, potrà essere utilizzato il CDROM dimostrativo che contiene anche la si-mulazione delle principali applicazioni checonsentiranno agli utenti del servizio:• la generazione delle chiavi di autentica-

zione;• la predisposizione del file di dichiarazioni

da trasmettere;• l’invio del file;• la ricezione e la stampa delle ricevute.

Informazioni costantemente aggiornate sono,inoltre, reperibili sul sito Internet del Ministerodelle Finanze.

1. Informazioni generali

Con il primo gennaio 1999, vengono unifica-te tutte le dichiarazioni e razionalizzate le mo-dalità di presentazione, prevedendo che lapresentazione stessa avvenga unicamente:• direttamente da parte del contribuente che

ha compilato il modello cartaceo, alle ban-che e agli uffici postali e agli intermediariautorizzati, che provvederanno all’acquisi-zione dei dati e alla loro trasmissione in viatelematica all’Amministrazione finanziaria;

• in via telematica da parte delle società edenti di rilevanti dimensione;

• in via telematica da parte di alcune catego-rie di soggetti (professionisti, associazionidi categoria, Caf ed altri intermediari) indi-viduati dall’art.3 del D.P.R. n. 322/98 chehanno predisposto ovvero ricevuto dai con-tribuenti le dichiarazioni.

Il processo descritto, iniziato già nel 1998,ha permesso di acquisire, senza alcuna lavo-razione di tipo manuale e nel giro di pochimesi, dati e informazioni che in precedenzapervenivano dopo anni.

Sono evidenti i vantaggi per l’Amministrazio-ne finanziaria in termini di tempestività e mi-gliore qualità dei dati, ma sono notevoli an-che i vantaggi per i contribuenti, in quanto:• si evitano possibili errori di acquisizione dei

dati al momento della loro rilevazione dalmodello cartaceo;

• i soggetti abilitati possono verificare la cor-rettezza formale della dichiarazione che ilcontribuente sta presentando utilizzando iprogrammi di controllo predisposti dall’Am-ministrazione finanziaria;

• chi si avvale di tale modalità di presentazio-ne ha la certezza di aver assolto agli obbli-ghi verso l’Amministrazione finanziaria, inquanto riceverà dalla stessa l’attestato del-l’avvenuta ricezione della dichiarazione;

• la disponibilità in tempi brevi delle dichiara-zioni permette di informare il contribuentesulle eventuali irregolarità entro il termine dipresentazione della dichiarazione successi-va, evitandone la ripetizione.

I dati che pervengono in via telematica sono«protetti» e viaggiano attraverso la rete in mo-do tale da poter essere letti esclusivamente dachi ha compilato la dichiarazione telematicae dall’Amministrazione cui la dichiarazioneviene presentata.L’adozione di particolari tecniche di «autenti-cazione» dei dati permette, infine, di indivi-duare con certezza da chi provengono e,quindi, di contestare le eventuali irregolaritàcommesse all’effettivo responsabile.L’evoluzione delle tecnologie Internet e l’immi-nente approvazione delle regole nazionali inmateria di firma digitale consentiranno in tem-pi brevi di estendere questa modalità di pre-sentazione anche a coloro che compilano au-tonomamente la dichiarazione evitando cosìai contribuenti che utilizzeranno questa op-portunità l’onere di compilazione e presenta-zione del modello cartaceo.

Oltre al Decreto legislativo che ha introdotto ilservizio telematico, le norme che disciplinanola materia sono le seguenti:• D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 (G.U.

n. 208 del 7 settembre 1998) : Regola-mento recante modalità per la presentazio-ne delle dichiarazioni relative alle impostesui redditi, all’imposta regionale sulle atti-vità produttive e all’imposta sul valore ag-giunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136,della L. 23 dicembre 1996, n. 662

• Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998(G.U. n. 187 del 12 agosto 1998): con-cernente modalità’ tecniche di trasmissionetelematica delle dichiarazioni.

• Decreto dirigenziale 18 febbraio 1999: (G.U.n. 44 del 23 febbraio 1999): concernente l’in-dividuazione di altri soggetti abilitati alla tra-smissione telematica delle dichiarazioni.

2. Come si svolge il servizio

Le modalità tecniche e organizzative su cui sibasa il servizio telematico sono disciplinatedal Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998e successive modificazioni

Per accedere al servizio, è necessaria unapreventiva autorizzazione da parte dell’Am-ministrazione finanziaria.

Il software necessario per lo svolgimento delservizio e le relative istruzioni sono distribuitigratuitamente dall’Amministrazione finanzia-ria; non è previsto alcun costo a carico degliintermediari anche per la trasmissione dei da-ti e per l’accesso alle informazioni disponibiliattraverso il sito WEB del servizio telematico.

L’unico costo è rappresentato dalla postazio-ne (PC, modem e stampante) necessaria perlo svolgimento del servizio. Possono essereutilizzate anche postazioni non di proprietàdell’intermediario.

3. Cosa fanno i soggetti coinvolti

Gli intermediari e le società ed enti che pre-senteranno telematicamente le proprie dichia-razioni:• a partire dal mese di gennaio 1999 pre-

sentano agli uffici finanziari una richiesta diabilitazione;

• predispongono la dichiarazione utilizzandoprodotti software disponibili sul mercato;

• compilano la dichiarazione telematica,conforme alle specifiche tecniche pubblica-te in G.U., per ciascun modello di dichiara-zione;

• presentano la dichiarazione attraverso ilservizio telematico;

• ottengono, al massimo entro 5 giorni dallapresentazione, le ricevute che attestanol’avvenuta ricezione delle dichiarazioni daparte dell’Amministrazione. Tale ricevutapuò essere richiesta dal contribuente all’in-termediario che ha curato la trasmissione te-lematica o, dopo 30 giorni dall’invio, agliuffici dell’Amministrazione finanziaria.

Il contribuente che compila autonomamente ladichiarazione la presenta:• ad un ufficio postale o ad una banca che

rilasciano contestualmente la ricevuta;• o, in alternativa, ad un intermediario auto-

rizzato, che gli restituisce una copia delladichiarazione contente l’impegno a trasmet-tere in via telematica all’Amministrazione fi-nanziaria i dati in essa contenuti. Tale co-pia, sulla quale è riportato il numero di pro-tocollo attribuito alla dichiarazione all’attodella sua presentazione all’intermediario,vale come ricevuta di presentazione delladichiarazione stessa.Riceverà dall’ufficio postale, dalla banca,dall’intermediario o dall’Amministrazione fi-nanziaria l’attestazione dell’avvenuta rice-zione della dichiarazione.

Chi si avvale di un intermediario per la com-pilazione della dichiarazione:• riceve dall’intermediario copia della dichia-

razione predisposta contenente l’impegnoa trasmettere in via telematica all’Ammini-strazione finanziaria i dati in essa contenu-ti. Tale copia, sulla quale è riportato il nu-mero di protocollo attribuito alla dichiara-zione all’atto della sua presentazione all’in-termediario, vale come ricevuta di presenta-zione della dichiarazione stessa;

• riceverà dall’intermediario e dall’Ammini-strazione finanziaria l’attestazione dell’av-venuta ricezione della dichiarazione.

L’Amministrazione finanziaria:• abilita gli intermediari alla trasmissione tele-

matica;• distribuisce via rete il software necessario;• riceve ed elabora le dichiarazioni;• predispone le ricevute autenticate che cia-

scun utente del servizio scarica, via rete, sulproprio PC.

4. Chi può presentare la domanda di abili-tazione al servizio telematico

L’accesso al servizio telematico è riservato a:• società di cui all’art. 87, comma 1, lett. a)

del Tuir con capitale sociale superiore a cin-

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

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que miliardi nonché gli enti di cui al comma1, lett. b), del medesimo art. 87, con patri-monio netto superiore a 5 miliardi di lire;

• iscritti, alla data di presentazione della do-manda di abilitazione, negli albi dei dottoricommercialisti, dei ragionieri e dei periticommerciali e dei consulenti del lavoro;

• iscritti alla data del 30 settembre 1993 neiruoli di periti ed esperti tenuti dalle cameredi commercio, industria artigianato e agri-coltura per la sub categoria tributi, in pos-sesso di diploma di laurea in giurispruden-za o in economia e commercio o equipol-lenti o del diploma di ragioneria;

• associazioni sindacali di categoria tra im-prenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett.a), b) e c) del D.Lgs. n. 241 del 1997;

• centri di assistenza fiscale per le imprese eper i lavoratori dipendenti;

• banche convenzionate;• Poste italiane S.p.A..

Le banche convenzionate e le Poste italianepossono avvalersi per la trasmissione telemati-ca di soggetti delegati.

Possono essere abilitati alla trasmissione telema-tica anche i seguenti soggetti che costituisconoemanazione di quelli precedentemente indicati:• associazioni e società semplici costituite fra

persone fisiche per l’esercizio in forma asso-ciata di arti e professioni in cui almeno lametà degli associati o dei soci è costituitada soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett.a) e b), del citato D.P.R. n. 322 del 1998;

• società commerciali di servizi contabili lecui azioni o quote sono possedute per piùdella metà del capitale sociale da soggettiindicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b),del citato D.P.R. n. 322 del 1998.

• società di servizi le cui azioni o quote sonopossedute per più della metà del capitalesociale da associazioni sindacali tra impren-ditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b)e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero,nella misura del cento per cento, da societàdi servizi partecipate per più della metà dal-le predette associazioni nonché le societàcooperative e le società consortili cooperati-ve i cui aderenti siano, per più della metà,soci delle predette associazioni;

• consorzi e società consortili di cui, rispettiva-mente, agli articoli 2602 e 2615-ter c.c., icui aderenti siano, in misura superiore allametà, associazioni sindacali di categoriatra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1,lett. a), b) e c), del D.Lgs. 1997, n. 241 del1997, e soci delle predette associazioni;

• associazioni di cui all’art. 36 c.c. costituitefra associazioni sindacali tra imprenditori incui almeno la metà degli associati è in pos-sesso dei requisiti di cui all’art. 32, comma1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del1997, e quelle aderenti alle associazioni dicui alla lett. c), del menzionato art. 32, com-ma 1, dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,dei ragionieri, e dei periti commerciali e deiconsulenti del lavoro nonché gli iscritti alla datadel 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti edesperti tenuti dalle Camere di commercio per lasub categoria tributi possono assolvere all’obbli-go di presentazione in via telematica delle di-

chiarazioni da loro predisposte o ad essi conse-gnate dal contribuente avvalendosi delle presta-zioni della società che gli ordini, i collegi e leassociazioni rappresentative possono costituireper agevolare l’effettuazione di tale adempi-mento da parte dei loro aderenti.

5. Hardware e software necessario

Per accedere al servizio e utilizzare i prodottisoftware distribuiti dall’Amministrazione finan-ziaria è necessario dotarsi di un PC con:• Lettore di floppy;• Sistema operativo Windows ’95, ‘98 o NT

o Macintosh 8.0;• Almeno 16MB di RAM;• Browser (Netscape Communicator o Micro-

soft Internet Explorer versione 4.X o equiva-lenti);

• un MODEM e una linea telefonica (commu-tata o ISDN);

• una stampante.Per il PC, sono consigliate le seguenti ulterioricaratteristiche:

Processore Pentium 100 MHz o superiore;Scheda grafica compatibile SVGA;Monitor 14” 800 x 600 a 65536 colori.

Informazioni di maggior dettaglio sono dispo-nibili nelle istruzioni consegnate al momentodel rilascio dell’autorizzazione.

6. Chiavi di autenticazione da utilizzare perla trasmissione dei documenti

Nella realizzazione del servizio telematico,tenuto conto che la presentazione in via tele-matica sostituisce per i soggetti incaricati ilmodello cartaceo, sono stati adottati gli stru-menti informatici che consentono:• l’identificazione certa di chi presenta la di-

chiarazione; • il riconoscimento certo di una qualsiasi mo-

difica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti permettono di identificare in mo-do «certo e non contestabile» chi è «responsa-bile» della presentazione telematica, creandouna corrispondenza univoca tra questi e il do-cumento trasmesso, nonché con il suo conte-nuto, con l’obiettivo di garantire sia l’Ammini-strazione che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematicoprevede che la dichiarazione sia dotata di uncodice di autenticazione determinato conprodotti software che garantiscono il conse-guimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l’Am-ministrazione possiedono una coppia di chia-vi asimmetriche, di cui una è «privata» e notasolo al titolare, mentre l’altra è «pubblica» edè nota a entrambi.

Ogni parte autentica i suoi documenti usandola sua chiave privata e li invia al destinatarioche legge e controlla il codice di autenticazio-ne utilizzando la chiave pubblica del mittente.

Sulla base della documentazione consegnatadall’ufficio al momento della richiesta di abili-tazione e utilizzando il software distribuitodall’Amministrazione finanziaria, ciascun

utente provvede a creare l’ «Ambiente di sicu-rezza», che consiste nel: • generare la chiave pubblica e la chiave pri-

vata; • generare la richiesta di iscrizione nel regi-

stro degli utenti, che contiene, oltre allachiave pubblica, gli elementi utili ad identi-ficare il suo possessore;

• trasmettere, utilizzando il servizio telemati-co, la richiesta di iscrizione.

L’Amministrazione finanziaria, utilizzando il si-stema di validazione, al momento della rice-zione della richiesta e in modo completamen-te automatico, verifica:• tramite il PINCODE, la rispondenza dei da-

ti contenuti nella richiesta di iscrizione conquanto constatato personalmente dall’uffi-cio finanziario al momento dell’abilitazionedell’utente al servizio telematico;

• che l’utente non risulti già iscritto nel registroe, in tal caso, che l’iscrizione risulti o menovalida.

In caso di esito positivo dei controlli l’Ammini-strazione finanziaria, tramite il sistema di vali-dazione, iscrive l’utente nell’apposito registroe restituisce un’attestazione in formato elettro-nico, munita del codice di autenticazione.L’esito negativo dei controlli, che comportanol’impossibilità di iscrivere l’utente nel registro,vengono comunicati tramite il servizio telema-tico.A carico dell’utente è la custodia della chiaveprivata, che va mantenuta segreta e adegua-tamente protetta da uso indebito. Le chiavi diautenticazione sono infatti associate in modounivoco a ciascun utente. Affidare a terzi l’uti-lizzo della chiave privata non modifica le pro-prie responsabilità personali nei confronti del-l’Amministrazione finanziaria.

Al momento della generazione, vanno effet-tuate almeno due copie della chiave privatasu distinti floppy protetti da password, la pri-ma delle quali va utilizzata ogni qualvoltadebba essere effettuata la trasmissione mentrela seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia piùutilizzabile, l’utente è tenuto a recarsi pressolo stesso ufficio che ha concesso l’autorizza-zione (o presso la Direzione delle Entrate oDirezione Regionale delle Entrate competentein base al domicilio fiscale), il quale provve-derà a consegnare una nuova busta che con-sentirà all’utente di ripristinare la situazione, ri-creando l’«ambiente di sicurezza».

La generazione delle chiavi è effettuata unasola volta al momento della abilitazione. Lechiavi così generate vengono utilizzate tuttele volte che si deve provvedere alla trasmis-sione di un documento. La procedura di ge-nerazione non deve essere, pertanto, ripetutaall’atto della trasmissione dei singoli docu-menti.

7. Predisposizione della dichiarazione tele-matica

Utilizzando prodotti disponibili sul mercato,ciascun utente predispone la dichiarazione intracciato conforme alle specifiche tecnichepreviste per ciascun modello di dichiarazione.

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

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Con il software distribuito dall’Amministrazio-ne finanziaria, l’utente provvede a:• controllare la conformità della dichiarazio-

ne alle specifiche tecniche;• autenticare la dichiarazione, predisponen-

do il file in formato «trasmissibile».

L’utilizzo del software di controllo non è obbli-gatorio; è una garanzia per l’utente, in quantoprovvede a segnalare gli errori «gravi», cheimpediscono l’accettazione della dichiarazio-ne da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Al contrario, è obbligatorio l’utilizzo delsoftware che:• sottopone il file che contiene i dati delle di-

chiarazioni ad una funzione che calcola unriassunto del file stesso;

• contrassegna il riassunto del file sfruttandoalgoritmi matematici che utilizzano la chia-ve privata, ottenendo in tal modo il codicedi autenticazione, che viene trasmesso uni-tamente al file cui si riferisce.

Lo stesso software che calcola il codice di au-tenticazione, provvede a contrassegnare i dati,utilizzando algoritmi matematici che utilizzanouna chiave costruita dinamicamente, tale dagarantire che i dati contenuti nel file possanoessere letti solo dall’Amministrazione finanzia-ria, in modo da garantirne la riservatezza.

8. Presentazione della dichiarazione

Per presentare la dichiarazione e, cioè, pertrasmettere in via telematica i dati in prece-denza predisposti, l’utente deve :• connettersi al servizio;• collegarsi al sito WEB.La rete che viene utilizzata è una «Rete PrivataVirtuale» vale a dire una rete pubblica conporte di accesso dedicate agli utenti. E’ ac-cessibile mediante un numero verde, unicoper tutto il territorio nazionale, che viene co-municato dall’ufficio al momento del rilasciodell’attestazione.Le porte di accesso sono decentrate a livelloregionale e sono state dimensionate conside-rando :• la distribuzione per regione degli utenti attesi;• una probabile concentrazione degli invii in

prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contem-poranee, pur essendo elevata, ha comunqueun limite. E’ quindi importante trasmettere i filenon appena i dati sono completi e formalmen-te corretti, evitando la trasmissione negli ultimigiorni. E’ nell’interesse di ciascuno trasmetteretempestivamente le dichiarazioni, in tal modo:• si ha la possibilità di correggere dichiarazio-

ni inviate per errore o che contengono irre-golarità, senza incorrere in alcuna sanzione;

• si evita l’introduzione di «calendari di tra-smissione», che, di fatto, si tradurrebbero,per la loro intrinseca rigidità, in un minortempo a disposizione per l’invio telematico.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismiche bloccano l’accesso a utenti non autorizzati.

Completata la trasmissione, l’utente riceve unmessaggio di conferma che contiene il nume-ro di protocollo attribuito al file e la dimensio-ne (in byte) dello stesso.

9. Elaborazione delle dichiarazioni

Il file, appena completata la ricezione, viene«letto» dai sistemi di elaborazione, che prov-vedono a svolgere le seguenti attività:

• Memorizzazione del file su supporto ottico;• Controllo del codice di autenticazione;• Controllo di univocità del file;• Controllo di conformità del file alle specifi-

che tecniche.

Il controllo del codice di autenticazione, inparticolare, consiste:1. nella decodifica del codice di autentica-

zione, mediante la chiave pubblica dell’u-tente; se l’operazione va a buon fine, ècerto che l’origine del file è proprio quelladichiarata al momento della trasmissione(autenticazione del mittente);

2. nel ricalcolo del riassunto del file. Se il rias-sunto coincide con quello ottenuto effettuan-do l’operazione descritta al punto preceden-te, il file non è stato alterato successivamen-te al calcolo, da parte dell’utente, del codi-ce di autenticazione (integrità del dato).

Se l’elaborazione termina correttamente (nonvengono cioè intercettati errori che provoca-no lo scarto del file), le dichiarazioni contenu-te nel file vengono trasferite nei data base uti-lizzati dagli uffici finanziari.

Contestualmente vengono prodotte le ricevu-te, raggruppate in un unico file, sul quale vie-ne calcolato il codice di autenticazione del-l’Amministrazione finanziaria con le modalitàseguenti:1. il file viene sottoposto ad una funzione che

calcola un riassunto del file stesso;2. il riassunto del file viene «contrassegnato»

con la chiave privata del servizio telematico.

Il codice di autenticazione viene trasmessounitamente al file contenente le ricevute.Quando l’elaborazione è stata completata,l’utente trasferisce sul proprio PC le ricevute,munite del codice di autenticazione dell’Am-ministrazione finanziaria, che attestano la cor-retta esecuzione degli adempimenti.

L’intervallo di tempo tra la trasmissione delle di-chiarazioni e la restituzione delle ricevute risul-ta, a regime, di pochi minuti. Può tuttavia, di-ventare più lungo in corrispondenza dei picchidi traffico che si verificheranno presumibilmentein prossimità delle scadenze.

Al massimo, le ricevute vengono restituite en-tro 5 giorni dall’invio del file.

10. Ricevute fornite dal Servizio telematico

L’utente può trasferire sul proprio PC i file con-tenenti le ricevute e, disponendo del softwareche permette il riconoscimento del codice diautenticazione, può effettuare le seguentioperazioni:1. decifratura del codice di autenticazione,

mediante la chiave pubblica del serviziotelematico. Se l’operazione va a buon fi-ne, è certa l’origine del file;

2. ricalcolo del riassunto del file. Se il riassuntocoincide con quello ottenuto effettuando l’o-perazione descritta al punto precedente, il fi-

le non è stato alterato successivamente alcalcolo, da parte del servizio telematico, delcodice di autenticazione (integrità del dato).

Al termine dell’operazione, l’utente ha la cer-tezza di aver completato i propri adempimen-ti. Può visualizzare e stampare le ricevute cosìottenute.

La ricevuta relativa al file elaborato viene pro-dotta per tutti gli utenti ed indipendentementedal modello di dichiarazione riporta le infor-mazioni seguenti :1. la data e l’ora di ricezione del file;2. l’identificativo del file attribuito dall’utente;3. il protocollo attribuito al file dal sistema di

validazione all’atto della sua ricezione;4. il numero ed il tipo di modello delle dichia-

razioni contenute nel file;5. il numero ed il progressivo, all’interno del

file, delle eventuali dichiarazioni respintein quanto non conformi alle specifiche tec-niche previste dai decreti ministeriali di ap-provazione dei singoli modelli. Per ognunadi tali dichiarazioni viene altresì evidenzia-to il motivo dello scarto.

Per ciascuna dichiarazione, vengono riporta-te le seguenti informazioni:1. la data di ricezione della dichiarazione;2. i dati identificativi del dichiarante, risultanti

dalla dichiarazione inviata;3. l’anno e il modello di dichiarazione;4. il protocollo di acquisizione attribuito alla

dichiarazione all’atto della ricezione daparte dell’intermediario e del sistema tele-matico ;

5. i dati identificativi dell’utente che ha auten-ticato il file;

6. i principali dati fiscali in relazione a cia-scuna tipologia di dichiarazione.

I file contenenti le ricevute rimangono a dispo-sizione degli utenti per un periodo di circa 30giorni.

11. Assistenza agli utenti

Per facilitare l’accesso da parte degli utenti, èprevisto uno specifico servizio di assistenza te-lefonica, attivo dalle ore 9 alle ore 18 deigiorni dal lunedì al sabato, con esclusione del-le sole festività nazionali.In prossimità di una scadenza fiscale (di pre-sentazione telematica della dichiarazione), ilservizio è attivo dalle ore 8 alle ore 19.Il servizio, che è riservato alla soluzione deiproblemi connessi al servizio telematico, pre-vede l’utilizzo di dispositivi automatici per lagestione e l’instradamento della chiamata ver-so un operatore.Il numero telefonico che permette l’accesso alservizio viene comunicato dall’ufficio finanzia-rio al momento del rilascio dell’abilitazione.

Si fa presente, altresì, che nell’ambito del con-tratto posto in essere, a seguito di gara pubbli-ca, tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Rag-gruppamento Temporaneo d’Impresa, costitui-to tra la Telecom Italia S.p.A. e la Società EIS -Elettronica Ingegneria Sistemi S.p.A., il suddet-to R.T.I. è tenuto a fornire assistenza in locoagli utenti per le problematiche relative al se-tup della postazione di lavoro ed ai passi pro-cedurali necessari alla connessione alla rete.

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

58

Le caratteristiche del servizio offerto dallaR.T.I. e monitorato dall’Amministrazione Finan-ziaria, sono le seguenti:• assicurazione di almeno due interventi tecnici

per anno solare a prezzo ridotto rispetto alletariffe correnti, da effettuare entro 2 giorni la-vorativi dalla richiesta dell’utente abilitato;

• erogazione di eventuali interventi addizio-nali, sempre entro i 2 giorni lavorativi dallarichiesta;

• il prezzo concordato per entrambe le suddette tipologie di intervento è di L. 95.000.

In alternativa è possibile, fruire dell’assistenzafornita dai produttori di software che hannofrequentato corsi di formazione organizzatidall’Amministrazione finanziaria, indicati inun elenco che verrà reso pubblico tramite ilServizio telematico non appena disponibile.

Si fa presente che tali produttori si sono espli-citamente impegnati a:• diffondere gratuitamente ai propri aderenti

le informazioni e il materiale fornito dal-l’Amministrazione finanziaria;

• collaborare attivamente con l’Amministra-zione finanziaria, attraverso proprie iniziati-ve per agevolare il corretto utilizzo del ser-vizio telematico da parte degli utenti finali;

• organizzare corsi e fornire il servizio di assi-stenza software ai loro clienti, al fine di assi-stere ed addestrare gli stessi nell’utilizzazio-ne del sistema telematico, riducendo al mini-mo i costi per i detti clienti;

• contenere ai soli maggiori costi sostenutil’onere per l’eventuale adeguamento delleprocedure alle esigenze della trasmissionetelematica.

Il rispetto dell’impegno assunto dai produttoridi software che aderiscono a tale accordoverrà valutato anche sulla base di appositiquestionari distribuiti agli utenti attraverso ilservizio telematico.

■ Spese per interventi di recupero del pa-trimonio edilizio

L’art. 1, commi da 1 a 7 della L. 27 dicembre1997, n. 449, prevede la detrazione del 41per cento dall’Irpef dovuta e fino a concorrenzadel suo ammontare a fronte delle spese sostenu-te nel 1998 e 1999, ed effettivamente rimastea carico, per la realizzazione sulle parti comunidi edifici residenziali e sulle singole unità immo-biliari residenziali di qualunque categoria, an-che rurale, di una serie di interventi di recuperodel patrimonio edilizio. La detrazione del 41per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell’Ir-pef, residenti e non residenti nel territorio delloStato, che possiedono o detengono sulla basedi un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altrodiritto reale, concessione demaniale, locazioneo comodato), l’immobile sul quale sono stati ef-fettuati gli interventi di recupero edilizio. Il limitedi spesa su cui applicare la percentuale del 41per cento è di 150 milioni e va riferito alla per-sona fisica e ad ogni singola unità immobiliaresulla quale sono stati effettuati gli interventi di re-cupero e compete separatamente per ciascunperiodo d’imposta. La detrazione in questione,secondo quanto disposto dall’art. 13 della L.15 dicembre 1998, n. 441, si applica anchealle spese sostenute nel periodo d’imposta2000, limitatamente ai fabbricati rurali utilizzatiquale abitazione o per funzioni strumentali al-

l’attività agricola da coltivatori diretti o da im-prenditori agricoli a titolo principale che nonhanno ancora compiuto i quaranta anni.Le categorie di intervento edilizio ammesse afruire della detrazione in questione sono:– manutenzione ordinaria (solo sulle parti co-

muni di edifici residenziali);– manutenzione straordinaria;– restauro e risanamento conservativo;– ristrutturazione edilizia;– eliminazione delle barriere architettoniche

(su tali spese non si può fruire contempora-neamente della detrazione per spese sani-tarie prevista in alcune ipotesi indicate allavoce “spese sanitarie”);

– opere finalizzate alla cablatura degli edifici;– opere finalizzate al contenimento dell’inqui-

namento acustico;– opere finalizzate al risparmio energetico;– opere finalizzate alla sicurezza statica ed

antisismica;– interventi di messa a norma degli edifici;– opere interne;– realizzazione di parcheggi pertinenziali.

Tra le spese che danno diritto alla detrazionerientrano quelle sostenute per:– progettazione dei lavori;– acquisto dei materiali;– esecuzione dei lavori;– altre prestazioni professionali richieste dal ti-

po d’intervento;– relazione di conformità degli stessi alle leg-

gi vigenti;– perizie e sopralluoghi;– imposta sul valore aggiunto, imposta di bol-

lo e diritti pagati per le concessioni, le auto-rizzazioni, le denuncie di inizio lavori;

– oneri di urbanizzazione;– altri eventuali costi strettamente inerenti la

realizzazione degli interventi e gli adempi-menti posti dal regolamento n. 41 del 18febbraio 1998.

Possono usufruire della detrazione anche gliacquirenti di box o posti auto pertinenziali giàrealizzati. In tal caso, tuttavia la detrazionecompete esclusivamente con riferimento allespese sostenute per la realizzazione, sempre-ché le stesse siano comprovate da attestazio-ne rilasciata dal venditore.Relativamente alle spese sostenute nell’annod’imposta 1998, la detrazione, suddivisa, ascelta del contribuente, in cinque o dieci ratedi pari importo, è fruita a partire dalla dichia-razione dei redditi relativa al 1998. Per poterfruire della detrazione in questa ipotesi è ne-cessario che:– il contribuente abbia trasmesso al Centro di

Servizio delle imposte dirette e indirettecompetente la comunicazione preventiva,relativa ad ogni singola unità immobiliareiscritta al catasto o per la quale sia statapresentata domanda di accatastamento inrelazione alla quale s’intende fruire delladetrazione. La comunicazione, redatta suapposito modulo, deve riportare la data diinizio lavori e contenere, in allegato, la pre-scritta documentazione, ovvero una dichia-razione sostitutiva di atto notorio attestante ilpossesso della documentazione stessa;

– le spese siano effettuate tramite bonificobancario da cui risulti la causale del versa-mento, il codice fiscale del soggetto benefi-ciario della detrazione ed il numero di parti-ta Iva o il codice fiscale del soggetto a fa-vore del quale il bonifico è effettuato, adeccezione dei pagamenti avvenuti entro il

28 marzo 1998, data di entrata in vigoredel regolamento n. 41 del 18 febbraio1998, attuativo delle norme dettate dall’art.1 della L. 449/97, per i quali è consentitala detrazione anche se effettuati con stru-menti diversi da quelli del bonifico banca-rio. Fanno eccezione, alla condizione inbase alla quale per fruire della detrazione ènecessario che le spese siano effettuate tra-mite bonifico bancario, le spese relativeagli oneri di urbanizzazione, alle ritenute diacconto operate sui compensi, all’impostadi bollo e ai diritti pagati per le concessio-ni, le autorizzazioni e le denunce di iniziolavori.

Il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esi-bire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture ole ricevute fiscali idonee a comprovare il soste-nimento delle spese di realizzazione degli inter-venti effettuati, la ricevuta del bonifico bancarioattraverso il quale è stato eseguito il pagamen-to, nonché ogni altra prevista documentazione.

La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell’art.13, comma 3, della L. n 449 del 1997, an-che alle spese sostenute nei periodi d’imposta1996 e 1997, limitatamente agli interventi direcupero edilizio effettuati a seguito degli even-ti sismici verificatisi nelle regioni Emilia Roma-gna e Calabria nell’anno 1996 per il ripristinodelle unità immobiliari per le quali è stata ema-nata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibi-lità da parte dei comuni di pertinenza, ovveroche risultino inagibili sulla base di apposite cer-tificazioni del Commissario delegato nominatocon ordinanza del Ministro per il coordinamen-to della protezione civile, ai sensi dell’art. 5della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Per le predette spese sostenute nell’anno:– 1996, la detrazione spetta per l’importo

relativo alla terza rata. In tal caso deve es-sere indicato l’anno 1996, il numero di ra-te (cinque o dieci anni) in cui il contribuen-te ha suddiviso le spese stesse indicato nel-l’istanza di rimborso (della detrazione del41 per cento relativamente alla prima rata)presentata al Centro di Servizio delle impo-ste dirette ed indirette e l’importo della ratastessa;

– 1997, la detrazione spetta per l’importo re-lativo alla seconda rata. In tal caso deve es-sere indicato l’anno 1997, il numero di rate(cinque o dieci anni) in cui il contribuenteha suddiviso le spese stesse indicato nellaprecedente dichiarazione dei redditi e l’im-porto della rata stessa.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fi-scale del soggetto che ha eventualmente pre-sentato anche per conto del dichiarante il mo-dulo di comunicazione (ad es. il comproprieta-rio o contitolare di diritto reale sull’immobile);in caso di interventi sulle parti comuni di edificiresidenziali, deve essere indicato il codice fi-scale del condominio o della cooperativa sela dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Per ulteriori precisazioni in merito alla individua-zione delle categorie di intervento di recuperodel patrimonio edilizio ammesse a fruire delladetrazione e alle altre modalità e condizioni sirinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n.57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell’11maggio 1998 e alle istruzioni contenute nel de-creto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decretodirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nellaG.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

59

■ Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano:• spese per mezzi necessari all’accompagna-

mento, alla deambulazione, alla locomo-zione e al sollevamento di portatori di han-dicap riconosciuti tali ai sensi dell’ art. 3della L. n. 104 del 1992, per le quali spet-ta la detrazione sull’intero importo (rigoRP2). Sono tali, ad esempio, le spese soste-nute per:

– l’acquisto di poltrone per inabili e minoratinon deambulanti e apparecchi per il conte-nimento di fratture, ernie e per la correzionedei difetti della colonna vertebrale;

– le spese sostenute in occasione del traspor-to in autoambulanza del soggetto portatoredi handicap (spesa accompagnamento). Inquesta caso resta fermo che le prestazionispecialistiche o generiche effettuate duranteil predetto trasporto costituiscono spese sa-nitarie che danno diritto ad una detrazionesolo sulla parte che eccede la somma di lire250.000;

– l’acquisto di arti artificiali per la deambula-zione;

– la trasformazione dell’ascensore adattato alcontenimento della carrozzella;

– la costruzione di rampe per l’eliminazione dibarriere architettoniche esterne ed interne al-le abitazioni.

ATTENZIONE: Si può fruire delle detrazione sutali spese solo sulla parte che eccede quellaper la quale eventualmente si intende fruire an-che della detrazione del 41 per cento per lespese sostenute per interventi finalizzati allaeliminazione delle barriere architettoniche (ri-ghi RP25 e RP26).

• Spese per sussidi tecnici informatici rivolti afacilitare l’autosufficienza e le possibilitàd’integrazione dei portatori di handicap ri-conosciuti tali ai sensi dell’ art. 3 della L.n. 104 del 1992. Sono tali ad es., le spe-se sostenute per l’acquisto di un fax, un mo-dem o un computer (rigo RP2);

• spese per mezzi necessari alla locomozio-ne di portatori di handicap con ridotte oimpedite capacità motorie per le qualispetta la detrazione sull’intero importo (ri-go RP3). Sono tali le spese sostenute perl’acquisto di motoveicoli e autoveicoli dicui, rispettivamente, agli articoli 53, com-ma 1, lettere b), c) ed f) e 54, comma 1,lettere a), c) ed f) del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, anche se prodot-ti in serie e adattati in funzione alle suddet-te limitazioni permanenti delle capacitàmotorie.

Si tratta per i motoveicoli di:1. motocarrozzette: veicoli a tre ruote destina-

ti al trasporto di persone, capaci di conte-nere al massimo quattro posti compresoquello del conducente ed equipaggiati diidonea carrozzeria;

2. motoveicoli per trasporto promiscuo: veico-li a tre ruote destinati al trasporto di perso-ne e cose, capaci di contenere al massimoquattro posti compreso quello del condu-cente;

3. motoveicoli per trasporti specifici: veicoli atre ruote destinati al trasporto di determina-te cose o di persone in particolari condi-zioni e caratterizzati dall’essere muniti per-manentemente di speciali attrezzature rela-tive a tale scopo.

Per gli autoveicoli si tratta di:1. autovetture: veicoli destinati al trasporto di

persone, aventi al massimo nove posticompreso quello del conducente;

2. autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoliaventi una massa complessiva a pieno ca-rico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a tra-zione elettrica o a batteria, destinati al tra-sporto di persone o di cose e capaci dicontenere al massimo nove posti compresoquello del conducente;

3. autoveicoli per trasporti specifici: veicolidestinati al trasporto di determinate cose odi persone in particolari condizioni, carat-terizzati dall’essere muniti permanentemen-te di speciali attrezzature relative a talescopo.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresianche quelli dotati di cambio automatico diserie, purché prescritto dalla commissione me-dica locale di cui all’articolo 119 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferitisia al sistema di guida che alla struttura dellacarrozzeria, che devono risultare dalla cartadi circolazione a seguito del collaudo effet-tuato presso gli uffici periferici della DirezioneGenerale della Motorizzazione Civile e deiTrasporti in Concessione del Ministero dei Tra-sporti rientrano:– pedana sollevatrice ad azione meccani-

co/elettrico/idraulico;– scivolo a scomparsa ad azione meccani-

co/elettrico/idraulico; – braccio sollevatore ad azione meccani-

co/elettrico/idraulico;– paranco ad azionamento meccanico/elet-

trico/idraulico;– sedile scorrevole-girevole simultaneamente

atto a facilitare l‘insediamento del disabilenell’abitacolo;

– sistema di ancoraggio delle carrozzelle ecinture di sostegno;

– sportello scorrevole.Qualora a causa della natura dell’ handicapi veicoli necessitino di adattamenti diversi daquelli sopra contemplati, la detrazione potràugualmente essere riconosciuta, purché vi siasempre un collegamento funzionale tra l’han-dicap e la tipologia di adattamento. Va, peraltro, puntualizzato che la detrazionespetta oltre che per il costo di acquisto deipredetti veicoli anche per le riparazioni chenon rientrano nell’ordinaria manutenzione,con esclusione, quindi, dei costi di esercizio(quali, ad esempio, la tassa di possesso, ilpremio assicurativo, il carburante ed il lubrifi-cante). Si precisa che la detrazione competea tutti i disabili con ridotte o impedite capa-cità motorie prescindendo dal possesso diuna qualsiasi patente di guida.La detrazione spetta una sola volta in un perio-do di quattro anni, salvo i casi in cui dal pub-blico registro automobilistico risulti che il sud-detto veicolo sia stato cancellato da detto regi-stro. La detrazione spetta con riferimento ad unsolo veicolo (il termine comprende motoveicolie autoveicoli) e può essere calcolata nel limitedella spesa di 35 milioni. Se risulta che il vei-colo è stato rubato e non trovato, dal limite di35 milioni va detratto l’eventuale rimborso del-l’assicurazione. La detrazione può essere ripar-tita in quattro quote annuali di pari importo.La detrazione spetta a tutti i soggetti portatoridi handicap riconosciuti ai sensi dell’art. 3della legge n.104 del 1992, le cui impedite

capacità motorie permanenti risultino dallacertificazione medica rilasciata dalla Com-missione medica istituita ai sensi dell’art. 4della legge medesima. Sono tali non solo isoggetti che hanno ottenuto il riconoscimentodalle commissioni di cui sopra, ma anche tutticoloro che sono stati ritenui invalidi da altrecommissioni mediche pubbliche incaricate aifini del riconoscimento dell’invalidità civile, dilavoro, di guerra, ecc. Le “ridotte o impedite capacità motorie perma-nenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidità ac-certata comporti di per sè l’impossibilità o ladifficoltà di deambulazione per patologie cheescludono o limitano l’uso degli arti inferiori; intal caso, pertanto, non si rende necessaria l’e-splicita indicazione della ridotta o impeditacapacità motoria sul certificato di invalidità.Vi possono comunque essere altre fattispeciedi patologie che comportano “ridotte o impe-dite capacità motorie permanenti” la cui valu-tazione - richiedendo specifiche conoscenzemediche - non può essere effettuata dagli uffi-ci finanziari allorquando nell’ambito dell’atti-vità di accertamento procedono al riconosci-mento della detrazione in questione.In tali casi è necessaria una certificazione ag-giuntiva attestante le “ridotte o impedite capa-cità motorie permanenti”, rilasciata dallaCommissione di cui all’art.4 della leggen.104 del 1992, o in alternativa la copiadella richiesta avanzata alle ASL diretta ad ot-tenere dalla predetta Commissione la certifi-cazione aggiuntiva da cui risulti che la mino-razione comporta ridotte o impedite capacitàmotorie permanenti, ai sensi dell’art.8 dellalegge n.449 del 1997.La sussistenza delle condizioni personali, a ri-chiesta degli uffici, potrà essere fornita anchemediante autocertificazione effettuata nei modie nei termini previsti dalla legge (dichiarazionesostitutiva di atto notorio di cui all’ art. 4 dellalegge 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscri-zione può non essere autenticata se accompa-gnata da copia fotostatica del documento diidentità del sottoscrittore) attestante che l’invali-dità comporta ridotte o impedite capacità mo-torie permanenti e dovrà far riferimento a pre-cedenti accertamenti sanitari effettuati da orga-ni abilitati all’ accertamento di invalidità, consi-derato che non compete al singolo la definizio-ne del tipo dell’invalidità medesima.

Documentazione da conservare

Per tutte le spese indicate nei righi RP1, RP2,RP3 e RP21 occorre conservare la documen-tazione fiscale rilasciata dai percettori dellesomme. In particolare:• la documentazione della spesa sostenuta

per i ticket potrà essere costituita dalla foto-copia della ricetta rilasciata dal medico dibase in unico esemplare corredata delloscontrino fiscale, rilasciato dalla farmacia,corrispondente all’importo del ticket pagatosui medicinali indicati nella ricetta;

• per le spese sanitarie relative a medicinali ac-quistabili senza prescrizione medica il contri-buente deve acquisire e conservare idoneadocumentazione rilasciata dal percettore del-le somme (che può consistere anche nelloscontrino fiscale) dalla quale deve risultarel’avvenuto acquisto dei detti medicinali e l’im-porto della spesa sostenuta e, in alternativaalla prescrizione medica, può rendere a ri-chiesta degli uffici, un’autocertificazione (lacui sottoscrizione può non essere autenticatase accompagnata da copia fotostatica del

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

60

documento di identità del sottoscrittore), atte-stante la necessità, per il contribuente o per ifamiliari a carico, dell’avvenuto acquisto deimedicinali nel corso dell’anno. Tale documen-tazione deve essere conservata ed esibita otrasmessa a richiesta degli uffici finanziari;

• per le protesi, oltre alle relative fatture, rice-vute o quietanze, occorre acquisire e con-servare anche la prescrizione del medicocurante, salvo che si tratti di attività svolte,in base alla specifica disciplina, da eser-centi arti ausiliarie della professione sanita-ria abilitati a intrattenere rapporti diretti conil paziente. In questo caso, ove la fattura, ri-cevuta o quietanza non sia rilasciata diret-tamente dall’esercente l’arte ausiliaria, ilmedesimo attesterà sul documento di spesadi aver eseguito la prestazione. Anche inquesta ipotesi, in alternativa alla prescrizio-ne medica, il contribuente può rendere a ri-chiesta degli uffici, un’autocertificazione (lacui sottoscrizione può non essere autentica-ta se accompagnata da copia fotostaticadel documento di identità del sottoscrittore)da conservare unitamente alle predette fat-ture, ricevute e quietanze e da esibire o tra-smettere a richiesta degli Uffici finanziari,per attestare la necessità per il contribuenteo per i familiari a carico, e la causa per laquale è stata acquistata la protesi;

Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle re-lative fatture, ricevute o quietanze, occorreacquisire e conservare anche una certifica-zione del medico curante che attesti che quelsussidio tecnico e informatico è volto a facili-tare l’autosufficienza e la possibilità di inte-grazione del soggetto riconosciuto portatoredi handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n.104 del 1992.

La documentazione relativa alle spese sopra-descritte deve essere conservata ed esibita otrasmessa a richiesta degli uffici finanziari.

Spese mediche all’estero

Le spese mediche sostenute all’estero sonosoggette allo stesso regime di quelle analo-ghe sostenute in Italia; anche per queste ladocumentazione debitamente quietanzata de-ve essere conservata per essere esibita o tra-smessa a richiesta degli uffici finanziari.Se la documentazione sanitaria è in linguaoriginale, va corredata da una traduzione initaliano. Se la documentazione è redatta ininglese, francese, tedesco o spagnolo, la tra-duzione può essere eseguita a cura del contri-buente e da lui sottoscritta. Se è redatta inuna lingua diversa da quelle indicate, va cor-redata da una traduzione giurata.Per i contribuenti aventi domicilio fiscale inValle d’Aosta e nella provincia di Bolzanonon è necessaria la traduzione se la docu-mentazione è scritta, rispettivamente, in fran-cese o in tedesco.

■ Stipendi e pensioni prodotti all’estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed iredditi assimilati percepiti da contribuenti resi-denti in Italia:a) prodotti in un paese estero con il quale non

esiste convenzione contro le doppie impo-sizioni;

b) prodotti in un paese estero con il quale esi-ste convenzione contro le doppie imposi-zioni in base alla quale tali redditi devono

essere assoggettati a tassazione sia in Ita-lia sia nello Stato estero;

c) prodotti in un paese estero con il quale esi-ste convenzione contro le doppie imposi-zioni in base alla quale tali redditi devonoessere assoggettati a tassazione esclusiva-mente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contri-buente ha diritto al credito per le imposte pa-gate all’estero a titolo definitivo, ai sensi del-l’art. 15 del Tuir. Nel caso previsto dalla lette-ra c) se i redditi hanno subito un prelievo fisca-le anche nello Stato estero di erogazione, ilcontribuente, residente nel nostro paese, nonha diritto al credito d’imposta, ma al rimborsodelle imposte pagate nello Stato estero. Il rim-borso va chiesto all’autorità estera competentein base alle procedure da questa stabilite.Si indicano qui di seguito, per alcuni paesi,le modalità di tassazione che riguardano glistipendi e le pensioni percepiti da contribuen-ti residenti in Italia.Per il trattamento di stipendi e pensioni noncompresi nell’elenco o provenienti da altripaesi è necessario consultare le singole con-venzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da undatore di lavoro privato, in quasi tutte le con-venzioni (ad es. quelle con Argentina, Austra-lia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito,Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista latassazione esclusiva in Italia quando esistonocontemporaneamente le seguenti condizioni:• il lavoratore residente in Italia presta la sua

attività nel paese estero per meno di 183giorni;

• le remunerazioni sono pagate da un datoredi lavoro residente in Italia;

• l’onere non è sostenuto da una stabile or-ganizzazione o base fissa che il datore dilavoro ha nell’altro Stato.

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da unente pubblico o privato di uno Stato estero aseguito di lavoro prestato in quello Stato epercepite da un residente in Italia. Con alcunipaesi sono in vigore convenzioni contro ledoppie imposizioni sul reddito, in base allequali le pensioni di fonte estera sono tassatein modo diverso, a seconda che si tratti dipensioni pubbliche o di pensioni private.Sono pensioni pubbliche quelle pagate dauno Stato o da una sua suddivisione politicao amministrativa o da un ente locale. In lineagenerale tali pensioni sono imponibili soltantonello Stato da cui provengono.Sono pensioni private quelle corrisposte daenti, istituti od organismi previdenziali deipaesi esteri preposti all’erogazione del tratta-mento pensionistico. In linea generale talipensioni sono imponibili soltanto nel paese diresidenza del beneficiario.Più in particolare, in base alle vigenti conven-zioni contro le doppie imposizioni, le pensio-ni erogate ad un contribuente residente in Ita-lia da enti pubblici e privati situati nei seguen-ti paesi sono così assoggettate a tassazione:

Argentina - Regno Unito - Spagna - StatiUniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche sono assoggettate atassazione solo in Italia se il contribuente hala nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassa-zione solo in Italia.

Belgio - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate atassazione solo in Italia se il contribuente hala nazionalità italiana e non anche quellaestera. Se il contribuente ha anche la nazio-nalità estera la pensione viene tassata solo intale paese.Le pensioni private sono assoggettate a tassa-zione solo in Italia.

Australia

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni pri-vate, sono assoggettate a tassazione solo inItalia.Canada

Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private,sono assoggettate a tassazione solo in Italiase l’ammontare non supera il più elevato deiseguenti importi: 10.000 dollari canadesi o12.000.000 di lire.Se viene superato tale limite le pensioni sonotassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italiaspetta il credito per l’imposta pagata in Ca-nada in via definitiva.

Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate solo inSvizzera se il contribuente possiede la nazio-nalità Svizzera. Se il contribuente non possie-de la nazionalità Svizzera le pensioni pubbli-che sono tassate solo in Italia.Le pensioni private sono tassate solo in Italia.Le rendite corrisposte da parte dell’Assicura-zione Svizzera per la vecchiaia e per i super-stiti (rendite AVS) non devono essere dichiara-te in Italia in quanto assoggettate a ritenuta al-la fonte a titolo di imposta.

3. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studiopercepite da contribuenti residenti in Italia, ameno che non sia prevista una esenzione spe-cifica, quale ad esempio quella stabilita perle borse di studio corrisposte dalle Universitàed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 no-vembre 1989, n.398).La regola della tassazione in Italia si applicageneralmente anche sulla base delle con-venzioni per evitare le doppie imposizionisui redditi. Ad esempio, con la Germania, ilRegno Unito e gli Stati Uniti, è previsto chese un contribuente residente in Italia soggior-na per motivi di studio in uno degli Statiesteri considerati e la borsa di studio è pa-gata da un soggetto residente nel nostroPaese, è tassabile soltanto in Italia; se inve-ce la borsa di studio è pagata da un sog-getto residente nello Stato estero di soggior-no, quest’ultimo può tassare il reddito ma ilcontribuente deve dichiararlo anche in Italiae chiedere il credito per l’imposta pagata al-l’estero.

■ Terreni adibiti a colture in serra o allafunghicoltura

L’attività di funghicoltura è considerata agri-cola se vengono rispettati i limiti di cui al-l’art. 29, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.

Appendice UNICO 99 - Persone fisiche

61

In tal caso i redditi dominicale e agrario delle su-perfici adibite alla funghicoltura, in mancanzadella corrispondente qualità nel quadro di quali-ficazione catastale, sono determinati mediantel’applicazione della tariffa d’estimo più alta invigore nella provincia dove è situato il terreno.Tale metodo di determinazione dei redditi do-minicale e agrario si applica anche alle su-perfici adibite alle colture prodotte in serra.

■ Unità immobiliare tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le qua-li si applica l’aumento di un terzo della renditacatastale, si intendono le unità immobiliari adi-bite ad abitazione, possedute in aggiunta aquella utilizzata come abitazione principale delpossessore o dei suoi familiari (coniuge, parentientro il terzo grado ed affini entro il secondogrado) o all’esercizio di arti e professioni o diimprese commerciali da parte degli stessi.Per la corretta applicazione della disposizio-ne si chiarisce che per abitazione principalesi intende quella in cui si dimora abitualmen-te. Normalmente l’abitazione principale coin-cide con quella di residenza anagrafica.Per i componenti del nucleo familiare si consi-dera abitazione principale l’unità immobiliarein cui gli stessi dimorano, anche se la titolaritào la disponibilità di essa appartiene ad altrocomponente del nucleo medesimo.In particolare, l’aumento di un terzo si appli-ca anche se:• l’unità immobiliare nella quale è situata l’a-

bitazione principale non è di proprietà maè detenuta in locazione;

• l’unità immobiliare a disposizione è posse-duta in comproprietà od acquistata in multi-proprietà;

• l’unità immobiliare destinata alla locazioneè rimasta sfitta.

L’aumento di un terzo non si applica, oltre chealla unità immobiliare adibita ad abitazioneprincipale, anche a:• unità date in uso gratuito ad un proprio fa-

miliare, a condizione che lo stesso vi dimo-ri abitualmente e ciò risulti dall’iscrizioneanagrafica;

• una delle unità tenute a disposizione in Ita-lia da contribuenti residenti all’estero;

• unità immobiliare già utilizzata come abita-zione principale da contribuenti trasferititemporaneamente per ragioni di lavoro inaltro Comune;

• unità in comproprietà utilizzata integralmen-te come residenza principale di uno o piùcomproprietari, limitatamente a quelli chela utilizzano;

• unità immobiliari prive di allacciamento allereti dell’energia elettrica, acqua, gas, e difatto non utilizzate a condizione che tali cir-costanze risultino da apposita dichiarazio-ne sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscri-zione può non essere autenticata se accom-pagnata da copia fotostatica del documen-to di identità del sottoscrittore) da esibire arichiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano sta-te tenute a propria disposizione solo per unaparte dell’anno per essere state per la restan-te parte utilizzate diversamente (ad esempio,abitazione principale e locazione), l’aumentodi un terzo si applica alla rendita catastale ri-ferita alla frazione di anno per la quale si èverificata la situazione prevista dalla legge

.■ Usufrutto legale

I genitori esercenti la potestà hanno in comu-ne l’usufrutto dei beni del figlio minore. Tutta-via non sono soggetti ad usufrutto legale:• i beni acquistati dal figlio con i proventi del

proprio lavoro;• i beni lasciati o donati al figlio per intra-

prendere una carriera, un’arte o una profes-sione;

• i beni lasciati o donati con la condizioneche i genitori esercenti la potestà o uno diessi non ne abbiano l’usufrutto (la condizio-ne, però, non ha effetto per i beni spettantial figlio a titolo di legittima);

• i beni pervenuti al figlio per eredità, legatoo donazione e accettati nell’interesse del fi-glio contro la volontà dei genitori esercentila potestà (se uno solo di essi era favorevo-le all’accettazione, l’usufrutto legale spettaesclusivamente a questi);

• le pensioni di reversibilità da chiunque cor-risposte.

Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto le-gale vanno dichiarati dai genitori unitamenteai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usu-frutto devono essere dichiarati con un modelloseparato, intestato al minore, ma compilatodal genitore esercente la potestà. Vedere inquesta Appendice la voce “Dichiarazionepresentata, dagli eredi o da altri soggetti di-versi dal contribuente”.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei ter-reni, se la coltura effettivamente praticata noncorrisponde a quella risultante dal catasto, icontribuenti devono determinare il reddito do-minicale e agrario applicando la tariffa d’esti-mo media attribuibile alla qualità di colturapraticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffamedia attribuibile alla qualità di coltura prati-cata è costituita dal rapporto tra la somma del-le tariffe imputate alle diverse classi in cui èsuddivisa la qualità di coltura ed il numero del-le classi stesse. Per le qualità di coltura noncensite nello stesso Comune o sezione censua-ria si applicano le tariffe medie e le deduzionifuori tariffa attribuite a terreni con le stessequalità di coltura ubicate nel Comune o sezio-ne censuaria più vicina nell’ambito della stes-sa provincia. Se la coltura praticata non trovariscontro nel quadro di qualificazione dellaprovincia, si applica la tariffa media della col-tura del Comune o sezione censuaria in cui iredditi sono comparabili per ammontare.La determinazione del reddito dominicale eagrario secondo le modalità sopra riportatedeve avvenire a partire:• dal periodo di imposta successivo a quello

in cui si sono verificate le variazioni di col-tura che hanno causato l’aumento del red-dito;

• dal periodo di imposta in cui si sono verifi-cate le variazioni di coltura che hanno cau-sato la diminuzione del reddito, se la de-nuncia della variazione all’UTE è stata pre-sentata entro il termine previsto dalla legge,ovvero se la denuncia è presentata dopo ildetto termine, dal periodo d’imposta in cuila stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo didenunciare le variazioni dei redditi dominicalee agrario al competente UTE entro il 31 gen-naio dell’anno successivo a quello in cui si so-no verificate, indicando la partita catastale ele particelle cui le variazioni si riferiscono eunendo la dimostrazione grafica del fraziona-mento se le variazioni riguardano porzioni diparticelle. In caso di omessa denuncia delle si-tuazioni che danno luogo a variazioni in au-mento del reddito dominicale dei terreni e delreddito agrario, si applica la pena pecuniariada lire 500.000 a lire 4.000.000.Se il terreno è dato in affitto per uso agricolola denuncia può essere presentata direttamen-te dall’affittuario.

ABU DHABI ............................................. 238AFGHANISTAN........................................ 002AJMAN................................................... 239ALBANIA ................................................. 087ALGERIA.................................................. 003AMERICAN SAMOA................................. 148ANDORRA............................................... 004ANGOLA ................................................ 133ANGUILLA ............................................... 209ANTIGUA E BARBUDA .............................. 197ANTILLE OLANDESI ................................... 251ARABIA SAUDITA ...................................... 005ARGENTINA............................................ 006ARMENIA................................................ 266ARUBA.................................................... 212ASCENSION........................................... 227AUSTRALIA............................................... 007AUSTRIA.................................................. 008AZERBAIGIAN.......................................... 268AZZORRE, ISOLE ...................................... 234BAHAMA ................................................ 160BAHREIN................................................. 169BANGLADESH ......................................... 130BARBADOS ............................................. 118BELGIO................................................... 009BELIZE..................................................... 198BENIN.................................................... 158BERMUDA ............................................... 207BHUTAN ................................................. 097BIELORUSSIA............................................ 264BOLIVIA................................................... 010BOSNIA ERZEGOVINA ............................. 274BOTSWANA............................................ 098BOUVET.................................................. 280BRASILE................................................... 011BRUNEI ................................................... 125BULGARIA ............................................... 012BURKINA FASO........................................ 142BURUNDI ................................................ 025CAMERUN .............................................. 119CAMPIONE D’ITALIA ................................. 139CANADA ................................................ 013CANARIE, ISOLE ...................................... 100CAPO VERDE ........................................... 188CAROLINE, ISOLE..................................... 256CAYMAN ISLANDS................................... 211CECA, REPUBBLICA .................................. 275CENTROAFRICANA, REPUBBLICA ............... 143CEUTA .................................................... 246CHAFARINAS........................................... 230CHAGOS, ISOLE...................................... 255CHRISTMAS............................................. 282CIAD ...................................................... 144CILE ....................................................... 015CINA, REPUBBLICA POPOLARE ................... 016CIPRO .................................................... 101CITTÁ DEL VATICANO ............................... 093CLIPPERTON ............................................ 223COCOS (KEELING) ISLANDS ..................... 281COLOMBIA ............................................. 017COMORE, ISOLE...................................... 176CONGO ................................................ 145CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA....... 018COOK, ISOLE.......................................... 237COREA DEL NORD ................................... 074COREA DEL SUD ...................................... 084

LIBANO .................................................. 095LIBERIA .................................................... 044LIBIA ....................................................... 045LIECHTENSTEIN ....................................... 090LITUANIA................................................. 259LUSSEMBURGO ....................................... 092MACAO ................................................. 059MACEDONIA .......................................... 278MADAGASCAR........................................ 104MADEIRA ................................................ 235MALAWI ................................................. 056MALAYSIA ............................................... 106MALDIVE ................................................. 127MALI....................................................... 149MALTA .................................................... 105MAN, ISOLA ........................................... 203MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI........... 219MAROCCO............................................. 107MARSHALL, ISOLE..................................... 217MARTINICA ............................................. 213MAURITANIA ........................................... 141MAURIZIO, ISOLA .................................... 128MAYOTTE................................................ 226MELILLA ................................................... 231MESSICO................................................ 046MlCRONESIA, STATI FEDERATI .................... 215MIDWAY, ISLANDS ................................... 177MOLDAVIA .............................................. 265MONGOLIA............................................ 110MONTSERRAT.......................................... 208MOZAMBICO ......................................... 134MYANMAR.............................................. 083NAMIBIA ............................................... 206NAURU................................................... 109NEPAL..................................................... 115NICARAGUA ........................................... 047NIGER .................................................... 150NIGERIA ................................................. 117NIUE ...................................................... 205NORFOLK ISLAND.................................... 285NORVEGIA.............................................. 048NUOVA CALEDONIA................................ 253NUOVA ZELANDA.................................... 049OLANDA................................................. 050OMAN................................................... 163PAKISTAN................................................ 036PALAU, REPUBBLICA .................................. 216PANAMA ................................................ 051PANAMA - ZONA DEL CANALE.................. 250PAPUA NUOVA GUINEA ........................... 186PARAGUAY .............................................. 052PENON DE ALHUCEMAS ......................... 232PENON DE VELEZ DE LA GOMERA............. 233PERÙ....................................................... 053PITCAIRN ................................................ 175POLINESIA FRANCESE .............................. 225POLONIA................................................ 054PORTOGALLO.......................................... 055PORTORICO ............................................ 220PRINCIPATO Di MONACO ........................ 091QATAR .................................................... 168RAS EL KHAIMAH ..................................... 242REGNO UNITO ....................................... 031REUNION ............................................... 247ROMANIA............................................... 061RUSSIA ................................................... 262

RWANDA................................................ 151SAHARA OCCIDENTALE ............................ 166SAINT LUCIA ........................................... 199SAINT MARTIN SETTENTRIONALE............... 222SALOMONE, ISOLE .................................. 191SALVADOR............................................... 064SAMOA.................................................. 131SAN MARINO ......................................... 037SANT’ELENA ........................................... 254SAO TOME E PRINCIPE............................. 187SENEGAL ................................................ 152SEYCHELLES ............................................ 189SHARJAH................................................. 243SIERRA LEONE ......................................... 153SINGAPORE ............................................ 147SIRIA....................................................... 065SLOVACCA, REPUBBLICA........................... 276SLOVENIA ............................................... 260SOMALIA ................................................ 066SOUTH GEORGI ...................................... 283SPAGNA................................................. 067SRI LANKA............................................... 085ST KITTS E NEVIS...................................... 195ST PIERRE E MIQUELON ............................ 248ST VINCENT E GRENADINE ...................... 196STATI UNITl D’AMERICA............................. 069SUDAFRICANA REPUBBLICA....................... 078SUDAN................................................... 070SURINAME .............................................. 124SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS.............. 286SVEZIA.................................................... 068SVIZZERA ................................................ 071SWAZILAND............................................ 138TAGIKISTAN............................................. 272TAIWAN ................................................. 022TANZANIA.................................................. 057TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO........ 180TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE ........... 183TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO ........ 245THAILANDIA ............................................ 072TOGO.................................................... 155TOKELAU ................................................ 236TONGA.................................................. 162TRINIDAD E TOBAGO............................... 120TRISTAN DA CUNHA ................................ 229TUNISIA .................................................. 075TURCHIA................................................. 076TURKMENISTAN....................................... 273TURKS E CAICOS ..................................... 210TUVALU ................................................... 193UCRAINA................................................ 263UGANDA................................................ 132UMM AL QAIWAIN .................................. 244UNGHERIA.............................................. 077URUGUAY ............................................... 080UZBEKISTAN............................................ 271VANUATU................................................ 121VENEZUELA ............................................. 081VERGINI AMERICANE, ISOLE ..................... 221VERGINI BRITANNICHE, ISOLE ................... 249VIETNAM ................................................ 062WAKE, ISLAND ........................................ 178WALLIS E FUTUNA .................................... 218YEMEN................................................... 042ZAMBIA .................................................. 058ZIMBABWE ............................................. 073

COSTA D’AVORIO .................................... 146COSTARICA............................................. 019CROAZIA ................................................ 261CUBA ..................................................... 020DANIMARCA........................................... 021DOMINICA ............................................. 192DOMINICANA, REPUBBLICA...................... 063DUBAI..................................................... 240EAST TINOR ............................................ 287ECUADOR............................................... 024EGITTO................................................... 023ERITREA................................................... 277ESTONIA ................................................ 257ETIOPIA................................................... 026FALKLAND ............................................... 190FAR OER, ISOLE........................................ 204FIJI, ISOLE ................................................ 161FILIPPINE.................................................. 027FINLANDIA.............................................. 028FRANCIA ................................................ 029FUIJAYRAH ............................................... 241GABON ................................................. 157GAMBIA ................................................. 164GEORGIA ............................................... 267GERMANIA ............................................. 094GHANA.................................................. 112GIAMAICA.............................................. 082GIAPPONE.............................................. 088GIBILTERRA .............................................. 102GIBUTI .................................................... 113GIORDANIA ............................................ 122GOUGH................................................. 228GRECIA .................................................. 032GRENADA............................................... 156GROENLANDIA ....................................... 200GUADALUPA............................................ 214GUAM.................................................... 154GUATEMALA............................................ 033GUAYANA FRANCESE .............................. 123GUERNSEY.............................................. 201GUINEA.................................................. 137GUINEA BISSAU ...................................... 185GUINEA EQUATORlALE ............................. 167GUYANA ................................................ 159HAITI ...................................................... 034HEARD E MC DONALD ISLANDS................ 284HONDURAS ............................................ 035HONG KONG ........................................ 103INDIA ..................................................... 114INDONESIA ............................................ 129IRAN ...................................................... 039IRAQ ...................................................... 038IRLANDA ................................................. 040ISLANDA ................................................. 041ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO .............. 252ISRAELE ................................................... 182JERSEY .................................................... 202JUGOSLAVIA ............................................ 043KAMPUCHEA........................................... 135KAZAKISTAN ........................................... 269KENYA.................................................... 116KIRGHIZISTAN ......................................... 270KIRIBATI ................................................... 194KUWAIT .................................................. 126LAOS...................................................... 136LESOTHO................................................ 089LETTONIA................................................ 258

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI ESTERI

Allegati UNICO 99 - Persone fisiche

.000

IRPEF – RIEPILOGO DEI REDDITI E RITENUTE DICHIARANTE

TIPO DI REDDITO

DominicaliAgrari (Rigo RA, col. 2 oppure Quadro RA, rigo RA11 col. 8)

Fabbricati (Rigo RB oppure Quadro RB, rigo RB13)

Lavoro dipendente(Quadro RC - Sez. I, rigo RC5)

(Quadro RC - Sez. II, rigo RC9)

(Quadro RC - Sez. III, rigo RC10 col. 2)

Lavoro autonomo(Quadro RE - Sez. I-A, rigo RE22 e rigo RE23)

(Quadro RE - Sez. I-B, rigo RE24 e RE25)

(Quadro RE - Sez. II, rigo RE34 e rigo RE35)

Impresa(Quadro RF, rigo RF43 e rigo RF45)

(Quadro RG, rigo RG31 e rigo RG33)

Partecipazione (Quadro RH, rigo RH12 e rigo RH6 col. 12)

Capitale(Quadro RI - Sez. I, rigo RI 6, col. 1 e col. 3)

(Quadro RI - Sez. II, rigo RI 15, col. 1 e col. 2)

Diversi (Quadro RL, rigo RL23 e rigo RL24)

Allevamento (Quadro RD, rigo RD9 e rigo RD10)

Tassazione separata(solo in caso di opzioneper la tassazione ordinaria)

REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE(riportare al rigo RN1 colonna 2 e al rigo RN20)

(Quadro RM, rigo RM23, col. 1 e col. 3)

REDDITI

.000

RITENUTE

.000

.000

.000.000

.000

.000.000.000

.000 .000

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.000 .000

.000 .000

.000 .000

.000 .000

.000 .000

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.000

.000

.000

(Rigo RA col. 1 oppure Quadro RA, rigo RA11 col. 7)

CONTRIBUENTE

AVVERTENZE

CODICE FISCALE(obbligatorio)

Dati anagrafici

Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporrela propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.La mancanza della firma nei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

MINISTERO DELLE FINANZEModello Unificato Compensativoperiodo d’imposta 1998

UNICO99Persone fisiche

Stato

Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi

Chiesa cattolica

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Unione Comunità Ebraiche Italiane

Assemblee di Dio in Italia

giorno mese anno

1

Comune (o Stato estero) di nascita

FMProvincia (sigla)Data di nascita

Sesso(barrare la relativa casella)

NomeCognome

SCELTA PER LADESTINAZIONEDELL’OTTO PERMILLE DELL’IRPEF(in caso di sceltaFIRMARE in UNO deglispazi a fianco)

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere redditi perun ammontare complessivo di L. la cui imposta lorda,diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di fa-miglia e delle ritenute subite, non supera L. 20.000.

FIRMA

.000

Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per milledell’Irpef, da utilizzare esclusivamente nei casi di eso-nero dalla dichiarazione (in tal caso firmare l’attesta-zione posta sotto il riquadro della scelta)

Scheda per la destinazione del 4 per mille dell’Irpef,da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalladichiarazione

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE(obbligatorio)

Dati anagrafici

scheda per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEFal finanziamento dei movimenti e partiti politici

MINISTERO DELLE FINANZEModello Unificato Compensativoperiodo d’imposta 1998

UNICO99Persone fisiche

giorno mese anno

1

Comune (o Stato estero) di nascita

FMProvincia (sigla)Data di nascita

Sesso(barrare la relativa casella)

NomeCognome

La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un’impostalorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni.Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che la propria imposta lorda,diminuita delle detrazioni, è pari a L. e che diminuita delleritenute subite non supera L. 20.000.

FIRMA

.000

Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati, inconformità a quanto già reso noto nell’informativa per il trattamento dei dati personali.

Con la firma apposta nel riquadro si esprime anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità aquanto già reso noto nell’informativa per il trattamento dei dati personali.