Appendice a Medicina Legale[1]

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Appendice: approfondimentiDifferenza tra reato, delitto e contravvenzioneI reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Nella pratica, dunque, quando si parla di reati si intende richiamare o un delitto, o una contravvenzione. I delitti e le contravvenzioni si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale (art. 39 c.p.): i delitti sono quei reati per cui prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per cui prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda (art. 17 c.p.). I delitti sono in massima parte previsti e puniti dal libro secondo del codice penale, possono essere dolosi o colposi, e sono puniti pi gravemente rispetto alle contravvenzioni. Le contravvenzioni, invece, sono disciplinate sia dal libro terzo del codice penale, sia da numerose disposizioni di leggi speciali. La loro peculiarit che, di fatto, per la loro sussistenza non risulta necessaria la valutazione della presenza dell'elemento soggettivo. In altre parole il giudice condanner Tizio per guida in stato di ebbrezza, che un reato contravvenzionale (cfr. art. 186 codice della strada), senza dover considerare la presenza del dolo o della colpa nella condotta posta in essere da Tizio stesso.

Art. 61 Circostanze aggravanti comuniAggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 1) lavere agito per motivi abbietti o futili; 2) laver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunita di un altro reato; 3) lavere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dellevento; 4) lavere adoperato sevizie, o laver agito con crudelta verso le persone; 5) lavere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 6) lavere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si e sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 7) lavere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita; 8) lavere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; 9) lavere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita di ministro di un culto; 10) lavere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualita di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nellatto o a causa delladempimento delle funzioni o del servizio; 11) lavere commesso il fatto con abuso di autorita o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni dufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalita.

Art. 62 Circostanze attenuanti comuniAttenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) lavere agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2) laver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

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3) lavere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dallAutorita, e il colpevole non e delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza; 4) lavere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, lavere agito per conseguire o lavere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita, quando anche levento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita; 5) lessere concorso a determinare levento, insieme con lazione o lomissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; 6) lavere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o lessersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nellultimo capoverso dellarticolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Differenza tra denuncia e querelaIl codice di procedura penale distingue tra delitti perseguibili a querela e delitti perseguibili di ufficio, ponendo quale principio generale la regola della procedibilit d'ufficio (art. 50 c.p.p., comma 2). Mentre per i delitti perseguibili d'ufficio deve essere iniziato un procedimento penale sol che giunga, a qualsiasi autorit competente, una notizia di reato, per i delitti perseguibili a querela necessario anche che la persona offesa dal reato chieda formalmente che il colpevole venga penalmente punito. Il diritto di querela, insomma, garantito ad ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio (art. 120 c.p.), deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui la Persona Offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.), e si sostanzia di due elementi: la notizia di reato e la manifestazione della volont che si proceda penalmente in ordine al medesimo. Le sostanziali differenze con la denuncia sono che questultima pu essere presentata da chiunque (non solo dalla persona offesa) e non deve necessariamente contenere una manifestazione di volont, in altre parole sufficiente che venga data la notizia che avvenuto un fatto di reato. Un'altra differenza sostanziale che, mentre la querela pu essere oggetto di rimessione, la denuncia no: in altre parole quando vi un procedimento penale per un delitto punibile a querela la persona offesa pu rimettere la stessa e, se il querelato f la cosiddetta accettazione della rimessione, il reato si estingue (artt 152 - 156 c.p.) Praticamente, il legislatore ha posto una regola secondo cui per la procedibilit di alcuni reati necessario che la persona offesa chieda che venga punito il colpevole, mentre per altri reati, che normalmente sono i delitti pi gravi e tutte le contravvenzioni, sufficiente che giunga la notizia di reato all'Autorit; inoltre, per i reati procedibili d'ufficio lo Stato non permette che la persona offesa rimetta la querela perch detiene Esso stesso un interesse giuridicamente rilevante a reprimere la commissione di quei fatti reato. Non tutti sanno, infine, che in casi particolari anche il privato cittadino ha un preciso dovere giuridico di denuncia e che in caso di omissione ne risponde penalmente (v. art.364 c.p.)

Differenza tra persona offesa, soggetto danneggiato e parte civileLa persona offesa dal reato la persona titolare del diritto violato dal reo; generalmente viene impropriamente chiamata parte offesa. Anche se il codice penale non fornisce una definizione di persona offesa del reato, l'Art. 120 c.p. statuisce che ella ha diritto di querela, cio ha diritto di chiedere allo Stato che venga accertata la penale responsabilit del reo. In particolare il codice statuisce che "ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela"; in altre parole secondo la legge, a meno che non si tratti di reati per cui prevista la procedibilit d'ufficio (o su richiesta o istanza), solo la persona offesa dal reato ha diritto di chiedere allo Stato che si proceda contro l'autore del reato. Tuttavia, questa regola graduata con una serie di norme "correttive" pensate per rendere effettivamente esercitabile il diritto di querela ai minori ed agli interdetti (cfr. II e III co. art. 120 c.p.). 39

Il danneggiato dal reato la persona che ha subito il danno derivante dal reato ma non il titolare dell'interesse giuridico tutelato dalla norma che disciplina quel reato. Per essere chiari necessario fare un esempio: nel delitto di falso in atto pubblico il danneggiato chi ha subito il danno cagionato dal falso, mentre la Persona Offesa solo la Pubblica Amministrazione poich il Legislatore con siffatti delitti ha voluto garantire l'interesse pubblico della fedelt degli atti (in tal senso, cfr. Cass. SSUU n. 46982/2007). Anche se nella maggior parte dei casi la persona offesa dal reato anche il danneggiato dal reato, la distinzione importante perch ci sono degli effetti. ad es. il danneggiato non ha diritto di querela, non ha diritto ad essere avvisato della richiesta di archiviazione delle indagini ma, tuttavia, ha diritto di costituirsi Parte Civile. Le ultime osservazioni ci introducono, appunto, nel discorso relativo alla Parte Civile; l'Art. 76 c.p. estremamente chiaro nel definirla:"l'azione civile nel processo penale esercitata (...) mediante la costituzione di parte civile" . La Parte Civile, dunque, una parte del processo penale (v. differenza tra procedimento e processo penale) ed esercita tutti i diritti previsti dalle parti di quel procedimento; la persona offesa il soggetto a cui stato leso il bene giuridico tutelato dallo stato, mentre il danneggiato quello che ha subito il danno patrimoniale; quasi sempre P.O. e danneggiato sono la stessa persona e, sia l'uno che l'altro possono partecipare attivamente al processo penale costituendosi Parte Civile

Differenze tra pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente servizio di pubblica necessitIn merito alla differenza tra le tre figure va precisato che: o Sono definiti pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione; pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volont della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.). Alcuni esempi di pubblici ufficiali: medici ospedalieri, assistenti sociali di un ente pubblico, dipendenti di uffici pubblici (es. uffici anagrafici) che rilasciano certificati, insegnanti di scuole pubbliche e private, notai, il capotreno e chi ha la funzione di controllore sui mezzi pubblici. Art. 356: agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. o Sono definiti incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio; per pubblico servizio si intende un'attivit disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.). Alcuni esempi di incaricati di pubblico servizio: i bidelli, i dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere di firma, i dipendenti delle aziende sanitarie locali, gli stradini cantonieri dell'ANAS, i volontari della protezione civile. Art. 358: sono incaricati di pubblico servizio coloro che, a qualunque titolo, esercitano un pubblico servizio. N. B.: non sono pubblici ufficiali n incaricati di pubblico servizio, coloro che svolgono semplici mansioni d'ordine o prestazioni d'opera meramente materiali, anche presso enti pubblici (art. 358 c.p.). o Sono persone esercenti un servizio di pubblica necessit, i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi, come anche il privati che, non esercitando una pubblica funzione, n prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessit mediante un atto della pubblica Amministrazione ( art. 359 c.p.). Non hanno obbligo di denuncia e il loro stato non prevede le aggravanti del pubblico ufficiale se non per reati contro il patrimonio pubblico (Per es. sabotaggio ad una struttura che esercita un servizio di pubblica necessit). 40

Referto e rapportoInformativa di reato: il medico deve informare l'autorit giudiziaria di fatti criminosi riscontrati nell'esercizio della professione. Il referto l'atto col quale l'esercente una professione sanitaria riferisce all'autorit giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio. Il rapporto l'atto col quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio denuncia all'autorit giudiziaria un reato (delitto o contravvenzione) perseguibile d'ufficio, di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio. Il referto riguarda il libero professionista, il rapporto riguarda il pubblico ufficiale o lincaricato di pubblico servizio. o Il referto: riguarda specificamente il medico libero professionista, mentre al rapporto sono tenuti tutti i sanitari con qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio; oggetto del referto sono gli interventi professionali relativi a delitti perseguibili d'ufficio, mentre il rapporto obbligatorio per tutti i reati, siano essi delitti o contravvenzioni, perseguibili d'ufficio; il referto prevede l'esimente speciale della esposizione a procedimento penale della persona assistita, non contemplata per il rapporto; il rapporto atto che fa fede sino a prova contraria, mentre il referto atto di natura puramente informativa. Omissione del referto. Art. 365 c.p. chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, ometta o ritarda di riferirne all'Autorit indicata nell'art. 361 punito con la multa fino a lire un milione. E' tenuto al referto ogni esercente una professione sanitaria principale o ausiliaria (medico, odontoiatra, farmacista, veterinario, ostetrica, infermiere, ecc.) solo quando abbia effettuato una prestazione personale nei confronti di terzi quale l'assistenza, attivit diagnostico-terapeutica, o l'opera, attivit di tipo certificatoria. Spetta al sanitario accertare se il caso che ha richiesto l'intervento professionale rivesta i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio. 1) Delitti contro la vita: l'omicidio volontario, colposo, preterintenzionale (art. 575, 584, 589 c.p.), l'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), la morte conseguente ad altro delitto (art. 586 c.p.), la istigazione o l'aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) e l'infanticidio (art. 578 c.p.). 2) Delitti contro l'incolumit individuale: la lesione personale volontaria (art. 582) e che determini uno stato di malattia superiore a 20 giorni (sono dunque escluse le lesioni lievissime e la percossa); la lesione personale colposa grave o gravissima solo quando avvenga in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. 3) Delitti contro l'incolumit pubblica: tutte le attivit pericolose per la salute pubblica che espongano al pericolo di epidemie, di intossicazioni e, in genere, di danni da alimenti, bevande o medicinali guasti. 4) Delitti sessuali: la congiunzione carnale abusiva di pubblico ufficiale, gli atti osceni e l'incesto sono sempre perseguibili d'ufficio; inoltre la violenza carnale, gli atti di libidine violenti, il ratto, la seduzione e la corruzione di minorenni nei casi previsti dalla legge. 5) Delitti di aborto: l'aborto colposo, l'aborto conseguente a lesione personale dolosa, l'aborto di donna non consenziente, l'aborto di minore o di interdetta, l'aborto seguito da morte della donna, il tentativo di aborto, il parto prematuro colposo e l'acceleramento preterintenzionale del parto. 6) Delitti di manomissione di cadavere: vilipendio, distruzione, occultamento, uso illegittimo di cadavere. 7) Delitti contro la libert individuale: il sequestro di persona. la violenza privata, la minaccia aggravata e l'incapacit procurata mediante violenza. 8) Delitti contro la famiglia: l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e i maltrattamenti in famiglia. Nel caso di morte sospetta , quando non sia possibile precisarne la causa obbligo del medico informare l'autorit giudiziaria per i necessari accertamenti.

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Esenzione dall'obbligo del referto: l'obbligo del referto vien meno quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365, cpv), tale esonero sussiste solo nei confronti della persona assistita ed il sanitario che non si avvale di questa disposizione, cagionando un danno ingiusto al proprio assistito, pu essere responsabile di violazione di segreto professionale. Altra causa di esenzione si ha se il medico ha omesso il referto per esservi stato costretto dalla necessit di salvare s medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libert e nell'onore (art. 384 c.p.). Compilazione e presentazione del referto. (art. 334 del c.p.p.) a) il referto deve essere presentato entro 48 ore o, se vi pericolo nel ritardo immediatamente; b) va presentato al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo dove avvenuta la prestazione del sanitario. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali e sottoufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza; c) il medico pu consegnare personalmente il referto o farlo pervenire in busta chiusa a mezzo di terzi assumendosi per la responsabilit in caso di ritardo o di mancato recapito; d) il referto deve contenere il nome della persona alla quale stata prestata assistenza, il luogo dove si trova attualmente, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento, e ogni altra notizia atta a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso e gli effetti che ha causato o pu causare; e) qualora pi sanitari abbiano prestato la loro opera o assistenza nella medesima occasione, sono tutti obbligati a presentare il referto, che pu redigersi in atti separati o in uno solo sottoscritto da tutti. o Il rapporto: la denuncia da parte di medici che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, quando abbiano avuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del servizio (art. 361 e 362 c.p.). La denuncia deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331 n.c.p.p.). Il suo contenuto espone gli elementi essenziali del fatto ed indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonch le fonti di prova gi note. Contiene, inoltre, quando possibile, le generalit il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto attribuito, della persona offesa e dei testimoni (art. 332 n.c.p.p.).

Danno alla personaLa giurisprudenza italiana riconosce 2 tipi di danno alla persona: non patrimoniale e patrimoniale. Affinch sia risarcibile, il danno dev'essere causato da un fatto illecito per colpa o per dolo. Il danno patrimoniale consiste nella perdita di guadagno conseguente ad una riduzione permanente della capacit lavorativa. Due particolari tipo di danno patrimoniale sono il danno emergente (le spese sopportate a causa delle lesioni, come le spese di cura, di trasporti, di oneri vari) e il danno da lucro cessante (mancato o ridotto guadagno durante il periodo di inabilit temporanea; vale per i lavoratori autonomi ma pu valere anche per i lavoratori dipendenti, per la perdita di eventuali indennit economiche accessorie allo stipendio; da considerare anche l'eventuale necessit di spese future, solitamente correlate a cure fisioterapiche, protesiche, odontoiatriche, di chirurgia plastica correttiva, eccetera. Il medico-legale fornisce un parere su pertinenza e congruit delle spese mediche. Fornisce anche una stima percentuale della ridotta capacit lavorativa, ma la sua quantificazione economica stabilita dal Giudice. Il danno non patrimoniale rappresentato principalmente dal danno biologico, cui concorrono il danno esistenziale e il danno morale. Il danno morale il cosiddetto prezzo del dolore causato dalle sofferenze patite; nella sentenza delle Sezioni Unite, come per il danno esistenziale, viene considerato come una componente del danno biologico; vi anche un danno parentale da lutto, eccetera. Ci non esclude che sia il danno morale che il danno esistenziale, in casi particolari, non possa ancora essere autonomamente valutato ed economicamente quantificato. Il danno biologico si ha ogni volta che un individuo subisce una qualsiasi lesione, da una semplice contusione alle ferite o fratture pi gravi.

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Il danno biologico temporaneo (inabilit temporanea o IT) si misura in percentuale di tempo in cui un individuo non ha potuto vivere le proprie quotidiani personali attivit; pu essere totale (ITT) o parziale (ITP). Ecco alcuni esempi: o in misura del 100% ricovero ospedaliero, gesso a tutti e due gli arti superiori, gesso che va dal bacino al piede... o in misura del 75% periodo di deambulazione con due stampelle, periodo di fasciatura o gessatura... o in misura del 50% carico parziale nella deambulazione, primo periodo di convalescenza dopo un ricovero... o in misura del 25% periodo di terapie fisiche... o in misura del 10% periodo di guarigione di una semplice ferita cutanea... La quantificazione economica di danno biologico temporaneo tiene conto che una giornata di inabilit temporanea al 100% valutata 42,06. Esempio di un calcolo economico di inabilit temporanea da colpo di frusta cervicale: 10 giorni al 75% 315,45 + 10 giorni al 50% + 210,30 + 10 giorni al 75% 105,15 = totale 630,90. Il danno biologico permanente o inabilit permanente (IP) sussiste se la lesione guarita con postumi apprezzabili; comunemente, anche se impropriamente, rientrano in tale categoria anche le cosiddette sindromi soggettive da trauma cranico o da colpo di frusta cervicale. importante precisare che non viene valutata la lesione, ma la sua conseguenza (la menomazione); talora da lesioni lievi possono residuare menomazioni assai gravi o, al contrario, da lesioni gravi menomazioni relativamente meno gravi. Il danno biologico pu essere una semplice menomazione dell'integrit fisica senza riflessi funzionali (una cicatrice, la perdita di un rene), pu essere funzionale (ridotta funzione di un'articolazione o di un organo), pu essere estetico, pu essere psichico o pu essere l'insieme di una o pi di queste componenti.

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