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16 dicembre 2008 1 Geom. Roberto Caporali “Testo unico dell’Ambiente” gli adempimenti normativi e le indicazioni pratiche per una corretta gestione dei rifiuti edili

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16 dicembre 2008 1Geom. Roberto Caporali

“Testo unico dell’Ambiente”gli adempimenti normativi e le indicazioni pratiche per una corretta gestione dei

rifiuti edili

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16 dicembre 2008 2Geom. Roberto Caporali

INDICE

− Obblighi dei produttori di rifiuti pag. 10− Responsabilità dei produttori di rifiuti pag. 12− Sanzioni pag. 17- Codici CER rifiuti pag. 19− Deposito temporaneo (rifiuti o sottoprodotti) pag. 31− Trasporto dei rifiuti in conto proprio pag. 37− Formulario di identificazione dei rifiuti pag. 43− Registro di carico e scarico dei rifiuti pag. 52− Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) pag. 60− Terre e rocce da scavo pag. 67− Bonifiche suoli/sottosuoli pag. 98− Recupero Rifiuti da C & D pag. 147- Quesiti pag. 152- Allegati (da 1 a 12) pag. 156

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16 dicembre 2008 3Geom. Roberto Caporali

Testo Unico dell’Ambiente (D.Lgs 152/2006)subirà nuove modifiche e integrazioni

Il Consiglio dei Ministri del 1° agosto u.s. ha approvato un provvedimento che prevede la riapertura dei termini per le revisioni ed integrazioni del D.Lgs 152/2006 necessarie a seguito dell’emanazione di due nuove direttive comunitarie riguardanti:

- la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE del 19/11u.s. (vedi Suggerimento Assimpredil ANCE n° 380/2008;

- la direttiva n. 51 del 21/05/2008 (elenco reati ambientali gravi considerati penalmente rilevanti).

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DEFINIZIONI(art. 183)

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioèil produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti

Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene

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16 dicembre 2008 5Geom. Roberto Caporali

PRECISAZIONI DEFINIZIONE RIFIUTO

Un materiale figurante nel catalogo CER rifiuti non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la precedente definizione di rifiuto.

Pertanto gli elementi principali da tenere in considerazione sono quindi :Volontà : …Il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi;;

Qualità materiale di risulta : il detentore ……abbial’obbligo di disfarsi. E’ il caso dei rifiuti pericolosi (CER con * anche nel caso di terre contaminate con superamento CSR).

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16 dicembre 2008 6Geom. Roberto Caporali

PRECISAZIONI DEFINIZIONE RIFIUTO

VolontàL’azione di “abbia deciso di disfarsi” non deve essere confusa con la semplice azione di “cedere/conferire a terzi”.

Infatti è la destinazione finale del materiale che determina l’eventuale abbandono (es. il destinatario finale pone in discarica il rifiuto).

Pertanto non sussiste abbandono (quindi ..disfarsi…) se il soggetto terzo destinatario del materiale “utilizza” il medesimo. E’ il caso dei sottoprodotti (vedi slidessuccessive).

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16 dicembre 2008 7Geom. Roberto Caporali

PRECISAZIONI DEFINIZIONE RIFIUTO

QualitàCon riferimento all’elemento “qualità” segnaliamo che sind’ora la Comunità Europea con la Direttiva 98/2008 ha precisato che, per taluni rifiuti e in determinate condizioni, èpossibile perdere detta qualifica.Analogamente detta opportunità è già prevista dalla normativa nazionale vigente attraverso :

- Artt. 208 e 210 del D. Lgs. 152/2006 (procedura ordinaria);

- Artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 (procedura semplificata) ex D.M. 5/2/1998 e s.m.i.

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16 dicembre 2008 8Geom. Roberto Caporali

PRECISAZIONI DEFINIZIONE RIFIUTOART. 3 punto 1 Direttiva 98/2008

Cessazione della qualifica di rifiutoTaluni rifiuti specifici cessano di essere tali quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

a)la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;

b)esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c)la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d)l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

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16 dicembre 2008 9Geom. Roberto Caporali

QUINDI

Produttore è colui che produce fisicamente ilmateriale di risulta costituente rifiuto.

Pertanto, in caso di subappalto dei lavori, il “produttore” dei rifiuti é l'impresa che, a seguito della propria attività, ha prodotto rifiuti.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo disorveglianza (art.1655 c.c.)

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16 dicembre 2008 10Geom. Roberto Caporali

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI(art. 188)

Il produttore o detentore dei rifiuti assolve i propri obblighi con il conferimento dei rifiuti :

- a terzi autorizzati ;

- a soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

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16 dicembre 2008 11Geom. Roberto Caporali

Quindi é sempre necessario richiedere ai trasportatori e ai destinatari finali dei propri rifiuti copia delle autorizzazioni con l'indicazione del numero e relative date di rilascio/scadenza unitamente ai codici CER dei rifiuti. Questi dati sono indispensabili per la corretta compilazione del formulario identificativo dei rifiuti.

Nell’Allegato 1 alla predetta dispensa vengono riportati i criteri per la corretta compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti.Il produttore quindi deve verificare che i trasportatori e i destinatari dei propri rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati al trasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti.

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16 dicembre 2008 12Geom. Roberto Caporali

RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI(art.188 comma 3, lettera b)

La responsabilità del produttore/detentore del rifiuto, per il corretto recupero o smaltimento

è quindi esclusa quando

- si riceve il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti terzi autorizzati);

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16 dicembre 2008 13Geom. Roberto Caporali

Oppure

- alla scadenza dei tre mesi, senza aver ricevuto il formulario controfirmato/datato, il produttore del rifiuto ha provveduto a dare comunicazione(raccomandata a/r) alla Provincia della mancata ricezione del formulario;

Oppure

- in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (per rifiuti urbani o assimilati).

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16 dicembre 2008 14Geom. Roberto Caporali

DIVIETI

L’impresa non può “gestire direttamente” i rifiuti prodotti da terzi.

Ad esempio:- sfridi di impianti elettrici, idraulici o provenienti da altre

lavorazioni eseguite da terzi;- imballaggi delle materie prime acquistate da terzi (ad es.

contenitori sporchi di vernice…)

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16 dicembre 2008 15Geom. Roberto Caporali

L’eventuale trasporto dei citati rifiuti prodotti di terzi in discarica o presso impianti di recupero, effettuato direttamentedall’impresa edile con proprio autocarro, rientra nel regime dei trasporti in conto terzi.

Pertanto l’impresa si espone a sanzioni perché NON è, normalmente, autorizzata ad effettuare detto trasporto.

Infatti, di solito, l’Impresa non è in possesso della:- licenza all’autotrasporto in conto terzi (prevista dalla legge

n°298 del 06/06/1974)- iscrizione “Ordinaria Professionale” all’Albo Nazionale dei

Gestori di Rifiuti (prevista dall’art. 212 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)

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16 dicembre 2008 16Geom. Roberto Caporali

OBBLIGHI DITTE SPECIALISTICHE

Sono considerate a tutti gli effetti Produttrici di rifiuti.

Pertanto, valutate anche le pesanti sanzioni previste dalla normativa vigente consigliamo alle Imprese Associate di inserire nei vari contratti che:

la raccolta, il trasporto, lo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalle ditte operanti nel proprio cantiere saranno, secondo le norme vigenti, eseguite a cura e spese di queste ultime.

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16 dicembre 2008 17Geom. Roberto Caporali

SANZIONI per ATTIVITA’ senza AUTORIZZAZIONI(art.256)

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione senza la prescritta autorizzazione, iscrizione ocomunicazione:- Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 €, se trattasi di rifiuti non pericolosi (minimo 5.200,00 €);- Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 € a 26.000 €,se trattasi di rifiuti pericolosi (min 5.200,00 €).

Per effetto delle disposizioni di cui all’art.16 della L.689/1981 èammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte delmassimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo.Dette pene, si applicano anche ai titolari di imprese cheabbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, oppure, li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

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16 dicembre 2008 18Geom. Roberto Caporali

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI(art. 184, c. 3, lettera b)

I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, e scavo (fermo restando quanto disposto dall’articolo 186) sono classificati

rifiuti speciali non pericolosi

e non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.(pertanto è vietato conferire detti rifiuti presso centri di raccolta – piazzole ecologiche Comunali).

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16 dicembre 2008 19Geom. Roberto Caporali

CODICE CER (Codice Europeo Rifiuto)

Pensando di fare cosa gradita abbiamo estrapolato dall’elenco CER vigente (direttiva 9 aprile 2002 e riportato nell’Allegato D parte IV del D.Lgs 152/06), i codici riferiti ai rifiuti che potenzialmente un’impresa edile può produrre in cantiere o nella propria officina meccanica di manutenzione del parco veicolare aziendale.

Nota bene. L’elenco completo di tutti i codici CER è stato inviato alle imprese associate Assimpredil con il Suggerimento n°134/2008).

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16 dicembre 2008 20Geom. Roberto Caporali

CODICE CER (Codice Europeo Rifiuto)

“Tuttavia un materiale figurante nel catalogo CER non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.”(vedi Allegato 7 :Supplemento Ordinario alla GU del 28/11/1997 serie n°278, D.Lgs 22/1997)

RIFIUTO (art.183 comma 1 lettera a), D.Lgs 152/06): qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi

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16 dicembre 2008 21Geom. Roberto Caporali

▪ Rifiuti prodotti in cantiere derivanti da operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

- 17.01.01 cemento- 17.01.02 mattoni- 17.02.01 legno- 17.02.02 vetro - 17.02.03 plastica- 17.03.01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone - 17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 (fresato)- 17.04.05 ferro e acciaio- 17.05.03* terre e rocce contenenti sostanze pericolose- 17.05.04 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*

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16 dicembre 2008 22Geom. Roberto Caporali

- 17.06.03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (lana di vetro/roccia pericolosa/cancerogena)- 17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 (lana di vetro/roccia non pericolosa/cancerogena)- 17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 (perlite e vermiculite)- 17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto (eternit)- 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose- 17.09.01* rifiuti da demolizione e costruzione contenenti mercurio- 17.09.02* rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione contenenti PCB- 17.09.03* altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose- 17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03.

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16 dicembre 2008 23Geom. Roberto Caporali

▪ Rifiuti derivanti da attività accessorie a quelle edili(per es. presso magazzini e depositi)

- 07.06.12 fanghi provenienti dal convogliamento delle acque dilavaggio degli automezzi- 13.02.05* scarti di olio minerale per motori- 13.02.06* scarti di olio sintetico per motori- 15.02.03 filtri per l’aria- 16.01.03 pneumatici fuori uso- 16.01.07* filtri olio/gasolio- 16.01.11* pastiglie per freni contenenti amianto- 16.01.12 pastiglie per freni diverse da quelle delle voce 16.01.11*- 16.01.17 metalli ferrosi (dischi freni, rottami ferrosi)- 16.06.01* batterie al piombo- 16.07.08* rifiuti contenenti olio/gasolio (pulizia cisterne)

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16 dicembre 2008 24Geom. Roberto Caporali

▪ Altri rifiuti e più precisamente:

- 01.05.99 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione (bentonite)- 08.03.17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose (vedi scheda tecnica)- 08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17- 15.01.06 imballaggi in materiali misti- 15.01.01 imballaggi in carta e cartone- 16.02.14 rottami ferrosi (gru e betoniere dismesse, attrezzature metalliche dismesse)- 16.11.04 altri rivestimenti e materiali refrattari

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16 dicembre 2008 25Geom. Roberto Caporali

- 20.01.38 legno (mobili in legno da sgombero solai e cantine)N.B Detto rifiuto non essendo stato prodotto dall’impresa edile in quanto non proviene da detta attività, non può essere trasportato in conto proprio ma solo tramite vettore/trasporto terzi autorizzato.

- 20.01.40 metallo (scaffali metallici da sgombero solai e cantine)N.B Detto rifiuto non essendo stato prodotto dall’impresa edile in quanto non proviene da detta attività, non può essere trasportato in conto proprio ma solo tramite vettore/trasporto terzi autorizzato.

- 20.02.01 rifiuti biodegradabili (ex compostabili provenienti dalla manutenzione verde pubblico)

- 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati (vari rifiuti derivanti da sgombero solai e cantine)N.B Detto rifiuto non essendo stato prodotto dall’impresa edile in quanto non proviene da detta attività, non può essere trasportato in conto proprio ma solo tramite vettore/trasporto terzi autorizzato.

- 20.03.04 fanghi delle fosse settiche (pozzi neri e bagni chimici)

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16 dicembre 2008 26Geom. Roberto Caporali

RIFIUTI CLASSIFICATI SPECIALI PERICOLOSI

Sono classificati rifiuti speciali pericolosi quelli che rientrano nell'elenco CER e sono indicati con asterisco (*).

Per il nostro settore segnaliamo, ad esempio, :

-17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto.(es: lastre in cemento-amianto c.d. eternit)

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16 dicembre 2008 27Geom. Roberto Caporali

DEFINIZIONI(art. 183, c. 1 lett. m e lett. i)

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiutieffettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (n.d.r. quindi nel cantiere edile).

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati fra loro all’interno di un’area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione, dalle quali sono originati i rifiuti.

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16 dicembre 2008 28Geom. Roberto Caporali

DEFINIZIONI(art. 183, c. 1 lett. m e lett. l)

Attenzione : il cumulo dei rifiuti può acquisire 3 definizioni giuridiche diverse a seconda della destinazione finale e più precisamente:

1) lettera m) deposito temporaneo :il raggruppamento dei rifiuti nel luogo dove sono stati prodotti)

2) lettera l) stoccaggio :deposito preliminare dei rifiuti prima dello smaltimento)

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16 dicembre 2008 29Geom. Roberto Caporali

DEFINIZIONI(art. 183, c. 1 lett. m e lett. l)

3) messa in riserva. lettera…? Manca definizione di messa in riserva.

Coordinando però quanto riportato dall’alleg. C parte IV del DLgs 152/2006 nonché art. 6 del DM 5/2/’98 si potrebbe definire (n.d.r.):

rifiuti da recuperare stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell’impianto per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (con esecuzione di operazioni di selezione e cernita dei rifiuti finalizzate all’ottenimento di frazioni merceologiche da destinare a recupero)

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16 dicembre 2008 30Geom. Roberto Caporali

DEFINIZIONI(art. 6 del DM 05/02/1998 lettere c) e d)

3) messa in riserva :

c) ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentatio, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;

d) I rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall’azione del vento.

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16 dicembre 2008 31Geom. Roberto Caporali

DEPOSITO TEMPORANEO dei rifiutinel luogo dove sono stati prodotti (**)

(art. 183, c. 1 lett. m)

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche (n.d.r. quindi non si possono mischiare);

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi (ad esempio manufatti in cemento amianto).

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16 dicembre 2008 32Geom. Roberto Caporali

CHIARIMENTO DIDEPOSITO TEMPORANEOLUOGO DI PRODUZIONE

(**) Nella circolare Regione Lombardia n. 4 del 26 gennaio 1998 (…) è stato chiarito che per luogo di produzione dei rifiuti è inteso oltre a quanto precedentemente descritto (art. 183, c. 1 lett i))ANCHE la sede legale od operativa dove vengono depositati i rifiuti derivanti dall’attività svolta dal soggetto al di fuori della propria sede (n.d.r. magazzino/deposito).

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16 dicembre 2008 33Geom. Roberto Caporali

CHIARIMENTO DI LUOGO DI PRODUZIONE

Anche in un’altra occasione la Regione Lombardia si èpronunciata in merito deposito temporaneo effettuato presso la sede dell’azienda , quando ha chiarito, con lettera del 9/6/2005 prot. 753/GG inviata al Centredil ANCE Lombardia, che:“..l’impianto mobile può essere a pieno titolo utilizzato presso il deposito temporaneo effettuato presso la sede dell’azienda. ..(..)..Un impianto mobile che effettua la frantumazione con selezione delle macerie da demolizione può operare presso la sede o domicilio dell’impresa edile che produce tali macerie identificando la sede come una delle unità operative individuate dal certificato di iscrizione alla CCIAA…”.

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16 dicembre 2008 34Geom. Roberto Caporali

DEPOSITO TEMPORANEO dei rifiuti nel luogo dove sono stati prodotti

(art. 183, c. 1 lett. m)SANZIONI

Deposito temporaneo non corrispondente alle prescrizioni di rifiuti non pericolosi Art. 183 c.1 lett.m) Art. 256 c.1 lett.a ) e c.2 Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000 (sanzione minima 5.200,00 €).Deposito temporaneo non corrispondente alle prescrizioni di rifiutipericolosi Art. 183 c.1 lett.m) Art. 256 c.1 lett.b) e c.2 Arresto da sei mesi ad due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000. (sanzione minima 5.200,00 €).

Per effetto delle disposizioni di cui all’art.16 della L.689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo.

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16 dicembre 2008 35Geom. Roberto Caporali

OBBLIGO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTIDAL DEPOSITO TEMPORANEO

(art.183 lettera m)I rifiuti pericolosi/non pericolosi devono essere raccolti e avviati a recupero o smaltimento secondo le seguenti modalitàALTERNATIVE a scelta del produttore dei rifiuti:

- con cadenza trimestrale sia in caso di produzione di rifiuti pericolosi, sia in caso di produzione di rifiuti non pericolosi,indipendentemente dalle quantità in deposito;

Oppurequando il deposito temporaneo raggiunge le seguenti quantità:

• il quantitativo di 10 m3 di rifiuti pericolosi;• il quantitativo di 20 m3 di rifiuti non pericolosi.

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16 dicembre 2008 36Geom. Roberto Caporali

DEPOSITO SOTTOPRODOTTI

Se le “Terre e Rocce da Scavo” non sono contaminate sono classificate “sottoprodotti” e non rifiuti e quindi il deposito temporaneo di detti inerti in cantiere ha limiti volumetrici e temporali diversi rispetto agli altri materiali di risulta che sono classificati rifiuti (es: demolizioni o terre contaminate).

Per le terre e rocce non contaminate non é previsto il rispetto del limite dei 3 mesi o dei 20 m3. Con le slides successive saranno forniti tutti i dettagli delle norme specifiche previsteper le terre e rocce da scavo non contaminate e i limiti temporali per il deposito (max 1 anno).

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16 dicembre 2008 37Geom. Roberto Caporali

TRASPORTO DEI RIFIUTIIN CONTO PRORPIO

Dal 29 aprile 2006, ai sensi dell`articolo 212, comma 8 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m., per le imprese chehanno scelto di continuare a trasportare i propri rifiutinon pericolosi (nonchè quelli pericolosi in quantitànon eccedenti i 30 chilogrammi o litri al giorno), èobbligatorio iscriversi all`Albo Nazionale GestoriAmbientali - Procedura Semplificata.

Per tutti i dettagli (modalità, modulistica, versamentiannuali di 50,00 €, n° c.c.p. ecc.) vedi SuggerimentiAssimpredil ANCE n° 127/2006, n° 110/2007, n°134/2008.

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16 dicembre 2008 38Geom. Roberto Caporali

TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTIOBBLIGO ISCRIZIONI

Albo Nazionale Gestori Rifiuti con Procedura Semplificata

L'apposita modulistica per l'istanza di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti con Procedura Semplificata (cioèsenza la prestazione di garanzie finanziarie) deve essere presentata alla Sezione Regionale dell'Albo (c/o CCIAA di Milano) che rilascia il provvedimento autorizzativoentro i 30 giorni successivi.

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16 dicembre 2008 39Geom. Roberto Caporali

Per le Imprese che non si fossero ancora iscritte a detto Albo segnaliamo che é obbligatorio comunicare con l’apposita modulistica di iscrizione :- i codici CER dei rifiuti (e loro caratteristiche: solido polverulento, solido non polverulento, liquido, fangoso palabile) prodotti e trasportati (in base alla/e attività denunciata/e al Registro delle Imprese);

- l’idoneità tecnica e gli estremi identificativi degli autocarri utilizzati per il trasporto.

Solo dette imprese sono inoltre obbligate a comunicare ogni variazione che interverrà successivamente all’iscrizione (es: utilizzo nuovi autocarri o trasporto di nuovi codici CER rifiuti).

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16 dicembre 2008 40Geom. Roberto Caporali

TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI(art.193)

Il 30 aprile di ogni anno scade il termine per il pagamento del diritto annuale che, in fase di prima applicazione, èstato determinato in 50,00 €.

Il diritto annuale di iscrizione deve essere versato sul conto corrente postale n. 54828207.

Il bollettino di c.c.p. deve essere intestato alla Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali.

Nella causale si deve indicare : diritto annuale trasporto propri rifiuti (più l`anno cui il versamento si riferisce).

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16 dicembre 2008 41Geom. Roberto Caporali

SANZIONI TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI

(art. 259)L`attività di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, nonché di quelli pericolosi fino a 30 chilogrammi o litri al giorno, in mancanza della prescritta iscrizione all`Albo èpunita:

- con la pena dell`arresto da tre mesi a un anno o con l`ammenda da 2.600,00 € a 26.000,00 € se si tratta di rifiuti speciali non pericolosi;

- con la pena dell`arresto da sei mesi a due anni o con l`ammenda da 2.600,00 € a 26.000,00 € se si tratta di rifiuti pericolosi.

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16 dicembre 2008 42Geom. Roberto Caporali

SANZIONITRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI

Per effetto delle disposizioni di cui all’art.16 della L.689/1981 infatti è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo.

Pertanto, dette sanzioni, aumentano e quindi la sanzione minima potrà essere di 5,200,00 €.

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16 dicembre 2008 43Geom. Roberto Caporali

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE(art.193)

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario diidentificazione vidimato dal quale devono risultare i seguenti datiprincipali:• codice CER del rifiuto;

• nome e indirizzo del produttore e del detentore;• nome, indirizzo ed estremi autorizzazioni del trasportatore;• nome, indirizzo ed estremi autorizzazioni del destinatario;• luogo di produzione, tipologia e quantità del rifiuto (1);• Indirizzo impianto di destinazione finale (recupero o smaltimento riportando le rispettive sigle (es: R5 + R13 oppure D1);• data del trasporto e nome conducente;

(1) ad esempio la quantità in partenza deve essere sempre indicata anchese non esiste in cantiere un sistema di pesatura

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16 dicembre 2008 44Geom. Roberto Caporali

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

Nel campo “Annotazioni” del formulario di identificazione rifiuto consigliamo di riportare la seguente dicitura:

“impresa esonerata dagli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e da comunicazione annuale MUD ai sensi dei coordinati disposti di cui agli articoli n. 190, comma 1, n. 189, comma 3, e n. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008”.

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16 dicembre 2008 45Geom. Roberto Caporali

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

Il formulario, regolarmente vidimato (dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli Uffici Regionali e Provinciali competenti in materia di rifiuti) deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore (o detentore) dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o ildetentore, e le altre 3, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e 2 daltrasportatore, che, a sua volta, trattiene una copia per sé e provvede, entro 3 mesi, a trasmetterne una al produttore.

Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.

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16 dicembre 2008 46Geom. Roberto Caporali

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO(Allegato B parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i)

- D1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discariche per rifiuti inerti, se la ditta è autorizzata a ritirare i rifiuti nella propria discarica)- D2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)- D3 iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)- D4 lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o fanghi in pozzi, stagni…)- D5 messa in discarica specialmente allestita- D6 scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione- D7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino- D8 trattamento biologico non specificato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo i procedimenti da D1 a D12

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16 dicembre 2008 47Geom. Roberto Caporali

- D9 trattamento fisico-chimico non specificato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo i procedimenti da D1 a D12- D10 incenerimento a terra- D11 incenerimento in mare- D12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)- D13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12- D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13- D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

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16 dicembre 2008 48Geom. Roberto Caporali

OPERAZIONI DI RECUPERO(Allegato C parte IV D.Lgs 152/06)

- R1 utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia- R2 rigenerazione/recupero solventi- R3 riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi- R4 riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici- R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (se la ditta scelta èautorizzata a trattare/recuperare i rifiuti)- R6 rigenerazione di acidi e basi- R7 recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti- R8 recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori- R9 rigenerazione e altri impieghi degli oli- R10 spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia- R11 utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

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16 dicembre 2008 49Geom. Roberto Caporali

- R12 scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

- R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti (n.d.r. se la ditta scelta è autorizzata ad effettuare cumuli di rifiuti prima del trattamento/recupero degli stessi)

- R14 deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

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16 dicembre 2008 50Geom. Roberto Caporali

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONESANZIONI (art.258)

L`attività di trasporto di rifiuti senza il formulario diidentificazione dei rifiuti, ovvero l`indicazione nelformulario stesso di dati incompleti o inesatti, sonopuniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 € a 9.300,00 €.

Dette sanzioni però aumentano per effetto dell'art. 16 della legge 689/1981 e quindi la sanzione minima chepotrà essere applicata all'imprese sarà di 3.100,00 €.

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16 dicembre 2008 51Geom. Roberto Caporali

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONESANZIONI RIDOTTE

Se le indicazioni nel formulario sono formalmenteincomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementiper ricostruire le informazioni dovute per legge nonché neicasi di mancata conservazione del formulario, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 270,00 € a 1.550,00 €.

Dette sanzioni però aumentano per effetto dell'art. 16 dellalegge 689/1981 e quindi la sanzione minima che potràessere applicata all'imprese sarà di 516,70 €.

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16 dicembre 2008 52Geom. Roberto Caporali

REGISTRO DI CARICO E SCARICODEI RIFIUTI

(Artt. 184 e 190, D. Lgs. 152/2006)

L’ impresa edile che produce rifiuti è obbligata a tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti solo ed esclusivamente per la produzione di rifiuti speciali pericolosi (es: rifiuti di manufatti in cemento amianto oppure per gli oli, filtri e batterie esauste).

I rifiuti speciali non pericolosi che derivano da attivitàdi demolizione, costruzione e scavo non devono essere annotati sul registro di carico e scarico.

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16 dicembre 2008 53Geom. Roberto Caporali

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con leprocedure e le modalità fissate dalla normativa suiregistri IVA .

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

I registri sono numerati e vidimati solo dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.

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16 dicembre 2008 54Geom. Roberto Caporali

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI(TEMPISTICA per annotazioni sul registro)

Le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto a titolo “professionale”, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro 10 giornilavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

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16 dicembre 2008 55Geom. Roberto Caporali

REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI(attività di smaltimento e di recupero)

Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese chesvolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti

deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo ditrasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

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16 dicembre 2008 56Geom. Roberto Caporali

REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTIVIDIMAZIONE (art.190)

Se le imprese sono sottoposte all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dal 13 febbraio 2008 la vidimazione di detti registri si deve fare solo presso la C.C.I.A.A. competente per territorio ai sensi dell’articolo n. 190 comma 6 del n. 152/2006 e s.m.i.

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16 dicembre 2008 57Geom. Roberto Caporali

REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTISANZIONI (art.258 c. 2)

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 € a 15.500,00 €.

Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 € a 93.000,00 €, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore

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16 dicembre 2008 58Geom. Roberto Caporali

REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTISANZIONI

Per effetto delle disposizioni di cui all’art.16 della L.689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo.

Ne consegue che la sanzione minima che potràessere applicata all'imprese é di 5.166,00 €.

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16 dicembre 2008 59Geom. Roberto Caporali

REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTISANZIONI RIDOTTE < 15 DIPENDENTI

Per Imprese che occupano meno di 15 dipendenti

Omessa tenuta registro rifiuti non pericolosiSanzione amministrativa pecuniaria da1.040 € a 6.200 € (minimo 2.066,00 €);

Omessa tenuta registro rifiuti pericolosiSanzione amministrativa pecuniaria da2.070 € a 12.400 € (minimo 4.134,00 €).

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16 dicembre 2008 60Geom. Roberto Caporali

MODELLO UNICO di DICHIARAZIONEM.U.D.

(art 189 comma 5)

Le imprese edili NON hanno l'obbligo dipresentazione del M.U.D se producono rifiutispeciali non pericolosi derivanti da attività di

demolizione, costruzione, scavo.

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16 dicembre 2008 61Geom. Roberto Caporali

MODELLO UNICO di DICHIARAZIONEOBBLIGO M.U.D. per

Operazioni in conto proprio diManutenzione ``parco veicolare``

Le imprese invece che provvedono direttamente alla manutenzione del proprio parco veicolare, ad esempio, sostituzione di batterie al piombo, di olio lubrificante dei motori/circuiti idraulici, delle pastiglie dei freni, dei filtri olio producono rifiuti pericolosi.Pertanto detta produzione obbliga le imprese allatenuta dei registri vidimati di carico e scarico dei rifiutie anche alla compilazione annuale del M.U.D.

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16 dicembre 2008 62Geom. Roberto Caporali

MODELLO UNICO di DICHIARAZIONEOBBLIGO M.U.D. per le

Operazioni di Bonifica siti o Bonifica beni

Sono obbligate alla compilazione del M.U.D. anche le imprese che hanno effettuato direttamente la bonifica di siti contaminati (ad esempio scavi e trasporti di terre e rocce da scavo contaminate) e/o la bonifica di beni (ad esempio rimozione e/o trasportodi manufatti in cemento amianto).

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16 dicembre 2008 63Geom. Roberto Caporali

MODELLO UNICO di DICHIARAZIONEM.U.D.

Per le modalità, versamenti, modulistica e altre indicazioni di dettaglio per la presentazione del M.U.D. vedi Suggerimento Assimpredil ANCE n°154/2008.

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16 dicembre 2008 64Geom. Roberto Caporali

DISCARICHE

A partire dal 1°gennaio 2010 saranno obbligatori i “criteri di ammissibilità dei rifiuti” in discarica introdotti dal D.Lgs 36/2003 e attuati dal D.M. 3 agosto 2005.

È a carico del produttore dei rifiuti l’obbligo di effettuare la “caratterizzazione di base”, cioè l’analisi chimica di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica.

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16 dicembre 2008 65Geom. Roberto Caporali

Il produttore di rifiuti dovrà quindi effettuare la caratterizzazione di base (analisi chimica) in corrispondenza del primo conferimento in discarica e dovrà ripeterla ogni volta che vi siano significative variazioni nei processi che danno origine al rifiuto e comunque almeno una volta all’anno.

Sono esclusi dall’obbligo della preventiva caratterizzazione di base solo i rifiuti inerti provenienti dall’attività di demolizione e costruzione, a meno che si sospetti una contaminazione, in tale caso devono essere sottoposti ad analisi chimica.

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16 dicembre 2008 66Geom. Roberto Caporali

Categorie particolari di rifiuti

IMBALLAGGIE’ vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati.Gli imballaggi sono esclusi dall’obbligo della caratterizzazione di base.

MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTODevono essere smaltiti in discariche per rifiuti pericolosi, oppure in discariche per rifiuti non pericolosi purché dedicate o dotate di apposita cella monodedicata.

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16 dicembre 2008 67Geom. Roberto Caporali

NUOVE PROCEDURE perUTILIZZO TERRE e ROCCE da SCAVO

(come sottoprodotti)(art.186)

Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti possono essere utilizzate per:- reinterri;- riempimenti,- rimodellazioni,- rilevati.

Detta possibilità di utilizzo è però subordinata al rispettodelle seguenti condizioni.

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16 dicembre 2008 68Geom. Roberto Caporali

a) Le terre e rocce da scavo, se non sono smaltite come rifiuti o non si ha l`obbligo di smaltimento (contaminate), devono essere impiegate direttamente nell`ambito di opere o interventipreventivamente individuati e definiti (vedi note di dettaglio riportate di seguito). Quindi, sin dalla fase della produzione delle terre e rocce da scavo, vi deve essere certezza dell`utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo.

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16 dicembre 2008 69Geom. Roberto Caporali

b) L`utilizzo deve essere tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari (cioè riutilizzo tal quale);

c) Deve essere garantito che il loro impiego non dia luogo a emissioni e impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate a essere utilizzate.

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16 dicembre 2008 70Geom. Roberto Caporali

d) Deve essere dimostrato:

- che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d`uso del medesimo);

- la sussistenza della ``compatibilità`` di detto materiale con il sito di destinazione.

La compatibilità delle terre e rocce da scavo del luogo di produzione con quelle del luogo di destinazione nasce dalla esigenza di garantire un non peggioramento dello ``stato dei siti``.

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16 dicembre 2008 71Geom. Roberto Caporali

Quindi, in alcuni casi, ne potrebbe conseguire la necessità di effettuare due verifiche (analisi) dellecaratteristiche chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo (due caratterizzazioni: una del luogo diproduzione e una del luogo di destinazione).

Inoltre è importante verificare anche sotto il profilotecnico se detto sottoprodotto è compatibile con ilSito/Impianto di destinazione. È infatti necessariocontrollare la natura e le caratteristiche fisiche del sottoprodotto con riferimento al tipo di opere da realizzare ovvero al tipo di impianto produttivoindustriale di destinazione.

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16 dicembre 2008 72Geom. Roberto Caporali

Altre condizioni da rispettare sono definite a seconda degli ambiti di provenienza delle terre e rocce da scavo.

La norma prevede infatti 3 ``ambiti di produzione`` delle terre e rocce da scavo:

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16 dicembre 2008 73Geom. Roberto Caporali

1° ambito di produzione:

la produzione avviene nell`ambito direalizzazione di opere o attività sottoposte a V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) oppure ad A.A.I. (Autorizzazione AmbientaleIntegrata).

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16 dicembre 2008 74Geom. Roberto Caporali

2° ambito di produzione:

la produzione avviene nell`ambito dellarealizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a D.I.A.(DenunciaInizio Attivita`) e non sottoposte a V.I.A. o a A.A.I;

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16 dicembre 2008 75Geom. Roberto Caporali

3° ambito di produzione:

la produzione avviene nel corso di lavoripubblici (non soggetti nè a VIA (Valutazione Impatto Ambientale) , nè o a A.A.I (Autorizzazione Ambientale Integrata) nè a permesso di costruire o denuncia diinizio di attività).

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16 dicembre 2008 76Geom. Roberto Caporali

In allegato alla presente dispensa vengonoinseriti i tre fac-simile di lettere da inviare al Comune per il riutilizzo delle terre e rocceda scavo nell’ambito di:

1) Lavori pubblici2) Permesso di costruire D.I.A3) Integrazione D.I.A

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16 dicembre 2008 77Geom. Roberto Caporali

Per l`ambito di produzione di cui al precedente punto 1 (opere o attività sottoposte a V.I.A. o a A.A.I) è obbligatorio che l`autorità titolare del relativo procedimento approvi un apposito progetto dal quale devono risultare:

- la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell`articolo 186 del D.Lgs. n. 152/2006;

- i tempi dell`eventuale deposito in attesa di utilizzo (che non possono superare di norma un anno).

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16 dicembre 2008 78Geom. Roberto Caporali

Nel caso in cui progetti delle opere o attività però prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell`eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché non superiore a tre anni.Inoltre il comma 6 del citato articolo 186 prevede, in questo ambito, che:l`accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da siti contaminati e/o da siti sottoposti ad interventi di bonifica e` svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti.

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16 dicembre 2008 79Geom. Roberto Caporali

Ambito di PRODUZIONE punto 2 (permesso di costruire o DIA)

Per l`ambito di produzione di cui al precedente punto 2 (opere oattività e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività - D.I.A -) è obbligatorio che già nell`ambito della procedura per l'ottenimento del ``permesso di costruire`` (se dovuto), o secondo le modalità della Dichiarazione di Inizio di Attività (DIA) devono essere dimostrati :

- la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell`articolo 186 del D.Lgs. n. 152/2006.

- i tempi dell`eventuale deposito in attesa di utilizzo (che non possono superare un anno).

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16 dicembre 2008 80Geom. Roberto Caporali

Il Comune deve verificare, nell`ambito della citata procedura per il rilascio del permesso di costruire o nell`ambito della dichiarazione di inizio di attività(DIA), sia l`esistenza dei requisiti sia eventuali tempi di deposito.

La ``dimostrazione`` della sussistenza dei citati requisiti nonché dei tempi dell`eventuale deposito in attesa di utilizzo è a carico dall`intestatario del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la DIA, nell`ambito delle rispettive procedure autorizzative.

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16 dicembre 2008 81Geom. Roberto Caporali

IMPORTANTE

Considerato che nell`ambito del procedimentoedilizio sono ammissibili variazioni progettuali o documentali, si ritiene possano essere soggette a modifica anche le indicazioni inerenti il previstoutilizzo delle terre e rocce da scavi (cioé l`ambito di opere o interventi individuati e definiti).

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16 dicembre 2008 82Geom. Roberto Caporali

Inoltre, anche nell'ambito di produzione di cui al punto 2, il comma 6 del citato articolo 186 prevede che:

l`accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da siti contaminati e/o da siti sottoposti ad interventi di bonifica e` svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti.

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16 dicembre 2008 83Geom. Roberto Caporali

Ambito di PRODUZIONE punto 3

Per l`ambito di produzione di cui al precedente punto 3 (lavori pubblici) e` obbligatorio che da idoneo ``allegato`` al progetto dell`opera, sottoscritto dal progettista, devono risultare:

- la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell`articolo 186 del D.Lgs. n. 152/2006;

- i tempi dell`eventuale deposito in attesa di utilizzo (che non possono superare un anno).

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16 dicembre 2008 84Geom. Roberto Caporali

Nel caso in cui progetti dell`opera pubblicaperò prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell`eventuale deposito possono essere quellidella realizzazione del progetto purché non superiore a 3 anni.

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16 dicembre 2008 85Geom. Roberto Caporali

Inoltre, anche nell'ambito di produzione di cui al punto 3, il comma 6 del citato articolo 186 prevede che:

l`accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da siti contaminati e/o da siti sottoposti ad interventi dibonifica è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti.

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16 dicembre 2008 86Geom. Roberto Caporali

ULTERIORI NOVITA`

Precedenti Autorizzazioni (c.d.``Piano Scavi``) ‏

Non è più previsto il c.d. ``piano scavi`` (cioèl`approvazione da parte dell`Autorità Amministrativa Competente del ``progetto di riutilizzo`` o del ``progetto di destinazione`` delle terre e rocce da scavo secondo quanto previsto dalla precedente disposizione dell`articolo 186 del D.Lgs. n. 152/2006) e di conseguenza ècambiata, come abbiamo visto, la modalità/procedura autorizzativa per poter utilizzare le terre e rocce da scavo non contaminate.

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16 dicembre 2008 87Geom. Roberto Caporali

Parere A.R.P.A.

Non è più previsto ``l`obbligo`` del preventivo parere dell`A.R.P.A. che l`Autorità Amministrativa Competente (Comune, Provincia, ecc.) doveva richiedere a detto Ente per poter approvare i progetti di utilizzo/destinazione delle terre e rocce da scavo.

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16 dicembre 2008 88Geom. Roberto Caporali

ARPA Lombardia sta regolamentando/fornendo delle disposizioni di taglio pratico in merito al riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

Si precisa però che ARPA potrà esprimere il proprio parere esclusivamente sulla base di esplicita richiesta dell’Ente competente (P.A.) e non da parte delle imprese.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’Allegato 2della presente dispensa, con la nota esplicativa Arpa del 20 agosto 2008 prot. N.11095.

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16 dicembre 2008 89Geom. Roberto Caporali

Analisi dei terreni (caratterizzazione).

Rimane l`obbligo della ``verifica delle caratteristiche chimiche-fisiche`` delle terre e rocce da scavo sia per dimostrare che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d`uso del medesimo sia per dimostrare il rispetto delle ``matrici ambientali`` (acqua, aria, suolo e sottosuolo) nonché l`osservanza delle norme di tutela della flora, della fauna, degli habitat, delle aree naturali protette.

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16 dicembre 2008 90Geom. Roberto Caporali

La caratterizzazione dei terreni cioè la ``verificadelle caratteristiche chimiche-fisiche`` delle terre e rocce da scavo (analisi) dei siti contaminati e deisiti sottoposti ad interventi di bonifica deve essereeffettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m..

Dette modalità sono dettagliate nell’Allegato 3 allapresente dispensa che riporta appunto gli allegati al citato Titolo V

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16 dicembre 2008 91Geom. Roberto Caporali

TERRE e ROCCE da SCAVO destinate come ``sottoprodotti`` presso CAVE.

Per le imprese che scelgono invece di destinare le terre e rocce da scavo non contaminate presso ``Cave`` (affinchéquest`ultime utilizzino detti inerti per poter eseguire le obbligatorie ``opere di ripristino ambientale``) segnalo che l`articolo 186, comma 1, lettera g) prevede che:

``..... l`impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, èconsentito nel rispetto delle condizioni fissate all`articolo 183, comma 1, lettera p).....``

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16 dicembre 2008 92Geom. Roberto Caporali

Pertanto, potendo considerare l`attività di cava come processo industriale, ne consegue che la norma

prevede ancora la possibilità di detto conferimento(nel rispetto delle condizioni di cui sopra).

Anche in questo caso, il trasporto non dovrà essereaccompagnato da formulario bensì da d.d.t.

(documento di trasporto) in quanto le terre e rocceda scavo non contaminate sono classificate

sottoprodotti e quindi non rifiuti.

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16 dicembre 2008 93Geom. Roberto Caporali

Si precisa che anche ARPA Lombardia ha confermatola possibilità di utilizzo delle terre e rocce da scavo non contaminate per riempimenti di cava.

Nella nota esplicativa del 20 agosto 2008 protocollon.11095 è però specificato che secondo detto Ente è “(…) necessario integrare le certificazioni analitichecon test di cessione e con una relazione geologicache valuti le sovrappressioni che si determinano e i loroeffetti sugli eventuali edifici presenti nell’areacircostante”

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’Allegato 2della presente dispensa.

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16 dicembre 2008 94Geom. Roberto Caporali

TERRE e ROCCE da SCAVO destinate come ``sottoprodotti`` presso IMPIANTI DI MACINATI

Analogamente al conferimento presso cave è ancora possibile il conferimento delle terre e rocce da scavo non contaminate (sottoprodotti) presso ``Impianti per Macinati`` (sempre nel rispetto delle citate condizioni

di cui all`articolo 183, comma 1, lettera p). Infatti, anche in questo caso, gli impianti che ritirano

sottoprodotti e li macinano per produrre inerti a granulometria variabile esercitano attività rientranti

nella definizione di ``processo industriale``.Per il trasporto valgono le precisazioni fornite per il

conferimento in cava.

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16 dicembre 2008 95Geom. Roberto Caporali

Diversamente, se le terre e rocce da scavo(anche NON contaminate) sono conferite presso :

- Impianti Autorizzati al ``Trattamento/Recuperodei Rifiuti``;

- Impianti di Smaltimento di Rifiuti (Discariche diinerti);

sono classificate rifiuti e il trasporto deveavvenire con formulario.

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16 dicembre 2008 96Geom. Roberto Caporali

Tra i punti che restano da definire segnaliamo la necessità di ripristino di una normativa speciale per i piccoli cantieri edili espressamente prevista dall`articolo 266 comma 7 del D.Lgs152/06 e attuata in passato con il decreto interministeriale 2 maggio 2006.Questa procedura semplificata é stata purtroppo sospesa dal Comitato del 26 giugno 2007 del Ministero dell`Ambiente.

L`introduzione con il decreto correttivo n°4/2008 (articolo 2, comma 45 bis) del rinvio alle disposizioni comunitarie rappresenta però la conferma della previsione di unadisciplina semplificata per i cantieri con movimenti sino a 6.000 m3.

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16 dicembre 2008 97Geom. Roberto Caporali

Gli articoli di riferimento:

- comma 1, art 186 del D.Lgs. n. 152/2006

- comma 1, lettera p) art 183 del D.Lgs. n. 152/2006

sono allegati al Suggerimento Assimpredil ANCE n°146/2008.

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16 dicembre 2008 98Geom. Roberto Caporali

PROCEDURE DI BONIFICA

Riferimenti legislativi: (D.Lgs 152/2006 art.242-245-248-249-304-allegato 4, parte IV)

Realizzazione di un evento potenzialmente contaminante o individuazione di contaminazioni

storiche.

CHIARIMENTISegnalo che, ai sensi dell`articolo 240, comma 1, del

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., si definisce:

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16 dicembre 2008 99Geom. Roberto Caporali

DEFINIZIONE DI SITO(art.240)

L’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.

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16 dicembre 2008 100Geom. Roberto Caporali

SITO CONTAMINATOdefinizione (art.240)

``..... un sito nel quale i valori delle ``concentrazionisoglia di rischio`` (CSR), determinati con l`applicazione della procedura di analisi di rischio(di cui all`Allegato 1 alla parte quarta del Dlgs. N°152/2006) sulla base dei risultati del ``piano dicaratterizzazione``, risultano superati....”.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’Allegato 3alla presente dispensa.

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16 dicembre 2008 101Geom. Roberto Caporali

CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO (CSR) ‏definizione

“.......i livelli di contaminazione delle matriciambientali, da determinare caso per caso con l`applicazione della procedura di analisi di rischio sitospecifica secondo i principi illustrati nell`Allegato 1 allaparte quarta del Dlgs. N° 152/2006 e sulla base deirisultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica.

I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito........``.

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16 dicembre 2008 102Geom. Roberto Caporali

PROCEDURA ANALISI DI RISCHIO(Allegato 1 D.Lgs 152/06 e s.m)

RISCHIO: è la probabilità che si verifichi un evento negativo.ANALISI DI RISCHIO: definisce in modo rigoroso e

cautelativo per l’ambiente gli obiettivi di bonifica aderenti alla realtà del sito.

L’analisi di rischio è costituita dalla valutazione dei seguenti parametri:

1) Sorgenti: da dove ha avuto origine la contaminazione, considerando dimensioni e concentrazione degli inquinanti (es. serbatoio di benzina interrato)

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16 dicembre 2008 103Geom. Roberto Caporali

PROCEDURA ANALISI DI RISCHIO(Allegato 1 D.Lgs 152/06 e s.m)

2) Vie di esposizione: mediante le quali il potenziale bersaglio entra in contatto con le sostanze inquinanti (ingestione, inalazione, contatto)

3) Recettori: sono i bersagli della contaminazione, cioèlavoratori e residenti

Nella valutazione del rischio è fondamentale la scelta del livello di rischio accettabile sia per le sostanze cancerogene che non cancerogene, non può essere preso in modo generalizzato, ma dipende dalle caratteristiche del sito e dalla destinazione d’uso del sito.

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16 dicembre 2008 104Geom. Roberto Caporali

CARATTERIZZAZIONE DEL SITO(allegato 2 D.Lgs 152/06)

È l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito.

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16 dicembre 2008 105Geom. Roberto Caporali

CARATTERIZZAZIONE DI UN SITO(Allegato 2, parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i)

Insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici

ambientali. Basata su:- ricostruzione storica del sito- definizione dello stato ambientale di suolo, sottosuolo e acque sotterranee- piano di indagini- elaborazione dei risultati delle indagini- individuazione dei livelli di contaminazione ed eventuale necessità di bonifica

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16 dicembre 2008 106Geom. Roberto Caporali

UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO(Allegato 2, parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i)

Scopo: verificare l’esistenza di inquinamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee, vie di migrazione degli inquinanti, caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sitoDue possibili scelte:

• UBICAZIONE RAGIONATA: basata sull’esame di dati storici, èpossibile prevedere la localizzazione delle aree più vulnerabili

• UBICAZIONE SISTEMATICA: viene utilizzato un criterio casuale (statistico), si usa quando non si conoscono i dati relativi ad una certa area

Per siti complessi si possono utilizzare entrambi i metodi.

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16 dicembre 2008 107Geom. Roberto Caporali

Generalmente il campionamento viene effettuato:

- tramite trincee scavate con la ruspa e campionamento eseguito a fondo scavo (si arriva a circa 2 metri di profondità)

- tramite carotaggi coordinati da un geologo (si arriva a profondità superiori a 2 metri)

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16 dicembre 2008 108Geom. Roberto Caporali

Qualora fossero necessarie indagini aggiuntive per ottenere una maggiore copertura areale delle

informazioni, è possibile ricorrere ad altri tipi di prove, come per esempio:

- analisi del gas interstiziale del suolo- indagini geofisiche (ad es. prospezioni elettriche, sismiche, georadar…)- analisi chimiche di terreni e acque

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16 dicembre 2008 109Geom. Roberto Caporali

Sondaggi e Piezometri

I fori per il campionamento del terreno e delle acque di falda vengono generalmente eseguiti tramite carotaggio continuo a infissione diretta o rotazione-rotopercussione con carotiere.

Sul materiale campionato vengono condotte:- analisi chimiche delle sostanze presenti- classificazione granulometrica del terreno- indagini specifiche (ad es. test di permeabilità, test di cessione…)

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16 dicembre 2008 110Geom. Roberto Caporali

Il materiale ottenuto dai carotaggi viene suddiviso in 3aliquote e analizzato:

- 1° aliquota: analisi da parte del privato (proprietario o gestore del sito)- 2° aliquota: archiviata e a disposizione dell’Ente di controllo (ARPA)- 3° aliquota: conservata e utilizzata in caso di contraddittorio

Per questo risulta essere di fondamentale importanza adottare tra i vari laboratori metodiche di analisi standardizzate, in modo tale che i dati possano essere confrontabili.

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16 dicembre 2008 111Geom. Roberto Caporali

SOSTANZE INQUINANTI DA RICERCARE(Allegato 2, parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i)

Per selezionare le sostanze inquinanti e definire quindi “set standard” di analisi è necessario esaminare il cicloproduttivo e i dati storici del sito (ad esempio, se un sito è inquinato con benzina, si andranno a ricercare gli idrocarburi, non sarà necessario rilevare la presenza di altre sostanze, per esempio atrazina)

Per i punti distanti dalla sorgente di contaminazione si potràselezionare un limitato numero di parametri indicatori, scelti sulla base delle caratteristiche di tali contaminanti come tossicità, mobilità e prodotti di trasformazione.

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16 dicembre 2008 112Geom. Roberto Caporali

RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DICONTAMINAZIONE DI SUOLO/SOTTOSUOLO

È utile per rappresentare e identificare le caratteristiche e la contaminazione del sito.Tale rappresentazione deve mostrare:- l’estensione dell’area da bonificare- il volume di suolo contaminato- le caratteristiche dell’ambiente- il grado di inquinamento delle matrici ambientali

Strumenti di rappresentazione: tabelle di sintesi, carte geologiche, idrogeologiche, strutturali, piezometriche, di contaminazione

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16 dicembre 2008 113Geom. Roberto Caporali

La caratterizzazione del sito si riterrà conclusa con la definizione da parte del proprietario del sito o gestore dell’area e l’approvazione da parte delle Autoritàcompetenti (cioè ARPA, Comune, Provincia), dei livelli di concentrazione residua accettabili nel terreno e nelle acque sotterranee mediante l’applicazione dell’analisi di rischio, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

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16 dicembre 2008 114Geom. Roberto Caporali

Art. 186D.Lgs 152/06

caratterizzazione metodo

Allegato V parte IVD.Lgs 152/06

caratterizzazione

Allegato 2 D.Lgs 152/06

CSC Allegato V Colonne A e B

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16 dicembre 2008 115Geom. Roberto Caporali

SITO NON CONTAMINATOdefinizione

``..... un sito nel quale la contaminazione rilevatanelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori diconcentrazione soglia di contaminazione (CSC)oppure, se superiore, risulti comunque inferiore aivalori di concentrazione soglia di rischio (CSR)determinate a seguito dell`analisi di rischio sanitarioe ambientale sito specifica.....``;

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16 dicembre 2008 116Geom. Roberto Caporali

CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC)

definizione``.....i livelli di contaminazione delle matrici ambientali checostituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l`analisi di rischio sitospecifica, come individuati nell`Allegato 5 alla parte quartadel D. Lgs N° 152/2006.Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicatoin un`area interessata da fenomeni antropici o naturali cheabbiano determinato il superamento di una o piùconcentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime siassumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati....”.

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16 dicembre 2008 117Geom. Roberto Caporali

PROCEDURE ORDINARIEIl responsabile della contaminazione, oppure il proprietario o il gestore dell’area, entro 24 ore, deve:

* adottare le necessarie misure di prevenzione;

* avvertire della potenziale contaminazione Comune, Provincia, Regione, Prefetto della Provincia, Ministro dell’Ambiente (nota: il responsabile deve inviare la comunicazione direttamente agli Enti);

* effettuare un’indagine preliminare per valutare se i contaminanti sono presenti con concentrazioni che superano o meno la concentrazione soglia di contaminazione (CSC) indicata dalla normativa.

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16 dicembre 2008 118Geom. Roberto Caporali

POSSONO VERIFICARSI DUE SITUAZIONI

1. Concentrazioni inferiori ai limiti di legge (CSC)

2. Concentrazioni superiori ai limiti di legge (CSC)

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16 dicembre 2008 119Geom. Roberto Caporali

CONCENTRAZIONI INFERIORI AI LIMITI DI LEGGE (CSC)

Il responsabile della contaminazione oppure il proprietario o gestore dell’area (nota: gli obblighi del soggetto non responsabile, quale il proprietario o il gestore dell’area, sono indicati nell’art. 245) deve:

* ripristinare la zona contaminata;

* avvertire del ripristino mediante autocertificazione il Comune e la Provincia, entro 48 ore dalla comunicazione della potenziale contaminazione.L’autorità competente notifica il ripristino ed effettua i controlli nei successivi 15 giorni (controlli effettuati anche da ARPA).

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16 dicembre 2008 120Geom. Roberto Caporali

CONCENTRAZIONI SUPERIORI AI LIMITI DI LEGGE (CSC)

Il responsabile della contaminazione oppure il proprietario o gestore dell’area deve:

* informare Comune e Provincia della situazione e delle misure finora adottate per la messa in sicurezza di emergenza;

* presentare, nei successivi 30 gg dalla comunicazione, a Comune, Provincia, Regione e ARPA (per l’art. 248) il piano di caratterizzazione.

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16 dicembre 2008 121Geom. Roberto Caporali

Il Comune, nei successivi 30 gg convoca la “conferenza di servizi” (a cui partecipa anche ARPA) autorizza il piano di caratterizzazione.

Durante la conferenza di servizi ARPA, Provincia e Comune hanno facoltà di discutere con il proprietario dell’area da bonificare, la tipologia di analisi più idonea.

In particolare viene posta una particolare attenzione sui seguenti punti:

- metodiche di analisi standardizzate in modo che i dati possano essere confrontabili tra laboratori diversi;- metodiche di preparazione e conservazione dei campioni da analizzare;- scelta dei parametri in funzione della ricostruzione storica del sito

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16 dicembre 2008 122Geom. Roberto Caporali

Entro i successivi 6 mesi, il responsabile dell’inquinamento oppure il proprietario o gestore dell’area presenta alla Regione il documento di analisi di rischio che riporta i valori individuati per le concentrazioni soglia di rischio (CSR) .La Regione, entro 60 giorni, convoca la conferenza di servizi che approva l’analisi di rischio; l’analisi deve pervenire ai membri della conferenza dei servizi, 20 gg prima della data fissata per la conferenza stessa.

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16 dicembre 2008 123Geom. Roberto Caporali

A QUESTO PUNTO POSSONO VERIFICARSIDUE POSSIBILITÀ:

1. Concentrazione inquinanti inferiori CSR

2. Concentrazione inquinanti superiori CSR

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16 dicembre 2008 124Geom. Roberto Caporali

CONCENTRAZIONE INQUINANTI < CSR

La conferenza di servizi dichiara concluso il procedimento e può scegliere di stabilire un piano di monitoraggio.

Il responsabile della contaminazione oppure il proprietario o gestore dell’area, entro 60 gg,invia a Provincia e Regione il piano di monitoraggio che verrà approvato dalla Regione, entro 30 gg dal ricevimento del programma.

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16 dicembre 2008 125Geom. Roberto Caporali

CONCENTRAZIONE INQUINANTI > CSR

Entro 6 mesi, il responsabile della contaminazione oppure il proprietario o gestore dell’area sottopone alla Regione il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza.

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPA [art.248 D.Lgs 152/06].

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16 dicembre 2008 126Geom. Roberto Caporali

La Regione convoca la conferenza di servizi, insieme al Comune e alla Provincia, e approva il progetto.

La conferenza di servizi è costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione di interventi compresi nel piano e nel progetto di bonifica.

La bonifica procede fino a quando le concentrazioni di contaminante non rientrano nei limiti di legge (concentrazioni di contaminanti < CSR).

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16 dicembre 2008 127Geom. Roberto Caporali

La Provincia, accerta il completamento della bonifica sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPA e rilascia, entro circa 90 gg., il “Certificato di avvenuta bonifica”.

Al termine degli interventi di bonifica e in possesso del certificato di avvenuta bonifica, il sito può essere destinato ad un riutilizzo in modo compatibile con gli obiettivi di bonifica raggiunti e con l’eventuale piano di monitoraggio previsto (possibilità inizio lavori in cantiere).

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16 dicembre 2008 128Geom. Roberto Caporali

Si coglie l’occasione per segnalare che ARPA Lombardia nel fornire indirizzi relativi alle terre e rocce da scavo in ambito di bonifica di siti contaminati (si rimanda alla circolare del 20 agosto 2008 protocollo n. 11091 riportata nell’Allegato 4 alla presente dispensa) ha evidenziato che “(…)

nei casi in cui all’interno del sito sono preseti aree in cui non sono previsti interventi di bonifica e vi sia sempre la necessità di avviare i lavori di realizzazione di un’opera edilizio/infrastrutturale, si evidenzia la possibilitàdi richiedere lo stralcio di dette aree dal progetto di bonifica rieseguendo una perimetrazione del sito stesso a seguito di NUOVO frazionamentocatastale, in modo da tenere nettamente distinti e separati il cantiere di bonifica da quello edilizio/infrastrutturale. Nelle aree oggetto di svincolo (n.d.r. cioè quelle stralciate dal progetto) le terre e rocce da scavo potranno essere portate all’esterno (n.d.r. cioè utilizzate), sempre nel rispetto dell’art. 186.”

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16 dicembre 2008 129Geom. Roberto Caporali

SITO INQUINATO COMPRESO NEL TERRITORIO DIUN SOLO COMUNE

In accordo con la L.R 30/2006 art. 5 e con la D.g.r 24 gennaio 2007 n. 8/4033, vengono trasferiti ai Comuni gli adempimenti tecnico-amministrativi per la bonifica dei siti contaminati sul proprio territorio. Tali disposizioni non si applicano qualora il sito inquinato interessi il territorio di più Comuni, in tale caso si applica la procedura illustrata in precedenza. La procedura da seguire per le bonifiche nel territorio di un solo Comune è la seguente:

- dopo che la Regione ha approvato il piano di caratterizzazione,il Comune prosegue con il procedimento di bonifica fino all’approvazione dell’analisi di rischio

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16 dicembre 2008 130Geom. Roberto Caporali

- se le concentrazioni di contaminanti < CSR, a seguito dell’autorizzazione da parte della Regione dell’analisi di rischio, il Comune prosegue con il piano di monitoraggio

- se le concentrazioni di contaminanti > CSR, a seguito dell’autorizzazione da parte della Regione dell’analisi di rischio, il Comune prosegue con le procedure per gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza operativa o permanente e le misure di riparazione e ripristino ambientale

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16 dicembre 2008 131Geom. Roberto Caporali

BONIFICHE CON PROCEDURE SEMPLIFICATE

(Riferimenti: art 249 e allegato 4 parte IV D.Lgs 152/06) ‏

Le procedure semplificate si applicano per gestire situazioni di contaminazione per i siti di ridotte dimensioni cioè di superficie non superiore a 1000 m2.

Ad esempio, la zona di distribuzione carburanti oppure aree circoscritte nell’ambito di siti industriali.

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16 dicembre 2008 132Geom. Roberto Caporali

Nel caso in cui i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti risultino superiori alle CSC, il responsabile della contaminazione oppure il proprietario o gestore dell’area, deve dare comunicazione a Comune, Provincia e Regione della potenziale contaminazione del sito.

Possono verificarsi 3 casi

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16 dicembre 2008 133Geom. Roberto Caporali

1° casoConcentrazione inquinanti < CSC, dopo opportuni interventi di messa in sicurezza di emergenza.

La comunicazione di potenziale contaminazione, entro 30 giorni, deve essere aggiornata con i seguenti documenti:

- una relazione tecnica (che descriva gli interventi effettuati);

- un’eventuale autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione.

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16 dicembre 2008 134Geom. Roberto Caporali

2° casoConcentrazione inquinanti tale da richiedere interventi di bonifica aggiuntivi alla SOLA MESSA IN SICUREZZA.Il soggetto responsabile della contaminazione oppure il proprietario o gestore dell’area può scegliere tra 2 possibili alternative:

1. effettua una bonifica senza analisi di rischio riportando la concentrazione di inquinanti nel sito ad un valore uguale alle CSC ;

2. effettua una bonifica con analisi di rischio portando la concentrazione di inquinanti nel sito ai livelli delle CSR

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16 dicembre 2008 135Geom. Roberto Caporali

In entrambi i primi 2 casi deve essere presentato alle Autoritàcompetenti (Comune, Provincia, ARPA e Regione) un unico progetto di bonifica che dovrà riportare una descrizione della contaminazione, gli interventi di messa in sicurezza adottati, gli interventi di bonifica eseguiti compresi i risultati ottenuti e l’analisi di rischio, se prevista.

Il progetto di bonifica deve essere presentato e approvato dalle citate Autorità competenti prima di eseguire gli interventi di bonifica. Dette Autorità hanno 60 giorni di tempo per approvare il progetto di bonifica, a partire dalla presentazione del progetto stesso.

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16 dicembre 2008 136Geom. Roberto Caporali

3° casoL’evento inquinante ha determinato una contaminazione della falda.

Il soggetto responsabile della contaminazione, oppure il proprietario o gestore dell’area, deve presentare alle Autorità competenti citate precedentemente un unico progetto di bonifica che dovrà riportare una descrizione della contaminazione, gli interventi di messa in sicurezza adottati, gli interventi di bonifica eseguiti compresi i risultati ottenuti e l’analisi di rischio, se prevista.

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16 dicembre 2008 137Geom. Roberto Caporali

Il progetto di bonifica deve essere presentato e approvato dalle Autorità competenti prima di eseguire gli

interventi di bonifica. Le Autorità competenti hanno 60 giorni di tempo per approvare il progetto di bonifica, a

partire dalla presentazione del progetto stesso.

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16 dicembre 2008 138Geom. Roberto Caporali

GARANZIE FINANZIARIED.g.r 15 giugno 2006 n. 8/2744

D.g.r 24 gennaio 2007 n.8/4033, attuazione art.5 della L.R 27 dicembre 2006 n.30Art. 242 comma 7 D.Lgs 152/06 e s.m.i

L’esecuzione degli interventi di bonifica, dei progetti di messa in sicurezza operativa e permanente, è condizionata dalla presentazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione delle operazioni. Questa polizza bancaria o fidejussione assicurativa deve essere prestata a favore del Comune nel quale ha avuto luogo l’episodio di contaminazione e di conseguenza l’intervento di bonifica o ripristino ambientale, secondo lo schema approvato dalla Regione Lombardia, tramite l’allegato A al D.g.r n. 8/2744 del 15 giugno 2006, riportato nell’Allegato 5 alla presente dispensa.

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16 dicembre 2008 139Geom. Roberto Caporali

OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO DEL SITONON RESPONSABILE DI INQUINAMENTO

Il proprietario del sito non responsabile di inquinamento viene espressamente coinvolto dall’art. 244 comma 4 del D.Lgs 152/06, che regolamenta le ordinanze in merito alla obbligatorietà di provvedere alla bonifica.

Inoltre all’art. 253 comma 4 si legge: “ (…)il proprietario non responsabile dell’inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l’osservanza delle disposizioni di cui alla L.7 agosto 1990, n.241, le spese degli interventi adottati dall’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi.

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16 dicembre 2008 140Geom. Roberto Caporali

OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO DEL SITONON RESPONSABILE DI INQUINAMENTO

art. 253 comma 4

Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell’inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute e per l’eventuale maggiore danno subito (…)”

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16 dicembre 2008 141Geom. Roberto Caporali

SANZIONI BONIFICHE

(Art.257 D.Lgs 152/06 e s.m.i)

Chiunque determina inquinamento di suolo, sottosuolo, acque con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) è punito con: arresto da 6 mesi a 1 anno o con ammenda da 2.600 € a 26.000 € se non provvede alla bonifica (sanzione minima 5.200,00 €).

In caso di mancata comunicazione della contaminazione, il trasgressore è punito con: arresto da 3 mesi a 1 anno o con ammenda da 1.000 € a 26.000 € (sanzione minima 2.000,00 €).

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SANZIONI BONIFICHE

(Art.257 D.Lgs 152/06 e s.m.i)

Per effetto delle disposizioni di cui all’art.16 della L.689/1981 infatti è ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo.

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16 dicembre 2008 143Geom. Roberto Caporali

Per inquinamento con sostanze pericolose si applica arresto da 1 a 2 anni e ammenda da 5.200 € a 52.000€ (sanzione minima 10.400,00 €).

Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

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Esempio:

SIObbligo verifica di COMPATIBILITA’CHIMICA’

Obbligo verifica di COMPATIBILITA’CHIMICA’

Tab. A/B

Obbligo verifica di COMPATIBILITA’CHIMICA’

SINOTab. B (commerciale/industriale)

Obbligo verifica di COMPATIBILITA CHIMICA’

SISITab. A (residenziale)

Tab. A/BTab.BTab. A

LUOGO DI DESTINAZIONELUOGO DI PRODUZIONE

CARATTERIZZAZIONE (qualità delle terre e rocce da scavo)

Per valori > Tab.1B le terre sono e restano rifiuti Per valori maggiori della Tab.1B le terre sono e restano rifiuti

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16 dicembre 2008 145Geom. Roberto Caporali

SINOCommerciale/industriale

SISIResidenziale

Commerciale/industrialeResidenziale

LUOGO DI DESTINAZIONEPROVENIENZA

DESTINAZIONE D’USO DEL SITO (aspetto urbanistico)

Obbligo della verifica di COMPATIBILITA’ GEOTECNICA e GEOMECCANICA

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16 dicembre 2008 146Geom. Roberto Caporali

Considerata la complessità della tematica riguardante le bonifiche e in modo particolare i criteri per l’analisi di rischio, la caratterizzazione dei siti contaminati, la scelta degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, si ricordache lunedì 22 giugno 2009 verrà svolto presso Assimpredil un convegno interamente dedicato alle bonifiche, al quale interverranno i vari Enti coinvolti.

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RECUPERO RIFIUTI DERIVANTI DA C & D(Costruzione & Demolizione)

D.M. 05/02/1998

E’ tassativamente vietato l’utilizzo tal quale delle macerie derivanti da costruzioni e demolizioni. I rifiuti da costruzione e demolizione, per essere riutilizzati, devono essere “preventivamente” trattati in appositi impianti autorizzati di frantumazione e selezione.L’ottenimento di materie prime seconde a granulometria idonea e selezionata da questi rifiuti deve avvenire attraverso fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

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16 dicembre 2008 148Geom. Roberto Caporali

RECUPERO RIFIUTI DERIVANTI DA C & D(Costruzione & Demolizione)

D.M. 05/02/1998

I rifiuti inerti possono essere recuperati solo presso in impianti autorizzati ai sensi degli articoli :

- 208 e 210 del D. Lgs. 152/2006 (procedura ordinaria);

- 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 (procedura semplificata)

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RECUPERO RIFIUTI DERIVANTI DA C & DImpianti mobili di frantumazione - vagliatura

articolo 208. c. 15, D.Lgs. 152/2006

Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla Regione (ora Provincia) ove l'interessato ha la sede legale. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione (ora Provincia) nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, (n.d.r. detta iscrizione all’Albo èmomentaneamente sospesa) nonché l'ulteriore documentazione richiesta.

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RECUPERO RIFIUTI DERIVANTI DA C & DImpianti mobili di frantumazione - vagliatura

articolo 208. c. 15, D.Lgs. 152/2006

La Regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

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16 dicembre 2008 151Geom. Roberto Caporali

RECUPERO RIFIUTI DERIVANTI DA C & DImpianti mobili di frantumazione - vagliatura

(articolo 208. c. 15, D.Lgs. 152/2006)ADEMPIMENTI/AUTORIZZAZIONI

- Autorizzazione all’esercizio (ai sensi dell’articolo 208, del D. Lgs. 152/2006, previa VERIFICA di assoggettabilità a VIA);

- Garanzia finanziaria;

- Campagna di attività (v. D.D.U.O. Regione Lombardia n. 25381, del 23/10/2001);

- Comunicazione alla Provincia delle campagne effettuate nell’anno precedente (entro 31/01)

- Registro di carico e scarico rifiuti

- MUD.

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16 dicembre 2008 152Geom. Roberto Caporali

.RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTIQUESITO 1Un’impresa che si è iscritta all’Albo Nazionale Gestore Rifiuti con procedura semplificata per il trasporto dei propri rifiuti chiede se il dipendente privo di patentino ADR, ma munito della prescritta patente di guida per autocarri, può trasportare rifiuti pericolosi nei limiti dei 30 Kg o 30 litri al giorno fissati dall’art.212, comma 8 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

RISPOSTALe disposizioni dell’ADR non si applicano, ai sensi dell’Accordo ADR 2008:c) trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali fissate al punto 1.1.3.6. norma ADR.

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16 dicembre 2008 153Geom. Roberto Caporali

.RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

Esempio di trasporto in regime di limiti delle quantità massime totalifissate al punto 1.1.3.6. norma ADR cioè il conducente è esonerato dal patentino ADR 2007.

Per singolo viaggio non deve essere superato il limite di esenzione che è fissato in :

-1000 kg per il gasolio – compresa la tara del contenitore (classe 3 n.3°b);

- 333 kg per la benzina – compresa la tara del contenitore (classe 3 n.31°c)

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16 dicembre 2008 154Geom. Roberto Caporali

Quando non si superano queste quantità sul documento di trasporto (per i carburanti bolla di accompagnamento e non ddt ) deve essere riportata la seguente frase:

“carico non eccedente i limiti dell’esenzione prescritta sul marginale 1.1.3.6” e più precisamente trasporto carburante (specificare quale e quanto) per macchine operatrici di cantiere impossibilitate alla fornitura presso impianti stradali o privati autorizzati, in esenzione all’accordo internazionale sul trasporto delle merci pericolose ECE-UN-ADR.”

Il veicolo deve essere munito di EstintoriSull’autocarro dovrà essere presente un estintore a polvere da 2 Kg, per spegnere un incendio del motore ed un estintore a polvere da 6 Kg, per spegnere l’incendio di pneumatici/freni o del carico.Quest’ultimo estintore può essere soltanto da 2 Kg, se il veicolo a motore ha massa totale a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate.

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16 dicembre 2008 155Geom. Roberto Caporali

.RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTIQUESITO 2

Quali sono le modalità di gestione del trasporto di rifiuti raccolti per mezzo di moto-spazzatrice?

RISPOSTAAi sensi dell’art. 184 comma 2 lettera c) del D.Lgs 152/06, i rifiuti provenienti dallo spazzamento strade sono considerati rifiuti urbani.

Pertanto, ai sensi dell’art. 193 comma 4 dello stesso provvedimento, il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti non ènecessario.

La codifica, di detti rifiuti, secondo l’elenco Codici rifiuto CER vigente (direttiva 9 aprile 2002 e riportato nell’Allegato D parte IV del D.Lgs152/06) è : 20.03.03 : residui della pulizia stradale

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16 dicembre 2008 156Geom. Roberto Caporali

ALLEGATI

• allegato 1: modalità di compilazione del formulario• allegato 2: circolare ARPA prot n.11095 del 20/08/08 (Terre e Rocce)• allegato 3: allegati parte IV bonifiche del D.Lgs 152/06 e s.m.i• allegato 4: circolare ARPA prot.n. 11091 del 20/08/08 (Bonifiche)• allegato 5: D.g.r n. 2744 del 15/06/06• allegato 6: Classi Pericolosità + ADR• allegato 7 : modalità per compilare il formulario identificativo rifiuti• allegato 8 : MUD• allegato 9: registro di carico e scarico• allegato 10: fac-simile terre con D.I.A• allegato 11:fac-simile terre integrazione D.I.A• allegato 12: fac-simile terre lavori pubblici