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A cura di:
Pisa Ambiente Innovazione
Guida agli Incentivi
alle Energie Rinnovabili
e
all’Efficienza Energetica
Punto Assistenza
Risparmio Energetico
Volterra
2010
A cura dello Sportello Qualità Ambiente Sicurezza
Pisa Ambiente Innovazione Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa
Via Benedetto Croce,62 – 56125 Pisa Tel. 050 503926 Fax 050 2207745
Indice guida energie rinnovabili
Pag.
1) Detrazioni fiscali 55% 3
i. Detrazioni per interventi sulle “strutture opache verticali e orizzontali” 3
ii. Detrazioni per finestre e infissi 4
iii. Detrazioni per installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda 4
iv. Detrazioni per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 4
v. Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti 5
vi. Procedure per le detrazioni fiscali al 55% 5
vii. Documentazione ENEA 5
viii. Aliquote IVA pannelli solari 6
2) Detrazioni fiscali 36% 6
i) Procedura 6
3) Detrazioni fiscali 20% 7
i) Detrazione 20% su acquisto mobili ed elettrodomestici nell’ambito delle ristrutturazioni 7
ii) Detrazioni per l’acquisto e la sostituzione di frigoriferi e congelatori 7
iii) Detrazioni per l’acquisto e la sostituzione di motori elettrici e variatori di velocità (inverter) 8
4) Scambio sul posto SSP 9
5) Ritiro dedicato 11
i) Corrispettivi attivi 12
6) Conto Energia 13
i) Novità terzo Conto Energia 13
ii) Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici 14
iii) Altri Impianti Fotovoltaici 16
iv) Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative 17
v) Impianti fotovoltaici a concentrazione 19
vi) Procedura per accedere al conto energia 2011 20
7) Tariffa Onnicomprensiva 21
i) Procedura Tariffa Onnicomprensiva 23
8) Certificati Verdi 23
9) Certificati Bianchi 26
i) Soggetti obbligati 26
ii) Soggetti volontari 27
iii) ESCo 27
iv) Il mercato dei titoli 28
v) Diritti, obblighi, controllo 28
vi) Tipologie certificati bianchi 29
vii) Allegato 1: decreto elettrico 30
viii) Allegato 1: decreto gas 31
ix) Il ruolo del gestore dei mercati energetici 32
x) Mercato dei TEE, contratti bilaterali, corrispettivi al GME 33
Fonti 35
Pisa Ambiente Innovazione Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa
Via Benedetto Croce,62 – 56125 Pisa Tel. 050 503926 Fax 050 2207745
Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Pagina 3
Detrazioni Fiscali legate agli edifici esistenti: 55%
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55% per cento delle spese
sostenute, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a
ciascuno della tipologia di interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società)
concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in
particolare, le spese sostenute (tra parentesi il limite massimo d’importo per la detrazione) per :
la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione,
l’illuminazione); (100.000 €)
gli interventi sull'involucro di edifici esistenti e cioè: strutture opache verticali e orizzontali, nonché vetri e
infissi (60.000 €)
l’installazione di pannelli solari; (60.000 )
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (30.000 €)
interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (100.000 €)
Requisiti per accedere alla detrazione del 55%:
1. L'edificio al quale ci si riferisce deve ricadere nella classificazione "edificio esistente";
2. L'edificio deve già avere, prima degli interventi, un impianto di riscaldamento;
3. Tutte le detrazioni fiscali 55% – tranne una – si riferiscono sia ad edifici che a parti di edifici, cioè a singole
unità immobiliari;
4. Il beneficiario deve essere un soggetto fiscalmente attivo.
Detrazioni per interventi sulle “strutture opache verticali e orizzontali”
Le strutture orizzontali, generalmente definite solai, sono quegli elementi piani che costituiscono il pavimento o il
soffitto di un locale, a seconda che se ne consideri la superficie superiore o inferiore.
L'ultimo solaio è definito "copertura", o sottotetto. Le strutture verticali sono le pareti.
Da intendersi per la detrazione, ovviamente, solo quelle strutture che “delimitano il volume riscaldato”.
L’intervento deve risultare migliorativo delle prestazioni termiche della parte in questione, cioè il sistema deve
consentire un migliore isolamento dall'esterno.
Questo miglioramento (misurato in termini di trasmittanza) deve rispettare soglie specificamente definite.
In particolare, gli interventi si ritengono agevolabili, se gli elementi opachi rispettano i valori di trasmittanza termica U,
indicati all’Allegato B del Dm 11 marzo 2008 sostituiti da valori più restrittivi con il Dm 26 gennaio 2010 per i lavori
iniziati a partire dal 15 marzo 2010.
In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, il beneficio fiscale si può ottenere solo nel caso di fedele
ricostruzione dell'edificio. Sono quindi esclusi tutti gli interventi di ampliamento.
Sono detraibili le spese relative ai seguenti interventi (comprensivi di opere complementari e accessorie):
• la fornitura e la posa in opera di materiale isolante;
• la fornitura e la posa in opera di materiali ordinari, anche per la realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso
di quelle preesistenti, purché necessari a migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
• la demolizione e la ricostruzione;
• le spese per la redazione dell’attestato di certificazione energetica e altre documentazioni richieste.
Rispetto agli interventi sui sistemi di copertura, è bene ricordare che le detrazioni fiscali 55% non contemplano le
spese relative allo smaltimento dell’eternit.
Detrazioni per finestre e infissi
Possono beneficiare del regime fiscale agevolato gli interventi relativi alla sostituzione di "chiusure apribili ed
assimilabili", che comprendono ovvero finestre e vetrine (anche se non apribili), comprensive degli infissi.
considerando anche “le parti trasparenti e/o opache che le compongono".
Le nuove chiusure, oggetto dell’intervento, devono consentire un migliore isolamento dall'esterno. I
l miglioramento viene misurato in termini di trasmittanza U e deve rispettare soglie specificamente definite.
Sono detraibili le spese relative a:
• fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi;
• fornitura e posa in opera a integrazione o sostituzione dei componenti vetrati (vetri o infissi) esistenti;
• le spese per la redazione delle necessarie documentazioni professionali.
Detrazioni per installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda
Gli interventi si ritengono agevolabili a condizione che i pannelli solari possiedano:
• una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciata da un laboratorio
accreditato.
• una garanzia di almeno cinque anni sui pannelli solari e i bollitori impiegati e una garanzia di almeno due anni sugli
accessori e i componenti elettrici ed elettronici.
Tale detrazione si applica anche alla produzione di acqua calda per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e università.
Rispetto ai pannelli solari non è necessario che l’edificio possieda già, prima degli interventi, un impianto di
riscaldamento.
Sono detraibili le spese relative ai seguenti interventi:
• fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche relative
all'impianto solare termico;
• le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto solare termico, del suo
allacciamento e dell’eventuale collegamento all’impianto di riscaldamento;
• le spese per la redazione delle necessarie documentazioni professionali.
La detrazione per i pannelli solari è compatibile con altri interventi che danno diritto alla detrazione 55% (strutture
verticali e orizzontali, caldaie). Ed è l’unico intervento cumulabile anche con i benefici fiscali predisposti dal comma
344 per la riqualificazione globale dell’edificio.
Detrazioni per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Rientrano in questa categoria gli interventi che riguardano la “sostituzione intera o parziale di impianti di
climatizzazione invernale”, cioè l’installazione di caldaie a condensazione, ovvero di pompe di calore ad alta efficienza
o di impianti geotermici a bassa entalpia.
Tali disposizioni si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia
e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2008.
La prima cosa da ricordare è che l'intervento, per essere agevolabile, deve configurarsi come sostituzione e non
integrazione all’impianto termico esistente.
Sono detraibili le spese relative ai seguenti interventi:
• smontaggio e dismissione, parziale o totale, dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Pagina 5
• fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche necessarie per
la sostituzione dell’impianto;
• fornitura e posa in opera di tutte le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione dell’impianto;
• eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e
regolazione nonché sui sistemi di emissione;
• le spese per la redazione delle documentazioni professionali richieste.
La detrazione è valida anche per interventi di trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti centralizzati
dotati di dispositivo per la contabilizzazione del calore, oppure per interventi su impianti già centralizzati che vengono
predisposti alla contabilizzazione del calore nelle singole unità.
È escluso invece il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato ad impianti individuali autonomi.
La legge indica le caratteristiche tecniche che le caldaie a condensazione devono necessariamente rispettare. Tali
requisiti devono essere riportati nell’asseverazione del tecnico.
Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
In pratica la detrazione non si riferisce alle tipologie di intervento, ma soltanto al risultato ottenuto in termini globali
di risparmio energetico.
Un’altra caratteristica di questa detrazione fiscale è che, a differenza delle altre tipologie di interventi agevolabili, non
viene specificato nella norma che l’intervento possa essere riferito a “parti o unità di edifici esistenti”, in quanto
l’obiettivo da raggiungere è il risparmio energetico dell’edificio nel suo complesso e non a quello delle porzioni o unità
immobiliari che lo compongono. Quindi non è possibile usufruire delle detrazioni per interventi che riguardano un
singolo appartamento all'interno di un condominio o comunque di una singola unità all'interno di un edificio, a meno
che tale intervento parziale non consenta di raggiungere comunque le prestazioni energetiche richieste per l’intero
edificio.
L’Allegato A del Dm 11 marzo 2008 (che indica i nuovi valori, integrando il precedente allegato C del Dm 19 febbraio
2007) è il documento di riferimento per tutti gli interventi che hanno avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2008: esso
specifica i valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, ai quali dovranno
adeguarsi i nuovi edifici e gli edifici esistenti.
Le tabelle dell’allegato sono costruite per tipologia (edifici residenziali e altri edifici) e per zona climatica.
La detrazione fiscale può intervenire quando, a seguito degli interventi di riqualificazione energetica, si riesce ad avere
un indice di prestazione energetica (EPi) per la climatizzazione invernale uguale o inferiore rispetto ai valori limite
definiti dall’allegato stesso.
Procedure per le detrazioni fiscali al 55%
Per poter disporre delle agevolazioni al 55% è necessario seguire un iter ben definito con modalità di fatturazione
specifiche. Bisogna adempiere a precisi obblighi di documentazione e di comunicazione.
Si hanno tre referenti:
Regione: per la certificazione energetica;
ENEA: invio documentazione tecnica dell’intervento;
Agenzia delle Entrate: comunicazione degli interventi per godere delle detrazioni.
Documentazione ENEA:
la Scheda informativa, diversa a seconda degli interventi effettuati;
l'Attestato di qualificazione energetica
all’ENEA non va inviata l’Asseverazione del tecnico abilitato
Aliquote
In pratica si applica il 10% alla manodopera e il 20% ai prodotti acquistati, ma se il fornitore dei beni e dei servizi è
unico, come quasi sempre avviene, tutto l'importo può essere assoggettato al 10%.
Aliquote IVA pannelli solari
E’ stato inoltre precisamente specificato da risoluzioni e da circolari dell’Agenzia delle Entrate che si applica sempre
l’IVA 10%:
• alle cessioni di impianti termici che producono calore-energia impiegando come fonte energetica quella solare;
• ai contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione dei medesimi impianti;
• alle cessioni di beni finiti (escluse le materie prime e semilavorate) forniti per la costruzione degli impianti.
Dunque, contrariamente alla regola generale, sia gli impianti che la manodopera hanno diritto all'IVA 10%.
Detrazioni fiscali al 36%
Esistono le agevolazioni tributarie in favore di chi effettua interventi di recupero del patrimonio edilizio degli immobili
esistenti, limitatamente alle case di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali.
La detrazione è concessa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro o risanamento conservativo
(articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia Dpr 380/2001).
La detrazione spetta anche nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da
imprese di costruzione e da cooperative edilizie, a condizione che i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e
che l’alienazione o assegnazione dell’immobile avvenga entro il 30 giugno 2013.
L'agevolazione spetta fino a un massimo di spesa di 48.000 euro per singola unità immobiliare, quindi con un massimo
di detrazione pari a 17.280 euro.
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di
diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi (locatari, usufruttuari, soci di imprese ecc.), eccetto gli Enti locali non
sono ammessi alla detrazione, in quanto non sono soggetti IRPEF.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione IRPEF solo se riguardano le parti comuni di
edifici residenziali.
La detrazione va ripartita in 10 anni. Il criterio cambia se a sostenere i costi sono anziani oltre i 75 anni, che hanno
diritto a tempi più brevi.
Procedura
il materiale deve essere inviato con apposita modulistica rinvenibile sui diversi siti ufficiali degli organi:
Agenzia delle Entrate;
ASL locale.
Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori da inviare al centro
operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara per i lavori effettuati in territorio nazionale.
A questo modello si devono aggiungere inoltre i seguenti certificati:
• la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione
edilizia;
• i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
• la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI a decorrere dal 1997, se dovuta (ma nel caso di un inquilino non è
necessaria la presentazione) (anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di
pagamento dell’Ici).
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• la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori
vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali.
Se in seguito l’importo dei lavori eseguiti dovesse superare quello inizialmente preventivato, sarà necessario
trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione
originaria;
• la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi vengano eseguiti dal
detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
È possibile anche inserire al posto di tutta la documentazione richiesta, una autocertificazione, che dichiara che il
contribuente è in possesso della documentazione, che tiene a disposizione in caso di controlli, e l’autocertificazione
dell’amministratore del condominio in caso di interventi sulle parti condominiali comuni.
Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione,
deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R.
con le seguenti informazioni:
• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
• natura dell’intervento da realizzare;
• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità da parte della
medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e
contribuzione;
• data di inizio dell’intervento di recupero.
Le fatture devono essere intestate allo stesso soggetto che richiede la detrazione.
Detrazione 20% su apparecchiature efficienti
Detrazione 20% su acquisto mobili ed elettrodomestici nell’ambito delle ristrutturazioni
È possibile avere una detrazione Irpef del 20% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici "di classe energetica non
inferiore ad A+", computer e televisori.
La detrazione del 20% si applica alle spese sostenute per l’acquisto di:
• Mobili;
• Elettrodomestici di classe energetica "non inferiore ad A+" (esclusi frigoriferi e congelatori);
• Televisori;
• Computer.
Tutti questi beni devono essere finalizzati all’arredo dell'immobile oggetto della ristrutturazione.
Detrazioni per l’acquisto e la sostituzione di frigoriferi e congelatori
Può beneficiare del regime fiscale agevolato – consistente nella detrazione d’imposta del 20% in fase di dichiarazione
dei redditi, fino a un massimo di 200 euro per apparecchio – la sostituzione di frigoriferi, congelatori e frigo-
congelatori esistenti con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
La detrazione d’imposta viene riconosciuta sia alle persone fisiche sia agli enti e alle società di persone e di capitali che
sostengono le spese per l’acquisto e la sostituzione di frigoriferi e congelatori efficienti.
La detrazione avviene in un’unica rata.
Per ottenere il beneficio fiscale è indispensabile documentare l’acquisto dell’apparecchio mediante fattura o scontrino
fiscale. Fattura e scontrino devono indicare :
• i dati identificativi dell’acquirente (compreso il codice fiscale o Partita iva);
• la classe energetica dell’apparecchio;
• la data di acquisto.
Detrazioni per l’acquisto e la sostituzione di motori elettrici e variatori di velocità (inverter)
È possibile avere detrazioni fino al 20% per l’acquisto e la sostituzione di motori elettrici ad alta efficienza, e l’acquisto
di nuovi inverter.
Per quanto riguarda i motori elettrici, sono detraibili sia le spese relative all’acquisto e installazione di nuovi motori
elettrici ad alta efficienza, che la sostituzione di motori esistenti con nuovi motori elettrici ad alta efficienza, definiti
dal decreto motori come “asincroni trifasi alimentati alla tensione di 400V e 50 Hz, a due o quattro poli, *…+”.
Per poter beneficiare della detrazione, il motore elettrico deve avere una potenza nominale compresa tra i 5,5 e i 90
kW; inoltre, il rendimento del motore deve essere maggiore o uguale a quanto indicato nella tabella 3, contenuta
nell’allegato A del “decreto motori”.
Per quanto riguarda invece gli inverter, sono detraibili le spese per l’acquisto e l’installazione di nuovi inverter, mentre
essi vengono definiti come “apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di
variazione della frequenza e della tensione di alimentazione”.
Per beneficiare della detrazione, i nuovi inverter devono essere installati su impianti di potenza nominale compresa
tra i 7,5 e i 90 kW.
La detrazione avviene in un’unica rata.
Per questo incentivo esiste sia un tetto massimo di spesa ammissibile (quella su cui calcolare la detrazione 20%), sia
un massimo detraibile, che è di 1.500 euro per singolo motore e inverter.
Tabella 1 del decreto “motori”:
Potenza nominale (kW)
MOTORE
Spesa massima
ammissibile per
acquisto singolo
motore (euro)
Spesa ammissibile per
installazione singolo
motore (euro)
Spesa massima
ammissibile totale per
singolo motore (euro)
5,5 700 100 800
7,5 850 100 950
11 1000 100 1100
15 1200 100 1300
18,5 1500 150 1650
22 1800 150 1950
30 2200 150 2350
37 2600 150 2750
45 3300 200 3500
55 4000 200 4200
75 5300 200 5500
90 6100 200 6300
Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Pagina 9
Tabella 2 del decreto “motori”:
Potenza nominale (kW)
MOTORE
Spesa
massima
ammissibile per
acquisto singolo
inverter (euro)
Spesa
ammissibile per
installazione
singolo
inverter (euro)
Spesa massima
ammissibile
totale per
singolo inverter (euro)
7,5 1200 200 1400
11 1450 200 1650
15 1850 200 2050
18,5 2400 300 2700
22 2700 300 3000
30 3400 300 3700
37 3800 400 4200
45 4600 400 5000
55 5300 400 5700
75 6200 500 6700
90 7700 500 8200
La detrazione è invece compatibile con i cosiddetti Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica) e con specifici
incentivi eventualmente previsti da Regioni, Province e Comuni.
Scambio sul Posto
Lo Scambio sul Posto (SSP), un servizio erogato dal GSE (Gestore Servizi Energetici) dal 1° Gennaio 2009, consente
all’utente che abbia la titolarità o la disponibilità di un impianto, la compensazione tra il valore associabile all’energia
elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo
differente da quello in cui avviene la produzione.
Può essere visto anche come incentivo per l’autoconsumo dell’energia prodotta dall’impianto a fonti rinnovabili.
Il servizio di scambio sul posto, secondo la definizione dell’AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas), “consiste nel
realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito, consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in
rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello nel quale avviene la produzione,
utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta,
ma non contestualmente autoconsumata".
Sono interessati a proporre istanza al GSE coloro nella cui disponibilità o titolarità vi sia uno o più impianti:
alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007);
di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
Il regime di scambio sul posto non sostituisce ma si affianca all’incentivo in Conto energia, infatti il titolare di impianto
che desidera ricevere anche l’incentivo in Conto energia deve stipulare due separate convenzioni, una per lo Scambio
sul posto e l’altra per il Conto energia (applicazioni SSPe FTV-SRsul portale GSE).
La nuova procedura si discosta da quella precedente del net-metering utilizzata per il calcolo del saldo tra l’energia
elettrica immessa e quella prelevata.
E' dunque stato adottato un sistema di calcolo del saldo di tipo “qualitativo”, che consente di rispondere alle esigenze
espresse dall'Autorità per l'Energia in termini di trasparenza del mercato e di corretta valorizzazione dei flussi.
Il nuovo meccanismo di computo garantisce l'equivalenza, cioè la corretta imputazione, dei valori delle partite di
energia prelevata e immessa.
I criteri di base sono:
• l'energia immessa in rete viene valutata secondo parametri di mercato, e lo stesso avviene per quella prelevata;
• rispetto all'energia prelevata (e pagata in bolletta), l'utente non deve farsi carico dei costi di gestione della rete, che
gli vengono rimborsati per tutta la quota di energia scambiata.
Il contributo è infatti composto da due voci: il Contributo in “quota energia” e il Contributo in "quota servizi".
La serie di calcoli per la valutazione del saldo finale ad eventuale credito dell'utente è la seguente:
- confronto tra le quantità immessa (CEI) e prelevata(OE);
- quantità valorizzate e trasformate in valori monetari al netto dei costi di servizio;
- calcolo da parte del GSE del controvalore, Contributo in quota energia, pari al valore dell'energia scambiata;
- calcolo del saldo dell’utente;
- riconoscimento saldi a credito: gestione a credito delle eccedenze o liquidazione monetaria.
Il conto scambio è formato dalla somma della quota servizi e della quota energia.
Ma il nuovo meccanismo dello Scambio sul posto prevede una ulteriore compensazione, poiché non dovrebbe subire,
per la quota di energia scambiata, l'onere dei servizi di rete.
Allora viene così calcolato il rimborso per il conto servizi:
Per gli impianti a fonti rinnovabili, vengono restituite le seguenti componenti dei servizi di rete:
- tariffa di trasmissione;
- tariffa di distribuzione;
- dispacciamento;
- oneri generali (componenti A e UC).
Mentre per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, vengono restituite le seguenti componenti dei servizi di
rete:
- tariffa di trasmissione;
- tariffa di distribuzione;
- dispacciamento.
Moltiplicando il CUs (controvalore unitario servizi) ottenuto nel periodo di riferimento, il bimestre, per la quantità di
energia scambiata si ottiene l'importo del rimborso per la quota servizi che verrà effettuato dal GSE.
Contabilità della liquidazione del Contributo in conto scambio.
Le due componenti del Contributo in conto scambio vengono saldate direttamente dal GSE con un contributo di
acconto erogato trimestralmente, e un conguaglio annuo.
Da pagare per ogni utente oneri di accesso al servizio fornito dal GSE:
- 15 euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kW
- 30 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kW
- 45 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kW
Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Pagina 11
Per partecipare a tale servizio da eseguire le seguenti operazioni:
- Registrazione al portale informatico del GSE;
- Abilitazione all'applicazione web Scambio sul posto (SSP);
- Presentazione dell'istanza di compensazione.
In sintesi, comunque, gli importi relativi alla liquidazione dei crediti eventuali vengono gestiti e liquidati
separatamente dal Contributo in conto scambio; ciò viene definito in sede di convenzione, il titolare dell'impianto
dichiara se desidera optare per la "gestione a credito" o per la "liquidazione annuale delle eventuali eccedenze".
Nel primo caso, il credito maturato in un certo anno viene riportato a nuovo nell'anno successivo. E' evidente che
questa scelta conviene a chi ritiene che nel prossimo futuro utilizzerà maggiori quantità di energia di quella scambiata
con la rete.
Chi invece desidera regolare anno per anno le eventuali eccedenze a suo favore, opta per la liquidazione. L'opzione
"liquidazione" si attiva se la richiesta in tal senso perviene al GSE entro il 31 marzo successivo all'anno da regolare.
Per il trattamento fiscale da seguire la seguente tabella:
Ritiro Dedicato:
La cessione dell'energia elettrica mediante ritiro dedicato rappresenta una modalità semplificata a disposizione dei
produttori per la vendita al GSE dell'energia elettrica immessa in rete, in alternativa ai contratti bilaterali o alla vendita
diretta in borsa.
Il Ritiro dedicato viene spesso preferito alla vendita diretta per due motivi:
• il GSE, in quanto intermediario tra produttori e sistema elettrico nazionale, è l'unico soggetto al quale ci si deve
rivolgere. Si evita di doversi confrontare continuamente con le imprese responsabili dei servizi di trasmissione e
distribuzione;
• la convenzione di Ritiro dedicato sostituisce qualsiasi altro adempimento burocratico. La convenzione ha una durata
annuale tacitamente rinnovabile. Il Produttore ha facoltà di recedere dalla convenzione in ogni momento, previo invio
di disdetta a mezzo raccomandata almeno 60 giorni prima dalla data dalla quale si intende recedere.
Il ritiro dedicato è cumulabile con le altre tipologie di incentivo.
Il Ritiro dedicato viene concesso:
• a tutti gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili non programmabili, qualsiasi sia la potenza
apparente (o nominale);
• a tutti gli impianti di potenza nominale inferiore a 10 MVA (comprese le fonti non rinnovabili);
le centrali ibride e gli impianti di cogenerazione se rientrano in questo limite dei 10 MVA.;
• agli auto-produttori per le eccedenze (sia impianti da fonti rinnovabili programmabili che da altre fonti).
Generalmente il Ritiro dedicato è un tipo di vendita “indiretta” dell’energia, consigliabile per gli impianti che
immettono in rete una quantità di energia sistematicamente superiore al proprio fabbisogno.
Il ruolo attribuito al GSE:
1. soggetto che ritira commercialmente l'energia elettrica dai produttori aventi diritto, rivendendo tale energia
sul mercato elettrico;
2. utente del dispacciamento in immissione e utente del trasporto in immissione in relazione alle unità di
produzione nella disponibilità dei predetti produttori;
3. interfaccia unica, in sostituzione del produttore, verso il sistema elettrico tanto per la compravendita di
energia quanto per i principali servizi ancillari connessi.
Il GSE svolge il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico. Questa formula è stata
concepita appositamente per tutti i produttori che intendono vendere energia senza dover accedere al libero
mercato.
I prezzi corrisposti dal GSE al produttore, per il Ritiro dedicato dell'elettricità, sono quelli stabiliti giorno per giorno
dalle dinamiche di domanda e offerta che si sviluppano nella Borsa elettrica.
Tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW (con l'eccezione delle centrali
ibride) hanno diritto a prezzi minimi garantiti, differenziati per scaglioni e aggiornati annualmente dall'AEEG.
Prezzi minimi garantiti per il 2010:
• per i primi 500.000 kWh = 0,1018 €/kWh
• da 500.001 a 1.000.000 di kWh = 0,0858 €/kWh
• da 1.000.001 a 2.000.000 di kWh = 0,0750 €/kWh
Esistono comunque dei corrispettivi passivi di cui tener conto per questa tipologia di conto:
• Corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell'energia elettrica ritirata. Rimborsa il GSE per i costi amministrativi
di gestione del servizio e non può superare, per ogni impianto, la cifra annua di 3.500 € (articolo 4, comma 2, lettera
e), delibera 280/07);
• Corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni per i soli impianti di potenza nominale
elettrica superiore a 50 kW (articolo 4, comma 2, lettera c), delibera 280/07);
• Corrispettivo di sbilanciamento per i soli impianti alimentati da fonti programmabili (articolo 4, comma 2, lettera d),
delibera 280/07).
Corrispettivi attivi
Agli impianti connessi in bassa tensione (BT) o in media tensione (MT), il GSE riconosce all'energia elettrica immessa
un rimborso per costi non sostenuti, e cioè il corrispettivo di trasporto CTR, pari a 0,00388 €/kWh per il 2010. Tale
corrispettivo tiene anche conto delle perdite di rete, ed è quindi aumentato di un fattore percentuale del 4,2% per la
MT e del 9,9% per la BT. A sua volta il GSE riceve tale componente dalle imprese distributrici.
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Procedure di Ritiro dedicato:
1. registrazione al portale GSE;
2. abilitazione all’applicazione del Ritiro dedicato(RID);
3. presentazione istanza Ritiro dedicato: dati amm.vi, dell’impianto, commerciali.
Invio materiale a GSE, sede di Roma con i seguenti documenti:
istanza per il ritiro dedicato;
dichiarazione sostitutivo dell’atto notorio dell’impianto;
scheda dati anagrafici;
copia licenza di attivazione officina elettrica;
regolamento di esercizio relativo all’allacciamento alla rete elettrica;
disciplinare di concessione di derivazione delle acque (se imp. Idroelettrici);
convenzione in essere per il Ritiro dedicato con il gestore di rete a cui è connesso l’impianto.
Conto Energia:
Il Conto energia è l’incentivo usato per promuovere la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
L'incentivo consiste nel riconoscimento, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), di una tariffa incentivante
per ogni kWh elettrico prodotto dall'impianto fotovoltaico.
Si ha diritto all'incentivo su tutta l'energia prodotta, compresa quella autoconsumata e indipendentemente dalla
soluzione che si sceglie per l'utilizzo della stessa (Scambio sul posto o Ritiro dedicato).
Con il dm 19 febbraio 2007 si parla del Nuovo Conto Energia, mentre nel luglio 2010 viene approvato lo schema del
"Nuovo Conto Energia" per i sussidi all'elettricità fotovoltaica per il triennio 2011-2013.
La versione definitiva del Nuovo Conto Energia modifica ulteriormente lo schema dove i nuovi sussidi ventennali, per
gli impianti entrati in attività nel triennio 2011-2013, subiranno nel prossimo triennio un taglio attorno al 20%:
scenderanno tra il 2 e il 3% ogni quadrimestre nel 2011 e del 6% l'anno nel 2012 e nel 2013, in attesa della ulteriore
revisione che scatterà dal 2014:
Novità terzo Conto Energia:
conferma una tariffa incentivante fissa e garantita per 20 anni sull’energia prodotta a partire dall’entrata in
esercizio dell’impianto.
prevede la divisione degli impianti in diverse classi di potenza con incentivi decrescenti: da 1 a 3 KW; da 3 a
20 KW; da 20 a 200 KW; tra 200 e 1000 KW; dai 1000 KW a 5 mila KW; oltre 5 mila KW.
aumenta il limite complessivo di potenza incentivabile dagli attuali 1.200 MW ( già raggiunti ) fino a 3.000
MW, oltre a 200 MW di fotovoltaico a concentrazione e 300 MW per gli impianti integrati con caratteristiche
innovative. L’obiettivo al 2020 viene fissato a 8.000 MW ( gli operatori del settore avevano chiesto 15.000
MW ).
suddivide la tipologia di impianti in “impianti realizzati su edifici” e “altri impianti” eliminando la definizione
attuale di “impianti parzialmente integrati” e di “ impianti integrati”.
introduce un premio del 5% sulle tariffe incentivanti per gli impianti che sorgono su discariche, cave, ex aree
industriali, siti da bonificare e per quelli installati in sostituzione di coperture contenenti amianto.
promette di introdurre procedure autorizzative semplificate per gli impianti e per la connessione in rete.
Possono beneficiare del Conto energia i seguenti “soggetti responsabili dell’impianto”:
• persone giuridiche;
• soggetti pubblici ;
• persone fisiche;
• condomini di unità abitative ovvero di edifici.
Le ultime due categorie dell’elenco sono invece escluse dalle tariffe ad incentivazione per gli impianti fotovoltaici a
concentrazione.
Con il nuovo Conto energia vengono individuate quattro diverse tipologie impiantistiche, distinte in base al livello di
integrazione architettonica e/o di tecnologia utilizzata:
• impianti su edifici (non ha limite all’incentivo);
• altri impianti (non ha limite all’incentivo);
• impianti integrati con caratteristiche innovative (potenza massima incentivabile per impianto pari a 5 MW);
• impianti a concentrazione (potenza massima incentivabile per impianto pari a 5 MW).
Per gli impianti con potenza superiore ai 20 kW o 30kW se situati in zone montane, che decidono di vendere
parzialmente l’energia prodotta è necessaria la dichiarazione di officina elettrica da presentare all’ufficio tecnico di
Finanza; mentre se vende tutta l’energia, il proprietario deve solamente comunicare le caratteristiche tecniche del
proprio impianto.
Il Conto Energia è cumulabile con altre forme di incentivi:
contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per impianti su edifici con potenza
nominale non superiore a 3 kW;
contributi in conto capitale fino al 100% del costo di investimento per impianti realizzati su scuole
pubbliche o paritarie;
contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per impianti su edifici pubblici -diversi da
quelli indicati nei due punti precedenti- o su edifici di proprietà di onlus che provvedono alla prestazione
di servizi sociali affidati da enti locali;
contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per impianti su aree oggetto di interventi
di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati, con la condizione che il responsabile dell'impianto si
assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica. Tali contributi non sono
cumulabili con il premio del 5% della tariffa di riferimento previsto per gli "altri impianti fotovoltaici"
localizzati in zone classificate industriali, commerciali, cave esaurite, area di pertinenza di discariche o di
siti contaminati (così come definiti dall'articolo 240 del d.lgs. 152/2006);
contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con
caratteristiche innovative e per impianti fotovoltaici a concentrazione;
finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Fondo rotativo per Kyoto (non ancora attivato).
Per gli enti locali è prevista una premialità massima, con il diritto alla tariffa massima.
Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici
Per poter beneficiare delle tariffe incentivanti previste per questa tipologia di impianti, i moduli fotovoltaici devono
essere installati secondo le modalità e con le caratteristiche descritte al paragrafo seguente.
Va inoltre sottolineato che, insieme agli "altri impianti", gli "impianti realizzati su edifici" sono gli unici che – per il solo
2011 – prevedono un aggiornamento delle tariffe su base quadrimestrale.
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Le caratteristiche della categoria "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" sono individuate nel dettaglio dall'Allegato
2 al decreto.
1. Moduli fotovoltaici installati su tetti piani o su coperture con pendenze fino a 5°;
Se sul tetto è presente una balaustra perimetrale, la quota massima consentita (riferita all'asse mediano dei moduli
fotovoltaici) deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra stessa. Se sul tetto non è presente una
balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
2. Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda;
I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto, con o senza sostituzione della superficie
medesima.
3. Moduli fotovoltaici installati su tetti (diversi da quelli ai punti 1 e 2);
I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangente del tetto, con una
tolleranza di più o meno 10 gradi.
4. Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole;
I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti.
Tariffe riservate agli impianti realizzati sugli edifici
Intervallo di
potenza
I quadrimestre
2011
II quadrimestre
2011
III quadrimestre
2011
Impianti
realizzati
sugli edifici
Altri
impianti
Impianti
realizzati
sugli edifici
Altri
impianti
Impianti
realizzati
sugli edifici
Altri
impianti
kW €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh
1≤P≤3 0,402 0,362 0,391 0,347 0,380 0,333
3≤P≤20 0,377 0,339 0,360 0,322 0,342 0,304
20≤P≤200 0,358 0,321 0,341 0,303 0,323 0,285
200≤P≤1000 0,355 0,314 0,335 0,309 0,314 0,266
1000≤P≤5000 0,351 0,313 0,327 0,289 0,302 0,264
P>5000 0,333 0,297 0,311 0,275 0,287 0,251
L'energia prodotta dagli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 ha diritto alla tariffa prevista per il 3°
quadrimestre 2011, decurtata del 6% all'anno (con arrotondamento alla terza cifra decimale).
Il premio per l'efficienza energetica degli edifici (solo in regime di Scambio sul posto)
Se si è scelto il regime di Scambio sul posto (condizione essenziale), si ha diritto ad un premio per l’efficienza
energetica quando si effettuano interventi di efficientamento energetico dell'edificio o unità immobiliare, con certi
risultati. E cioè se si ottiene, dimostrabile con un Attestato di certificazione, una diminuzione di almeno il 10%
nell'indice di prestazione energetica sia invernale che estiva.
Il premio decorre dall'anno successivo alla data di ricevimento della richiesta, ed è calcolato come maggiorazione
percentuale della tariffa base.
Esistono casi speciali:
• se si ottiene una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e
invernale dell'edificio o dell'unità immobiliare (sempre effettuati con il doppio Attestato di certificazione), si ha diritto
ad un ulteriore premio tariffario. In questo caso il premio viene determinato facendo riferimento alla somma di
entrambe le riduzioni percentuali, fermo restando il limite del 30%.
• se si interviene su edifici di nuova costruzione, per i quali il titolo edilizio è stato ottenuto dopo l'entrata in vigore del
decreto "Conto energia 2011", è possibile ottenere una maggiorazione del 30% della tariffa di riferimento. In questo
caso è però necessario conseguire una riduzione della prestazione energetica sia per il raffrescamento estivo che per il
riscaldamento invernale inferiori di almeno il 50% rispetto ai valori minimi prescritti dal Dpr 59/2009 (articolo 4,
comma 2 e 3). Tali prestazioni devono essere riportate nell'Attestato di certificazione energetica. Sottolineiamo che
anche per questa tipologia di interventi, l'impianto fotovoltaico deve essere operante in regime di Scambio sul posto.
Premio tariffario sostituzione eternit
Hanno diritto ad un incremento del 5% della tariffa di riferimento gli impianti installati in sostituzione di coperture in
eternit o comunque contenenti amianto.
Premio tariffario sistemi con "scambio prevedibile"
Hanno diritto ad un incremento del 20% della tariffa di riferimento gli impianti che adottano "sistemi con profilo di
scambio prevedibile".
Recita l'articolo 2, comma 1, lettera q) del decreto "Conto energia 2011":
"... sistema con profilo di scambio prevedibile: è il sistema avente tutte le seguenti caratteristiche:
i. è costituito da uno o più impianti fotovoltaici gestiti dal soggetto responsabile unitariamente con un aggregato di
punti di immissione, punti di prelievo e di eventuali sistemi di accumulo dell'energia, trattati su base oraria e sottesi ad
un'unica cabina primaria;
ii. è realizzato con uno o più impianti fotovoltaici che hanno una potenza nominale complessiva superiore a 200 kW e
inferiore a 10 MW. Tale potenza nominale deve inoltre essere almeno pari alla somma delle potenze nominali degli
eventuali impianti di produzione diversi dagli impianti fotovoltaici, nonché alla somma delle potenze disponibili dei
punti di prelievo di cui al punto precedente;
iii. ha un profilo complessivo di scambio con al rete elettrica che rispetta un programma orario nelle ore comprese tra
le 8:00 e le 20:00, comunicato il giorno prima dal soggetto responsabile al soggetto attuatore con un margine di errore
del 10% in ciascun giorno;
iv. il profilo di cui alla lettera iii) è rispettato per almeno 300 giorni all'anno".
L'incremento del 20% si applica all'energia prodotta in ciascun giorno in cui sono verificate le condizioni riportate dal
punto iii. Per accedere al premio tariffario del 20%, il soggetto responsabile dell'impianto deve:
• richiedere al GSE la qualifica di sistema con profilo di scambio prevedibile, trasmettendo la documentazione prevista
dall'Allegato 3 del decreto;
• comunicare giornalmente al GSE il programma di scambio con la rete elettrica previsto per il giorno successivo.
Il premio tariffario viene concesso a consuntivo, dopo l'avvenuta verifica della corrispondenza tra i profili di scambio
comunicati e quelli effettivamente registrati.
Semplificazioni autorizzative
Per la costruzione e l'esercizio di impianti installati su edifici (e per le opere connesse) è sufficiente la DIA, a condizione
che la superficie complessiva dei moduli non sia superiore a quella del tetto dell'edificio su cui i moduli sono collocati
e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui terreni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.
Con il D.lgs. 115/2008 è prevista un'ulteriore semplificazione per l'installazione di "impianti solari termici o fotovoltaici
aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi (...).: non sono soggetti a DIA ma necessitano di una
semplice comunicazione preventiva al Comune.
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Altri impianti fotovoltaici
La categoria degli "altri" impianti è costruita differentemente dalla categoria precedente:
sono da considerare all’interno di questo gruppo tutti gli impianti fotovoltaici i cui moduli non fanno parte della
categoria degli "impianti fotovoltaici installati su edifici" e che non sono "impianti innovativi" o "impianti a
concentrazione", ai quali sono riservate condizioni particolari.
Rientrano nella categoria "altri impianti fotovoltaici", ad esempio, gli impianti con moduli posati direttamente sul
terreno.
Diverso invece il caso di moduli che, pur non essendo installati sugli edifici, costituiscono gli elementi costruttivi di
pergole, serre, tettoie e pensiline: questi beneficiano di una tariffa pari alla media tra la tariffa spettante agli "impianti
fotovoltaici realizzati su edifici" e quella spettante agli "altri impianti fotovoltaici"
Tariffe riservate agli "altri" impianti fotovoltaici
Intervallo di
potenza
I quadrimestre
2011
II quadrimestre
2011
III quadrimestre
2011
Impianti
realizzati
sugli edifici
Altri
impianti
Impianti
realizzati
sugli edifici
Altri
impianti
Impianti
realizzati
sugli edifici
Altri
impianti
kW €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh
1≤P≤3 0,402 0,362 0,391 0,347 0,380 0,333
3≤P≤20 0,377 0,339 0,360 0,322 0,342 0,304
20≤P≤200 0,358 0,321 0,341 0,303 0,323 0,285
200≤P≤1000 0,355 0,314 0,335 0,309 0,314 0,266
1000≤P≤5000 0,351 0,313 0,327 0,289 0,302 0,264
P>5000 0,333 0,297 0,311 0,275 0,287 0,251
Premi tariffari per specifiche zone
Hanno diritto ad un incremento del 5% della tariffa di riferimento gli impianti localizzati in zone classificate industriali,
commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati (così come definiti
dall'articolo 240 del dlgs 152/2006).
Premio tariffario sistemi con "scambio prevedibile"
Hanno diritto ad un incremento del 20% della tariffa di riferimento gli impianti che adottano "sistemi con profilo di
scambio prevedibile" come proposto dall’articolo 2 comma 1 lettera q.
Esistono dei casi speciali per pergole, serre, tettoie e pensiline come suggerito dall’art. 20(comma 2, 3, 4, 5, 6 e 7).
Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
Secondo la definizione contenuta nel decreto, un "impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative" è un
impianto "che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi
architettonici".
Per poter beneficiare delle tariffe previste per questa tipologia di impianti, i moduli devono possedere determinate
caratteristiche di integrazione architettonica e di innovazione tecnologica, individuate dall'allegato 4 al decreto.
Caratteristiche e requisiti richiesti agli "impianti integrati con caratteristiche innovative"
Caratteristiche costruttive
Per accedere a questa specifica tariffa, i moduli e i componenti fotovoltaici devono avere, come minimo, tutte le
seguenti caratteristiche:
1. moduli e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici,
quali:
a. coperture degli edifici;
b. superfici opache verticali;
c. superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture;
d. superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi.
2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;
3. moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni
architettoniche fondamentali quali:
a. protezione e regolazione termica dell'edificio. Il componente deve garantire il mantenimento dei livelli di
fabbisogno energetico del'edificio ed essere caratterizzato da trasmittanza termica comparabile con quella del
componente architettonico sostituito;
b. moduli progettati per garantire tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;
c. moduli progettati per garantire tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito.
Modalità di installazione
Per accedere a questa specifica tariffa, i moduli e i componenti fotovoltaici devono essere installati, come minimo, con
le seguenti modalità:
1. i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;
2. i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da
componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;
3. da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno
architettonico dell'edificio.
Tariffe riservate agli impianti integrati con caratteristiche innovative
Intervallo di
potenza
Tariffa
corrispondente
kW €/kWh
A) 1≤P≤20 0,44
B) 20≤P≤200 0,40
C) P>200 0,37
L'energia prodotta dagli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 ha diritto alla tariffa prevista dalla
tabella, decurtata del 2% all'anno (con arrotondamento alla terza cifra decimale).
Il premio per l'efficienza energetica degli edifici (solo in regime di Scambio sul posto)
Se si è scelto il regime di Scambio sul posto (condizione essenziale), si ha diritto ad un premio quando si effettuano
interventi di efficientamento energetico dell'edificio o unità immobiliare, con certi risultati. E cioè se si ottiene una
diminuzione di almeno il 10% nell'indice di prestazione energetica sia invernale che estiva.
In pratica:
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1. Il soggetto responsabile dell'impianto si dota di un attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità
immobiliare su cui è ubicato l'impianto, che comprende l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle
prestazioni energetiche
2. Il soggetto responsabile dell'impianto effettua interventi sull'involucro edilizio (tra quelli individuati nell'attestato di
certificazione energetica) che ottengono una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica
estiva e invernale dell'intero edificio o dell'unità immobiliare, rispetto ai medesimi indici così come individuati
nell'attestato di certificazione;
3. Il soggetto responsabile dell'impianto si dota infine di una nuova certificazione energetica dell'edificio o dell'unità
immobiliare, che dimostri come l'avvenuta esecuzione degli interventi abbia conseguito una riduzione del fabbisogno
di energia, rispetto a quello individuato nella certificazione energetica di cui al punto 1).
Solo dopo gli interventi, dunque, si inoltra al GSE la domanda per il riconoscimento del premio allegando le due
certificazioni energetiche.
Calcolo del premio
Il premio decorre dall'anno successivo alla data di ricevimento della richiesta, ed è calcolato come maggiorazione
percentuale della tariffa base. Questo aumento percentuale è pari alla metà della percentuale di riduzione ottenuta, e
comunque non superiore al 30%.
Ci sono poi dei casi speciali :
• se si ottiene una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e
invernale dell'edificio o dell'unità immobiliare (sempre effettuati con il doppio Attestato di certificazione), si ha diritto
ad un ulteriore premio tariffario. In questo caso il premio viene determinato facendo riferimento alla somma di
entrambe le riduzioni percentuali, fermo restando il limite del 30%.
• se si interviene su edifici di nuova costruzione, per i quali il titolo edilizio è stato ottenuto dopo l'entrata in vigore del
decreto "Conto energia 2011", è possibile ottenere una maggiorazione del 30% della tariffa di riferimento. In questo
caso è però necessario conseguire una riduzione della prestazione energetica sia per il raffrescamento estivo che per
il riscaldamento invernale inferiori di almeno il 50% rispetto ai valori minimi prescritti dal Dpr 59/2009 (articolo 4,
comma 2 e 3). Tali prestazioni devono essere riportate nell'Attestato di certificazione energetica. Sottolineiamo che
anche per questa tipologia di interventi, l'impianto fotovoltaico deve essere operante in regime di Scambio sul posto.
Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell'impianto fotovoltaico che può accedere al premio "è quella
riferibile all'impianto o porzione di impianto che sottende l'equivalente della superficie utile climatizzata".
Semplificazioni autorizzative
Per la costruzione e l'esercizio di impianti integrati con caratteristiche innovative (e per le opere connesse) è
sufficiente la DIA, a condizione che la superficie complessiva dei moduli non sia superiore a quella del tetto
dell'edificio su cui i moduli sono collocati e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui terreni interessati dalle opere
e dalle infrastrutture connesse.
Il Dlgs 115/2008 prevede un'ulteriore semplificazione per l'installazione di "impianti solari termici o fotovoltaici
aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui
componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi (...). Questi infatti, essendo considerati come interventi di
manutenzione ordinaria, non sono soggetti a DIA ma necessitano di una semplice comunicazione preventiva al
Comune.
Impianti fotovoltaici a concentrazione
Secondo la definizione contenuta nel decreto, un sistema solare fotovoltaico a concentrazione (o impianto
fotovoltaico a concentrazione) è "un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della
radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce
solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente
continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori".
A differenza di tutte le altre tipologie impiantistiche, per gli impianti a concentrazione l'accesso è riservato
esclusivamente ai seguenti soggetti:
• persone giuridiche;
• soggetti pubblici.
Sono quindi esplicitamente esclusi le persone fisiche e i condomini.
Gli impianti a concentrazione non erano incentivati dal vecchio Conto energia (Dm 19 febbraio 2007).
Per tale motivo questi impianti, se entrati in esercizio in data successiva all'entrata in vigore del decreto Conto energia
2011, possono beneficiare delle tariffe anche nel corso dello stesso 2010.
In questo caso, per la parte procedurale i soggetti beneficiari devono fare riferimento alle procedure attualmente
previste per il Conto energia 2010.
Tariffe riservate agli impianti fotovoltaici a concentrazione
Intervallo di
potenza
Tariffa
corrispondente
kW €/kWh
1≤P≤200 0,32
P>200 0,28
L'energia prodotta dagli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013 ha diritto alla tariffa prevista dalla
tabella, decurtata del 2% all'anno (con arrotondamento alla terza cifra decimale).
Procedure per accedere al Conto energia 2011
La procedura descritto valido per gli impianti attivati a partire dal 1° gennaio 2011:
• per accedere alla tariffa incentivante Conto energia il soggetto responsabile dell'impianto deve farne richiesta al
Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
• la richiesta deve pervenire entro 90 giorni (e non 60 come previsto prima) dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto. Se la richiesta viene consegnata al GSE dopo la scadenza dei 90 giorni dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto fotovoltaico, il soggetto responsabile non avrà diritto alle tariffe incentivanti per il periodo che
intercorre tra la data di entrata in esercizio e la data di invio della richiesta;
Si tratta di un notevole vantaggio rispetto alle disposizioni precedenti, che prevedevano l'esclusione dall'incentivo nel
caso di mancato invio della richiesta entro i tempo stabiliti.
• una volta ricevuta e verificata la richiesta, se essa è completa, il GSE deve assicurare l'erogazione della tariffa entro
120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa;
• la domanda di concessione della tariffa incentivante deve essere firmata dal soggetto responsabile e inviata insieme
ai seguenti documenti:
1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
2. scheda tecnica finale d’impianto;
3. elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori (inverter) CC/CA;
4. 5 diverse fotografie dell’impianto;
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5. schema elettrico unifilare dell'impianto con indicazione:
• del numero delle stringhe e del numero dei moduli per stringa;
• eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter;
• numero di inverter e modalità di collegamento delle uscite degli inverter;
• eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all'inverter;
• contatori dell'energia prodotta e/o prelevata/immessa dalla rete elettrica di distribuzione;
• punto di collegamento alla rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli
eventuali punti di derivazione dei carichi;
• presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS), sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di
generazione.
6. copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il
codice identificativo del punto di connessione alla rete, il cosiddetto codice POD;
7. copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete
elettrica;
8. per gli impianti superiori ai 20 kWp copia della Denuncia di Officina Elettrica presentata all’UTF; se
l'impianto immette tutta l'energia in rete occorre una copia della comunicazione fatta all’UTF sulla
caratteristiche dell’impianto ( circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane:
disposizioni applicative del D.lgs 2 febbraio 2007, n.26).
9. per gli impianti di potenza compresi tra i 6 e i 20 kW:
• relazione generale che descrive i criteri progettuali e le caratteristiche dell'impianto;
• un disegno planimetrico che identifichi con chiarezza la disposizione dell'impianto, dei principali tracciati elettrici e
delle principali apparecchiature.
La domanda e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata al GSE esclusivamente via fax o
tramite posta elettronica certificata (PEC).
Invece, la scheda tecnica finale dell'impianto, le foto, lo schema elettrico, la comunicazione del codice POD, il verbale
rilasciato dall'UTF, la relazione generale e il disegno planimetrico devono essere trasformati in formato digitale di
carattere standard (pdf, jpg, ecc.) e inviati al GSE utilizzando esclusivamente il suo portale informatico.
Tariffa Onnicomprensiva
La tariffa onnicomprensiva è un incentivo monetario, differenziato per fonte, concesso, in alternativa ai Certificati
Verdi, per l’energia elettrica netta immessa in rete.
L'opzione Tariffa Onnicomprensiva è stata studiata per incentivare i piccoli impianti (fino a 1 MW)entrati in esercizio
dopo il 31-12-07, ha procedura semplificata ed concessa per 15 anni.
Con la delibera 1/09, l'AEEG ha definito le regole riguardanti la Tariffa onnicomprensiva.
Ricordiamo che la medesima delibera ha allargato lo Scambio sul posto a tutti gli impianti a fonti rinnovabili di potenza
non superiore a 200 kW, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007.
Beneficiari
Hanno diritto ad accedere alla Tariffa onnicomprensiva tutti gli impianti a fonti rinnovabili con potenza nominale
media annua non inferiore a 1 kW e con potenza elettrica nominale non superiore a 1 MW (non superiore a 0,2 MW
per l'eolico).
Per poter accedere però alla Tariffa, è indispensabile che l'impianto abbia ottenuto dal GSE la qualifica IAFR (Impianti
Alimentati a Fonti Rinnovabili).
Quali fonti sono incentivate
Hanno diritto alla Tariffa onnicomprensiva tutti i piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia
elettrica, ad esclusione della fonte solare.
Sono dunque esclusi dal beneficio gli impianti fotovoltaici (incentivati attraverso il Conto energia) e gli impianti solari
termici, la geotermia a bassa temperatura, le biomasse per il riscaldamento e tutte le tecnologie che producono calore
ma non energia elettrica.
Sono incluse le centrali ibride, gli impianti che utilizzano idrogeno (se a sua volta prodotto da fonti rinnovabili) e
l’energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento (che hanno acquisito i diritti
all'ottenimento dei Certificati Verdi, e quindi alla Tariffa, in applicazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2005
"altre produzioni").
L'elenco delle fonti incentivate è contenuto nella tabella 3 allegata alla Finanziaria 2008 e riportata nel paragrafo
seguente.
Benefici diversificati per fonte: le tariffe
La Tariffa onnicomprensiva consiste nell'erogazione di un beneficio monetario, differenziato per fonte, corrisposto per
ogni kWh netto di energia elettrica immesso in rete.
Diversamente dal Conto energia per il fotovoltaico e dai Certificati Verdi, che incentivano tutta l'energia prodotta
(compresa quella autoconsumata), la Tariffa è corrisposta solo per l'elettricità effettivamente ceduta alla rete, al netto
degli autoconsumi.
Il valore economico della Tariffa incorpora, seppur non in maniera esplicita, sia una quota incentivante che un
corrispettivo per la vendita dell'energia (per questo motivo è definita "onnicomprensiva"). In altre parole, il
produttore che beneficia della Tariffa onnicomprensiva non ha il diritto di vendere l'energia prodotta, quindi rinuncia
a qualsiasi ulteriore corrispettivo economico.
Al contrario, il beneficio economico dei Certificati Verdi va a sommarsi ai proventi derivanti dalla vendita di elettricità.
Inoltre, il beneficio economico è calcolato sul totale dell'energia prodotta dall'impianto, compresa quella
eventualmente autoconsumata dal produttore.
Le differenze tra le tariffe rispecchiano i costi delle diverse tecnologie, consentendo una buona redditività anche alle
soluzioni impiantistiche meno diffuse e che comportano un maggiore investimento economico.
Tabella 3 (art. 2, comma 145, Finanziaria 2008)
N° FONTE
TARIFFA
( € cent /
kWh)
1 Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW 30
2 Solare * *
3 Geotermica 20
4 Moto ondoso e maremotrice 34
5 Idraulica diversa da quella del punto precedente 22
6
Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli
vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di
controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19
gennaio 2009**
28**
8
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili
liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema
integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio, del 19 gennaio 2009**
18**
Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Pagina 23
Durata della Tariffa
La Tariffa onnicomprensiva viene corrisposta al produttore per un periodo di 15 anni, a partire dalla data di entrata in
esercizio commerciale dell'impianto. E' stato quindi uniformato il periodo di godimento della Tariffa a quello dei
"nuovi" Certificati Verdi, anch'essi rilasciati per un periodo di 15 anni (anzichè per 12 anni, come nel vecchio
meccanismo).
Scaduti i 15 anni, si può continuare a vendere energia alla rete con le modalità e i prezzi garantiti dal meccanismo del
"Ritiro dedicato".
Opzione Certificati Verdi
Tutti gli impianti che hanno diritto alla Tariffa onnicomprensiva possono scegliere, in alternativa, il rilascio dei
Certificati Verdi.
Il diritto di opzione tra i Certificati Verdi e la Tariffa onnicomprensiva è esercitato all'atto della prima richiesta al GSE
della qualifica.
Cumulabilità con altri incentivi
Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 30 giugno 2009, la Tariffa onnicomprensiva non è compatibile, e dunque
cumulabile, con altre forme di contributo o incentivazione pubblica locale, regionale, nazionale o europea.
La domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi di cui al presente decreto per impianti alimentati da fonti
rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 30 giugno 2009, per il primo anno è altresì accompagnata da
dichiarazione giurata con la quale il produttore attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi di cui
all'articolo 2, comma 152, della legge finanziaria 2008.
L’eccezione al divieto di cumulabilità riguarda le aziende agricole, zootecniche e agro-forestali che fanno utilizzo di
biogas, biomasse e oli vegetali ricadenti nel punto 6 della tabella 3.
"Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di
allevamento e forestali, l’accesso, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva
è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto
interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento".
Inoltre non è compatibile né con il ritiro dedicato né con lo Scambio sul Posto.
Procedura Tariffa Onnicomprensiva
Attraverso il portale del GSE può essere presentata istanza per il ritiro dell’energia a tariffa onnicomprensiva.
A seguito dell’invio dell’istanza e della relativa valutazione da parte del GSE, il produttore potrà stampare la copia
della convenzione da stipulare con il GSE per il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva.
Lo schema di convenzione per il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva prevede la possibilità di cessione del
credito. Il produttore può anche chiedere la retrocessione dei crediti; a seguito di tale richiesta il GSE provvederà a
pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all’accettazione della
retrocessione dei crediti. Sia la cessione che la retrocessione dei crediti devono essere stipulate con scrittura privata,
valida agli effetti di legge, da conservarsi agli atti del notaio che ne autentica le sottoscrizioni ai sensi dell’articolo 69
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, utilizzando i modelli e gli allegati pubblicati sul sito del GSE.
Certificati Verdi
Dal 1999 è operativo in Italia un sistema di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, definito
con il nome di "Certificati Verdi".
Si tratta di un meccanismo complesso di "obblighi" posti a carico dei produttori da fonti fossili, combinati con
"benefici" offerti ai produttori da fonti rinnovabili.
Schematicamente:
• ai produttori da fonti fossili è richiesto di trasformare ogni anno una percentuale della loro produzione da fossile a
rinnovabile; se non lo fanno, o lo fanno parzialmente, devono comperare Certificati Verdi in quantità corrispondente
alla quota non trasformata e consegnarla al Gestore;
• ai produttori da fonti rinnovabili viene concesso, ogni anno, un Certificato Verde per ogni MWh prodotto, che essi
possono commercializzare, cioè cedere ai produttori da fonti fossili che non hanno raggiunto il risultato richiesto.
L'aspetto particolare di questo incentivo, operativo in numerosi paesi europei, è che in esso si miscelano elementi
regolati direttamente dalla legge, e aspetti che invece sono affidati al mercato.
In pratica, la legge non definisce "quanto valgono economicamente" gli obblighi e i benefici.
Quindi:
• lo Stato stabilisce le percentuali di produzione da fonti fossili da sottoporre a vincoli (trasformazione in fonti
rinnovabili);
• stabilisce dei benefici per la produzione da fonti rinnovabili (attribuzione dei Certificati per energia prodotta);
• chi ha obblighi per certe quantità, se non li rispetta, deve acquistare certificati;
• il prezzo dei certificati non dovrebbe mai essere fissato, ma venir stabilito dall’incontro tra domanda e offerta.
Il mercato dei certificati verdi organizzato dal GME garantisce liquidità, trasparenza e sicurezza.
Possono partecipare al mercato dei CV, come acquirenti o venditori, il GSE, i produttori nazionali ed esteri, gli
importatori di energia elettrica, o clienti grossisti e le formazioni associative (associazioni di consumatori e utenti,
ambientaliste, sindacati).
Tali soggetti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- adeguata professionalità e competenza nell’utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza relativi;
- assenza di condanna, con sentenza definitiva, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, per il
delitto di aggiotaggio, per uno dei delitti contro l’inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o
telematiche, ovvero per il delitto di frode informatica;
- assenza di precedente esclusione dal mercato dei Certificati Verdi.
Tali soggetti, per essere ammessi al mercato, devono:
1. presentare una domanda di ammissione, secondo il modello definito in allegato alla Disciplina del mercato elettrico,
corredata della documentazione attestante che il soggetto abbia i requisiti sopra richiamati;
2. sottoscrivere un Contratto di adesione, redatto, in duplice originale, secondo il modello definito in allegato alla
Disciplina del mercato elettrico, e siglato in ogni pagina dal legale rappresentante, con il quale il contraente dichiara di
conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, la Disciplina del mercato elettrico.
Con il provvedimento di ammissione è riconosciuta al soggetto richiedente la qualifica di operatore. Gli operatori
ammessi al mercato sono inseriti in un apposito “Elenco degli operatori ammessi al mercato” tenuto e gestito dal GME
nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.
Gli operatori ammessi al mercato dei certificati verdi sono tenuti al pagamento di un corrispettivo per i servizi forniti
dal GME per ogni certificato contrattato.
Nella manovra finanziaria 2010, all’art. 45 si trova una nuova formulazione del Prodotto Certificati Verdi che conferma
la soppressione dell’art. 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, e dell’art. 15 comma 1 del Dm
Sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi".
Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Pagina 25
Si tratta della cancellazione del dispositivo introdotto due anni fa per far fronte al problema della continua perdita di
valore dei certificati sul mercato dedicato, e che affida al GSE una funzione calmierante con l’obbligo di ritiro (a prezzi
prevedibili) dei quantitativi “in eccesso” rispetto alla domanda dei soggetti obbligati.
Attualmente la Commissione Ambiente del Senato è a rivedere la formulazione dell’articolo 45.
A seguito delle modifiche introdotte in materia dalla Legge Finanziaria 2008 la taglia dei certificati verdi è stata ridotta
da 50 MWh a certificato a 1 MWh. Di conseguenza anche il corrispettivo per i servizi forniti dal GME per la
contrattazione dei certificati verdi, per ciascun operatore, si modifica come segue: da € 3,00 per certificato scambiato
della taglia di 50 MWh a € 0,06 per certificato scambiato di 1 MWh.
Per l'anno 2010 la struttura e misura del corrispettivo per i servizi forniti dal GME per il mercato dei certificati verdi, di
cui all'articolo 7, comma 7.2, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, per ciascun operatore, è
applicata come di seguito riportato:
• per i primi 2.500 certificati scambiati (della taglia di 1 MWh): € 0,06 per certificato;
• oltre i 2.500 certificati scambiati (della taglia di 1 MWh): € 0,03 per certificato.
La struttura e misura dei corrispettivi sopra evidenziata è applicata al totale dei certificati scambiati nel corso del 2008
sia attraverso le sessioni del mercato organizzato che attraverso la PBCV (Piattaforma dei Bilaterali CV).
L'applicazione del corrispettivo di € 0,03 ha validità ed efficacia a decorrere dal 1 febbraio 2008.
Il pagamento dei corrispettivi deve essere effettuato sul conto corrente intestato al GME presso il:
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni, Viale Cesare Pavese, 336, 00144 – Roma
c/c n. 000007200X26
ABI 05696 CAB 03211 CIN B
BBAN B0569603211000007200X26
IBAN IT19 B056 9603 2110 0000 7200 X26
CODICE SWIFT POSOIT22
Il GME, entro le ventiquattro ore successive al termine di ogni sessione, comunica anche per via telematica a ciascun
operatore la conferma delle transazioni eseguite con i seguenti dati:
quantità;
prezzo;
giorno e ora;
tipologia di certificati verdi acquistati o venduti;
controvalore della transazione.
Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GME determina, per ogni operatore che sia stato acquirente e venditore, la
posizione netta (debitrice o creditrice) nei confronti del GME stesso, sulla base degli importi, comprensivi di IVA,
afferenti alle fatture emesse e ricevute dal GME relativamente allo stesso periodo di fatturazione (singola sessione di
mercato).
Il GME entro il terzo giorno successivo alla chiusura della sessione di riferimento provvede:
alla chiusura dei crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori utilizzando fino a capienza il
deposito disponibile dagli stessi versato;
alla restituzione delle somme versate a garanzia risultate eccedenti rispetto agli acquisti effettuati nella
sessione;
alla liquidazione delle partite debitorie nei confronti degli operatori venditori purché sia stata ricevuta
fattura.
L’effettuazione degli ordini di pagamento avviene tramite “bonifici di importo rilevante” (BIR). Nell’ipotesi in cui non
sia possibile effettuare i pagamenti mediante bonifici di importo rilevante (BIR) perché le norme bancarie, in relazione
all’importo, non lo permettono, essi potranno essere eseguiti con la procedura del “Bonifico Urgente”.
Certificati Bianchi
I “Certificati Bianchi”, chiamati anche “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), attestano il conseguimento di risparmi
energetici attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. Vengono emessi dal Gestore del Mercato
Elettrico (GME) sulla base delle certificazioni dei risparmi ottenuti, il cui valore unitario equivale al risparmio di una
tonnellata equivalente di petrolio.
La promozione del “risparmio energetico” attraverso i “certificati bianchi” è stata prevista dai decreti ministeriali del
20 luglio 2004; l’Autorità ha definito le regole tecniche ed economiche per l’attuazione del meccanismo e ripartisce
annualmente gli obiettivi nazionali, crescenti nel tempo, tra i distributori di energia elettrica e gas naturale secondo i
criteri definiti dai decreti, da raggiungere attraverso la realizzazione d’interventi presso i consumatori finali (es.:
installazione di elettrodomestici o caldaie ad alta efficienza, interventi di isolamento termico degli edifici, interventi
per aumentare l’efficienza energetica di processi industriali, lampadine ad alta efficienza etc.).
Per dimostrare di aver raggiunto gli obblighi di risparmio energetico e non incorrere in sanzioni dell’Autorità, i
distributori devono consegnare annualmente all’Autorità un numero di titoli di efficienza energetica equivalente
all’obiettivo obbligatorio.
L’Autorità valuta i risparmi energetici conseguiti dai singoli interventi e autorizza il GME all’emissione dei certificati
bianchi. I TEE sono emessi dal Gestore del mercato elettrico (GME) a favore dei distributori, delle società controllate
dai distributori medesimi o a favore di società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO) con l’obiettivo di
certificare la riduzione dei consumi conseguita attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
L’esperienza italiana è la prima al mondo di applicazione di questo strumento di mercato alla promozione
dell’efficienza energetica negli usi finali.
Successivamente all’introduzione in Italia, la struttura del meccanismo e della relativa regolazione attuativa sono stati
oggetto di approfonditi studi e analisi da parte della Commissione Europea, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia e
di un numero crescente di Paesi, sia europei, sia extra-europei (Stati Uniti, Australia, Giappone, Corea).
Con la Direttiva 32/2006 la Commissione europea ha esplicitamente indicato i certificati bianchi come uno degli
strumenti che gli stati membri possono utilizzare per conseguire l’obiettivo di contenere i consumi energetici del 9% al
2016.
In Europa, ad oggi, solo la Francia ha introdotto un sistema simile a quello italiano, sebbene diverso per ambito di
applicazione e regolazione degli scambi (che sono solo bilaterali). Nel Regno Unito, invece, sono in vigore da molti anni
obblighi di risparmio energetico sulle società di vendita di energia elettrica e di gas naturale, nel quale gli scambi
bilaterali devono essere preventivamente autorizzati dal regolatore, mentre ultimamente il sistema TTE è stato
introdotto anche in Polonia.
Soggetti obbligati:
I soggetti sottoposti agli obiettivi di efficienza energetica sono:
• i distributori di energia elettrica che hanno più di 50.000 clienti allacciati alla propria rete;
• i distributori di gas naturale che hanno più di 50.000 clienti allacciati alla propria rete.
La soglia dei clienti allacciati non è riferita all'anno in corso ma al 31 dicembre di due anni prima. Ad esempio, i
soggetti obbligati per il 2008 sono quelli che al 31 dicembre del 2006 risultavano avere più di 50.000 utenti. Fino al
dicembre 2007, erano sottoposti alle obbligazioni solo i distributori con più di 100.000 clienti. Poiché tuttavia il
meccanismo, operativo dal 2005, stava ottenendo più successo di quanto ipotizzato (dunque circolavano più Certificati
Pisa Ambiente Innovazione - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa Pagina 27
di quelli necessari ai grandi distributori per far fronte ai propri impegni), è stato necessario allargare la base
dell'obbligo. A ciò ha provveduto il Dm 21 dicembre 2007, in pratica in vigore dall'inizio del 2008.
I soggetti obbligati possono scegliere di conseguire gli obiettivi di risparmio imposti attraverso:
• interventi di efficienza energetica da effettuarsi presso gli utenti finali;
• l'acquisto di Certificati Bianchi in numero pari al quantitativo di riduzione di energia imposto e non conseguito.
Il D.lgs. 115/2008 art. 7 dispone di stabilire nuovi obblighi di risparmio energetico per le società di vendita di energia al
dettaglio; tali obblighi dovranno essere definiti da specifici decreti attuativi non ancora pubblicati.
I primi diretti beneficiari dei Certificati Bianchi sono ovviamente i soggetti obbligati quando effettuano gli interventi di
efficienza energetica previsti dalla legge.
Ma non esisterebbe il meccanismo (e un mercato dei titoli ad esso connesso) se non ci fossero altri soggetti che
intervengono, cioè che possono ottenere gli incentivi e vendere i Certificati ai soggetti obbligati, qualora essi non siano
in grado di provvedere direttamente agli interventi.
Si tratta di operatori che devono comunque operare rispetto ad una base di consumo sufficiente ad ottenere risparmi
di almeno un TEP, definiti come "soggetti volontari" e sono precisati dal Dm 20 luglio 2004, modificato dal Dm 21
dicembre 2007.
I Soggetti volontari che possono beneficiare dei Certificati Bianchi
Sono soggetti volontari in grado di beneficiare dei Certificati Bianchi:
• i distributori di energia elettrica e gas naturale con meno di 50.000 clienti cioè i distributori autonomi, non
controllati dai grandi distributori, che tendenzialmente agiscono a livello locale;
• le società controllate da distributori di energia elettrica e gas naturale come le società costituite dai grandi
distributori (soggetti obbligati) che attraverso di esse realizzano gli interventi di efficienza energetica.
E' il caso, ad esempio, di Enel.sì o di A2A Calore & Servizi, entrambe società controllate da distributori di energia e che,
costituitesi come ESCo, si occupano di servizi, prodotti e soluzioni per il risparmio e l'efficienza energetica;
• i grandi utenti industriali e del terziario che sono obbligati alla nomina dell'Energy Manager;
• le società operanti nel settore dei servizi energetici, altrimenti dette ESCo (Energy Service Company).
Le ESCo
Il principale legame tra i consumi energetici dei cittadini (e delle piccole aziende) e il meccanismo incentivante dei
Certificati Bianchi è rappresentato dalle ESCo.
Queste strutture infatti creano le condizioni perché i vantaggi conferiti dal sistema dei Certificati possano ricadere
anche sul consumatore finale. E viceversa rendono possibile ad una più vasta base di consumatori di partecipare ad un
programma di miglioramento dell'efficienza energetica nei luoghi in cui vivono e lavorano.
Le ESCo sono società che operano nel campo dei servizi energetici come operatori economici, cioè come imprese che
ricavano profitti, promuovendo progetti per l'efficienza energetica. Quindi realizzano, finanziano e gestiscono
interventi per la riduzione del consumo di energia.
Le ESCo contattano l'utente finale (o vengono contattate da questo) per effettuare un intervento di efficienza
energetica. Ad esempio l'installazione di un impianto solare termico, di riscaldamento più efficiente, la coibentazione
del tetto, delle pareti, ecc.; altresì le ESCo effettuano l'investimento per la realizzazione del progetto e si assumono il
rischio del risultato; le ESCo stipulano con il cliente un contratto per la condivisione dei vantaggi che derivano dal
risparmio energetico conseguito. Da ciò conseguono una parte dei propri ricavi.
In pratica i clienti non anticipano denaro, ma si impegnano a corrispondere alla ESCO, per un periodo di anni stabilito,
un canone (che è generalmente inferiore alla bolletta energetica anteriore all'intervento).
Il mercato dei titoli
In alternativa agli interventi di risparmio energetico da realizzare in proprio presso i consumatori finali (anche con la
collaborazione di soggetti terzi), i distributori possono scegliere di soddisfare gli obblighi a loro carico acquistando, in
tutto o in parte, da terzi titoli di efficienza energetica attestanti il conseguimento di risparmi da parte di altri soggetti
(altri distributori o società operanti nel settore dei servizi energetici).
La compra-vendita di titoli avviene:
attraverso contratti bilaterali, con l’obbligo di comunicare al GME entro il quinto giorno di ogni mese la
contrattazione. Il GME successivamente pubblica in forma aggregata le quantità, il prezzo minimo, il prezzo
massimo e il prezzo medio ponderato per ciascuna tipologia di titolo scambiata attraverso i contratti bilaterali
registrati nel mese precedente,
tramite il mercato dei titoli di efficienza energetica, organizzato e gestito dal Gestore del Mercato Elettrico
sulla base di regole stabilite nel 2006 d’intesa con l’Autorità. È una sorta di vera e propria Borsa dei titoli di
efficienza energetica, che organizza sessioni di compravendita con cadenza settimanale.
Il contributo dalle tariffe.
L’Autorità determina ogni anno l’entità del contributo da erogare ai distributori per il conseguimento dei loro obblighi.
Il contributo è finanziato attraverso un piccolo prelievo dalle tariffe di distribuzione dell’energia elettrica e del gas,
stabilito dall’Autorità in modo da garantire che l’aggravio complessivo sulla bolletta energetica dei consumatori sia
sempre considerevolmente inferiore al beneficio economico complessivo derivante dall’attuazione del meccanismo
(da 6 a 12 volte). Il contributo contribuisce dunque alla realizzazione degli interventi presso i consumatori finali
riducendone il costo.
Per l'anno 2010 il contributo è pari a 92,22 € per ogni Tep risparmiata. Il contributo non viene corrisposto per i titoli di
tipo IV.
Il valore del contributo può essere modificato dall'Autorità secondo specifici criteri che tengono conto dell'evoluzione
del prezzo dell'energia elettrica, del gas e del gasolio utilizzato per il riscaldamento.
I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione diretta di progetti per l'efficienza energetica possono essere
sostenuti anche da finanziamenti comunitari, statali, regionali o locali: il contributo riconosciuto ai Certificati Bianchi,
infatti, è cumulabile con altri tipi di contributi pubblici.
Diritti, obblighi, controllo
L'impostazione dei Certificati Bianchi è basata su:
• l'obbligo da parte dei grandi distributori di energia di effettuare interventi presso i propri clienti che portino a
risultati di miglioramento delle tecnologie e di risparmio energetico, in quote definite dalla legge. Alle quote di
efficienza energetica ottenuta corrispondono pari Certificati Bianchi (uno ogni TEP risparmiato). Se le quantità
ottenute sono inferiori a quelle imposte, i soggetti obbligati devono acquistare da altri operatori i Certificati mancanti.
• il diritto degli operatori che attuano interventi di efficienza energetica (i grandi distributori e altri soggetti) di
ricevere dal Gestore dei Mercati Energetici i Certificati che attestano il risparmio conseguito;
• la negoziabilità dei Certificati Bianchi secondo formule regolate;
• il controllo tecnico del sistema da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) e il controllo del mercato
dei Certificati da parte del Gestore dei Mercati Energetici (GME).
All'obbligo di cui devono farsi carico i distributori, corrisponde un parziale "rimborso spese": per ogni Tep di risparmio
ottenuto viene riconosciuto ai grandi distributori un contributo fisso in denaro.
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Tutti i soggetti implicati nel meccanismo sono inseriti nel Registro elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica, presso
il GME, che ne controlla le partite a credito e a debito. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Autorità per l'Energia Elettrica e
il Gas verifica la posizione di ciascun soggetto obbligato e, in caso di mancata ottemperanza, applica delle sanzioni.
Tipologie di Certificati Bianchi
Esistono nel mercato tre tipologie di titoli, a seconda degli interventi di efficienza energetica che vengono effettuati:
• Titoli di tipo I, che certificano il conseguimento di risparmi di energia attraverso una riduzione dei consumi di
energia elettrica;
• Titoli di tipo II, che certificano il conseguimento di risparmi di energia attraverso una riduzione dei consumi di gas
naturale,
• Titoli di tipo III, che certificano il conseguimento di risparmi di energia attraverso una riduzione dei consumi di altri
combustibili fossili,( con il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 viene accorpato con la tipologia III);
• Titoli di tipo IV, che certificano il conseguimento di risparmi di energia attraverso una riduzione dei consumi di altri
combustibili fossili utilizzati per l’autotrazione.
In termini di commercializzazione le diverse tipologie sono quotate separatamente e, a seconda dell'incontro tra
domanda e offerta, possono avere prezzi diversi.
La "bancabilità dei titoli" consente la scelta del modo e del momento migliore dell'utilizzo o della vendita fino al 2013
dei TTE. Tuttavia i soggetti obbligati sono tenuti a coprire almeno il 60% degli obiettivi di ogni esercizio con titoli riferiti
allo stesso anno.
Gli obiettivi di riduzione
Ai soggetti obbligati sono imposti specifiche soglie di risparmio energetico sulla base di obiettivi nazionali, attualmente
definiti fino al 2012. Questi vengono poi ripartiti tra i diversi distributori obbligati proporzionalmente alla quantità di
energia da essi distribuita rispetto al totale.
Entro una data disposta dall'Autorità (in genere tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre di ogni anno), i soggetti
obbligati sono tenuti a comunicare all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, tramite autocertificazione:
• i volumi di gas ed elettricità distribuiti al 31 dicembre dell'anno precedente;
• il numero dei clienti allacciati al 31 dicembre dell'anno precedente;
L'Autorità può così effettuare la ripartizione e assegnare gli obiettivi specifici ad ogni distributore per l'anno
successivo.
Gli obiettivi di risparmio dei singoli soggetti obbligati sono pubblicati nel sito dell'Autorità .
Obiettivi energia elettrica
Il Dm 20 luglio 2004 e il Dm 21 dicembre 2007, che lo integra e lo aggiorna, stabiliscono gli obiettivi nazionali di
risparmio (milioni di Tep /anno), espressi in modo cumulato.
In pratica, il risultato da conseguire in un anno va ad aggiungersi a quello conseguito negli anni precedenti.
Gli obiettivi stabiliti dai decreti:
Anno
Obiettivo
anno
(Mtep)
Obiettivo
cumulato
(Mtep)
2005 0,10 0,10
2006 0,10 0,20
2007 0,20 0,40
2008 0,80 1,20
2009 0,60 1,80
2010 0,60 2,40
2011 0,70 3,10
2012 0,40 3,50
Obiettivi gas
Anche nel caso del consumo di gas gli obiettivi nazionali di risparmio sono espressi in modo cumulato.
Gli obiettivi stabiliti dai decreti:
Anno
Obiettivo
anno
(Mtep)
Obiettivo
cumulato
(Mtep)
2005 0,10 0,10
2006 0,10 0,20
2007 0,20 0,40
2008 0,60 1,00
2009 0,40 1,40
2010 0,50 1,90
2011 0,30 2,20
2012 0,30 2,50
I risultati finora conseguiti
A poco più di tre anni dall'avvio del meccanismo, gli obiettivi nazionali risultano ampiamente superati. Infatti,
considerando complessivamente le riduzioni di energia elettrica e gas, a luglio 2008 erano stati risparmiati 2 milioni di
TEP, contro un obiettivo totale di 0,8 milioni a fine 2007.
I due milioni di TEP risparmiati, secondo le stime dell'Autorità, equivalgono al consumo domestico annuo di una città
come Roma, di 2,7 milioni di abitanti.
Questa è una delle ragioni che, a fine 2007, ha portato ad allargare la base dei distributori sottoposti ad obiettivi di
efficienza energetica.
La scelta del progetto
Gli interventi di efficienza energetica ammessi al rilascio dei Certificati Bianchi sono descritti in modo dettagliato negli
allegati 1 dei due Decreti ministeriali 20 luglio 2004 (sono infatti stati emanati due Dm con la stessa data): il decreto
elettrico ed il decreto gas.
Nell’allegato 1 al decreto elettrico, le tipologie di interventi ammissibili sono distinte in “interventi di riduzione dei
consumi di energia elettrica” (tabella A) e “altri interventi” (tabella B).
Nell’allegato 1 al decreto gas invece, le tipologie di interventi ammissibili sono distinte in “interventi di riduzione dei
consumi di gas naturale” (tabella A) e “altri interventi” (tabella B).
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Allegato 1 decreto elettrico
Tabella A: interventi di riduzione dei consumi di energia elettrica
Nella tabella A sono elencate 8 tipologie di intervento. Alcune sono strettamente connesse ai consumi elettrici dalla
rete (dal rifasamento presso l’utenza finale, ai motori elettrici, ai sistemi per l’illuminazione, alle apparecchiature a
basso consumo in stand-by, alla sostituzione di scalda-acqua elettrici, alla sostituzione di elettrodomestici e
apparecchiature per l’ufficio con prodotti a più alta efficienza).
Altre sono più generali: ad esempio negli interventi per la riduzione della domanda di energia elettrica per il
condizionamento sono compresi l’isolamento termico degli edifici, i vetri selettivi, le pompe di calore e le applicazioni
delle tecniche dell’architettura bioclimatica e del raffrescamento passivo. E per la riduzione dei consumi elettrici per
usi termici si fa riferimento all’installazione di sistemi per la “riduzione delle esigenze di acqua calda”, dunque i
pannelli solari termici.
Tabella B: altri interventi
Nella tabella B sono elencate 6 tipologie di intervento. Una è molto generale: interventi per la sostituzione di
dispositivi esistenti con altri a più elevata efficienza. Una si riferisce ancora alla climatizzazione degli ambienti con
l’introduzione di sistemi più efficienti delle fonti non rinnovabili (cogenerazione, teleriscaldamento, celle combustibili
ecc., ma anche isolamento termico degli edifici). Una è dedicata specificamente alla valorizzazione delle fonti
rinnovabili presso l’utente finale (impianti a biomassa, pannelli solari termici, geotermia).
La penultima tipologia di intervento è relativa alle iniziative per la diffusione dei veicoli elettrici e a gas naturale. E
l’ultima, alle campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione degli utenti finali rispetto ai consumi
energetici: ai progetti che comprendono campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione dei clienti finali
che hanno aderito al progetto verrà riconosciuto un risparmio addizionale pari al 5% sul totale dei risparmi conseguiti.
Allegato 1 decreto gas
Tabella A: interventi di riduzione dei consumi di gas
Nella tabella A sono elencate 4 tipologie di intervento.
Una è molto generale: interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti per la combustione delle fonti energetiche
non rinnovabili con altri a più elevata efficienza. Una si riferisce alla riduzione dei consumi di gas per usi termici
attraverso l’installazione di sistemi e prodotti per la produzione di acqua calda. Una si riferisce alla climatizzazione
degli ambienti con l’introduzione di sistemi più efficienti delle fonti non rinnovabili (isolamento termico degli edifici,
interventi per l’installazione di vetri selettivi, protezioni solari esterne, cogenerazione, teleriscaldamento, celle
combustibili ecc.,). Una è dedicata specificamente alla valorizzazione delle fonti rinnovabili presso l’utente finale
(impianti a biomassa, pannelli solari termici, geotermia).
Tabella B: altri interventi
Nella tabella B sono elencate 11 tipologie di intervento.
Una si riferisce ai recuperi di energia sulla rete del gas. Alcune sono strettamente connesse ai consumi elettrici dalla
rete (dal rifasamento presso l’utenza finale, ai motori elettrici, ai sistemi per l’illuminazione, alle apparecchiature a
basso consumo in stand-by, alla sostituzione di scalda-acqua elettrici con dispositivi alimentati a gas, alla sostituzione
di elettrodomestici e apparecchiature per l’ufficio con prodotti a più alta efficienza).
Altre sono più generali: ad esempio negli interventi per la riduzione della domanda di energia elettrica per il
condizionamento sono compresi l’isolamento termico degli edifici, i vetri selettivi, le pompe di calore e le applicazioni
delle tecniche dell’architettura bioclimatica e del raffrescamento passivo. E per la riduzione dei consumi elettrici per
usi termici si fa riferimento all’installazione di sistemi per la “riduzione delle esigenze di acqua calda”, dunque i
pannelli solari termici.
La penultima tipologia di intervento è relativa alle campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione degli
utenti finali rispetto ai consumi energetici: ai progetti che comprendono campagne di informazione, formazione e
sensibilizzazione dei clienti finali che hanno aderito al progetto verrà riconosciuto un risparmio addizionale pari al 5%
sul totale dei risparmi conseguiti. E l’ultima, alle iniziative per la diffusione dei veicoli elettrici e a gas naturale.
La scelta del progetto rispetto ai metodi di valutazione
Esistono tre metodi di valutazione secondo la normativa per la scelta del progetto:
Valutazione standardizzata
I metodi di valutazione standardizzata si basano sulla definizione del risparmio medio ottenibile per ogni unità fisica di
riferimento del progetto. Si riferiscono, in pratica, ad alcune tipologie di intervento ripetibili su larga scala (il cui
esempio più evidente è quello della sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle fluorescenti compatte).
Questi metodi consentono di ridurre al minimo i requisiti della preparazione dei progetti, poiché si basano su "schede"
predisposte dall'Autorità dell'Energia elettrica e il gas.
Valutazione a consuntivo
I metodi di valutazione a consuntivo sono basati sulla misura dei consumi prima e dopo l'intervento, secondo piani di
monitoraggio energetico. Si applicano alle tipologie di progetti per le quali non sono disponibili metodi di valutazione
standardizzata.
Metodi di valutazione analitica
I metodi di valutazione analitica sono basati su alcuni parametri di utilizzo (ad esempio: ore di utilizzo, fattore di carico
medio, ecc) e su algoritmi predefiniti di calcolo dei risparmi di energia primaria. Tali valori vengono registrati nel corso
della vita del progetto con apposita strumentazione di misura.
Il principio di addizionalità
I risparmi conseguibili con ciascun intervento sono calcolati tenendo conto del "principio di addizionalità": in pratica
viene premiato solo il risparmio che l'intervento "aggiunge" rispetto alle tecnologie medie di uso già comune in quel
settore. In altre parole, i Certificati Bianchi incentivano solo la quota di risparmio che si ottiene installando
apparecchiature più efficienti rispetto a quelle che il normale sviluppo tecnologico avrebbe prodotto di per sé.
Iter
L'iter progetto/verifica/rilascio/commercializzazione
Una volta definito il progetto di intervento, esso deve essere sottoposto per approvazione all’Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas.
Il ruolo del gestore dei mercati energetici
Dopo aver verificato e certificato i risparmi, l'Autorità dà mandato al Gestore dei Mercati Energetici di emettere i titoli
a favore degli aventi diritto.
Il Gestore dei Mercati Energetici (GME) è una società per azioni controllata al 100% dal Gestore dei Servizi Energetici
(GSE), a sua volta controllata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al Gestore del Mercati Energetici è
affidata l'organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico, nonché del mercato dei Certificati Bianchi e
dei Certificati Verdi.
Presso il Gestore è operante un Registro dei TEE elettronico, al quale sono tenuti a iscriversi sia i soggetti obbligati che
i soggetti volontari. Ad ogni utente registrato viene assegnato un “conto proprietà” di natura elettronica, dove
vengono "depositati" i titoli corrispondenti ai risparmi verificati e certificati dall'Autorità.
La cadenza temporale secondo cui vengono rilasciati i Certificati varia a seconda che si tratti di:
● progetti standardizzati (rilascio semestrale)
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● progetti analitici (rilascio semestrale)
● progetti a consuntivo (il rilascio segue i tempi di presentazione delle richieste di verifica indicate nel programma
approvato dall'Autorità o da un soggetto da essa delegato)
Entro 60 giorni dalla ricezione della prima richiesta di verifica e certificazione dei risparmi, e in caso di esito positivo,
l'Autorità dà mandato al Gestore dei Mercati Energetici di emettere il numero di Certificati Bianchi corrispondenti al
risparmio conseguito in favore dei soggetti titolari dei progetti.
I Certificati vengono emessi con cadenze regolari per tutto il periodo di vita utile del progetto, in genere 5 anni. La
modalità delle cadenza varia a seconda della metodologia di valutazione adottata:
● per i progetti a valutazione standardizzata e analitica i Certificati vengono rilasciati ogni semestre, in numero pari al
risparmio generato in quel semestre dalle apparecchiature installate
● per i progetti a valutazione a consuntivo, i tempi mutano a seconda dell'intervento di riferimento, ma anche in
questi casi viene garantita la possibilità di ottenere i Certificati con cadenza regolare in modo da agevolarne la
commercializzazione e la consegna da parte dei soggetti obbligati
Mercato dei TEE, contratti bilaterali, corrispettivi al GME
I Certificati Bianchi possono essere commercializzati nel mercato dei TEE, gestito dal GME, oppure in via privata,
attraverso accordi bilaterali.
Per commercializzare i titoli sul mercato dedicato, è necessario ottenere la qualifica di operatore del mercato.
I passi necessari sono:
1. Iscrizione al registro dei TEE
L'iscrizione va effettuata compilando il modello di domanda di iscrizione al registro dei TEE presente sul sito del
Gestore (vedi menu di destra voce "Iscrizione Registro TEE"). Una volta compilata, la domanda va stampata e inviata al
seguente indirizzo:
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A
Gestione Mercati per l’Ambiente
Viale M.llo Pilsudski, 92
00197 Roma
Inoltre occorre pagare la quota annuale di iscrizione al registro per un importo pari a 360,00 € (300,00 € + iva) con
bonifico a favore del Gestore del Mercato Elettrico presso:
INTESA SANPAOLO Agenzia 29 VIA Ruggero Giovannelli, 2/A 00198 - ROMA c/c n. 100000004564
ABI 03069 CAB 03227
CIN L BBAN L0306903227100000004564 IBAN IT85 L0306903227100000004564
Il GME, ricevuta la domanda di iscrizione al Registro, verifica la correttezza dei dati e l'avvenuto pagamento dei
corrispettivi dovuti.
Dopodiché invia al "Referente Comunicazioni" indicato sulla domanda una lettera in cui conferma l'avvenuto iscrizione
al Registro, comunicando il "Codice operatore" e il "Codice Conto Proprietà".
2. Presentazione della domanda di ammissione al mercato
Il modello della domanda di ammissione è scaricabile dal sito del Gestore.
Una volta compilata e stampata, la domanda va inviata al Gestore al medesimo indirizzo su riportato.
Alla domanda di ammissione è necessario allegare una documentazione specifica che accerti il possesso dei seguenti
requisiti, senza i quali non è possibile ottenere la qualifica di operatore di mercato:
a) i requisiti di capacità: cioè una comprovata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi informatici e dei
relativi sistemi di sicurezza; oppure presenza di collaboratori o dipendenti che abbiano queste capacità;
b) i requisiti di onorabilità: nessuna condanna per reati quali aggiotaggio, delitti contro l'inviolabilità della segretezza
delle comunicazioni informatiche o telematiche.
3. Sottoscrizione del contratto di adesione
Il modello di contratto di adesione è scaricabile dal sito del Gestore (vedi "Contratto di adesione" nel menu di destra).
Anch'esso, una volta compilato e stampato va inviato al medesimo indirizzo sopra riportato.
Una volta verificata la correttezza della documentazione inviata ed entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di
ammissione, il Gestore assegna all'interessato la qualifica di operatore del mercato dei TEE.
Il funzionamento del mercato dei TEE
Ottenuta la qualifica di operatore di mercato, è possibile effettuare le compravendite di titoli sul mercato organizzato,
che tiene una sessione ogni martedì mediamente una volta alla settimana.
Le sessioni sono organizzate in book di negoziazione: il sistema telematico apre dei prospetti video in cui appare
l'insieme delle proposte di acquisto e vendita che gli operatori hanno inserito nel sistema informatico.
Per ciascuna tipologia di titolo è previsto un book di negoziazione diverso:
• book di negoziazione per i titoli di tipo I
• book di negoziazione per i titoli di tipo II
• book di negoziazione per i titoli di tipo III
Nota bene: per i titoli di tipo IV (vedi punto in questo sito la sezione "Certificati Bianchi") non esiste al momento un
book di negoziazione
Le proposte di acquisto e vendita dei titoli vengono inserite nel sistema informatico con una modalità definita di
"contrattazione continua": quando la sessione di mercato si apre, gli operatori non hanno un termine di scadenza per
la presentazione delle offerte di vendita e acquisto, ma possono inserire le proposte durante tutta la durata della
sessione.
Durante la sessione di contrattazione, dunque, gli operatori inseriscono nel book di negoziazione le loro proposte,
indicando la tipologia dei titolo che vogliono acquistare o vendere, la quantità ed eventualmente il prezzo a cui
intendono acquistare o vendere il singolo titolo.
Prezzi
Il prezzo a cui si è disposti a vendere o acquistare può essere dichiarato o meno, a seconda della modalità di
contrattazione di cui si intende avvalersi, e cioè:
• con limite di prezzo: l'operatore dichiara il prezzo massimo a cui è disposto a comprare o a vendere; il sistema
informatico ne tiene conto e abbinerà le offerte dell'operatore solo con offerte che hanno prezzi uguali o inferiori a
quello indicato come massimo;
• a mercato: l'operatore è disposto a comprare o vendere al miglior prezzo disponibile; il sistema terrà conto solo
della quantità che si vogliono trattare e abbinerà l'offerte a quella che, al momento dell'inserimento della proposta, ha
il miglior prezzo.
Man mano che il sistema informatico riceve le proposte di acquisto o vendita, le ordina nei book di negoziazione in
base al miglior prezzo di acquisto e vendita. A parità di prezzo, viene seguito un ordine temporale: la proposta ad
essere visualizzata per prima è quella inserita per prima.
Conclusa la contrattazione, il sistema cancella automaticamente le proposte oggetto di contrattazione, che non
saranno più visibili.
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Pagamento e trasferimento dei titoli
A tutela dei venditori, il Gestore chiede all'acquirente un anticipo: prima dell'avvio delle contrattazioni, gli operatori
devono versare una somma di garanzia, fissata dal GME a 30 €, per ciascun titolo che intendono acquistare.
Entro le 24 ore dopo il termine di ogni sessione, il Gestore confronta l'importo dell'anticipo versato con l'importo che
l'acquirente deve pagare per le contrattazioni concluse e comunica agli interessati il saldo da versare.
Se l'importo da pagare è inferiore all'anticipo, il Gestore provvede al rimborso. Se l'importo è superiore, l'acquirente
versa la differenza all'operatore o agli operatori da cui ha comperato i titoli.
Il versamento deve essere effettuato entro 2 giorni dalla comunicazione del Gestore, avendo cura di inviare al Gestore
via fax una copia dell'attestazione di avvenuto pagamento.
Una volta effettuato il pagamento, il Gestore trasferisce i titoli venduti dal Conto proprietà del venditore al Conto
proprietà dell'acquirente.
Allo scadere dei due giorni dalla comunicazione, in caso di mancato pagamento, il Gestore non trasferisce i titoli
all'acquirente e trattiene l'anticipo, che sarà versato al venditore come forma di risarcimento per la mancata vendita.
I contratti bilaterali
I titoli possono essere scambiati anche al di fuori del mercato organizzato, attraverso i cosiddetti contratti bilaterali.
Essi sono di natura privata, con regole decise dai contraenti. Nessuna tutela è prevista, da parte del Gestore, per gli
acquirenti che adottano questo sistema di commercializzazione dei titoli.
Ma anche per l'acquisto e la vendita dei titoli attraverso i contratti bilaterali occorre:
• iscriversi al Registro dei TEE;
• comunicare al GME i prezzi e le quantità dei titoli scambiati attraverso i contratti bilaterali.
Per garantire trasparenza al mercato dei TEE, il quinto giorno di ogni mese, il Gestore pubblica in forma aggregata le
quantità, il prezzo minimo, il prezzo massimo e il prezzo medio ponderato per ciascuna tipologia di titolo scambiata
attraverso i contratti bilaterali registrati nel mese precedente.
Il corrispettivo per il GME
Oltre alla cifra di 300 € annui da versare per l'iscrizione al Registro dei TEE, a fronte dei servizi forniti, chi acquista e
vende i Certificati Bianchi deve corrispondere al Gestore un corrispettivo in denaro per ogni titolo commercializzato
(sia che sia stato scambiato sul mercato organizzato che attraverso negoziazioni bilaterali).
L'ammontare del corrispettivo è definito annualmente dal Gestore e viene comunicato entro il 31 dicembre di ogni
anno per l'anno successivo. Per il 2009 esso corrisponde a 20 centesimi di € per ogni titolo scambiato.
Fonti:
Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it
Gestore Mercati Energetici www.mercatoelettrico.org
Gestore Servizi Energetici www.gse.it
NextVille Efficienza Energetica ed Energie RInnovabili www.nextville.it