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La riforma della Magistratura Laica non può più attendere
Prof. avv. Giuseppe Chiaia Noya
1
A.I.G.A
2^ Conferenza Nazionale sulla Magistratura Onoraria
Honoris causa ?
Padova 8 aprile 2011
La riforma della Magistratura Laica non può più attendere12
(testo provvisorio)
prof. avv. Giuseppe Chiaia Noya
Commissione Magistratura Onoraria O.U.A.
1 Alcuni dati contenuti nel testo, sono stati già riportati in, G. Chiaia Noya, La Magistratura onoraria: Ordinamento
attuale e prospettive di riforma, in Piazzetta Monte, 2007, 10; ID La Magistratura non togata: funzione, competenze,
reclutamento, formazione e status, in http://www.oua.it/seminari_XXIX_congresso/doc/ magistratu-
ra%20non%20togata%20seminario%20Caltagirone%201%203%2008.doc; ID, La magistratura laica, in L’Avvocatura
soggetto costituzionale nella giurisdizione, Ciuffa editore, Roma, 2010, 134; ID, La Magistratura laica, in Rassegna di
diritto Civile, 4.10. 2 Il termine “Magistratura Laica” è stato coniato a seguito di un incontro della delegazione O.U.A. con S.E. il Presiden-
te della Repubblica.
Detto termine può piacere o no, ma ciò non deve condizionare l’esame del merito della proposta di riforma che, eviden-
temente, tende a creare un’unica categoria di giudici diversi da quelli ordinari più simile ai Giudici di Pace che non agli
altri attuali Magistrati Onorari. Per il raggiungimento di tale fine ben si potrebbe prendere in considerazione la possibili-
tà di far confluire i Magistrati Onorari nei Giudici di Pace o viceversa.
Sicuramente i più sono concordi nel ritenere oramai superato il termine onorario, ma non è facile individuare un termine
che sia condiviso da tutti.
La riforma della Magistratura Laica non può più attendere
Prof. avv. Giuseppe Chiaia Noya
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Il sistema giustizia italiano, soprattutto negli ultimi anni, non brilla per effi-
cienza.
Lo dimostrano le numerose condanne dell’Italia da parte della Corte Euro-
pea dei Diritti dell’Uomo, le altrettanto numerose condanne ai sensi della cd. leg-
ge Pinto ed il giudizio di disvalore che spesso viene rivolto al nostro sistema da
parte di altri paesi europei3.
Una delle cause di tale stato “comatoso” del sistema giustizia è sicuramente
l’esiguo numero di Magistrati: basti pensare che nel 1865 in Italia vi era una po-
polazione di 27.000.000 di abitanti, una giustizia amministrata da 4021 Magistrati
togati, 80.000 giudizi civili e 49.000 giudizi penali. Quindi i giudizi pendenti era-
no meno di 40 per Magistrato.
Oramai da anni, a fronte di una popolazione raddoppiata, abbiamo circa
5.500.000 giudizi civili pendenti ed un numero altrettanto rilevante di procedi-
menti penali4.
Nel medesimo periodo il numero di avvocati è cresciuto in maniera espo-
nenziale raggiungendo circa quota 240.000, mentre quello dei Magistrati togati è
poco più che raddoppiato.
Il rapporto processi\Magistrati è quindi, oggi, di circa 1000\1, 25 volte il
numero di processi per Magistrato rispetto al 1865. Stessa situazione per il perso-
nale amministrativo. Inoltre, sono stati ridotti considerevolmente i capitoli di spe-
3 Ultimamente la ANM di Bari ha denunziato, nuovamente, la carenza degli organici di Bari, circostanza peraltro già
oggetto di una conferenza stampa a cui hanno partecipato Magistrati ed Avvocati, ed ha precisato che in quindici mesi
per i ritardi accumulati nel distretto di Bari lo Stato è stato condannato a pagare oltre 700.000,00. Considerando che tale
importo si riferisce appena a 107 richieste di risarcimento, mentre negli ultimi quindici mesi ne sono state avanzate ben
386, si ha la dimensione del fenomeno.
Negli altri distretti la situazione, purtroppo, non è migliore.
Vengono meno, quindi, tutte le considerazioni che i più fanno in ordine al costo della riforma auspicata dall’Avvocatura
Italiana. Sicuramente è meno dispendioso assumere nuovo personale che pagare ingenti risarcimenti. E, soprattutto, lo
Stato e chi lo rappresenta non dovrebbe limitarsi a sostenere che una simile riforma non possa essere approvata solo per
ragioni economiche.
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sa per la Giustizia e quindi c’è da temere che il futuro sia meno roseo del presen-
te5.
Questa situazione disastrosa in cui versa l’apparato giustizia italiano ha fa-
vorito (o meglio, ha posto le basi per giustificare) una legislazione di emergenza
che sembra aver volutamente ignorato le giuste istanze degli addetti ai lavori pre-
ferendo delle soluzioni tampone e non un disegno organico.
Ciò ha portato il numero dei Magistrati onorari ad un numero superiore ri-
spetto a quello dei Magistrati togati, in quantomeno apparente contrasto con quan-
to disposto dalla carta Costituzionale. L’art. 106 della Costituzione, infatti, così
recita:
“Le nomine dei Magistrati hanno luogo per concorso;
la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
Magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli6.
Omissis”
La regola, quindi, dovrebbe essere la nomina di Magistrati professionisti a
seguito di concorso, l’eccezione dovrebbe essere la nomina, anche elettiva, di
Magistrati onorari7.
4 Il Ministro della Giustizia, On.le Angelino Alfano, ha dato atto della circostanza che nel 2010 ci sarebbe stata per la
prima volta un’inversione di ritta, con un decremento del 4% dei procedimenti civili pendenti. 5 A fronte di tale contrazione delle risorse riservate alla giustizia ricordiamo la promessa dell’ex ministro Mastella, che
aveva previsto una durata dei processi massima di cinque anni (due anni per il primo grado, due anni per il secondo ed
un anno per il giudizio dinanzi la Suprema Corte). Inoltre, questo atteggiamento dello Stato non comporta neanche un
vero risparmio in quanto .a fronte delle somme non stanziate per il potenziamento del sistema giustizia vi sono le ingen-
ti somme che lo Stato versa a titolo risarcitorio per l’eccessiva durata dei processi.
Nel corso del suo discorso al Congresso dell’Avvocatura di Bologna, il Ministro della Giustizia, avv. Angelino
Alfano, ha dichiarato che a breve il suo ministero avrebbe avuto a disposizione fondi aggiuntivi (provenienti dal recupe-
ro dei fondi già destinati e giacenti presso la Posta e presso le banche e da i beni confiscati).
Purtroppo siamo rimasti delusi ed i fondi, invece di aumentare, sono diminuiti. Ne è prova l’ennesimo attacco al sistema
giustizia contenuto nella manovra fiscale.
6 Nel recente disegno di legge costituzionale del 10 marzo 2011, cd. Riforma della Giustizia, si prevede la soppressione
delle parole: “per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”, nel secondo comma dell’art. 106 della Carta Costituzio-
nale. Ove approvata, tale modifica, consentirebbe l’accesso del magistrato Onorario anche ai collegi giudicanti. Cfr.
http://www.avvocatiediritto.com/la-tua-liberta/disegno-di-legge-costituzionale-10-marzo-2011-riforma-della-
giustizia.html
7 Invero, l’art. 116 della Costituzione contempla la giustizia di pace, sia pure all’esclusivo fine di devolverne
l’organizzazione alle Regioni.
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La realtà, invece, è che in Italia, come già detto, il numero dei Magistrati
onorari è quasi pari a quello dei Magistrati ordinari.
Infatti, su un organico complessivo di 22.007 Magistrati (di cui i posti co-
perti globalmente sono 16.372), 11.856 sono onorari (di cui i posti coperti sono
7.511, compresi 24 esperti di tribunale non presenti in organico) e 10.151 sono
ordinari (di cui i posti coperti sono 8885, compresi 171 Magistrati fuori ruolo e
267 Uditori giudiziari senza funzioni)8.
La Magistratura Onoraria, quindi, oggi svolge un ruolo insostituibile occu-
pandosi di circa metà del contenzioso totale.
Poiché è evidente l’insufficienza dei Magistrati in servizio ad assolvere a
tutte le funzioni assegnate, servirebbero 22.000\25.000 Magistrati “stabili”, in
modo da poter arrivare ad un cd. indice di ricambio ben superiore al 100% e quin-
di ad una definizione di un numero di procedimenti superiore a quello delle so-
pravvenienze, in modo da eliminare l’arretrato in un tempo ragionevole9.
L'avvocatura da sempre ritiene che lo stato debba garantire un processo affidato a giudici ordinari che sia non
solo giusto ma anche rapido, per rispondere alla sete di giustizia del cittadino. L'Avvocatura, peraltro, come sempre,
dinanzi al comportamento omissivo dello Stato che non ha ritenuto di adeguare l'organico della Magistratura Ordinaria,
suo malgrado e nell'esclusivo interesse del cittadino e della società, ha preso atto della situazione e, di fatto, ha consen-
tito il funzionamento del sistema giustizia fornendo migliaia avvocati che sono divenuti giudici onorari. 8 I dati, aggiornati al 31 marzo 2011, sono stati estratti dal sito del CSM: www.csm.it.
9 Il Ministro della Giustizia, invece, sembra aver puntato tutto sulla Mediaconciliazione e su una riedizione delle cd.
sezioni stralcio.
Come noto, l’OUA, unitamente all’intera Avvocatura, sta portando avanti una battaglia contro la media conci-
liazione e ne sostiene l’incostituzionalità per i seguenti motivi brillantemente riassunti dall’avv. Nino Di Muro nel suo
notiziario:
Perchè l'art. 5 del D.Lgs. 28/10 configura il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della doman-
da giudiziaria, precludendo di fatto l'accesso immediato alla giustizia, contrariamente a quanto disposto dall'art. 60 della
legge delega 69/09, secondo cui la mediazione andava realizzata, "senza precludere l'accesso alla giustizia" (violazione
artt. 76 e 77 Cost.);
Perchè nell'art. 16 e nell'intero capo dedicato agli "Organismi di mediazione", non vi è traccia di criteri o parametri volti
a selezionare gli organismi, in contrasto con la legge delega che, all'art. 60, in consonanza con la direttiva europea
2008/52/CE, richiede che la introduzione di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie venga attuata mediante
la individuazione di organismi "professionali" e "indipendenti" (violazione artt. 24, 76 e 77 Cost.);
Perchè con il combinato disposto dell'art. 5 d.lgs. 28/10 e 16 D.M. 180/10, disponendosi che la mediazione è non solo
obbligatoria ma anche onerosa, subordina l'accesso al giudice al pagamento a soggetti terzi di una somma di danaro, che
non è qualificabile nè come tributo giudiziario, nè come cauzione (violazione art. 24 Cost.).
Perchè non prevede l'obbligatorietà dell'assistenza del difensore e, da un canto, introduce all'art. 8 d.lgs. 28/2010 la pre-
visione secondo cui il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione al procedimento senza
giustificati motivi ex art. 116 cpc, dall'altro, determina una ingiusta sperequazione fra chi può permettersi il difensore e
chi - attesa la non obbligatorietà della difesa tecnica- non può nemmeno usufruire del patrocinio a spese dello Stato
(violazione artt. 24, 76 Cost.);
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Questa necessità può e deve essere soddisfatta nel modo migliore, senza
provvedimenti eccezionali ed apparentemente giustificati dall’emergenza.
Il cittadino ha diritto ad una giustizia non solo rapida, ma anche equa ed ef-
ficace e gestita da professionisti preparati10
.
Ha anche il diritto morale e “politico” di avere un legislatore che la conside-
ri quale un bene primario da gestire, e non alla stregua di una emergenza da fron-
teggiare e da risolvere in maniera “asettica”, senza la visione “dell’individuo” al
centro del problema.
L’Avvocatura da sempre nutre perplessità non sulla Magistratura onoraria,
ma sul modo in cui la stessa viene – sempre in regime di voluta emergenza – or-
ganizzata.
In un disegno di quella che potrebbe essere la Magistratura ideale del doma-
ni dovrebbero esistere solo Magistrati nominati dopo aver vinto un concorso.
Ciò non perché il vincere un concorso costituisca una certezza non opinabi-
le in ordine alla preparazione ed all’idoneità a ricoprire un ruolo importante e de-
Perchè prevedendo la possibilità di proposta conciliativa da parte del mediatore ed eventuali conseguenze pregiudizie-
voli per la parte che la rifiuti, pone ostacoli psicologici e pratici all'effettivo accesso alla giustizia, in contrasto con l'art.
60 della legge delega (violazione artt. 24, 76, 77 Cost.);
Perchè pone su piani diversi attore e convenuto. Infatti, non solo prevede un diverso trattamento fra chi intende proporre
una domanda principale e chi, invece, propone una domanda riconvenzionale; ma, imponendolo all'attore, consente
espressamente al convenuto di non aderire alla mediazione (violazione art. 3 Cost.);
Perchè l'assenza di norme dirette a realizzare un meccanismo oggettivo e predeterminato per l'assegnazione delle prati-
che, analogo al sistema tabellare dei magistrati, rischia di compromettere l'indipendenza e la terzietà del mediatore, at-
tribuendo un potere gestionale inammissibile all'organismo (violazione artt. 24, 76 e 77 Cost.).
Tra l’altro, ammesso e non concesso che con la media conciliazione lo Stato riesca effettivamente ad indurre
un congruo numero di cittadini a transigere prima del giudizio, comunque avrebbe riversato il costo di tale operazione
(che può arrivare a 9.200,00 €) sul cittadino costretto, per l’appunto, per non attendere anni ed anni per una sentenza, a
sostenere un esborso aggiuntivo.
D’altra parte, se lo Stato effettivamente non ha i mezzi per implementare le somme a disposizione del sistema
giustizia, a parità di maggior costi per il cittadino, avrebbe potuto destinare tali nuove entrate (stimate in circa 1 miliar-
do di euro ad anno, cfr. Il Sole 24 ore, 3 maggio 2010, pag. 5) per adeguare l’organico della Magistratura Ordinaria o
per un dignitoso trattamento economico e previdenziale dei Magistrati Onorari.
A tal proposito, mal si comprende il motivo per cui i media conciliatori debbano usufruire di un trattamento di
favore rispetto ai Magistrati onorari: mi riferisco, a tacer d’altro, ai compensi ben superiori, al sistema di reclutamento,
alla mancata previsione dell’incompatibilità con l’esercizio della professione forense quantomeno nel distretto, etc.
10
Nell’inchiesta de Il Sole 24 ore, del 6 aprile 2011, pag. 13, il danno provocato alle imprese dal malfunzionamento
della giustizia è stato valutato 2,6 miliardi di euro all’anno.
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licato quale quello del Magistrato (così come non basta superare l’esame di avvo-
cato per essere un buon professionista), non perché non vi possa essere un Magi-
strato onorario più stimato ed autorevole di un Magistrato togato, ma perché il
concorso (rectius: il superamento di un concorso) legittima e valorizza il vincitore
e sfuma i dubbi delegittimanti sulla sua idoneità.
Ma con un numero di Magistrati onorari pari (o quasi) a quello dei Magi-
strati ordinari una simile idea non potrebbe che essere destinataria delle critiche
più feroci se non temperata da un periodo di transizione che possa consentire al si-
stema giustizia di sopravvivere.
Ma oggi è necessario gestire al meglio il presente: è giusto che numerosi cit-
tadini investiti di pubbliche funzioni giudiziarie onorarie debbano rivendicare non
solo un trattamento economico e previdenziale più soddisfacente e più equo, ma
soprattutto il riconoscimento di uno status giuridico.
E veniamo al pensiero dell’Avvocatura italiana.
L’Avvocatura, nelle sue massime espressioni, e mi riferisco ai lavori con-
gressuali, è passata da un rifiuto della “Magistratura onoraria” ad un esame
dell’esistente al fine di tentare di rendersi proponente per un futuro migliore, nel
quale si possano coniugare il diritto del cittadino a rivolgersi ad un giudice, il do-
vere dello Stato di renderlo possibile, il dovere dell’avvocatura di rendere un ser-
vizio, nella prospettiva di rifondare il servizio e garantire la massima professiona-
lità.
L’avvocatura, oggi, spinge per una regolamentazione unitaria della Magi-
stratura onoraria, a cui bisognerebbe affidare un segmento ben preciso di giurisdi-
zione esclusiva11
. Non la rottamazione e non funzioni meramente vicarie 12
.
11
Oggi, purtroppo, spesso, per non dire sempre, assistiamo all'affidamento di interi ruoli a Magistrati Onorari, in chiaro
contrasto con la legge e con le stesse circolari del CSM. Infatti, a volte, il concetto di impedimento per coincidenti im-
pegni del Giudice togato, che legittimerebbe il ricorso alla magistratura onoraria, viene esteso anche ad ipotesi di prete-
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Onestamente, non si può accettare il concetto che per il processo civile si
possa eliminare l’arretrato, al fine implicito di far lavorare meglio i giudici togati,
con meccanismi di stralcio, necessitanti “... del reclutamento e della retribuzione
di Magistrati onorari in ragione di ogni sentenza prodotta”, con l’espressa preci-
sazione che “soltanto così si può garantire che la retribuzione sia direttamente
collegata al risultato, evitando nel contempo future rivendicazioni di stabilizza-
zione”.
Così posto, l’interesse sembra essere solo il mantenimento di un certo livel-
lo di economicità dell’azione dei Magistrati non togati e sulla garanzia di evitare
future rivendicazioni13
.
E il diritto del cittadino di ottenere sentenze valide ed in tempi brevi non
viene considerato?
Sembra proprio che “l’emergenza giustizia”, avvertita da ogni persona, sia
affrontata dai Ministri di turno in termini di “emergenza dell’apparato giustizia” e,
quindi, sotto l’aspetto prettamente burocratico e contabile, piuttosto che sotto
quello della garanzia concreta dei diritti dei singoli.
Un provvedimento come quello della devoluzione alle sezioni stralcio di
una grossa fetta del contenzioso, ove reso senza aver contestualmente risolto i
problemi ordinari della giustizia (ed in particolare senza aver aumentato il numero
dei Magistrati e del personale amministrativo e senza averli meglio organizzati, in
modo da consentire uno smaltimento del carico ordinario), non avrebbe senso.
so elevato carico di lavoro in un arco di tempo, sia per ragioni quantitative che qualitative, con criteri soggettivi e, quin-
di, opinabili. 12
Va ricordato che l’avvocatura nel 1995 ebbe una reazione sfavorevole all’assunzione da parte degli avvocati delle
funzioni di magistrato onorario ed il CNF con delibera del 24.11.1995 proclamò l’incompatibilità tra l’esercizio della
professione e le funzioni di giudice. Tale iniziativa, naufragata a seguito della sentenza Cass. S.U. 12 marzo 1999, n.
129, servì a far pressione su governo e parlamento affinché esaminassero e recepissero le istanze della classe forense.
13 Tra l’altro, siamo poi sicuri che si eviterebbero future rivendicazioni? La Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia
sono sempre li! Un’eventuale declaratoria di illegittimità di norme neganti espressamente o implicitamente tale status,
creerebbe danni incalcolabili sotto l’aspetto economico e organizzativo.
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L’avvocatura ritiene che la Magistratura onoraria debba essere regolata in
maniera uniforme, essere dotata di un organo di controllo, di professionalità, di
dignità, essere assoggettata ad un unico sistema retributivo e debba ricomprendere
sicuramente tutte le figure attualmente esistenti.
Sin dal Congresso dell’Avvocatura tenutosi a Palermo, l’O.U.A. è stato de-
legato affinché ottenesse una riforma organica della Magistratura onoraria fonda-
ta su alcuni presupposti e cioè: sulla riserva assoluta della funzione di Magistrato
onorario in favore degli Avvocati, sulla fusione di tutte le figure di Magistrato
Onorario in una figura unica (salva la ripartizione tra Magistrato inquirente e giu-
dicante), con una sfera di competenza giurisdizionale esclusiva, una rigida rego-
lamentazione dell’accesso e del necessario tirocinio, un serio regime di incompa-
tibilità, una retribuzione equa, una costante verifica di professionalità, una parifi-
cazione ai Magistrati professionali che ne garantisca la dignità, la terzietà, anche
apparente, l’autonomia e l’indipendenza, un controllo sul loro operato, anche tra-
mite la valorizzazione del ruolo dei rappresentanti dei consigli dell’ordine
nell’ambito del Consiglio Giudiziario.
Le medesime richieste pervenivano anche dalle associazioni di categoria
della Magistratura.
Alcune di tali richieste dell'Avvocatura sono già state recepite a livello legi-
slativo (ad esempio il tirocinio obbligatorio, la formazione permanente e la sogge-
zione del magistrato onorario ad un organo di controllo) altre no.
Durante il Congresso di Bologna l'avvocatura ha ribadito l'attualità della ne-
cessità di arrivare ad una legge organica, che risponda ai requisiti di certezza giu-
ridica indicati dal Congresso di Palermo, e che preveda rigidi criteri di accesso al-
la Magistratura onoraria (con reclutamento esclusivo tra avvocati di adeguata
esperienza e professionalità), con costante verifica del livello di professionalità e
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senza possibilità di rinnovo automatico dell'incarico in assenza della persistenza
delle condizioni necessarie per la nomina stessa (tale verifica potrebbe essere ga-
rantita dal rafforzamento del peso dell'Avvocatura nell'ambito del Consiglio Giu-
diziario, prevedendo che il parere del Consiglio dell'Ordine sulla nomina dei Ma-
gistrati Onorari divenga vincolante).
In questo panorama si sono inseriti l’aumento di competenza per valore dei
Giudici di Pace 14
ed alcuni disegni di legge, tra cui, quello governativo “Riforma
Organica della Magistratura onoraria e costituzione dell’Ufficio Circondariale del
Giudice di Pace” approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 novembre 200915
.
Tale progetto è stato oggetto di censura da parte dell’O.U.A. e, grazie alla
ferma opposizione dell’Avvocatura e delle associazioni dei Giudici di Pace e dei
Magistrati Onorari, è stato ritirato dal Governo16
.
Tale progetto di legge partiva dall’errato presupposto che si potesse fare una
riforma a costo zero. Vi era, infatti, l’art. 29 che prevedeva che “dall’attuazione
delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori one-
ri a carico della finanza pubblica”.
14 L’aumento di competenza per valore del Giudice di Pace è stato di per sé un evento positivo, anche perché, per lo
più ha costituito un adeguamento degli originari importi in base alla svalutazione monetaria, ma l’Avvocatura preferi-
sce, come detto, una riforma organica e non provvedimenti tampone.
Nella relazione del Ministro Alfano del gennaio 2009 è stata ribadita l’attenzione dell’attuale governo nei confronti del-
la magistratura Onoraria. A pagina 19 si legge infatti: “Si tratta di una preziosa risorsa che, in tempi brevi, dovrà trovare
una più adeguata collocazione nell’ambito dell’ordinamento giudiziario, attraverso una riforma radicale ed un riordino
dei ruoli che non merita di essere ulteriormente differito”. Gli organi di stampa in data 24 settembre 2009 hanno ribadi-
to che il progetto di riforma è in dirittura d’arrivo (cfr. Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2009, pag. 39).
Anche il P.D. ha elaborato le linee di un progetto di riforma della magistratura Onoraria (Cfr. Conferenza Nazionale del
Partito Democratico, Ricostruire la giustizia, Roma 21 novembre 2008, pag. 14 – 16). Inoltre, il sen. Alberto Maritati,
ha presentato un interessante disegno di legge (n. 897 del 9 luglio 2008).
Questo interesse, apparentemente comune a tutte le forze politiche, si sperava che riuscisse a dare attuazione all’art. 245
del d.lgs 19 febbraio 1998, n. 51, che oltre dieci anni fa prevedeva la riforma organica della Magistratura Onoraria.
Il progetto di legge governativo presentato nel 2009 ed i successivi progetti di legge, però, tradiscono queste speranze,
come di seguito vedremo.
15 Cfr. http://www.gdp3000.it/files/riformadellagiustizia.pdf.
16 Cfr. http://www.fanpage.it/giudici-di-pace-sciopero-di-undici-giorni-contro-il-governo/
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Tale precisazione, purtroppo, lasciava presagire che il progetto di legge non
avrebbe potuto risolvere i problemi della Giustizia che intendeva affrontare.
Inoltre, tale norma non era neanche veritiera in quanto non ponendo mano al
sistema giustizia (nel caso di specie limitatamente alla Magistratura Onoraria) con
un ampliamento degli organici e con la previsione di un trattamento economico e
previdenziale dignitosi e legittimi per i magistrati Onorari non avrebbe influito sui
tempi di definizione del contenzioso pendente e, quindi, lo Stato avrebbe conti-
nuato a subire le sempre più numerose condanne per la durata del processo ai sen-
si della cd. legge Pinto.
Nel disegno di legge si notava un’apertura ad alcune delle richieste più volte
avanzate dall’Avvocatura Italiana tramite l’Organismo Unitario dell’Avvocatura,
tra cui il tirocinio e la formazione, che venivano ben disciplinati.
Il progetto sembrava condividere anche la necessità avvertita
dall’Avvocatura di varare una riforma organica della magistratura Onoraria.
Tale concetto era ben sviluppato nella relazione; nell’articolato, però, veniva
sviluppato solo nel senso di trattare tutte le figure di magistrato Onorario (o quasi
tutte) nella stessa legge, ma lasciando le medesime figure distinte tra loro.
Degno di plauso era sicuramente il capo II nella parte in cui cercava di ra-
zionalizzare le risorse umane ed economiche ma, purtroppo, altrettanto non poteva
dirsi del capo I, per una serie di ragioni che, di seguito, vengono esaminate.
1) Non si può accettare che sia sufficiente una laurea in Giurisprudenza per esse-
re nominato Magistrato Onorario.
La delicatezza del ruolo impone una nomina tramite concorso riservato ad
avvocati che abbiano esercitato la professione per non meno di sei anni o che ab-
biano svolto la funzione di Magistrati Onorari per analogo periodo.
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2) Tra le cause di incompatibilità vi deve essere l’esercizio della professione di
avvocato.
Inoltre, non è dato comprendere perché debba considerarsi incompatibile
con la funzione di magistrato Onorario solo lo svolgimento di attività professiona-
le per banche ed assicurazioni e non anche per altri soggetti forti, quali ad esem-
pio le associazioni di consumatori etc.
3) Non è accettabile una riduzione del ruolo organico.
Poiché bisogna tendere a raggiungere un indice di ricambio ben superiore al 100%
è necessario, per stabilire gli organici, verificare quali siano le necessità in ogni circondario
(analizzando il rapporto tra giudizi pendenti, capacità di smaltimento e numero di magi-
strati).
4) Non è accettabile la persistenza di una categoria di magistrato Onorario con
funzioni meramente vicarie.
La magistratura Onoraria deve avere una sfera di giurisdizione esclusiva e non
funzioni legate all’indisponibilità del magistrato Ordinario.
5) E’ necessario prevedere una retribuzione ed una tutela previdenziale serie.
Dinanzi a queste contestazioni dell’Avvocatura ed a quelle dei Giudici di Pace e dei
magistrati onorari il disegno di legge governativo, come già detto, è stato ritirato, ma da
più parti se ne prevede la riproposizione.
Nelle more, sono stati presentati altri disegni di legge tra cui:
a) Anzitutto quello basato sul lavoro dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura: In-
troduzione del titolo III bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, concernente la magistratura laica, e disposizioni per la
soppressione del giudice di pace, n. 3108 del 12 gennaio 2010 (on. Roberto
Cassinelli – PdL)17
.
17
Cfr. pag. 12 e ss.
La riforma della Magistratura Laica non può più attendere
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12
b) Disciplina organica della magistratura onoraria n. 2080 del 23 marzo 2010 (sen.
Giuseppe Valentino PdL)18
;
c) Disposizioni in materia di tutela previdenziale dei giudici di pace n. 3559 del 21
giugno 2010 (On.le Emerenzio Barbieri PdL)19
;
d) Delega al Governo per la riforma della magistratura onoraria n. 2359 del 6 otto-
bre 2010 (sen. Filippo Berselli (PdL) e Franco Mugnai);
e) Delega al governo per la riforma della magistratura onoraria n. 3890 del 23 no-
vembre 2010 (On. Salvatore Torrisi – PdL)20
.
Sembrerebbe, quindi, che il parlamento si accinga a varare una delega al Governo
per la riforma della Magistratura Onoraria21
22
.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, ribadisce, pertanto, i concetti posti a
base dell’articolato di legge approvato dall’assemblea dell’OUA sulla riforma del-
la magistratura Onoraria o Laica (come l’OUA preferisce denominarla) e presen-
tato alla Camera nel gennaio 2010 dall’On.le Roberto Cassinelli, componente del-
la Commissione Giustizia.
18
In tale disegno di legge, frutto anche del lavoro dell’Avvocatura ed in particolare del Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati di Roma, si prevede; l’istituzione di un elenco speciale riservato agli avvocati specializzati nell’esercizio delle
funzioni giurisdizionali; si tende alla creazione di un’unica figura di magistrato onorario giudicante, facendo confluire i
GOT nei Giudici di Pace; si prevede la possibilità per i VPO di essere impiegati anche per le udienze dinanzi il Tribuna-
le collegiale; viene migliorato il trattamento retributivo e prevista una tutela previdenziale. 19
Il disegno di legge affronta la nota problematica relativa alla mancanza di un’effettiva tutela previdenziale e la risolve
considerando l’indennità di cui all’art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, quale reddi-
to professionale forense per i GdP iscritti all’albo degli Avvocati, mentre per i n on iscritti prevede la gestione separata
INPS. Prevede altresì che il Ministero debba provvedere al rimborso dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità. 20
I due disegni di legge (nn. 2359 e 3890) sono molto simili; ciò conferma che esprimono l’effettiva volontà della mag-
gioranza e del governo. Tali decreti prevedono una delega al governo per la riforma della Magistratura onoraria fissan-
do dei paletti giusti in astratto, ma troppo elastici: previsione di uno status unitario per i magistrati onorari, con
l’assorbimento dei magistrati onorari nei giudici di pace; selezione ed aggiornamento professionale permanente; tiroci-
nio ed incompatibilità; previsione di un’indennità elargibile nei periodi di maternità e di malattia; istituzione di un orga-
no di autogoverno della magistratura onoraria; aumento delle competenze; smaltimento dell’arretrato tramite l’utilizzo
dei Magistrati onorari. Stranamente prevede una riduzione degli organici. 21
In tal senso si è espresso il sottosegretario sen. Caliendo nel corso della dei lavori della seconda commissione perma-
nente del 9 marzo 2011, in
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=526522.
22 Il Ministro della Giustizia, On.le Angelino Alfano, nel corso dell’audizione alla camera ed al Senato relativa all’anno
Giudiziario 2011, ha ribadito l’imminenza della riforma della Magistratura Onoraria.
Cfr.http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_3_2.wp;jsessionid=6040BCD4300DE291647231B15710A904.
ajpAL02
La riforma della Magistratura Laica non può più attendere
Prof. avv. Giuseppe Chiaia Noya
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Lo spirito del progetto dell’O.U.A. è quello di dare una regolamentazione
unitaria alla Magistratura onoraria, a cui affidare un segmento ben preciso di
giurisdizione esclusiva23
.
Il disegno di legge si compone di tre capi:
1) predisposizione di un’unica regolamentazione per la Magistratura Laica (Ono-
raria) applicabile a quelle figure oggi denominate Giudici di Pace, giudici ono-
rari di tribunale e vice procuratori onorari;
2) rideterminazione del ruolo, delle funzioni, della retribuzione e della tutela pre-
videnziale per i giudici laici;
3) riorganizzazione dell’Ufficio del Tribunale Ordinario.
Viene prevista una figura unica di Magistrato non professionale definito lai-
co (che a sua volta si divide tra magistrato laico giudicante e magistrato laico re-
quirente).
Viene stabilito un organico direttamente proporzionale al carico di lavoro
alla data del 30 giugno con una razionalizzazione sul territorio.
Questa previsione consente, al di là di quanto possa apparentemente sembra-
re, di sancire ufficialmente il principio che il Magistrato c.d. “laico” non viene re-
clutato in funzione delle esigenze della Magistratura c.d. “togata”, bensì
dell’apparato Giustizia nel suo insieme. Non più Giudici non togati per far fronte
ad esigenze straordinarie connesse a carenze strutturali della magistratura togata,
ma Giudici nominati nell’ambito di un generale piano di gestione dei carichi al fi-
ne di servire, ordinariamente, le esigenze di giustizia del cittadino.
23
La riforma proposta dall’O.U.A. è in linea con i principi espressi sulla questione nel “Patto per la Giustizia e per i
Cittadini”, sottoscritto da A.N.M., O.U.A., Associazione Magistrati Corte dei Conti, Associazione Dirigenti Giustizia,
FP-CGIL, Uilpa-UIDAG, FLP, RdB-Cub, A.N.M.A., C.O.N.M.A., Associazione Avvocati e Procuratori dello Stato il
10 luglio 2009 ed ove al punto 5 si legge: “L’Istituzione di una magistratura “non togata”, che deve essere resa unifor-
me e selezionata con rigore all’accesso, garantendo la stessa dignità ed adeguato trattamento retributivo-previdenziale.
E’ molto importante, inoltre, prevedere un sistema di incompatibilità assoluta tra funzione giudiziaria e libera professio-
ne, nonché una formazione adeguata ed efficienti strutture logistico-organizzative.”
La riforma della Magistratura Laica non può più attendere
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Proprio in quest’ottica di valutazione generale della Magistratura laica, si
vuole così scongiurare il pericolo di varare riforme (anche solo di aumento della
competenza per valore, come avvenuto per i Giudici di Pace) senza aver prima ve-
rificato la capacità di assorbire il nuovo carico di lavoro.
Viene stabilita una sfera di competenza ben definita:
per i giudicanti nel settore penale limitata ad alcuni reati per lo più coincidenti con
la cd. giustizia di pace.
Per i giudicanti nel settore civile limitata ai diritti disponibili e relativa a be-
ni di valore non superiore ad € 25.000,00 (50.000,00 per i danni da circolazione
stradale e nautica).
Per i requirenti vengono specificate le funzioni delegabili.
L’accesso al concorso viene limitato agli addetti ai lavori: avvocato iscritto
all’ordine da non meno di sei anni o che abbia svolto funzioni di giudice onorario
per un pari periodo.
La scelta di valorizzare la professionalità rinveniente dall’espletamento del-
la professione forense è chiaramente diretta ad evitare che si ritrovino a giudicare
o a svolgere attività requirente, neolaureati in Giurisprudenza che, come avvenuto
in passato, non abbiano mai avuto effettiva e concreta contezza dell’attività giudi-
ziaria. Naturalmente si è voluta far salva la pozione di coloro che, indipendente-
mente dalla “professione di provenienza”, abbiano già acquisito esperienza giudi-
ziaria con precedenti incarichi, nella consapevolezza (peraltro valida anche per gli
avvocati) che eventuali carenze possano essere verificate periodicamente in sede
di “valutazione della professionalità”.
Viene previsto un concorso con discussione orale su una questione di diritto
civile e su una di diritto penale e con la redazione di una sentenza.
La riforma della Magistratura Laica non può più attendere
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Viene regolamentato un rigido tirocinio con le stesse modalità ed a mezzo
degli stessi organi deputati alla formazione ed all’aggiornamento dei magistrato
ordinari, giusto d. lgs. n. 26\2006.
Viene prevista una retribuzione equa e parametrata a quella del Magistrato
ordinario di prima nomina ed una adeguata tutela previdenziale.
Nel progetto di legge, inoltre, è stato realisticamente previsto un controllo
costante della professionalità dei Magistrati laici che sfocia nelle valutazioni pe-
riodiche. Il procedimento disciplinare viene ancorato in tutto e per tutto al proce-
dimento previsto per i magistrati professionisti.
Viene prevista un’incompatibilità assoluta identica a quella dei Magistrati
Ordinari, finalizzata a porre l’aspirante finalmente di fronte alla consapevolezza
della sua scelta e, quindi, alla decisione circa quale professione esercitare. Ciò
eviterebbe, in caso di approvazione, quelle situazioni, per il vero assai frequenti,
di commistione di esercizio di professione e di espletamento di attività giurisdi-
zionale che, anche sotto l’apparente espletamento in differenti distretti giudiziari
(spesso vicini), creano non poco imbarazzo tra gli addetti ai lavori e non contri-
buiscono certo alla limpidezza della figura del Magistrato laico rispetto alla collet-
tività dei fruitori del servizio giustizia.
Il progetto di legge, ovviamente, prevede un dettagliato regime transitorio,
con il rinnovo dell’incarico per gli attuali Magistrati Onorari.
Il progetto è, ovviamente, migliorabile con l’apporto di tutti i componenti
del “pianeta Giustizia”, nel rispetto dei principi formalizzati anche nel cd. patto
per la giustizia e per i cittadini: riforma organica della magistratura “non togata”;
criteri rigorosi di accesso; adeguato trattamento retributivo-previdenziale; incom-
patibilità assoluta tra funzione giudiziaria e libera professione; formazione ade-
guata ed efficienti strutture logistico-organizzative. A tal fine appare utilissimo e
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frutto di importanti spunti il progetto presentato oggi dall’AIGA che appare in li-
nea con quello dell’OUA, quantomeno per la parte dedicata alla riforma dei Giu-
dici di Pace.
Il termine per varare la riforma della Magistratura Onoraria di cui
all’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, inizialmente fissa-
to per il 2003, è stato più volte prorogato (dall’art. 1 del decreto legge 30 maggio
2008 n. 95, dal decreto legge 20 dicembre 2009, n. 193 e, da ultimo dall’art. 1,
comma 2 ter del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, e scadrà il 31 dicembre
di quest’anno. Con l’impegno dell’Avvocatura e dei rappresentanti delle associa-
zioni di magistrati Togati ed Onorari ben si potrebbe trovare un testo di legge
condiviso con il Governo, in modo da dare una risposta alle legittime richieste che
mirano ad ottenere una vera riforma organica della Magistratura Onoraria (o laica
che dir si voglia).
La riforma della Magistratura Laica non può più attendere
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Proposta di progetto di legge sulla magistratura laica
approvata dall’assemblea O.U.A. del 15\16 maggio 2009
La riforma della Magistratura Laica non può più attendere
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La magistratura laica
Art. 1
Disciplina della magistratura laica
1. Nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 dopo il Titolo II è inserito il seguente:
“Titolo III Bis
Della magistratura laica
Art. 84 bis
Magistrati laici
Per magistrato laico si intende qualunque Magistrato diverso da quello professionista
(nominato a seguito di concorso per uditore giudiziario) e quindi il termine comprende i
Giudici di Pace, i GOA ed i GOT per quanto attiene la Magistratura Laica Giudicante ed i
VPO per la Magistratura Laica Requirente.
Possono essere addetti agli uffici giudiziari di primo grado, previo decreto del Ministro della
giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, magistrati laici in nume-
ro tale da far sì che il rapporto tra magistrato laico e processi di loro competenza di cui al successi-
vo art. 84 undecies e pendenti alla data del 30 giugno precedente all’entrata in vigore delle presente
legge sia pari a 1\400 relativamente agli uffici giudicanti e 1\500 relativamente agli uffici requirenti.
Con il medesimo decreto è individuato il numero di incarichi conferibili per ciascun ufficio giudi-
ziario.
Ai magistrati laici di cui al comma 1 sono assegnati i compiti di cui all’articolo 84-undecies
con i provvedimenti tabellari o comunque organizzativi degli uffici.
Art. 84 ter
Concorso per magistrato laico
La nomina a magistrato laico si consegue tramite concorso per titoli ed esami.
La riforma della Magistratura Laica non può più attendere
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I titoli sono stabiliti con D.M. con riferimento all’anzianità di iscrizione all’albo avvocati, di
pregresso esercizio di funzioni di giudice onorario, pubblicazioni e specializzazioni.
L’esame consiste nella discussione orale di una questione pratica di diritto civile ed una di di-
ritto penale e nella redazione di una sentenza.
Nell’ambito della discussione orale il candidato deve sostenere ed argomentare una tesi giuri-
dica, dimostrando la padronanza di dottrina e giurisprudenza ed il possesso di una metodologia giu-
ridica appropriata.
Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
giudizio in ciascuna delle prove è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre
l’insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".
In ogni concorso ci sarà una quota di posti, non inferiore al 20%, riservata a Magistrati onorari
in servizio.
Art. 84 quater
Requisiti per l’ammissione al concorso per esami
I requisiti per l’ammissione al concorso per esami sono i seguenti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
c) essere di condotta incensurabile (nel senso di non aver riportato né una condanna penale de-
finitiva a titolo di dolo, né una sanzione disciplinare non inferiore alla sospensione);
d) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti;
e) essere iscritti all’albo degli avvocati da almeno sei anni o aver espletato per il medesimo pe-
riodo funzioni di Giudice di pace, GOT, GOA, VPO.
Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comu-
nicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
Art. 84 quinquies
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Indizione del concorso e svolgimento della prova
Il concorso per esami di cui all’articolo 85 ter si svolge con cadenza di norma annuale in una o
più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso con le modalità previste per il con-
corso per magistrato ordinario.
Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio su-
periore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro
della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di
svolgimento della prova.
Con il medesimo decreto viene nominato un comitato di vigilanza, previa delibera del Consi-
glio superiore della magistratura, composto da quattro magistrati, dei quali uno che abbia consegui-
to la terza valutazione di professionalità, con funzioni di presidente, e da quattro avvocati, coadiu-
vato da personale amministrativo dell’area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di la-
voro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con fun-
zioni di segreteria.
Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti.
In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano.
Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.
Art. 84 sexies
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato laico, indirizzata al Consi-
glio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di
trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale,
al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono presentate o spe-
dite oltre il termine di cui al comma 1.
I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda, entro
lo stesso termine, alla autorità consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.
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Art. 84 septies
Nomina a magistrato laico
I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il nu-
mero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magi-
strato laico, nei limiti dei posti messi a concorso.
Gli idonei non prescelti, che superano il numero dei posti messi a concorso, possono essere uti-
lizzati nei due anni dalla pubblicazione della graduatoria.
Art. 84 octies
Tirocinio dei magistrati laici
I magistrati laici, nominati a seguito di concorso, svolgono il periodo di tirocinio con le moda-
lità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
Art. 84 nonies
Valutazione della professionalità
Tutti i magistrati laici sono sottoposti alla medesima valutazione di professionalità previste per
i magistrati ordinari ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.
Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono es-
sere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l’omogeneità delle va-
lutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il
mese di febbraio di ciascun anno.
In particolare disciplina:
a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e
dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro
del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per
valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;
b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;
La riforma della Magistratura Laica non può più attendere
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c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo
criteri uniformi;
d) gli indicatori oggettivi per l’acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l’attitudine
direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d’intesa con il Ministro della giustizia;
e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche
della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi
di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi,
in relazione alla tipologia dell’ufficio, all’ambito territoriale e all’eventuale specializzazio-
ne.
Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero
della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma
restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti
che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giu-
diziario;
b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la
copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;
c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del mede-
simo ufficio;
d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magi-
strato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di cia-
scun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;
e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l’indicazione dell’impegno concreto che gli
stessi hanno comportato;
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici e dal Consiglio Distrettuale
dell’Ordine, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, sempre
che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situa-
zioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti
che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. I rapporti del capo
dell’ufficio e del consiglio dell’ordine distrettuale degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudi-
La riforma della Magistratura Laica non può più attendere
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ziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, tito-
lari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbli-
gatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.
Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi compo-
nenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comuni-
cazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua
audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.
Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere
motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e
ai verbali delle audizioni.
Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far per-
venire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascolta-
to personalmente.
Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base
del parere espresso dal consiglio giudiziario, di quello espresso dal Consiglio Distrettuale
dell’Ordine degli Avvocati e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle
ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.
Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a
ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze
in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia ca-
renze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei
parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia stato "non positivo".
Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valu-
tazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal
caso il nuovo trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorre-
re dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell’anno antecedente alla
nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
Se il giudizio è "negativo" il magistrato laico è dispensato dal servizio.
Prima delle audizioni di cui al comma 7 il magistrato deve essere informato della facoltà di
prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l’avviso e l’audizione deve in-
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tercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e
memorie fino a sette giorni prima dell’audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel cor-
so della stessa. Se questi è impedito, l’audizione può essere differita per una sola volta.
La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi della normativa vi-
gente dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Mini-
stro della giustizia che adotta il relativo decreto.
Art. 84 decies
Incompatibilità, cause di cessazione, decadenza e revoca
Le incompatibilità, le cause di cessazione, decadenza e revoca, i diritti ed i doveri per il Magi-
strato laico sono gli stessi previsti dalla legge per il Magistrato ordinario.
Art.84 undecies
Funzioni dei magistrati laici
I Magistrati laici sono divisi in due ruoli separati:
a) addetti a funzioni giudicanti civili e penali;
b) i vice procuratori laici.
Sono addetti alle loro funzioni in una o più delle articolazioni territoriali dell’ufficio con
provvedimento del capo dell’ufficio sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti tabellari o nei
provvedimenti di organizzazione dell’ufficio.
I criteri generali per la predisposizione dei provvedimenti di cui al comma precedente sono fis-
sati dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto in particolare:
Per i magistrati laici giudicanti:
a) che nell’ambito delle funzioni penali i giudici laici possono essere adibiti a funzioni mono-
cratiche, fatta, altresì, eccezione per le funzioni di giudice singolo per le indagini e per l’udienza
preliminare. Possono essere adibiti solo alla trattazione dei procedimenti relativi alla giustizia di
pace, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, nonché alla trattazione dei rea-
ti di cui all’articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale con esclusione dei procedimenti
previsti dall’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale e dei delitti e contravvenzioni di
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cui all’articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, puniti con pena detentiva anche congiunta
con pena pecuniaria;
b) che nell’ambito delle funzioni civili di primo grado, i giudici laici siano addetti solo alla
trattazione di cause relative alla giustizia di pace, vale a dire relative a beni mobili di valore non su-
periore a € 25.000,00 di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di
natanti di valore non eccedente i 50.000,00 euro, di cause relative all’apposizione di termini ed
all’osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamen-
to degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condo-
minio di case, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abi-
tazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propa-
gazioni che superino la normale tollerabilità, di cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, di cause di cui all’articolo 75,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
c) che gli stessi possano, altresì, in relazione al carico di lavoro dell’ufficio, essere incaricati
anche della trattazione dei procedimenti di cui al regolamento 861/2007 UE dell’11 luglio 2007 e di
altre controversie di valore inferiore a cinquantamila euro, con esclusione di quelle che riguardino
materia di lavoro, previdenza ed assistenza, fallimentare, famiglia, stato e capacità delle persone,
separazione personale dei coniugi o scioglimento del matrimonio, di responsabilità professionale,
diffamazione a mezzo stampa, marchio e brevetto, diritto d’autore, divisione, successione, querela
di falso, società, impugnazione dei provvedimenti concernenti la disciplina dell’immigrazione, op-
posizioni avverso i provvedimenti delle autorità indipendenti e della Banca d’Italia (anche se rien-
tranti nella competenza del Giudice Ordinario di primo grado), esecuzione di contratti di appalto
pubblico, elettorale, diritto della navigazione e in tutti i procedimenti relativi a diritti indisponibili.
d) della necessità che possano essere incaricati, in caso di assenza o impedimento, della sosti-
tuzione di magistrati ordinari, per un periodo non superiore ad un anno, sia nelle funzioni monocra-
tiche sia in quelle collegiali, in quest’ultimo caso in misura non eccedente una singola unità e mai
per la sostituzione del presidente. Non costituisce impedimento la situazione del magistrato ordina-
rio che abbia un carico di lavoro eccedente la media nazionale o lo svolgimento di incarichi previsti
dalla legge o l’impegno in una attività di carattere eccezionale o straordinaria attestata dal capo
dell’ufficio.
Possono, altresì, essere applicati, per periodi non superiori a sei mesi consecutivi, presso altri
uffici del distretto.
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Per i magistrati laici inquirenti:
nell’ambito delle funzioni di sostituto procuratore della repubblica onorario possono essere de-
legati a rappresentare l’accusa nella udienza dibattimentale o camerale e per i procedimenti aventi
ad oggetto reati di cui alla lettera a), con esclusione di quelli nei quali sia stato eseguito un arresto o
fermo da parte della polizia giudiziaria o di quelli nei quali insorga la necessità di richiedere una
misura cautelare personale o reale, fatta eccezione per i giudizi direttissimi; possono trattare i pro-
cedimenti in cui debbano essere richiesti o adottati provvedimenti di sequestro probatorio previo
visto del procuratore della repubblica sulla richiesta o sul provvedimento; non possono richiedere o
emettere i provvedimenti di cui agli articoli 254, 255, 267, 384, comma 1, 388, 389, 390 del codice
di procedura penale né essere delegati a prendere parte alla udienza di cui all’articolo 391 del pre-
detto codice; possono essere delegati per i procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo
127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di ese-
cuzione ai fini dell’intervento di cui all’articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei proce-
dimenti di opposizione al decreto di pagamento di cui all’articolo 170 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; possono essere delegati a richiedere l’emissione del de-
creto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale.
Del procedimento disciplinare
Art. 84 duodecies
Procedimento disciplinare
Ai Magistrati laici si applicano il procedimento disciplinare e le sanzioni previste per i magi-
strati ordinari.
La sezione disciplinare del CSM acquisisce un parere del Consiglio dell’Ordine Distrettuale
degli avvocati nel cui distretto esercita le funzioni il giudice laico.
Art 2
Istituzione del Tribunale ordinario di primo grado
A decorrere dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge gli uffici del
giudice di pace sono trasformati in articolazioni del tribunale ordinario di primo grado e le relative
competenze sono trasferite ai tribunali ordinari di primo grado nel cui circondario sono insediati con
le seguenti modalità.
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Ai procedimenti penali e civili pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace alla data di en-
trata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli da
311 a 322 del codice di procedura civile e quelle previste dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274 per i procedimenti penali;
Per tutte le decisioni emanate dal soppresso ufficio del giudice di pace, per le quali non pende
appello alla data di entrata in vigore della presente legge la impugnazione si effettua dinanzi alla
corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza.
I procedimenti pendenti in grado di appello dinanzi al tribunale ordinario alla data di entrata in
vigore della presente legge sono trattati esclusivamente da magistrati ordinari;
Gli incarichi conferiti ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori
onorari sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato laico con durata quadriennale dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al successivo articolo 4.
Nella elaborazione dei provvedimenti tabellari relativamente alla organizzazione della magi-
stratura laica i consigli giudiziari acquisiscono il parere della Regione interessata e del Consiglio
dell’Ordine Distrettuale, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta.
A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge cessano gli incarichi conferiti ai giudici
onorari aggregati di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276 e sono soppresse le sezioni stralcio.
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnato agli uffici del giudice di pace, i
beni e le dotazioni strumentali degli uffici stessi entrano a far parte del tribunale nel cui circondario
si trovano a decorrere dal l’entrata in vigore della presente legge ed in prima applicazione è asse-
gnato alla articolazione territoriale del tribunale ordinario di primo grado corrispondente a quella
ove prestava servizio. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 267.
Art. 3
Norme transitorie
Sino al completamento, tramite appositi concorsi, dell’organico di cui all’art. 1 della presente
legge, gli incarichi di magistrato laico (a seguito di trasformazione di incarichi di giudici di pace, di
giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari) sono rinnovabili quadriennalmente, previa
valutazione del Consiglio superiore della magistratura, per non più di tre volte, salva la cessazione
per limiti di età, che è fissata: a) in settantacinque anni per coloro che hanno superato i sessantotto
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anni, alla data di entrata in vigore della presente legge; b) in settanta anni per coloro che hanno
un’età compresa tra i sessanta ed i sessantasette anni, c) in sessantacinque anni per coloro che hanno
meno di sessanta anni.
Le valutazioni in vista dei rinnovi quadriennali degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono ope-
rate in base ai criteri ed agli elementi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160.
In fase di prima applicazione del presente articolo tutti magistrati onorari in servizio di cui ai
commi 1 e 2 sono sottoposti a valutazione straordinaria di professionalità entro tre anni dalla entrata
in vigore della presente legge sulla base degli elementi di cui al comma 3 ed in caso di valutazione
negativa è disposta la cessazione dall’incarico.
La pubblicazione di bandi per il conferimento di incarichi di magistrato onorario e le nuove
nomine di giudici di pace, sono sospese fino al 31 dicembre 2009. Sono revocati tutti i bandi già
pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
In deroga a quanto innanzi previsto, i procedimenti disciplinari pendenti a carico dei giudici di
pace nei quali è già stata operata la contestazione dell’illecito disciplinare continuano ad essere re-
golati dalle norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, ma si applicano gli articoli 84-terdecies,
84-quaterdecies, 84-quinquiesdecies, 84-sexdecies, 84-septiesdecies, comma terzo, del regio decre-
to 30 gennaio 1941, n. 12, se più favorevoli.
Art. 4
Indennità dei magistrati laici
Ai magistrati laici di cui alla presente legge spetta una retribuzione corrispondente
all’emolumento minimo spettante al magistrato ordinario, oltre i contributi previdenziali.
La retribuzione prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di
quiescenza comunque denominati ed è assimilata, a fini fiscali e previdenziali, ai redditi di lavoro
dipendente.
Art. 5
La copertura finanziaria necessaria per la presente legge rinviene dal risparmio di spesa
conseguente alla riduzione delle condanne dello stato al risarcimento per la durata dei
processi.
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L’eventuale integrazione necessaria sarà finanziata con l’utilizzo dei proventi rinve-
nienti dall’acquisizione delle somme versate dai privati in relazione al servizio giustizia
(contributo unificato, spese di giudizio, imposta di registro sulle sentenze, etc.).