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Agere Per Formulas - NICOSIA

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Page 1: Agere Per Formulas - NICOSIA

L’AGERE PER FORMULAS

Gli aspetti che fecero emergere l’arretratezza della procedura per legis actiones furono: • il rigoroso formalismo rituale (certa verba) anche perchè comportava il rischio di perdita

della lite per un piccolo errore di forma; • la persistente autosoddisfazione; • la idoneità a tutelare situazioni che non trovassero fondamento nel ius civile; • l’inammessibilità delle controversie commerciali dei peregrini; • la limitata incisività del ruolo del magistrato g..

I pretori avvalendosi del potere d’imperio di cui erano investiti diedero vita ad un nuovo tipo di agere basato non su certa verba ma su VERBA CONCEPTA cioè l’uso di parole di volta in volta adattato a descrivere la situazione che aveva dato luogo alla controversia e affidare a un IUDEX PRIVATUS o tre, in veste di RECUPERATORES. La combinazione delle parole adatte veniva redatta per iscritto denominata FORMULA, il procedimento venne indicato come AGERE PER FORMULAS. I IUDICIA trovavano fondamento esclusivamente nell’IMPERIUM del magistrato giusdicente. Questo nuovo tipo di agere non trovava alcun fondamento per le pretese IURE CIVILI per le quali il sistema previsto era il LEGE AGERE. L’AGERE PER FORMULAS pur non essendo in contrasto col sistema dello ius civile, non poteva avere rilevanza giuridica. Fu introdotto per lungo tempo per tutelare situazioni e pretese che non potevano trovare tutela attraverso l’esercizio li LIGIS ACTIO. Nel corso del II sec a.C. essendo aumentata l’insofferenza per le ligis actiones emerse l’esigenza di servirsi dell’agere per formulas. Una LEX AEBUTIA diede una prima risposta a questa esigenza, legittimando il ricorso al processo per formulas anche nei casi in cui erano previste le legis actiones. Ci si poteva ora avvalere sia del lege agere sia dell’agere per formulas. L’agere per formulas si caratterizzava per il ricorso alla FORMULA, una combinazione di parole ritenuta di volta in volta edeguate. Ad ogni pretesa venne a corrispondre una FORMULA. Tutte queste FORMULAE presentavano una analogia, all’interno era possibile individuare 4 parti:

1. DEMONSTRATIO 2. INTENTIO 3. ADIUDICATIO 4. CONDEMNATIO

Erano di tipo diverso secondo il tipo di pretesa, tuttavia ciascuna di tali parti presentava caratteristiche comuni. In tale processo erano sempre diversi e distinti l’ATTORE dal CONVENUTO (Aulus Agerius e Numerius Negidius), poi sostituiti con i nomi delle parti in causa. Ad ogni modello astratto di formula compariva la nomina di IUDEX o dei RECUPERATORES mediante le parole IUDEX ESTO o RECUPERATORES SUNTO. Le 4 parti della formula non erano staccabili l’una dall’altra. DEMOSTRATIO e INTENTIO individuavano i termini della controversia e precisavano la pretesa costituendone la premessa. CONDEMNATIO attribuiva al giudice i suoi compiti e i relativi poteri.

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DEMONSTRATIO quando era presente era posta prima di ogni altra parte e serviva ad individuare la controversia. INTENTIO per mezzo della quale l’attore precisava la sua richiesta, se questa era CERTA, l’intentio era da sola sufficiente ad individuare da sola i termini della controversia. Se era invece di tipo “tutto ciò che appare provato è obbligato a fare o a dare”, pur contenendo la richiesta dell’attore, non era sufficiente ad individuare la controversia. Questo tipo era INTENTIO ENCERTA era preceduta da una DEMONSTRTIO con la quale si indicava perchè si agiva. ADIUDICATIO e CONDEMNATIO assolvevano la funzione di investire il IUDEX del compito di istituire il IUDICIUM ed emettere la sentenza. IUDICATIO ricorreva solo nelle tre azioni divisorie, per la divisione tra comproprietari, per il regolamento di confini tra vicini e serviva a conferire al giudice il potere di quanto andava attribuito. La CONDEMNATIO costituiva lo sbocco naturale di quasi tutte le formule, per mezzo delle quali veniva conferito al IUSEX il compito di condannare il convenuto al pagamento di una somma pecuniaria o assolverlo se la pretesa dell’attore non appariva provata. ACTIONES IN PERSONAM nella cui intentio era contenuto un obbligo del convenuto di tenere un determinato comportamento avente come contenuto un dare un facere un praestare. Fatta valere solo contro una determinata persona, quindi diritti relativi. Oltre all’attore doveva essere menzionato necessariamente anche il convenuto. Nei modelli delle formule-tipo ricorrevano i nomi convenzionali. ACTIONES IN REM nella cui intentio era contenuta diritto di proprietà su una res corporalis o di un diritto su cosa altrui.. tutelava pretese che potevano essere fatte valere nei confronti di chiunque. Diritti assoluti patrimoniali. Che vengono qualificati diritti reali.figurava soltanto la menzione dell’attoree quindi nella formula-tipo ricorreva soltanto A.Agerio. il nome del convenuto spuntava soltanto nella CONDEMNATIO, cioè colui contro il quale si agiva, l’attore assumeva che era stato costui a violare in concreto il suo diritto che poteva però esser violato da chiunque. Le due actiones sono nati nell’agere sacramento, nell’agere per formulas si riflette una diversità dell’INTENTIO. FORMULAE IN IUS CONCEPTAE FORMULAE IN FACTUM CONCEPTAE Nel processo per formulas trovavano tutela sia pretese che erano tutelate anche dal ius civile, sia pretese che trovavano tutela solo attraverso il processo per formulas, che divenirono innumerevoli. Una INTENTIO IURIS CIVILIS si aveva solo nelle formule in cui veniva affermata l’esistenza di un diritto assoluto, quindi nella VINDICATIONES, oppure l’esistenza di un obbligo giuridico riconosciuto dal ius civile nelle ACTIONES IN PERSONAM. In tutte le altre formule, l’INETNTIO si riduceva alla enunciazione della fattispacie che non trovava tutela nel ius civile, ma solo nel iure honorario (formulae in factum conceptae).