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Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Emilia Romagna Il Concordato Preventivo Biennale Il Concordato Preventivo Biennale Art. 33 del D. L. 30/9/2003 n. 269 conv. in L. 24/11/2003 n. 326 come modificato dall’art. 2, comma 10, della L. 24/12/2003 n. 350

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Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Emilia Romagna. Il Concordato Preventivo Biennale Art. 33 del D. L. 30/9/2003 n. 269 conv. in L. 24/11/2003 n. 326 come modificato dall’art. 2, comma 10, della L. 24/12/2003 n. 350. Normative collegate. Art. 6 della L. 27/12/2002 n. 289 - PowerPoint PPT Presentation

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Il Concordato Preventivo BiennaleIl Concordato Preventivo Biennale

Art. 33 del D. L. 30/9/2003 n. 269 conv. in L. 24/11/2003 n. 326

come modificato dall’art. 2, comma 10, della L. 24/12/2003 n. 350

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Normative collegate

Art. 6 della L. 27/12/2002 n. 289

Art. 3, comma 1, lett. e), n. 3) della L. 7/4/2003 n. 80

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Soggetti ammessi Titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo in

attività al 31 dicembre 2000; Che hanno dichiarato, relativamente al periodo d’imposta

in corso al 1° gennaio 2001, ricavi o compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro;

Che non si sono avvalsi di regimi forfettari di determinazione dell’imponibile o dell’imposta per il periodo in corso al 1° gennaio 2001 o al 1° gennaio 2003;

Che si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla legge per ciascun periodo d’imposta oggetto di concordato.

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Soggetti NON ammessi

Soggetti che si sono avvalsi di regimi forfettari di determinazione dell’imposta o dell’imponibile

a) Art. 3, commi da 171 a 183 della legge 23/12/1996 n. 662;

b) Art. 13 della legge 23/12/2000 n. 388 (nuove iniziative produttive);

c) Art. 14 della legge 23/12/2000 n. 388 (contribuenti marginali).

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Soggetti NON ammessi

Soggetti che hanno omesso di dichiarare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo per l’anno 2001;

Soggetti che svolgono un’attività diversa rispetto a quella esercitata nel 2001.

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Soggetti ammessi

E’ possibile avvalersi del concordato preventivo anche quando l’attività, pur essendo diversa, è tuttavia omogeneaomogenea con quella esercitata nel 2001.

Esempio: Anno 2001 cod. att. 52421 – commercio al

dettaglio di confezioni per adulti (Studio SM05A);Anno 2003 cod. att. 52423 – commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie (Studio SM05A).

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Soggetti NON ammessi (esempio)

ANNO 2001 - cod. att. 52484 – commercio al dettaglio di giochi e

giocattoli (Studio SM08A)

Anno 2003 - cod. att. 51371 – commercio all’ingrosso di caffè (Studio SM17U)

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Casi Particolari

a) Imprese “multi-punto” (apertura / chiusura di unità operative);

b) Imprese “multi-attività” (inizio / cessazione di attività secondarie).

La soluzione va trovata caso per caso verificando l’incidenza sull’attività del 2001

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Modalità attuative

L’adesione al concordato preventivo comporta l’impegno a dichiarare ricavi o compensi, nonché un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, superiore a quello relativo all’anno 2001 (o 2003), delle seguenti percentuali minime :

ANNO 2003 : Ricavi o compensi del 2001 + 8 % Reddito d’impresa o lavoro autonomo del 2001 + 7 %

Anno 2004 : Ricavi o compensi del 2003 + 5 % Reddito d’impresa o lavoro autonomo del 2003 + 3,5 %

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Modalità attuative

N. B. I ricavi, compensi e redditi minimi da dichiarare per l’anno 2004 sono quelli determinati applicando ai ricavi, compensi e redditi minimi richiesti per l’anno 2003 le maggiorazioni del 5% e del 3,5 %, anche se i ricavi, compensi o redditi dell’anno 2003 sono di importo superiore

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Modalità attuative

ESEMPIO : Anno 2001 : Ricavi (congrui) = 100; Anno 2003 : Ricavi minimi 108 (= 100

+ 8%), Ricavi dichiarati 115;Anno 2004 : Ricavi minimi 113,4 ( = 108 + 5 %)

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Modalità attuative

ESEMPIO : Anno 2001 : Reddito d’impresa =

50; Anno 2003 : Reddito minimo 53,5

(= 50 + 7%), Reddito dichiarato 70;Anno 2004 : Reddito minimo 55,37 (= 53,5 + 3,5 %)

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Ricavi e compensi

Relativamente agli incrementi previsti dal concordato preventivo si considerano:

RICAVI : Art. 53 del T.U.I.R., escluse le lettere c), d), e) ed f) del comma 1 (Art. 85 del Nuovo T.U.I.R.);

COMPENSI : art. 50, comma 1, del T.U.I.R. (Art. 54 del Nuovo T.U.I.R.).

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Modalità attuative (segue) N.B. - E’ necessario dichiarare comunque un

reddito d’impresa o di lavoro autonomo di almeno 1.000 euro per ciascuno dei periodi d’imposta interessati dal concordato preventivo;

L’adesione al concordato si esprime mediante una comunicazione da presentare tra il 1° gennaio ed il 16 marzo 2004;

Le relative modalità sono stabilite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

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Modalità attuative (segue)

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite:

1) Intermediari abilitati;2) Una società del gruppo;3) Direttamente dal contribuente (Servizio

ENTRATEL ed INTERNET);4) Gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.

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Modalità attuative (segue)

Per l’anno 2001 è necessario avere dichiarato ricavi o compensi non inferiori a quelli determinabili sulla base degli studi di settore o dei parametri.

In caso contrario è necessario adeguare i ricavi o compensi a quelli determinabili sulla base degli studi di settore o dei parametri e versare le relative imposte (senza sanzioni ed interessi) prima della presentazione della comunicazione di adesione.

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Adeguamento per l’anno 2001

Con la Risoluzione n. 230 del 23/12/2003 sono stati istituiti i codici tributo per l’adeguamento dei ricavi o compensi:

4725 : I.R.PE.F.;2117 : I.R.PE.G.;3814 : Addizionale Regionale I.R.PE.F.; 3819 : Addizionale Comunale I.R.PE.F.;6493 : I.V.A. Parametri6494 : I.V.A. Studi di settore

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Modalità di versamento

Il versamento delle imposte dovute per l’anno 2001 va effettuato, utilizzando il modello F24, secondo le modalità previste dall’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241;

E’ possibile effettuare la compensazione; Va indicato, quale periodo di riferimento,

l’anno cui si riferisce l’imposta versata (anno 2001).

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Modalità attuative (segue) N.B. – E’ possibile non adeguare i ricavi o compensi

relativi all’anno 2001 a quelli determinati sulla base dei parametri o degli studi di settore a condizione che venga definito il periodo d’imposta in corso al 31/12/2002 ai sensi degli art. 7 o 9 della legge n. 289/2002 (art. 2, comma 52, della legge n. 350/2003);

I ricavi o compensi determinati sulla base dei parametri o degli studi di settore sono comunque presi a base per applicare gli incrementi previsti dall’art. 33 della D. L. n. 269/2003.

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Modalità attuative (segue)

Non è necessario adeguare i ricavi o compensi dichiarati per l’anno 2001 a quelli determinati sulla base dei parametri o degli studi di settore, né definire il periodo d’imposta in corso al 31/12/2002 ai sensi degli art. 7 o 9 della legge n. 289/2002 qualora per l’anno 2001 :

1) non erano stati elaborati gli studi di settore o i parametri;

2) sussisteva una causa di esclusione dagli gli studi di settore o dai parametri.

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Modalità attuative (segue)

Ai fini della verifica della congruità dei ricavi o compensi con quelli determinabili sulla base dei parametri o degli studi di settore si tiene conto anche degli atti di accertamento non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, e delle integrazioni o definizioni effettuate ai sensi della legge n. 289/2002

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Modalità di effettuazione dell’adeguamento

Per il primo periodo d’imposta oggetto di concordato preventivo l’adeguamento dei ricavi o dei compensi e del relativo reddito d’impresa o di lavoro autonomo può essere effettuato anche in dichiarazione (II.DD. ed I.V.A.);

Per il secondo periodo d’imposta l’adeguamento in dichiarazione è possibile solo nei limiti del 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili ed è irrogata una sanzione pari al 5% della differenza tra le imposte collegate ai ricavi o compensi concordati e quelli annotati sulle scritture contabili.

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Imposte sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo, sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo all’anno 2001, l’imposta è applicata separatamente con l’aliquota del 23 %;

L’aliquota è del 33 % per i soggetti di cui all’art. 87 del T.U.I.R. (Art. 73 del Nuovo T.U.I.R.);

L’aliquota è del 33 % anche per gli altri soggetti che, relativamente al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2001, hanno dichiarato un reddito d’impresa o di lavoro autonomo superiore a 100.000 euro.

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I.V.A.

Ai fini I.V.A. all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi si applica, tenendo conto delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle relative a regimi speciali, l’aliquota media calcolata sulla base del rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili (diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili) ed il volume d’affari dichiarato

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Contributi previdenziali

Sul reddito che eccede quello minimo da dichiarare sulla base delle disposizioni che regolano il concordato preventivo non sono dovuti i contributi previdenziali per la parte che eccede il minimale reddituale;

E’ facoltà del contribuente versare i contributi sulla parte eccedente il minimale reddituale.

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Effetti del concordato

All’Amministrazione Finanziaria sono inibiti i poteri di accertamento relativamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo previsti dagli articoli :

a) Art. 39, 1° comma lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973;

b) Art. 39, 2° comma lett. a), d) e d-bis del D.P.R. n. 600/1973;

c) Art. 54, 2° comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972;

d) Art. 55, 2° comma n. 3) del D.P.R. n. 633/1972.

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Effetti del concordato (segue)

In ogni caso, relativamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi atti d’accertamento qualora il maggior reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 % di quello dichiarato.

N.B. Tale limite non opera ai fini I.V.A.

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Effetti del concordato (segue)

Salvo che non venga richiesto dal cliente è disposta la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;

Rimane l’obbligo di emissione delle fatture.

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Sanzioni

E’ abrogata la sanzione a carico del cliente per il mancato rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale

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Effetti del concordato (segue)

Resta ferma la determinazione dell’I.V.A. periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizio effettuate.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione I.V.A. annuale sono definite le modalità di separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali e dei soggetti titolari di partita I.V.A.

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DECADENZA

Il contribuente che non dichiari per i periodi d’imposta oggetto di concordato un ammontare di ricavi o compensi, nonché un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, pari a quello previsto dall’art. 33 decade dai benefici previsti;

Gli obblighi di emissione degli scontrini o delle ricevute fiscali riprendono dal periodo d’imposta successivo.

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DECADENZA (Segue)

In caso di decadenza l’Ufficio emette avviso di accertamento parziale sulla base dei ricavi o compensi determinati ai sensi del comma 4 dell’art. 33 del D. L. n. 269/2003;

In caso di accadimenti straordinari ed imprevedibili l’Ufficio attiva l’accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. n. 218/1997.

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Ulteriori effetti del concordato Nei confronti dei contribuenti che non hanno aderito al

concordato e nei cui confronti, nel corso di un quinquennio, siano state constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni all’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale è disposta la sospensione dell’esercizio dell’attività o della licenza per un periodo da 15 giorni a due mesi con provvedimento del Direttore Regionale dell’Agenzia.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

La sanzione non si applica qualora i corrispettivi non documentati siano complessivamente inferiori a 50 euro.